72.2018.179
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5 ottobre 2018Italiano59 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2018.179
Lugano,
5 ottobre 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Manuela Frequin
Taminelli, Presidente
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale maggiore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
02.07.2018 al 05.09.2018 (66 giorni)
in carcerazione di sicurezza
dal 06.09.2018 al 20.10.2018 (45 giorni)
IM 2,
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal
02.07.2018 al 05.09.2018 (66 giorni)
in carcerazione di sicurezza
dal 06.09.2018 al 19.10.2018 (44 giorni)
imputati, a norma dell'atto
d'accusa 150/2018 del 5 settembre 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
A. IM 1
1. infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere, senza diritto, nel Canton Zurigo, nel corso del mese di
maggio 2018, acquistato una pistola GLOCK e le seguenti munizioni: 25 cartucce
calibro 9mm, 196 cartucce GECO, 12 cartucce 9mm Hidra-Shok, nonché
successivamente e fino al 2 luglio 2018 per avere in Ticino e in altre località
posseduto portato con se dette arma e munizioni;
B. IM 2
2. guida senza
autorizzazione ripetuta
per avere, tra il 18 giugno 2018 e il 2 luglio 2018 a __________
(SH), __________, in Ticino e in altre località, condotto l’autoveicolo Opel
Astra di sua proprietà e sui aveva applicato le targhe ZH__________, senza
essere titolare della licenza di condurre richiesta;
3. guida senza licenza di
circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità
civile
per avere nelle medesime circostanze di cui al punto 2. del
presente atto d’accusa, condotto il veicolo Opel Asta, sebbene sapesse che non
sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
4. abuso della licenza e
delle targhe
per essersi, tra il 18 e il 19 giugno 2018 a __________ (SH),
intenzionalmente appropriato delle targhe di controllo ZH__________, asportandole
da un veicolo della __________, allo scopo di usarle egli stesso, applicandole
al veicolo Opel Astra, nonché per avere fatto uso di dette targhe, nelle
circostanze di cui al punto 2. del presente atto d’accusa, che non erano state
rilasciate per quel veicolo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 33 cpv. 1 litt. a LArm, in
relazione agli art. 4 cpv. 1 litt. a, 6 cpv. 1, 8 cpv. 1, 12, 15 pv. 1, 16 LArm
e 26 cpv. 1 litt. f e 27 cpv. 1 OArm, nonché 95 cpv. 1 litt. a, 96 cpv. 2 e 97
cpv. 1 litt. a et litt. c LCStr.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- in qualità di interprete
per la lingua tedesca, __________, i cui dati sono noti alla Corte, la quale
viene resa edotta sugli obblighi nell’ambito della traduzione come pure sulle
comminatorie di pena previste dall’art. 307 cpv. 1 CP in caso di falsa
traduzione.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 17:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
La Presidente rileva che il
reato di abuso della licenza e delle targhe previsto al punto B.4 AA è
sanzionato dall’art. 97 cpv. 1 lett. g LCStr e quindi rettifica in tal senso
l’atto d’accusa.
Le parti nulla osservano.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Fatti
I fatti sono ammessi, ciò che bisogna discutere è l’espulsione
facoltativa ed il ripristino di pena. I due imputati hanno commesso dei delitti
durante il periodo di prova, dunque vi è da chiedersi se in futuro essi si
asterranno o meno dal commettere altri reati. Non vi sono punti favorevoli agli
imputati. Vi è una situazione lavorativa inesistente e non solo perché appena
usciti di galera, IM 2 aveva anche un posto di lavoro ma lui ha deciso per
scelta di non lavorare. Anche la cerchia di amicizie dei due imputati non
lascia trasparire aspetti favorevoli. I due che hanno commesso reati assieme,
appena scarcerati sono tornati subito a frequentarsi, ciò che concorre a
rendere la prognosi negativa. Tutte queste situazioni danno un quadro
sfavorevole nell’ottica di commettere altri reati. Così anche il quadro
familiare non è servito a tenere lontano IM 1 dalla commissione dei reati. Le
famiglie da sole non riescono a tenere lontani gli imputati dal commettere
reati. La prognosi è dunque altamente sfavorevole. Il carcere ai due imputati
non è servito a nulla, nemmeno la detenzione preventiva trascorsa a Zurigo. Non
è nemmeno servito dargli la possibilità di uscire dal carcere a chiare
condizioni inequivocabili. Essi sapevano cosa significava essere liberati
condizionalmente ma hanno scelto la via della delinquenza, è stata una scelta
libera e dunque devono subire le conseguenze delle loro scelte. Essi avrebbero
potuto comportarsi bene ma hanno scelto di sbagliare e oggi ne pagano le
conseguenze. I residui di pena vanno dunque ripristinati stante le condizioni
previste dal codice. Sulla non restituzione delle spese, l’accusa si oppone
alla richiesta delle difese, è per colpa dei comportamenti dell’imputato che è
stato aperto il procedimento. Circa la sanzione, occorre procedere con una pena
unica, una pena detentiva effettiva anche per i nuovi reati in quanto si tratta
di delitti, e tenuto conto anche delle condizioni economiche disastrose degli
imputati anche in virtu’ dell’art. 42 cpv 2 CP. Per IM 1 vi è una infrazione
alla LArm che non si può definire lieve. E’ un reato la cui gravità non può
essere sottovalutata e in questo caso è maggiore per via della violazione delle
norme di condotta. Egli ha voluto comperare una pistola e oltre 200 munizioni,
alcuni dei quali sono assolutamente vietati dalla legge. I motivi per cui egli
ha comperato l’arma, non rilevano così tanto, trattandosi comunque di un fatto
già oggettivamente molto grave. La pena dunque per l’accusa deve essere di 6
mesi. Per IM 2 i reati non sono in quanto tali gravi, la gravità oggettiva è
media ma essa è superata dal fatto che i reati sono stati ripetuti. La gravità
è poi aumentata dal fatto che si è trattato di un comportamento inutile, di una
leggerezza di chi non ha capito la lezione del carcere. Egli ha voluto
soddisfare solo un piacere del momento, ciò che rende maggiormente grave la
colpa che l’accusa quantificata in 4 mesi di detenzione. L’accusa chiede dunque
per IM 1 la pena unica di 20 mesi interamente da espiare, mentre per IM 2
chiede una pena di 17 mesi, entrambe comprensive dei ripristini di pena e
interamente da espiare. In merito all’espulsione facoltativa, l’accusa richiama
la decisione del 17.08.2018 della Commissione del ricorso del Canton Zurigo in
materia di stranieri, ove si indicano le ragioni per cui l’imputato può essere
espulso dalla Svizzera. Conclude chiedendo che l’imputato venga espulso per un
periodo di 3 anni, con possibilità di estendere l’espulsione all’area Shengen;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Il delitto commesso è stato sin da subito ammesso dall’imputato.
