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Decisione

72.2018.84

Coautori colpevoli di rapina tentata e consumata, di coazione tentata, infrazione alla LF sugli stupefacenti tentata (cercando di sottrarre marijuana a un terzo, tentato di procurarsi un imprecisato q

13 luglio 2018Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I. Relativamente

al punto C.1 dell’atto d’accusa, il Presidente prospetta alle parti, quali

ipotesi subordinate all’imputazione di rapina, i reati di furto di lieve entità

ai sensi dell’art. 139 CP, in relazione all’art. 172ter CP, e vie di fatto ai

sensi dell’art. 126 CP.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Considerandi

II. Il

Presidente propone altresì alle parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

- le imputazioni di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui ai punti D.3, E.3, F.2 e G.2

e infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto B.4 sono ripetute;

- i periodi di cui ai punti D.3

e F.2 sono modificati in “luglio 2015 – 10 gennaio 2018”, rispettivamente

“luglio 2015 – 11 aprile 2018”, posto che i fatti precedenti, trattandosi di

contravvenzioni, sono prescritti.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale formula e motiva le seguenti conclusioni: in entrata sottolinea che è la

seconda inchiesta negli ultimi anni in cui si scopre il mondo più buio,

squallido e triste, di giovani allo sbando, che la PP ha anche tentato di

comprendere, entrando in questo modo in contatto con angosce e presunzioni,

fragilità, ma pure una vena di cinismo, che si concretizza nella solitudine e

nell’allontanamento dalla propria famiglia, un mondo che troviamo sotto casa e

di cui non si pensa possa essere così reale. Questi ragazzi hanno sbagliato e

ne stanno pagando le conseguenze, ma la loro situazione, a mente dell’accusa,

va ascoltata e forse un po’ anche capita.

La PP riassume le circostanze dell’arresto degli imputati.

Quanto ai fatti di cui all’atto d’accusa, osserva che in un

momento di necessità, gli imputati hanno deciso di derubare spacciatori per

ottenere droga, da consumare e da vendere, e denaro. Si tratta di soldi facili,

per loro la tentazione era troppo forte. Trovandosi in necessità di denaro, in

un attimo di euforia, il 5 gennaio 2018 il gruppo è andato una prima volta a

casa della prima vittima con l’intento di sottrarre, come dice IM 2, ciò che si

trovava, droga o soldi. Le modalità della rapina erano state stabilite. Il

minorenne era rimasto a casa sua per garantire un rifugio sicuro. L’assenza

della vittima ha portato il gruppo a tornare una seconda volta e anche in

questa occasione si erano suddivisi i compiti, ma IM 3 e IM 4 hanno subito

desistito, scappando e impedendo agli altri di commettere la rapina. __________

aveva nel frattempo chiuso la porta e gli altri autori non hanno potuto che

prenderne atto, pur restando sul pianerottolo a bussare, fingendo di essere IM

3.

Il minorenne, IM 1 e IM 2, non avendo potuto sottrarre nulla,

hanno quindi trovato una nuova vittima. Mentre i maggiorenni, anche per la loro

fisicità, si sono preoccupati di immobilizzare la vittima, il minorenne è

andato alla ricerca di refurtiva. Per la ricostruzione dei fatti l’accusa si è

basata sulle dichiarazioni degli imputati, perché quelle della vittima non sono

risultate sufficientemente attendibili, soprattutto per quanto attiene alla

presenza di un cacciavite.

Dopo questi fatti, IM 1 e IM 2, vista la buona riuscita della

rapina, ma non essendo soddisfatti del bottino, si sono sentiti via telefono,

prendendo accordi finalizzati alla sottrazione di denaro e stupefacente a danno

di spacciatori del __________. Le indagini hanno in fine portato alla scoperta

di altri fatti, capitati sempre in quel periodo, dove sono coinvolti IM 4 e IM

3, che rispondono oggi anche per rapina, commessa sempre con il minorenne __________,

avendo sottratto degli oggetti mentre quest’ultimo si azzuffava con la vittima,

fatti a seguito dei quali IM 3 è comunque tornato indietro riconsegnando alla

vittima il cellulare, ma senza la banconota da CHF 10.00.

Quanto all’atteggiamento processuale, gli imputati hanno in fine

riconosciuto le loro colpe. IM 2 nega unicamente di avere acquistato da IM 1 8

grammi di cocaina destinata alla vendita, imputazione fondata sulle

dichiarazioni di IM 1, che sono apparse più credibili, siccome egli stesso,

auto segnalandosi, ha peggiorato la sua situazione. IM 2, a mente dell’accusa,

è quello più scaltro e scafato: ha portato vestiti di ricambio, si è coperto il

viso, ha finto un accento dell’est, ha sottratto alla vittima il cellulare per

impedirle di allertare la Polizia, si è recato presso l’ufficio cambi per

cambiare il denaro sottratto ed ha cercato di gabbare gli amici tenendosi più

soldi. IM 1 nega unicamente la prima tentata rapina ai danni di __________ e

gli atti preparatori di rapina, nonostante avesse già risposto con un “ok” e

desistendo unicamente perché era stato arrestato __________

La PP sottolinea che secondo la giurisprudenza sono necessarie

concrete disposizioni organizzative, ma nel nostro caso non c’era bisogno di

adottare nulla, perché erano già state adottate prima di andare dalla prima

vittima, prima di commettere la prima tentata rapina. La modalità sarebbe stata

la stessa e il duo avrebbe cercato l’appoggio di __________, e la desistenza

non è quella dell’art. 260bis cpv. 2 CP, che manda esente da pena gli autori,

perché i due non hanno desistito spontaneamente, ma solo dopo che hanno saputo

che __________ era stato arrestato. IM 1 nega poi di avere saputo che __________

fosse minorenne, ciò che invece era facilmente riconoscibile solo guardandolo;

inoltre tutti i suoi amici lo sapevano e lui per primo avrebbe dovuto saperlo,

siccome era da lui ospitato.

