Lexipedia

Decisione

72.2018.44

Grave infrazione alle norme della circolazione: circolato in autostrada alla velocità di 116 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h

21 dicembre 2018Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 OSS.

Presenti: - l’avv. DF 1, difensore di fiducia

dell’imputato.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 10:29.

Evase le seguenti

questioni: I Verbale

del dibattimento del 16.11.2018

Il Presidente costata che è

presente l’avv. DF 1, difensore di fiducia dell’imputato IM 1, assente

ingiustificato.

Il Presidente costata l’assenza

di IM 1.

Il Presidente costata che

l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 23.10.2018

(doc. TPC 18) e che non ha presentato giustificazioni alcuna per la sua

assenza, che è da ritenersi ingiustificata.

Richiamato l’art. 366 cpv. 1

prima frase CPP, verrà prossimamente fissata una nuova udienza previo invio di

nuove citazioni.

Richiamato l’art. 366 cpv. 1

seconda frase CPP le parti danno atto che non ci sono prove indifferibili di

cui è chiesta l’assunzione in questa sede.

Considerandi

II Verbale

del dibattimento del 21.12.2018

Il Presidente costata l’assenza

di IM 1.

Richiamato il verbale del

dibattimento del 16.11.2018 il Presidente costata che l’imputato è stato

regolarmente citato una seconda volta il 16.11.2018 (doc. TPC 19) e che non ha

presentato giustificazioni alcuna per la sua assenza, che è da ritenersi

ingiustificata.

Il Presidente e il difensore si

danno atto che sono date le condizioni di legge per una procedura contumaciale

ex art. 366 cpv. 1 e 2 CPP.

Il Presidente, richiamato l’art.

356.

cpv. 3 CPP, chiede al difensore se l’imputato l’ha autorizzato a ritirare

l’opposizione al decreto d’accusa

R avv. DF 1: No.

Il Presidente propone al

comparente di modificare il decreto d’accusa in opposizione, a pag. 1, alle

generalità, sostituendo domiciliato a __________ in Via __________ con

residente in Spagna, Via __________, __________.

L’avv. DF 1 si dichiara

d’accordo con questa correzione e il decreto d’accusa in opposizione è

modificato di conseguenza.

Sentito: - l’avv. DF 1, difensore

dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si chiede

l’assoluzione dell’imputato. In base ai documenti dell’incarto la validità

dello strumento di misura era valida fino al 31.8.2016, subordinata al fatto

che il radar sia stato ritenuto efficiente. Tale efficienza non è stata

tuttavia indicata e accertata nel caso di specie. Dal punto di vista

soggettivo, il Dr. __________ ha indicato che l’imputato non è grado di

intendere e di volere. Ci si chiede dunque se l’imputato sia punibile. IM 1 non

ha mai avuto la possibilità di chiarire la sua posizione, anche oggi, il PP non

è presente. Nell’ipotesi in cui questa Corte ritenesse che il reato fosse

realizzato, si ricorda che il lato soggettivo, e meglio l’art. 90 cpv. 2 LCStr,

presuppone un comportamento privo di scrupoli nei confronti di terzi e

l’autista deve essere conscio del pericolo. La difesa contesta questo

automatismo, ossia la correlazione fra la violazione del limite e la messa in

pericolo, e in questo senso si richiama espressamente la DTF 142 IV 137 a pag.

138.

Nel caso di specie, l’imputato nemmeno si ricorda di aver condotto il

veicolo. Si deve concludere, per il principio in dubio pro reo, e

considerato che l’imputato non è nemmeno stato fermato e/o identificato, che

egli non sia l’autore del reato. Per la commisurazione della pena, la stessa

appare eccessiva e a questo proposito si richiama espressamente la decisione

della CARP nell’Inc. 17.2016.81 e la DTF 6B_1141/2016. Si contesta il calcolo

di fr. 130.-, considerati i pochi proventi dell’imputato, sarebbe adeguata

un’aliquota di massimo fr. 30.- al giorno. Ritenuta la prognosi, ancora

favorevole, si chiede la sospensione della pena. Per la multa, la stessa non

dovrà superare il 20% della pena base comminata (DTF 135 IV 191). Si chiede, da

ultimo, il riconoscimento delle spese legali quale indennizzo ex art. 429/431

CPP con una tariffa oraria di fr. 280.-/h.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34 segg., 46

e 47 CP;

90.

cpv. 2 LCStr;

80.

segg., 84 segg., 335 segg., 422 segg e 429 CPP nonché 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

grave infrazione alle

norme della circolazione

per avere, il 12.4.2016, a __________, in autostrada, circolato

alla guida dell’autovettura Mercedes, targata TI __________, alla velocità di

116.

km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione.

2.

Di conseguenza IM 1 è condannato

alla pena pecuniaria di fr. 1'050.- (millecinquanta), corrispondenti a 35

(trentacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, con

l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di 35 (trentacinque) giorni (art. 34 e 36 CP).

3.

Non è revocato il beneficio

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere

da fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 12'800.- decretata nei

confronti di IM 1 con decreto d’accusa dell’11.2.2013 del Ministero pubblico

del Canton Ticino ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta, rispettivamente di fr.

1'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del

condannato.

5.

A IM 1 non è riconosciuta

la richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP.

6.

IM 1 è reso attento del

fatto che:

6.1

entro dieci giorni dalla

notifica della presente sentenza contumaciale, può presentare per scritto od

oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise

correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP);

6.2

parallelamente all’istanza di

nuovo giudizio o in sua vece, può anche interporre appello contro la presente

sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale (art. 368

cpv. 1 e 371 cpv. 1 CPP) conformemente al punto 7 del presente dispositivo.

7.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello

va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto

oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di

revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 89.85

fr. 789.85

============