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Decisione

72.2018.36

Omicidio, tentato (art. 111 CP), lesioni gravi, tentate (art. 122 CP), minaccia (art. 180 CP), coltello da tasca, norme di condotta, assistenza riabilitativa

3 maggio 2018Italiano96 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti di cui discutiamo oggi sono la fotocopia di quanto accaduto

il 25 febbraio 2000. L’imputato soffre di abuso di alcol. IM 1 infatti, quando

beve, perde il controllo di sé e le sue azioni sfociano in reazioni violente.

Ad aggravare le sue condizioni concorrono gli stati depressivi di cui soffre da

molti anni.

L’imputato, pur vivendo al piano inferiore rispetto alla propria

madre, è una persona sola. Egli si è sempre gestito a modo suo, senza

accettare, né tantomeno cercare, un aiuto esterno, e questo neppure dopo il

verificarsi dei gravi fatti del 2000.

In carcere IM 1 attualmente non lavora ed anzi, pur avendo la

possibilità di svolgere un’occupazione, preferisce stare isolato dalla realtà e

dagli altri, nella sua cella, ad ascoltare musica.

Venendo ai fatti di cui all’AA, la sera del 14 agosto 2017 egli avrebbe

potuto trascorrere, al termine di una giornata passata come tante altre, una

serata tranquilla, senza disturbare nessuno. Sappiamo invece che, purtroppo, le

ultime ore del 14 agosto 2017 hanno avuto ben altro esito.

Quella sera alla __________ vi era una festa, che comunque non ha

disturbato IM 1 come egli stesso ha confermato. Ad un certo punto egli ha visto

passare la Polizia ed ha pensato che ci fosse qualche problema, come di tanto

in tanto accade.

E’ quindi entrato qualche minuto in casa, per poi riuscirne,

trovandosi confrontato con la presenza di un folto gruppo di giovani, fermatisi

davanti alla sua abitazione. Impossibile a questo punto comprendere la reazione

dell’imputato alla presenza di questi ragazzi. Tutti loro sono risultati

totalmente, o quasi, negativi al test dell’alcolemia; non si trattava quindi di

un gruppo di giovani molesti. Nessuno gli ha creato problemi, anzi, è stato lui

ad attaccar briga. Probabilmente il consumo di alcol lo ha portato a dire a

tutti, ad alta voce, di andarsene. E’ seguito il lancio da parte dell’imputato

di due bottiglie nella direzione dei ragazzi, alle cui richieste di

spiegazioni, l’imputato ha fatto seguito estraendo improvvisamente il coltello

dalla propria tasca, aprendolo e iniziando a sventolarlo.

Non va dimenticato che IM 1, anni prima, in una situazione molto

simile, aveva già usato un coltello e conosceva quindi bene il rischio che

poteva comportare.

Non l’ha usato, come ha invece sostenuto, per spaventare i

ragazzi, ma per attaccare __________. Voleva ferirlo, colpirlo. Oggi in aula IM

1 ha mimato il gesto fatto quella sera, indicando di avere impugnato il

coltello a braccio teso, sopra il cancello, sventolandolo nei confronti di un

ragazzo, la vittima, che chiedeva spiegazioni per un gesto, quello del lancio

delle bottiglie, che non aveva un motivo.

IM 1 ha quindi colpito ad un’altezza che può andare dal torace in

su, o meglio, come da lui stesso indicato, sventolando il coltello all’altezza

del proprio viso e forse anche più su.

Non può essere vero, come invece dichiarato dall’imputato, che i

ragazzi erano a 2-3 metri dal cancello. __________, infatti, vi si era

avvicinato per avere spiegazioni; se fosse stato a 2-3 metri non sarebbe stato

raggiunto dalla lama.

Venendo al coltello usato dall’imputato, il PP sottolinea che se impiegato

per colpire zone dove vi sono organi vitali o vasi sanguigni primari, lo stesso

era evidentemente idoneo a provocare la morte di una persona. Fortunatamente __________

è stato colpito alla mano che aveva provvidenzialmente alzato per proteggersi,

ma il gesto di IM 1, intenzionale, scriteriato e compiuto in una situazione

dinamica, con la vittima in avvicinamento, avrebbe potuto avere conseguenze

letali. Possibili conseguenze che del resto IM 1 ben conosceva, ma dai fatti

del 2000 ha imparato poco, avendo l’abitudine di avere un coltello in tasca. IM

1, col suo agire, si è quindi assunto il rischio di un esito potenzialmente

mortale di quel gesto.

Sono dunque dati gli estremi per riconoscere IM 1 colpevole di

tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale.

Relativamente all’imputazione di minaccia, il PP ha ritenuto che

la costituzione di accusatore privato espressa a verbale da ACPR 1 costituisce

una valida querela, poiché coincide con l’intenzione della vittima di procedere

penalmente nei confronti dell’imputato.

Quanto alla commisurazione delle pena, il PP rileva che nel caso

di specie si tratta di valutare quale sarà il futuro dell’imputato, ritenuto

che, anche se a distanza di diversi anni, come suindicato, i fatti del 2000 si

sono ripetuti. Al di là della pena detentiva, si tratta quindi di stabilire a

quali misure IM 1 dovrà sottoporsi. Seguendo le indicazioni fornite dal perito,

la misura principale sarà quella dell’astinenza da alcol, accompagnata da necessari

controlli.

Il PP rammenta alla Corte che la perizia psichiatrica ha concluso

per una scemata imputabilità di grado medio. Tenuto conto della gravità dei

fatti commessi, dei precedenti penali agli atti, della sua collaborazione, non

avendo IM 1 mai negato l’evidenza, chiede la conferma integrale dell’AA e la

condanna dell’imputato ad una pena detentiva di tre anni e nove mesi, oltre

all’ordine di un trattamento ambulatoriale ed alla confisca di tutto quanto in

sequestro;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

La difesa non si sofferma eccessivamente sui fatti, già riassunti

dal PP. Rammenta che la prima richiesta, non usuale, ricevuta dal proprio

assistito è stata quella di poter andare in clinica psichiatrica, anziché in

carcere.

In merito al motivo per il quale il prevenuto si sia mostrato alle

persone che si trovavano all’esterno della sua proprietà e che nel frattempo

non lo avevano nemmeno notato, sin da subito l’imputato ha dichiarato al

proprio legale, come ha pure ripetuto in occasione dell’odierno dibattimento,

che si sentiva oppresso dalla loro presenza. La sua reazione, opposta a quella

che normalmente una persona avrebbe in quell’occasione, è stata dettata dal

fatto che, sul momento, quella gli sembrava l’unica cosa da fare.

L’avv. DUF 1 ripercorre le problematiche e le patologie di cui l’imputato

soffre, in particolare la depressione recidivante, l’abuso di alcol ed il

disturbo da personalità borderline; elemento, quest’ultimo, che ha dettato

anche la persistenza di tentamen medicamentosi e di altre problematiche,

segnatamente il ritiro dalla società ed una personalità di tipo evitante. La

difesa dà quindi lettura del passaggio della perizia che collega l’abuso di

alcol all’acuirsi delle altre problematiche.

Come sottolineato dal PP, il problema di IM 1 è l’alcol: quindi, a

mente dell’DUF 1 se quella sera egli ha reagito così è stato a causa del suo

consumo.

Dai precedenti ricoveri e tentativi di suicidio si evince che

l’imputato ha espresso il proprio disagio, non solo con azioni delittuose, ma

anche nei confronti di sé stesso.

Alla luce della situazione clinico/psichiatrica di IM 1, il suo

agire non può quindi essere confrontato con quanto avrebbe fatto, trovandosi

nella medesima situazione, una persona, per così dire, “normale”.

La sua reazione è stata sconsiderata, istintiva. L’imputato si è

avvicinato al cancello col coltello perché “l’aveva in tasca”, perché

aveva bisogno di uno strumento per intimidire una folla che gli ha suscitato

una sensazione di minaccia. Certo, per una persona che non ha la sua storia

clinica, questa spiegazione non ha senso, a maggior ragione tenendo conto di un

precedente quasi analogo.

I ragazzi sentiti erano tutti sobri, coerenti nelle loro dichiarazioni,

ma c’è un aspetto che, a mente della difesa, non è stato considerato: all’avvicinarsi

di IM 1 che brandiva il coltello i ragazzi non sono arretrati. Essi quindi non

percepivano il prevenuto come una minaccia. Solamente quando è stato ferito, __________

è indietreggiato ed è corso via, mentre altri giovani sono scappati, perché, così

hanno riferito, IM 1 li inseguiva, come dichiarato da ACPR 1 Se anche IM 1

fosse uscito dal proprio cancello, non avrebbe creato un reale pericolo; si

tratta infatti di una persona che fuma molto, alterata dall’alcol, che non

svolge attività fisica e quindi che non avrebbe potuto comunque raggiungere i

giovani che scappavano. Tuttavia, per bloccarlo, gli sono stati lanciati dei

sassi, uno dei quali lo ha colpito. Una persona che fugge e vuole mettersi al

riparo, non pensa di fermarsi, raccogliere dei sassi, girarsi, mirare e

lanciarli nei confronti del proprio inseguitore.

La difesa giunge quindi alla conclusione che la motivazione a

quanto compiuto da IM 1 è da ricercarsi nella sua patologia. Il tentato

omicidio con dolo eventuale presuppone l’intenzione ed in tal senso sottolinea che

non è verosimile che una persona nelle condizioni psichiche di IM 1 possa aver

posto in essere intenzionalmente delle azioni aventi quale scopo l’omicidio. La

difesa si chiede quindi se, confrontando quanto avvenuto con altre situazioni,

più evidenti, di dolo eventuale, si può veramente credere che IM 1 si sia

assunto il rischio di un esito letale. In merito ad una persona, definita

parzialmente incapace, a livello medio, di valutare il carattere illecito delle

sue azioni, è dubbio che, in quel contesto, vi fosse la volontà di arrecare un

danno grave.

Sottolinea poi che __________ se l’è cavata con un taglio,

l’imputato, invece, si è rotto un polso a seguito della caduta.

Esprime quindi un concreto dubbio sul fatto che si possa ritenere

che l’imputato si sia reso colpevole di un omicidio intenzionale tentato, con

dolo eventuale, potendo riconoscere, al massimo, l’ipotesi di lesioni semplici

aggravate.

L’avv. DUF 1 chiede pertanto il proscioglimento di IM 1 dal reato

di tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale.

Per quanto attiene alle lesioni semplici aggravate, ritenuta la

superficialità della ferita, la scemata imputabilità di grado medio, da

computare nel calcolo della pena, e la questione della minaccia, sottolinea che

il motivo per cui ACPR 1 si sia costituito AP è da ricondurre al fatto che lui

nel momento in cui ha visto IM 1 uscire ed inseguirlo, dopo aver ferito

un’altra persona, ha percepito nell’agire dell’imputato una minaccia. Egli

tuttavia ha reagito, in modo abbastanza violento, fors’anche legittimo, a

questa supposta minaccia. A mente della difesa non sono quindi dati gli estremi

del reato in esame.

Quanto alla pena, riconoscendo il reato di lesioni semplici, ritenuto

un illecito differente da quello prospettato in via principale dal PP, la

difesa chiede che questa venga contenuta in nove mesi.

Il difensore concorda con le conclusioni peritali per quanto

attiene alle misure proposte ed al proseguimento delle medesime nel periodo

post-carcerario. Si dice altresì favorevole alla disposizione in carcere delle

misure che possono essere ivi intraprese, il tutto accompagnato da una

psicoterapia, ricordando che l’imputato ha confermato la sua adesione in tal

senso. DUF 1 ricorda che IM 1 è già stato sottoposto a molti trattamenti, ma

solo volontari. Egli, avendo capacità di disquisizione sul fare o meno quanto potrebbe

migliorare le sue condizioni, senza essere quindi sottoposto ad un monitoraggio

attento, non arriverebbe da nessuna parte. Il mancato controllo esterno sta

infatti alla base del fallimento delle precedenti misure. Egli deve quindi

essere controllato.

In merito alla confisca proposta dal PP la difesa non formula

osservazioni.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Curriculum

vitae

1.1. Vita

dell’imputato

La vita dell’imputato è ben descritta nell’anamnesi

presente nella perizia psichiatrica allestita dal Dr. __________:

" (…) nasce il __________

a __________ da __________, oggi __________enne, abitante ora a __________, con

il quale non ha più rapporti da anni. Eredita il cognome della madre, ora __________enne,

che è in relativa buona salute. I genitori che abitavano a __________ si

trasferiscono a __________, dove il padre lavora come cuoco. I genitori hanno

divorziato quando il periziando aveva tre anni. Ritorna ad __________ con la

madre, nella stessa casa con i nonni materni. La mamma riprende il lavoro di

impiegata d’ufficio e l’accudimento del periziando viene assunto dalla nonna

materna.

