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Decisione

72.2019.279

Coautori colpevoli di infrazione aggravata LStup: agendo in correità tra loro, trasportato, importato in FR, detenuto e alienato un pano e mezzo per un’indet. Q di cocaina; in CH e in NL trasportato, importato, fatto transitare e detenuto 2085.81 g cocaina, oltre a un pano per un’indet. Q di cocaina

13 febbraio 2020Italiano96 min

I. Il

Source ti.ch

Incarto

n.

72.2019.279

72.2020.18

Lugano,

13 febbraio 2020/lc

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos

Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice

a latere

GI 2, giudice

a latere

Cristina

Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo

di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 2

IM 2,

rappresentato dall’avv. DUF 1

entrambi in carcerazione preventiva dal 21 maggio 2019 al 31

luglio 2019 (72 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 1. agosto 2019;

imputati, a

norma dell’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019, emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

1. infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti

poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o

dovevano presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

per avere, agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati,

nel periodo 20.05.2019-21.05.2019, a __________, __________,

nonché in altre imprecisate località della Svizzera, così come, almeno, di

Olanda e di Austria,

a bordo del veicolo VW Touran targato (D)__________,

IM 2 quale conducente e IM 1 quale passeggero,

trasportato, importato, alienato e detenuto almeno 2'087.39

grammi lordi di cocaina,

sostanza previamente presa in consegna in Olanda da persone non

meglio identificate e celata, sotto forma di 5 differenti pani, all’interno di

un ricettacolo appositamente ricavato sotto il sedile del passeggero anteriore,

e meglio,

per avere, contestualmente al viaggio iniziato in Olanda e

conclusosi presso il valico di Chiasso-Brogeda

1.1. in data 20.05.2019,

detenuto, trasportato, importato ed alienato nella località austriaca di __________,

un pano (della dimensione indicata di un pacchetto di fazzoletti) per un

imprecisato quantitativo di cocaina,

ad una persona non meglio identificata;

1.2. in data 20.05.2019,

detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, attraverso il valico doganale

di Bregenz, provenendo dall’Austria, quattro pani di cocaina, per un peso di

almeno 2'087.39 grammi lordi di cui

1.2.1. in data 21.05.2019,

un pano (della dimensione indicata di un pacchetto di fazzoletti),

per un imprecisato quantitativo di cocaina, è stato alienato a __________ ad

una persona non meglio identificata;

1.2.2. in data 21.05.2019,

dopo aver lasciato la Svizzera presso un non meglio precisato

valico doganale ed esservi rientrati, provenendo dall’Italia,

tre pani sono stati rinvenuti all’interno del ricettacolo presso

il valico doganale di Chiasso-Brogeda, per complessivi 2'087.39 grammi netti

(1° pano, con raffigurata la testa di una tigre, del peso di 599.94 grammi con

purezza all’88.2 %; 2° pano, con raffigurato il logo “LV”, del peso di 994.28

grammi con purezza all’87.9% e 3° pano, con raffigurate delle non meglio

precisate lettere, del peso di 491.59 grammi con purezza al 65.7 %),

sostanza stupefacente destinata all’alienazione, in parte a __________

(un pano) ed in parte a I-__________ (due pani) a persone non meglio

identificate;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) in combin. con

il cpv. 1 lett. b) c) e d) e con l’art. 19 cpv. 4 LStup;

2. riciclaggio di denaro

per avere,

agendo in correità tra loro,

compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale in oggetto,

sapendo o dovendo presumere che l’importo proveniva da un crimine,

segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da loro

commessa e così come descritta al punto 1

e meglio,

prendendo in consegna da ignote persone, in più occasioni, lungo

il tragitto che dall’Olanda li ha portati a Chiasso-Brogeda, laddove sono stati

arrestati,

denaro contante per un importo complessivo di EUR 10’000.00,

composto da banconote di diverso taglio e fortemente contaminate da cocaina,

con l’incarico di trasportarlo a I-__________ alfine di

consegnarlo ad una persona non meglio identificata,

denaro celato all’interno dell’apposito ricettacolo ricavato

all’interno del veicolo VW Touran targato (D)__________ su cui viaggiavano;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 305bis CP;

ed inoltre, imputati,

a norma dell’atto d’accusa 18/2020 del 31 gennaio 2020, emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o

dovevano presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

nell’ambito del traffico internazionale di stupefacenti di cui

facevano parte per conto di una non meglio precisata organizzazione,

per avere,

agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati,

in data 22.04.2019, ad __________ (F),

dopo essere partiti in data 21.04.2019 da __________ (NL) ed aver

viaggiato a bordo di un non meglio precisato veicolo a motore messo loro a

disposizione,

trasportato, importato in Francia, detenuto ed infine alienato ad

una persona non meglio identificata,

un pano e mezzo di cocaina per un quantitativo complessivo di 1,5

kg di cocaina;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) in combin. con

il cpv. 1 lett. b) c) e d) nonché con l’art. 19 cpv. 4 LStup;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l'interprete per la lingua

albanese __________.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39

alle ore 16:29.

Evase le seguenti

questioni:

Verbale del dibattimento

Fatti

I. Il

Presidente propone alle parti di modificare l’atto d’accusa 248/2019 del 20

novembre 2019 nel senso che a IM 1 singolarmente è imputato anche il reato di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19a LStup, per

avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2 dell’atto

d’accusa, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e importato in

Svizzera 1.58 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata al suo consumo

personale.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Per quanto attiene al punto 1.1

dell’atto d’accusa, il Presidente chiede al PP se ha interpellato le autorità

austriache in merito alla loro intenzione di perseguire o meno l’imputato per

tali fatti.

Il PP risponde negativamente.

Il Presidente comunica pertanto

che il procedimento penale nei confronti di IM 1 e IM 2 per i fatti di cui al

punto 1.1 dell’atto d’accusa è abbandonato per incompetenza della Corte, motivo

per cui tali fatti non saranno oggetto di discussione né di decisione, fatta

salva quella di abbandono.

Chiede alle parti di prendere

posizione.

Le parti si dichiarano

d’accordo.

Considerandi

II. Il

Presidente rileva inoltre la presenza di un’incongruenza tra i verbi indicati

nel cappello del punto 1 (trasportato, importato, alienato e detenuto) e la

frase indicata in fondo al punto 1.2.2, e meglio “sostanza stupefacente

destinata all’alienazione, in parte a __________ (un pano) ed in parte a I-__________

(due pani) a persone non meglio identificate”.

Propone quindi alle parti di

aggiungere l’azione di avere fatto transitare stupefacenti ai sensi dell’art.

19.

cpv. 1 lett. b LStup, così come pure di modificare la citata frase di cui al

punto 1.2.2 in “sostanza stupefacente destinata all’alienazione”, senza

precisare il luogo di destinazione, non ritenendosi la Corte vincolata alle

indicazioni della pubblica accusa in tal senso.

Le parti si dichiarano

d’accordo.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: gli imputati sono due dei tanti corrieri, manovalanza facilmente

sacrificabile. Sono due coimputati con atteggiamenti processuali completamente

diversi. IM 2 ha per lungo tempo contestato il suo coinvolgimento con la

cocaina, addossando tutta la responsabilità a IM 1. Solo a verbale di

confronto, alla fine, ha finalmente ammesso di essere stato a conoscenza del

fatto che all’interno del veicolo vi era della cocaina. Il corpo di IM 2 era

inoltre fortemente contaminato da cocaina al momento dell’arresto e il suo

coimputato comunque lo chiamava in causa. IM 1 non ci dice solo cosa ha fatto

lui con IM 2, ma l’8 luglio ci parla anche del viaggio di aprile 2019 con 1.5

kg di cocaina, ciò di cui IM 2 sarebbe stato al corrente. Queste sono le prime

dichiarazioni dopo il momento dell’arresto. Tuttavia nel verbale successivo fa

un passo indietro, facendo una doppia ritrattazione per i fatti di aprile,

dicendo che IM 2 non sapeva che trasportavano cocaina e che non era 1.5 kg, ma

un pano e mezzo, senza fornire dettagli sul peso di questo pano e mezzo, poi

ridottosi a un pacchetto di fazzoletti e in fine a metà di un pacchetto di

fazzoletti. Si può comprendere il gioco strategico al ribasso, rispettivamente

il tentativo di aiutare IM 2, ma le sue ritrattazioni non sono credibili. L’8

luglio IM 1 ha parlato di 1.5 kg, quantitativo che trova conferma sotto diversi

aspetti. Prima di tutto 1.5 kg vuol dire un pano e mezzo e uno grande la metà.

Al momento dell’arresto aveva con sé 3 pani, uno da 1 kg e gli altri da mezzo

kg e 600 grammi. Poi abbiamo la questione del denaro. Entrambi hanno sposato lo

stesso progetto, hanno trasportato in più occasioni stupefacente e hanno

trasportato denaro fortemente contaminato da cocaina. Chiede la conferma dei

fatti indicati nell’atto d’accusa, tenendo conto della mancata competenza per i

fatti austriaci.

Quanto alla commisurazione della pena, osserva che gli imputati

hanno agito solo a scopo di facile lucro, con comportamento freddo e

spregiudicato hanno attraversato mezza Europa noncuranti di poter essere

scoperti in dogana. Non sono i classici due disperati con i quali spesso abbiamo

a che fare. Dormivano in albergo, IM 2 aveva addirittura un lavoro che gli

permetteva di vivere e IM 1 era proprietario di un immobile. La cocaina,

inoltre, aveva una purezza estremamente elevata. La struttura chimica del kg di

cocaina rinvenuta corrispondeva a quella sequestrata in altre inchieste, sono

fornitori all’ingrosso. Erano sì due ingranaggi non di estrema importanza, ma

hanno trafficato almeno 3.5 kg di cocaina, oltre a quella consegnata in

Austria. Sapevano entrambi che se fossero stati arrestati sarebbero stati

lontani da casa. Il loro atteggiamento di quest’oggi è sotto gli occhi di

tutti, cambiamenti di versioni puramente strumentali. La loro colpa è

soggettivamente molto grave e nessuna giustificazione può essere ritenuta.

Chiede pertanto che vengano condannati entrambi a una pena

detentiva da espiare di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, nonché alla pena

pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna

per il riciclaggio e per IM 1 una multa di CHF 200.00 (duecento) per la

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, e l’espulsione dalla Svizzera di

entrambi per 10 (dieci) anni, non avendo alcun legame con la Svizzera;

- l’avv. DUF 2,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: ci troviamo oggi in quest’aula per giudicare due uomini che si

sono ritrovati in una brutta situazione spinti da problemi famigliari. IM 1 ha

una famiglia composta da una moglie gravemente malata, i loro tre figli ancora

minorenni, e dalla madre che vive con loro, anch’ella gravemente malata e

paraplegica. Lui è dovuto emigrare in Germania, per guadagnare a sufficienza

per pagare i debiti della famiglia, svolgendo l’attività di autista. Nel corso

dei suoi soggiorni lavorativi la moglie si è ammalata ancora più gravemente e

non sapeva più come far fronte alle spese mediche. Pensando alla possibilità

che i figli potessero rimanere da soli, vedendo la madre in fin di vita, non ha

resistito alla tentazione. Fino a quel giorno non aveva mai avuto a che fare

con alcun tipo di stupefacente.

Venendo ai fatti, quanto al punto 1 dell’atto d’accusa, IM 1 ha

subito ammesso le sue responsabilità. A volte, è vero, si è ritrovato in una

situazione che l’ha portato a fare confusione tra i due viaggi e soprattutto

sui tragitti fatti, anche perché lui ha sempre solo seguito le indicazioni di

altri. Solo alcuni punti non sono stati da lui ammessi e questo perché avrebbe

messo in pericolo i suoi famigliari oppure perché non avrebbe mai avuto la

possibilità di conoscere determinate informazioni, e meglio l’identità delle

persone che l’hanno contattato, che gli davano le indicazioni che lui doveva

rispettare alla lettera. La prova di questo è che ancora oggi lui non sa dove è

passato nei suoi viaggi. Le persone che gli davano informazioni, come sempre,

fanno da tramite con le reali menti di organizzazioni di questo tipo. Non avrebbe

potuto comunicarne le generalità, soprattutto perché i suoi famigliari ne

avrebbero subìte le conseguenze. Per quanto concerne la quantità e qualità

dello stupefacente, IM 1 non ha mai potuto verificare tali informazioni, non ne

aveva l’autorizzazione e non ha mai toccato lo stupefacente. Poteva unicamente

prenderlo, disporlo nel ricettacolo, e consegnare, come ha fatto. Doveva solo

seguire le indicazioni che gli venivano date. Anche per quanto riguarda i due

piccoli pacchetti consegnati in Austria e a __________, egli non ha idea di

quanto fosse lo stupefacente contenuto e quale fosse la qualità. L’unica cosa

che ha potuto vedere era la dimensione del pacchetto, molto più piccolo del più

piccolo sequestrato, paragonato a un pacchetto di fazzoletti. Gli hanno

consegnato i pani di stupefacente e gli hanno detto dove portarli, egli ha

potuto solo fare i confronti tra le misure dei pani, ma non ha potuto

quantificarne il peso reale. Il quantitativo dei pacchetti piccoli non ha

potuto essere nemmeno quantificato in termini inquirenti, e meglio dalla

Polizia Scientifica.

