72.2018.216
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18 dicembre 2018Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2018.216
Lugano,
18 dicembre 2018
/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva il
24 agosto 2017 e dal 30 luglio 2018 al 21 settembre 2018 (55 giorni);
richiesta la carcerazione di sicurezza il 22 ottobre 2018
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 177/2018 del 22.10.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP, di
1. violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari (ripetuta e in parte tentata)
1.1 per avere il 25 aprile 2017 a __________, presso la __________ dove era
degente con violenza e minaccia, impedito ad un funzionario di compiere un atto
che rientrava nelle sue funzioni, e meglio per avere sputato addosso, spinto e
costretta al muro e poi colpito con due pugni al volto e minacciato (sia a
parole che con il suo stesso comportamento) l’infermiera specializzata in
salute mentale ACPR 2, che in quel momento si stava occupando di lui e che a
seguito dei fatti riportava una policontusione e uno shock emotivo, con
perdurante inabilità lavorativa almeno fino al 31.07.2017, impedendole quindi
Fatti
di adempiere i suoi compiti di sorveglianza sul paziente;
1.2 per avere l’8 dicembre 2017 a __________ e __________, con minaccia,
tentato di costringere dei funzionari della __________, presso cui era degente,
ma da cu si era allontanato, a compiere un atto che rientrava nelle loro
funzioni, e meglio per avere minacciato al telefono l’infermiere di turno __________
e il dr. __________, pure lui di turno alla __________, che se non gli avessero
portato dei medicamenti, avrebbe imbrattato i muri con il sangue di __________,
rispettivamente avrebbe ammazzato e spaccato la faccia al medico, tentando così
di costringerli a prescrivergli, rispettivamente consegnarli detti medicamenti;
1.3 per avere il 10 luglio 2018 a __________, con violenza e minaccia
impedito ad alcuni funzionari della __________ e del __________, di compiere un
atto che rientrava nelle loro funzioni, commettendo anche vie di fatto nei loro
confronti, e meglio per avere proferito minacce di morte contro il dr. __________,
le infermiere __________, __________ della __________; e la curatrice __________,
che si erano recati da lui per discutere come concordato della sua situazione,
e, non ottenendo quanto da lui richiesto (soldi), lanciato una sigaretta al
volto della curatrice, colpendola allo zigomo, afferrato e spinto l’infermiera __________,
e lanciato un telefonino in testa al medico, colpendolo, commesso vie di fatto
nei loro confronti, durante lo svolgimento delle loro attività, ed impendendo
le stesse sia per le minacce che per le vie di fatto, rendendo quindi
impossibile discutere della sua situazione;
2. lesioni
semplici (con veleno/un'arma o oggetto pericoloso) (ripetuta)
2.1 per avere il 25 maggio 2018 a __________, dopo una discussione per
futili motivi e dopo essere stato a sua volta colpito, procurato una ferita da taglio
al polpaccio destro di __________, utilizzando un coltellino svizzero;
2.2 per
avere il 10 luglio 2018 a __________, dopo avergli chiesto dei soldi, colpito
al ventre con un bisturi __________, provocandogli un piccolo taglio;
3. furto
per avere a __________ tra il 19 agosto 2017 e il 21
agosto 2017, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di
appropriarsene, sottratto, in correità con __________, ai danni della ACPR 1,
monetine, articoli di bigiotteria e per la cura dei capelli (refurtiva in parte
recuperata);
4. violazione
di domicilio
per essersi, nelle circostanze del furto del 19-21
agosto 2017, introdotto nei locali dell’accusatore privato, contro la volontà
degli aventi diritto;
5. infrazione
alla LF sugli stupefacenti (ripetuta, in parte complicità)
5.1 per avere tra il settembre 2016 e ottobre 2017 a __________, senza
autorizzazione, procurato in altro modo a __________ 80 grammi di eroina, che
ritirava da __________, dietro compenso complessivo di CHF 100.00;
5.2 per avere tra l’agosto 2016 e il 2017, a __________, senza
autorizzazione, procurato in altro modo ad una sua amica, complessivi 1-1.25