IM 4 e IM 3 non riconoscono la rapina a danno di ACPR 2,

ammettendo però di essere stati presenti al litigio fisico tra il minorenne e

la vittima, ma il racconto della vittima, le dichiarazioni di IM 1 e le poche

ammissioni dei due, lasciano supporre che anche in quel caso si sia trattato di

rapina. È difficile che il minorenne sia riuscito a sottrarre tutti gli oggetti

mentre litigava fisicamente con la vittima, peraltro senza che questa se ne

accorgesse. Per quanto riguarda IM 4, egli ha sottratto il cellulare di ACPR 2,

approfittando del fatto che questo si stava picchiando con __________, fatti

che bastano a configurare il reato di rapina. IM 3 ha sì chiesto a IM 4 di

riconsegnare il cellulare alla vittima, ma questo unicamente dopo che la

vittima li aveva rincorsi e lo aveva richiesto indietro.

Dal profilo giuridico non vi sono, secondo l’accusa, particolari

difficoltà. Nello specifico va considerato il fatto che si è trattato in parte

del medesimo contesto fattuale. Lo stupefacente, trattandosi di sostanza

illegale, non può essere rubato; per questo motivo si può rimproverare agli

imputati solo la coazione. Al proposito cita il Basler Kommentar, n. 42 ad art.

140, e il Commentaire Romand, n. 43 ad art. 140. Pone l’accento sul fatto che

la rapina è una delle più pericolose forme di aggressione alle persone. La

stessa si qualifica per l’intensità della costrizione, che nel caso concreto si

palesa per la superiorità numerica e fisica degli imputati, nonché, nel caso di

ACPR 1, anche per l’inferiorità fisica della vittima, menomata, e per la

modalità adottata, improvvisa e celere, spingendo a terra la vittima,

intimandole pure di non fare rumore e di non fiatare. IM 1 ci ha detto ancora

oggi che ACPR 1 è rimasto immobile ed era spaventato. Medesimo discorso vale

anche per le tentate rapine di cui al punto A dell’atto d’accusa, visto che la

modalità sarebbe stata la stessa, come hanno dichiarato tutti i coimputati. Per

quanto attiene alle contravvenzioni e infrazioni alla LF sugli stupefacenti, la

PP rileva che sono pacificamente adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi

del reato.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che il movente è

egoistico e tutti gli imputati hanno un’età in cui dovrebbero capire la

differenza tra il bene e il male. Né IM 2 né IM 1 si sono lasciati

impressionare dalle pene precedenti e nessuno, fatta eccezione per IM 3, ha

brillato in impegno lavorativo, essendo tutti in assistenza o senza attività

lavorativa. I fatti sono avvenuti nelle abitazioni delle vittime, e quindi

all’interno degli spazi nei quali una persona dovrebbe sentirsi più al sicuro.

Gli autori non hanno messo in conto l’imprevedibile, e meglio un’eventuale

reazione violenta loro o della vittima. Vi è poi che i soldi rubati sono stati

spesi quella sera stessa al bar offrendo da bere agli amici. IM 1 e IM 2, in

fine, erano pronti a farlo ancora.

Nella posizione meno grave, a mente della PP, vi sono IM 4 e IM 3:

la loro colpa è simile, la condizione personale è difficile, non hanno concluso

una formazione specifica, uno è in assistenza e l’altro senza entrate e senza

permessi; IM 4 non aveva un’abitazione e viveva dove capitava, mentre ora la situazione

sociale sembra migliorata, ha ripreso i rapporti con la famiglia, ha una

relazione stabile, ha un appartamento e intende lavorare; egli, inoltre, non ha

precedenti specifici. IM 3 non ha documenti di legittimazione, ma è stato

prosciolto in Pretura dall’infrazione alla LF sugli stranieri per

l’impossibilità di eseguire il rimpatrio. Il racconto della sua vita è

veramente triste e molto angosciante; tutti i suoi interessi sono in Svizzera,

nazione all’infuori della quale egli non ha nessuno contatto. I suoi precedenti

sono praticamente tutti riconducibili al suo statuto di illegale. IM 4 e IM 3

hanno desistito dal primo tentativo di rapina e non hanno partecipato a quella

successiva, ciò di cui va tenuto conto ai sensi dell’art. 23 CP.

Per quanto riguarda IM 1, l’accusa rileva che lui stesso ha

ammesso che dai 16 ai 18 anni ha trascorso il tempo a fare cose sbagliate.

L’imputato non ha un impiego e non è neppure al beneficio dell’assistenza; al

momento del fermo abitava di __________. La sua situazione personale e i suoi

precedenti non rassicurano l’accusa sulla sua rettitudine una volta uscito dal

carcere, anzi.

Anche su IM 2, in fine, pesano in maniera importante i suoi

precedenti. Nonostante la sua giovane età, l’imputato ha avuto già tre condanne

da minorenne e sei condanne da maggiorenne, per svariati reati. La condanna più

pesante è quella del 2016 alla pena detentiva di 16 mesi con sospensione

condizionale di 4 anni, per la quale è già stato ammonito ed è già stato

prolungato il periodo di prova di 1 anno. Ora non si può più ne prorogare il

periodo di prova, né ammonire; la precedente sospensione va revocata e la nuova

condanna non può più essere sospesa condizionalmente, ma deve essere espiata. IM

2.

