Lexipedia

Decisione

72.2018.212

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: detenuto, trasportato e importato in Svizzera 11'267.20 gr di eroina (con grado di purezza variante dal 34.8% al 48.7%), destinata a persone non identi

7 dicembre 2018Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti inerenti il reato sono oggettivamente provati. IM 1 è

stato fermato con un enorme quantitativo di eroina appositamente occultata

all’interno dell’autovettura della quale era alla guida. Precisa che è compito

della Corte stabilire la credibilità dell’imputato nell’affermare di non essere

stato consapevole di trasportare dell’eroina. Secondo le sue stesse dichiarazioni,

l’imputato, in passato, e meglio 6-7 anni addietro allorquando viveva in

Francia, aveva già ricevuto simili richieste per effettuare questo tipo di

trasporti. La situazione economica difficile in cui si trovava, lo avrebbe

portato ad accettare di farne uno a giugno. A mente del PP, la situazione di

difficoltà finanziaria da lui descritta stride con il fatto che avrebbe

compiuto diversi viaggi verso l’Albania, con il figlio, in aereo ed in

automobile. Come pure con il fatto che egli ha acquistato ben due diverse

autovetture, facendo fronte ai relativi costi di mantenimento. È comprovato il

fatto che l’imputato si trovava in Albania nel periodo tra il 11.6.2018 ed il

16.6.2018. Il PP si interroga sui motivi di questo viaggio. IM 1 ha riferito

che si trovava in Albania per partecipare ad una festività religiosa e per

rendere visita ad alcuni parenti ed amici. Egli ha poi incontrato in un bar dei

perfetti sconosciuti, ai quali avrebbe affidato la propria autovettura, sapendo

che questi vi avrebbero occultato dello stupefacente. In questi giorni, queste

persone avrebbero potuto impiegare la sua auto anche per scopi a lui

sconosciuti. IM 1 sostiene di aver pensato che nell’autovettura era stata messa

della marijuana. Una volta ripresa l’auto, è ripartito percorrendo un tragitto

ben delineato, cercando di evitare ogni controllo. Ha dunque accettato di

effettuare il trasporto, senza preoccuparsi cosa avessero nascosto nel veicolo,

che poteva dunque contenere di tutto. Egli aveva la speranza che, con le targhe

svizzere, non sarebbe stato sottoposto a nessun controllo. Così però non è

stato: al valico di __________ è stato fermato. A quel punto l’imputato ha

raccontato la storia della marijuana cercando di sminuire le sue

responsabilità. Sulla sua fronte e sulle sue mani sono state rinvenute tracce

di eroina, a suo dire poiché si sarebbe sdraiato sul sedile dell’automobile. I

continui andirivieni di IM 1 dalla Svizzera all’Albania hanno suscitato più di

un sospetto, tuttavia l’inchiesta non ha permesso di appurare altro se non

l’episodio descritto nell’AA. A mente del PP, IM 1 sapeva benissimo che non

stava trasportando marijuana, in particolare tenuto conto della ricompensa che

gli sarebbe spettata pari ad EUR 5'000.-. troppo alta per un semplice trasporto

di marijuana. L’eroina trasportata dall’imputato poteva valere oltre mezzo

milione di franchi. Egli si è assunto il rischio e questo esclusivamente per

motivi egoistici, perché il viaggio, fosse andato a buon fine, gli avrebbe

garantito un ingente guadagno. Il resto sono solo ipotesi non comprovate. La

gravità oggettiva e soggettiva dei fatti è evidente. Tenuto conto dell’ingente

quantitativo di eroina occultato nell’autovettura, chiede alla Corte che IM 1

sia condannato ad una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi e che sia pronunciata

nei suoi confronti l’espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Infine chiede sia

ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro e la distruzione dello

stupefacente;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

ripercorre la vita dell’imputato. Nato __________ nel __________, IM

1 ha conosciuto decenni di instabilità politica e di guerre. Cresciuto in una

famiglia tradizionale, gli è stato insegnato che quale unico figlio maschio

avrebbe dovuto prendersi cura di tutti i suoi famigliari, in qualsiasi caso ed

in qualsiasi paese si fosse trovato. A 16 anni, terminate le scuole

dell’obbligo, è emigrato in __________ per sostenere la sua famiglia. Ha

conosciuto una donna e si è stabilito in __________, paese nel quale credeva

che la vita sarebbe stata più facile e tranquilla. La relazione con la sua

compagna è giunta al capolinea con la crisi economica in __________, a causa

della quale ha perso il lavoro. Per far fronte ai suoi obblighi, è partito per __________

dove ha risieduto e lavorato da una delle sue sorelle. Lì è rimasto per meno di

un anno, a causa dell’insofferenza alla lontananza dal figlio. È dunque giunto

in Svizzera e ha subito trovato un impiego in __________, dandosi così da fare.

Purtroppo con sé ha portato anche i debiti, non avendo uno stipendio enorme. Le

rate dei debiti e gli interessi sono diventati in seguito precetti esecutivi ed

attestati di carenza beni. Sul già basso salario è stata effettuata una

trattenuta, lasciando così IM 1 con il minimo esistenziale. A causa di questa

situazione l’imputato si è sottoposto, per la durata di un anno, a cure presso

il centro psicosociale, dove gli sono stati prescritti degli antidepressivi. IM

1 era un uomo forte, padre attento e amorevole e fratello devoto. In questa

situazione è invece sorto un uomo debole, attratto da una possibile facile

soluzione ai suoi problemi. In Albania si è recato al bar, dove ha incontrato __________,

il quale ha voluto approfittare della situazione di difficoltà in cui versava.

Come riferito dall’imputato stesso, nel corso della sua vita gli è stato spesso

offerto di effettuare simili viaggi, ma lui ha sempre rifiutato: non ha mai

voluto avere nulla a che fare con la droga. IM 1 aveva paura, ma __________ lo

ha rassicurato, dicendogli che nulla sarebbe mai successo, ed oltretutto che la

marijuana in Svizzera era legale. Secondo la giurisprudenza del TF il fatto di

possedere una quantità minima di marijuana non è punibile, nemmeno con la

multa. Dato che IM 1 viveva a __________ poteva dunque pure pensare che la

marijuana fosse legale in Svizzera, paragonando la sostanza ad alcool e

sigarette. Nonostante tutto, l’imputato non era convinto di effettuare questo

trasporto, ha chiesto infatti di poterci riflettere. Avendo visto i suoi

genitori anziani in malora, il giorno successivo è tornato al bar e ha così

ceduto alla richiesta di __________. IM 1 conosce __________ da circa 1-2 anni,

lo incontra spesso nei bar in Albania. Era a conoscenza del traffico di marijuana

gestito da __________. Gli ha lasciato la sua autovettura, ma cosa ne abbia

fatto in quei giorni non lo sa dire. Il giorno 16 giugno 2018, IM 1 è stato

contattato da __________ per riprendersi l’auto. Si è in seguito messo in

viaggio fino ad arrivare a Chiasso. Una volta giunto a Chiasso è stata

rinvenuta l’eroina, per un equivalente di sostanza pura pari a 4.8 kg. Da

subito IM 1 ha dichiarato di trasportare della marijuana e di essere stato al

corrente del ricettacolo. Confrontato invece con il risultato positivo

all’eroina sulla sua pelle, l’imputato è rimasto molto sorpreso. La presenza di

eroina si giustifica, a mente del difensore, essendo IM 1 entrato in contatto

con delle superfici dell’autovettura, a loro volta contaminate con l’eroina.

