72.2018.36
Omicidio, tentato (art. 111 CP), lesioni gravi, tentate (art. 122 CP), minaccia (art. 180 CP), coltello da tasca, norme di condotta, assistenza riabilitativa
3 maggio 2018Italiano96 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2018.36
Lugano,
3 maggio 2018/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1 6
GI 2 7
Christiana
Lepori, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatore privato:
ACPR 1
contro
IM 1
domiciliato a
rappresentato DUF 1
in carcerazione preventiva dal 14
agosto 2017 al 29 ottobre 2017
(77giorni);
in anticipata esecuzione della
pena dal 30 ottobre 2017
imputat, a norma
dell’atto d’accusa nr. 26/2018 del 6.2.2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. tentato
omicidio intenzionale, per dolo eventuale
subordinatamente lesioni semplici aggravate
per avere,
__________, in __________,
il 14 agosto 2017, verso le ore 23:40 circa,
all’entrata del giardino della sua abitazione,
a mano di un coltello da tasca marca Victorinox con
lama della lunghezza di 8 cm. circa, tentato intenzionalmente di uccidere __________,
e meglio per avere,
dopo essersi avviato verso l’entrata del giardino
per allontanare dei ragazzi che si erano fermati davanti a casa sua, gridando
loro di andarsene e lanciando almeno una bottiglia di vino vuota nella loro
direzione, provocando così un battibecco con alcuni di loro,
raggiunto il cancello, improvvisamente estratto da
tasca e brandito più volte il coltello aperto, a casaccio, in direzione del
torace e del viso dei ragazzi che si erano avvicinati, così facendo, colpito __________
alla mano sinistra,
provocandogli, a livello del terzo dito della mano
sinistra una ferita lacerocontusa superficiale di 0,5 cm. circa a livello del
centro del polpastrello del dito, come meglio descritto nei certificati medici
15 e 31 agosto 2017 dell’Ospedale __________ e dalle fotografie, agli atti,
agendo pertanto con dolo eventuale,
non riuscendo nel suo intento per puro caso,
ritenuto che il mezzo utilizzato e le modalità messe in atto erano idonee a
cagionare a __________ danni al corpo potenzialmente letali;
subordinatamente lesioni semplici aggravate
per avere,
nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,
colpito __________ al dito della mano sinistra con
un oggetto pericoloso e meglio con un coltello da tasca marca Victorinox con
lama della lunghezza di 8 cm. circa,
provocandogli, a livello del terzo dito della mano
sinistra una ferita lacerocontusa superficiale di 0,5 cm. circa a livello del
centro del polpastrello del dito, come meglio descritto nei certificati medici
15 e 31 agosto 2017 dell’Ospedale __________ e dalle fotografie, agli atti;
2. minaccia
per avere,
__________, __________,
il 14 agosto 2017, verso le ore 23:45/50 circa,
usando grave minaccia, incusso spavento e timore ACPR
1, rincorrendolo lungo la via impugnando il summenzionato coltello, dopo aver
ferito __________ nelle circostanze descritte al punto 1. del presente atto di
accusa;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti: dagli
art. 111 CP in relazione con gli art. 12 cpv. 2 seconda frase CP e 22 cpv. 1
CP, 123 cifra 2 cpv. 2 CP e 180 cpv. 1 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP
1 in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 10:01 alle ore
16:48.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente, con riferimento
alla richiesta di data 4 aprile 2018 (doc. TPC 8) e meglio alla richiesta
formulata dalla difesa tesa allo svolgimento dell’odierno dibattimento a porte
chiuse, il Presidente rileva che non ne sono dati i presupposti, ritenuto che
si tratta di un diritto a tutela della vittima. La richiesta è quindi respinta.
Le parti ne prendono atto, si dichiarano concordi e non formulano osservazioni.
Il Presidente rileva
preliminarmente che ai sensi dell’art. 118 CPP, la querela è equiparata alla
costituzione di parte civile, ciò che non è detto valga per il contrario,
sebbene la questione verrà decisa con il merito.
Il Presidente intende scostarsi
dall’apprezzamento giuridico dei fatti formulato dal Procuratore pubblico
nell’atto d’accusa e propone quindi alle parti, per quanto attiene ai fatti
imputati a IM 1 di cui al punto 1. dell’atto d’accusa n. 26/2018 del 6 febbraio
2018, di aggiungere l’ipotesi subordinata del reato di tentate lesioni gravi ai
sensi dell’art. 122 CP.
Dà quindi loro facoltà di
esprimersi in proposito.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,
il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
Fatti
I fatti di cui discutiamo oggi sono la fotocopia di quanto accaduto
il 25 febbraio 2000. L’imputato soffre di abuso di alcol. IM 1 infatti, quando
beve, perde il controllo di sé e le sue azioni sfociano in reazioni violente.
Ad aggravare le sue condizioni concorrono gli stati depressivi di cui soffre da
molti anni.
L’imputato, pur vivendo al piano inferiore rispetto alla propria
madre, è una persona sola. Egli si è sempre gestito a modo suo, senza
accettare, né tantomeno cercare, un aiuto esterno, e questo neppure dopo il
verificarsi dei gravi fatti del 2000.
In carcere IM 1 attualmente non lavora ed anzi, pur avendo la
possibilità di svolgere un’occupazione, preferisce stare isolato dalla realtà e
dagli altri, nella sua cella, ad ascoltare musica.
Venendo ai fatti di cui all’AA, la sera del 14 agosto 2017 egli avrebbe
potuto trascorrere, al termine di una giornata passata come tante altre, una
serata tranquilla, senza disturbare nessuno. Sappiamo invece che, purtroppo, le
ultime ore del 14 agosto 2017 hanno avuto ben altro esito.
Quella sera alla __________ vi era una festa, che comunque non ha
disturbato IM 1 come egli stesso ha confermato. Ad un certo punto egli ha visto
passare la Polizia ed ha pensato che ci fosse qualche problema, come di tanto
in tanto accade.
E’ quindi entrato qualche minuto in casa, per poi riuscirne,
trovandosi confrontato con la presenza di un folto gruppo di giovani, fermatisi
davanti alla sua abitazione. Impossibile a questo punto comprendere la reazione
dell’imputato alla presenza di questi ragazzi. Tutti loro sono risultati
totalmente, o quasi, negativi al test dell’alcolemia; non si trattava quindi di
un gruppo di giovani molesti. Nessuno gli ha creato problemi, anzi, è stato lui
ad attaccar briga. Probabilmente il consumo di alcol lo ha portato a dire a
tutti, ad alta voce, di andarsene. E’ seguito il lancio da parte dell’imputato
di due bottiglie nella direzione dei ragazzi, alle cui richieste di
spiegazioni, l’imputato ha fatto seguito estraendo improvvisamente il coltello
dalla propria tasca, aprendolo e iniziando a sventolarlo.
Non va dimenticato che IM 1, anni prima, in una situazione molto
simile, aveva già usato un coltello e conosceva quindi bene il rischio che
poteva comportare.
Non l’ha usato, come ha invece sostenuto, per spaventare i
ragazzi, ma per attaccare __________. Voleva ferirlo, colpirlo. Oggi in aula IM
1 ha mimato il gesto fatto quella sera, indicando di avere impugnato il
coltello a braccio teso, sopra il cancello, sventolandolo nei confronti di un
ragazzo, la vittima, che chiedeva spiegazioni per un gesto, quello del lancio
delle bottiglie, che non aveva un motivo.
IM 1 ha quindi colpito ad un’altezza che può andare dal torace in
su, o meglio, come da lui stesso indicato, sventolando il coltello all’altezza
del proprio viso e forse anche più su.
Non può essere vero, come invece dichiarato dall’imputato, che i
ragazzi erano a 2-3 metri dal cancello. __________, infatti, vi si era
avvicinato per avere spiegazioni; se fosse stato a 2-3 metri non sarebbe stato
raggiunto dalla lama.
Venendo al coltello usato dall’imputato, il PP sottolinea che se impiegato
per colpire zone dove vi sono organi vitali o vasi sanguigni primari, lo stesso
era evidentemente idoneo a provocare la morte di una persona. Fortunatamente __________
è stato colpito alla mano che aveva provvidenzialmente alzato per proteggersi,
ma il gesto di IM 1, intenzionale, scriteriato e compiuto in una situazione
dinamica, con la vittima in avvicinamento, avrebbe potuto avere conseguenze
letali. Possibili conseguenze che del resto IM 1 ben conosceva, ma dai fatti
del 2000 ha imparato poco, avendo l’abitudine di avere un coltello in tasca. IM
1, col suo agire, si è quindi assunto il rischio di un esito potenzialmente
mortale di quel gesto.
Sono dunque dati gli estremi per riconoscere IM 1 colpevole di
tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale.
Relativamente all’imputazione di minaccia, il PP ha ritenuto che
la costituzione di accusatore privato espressa a verbale da ACPR 1 costituisce
una valida querela, poiché coincide con l’intenzione della vittima di procedere
penalmente nei confronti dell’imputato.
Quanto alla commisurazione delle pena, il PP rileva che nel caso
di specie si tratta di valutare quale sarà il futuro dell’imputato, ritenuto
che, anche se a distanza di diversi anni, come suindicato, i fatti del 2000 si
sono ripetuti. Al di là della pena detentiva, si tratta quindi di stabilire a
quali misure IM 1 dovrà sottoporsi. Seguendo le indicazioni fornite dal perito,
la misura principale sarà quella dell’astinenza da alcol, accompagnata da necessari
controlli.
Il PP rammenta alla Corte che la perizia psichiatrica ha concluso
per una scemata imputabilità di grado medio. Tenuto conto della gravità dei
fatti commessi, dei precedenti penali agli atti, della sua collaborazione, non
avendo IM 1 mai negato l’evidenza, chiede la conferma integrale dell’AA e la
condanna dell’imputato ad una pena detentiva di tre anni e nove mesi, oltre
all’ordine di un trattamento ambulatoriale ed alla confisca di tutto quanto in
sequestro;
§ l’avv.
DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
La difesa non si sofferma eccessivamente sui fatti, già riassunti
dal PP. Rammenta che la prima richiesta, non usuale, ricevuta dal proprio
assistito è stata quella di poter andare in clinica psichiatrica, anziché in
carcere.
In merito al motivo per il quale il prevenuto si sia mostrato alle
persone che si trovavano all’esterno della sua proprietà e che nel frattempo
non lo avevano nemmeno notato, sin da subito l’imputato ha dichiarato al
proprio legale, come ha pure ripetuto in occasione dell’odierno dibattimento,
che si sentiva oppresso dalla loro presenza. La sua reazione, opposta a quella
che normalmente una persona avrebbe in quell’occasione, è stata dettata dal
fatto che, sul momento, quella gli sembrava l’unica cosa da fare.
L’avv. DUF 1 ripercorre le problematiche e le patologie di cui l’imputato
soffre, in particolare la depressione recidivante, l’abuso di alcol ed il
disturbo da personalità borderline; elemento, quest’ultimo, che ha dettato
anche la persistenza di tentamen medicamentosi e di altre problematiche,
segnatamente il ritiro dalla società ed una personalità di tipo evitante. La
difesa dà quindi lettura del passaggio della perizia che collega l’abuso di
alcol all’acuirsi delle altre problematiche.
Come sottolineato dal PP, il problema di IM 1 è l’alcol: quindi, a
mente dell’DUF 1 se quella sera egli ha reagito così è stato a causa del suo
consumo.
Dai precedenti ricoveri e tentativi di suicidio si evince che
l’imputato ha espresso il proprio disagio, non solo con azioni delittuose, ma
anche nei confronti di sé stesso.
Alla luce della situazione clinico/psichiatrica di IM 1, il suo
agire non può quindi essere confrontato con quanto avrebbe fatto, trovandosi
nella medesima situazione, una persona, per così dire, “normale”.
La sua reazione è stata sconsiderata, istintiva. L’imputato si è
avvicinato al cancello col coltello perché “l’aveva in tasca”, perché
aveva bisogno di uno strumento per intimidire una folla che gli ha suscitato
una sensazione di minaccia. Certo, per una persona che non ha la sua storia
clinica, questa spiegazione non ha senso, a maggior ragione tenendo conto di un
precedente quasi analogo.
I ragazzi sentiti erano tutti sobri, coerenti nelle loro dichiarazioni,
ma c’è un aspetto che, a mente della difesa, non è stato considerato: all’avvicinarsi
di IM 1 che brandiva il coltello i ragazzi non sono arretrati. Essi quindi non
percepivano il prevenuto come una minaccia. Solamente quando è stato ferito, __________
è indietreggiato ed è corso via, mentre altri giovani sono scappati, perché, così
hanno riferito, IM 1 li inseguiva, come dichiarato da ACPR 1 Se anche IM 1
fosse uscito dal proprio cancello, non avrebbe creato un reale pericolo; si
tratta infatti di una persona che fuma molto, alterata dall’alcol, che non
svolge attività fisica e quindi che non avrebbe potuto comunque raggiungere i
giovani che scappavano. Tuttavia, per bloccarlo, gli sono stati lanciati dei
sassi, uno dei quali lo ha colpito. Una persona che fugge e vuole mettersi al
riparo, non pensa di fermarsi, raccogliere dei sassi, girarsi, mirare e
lanciarli nei confronti del proprio inseguitore.
La difesa giunge quindi alla conclusione che la motivazione a
quanto compiuto da IM 1 è da ricercarsi nella sua patologia. Il tentato
omicidio con dolo eventuale presuppone l’intenzione ed in tal senso sottolinea che
non è verosimile che una persona nelle condizioni psichiche di IM 1 possa aver
posto in essere intenzionalmente delle azioni aventi quale scopo l’omicidio. La
difesa si chiede quindi se, confrontando quanto avvenuto con altre situazioni,
più evidenti, di dolo eventuale, si può veramente credere che IM 1 si sia
assunto il rischio di un esito letale. In merito ad una persona, definita
parzialmente incapace, a livello medio, di valutare il carattere illecito delle
sue azioni, è dubbio che, in quel contesto, vi fosse la volontà di arrecare un
danno grave.