è il classico caso esempio di prognosi infausta: ha delinquito a intervalli

regolari e non lasciandosi impressionare da condanne anche importanti. Il

livello di colpa di IM 2 e IM 1 è lo stesso in questo procedimento. Per la

valutazione della colpa, l’accusa ha tenuto conto di un principio di ammissione

degli imputati, di un passato difficile, delle condizioni psico-fisiche al

momento dei fatti alterate da alcol e droga e, per IM 4 e IM 2, della giovante

età.

L’accusa conclude chiedendo la condanna di IM 4 e IM 3 alla pena

detentiva di 14 (quattordici) mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

Osserva che per IM 3 tecnicamente si dovrebbe comminare anche

l’espulsione, ma la minore gravità dei fatti, il suo ruolo specifico e la sua

condizione personale, possono essere considerati criteri per l’applicazione del

caso di rigore, questione per la quale si rimette comunque al giudizio della

Corte.

Per IM 1, che ha precedenti indicativi di un dispregio da parte

sua delle minime regole sociali, postula la condanna alla pena detentiva di 24

(ventiquattro) mesi, perlomeno parzialmente da espiare, nella misura di 8

(otto) mesi, e il resto sospeso condizionalmente per 2 (due) anni.

Per IM 2 chiede una pena unica detentiva di 40 (quaranta) mesi,

considerata la revoca della pena precedente, o, se la Corte preferisce, la

revoca dei 16 (sedici) mesi e la condanna alla pena detentiva di 24

(ventiquattro) mesi per i nuovi fati.

Per tutti postula la condanna alla multa di CHF 200.00 per la

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Osserva in fine che l’obiettivo terapeutico per tutti è fortemente

legato all’astensione dagli stupefacenti e dall’alcol, motivo per cui chiede di

valutare la possibilità di ordinare un’assistenza riabilitativa per tutti e

quattro gli imputati;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: il qui imputato ha fatto parziale ammissione delle imputazioni

rivoltegli. Per contro, vengono contestate alcune ipotesi di reato.

Per quello che afferisce ai fatti del 5 gennaio 2018, ore 17:00,

vengono respinte le accuse di ripetuta tentata rapina e ripetuta tentata

coazione. IM 1 ha confermato la propria versione quo alla sua partecipazione ai

fatti, che si snodano in due distinti episodi. Quanto alla prima spedizione,

l’imputato ha sempre dichiarato di non avervi partecipato. IM 4 ha dichiarato

di essere andato una prima volta, ricordando che IM 2 e IM 1 non c’erano. IM 2

ha confermato di essere andato due volte, la prima per verificare se __________

ci fosse o meno, affermando che assieme a lui è possibile che vi fosse IM 4.

Tutti gli imputati hanno quindi confermato che IM 1 in questa prima occasione

non c’era. Viene quindi eccepita la reiterazione di tentata rapina. Viene

altresì respinta di conseguenza l’accusa di ripetuta tentata coazione. Ad

abundantiam, la difesa esprime alcune riserve sulla qualifica di rapina allo

stadio del tentativo in ordine alla prima visita da __________. Le versioni

fornite da ciascun imputato non collimano tra loro, ma non si parla mai di modalità

violente o minacciose. Per quanto riguarda la prima volta chiede il

proscioglimento o la derubricazione in tentato furto. Una volta che IM 4 e IM 3

si sono allontanati, gli altri tre non hanno più agito nei confronti di __________,

lo stesso IM 4 ha dichiarato di non averlo sentito, affermando che sarebbe

stato IM 3 a dirglielo, ed è piuttosto inverosimile che quest’ultimo abbia

potuto sentire. Anche loro hanno deciso di lasciare perdere. Viene quindi

invocata anche per loro la desistenza. La difesa eccepisce altresì

l’imputazione di coazione, nella misura in cui è escluso il concorso con il

reato di rapina. Il tentativo non può venire scisso in due momenti. Di per sé

il tentativo di minaccia è già insito nella tentata rapina. Diversamente, la

stessa minaccia verrebbe valutata due volte. Chiede quindi che l’imputato venga

altresì prosciolto dal secondo e dal terzo capo di imputazione.

Per quanto attiene alla seconda rapina, la stessa vittima dichiara

di non avere subito atti di violenza o minaccia. Gli imputati hanno agito con

particolare attenzione, senza farsi autori di gesti violenti, erano sprovvisti

di armi o altri oggetti contundenti. IM 1 è rimasto tutto il tempo nella

medesima posizione, mentre gli altri rovistavano, ed è stato lui stesso ad invitare

i coimputati a lasciare l’appartamento, come confermato da questi ultimi. ACPR

1.

non è mai stato trattenuto con la forza e non è mai stato minacciato. Il

tutto si è svolto in una manciata di minuti. A sua volta, finito il tutto, la

vittima ha subito minacciato gli imputati con una balestra. La refurtiva

sottratta, inoltre, è di scarso valore.

Nella commisurazione della pena bisogna considerare la scemata

imputabilità a seguito dell’assunzione di stupefacenti e alcol.

Viene inoltre contestata l’imputazione di atti preparatori di

rapina. Lo stesso IM 2 ha puntualizzato di non avere avuto idea di chi nello

specifico derubare; nessun piano era stato delineato e nessun dettaglio era

stato pensato. Era stata lanciata una semplice proposta generica. Dal canto suo

IM 1 ha sempre dichiarato che il suo “ok” si riferiva a un'altra parte

del discorso. Egli non conosceva nessun altro spacciatore che avrebbero potuto

derubare. Secondo giurisprudenza, non si tratta di reprimere una semplice

intenzione o un vago progetto, ma sono necessarie disposizione concrete, che

nel caso di specie non si sono verificate. Subordinatamente, la difesa fa

appello alla desistenza prevista dall’art. 23 CP.