grammi di eroina, precedentemente ricevuta da __________;
5.3 per avere a __________, nel periodo da settembre a ottobre 2017, senza
essere autorizzato, intenzionalmente aiutato __________ nell’alienazione di un
quantitativo imprecisato di cocaina (inferiore ai grammi 100), ospitandola nel
proprio appartamento a __________, sapendo che era attiva nell’alienazione di
cocaina a terzi, già solo perché gli acquirenti venivano in casa sua per
comprarla da __________ e lui stesso la riceveva in cambio dell’ospitalità;
5.4 per avere il 28 febbraio 2018 a __________ senza autorizzazione,
procurato in altro modo 0.1 grammi di cocaina a __________;
5.5 per avere tra il 28 febbraio 2018 e il 26 giugno 2018, in
un’imprecisata località del canton Ticino, senza autorizzazione, alienato in
tre occasioni, complessivi 0.9 grammi di cocaina a consumatori locali,
ricevendo in cambio CHF 65.00;
6. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere a __________, __________ e altre località,
tra l’agosto 2016 e il 30 luglio 2018, senza autorizzazione, consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 12 grammi;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
art. 285 cifra 1 CP in parte in relazione all’art. 22 CP, 123 cifra 2 cpv. 2
CP, art. 139 cifra 1 CP, art. 186 CP, art. 19 cpv. 1 lett. c, in parte in
relazione all’art. 25 CP e 19a LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:34 alle ore 12:30.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del procedimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche / correzioni dell’atto d’accusa;
-- …omissis…
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo
la conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. Il problema non è
l’aspetto penale. Pacifico che l’imputato ha commesso gli atti contro le
persone che erano incaricate di aiutarlo nelle sue difficoltà personali. Tutto
ciò ha creato una situazione di paura, la rete incaricata di occuparsi di IM 1
ha un certo timore e preoccupazione vista la sua aggressività. Giusto dunque
che l’imputato sappia e capisca di aver sbagliato e che ci sia un provvedimento
adeguato per il futuro. La terapia prescritta dal Dr. med. __________ deve
continuare ad essere seguita. Si necessita una misura che contenga l’aggressività
di IM 1. Pertanto si chiede, tenuto conto dei suoi precedenti, una pena
totalmente espiativa di 16 mesi, la revoca del beneficio della sospensione
condizionale di cui al DA del 21.9.2015, una misura terapeutica, inizialmente
stazionaria e la confisca di tutto quanto in sequestro;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: l’atteggiamento di tutte le autorità sanitarie e giudiziarie
rappresenta un pregiudizio nei confronti del signor IM 1. Tutti erano convinti
che il suo comportamento fosse dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, facendo
scivolare in secondo piano la turba psichica di cui soffre. L’imputato ha
dunque bisogno ora di cure adeguate per la sua schizofrenia, rispettivamente di
un trattamento adeguato mirante a ciò. Per quanto concerne l’AA, l’imputato non
contesta le imputazioni se non quella di cui al pto. 5.1 dell’AA. In merito ai
pti. da 1 a 1.3 dell’AA, si ritiene che è escluso che il signor IM 1 possa aver
capito che le persone coinvolte erano funzionari che eseguivano le loro
funzioni, e meglio, atti di autorità e quindi è esclusa ogni sua volontarietà,
anche per dolo eventuale, quo alla realizzazione del reato. Per il pto. 2.1
dell’AA, visto il danno provocato, si contesta il reato in esame e che il
coltello possa essere qualificato come oggetto pericoloso, ritenuto che
l’istruttoria non ha avuto modo di stabilire la lunghezza e che tipo di lama
sia stata utilizzata per arrecare il taglio a __________. In virtù del
principio in dubio pro reo e vista l’assenza di querela, l’imputato deve essere
dunque prosciolto da tale imputazione, ritenuto anche come quest’ultimo avrebbe
agito per legittima difesa. In merito al pto. 2.2 dell’AA, a fronte del
pregiudizio arrecato a __________, è escluso che il presunto bisturi, oggetto
che non è stato ritrovato, possa essere considerato un’arma/oggetto pericoloso.