Sottolinea poi che __________ se l’è cavata con un taglio,
l’imputato, invece, si è rotto un polso a seguito della caduta.
Esprime quindi un concreto dubbio sul fatto che si possa ritenere
che l’imputato si sia reso colpevole di un omicidio intenzionale tentato, con
dolo eventuale, potendo riconoscere, al massimo, l’ipotesi di lesioni semplici
aggravate.
L’avv. DUF 1 chiede pertanto il proscioglimento di IM 1 dal reato
di tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale.
Per quanto attiene alle lesioni semplici aggravate, ritenuta la
superficialità della ferita, la scemata imputabilità di grado medio, da
computare nel calcolo della pena, e la questione della minaccia, sottolinea che
il motivo per cui ACPR 1 si sia costituito AP è da ricondurre al fatto che lui
nel momento in cui ha visto IM 1 uscire ed inseguirlo, dopo aver ferito
un’altra persona, ha percepito nell’agire dell’imputato una minaccia. Egli
tuttavia ha reagito, in modo abbastanza violento, fors’anche legittimo, a
questa supposta minaccia. A mente della difesa non sono quindi dati gli estremi
del reato in esame.
Quanto alla pena, riconoscendo il reato di lesioni semplici, ritenuto
un illecito differente da quello prospettato in via principale dal PP, la
difesa chiede che questa venga contenuta in nove mesi.
Il difensore concorda con le conclusioni peritali per quanto
attiene alle misure proposte ed al proseguimento delle medesime nel periodo
post-carcerario. Si dice altresì favorevole alla disposizione in carcere delle
misure che possono essere ivi intraprese, il tutto accompagnato da una
psicoterapia, ricordando che l’imputato ha confermato la sua adesione in tal
senso. DUF 1 ricorda che IM 1 è già stato sottoposto a molti trattamenti, ma
solo volontari. Egli, avendo capacità di disquisizione sul fare o meno quanto potrebbe
migliorare le sue condizioni, senza essere quindi sottoposto ad un monitoraggio
attento, non arriverebbe da nessuna parte. Il mancato controllo esterno sta
infatti alla base del fallimento delle precedenti misure. Egli deve quindi
essere controllato.
In merito alla confisca proposta dal PP la difesa non formula
osservazioni.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curriculum
vitae
1.1. Vita
dell’imputato
La vita dell’imputato è ben descritta nell’anamnesi
presente nella perizia psichiatrica allestita dal Dr. __________:
" (…) nasce il __________
a __________ da __________, oggi __________enne, abitante ora a __________, con
il quale non ha più rapporti da anni. Eredita il cognome della madre, ora __________enne,
che è in relativa buona salute. I genitori che abitavano a __________ si
trasferiscono a __________, dove il padre lavora come cuoco. I genitori hanno
divorziato quando il periziando aveva tre anni. Ritorna ad __________ con la
madre, nella stessa casa con i nonni materni. La mamma riprende il lavoro di
impiegata d’ufficio e l’accudimento del periziando viene assunto dalla nonna
materna.
All’età di 7-8 anni chiede di poter portare il
cognome materno. Ha un fratellastro che vive a __________, dove vive pure il
padre.
Frequenta le scuole dell’obbligo ad __________ e __________
e poi la media, uscendone con il livello B. Sceglie di svolgere l’apprendistato
di elettricista, che conclude dal profilo pratico a 19 anni, ma il diploma lo
ottiene a 21 anni, dopo il servizio militare. Infatti, boccia l’esame teorico.
Al servizio militare ottiene i gradi di caporale, svolgendo, in seguito, alcuni
corsi di ripetizione.
Per circa tre anni lavora a __________, dapprima
alla __________ e poi per una società di lavoro temporaneo. Nel periodo
trascorso a __________, il periziando vive in differenti luoghi: talvolta
affitta una camera, altrimenti divide degli appartamenti con degli amici. Da ____________________
svolge l’attività di volontariato come pompiere in __________.
Nel 1993, in seguito ad una caduta dalle scale, si
procura una frattura malleolare della caviglia destra. Presenta, poi, delle
lussazioni croniche recidivanti al tendine peroneo destro, per le quali viene
operato, a sei riprese, per osteotomia, plastica retro malleolare destro;
l’ultima revisione chirurgica è avvenuta nel __________. Ancora ora, presenta
sintomatologie dolorose a livello della caviglia che lo rendono, dal profilo
fisico, inabile all’attività lavorativa. Parallelamente, si manifestano dei
sintomi depressivi, abuso alcolico e, sempre più, i tratti della personalità di
tipo Borderline.
Nel __________ ritorna in Ticino “sono stato assunto
quale pompiere professionista per __________”. In seguito ai fatti del 2000, è
stato licenziato e, dopo un periodo di disoccupazione, ha lavorato
temporaneamente presso la __________, sia a __________ che a __________, sempre
nell’ambito dell’elettricità, fino al marzo 2003.
Nel 2000, viene ricoverato presso la clinica
psichiatrica cantonale di __________ dove vi rimane per sei mesi. “In seguito
ad alcuni infortuni ed episodi di depressione, di cui ho sempre sofferto, negli
anni precedenti, a partire dall’anno 2005, mi è stata riconosciuta l’invalidità
del 100%”.”
(AI 48).
Dalle dichiarazioni rese dall’imputato innanzi al
Procuratore pubblico in data 16 agosto 2017 risulta:
" (…) ho un
fratellastro che è nato dopo il divorzio dei miei genitori. Non lo conosco ma
so che vive a __________ (…). Non ho più avuto contatti con mio padre, che ho
visto l’ultima volta quando andavo alle scuole medie. (…) A seguito di alcuni
infortuni e di alcuni periodi di depressione di cui ho sempre sofferto anche
negli anni precedenti, a partire dall’anno 2005 mi è stata riconosciuta
un’invalidità al 100%.
(…) mensilmente percepisco circa fr. 2'800.-
dall’AI. Il denaro viene gestito dalla mia curatrice signora __________, che mi
versa fr. 200.- a settimana per le mie necessità. La mia curatrice provvede a
pagare tutte le mie spese e in particolare l’affitto e le spese di vitto a mia
mamma, che ammontano a circa fr. 1'280.- al mese.”
(AI 6).
Al dibattimento, __________ ha inoltre precisato
quanto segue in merito alla propria famiglia:
" Mia mamma ha
avuto un compagno. Vivevamo coi nonni. (…) la mia figura di riferimento
maschile era mio zio, il fratello di mia mamma.”
(verbale di interrogatorio dibattimentale).
Quo al trascorrere delle proprie giornate presso la
struttura carceraria, l’imputato ha indicato di occupare il proprio tempo
ascoltando la musica nella propria cella e di non lavorare (cfr. verbale di
interrogatorio dibattimentale).
1.2. Anamnesi sociale, sentimentale,
delle abitudini sociali e medico-psichiatrica
Trattandosi di una persona che ha richiesto una presa a carico
psichiatrica, caratterizzata da numerosi ricoveri presso strutture apposite,
sull’arco di molti anni e affetta, come meglio si vedrà (v. sub. 1.3.),
da turbe psichiche e dipendenza da alcol che ne influenzano il comportamento, è
importante rilevare le anamnesi sociale e sentimentale, le abitudini sociali e gli
aspetti medico-psichiatrici riportati in perizia dal Dr. __________:
" Anamnesi
sociale: avrebbe debiti per circa CHF 160'000. Gli stessi comprendono dei
leasing che aveva fatto per un’autovettura, per impianti stereofonici, premi di
cassa malati non pagati e altro.
Da quando sono state costituite le misure tutelari
all’inizio degli anni 2000, ha avuto quattro tutori. L’attuale, è la signora __________,
con la quale ha un buon rapporto.
Per l’anamnesi sentimentale segnaliamo che le sue
tendenze eterosessuali sono sempre state univoche; nell’adolescenza non ha
avuto relazioni significative. A 22 anni incontra una ragazza, aiuto medico, ad
una festa campestre con la quale stabilisce una relazione durata 5 anni.
Convive durante un anno e mezzo, dove emergono le
prime difficoltà relazionali nel senso che la relazione si appiattisce. Lei
decide allora di separarsi.
Nel 2001 conosce una donna, pure 30enne, nel
contesto di un ricovero alla Clinica __________ di __________ e convivono
assieme a __________ per un anno; si separano per un appiattimento della loro
relazione.
Per l’anamnesi delle abitudini sociali segnaliamo
che fuma regolarmente, due pacchetti di sigarette al giorno, e afferma pure di
consumare regolarmente alcol; banalizza tuttavia la quantità.
Trascorre prevalentemente la giornata occupandosi
delle faccende domestiche, nell’ascolto della musica, nella navigazione in
internet; pranza e cena con la madre. Non ha attività fisiche e non si applica
particolarmente nella cura proattiva del suo diabete e si limita all’assunzione
di farmaci.
Dal profilo medico-psichiatrico, l’anamnesi è
complessa ed il periziando non riesce a ricostruire il suo iter medico.
Riferisce che la sua patologia psichiatrica sarebbe apparsa in concomitanza al
dolore cronico e all’instabilità lavorativa. Tutto ciò ha reso il suo approccio
sociale difficile ed egli riconduce a quel periodo l’inizio del suo abuso
alcolico e l’apparizione di crisi di panico, che lo hanno condotto al Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________. Dal quel momento continua il consumo
alcolico, appaiono i tentati suicidi, e un vissuto depressivo che lo conducono
ai numeri ricoveri alla __________ e alla Clinica __________, come pure alla
Clinica __________, con un contenimento parziale della sua patologia. Con il
trasloco ad __________, presso la casa materna, la cura ambulatoriale si è
sfilacciata ed è sempre stata problematica a causa della poca coscienza di
malattia che ha reso molto difficile la compliance. (…)”
(AI 48)
1.3. Ricoveri ed
evoluzione patologica
Come anticipato al considerando precedente, la
perizia allestita dal dr. __________ fornisce una dettagliata cronistoria dei
pregressi ricoveri dell’imputato ed ulteriori elementi medico-psichiatrici
ritenuti rilevanti dal perito stesso e di fondamentale importanza per capire
l’evoluzione delle patologie, nonché della dipendenza da alcol, di cui il
prevenuto soffre:
" Il 20.07.1997
viene ricoverato all’Ospedale __________ per una crisi di iperventilazione
recidivante.
Nell’ulteriore richiesta di invalidità, viene
segnalata la lussazione cronica recidivante del tendine peroneo a destra, in
stato dopo frattura malleolare laterale nel 1993, stato dopo osteomia secondo __________
a due riprese, stato dopo plastica retromalleolare nel 1993. Non si menziona la
patologia psichiatrica.
Il 30.09.1997, il periziando ha un’intossicazione
medicamentosa attraverso la somministrazione di 20 pastiglie di Xanax, con
necessità di ricovero presso il reparto di cure intense dell’Ospedale __________
Dal 19.02.1998 al 05.03.1998, il periziando viene
ricoverato presso la Clinica __________ di __________ con diagnosi di
depressione reattiva, stato dopo molteplici interventi alla caviglia destra,
abuso d’alcol e rinite allergica.
Il 18.03.1998, secondo degenza al reparto di
medicina interna dell’Ospedale __________ per abuso etilico e stato dopo frattura
complessa della caviglia destra.
Il 15.02.1999, il periziando viene ricoverato
all’Ospedale __________ di __________ per un tentamen medicamentoso con __________
e abuso alcolico (2,4 g/l) e viene in seguito trasferito presso la Clinica __________
di __________, dove rimane degente dal 16.02 al 27.03.1999 con diagnosi di
episodio depressivo grave con tentamen medicamentoso posto in atto il
14.02.1999.
Il 09.04.1999, viene ricoverato all’Ospedale __________
per abuso etilico acuto (2,9 g/l), nel contesto di una sindrome
ansioso-depressiva con una personalità di tipo Borderline.
Il 23.06.1999 è di nuovo ricoverato per uso etilico
all’Ospedale __________ (3,5 g/l) e una sindrome depressivo-ansiosa con
personalità di tipo Borderline.
Dal 06.02.2000 al 25.02.2000, viene ricoverato ala
Clinica __________ di __________, curato dal Dr. med. __________. Viene
segnalato un episodio depressivo medio con pregressi tentamen medicamentosi nel
1998 e 1999 e una sindrome da dipendenza etilica. Si segnala, inoltre, che il
periziando è, da anni, soggetto da abuso etilico con relativo ritiro della
patente.
Nel suo rapporto peritale del 20 aprile 2000 il Dr.
med. __________, segnala – nella descrizione clinica durante il primo colloquio
– che il periziando “appare piuttosto calmo, di scarsa verbalizzazione, con una
voce monocromatica, quasi privo di mimica, apparentemente distaccato e
disinteressato”: nel secondo colloquio continua ad essere “taciturno”, ma
appaiono dei “chiari segni di tensione interna”.
Conclude il suo rapporto, segnalando un importante
“disturbo della personalità di tipo Borderline”, ovverosia una caratteropatia
presente dalla prima età adulta. Ai momenti dei fatti, l’alterazione dell’umore
era compatibile alla depressione delirante, complicata dall’assunzione d’alcol
e di farmaci psicoattivi.
Segnala pure l’alterazione importante della funzione
dell’Io, influenzando le funzioni cognitive, organizzative, previsionali e
decisionali ed esecutive, assumendo il valore di malattia mentale. Riferisce
una scemata grave della capacità di valutare il carattere illecito dell’atto,
viene anche segnalato che “non si escluso il pericolo di recidiva”. Nel
contempo viene pure evidenziato un importante rischio suicidale. Vengono pure
avvisati “dei seri dubbi sulla futura capacità di provvedere ai propri
interessi, non solo per la malattia descritta ma anche per l’abuso etilico,
mettendo in pericolo sé stesso e gli altri ed è fuori dubbio che egli richieda
durevole assistenza e protezione”.
