72.2018.56
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30 aprile 2018Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2018.56
Lugano,
30 aprile 2018/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, vicecancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 7
dicembre 2017 al 30 gennaio 2018 (55 giorni),
in esecuzione anticipata della
pena 31 gennaio 2018;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa 43/2018 del 13 marzo 2018, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di eroina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
e meglio, per avere, senza essere autorizzato,
a __________, a __________, nel periodo compreso tra il 2 dicembre
e il 7 dicembre 2017,
1.1 il 4 dicembre 2017
detenuto nonché, confezionando l’eroina in sacchetti da circa 5 grammi,
prodotto in altro modo 124.54 netti di eroina con un grado di purezza
oscillante tra il 17.04% e il 17.8%, stupefacente destinato all’alienazione;
1.2 nel periodo tra il 4
dicembre 2017 e il 6 dicembre 2017, alienato sotto forma di sacchetti da 5
grammi a tossicomani locali al prezzo di CHF 180.-/ CHF 200.- al grammo, almeno
40 grammi di eroina;
1.3 in data 7 dicembre
2017 detenuto e prodotto in altro modo, dopo averli suddivisi in appositi
sacchetti da circa 5 grammi l’uno, 290.63 grammi netti di eroina (con un
grado di purezza oscillante tra il 17.6% e il 38.1%)
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 19 cpv. 2 lett. a richiamato l’art. 19
cpv. 1 lett. a e c LStup;
2. infrazione alla LF sugli
stranieri (soggiorno illegale)
per avere,
a __________,
nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2017 e il 7 dicembre 2017,
soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del
richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico
motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un
reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 115 cpv. 1 lett. b LStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua _________, __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:42
alle ore 11:59.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Fatti
I. Il
Presidente propone alle parti le seguenti modifiche formali dell’atto d’accusa:
- il
punto 1.1 è modificato nel senso che la purezza è oscillante tra il 17.4% e il
17.8%, come risulta dagli atti;
- il
cappello del punto 1 è modificato nel senso che il periodo parte dal 4, e non
dal 2 dicembre 2017.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Considerandi
II. L’avv.
DUF 1 rileva che al punto 1.2 il prezzo di CHF 180.00/200.00 non è al grammo,
ma al sacchetto di 5 grammi.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: è assodato in fatto e in diritto il reato di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti. Non rimane che disquisire sulla colpa e sulla pena.
IM 1 ha deciso di mettersi a disposizione di un’organizzazione criminale,
un’organizzazione che dispone di persone che mostrano dove è lo stupefacente,
indicano a chi vendere e provvedono anche ad affittare gli appartamenti. È
stato lo stesso IM 1 a cercare questi personaggi per arrivare a vendere. Ha
trafficato quasi 500 grammi di eroina nel giro di 3 giorni. Maggiore è il
quantitativo, maggiore è il numero di persone la cui salute può essere messa in
pericolo e l’eroina è una droga particolarmente pericolosa. Dice di avere agito
per poter curare la madre, ciò che non è comprovato da documentazione medica.
La sua giustificazione è caduta miseramente in aula, laddove l’imputato ha
sostenuto, pur di non fare nomi, che poteva liberamente spendere il provento
della vendita. L’imputato ha un ruolo prettamente esecutivo, ciò che attenua la
sua colpa. È altresì vero che ha 20 anni. Tuttavia non vi sono altri elementi
che attenuano la colpa, egli è studente universitario, il padre __________.
Egli non può chiamare a sé come attenuante l’aver collaborato all’inchiesta,
anche perché ha riconosciuto quello che è stato trovato sulla sua persona e gli
acquirenti l’avevano riconosciuto come persona dedita alla vendita.