In merito all’unico reato imputato a IM 1, l’infrazione alla Larm, per la sua
commissione si postula una pena pecuniaria di qualche giorno. La colpa
oggettiva del reato varia in maniera molto importante. La difesa rileva che, a
titolo d’esempio, una per persona che aveva detenuto una serie di armi molto
numerose, era stata inflitta una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere. La
difesa chiede che la pena sia commisurata di un massimo di 10 aliquote
giornaliere. Il periodo di prova sarebbe scaduto nell’agosto del 2019 ed era
accompagnato da una serie di norme di condotta tra cui, appunto, quella di
possedere armi. Ai sensi dell’art. 89 CP il giudice può prorogare il periodo di
prova o ripristinare il periodo sospeso. L’imputato, in questi mesi di
carcerazione ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze dell’infrazione e di
una nuova carcerazione. La difesa ritiene che un significativa proroga del
periodo di prova costituisca una significativa spada di Damocle sulla testa
dell’imputato. L’autorità di espiazione pena del Canton Zurigo osservava come
una continuazione della pena non avrebbe potuto migliorare la situazione
dell’imputato, di talché ad egli è stato concesso il periodo di liberazione
condizionale. In passato la commissione dei reati era connessa all’abuso di
sostanze stupefacenti, da cui l’imputato si astiene da ormai tre anni. Fuori
dal carcere la famiglia dell’imputato è pronto ad attenderlo, ed il suo
ambiente familiare è del tutto positivo. Egli potrà continuare a cercare un lavoro
e a continuare il programma di sostegno psicologico che aveva interrotto. Egli
è consapevole che ogni nuovo errore lo potrà portare a perdere nuovamente
tutto. La difesa chiede che, se del caso, il ripristino di pena avvenga
soltanto in maniera parziale. In caso di pena unica, la difesa si rimette alla
Corte in merito alla sua determinazione, ritenuto che comunque essa non potrà
superare i 15 mesi e mezzo di detenzione;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 2, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Ciò che preme alla difesa è sottolineare come i fatti che hanno
portato all’arresto dell’imputato si siano ridimensionati di molto. Per il
reato più grave, gli atti preparatori punibili di rapina e quella di infrazione
alla LArm, il PP ha emanato un decreto di abbandono. L’imputato sin dal primo
momento del fermo ha collaborato con sincerità, ha affermato di aver condotto
veicoli senza avere la licenza di condurre e dopo aver rubato le targhe. Egli
ha spontaneamente dichiarato di avere commesso una leggerezza ma solo perché
dopo essere stato in prigione due anni egli voleva trascorrere qualche tempo
con i suoi amici in un campeggio. Sono 95 giorni che l’imputato si trova in
carcere per questi fatti, un periodo più lungo delle pene pecuniarie previste
per fatti analoghi (81.2014.87 Pretura Penale). L’imputato ha cercato di
ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Svizzera, ove si trova da
quando ha 7 anni e dove ha seguito tutta la sua formazione, a dimostrazione di
una sua integrazione linguistica, culturale e sociale. Anche le sue sorelle
vivono da sempre nel Canton Zurigo e sono perfettamente integrate. Il Kossovo
resta per lui solo una meta di vacanza, casa e professione restano a Zurigo da
quando ha 7 anni. Il fatto di lasciare la Svizzera costituirebbe per lui quello
di dover tagliare le proprie radici. Dal mese di marzo 2018 egli non ha mai
lasciato la Svizzera per una nuova vita all’estero. Egli cercherà nuovamente un
lavoro come aveva già fatto in passato. Alla luce di tutti questi motivi, la
difesa, per la quale non è accertato il pericolo di fuga, chiede che l’imputato
venga condannato una pena pecuniaria minima, con rinuncia al ripristino
dell’esecuzione della pena sospesa, la quale può essere sostituita da un
ammonimento. Chiede, infine, la rinuncia ad esprimere l’espulsione penale dalla
Svizzera.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Premessa
La presente motivazione verte unicamente sulla posizione di IM 2,
il solo ad aver presentato annuncio d’appello in data 11.10.2018 avverso al
giudizio in esame (doc. TPC 16). Richiamato l’art. 82 CPP, non sarà dunque
trattata, se non con specifico riferimento al medesimo IM 2, la posizione del
coimputato IM 1, che è stato condannato, ordinato il ripristino dell’esecuzione
della pena sospesa con la concessione della libertà condizionale, per il reato
di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni alla pena unica di 20 mesi
di detenzione da espiare.
Considerandi
2.
Curriculum
vitae di IM 2
Dalla
documentazione in atti, con riferimento al vissuto dell’imputato IM 2, risulta
che:
2.1
IM 2 è
nato in Kossovo, a __________, il __________, …omissis…
IM 2 ha abitato presso i propri genitori fino al __________ quando
sono sorti degli attriti con il padre per delle divergenze sui metodi
educativi, che hanno portato IM 2 ad abbondonare il tetto famigliare, ed
alloggiare “un po’ ovunque”, ma per lo più presso una sorella.
Nello stesso periodo, ha cominciato a consumare stupefacenti,
cannabis e cocaina, e ad allacciare una relazione sentimentale con una ex
prostituta, vivendo grazie agli aiuti finanziari di quest’ultima e della
sorella.
Complessivamente aveva, comunque, racimolato debiti per circa fr.
20'000.-(perizia psichiatra agli atti 13.07.2017, AI 49).
L’imputato non ha mai ottenuto la licenza di condurre.
Il 07.11.2015 è stato arrestato e poi condannato in data
13.06.2017
dal Tribunale di appello del Canton Zurigo a 42 mesi di detenzione,
come di seguito sarà meglio illustrato.
Uscito di prigione il 05.03.2013 in libertà condizionale,
l’imputato è andato a vivere dal fratello, mentre i genitori nel frattempo
erano tornati a vivere in Kossovo.
Nel mese di maggio 2018, IM 2 per un breve periodo ha lavorato
come __________ presso un suo ex datore di lavoro, tale __________,
abbandonando però anche tale attività in quanto, come ammesso dall’imputato “aveva
altro di meglio da fare”.
Quanto ai contatti sociali, e con specifico riferimento al periodo
successivo alla scarcerazione in libertà condizionale, l’imputato ha dichiarato
di avere una relazione sentimentale, ma della quale non ha voluto riferire
nulla. Egli ha comunque continuato a bazzicare gli stessi ambienti criminogeni
frequentati prima dell’arresto del 07.11.2015, compreso il coimputato IM 1,
oltre che tale __________ (AI 48).
Il 07.05.2018, IM 2, al beneficio di un permesso C, ha ricevuto
dall’Ufficio migrazione l’ordine di allontanamento dal territorio svizzero,
confermato in seconda istanza con decisione del 17.08.2018 (AI 75).
Il 02.07.2018, l’imputato è stato nuovamente arrestato, in Ticino,
per i fatti qui a giudizio.
Nella perizia psichiatrica di data 13.07.2017, esperita
nell’ambito del precedente procedimento penale di cui alla condanna del 13.06.2017
dell’Obergericht, Canton Zurigo, si indica in IM 2 una personalità immatura,
distanziato dalle norme e dalle regole, con un disturbo da dipendenza di
stupefacenti ed un rischio di recidiva moderato (AI 49).
Sul punto si rileva, tuttavia, che non vi sono evidenze in merito
al fatto che l’accusato abbia ricominciato a consumare droga una volta uscito
dal carcere.
2.2
Nel corso del verbale di Polizia reso il giorno del suo arresto,
l’imputato, con specifico riferimento alla sua situazione personale, ha
dichiarato:
“…omissis…”.
(VI PG 02.07.2108, allegato
al Rapporto d’arresto, AI 1).
Nel primo interrogatorio davanti al PP, l’imputato,
sempre con riferimento al proprio vissuto, ha poi precisato che:
“…omissis…”.
(VI PP, 03.07.2018, pag. 6 AI 12).
Con specifico riferimento, invece, alla situazione successiva alla
sua scarcerazione avvenuta in data 05.03.2013, interrogato in data 17.07.2018, IM
2.
ha dichiarato:
"
D: Ci può indicare cosa ha fatto dopo il suo rilascio avvenuto a
marzo 2018 fino al mese di giugno 2018?
