72.2019.245
Ripetutam. detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi almeno 303 g di cocaina e 5 g di hashish.Intenzionalmente consumato almeno 7 g di cocaina nonché detenuto 0.11 g netti di cocaina, 9.66 g netti di hashish e 28.63 g netti di marijuana, stupefacente destinato al proprio consumo personale
3 giugno 2020Italiano49 min
Svizzera potrei raggiungerli e vivere lì anche perché in Portogallo ho vissuto __________”.
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2019.245
Lugano,
3 giugno 2020/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro
Ermani, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Veronica
Lipari, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 2 luglio 2019 al 20 agosto 2019 (50
giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 21 agosto 2019;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa 211/2019 del 26 settembre 2019, emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti (quantità)
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019,
a __________,
ripetutamente detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi
almeno 303 grammi di cocaina (con grado di purezza solo parzialmente noto) e 5
grammi di hashish,
sapendo o dovendo presumere che un simile quantitativo metteva
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
e meglio per avere,
1.1. nel periodo compreso tra il
01.01.2019 e il 02.07.2019, a __________, alienato almeno 293.81 grammi di
cocaina (con grado di purezza non noto), di cui 15 grammi a __________, 18
grammi a __________, 30 grammi a __________, 25 grammi a __________, 20 grammi
a __________, 18 grammi a __________, 7 grammi a __________, 16 grammi a __________,
15 grammi a __________, 12 grammi a __________, 48 grammi a __________, e 60.81
grammi a consumatori locali non meglio identificati, stupefacente suddiviso in
confezioni da 0.7 grammi vendute a CHF 100.00 l’una, da 0.3 grammi a CHF 50.00
e da 0.15 grammi a CHF 20.00, nonché 6 grammi a __________, 1 grammo a __________,
1 grammo a __________ e 1 grammo a __________, procurandoglieli gratuitamente;
1.2. in un imprecisato giorno nel
periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019, a __________, alienato 5
grammi di hashish a __________ vendendoglieli a CHF 50.00;
1.3. il 02.07.2019, a __________
presso il __________, detenuto 9.19 grammi netti di cocaina (con grado di
purezza del 40.5%), sostanza stupefacente destinata a terze persone;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c, d LStup in
combinazione con l’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup;
Fatti
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra il 01.09.2018 e il 02.07.2019,
a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,
intenzionalmente consumato almeno 7 grammi di cocaina,
nonché per avere, il 02.07.2019, a __________ presso la propria
abitazione, detenuto 0.11 grammi netti di cocaina, 9.66 grammi netti di hashish
e 28.63 grammi netti di marijuana, stupefacente destinato al proprio consumo
personale;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup in parte in
combinazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 14:35
alle ore 15:15.
Le parti di comune accordo rinunciano alla fase di discussione, e
avanzano una
proposta di pena comune che consiste in una pena detentiva di 28
mesi, di cui 14 da
espiare e 14 sospesi condizionalmente per 4 anni, a valersi quale
pena unica, come
pure una multa di fr. 200.- per la contravvenzione, nonché la
pronuncia dell’espulsione
per 5 anni. L’imputato è in chiaro su quali sarebbero gli effetti
di una simile sanzione e si
dichiara d’accordo, qualora la Corte dovesse accoglierla.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. Curricula
vitae
1.1. L’imputato,
cittadino __________ domiciliato prima dell’arresto a __________, nel corso del
primo verbale reso in Polizia in data 02.07.2019, ha fornito una breve
descrizione della propria situazione personale, ove ha specificato di essere
arrivato in Svizzera nel 2005 e di aver qui frequentato le scuole medie, per
poi svolgere l’apprendistato come __________, senza tuttavia ottenere il
relativo diploma, e di essere dunque stato licenziato rimanendo disoccupato per
circa 4 anni. Al momento dell’arresto egli lavorava da circa 4 mesi all’interno
di un bar di __________, ove era assunto a ore, percependo uno stipendio netto
di CHF 3'000.-:
“…OMISSIS…”.
(VI PG, 02.07.2019, p. 2, allegato al Rapporto di
arresto, AI 1).
1.1.1. Anche dinanzi al
Procuratore pubblico, l’imputato è stato interrogato in merito al proprio
vissuto, ove ha precisato che in Svizzera, oltre alla madre, vive anche sua
zia, mentre in Portogallo vivono il __________, i __________ ed i __________,
che IM 1 sentirebbe di rado, oltre ad un “fratellastro” con il quale non
avrebbe invece rapporti:
“…OMISSIS…”
(VI PP 02.07.2019, p. 2, AI 3).
In merito ai legami con i propri parenti che vivono
in Portogallo, in sede di verbale finale, diversamente da quanto dichiarato in
precedenza, IM 1 ha affermato di avere con essi contatti regolari e di avere
anche pensato di tornare a vivere con loro:
“ADR che con i miei parenti in Portogallo ho
contatti regolari, ho anche già pensato che se dovessi venire espulso dalla
Svizzera potrei raggiungerli e vivere lì anche perché in Portogallo ho vissuto __________”.
(VI PP 11.09.2019, p. 2, AI 30).
1.1.2. Con specifico
riferimento alla situazione finanziaria dell’imputato, dall’estratto del
registro delle esecuzioni del 04.07.2019 (allegato all’incarto dell’Ufficio
della migrazione, AI 10), si rileva una condizione tutto sommato stabile,
ritenuto come non vi sono attestati di carenza beni a suo carico, e così come
si evince anche dallo scritto della Città di __________ di data 02.10.2018,
che, vista la richiesta di rilascio del permesso C da parte del medesimo IM 1,
ha attestato che egli non è a carico della pubblica assistenza, che è in regola
con il pagamento di tasse e imposte e che non ha interessato l’autorità di
polizia comunale, rilasciando pertanto parere favorevole al rilascio di tale
permesso.