Viene contestata anche l’imputazione di cui al punto D.2. La

difesa fa appello alla buona fede dell’imputato, che ha dichiarato di non

essere stato a conoscenza della minore età di __________, il quale abitava da

solo in un appartamento e aveva tutti amici maggiorenni.

IM 1 ha fornito elementi utili alla ricostruzione dei fatti e non si

è sottratto alle sue responsabilità. Dopo un iniziale riserbo, ha rilasciato

una versione lineare e spontanea dei fatti, e non se ne può mettere in dubbio

la credibilità. IM 1 ha dimostrato una forte sensibilità nei confronti dei suoi

figli, ha riconosciuto i propri errori e mostrato dispiacere per i suoi atti.

In carcere si è sempre dimostrato disciplinato e rispettoso, volendo cogliere

quei mesi come distacco dall’ambiente malsano in cui vive e allontanarsi da

cattive abitudini. Si è dedicato a un percorso di crescita e introspezione, si

è tenuto occupato lavorando con impegno, le sue prospettive future si traducono

nella ferma volontà di trovare un’attività lavorativa e inserirsi in un tessuto

sociale favorevole.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, la difesa chiede quindi che

venga massicciamente ridotta la pena proposta dalla pubblica accusa, con

sospensione condizionale della stessa;

§ l’avv.

DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: in entrata osserva che IM 2 e i suoi compagni hanno sbagliato,

commettendo reati che non vanno sottovalutati, ma la collaborazione di IM 2 con

gli inquirenti è stata soddisfacente fin dal principio, a dimostrazione del

fatto che è pronto ad assumersi le proprie responsabilità.

Quanto al punto B dell’atto d’accusa, rileva che la violenza deve

essere atta ad annullare la resistenza della vittima. Nel caso di specie,

l’unico elemento di violenza è lo spintone iniziale dato dal minorenne per

entrare nell’abitazione, circostanza peraltro non troppo chiara. Mentre la

vittima era a terra, IM 2 ed IM 1 l’hanno unicamente controllata. Non è stata

trattenuta a terra come indica l’accusa. ACPR 1 afferma di non essere stato

spinto e di non essere caduto, ma di essersi seduto da sé. IM 2 conferma di non

avere mai toccato la vittima. Questo spintone non raggiunge l’intensità minima

richiesta dal reato di rapina. Nell’atto determinante del furto in ogni caso

non vi era più alcun atto coercitivo nei confronti della vittima. Non si può

escludere che la passività della vittima fosse dovuta allo stato psico-fisico

alterato in cui si trovava, ma anche in quel caso non vi sarebbe un atto

coercitivo. Anche prima di recarsi presso il suo domicilio, era stato

concordato di non fare atti di violenza, e infatti gli imputati non hanno

portato con loro nessun’arma. Gli imputati non puntavano sulla forza, ma

sull’effetto sorpresa, confidando che la vittima stesse tranquilla senza

reagire. Quanto alla minaccia di pericolo imminente alla vita o all’integrità

corporale, nel caso concreto non emerge dagli atti che ACPR 1 si sia sentito

minacciato dai tre ragazzi; non lo afferma mai, tanto è vero che li ha poi

rincorsi urlando con una balestra in mano, non mostrando quindi proprio una

reazione da spaventato. La difesa rileva quindi che fa difetto l’elemento di

coazione qualificato, e chiede alla Corte di valutare se la rapina non possa

essere derubricata in furto. Se per contro ritenesse realizzata la rapina,

chiede di riconoscere che si tratta di una rapina con un elemento coattivo di

debole intensità, ai limiti del furto.

Per quanto attiene al punto A dell’atto d’accusa, a mente della

difesa la situazione è differente, visto che tutti hanno sempre affermato che

avrebbero placcato la vittima, quindi la rapina è data quantomeno per il

secondo episodio, mentre per quanto attiene al primo episodio, IM 2 ha sempre

detto che si è trattato unicamente di un sopralluogo.

Sono poi contestati gli atti preparatori di rapina. La difesa

sottolinea che deve essere superato lo stadio della semplice discussione.

Elenca alcuni esempi citati dalla giurisprudenza quali disposizioni di ordine

tecnico, rilevando che semplici discussioni non costituiscono disposizioni

tecniche od organizzative concrete. La tesi accusatoria si fonda su un unico

messaggio, e mere discussioni di questo tipo non costituiscono ancora

disposizioni concrete. Inoltre, farlo a __________ non sarebbe stato come farlo

a __________, siccome a __________ gli imputati non conoscevano nessuno,

avrebbero dovuto pianificare la trasferta, non hanno nemmeno comprato il

biglietto del treno, avrebbero dovuto pianificare il tragitto per andare a casa

dello spacciatore, in una città che non conoscono, a __________ non hanno

nessun pied a terre, avrebbero avuto bisogno perlomeno di una terza persona,

persona di cui non si è parlato, ed IM 1 ha detto più volte che non avrebbe

partecipato, ciò che è stato confermato da IM 2.

Quanto al punto B.3, la difesa osserva che manca l’atto coattivo,

chiedendo quindi l’assoluzione.

Per quanto attiene all’acquisto di cocaina da parte di IM 1, tale

accusa è frutto di una dichiarazione di IM 1, accusa vaga, perché quest’ultimo

non dice da chi e con quali soldi l’avrebbe acquistata. Se fosse vera l’accusa,

IM 2 non avrebbe problemi ad ammetterlo, come ha fatto con tutto il resto.

Chiede quindi l’assoluzione del suo assistito da questo capo d’accusa.