Quanto ai fatti di cui al punto 2, la difesa rileva che IM 1 ha

immediatamente comunicato l’origine e il destino del denaro, confermando che

era stato raccolto, sempre su indicazioni dei mandanti nonché responsabili

dell’organizzazione per la quale ha trasportato. Non risultano sulle banconote

le impronte dattiloscopiche di IM 1.

IM 1 ha dichiarato in maniera chiara come si è svolto il viaggio

di aprile. Egli non può accettare il quantitativo di stupefacente come

descritto nell’atto d’accusa aggiuntivo. I pani da lui trasportati erano pari a

un pacchetto e mezzo di fazzoletti, e meglio un pacchetto era come quello

consegnato a __________, mentre l’altro era grande la metà. Visto il paragone

che ha fatto per rapporto ai pani sequestrati, è impossibile e soprattutto

contrario al principio in dubio pro reo ritenere il quantitativo indicato

nell’atto d’accusa. Anche in questo caso IM 1 non ha minimamente idea della

qualità dello stupefacente, informazione che non è nota neppure agli

inquirenti.

Venendo alla commisurazione della pena, a mente della difesa

bisogna considerare l’atteggiamento di IM 1 nei confronti degli inquirenti. Già

alla fine del primo interrogatorio del PP ha ammesso le sue colpe. Le contraddizioni

sono spesso dovute alla confusione a causa della sua situazione famigliare. Ha

ammesso le sue colpe ed è pronto a farsi carico delle sue responsabilità.

Bisogna poi tenere conto del trascorso dell’imputato e della sua situazione

famigliare. Tutti questi punti sono stati quelli che lo hanno portato ad agire

in questo modo negativo. La paura di non poter aiutare la moglie nella cura

della sua malattia e il rischio quindi di non riuscire a tutelare i suoi figli,

l’hanno portato a essere pronto a tutto, anche a percorrere svariati chilometri

per trasportare stupefacente. Doveva semplicemente ubbidire agli ordini

impartiti. Se una pena deve essere inflitta, deve essere correlata al

quantitativo effettivamente, e non ipoteticamente, trasportato, e meglio 2'085

grammi. Qualora la Corte ritenesse di riconoscere un quantitativo superiore, la

difesa chiede di non superare i 3 (tre) anni di pena detentiva, da porre al

beneficio della sospensione condizionale almeno parziale, che sarà l’unica

possibilità per lui forse di riuscire ad arrivare a casa e vedere ancora sua

moglie in vita e non lasciare soli i suoi figli;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: quanto al punto 1 dell’atto d’accusa, la difesa eccepisce che

l’accusa non ha indicato nello specifico il quantitativo di cocaina. Osserva

inoltre che il quantitativo sequestrato non era destinato alla Svizzera,

cadendo pertanto l’accusa di infrazione aggravata. In via aggiuntiva, la

competenza della Svizzera sarebbe passibile di essere contestata, posto che le

autorità italiane non sono neppure state informate.

Respinge l’infrazione aggravata, posto che soggettivamente IM 2

non era a conoscenza del quantitativo e del tipo di droga trafficata. IM 1 ha

più volte affermato che IM 2 non era stato portato a conoscenza né del

quantitativo né della qualità della sostanza trasportata. Anche durante il

verbale di confronto, IM 1 ha ribadito che IM 2 non ha assistito alla consegna

dei panetti. IM 2 ha reso le medesime dichiarazioni di IM 1 in merito al

momento in cui si sarebbe reso conto che trasportavano stupefacenti. IM 1 ha

dichiarato di averglielo riferito prima di partire, ma che è possibile che non

avesse capito. Non sono state rinvenute impronte di IM 2 sui panetti né sul

denaro. IM 2, confrontato con gli accertamenti scientifici, ha dato una sua

spiegazione per la contaminazione, affermando di essersi occupato di pulire

l’abitacolo e che in alcune occasioni avrebbe dormito nella macchina. IM 1

avrebbe potuto coinvolgere IM 2 al fine di alleggerire la sua posizione, se

così fosse realmente stato, ma ha sempre affermato che IM 2 era estraneo al

progetto criminoso. Si conoscevano da un tempo relativamente breve e IM 2

conosceva IM 1 come un commerciante d’auto. I suoi viaggi in Europa si

giustificano con la sua attività di compravendita di automobili. La colpa di IM

2.

è stata quella di avere continuato a condurre l’auto di IM 1, nonostante

avesse scoperto che trasportavano un imprecisato quantitativo di sostanza

stupefacente. Egli non ha mai fatto parte del progetto criminoso nella sua

organizzazione e messa in atto. Ha raggiunto IM 1 pagandosi da solo il viaggio

di andata, è stato uno strumento. Anche dalle conversazioni di Whatsapp non è

emerso un coinvolgimento diretto di IM 2 nel traffico di sostanze. I contatti

con i mandanti li ha avuti IM 1. Sul cellulare di IM 2 sono state ritrovate

delle foto, ma a tutto ciò è stata data una spiegazione confermata dallo stesso

IM 1. In generale, la trasferta in Svizzera, al di là della parentesi di __________,

è avvenuta solo di passaggio, con panetti destinati all’Italia. Entrambi si

sono trovati esposti a una situazione di estremo rischio, senza peraltro

beneficiare dei proventi.

Per quanto attiene al punto 2 dell’atto d’accusa, la difesa rileva

che IM 2 non era a conoscenza, come da dichiarazioni anche di IM 1, del denaro

all’interno del veicolo, e chiede pertanto il proscioglimento. Non vi sono

impronte di IM 2 sulle banconote. IM 1 ha dichiarato di avere nascosto lui il

denaro e che IM 2 non l’avrebbe visto. Il denaro doveva essere consegnato a una

determinata persona a fine viaggio e non trattenuto da IM 1. IM 2 ha sempre

linearmente sostenuto di non avere saputo nulla del denaro e null’altro emerge

dall’inchiesta.

Quanto all’atto d’accusa aggiuntivo, anche IM 1 ha confermato

l’estraneità di IM 2. IM 1 ha escluso senza esitazioni di alcuna sorta di voler

tutelare IM 2, assumendosi individualmente la responsabilità di tali fatti. Non

ha mai affermato che IM 2 fosse a conoscenza di questa operazione. IM 2 ha

sempre dichiarato di avere unicamente accompagnato IM 1. IM 2 si aspettava di

ritirare la macchina. Al fine di migliorare la propria posizione, IM 1 avrebbe

potuto tranquillamente coinvolgere IM 2, ma così non è stato, anzi, IM 1 lo

scagiona a più riprese. La difesa eccepisce comunque la ricostruzione dei fatti

del PP, affermando che le indagini condotte non hanno permesso di ricostruire

precisamente il quantitativo di stupefacente. Basandosi sulle dichiarazioni di IM

1, che rappresentano gli unici elementi a disposizione, non è possibile

giungere a conclusioni univoche. Egli non ha più confermato la sua

dichiarazioni iniziale secondo cui stava trasportando 1.5 kg di cocaina. IM 2

non ha rivestito un ruolo in questo episodio, né sapeva che si stessero

trasportando sostanze, in specifico cocaina e il relativo quantitativo. Il principio

in dubio pro reo deve trovare applicazione.

IM 2 non è un trafficante scafato, è una persona semplice, che si

è trovata invischiata in una situazione più grande di lui. Non è mai stato

dedito in passato ad attività delinquenziale. Lo sbaglio commesso è stato

quello di proseguire il viaggio pur sapendo che trasportavano stupefacente,

benché subendo la pressione del momento e non sapendo quale alternativa

percorrere. IM 2 è una persona semplice, di umili origini, un ragazzo dedito

alla sua attività, ai due genitori, entrambi purtroppo invalidi, alla moglie

con cui sta da tempo costruendo un rapporto duraturo di coppia. Ha sempre

provveduto al mantenimento dei genitori, oltre a prendersi cura di loro.

All’età di 28 anni è riuscito a pianificare la propria vita basata su sani

principi ed è sua intenzione proseguire su questa strada. Il suo rimpatrio è

necessario soprattutto per i genitori e per riprendere la sua attività. In

Ticino è sempre stato da solo, senza possibilità di contatto con i suoi parenti,

e ciononostante si è dedicato a un’attività e si è iscritto a un corso di

italiano, per integrarsi in Ticino in questi mesi. La condotta da lui tenuta in

carcere può definirsi ineccepibile. IM 2 è disposto ad accettare l’espulsione.

Chiede di tenere conto dell’incensuratezza dell’imputato. A giudizio della

difesa, la colpa imputabile a IM 2 non è così grave come indicato dalla

pubblica accusa. Chiede l’applicazione di una pena sensibilmente ridotta

rispetto a quella richiesta dal PP, che sia complessivamente non superiore a 3

(tre) anni di detenzione, con sospensione parziale o totale, a dipendenza

dell’entità della pena.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1.

Per quanto attiene alle

correzioni dell’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019 si rinvia al

verbale del dibattimento, osservando che, con l’accordo delle parti, a IM 1

singolarmente è stato imputato anche il reato di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti ai sensi dell’art. 19a LStup, per avere, nelle circostanze di

tempo e di luogo di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, senza essere

autorizzato, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 1.58 grammi di

cocaina, sostanza stupefacente destinata al suo consumo personale.

2.

Le parti hanno inoltre

acconsentito ad aggiungere nel cappello del punto 1 l’azione di avere fatto

transitare stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup, così come

pure a modificare la frase finale di cui al punto 1.2.2 in “sostanza

stupefacente destinata all’alienazione”, senza precisare il luogo di

destinazione, non ritenendosi la Corte vincolata alle indicazioni della

pubblica accusa in tal senso.

II) Questione pregiudiziale

3.

In entrata di dibattimento

lo scrivente Presidente ha comunicato alle parti, che si sono dichiarate

d’accordo, l’abbandono del procedimento penale nei confronti di IM 1 e IM 2 per

i fatti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa per incompetenza della Corte,

non avendo la pubblica accusa interpellato le autorità austriache in merito

alla loro intenzione di perseguire o meno l’imputato per tali fatti.

4.

Ai sensi del cpv. 4

dell’art. 19 LStup, infatti, è punibile in virtù delle disposizioni di cui ai

capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e

non è estradato, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato

commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole

all’autore. L’articolo 6 del Codice penale è applicabile.

Questa disposizione costituisce una lex specialis che esclude

l’applicazione delle regole generali del CP (DTF 116 IV 244 consid. 2 p. 247;

DTF 126 IV 255 ocnsid. 4c p. 266).

Questa norma si rifà al principio della competenza “di

sostituzione”. Essa consacra una regolamentazione situata tra

l’universalità pura e la delega del perseguimento istituita dall’art. 85 della

Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, la cui

applicazione è esclusa quando le condizioni dell’art. 19 cpv. 4 LStup sono

realizzate.

Il diritto svizzero, ad esclusione del diritto straniero, anche se

più favorevole (cfr. la lex mitior riservata dall’art. 86 cpv. 2 AIMP), si

applica quindi da solo. Queste particolarità guidano l’interpretazione

dell’art. 19 cpv. 4 LStup (DTF 116 IV 244 consid.

3c p. 249; DTF 118 IV 416 consid.

2a).

Ai sensi di tale norma, i termini “e non è estradato” devono

essere intesi come enuncianti il semplice fatto che l’autore non viene

trasferito, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò non succede.