Verosimilmente le persone che hanno caricato i pacchetti contenenti lo

stupefacente avevano le mani contaminate dalla sostanza e, avendo lui toccato

altre parti della vettura, ne è rimasto a sua volta contaminato. IM 1 ha sempre

ribadito la sua versione senza mai contraddirsi. Per quando concerne la

commisurazione della pena: l’art. 19 cpv. 2 lett.a LStup prevede quale elemento

oggettivo che l’infrazione possa mettere direttamente o indirettamente in

pericolo la salute di molte persone. La quantità considerata aggravante è di 12

grammi di eroina pura (DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 114 IV 164; CARP del 02

luglio 2015, inc. 17.2015.66). Più la quantità in questione si allontana dalla

quantità che determina l’infrazione aggravata, più questo fattore perde

d’importanza. La difesa ripercorre la giurisprudenza recente in materia di

stupefacenti: nel caso di trasporto di 4,3 kg eroina e falsità in documenti è

stata pronunciata una pena detentiva di 5 anni (sentenza TPC del 5 dicembre

2011, inc. 72.2011.103). Per il trasporto di 16 kg eroina con purezza di

51%-58%, minaccia, coazione e falsità di documenti sono stati inflitti 8 anni

di detenzione. A 277 kg di eroina è corrisposta una pena di 15 anni di

detenzione (DTF SK.2010.29 del 15 novembre 2011). All’autore di 3 viaggi con 10

kg eroina è stata inflitta una pena di 5 anni di detenzione. Dato il trasporto

di 4.8 kg di sostanza pura effettuato dall’imputato, la pena base per IM 1

dovrebbe assestarsi tra i 4,5 e i 5 anni. La difesa cita i criteri dell’art. 47

CP ed in particolare l’elemento soggettivo e le circostanze personali. IM 1 era

convinto di trasportare marijuana e non eroina. Egli è stato fermato e la droga

non è dunque mai finita sul mercato. L’assenza di scrupoli non deve essere

presa in considerazione nel presente caso: IM 1 non avrebbe infatti mai

trasportato eroina se ne fosse stato consapevole. Ha effettuato un solo

viaggio, non ha nessun ruolo in una banda. Egli è tra l’altro incensurato in

qualsiasi paese e si è sempre integrato. Ha avuto una vita difficile ed ha

sempre lavorato. Se prima doveva mantenere i genitori, la sorella, l’ex

compagna, il figlio e la nuova moglie, adesso ha compreso che essere una

famiglia non significa che il figlio maschio si assuma tutti i carichi, ma

piuttosto che egli può contare anche sugli altri membri, i quali formano

tutt’oggi una rete in suo sostegno. L’intenzione deve portare su tutti gli

elementi dell’infrazione. IM 1 credeva che la marijuana fosse legale in

Svizzera, non sapeva dunque di commettere un’infrazione. A mente della difesa,

il dolo eventuale è dato quando l’autore prende in considerazione un fatto che

potrebbe prodursi e ne accetta il rischio. IM 1 deve essere giudicato secondo

l’atto che ha voluto e ha creduto di realizzare. Secondo il principio

accusatorio, anche l’elemento soggettivo è parte del reato, l’accusa deve

provare anche questo elemento. IM 1 è una persona semplice ed ha sempre

lavorato ma è facilmente influenzabile. Ha cambiato svariati posti di lavoro

fino a rimanere disoccupato. Per questo motivo, non avendo altro da fare, ha

trascorso più tempo con la sua famiglia e intrapreso più viaggi. Per tutta la

vita gli è stato insegnato di onorare e rispettare la famiglia; invece,

nonostante tutti questi sforzi, si è ritrovato a pesare su di essa e questo gli

ha procurato dolore e dispiacere. In carcere inizialmente era una persona

distrutta. Il suo è stato un ruolo di semplice gregario. IM 1 non doveva, ma

non sapeva nemmeno come, aprire il ricettacolo. Il suo era un ruolo del tutto

subordinato, non gli era nemmeno permesso decidere la strada da percorre, né

chi contattare. Il profitto promesso è irrisorio. In Svizzera la marijuana si

vende a circa 10 franchi al grammo, quindi 5 kg equivalgono ad un valore di ca.

50'000 franchi, 5'000 euro per il trasporto sono da considerarsi una ricompensa

equa. IM 1 nella sua semplicità ha pensato potesse essere fatto il raffronto 5

kg = 5'000 euro, e pensava dunque di trasportare 5 kg di marijuana. Circa

l’utilizzo dei telefoni si è discusso molto. Ci si è interrogati sul motivo di

possederne due. È stato chiarito che il telefono marca Nokia conteneva una

carta __________, compagnia assoggettata a __________, nei confronti della

quale IM 1 ha importanti debiti. Avendo bisogno di una carta sim che gli

permettesse di chiamare senza avere troppi costi, ha usufruito della carta __________,

visto che, a confronto, i costi di chiamata in Albania con la carta __________

sono più elevati. Per quanto concerne il comportamento dell’imputato durante la

carcerazione, questo è sempre stato esemplare. Per IM 1 il lavoro è tutto, non

solo qualcosa che gli permette di guadagnare, ma lo fa sentire una persona,

parte del mondo. Da quando è stato arrestato si è sentito a pezzi e così è

stato per tutta la carcerazione preventiva. La legge ci impone di giudicarlo in

base alla sua colpa che deve tenere conto dell’aspetto soggettivo. Il rapporto

della Polizia scientifica conferma che IM 1 non è mai venuto a contatto con

l’eroina, non ha mai toccato i pani. Il risultato positivo è da spiegarsi come

traccia di contatto. La pena prevista per un trasporto di marijuana è

sensibilmente inferiore a quella per un trasporto di eroina. In casi di

marijuana quale stupefacente si parla di infrazione aggravata, nei casi ove la

cifra d’affari sia di almeno CHF 100'000 l’anno o CHF 10'000.- di utile netto.

Se tali guadagni non sono realizzati, l’infrazione è semplice e la pena massima

prevista è di 3 anni. Egli ha vissuto un momento di difficoltà e ha commesso un

errore, ma questo non fa di lui un delinquente. La difesa ricorda il principio

in dubio pro reo espresso nella decisione DTF 127 I 38. L’assenza di impronte,

contatti, transazioni di denaro, telefonate o messaggi è da considerarsi a

favore dell’imputato. Accertata è unicamente la presenza nel veicolo di solamente

4.8 kg puri di eroina, ma questo non basta per condannarlo per traffico di

eroina. IM 1 non ricadrà più nell’illegalità. L’imputato ha cercato aiuto e

l’ha trovato: in __________ vi sono due aziende disposte ad offrigli un

impiego. Ritenuto che nel caso concreto fa difetto l’elemento soggettivo,

trattandosi di un’infrazione semplice, chiede una pena contenuta in 3 anni di

detenzione. Subordinatamente, visto il quantitativo di stupefacente

sequestrato, chiede una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, tenuto conto della

collaborazione dell’imputato.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Curriculum vitae

1.1. IM 1 ha raccontato in polizia

il 17 giugno 2018:

“…OMISSIS...”

(AI 1).

In seguito IM 1 ha aggiunto:

“...OMISSIS…”

(AI 3).

In polizia IM 1 ha riferito della sua vita sentimentale:

“...OMISSIS…”

(AI 1).

Dinanzi al PP in data 18 giugno 2018, IM 1 ha precisato la

relazione dalla quale è nato il suo unico figlio:

“...OMISSIS…”

(AI 3).

1.2. Al PP ha riferito di aver

agito a causa della precarietà della sua situazione finanziaria:

"

Da un anno sono disoccupato. Percepisco tra CHF 3'600 e 3'800

netti. (…) IM 1 (…) lavora in una __________ a __________ e percepisce uno

stipendio di circa CHF 2'800 netti.

ADR che ho circa CHF 50/60'000 di debiti.

In particolare il mio debito verso lo stato per imposte non pagate ammonta a

circa CHF 30/40'000, mentre gli altri sono debiti nei confronti di privati.

Negli ultimi tre anni percepivo unicamente il minimo vitale perché il resto mi

veniva trattenuto direttamente per pagare i miei debiti.”

(AI 3).

In data 22 agosto 2018 dinanzi al PP IM 1 ha fornito ulteriori

informazioni sulla sua situazione finanziaria definita da lui stesso “brutta”:

"

AD che sono stato licenziato per il mese di marzo 2017. Gli

stipendi che mi sono stati versati nel mese di gennaio e marzo 2017 erano stati

ridotti a seguito delle trattenute e degli anticipi che avevo chiesto.

In merito alla mia situazione debitoria che

risulta dell’Ufficio Esecuzione di __________, preciso che prima di trasferirmi

con mia moglie a __________ mi sono fatto prestare dei soldi per pagare tutti i

debiti perché altrimenti non avrei potuto sottoscrivere un contratto di

locazione. Preciso che quando abitavo a __________, e più precisamente nel

2014, avevo fatto un prestito presso la Banca __________ di circa CHF 12'000.-,

denaro che serviva per aiutare mia madre in Albania, per le spese di mio figlio

ecc. Nel tempo ho accumulato diversi debiti per circa CHF 30'000.-, che ho

pagato tramite la trattenuta di CHF 2'000.- dallo stipendio e, come detto,

tramite il denaro che mi è stato prestato.

Mia moglie lavora dal mese di novembre 2017

in una __________ e percepisce circa CHF 3'200 mensili. Anche la sua situazione

finanziaria non è buona. Se necessario mi aiuta a pagare le spese comuni.

AD confermo che a mio figlio che vive in __________

verso attualmente EU 170 al mese. (…) Quando vado a trovarlo oltre ad assumermi

le spese per il viaggio, per il soggiorno, lo aiuto anche finanziariamente.”

