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72.2018.83

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 agosto 2018Italiano239 min

Source ti.ch

Fatti

i due tra il 25 ed il 26 settembre 2017, giorno dell’arresto della compagna ACPR

1. La PP afferma di aver lungamente cercato di capire il sentimento che lega

l’imputato a ACPR 1 e a __________, senza riuscirci; ammette comunque la

possibilità che egli potesse provare ancora dei sentimenti per __________.

I dubbi sulla relazione tra l’imputato e la __________ provengono

dalle reazioni violente che l’imputato aveva quando ACPR 1 lo incolpava a tal

proposito, come pure da alcuni sms tra i due, dove ogni tanto veniva spedito

qualche cuoricino. L’imputato, dopo i fatti di agosto per i quali ha ammesso di

aver avuto un “raptus”, si era recato subito dalla __________. Stessa cosa ha

fatto a settembre, dopo che la sua compagna fu portata via dalla Polizia. La PP

si chiede il perché. Sta di fatto che vi è un dato oggettivo innegabile, ovvero

la rottura dell’osso ioide dell’accusatrice privata, generata da

strangolamento. Vi sono poi diverse escoriazioni a livello del collo, il tutto

compatibile con un afferramento manuale dello stesso da parte di terzi. Non è

stato possibile stabilire un concreto rischio per la vita, ciò non toglie che

la forza esercitata da IM 1 è stata sufficiente a determinare una compressione

delle vie aeree, per una durata di tempo imprecisata. Gli atti confortano

sempre e comunque la versione della vittima, anche con riferimento alle lesioni

riportate dal IM 1. L’imputato ha affermato più volte che la donna quella sera

avrebbe perso i sensi dando una testata al muro, testata di cui non si ha alcun

riscontro. Gli ematomi visibili sono compatibili con un afferramento al collo.

Il medico ha poi precisato che qualora la perdita di sensi fosse avvenuta

contestualmente alla presa al collo, significava che le vie aeree erano state

chiuse. Fosse continuata per un po’ di tempo sarebbe dunque bastata per

causarne la morte. Oltre all’aspetto oggettivo e medico, il racconto della

vittima va considerato sicuramente lineare e credibile. La donna, nonostante le

sue condizioni, ha avuto la forza di dire subito ai medici del PS di essere

stata presa per il collo dal compagno, facendo loro fare una TAC. La stessa è

rimasta fedele al suo racconto originario, nonostante piccole aggiunte che

vanno ancora di più ad avvalorare la sua versione. Non vi .stata alcuna

intenzione da parte sua di arrecare un qualsivoglia danno o avviare un

procedimento nei confronti del compagno. È innamorata di lui e gli ha ripetuto

spesso di non aver avuto intenzione di denunciarlo: descrive la loro storia

come quella della sua vita. Alla Polizia non ha detto nulla perché non si

fidava, essendo stata trattata male. La donna continua a chiamarlo ancora oggi

in carcere. __________ ha espressamente dichiarato di aver visto le lesioni su IM

1, causategli da ACPR 1. Egli ha pure riferito che IM 1 l’aveva presa per il

collo per allontanarla, mentre la donna lo picchiava. Legge le dichiarazioni di

__________. Questo modo di fare è compatibile con la sua persona, come afferma

la __________. Le dichiarazioni di __________ sono contestate dall’imputato, ma

non possono essere state inventate. __________ è un suo amico, non avrebbe mai

voluto metterlo nei guai. __________ invece non ha parlato, per amicizia, a

verbale era così agitata, verosimilmente in stato alterato secondo la PP, che

autonomamente, ha sbottato dicendo “posso capire che le abbia messo le mani al

collo”, per poi negare. A confronto ha calcato la mano, dicendo di essere

certa che lui non avesse agito in tal modo, proteggendolo. La madre della

vittima ha dichiarato che recentemente l’imputato era cambiato perché aveva

reazioni brusche e si infuriava per poco, diventando violento verso la figlia.

Anche la madre dell’imputato (AI 129), ha confermato che il figlio aveva sbalzi

d’umore, perdeva le staffe iniziando ad urlare e scendendo in strada a prendere

a calci le auto. Non possiamo poi non considerare i fatti dell’agosto 2017,

riconosciuti dall’imputato. La lite è stata causata dalla gelosia della

compagna verso la ex. Egli ha parlato di un raptus. Al medico legale sono state

sottoposte le foto delle lesioni, AI 122 pag. 5, ACPR 1 ha rischiato di perdere

un occhio. Per le imputazioni di danneggiamento e lesioni semplici ai danni di __________,

le violenze gratuite sono ben visibili dal video agli atti, prodotto dalla

gerente del chiosco. Tutti questi indizi non lasciano dubbi su quanto avvenuto

quella notte. Se la maggior parte di questi fatti appaiono facilmente

qualificabili in diritto, i fatti del 25 settembre sono più dubbi. L’accusa,

soppesando tutto il materiale probatorio, ritiene si sia trattato di tentato

omicidio intenzionale, perlomeno per dolo eventuale. L’illiceità del

comportamento omicida non si caratterizza attraverso il modo di procedere, non

è necessario che la vittima sia stata concretamente in pericolo. Considerati la

forza utilizzata, tanto da romperle l’osso ioide, il consumo di stupefacenti,

tre tentativi di strangolamento, l’ira, egli non poteva non considerare il

rischio di ucciderla. L’imputato si è fermato in quanto la donna ha perso i

sensi. La volontà, il mezzo utilizzato, le sue mani che lui stesso ha definito

tenaglie pericolose, sono indicative di una volontà precisa. È vero che egli ha

fatto quello che ha fatto perché sfinito, esasperato dalle continue lamentele

di gelosia della vittima. La reazione di quest’ultima in parte l’ha anche

provocato. Non comunque da giustificare il suo agire. Egli non era fuori di sé,

sapeva cosa stava facendo. Ha semplicemente perso la pazienza, come già

capitato nel 2017 ad agosto. Dal punto di vista psichiatrico la perita conferma

un disturbo di personalità di tipo borderline a carattere duraturo e radicato,

oltre che la dipendenza da diverse sostanze. Nonostante tutto, al momento dei

fatti egli è stato giudicato completamente responsabile. Il reato non

costituisce un sintomo della malattia e non era l’unico modo di reazione a

quella situazione. Venendo ora alla commisurazione della pena, egli, a mente

dell’accusa, ha commesso un tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale,

non premeditato, ma comunque pericoloso e rovinoso per le modalità. Ha agito

poiché provato dall’insistenza della compagna, vittima di una sorta di

prostrazione. Ma questo stato d’animo chiaramente non lo può scusare. Il motivo

del suo agire è futile: se avesse voluto farle del bene, avrebbe potuto

chiamare l’ambulanza, non aggredirla. Egli ha usato violenza più volte verso

una persona che sapeva benissimo non l’avrebbe mai denunciato. Appena la

compagna è stata ricoverata, ha organizzato un festino di droga con gli amici,

ed il giorno dopo è andato dalla sua fornitrice in Italia mostrando la carta

bancaria della compagna ricoverata. A parte in occasione del primo verbale ove

egli ha mostrato sconforto verso ACPR 1, sembra avere scarso interesse per

quanto le ha fatto e si focalizza su particolari irrilevanti. Soffre di un disturbo

di personalità radicato, con sbalzi d’umore durante i quali può avere crisi di

tipo aggressivo, imprevedibili e caratterizzati da ira e impulsività. Mostra

una marcata egocentricità, difficoltà di autocritica e tendenza ad esplodere

con intensa collera quando le sue aspettative vengono contrariate.

Politossicomane, è inattivo professionalmente dal 2015, ed il lavoro era un

elemento contenitivo che lo aiutava a trattenersi. Vista la sua situazione

sociale, senza alloggio, senza una compagna (forse) e senza un lavoro, con una

famiglia non troppo presente, appare difficile il suo reinserimento in società.

Egli è un uomo intelligente e capace nel suo ambito, ha delle risorse per

dirigersi verso una vita più sana. L’accusa si augura che riprenderà in mano la

sua vita, lontano da ACPR 1. Chiede una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi,

oltre alla pronuncia di un’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP. Per la

contravvenzione chiede la pronuncia di una multa di fr. 100.-. Per i sequestri,

chiede la confisca di tutto tranne per il PC, i due IPad e l’IPhone nero, per i

quali non si oppone al dissequestro;

§ l’avv.

RAAP 1, rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, il quale formula e

motiva le seguenti conclusioni:

si chiede se sia legittimo che una gelosia romantica, anche se

sviluppata in un contesto di degrado, mitighi la colpa del IM 1. La risposta è

no. Gli ultimi 15 anni della vita del prevenuto presentano un innegabile

elemento ricorrente: una sua tendenza ad agire impulsivamente, in spregio delle

conseguenze. È accaduto con i suoi genitori, con __________, e a due riprese

anche con ACPR 1. Potremmo definirla una escalation. Poco importa ricercare o

disquisire su una causa scatenante. Non vi era al momento dei fatti alcuna

scemata responsabilità. Il IM 1, semplicemente, non ha saputo gestirsi e ha

pestato ACPR 1. L’ha afferrata almeno una volta per il collo rompendole l’osso

ioide. Il suo atteggiamento dopo i fatti è significativo. Egli non ha mostrato

la benché minima preoccupazione per ACPR 1, ha lasciato che la ammanettassero e

l’ha tacciata di pazza. In seguito, anziché dimostrare anche solo un briciolo

di pentimento, ha contattato subito la __________, invitandola a raggiungerlo

nell’appartamento di ACPR 1, scrivendo che finalmente era riuscito a liberarsi

della compagna. Il tutto a brevissima distanza dai fatti, con ACPR 1 ricoverata

in ospedale. Successivamente al suo arresto, egli ha mentito spudoratamente a

più riprese. ACPR 1 si sarebbe autostrangolata da sola. Si è contraddetto più

volte, non ha mostrato mai un benché minimo ravvedimento, limitandosi ad

ammettere l’evidenza di alcuni fatti. Ritiene che non sia necessario aggiungere

altro, aderendo alle richieste della PP. In aggiunta, chiede il risarcimento

per torto morale e delle spese legali. A sostegno della richiesta di un importo

quale torto morale, afferma che i gravi reati ascritti al prevenuto, le

modalità, i passi istruttori generati dalla sua attitudine, hanno cagionato una

gravissima angustia a ACPR 1, dispensata dal comparire oggi. L’aggravarsi della

sua tossicodipendenza le rende pressoché impossibile ripercorrere i fatti e

parlarne. ACPR 1, completamente nuda, si è ritrovata a dover fronteggiare degli

agenti che l’hanno ammanettata. Ha dovuto vincere gli scetticismi di chi l’ha

curata per primo, chiedendo di fare ulteriori accertamenti sulla sua persona.

Per tutta la durata dell’istruttoria ha dovuto subire l’attitudine menzognera

dell’imputato che ha cercato a più riprese di addossarle la responsabilità di

quanto accaduto. Vale la pena sottolineare che ella si è preoccupata più del IM

1 che di sé stessa, e ha fatto presente in lacrime che era stato l’ospedale a

segnalarlo, e non lei. Chiede dunque l’integrale conferma dell’AA, un torto

morale di fr. 5'000.-, fr. 11'883.50 più il tempo per il dibattimento quale

risarcimento per spese legali (433 CPP), nonché gli interessi al 5%, come

precisato in istanza di risarcimento

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

IM 1 ha sempre confermato con fermezza, anche verso il suo

difensore, la sua versione dei fatti, nonostante il parere peritale

contrastante. Il ruolo del difensore non è quello di semplice megafono

dell’imputato, egli ha pertanto deciso di proporre sia la sua linea difensiva,

come pure di andare oltre. La verità materiale la conoscono solo i presenti. La

verità giudiziaria è un’altra cosa e si costruisce sulla base di indizi, con il

rischio di lasciarsi alle spalle una zona d’ombra. Anche dinanzi ad una

confessione, bisogna valutarla nell’insieme e confrontarla con altri elementi.

Se la confessione non c’è, il compito è delicato. IM 1 respinge con forza il

fatto di aver preso al collo l’AP. Egli ha sempre sostenuto che in

quell’alterco la donna si sarebbe presa a sberle, si sarebbe ferita con

coltelli, si sarebbe colpita con il phon, avrebbe sbattuto la testa al muro

perdendo i sensi. Facendo astrazione per un attimo da quello che afferma la

perita, IM 1, nelle sue dichiarazioni risulta un po’ più lineare. Pensiamo ad

esempio che durante tutta l’inchiesta, per l’AP l’incontro con la __________ al

__________ sarebbe avvenuto il giorno stesso dei fatti, quando però nella

realtà sappiamo che non è andata così. L’AP confonde i fatti di agosto con

quelli di settembre. Pensiamo a come descrive la successione dei fatti avvenuti

quella sera. La signora ACPR 1 dà una versione tutta sua, costantemente

influenzata dal sentimento di gelosia verso la __________. Basta leggere il

verbale di confronto per rendersene conto. Ciò che si può dire è che l’AP nel

suo racconto risulta a tratti confusa e ci sono delle evidenti esagerazioni.

Ciò non significa banalizzare le sue dichiarazioni, ma queste devono essere

prese con le pinze, visto anche il suo rapporto con la droga ed il rapporto

tutt’altro equilibrato tra i due. Ella non è da ritenere persona affidabile. La

sua versione è quella credibile? A mente del difensore no. I due si sono

incalzati a vicenda. A domanda di IM 1 all’AP a sapere se ella avrebbe

attentato alla propria vita quella sera, la donna risponde no, non davanti ai

poliziotti. Ha ammesso di essersi presa a sberle. Ha ammesso di essere andata

in bagno a consumare stupefacenti. Dettaglio non riportato prima, anzi

addirittura negato in altri verbali. L’AP ammette pure di essersi messa un

taglierino al collo. Sia ben chiaro, di inciampi ne troviamo anche nelle

dichiarazioni di IM 1. Ma quella sera la donna è andata oltre alle usuali

ferite che si procurava di solito. IM 1 sostiene che l’AP era in piena crisi,

che lui definisce psicotica, che si verifica quando non dorme da giorni ed

esagera con l’uso di sostanze. Chiede alla Corte di valutare l’ipotesi

sostenuta dal suo difeso, ovvero che lei abbia fatto tutto da sola, anche se la

perita ha affermato di non conoscere casi simili, ciò ancora non vuol dire che

non sia possibile. IM 1 sostiene di aver chiamato la madre dell’AP la sera dei

fatti, fatto non confermato dalla donna. Egli sostiene che non avrebbe avuto

alcun senso chiederle di avvertire i soccorsi, se lui avesse tentato di

strangolare la donna. L’assenza dei tabulati non ha permesso di fare i dovuti

accertamenti. La difesa ritiene però che la telefonata abbia avuto luogo. Di

questa telefonata IM 1 si avvale da subito. A più riprese l’AP sostiene che

quella sera IM 1 sarebbe uscito di casa per raccontare alla madre cosa fosse

successo. __________ e sua sorella avrebbero deciso di chiamare l’ambulanza

sentiti i soli rumori, la difesa si chiede che senso abbia chiamare

un’ambulanza ancora prima di vedere o sapere se ci siano state delle lesioni. È

dunque verosimile che IM 1 abbia chiamato la madre per chiederle di chiamare i

soccorsi. In dubio pro reo chiede l’assoluzione dalle accuse di cui ai pt. 1 AA

e pt. 3.1. AA. Lo chiede conscio che il ragionevole dubbio non può venire

confuso con il semplice dubbio. Andando oltre la posizione del suo cliente, per

la PP egli avrebbe tentato di uccidere l’AP afferrandola tre volte per il

collo. Stante la versione dell’AP, nel suo primo verbale, la prima presa al

collo sarebbe durata qualche secondo, mentre lei graffiava IM 1 per fargli

mollare la presa. Avrebbe preso qualche boccata d’aria quando la presa si

faceva meno insistente. Avrebbe perso coscienza dopo uno spintone. La seconda

presa al collo sarebbe durata qualche attimo, avrebbe fatto fatica a respirare

e non sarebbe riuscita a gridare. Era rimasta cosciente ma tramortita, non

riuscendo a rialzarsi. Dopo aver bevuto il nocino, l’AP avrebbe sferrato uno

schiaffo a IM 1 che avrebbe provocato il terzo strozzamento, fino a che lui

avrebbe lasciato la presa e lei si sarebbe chiusa in bagno. In un seguente

verbale, l’AP modifica la sua versione: le prese al collo sono sempre tre, ma

la terza si modifica, non più a spalle al muro, ma l’avrebbe alzata facendola

sedere sulla cucina, facendole perdere lì i sensi, fino a riprendersi sentendo IM

1 che la toccava con i piedi. Nel verbale seguente, avrebbe perso i sensi tra

la prima e la seconda presa al collo, ancora per lo spintone. A domanda della

PP, ha risposto di non più sapere come fosse finita a terra, pur precisando di

ritenere che avrebbe perso i sensi a seguito della terza presa. Non è dato

sapere come dal lavandino sarebbe poi finita stesa a terra. Dopo la terza presa

al collo e dopo essersi ridestata, l’AP avrebbe raggiunto il bagno per lavarsi,

avendo sentito il sangue in bocca. Non ha memoria della doccia, ma è certa di

essersi lavata. In un altro verbale ha dichiarato che poi sono giunti sua

madre, la polizia e IM 1. Dal verbale di confronto sappiamo che in bagno la

donna ha consumato stupefacenti, comportamento strano se successivo all’ultima

presa al collo. L’AP non riesce a precisare il tempo trascorso tra una presa e

l’altra, cosa invece fatta nel primo verbale di polizia. Nel suo terzo verbale

d’interrogatorio, sostiene che la prima presa al collo sarebbe avvenuta in

corridoio contro la parete, e non sarebbe stata forte, tanto che lei avrebbe

continuato a sfottere IM 1 e a ridergli in faccia. Dunque si contraddice quando

afferma che non riusciva a gridare. La seconda presa al collo sarebbe invece

stata più forte e sarebbe stata sbattuta contro al muro, tanto da avere

difficoltà a respirare. Quando IM 1 avrebbe lasciato la presa, lei, spaventata,

piangeva. A mente della difesa, se piangeva non aveva difficoltà a respirare.

Nel suo primo verbale d’interrogatorio questa presa sarebbe stata talmente

forte da lasciarla a terra tramortita. La terza presa al collo si sarebbe

verificata dopo aver ingoiato un nocino, somministratole con un colpo al

bicchiere. In un altro verbale descrive l’assunzione di questo bicchierino

durante una discussione pacifica sul divano. A verbale di confronto ha chiesto

all’imputato di dire la verità perché lei non ricordava neanche come avesse

fatto a finire sul pavimento. IM 1 ha invece sempre dichiarato che lei avrebbe

perso conoscenza dopo aver dato una capocciata al muro. Le versioni rese dalla ACPR

1 presentano contraddizioni evidenti, e va tutto contestualizzato nel forte

litigio e nello stato alterato dei due. Parliamo di una fattispecie

verificatasi tra due persone con un vissuto difficile e a dir poco

problematiche. Considerando l’ipotesi che si siano verificate tre prese al

collo, le stesse sarebbero durate pochi attimi, pochi secondi, in particolare

le prime due. Se la terza fosse durata a lungo l’ACP non avrebbe potuto fuggire

in bagno, come da lei dichiarato. Non c’è chiarezza sui luoghi dove si

sarebbero verificate le prese al collo e sulle modalità. Per stessa ammissione

dell’ACP le prime due prese al collo non sarebbero state forti e non avrebbero

impedito la respirazione. Dunque, in virtù del principio in dubio pro reo le

prese al collo da considerare non sono tre. Cita lo scritto 26 settembre 2017

dell’__________ allegato al rapporto d’inchiesta, sottolinea che durante la

lite la paziente avrebbe picchiato la testa ripetutamente con perdita di

conoscenza. Dunque in questo rapporto la perdita di conoscenza era dovuta ad

una botta alla testa. Nel rapporto di polizia si parlava di una donna fuori di

sé, bloccata con non poche difficoltà, che dava in escandescenza, aggressiva,

tanto da doverla ammanettare. Se prendessimo per buone le prime dichiarazioni

dell’AP dinanzi alla Polizia, più ricco di dettagli circa quanto successo

quella sera, tenuto conto che per il suo racconto la terza presa al collo si

sarebbe conclusa improvvisamente con lei che fuggiva in bagno e la Polizia alla

porta, ulteriori prese al collo non ce ne sono state. Nella relazione del

medico legale si precisa che non è possibile indicare con certezza se la forza

esercitata dall’aggressore e la durata abbiano concretamente interrotto il

passaggio dell’aria creando un pericolo di morte. La perdita di conoscenza deve

essere contestuale all’atto di costrizione. La rottura dell’osso ioide può

verificarsi in pochi secondi. In concreto la perita non è stata in grado di

riferire nulla in merito ad intensità e durata, può solo concludere che la

compressione è stata sufficiente da rompere l’osso, per cui bastano pochi

secondi. Cita alcuni precedenti (72.2003.129, 72.2013.65, 17.2014.161+182), chi

stringe il collo di un’altra persona, sa dal primo secondo di stare commettendo

un atto pericoloso. Dopo 20-30 secondi, l’autore deve sapere che la vittima è

in difficoltà. Se la stretta viene mantenuta, dopo 1-2 minuti, prende

necessariamente in considerazione l’ipotesi che possa morire. Più tempo

trascorre e più l’intenzione si rafforza. Secondo la difesa, le due prese al

collo sono state di breve durata e non hanno superato di certo i 20-30 secondi.

Anzi, più che verosimilmente sono state di durata inferiore. Di certo non

poteva prendere in conto la possibilità di uccidere la vittima. Le prese, se si

sta al racconto della stessa AP nel suo primo verbale, sono avvenute ad

intervalli temporali di almeno 1 ora una dall’altra, mentre la donna cercava

sempre il confronto ed il litigio, non aveva di certo paura per la propria

incolumità. Non si può escludere che la donna abbia perso coscienza. A parere

della difesa, l’accusa di tentato omicidio deve cadere, a favore della

subordinata di tentate lesioni gravi, considerato che il collo è una zona molto

delicata. Egli voleva farle male, ha preso in considerazione l’eventualità di

farle male, prendendola al collo. Il dolo eventuale non può venire ammesso con

leggerezza. Per le lesioni semplici che sono imputate a IM 1 con riferimento ai

fatti di quella sera, chiede alla Corte di verificare l’aspetto secondo cui,

all’interno di un alterco, ci sono stati colpi da entrambe le parti. Ricorda lo

stato psicofisico della donna che si è fisicamente opposta all’intervento della

Polizia, sostiene che alcune lesioni della donna possano essere state anche

prodotte dal processo di ammanettamento. Con riferimento alle asserite minacce,

per la stessa AP si trattava di parole che si dicono, che non hanno incusso né

spavento né timore. A questo proposito la donna ha riferito più versioni

verbale dopo verbale. Chiede di verificare se non sia il caso di prosciogliere IM

1 da questo capo d’accusa. Per i fatti di agosto 2016, il difensore ripercorre

le conclusioni del medico legale e dei certificati medici agli atti. A mente

del difensore, l’ipotesi ultima della dr.ssa __________ del colpo con

l’estremità della scopa è poco verosimile, confrontata poi anche con le

dichiarazioni delle parti. Secondo __________ si tratterebbe allora di un pugno:

per la difesa ciò configura dunque delle lesioni semplici, e non delle tentate

lesioni gravi. Un pugno in faccia sferrato con violenza tale da comportare

lividi importanti e la dislocazione della mascella sono delle lesioni semplici,

anche se coinvolgono l’occhio. Si tratta di lesioni che guariscono

spontaneamente (cita la sentenza 72.2006.118). Per l’accusa di vie di fatto di

cui al pt. 5 dell’AA, IM 1 le ha sempre contestate e le dichiarazioni dell’AP a

questo proposito sono incostanti. La difesa ne chiede il proscioglimento. Per i

fatti ai danni della signora ACPR 2 e di __________, le tentate lesioni

semplici sono contestate, come pure la quantificazione del danno per il

danneggiamento. L’infrazione alla LStup, la contravvenzione alla LStup e

l’infrazione alla LARM sono invece ammesse. Se la Corte decidesse di assolverlo

dall’accusa principale, si porrebbe la questione di un’indennità per ingiusta

carcerazione, per cui chiede il risarcimento di fr. 35'000.-, oltre all’indennità

per spese legali (come già presentate in nota), come pure il respingimento

delle richieste di indennizzo dell’AP. Invece, nel caso in cui venisse

confermato il primo capo d’accusa, chiede di considerare il passato difficile

dell’imputato ed il suo disturbo di personalità. Ripercorre le diagnosi rese

nel tempo dai medici curanti dell’imputato, che lo hanno ritenuto inabile al

lavoro anche a tempo pieno: egli soffre infatti di un disturbo che non può

scomparire. Ci sono poi altri referti, fino alla perizia psichiatrica della

dr.ssa __________, di cui rilegge la diagnosi. La vita di IM 1 è stata

caratterizzata da una marcata fragilità, egli è, sì intelligente, ma al

contempo fragile. Fa riferimento ai verbali dei genitori dell’imputato,

particolarmente significativi, a descrizione del suo trascorso difficile.

Descrive il sentimento di gelosia offuscante vissuto dalla ACPR 1, come un

tarlo in testa. Nella fattispecie non c’è una scemata imputabilità, ma non si

può non considerare la situazione particolare di IM 1 e di ACPR 1, entrambi

personaggi problematici, il tutto esagerato da un consumo smodato di

stupefacenti e di farmaci. ACPR 1 cercava volontariamente lo scontro,

provocando l’imputato anche tirandogli degli schiaffi. Le prese al collo, se

verificate, non sono state particolarmente intense e le conseguenze si sono

risolte nel giro di pochi mesi. I fatti sono circoscritti in un mese di tempo.

Certo, non si può sostenere, se la Corte ritenesse che le prese al collo vi

sono state, una collaborazione totale. Ma su altri fatti egli ha collaborato. In

carcere non ha creato problemi di sorta, sta lavorando e sta seguendo

diligentemente la sua cura. Chiede, in tale eventualità, la condanna per il reato

di tentate lesioni gravi e non per tentato omicidio per i fatti di settembre.

Per quelli di agosto si tratta invece di lesioni semplici qualificate. In

considerazione del solo tentativo e del dolo eventuale, la difesa ritiene equa

una pena detentiva di al massimo 30 mesi, chiedendo alla Corte di verificare se

siano date le condizioni per la sospensione parziale della stessa. Per le

pretese dell’ACP, lascia alla Corte decidere. Per i sequestri rinvia al verbale

d’interrogatorio dibattimentale.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. CURRICULUM

VITAE

1.1. IM 1

IM 1 è nato a __________ il __________, attinente di __________, è

domiciliato a __________, in Via __________. Di formazione __________, è senza

attività lucrativa e parzialmente a beneficio di una rendita per invalidi.

In merito alla sua situazione famigliare, IM 1, interrogato

dalla PP PP 1 il 29 settembre 2017, ha dichiarato:

"

…omissis…”

(VI PP 29.09.2017, p. 2 e 7, AI 10).

Per quel che riguarda la sua formazione scolastica,

l’imputato nello stesso verbale ha affermato di aver frequentato una scuola in __________

con sede a __________ e __________, senza però ottenere il relativo diploma,

non avendo sostenuto l’ultimo esame:

"

…omissis…”

(VI PP 29.09.2017, p. 2, AI 10).

Per quanto concerne invece la sua situazione ed esperienza

professionale, l’imputato ha riferito, nel corso del suo primo verbale 28

settembre 2017 dinanzi alla Polizia, di essersi occupato in passato della __________,

per poi lavorare per il padre a tempo parziale:

"

…omissis…”

(VI PG 28.09.2017, p. 5-6, allegato 8 al rapporto di arresto

provvisorio 28.09.2017, AI 7).

"

…omissis…”

(VI PP 29.09.2017, p. 6, AI 10).

Attualmente, dopo essere stato, nel 2015, licenziato dal fratello

(__________), l’imputato ha dichiarato di percepire una rendita AI al 50% che

gli permette comunque di vivere (VI PP 29.09.2017, p. 7, AI 10).

Per ciò che attiene i suoi problemi di salute, IM 1 ha

affermato di soffrire di stress psico-fisico fin da quando era bambino,

percependo un’invalidità del 50% (precedentemente del 100%). Egli ha ammesso

che negli ultimi anni le crisi di nervi e l’ansia sarebbero aumentate,

portandolo ad essere più insofferente ed impaziente:

"

Una volta rientrato in Ticino (__________,

all’età di 21 anni), sono tornato a vivere dai miei genitori. In quel

periodo io ero al 100% in AI a causa di crisi di nervi che ho da quando ho 7 anni.

La prima crisi l’ho avuta in seconda elementare, quando …omissis...”

(VI PP 29.09.2017, p. 3-4, AI 10).

E ancora:

"

In relazione al mio stato di salute posso dire di essere in cura

metadonica presso il Dr.ssa __________ e che prendo il metadone giornalmente in

forma liquida, se non erro 80 mg giornaliere. Ho comunque con me la cura per la

settimana e anche le pastiglie per dormire, STILNOX una pastiglia alla sera e

le XANAX, 3 al giorno da 2 mg cadauna, una al mattino, una al pomeriggio ed una

alla sera. Oggi sono apposto per quanto attiene il Metadone, ho invece ancora

da prendere una pastiglia di XANAX e la pastiglia di STILNOX per dormire. […] a

volte ho bisogno di alcune pastiglie di Ketalgin per riuscire a coprire le 24

ore di cura metadonica.”

(VI PG 28.09.2017, p. 8, allegato 8 al rapporto di arresto

28.09.2017, AI 7).

Con riferimento ai ricoveri in strutture mediche, agli atti

risulta una serie di degenze presso diverse cliniche, come da dichiarazioni

dell’imputato nel primo verbale dinanzi al PP:

"

La prima volta l’ho già detta (ndr. all’età di 20-21 anni presso

la clinica __________ a __________ per disintossicarsi dagli stupefacenti); la

seconda volta è stata quando sono stato fermato perché vendevo eroina e mi

hanno collocato alla clinica di __________ per 3 mesi. Questo risale a oltre 10

anni fa. La terza volta sono andato io spontaneamente a __________ in una

clinica del Dottor __________, dove sono rimasto per altri 3 mesi. Anche questo

ricovero era dipendente dalla mia tossicodipendenza. Risale anche questo fatto

a oltre 10 anni fa ed è successivo a quello di __________. […] sono già stato

seguito da una psichiatra, dalla Dottoressa __________ della clinica __________.

Mi seguiva quando ero a __________. Inoltre era il medico che mi prescriveva i

medicamenti quando venivo seguito dalla psicologa del centro; si tratta dei

primi anni 2000.”

(VI PP 29.09.2017, p. 22, AI 10).

Agli atti figurano numerosi rapporti medici a comprova dei

problemi di salute dell’imputato e dei ricoveri da lui subìti, ai quali per

praticità si rinvia (AI 10, 29, 30, 38, 39, 60).

Quanto al suo rapporto con gli stupefacenti e con l’alcool,

l’imputato ha così ammesso:

"

[…] il mio problema con gli stupefacenti è iniziato a 12 anni, a

quell’epoca fumavo canne. A 14 anni ho iniziato a consumare ecstasy e LSD. La

cocaina ho iniziato ad assumerla a 16 anni. A 18 anni sono poi passato

all’eroina. A 22 anni ho smesso e ho trascorso un periodo di astinenza totale

da ogni tipo di stupefacenti, che è durato quasi 8 anni. Poi ho ripreso a

consumare eroina e cocaina quando sono stato licenziato da mio fratello. Non

posso consumare marijuana perché mi manda in paranoia. […] dal 2014 la

frequenza dei miei consumi è regolare, ma io è da tempo che penso di voler

smettere. Due settimane fa ho passato 7 giorni a non consumare nulla […] poi ho

ripreso un po’ a consumare.

[…] alla settimana consumo circa 3 grammi

di cocaina e altrettanti di eroina. La consumo, tirandola. Mi sono bucato in

passato ma ho la fobia degli aghi, da solo non riesco. […] non consumo alcool.

Neanche in passato non ho mai consumato tanto alcool. Posso definirmi un

bevitore saltuario di alcool. Da quando ho avuto l’epatite io non ho più

toccato l’alcool.”

(VI PP 29.09.2017, p. 10, AI 10).

Interrogato poi in merito alla sua situazione sentimentale,

nodo centrale del presente procedimento penale, l’imputato ha dichiarato:

"

[…] io avevo avuto una relazione con __________ prima di

conoscere ACPR 1 , e questo era nel 2001 e la nostra relazione è durata sino

alle primavera/estate del 2002, quando __________ era andata in comunità per

disintossicarsi. A quel momento ci siamo persi di vista terminando la nostra

relazione. Ho quindi incontrato ACPR 1 e con lei ho iniziato una relazione di

qualche mese nell’estate 2002. Ci siamo quindi lasciati visto che lei mi aveva

indicato che avrebbe iniziato a lavorare per il suo ex ed io non accettavo

questa cosa e quindi abbiamo interrotto la nostra relazione. Il motivo non era

legato al fatto che lei andasse a lavorare dal suo ex, ma era legato al fatto

che lei andava dal suo ex non solo a lavorare ma a consumare cocaina ed io, in

quel periodo stavo cercando di uscire da questo sfracello degli stupefacenti.

[…] nel periodo 2006/2007 ho ricominciato a frequentare ACPR 1 e

questo è stato il mio più grosso errore in quanto sono riuscito inizialmente ad

allontanarla dalle droghe pesanti. […] Questo mi ha portato, pian piano, a

rientrare in questo giro ed anch’io, alla fine sono caduto nel turbine

ricominciando ad usare cocaina […].”

(VI PG 28.09.2017, p. 5 e 6, allegato 8 al rapporto di arresto

28.09.2017, AI 7).

"

Nel 2008 ho rivisto ACPR 1 e ci siamo rimessi insieme. […] Con ACPR

1 siamo andati subito a convivere. Dapprima, fino al 2011, a __________, in una

casetta/__________ di proprietà della mamma di ACPR 1 ed in seguito a __________

dove risiedo tutt’ora.”