Il giudice deve pertanto assicurarsi, quando l’estradizione non è

esclusa a priori, che la stessa non sarà richiesta (DTF 116 IV 244 ocnsid. 4a

p. 250 s.). In altri termini, deve ottenere dall’altro Stato un nihil obstat

all’esercizio da parte della Svizzera della sua competenza repressiva (DTF 116 IV 244 consid.

5b p. 252).

L’art. 19 cpv. 4 LStup non esige che il giudice svizzero

stabilisca precisamente e separatamente quali atti menzionati dall’art. 19 cpv.

1.

LStup sono stati commessi nello Stato straniero da cui è stato ottenuto il

nihil obstat. I comportamenti presi in considerazione dall’art. 19 cpv. 1 LStup

sono, in effetti, dei delitti di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 58 consid.

2.

p. 60; DTF 118 IV 200 consid.

3f p. 305). Queste infrazioni sono, di principio, reputate commesse nel luogo

in cui si è realizzato il comportamento astrattamente pericoloso,

rispettivamente dove il comportamento illecito si è prodotto, ai sensi

dell’art. 8 cifra 1 CP (STF 6P.19/2003 del 6 agosto 2003 consid. 12.1). Se i

comportamenti menzionati dall’art. 19 cpv. 1 LStup sono eretti a infrazioni

indipendenti (DTF 119 IV 266 consid.

3a p. 268 s.; DTF 118 IV 397 consid. 2c p. 400; DTF 106 IV 72 consid. 2b p. 73), costituiscono cionondimeno gli stadi

successivi della stessa attività delittuosa. Si può quindi considerare che

diversi comportamenti formano, per una data operazione, un complesso di fatti.

Non è pertanto necessario ricercare per ciascuno degli atti costitutivi il

luogo dove è stato commesso. È sufficiente determinare a quale Stato il

complesso di fatti può essere ricollegato (STF 6S.99/2007 del 28 giugno 2007

consid. 5.2.1 e 5.2.2 e riferimenti ivi citati; DTF 137 IV 33 consid. 2.1.3;

Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale”, 2019).

III) Curriculum vitae e

precedenti penali degli imputati

a. IM 1

5.

Interrogato in merito alla

sua situazione personale in corso d’inchiesta, IM 1 si è così espresso:

"

…OMISSIS…”.

(VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 10).

6.

L’imputato è sconosciuto

alla giustizia svizzera (AI 3), italiana (AI 15) e albanese (AI 54).

Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita in occasione

del pubblico dibattimento, IM 1 ha affermato:

"

Andrò dalla mia famiglia e cercherò un lavoro. Mia moglie non sta

bene, ha avuto un __________. Sono qui proprio perché volevo aiutare la mia

famiglia e ho sbagliato. Voglio tornare in Albania, perché spero anche di

trovare mia moglie ancora viva.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).

b. IM 2

7.

Dal canto suo, IM 2 si è

così espresso in punto alla propria situazione personale:

"

…OMISSIS…”.

(VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 4).

8.

L’imputato è sconosciuto

alla giustizia svizzera (AI 2), italiana (AI 14) e germanica (AI 20).

Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita in occasione

del pubblico dibattimento, IM 2 ha così dichiarato:

"

…OMISSIS...”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

IV) Circostanze dell’arresto,

inchiesta e atto d’accusa

9.

Gli imputati sono stati

fermati il 22 maggio 2019 in entrata sul nostro territorio dal valico doganale

di Brogeda a bordo di un veicolo VW Touran condotto da IM 2 e di proprietà di IM

1.

Le verifiche esperite dalle Guardie di Confine hanno permesso di rivenire,

in un ricettacolo ubicato sotto al sedile del passeggero, 3 panetti contenenti

cocaina per un peso lordo di 2'302.00 grammi, unitamente a denaro contante per

un totale di EUR 10'000.00. Una verifica più approfondita ha in seguito

permesso di rinvenire un ulteriore involucro contenente 3 grammi lordi di

sostanza stupefacente che IM 1 ha dichiarato essere destinata al proprio

consumo personale (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 1).

10.

Interrogato successivamente

al fermo, IM 1 ha affermato di essersi recato ad __________ il 17 maggio 2019

al fine di acquistare cocaina, la cui vendita gli avrebbe permesso di saldare

diversi suoi debiti. Il 20 maggio 2019, dietro la corresponsione di EUR

44'000.00 avrebbe quindi ottenuto 2 kg di sostanza. L’imputato, unitamente al

suo compagno di viaggio, sarebbe quindi ripartito verso Sud intenzionato a

ritornare in Albania e giungendo in Svizzera per errore (cfr. VI PG 22.05.2019,

allegato ad AI 1, p. 4).

Nel corso del medesimo verbale, dopo aver leggermente modificato

la propria versione affermando di essersi prestato a compiere il trasporto

della cocaina da __________ a __________ per conto di una terza persona, IM 1

ha - in fine - ammesso che parte della cocaina, quantificabile in 1 kg, era

destinata al mercato Svizzero (__________ o __________), mentre la rimanenza

avrebbe dovuto essere portata in Italia (cfr. VI PG 22.05.2019, allegato ad AI

1, p. 8-10).

L’imputato ha altresì affermato che IM 2 lo avrebbe raggiunto a __________

il precedente venerdì su sua richiesta (VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p.

9), aggiungendo, peraltro, che questi sarebbe stato all’oscuro della vicenda

legata allo stupefacente (cfr. VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 9).

IM 1 ha, peraltro, dichiarato di consumare sporadicamente cocaina,

ovvero “una volta ogni due o tre settimane” (VI PG 22.05.2019, allegato

ad AI 1, p. 4)

11.

Da parte sua, IM 2 ha

sostenuto – in estrema sintesi – di essere giunto in Italia in aereo e di aver

incontrato IM 1 il 15 maggio 2019 presso un autogrill di __________,

raggiungendo in seguito con lui la Germania in auto, al fine di cercare veicoli

usati da acquistare e poi rivendere in Albania. Egli si è, peraltro, dichiarato

all’oscuro della presenza di stupefacente a bordo del veicolo (VI PG

22.05.2019, allegato ad AI 1)

12.

In accoglimento delle

relative istanze 22 maggio 2019 (AI 10 e 11), con decisione del giorno

successivo il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva degli imputati fino al

21.

agosto 2019 (AI 12 e 13). Dando seguito ad analoga richiesta formulata dagli

imputati, entrambi sono stati autorizzati al passaggio al regime di espiazione

anticipata della pena a fare tempo dal 1. agosto 2019 (AI 60 e 61).

13.

Con atto d’accusa 248/2019

del 20 novembre 2019, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per i reati di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro

ripetuto.

14.

In data 31 gennaio 2020 il PP

ha emanato nei confronti degli imputati l’atto d’accusa aggiuntivo 18/2020,

anch’esso concernente il reato di infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti.

V) Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

15.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,

per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali

– si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze

scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art.

139, p. 297).

16.

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2

CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae

dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF

133.

I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10

maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo

(art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv.

1.

CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito

della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere

probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso

significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una

fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione

oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano

svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e

1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione

delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e

teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso

quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove,

avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza

dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;

6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

VI) Fatti di cui all’atto

d’accusa e all’atto d’accusa aggiuntivo

i) Punto 1 dell’atto

d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019, imputazione di infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti

17.

L’atto d’accusa

imputa a IM 1 e IM 2 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o

dovevano presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone, per avere, agendo in correità tra loro, senza essere

autorizzati, nel periodo 20.05.2019-21.05.2019, a __________, __________,

nonché in altre imprecisate località della Svizzera, così come, almeno, di

Olanda e di Austria, a bordo del veicolo VW Touran targato (D) __________, IM 2

quale conducente e IM 1 quale passeggero, trasportato, importato, alienato e

detenuto almeno 2'087.39 grammi lordi di cocaina, sostanza previamente presa in

consegna in Olanda da persone non meglio identificate e celata, sotto forma di

5.

differenti pani, all’interno di un ricettacolo appositamente ricavato sotto

il sedile del passeggero anteriore, e meglio, per avere, contestualmente al

viaggio iniziato in Olanda e conclusosi presso il valico di Chiasso-Brogeda.

a) Le dichiarazioni IM 1

18.

Interrogato dal PP il 22 maggio

2019, IM 1 ha sostanzialmente riconfermato le proprie dichiarazioni rese nel

verbale di Polizia, precisando, tuttavia, che prima di giungere in Svizzera

avrebbe dovuto consegnare parte della sostanza a __________, e meglio:

"

avrei dovuto consegnare un chilogrammo di cocaina in Svizzera (__________

o __________) e la parte restante a __________. Per quanto riguarda la parte

destinata alla Svizzera, la relativa destinazione è memorizzata nel navigatore.

(….) Da __________ sono poi partito in direzione dell’Italia, passando dalla

Francia. A causa di un errore, una volta in Italia, al posto di andare in

direzione sud verso __________, ho proseguito verso nord, raggiungendo la

Svizzera dove sono poi stato fermato in compagnia di IM 2. (…) la prima tappa

del mio viaggio era __________, solamente in un secondo tempo avrei trasportato

in Svizzera la parte restante della cocaina”

(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 2-3).

19.

L’imputato ha precisato che

il proprio compenso per il trasporto sarebbe stato di EUR 2'000.00, di non aver

dovuto versare nulla per la sostanza stupefacente e che è stata

l’organizzazione per cui lavorava ad aver ricavato il ricettacolo nella vettura

(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 2).

20.

IM 1 ha, peraltro, fornito

una versione assai poco convincente in punto ai suoi movimenti, avendo egli

affermato di essere entrato in Svizzera il 20 maggio 2019 a __________ per

visionare un’automobile e, non avendo trovato il villaggio in cui questa si

trovava, di essere ritornato in Francia per intraprendere la trasferta che lo

avrebbe condotto a __________. Si dirà già sin d’ora che tale spiegazione

risulta assai poco verosimile, posto che è oltremodo evidente che la via più

corta ed economica (anche in ragione del costo dei caselli in Francia) per

raggiungere __________ da __________ è rappresentata dalla A2 in territorio

svizzero.

21.

L’imputato ha poi affermato

che, fatta astrazione dal menzionato episodio di __________, l’ultima volta in

cui sarebbe entrato in Svizzera risaliva a 2-3 anni orsono, affermando di non

ricordare – a fronte della contestazione mossagli dall’interrogante – i

transiti registrati il 16 maggio 2019 (entrata dal valico di Basilea, con

transito a St. Prex in direzione di Ginevra), del 20 maggio 2019 (entrata dal valico

di Diepoldsau) e del 21 maggio 2019 (uscita dal valico di Bardonnex). Giova

rilevare che IM 1 si è poco dopo premurato di affermare che il 16 maggio 2019

aveva prestato l’automobile al fratello, il quale doveva andare ad acquistare

vetture. A fronte dell’inverosimiglianza di tale allegazione, l’imputato ha poi

affermato che:

"

voglio ammettere che quel giorno (16.05) ero in auto con IM 2 e

con mio fratello, abbiamo fatto questa entrata in Svizzera al fine di

raggiungere l’Olanda”.

(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 5).

22.

Dopo aver inizialmente

affermato di non essere mai entrato in contatto con la cocaina celata nella

vettura, prendendo atto degli esiti delle analisi da cui risultava un suo

diretto contatto con la sostanza, l’imputato ha affermato che:

"

(…) voglio spontaneamente dire che una volta nascosta la cocaina

in auto, io l’ho toccata, mentre escludo che IM 2 l’abbia toccata”.

(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 6).

23.

Ribadendo di essere

consumatore occasionale di cocaina, l’imputato ha pure affermato che i 3 grammi

di cocaina rinvenuti all’interno della vettura erano per il suo consumo (cfr.

VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 7).

24.

Interrogato dalla Polizia l’8

luglio 2019, IM 1 ha affermato di aver consumato cocaina circa 1 ora e ½ prima

del fermo, precisando di assumere circa 1 grammo a settimana, ciò che non

sarebbe però mai avvenuto in Svizzera (cfr. VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI

64, p. 4).

25.

In questo suo verbale,

l’imputato ha ribadito che lo stupefacente sarebbe stato celato nel suo veicolo

ad __________, sostanza che avrebbe poi toccato successivamente nell’intento di

verificare cosa si apprestava a trasportare. L’imputato ha, peraltro,

nuovamente sostenuto che:

"

uno dei tre pani doveva essere consegnato a __________ mentre gli

altri due dovevo consegnarli a __________”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 5).

26.

