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Decisione

72.2018.51

Donna delle pulizie colpevole di avere, in più occasioni, ripetutamente sottratto cose mobili altrui con una refurtiva denunciata di CHF 244'600.00, parzialmente recuperata e restituita. Sincero penti

14 novembre 2018Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1 accompagnato dalla moglie __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34

alle ore 13:03.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

-- alle

generalità dell’imputata si aggiunge __________ prima di __________ e si

stralcia part-time;

-- a

pag. 1, al punto 1, all’intestazione del reato, si stralcia il primo ripetuto;

-- a

pag. 2, al punto 1.2, richiamato il verbale d’interrogatorio PP 12.6.2017 a

pag. 14 dell’imputata, si corregge CHF 92'000.00 con fr. 92'092.- e CHF

64'300.- con fr. 63'900.-;

-- a

pag. 3, alle intimazioni, agli accusatori privati, richiamato il doc. TPC 17,

si stralcia e __________.

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la

conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. L’imputata è già stata

condannata per aver rubato presso i luoghi in cui aveva effettuato le pulizie.

La refurtiva (denaro e oggetti preziosi) a danno dei coniugi ACPR 1 non è stata

integralmente restituita visto che, nel frattempo, IM 1 l’aveva già rivenduta

e/o regalata ai suoi famigliari. L’incoerenza e le bugie dell’imputata hanno

reso difficile l’accertamento fattuale.

Nonostante ciò, le parziali ammissioni e il lavoro degli inquirenti

hanno permesso di ricostruire in modo abbastanza chiaro le responsabilità

dell’imputata. IM 1 ha ammesso i furti solo quanto è stata confrontata con la

“prova provata” e ciò anche per quanto attiene i fatti pregressi al presente

AA. Pacifico per l’accusa che tutta la merce denunciata in precedenza agli

odierni fatti sia stata sottratta dall’imputata. Nonostante ciò, IM 1 non ha

perso il vizio, è tornata a rubare e ha coinvolto la sorella e la nipote. Non

ci sono prove oggettive e riscontri probatori quo al punto 1.1 dell’AA, ma il

modus operandi è identico a quello adoperato a danno dei coniugi ACPR 2 ed è

inoltre pacifico che nessun altro poteva entrare nell’abitazione della signora __________,

a parte l’imputata. Per tali motivi si chiede il riconoscimento dell’aggravata.

IM 1 ha sfruttato il rapporto di fiducia instauratosi con i signori ACPR 1. Ha

da subito negato i fatti contestatigli e ha chiesto alla sorella di spostare la

borsa dall’armadio. Ha coinvolto la sorella e la nipote e ha cancellato i messaggi

che potessero denotare il loro coinvolgimento nel furto. L’attività furtiva è

avvenuta a più riprese. Ciò denota una forte determinazione e risolutezza da

parte dell’imputata. Essa ha frugato nell’appartamento dei signori ACPR 1, ha

sottratto tutto ciò che aveva un valore e ha rivenduto parte della merce. Tutto

ciò attesta l’aggravante del mestiere. IM 1 in corso di inchiesta, ha comunque

mantenuto un atteggiamento reticente, non dicendo sempre e tutta la verità e

rilasciando delle dichiarazioni poco credibili e non lineari. Più circostanze

indizianti accertano la responsabilità dell’imputata per quanto attiene il

furto di cui al pto. 1.1 dell’AA (l’imputata era l’unica ad avere le chiavi di

casa, non vi è stato scasso nell’abitazione e il modus operandi dei furti è

conforme alla linea adottata per i furti ai coniugi ACPR 1). L’imputata ha

contestato il furto del solitario. Anche in questo caso, IM 1 ha fornito delle

dichiarazioni fantasiose e poco credibili. Richiamate la dottrina e

giurisprudenza vigenti in materia, nonché le risultanze istruttorie,

pacificamente dati i presupposti dell’aggravante. La gravità dei fatti è

importante. IM 1 non si è ravveduta e ha continuato in questa attività

nonostante i suoi precedenti, approfittando dei rapporti di fiducia con la

famiglia ACPR 1. L’accusa crede allo stress finanziario dell’imputata in merito

ai debiti lasciati dalla sua famiglia, ma anche vero che quest’ultima non aveva

bisogno di soldi per vivere o per far fronte alle spese elementari della

famiglia. Tuttavia, in considerazione del comportamento dell’imputato a seguito

dei fatti e dei risarcimenti a favore dell’AP ACPR 2, si chiede una pena

detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente, la cui durata del periodo di