All’età di 7-8 anni chiede di poter portare il

cognome materno. Ha un fratellastro che vive a __________, dove vive pure il

padre.

Frequenta le scuole dell’obbligo ad __________ e __________

e poi la media, uscendone con il livello B. Sceglie di svolgere l’apprendistato

di elettricista, che conclude dal profilo pratico a 19 anni, ma il diploma lo

ottiene a 21 anni, dopo il servizio militare. Infatti, boccia l’esame teorico.

Al servizio militare ottiene i gradi di caporale, svolgendo, in seguito, alcuni

corsi di ripetizione.

Per circa tre anni lavora a __________, dapprima

alla __________ e poi per una società di lavoro temporaneo. Nel periodo

trascorso a __________, il periziando vive in differenti luoghi: talvolta

affitta una camera, altrimenti divide degli appartamenti con degli amici. Da ____________________

svolge l’attività di volontariato come pompiere in __________.

Nel 1993, in seguito ad una caduta dalle scale, si

procura una frattura malleolare della caviglia destra. Presenta, poi, delle

lussazioni croniche recidivanti al tendine peroneo destro, per le quali viene

operato, a sei riprese, per osteotomia, plastica retro malleolare destro;

l’ultima revisione chirurgica è avvenuta nel __________. Ancora ora, presenta

sintomatologie dolorose a livello della caviglia che lo rendono, dal profilo

fisico, inabile all’attività lavorativa. Parallelamente, si manifestano dei

sintomi depressivi, abuso alcolico e, sempre più, i tratti della personalità di

tipo Borderline.

Nel __________ ritorna in Ticino “sono stato assunto

quale pompiere professionista per __________”. In seguito ai fatti del 2000, è

stato licenziato e, dopo un periodo di disoccupazione, ha lavorato

temporaneamente presso la __________, sia a __________ che a __________, sempre

nell’ambito dell’elettricità, fino al marzo 2003.

Nel 2000, viene ricoverato presso la clinica

psichiatrica cantonale di __________ dove vi rimane per sei mesi. “In seguito

ad alcuni infortuni ed episodi di depressione, di cui ho sempre sofferto, negli

anni precedenti, a partire dall’anno 2005, mi è stata riconosciuta l’invalidità

del 100%”.”

(AI 48).

Dalle dichiarazioni rese dall’imputato innanzi al

Procuratore pubblico in data 16 agosto 2017 risulta:

" (…) ho un

fratellastro che è nato dopo il divorzio dei miei genitori. Non lo conosco ma

so che vive a __________ (…). Non ho più avuto contatti con mio padre, che ho

visto l’ultima volta quando andavo alle scuole medie. (…) A seguito di alcuni

infortuni e di alcuni periodi di depressione di cui ho sempre sofferto anche

negli anni precedenti, a partire dall’anno 2005 mi è stata riconosciuta

un’invalidità al 100%.

(…) mensilmente percepisco circa fr. 2'800.-

dall’AI. Il denaro viene gestito dalla mia curatrice signora __________, che mi

versa fr. 200.- a settimana per le mie necessità. La mia curatrice provvede a

pagare tutte le mie spese e in particolare l’affitto e le spese di vitto a mia

mamma, che ammontano a circa fr. 1'280.- al mese.”

(AI 6).

Al dibattimento, __________ ha inoltre precisato

quanto segue in merito alla propria famiglia:

" Mia mamma ha

avuto un compagno. Vivevamo coi nonni. (…) la mia figura di riferimento

maschile era mio zio, il fratello di mia mamma.”

(verbale di interrogatorio dibattimentale).

Quo al trascorrere delle proprie giornate presso la

struttura carceraria, l’imputato ha indicato di occupare il proprio tempo

ascoltando la musica nella propria cella e di non lavorare (cfr. verbale di

interrogatorio dibattimentale).

1.2. Anamnesi sociale, sentimentale,

delle abitudini sociali e medico-psichiatrica

Trattandosi di una persona che ha richiesto una presa a carico

psichiatrica, caratterizzata da numerosi ricoveri presso strutture apposite,

sull’arco di molti anni e affetta, come meglio si vedrà (v. sub. 1.3.),

da turbe psichiche e dipendenza da alcol che ne influenzano il comportamento, è

importante rilevare le anamnesi sociale e sentimentale, le abitudini sociali e gli

aspetti medico-psichiatrici riportati in perizia dal Dr. __________:

" Anamnesi

sociale: avrebbe debiti per circa CHF 160'000. Gli stessi comprendono dei

leasing che aveva fatto per un’autovettura, per impianti stereofonici, premi di

cassa malati non pagati e altro.

Da quando sono state costituite le misure tutelari

all’inizio degli anni 2000, ha avuto quattro tutori. L’attuale, è la signora __________,

con la quale ha un buon rapporto.

Per l’anamnesi sentimentale segnaliamo che le sue

tendenze eterosessuali sono sempre state univoche; nell’adolescenza non ha

avuto relazioni significative. A 22 anni incontra una ragazza, aiuto medico, ad

una festa campestre con la quale stabilisce una relazione durata 5 anni.

Convive durante un anno e mezzo, dove emergono le

prime difficoltà relazionali nel senso che la relazione si appiattisce. Lei

decide allora di separarsi.

Nel 2001 conosce una donna, pure 30enne, nel

contesto di un ricovero alla Clinica __________ di __________ e convivono

assieme a __________ per un anno; si separano per un appiattimento della loro

relazione.

Per l’anamnesi delle abitudini sociali segnaliamo

che fuma regolarmente, due pacchetti di sigarette al giorno, e afferma pure di

consumare regolarmente alcol; banalizza tuttavia la quantità.

Trascorre prevalentemente la giornata occupandosi

delle faccende domestiche, nell’ascolto della musica, nella navigazione in

internet; pranza e cena con la madre. Non ha attività fisiche e non si applica

particolarmente nella cura proattiva del suo diabete e si limita all’assunzione

di farmaci.

Dal profilo medico-psichiatrico, l’anamnesi è

complessa ed il periziando non riesce a ricostruire il suo iter medico.

Riferisce che la sua patologia psichiatrica sarebbe apparsa in concomitanza al

dolore cronico e all’instabilità lavorativa. Tutto ciò ha reso il suo approccio

sociale difficile ed egli riconduce a quel periodo l’inizio del suo abuso

alcolico e l’apparizione di crisi di panico, che lo hanno condotto al Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________. Dal quel momento continua il consumo

alcolico, appaiono i tentati suicidi, e un vissuto depressivo che lo conducono

ai numeri ricoveri alla __________ e alla Clinica __________, come pure alla

Clinica __________, con un contenimento parziale della sua patologia. Con il

trasloco ad __________, presso la casa materna, la cura ambulatoriale si è

sfilacciata ed è sempre stata problematica a causa della poca coscienza di

malattia che ha reso molto difficile la compliance. (…)”

(AI 48)

1.3. Ricoveri ed

evoluzione patologica

Come anticipato al considerando precedente, la

perizia allestita dal dr. __________ fornisce una dettagliata cronistoria dei

pregressi ricoveri dell’imputato ed ulteriori elementi medico-psichiatrici

ritenuti rilevanti dal perito stesso e di fondamentale importanza per capire

l’evoluzione delle patologie, nonché della dipendenza da alcol, di cui il

prevenuto soffre:

" Il 20.07.1997

viene ricoverato all’Ospedale __________ per una crisi di iperventilazione

recidivante.

Nell’ulteriore richiesta di invalidità, viene

segnalata la lussazione cronica recidivante del tendine peroneo a destra, in

stato dopo frattura malleolare laterale nel 1993, stato dopo osteomia secondo __________

a due riprese, stato dopo plastica retromalleolare nel 1993. Non si menziona la

patologia psichiatrica.

Il 30.09.1997, il periziando ha un’intossicazione

medicamentosa attraverso la somministrazione di 20 pastiglie di Xanax, con

necessità di ricovero presso il reparto di cure intense dell’Ospedale __________

Dal 19.02.1998 al 05.03.1998, il periziando viene

ricoverato presso la Clinica __________ di __________ con diagnosi di

depressione reattiva, stato dopo molteplici interventi alla caviglia destra,

abuso d’alcol e rinite allergica.

Il 18.03.1998, secondo degenza al reparto di

medicina interna dell’Ospedale __________ per abuso etilico e stato dopo frattura

complessa della caviglia destra.

Il 15.02.1999, il periziando viene ricoverato

all’Ospedale __________ di __________ per un tentamen medicamentoso con __________

e abuso alcolico (2,4 g/l) e viene in seguito trasferito presso la Clinica __________

di __________, dove rimane degente dal 16.02 al 27.03.1999 con diagnosi di

episodio depressivo grave con tentamen medicamentoso posto in atto il

14.02.1999.

Il 09.04.1999, viene ricoverato all’Ospedale __________

per abuso etilico acuto (2,9 g/l), nel contesto di una sindrome

ansioso-depressiva con una personalità di tipo Borderline.

Il 23.06.1999 è di nuovo ricoverato per uso etilico

all’Ospedale __________ (3,5 g/l) e una sindrome depressivo-ansiosa con

personalità di tipo Borderline.

Dal 06.02.2000 al 25.02.2000, viene ricoverato ala

Clinica __________ di __________, curato dal Dr. med. __________. Viene

segnalato un episodio depressivo medio con pregressi tentamen medicamentosi nel

1998 e 1999 e una sindrome da dipendenza etilica. Si segnala, inoltre, che il

periziando è, da anni, soggetto da abuso etilico con relativo ritiro della

patente.

Nel suo rapporto peritale del 20 aprile 2000 il Dr.

med. __________, segnala – nella descrizione clinica durante il primo colloquio

– che il periziando “appare piuttosto calmo, di scarsa verbalizzazione, con una

voce monocromatica, quasi privo di mimica, apparentemente distaccato e

disinteressato”: nel secondo colloquio continua ad essere “taciturno”, ma

appaiono dei “chiari segni di tensione interna”.

Conclude il suo rapporto, segnalando un importante

“disturbo della personalità di tipo Borderline”, ovverosia una caratteropatia

presente dalla prima età adulta. Ai momenti dei fatti, l’alterazione dell’umore

era compatibile alla depressione delirante, complicata dall’assunzione d’alcol

e di farmaci psicoattivi.

Segnala pure l’alterazione importante della funzione

dell’Io, influenzando le funzioni cognitive, organizzative, previsionali e

decisionali ed esecutive, assumendo il valore di malattia mentale. Riferisce

una scemata grave della capacità di valutare il carattere illecito dell’atto,

viene anche segnalato che “non si escluso il pericolo di recidiva”. Nel

contempo viene pure evidenziato un importante rischio suicidale. Vengono pure

avvisati “dei seri dubbi sulla futura capacità di provvedere ai propri

interessi, non solo per la malattia descritta ma anche per l’abuso etilico,

mettendo in pericolo sé stesso e gli altri ed è fuori dubbio che egli richieda

durevole assistenza e protezione”.

(…) il periziando, nel febbraio del 2000, aveva

intenzionalmente cagionato danno con un coltello di tipo militare, che ha reso

necessario un intervento di sutura al fianco sinistro ed al gluteo sinistro,

nonché due ferite superficiali della regione sottoscapolare destra e dell’avambraccio

sinistro. Il Dr. __________ si è dichiarato disponibile a seguire il

condannato, chiedendo l’esecuzione di un programma terapeutico.

Dalla documentazione della Clinica __________,

segnaliamo un primo ricovero nel contesto dell’alternativa alla carcerazione

dal 26.02.2000 al 18.08.2000 dove si constata un episodio depressivo di media

gravità in paziente con disturbo della personalità non specificato né

descritto. Uso di sostanze cannabinoidi, abuso etilico e stato dopo rottura del

tendine perineo destro. Il primo ricovero avveniva all’età di __________,

durante un congedo dalla Clinica __________. In occasione dei festeggiamenti

carnevaleschi, durante una colluttazione con un altro ragazzo ha estratto un

coltello, ferendolo gravemente. Il periziando lascia la Clinica __________ per

essere trasferito alla Clinica __________ a __________ presso il Dr. med. __________

per la prosecuzione della cura.

Seconda ammissione alla __________ dal 2.02.2001 al

14.02.2001, dove viene posta la diagnosi di disturbo di personalità dipendente

da sostanze stupefacenti, cannabinoidi, e medicamenti, sindrome

ansioso-depressiva, potus etilico anamnestico, stato da tentamen e stato dopo

rottura del tendine peroneo a destra anni fa. Stato da plurimi interventi

chirurgici. All’esame di laboratorio venivano segnalati valori epatici con

sierologia negativa per epatite B e C. Il paziente viene poi trasferito di

nuovo alla Clinica __________ di __________

(…) Terza ammissione alla Clinica __________

dall’1.12.2004 al 27.12.2004 per disturbo di personalità emotivamente instabile

di tipo impulsivo con scivolamenti psicotici. All’ammissione veniva pure

segnalato che nel suo appartamento sentiva dei rumori strani e delle voci del

vicino.