R: In aprile, sono stato più di due
settimane in Kossovo per le ferie, ma non ricordo con precisione le date; sul
mio passaporto è presente il visto che ho richiesto. In Kossovo sono andato con
mio fratello __________, presso il cui domicilio sono annunciato pure io. Ho
anche cercato un lavoro tramite l’assistenza riabilitativa, presso cui ho
appuntamenti settimanalmente; non mi erano stati richiesti altri accertamenti
sulla mia persona a seguito del mio rilascio. Ho cercato lavoro in qualità di __________,
siccome ho un diploma di questa professione. Non ho trovato lavoro siccome non
ho un permesso di soggiorno e al momento in Svizzera è difficile trovare un
lavoro senza avere un permesso.
D: Chi ha frequentato dopo il rilascio del
mese di marzo 2018?
R: Ho trascorso la maggior parte del tempo
con i miei famigliari tra __________ e __________, dove abita mia sorella
maggiore __________.
Ho anche incontrato diversi miei amici e
conoscenti di cui non voglio fornire dettagli, siccome si tratta di cose mie
personali.
D: Lei ha una relazione sentimentale? Se
sì, con chi?
R: Sì, ho una relazione che risale al
periodo precedente al mio arresto. Non intendo fare il nome della mia ragazza.
D: Quale è la sua attuale situazione quale
cittadino kosovaro? Quale permesso di soggiorno in Svizzera possiede?
R: Al momento non sono titolare di un
permesso, ma avevo un permesso C. A seguito dei miei problemi penali, l’Ufficio
della migrazione ha deciso di rimandarmi al mio Paese, ma ho fatto ricorso, che
ha effetto sospensivo. Avrei dovuto lasciare la Svizzera in agosto di
quest’anno”.
(VI PG, 17.07.2018, Rapporto d’inchiesta, pag. 3 All. 5, AI 69).
2.3
Nel corso dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato
in merito al proprio vissuto, così si è espresso:
"
D: Dagli atti risulta che ha avuto problemi con gli stupefacenti,
cannabis e cocaina. Quando aveva iniziato a consumare queste sostanze e perché?
IM 2 R: Ho iniziato nel 2014, circa 4 anni
e mezzo fa. Non ho mai avuto problemi con la droga, ho consumato senza mai
esagerare, nel senso che non sono mai stato un tossicodipendente. Consumavo marijuana
e cocaina.
D: Uscito dal carcere non ha più consumato?
IM 2 R: No
D: Dopo che è uscito di prigione ha seguito
il Lern-Programm che aveva iniziato in carcere? Di che cosa si trattava?
IM 2 R: Si trattava di una cura psicologica
che ho seguito. Attualmente l’ho interrotta a causa dell’arresto.
…omissis…
D: Aveva dei progetti quando era uscito di
prigione a marzo 2018?
IM 2 R: Il mio primo obiettivo era rimanere
in Svizzera e trovare un posto fisso. Volevo poter essere indipendente e non
dipendere ancora dalla mia famiglia.
D: In concreto ha lavorato?
IM 2 R: Sì. Ho lavorato come __________ e
come __________. Questo dopo le ferie in Kossovo, circa aprile – maggio per
circa un mese con delle interruzioni. Ho lavorato presso __________, come da
lui confermato nel verbale di Polizia. Ha anche confermato che io non lavoro
più da lui e che è dispiaciuto dalla cosa.
D: In inchiesta ha dichiarato che aveva
altri impegni o doveva fare altre cose piuttosto che tenersi il lavoro da __________.
Quali erano questi impegni e queste altre cosa da fare?
IM 2 R: Era per l’assistenza della
sospensione della pena che però non voglio prendere come scusa. Dopo 28 mesi di
prigione non potevo lavorare 8 o 9 ore al giorno, al 100%. Ho provato ma non è
che mi piaceva molto. E’ difficile lavorare sotto pressione sapendo che dopo 3
o 4 mesi avrei dovuto lasciare la Svizzera nonostante il mio progetto iniziale
uscito dal carcere fosse proprio quello di lavorare.
D: Come si manteneva?
IM 2 R: Ho ricevuto un po’ d’aiuto dalla
mia famiglia. Mi ha aiutato mia sorella dandomi circa 400 o 500 fr. al mese per
le sigarette. Io non avevo risparmi, avevo poco meno di 600 fr. che ho speso
nel primo mese per andare in Kossovo.
D: Ha dei debiti?
IM 2 R: Sì, circa 15’000 – 20’000 fr.
Dalla decisione 17.08.2018 della Sezione
ricorsi della Direzione della sicurezza del Canton Zurigo, risulta che ha
debiti tra fr.15'000.- e fr. 20'000.-.
D: In che rapporti è ora con IM 1? Siete
amici da diversi anni, 6 giusto?
IM 2 R: Siamo buoni amici da 4 o 5 anni.
D: Perché uscito dal carcere ha continuato
a frequentare IM 1 sapendo addirittura che quest’ultimo si era procurato una
pistola, oltre che a frequentare __________ un altro pregiudicato? Non voleva
cambiare ambiente?
IM 2 R: Perché è un mio amico e mi piace
come persona.
D: Lei ha ricevuto un ordine di
allontanamento dal territorio svizzero a far tempo dal 7.05.2018. Impugnerà la
decisione 17.08.2018 che ha respinto il suo ricorso, visto che il termine
scadrà il 9 ottobre 2018 (AI 75)?
IM 2 R: Dipende da oggi. Se rimango in
carcere non farò appello, mentre se sarò scarcerato farò appello.
D: Dall’inchiesta emerge che non vorrebbe
lasciare la Svizzera. È giusto?
IM 2 R: Si giusto.
D: Che progetti ha per il futuro una volta
pagato il debito con la giustizia?
IM 2 R: Vorrei sposarmi con la mia
compagna. Lei abita in Romania e siamo fidanzati da 4 o 5 anni. Qualora potessi
rimanere in Svizzera la farei venire qui e le cercherei un lavoro. Anch’io
vorrei trovarmi un lavoro.
Io avevo già provato a lavorare ma dopo 28
mesi di carcere è stato molto complicato tornare subito a fare un lavoro duro.
Vorrei anche pagare i miei debiti e ricominciare una nuova vita. Se non potessi
più rimanere qui cercherei altre vie per potermi mantenere.
D: Qualora dovesse essere rimpatriato in
Kossovo. Rimarrebbe nel suo paese a vivere?
IM 2 R: Non rimarrei in Kossovo a vivere
nonostante abbia i miei parenti li, che però non mi possono aiutare in quanto
finanziariamente non stanno bene. Ci sarebbe la possibilità di lavoro ma le
persone penserebbero di me che ho avuto la possibilità di rimanere in Svizzera
ma non ne ho approfittato e quindi mi considerebbero un fallito.
D: Come si guadagnerà da vivere se non
rimarrà in Kossovo?
IM 2 R: Andrei in Germania a fare il __________
o il __________ dato che conosco anche la lingua e la mia famiglia sarebbe
vicino a me.
D: Ha delle persone di riferimento in
Germania presso cui andare o che potrebbero aiutarla nel suo progetto di vita?
IM 2 R: Ho dei cugini a __________, andrei
probabilmente da loro”.
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del
dibattimento, p. 3-6).
2.4
Con
riferimento, infine, a quelle che sono le prospettive future dell’imputato una
volta scarcerato, preso atto della possibilità di essere espulso dal territorio
svizzero, IM 2 nel corso del verbale dibattimentale ha affermato:
“…omissis…”
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del
dibattimento, p. 5-6).
3.
I
precedenti penali
Dall’estratto del casellario giudiziale in atti (AI
3), risultano due precedenti penali a carico dell’imputato.
3.1
IM 2 è stato condannato una prima volta, con decisione del
25.09.2013
dello Staatsanwaltschaft __________, per i reati di furto d’uso di
un veicolo a motore e conduzione di un veicolo a motore senza la licenza di
condurre richiesta, alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr.130.-
l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al
pagamento di una multa di fr. 1'300.-.
