72.2019.236
Colpevole di aver indotto con l’inganno i funzionari di diverse compagnie assicurative ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, per un importo totale denunciato di CHF 26'791.95. Ripetuta truffa (processuale); ripetuta falsità in documenti; violazione della sfera segreta o privata
6 febbraio 2020Italiano43 min
stato creato ad arte direttamente da IM 1 utilizzando l’oggetto denominato “palla
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2019.236
Lugano,
6 febbraio 2020/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Francesca
Verda Chiocchetti, Presidente
GI 1
GI 2
Ugo Peer, cancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
patrocinata dall’avv. RAAP 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
contro IM 1
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 2 aprile 2019 al 26 agosto 2019
(147 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 27 agosto 2019;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa 203/2019 del 18 settembre 2019, emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. ripetuta truffa
qualificata siccome commessa per mestiere, in
considerazione dei suoi precedenti penali specifici, della reiterazione e
perseveranza del suo agire e del reddito perseguito,
e meglio per avere,
nel periodo agosto 2017 – marzo 2019,
a __________, __________, __________, __________, __________ ed in
altre imprecisate località in Svizzera e in Italia,
in parte in correità con __________, __________ e __________ ed in
parte con la complicità __________ (contro i quali si procede separatamente),
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
affermando cose false o dissimulando cose vere,
ingannato con astuzia i funzionari delle compagnie assicurative ACPR
3, ACPR 2, ACPR 4 e ACPR 5,
ottenendo per sé o per terzi indebiti risarcimenti,
nonché, in almeno un’occasione, ingannato con astuzia __________,
acquirente di un’autovettura, alla quale, prima di metterla in vendita, ha
modificato il contachilometri alfine di rendere il veicolo più attrattivo,
ottenendo complessivamente un indebito profitto non meglio
quantificato, ma di almeno complessivi CHF 26'791.95,
e meglio per avere,
1.1. nel periodo agosto –
ottobre 2017,
a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate
località,
in correità con __________ (contro il quale si procede
separatamente),
inscenato in data 30 agosto 2017 un falso sinistro tra il veicolo
Infiniti FX30d GT P, no. telaio JN1TDNS51U0452272, immatricolato __________ ed
intestato alla __________, società riconducibile a __________, e la bicicletta
Merida Scultura Comp 905-E, telaio in carbonio e cambio elettronico
automatizzato Schimano Ultegra,
considerato come il danneggiamento è avvenuto volontariamente,
ritenuto che IM 1 ha poi annunciato, o fatto annunciare, in data
1° settembre 2017, contrariamente al vero, alla ACPR 5, che il veicolo Infiniti
FX30d GT P era responsabile del sinistro,
inducendo in tal modo l’assicurazione a versare, un indennizzo
complessivo di CHF 5'030.00, di cui CHF 4'590.00 versati alla società __________,
per l’acquisto di una nuova bicicletta e CHF 440.00 versati direttamente a __________,
considerato che IM 1 ha ottenuto un importo di CHF 1'000.00 dallo
stesso __________ quale ringraziamento;
1.2. nel periodo dicembre
2017 – gennaio 2018,
a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate
località,
in correità con __________ e con la complicità __________ (contro
Fatti
i quali si procede separatamente),
annunciato all’assicurazione ACPR 4, un danno grandine al veicolo
BMW 123d, no. telaio WBAUH11090E227539, già immatricolato __________, intestato
alla __________, società riconducibile a __________, danno che in realtà era
stato creato ad arte direttamente da IM 1 utilizzando l’oggetto denominato “palla
magica” a lui consegnato da __________,
alfine di favorire economicamente la __________ (che ha riparato
il veicolo), nonché sé stesso e __________, ottenendo questi ultimi un importo
di almeno CHF 1'250.00/1'500.00 ciascuno,
considerato che la compagnia assicurativa ha versato, per questo
sinistro, un indennizzo di CHF 9'340.95;
1.3. nel giugno 2018,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
annunciato all’assicurazione ACPR 2, un danno grandine al veicolo
Fiat Ducato Maxi Furgone 40GV, no. telaio ZFA25000002848553, immatricolato __________,
intestato alla società __________,
danno che in realtà era stato creato ad arte direttamente da IM 1,
alfine di favorire economicamente sé stesso, considerato che la
compagnia assicurativa ha versato a suo favore, per questo falso sinistro, un
indennizzo di CHF 7'150.00;
1.4. nell’ottobre –
novembre 2018,
a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate
località,
in correità con __________ (contro il quale si procede
separatamente),
annunciato, ovvero fatto annunciare, all’assicurazione ACPR 2, un
falso incidente della circolazione fra il veicolo Hyundai Atos 1.0,
immatricolato __________ e intestato a nome della società __________, riconducibile
ad __________, ed il veicolo Mini Cooper SD Countryman, no. telaio
WMWZD71050WM45461, immatricolato __________, intestato a __________, ma in uso
all’imputato,
indicando che in data 28 ottobre 2018, a __________, in fase di
manovra aveva colliso contro il veicolo intestato a __________, danneggiando il
fianco sinistro,
ritenuto che i danni al veicolo Mini Cooper erano in realtà
preesistenti, in quanto il veicolo era stato precedentemente danneggiato a __________
da persona rimasta sconosciuta,
ottenendo in tale modo l’imputato il risarcimento indebito
dell’importo di CHF 3'817.50, somma bonificata sul conto __________ IBAN
no. __________, intestato a __________ ma in uso allo stesso IM 1;
1.5. nel dicembre 2018,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
con la complicità di __________ (contro il quale si procede
separatamente),
annunciato all’assicurazione ACPR 3, un danno grandine al veicolo
Mini Cooper SD Countryman, no. telaio WMWZD71050WM45461, immatricolato __________,
intestato a __________, che in realtà era stato creato ad arte direttamente da IM
1 utilizzando l’oggetto denominato “palla magica” a lui consegnato da __________,
alfine di favorire economicamente sé stesso, considerato che la
compagnia assicurativa ha versato a suo favore, per questo falso sinistro, un
indennizzo di CHF 1'453.50, già dedotta la franchigia di CHF 800.00;
1.6. nel corso del mese di
marzo 2019,
a __________ ed in altre imprecisate località in Svizzera ed in
Italia,
ingannato astutamente __________, vendendogli la vettura marca
Mini Cooper SD Countryman, no. telaio WMWZD71050WM45461, immatricolata __________,
intestata a __________ al prezzo di CHF 12'500.00, facendogli credere che lo
stesso avesse un chilometraggio di circa 104'500 km, mentre in realtà allo
stesso erano stati precedentemente diminuiti i chilometri almeno da 114'814 a
100'827,
realizzando un indebito profitto non meglio quantificato;
Considerandi
2.
