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Decisione

72.2018.174

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 dicembre 2018Italiano233 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

Presidente propone alle parti le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:

- il punto 1 è modificato nel

senso che l’ultima imputazione subordinata è di vie di fatto qualificate

ripetute;

- il punto 11 è modificato nel

senso che l’imputazione di minaccia è ripetuta.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Il Presidente ricorda alle parti

le modifiche apportate in occasione dell’udienza preliminare del 7 novembre

2018.

Considerandi

II. Come

già preannunciato in sede d’udienza preliminare, la Corte procede a un

apprezzamento giuridico divergente dei fatti di cui al punto 3.1 dell’atto

d’accusa, qualificandoli di tentato omicidio intenzionale ai sensi dell’art.

111.

CP, in relazione all’art. 22 CP.

III. Il

Presidente chiede alle parti se hanno nuove istanze probatorie da proporre.

L’avv. DUF produce lo scritto

dello psicoterapeuta ____ del 26 novembre 2018 (doc. dib. 4), così come pure la

sua richiesta di delucidazione del 29 novembre 2018 con la risposta di medesima

data dello psicoterapeuta _____ (doc. dib. 5).

Al proposito l’avv. DUF piega di

avere effettuato un incontro con lo psicoterapeuta signor ____, che si è detto

disponibile a trattare il caso dopo avere letto la perizia giudiziaria e nel

suo scritto ha elencato il profilo e le criticità del signor IM, tracciando

anche un percorso che si potrebbe tentare. Si tratterebbe di un percorso ad hoc

mai messo in pratica prima.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,

il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: a IM della legge non gliene

frega niente, la legge vale per gli altri, ma non per lui. L’accusa riassume le

circostanze dell’arresto dell’imputato, osservando che lo stesso è avvenuto a

seguito del vero e proprio assalto da lui commesso nei confronti del posto di

Polizia di ____.

Pone l’accento sul fatto che dall’inchiesta è emersa una realtà

fatta di violenza, di maltrattamenti, di percosse, di minacce, di gravi

limitazioni della libertà personale della sua compagna, con la quale ha un

rapporto malato, da cui peraltro la vittima, malgrado tutto quello che ha

dovuto subire, non è ancora riuscita a staccarsi. Accanto a questi episodi, è

emersa pure tutta una serie di reati commessi da IM, caratterizzati dalla

violenza.

L’imputato ha sostanzialmente ammesso i fatti nel corso

dell’inchiesta, non senza una certa fatica. Il PP prende atto del fatto che è

caduta anche la contestazione sul punto 3.8 dell’atto d’accusa.

Sulla questione dei tentati omicidi, l’accusa è consapevole che si

tratta di episodi che si prestano a discussione dal profilo giuridico, ma la

qualifica giuridica di tentato omicidio, anche in virtù del principio in dubio

pro duriore, è stata presentata come ipotesi principale, accompagnata da

subordinate. Si tratta di gesti che avrebbero potuto avere esiti ben peggiori.

Quello che è certo è che, anche alla luce della giurisprudenza più recente sia

del Tribunale Penale Cantonale che della Corte di Appello e di Revisione

Penale, gli episodi in cui IM ha colpito alla testa, segnatamente alla tempia, ACPR

1, costituiscono senz’altro un tentato omicidio, se pure per dolo eventuale.

Anche le fattispecie con i colpi al tronco, a mente dell’accusa, potevano avere

conseguenze ben peggiori e portare al decesso della vittima, così come il

coltello puntato al collo.

Per quanto attiene alla questione delle bruciature riscontrate sul

corpo di ACPR 1, il PP osserva che IM ha sempre negato di essere l’autore di

tali lesioni, ma il medico legale ha dichiarato che le stesse sono situate in

regioni difficilmente auto aggredibili, e quindi verosimilmente inflitte da

terzi. ACPR 1, interrogata, dapprima non ha voluto rispondere alla domanda, e

poi ha dichiarato di essersi procurata da sola le ferite grattandosi, ciò che

però secondo il medico legale non è possibile. Sappiamo che la vittima si è

aperta solo in una seconda fase dell’inchiesta, e poi è tornata a proteggere IM,

ed è quindi logico, e anche comprensibile, che abbia voluto evitare un

aggravamento della situazione processuale. Sappiamo che IM non esitava certo a

fare del male a ACPR 1, e sappiamo pure che esercitava un controllo ossessivo e

possessivo su di lei, e bisogna quindi chiedersi chi potrebbe essere stato, se

non IM.

Sulla questione del lancio degli oggetti per terra e non contro ACPR

1, e sul fatto che l’avrebbe tirata per i capelli e non per la sciarpa, il PP

ritiene che le dichiarazioni della vittima siano assolutamente credibili.

Lascia alla Corte valutare se per il punto 3.3 si sia trattato di

una sberla o di un pugno.

Emerge una totale mancanza di rispetto per la legge, per

l’autorità, per le persone. Quanto all’episodio di ACPR 5, ricorda che non vi è

stata nessuna discussione con la madre, ma questi è stato minacciato perché

l’imputato riteneva che fosse stato lui a chiamare la Polizia. I più fortunati,

con IM, vengono pesantemente ingiuriati e minacciati, e se qualcuno fa denuncia

subisce pure pressioni affinché la denuncia venga ritirata, come è successo con

il conducente dell’autopostale, e questo la dice lunga sull’effetto che IM ha

sulle persone che non rispondono come lui vorrebbe ai suoi bisogni. Lo Stato,

che viene aggredito quando non agisce esattamente come lui vorrebbe, torna poi

utile quando si tratta di versare l’assistenza. Inoltre, IM è anche un pericolo

per la circolazione stradale.

Il quadro, a mente dell’accusa, è decisamente pesante. Emerge la

problematica di base di IM. Nonostante le ammissioni, che l’accusa gli

riconosce, non si vede una reale e sincera assunzione di responsabilità, una

reale comprensione di avere sbagliato. Nella perizia psichiatrica, di cui il PP

dà parziale lettura, viene descritto IM così come la Corte ha avuto modo di

trovarlo in aula. L’accusa pone l’accento sul fatto che egli ha la tendenza ad

incolpare gli altri per i propri comportamenti. Questo riguarda in primo luogo

i reati commessi nell’ambito della relazione con ACPR 1, la quale non si è

capito perché dovesse prendere tutte quelle botte.

In definitiva, tenuto conto della gravità delle lesioni,

rispettivamente delle messe in pericolo, dei numerosissimi beni giuridici

protetti che ha messo in pericolo, rispettivamente leso, in 67 episodi, a

partire da quelli più importanti, e meglio la vita e l’integrità fisica, del

carattere altamente reprensibile dei gesti da lui compiuti, del fatto che abbia

scelto liberamente di compiere tali gesti, come rilevato dalla perita, la quale

ha osservato che era pienamente in grado di valutare quanto da lui commesso,

dei suoi precedenti penali, anche specifici, che non hanno avuto nessun effetto

su di lui, ritenuta una certa collaborazione, ma senza una vera e sincera

assunzione di responsabilità, tenuto conto dell’elevato rischio di recidiva,

confermato dal fatto che è riuscito a delinquere anche dal carcere, minacciando

telefonicamente la sorella di ACPR 1, la colpa di IM, secondo l’accusa, è

estremamente grave.

Il PP conclude postulando la conferma dell’atto d’accusa con le

correzioni apportate in sede di udienza preliminare e la condanna di IM a una

pena detentiva di 10 (dieci) anni, accompagnata, preso atto della presa di

posizione della perita, da un trattamento ambulatoriale volto a risolvere non

tanto la tossicodipendenza, ma il suo problema principale, e meglio il disturbo

di personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo;

§ l’avv.

ACPR 1, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, la quale formula e

motiva le seguenti conclusioni: rileva di non essersi mai sentita così in

difficoltà nel rappresentare un’AP, soprattutto a seguito dei limiti impostati

dalla stessa vittima, una giovane donna visibilmente provata dal suo passato,

la quale ha dichiarato che dalla sua patrocinatrice si aspettava che l’imputato

non venisse eccessivamente attaccato, di chiarire i fatti il più in fretta

possibile, con le minori conseguenze possibili per lui.

La messa in arresto è stata l’inizio di una nuova angoscia per

l’AP, la sofferenza continuava a straripare in quelle interminabili giornate.

Questo nuovo incubo per la vittima si è trasformato in privazione, incertezze,

pesanti accuse e finanche ricatti. Molte sberle, molti calci e pugni hanno

fatto meno male di quello che ha passato la vittima da quando l’imputato è

stato arrestato. È passato molto tempo prima di vedere nella vittima un

sorriso. ACPR 1 non aveva scelta, perché non vedeva, e ancora oggi non vede,

una via d’uscita. La paura che aveva allora, oggi è rimasta tale, se non ancora

più grande.

ACPR 1 ha conosciuto l’imputato a fine 2015/inizio 2016, quando si

trovava in una situazione disperata. Lui le è stato vicino nel momento più duro

della sua vita, allontanando tutto e tutti quelli che gravitavano attorno a

lei, era rimasto solo lui. Finalmente qualcuno voleva davvero stare con lei.

Inizialmente questa morbosità e la sua gelosia la lusingava, lei che sapeva di

non avere un carattere facile e da troppo tempo faticava a volersi bene. Lui

riusciva a farla ridere, la coccolava e la apprezzava. È indubbio che colui che

vediamo sulla sedia dell’imputato ha anche fatto del bene alla vittima. È

evidente, a mente della patrocinatrice dell’AP, che oltre agli episodi indicati

nell’atto d’accusa ve ne sono sicuramente di altri, basta ricordare che la

vittima ha dichiarato di essere stata percossa almeno 2 o 3 volte alla

settimana.

IM si presenta in aula praticamente reo confesso, ma non bisogna

dimenticare come si è arrivati alle confessioni dell’imputato e quali sono

state le ragioni che l’hanno spinto a confessare. La patrocinatrice osserva che

la sua intenzione non è quella di aggravare la posizione dell’imputato, ma si

limita ad attirare l’attenzione della Corte su alcuni aspetti significativi,

per capire colei che ancora oggi non riesce a staccarsi da colui che giorno per

giorno la annientava con botte, per poi consumarla attraverso i sensi di colpa,

convincendola che era lei la sola causa del male; per colpa sua

quell’indomabile leone era stato messo in gabbia, lui che le aveva dato un

tetto quando era stata sfrattata, lui che nonostante tutto continuava ad amarla

e che anche dal carcere faceva in modo che la sua famiglia si occupasse di lei.

I tentativi messi in atto dall’imputato nei primi verbali per

sminuire il suo agire sono troppi. Nei primi verbali ha continuato a dichiarare

che era la vittima a picchiarlo, mentre lui si sarebbe unicamente difeso. Ha

iniziato ad ammettere i fatti solo quando aveva capito che la compagna era

riuscita ad accennare quanto da lui subito. Sapeva che l’unico che avrebbe

potuto farla tacere era lui, mettendo nuovamente in atto i suoi meccanismi

intimidatori, imponendole ancora il silenzio, e ci è riuscito. Dopo essere

riuscito nel suo intento, era pronto ad incassare lui i colpi che aveva messo a

segno la compagna, con la consapevolezza che non sarebbe emerso altro. È stato

solo l’egoistico desiderio di limitare i danni, così da poter tornare a casa il

più presto possibile. La cosa importante era continuare ad averla sotto tiro,

per poter controllare anche dal carcere ogni suo movimento, affinché capisse che

anche da lontano era lui a comandare.

La patrocinatrice dell’AP pone l’accento sul fatto che non tutti

gli episodi hanno avuto luogo quando l’imputato e la vittima erano sotto

l’effetto di sostanze stupefacenti. Anzitutto perché il consumo della vittima

non era tanto importante quanto ha voluto far credere l’imputato. Inoltre la

vittima ha dichiarato che le botte non le venivano date solo quando l’imputato

aveva assunto sostanze stupefacenti, ciò che l’imputato stesso ha ammesso in

corso d’inchiesta. Ma anche quando era effettivamente sotto l’effetto di

sostanze, non si può non notare che i suoi comportamenti dopo i fatti appaiono

come quelli di una persona lucida, nel cercare di rendersi agli occhi di terzi

completamente estraneo ai fatti, ciò che sarebbe stato impossibile fare se

fosse stato gravemente alterato. D’altro canto il perito ha escluso una scemata

imputabilità.

È semmai, a mente della patrocinatrice, il disturbo di personalità

dell’imputato a spiegare i suoi agiti, e non la dipendenza dietro la quale

vorrebbe nascondersi per spiegare i suoi agiti. L’imputato banalizza i suoi

agiti, ascrivendoli al consumo di sostanze. La sua rodata dinamica post botte è

stata messa in atto anche nei tre casi più gravi, dove è stato necessario

allertare i soccorsi.

Non ripercorre i fatti, siccome per la gran parte ammessi. Ritiene

che debbano essere qualificati, nel loro complesso, come molto gravi,

indipendentemente dalla qualifica giuridica che verrà loro data. Ad aggravare

la colpa di IM non è solo l’intensità e la frequenza con cui la vittima è stata

presa a sberle, schiaffi, calci e pugni, trascinata da una stanza all’altra per

i capelli, afferrata per il collo e per la mandibola, impedita di muoversi e di

alzarsi, e minacciata con un coltello alla gola, ma anche la futilità dei

motivi per cui l’imputato la picchiava; ogni pretesto diventava per lui

l’occasione per picchiarla, come egli stesso ha dichiarato. La gelosia non era

neppure provocata dalla vittima, era la miccia che faceva scattare in lui la voglia

di picchiare la vittima. Un passante uomo, che passeggiava due giorni

consecutivi sotto la porta di casa, era sufficiente per prendere la compagna a

pugni, perché quello doveva essere il suo amante, così come pure la telefona

dell’ex compagno per informarsi dei figli, la doccia di un amico, un messaggio

della buonanotte da parte del figlio inviato con il telefono del padre. Ad

aggravare la colpa dell’imputato è poi la crudeltà con cui, più volte, ha agito

per strada, davanti ad amici e conoscenti, sapendo di umiliare la vittima

picchiandola in pubblico. IM, poi, ostentava anche compiacimento per quanto

metteva in atto, sotto gli occhi di quella donna che cercava di nascondersi

dagli sguardi malevoli e intonsi di pietà. L’imputato era anche tremendamente sadico

negli agiti, feriva la vittima non solo con le botte, ma la colpiva dove sapeva

di farle male, ad esempio rompendo la consolle dei figli, sapendo che non aveva

soldi per ricomprarla, o impedendole di andare in farmacia a prendere gli

anticoagulanti, sapendo che questo la metteva in ansia. La vittima, nonostante

madre di due figli, è stata costretta a rinunciare ad avere un telefono

cellulare, ha dovuto cambiare modo di vestirsi, poiché prima non abbastanza

casta per l’imputato, ha dovuto cambiare atteggiamento con tutti, ma in

particolare con gli uomini, smettere di truccarsi e di mettere i tacchi. Doveva

chiamarlo sempre e comunque “amore” e mai per nome, e anche l’utilizzo dei

social era stato proibito. Non vanno poi dimenticate, secondo la patrocinatrice,

le sue disperate vie di fuga, come per esempio quella buttandosi dal balcone,

il fatto di essersi nascosta in cantina per oltre 4 ore, di essere sparita per

due giorni, di essere scappata con le stampelle la sera prima dell’arresto.

L’inimmaginabile sofferenza della vittima non può essere ricostruita unicamente

con la lettura dell’atto d’accusa, ma vi è molto altro che merita di essere

messo in luce. L’imputato non si è limitato a violare il corpo della vittima,

ma anche la sua anima e il suo cuore. Ogni volta veniva inscenato il solito

teatrino, dopo averla picchiata si mostrava come apparentemente dispiaciuto, ma

in realtà era solo preoccupato per quelle che avrebbero potuto essere le

conseguenze per lui se qualcuno l’avesse denunciato. Anche quando la vedeva

piangere dal dolore, vomitare, gridare, sanguinare, riusciva ad essere un

perfetto manipolatore, riuscendo ad ottenere il suo silenzio. La vittima si

atteneva a fare e dire quanto le veniva imposto. Lo faceva come meglio poteva,

ma i medici non erano fessi, e da subito avevano capito che non era altro che

una vittima di violenza domestica. Il modo dell’imputato di imporre il silenzio

era spregiudicato, ciò di cui, a mente della patrocinatrice, va tenuto conto

nella commisurazione della pena. Ad esempio quando la vittima è stata per la

prima volta al pronto soccorso, l’imputato le aveva detto di riferire di essere

caduta. Anche in occasione della prima ospedalizzazione ha negato percosse,

ancora una volta era riuscito ad ottenere da lei il silenzio. Al risveglio ha

voluto immediatamente lasciare l’ospedale. Non era però sempre l’imputato a

chiamare i soccorsi, ma è successo anche che lo facessero terzi, e in quelle

occasioni non poteva ottenere il suo silenzio, e quindi interveniva lui in modo

aggressivo, litigando con medici e securini. La sera dell’arresto si è mostrato

stupito e offeso dall’arrivo dei soccorritori, dicendo che fino a poco prima

stava dormendo, inveendo contro il vicino, fino a quando è riuscito a scoprire

che la vittima era riuscita a scappare e voleva a tutti i cosi parlare con lei

da solo, e questo non certo per scusarsi, ma per ottenere ancora una volta da

lei il silenzio, ciò che però per la prima volta non è riuscito a fare, perché

la Polizia e i soccorritori sono riusciti a proteggerla. Non era riuscito a

tirarla a sé ancora una volta, quella sera la prima volta la vittima era

riuscita a dire che voleva finire la relazione, almeno fino a quando non si

sarebbe fatto aiutare. L’imputato ha senza dubbio bisogno di essere aiutato, ma

il grande quesito è di capire se lui ha capito di averne bisogno. Più di tre

mesi fa la vittima ha iniziato il suo percorso, a fatica, avendo capito di

avere bisogno di riposte, che fino ad oggi non sono arrivate, perché l’imputato

non è stato in grado di assumersi le sue responsabilità. Ad oggi, per la

patrocinatrice, l’imputato non riesce ancora a mostrare sincero pentimento nei

confronti della sua vittima. Chiede inoltre di tenere in considerazione la

paura che la vittima aveva dell’imputato, come lui stesso ha ammesso,

precisando che quando ha gli scatti di rabbia, soprattutto per questioni di

gelosia, diventa pericoloso, e lei ha paura ancora adesso. La paura della

vittima non era alimentata solo dalle minacce, ma anche dai fatti, la

minacciava soprattutto di spaccarle le gambe, e non ci è andato lontano. Lo

stesso imputato ha ammesso di averla minacciata regolarmente, in maniera anche

macabra, dicendole che sarebbe uscita unicamente con le gambe in avanti. Le

pressioni psicologiche erano talmente marcate da toglierle il coraggio di

andare all’ospedale, temendo che l’imputato avrebbe avuto conseguenze dal punto

di vista penale. Anche quando l’imputato le consigliava di farsi visitare, ACPR

1.

non voleva farlo.

Quanto alle contestazioni dell’imputato in merito alla qualifica

giuridica del punto 1 dell’atto d’accusa, si rimette al giudizio della Corte.

Non mette in dubbio che l’imputato non abbia mai voluto uccidere la vittima,

questo però non significa che non abbia corso e accettato il rischio di farlo.

I suoi colpi erano calci e pugni di uno che per anni ha praticato kick boxing e

conosceva perfettamente la pericolosità di alcuni suoi gesti. Inoltre spesso le

capacità psico-fisiche dell’imputato erano alterate quando colpiva la compagna,

quindi, anche se non voleva ucciderla, non era certo in grado di valutare con

precisione il punto d’impatto dei propri colpi. La vittima è stata fortunata,

quando è riuscita a rimanere immobile quando l’imputato le appoggiava il

coltello alla gola, nonostante fosse terrorizzata, come ammesso dallo stesso

imputato. Se lei si fosse mossa, con un movimento incontrollato, nessuno può

escludere che i capi d’accusa sarebbero stati ancora più gravi. L’imputato

stesso poi ha precisato che agendo in quel modo era consapevole di poterla

ferire in modo serio, seppure non era sua intenzione uccidere la vittima.

Per quanto attiene al punto relativo alle bruciature, ha ragione

l’imputato quando non manca di ricordare che l’AP non ha mai confermato che le

stesse le sono state inferte da lui. La patrocinatrice non intende raccontare

cosa succedeva veramente in cui momenti, per rispetto dell’AP, a cui quelle

bruciature continuano a fare male al cuore. È vero che l’AP non ha mai

dichiarato che sono state fatte dall’imputato, ma dall’attenta lettura dei suoi

verbali e dei referti medici non si può giungere a conclusione diversa. Nei

primi due verbali la vittima era stata particolarmente collaborativa. Per la

prima volta il 9 maggio 2017, alla domanda a sapere chi le aveva inferto le

bruciature si è rifiutata di rispondere, per poi dire che se le era procurate

lei e che “la mia versione è questa” e non, come ci si poteva aspettare,

rispondendo ad esempio “questa è la verità”. Invitata dagli

interroganti, si è rifiutata anche di mostrare come riusciva a raggiungere il

punto interessato con il braccio, ciò che ha creato in lei una chiara

alterazione emotiva.

L’avv. ACPR 1 continua con la sua arringa, osservando che a

rendere vano il tentativo di proteggere l’imputato è stata la confessione dell’AP,

secondo cui l’imputato le aveva rivelato la sua versione dei fatti in merito

alle cicatrici. D’altra parte, se non fosse stato l’imputato, non vi sarebbe

stato nessun bisogno di raccontare alla vittima la versione da lui resa agli

inquirenti. Il medico legale ha specificato che le lesioni sono situate in

regioni difficilmente auto aggredibili.

Le altre contestazioni dell’imputato, secondo la patrocinatrice,

appaiono ridicole e comunque irrilevanti per la decisione che dovrà prendere la

Corte.

In corso d’inchiesta egli aveva ammesso di avere lanciato degli

oggetti contro la compagna, e l’ha stranamente contestato in aula.

Sorprende poi che riesca ad avere ricordi così nitidi, tali da

permettersi di contestare le dichiarazioni dell’AP in merito al pugno di cui al

punto 3.3 dell’atto d’accusa, come pure il punto relativo alla sciarpa. Al

proposito rileva che ACPR 1 non ha mai enfatizzato i fatti, ma al contrario ha

sempre cercato di minimizzarli. La vittima non ha inventato nulla, ma può

semmai esserle rimproverato di avere omesso di raccontare alcune cose. La

vittima ha anche minimizzato le dichiarazioni di IM secondo cui le percosse

erano praticamente giornaliere, affermando che ciò avveniva semmai due o tre

volte alla settimana. Relativamente alle prese al collo, ha tenuto a precisare

che malgrado l’imputato le stringesse il collo, riusciva comunque a respirare,

e di essersi sentita soffocare solo in alcune occasioni. Anche per l’’utilizzo

del coltello ha precisato che solo in un’occasione le è stato appoggiato alla

gola, mentre nelle altre IM glielo aveva solo mostrato. ACPR 1 non si è mai

dipinta come la vittima indifesa, ma ha detto di avere sempre cercato di

difendersi come poteva, graffiando, mordendo o sferrando calci.

La patrocinatrice dell’AP conferma di non avere istanze di torto

morale da presentare in suo nome e per suo conto. Chiede unicamente che le

spese di patrocinio siano poste a carico dell’imputato, qualora in futuro abbia

i mezzi per risarcirle.

Si auspica che per IM possa essere intrapreso un percorso

terapeutico che aiuti a contenere la sua rabbia.

Conclude chiedendo la conferma dell’atto d’accusa e la condanna

dell’imputato.

§ l’avv.

DUF, difensore dell’imputato IM, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: senza voler tentare di giustificare quanto commesso dall’imputato,

alla difesa preme tuttavia sottoporre alla Corte alcuni quesiti di fondamentale

importanza. I fatti per cui oggi ci troviamo in aula sono assolutamente

compatibili con la follia violenta di chi viene definito un forsennato, tratti

caratteriali che sono stati trasmessi a IM da chi avrebbe dovuto occuparsi di

lui come figura genitoriale. Lasciato il nucleo famigliare a 15 anni,

l’imputato abusa di sostanze stupefacenti e alcoliche, per scappare dalla sua infanzia

e adolescenza, con i genitori separati e il padre violento, che non si è mai

occupato di lui. L’arrivo dei figli non ha di certo facilitato il suo

reinserimento. Per la coppia ACPR 1 e IM la loro difficile situazione personale

diventa un cocktail ingestibile. Egli si scatena con rabbia nei confronti della

compagna, che impotente subisce le aggressioni.

Prima di esaminare i fatti, praticamente integralmente ammessi, la

difesa rivolge un pensiero alle diverse vittime di IM, che la elenca una ad

una, osservando che non sono sufficienti le scuse dell’imputato, ma egli dovrà

dimostrare attraverso un percorso di ricostruzione personale di avere compreso

i propri sbagli, di avere accettato le proprie debolezze, per evitare di

tornare ad essere quel forsennato da tutti temuto.

La difesa osserva che l’imputato non disconosce i fatti e nemmeno

la loro gravità, è sinceramente pentito e dispiaciuto. I fatti vanno però messi

in relazione con i disturbi evidenziati dalla perita.

Quanto al punto 1 dell’atto d’accusa, ricorda gli elementi

oggettivi e soggettivi del reato di tentato omicidio intenzionale, così come la

nozione di dolo eventuale.

Relativamente al punto 1.1 dell’atto d’accusa, i fatti non sono

contestati, ma è contestata la qualifica giuridica data dal PP agli stessi. Il

difensore dà parziale lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato in

occasione del verbale del 16 maggio 2017, osservando che IM ha pure dichiarato

di avere riprodotto esattamente la stessa dinamica che aveva vissuto da

bambino, con il padre che picchiava la madre, e anche lui, anche con la

cintura. Dà poi parziale lettura delle dichiarazioni rese da ACPR 1 nel suo

verbale del 21 giugno 2017 in merito alle percosse subite dall’imputato e ai

suoi comportamenti ossessivi e paranoici nei suoi confronti, osservando che

l’imputato, sebbene non fosse in grado di valutare con precisione dove colpiva

la vittima, non ha mai avuto l’intenzione di colpire la compagna, dalla quale

non ha mai voluto separarsi. Il difensore dà parziale lettura delle conclusioni

del medico legale per quanto attiene alle lesioni causate dai fatti di cui al

punto 1.1 dell’atto d’accusa, osservando che l’accusa di tentato omicidio

poggia unicamente sulle dichiarazioni dell’imputato e della vittima, su

elementi soggettivi e non verificabili dal perito. La difesa, con rispetto per ACPR

1, tiene a rilevare che gli effetti e le conseguenze sostanzialmente modeste

dei calci sono da attribuire alla forza contenuta con cui sono stati sferrati.

Non si può assumere che abbiano raggiunto una forza tale da mettere in pericolo

la vita di ACPR 1. Non si tratta quindi di un tentato omicidio.

Osserva che la distinzione tra vie di fatto e lesioni semplici può

apparire problematica, ritenuto che queste nozioni sono indeterminate. Citando la

giurisprudenza di cui a DTF 134 IV 189, lascia alla Corte l’applicazione della

corretta qualifica giuridica di questi fatti, fermo restando che non è dato il

tentato omicidio.

Quanto al punto 1.2 dell’atto d’accusa, anche in questo caso

l’imputato non contesta i fatti, ma la qualifica giuridica. Dà parziale lettura

delle dichiarazioni rese dalla vittima al proposito, che cono state confermate

dall’imputato, con la precisazione che si trattava solo di un atto

intimidatorio e non era sua intenzione spingersi oltre. Dà lettura delle

conclusioni del medico legale al proposito di tale agire di IM, osservando che

ha rilevato che nel caso concreto non vi sia nessun dato oggettivo che permetta

di valutare l’entità della pressione esercitata da IM sul collo con il

coltello. Per arrivare a una sentenza di condanna, la colpevolezza

dell’imputato deve essere provata in modo chiaro, mentre la presenza di

qualsiasi dubbio deve essere posta a suo beneficio, in virtù del principio in

dubio pro reo. Pertanto, non essendovi elementi agli atti che provano al di là

di ogni ragionevole dubbio la tesi accusatoria, ritenute le dichiarazioni

dell’imputato, la difesa chiede la derubricazione nel reato di minaccia.

Quanto al punto 1.3 dell’atto d’accusa, anche tali fatti sono

riconosciuti dall’imputato come riportati nell’atto d’accusa e dichiarati dalla

compagna. Ha però sempre detto di non avere mai avuto l’intenzione di colpire ACPR

1.

alla tempia. L’imputato ha affermato che era solito colpire ACPR 1

dall’addome in giù e che nel caso concreto il colpo alla testa è avvenuto in

modo involontario, perché la compagna era abbassata. Mai avrebbe voluto

colpirla come ha fatto, con un calcio alla testa. Benché non fosse in grado di

valutare con precisione il punto d’impatto e la forza del colpo, non ha mai

avuto l’intenzione di ammazzare la compagna. Dà lettura delle conclusioni della

dr.ssa ___ al proposito, osservando che agli atti non vi sono elementi

probatori inconfutabili, le informazioni sulla forza dei colpi sono del tutto

soggettive e non hanno potuto essere verificate dal perito, così come neppure

l’effetto degli stessi e il punto preciso. Per buona sorte la forza del colpo è

stata attutita dal movimento della vittima. Nel caso concreto, ribadendo la

gravità del gesto, non si può concludere, a mente della difesa, per la

sussistenza del reato di tentato omicidio, ma le conseguenze rientrano nel

reato di lesioni semplici.

Quanto al punto 1.4 dell’atto d’accusa la difesa conferma la

ricostruzione fattuale operata dal PP, ma ne contesta la qualifica giuridica.

Dà lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato al proposito.

IM riconosce anche i fatti di cui al punto 1.5 dell’atto d’accusa.