Il medesimo imputato ha poi subito una seconda
pesante condanna per i reati di rapina associato ad una banda (si tratta di tre
rapine ai danni di distributori di benzina messe a segno mascherati e muniti di
coltello), ricettazione e contravvenzione alla LStup, commessi in
correità con il coimputato IM 1, alla pena detentiva di 42 mesi, nonché al
pagamento di una multa di fr. 500.- (AI 19). Per effetto di questa condanna, IM
2.
ha trascorso 28 mesi in carcere in espiazione della pena, sino a quando con
decisione del 15.02.2018 del Amt für Justizvollzug, il 5.03.2018 è stato posto al beneficio della libertà condizionale per un periodo
di prova fino al 05.05.2019, decisione associata all’obbligo di sottoporsi ad
un’assistenza riabilitativa e, quale norme di condotta, all’obbligo di portare
a termine il programma di formazione iniziato in carcere (AI 16).
4.
Avvio
delle indagini e circostanze dell’arresto.
4.1
In data
02.07
, presso la Centrale Operativa della Polizia è giunta la segnalazione
del transito sull’A2 in direzione sud, delle targhe ZH__________ applicate al
veicolo Opel Astra iscritte a RIPOL e ricercate perché rubate a __________ tra
il 18.06.2018 ed il 19.06.2018. Il veicolo veniva quindi fermato a Camorino
agli svincoli A2 di Bellinzona Sud, alla cui guida risultava esservi,
sprovvisto della licenza di condurre, IM 2, mentre il lato passeggero era
occupato da IM 1, sul quale risultava ancora pendente una ricerca RIPOL per
espiazione di pena.
Si procedeva dunque alla perquisizione del veicolo,
nel corso della quale si rinvenivano i seguenti oggetti posti tutti sotto
sequestro:
2.
passamontagna di colore nero;
2.
cacciaviti;
1.
tronchesino;
1.
paio di guanti di colore rosso/grigio;
1.
pistola Glock 19;
1.
caricatore Glock 15 con inserite 13 cartucce
blindate;
1.
caricatore Glock 17 con inserite 12 cartucce
blindate;
196.
cartucce 9x19 Luger blindate;
12.
cartucce 9x19 Luger a deformazione controllata
(punta cava);
1.
foglietto manoscritto numeri di telefono e
nominativi;
1.
zaino di colore viola e nero;
1.
marsupio di colore nero;
1.
paio di guanti marca Showa 370 8/L sigillati;
1.
coltello marca Metaltex;
1.
pila.
Da ulteriori controlli esperiti sul veicolo, si
evinceva che esso, oltre a circolare con targhe rubate, era anche privo
dell’assicurazione RC.
I due prevenuti venivano dunque fermati e condotti
negli Uffici di Polizia per essere sottoposti ad interrogatorio.
Dalle indagini che ne sono al contempo conseguite,
si è potuto stabile che la vettura OPEL Astra è stata acquistata da IM 2 a metà
giugno 2018 al prezzo di 500.- fr, ed il venditore risultava essere tale __________.
L’auto al momento dell’acquisto era fuori circolazione. Le targhe, invece,
risultavano essere state rubate da un furgone della ditta ____________ parcheggiato
a __________ tra il 18.06.2018 ed il 19.06.2018.
L’auto in questione risultava comunque essere già
transitata in Ticino qualche giorno prima del fermo, precisamente in data
30.06
, quando i due imputati erano in compagnia anche di __________, detto
__________. Costui, il medesimo 30.06.2018, era stato fermato e controllato dalla
Polizia di __________ perché intento a fumare uno spinello. I due soggetti in
sua compagnia, poi risultati essere, appunto, proprio IM 2 e IM 1, in
quell’occasione non sono tuttavia stati identificati.
__________, interrogato dalla Polizia di Zurigo, con
riferimento alla sua presenza in Ticino quel giorno in compagnia dei rubricati,
ha dichiarato che era loro intento quello di trascorrere del tempo in riva al
lago per una breve vacanza. Egli ha poi affermato di essere da qualche anno un
conoscente di IM 2 e di averlo conosciuto durante la loro permanenza in carcere
nei primi mesi del 2017, e di aver continuato poi a frequentarlo anche una
volta scarcerato. Con riferimento, invece, a IM 1, il medesimo __________ ha
riferito di non essere suo amico, ma di conoscerlo proprio per il tramite di IM
2.
4.2
Le abitazioni dei due imputati sono poi state sottoposte a
perquisizione, nell’ambito della quale al domicilio di IM 1 non è stato
rinvenuto nulla di utile alle indagini, mentre all’interno dell’abitazione di IM
2.
sono stati trovati tre telefoni cellulari, due dei quali sono risultati
appartenere ai prevenuti.
4.3
I due
imputati, nonostante i precedenti penali specifici e nonostante siano stati
trovati in auto in possesso di una pistola, di passamontagna e di materiale
utile alla commissione, ad esempio, di furti, o comunque tale da far ritenere
che essi si stessero preparando per commettere atti illeciti, hanno affermato,
non senza contraddizioni, di non sapere a chi appartenesse il suddetto
materiale. Dagli accertamenti scientifici che ne sono conseguiti, ne è derivato
che il profilo DNA di IM 1 è stato rinvenuto sul tronchesino, sulla pistola e
sulle cartucce, mentre le tracce di DNA presenti sui passamontagna hanno dato
esito positivo con un profilo femminile non registrato in banca dati. Infine,
sugli altri attrezzi presenti nel veicolo, non è stata rinvenuta una traccia
interpretabile.
4.4
Gli imputati, interrogati in merito alle indicate risultanze,
hanno scarsamente collaborato con gli inquirenti, limitandosi il IM 2 ad
ammettere di essere stato lui l’autore del furto delle targhe, ciò di cui, a
suo dire, IM 1 non sarebbe stato a conoscenza, mentre quest’ultimo ha
riconosciuto di essere lui il proprietario della pistola nonché delle numerose
munizioni, rifiutandosi tuttavia di fornire qualunque indicazione utile in
merito al suo acquisto. Anche a mente del IM 1, il IM 2 non sarebbe stato a
conoscenza del fatto che egli portava con sé un’arma, come meglio sarà indicato
di seguito.
4.5
Considerata
la sussistenza, oltre che dei sufficienti indizi di reato, anche del pericolo
di collusione, di fuga e di recidiva, il 4 luglio 2018 il PP formulava istanza
di carcerazione preventiva per entrambi gli imputati (AI 17 e 18).
In accoglimento dell’istanza, con decisione del 5 luglio 2018, il
Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ordinava la carcerazione preventiva dei
due imputati sino al 10 agosto 2018 (AI 22 e 23), successivamente prorogata dal
GPC su richiesta del PP sino al 7 settembre 2018 (AI 58 e 59) e ancora
nuovamente prorogata sino al 19 ottobre 2018 per IM 2 (doc. TPC 5) e al 20
ottobre 2018 per IM 1 (doc TPC 4).
4.6
Viste le risultanze acquisite agli atti, oltre che i precedenti
specifici degli imputati, il PP ha inizialmente prospettava nei loro confronti
anche l’accusa di atti preparatori punibili di rapina, per cui, tuttavia, ha
poi emesso un decreto di abbandono a fine indagine (Decreto d’abbandono di data
05.09
).
4.7
Con l’atto d’accusa in
rassegna, il PP ha contestato all’imputato IM 1 il reato di infrazione alla LF
sulle armi e sulle munizioni, mentre nei confronti di IM 2 è stata promossa
l’accusa di guida senza autorizzazione, guida senza licenza di circolazione,
senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile e abuso
della licenza e delle targhe.
5.
I
fatti di cui all’atto d’accusa
Le imputazioni a carico di IM 2.