(AI 40).

A prova della difficile situazione finanziaria, IM 1 ha riferito

di essere stato in cura da uno psichiatra per i problemi personali a causa

della complicata situazione finanziaria e familiare. (Allegato 5 al Rapporto

d’inchiesta di polizia giudiziaria).

L’estratto dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________

attesta svariati precetti esecutivi nei confronti dell’imputato ed evidenzia

due attestati di carenza beni per una somma complessiva di CHF 3'764.69.- (AI

30). Per contro al domicilio dell’imputato a __________ non risultano precetti

esecutivi o attestati di carenza beni. (AI 14).

Nonostante la situazione precaria, IM 1 ha acquistato due

autovetture, una __________ a CHF 2'000.- per la quale paga CHF 200.- di

assicurazione ogni sei mesi, e una __________ a CHF 4'000.-, mezzo con il quale

ha trasportato e importato in Svizzera 11'267.20 grammi

di eroina. In aggiunta, IM 1 ha pensato bene di immatricolare l’autovettura __________

a nome di __________ per eludere il pignoramento, come da lui ammesso. (AI 1,

vedasi anche Allegato 1 al verbale del dibattimento).

In occasione dell’interrogatorio dibattimentale, a domanda circa

l’acquisto di quest’ultima vettura, IM 1 ha risposto:

"

Si trattava di un’auto incidentata, la sto ancora pagando in

quanto l’ho acquistata a rate”.

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Nella stessa occasione, il Presidente ha fatto presente a IM 1 che

nel verbale in data 22 agosto 2018, non ha mai accennato al fatto di aver

acquistato le autovetture a rate. IM 1 si è giustificato asserendo che tale

domanda non gli è mai stata posta. Tuttavia, una specifica domanda in tal senso

non è stata posta nemmeno durante l’interrogatorio dal Presidente, le risposte

essendo state date spontaneamente.

Per quanto riguarda le spese sostenute per i viaggi in Albania, IM

1 ha giustificato:

"

Si tratta dei pochi soldi che mi restavano, comunque andare in

Albania con un bambino mi costava molto meno che trascorrere del tempo con lui

qui in Svizzera, dove la vita è più cara”.

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

In data 22 agosto 2018 IM 1 ha esposto le sue intenzioni per una

nuova occupazione:

"

Prima di venire arrestato avevo intenzione di lavorare in proprio

__________, lavoro che avevo fatto nel periodo 2012-2014 a ____ per la __________.

Avevo forse anche la possibilità entro fine 2018 di andare a lavorare in una __________,

dove avevo lavorato nell’ambito del programma occupazionale.”

(AI 40).

Considerandi

2.

Precedenti penali

IM 1 risulta incensurato in Svizzera, Italia, Germania e Albania (AI

4, AI 34, AI 36, AI 54). Tuttavia, in occasione dell’interrogatorio e a domanda

del PP, l’imputato ha sì dichiarato di aver avuto in Svizzera un litigio con

una persona, la quale ha in seguito ritirato la denuncia (AI 3), ma omesso i

dettagli di tale lite, come ad esempio la presenza di un’arma da fuoco. (AI

50). Ma tant’è.

3.

Fatti

3.1

Circostanze dell’arresto

IM 1 è stato fermato dalle Guardie di confine al valico di __________

il giorno del 17 giugno 2018 alle ore 11.40 con, all’interno della vettura,

della sostanza stupefacente. Così il rapporto d’arresto:

"

IM 1 è stato fermato dalle Guardie di Confine mentre si accingeva

ad oltrepassare il valico doganale di __________. Lo stesso si trovava alla

guida dell’automobile __________ targata __________(…).

Grazie a una prima e sommaria ispezione, le

GCF avevano notato un’incongruenza nel sedile posteriore. Insospettiti hanno

impiegato in cane antidroga, che anch’egli marcava la zona centrale dei sedili

posteriori. Pertanto l’automobile era stata sottoposta ad un’accurata

perquisizione, la quale aveva permesso di rinvenire 23 pani contenenti

complessivamente 12.402 chilogrammi di eroina, nascosti in un vano creato ad

arte tra lo schienale dei sedili posteriori e il vano del bagagliaio.”

(AI 1).

La Polizia Scientifica ha stabilito che il peso netto dell’eroina

trasportata è pari a 11'267.20 grammi (Allegato 9 al rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria) e l’analisi di tale sostanza ha fatto emergere un grado di

purezza tra il 34.8% e il 48.7% (Rapporto di analisi PFS 18.0227 in allegato al

Allegato 9 del Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

3.2

I giorni precedenti

l’arresto

Il 10 giugno 2018 IM 1 ha intrapreso un viaggio a bordo della sua

autovettura, poi imbarcata a __________, per raggiungere l’Albania, giungendo a

destinazione il giorno successivo. (AI 3). L’imputato ha spiegato così il

motivo del viaggio:

“...OMISSIS…”

(AI 3).

3.2.1

L’incontro con il

committente del trasporto

In Albania, l’11 giugno 2018 IM 1 ha incontrato delle persone che

gli avrebbero commissionato il trasporto della sostanza stupefacente. In merito

a come abbia trascorso questa giornata IM 1 non è stato lineare giacché prima

ha dichiarato:

"

(…) il 11.06.2018 verso le 12:00 mi sono incontrato con __________

(…)”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

In un secondo tempo, ha così descritto la giornata dell’11 giugno

2018:

"

Sono arrivato a __________ (…). Li ho preso i miei genitori e con

loro siamo andati alla mia città natale __________. (...) Confermo che la sera

stessa di lunedì sono tornato a __________, che dista 200 km e quindi due ore

di viaggio dal mio paese, dove in un bar ho incontrato due o tre persone. Tra

queste vi era un mio amico.

ADR che il mio amico si fa chiamare __________.

Lo conosco da circa un anno, da quando vado più spesso in Albania.”

(AI 3).

Dinanzi alla Corte, IM 1 ha rettificato nuovamente la sua

versione:

“...OMISSIS…”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Anche le dichiarazioni di IM 1 circa la persona che gli avrebbe

proposto di effettuare il trasporto sono contrastanti. Prima ha dichiarato:

"

(…) visto la mia situazione finanziaria precaria, ci sono state

delle persone che mi hanno offerto un lavoro. Nuovamente (ndr.) Le persone che

mi hanno proposto questo lavoro sono amici di amici, che si sono presentate con

dei nomi che sicuramente sono falsi e di cui non so e non voglio dire di più.”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

Il giorno seguente invece:

"

ADR che è stato __________ a propormi di fare il trasporto.”

(AI 3).

Per finire, dinanzi alla Corte, ha esposto:

"

AD (…) “__________”, con degli altri ragazzi, mi hanno proposto

di fare questo viaggio, per caso. Io comunque li conoscevo già.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Del dialogo avuto con __________, IM 1 ha riferito:

"

(…) Parlando del più e del meno ad un certo punto lui (ndr. __________)

mi ha fatto una proposta. Mi chiedeva se volevo fare un trasporto di marijuana

da __________ alla Svizzera. Inizialmente la sostanza dovevo portarla in

Svizzera. In un secondo momento __________ mi avrebbe dovuto ricontattare

dandomi le indicazione circa la destinazione finale dello stupefacente. Dopo

avermi illustrato la proposta, __________ mi diceva di rifletterci su che ci

saremmo visti in un secondo momento.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

"

ADR che è __________ a propormi di fare il trasporto. Parlando

della mia situazione personale e delle mie difficoltà, lui mi ha detto che

conosce una persona che si occupa del trasporto di marijuana. Lui mi ha detto

di sapere che la marijuana in Svizzera è legale e che l’unico problema semmai

l’avrei avuto in Albania al momento dell’uscita dal paese.

ADR che personalmente ho sentito alla

televisione o alla radio che da fine anno dell’anno scorso il consumo e la

vendita di piccoli quantitativi di marijuana è legale in Svizzera. Non ho fatto

ulteriori verifiche.

ADR che __________ mi ha semplicemente

proposto il compenso di EU 5'000 senza dirmi quanta marijuana avrei dovuto

trasportare. Mi ha detto che una volta arrivato in Svizzera mi avrebbe

contattato per dirmi dove portarla e a chi consegnarla.

(…)

ADR che le persone che mi hanno incaricato

di fare il trasporto mi hanno pure consigliato di rientrare in Svizzera non più

con il traghetto ma di fare tutto il giro dal Montenegro perché era più

sicuro.”

(AI 3).

Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, non è IM 1 ad aver

avuto dubbi sull’incarico offertogli ma, come dichiarato da lui stesso:

"

(…) Dopo avermi illustrato la proposta, __________ mi diceva di

rifletterci su che ci saremmo visti in un secondo momento.

(…) La sera dello stesso giorno (…) io e __________

ci siamo incontrati sempre all’interno dello stesso bar dove io ho comunicato a

__________ che accettavo la sua proposta.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

3.2.2

I preparativi

IM 1 ha riferito degli sviluppi successivi l’accettazione

dell’offerta:

"

ADR (…) la sera stessa in cui mi è stata fatta l’offerta ho

lasciato la mia auto in consegna a queste persone, che l’hanno “preparata”. Io

avrei semplicemente dovuto informarli quando volevo partire, cosa che è

successa cinque giorni dopo (…) verso mezzogiorno.”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

"

(…) Mi ha detto (ndr. __________) che il trasporto della

marijuana doveva avvenire in modo sicuro, o meglio che l’automobile doveva

essere sicura. Mi ha detto che lo stupefacente doveva essere nascosto in un

ricettacolo dell’automobile. Mi ha precisato che il ricettacolo non era

necessario per la Svizzera dove la marijuana è legale ma per non avere problemi

ad attraversare i confini tra l’Albania e la Svizzera. La sera stessa ho dato

le chiavi del mio veicolo __________ (…) affinché potesse preparare il veicolo,

nel senso che creavano il ricettacolo e lo riempivano con la sostanza

stupefacente, che in questo caso io credevo marijuana come mi ha sempre

riferito __________.

ADR che io non ho toccato la sostanza

stupefacente. Io ho trovato l’automobile già pronta e piena. Io non ho nemmeno

visto quando hanno caricato la sostanza.

ADR che il ricettacolo è stato costruito

tra il 11.06.2018 (giorno in cui ho consegnato il veicolo a __________) e il

16.06.2018

(giorno in cui ho ricevuto il veicolo da __________ e sono partito

alla volta della Svizzera).”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

IM 1 non è lineare nelle sue dichiarazioni circa il ricettacolo

all’interno dell’autovettura:

"

(…) Sapevo che nella mia auto era nascosto dello stupefacente, ma

non sapevo con precisione dove.(…).”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

"

ADR (…) Non sapevo dove l’avrebbero (ndr. la marijuana) nascosta,

ma guardando poi l’auto ho potuto immaginare che si trovava tra il sedile

posteriore e il bagagliaio.

ADR che io non ho aiutato a nascondere lo

stupefacente nella mia auto.”

(AI 3).

"

ADR che io sapevo più o meno dove fosse il ricettacolo con lo

stupefacente. __________ mi aveva indicato la zone dove si trovava il

ricettacolo ma non mi aveva dato istruzioni su come aprirlo.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

"

AD (…) __________ mi aveva spiegato che l’avrebbero nascosta

dietro il sedile.”

(AI 40).

IM 1 ha affermato di non sapere che il ricettacolo contenesse

eroina, ma di essere convinto di trasportare marijuana:

"

(…) Mi era stato detto che avrei trasportato della marijuana

(…).”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

(..) Mi chiedeva se volevo fare un

trasporto di marijuana da __________ alla Svizzera. (…)creavano il ricettacolo

e lo riempivano con la sostanza stupefacente, che in questo caso io credevo

marijuana come mi ha sempre riferito __________.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

"

ADR (…) ero a conoscenza che all’interno del mio autoveicolo su

cui viaggiavo vi era dello stupefacente ma non sapevo che era eroina. Ero

convinto fosse marijuana perché così mi aveva detto __________.”

(Allegato 5 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

"

ADR che nessuno mi ha chiesto di trasportare eroina o cocaina.(…)

Solo quando sono stato arrestato, ho saputo dalla Polizia che nella mia

macchina c’era eroina.”

(AI 40).

In aula IM 1 ha ribadito:

"

Avrei dovuto trasportare marijuana (…).”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Alle domande del Presidente: “È vero che se avesse saputo che

trasportava eroina, non sarebbe partito?” ha risposto:

"

È vero.”

e alla domanda a sapere se “Avrebbe rifiutato anche di trasportare

cocaina?” ha risposto:

"

Avrei rifiutato.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Le affermazioni di IM 1 circa il quantitativo da trasportare sono

risultate contrastanti:

"

ADR che __________ mi ha semplicemente proposto il compenso di EU

5'000 senza dirmi quanta marijuana avrei dovuto trasportare. ADR che visto che

la mia auto è piccolina e visto il compenso offertomi, ho pensato che il

quantitativo potesse essere di al massimo 5 kg di marijuana.(…)

ADR ribadisco che pensavo di trasportare al

massimo 5 kg di marijuana e non dell’eroina”.

(AI 3).

Il 13 luglio 2018, IM 1, a domanda per quale motivo egli avesse

dichiarato di essere convinto di trasportare circa 5 kg di marijuana, ha

replicato:

"

(…) Rispondo che già l’accordo iniziale fatto con __________ in

Albania riguardo questo carico di stupefacente prevedeva il trasporto di 5 kg

di marijuana.”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Alla replica dell’interrogante che gli ha fatto notare che

precedentemente aveva dichiarato invece di non sapere il quantitativo di

marijuana che avrebbe trasportato, IM 1 ha risposto di non esserne più sicuro:

"

(…) Rispondo che ricordo con precisione che __________ mi aveva

parlato dicendomi che avrei dovuto trasportare della marijuana. Non sono più

sicuro se effettivamente mi aveva riferito pure di che quantità si trattasse.

(…) Io dentro alla mia testa avevo pensato

che avessi con me 5 kg di marijuana perché avevo pensato che per ogni kg

trasportato era corretto un compenso di 1'000.- EUR.”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Alla Corte ha spiegato il motivo che lo ha portato a pensare di

trasportare 5 kg di marijuana:

"

(...) Non sapevo quale fosse la quantità di marijuana che avrei

dovuto trasportare. (…) Ho pensato che EUR 5'000 potessero equivalere a 5 kg di

marijuana (…) Ho pensato potessero essere EUR 1'000.- di compenso per ogni

chilo.

A domanda ma sulla base di quale

informazione lei è giunto a questa conclusione risponde loro mi avevano detto

che un chilo equivaleva a EUR 1'000.-.”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Posto di fronte alle risultanze delle analisi Itemiser, le quali

hanno dimostrato la presenza di eroina sulla sua fronte e sulle sue mani

(Allegato 12 del Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria), l’imputato ha

riferito:

"

(…) non ho assolutamente visto o toccato con mano lo

stupefacente. A mio modo di vedere la presenza di stupefacente sulle mie mani e

sulla mia fronte può essere spiegata con il fatto che chi ha “preparato” la

macchina ne ha lasciato un po’ ovunque e io sono quindi rimasto contaminato.”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

"

ADR che io non ho mai toccato l’eroina che è stata nascosta nella

mia autovettura. Visto che sono state trovate tracce di eroina sulle mie mani e

sulla fronte, presumo che questo sia dovuto al fatto che mentre la nascondevano

nell’auto hanno lasciato delle tracce in luoghi che io poi ho toccato.

ADR che ho toccato anche il sedile

posteriore perché ho messo i miei vestiti. Anche durante il viaggio mi sono

fermato, mi sono sdraiato e ho dormito sul sedile.”

(AI 3).

"

ADR che io non ho toccato la sostanza stupefacente. Io ho trovato

l’automobile già pronta e piena. Io non ho nemmeno visto quando hanno caricato

la sostanza.”

(Allegato 2 del Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

"

(…) L’unica spiegazione che riesco a darmi è che nei cinque

giorni in cui ho dato in prestito la mia macchina a __________, sia stata

contaminata. Io non so di preciso cosa abbiano fatto in questi giorni.”

(Allegato 4 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

"

(…) A questi proposito mi rendo conto di aver fatto un errore

lasciando a disposizione di __________ l’autovettura per alcuni giorni, con la

quale possono aver trasportato qualsiasi tipo di sostanza.”

(AI 40).

3.2.3

Il rientro in Svizzera

IM 1 ha riferito del giorno del suo rientro in Svizzera con la

sostanza stupefacente come segue:

"

(…) Ieri pomeriggio sono ripartito da __________ diretto in

Svizzera. Sono passato dal Montenegro, dalla Croazia, dalla Bosnia, dalla

Slovenia e poi dall’Italia; ho fatto delle soste solo per fare benzina o per

mangiare, bere o riposare.(…).”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

"

(…) Di fatto la mattina del 16.06.2018 __________ mi ha detto che

la macchina era pronta e di andare a prenderla nel corso del pomeriggio vicino

al bar. Mi aveva detto di preparare i miei vestiti e di partire già subito. Nel

pomeriggio ho raggiunto il bar, __________ mi ha aiutato a mettere i miei

vestiti in automobile e io sono partito con destinazione Svizzera.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

"

ADR (…) Sono partito da __________ sabato verso mezzogiorno. Sono

sempre stato solo. Non ho mai avuto problemi nell’attraversamento dei confini.