(…) il periziando, nel febbraio del 2000, aveva
intenzionalmente cagionato danno con un coltello di tipo militare, che ha reso
necessario un intervento di sutura al fianco sinistro ed al gluteo sinistro,
nonché due ferite superficiali della regione sottoscapolare destra e dell’avambraccio
sinistro. Il Dr. __________ si è dichiarato disponibile a seguire il
condannato, chiedendo l’esecuzione di un programma terapeutico.
Dalla documentazione della Clinica __________,
segnaliamo un primo ricovero nel contesto dell’alternativa alla carcerazione
dal 26.02.2000 al 18.08.2000 dove si constata un episodio depressivo di media
gravità in paziente con disturbo della personalità non specificato né
descritto. Uso di sostanze cannabinoidi, abuso etilico e stato dopo rottura del
tendine perineo destro. Il primo ricovero avveniva all’età di __________,
durante un congedo dalla Clinica __________. In occasione dei festeggiamenti
carnevaleschi, durante una colluttazione con un altro ragazzo ha estratto un
coltello, ferendolo gravemente. Il periziando lascia la Clinica __________ per
essere trasferito alla Clinica __________ a __________ presso il Dr. med. __________
per la prosecuzione della cura.
Seconda ammissione alla __________ dal 2.02.2001 al
14.02.2001, dove viene posta la diagnosi di disturbo di personalità dipendente
da sostanze stupefacenti, cannabinoidi, e medicamenti, sindrome
ansioso-depressiva, potus etilico anamnestico, stato da tentamen e stato dopo
rottura del tendine peroneo a destra anni fa. Stato da plurimi interventi
chirurgici. All’esame di laboratorio venivano segnalati valori epatici con
sierologia negativa per epatite B e C. Il paziente viene poi trasferito di
nuovo alla Clinica __________ di __________
(…) Terza ammissione alla Clinica __________
dall’1.12.2004 al 27.12.2004 per disturbo di personalità emotivamente instabile
di tipo impulsivo con scivolamenti psicotici. All’ammissione veniva pure
segnalato che nel suo appartamento sentiva dei rumori strani e delle voci del
vicino.
Quarta ammissione dal 4.01.2005 al 13.01.2005, e
quindi ammissione dal 18.01.2005 al 1.02.2005 per un disturbo di personalità
emotivamente instabile di tipo impulsivo con scivolamenti psicotici.
(…)
Non si trovano i rapporti del sesto e del settimo
ricovero presso la Clinica __________, mentre l’ottava ammissione, dal
15.12.2005 al 13.01.2006, per un disturbo di personalità emotivamente instabile
di tipo impulsivo con scivolamento psicotico, viene effettuata su intervento
del Servizio Psicosociale.
Nona ammissione, dall’8.05.2006 al 16.05.2006, per
sindrome e disturbi dovuti all’uso di alcol, uso dannoso, e viene riscontrata
un’alcolemia del 3,5‰.
Decima ammissione, dal 31.08.2006 al 18.09.2006, per
sindrome da dipendenza alcolica.
Undicesimo ricovero, dal 12.10.2006 al 15.10.2006
per una sindrome da dipendenza alcolica e dodicesima ammissione, il 1.3.2007
sino al 20.03.2007, in seguito ad un ricovero coatto nel contesto di un
tentamen medicamentoso.
Tredicesimo ricovero, il 6.12.2207, su richiesta del
tutore per disturbi al vicinato.
Questi ricoveri hanno costantemente e in maniera
ripetitiva una trama comune, il ripetuto consumo alcolico, lo stato depressivo
mai sufficientemente in remissione nonostante il prodigarsi terapeutico e le
varie problematiche legate alla sfaccettatura della personalità borderline.
L’8.07.2010, il giudice supplente dell’applicazione
della pena, __________, nel suo istoriato fa evidenziare come il periziando sia
incapace di un seguito ambulatoriale farmacologico in assenza di
obbligatorietà. E quindi, mantiene l’art. 63, del CP, nella forma del
trattamento ambulatoriale (…)”(AI 48).
A titolo abbondanziale, giova sin d’ora porre in
evidenza che la prima richiesta espressa dall’imputato, interrogato pochi
istanti dopo i fatti dalla Polizia giudiziaria, è stata quella di “essere
ricovero al “Neuro”” in luogo di essere incarcerato
(cfr. all. 1 all’AI 1).
Considerandi
2.
Precedenti
penali
2.1
Dall’estratto
del casellario giudiziale risultano i seguenti precedenti penali a carico
dell’imputato:
- 11 agosto
2000, per titolo di lesioni semplici qualificate, IM 1 è stato condannato ad
una pena detentiva di otto mesi, la cui esecuzione è stata sospesa ai sensi
dell’art. 43 cpv. 1 CP per dar luogo alla misura del collocamento in una casa
di salute;
- 2 febbraio
2004, per il titolo di circolazione senza la licenza di condurre e circolazione
malgrado la revoca, IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di trenta
giorni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, nonché
alla multa di fr. 200.-;
- 7 aprile
2005, per furto, danneggiamento, minaccia e ripetuta contravvenzione alla LF
sul trasporto pubblico, l’imputato è stato condannato alla pena di quindici
giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni, alla revoca della sospensione condizionale della pena di cui al DAC del 2
febbraio 2004 ed al versamento alle parti civili di complessivi fr. 4'863.- (AI
3).
2.2
Con
riferimento ai propri precedenti penali, interrogato dal Procuratore pubblico
in data 16 agosto 2017, l’imputato ha dichiarato:
" (…) ricordo
di essere stato arrestato il 25 febbraio 2000 a seguito di quanto da me
commesso quella sera in occasione del __________ di __________. Ricordo pure di
essere stato condannato a 8 mesi di detenzione ma che non ho espiato la
condanna essendo stato degente dapprima presso la Clinica __________ e poi
presso la Clinica __________ a __________.
Mi ricordo pure di essere stato condannato nel
febbraio 2004 per circolazione senza licenza e malgrado la revoca, perché avevo
circolato a __________ con una moto.
Mi ricordo pure di essere stato condannato il 7
aprile 2005 per furto, danneggiamento, minaccia e ripetuta contravvenzione alla
LF sul trasporto pubblico”
(AI 6).
2.3
Nel
corso del dibattimento, IM 1 si è limitato a confermare che nel corso dell’anno
2000.
era stato condannato per un caso analogo a quello oggetto del procedimento
penale per il quale è stato giudicato da questa Corte (cfr. verbale di
interrogatorio dibattimentale).
3.
Circostanze
dell’arresto, carcerazione preventiva ed anticipata espiazione della pena
3.1
IM 1 è
stato arrestato il 14 agosto 2017. Dal rapporto di arresto provvisorio (AI 1) e
dal rapporto di arresto (AI 10) redatti dalla Polizia si apprende che:
" In data
14.08
, i nostri servizi venivano allertati dalla Polizia Comunale di __________,
i quali chiedevano supporto a seguito del fermo di un autore di
accoltellamento.
Giunti sul posto, venivamo edotti dal sgtmc __________
che una discussione sarebbe sfociata in accoltellamento.
In sostanza una ventina di giovani che stavano
lasciando la __________ dove hanno passato la serata ad una festa, dirigendosi
verso la strada cantonale, si soffermavano davanti all’abitazione sita in __________
a parlare. Mentre stavano discutendo usciva dall’abitazione IM 1 con in mano
una bottiglia di vino inveendo nei confronti dei giovani presenti. Giunto al
cancello d’accesso alla propria proprietà lanciava la bottiglia in direzione
del cavalcavia ivi presente. A seguito di questo gesto __________ gli chiedeva
che cosa stesse facendo, di tutta risposta IM 1 prendeva un coltello, molto
probabilmente custodito nella propria bucalettere e minacciava i presenti
sventolandolo ad altezza volto di __________ che solo grazie alla sua pronta
schivata non veniva sfregiato al volto ma unicamente ferito ad una mano. __________
si dava alla fuga per evitare un’altra aggressione da parte di IM 1
L’uomo dopo la prima aggressione usciva dalla
propria proprietà e si avventava contro ACPR 1 che si trovava a transitare
davanti all’abitazione. ACPR 1, visto il gesto dell’uomo si dava alla fuga e
dopo aver guadagnato diversi metri di distanza raccoglieva un sasso e lo
lanciava verso ACPR 1. Come ACPR 1 anche altri giovani (rimasti ignoti)
raccoglievano sassi da terra e li lanciavano in direzione di IM 1. Uno di
questi sassi andava a colpire l’uomo che rovinava a terra e così cessava la sua
aggressione. (…) IM 1 è stato fermato dai colleghi Polcom/BE __________ ad una
trentina di metri a nord da casa sua su __________.
(…) Presso i nostri uffici IM 1 veniva sottoposto
all’accertamento etilometrico precursore, il quale dava esito positivo in
ragione dello 0.52 mg/l alle ore 00:23. IM 1 è stato assunto a verbale in
presenza dell’avvocato DUF 1, venendo sentito per i reati di tentato omicidio,
tentate lesioni gravi sub. lesioni semplici – minaccia – Infrazione Larm. Al
termine del verbale, come da disposizioni ricevute dal PP Respini, si è
proceduto ad accompagnare IM 1 presso il PS dell’Ospedale __________ di __________
per i prelievi del sangue atti a stabilire il tenore alcolico ed eventuali
assunzioni di sostanze stupefacenti, nonché per una visita medica atta ad
accertarne eventuali lesioni e/o la sua carcerabilità. Da parte nostra si è
pure provveduto a sentire a verbale gli accusatori privati ACPR 1 e __________.,
parimenti i testimoni __________ e __________.” (AI 1 e 10).
3.2
Con decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di data 18
agosto 2017, IM 1 è stato posto in carcerazione preventiva (AI 11).
3.3
In data
30.
ottobre 2017, il PP ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena
detentiva/della misura privativa della libertà a partire dal giorno stesso (AI
47).
4.
Fatti e
motivi a delinquere
4.1
Principi
applicabili all’accertamento dei fatti
4.1.1
Giusta l’art. 139 cpv.
1.
CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre
autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario
CPP, n. 1 ad art. 139, p. 297).
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero incarto (Schmid,
Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF 133 I 33; 117 Ia 401; STF
6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10 maggio 2010;6B.1028/2009 del
23.
aprile 2010). Il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è
conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli
art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2
Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito della valutazione delle
prove sia in quello della ripartizione dell’onere probatorio (DTF 120 Ia 31).
Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice non può
dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo (DTF 127
I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19 aprile
2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,
poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale,
dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I
38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9 ottobre
2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
4.1.2
In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 20 marzo 2007;1P.333/2002 del 12 febbraio 2003;1P.20/2002 del
19.
aprile 2002). L’indizio per consolidata dottrina e giurisprudenza è una
circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di
induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una
loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del
fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
Basilea 2005, §59, n. 12 a 15 e relativi richiami, p. 277; CARP 17.2014.103+122
dell’8 ottobre 2014 in re D.D.).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può
dunque emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè
fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni
precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti
nell’atto d’accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder,
Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) p. 309, citata in parte
in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 ed in 6P.37.2003 del 7 maggio 2003; CARP
17.2011.55
del 26 ottobre 2011; 17.2011.1 del’8 aprile 2011; 17.2010.69 del’8
aprile 2011; CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010).
4.2
Punto 1
dell’atto d’accusa: tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale,
subordinatamente lesioni gravi, tentate, subordinatamente lesioni semplici
aggravate, tentate
4.2.1
Le ore
precedenti ai fatti
a. Interrogato
il 15 agosto 2017 in Polizia, l’imputato ha dichiarato quanto segue in merito
alle ore che hanno preceduto il ferimento della vittima:
" Già prima di
cenare ho aperto una bottiglia di rosé che ho poi terminato durante la cena e
dopo. Successivamente, rimanendo sempre fuori ascoltando musica con il tablet,
ho bevuto anche due lattine di birra da 5dl. (…) non ho l’abitudine di bere
alcolici in questa misura e quindi non mi sento dipendente. (…) dopo aver
bevuto quanto descritto, poco prima dei fatti mi sentivo tranquillo, ascoltavo
musica. Dalla famosa __________ potevo sentire in lontananza che c’era della
musica, che comunque non mi disturbava ed ascoltando la mia del tablet non la
sentivo.”
(all. 1 ad AI 1).
In merito a come IM 1 abbia trascorso le ore e gli
istanti che hanno preceduto il ferimento di __________ la madre, __________,
che abita al piano superiore della casa sita in __________, ha dichiarato
quanto segue:
" E’ stato un
po’ di sopra fin verso le 1730 e poi mi ha detto che andava di sotto. Mi son
detta “ga sem anche sctasira”, perché quando dice così significa che di sotto
beve. (…) Verso le ore 1845 sono scesa chiedendogli se voleva che gli comandavo
una pizza, mi ha risposto di sì, che desiderava una margherita. (…) a quel
momento era già un po’ alticcio ma tranquillo, da quello che ho visto aveva già
bevuto quasi una bottiglia di rosé (…). La pizza è arrivata a domicilio verso
le 1915, solo per lui che ha consumato sotto il porticato. Io quindi sono
rimasta di sopra e lui è poi salito un paio di volte per andare in toilette. Ad
un certo punto di sotto ha alzato il volume della musica a dismisura, tipo
discoteca, ma per fortuna è durato poco qualche minuto, e non ho osato
intervenire temendo una sua reazione. (…)”
(all. 5 al Rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria).