Quarta ammissione dal 4.01.2005 al 13.01.2005, e

quindi ammissione dal 18.01.2005 al 1.02.2005 per un disturbo di personalità

emotivamente instabile di tipo impulsivo con scivolamenti psicotici.

(…)

Non si trovano i rapporti del sesto e del settimo

ricovero presso la Clinica __________, mentre l’ottava ammissione, dal

15.12.2005 al 13.01.2006, per un disturbo di personalità emotivamente instabile

di tipo impulsivo con scivolamento psicotico, viene effettuata su intervento

del Servizio Psicosociale.

Nona ammissione, dall’8.05.2006 al 16.05.2006, per

sindrome e disturbi dovuti all’uso di alcol, uso dannoso, e viene riscontrata

un’alcolemia del 3,5‰.

Decima ammissione, dal 31.08.2006 al 18.09.2006, per

sindrome da dipendenza alcolica.

Undicesimo ricovero, dal 12.10.2006 al 15.10.2006

per una sindrome da dipendenza alcolica e dodicesima ammissione, il 1.3.2007

sino al 20.03.2007, in seguito ad un ricovero coatto nel contesto di un

tentamen medicamentoso.

Tredicesimo ricovero, il 6.12.2207, su richiesta del

tutore per disturbi al vicinato.

Questi ricoveri hanno costantemente e in maniera

ripetitiva una trama comune, il ripetuto consumo alcolico, lo stato depressivo

mai sufficientemente in remissione nonostante il prodigarsi terapeutico e le

varie problematiche legate alla sfaccettatura della personalità borderline.

L’8.07.2010, il giudice supplente dell’applicazione

della pena, __________, nel suo istoriato fa evidenziare come il periziando sia

incapace di un seguito ambulatoriale farmacologico in assenza di

obbligatorietà. E quindi, mantiene l’art. 63, del CP, nella forma del

trattamento ambulatoriale (…)”(AI 48).

A titolo abbondanziale, giova sin d’ora porre in

evidenza che la prima richiesta espressa dall’imputato, interrogato pochi

istanti dopo i fatti dalla Polizia giudiziaria, è stata quella di “essere

ricovero al “Neuro”” in luogo di essere incarcerato

(cfr. all. 1 all’AI 1).

Considerandi

2.

Precedenti

penali

2.1

Dall’estratto

del casellario giudiziale risultano i seguenti precedenti penali a carico

dell’imputato:

- 11 agosto

2000, per titolo di lesioni semplici qualificate, IM 1 è stato condannato ad

una pena detentiva di otto mesi, la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi

dell’art. 43 cpv. 1 CP per dar luogo alla misura del collocamento in una casa

di salute;

- 2 febbraio

2004, per il titolo di circolazione senza la licenza di condurre e circolazione

malgrado la revoca, IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di trenta

giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, nonché

alla multa di fr. 200.-;

- 7 aprile

2005, per furto, danneggiamento, minaccia e ripetuta contravvenzione alla LF

sul trasporto pubblico, l’imputato è stato condannato alla pena di quindici

giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre

anni, alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui al DAC del 2

febbraio 2004 ed al versamento alle parti civili di complessivi fr. 4'863.- (AI

3).

2.2

Con

riferimento ai propri precedenti penali, interrogato dal Procuratore pubblico

in data 16 agosto 2017, l’imputato ha dichiarato:

" (…) ricordo

di essere stato arrestato il 25 febbraio 2000 a seguito di quanto da me

commesso quella sera in occasione del __________ di __________. Ricordo pure di

essere stato condannato a 8 mesi di detenzione ma che non ho espiato la

condanna essendo stato degente dapprima presso la Clinica __________ e poi

presso la Clinica __________ a __________.

Mi ricordo pure di essere stato condannato nel

febbraio 2004 per circolazione senza licenza e malgrado la revoca, perché avevo

circolato a __________ con una moto.

Mi ricordo pure di essere stato condannato il 7

aprile 2005 per furto, danneggiamento, minaccia e ripetuta contravvenzione alla

LF sul trasporto pubblico”

(AI 6).

2.3

Nel

corso del dibattimento, IM 1 si è limitato a confermare che nel corso dell’anno

2000.

era stato condannato per un caso analogo a quello oggetto del procedimento

penale per il quale è stato giudicato da questa Corte (cfr. verbale di

interrogatorio dibattimentale).

3.

Circostanze

dell’arresto, carcerazione preventiva ed anticipata espiazione della pena

3.1

IM 1 è

stato arrestato il 14 agosto 2017. Dal rapporto di arresto provvisorio (AI 1) e

dal rapporto di arresto (AI 10) redatti dalla Polizia si apprende che:

" In data

14.08

, i nostri servizi venivano allertati dalla Polizia Comunale di __________,

i quali chiedevano supporto a seguito del fermo di un autore di

accoltellamento.

Giunti sul posto, venivamo edotti dal sgtmc __________

che una discussione sarebbe sfociata in accoltellamento.

In sostanza una ventina di giovani che stavano

lasciando la __________ dove hanno passato la serata ad una festa, dirigendosi

verso la strada cantonale, si soffermavano davanti all’abitazione sita in __________

a parlare. Mentre stavano discutendo usciva dall’abitazione IM 1 con in mano

una bottiglia di vino inveendo nei confronti dei giovani presenti. Giunto al

cancello d’accesso alla propria proprietà lanciava la bottiglia in direzione

del cavalcavia ivi presente. A seguito di questo gesto __________ gli chiedeva

che cosa stesse facendo, di tutta risposta IM 1 prendeva un coltello, molto

probabilmente custodito nella propria bucalettere e minacciava i presenti

sventolandolo ad altezza volto di __________ che solo grazie alla sua pronta

schivata non veniva sfregiato al volto ma unicamente ferito ad una mano. __________

si dava alla fuga per evitare un’altra aggressione da parte di IM 1

L’uomo dopo la prima aggressione usciva dalla

propria proprietà e si avventava contro ACPR 1 che si trovava a transitare

davanti all’abitazione. ACPR 1, visto il gesto dell’uomo si dava alla fuga e

dopo aver guadagnato diversi metri di distanza raccoglieva un sasso e lo

lanciava verso ACPR 1. Come ACPR 1 anche altri giovani (rimasti ignoti)

raccoglievano sassi da terra e li lanciavano in direzione di IM 1. Uno di

questi sassi andava a colpire l’uomo che rovinava a terra e così cessava la sua

aggressione. (…) IM 1 è stato fermato dai colleghi Polcom/BE __________ ad una

trentina di metri a nord da casa sua su __________.

(…) Presso i nostri uffici IM 1 veniva sottoposto

all’accertamento etilometrico precursore, il quale dava esito positivo in

ragione dello 0.52 mg/l alle ore 00:23. IM 1 è stato assunto a verbale in

presenza dell’avvocato DUF 1, venendo sentito per i reati di tentato omicidio,

tentate lesioni gravi sub. lesioni semplici – minaccia – Infrazione Larm. Al

termine del verbale, come da disposizioni ricevute dal PP Respini, si è

proceduto ad accompagnare IM 1 presso il PS dell’Ospedale __________ di __________

per i prelievi del sangue atti a stabilire il tenore alcolico ed eventuali

assunzioni di sostanze stupefacenti, nonché per una visita medica atta ad

accertarne eventuali lesioni e/o la sua carcerabilità. Da parte nostra si è

pure provveduto a sentire a verbale gli accusatori privati ACPR 1 e __________.,

parimenti i testimoni __________ e __________.” (AI 1 e 10).

3.2

Con decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 18

agosto 2017, IM 1 è stato posto in carcerazione preventiva (AI 11).

3.3

In data

30.

ottobre 2017, il PP ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena

detentiva/della misura privativa della libertà a partire dal giorno stesso (AI

47).

4.

Fatti e

motivi a delinquere

4.1

Principi

applicabili all’accertamento dei fatti

4.1.1

Giusta l’art. 139 cpv.

1.

CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre

autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario

CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le

prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,

Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF

6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10 maggio 2010;6B.1028/2009 del

23.

aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è

conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli

art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2

Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle

prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31).

Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può

dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale

probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127

I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile

2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,

poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale,

dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire

rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I

38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre

2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

4.1.2

In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF

6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del

19.

aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una

circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di

induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una

loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del

fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,

Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122

dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può

dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè

fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni

precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti

nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder,

Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte

in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP

17.2011.55

del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8

aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).

4.2

Punto 1

dell’atto d’accusa: tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale,

subordinatamente lesioni gravi, tentate, subordinatamente lesioni semplici

aggravate, tentate

4.2.1

Le ore

precedenti ai fatti

a. Interrogato

il 15 agosto 2017 in Polizia, l’imputato ha dichiarato quanto segue in merito

alle ore che hanno preceduto il ferimento della vittima:

" Già prima di

cenare ho aperto una bottiglia di rosé che ho poi terminato durante la cena e

dopo. Successivamente, rimanendo sempre fuori ascoltando musica con il tablet,

ho bevuto anche due lattine di birra da 5dl. (…) non ho l’abitudine di bere

alcolici in questa misura e quindi non mi sento dipendente. (…) dopo aver

bevuto quanto descritto, poco prima dei fatti mi sentivo tranquillo, ascoltavo

musica. Dalla famosa __________ potevo sentire in lontananza che c’era della

musica, che comunque non mi disturbava ed ascoltando la mia del tablet non la

sentivo.”

(all. 1 ad AI 1).

In merito a come IM 1 abbia trascorso le ore e gli

istanti che hanno preceduto il ferimento di __________ la madre, __________,

che abita al piano superiore della casa sita in __________, ha dichiarato

quanto segue:

" E’ stato un

po’ di sopra fin verso le 1730 e poi mi ha detto che andava di sotto. Mi son

detta “ga sem anche sctasira”, perché quando dice così significa che di sotto

beve. (…) Verso le ore 1845 sono scesa chiedendogli se voleva che gli comandavo

una pizza, mi ha risposto di sì, che desiderava una margherita. (…) a quel

momento era già un po’ alticcio ma tranquillo, da quello che ho visto aveva già

bevuto quasi una bottiglia di rosé (…). La pizza è arrivata a domicilio verso

le 1915, solo per lui che ha consumato sotto il porticato. Io quindi sono

rimasta di sopra e lui è poi salito un paio di volte per andare in toilette. Ad

un certo punto di sotto ha alzato il volume della musica a dismisura, tipo

discoteca, ma per fortuna è durato poco qualche minuto, e non ho osato

intervenire temendo una sua reazione. (…)”

(all. 5 al Rapporto d’inchiesta di Polizia

giudiziaria).

Nel corso dell’interrogatorio del 23 ottobre 2017,

il PP ha contestato all’imputato le dichiarazioni rese dalla di lui madre, __________

in merito al fatto che il figlio sia solito bere oltre misura. A tali

affermazioni, IM 1 ha fatto seguito come segue:

" (…) lei

esagera sempre. (…) per me bere oltre misura significa bere più di 4 o 5 birre

da mezzo litro e quindi bere oltre 2 litri di bevande alcoliche. A volte bevo

anche del vino bianco o del rosé, ma non vado mai oltre questo quantitativo.”

(AI 43).

b. Dall’accertamento

etilometrico, e meglio dal test precursore, cui IM 1 è stato sottoposto alle

ore 00:23 del 15 agosto 2017, è risultato un tasso alcolemico pari a 0.52 mg/l

(all. 2 al Rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria).

Dal rapporto di analisi dell’etanolemia, risulta che

è stato effettuato un dosaggio dell’alcol etilico tramite cromatografia gassosa

con rivelatore a ionizzazione di fiamma e campionamento dello spazio testa sul

campione di sangue periferico prelevato all’imputato alle ore 07:25 del 15

agosto 2017. Il test in questione ha dato esito negativo (all. 3 al Rapporto di

inchiesta di Polizia giudiziaria).

Le analisi dei campioni biologici a nome di IM 1

hanno evidenziato la presenza nel sangue e nell’urina di sostanze compatibili,

per varietà e concentrazione, con la terapia medicamentosa assunta

dall’imputato (all. 4 al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).

La Corte ha accertato che la sera dei fatti IM 1 era

tutt’altro che sobrio, ciò che del resto lui stesso ha ammesso, definendosi,

come meglio verrà esposto al considerando 4.2.2. punto e. “brillo” e come

desumibile dal fatto che almeno due bottiglie di vino, acquistate il giorno

stesso, sono state rinvenute vuote.

