72.2018.44
Grave infrazione alle norme della circolazione: circolato in autostrada alla velocità di 116 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h
21 dicembre 2018Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2018.44
Lugano,
21 dicembre 2018/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero Pubblico
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DF 1,
imputato, a norma del decreto
d’accusa 364/2017 del 15.12.2017 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, considerato come atto d’accusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio
pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la alla
velocità di 116 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h.;
fatti avvenuti: a __________, il 12 aprile 2016;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli
art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv.
Fatti
1 OSS.
Presenti: - l’avv. DF 1, difensore di fiducia
dell’imputato.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 10:29.
Evase le seguenti
questioni: I Verbale
del dibattimento del 16.11.2018
Il Presidente costata che è
presente l’avv. DF 1, difensore di fiducia dell’imputato IM 1, assente
ingiustificato.
Il Presidente costata l’assenza
di IM 1.
Il Presidente costata che
l’imputato è stato regolarmente citato con lettera raccomandata del 23.10.2018
(doc. TPC 18) e che non ha presentato giustificazioni alcuna per la sua
assenza, che è da ritenersi ingiustificata.
Richiamato l’art. 366 cpv. 1
prima frase CPP, verrà prossimamente fissata una nuova udienza previo invio di
nuove citazioni.
Richiamato l’art. 366 cpv. 1
seconda frase CPP le parti danno atto che non ci sono prove indifferibili di
cui è chiesta l’assunzione in questa sede.
Considerandi
II Verbale
del dibattimento del 21.12.2018
Il Presidente costata l’assenza
di IM 1.
Richiamato il verbale del
dibattimento del 16.11.2018 il Presidente costata che l’imputato è stato
regolarmente citato una seconda volta il 16.11.2018 (doc. TPC 19) e che non ha
presentato giustificazioni alcuna per la sua assenza, che è da ritenersi
ingiustificata.
Il Presidente e il difensore si
danno atto che sono date le condizioni di legge per una procedura contumaciale
ex art. 366 cpv. 1 e 2 CPP.
Il Presidente, richiamato l’art.
356.
cpv. 3 CPP, chiede al difensore se l’imputato l’ha autorizzato a ritirare
l’opposizione al decreto d’accusa
R avv. DF 1: No.
Il Presidente propone al
comparente di modificare il decreto d’accusa in opposizione, a pag. 1, alle
generalità, sostituendo domiciliato a __________ in Via __________ con
residente in Spagna, Via __________, __________.
L’avv. DF 1 si dichiara
d’accordo con questa correzione e il decreto d’accusa in opposizione è
modificato di conseguenza.
Sentito: - l’avv. DF 1, difensore
dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: si chiede
l’assoluzione dell’imputato. In base ai documenti dell’incarto la validità
dello strumento di misura era valida fino al 31.8.2016, subordinata al fatto
che il radar sia stato ritenuto efficiente. Tale efficienza non è stata
tuttavia indicata e accertata nel caso di specie. Dal punto di vista
soggettivo, il Dr. __________ ha indicato che l’imputato non è grado di
intendere e di volere. Ci si chiede dunque se l’imputato sia punibile. IM 1 non
ha mai avuto la possibilità di chiarire la sua posizione, anche oggi, il PP non
è presente. Nell’ipotesi in cui questa Corte ritenesse che il reato fosse
realizzato, si ricorda che il lato soggettivo, e meglio l’art. 90 cpv. 2 LCStr,
presuppone un comportamento privo di scrupoli nei confronti di terzi e
l’autista deve essere conscio del pericolo. La difesa contesta questo
automatismo, ossia la correlazione fra la violazione del limite e la messa in
pericolo, e in questo senso si richiama espressamente la DTF 142 IV 137 a pag.
138.
Nel caso di specie, l’imputato nemmeno si ricorda di aver condotto il
veicolo. Si deve concludere, per il principio in dubio pro reo, e
considerato che l’imputato non è nemmeno stato fermato e/o identificato, che
egli non sia l’autore del reato. Per la commisurazione della pena, la stessa
appare eccessiva e a questo proposito si richiama espressamente la decisione
della CARP nell’Inc. 17.2016.81 e la DTF 6B_1141/2016. Si contesta il calcolo
di fr. 130.-, considerati i pochi proventi dell’imputato, sarebbe adeguata
un’aliquota di massimo fr. 30.- al giorno. Ritenuta la prognosi, ancora
favorevole, si chiede la sospensione della pena. Per la multa, la stessa non
dovrà superare il 20% della pena base comminata (DTF 135 IV 191). Si chiede, da
ultimo, il riconoscimento delle spese legali quale indennizzo ex art. 429/431
CPP con una tariffa oraria di fr. 280.-/h.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34 segg., 46
e 47 CP;
90.
cpv. 2 LCStr;
80.
segg., 84 segg., 335 segg., 422 segg e 429 CPP nonché 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia in contumacia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
grave infrazione alle
norme della circolazione
per avere, il 12.4.2016, a __________, in autostrada, circolato
alla guida dell’autovettura Mercedes, targata TI __________, alla velocità di
116.
km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h;
e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione.
2.
Di conseguenza IM 1 è condannato
alla pena pecuniaria di fr. 1'050.- (millecinquanta), corrispondenti a 35
(trentacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, con
l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di 35 (trentacinque) giorni (art. 34 e 36 CP).
3.
Non è revocato il beneficio
della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere
da fr. 160.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 12'800.- decretata nei
confronti di IM 1 con decreto d’accusa dell’11.2.2013 del Ministero pubblico
del Canton Ticino ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.
4.
La tassa di giustizia di
fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta, rispettivamente di fr.
1'000.- con motivazione scritta e le spese procedurali sono poste a carico del
condannato.
5.
A IM 1 non è riconosciuta
la richiesta di indennizzo ex art. 429 CPP.
6.
IM 1 è reso attento del
fatto che:
6.1
entro dieci giorni dalla
notifica della presente sentenza contumaciale, può presentare per scritto od
oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise
correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP);
6.2
parallelamente all’istanza di
nuovo giudizio o in sua vece, può anche interporre appello contro la presente
sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale (art. 368
cpv. 1 e 371 cpv. 1 CPP) conformemente al punto 7 del presente dispositivo.
7.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L’appello
va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto
oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della
sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e di
revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 89.85
fr. 789.85
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