ripetuta truffa
processuale, in parte tentata
per avere,
nel corso del 2018,
a __________,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
con la complicità di __________,
ingannato e tentato di ingannare con astuzia il Pretore Aggiunto
della Pretura di __________, affermando cose false o dissimulando cose vere,
oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendolo, rispettivamente
tentando di indurlo in tal modo ad atti pregiudizievoli di una parte o di un
terzo,
e meglio per avere,
2.1
prodotto, in una causa
avviata da sua moglie ACPR 1 per l’adozione di provvedimenti di protezione
dell’unione coniugale, documenti attestanti circostanze inveritiere, alfine di
mostrare al Giudice una situazione finanziaria peggiore rispetto a quella
reale,
e meglio per avere,
prodotto, in corso di causa, al Pretore Aggiunto, un contratto di
noleggio apparentemente stipulato tra lo stesso __________ e IM 1 per l’uso del
veicolo Mini Countryman, contratto allestito unicamente per sottacere il fatto
che il veicolo era in realtà di proprietà dell’imputato, nonché una
dichiarazione firmata da __________ attestante il comodato a favore di IM 1 del
veicolo Mercedes GLA 50, matricola _______, allestita unicamente per sottacere
il fatto che il veicolo era in realtà di proprietà dell’imputato, ed infine un
falso contratto di lavoro con la società __________ datato 20 ottobre 2017, mai
entrato in vigore,
alfine di mostrare una situazione finanziaria peggiore (maggiori
costi, minori proprietà mobiliari, reddito inferiore a quello realmente da lui
percepito) e ottenere così una decisione a lui più favorevole in relazione
all’obbligo di pagare i contributi alimentari a favore dei figli nell’ambito
della causa intentata dalla moglie contro di lui e meglio alfine di ottenere la
fissazione di un importo, non quantificato, inferiore a quello in realtà dovuto;
2.2
prodotto, in una causa
da lui avviata a seguito di un’istanza di modifica delle misure a protezione
dell’unione coniugale, documenti attestanti circostanze inveritiere, alfine di
convincere il Giudice che le condizioni per l’accoglimento della sua istanza
fossero date, cercando di far credere che la sua situazione finanziaria non gli
permetteva di far fronte al pagamento dei contributi alimentari già stabiliti
in favore dei figli,
e meglio, per avere,
trasmesso al Pretore Aggiunto, per il tramite del proprio
patrocinatore, in occasione dell’inoltro dell’istanza, una dichiarazione datata
6.
luglio 2018 attestante un asserito prestito di CHF 10'000.00 da lui ricevuto
da __________, allegando alla stessa la ricevuta di prelevamento __________, in
urto con la verità, considerato che tale importo era stato prelevato dal conto __________
intestato a __________ ma riconducibile allo stesso IM 1,
nonché un contratto di noleggio apparentemente stipulato tra lo
stesso __________ e IM 1 per l’uso del veicolo Mini Countryman, contratto
allestito unicamente per sottacere il fatto che il veicolo era in realtà di
proprietà dell’imputato,
alfine di tentare di ottenere l’accoglimento della causa da parte
del Pretore Aggiunto della Pretura di __________ e quindi la diminuzione, non
quantificabile, o l’annullamento dell’obbligo del pagamento dei contributi
alimentari,
ritenuto che IM 1 ha poi ritirato la sua istanza in data 28
gennaio 2019;
3.
ripetuta falsità in
documenti
per avere,
nel periodo luglio 2017 – dicembre 2018,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ ed in altre località del Cantone Ticino,
allo scopo di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto,
formato o fatto formare documenti falsi, facendone altresì uso a
scopo d’inganno,
e meglio per avere,
3.1
in data imprecisata,
ma non prima del luglio 2017,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
in correità con __________,
allestito il contratto “dichiarazione di noleggio auto” datato 5
luglio 2017, attestante, contrariamente al vero, che il veicolo Mini
Countryman, matricola no. _______ era di proprietà di __________ e dato a
noleggio allo stesso IM 1, mentre in realtà era di proprietà di quest’ultimo,
facendone poi uso, a scopo d’inganno, producendolo nell’ambito di
due cause dinnanzi alla Pretura di __________, per la fissazione dei contributi
alimentari a favore dei figli, alfine di mostrare una situazione finanziaria
peggiore di quella reale;
3.2
in data imprecisata ma
non prima dell’ottobre 2017,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
allestito il “contratto di lavoro a tempo determinato” datato 20
ottobre 2017 tra lui e la __________, attestante, contrariamente al vero che IM
1.
era stato assunto a tempo pieno per uno stipendio lordo mensile di CHF
1'500.00,
facendone poi uso, a scopo d’inganno, producendo tale documento
nell’ambito di una causa dinnanzi alla Pretura di __________, per la fissazione
dei contributi alimentari a favore dei figli, alfine di mostrare un reddito
inferiore a quello da lui realmente percepito;
3.3
in data imprecisata,
ma non prima del luglio 2018,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
allestito un documento datato 6 luglio 2018, attestante,
contrariamente al vero, che __________ gli aveva concesso un prestito di CHF
10'000.00 per il pagamento degli oneri ipotecari della casa di __________,
allegando la conferma di prelevamento de __________, considerato che in realtà
il suddetto conto era intestato a __________ ma riconducibile allo stesso IM 1,
facendone poi uso, a scopo d’inganno, producendo tale documento
nell’ambito di una causa dinnanzi alla Pretura di __________, per la fissazione
dei contributi alimentari a favore dei figli, alfine di mostrare una situazione
finanziaria peggiore di quella reale;
3.4
nell’ottobre –
novembre 2018,
a __________, __________, __________ ed in altre imprecisate
località,
compilato il documento “convenzione di indennizzo Evento del 28
ottobre 2018” datato 20 novembre 2018,
indicando all’assicurazione per il rimborso dei danni causati dal
finto sinistro annunciato il conto presso __________ intestato a __________, ma
in suo uso,
falsificando su tale documento la firma di __________,
intestatario del veicolo e persona assicurata,
e fatto uso, a scopo d’inganno, di tale documento, trasmettendolo
all’assicurazione ACPR 2, alfine di ottenere il risarcimento richiesto pari a
CHF 3'817.50 di cui al punto 1.4.;
3.5
nel dicembre
2018,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
compilato la “dichiarazione di cessione” datata 28 dicembre 2018,
indicando all’assicurazione, per il rimborso dei danni causati dal finto
sinistro annunciato, il conto a lui intestato presso __________,
falsificando su tale documento la firma di __________,
intestatario del veicolo e persona assicurata,
e fatto uso, a scopo d’inganno, di tale documento, trasmettendolo
all’assicurazione ACPR 3, alfine di ottenere il risarcimento richiesto pari a
CHF 1'453.50 di cui al punto 1.5.;
4.
