72.2018.180
Proscioglimento dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Viene parzialmente riconosciuta l’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale
12 ottobre 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2018.180
Lugano,
12 ottobre 2018/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Jasmine
Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 29
luglio 2018 al 7 settembre 2018 (41 giorni);
in carcerazione di sicurezza dal 7
settembre 2018
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 153/2018 del 7.9.2018 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a quantitativo di eroina che sapeva
o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
e meglio, per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo dal 15 marzo 2017 al 10 giugno 2017,
tra __________, __________ e in territorio di __________,
agendo in correità con il figlio __________,
trasportato complessivi 10
Kg e 46.95 grammi di eroina,
e nel dettaglio,
Ø in data 15 marzo
2017, tra __________ e __________, dopo che in data 8 marzo 2017 figlio e padre
si erano recati in Albania, dopo aver incontrato tale “__________” a __________,
alternandosi entrambi alla guida, trasportato, occultandolo all’interno
del veicolo, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 5 Kg
sino a __________,
Ø in data 14
maggio 2017, tra __________ e __________,
dopo che in data 8 maggio entrambi si erano recati
in Albania, e dopo aver predisposto la modifica della vettura VW PASSAT targata
(I) __________ intestata a IM 1 con un apposito ricettacolo, dopo essersi
recato dall’Albania a __________ in macchina, dove si è incontrato con il
figlio, recandosi quindi entrambi a __________, incontrando nuovamente “__________”,
alternandosi entrambi alla guida, trasportato, a valere quale
provino, 1 grammo di eroina sino a __________,
e infine,
Ø in data 10
giugno 2017, tra __________ e in territorio di __________,
mettendo a diposizione al figlio __________ la
vettura VW PASSAT targata (I) __________ a lui intestata, trasportato in
Svizzera, occultandoli nel ricettacolo appositamente creato, 5 Kg e 45,95
grammi netti di eroina (con una purezza tra il 38.3% e il 48.7%);
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup (richiamato l’art. 19 cpv. 1 lett.b LStup);
Presenti: - il procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua albanese __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore
13:01.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche all’atto d’accusa:
- …omissis…
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il
quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con
le modifiche dibattimentali. __________ ha fatto di tutto per proteggere
l’imputato, non è stato lui a chiamarlo in causa. Sono le circostanze e gli
elementi emersi che hanno indotto l’accusa a emanare l’ordine d’arresto. Le
dichiarazioni rese da __________ e dall’imputato in merito ai viaggi in
Svizzera sono contrastanti e denotano che entrambi hanno mentito. L’imputato
non poteva non sospettare quanto stava commettendo il figlio con predetti
viaggi, ritenuto che quest’ultimo era già stato arrestato per i medesimi fatti.
Assai strano e indiziante che l’imputato prima del viaggio ha incontrato il
figlio in Albania e anche per predetta circostanza, padre e figlio hanno reso
versioni completamente differenti e contrastanti, sia quo alle modalità del
viaggio che al veicolo utilizzato per arrivare in Svizzera. Lo stesso imputato
nei verbali istruttori ha dichiarato che effettivamente era strano il viaggio
in Svizzera e che non sapeva quale fosse la destinazione, quando invece è stato
proprio lo stesso a mettersi alla guida. Strano appare anche che l’imputato ha
dichiarato di essersi recato in un posto dove si parlava italiano, quando
invece si è recato in Svizzera interna. Altrettanto strano e indiziante è che
sui conti della moglie siano confluite somme di denaro a seguito questi viaggi
e che l’imputato abbia potuto spendere Euro 5'000.- per l’auto, essendo
quest’ultimo disoccupato e percependo solo Euro 900.- al mese. Va inoltre
ricordato il fatto che IM 1 si è recato in Albania a ritirare il veicolo
modificato con il ricettacolo. A seguito di ciò, l’imputato si è diretto a
prendere moglie e figlio a __________ per poi dirigersi verso la Svizzera interna,
rimanendo alla guida. L’imputato ha inoltre dichiarato di avere dei sospetti su
questi viaggi del figlio. Egli ha dato l’auto al figlio, veicolo con cui
quest’ultimo si è recato per la terza volta in Svizzera interna. Da evidenziare
inoltre la traccia trovata sul cordino, la quale denota che la probabilità che
la stessa appartenga all’imputato é 5 volte maggiore rispetto a quella di uno
sconosciuto. L’accusa è convinta che è stato l’imputato ad aver organizzato
tutto e che ha coinvolto il figlio. Visto tutto quanto precede e richiamata la
situazione personale dell’imputato, si chiede una pena di anni 4 e l’espulsione
per una durata non inferiore a 10 anni;
§ l’avv.
