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Decisione

72.2018.216

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18 dicembre 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

di adempiere i suoi compiti di sorveglianza sul paziente;

1.2 per avere l’8 dicembre 2017 a __________ e __________, con minaccia,

tentato di costringere dei funzionari della __________, presso cui era degente,

ma da cu si era allontanato, a compiere un atto che rientrava nelle loro

funzioni, e meglio per avere minacciato al telefono l’infermiere di turno __________

e il dr. __________, pure lui di turno alla __________, che se non gli avessero

portato dei medicamenti, avrebbe imbrattato i muri con il sangue di __________,

rispettivamente avrebbe ammazzato e spaccato la faccia al medico, tentando così

di costringerli a prescrivergli, rispettivamente consegnarli detti medicamenti;

1.3 per avere il 10 luglio 2018 a __________, con violenza e minaccia

impedito ad alcuni funzionari della __________ e del __________, di compiere un

atto che rientrava nelle loro funzioni, commettendo anche vie di fatto nei loro

confronti, e meglio per avere proferito minacce di morte contro il dr. __________,

le infermiere __________, __________ della __________; e la curatrice __________,

che si erano recati da lui per discutere come concordato della sua situazione,

e, non ottenendo quanto da lui richiesto (soldi), lanciato una sigaretta al

volto della curatrice, colpendola allo zigomo, afferrato e spinto l’infermiera __________,

e lanciato un telefonino in testa al medico, colpendolo, commesso vie di fatto

nei loro confronti, durante lo svolgimento delle loro attività, ed impendendo

le stesse sia per le minacce che per le vie di fatto, rendendo quindi

impossibile discutere della sua situazione;

2. lesioni

semplici (con veleno/un'arma o oggetto pericoloso) (ripetuta)

2.1 per avere il 25 maggio 2018 a __________, dopo una discussione per

futili motivi e dopo essere stato a sua volta colpito, procurato una ferita da taglio

al polpaccio destro di __________, utilizzando un coltellino svizzero;

2.2 per

avere il 10 luglio 2018 a __________, dopo avergli chiesto dei soldi, colpito

al ventre con un bisturi __________, provocandogli un piccolo taglio;

3. furto

per avere a __________ tra il 19 agosto 2017 e il 21

agosto 2017, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di

appropriarsene, sottratto, in correità con __________, ai danni della ACPR 1,

monetine, articoli di bigiotteria e per la cura dei capelli (refurtiva in parte

recuperata);

4. violazione

di domicilio

per essersi, nelle circostanze del furto del 19-21

agosto 2017, introdotto nei locali dell’accusatore privato, contro la volontà

degli aventi diritto;

5. infrazione

alla LF sugli stupefacenti (ripetuta, in parte complicità)

5.1 per avere tra il settembre 2016 e ottobre 2017 a __________, senza

autorizzazione, procurato in altro modo a __________ 80 grammi di eroina, che

ritirava da __________, dietro compenso complessivo di CHF 100.00;

5.2 per avere tra l’agosto 2016 e il 2017, a __________, senza

autorizzazione, procurato in altro modo ad una sua amica, complessivi 1-1.25

grammi di eroina, precedentemente ricevuta da __________;

5.3 per avere a __________, nel periodo da settembre a ottobre 2017, senza

essere autorizzato, intenzionalmente aiutato __________ nell’alienazione di un

quantitativo imprecisato di cocaina (inferiore ai grammi 100), ospitandola nel

proprio appartamento a __________, sapendo che era attiva nell’alienazione di

cocaina a terzi, già solo perché gli acquirenti venivano in casa sua per

comprarla da __________ e lui stesso la riceveva in cambio dell’ospitalità;

5.4 per avere il 28 febbraio 2018 a __________ senza autorizzazione,

procurato in altro modo 0.1 grammi di cocaina a __________;

5.5 per avere tra il 28 febbraio 2018 e il 26 giugno 2018, in

un’imprecisata località del canton Ticino, senza autorizzazione, alienato in

tre occasioni, complessivi 0.9 grammi di cocaina a consumatori locali,

ricevendo in cambio CHF 65.00;

6. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere a __________, __________ e altre località,

tra l’agosto 2016 e il 30 luglio 2018, senza autorizzazione, consumato un

imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 12 grammi;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: dagli

art. 285 cifra 1 CP in parte in relazione all’art. 22 CP, 123 cifra 2 cpv. 2

CP, art. 139 cifra 1 CP, art. 186 CP, art. 19 cpv. 1 lett. c, in parte in

relazione all’art. 25 CP e 19a LStup;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 12:30.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del procedimento

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche / correzioni dell’atto d’accusa;