Confrontato al fatto che nel

proprio navigatore risultava come destinazione un indirizzo a __________ e non

a __________, l’imputato ha inizialmente affermato che:

"

(…) non riesco a spiegarne il motivo. (…) da parte mia ho messo

quell’indirizzo già impostato solo per avvicinarmi alla città di __________.

(…) una volta arrivato in zona __________, avrei dovuto avvisare il mio arrivo

e sarei a sua volta stato contattato per sapere l’indirizzo esatto in cui

consegnare lo stupefacente”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 6).

Sempre in punto all’indirizzo registrato quale destinazione del

navigatore, l’imputato, ha poi ripetuto che:

"

non so spiegare il motivo della presenza dell’indirizzo”.

Salvo poi affermare che:

"

(…) vorrei precisare che l’indirizzo di __________ è stato

inserito da me ma su disposizioni di terze persone dell’organizzazione”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 7).

27.

Quanto al ruolo del

coimputato, IM 1 ha dichiarato che:

"

IM 2 sapeva del trasporto di stupefacente, non sapeva quale tipo

di stupefacente, quanto e ne per chi era destinata, lui non aveva i contatti

con nessuno. Lui doveva solo condurre il veicolo. Prima di partire ci eravamo

accordati che per guidare lui avrebbe percepito la somma di EURO 500.-. Io per

il trasporto avrei ricevuto la somma di EURO 2'000.- dall’organizzazione, di

cui 1'500.- li avrei tenuti per me il resto come detto era destinato a IM 2”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 7).

28.

Relativamente ai propri

spostamenti nel corso del mese di maggio, IM 1 li ha descritti così come

risulta dalla mappa allegata al verbale (allegato C), modificando nuovamente le

proprie dichiarazioni in punto alla destinazione inserita nel navigatore,

affermando questa volta che:

"

siamo entrati in Svizzera per errore, la destinazione che

volevamo raggiungere era __________. A causa della mancanza di internet il

navigatore sul cellulare non funzionava più e abbiamo seguito i cartelli

stradali ma seguendo quelli sbagliati”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 8).

29.

Interrogato dal PP il 19

luglio 2019 IM 1 ha affermato che:

"

in merito al viaggio di maggio, IM 2 ha saputo che stavamo

trasportando stupefacente quando eravamo in Olanda, dopo che io ho inserito la

sostanza stupefacente nel ricettacolo. IM 2 l’ha scoperto perché gliel’ho detto

io prima di partire dall’Olanda con la cocaina nascosta nel ricettacolo. Quando

io ho detto a IM 2 che c’era la cocaina celata nel ricettacolo, IM 2 mi ha

detto che non aveva alternative per tornare a casa ed ha quindi accettato di

fare il viaggio con me, anche perché io non avevo più la patente e mi serviva

un autista. IM 2, per fungere da autista, avrebbe percepito EUR 500.00. Questo

importo è stato pattuito dopo che io gli ho confidato che la cocaina era celata

nel ricettacolo. IM 2 ha accettato quindi di fungere da autista. Anche se non

avesse saputo della cocaina io gli avrei dato ugualmente gli EUR 500.00 in quanto

avrebbe condotto il veicolo per me”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).

30.

L’imputato ha quindi

immediatamente cambiato versione, affermando che:

"

(…) prima mi sono espresso male. Gli EUR 500.00 come compenso per

il lavoro d’autista di IM 2 sono stati concordati prima della partenza dal mio

domicilio a __________ verso l’Olanda. (…) IM 2 è partito dall’Albania in

aereo, atterrando a __________ ed in seguito raggiungendomi in auto a __________,

in quanto necessitavo di un autista. IM 2 sapeva che avrebbe ricevuto un

compenso ma non gli avevo ancora detto quanto. IM 2 si è pagato da solo il

costo del volo. Io non ho detto all’inizio ad IM 2 che doveva fungere da

autista per il trasporto di cocaina, l’ha scoperto solo in Olanda ed accettato

di condurre ugualmente il veicolo”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).

31.

Invitato a prendere posizione

in merito ai messaggi intercorsi con __________ ed estrapolati dal suo

cellulare, l’imputato ha affermato che:

"

mio fratello sapeva di questo traffico. (…) sostanzialmente

faceva da intermediario”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).

32.

IM 1 ha poi dichiarato che:

"

se non sbaglio pepurush è la persona che avrei dovuto vedere a __________.

Quelli dell’organizzazione mi avevano detto che avrei dovuto parlare con lui.

Alla fine però con lui non ci siamo trovati. Quando parlo di __________ intendo

Svizzera. In Svizzera avrei dovuto consegnare un pano di cocaina, e meglio a __________.

Io quando sono partito dall’Olanda ho celato nel ricettacolo i 3 pani di

cocaina rinvenuti al momento del fermo”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 8).

33.

Dopo aver conferito con il

proprio difensore a seguito della contestazione secondo cui avrebbe inviato a

suo fratello la posizione google maps di un indirizzo nel Canton San Gallo, l’imputato

ha affermato che:

"

(…) voglio precisare che, oltre ai 3 panetti rinvenuti al momento

del fermo, ve ne erano altri 2, più piccoli di quello che sono stati

sequestrati. Non so dire quanta sostanza vi fosse al suo interno. Il panetto

era grande con un pacchetto di fazzoletti. Non ricordo bene dove ho consegnato

i 2 panetti. Uno l’ho consegnato a __________, ad una persona che mi ha

indicato il mandante, mentre l’altro non so dire ma mi pare in Austria. IM 2

non ha assistito alla consegna. Lui mi ha aspettato fuori dalla macchina. Ad IM

2.

avevo riferito che avrei dovuto incontrarmi con qualcuno, senza comunicargli

però che avrei consegnato la cocaina. Per quanto concerne i nominativi di __________,

__________, __________, …contestatimi io so chi sono ma non voglio fornire le

generalità perché tempo per la mia incolumità”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 8-9).

34.

L’imputato ha poi confermato

di aver consegnato un piccolo panetto in Austria, dichiarando, così come già

fatto nel verbale di Polizia, che la cocaina non doveva essere consegnata a __________,

bensì che:

"

Quando parla d’Italia si intende __________, luogo in cui avrei

dovuto consegnare il panetto. Preciso che io non dovevo consegnare alcun

panetto a __________, bensì a __________, mi sono mal espresso nei verbali

precedenti in quanto per me __________ e __________ sono la stessa cosa essendo

molto vicini”

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 9-10).

35.

IM 1 ha quindi aggiunto,

riferendosi ad ulteriori messaggi da lui scambiati, che:

"

questa conversazione verte sul trasporto e la consegna della

cocaina. Come detto io ho consegnato 1 pano in Austria ed 1 in Svizzera, a __________.

Quando parlo di 2 in Austria e 2 in Svizzera avrò fatto un errore tant’è che

subito dopo parlo di “totale 2”. (…) Durante il viaggio io ricevevo le

disposizioni del mandante che mi diceva man mano dove andare e chi incontrare.

(…) quando sono partito dall’Olanda con i 5 panetti, sapevo unicamente che

avrei dovuto consegnarne uno in Austria ed 1 a __________, mentre la

destinazione degli altri 3 mi sarebbe stata comunicata man mano durante il

viaggio”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 12).

36.

Confrontato al fatto che nei

messaggi agli atti viene menzionato __________, l’imputato ha affermato che:

"

quando il mandante parla di __________, se ben ricordo, intende

che dovevo passare da __________ per potermi recare a __________, luogo in cui

avrei dovuto consegnare un panetto. (…) gli altri 2 panetti li avrei dovuti

portare a __________. Quando in questa conversazione parlo di prendere dei

soldi a __________ intendo il denaro che avrei dovuto ricevere per la consegna

della cocaina. (…) gli EUR 10'000.00 da me presi durante il viaggio non so dire

a chi li avrei dovuti consegnare, non avevo ancora ricevuto disposizioni”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 18).

37.

Invitato a prendere posizione

in merito ad ulteriori messaggi scambiati con quello che, asseritamente,

sarebbe stato il suo mandante, l’imputato ha poi dichiarato che:

"

a questo punto voglio ammettere che in realtà i mandanti sono 2.

L’interlocutore di questa conversazione mi ha dato i 3 panetti sequestratimi,

mentre una terza persona, di cui non voglio fornire le generalità, gli altri 2

panetti più piccoli. Questi ultimi 2 panetti piccoli mi sono stati consegnati

sempre in Olanda e li ho consegnati uno in Austria ed 1 in Svizzera, a __________”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 22).

38.

Confrontato al fatto che in

precedenza aveva già affermato di aver ricevuto 2 ulteriori pacchetti,

consegnati in Svizzera e Austria, ma affermando che provenivano dal medesimo

interlocutore, IM 1 ha affermato che:

"

non so cosa dire, io in totale avevo 5 panetti come già

dichiarato. È possibile che sto facendo confusione, era buio, pioveva, ero

stanco… Confermo che avevo solo 5 panetti e basta. I mandanti però erano 2”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 22).

39.

L’imputato – con riferimento

ad ulteriori messaggi – ha poi affermato di non sapere a cosa si riferisse

menzionando __________, né cosa avrebbe dovuto fare ad __________ (cfr. VI PP

19.07.2019, AI 56, p. 24).

Dalla lettura degli atti emerge pure il seguente messaggio

ricevuto il 21 maggio 2019 alle ore 19:15:

"

però esci a __________”

(cfr. VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 24).

A fronte di tale riscontro l’imputato ha affermato che:

"

(…) ero però diretto in Svizzera come indicato mi dal mandante il

quale mi ha anche chiesto di uscire a __________. La sostanza avrei dovuto

consegnarla a __________. L’indirizzo di __________ mi è stato mandato dal

mandante”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 25).

40.

IM 1 ha quindi voluto

aggiungere che:

"

a questo punto voglio dire che io ed IM 2 abbiamo una situazione

economica molto difficile. L’operazione di mia moglie è costata EUR 2'000.00,

mia mamma è __________ ed io avevo bisogno di soldi. Io non avrei dovuto

chiedere ad IM 2 di fare l’autista visto dove siamo finiti. Voglio aggiungere

che io IM 2 l’ho incontro in Albania verso febbraio/marzo 2019 e gli avevo

detto che a maggio 2019 avrei dovuto consegnare la mia patente alle autorità

germaniche. IM 2 sapeva che io mi occupavo anche di trasportare sostanze

stupefacenti. Io glielo avevo detto. Quando l’ho chiamato chiedendomi di fare

l’autista non gli ho detto direttamente che avrei trasportato della cocaina.

Lui l’ha scoperto solo in Olanda quando io gliel’ho detto senza però

specificare di quale sostanza si trattasse. (…) IM 2 non mi ha però visto né

quando ho preso la cocaina, né quando l’ho inserita nel ricettacolo né

tantomeno quando l’ho consegnata. Voglio inoltre aggiungere che io ho un debito

con la banca per un prestito ipotecario di EUR 19'000.00. Se non saldo questo

debito la casa verrà pignorata ed io, mia moglie, __________ figli e mia mamma

non avremmo più un tetto. Ero disperato, senza lavoro, senza soldi e non sapevo

più cosa fare per aiutare la mia famiglia”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 25-26).

41.

In sede dibattimentale,

l’imputato ha riconosciuto i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa (VI DIB

13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

IM 1 ha dichiarato di essersi recato in Olanda per prendere la

droga, senza tuttavia essere in grado di indicare nel dettaglio il tragitto da

lui percorso dall’Olanda al Ticino (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 3 e 4).

L’imputato ha confermato anche in aula di avere effettuato

consegne in Austria e a __________, così come pure di avere complessivamente

trasportato 5 panetti, di cui 3 sequestrati al momento dell’arresto,

consegnatigli da 2 diversi fornitori (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 4).

Invitato ad esprimersi sulle dimensioni dei pacchetti di cocaina

consegnati in Austria e a __________, l’uomo ha affermato:

"

La metà della metà di quel panetto piccolo che mi hanno sequestrato.

