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Decisione

72.2018.179

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 ottobre 2018Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti sono ammessi, ciò che bisogna discutere è l’espulsione

facoltativa ed il ripristino di pena. I due imputati hanno commesso dei delitti

durante il periodo di prova, dunque vi è da chiedersi se in futuro essi si

asterranno o meno dal commettere altri reati. Non vi sono punti favorevoli agli

imputati. Vi è una situazione lavorativa inesistente e non solo perché appena

usciti di galera, IM 2 aveva anche un posto di lavoro ma lui ha deciso per

scelta di non lavorare. Anche la cerchia di amicizie dei due imputati non

lascia trasparire aspetti favorevoli. I due che hanno commesso reati assieme,

appena scarcerati sono tornati subito a frequentarsi, ciò che concorre a

rendere la prognosi negativa. Tutte queste situazioni danno un quadro

sfavorevole nell’ottica di commettere altri reati. Così anche il quadro

familiare non è servito a tenere lontano IM 1 dalla commissione dei reati. Le

famiglie da sole non riescono a tenere lontani gli imputati dal commettere

reati. La prognosi è dunque altamente sfavorevole. Il carcere ai due imputati

non è servito a nulla, nemmeno la detenzione preventiva trascorsa a Zurigo. Non

è nemmeno servito dargli la possibilità di uscire dal carcere a chiare

condizioni inequivocabili. Essi sapevano cosa significava essere liberati

condizionalmente ma hanno scelto la via della delinquenza, è stata una scelta

libera e dunque devono subire le conseguenze delle loro scelte. Essi avrebbero

potuto comportarsi bene ma hanno scelto di sbagliare e oggi ne pagano le

conseguenze. I residui di pena vanno dunque ripristinati stante le condizioni

previste dal codice. Sulla non restituzione delle spese, l’accusa si oppone

alla richiesta delle difese, è per colpa dei comportamenti dell’imputato che è

stato aperto il procedimento. Circa la sanzione, occorre procedere con una pena

unica, una pena detentiva effettiva anche per i nuovi reati in quanto si tratta

di delitti, e tenuto conto anche delle condizioni economiche disastrose degli

imputati anche in virtu’ dell’art. 42 cpv 2 CP. Per IM 1 vi è una infrazione

alla LArm che non si può definire lieve. E’ un reato la cui gravità non può

essere sottovalutata e in questo caso è maggiore per via della violazione delle

norme di condotta. Egli ha voluto comperare una pistola e oltre 200 munizioni,

alcuni dei quali sono assolutamente vietati dalla legge. I motivi per cui egli

ha comperato l’arma, non rilevano così tanto, trattandosi comunque di un fatto

già oggettivamente molto grave. La pena dunque per l’accusa deve essere di 6

mesi. Per IM 2 i reati non sono in quanto tali gravi, la gravità oggettiva è

media ma essa è superata dal fatto che i reati sono stati ripetuti. La gravità

è poi aumentata dal fatto che si è trattato di un comportamento inutile, di una

leggerezza di chi non ha capito la lezione del carcere. Egli ha voluto

soddisfare solo un piacere del momento, ciò che rende maggiormente grave la

colpa che l’accusa quantificata in 4 mesi di detenzione. L’accusa chiede dunque

per IM 1 la pena unica di 20 mesi interamente da espiare, mentre per IM 2

chiede una pena di 17 mesi, entrambe comprensive dei ripristini di pena e

interamente da espiare. In merito all’espulsione facoltativa, l’accusa richiama

la decisione del 17.08.2018 della Commissione del ricorso del Canton Zurigo in

materia di stranieri, ove si indicano le ragioni per cui l’imputato può essere

espulso dalla Svizzera. Conclude chiedendo che l’imputato venga espulso per un

periodo di 3 anni, con possibilità di estendere l’espulsione all’area Shengen;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

Il delitto commesso è stato sin da subito ammesso dall’imputato.

In merito all’unico reato imputato a IM 1, l’infrazione alla Larm, per la sua

commissione si postula una pena pecuniaria di qualche giorno. La colpa

oggettiva del reato varia in maniera molto importante. La difesa rileva che, a

titolo d’esempio, una per persona che aveva detenuto una serie di armi molto

numerose, era stata inflitta una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere. La

difesa chiede che la pena sia commisurata di un massimo di 10 aliquote

giornaliere. Il periodo di prova sarebbe scaduto nell’agosto del 2019 ed era

accompagnato da una serie di norme di condotta tra cui, appunto, quella di

possedere armi. Ai sensi dell’art. 89 CP il giudice può prorogare il periodo di

prova o ripristinare il periodo sospeso. L’imputato, in questi mesi di

carcerazione ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze dell’infrazione e di

una nuova carcerazione. La difesa ritiene che un significativa proroga del

periodo di prova costituisca una significativa spada di Damocle sulla testa

dell’imputato. L’autorità di espiazione pena del Canton Zurigo osservava come

una continuazione della pena non avrebbe potuto migliorare la situazione

dell’imputato, di talché ad egli è stato concesso il periodo di liberazione

condizionale. In passato la commissione dei reati era connessa all’abuso di

sostanze stupefacenti, da cui l’imputato si astiene da ormai tre anni. Fuori

dal carcere la famiglia dell’imputato è pronto ad attenderlo, ed il suo

ambiente familiare è del tutto positivo. Egli potrà continuare a cercare un lavoro

e a continuare il programma di sostegno psicologico che aveva interrotto. Egli

è consapevole che ogni nuovo errore lo potrà portare a perdere nuovamente

tutto. La difesa chiede che, se del caso, il ripristino di pena avvenga

soltanto in maniera parziale. In caso di pena unica, la difesa si rimette alla

Corte in merito alla sua determinazione, ritenuto che comunque essa non potrà

superare i 15 mesi e mezzo di detenzione;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 2, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

Ciò che preme alla difesa è sottolineare come i fatti che hanno

portato all’arresto dell’imputato si siano ridimensionati di molto. Per il

reato più grave, gli atti preparatori punibili di rapina e quella di infrazione

alla LArm, il PP ha emanato un decreto di abbandono. L’imputato sin dal primo

momento del fermo ha collaborato con sincerità, ha affermato di aver condotto

veicoli senza avere la licenza di condurre e dopo aver rubato le targhe. Egli

ha spontaneamente dichiarato di avere commesso una leggerezza ma solo perché

dopo essere stato in prigione due anni egli voleva trascorrere qualche tempo

con i suoi amici in un campeggio. Sono 95 giorni che l’imputato si trova in

carcere per questi fatti, un periodo più lungo delle pene pecuniarie previste

per fatti analoghi (81.2014.87 Pretura Penale). L’imputato ha cercato di

ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Svizzera, ove si trova da

quando ha 7 anni e dove ha seguito tutta la sua formazione, a dimostrazione di

una sua integrazione linguistica, culturale e sociale. Anche le sue sorelle

vivono da sempre nel Canton Zurigo e sono perfettamente integrate. Il Kossovo

resta per lui solo una meta di vacanza, casa e professione restano a Zurigo da

quando ha 7 anni. Il fatto di lasciare la Svizzera costituirebbe per lui quello

di dover tagliare le proprie radici. Dal mese di marzo 2018 egli non ha mai

lasciato la Svizzera per una nuova vita all’estero. Egli cercherà nuovamente un

lavoro come aveva già fatto in passato. Alla luce di tutti questi motivi, la

difesa, per la quale non è accertato il pericolo di fuga, chiede che l’imputato

venga condannato una pena pecuniaria minima, con rinuncia al ripristino

dell’esecuzione della pena sospesa, la quale può essere sostituita da un

ammonimento. Chiede, infine, la rinuncia ad esprimere l’espulsione penale dalla

Svizzera.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Premessa

La presente motivazione verte unicamente sulla posizione di IM 2,

il solo ad aver presentato annuncio d’appello in data 11.10.2018 avverso al

giudizio in esame (doc. TPC 16). Richiamato l’art. 82 CPP, non sarà dunque

trattata, se non con specifico riferimento al medesimo IM 2, la posizione del

coimputato IM 1, che è stato condannato, ordinato il ripristino dell’esecuzione

della pena sospesa con la concessione della libertà condizionale, per il reato

di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni alla pena unica di 20 mesi

di detenzione da espiare.