L’incensuratezza è un elemento neutro. Ha agito per lucro. Chiede una pena
detentiva di 28 (ventotto) mesi, di cui 8 (otto) mesi da espiare e il resto
sospeso, nonché 7 (sette) anni di espulsione dalla Svizzera;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: siamo confrontati con l’ennesimo caso di ragazzino albanese assodato
da una banda criminale, che usa senza scrupolo giovanissimi ragazzi per i
propri scopi, restando in Albania a godersi la vita, mentre i ragazzi sono qui
in carcere. IM 1 è un ragazzo normale, di 19 anni, che studia all’università e
ama __________. Questa normalità è stata stravolta dalla gravissima malattia
della madre, tanto è vero che nell’AI 13 vi è la documentazione medica che
attesta la malattia della madre. L’Albania non è la Svizzera, le cure mediche
non sono garantite per tutti, ma bisogna avere soldi per pagarle, soldi che la
madre non aveva. IM 1 non voleva guadagnare di più, ma gli interessava solo
racimolare i soldi per coprire i costi di questa cura. In Albania CHF 2'400.00
equivalgono allo stipendio medio di 10 mesi di lavoro. Per i genitori di IM 1
sarebbe stato impossibile pagare queste cure. Il padre __________, non adatto a
un incasso di questo genere, e la madre percepisce una piccolissima invalidità
per la sua malattia, mentre entrambi i figli sono agli studi. È in questo
contesto di disperazione che IM 1 si è deciso di chiedere al noto spacciatore
dell’università se avesse qualche lavoro per lui: Una soluzione immediata, se
pur illegale. Ha riconosciuto da subito di avere sbagliato e si è pentito, ha
subito ammesso quello che ha fatto, sta pagando l’altro prezzo di essere in Svizzera
da mesi senza poter stare con la madre malata. È vero che lui ha preso atto di
quello che la Polizia gli ha contestato, quindi la sua collaborazione non ha
potuto cambiare le sorti inchiesta, ma ha subito ammesso quanto fatto,
riconoscendo anche di avere confezionato sacchettini, di avere aiutato a
nascondere lo stupefacente nel bosco ed ammettendo subito di avere venduto 40
grammi, importo esatto a cui la Polizia non sarebbe risalita senza la sua
collaborazione. Ha poi parlato subito di __________, permettendo il suo
arresto.
Quanto al punto 1.1 precisa, per quel che ne è della detenzione,
che l’eroina non era di IM 1, che lui sapeva dove era stata nascosta, ma non
l’aveva a disposizione, tanto è vero che ha poi dovuto sporcarsi le mani con
gli altri 290.63 grammi.
Non contesta che siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi
dell’infrazione alla LF sugli stupefacenti.
Quanto al punto 2, l’infrazione è data, ma chiede di considerare
il lato soggettivo, in quanto lui non sapeva di necessitare il permesso,
rispettivamente stiamo parlando di soli 4 giorni.
Sulla commisurazione della pena, rileva che è importante il
movente che ha spinto IM 1 a commettere il reato, quindi la sua situazione
famigliare disperata e la sua situazione economica disastrosa, egli aveva
bisogno soldi nel più breve tempo possibile. È importante il suo ruolo di
semplice esecutore, non ha avuto alcun ruolo nell’organizzazione, era l’ultima
ruota del carro e non ha deciso niente. Il traffico si è svolto tutto
all’interno dei confini nazionali entro pochi km. L’eroina era di bassa
qualità, ma soprattutto solo 40 grammi sono finiti sul mercato, mentre il resto
è sequestrato. Vi è stata una certa collaborazione e l’imputato è pentito.
Sulle sue circostanze personali, rileva che è vero che l’incensuratezza è un
elemento neutro, ma fa capire che questo ragazzo non è certo un criminale. Egli
ha certamente imparato la lezione. L’imputato sta scontando la pena lontano da
casa, e anche di questo bisogna tenere conto nella commisurazione della pena.
In fine, l’imputato si è comportato in maniera irreprensibile nel corso
dell’inchiesta, ha lavorato fin da subito e ha mostrato il suo desiderio di
rimettersi su una carreggiata possibile. Ritiene che 28 mesi di detenzione
siano eccessivi e chiede che la pena detentiva sia di al massimo 24
(ventiquattro) mesi, sospesi condizionalmente per 2 (due) anni, di modo che
l’imputato possa tornare a casa subito. Postula in fine che l’espulsione sia
ridotta al minimo di 5 (cinque) anni, trattandosi di un ragazzo giovane alla
prima infrazione;
- il Procuratore pubblico
in replica: si scusa per avere scordato la documentazione medica attestante lo
stato di salute della madre dell’imputato; rileva comunque che la stessa è
stata tradotta e che attesta che la __________ è stata svolta nel 2018;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, non duplica.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Curriculum vitae e
precedenti penali dell’imputato
1.
