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Decisione

72.2018.180

Proscioglimento dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Viene parzialmente riconosciuta l’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale

12 ottobre 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche all’atto d’accusa:

- …omissis…

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la conferma dell’AA con

le modifiche dibattimentali. __________ ha fatto di tutto per proteggere

l’imputato, non è stato lui a chiamarlo in causa. Sono le circostanze e gli

elementi emersi che hanno indotto l’accusa a emanare l’ordine d’arresto. Le

dichiarazioni rese da __________ e dall’imputato in merito ai viaggi in

Svizzera sono contrastanti e denotano che entrambi hanno mentito. L’imputato

non poteva non sospettare quanto stava commettendo il figlio con predetti

viaggi, ritenuto che quest’ultimo era già stato arrestato per i medesimi fatti.

Assai strano e indiziante che l’imputato prima del viaggio ha incontrato il

figlio in Albania e anche per predetta circostanza, padre e figlio hanno reso

versioni completamente differenti e contrastanti, sia quo alle modalità del

viaggio che al veicolo utilizzato per arrivare in Svizzera. Lo stesso imputato

nei verbali istruttori ha dichiarato che effettivamente era strano il viaggio

in Svizzera e che non sapeva quale fosse la destinazione, quando invece è stato

proprio lo stesso a mettersi alla guida. Strano appare anche che l’imputato ha

dichiarato di essersi recato in un posto dove si parlava italiano, quando

invece si è recato in Svizzera interna. Altrettanto strano e indiziante è che

sui conti della moglie siano confluite somme di denaro a seguito questi viaggi

e che l’imputato abbia potuto spendere Euro 5'000.- per l’auto, essendo

quest’ultimo disoccupato e percependo solo Euro 900.- al mese. Va inoltre

ricordato il fatto che IM 1 si è recato in Albania a ritirare il veicolo

modificato con il ricettacolo. A seguito di ciò, l’imputato si è diretto a

prendere moglie e figlio a __________ per poi dirigersi verso la Svizzera interna,

rimanendo alla guida. L’imputato ha inoltre dichiarato di avere dei sospetti su

questi viaggi del figlio. Egli ha dato l’auto al figlio, veicolo con cui

quest’ultimo si è recato per la terza volta in Svizzera interna. Da evidenziare

inoltre la traccia trovata sul cordino, la quale denota che la probabilità che

la stessa appartenga all’imputato é 5 volte maggiore rispetto a quella di uno

sconosciuto. L’accusa è convinta che è stato l’imputato ad aver organizzato

tutto e che ha coinvolto il figlio. Visto tutto quanto precede e richiamata la

situazione personale dell’imputato, si chiede una pena di anni 4 e l’espulsione

per una durata non inferiore a 10 anni;

§ l’avv.

DUF 1, difensore di IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 1, fin dal primo verbale, ha negato ogni suo coinvolgimento.

Siamo di fronte dunque ad un processo totalmente indiziario. Per condannare

l’imputato, bisogna essere certi che egli ha commesso questi fatti, in caso

contrario, la Corte, in virtù del principio pro reo, deve proscioglierlo. Il

figlio dell’imputato non ha mai chiamato in causa il padre, anzi, ha sempre

negato una qualsivoglia sua partecipazione. Riscontri oggettivi, aldilà delle

dichiarazioni del figlio dell’imputato, non ci sono. L’inchiesta contro __________

è basata solo sulle sue dichiarazioni. Le stesse dichiarazioni secondo cui IM 1

non centra nulla con quanto descritto nell’AA. Vi sono diversi elementi che

sconfessano le dichiarazioni di __________ in merito al primo viaggio e al

fatto che lui e il padre avessero preso il treno da __________. Appare più

probabile e convincente la versione dell’imputato. Analogo ragionamento per il

secondo viaggio. Per quanto concerne il terzo viaggio, nemmeno può essere

considerata una complicità dell’imputato per la messa a disposizione dell’auto,

ritenuto che tale veicolo appartiene anche a __________. Concludendo, è pacifico

che __________ abbia più volte mentito e coinvolto i famigliari nei suoi

traffici. Non ci sono prove né riscontri oggettivi che possano confermare che

l’imputato sia coinvolto in questo traffico di stupefacenti. La buona fede e

l’estraneità dell’imputato si denota inoltre dal fatto che, nonostante la

condanna del figlio, si è recato più volte in Svizzera in carcere a trovare __________.

Qualora fosse stato coinvolto, si sarebbe ben guardato nel tornare sul

territorio elvetico e proprio in carcere. Ci troviamo di fronte a una persona

umile, di 62 anni, che non ha nessuna idea di come funziona il mondo della

droga e che ha delle difficoltà ad esporre i fatti, forse per una sua

problematica caratteriale. Si tratta dunque oggi di stabilire se vi è la

certezza che l’imputato abbia avuto a che fare con il traffico di stupefacenti.

Questa certezza non c’è. Vi è un dubbio in merito a ciò dall’inizio dell’istruttoria

e tale è persistito sino ad oggi. Pertanto, si chiede il proscioglimento

dell’imputato dal reato e il riconoscimento della richiesta di indennizzo per

il torto morale

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Considerato, in fatto ed in diritto

visti gli art.: 12, 40, 47, 51, 66a segg. e 69 CP;

19 cpv. 1 lett. b) e 2 lett. a) LStup;

80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 CPP

e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti

descritti nell’atto d’accusa 153/2018 del 7.9.2018.

Considerandi

2.

L’istanza di indennizzo e

riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP dell’11.10.2018 di IM 1 è

parzialmente accolta.

2.1

Di conseguenza, lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona rifonderà a IM 1 l’importo di

fr. 15'200.- a titolo di torto morale.

2.2

Contro il punto 2.1 del

presente dispositivo è data facoltà di reclamo alla Corte dei reclami penali

nel termine di 10 giorni (art. 393 cpv. 1 lett. b e 396 cpv. 1 CPP).

3.

E’ ordinato il dissequestro

e la restituzione a IM 1 di tutto quanto in sequestro.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- (mille) e le spese procedurali sono poste a carico dello Stato.

5.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

5.1

Le note professionali del

18.9.2018

e del 12.10.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 4'659.00

spese fr. 465.90

trasferte fr. 24.00

IVA (7.7%) fr. 396.45

totale fr. 5'545.35

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese a carico dello

Stato:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 123.20

fr. 1'423.20

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