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Decisione

72.2018.184

Furti ripetuti commessi in banda

29 ottobre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i nominativi dei suoi correi. Ritenute la recidiva e la mancanza di legami con

il territorio svizzero, chiede che venga pronunciata una pena detentiva di 13

mesi da espiare, parzialmente aggiuntiva a quella di cui al DAC del 22.03.2018

del Ministero pubblico del Canton Grigioni, la revoca della sospensione

condizionale di cui al DAC del 22.03.2018, l’espulsione dal territorio svizzero

per la durata di 7 anni, il riconoscimento nel principio delle pretese degli

ACP, la confisca di tutto quanto indicato nell’AA;

- l’avv. DUF 1, difensore,

la quale comunica di essere d’accordo con tutte le proposte formulate dal PP,

sottolineando unicamente come sia stato il consumo di stupefacenti a portare IM

1 a delinquere.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 22, 40, 46, 47, 51, 66a, 69, 139 n. 1 e 3 CP;

82, 126 cpv. 3, 135, 236, 422 e

segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM

1

è autore colpevole di

furto aggravato

siccome commesso in sei occasioni come associato ad una banda

intesa a commettere furti,

nonché in due occasioni

singolarmente,

per avere,

tra il 2 febbraio 2018 e il12 luglio 2018,

a Sant’Antonino, Sciaffusa,

Langendorf, Berna, Uster, Zurigo, Marin-Epagnier,

agendo in sei occasioni in correità con terze persone,

per procacciarsi un indebito

profitto e al fine di appropriarsene, sottratto (in 7 occasioni) e tentato di

sottrarre (in 1 occasione) cose mobili altrui, per un valore complessivo

denunciato di CHF 34'137.90;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di

conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto di accusa 22.03.2018 del Ministero pubblico del Canton Grigioni, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 13 (tredici) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena detentiva di 20 (venti) giorni di cui al

decreto di accusa 22.03.2018 del Ministero pubblico del Canton Grigioni.

4.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art.

66a CP.

4.1

IM 1 viene reso attento che

giusta l’art. 291 cpv. 1 e 2 CP, chi contravviene ad un decreto d'espulsione

dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità

competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria e che la durata di questa pena non è computata in quella del bando.

5.

Riconosciuto in questa sede

il principio del risarcimento del danno da loro patito (art. 126 cpv. 3 CPP),

gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

6.

E’ ordinata la confisca di

tutti gli oggetti indicati nell’AA.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

Le note professionali

28.06

, 10.09.2018 e 29.10.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 3'898.90

spese fr. 239.00

IVA (7,7%) fr. 318.60

totale fr. 4'456.50

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'456.50 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 130.20

fr. 830.20

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