(VI PP 29.09.2017, p. 6-7, AI 10).

Interrogato infine sulle sue prospettive di vita,

l’imputato ha così riferito:

"

Voglio dire all’interrogante che di certo il carcere mi ha fatto

bene. Sto’ diminuendo sia il metadone che le pastiglie di Xanax […] Per quanto

riguarda il mio futuro spero di non fare più la vita di prima e di curarmi. In

questo momento non ho alcun intenzione di tornare con ACPR 1. Devo pensare a me

stesso. Ribadisco poi che vorrei tanto poter trovare un impiego nell’ambito

delle mie specifiche competenze, come fatto in passato. Vorrei anche riprendere

la patente di guida una volta risolto il problema con la tossicodipendenza da

droga e farmaci. […] non so se quando verrò scarcerato potrò andare dai miei

genitori.”

(VI PP 09.03.2018, p. 6, AI 126).

1.2. ACPR

1 (vittima, di seguito AP ACPR 1)

Trattandosi di reati avvenuti all’interno di una

coppia che si può definire problematica e travagliata, per poter

contestualizzare i fatti è bene trattare anche la vita della vittima, la sua

personalità ed i suoi problemi di salute, in particolare di tossicodipendenza.

ACPR 1 è nata a __________ il __________, attinente

di __________, è domiciliata a __________ in Via __________, di professione __________,

ove abita.

Interrogata dal PP il 30 ottobre 2017 ha riferito di

avere alcuni problemi di salute. In particolare ha così dichiarato:

"

[…] a seguito della morte di mio padre, avvenuta il __________,

sono diventata particolarmente ansiosa, nei confronti dei miei cari ed in

particolare di mia madre e di IM 1. […] Questo brutto evento ha fatto crescere

in me un’ansia che si è aggravata con gli ultimi fatti a mio danno.

Inizialmente facevo fatica ad accettare la morte di mio padre; facevo finta che

ero in vacanza. Facevo di tutto per far stare mia madre serena e non farmi

vedere piangere. […] In quel periodo IM 1 mi è stato molto vicino; lui conosce

bene che cosa significa avere delle crisi di panico perché anche lui le aveva.

[…] Io prima pensavo che chi avesse l’esaurimento nervoso fosse qualcuno che

non aveva voglia di lavorare; ho poi capito sulla mia pelle quali sono le

conseguenze di un simile male. È una condizione molto brutta ed è difficile

guarirne. Io prima ero una persona più forte mentre oggi piango per un

nonnulla. […] oggi assumo, quotidianamente, 2 pastiglie di 2 mg di XANAX, 1

Seresta da 50mg e, per dormire, 1 pastiglia da 10 mg di Zolpidem. Assumo pure

10 mg di metadone liquido. Questa posologia l’assumo da fine settembre 2017,

dagli ultimi fatti di cui sono stata vittima. In precedenza assumevo mezza

pastiglia di XANAX per totali 1 mg al giorno, oltre allo Zolpidem per dormire.”

(VI PP 30.10.2017, p. 2, AI 44).

In merito alla situazione personale dell’AP ACPR 1,

la madre della stessa, __________, a verbale dinanzi alla Polizia ha così

riferito:

"

[…] mia figlia convive con il suo compagno IM 1 da 8 anni almeno,

ora abitano __________. Negli anni precedenti abitavano a __________.

ACPR 1 ha studiato __________ ed ha finito

la scuola molto bene, ha continuato per qualche tempo a lavorare presso la __________.

Dopodiché ha iniziato a lavorare per __________. Grazie a questa esperienza ha

anche imparato a fare da __________. Ha lavorato presso __________. …omissis…”

(VI PG 28.09.2017, p. 2, allegato 7 ad AI 7).

In merito alle condizioni di salute dell’AP ACPR

1, la madre, nel corso dello stesso verbale d’interrogatorio quale testimone,

ha così riferito:

"

[…] ACPR 1 ha iniziato ad avere problemi con la tossicodipendenza

quando aveva circa 18 anni. E’ anche andata a farsi curare, ricordo essere

andata anche a __________ […] Quando il papà è morto, ACPR 1 ha cercato di

rimettersi in sesto. Anche a lui aveva promesso che quando non ci sarebbe più

stato, sarebbe andata avanti lei con __________. A me è sembrato che lei stesse

meglio.

Da circa 2 anni le sue condizioni sono peggiorate. È irascibile;

con me si sfoga, ma con gli altri si trattiene quindi io sono un po’ il suo

parafulmini. Quando ritrova la ragione lei si rende conto di quello che fa’ e

comprende bene le cose. […] mia figlia in questi ultimi anni è diventata

particolarmente ansiosa, soprattutto per quanto riguarda la sua storia con IM 1

e l’ex compagna di quest’ultimo, __________.”

(VI PP 02.11.2017, p. 2, AI 53)

"

[…] so che mia figlia è autolesionista, si fa del male, si fa dei

tagli sulle braccia. Non so dire da quanto tempo, forse un anno e sempre per la

medesima storia, __________. Lei non si vuole bene e pensa di non valere

niente; […] ACPR 1 si sottostima e non pensa bene di se stessa, ma non ha mai

tentato di suicidarsi.”

(VI PP 02.11.2017, p. 9 e 10, AI 53)

Considerandi

2.

PRECEDENTI

PENALI

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero di IM 1, risulta

che l’imputato è stato condannato il 26.08.2013 dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 80.00 cadauna,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa

di CHF 400.00, per i titoli di conduzione di un veicolo a motore se la licenza

è stata ritirata, revocata o non riconosciuta, guida di un veicolo a motore

sottratto e furto d’uso di un veicolo a motore (AI 8).

Agli atti figurano, oltre a quanto indicato a casellario, anche

cinque decreti d’accusa per ripetuta contravvenzione alla LStup (2015, 2014,

2013, 2011, 2001), ed un decreto d’accusa per ripetuto danneggiamento e furto

di poca entità (distributore di biglietti del bus colpito con un martello, e

furto di un paio di scarpe alla __________ poi restituite) del 2002.

3.

CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO

Il 26 settembre 2017 alle ore 03:56, la Polizia comunale di __________

è intervenuta presso l’appartamento n. __________ dello stabile di Via __________

a __________ a seguito di una lite domestica tra l’imputato e la compagna ACPR

1.

A causa dello stato confusionale in cui versava la donna, questa è stata

subito ricoverata in maniera coatta. Già durante la visita medica l’AP ACPR 1

indicava che il compagno, durante la lite, aveva tentato di strangolarla.

Tuttavia, viste le sue condizioni alterate, non si poteva subito chiarire la

fattispecie.

I sanitari hanno in seguito proceduto ad accertamenti medico

specialistici, che hanno permesso di ritenere le lesioni subite dalla donna

come compatibili con un tentativo di strangolamento. In particolare, la donna presentava

una “dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a

sinistra, edema della glottide […] escoriazioni a livello del collo […] ematomi

ed escoriazioni multiple a livello dell’arto superiore e della spalla sinistra

[…] dolori diffusi […] ematoma a livello del terzo distale del braccio”

(allegati 1-3 ad AI 7). Questi elementi hanno quindi indotto i medici a

segnalare la fattispecie alle autorità penali.

Gli inquirenti hanno così potuto procedere a di lei interrogatorio

il 27 settembre 2017, dopo che il suo stato psicofisico era migliorato. Nel

corso di tale audizione, la donna ha spiegato la sua relazione sentimentale con

l’imputato, precisando che, a partire dal 2013/2014, a causa di gelosie

all’interno della coppia, sarebbero iniziati i primi litigi durante i quali

l’imputato l’avrebbe percossa con pugni e calci, minacciandola di morte. Tali

fatti non sarebbero mai stati denunciati a causa del timore di perdere il

compagno. Stando alle dichiarazioni dell’AP, poi, la notte tra il 25 e il 26

settembre 2017 l’imputato l’avrebbe nuovamente percossa più volte con pugni e

calci per infine giungere a strangolarla (in tre occasioni) fino a bloccarle

parzialmente la respirazione, ingiuriandola e minacciandola di morte (VI PG

27.09

, allegato 5 ad AI 7).

IM 1 è stato quindi arrestato il 28 settembre 2017, con le

accuse di tentato omicidio intenzionale, tentate lesioni gravi, ripetute

lesioni semplici, vie di fatto reiterate e infrazione alla LF sulle armi (AI

5).

In accoglimento della richiesta del PP (AI 12), con decisione 30

settembre 2017 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 1°

dicembre 2017, prorogandola in seguito fino al 12 gennaio 2018 (AI 72). In data

10.

gennaio 2018 il PP lo ha poi autorizzato a passare in regime di anticipata

espiazione della pena, a partire dall’11 gennaio 2018 (AI 98).

4.

LE IMPUTAZIONI

4.1

I fatti del 25-26

settembre 2017 - tentato omicidio per dolo eventuale, sub. tentate lesioni

gravi (pt. 1 AA), e lesioni semplici qualificate (pt. 3.1 AA)

L’imputato IM 1 deve rispondere di omicidio intenzionale

(tentato), subordinatamente lesioni gravi (tentate) per avere, nel corso della

notte tra il 25 e il 26 settembre 2017, presso l’abitazione in cui viveva, nel

corso di uno dei tanti litigi con la compagna ACPR 1, tentato di ucciderla,

subordinatamente tentato di ferirla intenzionalmente mettendone in pericolo la

vita, rispettivamente tentando di cagionarle un grave danno al corpo e alla

salute, afferrandola per il collo in tre occasioni distinte, impedendole di

gridare e di respirare nonostante lei tentasse di graffiarlo, e l’ultima volta,

stringendole il collo con entrambe le mani in maniera tale da alzarla di peso

per il collo, facendola sedere sul ripiano della cucina per poi farle perdere i

sensi e causarle una “dislocazione mesiale del corno superiore della

cartilagine tiroidea a sinistra”.

L’imputato deve anche rispondere di lesioni semplici qualificate

(ripetute) per avere, nel corso del litigio di cui sopra avuto con la compagna ACPR

1, colpendola a mani nude sul corpo, con schiaffi, pugni e calci, cagionato

delle “escoriazioni al livello del collo… ematomi ed escoriazioni multiple a

livello dell’arto superiore e della spalla di sinistra… a livello dell’arto

superiore sx, ematoma a livello del terzo distale del braccio”.

Di seguito sono esposti dapprima la relazione tra l’imputato e la

vittima (fondamentale per comprendere la dinamica dei fatti), poi quanto

avvenuto la notte tra il 25 ed il 26 settembre 2017, ed infine le risultanze

della perizia psichiatrica allestita dalla dr.ssa __________.

4.1.1

La

relazione tra l’imputato, l’AP ACPR 1 e __________

La relazione tra IM 1 e ACPR 1, iniziata la prima volta nel 2001 e

terminata poco dopo, a causa del ricovero in clinica di IM 1, è poi

ricominciata nel 2006/2007. La stessa è sempre stata caratterizzata da alti e

bassi. A partire dal 2013/2014 sono però iniziati i primi litigi, sfociati,

secondo quanto sostenuto dalla vittima, in episodi di percosse fisiche e

minacce, dovuti principalmente alla gelosia della ACPR 1 nei confronti di __________,

ex compagna dell’imputato.

ACPR 1, interrogata dal PP, ha così descritto il suo

rapporto con l’imputato:

"

Ho conosciuto IM 1 nel 2001, circa. […] Sono 10 anni che

conviviamo ed in precedenza eravamo già stati insieme per circa 1 annetto.

Prima di convivere siamo stati separati per circa 2 anni e mezzo. Abbiamo

iniziato la convivenza nel 2006/2007. Per i primi tre anni abbiamo vissuto a __________[…].

In seguito siamo andati ad abitare a __________, nell’appartamento nr. __________.

Da qualche settimana, poco prima dei fatti, ci stavamo trasferendo

all’appartamento __________, dove sono avvenuti gli ultimi fatti.

La nostra storia all’inizio andava molto

bene, […] vivevo la favola della mia vita. […] con me è sempre stato corretto,

e questo fino a circa 3 anni fa, quando è ritornata nella sua vita __________.

[…] un tipo […] aveva riferito a IM 1 che __________ stava morendo e quindi lui

è andato a trovarla; __________ abitava proprio di fronte a noi, in via __________

[…]. Io sapevo che __________ era stata una ex di IM 1 ma da quel che lui mi

raccontava sembrava che la odiasse. […] Da quel momento, lui è sparito per tre

giorni. Io mi sono spaventata tantissimo; […]Quando è tornato, io l’ho abbracciato,

chiedendogli cosa gli fosse successo e lui, stralunato, ridendomi in faccia, mi

ha detto: “io sono 3 giorni che sono a casa di __________” e io gli ho tirato

“una centra”. […] si era fatto di funghi allucinogeni. […] ADR che dopo

questi 3 giorni, IM 1 mi è tornato a casa che non era più lui. Era cambiato.

[…] pur di vederlo in casa ho accettato che portasse con sé sia __________ che

una cricca di altri tossici. __________ nel frattempo aveva avuto lo sfratto.

Io ho ospitato la __________ e gli altri circa un paio di settimane dopodiché

li ho mandati via. Ho fatto questo per amore di IM 1. […] ADR che da

quando è arrivata __________, IM 1 era meno affettuoso, meno presente e le

permetteva di umiliarmi. Una volta l’ho trovata nel mio bagno nuda, poco prima

di farsi la doccia. […] un paio di volte l’ho trovata mentre frugava nei miei

cassetti. […]. ADR che IM 1 ha sempre assecondato il volere di __________,

non so dire perché. Dopo questi fatti, fortunatamente __________ ha trovato un

compagno, __________, e per un paio di annetti lei non ha più chiamato IM 1 e

lui non ha più chiamato lei.

__________ si è poi ripresentata

quest’estate. Avevo saputo da terze persone che lei parlava male di me in giro.

[…] ne avevo parlato con IM 1 il quale ha preso l’iniziativa di contattarla […]

Il problema è che appena IM 1 l’ha ricontattata, lei ha preso la palla al balzo

e ha ricominciato ad assillarlo e a fornirlo di “Focalin”, […] Inoltre so che __________

lo faceva bere, soprattutto superalcolici. […] La frequentazione tra IM 1 e __________,

secondo me, è poi continuata in modo costante perché poi ho scoperto i

messaggi. […]. Secondo me IM 1 frequentava __________ perché lui era ed è

ancora innamorato di lei e lei sfrutta questa sua condizione.”

(VI PP 30.10.2017, p. 3-6, AI 44)

In data 7 dicembre 2017 si è tenuto l’interrogatorio di confronto

tra l’AP ACPR 1 e l’imputato IM 1 (videoregistrato), dinanzi alla PP. L’accusatrice

privata, nelle sue dichiarazioni, ha mostrato di provare ancora dei forti

sentimenti nei confronti dell’imputato, spendendo belle parole e dichiarando di

non averlo mai voluto in carcere:

"

[…] io non voglio aggiungergli niente di quello che non è… […] io

con IM 1 per me ho vissuto la… la… la storia della mia vita più bella per sette

anni. […] ho un brutto carattere,… lui mi ha supportato… supportato e

sopportato… […] io lo amo ancora e…[…] io non voglio che sta in galera, ma se

l’ospedale l’ha denunciato io cosa ci posso fare? […] io gli voglio bene… e

vorrei magari che IM 1 lo capisse…[…] io non l’ho denunciato io, non t’ho denunciato

io, è stato l’ospedale…”

(Trascrizione 07.12.2017, AI 82; VI PP 16.02.2018, p. 2-3, AI

113).

Anche l’imputato ha a tratti manifestato ancora parole d’affetto

verso la ACPR 1, arrivando ad affermare di amarla ancora. Sempre nel corso del

medesimo verbale di confronto, la ACPR 1 non ha comunque nascosto, ancora una

volta, la sua frustrazione nei confronti di __________:

" […] suonava (ndr. __________) il

campanello, voleva pastiglie da IM 1, lo obbligava ad uscire in piena notte, se

no li diceva che veniva sotto casa a fare casino e lui per evitare questo

andava e li dava le sue terapie… lui mi ha detto che l’ha fatto soltanto per

non creare ulteriore subbugli a mia mamma ecc… […] diceva… che ero una brutta

persona, …una puttana che racconto solo balle… è gelosa dei miei soldi, che

pensano tutti che io sia ricca sfondata, cosa che non è. È gelosa dei soldi del

IM 1, è gelosa del IM 1 […]”

(Trascrizione 07.12.2017, AI 82; VI PP 16.02.2018, p. 3, AI 113).

L’imputato, interrogato dal PP il 29 settembre 2017, ha

così descritto il suo rapporto con la ACPR 1:

"

ACPR 1 ha un cuore d’oro; è troppo brava e ci sono persone che se

ne approfittano. C’è chi ha messo in giro la voce che lei è miliardaria. Usando

però troppa cocaina e non dormendo, ha le psicosi, le sue fissazioni su __________,

del tutto infondate. In quelle condizioni diventa influenzabile e nei miei

confronti diventa aggressiva, mi sputa addosso, mi tira le sberle e mi

ingiuria. Sono 9 anni che passo questo tormento. […]

Mi viene chiesto il motivo per cui sopporto tutto questo.

Perché la amo. Quando sta bene ACPR 1 è la persona più brava del

mondo. Abbiamo gli stessi interessi. Lei è buona, mi piace perché mi dà

affetto. Mi piace per come è buona dentro.

L’imputato piange.

ADR che ACPR 1 si auto lesiona da quando ha iniziato a

frequentare __________. […] Non so se lo fa per attirare l’attenzione o per

gelosia. Io non mi sono così impegnato alla ricerca di un lavoro anche per

stare vicino a lei. ADR che si taglia anche in mia presenza.

[…]Mi viene chiesto come mi comporto io con lei.

L’imputato piange.

Io le compero i peluche perché le piacciono. Le compero i film che

le piacciono, le tolgo di mano i coltelli e cerco di starle vicino. Però adesso

la nostra convivenza è diventata dura per questa sua fissazione di __________. […]

dopo 2-3 giorni che non dorme, poi inizia a partire con la storia di __________.

ADR che sotto l’aspetto sessuale con ACPR 1 va tutto

benissimo. […] ADR che la mia intenzione, […] è quella di continuare a

vivere con lei. […] ADR che per colpa di ACPR 1 io ho dei debiti per

spese mediche e con compagnie telefoniche. A ACPR 1 ho prestato circa CHF

8'000.00 per pagare delle fatture del __________. […]”

(VI PP 29.09.2017, p. 7-8 e 10, AI 10).

Nel corso del primo verbale dinanzi al PP, l’imputato è

stato invitato a voler pure precisare il suo rapporto con __________, fonte di

continui litigi con l’AP ACPR 1:

"

[…] non è vero che ho preso una “sbandata” per lei nel 2013/2014.

ADR che è giusto che in quel

periodo, nell’arco di due/tre giorni, ero spesso a casa di __________, ma non

ho mai dormito da lei.

In quel periodo stavo da lei perché __________,

un conoscente, mi aveva detto di aver conosciuto __________ alla quale avevano

diagnosticato un cancro e che stava per morire. Io ci sono rimasto male e sono

andato trovarla. Vedendola, mi sono reso conto che non era vero.

Mi viene chiesto allora che cosa stavo

lì a fare in quei giorni da __________.

Andavo a chiacchierare da lei e poi ero

anche arrabbiato con ACPR 1 perché continuava a dirmi “vai da quella puttana!”.

Quando poi mi sono reso conto che non era vero che __________ stava male, avevo

comunque bisogno di parlare con una persona amica. Io la consideravo tale. […]”

(VI PP 29.09.2017, p. 9-10, AI 10).

Nel corso dell’interrogatorio del 13 novembre 2017 dinanzi al PP,

l’imputato è stato pure confrontato con altre dichiarazioni riguardanti il suo

rapporto con l’AP ACPR 1 e __________. A questo proposito egli ha tenuto a

precisare che i rapporti con __________ li ha intrattenuti pure l’AP ACPR 1, in

particolare per acquistarle dei medicamenti:

"

[...] dopo i tre giorni non è vero che abbiamo ospitato __________;

è stata ACPR 1 a mettersi a disposizione di __________ dopo aver saputo che

questa era stata sfrattata. [...] una volta __________ mi aveva inviato un

messaggio chiedendomi una Xanax [...] Questo episodio è avvenuto durante le due

settimane successive a quei tre giorni. [...] __________ ci ha proposto se

volevamo, io e ACPR 1, acquistare FOCALIN. ACPR 1 ha detto di si perché lei

essendo consumatrice di cocaina senza cocaina avrebbe dormito tutto il giorno e

quindi ha acquistato questo medicamento. In due occasioni __________ è venuta

da noi e ACPR 1 ha acquistato il FOCALIN; [...]”

(VI PP 13.11.2017, p. 6-7, AI 60).

Agli atti è inoltre versata una fitta corrispondenza telefonica e

messaggistica tra l’imputato e __________ (nel periodo 13-25 settembre 2017),

come riportato in modo esaustivo dal PP nel verbale d’interrogatorio

dell’imputato del 13 novembre 2017 alle pagine 24-34, vertente perlopiù sullo

scambio e vendita reciproci di medicamenti, come pure sulle liti dell’imputato

con la compagna ACPR 1 (VI PP 13.11.2017, p. 24-34, AI 60).

La signora __________, madre dell’AP, che vive nello stesso

palazzo della figlia e di IM 1, assunta a verbale in veste di testimone il 2

novembre 2017, ha così descritto la relazione travagliata tra la figlia e

l’imputato nonché la presenza di __________ nella loro vita di coppia:

"

[…] ADR. che da quando sono venuti ad abitare nella

nostra palazzina, ACPR 1 e IM 1 litigavano ogni tanto perché si sentivano le

loro voci; da un paio di anni a questa parte i litigi tra i due sono aumentati,

credo per questioni di gelosia, sempre riconducibili alla __________. […] Ricordo

che ACPR 1 mi aveva detto che questa ragazza aveva rubato in cantina. E posso

anche dire che dalla mia cantina sono scomparse diverse bottiglie di vino

pregiato […]. ADR. che conosco IM 1 come una persona buona, non mi

sembrava una persona particolarmente litigiosa, recentemente era cambiato nel

senso che aveva reazioni brusche che prima non aveva e facilmente si infuriava.

[…] ACPR 1 si arrabbiava perché diceva che io non credevo che lui avesse certi

comportamenti aggressivi verso di lei. Lei diceva che più volte le aveva messo

le mani addosso […].”

(VI PP 02.11.2017, p. 2-4, AI 53)

__________, compagno di __________, interrogato in veste di

testimone l’11 dicembre 2017, ha riferito di aver conosciuto l’imputato (qui

chiamato “__________”), in quanto gli era stato presentato dalla sua compagna __________.

Egli ha affermato che tra i due vi è sempre stato un buon rapporto e che spesso

l’imputato si lamentava con loro della sua relazione con l’AP ACPR 1, dettata

da continui litigi e dalla gelosia di quest’ultima nei confronti della __________.

Egli ha anche riportato di aver saputo dall’imputato che capitava che la __________

lo picchiasse nel corso dei loro litigi, come pure di aver visto in alcune

occasioni degli ematomi:

"

Secondo me, almeno da alcuni anni, i due si picchiavano

vicendevolmente. Che lei picchiasse lui da tanto tempo, che lui cominciasse a

picchiare ACPR 1 da meno tempo. Questa cosa l’ho dedotta dai racconti di ACPR 1

e di IM 1. […] Io dopo quella volta che avevo visto ACPR 1 con l’occhio rosso

avevo detto a IM 1 che non doveva picchiare la ACPR 1. Lui mi aveva mostrato i

lividi sul suo braccio che le aveva causato lei. […] Lui non ce la faceva più a

subire. Lui le voleva bene. Io l’ho anche visto piangere a casa nostra, perché

ci diceva che voleva bene a ACPR 1 e non sapeva come uscire da questa

situazione, che lui continuava a subire, che ACPR 1 continuava ad essere

gelosa. Era paranoica […]”

(VI PP 11.12.2017, p. 2-7 e 9, AI 74).

__________, interrogata in qualità di testimone l’11 dicembre

2017, ha riferito di come il rapporto tra lei e l’imputato fosse solo un bel

rapporto di amicizia. Tuttavia la gelosia dell’AP ACPR 1, che comunque aveva

avuto modo di conoscere e frequentare in qualche occasione, è sempre stata

molto forte:

"

[…] Preciso sin da subito che io non ho alcun interesse

sentimentale per IM 1 e credo neanche lui per me. Siamo rimasti amici.[…] ADR

che per diversi anni non ho più visto né sentito IM 1. Nel 2012, se non

sbaglio, ho scoperto che lui e ACPR 1 abitavano di fronte a me […] ed io gli ho

mandato i saluti. La sera dopo IM 1 è venuto a trovarmi e abbiamo trascorso una

serata in amicizia. […] ACPR 1 è poi venuta a sapere che lui aveva ripreso a

frequentarmi e l’ha presa male, andando in paranoia. […] Io credo che IM 1 volesse

un po’ evadere, in verità, da quel clima teso e un po’ pesante che a casa di ACPR

1.

[…] Io ho pensato che sarebbe stato positivo poterle spiegare personalmente

che non avevo nessun intento sentimentale verso IM 1 e che lei per questo non

avrebbe dovuto farsi alcuna paranoia. Ho quindi pensato di organizzare una cena

a quattro e IM 1 mi ha detto che anche ACPR 1 sarebbe stata d’accordo. Le ho

quindi telefonato e ci siamo visti la sera stessa. La serata è andata bene […]

Anche la questione della gelosia, dopo quella sera, mi era sembrato che fosse

risolta.

Ricordo che poi è scoppiato un casino dopo che IM 1 ha trascorso

un pomeriggio con me al Parco __________; […] il mio ragazzo mi ha detto di

aver ricevuto un sacco di chiamate da ACPR 1 che era già in paranoia. […]

Preciso che il mio ragazzo era a conoscenza che io mi sarei vista con IM 1. […]

ACPR 1 non riesce a capire che tra me IM 1 non c’è più nulla. […] Prendo

atto che stante la cronologia delle telefonate emergenti dall’Iphone di IM

1, risulta effettivamente […] cha dal luglio 2017 i contatti di IM 1 con la

sottoscritta sono diventati frequenti. Non contesto questo, abbiamo ripreso

a sentirci in amicizia.”

(VI PP 11.12.2017, p. 2-5 e 7, AI 75).

Anche al dibattimento, l’imputato ha dato atto della difficile

situazione che viveva in casa con la compagna a causa della gelosia di

quest’ultima nei confronti dell’amica __________:

"

Il Presidente rilegge alcune dichiarazioni in atti (in

particolare, quelle della stessa AP) a comprova della gelosia da lei provata

nei confronti di __________, convinta che l’imputato ne sia innamorato.

Non è vero, come afferma ACPR 1, che io ero

in contatto con __________ sempre, anche di notte. Nel 2017 sono finito

addirittura a mettere le due donne in contatto e farle parlare, per chiarirsi,

a causa delle voci che giravano su di me e che mi incolpavano di vedere la __________.

Quest’ultima, nei mesi prima del mio arresto, non l’ho mai vista se non in

presenza di ACPR 1, salvo una singola volta al __________. Se avessi voluto una

relazione al di fuori di ACPR 1, non l’avrei mai voluta con una __________, era

una tipa sempre concia come non mai.

Il Presidente precisa che alla Corte non

interessa sapere se i sospetti e le gelosie dell’AP fossero o meno fondati, si

tratta solo di ricostruire quanto la vittima pensava e come viveva la vostra

relazione, per contestualizzare i fatti.

Già quando eravamo in Via __________, mi

diceva “vai là, vai dalla tua puttana!”, questa era la situazione. Era morbosa.

Se stavo con ACPR 1 c’era un motivo e non lo dico per giustificarmi. Concordo,

come precisa il Presidente, che ACPR 1 viveva malissimo questa situazione,

tanto che ci sentivano spesso litigare all’interno del palazzo. A questo

proposito preciso che i litigi tra noi non erano sempre riguardanti __________,

litigavamo anche a causa del mio amico __________, o per una presunta truffa ad

un locale, e tante altre cose. ACPR 1 viveva alti e bassi per ogni cosa.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

È dunque accertato che l’imputato e l’accusatrice privata vivevano

una relazione sentimentale da diversi anni, resasi, negli ultimi tempi, molto

tesa a causa del riavvicinamento di IM 1 all’ex __________, fonte di infinite

ed accese litigate tra i due, nonché di grandi sofferenze, il tutto in un

contesto gravemente condizionato da un forte consumo di molteplici sostanze

stupefacenti.

4.1.2

La

notte tra il 25 ed il 26 settembre 2017

La sera di lunedì 25 settembre 2017, la ACPR 1 e

l’imputato hanno avuto un’accesa discussione a causa delle reciproche gelosie.

In particolare, ACPR 1 notò che l’imputato si era scambiato dei messaggi con

l’amica __________. Questo fatto scatenò la lite, che, ben presto, degenerò. Di

seguito sono riportate le versioni dei protagonisti e di chi è intervenuto dopo

i fatti.

a) La

versione dell’AP ACPR 1

Con riferimento agli eventi di quella sera, l’AP ACPR

1, nel corso del primo verbale dinanzi alla Polizia, ha così spiegato lo

svolgimento dei fatti:

"

Per quanto attiene ai fatti del 26.09.2017, posso dire che il

tutto è iniziato da un SMS che ho scoperto sul natel di IM 1 […]. Appena si è

acceso sono quindi “entrati” numerosi messaggi tra i quali alcuni della __________

dove si capiva chiaramente che si vedevano ancora e che vi era qualcosa tra

loro due. […]toni sdolcinati […] Al momento che IM 1 rientrava al domicilio,

erano circa le 2000 del 25.09.2017, io avevo già letto i messaggi, ma avevo

spento il telefonino e deciso di non dire nulla […] Durante la serata ho avuto

alcune discussioni con IM 1 circa il dove fosse stato e chi avesse visto ed io,

ad un momento, non ci ho più visto e ho detto a IM 1 che sapevo che si stava

ancora sentendo e vedendo con la __________ […] Avevo […] fotografato i

messaggi.

[…] IM 1 negava e quando gli dicevo che avevo fotografato i

messaggi, lui perdeva il lume della ragione iniziando a colpirmi con pugni e

pedate in tutto il corpo. Arrivava persino a strangolarmi una prima volta

durante la prima lite avvenuta quella sera, prima di mezzanotte, strangolamento

che mi aveva impedito anche solo di gridare aiuto. Ci provavo ma non ci

riuscivo e riuscivo solo a tentare di graffiarlo in faccia per fargli mollare

la presa. Dopo qualche secondo, che a me è sembrata un’eternità, IM 1 lasciava

la presa e smetteva di infierire su di me, lasciandomi a terra tramortita.

A precisa domanda rispondo che non riuscivo ad urlare, ma che a

gran fatica, riuscivo a prendere qualche boccata d’aria, ma era veramente per

me difficile respirare. Posso dire che riuscivo a prendere qualche boccata

d’aria quando graffiando IM 1 mollava un attimo la presa, senza mai però

lasciarmi andare del tutto.

Per tornare ai fatti, dopo qualche minuto, mi sono ripresa e come

mi sono ripresa abbiano iniziato ancora a litigare furiosamente e IM 1 mi ha

ricominciato a picchiare con pugni e mi spingeva violentemente all’indietro ed

io cadendo andavo a battere la testa a terra, perdendo i sensi.

Questa cosa io non me la ricordo, ma l’ho saputo da lui stesso in

quanto mi aveva detto, quando mi sono ripresa, che si era spaventato e che si

scusava con me per quanto successo.

Poco dopo però, è bastato che io accennassi il nome di __________

e lui nuovamente mi aggrediva a pugni e calci. Anche in quell’occasione mi

afferrava nuovamente alla gola cercando di strangolarmi ed anche in questo caso

non riuscivo a gridare o dire nulla e facevo molta fatica a respirare, anzi

direi che non riuscivo nemmeno a respirare. Dopo qualche attimo, credo quando

ha visto che io stavo per perdere i sensi, mi ha nuovamente lasciata andare

facendomi cadere a terra e lasciandomi ancora stare. Io sono rimasta cosciente,

ma non riuscivo nemmeno a rialzarmi ed ero tramortita per le botte ricevute e

per lo strangolamento.

Posso dire che la gola mi doleva dopo il primo tentativo di

strangolamento, ma dopo il secondo avevo un dolore terribile alla gola e facevo

fatica a respirare normalmente.

A precisa domanda rispondo che dopo questo secondo tentativo di

strangolamento la situazione si è calmata ed insieme abbiamo bevuto un

digestivo (nocino) in quanto io ero “rintronata” e IM 1 voleva farmi ripigliare

un attimo.

Era comunque spaventato e credo fosse a seguito del fatto che

aveva realizzato che ci era mancato poco che mi facesse morire.

Tutto questo avveniva verso le ore 02.30. Bevendo il nocino

abbiamo ricominciato a parlare tranquillamente. Dopo circa un’oretta in cui IM

1.

continuava a tessere le lodi della __________, io non ci ho più visto e gli

sferravo uno schiaffo in pieno volto.

Lui, si scagliava subito su di me afferrandomi il collo e

stringendo con forza. Mentre mi strangolava mi gridava contro che ero pazza,

che potevo lesionargli un timpano e __________[…].

IM 1 sembrava fuori di se e non si controllava più continuando ad

urlarmi frasi sconnesse e stringendo sempre più forte il collo. Io non riuscivo

nemmeno a muovermi ed ero paralizzata dalla paura. Mi aveva preso al collo e

spinto contro il muro con le mie spalle e da li non riuscivo a muovermi e

nemmeno riuscivo a fare qualcosa per liberarmi. IM 1 era completamente fuori di

testa, aveva gli occhi spiritati e mentre mi stringeva il collo mi gridava

contro “IO TI AMMAZZO, IO TI AMMAZZO”.

Poi, improvvisamente lasciava la presa ed io riuscivo a fuggire

chiudendomi in bagno.

Subito dopo suonavano al campanello ed io rimanevo in bagno

nascosta. Ero senza mutande e solo con una magliettina addosso. Ero

terrorizzata e sono uscita dal bagno, vedendo mia madre (ndr. la madre vive nello stesso palazzo) e degli agenti di

Polizia e c’era anche un dottore. Io non so dire chi li abbia avvisati, ma

credo sia stata mia madre.

