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Decisione

72.2018.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC e art. 22 cpv. 1 OSStr.;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si

tratta di un caso scolastico, siccome l’imputato circolava a 61 km/h in più

rispetto alla velocità consentita e non vi è motivo di aggravare il minimo di

12 (dodici) mesi di pena detentiva previsto dalla legge, da porre al beneficio

della sospensione condizionale per 2 (due) anni, e chiede inoltre la condanna

dell’imputato alla multa di CHF 1'000.00, oltre al pagamento di spese e tasse;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: visto quanto raccontato dal signor IM 1, che è incensurato sia in

Svizzera che in Italia, e tenuto conto che si è trattato di un caso unico, di

una svista dovuta anche a circostanze un po’ sfortunate, non mette in

discussione che il limite è stato chiaramente superato, ma è anche vero che il

superamento passa veramente di poco i 60 km/h e la legge prevede una pena molto

severa. Chiede la sospensione condizionale della pena commiata e chiede se

possibile di valutare se non possa rientrare in una pena espressa in aliquote

giornaliere. IM 1 si è organizzato per evitare ulteriori problemi, ora non può

guidare, ma tenuto conto della situazione ha fatto in modo che sia qualcun

altro a guidare al posto suo, sia adesso che per il prossimo futuro. IM 1 ha

una figlia che purtroppo deve allevare da solo e di cui è interamente responsabile,

essendo la madre deceduta per malattia, e quindi una pena privativa della

libertà avrebbe conseguenze gravissime sulla sua vita. IM 1 si dispiace molto

delle sue colpe, si è poi adoperato, non appena ha scoperto che lo si cercava,

per manifestarsi immediatamente, e si è sempre presentato puntualmente a tutte

le richieste che ne sono seguite. In via principale la difesa chiede che si

possa comminare una pena in aliquote giornaliere, e non una pena privativa

della libertà, e nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse pronunciare una

pena detentiva, postula che venga sospesa condizionalmente per 2 (due) anni.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44, 47 CP;

27, 90 LCStr;

4a ONC;

22 OSStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM

1

1. è

autore colpevole di:

1.1. grave

infrazione alle norme della circolazione

per avere,

il 6 dicembre 2016, ad __________, violato intenzionalmente norme

elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un

incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso

la grave inosservanza di un limite di velocità, e meglio per avere circolato

alla guida dell’autoveicolo Mercedes targato (I)__________ alla velocità di 141

km/h, malgrado il prescritto limite di 80 km/h, superando quindi di 61 km/h la

velocità massima consentita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 12

(dodici) mesi.

2.2

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

3.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 senza motivazione scritta o di fr. 750.00 con motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 65.90

fr. 765.90

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