Il difensore dà lettura delle conclusioni della dr.ssa ____, osservando che

l’imputato non ha mirato a un punto preciso e in nessun caso ha avuto

intenzione di uccidere ACPR 1. Il reato di omicidio tentato non sussiste

neppure in questi casi, e si rimette alla Corte per la qualifica di lesioni

semplici o vie di fatto.

Quanto al punto 2.1 dell’atto d’accusa, osserva che sia l’imputato

che la vittima hanno negato che sia stato l’imputato a causare tali lesioni,

che erano già presenti prima dell’inizio della loro relazione, e di cui l’AP si

vergognava. Chiede il proscioglimento perché non vi sono elementi che

permettano di ritenere al di là da ogni ragionevole dubbio che i fatti siano

andati come indicati nell’atto d’accusa.

Quanto ai fatti di cui al punto 2.2 dell’atto d’accusa, osserva

che l’imputato si assume le sue responsabilità al riguardo, precisando tuttavia

che ACPR 1 si era fatta male al menisco qualche giorno prima. Dà lettura delle

conclusioni del medico legale al proposito, osservando che la difesa lascia

alla Corte l’apprezzamento circa la corretta qualifica giuridica, e che in ogni

caso l’aggravamento di una precedente lesione è stata inferta da IM in maniera

del tutto involontaria, motivo per cui è da considerarsi colposa.

In merito allo scempio di cui al punto 3 dell’atto d’accusa, a

poco servono le parole. La difesa tiene unicamente a evidenziare come quel

periodo sia stato per IM particolarmente tumultuoso. Era pressoché

quotidianamente strafatto di crack, ha perso il controllo dei suoi agiti. Fatta

eccezione per qualche episodio, comunque gravissimo, l’imputato non contesta la

ricostruzione fattuale del PP e anche per questi episodi la difesa lascia alla

Corte l’apprezzamento della qualifica giuridica, osservando che lo stato

psico-fisico dell’imputato non ha un ruolo marginale.

Per quanto attiene alla truffa, che non è contestata, tiene a

ribadire la presenza di un accordo per un indennizzo che sta avvenendo in

misura di CHF 50.00 al mese.

Quanto al punto 12 dell’atto d’accusa, sottolinea ancora una volta

lo stato psico-fisico dell’imputato e anche della vittima, che hanno vissuto un

momento particolarmente tumultuoso; la coppia litigava continuamente e in

alcune occasioni i litigi sono degenerati in episodi ostruttivi.

Quanto ai motivi a delinquere, con riferimento ai fatti non

contestati, e alle dinamiche che hanno portato IM a delinquere, non vi è alcuna

scusante, ma alcuni approfondimenti, secondo la difesa, meritano di essere

fatti.

Quanto alla perizia psichiatrica, di cui dà parziale lettura,

osserva che la stessa ha reso evidente una storia personale in cui cannabis e

cocaina sono utilizzati in modo da creare dipendenza. IM consuma cannabis

dall’adolescenza e da anni fa uso di cocaina. La vita dell’imputato era in gran

parte strutturata attorno al consumo di stupefacenti, come rilevato dalla

perita. La sindrome da dipendenza non è mai stata adeguatamente trattata e ha

peggiorato il suo disturbo di personalità. Gli effetti delle due patologie si

sommano formando una miscela violenta e incontrollabile. I reati sono da

mettere in relazione con i suoi disturbi, ma l’esperta non ha ritenuto una

scemata l’imputabilità. La difesa fatica a capire come si possa sostenere che

era pienamente in grado di agire secondo la valutazione dei suoi agiti. In ogni

caso IM riconosce di dover essere assistito e vuole essere aiutato. La perita

aveva individuato in ____ la struttura idonea, ma nonostante le richieste

dell’imputato per anticipare l’espiazione della misura, la struttura ha

preferito non accettare di accogliere IM. Alla luce di questo rifiuto la difesa

ha preso contatto con lo psicoterapeuta ____. Come da scritto prodotto in aula,

lo psicologo ha avuto modo di analizzare la perizia giudiziaria, ha incontrato

il difensore e ha visitato in carcere l’imputato. Dopo aver analizzato tutti

gli elementi, ha individuato un possibile percorso terapeutico, un progetto ad

hoc, che andrà a curare e aiutare IM in tutti i suoi aspetti deficitari. Non

c’è solo l’aspetto psichiatrico e delle dipendenze, ma anche un aspetto sociale

ed educativo. ____ si è detto disponibile a seguire in prima persona l’imputato

e ha individuato la forma di semi prigionia come forma esecutiva, mentre una

volta espiata la condanna si potrà far capo al centro dragonato di ____ e vi

sarebbero dei programmi occupazionali da seguire, ciò in cui verrebbe assistito

da dei professionisti. L’imputato ha manifestato il suo interesse per questo

progetto, auspicando di poterlo iniziare il più presto possibile, una volta

scontata la condanna.

Quanto alla commisurazione della pena, la difesa osserva che a

qualificare la colpa di IM concorrono diversi elementi. Lo stato di dipendenza,

inserito nel disturbo di personalità, lo ha peggiorato. L’effetto combinato di

queste patologie ha formato questa miscela violenta e incontrollabile. Quali

fattori mitiganti la pena ci sono le ammissioni: sebbene con qualche reticenza

iniziale, l’imputato ha ammesso praticamente integralmente i fatti e se ne

assume le responsabilità, un segno tangibile di ravvedimento. L’imputato appare

vergognato, con voce bassa, e sentire quanto ha fatto lo fa stare male. I suoi

disturbi hanno influito sul controllo degli impulsi, ciò che a mente della

difesa si concretizza in una scemata imputabilità almeno di grado medio. In

fine, vi è il sincero pentimento. IM ha capito, ma deve ancora elaborare e

concretizzare il suo percorso riabilitativo. Il progetto di vita futura, la

terapia, l’adesione al progetto, dimostra le intenzioni di IM in questo senso.

A mente della difesa, per ricercare la giusta pena, s’impone un

confronto per trovare un’equità di giudizio.

Ricorda quindi il noto caso Tamagni, che ha portato alla condanna

a 10 anni di pena detentiva, così come il pestaggio avvenuto a Gravesano, a

margine del carnevale di ____, giudicato da questa Corte, con condanna alla

pena detentiva di 4 anni, rispettivamente 3 anni e 3 mesi. Per venire a casi

simili a quello di specie, dove la violenza dell’imputato è rivolta verso la

compagna, cita due casi, più contenuti per numero di episodi, ma simili per

brutalità, tipologia di reato, e caratteristiche personali dell’imputato, e

meglio le sentenze 72.2010.17 del 27 ottobre 2010 72.2015.202 del 26 marzo 2015

della Corte delle assise correzionali: nel primo caso l’imputato è stato

condannato alla pena detentiva di 12 mesi sospesi per 2 anni con trattamento

ambulatoriale, mentre nel secondo caso, a mente della difesa più vicino al

nostro, la condanna fu di 20 mesi, sospesa per 3 anni, sempre con trattamento

ambulatoriale; in questo caso il reo avevo inferto lesioni semplici e vie di

fatto, colpendo ogni giorno la compagna, e anche il figlio, con percosse.

Va pure tenuto conto, secondo la difesa, del lunghissimo periodo

di carcerazione preventiva scontato dall’imputato, della giovane età, dei buoni

propositi espressi in aula, della collaborazione, sebbene non immediata,

dell’intenzione di aderire a un programma terapeutico, del ravvedimento, del

sincero pentimento e della scemata imputabilità di grado almeno medio. Conclude

chiedendo una massiccia riduzione della pena richiesta dal PP, che non dovrà

superare in ogni caso i 4 (quattro) anni di detenzione.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1.

Per le correzioni dell’atto

d’accusa si rinvia al verbale dell’udienza preliminare tenutasi il 7 novembre

2018, osservando che, con l’accordo delle parti, al punto 13.4 dell’atto

d’accusa è stata aggiunta la subordinata di impedimento di atti dell’autorità

ex art. 286 CP, posto che la Corte ha considerato che una parte dei fatti,

segnatamente la seconda parte della vicenda, potrebbe adempiere a tale reato

piuttosto che a quello indicato di violenza o minaccia contro le autorità e i

funzionari.

Le parti hanno inoltre acconsentito a modificare il punto 14

dell’atto d’accusa, nel senso che i reati imputati sarebbero semmai quelli di

denuncia mendace e furto d’uso, e non di favoreggiamento, nei confronti di ____.

Quanto ai fatti di cui al punto 3.1 dell’atto d’accusa, che sono

stati qualificati dal PP quali lesioni semplici, come anticipato in sede

d’udienza preliminare, in occasione del pubblico dibattimento la Corte ha proposto

un apprezzamento giuridico divergente, qualificando tali fatti di tentato

omicidio intenzionale ai sensi dell’art. 111 CP, in relazione con l’art. 22 CP.

In occasione del pubblico dibattimento, con l’accordo delle parti,

sono poi stati modificati i punti 1 e 11 dell’atto d’accusa, nel senso che

l’ultima imputazione subordinata di cui al punto 1 è di vie di fatto

qualificate ripetute, mentre l’imputazione di minaccia di cui al punto 11 è

ripetuta.

II) Vita e precedenti

penali dell’imputato

2.

IM …OMISSIS…

Sentito per la prima volta dal PP il 18 marzo 2017, l’imputato si

è così espresso in punto alla sua situazione personale:

…OMISSIS...”

(VI PP 18.03.2017, p. 8, AI 12).

3.

Per il restante, per quanto

attiene alla situazione personale e alla vita anteriore dell’imputato, si

rimanda all’anamnesi effettuata dalla dr.ssa ____ nel suo referto del 16

novembre 2017, secondo cui:

"

Anamnesi famigliare

…OMISSIS...

Anamnesi fisiologica

…OMISSIS...

Anamnesi scolastica, lavorativa e sociale

…OMISSIS...

Anamnesi somatica

Non segnala patologie con influsso sulla psiche.

Anamnesi psichiatrica

…OMISSIS...”

(AI 118, p. 4-9).

4.

Quanto alla sua situazione

finanziaria, nel verbale d’interrogatorio finale del 30 marzo 2018 l’imputato

ha dichiarato di avere esecuzioni in corso per almeno CHF 90'000.00 (VI PP

30.03

, p. 10, AI 185.1).

Di fatto, dall’estratto del registro delle esecuzioni del 16

aprile 2018 a carico di IM risultano 99 esecuzioni per complessivi CHF

140'558.75 e 73 attestati di carenza beni per un totale di CHF 103'368.00.

5.

Con riferimento ai suoi

precedenti penali, nel verbale della persona arrestata del 18 marzo 2017 il

prevenuto ha dichiarato di essere pregiudicato in Svizzera e di avere avuto “qualche

problema” anche in Germania (“mancato pagamento pieno di benzina e

possesso di stupefacenti”).

Di fatto, dall’estratto del casellario giudiziale svizzero del 28

agosto 2018 risultano le seguenti condanne a carico del prevenuto:

- 16 febbraio 2009: decreto

d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna al lavoro di

pubblica utilità di 360 ore e alla multa di CHF 600.00 per ingiuria

(commissione reiterata), minaccia (commissione reiterata), trascuranza degli

obblighi di mantenimento, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico e vie di fatto (commissione

reiterata);

- 5 maggio 2010: decreto

d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna alla pena

detentiva di 90 giorni per lesioni semplici (commissione reiterata), vie di

fatto, furto (commissione reiterata), frode dello scotto, abuso di un impianto

per l’elaborazione di dati (reato mancato), minaccia, trascuranza degli

obblighi di mantenimento, denuncia mendace, delitto contro la LF sugli

stupefacenti e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

- 17 agosto 2010: decreto

d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna alla pena

detentiva di 90 giorni e alla multa di CHF 40.00 per furto (commissione

reiterata), danneggiamento, ricettazione e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti (commissione reiterata);

- 16 gennaio 2012: decreto

d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna alla pena

detentiva di 4 mesi per furto (commissione reiterata), danneggiamento

(commissione reiterata), violazione di domicilio, lesioni semplici, vie di

fatto (commissione reiterata), trascuranza degli obblighi di mantenimento e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

- 3 luglio 2014: decreto

d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna alla pena

pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna, e multa di CHF

500.

, per danneggiamento, ingiuria, infrazione grave alle norme della

circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

(veicolo a motore) (commissione reiterata), conduzione di un veicolo a motore

se la licenza è stata rifiutata, revocata o non riconosciuta (commissione

reiterata), furto d’uso di un veicolo a motore, uso abusivo di licenze e/o

targhe di controllo e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

- 12 giugno 2015: decreto

d’accusa del Ministero Pubblico del Canton Ticino con condanna alla pena

pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna per trascuranza

degli obblighi di mantenimento, appropriazione illegale di targhe di controllo

e conduzione di un veicolo a motore con licenza in prova scaduta (commissione

reiterata).

6.

In occasione del pubblico

dibattimento, l’imputato ha riferito di essere stato in carcere, in sezione

aperta, da marzo ad agosto 2015, e prima nel 2012, e di avere eseguito anche le

ore di pubblica utilità (VI DIB 06.12.2018, p. 3, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

In punto alle sue prospettive di vita l’imputato si è così

espresso:

"

Voglio trovare lavoro, ho sbagliato e capito i miei errori. Ho

avuto il tempo di elaborare e ora non sono più dipendente dalle sostanze che mi

avevano sopraffatto e annebbiato. Voglio costruire un solido rapporto con la mi

attuale compagna. Ho chiesto aiuto a uno psicoterapeuta di ____ e verrò seguito

da lui per risolvere i miei problemi.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 3, allegato 1 al verbale dibattimentale).

III) La vittima

7.

ACPR 1 …OMISSIS…

Sulla sua persona si è così espressa nel verbale del 17 marzo

2017:

“…OMISSIS…”

(VI PG 17.03.2017, p. 2, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 8).

Anche la vittima, come l’imputato, ha riferito di essere

consumatrice di cocaina e marijuana (VI PG 25.04.2017, p. 3, allegato al

rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 26.04.2017, AI 50).

IV) Circostanze dell’arresto,

inchiesta e atto d’accusa

8.

IM è stato fermato e posto

in arresto dalla Polizia il 17 marzo 2017, a ____, su ordine del Ministero

pubblico.

Il prevenuto era stato oggetto, nei mesi precedenti, in un periodo

relativamente breve, di numerose segnalazioni e denunce, e meglio:

- Il 7 e dell’8 novembre

2016, ___, rispettivamente della Posta Svizzera, hanno sporto denuncia per

lesioni semplici, vie di fatto e ingiurie il primo, e per conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione la seconda, in quanto il 29 ottobre 2016,

unitamente a una donna non identificata, l’imputato sarebbe salito a bordo

dell’autopostale in direzione di ____ alla fermata di ___ ___ ed avrebbe

mostrato al conducente un titolo di trasporto scaduto, sostenendo di dover

arrivare fino a ___, di non avere soldi per il biglietto e che il distributore

automatico non accettava la carta di credito. Il conducente avrebbe quindi

accettato che la coppia salisse sul mezzo pubblico. Senonché, arrivato alla

fermata di ____, il conducente si sarebbe accorto che IM e la donna che lo

accompagnava non erano scesi dal bus a ___ come dichiarato, ma avevano

proseguito sino a ____. Alle richieste di spiegazione del conducente, IM

avrebbe risposto con insulti di svariato genere, per poi risalire sul mezzo di

trasporto e afferrare ___ al collo con la mano, sferrandogli poi una sberla

(Inc. 2016.9675);

- il 22 ottobre 2016 è stato

redatto dalla Polizia Cantonale un rapporto di constatazione per infrazione

alla LF sulla circolazione stradale per guida senza autorizzazione, in quanto IM

è stato fermato il 21 ottobre 2016 alla guida dell’autovettura Nissan Micra

targata TI ____, nonostante la licenza di allievo conducente gli sia stata

revocata a tempo indeterminato a fare tempo dall’8 gennaio 2014 (Inc.

2016.

);

- il 21 gennaio 2017,

l’imputato è stato oggetto di rapporto di Polizia per le ipotesi di reato di

guida senza patente, guida senza licenza di circolazione e senza assicurazione

per responsabilità civile, uso abusivo delle targhe di controllo, guida in

stato di inattitudine e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, si legge

che l’imputato, nonostante la revoca della licenza di allievo conducente,

sarebbe stato trovato nuovamente alla guida il 13 dicembre 2016, a bordo

dell’autovettura Mazda 626, senza previa immatricolazione, senza disporre della

licenza di circolazione e sapendo che la stessa era priva della necessaria

assicurazione per responsabilità civile; inoltre, IM avrebbe utilizzato

abusivamente le targhe di controllo TI ____ applicandole sull’autovettura in

questione, targhe invece assegnate all’autovettura Peugeot 306 intestata a ACPR

1; l’imputato avrebbe altresì condotto sotto l’influsso di marijuana (Inc.

2017.

);

- il 20 gennaio 2017, oltre

ad essere stato trovato, per l’ennesima volta, al volante di un autoveicolo

malgrado la revoca della licenza di condurre, nell’ambito del verbale

dell’interrogatorio esperito, IM avrebbe dichiarato che la persona che si

trovava a bordo con lui era ____, proprietaria dell’autovettura, mentre dagli

accertamenti esperiti sarebbe emerso che si trattava di ACPR 1, sorella gemella

di ____ (Inc. 2017.14014).

9.

Quanto ai fatti che hanno

portato all’arresto di IM (Inc. 2017.2474 e 2475), il 3 gennaio 2017 la Polizia

Cantonale ha segnalato che l’imputato avrebbe telefonato in Gendarmeria a ____

e, parlando con l’appuntato ____ che cercava di fissare un appuntamento per

esperire un interrogatorio in relazione agli episodi suelencati, avrebbe

minacciato il sergente ____ e il caporale ____, riferendo di volerli incontrare

senza divisa per “gonfiarli di botte”, “spaccargli la testa” e “cavargli

gli occhi”, così come pure che, se non fosse riuscito ad incontrarli,

sarebbe “andato a prendere” le loro mogli e i loro figli.

Il 15 marzo 2017, poi, è stato chiesto l’intervento della Polizia

presso il Comune di ____, dove IM si sarebbe recato per varie pratiche e

avrebbe preteso dalla funzionaria comunale ACPR 4 che questa gli fissasse un

appuntamento presso lo sportello LAPS per le prestazioni assistenziali.

L’impiegata comunale avrebbe riferito all’imputato che ciò non era possibile,

in quanto era necessario che la di lui convivente si recasse in Comune per le

pratiche relative al cambio di domicilio. In preda all’ira, il prevenuto, oltre

a ingiuriare ACPR 4 dandole della “handicappata tossica”, l’avrebbe

minacciata dicendole “ti aspetto di sotto e ti spacco le gambe”,

cercando di costringerla a fare quanto da lui richiesto. Intervenuto in

soccorso della collega, pure il segretario comunale ACPR 3 sarebbe stato

minacciato dall’imputato, il quale gli avrebbe detto “se vieni di sotto ti

spacco le gambe anche a te”.

In fine, il 16 marzo 2017, verso le ore 21:30, la Gendarmeria di ____

è stata allertata per l’ennesima lite domestica tra IM e la compagna ACPR 1,

conviventi a ____ presso il domicilio dell’imputato. Stando a quanto riferito

dalla vittima, l’imputato l’avrebbe gravemente minacciata, anche di morte; dopo

avere ricevuto una sberla la donna avrebbe quindi chiesto alla sorella e a una

vicina di casa di allertare la Polizia. Un’autopattuglia avrebbe quindi

accompagnato la vittima presso la Gendarmeria di ____, dove si sarebbe poi

presentato IM, pretendendo di parlare da solo con la compagna. Vedendosi negare

tale possibilità, l’imputato avrebbe dato in escandescenza e avrebbe tentato di

prendere a pugni gli agenti di Polizia, riuscendo a colpire il caporale ____.

Gli agenti sarebbero dunque stati costretti a bloccarlo per accompagnarlo

all’esterno dei locali. Una volta fuori, IM avrebbe danneggiato un

portaombrelli e un posacenere. Mentre gli agenti cercavano di far salire la

vittima sull’autopattuglia per accompagnarla dalla sorella, il prevenuto

avrebbe nuovamente cercato il contatto con la stessa e si sarebbe appoggiato

dapprima al veicolo della Polizia per evitare che partisse, per poi salire sul

cofano e, in fine, aggrapparsi al portapacchi della vettura di servizio,

danneggiando inoltre la medesima con dei pugni. Per tutto il tempo, l’imputato

avrebbe altresì pesantemente ingiuriato i funzionari di Polizia.

10.

Assunta a verbale la sera del

17.

marzo 2017, ACPR 1 ha riferito di avere subìto diversi episodi di violenza

da parte del compagno. Il più grave, stando alle sue dichiarazioni, sarebbe

occorso il 24 febbraio 2016 a ____: in tale occasione, l’imputato l’avrebbe

lungamente picchiata con calci, pugni e sberle, fino a portarla allo

svenimento. Portata da un’ambulanza presso l’Ospedale ____ di ____, a dire

della vittima le sarebbero state diagnosticate commozioni cerebrali, la

lussazione della clavicola sinistra e una sospetta emorragia alla milza. Sempre

secondo quanto da lei dichiarato, IM le avrebbe detto di riferire ai medici che

era caduta e non ricordava l’accaduto e, su richiesta del compagno, avrebbe

lasciato il pronto soccorso prima dell’arrivo della Polizia, il cui intervento

era stato sollecitato dal personale medico.

11.

IM, sentito anch’egli il 17

marzo 2017, ha sostanzialmente fornito versioni che si discostano da quanto

riferito dalle altre persone coinvolte, minimizzando l’accaduto e i suoi gesti.

Con specifico riferimento alle minacce rivolte agli agenti nel

mese di gennaio 2017, l’imputato ha asserito di non avere voluto minacciare

nessuno e di non avere mai fatto riferimento alle famiglie degli agenti di

Polizia.

In merito all’episodio presso il Comune di ____, ha ammesso

unicamente di avere ingiuriato ACPR 4.

Per quanto attiene ai fatti del 16 marzo 2017, il prevenuto ha

affermato che a chiamare i soccorsi sarebbe stata la sorella della sua

convivente e di non sapere per quale ragione, motivo per cui, quando ACPR 1 era

stata portata via dalla Polizia, si sarebbe recato in Gendarmeria per capirne

il motivo. L’imputato ha sostenuto di avere reagito violentemente rispondendo

alle aggressioni subite da parte degli agenti, che gli avrebbero impedito di

parlare con la sua compagna e che lo avrebbero anche malmenato. Ha ammesso di

avere dato pugni al veicolo di servizio, di essersi aggrappato alla vettura e

di essere salito sul cofano, il tutto perché intenzionato a parlare con la

vittima. A suo dire, i danni all’esterno della Gendarmeria di ____ sarebbero

stati quasi accidentali.

Quanto alle liti con la convivente, IM ha negato qualsivoglia

coinvolgimento per quanto riguarda le lesioni da lei subite alla gamba nel mese

di gennaio 2017, asserendo che ACPR 1 si sarebbe “fatta male a casa” e

che si sarebbero tirati degli schiaffi a vicenda. Ha inoltre negato di avere

picchiato la compagna la sera del 16 marzo 2017.

In fine, in punto all’episodio di violenza fisica del 24 febbraio

2016.

riferito da ACPR 1, nel verbale del 18 marzo 2017 l’imputato ha contestato

la versione fornita dalla compagna, affermando di averle tirato al massimo un

paio di sberle (cfr. istanza di carcerazione preventiva, AI 14).

12.

In parziale accoglimento

dell’istanza del PP (AI 14), constatata l’esistenza di gravi indizi di reato e

pericolo di fuga e recidiva, con decisione del 20 marzo 2017 il GPC ha ordinato

la carcerazione preventiva di IM fino al 5 maggio 2017 compreso (AI 16).

13.

Accogliendo l’istanza

dell’imputato (AI 49 e 55), il PP ha autorizzato IM a scontare anticipatamente

la pena ex art. 236 cpv. 4 CPP a far tempo dal 3 maggio 2017 (AI 56).

Con scritto dell’8 maggio 2017 l’Ufficio di Patronato ha

comunicato al PP che, a seguito del cambiamento di regime, l’imputato aveva

allestito la lista dei visitatori permanenti, inserendovi anche ACPR 1.

Accertato che si trattava della vittima, avrebbero proceduto al blocco della

visita, ciò che avrebbe suscitato l’indignazione della stessa, la quale avrebbe

insistito per recare visita al compagno in carcere (AI 58).

Con scritto dell’11 maggio 2017 il direttore delle Strutture

carcerarie comunali ha comunicato a IM di avere sospeso momentaneamente il

permesso di visita di ACPR 1 ai sensi dell’art. 56 RSC (AI 65).

Con decisione del 12 maggio 2017 il PP ha quindi revocato il

regime ordinario di esecuzione della pena per IM, sottoponendolo con effetto

immediato al regime speciale e permettendogli dunque contatti con l’esterno

liberi unicamente con il difensore, mentre con altre persone contatti limitati,

soggetti ad autorizzazione da parte del PP, rispettivamente a sorveglianza

della Polizia Cantonale (AI 66 e 67).

14.

Nel frattempo, il 5 maggio

2017.

IM è stato oggetto di una sanzione disciplinare in carcere, consistente in

un’ammonizione scritta e nella sospensione dei benefici Gastronomico e Silva,

essendo stata rinvenuta all’interno della sua cella, il 3 maggio 2017, una

pastiglia nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette, che l’imputato ha

riconosciuto essere di sua proprietà (AI 59).

15.

Con decisione del 24 luglio

2017.

il PP ha autorizzato il passaggio di IM al regime ordinario nell’ambito

dell’esecuzione anticipata della pena, continuando comunque ad autorizzare le

visite di ACPR 1 unicamente in forma sorvegliata e alla presenza di un

rappresentante dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (AI 103 e doc. TPC

16).

16.

Il 17 novembre 2017

l’imputato è stato nuovamente oggetto di una sanzione disciplinare in carcere,

e meglio sono stati sospesi i benefici Gastronomico e Silva e gli è stata

inflitta una multa di CHF 10.00, essendo stata rinvenuta all’interno della sua

cella, il 14 novembre 2017, una consolle da gioco PS2 appartenente a un altro

detenuto (AI 120).

17.

Dopo avere preso atto della

perizia psichiatrica del 16 novembre 2017 della dr.ssa ____, nella quale la

perita proponeva, per l’imputato, un trattamento stazionario della

tossicodipendenza ex art. 60 CP, indicando quale possibile struttura ____,

questi ha chiesto di essere posto in esecuzione anticipata della misura.

Con scritto del 27 dicembre 2017, il PP ha quindi inoltrato la

richiesta dell’imputato alla struttura in oggetto, chiedendo di prendere

posizione in merito (AI 147).

Previo incontro con l’imputato presso il carcere per procedere

alla valutazione nell’ambito di un’eventuale presa a carico (AI 150), con

scritto del 17 gennaio 2018 gli psicologi ____ e ____, direttore,

rispettivamente vicedirettore di ____, hanno comunicato al PP di non poter

accogliere IM presso la propria struttura viste le pregresse esperienze con

esito negativo e ritenendo “che quest’ultimo non sia gestibile a livello

comportamentale” all’interno della struttura terapeutica, “soprattutto

per quanto è della violenza fisica e dei passaggi all’atto” (AI 151, doc.

TPC 19).

18.

Il 7 maggio 2018 IM è stato

nuovamente oggetto di una sanzione disciplinare, e meglio per essere, il 4

maggio 2018, in concorrenza con l’apertura delle celle, entrato nella cella di

un altro detenuto per prendere dei DVD, innescando quindi una discussione, da

cui è scaturita una colluttazione, al detenuto sono stati sospesi i benefici

Gastronomico e Silva ed è stato ordinato l’isolamento in cella di rigore per 3

giorni, dal 7 al 10 maggio 2018 (AI 192). Dal 10 al 15 maggio 2018 l’imputato è

poi stato collocato in regime separato con isolamento in cella individuale e

con il tempo libero serale sospeso (AI 193).

V) Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

19.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,

per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità

penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le

conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP,

Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.

297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.

2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler

Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in

applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento (Bernasconi e al., Commentario

CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art.

10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011,

ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Piquerez/Macaluso,

Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 953, pag. 330-331;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54,

n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33,

consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid.

1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011;6B_10/2010 del 10 maggio 2010;

6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

20.

In mancanza di prove dirette,

un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006

del 30 marzo 2007 consid. 3.9;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4,

pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid.

3.

; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

Gli indizi, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono una

circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di

induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di

una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del

fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con

richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano,

Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980

pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque,

emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti

certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni

precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti

nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans

Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in

part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7

maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.

3.

; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11;

17.2011.42

del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011

consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

21.

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002,

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120

Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10

cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole

all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

22.

Il principio dell’in dubio

pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto

nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;

124.

IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011

consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9

ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;

6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008

consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19

aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.

10.3

e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,

pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10,

n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014,

ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n.

19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

VI) La relazione tra

l’imputato e la vittima

23.

Per giudicare i fatti

indicati nell’atto d’accusa è imprescindibile esaminare la natura della

relazione che legava (e che tuttora parrebbe legare) ACPR 1 a IM, una relazione

sin da subito caratterizzata dall’abuso di stupefacenti, dalla gelosia, da

comportamenti ossessivi e violenze dell’imputato nei confronti della compagna.

Invitato a esprimersi sulla sua relazione con ACPR 1 nel verbale

del 18 marzo 2017, IM ha così dichiarato:

"

Ho una relazione sentimentale con ACPR 1 da 16 mesi. Da gennaio

2016.

ad agosto 2016 abbiamo convissuto presso l’appartamento di mia madre a ____,

visto che quest’ultima aveva un altro appartamento a ____. Dall’estate 2016 ho

preso in locazione un appartamento. Preciso che il contratto di locazione

dell’attuale abitazione è intestato a me e, da un mese, anche a ACPR 1. (…)

ACPR 1 e io abbiamo preso la casa studenti di ____ per un mese,

nel febbraio 2016.”

