72.2018.18
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17 ottobre 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2018.18
Lugano,
17 ottobre 2018/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
Cristina Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 15/2018 del 24.1.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere, il 6 dicembre 2016 ad __________, violato
intenzionalmente norme elementari della circolazione stradale, correndo in tal
modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti
gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente
limite di velocità,
e meglio per aver circolato alla guida del veicolo
Mercedes targato (I)__________, alla velocità di 141 Km/h (dedotto il margine
di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar “TraffiStar
SR 590”, malgrado il prescritto limite di 80 Km/h, superando quindi di almeno
61 Km/h la velocità massima consentita;
fatti avvenuti: nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv.
Fatti
2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si
tratta di un caso scolastico, siccome l’imputato circolava a 61 km/h in più
rispetto alla velocità consentita e non vi è motivo di aggravare il minimo di
12 (dodici) mesi di pena detentiva previsto dalla legge, da porre al beneficio
della sospensione condizionale per 2 (due) anni, e chiede inoltre la condanna
dell’imputato alla multa di CHF 1'000.00, oltre al pagamento di spese e tasse;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: visto quanto raccontato dal signor IM 1, che è incensurato sia in
Svizzera che in Italia, e tenuto conto che si è trattato di un caso unico, di
una svista dovuta anche a circostanze un po’ sfortunate, non mette in
discussione che il limite è stato chiaramente superato, ma è anche vero che il
superamento passa veramente di poco i 60 km/h e la legge prevede una pena molto
severa. Chiede la sospensione condizionale della pena commiata e chiede se
possibile di valutare se non possa rientrare in una pena espressa in aliquote
giornaliere. IM 1 si è organizzato per evitare ulteriori problemi, ora non può
guidare, ma tenuto conto della situazione ha fatto in modo che sia qualcun
altro a guidare al posto suo, sia adesso che per il prossimo futuro. IM 1 ha
una figlia che purtroppo deve allevare da solo e di cui è interamente responsabile,
essendo la madre deceduta per malattia, e quindi una pena privativa della
libertà avrebbe conseguenze gravissime sulla sua vita. IM 1 si dispiace molto
delle sue colpe, si è poi adoperato, non appena ha scoperto che lo si cercava,
per manifestarsi immediatamente, e si è sempre presentato puntualmente a tutte
le richieste che ne sono seguite. In via principale la difesa chiede che si
possa comminare una pena in aliquote giornaliere, e non una pena privativa
della libertà, e nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse pronunciare una
pena detentiva, postula che venga sospesa condizionalmente per 2 (due) anni.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47 CP;
27, 90 LCStr;
4a ONC;
22 OSStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM
1
1. è
autore colpevole di:
1.1. grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere,
il 6 dicembre 2016, ad __________, violato intenzionalmente norme
elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un
incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso
la grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato
alla guida dell’autoveicolo Mercedes targato (I)__________ alla velocità di 141
km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la
velocità massima consentita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa
Considerandi
2.
Di
conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 12
(dodici) mesi.
2.2
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
3.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e
le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 65.90
fr. 765.90
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