2. I
precedenti penali
Dall’estratto del casellario giudiziario in atti (AI
2), risultano a carico di IM 1 ben cinque precedenti penali:
- in data
18.01.2012, l’imputato è stato condannato con decreto d’accusa per reati legati
al traffico ed al consumo di stupefacenti, alla pena pecuniaria di 30 aliquote
giornaliere a fr. 30.- l’una, sospesa condizionalmente con un periodo di prova
di 2 anni, oltre alla multa di fr. 500.-;
- in data
30.10.2012, l’imputato è stato nuovamente condannato con decreto d’accusa per i
reati di furto, delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti e
contravvenzione alla legge sugli stupefacenti e alla LF sulle ferrovie, alla
pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere a fr. 30.- l’una, pena parzialmente
complementare a quella inflitta in data 18.01.2012 con revoca anche della
precedente sospensione condizionale della pena;
- in data
23.09.2013, l’imputato è stato nuovamente condannato con decreto d’accusa,
ancora per i reati di furto, delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti e
contravvenzione alla legge sugli stupefacenti, alla pena detentiva di 30
giorni, pena parzialmente complementare a quella inflitta in data 30.10.2012;
- in data 24.11.2014,
l’imputato è stato ancora una volta condannato con decreto d’accusa e sempre
per delitto previsto dalla legge sugli stupefacenti e contravvenzione alla
legge sugli stupefacenti, alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere a fr.
30.- l’una, oltre alla multa di fr. 100.-, pena parzialmente complementare alle
precedenti condanne;
- in data
15.12.2017, infine, l’imputato è stato condannato con sentenza della Corte
delle assise correzionali, per i reati di atti sessuali con fanciullo, delitto
previsto dalla legge sugli stupefacenti, contravvenzione alla legge sugli
stupefacenti e ricettazione, alla pena detentiva di 10 mesi, sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, oltre alla multa di fr.
200.-, pena parzialmente complementare alle precedenti condanne.
Con riferimento ai propri precedenti penali, nonché
alle conseguenze della commissione di ulteriori reati nel corso del periodo di
prova, in sede di verbale finale, IM 1 ha ammesso che in occasione dell’ultima
condanna del 15.12.2017 gli era stato spiegato, “in lungo e in largo”, il significato della sospensione condizionale della pena, dichiarando
dunque che era perfettamente consapevole che, in caso di nuova condanna, avrebbe
dovuto scontare anche i 10 mesi di pena detentiva sospesi con detta sentenza
(VI PP, 11.09.2019, p. 2, AI 30).
3. Avvio
delle indagini e circostanze dell’arresto
3.1. In data
02.07.2019, la Polizia della Città di __________ interveniva presso il __________
a seguito di una segnalazione per disturbi alla quiete pubblica provenienti
dall’interno dell’esercizio pubblico.
Intervenuti sul posto, gli agenti vi individuavano
immediatamente l’imputato intento a discutere animatamente con __________, con
la quale aveva in passato intrattenuto una relazione sentimentale, la quale ha
inizialmente asserito di essere stata anche malmenata dall’uomo. Al riguardo la
donna, nel verbale d’interrogatorio di data 14.08.2019 (VI PG 14.08.2019,
allegato al Rapporto d’inchiesta, AI 29), ha raccontato del litigio avuto la
sera del 02.07.2019, in occasione del quale sarebbe stata anche picchiata
dall’uomo, seppur “non in modo
grave”, ma a cui non ha voluto far seguire alcuna
denuncia.
Al momento dell’intervento presso il __________, la
medesima donna aveva anche riferito agli agenti intervenuti sul posto che IM 1
era solito trafficare cocaina all’interno del bar, motivo per cui è stata
disposta la perquisizione del locale, ove sono stati rinvenuti 9.19 grammi di
cocaina e 3.25 grammi di marijuana, sostanza sottoposta a sequestro.
Sulla sua persona, invece, sono stati trovati CHF
1'100.- oltre a Euro 125, denaro che, a mente dell’imputato, dovevano servire
per il pagamento dell’affitto e della cassa malati.
Informata la Sezione Anti Droga, da un controllo
effettuato si è appreso che il nominativo di IM 1, persona già nota nel mondo
del traffico di stupefacenti, era emerso anche nell’ambito dell’inchiesta a
carico di tali __________ e __________, entrambi arrestati per spaccio di
cocaina.
3.2. Tradotto presso
gli Uffici di Polizia per essere sottoposto ad interrogatorio, dopo aver in un
primo momento cercato di minimizzare i fatti, l’imputato ha poi ampiamente
ammesso le proprie responsabilità, descrivendo il suo coinvolgimento nel
traffico di cocaina gestito dal duo __________ – __________.
A seguito del verbale d’interrogatorio è stata
eseguita anche la perquisizione domiciliare dell’abitazione di IM 1, ove è
stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, ovvero 0.11 grammi di cocaina,
9.66 grammi di hascisc e 25.38 grammi di marijuana, quantitativi che l’uomo ha
dichiarato essere destinati al proprio consumo personale.
3.3. Nel corso
dell’inchiesta l’imputato, collaborando alle indagini, ha descritto i
quantitativi venduti nonché le modalità dell’alienazione, identificando anche i
vari acquirenti della sostanza.
In definitiva, IM 1 ha ammesso di avere alienato,
oltre a 5 grammi di hascisc, complessivi 303 grammi di cocaina, di cui 210
acquistati da __________ e il rimanente da tale __________, cittadino __________.
L’imputato ha poi ammesso di consumare
saltuariamente cocaina, quantificando detto consumo in circa 7 grammi nel
periodo compreso tra il 01.09.2018 ed il 02.07.2019. Ciò che va ad aggiungersi
alla detenzione delle sostanze rinvenute all’interno della sua abitazione e
destinate, come da questi dichiarato, al suo consumo personale.
3.4. IM 1, al
termine del verbale d’interrogatorio di data 02.07.2019, è stato arrestato su
ordine del Procuratore Pubblico, che, al contempo, ha inoltrato istanza di
carcerazione preventiva al Giudice dei Provvedimenti Coercitivi (AI 6), il
quale ha disposto la sua carcerazione sino al 2 settembre 2019 (AI 7).
Nel verbale di
data 20.08.2019 (AI 27), l’imputato ha chiesto di essere posto in regime di
anticipata espiazione di pena, ciò a cui è stato autorizzato in pari data (AI
28).
4. I reati
contestati nell’atto d’accusa
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
L’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa
fa riferimento all’alienazione, nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il
02.07.2019, di complessivi 303 grammi di cocaina e 5 grammi di hascisc.
4.1. Come
anticipato, l’imputato ha ricostruito i quantitativi alienati individuando
anche i singoli acquirenti, i quali, sentiti a loro volta a verbale, hanno
confermato le dichiarazioni di IM 1.