(VI PP 18.03.2017, p. 3 e 4, AI 12).

L’imputato ha spiegato che per tutta la durata della relazione,

fatta eccezione per un breve periodo in cui avrebbero vissuto in Germania, lui

e la compagna avrebbero fatto vasto uso di sostanze stupefacenti, e meglio:

"

In quel periodo abusavamo di cocaina, ne fumavamo tanta. (…)

consumavamo insieme, in totale, da 5 a 7 grammi di cocaina al giorno. (…) il

periodo era iniziato quando ci siamo messi insieme, ossia inizio gennaio 2016,

ed era terminato a fine marzo 2016. Dopo quella data il consumo non era più

così morboso. In aprile 2016 ACPR 1 e io siamo partiti per la Germania, stando

da diversi amici, perché volevamo toglierci la dipendenza dalla cocaina e ciò

non era possibile in Ticino visto che frequentavamo gente sbagliata, di cui non

voglio fare il nome.”

(VI PP 18.03.2017, p. 3 e 4, AI 12).

24.

IM ha riferito che la

relazione con la compagna sarebbe stata da subito contraddistinta da suoi

comportamenti violenti nei confronti della donna, affermando di averle “messo

le mani addosso con una frequenza quasi quotidiana” sin dall’inizio della

relazione nel gennaio del 2016. Al proposito ha precisato che ciò avveniva “per

futili motivi” e in particolare perché era “particolarmente geloso di

lei” e che “ogni pretesto diventava (…) l’occasione per picchiarla”.

L’imputato ha spiegato che in generale la colpiva con sberle, ma anche con

pugni e calci, e che questo avveniva spesso quando era sotto l’influsso di

stupefacenti, e meglio dopo avere fumato cocaina, quando, “assalito da

paranoie”, gli “andava “in corto” il cervello. IM ha pure indicato

che, anche nei casi in cui, a seguito delle sue violenze, le suggeriva di farsi

visitare in ospedale, lei non voleva farlo per non metterlo nei guai,

aggiungendo che a lui “andava bene così” (VI PP 16.05.2017, p. 3, AI

69).

L’imputato ha precisato:

"

Durante questi litigi succedeva che ACPR 1 mi provocasse nel

senso che mi diceva “continua a picchiarmi ancora se vuoi” oppure “vediamo se

riesci ancora a picchiarmi”. Penso che lei volesse farmi ragionare su quello

che stavo facendo ma in realtà otteneva l’effetto opposto ossia io mi

arrabbiavo ancora di più e, invece di smettere, continuavo a picchiarla.

Inoltre un’altra cosa che mi faceva arrabbiare tantissimo era quando ACPR 1,

mentre si litigava (cioè quando già la stavo picchiando), mi chiamava “___”

(così come mi chiamava mio padre, con cui non ho più rapporti dall’età di sei

anni) oppure mi dava del “figlio di puttana”: quando ciò succedeva io la

picchiavo ancora di più.

È successo diverse volte che qualcuno (immagino i vicini, o ____,

la sorella di ACPR 1) oppure anch’io abbiamo chiamato l’ambulanza. Quando però

arrivavano i soccorritori, ACPR 1 diceva che stava bene e questi se ne

andavano. In totale l’ambulanza sarà arrivata quattro o cinque volte.”

(VI PP 16.05.2017, p. 4, AI 69).

25.

In occasione del pubblico

dibattimento, alla domanda a sapere se gli atti violenti da parte sua nei

confronti della compagna avvenivano solo quando era sotto

l’influsso di sostanze, l’imputato ha precisato che il 95% delle volte era

sotto l’influsso di sostanze stupefacenti (VI DIB 06.12.2018, p. 4,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

26.

ACPR 1, dal canto suo, si è

così espressa sulla relazione con l’imputato:

“…OMISSIS...”

(VI PG 17.03.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 8).

Anche l’AP ha riferito che il primo episodio di violenza da parte

dell’imputato sarebbe avvenuto “dopo neanche un mese”, precisando che:

"

In Germania era andata meglio, si era calmato.

Eravamo andati via anche per toglierlo un po’ dall’ambiente del

Ticino, ove ha delle amicizie che non lo aiutano a stare tranquillo.

Diciamo che lui ogni tanto abusa di cocaina e di marijuana, ma

paradossalmente diventa irascibile quando non ha nulla da consumare. Se ha

l’erba è tranquillo, fuma tutto il giorno.”

(VI PG 17.03.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 8).

Tornando sulla questione in un verbale successivo ha avuto modo di

spiegare:

"

(…) se non aveva l’erba sbroccava e diventava paranoico e

violento nei miei confronti. In pratica cominciava a fantasticare su miei

presunti tradimenti.

A dipendenza della mia reazione di contestare le sue affermazioni

o di andarmene lui passava a vie di fatto nei miei confronti oppure mi

supplicava di ritornare da lui.

(…) per farlo sbroccare servivano “solo” 0.3 grammi di cocaina.

Questo gli serviva per diventare eccessivamente e senza motivo

geloso e passava a vie di fatto (…). (…)

Devo pure dire che quando fumava marijuana era molto più

tranquillo del solito e non creava casini.”

(VI PG 26.04.2017, p. 3 e 4, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 50).

27.

Nel verbale del PP del 21

giugno 2017 la donna ha ulteriormente dettagliato il suo racconto, affermando

che:

"

In tal senso sottolineo che quando IM assumeva cocaina,

cominciava a comportarsi in modo strano, come se avesse allucinazioni. Ricordo

che srotolava rotoli di carta igienica e iniziava a leggerli, come se ci fosse

scritto qualcosa, rispettivamente descriveva le immagini che diceva di vedere

sulla carta igienica. Spesso si trattava di immagini a sfondo sessuale

(generalmente di un uomo con le corna che si congiungeva carnalmente con una

donna, nella posizione “pecorina”). Era ossessionato dall’idea che io lo

tradissi e per questo cercava prove ovunque del mio presunto tradimento:

svuotava i sacchi della spazzatura, controllava i miei vestiti, svuotava la mia

borsa, verificava il mio cellulare. Cercava scritte, che diceva di vedere ma

che in realtà non c’erano, sui muri illuminandoli con una torcia. Visto che non

trovava nulla, IM se la prendeva con me e cercava di ottenere una mia

confessione, anche insultandomi (dandomi in particolare della “troia” e della

“puttana”), dicendomi che se avessi ammesso il mio tradimento, lui non mi

avrebbe fatto del male. Considerato che io non lo avevo tradito, cercavo di

farlo ragionare ma senza riuscirvi e anzi peggiorando la situazione, per cui

lui iniziava a picchiarmi. Il suo tarlo era in sostanza quello della mia

presunta infedeltà nei suoi confronti.”

(VI PP 21.06.2017, p. 3, AI 84).

28.

Alla domanda a sapere se IM

si comportasse in questa maniera unicamente quando assumeva cocaina, l’AP ha

risposto:

"

In linea di principio sì, nel senso che quando assumeva cocaina

diventava particolarmente violento e non riuscivo a farlo ragionare. In

generale comunque IM è geloso, per cui è pure capitato che litigasse con terze

persone che magari mi avevano semplicemente lanciato uno sguardo. È anche

successo che IM, sebbene non avesse assunto stupefacenti, mi abbia insultato,

mi abbia dato delle sberle rispettivamente mi abbia preso per la mandibola.

Aggiungo che il comportamento violento di IM a cui ho fatto riferimento in

relazione all’assunzione di cocaina si verificava anche quando lui era in

astinenza visto che diventava particolarmente nervoso. Quando invece aveva

marijuana da fumare, IM era piuttosto calmo.”

(VI PP 21.06.2017, p. 4, AI 84).

29.

Prendendo posizione sulle

dichiarazioni del compagno secondo cui le metteva le mani addosso con una

frequenza quasi quotidiana sin dall’inizio della relazione, nel verbale del 21

giugno 2017 la donna le ha relativizzate, affermando che “la frequenza era

minore” (VI PP 21.06.2017, p. 3, AI 84). Al proposito ha precisato:

"

C’erano settimane in cui non succedeva nulla e altre in cui

subivo atti violenti da parte di IM più volte nel corso della settimana. Posso

stimare che, in media, gli episodi di violenza fossero due o tre alla

settimana. Questo nel periodo in cui eravamo in Ticino. Durante il periodo in

cui ci trovavamo in Germania (se ben ricordo, da marzo ad agosto 2016) non si

sono verificati episodi di violenza perché eravamo ospiti di alcuni miei amici

che non avrebbero tollerato simili comportamenti rispettivamente in quel

periodo IM non consumava cocaina.”

(VI PP 21.06.2017, p. 3, AI 84).

30.

Alla domanda a sapere se, nel

caso in cui IM dovesse lasciare il carcere, si sentirebbe in pericolo, ACPR 1

ha risposto:

"

Spero di no e spero che nel carcere lo aiutino.

(…) in questo momento non ho paura di IM perché si trova in

carcere. Spero vivamente che in questo lasso di tempo venga aiutato e che

riesca a gestire in futuro i suoi scatti di rabbia e le sue emozioni.

Posso sicuramente dire che IM è una brava persona ma quando ha gli

scatti di rabbia, soprattutto per questioni di gelosia, diventa pericoloso ed

io ho tremendamente paura delle sue possibile azioni. Quando si trova in quelle

condizioni ho paura sia per me che per i miei stretti familiari.”

(VI PG 10.05.2017, p. 6, AI 60).

31.

Invitata a spiegare quale fosse

la sua relazione sentimentale con IM nel verbale del 9 maggio 2017, la vittima,

che si recava regolarmente in visita presso il carcere, ha così dichiarato:

"

Li voglio bene e spero che cambi. Ha bisogno di aiuto. È mia

intenzione dargli ancora una possibilità anche se ho paura delle sue possibili

future azioni. Ma fondamentalmente è l’unica persona che mi è stata vicino nei

momenti più difficili della mia vita.”

(VI PG 10.05.2017, p. 6, AI 60).

32.

Nel verbale del 21 giugno

2017, alla domanda del PP a sapere per quale motivo, nonostante i continui

episodi di violenza, non avesse lasciato il compagno, ACPR 1 ha così risposto:

"

Perché da una parte provo nei suoi confronti un sentimento

d’amore e dall’altra avevo paura che lui si facesse del male o che lo facesse a

persone a me care per vendicarsi. (…) IM si è comportato in modo minaccioso con

diversi membri della mia famiglia con particolare riferimento a mio padre, i

miei fratelli, mia sorella e il mio ex compagno nonché padre dei miei due

figli. Quanto al fatto di farsi del male, ricordo che una volta IM ha assunto

un blister di Olfen (pastiglie) ma io l’ho supplicato di vomitare, ciò che poi

ha fatto. In un’altra occasione, a ____, si è tagliato sull’avanbraccio con un

coltello, io sono intervenuta e per finire lui ha mollato il coltello. In

un’altra occasione, quando sono riuscita a uscire dall’appartamento di ____

buttandomi sul prato saltando dalla finestra del primo piano, IM mi ha

inseguita e poi si è messo sui binari ma è intervenuto un sorvegliante delle

FFS che l’ha fatto allontanare. In tutte queste circostanze IM ha quindi

minacciato di farsi del male se io non fossi rimasta con lui, visto che, a suo

dire, non aveva più senso vivere senza i suoi bambini (che aveva già perso) e

senza di me.”

(VI PP 21.06.2017, p. 4 e 5, AI 84).

33.

Prendendo posizione su tali

dichiarazioni della compagna, IM, dal canto suo, si è così espresso:

"

È vero che mi è capitato di litigare con i membri della famiglia

di ACPR 1 e con il suo ex compagno. Per contro gli episodio nei quali io avrei

minacciato di farmi del male non sono riferibili al periodo della mia relazione

con ACPR 1 ma sono antecedenti. Io gliene avevo parlato, ma come detto, fanno

parte del passato e ACPR 1 non ha assistito a queste vicende. Contesto inoltre

di essermi piazzato sui binari della stazione ferroviaria di ____. L’unico

episodio che ricordo è quando ho attraversato i binari per prendere un treno e

il funzionario delle FFS mi ha fermato e redarguito senza farmi la multa.”

(VI PP 26.06.2017, p. 5, AI 90).

VII) Fatti di cui all’atto

d’accusa, loro valutazione e sussunzione in diritto

i) Imputazioni di tentato

omicidio intenzionale ripetuto, subordinatamente esposizione a pericolo della

vita altrui ripetuta, lesioni semplici qualificate ripetute, rispettivamente

vie di fatto ripetute (punti 1 e 3.1 dell’atto d’accusa)

1) In fatto

34.

Si dirà sin da subito che i

fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa sono integralmente ammessi, ma

contestata è la qualifica giuridica di tentato omicidio (cfr. scritto del

difensore presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc.

TPC 15).

Punto 1.1 dell’atto d’accusa

35.

Secondo l’accusa, IM si

sarebbe reso colpevole del reato di cui sopra per avere, nel periodo compreso

da gennaio 2016 al 16 marzo 2017, in date non meglio precisate, a ____, ____, ____

e in altre località imprecisate,

nell’ambito delle percosse che, con una frequenza di almeno due

volte alla settimana, infliggeva alla partner e convivente ACPR 1,

ripetutamente, in diverse occasioni non meglio precisate, mentre la predetta si

ritrovava per terra a causa dei colpi ricevuti, sferrato calci al costato e

all’altezza dei reni della stessa, ritenuto il potenziale letale di colpi

dotati di elevata forza lesiva quali i calci diretti al tronco.

Nel verbale del PP del 21 giugno 2017 l’AP ha raccontato:

"

Quando IM assumeva cocaina e diventa violento, la dinamica era

sempre la stessa. Io capivo sempre quando le avrei prese, perché la scena era

sempre la medesima. Inizialmente IM mi insultava e diceva a se stesso che era

un coglione perché mi aveva mantenuto. Poi mi diceva che dovevo andarmene di

casa. A quel punto io raggiungevo la porta ma lui mi impediva di uscire perché

a suo dire dovevo prima svuotare l’armadio e prendere le mie cose. Io tornavo

nella stanza per farlo e IM cominciava a colpirmi.

IM iniziava generalmente dandomi delle sberle sul volto oppure

prendendomi per la mascella stringendo con la mano. Se mi trovavo in piedi lui

mi sbatteva contro la parete o l’armadio, mi teneva per la mascella oppure mi

stringeva una mano al collo. Generalmente, malgrado mi stringesse il collo,

riuscivo comunque a respirare ma, in occasione degli episodi più gravi (…) è

capitato che mi sentissi soffocare. Se invece cadevo a causa delle sberle, e mi

ritrovavo quindi per terra, IM mi colpiva con dei calci al costato o

all’altezza dei reni. Se invece, sempre a causa delle sberle, finivo sul letto

o sul divano, IM mi prendeva per il collo o la mascella in modo che non

gridassi. IM metteva poi le sue ginocchia sui miei avanbracci per tenermi ferma

e, visto che aveva le mani libere, poteva colpirmi con sberle o pugni in faccia

o sul costato. Anche in quelle circostanze IM continuava a volere che io

confermassi il tradimento.

Nei casi in cui riuscivo a raggiungere la porta ma senza potere

uscire perché era stata chiusa e non c’era la chiave, e io mi rannicchiavo per

proteggermi, IM mi prendeva per i capelli e mi trascinava fino alla stanza. È

capitato che mi abbia strappato delle ciocche di capelli.

Io ho provato a fare diverse cose, quando IM mi diceva di

andarmene, pur di evitare di farmi picchiare rispettivamente ho sempre tentato

di difendermi, in particolare graffiandolo, mordendolo oppure sferrandogli

colpi o calci come potevo.”

(VI PP 21.06.2017, p. 4, AI 84).

36.

Tali dichiarazioni della

vittima sono state confermate dall’imputato, dinanzi al PP, in occasione degli

interrogatori del 26 giugno 2017 (VI PP 26.06.2017, p. 4, AI 90) e del 22 marzo

2018.

(VI PP 22.03.2018, p. 7, AI 184), quando ha precisato:

"

Risentire quanto da me commesso nei confronti di ACPR 1 mi fa

stare male. Tengo a precisare che all’epoca ero pressoché quotidianamente sotto

l’effetto di stupefacenti, così come lo era ACPR 1. Non è mai stata mia

intenzione accopparla.”

(VI PP 22.03.2018, p. 7, AI 184).

37.

L’imputato ha in fine

confermato tali fatti anche durante l’interrogatorio dibattimentale (VI DIB

06.12

, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

38.

La Corte ha quindi ritenuto

che i fatti si sono svolti così come indicato nell’atto d’accusa.

39.

La perita dr.ssa ____ si è

così espressa su tale agire dell’imputato:

"

Per quanto riguarda calci inferti al tronco, che sono colpi

dotati di elevata forza lesiva, potrebbero determinare, ad esempio, lacerazioni

della milza o contusioni polmonari che possono andare incontro ad

auto-risoluzioni oppure aggravarsi fino a mettere in pericolo la vita.

Considerate le dichiarazioni dell’imputato, che nei momenti di

maggiore aggressività era sotto effetto di sostanze stupefacenti, le sue

capacità psico-fisiche erano certamente alterate, per cui non poteva essere in

grado di valutare, con precisione, il punto di impatto dei propri colpi.

Soprattutto in una dinamica complessa. Per quanto attiene alla vittima il fatto

che anche lei fosse, in alcuni episodi, sotto l’influsso di sostanze

stupefacenti poteva da un lato aumentarne l’aggressività e dall’altro ridurne

le capacità di difesa. Le difficoltà di difesa da parte della vittima potevano

derivare anche solo da un’eventuale sproporzione rispetto all’aggressore,

sproporzione che, stando a quanto riferitomi dagli inquirenti, è evidente nel

caso in esame.”

(VI PP 01.03.2018, p. 3, AI 177).

Punti 1.2 e 3.1 dell’atto d’accusa

40.

Si premette che i fatti di

cui ai punti 1.2 e 3.1 vengono trattati congiuntamente, posto che entrambi gli

episodi sono avvenuti il 24 febbraio 2016 presso la ____ di ____.

41.

Secondo l’accusa, IM si

sarebbe reso colpevole di tentato omicidio intenzionale, subordinatamente

esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni semplici qualificate

rispettivamente vie di fatto, anche per avere, in data 24 febbraio 2016, a ____,

presso la ____, dopo essersi posizionato sopra di lei sul letto e dopo averla

immobilizzata avendole bloccato le braccia con le proprie (di lui) ginocchia,

appoggiato un coltello alla gola di ACPR 1, minacciandola che l’avrebbe

ammazzata o marchiata con una “F” in fronte, ritenuto il potenziale letale

derivante sia dallo strumento utilizzato (un coltello), sia dalla zona interessata

(il collo) (punto 1.2).

Per avere, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui

al punto 1.2, colpito ACPR 1 con calci, pugni e sberle, segnatamente alla

testa, in particolare al volto, come pure all’altezza dei reni, causandole le

lesioni (policontusioni) di cui al certificato medico del 24 febbraio 2016

dell’Ospedale ____, IM si sarebbe altresì macchiato del reato di lesioni

semplici qualificate, subordinatamente vie di fatto qualificate (punto 3.1).

42.

Nel verbale di Polizia del 17

marzo 2017 la vittima ha raccontato:

"

A febbraio 2016 era capitato quello più grave. L’agente

interrogante, che ha controllato nella banca dati, mi dice che era il

24.02.2016

In questa occasione, avvenuta a ____ in zona Università, lui mi

aveva picchiata con calci, pugni e sberle per circa due ore, perché aveva

trovato un numero di telefono che pensava fosse di un mio amante. Invece si

trattava, come da me detto, del cugino di un mio amico. A seguito delle

percosse, io avevo perso i sensi e lui, spaventato, aveva chiamato

l’ambulanza.”

(VI PG 17.03.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto

provvisorio, AI 8).

Tali dichiarazioni sono state ribadite da ACPR 1 nel verbale del

10.

aprile 2017 (VI PG 10.04.2017, p. 5, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 50), in cui l’AP ha avuto modo di precisare:

"

(…) in quella circostanza mi aveva colpito ripetutamente con

calci e pugni in diverse parti del corpo. Ricordo la testa, e in particolare il

volto, e all’altezza dei reni. Io in quel momento ero immobilizzata a terra in

una stanza, di un suo amico alla ____ dell’USI. Io ero in posizione a bocconi e

lui era sopra di me. Preciso che lui mi ha steso con un pugno alla tempia e mi

ha fatto fischiare il timpano sinistro; io mi sono rialzata e lui mi ha colpito

nuovamente facendomi cadere ancora a terra. Si era imbestialito perché nella

lite si era rovesciata accidentalmente dell’acqua sul suo computer fisso ed era

andato su tutte le furie. (…) Questo episodio è avvenuto alla fine di febbraio

2016.

(VI PG 10.04.2017, p. 3, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 50);

"

(…) le botte le ho prese all’interno della ____ e che la lite è

durata un paio di ore. Iniziata più o meno verso ore 03:00. Verso le 06:00,

dopo innumerevoli discussioni, io ho accettato di andarmene non prima che lui

mi chiedesse di pulirmi il viso insanguinato perché perdevo sangue dalla bocca

e dal naso. Come già detto mi fischiava il timpano e quella era la mia

preoccupazione più grande. (…)

Io barcollavo e mi girava la testa con il fischio all’orecchio. IM

era preoccupato e voleva che rientrassi a casa. Io ho rifiutato e poco dopo ho

preso i sensi che ho ripreso all’arrivo dei soccorritori.

(…) non so essere precisa in merito ma a mio modo di vedere il

mancamento-svenimento è stato causato sia dalle botte e sia dal consumo di

cocaina.”

(VI PG 10.04.2017, p. 5, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 50).

43.

A seguito di tali fatti la

vittima è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale ____ dalla Croce

Verde di ____, che l’ha soccorsa in Via ____ alle ore 06:10, a seguito di

richiesta giunta dal numero di telefono ____, intestato alla madre

dell’imputato (intervento no. 22020314).

Nel certificato medico del 24 febbraio 2016 dell’Ospedale ____

figura la diagnosi di policontusione con trauma cranico lieve, contusione

colonna cervicale e maxillo-facciale, contusione spalla di destra, lussazione

acromio-clavicolare Tossi I destra, contusione emitorace di sinistra,

contusione colonna dorsale e lombare (allegato all’AI 36).

Dal rapporto dell’ospedale risulta che la vittima ha lasciato il

Pronto Soccorso di sua spontanea volontà, senza firmare il foglio di

dimissione, contro il parere del medico (allegato all’AI 36).

Al proposito ACPR 1 ha riferito:

"

All’Ospedale ____, dopo la visita di un dottore a seguito della

quale mi avevano diagnosticata 3 commozioni cerebrali, la clavicola sinistra

lussata e una sospetta emorragia alla milza, con una scusa, su richiesta di IM,

siamo andati via senza attendere l’arrivo della Polizia, chiamata dal personale

medico.

Lui mi aveva detto di dire ai medici che ero caduta e non

ricordavo l’accaduto, ma chiaramente loro non mi avevano creduta.”

(VI PG 10.04.2017, p. 5, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 50; cfr. anche VI PG 17.03.2017, p. 3, allegato al

rapporto di arresto provvisorio, AI 8).

Invitata a spiegare per quale motivo non avesse atteso in ospedale

la consegna del referto medico, l’AP ha dichiarato:

"

Non volevo che lui avesse delle conseguenze per quell’episodio di

violenza. Ricordo che avevo visto un formulario medico che indicava probabile

violenza (dal compagno). Per questo motivo sono riuscita a contattarlo con un

telefono di fortuna. Gli ho spiegato quanto ero venuta a sapere, e di mia

iniziativa, e con l’accordo di IM, ho deciso di lasciare l’ospedale senza

permesso.”

(VI PG 10.04.2017, p. 6, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 50).

44.

Al proposito delle lesioni

riscontrate dalla vittima a seguito dei fatti di cui sopra, la perita dr.ssa ____

si è così espressa nel verbale del 1. marzo 2018:

"

In base a quanto riscontrato in ospedale sicuramente ACPR 1 è

stata vittima di policontusioni (colpi multipli in diverse regioni corporee)

oltre che di una lussazione della spalla destra. All’accesso in ospedale era

già evidente un’ecchimosi al volto, indicativa di un trauma relativamente forte

in tale regione. Altre ecchimosi potrebbero non essere ancora state evidenti

dato il breve lasso di tempo tra i colpi e l’accesso in ospedale. Le

indicazioni di un trauma toracico e di una possibile lacerazione della milza

indicano che c’è stato un trauma non irrilevante in tali regioni. Ciò si evince

dalla documentazione medica e non da quella iconografica che è di qualità assai

scadente. Da quanto rilevato dalla documentazione non risulta credibile una

aggressione perpetrata nei confronti della vittima per due ore continue. Nelle

sue dichiarazioni ACPR 1 lamenta un fischio all’orecchio come conseguenza di un

colpo subito in questa colluttazione, sintomo di cui non c’è traccia nella

documentazione medica. L’ospedale certifica la presenza di un trauma cranico

con presenza di lesioni contusive al capo ma non escorative ciò che tende a

escludere che il trauma sia conseguenza di una caduta su una superficie

abrasiva come l’asfalto o il cemento. In base anche alle dichiarazioni rese

dall’imputato e dalla vittima il trauma cranico deve essere considerato l’esito

di un colpo inferto da IM. (…)

Genericamente un trauma al capo se dotato di energia sufficiente

può comportare un trauma cranico anche letale. Nel caso in esame non possiamo

identificare la forza con cui è stato sferrato il colpo. (…) sulla base della

documentazione medica, ritengo che non si possa parlare di un tentato

omicidio.”

(VI PP 01.03.2018, p. 4 e 5, AI 177).

45.

Per quanto riguarda

l’utilizzo del coltello, e meglio quanto indicato al punto 1.2 dell’atto

d’accusa, nel verbale del PP del 22 giugno 2017 ACPR 1 ha così riferito:

"

(…) la sera in cui sono stata picchiata alla ____ a ____ il 24

febbraio 2016, IM mi ha pure minacciata con un coltello. Più precisamente IM mi

ha appoggiato il coltello alla gola dicendomi che mi avrebbe ammazzata oppure

che mi avrebbe marchiata con una “F” in fronte affinché mi ricordassi di lui.

Io mi trovavo sul letto, mentre lui si trovava sopra di me e mi bloccava con le

ginocchia le braccia;”

(VI PP 22.06.2017, p. 4 e 5, AI 85).

46.

Al proposito del coltello

alla gola la dr.ssa ____ ha rilevato quanto segue:

"

Il collo è una regione particolarmente suscettibile per la

produzione di lesioni mortali da parte di armi da taglio o punta e taglio.

Questo perché nel collo decorrono in posizione relativamente superficiale

grossi vasi (arteria carotide e vena giugulare) che se lesionati producono il

decesso nel volgere di pochi minuti. Il decesso può essere ancora più rapido se

viene lesionata contemporaneamente anche la trachea per un contemporaneo

meccanismo di sommersione delle vie aeree da parte del sangue. Per cui un coltello

sufficientemente affilato può superare la resistenza elastica della cute in

modo relativamente facile e quindi, una volta superata questa barriera, con

facilità potrà lesionare le strutture vascolari prima indicate. Nel caso

concreto non abbiamo nessun dato oggettivo che ci permetta di valutare l’entità

della pressione esercitata sul collo dal coltello anche perché nel caso avesse

provocato anche una superficiale escoriazione cutanea, essa non sarebbe

risultata di rilevanza clinica e quindi non necessariamente indicata nei

rapporti medici. Il potenziale lesivo rimane nelle caratteristiche lesive dello

strumento e nella zona interessata, ossia il collo. Evidentemente la forza può

essere esercitata sia per movimento del coltello verso il collo sia per un’eventuale

involontario movimento del collo rispetto al coltello.”

(VI PP 01.03.2018, p. 5, AI 177).

47.

IM, dal canto suo, in

occasione dell’interrogatorio del 16 maggio 2017 ha così riferito al PP:

"

Durante i nostri numerosi litigi, io ho minacciato ACPR 1 in

diverse occasioni, dicendole che l’avrei ammazzata di botte o che le avrei

spaccato le gambe oppure che l’avrei marchiata con la “F” in faccia con un

coltello. Non posso escludere di avere tenuto in mano un coltello durante

questi propositi minacciosi anche se tengo a sottolineare come non avrei mai

concretizzato tali minacce.”

(VI PP 16.05.2017, p. 5, AI 69).

In corso d’inchiesta, l’imputato ha quindi confermato le

dichiarazioni rese dalla compagna in punto alle percosse da lui inferte e

all’utilizzo del coltello la notte del 24 febbraio 2016 in corso d’inchiesta

(VI PP 26.06.2017, p. 9, AI 90; VI PP 22.03.2018, p. 11, AI 184; VI PP

29.03

, p. 10, AI 185), precisando, in merito all’utilizzo del coltello,

nel verbale del 26 giugno 2017:

"

Ricordo pure in particolare di quanto ACPR 1 si fosse spaventata

quando le avevo appoggiato il coltello alla gola tant’è che l’ho ritratto

appena ho visto che tremava. Il coltello comunque lo utilizzavo per “lavare” la

cocaina.”

(VI PP 26.06.2017, p. 9, AI 90).

Nel verbale del 22 marzo 2018 l’imputato ha dichiarato che:

"

(…) io le ho puntato il coltello al collo come atto

intimidatorio, ma non era mia intenzione spingermi oltre.”

(VI PP 22.03.2018, p. 11, AI 184).