Fatto sta che non ricordo perché, sugli avvenimenti di quel

momento sono confusa, la polizia cercava di ammanettarmi ed io gridavo loro che

mi stavano facendo male e ricordo che ad un dato momento ho anche sputato verso

i poliziotti. Di questo me ne rammarico e chiedo scusa in quanto non sapevo

cosa stesse succedendo ed io ero terrorizzata e non capivo perché ce l’avessero

con me che ero la vittima.

[…] Comunque sia sono stata caricata sull’ambulanza e portata in

ospedale e solo lì, dopo essermi calmata, sono riuscita a raccontare ad un

medico che IM 1 mi aveva tentato di uccidere. A quel momento sono stata

sottoposta a degli esami in cui è emerso che avevo la frattura di un ossicino

nella trachea […]

Io ero però in uno stato pietoso e non riuscivo a parlare.

Onestamente devo ammettere che la sera dei fatti ho usato della marijuana

fumandola e anche dei medicamenti che assumo regolarmente (metadone e altri) e

non ricordo se ho usato cocaina quella sera. Non mi pare di averla usata quella

sera, ma ne ho usata nei giorni precedenti con IM 1.

Ho invece bevuto con IM 1 del nocino ed io non sopporto i

superalcolici.

[…] Per continuare posso dire che quella sera è stata la sera in

cui IM 1 ha superato il limite, avevo preso diverse volte botte da lui negli anni

precedenti, mai denunciando la situazione, ed era già successo che mi

afferrasse per il collo, ma mai aveva stretto in maniera tanto forte e mai ero

svenuta durante un suo pestaggio […] Sembrerà assurdo ma sono contenta che

strangolandomi mi abbia ferito in maniera seria così ci sono le prove che ciò

che dico non sono bugie.[…] Posso dire che ancora oggi ho dei dolori alla gola

e faccio fatica a parlare.”

(VI PG 27.09.2017, p. 3-5, allegato 5 ad AI 7).

Interrogata il 30 ottobre 2017 dal PP, la stessa ha

potuto nuovamente precisare e ribadire la dinamica dei fatti avvenuti quella

sera, confermando sostanzialmente quanto già dichiarato in Polizia:

"

Quel giorno IM 1 è uscito verso mezzogiorno ed è tornato verso le

18.30

Io sono rimasta a casa tutto il giorno. Nel momento in cui sono uscita a

comperare le sigarette al bar vicino, lui è rientrato in casa e non trovandomi

mi ha chiamata […]. Sono arrivata a casa, lui si trovava in cucina e gli ho

detto […] “E tu? Scommetto che sei stato con la __________ e non provare a

mentirmi perché lo so.” […] è iniziata la discussione fra me e IM 1 […].

Inoltre aveva pure assunto del Focalin, datogli da __________. In quel momento

mi sono trattenuta ricordandomi […] di non parlargli dei messaggi che avevo

letto sul cellulare trovato. […] poi sono sbottata, […] dicendogli che avevo

letto i suoi sms […] si capiva che tra loro due c’era del sentimento. […] lui

ha dato fuori di testa, negando l’evidenza. […] ha perso la pazienza

colpendomi con pugni e pedate in tutto il corpo. Mi ha pure spintonata e mi ha

sbattuto la testa contro il muro. […] avevo paura a reagire. L’unica mia

reazione è stata quella di sputargli addosso e di cercare di scappare, senza

riuscirci. […] quella sera non ce l’ho fatta a fuggire in un’altra stanza. Le

volte precedenti avevo capito che […] riesco a calmarlo. Anche quella sera ce

l’ho fatta, ma poi abbiamo ripreso a litigare.

ADR che quella sera

ricordo bene che IM 1 mi ha strangolato forte 3 volte. La terza volta mi ha

alzata di peso prendendomi per il collo, facendomi sedere sul lavandino della

cucina, mentre continuava a stringere. Io dopo quel fatto non ho più ricordi:

mi sono ripresa quando mi trovavo a terra con lui che mi toccava con i piedi

come se fossi un peso morto. Ricordo il sapore del sangue in bocca e anche nel

naso. Pensando successivamente a quanto mi aveva detto mia madre e meglio del

fatto che quando è arrivata la polizia io fossi completamente nuda, credo che,

quando mi sono ridestata, io sia andata in bagno per lavarmi, per togliermi di

dosso il sangue. […] mi sono pure ricordata del fatto che appena mi sono

ripresa dallo svenimento io sono rimasta a terra facendo finta di essere ancora

svenuta; in quel momento ho sentito la porta chiudersi e ho dedotto che IM 1

fosse andato da mia madre a raccontare la “solita storiella”. Dico questo

perché anche quando mi aveva colpito con la scopa era andato da mia madre (ndr. punto seguente dell’AA). […] Sono certa che mi ero lavata perché avevo i

capelli bagnati ed ero pulita in volto. […] io ricordo

che ero nuda e qualcuno dei condomini mi ha messo una maglietta. […] ADR che quando lui mi strangolava io cercavo

di allontanarlo, di prenderlo agli avambracci, ma senza riuscirci.

[…] Mi si dice che nel verbale di polizia ho

dichiarato: “dopo qualche minuto ha ripreso a picchiarmi con “pugni e mi

spingeva violentemente all’indietro ed io cadendo andavo a battere la testa a

terra, perdendo i sensi”.

Io non so come io sia finita a terra.

ADR che è vero che in

uno dei momenti di calma abbiamo bevuto un nocino. Non ricordo però quando […].

ADR che come già detto

l’ultimo strangolamento è stato quello più forte; non riuscivo a urlare e

neppure a respirare. Secondo me è a causa di questo che ho perso i sensi,

ritrovandomi a terra.”

(VI PP 30.10.2017, p. 11-13, AI 44).

L’AP ACPR 1 è stata nuovamente interrogata dal PP

l’8 novembre 2017. Nel corso di detto interrogatorio ha ripercorso la giornata

del 25 settembre e ha potuto ancora una volta raccontare la dinamica dei fatti

avvenuti quella sera, aggiungendo di aver provocato l’uomo e di aver voluto,

per una volta, tenergli testa, alzando anche lei le mani tirandogli,

segnatamente, degli schiaffi. Confrontata con le dichiarazioni dell’uomo, il

quale (come vedremo di seguito) ha negato di averla mai presa per il collo, la

donna ha espresso sorpresa e anche un certo timore:

" […] In

serata, non ricordo bene quando, forse verso le 19.00/19.30, sono uscita in uno

dei bar vicino a casa a comperare le sigarette e in quel momento lui mi ha

chiamato al telefono, non trovandomi in casa al suo rientro. Al telefono mi ha

aggredito verbalmente “dove sei stata, cosa hai fatto, ecc.”. Già al telefono

mi ero accorta che IM 1 era strano […], più aggressivo del solito.

Entrata in casa, mi ha assalito dicendomi “Dove sei

stata? Con quale uomo?” ed io gli ho subito risposto che ero andata a prendere

le sigarette […] Ho poi aggiunto: “Piuttosto tu dove sei

stato da mezzogiorno fino adesso, 7 ore?... non mentire perché so che sei stato

con lei”, intendo la __________, Lui ha confermato dicendomi che era vero, […]

aggiungendo che avevano bevuto […] del gin. […] Io non volevo dargli la

soddisfazione di farmi vedere piangere, cercavo di farmi forza […].

Ricordo che non abbiamo cenato, lui è andato nel suo

studio a fare le sue cose […]. Quando lui era in studio di sicuro si è sentito

con __________ […] verso le 20.30 ha cominciato ad urlare verso di me, dicendo

che io mi sono permessa di entrare a vedere le sue cose private nell’iPad o nel

computer.

ADR. che il cellulare di

IM 1 […] che abbiamo trovato nell’auto della mamma, io gliel’ho ridato la sera

in cui lui mi ha picchiato, senza dirgli inizialmente in merito ai messaggi che

avevo letto […]. Ricordo di aver letto un messaggio dove lui chiamava __________

“ciccina” e da quello che scriveva percepivo che lui era ancora invaghito di

lei. […] E’ quindi tornato nel suo studio […]. Ad un certo punto è uscito dallo

studio e ha cominciato a tessere le lodi di __________ dicendo che era una

poverina […]. Abbiamo avuto una discussione che poi però si è calmata lì.

Quella sera è trascorsa così, un po’ discutendo animatamente ed un po’ stando

in silenzio. Devo dire che neanch’io ero un agnellino ed ho alzato i toni […].

Nel frattempo io credo che lui continuasse a messaggiarsi con lei.

[…] Ad un certo punto non ci ho più visto […]

gli ho detto che avevo letto alcuni suoi messaggi di quella sera

[…]. Mi ricordo che la chiamava ciccina, […] Ho pure fatto

le foto di quei messaggi con il mio cellulare Iphone6 (ndr. Allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5). […] ho cercato di fargli capire che se lui amava

__________ non poteva avere anche me; gliel’ho detto con calma. Lui ha dato

fuori dicendo che non l’amava […]. Io gli ho detto che sapevo che era andato

anche a letto con lei […]. A questa mia esternazione lui si è arrabbiato

tantissimo, è uscito totalmente di gangheri, non l’avevo mai visto così. IM 1

ha anche tirato giù i pantaloni dicendomi “vieni a vedere” […].IM 1 mi ha detto

di non azzardarmi più a dire una cosa del genere, prima di ritornare nello studio.

[…] ad un certo momento uscendo dallo studio era

imbestialito, io invece di calmarlo “gli sono andata dietro”, cosa che lo ha

fatto ancora di più arrabbiare. […] ad un certo punto l’ho tacciata di puttana

e troia e lui mi ha detto che mi avrebbe denunciato […] gli

ho riso in faccia. Lui si è avvicinato e mi ha preso di peso dai vestiti

all’altezza del petto, tirandomi su dal divano e dicendomi “se la chiami ancora

puttana io ti denuncio” […] pensava che io come al solito

mi mettessi “a cuccia” e credo non si aspettasse la mia reazione […] invece ho deciso di reagire.

Mi ha tirato delle sberle e io l’ho spinto dicendomi

di lasciarmi stare. Lui ha ripreso asserendo “tu non ci conosci” parlando di

lui e di lei. [...] La prima volta che mi ha preso per il collo eravamo in

corridoio e io mi trovavo contro la parete; quella volta non a stretto così

forte, voleva solo spaventarmi. Io è vero continuavo a sfotterlo e a ridergli

in faccia, ero stufo di sentire le lodi di __________. [...] C’è poi stata una

tregua [...]. Probabilmente ho toccato un altro tasto riguardante __________

che lo ha fatto ancora arrabbiare, […]. Mi ha preso per il

collo una seconda volta, sbattendomi contro il muro e tenendo la sua mano

stretta al suo collo. Io non l’ho mai visto così arrabbiato, con gli occhi così

spiritati. Io facevo fatica a respirare.

ADR che tutte e tre le

volte mi ha preso per il collo con entrambe le sue mani.

Quando mi hai lasciato il collo, ha visto che io mi

sono spaventata e piangevo. Non so da dove ha tirato fuori un nocino; ha

riempito un bicchiere tipo quelli per l’acqua più o meno per metà. Io pensavo

che fosse vino perché lui aveva detto così e visto che io ho iniziato a berlo

adagio, lui ha dato un colpo al bicchiere facendomelo ingoiare tutto in un sorso,

facendo loro rovesciare anche in parte addosso. [...]

Io continuavo a prendere per i fondelli __________ e

lui si arrabbiava sempre di più. È quindi arrivato a prendermi per il collo di

peso, Alzandomi e facendomi sedere sull’angolo del piano della cucina,

continuando a stringere il collo. E a quel momento che credo di aver perso i

sensi perché poi mi sono ridestata a terra davanti al camino […] ADR che mi sono resa conto che la terza volta

mi ha stretto così forte che ho pensato di morire. Non riuscivo ad urlare e

neppure a respirare. Ho pensato “stavolta non mi ripiglio più“.

ADR che tra il primo e

il secondo afferramento al collo io mi sono avvicinata a lui mentre si trovava

nel suo studio piegato verso la cassettiera [...].

A quel momento mi è aumentato il nervoso e quando

lui si è girato verso di me gli ho tirato un ceffone che lo ha colpito sulla

guancia. […] ha reagito urlandomi di essere pazza perché

gli avevo lesionato un timpano e che __________.

ADR che quando io

prendevo per i fondelli __________ lui mi minacciava dicendomi “ti ammazzo”

aggiungendo “e non faccio un giorno di galera perché non sono carcerabile”.

Quando mi sono destata ho già detto di essere

rimasta ferma e immobile, cercando di neanche di respirare. Lui mi ha dato un

colpo con i piedi sul corpo e l’ho sentito allontanarsi. Quando sentito la

porta chiudersi mi sono alzata e sono andata in bagno a lavarmi. Sentivo il

sangue in bocca. Visto che quando sono arrivate la polizia e l’ambulanza io mi

trovavo nuda perché così mi ha detto mia mamma, deduco che mi ero fatta una

doccia e mi ero sciacquata.

Mi si dice che IM 1 nega di avermi colpito con

pugni pedate ed asserito di aver semplicemente tentato di intervenire nel

mentre io cercavo di farmi male tagliarmi con dei coltelli e poi strangolarmi.

È brutto sentire queste cose e mi fa male. Come

posso essermi rotta da sola la vertebra del collo? Io mi taglio questo è vero e

mostre presenti quello che mi sono fatta di recente dopo aver sentito la madre

di IM 1 che mi diceva che il 2 dicembre sarebbe uscito di prigione io sono

terrorizzata, così come lo è mia mamma.[…] è falso.[...] Io speravo che lui

raccontasse un po’ quello che era capitato, anche se aggiungendo particolari

falsi. […] ADR che ribadisco

di avergli dato unicamente una sberla. […] mi fa molto

male sentire che IM 1 ha raccontato che ho consumato cocaina in vena. Ho paura

degli aghi; quella sera non ho consumato cocaina, l’ho fatto il giorno prima.

[...] Io mi faccio male, è vero mi taglio, non lo faccio perché tento il suicidio

ma perché voglio farmi male. Mi sembra che in questo modo la mia ansia

diminuisca. [...]”

(VI PP 08.11.2017, p. 7, AI 57).

Nel lungo verbale di confronto del 16 febbraio 2018

(videoregistrato, trascrizione agli atti), l’AP ACPR 1 ha ribadito di non essersi

mai autoinflitta le lesioni al collo e ha sostenuto l’assurdità di una simile

versione, pur ammettendo di farsi spesso del male da sola e di aver, quella

sera, ripetutamente provocato l’imputato a causa della sua gelosia verso __________.

Ha pure affermato di essere stata consapevole che nel nocino offertole

dall’imputato, l’uomo vi aveva sciolto delle pastiglie allo scopo di calmarla.

In generale, per ciò che attiene ai fatti, ha così dichiarato:

" […] lesioni

così, tre TAC mi hanno fatto, ho… ho delle lesioni… io devo essere operata al

collo, […] come avrei fatto da sola? […] io gli lancio cose, è vero… però non

gli lancio i coltelli… […] io gli dicevo ma perché non ammetti che questa

ragazza sta di nuovo cercando di mettere zizzania fra di noi? E lui “no, non è

vero, no, non è vero.” […] non gli ho dato calci, non gli ho dato… io di certo

non l’ho strozzato… lui avrà stretto finché ho perso i sensi io non lo so… […]

avevo dentro nel naso e non so in gola del sangue…[…] avevo paura che mi

uccidesse che finisse lavoro.[…] mi prendeva con i piedi… contro di me per

vedere se… se ero morta… svenuta che cazzo ne so… poi è andato su da mia madre

a raccontargli la sua barzelletta, che io sono impazzita che ho fatto tutta da

sola e tutto questo per liberare la casa e poter farsi… l’ha scritto no…

finalmente mi sono liberata di lei…[…] che io mi sia fatta male con i soliti

tagli di coltello e con i soliti… taglierino… un taglierino… preso in mano? Si

mi pare di si… che abbia fatto quello non lo metto in dubbio… ho tentato di

tagliarmi si… per fargli capire quanto stavo male… era per fargli paura… […] mi

sono data un paio di sberle si… capirai che male mi potevo fare… ma come

diavolo faccio a strangolarmi?

[…] per il collo non era la prima volta che mi

prendeva… in diverse occasioni anche in precedenza, ma mai così… 3 o 4… presa

per il collo… quante volte?... tre… l’ultima volta.. in cucina e ne sono

sicura… mi ha addirittura sollevato per il collo tenendomi con due mani, mi ha

messo sulla… dove c’è qua c’è la finestra… e poi sono arrivata sul pavimento

[…] davanti al camino… lui avrà stretto finché ho perso i sensi…

[…] e poi lui mi ha detto tu a me non mi lasci, io

non me ne vado e se ti vuoi lasciare tu mi lasci in quattr’assi, cioè in una

bara e basta…[…] quando lui mi teneva… quando lui mi ha detto… l’ultima…

l’ultima volta io ti ammazzo, ti ammazzo…[…] mi ha fatto anche così, cioè nel

senso bevilo cioè bevilo (ndr. il nocino)… io sapevo che c’erano dentro anche

le pastiglie… […] voleva farmi calmare, pensavo che era

per quello non pensavo che si era messo già d’accordo con la __________ di

eliminarmi e portarmi… farmi portare via, non di eliminarmi…uccidermi, ma di

farmi mettere alla neuro…”.

(Trascrizione verbale di confronto 07.12.2017, AI

82; VI PP 16.02.2018, p. 4-7, AI 113).

In merito allo stato psico-fisico dell’AP ACPR 1

la sera dei fatti, si richiamano le analisi di laboratorio effettuate sui

campioni prelevati il 26 settembre 2017 al momento del suo ricovero, dai quali

risulta uno stato di coscienza alterato dalla presenza di sostanze

stupefacenti, di medicamenti e di alcool, e meglio:

- Benzodiazepine positivo

- Cocaina positivo

- Tetraidrocannabinolo positivo

- Morfina/Oppiacei positivo

- Metadone positivo

- Alcolemia 0.66 g/L

(AI 58).

Circostanza confermata dalla stessa ACPR 1 che ha

dichiarato:

" […] avevo

usato la coca il giorno prima eh… poi se mi dice che usa… eh… mescolavamo

l’eroina alla cocaina, la tiravamo di naso, quindi ero piena.[…] Io prendo

medicamenti, benzodiazepine e metadone.[…] consumavamo assieme poi

trascendevamo…”

(Trascrizione verbale di confronto 07.12.2017, p.

34-35 plico 1, AI 82)

In merito alle lesioni subite dall’AP ACPR 1

a seguito della lite, queste sono state confermate da diversi rapporti medici, come

di seguito:

" Dislocazione

mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra

(strangolamento?).”

(AI

4)

" […]

dislocazione mesiale del corno superiore della cartilagine tiroidea a sinistra

[…]; edema della glottide su dislocazione della cartilagine tiroidea a sinistra

[…] escoriazioni a livello del collo […] ematomi ed escoriazioni multiple a

livello dell’arto superiore e della spalla di sinistra […] dolori diffusi alla

palpazione; a livello dell’arto superiore sx, ematoma a livello del terzo

distale del braccio” e ancora “dislocazione mesiale del corno superiore della

cartilagine tiroidea a sinistra compatibile con tentativo di strangolamento.

[…] aggressione che, in base a queste valutazioni, risulta essere di entità

grave e non banale.”

(Allegato 3 al rapporto di arresto provvisorio

28.09

, AI 7)

E ancora dalla relazione medico legale della dr.ssa __________

del 29 settembre 2017:

" Alla visita

medico legale la donna presenta, di rilevante, alcune lesioni ecchimotiche in

regione mandibolare/latero-cervicale destra, con algia alla palpitazione e alla

deglutizione; la TC evidenzia sottostante frattura del corno della cartilagine

tracheale e consensuale edema della glottide.

La donna presenta, inoltre, alcune lesioni

ecchimotiche, prevalentemente agli arti superiori, di differente cronologia e

riferibili a traumi subiti in differenti momenti. […] alcune risultino

suggestive per afferramenti agli arti. Sono poi presenti aspecifiche e

superficiali lesioni escoriative in regione dorsale.

Sono poi presenti, agli avambracci, lesioni da

taglio e da ustione riferibili a gesti autolesionistici”.

(AI 37).

Assunta a verbale dal PP un mese dopo i fatti, il 30

ottobre 2017, per ciò che attiene le lesioni subite, l’AP ACPR 1 ha confermato

di avere ancora forti bruciori alla gola e difficoltà nella tonalità della

voce. Stanti le sue dichiarazioni, non è ancora chiaro se debba essere eseguito

un intervento chirurgico per la lesione alla trachea (VI PP 30.10.2017, p. 3,

AI 44).

Riassumendo, stanti le dichiarazioni dell’AP, che

sono poi sostanzialmente state riprese nel testo dell’atto d’accusa, l’imputato

quella notte, durante una delle solite liti a causa della di lei gelosia verso

la __________, sarebbe andato in escandescenze, iniziando a colpirla con pugni

e calci per poi strangolarla una prima volta, impedendole di gridare e

soffocandola per alcuni secondi. Avrebbe poi lasciato la presa, continuando a

percuotere la donna con pugni e calci, fino a spingerla e farla cadere a terra.

A seguito della caduta, l’AP ACPR 1 avrebbe sbattuto la testa, perdendo i

sensi.

Ripresasi, l’imputato l’avrebbe nuovamente colpita

con calci e pugni, per poi strangolarla una seconda volta, impedendole

completamente di respirare, sino a farle quasi perdere i sensi e procurandole

forti dolori alla gola. Circa un’ora più tardi, sempre mossa da gelosia, l’AP

avrebbe sferrato una sberla all’imputato, il quale reagì, strangolandola

ancora, ingiuriandola e minacciandola di morte. In questa occasione, l’imputato

avrebbe immobilizzato la vittima contro la parete, stringendole la gola con

ancora più forza. Una volta liberatasi, l’AP ACPR 1 si sarebbe rinchiusa in

bagno in attesa dei soccorsi.

La versione della vittima si è leggermente

modificata nel tempo a favore dell’imputato, su alcuni dettagli quali ad

esempio calci, sberle o minacce, ma è sempre restata costante sul numero degli

strangolamenti.

b) La

versione dell’imputato IM 1

L’imputato ha negato per tutta l’inchiesta,

dibattimento compreso, quanto riportato dalla vittima. Egli ha dichiarato che quanto

accaduto quella sera non era di fatto sua responsabilità e che non vi erano mai

stati problemi nel loro rapporto. Ha giustificato l’uso della forza come motivo

per cercare di trattenere la donna dall’autoinfliggersi delle ferite,

affermando che quella riscontrata al collo è stata autoinflitta dalla ACPR 1

con una manovra volontaria di strangolamento su di sé, come atto dimostrativo.

Così l’imputato, durante il suo primo verbale

d’interrogatorio dinanzi alla Polizia, il 28 settembre 2017:

" […] ho passato

la giornata a casa e al domicilio vi era anche la mia compagna ACPR 1. Durante

la serata ACPR 1, come ogni giorno d’altronde, ha iniziato ad accusarmi di una

relazione con __________ […] ha iniziato la sua sceneggiata e ha cominciato a

colpirsi con degli schiaffi violenti al volto, ha dato anche una testata contro

il muro ed ha iniziato anche a colpirsi alla testa con un phon e anche con dei

coltelli ad auto lesionarsi le braccia.

[…] quando l’avevo vista con il coltello in mano,

come spesso faceva, sono intervenuto bloccandola, abbracciandola da dietro e

bloccandole le braccia per evitare che si ferisse.

Sono riuscito a farle lasciare il coltello ed a quel

momento ho allentato la presa.

ACPR 1, passati 5 minuti ha ricominciato a sclerare

ed era in uno stato di psicosi, era, infatti, da diversi giorni che non

dormiva, ha ricominciato la sua sceneggiata, colpendosi ancora con schiaffi,

strappandosi i capelli e ancora una volta andava in cucina a prendere un

coltello per auto lesionarsi.

A quel momento intervenivo una seconda volta, ed

anche in questo caso la bloccavo, mi pare tenendole i polsi, visto che ACPR 1

afferrava con le mani la lama del coltello ed io per evitare che si tagliasse

le bloccavo i polsi e facevo pressione sui tendini del polso per farle mollare

la presa del coltello ed evitare così che si ferisse da sola.

[…] Dopo averla per l’ennesima volta “disarmata” ACPR

1.

stava tranquilla qualche minuto, come spesso fa, per poi ricominciare con la

sceneggiata. Questa volta, per la prima volta, prendeva un coltello e

cominciava a cercare di ferirsi al collo con la lama nel gesto di tagliarsi la

gola.

Anche in quel caso sono intervenuto bloccandola,

anche in questo caso ero di fronte a lei e le bloccavo, non ricordo se le ho

afferrato i polsi o le braccia, nell’intento di evitare che si ferisse da sola

o di farle male io in maniera accidentale.

Una volta che sono riuscito a togliere l’ennesimo

coltello dalle mani, ACPR 1, dopo qualche attimo di tranquillità, usciva in

balcone salendo sul divisorio che si trova al centro della terrazza, dove di

fatto vi è lo spazio per eventuali piante, ma dove non esiste una ringhiera di

protezione per evitare di cadere di sotto.

A quel momento mi spaventavo ancora di più e mentre

andavo verso di lei ACPR 1 cadeva all’indietro, fortunatamente in direzione

della vasca dove vi cadeva. Io la prendevo per le mani e la facevo rialzare

tirandola verso di me, l’abbracciavo e così facendo la trascinavo sulla

terrazza. Preciso che quando l’ho abbracciata eravamo l’uno in faccia all’altro.

A quel momento ACPR 1 si tranquillizzava ed io mi

recavo, da solo, nel mio studio […]. Una volta all’interno dello studio

telefonavo alla madre dicendole che ACPR 1 era fuori controllo e le chiedevo se

sentiva la figlia, essendo che la madre abita al piano superiore, in quanto ACPR

1.

era in cucina che gridava frasi sconnesse.

La madre mi diceva che chiamava lei i soccorsi ed io

riappendevo il telefono, anche perché sentivo ACPR 1 che gridando si stava

avvicinando allo studio dove mi trovavo e io volevo evitare che mi vedesse

telefonare e che mi sentisse dire alla madre che era “fuori controllo”, per

paura che scappasse o facesse una qualche stupidata.

Posso anche dire che ACPR 1 negli ultimi periodi ha

avuto dei comportamenti sopra le righe, arrivando spesso ad infierirsi lesioni

alle braccia, alla gola con lame o sigarette, spegnendosele addosso. Ricordo

che io l’aveva avvisata che se avesse continuato con quel comportamento […]

l’avrei fatta internare […]. Poco dopo giungeva la Polizia […] e quasi subito

la Croce Verde che fatica a riuscire a bloccare ACPR 1 […] cercavo di calmare ACPR

1.

parlandone e dicendole di stare tranquilla e collaborare che era per il suo

bene. […].

Da parte mia posso dire che per quanto attiene alla

lettura degli SMS questo corrisponde al vero, per il resto sono falsità […] È

falso che io abbia aggredito ACPR 1 come pure è falso che io l’avrei

strangolata. […] […] posso solo dire che ACPR 1 si è causata da sola le

ferite, anche quelle alla gola, strangolandosi da sola e mentre lo faceva dopo

che mi aveva gridato che si sarebbe uccisa. […] Io mi trovavo in cucina e ad un

dato momento la vedevo dare una testata al muro e un forte tonfo e subito dopo

cadeva a terra svenuta. Io allora la schiaffeggiavo leggermente sul viso per farla

riprendere ed una volta che si riprendeva l’aiutavo a rialzarsi. Non mi sono

scusato con lei, visto che non ho fatto nulla di cui avrei dovuto scusarmi. Ha

fatto tutto lei da sola.[…]

[…] Il nocino glielo avevo dato, dopo aver parlato

con sua madre e le avevo detto che provavo a sciogliere un paio di pastiglie

nel nocino, pastiglie per dormire, con l’intento di farla calmare e ACPR 1 ha

effettivamente bevuto questo nocino, senza però avere l’effetto desiderato.

Le sberle che dice ACPR 1 non era una ma erano due e

me le aveva date una su un orecchio e l’altra sull’altro. Io non la minacciavo

ma le dicevo che l’avrei denunciata in quanto __________ e questo era avvenuto

però prima, in due momenti diversi e non come raccontato da lei. Lo

strangolamento, continuerò a dirlo, non c’è mai stato in nessun momento.

È vero che è andata in bagno, ma non per scappare da

me, ma per iniettarsi della cocaina per via endovenosa. Questo succedeva non

poco prima dell’arrivo della Polizia, ma almeno un’ora prima. Questa dose di

cocaina se l’era iniettata prima ancora che io sentissi la madre e che le dessi

da bere il nocino con le pastiglie, che erano di STILNOX (sonnifero).

Per quanto attiene all’ambulanza e della Polizia

posso dirvi che sono arrivati in quanto io ho chiamato sua madre chiedendole di

aiutarmi e di chiamare qualcuno per cercare di tranquillizzare ACPR 1 […].”

(VI PG 28.09.2017, p. 4-7, allegato 8 ad AI 7).

Il giorno seguente, assunto a verbale dal PP,

l’imputato ha mantenuto la sua versione dei fatti, completamente diversa da

quella rilasciata dalla compagna:

" ADR che quel giorno io sono rimasto a casa. […] ACPR 1 anche lei è stata a

casa tutto il giorno. […] Il clima in casa era sereno. […] Era da un paio di

giorni che ACPR 1 non dormiva e ha consumato tanta cocaina. […] Io mi stavo

preoccupando perché era arrivata al punto di fumarsi una pallina intera. […] ACPR

1.

consumava dosi consistenti di cocaina e capitava che dopo un attimo neppure

si ricordava che ne aveva già consumata.

ADR che io quel giorno

avevo consumato pochissimo, nel senso che al massimo ho fumato un po’ di

cocaina. Anche eroina, stimo uno 0,3 grammi nel corso della giornata. Quel

giorno ho assunto Retalin, l’anfetamina contro l’iperattività.[…] non ho bevuto

alcool.

ADR che ACPR 1 quel

giorno ha bevuto dell’alcool, credo del whiskey, non so riferire quanto.

Mi viene chiesto di riferire quando e per quale

motivo è iniziata la lite fra me e ACPR 1.

ACPR 1 ad un certo momento, in serata, ha iniziato a

tirar fuori l’argomento __________. Io ho cercato di farle capire, come sempre,

che non aveva motivo di preoccuparsi, ma non riuscivo a convincerla. ACPR 1 ha

iniziato a tirar fuori che aveva le foto dei messaggi […]si trattava di

messaggi di due settimane prima. […] è andata sempre più in delirio, fino al

punto di darsi delle sberle, di picchiare la testa contro il muro e di auto

lesionarsi con il coltello.

Mi viene chiesto di riferire come ho reagito io

quando ho visto che ACPR 1 stava andando fuori di testa.

Io mi sono preoccupato molto, soprattutto quando ad

un certo momento ACPR 1 è andata sul balcone, è salita sul divisorio che separa

i due balconi, si è seduta sul bordo e poi è caduta all’indietro all’interno

della fioriera. A quel punto l’ho tirata in su per le mani e poi l’ho

abbracciata per avvicinarla a me e portarla in casa. Dopodiché ho chiamato al

telefono sua madre, dicendole “io provo a metterle due pastiglie di STILNOX nel

nocino per mandarla a dormire”. […] ma non ha sortito alcun effetto.

[…] ha continuato a dar fuori di testa, finché non è

arrivata la Polizia. Mentre io mi trovavo al telefono con sua mamma, ACPR 1 si

trovava in cucina e io ero chiuso nel mio studio. Io chiedevo a sua mamma se

sentiva sua figlia dalla cucina e lei mi diceva di sì. Poi quando mi è sembrato

che ACPR 1 stesse arrivando da me, avvicinandosi, ho interrotto la

conversazione con sua madre. Dopo la telefonata, come detto, ho dato il nocino

a ACPR 1.

ADR che ACPR 1 quella

sera si è colpita anche con l’asciugacapelli. Questa cosa è successa prima che

uscisse in balcone e prima del nocino. Mentre lei si faceva del male, diceva

“io mi ammazzo”. Credo che il motivo fosse sempre riconducibile a __________.

ADR che quella sera l’ho

vista prendere in mano un coltello, stimo, circa 8 volte. Io ogni volta mi

avvicinavo e glielo toglievo di mano. A un certo punto si è messa anche il

coltello alla gola, infatti aveva anche dei segni lasciati dalla punta del

coltello.

ADR che si trattava di

coltelli che si usano in cucina, di varie misure […]. Ad un certo punto, sempre

quella sera, ha tirato fuori anche la mannaia perché l’ho vista sul balcone

della cucina.

ADR che l’intera scena

sarà durata qualche ora, periodo in cui io comunque andavo e venivo dal mio

studio dove ero intento a __________. […] Mi viene chiesto se ACPR 1 ha mai

perso i sensi […] Mentre io mi trovavo in cucina, ho vista ACPR 1 tirare

una testata al muro, poi ho voltato lo sguardo giusto quel due secondi e nel

mentre ho sentito un tonfo, poi mi sono rigirato e l’ho vista immobile per

terra. Lì mi sono spaventato, mi sono avvicinato e ho cercato di rinvenirla con

dei piccoli schiaffetti.[…] Le mie azioni di forza si sono limitate a bloccare ACPR

1.

nel suo auto lesionarsi.

Mi viene chiesto se quella sera ho picchiato ACPR

1.

No.

Mi viene chiesto se le ho dato almeno una

sberla.

Sì, forse una sberla sì. Ma forse neanche quella.

Nella confusione, anche quando ho dovuto bloccarla, l’ho dovuto fare di forza. ACPR

1.

è comunque di costituzione robusta.

Mi viene chiesto se, ad un certo punto, l’ho

presa per il collo.

No, per il collo no. Io non l’ho presa per il collo.

Mi viene chiesto se sono sicuro.