istigazione alla falsità
in documenti
per avere,
nel febbraio 2018,
a __________, __________, __________, __________ ed in altre
imprecisate località,
allo scopo di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto,
intenzionalmente determinato __________ a formare un documento
attestante, contrariamente al vero, un fatto d’importanza giuridica,
e meglio per avere,
allo scopo di non permettere alla di lui moglie, dalla quale si
stava separando, di venire a conoscenza di valori patrimoniali a lui
riconducibili,
intenzionalmente determinato __________ a far figurare sul
contratto di base per il conto __________, firmato all’apertura dallo stesso __________,
che quest’ultimo era “avente economicamente diritto dei valori patrimoniali
consegnati nell’ambito del presente rapporto contrattuale”, quando in
realtà l’effettivo avente diritto economico era IM 1;
5.
ripetuta coazione
per avere,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
nel periodo ottobre 2016 – aprile 2017,
usando minaccia di un grave danno contro la moglie o intralciando
in altro modo la libertà d’agire di lei,
ripetutamente costretto ACPR 1 a tollerare determinati suoi comportamenti
e atti,
segnatamente,
5.1
nel periodo successivo
alla loro separazione, verosimilmente da ottobre 2016, controllandola e
seguendola nei suoi movimenti, avendo lo stesso installato sotto il suo veicolo
un sistema GPS, facendole capire, per il tramite di terze persone, che la
seguiva e che era sempre a conoscenza dei suoi spostamenti;
5.2
nel settembre 2017,
inviandole sul telefono cellulare dei messaggi SMS dal contenuto ingiurioso e
di minaccia, e meglio:
5.2.1
nel mese di
settembre 2017, usando nei di lei confronti i termini ingiuriosi indicati al
punto 6.1. “…quando me l’han detto non ci potevo credere, ma da una stronza
come te, tutto è possibile e mi sembrava che si comportavano stranamente!!
Cazzo ma sei proprio puttana fino in fondo allora…”;
5.2.2
nel mese di settembre 2017,
usando nei di lei confronti i termini ingiuriosi indicati al punto 6.2. “…tu
sei una madre meschina e malvagia…”;
5.2.3
nel mese di settembre 2017,
usando nei di lei confronti i termini ingiuriosi indicati al punto 6.3. “…Inventati
altro che è meglio va, SEI TU che metti confusione proteggendoti dietro loro,
sei patetica e sempre TROIA rimani…”;
5.2.4
nel mese di settembre 2017,
usando nei di lei confronti i termini ingiuriosi, rispettivamente i termini di
minaccia “…vorrei solo sapere xchè sei sempre aggressiva, ma che cazzo hai??
Prima di assalire le persone xchè non chiedi prima?? Non tirare troppo la corda
xchè lo sai bene che con me hai solo sa perdere!!! Cominciamo a cambiare
intestazione AIL ed è il primo avvertimento così impari e tiri fuori 4000 di
cauzione!!! Sai che IO dovrei essere aggressivo con te con quello che mi hai
fatto??? Datti na calmata altrimenti sprofondi nell inferno prima di fine
anno!!! Occhio……..”;
5.2.5
nel mese di novembre 2017,
usando nei di lei confronti i termini ingiuriosi, rispettivamente i termini di
minaccia “si son pazzo xchè tu mi hai fatto diventar così!!! E non ho più la
condizionale dunque vedi di tirarti assieme!! Gira pure l sms alla fenomeno di __________!!!
Ne tu ne tantomeno lei non mi fate paura x niente!!”;
6.
ripetuta ingiuria
per avere,
nel settembre 2017,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
ripetutamente offeso l’onore di ACPR 1, tramite messaggi SMS a lei
indirizzati, segnatamente,
6.1
nelle circostanze di
cui al punto 3.2.1., utilizzando i termini “stronza” e “puttana”;
6.2
nelle circostanze di
cui al punto 3.2.2., utilizzando l’espressione “madre meschina e malvagia”;
6.3
nelle
circostanze di cui al punto 3.2.3., utilizzando l’espressione “sei patetica”
e il termine “troia”;
7.
diffamazione
per avere,
nel mese di novembre 2017,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località,
incolpato e reso sospetta la moglie ACPR 1 di condotta
disonorevole e di altri fatti che possono nuocere alla di lei reputazione,
segnatamente inviando alla loro figlia comune __________ dei messaggi SMS in
cui ha scritto “si ma allora tua mamma è una grande rincoglionita cazzo!! “;
8.
ripetuta trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per avere,
nel periodo luglio 2017 – gennaio 2019,
a __________ e __________,
omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di versare a favore
della moglie i contributi alimentari da lui dovuti, conformemente a quanto
stabilito dalla Pretura di __________ con decreto 31.10.2017 e meglio “da
luglio 2017 il marito si farà carico degli oneri ipotecari, dell’ammortamento e
di tutte le spese legate all’intera abitazione di via __________ e potrà
incassare anche eventuali pigioni”, per un importo complessivo di CHF
7'996.90;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 146 CP, art. 251 cifra 1 CP (in
parte in relazione con l’art. 24 CP), art. 173 CP, art. 177 CP, art. 181 CP e
art. 217 CP
Presenti: - la Procuratrice pubblica PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1, in
rappresentanza dell’AP ACPR 1.
Espletato il pubblico
dibattimento: mercoledì 5 febbraio 2020, dalle
ore 09:30 alle ore 16:20;
giovedì 6 febbraio 2020,
dalle ore 14:00 alle ore 14:30.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale
del dibattimento
1.
La
Presidente propone alle parti le seguenti modifiche dell’atto di accusa:
-- al
punto 2, anziché “con la complicità di __________”, “in parte con la complicità
di __________”;
-- al
punto 6.1, anziché “di cui al punto 3.2.1”, “di cui al punto 5.2.1”;
-- al
punto 6.2, anziché “di cui al punto 3.2.2”, “di cui al punto 5.2.2”;
-- al
punto 6.3, anziché “di cui al punto 3.2.3”, “di cui al punto 5.2.3”.
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
2.
La
Presidente comunica alle parti che la Corte prospetta la seguente
imputazione alternativa:
- a
quella di cui al punto 5.1 dell’AA, l’imputazione di violazione della sfera
segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP).
Dà alle parti l’opportunità di
pronunciarsi.
La PP, l’avv. RAAP 1
e l’avv. DUF 1 dichiarano di non avere al riguardo nulla da osservare.
Sentiti: - la Procuratrice pubblica,
la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: a distanza di 5 anni, IM 1
presenzia nuovamente in aula per rispondere ancora di reati legati alla
compravendita di autovetture ai quali si aggiungono reati commessi nella sfera
familiare. Una parte di questi reati è stata commessa durante il periodo di
liberazione condizionale. L’inchiesta è stata avviata a seguito di diverse
denunce e segnalazioni nei confronti dell’imputato. La moglie ACPR 1 ha
denunciato il marito il 14.03.2017 sentendosi indebitamente controllata da
quest’ultimo in una fase in cui fra i coniugi vi erano rapporti tesi a seguito
della separazione in corso. ACPR 1 ha paura di parlare al telefono e finanche
di parlare a casa sua. Il ritrovamento di un localizzatore GPS sull’automobile
in uso a ACPR 1 conferma i sospetti di quest’ultima. IM 1 ammette di avere
posto il GPS sulla vettura della moglie qualche giorno prima del ritrovamento
del localizzatore. Non dice chi lo ha posto né dov’è stato comprato. Qualche
mese dopo, ACPR 1 denuncia l’imputato per violazione di domicilio, coazione e
il tenore di alcuni messaggi ch’egli le ha inviato col telefono portatile.