Nello specifico, in merito alle singole cessioni,
l’imputato ha affermato che:
“Vorrei fare una premessa, in realtà ritengo di aver cominciato a vendere circa 6 mesi fa nelle modalità sopradescritte, in merito al quantitativo
complessivo sarà sicuramente maggiore rispetto a quanto dichiarato
prima.
Nominativo
Periodo
Luogo
Sostanza quantità
__________
Salvato nella mia
rubrica come
__________.
Negli ultimi 6 mesi
Presso
il
__________
12
grammi cocaina
di
__________,
salvato nella mia
rubrica come
__________
Negli ultimi 6 mesi
Presso
il
__________
6
grammi di cocaina
__________, salvato
nella mia rubrica
come __________
Negli ultimi 6 mesi
Presso
il
__________
18
grammi cocaina
di
__________, salvato nella mia rubrica come __________
Negli ultimi 6
mesi
Presso
il
__________
18
grammi cocaina
di
__________,
salvato nella mia
rubrica come
__________
Negli ultimi 6 mesi
Presso
il
__________
4
grammi di cocaina
__________,
salvato nella mia
rubrica come __________
Negli ultimi 6
mesi
Presso
il
__________
48
grammi cocaina
__________, salvato
nella mia rubrica come __________
Negli ultimi 6
mesi
Presso
il
__________
24
grammi cocaina
__________,
salvato nella mia
rubrica come __________
Negli ultimi 6
mesi
Presso
il
__________
12
grammi cocaina
di
__________,
salvato nella mia
rubrica come __________
Negli ultimi 6
mesi
Presso
il
__________
48
grammi cocaina
di
__________, salvato
nella mia rubrica come __________
Negli ultimi 6
mesi
Presso
il
__________
48
grammi cocaina
__________,
salvato nella mia rubrica
come __________
Negli ultimi 6
mesi
Presso
il
__________
24 grammi di
cocaina e 5 grammi di hashish
__________,
salvato nella mia
rubrica come __________
Negli ultimi 6
mesi
Presso
il
__________
24
grammi cocaina
__________
Negli ultimi 6
mesi
Presso
il
__________
50 grammi cocaina
Vorrei precisare che i grammi di cui ho parlato prima sono da considerare lordi, di sostanza
saranno stati circa 0.7 grammi.
Ricapitolando nel corso degli ultimi mesi ho venduto 336 grammi lordi di cocaina e 5 grammi di hashish, presso il __________”.
(VI PG, 02.07.2019, p.
5-6, allegato al Rapporto d’arresto, AI 1).
4.1.2. I
singoli acquirenti, confrontati con il dire dell’imputato, hanno
sostanzialmente tutti confermato le sue dichiarazioni, rivedendo leggermente al
ribasso i quantitativi acquistati, con l’eccezione di __________, il quale,
invece, ha dichiarato un quantitativo maggiore, affermando di avere acquistato
da IM 1 12 grammi di cocaina, anziché 4 grammi come da questi dichiarato.
Posti a confronto tra loro, i due si sono
riconfermati nelle rispettive posizioni:
“__________
La verbalizzante mi chiede se confermo di avere
acquistato cocaina dal qui presente IM 1.
R di sì, mi ha venduto cocaina nei primi sei mesi
del 2019.
ADR che acquistavo confezioni da 0.3 grammi l’una
pagandole CHF 50.00 e delle volte anche confezioni che pagavo CHF 20.00
rispettivamente CHF 30.00 l’una, non so quanto contenevano di cocaina in questi
ultimi due casi. In media prendevo due confezioni alla settimana, quindi 8 al
mese, per questo in sei mesi ritengo di avere acquistato da IM 1 almeno 12
grammi di cocaina. Ho fatto una quantificazione complessiva al ribasso perché
alcune volte come detto acquistavo confezioni che pagavo CHF 20.00 o CHF 30.00
e che quindi contenevano meno di 0.3 grammi l’una. Acquisti che avvenivano o
direttamente al __________ o in Piazza __________.
ADR che percepisco CHF 1'300.00 al mese
dall’assistenza e quindi riuscivo a spendere CHF 100.00, alla settimana a volte
un po’ meno, in cocaina. Preciso che ho una curatrice che mi aiuta nella
gestione dei soldi che ricevo.
IM 1
Ho sentito quanto dichiarato da __________ e come
già spiegato nel corso dell’inchiesta ritengo di avergli venduto 4 grammi di
cocaina, preciso che a volte aveva solo CHF 20.00 e gli vendevo quindi 0.15/0.2
grammi non di più. Raramente gli ho venduto confezioni da 0.3 grammi a CHF
50.00. Contesto le sue dichiarazioni quando dice che settimanalmente si
riforniva da me. Non veniva così regolarmente ad acquistare cocaina, per contro
spesso ci si incontrava in giro per __________.
ADR che non so dire per quale motivo __________ ha
reso quelle dichiarazioni. Come già spiegato lo conosco da molti anni, giocavamo
anche a calcio insieme e non ci sono motivi di inimicizia tra di noi.
AD che la maggior parte delle vendite sono avvenute
al __________, può darsi che una volta ci siamo incontrati in Piazza.
__________Ho sentito quanto dichiarato da IM 1 e mi
riconfermo nelle mie odierne dichiarazioni. È vero che non ho tanti soldi ma è
altrettanto vero che ogni due o tre giorni acquistavo almeno CHF 20.00 di
cocaina per questo ritengo che settimanalmente è corretto dire che compravo in
media 0.6 grammi dal qui presente e che quindi in 6 mesi mi ha venduto almeno
12 grammi. Preciso che acquistavo anche da due ragazzi __________ dei quali ho
già riferito, da loro spendevo di più nel senso che acquistavo cocaina per CHF
100.00 a volta, secondo me quella degli __________ era più pura rispetto a
quella che vendeva IM 1. Non sempre però potevo permettermi di spendere CHF
100.00 a volta e questo perché la curatrice mi consegna CHF 40.00 il lunedì,
altri CHF 40.00 il mercoledì e CHF 70.00 il venerdì.
AD confermo che tra me e IM 1 non ci sono mai stati
problemi.
IM 1
Ho sentito quanto dichiarato da __________ e mi
riconfermo nelle mie odierne dichiarazioni”.
(VI PP, 12.09.2019, p.
3-4, AI 32).