Quanto alla commisurazione della pena, rileva che per fare il

colpo i tre avevano con sé unicamente degli indumenti di ricambio, hanno

definito solo sommariamente i ruoli, e anche la fase successiva al colpo non

era pianificata, un’esecuzione strampalata, per non dire ingenua; pur sapendo

che c’erano le telecamere, __________ e IM 2 si sono fatti filmare. Quanto alla

persona di IM 2, è il classico giovane con una situazione complicata alle

spalle, i genitori divorziati quando era piccolo, pochi contatti col padre, il

compagno della madre beve e litigano spesso, ha perso il lavoro finendo in

carcere e da allora è in assistenza. L’imputato si presenta bene ed è gentile

ed educato, ma purtroppo preda di colpi di testa. A interrompere questo andazzo

non sarà probabilmente una pena draconiana, quanto piuttosto un serio percorso

formativo e professionale. A tale scopo IM 2 comincerà un corso di cucina in

carcere. A suo favore vi sono la giovane età e l’atteggiamento collaborativo. A

comprova del pentimento egli si è inoltre adoperato, quale unico tra gli

imputati, a risarcire l’importo sottratto, e vi è una scemata imputabilità di

grado lieve per lo stato in cui ha agito. Bisogna inoltre tenere conto del

fatto che IM 2 sarà confrontato con ogni probabilità con la revoca della

sospensione condizionale. La difesa chiede quindi che la pena nuova, se

interamente da espiare, sia contenuta il più possibile. La richiesta di pena

dell’accusa appare troppo severa, e 40 mesi di detenzione rischierebbero di

fare più male che bene. È giusto che l’imputato paghi e che abbia da espiare

una parte importante, ma proprio in ragione dei 16 (sedici) mesi che saranno da

scontare, la nuova pena deve essere ridotta a non più di 12(dodici)/14

(quattordici) mesi, anche considerato che la pubblica accusa chiede una pena di

24.

mesi sia per IM 1 che per IM 2, benché IM 2 abbia già i 16 (sedici) mesi di

revoca e debba farli tutti e non tiene conto che IM 2 è più giovane ed ha

perlomeno cercato di risarcire e riparare l’errore commesso;

§ l’avv.

DUF 3, difensore dell’imputato IM 3, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: la vicenda che ci occupa oggi è purtroppo la fotografia di un

certo disagio sociale che colpisce soprattutto le fasce più deboli della nostra

società. Non c’è niente di peggio che avere 20 anni, nel pieno delle proprie

energie, e trascorrere le giornate nella noia tra birre e stupefacenti. La vita

di IM 3 è stata estremamente travagliata, egli è stato sballottato dall’Africa

all’Europa da quando è nato, andata e ritorno, più volte, per in fine arrivare

in Svizzera nel 2010. Ha passato la propria gioventù girovagando con la propria

famiglia alla ricerca di una sistemazione, il che sinora non è stato possibile.

Le autorità algerine hanno sempre rifiutato di accogliere la famiglia IM 3 per

motivi politici. Dal 2011 IM 3, e con lui tutta la famiglia, risiede in Ticino

senza avere alcuno statuto, 7 anni di incertezza assoluta, e ancora oggi le

autorità non sembrano in grado di prendere una decisione al proposito.

Addirittura IM 3 si è recato una volta con la Polizia Cantonale a un colloquio

con il vice ambasciatore a __________, il quale ha negato il rilascio di

documenti alla famiglia, sia per il ritorno in Algeria che per restare in

Svizzera. Recentemente IM 3 è stato prosciolto dalla Pretura penale

relativamente al reato di soggiorno illegale. Lo stato d’incertezza non gli

permette di trovare un’occupazione, nemmeno temporanea e nemmeno a titolo di

volontariato. Da una parte le autorità algerine si rifiutano di accoglierlo,

dall’altra le autorità svizzere si rifiutano di riconoscergli lo statuto di

rifugiato, situazione che dura da 7 lunghi anni. È proprio in questo contesto

di incertezza, disagio e impotenza, che si situano i fatti qui contestati.

L’imputato non contesta l’infrazione e la contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti.

Per quanto riguarda la tentata rapina e la rapina, IM 3 si

professa innocente.

Quanto ai fatti di __________, la difesa pone l’accento sul fatto

che la situazione illustrata non permette a IM 3 di svolgere nessuna attività,

le giornate sono lunghe e s’iniziano a frequentare compagnie sbagliate. IM 3

contesta di avere effettuato un primo sopralluogo presso l’abitazione di __________.

Egli non aveva alcuna intenzionalità di compiere la rapina, ma la sua

intenzione era al massimo quella di partecipare a una bravata, nel senso di

farsi un giro a __________ fingendo di essere una gang che voleva rapinare

spacciatori. IM 3 sapeva che la sua situazione legata alla mancanza di un

permesso era già abbastanza delicata e non gli permetteva di andare in giro a

rapinare spacciatori. Gli altri sapevano che IM 3 conosceva __________ e hanno

esercitato nei suoi confronti una pressione psicologica affinché facesse parte

del gruppo, ciò che però lui non voleva fare. Va ricordato che quel giorno IM 3

era sotto l’effetto di alcol e stupefacenti. Lo stato alterato, l’essere

manipolato, l’hanno portato a seguire il gruppo, ma egli ha sempre agito

presumendo che l’evento rapina, che riteneva possibile, non si realizzasse. Lui

non lo voleva ed era convinto che non si realizzasse. Non aveva nemmeno un

movente. Tutti i coimputati hanno indicato come avessero un obiettivo, ma lui

non ha saputo indicare il proprio movente, perché lui non aveva un movente, da

questa storia aveva solo da perdere e niente da guadagnare. Tanto è vero che

egli si è fermato subito e ha impedito, di fatto, il compimento della rapina.