Considerandi

2.

Curriculum

vitae di IM 2

Dalla

documentazione in atti, con riferimento al vissuto dell’imputato IM 2, risulta

che:

2.1

IM 2 è

nato in Kossovo, a __________, il __________, …omissis…

IM 2 ha abitato presso i propri genitori fino al __________ quando

sono sorti degli attriti con il padre per delle divergenze sui metodi

educativi, che hanno portato IM 2 ad abbondonare il tetto famigliare, ed

alloggiare “un po’ ovunque”, ma per lo più presso una sorella.

Nello stesso periodo, ha cominciato a consumare stupefacenti,

cannabis e cocaina, e ad allacciare una relazione sentimentale con una ex

prostituta, vivendo grazie agli aiuti finanziari di quest’ultima e della

sorella.

Complessivamente aveva, comunque, racimolato debiti per circa fr.

20'000.-(perizia psichiatra agli atti 13.07.2017, AI 49).

L’imputato non ha mai ottenuto la licenza di condurre.

Il 07.11.2015 è stato arrestato e poi condannato in data

13.06.2017

dal Tribunale di appello del Canton Zurigo a 42 mesi di detenzione,

come di seguito sarà meglio illustrato.

Uscito di prigione il 05.03.2013 in libertà condizionale,

l’imputato è andato a vivere dal fratello, mentre i genitori nel frattempo

erano tornati a vivere in Kossovo.

Nel mese di maggio 2018, IM 2 per un breve periodo ha lavorato

come __________ presso un suo ex datore di lavoro, tale __________,

abbandonando però anche tale attività in quanto, come ammesso dall’imputato “aveva

altro di meglio da fare”.

Quanto ai contatti sociali, e con specifico riferimento al periodo

successivo alla scarcerazione in libertà condizionale, l’imputato ha dichiarato

di avere una relazione sentimentale, ma della quale non ha voluto riferire

nulla. Egli ha comunque continuato a bazzicare gli stessi ambienti criminogeni

frequentati prima dell’arresto del 07.11.2015, compreso il coimputato IM 1,

oltre che tale __________ (AI 48).

Il 07.05.2018, IM 2, al beneficio di un permesso C, ha ricevuto

dall’Ufficio migrazione l’ordine di allontanamento dal territorio svizzero,

confermato in seconda istanza con decisione del 17.08.2018 (AI 75).

Il 02.07.2018, l’imputato è stato nuovamente arrestato, in Ticino,

per i fatti qui a giudizio.

Nella perizia psichiatrica di data 13.07.2017, esperita

nell’ambito del precedente procedimento penale di cui alla condanna del 13.06.2017

dell’Obergericht, Canton Zurigo, si indica in IM 2 una personalità immatura,

distanziato dalle norme e dalle regole, con un disturbo da dipendenza di

stupefacenti ed un rischio di recidiva moderato (AI 49).

Sul punto si rileva, tuttavia, che non vi sono evidenze in merito

al fatto che l’accusato abbia ricominciato a consumare droga una volta uscito

dal carcere.

2.2

Nel corso del verbale di Polizia reso il giorno del suo arresto,

l’imputato, con specifico riferimento alla sua situazione personale, ha

dichiarato:

“…omissis…”.

(VI PG 02.07.2108, allegato

al Rapporto d’arresto, AI 1).

Nel primo interrogatorio davanti al PP, l’imputato,

sempre con riferimento al proprio vissuto, ha poi precisato che:

“…omissis…”.

(VI PP, 03.07.2018, pag. 6 AI 12).

Con specifico riferimento, invece, alla situazione successiva alla

sua scarcerazione avvenuta in data 05.03.2013, interrogato in data 17.07.2018, IM

2.

ha dichiarato:

"

D: Ci può indicare cosa ha fatto dopo il suo rilascio avvenuto a

marzo 2018 fino al mese di giugno 2018?

R: In aprile, sono stato più di due

settimane in Kossovo per le ferie, ma non ricordo con precisione le date; sul

mio passaporto è presente il visto che ho richiesto. In Kossovo sono andato con

mio fratello __________, presso il cui domicilio sono annunciato pure io. Ho

anche cercato un lavoro tramite l’assistenza riabilitativa, presso cui ho

appuntamenti settimanalmente; non mi erano stati richiesti altri accertamenti

sulla mia persona a seguito del mio rilascio. Ho cercato lavoro in qualità di __________,

siccome ho un diploma di questa professione. Non ho trovato lavoro siccome non

ho un permesso di soggiorno e al momento in Svizzera è difficile trovare un

lavoro senza avere un permesso.

D: Chi ha frequentato dopo il rilascio del

mese di marzo 2018?

R: Ho trascorso la maggior parte del tempo

con i miei famigliari tra __________ e __________, dove abita mia sorella

maggiore __________.

Ho anche incontrato diversi miei amici e

conoscenti di cui non voglio fornire dettagli, siccome si tratta di cose mie

personali.

D: Lei ha una relazione sentimentale? Se

sì, con chi?

R: Sì, ho una relazione che risale al

periodo precedente al mio arresto. Non intendo fare il nome della mia ragazza.

D: Quale è la sua attuale situazione quale

cittadino kosovaro? Quale permesso di soggiorno in Svizzera possiede?

R: Al momento non sono titolare di un

permesso, ma avevo un permesso C. A seguito dei miei problemi penali, l’Ufficio

della migrazione ha deciso di rimandarmi al mio Paese, ma ho fatto ricorso, che

ha effetto sospensivo. Avrei dovuto lasciare la Svizzera in agosto di

quest’anno”.

(VI PG, 17.07.2018, Rapporto d’inchiesta, pag. 3 All. 5, AI 69).

2.3

Nel corso dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato

in merito al proprio vissuto, così si è espresso:

"

D: Dagli atti risulta che ha avuto problemi con gli stupefacenti,

cannabis e cocaina. Quando aveva iniziato a consumare queste sostanze e perché?

IM 2 R: Ho iniziato nel 2014, circa 4 anni

e mezzo fa. Non ho mai avuto problemi con la droga, ho consumato senza mai

esagerare, nel senso che non sono mai stato un tossicodipendente. Consumavo marijuana

e cocaina.

D: Uscito dal carcere non ha più consumato?

IM 2 R: No

D: Dopo che è uscito di prigione ha seguito

il Lern-Programm che aveva iniziato in carcere? Di che cosa si trattava?

IM 2 R: Si trattava di una cura psicologica

che ho seguito. Attualmente l’ho interrotta a causa dell’arresto.