IM 1 è nato il __________ a
__________.
In corso d’inchiesta l’imputato ha fornito le seguenti
informazioni circa la sua situazione personale:
"
…omissis…”.
2.
Con specifico riferimento
alla sua situazione finanziaria l’imputato in corso d’inchiesta ha indicato:
“…omissis…”
(VI PP 8.12.2017, AI 9. p. 2).
In occasione del pubblico dibattimento ha affermato:
"
Quando facevo __________ ricevevo quasi CHF 200.00 al mese. Poi
mi sono __________. Non avevo attività accessorie. Mi aiutavano economicamente
i miei genitori, soprattutto mia madre. Mia madre è invalida e riceve CHF
200.00
al mese dallo Stato.”
(VI DIB 30.04.2018, p. 1 e 2, allegato 1 al verbale
dibattimentale).
3.
Quanto ai motivi che lo
hanno condotto in Svizzera, l’imputato in corso d’inchiesta ha dichiarato che:
"
…omissis…” .
(VI PP 8.12.2017, AI 9. p. 3).
In occasione del pubblico dibattimento l’imputato ha riferito che
in realtà non vi sarebbe stata nessuna minaccia, ma che sarebbe stato lui
stesso a mettersi in contatto con la persona che l’avrebbe poi mandato in
Svizzera:
"
rispetto alle mie dichiarazioni rese in sede di verbale non è
vera la storia che mio padre è stato minacciato, ma sono stato io, di mia
iniziativa, a cercare qualcuno che mi desse un aggancio per guadagnare dei
soldi, questo anche in ragione della malattia di mia madre.”
(VI DIB 30.04.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
IM 1 ha aggiunto di avere capito che si trattava di droga (VI DIB
30.04
, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
4.
Interrogato in merito alle
sue prospettive di vita, l’imputato ha asserito di voler tornare in Albania e
finire gli studi
(VI DIB 30.04.2018, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
II) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
5.
L’inchiesta ha preso avvio
a seguito di alcune segnalazioni giunte in Polizia relativamente ad un
probabile spaccio di sostanze stupefacenti a __________. Gli accertamenti posti
in essere hanno permesso di rinvenire in una zona boschiva situata in
prossimità del Comune __________ un nascondiglio in cui era occultato un
barattolo in vetro conentente 139 grammi lordi di eroina.
Il 7 dicembre 2017 gli inquirenti hanno osservato una persona,
successivamente identificata in IM 1 recarsi nel luogo in cui è stato rinvenuto
lo stupefacente. Il fermo e la successiva perquisizione hanno permesso di
rivenire sulla persona dell’imputato 321 grammi lordi di eroina, contenuti in
un vasetto simile a quello trovato nel bosco.
6.
L’imputato ha inizialmente
affermato di aver notato alcuni giorni prima del fermo, all’esterno di un parco
giochi di __________, alcuni sacchetti di colore bianco che a loro volta
contenenvano altri sacchetti rossi. Il 7 dicembre 2017 avrebbe quindi deciso,
siccome incurisito, di recuperare quanto visto e quindi di nascondere nel
proprio zaino i sacchetti rossi, un barattolo di vetro ed un cellulare. Si
sarebbe quindi reso conto che si trattava di stupefacenti, decidendo di
riportare il tutto dove l’aveva trovato a __________ ma di essere stato nel
frattempo fermato dalla Polizia.
Confrontato alla contestazione di essere stato visto nel bosco
nelle vicinanze di __________, l’imputato ha modificato tale dichiarazione
sostenendo che era in realtà sua intenzione nascondervi i sacchetti rossi.