Chiede il proscioglimento del suo assistito dai reati di cui al punto A,

mancando l’elemento soggettivo dell’intenzionalità. In via subordinata, chiede

l’applicazione dell’attenuante specifica della desistenza ai sensi dell’art. 23

CP. La stessa ipotesi accusatoria evidenzia come IM 3 ha desistito. Egli ha

abbandonato il luogo dei fatti e la sua scelta è scaturita spontaneamente,

senza alcun influsso esterno, ciò che ha di fatto impedito il compiersi della

rapina.

Per quanto riguarda il fatto di ACPR 2, contesta integralmente

l’ipotesi di reato, così come i fatti descritti nell’atto d’accusa.

Innanzitutto vi è convergenza nelle dichiarazioni degli imputati circa il fatto

che si sono recati da ACPR 2 per comprare della marijuana e non per rapinarlo.

Chiede quindi il proscioglimento del suo assistito dal reato di rapina,

mancando sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo. IM 3 non intendeva

sottrarre alcunché dall’abitazione di ACPR 2 e non si era accorto che i

coimputati avevano preso qualcosa. Dal punto di vista oggettivo egli non ha

sottratto nulla, non ha usato violenza, ma ha assistito suo malgrado al

parapiglia messo in scena dagli altri. Gli viene imputato di non essersi

accorto che gli altri due stavano sottraendo degli oggetti, ma questo non è

sufficiente e nel dubbio bisogna decidere a suo favore. Vi è poi che quando si

è accorto che IM 4 aveva il telefono, gli ha subito detto di ridarlo alla

vittima, ciò che emerge anche dalle dichiarazioni della vittima stessa. Postula

quindi anche per questa ipotesi di reato il proscioglimento.

Per quanto riguarda l’offerta dei due spinelli a __________, la

difesa invoca l’applicazione dell’art. 52 CP, secondo cui l’autorità può

prescindere da ogni pena se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve

entità, come nel caso concreto.

Nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse riconoscere i capi

d’accusa imputati nell’atto d’accusa, il difensore postula una pena inferiore

ai 6 (sei) mesi di detenzione, sospesa condizionalmente, tenendo conto della

situazione personale e in particolare dello stato di rassegnazione di IM 3 e

del fatto che in un caso ha impedito l’esecuzione della rapina e in un altro ha

restituito il telefono. La richiesta del PP, a mente della difesa, è

decisamente sproporzionata rispetto alla condotta tenuta dall’imputato in

occasione dei fatti.

Sull’espulsione, postula l’applicazione del caso di rigore,

osservando che IM 3 ha vissuto più di 12 anni in Svizzera, la sua famiglia è in

Svizzera, egli non ha alcun legame con il proprio Paese d’origine, dove non può

essere rimpatriato, in Svizzera ha sempre tenuto una buona condotta e in

Algeria i suoi parenti sono stati oggetto di persecuzione. L’interesse privato

dell’imputato alla permanenza in Svizzera prevale quindi in concreto rispetto a

quello pubblico all’espulsione;

§ l’MLaw

__________, difensore dell’imputato IM 4, il quale formula e motiva le

seguenti conclusioni: IM 4 ha attraversato un periodo difficile della sua vita,

che l’ha portato a toccare il fondo. All’epoca dei fatti era senza casa, senza

punti di riferimento e senza affetti. La compagnia di __________ e dei suoi

amici erano tutto quello che gli restava e non poteva certo permettersi di

perderli. IM 4, a soli 18 anni, non era libero del tutto di scegliere.

Il difensore contesta la rapina ai danni di ACPR 2, osservando che

quel giorno i tre erano alla ricerca di marijuana e per questo si sono recati

da ACPR 2, che li ha fatti salire, senza trucco e senza inganni. Dopo ben 30

minuti che i tre si trovavano a casa sua, ad un tratto è nata una discussione

tra ACPR 2 e __________, un alterco legato a questioni personali. IM 4 è

intervenuto, non per picchiare ACPR 2, ma per sedare la lite, che lui non

voleva. IM 4 e IM 3 sono usciti subito dall’appartamento. Non vi sono prove

della sottrazione del cellulare da parte di IM 4. In aula di Tribunale bisogna

guardare i fatti, che in concreto si limitano alle dichiarazioni strumentali di

IM 3, secondo cui IM 4 si sarebbe pure vantato di avere preso il cellulare,

dichiarazioni che stridono con le altre affermazioni di IM 3, secondo cui era

questo l’unico ad avere notato il cellulare. IM 3 ha inoltre affermato di non

avere visto IM 4 prendere il telefono. Non vi sono neppure i presupposti

giuridici della rapina, mancando l’elemento soggettivo. Dagli atti emerge che i

tre si sono recati da ACPR 2 per consumare marijuana e non vi era nessuna

intenzione di consumare una rapina. La difesa postula pertanto il

proscioglimento di IM 4 dall’accusa di rapina, ritenendo che, in mancanza di

prove, non possa neppure essere ritenuto il furto, e contestando altresì le vie

di fatto.

Quanto alla tentata rapina a danno di __________, osserva che il

giorno dei fatti IM 4 era ospite di __________ e si stava facendo i fatti suoi.