…omissis…

D: Aveva dei progetti quando era uscito di

prigione a marzo 2018?

IM 2 R: Il mio primo obiettivo era rimanere

in Svizzera e trovare un posto fisso. Volevo poter essere indipendente e non

dipendere ancora dalla mia famiglia.

D: In concreto ha lavorato?

IM 2 R: Sì. Ho lavorato come __________ e

come __________. Questo dopo le ferie in Kossovo, circa aprile – maggio per

circa un mese con delle interruzioni. Ho lavorato presso __________, come da

lui confermato nel verbale di Polizia. Ha anche confermato che io non lavoro

più da lui e che è dispiaciuto dalla cosa.

D: In inchiesta ha dichiarato che aveva

altri impegni o doveva fare altre cose piuttosto che tenersi il lavoro da __________.

Quali erano questi impegni e queste altre cosa da fare?

IM 2 R: Era per l’assistenza della

sospensione della pena che però non voglio prendere come scusa. Dopo 28 mesi di

prigione non potevo lavorare 8 o 9 ore al giorno, al 100%. Ho provato ma non è

che mi piaceva molto. E’ difficile lavorare sotto pressione sapendo che dopo 3

o 4 mesi avrei dovuto lasciare la Svizzera nonostante il mio progetto iniziale

uscito dal carcere fosse proprio quello di lavorare.

D: Come si manteneva?

IM 2 R: Ho ricevuto un po’ d’aiuto dalla

mia famiglia. Mi ha aiutato mia sorella dandomi circa 400 o 500 fr. al mese per

le sigarette. Io non avevo risparmi, avevo poco meno di 600 fr. che ho speso

nel primo mese per andare in Kossovo.

D: Ha dei debiti?

IM 2 R: Sì, circa 15’000 – 20’000 fr.

Dalla decisione 17.08.2018 della Sezione

ricorsi della Direzione della sicurezza del Canton Zurigo, risulta che ha

debiti tra fr.15'000.- e fr. 20'000.-.

D: In che rapporti è ora con IM 1? Siete

amici da diversi anni, 6 giusto?

IM 2 R: Siamo buoni amici da 4 o 5 anni.

D: Perché uscito dal carcere ha continuato

a frequentare IM 1 sapendo addirittura che quest’ultimo si era procurato una

pistola, oltre che a frequentare __________ un altro pregiudicato? Non voleva

cambiare ambiente?

IM 2 R: Perché è un mio amico e mi piace

come persona.

D: Lei ha ricevuto un ordine di

allontanamento dal territorio svizzero a far tempo dal 7.05.2018. Impugnerà la

decisione 17.08.2018 che ha respinto il suo ricorso, visto che il termine

scadrà il 9 ottobre 2018 (AI 75)?

IM 2 R: Dipende da oggi. Se rimango in

carcere non farò appello, mentre se sarò scarcerato farò appello.

D: Dall’inchiesta emerge che non vorrebbe

lasciare la Svizzera. È giusto?

IM 2 R: Si giusto.

D: Che progetti ha per il futuro una volta

pagato il debito con la giustizia?

IM 2 R: Vorrei sposarmi con la mia

compagna. Lei abita in Romania e siamo fidanzati da 4 o 5 anni. Qualora potessi

rimanere in Svizzera la farei venire qui e le cercherei un lavoro. Anch’io

vorrei trovarmi un lavoro.

Io avevo già provato a lavorare ma dopo 28

mesi di carcere è stato molto complicato tornare subito a fare un lavoro duro.

Vorrei anche pagare i miei debiti e ricominciare una nuova vita. Se non potessi

più rimanere qui cercherei altre vie per potermi mantenere.

D: Qualora dovesse essere rimpatriato in

Kossovo. Rimarrebbe nel suo paese a vivere?

IM 2 R: Non rimarrei in Kossovo a vivere

nonostante abbia i miei parenti li, che però non mi possono aiutare in quanto

finanziariamente non stanno bene. Ci sarebbe la possibilità di lavoro ma le

persone penserebbero di me che ho avuto la possibilità di rimanere in Svizzera

ma non ne ho approfittato e quindi mi considerebbero un fallito.

D: Come si guadagnerà da vivere se non

rimarrà in Kossovo?

IM 2 R: Andrei in Germania a fare il __________

o il __________ dato che conosco anche la lingua e la mia famiglia sarebbe

vicino a me.

D: Ha delle persone di riferimento in

Germania presso cui andare o che potrebbero aiutarla nel suo progetto di vita?

IM 2 R: Ho dei cugini a __________, andrei

probabilmente da loro”.

(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del

dibattimento, p. 3-6).

2.4

Con

riferimento, infine, a quelle che sono le prospettive future dell’imputato una

volta scarcerato, preso atto della possibilità di essere espulso dal territorio

svizzero, IM 2 nel corso del verbale dibattimentale ha affermato:

“…omissis…”

(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del

dibattimento, p. 5-6).

3.

I

precedenti penali

Dall’estratto del casellario giudiziale in atti (AI

3), risultano due precedenti penali a carico dell’imputato.

3.1

IM 2 è stato condannato una prima volta, con decisione del

25.09.2013

dello Staatsanwaltschaft __________, per i reati di furto d’uso di

un veicolo a motore e conduzione di un veicolo a motore senza la licenza di

condurre richiesta, alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr.130.-

l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al

pagamento di una multa di fr. 1'300.-.

Il medesimo imputato ha poi subito una seconda

pesante condanna per i reati di rapina associato ad una banda (si tratta di tre

rapine ai danni di distributori di benzina messe a segno mascherati e muniti di

coltello), ricettazione e contravvenzione alla LStup, commessi in

correità con il coimputato IM 1, alla pena detentiva di 42 mesi, nonché al

pagamento di una multa di fr. 500.- (AI 19). Per effetto di questa condanna, IM

2.

ha trascorso 28 mesi in carcere in espiazione della pena, sino a quando con

decisione del 15.02.2018 del Amt für Justizvollzug, il 5.03.2018 è stato posto al beneficio della libertà condizionale per un periodo

di prova fino al 05.05.2019, decisione associata all’obbligo di sottoporsi ad

un’assistenza riabilitativa e, quale norme di condotta, all’obbligo di portare

a termine il programma di formazione iniziato in carcere (AI 16).

4.

Avvio

delle indagini e circostanze dell’arresto.

4.1

In data

02.07

, presso la Centrale Operativa della Polizia è giunta la segnalazione

del transito sull’A2 in direzione sud, delle targhe ZH__________ applicate al

veicolo Opel Astra iscritte a RIPOL e ricercate perché rubate a __________ tra

il 18.06.2018 ed il 19.06.2018. Il veicolo veniva quindi fermato a Camorino

agli svincoli A2 di Bellinzona Sud, alla cui guida risultava esservi,

sprovvisto della licenza di condurre, IM 2, mentre il lato passeggero era

occupato da IM 1, sul quale risultava ancora pendente una ricerca RIPOL per

espiazione di pena.

Si procedeva dunque alla perquisizione del veicolo,

nel corso della quale si rinvenivano i seguenti oggetti posti tutti sotto

sequestro:

2.

passamontagna di colore nero;

2.

cacciaviti;

1.

tronchesino;

1.

paio di guanti di colore rosso/grigio;

1.

pistola Glock 19;

1.

caricatore Glock 15 con inserite 13 cartucce

blindate;

1.

caricatore Glock 17 con inserite 12 cartucce

blindate;

196.

cartucce 9x19 Luger blindate;

12.

cartucce 9x19 Luger a deformazione controllata

(punta cava);

1.

foglietto manoscritto numeri di telefono e

nominativi;

1.

zaino di colore viola e nero;

1.

marsupio di colore nero;

1.

paio di guanti marca Showa 370 8/L sigillati;

1.

coltello marca Metaltex;

1.

pila.

