72.2019.279
Coautori colpevoli di infrazione aggravata LStup: agendo in correità tra loro, trasportato, importato in FR, detenuto e alienato un pano e mezzo per un’indet. Q di cocaina; in CH e in NL trasportato, importato, fatto transitare e detenuto 2085.81 g cocaina, oltre a un pano per un’indet. Q di cocaina
13 febbraio 2020Italiano96 min
I. Il
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2019.279
72.2020.18
Lugano,
13 febbraio 2020/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 2
IM 2,
rappresentato dall’avv. DUF 1
entrambi in carcerazione preventiva dal 21 maggio 2019 al 31
luglio 2019 (72 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 1. agosto 2019;
imputati, a
norma dell’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o
dovevano presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
per avere, agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati,
nel periodo 20.05.2019-21.05.2019, a __________, __________,
nonché in altre imprecisate località della Svizzera, così come, almeno, di
Olanda e di Austria,
a bordo del veicolo VW Touran targato (D)__________,
IM 2 quale conducente e IM 1 quale passeggero,
trasportato, importato, alienato e detenuto almeno 2'087.39
grammi lordi di cocaina,
sostanza previamente presa in consegna in Olanda da persone non
meglio identificate e celata, sotto forma di 5 differenti pani, all’interno di
un ricettacolo appositamente ricavato sotto il sedile del passeggero anteriore,
e meglio,
per avere, contestualmente al viaggio iniziato in Olanda e
conclusosi presso il valico di Chiasso-Brogeda
1.1. in data 20.05.2019,
detenuto, trasportato, importato ed alienato nella località austriaca di __________,
un pano (della dimensione indicata di un pacchetto di fazzoletti) per un
imprecisato quantitativo di cocaina,
ad una persona non meglio identificata;
1.2. in data 20.05.2019,
detenuto, trasportato ed importato in Svizzera, attraverso il valico doganale
di Bregenz, provenendo dall’Austria, quattro pani di cocaina, per un peso di
almeno 2'087.39 grammi lordi di cui
1.2.1. in data 21.05.2019,
un pano (della dimensione indicata di un pacchetto di fazzoletti),
per un imprecisato quantitativo di cocaina, è stato alienato a __________ ad
una persona non meglio identificata;
1.2.2. in data 21.05.2019,
dopo aver lasciato la Svizzera presso un non meglio precisato
valico doganale ed esservi rientrati, provenendo dall’Italia,
tre pani sono stati rinvenuti all’interno del ricettacolo presso
il valico doganale di Chiasso-Brogeda, per complessivi 2'087.39 grammi netti
(1° pano, con raffigurata la testa di una tigre, del peso di 599.94 grammi con
purezza all’88.2 %; 2° pano, con raffigurato il logo “LV”, del peso di 994.28
grammi con purezza all’87.9% e 3° pano, con raffigurate delle non meglio
precisate lettere, del peso di 491.59 grammi con purezza al 65.7 %),
sostanza stupefacente destinata all’alienazione, in parte a __________
(un pano) ed in parte a I-__________ (due pani) a persone non meglio
identificate;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) in combin. con
il cpv. 1 lett. b) c) e d) e con l’art. 19 cpv. 4 LStup;
2. riciclaggio di denaro
per avere,
agendo in correità tra loro,
compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale in oggetto,
sapendo o dovendo presumere che l’importo proveniva da un crimine,
segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da loro
commessa e così come descritta al punto 1
e meglio,
prendendo in consegna da ignote persone, in più occasioni, lungo
il tragitto che dall’Olanda li ha portati a Chiasso-Brogeda, laddove sono stati
arrestati,
denaro contante per un importo complessivo di EUR 10’000.00,
composto da banconote di diverso taglio e fortemente contaminate da cocaina,
con l’incarico di trasportarlo a I-__________ alfine di
consegnarlo ad una persona non meglio identificata,
denaro celato all’interno dell’apposito ricettacolo ricavato
all’interno del veicolo VW Touran targato (D)__________ su cui viaggiavano;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 305bis CP;
ed inoltre, imputati,
a norma dell’atto d’accusa 18/2020 del 31 gennaio 2020, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o
dovevano presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
nell’ambito del traffico internazionale di stupefacenti di cui
facevano parte per conto di una non meglio precisata organizzazione,
per avere,
agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati,
in data 22.04.2019, ad __________ (F),
dopo essere partiti in data 21.04.2019 da __________ (NL) ed aver
viaggiato a bordo di un non meglio precisato veicolo a motore messo loro a
disposizione,
trasportato, importato in Francia, detenuto ed infine alienato ad
una persona non meglio identificata,
un pano e mezzo di cocaina per un quantitativo complessivo di 1,5
kg di cocaina;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 2 lett. a) in combin. con
il cpv. 1 lett. b) c) e d) nonché con l’art. 19 cpv. 4 LStup;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l'interprete per la lingua
albanese __________.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39
alle ore 16:29.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale del dibattimento
Fatti
I. Il
Presidente propone alle parti di modificare l’atto d’accusa 248/2019 del 20
novembre 2019 nel senso che a IM 1 singolarmente è imputato anche il reato di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19a LStup, per
avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2 dell’atto
d’accusa, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e importato in
Svizzera 1.58 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata al suo consumo
personale.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Per quanto attiene al punto 1.1
dell’atto d’accusa, il Presidente chiede al PP se ha interpellato le autorità
austriache in merito alla loro intenzione di perseguire o meno l’imputato per
tali fatti.