Io non ricordo di averla presa per il collo. Forse

ho un vuoto di memoria, ma non mi ricordo. Mi ricordo che lei, ad un certo

momento, si è presa da solo per il collo fino a che è diventata rossa. Sono

andato io a levarle le mani dal collo, di forza.

Mi viene dunque detto che ho visto che il volto

di ACPR 1 è diventato rosso, ad un certo momento.

Sì, l’ho visto e mi sono preoccupato. Mi sono

avvicinato a lei e le ho tolto le mani dalla gola e poi è arrivata la polizia.

Quest’ultimo episodio è avvenuto poco dopo il nocino e poco prima dell’arrivo

della polizia.

ADR che ACPR 1 era

vestita con una maglietta lunga. Non aveva le mutande. Capita che lei in casa

giri così.

ADR che mentre si

stringeva la gola con le mani non riusciva ad urlare. Non ce la faceva. Più che

urlare cercava di dire qualcosa, tipo “io mi voglio ammazzare”.

ADR che ACPR 1 mi ha

dato due sberle, in due tempi diversi, all’altezza delle orecchie, sia a destra

sia a sinistra. Questo prima che lei uscisse sul balcone.

In entrambe le occasioni lei si trovava di fronte a

me. Lei è destroide, di sicuro una sberla ma l’ha tirata sul mio orecchio

sinistro, con la mia mano destra. Sono sicuro che l’altra sberla, ricevuto sull’orecchio

destro, me l’ha inferto con il suo palmo sinistro. È la prima volta che

capitava che mi tirasse una sberla con la mano sinistra.

Mi viene chiesto se ricordo che ad un certo

momento ACPR 1, durante la lite, si è recata in bagno.

Rispondo di sì, lo ha fatto un attimo quando si è

tranquillizzata. Io avevo capito che lei era andata in bagno per consumare

cocaina in vena e le ho urlato “fai quello che vuoi” e lei ha fatto quello che

doveva fare, ossia consumarsi cocaina, dopodiché ha ricominciato a sclerare.

Questa cosa è avvenuta prima della telefonata a sua

madre e quindi prima che le dessi il nocino. Forse erano le 01.30 del mattino.”

(VI PP 29.09.2017, p. 10-13, AI 10).

La PP ha proceduto poi a sottoporre all’imputato le

dichiarazioni rilasciate dall’AP ACPR 1; ciononostante, egli ha sempre

mantenuto e ribadito la sua versione:

" Prendo

atto delle seguenti dichiarazioni di ACPR 1 […]:

È tutto falso, a partire dal fatto che non sono

rientrato alle 20.00; è vero che quella sera lei mi ha riferito dei messaggi, è

vero che mi ha detto di averli pure fotografati, ma non è assolutamente vero

che ho iniziato a colpirla con pugni e pedate in tutto il corpo.

L’interrogante mi dà lettura di quanto dichiarato

da ACPR 1 in merito alla mia reazione quella sera, dopo che, a dire della

donna, avevo perso il lume della ragione […]: “[…].”

Non è assolutamente vero che l’ho strangolata, lo

ribadisco, è stata lei a strangolarsi. Non è vero neanche che lei mi ha

graffiato, non l’ho mai presa per il collo, né quella sera né mai. È una cosa

che non farei mai, è troppo pericoloso. Io ho due tenaglie al posto delle mani.

Io cercavo di calmarla in tutti i modi, volevo portarla in clinica.

Mi viene chiesto per quale motivo non ho chiamato

l’ambulanza, visto che volevo portarla in clinica.

Ho preferito contattare la madre e provare a vedere

se riuscivamo a mandarla a dormire. Erano due giorni che dicevo a ACPR 1 che

l’avrei mandata alla __________ per farla curare visto che in quei giorni era

completamente fuori di testa con i suoi alti e bassi.

ACPR 1 ha proseguito […]: “[…]”

Io ricordo che dopo che lei si è messa le mani al

collo mi ha detto che le faceva male. Dico anche all’interrogante che io non

chiedo mai scusa, perché le parole le portano via il vento; sono i fatti che contano,

non le parole.

Ora ricordo che, una o due volte, ho preso per il

collo ACPR 1 unicamente nel tentativo di bloccarla affinché potessi toglierle

il coltello: l’ho presa da dietro con il mio braccio destro attorno al suo

collo mentre con la mia mano sinistra cercavo di toglierle il coltello. In

questi frangenti non le ho messo la mano attorno al collo.

ADR che durante questa

mia presa con il braccio al collo ACPR 1 sclerava, si dimenava, urlava, ma non

faceva fatica a respirare. Ha fatto fatica a respirare quando si è messa lei le

mani al collo.

ADR che io non le ho

dato dei pugni sul corpo.

ADR che è vero, lei è

caduta sulla schiena, picchiando la testa e perdendo i sensi per un attimo.

ADR che non ricordo che ACPR

1.

sia caduta a terra un’ulteriore volta.

Sempre ACPR 1 ha dichiarato […]:

“(…).”

ADR che io non ho bevuto

il nocino. È vero che ad un certo momento la situazione si è un po’ calmata e

secondo me perché era riuscita a farsi “una pera”.

ADR che è vero che io le

ho detto che avrebbe potuto lesionarmi un timpano quando mi ha dato le sberle

[…]. Non l’ho minacciata dicendole che l’avrei ammazzata ma le ho detto che

l’avrei denunciata. Le avevo finanche detto che capivo le sue condizioni quindi

che avrebbe potuto anche colpirmi, ma non sulle orecchie.

ADR che quando è

intervenuta la polizia è vero che le manette sono state messe a ACPR 1. Lei era

fuori di sé, io ero tranquillissimo. Era lei quella con gli occhi fuori dalle

orbite.

ADR che io non ho visto ACPR

1.

sputare addosso ai poliziotti.

ADR che io ai poliziotti

ho chiesto se potevo prendere qualcosa per ACPR 1, per vestirsi. Non ho detto

nulla di più, è stata la mamma di ACPR 1 a parlare con gli agenti. Io parlavo a

ACPR 1 dicendole di stare tranquilla, di non fare innervosire la polizia e di

collaborare. Ricordo di aver detto agli agenti di fare attenzione alla spalla

di ACPR 1 che si era lussata tempo fa.

In merito al suo ricovero in Ospedale, ACPR 1 ha

dichiarato […]: “(…) sono stata caricata sull’ambulanza e portata in ospedale e

solo lì, dopo essermi calmata, sono riuscita a raccontare ad un medico che IM 1

mi aveva tentato di uccidere. A quel momento sono stata sottoposta a degli

esami in cui è emerso che avevo la frattura di un ossicino nella trachea, non

so esattamente che tipo di ossicino, mi veniva detto che erano lesioni tipiche

di strangolamento e a quel momento chiamavano la polizia per spiegare

l’accaduto.”

Ne prendo atto. Non posso essere stato io a causarle

quella lesione.”

(VI PP 29.09.2017, p. 13-17, AI 10).

L’imputato, confrontato inoltre con i vari rapporti

medici che hanno attestato le lesioni subite dalla vittima, si è limitato a

prenderne atto e a riferire che non è stato lui a causarle o perlomeno non

volontariamente (VI PP 29.09.2017, p. 17-18, AI 10).

Interrogato nuovamente dal PP il 13 novembre 2017,

dopo essere ancora stato confrontato con alcune delle dichiarazioni dell’AP ACPR

1, l’imputato ha sempre sostenuto che la compagna avrebbe tenuto dei

comportamenti eccessivi e che non fosse lucida, tanto che lui sarebbe intervenuto

esclusivamente per tentare di calmarla:

" [...] È lei

che si è presa a sberle, si è autostrangolata, si è tirata il phon in faccia,

ha colpito con la testa il muro, è andata in bagno a farsi una pera. È svenuta

dopo aver colpito la testa contro il muro.

Io l’ho presa in braccio dandole degli schiaffettini

perché mi sono spaventato. Non mi sono allontanato da lei. Sono rimasto con lei

fino a quando si è risvegliata. L’ho fatta sedere sul divano. Non so se

continuava a fumarsi il crac; io sono andato nello studio a __________ ed ho

chiamato la madre dicendole che ACPR 1 stava andando fuori di testa. Io le ho

detto che provavo a farla dormire ma non avevo xanax e avevo solo una stilnox.

Ma aveva tanta di quella cocaina e di RITALIN in corpo che la mia prova per

mandarla a dormire, e meglio il nocino con lo stilnox non ha sortito alcun

effetto.

[…] io quella sera non ero in contatto con __________.

[…] l’ho vista il giorno prima, sabato ed effettivamente ci siamo visti dalle

16.00

di pomeriggio alle 19.00, ma non di domenica. E gliel’ho detto che l’ho

vista. […]

[…] Ribadisco che le avevo dato poco NOCINO ed anche

io ne ho bevuto un po’. Quella sera lei era incontenibile e si è messa

addirittura il coltello sotto la gola. Io mi sono spaventato molto per questa

cosa altrimenti non avrei chiamato la madre.[…] ho visto ACPR 1 andare in bagno

con la siringa in mano e la droga, cocaina e eroina e mi anche detto “vado a

farmi una pera”.”

(VI PP 13.11.2017, p. 12 e 16, AI 60).

A verbale del 16 febbraio 2018, l’imputato ha precisato che la

compagna si sarebbe auto-inferta le lesioni in quanto in preda ad uno stato di

psicosi dovuto al consumo di stupefacenti:

" Voglio

precisare che quando ho dichiarato che è possibile che uno si prenda per il

collo da solo, mi riferivo non ad una persona normale, ma ad una persona che è

in stato di psicosi. […]

In merito ai fatti del 26.09.2017 confermo che ACPR

1.

è uscita più volte da casa quel giorno per acquistare cocaina. Confermo anche

che quel giorno, come tutti gli altri, gli ho preparato io la cocaina. Come già

detto la “cucinavo” con l’ammoniaca. […] Ho il ricordo preciso di lei che si

prende a sberle quella notte, da una capocciata al muro, cade all’indietro nel

vaso di fiori sul terrazzo, si colpisce in faccia due volte con l’asciugacapelli,

si mette il coltello alla gola e si è pure presa per il collo da sola più

volte, ma non so quante. […] secondo il mio ricordo posso dire che ACPR 1 non

ha perso i sensi dopo essersi presa per il collo, è caduta a terra dopo un

minuto circa dalla capocciata al muro. Eravamo in cucina ed è vero che è caduta

andando a finire vicino al camino.”

(VI PP 16.02.2018, p. 13-14, AI 113).

Per quanto attiene a quest’ultima fattispecie e cioè

allo svenimento dell’AP ACPR 1, l’imputato ha riferito di essere intervenuto in

suo aiuto, come già dichiarato nei precedenti verbali:

" Quando ACPR 1

quella notte fatidica è caduta a terra dopo aver colpito la testa contro il

muro, io pensavo che lei facesse finta. E’ possibile che l’abbia toccata

dapprima con il piede per vedere se si muoveva, ma poi mi sono avvicinata a lei

e le ho dato degli schiaffetti per vedere se stava bene, se respirava. Preciso

che ACPR 1 non è caduta subito dopo aver picchiato la testa, sarà passato un

minuto perché ci siamo ancora parlati e poi in un momento in cui ho voltato lo

sguardo ho sentito il tonfo.”

(VI PP 16.02.2018, p. 12, AI 113).

In merito all’afferramento al collo, l’imputato ha dichiarato nel

corso del verbale di confronto avuto con l’AP ACPR 1 il 7 dicembre 2017, di

averla presa per il collo avvolgendole da tergo il suo avambraccio, sempre però

nel tentativo di evitare che lei si autolesionasse con dei coltelli:

" […] lei era

di schiena, io la prendevo con l’avambraccio… intorno al collo e con l’altro

braccio gli facevo cadere il coltello anche picchiandogli la mano sul tavolo

per fargli perdere il coltello dalle mani perché così almeno la potevo tenere e

che lei non si ferisse da sola… non stretto da fargli male, giusto per

tenerla.”

(Trascrizione 07.12.2017, p. 17 plico 2, AI 82).

E ancora, in un seguente verbale dinanzi al PP:

" Confermo di

averla bloccata fisicamente quella notte con l’avambraccio, toccandole il petto

e un po’ il collo, non posso ricordare l’esatta altezza. L’ho fatto per

toglierle il coltello dalle mani, più volte”.

(VI PP 16.02.2018, p. 13, AI 113).

Di rilievo si richiamano qui le dichiarazioni

rilasciate dall’imputato nel verbale di confronto del 10 gennaio 2018 avuto con

la testimone __________, nel corso del quale, tra le altre cose, ha riferito

della condizione psico-fisica in cui egli versava quella sera:

" Voglio

aggiungere che il giorno dei fatti non avevo più Xanax […].

Questo per dire che quando non prendo le Xanax, ma

anche ACPR 1, mi vengono le allucinazioni.

Se non ne prendo per 48 ore, cammino ad un metro di

altezza; sono allucinato, mi sento come in un altro mondo, ho le pupille

allargate. Io non sono mai rimasto senza Xanax per più di due giorni[…]a me

creava allucinazione, vedevo puntini, le cose si muovono e sento i muscoli che

si tendono, si contraggono […]

Mi viene chiesto se secondo me quel giorno mi

trovavo in una condizione tale […] da avere allucinazioni.

Secondo me incominciavo ad avere “il manco”.

Mi viene chiesto se quel giorno in definitiva io

mi trovassi in una condizione tale da non capire quello che stavo facendo.

No, non fino a questo punto. Io ho i miei ricordi.

(VI PP 10.01.2018, p. 10, AI 94).

E ancora, in merito ai consumi avuti quel giorno:

" […] il giorno

del 25.09.2017 avrò consumato circa 1 grammo di cocaina, meno di 0.5 grammi di

eroina e circa 10 past. di Ritaline da 10 mg. Quel giorno non ho consumato

Focaline; il giorno precedente, al Parco __________ con __________, avrò

consumato diverse Focaline ma non so dire quante esattamente, e abbiamo anche

bevuto una bottiglia di Jägermeister da mezzo litro. Il 25.09.2017 non ho

bevuto vino, ho bevuto poco nocino.

(VI PP 14.12.2017, p. 6, AI 78).

Interrogato inoltre a sapere se egli avesse

riportato delle ferite causate quella sera dall’AP ACPR 1, l’imputato ha mostrato

tutta una serie di segni, a suo dire causatigli dalla donna:

" Mostro

all’interrogante le lesioni cagionatemi da ACPR 1:

- Sul braccio destro, all’altezza del polso, mostro

un ematoma con escoriazione; probabilmente è lei che mi ha graffiato

prendendomi ai polsi.

- Sul bicipite destro ci sono delle lesioni

riconducibili secondo me a delle prese da parte di ACPR 1;

- Sull’avambraccio sinistro vi sono pure lesioni

riconducibili a prese e graffi;

- Sul bicipite ci sono delle escoriazioni che ACPR 1

mi ha causato con le unghie;

- Sul polpaccio sinistro, sotto il ginocchio, ho un

ematoma esteso; mi ha dato un calcio e pure sulla gamba destra, causato anche

da un calcio;

- Avevo dei graffi anche sul volto, sempre causati

dai colpi che ricevevo da ACPR 1;”

(VI PP 29.09.2017, p. 19, AI 10).

La visita medica legale effettuata dopo i fatti ha

effettivamente evidenziato le seguenti lesioni:

" - al capo, in

regione fronto-parietale sinistra, tenue escoriazione;

- al volto, in regione della bozza frontale destra

un’escoriazione superficiale e in frontale sinistra puntiforme escoriazione

superficiale;

- al torace, aree ecchimotico-escoriative di

colorito variegato dal blu-violaceo al giallo-verdastro;

- all’arto superiore destro, plurime aree

ecchimotiche di colorito dal blu-violaceo al giallo-verdastro

- all’arto superiore sinistro, plurime estese aree

ecchimotiche

- al dorso area ecchimotica tondeggiante

- all’arto inferiore sinistro, in regione glutea,

plurime aree ecchimotiche di colorito dal blu-violaceo al giallo-verdastro;

nonché area ecchimotica di forma allungata sulla gamba […] plurime aree

ecchimotiche a differente cronologia, estese a carico degli arti superiori

(soprattutto a sinistra), del torace, del dorso (parte sinistra) e dell’arto

inferiore sinistro nel contesto delle quali […] sono altresì osservabili

circoscritte escoriazioni superficiali […] Le lesioni sopra descritte risultano

genericamente compatibili per essere state prodotte con meccanismo contusivo,

non meglio precisabile, anche in relazione al verosimile stato di alterazione

psicofisica dei protagonisti […] Con specifico riferimento alle caratteristiche

[…] delle lesioni ecchimotico-escoriative osservate a carico degli arti

superiori, le stesse risultano suggestive per essere state determinate a

seguito di non meglio precisabili tentativi/manovre di afferramento da parte di

terzi.

Le lesioni risultano tutte assolutamente

superficiali […]”

(AI 56; VI PP 13.11.2017, p. 18-19, AI 60).

Dalle dichiarazioni dell’imputato è possibile

accertare, grazie ai riscontri oggettivi agli atti, che, nel corso della lite

avvenuta quella sera, entrambi hanno alzato le mani, prova ne sono le lesioni,

seppur di lieve entità, riportate anche dal IM 1. Inoltre, entrambi erano sotto

l’effetto di diverse sostanze stupefacenti, nonché di alcol (nocino). Ciò che

costituisce uno dei pochi punti sul quale le dichiarazioni dei due combaciano.

Con riferimento invece alla credibilità del suo racconto circa il fatto che la

compagna si sarebbe strangolata da sola, si dirà di seguito.

c) Le

dichiarazioni di __________ (madre della vittima)

__________, vivendo

nell’appartamento sopra quello dove abitava la figlia ed il compagno, ha descritto

quanto da lei inizialmente sentito e ciò a cui ha assistito la sera del 25-26

settembre 2017, dopo che le urla e gli schiamazzi l’hanno spinta ad

intervenire.

Di quei concitati momenti, la madre della vittima ha riferito come

il primo pensiero della figlia fu quello di raccontarle del presunto ritorno di

fiamma tra il suo compagno e la __________, e solo giorni dopo entrò nel merito

delle lesioni provocatele. Così nel primo verbale di Polizia del

28.

settembre 2017:

" […] io ero a

letto quando ho sentito litigare fortemente tra IM 1 e ACPR 1, sentivo urlare,

correre avanti e indietro e sbattere le porte. Sono scesa per calmare la

situazione […] Ho suonato il campanello e lei mi ha aperto la porta

completamente nuda, mi mostrava il tablet e mi diceva che IM 1 era andato

durante il corso del pomeriggio con la sua ex fiamma.

[…]era completamente fuori di testa[…] Abbiamo

quindi deciso di chiamare l’ambulanza […] . Vista la situazione il 144 al

telefono con mia sorella, ha deciso di fare intervenire anche la polizia.

Sul posto sono giunti una pattuglia e i soccorritori

della croce verde.

Nonostante ci fosse la polizia mia figlia non si

calmava e gli agenti hanno dovuto ammanettarla, i soccorritori le hanno

iniettato un calmante. Quando la situazione si è poi quietata mia figlia è

stata rivestita e portata via dall’ambulanza […] Mi viene chiesto se ACPR 1 ha

specificato che tipo di violenze aveva subito […] non ricordo che lei mi abbia

detto qualcosa del genere. Mi ha detto di essere stata presa alla gola da IM 1

durante il litigio solamente quando io sono andata al __________ a trovarla nei

giorni seguenti, quando è stata portata per un accertamento medico alla gola.

Prima di questo momento io non sapevo che era stata malmenata.”

(VI PG 28.09.2017, p. 4-5, allegato 7 ad AI 7).

Interrogata il 2 novembre 2017 dal PP in qualità di

testimone, __________ ha ribadito quanto da lei visto, e quanto riferitole

dalla figlia in un secondo momento. Inoltre, ha pure spiegato alcuni

avvenimenti accaduti il giorno seguente i fatti, prima dell’arresto

dell’imputato:

" […] avevo

detto a ACPR 1 di non parlare con IM 1 di quei messaggi, ma di lasciare

quietare le acque prima di parlarne. […] Perché avevo paura della reazione di IM

1.

visto quanto già era capitato ad agosto. […] ho sentito i due litigare in

modo pesante, sentivo urlare, correre avanti e indietro e sbattere le porte.

Sono scesa. Ho suonato il campanello e ACPR 1 mi ha aperto la porta

completamente nuda mostrandomi il tablet dicendo “guarda guarda qui se non è

vero”. […] Mi viene chiesto se mia figlia mi ha raccontato quali sono state

le violenze subite.

ACPR 1 mi aveva detto che IM 1 l’aveva presa per il

collo e l’aveva alzata di peso; che lui le aveva dato uno spintone e lei è

caduto a terra perdendo i sensi. Lui pensando che fosse morta, così mi ha detto

lei, si è avvicinato a lei e le ha dato dei calci. Lei era sveglia ma non si

muoveva. So che lui le ha dato ancora delle pedate.

ADR. che io non so se IM

1.

l’ha presa per il collo più volte; quella sera io e mia sorella abbiamo

chiamato l’ambulanza vista la situazione degenerata e “turbolenta”. Quelli

dell’ambulanza […] hanno deciso loro di chiamare la polizia.

ADR. che io sono scesa

per aspettare l’ambulanza ma è arrivata prima la polizia; quando ero sotto ho

sentito un colpo, sentito anche dagli agenti di polizia. […]

ADR. che io non ho poi

capito quale fosse l’origine del botto che avevo sentito. Quando solo risalita

con gli addetti dell’ambulanza ho visto che la polizia aveva ammanettato mia

figlia e lei era accasciata a terra nuda. Una delle inquiline del palazzo le ha

messo una maglia e l’ha coperta.

Mi viene chiesto quali fossero le condizioni di IM

1.

[…]

Quando sono arrivata a casa di ACPR 1, mi ha aperto

lei ed io sono rimasta sul pianerottolo. Non ho visto IM 1 […]. Quando sono

risalita ho visto che IM 1 era in fondo al corridoio che parlava con la

polizia; non so cosa abbia detto agli agenti. […] IM 1 dopo aver parlato con la

polizia, circa una mezz’ora anche IM 1 è andato via con la polizia. In seguito IM

1, il lunedì è tornato a casa. […] In giornata l’ho poi visto, sono scesa ed ho

suonato il campanello e lui mi ha detto che stava facendo le pulizie ed io gli

ho chiesto se aveva panni da lavare.

Io ho voluto anche vedere fino a dove arrivava, con

quale coraggio mi parlava. A guardare gli avrei tirato quattro legnate in

testa, ma io non volevo causare altri problemi. […] io volevo entrare ma lui

non mi ha lasciato chiudendo quasi la porta in faccia […] Da lì ho capito che

c’era qualche cosa in casa che io non potevo vedere. Sicuramente c’era in giro

droga. […]. Mi viene chiesto se IM 1 mi ha mai detto che voleva far

ricoverare ACPR 1.

L’ultima volta mi ha detto “è meglio che sta giù un

bel mese cosi si cura”. […]ADR. che quel giorno dopo aver sentito ACPR 1

sono andata da IM 1 […] io gli ho detto che avrei dovuto preparare i suoi

effetti personali da portarle e lui mi ha risposto che l’avrebbe preparati lui.

Io non sapevo cosa realmente fosse successo in particolare non sapevo ancora

che lui aveva tentato di strangolare mia figlia; circostanza che mi è stata

riferita da ACPR 1 solo in seguito. A quel momento gli ho finanche chiesto se

voleva venire da lei, con me a portarle i vestiti.

E’ venuto quindi con me, abbiamo consegnato i

vestiti ma siamo rimasti poco perché lei dormiva. Quando siamo ritornati poi io

lui non l’ho più visto sino a quando è arrivata la polizia giudiziaria a

prenderlo.

ADR. che io sono

ritornata a trovarla il mercoledì o il giovedì […]. Quella seconda volta ACPR 1

mi ha detto che […] aveva una lesione al collo da afferramento e lei mi aveva

confermato che IM 1 l’aveva presa per il collo, spostandole la tiroide.”

(VI PP 02.11.2017, p. 6-8, AI 53).

Confrontata in seguito con alcune dichiarazioni della

figlia e dell’imputato, in particolare con riferimento al fatto che egli si sarebbe

presentato a casa sua quella sera chiedendole di intervenire e pure che le

avrebbe riferito, via telefono, che voleva calmare ACPR 1 dandole da bere un

nocino col sonnifero, la madre ha negato di aver mai ricevuto una simile

telefonata:

" Ora come ora

non ricordo se lui sia venuto da me, ma ho ben presente che sono scesa perché

avevo sentito tutto quel casino […] Una volta è vero che lui è venuto da me

dicendomi “Vieni giù vieni giù, chiama l’ambulanza, tua figlia è fuori di

testa.”, non so dire se era quella sera o la sera di agosto […] non mi sembra

proprio che la sera/notte del 25.09.2017 IM 1 mi abbia telefonato.[…] quello

che dice IM 1 è una frottola bella grossa. Lui non mi ha telefonato quella sera

e men che meno mi ha detto che aveva messo un medicamento in un nocino. Tutte

fandonie poi anche quando dice che mi ha chiamato facendomi ascoltare il casino

che stava combinando ACPR 1. Non è assolutamente vero.”

(VI PP 02.11.2017, p. 9 e 10, AI 53).

Nel corso del verbale di confronto con l’imputato del 27 febbraio

2018, la testimone ha avuto modo di precisare di aver preso da sola

l’iniziativa di contattare l’ambulanza, spaventata dal trambusto, e di non

essere stata spinta in tal senso dall’imputato, come invece da questi riferito:

"

[…] ricordo di aver sentito il frastuono

simile a quello capitato ad agosto, sentivo correre avanti e indietro e

sbattere le porte. Il casino è continuato per più tempo ed io ho pensato “qui

succede il finimondo”. Nel frattempo io e mia sorella abbiamo deciso di

contattare l’ambulanza perché con quel casino sicuramente uno dei due non stava

bene. […] avevo paura che potesse succedere qualcosa di

grave a mia figlia. Gli operatori sanitari ricordo che mi avevano chiesto se la

situazione fosse agitata ed io ho risposto di sì, […] hanno

deciso di chiamare anche la polizia.

Io sono scesa e ho suonato il campanello di casa di ACPR 1 e IM 1.

E’ venuta ad aprirmi ACPR 1, era in stato confusionale, aveva in mano un tablet

e voleva mostrarmi dei messaggi di __________, […] era

completamente nuda, in stato confusionale. IM 1 lo vedevo in fondo al corridoio

e con lui non ho parlato quella notte. Subito dopo è arrivata la polizia e in

seguito l’ambulanza.[…] Quando sono risalita ho visto mia figlia terra,

ammanettata, con addosso una maglietta e una coperta. […] anche a quel momento,

quando è intervenuta l’ambulanza, io non ho parlato con IM 1. Ricordo che lui

parlava con la polizia.

Mi viene chiesto se IM 1 mi ha contattato al telefono quella

notte e in caso affermativo cosa mi ha detto.

No, IM 1 non mi ha telefonato quella notte. Sono stati I rumori

provenienti dal piano di sopra che mi hanno svegliato e hanno svegliato anche

mia sorella […]. Parlando con lei, abbiamo poi deciso di contattare

l’ambulanza.[…]

[…] ADR che ACPR 1 mi aveva raccontato

che, sempre a causa di __________, avevano iniziato a litigare e che era stata

presa per il collo e alzata di peso. Questo è quanto mi aveva detto lei. […] mi

aveva detto che, ad un certo punto, aveva perso i sensi e che quando li aveva

ripresi, era rimasta a terra facendo finta di non muoversi per vedere la reazione

di IM 1.

ADR che ACPR 1 mi aveva detto che IM 1 l’aveva buttata a

terra e le aveva dato anche dei calci. Non mi ha raccontato di altre violenze.

[…] Ricordo anche di aver sentito da ACPR 1,

non so più quando, che IM 1 le aveva messo delle “pastiglie” di non so quale

medicamento e/o stupefacente nel nocino e gliel’aveva fatto bere e per questo

aveva pensato che voleva farla morire.

ADR che questi ultimi fatti in merito alle pastiglie nel

nocino, credo che me li abbia riferiti e quando sono andata a trovarla in

clinica, ma non so dire esattamente quando comunque nei giorni seguenti ai

fatti.[…]

[…] io continuo a dire che non mi sembra proprio, o meglio non

ricordo, che lui mi avesse chiamato al telefono quella notte/mattina.

ADR che io non ho contattato l’ambulanza perché era stato IM

1.

a dirmi di chiamarla, l’ho fatto mia sponte, con mia sorella.”

(VI PP 27.02.2018, p. 6-9, AI 121).

L’imputato, dal canto suo, ha replicato mantenendo la sua

versione, affermando di aver telefonato alla madre di ACPR 1 quella notte,

dicendole che la figlia era in escandescenza e avrebbe quindi tentato di

calmarla dandole un farmaco per farla dormire. Inoltre, con riferimento alla

visita della di lei madre a casa sua il giorno dopo, egli ha dichiarato di non

aver voluto farla entrare in casa in quanto si vergognava dello stato in cui

versava l’appartamento (VI PP 27.02.2018, p. 8-10, AI 121).

Al dibattimento, egli ha affermato che forse avrebbe potuto

parlare con la zia, confondendola in quanto gemelle:

"

Lei afferma di aver telefonato alla madre di ACPR 1 quella

notte, per avvisarla di quanto era successo e dello stato alterato della

figlia.

È così. La madre e la zia di ACPR 1 sono due gemelle, la ACPR 1

non riconosce la voce tra una e l’altra. Io invece le ho sempre riconosciute.

Ora pensandoci, non vorrei che quella sera io avevo invece parlato con la zia,

e non con la madre, che ha poi chiamato l’ambulanza.

Il Presidente rileva che nemmeno la zia ha sostenuto di aver

ricevuto una telefonata da lei, quella sera. Ne rilegge le dichiarazioni.

Ma io come faccio a sognarmi una telefonata di cinque minuti,

scusi. La __________ parla pure della pastiglia di Stilnox nel nocino, come

faceva a saperlo, se non per il fatto che ne avevamo discusso assieme al

telefono? Io le dessi quella pastiglia per provare a tranquillizzarla,

d’accordo con la madre o la zia con cui avevo parlato al telefono. Il

Presidente mi fa notare che io ho affermato in corso di indagini di averle dato

due pastiglie di Stilnox e non una. Per me era una, ma potrei sbagliarmi

viste le mie precedenti dichiarazioni. Quei verbali li ho firmati senza

rileggerli. Hanno poi deciso di chiamare l’ambulanza, cosa che non hanno mai

fatto. Per quale ragione hanno chiamato l’ambulanza e non la Polizia? Avessero

avuto dei dubbi di possibili violenze avrebbero chiamato la Polizia

direttamente.

Il Presidente concorda con il fatto che, come già per

l’episodio di agosto, la madre non ha allarmato la Polizia.

Quella sera i fatti sono andati così, lei era completamente

allucinata, come confermano gli esami del sangue, era piena. Guardate i

milligrammi di sostanze nel sangue, 5 grammi di cocaina, più il fatto che erano

cinque notti che non dormiva. Io non avevo mai trascorso una settimana così.

Quella sera ha sclerato, io ho fatto la telefonata, loro hanno chiamato

l’ambulanza.

L’ambulanza è stata chiamata dopo aver visto la ACPR 1.

Non è vero, quando la madre è arrivata era già lì con la Polizia.

Io di quella sera, contrariamente ai fatti di agosto, dove ero in

stato di shock, ho una memoria lucidissima.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Trovando la figlia in uno stato alterato e

confusionale, ha deciso, unitamente a sua sorella (zia dell’AP ACPR 1), di

chiamare l’ambulanza che in seguito è intervenuta con la polizia (AI 124). La

registrazione della telefonata all’ambulanza è agli atti. Dalla stessa, emerge

che a contattare i soccorsi è stata la zia della ACPR 1, chiedendo aiuto in

quanto la nipote erano “due notti che faceva un casino assurdo”, assumendo

anche un comportamento violento, al punto che l’operatrice del soccorso decise

di mandare, oltre all’ambulanza, anche una volante della Polizia.

d)

Le dichiarazioni di __________ (zia della vittima)

__________, zia dell’AP

e residente nello stesso palazzo dell’imputato e della vittima, è stata colei

che ha chiamato l’ambulanza la sera del 25-26 settembre 2017. In merito a quei

concitati momenti, ha così dichiarato:

"

[…] la seconda volta che sono scesa nell’appartamento di ACPR 1 è

la sera del 26.09.2017, dove è intervenuta l’ambulanza che l’ha poi portata

via. [...] Entrambi erano fuori di sé e solo l’intervento dell’ambulanza, dopo

comunque qualche minuto, ha riportato la calma. Non so dire il motivo

scatenante della lite, ma so che ACPR 1 ha un odio profondo per una donna che

conosce IM 1 [...] come detto ho visto ACPR 1 con il volto insanguinato circa

un paio di mesi orsono, ed in quell’occasione ACPR 1 diceva che era stato IM 1

e picchiarla con un bastone e che voleva ucciderla. Ricordo che continuava ad

urlare: “chiama l’ambulanza, voleva uccidermi“ e continuava ad urlarlo in

continuazione. [...]”

(VI PG 17.10.2017, p. 4, allegato 7 al rapporto d’inchiesta

27.03

, AI 129).

e) Le

dichiarazioni di __________ (amico dell’imputato e compagno della __________)

__________, compagno di __________, ha riferito di

un incontro con l’imputato dopo i fatti e prima del suo arresto, nel quale egli

gli avrebbe raccontato della lite avvenuta con l’AP ACPR 1 il 25-26 settembre

2017.