Da ulteriori controlli esperiti sul veicolo, si

evinceva che esso, oltre a circolare con targhe rubate, era anche privo

dell’assicurazione RC.

I due prevenuti venivano dunque fermati e condotti

negli Uffici di Polizia per essere sottoposti ad interrogatorio.

Dalle indagini che ne sono al contempo conseguite,

si è potuto stabile che la vettura OPEL Astra è stata acquistata da IM 2 a metà

giugno 2018 al prezzo di 500.- fr, ed il venditore risultava essere tale __________.

L’auto al momento dell’acquisto era fuori circolazione. Le targhe, invece,

risultavano essere state rubate da un furgone della ditta ____________ parcheggiato

a __________ tra il 18.06.2018 ed il 19.06.2018.

L’auto in questione risultava comunque essere già

transitata in Ticino qualche giorno prima del fermo, precisamente in data

30.06

, quando i due imputati erano in compagnia anche di __________, detto

__________. Costui, il medesimo 30.06.2018, era stato fermato e controllato dalla

Polizia di __________ perché intento a fumare uno spinello. I due soggetti in

sua compagnia, poi risultati essere, appunto, proprio IM 2 e IM 1, in

quell’occasione non sono tuttavia stati identificati.

__________, interrogato dalla Polizia di Zurigo, con

riferimento alla sua presenza in Ticino quel giorno in compagnia dei rubricati,

ha dichiarato che era loro intento quello di trascorrere del tempo in riva al

lago per una breve vacanza. Egli ha poi affermato di essere da qualche anno un

conoscente di IM 2 e di averlo conosciuto durante la loro permanenza in carcere

nei primi mesi del 2017, e di aver continuato poi a frequentarlo anche una

volta scarcerato. Con riferimento, invece, a IM 1, il medesimo __________ ha

riferito di non essere suo amico, ma di conoscerlo proprio per il tramite di IM

2.

4.2

Le abitazioni dei due imputati sono poi state sottoposte a

perquisizione, nell’ambito della quale al domicilio di IM 1 non è stato

rinvenuto nulla di utile alle indagini, mentre all’interno dell’abitazione di IM

2.

sono stati trovati tre telefoni cellulari, due dei quali sono risultati

appartenere ai prevenuti.

4.3

I due

imputati, nonostante i precedenti penali specifici e nonostante siano stati

trovati in auto in possesso di una pistola, di passamontagna e di materiale

utile alla commissione, ad esempio, di furti, o comunque tale da far ritenere

che essi si stessero preparando per commettere atti illeciti, hanno affermato,

non senza contraddizioni, di non sapere a chi appartenesse il suddetto

materiale. Dagli accertamenti scientifici che ne sono conseguiti, ne è derivato

che il profilo DNA di IM 1 è stato rinvenuto sul tronchesino, sulla pistola e

sulle cartucce, mentre le tracce di DNA presenti sui passamontagna hanno dato

esito positivo con un profilo femminile non registrato in banca dati. Infine,

sugli altri attrezzi presenti nel veicolo, non è stata rinvenuta una traccia

interpretabile.

4.4

Gli imputati, interrogati in merito alle indicate risultanze,

hanno scarsamente collaborato con gli inquirenti, limitandosi il IM 2 ad

ammettere di essere stato lui l’autore del furto delle targhe, ciò di cui, a

suo dire, IM 1 non sarebbe stato a conoscenza, mentre quest’ultimo ha

riconosciuto di essere lui il proprietario della pistola nonché delle numerose

munizioni, rifiutandosi tuttavia di fornire qualunque indicazione utile in

merito al suo acquisto. Anche a mente del IM 1, il IM 2 non sarebbe stato a

conoscenza del fatto che egli portava con sé un’arma, come meglio sarà indicato

di seguito.

4.5

Considerata

la sussistenza, oltre che dei sufficienti indizi di reato, anche del pericolo

di collusione, di fuga e di recidiva, il 4 luglio 2018 il PP formulava istanza

di carcerazione preventiva per entrambi gli imputati (AI 17 e 18).

In accoglimento dell’istanza, con decisione del 5 luglio 2018, il

Giudice dei Provvedimenti Coercitivi ordinava la carcerazione preventiva dei

due imputati sino al 10 agosto 2018 (AI 22 e 23), successivamente prorogata dal

GPC su richiesta del PP sino al 7 settembre 2018 (AI 58 e 59) e ancora

nuovamente prorogata sino al 19 ottobre 2018 per IM 2 (doc. TPC 5) e al 20

ottobre 2018 per IM 1 (doc TPC 4).

4.6

Viste le risultanze acquisite agli atti, oltre che i precedenti

specifici degli imputati, il PP ha inizialmente prospettava nei loro confronti

anche l’accusa di atti preparatori punibili di rapina, per cui, tuttavia, ha

poi emesso un decreto di abbandono a fine indagine (Decreto d’abbandono di data

05.09

).

4.7

Con l’atto d’accusa in

rassegna, il PP ha contestato all’imputato IM 1 il reato di infrazione alla LF

sulle armi e sulle munizioni, mentre nei confronti di IM 2 è stata promossa

l’accusa di guida senza autorizzazione, guida senza licenza di circolazione,

senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile e abuso

della licenza e delle targhe.

5.

I

fatti di cui all’atto d’accusa

Le imputazioni a carico di IM 2.

5.1

Al punto 2

dell’atto d’accusa si contesta a IM 2 il reato di guida senza patente,

pacificamente ammesso dall’imputato sin dal momento del fermo e poi ribadito

nel primo interrogatorio reso al PP, ove ha riconosciuto anche il reato

indicato al punto 3, ovvero la guida senza licenza di circolazione, senza

autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità civile:

" Ho già riconosciuto

che guidavo senza patente e senza assicurazione di responsabilità civile”.

(VI PP, 03.07.2018, p. 6, AI 12).

Nel corso del verbale dibattimentale, l’imputato ha

nuovamente ammesso le proprie responsabilità con riferimento alle due

fattispecie in esame:

" D: Riconosce

quindi il reato di guida senza autorizzazione di cui al punto1 B2 AA come già

fatto in sede d’inchiesta (VI 3.07.2018 pag. 6 AI 12, VI PP 28.08.2018, pag.2

AI 71)?

IM 2 R: Sì.

[…] D: Riconosce il reato di

guida senza licenza di circolazione, senza assicurazione per la responsabilità

civile, di cui al punto1 B3 AA come già fatto in sede d’inchiesta (VI PP

28.08

, pag.2 AI 71).

IM 2 R: Sì”.

(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del

dibattimento, p. 10-11).

5.2

In merito

invece al punto 4 dell’atto d’accusa, ovvero all’imputazione posta a carico di IM

2.

di abuso della licenza e delle targhe, l’imputato aveva inizialmente negato

di essere stato lui a sottrarle, sostenendo che esse erano già apposte

all’autovettura al momento dell’acquisto e, dunque, di non conoscere la

provenienza delle targhe:

" Le targhe

erano già applicate al momento dell’acquisto. L’ho comprata per gironzolare un

po’ anche se sono privo di patente”

(VI PG, 02.07.2018, allegato al Rapporto d’arresto,

p. 4, AI 1).