5.1
Al punto 2
dell’atto d’accusa si contesta a IM 2 il reato di guida senza patente,
pacificamente ammesso dall’imputato sin dal momento del fermo e poi ribadito
nel primo interrogatorio reso al PP, ove ha riconosciuto anche il reato
indicato al punto 3, ovvero la guida senza licenza di circolazione, senza
autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile:
" Ho già riconosciuto
che guidavo senza patente e senza assicurazione di responsabilità civile”.
(VI PP, 03.07.2018, p. 6, AI 12).
Nel corso del verbale dibattimentale, l’imputato ha
nuovamente ammesso le proprie responsabilità con riferimento alle due
fattispecie in esame:
" D: Riconosce
quindi il reato di guida senza autorizzazione di cui al punto1 B2 AA come già
fatto in sede d’inchiesta (VI 3.07.2018 pag. 6 AI 12, VI PP 28.08.2018, pag.2
AI 71)?
IM 2 R: Sì.
[…] D: Riconosce il reato di
guida senza licenza di circolazione, senza assicurazione per la responsabilità
civile, di cui al punto1 B3 AA come già fatto in sede d’inchiesta (VI PP
28.08
, pag.2 AI 71).
IM 2 R: Sì”.
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del
dibattimento, p. 10-11).
5.2
In merito
invece al punto 4 dell’atto d’accusa, ovvero all’imputazione posta a carico di IM
2.
di abuso della licenza e delle targhe, l’imputato aveva inizialmente negato
di essere stato lui a sottrarle, sostenendo che esse erano già apposte
all’autovettura al momento dell’acquisto e, dunque, di non conoscere la
provenienza delle targhe:
" Le targhe
erano già applicate al momento dell’acquisto. L’ho comprata per gironzolare un
po’ anche se sono privo di patente”
(VI PG, 02.07.2018, allegato al Rapporto d’arresto,
p. 4, AI 1).
Concetto ribadito anche nel successivo verbale
d’interrogatorio reso al PP:
" L’interrogante
mi contesta che le targhe sono denunciate come rubate.
Posso dire che mi ero anche
immaginato che potesse esserci qualcosa che non andava con questa auto e con le
targhe, perché io ho acquistato per 500.- fr. un’auto funzionante, tutto in
ordine, senza firmare nulla, senza chiedere o ricevere carte grigie o altri
documenti”.
(VI PP, 03.07.2018, p. 4, AI 12).
Solo nel verbale del 31.07.2018, l’imputato ha
ammesso che, in realtà, le targhe era stato lui a sottrarle e ad apporle sul
veicolo OPEL Astra:
" Voglio
aggiungere qualcosa sulle targhe. Io ho detto che le targhe erano già sulla
macchia quando l’ho comprata, ma non è vero. Ho preso le targhe da un’altra
auto che si trovava a 200-300 metri da quella che avevo comprato. Non c’è
motivo particolare perché ho preso quelle targhe, erano solo a portata di mano.
ADR che ho preso le targhe lo
stesso giorno che ho ritirato la macchina dopo che __________ mi ha dato la
carta grigia e mi ha detto dove dovevo ritirare le chiavi.
[…] Voglio solo aggiungere
che questa era l’unica cosa che non ho detto correttamente in Polizia. Mi
spiace per questa bugia”.
(VI PP, 31.07.2018, p. 2, AI 43).
5.3
Sul motivo del
soggiorno in Ticino, IM 2, analogamente a quanto già rilevato con riferimento
al coimputato IM 2, per l’intera durata del procedimento ha sempre sostenuto la
tesi della vacanza in campeggio:
" Volevamo
andare in qualche luogo in Ticino a fare campeggio in Tenda e a grigliare. Io
avevo una mezza idea di dirigerci verso __________, in un qualche campeggio.
Pensavamo di passare 2-3 giorni in Ticino”.
(VI PG, 02.07.2018, allegato al Rapporto d’arresto,
p. 4, AI 1).
Concetto ribadito anche nel corso verbale del 31.07.2018:
" Continuate a
chiedermi della pistola e della rapina, ma la verità è che io volevo solo
divertirmi un paio di giorni”.
(VI PP, 31.07.2018, p. 2, AI 43).
5.4
Riguardo,
invece, alle ragioni per le quali, pur dopo un lungo periodo di detenzione e
con il concreto rischio di un ripristino della parte di pena detentiva sospesa
con la concessione della libertà condizionale, l’imputato abbia, e da subito,
nuovamente delinquito, nel corso del verbale dibattimentale egli ha dichiarato:
" D: Perché delinquere
ancora nel contesto della circolazione stradale dato che aveva già ricevuto una
condanna per reati analoghi?
IM 2 R: Non è una cosa bella
quella che ho fatto con la macchina e le targhe ma non ci ho pensato bene e non
ho pensato che fosse una cosa così grave e andasse a finire in questo modo”.
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del
dibattimento, p. 8).
5.5
In
istruttoria dibattimentale, IM 2, interrogato nuovamente sul movente del suo
agire, ha affermato:
"
D: Perché procurarsi un’auto senza RC, rubare le targhe, guidare
senza patente, venire per ben due volte in Ticino in compagnia del correo in
rapina, senza cellullare nell’ultima occasione, consapevole che in auto c’erano
due passamontagna, allorché era in libertà condizionale e con un rischio di
espulsione amministrativa sulle spalle?
IM 2 R: Non è come il Procuratore pensa che
fosse la preparazione di una rapina, volevamo solo trascorrere due o tre giorni
di vacanza. Anche il Tribunale menziona solo cose negative come armi e passamontagna
ma non menzionano cose positive come la tenda e la griglia.
D: Perché, allora, rubare le targhe e
guidare senza patente per venire in vacanza in Ticino mettendo in gioco la
propria vita?
IM 2 R: Non so se l’ho già detto, ma dopo
due anni di prigione volevo divertirmi un po’ con l’auto e IM 1, so che non è
buono quello che ho fatto ma non ho pensato di fare altre cose con la macchina.
Volevo solo divertirmi e godermi gli ultimi mesi in Svizzera. Il fatto della
rapina non è assolutamente una cosa reale.
D: Esclude quindi che quell’auto non se
l’era procurata per commettere un domani degli atti criminali?
IM 2 R: Si, lo escludo. Non so quanto tempo
avrei tenuto la macchina perché avevo già avuto dei problemi con il parcheggio
a __________ ma volevo passare ancora qualche giorno di vacanza qui in Ticino”.
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del
dibattimento, p. 12-13).
5.6
Con
riferimento, poi, alla reciproca consapevolezza degli imputati in merito al
possesso della pistola, rispettivamente al fatto che le targhe dell’auto
fossero state rubate, IM 2 ha affermato che il coimputato non era a conoscenza
del furto delle targhe, ma sapeva unicamente che egli era sprovvisto della
patente:
" Mi viene
chiesto se è un caso che IM 1 ha avuto dei contatti telefonici con questa ditta
pochi giorni prima che sparissero le targhe.
Ne prendo atto, ma lui quando
ho preso le targhe non c’era.
ADR che IM 1 non sapeva che
le targhe erano rubate”.
(VI PP, 31.07.2018, p. 2, AI 43).
Ciò che è stato poi ribadito anche a dibattimento:
" D: Ha delle
dichiarazioni nuove sulla consapevolezza di IM 1 sul fatto che le targhe
fossero rubate?
IM 2 R: No.
D: Che spiegazioni gli aveva
dato dal momento che IM 1 sapeva che non aveva la patente?
IM 2 R: Gli ho detto che
avevo comprato una macchina e che adesso non avremmo più dovuto usare i mezzi
pubblici e che saremmo potuti andare in giro, al lago a fare piccole vacanze.