La questione non ha per finire, avuto alcuna
rilevanza, ritenuto che al dibattimento l’imputato ha per finire ammesso i
quantitativi indicati nell’atto d’accusa.
4.1.3. Confrontato con
le dichiarazioni dei singoli acquirenti in merito ai quantitativi effettivamente
acquistati, l’imputato si è conformato alle loro dichiarazioni, sempre con la
sola eccezione di __________, riducendo, di fatto, il quantitativo di cocaina
precedentemente indicato, in quanto, a mente dell’imputato, egli avrebbe
fornito soltanto delle “stime” approssimative dei singoli quantitativi alienati:
" Gli
interroganti, in base alle mie ultime dichiarazioni, mi fanno prendere atto,
che alle persone summenzionate ho venduto un complessivo di 210 grammi di
cocaina. Per cui è corretto affermare che nel periodo compreso tra gennaio 2019
sino al giorno del mio arresto ho venduto complessivi 260 grammi di cocaina,
compresi i 50 grammi venduti a persone delle quali non ricordo il nome.
Vorrei dire inoltre che i 50 grammi che ho venduto a
ignoti sono di più, nella misura di almeno 100 grammi. Per alcune di queste
persone non ricordo i nomi, mentre per altre preferisco non farli.
Riassumendo è corretto quindi quantificare il mio
spaccio in complessivi 310 grammi di cocaina e di 5 di hascisc”
(VI PG, 07.08.2019, p. 11, AI 24).
4.2. In
merito all’approvvigionamento della cocaina, e con più specifico riferimento
alla posizione di __________ e __________, l’imputato ha dichiarato di essere
stato avvicinato dai due cittadini __________, i quali gli avrebbero proposto
di vendere lo stupefacente per loro conto, ciò che egli avrebbe accettato di
fare. Secondo gli accordi presi con i due fornitori, una volta completata la
vendita, l’imputato avrebbe dovuto consegnare loro il denaro provento dello
spaccio, decurtato del proprio guadagno. La cocaina gli veniva consegnata, di
regola, dai medesimi fornitori all’interno dell’esercizio pubblico ove lavorava
e dove rivendeva poi la sostanza immettendola sul mercato. La cocaina, che
aveva una purezza elevata – compresa tra l'85% e l'86% – gli veniva consegnata all’interno di una busta, e
spettava poi all’imputato stesso suddividere e confezionare le singole dosi da
vendere:
" Gli
interroganti mi chiedono di definire in maniera più dettagliata il mio
29
approvvigionamento di sostanze stupefacenti da __________ e __________.
Rispondo che inizierei col dire che ho saputo da uno
dei miei acquirenti che ora preferisco non dirvi chi è, che a __________ vi
erano due cittadini __________ attivi nello spaccio di cocaina, loro
prevalentemente giravano al __________.
Di fatto io in quel periodo vendevo cocaina per __________,
ad ogni modo gli __________ dopo poco hanno iniziato a frequentare altri bar di
__________, sino a che sono arrivati a dove lavoravo io al __________.
Ho semplicemente fatto 1+1 __________ al bar uguale
spaccio, loro non hanno mai fatto vedere che spacciavano, ma io da barista
stavo attento a tutto, in sostanza non ho mai visto nessun genere di scambio.
Successivamente penso sia stato nel corso del mese
di Aprile 2019 quando __________ mi ha proposto di vendere della cocaina per
suo conto, io prima di lui mi sono sempre approvvigionato da __________.
ADR che come accordi erano che lui mi dava i primi
50 grammi di cocaina e io in cambio avrei dovuto venderla per poi ridargli i
soldi guadagnati. La prima volta mi faceva CHF 70 il grammo ed in seguito per
le altre volte dato che vendevo abbastanza in fretta mi faceva CHF 60 il
grammo.
ADR che complessivamente lui mi ha consegnato in 4
occasioni 210 grammi di cocaina.
ADR che è sempre stato __________ a consegnarmela al
__________ oppure in un'occasione presso la chiesa parrocchiale di __________.
Più o meno mi faceva la consegna una volta al mese. Lui ogni 2 o 3 giorni
veniva al bar e ogni tanto mi chiedeva come ero messo con il quantitativo e i
soldi. Ad ogni modo non era pressante.
ADR che se avevo bisogno io lo contattavo
telefonicamente ad un numero italiano salvato nella mia rubrica sotto il nome
di "amico tipo Italia e tipo Italia". Capitava raramente che li
contattassi in quanto loro venivano regolarmente al bar.
L'ultima volta che gli ho contattati è stato molto
probabilmente il giorno in cui Ii avete presi, penso questo perché lui mi
rispondeva subito al telefono o dopo poco, inoltre non erano passati neppure al
bar. Di fatto io ho subito pensato che Ii avessero arrestati, non ho sbagliato.
Gli interroganti mi chiedono il rapporto che
intercorreva tra me __________ e __________.
Rispondo che io con __________ mi relazionavo
unicamente per questioni di cocaina mentre con __________ vi era un’amicizia da
bar nel senso che ci giocavo spesso a freccette al bar. Con quest'ultimo non ho
mai intrattenuto conversazioni o affari legati alla compravendita di sostanze
stupefacenti.
Gli interroganti mi chiedono se il giorno 27.06.2019
io ero in attesa di ricevere della cocaina da __________ e __________.
Rispondo che io non mi ero messo d'accordo per riceverla
ma appena lo avrei incontrato gliela chiedevo. Di fatto però generalmente loro
si tenevano aggiornati sul quantitativo che avevo ancora a disposizione, quindi
molto probabilmente è possibile che loro mi stessero per portare il solito
carico.
ADR che la cocaina era generalmente contenuta in un
sacchetto da sottovuoto trasparente con delle righe grigie sopra, un'altra
volta invece mi è stata semplicemente consegnata all'interno di un sacchetto
trasparente da cucina. La cocaina era sempre sotto forma di sassi, un po'
umidi.
Gli interroganti mi fanno prendere atto che, dato il
mio approvvigionamento di cocaina da __________, ho venduto complessivi 210
grammi di cocaina con una purezza compresa tra l'85% e l'86%.
Rispondo che come detto io non sapevo la purezza e
ne prendo atto”.
(VI PG, 07.08.2019, p.
11-12, AI 24).
4.2.1. Con specifico
riferimento, invece, all’approvvigionamento della cocaina da __________,
l’imputato ha dichiarato di averlo conosciuto sempre all’interno del __________
e che, analogamente a quanto capitato con i due fornitori __________, sarebbe
stato il medesimo __________ a proporgli di vendere cocaina per suo conto.