4.2.2

Il lancio di

almeno una bottiglia di vetro

a. Interrogato

dalla Polizia il 15 agosto 2017, l’imputato, in merito agli istanti

immediatamente precedenti al ferimento della vittima, ha dichiarato:

" Ad un certo

momento sono entrato in casa per andare in toilette ed in quel frangente ho

visto transitare due auto della polizia comunale di __________. (…) Quando sono

di nuovo uscito di casa ho notato che in strada, in corrispondenza della mia

abitazione, fra il sottopasso e la curva c’era un assembramento di persone, una

moltitudine di giovani che facevano letteralmente casino, schiamazzi. Posso

pensare che si trattava di 50/60 persone. (…) la proprietà dell’abitazione dove

abito è delimitata verso la strada da una ringhiera con cancello. Io sono stato

insultato da qualcuno che era in strada. (…) ho detto di smetterla di fare

casino, “da na föö di ball”. (…) di sicuro ricordo che non sono uscito dalla mia

proprietà e loro non sono entrati. Fatto sta che vi è stato uno scambio di

insulti, mia madre si è affacciata alla finestra guardando cosa succedeva,

alche io le ho detto di chiamare la polizia per far mandare via la gente.”

(all. 1 ad AI 1).

b. Le dichiarazioni

dell’imputato non trovano tuttavia conferma in quanto riferito dalla vittima.

__________ interrogato il 15 agosto 2017 presso gli

uffici della Polizia cantonale, ha infatti dichiarato che lui ed una ventina di

amici, dopo aver partecipato ad una festa alla __________, nel dirigersi verso

la fermata del bus dove avrebbe dovuto attenderli un amico, si sono fermati a

parlare in __________, a fianco dell’abitazione dell’imputato. La vittima ha

quindi così descritto quanto avvenuto in seguito:

" Improvvisamente

notavo che al cancello della casa (…) si presentava una persona che, con fare

minaccioso urlava nei nostri confronti. Non facevo nemmeno in tempo a capire

cosa stesse urlando che quest’ultimo lanciava una bottiglia di vetro verso di

noi. (…)”

(all. 8 ad AI 1).

c. Le

dichiarazioni della vittima hanno, per contro, trovato riscontro in quelle rese

dall’accusatore privato, che al momento dei fatti stava transitando davanti

all’abitazione dell’imputato e che ha riferito quanto di seguito:

" Giunto dopo

il sottopassaggio, arrivavo davanti a una abitazione e notavo dei ragazzini,

più o meno una decina, che stavano litigando tra di loro, la maggior parte

sconosciuti alcuni li conoscevo di vista.

Nel frattempo un signore usciva da casa sua e

rimanendo all’interno del suo giardino si avvicinava al cancello e senza dire

nulla lanciava con la mano sinistra una bottiglia di vetro contro il

sottopassaggio ad un’altezza di circa 4 metri. (…) Credo che l’autore non

voleva colpire i ragazzi con la bottiglia ma solo spaventarli.”

(all. 6 ad AI 1).

d. Il lancio di

almeno una bottiglia da parte dell’imputato ha trovato conferma anche nelle

parole dei testimoni __________ e __________, che si erano fermati col gruppo

di amici in __________. Pur non avendo visto il ferimento di __________ i

medesimi hanno infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito agli

istanti che l’hanno preceduto:

" (…) ad un

certo punto ho visto un signore che indossava una maglietta scura, che urlava

all’interno del giardino della casa, nei pressi del cancello contro tutte le

persone che si trovavano di fronte alla casa. (…) non ho capito le parole che

stava dicendo, .(…) mi sembrava alquanto minaccioso. (…) Poco dopo ho visto il

signore che discuteva animatamente con tutti i ragazzi, dalla zona del cancello

lanciare una bottiglia di vetro verso le persone che erano li davanti. Tengo a

precisare che la bottiglia l’ha lanciata in alto e ha fatto diversi metri

almeno 10-15m e si è infranta per terra, vicino la mia posizione, ovvero pochi metri

dopo.”

(all. 10 ad AI 1).

" Ad un tratto

questo signore ha lanciato con la mano destra, la bottiglia che teneva in mano

contro il muro del sottopassaggio situato dietro di noi, la stessa si è poi

frammentata in diversi pezzi”

(all. 4 ad AI 1).

e. Interrogato

dal PP in data 16 agosto 2017, l’imputato, dopo aver preso atto delle

dichiarazioni rilasciate dalla vittima, dall’accusatore privato e dai due

testimoni citati, ha ribadito di non ricordarsi del lancio di una bottiglia, né

di aver, poi, come si vedrà, attaccato __________. con un coltello, aggiungendo

che “può essere che non me ricordo perché ero brillo”.

Ha quindi precisato le proprie precedenti

dichiarazioni:

" (…)

chiaramente mi sentivo un po’ brillo, ma ero tranquillo.

(…) quando ho visto tutte quelle persone che

guardavano verso casa mia mi sono sentito “di merda” nel senso che mi sono

sentito in pericolo sapendo quello che ogni tanto succede alla __________ dove

deve intervenire l’ambulanza. Forse inizialmente queste persone non mi hanno

visto perché ero seduto al buio perché non c’è la luce. Poi mi sono spostato

lungo il vialetto davanti a casa, verso il cancello, ma senza raggiungerlo. Nel

contempo ho detto a voce alta di andare via. A quel punto qualcuno mi ha

risposto dicendomi che non se ne sarebbe andato, mi ha insultato dicendomi

vaffanculo e dal quel momento abbiamo iniziato a litigare verbalmente. (…)

prima che io dicessi loro di andare via, nessuno si era rivolto a me, nessuno

di loro aveva tentato di entrare nella mia proprietà, aveva gettato oggetti o

altro.”

(AI 6).

f. Si rileva

che la testimonianza resa da __________ in data 22 agosto 2017 riferisce del

lancio di due bottiglie ed aggiunge i seguenti dettagli in merito agli istanti

precedenti al ferimento di __________

" Ho sentito e

poi visto un vecchietto, così io lo definisco, che urlava contro un ragazzo che

non conoscevo e che penso avesse sui 17 anni. In pratica gli diceva qualcosa

tipo “vieni dentro che ti picchio”, in pratica lo sfidava. Io ritengo che

quella persona fosse ubriaca, ma un po’ anche il ragazzo si è lasciato

coinvolgere nella lite verbale. Poi quel signore dall’interno del suo giardino

ha lanciato due bottiglie di vetro una dietro l’altra in direzione dei

presenti. Io ho visto che una bottiglia è andata a colpire le gambe di una

persona ed un’altra si è infranta per terra. Poi ho visto che quell’uomo aveva

in una mano un coltellino, con lama ben visibile, e lo agitava in aria facendo

gesti come per scacciare le persone mentre diceva anche “…via, via! …”. Anche

in questo frangente dal modo con cui si esprimeva e si agitava ritengo fosse

ubriaco.”

(all. 7 al Rapporto d’inchiesta di Polizia

giudiziaria).

Pure la madre dell’imputato, interrogata in data 18

agosto 2017, avrebbe “sentito che IM 1 urlava” ed in seguito “il

rumore tipico di una bottiglia che andava in frantumi. (…)” (all. 6 al

Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).

g. In merito al

lancio di almeno una bottiglia, riferito da tutte le altre persone

verbalizzate, l’imputato ha nuovamente ribadito il 23 ottobre 2017 di non

ricordarsi nulla e confermato quanto dichiarato il 16 agosto 2017 in merito ai

fatti che hanno portato al ferimento di __________ (cfr. AI 43).

h. In sede

dibattimentale, IM 1 ha dichiarato che la festa in corso sulla __________

quella sera non lo stava disturbando. Ha quindi precisato le proprie

dichiarazioni di data 16 agosto 2017, affermando che alla presenza di tutti

quei giovani davanti alla propria abitazione, si è sentito oppresso e ha avuto

paura. Interrogato in merito alla reazione che avrebbe una persona che ha

paura, l’imputato ha dato atto che “si chiude in casa e chiama la Polizia.”.

Il prevenuto ha quindi ribadito di non ricordarsi di

aver lanciato almeno una bottiglia “mi ricordo che insultavano, ma non altro”.

i. Come risulta

dalla documentazione allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria,

nella cucina ubicata al piano terra dell’abitazione IM 1, sono state rinvenute

due bottiglie di vino rosé di marca __________, vuote, identiche a quella trovata

in frammenti presso il muro del sottopassaggio (fotografie n. 3, 4, 5, 6 e 7,

Documentazione fotografica allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia

giudiziaria).

Sul muretto sito a lato del garage dell’abitazione

dell’imputato, gli inquirenti hanno rinvenuto dei frammenti di vetro di colore

verde (fotografie 11 e 12, Documentazione fotografica allegata al Rapporto

d’inchiesta di Polizia giudiziaria).

All’interno della proprietà IM 1, sono altresì stati

rinvenuti dei frammenti di una bottiglia di vodka alla fragola, marca __________

(fotografie n. 19, 20, 21, Documentazione fotografica allegata al Rapporto

d’inchiesta di Polizia giudiziaria).

Dei quattro giovani verbalizzati nelle prime ore

successive ai fatti, solamente ACPR 1 è risultato positivo al test dell’alcol,

ma per un valore pressoché irrisorio, pari allo 0.04 mg/l (all. 6 ad AI 1). I

test condotti sulla vittima, su __________ ____________________ e su __________

hanno sortito risultato negativo nella misura dello 0.00 mg/l (all. 8, 10 e 12 a

AI 1).

j. Per quanto

concerne i fatti precedenti al ferimento di __________ la Corte ha accertato che

nel corso del pomeriggio del 14 agosto 2017, il prevenuto ha acquistato tre

bottiglie di vino rosé, una di vodka e due di aranciata. Egli ha quindi trascorso

il resto della giornata come spesso faceva, senza occupazioni particolari,

ascoltando musica. Ha iniziato a bere vino prima di cenare, mangiando una pizza

ordinata a domicilio, che ha consumato ad un tavolo sito in una zona riparata

all’esterno della casa.

La sua abitazione, come anticipato, si trova nei

pressi della __________ di __________ e quindi di una zona notoriamente di

svago. Quella sera non stava accadendo nulla di particolare; si sentiva della

musica provenire dalla festa sulla __________, musica il cui volume, in ogni

caso, non arrecava particolare disturbo all’imputato, peraltro, pure lui,

intento ad ascoltare musica ad alto volume.

Dopo essere andato in bagno, IM 1, nell’uscire dalla

propria abitazione per tornare al tavolo dove aveva cenato, ha visto che sulla

strada davanti alla propria casa si era fermato un gruppo di ragazzi che

chiacchieravano. Malgrado nessuno lo avesse notato, trovandosi in una zona

buia, né fosse stato aggredito verbalmente o minacciato, il cocktail di alcol e

medicamenti assunti lo ha però fatto scoppiare: non ha sopportato la presenza

dei giovani, nessuno dei quali, si sottolinea, era ubriaco o altrimenti

molesto. L’accusato è uscito dall’ombra, avvicinandosi al limitare del proprio

giardino, e ha quindi iniziato ad inveire contro i presenti, ma i ragazzi non

si sono piegati. Egli ha quindi lanciato nella loro direzione almeno una

bottiglia, compiendo un gesto non solo violento nei loro confronti, ma anche

pericoloso.

4.2.3

Il ferimento

della vittima

a. L’imputato ha

fin dal primo interrogatorio riconosciuto come proprio il coltello, dichiarando

di averlo “(…) preso perché avevo paura delle persone presenti. (…) Dallo

zainetto che era in cucina” e di averne aperto la lama per mostrarla a

tutti i presenti (all. 1 ad AI 1). Si rileva che in occasione del successivo

interrogatorio, l’imputato ha indicato di aver invece estratto il coltello

dalla propria tasca destra dei pantaloni (AI 6), circostanza poi ribadita al

dibattimento.

I fatti successivi, a detta di IM 1, si sarebbero così

svolti:

" Qualcuno mi

ha insultato più pesantemente e mi ha provocato. Mi è stato detto “vaffanculo,

figlio di puttana”, mi provocavano nel senso di farsi accoltellare (…) non ho

ferito nessuno. (…)

Io non ricordo e quindi non ritengo di aver lanciato

una bottiglia. Sono invece sicuro di aver ricevuto io in faccia una bottiglia.

(…) io non ho ferito nessuno e nemmeno ne avevo l’intenzione. (…) ribadisco (…)

di aver unicamente mostrato il coltello come mezzo di difesa.”

(all. 1 ad AI 1).

b. Le

dichiarazioni rilasciate dalla vittima nel corso del proprio interrogatorio del

15.

agosto 2017, divergono da quanto affermato dall’imputato e riferiscono di un

agire repentino e mirato di quest’ultimo negli istanti successivi al lancio di

almeno una bottiglia:

" Immediatamente

mi recavo verso questa persona e gli dicevo “che cazzo fai?”. Improvvisamente

esso estraeva il coltello e cercava di colpirmi al volto. D’istinto mettevo le

mani davanti alla faccia alfine di proteggermi ed in seguito venivo tagliato

dalla lama del coltello sul terzo dito della mano sinistra. (…)

La persona durante tutta la vicenda è rimasta

dall’altra parte del cancello, ovvero nel giardino di casa.