Il PP risponde negativamente.
Il Presidente comunica pertanto
che il procedimento penale nei confronti di IM 1 e IM 2 per i fatti di cui al
punto 1.1 dell’atto d’accusa è abbandonato per incompetenza della Corte, motivo
per cui tali fatti non saranno oggetto di discussione né di decisione, fatta
salva quella di abbandono.
Chiede alle parti di prendere
posizione.
Le parti si dichiarano
d’accordo.
Considerandi
II. Il
Presidente rileva inoltre la presenza di un’incongruenza tra i verbi indicati
nel cappello del punto 1 (trasportato, importato, alienato e detenuto) e la
frase indicata in fondo al punto 1.2.2, e meglio “sostanza stupefacente
destinata all’alienazione, in parte a __________ (un pano) ed in parte a I-__________
(due pani) a persone non meglio identificate”.
Propone quindi alle parti di
aggiungere l’azione di avere fatto transitare stupefacenti ai sensi dell’art.
19.
cpv. 1 lett. b LStup, così come pure di modificare la citata frase di cui al
punto 1.2.2 in “sostanza stupefacente destinata all’alienazione”, senza
precisare il luogo di destinazione, non ritenendosi la Corte vincolata alle
indicazioni della pubblica accusa in tal senso.
Le parti si dichiarano
d’accordo.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: gli imputati sono due dei tanti corrieri, manovalanza facilmente
sacrificabile. Sono due coimputati con atteggiamenti processuali completamente
diversi. IM 2 ha per lungo tempo contestato il suo coinvolgimento con la
cocaina, addossando tutta la responsabilità a IM 1. Solo a verbale di
confronto, alla fine, ha finalmente ammesso di essere stato a conoscenza del
fatto che all’interno del veicolo vi era della cocaina. Il corpo di IM 2 era
inoltre fortemente contaminato da cocaina al momento dell’arresto e il suo
coimputato comunque lo chiamava in causa. IM 1 non ci dice solo cosa ha fatto
lui con IM 2, ma l’8 luglio ci parla anche del viaggio di aprile 2019 con 1.5
kg di cocaina, ciò di cui IM 2 sarebbe stato al corrente. Queste sono le prime
dichiarazioni dopo il momento dell’arresto. Tuttavia nel verbale successivo fa
un passo indietro, facendo una doppia ritrattazione per i fatti di aprile,
dicendo che IM 2 non sapeva che trasportavano cocaina e che non era 1.5 kg, ma
un pano e mezzo, senza fornire dettagli sul peso di questo pano e mezzo, poi
ridottosi a un pacchetto di fazzoletti e in fine a metà di un pacchetto di
fazzoletti. Si può comprendere il gioco strategico al ribasso, rispettivamente
il tentativo di aiutare IM 2, ma le sue ritrattazioni non sono credibili. L’8
luglio IM 1 ha parlato di 1.5 kg, quantitativo che trova conferma sotto diversi
aspetti. Prima di tutto 1.5 kg vuol dire un pano e mezzo e uno grande la metà.
