72.2018.51
Donna delle pulizie colpevole di avere, in più occasioni, ripetutamente sottratto cose mobili altrui con una refurtiva denunciata di CHF 244'600.00, parzialmente recuperata e restituita. Sincero penti
14 novembre 2018Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2018.51
Lugano,
14 novembre 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali
composta da:
giudice Marco Villa, Presidente
Jasmine Decristophoris, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
e in qualità di accusatore
privato:
ACPR 1
contro
IM 1,
rappresentata dall’avv. DUF 1
imputata, a norma dell'atto
d'accusa 39/2018 del 5 marzo 2018, emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di
1. Ripetuto furto aggravato
(per mestiere)
subordinatamente ripetuto furto
per avere,
nel periodo gennaio 2011 - 09.02.2017, in più occasioni, nel
luganese, segnatamente presso le abitazioni in cui ha lavorato quale donna
delle pulizie, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di
appropriarsene,
operando in modo professionale, sistematico, regolare e secondo un
preciso piano,
ripetutamente sottratto, gioielli, monete preziose e altro, per un
valore complessivo di refurtiva denunciata di almeno CHF 264'600.00;
e meglio,
1.1. nel corso del periodo
gennaio 2011 - marzo 2016, a __________, in via __________, presso l’abitazione
e ai danni di __________, in più occasioni non meglio quantificate, sottratto
un imprecisato numero di banconote da CHF 1'000.00 e monete da CHF 5.00, 1
pelliccia di ermellino, 1 paio di stivali marca Hermès e 1 vestito da donna,
per un valore complessivo denunciato di refurtiva di circa CHF 20'000.00;
refurtiva non recuperata;
1.2. nel corso del periodo
inizio gennaio 2017 - 09.02.2017, a __________, in via __________, presso
l’abitazione e ai danni dei coniugi ACPR 1, in almeno 3 occasioni distinte,
sottratto, da una cassaforte (prestando cura a non lasciare impronte e meglio
utilizzando dei guanti) e da un’antica cassettiera, 50 banconote da CHF
1'000.00, 470 monete d’oro (del valore denunciato di CHF 171'000.00), 1 collana
d’oro giallo (del valore denunciato di CHF 5'000.00), 1 orologio da tasca
placcato oro (del valore denunciato di CHF 3'500.00), 1 anello solitario oro
bianco con brillanti (del valore denunciato di CHF 9'000.00), 1 anello oro
bianco con brillanti e perla (del valore denunciato di CHF 5'000.00), 1 anello
in oro rosso e pietra nera (del valore non indicato) e 1 moneta d’oro
commemorativa del __________ (del valore denunciato di CHF 100.00), per un
importo complessivo denunciato di almeno CHF 244'600.00;
refurtiva in parte rivenduta presso una gioielleria del __________
ed in parte recuperata, presso la di lei abitazione (nella misura di CHF
41’400.00 ed Euro 14'370), nonché presso l’abitazione della nipote a __________,
nel quartiere __________ (nella misura di 253 monete d’oro) e già riconsegnata
ai proprietari;
(agli accusatori privati ACPR 1 sono state consegnate 253 monete
d’oro del valore complessivo denunciato di circa CHF 92'000.00, 1 anello oro
bianco con brillanti e perla del valore denunciato di circa CHF 5'000.00 e
denaro per CHF 64'300.00 ed Euro 14'370);
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: dagli art. 139 cifra 1 e 2 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’accusatore privato ACPR
Fatti
1 accompagnato dalla moglie __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:34
alle ore 13:03.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
-- alle
generalità dell’imputata si aggiunge __________ prima di __________ e si
stralcia part-time;
-- a
pag. 1, al punto 1, all’intestazione del reato, si stralcia il primo ripetuto;
-- a
pag. 2, al punto 1.2, richiamato il verbale d’interrogatorio PP 12.6.2017 a
pag. 14 dell’imputata, si corregge CHF 92'000.00 con fr. 92'092.- e CHF
64'300.- con fr. 63'900.-;
-- a
pag. 3, alle intimazioni, agli accusatori privati, richiamato il doc. TPC 17,
si stralcia e __________.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: chiedo la
conferma dell’AA con le modifiche dibattimentali. L’imputata è già stata
condannata per aver rubato presso i luoghi in cui aveva effettuato le pulizie.
La refurtiva (denaro e oggetti preziosi) a danno dei coniugi ACPR 1 non è stata
integralmente restituita visto che, nel frattempo, IM 1 l’aveva già rivenduta
e/o regalata ai suoi famigliari. L’incoerenza e le bugie dell’imputata hanno
reso difficile l’accertamento fattuale.
Nonostante ciò, le parziali ammissioni e il lavoro degli inquirenti
hanno permesso di ricostruire in modo abbastanza chiaro le responsabilità
dell’imputata. IM 1 ha ammesso i furti solo quanto è stata confrontata con la
“prova provata” e ciò anche per quanto attiene i fatti pregressi al presente
AA. Pacifico per l’accusa che tutta la merce denunciata in precedenza agli
odierni fatti sia stata sottratta dall’imputata. Nonostante ciò, IM 1 non ha
perso il vizio, è tornata a rubare e ha coinvolto la sorella e la nipote. Non
ci sono prove oggettive e riscontri probatori quo al punto 1.1 dell’AA, ma il
modus operandi è identico a quello adoperato a danno dei coniugi ACPR 2 ed è
inoltre pacifico che nessun altro poteva entrare nell’abitazione della signora __________,
a parte l’imputata. Per tali motivi si chiede il riconoscimento dell’aggravata.