Prendendo atto del fatto che in tale luogo erano già stati
recuperati un barattolo di vetro con sacchetti rossi simili a quelli trovati
sulla sua persona, IM 1 ha affermato che si trattava di “droga, anche questo
barattolo infatti lo avevo trovato tre giorni fa a __________ nel parco e va ad
aggiungersi a quelli che la Polizia oggi mi ha trovato addosso” (cfr. VI PG
7.12
, p. 6-7, AI 1).
Si dirà che già nel corso del primo verbale, l’imputato ha fornito
le prime ammissioni, dichiarando, in merito alla sostanza rinvenuta nel bosco
che:
"
sapevo che vi era all’interno droga e che per trasportarla ho
usato un altro sacchetto. (…) comunque ammetto di averlo toccato e nascosto io
in quel luogo”.
(cfr. VI PG 7.12.2017, p. 8, AI 1).
7.
Assunto a verbale dal PP,
l’imputato ha meglio definito il proprio ruolo e le proprie responsabilità,
sostenendo che:
"
io ho solo verificato che vi fosse dell’eroina e poi me ne sono
tornato a casa. Ho chiamato il numero di telefono e ho detto che avevo trovato
l’eroina. Lui mi ha detto che dovevo fare tante cose. Lui chiamava delle
persone e che sarebbero venute da me e io avrei dovuto consegnarla. Preciso che
il 04 o il 05 dicembre quando mi ero recato nel bosco, avevo visto che vi erano
anche dei sacchetti di eroina. Si trattava di sacchetti contenenti 2 o 3 grammi
che io consegnavo agli iacquirenti. Le persone a cui consegnavo questi
sacchetti a volte mi lasciavano dei soldi, a volte invece mi dicevano che
avevano già paralto con il mio amico, nel senso che quindi non mi davano i
soldi (…). Confermo di aver venduto dei sacchetti di eroina. Si trattava di
70/80 CHF per volta. Io li portavo a casa, i soldi che mi ha trovato la Polizia
sono i soldi che ho ricevuto da chi ho consegnato l’eroina. (…) avrò consegnato
a 7/8 persone dei sacchetti di eroina, credo ad ogni persona 1 grammo di eroina
e non 2 grammi come dichiarato in precedenza”.
(VI PP 8.12.2017, p. 4, AI 9).
Quanto alla sostanza trovata sulla sua persona il giorno
dell’arresto, l’imputato ha sostenuto che:
"
mi era stato detto di andare a prendere dell’eroina sotto delle
scale nel sottopassaggio. Ho quindi preso l’eroina, l’ho portata a casa, l’ho
pesata con la bilancia e l’ho divisa in diversi sacchetti ieri. Io avrei dovuto
nasconderla nello stesso posto”.
(VI PP 8.12.2017, p. 4, AI 9).
8.
In accoglimento
dell’istanza del PP (AI 11), con decisione del 9 dicembre 2017 il GPC ha
ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino all’8 febbraio 2018 (AI 12).
Dando seguito alla richiesta formulata dall’imputato, in data 31 gennaio 2018
il PP ne ha autorizzato il passaggio al regime di espiazione anticipata della
pena (AI 30).
9.
Con l’atto d’accusa in
rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a
giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e
infrazione alla LF sugli stranieri.
III) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
10.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,
per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità
penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le
conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,
n. 1 ad art. 139, p. 297).
11.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae
dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF
133.
I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011;6B.10/2010 del 10
maggio 2010;6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo
(art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv.
1.
CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito
della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere
probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso
significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una
fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva
del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel
modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del
19.
aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove
conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono
sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il
giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto
nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF
127.
I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;6B.579/2009 del 9
ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
IV) Fatti e diritto
i) Imputazione di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)
12.
L’atto d’accusa imputa ad IM
1.
il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, poiché riferita
a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il 2
dicembre e il 7 dicembre 2017, detenuto nonché, confezionando l’eroina in
sacchetti da circa 5 grammi, prodotto in altro modo 124.54 netti di eroina
con un grado di purezza oscillante tra il 17.04% e il 17.8%, stupefacente
destinato all’alienazione, alienato sotto forma di sacchetti da 5 grammi a
tossicomani locali al prezzo di CHF 180.-/ CHF 200.- al grammo, almeno 40
grammi di eroina e detenuto e prodotto in altro modo, dopo averli suddivisi
in appositi sacchetti da circa 5 grammi l’uno, 290.63 grammi netti di
eroina (con un grado di purezza oscillante tra il 17.6% e il 38.1%).