L’ultima querela di ACPR 1 risale a marzo 2011 nella quale rimprovera al marito
la trascuranza degli obblighi di mantenimento.
Il procedimento penale principale prende avvio dopo una
segnalazione al Ministero pubblico da parte del badante della mamma di IM 1. Si
rivolge agli inquirenti avendo trovato della strana documentazione nascosta,
segnatamente dietro un quadro, nella casa della signora anziana. Su un altro
fronte, emerge in corso d’inchiesta che IM 1 ha proposto a un terzo di
denunciare un sinistro mai avvenuto. IM 1 è stato così fermato e interrogato ed
egli ha dichiarato agli inquirenti di non avere particolari entrate
finanziarie, di non avere un lavoro fisso e di occuparsi della compravendita di
“macchinette” nonché della mamma malata. Egli ha poi ammesso di avere
fatto un falso annuncio di sinistro. Del resto, __________, il suo
parrucchiere, dal canto suo aveva ammesso che quell’incidente non aveva mai
avuto luogo. IM 1, messo alle strette, ha riconosciuto essere stato fittizio
anche il sinistro con __________. L’incongruenza nella versione di __________
(l’automobile la guidava IM 1), ha portato lo stesso __________ ad ammettere di
aver commesso la truffa. A questa ammissione ha poi fatto seguito quella di IM
1.
il quale tuttavia contesta di avere ricevuto fr. 1'000.-. L’inchiesta è
proseguita, ed ha portato alla luce altri comportamenti illeciti ascrivibili a IM
1.
Questi risulta avere ingannato, in 5 occasioni e in correità con altre
persone, diverse compagnie di assicurazione e di avere ingannato in
un’occasione una persona. IM 1 ha ammesso di avere dato “una rinfrescata”
all’automobile __________ poi venduta a un terzo. IM 1 ha ingannato il Pretore
della Pretura di __________. È emersa della falsa documentazione usata
dall’imputato sia per realizzare delle truffe sia per porre in essere delle
truffe processuali nell’ambito del contenzioso in Pretura. IM 1 ha poi istigato
l’amico __________ ad aprire un conto corrente __________ in cui indicare,
contrariamente al vero, che fosse quest’ultimo e non lui l’ADE. L’imputato ha,
come visto, costretto ACPR 1 a subire determinati suoi comportamenti. La PP,
alla luce del ritiro delle querele, non si sofferma sui reati di ingiuria e
diffamazione. Quanto alla violazione degli obblighi di mantenimento, il
magistrato evidenzia che l’imputato non paga i contributi alla moglie e neppure
per i figli. È lo Stato che li sta anticipando a favore di questi ultimi. I
reati posti in essere da IM 1, prosegue la Pubblica accusa, sono gravi ma non
particolarmente gravi. La PP spiega poi come mai ci si trova oggi dinanzi ad
una Corte delle assise criminali. IM 1 nel mondo delle auto ha iniziato col
lavorare con un socio per poi farlo con la __________ da solo come
indipendente. Ha quindi subìto il 28.11.2006 una condanna alla pena detentiva
di 8 mesi, sospesa condizionalmente per la durata di 5 anni, per avere
ingannato le assicurazioni con finti sinistri. Nel 2009 apre l’attività con la __________
occupandosi di compravendita di automobili e incappa nel secondo inciampo:
viene arrestato per truffa e falsità in documenti. Trascorre un mese in carcere
e viene liberato l’8 giugno. Il 31 luglio dello stesso anno viene nuovamente
arrestato, a seguito di un tentativo di inquinare le prove. L’inchiesta non può
essere chiusa in quanto vengono segnalati ulteriori comportamenti illeciti di IM
1.
che sfociano in un procedimento complesso: trattasi della famosa inchiesta __________.
IM 1 viene nuovamente arrestato a novembre del 2013 e resta in carcere fino al
18.02.2014
Verrà riarrestato il 15 dicembre 2014 e resterà in carcere fino al
19.
gennaio 2015 per poi passare in anticipata esecuzione della pena dal 20
gennaio 2015. Il 23.02.2015 l’imputato è stato condannato a 3 anni e 6 mesi ed
è stato liberato l’08.09.2016 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.
L’imputato aveva passato 2 anni e mezzo in carcere e mancavano 1 anno e 61
giorni al termine dell’espiazione. Aveva detto che voleva iniziare una nuova
vita. Venendo all’inchiesta sfociata nel rinvio a giudizio da cui il presente
dibattimento, la PP osserva che l’imputato sembra si sia voluto prendere le
proprie responsabilità verso la fine dell’istruttoria: egli ha detto che vuole
distanziarsi dal mondo delle automobili. Tuttavia, a mente del magistrato, IM 1
sembra non capire l’illiceità dei suoi atti. Ricade sempre nelle truffe
assicurative. È stato posto in detenzione preventiva per ben tre volte ed ha
subito diverse condanne. Egli ha visto quanto i suoi figli soffrivano e,
nonostante ciò, ha ricominciato a delinquere, andando anche contro la sua
stessa famiglia. Egli pensa di essere al di sopra della legge. Percepiva buoni
introiti. Lo si vede da quanto confluiva sul conto di __________. Oggi si pente
di quanto commesso. Chiede scusa. Tuttavia lo aveva fatto anche nel corso del
procedimento sfociato nella condanna del 23.02.2015. Aveva detto di essere
pentito per poi tradire appena possibile la fiducia concessagli dalle autorità.
In questa sede si discute di 6 casi di truffa. Il punto 13 ed 1.6 dell’atto di
accusa sono contestati. Quanto al punto 1.3, a mente dell’imputato tutti i
furgoni erano grandinati. La versione dell’imputato contrasta con quella di __________
il quale non aveva alcun interesse a presentarsi presso l’assicurazione e dire
che un furgone non era grandinato., e men che meno provava dissapori verso IM 1.
La versione i __________ trova poi riscontro nella documentazione, dalla quale
risulta una crocetta sul no, a comprava che quel furgone non aveva subito danni
da grandine. Del resto, la versione dell’imputato, secondo cui egli avrebbe
incontrato due persone ignote, avrebbe visto la scritta “tirabolli” sul
loro veicolo e li avrebbe incaricati di eseguire i lavori di riparazione che
questi avrebbero svolto lavorando per 3 / 4 giorni risanando 3'000 bolli sul
piazzale dinanzi a casa sua, non è affatto credibile. Gli altri punti dell’atto
di accusa sono ammessi. Ad accezione del punto 1.4, per le altre imputazioni
non vi è stata ammissione spontanea. Nella vicenda della “palla magica”,
l’imputato ha confessato confrontato con risultanze stringenti. Quanto al punto
1.6
dell’atto di accusa, l’imputato ne contesta l’aspetto soggettivo,
sostenendo di aver voluto dare una “rinfrescata all’automobile”. Poi
aggiunge che avrebbe fatto uno sconto di ulteriori fr. 500.- al compratore.