E, in fine, il 29 marzo 2018, sempre dinanzi al PP, si può

leggere:

"

È vero che io ho appoggiato il coltello sul collo di ACPR 1 (non

ricordo con precisione dove) e che l’ho tenuto in quella posizione per un lasso

di tempo che posso stimare sia durato almeno una trentina di secondi, ma non so

essere più preciso al riguardo. Mi sono reso conto del pericolo che stavo

facendo correre a ACPR 1, ma io volevo soltanto spaventarla e non certo

ucciderla.”

(VI PP 29.03.2018, p. 10, AI 185).

Anche in occasione del pubblico dibattimento, l’imputato ha

confermato l’episodio del coltello, precisando, in merito alle sue intenzioni:

"

Volevo semplicemente intimidirla. So che non è un gesto da fare,

chiedo scusa, ho chiesto scusa più volte anche a lei per quello che ho fatto,

ma non me ne rendevo conto.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

48.

Alla domanda a sapere se

avesse considerato che in caso di movimento repentino e/o inatteso da parte sua

o della vittima la stessa avrebbe potuto subire lesioni provocate dal coltello,

IM ha risposto:

"

Sì, mi sono reso conto dopo.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

In sede dibattimentale l’imputato ha pure confermato le ulteriori

dichiarazioni della compagna, asserendo tuttavia inizialmente, sebbene lo

avesse confermato in corso d’inchiesta, di non avere “mai sferrato pugni al

volto, da quanto mi ricordo”, salvo poi affermare di non ricordare quanto

avvenuto, e di non escludere di avere colpito ACPR 1 così come

indicato al punto 3.1 dell’atto d’accusa (VI DIB 06.12.2018, p. 5,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

Invitato a spiegare se gli avvenimenti indicati ai

punti 1.2 e 3.1 dell’atto d’accusa avessero avuto luogo in modo ininterrotto

oppure se si fossero svolti in diversi momenti della giornata, IM ha risposto:

"

Non ricordo, penso in più momenti. L’episodio del

coltello è indipendente dal resto, segnatamente da quando le ho dato i calci e

i pugni, che sono avvenuti in un altro momento della giornata.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 5, allegato 1 al verbale dibattimentale).

49.

Alla luce di quanto precede,

la Corte ha quindi accertato che i fatti di cui ai punti 1.2 e 3.1 dell’atto

d’accusa si sono svolti così come indicato.

Punto 1.3 dell’atto d’accusa

50.

Secondo quanto indicato al

punto 1.3 dell’atto d’accusa, IM si sarebbe altresì reso colpevole del reato

suindicato per avere, nel marzo 2016, in data imprecisata, a ____, presso

l’abitazione, colpito ACPR 1 con un calcio alla tempia mentre questa si era

chinata per infilarsi le scarpe, ciò che le ha fatto perdere l’equilibrio e

urtare la testa sullo stipite di una porta, provocandole una forte emicrania,

un senso di disorientamento nonché un ematoma sulla tempia, ritenuto il

potenziale letale del predetto calcio, non concretizzatosi in particolare

essendo stato il colpo attutito dal movimento della vittima.

51.

Nel verbale del PP del 22

giugno 2017 l’AP ACPR 1 ha riferito:

"

Episodio risalente a marzo 2016 avvenuto a ____:

Una sera io ero rimasta a casa mentre IM era uscito con gli amici.

Al suo ritorno era “su di giri”, nel senso che ho avuto l’impressione che

avesse assunto cocaina, e ha iniziato a perlustrare la casa convinto che ci

fosse stato un uomo. Io non avevo voglia dell’ennesima discussione, per cui mi

sono chinata per mettermi le scarpe perché volevo andarmene, ma IM mi ha tirato

un calcio alla tempia. Io ho picchiato la testa contro lo stipite. IM si è

spaventato, mi ha portato del ghiaccio e mi ha chiesto se volevo andare in

ospedale ma io gli ho risposto di no. Il calcio alla tempia mi aveva provocato

una forte emicrania e disorientamento, oltre che un ematoma sulla tempia.”

(VI PP 22.06.2017, p. 4, AI 85).

Invitata a spiegare per quale ragione non si fosse recata in

ospedale, la vittima ha affermato di non averlo fatto perché non voleva che il

compagno avesse problemi (VI PP 22.06.2017, p. 4, AI 85).

L’AP ha quindi aggiunto:

"

Nei giorni successivi sono stata in Polizia a ___ per denunciare

lo smarrimento della mia carta d’identità. In quell’occasione l’agente aveva

visto il mio ematoma e mi aveva lanciato uno sguardo allusivo ma io non ho

voluto dirgli nulla. L’agente in questione era lo stesso che era intervenuto

alla ____ qualche giorno dopo il 24 febbraio 2016 a seguito della denuncia di

scomparsa che credo avesse presentata mia sorella. Ricordo di essere anche

stata accompagnata al posto di Polizia di Via ____ a ____ e di avere anche

incontrato, credo, una psicologa.

(…) per una notte io sono andata a dormire da un’amica, senza dire

nulla a nessuno, perché sapevo che IM attendeva amici in casa e temevo che,

alla fine della festa, lui mi avrebbe picchiato.”

(VI PP 22.06.2017, p. 4, AI 85).

52.

IM, sentito dal PP il 26

giugno 2017, ha confermato tali dichiarazioni della compagna (VI PP 26.06.2017,

p. 8, AI 90), aggiungendo che:

"

(…) in quelle circostanze avevo subito anche una perquisizione

della camera alla ____, nonché della mia autovettura Nissan (credo fosse

intestata a ACPR 1). ACPR 1 era sparita, neppure io sapevo dove fosse e la

Polizia mi aveva chiesto dove si trovasse il corpo. Preciso che non mi sono

opposto alla perquisizione perché non avevo nulla da nascondere e perché non

ero in possesso di stupefacenti.”

(VI PP 26.06.2017, p. 8, AI 90).

Alla domanda del PP a sapere se avesse mirato prima di tirare il

calcio a ACPR 1, avendola colpita alla tempia, l’imputato ha risposto

negativamente, precisando che di solito mirava “dall’addome in giù” (VI

PP 26.06.2017, p. 8, AI 90).

Invitato quindi a spiegare come abbia potuto colpire la compagna

alla tempia, l’imputato ha dichiarato:

"

È possibile che ACPR 1 si sia spostata e che il mio calcio

l’abbia colpita in testa. Io non ho mai avuto l’intenzione di colpirla in

testa.”

(VI PP 26.06.2017, p. 8, AI 90).

IM non è stato in grado di dire con quale forza avesse sferrato il

calcio, affermando di essere stato sotto l’influsso di cocaina (VI PP

26.06

, p. 8, AI 90).

L’imputato ha comunque affermato:

“…OMISSIS...”

(VI PP 26.06.2017, p. 8, AI 90).

Nel verbale finale del 22 marzo 2018 l’imputato è parso

improvvisamente ricordare con più precisione di avere voluto colpire ACPR 1

proprio sul sedere. Queste le sue dichiarazioni:

"

Preciso anzitutto che ACPR 1 si trovava già chinata per terra

perché si stava allacciando le scarpe. Io volevo colpirla al sedere, ma lei si

è girata per alzarsi e l’ho colpita inavvertitamente in testa.”

(VI PP 22.03.2018, p. 12, AI 184).

Alla domanda a sapere come fosse possibile mirare al sedere e

colpire alla tempia se la donna si stava alzando, IM ha risposto:

"

Per alzarsi, ACPR 1 si è girata perché aveva visto che stavo

arrivando e l’atrio, che è molto stretto e nel quale ACPR 1 si stava

allacciando le scarpe – ACPR 1 era in piedi ma chinata, aveva appoggiato il

piede su un mobiletto basso, alto meno di mezzo metro, dell’atrio, come detto

per allacciarsi le scarpe. Lei si è girata mentre io le stavo tirando il calcio

e inavvertitamente l’ho colpita in testa. Ho tirato un calcio dal basso verso

l’alto.”

(VI PP 22.03.2018, p. 12, AI 184).

Invitato a spiegare com’è possibile che la testa fosse in una

posizione più bassa rispetto al sedere, l’imputato si è limitato ad affermare

di non ricordare bene la dinamica, ma che:

"

Quello che ricordo è che volevo darle un calcio nel sedere, non

in testa.”

(VI PP 22.03.2018, p. 12, AI 184).

Alla domanda a sapere se, visto che si stava dirigendo verso ACPR

1.

e questa si trovava nell’atrio stretto (nel senso che ci passa una persona

alla volta), avesse pensato che la donna si sarebbe spostata, IM ha risposto

affermativamente (VI PP 22.03.2018, p. 12, AI 184).

Invitato a spiegare se si fosse quindi assunto il rischio di

colpirla in una zona sensibile con un forte calcio, ha così dichiarato:

"

Non mi ricordo con quanta forza ho tirato il calcio e comunque

non volevo colpirla in testa. E poi avevamo fumato crack, ossia cocaina, tutta

la sera, per cui non ero lucido.”

(VI PP 22.03.2018, p. 12, AI 184).

53.

In occasione del pubblico

dibattimento, in fine, IM ha dichiarato di avere colpito la vittima con un

calcio alla tempia nell’ambito dell’ennesima discussione “per una questione

di gelosia infondata”, di essere consapevole che calci alla testa possono

condurre ad esiti letali, ma di non averla colpita intenzionalmente alla tempia

e di non avere mai avuto l’intenzione di ucciderla (VI DIB 06.12.2018, p. 5 e

6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

54.

Nel suo verbale del 1. marzo

2018.

la dr.ssa ____ si è così espressa a proposito di tali fatti:

"

Genericamente possiamo dire che un calcio è dotato di un’energia

superiore rispetto a un pugno o a una sberla sia per una questione muscolare

sia per una questione di leve. Soprattutto in una persona allenata che ha una

migliore coordinazione della muscolatura nello sferrare il calcio. La tempia è

una delle zone più fragili del capo, quindi un trauma rilevante potrebbe

determinare sia la frattura dell’osso sia un’emorragia delle meningi o

dell’encefalo. Un’emorragia dell’encefalo si può verificare anche in assenza di

una frattura. I sintomi lamentati da ACPR 1 non escludono che vi possa essere

stata una minima emorragia autolimitata.”

(VI PP 01.03.2018, p. 6, AI 177).

Invitata a spiegare se un calcio come quello eventualmente

sferrato dall’imputato avrebbe potuto avere un potenziale letale, la perita ha

dichiarato:

"

Non lo posso escludere, in quanto dal racconto la forza del colpo

è stata attutita dal movimento della vittima, che ha successivamente impattato

contro uno stipite. Il colpo non ha attinto il capo della vittima mentre era

adagiato su una superficie rigida perché ciò avrebbe impedito movimenti di

evitamento, con conseguenze lesive maggiori.”

(VI PP 01.03.2018, p. 6, AI 177).

Punto 1.4 dell’atto d’accusa

55.

Secondo l’accusa, IM si

sarebbe poi reso colpevole del reato di tentato omicidio intenzionale,

subordinatamente esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni semplici

qualificate, rispettivamente vie di fatto, per avere, in data imprecisata poco

prima del 25 dicembre 2016, a ____, presso l’abitazione,

mediante forti pugni con la mano destra, inferto diversi colpi al

fianco sinistro di ACPR 1, ritenuto il potenziale letale di colpi al fianco

sferrati nella zona della milza.

56.

Tale episodio è stato

riferito al PP dall’imputato nel suo verbale del 16 maggio 2017:

"

(…) poco prima del Natale 2016, presso l’appartamento di ____, ho

inferto diversi colpi con pugni all’altezza del fianco (non ricordo quale) di ACPR

1, tant’è che quest’ultima è rimasta senza fiato e ha dovuto accasciarsi sul

divano. Da parte mia le avevo suggerito di recarsi all’ospedale ma lei, per il

motivo che ho sopra indicato (non voleva crearmi problemi), si è opposta. I

motivi che ci hanno portato al litigio erano sempre gli stessi e meglio futili

motivi legati a gelosie, in particolare derivanti dai contatti che entrambi

tenevamo con i nostri rispettivi ex-compagni (la madre dei miei figli e il

padre dei suoi figli)”

(VI PP 16.05.2017, p. 3, AI 69).

In occasione dell’interrogatorio del 22 marzo 2018 IM ha

confermato i fatti suelencati e, rispondendo alle domande del PP, ha riferito

di essere destro, e di non ricordare precisamente in quale posizione si trovasse

ACPR 1 al momento dei colpi al fianco, “ma era sicuro di fronte” (VI PP

22.03

, p. 15, AI 184).

Invitato quindi a spiegare se avesse colpito il fianco sinistro

della donna con la sua mano destra, ha risposto:

"

Effettivamente è più probabile che io l’abbia colpita con la mano

destra, quindi sul fianco sinistro.”

(VI PP 22.03.2018, p. 15, AI 184).

L’imputato ha pure aggiunto di avere probabilmente “sferrato i

pugni con una certa forza” (VI PP 22.03.2018, p. 15, AI 184).

L’imputato ha in fine affermato:

"

Agendo in quel modo ero consapevole di poterla ferire in modo

serio, ma non era mia intenzione ucciderla.”

(VI PP 22.03.2018, p. 15, AI 184).

57.

Anche in sede dibattimentale IM

ha confermato i fatti di cui al punto 1.4 dell’atto d’accusa (VI DIB 06.12.2018,

p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

58.

Al proposito la perita dr.ssa

____ ha rilevato, nel verbale del 1. marzo 2018:

"

Genericamente un pugno al fianco potrebbe intendersi sia a

livello addominale sia a livello toracico. Nel caso avesse attinto la cassa

toracica appare verosimile una concomitante difficoltà respiratoria. Un colpo

al fianco, se sferrato, ad esempio, nella zona della milza, potrebbe provocarne

la lesione con conseguenze anche gravi per lo sviluppo di uno shock emorragico.”

(VI PP 01.03.2018, p. 8, AI 177).

Punto 1.5 dell’atto d’accusa

59.

In fine, l’accusa ritiene IM

colpevole del reato suelencato per avere, verso la fine di gennaio 2017, in

data imprecisata, a ____, presso l’abitazione, colpito ACPR 1 con almeno un

paio di calci assestati sui fianchi, ritenuto il potenziale letale di colpi,

segnatamente dei calci, al fianco sferrati nella zona della milza.

Anche questi fatti sono stati riferiti dallo stesso imputato in

occasione dell’interrogatorio del PP del 16 maggio 2017 (VI PP 16.05.2017, p.

3, AI 69: “verso la fine del gennaio 2017, sempre a casa a ____, ho colpito ACPR

1.

con un paio di calci assestati sui fianchi. In seguito ACPR 1 si è lamentata

del dolore, per cui, anche in questo caso, le ho chiesto se voleva andare in

ospedale ma lei mi ha risposto di no, sempre per il motivo sopra evocato” e

poi confermati nel verbale d’interrogatorio finale del 29 marzo 2018 (VI PP

29.03

, p. 6, AI 185), così come pure in occasione dell’interrogatorio

dibattimentale (VI DIB 06.12.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).

60.

La dr.ssa ____ al proposito

ha stabilito che:

"

Le considerazioni sono sovrapponibili a quelle fatte per l’evento

del dicembre 2016 riferito ai pugni ai fianchi. Con la precisazione che i calci

sono generalmente dotati di maggiore forza rispetto ai pugni.”

(VI PP 01.03.2018, p. 10, AI 177).

2) In diritto

61.

L’art. 111 CP è applicabile a

chiunque intenzionalmente uccide una persona, in quanto non ricorrano le

condizioni previste negli art. 112-116 CP.

Il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art.

12.

cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga

possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2

CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di

dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9

consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il

reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso

in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità

del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo

(STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010

consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1;6B_656/2009 dell’11

marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2;

133.

IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con

riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre

2011.

consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere

dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di

esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che

questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da

imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Per costante

giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in

base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile

che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può

ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della

realizzazione dell’evento (DTF 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti).

Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che

l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca -

figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e

la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12

consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di

diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla

luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più

fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva

accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19

luglio 2012 consid. 4.1;6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;

6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF

6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV

26.

consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).

La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un

grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza

(STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9

consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c,

confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid.

2.3.3

; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c;

sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP

17.2010.1

del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno

2010.

consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Ai fini dell’accertamento dell’intenzionalità del gesto è del

tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente

in pericolo di vita (cfr. sentenza CARP 17.2012.78 + 99 del 5 novembre 2012

consid. 12.f; STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3).

62.

Ai sensi dell’art. 129 CP, si

rende colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui chiunque mette

senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui.

Perché sia dato l’elemento oggettivo costitutivo del reato - cioè,

il mettere qualcuno in pericolo di morte imminente (DTF 106 IV 12 consid. 2a;

STF 6S.127/2007 del 6 giugno 2007, consid. 2.3;6S.40/2004 del 6 aprile 2004,

consid. 2.1) - è necessario che l’autore abbia creato un pericolo concreto e

serio (e non una remota possibilità) che una persona venga uccisa (e non solamente

lesa nella sua integrità corporale o alla sua salute). È, poi, necessario che

questo rischio sia in uno stretto rapporto di connessione con il comportamento

rimproverato all’autore (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna

2010, ad art. 129, n. 14; DTF 121 IV 67 consid. 2b aa; 106 IV 12 consid. 2a;

111.

IV 51 consid. 2; 101 IV 159 consid. 2a).

Il reato è solo intenzionale: l’autore deve volere mettere un

terzo in pericolo di morte imminente (DTF 114 IV 103 consid. 2d; STF

6S.382/2005 del 12 novembre 2005, consid. 2.1) e lo deve fare assumendo

consapevolmente e volontariamente un comportamento che crei questo pericolo

(DTF 121 IV 67 consid. 2d; STF 6S.382/2005 del 12 novembre 2005, consid. 2.1).

La vecchia disposizione (in vigore sino al 31.12.1989), precisava

che l’autore doveva aver agito scientemente, e ciò per sottolineare che il dolo

eventuale non era sufficiente e che era necessaria una coscienza certa del

rischio di morte (DTF 106 IV 12 consid. 2b; STF 6S.382/2005 del 12 novembre

2005, consid. 2.1). Questa precisazione è stata ritenuta superflua ed è,

perciò, stata soppressa nel vigente art. 129 CP. Rimane, comunque, necessario

che l’autore conosca il pericolo che provoca, ovvero le circostanze che rendono

probabile la morte. Ritenuto come l’autore non accetti l’eventualità che il

pericolo si realizzi, non è sufficiente che egli abbia coscienza

dell’eventualità del pericolo, poiché si scivolerebbe verso la negligenza

cosciente e l’intenzione non sarebbe più quella di creare un pericolo di morte

imminente bensì quella di un pericolo di morte eventuale se non addirittura

condizionato (FF II 1050; Corboz, op cit., ad art. 129 n. 27 e dottrina

citata).

Per contro – ed è ciò che distingue la messa in pericolo

dall’omicidio tentato – l’autore non vuole, neanche a titolo eventuale, la

realizzazione del pericolo che crea (DTF 107 IV 163 consid. 3; STF 6B_251/2007

del 7 settembre 2007, consid. 2.1.1;6S.192/2004 del 26 agosto 2004, consid.

2.

).

La volontà di creare un pericolo di morte imminente è, dunque, una

sorta di scalino intermedio fra la negligenza cosciente e il dolo eventuale

riferito all’omicidio intenzionale (Noll, Schweizerisches Strafrecht, BT I,

Zurigo 1983, p. 55). Vi è omicidio intenzionale o tentato omicidio intenzionale

se l’autore vuole la morte della vittima oppure se ne accetta l’eventualità.

Vi è l’omicidio colposo quando l’autore adotta un comportamento

pericoloso – indifferente è sapere se ne abbia o meno percepito il pericolo –

ma pensa, per leggerezza, che il pericolo non si realizzi.

Vi è, invece, messa in pericolo della vita altrui quando l’autore,

senza accettare l’eventualità del decesso, vuole creare un pericolo di morte

(Corboz, op cit., ad art. 129 n. 26).

Secondo la dottrina dominante, vi è esposizione a pericolo della

vita altrui quando l’autore ha ritenuto che il rischio da lui creato non si

sarebbe realizzato grazie ad un suo comportamento adeguato, alla reazione della

vittima oppure grazie all’intervento di una terza persona. Per contro, nei casi

in cui la realizzazione del pericolo creato è lasciata al caso, l’autore si

rende colpevole di omicidio intenzionale mancato: si considera, infatti, che,

in quest’eventualità, l’autore ha accettato la realizzazione del pericolo per

il caso in cui questo si produca (Disch, L’homicide intentionnel, Diss. Losanna

1999, p. 239 e riferimenti; Aebersold in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II,

2.

ed., Basilea 2007, ad art. 129, n. 28).

L’autore deve, inoltre, creare il pericolo senza scrupoli. Un atto

è commesso senza scrupoli ai sensi dell’art. 129 CP quando - tenuto, in

particolare, conto dei mezzi utilizzati, del movente e dello stato d’animo

dell’autore - esso appare contrario ai principi generalmente ammessi dagli usi

e costumi e della morale. L’assenza di scrupoli deve essere ammessa in tutti

quei casi in cui il reato è commesso per motivi futili: un’evidente

sproporzione fra movente e pericolo creato denota, infatti, un profondo

disprezzo per la vita altrui (DTF 114 IV 103 consid. 2a).

Del tutto irrilevante è, a questo proposito, il concetto personale

di etica dell’autore o la sua incapacità di cogliere il carattere immorale del

suo comportamento (DTF 114 IV 103 consid. 2a; STF 6B_87/2013 del 13 maggio

2013, consid. 3.4;6S.40/2004 del 6 aprile 2004, consid. 2.3).

Altrettanto ininfluente è che, al momento dei fatti,

l’imputabilità dell’autore fosse scemata, oppure che egli abbia agito in stato

di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di medicamenti, di

stress o d’altri fattori di perturbazione psichica (DTF 114 IV 103 consid. 2a).

63.

Conformemente all’art. 123

cifra 1 CP chi intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla

salute di una persona è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una

pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria fermo restando come

nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero

apprezzamento (art. 48a CP) e che il colpevole è perseguito d’ufficio se, per

esempio, egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a

condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato

e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’anno successivo alla

separazione (art. 123 cifra 2 cpv. 6).

Questa norma protegge il corpo, l’integrità fisica e la salute

fisica o psichica della persona (DTF 134 IV 189). È allora punibile chi cagiona

un danno sia al corpo che all’integrità corporale, cioè alla salute, di un

terzo (Roth/Berkemeier, op. cit., art. 123 no. 3 segg., Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., art. 123 no. 1 e 2, Donatsch, op. cit., § 3 pag. 46 segg.,

Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 3 no. 5 segg., Corboz, op. cit., art.

122.

no. 7 segg. e Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., art. 123 no. 1.1 segg.). La

giurisprudenza ha fornito, in merito, diversi esempi tra cui si ricordano le

iniezioni, la rasatura completa del cranio, ogni atto che provoca l’insorgere

di una malattia, l’aggrava o ne ritarda la guarigione così come le lesioni

interne o esterne, le contusioni, le escoriazioni, le graffiature o gli ematomi

mediante colpi, pugni, spintoni o altri simili atti di violenza. Secondo il TF

per riconoscere l’art. 123 CP occorre che le conseguenze subite non siano

soltanto una turbativa lieve e passeggera del benessere della persona ma siano

di una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189, 119 IV 25, 115 IV 17 e

sentenza non pubblicata del TF 6B.517/2008 del 27.8.2008). In DTF 107 IV 40

l’Alta Corte federale ne ha difatti affermata la presenza solo quando il

disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia per esempio

perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervoso. In caso di

contusioni, lividi o escoriazioni per determinare se si tratta di lesioni

semplici (art. 123 CP) o di vie di fatto (art. 126 CP) occorre esaminare se le

ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della

vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce un

ampio potere d’apprezzamento del giudice (Roth/Berkemeier, op. cit., art. 123

no. 4 e 8) tanto che è possibile scostarsi dalla sua interpretazione e relativa

conclusione solo quando risulti assolutamente necessario in quanto

ragionamento, di fatto, arbitrario (DTF 134 IV 189, 119 IV 25 e 107 IV 40).

Soggettivamente deve essere dato almeno il dolo eventuale (considerando

41.

della presente decisione), trattandosi di un reato intenzionale ai sensi

dell’art. 12 cpv. 2 CP (Roth/Berkemeier, op. cit., art. 123 no. 36 segg.,

Trechsel/Fingerhuth, op. cit., art. 123 no. 11, Stratenwerth/Wohlers, op. cit.,

art. 123 no. 5, Donatsch, op. cit., § 3 pag. 47, Stratenwerth/Jenny/Bommer, op.

cit., § 3 no. 11 e Corboz, op. cit., art. 123 no. 17).

64.

Ai sensi dell’art. 126 cpv. 1

CP chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno

al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.

Ai sensi del cpv. 2 lett. c del presente disposto il colpevole è

perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente contro il proprio partner

eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica

per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o

nell’anno successivo alla separazione.

65.

L’integrità fisica di una

persona è lesa ai sensi dell’art. 123 CP nel caso di lesioni interne o esterne

che necessitano perlomeno una determinata terapia o di un certo periodo di

guarigione, quindi ad esempio nel caso di fratture ossee, anche se non sono

complicate e guariscono relativamente veloce e senza problemi, ma anche nel

caso di commozioni cerebrali, contusioni con ematomi ed escoriazioni, se vanno

ben oltre dei semplici graffi. Non è richiesto che la lesione renda necessario

l’intervento di un medico. Si tratta invece di semplici vie di fatto (art. 126

CP), nel caso in cui le escoriazioni, i graffi, le contusioni o i lividi sono

palesemente tanto innocui da guarire nel volgere di breve tempo (A. Roth/A.

Berkemeier, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II,

3.

ed., Basilea 2013).

66.

In concreto, la Corte ha

ritenuto che i punti 1.1, 1.4 e 1.5, così come argomentato dalla difesa, non

possono essere ritenuti costitutivi del reato di tentato omicidio.

Si tratta, oggettivamente, di colpi violenti, sferrati da una

persona che pratica kick boxing, che è andato a colpire zone sicuramente

sensibili e che, in determinate circostanze, avrebbero potuto portare a lesioni

anche di sicura gravità.

Tuttavia, nel presente caso, trattandosi di colpi inferti ai

fianchi, in assenza di circostanze particolari (come per esempio l’intervenuta

lesione di organi) non appare possibile concludere ad una volontà omicida

dell’imputato, sia pure nella forma del dolo eventuale.

In considerazione, poi, del fatto che non vi è stato concreto ed

imminente pericolo di morte, neppure il reato di esposizione al pericolo della

vita può trovare applicazione.

In tale contesto, i menzionati punti 1.1, 1.4 e 1.5 sono stati

ritenuti costitutivi del reato di lesioni semplici.

La Corte ha al proposito ritenuto, così come indicato dalla

difesa, che il margine tra vie di fatto e lesioni semplici è spesso difficile

da stabilire.

Ricordando, comunque, che il TF lascia in questo ambito margine di

apprezzamento al Giudice, la Corte ha ritenuto che – collocati nel contesto

generale dei fatti qui in discussione – i fatti menzionati ai citati punti non

possono che essere qualificati come lesioni semplici.

67.

Per quanto attiene al punto

1.2

dell’atto d’accusa, la Corte ha pure concordato con la tesi difensiva

secondo cui non sono in concreto dati gli elementi oggettivi e soggettivi del

reato di tentato omicidio.

Tuttavia, per costante giurisprudenza, il fatto di appoggiare un

coltello alla gola di una persona è un atto costitutivo del reato di

esposizione al pericolo della vita altrui. Come ribadito ancora recentemente

dal TF (cfr.6B_460/2017 del 12 febbraio 2018), considerati gli importanti

vasi sanguigni che transitano nel collo, un movimento improvviso, repentino,

anche involontario di una delle parti, può condurre ad una lesione mortale. Ciò

in concreto è pure aggravato dal fatto che le condizioni psicofisiche dei

protagonisti erano tutt’altro che lucide, da cui un rischio ancora più concreto

di possibili atti inconsulti.

Ne discende che il punto 1.2 è stato ritenuto costitutivo del

reato di esposizione al pericolo della vita altrui.

68.

In merito ai punti 1.3 e 3.1

dell’atto d’accusa, s’impone anche qui di ricordare che la giurisprudenza delle

nostre Corti ha sempre confermato l’ipotesi di tentato omicidio in presenza di

calci al capo.

La Corte ha al proposito ritenuto che IM non aveva l’intenzione di

uccidere per dolo diretto. Tuttavia, sferrando calci ad una vittima a terra

senza curarsi del punto d’impatto, l’imputato ha certamente preso in

considerazione la possibilità di colpire il capo – come avvenuto in due

distinte occasioni – assumendosi quindi il rischio di tale risultato.

L’imputato stesso ha peraltro ammesso – ma non poteva essere

diversamente – che calci alla testa possono risultare letali. Ciò che non lo ha

tuttavia distolto dal reiterare tale suo agire.

Anche dal profilo delle lesioni accertate, emerge la violenza con

cui i colpi sono stati dati.

Ne consegue che i citati punti sono stati confermati nella forma

del tentato omicidio per dolo eventuale.

ii) Imputazioni di lesioni

gravi ripetute, in subordine, per il punto 2.1, lesioni semplici qualificate

ripetute e per il punto 2.2, lesioni colpose gravi, rispettivamente lesioni

semplici qualificate (punto 2 dell’atto d’accusa)

Punto 2.1 dell’atto d’accusa

69.

Secondo l’accusa, IM si

sarebbe reso colpevole del reato di lesioni gravi, in subordine lesioni

semplici qualificate, per avere, nel periodo tra gennaio e febbraio 2016, in

data imprecisata, in località imprecisata, ripetutamente inferto bruciature sul

corpo di ACPR 1, causandole almeno tre lesioni da ustione in sede dorsale, così

come risulta dal certificato medico 24 febbraio 2016 dell’Ospedale ____ (____).