Anche le modalità della consegna e della vendita erano sostanzialmente le
medesime, ovvero era il fornitore che periodicamente si recava all’interno
dell’esercizio pubblico per la consegna della sostanza ed il recupero del
provento dello spaccio:
“Gli interroganti mi chiedono di definire in maniera
più dettagliata il mio approvvigionamento
di sostanze stupefacenti da __________.
Rispondo che lui l'ho conosciuto al __________ per
il tramite della mia ex collega __________, questo avveniva nel corso dell'anno
2019 nel mese di gennaio.
Non ricordo con esattezza se fosse stato lui a
chiedermi se ero interessato a vendere della cocaina per conto suo o se mi
fossi proposto io a lui.
Considerandi
II periodo di quando ho iniziato a vendere cocaina
per conto di __________, è dal mese di febbraio 2019.
Lui ad ogni modo mi consegnava circa 20 grammi di
cocaina al mese, per un totale di 5 volte quindi per un complessivo di 100
grammi di cocaina.
Il tutto si è anche accavallato con gli acquisti che
facevo da __________.
Da lui acquistato cocaina per CHF 70.- o 80.- il
grammo, io con lui guadagnavo meno rispetto che con gli __________.
ADR che ho voluto mantenere entrambi i fornitori per
il fatto che volevo vedere chi dei due mi conveniva di più sotto il lato
finanziario e in secondo luogo volevo vedere chi vendeva la roba migliore. I
feedback dei miei acquirenti non erano tutti uguali, anzi c'era chi preferiva
una rispetto che un'altra. lo non ci capivo molto sotto questo aspetto ad ogni
modo quella di __________ ricordo che bruciava molto nel naso.
ADR che la mia ultima deduzione è stata che la
cocaina degli __________ era migliore e di fatto ho detto a __________ di non
darmi più nulla. Ma nel medesimo periodo lui che io sappia ha avuto problemi
con altre persone. lo ad ogni modo gli ho detto chiaramente che mi sarei
approvvigionato dagli __________. Lui inizialmente mi ha fatto qualche storia
ma niente di che.
Gli interroganti mi chiedono come avvenivano i
contatti __________.
Anche lui veniva al bar, non ho mai avuto il suo
numero.
ADR che quando stava con la __________ arrivava con
la sua auto, trattasi di un SUV di colore bianco targata Italia. Mentre se era
solo arrivava con un'auto sportiva cabrio di colore scuro se non erro con
targhe ticinesi.
ADR che non ho nessuna idea di dove abiti, so solo
che ha avuti grossi problemi con la polizia”.
(VI PG, 07.08.2019, p.
15, AI 24).
4.2.2
In
sede di verbale finale, IM 1 ha precisato di non avere mai tagliato la sostanza
che gli veniva consegnata, soprattutto quella dei fornitori __________ che era
di una qualità migliore rispetto a quella ricevuta da __________,
limitandosi a confezionarla, generalmente, in quantitativi da 0.7 grammi che
rivendeva poi a CHF 100.-:
“ADR che la cocaina che acquistavo da __________ era
in confezioni da 30/40/50 e forse anche 60 grammi che pagavo CHF 70.00 al
grammo, poi io la confezionavo in singole dosi da 0.7 grammi che vendevo a CHF
100.00
l’una. Da __________ come già dichiarato ho acquistato complessivi 210
grammi di cocaina. E’ possibile che all’inizio dell’inchiesta quando ho
riferito delle confezioni da 5 o 10 grammi che acquistato ho fatto confusione
tra __________ e __________, solo da quest’ultimo prendevo sacchetto da 5/10
grammi che pagavo CHF 400.00 rispettivamente CHF 750.00. Da __________ ho
acquistato cocaina per 5 mesi e in media prendevo 20 grammi al mese per questo
ritengo di aver da lui acquistato circa 100 grammi.
ADR che principalmente la cocaina la vendevo in
confezioni da 0.7 grammi a CHF 100.00 e raramente in confezioni da 0.3 grammi a
CHF 50.00.
ADR che come dichiarato in polizia, la cocaina non
l’ho mai tagliata, prova ne è che né a casa né al bar avevo sostanze da taglio.
Quella che acquistavo da __________ era di buona qualità mentre posso dire che
quella di __________ non era altrettanto buona, sapeva di medicinali, questo è
il mio parere anche se non sono un intenditore”.
(VI PP, 11.09.2019, p.
2, AI 30).
4.2.3
Circa
poi l’approvvigionamento della marijuana, l’imputato si è limitato a dichiarare
che tale sostanza gli sarebbe stata regalata, affermando di non ricordarsi
tuttavia il nome della persona che gliela avrebbe regalata:
“Gli interroganti mi chiedono nuovamente la
provenienza della marijuana rinvenuta presso il mio domicilio.
Rispondo che la marijuana in questione mi è stata
regalata. L'erba arriva dalla Valle __________ ma non ricordo che me l'ha
regalata.
Gli interroganti mi fanno notare che è inverosimile
che io mi ricordi la 2 provenienza della marijuana con tanto di zona ma non
della persona che me l'ha regalata.
Rispondo che davvero non mi ricordo chi me l'ha
regalata, vi ho detto tutto non avrei motivo di nascondervi questo, per qualche
grammo di marijuana”.
(VI PG, 07.08.2019, p.
15-16, AI 24).
4.2.4
In definitiva, IM
1.
ha ammesso di avere alienato un quantitativo complessivo di 303 grammi di
cocaina oltre a 5 grammi di hascisc (VI PG, 07.08.2019, p. 16, AI 24).
4.2.5
Anche
al dibattimento, l’imputato ha nuovamente confermato la vendita delle predette
sostanze così come indicato nell’atto d’accusa (VI dibattimentale, 03.06.2020,
p. 2, allegato 1 al verbale del dibattimento).
Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
4.3
L’imputazione
di cui al punto 2 dell’atto d’accusa fa riferimento al consumo, nel periodo
compreso tra il 01.01.2019 ed il 02.07.2019, di complessivi 7 grammi, oltre
alla detenzione dello stupefacente rinvenuto all’interno dell’abitazione
dell’imputato al momento del fermo, ovvero di 0.11 grammi di cocaina, 9.66
grammi di hascisc e 28.63 grammi di marijuana, interamente finalizzato al
proprio consumo personale.