Concetto ribadito anche nel successivo verbale

d’interrogatorio reso al PP:

" L’interrogante

mi contesta che le targhe sono denunciate come rubate.

Posso dire che mi ero anche

immaginato che potesse esserci qualcosa che non andava con questa auto e con le

targhe, perché io ho acquistato per 500.- fr. un’auto funzionante, tutto in

ordine, senza firmare nulla, senza chiedere o ricevere carte grigie o altri

documenti”.

(VI PP, 03.07.2018, p. 4, AI 12).

Solo nel verbale del 31.07.2018, l’imputato ha

ammesso che, in realtà, le targhe era stato lui a sottrarle e ad apporle sul

veicolo OPEL Astra:

" Voglio

aggiungere qualcosa sulle targhe. Io ho detto che le targhe erano già sulla

macchia quando l’ho comprata, ma non è vero. Ho preso le targhe da un’altra

auto che si trovava a 200-300 metri da quella che avevo comprato. Non c’è

motivo particolare perché ho preso quelle targhe, erano solo a portata di mano.

ADR che ho preso le targhe lo

stesso giorno che ho ritirato la macchina dopo che __________ mi ha dato la

carta grigia e mi ha detto dove dovevo ritirare le chiavi.

[…] Voglio solo aggiungere

che questa era l’unica cosa che non ho detto correttamente in Polizia. Mi

spiace per questa bugia”.

(VI PP, 31.07.2018, p. 2, AI 43).

5.3

Sul motivo del

soggiorno in Ticino, IM 2, analogamente a quanto già rilevato con riferimento

al coimputato IM 2, per l’intera durata del procedimento ha sempre sostenuto la

tesi della vacanza in campeggio:

" Volevamo

andare in qualche luogo in Ticino a fare campeggio in Tenda e a grigliare. Io

avevo una mezza idea di dirigerci verso __________, in un qualche campeggio.

Pensavamo di passare 2-3 giorni in Ticino”.

(VI PG, 02.07.2018, allegato al Rapporto d’arresto,

p. 4, AI 1).

Concetto ribadito anche nel corso verbale del 31.07.2018:

" Continuate a

chiedermi della pistola e della rapina, ma la verità è che io volevo solo

divertirmi un paio di giorni”.

(VI PP, 31.07.2018, p. 2, AI 43).

5.4

Riguardo,

invece, alle ragioni per le quali, pur dopo un lungo periodo di detenzione e

con il concreto rischio di un ripristino della parte di pena detentiva sospesa

con la concessione della libertà condizionale, l’imputato abbia, e da subito,

nuovamente delinquito, nel corso del verbale dibattimentale egli ha dichiarato:

" D: Perché delinquere

ancora nel contesto della circolazione stradale dato che aveva già ricevuto una

condanna per reati analoghi?

IM 2 R: Non è una cosa bella

quella che ho fatto con la macchina e le targhe ma non ci ho pensato bene e non

ho pensato che fosse una cosa così grave e andasse a finire in questo modo”.

(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del

dibattimento, p. 8).

5.5

In

istruttoria dibattimentale, IM 2, interrogato nuovamente sul movente del suo

agire, ha affermato:

"

D: Perché procurarsi un’auto senza RC, rubare le targhe, guidare

senza patente, venire per ben due volte in Ticino in compagnia del correo in

rapina, senza cellullare nell’ultima occasione, consapevole che in auto c’erano

due passamontagna, allorché era in libertà condizionale e con un rischio di

espulsione amministrativa sulle spalle?

IM 2 R: Non è come il Procuratore pensa che

fosse la preparazione di una rapina, volevamo solo trascorrere due o tre giorni

di vacanza. Anche il Tribunale menziona solo cose negative come armi e passamontagna

ma non menzionano cose positive come la tenda e la griglia.

D: Perché, allora, rubare le targhe e

guidare senza patente per venire in vacanza in Ticino mettendo in gioco la

propria vita?

IM 2 R: Non so se l’ho già detto, ma dopo

due anni di prigione volevo divertirmi un po’ con l’auto e IM 1, so che non è

buono quello che ho fatto ma non ho pensato di fare altre cose con la macchina.

Volevo solo divertirmi e godermi gli ultimi mesi in Svizzera. Il fatto della

rapina non è assolutamente una cosa reale.

D: Esclude quindi che quell’auto non se

l’era procurata per commettere un domani degli atti criminali?

IM 2 R: Si, lo escludo. Non so quanto tempo

avrei tenuto la macchina perché avevo già avuto dei problemi con il parcheggio

a __________ ma volevo passare ancora qualche giorno di vacanza qui in Ticino”.

(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del

dibattimento, p. 12-13).

5.6

Con

riferimento, poi, alla reciproca consapevolezza degli imputati in merito al

possesso della pistola, rispettivamente al fatto che le targhe dell’auto

fossero state rubate, IM 2 ha affermato che il coimputato non era a conoscenza

del furto delle targhe, ma sapeva unicamente che egli era sprovvisto della

patente:

" Mi viene

chiesto se è un caso che IM 1 ha avuto dei contatti telefonici con questa ditta

pochi giorni prima che sparissero le targhe.

Ne prendo atto, ma lui quando

ho preso le targhe non c’era.

ADR che IM 1 non sapeva che

le targhe erano rubate”.

(VI PP, 31.07.2018, p. 2, AI 43).

Ciò che è stato poi ribadito anche a dibattimento:

" D: Ha delle

dichiarazioni nuove sulla consapevolezza di IM 1 sul fatto che le targhe

fossero rubate?

IM 2 R: No.

D: Che spiegazioni gli aveva

dato dal momento che IM 1 sapeva che non aveva la patente?

IM 2 R: Gli ho detto che

avevo comprato una macchina e che adesso non avremmo più dovuto usare i mezzi

pubblici e che saremmo potuti andare in giro, al lago a fare piccole vacanze.

Eravamo più mobili. Delle targhe non gli ho detto nulla”.

(VI dibattimentale, 05.10.2018, all. 1 al verbale del

dibattimento, p. 11).

IM 2, per tutto il procedimento ha anche affermato

che non era a conoscenza che il coimputato avesse in quel momento con sé la

pistola, così come non sarebbe stato a conoscenza nemmeno delle munizioni

rinvenute all’interno del baule del veicolo:

" Sapevo che IM

1.

era in possesso di una pistola, ma non sapevo che l’avesse con sé.

[…] D: Lei sapeva che il suo

amico era in possesso delle munizioni?

R: No. Quando la Polizia ha

controllato tutto quello che avevamo con noi, io mi sono spaventato per il

fatto che avessimo così tante munizioni a bordo, poiché pure io ne ero allo

scuro”.

(VI PG, 02.07.2018, allegato al Rapporto d’arresto

p. 5 e 9, AI 1).

6.

Accertamento

della Corte

Benché l’imputato sia reo confesso sulle imputazioni

a lui ascritte, che evidentemente non poteva negare essendo stato colto in

flagranza di reato, egli, ha fornito delle dichiarazioni fumose sui dettagli

della vicenda in esame e in particolare sulle ragioni che lo hanno indotto,

insieme a IM 1, a delinquere di nuovo.

La Corte, sui fatti e sul movente dell’agire degli

imputati, ha quindi accertato quanto segue.