70.

Dalla cartella medica del 24

febbraio 2016 dell’Ospedale ____ si evince che sul viso di ACPR 1 sono state

riscontrate “Cicatrici tondeggianti subcentimetriche come esiti di ustione a

livello della guancia destra e sinistra” e sul torace “In sede dorsale

plurime cicatrici di diversa età evolutiva (da cicatrizzazioni completa rotonda

centimetrica come esito da ustione a cicatrici rosse di ca 0,7 cm in via di guarigione,

cicatrici lineari subcentimetriche, esiti di ferite da taglio) bilateralmente

dolorabile e dolente in particolare a sinistra”, lesioni documentate da

fotografie (allegato all’AI 36).

Relativamente alle lesioni da ustione la perita dr.ssa ____ nel

suo referto del 22 gennaio 2018 ha stabilito che le stesse “sono situate in

regioni difficilmente auto-aggredibili (in particolare quelle al dorso) e

quindi verosimilmente state inferte da terzi” (considerazioni medico legali

sulle lesioni subite da ACPR 1 22.01.2018, p. 6, AI 153).

71.

Tuttavia, ACPR 1, invitata a

prendere posizione su tali riscontri in occasione dell’interrogatorio di

Polizia del 10 maggio 2017, ha dichiarato di essersele procurata da sola

grattandosi, che non si tratterebbe di bruciature di sigarette, e soprattutto

che IM non sarebbe coinvolto in nessun modo in tali lesioni (VI PG 10.05.2017,

p. 3 e 7, AI 60).

72.

Anche IM, dal canto suo, ha

sempre contestato di essere l’artefice di tali lesioni.

Nel verbale del 26 gennaio 2018 al PP egli ha dichiarato:

"

Contesto di essere stato io ad infliggere queste lesioni. Le

stesse erano già presenti il primo giorno che ci siamo conosciuti tant’è che

lei non voleva togliersi la maglietta perché si vergognava.”

(VI PP 26.01.2018, p. 3, AI 155).

In occasione dell’interrogatorio successivo l’imputato ha

ribadito:

"

Ribadisco, come già fatto in passato, che non sono stato io a

infliggere quelle lesioni a ACPR 1. In particolare nego di averle mai spento

delle sigarette sul corpo.”

(VI PP 16.02.2018, p. 3, AI 162).

Nel verbale finale del 29 marzo 2018 IM ha riaffermato:

"

Come ho già dichiarato in corso d’inchiesta, contesto di essere

stato io a provocare quelle lesioni a ACPR 1. (…) Già quando ho conosciuto ACPR

1, lei presentava simili cicatrici.”

(VI PP 29.03.2018, p. 9, AI 185).

Anche in sede d’interrogatorio dibattimentale ha in fine ripetuto

di non essere l’autore di tali lesioni (VI DIB 06.12.2018, p. 6, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

L’imputato ha pure indicato di non conoscere la provenienza di

tali lesioni, che la compagna non gli avrebbe detto nulla al proposito,

malgrado glielo avesse chiesto, e che “ogni volta che se ne parlava sviava

il discorso” (VI PP 26.01.2018, p. 3, AI 155; VI PP 16.02.2018, p. 2, AI

162; VI PP 29.03.2018, p. 9, AI 185).

73.

La Corte, considerato che la

vittima ha dichiarato che le bruciature non erano state provocate dal compagno

e che l’imputato stesso ne ha contestato la responsabilità, non ha confermato

tali fatti. IM è stato quindi prosciolto dall’imputazione di cui al punto 2.1

dell’atto d’accusa.

Punto 2.2 dell’atto d’accusa

74.

Al punto 2.2 dell’atto

d’accusa, a IM vengono imputati i reati di lesioni gravi ripetute, in subordine

lesioni colpose gravi, rispettivamente lesioni semplici qualificate, per

essersi, in data 3 gennaio 2017, sul treno proveniente da ____ e diretto a ____,

in località imprecisata tra ____ e ____, mentre lui si trovava in piedi e lei

seduta con le gambe allungate sul sedile posto di fronte, appoggiato con il

proprio peso sul ginocchio destro di lei, franando poi sullo stesso a causa

della frenata del treno, con le conseguenze di cui al certificato medico 14

gennaio 2017 dell’Ospedale ____ (punto 2.2.1), nonché per essersi, in data 22

gennaio 2017, a ____, presso l’abitazione, appoggiato con il proprio peso su ACPR

1, che si trovava chinata per terra per prendere un oggetto (una consolle di

gioco), premendo la propria mano sul collo di lei affinché restasse piegata al

suolo, provocando la torsione del ginocchio destro dovuta al tentativo di lei

di liberarsi dalla presa e di alzarsi, provocando una complicanza della lesione

del ginocchio destro di ACPR 1, di cui segnatamente dalla documentazione medica

3.

febbraio 2017 dell’Ospedale ____ e , ____ con relativi annessi (riguardante

la degenza dal 22 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017) (punto 2.2.2).

75.

In corso d’inchiesta

l’imputato ha riconosciuto tali fatti (VI PP 29.03.2018, p. 5 e 6, AI 185; VI

DIB 06.12.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale; scritto avv. DUF

presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15).

In occasione del pubblico dibattimento, invitato a spiegare le

ragioni per cui si era appoggiato di peso sul ginocchio della vittima, IM ha

tuttavia avuto modo di spiegare che si sarebbe trattato di un gesto

involontario, dovuto alla frenata del treno in stazione a ____, mentre prima

della frenata stava unicamente discutendo con la compagna, ma non le stava

facendo male (VI DIB 06.12.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

76.

Relativamente ai fatti di cui

al punto 2.2.2 dell’atto d’accusa, l’imputato in aula ha precisato di avere

tenuto la vittima piegata al suolo tenendola per la nuca, e non per il collo,

sempre nell’ambito di una discussione (VI DIB 06.12.2018, p. 6, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere se avesse considerato che ACPR 1 avrebbe

tentato di rialzarsi di forza, facendo quindi pressione sulle gambe e

provocando così una complicanza della lesione al ginocchio, ha così risposto:

"

Non in quel momento. È normale che lei avrebbe tentato di

rialzarsi, ma in quel momento non ci ho pensato.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 6, allegato 1 al verbale dibattimentale).

77.

Al proposito delle lesioni

riscontrate sulla vittima, nella lettera d’uscita del 3 febbraio 2017

dell’Ospedale ____ ____ e (allegato all’AI 39), è stata posta la diagnosi di

lesione complessa del ginocchio destro con/su rottura del menisco mediale, tipo

“manico di secchiello” con lussazione, rottura del legamento crociato

anteriore, contusione del plateau tibiale in sede postero-laterale;

policontusioni su aggressione con/su blocco algico del ginocchio destro;

sospetta neuropatia periferica neuroprassica delle terminazioni nervose distali

del nervo femorale.

A seguito di tale diagnosi, la paziente si è sottoposta, il 25

gennaio 2017, a un’artroscopia del ginocchio destro, con sutura menisco mediale

con 3 suture Fast-Fix e una sutura con PDS 2-0 mediante tecnica a 2 aghi

(allegato all’AI 39).

Quanto al decorso, nella lettera d’uscita si legge quanto segue:

"

La paziente viene inserita in un programma fisioterapico per la

ripresa della deambulazione sostenuta con stampelle con carico 15 kg sull’arto

operato, con rinforzo della muscolatura dell’arto inferiore e recupero della

flesso-estensione del ginocchio secondo dolore, con risultati che saranno da

consolidare nel tempo. Nel successivo decorso post-operatorio la paziente

sviluppa una neuropatia poco sistematizzabile (già iniziata prima

dell’intervento da quanto riferito, ma in maniera meno evidente),

verosimilmente legata al traumatismo da manicotto intra-operatorio, per la

quale chiediamo consulenza specifica neurologica (Dr. med. ___), che dopo

attenta valutazione (deficit sensitivo a livello della faccia mediale della

gamba esteso al piede mediale e pianta, di tipo tattile, dolorifico, vibratorio

e di propriocezione) non mostra criteri preoccupanti. La paziente riceve

indicazioni sul proseguire con la fisioterapia e con la stimolazione della

pianta del piede su superfici differenti in modo da garantire un recupero

neurologico. Qualora non dovesse migliorare tale situazione clinica,

rivaluteremo il caso. Il successivo decorso post-operatorio decorre senza

particolarità. I dolori sono ben palliati. Le piccole ferite chirurgiche

risultano in ordine alla dimissione. (…) Vista l’evoluzione clinica favorevole

la signora ____, in data 31.01.2017, viene dimessa al proprio domicilio con

indicazioni mediche sul procedere (…) Procedere: Terapia antalgica. Rimozione

punti di sutura a 14 giorni post-operatori. Carico parziale a 15 kg con

deambulazione sostenuta da stampelle. Mobilizzazione del ginocchio in

estensione completa secondo dolore e fino a 75° di flessione attiva assistita e

passiva. Rinforzo muscolare del quadricipite e del tricipite surale.

Mobilizzazione della patella. Stretching degli ischio-crurali. Mantenere

profilassi antitrombotica con Clexane 40 mg/die fino al raggiungimento di

carico completo. Mantenere stecca articolata con flessione limitata a 75°. In

caso che in 6 settimane i disturbi sensitivi persistano/peggiorino, si

rivaluterà la situazione clinica.”

(allegato all’AI 39).

Dalla lettera ambulatoriale del 9 febbraio 2017 dell’Ospedale ____

e (allegato all’AI 39), a 2 settimane dei fatti, si evince che:

"

La paziente si presenta a 2 settimane dall’intervento

summenzionato. Riferisce miglioramento della sensibilità a livello del piede,

lamenta invece iposensibilità sulla parte mediale del polpaccio che è rimasto

invariata. (…) Ginocchio destro: ferita calma senza segni di infezione. Assenza

di versamento intra-articolare. Mobilità S 0-0-90° indolore. Iposensibilità

sulla parte mediale della gamba. Estensione dell’alluce del piede con forza

4+//5. Flessione del piede con forza 4+/5”.

In occasione della visita è stato consigliato alla paziente di “continuare con la fisioterapia secondo protocollo.

Mantenere la stecca articolata con flessione limitata a 90°. Trombo-profilassi

con Clexane 40mg 1 volta al die in sottocute. Prossimo controllo il 09.03.2017”

(allegato all’AI 39).

A 6 settimane dall’intervento, nella lettera ambulatoriale del 15

marzo 2017, figura la seguente anamnesi:

"

Riferisce persistenza dell’iposensibilità sulla parte mediale del

polpaccio del ginocchio destro. Riesce a camminare in carico completo senza

grandi problemi. Nega blocchi del ginocchio”

(allegato all’AI 39).

All’esame obiettivo è stato riscontrato quanto segue:

"

Ginocchio destro: minimo versamento intra-articolare, ferite

calme senza segni di infezione. Dolori alla palpazione sulla rima mediale del

ginocchio. Mobilità S 0-0-100 indolore”

(allegato all’AI 39).

Alla paziente è stata prescritta ancora della “fisioterapia per

rinforzo del muscolo quadricipite e dei muscoli ischio-crurali e per

mobilizzazione del ginocchio destro senza limitazioni” e per il restante le è

stato raccomandato:

"

Deambulazione libera in carico completo senza stecca permessa.

Evitare iper-flessione. Evitare jogging, salti o sport di contatto. Bicicletta

e nuoto (stile libero) permessi. Prossimo controllo per programmare ricostruzione

del legamento crociato anteriore il 18.04.2017”

(allegato all’AI 39).

A quasi 3 mesi dall’operazione, come si evince dalla lettera

ambulatoriale del 15 marzo 2017 dell’Ospedale ____ e (allegato all’AI 160), ACPR

1.

riferiva “persistenza di iposensibilità sulla parte mediale del polpaccio”,

durante le ultime due settimane “ancora dolori sulla parte mediale del

ginocchio con qualche episodio di bloccaggio con fenomeno acustico” e “sensazione

di instabilità del ginocchio destro”.

All’esame obiettivo è stata riscontrata “assenza di versamento

intra-articolare. Cicatrici calme senza segni di infezione. Dolore alla

palpazione a livello della ferita mediale. Mobilità S 0-0-110 con dolore nella

fase terminale della flessione” (allegato all’AI 160).

Il 19 maggio 2017 la paziente si è sottoposta alla ricostruzione

del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (lettera ambulatoriale

del 9 giugno 2017 dell’Ospedale ____ e , allegato all’AI 160).

Nella lettera ambulatoriale del 3 luglio 2017 dell’Ospedale ____

(allegato all’AI 160) si legge:

"

Anamnesi: La paziente si presenta per un controllo della ferita.

Non riferisce lamentele particolari. Sta eseguendo la fisioterapia secondo il

piano (…) Esame obiettivo: Ginocchio destro: cicatrice calma, senza segni di

infezione. Ginocchio destro: Versamento intra-articolare. Mobilità 0-0-90.

Lachman negativo (…) Procedere: Si consiglia di continuare la fisioterapia per

rinforzo dei muscoli ischeo-crurali, il muscolo quadricipite e stretching dei

muscoli ischeo-crurali. Applicazione locale di ghiaccio”.

A 3 settimane dall’intervento, dalla lettera ambulatoriale del 7

luglio 2017 dell’Ospedale ____ (allegato all’AI 160) si evince quanto segue:

"

Anamnesi: La paziente si presenta per un controllo a 3 settimane

dall’intervento sopramenzionato. Non riferisce dolori. Stava eseguendo

fisioterapia ma non negli ultimi 5 giorni. Riferisce deiscenza della ferita a

livello del prelievo dell’innesto. La ferita è stata curata dal medico curante

con medicazioni regolari. (…) Esame obiettivo: Ginocchio destro: versamento

intra-articolare. Cicatrice prossimale calma, senza segni di infezione. La

ferita del prelievo dei tendini si presenza con deiscenza superficiale con

arrossamento dei bordi della ferita. Il fondo è coperto con patina di fibrina.

Assenza di secrezione purulenta. Mobilità del ginocchio S 0-0-90. Cassetto

anteriore negativo (…) Procedere: Viene eseguito striscio della ferita che

viene inviato per esame batteriologico. Eseguito debridement della ferita e

posizionamento di pompa VAC. Eseguito esame di sangue che mostra PCR 10 mg/L e

leucociti a 4. Controllo clinico l’08.06.2017.”.

In fine, nella lettera ambulatoriale del 10 agosto 2017

dell’Ospedale ____ (allegato all’AI 160) figura che la paziente, a quasi tre

mesi dall’intervento, “Non riferisce lamentele particolari per quanto

riguarda il ginocchio. Nega cedimenti. Non riferisce instabilità del ginocchio.

Cammina in carico completo senza grandi difficoltà. Lamenta invece ancora

iposensibilità sulla parte mediale del polpaccio, dove presenta anche scosse

intermittenti, soprattutto la mattina”.

All’esame obiettivo è stato riscontrato:

"

Ginocchio destro: cicatrice calma senza segni di infezione. Lieve

versamento intra-articolare. Mobilità del ginocchio completa S 0-0-140° indolore.

Lachman e cassetto anteriore negativi. Iposensibilità della parte mediale del

polpaccio”

(allegato all’AI 160).

Alla paziente è stato quindi prescritto un “ultimo ciclo di

fisioterapia per il rinforzo dei muscoli ischeo-crurali e del muscolo quadricipite.

Mobilizzazione libera del ginocchio destro” (allegato all’AI 160).

78.

La dr.ssa ____, dal canto

suo, ha effettuato le seguenti considerazioni con riferimento alle lesioni

riscontrate:

"

(…) per quanto riguarda il ginocchio destro una dinamica come

quella identificata potrebbe avere comportato una lesione dei legamenti e/o del

menisco. Pare verosimile da quel momento che la vittima inizi a lamentare un

dolore ingravescente e intermittente. Il quadro radiologico successivo (RMN del

24.01

) è compatibile con una lesione di menisco e legamento crociato

anteriore prodotta qualche settimana prima. L’episodio acuto del 22.01.2017 è

una complicanza della precedente rottura del menisco (in base alla storia

clinica verosimilmente prodottasi il 03.01.2017). (…)

Il 22 gennaio si è verificato, in seguito a un movimento

distorsivo, una dislocazione di un frammento meniscale precedentemente rotto,

con conseguente blocco algico dell’articolazione. L’intervento chirurgico e la

riabilitazione hanno portato ad un buon recupero funzionale (si era inoltre

verificata una complicanza intra-operatoria – neuropatia periferica

neuroprassica del nervo femorale – anch’essa in risoluzione), in attesa di

ulteriore intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato

anteriore.”

(considerazioni medico legali sulle lesioni subite da ACPR 1

22.01

, p. 5 e 9, AI 153).

Nel verbale del 1. marzo 2018 la perita ha rilevato:

"

Per quanto riguarda il problema acuto al ginocchio, esso è

riferibile a un’ulteriore complicanza delle precedenti lesioni (lussazione di

un frammento del menisco mediale).”

(VI PP 01.03.2018, p. 10, AI 177).

Sull’evoluzione della lesione al ginocchio si è così espressa:

"

La certificazione evidenzia lo sviluppo di una complicanza

intraoperatoria conseguente all’intervento al menisco consistente in una

lesione di un nervo dell’arto inferiore destro.

Complicanza che nel tempo ha ridotto i suoi esiti ma perdura in

un’anestesia della parte mediale del polpaccio. Il successivo intervento

chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore si è

complicato con un’infezione di una ferita chirurgica. Complicanza che sembra

essere stata risolta dai trattamenti eseguiti. Per quanto possibile apprendere

gli interventi chirurgici hanno risolto la problematica articolare correlata

alla lesione del menisco e del legamento crociato ristabilendo una buona

funzionalità articolare del ginocchio.”

(VI PP 01.03.2018, p. 11 e 12, AI 177).

79.

In diritto si ha che secondo

l’art. 125 cpv. 1 CP chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla

salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino

a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il cpv. 2 del presente disposto prevede che se la lesione è grave,

il colpevole è perseguito d’ufficio. La nozione di lesione grave coincide a

quella di cui all’art. 122 CP.

80.

L’art. 122 CP contiene una

lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da

ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159,

n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008,

pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla

vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un

organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso,

nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro,

un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi

la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri

gravi danni al corpo o alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).

Determinante per definire una lesione grave è la natura della

lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in

Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo,

op. cit., n. 528, pag. 159).

Relativamente alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2

CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e

durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue

funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita

il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli

vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio

(Roth/Berkemeier, op. cit., n. 11 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit.,

pag. 39).

Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al

lavoro, infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un

deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o

gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit.,

n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3a

ed. 2010, n. 10 pag. 125).

Non essendo l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della

clausola generale del cpv. 3, esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad

esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce

lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV

57.

consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit.,

pag. 40). Si deve, inoltre, effettuare una valutazione globale del caso e può

costituire una lesione grave anche una combinazione di più lesioni, delle quali

ognuna presa singolarmente risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op.

cit., n. 20 seg. ad art. 122 CP, Corboz, op. cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto

in considerazione anche l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la

rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n.

21.

ad art. 122 CP).

81.

Secondo l’art. 12 cpv. 3 CP

commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza

colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha

tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le

precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali.

La negligenza richiede anzitutto che l’autore abbia violato le regole

di prudenza che gli imponevano le circostanze per non oltrepassare i limiti del

rischio ammissibile. In secondo luogo, la violazione di tali regole deve essere

colpevole, vale a dire che ci si deve trovare di fronte ad una disattenzione da

parte dell’autore o a una mancanza di sforzo riprovevole (DTF 135 IV 56 consid.

2.1

).

Per determinare precisamente quali siano i doveri imposti dalla

prudenza, occorre riferirsi alle disposizioni di legge emanate a salvaguardia

della sicurezza e per evitare incidenti (DTF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255

consid. 4.2.3; 130 IV 10 consid. 3.3; 129 IV 119 consid. 2.1). Se non

sussistono, è possibile fare riferimento per analogia a regole analoghe fissate

da associazioni o categorie professionali private o semi-private, se

comunemente riconosciute (STF 6B_ 408/2013 del 18 dicembre 2013, consid. 4.2.; DTF 127 IV 62 consid. 2d; Jäger/Schweiter, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Artzhaftpflicht- und Artzstrafrecht, 3. ed., p. 149:

“allgemein anerkannte Verhaltensregeln”).

Ciò non esclude che la negligenza può basarsi anche su principi

generali del diritto, come ad esempio “der allgemeine Gefahrensatz”. Da

una parte vi è che non ogni infrazione di una disposizione di legge o di una

norma comportamentale comunemente riconosciuta per determinate attività,

costituisce una negligenza, e dall’altra un comportamento può essere negligente

anche se non è stata infranta nessuna norma comportamentale. Secondo il “Gefahrensatz”,

colui che crea una situazione di pericolo deve intraprendere tutto ciò che è da

lui ragionevolmente esigibile per fare in modo che il pericolo non sortisca in

una lesione dei beni giuridici altrui (DTF 135 IV 56 consid. 2.1;

Jäger/Schweiter, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Artzhaftplicht- und

Arztstrafrecht, 3. ed., p. 149).

Il Giudice deve concretizzare i principi generali del diritto così

come pure le regole comportamentali comunemente riconosciute con riferimento

alla situazione concreta e alle capacità individuali dell’autore e stabilire se

nel caso concreto l’infrazione di una regola è penalmente rilevante (DTF 120 IV

300.

consid. 3d/aa).

Per quanto attiene al diritto relativo alle lesioni semplici

qualificate, si rimanda a quanto già esposto.

82.

In concreto, per quanto

attiene al punto 2.2.1 dell’atto d’accusa, la Corte ha considerato che IM,

sebbene si sia appoggiato al ginocchio della vittima, non poteva considerare

che il treno avrebbe frenato facendolo franare sull’articolazione. Del resto,

se avesse voluto compiere l’atto lesivo, neppure doveva attendere la frenata

del treno, ma poteva agire direttamente.

Per quel che concerne il punto 2.2.2 del rinvio a giudizio, si

dirà che l’imputato ha sì tenuto la vittima con la mano sul collo, ma, ancora,

difficilmente egli poteva considerare che la reazione della donna avrebbe

provocato un peggioramento della situazione del ginocchio.

In tale contesto, difettando l’elemento soggettivo del reato,

l’imputato è stato prosciolto dalle imputazioni di cui al punto 2.2 dell’atto

d’accusa.

83.

Unicamente si sarebbero

potute ipotizzare le lesioni semplici colpose ex art. 125 CP, in relazione

all’art. 123 CP, reato tuttavia perseguibile solo su querela di parte,

requisito in concreto non dato.

iii) Imputazioni di lesioni

semplici qualificate ripetute, subordinatamente vie di fatto qualificate

ripetute (punto 3 dell’atto d’accusa)

1) In fatto

Punto 3.2 dell’atto d’accusa

84.

IM ha ammesso di avere, in

data 30 marzo 2016, a ____, presso la stazione FFS, colpito ACPR 1 con una

sberla, provocandole un taglio sul labbro con perdita di sangue (VI PP

22.03

, p. 11, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 6 e 7, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

85.

Al proposito va detto che ACPR

1.

ha riferito di essere stata colpita da uno schiaffo o un pugno in faccia e da

sberle al volto, che le hanno provocato un taglio sul labbro con perdita di

sangue (VI PG 10.04.2017, p. 6, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia

Giudiziaria, AI 50; VI PP 22.06.2017, p. 3, AI 85), ma la perita dr.ssa ____ ha

escluso il pugno, osservando che:

"

Visto anche l’intervento della Polizia che non evidenzia lesioni

sul volto della donna (così come mi dice il PP sulla base del giornale della

Polizia cantonale; cfr. AI 87) tenderei a dire che la donna è stata colpita più

da una sberla che da un pugno, pugno che avrebbe provocato immediate lesioni

cutanee (rigonfiamento) e non semplicemente un arrossamento della cute. Uno

schiaffo può determinare una lesione del labbro soprattutto della parte mucosa

per compressione del labbro contro la superficie libera dei denti.”

(VI PP 01.03.2018, p. 6, AI 177).

Punto 3.3 dell’atto d’accusa

86.

Al punto 3.3 dell’atto

d’accusa, a IM è imputato il reato di lesioni semplici qualificate,

subordinatamente vie di fatto qualificate, per avere, nel corso del mese di

settembre 2016, in data imprecisata, a ____, a bordo di un treno presso la

stazione FFS, colpito ACPR 1 al viso con un pugno, provocando dolore alla

mandibola.

Al proposito la vittima si è così espressa nel suo primo verbale

di Polizia:

"

A settembre 2016 (…), a seguito di una discussione, mi aveva dato

un pugno al volto, parte destra, che mi ha procurato la lesione della

mandibola.

Dopo alcuni giorni mi si era gonfiata la faccia a causa di un

ascesso creatosi e mi hanno operato d’urgenza alla ______.

In quell’occasione la polizia non è stata interpellata in quanto

si è pensato che l’origine fosse una carie, che effettivamente avevo sul dente

del giudizio.

C’è un referto medico in ospedale.”

(VI PG 17.03.2017, p. 3, allegato al rapporto di arresto provvisorio,

AI 8).

Sentita nuovamente in Polizia il 10 aprile 2017, l’AP ha ribadito:

"

Settembre 2016 (…), a seguito di una discussione, mi aveva dato

un pugno al volto, parte destra, che mi ha procurato la lesione alla mandibola.

Dopo alcuni giorni mi si era gonfiata la faccia a causa di un ascesso creatosi

e mi hanno operato d’urgenza alla ____. In quell’occasione la polizia non è

stata interpellata in quanto si è pensato che l’origine fosse una carie, che

effettivamente avevo sul dente del giudizio.”

(VI PG 10.04.2017, p. 6, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 50).

In questo suo verbale ha avuto modo di precisare:

"

Mi ricordo che l’episodio del pugno è avvenuto presso la stazione

FFS di ____, sul treno. Sempre per motivi di gelosia mi ha colpito con un pugno

diretto al viso. In quella circostanza ha litigato pure con i controllori

prendendone uno per il bavero. In un secondo tempo si era scusato. Non sono in

grado di dire se l’ascesso era una conseguenza del pugno o meno. Io non ho

ritenuto di denunciarlo. Di fatto non ho subito nessuna lesione alla

mandibola.”

(VI PG 10.04.2017, p. 7, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 50).

87.

L’imputato, dal canto suo,

nel verbale del 18 marzo 2017 ha inizialmente contestato le dichiarazioni di ACPR

1, asserendo di non averle mai dato un pugno (VI PP 18.03.2017, p. 5, AI 12),

per poi affermare, nel verbale finale del 22 marzo 2018, che:

"

Non escluso che i fatti si siano svolti come riferito da ACPR 1,

per cui non contesto.”

(VI PP 22.03.2018, p. 14, AI 184).

In sede d’interrogatorio dibattimentale, come preannunciato dal

suo difensore (doc. TPC 15), IM ha inizialmente contestato di avere colpito la

vittima con un pugno al viso, salvo poi tornare ad affermare di non escluderlo

alla contestazione che in corso d’inchiesta non aveva escluso che potesse

essere andata come riferito dall’AP (VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

88.

In tale contesto, la Corte ha

quindi ritenuto corrette le circostanze fattuali indicate nell’atto d’accusa.

Punto 3.4 dell’atto d’accusa

89.

L’imputato ha ammesso di

avere, nel periodo tra settembre e dicembre 2016, in data imprecisata, a ____,

presso l’abitazione,

colpito ACPR 1 con una forte sberla, causandole un disturbo al

timpano e più precisamente un ronzio costante all’orecchio perdurato alcuni

giorni (VI PP 22.03.2018, p. 14, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

90.

Queste le conclusioni della

dr.ssa ____:

"

Dal punto di vista medico quanto riferito è assolutamente

verosimile in quanto una sberla che occlude completamente il meato acustico

esterno provoca un baro-trauma con conseguente lesione del timpano che può

provocare i sintomi lamentati. A mio parere rientra nei casi di lesioni

semplici.”

(VI PP 01.03.2018, p. 7, AI 177).

Punto 3.5 dell’atto d’accusa

91.

IM ha pure riconosciuto di

avere, nel periodo tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, in data non meglio

precisata,

a ____, presso l’abitazione, colpito ACPR 1 alla mascella con un

forte schiaffo, provocandole un ematoma sul viso e un taglio sul labbro

interno, nonché stretto, con le mani, il viso, in particolare alla mascella,

provocandole dolori alla mascella e difficoltà di masticazione nei giorni

successivi (VI PP 29.03.2018, p. 3, AI 185; VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1

al verbale dibattimentale).

92.

La perita dr.ssa ____, al

proposito, ha stabilito che “La dinamica descritta e le lesioni descritte

sono tra loro compatibili. Sono lesioni superficiali che vanno incontro a

risoluzione nell’arco di pochi giorni” (VI PP 01.03.2018, p. 8, AI 177).

Punto 3.6 dell’atto d’accusa

93.

L’atto d’accusa imputa a IM

il reato suelencato per avere, in data 3 gennaio 2017, a ____, presso la

stazione FFS, colpito ACPR 1 con un calcio al costato, facendola vomitare,

sferrato una sberla alla predetta come pure afferrato la stessa per il collo.

94.