4.3.1
L’imputato, al
riguardo, ha dichiarato di non essere solito consumare stupefacenti,
prediligendo l’assunzione di sostanze alcoliche. Egli ha affermato di avere
nell’ultimo periodo assunto circa 7 grammi di cocaina e di non avere nemmeno
consumato la marijuana e l’hascisc che pure deteneva in casa – trattandosi, a
suo dire, di stupefacente “stravecchio” – e che comunque era finalizzato al proprio consumo personale:
“Gli interroganti mi chiedono di quantificare i miei
consumi di sostanze stupefacenti della mia ultima denuncia risalente il
21.12.2018
sino al giorno del mio arresto.
Rispondo che io non consumo quasi nulla ma bevo
molto alcool, ad ogni modo il mio ultimo consumo di cocaina è avvenuto la sera
del mio arresto.
Se devo essere onesto io mi faccio qualche riga ogni
tanto ma veramente si tratta di pochissima roba.
Se dovessi quantificarlo posso dire che dalla mia
ultima denuncia ho consumato complessivi 7 grammi di cocaina. Non ho più
consumato marijuana di fatto quella che avete trovato era
"stravecchia".
(VI PG, 07.08.2019, p.
16, AI 24).
5.
Diritto e
accertamento della Corte
a. L'art. 19
cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene,
trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa
preparativi per commettere una di queste infrazioni.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si
tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione
può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come
membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di
stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende
accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati
principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d). La
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della
salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di
eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV
164.
consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21
novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.
6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4;
STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010,
inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008,
consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband
Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19
LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). II caso aggravato è dato anche quando non
sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai
consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è
di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una
simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale della
sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad art. 19
LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di
detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il dolo
eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg.,
pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art. 19
cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da
lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita
di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19
LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o
meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute
(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che
l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così
che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo
(DTF 111 IV 31).
b. Giusta l’art.
19a della LF sugli stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, consuma
intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta
l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.
Nei casi poco gravi si può abbandonare il
procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un
avvertimento.
Si può prescindere dall’azione penale se l’autore,
per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’assistenza
sorvegliata dal medico. L’azione penale è eseguita se l’autore si sottrae
all’assistenza o al trattamento.
Se l’autore è tossicomane, il giudice può ordinare
il collocamento in una casa di salute. L’articolo 44 del Codice penale svizzero
è applicabile per analogia.
5.1
I fatti indicati nell’atto d’accusa sono ammessi e riconosciuti
dall’imputato, oltre che comprovati attraverso numerosi riscontri versati agli
atti e confermati da tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nel traffico
di stupefacenti.
Anche dal profilo giuridico, la Corte non ha
rilevato questioni meritevoli di dover essere trattate, con la conseguenza che
l’atto d’accusa è stato integralmente confermato.
La questione, pertanto, attiene alla sola
commisurazione della pena, sulla quale le parti, nelle more del dibattimento,
hanno pure trovato tra loro un accordo che hanno di conseguenza sottoposto
all’attenzione della Corte, che prevede la condanna dell’imputato alla pena detentiva
di 28 mesi, di cui 14 da espiare e 14 sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 anni, oltre all’espulsione dal territorio svizzero per la durata
di 5 anni.
6.
Commisurazione
della pena
c. Per
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene
conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto
precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a
pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i
moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze
interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche
l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata
essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art.
47.
cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un
elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata
partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In
questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno poi considerati dal profilo
soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi
perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.
63.
vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della
legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale
(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno
2010.
consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del
codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale
sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008.
consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale
dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala
e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF
(in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad
una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),
della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV
6.
consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo
2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2
e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
6.1
A qualificare la colpa di IM 1 v’è il quantitativo di cocaina da lui
detenuto e alienato, che dal profilo oggettivo realizza pacificamente
l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. All’alienazione di cocaina
va poi aggiunta anche la, seppur modica, vendita di 5 grammi di hascisc.
Di rilievo, a sfavore dell’imputato, v’è che non si
è trattato di un’unica operazione, bensì di una serie molto numerosa, se
rapportata ad un periodo di tempo relativamente breve, di atti di cessione
posti in essere nei confronti di una pluralità di acquirenti, tanto che IM 1 si
approvvigionava da ben due diversi fornitori di cocaina.
Tutta la sostanza che gli veniva consegnata era
immediatamente immessa sul mercato, col che egli ha indistintamente posto in
pericolo la salute di molte persone.
Di rilievo v’è anche il fatto che l’imputato non si
limitava alla mera vendita della sostanza, ma si occupava anche del suo
confezionamento attraverso i bilancini rinvenuti all’interno della sua
abitazione. Dunque, periodicamente, veniva rifornito dai suoi fornitori
all’interno dell’esercizio pubblico ove lavorava, che costituiva la base
logistica del traffico di cocaina da lui posto in essere, suddivideva poi in
dosi la sostanza ricevuta e procedeva quindi alla vendita al dettaglio.
Una volta terminata l’attività di cessione, erano
ancora i suoi fornitori che lo raggiungevano sempre all’interno del medesimo
bar, per riscuotere il provento del traffico e nuovamente rifornirlo.
6.2
Ma se la
responsabilità oggettiva dell’imputato in relazione ai fatti commessi è grave,
è sotto il profilo soggettivo che raggiunge il suo culmine.
IM 1, con i suoi agiti, ha dimostrato una notevole
determinazione nel delinquere, continuando nella perpetrazione dell’attività di
spaccio, di due differenti sostanze stupefacenti, incurante delle precedenti
condanne subite. Anche dopo l’ultima condanna del 15.12.2017, per il medesimo
reato e con la quale ha subito una pena detentiva di 10 mesi sospesa
condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, anziché interrompere la
propria condotta criminosa, ha perseverato, operando attivamente
nell’alienazione degli stupefacenti e cessando dal suo agire solo a seguito
dell’arresto.
Ciò appare ancor più grave, sempre dal punto di
vista soggettivo, se si pon mente al fatto che egli, sempre per reati legati al
traffico di stupefacenti, oltre all’ultima sentenza appena citata, aveva già
subito altre quattro condanne, dal che si desume un’evidente propensione a
delinquere in capo all’imputato.