ADR che durante il viaggio __________ non

mi ha mai chiamato. Lui ha il mio numero, mentre io non ho il suo. Mi aveva

detto che dopo 24 ore dal mio arrivo in Svizzera mi avrebbe chiamato. Sarebbe

stato domenica pomeriggio. Vorrei aggiungere che mi è sembrato strano che __________

non mi ha mai chiamato durante il viaggio. Se non fossi stato fermato dalle

Guardie di Confine avrei raggiunto __________ e lì avrei aspettato la

telefonata di __________.”

(AI 3).

4.

Il convincimento della

Corte

4.1

IM 1 ha dichiarato:

"

(…) Mi era stato detto che avrei trasportato della marijuana e

che, visto che la legislazione in Svizzera è permissiva non avrei avuto

particolari problemi.”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 allegato ad AI 1).

"

ADR (…) Lui (ndr. __________) mi ha detto di sapere che la

marijuana in Svizzera è legale e che l’unico problema semmai l’avrei avuto in

Albania al momento dell’uscita dal paese.

ADR che personalmente ho sentito alla

televisione o alla radio che da fine anno dell’anno scorso il consumo e la

vendita di piccoli quantitativi di marijuana è legale in Svizzera. Non ho fatto

ulteriori verifiche.”

(AI 3).

"

Mi ha precisato (ndr. __________) che il ricettacolo non era

necessario per la Svizzera dove la marijuana è legale ma per non avere problemi

ad attraversare i confini tra l’Albania e la Svizzera.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

"

(...) ADR che ero convinto che qui in Svizzera la marijuana era

ed è legale. Io non l’ho mai fumata ma ho sempre pensato che fosse legale. __________

mi aveva detto che la marijuana in Svizzera era legale e che non dovevo

preoccuparmi. Ricordavo di aver sentito la notizia che in Svizzera era stata

fermata una persona con 40 kg di marijuana e che era stata rilasciata.

ADR a sapere perché la marijuana andava

nascosta se era legale rispondo che si trattava di passare in Albania e in

altri paesi dove il trasporto è illegale. __________ mi aveva spiegato che

l’avrebbero nascosta dietro il sedile.”

(AI 40).

4.2

Le spiegazioni dell’imputato

non hanno convinto la Corte. Innanzitutto non si comprende per quale ragione IM

1.

avrebbe dovuto fidarsi delle rassicurazioni fatte da __________ circa la

legalità del trasporto di marijuana, dato che in primis __________ non ha mai

vissuto in Svizzera, in secondo luogo il rapporto tra IM 1 e __________ non era

affatto un rapporto stretto tanto che nemmeno ha saputo riferirne le coordinate

personali:

"

ADR che il mio amico si fa chiamare __________. Lo conosco da

circa un anno, da quando vado più spesso in Albania.”

(AI 3).

"

ADR che __________ lo considero più un conoscente che un amico.

Tutte le volte che ci incontravamo erano incontri casuali. Io non ho mai avuto

un suo recapito telefonico. Non so che lavoro facesse, lui non mi ha mai detto

niente. Non so se avesse famiglia, se era sposato o se aveva figli.(…). Non so

dove abita esattamente, so solo che abita nello stesso quartiere della mia

famiglia che si chiama __________. Non sono mai stato a casa.

ADR che è corretto che non so tanto su di

lui. Non ho chiesto nemmeno troppe cose su di lui perché magari dopo lui mi dà

informazioni false.”

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

4.3

Argumentum a contrario, è

inverosimile che __________ abbia affidato più di 11 kg di eroina, che sul

mercato nero hanno un considerevole valore commerciale, ad una persona che non

conosce bene e che si presta per la prima volta a trasportare stupefacenti.

4.4

Le dichiarazioni

contradditorie dell’imputato non lo rendono attendibile quando afferma di non

aver saputo di trasportare eroina, e meglio:

a) Circa il recapito telefonico

per contattare __________, prima:

"

ADR che durante il viaggio __________ non mi ha mai chiamato. Lui

ha il mio numero, mentre io non ho il suo. Mi aveva detto che dopo 24 ore dal

mio arrivo in Svizzera mi avrebbe chiamato. (…) Se non fossi stato fermato

dalle Guardie di Confine avrei raggiunto __________ e lì avrei aspettato la

telefonata di __________.”

(AI 3).

In seguito, alla domanda a sapere dove avrebbe portato lo

stupefacente in Svizzera, in attesa di ricevere l’indirizzo in Germania da __________,

egli ha risposto:

"

(…) quando sarei arrivato nei pressi di Zurigo io avrei dovuto

chiamare __________ e comunicargli la mia posizione.(…).”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

L’agente interrogante ha fatto presente all’imputato che in un

primo momento ha dichiarato di non avere il numero di telefono di __________, IM

1.

ha replicato così:

"

Rispondo che forse mi ero spiegato male negli ultimi verbali. Con

questo intendo dire che io non sapevo l’indirizzo di casa di __________ ma

invece il suo numero ce l’avevo nel telefono NOKIA che mi avete sequestrato.

Infatti ci eravamo scambiati il numero a vicenda penso il giorno prima che io

partissi alla volta della Svizzera con lo stupefacente. Ci eravamo fatti uno

squillo. Ricordo che era un numero albanese, ricordo il prefisso che iniziava

con __________. Logicamente quando sarei arrivato nei pressi di Zurigo l’avrei

chiamato sul telefono così che lui mi potesse dare ulteriori istruzioni e

comunicarmi l’indirizzo in Germania dove era destinato lo stupefacente.(…).”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

b) Anche le affermazioni circa

la destinazione del trasporto non sono lineari. Prima ha ipotizzato la

destinazione del viaggio:

"

(…) In sostanza avrei dovuto mettere a disposizione la mia auto

per trasportare degli stupefacenti dall’Albania alla Svizzera. (…)

ADR (…) Non conosco la destinazione di

arrivo: mi è stato detto che una volta giunto in Svizzera sarei stato

contattato telefonicamente (…) e che avrei ricevuto ulteriori istruzioni. Credo

che la destinazione finale del carico fosse in Germania.”

(Verbale d’interrogatorio del 17 giugno 2018 ad allegato AI 1).

Successivamente dinanzi al PP ha affermato:

"

AD confermo che mi era stato promesso un compenso di EU 5'000 per

il trasporto dall’Albania alla Germania.

(…)

ADR (…) __________ mi aveva detto che

probabilmente sarebbe venuto qualcuno a ritirare la sostanza a casa mia, oppure

se questo non era possibile, mi avrebbe dato l’indirizzo in Germania dove avrei

dovuto recarmi per consegnarla. (…).”

(AI 3).

"

ADR (…)L’accordo era che non appena in Svizzera avrei contattato

o sarei stato contattato da __________ e avremmo concordato dove trovarci per

consegnare la marijuana. Non sarei andato fino in Germania, ma qualcuno sarebbe

venuto da me a prenderla.”

(AI 40).

Alla Corte, a domanda in cosa consisteva questo viaggio, ha

risposto:

"

Avrei dovuto trasportare marijuana, (…) per portarla qui in

Svizzera. (…).”

(Allegato 1 al verbale del dibattimento).

Molte affermazioni dell’imputato sono inconciliabili tra loro, è

dunque fortemente da ritenere che IM 1 si limitasse a dire il meno possibile,

per insabbiare l’esistenza di una banda di trafficanti e di precedenti

trasporti di sostanze stupefacenti andati a buon fine.

c) Quo ai tabulati telefonici,

IM 1 è stato fermato in possesso di due cellulari. Il motivo è stato così

spiegato dall’imputato:

"

Rispondo che ero in possesso di due cellulari perché l’iPhone ha

l’abbonamento e mi costerebbe troppo utilizzarlo in Albania visto che questo

paese si trova nella cosiddetta zona 3 dove le tariffe di roaming sono

maggiori. L’abbonamento dell’iPhone è della compagnia __________ che pago come

detto circa 120 CHF al mese, ma malgrado il suo costo non sono comprese le

chiamate nella zona 3. Per questo motivo al momento del mio fermo avevo pure

con me il telefono Nokia con il nr. __________. Il numero è una prepagata

svizzera della __________ che offre delle tariffe vantaggiose per chiamare

dall’Albania.