Considerato che nemmeno le foto agli atti fanno chiarezza sull’entità della
presunta lesione, si ritiene che, in virtù del principio in dubio pro reo, deve
essere tenuto conto della costellazione più favorevole per l’imputato e quindi,
che le ferite in esame debbano essere considerate come vie di fatto ex art. 126
CP e che a fronte del fatto che la vittima abbia rinunciato al diritto alla
querela, IM 1 venga prosciolto dal reato in questione. La difesa contesta
inoltre l’imputazione di cui al pto. 5.1 dell’AA. Per la commisurazione della
pena, si chiede che venga tenuto conto della vita anteriore dell’imputato, al
quale non è stata mai fornita una terapia e un’assistenza adeguata. Egli,
spinto dalle sue paranoie, ha agito solo contro una determinata categoria di
persone. Si chiede inoltre a questa Corte di tenere conto del fatto che parte
dei funzionari non hanno sporto querela, della dipendenza dell’imputato dalle
sostanze stupefacenti, del suo disturbo psichico, della collaborazione
dimostrata in istruttoria e di una sua scemata imputabilità di grado grave,
così come attestato dalla perizia, ciò che giustifica la riduzione della pena
del 75%. Pertanto si chiede che la pena detentiva non sia superiore a quanto
finora espiato dall’imputato (pari a 141 giorni) e che sia posta al beneficio
della sospensione condizionale per un periodo di prova due anni. Non ci si
oppone all’esecuzione di una misura ambulatoriale e di una misura stazionaria
limitata a 4 settimane per permettere l’organizzazione del suo percorso. Non ci
si oppone alla confisca, ad accezione di fr. 20.- di cui si chiede la
restituzione all’imputato e si chiede che l’AP faccia richiesta alla rispettiva
copertura assicurativa, con contestuale rinvio al foro civile. Ci si oppone
all’ordinamento di un trattamento stazionario, così come indicato nella perizia
psichiatrica. Si ritiene opportuno un trattamento ambulatoriale con trattamento
farmacologico. Qualora questa Corte ordinasse una pena detentiva non sospesa,
si chiede che la stessa venga sospesa a beneficio della misura. A titolo
completivo viene prodotta l’arringa difensiva in forma scritta (doc. Dib. 2).
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art.:
12, 19 cpv. 2, 25, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48a, 49, 51, 63
segg., 69, 106, 123 n. 1 e 2 cpv. 2, 139 n. 1, 186 e 285 n. 1 CP;
19
cpv. 1 lett. c) e 19a n. 1 LStup;
80
segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429 segg. CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1. IM
1 è autore colpevole di:
1.1. ripetuta
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere:
1.1.1. a __________, il 25.4.2017,
presso la __________, impedito all’infermiera ACPR 2 di compiere un atto
entrante nelle sue attribuzioni, segnatamente quello di sorvegliarlo,
sputandole addosso, spintonandola e bloccandola contro un muro e colpendola con
due pugni, uno sullo zigomo sinistro e uno sulla fronte sinistra sopra
l’occhio, nonché minacciandola a parole e con il suo stesso comportamento;
1.1.2. a __________, il 10.7.2018,
presso il suo domicilio, impedito a alcuni funzionari della __________ e del __________
di compiere un atto rientrante nelle loro funzioni, segnatamente quello di
discutere della sua situazione, minacciando di morte il dr. __________, le
infermiere __________ e __________ nonché la sua curatrice __________,
rispettivamente lanciando sia una sigaretta al volto di quest’ultima colpendola
sulla guancia sinistra che un telefonino addosso al medico colpendolo sul
braccio destro nonché prendendo le spalle di __________ con entrambe le mani
per accompagnarla contro un muro;
1.2. ripetute
lesioni semplici, in parte qualificate
per
avere:
1.2.1. siccome commessa con un
oggetto pericolo, a __________, il 10.7.2018, con un bisturi, cagionato un
piccolo taglio all’addome di __________;
1.2.2. a __________, il 25.4.2017,
presso la __________, colpito ACPR 2 con due pugni sullo zigomo sinistro e