Nel corso dell’interrogatorio del 23 ottobre 2017,
il PP ha contestato all’imputato le dichiarazioni rese dalla di lui madre, __________
in merito al fatto che il figlio sia solito bere oltre misura. A tali
affermazioni, IM 1 ha fatto seguito come segue:
" (…) lei
esagera sempre. (…) per me bere oltre misura significa bere più di 4 o 5 birre
da mezzo litro e quindi bere oltre 2 litri di bevande alcoliche. A volte bevo
anche del vino bianco o del rosé, ma non vado mai oltre questo quantitativo.”
(AI 43).
b. Dall’accertamento
etilometrico, e meglio dal test precursore, cui IM 1 è stato sottoposto alle
ore 00:23 del 15 agosto 2017, è risultato un tasso alcolemico pari a 0.52 mg/l
(all. 2 al Rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria).
Dal rapporto di analisi dell’etanolemia, risulta che
è stato effettuato un dosaggio dell’alcol etilico tramite cromatografia gassosa
con rivelatore a ionizzazione di fiamma e campionamento dello spazio testa sul
campione di sangue periferico prelevato all’imputato alle ore 07:25 del 15
agosto 2017. Il test in questione ha dato esito negativo (all. 3 al Rapporto di
inchiesta di Polizia giudiziaria).
Le analisi dei campioni biologici a nome di IM 1
hanno evidenziato la presenza nel sangue e nell’urina di sostanze compatibili,
per varietà e concentrazione, con la terapia medicamentosa assunta
dall’imputato (all. 4 al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
La Corte ha accertato che la sera dei fatti IM 1 era
tutt’altro che sobrio, ciò che del resto lui stesso ha ammesso, definendosi,
come meglio verrà esposto al considerando 4.2.2. punto e. “brillo” e come
desumibile dal fatto che almeno due bottiglie di vino, acquistate il giorno
stesso, sono state rinvenute vuote.
4.2.2
Il lancio di
almeno una bottiglia di vetro
a. Interrogato
dalla Polizia il 15 agosto 2017, l’imputato, in merito agli istanti
immediatamente precedenti al ferimento della vittima, ha dichiarato:
" Ad un certo
momento sono entrato in casa per andare in toilette ed in quel frangente ho
visto transitare due auto della polizia comunale di __________. (…) Quando sono
di nuovo uscito di casa ho notato che in strada, in corrispondenza della mia
abitazione, fra il sottopasso e la curva c’era un assembramento di persone, una
moltitudine di giovani che facevano letteralmente casino, schiamazzi. Posso
pensare che si trattava di 50/60 persone. (…) la proprietà dell’abitazione dove
abito è delimitata verso la strada da una ringhiera con cancello. Io sono stato
insultato da qualcuno che era in strada. (…) ho detto di smetterla di fare
casino, “da na föö di ball”. (…) di sicuro ricordo che non sono uscito dalla mia
proprietà e loro non sono entrati. Fatto sta che vi è stato uno scambio di
insulti, mia madre si è affacciata alla finestra guardando cosa succedeva,
alche io le ho detto di chiamare la polizia per far mandare via la gente.”
(all. 1 ad AI 1).
b. Le dichiarazioni
dell’imputato non trovano tuttavia conferma in quanto riferito dalla vittima.
__________ interrogato il 15 agosto 2017 presso gli
uffici della Polizia cantonale, ha infatti dichiarato che lui ed una ventina di
amici, dopo aver partecipato ad una festa alla __________, nel dirigersi verso
la fermata del bus dove avrebbe dovuto attenderli un amico, si sono fermati a
parlare in __________, a fianco dell’abitazione dell’imputato. La vittima ha
quindi così descritto quanto avvenuto in seguito:
" Improvvisamente
notavo che al cancello della casa (…) si presentava una persona che, con fare
minaccioso urlava nei nostri confronti. Non facevo nemmeno in tempo a capire
cosa stesse urlando che quest’ultimo lanciava una bottiglia di vetro verso di
noi. (…)”
(all. 8 ad AI 1).
c. Le
dichiarazioni della vittima hanno, per contro, trovato riscontro in quelle rese
dall’accusatore privato, che al momento dei fatti stava transitando davanti
all’abitazione dell’imputato e che ha riferito quanto di seguito:
" Giunto dopo
il sottopassaggio, arrivavo davanti a una abitazione e notavo dei ragazzini,
più o meno una decina, che stavano litigando tra di loro, la maggior parte
sconosciuti alcuni li conoscevo di vista.
Nel frattempo un signore usciva da casa sua e
rimanendo all’interno del suo giardino si avvicinava al cancello e senza dire
nulla lanciava con la mano sinistra una bottiglia di vetro contro il
sottopassaggio ad un’altezza di circa 4 metri. (…) Credo che l’autore non
voleva colpire i ragazzi con la bottiglia ma solo spaventarli.”
(all. 6 ad AI 1).
d. Il lancio di
almeno una bottiglia da parte dell’imputato ha trovato conferma anche nelle
parole dei testimoni __________ e __________, che si erano fermati col gruppo
di amici in __________. Pur non avendo visto il ferimento di __________ i
medesimi hanno infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito agli
istanti che l’hanno preceduto:
" (…) ad un
certo punto ho visto un signore che indossava una maglietta scura, che urlava
all’interno del giardino della casa, nei pressi del cancello contro tutte le
persone che si trovavano di fronte alla casa. (…) non ho capito le parole che
stava dicendo, .(…) mi sembrava alquanto minaccioso. (…) Poco dopo ho visto il
signore che discuteva animatamente con tutti i ragazzi, dalla zona del cancello
lanciare una bottiglia di vetro verso le persone che erano li davanti. Tengo a
precisare che la bottiglia l’ha lanciata in alto e ha fatto diversi metri
almeno 10-15m e si è infranta per terra, vicino la mia posizione, ovvero pochi metri
dopo.”
(all. 10 ad AI 1).
" Ad un tratto
questo signore ha lanciato con la mano destra, la bottiglia che teneva in mano
contro il muro del sottopassaggio situato dietro di noi, la stessa si è poi
frammentata in diversi pezzi”
(all. 4 ad AI 1).
e. Interrogato
dal PP in data 16 agosto 2017, l’imputato, dopo aver preso atto delle
dichiarazioni rilasciate dalla vittima, dall’accusatore privato e dai due
testimoni citati, ha ribadito di non ricordarsi del lancio di una bottiglia, né
di aver, poi, come si vedrà, attaccato __________. con un coltello, aggiungendo
che “può essere che non me ricordo perché ero brillo”.
Ha quindi precisato le proprie precedenti
dichiarazioni:
" (…)
chiaramente mi sentivo un po’ brillo, ma ero tranquillo.
(…) quando ho visto tutte quelle persone che
guardavano verso casa mia mi sono sentito “di merda” nel senso che mi sono
sentito in pericolo sapendo quello che ogni tanto succede alla __________ dove
deve intervenire l’ambulanza. Forse inizialmente queste persone non mi hanno
visto perché ero seduto al buio perché non c’è la luce. Poi mi sono spostato
lungo il vialetto davanti a casa, verso il cancello, ma senza raggiungerlo. Nel
contempo ho detto a voce alta di andare via. A quel punto qualcuno mi ha
risposto dicendomi che non se ne sarebbe andato, mi ha insultato dicendomi
vaffanculo e dal quel momento abbiamo iniziato a litigare verbalmente. (…)
prima che io dicessi loro di andare via, nessuno si era rivolto a me, nessuno
di loro aveva tentato di entrare nella mia proprietà, aveva gettato oggetti o
altro.”
(AI 6).
f. Si rileva
che la testimonianza resa da __________ in data 22 agosto 2017 riferisce del
lancio di due bottiglie ed aggiunge i seguenti dettagli in merito agli istanti
precedenti al ferimento di __________
" Ho sentito e
poi visto un vecchietto, così io lo definisco, che urlava contro un ragazzo che
non conoscevo e che penso avesse sui 17 anni. In pratica gli diceva qualcosa
tipo “vieni dentro che ti picchio”, in pratica lo sfidava. Io ritengo che
quella persona fosse ubriaca, ma un po’ anche il ragazzo si è lasciato
coinvolgere nella lite verbale. Poi quel signore dall’interno del suo giardino
ha lanciato due bottiglie di vetro una dietro l’altra in direzione dei
presenti. Io ho visto che una bottiglia è andata a colpire le gambe di una
persona ed un’altra si è infranta per terra. Poi ho visto che quell’uomo aveva
in una mano un coltellino, con lama ben visibile, e lo agitava in aria facendo
gesti come per scacciare le persone mentre diceva anche “…via, via! …”. Anche
in questo frangente dal modo con cui si esprimeva e si agitava ritengo fosse
ubriaco.”
(all. 7 al Rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria).
Pure la madre dell’imputato, interrogata in data 18
agosto 2017, avrebbe “sentito che IM 1 urlava” ed in seguito “il
rumore tipico di una bottiglia che andava in frantumi. (…)” (all. 6 al
Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
g. In merito al
lancio di almeno una bottiglia, riferito da tutte le altre persone
verbalizzate, l’imputato ha nuovamente ribadito il 23 ottobre 2017 di non
ricordarsi nulla e confermato quanto dichiarato il 16 agosto 2017 in merito ai
fatti che hanno portato al ferimento di __________ (cfr. AI 43).
h. In sede
dibattimentale, IM 1 ha dichiarato che la festa in corso sulla __________
quella sera non lo stava disturbando. Ha quindi precisato le proprie
dichiarazioni di data 16 agosto 2017, affermando che alla presenza di tutti
quei giovani davanti alla propria abitazione, si è sentito oppresso e ha avuto
paura. Interrogato in merito alla reazione che avrebbe una persona che ha
paura, l’imputato ha dato atto che “si chiude in casa e chiama la Polizia.”.
Il prevenuto ha quindi ribadito di non ricordarsi di
aver lanciato almeno una bottiglia “mi ricordo che insultavano, ma non altro”.
i. Come risulta
dalla documentazione allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria,
nella cucina ubicata al piano terra dell’abitazione IM 1, sono state rinvenute
due bottiglie di vino rosé di marca __________, vuote, identiche a quella trovata
in frammenti presso il muro del sottopassaggio (fotografie n. 3, 4, 5, 6 e 7,
Documentazione fotografica allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria).
Sul muretto sito a lato del garage dell’abitazione
dell’imputato, gli inquirenti hanno rinvenuto dei frammenti di vetro di colore
verde (fotografie 11 e 12, Documentazione fotografica allegata al Rapporto
d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
All’interno della proprietà IM 1, sono altresì stati
rinvenuti dei frammenti di una bottiglia di vodka alla fragola, marca __________
(fotografie n. 19, 20, 21, Documentazione fotografica allegata al Rapporto
d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
Dei quattro giovani verbalizzati nelle prime ore
successive ai fatti, solamente ACPR 1 è risultato positivo al test dell’alcol,
ma per un valore pressoché irrisorio, pari allo 0.04 mg/l (all. 6 ad AI 1). I
test condotti sulla vittima, su __________ ____________________ e su __________
hanno sortito risultato negativo nella misura dello 0.00 mg/l (all. 8, 10 e 12 a
AI 1).
j. Per quanto
concerne i fatti precedenti al ferimento di __________ la Corte ha accertato che
nel corso del pomeriggio del 14 agosto 2017, il prevenuto ha acquistato tre
bottiglie di vino rosé, una di vodka e due di aranciata. Egli ha quindi trascorso
il resto della giornata come spesso faceva, senza occupazioni particolari,
ascoltando musica. Ha iniziato a bere vino prima di cenare, mangiando una pizza
ordinata a domicilio, che ha consumato ad un tavolo sito in una zona riparata
all’esterno della casa.
La sua abitazione, come anticipato, si trova nei
pressi della __________ di __________ e quindi di una zona notoriamente di
svago. Quella sera non stava accadendo nulla di particolare; si sentiva della
musica provenire dalla festa sulla __________, musica il cui volume, in ogni
caso, non arrecava particolare disturbo all’imputato, peraltro, pure lui,
intento ad ascoltare musica ad alto volume.
Dopo essere andato in bagno, IM 1, nell’uscire dalla
propria abitazione per tornare al tavolo dove aveva cenato, ha visto che sulla
strada davanti alla propria casa si era fermato un gruppo di ragazzi che
chiacchieravano. Malgrado nessuno lo avesse notato, trovandosi in una zona
buia, né fosse stato aggredito verbalmente o minacciato, il cocktail di alcol e
medicamenti assunti lo ha però fatto scoppiare: non ha sopportato la presenza
dei giovani, nessuno dei quali, si sottolinea, era ubriaco o altrimenti
molesto. L’accusato è uscito dall’ombra, avvicinandosi al limitare del proprio
giardino, e ha quindi iniziato ad inveire contro i presenti, ma i ragazzi non
si sono piegati. Egli ha quindi lanciato nella loro direzione almeno una
bottiglia, compiendo un gesto non solo violento nei loro confronti, ma anche
pericoloso.
4.2.3
Il ferimento
della vittima
a. L’imputato ha
fin dal primo interrogatorio riconosciuto come proprio il coltello, dichiarando
di averlo “(…) preso perché avevo paura delle persone presenti. (…) Dallo
zainetto che era in cucina” e di averne aperto la lama per mostrarla a
tutti i presenti (all. 1 ad AI 1). Si rileva che in occasione del successivo
interrogatorio, l’imputato ha indicato di aver invece estratto il coltello
dalla propria tasca destra dei pantaloni (AI 6), circostanza poi ribadita al
dibattimento.
I fatti successivi, a detta di IM 1, si sarebbero così
svolti:
" Qualcuno mi
ha insultato più pesantemente e mi ha provocato. Mi è stato detto “vaffanculo,
figlio di puttana”, mi provocavano nel senso di farsi accoltellare (…) non ho
ferito nessuno. (…)
Io non ricordo e quindi non ritengo di aver lanciato
una bottiglia. Sono invece sicuro di aver ricevuto io in faccia una bottiglia.