Tali fatti sono stati così

riferiti dall’AP nel suo verbale del 10 aprile 2017:

"

03.01

, a ____, abbiamo avuto una discussione iniziata sul

treno per ____, scaturita dal fatto che stavo andando a casa del mio ex

compagno a portargli un cavo di alimentazione per un gioco di mio figlio. Come

capitato in altre circostanze, per gelosia si è innervosito. In quell’occasione

ha anche litigato con il controllore preso pure per il bavero. Io sono scesa

appositamente a ____, per farlo calmare e lui ha iniziato a farneticare in

stazione. Nessuno si è interessato, solo una ragazza è intervenuta quando lui

mi ha afferrata per il collo, dicendo che avrebbe chiamato la polizia. Quella

volta mi ha dato un calcio nel costato, che mi ha fatto vomitare. Poi almeno

una sberla e come detto mi ha presa per il collo. Sono entrata al ristorante ____

per chiedere se potevo telefonare; visto lo stato alterato di IM il personale

presente ha chiamato la polizia, che è arrivata dopo che lui era già andato

via. Precedentemente aveva danneggiato il seggiolino del ristorante. Quando gli

agenti sono andati via, lui si è di nuovo materializzato e poi si è messo a

piangere e mi ha chiesto di tornare a casa. Così ho fatto.”

(VI PP 10.04.2017, p. 7, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 50).

95.

Nel verbale d’interrogatorio

finale del 29 marzo 2018 l’imputato ha ammesso tali fatti, eccezion fatta per

la stretta al collo di ACPR 1 (VI PP 29.03.2018, p. 5, AI 185: “Confermo

tutto nel senso che ammetto i fatti, ad eccezione del fatto che io avrei

stretto il collo di ACPR 1 in quell’occasione”).

Tuttavia, in occasione dell’interrogatorio dibattimentale,

l’imputato ha riconosciuto anche tale episodio (VI DIB 06.12.2018, p. 7,

allegato 1 al verbale dibattimentale), ragion per cui i fatti sono stati

ritenuti come indicati nell’atto d’accusa.

96.

La dr.ssa ____ si è così

espressa al proposito:

"

Una presa al collo anche relativamente energica può non lasciare

lesioni cutanee immediatamente visibili. (…)

Il senso di soffocamento, in seguito alla presa per il collo, può

essere dato dalla paura o da una percezione soggettiva e non per forza

collegato a un’occlusione delle vie aeree. L’indicazione se la presa fu tale da

impedire il passaggio di aria risiederebbe nella questione a sapere se la

vittima riuscisse o meno a parlare durante l’afferramento del collo. Non

necessariamente una compressione idonea a chiudere le vie aeree lascia segni

cutanei.”

(VI PP 01.03.2018, p. 9, AI 177).

Punto 3.7 dell’atto d’accusa

97.

I fatti di cui al punto 3.7

dell’atto d’accusa sono stati ammessi da IM, il quale ha riconosciuto di avere,

in data 22 gennaio 2017, a ____, presso l’abitazione, colpito ACPR 1 con un

pugno, causandole un lieve ematoma e una leggera tumefazione all’occhio

sinistro, così come risulta dalla cartella sanitaria 22 gennaio 2017 di ___ (VI

PP 29.03.2018, p. 6, AI 185; VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

98.

Al proposito di tali lesioni

la dr.ssa ____ ha considerato:

"

Per quanto riguarda (…) le lesioni contusive esse vengono

testimoniate sia dai soccorritori sia dai medici in ospedale per cui siamo

certi che la vittima ha subito lesioni contusive. La descrizione delle lesioni

redatta dai soccorritori (lieve ematoma e leggera tumefazione dell’occhio

sinistro) è compatibile con un pugno.”

(VI PP 01.03.2018, p. 10, AI 177).

Punto 3.8 dell’atto d’accusa

99.

L’accusa imputa poi a IM il

reato di lesioni semplici qualificate, subordinatamente vie di fatto

qualificate, per avere, nel febbraio 2017, in data imprecisata, a ____, presso

l’abitazione, colpito più volte ACPR 1 sulla sua gamba sinistra, causandole degli

ematomi.

L’imputazione di tali fatti deriva dalle dichiarazioni rese al PP

il 22 giugno 2017 da ACPR 1, la quale ha così riferito:

"

Episodio risalente a febbraio 2017 avvenuto a ____:

Mia sorella ____ si era fermata a dormire da noi a ____. La

mattina seguente IM, vedendo un passante con il cane che aveva già notato nei

giorni precedenti, ha iniziato a pensare che fosse un mio amante. Mentre mi

trovavo in bagno sono stata raggiunta da IM che ha cominciato a prendermi per

la mandibola e a schiaffeggiarmi, chiedendomi chi fosse quell’uomo. Mia sorella

non aveva capito quello che stava succedendo e comunque era dovuta andare a

lavorare. In seguito, nella stanza da letto, dove mi ero recata per prendere le

mie cose e andarmene (ossia per ripetere la stessa scena di sempre), IM mi ha

minacciato dicendomi che io sarei uscita da quella stanza soltanto con le gambe

avanti, nel senso distesa su una barella. Preciso che questa frase lui la

ripeteva spesso durante i nostri litigi.

Quando mi trovavo sul letto e mi sono resa conto che mia sorella

era già uscita di casa, io ho cominciato a piangere. IM si è messo sopra di me

e mi ha chiesto se io mi sentissi meno forte visto che non c’era più mia

sorella. Io gli avevo detto che avrei dovuto fare delle iniezioni (anticoagulanti)

per il ginocchio e la gamba. IM mi ha risposto che prima di ricevere le

iniezioni avrei dovuto dirgli con chi lo tradivo. IM mi ha anche minacciato di

spaccarmi entrambe le gambe così che non avrei più camminato. Io lo imploravo

di fare attenzione alla gamba destra e, infatti, lui mi colpiva soltanto sulla

gamba sinistra, sulla quale sono poi apparsi degli ematomi. Per finire IM ha

chiamato ______, marito di sua madre, il quale ha provveduto a farmi avere i

medicinali per le iniezioni.”

(VI PP 22.06.2017, p. 6, AI 85).

100.

In corso d’inchiesta, così

come pure in aula, IM ha confermato tali dichiarazioni della compagna (VI PP

26.06

, p. 9, AI 90; VI PP 29.03.2018, p. 7, AI 185; VI DIB 06.12.2018, p.

7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Punto 3.9 dell’atto d’accusa

101.

IM ha in fine ammesso i fatti

indicati al punto 3.9 dell’atto d’accusa, e meglio di avere, in data 16 marzo

2017, a ____, presso l’abitazione, colpito ACPR 1 con una sberla, provocandole

una lieve tumefazione allo zigomo sinistro, così come risulta dalla cartella

medica del 16 marzo 2017 di ____ (VI PP 29.03.2018, p. 8, AI 185; VI DIB

06.12

, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Al proposito la dr.ssa ____ ha stabilito che “La descrizione

dei soccorritori (lieve tumefazione allo zigomo sinistro) è genericamente

compatibile con uno o più schiaffi inferti in tale regione” (VI PP

01.03

, p. 11, AI 177).

2) In diritto

102.

Quanto al diritto relativo

alle lesioni semplici qualificate e vie di fatto qualificate, si rinvia a

quanto già esposto in precedenza.

Nel caso concreto, per i punti 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 e 3.9 è

stato confermato il reato di lesioni semplici qualificate ripetute ai sensi

dell’art. 123 cifra 2 cpv. 6 CP, mentre il punto 3.3 è stato sussunto in vie di

fatto qualificate ai sensi dell’art. 126 cpv. 1 lett. c CP. Il punto 3.6, in

fine, è stato considerato lesioni semplici qualificate per quanto attiene al

calcio, mentre i rimanenti atti sono stati considerati vie di fatto.

iv) Imputazione di lesioni

semplici (punto 4 dell’atto d’accusa)

103.

L’imputato ha ammesso i fatti

di cui al punto 4 dell’atto d’accusa, e meglio di avere, in data 29 ottobre

2016, verso le ore 20:32 circa, a ____, dopo avere afferrato, con la mano

destra, ___ per il collo, mentre questi si trovava seduto al volante

dell’autopostale di cui era il conducente, e averlo bloccato contro il sedile

(al quale ___ era allacciato con la cintura di sicurezza), sferrato, con la

mano sinistra, un violento schiaffo al volto del predetto e più precisamente

sulla guancia destra, provocandogli le lesioni (segnatamente una lieve

tumefazione a livello zigomatico a destra e una lieve iperemia a livello del

trapezio a destra) di cui al certificato medico 30 ottobre 2016 dell’Ospedale ____

____ e , ____ (VI PP 27.02.2018, p. 5, AI 174; VI DIB 06.12.2018, p. 7,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

104.

Riconosciuta è pure la

qualifica giuridica (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza

preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appare corretta, motivo per cui

il punto 4 dell’atto d’accusa è stato confermato così come esposto.

v) Imputazioni di vie di

fatto qualificate ripetute (punto 5 dell’atto d’accusa)

105.

Si dirà che i fatti di cui ai

punti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5 dell’atto d’accusa non sono contestati (VI PP

22.03

, p. 9 e 14, AI 184; VI PP 29.03.2018, p. 5-7, AI 185; VI DIB

06.12

, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), e neppure lo è la

qualifica giuridica (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza

preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appare corretta, motivo per cui

tali punti hanno trovato conferma così come esposti.

106.

IM ha per contro parzialmente

contestato l’imputazione di cui al punto 5.4 dell’atto d’accusa, secondo cui si

sarebbe macchiato del reato di vie di fatto qualificate per avere, in data 22

gennaio 2017, a ____, presso l’abitazione, trascinato ACPR 1 per le scale dopo

averla afferrata per i capelli e la sciarpa da questa indossata, e

successivamente colpito la stessa con un paio di sberle.

107.

Tali fatti sono stati così

riferiti da ACPR 1 nel verbale di Polizia del 17 marzo 2017:

"

Il 22 gennaio, a ____ sempre a casa, abbiamo litigato, sempre per

sua gelosia infondata.

Io volevo solo uscire a prendermi le sigarette, ma lui si è

insospettito e mi ha seguito.

Si è arrabbiato, mi ha trascinata su per le scale per la sciarpa

ed i capelli, dicendo che dovevo prendere le mie cose ed andare via.”

(VI PG 17.03.2017, p. 4, allegato al rapporto di arresto provvisorio,

AI 8).

Affermazioni che l’AP ha confermato nel successivo verbale di

Polizia (VI PG 10.04.2017, p. 8, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di Polizia

Giudiziaria, AI 50).

108.

Dal canto suo l’imputato,

invitato a prendere posizione sulle dichiarazioni della compagna, nel verbale

del 18 marzo 2017 ha negato di averla trascinata per le scale (VI PP

18.03

, p. 6, AI 12), salvo poi confermare le dichiarazioni dell’AP nel

verbale finale del 29 marzo 2018 (VI PP 29.03.2018, p. 6, AI 185).

109.

In occasione del pubblico

dibattimento, tuttavia, come preannunciato dal suo difensore in occasione

dell’udienza preliminare del 7 novembre 2018 (doc. TPC 15), l’imputato ha

contestato di avere preso la vittima per la sciarpa:

"

(…) contesto solo la presa per la sciarpa. Non ricordo

precisamente la dinamica, ma non mi pare di ricordare di averla presa per la

sciarpa.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale).

110.

La Corte ha proceduto ad una

valutazione di credibilità, considerando che ACPR 1 nel corso del procedimento

è sempre apparsa sincera e mai intenzionata a peggiorare la posizione

dell’imputato, mentre IM – oltre ad avere interesse a relativizzare i fatti –

non è stato né costante né lineare su questi aspetti. Ciò ha condotto a

ritenere i fatti così come raccontati dalla vittima e indicati nell’atto

d’accusa.

La Corte ha quindi considerato che ciò configura il reato di vie

fatto qualificate ripetute, da cui la conferma anche del punto 5.4 dell’atto

d’accusa.

vi) Imputazione di truffa

(punto 6 dell’atto d’accusa)

111.

L’accusa imputa a IM il reato

di truffa, per avere, nel periodo dal 1. marzo al 30 giugno 2016, a ____ e in

Germania, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con

astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure

confermatone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere ingannato i

funzionari dell’ACPR 6 del Cantone Ticino, sottacendo loro di essersi

trasferito all’estero, più precisamente in Germania, rispettivamente di avere

esercitato nel predetto paese un’attività lucrativa, facendo quindi credere

loro di trovarsi ancora in Ticino e senza alcuna occupazione, percependo così

indebitamente prestazioni assistenziali per un importo complessivo di CHF

4'384.00.

112.

Tali fatti sono ammessi

dall’imputato (VI PP 30.03.2018, p. 7, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 8,

allegato 1 al verbale dibattimentale), come pure la qualifica giuridica (cfr.

scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza preliminare del

07.11

, doc. TPC 15), che appare corretta, motivo per cui il punto 6

dell’atto d’accusa è stato confermato così come esposto.

Si osserva unicamente che, come si evince dalla documentazione

prodotta dalla difesa in sede di udienza preliminare, l’imputato si è impegnato

con l’ACPR 6 di ____ a versare ratealmente le prestazioni indebitamente

percepite per complessivi CHF 4'384.00 (doc. TPC 17), e in occasione del

pubblico dibattimento ha riferito di stare effettuando il rimborso dell’indennità percepita indebitamente con CHF 50.00 al mese (VI

DIB 06.12.2018, p. 8, allegato 1 al verbale dibattimentale).

vii) Imputazioni di

danneggiamento ripetuto, in parte di lieve entità (punto 7 dell’atto d’accusa)

113.

L’accusa imputa a IM il reato

di danneggiamento ripetuto, in parte di lieve entità, per avere in data 16

marzo 2017, la sera, a ____, presso il Pretorio/posto di Gendarmeria,

ripetutamente deteriorato, distrutto o resa inservibile una cosa altrui, e

meglio per avere intenzionalmente danneggiato il portaombrelli ubicato

nell’atrio del Pretorio di ____, del valore indicativo di CHF 100.00 (punto

7.

), il posacenere posizionato all’esterno del palazzo del Pretorio di ____,

del valore indicativo CHF 100.00 (punto 7.2) e l’autoveicolo di servizio della

Polizia cantonale VW Passat 2363 targato TI ____, per un valore di danno di

complessivi CHF 1'900.08 (punto 7.3).

114.

Tale imputazione non è

contestata né in fatto (VI PP 30.03.2018, p. 5, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p.

8, allegato 1 al verbale dibattimentale) né in diritto (cfr. scritto avv. DUF

presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15).

115.

La qualifica giuridica appare

corretta e, in presenza anche della necessaria querela per il danneggiamento di

lieve entità (AI 38), la Corte ha quindi confermato il punto 7 dell’atto

d’accusa.

viii) Imputazione di

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, subordinatamente truffa di

poca entità (punto 8 dell’atto d’accusa)

116.

Secondo l’accusa, l’imputato

si sarebbe macchiato del reato di conseguimento fraudolento di una falsa

attestazione, in subordine truffa di poca entità, per avere, in data 29 ottobre

2016, tra le ore 19:32 e le ore 20:32, sulla tratta ___-____, senza pagare,

ottenuto fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto

a pagamento, con riferimento all’utilizzazione di un mezzo di trasporto

pubblico, e meglio per avere, dopo essere salito, insieme alla sua compagna ACPR

1, dalla porta anteriore, sull’autopostale della corsa ___ (____) alla fermata

di ___-___, mostrato titoli di trasporto scaduti quel giorno relativi alle zone

___ (___) e ___ (___-___), nonché spiegato al conducente ___, mentendo, che lui

e la sua compagna non disponevano di contanti, che il distributore automatico

non leggeva la carta di credito e che dovevano recarsi soltanto sino a ___,

avendo il predetto conducente – anche a fronte dell’insistenza e

dell’agitazione crescente dell’imputato – concesso loro di viaggiare

gratuitamente sino a ___, ottenuto fraudolentemente la prestazione di trasporto

fino a ____, essendo IM e ACPR 1 scesi non già a ___ (ciò che il conducente non

aveva notato), bensì alla fermata della casa anziani di ____ (ritenuto che il

costo del titolo di trasporto, per una corsa singola da ___ a ____, ammonta a

CHF 12.60).

117.

Tale imputazione è stata

riconosciuta dall’imputato in corso d’inchiesta (VI PP 27.02.2018, p. 5, AI

174).

In sede d’interrogatorio dibattimentale egli ha tuttavia

affermato:

"

Io ho detto a ___ che non avevo il biglietto del bus e che alla

fermata di ____ sarei sceso a fare il biglietto. Io gli ho detto che dovevo

andare a ____ e lui mi ha lasciato salire. Io avevo un biglietto che faceva le

zone da ____ fino a ___, ma gli ho detto che dovevo andare a ____ ed era

l’ultimo bus della notte.”

Invitato a spiegare per quale ragione avesse il biglietto solo

fino a ___, IM ha dichiarato che inizialmente, con la compagna, avevano pensato

di restare a dormire dalla sorella di ACPR 1 ad ___ (VI DIB 06.12.2018, p. 9,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere perché il conducente avesse acconsentito a

trasportarlo malgrado non disponesse del biglietto fino a ____, l’imputato ha

risposto:

"

Lui mi ha fatto una cortesia, io quando sono sceso a ____ l’ho

ringraziato del favore. Poi è nata la discussione, perché lui diceva che io non

gli avevo detto che dovevo andare fino a ____, siccome aveva visto il biglietto

solo fino a ___.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

118.

In diritto si ha che ai sensi

dell’art. 150 CP chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una

prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo

particolare, tra gli altri, l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una

pena pecuniaria.

La disposizione si applica a tutti i mezzi di trasporto pubblici e

accessibili a un numero indeterminato di persone, che si tratti di un tram, un

bus, un treno, un battello, un aeroplano, uno skilift o qualsiasi altro mezzo

di trasporto (cfr. FF 1991 II 999).

L’infrazione consiste nell’ottenere fraudolentemente il trasporto

senza pagare la somma dovuta.

È necessario che l’autore agisca fraudolentemente. Ciò non è il

caso se sale sul mezzo di trasporto senza sventare il controllo e dichiara

spontaneamente, durante un controllo, che non ha il biglietto e che non può o

non vuole pagare (DTF 117 IV 451 s. consid. cc). In questo caso, colui che sale

sul treno senza titolo di trasporto cade sotto l’art. 51 cifra 1 della legge

sul trasporto del 4 ottobre 1985 (RS 742.40), in relazione con l’art. 57

dell’ordinanza sul trasporto dei viaggiatori del 4 novembre 2009 (RS 745.11)

(DTF 117 IV 452 consid. dd).

La dottrina ammette che non vi è frode neppure se il passeggero

non reagisce al controllo o fa finta di dormire (Corboz, Les infractions en

droit suisse, volume I, 3. ed., 2010, n. 19 ad art. 150).

Per contro, vi è frode se il passeggero si nasconde, aggira la

cassa, salta o manipola il portale automatico (Corboz, Les infractions en droit

suisse, volume I, 3. ed., 2010, n. 19 ad art. 150).

La prestazione non è ottenuta fraudolentemente se il passeggero si

è semplicemente dimenticato di portare con sé il suo abbonamento (Corboz, Les

infractions en droit suisse, volume I, 3. ed., 2010, n. 20 ad art. 150).

Bisogna probabilmente piuttosto considerare come truffa la

presentazione di un biglietto falsificato all’entrata del métro o

l’ottenimento, tramite affermazioni menzognere, di una tariffa preferenziale

(Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3. ed., 2010, n. 20 ad art.

150).

L’ottenimento fraudolento di una falsa attestazione è sussidiario

per rapporto alla truffa (art. 146 CP) (DTF 117 IV 450 consid. 6b).

119.

Secondo l'art. 146 cpv. 1 CP

si rende colpevole di truffa ed è punito con la reclusione fino a cinque anni o

con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando

cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad

atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui. Un “inganno con astuzia” è

dato quando l'autore ordisce un tessuto di menzogne oppure fa capo a

particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 9,

126.

IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28

consid 3a pag. 35), come pure quando rilascia false indicazioni la cui verifica

è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte,

oppure quando impedisce alla controparte di verificare o prevede che la

controparte rinuncerà a verificare in virtù di uno specifico rapporto di

fiducia (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125

IV 128 in alto con rinvio, 120 IV 186 consid. 1a pag. 187, 123 consid. 6a/bb,

119.

IV 28 consid. 3a pag. 35). Il diritto penale non protegge invece chi può

evitare l'inganno con un minimo di attenzione (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag.

20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171 con rinvio, 122 IV 197 consid. 3d pag. 205).

L'inganno è astuto quando le menzogne siano l'espressione di una

scaltrezza particolare e concordino tra loro in maniera così sottile da ingannare

anche una persona dotata di spirito critico. Non è considerato tale, invece,

ove la situazione nel suo insieme o le singole affermazioni fallaci possano

ragionevolmente essere controllate o la scoperta di una sola menzogna sveli

l'intero inganno (DTF 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197 consid. 3d

pag. 205, 119 IV 28 consid. 3c e 3e). Qualora sussista un tessuto di menzogne o

di stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati, è superfluo esaminarne la

verificabilità (DTF 122 IV 197 consid. 3d pag. 205). Inoltre, perché vi sia <truffa>, non occorre che

la vittima abbia dato prova infruttuosa della più ampia diligenza o che abbia

adottato tutte le misure di prudenza possibili e immaginabili; basta che essa

abbia fatto il possibile per evitare di essere ingannata. L'astuzia è esclusa

quando la vittima è corresponsabile del danno per non avere osservato

elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165

consid. 2a pag. 171, 119 IV 28 consid. 3f pag. 38).

Ai sensi dell’art. 172ter, se il reato concerne soltanto un

elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è

punito, a querela di parte, con la multa.

120.

In concreto, la Corte ha

ritenuto che, per quanto attiene all’ipotesi di truffa, questa non può essere

confermata, ritenuto che non si ravvede dove risiederebbe l’inganno astuto

richiesto dall’art. 146 CP. Certamente ciò non può essere ascritto alle puerili

scuse accampate dall’imputato al fine di indurre il conducente a lasciarlo

salire a bordo.

Quanto all’ottenimento fraudolento di una prestazione, si dirà

che, in ultima analisi, è stato l’autista a concedere a IM di viaggiare senza

un valido titolo di trasporto. Incombeva pertanto a lui verificare che il

passeggero, se del caso, scendesse nel luogo stabilito.

In tale contesto, l’imputato è stato prosciolto dalle accuse di

cui al punto 8 del rinvio a giudizio.

ix) Imputazioni di ingiuria

ripetuta (punto 9 dell’atto d’accusa)

121.

IM ha ammesso i fatti di cui

al punto 9 dell’atto d’accusa, e meglio di avere, in data 29 ottobre 2016,

verso le ore 20:32 circa, a ____, ripetutamente offeso l’onore di ___,

conducente di autopostale, avendogli in particolare dato del “figlio di

puttana” e dello “stronzo” (punto 9.1), in data 31 dicembre 2016, a ____,

presso la stazione FFS,

offeso l’onore di ___, conducente di autopostale, avendolo

insultato e datogli segnatamente del “figlio di puttana” (punto 9.2) e

in data 15 marzo 2017, a ____, presso la cancelleria comunale, ripetutamente

offeso l’onore di ACPR 4, funzionaria del Comune di ____, avendo in particolare

detto, più volte, “alza quel culo handicappata di merda” e, riferito a

lei come pure ai colleghi di questa, “svizzeri di merda” (punto 9.3) (VI

PP 27.02.2018, p. 5, AI 174; VI PP 22.03.2018, p. 3, AI 184; VI PP 30.03.2018,

p. 3, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 9, allegato 1 al verbale dibattimentale).

122.

Incontestata è pure la

qualifica giuridica (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza

preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appare corretta, da cui la

conferma del punto 9 dell’atto d’accusa.

x) Imputazioni di minaccia

ripetuta (punto 10 dell’atto d’accusa)

123.

L’imputato ha ammesso i fatti

di cui ai punti da 10.1 a 10.8 dell’atto d’accusa (VI PP 29.03.2018, p. 7 e 10,

AI 185; VI PP 30.03.2018, p. 4, 6 e 7, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 9,

allegato 1 al verbale dibattimentale), per i quali si rinvia alla lettura dell’atto

d’accusa, così come ha pure riconosciuto la qualifica giuridica di minaccia

ripetuta (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione dell’udienza

preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appare corretta, motivo per cui,

essendo altresì presente la necessaria querela per i punti 10.6, 10.7 e 10.8

(AI 1.1, Inc. 2017.706), gli stessi sono stati confermati così come esposti.

xi) Imputazioni di coazione

ripetuta, in parte tentata, subordinatamente,

per il punto 11.2, minaccia (punto 11 dell’atto d’accusa)

124.

A IM viene poi imputato il

reato di coazione, per avere, in data 31 dicembre 2016, a ____, presso la

stazione FFS, minacciandolo, dicendogli in particolare che lo avrebbe “ammazzato

di botte”, costretto ___ a ritirare la denuncia/querela che quest’ultimo

aveva sporto in data 7 novembre 2016 nei confronti del qui imputato per gli

insulti e il violento schiaffo fattigli subire (punto 11.1).

125.

Tali fatti non sono contestati

(VI PP 22.03.2018, p. 3 e 4, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 10, allegato 1 al

verbale dibattimentale), e neppure la qualifica giuridica (cfr. scritto avv. DUF

presentato in occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15),

che la Corte ha considerato corretta. Il punto 11.1 dell’atto d’accusa è stato

quindi confermato così come esposto.

126.

L’imputato, in corso

d’inchiesta, ha pure ammesso i fatti di cui al punto 11.2 dell’atto d’accusa, e

meglio di avere, nel febbraio 2017, in data non meglio precisata, a ____,

presso l’abitazione, dopo essersi posizionato sopra di lei, tentato di impedire

a ACPR 1 di ricevere i medicinali per le iniezioni di anticoagulante per il

ginocchio e la gamba destra, dicendole che prima avrebbe dovuto dirgli con chi

lo tradiva, ritenuto che comunque, per finire, l’imputato ha provveduto a farle

avere i citati medicinali (punto 11.2) (VI PP 29.03.2018, p. 7, AI 185).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, tuttavia,

l’imputato ha contestato tali fatti, affermando che:

"

Per quanto attiene ai medicinali preciso che non glieli ho mai

negati, anzi, ero io stesso a farle le punture intramuscolari. Non è vero che

io ho tentato di impedirle di fare queste iniezioni. (…)

Io le ho solo detto che in quel momento non sarei andato a

prenderli di sotto.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale).

127.

In diritto si ha che secondo

l’art. 181 CP chi, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona

o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare,

omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria.

Protetta dalla legge è la libertà d'azione della vittima (DTF 129

IV 6 consid. 2.1; Code Pénal Annoté, Edition Bis & Ter Snc, Losanna 2007,

art. 181 no. 1.2) e quindi non occorre che l'autore abbia agito con proposito

illecito, che abbia raggiunto appieno il proprio scopo o che la vittima abbia

subito tutto il pregiudizio che l'autore intendeva arrecarle in quanto

determinante è la limitazione della sua libertà (Rep 1999 333).

L'art. 181 CP prevede alternativamente tre mezzi di coercizione:

l'uso della violenza, la minaccia di un grave danno ed ogni altro comportamento

atto ad intralciare la libertà di azione di una persona.

Per uso della violenza si intende normalmente che l'autore agisca

fisicamente sulla vittima anche se un'azione a distanza resta concepibile, per

esempio sottoponendola a dei rumori eccessivi, ad una luce accecante, a degli

odori o a delle temperature insopportabili, casi, quest'ultimi, che possono

comunque rientrare anche nella terza ipotesi d'intralcio alla libertà personale

contemplata dalla legge. Perché sia atto a limitare la libertà di azione della

vittima, l'uso della violenza deve rivestire una certa gravità, cioè,

confrontato con una determinata vittima, deve rivelarsi mezzo efficace (Corboz,

Les infractions en droit suisse, Vol. I, Stämpfli Editions SA, Berna 2002, art.

181.

no. 3 segg.).

La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente

nel prospettare un danno considerato grave in quanto è oggettivamente

suscettibile di ostacolare il destinatario nella sua libertà di decisione e che

lascia intendere che la sua realizzazione dipende dalla volontà dell'autore

anche se non è espressamente necessario che questi possa effettivamente

condizionarne il verificarsi né che abbia la reale volontà di metterla in

pratica (Coboz, op. cit., art. 181 no. 5 segg.; Favre/Pellet/Stoudmann, Code

Pénale Annoté, Edition Bis & Ter Snc, Losanna 2007, art. 181 n. 1.1; DTF

117.

IV 445, 115 IV 207, 106 IV 125 e 105 IV 120).

Anche l’intralciare “in altro modo la libertà d'agire”

della vittima può adempiere la fattispecie di cui all’art. 181 CP, anche se

questa formulazione generale di comportamento ha da essere interpretata in modo

restrittivo. Conseguentemente non è sufficiente una pressione qualsiasi, bensì,

come per la violenza e la minaccia di grave danno, l’insorgenza di un mezzo

coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto ad

intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In

altre parole deve trattarsi di mezzi coercitivi che per la loro intensità e il

loro effetto sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge, fermo

restando che quando il reo con la propria presenza importuna ripetutamente la

vittima per un periodo prolungato ogni sua singola molestia diviene atta ad

intralciare la libertà di agire di lei (Corboz, op. cit., art. 181 no. 15

segg.; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., art. 181 no. 1.3; DTF 134 IV 216 e 129

IV 262).

128.

Secondo la giurisprudenza la

coazione è illecita quando lo scopo è contrario al diritto oppure quando il

mezzo per raggiungere uno scopo legittimo è sproporzionato rispetto al fine

perseguito, oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per

conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di

pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DTF 129 IV 6). Quest’ultima

ipotesi è realizzata quando non c’è rapporto tra ciò che viene minacciato e

l’esigenza formulata (DTF 120 IV 20) oppure quando gli inconvenienti presentati

dalla vittima sono sproporzionati per rapporto al vantaggio che l’agente

intende raggiungere (DTF 106 IV 125). Sapere se la limitazione della libertà

d'agire altrui costituisce una coazione illecita dipende dunque dall'importanza

dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 129 IV 262).