prova deve comunque essere lunga, anche di 5 anni. Si chiede la proroga del

periodo di prova di 1 anno per quanto attiene la sospensione condizionale della

pena di cui alla precedente condanna, l’ordine di un’assistenza riabilitativa e

il riconoscimento delle pretese di risarcimento. Si chiede da ultimo che venga

riconosciuto il caso di rigore ex art. 66a cpv. 2 CP;

- l’AP ACPR 1: riconfermo

le mie pretese di risarcimento;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputata, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per

quanto attiene il punto 1.1 dell’AA, appare evidente lo scarso valore

probatorio dei riscontri agli atti. __________, vista l’età e l’assunzione di

medicamenti, era solita ad accusare i suoi dipendenti di furto in merito agli

oggetti da lei poi in seguito ritrovati. Le dichiarazioni di quest’ultima non

sono dunque affidabili, posto anche come nel caso si tratta di dichiarazioni

riportate. Si chiede dunque il proscioglimento da questo capo di imputazione,

non avendo l’accusa minimamente adempiuto al suo onere probatorio. Per quanto

attiene il punto 1.2 dell’AA, circa il solitario, l’imputata ha sempre asserito

di non averlo mai visto e, rispettivamente, rubato. Tale circostanza è inoltre

confermata da Iuliucci, il quale nel corso del suo verbale di interrogatorio,

ha affermato che tale anello non gli è mai stato mostrato e/o ceduto. Si chiede

dunque il proscioglimento limitatamente al solitario e all’anello di perle,

ritenuto come quest’ultimo sia stato restituito alla signora ACPR 1 e che la

medesima non ha mai sporto denuncia in merito al suo smarrimento. Richiamata la

giurisprudenza e la dottrina vigente, nel caso non può essere data l’aggravante

del mestiere. Il furto a danno dei signori ACPR 1 è stato perpetuato in 2/3

occasioni e in un lasso di tempo breve, senza alcuna regolarità. Il modus

operandi nemmeno ha dimostrato una certa destrezza. La signora IM 1 era l’unica

ad avere le chiavi dell’appartamento ed era dunque logico che, vista l’assenza

di scasso, la colpa sarebbe ricaduta su di lei. Non vi è dunque un piano o un

agire premeditato. L’imputata ha agito in un momento di pazzia. Anche lo

smerciamento della refurtiva denota l’assenza di destrezza da parte

dell’imputata. Quest’ultima non ha rubato per arricchirsi ma per far fronte

alla pressione finanziaria e per aiutare i parenti, i quali avevano anche

difficoltà economiche. Si è dunque trattato di furto ma nella forma semplice.

Nella commisurazione della pena, occorre tenere conto della collaborazione

dell’imputata. Ella ha ammesso le proprie colpe, confessando i furti e accompagnando

gli inquirenti a recuperare la refurtiva. Ad essa va inoltre riconosciuta

l’attenuante del sincero pentimento. IM 1 si è subito scusata con l’AP e ha

fatto tutto quanto in suo potere per riparare al danno provocato, incrementando

la sua attività lavorativa e risarcendo pian piano l’AP. Per questi motivi si

chiede una riduzione della pena proposta dall’accusa e che la medesima venga

integralmente sospesa. Non ci si oppone al fatto che il periodo di prova sia

lungo. Si riconosce a favore dell’AP ACPR 1 un importo di fr. 30'720.- quale

risarcimento danni, corrisposto mediante versamenti mensili. Non ci si oppone

all’assistenza riabilitativa e alla confisca degli oggetti sequestrati.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