13.
Dalla lettura degli atti
emerge che IM 1 ha sostanzialmente ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa. Richiamando gli stralci di verbale già riportati (cfr. supra),
si osserva che l’imputato, con riferimento ai 124,54 grammi netti di cocaina
rinvenuti nel bosco e ai 40 grammi personalmente alienati (punti 1.1 e 1.2
dell’atto d’accusa), ha dichiarato in corso d’inchiesta che:
"
Il 03 dicembre è venuto a prendermi a casa __________ e aveva con
lui l’eroina. Preciso che oltre al quantitativo che era stato sequestrato il 04
dicembre, __________ aveva ulteriori 40 grammi. Io l’ho aiutato a mettere
l’eroina nelle confezioni già preparate nei sacchetti rossi dei cani. 40 / 50
grammi li ho tenuti a casa, la rimanenza l’abbiamo messi in un vaso. I 40 / 50
grammi dovevo venderli. Siamo usciti di casa, __________ è uscito con il vaso contenente
il rimanente (…) A quel punto __________ ha nascosto l’eroina nel bosco (…) io
ho iniziato a vendere eroina il 04 dicembre 2017, verso le 15:00. Ho venduto
l’eroina prendendola da quella che avevo con me 40 / 50 grammi di eroina. Io
vendevo sempre nei pressi di __________, sono rimasto in zona dalle 14:00 alle
18:30. Ho venduto 10 grammi a due persone, prima ad un uomo e poi una donna”
(VI PP 24.01.2018, AI 27, p. 4-5).
L’imputato ha altresì riferito di essersi personalmente reso conto
che l’eroina depositata nei pressi di __________ era stata asportata (pur senza
evidentemente sapere che ciò era avvenuto a seguito di sequestro da parte della
Polizia) allorquando ha tentato di recuperarla il 6 dicembre 2017 poiché non
aveva più sostanza da vendere:
"
sono andato io il 06 dicembre 2017 a cercarla perché al
pomeriggio avevo finito i 40 / 50 grammi che avevo per me. Sono stato io a
comunicarlo a __________ sia telefonicamente che con messaggi”.
(VI PP 24.01.2018, AI 27, p. 4-5).
14.
Per quanto invece attiene
all’eroina trovata sulla sua persona (punto 1.3 dell’atto d’accusa) il 7
dicembre 2017, l’imputato – cambiando versione rispetto a quanto riferito nel
verbale dell’8 dicembre 2017, ha dichiarato che:
"
quella mattina sono uscito di casa e mi sono incontrato con una
persona a __________ (…). Questa persona è arrivata in macchina (…) questa
persona mi ha consegnato lo stupefacente. Sono sceso dalla macchina e sono
andato a casa. La droga era in due sacchetti di plastica trasparente, io ho
aperto questi sacchetti e ho provveduto a confezionare lo stupefacente in
sacchettini da 5 grammi l’uno. Le istruzioni su come confezionare lo
stupefacente mi sono state date per telefono da una pesona che non conosco. (…)
la biancia che mi è stata sequestrata con lo stupefacente il giorno del mio
arresto, bilancia che ho utilizzato per confezionare l’eroina, mi è stata
consegnata quel giorno con la droga”.
(VI PG 21.12.2017, p. 4, allegato 2 ad AI 31).
Si dirà, a titolo abbondaziale, che tracce biologiche dell’imputato
e sue impronte digitali sono state rinvenute sui sacchetti contenenti lo
stupefacente (AI 24). Analogamente i prelievi effettuati su mani e unghie
dell’imputato hanno dato esito positivo (allegato 19 ad AI 31).
15.