Eravamo più mobili. Delle targhe non gli ho detto nulla”.
(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del
dibattimento, p. 11).
IM 2, per tutto il procedimento ha anche affermato
che non era a conoscenza che il coimputato avesse in quel momento con sé la
pistola, così come non sarebbe stato a conoscenza nemmeno delle munizioni
rinvenute all’interno del baule del veicolo:
" Sapevo che IM
1.
era in possesso di una pistola, ma non sapevo che l’avesse con sé.
[…] D: Lei sapeva che il suo
amico era in possesso delle munizioni?
R: No. Quando la Polizia ha
controllato tutto quello che avevamo con noi, io mi sono spaventato per il
fatto che avessimo così tante munizioni a bordo, poiché pure io ne ero allo
scuro”.
(VI PG, 02.07.2018, allegato al Rapporto d’arresto
p. 5 e 9, AI 1).
6.
Accertamento
della Corte
Benché l’imputato sia reo confesso sulle imputazioni
a lui ascritte, che evidentemente non poteva negare essendo stato colto in
flagranza di reato, egli, ha fornito delle dichiarazioni fumose sui dettagli
della vicenda in esame e in particolare sulle ragioni che lo hanno indotto,
insieme a IM 1, a delinquere di nuovo.
La Corte, sui fatti e sul movente dell’agire degli
imputati, ha quindi accertato quanto segue.
IM 2, a metà giugno 2018, ha acquistato da tale __________,
suo ex datore di lavoro (AI 25), una vettura Opel Astra, messa fuori
circolazione il 11.06.2018 dopo che l’auto non aveva superato il collaudo. Si trattava di un veicolo con oltre 330’000 km
destinato alla rottamazione, pagato dall’imputato poche centinaia di franchi
(VI 02.07.2018 pag. 4 - VI 17.07.2018 pag. 5).
L’imputato era a conoscenza del precario stato
dell’auto, ciò che a lui, tuttavia, non interessava:
" Ho pensato
che per il prezzo di CHF 500.- l’auto non doveva essere in ordine, ma la cosa
non mi interessava”
(VI 17.07.2018 pag. 5).
Il medesimo giorno in cui l’imputato ha ritirato
l’automobile dal __________, ha anche rubato le targhe, sottraendole ad un
furgone della ditta __________ ed applicandole all’Opel Astra appena
acquistata, al fine da poterla sin da subito utilizzare per i propri
spostamenti.
La ditta in questione, era, fra l’altro nota IM 1;
l’aveva contatta telefonicamente, qualche giorno prima, per cercare un posto di
lavoro.
IM 2 ha così utilizzato l’Opel Astra, nel periodo 19
giugno 2018 - 2 luglio 2018, ovvero sino al giorno in cui è stato tratto in
arresto, dapprima nella sola zona di __________, per circa
tre o quattro volte alla settimana, al preciso fine di limitare il più
possibile gli spostamenti per evitare di essere fermato
dalla Polizia:
"
ADR che non ho guidato tutti i giorni per evitare di venir fermato
ma ho guidato più di una volta”.
(VI PP 28.08.2018, pag. 2 (AI 71):
Successivamente, infischiandosene di eventuali
controlli di polizia, IM 2 ha utilizzato l’auto, guidando sino in Ticino, per
ben due occasioni, sempre in compagnia di IM 1, pur sapendo perfettamente che
con il suo agire commetteva delle nuove infrazioni al codice stradale,
circostanza che a lui era però indifferente:
" Io comunque
volevo semplicemente guidare un attimo dopo la prigione e in fondo non mi
interessavano queste cose”
(VI 3.07.2018 pag. 4, AI 12).
Se IM 2, da un lato, a metà giugno 2018, si era
procurato un’auto non registrata e con targhe rubate, IM 1, dall’altro, dopo
sole due settimane da che era uscito di prigione, quindi verso la fine di
maggio 2018, si era invece fornito di una pistola semiautomatica Glock 19 con
numerosissime munizioni, fra queste dei proiettili Hidra-Shoc ad alta capacità
deformante, specificatamente proibiti dalla LF sulle armi e sulle munizioni.
Anche lui, noncurante del fatto che era destinatario di una specifica norma di
condotta di non detenere armi ai sensi della LF sulle armi e sulle munizioni.
IM 2 sapeva che l’amico si era comperato la pistola
in questione, e contrariamente a quanto da questi sostenuto, non poteva non
sapere che IM 1 se l’era portata anche in Ticino, già solo perché la pistola,
non è stata rinvenuta sulla persona di IM 1 o celata tra i suoi effetti
personali, bensì si trovava, a portata di mano, nel vano della portiera
dell’auto lato passeggero.
I due rubricati, quindi, in data 02.07.2018 sono
giunti in Ticino, avendo cura di preliminarmente lasciare i rispettivi telefoni
cellulari a casa di IM 2, trasportando, a bordo dell’auto due passamontagna, un
tronchesino, due cacciaviti, due paia di guanti, una pistola e oltre 200 munizioni.
Sulla provenienza di questi oggetti, gli imputati
hanno fornito delle spiegazioni poco esaurenti sia in inchiesta che al
dibattimento. Ad ogni modo, entrami erano perfettamente consapevoli della loro
presenza in auto. IM 2 in particolare non ha saputo spiegare cosa ci facessero
due passamontagna, nel contesto dell’asserita vacanza in campeggio con il caldo
che fa in Ticino nel mese di luglio:
"
D: Perché non sbarazzarsi dei due passamontagna che aveva
visto in auto? A cosa le sarebbero serviti nel mese di luglio in Ticino se non
a destare sospetti in caso di fermo?
IM 2 R: Non ci ho fatto molta attenzione”.
(verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag.12)
Ciò detto, la Corte, considerato il profilo
delinquenziale e i precedenti di IM 2, considerata l’inattendibilità delle sue
dichiarazioni, non ha creduto alla sua versione fornita sul movente, né a
quella di IM 1, ritendo che se IM 2 si era procurato un’auto quasi da
rottamare, non registrata e con targhe rubate, mentre IM 1, al contempo, una
pistola Glock 19 con numerosi proiettili, correndo entrambi consapevolmente il
concreto rischio di tornare in carcere a espiare più di un anno di detenzione,
a fronte anche della presenza degli oggetti rinvenuti nell’auto (passamontagna,
guanti, tronchesino e cacciaviti), era perché si erano provvisti di quegli”
instrumenta sceleris” necessari per compiere un domani atti delinquenziali.
7.
Diritto
In diritto, è pacifico che IM 2, che, peraltro,
nemmeno ha passato l’esame per ottenere la licenza di condurre, si è reso
autore colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione (art. 95 lett. a
LCStr), guida senza licenza di circolazione (art. 96 cpv. 2 LCStr) e abuso
della licenza e delle targhe (art. 97 LCstr).
8.
Commisurazione
della pena
a. Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto
precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21.
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55.
consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua
vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto
e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF
6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008
del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid.
2.
; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
b. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati
risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso
genere, il Giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale
del genere di pena.
c. Giusta
l’art. 89 CP se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente
commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo
reato ordina il ripristino dell’esecuzione (cpv. 1).
Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo
di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il
giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato e
prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita
inizialmente dall'autorità competente. Se subentra al termine del periodo di
prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le
disposizioni sull'assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art.
93-95) sono applicabili (cpv. 2).
Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza
riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95
capoversi 3-5 (cpv. 3).
Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato
trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova (cpv. 4).
Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino
dell'esecuzione è computato nel resto della pena (cpv. 5).
Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per
una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto
della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una
pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente
applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito
soltanto il resto della pena è applicabile l'articolo 86 capoversi 1-4 (cpv. 6).
Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una
decisione di ripristino dell'esecuzione è in concorso con una delle misure
previste negli articoli 59-61, è applicabile l'articolo 57 capoversi 2 e 3
(cpv. 7).
Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione
di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta
necessariamente il ripristino dell’esecuzione. Questa, analogamente alla
giurisprudenza prevalente e riferita all’art. 46 CP, si giustifica unicamente quando
vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia
intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo
di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre
2015.
consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art.
42.
cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle
circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del
28.
settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione
l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene
eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015
consid. 2.1). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2
CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze
particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai sei mesi di
detenzione (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo
2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo
2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP,
non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve
gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
Secondo giurisprudenza prevalente, tipologia e gravità del
rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la
colpa risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle
conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che,
più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio
che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia
negativa.
8.1
La
responsabilità di IM 2 è oggettivamente grave.
Egli ha commesso tre violazioni del codice della circolazione
stradale che, a fronte del quadro edittale, sono tutti dei delitti di gravità
non certo trascurabile, in particolare il reato di abuso delle targhe che è
considerato dal legislatore un vero e proprio furto, pur se nel contesto
specifico della circolazione stradale.
L’imputato ha agito con una notevole intensità delinquenziale,
ritenuto che per un periodo di due settimane, e ben sapendo di essere privo
della patente di guida, non si è limitato a circolare occasionalmente o perché
spinto da necessità nella zona ove risiedeva o, comunque, nelle zone limitrofe,
ma si è spostato con l’auto oltre Gottardo, per ben due volte, incurante
dell’aumento del rischio di essere fermato.
Senza contare il fatto che, non avendo mai superato l’esame per
ottenere la licenza di condurre, senza remora, ha altresì messo in pericolo la
sicurezza degli altri utenti della strada e dei suoi passeggeri.
Anche dal profilo soggettivo, già solo con riferimento ai reati
contestati nell’atto d’accusa, le responsabilità dell’imputato sono gravi. IM 2
ha infranto, ancora una volta, le norme del codice stradale per un mero fine
opportunistico, allorché nulla gli impediva di agire lecitamente e quindi di
spostarsi utilizzando i mezzi pubblici, rispettivamente di venire in Ticino in
treno ricorrendo al denaro che ha speso per comperarsi l’auto.
Ad aggravare in modo esponenziale la colpa di IM 2, vi è altresì
il fatto che, senza nessuna esitazione, egli ha delinquito nel periodo di prova
della libertà condizionale a fronte anche della presenza degli
oggetti rinvenuti nell’auto (passamontagna, guanti, tronchesino e cacciaviti) e
dopo soli 3 mesi dal momento in cui è uscito dal carcere, ove vi aveva già
trascorso ben 28 mesi. Senza contare il fatto che l’imputato nemmeno è nuovo ai
reati di circolazione stradale essendo che già era stato sanzionato nel 2013,
persino per il precedente specifico di guida senza autorizzazione.
Tutto quanto indicato rende oltremodo evidente come le precedenti
condanne subite dall’imputato non sono in alcun modo servite ad impedire al
medesimo di tornare nuovamente a delinquere non appena ne avesse avuto
occasione. Nemmeno il concreto pericolo di tornare nuovamente in carcere, e per
un considerevole lasso di tempo, è servito da deterrente per IM 2, senza
contare poi che egli era già stato colpito da un provvedimento amministrativo
di espulsione verso cui aveva anche interposto ricorso.
8.2
Le giustificazioni che
l’imputato ha dato del suo comportamento, a fronte del concreto pericolo di
vedersi ripristinato il residuo di pena sospeso al momento della concessione
della libertà condizionale, non convincono.
IM 2 era perfettamente consapevole che con il suo agire rischiava
di tornare in carcere e di vedersi definitivamente espulso. E’ parare della
Corte che se egli si è consapevolmente assunto un simile rischio, non lo può
aver fatto unicamente per il suo desiderio di gironzolare in auto e trascorrere
alcuni giorni di vacanza in Ticino. A fronte del recente precedente penale di
rapina commesso dai prevenuti in correità, della presenza dello stesso IM 1
armato di pistola, unitamente al possesso di due passamontagna, dei guanti,
tronchesino e cacciaviti, tutti strumenti che possono essere utilizzati per
commettere, quanto meno, dei furti, non si può che ritenere che l’imputato si
era procurato quell’auto con le targhe rubate, non per capriccio, ma per
passare un domani ad atti illeciti.
Di talché, per questa Corte appare evidente come l’imputato abbia
una forte propensione a delinquere e, al fine di ottenere quel che vuole, non
fa capo ad un lavoro onesto come quello di piastrellista, che avrebbe poi
potuto mantenere a tempo pieno, ma opta puntualmente per le vie, più rapide,
dell’illecito.
Neppure in inchiesta ha dimostrato di aver compreso la gravità del
suo agire, avendo mantenuto un atteggiamento negatorio e volto a sminuire le
proprie responsabilità.
A fronte di questo quadro tanto desolante, la Corte non ha trovato
attenuanti.
8.3
Tutto ciò ponderato, questa Corte ha ritenuto adeguata alla colpa oggettiva e soggettiva
dell’imputato, in applicazione dell’art. 41 CP, una pena
base detentiva di 6 mesi.
Nel caso concreto, è difatti incontrovertibile che solo una pena
detentiva si giustifica sia per le condizioni finanziarie di IM 2, sia per
trattenerlo dal nuovamente commettere altri reati.
Con riferimento poi alla personalità, all’ambiente e alla
professione di IM 2, agli atti non vi sono elementi tali da permettere di far
ritenere che in futuro egli non ricadrà più nell’illecito. Non avendo egli
nulla compreso dopo molti mesi di prigione, non serve dilungarsi troppo per
evidenziare che il rischio di recidiva sul punto è elevato, e la prognosi ai
sensi dell’art. 42 CP è del tutto infausta. Col che la pena è da espiare.
8.4
Sull’elevato rischio di
recidiva si fonda anche il giudizio sul ripristino dell’esecuzione ex art. 89
cpv. 2 CP.
Su questo punto, si evidenzia nuovamente che l’imputato ha scelto
la via dell’illecito perfettamente consapevole ed istruito sulle conseguenze in
cui sarebbe potuto incorrere a seguito della commissione di nuovi reati
perpetrati nel periodo di prova della libertà condizionale. La reiterazione
dell’agire non costituisce altro che una smentita flagrante del pronostico
favorevole della concessione della libertà condizionale che aveva posto
l’autorità zurighese.
Le prospettive future di IM 2, in assenza di un serio progetto
d’inserimento in Svizzera piuttosto che al suo paese d’origine, o altrove, di
fronte alla sua indolenza, alla sua inclinazione delinquenziale, alla scarsità
di saldi punti di riferimento, presentano un quadro d’instabilità tale che il
passaggio all’atto illecito è altamente verosimile, già solo per l’ipotesi di
un ritorno illegale in Svizzera, paese nel quale IM 2 s’identifica.
Di conseguenza, la Corte ha ordinato il ripristino espiativo
dell’esecuzione della pena di 426 giorni di detenzione.
In applicazione del combinato disposto degli art. 89 cpv. 6 CP e
49.
CP, la Corte ha pronunciato una pena unica, determinata sulla base di un
giudizio d’insieme. Questa Corte, quindi, tutto ponderato, ritenuto che il
residuo di pena è comunque di ben 14 mesi, ha ritenuto congrua al caso concreto
una pena unica di 18 mesi di detenzione, aumentando quindi di 1 mese la pena
proposta dalla pubblica accusa, ritenendola eccessivamente mite.
IM 2 è stato altresì condannato al pagamento di una multa di fr.