IM 1 ha sfruttato il rapporto di fiducia instauratosi con i signori ACPR 1. Ha
da subito negato i fatti contestatigli e ha chiesto alla sorella di spostare la
borsa dall’armadio. Ha coinvolto la sorella e la nipote e ha cancellato i messaggi
che potessero denotare il loro coinvolgimento nel furto. L’attività furtiva è
avvenuta a più riprese. Ciò denota una forte determinazione e risolutezza da
parte dell’imputata. Essa ha frugato nell’appartamento dei signori ACPR 1, ha
sottratto tutto ciò che aveva un valore e ha rivenduto parte della merce. Tutto
ciò attesta l’aggravante del mestiere. IM 1 in corso di inchiesta, ha comunque
mantenuto un atteggiamento reticente, non dicendo sempre e tutta la verità e
rilasciando delle dichiarazioni poco credibili e non lineari. Più circostanze
indizianti accertano la responsabilità dell’imputata per quanto attiene il
furto di cui al pto. 1.1 dell’AA (l’imputata era l’unica ad avere le chiavi di
casa, non vi è stato scasso nell’abitazione e il modus operandi dei furti è
conforme alla linea adottata per i furti ai coniugi ACPR 1). L’imputata ha
contestato il furto del solitario. Anche in questo caso, IM 1 ha fornito delle
dichiarazioni fantasiose e poco credibili. Richiamate la dottrina e
giurisprudenza vigenti in materia, nonché le risultanze istruttorie,
pacificamente dati i presupposti dell’aggravante. La gravità dei fatti è
importante. IM 1 non si è ravveduta e ha continuato in questa attività
nonostante i suoi precedenti, approfittando dei rapporti di fiducia con la
famiglia ACPR 1. L’accusa crede allo stress finanziario dell’imputata in merito
ai debiti lasciati dalla sua famiglia, ma anche vero che quest’ultima non aveva
bisogno di soldi per vivere o per far fronte alle spese elementari della
famiglia. Tuttavia, in considerazione del comportamento dell’imputato a seguito
dei fatti e dei risarcimenti a favore dell’AP ACPR 2, si chiede una pena
detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente, la cui durata del periodo di
prova deve comunque essere lunga, anche di 5 anni. Si chiede la proroga del
periodo di prova di 1 anno per quanto attiene la sospensione condizionale della
pena di cui alla precedente condanna, l’ordine di un’assistenza riabilitativa e
il riconoscimento delle pretese di risarcimento. Si chiede da ultimo che venga
riconosciuto il caso di rigore ex art. 66a cpv. 2 CP;
- l’AP ACPR 1: riconfermo
le mie pretese di risarcimento;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputata, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: per
quanto attiene il punto 1.1 dell’AA, appare evidente lo scarso valore
probatorio dei riscontri agli atti. __________, vista l’età e l’assunzione di
medicamenti, era solita ad accusare i suoi dipendenti di furto in merito agli
oggetti da lei poi in seguito ritrovati. Le dichiarazioni di quest’ultima non
sono dunque affidabili, posto anche come nel caso si tratta di dichiarazioni
riportate. Si chiede dunque il proscioglimento da questo capo di imputazione,
non avendo l’accusa minimamente adempiuto al suo onere probatorio. Per quanto
attiene il punto 1.2 dell’AA, circa il solitario, l’imputata ha sempre asserito
di non averlo mai visto e, rispettivamente, rubato. Tale circostanza è inoltre
confermata da Iuliucci, il quale nel corso del suo verbale di interrogatorio,
ha affermato che tale anello non gli è mai stato mostrato e/o ceduto. Si chiede
dunque il proscioglimento limitatamente al solitario e all’anello di perle,
ritenuto come quest’ultimo sia stato restituito alla signora ACPR 1 e che la
medesima non ha mai sporto denuncia in merito al suo smarrimento. Richiamata la
giurisprudenza e la dottrina vigente, nel caso non può essere data l’aggravante
del mestiere. Il furto a danno dei signori ACPR 1 è stato perpetuato in 2/3
occasioni e in un lasso di tempo breve, senza alcuna regolarità. Il modus
operandi nemmeno ha dimostrato una certa destrezza. La signora IM 1 era l’unica
ad avere le chiavi dell’appartamento ed era dunque logico che, vista l’assenza
di scasso, la colpa sarebbe ricaduta su di lei. Non vi è dunque un piano o un
agire premeditato. L’imputata ha agito in un momento di pazzia. Anche lo
smerciamento della refurtiva denota l’assenza di destrezza da parte
dell’imputata. Quest’ultima non ha rubato per arricchirsi ma per far fronte
alla pressione finanziaria e per aiutare i parenti, i quali avevano anche
difficoltà economiche. Si è dunque trattato di furto ma nella forma semplice.