Il testimone, interrogato l’11 dicembre 2017 dal PP, ha in particolare

riferito che l’imputato gli avrebbe detto di aver preso per il collo la ACPR 1

per “tenerla a distanza” usando le due mani, negando comunque di averla

strangolata, per poi descrivergli la forza che avrebbe messo nella presa, ripetendola

sul suo braccio così da permettergli di farsi un’idea in merito, ciò che

contraddice la descrizione dei fatti resa dall’imputato:

"

In quell’occasione IM 1 ci aveva raccontato che lei continuava a

picchiarlo e lui per fermarla l’aveva presa per la gola, con entrambe le mani,

per tenerla a distanza. Io ho chiesto “IM 1, ma hai strozzato o cosa, ha agito

con forza?” e lui sicuro mi ha risposto: “NO!” E io gli ho chiesto: “IM 1, ma

sei sicuro, perché magari dopo anni che subisci da parte di una persona hai

perso la testa, perché lei ha superato il limite, inoltre sei un uomo e sei

forte” e lui ha detto “no!” e allora gli ho detto di ripetere il gesto su di

me, l’ha fatto, ma dico che in realtà non ha stretto per niente. Io conosco IM

1, lui non farebbe male a nessuno.

[…] È stato in quell’occasione che lui mi aveva detto di aver

preso ACPR 1 per la gola, con le due mani. Io gli avevo chiesto se aveva stretto

le mani, se aveva fatto forza e lui mi aveva risposto di no. Gli avevo chiesto

di dirmi la verità e lui aveva ribadito di no, che non avrebbe strozzato la ACPR

1.

E allora gli avevo chiesto di ripetere lo stesso gesto su di me. Mi aveva

prima preso il braccio stringendomelo in modo che a me era sembrato lieve. Gli

avevo detto di rifarlo, con tutta la sua forza, ma lui non voleva. Quindi l’ha

fatto, sempre sul braccio, con tutta la sua forza. A mio modo di vedere non era

molto forte. Poi però su mia richiesta l’ha fatto sulla mia gola, prendendomela

con le due mani sul davanti. Ho dovuto insistere perché lui non voleva. Ad un

certo punto gli ho urlato addosso di stringere con tutta la sua forza

dicendogli “ma questo è tutto quello che sai fare??” e allora ha stretto la

presa ma onestamente io continuavo a parlare e a respirare senza problemi. A me

non è sembrata una presa forte.

Mi ricordo anche che IM 1 mi aveva mostrato lividi che lei gli

aveva causato. IM 1 ci aveva detto che aveva chiamato la mamma di ACPR 1 che

abita nell’appartamento sopra il loro. Lui aveva detto alla mamma di ACPR 1 che

la figlia era fuori di testa e la mamma gli aveva chiesto se doveva chiamare la

polizia e lui hai detto di sì. [...] Comunque, se posso dire la mia opinione,

secondo me se IM 1 avesse veramente voluto uccidere ACPR 1 l’avrebbe già fatto.

In realtà IM 1 non voleva farle altro che difendersi dalle botte che le dava ACPR

1.

(VI PP 11.12.2017, p. 3, 7 e 9, AI 74).

Nel corso del verbale di confronto avvenuto con l’imputato

il 18 dicembre 2017, il testimone __________ ha ribadito la sua versione in

merito al racconto sulla lite del 25-26 settembre 2017, in particolare egli,

seppur con qualche titubanza, ha ancora riferito che è stato l’imputato a

dirgli di aver preso per il collo la ACPR 1:

"

[…] IM 1 mi ha detto che ACPR 1 era andata così fuori di testa

che lo aveva insultato e che lo aveva anche picchiato. Io avevo visto sulle sue

braccia dei segni o delle ferite causate dalle unghie di ACPR 1. La reazione di

IM 1 è stata quella di allontanarla prendendola per la gola e tenendola

distante. Secondo me senza violenza.

Mi viene chiesto perché io dico senza violenza se non ero

presente.

Dico questo perché quando me lo ha detto io gli ho riferito “non

si fa male alle donne” e ho aggiunto di farmi vedere con quale forza l’aveva

stretta mostrandomi come aveva fatto sul mio avambraccio. Lui non voleva

mostrarmelo ed io ho insistito a più riprese finché non me lo ha mostrato. Mi

ha preso il braccio ed io gli ho detto di usare tutta la sua forza per capire

quanto riusciva stringe. Ho sentito la sua stretta ma non era forte. In seguito,

visto che sono rompiscatole, gli ho chiesto di farmi vedere come aveva fatto,

prendendomi alla gola. Lui non voleva, ma io ho insistito e insistito ancora di

più e quindi mi ha preso per la gola. Io, anche a quel momento, gli ho detto di

stringere con tutta la forza ma io riuscivo a respirare e quindi, secondo me,

la mossa non era pericolosa.

IM 1 mi aveva detto di non aver usato la forza ma che l’aveva

semplicemente allontanata.

Mi viene detto che se io ho preteso di farmi vedere come aveva

fatto, vuol dire che IM 1 mi aveva detto che aveva stretto sulla gola.

“Stretto“ per me è una parola un po’ forte. Mi aveva detto che

aveva fatto un po’ di pressione per tenerla a distanza.[…]

A domanda dell’avv. DUF 1 a sapere se IM 1 mi aveva detto chi

avesse allertato i soccorsi, rispondo che IM 1 mi aveva detto di aver

sentito quella sera al telefono la madre di ACPR 1 ed insieme avevano deciso di

chiamare soccorsi. […]

ADR che sul motivo del litigio di quella notte IM 1 mi

aveva detto che era riconducibile alla gelosia di ACPR 1 e al fatto che lei non

dormiva da più giorni […].

Ripensandoci ancora io ho capito che lui aveva preso per la gola ACPR

1.

[…]

Mi viene in mente un particolare che mi aveva raccontato IM 1

inerente alla sera dei fatti. Mi aveva detto che ACPR 1, da sola, aveva più

volte dato delle testate al muro.”

(VI PP 18.12.2017, p. 3-5 e 7-8, AI 80).

Dal canto suo l’imputato, invitato a prendere posizione su queste

dichiarazioni, ha negato sia di aver preso per il collo la ACPR 1 sia di averne

accennato o mimato il gesto dello strangolamento al __________, limitandosi a

dire che la donna aveva dato in escandescenza e che lui era intervenuto

unicamente per difenderla da sé stessa:

" Io ricordo

che era stata ACPR 1 a prendersi per il collo e ricordo di averlo detto sia a __________

che a __________. Io ho loro raccontato com’erano andate le cose il giorno

successivo al ricovero di ACPR 1, quando loro sono venuti a casa mia. […] a

loro due ho raccontato le stesse cose che ho detto all’interrogante nei precedenti

verbali, ossia di aver dovuto farla ricoverare per come stava male a causa del

consumo di stupefacenti e medicamenti. […] a __________ e __________ ho

solamente riferito di essermi deciso a farla ricoverare senza parlare loro di

violenze da parte dell’uno o dell’altra. […] loro hanno visto le mie braccia

piene di lividi e graffi e quindi hanno dedotto che causa di queste lesioni

fosse ACPR 1.

[…]Continuo a dire che io ho il ricordo di aver

visto ACPR 1 prendersi per il collo con le mani e stringere forte. Con tutta la

cocaina che aveva in corpo aveva la forza per stringere. Se poi me lo sono

sognato…”

(VI PP 14.12.2017, p. 2-3, AI 78).

Con riferimento a quanto dichiarato da __________, la Corte

ritiene inverosimile che egli abbia potuto inventarsi la circostanza secondo

cui l’imputato, suo amico, avrebbe simulato sul braccio dell’amico la stretta

delle sue mani attorno al collo della vittima il giorno prima, così da

mostrargli quanto forza avrebbe impiegato. __________ ha mantenuto la sua

versione anche a confronto con l’imputato, che ha, invece, negato. Si rileva

che quanto riferito dal teste risulta coerente con molti altri elementi agli

atti, e meglio, a mero titolo esemplificativo, i riscontri medici e peritali e

le dichiarazioni della vittima nonché degli altri testimoni, mentre si scontra

unicamente con le dichiarazioni del IM 1, con il che la Corte ha creduto al

primo.

f) Le

dichiarazioni di __________

__________, nel suo interrogatorio dell’11 dicembre 2017 in

veste di testimone, in merito alla lite del 25-26 settembre 2017 ha riferito

quanto da lei visto il giorno seguente, dopo essersi recata a casa

dell’imputato insieme al compagno __________. In particolare ha dichiarato di

aver visto ferite sul corpo del IM 1:

"

[…] Dopo quella domenica al Parco __________, ho rivisto IM 1 a

casa sua il giorno dopo. […] Ricordo che quel giorno avevo visto tutti i segni

sul corpo di IM 1 che indicavano una violenza anche da parte di ACPR 1 nei

confronti di IM 1.[…]

Ricordo che il giorno dopo lui mi aveva detto che finalmente aveva

un po’ di pace, visto che ACPR 1 era stata richiusa a __________.

A me IM 1 avevo detto che ACPR 1 era andata fuori di testa dopo

che era rientrato dal parco __________. Io ho visto che le braccia di IM 1

erano conce dappertutto, era pieno di graffi e lividi e quindi gli ho chiesto

cos’era successo. Lui mi ha detto che era stata ACPR 1 a saltargli addosso nel

corso di una lite abbastanza violenta. Posso capire che le abbia messo le mani

al collo, ma nell’intento di calmarla.[…]

Mi viene chiesto se IM 1 mi ha riferito che aveva messo le mani

al collo di ACPR 1.

Sinceramente non mi ricordo. IM 1 aveva detto che entrambi aveva

usato violenza contro l’altro. Non era una delle prime volte che si mettevano

le mani addosso, in altre occasioni l’avevo visto con lividi e graffi. Io non

ricordo che IM 1 mi avesse detto specificatamente cosa lui avesse fatto a ACPR

1.

[…].”

(VI PP 11.12.2017, p. 6-9, AI 75).

Nel corso del verbale di confronto avvenuto con l’imputato

il 10 gennaio 2018, __________ ha ribadito quanto da lei saputo durante la

visita fatta a casa dell’imputato il giorno dopo i fatti, in particolare, su

insistenza del PP, ha affermato di non essere a conoscenza del fatto secondo

cui l’imputato avrebbe preso per il collo la ACPR 1:

"

[…] Mi si chiede […] quando e come ho saputo che qui presente

aveva “messo le mani al collo” di ACPR 1.

Io non l’ho saputo quel lunedì pomeriggio da IM 1, ma l’ho saputo

la settimana successiva da __________. Quest’ultima mi aveva detto che il suo

compagno __________ era ricoverato alla __________ con ACPR 1 e in occasione di

una sua visita al compagno, aveva saputo questa cosa direttamente da

quest’ultima (ACPR 1). […] Io oggi sono sicura che IM 1 non mi ha raccontato il

giorno dopo di aver preso per il collo ACPR 1.

Questa certezza deriva da una discussione avuta con il mio

compagno dopo essere stati interrogati in questa sede.

__________ mi ha chiesto se IM 1 quel martedì, dopo il ricovero di

ACPR 1, mi avesse detto delle mani sul collo […]

Io gli ho risposto che non avevo mai sentito parlare IM 1 né di

mani sul collo né di bastoni (ndr. in riferimento alla lite dell’agosto

2017).[…] dopo quel martedì in cui siamo stati da IM 1, io e __________ abbiamo

parlato dello stato di IM 1, di come lo avessimo visto pieno di lividi e

provato fisicamente, non psicologicamente perché ci era sembrato più tranquillo

per il fatto che ACPR 1 fosse stata ricoverata per essere curata. __________

non mi aveva detto che IM 1 gli aveva riferito di aver preso al collo ACPR 1.

Io non gli ho neppure chiesto nulla, al mio compagno, dopo averlo saputo da __________.

Mi viene chiesto se con __________ ho poi discusso di questa

cosa, della possibilità che IM 1 avesse preso per il collo ACPR 1, prima dei

verbali precedenti e prima del presente verbale.

Ne abbiamo discusso solo lunedì dopo essere stati interrogati in

questa sede. […] Ho memoria solo che __________ ha commentato che se realmente

l’avesse fatto, ACPR 1 se lo sarebbe meritato.

Quando siamo usciti da questi uffici __________ […] mi ha chiesto

se IM 1 mi aveva raccontato di aver preso per il collo ACPR 1 perché, a lui,

“qualcosa gli aveva detto in questo senso”; non mi ha detto di più.

[…] Mi si chiede di prendere posizione in merito al fatto che a

dire di IM 1 quando tutti e tre eravamo seduti sul divano ci avesse detto che

era stata lei a prendersi per il collo.

No, se lo ha detto, lo ha fatto quando non c’ero. Io non ho mai

sentito parlare di “mani sul collo” dal qui presente.”

(VI PP 10.01.2018, p. 2, 4-6 e 8-9, AI 94).

Da parte sua l’imputato, come già sopra riportato, invitato a

prendere posizione su queste dichiarazioni di __________ e __________, ha

ammesso di essersi incontrato con loro il giorno dopo i fatti, limitandosi a riferire

di aver raccontato loro di aver avuto una lite con la ACPR 1 dopo che questa

era andata fuori di testa, senza aver mai parlato di un afferramento al collo

(VI PP 10.01.2018, p. 2, 4-6 e 8-9, AI 94).

g) Il

parere della dr.ssa __________

La dr.ssa __________, medico legale, è stata sentita

il 27 febbraio 2018, in veste di testimone. Precedentemente era stata

incaricata di redigere le relazioni medico legali sulla persona dell’AP ACPR 1,

giungendo alla conclusione che le ferite riportate al collo sono certamente

riconducibili ad un afferramento manuale dello stesso. In particolare, nelle

sue relazioni medico legali, la perita ha così scritto:

"

I segni obiettivi a livello del collo e i risultati delle

indagini radiologiche, seppur aspecifici, appaiono certamente compatibili per

essere stati prodotti da un afferramento manuale al collo. La presenza

unilaterale può dipendere da una differente pressione esercitata sui due lati,

ovvero da una compressione esercitata contro una superficie rigida.

La sottostante presenza di una frattura della componente

osteo-cartilaginea della trachea indica che la forza esercitata è stata

sufficiente a determinare una rottura e quindi, verosimilmente, è stata

sufficiente a determinare una compressione delle vie aeree impedendo il

passaggio di aria lungo le stesse vie aeree; non è stato possibile avere

conferma di tale dato in base ai sintomi avvertiti dalla durante tale fase

della colluttazione […]. Non è, inoltre, noto il tempo in cui tale compressione

sia stata mantenuta […].

Dunque, sebbene il meccanismo di afferramento manuale al collo è

certamente idoneo a cagionare la morte di una persona per asfissia meccanica

acuta da strozzamento, nel caso in oggetto non è possibile indicare, con

certezza, se la forza esercitata dall’aggressore e/o la durata di una idonea

costrizione hanno realmente determinato un’interruzione del passaggio di aria,

cagionando un pericolo di vita per la donna.”

(AI 37)

E ancora:

"

Il dato radiologico di “dislocazione mesiale del corno superiore

della cartilagine tiroidea a sinistra; edema della glottide su dislocazione

della cartilagine tiroidea a sinistra” indica con certezza l’applicazione

recente (ma non meglio definibile) di una forza a livello del collo che ha

determinato la rottura delle strutture tracheali. Tali rotture sono tipiche di

traumi costruttivi del collo (strangolamento, strozzamento, impiccamento, […]. Per

le considerazioni sopra indicate, […] un meccanismo costrittivo a livello del

collo è certamente avvenuto ed esso è compatibile con un afferramento manuale.”

(AI 64)

Invitata ad esprimersi sull’origine delle lesioni al

collo, con riferimento alle dichiarazioni rese dall’imputato secondo cui ella

si sarebbe stretta il collo da sola, la dr.ssa __________ ha così affermato:

"

[…] la lesione riportata dalla Sig.ra ACPR 1 al collo (frattura

dell’osso joide), essa appare certamente compatibile per essere stata prodotta

da uno o più a ferramenti manuali al collo da parte di terzi.

Appare assai difficile (per non dire quasi impossibile) che la

frattura dell’osso joide sia stata autoinflitta dalla donna. Una compressione

al collo esercitata con forza tale da determinare la frattura dell’osso joide

causa, nel contempo, un’occlusione delle vie aeree con conseguente ipossia

determinante riduzione dello stato di coscienza e del tono muscolare, con

impossibilità a produrre e mantenere una compressione manuale energica tale da

determinare la frattura dell’osso joide.

Anche letteratura una frattura dell’osso joide è indicata come

possibile conseguenza di uno strozzamento/strangolamento da parte di terzi […]

ma non è mai descritta una frattura conseguente ad “auto-strozzamento”.

[…] la lesione riportata al collo dalla Sig.ra ACPR 1 deve essere

ricondotta ad un meccanismo costrittivo livello del collo compatibile con un

afferramento manuale da parte di terzi e non appare riferibile ad un atto

auto-lesionistico. Quindi, per quanto attiene il meccanismo di produzione della

lesione al collo della Sig.ra ACPR 1, esso appare compatibile con quanto

dichiarato dalla stessa Sig.ra ACPR 1 nei verbali in esame, ma non con quanto

riferito dal Sig. IM 1 (auto-strozzamento).

Peraltro la donna aveva già riferito direttamente alla

sottoscritta, al momento della visita […] nell’immediatezza dei fatti, che il

compagno, nel corso della colluttazione, aveva posto in essere nei suoi

confronti un tentativo di strozzamento.”

(AI 106).

Interrogata poi il 27 febbraio 2018 dinanzi al PP, per quanto

attiene all’afferramento al collo e alle lesioni conseguenti, ha così ancora precisato:

"

[…] non c’è stata una dislocazione delle vertebre cervicali e ciò

esclude un rilevante trauma così come esclude la mancanza di raccolte nei

tessuti molli paravertebrali (assenza di ematomi rilevabili […]).

ADR. che lo joide è un

osso a forma di semicerchio ad andamento parallelo alla mandibola e posizionato

dietro di essa. […] è sospeso tra i muscoli e la trachea.

Nel caso in oggetto si è rotto il corno superiore

nella sua parte laterale sinistra.[…] Non vi è nel caso specifico neppure

ostruzione della via respiratoria, cosa usuale nel caso di frattura isolata

dello joide.

ADR che la lesione

visibile sulla 3.a foto allegata all’AI 4, parte destra (ematoma), è una

lesione della cute prodotta da una forza che ha superato la resistenza dei vasi

che hanno travasato formando l’ematoma […]. Nel caso della presa al collo il

pollice esercita una pressione su una zona più piccola, mentre le altre quattro

dita opposte esercitano una pressione su una zona più ampia e quindi è

più probabile trovare l’ematoma in corrispondenza al pollice nonostante la forza

esercitata dalle altre dita sia maggiore.[…]

L’evenienza di una possibile “perdita di

conoscenza”, è stata riferita dalla vittima già in occasione del ricovero in

ospedale (in AI 4), mi viene chiesto se questa perdita di conoscenza può essere

indicativa in qualche modo dell’intensità della forza utilizzata e quindi del

pericolo di vita corso, qualora fosse susseguente alla presa per il collo.

La perdita di conoscenza deve essere contestuale

all’atto di costruzione e non avvenire cinque minuti dopo, ad esempio. Qualora

in questo caso ACPR 1 avesse perso conoscenza contestuale, significa che la

pressione esercitata era sufficiente a chiudere le vie aeree.

ADR che l’osso joide si

può rompere sia per compressione diretta sia per trazione dei muscoli; in

quest’ultimo caso in pratica è la compressione dei muscoli che provoca la

rottura dell’osso. Nel nostro caso non si può definire quale delle due

compressioni sia avvenuta.

ADR che il medico ha

certificato nel formulario una lesione “grave” perché presumo che la lesione

come quella riscontrata a ACPR 1 è indicativa di una compressione delle vie

aeree e quindi ipoteticamente anche di una situazione di messa in pericolo. […]

Mi viene chiesto di spiegare se le condizioni

psicofisiche della vittima (parametri evidenziati pure nell’all. 1 AI 58, in

particolare l’alcolemia di 0.66 g/l e l’esame ematico che ha presentato

positività alle benzodiazepine, cocaina, tetraidrocannabinolo, morfina/oppiacei

e metadone), potevano provocare nella vittima una situazione tale di stress da

non rendersi conto di superare quel limite di autoconservazione vitale e quindi

di essersi da sola presa per il collo, come dichiara l’imputato.

Lo stato di coscienza era sicuramente alterato dalle

sostanze stupefacenti assunte e dall’alcool; non posso quantificare questa

alterazione perché dipende da soggetto a soggetto e da un’eventuale tolleranza

dei soggetti che sono soliti consumare queste sostanze.

[…] Le suddette concentrazioni (ndr. pur essendo

oggettivamente elevate) non mi permettono di esprimermi in merito all’eventuale

stato di psicosi della signora ACPR 1.

Per quanto riguarda la domanda a sapere se una

persona in stato di psicosi è in grado di provocarsi un’autostrozzamento

superando quel limite di autosopravvivenza, rispondo

che io non ho mai visto casi in cui una persona si sia fratturata l’osso joide.

[…]

Nelle mie ricerche ho potuto appurare che anche in

caso di precipitazioni da grandi altezze la presenza della frattura dell’osso

joide deve far sospettare un omicidio per compressione delle vie aeree con

successiva precipitazione del corpo […].

Per cagionare la morte tramite meccanismo di

strozzamento indipendente dalla frattura dell’osso joide (che può avvenire

anche in pochi secondi), la compressione deve avvenire in modo energico da

occludere completamente le vie aeree e per un tempo continuo superiore

indicativamente ai cinque minuti […].

Causare la morte per strozzamento non è così facile

perché necessita di una sproporzione tra vittima e aggressore, sia fisica di

per sé sia indotta da sostanze o situazioni particolari come ad esempio la

vittima legata.

ADR che come già ho

espresso nei miei pareri io non so riferire sull’intensità della compressione e

la durata, posso solo dire che c’è stata la compressione e sufficiente da

rompere l’osso joide e quindi secondo me non leggera. […] ACPR 1 non ha lesioni

dei vasi del collo e dell’encefalo.”

(VI PP 27.02.2018, p. 2-5, AI 122).

La dr.ssa __________ ha dunque, di fatto, escluso la

possibilità di una lesione auto inferta dall’AP ACPR 1, propendendo per

l’afferramento al suo collo da parte di terzi.

4.1.3

Perizia

psichiatrica

In data 9 ottobre 2017, il PP ha disposto l’allestimento di una

perizia psichiatrica sulla persona dell’imputato, conferendo il mandato alla

dr.ssa __________ (AI 28). Il 1° dicembre 2017 la perizia è stata consegnata al

PP (AI 69) e completata il 10 gennaio 2018 (AI 96). Dalla stessa emerge:

"

Profilo di personalità

[…] il Sig. IM 1 si descrive come una persona che vive spesso

degli stati di inquietudine che possono arrivare a delle forme ansiose. Questi

stati interni lo portano a mostrarsi spesso teso e nervoso, descrivendosi come

timoroso e irritabile nei confronti degli eventi della vita. Nelle situazioni

accentuate da uno stato di depressione, e quindi caratterizzati da sentimenti

di tristezza, amarezza, frustrazione e impotenza, questi caratteri possono

accentuarsi fino a sviluppare dei sentimenti di collera e rabbia. La sua

impulsività non appare particolarmente accentuata e mostra una capacità A

gestire le situazioni stressanti nella norma.

[…] il periziando non descrive particolare interesse nei confronti

degli altri e neppure dei contesti sociali. […] Sottolinea la predilezione per

gli ambienti calmi, tranquilli e le abitudini conosciute. Evita gli ambienti

troppo stimolanti […].

[…] il periziando sottolinea un’attitudine di diffidenza nei

confronti delle altre persone, restando scettico sulle intenzioni del prossimo

e partendo dal presupposto che gli altri possono spesso e facilmente nuocergli

o essere disonesti nei suoi confronti. Al contrario, lui si descrive come

franco, sincero nelle relazioni interpersonali e rispettoso delle norme in

vigore. In generale, descrive una tendenza a preoccuparsi del benessere degli

altri e ai loro bisogni […]

[…] il periziando riesce ad individuare e definire le proprie

capacità e le proprie competenze. […] Autodisciplinato e metodico […] Prudente

e riflessivo, si dice essere una persona capace di prevedere le conseguenze

alle proprie azioni.

Globalmente il periziando mostra un profilo di sé che mette in

evidenzia uno stato di sofferenza attuale caratterizzato da aspetti depressivi

e ansiosi che possono contribuire ad aumentare degli aspetti di irritabilità,

di rabbia e di collera che non sono agiti in maniera impulsiva. Capace di tollerare

le situazioni stressanti e di immaginare le conseguenze alle sue azioni, le

relazioni con gli altri si caratterizzano per un’importante diffidenza verso

gli altri, considerandoli come potenzialmente nocivi.

Diagnosi (DSM-IV)

Disturbo di personalità tipo borderline (F 60.31)

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze

psicoattive multiple e all’uso di altre sostanze psicoattive: Sindrome da

dipendenza, segue un regime di sostituzione sotto sorveglianza medica (F19.22)

Discussione

[...] Sulla base dell’anamnesi e dell’esame clinico si è ritenuta

una diagnosi che mette principalmente in luce, oltre alla dipendenza da

sostanze, una discreta labilità emotiva, dell’ansia e talvolta un’immaturità

nella valutazione degli eventi […]

La dipendenza sostanze psicoattive costituisce una diagnosi in sé:

il periziando ha consumato nella sua vita, a partire dall’adolescenza, diversi

tipi di prodotti […] con un’intensità variabile […]. La consumazione attuale

concerne principalmente la cocaina e il Metilfenidato. Il periziando assume

regolarmente […] metadone e alprazolam (ansiolitico).

La dipendenza a sostanze si scrive anche, associata ad altri

aspetti come la labilità emotiva, in un disturbo di personalità emotivamente

stabile di tipo borderline, uno dei disturbi specifici della personalità […].

La personalità borderline, è un disturbo specifico della

personalità caratterizzato dalla tendenza ad agire impulsivamente e con poca

attenzione per le possibili conseguenze, associata all’instabilità dell’umore è

un sentimento cronico di vuoto.

Devono essere presenti almeno cinque dei seguenti criteri:

sforzi importanti per evitare abbandoni reali o immaginari

modi relazionali instabili e intensi caratterizzati

dall’alternanza tra posizioni estreme di idealizzazione e svalutazione

instabilità dell’immagine di sé

impulsività in almeno due settori potenzialmente dannosi per

l’individuo

ripetizione di comportamenti, gesti o minacce suicidare o

automutilazioni

instabilità affettiva dovuta a un’importante reattività dell’umore

(ansia interna, disforia, irritabilità)

sentimento di vuoto

collere intense e inappropriate

apparizione transitoria in situazioni di stress di un’ideazione

persecutoria o di sintomi dissociativi severi

[…] questi individui vivono in una sorta di irrequietezza

interiore nel senso di un’incapacità a trovare una situazione di quiete che

permetta loro provare piacere a stare in compagnia di se stessi. Il senso di

vuoto che è talvolta riportato da questi individui può determinare una sorte di

smania, un’impossibilità di riposo. Un vuoto che, in generale, sarà riempito da

piaceri acuti e intensi come l’abuso di sostanze, le esperienze forti, la

drammatizzazione. Relazioni del tipo “né con te, né senza di te” possono essere

frequenti nella vita di questi individui che hanno difficoltà a immaginare una

vita soddisfacente e senza dolore. In questo contesto si iscrivono rabbia

(spesso autodiretta) e impulsività, come una sorta di attività che riempie il

vuoto, diminuisce la frustrazione, aumenta la sensazione.

Un disturbo di personalità come tale descrive […] dei tipi di

comportamento che non si traducono obbligatoriamente in reato. […] il disturbo

di personalità assume significato di infermità mentale quando il momento dei

fatti sono presenti manifestazioni di “diffusione dell’identità” fino alla

“perdita dell’identità” che si traducono in esperienze dissociative o

psicotiche e in agiti in cui il sentimento di realtà (perdita di confini tra

mondo interno e esterno, stato di coscienza alterato, comportamento

disorganizzato incongruo) o l’esame di realtà (sintomi dissociativi, deliri,

allucinazioni) si trovano ad essere fortemente alterati.

Non è sufficiente quindi per definire il vizio di mente la sola

presenza di un disturbo di personalità.

Il Sig. IM 1 non riferisce, per la sera dei fatti in oggetto, un

consumo di sostanze stupefacenti inabituale o eccessivo. Il periziando può

descrivere, dal suo punto di vista, lo svolgersi dei fatti e riferisce di

essere stato lucido e consapevole durante tutta la serata. L’esame clinico non

ha messo in evidenza sintomi di un’alterazione del corso e/o del contenuto del

pensiero (delirio) né della percezione (allucinazioni). Il periziando non

riporta sintomi dissociativi. Egli nega ogni addebito e iscrive gli eventi piuttosto

in una “routine” della vita di coppia fatta di litigi e recriminazioni e poi di

riappacificazioni. La sua posizione è rimasta coerente attraverso i colloqui.

Per quanto riguarda l’episodio di agosto 201,7 il periziando

riconosce di aver reagito agli insulti e alle botte di ACPR 1 in modo

spropositato ma esasperato dalla gelosia della compagna.

La violenza è criticata e genera una risposta affettiva anche se

un po’ immatura (le situazioni sono spiegate da reazioni di causa-effetto senza

un’analisi un po’ più profondità delle situazioni).

a. Responsabilità

Il periziando soffre di un disturbo di personalità e di una

dipendenza le sostanze psicoattive. Dall’anamnesi e dall’esame clinico, non

emerge che la patologia psichiatrica abbia alterato la capacità di comprendere

l’illiceità degli atti, qualora verificati, né di determinarsi in funzione, di

poter emettere cioè risposte socialmente e culturalmente condivise. Non esiste,

quindi, da un punto di vista psichiatrico forense una diminuzione della responsabilità.

b. Rischio di recidiva

Il rischio di recidiva di atti delittuosi non è determinato dalla

patologia psichiatrica. Il contesto di coppia in cui si sono svolti i fatti, se

persistente, potrebbe rivelarsi propizio per una ripetizione di episodi di aggressività

verbale e fisica, come descritti sia del peritando che dalla compagna.

c. Misure

Da un punto di vista psichiatrico forense, non vi è ragione di

proporre delle misure.

È importante però sottolineare che l’astinenza da sostanze

psicoattive, investimenti in un’attività lavorativa e una terapia integrata

(psicoterapica e farmacologica) sono parametri importanti per la

stabilizzazione psichica del periziando.”

(Perizia, p. 10-14, AI 69).

Nel corso dell’interrogatorio del 14 dicembre 2017, l’imputato è

stato confrontato con i risultati della perizia psichiatrica ed ha ammesso di

avere dei problemi psichici, esprimendo la volontà di farsi curare (VI PP

14.12

, p. 9, AI 78).

Il 22 febbraio 2018 è stata sentita la dr.ssa __________,

la quale, dopo aver preso atto di alcune risultanze di cui non era a conoscenza

al momento della perizia, come il massiccio consumo di droga e le dichiarazioni

rese a verbale da persone sentite in corso d’inchiesta, ha così precisato:

"

Mi viene chiesto se in qualche modo, tutte queste circostanze

fattuali (personali - e quindi pure la sua condizione psichiatrica e

psico-fisica - come pure ambientali) non abbiano potuto in qualche modo

maggiormente determinare l’agire di IM 1 nel momento in cui, per l’Accusa, egli

ha preso per il collo la compagna, comportando con ciò una diminuzione

parziale della sua facoltà di discernimento.

[…] Da un punto di vista peritale non ci sono dati particolari,

nuovi, che portino a far pensare che potesse essere in uno stato particolare

quella sera e ciò soprattutto perché lui stesso ricorda gli eventi e che la

situazione, o meglio il rapporto con la compagna, era diventata esasperante.

Non mi risulta che vi siano delle evidenze all’incarto che, al

momento dell’intervento degli operatori sanitari e della polizia, lasciavano

pensare ad una condizione psicofisica del qui imputato da prendere a carico.[…]

Mi si chiede se il comportamento dell’imputato può definirsi

“reazione acuta da stress”.

Non è assolutamente il caso, la reazione acuta da stress dipende

da tutta una serie di fattori che nello specifico non sussistono.

Mi viene chiesto se, da un punto di vista psichiatrico, vi è

una giustificazione medico-scientifica in merito alla possibilità che nel

periziando si sia generata una sorta di “amnesia selettiva”, ritenuto che in un

suo verbale d’interrogatorio […] non ha escluso di aver preso per la gola la

compagna, pur non ricordandosene (ndr. VI PP 14.12.2017, p. 3, AI 78).

Il signor IM 1 mi ha raccontato quella serata riferendola nei

particolari e quindi io non ho elementi per arrivare a dire che si fosse

generata in lui una sorta di amnesia selettiva quel giorno.

A domanda dell’avv. DUF 1 a sapere se ho considerato

l’eventualità in cui l’imputato abbia mentito quando mi ha raccontato gli eventi

del 26.09.2017, pur trovandosi in uno stato non lucido, rispondo che più

volte il periziando mi ha raccontato di questi fatti ed è stato sempre coerente

nel suo dire. Una persona che confabula può dare versioni diverse. La sua

versione, a prescindere dall’aspetto dello strangolamento, corrispondeva a

quella della signora ACPR 1. Entrambi avevano riferito che quella sera avevano

avuto un litigio. Per quanto io ho potuto vedere dagli atti io non ho ragione

di pensare che il periziando abbia mentito e se lo ha fatto lo ha fatto

coscientemente.

Non vi sono dati agli atti per pensare che il periziando si

trovasse in una situazione di coscienza alterata.

ADR che è difficile poter dire quale sarebbe stata la

reazione di una persona in stato di coscienza alterata; ad ogni modo è uno

stato di cui si sarebbe sicuramente accorto qualsiasi operatore sanitario. Con

ciò mi riferisco al fatto che quella notte è comunque intervenuta un’ambulanza

a casa del periziando, portando via la signora ACPR 1.[…] Posso dire che la mia

impressione in base agli atti e alle visite effettuate è che il periziando non

abbia confabulato; non posso però escludere al cento per cento che egli abbia

mentito.

ADR che l’imputato a me non ha mai riferito di aver preso

per il collo la signora ACPR 1 con l’intento di strangolarla. Ricordo che mi

aveva riferito che spesso si era tagliato nell’intento di toglierle i coltelli

dalle mani.