Dopo essere stato tagliato immediatamente scappavo

di corsa in direzione di __________.”

(all. 3 ad AI 1).

c. La versione

di __________. trova altresì pieno riscontro nelle dichiarazioni

dell’accusatore privato:

" (…) Dopodiché

due ragazzi __________ e __________ di cui non conosco il cognome, si sono

avvicinati all’aggressore chiedendo spiegazioni, mentre lui si trovava

all’interno del giardino della sua proprietà. A quel punto l’aggressore, da

dietro il cancello ha attaccato __________, cercando di accoltellarlo al volto.

In pratica l’aggressore impugnava con la mano destra un coltellino svizzero di

colore rosso. Credo che l’avesse in mano già al momento in cui ha lanciato la

bottiglia__________ per difendersi, si copriva il volto con entrambe le mani e

veniva quindi tagliato, se non sbaglio alla mano sinistra. (…) sinceramente non

ho sentito minacce da parte sua nei nostri confronti. Era in stato

confusionale, avrà detto qualche parola incomprensibile. Credo fosse ubriaco.”

(all. 1 ad AI 1).

d. Dopo che la

Polizia ha verbalizzato la vittima e l’accusatore privato, il PP ne ha

contestato le dichiarazioni all’imputato. Quest’ultimo, sempre in merito

all’uso del coltello ed al ferimento di __________., ha così precisato quanto

riferito in precedenza:

" (…) il

coltello (…) mi appartiene e lo tengo regolarmente nella tasca dei pantaloni o

nello zainetto. (…) La sera del 14 agosto lo avevo nella tasca destra dei

pantaloni perché io sono destrorso. Ad un certo punto mi sono sentito

minacciato dal comportamento delle persone presenti che diventavano sempre più

aggressive nei miei confronti, sia verbalmente che fisicamente, nel senso che

mi insultavano e si avvicinavano sempre di più al cancello. Nessuno di loro è

entrato o ha tentato di entrare nella mia proprietà. Il cancello era chiuso, ma

non a chiave. Dopo aver estratto il coltello dalla tasca, l’ho aperto con

l’altra mano e ho tenuto il coltello nella mano destra con il braccio teso

rivolte verso le persone che si trovavano oltre il cancello. In questo modo

sventolavo il coltello all’altezza del mio viso e forse anche più su. Io sono

alto 1.68 e quindi è possibile che sventolassi il coltello a quell’altezza o

anche sopra il metro e 70.

(…) l’ho fatto per tenere lontane le persone in modo

tale che non si avvicinassero. Non sono uscito dal cancello. Vorrei precisare

che quando ho mostrato in quel modo il coltello ai presenti, questi sono

arretrati un po’ e credo che si trovassero a circa 2/3 metri da me. (…) prima

di estrarre il coltello non ricordo di aver lanciato una bottiglia in direzione

dei ragazzi.

(…) ricordo di aver visto che uno dei ragazzi si

metteva le mani davanti al viso, ma non ricordo se l’abbia fatto mentre si

allontanava dal cancello o mentre si avvicinava. In ogni caso io non mi sono

accorto di averlo colpito col coltello.

(…) sul momento non mi sono reso conto che facendo

quel gesto col coltello, e meglio sventolandolo davanti al viso di quelle

persone, potessi fare ora del male. Me ne sono reso conto quando sono stato

portato in Polizia.

(…) io mi sono avvicinato al cancello impugnando il

coltello e più io mi avvicinavo più i ragazzi si allontanavano. Ricordo solo

che uno di loro, che indossava una maglietta di colore verde, era il più vicino

al cancello, ma non ritengo che a quella distanza potessi colpirlo con il

coltello ed è per questo che sono quasi sicuro di non averlo colpito. Non so

spiegarmi come abbia potuto ferirlo, ma di questo fatto non mi ricordo.”

(AI 6).

e. Al

dibattimento, IM 1 ha dichiarato che mentre si trovava nel giardino di casa

aveva avuto paura ed aveva fatto per mandare via i ragazzi presenti in strada.

Egli ha quindi affermato di aver tirato fuori il coltello, che teneva nella

tasca e portava sempre con sé, ed ha mimato il gesto, a braccio teso, fatto nei

confronti dei giovani presenti, non senza ricordare di essere stato condannato,

diciassette anni prima, per un fatto analogo. L’imputato ha quindi precisato che

i ragazzi si trovavano a due-tre metri da lui, salvo poi non rispondere nel

momento in cui il Presidente gli ha contestato che se realmente i ragazzi

fossero stati tanto lontani dal cancello, nessuno si sarebbe ferito, non

potendo essere raggiunto dalla lama (cfr. verbale di interrogatorio

dibattimentale).

f. Si rileva

che nella proprietà IM 1 è stato rinvenuto un coltello a lama pieghevole, di

marca Victorinox. Lo stesso è stato riconosciuto da IM 1 come essere di sua

proprietà ed essere stato impugnato al momento dei fatti (AI 6, fotografie n.

33.

e 34, Documentazione fotografica allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia

giudiziaria).

In sede dibattimentale, anche il PP ha dato atto

alla Corte che si tratta del coltello utilizzato dall’imputato per ferire __________

(cfr. verbale dibattimentale).

Sul medesimo non sono state messe in evidenza tracce

di sangue.

All’esterno del domicilio del prevenuto, e meglio,

davanti al garage ed al muretto con ringhiera perimetrale, sono stati rivenuti

dei pezzi di carta di colore bianco e rosso, macchiati da tracce di sangue

(fotografie 10, 11, 13, 14, 25 e 27, Documentazione fotografica allegata al

Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).

Dalla lettera di dimissione redatta il 15 agosto

2017.

dal Dr. med. __________, risulta che __________ si è recato al Pronto

Soccorso dell’Ospedale __________ dopo il suo interrogatorio di polizia

terminato alle ore 03:20 (v. all. 8 ad AI 1) presentando una ferita lacero

contusa del polpastrello del terzo dito della mano sinistra. Al personale

medico, il giovane ha riferito di essersi protetto il viso mettendo le mani

davanti alla propria faccia mentre un uomo, l’imputato, cercava di accoltellarlo

sopra il torace. La ferita è stata medicata mediante l’applicazione di colla

dermica ed è stata certificata un’incapacità lavorativa al 100% dal 15 al 17

agosto 2018, compreso (all. ad all. 8 ad AI 1)

A complemento di quanto sopra, si rileva che con

scritto del 31 agosto 2017, il Dr. med. __________ ha attestato che durante il

soggiorno in pronto soccorso il paziente non era mai stato in pericolo di morte

(AI 27).

g. Per quanto

concerne il ferimento di __________., la Corte ha accertato che, confrontato

alla comprensibile reazione del giovane, che in seguito al lancio della

bottiglia in strada da parte di IM 1, gli si è avvicinato chiedendo a

quest’ultimo “che cazzo fai?”, l’imputato ha per tutta risposta estratto

dalla propria tasca un coltello, aprendolo ed in seguito vibrandolo a braccio

teso verso la vittima, da sopra il cancello, ad un’altezza che andava dal

proprio viso in su. Per difendersi e proteggersi dal coltello brandito dal

prevenuto, __________. ha alzato le mani davanti al proprio volto, con il che è

stato ferito ad un dito dalla lama. Ne è scaturita la reazione dei giovani

presenti, alcuni dei quali sono scappati in una direzione, altri in senso

opposto, altri ancora hanno iniziato a tirare sassi nei confronti di IM 1.

4.3

Punto 2

dell’atto d’accusa: minaccia

4.3.1

Come

risulta dal rapporto di Polizia, dopo la prima aggressione a mezzo del coltello

nei confronti di __________ IM 1, sarebbe uscito dal giardino, rincorrendo

l’accusatore privato ACPR 1 che stava transitando davanti all’abitazione.

Quest’ultimo, visto quanto occorso a __________ si è dato alla fuga e,

guadagnati diversi metri sull’inseguitore, ha raccolto dei sassi che ha tirato

nella direzione dell’imputato, ciò che pure altri ragazzi presenti in loco

hanno fatto. Una delle pietre ha colpito il prevenuto che è caduto a terra e si

è fermato (AI 1).

4.3.2

Nel corso

dei diversi interrogatori cui è stato sottoposto, ACPR 1 ha più volte ribadito

di non essere uscito dal proprio giardino e di non ricordarsi di aver commesso le

azioni contestategli al punto 2 dell’atto d’accusa:

“(…) sono sicuro di non esser

uscito dal mio cancello”

(all.1 ad AI 1);

" (…) non

ricordo (…) di essere uscito dalla mia proprietà per rincorrere sia (…) ACPR 1

sia altri ragazzi presenti. Come detto prima, ricordo che quando sono stato

colpito mi trovavo ancora all’interno del mio giardino (…) non ho presente di

essere uscito in strada, ricordo che ad un certo punto ho ricevuto un forte

colpo in faccia ed ho visto tutto nero, poi che dicevo alla polizia che il

coltellino era lì per terra.”

(AI 6) .

Anche confrontato alle affermazioni della propria

madre, che avrebbe visto il figlio uscire dal cancello brandendo un ferro,

l’imputato ha affermato di non ricordarsi di “essere uscito dal cancello e

tanto meno di aver avuto in mano un ferro.” (all. 1 a Rapporto d’inchiesta

di Polizia giudiziaria), versione, quest’ultima, ribadita pure in occasione

dell’ultimo verbale di interrogatorio innanzi al PP:

" Prendo atto

che mia mamma mi ha visto con in mano un tubo di ferro uscire dal giardino e

poi rientrare poco dopo.

Non mi ricordo di aver preso un mano un tubo di

ferro e non capisco da dove potesse provenire perché in giardino non avevo un

tubo di ferro. Non so se magari il tubo era stato portato dai ragazzi. In ogni

caso non ricordo di aver preso in mano un tubo di ferro ma solo il coltello.

Non ricordo neppure di essere uscito dal giardino. Ricordo invece che quando

ero in giardino e gridavo a mia mamma di chiamare la Polizia, sono stato

colpito in faccia da un oggetto, forse un sasso, e ricordo che poi ho mostrato

al poliziotto dove si trovava il coltello, che era per terra all’interno del

giardino. Non ricordo altro.”

(AI 43).

Da ultimo, anche al dibattimento l’imputato ha dichiarato

di non ricordarsi di essere uscito dal cancello (cfr. verbale di interrogatorio

dibattimentale).

4.3.3

Il fatto

che IM 1 sia uscito dal proprio giardino immediatamente dopo aver ferito __________.

ed abbia rincorso l’accusatore privato con fare minaccioso, brandendo un coltello

o con un tubo di ferro, risulta invece dalle altre dichiarazioni raccolte dagli

inquirenti in corso di inchiesta.

In primo luogo, l’accusatore privato ha fornito una

descrizione completa di quanto accaduto:

" L’aggressore

è quindi uscito dal cancello e si è diretto sempre con in mano il coltellino

nella mia direzione, voleva colpire me e altri ragazzi che erano lì. Io e altri

ragazzi presenti sul luogo abbiamo iniziato a correre verso __________. Per

scappare da lui mentre scappavamo io e altri ragazzi ci siamo fermati in

un’abitazione adiacente e abbiamo recuperato dei sassi e li abbiamo lanciati

verso l’aggressore. Preciso che ho lanciato due sassi in direzione dell’autore.

Non so dire se ho colpito io o meno l’aggressore, ma mentre scappavo ho notato

che lo stesso cadeva a terra. Dopodiché sono giunte due pattuglie della Polizia

Comunale di __________ e poi altre tre della Polizia Cantonale che hanno

immobilizzato l’autore.”

(all. 6 ad AI 1).

Rilevante ai fini del presente giudizio è pure la

descrizione rilasciata dalla madre dell’imputato quo agli istanti successivi al

ferimento di __________ in merito al quale la medesima non aveva saputo

riferire:

" (…) ho visto

che IM 1 stava uscendo dal cancello con in mano un tubo rotondo abbastanza

lungo: così lo definisco perché un attimo dopo ho sentito il rumore di un ferro

che cadeva. In quei frangenti è arrivata la Polizia (…) ho visto mio figlio

tornare verso casa (…) Mi sembra che quando è giunta la Polizia questo ferro è

stato raccolto e messo dentro la nostra proprietà contro il muretto sentendo il

medesimo rumore fatto prima.”

(all. 5 al Rapporto di inchiesta di Polizia

giudiziaria).

Da ultimo, anche __________ ha dichiarato,

riferendosi all’imputato, che “Dopo l’apparizione del coltello è anche uscito

in strada.” (all. 7 al Rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria)

4.3.4

Per

quanto attiene al coltello impiegato dall’imputato, si rimanda ai riscontri già

evidenziati al punto 4.2.3. lett. f.