(…) io non ho ferito nessuno e nemmeno ne avevo l’intenzione. (…) ribadisco (…)
di aver unicamente mostrato il coltello come mezzo di difesa.”
(all. 1 ad AI 1).
b. Le
dichiarazioni rilasciate dalla vittima nel corso del proprio interrogatorio del
15.
agosto 2017, divergono da quanto affermato dall’imputato e riferiscono di un
agire repentino e mirato di quest’ultimo negli istanti successivi al lancio di
almeno una bottiglia:
" Immediatamente
mi recavo verso questa persona e gli dicevo “che cazzo fai?”. Improvvisamente
esso estraeva il coltello e cercava di colpirmi al volto. D’istinto mettevo le
mani davanti alla faccia alfine di proteggermi ed in seguito venivo tagliato
dalla lama del coltello sul terzo dito della mano sinistra. (…)
La persona durante tutta la vicenda è rimasta
dall’altra parte del cancello, ovvero nel giardino di casa.
Dopo essere stato tagliato immediatamente scappavo
di corsa in direzione di __________.”
(all. 3 ad AI 1).
c. La versione
di __________. trova altresì pieno riscontro nelle dichiarazioni
dell’accusatore privato:
" (…) Dopodiché
due ragazzi __________ e __________ di cui non conosco il cognome, si sono
avvicinati all’aggressore chiedendo spiegazioni, mentre lui si trovava
all’interno del giardino della sua proprietà. A quel punto l’aggressore, da
dietro il cancello ha attaccato __________, cercando di accoltellarlo al volto.
In pratica l’aggressore impugnava con la mano destra un coltellino svizzero di
colore rosso. Credo che l’avesse in mano già al momento in cui ha lanciato la
bottiglia__________ per difendersi, si copriva il volto con entrambe le mani e
veniva quindi tagliato, se non sbaglio alla mano sinistra. (…) sinceramente non
ho sentito minacce da parte sua nei nostri confronti. Era in stato
confusionale, avrà detto qualche parola incomprensibile. Credo fosse ubriaco.”
(all. 1 ad AI 1).
d. Dopo che la
Polizia ha verbalizzato la vittima e l’accusatore privato, il PP ne ha
contestato le dichiarazioni all’imputato. Quest’ultimo, sempre in merito
all’uso del coltello ed al ferimento di __________., ha così precisato quanto
riferito in precedenza:
" (…) il
coltello (…) mi appartiene e lo tengo regolarmente nella tasca dei pantaloni o
nello zainetto. (…) La sera del 14 agosto lo avevo nella tasca destra dei
pantaloni perché io sono destrorso. Ad un certo punto mi sono sentito
minacciato dal comportamento delle persone presenti che diventavano sempre più
aggressive nei miei confronti, sia verbalmente che fisicamente, nel senso che
mi insultavano e si avvicinavano sempre di più al cancello. Nessuno di loro è
entrato o ha tentato di entrare nella mia proprietà. Il cancello era chiuso, ma
non a chiave. Dopo aver estratto il coltello dalla tasca, l’ho aperto con
l’altra mano e ho tenuto il coltello nella mano destra con il braccio teso
rivolte verso le persone che si trovavano oltre il cancello. In questo modo
sventolavo il coltello all’altezza del mio viso e forse anche più su. Io sono
alto 1.68 e quindi è possibile che sventolassi il coltello a quell’altezza o
anche sopra il metro e 70.
(…) l’ho fatto per tenere lontane le persone in modo
tale che non si avvicinassero. Non sono uscito dal cancello. Vorrei precisare
che quando ho mostrato in quel modo il coltello ai presenti, questi sono
arretrati un po’ e credo che si trovassero a circa 2/3 metri da me. (…) prima
di estrarre il coltello non ricordo di aver lanciato una bottiglia in direzione
dei ragazzi.
(…) ricordo di aver visto che uno dei ragazzi si
metteva le mani davanti al viso, ma non ricordo se l’abbia fatto mentre si
allontanava dal cancello o mentre si avvicinava. In ogni caso io non mi sono
accorto di averlo colpito col coltello.
(…) sul momento non mi sono reso conto che facendo
quel gesto col coltello, e meglio sventolandolo davanti al viso di quelle
persone, potessi fare ora del male. Me ne sono reso conto quando sono stato
portato in Polizia.
(…) io mi sono avvicinato al cancello impugnando il
coltello e più io mi avvicinavo più i ragazzi si allontanavano. Ricordo solo
che uno di loro, che indossava una maglietta di colore verde, era il più vicino
al cancello, ma non ritengo che a quella distanza potessi colpirlo con il
coltello ed è per questo che sono quasi sicuro di non averlo colpito. Non so
spiegarmi come abbia potuto ferirlo, ma di questo fatto non mi ricordo.”
(AI 6).
e. Al
dibattimento, IM 1 ha dichiarato che mentre si trovava nel giardino di casa
aveva avuto paura ed aveva fatto per mandare via i ragazzi presenti in strada.
Egli ha quindi affermato di aver tirato fuori il coltello, che teneva nella
tasca e portava sempre con sé, ed ha mimato il gesto, a braccio teso, fatto nei
confronti dei giovani presenti, non senza ricordare di essere stato condannato,
diciassette anni prima, per un fatto analogo. L’imputato ha quindi precisato che
i ragazzi si trovavano a due-tre metri da lui, salvo poi non rispondere nel
momento in cui il Presidente gli ha contestato che se realmente i ragazzi
fossero stati tanto lontani dal cancello, nessuno si sarebbe ferito, non
potendo essere raggiunto dalla lama (cfr. verbale di interrogatorio
dibattimentale).
f. Si rileva
che nella proprietà IM 1 è stato rinvenuto un coltello a lama pieghevole, di
marca Victorinox. Lo stesso è stato riconosciuto da IM 1 come essere di sua
proprietà ed essere stato impugnato al momento dei fatti (AI 6, fotografie n.
33.
e 34, Documentazione fotografica allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria).
In sede dibattimentale, anche il PP ha dato atto
alla Corte che si tratta del coltello utilizzato dall’imputato per ferire __________
(cfr. verbale dibattimentale).
Sul medesimo non sono state messe in evidenza tracce
di sangue.
All’esterno del domicilio del prevenuto, e meglio,
davanti al garage ed al muretto con ringhiera perimetrale, sono stati rivenuti
dei pezzi di carta di colore bianco e rosso, macchiati da tracce di sangue
(fotografie 10, 11, 13, 14, 25 e 27, Documentazione fotografica allegata al
Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
Dalla lettera di dimissione redatta il 15 agosto
2017.
dal Dr. med. __________, risulta che __________ si è recato al Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________ dopo il suo interrogatorio di polizia
terminato alle ore 03:20 (v. all. 8 ad AI 1) presentando una ferita lacero
contusa del polpastrello del terzo dito della mano sinistra. Al personale
medico, il giovane ha riferito di essersi protetto il viso mettendo le mani
davanti alla propria faccia mentre un uomo, l’imputato, cercava di accoltellarlo
sopra il torace. La ferita è stata medicata mediante l’applicazione di colla
dermica ed è stata certificata un’incapacità lavorativa al 100% dal 15 al 17
agosto 2018, compreso (all. ad all. 8 ad AI 1)
A complemento di quanto sopra, si rileva che con
scritto del 31 agosto 2017, il Dr. med. __________ ha attestato che durante il
soggiorno in pronto soccorso il paziente non era mai stato in pericolo di morte
(AI 27).
g. Per quanto
concerne il ferimento di __________., la Corte ha accertato che, confrontato
alla comprensibile reazione del giovane, che in seguito al lancio della
bottiglia in strada da parte di IM 1, gli si è avvicinato chiedendo a
quest’ultimo “che cazzo fai?”, l’imputato ha per tutta risposta estratto
dalla propria tasca un coltello, aprendolo ed in seguito vibrandolo a braccio
teso verso la vittima, da sopra il cancello, ad un’altezza che andava dal
proprio viso in su. Per difendersi e proteggersi dal coltello brandito dal
prevenuto, __________. ha alzato le mani davanti al proprio volto, con il che è
stato ferito ad un dito dalla lama. Ne è scaturita la reazione dei giovani
presenti, alcuni dei quali sono scappati in una direzione, altri in senso
opposto, altri ancora hanno iniziato a tirare sassi nei confronti di IM 1.
4.3
Punto 2
dell’atto d’accusa: minaccia
4.3.1
Come
risulta dal rapporto di Polizia, dopo la prima aggressione a mezzo del coltello
nei confronti di __________ IM 1, sarebbe uscito dal giardino, rincorrendo
l’accusatore privato ACPR 1 che stava transitando davanti all’abitazione.
Quest’ultimo, visto quanto occorso a __________ si è dato alla fuga e,
guadagnati diversi metri sull’inseguitore, ha raccolto dei sassi che ha tirato
nella direzione dell’imputato, ciò che pure altri ragazzi presenti in loco
hanno fatto. Una delle pietre ha colpito il prevenuto che è caduto a terra e si
è fermato (AI 1).
4.3.2
Nel corso
dei diversi interrogatori cui è stato sottoposto, ACPR 1 ha più volte ribadito
di non essere uscito dal proprio giardino e di non ricordarsi di aver commesso le
azioni contestategli al punto 2 dell’atto d’accusa:
“(…) sono sicuro di non esser
uscito dal mio cancello”
(all.1 ad AI 1);
" (…) non
ricordo (…) di essere uscito dalla mia proprietà per rincorrere sia (…) ACPR 1
sia altri ragazzi presenti. Come detto prima, ricordo che quando sono stato
colpito mi trovavo ancora all’interno del mio giardino (…) non ho presente di
essere uscito in strada, ricordo che ad un certo punto ho ricevuto un forte
colpo in faccia ed ho visto tutto nero, poi che dicevo alla polizia che il
coltellino era lì per terra.”
(AI 6) .
Anche confrontato alle affermazioni della propria
madre, che avrebbe visto il figlio uscire dal cancello brandendo un ferro,
l’imputato ha affermato di non ricordarsi di “essere uscito dal cancello e
tanto meno di aver avuto in mano un ferro.” (all. 1 a Rapporto d’inchiesta
di Polizia giudiziaria), versione, quest’ultima, ribadita pure in occasione
dell’ultimo verbale di interrogatorio innanzi al PP:
" Prendo atto
che mia mamma mi ha visto con in mano un tubo di ferro uscire dal giardino e
poi rientrare poco dopo.
Non mi ricordo di aver preso un mano un tubo di
ferro e non capisco da dove potesse provenire perché in giardino non avevo un
tubo di ferro. Non so se magari il tubo era stato portato dai ragazzi. In ogni
caso non ricordo di aver preso in mano un tubo di ferro ma solo il coltello.
Non ricordo neppure di essere uscito dal giardino. Ricordo invece che quando
ero in giardino e gridavo a mia mamma di chiamare la Polizia, sono stato
colpito in faccia da un oggetto, forse un sasso, e ricordo che poi ho mostrato
al poliziotto dove si trovava il coltello, che era per terra all’interno del
giardino. Non ricordo altro.”
(AI 43).
Da ultimo, anche al dibattimento l’imputato ha dichiarato
di non ricordarsi di essere uscito dal cancello (cfr. verbale di interrogatorio
dibattimentale).
4.3.3
Il fatto
che IM 1 sia uscito dal proprio giardino immediatamente dopo aver ferito __________.
ed abbia rincorso l’accusatore privato con fare minaccioso, brandendo un coltello
o con un tubo di ferro, risulta invece dalle altre dichiarazioni raccolte dagli
inquirenti in corso di inchiesta.
In primo luogo, l’accusatore privato ha fornito una
descrizione completa di quanto accaduto:
" L’aggressore
è quindi uscito dal cancello e si è diretto sempre con in mano il coltellino
nella mia direzione, voleva colpire me e altri ragazzi che erano lì. Io e altri
ragazzi presenti sul luogo abbiamo iniziato a correre verso __________. Per
scappare da lui mentre scappavamo io e altri ragazzi ci siamo fermati in
un’abitazione adiacente e abbiamo recuperato dei sassi e li abbiamo lanciati
verso l’aggressore. Preciso che ho lanciato due sassi in direzione dell’autore.
Non so dire se ho colpito io o meno l’aggressore, ma mentre scappavo ho notato
che lo stesso cadeva a terra. Dopodiché sono giunte due pattuglie della Polizia
Comunale di __________ e poi altre tre della Polizia Cantonale che hanno
immobilizzato l’autore.”
(all. 6 ad AI 1).
Rilevante ai fini del presente giudizio è pure la
descrizione rilasciata dalla madre dell’imputato quo agli istanti successivi al
ferimento di __________ in merito al quale la medesima non aveva saputo
riferire:
" (…) ho visto
che IM 1 stava uscendo dal cancello con in mano un tubo rotondo abbastanza
lungo: così lo definisco perché un attimo dopo ho sentito il rumore di un ferro
che cadeva. In quei frangenti è arrivata la Polizia (…) ho visto mio figlio
tornare verso casa (…) Mi sembra che quando è giunta la Polizia questo ferro è
stato raccolto e messo dentro la nostra proprietà contro il muretto sentendo il
medesimo rumore fatto prima.”
(all. 5 al Rapporto di inchiesta di Polizia
giudiziaria).
Da ultimo, anche __________ ha dichiarato,
riferendosi all’imputato, che “Dopo l’apparizione del coltello è anche uscito
in strada.” (all. 7 al Rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria)
4.3.4
Per
quanto attiene al coltello impiegato dall’imputato, si rimanda ai riscontri già
evidenziati al punto 4.2.3. lett. f.