A domanda dell’avv. DUF 1 a sapere se la situazione di

esasperazione e la personalità dell’imputato in merito alla sua tendenza a

“scattare” possono aver diminuito la capacità di reagire da parte dell’imputato,

rispondo che il carattere dell’uno e dell’altro e la situazione esasperante,

così come l’ha riferita il periziando, hanno sicuramente un’influenza sui

fatti, ma il reato in oggetto, si è verificato, non costituisce un sintomo

della malattia e non risulta essere l’unico modo di poter reagire in quella

situazione.”

(VI PP 22.02.2018, 3-5, AI 120).

Al dibattimento l’imputato ha confermato la sua consapevolezza in

merito ai suoi disturbi, come pure la volontà a continuare il trattamento

ambulatoriale già messo in atto in carcere (verbale d’interrogatorio

dibattimentale).

4.1.4

In diritto e convincimento

della Corte

4.1.4.1

Tentato omicidio

intenzionale sub. tentate lesioni gravi

a) Si rende colpevole di

omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente

uccide una persona.

Secondo la giurisprudenza, sussiste il tentativo (art. 22 CP)

qualora l'autore realizzi tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e

manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti

integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e

rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo

eventuale è però sufficiente (sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid.

1.1

).

Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o

un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine

che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il

rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo

eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene

possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché

prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur

non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3).

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere

dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di

esperienza, il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi

sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi

all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 226). Tra gli elementi esteriori, da

cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso

che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere

di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del

rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità

che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che

l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento

considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid.

3.2.2

e rinvii). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125

IV 242 consid. 3c).

Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può

rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che

l'evento o il reato si produca. La differenza si opera quindi al livello della

volontà e non della coscienza. Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore,

per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene

possibile, non si realizzi. Vi è per contro dolo eventuale quando l'autore

ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché

lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non

desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3).

b) L’art. 122 CP contiene una

lista esemplificativa e non esaustiva di casi in cui le lesioni sono da

ritenere gravi (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, pag. 158-159,

n. 524 seg.; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen Einzelnen, 9a ed. 2008,

pag. 38 segg). Fra essi, rientrano quelli in cui la ferita cagionata alla

vittima ne mette in pericolo la vita (cpv. 1), quelli in cui il corpo, un

organo o un arto importante subisce una mutilazione o la perdita dell’uso,

nonché quelli in cui è arrecata in modo permanente un’incapacità al lavoro,

un’infermità o una malattia mentale o uno sfregio del viso (cpv. 2). Vi è poi

la clausola generale che permette di qualificare come lesioni gravi anche altri

gravi danni al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona (cpv. 3).

Determinante per definire una lesione “grave” è la natura della

lesione stessa e non il comportamento che l’ha cagionata (Roth/Berkemeier in

Basler Kommentar Strafrecht II, 3a ed. 2013, n. 1 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo,

op. cit., n. 528, pag. 159).

Relativamente alla mutilazione o perdita dell’uso (art. 122 cpv. 2

CP), si configura una lesione grave in caso di asportazione o di grave e

durevole deterioramento di una parte importante del corpo umano o delle sue

funzionalità. Come parte del corpo, arto o organo importante, la dottrina cita

il cranio, il torace, il bacino, gli organi interni, segnatamente quelli

vitali, una gamba, un braccio, una mano, un piede oppure un ginocchio

(Roth/Berkemeier, op. cit., n. 11 segg. ad art. 122 CP; Donatsch, op. cit.,

pag. 39). Lesione grave si ha anche in caso di permanente incapacità al lavoro,

infermità o malattia mentale. In particolare l’infermità consiste in un

deterioramento permanente e irreversibile della salute, essendo totalmente o

gravemente compromessa una funzione del corpo umano (Roth/Berkemeier, op. cit.,

n. 15 seg. ad art. 122 CP, Corboz, Les infractions en droit suisse vol. I, 3a

ed. 2010, n. 10 pag. 125).

Non essendo l’elenco di cui all’art. 122 CP, in virtù della

clausola generale del cpv. 3, esaustivo, vi può essere lesione grave anche, ad

esempio, quando la vittima deve essere ospedalizzata per molti mesi, patisce

lunghe e gravi sofferenze o svariati mesi di incapacità lavorativa (DTF 124 IV

57.

consid. 2; Hurtado Pozo, op. cit., n. 532, pag. 160; Donatsch, op. cit.,

pag. 40), ritenuto che sono pure da considerare i periodi di parziale

incapacità lavorativa (Roth/Berkmeier, in: Basler Kommentar, Strafrecht II,

Art. 111-392 StGB, 3a ed., Basilea 2013, ad art. 122, n. 21, pag. 168;

Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed.,

Zurigo 2013, ad art. 122, n. 9, pag. 624). Si deve, inoltre, effettuare una

valutazione globale del caso e può costituire una lesione grave anche una

combinazione di più lesioni, delle quali ognuna presa singolarmente

risulterebbe insufficiente (Roth/Berkemeier, op. cit., n. 20 seg. ad art. 122

CP, Corboz, op. cit., n. 12 pag. 126). Va tenuto in considerazione anche

l’impatto sulla qualità di vita, come per esempio la rinuncia forzata a degli

hobby (DTF 105 IV 179; Roth/Berkemeier, op. cit., n. 21 ad art. 122 CP).

Secondo l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato

l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato

o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del

reato può essere punito con una pena attenuata.

Il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all’art.

12.

cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga

possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2

CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo

eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid.

4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si

produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si

realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio,

l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010

del 20 maggio 2011 consid. 5.2;6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;

6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV

26.

consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1).

Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere

dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di

esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che

questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da

imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (STF 6B_1015/2014 del 1 luglio 2015 consid. 2.1.; DTF 135 IV 12

consid. 2.3.2.; 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4). Per costante

giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell’autore quando - in

base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile

che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può

ragionevolmente essere interpretata come una presa in considerazione della

realizzazione dell’evento (STF 6B_775/2011 del 4 giugno 2012 consid. 2.4.1.;

DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3.; 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti). Tra gli

elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato

l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare,

la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota

all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e

2.3

). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più

alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze

concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la

conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi

che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid.

4.

;6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1;6B_782/2010 del 23 giugno 2011

consid. 3.2.1;6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP

17.2009.59

del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133

IV 1 consid. 4.1).

La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un

grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza

(STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9

consid. 4.2.5).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente

dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010

consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid.

2.3.3

; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).

c) Innanzitutto, va fatta una

premessa metodologica: le versioni dei protagonisti presentano entrambe diversi

punti oscuri e contraddittori, come evidenziato dalla PP, dal rappresentante

dell’accusatrice privata per l’imputato, e dalla difesa per l’accusatrice

privata. La Corte si è rigorosamente attenuta alle circostanze oggettive certe,

resistendo alla tentazione di slanci moralisti che riguardano, in particolare,

i rapporti tra l’imputato e la __________.

d) La prima circostanza certa è

che i fatti si sono svolti in un contesto di persone sbandate, politossicodipendenti

con enormi problemi di natura psichiatrica. Il motore, causa scatenante degli

stessi, è l’insopportabile, per l’accusato, gelosia della vittima, morbosamente

convinta degli asseriti tradimenti del compagno, tanto che la sua

preoccupazione principale, sia la sera stessa quando la madre è giunta

nell’appartamento pochi istanti dopo che lei avrebbe subito le violenze descritte,

le ha mostrato subito l’IPad che provava (a suo dire) i tradimenti. Tali

circostanze emergono palesemente anche in occasione del verbale di confronto,

laddove la donna incentra il racconto prevalentemente sulla sua gelosia.

Verbale di confronto i cui tempi non sono dettati dalla direzione del

procedimento, dove la discussione si è spesso persa su dettagli che ne fanno un

atto, per il resto, scarsamente utile per l’accertamento dei fatti.

e) Altri elementi incontrovertibili

sono: le lesioni patite dalla donna (che, secondo gli accertamenti peritali,

non può essersi auto inferta); il fatto che ella abbia bevuto un nocino

contenente dei sonniferi su richiesta e con l’imputato; come pure che, indipendentemente

dalla causa, ad un certo punto della lite la donna ha perso i sensi.

Certo è anche il fatto che l’imputato, il giorno seguente ai

fatti, ha parlato dello strangolamento all’amico __________, e questo prima di

sapere la versione della vittima, rivolgendosi dunque a qualcuno che non stava

di certo dalla parte dell’allora compagna. Sulla telefonata alla madre la

circostanza per la Corte è rimasta, per contro, irrilevante.

f) Visto tutto quanto sopra,

la Corte ha accertato che l’imputato ha strangolato la vittima con una forza tale

da romperle l’osso ioide. Mancano, per contro, sufficienti elementi certi per

dire della durata dello strangolamento, ritenuto che le lesioni accertate

possono essere provocate anche da una forte pressione di pochi istanti.

g) Ne discende che la Corte ha

optato per l’accusa di tentate lesioni gravi, perché, in quelle circostanze la

vita della vittima, avrebbe anche potuto essere messa in pericolo e solo per

puro caso non lo è stato. Dal profilo soggettivo l’imputato sapeva benissimo,

perché tutti lo sanno, che strangolare qualcuno con una forza tale da rompergli

l’osso ioide, può mettere in pericolo la sua vita.

4.1.4.2

Lesioni semplici qualificate

a) Conformemente all’art. 123

cfr. 1 CP chi intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla

salute di una persona è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una

pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria fermo restando come

nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero

apprezzamento (art. 48a CP). Secondo la cifra 2 l’autore è perseguito

d’ufficio, quando per esempio egli è il partner eterosessuale della vittima, a

condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato

e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’ambito successivo alla

separazione.

Questa norma protegge il corpo, l’integrità fisica e la salute

fisica o psichica della persona (DTF 134 IV 189). E’ allora punibile chi

cagiona un danno sia al corpo che all’integrità corporale, cioè alla salute, di

un terzo. La giurisprudenza ha fornito, in merito, diversi esempi tra cui si

ricordano le iniezioni, la rasatura completa del cranio, ogni atto che provoca

l’insorgere di una malattia, l’aggrava o ne ritarda la guarigione così come le

lesioni interne o esterne, le contusioni, le escoriazioni, le graffature o gli

ematomi mediante colpi, pugni, spintoni o altri simili atti di violenza.

Secondo il TF per riconoscere l’art. 123 CP occorre che le conseguenze subite

non siano soltanto una turbativa lieve e passeggera del benessere della persona

ma siano di una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189, 119 IV 25, 115 IV 17

e sentenza non pubblicata del TF 6B.517/2008 del 27.8.2008). In DTF 107 IV 40

l’Alta Corte federale ne ha difatti affermata la presenza solo quando il

disturbo, anche passeggero, equivale ad uno stato di malattia per esempio

perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervoso. In caso di

contusioni, lividi o escoriazioni per determinare se si tratta di lesioni

semplici (art. 123 CP) o di vie di fatto (art. 126 CP) occorre esaminare se le

ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della

vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce un

ampio potere d’apprezzamento del giudice tanto che è possibile scostarsi dalla

sua interpretazione e relativa conclusione solo quando risulti assolutamente

necessario in quanto ragionamento, di fatto, arbitrario (DTF 134 IV 189, 119 IV

25.

e 107 IV 40).

Tra il comportamento pericoloso dell’autore e le lesioni corporali

della vittima deve poi sussistere un rapporto di causalità naturale ed adeguato

(Corboz, Les infrations en droit suisse, vol. I, 3 éd., Berna 2010, ad. art. 223,

n°16, pag. 136).

b) Dal profilo soggettivo

l’art. 123 CP presuppone che le lesioni al corpo o alla salute di una persona

siano state cagionate intenzionalmente, laddove il dolo eventuale è sufficiente

(DTF 119 IV 242 consid. 2b, 105 IV 303 consid. 3b, Trechsel/Crameri,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 13 ad

art. 160, Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed., Berna 2010,

n. 48 ad art. 160, Petit commentaire CP, 2012, nota 27 ad art. 160). La negligenza

è per contro esclusa.

c) Si tratta, nel caso di

specie, di tutti gli altri colpi inferti all’AP ACPR 1 dall’imputato nel corso

della lite di quella notte, che le hanno provocato le escoriazioni e gli

ematomi più o meno superficiali, indicati dal certificato medico agli atti.

Queste lesioni rappresentano, evidentemente, delle lesioni semplici ai sensi

dell’art. 123 cpv. 1 CP. Anche per quanto concerne questo capo d’accusa, i

riscontri oggettivi parlano da sé, senza che ci sia bisogno di procedere ad un’analisi

di credibilità dei due protagonisti, non risultando secondo la perita

compatibili con azioni di autolesionismo, bensì con un’aggressione. Con il che il

capo d’accusa è stato confermato così come proposto dalla PP al pt. 3.1

dell’atto di rinvio a giudizio.

4.2

I

fatti dell’agosto 2017 - tentate lesioni gravi (pt. 2 AA) e lesioni semplici

qualificate (pt. 3.2 AA)

L’imputato è pure accusato di alcuni avvenimenti svoltisi prima dei

fatti più gravi di settembre 2017, emersi però solo in seguito nel corso dell’inchiesta.

Il PP ha difatti previsto la fattispecie di lesioni gravi (tentate)

per avere, nel mese di agosto 2017, presso la propria abitazione, colpendo la

compagna ACPR 1 dapprima sulla testa con un manico/stanga di scopa in alluminio

e pure sull’occhio sinistro, con un pugno o con l’estremità della scopa, ferito

la compagna tentando di metterne in pericolo la vita, rispettivamente tentando

di cagionarle un grave danno al corpo e alla salute, e causandole di fatto un

“trauma cranico, contusione ed ematoma frontale, vasto ematoma occhio sinistro,

trauma oculare, ematoma e trauma contusivo coscia sinistra”;

e di lesioni semplici qualificate, per avere, nelle

circostanze di cui sopra, colpendola con il manico di una scopa in alluminio

sulla coscia sinistra, cagionato a ACPR 1 un “ematoma e trauma contusivo coscia

sinistra”, come attestato dal certificato medico del dr. __________ del

07.08.2017

Di seguito le dichiarazioni della vittima e dell’imputato, quelle

di alcuni testimoni che sono intervenuti a soccorrere la vittima, ed infine i

pareri del dr. __________, medico curante che l’ha medicata ai tempi, come pure

dell’esperta dr.ssa __________, interpellata dal PP, basatasi sulle foto

scattate dal collega.

4.2.1

Le

dichiarazioni di vittima ed imputato

Tra i vari episodi di violenza scatenati dalla sua gelosia, l’AP

ACPR 1 ha riferito di un episodio, mai denunciato, avvenuto nell’agosto

2017, nel corso del quale l’imputato l’avrebbe colpita con un bastone al capo,

causandole una ferita all’occhio e all’arcata sopraccigliare sinistra con

abbondante fuoriuscita di sangue:

"

Posso dirvi che una volta IM 1 mi aveva colpito in faccia e sulla

gamba sinistra, con una spranga di fesso (ndr.

ferro) e mi aveva causato una ferita aperta all’occhio sinistro ed era

uscita una marea di sangue. IM 1 anche in quel caso si era spaventato ed era

andato a chiamare mia madre dicendole che mi aveva picchiata. Anche li non ho

chiamato la Polizia, ma sono andata dal mio medico per farmi curare e gli ho

raccontato quanto successo pregandolo di non denunciare la cosa. Il medico mi

diceva che era mio dovere denunciare IM 1 e per quel motivo aveva preparato un

incarto medico che mi aveva dato in cui vi erano le fotografie delle ferite e

mi chiedeva di denunciare IM 1 alla Polizia. Io non l’ho fatto. Questo accadeva

circa un mese fa, ad agosto.

[…] Il medico aveva comunque anche già visto che mi procuravo

delle ferite (autolesionismo) tagliandomi con delle lame le braccia e

spegnendomi delle sigarette sulle braccia.

Tutto questo è legato alla situazione che vivo con IM 1, nel senso

che non riesco a sopportare l’idea che un’altra donna, o meglio che la __________,

mi voglia rubare l’uomo e credo che in cuor mio, mi ferisco per evitare di

sentire “dolore al cuore”.”

(VI PG 27.09.2017, p. 5-6, allegato 5 ad AI 7).

Invitata in seguito dal PP a meglio fornire la dinamica del

litigio dell’agosto 2017, ACPR 1 ha così precisato:

"

Secondo me quella volta ci è mancato poco che finissi male. Il

motivo del litigio era sempre riconducibile a __________. Io chiamavo __________

“puttana” e “troia”. […] Lui mi ha urlato di non usare questi termini

altrimenti mi avrebbe denunciata alla polizia. Lui mi ha colpita prima alla

gamba e dopo in testa con il manico di una scopa di metallo. Questo manico si è

addirittura piegato. Io ho memoria che lui mi ha dato uno spintone, sono caduta

e poi lui mi ha colpito. Quella volta per me è stato uno shock. […] Mi ricordo

che subito dopo essere stata colpita […] ha chiamato una persona che io ho

capito essere __________. Ricordo che IM 1 aveva detto “così non ci riesco, non

è possibile, mi ha fatto impressione, c’è sangue dappertutto.”

In seguito, il giorno dopo, […] si è subito recato a casa di __________.

IM 1 mi ha detto che andava da lei perché riteneva che quello che era successo,

quindi che lui aveva dato fuori di matto fino a darmi colpi in testa, l’aveva

sconvolto tantissimo e secondo lui la colpa era in qualche modo di __________ e

voleva mettere in chiaro le cose con quest’ultima. Lui stesso riconosceva di

non aver mai raggiunto un simile grado di violenza. […] Il tutto è capitato

perché ho dato della puttana alla __________. Dopo il primo colpo alla gamba io

gli ho chiesto se stava facendo tutto questo per __________ e lui ha risposto

“no, lo sto facendo per te”. Lì ho capito che non era completamente lucido.”

(VI PP 30.10.2017, p. 8 e 10, AI 44).

In merito a quest’ultimo episodio, l’imputato ha ammesso i

fatti addebitandoli ad un raptus:

"

[…] posso dire che questo corrisponde al vero. In quell’occasione

avevo perso il controllo a seguito delle continue accuse sulla presunta

relazione che avrei con la __________. Ricordo che mi ero spaventato tantissimo

e che avevo chiamato la madre di scendere ad aiutarmi per curare la ACPR 1.”

(VI PG 28.09.2017, p. 8, allegato 8 ad AI 7).

E meglio come da verbale dinanzi al PP del 29 settembre 2017:

"

[…] circa un mese fa, è capitato un episodio in cui ho avuto un

raptus.

Sinceramente non mi ricordo più che cosa è successo. So soltanto

che le ho dato una manicata di scopa in testa, non so perché gliel’ho data,

probabilmente sempre per la sua gelosia che mi aveva tirato fuori dai gangheri.

A momenti l’ammazzo lì, non l’avrei mai rifatto.

ADR che mi ricordo di essermi spaventato. Non mi ricordo il

motivo del perché l’ho fatto, ma poi mi sono spaventato, ero sotto shock dallo

spavento.

ADR che quando l’ho colpita ACPR 1 era seduta sul divano.

ADR che la scopa è fatta di ferro o alluminio. Per fortuna

era una scopa pieghevole, perché quando l’ho colpita una parte si è piegata. Io

ricordo che le avevo detto, in quell’occasione, “io non sono fatto così, guarda

come mi stai facendo diventare.”

ADR che confermo anche di averla colpita alle gambe con

quella scopa. Non mi ricordo se l’ho colpita prima o dopo averla colpita in

testa.[…]

È vero che mi ero spaventato quella volta; non ricordo se avevo

chiamato la mamma di ACPR 1. In quell’occasione ero proprio sotto shock, non

ero in me e quindi i miei ricordi sono confusi.”[…]

Mi viene chiesto se ricordo che la volta in cui l’ho colpita

con la spranga dalla ferita di ACPR 1 fuoriusciva sangue e rispondo per

fortuna sì, in questo modo spurgava.

Ancora adesso dice che ogni tanto le si annebbia la vista e io le

ho sempre consigliato di andare a farsi visitare.”

(VI PP 29.09.2017, p.19-21, AI 10).

Per ciò che attiene, poi, ai fatti dell’agosto 2017, l’imputato

nel corso dello stesso verbale del 13 novembre 2017, ha nuovamente ammesso di

averla colpita con una scopa a seguito di un raptus, in quanto, anche in questo

caso, provocato e insultato dalla ACPR 1. In seguito egli ha anche riferito di

essersi recato a casa di __________ e __________ per parlare di quanto

avvenuto:

"

Io ero stufo che mi dava del figlio di puttana a me e poi

continuava a minacciarsi di tagliarsi e tirava fuori sempre __________.

Lei era seduta sul divano e dopo tutto ciò io sono andato fuori di

testa.

Quando sono andato in stanza ho chiamato mio padre e non __________

e mio padre è venuto e si è spaventato; io ho avuto proprio un raptus ed ero

sotto shock perché mi ero reso conto di quello che avevo fatto. Mio padre mi ha

aiutato a tranquillizzarmi e in seguito se ne è andato

Il giorno dopo sono andato da __________, sono stato da lei e da

ragazzo per al massimo due ore. […] sono andato a parlare con loro perché non

avevo altre persone con cui parlarne e poi perché in parte la causa dei

problemi di ACPR 1 era __________ ed io non sapevo più cosa fare, oltre che

farle parlare insieme.”

(VI PP 13.11.2017, p. 10, AI 60).

Versione questa, ribadita anche nel verbale del 14 dicembre 2017:

"

[…] il giorno successivo a quei fatti, verso le 10.00 di mattina

io sono andato a casa di __________ e __________ a dire loro cos’era successo.

Ad entrambi avevo riferito di aver colpito ACPR 1 con un manico di scopa. In

verità non posso dire proprio ad entrambi perché mentre __________ era al

computer, io parlavo con __________. Quest’ultimo è possibile che abbia capito

male, visto che non parla bene l’italiano.”

(VI PP 14.12.2017, p. 5, AI 78).

E ancora nell’interrogatorio finale del 9 marzo 2018:

"

In merito ai fatti (ndr. dell’agosto 2017) riconosco di essere

stato io la causa delle lesioni di ACPR 1; da quel poco che ricordo non mi

sembra di aver colpito ACPR 1 direttamente sull’occhio, né con un pugno, né con

l’estremità della scopa. Io ricordo di averla colpita sull’arcata

sopraccigliare. […] non mi so spiegare la causa della lesione oculare.”

(VI PP 09.03.2018, p. 4, AI 126)

Fatti ammessi pure al dibattimento, sempre con riferimento ad un

raptus che lo portò a colpire la compagna con il manico di scopa in alluminio

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

4.2.2

Le

dichiarazioni dei testimoni

__________, a verbale di Polizia del 28 settembre 2017 ha

descritto i principali litigi avvenuti in passato tra la figlia e l’imputato.

Essa ha dichiarato di ricordarsi in particolare l’episodio dell’agosto 2017,

nel quale l’imputato picchiò la figlia con un bastone, causandole un trauma

cranico e una ferita aperta all’arcata sopraccigliare sinistra:

"

[…] circa un mese e mezzo fa, credo fosse circa mezzanotte, io

ero già a letto quando ho sentito l’ennesima discussione tra ACPR 1 e IM 1,

questa volta l’intensità era maggiore, sentivo porte sbattere, gente che

correva. Visto il casino che stava succedendo ho deciso d’intervenire, era la prima

volta che intervenivo direttamente durante un litigio.

Sono scesa al loro piano e ho suonato il campanello, mi apriva la

porta mia figlia e la trovavo con il volto insanguinato, mi abbracciava e mi

diceva che IM 1 l’aveva picchiata con il manico di una scopa. […] Sul

pianerottolo sono poi intervenuti anche altri inquilini che mi aiutavano a

soccorrere ACPR 1. Nel salotto abbiamo cercato di rincuorarla, IM 1 si ritirava

nella sua camera da letto. Vista la situazione ho invitato mia figlia a salire

da me per il corso della notte, cosa che ha fatto per circa un ora, poi ha

fatto rientro nel suo appartamento con IM 1. Da quel momento non ho più sentito

nulla.

Mi viene chiesto di indicare che tipo di ferite ha riportato ACPR

1, aveva una ferita sopra l’occhio sinistro che sanguinava, era tutto gonfio,

aveva delle ferite anche alle gambe, potevo constatato dei lividi blu. ACPR 1

mi diceva che era stato IM 1 a causargli quelle ferite e che l’aveva picchiata

con un manico di scopa.

[…]Per questi fatti non abbiamo contattato la polizia e nemmeno

l’ambulanza, ho preso appuntamento io per mia figlia, i fatti sono successi di

venerdì e io ho chiamato il medico il lunedì successivo. ACPR 1 è quindi andata

di lunedì per farsi medicare.”

(VI PG 28.09.2017, p. 2-4, allegato 7 ad AI 7).

Interrogata nuovamente il 2 novembre 2017, __________ è stata

invitata a meglio riferire riguardo alla lite dell’agosto 2017:

"

[…] era proprio malconcia, piena di lividi e con una lesione

all’occhio molto evidente e gonfia. Lei mi aveva detto che era stato lui a

cagionarle quelle lesioni. Era stata colpita anche alle gambe.

Quella volta, non ricordo se sono stata io o forse ACPR 1 a

chiamare il padre di IM 1, il quale è subito arrivato ed ha tentato di

convincere IM 1 di andare a casa con lui. Io gli avevo detto che non poteva

rimanere in casa perché era pericoloso. L’appartamento era un campo di

battaglia, tutto sotto sopra, oggetti rotti e spaccati ovunque. Purtroppo il

padre non è riuscito a convincere IM 1 ed è poi rientrato a casa sua. Io sono

riuscita per un’oretta a portar via ACPR 1.

ADR. che a IM 1 quella sera gli ho solo detto “tu qui non

puoi stare, devi andare a casa tua…perché altrimenti succede qualcosa di ancora

più grave”; parole purtroppo che non sono state ascoltate da lui. Io mi sono

occupata di mia figlia ed ho visto che IM 1 poi è andato nella sua camera. […]

Me lo ricordo piangere, sicuramente si era pentito di quello che aveva fatto. […]ADR.

ACPR 1 mi aveva detto che anche quella volta il litigio era dovuto alla

questione __________; […] Ricordo di aver suonato il campanello a lungo.

Probabilmente i rumori li ho sentiti meglio perché era estate e le finestre

erano aperte, le mie e le loro. […] Il volto era pieno di sangue tanto che non

si vedeva neppure l’occhio. ACPR 1 mi aveva anche detto che le lesioni visibili

al volto erano dovute ad un colpo ricevuto con un manico di una scopa in

metallo che mi ha pure mostrato ed ho visto che era parzialmente piegato.

[…] ADR che IM 1 era agitato e quando è arrivato suo padre

si è a piangere. Io ho parlato con IM 1 quella volta, in presenza del papà, e

gli avevo detto che doveva andare a casa dei suoi genitori. […]

Io ho cercato di tenere ACPR 1 a casa mia quella volta ma lei,

dopo un’ora, ha deciso di tornare da IM 1 dicendomi che aveva paura che

“facesse qualche cosa”. Ricordo che per un mese, dopo questi fatti, i due si

sono calmati, non li ho più sentiti.”

(VI PP 17.02.2018, p. 5-6, AI 121).

__________, signora che vive nello stesso palazzo dell’AP ACPR

1.

e dell’imputato, interrogata il 17 ottobre 2017, ha riferito di aver udito

spesso le liti tra i due, accese e violente, tanto da averla spinta in

un’occasione, quella dell’agosto 2017, ad intervenire:

"

ACPR 1 e IM 1 litigavano spesso [...] posso dire di averli

sentiti spesso gridare entrambi come “bestie” [...] quando litigavano li si

sentiva urlare entrambi e sembrava che si stessero picchiando a sangue, insomma

dalle urla sembravano entrambi fuori controllo. Poi, come era cominciata al

lite, tornava il silenzio.

[...] non ho mai assistito ad una loro lite e nemmeno ho mai visto

i due “mettersi le mani addosso“, è capitato molto spesso sentirli gridare e

litigare, ma mai li ho personalmente visti.

Posso dire che solo in un’occasione, circa un paio di mesi orsono,

eravamo saliti, io e mio marito, dalla madre della ACPR 1 in quanto si sentiva

che ACPR 1 e IM 1 stavano litigando furiosamente e si sentivano volare oggetti

in casa. [...]quando siamo saliti, [...] ACPR 1 e IM 1 avevano smesso di

lanciarsi oggetti, o almeno di romperne, ma si stavano pesantemente insultando

reciprocamente.

Fatto sta che la madre di ACPR 1 ci chiedeva di accompagnarla

nell’appartamento della figlia per vedere cosa stava succedendo e per

eventualmente aiutarla a tranquillizzare i due.

Siamo quindi scesi in casa di ACPR 1 e vi era il caos assoluto,

con oggetti ovunque e disordine in ogni angolo della casa. ACPR 1 aveva il

volto pieno di sangue e continuava ad urlare “VOLEVA UCCIDERMI, VOLEVA

UCCIDERMI”.

Io mio marito, con la madre di ACPR 1, siamo entrati e abbiamo

cercato di calmarli, dopo averli separati, ma ogni volta che due si guardavano

iniziavano ad insultarsi e tutto il caos e ricominciava.[...] dopo lunghe

“trattative” siamo riusciti a riportare la calma tra i due e abbiamo medicato

la ACPR 1, che aveva una ferita profonda all’altezza dell’occhio mi pare

sinistro. ACPR 1 quando le chiedevamo cosa era successo, mi diceva che era

stato il IM 1 con un bastone a colpirla alla testa e che la volevo uccidere.

Anche IM 1 continuava a gridare ed insultare e ci abbiamo messo parecchio per

calmarlo. [...] i due sembravano fuori di testa e non molto lucidi. Come

detto non ho mai assistito a liti, ma solo sentiti urlare o litigare. L’unica

volta che siamo saliti da lei era la sera in cui l’abbiamo vista con il volto

pieno di sangue e l’abbiamo medicata.

ACPR 1, quella sera, non voleva assolutamente chiamare la polizia

o l’ambulanza [...].

Da quella sera abbiamo poi avuto modo di sentirli litigare

pesantemente ancora diverse volte, ma non siamo mai più saliti. [...]”

(VI PG 17.10.2017, p. 3-4, allegato 5 al rapporto d’inchiesta

27.03

, AI 129).

__________, zia dell’AP ACPR 1, ha sentito diverse volte i

due litigare e urlare, nonché ha assistito al termine del litigio dell’agosto

2017, nel quale la nipote è stata ferita con un bastone dall’imputato.

Interrogata il 17 ottobre 2017, ha anch’ella confermato questi fatti,

riportando la stessa versione resa dalla sorella (VI PG 17.10.2017, p. 3,

allegato 7 ad AI 129).

Tutte le persone interrogate, imputato compreso, hanno quindi

riferito in grandi linee la medesima descrizione dei fatti, che possono quindi ritenersi

così accertati.

4.2.3

Il

parere dei medici

Le lesioni della vittima a seguito delle botte ricevute

dall’imputato nell’agosto 2017, sono state documentate con fotografie e certificato

medico 07.08.2017 del Dr. __________, il quale riporta di aver trovato la

paziente “affetta da trauma cranico, contusione ed ematoma frontale, vasto

ematoma occhio sinistro, trauma oculare, ematoma e trauma contusivo coscia

sinistra. La paziente riferisce percosse. La prognosi è di 10 giorni s.c..” (Allegato

6.

ad AI 7; Allegati 1.1-1.2 al VI PP 08.11.2017, AI 57).

Il Dr. __________, medico curante dell’AP ACPR 1, è stato

interrogato in veste di testimone il 28 settembre 2017. A verbale egli ha

potuto riferire della visita medica avuta con la donna a seguito delle percosse

da lei subite nella lite dell’agosto 2017:

" In relazione

a questi fatti posso dire che durante la visita la ACPR 1 mi raccontava che gli

ematomi che aveva sul viso e sulla coscia nonché una dolenzia al cranio e al

bulbo oculare SX erano state causate da violente percosse che lei riferiva

esserle state inferte dal suo compagno IM 1. […] ho scattato con il telefono

della ACPR 1 stessa alcune fotografie che le stampavo poi consegnandole alla

ragazza per completare il fascicolo di denuncia che le avevo espressamente

detto di preparare e fare. […] non ho proceduto io personalmente alla

segnalazione alle autorità, ma avevo dato incarico alla ACPR 1 di effettuare

uno scritto dettagliato di quanto era successo per poi procedere alla denuncia

alle autorità.

L’interrogante mi chiede come mai[…] non ho proceduto alla segnalazione alle autorità come prescritto

dalla legge.

[…] mi ero fidato della ACPR 1, la quale mi aveva

assicurato che vi avrebbe pensato lei stessa e proprio per questo motivo

avevamo scattato le fotografie delle lesioni da allegare allo scritto di

denuncia. Ho scoperto solo quando gli agenti sono venuti da me il 27.09.2017 ad

interrogarmi per un ulteriore caso di violenza subito dalla ACPR 1 che non

aveva sporto la denuncia.

A precisa domanda dell’interrogante rispondo che non ho avuto modo di visitare nuovamente la ACPR 1 per valutare la

guarigione delle ferite da me riscontrate nella visita del 07.08.2017, le

ferite riscontrate erano di natura transitoria e non permanenti. Non avendo più

visto la ACPR 1 suppongo che non vi siano postumi di dette ferite. Confermo che

le ferite erano importanti ma non gravi e mai la ragazza è stata in pericolo di

morte.”

(VI PG 28.09.2017, p. 3-4, allegato 2 ad AI 129).

La dr.ssa __________, medico legale, sentita a verbale il 27

febbraio 2018 in veste di testimone, dopo aver preso visione delle fotografie

raffiguranti le lesioni all’occhio dell’AP ACPR 1, ha potuto così dichiarare in

merito:

" Trattasi di

un’ecchimosi da stravaso. La lesione all’occhio visibile sulle foto secondo me

non può essere riconducibile ad un colpo con il manico da scopa. Eventualmente

quella a lato dell’occhio, dove sembra esserci una piccola ferita, potrebbe

essere conseguenza di un colpo contundente. La lesione all’occhio, per come è

estesa, la ricondurrei piuttosto ad un trauma contundente diverso, come un

pugno o una gomitata.