-- …omissis…

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo

la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. Il problema non è

l’aspetto penale. Pacifico che l’imputato ha commesso gli atti contro le

persone che erano incaricate di aiutarlo nelle sue difficoltà personali. Tutto

ciò ha creato una situazione di paura, la rete incaricata di occuparsi di IM 1

ha un certo timore e preoccupazione vista la sua aggressività. Giusto dunque

che l’imputato sappia e capisca di aver sbagliato e che ci sia un provvedimento

adeguato per il futuro. La terapia prescritta dal Dr. med. __________ deve

continuare ad essere seguita. Si necessita una misura che contenga l’aggressività

di IM 1. Pertanto si chiede, tenuto conto dei suoi precedenti, una pena

totalmente espiativa di 16 mesi, la revoca del beneficio della sospensione

condizionale di cui al DA del 21.9.2015, una misura terapeutica, inizialmente

stazionaria e la confisca di tutto quanto in sequestro;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: l’atteggiamento di tutte le autorità sanitarie e giudiziarie

rappresenta un pregiudizio nei confronti del signor IM 1. Tutti erano convinti

che il suo comportamento fosse dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, facendo

scivolare in secondo piano la turba psichica di cui soffre. L’imputato ha

dunque bisogno ora di cure adeguate per la sua schizofrenia, rispettivamente di

un trattamento adeguato mirante a ciò. Per quanto concerne l’AA, l’imputato non

contesta le imputazioni se non quella di cui al pto. 5.1 dell’AA. In merito ai

pti. da 1 a 1.3 dell’AA, si ritiene che è escluso che il signor IM 1 possa aver

capito che le persone coinvolte erano funzionari che eseguivano le loro

funzioni, e meglio, atti di autorità e quindi è esclusa ogni sua volontarietà,

anche per dolo eventuale, quo alla realizzazione del reato. Per il pto. 2.1

dell’AA, visto il danno provocato, si contesta il reato in esame e che il

coltello possa essere qualificato come oggetto pericoloso, ritenuto che

l’istruttoria non ha avuto modo di stabilire la lunghezza e che tipo di lama

sia stata utilizzata per arrecare il taglio a __________. In virtù del

principio in dubio pro reo e vista l’assenza di querela, l’imputato deve essere

dunque prosciolto da tale imputazione, ritenuto anche come quest’ultimo avrebbe

agito per legittima difesa. In merito al pto. 2.2 dell’AA, a fronte del

pregiudizio arrecato a __________, è escluso che il presunto bisturi, oggetto

che non è stato ritrovato, possa essere considerato un’arma/oggetto pericoloso.

Considerato che nemmeno le foto agli atti fanno chiarezza sull’entità della

presunta lesione, si ritiene che, in virtù del principio in dubio pro reo, deve

essere tenuto conto della costellazione più favorevole per l’imputato e quindi,

che le ferite in esame debbano essere considerate come vie di fatto ex art. 126

CP e che a fronte del fatto che la vittima abbia rinunciato al diritto alla

querela, IM 1 venga prosciolto dal reato in questione. La difesa contesta

inoltre l’imputazione di cui al pto. 5.1 dell’AA. Per la commisurazione della

pena, si chiede che venga tenuto conto della vita anteriore dell’imputato, al

quale non è stata mai fornita una terapia e un’assistenza adeguata. Egli,

spinto dalle sue paranoie, ha agito solo contro una determinata categoria di

persone. Si chiede inoltre a questa Corte di tenere conto del fatto che parte

dei funzionari non hanno sporto querela, della dipendenza dell’imputato dalle

sostanze stupefacenti, del suo disturbo psichico, della collaborazione

dimostrata in istruttoria e di una sua scemata imputabilità di grado grave,

così come attestato dalla perizia, ciò che giustifica la riduzione della pena

del 75%. Pertanto si chiede che la pena detentiva non sia superiore a quanto

finora espiato dall’imputato (pari a 141 giorni) e che sia posta al beneficio

della sospensione condizionale per un periodo di prova due anni. Non ci si

oppone all’esecuzione di una misura ambulatoriale e di una misura stazionaria

limitata a 4 settimane per permettere l’organizzazione del suo percorso. Non ci

si oppone alla confisca, ad accezione di fr. 20.- di cui si chiede la

restituzione all’imputato e si chiede che l’AP faccia richiesta alla rispettiva

copertura assicurativa, con contestuale rinvio al foro civile. Ci si oppone

all’ordinamento di un trattamento stazionario, così come indicato nella perizia

psichiatrica. Si ritiene opportuno un trattamento ambulatoriale con trattamento

farmacologico. Qualora questa Corte ordinasse una pena detentiva non sospesa,

si chiede che la stessa venga sospesa a beneficio della misura. A titolo

completivo viene prodotta l’arringa difensiva in forma scritta (doc. Dib. 2).