In merito al “tubo di ferro” che il prevenuto

avrebbe, secondo le dichiarazioni rilasciate da __________, impugnato uscendo

dal proprio giardino, si rileva che in prossimità dell’abitazione è stato

effettivamente rinvenuto un paletto in metallo per fissare una ramina e che

questo sarebbe stato raccolto per strada da __________, vicino di casa di IM 1,

la mattina dopo i fatti (fotografie n. 29, 30 e 31, Documentazione fotografia

allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).

Svariati sassi sono stati rinvenuti lungo __________,

come pure nella proprietà IM 1, come meglio attesta la documentazione

fotografica agli atti (fotografie n. 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 32).

4.3.5

Per

quanto attiene ai fatti successivi al ferimento della vittima, e quindi alla

minaccia nei confronti di ACPR 1, la Corte ha quindi accertato che dopo aver

ferito __________., l’imputato non ha desistito dalle proprie azioni, né si è

rifugiato in casa. Egli ha, anzi, nuovamente sfidato i giovani che si erano

fermati davanti alla propria abitazione, uscendo dal giardino e rincorrendo

l’accusatore privato con fare minatorio, poco importa se brandendo un coltello,

come dichiarato da ACPR 1, o un tubo di ferro come riferito da __________.

L’imputato è, successivamente, stato colpito da

almeno un sasso lanciato nella sua direzioni ed è rovinato a terra. Da lì in

avanti ha, quindi, desistito dai suoi propositi, ma solo dopo essere caduto a

terra.

5.

La perizia

psichiatrica

5.1

Diagnosi

Come anticipato in entrata, IM 1 è stato oggetto di

perizia psichiatrica da parte del dr. __________. Nel suo referto del 9

novembre 2017, il medesimo ha ritenuto la seguente diagnosi: disturbo da

dipendenza cronica da alcol con inizio di deteriorazione psicorganica,

intossicazione alcolica con disturbo d’uso, disturbo della personalità emotivamente

instabile (Borderline). Si osserva inoltre che il perito ha indicato che nell’imputato

è assente la coscienza di malattia.

A mente dr__________, la pericolosità del prevenuto

sopravviene nel contesto di consumo e abuso alcolico:

" Il disturbo

da uso da alcol è un elemento significativo nell’aumento del rischio di

atteggiamenti violenti che, associati al disturbo della personalità Borderline,

potenziano ulteriormente il rischio di pericolosità. L’astinenza obbligatoria,

sia durante l’attuale carcerazione, che in seguito nella presa a carico

ambulatoriale, dovrà essere oggetto di verifica costante approfondita.

(…) gli psicofarmaci assunti dal periziando hanno

un’influenza sull’effetto dell’alcol, aumentandone l’aspetto disinibitore. Di

conseguenza, questo “cocktail” rende più importante la probabilità di passaggio

all’atto, così come accaduto durante i fatti per i quali il Signor IM 1 si

trova oggi in carcere.

Per concludere, se si legge la sola diagnosi di

personalità non si può parlare di pericolosità del periziando se non nel

contesto di consumo e abuso alcolico.

Inoltre, gli esami neuropsicologici segnalano la

presenza di un processo involutivo con la messa in evidenza di una

disorganizzazione nelle pianificazioni, una perdita del ragionamento logico e

delle capacità organizzative. In più, si segnala una perdita di flessibilità e

delle capacità esecutive.

Nel corso della presa a carico psichiatrica

ambulatoriale, occorrerà tenere conto dei limiti evidenziati attraverso il

mantenimento dell’obbligatorietà del trattamento e, nel caso specifico,

andrebbe favorito il mantenimento delle capacità esecutive, attraverso

l’ergoterapia nella forma più semplice, quali potrebbero essere delle attività

occupazionali. Per contro, la capacità organizzativa che è pure compromessa,

potrebbe venir aiutata con il mantenimento delle misure di protezione e di

accompagnamento.”

(AI 48).

Il perito ha quindi indicato che, al momento dei

fatti il periziando presentava e presenta a tutt’oggi, un disturbo di

personalità borderline, caratterizzato da difficoltà di controllare la rabbia

ed ideazione persecutoria transitoria associate a delle situazioni di stress.

Elementi, quelli appena citati, che il __________ ha indicato essere stati

potenziati e facilitati dall’assunzione cronica e dall’abuso di alcol e dai

farmaci psicoattivi.

Le patologie di cui quest’ultimo soffre comportano

altresì una grave alterazione del rispetto delle regole, della flessibilità,

del giudizio, dell’integrazione nel gruppo, del contatto con gli altri. Per

tali motivi il perito ha indicato la necessità di definire norme di condotta

chiare per il periziando, non da ultimo il controllo regolare dell’astinenza

alcolica attraverso strumenti ematochimici adeguati.

5.2

Risposte ai

quesiti peritali

" 1. Esistenza di una turba psichica:

1.1

L'esame del periziando mette

in evidenza una turba psichica al momento dei fatti imputati nell'ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati,

indicando i criteri costitutivi del disturbo rilevati nella fattispecie?

Il periziando, al momento dei fatti, presentava e, attualmente,

presenta, un disturbo di personalità Borderline, nei cui criteri diagnostici

costituenti, contempla la

difficoltà a controllare la rabbia e l'ideazione persecutoria

transitoria, associato a delle

situazioni di stress. Questi

elementi sono stati potenziati e facilitati dall'assunzione cronica e abuso di alcol e dai farmaci psicoattivi constatati

ematicamente dall'Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia

(IACT).

1.2

Se si, quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche

ICD-10 o DSM IV.

Le patologie presentate dal periziando sono

patologie invalidanti, sia a

livello professionale che nella gestione funzionale della

propria vita.

Il Mini-ICF-APP rivela una

grave alterazione del rispetto delle regole, della

flessibilità, del giudizio,

della persistenza, dell'integrazione nel gruppo, del contatto con gli altri. Ciò implica che per essere d'aiuto al

periziando, occorre definire norme di condotta chiare, come il controllo regolare dell'astinenza alcolica

attraverso strumenti ematochimici adeguati. In funzione dell'evoluzione in generale della medicina, non mi soffermo su dei parametri, ma sarà il curante a

scegliere il più opportuno.

Le diagnosi ritenute, sono di Disturbo da dipendenza cronica all'alcol

(ICD 10: F10.20), Intossicazione

alcolica con disturbo d'uso (ICD 10: F10.229), Disturbo

di personalità emotivamente instabile (Borderline) (ICD 10:

F60.3). Queste sono diagnosi attive e si potenziano l'una

nell'altra e fanno si che il periziato presenti una doppia problematica di turba psichica di dipendenza e di turba

psichica a se stante.

2.

Incapacità o

scemata imputabilità (art. 19 cpv. 1 e 2 CP)

2.1

I reati presi in considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione con la turba

psichica rilevata sopra (sub. 1)?

Sì.

Inoltre:

2.2

In questo caso era il

periziando totalmente incapace di

valutare il carattere illecito o di agire secondo tale

valutazione (art. 19 cpv. 1 CP)?

No.

Oppure:

2.3

Era al momento dei fatti scemata la capacità del periziando di valutare il

carattere illecito della sua azione (art. 19 cpv. 2 prima ipotesi CP)?

Parzialmente incapace.

Oppure:

2.4

Essendo data (in parte o pienamente) la

capacità di valutazione, era al momento dei fatti scemata la capacità di agire (art. 19 cpv. 2 seconda ipotesi CP)?

No.

Inoltre:

2.5

Nel caso in cui l'autore avesse agito in stato di scemata capacità di

valutare o di agire, quale era il

grado — leggero, medio o grave —

della scemata imputabilità?

Medio.

3.

Rischio di recidiva

3.1

Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il

periziando un fondato pericolo di

commettere nuovi reati?

Dal punto di vista psichiatrico forense, il periziando

presenta una forte probabilità di recidiva.

3.2

Dal punto di vista psichiatrico forense è possibile dare

indicazioni riguardo ai reati che il periziando potrebbe commettere in futuro e circa la probabilità che ciò avvenga?

Il periziando, nel contesto delle diagnosi poste di personalità

Borderline e di tutti gli elementi diagnostici qui contemplati oltre alla evidente

problematica globale di alcolismo,

presenta un forte rischio di ricaduta se non vengono stabilite delle norme precise di condotta, alfine di

aiutarlo a contenere le sue pulsioni aggressive.

3.3

Richiamato

l'art. 64 CP:

3.3.1

Dal punto di vista psichiatrico forense può essere

affermato che il rischio di

commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato a particolari caratteristiche della personalità

del periziando ed alle circostanze

in cui sarebbe stato commesso il reato (art. 64 cpv. 1 lett. a CP)?

No.

oppure:

3.3.2

Dal punto di vista psichiatrico forense può essere

affermato che il rischio di

commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del periziando è collegato ad una sua turba psichica di notevole gravità permanente o di lunga durata (art.

64.

cpv. 1

lett. b CP)?

No.

4.

Misure

terapeutiche (art. 59-61 e art. 63

CP) Richiamati gli art. 59, 60 e 63 CP:

4.1

È il periziando tuttora

affetto dalla turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) rilevata sopra

(sub. 1)?

Si.

4.2

Ammessa la correlazione tra l'accertata turba psichica

(o tossicomania o altra dipendenza) ed i fatti oggetto

del procedimento penale (v. risposta al quesito 2.1.), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa turba e se sì, quale?

A partire da queste

diagnosi, appare adeguato l'inizio di un trattamento ambulatoriale nel contesto carcerario. L'esecuzione

della pena in ambiente carcerario non inficia l'esito

del trattamento. Al termine della pena il periziato può essere

aiutato dai servizi territoriali dell'OSC, oppure da uno psichiatra FMH, che

devono tenere conto della tendenza alla non compliance.

Non da ultimo può essere preso in considerazione il neocostituito Servizio

Gestione Cantonale Persone Minacciose e Pericolose (GCPMP). li Servizio

potrebbe essere d'aiuto al

curatore generale, allo psichiatra referente o al servizio territoriale competente.

4.3

Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il

rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua

turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo il

trattamento stazionario idoneo a

contenere il rischio di nuovi

reati, oppure un trattamento ambulatoriale risulterebbe ugualmente adeguato?

L'obbligatorietà del trattamento, il suo contenuto, i controlli regolari dei parametri

biochimici che attestano l'astinenza dal consumo alcolico, aiuteranno il periziando a evitare nuovi reati, a

condizione che venga garantita la

messa in atto e la continuità del rispetto delle norme di

condotta per la cura.

4.4

Quali le possibilità pratiche (istituti, enti,

servizi, ecc.) per attuare il

trattamento suggerito in Ticino o in altri Cantoni?

Vedi 4.2

4.5

Il periziando è pronto a sottoporsi a questo trattamento? Un tale trattamento ordinato contro la volontà del periziando,

avrebbe comunque possibilità di

successo?

Al momento attuale, la risposta è positiva, tuttavia, occorre verificare la continuità della cura a livello territoriale.

4.6

La contemporanea

espiazione della pena pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento?

No. Il trattamento

può essere iniziato durante la sua carcerazione.”

(AI 48).

6.

In diritto

e convincimento della Corte

6.1

Tentato

omicidio intenzionale, subordinatamente lesioni gravi, subordinatamente lesioni

semplici aggravate

6.1.1

Tentato

omicidio intenzionale

a. Giusta l’art. 111 CP,

chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva

non inferiore a cinque anni.

Per l’art. 111 CP, è necessario - dal profilo oggettivo - un

comportamento omicida, la morte di un essere umano e un rapporto di causalità

naturale ed adeguato tra il comportamento dell’autore e la morte della vittima.

Risulta evidente che trattandosi in concreto di un tentato omicidio, la morte e

il rapporto di causalità non devono evidentemente essere realizzati.

Il comportamento omicida può consistere in un’azione o in un’omissione.

Poco importa sapere il mezzo utilizzato per compiere tale azione. Infatti,

l’illiceità non si caratterizza attraverso il modo di procedere, ma attraverso

il risultato finale desiderato o ottenuto.

b. In casu, restando

sull’aspetto oggettivo, bisogna considerare che il comportamento dell’accusato,

ovvero quello di munirsi di un coltello con una lama di 8 centimetri e

sventolarlo ripetutamente all’altezza del viso della vittima non può essere

qualificato come comportamento omicida e questo in relazione al fatto che la

zona del corpo cui sono stati diretti i colpi, è sì notoriamente sede di organi

vitali, organi che non potevano tuttavia essere raggiunti dallo sventolio del

coltello in corrispondenza del viso della vittima.

In queste condizioni non è data la probabilità che le coltellate

dirette al viso, si noti infatti che in nessuna dichiarazione raccolta in corso

di inchiesta sono mai risultati dei colpi diretti al collo, potessero ferire a

morte la vittima.