(Allegato 2 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Di fatto però durante la sua permanenza in Albania precedente al

trasporto, IM 1 non ha utilizzato il telefono con la prepagata __________ ma

l’iPhone. Il primo riporta solamente 6 contatti dal giorno in cui è giunto in

Albania al momento del suo arresto. Il telefono ha generato un traffico

telefonico unicamente una volta che l’imputato si trovava in viaggio verso la

Svizzera con lo stupefacente. (Allegato 7 al Rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria). Posto di fronte a questa contraddizione, IM 1 ha risposto:

"

(…) forse mi sono spiegato male l’ultima volta, ma io con quelle

dichiarazioni volevo dire che dalla Svizzera a chiamare in Albania spendevo

meno con la prepagata __________ inserita nel Nokia all’abbonamento __________

inserito nell’iPhone.(…)

È possibile che l’ultima volta

probabilmente mi ero inteso male con l’interprete. Di fatto era vantaggioso

chiamare dalla Svizzera in Albania e non viceversa.”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Ma, al proposito, resta non chiarito il motivo che avrebbe spinto

l’imputato a portare il cellulare Nokia in Albania. Egli al riguardo ha

tagliato corto dicendo:

"

(…) Inoltre un secondo telefono mi sarebbe servito nel caso in

cui con l’altro sarei rimasto senza batteria. Come ho detto non sono mica

l’unica persona che gira con più di un telefono.”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

A ciò aggiungasi la circostanza, non certo casuale, di aver

comprato la nuova SIM poco prima di intraprendere il viaggio di andata verso

l’Albania, segno evidente che fosse per organizzare il trasporto dello

stupefacente, tanto più che nemmeno ha saputo dire esattamente dove l’ha

comprata:

"

ADR che la carta SIM inserita nel Nokia è da poco tempo che ce

l’ho. Da circa un mese/un mese e mezzo partendo dal giorno del mio fermo. L’ho

acquistata a Zurigo in un negozio di __________, una specie di chiosco, non so

essere più preciso.(…)

ADR che l’ho presa in una sorta di

baracchino della __________. Loro non mi hanno chiesto nessun documento. Io mi

sono rivolto a loro, perché avendo debiti con la __________, sapevo che se

avessi chiesto in un negozio autorizzato non mi avrebbero rilasciato la scheda

SIM.”

(Allegato 3 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Del resto che IM 1 sia ricorso all’acquisto di una SIM sottobanco

per i motivi da lui esposti è totalmente inverosimile poiché non ha alcun senso

logico che una compagnia telefonica rifiuti la vendita di una carta SIM

prepagata perché l’acquirente avrebbe dei debiti.

d) Con riferimento ad altri

indizi agli atti, la vicenda descritta nell’AA presenta delle analogie con un

controllo della Polizia di __________ avvenuto in data 19 luglio 2017. IM 1 è

stato controllato presso l’area di servizio autostradale in territorio di __________.

Circa questo fatto IM 1 ha così riferito:

"

(…) Si ricordo che ero stato controllato da una pattuglia di

Polizia tedesca vicino al lago di Costanza. Ricordo che ero in automobile con

un amico, questo mio amico si chiama __________, che è il proprietario

dell’automobile __________ su cui sono stato arrestato nel mese di giugno 2018

a Chiasso dalla Polizia ticinese. Ricordo che era lui alla guida, l’automobile

era un __________ di sua proprietà, non ricordo il modello ma in ogni caso non

era la __________ su cui sono poi stato arrestato.

ADR che quando siamo stati fermati stavamo

rientrando da __________ e __________ dove ci eravamo recati per andare ad

acquistare un’ automobile di seconda mano. Stavamo facendo rientro in Svizzera.

ADR che la macchina non era per noi ma

eravamo andati a vedere la macchina per conto di mio cugino. Lui era

interessato ad un __________. Questo mio cugino abita in Albania. In realtà

l’automobile era per sua moglie. Infatti questo tipo di auto sono specialmente

adatte alle donne perché facili da guidare. In ogni caso non avevamo trovato il

modello che cercavamo e quindi non abbiamo fatto niente. Se invece avessimo

trovato una buona occasione avremmo potuto anche acquistarla. Noi avevamo visto

un modello che cercavamo ma la macchina non si trovava in buone condizioni

quindi non l’abbiamo acquistata. Se avessimo trovato una buona occasione

l’avremmo pagata in contanti. Mio cugino mi aveva anticipato dei soldi prima

che io andassi a vedere la macchina in Germania. Questi soldi me li aveva dati

in Albania.

ADR che mio cugino mi aveva anticipato

5'000 EUR. La macchina poteva anche costare un po’ di più o un po’ di meno. In

quel caso io avrei anticipato il supplemento oppure avrei dato indietro a mio

cugino il rimanente. Il denaro me lo aveva dato un po’ di tempo prima della

visita in Germania (…).”

(Allegato 4 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Anche questo racconto denota incongruenze tanto che è stato

accertato che, contrariamente a quanto asserito da IM 1, il veicolo con il

quale è stato fermato in quell’occasione è lo stesso di marca __________ sul

quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente di cui all’AA. In aggiunta, in

occasione del citato controllo IM 1 aveva riferito che il denaro gli sarebbe

servito per acquistare un’automobile AUDI e non una VW Golf. (Allegato 4 al

Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria).

Benché non si possano trarre conclusioni certe, le analogie dei

due viaggi appaiono evidenti:

per il trasporto del 17 giugno 2018 IM 1 si è prestato a

trasportare della sostanza stupefacente per un compenso di 5'000.- EUR, importo

che avrebbe ricevuto solo una volta giunto a destinazione; destinazione che ha

dichiarato essere una non meglio definita località della Germania, la quale gli

sarebbe stata comunicata da __________ non appena sarebbe giunto nei pressi di

Zurigo. Il viaggio è stato intrapreso utilizzando il veicolo __________.

Per il viaggio del 19 settembre 2017 invece IM 1 si trovava in

Germania e stava facendo rientro in Svizzera. Con lui alla guida vi era __________

e su IM 1 sono stati rinvenuti poco più di 5'000 EUR di dubbia provenienza.

(Allegato 4 al Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria). Ma tant’è.

4.5

Alla luce di quanto suesposto,

la Corte ha quindi accertato che IM 1 ha trasportato eroina consapevole di

effettuare un trasporto di stupefacente, escludendo che, se avesse saputo che

si trattava di droga pesante, si sarebbe rifiutato, diversamente avrebbe

verificato, prima di partire dall’Albania, il contenuto del carico, giacché i

suoi rapporti con __________ non erano di amicizia tale da doversi per forza

fidare. Ci torneremo.

5.

In diritto

5.1

Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett.

b LStup chiunque senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta,

importa, esporta o fa transitare stupefacenti, è punito, se ha agito

intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria. Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (lett. a).

Nei casi gravi l’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un

anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. In questo caso, si applica

l’art. 40 cpv. 2 CP il quale prevede la durata massima della pena detentiva di

venti anni, sempre che la legge non dichiara espressamente una pena detentiva a

vita.

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un

delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che

l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.

La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale

(DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che

l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in

considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non

desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010

consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1 consid. 2.6;

sentenza CCRP deln 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3, confermata dal

TF in STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). Un crimine o un delitto

è punibile per negligenza solo qualora la legge ne dispone espressamente (Art.

12.

cpv.1 CP). In questo senso, il TF ha già chiarito che la formulazione “deve

presumere” ai sensi dell’art.19 cpv. 2 lett. a LStup non è da intendersi come

espressione di negligenza ma bensì come disciplina probatoria a disposizione

del giudice, il quale deve poter ammettere il dolo, quando le circostanze del

caso imponevano all’agente di comprendere la pericolosità del suo agire per la

società (DTF 104 IV 211 consid. 2).

Circa gli elementi oggettivi, va specificato che il trasporto

dello stupefacente già nel territorio doganale svizzero equivale ad

importazione (art. 3 Oprec – RS 812.121.3).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

12.

grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120

IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a;

DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid.

3.3.2

; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre

2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc.6B_294/2010,

consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc.6B_911/2009, conisd. 2..3.1; STF del 10 marzo 2009, inc.6B_632/2008, consid. 2;

Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband

Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art.

19.

LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere,

trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo eventuale è

sufficiente (Corboz, op. cit, ad. Art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913).

Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LStup,

è necessario che l’autore sappia o accetti che l’infrazione da lui commessa

possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte

persone (DTF IV 31; Bernard Corboz, op. cit. n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché

ciò sia realizzato è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del

tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve

presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (CARP del 4

dicembre 2014, inc. 17.2014.166 consid. 15). Occorre tenere presente che le

nefaste conseguenze dell’uso di droga pesante come l’eroina sono oramai una

realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211; anche DTF 106 IV 232). Il dolo eventuale

è sufficiente. È irrilevante che l’autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

Secondo costante giurisprudenza, va differenziato, sempre dal

profilo soggettivo, il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare

il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa ad un traffico)

unicamente per motivi di lucro (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF 6B_390/2010 del

2.

luglio 2010 consid. 1.1;6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1;

6S.21/2002 del 17 aprile 2002 consid. 2c).

5.2

Dal profilo oggettivo il

comportamento dell’imputato realizza in tutti i suoi estremi la fattispecie

aggravata dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, per il trasporto e l’importazione

in Svizzera di più di 11 kg di eroina. In concreto, il quantitativo di droga

importata, considerato anche il grado di purezza compreso tra il 34.8% e il

48.

%, supera ampiamente la quantità minima richiesta per l’applicazione del

caso grave (che, come visto si configura oggettivamente a partire dai 12 grammi

di eroina pura) ed è tale da mettere in pericolo la vita di molte persone,

ritenuto peraltro come l’eroina sia una droga pesante e particolarmente pericolosa

(DTF 109 IV 45). Per quel che è dell’aspetto soggettivo, la Corte ha ritenuto

che l’imputato ha agito per dolo eventuale. Nonostante siano emersi indizi che

non possano escludere una possibile consapevolezza e volontà dell’imputato in

relazione al trasporto di droga pesante, e meglio più di 11 kg di eroina,

questi non sono sufficienti a giustificare un dolo diretto. A carico

dell’imputato non vi sono infatti prove che accertino che egli abbia caricato

la vettura rispettivamente che abbia preso in consegna direttamente i pani

trasportati. Il dolo diretto è dunque da escludersi non essendo dimostrato che

il prevenuto fosse a conoscenza dell’esatto quantitativo e del tipo di droga.

Resta, però, che il suo agire configura quantomeno un dolo eventuale poiché egli

non si è interessato di accertare la natura della sostanza stupefacente da lui

trasportata e nemmeno il suo quantitativo, nonostante sapesse di trasportare

droga. Va detto che non si può certo ritenere che potesse essere convinto di

trasportare unicamente 5 kg di marijuana se solo si pon mente alla retribuzione

pattuita, di 5'000.- Euro, somma che avrebbe consumato gran parte del guadagno

illecito, la marijuana avendo un prezzo al kg di gran lunga inferiore

all’eroina. Vi è inoltre da considerare che all’imputato è stata consegnata

l’auto riempita da terzi. Egli ha infatti lasciato la sua autovettura a

disposizione di tale __________ con la consapevolezza che all’interno della

stessa avrebbe potuto essere occultato di tutto, come anche ammesso da lui stesso

durante il dibattimento (Allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 4).

Sebbene IM 1 abbia sostenuto che non avrebbe saputo come aprire il vano

nascosto, egli ha ammesso di non aver nemmeno pensato di controllare lo

stupefacente e il suo quantitativo. Per di più, le sue affermazioni circa

l’impossibilità di verificare la sostanza all’interno del ricettacolo sono da

considerarsi poco attendibili, già solo perché, ancora una volta, avesse voluto

far dipendere il suo operato illecito dal tipo di sostanza e dal suo

quantitativo, avrebbe verificato il contenuto del carico prima di partire

dall’Albania. Dagli atti è invece emerso che l’imputato non si è fatto nessuno

scrupolo sull’entità della messa in pericolo della salute pubblica, prestandosi

a trafficare droga, poco importa quale e quanta, unicamente a fini di lucro

(ovvero contro un compenso di 5'000.- Euro). Ne discende che la Corte ha

confermato appieno l’atto d’accusa.

6.

Delle pene

6.1

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisata che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la responsabilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

La pena deve dunque essere commisurata essenzialmente in funzione

della colpa dell’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5) che, a sua volta, va

determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten).

In quest’ambito va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell’offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del

precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell’attività

illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponenten; DTF 129 IV 6

consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità contro l’illegalità,

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata così la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve poi procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008

del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha così codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008

del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid.

2.

; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schwizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, §6 n. 72, pag. 205).

6.2

In

concreto, a qualificare oggettivamente la colpa grave dell’imputato è il

quantitativo importante di droga trasportata, trattandosi di più di 11 kg di

eroina, di cui quasi 5 di sostanza pura. È certamente vero che il quantitativo

di stupefacente trattato non è l’unico elemento da considerare né quello a cui

dare un peso predominante, ma esso rimane comunque un elemento la cui

importanza non può essere né banalizzata né trascurata (CARP del 21 gennaio

2016, inc. 17.2015.201 consid. 12.a). È pur vero che, più la quantità di droga

si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione

aggravata alla LStup, più tale fattore perde d’importanza per la commisurazione

della pena, tuttavia è anche vero che essa ricopre una valenza non trascurabile

nella misura in cui, maggiore è il quantitativo di stupefacente trafficato, più

alto è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in

pericolo (DTF 121 IV 193 consid. 2b/aa; DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; STF del

10.

maggio 2010, inc.6B_10/2010 consid. 2.1). In concreto si tratta di un

quantitativo importante che supera ampiamente la quantità minima richiesta per

l’applicazione del caso grave che, come visto, si configura oggettivamente già

a partire dai 12 grammi di eroina pura, ed è tale da mettere in pericolo la

vita di molte persone (DTF 109 IV 45, consid. 3b; 119 IV 180, consid. 2b). A

proposito del grado di purezza della sostanza va detto che se è vero che esso è

rilevante per stabilire se si è in presenza di un’infrazione aggravata o meno,

esso è irrilevante per la determinazione della gravità della colpa, a meno che

si possa stabilire che l’autore voleva trafficare sostanza particolarmente pura

o particolarmente diluita (CARP del 2 luglio 2015, inc. 17.2015.66 consid.

12.1

), ciò che in casu non è possibile affermare.

Sempre dal profilo oggettivo, la colpa dell’imputato è aggravata

dall’estensione internazionale del traffico, ritenuto come il condannato abbia

attraversato, in un viaggio durato 23 ore, il Montenegro, la Bosnia/Erzegovina,

la Croazia, la Slovenia e l’Italia. Il TF ha già avuto modo di stabilire che

l’importatore di droga deve spendere maggiori energie criminali rispetto a

colui che trasporta sostanze stupefacenti all’interno dei confini nazionali,

sia poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere

arrestato durante un controllo casuale, sia poiché l’importazione di droga in

Svizzera ha ripercussioni più gravi rispetto al mero trasporto all’interno dei

suoi confini (STF 6B_265/2010 del 13 agosto 2010 consid. 2.3;6B_390/2010 del 2

luglio 2010 consid. 1.1;6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 2.1).

Inoltre, se da un lato è vero che la Corte ha accertato un dolo,

si fa per dire, soltanto eventuale, quantomeno sui quantitativi e sul tipo di

stupefacente, dall’altro non va sminuita la disponibilità dell’accusato a

trasportare qualsiasi cosa illecita, conto tenuto del fatto che egli,

consapevole di effettuare un trasporto di droga, non si è minimamente peritato

di verificare cosa effettivamente trasportava. In altri termini, per lui poteva

essere di tutto, dalla droga in quantità ancora maggiore ad altre sostanze

ancora maggiormente pericolose. Il tutto a mero scopo di lucro nonostante una

situazione finanziaria personale oggettivamente non agevole ma nemmeno

particolarmente difficile, se si pon mente al fatto che, da quanto emerge agli

atti, non risultano particolari pressioni da parte dei creditori, in buona

parte enti pubblici e privati, da fargli perdere il senno sin da spingerlo a

tanto. Questa Corte non ha infatti creduto che l’imputato vivesse in

ristrettezze economiche: sebbene agli atti vi sono precetti esecutivi e

attestati di carenza beni emessi nei suoi confronti, forza è constatare come

ciò non sia bastato a dissuadere l’imputato dal sostenere le spese per i

numerosi viaggi in Albania, in aereo e/o in automobile, talvolta accompagnato

dal figlio, di cui pure copriva le spese. Nonostante percepisse la

disoccupazione, egli non ha ridotto i viaggi in Albania, ma li ha aumentati. In

aggiunta l’imputato ha provveduto all’acquisto di due autovetture, quantunque a

prezzi modici. Del resto anch’egli era perfettamente cosciente che una tale

spesa non si confà ad una persona verso la quale pendono precetti esecutivi e

attestati di carenza beni, tant’è che ha pensato bene di eluderne l’esistenza,

immatricolando una della due autovetture a nome di un suo amico. Né va, infine,

sottaciuto il fatto che è stato fermato in possesso di inter alia un

iPhone con una carta SIM __________, abbonamento per il quale pagava

mensilmente 120.- CHF, cifra da considerarsi elevata per una persona che vive

in asserite ristrettezze economiche.

