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72.2018.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 giugno 2018Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti sono ammessi dall’imputato, che del resto ha raccontato

esattamente quello che ha fatto. Un aspetto sul quale ha insistito è il fatto

che aveva consumato cocaina e quindi non sapeva bene quello che faceva. L’8

maggio lui non ha portato a termine la rapina perché aveva capito che c’erano

parecchie persone all’interno della stazione di servizio, anche perché il 9

maggio non ha avuto alcuna esitazione ed era determinato nell’esecuzione della

sua attività. L’imputato ha agito lucidamente, sapeva bene cosa voleva e dove

doveva cercare, tant’è che quando ha visto l’esitazione della commessa è subito

andato dietro il bancone e ha preso quello che voleva. IM 1 è recidivo

specifico per quanto riguarda la rapina, ed ha espiato anche lunghe condanne,

che non l’hanno fatto desistere dal commettere altri reati. Ha agito per motivi

egoistici, e meglio per guadagnare qualcosa. L’accusa conclude chiedendo la

conferma dell’atto d’accusa, la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 2 (due)

anni e 10 (dieci) mesi, da espiare, e che nei suoi confronti venga decretata

l’espulsione dal territorio svizzero per 10 (dieci) anni.;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: la difesa respinge l’accusa di tentata rapina di data 8 maggio

2017, l’infrazione alla LArm e le aggravanti indicate nell’atto d’accusa per la

rapina del 9 maggio 2017.

Per quanto afferisce ai fatti dell’8 maggio 2017, è integralmente

contestata l’imputazione di tentata rapina, siccome la ricostruzione dell’atto

d’accusa non corrisponde a quanto affermato dall’imputato. Non sono state

raccolte dichiarazioni testimoniali riguardo a quanto avvenuto. IM 1 ha dichiarato

che quel giorno era in uno stato di assuefazione dovuta al consumo di cocaina e

che il suo stato d’animo era ridotto a uno straccio. Ha precisato di avere

compreso che si trattava di un atto sbagliato, in un attimo di lucidità, e che

non voleva fare male a nessuno. Egli ha dichiarato di non essersi sentito di

fare la rapina, ancora mentre si trovava sull’auto di __________. La sua

desistenza è stata del tutto spontanea e incondizionata, non determinata da

fattori esterni, come ad esempio la presenza di persone o della Polizia.

L’imputato non si è neppure avvicinato al distributore per valutare la

situazione e dalla posizione in cui si trovava non poteva scorgere persone

all’interno. Sapeva fin dall’inizio di non voler commettere la rapina, né fare

un tentativo. In applicazione del principio in dubio pro reo, la difesa chiede

il proscioglimento del suo assistito da tale capo d’accusa.

Quanto ai fatti del 9 maggio 2017, rileva che il tutto si è

consumato nel breve lasso di tempo di un solo minuto, IM 1 era sempre distante

dalla commessa, ha estratto la pistola con titubanza, non l’ha puntata in

direzione della commessa, ma si è limitato a mostrarla, quasi temendo di farlo.

Il suo atteggiamento non dimostra violenza o minaccia di sorta. Per tutto il tempo

l’imputato è stato concentrato sul movimento di estrazione del denaro e non ha

rivolto nessuno sguardo alla commessa, non era certo nelle condizioni di

puntare l’arma verso di lei. Presi i soldi dal cassetto, senza rivolgersi alla

commessa, si è allontanato di fretta dal distributore. La reazione pressoché

immediata della commessa, la quale è subito uscita a chiamare la Polizia,

dimostra che lei non si trovava in uno stato di shock. Tutto si può dire

fuorché IM 1 fosse un rapinatore spavaldo, anzi, egli ha agito in maniera

approssimativa e distratta, non ha tenuto sotto controllo la vittima e non si è

preoccupato di quello che poteva fare. La sua mente era inoltre offuscata

dall’assunzione di cocaina. La commessa ha fornito una versione contradditoria

dei fatti accaduti, che non trova conferma nel video del sistema di

sorveglianza: in particolare non risulta che l’imputato abbia puntato l’arma

nei suoi confronti, e non risulta neppure confermato che l’avrebbe minacciata

dicendole di aspettare 10 minuti prima di chiamare la Polizia. La vita della

commessa nemmeno per un secondo è stata messa in pericolo. Quanto all’arma,

agli atti non risulta che la stessa sia rinvenuta. L’imputato ha sempre

dichiarato di non avere nessuna dimestichezza con le armi e non era in grado di

stabilire con certezza se fosse vera o un giocattolo. La pistola gli era stata

consegnata da terzi e non era sua. In merito alla stessa l’imputato ha anche

dichiarato che __________ gli avrebbe detto che era una pistola a pallini. Ha

dichiarato che solo il 9 maggio, come si vede fare nei film, ha fatto un

movimento di carica in modo istintivo, ma l’arma era difettosa e ha dovuto

spingere per farla tornare indietro. L’arma non avrebbe potuto funzionare e

quindi non avrebbe potuto mettere in pericolo la vita di nessuno. Il TF ha già

stabilito che armi fittizie o difettose non costituiscono armi da fuoco ai

sensi dell’aggravante indicata nell’atto d’accusa, motivo per cui tale

circostanza aggravante è esclusa.

Di riflesso, la difesa chiede il proscioglimento anche

dall’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa, invocando il principio

in dubio pro reo, dal momento che non si sa se l’arma era vera o fittizia.