Il colpo di una scopa lascia una lesione più

figurata nel senso che raffigura il mezzo che la produce.

La lesione alla coscia sinistra può essere invece

riconducibile al colpo di una scopa perché sembra riconoscersi la figura del

manico di scopa sulla cosa. Mi viene mostrato il certificato medico del Dr. __________

di data 7.08.2017 e rilevo che vi è anche un trauma oculare, ciò vuol dire che

l’occhio, il bulbo, ha subito direttamente un colpo.

ADR che l’unica ipotesi

che mi viene in mente nel caso quel colpo sia dovuto ad un manico di una scopa,

è che possa essere stato inferto con la parte terminale.”

(VI PP 27.02.2018, p. 5, AI 122)

4.2.4

In diritto e convincimento

della Corte

a) Per il diritto circa i reati

di lesioni gravi (art. 122 CP) e lesioni semplici (art. 123 cpv. 1 CP), vedasi

quanto già sopra indicato al pt. 4.1.4.

Per quanto concerne il reato di lesioni semplici aggravate, secondo

l’art. 123 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria e il colpevole è perseguito d’ufficio, se egli ha fatto uso di

veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso. Secondo la giurisprudenza, la

nozione di pericolosità di un oggetto è relativa al tipo d'impiego che si fa

dello strumento nelle circostanze concrete (DTF 111 IV 123; 101 IV 285; 96 IV

16; Germann, Das Verbrechen Repertorio 1981 S. 226; Logoz, Commentaire du CPS,

partie spéciale, ad art. 123, p. 51; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

1978, I, p. 62).

Un oggetto è da considerarsi pericoloso se concepito in maniera

tale che, usato quale arma (dunque come mezzo materiale di offesa o di difesa),

possa provocare le stesse ferite che causerebbe un’arma utilizzata allo stesso

modo (DTF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). Così impiegato, l’oggetto deve risultare

adatto a causare un rischio di lesioni gravi ai sensi dell’art. 122 CP (ATF 101

IV 285 p. 287; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht,

Besonderer Teil I, 7 ed. 2010, § 3 n° 27; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III,

Delikte gegen den Einzelnen, 10e ed. 2013, p. 62; ROTH/BERKEMEIER, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, 3a ed., 2013, n° 19 ad art. 123 CP). Tipici esempi di

oggetti pericolosi, a dipendenza dell'uso che ne vien fatto concretamente, sono

sassi e bastoni (Germann. cit; Stratenwerth, cit.). Una penna stilografica è da

considerarsi oggetto pericoloso nel caso in cui venga utilizzata per colpire la

vittima, brandendola di punta, ma non per dare colpi a mo’ di bastone (DTF 101

IV 285 p. 287). Un bicchiere di birra lanciato in direzione della testa di una

persona è stato qualificato come oggetto pericoloso dal Tribunale federale (DTF

101.

IV 286). Uno scalpello di 60 centimetri di lunghezza può essere strumento

pericoloso, come non può esserlo se utilizzato soltanto per dare un colpo

leggero alla nuca (DTF 101 IV 120).

Determinante è il pericolo di produrre una lesione grave a' sensi dell'art. 122 n. 1 CP

(Stratenwerth, cit.). La nozione di oggetto pericoloso è pertanto vaga,

lasciando al giudice un vasto potere d’apprezzamento a seconda del caso

concreto (BERNARD CORBOZ, op. cit., loc. cit.).

b) Per la Corte, in consonanza

con la giurisprudenza della CARP e del TF, chi colpisce una persona in testa

con un bastone, anche se di alluminio, assume il rischio consapevole di creare

quantomeno delle lesioni gravi, il dolo in questo caso è quindi diretto.

Altrimenti un uomo grande e grosso come IM 1, si sarebbe limitato ad usare le

mani, invece di un manico di scopa. Con il che la Corte ha confermato questo

capo d’accusa, riconoscendo l’imputato colpevole di tentate lesioni gravi con

riferimento al colpo alla testa e quello all’occhio dell’allora compagna (pt. 2

AA), e di lesioni semplici con oggetto pericoloso, per il colpo alla gamba della

donna (pt. 3.2. AA).

4.3

Minaccia ripetuta (pt. 4

AA) e vie di fatto ripetute (pt. 5 AA)

4.3.1

I fatti

L’imputato deve rispondere dell’accusa di minaccia

(ripetuta) per avere incusso spavento e timore alla compagna ACPR 1 in più

occasioni non meglio precisate, nel corso di litigi verbali e fisici,

esternandole espressioni quali “ti ammazzo” e “se avesse voluto

lasciarlo l’avrebbe fatto “in quattro assi”, intendendo la bara da

morto, nonché facendole paventare la morte qualora avesse denunciato __________

per asseriti e non meglio precisati furti nelle cantine di abitazioni del __________.

Egli è anche tenuto a rispondere dell’accusa di vie di fatto

reiterate (a danno del proprio partner durante l’unione domestica) per avere,

presso la propria abitazione, in più occasioni, nel corso di litigi verbali e

fisici, dandole “schiaffi a mano aperta”, calci, spintonandola, prendendola per

il collo senza stringere, scrollandola, dandole due pugni sulla fronte

all’altezza dell’attaccatura dei capelli, e pure dei calci, in due occasioni,

al fianco, mentre era sdraiata sul letto, facendola cadere, commesso ripetutamente

vie di fatto nei confronti della convivente.

In merito ai litigi e alle minacce subìti nel corso della loro

relazione, la ACPR 1 ha riferito a verbale di Polizia di essere stata più volte

malmenata dall’imputato, versione poi nei seguenti verbali leggermente

ritrattata a favore del compagno:

"

Tutto è filato liscio per qualche mese, poi IM 1, ogni volta che

io volevo parlare della __________ e di quanto successo, perdeva sempre le

staffe malmenandomi pesantemente.

A precisa domanda rispondo che ogni volta che aprivo bocca

parlando della __________, a volte anche insultandola per quanto aveva fatto

(rubarmi l’uomo) lui si imbestialiva perdendo la ragione e dandomi pugni, calci

su tutto il corpo, arrivando a minacciarmi di morte e di non permettermi più di

insultare la __________.

[…] il fatto che un’altra mi avesse portato via l’uomo e lo avesse

portato a casa sua era per me fonte di continui litigi e questi litigi finivano

nella stragrande maggioranza dei casi con le botte di IM 1.

Sono consapevole che di questo non ho grandi prove in quanto non

ho mai denunciato IM 1 poiché di fatto ero innamorata di lui. Comunque in tutto

il quartiere era risaputo che IM 1 alzava le mani su di me […].

[…] che mi ha più volte minacciata di morte qualora mi fossi azzardata

a denunciarlo o a parlare male di ____________________ o anche solo a voler

denunciare la __________ per i continui furti nelle cantine […] Posso anche

dirvi che IM 1 più di una volta mi minacciava di farmi internare se non la

piantavo di rompergli le balle sulla __________.”

(VI PG 27.09.2017, p. 2-3 e 5, allegato 5 ad AI 7).

Confrontato una prima volta con le dichiarazioni dell’AP ACPR 1 in

merito ai suoi scatti d’ira e ai continui litigi sfociati spesso in percosse

verso la compagna, l’imputato, nel verbale d’interrogatorio di Polizia

del 28 settembre 2017, ha negato di averla mai picchiata, soprattutto ha

affermato non essere vero che ogni volta che si parlasse di __________ lui si

arrabbiava. Egli ha ammesso di aver alzato le mani sulla donna esclusivamente

per difenderla dalle autolesioni che lei era solita infliggersi (VI PG

28.09

, p. 6, allegato 8 al rapporto di arresto provvisorio 28.09.2017, AI

7).

A questo proposito, nel verbale d’interrogatorio dinanzi al PP il

29.

settembre 2017, ha così ribadito:

"

[…] non ho toccato ACPR 1 in altre circostanze. Le ho sempre

prese io da lei, anche degli sputi.[…] non è vero che ogni volta che mi

nominava __________ io la menavo con calci e pugni. È vero che il fatto che

continuasse a parlare di __________ mi stufava e mi infastidiva perché non ce

n’era motivo.

ADR che non ho mai minacciato di morte ACPR 1. Neanche le

ho mai detto di non permettersi mai più di insultare la __________.

ADR che non è mai intervenuto nessuno del palazzo in cui

viviamo per fermarmi, come dichiarato da ACPR 1, tranne il giorno della scopa

dove sono arrivati degli inquilini per discutere.”

(VI PP 29.09.2017, p. 20, AI 10).

L’AP ACPR 1 ha poi in parte ritrattato le sue prime

dichiarazioni, nel corso dell’interrogatorio dinanzi al PP del 30 ottobre 2017:

"

[…] prima dei fatti del 25.09.207 IM 1 non mi ha mai minacciata

di ammazzarmi. […] Preciso che non è vero che IM 1 mi ha malmenata pesantemente

su tutto il corpo. Le azioni di violenza sono quelle dichiarate in questo

verbale. Il primo verbale l’ho fatto quando ero in clinica ed ero pesantemente

sedata.

Non ogni volta che proferivo il nome __________ mi pestava.

La polizia ha sbagliato a indicare nel verbale che IM 1 mi aveva

minacciata di morte qualora avessi voluto denunciarlo. Io non l’avrei mai

fatto. Ho troppa paura. […] È vero invece che IM 1 mi ha minacciata di morte

qualora avessi denunciato __________ per i furti nelle cantine.”

(VI PP 30.10.2017, p. 9, AI 44).

Nel corso dello stesso interrogatorio dinanzi al PP, l’AP ACPR

1.

ha così precisato in merito alle violenze subite dall’imputato e ai

problemi scaturiti a seguito della frequentazione con __________:

"

IM 1 è una persona umile, buona e a me ha aiutato tanto […] con

me in precedenza non era mai stato violento. Magari gridavamo entrambi, ma non

mi aveva mai colpito […] Il fattore scatenante la violenza di IM 1 era

riconducibile a __________.

[…] La violenza è iniziata 3 anni fa, quando io chiedevo

spiegazioni in merito ai giorni in cui lui era stato da __________. Nei primi

tre mesi, dopo che lui era tornato a casa, IM 1 si è comportato bene. In

seguito però, quando gli chiedevo spiegazioni, lui non rispondeva, io diventavo

insistente e lui di riflesso aggressivo.

ADR che lui mi dava degli schiaffi a mano aperta quando io

continuavo a chiedere spiegazioni su __________. Posso stimare che episodi di

questo genere siano capitati al massimo 3-4 volte. Io non ho mai reagito alle

sue sberle, visto quanto avevo subito in passato. Andavo via, mi chiudevo in

bagno. […] Mi ha dato un bello schiaffone; il giorno dopo lui però mi ha

chiesto scusa, aggiungendo che non l’avrebbe più rifatto.

Secondo me anche lui dopo questa prima volta si è un po’

spaventato e anche un po’ meravigliato di sé stesso dello schiaffo che mi ha

dato. In seguito, quando lo ha rifatto, non si è più scusato perché secondo lui

la colpa era mia; io non dovevo chiedergli nulla perché per lui, la storia dei

“3 giorni” da __________, era chiusa.

ADR che dopo queste 3-4 volte non mi ha più picchiata

perché IM 1 non ha più visto __________. Visto che quest’ultima ha ripreso a

contattarlo con assiduità, a me dava fastidio quindi sono diventata assillante

con lui e lui è tornato ad essere violento con me.

[…] mi picchiava in continuazione non appena proferivo il nome di __________.

[…] una volta era presente la mia amica __________ […] quando IM 1 mi ha tirato

due pugni in fronte, all’altezza dell’attaccatura dei capelli. […] C’è stato

anche un altro episodio di violenza. Io avevo l’abitudine, nel letto, di

dormire sul bordo, il più possibile da lui. […] Avevo paura. Non so perché, […]

mi ricordo che in un paio di occasioni, appena lui si era svegliato, abbiamo

iniziato a discutere sempre della solita __________ e come reazione mi ha

tirato un calcio, colpendomi al fianco e facendomi cadere dal letto. Questo

episodio è accaduto due volte.”

(VI PP 30.10.2017, p. 6-8, AI 44).

E ancora, in un seguente verbale:

“ADR che quando io

prendevo per i fondelli __________ lui mi minacciava dicendomi “ti ammazzo”

aggiungendo “e non faccio un giorno di galera perché non sono carcerabile”.

(VI PP 08.11.2017, p. 7, AI 57).

Interrogato nuovamente dal PP il 13 novembre 2017, dopo essere

stato confrontato con diverse dichiarazioni delle persone assunte a verbale in

corso d’inchiesta, l’imputato, in merito ai suoi problemi nella gestione

dell’aggressività e alle liti che l’hanno visto coinvolto, ha sempre negato di

avere avuto dei comportamenti aggressivi nei confronti di altre persone. Per

quanto invece attiene alle liti con l’AP ACPR 1, egli ha sempre mantenuto la

sua versione e cioè che le litigate erano dettate da comportamenti sopra le

righe della ACPR 1 stessa e che lui interveniva esclusivamente in sua difesa o

al massimo perché fortemente provocato:

" […] io sono

diventato più nervoso negli ultimi anni perché il mio migliore amico, __________,

mi ha fregato; mi ha …omissis... [...] non è vero che andavo in strada a

prendere pedate le auto. Non è mai successo che discutessi con i collaboratori __________.”

[...] io e ACPR 1 urlavamo spesso ma perché lei andava fuori di testa e

prendeva in mano i coltelli. Io non ce la facevo più. [...] Non è vero che

negli ultimi 3 anni schiaffeggiavo a mano aperta ACPR 1. L’unica volta che ho

proprio avuto un raptus è stato ad agosto scorso quando l’ho colpita con la

scopa. Era da parte sua che partivano gli schiaffi; era lei che mi tirava

addosso gli oggetti."

(VI PP 13.11.2017, p. 3-5 e 9, AI 60).

Vittima ed imputato sono poi stati messi a confronto

(videoregistrato), e, con riferimento alle asserite minacce, anche se in modo

confuso, entrambi hanno mantenuto le loro versioni, l’imputato negando

sostanzialmente di averla mai minacciata o percossa:

" P: PP 1 (…)

V: ACPR 1

I: IM 1 (…)

P: E di minacce gliene ha fatte? (…) Non le ha detto

“guarda che ti ammazzo o ti faccio del male”?

V: Mi ha detto sì, allora la prima volta che l’ho

lasciato mi ha detto, mi ha tirato dritto un pugno in faccia.

P: Che l’ha lasciato quando, scusi?

V: La prima volta che siamo stati insieme.

P: Mmm.

V: Quindi già lì mi centra una centra. E poi lui mi

ha detto “tu a me non mi lasci, io non me ne vado e se ti vuoi lasciare, tu mi

lasci in quattr’assi”, cioè in una bara e basta.

P: Mmm. Questo è avvenuto?

V: Eh… diverse volte (…)

P: Ma anni fa o anche di recente?

V: No, anche… anche quella sera.

P: Anche quella sera?

V: Ma sì… ma sono parole che si dicono.

P: Ma certo. Ma il pugno è avvenuto anni fa, quello?

La prima volta che l’ha lasciato.

V: Il pugno sì, la prima volta lui ha reagito così,

ma eravamo giovanissimi.

P: Va bene, ma quella sera lì le ha detto “guarda

che t’ammazzo”? Ti prendo per il collo…

V: Sì, ti ammazzo, quando mi teneva… quando lui mi

ha detto… l’ultima… l’ultima volta (incomprensibile) io ti ammazzo, ti ammazzo,

tant’è che l’hanno sentito… ,l’ha sentito anche la tipa giù… l’inquilino di

sotto mi ha detto che si aspettava, sentiva i miei rantoli… rantoli, eh?

Rantoli vuol dire una persona che sta per crepare e che si aspettava di sentire

“pam”, un colpo di pistola. (…)”

(AI 82 pag. 44)

" (…)P: Si ricorda

che prima ACPR 1 ha detto che tanto tempo fa, quando poi ti aveva lasciato, ti

aveva dato un pugno e poi da quel momento lì poi più volte gli hai detto…

I: Quando mi aveva lasciato?

P: Tanto tempo fa, anni fa, però poi spesso

ricorreva questa, questa esternazione che non…

I: Sinceramente dal duemila…

P: Aspetti, mi faccia finire, la prego.

I: Sì, ma le dico già, sinceramente dal duemiladue…

P: “Se mi lasci, finisci in quattro assi di, di

legno”.

I: Dai, ok, mi dica.

P: Ha capito?

I: Mi dica.

P: E’ questo.

I: No, io le stavo rispondendo…

P: Gliel’ha mai detta questa cosa qua?

I: Le stavo rispondendo, dal duemiladue, di un pugno

del duemiladue perché stiamo parlando del duemiladue non mi ricordo. Io per…

P: No, ma adesso di recente, di recente (…) Le ha

mai detto che se la, se lo lasciava, se la lasciava…

I: Le rispondo già no.

P: … se ne sarebbe andata in quattro assi?

I: No, no, le rispondo già no, sennò non gli tiravo

fuori i coltelli dalle mani, scusi.

P: Ho capito.

I: E’ un controsenso.

P: Sì.

V: No, se ti lasciavo (…) è un controsenso, io non

ti sto lì a salvare la vita, a tirarti fuori i coltelli che scleri (…) allora

prendo su le valigie e andavo via a casa mia.

V: E perché non l’hai mai fatto?

I: Perché ti amo, eh?”

(AI 82, seconda parte, pag. 18-19).

Ed infine a verbale finale:

" Le asserite

minacce […] io non le riconosco. Se ci sono state minacce, queste sono state

reciproche e poi sicuramente non di quel tipo (ndr. “ti ammazzo, ti ammazzo”, “ti lascio in quattro

assi”, e minacce di morte varie). ACPR 1 ad esempio mi

diceva un giorno sì un giorno no che se l’avessi lasciata mi avrebbe ammazzato.

Quindi quand’anche ci fossero state, non erano espressioni che prendevamo

seriamente. […] il 26.09.2017 io non ho mai detto a ACPR 1 “ti ammazzo”.

Le vie di fatto (…) io non le riconosco. Quando

litigavamo la maggior parte dei miei interventi erano dipendenti dal fatto che

io dovevo togliergli i coltelli dalle mani perché si autolesionava. Ero io ad

essere il suo punto di sfogo, una sorta di “pungiball” e glielo dicevo spesso.”

(VI PP 09.03.2018, p. 5, AI 126)

__________, nel suo interrogatorio dell’11 dicembre 2017 in

veste di testimone, ha dichiarato di aver già visto lividi e graffi

sull’imputato, a seguito di liti violente con la vittima:

"

(…). Non era una delle prime volte che si mettevano le

mani addosso, in altre occasioni l’avevo visto con lividi e graffi.”

(VI PP 11.12.2017, p. 6-9, AI 75).

Visto tutto quanto sopra, in particolare le dichiarazioni rese

dalle parti, nonché quelle dei testimoni, è dato per certo che fra i due, nel

corso delle innumerevoli litigate più o meno accese, sotto l’effetto quasi

costante di stupefacenti, le botte volavano reciprocamente, come pure insulti e

minacce diverse.

4.3.2

In diritto e convincimento

della Corte

a) Ai sensi dell’art. 180 CP si

rende colpevole di minaccia ed è punito a querela di parte con la detenzione o

con la multa colui che, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una

persona. Il colpevole è perseguito d’ufficio se è il coniuge della vittima e la

minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al

divorzio, oppure se è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a

condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato

e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo

alla separazione.

L'infrazione consiste nell'allarmare o spaventare una persona a

mezzo di una grave minaccia. La legge protegge la libertà di una persona da una

sua messa in pericolo concreta. C’è minaccia, quando l’autore fa

volontariamente credere alla vittima la realizzazione di un pregiudizio in

senso largo, la cui realizzazione dipende dalla sua volontà. (DTF 122 IV 97 p.

100.

consid. b e DTF 106 IV 125 p. 128 consid. a). Non è necessario che l’autore

abbia effettivamente un’influenza sulla realizzazione del pregiudizio, è

sufficiente che, secondo lui, questa dipenda dal suo potere (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 180 CP, n. 1-4).

La minaccia deve essere grave, ossia oggettivamente atta ad

allarmare o spaventare la vittima (DTF 99 IV 212 p. 215). In mancanza della

gravità l’atto non è punibile. La gravità della minaccia risulta non solo dalle

parole dell’autore ma deve tener conto delle circostanze, poiché può risultare

sia da un gesto sia da un’allusione, essa può non toccare direttamente il

destinatario ma essere rivolta a una persona a lui vicina. Occorre analizzare

il comportamento dell'autore nella sua globalità per determinare se i timori del

destinario sono fondati (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad

art. 180 CP, n. 6-10). Affinché l’infrazione sia consumata, bisogna che la

persona sia stata effettivamente allarmata o spaventata, non è sufficiente che

essa abbia avuto coscienza della minaccia grave. Se la persona non si è

allarmata, può essere ritenuto solo il tentativo (Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, ad art. 180 CP, n. 20).

b) Giusta l’art. 126 cpv. 1 CP

è punito con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza

cagionarle un danno al corpo o alla salute. Secondo il capoverso 2 lettera c di

suddetto articolo, l’autore è perseguito d’ufficio se egli è il partner

eterosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica

per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o

nell’ambito successivo alla separazione. Il capoverso 2, inoltre, prevede che

l’autore commetta le vie di fatto in modo reiterato.

Il Tribunale federale definisce le vie di fatto come “das

allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden

physischen Einwirkung auf einen Menschen“, in cui non si cagiona un danno al

corpo o alla salute; causare dolore non è un presupposto (BGE 117 IV 16f., 119

IV 27 = Pr 83 [1994] Nr. 17 S. 62, 134 IV 191). Sono vie di fatto, per esempio,

gli schiaffi, i pugni, gli spintoni di una certa forza, le percosse con oggetti

pesanti, bagnare con dei liquidi una persona, imbrattare il viso di una persona

con una torta (BGer v. 08.10.2001,6P.99/2001 bzw.6S.436/2001).

Dal punto di vista soggettivo è necessario l’intenzionalità. Il

dolo eventuale è sufficiente (Andreas Donatsch, StGB Kommentar, Orell Füssli

2013, n. 3 ad. art 126 CP).

c) Nel caso di specie è bene

tenere conto del fatto che, come già sopra indicato, nel corso delle ripetute

liti tra i due soggetti, sono volate parole ed insulti da parte di entrambi. In

particolare, non vi è prova agli atti che le minacce proferite da IM 1 nei

confronti della compagna, abbiamo suscitato nella donna particolare paura o

timore, anzi, la stessa pareva essere sempre in grado di reagire tenendogli

testa in qualche modo, per nulla spaventata. Con il che egli è stato prosciolto

da questo reato. L’imputazione di vie di fatto invece è stata confermata, con

la precisazione che, tenuto conto del contesto in cui si sono realizzate le

stesse, ovvero dell’altissima probabilità che egli pure abbia subìto vie di

fatto a sua volta dall’allora compagna, questo reato non avrà peso sulla

commisurazione della pena.

4.4

11

novembre 2016 - danneggiamento (pt. 6 AA) e lesioni semplici qualificate (pt.

3.3

AA)

4.4.1

I fatti

L’imputato è chiamato a rispondere del reato di lesioni semplici

qualificate, per avere, in data 11.11.2016 nei pressi del chiosco di ACPR 2 a __________,

nel corso di una lite verbale e fisica con __________, lanciandogli in due

occasioni una pietra nel mentre scappava, tentato di cagionare un danno al

corpo e alla salute di quest’ultimo a mano di un oggetto pericoloso.

A seguito della suddetta lite, nei confronti dell’imputato è stata

poi inoltrata querela da parte di ACPR 2 per il reato di danneggiamento, per

avere, nel corso del litigio con __________ avvenuto all’interno dell’edicola

della querelante, deteriorato e distrutto merce varia di proprietà dell’AP ACPR

2, per un valore totale di danno denunciato di CHF 1'365.00.

Degli istanti della lite, agli atti vi sono le immagini della

videosorveglianza, nelle quali si nota l’attitudine aggressiva dell’imputato

che ha colpito __________ con calci e pugni e, spingendolo contro degli

scaffali, ha rovesciato delle bottiglie di vino (Inc. MP 2016.11100). L’istante

in cui egli avrebbe tirato delle pietre, non è stato ripreso: quale unico

riscontro vi sono le dichiarazioni della testimone ACPR 2 di cui diremo.

Da notare che __________, non è stato sentito. Figura agli atti

unicamente una sua denuncia nei confronti di IM 1 (INC.MP.2016.11100), nella

quale egli ha riportato il seguente testo: “Entrando nel negozietto di

fronte a casa mia per fare acquisti mi sono trovato alla cassa il Signor IM 1

il quale senza nessun motivo apparente mi ha subito spinto e ha inveito contro

di me minacciandomi subito che “mi avrebbe tagliato la gola” alconche ha

incominciato a prendermi a pugni ecc…, rendo noto che ha anche causato danni al

negozio. In caso di bisogno ho le registrazioni Video del negozio di tutto ciò

che è accaduto.”, crociando nel formulario la volontà di costituirsi

accusatore privato senza avanzare pretese civili. Questa querela è poi stata

ritirata dal __________ in data 3 dicembre 2016, ma, trattandosi di tentate

lesioni semplici aggravate (oggetto pericoloso), il procedimento è proseguito

d’ufficio.

Nel corso del verbale del 29 settembre 2017, l’imputato ha tenuto prima

di tutto a spiegare i rapporti tra __________ e l’AP ACPR 1, così da

contestualizzare l’accaduto:

"

[…] __________, persona che ACPR 1 aveva conosciuto in quel

periodo come amico. Per me la conoscenza con __________ è stato come affrontare

un Caterpillare. Questa persona mi ha tirato fuori dai gangheri perché era

assillante e insistente, sia con me che con ACPR 1, in particolare con lei.

ADR che anche __________ voleva che io e ACPR 1 ci

lasciassimo, per mettersi con lei. E credo che il suo intento era quello di

metter mano ai fondi di ACPR 1 in verità inesistenti. […] è entrato nella

nostra vita il __________. Era l’autunno del 2015.[…] Era assillante. __________

era riuscito a rubare la mia utenza dal cellulare di ACPR 1. Infatti ho

bloccato le sue chiamate in entrata.

[…] ADR che ACPR 1 era fuori di sé. In quel periodo usciva

spesso di notte insieme al __________ e quindi non dormiva. Ricordo che un

giorno era rientrata a casa, era concia da sbatter via, si era messa sul divano

a dormire e in quel momento suona il telefono ed era ancora __________. Io lo

richiamo, gli parlo dei problemi di ACPR 1 e di lasciarla stare perché la stava

rovinando.

ADR che ACPR 1 non aveva alcun rapporto con __________. Lui

la seguiva e faceva gli appostamenti, la pedinava […]. ACPR 1 mia aveva detto

che era infastidita da questa persona […] è un narcisista compulsivo. […] Le

mie crisi di nervi sono aumentate dunque anche a causa di __________. Dicevo a ACPR

1.

che io ero stufo che lei continuava a perdonare __________; o meglio, avevo

paura. Infatti era arrivato al punto di metterle il coltello alla gola,

prendendola per il collo.

Questo fatto era capitato a fine 2016 circa; è stata l’ultima

volta che ACPR 1 ha visto __________. Questa cosa me l’aveva raccontata lei,

quando era rientrata molto spaventata (ndr.

l’AP dichiarerà a verbale dinanzi il PP che __________ è un conoscente, con il

quale ha avuto dei litigi, ma mai è stata da lui minacciata con un coltello

alla gola; cfr. VI PP 08.11.2017, p. 11, AI 57). […] Io __________ non

lo frequentavo. Una delle poche volte in cui l’ho visto è stato prima della

fine del 2016, in un chiosco di __________. Quella volta abbiamo avuto un

litigio.”

(VI PP 29.09.2017, p. 5-6, AI 10).

ACPR 2, titolare dell’edicola __________ (attività nel frattempo

cessata il __________), è stata interrogata il 24 aprile 2017, dopo aver sporto

denuncia penale contro l’imputato in merito ai fatti avvenuti la sera dell’11

novembre 2016 all’interno dell’edicola da lei gestita. In merito a questi

fatti, ella ha così dichiarato:

"

Io sono stata titolare dell’edicola __________ a partire dal __________,

attività cessata il __________. Il giorno 11.11.2016 in serata alle ore 19:30

circa, ero presente nell’edicola come d’abitudine, quando è arrivato IM 1, il

compagno di ACPR 1, la quale era una cliente abituale del chiosco.

IM 1 era intenzionato ad acquistare delle sigarette, quando è

arrivato anche __________. I due hanno cominciato discutere in modo molto

animato, se ho ben capito a causa di gelosie legate a ACPR 1.

Sentendomi in pericolo ho deciso di allontanarmi dal negozio, per

evitare di essere coinvolta nella lite.

Ad un certo punto mentre ero fuori dal locale sentiva dei rumori

di cose che si rompevano. __________ si va dal negozio e dietro di lui IM 1, il

quale raccoglieva una grossa pietra e la lanciava in direzione di __________

senza riuscire a colpirlo. __________ scappava poi verso la __________ ed

allertato al Polizia.

Le persone che erano in strada si sono spaventate e si sono

allontanate, anche perché IM 1 aveva raccolto un’altra pietra e era pronto a

lanciare anche quella.

Quando sono rientrata nel negozio ho trovato tutto a soqquadro,

c’era vino dappertutto e diversi oggetti erano rotti. Mentre ero nel chiosco

rientrava IM 1, il quale mi diceva che avrebbe pagato tutti i danni commessi e

mi lasciava il suo documento senza che io glie lo avessi chiesto.

Al giungere della Polizia spiegavo l’accaduto e informavo gli

agenti di essere anche in possesso di una video sorveglianza, la quale riprende

integralmente quanto accaduto all’interno del chiosco in mia assenza.

Consegno spontaneamente all’agente interrogante il video in

questione.

Inizialmente comunicavo agli agenti di non essere intenzionata a

sporgere querela per danneggiamento, visto che IM 1 mi aveva detto che avrebbe

risarcito i danni non lo ritenevo necessario. Dopo circa una settimana ho

chiamato ACPR 1, lei è venuta al negozio e io le ho spiegato cosa era accaduto,

consegnando anche a lei una copia dei video. In seguito ACPR 1 e IM 1 mi hanno

proposto un risarcimento danni di CHF 100.-, io gli ho risposto che non erano

sufficienti. Un mese dopo la proposta non avendo ricevuto nulla ho deciso di

sporgere querela.”

(VI PG 24.04.2017, p. 2-3, Allegato 3 a Inc. MP 2016.11100)

Per ciò che attiene ai danni subiti, l’AP ACPR 2 li ha così

descritti e quantificati:

"

Dal video si può vedere che IM 1, spinto __________ contro uno

scaffale, così facendo la bottiglie di vino che erano appoggiate in cima

all’armadio sono cadute a terra, rompendosi e imbrattando anche tutti gli altri

prodotti, che erano caduti dai ripiani. Non essendo più presentabili, e dunque

anche invendibili, ho dovuto buttarli tutti. L’ammontare della merce

danneggiata ammonta a circa CHF 400.-.

Le bottiglie sono cadute anche oltre l’armadio, come si può vedere

dal video che ho consegnato. Dietro l’armadio si trovava un frigorifero che

fungeva da tavolo, sul quale avevo l’abitudine di mangiare. Appoggiati sul

frigo c’erano la mia cena, il mio telefono Samsung S4 e sulla sedia si trovava

la mia giacca. La caduta delle bottiglie ha rotto lo Smartphone del valore di

CHF 300.-, imbrattato la giacca e altri oggetti di minor valore sono rimasti

danneggiati pe un totale di circa CHF 665.-.

Ho poi dovuto pulire tutto il vino e i cocci, operazione che stimo

abbia un costo di CHF 50.- per la manodopera. Dopo i fatti descritti ho chiuso

il chiosco e non ho più riaperto fino all’indomani. La perdita di guadagno per

le 2 ore di chiusura impreviste ammonta circa a CHF 350.-, in quella fascia

oraria ero solita guadagnare indicativamente quella cifra. Inoltre per tutta la

settimana successiva le entrate hanno risentito di un calo, purtroppo una

situazione simile non invoglia cliente recarsi presso il chiosco. I danni

totali causati ammontano a circa CHF 1765.-”

(VI PG 24.04.2017, p. 3-4, Allegato 3 a Inc. MP 2016.11100)

L’imputato, dal canto suo, interrogato il 29 settembre 2017

dal PP in merito alla dinamica dei fatti avvenuti l’11.11.2016 all’interno del

chiosco di proprietà dell’AP ACPR 2, ha così dichiarato:

"

Quella volta io mi trovavo all’interno del chiosco da un 15

minuti. ACPR 2 vendeva delle tessere prepagate telefoniche di svariate

compagnie; ACPR 1 mi aveva chiesto se potevo andare a consigliare a ACPR 2 cosa

era meglio fare, e io ero andato per parlare con ACPR 2. Ad un certo punto __________

è entrato nel chiosco. Lui appena mi ha visto ha detto “oh Madonna!”. Io mi

sono appoggiato al bancone della cassa cercando di far finta di non esistere.

Poi lui si è avvicinato alla cassa con delle birre in mano e ACPR 2 gliele ha

messe nel sacchetto dicendo “le paghi poi __________”. Lui più volte ha detto

di no, avvicinandosi a me e guardandomi in faccia. Io non gli ho rivolto lo

sguardo rimanendo immobile. Alla seconda volta che lo sento dire di no senza

tirar fuori i soldi per pagare io mi giro e gli dico “cosa vuoi tu dalla mia

vita” e lui mi risponde “cosa vuoi tu dalla mia”. Io poi ho aggiunto “tu mi hai

rovinato ACPR 1” e lui diceva che ero stato io a rovinare ACPR 1. A quel punto

ho reagito male perché continuava a inzigarmi dicendo che era colpa mia che ACPR

1.

era così.

L’ho preso qua e l’ho un po’ scosso. Con questo intendo che gli ho

preso la testa e gliel’ho picchiata contro il muro e anche perché a quel

momento mi ricordavo, dei messaggi di minaccia che aveva inviato a ACPR 1 nei

quali scriveva che avrebbe preso la mia testa e quella di ACPR 1 e le avrebbe

spaccate insieme.