Nella commisurazione della pena, occorre tenere conto della collaborazione
dell’imputata. Ella ha ammesso le proprie colpe, confessando i furti e accompagnando
gli inquirenti a recuperare la refurtiva. Ad essa va inoltre riconosciuta
l’attenuante del sincero pentimento. IM 1 si è subito scusata con l’AP e ha
fatto tutto quanto in suo potere per riparare al danno provocato, incrementando
la sua attività lavorativa e risarcendo pian piano l’AP. Per questi motivi si
chiede una riduzione della pena proposta dall’accusa e che la medesima venga
integralmente sospesa. Non ci si oppone al fatto che il periodo di prova sia
lungo. Si riconosce a favore dell’AP ACPR 1 un importo di fr. 30'720.- quale
risarcimento danni, corrisposto mediante versamenti mensili. Non ci si oppone
all’assistenza riabilitativa e alla confisca degli oggetti sequestrati.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
Visti gli art. 10, 12, 40, 42,
44, 47, 48 lett. d), 66a segg., 66abis, 93, 94, 95 nonché
139 n. 1 e 2 CP;
80 segg., 84 segg., 135, 263 segg., 335 segg., 422 segg. e 429 CPP
nonché 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autrice colpevole
di:
1.1. ripetuto furto
per avere, a __________, nel periodo gennaio 2017 / 9.2.2017, in
più occasioni, ripetutamente sottratto cose mobili altrui a danno di ACPR 1 con
una refurtiva denunciata di fr. 244'600.- parzialmente recuperata e restituita;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
IM 1 è prosciolta dalle
imputazioni di:
2.1
furto aggravato di cui
al punto 1 dell’atto d’accusa limitatamente all’aggravata;
2.2
furto aggravato
subordinatamente furto di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa;
3.
Di conseguenza, avendo
dimostrato nei fatti sincero pentimento, IM 1 è condannata alla pena detentiva
di 10 (dieci) mesi.
4.
L’esecuzione della pena
detentiva inflitta a IM 1 è condizionalmente sospesa e alla condannata è
impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni.
5.
Non é ordinata l’espulsione
dal territorio svizzero di IM 1 giusta l’art. 66abis CP.
6.
È ordinata a IM 1 per un
periodo di prova di 3 (tre) anni:
6.1
un’assistenza riabilitativa
ai sensi dell’art. 93 CP mirante al controllo della corretta esecuzione della
norma di condotta di cui al punto 6.2 del presente dispositivo e alla
continuazione del rimborso rateale del danno subito da ACPR 1 e ACPR 2;
6.2
la norma di condotta ai sensi
dell’art. 94 CP per l’esecuzione di un trattamento ambulatoriale psichiatrico /
psicoterapeutico e farmacologico presso un medico di sua fiducia;
6.3
richiamato l’art. 95 cpv. 3,
4.
e 5 CP IM 1 è resa attenta che se si sottrae all’assistenza riabilitativa o
disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più
necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:
-- prorogare
della metà la durata del periodo di prova;
-- porre fine
all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;
-- modificare
o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove;
-- revocare
la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino
dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente
d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.
6.4
IM 1 è espressamente
informata del tenore dell’art. 295 CP avente come nota marginale la violazione
dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo il quale
chiunque si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di
condotta impartite dal giudice o dall’autorità d’esecuzione è punito con la
multa.
7.
All’accusatore privato ACPR
1.
vengono attribuiti fr. 600.- a diminuzione delle sue pretese di risarcimento
nei confronti della condannata.
8.
IM 1 è condannata a versare
a titolo di risarcimento danni all’accusatore privato ACPR 1 fr. 30’720.-.
8.1
Per ogni sua pretesa nei
confronti di IM 1 l’accusatore privato ACPR 1 é rinviato al competente foro
civile.
9.
__________ non è
riconosciuta accusatrice privata ai sensi dell’art. 118 cpv. 1 CPP.
10.
E’ ordinata la confisca di
tutto quanto in sequestro.
11.
A IM 1 non
viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi
dell’art. 429 CPP.
12.
La tassa di giustizia di fr.
500.
- (cinquecento) senza motivazione scritta, rispettivamente di fr. 1'000.-
(mille) con motivazione e le spese procedurali sono poste a carico della
condannata, ad eccezione di fr. 250.-.
13.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.
13.1
Le note professionali del
2.3.2018
e del 14.11.2018 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario sino al 31.8.2018 fr. 735.00
spese e trasferte sino al 31.8.2018 fr. 138.30
onorario dall’1.9.2018 fr. 1'740.00
spese e trasferte dall’1.9.2018 fr. 98.60
IVA dall’1.9.2018 fr. 141.55
totale fr. 2'853.45
13.2
IM 1 è tenuta a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 2'853.45 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
14.
Relativamente alla tassazione
della nota professionale del 23.10.2017 della MLaw __________, IM 1 è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 3'670.70 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
correzionali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'204.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 97.10
fr. 2'801.10
./. a carico dello Stato fr. 250.--
fr. 2'551.10
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