Quanto all’aggravante della banda, la difesa la esclude, tenuto

conto del fatto che la nozione di banda deve sempre essere ritenuta in maniera

restrittiva. IM 1 ha conosciuto i __________ solo pochi giorni prima della

rapina, ed è stato usato per commettere quella singola rapina. Dall’inchiesta è

emerso che quello era il loro modus operandi, avendo i __________ fatto la

medesima cosa con altri autori già condannati. Non si trattava di una squadra

con un certo grado di affiatamento o stabilità e l’autore non ha mai

manifestato la volontà di compiere una pluralità di infrazioni, tanto da non

avere più alcun contatto dopo essersi spartito il bottino. Dopo la rapina del 9

maggio l’imputato si è trasferito presso il suo padrino e ha interrotto i

rapporti con i __________ per potersi sistemare e trovare un lavoro. Non è

quindi data l’aggravante della banda.

Quando gli è stato proposto per la prima volta di fare una rapina,

l’imputato non ha accettato subito perché era sobrio e spaventato di fare male

a qualcuno. È stato vittima di un piano subdolo di manipolazione attuato dai __________

e da __________, che hanno approfittato della sua situazione di debolezza, si

sono mostrati suoi amici in un paese sconosciuto, standogli vicino e

offrendogli della cocaina. Dopo avere appreso del primo rifiuto iniziale, sono

tornati all’attacco, proprio il giorno del compleanno dell’imputato. Hanno

festeggiato con lui sin dalla mattina, gli hanno offerto della droga e l’hanno

incoraggiato, dicendogli anche di avere informazioni da un poliziotto, secondo

cui le telecamere sarebbero state spente, e che persino la commessa del

distributore era d’accordo. Proprio questo ultimo dettaglio ha convinto

l’imputato, il quale sapeva quindi di non dover fare male a nessuno,

trattandosi di una sceneggiata. Le sue condizioni erano poi offuscate dalla

cocaina.

Riguardo all’atteggiamento dimostrato nei confronti della

giustizia, la difesa rileva che sin dai primi momenti l’imputato è stato

collaborativo, non si è mai sottratto alle domande, ha fornito elementi utili

ai fini della ricerca della verità, anche per vicende legate ai __________ e a __________,

ha fornito versioni costanti e lineari. Ha sempre riconosciuto i propri errori

ed esternato dispiacere per il suo agire, in particolare nei confronti della

commessa, ed ha palesato l’intenzione di risarcire i danni.

È noto a tutti il passato dell’imputato, il quale è partito da un

ambiente famigliare ostico, che l’ha portato ad allontanarsi da casa, fino a

riuscire con le sue forze a trovare un lavoro. L’imputato ha dimostrato spirito

di riscatto e volontà di inserirsi nella società. In territorio elvetico non ha

mai commesso altri reati, precisato che al momento del suo arresto si stava

recando in Svizzera per motivi di lavoro. IM 1 non è un soggetto con tendenza a

delinquere. Nel corso dei mesi trascorsi in carcere ha tenuto un comportamento

esemplare. Le sue prospettive future sono una ferma volontà di trovare un

lavoro e inserirsi nella società. Ha da sempre manifestato il desiderio di

vivere in Svizzera e ha ora una concreta possibilità lavorativa. In questo ha

ottenuto il totale appoggio del sig. __________, il quale si attiverebbe nel

dargli un sostegno nella ricerca di lavoro e nel far fronte ai suoi impegni nei

confronti della vittima. La difesa si rimette al potere di apprezzamento del

Giudice, chiedendo che venga massicciamente ridotta, e possibilmente sospesa,

la pena proposta dal PP. Postula in fine che venga respinta la richiesta di

espulsione formulata dalla pubblica accusa.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 22, 23, 40,

42, 43, 44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 140 CP;

33 LArm;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. rapina, consumata e

tentata

per avere commesso e tentato di commettere un furto usando

violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o

all’integrità corporale o rendendola incapace di resistenza, e meglio per

avere,

1.1.1. l’8 maggio 2017, a __________,

agendo in correità con terzi, tentato di sottrarre denaro contante ai danni

della società ACPR 1, e più precisamente per essersi, dopo avere preso una

pistola, indossato un cappellino e un paio di occhiali da sole, avviato a piedi

verso la stazione di servizio, con l’intenzione di accedervi, minacciare

l’impiegata e sottrarre il denaro custodito all’interno della stazione di

servizio __________, desistendo spontaneamente dal suo intento;

1.1.2. il 9 maggio 2017, a __________,

agendo in correità con terzi, sottratto ai danni della ACPR 1 denaro contante

per CHF 1'956.70 ed EUR 4'545.00, e più precisamente per essere entrato

all’interno della stazione di servizio __________ impugnando una pistola ed

indossando un cappellino e un paio di occhiali da sole, ed avere minacciato

l’impiegata ACPR 2 puntandole contro la pistola, costringendola a consegnargli

il denaro, appropriandosene;

1.2. infrazione alla LF sulle

armi ripetuta

per avere,

l’8 e il 9 maggio 2017, a __________, agendo in correità con un

terzo, nelle circostanze descritte al punto 1.1 del presente dispositivo, senza

diritto, introdotto in territorio svizzero e portato sulla sua persona una

pistola che per il suo aspetto poteva essere scambiata per un’arma vera;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto dalle

aggravanti dell’avere agito come associato a una banda intesa a commettere

furti o rapine e dell’essersi munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma

pericolosa di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 22

(ventidue) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.2

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 13 (tredici) mesi, con un periodo di

prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

4.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 10 (dieci) anni, ai sensi dell’art.

66a CP.

5.

È ordinato il dissequestro

di tutto quanto sotto sequestro.

6.

La tassa di giustizia di

fr. 1'100.00 senza motivazione scritta o di fr. 2'000.00 con motivazione

scritta e le spese procedurali sono a carico del condannato.

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 8'685.00

spese fr. 273.00

IVA (7,7%) fr. 689.75

totale fr. 9'647.75

7.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’647.75 non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'100.--

Inchiesta preliminare fr. 464.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 183.70

fr. 1'747.70

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