Soggettivamente pesa, inoltre, il fatto che egli non ha agito

perché consumatore della sostanza stupefacente, ma unicamente per lucro.

Vero è che l’accusato non ha precedenti penali ma tale

circostanza, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa, non è di per sé

atta a diminuire automaticamente la pena. L’assenza di precedenti non può

infatti essere considerata a favore dell’imputato, in quanto l’incensuratezza è

un elemento neutro per la commisurazione della pena (CARP del 2 luglio 2015,

inc. 17.2015.66, consid. 12.3.c e rinvii). Con il che anche dal profilo

soggettivo la colpa va considerata medio/grave.

Ciò detto, trattandosi di ben oltre 11 kg di eroina con un grado

di purezza medio-alto, pur tenendo conto che l’imputato ha agito quale semplice

corriere, per dolo eventuale, nonché della sensibilità alla pena dovendo il reo

espiare la pena in carcere lontano dai suoi affetti familiari, la Corte lo ha

condannato, in armonia con la prassi dei nostri tribunali (TPC del 14.05.2018,

inc. 72.2017.238; TPC del 3.02.2015, inc. 72.2014.121; TPC del 12.01.2010, inc.

72.2009

; TPC del 3.06.2006, inc. 72.2004.71), ad una pena detentiva di 6

anni che, evidentemente, non può essere messa al beneficio della sospensione

condizionale (art. 42 CP).

6.3

Riconosciuto autore colpevole

di violazione dell’art.19 cpv. 2 LStup, IM 1, deve essere espulso dal

territorio elvetico in applicazione dell’art. 66a cpv. 1 lett. o CP. Occorre

tuttavia esaminare se siano dati gli estremi che impongono la rinuncia

dell’espulsione ai sensi dell’art. 66a cpv. 2 CP. In applicazione del principio

di proporzionalità, la durata dell’espulsione deve essere determinata, in primo

luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del

07.09.2017

consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.05.2016 consid. 5.2).

In concreto, l’imputato risulta presente sul suolo elvetico dal

mese di agosto 2011. Egli si è reso colpevole di un’infrazione aggravata alla

LStup e la pena detentiva inflittagli è di 6 anni, ciò che corrisponde ad una

colpa grave (STF 2C_4/2011 del 15 dicembre 2011). Per di più, il reato per cui

è stato condannato è stato da lui compiuto in età adulta e meglio, a 43 anni

(meno grave sarebbe stato qualora li avesse perpetrati in giovane età (DTF 139

I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16 consid. 2.2.2).

L’integrazione del condannato nel nostro Paese va poi

relativizzata in considerazione dei suoi spostamenti passati, della precaria

situazione economica in cui versa e del fatto che non si è mai inserito

stabilmente nel mondo del lavoro, avendo prima lavorato come __________ e come __________,

beneficiando poi delle prestazioni della LADI durante il periodo in cui ha

delinquito. Di guisa che l’espulsione appare senz’altro giustificata, ponderato

l’interesse pubblico al suo allontanamento, rispetto ai legami, peraltro di

scarso rilievo, che egli ha con il nostro paese. Considerati tutti i presupposti

necessari secondo il TF per ammettere un caso di rigore personale (6B_371/2018

del 21 agosto 2018, consid. 2.5. e rinvii), la fattispecie non evidenzia alcun

elemento che potrebbe giustificare la rinuncia della Corte all’espulsione.

Neppure la situazione familiare del condannato può giustificare tale

astensione: IM 1 vive infatti in Svizzera con la moglie di nazionalità __________;

per di più, il figlio avuto da una relazione precedente, risiede __________,

stesso paese che ha conferito al condannato la cittadinanza e dove egli ha

risieduto per diversi anni. Giova rilevare che è la stessa difesa ad aver

indicato che IM 1 avrebbe avuto ben due offerte d’impiego in __________,

presagendo così un rinserimento senza ostacoli in quel paese. L’unico elemento

che a favore del condannato evidenzia un minimo legame con il nostro paese, è

la presenza sul suolo elvetico della sorella, a dire del condannato, a __________.

A tal riguardo, i numerosi viaggi di IM 1 dimostrano una sua facilità nello

spostamento, e nulla lasciare intendere che egli non possa preservare tale

rapporto dalla Francia, vista anche la vicinanza geografica dei due paesi.

Forza è evidenziare che tale rapporto non ha mai richiesto una vicinanza di

luogo dei due fratelli, avendo IM 1 vissuto in diversi paesi ed una volta in

Svizzera, in località germanofone. Ne discende che la Corte non può in alcun

modo legittimare la rinuncia all’espulsione del condannato.

Quanto al periodo di espulsione va detto che, in concreto, la pena

si colloca nella fascia media del quadro edittale previsto dall’art. 19 cpv. 2

LStup. Ciò detto va ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di

espulsione che va dai 5 ai 15 anni. In sintesi, ponderato l’interesse pubblico

all’espulsione del condannato che prevale su quello privato – alquanto minimo –

dello straniero a rimanere in Svizzera, la Corte ha ordinato la sua espulsione

per un periodo di 7 anni.

7.

Per quel che

è degli oggetti in sequestro, deduzione fatta della tassa di giustizia e delle

spese, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro con distruzione

dello stupefacente.

8.

Con riferimento alla nota

professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore

d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o

del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu),

l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è

calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-

l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre

2006.

consid. 3.2.).

8.1

La retribuzione del patrocinatore

va fissata in considerazione del tempo impiegato, dell’importanza della

pratica, dell’impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle

difficoltà giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle

udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha partecipato, del risultato

ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art. 21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1

consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del

22.

gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in Commentaire Romand, CPP,

Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl, in Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo

cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,

pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.

17.2011

, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

8.2

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è parsa eccessiva con riferimento a diverse poste indicate,

tenuto conto: della complessità del caso di specie (sia dal punto di vista

fattuale che dal punto di vista del diritto), della sua attiva partecipazione

agli atti sin dall’apertura dell’inchiesta, come pure della grandezza

dell’incarto di per sé. In particolare, i colloqui personali, con tanto di

trasferta sino in carcere, indicati per un totale di 15h25 ore, sono parsi

decisamente eccessivi e ridotti ad un numero più che sufficiente di 5h40. Anche

il tempo esposto per il numero e la durata delle telefonate, inclusi colloqui

con famigliari dell’imputato, è parso eccessivo, trattandosi di difesa

d’ufficio (4h40). A questo titolo è stato dunque riconosciuto il tempo di 1h.

La difesa ha poi partecipato attivamente all’inchiesta e all’espletamento degli

atti istruttori, con il che non si giustificano nemmeno 4h30 di studio/visione

atti supplementari, che vengono pertanto ridotte a 2h. Infine, con riferimento

all’onorario, il tempo esposto per la preparazione al processo di 4 h, tenuto

conto sempre di quanto già sopra indicato, è parso sproporzionato, e va,

quindi, dimezzato. Per quanto concerne invece il forfait per le spese richiesto

dall’avv. DUF 1 (10%), la semplice lettura dell’art. 6 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio mostra come, anche per l’importo

inizialmente richiesto dal difensore, questa percentuale si situa al 5%, e così

è stato ricalcolato e approvato. L’onorario è stato dunque stabilito in fr.

9’751.80 e le spese in fr. 854.80 (di cui fr. 367.2 di trasferte), per un

totale di fr. 10’606.60.

Tassa di giustizia e spese procedurali sono a carico del

condannato.

visti gli art.: 12, 40, 42, 47, 51, 66a, 69, 70 CP; 19 LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato, nel periodo 11 – 17 giugno 2018,

a __________

(Albania) e in altre imprecisate località,

detenuto, trasportato e importato in Svizzera, attraverso il valico

doganale di __________, 11'267.20 grammi di eroina (con grado di purezza

variante dal 34.8% al 48.7%), destinata a persone non identificate residenti in

Svizzera e/o in Germania, dietro compenso di Euro 5'000.-;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1

è condannato

alla pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art.

66a CP.

4.

Deduzion fatta della tassa

di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di tutto quanto

in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 9’751.80

spese fr. 854.80

totale fr. 10’606.60

§ La quantificazione della retribuzione

è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine

di 10 giorni

(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’606.60 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 6'378.40

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 133.35

fr. 8'511.75

============