A sollevare l’intento di fare un furto non è stato certamente lui. Egli ha

sempre avuto l’intenzione di trovare marijuana per uso personale e non per la

vendita, droga da cui era dipendente in maniera importante. Egli non era al

corrente delle intenzioni soggettive personali dei suoi correi in merito alle cose

sottratte. In occasione del primo sopralluogo certamente non sarebbero passati

all’atto, essendo solo in due. IM 4 è stato il primo che ha dichiarato di

essersi diretto all’ascensore per fare in modo che con la luce dell’ascensore __________

vedesse i coimputati. La sua intenzione non si estendeva alla sottrazione di

beni mobili o denaro, di conseguenza non ci può essere rapina, in quanto lo

stupefacente non può essere oggetto di furto. Resta così la tentata coazione e

l’infrazione alla LF sugli stupefacenti. La difesa ritiene che bisogna tenere

conto della desistenza e del ruolo marginale, postulando di prescindere dalla

pena ai sensi dell’art. 23 cpv. 2 CP e di tenere conto della scemata

imputabilità.

IM 4 ha sbagliato, si è trovato nel posto sbagliato, nel momento

sbaglaito, con le persone sbagliate, ma al momento giusto ha saputo fare la

cosa giusta. Oggi è cambiato, ha ritrovato la sua famiglia, ha trovato una

compagna a cui tiene e sta cercando un lavoro. Sta facendo una cura per la

dipendenza da marijuana. La difesa auspica che si possa tenere conto della

collaborazione dimostrata, sottolineando che il suo assistito ha sempre fornito

una versione lineare, e che si tenga conto della desistenza ai sensi dell’art.

23.

cpv. 2 CP. Per concludere, chiede il proscioglimento del suo assistito dalla

rapina ai danni di ACPR 2 e l’astensione dalla comminazione di una pena per il

punto A, per il punto G.1 chiede l’applicazione dell’art. 52 CP e pertanto

unicamente la commincazione di una multa per il consumo personale.

Preso atto che le parti non hanno

richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui

sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 22, 40, 42,

44, 46, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 93, 106, 126, 139, 140, 172ter, 181, 260bis

CP;

19, 19a, 19bis LStup;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4

sono coautori colpevoli di:

1.1

rapina tentata

per avere,

il 5 gennaio 2018, a __________, in correità fra loro e con il

minorenne __________ (__________2001), in stato psico-fisico alterato

dall’alcool e dal consumo di marijuana, per procacciarsi un indebito profitto e

alfine di appropriarsene, presentandosi sulla soglia di casa della vittima __________,

con l’intenzione, una volta apertasi la porta, di entrare in casa spintonando

la vittima, per poi placcarla, tenendola ferma e in silenzio, mentre due dei

correi sarebbero andati alla ricerca di denaro o di altri oggetti non meglio

precisati, tentato di sottrarre, con violenza e minaccia, un imprecisato

quantitativo di denaro e altri oggetti, ritenuto che IM 3 e IM 4 si sono

presentati sull’uscio di casa, chiedendo alla vittima se nell’appartamento ci

fosse l’amico __________, mentre IM 1 e IM 2 si trovavano sul pianerottolo, in

posizione discosta e con il capo coperto per non essere riconosciuti, che IM 3

ha desistito dicendo ai correi “no no no mi fa pena”, allontanandosi e

prendendo l’ascensore, che IM 4, pure lui, ha desistito seguendo immediatamente

l’amico scendendo dalle scale, che la vittima, resasi conto dell’intento del

gruppo, ha subito richiuso la porta di casa, mentre gli altri, IM 2, IM 1 e __________,

rimanevano sul pianerottolo continuando a bussare e, uno di loro, ad urlare “apri,

sono IM 3”, fingendo di essere IM 3, con l’intento di derubare __________

di soldi e/o altri oggetti;

1.2

coazione tentata

per avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.1, in correità fra loro e con

il minorenne __________ (__________2001), presentandosi sulla soglia di casa

della vittima __________, con l’intenzione, una volta apertasi la porta, di

entrare in casa spintonando la vittima, per poi placcarla, tenendola ferma ed

in silenzio, mentre due dei correi sarebbero andati alla ricerca di marijuana

da sottrarre, tentato di costringere __________, con violenza e minaccia,

rispettivamente intralciando la di lui libertà d’agire, a tollerare i loro

atti;

1.3

infrazione alla LF sugli

stupefacenti tentata

per avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.1, in correità fra loro e con

il minorenne __________ (__________2001), senza essere autorizzati, cercando di

sottrarre marijuana ad __________, tentato di procurarsi un imprecisato

quantitativo di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 e IM 2 sono coautori

colpevoli di:

2.1

rapina

per avere,

il 5 gennaio 2018, a __________, in correità fra loro e con il

minorenne __________ (__________2001), in stato psico-fisico alterato

dall’alcool e dal consumo di marijuana, per procacciarsi un indebito profitto

ed alfine di appropriarsene, sottratto, con violenza e minaccia, denaro e altri

oggetti a danno di ACPR 1, segnatamente, presentandosi sulla soglia di casa

della vittima, venendo quest’ultima spintonata da __________, dopo aver aperto

la porta, finendo a terra e permettendo in questo modo a IM 1 e IM 2 di entrare

nell’appartamento, occupandosi poi, questi ultimi, di trattenere a terra la

vittima, imponendole il silenzio e impedendole di fatto di reagire, mentre __________

in un secondo momento è andato alla ricerca di refurtiva, sottratto un coltello

a serramanico di marca Laguiole, un accendino, una scatola di latta con delle

monetine, due orologi e un cellulare marca Wiko, oltre a denaro contante in EUR

(350) per un valore corrispondente a circa CHF 400.00;

2.2

infrazione alla LF sugli

stupefacenti tentata

per avere,

nelle circostanze di cui al punto 2.1, in correità fra loro e con

il minorenne __________ (__________2001), senza essere autorizzati, cercando di

sottrarre da casa di ACPR 1 un imprecisato quantitativo di marijuana, hascisc e

cocaina, tentato di procurarsi un imprecisato quantitativo di stupefacenti;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

IM 1 è autore colpevole di:

3.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo fine ottobre 2017 – 6 gennaio 2018, a __________,

senza essere autorizzato, in più occasioni, offerto e fornito 2.8 grammi di

cocaina e 2 spinelli di marijuana al minorenne __________ (_______2001);

3.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo luglio 2015 – 10 gennaio 2018, a __________ e in altre

imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, consumato 300

grammi di marijuana e 2 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

4.

