72.2018.3
Autore colpevole di avere concesso la guida della propria autovettura a un terzo, pur sapendo che egli non era in possesso della patente di guida; colpevole inoltre di truffa, agito in correità con te
6 febbraio 2018Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2018.3
Lugano,
6 febbraio 2018/ns
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise criminali
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
GI 1
GI 2
Stefano Stillitano, vicecancelliere
sedente nell’aula
penale maggiore di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella procedura
abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
patrocinato dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 2 e
dall’avv. DF 1
Alias:
__________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________
in carcerazione preventiva dal
09.06.2017 - arresto a __________, giunto in Svizzera il 26.09.2017 (a __________
e poi a __________) - al 21.11.2017 (166 giorni)
in esecuzione anticipata della pena dal 22.11.2017
imputato a norma dell'atto
d'accusa 2/2018 del 3 gennaio 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. truffa
per avere, in data 08.04.2015, a __________, agendo in correità
con terze persone, ognuno con un proprio ruolo, per procacciare a sé e ad altri
un indebito profitto, ingannato con astuzia, unitamente ai correi, ACPR 1,
inducendolo ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio,
segnatamente,
dopo che i correi (presentatisi con false generalità) avevano
coinvolto ACPR 1 in un’operazione di compravendita fittizia di un ingente
quantitativo d’oro, facendogli credere, contrariamente al vero, di ricevere in
cambio di oro e monete preziose, denaro contante autentico ed effettuando con
lui ed il suo intermediario, diversi incontri,
successivamente al fermo/arresto delle ore 07:00 a __________ di __________,
venendo contattato telefonicamente verso le ore 10:30/11:00 dal
correo __________, raggiungendo quest’ultimo, a __________, dove prendeva in
consegna l’autovettura Hyundai color celeste targata TI __________ (noleggiata
da terzi) e trasportando sull’auto una valigetta ventiquattrore nella quale il
correo __________ aveva assemblato banconote facsimili (per un valore nominale
di CHF 1'540'000.00 ed Euro 936'500) e banconote autentiche (per un valore
complessivo di CHF 10'000.00 ed Euro 3'500), raggiungendo quindi il posteggio
adiacente al __________, sempre a __________, dove incontrava __________,
assistendo allo scambio oro/denaro tra quest’ultimo e la vittima, pur rimanendo
in auto, e quindi allontanandosi in seguito, a bordo della medesima auto, in
compagnia di __________ e dell’oro, fermandosi infine a __________, in un luogo
pubblico, dove __________ prendeva il posto di guida e si allontanava, mentre
lui dopo l’arrivo del correo __________, giunto poco dopo, recuperava la
propria auto, una Fiat Punto di colore bianco (pure presa a noleggio),
allontanandosi verso l’Italia con __________;
indotto ACPR 1 alla consegna di 12 lingotti da 1 kg, 600
lingottini da 10 grammi, 1435 monete d’oro Kruger e 50 lingottini da 1 oncia,
per un valore complessivo denunciato di circa CHF 2'640'000.00
(precisamente CHF 1'720'981 ed Euro 926'835), in cambio perlopiù di banconote
facsimili;
2. guida senza
autorizzazione (concessa guida)
per avere, nelle circostanze di cui al punto 1), concesso la guida
della propria vettura, una Fiat Punto di colore bianca, a __________, ben
sapendo che egli non era in possesso della patente di guida;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 146 cpv. 1 CP e art. 95 cpv. 1
let. e LCStr;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1. IM 1 è dichiarato autore
colpevole dei reati a lui ascritti come sopra.
Fatti
Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 36
(trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena detentiva pari a 28 (ventotto) mesi viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e
segg. CP).
E’ pure
condannato 2. L’accusatore privato è rinviato
al competente foro per eventuali pretese di natura civile.
3. IM 1 è condannato al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare
sarà stabilito dalla Corte giudicante.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in
rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 2, unitamente all’avv. DF 1.
Espletato il pubblico
dibattimento dalle ore 14:33 alle ore 14:59.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
La Presidente riassume l’atto
d’accusa e propone la seguente modifica da inserire tra le proposte di pena di cui al punto 1:
“IM 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui
ascritti.
Di conseguenza IM 1 è
condannato alla pena
detentiva di 36 (trentasei) mesi:
a) di
cui 8 (otto) mesi da espiare, dedotto il carcere estradizionale e
preventivo sofferto;
b) mentre
per 28 (ventotto) mesi l’esecuzione della pena detentiva viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CP)”.
Le parti prestano il proprio
consenso alla modifica dell’atto d’accusa indicato dalla Presidente.
- Constatato
il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato
che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta
Considerandi
legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato
che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di
causa;
- considerato
che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG;
135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22.
TG sulle
spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 2 del 3
gennaio 2018 contro IM 1 è approvato con la seguente modifica del punto 1 delle
proposte di pena:
“IM 1 è dichiarato autore colpevole dei
reati a lui ascritti.
Di conseguenza IM 1 è condannato alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi:
a) di cui 8
(otto) mesi da espiare, dedotto il carcere estradizionale e preventivo
sofferto;
b) mentre per 28
(ventotto) mesi l’esecuzione della pena detentiva viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CP)”.
2.
La presente
vale quale ordine di scarcerazione una volta espiata l’intera pena.
3.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- e i disborsi sono posti a carico del condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise criminali
La Presidente Il
vicecancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 1'155.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 131.80
fr. 2'286.80
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