Sebbene risulti difficile capire dove con esattezza siano stati

vibrati i colpi, pare certo che i medesimi fossero indirizzati all’altezza del

volto. È quindi improbabile che IM 1 avesse mirato al tronco o al collo già per

il solo fatto di trovarsi dietro ad un cancello chiuso che ha dovuto oltrepassare

con il braccio.

c. Ne discende che la Corte

non ha ritenuto che la condotta di IM 1 abbia integrato gli estremi del reato

di omicidio intenzionale, nella forma del tentativo. I colpi vibrati

dall’imputato nei confronti della vittima non erano infatti idonei a causarne

la morte.

6.1.2

Tentate lesioni gravi

a. Ai sensi dell’art. 122 CP,

chiunque commette una lesione grave, è punito con una pena detentiva da sei

mesi a dieci anni.

L’art. 122 CP contiene una lista esemplificativa e non esaustiva

di casi in cui le lesioni sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal,

Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III,

Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli

in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1),

quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione

o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente

un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del

viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni

gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una

persona (cpv. 3).

b. Determinante per definire

“grave” una lesione è la natura della lesione stessa e non il comportamento che

l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013,

n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).

Il cpv. 2 dell’art. 122 annovera, tra le lesioni che sono da

considerarsi gravi, sia la mutilazione di un organo importante, che lo sfregio,

grave e permanente, del viso.

Per quanto attiene al primo aspetto, con particolare riguardo ad

organi doppi che, sebbene importanti, non sono, almeno singolarmente, vitali,

si pensi per esempio agli occhi, la dottrina ha ritenuto che la lesione di un

solo occhio possa essere sufficiente per essere considerata come una lesione

grave (BSK Strafrecht II-ROTH/BERKEMEIER, n. 13 ad art. 122). L’importanza dell’organo,

secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, non è quindi tanto da

determinarsi a priori, quanto piuttosto avuto riguardo della situazione

personale e professionale della vittima (STF 4P.9/2002 del 19 marzo 2002, c.

2d; PC CP, n. 12 ad art. 122).

In merito invece allo sfregio, il Tribunale federale ha già avuto

modo di stabilire che un taglio, che dall’angolo della bocca arriva fino

all’orecchio e la cui cicatrice incide in modo permanente sull’espressione del

volto, configuri una lesione grave (DTF 115 IV 17).

Parte della dottrina e la giurisprudenza hanno sottolineato che

anche per determinare se a fronte di uno sfregio al volto si sia effettivamente

in presenza di una lesione grave occorre tenere conto anche della situazione

personale della vittima, per esempio della professione esercitata dalla

medesima, ritenuto come, a titolo esemplificativo, lo sfregio del volto di un

modello abbia maggior impatto sulla vittima di quello occorso ad un giocatore

di hockey (BSK Strafrecht II-ROTH/BERKEMEIER, n. 8 ad art. 122).

Va tenuto in considerazione anche l’impatto della lesione sulla

qualità di vita della vittima, come per esempio il fatto che il danno possa

comportare la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier,

op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).

c. Secondo la giurisprudenza,

sussiste il tentativo (art. 22 CP) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi

soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza

che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e

rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo

eventuale è però sufficiente (sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid.

1.1

).

d. In casu, nonostante

le lesioni effettivamente inflitte alla vittima siano state di limitata

gravità, per la valutazione penale, l’atto commesso non può venir esaminato

unicamente in base all’esito che esso ha avuto (STF 6B_612/2013 dell’8 novembre

2013, consid. 1.3.; STF 6B_1106/2017 del 15 marzo 2018, consid. 3.2.).

In effetti, si devono tenere in considerazione la pericolosità

dell’arma da taglio utilizzata, la zona colpita, le modalità d’azione e, dal

punto di vista soggettivo, le intenzioni, rispettivamente le conoscenze dei

fatti, dell’autore (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2.1.).

In merito a quest’ultimo punto, si ricorda che il legislatore ha

definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con

intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e

volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il

realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di

dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9

consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il

reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso

in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità

del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo

(STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2;6B_458/2009 del 9 dicembre

2010.

consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; DTF 135 IV 152

consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1).

e. Ritenuto come, di regola,

la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni,

da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo

eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che

l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa

ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio

2015.

consid. 2.1.; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2.; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV

58.

consid. 8.4). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il

volere dell’autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del

pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla

come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una

presa in considerazione della realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4

giugno 2012 consid. 2.4.1.; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3.; 130 IV 58 consid. 8.4,

e riferimenti).

Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che

l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca -

figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e

la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12

consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di

diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla

luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più

fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva

accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19

luglio 2012 consid. 4.1;6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;

6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF

6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV

26.

consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).

La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un

grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza

(STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9

consid. 4.2.5).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid.

2.3.3

; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).

f. Sulla potenziale

pericolosità di un coltello da tasca con una lama di 8 centimetri non vi sono

dubbi.

In primo luogo vanno considerate le modalità con cui il ferimento

è avvenuto: come ammesso dal prevenuto ed accertato da questa Corte, egli in

quel momento era “brillo” (per usare le sue stesse parole) ed agitato

poiché confrontato a numerosi giovani presenti fuori dalla propria abitazione. IM

1, dapprima ha cercato di allontanare il gruppo tirando nella direzione dei

giovani almeno una bottiglia ed in seguito, all’avvicinarsi di uno dei presenti

al cancello che delimita il proprio giardino, che gli chiedeva spiegazione per

il suo gesto, già di per sé, scriteriato, egli ha estratto dalla tasca il

precitato coltello, che ha poi vibrato all’altezza del viso della vittima,

senza preoccuparsi di dove avrebbe potuto colpire, né delle conseguenze delle

proprie azioni, tant’è che nemmeno si è reso conto di avere ferito __________

alla mano che questi aveva alzato per proteggersi il volto. Il tutto è per

giunta avvenuto in una situazione dinamica, di fronte ad un soggetto in

movimento.

g. Nel caso che ci occupa, è

quindi da ritenere accertato, ai sensi della dottrina e della giurisprudenza

richiamate ai considerandi precedenti, che una ferita da taglio al viso avrebbe

potuto causare il ferimento degli occhi, oppure produrre uno sfregio, grave e

permanente, con relative conseguenze, ancor più gravi, considerata la giovane

età della vittima ed il fatto che determinati sbocchi professionali, in caso di

grave ferimento al volto e conseguenti cicatrici o parziali paralisi, gli

sarebbero preclusi.

Dal punto di vista oggettivo è quindi integrato il reato di

tentate lesioni gravi.

h. Dal profilo soggettivo è

stato ritenuto il dolo eventuale. In effetti, avendo IM 1 sventolato il

coltello a casaccio all’altezza del viso di __________ mentre questo gli si

stava avvicinando, l’imputato, “brillo” ed in uno stato di rabbia, ha

compiuto gesti potenzialmente atti a procurare delle lesioni permanenti e

gravi. Veste, ulteriormente, il dolo eventuale il suo completo disinteresse per

le conseguenze che un simile gesto avrebbe potuto avere, confermato dal fatto

ch’egli nemmeno si è preoccupato di verificare se aveva ferito il giovane;

anzi, non se n’è neppure reso conto.

Alla luce delle elevate possibilità di provocare lesioni serie

alla vittima, l’imputato ha pertanto coscientemente assunto ed accettato il

rischio di provocare gravi danni a quest’ultima. Del resto, quantunque in condizioni

alterate, egli era ben cosciente del fatto che, vibrando un coltello come

quello che ha usato, a casaccio, all’altezza del volto, avrebbe potuto causare

ferite molto gravi e permanenti.

Per tacere del fatto che IM 1 era già stato condannato nel 2000

per un fatto simile, con il che conosceva benissimo la potenziale pericolosità

del proprio agire.

Si aggiunga altresì che, come verrà evidenziato in seguito,

l’imputato, armato dello stesso coltello o di un tubo di ferro, poco importa,

ha poi inseguito l’accusatore privato, gesto che testimonia di una volontà di

aggredire e non certo un sentimento di paura, o l’intento di “solo” difendersi come

preteso dalla difesa.

Egli ha quindi delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò,

autore colpevole di tentate lesioni gravi.

6.2

Minaccia

6.2.1

L’art. 180 cpv. 1 CP

commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando

grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per

minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato,

l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve

esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a).

È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel

destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui

vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento

alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi

(STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005, consid. 3.1; DTF 99 IV 211

consid. 1a; Corboz, Le infractions en droit suisse, 3a ed. Berna 2010,

ad art. 180 CP, n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle

medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e

di media sensibilità (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a

edizione, Basilea 2013, ad art. 180 CP, n. 19 e seg.; CCRP, sentenza del 12

dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo).

È, poi, necessario - per l’applicazione dell’art. 180 CP - che la

messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece,

necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua

minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128

consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 4; Donatsch, Strafrecht III,

Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, 10a edizione, pag.

423).

Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo

destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che

egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che

il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del

minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è

sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima

senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della volontà della vittima

(Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).

Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere

illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato

dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, Droit pénal

Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, pag. 724 n. 2409; Corboz, op.

cit., ad art. 180 CP, n. 11).

Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche

solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento

o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe

comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale

effetto (Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 33; Corboz, op. cit., ad

art. 180 CP, n. 16; sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76, consid.

13.

e 14).

6.2.2

Nei procedimenti aventi

per oggetto reati perseguibili a querela di parte, la querela costituisce un

presupposto processuale ai sensi dell’art. 403 cpv. 1 lett. c CPP (BSK,

Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 403 CPP).

Giusta l’art. 118 CPP cpv. 1 e 2 è accusatore

privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento penale con un'azione penale o civile, ritenuto che la querela è

equiparata a tale dichiarazione.

Ai sensi del cpv. 1 dell’art. 30 CP, se un reato è

punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che

l'autore sia punito.

Concretamente, ACPR 1 è stato sentito in data 15

agosto 2017 in qualità di accusatore privato. In tale contesto, egli ha

espressamente dichiarato la propria volontà di costituirsi accusatore privato

nei confronti di IM 1.

In difetto di una querela a sé stante o esposta a

verbale, ma in presenza dell’espressa costituzione di accusatore privato nelle

forme di cui all’art. 119 CPP, la dottrina conclude che quest’ultima sia da

qualificarsi come querela (BSK, Strafrecht I, 2011, n. 50 ad art. 30), non

essendo necessario che il soggetto abbia o meno impiegato il termine di

“denuncia penale” o “querela penale”; rilevante è invece la circostanza che si possa

evincere il suo intento a che l’imputato venga perseguito (Commentaire Romand,

Code pénal I, 2009, n. 10 ad art. 30), ciò che è da considerarsi il caso ACPR 1.

6.2.3

Nel caso

di specie, certo è che IM 1, dopo aver ferito __________., non si è fermato.

Egli infatti è uscito dal proprio giardino mosso dall’intento violento, di fare

male, brandendo un coltello, o un palo di ferro, poco importa, ed ha rincorso ACPR

1.

Risulta pertanto evidente il timore incusso

dall’agire dell’imputato nei confronti dell’accusatore privato, che si è visto

rincorrere da un individuo, aggressivo, che aveva appena ferito un’altra

persona e che brandiva un oggetto pericoloso con cui avrebbe, quantomeno,

potuto ferirlo.

La reazione di ACPR 1, contrariamente a quanto

sostenuto dalla difesa, è stata quella di una persona che, in un momento di

pericolo, cerca, come meglio può, di bloccare il proprio aggressore, in questo

caso tirandogli dei sassi.

Con tutta evidenza, il reato in esame è da ritenersi

configurato e l’atto d’accusa deve quindi essere confermato per quanto al punto

2.

del medesimo, oltre che per quanto attiene all’aspetto oggettivo, anche dal

punto di vista soggettivo. IM 1 è quindi stato ritenuto colpevole di minaccia

ai danni di ACPR 1.

7.

Imputabilità

dell’autore

Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento

del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo

tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace

di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il

giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). Qualora vi sia serio motivo di

dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità

istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.

Il perito, come anticipato, ha evidenziato che “al momento dei fatti il periziando era

parzialmente incapace di valutare il carattere illecito dei propri atti,

rilevando una scemata imputabilità di grado medio” (AI

48).

8.

Della

commisurazione della pena

8.1

L’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che

la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con

le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore.

In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)

- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,

la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca

che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze

attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui

agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre

circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la

colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il

TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di

apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).

Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata

imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio

potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare

la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad

una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della

responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a

grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può

essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione

grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve

poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena.

Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione

della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave

dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza

troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12

marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

8.2

Per l’art 42 cpv. 1 CP

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena

detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se,

nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena

detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria

di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in

presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La

concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché

l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva

ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Mentre il vecchio

diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente) richiedeva una prognosi

favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo

diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle

partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis artile, in CGS,

Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42

cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale

che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure

sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41

cfr. 1 cpv. 1 CP previgente, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di

indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad

esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una

sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del

condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la

previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,

ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della

pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore

non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione

della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 42 no. 9).

8.3

Conseguentemente

all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di

una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva

di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa

dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43

cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva,

la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le

norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono

applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).

Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull’incidenza della

colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da

porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare

che contro l’autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua

futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L’art. 43 CP, che regola la sospensione

condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento

nella colpa dell’autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi

poco chiare. In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo

presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito

dall’assenza di prognosi negativa.

8.4

Occorre, dunque,

determinare la colpa di IM1 in funzione delle circostanze legate al fatto

commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive

del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad

esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto

dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la

determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione

attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali

legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

Per la Corte la colpa dell’accusato dal profilo oggettivo è media.

IM 1 avrebbe potuto concretamente causare delle lesioni gravi alla

vittima, reato, nel caso di specie, per fortuna, integrato solo nella forma del

tentativo, che, a dire il vero, non si è tramutato in reato consumato non

perché questa non fosse la sua, perlomeno accettata, volontà interiore, ma solo

per una mera casualità, grazie alla pronta reazione della vittima che ha alzato

le braccia, incontrando la lama del coltello brandito dal prevenuto e che così,

pur ferendosi ad una mano, è riuscita a proteggere il proprio volto. Se le

azioni dell’imputato non hanno avuto ben altre conseguenze è quindi stato solo

per caso, non perché egli non volesse, come più volte ha dichiarato, ferire

nessuno.

Non pago, dopo aver ferito __________., in segno di ulteriore

sfida nei confronti dei giovani che si erano fermati davanti alla propria

abitazione, IM 1 è uscito dalla proprietà, rincorrendo l’accusatore privato,

minacciandolo, brandendo, come già indicato, il medesimo coltello impiegato

qualche istante prima per ferire la vittima, come riferito dallo stesso ACPR 1,

o un tubo di metallo, come dichiarato da __________ venendo poi fermato solo

perché colpito da un sasso e quindi rovinato al suolo. In questo senso il

concorso di reati non va affatto banalizzato perché con più atti, IM 1 ha leso

più beni protetti.

La colpa è poi grave dal punto di vista soggettivo. IM 1 ha agito

per motivi futili e manifestamente inconsistenti, senza essere stato provocato.

Ciò posto deve, di contro, essere tenuta in considerazione la scemata imputabilità

di grado medio riscontrata dal perito, elemento, quest’ultimo, che incide direttamente

sulla colpa soggettiva dell’imputato (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2), qualificandola di media.

In ragione di tutto quanto sopra, la Corte si è chiesta,

conformemente all’art. 49 cpv. 1 CP, quale avrebbe potuto essere la pena base

nell’ipotesi di un reato di lesioni gravi consumate, per il quale è possibile

infliggere una pena detentiva fino a dieci anni, ritenendo congrua, per

l’aspetto oggettivo, una pena base attorno ai tre anni. Stanti i futili motivi

di cui sopra, dal lato soggettivo, la pena base si sarebbe attestata non

lontano dai cinque anni, se non che la stessa ha dovuto essere dimezzata tenuto

conto del grado di scemata imputabilità medio in capo al reo.

In debita considerazione è altresì stato ritenuto il fatto che

l’imputato ha agito per dolo eventuale e integrato il reato di lesioni gravi

nella forma del tentativo.

Venendo alle circostanze personali, la Corte rileva che non ci

sono particolari attenuanti. IM 1 ha un precedente penale che pesa a suo

carico, non ha nessun progetto per il futuro e ha difficoltà a rispettare le

regole. In definitiva, gli unici fattori che depongono per una mitigazione

della pena sono una certa collaborazione ed il periodo di carcerazione

preventiva sofferto. Per contro pesa a suo carico il concorso di reati, che ne

aggrava la pena di almeno quattro mesi.

Tutto quanto sopra ben ponderato, la Corte ha ritenuto equa una

pena detentiva di tre anni.

8.5

Resta la

questione della prognosi. Nel caso di IM 1, come rilevato dal perito, Dr. med. __________,

“(…) il periziando presenta una forte probabilità di

recidiva.”.

Ad oggi, la prognosi è quindi da ritenersi negativa, come del

resto rilevato dal perito; l’imputato non ha nemmeno coscienza di malattia e

meglio della sindrome di dipendenza da alcol, che, per finire, è la ragione

principale da cui derivano i suoi comportamenti contrari all’ordine pubblico. A

ciò aggiungasi l’aspetto antisociale diagnosticato, che ne rendono una persona

dal continuo pericolo di recidiva.

Anche in occasione del dibattimento, IM 1 ha identificato la fonte

dei propri problemi, sia di salute, che a livello di comportamento e quindi

sociali, negli stati depressivi che ha affrontato nel corso degli anni, non

riconoscendo la dipendenza da alcol fintanto che non gli è stata apertamente

contestata (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale).

Tuttavia, considerato

che, sempre a mente del perito, il disturbo da abuso di alcol è un

elemento significativo nell’aumento del rischio di atteggiamenti violenti che,

associati al disturbo della personalità borderline, potenziano ulteriormente il

rischio di pericolosità, la Corte si è chiesta se fosse possibile, nel caso di

specie, trovare un’alternativa alla sola pena detentiva.

Dopo aver lungamente riflettuto, la Corte ha ritenuto che ad oggi

la liberazione del prevenuto non è possibile.

La Corte è, tuttavia, ben conscia del fatto che, secondo la

giurisprudenza, la pena detentiva da espiare deve essere l’ultima ratio.

Infatti, prima di escludere ogni possibilità di sospensione condizionale (in

specie solo parziale), occorre esaurire ogni altra forma efficace di punizione.

In tal senso, vi è quindi un margine che ha permesso alla Corte di

propendere per una pena parzialmente sospesa in ragione di 24 mesi, per un

periodo di prova più lungo possibile, ritenuto che la prognosi negativa è

legata al consumo di alcol, che può essere monitorato e controllato con le

misure terapeutiche e comportamentali, di cui al considerando n. 9.

9.

Misure

terapeutiche

9.1

Il Dr.

med. __________ ha ritenuto adeguato l’inizio di un trattamento ambulatoriale,

nel corso del quale “(…) occorrerà tenere conto dei limiti

evidenziati attraverso il mantenimento dell’obbligatorietà del trattamento e,

nel caso specifico, andrebbe favorito il mantenimento delle capacità esecutive,

attraverso l’ergoterapia nella forma più semplice, quali potrebbero essere

delle attività occupazionali. Per contro, la capacità organizzativa che è pure

compromessa, potrebbe venir aiutata con il mantenimento delle misure di

protezione e di accompagnamento nel contesto carcerario,

ritenuto come quest’ultimo non ne inficerebbe il buon esito.” (AI 48).

Il perito ha altresì precisato che l’obbligatorietà

del trattamento, il suo contenuto e i controlli regolari dei parametri

biochimici che attestano l’astinenza dal consumo alcolico, aiuteranno il

periziando ad evitare nuovi reati, abbassando quindi notevolmente il rischio di

recidiva.

L’imputato ha inoltre già dato la propria disponibilità a

sottoporsi ad un trattamento (AI 48), confermando, in occasione del pubblico

dibattimento, di essere conscio del fatto che in futuro sarà chiamato a tenere

sotto controllo il “problema dell’alcol”, astenendosi dal consumarne

(cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale).

In definitiva la Corte, per rafforzare la parziale

sospensione condizionale della pena, pur dando atto che considerazioni di

prevenzione generale hanno scarso, sebbene non nullo, rilievo nella

determinazione della pena, ha condiviso il parere del perito sulla necessità di

un trattamento ambulatoriale, ordinandone pertanto l’esecuzione già in sede di

espiazione della pena.

Infatti, solo un serio lavoro di presa di coscienza

delle proprie azioni e delle relative cause può lasciare la speranza che IM 1

si ravveda.

Ma ciò, da solo, non basterebbe per concedere la

sospensione condizionale parziale della pena, quantunque tale trattamento

sarebbe ugualmente efficace anche in caso di espiazione (DTF 6S_48/2005

del 6 aprile 2005 consid. 1.2.; DTF 120 IV 1 consid. 2b).

9.2

Ad ulteriore

rafforzamento di un suo futuro reinserimento nella società, appare dapprima del

tutto adeguata un’assistenza riabilitativa ai sensi dell’art. 93 CP che

monitori costantemente la situazione affinché, ai primi segnali di eventuali

ricadute, si possano adottare le necessarie misure di contenimento, perché il

problema principale di IM 1 resta la dipendenza da alcol; problema che né lui,

né la madre, sono in grado di tenere sotto controllo.

La Corte ha inoltre ritenuto necessario ordinare, parallelamente,

delle norme di condotta per tutto il periodo di prova, e meglio:

a) divieto di consumare

qualsiasi bevanda alcolica;

b) obbligo di sottoporsi a

regolari controlli dell’alcolemia, la cui frequenza e le cui modalità vengono

lasciate all’autorità dell’esecuzione, ritenuto che, considerata la scarsa

propensione dell’imputato al rispetto delle regole, il semplice obbligo di

astinenza non è sufficiente a diminuire il rischio di recidiva;

c) obbligo di sottoporsi ad

una farmacoterapia ematochimica volta ad inibire il consumo di bevande

alcoliche.

L’imputato, tenendo conto del carcere preventivo già scontato,

rimarrà dunque in stato di carcerazione, dal momento della pronuncia della

sentenza, per ulteriori tre mesi, tempo che la Corte ha stimato necessario per

organizzare tutto quanto sopra ordinato, vale a dire, trattamento ambulatoriale

e norme di condotta, assistenza riabilitativa compresa.

IM 1 è stato altresì reso attento che l’inadempienza colpevole,

indiziante di recidività, di una norma di condotta implicherà il ripristino

della pena detentiva, come pure il mancato seguito dell’assistenza

riabilitativa costituisce reato a sé stante (art. 295 CP).

10.

Sequestri, tasse, spese e

nota d’onorario

10.1

Come da richiesta del

Procuratore pubblico, cui la difesa non si è opposta, tutto il materiale in sequestro,

comunque pericoloso, trattandosi di coltelli analoghi a quello utilizzato

dall’imputato al momento dei fatti, è stato confiscato.

10.2

La tassa

di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

10.3

Le spese

per la difesa d’ufficio sono state approvate in ragione di CHF 10’430.20.

visti gli art.: 12, 22, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 63, 69, 87, 93, 94, 111, 122, 123 cifra

2.

cpv. 2 e 180 cpv. 1 CP;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

lesioni gravi tentate

per avere,

ad __________, in via __________,

il 14 agosto 2017, verso le 23:40 circa,

all’entrata del giardino della sua abitazione,

a mano di un coltello da tasca marca Victorinox con lama della

lunghezza di 8 cm circa, tentato di cagionare delle lesioni gravi a __________,

e meglio per avere,

brandito più volte il coltello aperto a casaccio in direzione del

viso, così facendo colpito il minorenne __________ alla mano sinistra,

agendo pertanto con dolo eventuale,

non riuscendo nel suo intento per puro caso, ritenuto che il mezzo

utilizzato e le modalità messe in atto erano idonee a cagionare a __________

danni al corpo potenzialmente gravi;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

1.2

minaccia,

per avere,

ad __________, in Via __________,

il 14 agosto 2017, verso le ore 23:45/50 circa,

usando gravemente minaccia, incusso spavento e timore ACPR 1,

rincorrendolo lungo la via, dopo aver ferito __________. nelle circostanze di

cui al pinto 1.1.,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e

precisato nei considerandi.

2.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1

è condannato

alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa in ragione di 24

(ventiquattro) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 5

(cinque) anni. Per il resto è da espiare.

4.

È ordinato il trattamento

ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.

5.

Per la durata del periodo

di prova sono ordinate le seguenti norme di condotta:

5.1

divieto di consumare

qualsiasi bevanda alcolica;

5.2

obbligo di sottoporsi a

regolari controlli dell’alcolemia, la cui frequenza e le cui modalità vengono

lasciate all’autorità dell’esecuzione;

5.3

obbligo di sottoporsi ad una

farmacoterapia ematochimica volta ad inibire il consumo di bevande alcoliche;

5.4

obbligo di sottoporsi ad

un’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP.

6.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

8.

Le spese per la difesa d’ufficio

sono sostenute dallo Stato.

8.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 9'482.00

spese fr. 948.20

totale fr. 10’430.20

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’430.20 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a:

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'453.40

Perizia fr. 5'618.20

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 128.50

fr. 11'200.10

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