72.2018.54
Guida senza autorizzazione, ripetuta
14 settembre 2018Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
72.2018.54
Lugano,
14 settembre 2018/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
delle assise correzionali di Lugano
composta da:
giudice Rosa Item, Presidente
Letizia Vezzoni, vicecancelliera
sedente nell’aula
penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro
IM 1
rappresentato dall’avv. DF 1
imputato, a norma dell'atto
d'accusa 38/2018 del 2 marzo 2018 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di:
ripetuta guida senza autorizzazione
per aver ripetutamente condotto il motoveicolo Kymco targato __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per tale genere di veicolo;
fatti avvenuti: a __________ il 21.01.2018 ed in altre
imprecisate località e date precedenti;
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr..
Presenti: - il Procuratore pubblico PP_2, in
sostituzione del Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1 e dal MLaw 1.
Espletato il
pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento:
Preliminarmente, la Presidente
chiede al PP di precisare il periodo di commissione del reato.
PP: l’indicazione corretta è
“nel periodo 29.08.2017 – 21.01.2018”, partendo dal presupposto che i fatti si
sono verificati dopo l’emissione del DAC 28.08.2017.
DF 1: sono d’accordo con questa
precisazione.
Le parti danno il loro consenso
alla correzione e l’AA viene modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore pubblico,
Fatti
il quale chiede innanzitutto la conferma in fatto e in diritto dell’AA. I fatti
sono stati ammessi durante l’inchiesta ed ancora oggi in aula, di modo che in
discussione vi è unicamente la commisurazione della pena. In materia di
circolazione stradale, per l’accusa l’imputato non è solo un delinquente
incallito, ma anche un menefreghista, nella misura in cui le precedenti
condanne non l’hanno mai dissuaso dal delinquere nuovamente. Per l’accusa
l’imputato se vuole fare qualcosa agisce senza porsi particolari problemi,
prova ne sono sia l’episodio del licenziamento riferito stamane che il continuo
mettersi alla guida nonostante la revoca e le precedenti condanne. L’agito è
grave ed irresponsabile soprattutto per i futili motivi che l’hanno
determinato. A ciò si aggiunga che non solo l’imputato infrange la legge, ma
neppure paga i suoi debiti con la giustizia, nonostante all’epoca avesse ancora
un lavoro e uno stipendio. E’ dunque ora che l’imputato paghi concretamente il
suo agire e visto che la prognosi non è solo negativa, ma infausta, chiede che
venga pronunciata una pena detentiva da espiare di 14 mesi, oltre al pagamento
di tasse e spese;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato, il quale non contesta i fatti e la qualifica giuridica
indicati nell’AA, ma contesta che il suo assistito sia un delinquente incallito
e un menefreghista. Evidenzia come IM 1 sia residente in Ticino da 5 anni,
abbia vissuto un periodo difficile determinato dalla situazione sul posto di
lavoro e in realtà abbia delinquito anche per motivi non futili, come il
cercare di mantenere un rapporto con il figlio. Se è vero che non ha pagato le
pene pecuniarie, è anche vero che ha chiesto di poter svolgere un LUP,
rispettivamente di pagare in rate il suo debito. Se una pena detentiva per la
difesa può entrare in linea di conto, questa dovrà comunque essere sospesa
condizionalmente per tenere conto della situazione personale dell’imputato.
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli artt. 12, 40, 47 CP;
95 cpv. 1 lett. a LCStr;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. IM 1 è autore
colpevole di
ripetuta guida senza autorizzazione
per avere,
nel periodo 29 agosto 2017 – 21 gennaio 2018,
a __________ e in altre imprecisate località,
ripetutamente condotto il motoveicolo Kymco targato __________
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per tale genere di
veicolo,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
Considerandi
2.
Di conseguenza, IM 1 è
condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.
3.
La tassa di giustizia di
fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 70.15
fr. 770.15
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