In merito al “tubo di ferro” che il prevenuto
avrebbe, secondo le dichiarazioni rilasciate da __________, impugnato uscendo
dal proprio giardino, si rileva che in prossimità dell’abitazione è stato
effettivamente rinvenuto un paletto in metallo per fissare una ramina e che
questo sarebbe stato raccolto per strada da __________, vicino di casa di IM 1,
la mattina dopo i fatti (fotografie n. 29, 30 e 31, Documentazione fotografia
allegata al Rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria).
Svariati sassi sono stati rinvenuti lungo __________,
come pure nella proprietà IM 1, come meglio attesta la documentazione
fotografica agli atti (fotografie n. 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 32).
4.3.5
Per
quanto attiene ai fatti successivi al ferimento della vittima, e quindi alla
minaccia nei confronti di ACPR 1, la Corte ha quindi accertato che dopo aver
ferito __________., l’imputato non ha desistito dalle proprie azioni, né si è
rifugiato in casa. Egli ha, anzi, nuovamente sfidato i giovani che si erano
fermati davanti alla propria abitazione, uscendo dal giardino e rincorrendo
l’accusatore privato con fare minatorio, poco importa se brandendo un coltello,
come dichiarato da ACPR 1, o un tubo di ferro come riferito da __________.
L’imputato è, successivamente, stato colpito da
almeno un sasso lanciato nella sua direzioni ed è rovinato a terra. Da lì in
avanti ha, quindi, desistito dai suoi propositi, ma solo dopo essere caduto a
terra.
5.
La perizia
psichiatrica
5.1
Diagnosi
Come anticipato in entrata, IM 1 è stato oggetto di
perizia psichiatrica da parte del dr. __________. Nel suo referto del 9
novembre 2017, il medesimo ha ritenuto la seguente diagnosi: disturbo da
dipendenza cronica da alcol con inizio di deteriorazione psicorganica,
intossicazione alcolica con disturbo d’uso, disturbo della personalità emotivamente
instabile (Borderline). Si osserva inoltre che il perito ha indicato che nell’imputato
è assente la coscienza di malattia.
A mente dr__________, la pericolosità del prevenuto
sopravviene nel contesto di consumo e abuso alcolico:
" Il disturbo
da uso da alcol è un elemento significativo nell’aumento del rischio di
atteggiamenti violenti che, associati al disturbo della personalità Borderline,
potenziano ulteriormente il rischio di pericolosità. L’astinenza obbligatoria,
sia durante l’attuale carcerazione, che in seguito nella presa a carico
ambulatoriale, dovrà essere oggetto di verifica costante approfondita.
(…) gli psicofarmaci assunti dal periziando hanno
un’influenza sull’effetto dell’alcol, aumentandone l’aspetto disinibitore. Di
conseguenza, questo “cocktail” rende più importante la probabilità di passaggio
all’atto, così come accaduto durante i fatti per i quali il Signor IM 1 si
trova oggi in carcere.
Per concludere, se si legge la sola diagnosi di
personalità non si può parlare di pericolosità del periziando se non nel
contesto di consumo e abuso alcolico.
Inoltre, gli esami neuropsicologici segnalano la
presenza di un processo involutivo con la messa in evidenza di una
disorganizzazione nelle pianificazioni, una perdita del ragionamento logico e
delle capacità organizzative. In più, si segnala una perdita di flessibilità e
delle capacità esecutive.
Nel corso della presa a carico psichiatrica
ambulatoriale, occorrerà tenere conto dei limiti evidenziati attraverso il
mantenimento dell’obbligatorietà del trattamento e, nel caso specifico,
andrebbe favorito il mantenimento delle capacità esecutive, attraverso
l’ergoterapia nella forma più semplice, quali potrebbero essere delle attività
occupazionali. Per contro, la capacità organizzativa che è pure compromessa,
potrebbe venir aiutata con il mantenimento delle misure di protezione e di
accompagnamento.”
(AI 48).
Il perito ha quindi indicato che, al momento dei
fatti il periziando presentava e presenta a tutt’oggi, un disturbo di
personalità borderline, caratterizzato da difficoltà di controllare la rabbia
ed ideazione persecutoria transitoria associate a delle situazioni di stress.
Elementi, quelli appena citati, che il __________ ha indicato essere stati
potenziati e facilitati dall’assunzione cronica e dall’abuso di alcol e dai
farmaci psicoattivi.
Le patologie di cui quest’ultimo soffre comportano
altresì una grave alterazione del rispetto delle regole, della flessibilità,
del giudizio, dell’integrazione nel gruppo, del contatto con gli altri. Per
tali motivi il perito ha indicato la necessità di definire norme di condotta
chiare per il periziando, non da ultimo il controllo regolare dell’astinenza
alcolica attraverso strumenti ematochimici adeguati.
5.2
Risposte ai
quesiti peritali
" 1. Esistenza di una turba psichica:
1.1
L'esame del periziando mette
in evidenza una turba psichica al momento dei fatti imputati nell'ipotesi accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati,
indicando i criteri costitutivi del disturbo rilevati nella fattispecie?
Il periziando, al momento dei fatti, presentava e, attualmente,
presenta, un disturbo di personalità Borderline, nei cui criteri diagnostici
costituenti, contempla la
difficoltà a controllare la rabbia e l'ideazione persecutoria
transitoria, associato a delle
situazioni di stress. Questi
elementi sono stati potenziati e facilitati dall'assunzione cronica e abuso di alcol e dai farmaci psicoattivi constatati
ematicamente dall'Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia
(IACT).
1.2
Se si, quale e in che misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche
ICD-10 o DSM IV.
Le patologie presentate dal periziando sono
patologie invalidanti, sia a
livello professionale che nella gestione funzionale della
propria vita.
Il Mini-ICF-APP rivela una
grave alterazione del rispetto delle regole, della
flessibilità, del giudizio,
della persistenza, dell'integrazione nel gruppo, del contatto con gli altri. Ciò implica che per essere d'aiuto al
periziando, occorre definire norme di condotta chiare, come il controllo regolare dell'astinenza alcolica
attraverso strumenti ematochimici adeguati. In funzione dell'evoluzione in generale della medicina, non mi soffermo su dei parametri, ma sarà il curante a
scegliere il più opportuno.
Le diagnosi ritenute, sono di Disturbo da dipendenza cronica all'alcol
(ICD 10: F10.20), Intossicazione
alcolica con disturbo d'uso (ICD 10: F10.229), Disturbo
di personalità emotivamente instabile (Borderline) (ICD 10:
F60.3). Queste sono diagnosi attive e si potenziano l'una
nell'altra e fanno si che il periziato presenti una doppia problematica di turba psichica di dipendenza e di turba
psichica a se stante.
2.
Incapacità o
scemata imputabilità (art. 19 cpv. 1 e 2 CP)
2.1
I reati presi in considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione con la turba
psichica rilevata sopra (sub. 1)?
Sì.
Inoltre:
2.2
In questo caso era il
periziando totalmente incapace di
valutare il carattere illecito o di agire secondo tale
valutazione (art. 19 cpv. 1 CP)?
No.
Oppure:
2.3
Era al momento dei fatti scemata la capacità del periziando di valutare il
carattere illecito della sua azione (art. 19 cpv. 2 prima ipotesi CP)?
Parzialmente incapace.
Oppure:
2.4
Essendo data (in parte o pienamente) la
capacità di valutazione, era al momento dei fatti scemata la capacità di agire (art. 19 cpv. 2 seconda ipotesi CP)?
No.
Inoltre:
2.5
Nel caso in cui l'autore avesse agito in stato di scemata capacità di
valutare o di agire, quale era il
grado — leggero, medio o grave —
della scemata imputabilità?
Medio.
3.
Rischio di recidiva
3.1
Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta il
periziando un fondato pericolo di
commettere nuovi reati?
Dal punto di vista psichiatrico forense, il periziando
presenta una forte probabilità di recidiva.
3.2
Dal punto di vista psichiatrico forense è possibile dare
indicazioni riguardo ai reati che il periziando potrebbe commettere in futuro e circa la probabilità che ciò avvenga?
Il periziando, nel contesto delle diagnosi poste di personalità
Borderline e di tutti gli elementi diagnostici qui contemplati oltre alla evidente
problematica globale di alcolismo,
presenta un forte rischio di ricaduta se non vengono stabilite delle norme precise di condotta, alfine di
aiutarlo a contenere le sue pulsioni aggressive.
3.3
Richiamato
l'art. 64 CP:
3.3.1
Dal punto di vista psichiatrico forense può essere
affermato che il rischio di
commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato a particolari caratteristiche della personalità
del periziando ed alle circostanze
in cui sarebbe stato commesso il reato (art. 64 cpv. 1 lett. a CP)?
No.
oppure:
3.3.2
Dal punto di vista psichiatrico forense può essere
affermato che il rischio di
commettere nuovi reati dello stesso tipo da parte del periziando è collegato ad una sua turba psichica di notevole gravità permanente o di lunga durata (art.
64.
cpv. 1
lett. b CP)?
No.
4.
Misure
terapeutiche (art. 59-61 e art. 63
CP) Richiamati gli art. 59, 60 e 63 CP:
4.1
È il periziando tuttora
affetto dalla turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza) rilevata sopra
(sub. 1)?
Si.
4.2
Ammessa la correlazione tra l'accertata turba psichica
(o tossicomania o altra dipendenza) ed i fatti oggetto
del procedimento penale (v. risposta al quesito 2.1.), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa turba e se sì, quale?
A partire da queste
diagnosi, appare adeguato l'inizio di un trattamento ambulatoriale nel contesto carcerario. L'esecuzione
della pena in ambiente carcerario non inficia l'esito
del trattamento. Al termine della pena il periziato può essere
aiutato dai servizi territoriali dell'OSC, oppure da uno psichiatra FMH, che
devono tenere conto della tendenza alla non compliance.
Non da ultimo può essere preso in considerazione il neocostituito Servizio
Gestione Cantonale Persone Minacciose e Pericolose (GCPMP). li Servizio
potrebbe essere d'aiuto al
curatore generale, allo psichiatra referente o al servizio territoriale competente.
4.3
Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il
rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua
turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo il
trattamento stazionario idoneo a
contenere il rischio di nuovi
reati, oppure un trattamento ambulatoriale risulterebbe ugualmente adeguato?
L'obbligatorietà del trattamento, il suo contenuto, i controlli regolari dei parametri
biochimici che attestano l'astinenza dal consumo alcolico, aiuteranno il periziando a evitare nuovi reati, a
condizione che venga garantita la
messa in atto e la continuità del rispetto delle norme di
condotta per la cura.
4.4
Quali le possibilità pratiche (istituti, enti,
servizi, ecc.) per attuare il
trattamento suggerito in Ticino o in altri Cantoni?
Vedi 4.2
4.5
Il periziando è pronto a sottoporsi a questo trattamento? Un tale trattamento ordinato contro la volontà del periziando,
avrebbe comunque possibilità di
successo?
Al momento attuale, la risposta è positiva, tuttavia, occorre verificare la continuità della cura a livello territoriale.
4.6
La contemporanea
espiazione della pena pregiudicherebbe o ostacolerebbe fortemente il successo del trattamento?
No. Il trattamento
può essere iniziato durante la sua carcerazione.”
(AI 48).
6.
In diritto
e convincimento della Corte
6.1
Tentato
omicidio intenzionale, subordinatamente lesioni gravi, subordinatamente lesioni
semplici aggravate
6.1.1
Tentato
omicidio intenzionale
a. Giusta l’art. 111 CP,
chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva
non inferiore a cinque anni.
Per l’art. 111 CP, è necessario - dal profilo oggettivo - un
comportamento omicida, la morte di un essere umano e un rapporto di causalità
naturale ed adeguato tra il comportamento dell’autore e la morte della vittima.
Risulta evidente che trattandosi in concreto di un tentato omicidio, la morte e
il rapporto di causalità non devono evidentemente essere realizzati.
Il comportamento omicida può consistere in un’azione o in un’omissione.
Poco importa sapere il mezzo utilizzato per compiere tale azione. Infatti,
l’illiceità non si caratterizza attraverso il modo di procedere, ma attraverso
il risultato finale desiderato o ottenuto.
b. In casu, restando
sull’aspetto oggettivo, bisogna considerare che il comportamento dell’accusato,
ovvero quello di munirsi di un coltello con una lama di 8 centimetri e
sventolarlo ripetutamente all’altezza del viso della vittima non può essere
qualificato come comportamento omicida e questo in relazione al fatto che la
zona del corpo cui sono stati diretti i colpi, è sì notoriamente sede di organi
vitali, organi che non potevano tuttavia essere raggiunti dallo sventolio del
coltello in corrispondenza del viso della vittima.
In queste condizioni non è data la probabilità che le coltellate
dirette al viso, si noti infatti che in nessuna dichiarazione raccolta in corso
di inchiesta sono mai risultati dei colpi diretti al collo, potessero ferire a
morte la vittima.
Sebbene risulti difficile capire dove con esattezza siano stati
vibrati i colpi, pare certo che i medesimi fossero indirizzati all’altezza del
volto. È quindi improbabile che IM 1 avesse mirato al tronco o al collo già per
il solo fatto di trovarsi dietro ad un cancello chiuso che ha dovuto oltrepassare
con il braccio.
c. Ne discende che la Corte
non ha ritenuto che la condotta di IM 1 abbia integrato gli estremi del reato
di omicidio intenzionale, nella forma del tentativo. I colpi vibrati
dall’imputato nei confronti della vittima non erano infatti idonei a causarne
la morte.
6.1.2
Tentate lesioni gravi
a. Ai sensi dell’art. 122 CP,
chiunque commette una lesione grave, è punito con una pena detentiva da sei
mesi a dieci anni.