IM 2, a metà giugno 2018, ha acquistato da tale __________,

suo ex datore di lavoro (AI 25), una vettura Opel Astra, messa fuori

circolazione il 11.06.2018 dopo che l’auto non aveva superato il collaudo. Si trattava di un veicolo con oltre 330’000 km

destinato alla rottamazione, pagato dall’imputato poche centinaia di franchi

(VI 02.07.2018 pag. 4 - VI 17.07.2018 pag. 5).

L’imputato era a conoscenza del precario stato

dell’auto, ciò che a lui, tuttavia, non interessava:

" Ho pensato

che per il prezzo di CHF 500.- l’auto non doveva essere in ordine, ma la cosa

non mi interessava”

(VI 17.07.2018 pag. 5).

Il medesimo giorno in cui l’imputato ha ritirato

l’automobile dal __________, ha anche rubato le targhe, sottraendole ad un

furgone della ditta __________ ed applicandole all’Opel Astra appena

acquistata, al fine da poterla sin da subito utilizzare per i propri

spostamenti.

La ditta in questione, era, fra l’altro nota IM 1;

l’aveva contatta telefonicamente, qualche giorno prima, per cercare un posto di

lavoro.

IM 2 ha così utilizzato l’Opel Astra, nel periodo 19

giugno 2018 - 2 luglio 2018, ovvero sino al giorno in cui è stato tratto in

arresto, dapprima nella sola zona di __________, per circa

tre o quattro volte alla settimana, al preciso fine di limitare il più

possibile gli spostamenti per evitare di essere fermato

dalla Polizia:

"

ADR che non ho guidato tutti i giorni per evitare di venir fermato

ma ho guidato più di una volta”.

(VI PP 28.08.2018, pag. 2 (AI 71):

Successivamente, infischiandosene di eventuali

controlli di polizia, IM 2 ha utilizzato l’auto, guidando sino in Ticino, per

ben due occasioni, sempre in compagnia di IM 1, pur sapendo perfettamente che

con il suo agire commetteva delle nuove infrazioni al codice stradale,

circostanza che a lui era però indifferente:

" Io comunque

volevo semplicemente guidare un attimo dopo la prigione e in fondo non mi

interessavano queste cose”

(VI 3.07.2018 pag. 4, AI 12).

Se IM 2, da un lato, a metà giugno 2018, si era

procurato un’auto non registrata e con targhe rubate, IM 1, dall’altro, dopo

sole due settimane da che era uscito di prigione, quindi verso la fine di

maggio 2018, si era invece fornito di una pistola semiautomatica Glock 19 con

numerosissime munizioni, fra queste dei proiettili Hidra-Shoc ad alta capacità

deformante, specificatamente proibiti dalla LF sulle armi e sulle munizioni.

Anche lui, noncurante del fatto che era destinatario di una specifica norma di

condotta di non detenere armi ai sensi della LF sulle armi e sulle munizioni.

IM 2 sapeva che l’amico si era comperato la pistola

in questione, e contrariamente a quanto da questi sostenuto, non poteva non

sapere che IM 1 se l’era portata anche in Ticino, già solo perché la pistola,

non è stata rinvenuta sulla persona di IM 1 o celata tra i suoi effetti

personali, bensì si trovava, a portata di mano, nel vano della portiera

dell’auto lato passeggero.

I due rubricati, quindi, in data 02.07.2018 sono

giunti in Ticino, avendo cura di preliminarmente lasciare i rispettivi telefoni

cellulari a casa di IM 2, trasportando, a bordo dell’auto due passamontagna, un

tronchesino, due cacciaviti, due paia di guanti, una pistola e oltre 200 munizioni.

Sulla provenienza di questi oggetti, gli imputati

hanno fornito delle spiegazioni poco esaurenti sia in inchiesta che al

dibattimento. Ad ogni modo, entrami erano perfettamente consapevoli della loro

presenza in auto. IM 2 in particolare non ha saputo spiegare cosa ci facessero

due passamontagna, nel contesto dell’asserita vacanza in campeggio con il caldo

che fa in Ticino nel mese di luglio:

"

D: Perché non sbarazzarsi dei due passamontagna che aveva

visto in auto? A cosa le sarebbero serviti nel mese di luglio in Ticino se non

a destare sospetti in caso di fermo?

IM 2 R: Non ci ho fatto molta attenzione”.

(verbale d’interrogatorio dibattimentale, pag.12)

Ciò detto, la Corte, considerato il profilo

delinquenziale e i precedenti di IM 2, considerata l’inattendibilità delle sue

dichiarazioni, non ha creduto alla sua versione fornita sul movente, né a

quella di IM 1, ritendo che se IM 2 si era procurato un’auto quasi da

rottamare, non registrata e con targhe rubate, mentre IM 1, al contempo, una

pistola Glock 19 con numerosi proiettili, correndo entrambi consapevolmente il

concreto rischio di tornare in carcere a espiare più di un anno di detenzione,

a fronte anche della presenza degli oggetti rinvenuti nell’auto (passamontagna,

guanti, tronchesino e cacciaviti), era perché si erano provvisti di quegli”

instrumenta sceleris” necessari per compiere un domani atti delinquenziali.

7.

Diritto

In diritto, è pacifico che IM 2, che, peraltro,

nemmeno ha passato l’esame per ottenere la licenza di condurre, si è reso

autore colpevole di ripetuta guida senza autorizzazione (art. 95 lett. a

LCStr), guida senza licenza di circolazione (art. 96 cpv. 2 LCStr) e abuso

della licenza e delle targhe (art. 97 LCstr).

8.

Commisurazione

della pena

a. Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid.

2.

; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

b. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati

risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso

genere, il Giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale

del genere di pena.

c. Giusta

l’art. 89 CP se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente

commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo

reato ordina il ripristino dell’esecuzione (cpv. 1).

Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo

di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il

giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato e

prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita

inizialmente dall'autorità competente. Se subentra al termine del periodo di

prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le

disposizioni sull'assistenza riabilitativa e sulle nome di condotta (art.

93-95) sono applicabili (cpv. 2).

Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza

riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95

capoversi 3-5 (cpv. 3).

Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato

trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova (cpv. 4).

Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino

dell'esecuzione è computato nel resto della pena (cpv. 5).

Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per

una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto

della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una

pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente

applicabili le norme della liberazione condizionale. Se deve essere eseguito

soltanto il resto della pena è applicabile l'articolo 86 capoversi 1-4 (cpv. 6).

Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una

decisione di ripristino dell'esecuzione è in concorso con una delle misure

previste negli articoli 59-61, è applicabile l'articolo 57 capoversi 2 e 3

(cpv. 7).

Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione

di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta

necessariamente il ripristino dell’esecuzione. Questa, analogamente alla

giurisprudenza prevalente e riferita all’art. 46 CP, si giustifica unicamente quando

vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia

intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo

di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre

2015.

consid. 2.1). Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art.

42.

cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un apprezzamento globale delle

circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del

28.

settembre 2015 consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione

l’effetto dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene

eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015

consid. 2.1). Parte della dottrina ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2

CP – anche per la rinuncia alla revoca siano necessarie circostanze

particolarmente favorevoli, se la nuova pena è superiore ai sei mesi di

detenzione (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8. ed., Zurigo

2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo

2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP,

non prevede più, per la rinuncia alla revoca, che si tratti di un caso di lieve

gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).