IM 2 è autore colpevole di:

4.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti ripetuta

per avere,

senza essere autorizzato, in più occasioni,

4.1.1

nel periodo agosto 2017 – 10

gennaio 2018, a __________ e nel __________, alienato e offerto a persone non

identificate 110 grammi di marijuana;

4.1.2

nel periodo inizio autunno

2017.

– 6 gennaio 2018, a __________, offerto e fornito al minorenne __________

(__________2001) 2/3 grammi di marijuana;

4.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo 30 agosto 2017 – 10 gennaio 2018, a __________, senza

essere autorizzato, consumato 40 grammi di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

5.

IM 3 è autore colpevole di:

5.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo inizio autunno 2017 – 6 gennaio 2018, a __________, in

due occasioni, senza essere autorizzato, offerto e fornito al minorenne __________

(__________2001) 2 spinelli di marijuana;

5.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo luglio 2015 – 11 aprile 2018, a __________ e in altre

imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, consumato 45

grammi di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

6.

IM 4 è autore colpevole di:

6.1

infrazione alla LF sugli

stupefacenti

per avere,

nel periodo inizio autunno 2017 – 6 gennaio 2018, a __________, in

più occasioni, senza essere autorizzato, offerto e fornito al minorenne __________

(__________2001) 2/3 grammi di marijuana;

6.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo febbraio 2017 – 10 aprile 2018, a __________ e in

altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato,

consumato 350 grammi di marijuana;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

7.

IM 1 e IM 2 sono prosciolti

dalle imputazioni di atti preparatori di rapina di cui al punto B.2 e

infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto B.4.2 dell’atto d’accusa.

8.

IM 3 e IM 4 sono prosciolti

dall’imputazione di rapina e dalle imputazioni subordinate di furto di lieve

entità e vie di fatto di cui al punto C.1 dell’atto d’accusa.

9.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta di cui al

punto D.1 dell’atto d’accusa.

10.

IM 2 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta di cui al

punto E.1.1 dell’atto d’accusa.

11.

Di conseguenza,

11.1

IM 1

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato

11.1.1

alla pena detentiva di 16

(sedici) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

11.1.2

al pagamento della multa di CHF

200.00

(duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

11.1.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 8 (otto) mesi, con un periodo di prova di

anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

11.1.4

Per la durata del

periodo di prova è ordinata l’assistenza riabilitativa ai sensi 93 CP.

11.2

IM 2

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato

11.2.1

alla pena detentiva di 31

(trentuno) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena

unica ex art. 46 cpv. 1 CP, considerata la revoca della sospensione

condizionale della pena detentiva di 16 (sedici) mesi ordinata nei suoi

confronti con sentenza del 19 dicembre 2016 della Corte delle Assise

correzionali di __________;

11.2.2

al pagamento della multa di CHF

200.00

(duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

11.3

IM 3

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai

decreti d’accusa del 1. aprile 2016 e del 29 marzo 2017 del Ministero Pubblico

del Cantone Ticino,

è condannato

11.3.1

alla pena detentiva di 6 (sei)

mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

11.3.2

al pagamento della multa di CHF

200.00

(duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

11.3.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

11.4

IM 4

avendo agito in stato di scemata imputabilità,

è condannato

11.4.1

alla pena detentiva di 6 (sei)

mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

11.4.2

al pagamento della multa di CHF

200.00

(duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.

11.4.3

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2

(due).

12.

Trattandosi di caso di

rigore, si prescinde dall’espulsione di IM 3 dal territorio svizzero ai sensi

dell’art. 66 a cpv. 2 CP.

13.

È ordinato il dissequestro

del foglietto manoscritto a favore di IM 2 e il dissequestro dei cellulari a

favore degli aventi diritto, previa cancellazione dei messaggi scambiati tra i

coimputati, i cui costi sono da anticipare dai condannati.

14.

La tassa di giustizia di fr.

2’000.00 e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con

ripartizione interna in misura di 1/4 (un quarto) ciascuno.

15.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

15.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 11'811.00

spese fr. 526.00

IVA (7,7%) fr. 950.00

totale fr. 13'287.00

15.2

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 10'712.40

spese fr. 655.00

IVA (7,7%) fr. 875.30

totale fr. 12'242.70

15.3

La nota professionale

dell’avv. DUF 3 è approvata per:

onorario fr. 7'581.00

spese fr. 500.00

IVA (7,7%) fr. 622.25

totale fr. 8'703.25

15.4

La nota professionale

dell’avv. DUF 4 è approvata per:

onorario fr. 4'483.80

spese fr. 270.00

IVA (7,7%) fr. 366.05

totale fr. 5'119.85

15.5

I condannati sono tenuti a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi

difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano

(art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 1'443.30

Multa fr. 800.--

Spese postali, tel.,affr. in

blocco fr. 551.95

fr. 4'795.25

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 360.85

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 138.--

fr. 1'198.85

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 360.85

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 138.--

fr. 1'198.85

============

Distinta spese a

carico di IM 3 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 360.85

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 138.--

fr. 1'198.85

============

Distinta spese a

carico di IM 4 (1/4)

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 360.85

Multa fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 138.--

fr. 1'198.85

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

vicecancelliera