DUF 1, difensore di IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: IM 1, fin dal primo verbale, ha negato ogni suo coinvolgimento.
Siamo di fronte dunque ad un processo totalmente indiziario. Per condannare
l’imputato, bisogna essere certi che egli ha commesso questi fatti, in caso
contrario, la Corte, in virtù del principio pro reo, deve proscioglierlo. Il
figlio dell’imputato non ha mai chiamato in causa il padre, anzi, ha sempre
negato una qualsivoglia sua partecipazione. Riscontri oggettivi, aldilà delle
dichiarazioni del figlio dell’imputato, non ci sono. L’inchiesta contro __________
è basata solo sulle sue dichiarazioni. Le stesse dichiarazioni secondo cui IM 1
non centra nulla con quanto descritto nell’AA. Vi sono diversi elementi che
sconfessano le dichiarazioni di __________ in merito al primo viaggio e al
fatto che lui e il padre avessero preso il treno da __________. Appare più
probabile e convincente la versione dell’imputato. Analogo ragionamento per il
secondo viaggio. Per quanto concerne il terzo viaggio, nemmeno può essere
considerata una complicità dell’imputato per la messa a disposizione dell’auto,
ritenuto che tale veicolo appartiene anche a __________. Concludendo, è pacifico
che __________ abbia più volte mentito e coinvolto i famigliari nei suoi
traffici. Non ci sono prove né riscontri oggettivi che possano confermare che
l’imputato sia coinvolto in questo traffico di stupefacenti. La buona fede e
l’estraneità dell’imputato si denota inoltre dal fatto che, nonostante la
condanna del figlio, si è recato più volte in Svizzera in carcere a trovare __________.
Qualora fosse stato coinvolto, si sarebbe ben guardato nel tornare sul
territorio elvetico e proprio in carcere. Ci troviamo di fronte a una persona
umile, di 62 anni, che non ha nessuna idea di come funziona il mondo della
droga e che ha delle difficoltà ad esporre i fatti, forse per una sua
problematica caratteriale. Si tratta dunque oggi di stabilire se vi è la
certezza che l’imputato abbia avuto a che fare con il traffico di stupefacenti.
Questa certezza non c’è. Vi è un dubbio in merito a ciò dall’inizio dell’istruttoria
e tale è persistito sino ad oggi. Pertanto, si chiede il proscioglimento
dell’imputato dal reato e il riconoscimento della richiesta di indennizzo per
il torto morale
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
Considerato, in fatto ed in diritto
visti gli art.: 12, 40, 47, 51, 66a segg. e 69 CP;
19 cpv. 1 lett. b) e 2 lett. a) LStup;
80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 CPP
e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1. IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti
descritti nell’atto d’accusa 153/2018 del 7.9.2018.
Considerandi
2.
L’istanza di indennizzo e
riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP dell’11.10.2018 di IM 1 è
parzialmente accolta.
2.1
Di conseguenza, lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona rifonderà a IM 1 l’importo di
fr. 15'200.- a titolo di torto morale.
2.2
Contro il punto 2.1 del
presente dispositivo è data facoltà di reclamo alla Corte dei reclami penali
nel termine di 10 giorni (art. 393 cpv. 1 lett. b e 396 cpv. 1 CPP).
3.
E’ ordinato il dissequestro
e la restituzione a IM 1 di tutto quanto in sequestro.
4.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- (mille) e le spese procedurali sono poste a carico dello Stato.
5.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
5.1
Le note professionali del
18.9.2018
e del 12.10.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 4'659.00
spese fr. 465.90
trasferte fr. 24.00
IVA (7.7%) fr. 396.45
totale fr. 5'545.35
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese a carico dello
Stato:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 123.20
fr. 1'423.20
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