Secondo giurisprudenza prevalente, tipologia e gravità del

rinnovato delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la

colpa risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle

conclusioni per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che,

più gravi sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio

che la prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia

negativa.

8.1

La

responsabilità di IM 2 è oggettivamente grave.

Egli ha commesso tre violazioni del codice della circolazione

stradale che, a fronte del quadro edittale, sono tutti dei delitti di gravità

non certo trascurabile, in particolare il reato di abuso delle targhe che è

considerato dal legislatore un vero e proprio furto, pur se nel contesto

specifico della circolazione stradale.

L’imputato ha agito con una notevole intensità delinquenziale,

ritenuto che per un periodo di due settimane, e ben sapendo di essere privo

della patente di guida, non si è limitato a circolare occasionalmente o perché

spinto da necessità nella zona ove risiedeva o, comunque, nelle zone limitrofe,

ma si è spostato con l’auto oltre Gottardo, per ben due volte, incurante

dell’aumento del rischio di essere fermato.

Senza contare il fatto che, non avendo mai superato l’esame per

ottenere la licenza di condurre, senza remora, ha altresì messo in pericolo la

sicurezza degli altri utenti della strada e dei suoi passeggeri.

Anche dal profilo soggettivo, già solo con riferimento ai reati

contestati nell’atto d’accusa, le responsabilità dell’imputato sono gravi. IM 2

ha infranto, ancora una volta, le norme del codice stradale per un mero fine

opportunistico, allorché nulla gli impediva di agire lecitamente e quindi di

spostarsi utilizzando i mezzi pubblici, rispettivamente di venire in Ticino in

treno ricorrendo al denaro che ha speso per comperarsi l’auto.

Ad aggravare in modo esponenziale la colpa di IM 2, vi è altresì

il fatto che, senza nessuna esitazione, egli ha delinquito nel periodo di prova

della libertà condizionale a fronte anche della presenza degli

oggetti rinvenuti nell’auto (passamontagna, guanti, tronchesino e cacciaviti) e

dopo soli 3 mesi dal momento in cui è uscito dal carcere, ove vi aveva già

trascorso ben 28 mesi. Senza contare il fatto che l’imputato nemmeno è nuovo ai

reati di circolazione stradale essendo che già era stato sanzionato nel 2013,

persino per il precedente specifico di guida senza autorizzazione.

Tutto quanto indicato rende oltremodo evidente come le precedenti

condanne subite dall’imputato non sono in alcun modo servite ad impedire al

medesimo di tornare nuovamente a delinquere non appena ne avesse avuto

occasione. Nemmeno il concreto pericolo di tornare nuovamente in carcere, e per

un considerevole lasso di tempo, è servito da deterrente per IM 2, senza

contare poi che egli era già stato colpito da un provvedimento amministrativo

di espulsione verso cui aveva anche interposto ricorso.

8.2

Le giustificazioni che

l’imputato ha dato del suo comportamento, a fronte del concreto pericolo di

vedersi ripristinato il residuo di pena sospeso al momento della concessione

della libertà condizionale, non convincono.

IM 2 era perfettamente consapevole che con il suo agire rischiava

di tornare in carcere e di vedersi definitivamente espulso. E’ parare della

Corte che se egli si è consapevolmente assunto un simile rischio, non lo può

aver fatto unicamente per il suo desiderio di gironzolare in auto e trascorrere

alcuni giorni di vacanza in Ticino. A fronte del recente precedente penale di

rapina commesso dai prevenuti in correità, della presenza dello stesso IM 1

armato di pistola, unitamente al possesso di due passamontagna, dei guanti,

tronchesino e cacciaviti, tutti strumenti che possono essere utilizzati per

commettere, quanto meno, dei furti, non si può che ritenere che l’imputato si

era procurato quell’auto con le targhe rubate, non per capriccio, ma per

passare un domani ad atti illeciti.

Di talché, per questa Corte appare evidente come l’imputato abbia

una forte propensione a delinquere e, al fine di ottenere quel che vuole, non

fa capo ad un lavoro onesto come quello di piastrellista, che avrebbe poi

potuto mantenere a tempo pieno, ma opta puntualmente per le vie, più rapide,

dell’illecito.

Neppure in inchiesta ha dimostrato di aver compreso la gravità del

suo agire, avendo mantenuto un atteggiamento negatorio e volto a sminuire le

proprie responsabilità.

A fronte di questo quadro tanto desolante, la Corte non ha trovato

attenuanti.

8.3

Tutto ciò ponderato, questa Corte ha ritenuto adeguata alla colpa oggettiva e soggettiva

dell’imputato, in applicazione dell’art. 41 CP, una pena

base detentiva di 6 mesi.

Nel caso concreto, è difatti incontrovertibile che solo una pena

detentiva si giustifica sia per le condizioni finanziarie di IM 2, sia per

trattenerlo dal nuovamente commettere altri reati.

Con riferimento poi alla personalità, all’ambiente e alla

professione di IM 2, agli atti non vi sono elementi tali da permettere di far

ritenere che in futuro egli non ricadrà più nell’illecito. Non avendo egli

nulla compreso dopo molti mesi di prigione, non serve dilungarsi troppo per

evidenziare che il rischio di recidiva sul punto è elevato, e la prognosi ai

sensi dell’art. 42 CP è del tutto infausta. Col che la pena è da espiare.

8.4

Sull’elevato rischio di

recidiva si fonda anche il giudizio sul ripristino dell’esecuzione ex art. 89

cpv. 2 CP.

Su questo punto, si evidenzia nuovamente che l’imputato ha scelto

la via dell’illecito perfettamente consapevole ed istruito sulle conseguenze in

cui sarebbe potuto incorrere a seguito della commissione di nuovi reati

perpetrati nel periodo di prova della libertà condizionale. La reiterazione

dell’agire non costituisce altro che una smentita flagrante del pronostico

favorevole della concessione della libertà condizionale che aveva posto

l’autorità zurighese.

Le prospettive future di IM 2, in assenza di un serio progetto

d’inserimento in Svizzera piuttosto che al suo paese d’origine, o altrove, di

fronte alla sua indolenza, alla sua inclinazione delinquenziale, alla scarsità

di saldi punti di riferimento, presentano un quadro d’instabilità tale che il

passaggio all’atto illecito è altamente verosimile, già solo per l’ipotesi di

un ritorno illegale in Svizzera, paese nel quale IM 2 s’identifica.

Di conseguenza, la Corte ha ordinato il ripristino espiativo

dell’esecuzione della pena di 426 giorni di detenzione.

In applicazione del combinato disposto degli art. 89 cpv. 6 CP e

49.

CP, la Corte ha pronunciato una pena unica, determinata sulla base di un

giudizio d’insieme. Questa Corte, quindi, tutto ponderato, ritenuto che il

residuo di pena è comunque di ben 14 mesi, ha ritenuto congrua al caso concreto

una pena unica di 18 mesi di detenzione, aumentando quindi di 1 mese la pena

proposta dalla pubblica accusa, ritenendola eccessivamente mite.

IM 2 è stato altresì condannato al pagamento di una multa di fr.

200.

- in applicazione dell’art. 96 cpv.2 LCStr.

9.

La

decisione sull’espulsione facoltativa (art. 66abis CP)

9.1

Il Giudice, ai sensi dell’art. 66abis può

espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo

straniero condannato ad una pena o una misura per i reati non elencati all’art.