Non l’ho pesato, non so, perché era anche avvolto nella plastica.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Alla domanda a sapere se confermasse che il coimputato sapeva

della cocaina già in Olanda, l’imputato ha risposto:

"

All’inizio lui non lo sapeva, ma durante il viaggio io gli ho

detto che avevamo in macchina la droga.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Alla contestazione che in sede d’inchiesta aveva affermato che già

prima della sua partenza dall’Albania il coimputato sapeva che lui trasportava

cocaina, anche dopo essergli state rilette le sue dichiarazioni, IM 1 ha

risposto:

"

Sicuramente ci siamo capiti male. (…)

No, io chiedo scusa, ma sicuramente l’ha saputo dopo, in viaggio.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Invitato a spiegare chi avesse nascosto la droga in macchina ha

risposto:

"

Mi hanno detto di tornare a prendere la macchina dopo qualche

minuto e quando sono tornato la droga era lì. (…)

L’ho trovata in macchina, ma poi l’ho nascosta io nel ricettacolo,

come avevo già detto.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

Alla domanda a sapere se il coimputato fosse giunto in Olanda

appositamente per fungere da suo autista per il trasporto di cocaina, IM 1 ha

risposto negativamente, confermando, anche in aula, che il di lui compenso

sarebbe stato di EUR 500.00 (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 4).

Con specifico riferimento alla destinazione dello stupefacente

sequestrato al momento dell’arresto, l’imputato ha asserito che doveva essere

portata a __________ e a __________ (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 5).

Invitato a spiegare perché in sede l’inchiesta avesse inizialmente

indicato che la sostanza era destinata a __________ o __________ e che __________

era stato inserito nel navigatore unicamente per avvicinarmi a __________,

affermando pure, nel suo primo verbale, che 1 kg era destinato al mercato

svizzero in Svizzera, salvo poi ridurre a 1 panetto, IM 1 ha dichiarato:

"

Io non conosco i posti, non conosco la Svizzera e non sapevo dove

fosse __________. Forse avevo visto qualche cartellone con scritto __________ e

quindi ho detto così. Forse non sono stato in grado di spiegarmi bene. Chiedo

scusa.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Invitato a spiegare perché il messaggio da lui ricevuto indicasse

di uscire a __________, ritenuto che l’uscita corretta per andare a __________

sarebbe stata – provenendo da Sud – quella di __________, ha affermato:

"

Io non saprei, forse la persona che mi ha mandato il messaggio

conosceva bene la strada, il posto.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Alla domanda a sapere, ritenuto che si trovavano già in Italia,

quale senso avesse attraversare la dogana con oltre 2 kg di cocaina se soltanto

500.

grammi fossero stati destinati al Ticino, l’imputato ha risposto:

"

Io non lo so, mi hanno detto di andare a __________, forse perché

era più vicino.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Ha poi aggiunto che a __________ avrebbe dovuto lasciare un

panetto di cocaina (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p.

5).

Alla domanda a sapere se non si fosse chiesto come mai stesse

attraversando la dogana con 3 panetti, di cui solo 1 doveva lasciarlo a __________

e gli altri 2 no, con il rischio di attraversare la dogana con un ingente

quantitativo di cocaina, IM 1 ha risposto:

"

1.

kg era da consegnare a __________, mentre gli altri per __________,

mi hanno detto di fare così. Io non so niente.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

L’imputato ha affermato che gli sarebbe stato detto di consegnare

a __________ durante il viaggio (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 5).

Invitato quindi nuovamente a spiegare come mai inizialmente alla

Polizia aveva dichiarato che la droga era destinata a __________ e __________ e

non __________, visto che lo sapeva già prima, ha dichiarato:

"

Non lo so, io non so parlare bene, ho sbagliato, chiedo scusa. Ho

detto la verità, una parte era per __________ e l’altra per __________.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

Anche in aula, IM 1 ha confermato che per il trasporto della

cocaina avrebbe percepito un guadagno di EUR 2'000.00, con i quali avrebbe

dovuto pagare benzina, caselli, ecc. e pagare anche il mio coimputato (VI DIB

13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Alla contestazione che in questo modo praticamente avrebbe fatto

beneficenza, ha risposto:

"

Lo so, ma io ero costretto, con mia moglie malata. Sto dicendo la

verità, era veramente grave. Ho fatto questa cosa che non dovevo fare a causa

della malattia di mia moglie, il mio avvocato ha la documentazione relativa

all’operazione, ero molto confuso, era un caos completo. Voglio inoltre dire

che non mi hanno dato speranze per mia moglie, non so quanto vivrà ancora.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

b) Le dichiarazioni di IM 2

42.

IM 2, verbalizzato il 22 maggio

2019.

dal Magistrato, ha esordito annunciando di voler fare alcune precisazioni

rispetto a quanto affermato in Polizia. In particolare, l’imputato ha spiegato

di essere giunto in aereo da __________ a __________, dove sarebbe stato

accolto dal fratello di IM 1, il quale l’avrebbe poi accompagnato in auto,

passando dall’Austria, fino a casa del coimputato a __________, aggiungendo

che:

"

(…) siamo partiti io, IM 1 e __________ verso l’Olanda (…). il

motivo del viaggio era da ricondursi al fatto che __________ aveva acquistato

un camioncino Mercedes Sprinter ad __________. (…) Preciso che anche io avevo

“riservato” una vettura vicino ad __________, e meglio una VW Touran automatica

(…)”

(cfr. VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 2).

L’imputato ha altresì ha affermato che il coimputato mentirebbe

allorquando afferma di non sapere come egli sia giunto a __________, e meglio:

"

lui lo sapeva che sono arrivato a __________ con il suo fratello.

È stato lui a pregarmi di andare su in quanto gli avrebbero ritirato la patente

ed io avrei dovuto guidare il suo veicolo”.

(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 3).

43.

Dopo aver affermato di essere

partito dall’Albania unicamente per fungere da autista al coimputato,

confrontato al fatto che ciò non aderiva a quanto precedentemente affermato,

ovvero che il motivo del viaggio era quello di acquistare una vettura in

Olanda, l’imputato ha affermato che:

"

mi sono espresso male all’inizio di questo verbale. Unicamente in

un secondo tempo mi sono interessato all’acquisto di una vettura. Il motivo del

viaggio era unicamente quello di fungere da autista (…)”

(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 3).

44.

Prendendo atto dei transiti

attraverso i valichi, già contestati a IM 1, l’imputato ha voluto precisare le

proprie precedenti dichiarazioni, aggiungendo che:

"

da __________ siamo andati dapprima a __________, per vedere una

vettura il 16 maggio 2019 e poi ci siamo recati in Olanda. Ecco perché vi

risulta l’entrata del 16.05.2019. Per il 20 maggio confermo che siamo entrati

in Svizzera anche se non ricordo da dove ma mi sembra in zona __________”.

(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 3).

45.

Confrontato al fatto che, in

precedenza, aveva affermato di aver raggiunto l’Olanda direttamente da __________,

IM 2 ha nuovamente sostenuto di essersi espresso male (cfr. VI PP 22.05.2019,

AI 7, p. 4).

46.

Come nel suo precedente

verbale, l’imputato si è dichiarato ignaro del fatto che sulla vettura vi fosse

della cocaina (cfr. VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 2 e 5).

47.

Quanto agli esiti delle

analisi da cui risulta una sua contaminazione al menzionato stupefacente, IM 2

ha affermato che:

"

io non so cosa dire. Non consumo sostanze stupefacenti e non le

ho mai toccate. Non so spiegarmi i risultati delle analisi. L’abitacolo della

vettura era in uno stato pessimo. (…) È possibile che io abbia toccato,

guidando e dormendo nel veicolo, degli oggetti contaminati”.

(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 6).

48.

Interrogato dalla Polizia il

9.

luglio 2019 l’imputato ha ribadito di essere totalmente estraneo al trasporto

di stupefacente, asserendo che:

"

non mi immaginavo minimamente che __________ e IM 1 fossero

trafficanti di cocaina, sapevo che loro si occupavano di compra vendita di

autoveicoli. (…) mi era stato chiesto di fargli da autista per qualche giorno

con un compenso di Euro 500.-“.

(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 5).

49.

IM 2 ha affermato di aver

visto il coimputato incontrare una persona a __________ che gli avrebbe

consegnato una scheda SIM. Interrogato a sapere per quale motivo le tappe del

viaggio venissero fornite man mano, l’imputato non ha saputo rispondere (cfr.

VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 7)

L’imputato ha poi aggiunto che:

"

se avessi saputo che erano implicati nel traffico di stupefacente

non mi sarei mai messo a disposizione per fargli da autista. Ho creduto al

fratello __________ quando mi aveva chiesto di fare da autista a IM 1, mi sono

fidato di lui perché lo conosco da tanto tempo e posso dire che è una brava

persona”.

(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 7).

50.

Confrontato alle

dichiarazioni del coimputato secondo cui, riferendosi al trasporto del mese di

maggio, IM 2 sapeva che si trattava di stupefacente, questi ha dichiarato che:

"

non è assolutamente vero. (…) secondo me non sta bene di

cervello, probabilmente vuole alleggerire la sua posizione”.

(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 9).

51.

In occasione del confronto

con il coimputato, prendendo atto delle dichiarazioni nel frattempo rilasciate

da quest’ultimo, IM 2 ha affermato che:

"

io ho capito, quando siamo partiti dall’Olanda, che stavamo

trasportando delle “cose”. È stato IM 1 a dirmi che trasportavamo delle “cose”

senza dirmi però cosa consistesse. Dopo 1 ora o 2 dalla partenza dall’Olanda, IM

1.

mi ha comunicato che stavamo trasportando sostanza stupefacente. Io quando

l’ho saputo non avevo altre possibilità per tornare a casa ed ho dovuto

continuare il viaggio”.

(VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 4).

52.

Si dirà, al proposito, che IM

1.

ha ribadito di aver comunicato al coimputato, prima della partenza, che

stavano trasportando stupefacenti, pur osservando che IM 2 potrebbe non aver

capito quel che gli aveva detto (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 4).

53.

IM 2 ha altresì affermato di

non ricordare che in Albania il coimputato gli avesse detto che si occupava del

trasporto di stupefacenti, aggiungendo “io lo conoscevo come commerciante

d’auto” (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 4).

Anche in questo caso, IM 1 ha ribadito di aver accennato che un

conoscente gli aveva proposto di trasportare stupefacente e di aver accettato,

comunicazione che non avrebbe provocato alcuna reazione da parte di IM 2 (cfr.

VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 5).

54.

IM 2 ha altresì affermato di

non aver assistito, lungo il tragitto che ha portato i coimputati dall’Olanda

fino al Ticino, via __________ e Austria, a nessuna consegna di stupefacente né

percezioni di denaro (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 6).

Peraltro, prendendo posizione in merito alle fotografie rinvenute

sul proprio cellulare, IM 2 ha riferito che sarebbero state scattate dal

coimputato, il quale ha, da parte sua, confermato tale versione (cfr. VI PP

19.07.2019, AI 57, p. 6).

55.

IM 2 ha, in fine, affermato

che avrebbe percepito EUR 500.00 per il suo ruolo di autista, ribadendo di non

aver saputo della presenza di EUR 10'000.00 (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p.

7)

56.

Interrogato in occasione del

pubblico dibattimento, l’imputato ha ribadito di avere saputo solo dopo due ore

che erano in viaggio che stavano trasportando stupefacente, senza tuttavia

sapere che tipo di stupefacente fosse, né conoscerne la quantità (VI DIB

13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Sul motivo per cui si trovava in auto con il coimputato, IM 2 in

aula IM 2 si è espresso come segue:

"

Come ho già detto, lui mi aveva detto che saremmo andati a

prendere una macchina per il fratello e aveva bisogno di qualcuno che guidasse

la macchina al rientro, siccome lui non aveva la patente. Suo fratello aveva

trovato questa macchina in Olanda e poi bisognava targarla. Era venerdì e non

si poteva targarla, ci siamo quindi detto che avremmo aspettato due giorni e

lunedì siamo ripartiti con la targa.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Alla domanda a sapere se confermasse il tragitto percorso per

giungere in Ticino dopo essere partiti dall’Olanda e descritto dal suo

coimputato, ha risposto:

"

Io esattamente i posti e le strade non li conosco, seguivo il

navigatore, in cui era già inserita la destinazione. Era la prima volta che

passavo in questi paesi.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

IM 2 ha spiegato di non essere sceso dall’auto, una volta accortosi

del fatto che trasportavano stupefacente, siccome erano sempre in autostrada e

lui non conosceva né i luoghi né la lingua (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al

verbale dibattimentale, p. 6).