Tuttavia la PP eccepisce che quel veicolo risultava già in vendita da gennaio,
ricorda che secondo le dichiarazioni di IM 1 il lavoro sarebbe stato eseguito
in Italia da un amico dello stesso e definisce come fantasiosa la motivazione
della “rinfrescata” per un mero vezzo dell’imputato. La PP chiede, ad
ogni buon conto, che siano confermati anche i punti contestati dell’atto di
accusa. Trattasi di truffa aggravata in quanto commessa per mestiere. Evidenzia
che l’autore ha vissuto grazie al suo agire truffaldino. La durata del
comportamento criminale è stata lunga e l’agire è stato seriale. Quanto al
punto 2 dell’atto di accusa, la PP sostiene che vi è stata truffa processuale
in quanto IM 1 ha prodotto della documentazione falsa (contratto di prestito,
contratto di noleggio, …) in Pretura per ingannare l’autorità mirando ad un
ritorno economico, prospettando una sua situazione professionale ed economica
peggiore rispetto a quella reale. L’imputato ha prodotto il documento con la __________
in quanto difficilmente il Pretore avrebbe creduto alla tesi che percepisse
soli fr. 1'500.- al mese. IM 1 ha celato le sue vere entrate, sottacendo la sua
liquidità che entrava sul conto __________ di __________ di cui l’imputato era
in realtà il vero beneficiario economico. Quanto all’automobile che IM 1 dice
non essere sua, __________ aveva ammesso non appartenergli, di non averla
comprata lui. Grazie ai falsi documenti prodotti, IM 1, a mente del magistrato,
si è visto accollare il pagamento di contributi alimentari non elevati. Il PP
chiede pertanto la conferma anche di questo capo di accusa. Rileva, poi, che i
punti 3.4 e 3.5 dell’atto di accusa non sono contestati. È stato l’imputato a
porre la firma di __________ senza il suo consenso. In relazione al punto 3.1
dell’atto di accusa, __________ ha confermato di avere firmato questo documento.
__________ contesta che il veicolo è di sua proprietà.
In merito al punto 3.2 dell’atto di accusa, __________ non ha mai
firmato il contratto __________ e IM 1 non ha mai lavorato presso la predetta
società. Il contratto è stato prodotto per attestare un salario che non gli
permetterebbe di pagare maggiori contributi alimentari ai figli. Quanto al
punto 3.3. dell’atto di accusa, il magistrato rileva che anche in questo caso IM
1.
ha prodotto un documento che attesta falsamente un prestito contratto di fr.
10'000.- per pagare il minimo indispensabile come contributi alimentari. Per
quanto attiene all’istigazione alla falsità in documenti di cui al punto 4
dell’atto di accusa, dal formulario A del conto __________ risulta quale
beneficiario economico degli averi __________, cosa non vera. Il magistrato
ricorda che per configurare un’istigazione è sufficiente suscitare una persona
a commettere un determinato atto. Non è necessario che l’istigatore debba
vincere la resistenza dell’istigato. Qualsiasi comportamento idoneo a
determinare ad agire può essere comportamento istigatore. __________ ha ammesso
di avere avuto pena per IM 1, in quanto tutti gli avevano girato le spalle. __________
ha quindi deciso di assecondare l’amico che gli ha chiesto aiuto. I due erano
molto amici. L’imputato sapeva che, se gliel’avesse chiesto, l’amico avrebbe
assentito. IM 1 aveva una grande influenza su __________. __________ firmava
tutto quel che l’imputato gli chiedeva di firmare. Il formulario A è un
documento dal contenuto falso, avendo __________ indicato di essere l’ADE del
conto __________. Quanto al punto 5 dell’atto d’accusa, il PP rileva che il
recesso di querela non fa stato, trattandosi di reato perseguibile d’ufficio. A
mente del magistrato il reato è realizzato avendo IM 1 intralciato la libertà
della vittima, pur tenuto conto dell’interpretazione restrittiva dell’Alta
Corte relativa allo stalking (DTF 129 IV 262). In particolare, l’imputato ha
inciso sulla formazione della volontà della moglie facendola vivere male,
insinuandole la paura di parlare al telefono e di parlare a casa. Anche se
l’applicazione del localizzatore GPS fosse durata solo qualche giorno, la
gravità del gesto dell’imputato non può essere sminuita. In un periodo in cui i
rapporti fra i coniugi andavano peggiorando, IM 1 ha inviato alla moglie
messaggi dal seguente tenore “datti una calmata, altrimenti sprofondi
nell’inferno prima di fine anno”, messaggi in cui le comunicava
minacciosamente che non era più in carcere in quanto al beneficio della
condizionale. IM 1 ha messo la moglie in una situazione in cui non poteva agire
liberamente. Una presenza ingombrante quella dell’imputato che si è finanche
trasferito nell’appartamento sotto l’abitazione della moglie. L’agire
dell’imputato ha cagionato tensioni psicologiche e attacchi di panico nella
moglie, la quale è in cura psichiatrica. La vittima ha dichiarato di avere
avuto paura in quanto non sapeva fin dove l’imputato potesse arrivare. Ha
dichiarato che il figlio minore non riusciva più a dormire da solo. L’autore ha
agito con la volontà di cagionare nella vittima uno stato di paura costante.
Dalla lettura dei messaggi trapela, d’altro canto, che la moglie non si
rivolgeva in modo aggressivo al marito, né lo provocava. La PP chiede pertanto
la conferma del punto 5 dell’atto di accusa. L’imputato ha ammesso il reato di
trascuranza degli obblighi di mantenimento. La PP osserva che sul conto
intestato a __________ sono confluiti più di euro 30'000.- di spettanza di IM 1.
Quest’ultimo si è finanche compiaciuto nell’ipotizzare che potessero togliere
la luce alla moglie.
La PP chiede quindi che nel suo complesso l’atto di accusa venga
confermato, ad eccezione dei reati di ingiuria e di diffamazione in riferimento
per i quali è stata ritirata la querela. Venendo alla commisurazione della
pena, a mente della PP va tenuto conto delle precedenti condanne, del fatto che
l’imputato ha delinquito durante il periodo di liberazione condizionale,
tradendo così la fiducia che gli era stata concessa dalle autorità. Prima della
conclusione del periodo di prova egli aveva già indebitamente applicato il GPS
sull’auto della moglie nonché realizzato la truffa assicurativa inerente al furgoncino
grandinato. L’imputato aveva violato la fiducia in lui riposta già in passato.