Siamo poi usciti dal chiosco e ancora lì mi ha inzigato. Io sono

entrato al chiosco a prendere le sigarette e quando sono uscito mi ha dato un

pugno per poi scappare. Io sono andato a casa e ho sentito lui che mi diceva

“cosa fai, scappi?” e poi “come cammini di merda” e io gli ho risposto “vaa a

ciapaa i ratt” e sono rientrato a casa.

So poi che __________ ha pubblicato una sua foto dove si vedeva il

bernoccolo e aveva un fazzoletto nel naso per far finta di essere stato

pesantemente picchiato, scrivendo pure “chi è stato? Non sputtano il IM 1 di __________”.

Io so che esiste un video e che __________ l’ha fatto vedere a mezza __________.

Io l’ho visto perché la ACPR 2 me l’ha inviato, dicendomi “per tutelarti”. E

poi ha preteso da me oltre CHF 3'000.00 quale risarcimento.”

(VI PP 29.09.2017, p. 26, AI 10).

Confrontato con le pretese di risarcimento danni dell’AP ACPR 2,

ammontanti ad un totale di CHF 1'765.00, per la merce danneggiata, per un

Samsung S4, per una giacca, per uno smartphone come pure per il ripristino del

posto, delle spese di pulizia e del mancato guadagno, l’imputato ha dichiarato

di non riconoscere questa pretesa in quanto a suo dire sarebbe “una

trappola” e che sarebbe “stato tutto organizzato per provocarmi” (VI

PP 29.09.2017, AI 10).

Nel verbale del 16 febbraio 2018, l’imputato ha tuttavia

riconosciuto l’esistenza del danno ma non ne ha accettato l’ammontare di CHF

1'765.00, in quanto a suo dire sarebbe stato di al massimo CHF 500.00 (VI PP

16.02

, p. 20, AI 113).

Interrogato l’ultima volta il 9 marzo 2018, l’imputato ha

mantenuto la sua versione, riconoscendo i danni di per sé ma non il loro

valore, e ribadendo di essere stato provocato dal __________, negando infine di

avergli tirato contro delle pietre:

"

[…] queste circostanze non sono mai avvenute. Io non ho mai

gettato contro __________ 2 pietre e ciò visto anche l’affluenza di persone in

quella zona e l’orario in cui sarebbero avvenute.

[…] è vero che ho arrecato dei danni all’interno del chiosco di ACPR

2.

ma non tutti quelli che mi vengono rimproverati dalla danneggiata. In

particolare il cellulare non è stato danneggiato; il video prodotto da ACPR 2

altro non è che la registrazione con detto cellulare da parte di ACPR 2 della

videosorveglianza presente in loco […]. Mi spiace poi che il video è stato

prodotto parzialmente e non si vedono le registrazioni dei momenti precedenti e

successivi.

ADR. che dai precedenti filmati si vedrebbe che io entro in

chiosco e parlo tranquillamente con la ACPR 2, poi si vede entrare __________

ed io immobile senza fare nulla aspettando che questo uscisse. Non si vede la

provocazione di __________ e di come è iniziato il tutto.

ADR. che quando dico che mi ha provocato intendo che

invece di prendere le sue birre ed andarsene mi “fiatava sul collo”, nonostante

la ACPR 2 gli avesse detto di uscire dal negozio, più volte […].

ADR. che __________ da quel che ricordo mi ha anche

provocato verbalmente bestemmiando dopo avermi visto.

ADR. che dai filmati successivi invece mi si vedrebbe

rientrare in negozio e consegnare la mia carta d’identità, a valere quale sorta

di riconoscimento per i danni arrecati.

Mi viene chiesto se io ritengo che la mia reazione al

comportamento di quel giorno di __________ sia giustificata.

Certamente si. Chiunque avrebbe agito in quel modo. Forse è stata

un po’ esagerata, ma dopo due anni di persecuzione….”

(VI PP 09.03.2018, p. 5-6, AI 126).

Agli atti è versata una copia della lettera inviata dalla ACPR 2 a

IM 1 con la richiesta di risarcimento (precedente alla denuncia), con allegati

i relativi scontrini di cassa dell’acquisto della merce danneggiata che ella

stima, non si sa sulla base di quale criterio, in CHF 400.-. Trattasi di decine

di scontrini ove figura l’acquisto di alimenti vari, oltre che bottiglie, e non

è dato di sapere quali siano quelli danneggiati e quali no.

Al dibattimento IM 1 ha mantenuto la sua versione, scaricando la

colpa del litigio su __________ e negando di aver danneggiato la maggior parte

degli oggetti indicati dalla ACPR 2:

"

Con riferimento alle accuse di cui al pt. 6 dell’AA per titolo

di danneggiamento. Cosa è avvenuto?

Ma lo sa che ora nei confronti di __________ per altre questioni

c’è un ordine restrittivo, perché è uno stalker?

Risulta dalle immagini video…

Tirate giù illegalmente! Lei non poteva avere queste telecamere!

È vero o non è vero che lei ha spinto il __________ all’interno

di quel locale, rompendo degli oggetti?

Certo è vero! Ma non è vero assolutamente che ho cercato di

colpirlo con dei sassi all’esterno. A quell’ora quella zona era piena così di

gente, se qualcuno mi avesse visto lanciare dei sassi, qualcuno avrebbe

chiamato la Polizia.

Il Presidente rilegge le dichiarazioni di ACPR 2.

La signora il dettaglio dei sassi lo ha aggiunto solo dopo, allo

scopo di prendersi più soldi. Addirittura ha affermato che io avrei rotto un

telefonino, che avevo visto perfettamente integro. Si è dunque inventata dei

sassi, è una bugiarda. Anche la giacca danneggiata, dove sono le foto? È falso

quanto dichiara la ACPR 2. Il fatto che __________ poi è tornato indietro e mi

ha aperto il labbro con un pugno non l’ha detto? Io mi sono messo a

disposizione della ACPR 2, le ho lasciato la mia carta d’identità per quanto

successo. Io ero dentro al locale già da 15 minuti con la signora a parlare,

lei invece ha tagliato il video dove si vede solo il momento in cui il __________

era già dentro. Le avevo offerto 500.- franchi per risarcire, il Poliziotto ha

pure fatto la battuta “ok il prezzo è giusto”, lei voleva più soldi parlando di

questo telefonino e di questa giacca. Il __________, dopo avermi tirato un

pugno e apertomi il labbro, è arrivato fino alla fermata del bus e mi ha ancora

provocato dicendomi “come cammini di merda”.

ADR che sì, il __________ stalkerizza la ACPR 1. Anche

davanti a sua madre. Quando non si dice la verità mi innervosisco. Le immagini

sono state tirate giù illegalmente, tagliate, ricomposte, tolto l’audio, non si

sente niente di quanto lui mi ha detto in quegli istanti. La ACPR 2 gli avevo

detto di andare via, che le birre le avrebbe pagate poi, non aveva nemmeno i

soldi. Avevo poggiato le mani al bancone aspettando che lui andasse via”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Ciò che è chiaro, perché così figura dal video in atti, è che vi è

stato un litigio tra IM 1 e __________ all’interno del chiosco di proprietà

della ACPR 2, e che diversa merce, in particolare quella esposta, ovvero

diverse bottiglie di vino, è stata danneggiata.

4.4.2

In diritto e convincimento

della Corte

a) Giusta l’art. 144 CP il

danneggiamento è dato quando una cosa altrui viene deteriorata, distrutta o

resa inservibile. Il reato è punibile a querela di parte.

Le condizioni oggettive del reato prevedono la realizzazione di un

danno ad un oggetto; trattasi di un reato di risultato per cui è necessario un

rapporto di causalità naturale ed adeguato tra il danno e l’agire dell’autore

(vedi Corboz, Les infractions de droit suisse, 2010, vol.1 art.144 nota 13-14).

Dal profilo soggettivo è richiesta l’intenzionalità.

b) Per il diritto in merito al

reato di lesioni semplici qualificate, si rinvia a quanto già indicato ai ptt. 4.1.4

e 4.2.4. per la fattispecie con oggetto pericoloso.

c) Per quanto riguarda questa

fattispecie, le dichiarazioni in atti dell’accusatrice privata ACPR 2, che non

fondano dubbi, ed il video prodotto dalla stessa, consegnano una situazione

molto chiara che non si presta ad interpretazioni. D’altra parte non si capisce

nemmeno in che misura, secondo l’imputato, gioverebbe alla ACPR 2 inventarsi

che lui avrebbe lanciato, contrariamente al vero, dei sassi contro il __________,

la sua pretesa di risarcimento fondandosi non già sull’esito di tali lanci, ma

sulla rottura delle bottiglie e degli scaffali avvenuta ad opera del IM 1 nella

fase precedente a tali lanci, ossia quando ha messo addosso le mani allo stesso

__________. La Corte ha dunque dichiarato IM 1 colpevole dei reati di

danneggiamento ai danni di ACPR 2, e di tentate lesioni semplici con oggetto

pericoloso, per aver tentato di cagionare un danno al corpo o alla salute di __________,

lanciandogli in due occasioni una pietra mentre scappava.

d) Non essendo possibile

determinare il danno preciso arrecato all’AP ACPR 2 – tenuto conto della

produzione da parte di quest’ultima di diversi scontrini elencanti una serie di

articoli, senza che sia possibile stabilire cosa, fra tutti gli oggetti

indicati, concretamente l’imputato avrebbe danneggiato – per la quantificazione

dello stesso (qui riconosciuto nel principio) è stato disposto il rinvio al

competente foro civile.

4.5

Infrazione

e contravvenzione alla LStup (pt. 7 e 9 AA)

4.5.1

I fatti

L’imputato è accusato di infrazione alla LF sugli stupefacenti per

aver procurato a __________ nel 2013, senza esserne autorizzato, una pastiglia

di Xanax, così come procurato all’AP ACPR 1 nel periodo 2016-26.09.2017 un

imprecisato quantitativo di Xanax e Zolpidem.

In seguito l’imputato avrebbe fatto preparativi per organizzare un

invio di semi di canapa a favore dell’amico __________.

Egli, congiuntamente a __________, avrebbe inoltre pure fatto

preparativi per acquistarle del Ritalin da poi rivendere, col cui ricavato

avrebbe acquistato del Focalin.

Oltre alle summenzionate infrazioni, l’imputato è pure tenuto a

rispondere di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per aver consumato un

imprecisato quantitativo di stupefacenti, ma circa 700 gr. di eroina, 360 gr.

di cocaina, metadone, Ritalin, Focalin e Valium; nonché detenuto 0.9 gr. di

eroina e 22.41 grammi di semi di canapa.

L’imputato, con riferimento all’infrazione alla LF sugli

stupefacenti, ha ammesso a più riprese di procurare abitualmente alla compagna ACPR

1.

dello Xanax e dello Zolpidem, farmaci a lui prescritti:

"

Aggiungo che tutte le mie pastiglie, e quindi lo Xanax e lo

Zolpidem per dormire, negli ultimi due anni, le ho sempre divise con ACPR 1,

perché quest’ultima non è più andata dal medico.”

(VI PP 13.11.2017, p. 7, AI 60)

"

[…] La mia prescrizione (ndr. di

Xanax) prevede l’assunzione di 6 mg al giorno, ma io la condividevo

abitualmente con ACPR 1, a volte lei ne consumava 2 mg e a volte prendeva 3 mg,

ed io assumevo il resto.”

(VI PP 10.01.2018, p. 10, AI 94).

Altresì, interrogato dal PP, IM 1 ha pure ammesso di aver

procurato a __________ una pastiglia di Xanax:

"

Non è vero che tre anni fa quando ho rivisto e frequentato per un

po’ __________ io le davo le mie terapie. Solo una volta le ho messo in

bucalettere una pastiglia di Xanax”

(VI PP 16.02.2018, p. 11, AI 113).

"

[…] È vero che ho dato una Xanax a __________ ed è anche vero che

condividevo i miei medicamenti (prescrittimi) con ACPR 1, così come lei faceva

con me.”

(VI PP 09.03.2018, p. 6, AI 126)

L’imputato, invitato poi a spiegare il tenore di alcuni messaggi,

dai quali risulta che egli avrebbe fatto preparativi per organizzare un invio

di semi di canapa a favore dell’amico __________, ha dichiarato:

"

Avevo dei semi di canapa, che non usavo perché non ne coltivavo

più; quei semi hanno 17 anni e volevo spedirglieli perché in Africa è

legalizzata la marijuana.”

(VI PP 13.11.2017, p. 23, AI 60; Allegato 1 al VI PP 13.11.2017,

AI 60).

"

Al mio amico __________ avrei inviato al massimo una decina di

semi di canapa, non tutti quelli che avevo a casa.”

(VI PP 09.03.2018, p. 6, AI 126)

Dagli atti è inoltre emerso come l’imputato avrebbe fatto altri

atti preparativi per acquistare da __________ del Ritalin da rivendere in

seguito e col cui ricavato avrebbe poi acquistato del Focalin:

"

[…] quando __________ mi ha detto il prezzo delle Ritalin sul

mercato nero, ho capito che non avrei guadagnato nulla e quindi ho rinunciato.

La mia intenzione era quella di ottenere denaro per comperarmi il Focalin da __________.”

(VI PP 13.11.2017, p. 30, AI 60).

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

e in particolare al consumo e al possesso di stupefacente da parte

dell’imputato, giova innanzitutto ricordare che egli è tossicodipendente e, nel

corso dei vari interrogatori, ha sempre ammesso un consumo quotidiano e

imprecisato di stupefacenti e di medicamenti.

Di rilievo comunque, per ciò che attiene agli acquisti e al

consumo di stupefacenti, è che l’imputato nel verbale d’interrogatorio del 13

novembre 2017 dinanzi al PP ha dichiarato che lui e la compagna ACPR 1 si rifornivano

da un’amica di quest’ultima, tale __________, residente in Italia:

"

[…] __________ ci procura lo stupefacente, soprattutto eroina,

perché in Italia costa meno. In verità ACPR 1 la compra ed insieme la

consumiamo. […] ACPR 1 non ha mai smesso di usare eroina ed io ci sono cascato

dentro come uno scemo dal 2013.

[…] In pratica consumavamo 5 grammi al giorno in due fino a due

anni fa’, nell’ultimo anna siamo scesi a 3 grammi al giorno in due. L’eroina

l’acquistava ACPR 1 da __________ ma non so a che prezzo. Io non contribuivo

[…].

Mi viene detto che in sostanza acquistavamo in media 80 grammi

al mese.

Rispondo che è corretto.

[…] Mi viene detto che solo di eroina in un anno abbiamo

acquistato da __________ e consumato circa un chilo di eroina

Sì è così. […] io consumavo 1,5 grammi al giorno di eroina e l’ho

fatto per circa due/tre anni. […] consumavo circa 3 grammi di cocaina a

settimana.

(VI PP 13.11.2017, p. 20-21, AI 60).

Nell’interrogatorio del 14 dicembre 2017, l’imputato ha meglio

precisato:

"

[…] confermo il mio precedente verbale e meglio che negli ultimi

anni io e ACPR 1 consumavamo 3 grammi al giorno di eroina; era __________ che

veniva a casa mia a portarcela quasi tutti giorni. Confermo anche che questo

quantitativo lo suddividevamo a metà. Pagavamo un grammo di eroina CHF

40/50.00; lei, __________, la pagava Euro 14.

Oltre all’eroina __________ portava anche la cocaina, che ACPR 1

pagava CHF 100.00 al grammo. Ogni giorno __________ le portava 1,5/2,5 grammi

di cocaina. Di questo quantitativo io ne consumavo al massimo 0.5 grammi al

giorno.”

(VI PP 14.12.2017, p. 6, AI 78).

Interrogato nuovamente il 16 febbraio 2018, in merito ai suoi

consumi e al possesso di stupefacente l’imputato ha dichiarato:

"

Mi si dice che il giorno 26.09.2017 è stato rinvenuto il

quantitativo di 0.9 grammi di eroina lordi e 22.41 grammi di semi di canapa

(SAD 16163)

L’eroina era destinata a noi, i semi di canapa erano quelli che

volevo mandare al mio amico.

ADR che nelle nostre prescrizioni mediche non avevamo, né

io né ACPR 1, FOCALIN o RITALIN. Ora da un paio di settimane assumo FOCALIN,

inoltre ho tolto 1 mg di xanax, altre due pastiglie che mi aveva prescritto […]

ma non so di cosa si tratta e 1 pastiglia di metadone.

ADR. che lo ZOLPIDEM è il medicamento generico dello

Stilnox.

ADR che in totale posso dire di aver consumato negli ultimi

anni, dal 2015 al momento dell’arresto circa 700 gr. di eroina, circa 360 gr. i

cocaina e, senza prescrizione medica, circa 15 Focalin e al massimo 100

Ritalin; questi ultimi consumi di Focalin e Ritalin sono avvenuti solo

nell’ultimo periodo, dall’agosto 2017. Inoltre ho consumato, sempre senza

ricetta medica, in un’unica volta, il 27.09.2017, 6 pastiglie di Valium, datemi

da __________.”

(VI PP 16.02.2018, p. 18-19, AI 113).

4.5.2

In diritto e convincimento

della Corte

a) Secondo l’art. 19 cpv. 1

della LF sugli stupefacenti (LStup), chiunque intenzionalmente e senza essere

autorizzato tra l’altro acquista, trasporta, detiene, distribuisce, procura,

negozia per terzi o vende stupefacenti, oppure fa preparativi a questi scopi, è

punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria.

Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di acquistare,

importare, possedere, detenere, preparare e alienare stupefacenti. Il dolo

eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg.,

pag. 913).

b) La contravvenzione alla

LStup ai sensi del suo art. 19a sanziona con la multa chiunque, senza essere

autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette

un’infrazione giusta l’art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo.

d) I presupposti dei reati

previsti dalla Legge federale sugli stupefacenti sono senza dubbio realizzati, oltre

che integralmente ammessi dall’imputato e comprovati dalle dichiarazioni delle

altre parti coinvolte, con il che non occorre soffermarsi oltre, avendo la

Corte confermato le imputazioni proposte così come presentate.

4.6

Infrazione

sulle armi e munizioni (pt. 8 AA)

4.6.1

I fatti

L’imputato è accusato di aver posseduto in data 26.09.2017 presso

il suo domicilio, senza averne diritto, un Taser 618Type di colore nero. Tale

Dispositivo

dispositivo è considerato un’arma proibita ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. e

LARM ed è stato rinvenuto al suo domicilio nel corso dell’intervento di

polizia. Assunto a verbale per questo reato, l’imputato ha dichiarato di aver

acquistato il Taser in internet e di non essere a conoscenza del fatto che

fosse un’arma proibita. Egli ha motivato di possederlo per propria difesa

personale, dopo essere stato più volte derubato (Inc. MP 2017.8893; VI PP

29.09.2017, p. 25, AI 10).

Interrogato dal PP il 16 febbraio 2018, in merito, l’imputato ha

ammesso il possesso dell’arma e ha così dichiarato:

"

Mi viene detto che l’acquisto di un simile oggetto necessita

di un’autorizzazione da parte del competente ufficio autorizzazioni della

Polizia cantonale.

ADR che quel taser l’ho acquistato diversi anni fa’ su di

un sito cinese per EUR 50; l’ho preso come mezzo di difesa nei confronti di

eventuali ladri.

ADR che si trovava al momento dell’intervento di polizia

nel mio studio di musica perché non teneva più la batteria e c’era il cavo di

ricarica in terra staccato.

Mi viene chiesto come mai tenevo a terra, vicino alla presa di

corrente, il taser e il cavo di ricarica.

Perché li tenevo assieme.

Mi viene chiesto perché non tenevo il taser e il cavo riposto

in un cassetto, meglio custodito.

E’ sempre stato lì.

ADR. che non tenevo costantemente caricato il taser. Si

trovava lì, a terra, da circa un anno e dovevo caricarlo ma l’ho lasciato lì.

ADR. che non ho mai utilizzato il taser nei confronti di

nessuno.”

(VI PP 16.02.2018, p. 19, AI 113).

Al dibattimento egli ha confermato di aver pensato fosse legale e

di detenerlo per questioni di sicurezza personale:

"

Per quale ragione aveva un taser a casa sua?

Pensavo che era legale. Sono stato derubato in casa per ben tre

volte. Nel corso della perquisizione di Polizia, a domanda di sapere se avessi

delle armi, ho spontaneamente dichiarato di avere un taser, convinto che fosse

legale. Altrimenti non l’avrebbero nemmeno trovato. Sono rimasto stupito della

risposta del Poliziotto, che ha affermato “era meglio se avevi una mazza da

baseball”, e io ho risposto che con quella sì che avrei potuto conciare

qualcuno. Il taser l’avevo anche perché ero _______, volevo essere pronto in

caso di ladri all’interno dell’immobile, come poi difatti è successo.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

4.6.2. In diritto e convincimento

della Corte

a) Per l’art. 33 cpv. 1 lett. a

LArm è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque intenzionalmente senza diritto offre, aliena, procura per mediazione,

acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato

Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o

costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni. Un

taser è considerato arma in quanto è dispositivo che produce un elettrochoc e

che riduce la capacità di resistenza delle persone o può nuocere in modo

durevole alla salute

(art. 4 cpv. 1 lett. e LArm e art. 2 OArm).

b) La

Corte non ha creduto alla versione dell’imputato che ha sostenuto di ritenere

legale il possesso di un taser. Al di là del fatto che si tratta di un oggetto

il cui possesso è notoriamente proibito senza la relativa autorizzazione,

spesso e volentieri riservato alle forze dell’ordine, anche le modalità di

acquisto dello stesso riferite dal IM 1 (online dalla Cina), fanno propendere

per la sua piena consapevolezza del fatto che si trattava di un oggetto non

consentito nel nostro paese, con il che anche questa fattispecie è stata dunque

confermata, così come proposta.

5. COMMISURAZIONE

DELLA PENA

5.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre

2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge

ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

5.2. IM 1 ha commesso un duplice

tentativo di ferire gravemente una persona, della quale conosceva bene i

problemi e che sapeva non l’avrebbe mai denunciato. La colpa oggettiva si situa

quindi tra il medio ed il grave. Egli ha tentato di metterne a repentaglio la

vita strangolandola e ha rischiato di farle perdere l’uso di un occhio. Soggettivamente,

di alternative ne aveva: avrebbe potuto chiamare la madre della compagna,

lasciare l’appartamento, rivolgersi ai servizi sociali. Consapevole della

possibilità che perdesse le staffe, egli ha comunque voluto correre il rischio,

finché l’ha combinata troppo grossa per rimediare. Ha agito con movente

egoistico, e anche da questo profilo la colpa è stata giudicata media. Ad aggravare

la sua posizione, vi è poi il concorso di reati e l’aver intaccato diversi beni

giuridici protetti.

Dal profilo personale, la Corte ha constatato una scarsa

assunzione di responsabilità e di collaborazione nell’accertamento dei fatti, avendoli

ammessi solo dove non era possibile fare altrimenti (es. per gli episodi ove vi

erano dei testimoni). Come ben rilevato in perizia, IM 1 agisce in maniera

utilitaristica: reagisce d’impulso, ma è lucido nel racconto e scarsamente

empatico.

5.3. Ciò detto, tenuto conto del

fatto che, considerata la situazione, per il reato di vie di fatto ripetute nei

confronti dell’AP ACPR 1 egli è stato considerato esente da pena, essendosi

trattato di agiti reciproci ai sensi del combinato disposto degli artt. 126

cpv. 2 lett. c e 177 cpv. 2 CP, come pure del fatto che per la condanna per

lesioni semplici di cui al pt. 3.1 dell’AA la pena è attenuata, in ragione del

fatto che sono stati considerati il clima di forte tensione di quella sera e le

continue provocazioni della vittima, la quale avrebbe a sua volta alzato le

mani nei confronti dell’imputato, la pena detentiva base complessiva nei suoi

confronti non si discosterebbe molto dai 5 anni. La colpa di IM 1 va comunque attenuata,

tenuto conto del contesto in cui si sono svolti i fatti, dove l’assillante ed insopportabile,

per lui, gelosia della compagna, era diventata a tratti ossessiva, assurgendo a

denominatore comune di tutti i fatti più gravi qui ritenuti. Del resto, IM 1

non delinque per il suo disturbo psichico, ma è reattivo a situazioni di

stress. A ciò aggiungasi poi un’esistenza comunque difficile ed il buon

comportamento in carcere. Con il che, tutto ciò considerato, la Corte lo ha

condannato ad una pena detentiva di anni 4 (quattro), al pagamento di una multa

di fr. 200.- per la contravvenzione alla LStup, e ha pronunciato nei suoi

confronti l’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP. Quest’ultimo provvedimento

è stato ordinato allo scopo di contenere il rischio di recidiva che la perizia

giudiziale non esclude, benché questo sia da ritenersi con riferimento al

persistere della relazione sentimentale problematica - la quale, come risulta

agli atti e come è stato ribadito anche in aula dall’imputato, continua: “ADR

che sento ACPR 1 quasi ogni giorno al telefono. È stata lei a chiedere di

potermi telefonare, anche due volte al giorno. ACPR 1, nonostante io sia in

carcere, continua ad essere gelosa di __________. Attualmente non penso che una

volta uscito riprenderò la relazione con ACPR 1. Lei mi telefona alle 11, per

esempio, e dalla voce capisco che sta preparando o usando della cocaina,

riconosco gli sbalzi di umore, da un momento all’altro diventa isterica. Per il

mio bene, non vorrei più frequentarla. La sento comunque praticamente tutti i

giorni.” - e non alla sua patologia psichiatrica.

Non si è potuto prescindere infine dalla revoca della sospensione

condizionale della pena di 45 aliquote da 80 fr. l’una di cui al DAC 26.8.2013

del Ministero pubblico del Canton Ticino.

6. PRETESE DI RISARCIMENTO

E ACCESSORI

6.1. Stanti le condanne di cui

sopra, le pretese di risarcimento avanzate da ACPR 1 per spese legali e torto

morale sono state ammesse, in quanto ritenute congrue al caso di specie. Con

riferimento alla pretese civili dell’AP ACPR 2 si rinvia a quanto già detto al

pt 4.4.2. lett. d)

6.2. Gli oggetti in sequestro sono

stati confiscati, salvi il PC portatile marca MacBook con cavo di

alimentazione, due IPad, un IPhone nero IMEI 353811086553594 ed un portamonete

di colore nero con due tessere a nome di terzi, per i quali è ordinato il

dissequestro in favore dell’imputato, a crescita in giudicato integrale della

sentenza.

6.3. Con riferimento alla nota

professionale dell’avv. DUF 1, difensore d’ufficio dell’imputato, giusta l’art.

135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario dell’avvocato che opera in

regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla

base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. - 8.7.;

STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009, consid.

2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti, in

Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575; Ruckstuhl,

in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed., Basilea 2014,

ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo

cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,

pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.

17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

La nota professionale dell’avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un

dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale,

è stata dunque approvata così come presentata, per un totale di 23’421.90.

6.4. Per il resto tassa di

giustizia e spese sono a carico dell’imputato.

visti gli art.: 12, 22, 40, 46, 47, 48, 49, 51, 55a, 69, 93, 106, 122, 123, 126, 144

CP; 19 e 19a LStup; 4 e 33 LARM;

135, 422, 429 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. tentate lesioni gravi (dolo

eventuale)

per avere,

nel corso della notte tra il 25 e il 26 settembre

2017, a __________, in via __________, presso l’abitazione in cui viveva, nel

corso di un litigio con la compagna, tentato di ferire ACPR 1 rischiando di

metterne in pericolo la vita, afferrandola per il collo in 3 occasioni

distinte, causandole una “dislocazione mesiale del corno superiore della

cartilagine tiroidea a sinistra”, come indicato dai certificati medici e

dal parere del medico legale in atti;

1.2. tentate lesioni gravi (dolo

diretto)

per avere,

ad inizio mese di agosto 2017, a __________, presso

la propria abitazione, colpendo ACPR 1 dapprima sulla testa con un

manico/stanga di scopa in alluminio e pure sull’occhio sinistro, ferito la

compagna tentando di metterle in pericolo la vita, rispettivamente tentando di

cagionarle un grave danno al di lei corpo e alla di lei salute, causandole di

fatto, come da certificato medico in atti, un “trauma cranico, contusione ed

ematoma frontale, vasto ematoma occhio sinistro, trauma, oculare, ematoma e

trauma contusivo coscia sinistra”;

1.3. lesioni semplici qualificate

ripetute

per avere,

1.3.1. nelle circostanze

di cui al punto 1.1, colpendo ACPR 1 a mani nude sul corpo, con schiaffi, pugni

e calci, cagionato delle “escoriazioni a livello del collo…ematomi ed

escoriazioni multiple a livello dell’arto superiore e della spalla di

sinistra…a livello dell’arto superiore sx, ematoma a livello del terzo distale

del braccio”, come risulta dal certificato medico in atti;

1.3.2. nelle

circostanze di cui al punto 1.2, colpendola con il manico di una scopa in

alluminio sulla coscia sinistra, cagionato a ACPR 1, un “ematoma e trauma

contusivo coscia sinistra”, come attestato dal certificato medico in atti;

1.3.3. in data

11.11.2016 a __________, nei pressi del chiosco di cui al seguente punto 1.5,

nel corso di un alterco verbale e fisico con __________, lanciandogli in due

occasioni una pietra nel mentre scappava, tentato di cagionare un danno al

corpo e alla salute di quest’ultimo a mano di un oggetto pericoloso;

1.4. vie di fatto ripetute

per avere,

nel periodo 2015 - 26.09.2017, a __________, presso

la propria abitazione, in più occasioni, nel corso di litigi verbali e fisici,

dandole “schiaffi a mano aperta”, calci, spintonandola, prendendola per

il collo, senza stringere, scrollandola, dandole due pugni sulla fronte,

all’altezza dell’attaccatura dei capelli, e pure dei calci, in 2 occasioni, al

fianco, mentre era sdraiata sul letto, facendola cadere,

commesso ripetutamente vie di fatto nei confronti della convivente ACPR

1;

1.5. danneggiamento

per avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.3.3, nel corso

di un litigio verbale e fisico con __________ che si trovava all’interno del

locale-negozio, deteriorato e distrutto merce varia (tra cui diverse bottiglie

di vino), un cellulare Samsung S4 e una giacca, di proprietà di ACPR 2, per un

valore totale di danno da stabilire;

1.6. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza

autorizzazione, a __________ e in altre località del Cantone,

procurato, nel 2013, a __________, a __________, una pastiglia di

Xanax, come pure, nel periodo 2016-26.09.2017, alla compagna ACPR 1, per circa

un anno, un imprecisato quantitativo di Xanax e Zolpiderm (in pratica la metà

della dose di medicamenti prescrittagli dal medico), nonché

fatto preparativi, nel mese di aprile 2017, tramite messaggi

intrattenuti via telefono, per esportare e spedire in Africa, all’amico __________,

un imprecisato quantitativo di semi di canapa, come pure il 24.09.2017, a __________,

con __________, per acquistarle Ritalin da rivendere e con il guadagno potersi

comprare Focalin;

1.7. infrazione alla LF sulle armi

e sulle munizioni

per avere,

senza diritto, posseduto in data 26.09.2017, presso il proprio

domicilio di __________, un Taser 618Type di colore nero; dispositivo

considerato arma proibita ai sensi della legislazione federale;

1.8. contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

senza autorizzazione, a __________ ed in altre località del

Cantone, nel periodo 2015 - 28.09.2017, consumato un imprecisato quantitativo

di stupefacenti, ma circa 700 gr di eroina, 360 gr. di cocaina, un imprecisato

quantitativo di metadone, Ritalin, Focalin e Valium; nonché detenuto, il

26.09.2017, presso la propria abitazione, per il proprio consumo e quello della

compagna, 0.9 grammi di eroina e parte del quantitativo (imprecisato) di 22.41

grammi lordi di semi di canapa;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di minaccia ripetuta di cui al pt. 4 dell’atto d’accusa.

3. Di conseguenza,

ritenuto che per la condanna per titolo di vie di fatto ripetute

di cui al pt. 1.4. del presente dispositivo, l’imputato è esente da pena,

e che, per la condanna per titolo di lesioni semplici di cui al

pt. 1.3.1. del presente dispositivo, l’imputato è punito con pena attenuata,

IM 1

è condannato

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

alla multa

di CHF 200.-, la quale, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in una

pena detentiva sostitutiva pari a giorni 2 (due).

4. È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena di 45 aliquote da 80 fr. l’una di cui al

DAC 26.8.2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino.

5. L’istanza di risarcimento

per ingiusta carcerazione ex art. 429 CPP è respinta.

6. IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatrice privata ACPR 1 fr. 14'931.10 a titolo di risarcimento

danni per spese legali (composti da fr. 13'566.- per onorario, fr. 277.50 per

spese, fr. 577.05 per IVA all’8%, e fr. 510.55 per IVA al 7.7%) e fr. 5'000.-

più interessi al 5% a partire dal 26 settembre 2017 a titolo di indennità per

torto morale.

7. L’accusatrice privata ACPR

2 è rinviata al competente foro civile per la quantificazione delle sue

pretese.

8. È ordinata l’assistenza

riabilitativa ex art. 93 CP.

9. È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, con distruzione delle sostanze stupefacenti, salvo

per i seguenti oggetti:

- PC portatile marca MacBook con

cavo di alimentazione;

- 2 IPad;

- IPhone nero IMEI

353811086553594;

- portamonete di colore nero con

due tessere a nome di terzi;

per i quali è ordinato il dissequestro in favore dell’imputato, a

crescita in giudicato integrale della presente.

10. La tassa di giustizia di fr.

5'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

11. Le spese per la difesa d’ufficio

sono sostenute dallo Stato.

11.1. La nota professionale dell’avv. DUF

1 è approvata per:

onorario fr. 21'777.00

spese fr. 1’644.90

totale fr. 23’421.90

11.2. Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 23’421.90 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a:

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'657.30

Perizia fr. 5'500.--

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 160.85

fr. 13'518.15

===========