Confrontato alle risultanze
secondo cui la sostanza rinvenuta nel bosco corrisponde a 124,54 grammi netti
con purezza del 17,5%, mentre lo stupefacente trovato in suo possesso il 7
dicembre 2017 è pari a 290,63 grammi netti di eroina con purezza compresa tra
il 19 ed il 38,1%, l’imputato si è limitato a prenderne atto (cfr. VI PP
24.01
, p. 5-6, AI 27).
16.
In sede dibattimentale
l’imputato ha confermato le dichiarazioni rese in corso d’inchiesta, ammettendo
i fatti così come contestatigli nell’atto d’accusa (VI DIB 30.04.2018, p. 2, allegato
1.
al verbale dibattimentale).
IM 1 ha dichiarato di avere guadagnato CHF 1'600.00 dalla vendita
di 40 grammi di eroina; di questi, CHF 770.00 gli sarebbero stati sequestrati,
mentre il restante sarebbe stato da lui utilizzato per mantenersi e comprare
dei vestiti. Al proposito ha spiegato che gli erano stati promessi CHF 2'400.00
per il suo lavoro, e che le persone che l’avevano mandato in Svizzera gli
avrebbero dato il permesso di spendere parte del denaro che aveva già
guadagnato per mangiare e vestirsi, per non dare nell’occhio (VI DIB
30.04
, p. 2, allegato 1 al verbale dibattimentale).
17.
L’art. 19 cpv. 1 LStup
punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro detiene, produce in
altro modo o aliena stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in
pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro
di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di
stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in
altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai
minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in
pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai
12.
grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a;
DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b;
STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo
2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc.6B_699/2010,
consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15
marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B
632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,
Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg.,
pag. 917 segg.).
18.
Dal punto di vista
soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, produrre in altro modo o alienare
stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19
LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai
sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o
accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente,
mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,
op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente
che egli sia cosciente del
quantitativo
e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve
presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232
consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
E' irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un
numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà
numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
19.
Nel caso concreto, l’imputato
ha trafficato un quantitativo pari a oltre 4 grammi di eroina pura, se si
considera l’usuale tasso di riduzione del 10% applicato al quantitativo di
droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr.,
fra le altre, STF 6B_600/2011 del 18 ottobre 2011), mentre la sostanza non
ancora imessa sul mercato corrisponde a 21.91 grammi di sostanza pura per
quanto attiene a quella rinvenuta nel bosco e 63.79 grammi di sostanza pura
(media) quo a quella trovata sulla sua persona. Ne discende un quantitativo
complessivo di quasi 90 grammi di eroina pura, ovvero ben oltre i 12 grammi
richiesto per l’applicazione di cui all’aggravante dell’art. 19 cpv. 2 lett. a
LStup.
20.
Ne consegue che l’atto
d’accusa, relativamente al punto 1, è stato integralmente confermato. In
particolare, l’imputato ha ammesso che la sostanza nascosta dal bosco era stata
da lui preparata unitamente ad un correo ed era sua intenzione attingervi al
fine di proseguire le vendite a cosumatori della regione; analogamente, IM 1 ha
ammesso la vendita diretta di 40 / 50 grammi, così come pure – incontestabilmente
– egli deneva sulla propria persona il giorno dell’arresto ulteriori 290,63
grammi netti di sostanza.
Per quanto attiene allo stupefacente nascosto nel bosco, la Corte
non ha potuto seguire la tesi difensiva.
È infatti chiaro che quello stupefacente era a sua completa
disposizione, tanto che è stato lui ad accorgersi che era sparita siccome
voleva recuperarla per poi venderla. Ciò è sufficiente per fondare l’ipotesi
del “detenere”, tanto più che aveva pure collaborato a confezionarla. Evidentemente,
egli ha agito in correità a terzi, ma la sua responsabilità è comunque data.
Peraltro, sempre per quanto concerne il quantitativo che la difesa
ha chiesto di relativizzare, va considerato che IM 1 era qui per vendere eroina
per 2 settimane, ragion per cui anche volendo prescindere dall’eroina trovata
nel bosco, egli sarebbe stato comunque rifornito di altra sostanza siccome
aveva finito le scorte.