Egli è recidivo specifico. Va pur detto, prosegue la PP, che i fatti di cui si
discute oggi “non sono gravissimi”. L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la
sospensione condizionale della pena, salvo in presenza di “circostanze
particolarmente favorevoli”. In concreto queste mancano, trattandosi di un
recidivo specifico che non necessitava di delinquere per bisogni primari. Nel
caso in esame trova poi applicazione pure l’art. 89 cpv. 1 CP avendo IM 1, dopo
essere stato liberato condizionalmente, delinquito durante il periodo di prova.
Va quindi ordinato il ripristino dell’esecuzione della pena residua da scontare
e inflitta una pena unica. Il magistrato, considerato il concorso di reati, la
reiterazione degli stessi, l’agire per mero fine di lucro, l’aggravante del
mestiere, la mancanza di scrupoli, il comportamento processuale,
contraddistinto per di più da ammissioni dell’imputato solo dopo essere stato
posto dinanzi a fatti inequivocabili, la pervicacia nel delinquere malgrado
fosse stato in precedenza già arrestato numerose volte, postula che a IM 1 sia
inflitta una pena di 28 mesi interamente da espiare, quale pena unica giusta
l’art. 49 CP, già considerata la revoca della sospensione condizionale del
residuo di pena detentiva di 1 anno e 61 giorni, tenuto conto della liberazione
condizionale della pena di 3 anni e 6 mesi a lui inflitta con sentenza del 23
febbraio 2015 dalla Corte delle assise criminali del Canton Ticino;
- l’avv. RAAP 1, in
rappresentanza dell’AP ACPR 1, la quale rinvia a quanto esposto nel suo scritto
04.02.2020
già annesso al presente verbale quale doc. dib. 1;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
ripercorre l’iter formativo di IM 1, la sua vita e si sofferma sulla situazione
familiare. Accenna alle sue precedenti condanne, ai periodi trascorsi in
prigione ed alle scarcerazioni. Si sofferma sul comportamento processuale
dell’imputato, il quale, prosegue il difensore, dopo una comprensibile iniziale
reticenza, ha ammesso i fatti, collaborando con gli inquirenti nei loro
accertamenti. Con riferimento al punto 1.1 dell’atto di accusa, IM 1 ha
riconosciuto la sua colpevolezza, precisando tuttavia che l’idea della truffa è
stata di __________. E pur vero che l’imputato, in una fase iniziale, ha negato
quanto ascrittogli. In seguito egli ha tuttavia ammesso in modo univoco le proprie
responsabilità. Si è trattato in ogni caso di un falso sinistro i cui danni
erano di modesta entità, truffa che non risale al periodo di prova al quale
sottostava l’imputato. In merito al punto 1.2 dell’atto di accusa, IM 1 ha
ammesso i danni cagionati al veicolo BMW con la “palla magica”. In
relazione al punto 1.3 dell’atto di accusa, l’imputato ha dichiarato in
istruttoria che tutti i furgoni __________ presentavano danni da grandine, e ha
anche detto che per il sinistro contestato vi sia la possibilità che la
grandine sia stata pregressa a quella che ha danneggiato gli altri furgoni
della ditta. Resta il fatto che egli non aveva motivo di mentire, avendo egli
già ammesso sia il finto sinistro alla BMW, sia quello alla Mini sia quello
agli altri furgoni. A mente del difensore, il suo assistito va prosciolto da
questa imputazione. Il punto 1.4 dell’atto di accusa è pacificamente ammesso da
IM 1 il quale è pronto a risarcire il danno. Per quanto attiene al punto 1.6
dell’atto di accusa, l’imputato ha voluto dare “una rinfrescata” ai
chilometri della sua automobile. Gli dava fastidio che fossero così cospicui.
La riduzione dei chilometri percorsi risale ad un periodo in cui era il solo
imputato a guidare quell’automobile. Il 26.03.2019 ha rivenduto il veicolo al
miglior prezzo, guadagnando meno di quanto avrebbe dovuto. Il difensore chiede
il proscioglimento anche da questa imputazione. Venendo al punto 2.1 dell’atto
di accusa, a mente del legale non è data alcuna truffa processuale. La Mini
Coutryman è stata concessa a IM 1 in comodato d’uso a titolo gratuito. Il
relativo contratto non è stato pertanto allestito per celarne la proprietà, né
aumentava le spese dell’imputato. Il contratto di lavoro con la __________
datato 20.10.2017 non è stato allestito da IM 1 e non è mai entrato in vigore.
Con riferimento al punto 2.2 dell’atto di accusa, il difensore evidenzia che
l’imputato si trovava in serie difficoltà economiche e che neanche in questo
caso sono realizzati gli elementi oggettivi del reato. L’imputato chiede,
pertanto, che sia prosciolto dall’imputazione di truffa processuale. In
relazione al punto 3.1 dell’atto di accusa, a mente del difensore, il contratto
“dichiarazione di noleggio” datato 05.07.2017, attestante che il veicolo Mini
Countryman era di proprietà di __________, è un contratto reale il cui
contenuto è veritiero. Ciò lo si deduce dal messaggio inviato da IM 1 a
quest’ultimo dal seguente tenore: "la mini che mi hai noleggiato ha 1 chiave sola" e ancora "dimenticavo,
appena
ho due soldi che mi avanzano la Mini come ti ho già detto, te la compro in contanti. Grazie". In
merito al contratto di lavoro con la __________ datato 20.10.2017, come detto,
questo non è stato allestito da IM 1 e non è mai stato vigente. Quanto al punto
3.3
dell’atto di accusa, a mente del difensore il prestito di fr. 10'000.-
concesso da __________ a IM 1 per il pagamento degli oneri ipotecari della casa
di __________ è reale ed è confermato dai documenti in atti. I fatti imputati
ai punti 3.4 e 3.5 dell’atto di accusa sono, di contro, ammessi dall’imputato.
In relazione al punto 4 dell’atto di accusa, IM 1 ha da subito ammesso che il
conto fosse a lui riconducibile. __________ ha dichiarato di avere capito solo
in un secondo momento cosa s’intendesse con beneficiario economico. Resta il
fatto che l’imputato non ha dovuto vincere alcuna resistenza da parte del suo
amico nel fargli aprire il conto __________ facendo apparire quest’ultimo come
ADE. Per il difensore, IM 1 va prosciolto anche da questo reato. L’imputato
contesta pure la ripetuta coazione di cui al punto 5 dell’atto di accusa.
L’agire e le frasi ascritte all’imputato sono da contestualizzare, osserva il
difensore, nell’ambito del rapporto litigioso fra i coniugi. L’imputato ha
agito da “uomo ferito nell’orgoglio” ed ha da subito ammesso agli
inquirenti di avere applicato il dispositivo GPS per controllare la moglie. A
seguito di questo agire, non risulta che la moglie sia stata condizionata nel
suo comportamento. Avendo agito sulla spinta emotiva, la condotta di IM 1,
prosegue il difensore, andrebbe valutata quanto meno con minor rigore. Il
difensore non si sofferma sul punto 7 dell’atto di accusa in quanto è stata
ritirata la relativa querela penale, mentre precisa che i fatti posti a base
del reato della ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento di cui al
punto 7 dell’atto di accusa sono pacificamente ammessi.
