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Decisione

72.2018.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 marzo 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

di revoca si giustificherebbe, a mente dell’accusa, anche una compressione

della pena per i fatti del procedimento in oggetto, di modo da arrivare a una

pena complessiva di 28 (ventotto)/30 (trenta) mesi. Per la contravvenzione alla

LStup, visto l’importante consumo, ritiene equa una multa di CHF 1'000.00

(mille);

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: i fatti sono sostanzialmente ammessi. Per scrupolo di patrocinio

segnala che in inchiesta vi erano alcuni casi in cui le dichiarazioni di IM 1 e

degli acquirenti non collimavano; per queste divergenze si rimette al giudizio

della Corte. Rileva che la piccola attività di spaccio del suo assistito era

finalizzata sostanzialmente a garantirsi il proprio consumo e al massimo a

pagare qualche bolletta o il mutuo se avanzava qualcosa.

Quanto alla commisurazione della pena, il difensore fa un breve

riassunto della vita dell’imputato, sottolineando che lo stesso ha sofferto

molto della morte del padre, avvenuta quando lui era ancora adolescente, e da

qui è anche nato il suo problema dapprima con l’aggressività e poi con

l’eroina. I precedenti penali dell’imputato sono quasi tutti legati al consumo

di stupefacenti, che sopraggiunge sempre quando questi si trova senza lavoro,

con conseguenti problemi finanziari e troppo tempo libero. Per la prognosi

rileva che il lavoro l’ha sempre tenuto lontano dai guai e che non ha mai

seguito un percorso terapeutico per risolvere la questione della droga, in cui

si rifugia quando ha dei problemi. Come emerge dalla documentazione prodotta il

21 marzo 2018, questi elementi positivi oggi ci sarebbero, in quanto IM 1 ha

trovato un lavoro presso una persona disposta ad assumerlo purché possa

cominciare già nei prossimi mesi, e l’imputato ha preso contatto anche con una

psicologa che lo seguirà non appena uscito dal carcere, ciò che non era mai

avvenuto in precedenza; è la prima volta che l’imputato si è deciso a cambiare,

anche perché si è reso conto per la prima volta che ha qualcosa da perdere,

ovvero la casa che ha insieme alla madre __________; la madre non può onorare

da sola il mutuo e se IM 1 non paga vi è il rischio che la casa venga pignorata

e realizzata. A favore dell’imputato va poi considerata, a mente dell’accusa,

una scemata imputabilità di grado lieve e il fatto che ha agito per procurarsi

lo stupefacente, un comportamento processuale discreto e il fatto che è una

persona che ha le risorse per fare bene e uscire dall’illegalità. È vero che è

piuttosto pesantemente recidivo, ma con riferimento alla condanna del 29

settembre 2014 la difesa segnala che perlomeno i fatti odierni sono meno gravi

degli ultimi. Riconosce che le condizioni per sospendere la pena nuova non

siano date, ma sostiene che per revocare la sospensione della pena precedente

serve una prognosi negativa e per la prognosi bisogna tenere conto anche di

tutti gli elementi positivi. Conclude chiedendo, in via principale, per i fatti

odierni, una pena detentiva da espiare di 8 (otto)/10 (dieci) mesi e la proroga

del periodo di prova della pena precedente per 1 (un) anno. In via subordinata,

se la Corte decidesse per la revoca, chiede che venga fissata una pena unica in

applicazione dell’art. 49 CP, che non sia superiore a 22 (ventidue)/24

(ventiquattro) mesi.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 46,

47, 49, 51, 69 CP;

19, 19a LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

nel periodo luglio 2017 – 21 novembre 2017, a __________, __________

e in più località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato, alienato,

procurato in altro modo a terzi e detenuto per l’alienazione 88.65 grammi di

eroina;

1.2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

1.2.1. nel periodo luglio 2017 – 21

novembre 2017, a __________ e in altre località della Svizzera, consumato 330

grammi di eroina e 100 pastiglie di metadone, nonché per avere,

1.2.2. il 21 novembre 2017, ad __________,

detenuto 29 grammi di eroina destinata al proprio consumo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena detentiva di 20 mesi pronunciata nei suoi

confronti con sentenza del 29 settembre 2014 della Corte delle assise

correzionali di __________.

3.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 24

(ventiquattro) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena

unica ex art. 46 cpv. 1 CP;

3.2

al pagamento della multa di

CHF 200.00 (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2

CP).

4.

È ordinata la confisca e la

distruzione dello stupefacente sotto sequestro, nonché la confisca di tutto il

restante sotto sequestro, eccezion fatta per i cellulari, che sono

dissequestrati in favore dell’avente diritto, previa cancellazione delle

memorie, i cui costi sono da anticipare dal condannato.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 750.00 con motivazione scritta o di fr. 500.00 senza motivazione scritta e

le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 10'719.90

spese fr. 869.00

totale fr. 11'588.90

6.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11’588.90 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 16'148.30

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 122.05

fr. 16'970.35

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