66a CP. Ritenuto il carattere facoltativo di tale disposizione, incombe al Giudice

soppesare nel singolo caso se la prognosi negativa, soprattutto nell’ottica

della prevenzione speciale, è indice della necessità di pronunciare

l’espulsione, ponderando altresì l’interesse pubblico versus l’interesse

privato del condannato a rimanere in Svizzera.

9.2

Nella

vicenda in esame, non è risultato che l’accusato abbia solidi

legami sociali, culturali e familiari con la Svizzera o che si sia

sufficientemente integrato nel contesto sociale in cui vive. E ’ ben vero che IM

2.

è arrivato in Svizzera all’età di __________ anni, ove è rimasto sino al suo

arresto. Egli, che era al beneficio di un permesso C, ha qui frequentato sia le

scuole dell’obbligo che l’apprendistato, ed ha la padronanza della lingua

svizzero tedesca. Ma, nondimeno, si rileva che è dal 2013 che l’accusato non ha

un lavoro fisso, né, soprattutto, intende trovarlo, così come egli non ha un

domicilio stabile. Nemmeno i suoi legami sociali sono sani, considerato che è

almeno dal 2015 che frequenta ambienti criminogeni e da questi non ha

dimostrato né di essersene distanziato, né di volerlo fare. Non appena

scarcerato, difatti, IM 2 si è da subito attivato per restaurare i contatti con

quelle medesime persone con cui aveva delinquito in passato subendo anche una

pesante condanna da scontare, e tornado così nel giro di brevissimo tempo a

nuovamente delinquere senza nessuna remora.

Il rapporto con i fratelli in Svizzera non gli ha

impedito di commettere altri reati, con il che se ne deve desumere che essi non

sono dei punti di riferimento così determinanti. Analogamente, non risulta

esserlo nemmeno il suo legame sentimentale con una ragazza, che fra l’altro

vive in Romania e di cui non ha voluto rivelare altre informazioni.

L’imputato ha comunque mantenuto dei legami con il

suo paese natio, dove ha passato parte della sua infanzia e dove vivono tuttora

i suoi genitori. Lì vi torna regolarmente per trascorrere le vacanze come

peraltro fatto subito dopo essere uscito dal carcere.

Alla luce di quanto rilevato, non si può dunque

ritenere che IM 2 abbia più possibilità di risocializzazione e di reinserimento

professionale, anche considerata la sua professione di piastrellista, in

Svizzera piuttosto che in Kossovo. Anzi, al suo Paese natio piuttosto che in

altro paese, egli si troverebbe lontano dagli ambienti malsani che qui

persevera a frequentare.

Occorre dunque concludere che, a fronte della

gravità del quadro criminale dell’imputato, del rischio di recidiva e della

prognosi infausta circa il comportamento futuro dell’imputato, prevalga senza

dubbio la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico alla permanenza in

Svizzera del medesimo IM 2. Di conseguenza, la Corte ha pronunciato

l’espulsione dell’imputato dal territorio svizzero per la durata di 5 anni, in

luogo dei 3 anni richiesti dalla pubblica accusa, ritenendo tale periodo di

tempo proporzionato e non lesivo degli interessi dell’imputato.

10.

I beni

sottoposti a sequestro e le spese di giustizia

Con riferimento agli oggetti in sequestro, E’

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione di 1 zaino di

colore viola e nero, di 1 marsupio di colore nero e di un foglietto manoscritto

che sono dissequestrati a favore di IM 1.

La tassa di giustizia di fr. 1'000.- senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono poste a carico di IM 1 e IM 2, in solido tra loro,

con ripartizione interna in misura del 50%. La tassa di giustizia di fr.

2’500.- con motivazione scritta, per la parte eccedente i fr. 1'000.-, sarà

posta a carico della sola parte che ne farà richiesta o, con la medesima

ripartizione interna, di entrambe le parti.

11.

La nota

professionale

d. Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento

penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato

l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei

diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO,

art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla

base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata

anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la

pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto

studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e

complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.

/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla

sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.;6B_638/2012 del

10.

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

11.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 2, adeguata alla durata del pubblico

dibattimento, è stata approvata così come esposta per CHF 13’450.19,

comprensiva di onorario, spese e IVA.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino

l’importo di CHF 13’450.19 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

visti gli art.: 12, 40, 46, 47,

49, 51, 66abis, 69, 70, 89, 106 CP;

33.

LArm; 95, 96, 97 LCstr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

Infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

per avere,

senza diritto, nel Canton Zurigo, in Ticino ed in altre

imprecisate località, tra il mese di maggio 2018 e il 2 luglio 2018, acquistato,

detenuto e portato con sè una pistola GLOCK, 25 cartucce calibro 9mm, 196

cartucce GECO, 12 cartucce 9mm Hidra-Shok;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

Guida senza autorizzazione

per avere,

tra il 18 giugno 2018 e il 2 luglio 2018 a __________ (SH), __________,

in Ticino e in altre imprecisate località, condotto l’autoveicolo Opel Astra di

sua proprietà e su cui aveva applicato le targhe ZH__________, senza essere

titolare della licenza di condurre richiesta;

2.2

Guida senza licenza di

circolazione, senza autorizzazione o senza assicurazione per la responsabilità

civile

per avere,

nelle medesime circostanze di cui al punto 2.1 del presente

Dispositivo

dispositivo, condotto il veicolo Opel Asta, sebbene sapesse che non sussisteva

la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

2.3. abuso della licenza e delle

targhe

per essersi, tra il 18 e il 19 giugno 2018 a __________ (SH),

intenzionalmente appropriato delle targhe di controllo ZH__________,

asportandole da un veicolo della __________, __________, applicandole al

veicolo Opel Astra, per farne uso nelle circostanze di cui al punto 2.1 del

presente dispositivo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

3. Di conseguenza,

3.1. IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a

valere quale pena unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, comprensiva del

ripristino del residuo di pena di 457giorni di cui alla decisione del

03.05.2018 del Amt für Justizvollzug.

3.2. IM 2 è condannato:

- alla pena detentiva di 18

(diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena

unica ai sensi dell’art. 89 cpv. 6 CP, comprensiva del ripristino del residuo

di pena di 426 giorni di cui alla decisione del 15.02.2018 del Amt für

Justizvollzug;

- alla multa di fr. 200.-,

con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita

con una pena detentiva pari

a 2 (due) giorni (art. 106, cpv. 2 CP).

4. È ordinata l’espulsione di IM

2 dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art.

66abis CP.

5. E’ ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, ad eccezione di 1 zaino di colore viola e nero, di 1

marsupio di colore nero e di un foglietto manoscritto che sono dissequestrati a

favore di IM 1.

6. La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a

carico di IM 1 e IM 2, in solido tra loro, con ripartizione interna in misura

del 50%. La tassa di giustizia di fr. 2’500.- con motivazione scritta, per la

parte eccedente i fr. 1'000.-, sarà posta a carico della sola parte che ne farà

richiesta o, con la medesima ripartizione interna, di entrambe le parti.

7. Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

7.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 10'264.70

spese fr. 638.50

totale fr. 10'813.20

7.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’813.20 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8. Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

8.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 11'817.00

spese fr. 678.00

IVA (7,7%) fr. 955.19

totale fr. 13'450.19

8.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13’450.19 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali,

per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 134.45

fr. 3'034.45

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 67.25

fr. 667.25

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 67.25

fr. 2'367.25

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente Il

vicecancelliere