A ciò si aggiunga che egli non versava nemmeno in
condizioni economiche particolarmente disagiate, ritenuto che, come rilevato,
non aveva debiti a cui far fronte e, nel momento in cui è stato arrestato,
aveva anche un lavoro da cui percepiva CHF 3'000.- netti al mese, preferendo
tuttavia sfruttare tale occopuazione per la perpetrazione della propria
attività di spaccio, anziché curarsi di conservare il nuovo posto di lavoro
ottenuto dopo un lungo periodo di disoccupazione.
6.3
In favore
dell’imputato la Corte ha ravvisato quale unica attenuante, la collaborazione
fornita in corso d’inchiesta, ove, dopo qualche piccola resistenza iniziale, ha
subito collaborato con gli inquirenti ammettendo le proprie responsabilità,
facendo altresì i nominativi di numerosi acquirenti della sostanza, che hanno
in gran parte confermato le sue dichiarazioni, oltre ad aver indicato anche i
nomi dei suoi fornitori, raccontato nel dettaglio le modalità di consegna e di
vendita dello stupefacente.
A ciò aggiungasi una certa sensibilità alla pena
dovuta sia al particolare momento di crisi sanitaria determinata dalla
diffusione del COVID-19, che ha determinato le Autorità competenti a sospendere
la quasi totalità delle attività all’interno del carcere nonché le visite dei
familiari, nonchè alle conseguenze dell’espulsione di cui si dirà in seguito.
6.4
La prognosi su
quello che sarà il comportamento futuro di IM 1 non può che essere infausta,
preso atto che le numerose condanne subite – anche ad una pena detentiva
sospesa condizionalmente – non sono servite a trattenere l’imputato dai suoi
agiti e ciò in relazione anche a quelle che sono le sue prospettive future,
assai fumose, quanto al momento in cui potrà uscire dal carcere. Egli si
troverebbe verosimilmente e nuovamente alla costante ricerca di un lavoro e
senza che vi sia al riguardo alcuna prospettiva concreta. Di fatto, dunque, si
verrebbe a trovare nella medesima situazione vissuta in epoca antecedente
l’arresto, aggravata dal fatto che non potrà più contare sul lavoro che
svolgeva prima e che la presente sentenza di condanna e la lunga carcerazione
sofferta non lo agevoleranno certamente nella ricerca di un’occupazione
stabile.
6.5
Tutto ciò
considerato, la Corte ha ritenuto corretta la proposta di pena formulata dalle
parti ed ha condannato l’imputato, a valere quale pena unica con la
precedente sentenza di data 15.12.2017, giusta l’art. 49 CP, alla
pena detentiva di di 28 mesi, oltre alla multa di fr. 200.-, che in caso
di mancato pagamento per colpa sarà commutata in una pena detentiva sostitutiva
pari a 2 giorni.
6.6
Al riguardo
occorre ancora rilevare che, in aggiunta alla pena detentiva sopra indicata, è
stata pronunciata anche l’espulsione di IM 1 dalla Svizzera, di cui si dirà a
breve. Tale circostanza rende una totale espiazione della pena detentiva
inflitta, inutile e finanche sproporzionata, ritenuto come la pronuncia
dell’espulsione allontanerà evidentemente l’imputato dagli ambienti criminali
frequentati sino a questo momento obbligandolo a ricostruire, si spera nella
legalità e con l’aiuto dei familiari, la propria vita lontano dalla Svizzera.
Di talché, l’esecuzione
della pena detentiva è sospesa in ragione di 14 mesi, con un periodo di prova
di anni 4, mentre per il resto è da espiare.
7.
Espulsione
d. Giusta l'art.
66a cpv. 1 lett. a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un
tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per assassinio (art.
112) e infrazione intenzionale all’art. 118 cpv. 3 LStr, a prescindere dall'entità
della pena inflitta.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può
rinunciare eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo
straniero un grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico
all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in
Svizzera. Tiene, in ogni modo, conto della situazione particolare dello
straniero nato o cresciuto in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in
caso di condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP
l’espulsione è la regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla
realizzazione delle due condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF
6B_371/2018 consid. 2.1).
Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche
al tentativo (Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und
Herausforderungen für die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische
Weiterbildung und Praxis, p. 231-250).
Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12
settembre 2017 consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del
grave caso di rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna
giurisprudenza dell'Alta Corte.
Secondo la dottrina, nell'esaminare la
proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e
dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere
considerati i seguenti criteri:
- la gravità
del reato e la colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena
(STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata
del soggiorno del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà
proporzionata la misura dell’espulsione);
- il tempo
trascorso dal compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal
prevenuto;
- i legami
sociali, familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la
Svizzera e con il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;
- la solidità
della situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri
elementi da cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- l’interesse
dei figli, segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto
conto anche della loro età;
- lo stato di
salute del prevenuto;
- i pregiudizi
che possano colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di
origine (Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion
selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
7.1
A norma
dell’art. 66a lett o) CP, lo straniero che si rende responsabile del reato di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti deve essere espulso.
Occorre, ciò nondimeno, esaminare se siano dati gli
estremi che impongano la rinuncia all'espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP, stante
anche la situazione personale del condannato.
Nella ponderazione degli interessi, la Corte ha
considerato gli elementi della vita privata che legano IM 1 al territorio
elvetico, rispettivamente la sua integrazione nel medesimo territorio. Al
riguardo si rileva che l’imputato è giunto in Svizzera quando aveva __________
anni, ove ha frequentato le scuole medie, non riuscendo tuttavia a terminare
l’apprendistato come __________. Dal punto di vista lavorativo, IM 1 non ha mai
avuto un’occupazione stabile, vivendo piuttosto di lavori precari, intervallati
anche da lunghi periodi di disoccupazione. Al riguardo va anche detto che la
precaria situazione lavorativa dell’imputato non ha comportato un accumulo di
debiti, come spesso si verifica in casi di questo tipo, non risultando alcun
attestato di carenza beni a suo carico.
Con riferimento ai suoi legami affettivi, si rileva
che in Svizzera vive la madre, con lui non convivente, nonché la zia, non
registrandosi tuttavia alcun legame sentimentale stabile del medesimo imputato,
non essendo egli sposato né risultando altrimenti sentimentalmente e
stabilmente legato ad alcuno.