L’art. 122 CP contiene una lista esemplificativa e non esaustiva
di casi in cui le lesioni sono da ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal,
Partie spéciale, 2009, pag. 158-159, n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III,
Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008, pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli
in cui la ferita cagionata alla vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1),
quelli in cui il corpo, un organo o un arto importante subisce una mutilazione
o la perdita dell’uso, nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente
un’incapacità al lavoro, un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del
viso (cpv. 2). Vi è poi la clausola generale che permette di qualificare come lesioni
gravi anche altri gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una
persona (cpv. 3).
b. Determinante per definire
“grave” una lesione è la natura della lesione stessa e non il comportamento che
l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013,
n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, op. cit., n. 528, pag. 159).
Il cpv. 2 dell’art. 122 annovera, tra le lesioni che sono da
considerarsi gravi, sia la mutilazione di un organo importante, che lo sfregio,
grave e permanente, del viso.
Per quanto attiene al primo aspetto, con particolare riguardo ad
organi doppi che, sebbene importanti, non sono, almeno singolarmente, vitali,
si pensi per esempio agli occhi, la dottrina ha ritenuto che la lesione di un
solo occhio possa essere sufficiente per essere considerata come una lesione
grave (BSK Strafrecht II-ROTH/BERKEMEIER, n. 13 ad art. 122). L’importanza dell’organo,
secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, non è quindi tanto da
determinarsi a priori, quanto piuttosto avuto riguardo della situazione
personale e professionale della vittima (STF 4P.9/2002 del 19 marzo 2002, c.
2d; PC CP, n. 12 ad art. 122).
In merito invece allo sfregio, il Tribunale federale ha già avuto
modo di stabilire che un taglio, che dall’angolo della bocca arriva fino
all’orecchio e la cui cicatrice incide in modo permanente sull’espressione del
volto, configuri una lesione grave (DTF 115 IV 17).
Parte della dottrina e la giurisprudenza hanno sottolineato che
anche per determinare se a fronte di uno sfregio al volto si sia effettivamente
in presenza di una lesione grave occorre tenere conto anche della situazione
personale della vittima, per esempio della professione esercitata dalla
medesima, ritenuto come, a titolo esemplificativo, lo sfregio del volto di un
modello abbia maggior impatto sulla vittima di quello occorso ad un giocatore
di hockey (BSK Strafrecht II-ROTH/BERKEMEIER, n. 8 ad art. 122).
Va tenuto in considerazione anche l’impatto della lesione sulla
qualità di vita della vittima, come per esempio il fatto che il danno possa
comportare la rinuncia forzata a degli hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier,
op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).
c. Secondo la giurisprudenza,
sussiste il tentativo (art. 22 CP) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi
soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza
che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e
rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo
eventuale è però sufficiente (sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid.
1.1
).
d. In casu, nonostante
le lesioni effettivamente inflitte alla vittima siano state di limitata
gravità, per la valutazione penale, l’atto commesso non può venir esaminato
unicamente in base all’esito che esso ha avuto (STF 6B_612/2013 dell’8 novembre
2013, consid. 1.3.; STF 6B_1106/2017 del 15 marzo 2018, consid. 3.2.).
In effetti, si devono tenere in considerazione la pericolosità
dell’arma da taglio utilizzata, la zona colpita, le modalità d’azione e, dal
punto di vista soggettivo, le intenzioni, rispettivamente le conoscenze dei
fatti, dell’autore (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2.1.).
In merito a quest’ultimo punto, si ricorda che il legislatore ha
definito le nozioni di intenzionalità all’art. 12 cpv. 2 CP: commette con
intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e
volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il
realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di
dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9
consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il
reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso
in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità
del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo
(STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2;6B_458/2009 del 9 dicembre
2010.
consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; DTF 135 IV 152
consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1).
e. Ritenuto come, di regola,
la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni,
da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo
eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che
l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa
ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio
2015.
consid. 2.1.; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2.; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV
58.
consid. 8.4). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il
volere dell’autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del
pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla
come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una
presa in considerazione della realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4
giugno 2012 consid. 2.4.1.; DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3.; 130 IV 58 consid. 8.4,
e riferimenti).
Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che
l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca -
figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e
la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12
consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di
diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla
luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più
fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva
accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19
luglio 2012 consid. 4.1;6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;
6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011
che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF
6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV
26.
consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).
La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un
grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza
(STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9
consid. 4.2.5).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente
dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010
consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid.
2.3.3
; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).
f. Sulla potenziale
pericolosità di un coltello da tasca con una lama di 8 centimetri non vi sono
dubbi.
In primo luogo vanno considerate le modalità con cui il ferimento
è avvenuto: come ammesso dal prevenuto ed accertato da questa Corte, egli in
quel momento era “brillo” (per usare le sue stesse parole) ed agitato
poiché confrontato a numerosi giovani presenti fuori dalla propria abitazione. IM
1, dapprima ha cercato di allontanare il gruppo tirando nella direzione dei
giovani almeno una bottiglia ed in seguito, all’avvicinarsi di uno dei presenti
al cancello che delimita il proprio giardino, che gli chiedeva spiegazione per
il suo gesto, già di per sé, scriteriato, egli ha estratto dalla tasca il
precitato coltello, che ha poi vibrato all’altezza del viso della vittima,
senza preoccuparsi di dove avrebbe potuto colpire, né delle conseguenze delle
proprie azioni, tant’è che nemmeno si è reso conto di avere ferito __________
alla mano che questi aveva alzato per proteggersi il volto. Il tutto è per
giunta avvenuto in una situazione dinamica, di fronte ad un soggetto in
movimento.
g. Nel caso che ci occupa, è
quindi da ritenere accertato, ai sensi della dottrina e della giurisprudenza
richiamate ai considerandi precedenti, che una ferita da taglio al viso avrebbe
potuto causare il ferimento degli occhi, oppure produrre uno sfregio, grave e
permanente, con relative conseguenze, ancor più gravi, considerata la giovane
età della vittima ed il fatto che determinati sbocchi professionali, in caso di
grave ferimento al volto e conseguenti cicatrici o parziali paralisi, gli
sarebbero preclusi.
Dal punto di vista oggettivo è quindi integrato il reato di
tentate lesioni gravi.
h. Dal profilo soggettivo è
stato ritenuto il dolo eventuale. In effetti, avendo IM 1 sventolato il
coltello a casaccio all’altezza del viso di __________ mentre questo gli si
stava avvicinando, l’imputato, “brillo” ed in uno stato di rabbia, ha
compiuto gesti potenzialmente atti a procurare delle lesioni permanenti e
gravi. Veste, ulteriormente, il dolo eventuale il suo completo disinteresse per
le conseguenze che un simile gesto avrebbe potuto avere, confermato dal fatto
ch’egli nemmeno si è preoccupato di verificare se aveva ferito il giovane;
anzi, non se n’è neppure reso conto.
Alla luce delle elevate possibilità di provocare lesioni serie
alla vittima, l’imputato ha pertanto coscientemente assunto ed accettato il
rischio di provocare gravi danni a quest’ultima. Del resto, quantunque in condizioni
alterate, egli era ben cosciente del fatto che, vibrando un coltello come
quello che ha usato, a casaccio, all’altezza del volto, avrebbe potuto causare
ferite molto gravi e permanenti.
Per tacere del fatto che IM 1 era già stato condannato nel 2000
per un fatto simile, con il che conosceva benissimo la potenziale pericolosità
del proprio agire.
Si aggiunga altresì che, come verrà evidenziato in seguito,
l’imputato, armato dello stesso coltello o di un tubo di ferro, poco importa,
ha poi inseguito l’accusatore privato, gesto che testimonia di una volontà di
aggredire e non certo un sentimento di paura, o l’intento di “solo” difendersi come
preteso dalla difesa.
Egli ha quindi delinquito per dolo eventuale e si è reso, con ciò,
autore colpevole di tentate lesioni gravi.
6.2
Minaccia
6.2.1
L’art. 180 cpv. 1 CP
commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando
grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per
minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato,
l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro, il destinatario deve
esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a).
È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel
destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui
vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento
alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi
(STF 6S.251/2004 del 3 giugno 2005, consid. 3.1; DTF 99 IV 211
consid. 1a; Corboz, Le infractions en droit suisse, 3a ed. Berna 2010,
ad art. 180 CP, n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle
medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e
di media sensibilità (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a
edizione, Basilea 2013, ad art. 180 CP, n. 19 e seg.; CCRP, sentenza del 12
dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo).
È, poi, necessario - per l’applicazione dell’art. 180 CP - che la
messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece,
necessario né che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua
minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128
consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 4; Donatsch, Strafrecht III,
Delikte gegen den Einzelnen, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, 10a edizione, pag.
423).
Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo
destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che
egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che
il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del
minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 CP, n. 12). Secondo altri, invece, è
sufficiente che il turbamento comprometta il senso di sicurezza della vittima
senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della volontà della vittima
(Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 10 e 11).
Oltre ad essere grave la minaccia proferita deve anche essere
illecita, condizione che si realizza quando il pregiudizio annunciato
dall’autore della minaccia è già di per sé illecito (Hurtado Pozo, Droit pénal
Partie spéciale, Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, pag. 724 n. 2409; Corboz, op.
cit., ad art. 180 CP, n. 11).
Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche
solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento
o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe
comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale
effetto (Delnon/Rudy, in op. cit., ad art. 180, n. 33; Corboz, op. cit., ad
art. 180 CP, n. 16; sentenza CARP del 30 gennaio 2013, inc. 17.2012.76, consid.
13.
e 14).
6.2.2
Nei procedimenti aventi
per oggetto reati perseguibili a querela di parte, la querela costituisce un
presupposto processuale ai sensi dell’art. 403 cpv. 1 lett. c CPP (BSK,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 5 ad art. 403 CPP).
Giusta l’art. 118 CPP cpv. 1 e 2 è accusatore
privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento penale con un'azione penale o civile, ritenuto che la querela è
equiparata a tale dichiarazione.
Ai sensi del cpv. 1 dell’art. 30 CP, se un reato è
punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che
l'autore sia punito.
Concretamente, ACPR 1 è stato sentito in data 15
agosto 2017 in qualità di accusatore privato. In tale contesto, egli ha
espressamente dichiarato la propria volontà di costituirsi accusatore privato
nei confronti di IM 1.
In difetto di una querela a sé stante o esposta a
verbale, ma in presenza dell’espressa costituzione di accusatore privato nelle
forme di cui all’art. 119 CPP, la dottrina conclude che quest’ultima sia da
qualificarsi come querela (BSK, Strafrecht I, 2011, n. 50 ad art. 30), non
essendo necessario che il soggetto abbia o meno impiegato il termine di
“denuncia penale” o “querela penale”; rilevante è invece la circostanza che si possa
evincere il suo intento a che l’imputato venga perseguito (Commentaire Romand,
Code pénal I, 2009, n. 10 ad art. 30), ciò che è da considerarsi il caso ACPR 1.
6.2.3
Nel caso
di specie, certo è che IM 1, dopo aver ferito __________., non si è fermato.
Egli infatti è uscito dal proprio giardino mosso dall’intento violento, di fare
male, brandendo un coltello, o un palo di ferro, poco importa, ed ha rincorso ACPR
1.
Risulta pertanto evidente il timore incusso
dall’agire dell’imputato nei confronti dell’accusatore privato, che si è visto
rincorrere da un individuo, aggressivo, che aveva appena ferito un’altra
persona e che brandiva un oggetto pericoloso con cui avrebbe, quantomeno,
potuto ferirlo.
La reazione di ACPR 1, contrariamente a quanto
sostenuto dalla difesa, è stata quella di una persona che, in un momento di
pericolo, cerca, come meglio può, di bloccare il proprio aggressore, in questo
caso tirandogli dei sassi.
Con tutta evidenza, il reato in esame è da ritenersi
configurato e l’atto d’accusa deve quindi essere confermato per quanto al punto
2.
del medesimo, oltre che per quanto attiene all’aspetto oggettivo, anche dal
punto di vista soggettivo. IM 1 è quindi stato ritenuto colpevole di minaccia
ai danni di ACPR 1.
7.
Imputabilità
dell’autore
Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento
del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo
tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace
di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il
giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP). Qualora vi sia serio motivo di
dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità
istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.
Il perito, come anticipato, ha evidenziato che “al momento dei fatti il periziando era
parzialmente incapace di valutare il carattere illecito dei propri atti,
rilevando una scemata imputabilità di grado medio” (AI
48).
8.
Della
commisurazione della pena
8.1
L’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica
la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con
le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998.
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore.
In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”)
- la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa,
la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca
che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze
attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui
agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre
circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la
colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il
TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).
Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata
imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio
potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare
la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad
una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della
responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a
grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può
essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione
grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve
poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena.
Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione
della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave
dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita un’importanza
troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6;
STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,
determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere
ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12
marzo 2008 consid. 2.2;6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
8.2
Per l’art 42 cpv. 1 CP
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena
detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se,
nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena
detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria
di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in
presenza di circostanze particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). La
concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché
l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui (art. 42 cpv. 3 CP). Mentre il vecchio
diritto (art. 41 cfr. 1 cpv. 1 CP previgente) richiedeva una prognosi
favorevole sulla presumibile futura condotta dell’imputato, secondo il nuovo
diritto è determinante la mancanza di prognosi sfavorevole (KUHN, La nouvelle
partie générale du Code pénal suisse, Le sursis et le sursis artile, in CGS,
Berna, 2006, pag. 220). In questo modo, riservati i casi previsti dall’art. 42
cpv. 2 e 3 CP, si è voluto tenere conto dell’orientamento giurisprudenziale
che, constatata l’impossibilità di fare previsioni positive più o meno sicure
sul presumibile comportamento futuro del condannato come previsto dall’art. 41
cfr. 1 cpv. 1 CP previgente, ha ammesso la prognosi favorevole in assenza di
indizi concreti che, valutati nel loro complesso, vi si opponessero, come ad
esempio il pericolo di recidiva. Al riguardo l’art. 42 cpv. 1 CP richiede una
sorta di doppio pronostico: la previsione sul comportamento futuro del
condannato in caso di sospensione condizionale della pena come pure la
previsione sul suo comportamento futuro in caso di espiazione della pena,
ritenuto che, a quest’ultimo riguardo, il giudice ordinerà l’esecuzione della
pena soltanto nel caso in cui ci si deve indubbiamente attendere che l’autore
non si farà condizionare in alcun modo positivamente dall’effettiva esecuzione
della sanzione (STRATENWERTH/WOHLERS, op. cit., art. 42 no. 9).