sulla fronte sinistra sopra l’occhio, cagionandole una policontusione e uno
shock emotivo come da certificato medico del 25.4.2017 dell’Ospedale __________;
1.3. furto
per avere, a __________, nel periodo 19.8.2017 / 21.8.2017, in
correità con __________, per procacciarsi un indebito profitto ed al fine di
appropriarsene, sottratto ai danni della ACPR 1, monetine, bigiotteria e
articoli per la cura dei capelli, refurtiva in parte recuperata e restituita;
1.4. violazione
di domicilio
commessa a __________, nel
periodo 19.8.2017 / 21.8.2017, in occasione del furto di cui al punto 1.3;
1.5. ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti, in parte in complicità
per avere, senza essere
autorizzato:
1.5.1. a __________, nel periodo 2016
/ 18.10.2017, procurato in altro modo a __________ e a altra persona 81 grammi
di eroina;
1.5.2. a __________, il 28.2.2018,
procurato in altro modo a __________ 0.10 grammi di cocaina;
1.5.3. in
una località del Canton Ticino, nel periodo 28.2.2018 / 26.6.2018, in due
occasioni, alienato a altre persone 0.90 grammi di cocaina;
1.5.4. a
__________, nel periodo settembre 2017 / ottobre 2017, intenzionalmente aiutato
__________ nell’alienazione di un imprecisato quantitativo di cocaina,
ospitandola nel proprio appartamento, dove la stessa alienava tale
stupefacente;
1.6. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________, __________
e altre località del Canton Ticino, nel periodo 13.8.2016 / 30.7.2018,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolto
dalle imputazioni di:
2.1
ripetuta
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari di cui al punto 1.2
dell’atto d’accusa;
2.2
ripetute
lesioni semplici, in parte qualificate di cui al punto 2.1 dell’atto
d’accusa;
2.3
ripetuta infrazione alla
LF sugli stupefacenti, in parte in complicità di
cui al punto 5.2 dell’atto d’accusa limitatamente a 0.25 grammi di
eroina.
3.
Di conseguenza, avendo
agito in stato di scemata imputabilità di grado grave, IM 1 è condannato:
3.1
alla
pena detentiva di 12 (dodici) mesi, da dedursi il carcere preventivo e di
sicurezza sofferto;
3.2
al pagamento di una multa di
fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa,
sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
4.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa in ragione di 6 (sei) mesi
e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni. Per il resto è
da espiare.
5.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da
fr. 40.- cadauna, decretata nei suoi confronti con decreto d‘accusa del
21.9.2015
del Ministero pubblico del Canton Ticino.
6.
Nei confronti di IM 1 è
ordinato un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede
di espiazione di pena.
7.
È ordinata la confisca di
un coltellino Viktorinox di colore viola.
8.
A parziale copertura delle
spese procedurali e dei disborsi del difensore d’ufficio è ordinato il
sequestro conservativo di fr. 20.-.
9.
È ordinato il dissequestro
e la restituzione a favore dell’AP ACPR 1 di fr. 29.60 e di Euro 2.-.
10.
Per ogni altra loro pretesa
nei confronti di IM 1 gli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 sono rinviati al
competente foro civile.
11.
A IM 1 non viene accordato
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 / 431 CPP.
12.
La tassa di giustizia di fr.
1’000.- (mille) senza motivazione scritta o di fr. 2'000.- (duemila) con
motivazione scritta e le spese procedurali sono a poste carico del condannato
ad eccezione di fr. 250.- (duecentocinquanta) a carico dello Stato.
13.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
13.1
Le
note professionali dell’avv. DUF 1 del 17.10.2018, del 13.11.2018 e del
18.12.2018
sono approvate per:
onorario fr. 10’979.10
spese fr. 600.00
trasferte fr. 252.00
totale fr. 11’831.10
13.3
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'831.10 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizia fr. 7'800.--
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 85.40
fr. 9'185.40
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