Il difensore chiede che non sia ripristinata l’esecuzione della
pena di 1 anno e 61 giorni ancora da espiare in ragione della precedente
condanna. L’imputato ha sì agito durante il periodo della liberazione
condizionale, ma lo ha fatto, prosegue il legale, in un periodo difficile,
segnato dalla malattia della madre che soffre di Alzheimer e da una separazione
coniugale travagliata. L’imputato ha ammesso di avere commesso degli errori,
tuttavia a suo favore va tenuto conto ch’egli ha riallacciato i rapporti con la
moglie e con i figli. IM 1 da settembre 2019 è, inoltre, in cura da uno
psicologo. Il difensore chiede che al suo assistito sia concessa la possibilità
di dimostrare di essere cambiato. È in carcere già da 309 giorni durante i
quali ha tenuto una buona condotta ed ha dimostrato di fare progressi nel
relazionarsi con la sua famiglia. Tutto ciò ponderato, il difensore chiede che
a IM 1 sia inflitta una pena la cui parte da espiare non superi la durata di un
anno, Sul quanto da sospendere e sul relativo periodo di prova, il difensore si
rimette al prudente giudizio della Corte;
- la Procuratrice
pubblica in replica precisa che IM 1, quanto ai fatti di cui alla truffa
posta in essere con __________ (punto 1.1 dell’atto di accusa), ha dato almeno
tre versioni diverse. In merito alla vettura venduta a __________, vendendogli
la vettura marca Mini Cooper SD Countryman, con chilometraggio ridotto in modo
truffaldino, a fr. 12'500.- egli ha incassato di più di quanto era il prezzo di
acquisto dell’automobile ovvero fr. 11'000.-. Il magistrato si chiede poi come
mai IM 1 ha incassato soldi per un sinistro, se non si trattava di veicolo di
sua proprietà?
- l’avv. RAAP 1, in
rappresentanza dell’AP ACPR 1, dichiara di non voler replicare;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato, dichiara di non intendere duplicare.
Preso atto che le parti non hanno
richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui
sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;
visti gli art. 12, 24, 33 cpv.
1, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 89 cpv. 6, 146 cpv. 1 e 2, 251 n. 1, 179quater, 181,
217.
cpv. 1 CP;
80.
segg, 84, segg., 335 segg. 329 cpv. 5 CPP;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
truffa qualificata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
in 6 occasioni,
nel periodo agosto 2017 - marzo 2019,
a __________, __________, __________,
__________, __________ e in altre imprecisate località in Svizzera e in Italia,
in parte in correità e in parte in complicità con terzi,
per procacciare a sé e ad altri un
indebito profitto,
affermando cose false e/o
dissimulando cose vere,
ingannato con astuzia i funzionari
di diverse compagnie assicurative e un terzo,
inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui
per un importo complessivo denunciato di fr. 26'791.95;
1.2
ripetuta truffa
(processuale), in parte tentata
per avere,
nel corso del 2018,
a __________,
per procacciare a sé un indebito profitto,
in parte con la complicità di un terzo,
ingannato e tentato di ingannare con astuzia il Pretore aggiunto
della Pretura di __________, affermando cose false, dissimulando cose vere e
confermandone subdolamente l’errore, inducendolo, rispettivamente tentando di
indurlo, ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui;
1.3
ripetuta falsità in
documenti
per avere,
al fine di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé e in
parte ad altri un indebito profitto,
1.3.1
in data imprecisata, ma non
prima del luglio 2017,
a __________, __________ e in altre imprecisate località del
Canton Ticino,
in correità con un terzo,
allestito il contratto “dichiarazione di noleggio auto” datato 5
luglio 2017, attestante, contrariamente al vero, che il veicolo Mini
Countryman, matricola no. ________ era di proprietà di tale terzo e dato a
noleggio a IM 1, mentre in realtà era di proprietà di quest’ultimo,
facendone poi uso, a scopo d’inganno, producendolo nell’ambito di
due cause dinnanzi alla Pretura di __________, per la fissazione dei contributi
alimentari a favore dei figli, alfine di mostrare una situazione finanziaria
peggiore di quella reale;
1.3.2
in data imprecisata, ma non
prima dell’ottobre 2017 e comunque prima dell’8 novembre 2017,
a __________, __________ ed in altre imprecisate località del
Canton Ticino,
allestito il “contratto di lavoro a tempo determinato” datato 20
ottobre 2017 tra lui e la __________, attestante, contrariamente al vero che IM
1.
era stato assunto a tempo pieno per uno stipendio lordo mensile di CHF
1'500.-,
facendone poi uso, a scopo d’inganno, producendo tale documento
nell’ambito di una causa dinnanzi alla Pretura di __________, per la fissazione
dei contributi alimentari a favore dei figli, alfine di mostrare un reddito
inferiore a quello da lui realmente percepito;
1.3.3
nell’ottobre - novembre 2018,
a __________, __________, __________ e in altre imprecisate
località del Canton Ticino,
compilato il documento “convenzione di indennizzo Evento del 28
ottobre 2018” datato 20 novembre 2018, indicando all’assicurazione per il
rimborso dei danni causati dal finto sinistro annunciato il conto presso __________
intestato a __________, ma in suo uso, falsificando su tale documento la firma
di __________, intestatario del veicolo e persona assicurata, e fatto uso, a
scopo d’inganno, di tale documento, trasmettendolo all’assicurazione ACPR 2,
alfine di ottenere il risarcimento richiesto pari a CHF 3'817.50 di cui al
punto 1.4 dell’atto d’accusa;
1.3.4
nel dicembre 2018,
a __________, __________ e in altre imprecisate località del
Canton Ticino,
compilato la “dichiarazione di cessione” datata 28 dicembre 2018,
indicando all’assicurazione, per il rimborso dei danni causati dal finto
sinistro annunciato, il conto a lui intestato presso __________, falsificando
su tale documento la firma di __________, intestatario del veicolo e persona
assicurata,
e fatto uso, a scopo d’inganno, di tale documento, trasmettendolo
all’assicurazione ACPR 3, alfine di ottenere il risarcimento richiesto pari a
CHF 1'453.50 di cui al punto 1.5 dell’atto d’accusa;
1.4
istigazione alla falsità
in documenti
per avere,
nel febbraio 2018,
a __________, __________, __________, __________ ed in altre
imprecisate località del Canton Ticino,
allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé
un indebito profitto,
intenzionalmente determinato un terzo a far figurare sul contratto
di base di un determinato conto __________, firmato all’apertura dallo stesso
terzo, che quest’ultimo era “avente economicamente diritto dei valori
patrimoniali consegnati nell’ambito del presente rapporto contrattuale”, quando
in realtà l’effettivo avente diritto economico era IM 1;
1.5
violazione della sfera
segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini
per avere, a __________, __________ e in altre imprecisate
località del Canton Ticino e dell’Italia,
dal 10 al 12 marzo 2017, senza il consenso della moglie,
controllato quest’ultima nei suoi movimenti, avendo egli installato sotto il di
lei veicolo un sistema GPS;
1.6
ripetuta coazione
per avere,
in imprecisate località del Canton Ticino,
1.6.1
in 1 occasione nel mese di settembre
2017,
usando nei confronti di sua moglie i termini “…vorrei solo
sapere xchè sei sempre aggressiva, ma che cazzo hai?? Prima di assalire le
persone xchè non chiedi prima?? Non tirare troppo la corda xchè lo sai bene che
con me hai solo sa perdere!!! Cominciamo a cambiare intestazione AIL ed è il
primo avvertimento così impari e tiri fuori 4000 di cauzione!!! Sai che IO
dovrei essere aggressivo con te con quello che mi hai fatto??? Datti na calmata
altrimenti sprofondi nell inferno prima di fine anno!!! Occhio……..”,
usato minaccia di grave danno contro quest’ultima costringendola a
tollerare determinati suoi comportamenti;
1.6.2
in 1 occasione nel mese di
novembre 2017,
usando nei confronti di sua moglie i termini “si son pazzo xchè
tu mi hai fatto diventar così!!! E non ho più la condizionale dunque vedi di
tirarti assieme!! Gira pure l sms alla fenomeno di __________!!! Ne tu ne
tantomeno lei non mi fate paura x niente!!”,
usato minaccia di grave danno contro quest’ultima costringendola a
tollerare determinati suoi comportamenti;
1.7
ripetuta trascuranza degli
obblighi di mantenimento
per avere,
nel periodo luglio 2017 - gennaio 2019,
a __________ e __________,
omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di versare a favore
della moglie i contributi da lui dovuti conformemente a quanto stabilito dalla
Pretura di __________, con decisione del 31 ottobre 2017, e meglio al terzo
paragrafo del dispositivo n. 4 del giudizio testé menzionato, per un importo
complessivo denunciato di fr. 7'996.90;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto:
2.1
dall’imputazione di falsità
in documenti di cui al punto 3.3 dell’atto d’accusa;
2.2
dall’imputazione di coazione,
alternativamente di violazione della sfera segreta o privata mediante
apparecchi di presa d’immagini, di cui al punto 5.1 dell’atto d’accusa,
limitatamente ai periodi dall’ottobre 2016 al 9 marzo 2017 e dal 13 marzo
all’aprile 2017;
2.3
dall’imputazione di coazione,
ripetuta, di cui ai punti 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 dell’atto d’accusa.
3.
Il procedimento penale
contro IM 1 per le imputazioni di ripetuta ingiuria e di diffamazione (punti 6
e 7 dell’atto d’accusa) è abbandonato;
4.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata, a valersi quale
pena unica giusta l’art. 49 CP, vista la revoca di cui al punto 5 del
dispositivo.
5.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale del residuo di pena detentiva di 1 anno e 61 giorni,
tenuto conto della liberazione condizionale della pena di 3 anni e 6 mesi a lui
inflitta con sentenza del 23 febbraio 2015 dalla Corte delle assise criminali
del Canton Ticino.
6.
Le pretese civili, nella
misura in cui sono ricevibili, sono rinviate al competente foro civile.
7.
Non si riconosce a IM
1.
alcuna indennità ex art. 429 CPP.
8.
L’istanza di
indennizzo ex art. 433 CPP formulata dall’accusatrice privata ACPR 1 in sede di
dibattimento del 5 febbraio 2020 è dichiarata irricevibile.
9.
È ordinata la confisca del
GPS Tracker (reperto n. 60866), della postcard (reperto 72555) e della
Mastercard (reperto 72554) intestate a __________.
10.
È ordinato il dissequestro
dei valori patrimoniali di cui ai punti 2.2, 2.4 e 2.5 indicati a pag. 10
dell’atto di accusa a passaggio in giudicato integrale della presente sentenza
(si rende attenta l’autorità di esecuzione al dispositivo n. 1 della decisione
del 3 luglio 2019 emanata dalla Pretura di __________, inc. __________: AI 236
inc. MP 2019.364).
11.
È ordinato, a passaggio
integrale della presente sentenza, il dissequestro di quanto segue:
- scheda SIM Lycamobile no. __________
(reperto no. 60867);
- 1 ricevuta bancaria
12.09.2016
(reperto no. 72303);
- 1 computer portatile marca
Asus, n. TX2-RTL8821CE con cavo d’alimentazione (reperto no. 72277);
- 1 computer portatile marca
LENOVO mod. Yoga, no. MP17W7TT, con cavo d’alimentazione (reperto no. 72280);
- 1 computer portatile marca
Compaq, no. CNF92002F0, con cavo d’alimentazione (senza batteria) - (reperto
no. 72282);
- 1 telefono cellulare
Samsung, nero, mod. 57100 (reperto no. 72282);
- 1 telefono cellulare
Samsung, bianco, mod. 57100 (reperto no. 72283);
- diversa documentazione
cartacea (cfr. no. 2 verbale sequestro) - (reperto no. 72278);
- diversa documentazione
cartacea (cfr. no. 3 verbale sequestro) - (reperto no. 72279);
- 1 minigrip contente
documentazione varia (cfr. no. 11 verbale sequestro) - (reperto no. 72284);
- 1 telefono cellulare marca
Sony Ericsson, J132 (reperto no. 72285);
- 1 telefono cellulare marca
Sony Ericsson, J132 (reperto no. 72286);
- 1 chiave USB in metallo __________
(reperto no. 72287);
- 1 classificatore turchese
“AIL – acqua potabile – visana” (reperto no. 72288);
- 1 classificatore blu
(reperto no. 72289).
- 1 Iphone 8, nero (reperto
no. 72300);
- 1 bloc notes colore rosso
(reperto no. 72301);
- buste cartacee di
corrispondenza intestata a __________ (reperto no. 72268);
- mappetta in plastica
gialla contenente documentazione varia (reperto no. 72269).
12.
La tassa di giustizia di fr.
2'000.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del
condannato nella misura di 9/10. Per la parte restante sono a carico dello
Stato. In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex art. 82 cpv.
2.
lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata di
fr. 2'000.-, importo a carico di chi ne avrà fatto domanda (da suddividere
ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne faranno
richiesta).
13.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
13.1
Le note professionali 24
gennaio 2020 e 5 febbraio 2020 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 6'858.00
spese fr. 717.60
totale fr. 7'575.60
13.2
Il condannato IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 15'060.60 (pari a
9/10 di fr. 9'158.40, v. INC.2019.364 tassazione 17.09.2019 MP più 9/10
dell’importo qui tassato di fr. 7’575.60) non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 3'300.--
Spese postali, tel., affr. in blocco fr. 310.85
fr. 5'610.85
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (9/10)
Tassa di giustizia fr. 1'800.--
Inchiesta preliminare fr. 2'970.--
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 279.75
fr. 5'049.75
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Intimazione a:
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente Il
cancelliere