7.2
L’aspetto più
problematico e preoccupante dell’imputato attiene alle numerose condanne
ricevute. La prima risale a quando IM 1 non aveva ancora compiuto 20 anni,
epoca in cui era già attivo nel traffico di stupefacenti, da cui, di fatto, non
è mai uscito, nonostante le numerose condanne inflitte. Nemmeno una condanna a
10.
mesi di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4
anni ed inflitta oltre che per traffico di droga anche per il reato di atti
sessuali con fanciullo, hanno detratto l’imputato dal nuovamente tornare a
spacciare e nonostante, come rilevato, la sua situazione finanziaria fosse
tutto sommato normale.
Dall’età di 19 anni, dunque, l’imputato gravita
all’interno del mondo della droga, senza che ne sia mai voluto realmente
uscire, alienando sostanze stupefacenti per puro lucro, ritenuto come
nonostante egli faccia a sua volta uso di droga, non può dirsi certo un
tossicodipendente. Egli in 8 anni, dal 2012 al 2020, ha subito 6 condanne
penali, a pene anche detentive e per reati anche particolarmente odiosi, ma
senza con ciò mai realmente decidersi a cambiare vita. Anzi, non appena trovato
un posto di lavoro, seppur a chiamata ma che gli garantiva un’entrata di
3'000.- CHF netti al mese, egli ne ha subito approfittato per vendere in modo
più agevole la cocaina, sfruttando le diverse conoscenze che nel frattempo
aveva coltivato.
La prognosi dell’imputato è dunque negativa e la sua
pericolosità sociale può ritenersi accertata, tanto che la pena detentiva
inflittagli nell’ambito del presente procedimento, è pari a 28 mesi, ciò che
corrisponde ad una colpa almeno medio grave.
7.3
Considerati
tutti gli elementi del caso di specie, nonché l’assenza di prospettive concrete
una volta terminata l’espiazione della pena, per questa Corte è l’interesse
pubblico all’espulsione a prevalere manifestamente sull’interesse privato di IM
1.
alla permanenza in Svizzera, ritenuto anche che nel suo Paese d’origine egli
potrà contare sull’appoggio dei suoi familiari ivi residenti con i quali, come
da lui stesso sostenuto, avrebbe sempre mantenuto un buon rapporto.
Non esistono, infine, particolari elementi ostativi
alla sua espulsione, quali un avverso stato di salute o seri pregiudizi a suo
carico.
7.4
Quanto alla
durata dell’espulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio
di proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della
durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1;
STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).
Dispositivo
Per questi motivi, tutto ben ponderato, la Corte,
ritenuta corretta l’indicazione concordemente fornita dalle parti, ha
condannato IM 1 all’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5
(cinque) anni.
8. Costi
processuali e confische
8.1. L’imputato è altresì
condannato al pagamento della tassa di giustizia, quantificata in fr. 2'000.-,
e delle spese processuali.
8.2. Con riferimento agli oggetti
in sequestro, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione di tutta la
sostanza stupefacente in sequestro, nonché la confisca dei due bilancini
elettrici (rep. 72243 e rep. 72244).
8.2.1. È altresì ordinato il
sequestro conservativo sugli importi di CHF 1'100.- ed EUR 125, a garanzia del
pagamento di tassa e spese di giustizia.
8.2.2. È ordinato il dissequestro dei
due telefoni cellulari, della scheda SD e della scheda SIM (Huawei, rep. 72237
e Samsung, rep. 72238, SD San Disk, rep. 72240 e SIM Lebara, rep. 72239) previa
cancellazione delle memorie, i quali costi saranno da anticipare dal
condannato, nonché dei due cavi elettrici per ricarica dei cellulari (rep.
72241 e rep. 72244).
9. La nota
professionale dell’avvocato
e.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio
è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone
in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto
regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso
della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del
beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del
10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
9.1. La
nota professionale dell’avv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico
dibattimento, è stata approvata per fr. 11’273.-comprensiva di onorario e spese.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino
l’importo di fr. 11’273.- non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 70, 106 CP; 19 e 19a LStup;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 02.07.2019,
a __________,
ripetutamente detenuto, alienato e procurato in altro modo a terzi
almeno 303 grammi di cocaina (con grado di purezza solo parzialmente noto) e 5
grammi di hashish,
sapendo o dovendo presumere che un simile quantitativo metteva direttamente
o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
1.2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo compreso tra il 01.09.2018 e il 02.07.2019,
a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,
intenzionalmente consumato almeno 7
grammi di cocaina,
nonché per avere, il 02.07.2019, a __________
presso la propria abitazione, detenuto 0.11 grammi netti di cocaina, 9.66
grammi netti di hashish e 28.63 grammi netti di marijuana, stupefacente
destinato al proprio consumo personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2. Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1. alla pena detentiva di 28
(ventotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valersi quale
pena unica giusta l’art. 49 CP, vista la revoca di cui al pt. 3;
2.2. alla multa di fr. 200.-
(duecento) la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena
detentiva sostitutiva pari a giorni 2 (due);
2.3. l’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 14 (quattordici) mesi, con un periodo di
prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
3. È ordinata la revoca della sospensione
condizionale della pena detentiva di 10 mesi di cui alla sentenza 15.12.2017
delle Assise correzionali di __________ (72.2015.155).
4. È ordinata l’espulsione di IM
1 dal territorio svizzero per un periodo di 5 (cinque) anni, ai sensi dell’art.
66a CP.
5. È ordinato il sequestro
conservativo sugli importi di CHF 1'100.- ed EUR 125.-, a garanzia del
pagamento di tassa e spese di giustizia.
6. È ordinata la confisca e la
distruzione di tutta la sostanza stupefacente, e la confisca dei due bilancini
elettrici (rep. 72243 e rep. 72244).
7. È ordinato il dissequestro
dei due telefoni cellulari, della scheda SD e della scheda SIM (Huawei, rep.
72237 e Samsung, rep. 72238, SD San Disk, rep. 72240 e SIM Lebara, rep. 72239)
previa cancellazione delle memorie, i quali costi saranno da anticipare dal
condannato, nonché dei due cavi elettrici per ricarica dei cellulari (rep.
72241 e rep. 72244).
8. La tassa di giustizia di
fr. 2'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 10'284.00
spese fr. 989.00
totale fr. 11'273.00
9.2. Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11'273.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 1'256.10
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 129.05
fr. 3'585.15
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