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Decisione

72.2018.65

Guida senza autorizzazione: per avere condotto un autofurgone trainante un rimorchio senza essere titolare della licenza di condurre richiesta

15 novembre 2018Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

Presidente, richiamato l’art. 356 cpv. 3 CPP, ricorda all’imputato che può

ritirare l’opposizione al decreto d’accusa fino alla conclusione delle

arringhe.

Considerandi

II. Il

Presidente prospetta all’imputato e al suo difensore la seguente correzione del

testo del reato del decreto d’accusa in opposizione e meglio, dopo TI __________,

richiamato l’AI 1, si aggiunge trainante un rimorchio Humbaur, __________,

targato TI __________.

Viene chiesto all’imputato e al

suo difensore se in merito vogliono prendere posizione già in questa sede e le

stesse dichiarano che lo faranno, al più tardi, al momento della discussione.

Sentiti: - l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

richiamata la sentenza 134 IV 1, non è giuridicamente corretto, nel caso di

specie, sancire una pena unica. Chiedo pertanto la proroga di 1 anno per quanto

attiene la sospensione condizionale della precedente condanna, ritenuto che non

è una recidiva specifica. Si chiede dunque che tale sospensione non venga

revocata. I fatti sono accaduti a causa di una disattenzione da parte

dell’imputato. IM 1 non sapeva che non poteva, rispettivamente non possedeva la

patente corretta, per guidare tale rimorchio. L’imputato, una volta saputo ciò,

ha difatti poi ottenuto la patente BE. Di fronte a questa situazione, appare

giustificata anche solo una multa contenuta in base alle condizioni economiche

dell’imputato. In via subordinata, si chiede una pena pecuniaria, sospesa e il

cui importo si lascia al giudizio di questa Corte.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art. 12, 34 segg., 42,

44, 46, 47 CP;

95.

cpv. 1 lett. a) LCStr;

80.

segg., 84 segg., 335 segg., 352 segg.e 422 segg. CPP nonché 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

guida senza autorizzazione

per avere, a __________, l’1.3.2017, condotto l’autofurgone VW __________,

targato TI __________, trainante un rimorchio Humbar, __________, targato TI __________,

senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

e meglio come descritto nel decreto d’accusa in opposizione.

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato alla pena pecuniaria di fr. 600.- (seicento), corrispondenti a 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, con l’avvertenza che

in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva

di 20 (venti) giorni (art. 34 e 36 CP).

3.

Non è revocato il beneficio

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 180 aliquote

giornaliere da fr. 70.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 12'600.-

decretata nei confronti di IM 1 con decreto d’accusa del 17.7.2015 dello

Staatsanwaltschaft __________ ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.

4.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta, rispettivamente di fr.

1'000.- (mille) con motivazione e le spese procedurali sono poste a carico del

condannato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

Per la Corte delle assise

correzionali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 79.90

fr. 779.90

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