Alla domanda a sapere se in Albania il coimputato gli avesse

riferito di occuparsi del trasporto di stupefacenti, ha risposto negativamente

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

Medesima risposta ha dato alla domanda a sapere se in Austria e/o

a __________ avesse assistito alla consegna dei pacchetti menzionati dal suo

coimputato, precisando che:

"

Mi ha lasciato in un posto dove vi erano delle macchine in

vendita e io sono andato a vedere le macchine. Non ho nemmeno visto che

toglieva qualcosa da sotto il sedile.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

Anche in aula, IM 2 ha in fine affermato di non avere saputo che

avrebbe ricevuto un compenso per il viaggio, affermando che sarebbe stato IM 1

a dirgli, in seguito, che gli avrebbe dato EUR 500.00 (VI DIB 13.02.2020,

allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

c. Riscontri oggettivi

57.

Le analisi esperite su un

pano di cocaina hanno permesso di isolare tracce biologiche riconducibili a IM

1.

(cfr. AI 50).

58.

Lo stupefacente è risultato

avere un peso netto complessivo pari a 2'087.39 grammi, con grado di purezza

compreso tra 65.7 e 88.2% (VI PG 8.07.2019, allegato 6 ad AI 64).

59.

I prelevamenti effettuati sul

palmo e tra le dita della mano destra di IM 2 presentano tracce di cocaina

(allegato 15 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 64).

ii) Punto 2 dell’atto

d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019, imputazione di riciclaggio di denaro

60.

L’atto d’accusa imputa a IM 1

e IM 2 il reato di riciclaggio di denaro per avere, agendo in correità tra

loro, compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine,

il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale in oggetto, sapendo o

dovendo presumere che l’importo proveniva da un crimine, segnatamente da

un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da loro commessa e così come

descritta al punto 1, e meglio, prendendo in consegna da ignote persone, in più

occasioni, lungo il tragitto che dall’Olanda li ha portati a Chiasso-Brogeda,

laddove sono stati arrestati, denaro contante per un importo complessivo di EUR

10’000.00, composto da banconote di diverso taglio e fortemente contaminate da

cocaina, con l’incarico di trasportarlo a I-__________ alfine di consegnarlo ad

una persona non meglio identificata, denaro celato all’interno dell’apposito

ricettacolo ricavato all’interno del veicolo VW Touran targato (D)__________ su

cui viaggiavano.

61.

IM 1, su questo aspetto, ha

avuto modo di dichiarare, nel suo primo verbale, che:

"

sono stati nascosti sempre in Olanda assieme alla cocaina e

dovevo portarli a __________”.

(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 8).

62.

In occasione di un successivo

verbale, riferendosi al denaro sequestrato, l’imputato ha affermato di averlo

ricevuto in due tranches, una vicino a __________ ed una in Austria, da parte

di persone incontrate su indicazioni del suo mandante. In particolare, a

corrispondergli la somma ricevuta a __________ sarebbe stato un personaggio cui

l’imputato aveva consegnato cocaina (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 15).

Ancora nel verbale di confronto, l’imputato ha ribadito che:

"

come indicato gli EUR 10'000.00 mi sono stati consegnati da più

persone nel corso del viaggio”.

(VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 7).

63.

Anche in aula, IM 1 ha

riconosciuto i fatti descritti al punto 2 dell’atto d’accusa (VI DIB

13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

Invitato a indicare la provenienza del denaro che stava

trasportando ha affermato:

"

Io non saprei, in Austria e a __________, dove ho consegnato i

panetti, mi hanno lasciato i soldi in macchina e poi io li nascondevo nel

ricettacolo.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

Se in corso d’inchiesta aveva affermato che tale denaro doveva

essere consegnato a __________, in aula l’imputato non ha saputo dire nulla in

punto alla destinazione che avrebbero dovuto avere i EUR 10'000.00 (VI DIB

13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

Alla domanda a sapere se il coimputato fosse a conoscenza del

trasporto di valuta, ha continuato, anche in aula, a dare risposta negativa (VI

DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

64.

Da parte sua, IM 2, nel corso

dell’intera inchiesta si è dichiarato inconsapevole del fatto che all’interno

della vettura vi fosse del denaro (cfr. VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 2 e 5; VI PP

19.07.2019, AI 57, p. 7), ciò che ha ribadito in occasione dell’interrogatorio

dibattimentale (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).

iii) Imputazione di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui all’atto d’accusa

aggiuntivo 18/2020 del 31 gennaio 2020

65.

La pubblica accusa imputa a IM

1.

e IM 2 il reato sopra menzionato per avere, agendo in correità tra loro,

senza essere autorizzati, in data 22.04.2019, ad __________ (F), dopo essere

partiti in data 21.04.2019 da __________ (NL) ed aver viaggiato a bordo di un

non meglio precisato veicolo a motore messo loro a disposizione, trasportato,

importato in Francia, detenuto ed infine alienato ad una persona non meglio

identificata, un pano e mezzo di cocaina per un quantitativo complessivo di 1,5

kg di cocaina.

a. Le dichiarazioni di IM 1

66.

Va detto che già in occasione

del verbale 8 luglio 2019, IM 1 ha riferito di un primo viaggio effettuato nel

corso del mese di aprile 2019, e meglio:

"

si ne ho fatto ancora uno nel corso del mese di aprile 2019

insieme a IM 2”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 8).

67.

Invitato a fare chiarezza sui

suoi movimenti in data 21 aprile 2019, ritenuto che sul cellulare di IM 2 è

stata rinvenuta una fotografia di un biglietto di viaggio a nome di entrambi

gli imputati con partenza __________ e destinazione __________, nonché un video

in cui è ritratto il coimputato a bordo di un veicolo VW Touran con targhe

germaniche, IM 1 ha affermato che:

"

ci siamo recati in Olanda dove abbiamo recuperato lo stupefacente

io e IM 2, ricordo che si trattava di un pano e mezzo di cocaina per circa 1.5

kg totali. In seguito, sempre su disposizioni ricevute dall’organizzazione,

abbiamo consegnato lo stupefacente in Francia. Dopodiché con IM 2 ci siamo

recati in Germania a bordo del mio veicolo dove io mi sono fermato al mio

domicilio mentre IM 2 ha proseguito fino in Albania recuperando un altro

veicolo VW di colore nero”.

(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 9).

68.

Interrogato dal PP il 19

luglio 2019, l’imputato ha in ingresso di verbale affermato che:

"

(…) voglio fare alcune precisazioni in merito al viaggio di

aprile. IM 2 mi ha accompagnato come passeggero. Guidavo io il veicolo. IM 2

non sapeva che io stavo trasportando sostanza stupefacente. Preciso inoltre che

non so dire il quantitativo che io trasportavo. Nel mio ultimo verbale mi sono

espresso male: io volevo dire che trasportavo un pano e mezzo ma non

corrisponde al vero che il quantitativo ammontava a 1.5 kg di cocaina”.

(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).

69.

Interrogato nuovamente il 20

gennaio 2020, IM 1 ha dichiarato che:

"

(…) ad aprile 2019 ho trasportato dall’Olanda alla Francia 1

panetto e mezzo di cocaina. Durante questo viaggio mi trovavo in compagnia di IM

2.

il quale non era al corrente del nostro trasporto. Lui si trovava in Germania

in quanto ha acquistato una vettura su suolo germanico. Egli mi ha

semplicemente accompagnato per farmi un favore, per farmi compagnia, ignorando

quanto stesse succedendo. Mi assumo integralmente ed individualmente la

responsabilità di questi fatti”.

(VI PP 20.01.2020, AI 9 inc 2019.4917, p. 2).

L’uomo ha quindi aggiunto che:

"

nel corso del mio verbale dell’8.07.2019 dove ho dichiarato che IM

2.

sapeva che stavo trasportando cocaina non so perché l’abbia fatto. La verità

è questa qua non sto coprendo nessuno”.

(VI PP 20.01.2020, AI 9 inc 2019.4917, p. 3).

70.

Relativamente al peso dello

stupefacente trasportato, l’imputato si è così espresso:

"

non so dire quanto era il peso della cocaina trasportata ma posso

dire che il fornitore/mandante non era lo stesso di una delle due forniture di

maggio 2019. Il pano era grande come un pacchetto di fazzoletti, ed il mezzo,

come una metà pacchetto. Dalla Germania ci siamo recati in Olanda in bus (__________),

è stata consegnata la cocaina e poi abbiamo proseguito il viaggio fino ad

arrivare ad una località in Francia di cui non ricordo il nome dove è avvenuta

la consegna. La località si trova, se non erro, a poca distanza di dove ho

fatto la consegna in maggio 2019. (…) ho solo consegnato la cocaina senza

ricevere nulla. Abbiamo poi alloggiato in un hotel di cui non ricordo il nome.

Il giorno seguente io ed IM 2 siamo tornati in Germania”.

(VI PP 20.01.2020, AI 9 inc 2019.4917, p. 3).

71.

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale, IM 1 ha riconosciuto i fatti descritti

nell’atto d’accusa aggiuntivo, affermando tuttavia di non saper specificare il

quantitativo trafficato, modificando nuovamente le già diverse versioni rese in

corso d’inchiesta, e meglio:

"

Io non saprei, perché erano pacchi piccoli come un pacchetto di

fazzoletti, magari si trattava di una prova, era comunque poca. Rispetto a

quelli che mi hanno sequestrato al momento dell’arresto erano molto più

piccoli. Erano grandi la metà di quello più piccolo che mi è stato sequestrato,

potevano essere 10 o 20 grammi. Era più o meno un pacchetto di fazzoletti, ma

non era pieno.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).

Alla contestazione che il pacchetto più piccolo sequestrato pesa

circa 490 grammi, non potendo quindi trattarsi di 10 o 20 grammi, ha risposto

che “Allora era la metà della metà” (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al

verbale dibattimentale, p. 8).

Con specifico riferimento al suo guadagno, ha riferito che, non

trattandosi di una grande quantità, avrebbe percepito EUR 1'000.00, con i quali

avrebbe anche dovuto sopportare io le spese del viaggio (VI DIB 13.02.2020,

allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).

Alla domanda a sapere se IM 2 sapesse che stavano trasportando

stupefacente, ha risposto negativamente (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al

verbale dibattimentale, p. 8).

Invitato a spiegare per quale motivo avesse inizialmente affermato

che il coimputato sapeva che trasportavano cocaina, salvo poi ritrattare tale

indicazione, IM 1 ha in fine affermato:

"

Forse mi sono confuso con le date, tra aprile e maggio. Lui è

venuto solo per accompagnarmi.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).

b. Le dichiarazioni di IM 2

72.

Dal canto suo, IM 2, su

questo tema ha dichiarato, in corso d’inchiesta, che:

"

non ricordo esattamente la data, posso dire che nel corso del

mese di aprile mi trovavo in Germania per l’acquisto del veicolo VW Golf Plus

che era mia intenzione portare in Albania. Ho raggiunto la Germania in aereo in

compagnia del fratello di IM 1 soprannominato “__________” e altri due autisti.

In Germania ho incontrato IM 1 e lui mi ha chiesto di accompagnarlo sino in

Olanda per prendere la VW Touran che stava utilizzando il fratello “__________”,

il quale a sua volta aveva acquistato un camioncino e noi dovevamo riportare il

veicolo VW Touran in Germania. A quel tempo IM 1 era ancora in possesso della

licenza di condurre, mi aveva chiesto di accompagnarlo per avere un po’ di

compagnia durante il viaggio. Ricordo che raggiunta l’Olanda abbiamo guidato

transitando per il Belgio, la Francia per ritornare in Germania a __________”.

(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 8).

Il medesimo imputato ha altresì confermato che nell’ambito del

viaggio del mese di aprile erano giunti a ridosso del confine tra Svizzera e

Francia, nelle vicinanze di __________. IM 2 ha comunque negato che quella

trasferta fosse finalizzata al trasporto di stupefacenti (cfr. VI PG 9.07.2019,

allegato 13 ad AI 64, p. 9).

E ancora:

"

confermo l’itinerario di viaggio effettuato in compagnia di IM 1

a bordo del suo veicolo VW Touran, ripeto che io non sapevo nulla sul trasporto

di cocaina come da lui dichiarato. Una volta arrivato in Francia, IM 1 mi ha

chiesto di scendere dal veicolo perché doveva incontrare una persona. Sono

rimasto per circa 10 minuti da solo dove ho anche effettuato un video con il

cellulare. (…) io non ho nulla a che fare con le attività illecite effettuate

da IM 1 e __________”.

(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 10).

73.