Non è necessario che l’autore metta in atto o voglia mettere in

atto quanto ha minacciato di compiere. Il reato di cui all’art 181 CP è infatti

perfezionato dal momento in cui l’agente ha imposto alla vittima la propria

volontà, in altre parole dal momento in cui la vittima ha dovuto cominciare a

fare o subire quanto l'agente voleva rispettivamente dal momento in cui il

ricorso al mezzo di pressione ha influito sulla formazione della sua volontà in

modo illecito (Corboz, op. cit., art. 181 no. 32 segg.; Favre/Pellet/Stoudmann,

op. cit., art. 181 no. 1.5; DTF 122 IV 322 e 105 IV 120; Rep 1999 333). Non

occorre che l'agente sia in grado di realizzare la sua minaccia di grave danno;

basta che, secondo le sue dichiarazioni, la realizzazione di tale danno appaia

dipendente dalla sua volontà (DTF 106 IV125). Se, malgrado la minaccia di un

serio danno, la vittima non cede e non adotta il comportamento voluto dall'autore

il reato resta tentato (art. 22 CP, Corboz, op. cit., art. 181 no 41 nonché DTF

106.

IV 125 e 96 IV 58).

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, il reato esige il dolo,

ossia la coscienza e la volontà dell’agente ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 prima

frase CP di costringere la vittima attraverso mezzi di coercizione, a fare o

tollerare un atto. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP) è

comunque sufficiente (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., art. 181 no. 1.3).

129.

Secondo la giurisprudenza,

sussiste il tentativo (art. 22 CP) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi

soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza

che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid.

1.4.2

pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento

intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (sentenza 6B_246/2012 del 10

luglio 2012 consid. 1.1.1).

Si rende colpevole di minaccia ai sensi dell’art. 180 CP ed è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona.

130.

In concreto, l’imputato è

stato prosciolto dall’imputazione di coazione tentata di cui al punto 11.2.

dell’atto d’accusa, in difetto di circostanze assimilabili alla violenza o

minaccia di grave danno. Impedire l’assunzione di un medicinale per un breve

lasso di tempo non adempie infatti a tale requisito. Per le stesse ragioni non

può neppure trovare applicazione il reato di cui all’art. 180 CP.

xii) Imputazioni di sequestro

di persona ripetuto, in parte tentato, subordinatamente coazione ripetuta, in

parte tentata (punto 12 dell’atto d’accusa)

131.

Si dirà sin da subito che i

fatti di cui ai punti 12.1 a 12.4, e la qualifica giuridica ritenuta dalla

pubblica accusa, non sono contestati (cfr. scritto avv. DUF presentato in

occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15).

IM ha quindi ammesso di avere:

- nel periodo da gennaio

2016.

al 16 marzo 2017, in date non meglio precisate, a ____ e ____,

ripetutamente, in più occasioni, privato ACPR 1 della libertà personale,

impendendole di uscire di casa, ritenuto che egli le diceva che sarebbe dovuta

andare via di casa ma le impediva di farlo fintanto che lei non avesse svuotato

l’armadio e preso le sue cose; rispettivamente, se lei raggiungeva la porta e

questa era chiusa a chiave, egli la trascinava, per i capelli, fino in una

stanza (punto 12.1) (VI PP 22.03.2018, p. 8, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 10,

allegato 1 al verbale dibattimentale);

- nel febbraio 2016, in data

non meglio precisata, a ____, presso la ____, tentato di privare ACPR 1 della

libertà personale, provando a impedirle di uscire dall’appartamento, ritenuto

come la stessa sia poi riuscita nel suo intento soltanto grazie all’intervento

di una terza persona, presente nell’appartamento, che le ha aperto, con una

chiave elettronica, la porta che era chiusa (punto 12.2) (VI PP 22.03.2018, p.

8, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale);

- in data 30 marzo 2016, a ____,

presso l’abitazione, tentato di privare ACPR 1 della libertà personale,

impedendole di uscire di casa dalla porta, costringendola di fatto a trovare

un’altra via d’uscita, ritenuto come la stessa sia poi saltata dal balcone,

situato al primo piano (punto 12.3) (VI PP 22.03.2018, p. 8, AI 184; VI DIB

06.12

, p. 10, allegato 1 al verbale dibattimentale);

- nel periodo tra gennaio e

agosto 2016, in date non meglio precisate, a ____, presso l’abitazione,

ripetutamente privato ACPR 1 della libertà personale, impedendole, in almeno

due occasioni, di uscire di casa dalla porta e pure dal balcone

dell’abitazione, situato al primo piano, dal quale la predetta aveva tentato di

saltare (punto 12.4) (VI PP 22.03.2018, p. 8, AI 184; VI DIB 06.12.2018, p. 10,

allegato 1 al verbale dibattimentale).

132.

Visto quanto precede, la Corte

si è chinata sulla questione a sapere se, con il suo agire, IM si è reso

colpevole del reato di sequestro di persona ripetuto, in parte tentato, o

coazione ripetuta, in parte tentata.

133.

Per l’art. 183 cifra 1 CP

commette il reato di sequestro di persona e rapimento, ed è punito con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, chiunque indebitamente

arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà

personale oppure la rapisce con violenza, inganno o minaccia.

Il bene protetto è la libertà di movimento, e meglio il diritto di

ognuno di spostarsi da un luogo all’altro e di trattenersi nel luogo prescelto.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina (Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. I, agli art. 183 e 184 CP e riferimenti), l’arresto e il

sequestro consistono nel fatto di impedire a una persona di lasciare il luogo

in cui si trova (la differenza essendo solo che nel secondo caso la vittima già

si trova per sua volontà sotto il dominio dell'autore), mentre il rapimento sta

nel fatto di obbligare una persona a portarsi o essere portata in un altro

luogo, con uno spostamento non insignificante e tale da porla alla mercé del

rapitore.

In tutti i casi, la privazione della libertà dev’essere illecita

(ossia sprovvista di buon diritto) e di una certa durata (anche se, a seconda

delle circostanze, pochi minuti possono bastare).

Circa l'aspetto soggettivo, è sufficiente che l'autore agisca con

dolo eventuale ed è indifferente a quale scopo o per quale motivo egli compia

l’illecito.

L’art. 183 CP assorbe la coazione (art. 181 CP) e le minacce (art.

180.

CP) nella misura in cui queste non eccedono i limiti di un mezzo per

commettere il sequestro di persona o il rapimento, ma il concorso è possibile

se le minacce vanno al di là di ciò che è necessario per realizzare

l’infrazione di base (DTF 106 IV 368 consid. 4f; Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, Berna 2010, n. 108 ad art. 183).

Per il diritto relativo alla coazione si rinvia a quanto già

esposto.

134.

Nel caso concreto, la Corte ha

ritenuto pacificamente adempiuto, per tutti i punti, il reato di sequestro di

persona, motivo per cui per i punti da 12.1 a 12.4 dell’atto d’accusa è stata

confermata l’ipotesi principale indicata dal PP.

xiii) Imputazioni di violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari ripetuta, in parte tentata,

subordinatamente, per il punto 13.4, impedimento di atti dell’autorità (punto

13.

dell’atto d’accusa)

135.

In corso d’inchiesta

l’imputato ha ammesso i fatti di cui ai punti da 13.1 a 13.4 dell’atto

d’accusa.

Ha quindi ammesso di avere:

- in data 29 ottobre 2016, a

____, presso la fermata casa anziani, commesso vie di fatto nei confronti di ___

mentre quest’ultimo era in servizio quale conducente dell’autopostale della

corsa ___ (____) (punto 13.1) (VI PP 27.02.2018, p. 5, AI 174; VI DIB

06.12

, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale);

- in data 3 gennaio 2017, a ____,

proferendo telefonicamente all’appuntato ____da minacce nei confronti degli

agenti della Polizia cantonale sergente capo ____ e caporale ____ e delle

rispettive famiglie, dicendo che non si sarebbe presentato in Polizia fintanto

che non avesse avuto un incontro faccia a faccia con i predetti, dicendo in

particolare che voleva incontrarli in paese senza divisa, segnatamente per

poterli “gonfiare di botte”, “spaccargli la testa”, ”cavargli

gli occhi”, nonché sostenendo di sapere dove abitavano le loro mogli e i

loro figli e che sarebbe andato a prenderli (moglie e figli) se non avesse

potuto confrontarsi/scontrarsi con il sgtc ____ e il cpl ____, impedito,

avendolo ostacolato, all’agente di Polizia app ____da di procedere con la

fissazione dell’interrogatorio relativo alle pratiche penali pendenti a quel

momento a carico del qui imputato (VI PP 29.03.2018, p. 6, AI 185; VI DIB

06.12

, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale);

- in data 15 marzo 2017, a ____,

presso la cancelleria comunale, con minaccia, inveendo nei suoi confronti

dicendole più volte “alza quel culo handicappata di merda”,

avvicinandosi a lei, col petto infuori, per impaurirla e minacciandola con la

frase “ti aspetto di sotto e ti spacco le gambe”, tentato di costringere

ACPR 4, funzionaria del Comune di ____, a fissargli un appuntamento presso lo

sportello LAPS per trattare la questione delle prestazioni assistenziali per

l’imputato e ACPR 1, ciò che la predetta funzionaria non poteva fare ritenuto

come occorresse dapprima formalizzare un aspetto amministrativo riguardante il

domicilio di ACPR 1 (VI PP 30.03.2018, p. 3, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p.

11, allegato 1 al verbale dibattimentale);

- in data 16 marzo 2017,

verso le ore 22:00 circa, a ____, in Piazza ____, presso il posto di

Gendarmeria, con violenza e minaccia, impedito, avendolo ostacolato, ad agenti

di Polizia di compiere un atto che rientrava nelle loro attribuzioni (la

protezione e l’accompagnamento della vittima ACPR 1), rispettivamente tentato

di costringerli a un atto (la concessione di un colloquio senza sorveglianza),

nonché, mentre adempivano un atto (la protezione e l’accompagnamento della

vittima), commesso contro di loro vie di fatto, e, più precisamente, dopo che

la Polizia cantonale aveva preso a carico ACPR 1 a seguito di una lite

domestica, accompagnandola presso il posto di Gendarmeria di ____,

presentandosi l’imputato presso il suddetto posto pretendendo di parlare da

solo con ACPR 1, mostrandosi contrariato a fronte del rifiuto interposto dagli

agenti di Polizia (caporale ____ e agente ___), disposti unicamente a concedere

un incontro da loro sorvegliato, forzando quindi l’entrata nell’atrio del posto

di Gendarmeria e riuscendo ad accedervi, dando in escandescenza e sferrando

pugni all’indirizzo degli agenti, che riuscivano a schivare i colpi tranne uno,

ritenuto come il caporale ____ sia stato colpito al viso, dopo essere stato

accompagnato dagli agenti all’esterno, mentre ancora stava dando in

escandescenza, nonché invitato a tornare al proprio domicilio, dopo che gli

agenti avevano utilizzato la porta secondaria per far salire ACPR 1

sull’autoveicolo di servizio VW Passat, appoggiandosi sulla citata vettura onde

impedirle di partire, e, dopo essere stato nuovamente allontanato, salendo sul

cofano motore dell’autoveicolo, saltandoci sopra a piedi pari, e, dopo essere

stato fatto scendere, aggrappandosi alle barre presenti sul tetto

dell’autopattuglia e rimanendovi appeso per alcuni metri, salvo mollare la presa,

per poi colpire con due pugni il cofano della vettura, lanciando ancora, al

successivo passaggio dell’autoveicolo, che stava lasciando il luogo, il proprio

cellulare contro lo stesso (VI PP 30.03.2018, p. 5, AI 185.1; VI DIB

06.12

, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

136.

In aula l’imputato ha

confermato i fatti di cui ai punti 13.1, 13.3 e 13.4 dell’atto d’accusa,

contestando tuttavia quelli descritti al punto 13.2 (VI DIB 06.12.2018, p. 11,

allegato 1 al verbale dibattimentale). Al proposito si dirà che la Corte ha

confermato tale imputazione, non sussistendo alcun motivo per non credere alla

versione dei denuncianti.

137.

In diritto si ha che l’art.

285.

CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque, con violenza o minaccia, impedisce a un’autorità, a un membro di

un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro

attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette

contro di loro vie di fatto.

Questa disposizione persegue due diverse infrazioni: la

costrizione di autorità o funzionari e le vie di fatto contro questi ultimi.

Nella seconda ipotesi, il reato è consumato quando l’autore passa

a vie di fatto contro un’autorità, un membro di un’autorità o un funzionario,

mentre questi agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero allorquando

il membro di un’autorità o il funzionario agiscono nell’ambito di una missione

ufficiale ed è proprio in ragione di tale azione che l’autore commette vie di fatto

contro di loro. In questo caso, non è necessario che l’autore cerchi d’impedire

l’atto ufficiale, essendo sufficiente una reazione collerica senza che sia

volta a modificare il corso degli eventi (STF 29.09.2009 inc.6B_602/2009

consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a

edizione, Basilea 2007, n° 14 ad art. 285; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die

Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 313 seg.; Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 17 ad art. 285

CP). L’art. 285 CP non trova applicazione quando l’autore regola una questione

privata con un funzionario mentre questi sta esercitando le proprie funzioni.

Nell’art. 285 CP le vie di fatto devono, dunque, trovare la loro motivazione

nell’atto ufficiale (DTF 110 IV 91 consid. 2; STF 29.09.2009 inc.6B_602/2009

consid. 3.1; STF 20.01.2009 inc.6B_834/2008 consid. 3.1).

La nozione di vie di fatto è la stessa di cui all’art. 126 CP: si

tratta, dunque, delle aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente

tollerato e che non causano né lesioni corporali né danni alla salute. Una via

di fatto può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134

IV 189 consid. 1.2.; 119 IV 25 2a; STF 20.01.2009 inc.6B_834/2008 consid. 3.1;

Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 15

ad art. 285). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che lo

spingere un ispettore di polizia contro un vetro poi infrantosi configura un

atto aggressivo di una certa intensità tale da realizzare vie di fatto di cui

all’art. 285 CP (STF 05.10.2010 inc. 6B 257/2010 consid. 5.2).

138.

Secondo l’art. 286 CP chiunque

impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di

compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena

pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.

139.

Ritenendo corretta la

qualifica giuridica indicata nell’atto d’accusa per i fatti di cui ai punti da

13.1

a 13.4, la Corte ha confermato le relative imputazioni.

xiv) Imputazioni di furto d’uso

di un veicolo e denuncia mendace (punto 14 dell’atto d’accusa)

140.

Dal rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria del 12 febbraio 2017 (AI 5) risulta che durante un

controllo della circolazione stradale messo in atto all’interno della galleria ____

la Polizia ha proceduto al fermo di un’automobile con due persone a bordo. Il

conducente, identificato in IM, avrebbe ammesso di essere in revoca della

licenza di condurre, e la passeggera, priva di documenti d’identità, avrebbe

affermato di essere la detentrice dell’automobile, ovvero ____, come figurava

dalla licenza di circolazione esibita agli agenti.

Condotti presso la gendarmeria di ____, i due sono stati

interrogati (rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

In tale occasione, IM ha confermato che la sua compagna di viaggio

era la detentrice del veicolo, ____, ____ (VI PG 20.01.2017, p. 2, allegato al

rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 5).

Da successivi accertamenti è stato possibile appurare che ____ ha

una sorella gemella di nome ACPR 1, con una somiglianza fisica notevole.

Contattata la detentrice del veicolo, è stato stabilito esservi

stato un volontario scambio di persona, effettuato da ACPR 1 (rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

141.

Sentita il 23 gennaio 2017, ____

ha dichiarato che:

"

In data 19.01.2017 in serata, il compagno di mia sorella gemella IM

e mia sorella gemella ACPR 1 mi chiedevano in prestito la mia automobile marca

Renault targata TI____ siccome necessitavano di andare dalla madre di IM.”

(VI PG 23.01.2017, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

142.

Preso atto dagli interroganti

che in occasione del controllo ACPR 1 aveva dato le sue generalità, la sorella

ha riferito che “è già capitato molte volte che lei si comportasse così”

(VI PG 23.01.2017, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia

Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

Alla domanda a sapere se fosse a conoscenza del fatto che, essendo

detentrice del veicolo a motore, prima di lasciarlo condurre ad un terzo,

doveva accertarsi che quest’ultimo avesse la licenza di condurre, ____ ha

risposto negativamente, aggiungendo che:

"

In questo caso essendo IM il compagno di mia sorella mi sono

fidata e non gli chiedevo di mostrarmi la licenza di condurre.”

(VI PG 23.01.2017, p. 3, allegato al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

La donna ha affermato di non avere saputo che IM non poteva

condurre veicoli a motore siccome in revoca:

"

No, non lo sapevo.

Sapevo che in passato gli avevano ritirato la licenza di condurre

ma poi mi aveva detto che gliel’avevano restituita.”

(VI PG 23.01.2017, p. 4, allegato al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

143.

Sentita in Polizia il 24

gennaio 2017, ACPR 1 ha confermato le dichiarazioni della sorella, affermando

che:

"

Nella serata del 19.01.2017 io ed il mio compagno IM IM chiedevamo

a mia sorella gemella ____, se ci prestava l’automobile in quanto IM doveva andare

da sua madre ____.

Mia sorella ci prestava l’automobile.”

(VI PG 24.01.2017, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

La donna ha quindi aggiunto:

"

In data 20.01.2017, in seguito ad un fermo e controllo da parte

di una pattuglia della Polizia Cantonale avvenuto a ___ nella galleria ____,

venivano richiesti dai gendarmi i documenti di legittimazione: la licenza di

condurre e circolazione al mio compagno ed i miei documenti di legittimazione.

Con me non avevo nessun documento e dichiaravo di essere la

detentrice dell’automobile, ovvero ____, che in realtà è mia sorella. (…)

In sede di verbale confermavo nuovamente le false generalità già

fornite sul luogo del fermo e controllo.”

(VI PG 24.01.2017, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

144.

Il 3 febbraio 2017 è stato

quindi nuovamente interrogato l’imputato, il quale, invitato a spiegare per

quale ragione avesse dichiarato che la sua compagna di viaggio era ____,

detentrice del veicolo, ha così dichiarato:

"

Non è il mio lavoro controllare l’identità delle persone. Questo

compito doveva effettuarlo l’agente responsabile del controllo.”

(VI PG 03.02.2017, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria 12.02.2017, AI 5).

In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha così

affermato:

"

Confermo di essermi fatto dare la macchina da ____ e di avere poi

dichiarato. Io non ho mai detto che la persona accanto a me era ____.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

Alla domanda a sapere chi gli avesse dato la vettura, l’imputato

ha risposto:

"

____. Lei sapeva che io l’avrei presa e che non potevo guidare.”

(VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale dibattimentale).

145.

In tale contesto, la Corte ha

ritenuto che mentendo circa la reale identità del passeggero, l’imputato non

può essersi reso responsabile di favoreggiamento, ma, semmai dei reati oggetto

della modifica apportata all’atto d’accusa. Ciò nondimeno, ____ ha sostenuto di

aver consegnato volontariamente la vettura all’imputato, ciò che impone di

abbandonare il procedimento anche per le ipotesi di furto d’uso e di denuncia

mendace.

xv) Imputazioni di infrazione

e contravvenzione ripetute alla LF sugli stupefacenti (punti 15 e 16 dell’atto

d’accusa)

146.

IM ha ammesso i fatti di cui

al punto 15 dell’atto d’accusa, e meglio di avere, nel periodo da gennaio a

febbraio 2016 e da settembre 2016 a febbraio 2017, a ___, nel Luganese e in

altre località non meglio precisate, senza essere autorizzato, ripetutamente

importato, acquistato, alienato rispettivamente procurato in altro modo ad

altri stupefacenti, e più precisamente per avere acquistato complessivamente,

da ____, almeno 40 grammi di cocaina (in alcuni casi, scambiando marijuana

contro cocaina), poi offerti a ACPR 1 (punto 15.1), acquistato

complessivamente, da spacciatori non identificati attivi nel Luganese, almeno

25.

grammi di marijuana, poi offerti a ACPR 1 (punto 15.2), importato

complessivamente, dall’Olanda in Svizzera, almeno 15 grammi di marijuana, poi

offerti a ACPR 1 (punto 15.3) e acquistato, in almeno tre occasioni, da ____,

buste di cocaina da 0.6/0.8 grammi al prezzo di CHF 70.00 l’una, per poi

alienarle a ____ con un sovrapprezzo di CHF 20.00 per busta (punto 15.4) (VI PP

30.03

, p. 8, AI 185.1; VI DIB 06.12.2018, p. 11, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

147.

La qualifica giuridica del

punto 15.4, non contestata (cfr. scritto avv. DUF presentato in occasione

dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), appare corretta, da cui

la conferma di tale imputazione, mentre per quanto attiene i punti da 15.1 a

15.

, occorre chinarsi sulla questione dell’applicazione dell’art. 19b LStup,

il quale prevede che chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti

soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un'esigua quantità

a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo

consumo in comune non è punibile (cpv. 1); per esigua quantità si intendono 10 grammi

di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa (cpv. 2).

Al proposito va detto che per quel che concerne la nozione di “esigua

quantità”, il Giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (Albrecht

Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG),

2.

ed. Berna 2007, art. 19b, n. 13).

Quali valori limite valgono ad esempio 5 grammi di eroina, 2

grammi di cocaina e 30 grammi di prodotti della Cannabis nel Canton Basilea,

così come 0.1 grammi di eroina, 0.2 grammi di cocaina e 10 grammi di

hashish/marijuana nel Canton Grigioni (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen

des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b,

n. 15). Pacifico, del resto, che la norma non ritorna applicabile unicamente

quando si tratta di marijuana: la precisazione di cui al cpv. 2 dell’art. 19b

LStup è infatti stata introdotta unicamente al fine di agevolare il lavoro

della Polizia, chiamata a sanzionare con multa disciplinare il consumo

personale di esigua entità di canapa (art. 28b LStup), senza mutare con ciò la

portata del cpv. 1 della medesima norma (vedasi Messaggio CF, p. 7281).

Non trattandosi di un reato continuato, bensì ripetuto, occorre

valutare ogni singolo consumo, mentre è irrilevante il quantitativo complessivo

(Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28

BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 18; Jenny, Vorentwurf,

aprile 1999, 28; Weissenberger, AJP 1999, 355 s.; Fingerhuth/Tschurr, Art. 19b, n. 11; Delachaux, 181).

148.

Nel caso concreto, sia ACPR 1

che IM hanno riferito che si trattava di simultanei consumi in comune, e che

venivano consumati pochi grammi alla volta.

La donna si è così espressa al proposito:

"

Per quanto riguarda la marijuana (…) ho iniziato a consumarla a

gennaio 2016 quando ho conosciuto IM. Io personalmente non sapevo far su le

canne e pertanto non fumavo marijuana. (…) Tutta quella che ho fumato mi è

stata offerta da IM.

Per quanto riguarda la cocaina posso dire che nel periodo che

avevo i miei figli con me non consumavo cocaina. Quando mi sono stati tolti ho

riiniziato ad acquistare e consumare cocaina, questo è stato a gennaio 2016. In

quei giorni ho anche conosciuto IM e il consumo di cocaina con lui è stato

forte. Con forte intendo che acquistavamo due buste da 0.5g di cocaina ogni

fine settimana. Delle volte è anche capitato che se aveva la disponibilità

finanziaria acquistava anche nel mezzo della settimana.

(…) è sempre stato lui a procurare le sostanze stupefacenti.”

(VI PG 25.04.2018, p. 3 e 4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta di

Polizia Giudiziaria, AI 50).

149.

L’imputato, dal canto suo, ha

dichiarato, con riferimento alla cocaina:

"

In quel periodo abusavamo di cocaina, ne fumavamo tanta. (…) ne

consumavamo insieme, in totale, da 5 a 7 grammi di cocaina al giorno.”

(VI PP 18.03.2017, p. 3, AI 12).

In un verbale successivo IM ha aggiunto:

"

(…) una parte della cocaina acquistata da ___ l’ha consumata

anche la mia compagna ____. Preciso che lei non mi ha mai dato soldi per la

cocaina e che io gliel’ho sempre offerta gratuitamente. Non sono in grado di

precisare quanta cocaina possa aver consumato la mia compagna. Posso dire che

la consumavamo quasi sempre insieme.”

(VI PG 13.07.2017, p. 4, allegato al rapporto di complemento

14.07

, AI 97).

Con specifico riferimento alla marijuana ha dichiarato:

"

Per quanto concerne la marijuana posso dichiarare che, nel

medesimo periodo in cui ho acquistato cocaina, ne ho consumata una quantità che

stimo in 50/60 grammi. Preciso che questa quantità non è stata consumata solo

da me ma in parte anche dalla mia compagna.”

(VI PG 13.07.2017, p. 5, allegato al rapporto di complemento

14.07

, AI 97).

In occasione del pubblico dibattimento ha in fine affermato che lo

stupefacente è stato consumato congiuntamente a ACPR 1 e che consumavano un

paio di grammi alla volta, sia per quanto riguarda la cocaina che per quanto

attiene alla marijuana (VI DIB 06.12.2018, p. 12, allegato 1 al verbale

dibattimentale).

Per i fatti di cui ai punti 15.1, 15.2 e 15.3 dell’atto d’accusa

torna quindi applicabile l’art. 19b LStup e tali fatti non sono punibili, da

cui il proscioglimento dell’imputato dai relativi capi d’imputazione.

xvi) Imputazioni relative alla

circolazione stradale (punti 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dell’atto d’accusa)

150.

IM ha ammesso i fatti di cui

ai punti da 17 e 22 dell’atto d’accusa (VI PP 27.02.2018, p. 6-8, AI 174; VI

DIB 06.12.2018, p. 11 e 12, allegato 1 al verbale dibattimentale), per i quali

si rinvia alla lettura dello stesso, così come pure le qualifiche giuridiche

indicate di infrazione grave alle norme della circolazione, guida in stato di

inattitudine, guida senza autorizzazione (senza licenza di condurre) ripetuta,

guida senza licenza di circolazione, guida senza assicurazione per la

responsabilità civile e abuso delle targhe (cfr. scritto avv. DUF presentato in

occasione dell’udienza preliminare del 07.11.2018, doc. TPC 15), che appaiono

corrette, da cui la conferma dei punti 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dell’atto

d’accusa.

VIII) Perizia psichiatrica

151.

IM è stato sottoposto a perizia

psichiatrica mediante incarico conferito alla dr.ssa ____ di ____ (AI 110). Il

16.

novembre 2017 la perita giudiziaria ha consegnato il proprio referto (AI

118), le cui conclusioni, anche a seguito delle precisazioni apportate nel

verbale di delucidazione del 1. dicembre 2017 (AI 127), segnatamente in punto

al rischio di recidiva, possono essere così brevemente riassunte (AI 118, p.

31-33):

- il periziando al momento

dei fatti soffriva di disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo

impulsivo (F60.30), sindrome di dipendenza da cannabinoidi (ICD-10 F12.2) e

sindrome da dipendenza da cocaina (ICD-10 F14.2);

- i reati presi in

considerazione, se confermati, sono da mettere in relazione con la turba

psichica rilevata, ma che al momento dei fatti non era scemata né la capacità

del periziando di valutare il carattere illecito della sua azione, né la sua

capacità di agire;

- i reati presi in

considerazione, se confermati, sono da mettere in relazione con la turba

psichica rilevata, ma che al momento dei fatti non era scemata né la capacità

del periziando di valutare il carattere illecito della sua azione, né la sua

capacità di agire;

- il rischio di recidiva del

periziando, con riferimento ai reati oggetto dell’inchiesta, è da considerarsi

medio-alto.

Per quanto attiene alla misura adeguata, la perita psichiatrica

nel suo referto ha rilevato che “Il trattamento stazionario per persone

affette da tossicodipendenza (art. 60 CP) è adeguato per la turba psichica di

cui è affetto. Il periziando deve seguire un programma specifico per il

trattamento della sindrome di dipendenza da cocaina e cannabinoidi.” (AI

118, p. 33).

Alla domanda a sapere se vi è da attendersi che con questo

trattamento si potrà evitare il rischio che il presunto autore commetta nuovi

reati in connessione con la sua turba psichica (o tossicomania o altra

dipendenza) e se in questo senso è solo il trattamento stazionario idoneo a

contenere il rischio di nuovi reati, oppure un trattamento ambulatoriale

risulterebbe ugualmente adeguato, la perita ha risposto:

"

Sì: è solo il trattamento stazionario idoneo a contenere il

rischio di nuovi reati. Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà

evitare il rischio che commetta nuovi reati in connessione con la sua turba

psichica.

Un trattamento ambulatoriale non risulta adeguato.”

(AI 118, p. 33).

La dr.ssa ____ ha quindi individuato ____ come struttura adeguata

in Ticino (AI 118, p. 33), struttura che tuttavia, come cennato, ha comunicato

di non poter accogliere IM, per i motivi di cui sopra.

Tuttavia, alla domanda a sapere se la contemporanea espiazione

della pena pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del

trattamento, la perita psichiatrica ha risposto negativamente (AI 118, p. 33).

La perita è stata quindi invitata a spiegare se con l’indicazione

di “trattamento ambulatoriale”, da lei escluso quale possibile misura,

intendesse che l’imputato non può essere lasciato a piede libero, bensì deve

rimanere in una struttura contenitiva, domanda a cui ha risposto affermativamente,

precisando che:

"

(…) ritengo escluso che il peritato possa essere lasciato a piede

libero e che deve rimanere in una struttura contenitiva per poter attuare il

trattamento che necessita presentando una turba psichica connessa con i reati

di cui è imputato”

(scritto dr.ssa ____ 05.12.2018, doc. TPC 29).

