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Decisione

72.2018.54

Guida senza autorizzazione, ripetuta

14 settembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il quale chiede innanzitutto la conferma in fatto e in diritto dell’AA. I fatti

sono stati ammessi durante l’inchiesta ed ancora oggi in aula, di modo che in

discussione vi è unicamente la commisurazione della pena. In materia di

circolazione stradale, per l’accusa l’imputato non è solo un delinquente

incallito, ma anche un menefreghista, nella misura in cui le precedenti

condanne non l’hanno mai dissuaso dal delinquere nuovamente. Per l’accusa

l’imputato se vuole fare qualcosa agisce senza porsi particolari problemi,

prova ne sono sia l’episodio del licenziamento riferito stamane che il continuo

mettersi alla guida nonostante la revoca e le precedenti condanne. L’agito è

grave ed irresponsabile soprattutto per i futili motivi che l’hanno

determinato. A ciò si aggiunga che non solo l’imputato infrange la legge, ma

neppure paga i suoi debiti con la giustizia, nonostante all’epoca avesse ancora

un lavoro e uno stipendio. E’ dunque ora che l’imputato paghi concretamente il

suo agire e visto che la prognosi non è solo negativa, ma infausta, chiede che

venga pronunciata una pena detentiva da espiare di 14 mesi, oltre al pagamento

di tasse e spese;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale non contesta i fatti e la qualifica giuridica

indicati nell’AA, ma contesta che il suo assistito sia un delinquente incallito

e un menefreghista. Evidenzia come IM 1 sia residente in Ticino da 5 anni,

abbia vissuto un periodo difficile determinato dalla situazione sul posto di

lavoro e in realtà abbia delinquito anche per motivi non futili, come il

cercare di mantenere un rapporto con il figlio. Se è vero che non ha pagato le

pene pecuniarie, è anche vero che ha chiesto di poter svolgere un LUP,

rispettivamente di pagare in rate il suo debito. Se una pena detentiva per la

difesa può entrare in linea di conto, questa dovrà comunque essere sospesa

condizionalmente per tenere conto della situazione personale dell’imputato.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli artt. 12, 40, 47 CP;

95 cpv. 1 lett. a LCStr;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 è autore

colpevole di

ripetuta guida senza autorizzazione

per avere,

nel periodo 29 agosto 2017 – 21 gennaio 2018,

a __________ e in altre imprecisate località,

ripetutamente condotto il motoveicolo Kymco targato __________

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta per tale genere di

veicolo,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

Considerandi

2.

Di conseguenza, IM 1 è

condannato alla pena detentiva di 8 (otto) mesi.

3.

La tassa di giustizia di

fr. 500.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 70.15

fr. 770.15

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