Gli imputati sono stati

sottoposti a confronto il 20 gennaio 2020. Confrontato alla (nuova) versione

fornita dal coimputato in occasione del verbale del medesimo giorno, IM 2 ha

dichiarato che:

"

confermo quanto dichiarato per i fatti di aprile, ovvero la mia

estraneità. (…) io mi trovavo in aprile in Germania perché dovevo comprare una

Golf. Ho poi accompagnato IM 1 su sua richiesta per fargli compagnia, mentre aspettavo

che la Golf in questione fosse disponibile per portarla in Albania. Ribadisco

che io non sapevo che IM 1 stesse trasportando della cocaina. Non so dire

perché in una prima occasione IM 1 abbia dichiarato che io fossi al corrente

che stesse trasportando cocaina. Io non avrei mai pensato che potesse

trasportare cocaina (…)”.

(VI PP 20.01.2020, AI 10 inc 2019.4917, p. 3).

74.

Anche in occasione del

pubblico dibattimento, IM 2 ha continuato a contestare i fatti descritti

nell’atto d’accusa aggiuntivo (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 8).

Invitato a spiegare il motivo del viaggio effettuato nel mese di

aprile 2019, ha così dichiarato:

"

Eravamo in Germania, avevo ordinato una Golf. In Germania c’era

una festa e quindi non potevamo targare la macchina. IM 1 mi ha detto che aveva

una macchina in Olanda. Siamo quindi andati in bus dalla Germania all’Olanda.

(…)

Siccome dovevamo aspettare due o tre giorni per fare le targhe, ho

deciso di accompagnare IM 1. Io non sapevo quanto sarebbe stato lungo il

viaggio.”

(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 9).

iv) Imputazione di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

75.

In occasione

dell’interrogatorio dibattimentale, IM 1 ha ammesso che il quantitativo di 1.58

grammi di cocaina rinvenuto all’interno di un sacchetto era destinato al suo

consumo personale, affermando di avere consumato qualche grammo ogni tanto, ma

mai in Svizzera (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p.

9).

VII) Considerazioni della

Corte

76.

Per quanto attiene ai fatti

di cui all’atto d’accusa principale inerente 2'087.39 grammi di cocaina con

purezza assai elevata (fino all’88.2%), IM 1 è, sostanzialmente, reo confesso.

Come sopra evidenziato, egli ha ammesso di essersi recato in

Olanda al fine di prendere in consegna cocaina, trasportata poi attraverso

diversi Paesi europei, procedendo alla consegna di un panetto in Austria, un

ulteriore panetto a __________ e venendo trovato in possesso di tre panetti

rimanenti allorquando ha attraversato il confine a __________.

La Corte non può tuttavia nascondere le proprie perplessità in

merito al tragitto descritto dall’imputato. Non v’è del resto motivo di

argomentare particolarmente che i continui attraversamenti di frontiera mal si

conciliano con il fatto che essi trasportavano un importante quantitativo di

cocaina. In tal senso, neppure è chiaro perché – a fronte delle migliaia di

chilometri percorsi inutilmente – i due non si siano previamente recati a __________

a consegnare 2/3 della cocaina, entrando quindi in Ticino con un unico panetto.

In merito a quest’ultimo aspetto, si dirà che pure la spiegazione

secondo cui un unico panetto era destinato a __________, mentre due avrebbero

dovuto essere consegnati a __________, è pure tutt’altro che convincente.

In primo luogo, come testé indicato, l’attraversamento del valico

doganale di __________ con sostanza in ampia misura destinata all’Italia (dove

già si trovava) non appare credibile a fronte del rischio (poi realizzatosi) di

essere fermati.

In secondo luogo, occorre porre mente al fatto che IM 1, nelle

prime battute dell’inchiesta, aveva affermato che la sostanza era destinata a __________

o __________ e che __________ era stato inserito nel navigatore unicamente per

avvicinarsi alla città sul __________. Si ricorderà poi che i mandanti

dell’imputato hanno trasmesso un messaggio con l’indicazione di uscire a __________,

ciò che certamente non suffraga la versione secondo cui la destinazione era __________,

posto che provenendo da Sud l’uscita corretta sarebbe stata quella di __________.

Per quanto attiene al panetto consegnato a __________, malgrado le

indicazioni fornite in aula che permetterebbero di stimarne il peso, si dirà

che il suo quantitativo è stato ritenuto essere indeterminato.

77.

Sempre per quanto concerne IM

1, la Corte ha ritenuto, con riferimento al viaggio del mese di aprile 2019 –

oggetto dell’atto d’accusa aggiuntivo – che anche in questo caso egli è reo

confesso.

Anche in questo caso, le indicazioni da egli fornite

permetterebbero di giungere a quantificarne il peso, il quale doveva giocoforza

giustificare il fatto di intraprendere un lungo viaggio dall’Olanda alla

Francia. Tuttavia, al fine di non cadere in arbitrio, la Corte ha ritenuto

unicamente un quantitativo indeterminato.

78.

In merito alla posizione di IM

2.

si impone di rilevare che il procedimento, per quanto lo concerne, è

indiziario.

La Corte ha quindi proceduto a valutare la credibilità

dell’imputato, il quale ha dapprima negato recisamente di aver avuto la benché

minima consapevolezza del fatto che lo scopo del viaggio fosse illecito, salvo

poi affermare di aver compreso, già in Olanda, di averne preso contezza, per

poi dichiarare in sede dibattimentale che ciò sarebbe avvenuto dopo la

partenza.

Al di là di tale evidente contraddizione, pesano sulla posizione

dell’imputato le seguenti considerazioni.

In primo luogo, non si comprende perché, dopo aver constatato che

qualcosa non andava, egli non abbia chiesto maggiori lumi e/o arrestato

immediatamente la vettura facendo rientro in Patria. Al contrario, IM 2 ha

proseguito a condurre la vettura effettuando un lunghissimo viaggio attraverso

l’Europa.

In secondo luogo, non è credibile che egli, durante le tappe di

consegna dello stupefacente non si fosse reso conto di cosa stava accadendo.

In terzo luogo, le modalità in cui si è incontrato con il

coimputato – circostanza sulla quale egli ha, peraltro, in prima battuta

mentito – sono quanto mai significative. Non si comprende infatti perché egli

sia giunto a __________ in aereo per poi recarsi in auto fino a __________, se

non perché – con ogni verosimiglianza – doveva prendere possesso della vettura

munita di ricettacolo. In caso contrario, IM 2 avrebbe evidentemente potuto

volare direttamente su __________ o una città più vicina.

In quarto luogo, giova ricordare che egli è risultato essere

contaminato da cocaina.

In fine, si porrà mente al fatto che IM 1 ha reiteratamente

dichiarato – anche a confronto – che IM 2 sapeva del trasporto di cocaina, così

come pure che era a conoscenza già da prima che egli svolgeva tale attività.

Ciò risulta, del resto, del tutto logico, se si considera che egli

– asseritamente in possesso di un buon lavoro – lo avrebbe lasciato al fine di

fungere da autista per un compenso (EUR 500.00) che neppure si concilia con

l’attività da svolgere.

79.

Per quanto concerne il

viaggio di aprile 2019, valgono sostanzialmente le medesime considerazioni. Non

appare infatti logico che egli si sia prestato ad accompagnare in un viaggio

tanto lungo il coimputato senza sapere cosa egli stesse facendo. Soprattutto,

si ricorderà che IM 1 ha avuto modo di affermare che IM 2 già allora era

consapevole del fatto che stavano trasportando stupefacente.

80.

Con ogni evidenza, anche per

quanto lo concerne, le consegne del mese di aprile e quella del mese di maggio

a __________ sono state ritenute essere di quantità indeterminata.

81.

Dal punto di vista fattuale,

risulta incontestabile che a bordo del veicolo su cui circolavano gli imputati

vi era del denaro che IM 1 ha dichiarato provenire direttamente dai suoi

fornitori di cocaina, rispettivamente, dalle persone cui lungo il tragitto ha

consegnato lo stupefacente.

Ne discende che quanto indicato nell’atto d’accusa merita, da

questo profilo, protezione.

VIII) In diritto

83.

L’art. 19 cpv. 1 LStup

punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro trasporta, importa,

detiene o aliena stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro

di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti

(lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o

un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in

altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai

minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

18.

grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120

IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a;

DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid.

3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre

2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010,

consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del

10.

marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum

schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg.,

pag. 917 segg.).

84.

Dal punto di vista

soggettivo, l’autore deve sapere di trasportare, importare, detenere o alienare

stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19

LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai

sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o

accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente,

mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,

op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente

che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli

consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per

la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

85.

Ai sensi dell’art. 19a LStup

è punito con la multa chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente

stupefacenti.

86.

Nel caso concreto, non v’è da

argomentare che già soltanto gli oltre 2 kg di sostanza stupefacente con

purezza compresa tra il 65.7 e l’88.2% supera – e di molto – i 18 grammi di

sostanza pura richiesti per la realizzazione dell’infrazione all’art. 19 LStup

nella sua forma aggravata. A ciò occorre poi aggiungere il quantitativo

indeterminato derivante dal panetto e mezzo trasportato nell’aprile 2019 e

dell’ulteriore panetto consegnato a _______.

Unicamente, come osservato in ingresso, 1.58 grammi sono da

ritenersi costitutivi di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, posto che

si tratta di un quantitativo che IM 1 ha dichiarato avere posseduto per il

proprio consumo personale.

Ne discende che l’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa e dell’atto d’accusa

aggiuntivo è stata confermata in ragione di 2'085.80 grammi oltre ad un

quantitativo indeterminato.

87.

Si dirà già sin d’ora che

pure è stata confermata l’imputazione di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti a carico di IM 1 per il menzionato possesso di 1.58 grammi di

cocaina aggiunta in occasione del pubblico dibattimento.

88.

Adempie la fattispecie di

riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile

di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di

valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.

Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino

a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità

penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a

pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche

laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20

consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid.

4.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni

trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di

vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche

per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un

conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle

operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013

consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad

art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif.

ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar

Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.

523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP

anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in

valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente

taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del

18.11.2013

consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed.,

Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).

Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei

casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è,

infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro

derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si

verifica nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed.,

Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en

droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag.

636).

Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente

o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che

decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP.

Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone

proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza

delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza

criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211

consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid.

2.).

89.

Nel caso concreto, appare

evidente che il trasporto di contanti dall’Olanda all’Italia è un atto

suscettibile di vanificare il ritrovamento o confisca del denaro. Analogamente,

ritenuto il contesto in cui i fatti hanno avuto luogo, pure accertato è il

fatto che la somma sequestrata è provento di un crimine, segnatamente il

traffico di stupefacenti di cui gli imputati si sono resi protagonisti.

Ciò detto, per quanto attiene a IM 1, gli elementi oggettivi e

soggettivi del reato risultano essere realizzati, posto che egli sapeva

perfettamente che si trattava di una somma intrinsecamente legata al traffico

di stupefacenti di cui era protagonista.

Ne consegue che, per quanto lo concerne, l’imputazione è stata

confermata.

90.

Per contro, per quanto

attiene a IM 2, nulla agli atti permette di concludere che egli fosse

consapevole del fatto che stavano trasportando pure del denaro. Ritenuto il suo

ruolo di autista, egli non doveva, del resto, essere giocoforza informato su

tale circostanza. Ne consegue che, in assenza degli elementi soggettivi del

reato, egli è stato prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro.

IX) Commisurazione della pena

91.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti,

stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del

testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata

imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione

della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale

colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella

determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava -

semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF

6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

92.

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo

chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72).

93.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art.

49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282

seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2.

ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code

pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

94.

Nel caso concreto, la Corte

ha ritenuto la colpa grave dal profilo oggettivo.

In ambito di stupefacenti, il TF ha più volte ribadito che il

quantitativo è soltanto uno degli elementi da valutarsi per determinare la

colpa. Peraltro, più ci si distanzia dal limite dell’infrazione aggravata, meno

il quantitativo in quanto tale risulta determinante.

Nel presente caso, si trattava evidentemente di quantitativi

estremamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di

molte persone.

Come sopra indicato, appare assai verosimile che l’integralità

della sostanza sequestrata fosse destinata al mercato Svizzero. Ad ogni buon

conto, anche volendo ritenere unicamente circa 1/3 del quantitativo, ovvero la

parte che IM 1 ha dichiarato dover essere consegnata a ____________ (e quindi,

di riflesso, poi alienata in Ticino), la purezza estremamente elevata della

sostanza impone di ritenere che, al dettaglio, il predetto quantitativo sarebbe

stato quanto meno raddoppiato se non addirittura triplicato. A ciò occorre pure

aggiungere il panetto consegnato a __________, con quantitativo con ogni

verosimiglianza analogo ai panetti oggetto di sequestro.