Al momento dell’arresto aveva con sé 3 pani, uno da 1 kg e gli altri da mezzo
kg e 600 grammi. Poi abbiamo la questione del denaro. Entrambi hanno sposato lo
stesso progetto, hanno trasportato in più occasioni stupefacente e hanno
trasportato denaro fortemente contaminato da cocaina. Chiede la conferma dei
fatti indicati nell’atto d’accusa, tenendo conto della mancata competenza per i
fatti austriaci.
Quanto alla commisurazione della pena, osserva che gli imputati
hanno agito solo a scopo di facile lucro, con comportamento freddo e
spregiudicato hanno attraversato mezza Europa noncuranti di poter essere
scoperti in dogana. Non sono i classici due disperati con i quali spesso abbiamo
a che fare. Dormivano in albergo, IM 2 aveva addirittura un lavoro che gli
permetteva di vivere e IM 1 era proprietario di un immobile. La cocaina,
inoltre, aveva una purezza estremamente elevata. La struttura chimica del kg di
cocaina rinvenuta corrispondeva a quella sequestrata in altre inchieste, sono
fornitori all’ingrosso. Erano sì due ingranaggi non di estrema importanza, ma
hanno trafficato almeno 3.5 kg di cocaina, oltre a quella consegnata in
Austria. Sapevano entrambi che se fossero stati arrestati sarebbero stati
lontani da casa. Il loro atteggiamento di quest’oggi è sotto gli occhi di
tutti, cambiamenti di versioni puramente strumentali. La loro colpa è
soggettivamente molto grave e nessuna giustificazione può essere ritenuta.
Chiede pertanto che vengano condannati entrambi a una pena
detentiva da espiare di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, nonché alla pena
pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna
per il riciclaggio e per IM 1 una multa di CHF 200.00 (duecento) per la
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, e l’espulsione dalla Svizzera di
entrambi per 10 (dieci) anni, non avendo alcun legame con la Svizzera;
- l’avv. DUF 2,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: ci troviamo oggi in quest’aula per giudicare due uomini che si
sono ritrovati in una brutta situazione spinti da problemi famigliari. IM 1 ha
una famiglia composta da una moglie gravemente malata, i loro tre figli ancora
minorenni, e dalla madre che vive con loro, anch’ella gravemente malata e
paraplegica. Lui è dovuto emigrare in Germania, per guadagnare a sufficienza
per pagare i debiti della famiglia, svolgendo l’attività di autista. Nel corso
dei suoi soggiorni lavorativi la moglie si è ammalata ancora più gravemente e
non sapeva più come far fronte alle spese mediche. Pensando alla possibilità
che i figli potessero rimanere da soli, vedendo la madre in fin di vita, non ha
resistito alla tentazione. Fino a quel giorno non aveva mai avuto a che fare
con alcun tipo di stupefacente.
Venendo ai fatti, quanto al punto 1 dell’atto d’accusa, IM 1 ha
subito ammesso le sue responsabilità. A volte, è vero, si è ritrovato in una
situazione che l’ha portato a fare confusione tra i due viaggi e soprattutto
sui tragitti fatti, anche perché lui ha sempre solo seguito le indicazioni di
altri. Solo alcuni punti non sono stati da lui ammessi e questo perché avrebbe
messo in pericolo i suoi famigliari oppure perché non avrebbe mai avuto la
possibilità di conoscere determinate informazioni, e meglio l’identità delle
persone che l’hanno contattato, che gli davano le indicazioni che lui doveva
rispettare alla lettera. La prova di questo è che ancora oggi lui non sa dove è
passato nei suoi viaggi. Le persone che gli davano informazioni, come sempre,
fanno da tramite con le reali menti di organizzazioni di questo tipo. Non avrebbe
potuto comunicarne le generalità, soprattutto perché i suoi famigliari ne
avrebbero subìte le conseguenze. Per quanto concerne la quantità e qualità
dello stupefacente, IM 1 non ha mai potuto verificare tali informazioni, non ne
aveva l’autorizzazione e non ha mai toccato lo stupefacente. Poteva unicamente
prenderlo, disporlo nel ricettacolo, e consegnare, come ha fatto. Doveva solo
seguire le indicazioni che gli venivano date. Anche per quanto riguarda i due
piccoli pacchetti consegnati in Austria e a __________, egli non ha idea di
quanto fosse lo stupefacente contenuto e quale fosse la qualità. L’unica cosa
che ha potuto vedere era la dimensione del pacchetto, molto più piccolo del più
piccolo sequestrato, paragonato a un pacchetto di fazzoletti. Gli hanno
consegnato i pani di stupefacente e gli hanno detto dove portarli, egli ha
potuto solo fare i confronti tra le misure dei pani, ma non ha potuto
quantificarne il peso reale. Il quantitativo dei pacchetti piccoli non ha
potuto essere nemmeno quantificato in termini inquirenti, e meglio dalla
Polizia Scientifica.