La Corte ha quindi ritenuto il quantitativo di cui all’atto
d’accusa, ovvero di aver trafficato 455.17 complessivamente grammi di eroina.
ii) Imputazione di
infrazione alla LF sugli stranieri (punto 2 dell’atto d’accusa)
21.
L’atto d’accusa imputa a IM 1
il reato di infrazione alla LF sugli stranieri per avere, nel
periodo compreso tra il 2 dicembre 2017 e il 7 dicembre 2017, soggiornato
illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso in caso di
soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo soggiorno in
Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla
vendita di sostanze stupefacenti.
Al proposito l’imputato in corso d’inchiesta ha affermato che:
"
confermo quindi che il motivo per cui sono giunto in Svizzera era
per vendere della droga, una cosa illegale, e non per fare il turista”.
(cfr. VI PP 24.01.2018, p. 3, AI 27).
In occasione del pubblico dibattimento ha ammesso i fatti così
come contestatigli nell’atto d’accusa, precisando tuttavia che:
" (…) sono
entrato con il passaporto, quindi non credo di avere fatto un’entrata illegale.
Le persone che mi hanno incaricato non mi hanno detto che sarei stato in
Svizzera illegalmente, mi hanno detto che con il passaporto sarei potuto
entrare.”
Ha comunque confermato che non era in Svizzera come
turista, nonostante avesse dato questa giustificazione alla sua entrata in
dogana (VI DIB 30.04.2018, p. 4, allegato 1 al verbale dibattimentale).
22.
A norma dell’art. 5 cpv. 1
LStr, lo straniero che intende entrare in Svizzera, deve essere munito di un
documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio e, se richiesto, di
un visto (lett. a), deve disporre dei mezzi finanziari al soggiorno (lett. b),
non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le
relazioni internazionali (lett. c) e non deve essere oggetto di una misura di
respingimento (lett. d). Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera
se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente, art. 5 cpv. 2 LStr.
I cittadini albanesi sono dispensati dal visto qualora intendono
risiedere in Svizzera per un periodo fino a 90 giorni quali turisti (cfr.
23.
Nel presente caso, l’imputato
stesso ha ammesso di essere entrato in Svizzera non quale turista, bensì al
fine di delinquere. In tale contesto il punto 2 dell’atto d’accusa è pertanto
stato confermato.
V) Commisurazione della pena
24.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten).
In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o
di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.
).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale
del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata
imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione
della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale
colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella
determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava -
semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF
6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
25.
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo
chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.
; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
26.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908
seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
27.
Nel caso concreto, la colpa è
stata ritenuta di gravità media dal profilo oggettivo in ragione della quantità
di eroina immessa sul mercato o comunque destinata alla piazza locale.
Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare,
è anche vero che questo non va dimenticato ritenuto come, maggiore è il
quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la
cui salute viene messa in pericolo.
Ciò vale in modo particolare trattandosi di eroina, sostanza tra
le più pericolose per la salute pubblica.
28.
La colpa è stata, per contro,
giudicata grave dal profilo soggettivo.
IM 1 ha agito per puro fine di lucro, mosso unicamente dalla
ricerca di denaro così da migliorare nel modo più semplice e rapido la propria
situazione economica.
Certo, agli atti figura l’AI 13 in cui viene indicato che la madre
deve sottoporsi a __________. Al proposito si condividono da un lato le
perplessità esposte dalla PP in merito al fatto che il documento risale ad 1
anno or sono; dall’altro, il modo in cui l’imputato ha (o avrebbe) speso i
soldi che aveva incassato dalla vendita – ovvero in vestiti - lascia sussistere
ulteriori dubbi al proposito. Di fatto, se veramente egli era in cerca di soldi
per curare la madre, mal si comprende una spesa tanto ingente per
l’abbigliamento.
Pure evidente è il fatto che, stanti le sue dichiarazioni, egli
non è stato “assoldato” dall’organizzazione, ma si è offerto a questa
con l’intento di vendere eroina.
Quale studente universitario, IM 1 aveva sicuramente le facoltà
intellettuali per evitare di dover compiere reati.
L’imputato non ha peraltro esitato ad intraprendere un viaggio
dall’Albania, giungendo in Svizzera esclusivamente per delinquere.