200.
- in applicazione dell’art. 96 cpv.2 LCStr.
9.
La
decisione sull’espulsione facoltativa (art. 66abis CP)
9.1
Il Giudice, ai sensi dell’art. 66abis può
espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo
straniero condannato ad una pena o una misura per i reati non elencati all’art.
66a CP. Ritenuto il carattere facoltativo di tale disposizione, incombe al Giudice
soppesare nel singolo caso se la prognosi negativa, soprattutto nell’ottica
della prevenzione speciale, è indice della necessità di pronunciare
l’espulsione, ponderando altresì l’interesse pubblico versus l’interesse
privato del condannato a rimanere in Svizzera.
9.2
Nella
vicenda in esame, non è risultato che l’accusato abbia solidi
legami sociali, culturali e familiari con la Svizzera o che si sia
sufficientemente integrato nel contesto sociale in cui vive. E ’ ben vero che IM
2.
è arrivato in Svizzera all’età di __________ anni, ove è rimasto sino al suo
arresto. Egli, che era al beneficio di un permesso C, ha qui frequentato sia le
scuole dell’obbligo che l’apprendistato, ed ha la padronanza della lingua
svizzero tedesca. Ma, nondimeno, si rileva che è dal 2013 che l’accusato non ha
un lavoro fisso, né, soprattutto, intende trovarlo, così come egli non ha un
domicilio stabile. Nemmeno i suoi legami sociali sono sani, considerato che è
almeno dal 2015 che frequenta ambienti criminogeni e da questi non ha
dimostrato né di essersene distanziato, né di volerlo fare. Non appena
scarcerato, difatti, IM 2 si è da subito attivato per restaurare i contatti con
quelle medesime persone con cui aveva delinquito in passato subendo anche una
pesante condanna da scontare, e tornado così nel giro di brevissimo tempo a
nuovamente delinquere senza nessuna remora.
Il rapporto con i fratelli in Svizzera non gli ha
impedito di commettere altri reati, con il che se ne deve desumere che essi non
sono dei punti di riferimento così determinanti. Analogamente, non risulta
esserlo nemmeno il suo legame sentimentale con una ragazza, che fra l’altro
vive in Romania e di cui non ha voluto rivelare altre informazioni.
L’imputato ha comunque mantenuto dei legami con il
suo paese natio, dove ha passato parte della sua infanzia e dove vivono tuttora
i suoi genitori. Lì vi torna regolarmente per trascorrere le vacanze come
peraltro fatto subito dopo essere uscito dal carcere.
Alla luce di quanto rilevato, non si può dunque
ritenere che IM 2 abbia più possibilità di risocializzazione e di reinserimento
professionale, anche considerata la sua professione di piastrellista, in
Svizzera piuttosto che in Kossovo. Anzi, al suo Paese natio piuttosto che in
altro paese, egli si troverebbe lontano dagli ambienti malsani che qui
persevera a frequentare.
Occorre dunque concludere che, a fronte della
gravità del quadro criminale dell’imputato, del rischio di recidiva e della
prognosi infausta circa il comportamento futuro dell’imputato, prevalga senza
dubbio la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico alla permanenza in
Svizzera del medesimo IM 2. Di conseguenza, la Corte ha pronunciato
l’espulsione dell’imputato dal territorio svizzero per la durata di 5 anni, in
luogo dei 3 anni richiesti dalla pubblica accusa, ritenendo tale periodo di
tempo proporzionato e non lesivo degli interessi dell’imputato.
10.
I beni
sottoposti a sequestro e le spese di giustizia
Con riferimento agli oggetti in sequestro, E’
ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione di 1 zaino di
colore viola e nero, di 1 marsupio di colore nero e di un foglietto manoscritto
che sono dissequestrati a favore di IM 1.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- senza motivazione scritta e
le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 e IM 2, in solido tra loro,
con ripartizione interna in misura del 50%. La tassa di giustizia di fr.
2’500.- con motivazione scritta, per la parte eccedente i fr. 1'000.-, sarà
posta a carico della sola parte che ne farà richiesta o, con la medesima
ripartizione interna, di entrambe le parti.
11.
La nota
professionale
d. Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento
penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato
l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei
diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO,
art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla
base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata
anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la
pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto
studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e
complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.
/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla
sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del
10.
dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
11.1
La
nota professionale dell’avv. DUF 2, adeguata alla durata del pubblico
dibattimento, è stata approvata così come esposta per CHF 13’450.19,
comprensiva di onorario, spese e IVA.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino
l’importo di CHF 13’450.19 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art.: 12, 40, 46, 47,
49, 51, 66abis, 69, 70, 89, 106 CP;
33.
LArm; 95, 96, 97 LCstr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
Infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere,
senza diritto, nel Canton Zurigo, in Ticino ed in altre
imprecisate località, tra il mese di maggio 2018 e il 2 luglio 2018, acquistato,
detenuto e portato con sè una pistola GLOCK, 25 cartucce calibro 9mm, 196
cartucce GECO, 12 cartucce 9mm Hidra-Shok;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
Guida senza autorizzazione
per avere,
tra il 18 giugno 2018 e il 2 luglio 2018 a __________ (SH), __________,
in Ticino e in altre imprecisate località, condotto l’autoveicolo Opel Astra di
sua proprietà e su cui aveva applicato le targhe ZH__________, senza essere
titolare della licenza di condurre richiesta;
2.2
Guida senza licenza di
circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità
civile
per avere,
nelle medesime circostanze di cui al punto 2.1 del presente
Dispositivo
dispositivo, condotto il veicolo Opel Asta, sebbene sapesse che non sussisteva
la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
2.3. abuso della licenza e delle
targhe
per essersi, tra il 18 e il 19 giugno 2018 a __________ (SH),
intenzionalmente appropriato delle targhe di controllo ZH__________,
asportandole da un veicolo della __________, __________, applicandole al
veicolo Opel Astra, per farne uso nelle circostanze di cui al punto 2.1 del
presente dispositivo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
3. Di conseguenza,
3.1. IM 1 è condannato alla pena
detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a
valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, comprensiva del
ripristino del residuo di pena di 457giorni di cui alla decisione del
03.05.2018 del Amt für Justizvollzug.
3.2. IM 2 è condannato:
- alla pena detentiva di 18
(diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena
unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, comprensiva del ripristino del residuo
di pena di 426 giorni di cui alla decisione del 15.02.2018 del Amt für
Justizvollzug;
- alla multa di fr. 200.-,
con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita
con una pena detentiva pari
a 2 (due) giorni (art. 106, cpv. 2 CP).
4. È ordinata l’espulsione di IM
2 dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art.
66abis CP.
5. E’ ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro, ad eccezione di 1 zaino di colore viola e nero, di 1
marsupio di colore nero e di un foglietto manoscritto che sono dissequestrati a
favore di IM 1.
6. La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a
carico di IM 1 e IM 2, in solido tra loro, con ripartizione interna in misura
del 50%. La tassa di giustizia di fr. 2’500.- con motivazione scritta, per la
parte eccedente i fr. 1'000.-, sarà posta a carico della sola parte che ne farà
richiesta o, con la medesima ripartizione interna, di entrambe le parti.
7. Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
7.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 10'264.70
spese fr. 638.50
totale fr. 10'813.20
7.2. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’813.20 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
8. Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.
8.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 11'817.00
spese fr. 678.00
IVA (7,7%) fr. 955.19
totale fr. 13'450.19
8.2. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13’450.19 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
9. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,
per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 134.45
fr. 3'034.45
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 67.25
fr. 667.25
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Multa fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 67.25
fr. 2'367.25
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ufficio federale di
Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente Il
vicecancelliere