Distingue, oggettivamente, le responsabilità degli imputati, il

fatto che IM 1 è parso, tra i due, quello più coinvolto nel traffico di

stupefacenti, risultando il coimputato una figura più marginale.

95.

Dal profilo soggettivo la

colpa è altrettanto grave. Entrambi gli imputati hanno attraversato molteplici Paesi

europei trasportando un importante quantitativo di cocaina. Attraversando

numerose nazioni, gli imputati hanno dato alla vicenda una chiara connotazione

internazionale, con stupefacenti destinati ai mercati svizzero, francese,

austriaco ed italiano. I molteplici attraversamenti di valichi doganali non

possono che testimoniare l’estrema spregiudicatezza con cui hanno agito.

IM 1 e IM 2 hanno evidentemente agito a puro fine di lucro, mossi

dalla ricerca di un rapido e facile guadagno, anteponendo egoisticamente i

propri interessi alla salute pubblica.

La loro precaria situazione in Patria non può, del resto,

giustificare l’immissione sulle nostre strade di cocaina.

Entrambi hanno mostrato una preoccupante propensione a delinquere,

considerato che si sono facilmente adeguati a commettere il reato in discorso,

reiterando il loro agire a distanza di un mese dall’altro.

Pesa poi sugli imputati il concorso di reati.

96.

In tale contesto, la Corte ha

considerato a carico di IM 1 una pena ipotetica aggirantesi attorno ai 4

(quattro) anni e 6 (sei) mesi di detenzione già solo per il reato derivante

dall’infrazione alla LF sugli stupefacenti, mentre per IM 2 una pena

aggirantesi attorno ai 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi di detenzione.

97.

A favore di IM 1 ha ritenuto

una certa collaborazione. Se va da sé che i circa 2 kg sequestrati a bordo

della vettura erano incontestabili, egli ha – ad ogni buon conto – riferito di

consegne in Austria e a __________, nonché del trasporto del mese di aprile,

senza che gli inquirenti disponessero di elementi probatori a suo carico. Egli,

tuttavia, non è parso del tutto sincero in special modo con riferimento alla

destinazione della cocaina importata in Ticino, così come pure sul ruolo del

coimputato nell’ambito del viaggio di aprile 2019.

98.

Di contro, a favore di IM 2

la Corte non ha ravvisto particolari motivi di riduzione della pena. In

particolare, egli ha reiteratamente mentito, dimostrando di non volersi

assumere alcuna responsabilità.

Tali considerazioni hanno un effetto livellante tra le pene dei

due imputati, ritenuto che quella di IM 1 può essere attenuata, mentre quella

di IM 2 non ha ragione di essere modificata rispetto alla precitata pena

ipotetica.

Si dirà, peraltro, che l’incensuratezza è un fattore che, per

costante giurisprudenza, è da considerarsi neutro.

Pure irrilevante è la distanza da casa: è infatti pacifico che chi

commette un reato in un’altra Nazione, si assume il rischio di dover – in caso

di arresto – scontare la pena lontano dai propri affetti.

Ne discende che la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di

entrambi gli imputati una pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi.

99.

Per quanto attiene alla

contravvenzione, la Corte ha stabilito la multa in CHF 100.00 (cento).

X) Espulsione dal territorio

svizzero

100.

Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett.

a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a

quindici anni lo straniero condannato per assassinio (art. 112) e infrazione

intenzionale all’art. 118 cpv. 3 LStr, a prescindere dall'entità della pena

inflitta.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare

eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un

grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non

prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene,

in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o

cresciuto in Svizzera.

Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di

condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la

regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due

condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid.

2.1).

Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche al tentativo

(Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für

die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und

Praxis, p. 231-250).

Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017

consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di

rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza

dell'Alta Corte.

101.

Secondo la dottrina,

nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui

all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo),

dovranno essere considerati i seguenti criteri:

- la gravità del reato e la

colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017

del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);

- la durata del soggiorno

del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la

misura dell’espulsione);

- il tempo trascorso dal

compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

- i legami sociali,

familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con

il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

- la solidità della

situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da

cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

- l’interesse dei figli,

segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto

anche della loro età;

- lo stato di salute del

prevenuto;

- i pregiudizi che possano

colpire il prevenuto in caso di

espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in

Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code

pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).

102.

Quanto alla durata

dell’espulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio di

proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della

durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1;

STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).

103.

Interrogati al proposito,

entrambi gli imputati hanno dichiarato di non avere legami con la Svizzera e

neppure legami significativi con il resto dell’Europa, non opponendosi a una

decisione di espulsione (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 9 e 10).

XI) Sequestri

104.

La Corte ha ordinato il

sequestro conservativo a copertura di tasse e spese dell’autoveicolo VW Touran

e delle somme di denaro sequestrate a IM 2 (EUR 626.37 e Lek 100.00), la

confisca della somma di EUR 10'000.00 sequestrata a IM 1, la confisca e la

distruzione dello stupefacente sotto sequestro e il dissequestro di tutto il

restante sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie dei dispositivi

elettronici, i cui costi sono da anticipare dai condannati.

XII) Retribuzione dei

difensori d’ufficio

105.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –

V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP

n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve

essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso

causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135

CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013

consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio

avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni

di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino

a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la

partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore

20.00

e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di

sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012

del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid.

3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

106.

La nota professionale del 13

febbraio 2020 dell’avv. DUF 2, adattata all’effettiva durata del dibattimento,

è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 3’125.50, comprensiva

di onorario, spese e trasferte.

107.

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 7'740.10 (composto da

CHF 3’125.50 dell’avv. DUF 2, qui tassati, nonché CHF 4'614.60 dell’avv. __________,

tassati dal Ministero pubblico con decisione 22 agosto 2019, AI 65) non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

108.

La nota professionale del 13

febbraio 2020 dell’avv. DUF 1 è stata oggetto di alcune riduzioni per quanto

riguarda:

- i colloqui con il cliente,

e meglio sono state stralciate le relative poste del 9 ottobre 2019 e 19

dicembre 2019, per complessivi CHF 990.00;

- il tempo impiegato per

l’esame degli atti e la stesura dell’arringa, ridotto della metà, per

complessivi CHF 720.00;

109.

È inoltre stato stralciato il

contatto telefonico del 19 novembre 2019 con il padre della fidanzata

dell’imputato, per complessivi CHF 15.00, non ritenuto essenziale ad

un’efficace difesa nel procedimento penale.

Sono in fine state ridotte le seguenti poste:

- 17.06.2019 richiesta

permesso telefonate, ridotta da10 a 5 minuti;

- 30.07.2019 richiesta di

espiazione anticipata della pena e ricerca giuridica, nonché 31.07.2019 ricerca

giuridica e invio richiesa di espiazione anticipata della pena, ridotte da 95 a

10.

minuti;

- 02.10.2019 riesame incarto

e tel a Ministero pubblico, ridotta da 30 a 15 minuti;

- 04.10.2019 esame incarto e

telefonata a Ministero pubblico, ridotta da 30 a 15 minuti;

- 25.10.2019 ricerca

giuridica e appunti per incontro, ridotta da 20 a 10 minuti;

- 04.11.2019 esame incarto

per verifica copie atti da richiedere, ridotta da 20 a 10 minuti;

- 07.11.2019 lettera a

Ministero pubblico per invio nota e distinta, ridotta da 15 a 5 minuti;

- 15.01.2020 tel a tribunale

per appuntamento visione incarto, ridotta da 10 a 5 minuti;

- 16.01.2020 rilettura

verbali in vista dell’incontro, ridotta da 30 a 15 minuti.

E stralciate le seguenti:

- 09.10.2019 preparazione

incontro con cliente x 2, per CHF 75.00;

- 29.10.2019 esame incarto

cliente e sistemazione incarto, per CHF 135.00;

- 07.11.2019 preparazione

nota professionale, per CHF 60.00;

- 26.11.2019 riesame incarto

prima dell’incontro, per CHF 45.00;

110.

La nota professionale del 13

febbraio 2020 dell’avv. DUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento,

è stata pertanto approvata per CHF 13’982.00, comprensiva di onorario, spese,

IVA ed esborsi.

111.

Il condannato IM 2 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 13’982.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

XIII) Tassa di giustizia e

spese procedurali

112.

La tassa di giustizia di CHF

2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in

solido, con ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.

Visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 305bis CP;

19, 19a LStup;

20.

N-SIS;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 e IM 2 sono coautori

colpevoli di:

1.1

infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo che sapevano o dovevano

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati,

1.1.1

il 22 aprile 2019, ad __________

(Francia), trasportato, importato in Francia, detenuto e alienato un pano e

mezzo per un imprecisato quantitativo di cocaina;

1.1.2

il 20 e 21 maggio 2019, a __________,

__________, nonché in altre imprecisate località della Svizzera e dell’Olanda,

trasportato, importato, fatto transitare e detenuto 2'085.81 grammi di cocaina,

oltre a un pano per un imprecisato quantitativo di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d’accusa

aggiuntivo e precisato nei considerandi.

2.

IM 1 è altresì autore

colpevole di:

2.1

riciclaggio di denaro

per avere,

il 20 e 21 maggio 2019, lungo il tragitto che dall’Olanda l’ha

portato a __________, preso in consegna, in più occasioni, denaro contante per

un importo complessivo di EUR 10'000.00, composto da banconote fortemente

contaminate da cocaina, con l’incarico di trasportarlo a __________ (Italia) al

fine di consegnarlo a una persona non meglio identificata, denaro che sapeva o

doveva presumere provenire da un crimine, segnatamente dall’infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1.2 del presente

dispositivo e celato all’interno di un apposito ricettacolo ricavato

all’interno dell’autoveicolo VW Touran targato (D)__________ su cui viaggiava;

2.2

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.2 del

presente dispositivo, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e

importato in Svizzera 1.58 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata

al suo consumo personale.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

IM 1 e IM 2 sono prosciolti

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al

punto 1 dell’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019 nella misura di 1.58

grammi di cocaina.

4.

IM 2 è altresì prosciolto

dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa

248/2019 del 20 novembre 2019.

5.

Il procedimento penale nei

confronti di IM 1 e IM 2 per i fatti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa

248/2019 del 20 novembre 2019 è abbandonato per incompetenza della Corte.

6.

Di conseguenza,

6.1

IM 1

è condannato

6.1.1

alla pena detentiva di 3 (tre)

anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

6.1.2

al pagamento della multa di

CHF 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa

sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.

6.2

IM 2

è condannato

alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

7.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

e IM 2 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi

dell’art. 66a CP.

8.

È ordinata la segnalazione

di IM 1 e IM 2 nel Sistema d’informazione di Schengen ai sensi dell’art. 20

N-SIS.

9.

È ordinato il sequestro

conservativo a copertura di tasse e spese dell’autoveicolo VW Touran e delle

somme di denaro sequestrate a IM 2 (EUR 626.37 e Lek 100.00).

10.

È ordinata la confisca della

somma di EUR 10'000.00 sequestrata a IM 1.

11.

È ordinata la confisca e la

distruzione dello stupefacente sotto sequestro.

12.

È ordinato il dissequestro di

tutto il restante sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie dei

dispositivi elettronici, i cui costi sono da anticipare dai condannati.

13.

La tassa di giustizia di fr.

2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in

solido, con ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.

14.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

14.1

La nota professionale del 13

febbraio 2020 dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 2'688.00

spese fr. 413.50

trasferte fr. 24.00

totale fr. 3'125.50

14.2

La nota professionale del 13

febbraio 2020 dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 11'503.00

spese fr. 625.15

IVA (7.7%) fr. 933.85

esborsi fr. 920.00

totale fr. 13'982.00

14.3

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'740.10 (composto da

fr. 3’125.50 avv. DUF 2, qui tassati, nonché fr. 4'614.60 avv. __________,

tassati dal Ministero pubblico con decisione 22.08.2019, AI 65) non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

14.4

Il condannato IM 2 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13’982.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 12'669.90

Multa fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 260.25

fr. 15'030.15

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 6'334.95

Multa fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 130.15

fr. 7'565.10

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 6'334.95

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 130.15

fr. 7'465.10

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti

coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

cancelliera