Quanto ai fatti di cui al punto 2, la difesa rileva che IM 1 ha
immediatamente comunicato l’origine e il destino del denaro, confermando che
era stato raccolto, sempre su indicazioni dei mandanti nonché responsabili
dell’organizzazione per la quale ha trasportato. Non risultano sulle banconote
le impronte dattiloscopiche di IM 1.
IM 1 ha dichiarato in maniera chiara come si è svolto il viaggio
di aprile. Egli non può accettare il quantitativo di stupefacente come
descritto nell’atto d’accusa aggiuntivo. I pani da lui trasportati erano pari a
un pacchetto e mezzo di fazzoletti, e meglio un pacchetto era come quello
consegnato a __________, mentre l’altro era grande la metà. Visto il paragone
che ha fatto per rapporto ai pani sequestrati, è impossibile e soprattutto
contrario al principio in dubio pro reo ritenere il quantitativo indicato
nell’atto d’accusa. Anche in questo caso IM 1 non ha minimamente idea della
qualità dello stupefacente, informazione che non è nota neppure agli
inquirenti.
Venendo alla commisurazione della pena, a mente della difesa
bisogna considerare l’atteggiamento di IM 1 nei confronti degli inquirenti. Già
alla fine del primo interrogatorio del PP ha ammesso le sue colpe. Le contraddizioni
sono spesso dovute alla confusione a causa della sua situazione famigliare. Ha
ammesso le sue colpe ed è pronto a farsi carico delle sue responsabilità.
Bisogna poi tenere conto del trascorso dell’imputato e della sua situazione
famigliare. Tutti questi punti sono stati quelli che lo hanno portato ad agire
in questo modo negativo. La paura di non poter aiutare la moglie nella cura
della sua malattia e il rischio quindi di non riuscire a tutelare i suoi figli,
l’hanno portato a essere pronto a tutto, anche a percorrere svariati chilometri
per trasportare stupefacente. Doveva semplicemente ubbidire agli ordini
impartiti. Se una pena deve essere inflitta, deve essere correlata al
quantitativo effettivamente, e non ipoteticamente, trasportato, e meglio 2'085
grammi. Qualora la Corte ritenesse di riconoscere un quantitativo superiore, la
difesa chiede di non superare i 3 (tre) anni di pena detentiva, da porre al
beneficio della sospensione condizionale almeno parziale, che sarà l’unica
possibilità per lui forse di riuscire ad arrivare a casa e vedere ancora sua
moglie in vita e non lasciare soli i suoi figli;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: quanto al punto 1 dell’atto d’accusa, la difesa eccepisce che
l’accusa non ha indicato nello specifico il quantitativo di cocaina. Osserva
inoltre che il quantitativo sequestrato non era destinato alla Svizzera,
cadendo pertanto l’accusa di infrazione aggravata. In via aggiuntiva, la
competenza della Svizzera sarebbe passibile di essere contestata, posto che le
autorità italiane non sono neppure state informate.
Respinge l’infrazione aggravata, posto che soggettivamente IM 2
non era a conoscenza del quantitativo e del tipo di droga trafficata. IM 1 ha
più volte affermato che IM 2 non era stato portato a conoscenza né del
quantitativo né della qualità della sostanza trasportata. Anche durante il
verbale di confronto, IM 1 ha ribadito che IM 2 non ha assistito alla consegna
dei panetti. IM 2 ha reso le medesime dichiarazioni di IM 1 in merito al
momento in cui si sarebbe reso conto che trasportavano stupefacenti. IM 1 ha
dichiarato di averglielo riferito prima di partire, ma che è possibile che non
avesse capito. Non sono state rinvenute impronte di IM 2 sui panetti né sul
denaro. IM 2, confrontato con gli accertamenti scientifici, ha dato una sua
spiegazione per la contaminazione, affermando di essersi occupato di pulire
l’abitacolo e che in alcune occasioni avrebbe dormito nella macchina. IM 1
avrebbe potuto coinvolgere IM 2 al fine di alleggerire la sua posizione, se
così fosse realmente stato, ma ha sempre affermato che IM 2 era estraneo al
progetto criminoso. Si conoscevano da un tempo relativamente breve e IM 2
conosceva IM 1 come un commerciante d’auto. I suoi viaggi in Europa si
giustificano con la sua attività di compravendita di automobili. La colpa di IM
2.