8.3
Conseguentemente
all’art. 43 cpv. 1 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva
di uno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (art. 43
cpv. 2 CP). In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva,
la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le
norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono
applicabili alla parte di pena da eseguire (art. 43 cpv. 3 CP).
Secondo giurisprudenza prima di determinarsi sull’incidenza della
colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da
porre al beneficio della sospensione condizionale, il giudice deve verificare
che contro l’autore non si possa formulare una prognosi sfavorevole sulla sua
futura condotta ex art. 42 cpv. 1 CP. L’art. 43 CP, che regola la sospensione
condizionale parziale della pena, trova infatti il suo punto di riferimento
nella colpa dell’autore e non può perciò essere usato per formulare prognosi
poco chiare. In altre parole e detto ancor più semplicemente il primo
presupposto per la concessione di una condizionale parziale è costituito
dall’assenza di prognosi negativa.
8.4
Occorre, dunque,
determinare la colpa di IM1 in funzione delle circostanze legate al fatto
commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive
del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad
esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto
dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la
determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione
attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali
legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
Per la Corte la colpa dell’accusato dal profilo oggettivo è media.
IM 1 avrebbe potuto concretamente causare delle lesioni gravi alla
vittima, reato, nel caso di specie, per fortuna, integrato solo nella forma del
tentativo, che, a dire il vero, non si è tramutato in reato consumato non
perché questa non fosse la sua, perlomeno accettata, volontà interiore, ma solo
per una mera casualità, grazie alla pronta reazione della vittima che ha alzato
le braccia, incontrando la lama del coltello brandito dal prevenuto e che così,
pur ferendosi ad una mano, è riuscita a proteggere il proprio volto. Se le
azioni dell’imputato non hanno avuto ben altre conseguenze è quindi stato solo
per caso, non perché egli non volesse, come più volte ha dichiarato, ferire
nessuno.
Non pago, dopo aver ferito __________., in segno di ulteriore
sfida nei confronti dei giovani che si erano fermati davanti alla propria
abitazione, IM 1 è uscito dalla proprietà, rincorrendo l’accusatore privato,
minacciandolo, brandendo, come già indicato, il medesimo coltello impiegato
qualche istante prima per ferire la vittima, come riferito dallo stesso ACPR 1,
o un tubo di metallo, come dichiarato da __________ venendo poi fermato solo
perché colpito da un sasso e quindi rovinato al suolo. In questo senso il
concorso di reati non va affatto banalizzato perché con più atti, IM 1 ha leso
più beni protetti.
La colpa è poi grave dal punto di vista soggettivo. IM 1 ha agito
per motivi futili e manifestamente inconsistenti, senza essere stato provocato.
Ciò posto deve, di contro, essere tenuta in considerazione la scemata imputabilità
di grado medio riscontrata dal perito, elemento, quest’ultimo, che incide direttamente
sulla colpa soggettiva dell’imputato (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2), qualificandola di media.
In ragione di tutto quanto sopra, la Corte si è chiesta,
conformemente all’art. 49 cpv. 1 CP, quale avrebbe potuto essere la pena base
nell’ipotesi di un reato di lesioni gravi consumate, per il quale è possibile
infliggere una pena detentiva fino a dieci anni, ritenendo congrua, per
l’aspetto oggettivo, una pena base attorno ai tre anni. Stanti i futili motivi
di cui sopra, dal lato soggettivo, la pena base si sarebbe attestata non
lontano dai cinque anni, se non che la stessa ha dovuto essere dimezzata tenuto
conto del grado di scemata imputabilità medio in capo al reo.
In debita considerazione è altresì stato ritenuto il fatto che
l’imputato ha agito per dolo eventuale e integrato il reato di lesioni gravi
nella forma del tentativo.
Venendo alle circostanze personali, la Corte rileva che non ci
sono particolari attenuanti. IM 1 ha un precedente penale che pesa a suo
carico, non ha nessun progetto per il futuro e ha difficoltà a rispettare le
regole. In definitiva, gli unici fattori che depongono per una mitigazione
della pena sono una certa collaborazione ed il periodo di carcerazione
preventiva sofferto. Per contro pesa a suo carico il concorso di reati, che ne
aggrava la pena di almeno quattro mesi.
Tutto quanto sopra ben ponderato, la Corte ha ritenuto equa una
pena detentiva di tre anni.
8.5
Resta la
questione della prognosi. Nel caso di IM 1, come rilevato dal perito, Dr. med. __________,
“(…) il periziando presenta una forte probabilità di
recidiva.”.
Ad oggi, la prognosi è quindi da ritenersi negativa, come del
resto rilevato dal perito; l’imputato non ha nemmeno coscienza di malattia e
meglio della sindrome di dipendenza da alcol, che, per finire, è la ragione
principale da cui derivano i suoi comportamenti contrari all’ordine pubblico. A
ciò aggiungasi l’aspetto antisociale diagnosticato, che ne rendono una persona
dal continuo pericolo di recidiva.
Anche in occasione del dibattimento, IM 1 ha identificato la fonte
dei propri problemi, sia di salute, che a livello di comportamento e quindi
sociali, negli stati depressivi che ha affrontato nel corso degli anni, non
riconoscendo la dipendenza da alcol fintanto che non gli è stata apertamente
contestata (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale).
Tuttavia, considerato
che, sempre a mente del perito, il disturbo da abuso di alcol è un
elemento significativo nell’aumento del rischio di atteggiamenti violenti che,
associati al disturbo della personalità borderline, potenziano ulteriormente il
rischio di pericolosità, la Corte si è chiesta se fosse possibile, nel caso di
specie, trovare un’alternativa alla sola pena detentiva.
Dopo aver lungamente riflettuto, la Corte ha ritenuto che ad oggi
la liberazione del prevenuto non è possibile.
La Corte è, tuttavia, ben conscia del fatto che, secondo la
giurisprudenza, la pena detentiva da espiare deve essere l’ultima ratio.
Infatti, prima di escludere ogni possibilità di sospensione condizionale (in
specie solo parziale), occorre esaurire ogni altra forma efficace di punizione.
In tal senso, vi è quindi un margine che ha permesso alla Corte di
propendere per una pena parzialmente sospesa in ragione di 24 mesi, per un
periodo di prova più lungo possibile, ritenuto che la prognosi negativa è
legata al consumo di alcol, che può essere monitorato e controllato con le
misure terapeutiche e comportamentali, di cui al considerando n. 9.
9.
Misure
terapeutiche
9.1
Il Dr.
med. __________ ha ritenuto adeguato l’inizio di un trattamento ambulatoriale,
nel corso del quale “(…) occorrerà tenere conto dei limiti
evidenziati attraverso il mantenimento dell’obbligatorietà del trattamento e,
nel caso specifico, andrebbe favorito il mantenimento delle capacità esecutive,
attraverso l’ergoterapia nella forma più semplice, quali potrebbero essere
delle attività occupazionali. Per contro, la capacità organizzativa che è pure
compromessa, potrebbe venir aiutata con il mantenimento delle misure di
protezione e di accompagnamento nel contesto carcerario,
ritenuto come quest’ultimo non ne inficerebbe il buon esito.” (AI 48).
Il perito ha altresì precisato che l’obbligatorietà
del trattamento, il suo contenuto e i controlli regolari dei parametri
biochimici che attestano l’astinenza dal consumo alcolico, aiuteranno il
periziando ad evitare nuovi reati, abbassando quindi notevolmente il rischio di
recidiva.
L’imputato ha inoltre già dato la propria disponibilità a
sottoporsi ad un trattamento (AI 48), confermando, in occasione del pubblico
dibattimento, di essere conscio del fatto che in futuro sarà chiamato a tenere
sotto controllo il “problema dell’alcol”, astenendosi dal consumarne
(cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale).
In definitiva la Corte, per rafforzare la parziale
sospensione condizionale della pena, pur dando atto che considerazioni di
prevenzione generale hanno scarso, sebbene non nullo, rilievo nella
determinazione della pena, ha condiviso il parere del perito sulla necessità di
un trattamento ambulatoriale, ordinandone pertanto l’esecuzione già in sede di
espiazione della pena.
Infatti, solo un serio lavoro di presa di coscienza
delle proprie azioni e delle relative cause può lasciare la speranza che IM 1
si ravveda.
Ma ciò, da solo, non basterebbe per concedere la
sospensione condizionale parziale della pena, quantunque tale trattamento
sarebbe ugualmente efficace anche in caso di espiazione (DTF 6S_48/2005
del 6 aprile 2005 consid. 1.2.; DTF 120 IV 1 consid. 2b).
9.2
Ad ulteriore
rafforzamento di un suo futuro reinserimento nella società, appare dapprima del
tutto adeguata un’assistenza riabilitativa ai sensi dell’art. 93 CP che
monitori costantemente la situazione affinché, ai primi segnali di eventuali
ricadute, si possano adottare le necessarie misure di contenimento, perché il
problema principale di IM 1 resta la dipendenza da alcol; problema che né lui,
né la madre, sono in grado di tenere sotto controllo.
La Corte ha inoltre ritenuto necessario ordinare, parallelamente,
delle norme di condotta per tutto il periodo di prova, e meglio:
a) divieto di consumare
qualsiasi bevanda alcolica;
b) obbligo di sottoporsi a
regolari controlli dell’alcolemia, la cui frequenza e le cui modalità vengono
lasciate all’autorità dell’esecuzione, ritenuto che, considerata la scarsa
propensione dell’imputato al rispetto delle regole, il semplice obbligo di
astinenza non è sufficiente a diminuire il rischio di recidiva;
c) obbligo di sottoporsi ad
una farmacoterapia ematochimica volta ad inibire il consumo di bevande
alcoliche.
L’imputato, tenendo conto del carcere preventivo già scontato,
rimarrà dunque in stato di carcerazione, dal momento della pronuncia della
sentenza, per ulteriori tre mesi, tempo che la Corte ha stimato necessario per
organizzare tutto quanto sopra ordinato, vale a dire, trattamento ambulatoriale
e norme di condotta, assistenza riabilitativa compresa.
IM 1 è stato altresì reso attento che l’inadempienza colpevole,
indiziante di recidività, di una norma di condotta implicherà il ripristino
della pena detentiva, come pure il mancato seguito dell’assistenza
riabilitativa costituisce reato a sé stante (art. 295 CP).
10.
Sequestri, tasse, spese e
nota d’onorario
10.1
Come da richiesta del
Procuratore pubblico, cui la difesa non si è opposta, tutto il materiale in sequestro,
comunque pericoloso, trattandosi di coltelli analoghi a quello utilizzato
dall’imputato al momento dei fatti, è stato confiscato.
10.2
La tassa
di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
10.3
Le spese
per la difesa d’ufficio sono state approvate in ragione di CHF 10’430.20.
visti gli art.: 12, 22, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 63, 69, 87, 93, 94, 111, 122, 123 cifra
2.
cpv. 2 e 180 cpv. 1 CP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
lesioni gravi tentate
per avere,
ad __________, in via __________,
il 14 agosto 2017, verso le 23:40 circa,
all’entrata del giardino della sua abitazione,
a mano di un coltello da tasca marca Victorinox con lama della
lunghezza di 8 cm circa, tentato di cagionare delle lesioni gravi a __________,
e meglio per avere,
brandito più volte il coltello aperto a casaccio in direzione del
viso, così facendo colpito il minorenne __________ alla mano sinistra,
agendo pertanto con dolo eventuale,
non riuscendo nel suo intento per puro caso, ritenuto che il mezzo
utilizzato e le modalità messe in atto erano idonee a cagionare a __________
danni al corpo potenzialmente gravi;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
1.2
minaccia,
per avere,
ad __________, in Via __________,
il 14 agosto 2017, verso le ore 23:45/50 circa,
usando gravemente minaccia, incusso spavento e timore ACPR 1,
rincorrendolo lungo la via, dopo aver ferito __________. nelle circostanze di
cui al pinto 1.1.,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e
precisato nei considerandi.
2.
Di conseguenza,
avendo agito in stato di scemata imputabilità,
IM 1
è condannato
alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa in ragione di 24
(ventiquattro) mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 5
(cinque) anni. Per il resto è da espiare.
4.
È ordinato il trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.
5.
Per la durata del periodo
di prova sono ordinate le seguenti norme di condotta:
5.1
divieto di consumare
qualsiasi bevanda alcolica;
5.2
obbligo di sottoporsi a
regolari controlli dell’alcolemia, la cui frequenza e le cui modalità vengono
lasciate all’autorità dell’esecuzione;
5.3
obbligo di sottoporsi ad una
farmacoterapia ematochimica volta ad inibire il consumo di bevande alcoliche;
5.4
obbligo di sottoporsi ad
un’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP.
6.
È ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro.
7.
La tassa di giustizia di
fr. 3'000.- (tremila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
8.
Le spese per la difesa d’ufficio
sono sostenute dallo Stato.
8.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 9'482.00
spese fr. 948.20
totale fr. 10’430.20
8.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10’430.20 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'453.40
Perizia fr. 5'618.20
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 128.50
fr. 11'200.10
============