Visti gli art. 10, 12, 40, 42,

44, 47, 48 lett. d), 66a segg., 66abis, 93, 94, 95 nonché

139 n. 1 e 2 CP;

80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg. e 429 CPP

nonché 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autrice colpevole

di:

1.1. ripetuto furto

per avere, a __________, nel periodo gennaio 2017 / 9.2.2017, in

più occasioni, ripetutamente sottratto cose mobili altrui a danno di ACPR 1 con

una refurtiva denunciata di fr. 244'600.- parzialmente recuperata e restituita;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolta dalle

imputazioni di:

2.1

furto aggravato di cui

al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente all’aggravata;

2.2

furto aggravato

subordinatamente furto di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa;

3.

Di conseguenza, avendo

dimostrato nei fatti sincero pentimento, IM 1 è condannata alla pena detentiva

di 10 (dieci) mesi.

4.

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e alla condannata è

impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.

5.

Non é ordinata l’espulsione

dal territorio svizzero di IM 1 giusta l’art. 66abis CP.

6.

È ordinata a IM 1 per un

periodo di prova di 3 (tre) anni:

6.1

un’assistenza riabilitativa

ai sensi dell’art. 93 CP mirante al controllo della corretta esecuzione della

norma di condotta di cui al punto 6.2 del presente dispositivo e alla

continuazione del rimborso rateale del danno subito da ACPR 1 e ACPR 2;

6.2

la norma di condotta ai sensi

dell’art. 94 CP per l’esecuzione di un trattamento ambulatoriale psichiatrico /

psicoterapeutico e farmacologico presso un medico di sua fiducia;

6.3

richiamato l’art. 95 cpv. 3,

4.

e 5 CP IM 1 è resa attenta che se si sottrae all’assistenza riabilitativa o

disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più

necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:

-- prorogare

della metà la durata del periodo di prova;

-- porre fine

all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;

-- modificare

o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove;

-- revocare

la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino

dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente

d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.

6.4

IM 1 è espressamente

informata del tenore dell’art. 295 CP avente come nota marginale la violazione

dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo il quale

chiunque si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di

condotta impartite dal giudice o dall’autorità d’esecuzione è punito con la

multa.

7.

All’accusatore privato ACPR

1.

vengono attribuiti fr. 600.- a diminuzione delle sue pretese di risarcimento

nei confronti della condannata.

8.

IM 1 è condannata a versare

a titolo di risarcimento danni all’accusatore privato ACPR 1 fr. 30’720.-.

8.1

Per ogni sua pretesa nei

confronti di IM 1 l’accusatore privato ACPR 1 é rinviato al competente foro

civile.

9.

__________ non è

riconosciuta accusatrice privata ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 CPP.

10.

E’ ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro.

11.

A IM 1 non

viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi

dell’art. 429 CPP.

12.

La tassa di giustizia di fr.

500.

- (cinquecento) senza motivazione scritta, rispettivamente di fr. 1'000.-

(mille) con motivazione e le spese procedurali sono poste a carico della

condannata, ad eccezione di fr. 250.-.

13.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

13.1

Le note professionali del

2.3.2018

e del 14.11.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario sino al 31.8.2018 fr. 735.00

spese e trasferte sino al 31.8.2018 fr. 138.30

onorario dall’1.9.2018 fr. 1'740.00

spese e trasferte dall’1.9.2018 fr. 98.60

IVA dall’1.9.2018 fr. 141.55

totale fr. 2'853.45

13.2

IM 1 è tenuta a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'853.45 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

14.

Relativamente alla tassazione

della nota professionale del 23.10.2017 della MLaw __________, IM 1 è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'670.70 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'204.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 97.10

fr. 2'801.10

./. a carico dello Stato fr. 250.--

fr. 2'551.10

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