è stata quella di avere continuato a condurre l’auto di IM 1, nonostante
avesse scoperto che trasportavano un imprecisato quantitativo di sostanza
stupefacente. Egli non ha mai fatto parte del progetto criminoso nella sua
organizzazione e messa in atto. Ha raggiunto IM 1 pagandosi da solo il viaggio
di andata, è stato uno strumento. Anche dalle conversazioni di Whatsapp non è
emerso un coinvolgimento diretto di IM 2 nel traffico di sostanze. I contatti
con i mandanti li ha avuti IM 1. Sul cellulare di IM 2 sono state ritrovate
delle foto, ma a tutto ciò è stata data una spiegazione confermata dallo stesso
IM 1. In generale, la trasferta in Svizzera, al di là della parentesi di __________,
è avvenuta solo di passaggio, con panetti destinati all’Italia. Entrambi si
sono trovati esposti a una situazione di estremo rischio, senza peraltro
beneficiare dei proventi.
Per quanto attiene al punto 2 dell’atto d’accusa, la difesa rileva
che IM 2 non era a conoscenza, come da dichiarazioni anche di IM 1, del denaro
all’interno del veicolo, e chiede pertanto il proscioglimento. Non vi sono
impronte di IM 2 sulle banconote. IM 1 ha dichiarato di avere nascosto lui il
denaro e che IM 2 non l’avrebbe visto. Il denaro doveva essere consegnato a una
determinata persona a fine viaggio e non trattenuto da IM 1. IM 2 ha sempre
linearmente sostenuto di non avere saputo nulla del denaro e null’altro emerge
dall’inchiesta.
Quanto all’atto d’accusa aggiuntivo, anche IM 1 ha confermato
l’estraneità di IM 2. IM 1 ha escluso senza esitazioni di alcuna sorta di voler
tutelare IM 2, assumendosi individualmente la responsabilità di tali fatti. Non
ha mai affermato che IM 2 fosse a conoscenza di questa operazione. IM 2 ha
sempre dichiarato di avere unicamente accompagnato IM 1. IM 2 si aspettava di
ritirare la macchina. Al fine di migliorare la propria posizione, IM 1 avrebbe
potuto tranquillamente coinvolgere IM 2, ma così non è stato, anzi, IM 1 lo
scagiona a più riprese. La difesa eccepisce comunque la ricostruzione dei fatti
del PP, affermando che le indagini condotte non hanno permesso di ricostruire
precisamente il quantitativo di stupefacente. Basandosi sulle dichiarazioni di IM
1, che rappresentano gli unici elementi a disposizione, non è possibile
giungere a conclusioni univoche. Egli non ha più confermato la sua
dichiarazioni iniziale secondo cui stava trasportando 1.5 kg di cocaina. IM 2
non ha rivestito un ruolo in questo episodio, né sapeva che si stessero
trasportando sostanze, in specifico cocaina e il relativo quantitativo. Il principio
in dubio pro reo deve trovare applicazione.
IM 2 non è un trafficante scafato, è una persona semplice, che si
è trovata invischiata in una situazione più grande di lui. Non è mai stato
dedito in passato ad attività delinquenziale. Lo sbaglio commesso è stato
quello di proseguire il viaggio pur sapendo che trasportavano stupefacente,
benché subendo la pressione del momento e non sapendo quale alternativa
percorrere. IM 2 è una persona semplice, di umili origini, un ragazzo dedito
alla sua attività, ai due genitori, entrambi purtroppo invalidi, alla moglie
con cui sta da tempo costruendo un rapporto duraturo di coppia. Ha sempre
provveduto al mantenimento dei genitori, oltre a prendersi cura di loro.
All’età di 28 anni è riuscito a pianificare la propria vita basata su sani
principi ed è sua intenzione proseguire su questa strada. Il suo rimpatrio è
necessario soprattutto per i genitori e per riprendere la sua attività. In
Ticino è sempre stato da solo, senza possibilità di contatto con i suoi parenti,
e ciononostante si è dedicato a un’attività e si è iscritto a un corso di
italiano, per integrarsi in Ticino in questi mesi. La condotta da lui tenuta in
carcere può definirsi ineccepibile. IM 2 è disposto ad accettare l’espulsione.