Alla domanda a sapere se, con riferimento alla risposta al punto

4.6

di perizia, secondo cui la contemporanea espiazione della pena non

pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento, un

trattamento ambulatoriale in carcere permetterebbe di evitare che l’autore

commetta nuovi reati in connessione con i disturbi da lei diagnosticati, la

psichiatra ha risposto:

"

(…) un trattamento ambulatoriale svolto in carcere, permetterebbe

di evitare che il peritato commetta nuovi reati in connessione con la turba

psichica di cui è affetto (preciso che il rischio di ricommissione di nuovi

reati, come quelli di cui si occupa l’inchiesta, da parte del peritato è

elevato (…)).”

(scritto dr.ssa ____ 05.12.2018, doc. TPC 29).

In fine, invitata a spiegare in cosa consiste il trattamento

adeguato per il disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo,

la sindrome di dipendenza da cannabinoidi e la sindrome da dipendenza da cocaina

da lei diagnosticate, la perita ha rilevato quanto segue:

"

(…) il trattamento deve necessariamente comprendere un

trattamento farmacologico adeguato alla turba psichica di cui è affetto, un

trattamento psicoterapico ad indirizzo cognitivo-comportamentale ed un

trattamento psicoeducativo intensivo.

È necessario il suo collocamento in una struttura “contenitiva” in

cui sia garantita l’assunzione della farmacoterapia, l’aderenza alla

psicoterapia e la presa a carico psicoeducativa intensiva affinché i tratti

disfunzionali del disturbo personologico di cui è affetto possano essere

adeguatamente analizzati cognitivamente, corretti e trattati e la giornata sia

strutturata secondo aderenza a regole e norme stabilite dall’istituto (preciso

che al momento della mia valutazione il peritato non riconosceva alcun tratto

disfunzionale in sé e banalizzava i suoi comportamenti disadattativi).

Deve inoltre essere garantita (con adeguate verifiche)

l’astensione completa dal consumo di sostanze stupefacenti e psicoattive (preciso

che la vita del peritato fino al momento dell’arresto era in gran parte

strutturata attorno al consumo di sostanze e che il peritato considerava al

momento della valutazione da me effettuata risolta la dipendenza dalle stesse

adducendo quale giustificazione l’astensione dal consumo durante la detenzione)

dato che la dipendenza da cocaina e cannabinoidi è inserita sul disturbo

personologico di cui è affetto contribuisce a peggiorarlo e che l’impulsività

legata a tale disturbo lo espone maggiormente al consumo di sostanze.”

(scritto dr.ssa ____ 05.12.2018, doc. TPC 29).

152.

Lo scrivente Presidente si è

quindi informato con il dr. ____, a sapere se presso il carcere La Stampa tale

trattamento è attuabile, ricevendo risposta positiva, e meglio:

"

(…) confermo che l’esecuzione della misura con farmacoterapia

adeguata come pure il trattamento psicoterapico ad indirizzo cognitivo

comportamentale potrà essere svolto dalla dr.ssa ____, medico psichiatra

aggiunto responsabile per la psichiatria nelle strutture carcerarie.

Inoltre per quanto riguarda il trattamento psicoeducativo

intensivo è disponibile in carcere una psicologa.

Confermo dunque che il Servizio medico psichiatrico delle

strutture carcerarie può svolgere il trattamento forense come descritto nell’estratto

delle precisazioni della dottoressa ____ del 5.12.2018, messomi a

disposizione.”

(scritto dr. ____ 06.12.2018, doc. dib. 7).

153.

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato si è detto disposto a seguire il

trattamento indicato dalla perita (VI DIB 06.12.2018, p. 4, allegato 1 al

verbale dibattimentale).

La perita psichiatrica, dal canto suo, ha indicato che un

trattamento ordinato contro la volontà del periziando avrebbe comunque

possibilità di successo (AI 118, p. 33).

IX) Commisurazione della pena

154.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72).

155.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

156.

La Corte ha ritenuto la colpa

di IM oggettivamente gravissima.

Egli col suo agire ha esposto a pericolo o leso numerosi beni

giuridici protetti, tra i quali – solo per citare i principali – la vita e

l’integrità fisica di una donna, nonché di altre persone che hanno avuto la

sfortuna di trovarsi sulla sua strada.

157.

La sua colpa è stata giudicata

gravissima soprattutto dal profilo soggettivo.

IM ha agito per puro egoismo, volendo prevaricare la propria

compagna, violando la sua libertà e il suo diritto di autodeterminazione.

Egli ha percosso quasi quotidianamente ACPR 1, mosso da futili

motivi o anche soltanto dalle proprie paranoie, tanto da trasformarsi

nell’aguzzino della sua compagna.

IM ha agito reiteratamente, su un lungo lasso di tempo, non

desistendo neppure dopo aver concretamente constatato il dolore provocato alla

vittima, sia fisicamente che emotivamente.

Ciò testimonia una preoccupante propensione a delinquere.

Anche i reati apparentemente secondari sono significativi del

carattere dell’imputato. IM, sostanzialmente, fa ciò che ha voglia di fare

quando ha voglia di farlo e ciò nella più totale noncuranza delle norme vigenti

e delle regole del vivere civile.

L’imputato neppure è parso particolarmente toccato da quanto

commesso. Certo, si è scusato e ha ammesso i fatti.

Tuttavia, come rilevato dalla perizia, anche in sede

dibattimentale egli è parso avere una tendenza a banalizzare e sminuire quanto

accaduto.

Soprattutto è evidente la sua propensione a cercare altrove – e

non dentro di sé – le responsabilità di quanto accaduto.

Neppure le precedenti condanne hanno del resto trattenuto IM. Egli

è del resto stato capace di commettere un nuovo reato mentre si trovava già in

carcere per il presente procedimento.

Pesa poi, evidentemente, il concorso di reati.

158.

A suo favore la Corte ha

considerato il suo vissuto, la situazione ambientale e una certa

collaborazione. Pure considerato è il periodo di carcerazione che ha preceduto

il dibattimento.

Soprattutto, la Corte ha ritenuto che i reati più gravi sono stati

soltanto tentati e che ciò è avvenuto non per dolo diretto, ma per dolo

eventuale.

La Corte ha inoltre preso in considerazione i propositi di

rimborso assunti nei confronti dell’ACPR 6 di ____.

159.

Quanto alla scemata

imputabilità di grado medio invocata dalla difesa, si dirà che questa non può

essere ritenuta già solo perché la perizia conclude ad una piena capacità.

In merito al sincero pentimento, la Corte non ne ha ritenuti

adempiuti i requisiti, già solo perché non vi sono stati gesti risarcitori, il

pentimento non è apparso né spontaneo né completo.

160.

In tale contesto, la Corte ha

ritenuto adeguata alla colpa di IM una pena detentiva di 7 (sette) anni.

A questa deve essere aggiunta una multa per le contravvenzioni,

che è stata fissata in CHF 300.00 (trecento), con l’avvertenza che in caso di

mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)

giorni.

161.

Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il

giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non

sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a),

se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo

esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono

adempiute (c).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della

proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa

ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata

rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle

misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si

rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina

quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

In forza dell’art. 63 cpv. 1 CP, se l’autore è affetto da una

grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il

giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento

ambulatoriale qualora l’autore abbia commesso un reato in connessione con

questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al

rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b).

Nel caso concreto, considerato che il trattamento ambulatoriale

rappresenta una misura meno incisiva e, soprattutto, per tenere debitamente

conto dell’imperativo di prevenzione generale, la Corte ha concluso ad un

trattamento ambulatoriale, da svolgersi secondo le modalità indicate dal

perito, durante la carcerazione.

X) Pretese di diritto civile

e retribuzione della patrocinatrice dell’accusatrice privata e del difensore

d’ufficio

162.

Nel caso di morte di un uomo o

di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze,

potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità

pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 CO).

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto,

dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subìta

dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento

di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione

rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura,

l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente

quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla

base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il

giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa

subìta e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se

egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze

attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF

del 28 settembre 2012, inc.6B_369/2012, consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista

dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela,

essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una

specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa

patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda

delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid.

2a; STF del 28 settembre 2012, inc.6B_369/2012, consid. 2.1.2).

Il risarcimento per torto morale dovrà essere commisurato tenendo

conto del tipo e della gravità della lesione, dell’entità e della durata delle

conseguenze sulla personalità della vittima, della sua età, del grado di colpa

del responsabile, dell’eventuale concorso di colpa dell’offeso, così come della

prospettiva di alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di

denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011

inc.6B_354/2011 consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004 inc.6S.232/2003 consid.

2.

; Werro in Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea 2003, ad

art. 47. n. 22 e 24, pag. 340 seg.).

163.

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett.

a CPP l’imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l’accusatore privato

delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore

privato vince la causa.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito

secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si

svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2

). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.

/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del

10.

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

164.

L’istanza di risarcimento

presentata l’8 novembre 2016 dall’accusatrice privata ACPR 2, per complessivi

CHF 25.20 (AI 1.1), è stata respinta, alla luce del proscioglimento di IM dal

reato di cui al punto 8 dell’atto d’accusa.

165.

L’accusatrice privata ACPR 1,

dal canto suo, non ha presentato alcuna istanza di risarcimento per torto

morale. Per voce della sua patrocinatrice, avv. RAAP 1, ha unicamente chiesto

che l’imputato venga condannato al risarcimento delle spese legali, non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (cfr. verbale dibattimentale).

166.

La nota professionale del 14

settembre 2018 dell’avv. ACPR 1, previa aggiunta della durata del dibattimento,

è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 4'856.70, comprensivi

di onorario e spese.

IM è tenuto a rimborsare allo ACPR 7 l’importo di CHF 4’856.70 non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135

cpv. 4 CPP).

167.

Quanto alla nota professionale

del 3 dicembre 2018 dell’avv. DUF, difensore di IM, la stessa è stata oggetto

di alcune riduzioni.

In particolare, è stato ritenuto eccessivo il tempo impiegato per

i colloqui con il cliente. Sono quindi state stralciate le relative poste del

26.

giugno, 20 settembre, 8 novembre e 27 novembre 2018, comprese le relative

trasferte, per complessivi CHF 855.00 d’onorario e CHF 36.00 di spese.

Stesso discorso vale per il tempo impiegato per le telefonate con

il cliente, decurtato di complessivi CHF 135.00, corrispondenti alle poste del

31.

luglio, 16 agosto, 25 ottobre e 21 novembre 2018.

In fine, la nota è stata adattata alla durata effettiva del

dibattimento.

La nota professionale del 3 dicembre 2018 dell’avv. DUF è stata

quindi approvata per complessivi CHF 7'853.50, comprensivi di onorario, spese e

IVA.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo ACPR 7 l’importo di fr.

7'853.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135

cpv. 4 CPP).

visti gli art. 12, 22, 40, 47,

49, 51, 56, 63, 106, 111, 122, 123, 125, 126, 129, 144, 146, 150, 172ter, 177,

180, 181, 183, 285, 305 CP;

19, 19a, 19b LStup;

90, 91, 95, 96, 97 LCStr;

4, 27, 32 ONC;

22.

OSS;

34.

OOCCS-USTRA;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM

1.

è autore colpevole di:

1.1

tentato omicidio

intenzionale ripetuto

per avere,

ripetutamente, tentato di uccidere intenzionalmente, nella forma

del dolo eventuale, ACPR 1, e meglio per avere:

1.1.1

il 24 febbraio 2016, a ____,

colpito ACPR 1 con calci, pugni e sberle, segnatamente alla testa, in

particolare al volto, come pure all’altezza dei reni, causandole le lesioni

(policontusioni) di cui al certificato medico del 24 febbraio 2016 dell’Ospedale

____;

1.1.2

nel mese di marzo 2016, a ____,

colpito ACPR 1 con un calcio alla tempia mentre questa si era chinata per

infilarsi le scarpe, ciò che le ha fatto perdere l’equilibrio e urtare la testa

sullo stipite di una porta, provocandole una forte emicrania, un senso di

disorientamento nonché un ematoma sulla tempia;

1.2

esposizione a pericolo

della vita altrui

per avere,

il 24 febbraio 2016, a ____,

messo senza scrupoli in pericolo imminente la vita di ACPR 1, e

meglio per avere, dopo essersi posizionato sopra di lei sul letto e averla

immobilizzata bloccandole le braccia con le proprie ginocchia, appoggiatole un

coltello alla gola, minacciandola che l’avrebbe ammazzata o marchiata con una “F”

in fronte;

1.3

lesioni semplici

qualificate ripetute

per avere,

ripetutamente, intenzionalmente cagionato un danno in altro modo

al corpo od alla salute della propria partner e convivente ACPR 1, e meglio per

avere:

1.3.1

nel periodo compreso tra

gennaio 2016 e il 16 marzo 2017, a ____, ____, ____ e in altre località

imprecisate, ripetutamente sferrato calci al costato e all’altezza dei reni di ACPR

1, mentre la stessa si trovava per terra;

1.3.2

in data imprecisata poco prima

del 25 dicembre 2016, a ____, inferto diversi forti pugni al fianco sinistro di

ACPR 1;

1.3.3

verso la fine di gennaio 2017,

a ____, colpito ACPR 1 con un paio di calci ai fianchi;

1.3.4

il 30 marzo 2016, a ____,

colpito ACPR 1 con una sberla, provocandole un taglio sul labbro con perdita di

sangue;

1.3.5

nel periodo compreso tra

settembre e dicembre 2016, a ____, colpito ACPR 1 con una forte sberla,

causandole un ronzio costante all’orecchio perdurato alcuni giorni;

1.3.6

nel periodo compreso tra la

fine del 2016 e l’inizio del 2017, a ____, colpito ACPR 1 alla mascella con un

forte schiaffo, provocandole un ematoma sul viso e un taglio sul labbro

interno, nonché stretto con le mani il viso, in particolare la mascella,

provocandole dolori alla stessa e difficoltà di masticazione nei giorni

successivi;

1.3.7

il 3 gennaio 2017, a ____,

colpito ACPR 1 con un calcio al costato, facendola vomitare;

1.3.8

il 22 gennaio 2017, a ____,

colpito ACPR 1 con un pugno, causandole un lieve ematoma e una leggera

tumefazione all’occhio sinistro, così come risulta dalla cartella sanitaria del

22.

gennaio 2017 di ___;

1.3.9

nel mese di febbraio 2017, a ____,

colpito più volte ACPR 1 sulla gamba sinistra, causandole degli ematomi;

1.3.10

il 16 marzo 2017, a ____,

colpito ACPR 1 con una sberla, provocandole una lieve tumefazione allo zigomo

sinistro, così come risulta dalla cartella medica del 16 marzo 2017 di ___;

1.4

vie di fatto qualificate

ripetute

per avere,

ripetutamente, commesso vie di fatto nei confronti della propria

partner e convivente ACPR 1, e meglio per avere:

1.4.1

nel corso del mese di febbraio

2016, a ____, colpito ACPR 1 al volto con una sberla, facendola cadere sul

letto, e afferrato la predetta alla mandibola;

1.4.2

nel corso del mese di

settembre 2016, a ____, colpito ACPR 1 al viso con un pugno, provocandole

dolore alla mandibola;

1.4.3

nel corso del mese di novembre

2016, a ____, trascinato ACPR 1 per i capelli e colpito la predetta con alcune

sberle;

1.4.4

il 3 gennaio 2017, sul treno

da ____ diretto a ____, colpito ACPR 1 con sberle e afferrato la stessa per la

mascella;

1.4.5

il 3 gennaio 2017, a ____,

sferrato una sberla a ACPR 1 e afferrato la stessa per il collo;

1.4.6

il 22 gennaio 2017, a ____,

trascinato ACPR 1 per le scale dopo averla afferrata per i capelli e la sciarpa

da questa indossata, e colpito la stessa con un paio di sberle;

1.4.7

nel mese di febbraio 2017,

afferrato ACPR 1 per la mandibola e schiaffeggiato la predetta;

1.5

lesioni semplici

per avere,

il 29 ottobre 2016, a ____, intenzionalmente cagionato un danno al

corpo o alla salute di ___, e meglio per avere, dopo averlo afferrato per il

collo e bloccato contro il sedile, sferrato un violento schiaffo al volto del

predetto, provocandogli le lesioni di cui al certificato medico del 30 ottobre

2016.

dell’Ospedale ____;

1.6

truffa

per avere,

nel periodo compreso tra il 1. marzo e il 30 giugno 2016, a ____ e

in Germania, ingannato con astuzia i funzionari dell’ACPR 6 del Cantone Ticino,

sottacendo loro di essersi trasferito in Germania, rispettivamente di avere

esercitato nel predetto paese un’attività lucrativa, facendo quindi credere

loro di trovarsi ancora in Ticino e senza alcuna occupazione, percependo così

indebitamente prestazioni assistenziali per un importo complessivo di CHF

4'384.00;

1.7

danneggiamento ripetuto,

in parte di lieve entità

per avere,

il 16 marzo 2017, intenzionalmente danneggiato un

portaombrelli del valore indicativo di CHF 100.00, un posacenere

del valore indicativo di CHF 100.00 e l’autoveicolo di servizio

della Polizia cantonale VW Passat 2363 targato TI ____, per

un valore di danno di CHF 1'900.08;

1.8

ingiuria ripetuta

per avere,

ripetutamente, offeso con parole l’onore di una persona, e meglio

per essersi rivolto:

1.8.1

il 29 ottobre 2016, a ____, a ___,

dandogli del “figlio di puttana” e dello “stronzo”;

1.8.2

il 31 dicembre 2016, a ____, a

___, dandogli del “figlio di puttana”;

1.8.3

il 15 marzo 2017, a ____, a ACPR

4, dicendole più volte “alza quel culo handicappata di merda” e “svizzeri

di merda”;

1.9

minaccia ripetuta, in

parte qualificata

per avere,

usando grave minaccia, ripetutamente incusso spavento o timore a

una persona, e meglio per avere:

1.9.1

il 24 febbraio 2016, a ____,

minacciato la partner e convivente ACPR 1 con un coltello, appoggiandoglielo

alla gola mentre si trovava sopra di lei e le aveva bloccato le braccia con le

proprie ginocchia, dicendole che l’avrebbe ammazzata, rispettivamente che

l’avrebbe marchiata con la lettera “F” in faccia, affinché si ricordasse

di lui;

1.9.2

nel febbraio/marzo 2016, a ____,

minacciato la partner e convivente ACPR 1 con un coltello, brandendo

quest’ultimo e puntandoglielo contro, dicendole che avrebbe potuto renderla

irriconoscibile cosicché “nessuno l’avrebbe più voluta”, rispettivamente

che l’avrebbe marchiata con la lettera “F”;

1.9.3

nel periodo marzo/aprile 2016,

a ____, minacciato la partner e convivente ACPR 1 con un coltello;

1.9.4

nel mese di febbraio 2017, a ____,

minacciato la partner e convivente ACPR 1 di spaccarle entrambe le gambe,

cosicché non sarebbe più stata in grado di camminare;

1.9.5

il 16 marzo 2017, a ____,

minacciato la partner e convivente ACPR 1 che l’avrebbe ammazzata,

rispettivamente che l’avrebbe sfregiata con un coltello marchiandola con una “F”

in faccia;

1.9.6

il 15 marzo 2017, a ____,

minacciato il segretario comunale di ____ ACPR 3, dicendogli “se vieni di

sotto ti spacco le gambe anche a te”;

1.9.7

il 16 marzo 2017, a ____,

minacciato ACPR 5 rivolgendosi a lui con le frasi “bastardo, io ti spacco la

testa se sei tu che hai chiamato la Polizia! Ti spacco le gambe e ti faccio andare

sulla sedia a rotelle!”, “Adesso arriva la Polizia. Se mi dicono che sei

stato tu, ti spacco la testa davanti alla Polizia!” e “se sei stato tu a

chiamare la Polizia, ti spacco la faccia e la testa davanti a loro!”;

1.9.8

il 30 luglio 2017, a ____,

minacciato ____, lasciando registrato sulla sua segreteria telefonica il

seguente messaggio vocale: “Ricordati bene che, mo’ che io esco di qua, a te

ti spacco tutte le ossa che c’hai in corpo, te le riduco in briciole, te lo

giuro sulla testa dei miei figli, è una promessa”;

1.10

coazione

per avere,

il 31 dicembre 2016, a ____, minacciandolo, dicendogli in

particolare che lo avrebbe “ammazzato di botte”, costretto ___ a

ritirare la denuncia/querela che quest’ultimo aveva sporto in data 7 novembre

2016.

nei suoi confronti;

1.11

sequestro di persona

ripetuto, in parte tentato

per avere,

ripetutamente, privato, rispettivamente tentato di privare ACPR 1

della libertà personale, e meglio per avere:

1.11.1

nel periodo compreso tra

gennaio 2016 e il 16 marzo 2017, a ____ e ____, in più occasioni, impedito a ACPR

1.

di uscire di casa fintanto che non avesse svuotato l’armadio e preso le sue

cose, rispettivamente, quando la predetta raggiungeva la porta chiusa a chiave,

trascinato la stessa per i capelli fino in una stanza;

1.11.2

nel mese di febbraio 2016, a ____,

tentato di impedire a ACPR 1 di uscire dall’appartamento, ritenuto come la

stessa sia poi riuscita nel suo intento soltanto grazie all’intervento di una

terza persona che le ha aperto la porta chiusa;

1.11.3

il 30 marzo 2016, a ____,

presso l’abitazione, tentato di impedire a ACPR 1 di uscire di casa dalla

porta, costringendola a trovare un’altra via d’uscita, ritenuto come la stessa

sia poi saltata dal balcone situato al primo piano;

1.12

violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari ripetuta, in parte tentata

per avere,

ripetutamente, con violenza o minaccia, impedito a funzionari di

compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, nonché tentato di

costringerli a un tale atto, rispettivamente, mentre lo adempivano, commesso

contro di loro vie di fatto, e meglio per avere:

1.12.1

il 29 ottobre 2016, a ____,

commesso vie di fatto nei confronti di ___, mentre quest’ultimo era in servizio

quale conducente dell’autopostale;

1.12.2

il 3 gennaio 2017, a ____,

proferendo telefonicamente all’appuntato ____da minacce nei confronti degli

agenti della Polizia cantonale sergente capo ____ e caporale ____ e delle

rispettive famiglie, dicendo che non si sarebbe presentato in Polizia fintanto

che non avesse avuto un incontro faccia a faccia con i predetti, che voleva

incontrarli in paese senza divisa, per poterli “gonfiare di botte”, “spaccargli

la testa”, ”cavargli gli occhi”, nonché sostenendo di sapere dove

abitavano le loro mogli e i loro figli e che sarebbe andato a prenderli se non

avesse potuto confrontarsi/scontrarsi con il sgtc ____ e il cpl ____, impedito

all’agente di Polizia app ____da di procedere con la fissazione

dell’interrogatorio relativo alle pratiche penali pendenti a suo carico;

1.12.3

il 15 marzo 2017, a ____,

presso la cancelleria comunale, con minaccia, inveendo nei suoi confronti

dicendole più volte “alza quel culo handicappata di merda”,

avvicinandosi a lei, col petto infuori, per impaurirla, e minacciandola con la

frase “ti aspetto di sotto e ti spacco le gambe”, tentato di costringere

la funzionaria del Comune di ____ ACPR 4 a fissargli un appuntamento presso lo

sportello LAPS per trattare la questione delle prestazioni assistenziali per

lui e ACPR 1;

1.12.4

il 16 marzo 2017, a ____,

presso il posto di Gendarmeria, con violenza e minaccia, impedito ad agenti di

Polizia di proteggere e accompagnare la vittima ACPR 1, rispettivamente tentato

di costringerli a concedergli un colloquio senza sorveglianza, nonché, mentre

proteggevano e accompagnavano la vittima, commesso contro di loro vie di fatto,

forzando l’entrata del posto di Gendarmeria, dando in escandescenza e sferrando

pugni all’indirizzo degli agenti, colpendo il caporale ____ al viso,

appoggiandosi poi all’autoveicolo di servizio VW Passat per impedirgli di

partire, salendo sul cofano motore dello stesso, saltandoci sopra a piedi pari,

e aggrappandosi alle barre presenti sul tetto dell’autopattuglia, rimanendovi

appeso per alcuni metri, per poi colpire con due pugni il cofano della vettura,

lanciando in fine il proprio cellulare contro l’autoveicolo;

1.13

infrazione alla LF sugli

stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2016 e tra settembre

2016.

e febbraio 2017, a ___, nel Luganese e in altre località non meglio

precisate, senza essere autorizzato, acquistato, in 3 occasioni, da ____, buste

di cocaina da 0.6/0.8 grammi al prezzo di fr. 70.00 l’una, per poi alienarle a ____

con un sovrapprezzo di fr. 20.00 per busta;

1.14

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo compreso tra gennaio e febbraio 2016 e tra settembre

2016.

e febbraio 2017, a ___, nel Luganese e in altre località non meglio

precisate, senza essere autorizzato, ripetutamente consumato intenzionalmente

40.

grammi di cocaina, previamente acquistati e procuratisi in altro modo da ____,

e 40 grammi di marijuana, previamente acquistati da spacciatori non

identificati attivi nel Luganese, rispettivamente importati dall’Olanda.

1.15

infrazione grave alle norme

della circolazione

per avere,

il 25 aprile 2016, a ____, sull’autostrada A2, violando gravemente

le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza, e

meglio per avere circolato alla guida dell’autoveicolo Peugeot 306 targato TI ____

alla velocità di 117 km/h, malgrado il vigente limite di velocità di 80 km/h;

1.16

guida in stato di

inattitudine

per avere,

il 13 dicembre 2016, sulla tratta dell’autostrada A2 ____-____,

condotto l’autoveicolo Mazda 626 in stato di inattitudine alla guida, essendo

sotto l’influsso di cannabis con una concentrazione pari a 4.9 µg/l;

1.17

guida senza autorizzazione

ripetuta

per avere,

ripetutamente, condotto un veicolo a motore, sebbene la licenza di

condurre in prova gli fosse stata annullata con decisione del 22 luglio 2014

della Sezione della circolazione di Camorino, annullamento confermato nelle

successive decisioni del 30 gennaio 2017 e dell’11 aprile 2017 della predetta

Sezione, e meglio:

1.17.1

il 25 aprile 2016, a ____,

condotto l’autoveicolo Peugeot 306 targato TI ____, malgrado l’annullamento

della licenza di condurre in prova;

1.17.2

il 21 ottobre 2016, sulla

tratta da ____ sino a ____ e ritorno,

condotto l’autoveicolo Nissan Micra targato TI ____, malgrado

l’annullamento della licenza di condurre in prova;

1.17.3

il 13 dicembre 2016, sulla

tratta dell’autostrada A2 ____, condotto l’autoveicolo Mazda 626, malgrado

l’annullamento della licenza di condurre in prova;

1.17.4

il 20 gennaio 2017, a ____ e ____,

condotto l’autoveicolo Renault ___ targato TI ____, malgrado l’annullamento

della licenza di condurre in prova;

1.18

guida senza licenza di

circolazione

per avere,

il 13 dicembre 2016, sulla tratta dell’autostrada A2, condotto

l’autoveicolo Mazda 626, non immatricolato, senza quindi la licenza di

circolazione e le targhe di controllo richieste;

1.19

guida senza assicurazione

per la responsabilità civile

per avere,

il 13 dicembre 2016, sulla tratta dell’autostrada A2 ____, condotto

l’autoveicolo Mazda 626, non immatricolato, sebbene sapesse che non sussisteva

la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

1.20

abuso delle targhe

per avere,

il 13 dicembre 2016, sulla tratta dell’autostrada A2 ____, usato

le targhe TI ____, che non erano state rilasciate per lui né per il predetto

veicolo, applicandole all’autoveicolo Mazda 626;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM è prosciolto

dalle imputazioni di: tentato omicidio intenzionale ripetuto, in subordine

esposizione a pericolo della vita altrui ripetuta, di cui ai punti 1.1, 1.4 e

1.5

dell’atto d’accusa; tentato omicidio intenzionale di cui al punto 1.2

dell’atto d’accusa; lesioni gravi ripetute, in subordine lesioni semplici qualificate

ripetute, rispettivamente lesioni colpose gravi e lesioni semplici qualificate

di cui al punto 2 dell’atto d’accusa; lesioni semplici qualificate ripetute di

cui al punto 3.6, limitatamente all’avere sferrato una sberla a ACPR 1 e

afferrato la stessa per il collo, e 3.3 dell’atto d’accusa; conseguimento

fraudolento di una prestazione, in subordine truffa di poca entità, di cui al

punto 8 dell’atto d’accusa; coazione tentata di cui al punto 11.2 dell’atto

d’accusa; furto d’uso di un veicolo e denuncia mendace di cui al punto 14

dell’atto d’accusa; infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta di cui al

punto 15 dell’atto d’accusa, limitatamente all’avere offerto a ACPR 1 40 grammi

di cocaina e 40 grammi di marijuana;

3.

Di conseguenza,

IM è condannato

3.1

alla pena detentiva di 7

(sette) anni,

da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della multa di

CHF 300.00 con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

4.

La pretesa civile

dell’accusatore privato ACPR 2 è respinta.

5.

È ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale del 3

dicembre 2018 dell’avv. DUF è approvata per:

onorario fr. 7’164.00

spese fr. 128.00

IVA (7,7%) fr. 561.50

totale fr. 7'853.50

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo ACPR 7 l’importo di fr. 7'853.50 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.

Le spese per il gratuito

patrocinio dell’accusatrice privata ACPR 1 sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale del 14

settembre 2018 dell’avv. ACPR 1 .approvata per:

onorario fr. 4’713.00

spese fr. 143.70

totale fr. 4’856.70

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo ACPR 7 l’importo di fr. 4’856.70 non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio federale di

Polizia, Polizia giudiziaria federale, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta preliminare fr. 777.60

Perizia fr. 11'245.35

Multa fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 193.--

fr. 14'015.95

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