L’imputato ha inoltre dimostrato intraprendenza nell’ambito degli
stupefacenti, prestandosi non solo a vendere, ma anche a pesare e confezionare
le dosi.
Aggrava poi la colpa oggettiva dell’imputato, l’intensità con cui
ha agito e che lo ha portato a trattare quasi mezzo chilo di sostanza
stupefacente in 2 giorni.
29.
A favore dell’imputato la
Corte ha considerato una certa collaborazione fornita. Anche se difficilmente
avrebbe potuto negare buona parte degli addebiti, parte delle di lui
dichiarazioni sembrano dimostrare una sua volontà di assumersi le
responsabilità di quanto commesso.
La Corte ha poi considerato la sua situazione economica disagiata,
pur osservando che il fatto di provenire da una realtà economica meno fortunata
della nostra non rappresenta una giustificazione per commettere reati.
La Corte, ha inoltre ritenuto, a suo favore, una certa sensibilità
alla pena ritenuto come egli ha subito la carcerazione (e subirà il residuo di
pena) lontano da casa e ciò sebbene la situazione gli sia pienamente
addebitabile, avendo egli liberamente e consapevolmente scelto di delinquere in
un Paese lontano dal suo.
30.
In tale contesto, in una
ponderazione complessiva, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1,
richiamati i precedenti giurisprudenziali citati e considerato il concorso di
reati, una pena detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi.
Ritenuto che l’imputato non ha precedenti penali e che la prognosi
non può essere considerata negativa, la pena può essere in parte posta al
beneficio della sospensione condizionale.
Al fine di tenere debitamente conto della colpa, la Corte ha
quindi stabilito in 6 (sei) mesi la parte di pena da espiare e in 21 (ventuno)
mesi la parte sospesa, con un periodo di prova di 2 (due) anni.
31.
Considerato che l’imputato è
giunto in Svizzera unicamente per delinquere e che non ha nessun tipo di legame
con il nostro Paese, la Corte ha stabilito nei suoi confronti l’espulsione dal
nostro territorio per una durata di 7 (sette) anni.
VI) Sequestri
32.
Deduzion fatta della tassa di
giustizia e delle spese procedurali, la Corte ha ordinato la confisca della
somma di denaro sotto sequestro.
Come da richiesta dell’accusa, a cui la difesa non si è opposta, è
stata ordinata la confisca di tutto il restante sotto sequestro.
VII) Retribuzione del
difensore d’ufficio
33.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –
V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP
n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve
essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso
causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135
CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013
consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio
avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni
di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino
a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la
partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore
20.00
e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di
sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.;6B_638/2012
del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid.
3.6.2
). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
34.
La nota professionale
dell’avv. DUF 1, previa aggiunta del tempo impiegato per il pubblico
dibattimento, è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF
6’216.60, comprensiva di onorario, spese e IVA.
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51,66a, 69, 70 CP;
19.
LStup;
115.
LStr;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra il 4 e il 7 dicembre 2017, a __________ e
__________, senza essere autorizzato, detenuto, prodotto in altro modo e
alienato 455.17 grammi di eroina, di cui 415.17 grammi detenuti e prodotti in
altro modo e 40 grammi alienati;
1.2
infrazione alla LF sugli
stranieri
per avere,
nel periodo compreso tra il 2 e il 7 dicembre 2017, a __________,
soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso
in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo
soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante
dalla vendita di sostanze stupefacenti;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 2
(due) anni e 3 (tre) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2.2
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di
prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
3.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art.
66a CP.
4.
Deduzion fatta della tassa
di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca della somma di
denaro sotto sequestro.
5.
È ordinata la confisca e la
distruzione di tutto il restante sotto sequestro.
6.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato.
7.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
7.1
Le note professionali
dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 5'626.00
spese fr. 140.00
IVA (8% su 2'213.20) fr. 177.05
IVA (7,7% su 3'552.80) fr. 273.55
totale fr. 6'216.60
7.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6’216.60 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 13'018.10
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 129.20
fr. 14'147.30
============