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.:

12, 19 cpv. 2, 25, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 63

segg., 69, 106, 123 n. 1 e 2 cpv. 2, 139 n. 1, 186 e 285 n. 1 CP;

19

cpv. 1 lett. c) e 19a n. 1 LStup;

80

segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1. IM

1 è autore colpevole di:

1.1. ripetuta

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

per avere:

1.1.1. a __________, il 25.4.2017,

presso la __________, impedito all’infermiera ACPR 2 di compiere un atto

entrante nelle sue attribuzioni, segnatamente quello di sorvegliarlo,

sputandole addosso, spintonandola e bloccandola contro un muro e colpendola con

due pugni, uno sullo zigomo sinistro e uno sulla fronte sinistra sopra

l’occhio, nonché minacciandola a parole e con il suo stesso comportamento;

1.1.2. a __________, il 10.7.2018,

presso il suo domicilio, impedito a alcuni funzionari della __________ e del __________

di compiere un atto rientrante nelle loro funzioni, segnatamente quello di

discutere della sua situazione, minacciando di morte il dr. __________, le

infermiere __________ e __________ nonché la sua curatrice __________,

rispettivamente lanciando sia una sigaretta al volto di quest’ultima colpendola

sulla guancia sinistra che un telefonino addosso al medico colpendolo sul

braccio destro nonché prendendo le spalle di __________ con entrambe le mani

per accompagnarla contro un muro;

1.2. ripetute

lesioni semplici, in parte qualificate

per

avere:

1.2.1. siccome commessa con un

oggetto pericolo, a __________, il 10.7.2018, con un bisturi, cagionato un

piccolo taglio all’addome di __________;

1.2.2. a __________, il 25.4.2017,

presso la __________, colpito ACPR 2 con due pugni sullo zigomo sinistro e

sulla fronte sinistra sopra l’occhio, cagionandole una policontusione e uno

shock emotivo come da certificato medico del 25.4.2017 dell’Ospedale __________;

1.3. furto

per avere, a __________, nel periodo 19.8.2017 / 21.8.2017, in

correità con __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di

appropriarsene, sottratto ai danni della ACPR 1, monetine, bigiotteria e

articoli per la cura dei capelli, refurtiva in parte recuperata e restituita;

1.4. violazione

di domicilio

commessa a __________, nel

periodo 19.8.2017 / 21.8.2017, in occasione del furto di cui al punto 1.3;

1.5. ripetuta

infrazione alla LF sugli stupefacenti, in parte in complicità

per avere, senza essere

autorizzato:

1.5.1. a __________, nel periodo 2016

/ 18.10.2017, procurato in altro modo a __________ e a altra persona 81 grammi

di eroina;

1.5.2. a __________, il 28.2.2018,

procurato in altro modo a __________ 0.10 grammi di cocaina;

1.5.3. in

una località del Canton Ticino, nel periodo 28.2.2018 / 26.6.2018, in due

occasioni, alienato a altre persone 0.90 grammi di cocaina;

1.5.4. a

__________, nel periodo settembre 2017 / ottobre 2017, intenzionalmente aiutato

__________ nell’alienazione di un imprecisato quantitativo di cocaina,

ospitandola nel proprio appartamento, dove la stessa alienava tale

stupefacente;

1.6. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________

e altre località del Canton Ticino, nel periodo 13.8.2016 / 30.7.2018,

consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dalle imputazioni di:

2.1

ripetuta

violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari di cui al punto 1.2

dell’atto d’accusa;

2.2

ripetute

lesioni semplici, in parte qualificate di cui al punto 2.1 dell’atto

d’accusa;

2.3

ripetuta infrazione alla

LF sugli stupefacenti, in parte in complicità di

cui al punto 5.2 dell’atto d’accusa limitatamente a 0.25 grammi di

eroina.

3.

Di conseguenza, avendo

agito in stato di scemata imputabilità di grado grave, IM 1 è condannato:

3.1

alla

pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di

sicurezza sofferto;

3.2

al pagamento di una multa di

fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

4.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa in ragione di 6 (sei) mesi

e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è

da espiare.

5.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da

fr. 40.- cadauna, decretata nei suoi confronti con decreto d‘accusa del

21.9.2015

del Ministero pubblico del Canton Ticino.

6.

Nei confronti di IM 1 è

ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede

di espiazione di pena.

7.

È ordinata la confisca di

un coltellino Viktorinox di colore viola.

8.

A parziale copertura delle

spese procedurali e dei disborsi del difensore d’ufficio è ordinato il

sequestro conservativo di fr. 20.-.

9.

È ordinato il dissequestro

e la restituzione a favore dell’AP ACPR 1 di fr. 29.60 e di Euro 2.-.

10.

Per ogni altra loro pretesa

nei confronti di IM 1 gli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 sono rinviati al

competente foro civile.

11.

A IM 1 non viene accordato

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP.

12.

La tassa di giustizia di fr.

1’000.- (mille) senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- (duemila) con

motivazione scritta e le spese procedurali sono a poste carico del condannato

ad eccezione di fr. 250.- (duecentocinquanta) a carico dello Stato.

13.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

13.1

Le

note professionali dell’avv. DUF 1 del 17.10.2018, del 13.11.2018 e del

18.12.2018

sono approvate per:

onorario fr. 10’979.10

spese fr. 600.00

trasferte fr. 252.00

totale fr. 11’831.10

13.3

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'831.10 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Perizia fr. 7'800.--

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 85.40

fr. 9'185.40

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