Chiede di tenere conto dell’incensuratezza dell’imputato. A giudizio della
difesa, la colpa imputabile a IM 2 non è così grave come indicato dalla
pubblica accusa. Chiede l’applicazione di una pena sensibilmente ridotta
rispetto a quella richiesta dal PP, che sia complessivamente non superiore a 3
(tre) anni di detenzione, con sospensione parziale o totale, a dipendenza
dell’entità della pena.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1.
Per quanto attiene alle
correzioni dell’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019 si rinvia al
verbale del dibattimento, osservando che, con l’accordo delle parti, a IM 1
singolarmente è stato imputato anche il reato di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti ai sensi dell’art. 19a LStup, per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al punto 1.2 dell’atto d’accusa, senza essere
autorizzato, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 1.58 grammi di
cocaina, sostanza stupefacente destinata al suo consumo personale.
2.
Le parti hanno inoltre
acconsentito ad aggiungere nel cappello del punto 1 l’azione di avere fatto
transitare stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. b LStup, così come
pure a modificare la frase finale di cui al punto 1.2.2 in “sostanza
stupefacente destinata all’alienazione”, senza precisare il luogo di
destinazione, non ritenendosi la Corte vincolata alle indicazioni della
pubblica accusa in tal senso.
II) Questione pregiudiziale
3.
In entrata di dibattimento
lo scrivente Presidente ha comunicato alle parti, che si sono dichiarate
d’accordo, l’abbandono del procedimento penale nei confronti di IM 1 e IM 2 per
i fatti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa per incompetenza della Corte,
non avendo la pubblica accusa interpellato le autorità austriache in merito
alla loro intenzione di perseguire o meno l’imputato per tali fatti.
4.
Ai sensi del cpv. 4
dell’art. 19 LStup, infatti, è punibile in virtù delle disposizioni di cui ai
capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e
non è estradato, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato
commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole
all’autore. L’articolo 6 del Codice penale è applicabile.
Questa disposizione costituisce una lex specialis che esclude
l’applicazione delle regole generali del CP (DTF 116 IV 244 consid. 2 p. 247;
DTF 126 IV 255 ocnsid. 4c p. 266).
Questa norma si rifà al principio della competenza “di
sostituzione”. Essa consacra una regolamentazione situata tra
l’universalità pura e la delega del perseguimento istituita dall’art. 85 della
Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, la cui
applicazione è esclusa quando le condizioni dell’art. 19 cpv. 4 LStup sono
realizzate.
Il diritto svizzero, ad esclusione del diritto straniero, anche se
più favorevole (cfr. la lex mitior riservata dall’art. 86 cpv. 2 AIMP), si
applica quindi da solo. Queste particolarità guidano l’interpretazione
dell’art. 19 cpv. 4 LStup (DTF 116 IV 244 consid.
3c p. 249; DTF 118 IV 416 consid.
2a).
Ai sensi di tale norma, i termini “e non è estradato” devono
essere intesi come enuncianti il semplice fatto che l’autore non viene
trasferito, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò non succede.
Il giudice deve pertanto assicurarsi, quando l’estradizione non è
esclusa a priori, che la stessa non sarà richiesta (DTF 116 IV 244 ocnsid. 4a
p. 250 s.). In altri termini, deve ottenere dall’altro Stato un nihil obstat
all’esercizio da parte della Svizzera della sua competenza repressiva (DTF 116 IV 244 consid.
5b p. 252).
L’art. 19 cpv. 4 LStup non esige che il giudice svizzero
stabilisca precisamente e separatamente quali atti menzionati dall’art. 19 cpv.
1.
LStup sono stati commessi nello Stato straniero da cui è stato ottenuto il
nihil obstat. I comportamenti presi in considerazione dall’art. 19 cpv. 1 LStup
sono, in effetti, dei delitti di messa in pericolo astratta (DTF 117 IV 58 consid.
2.
p. 60; DTF 118 IV 200 consid.
3f p. 305). Queste infrazioni sono, di principio, reputate commesse nel luogo
in cui si è realizzato il comportamento astrattamente pericoloso,
rispettivamente dove il comportamento illecito si è prodotto, ai sensi
dell’art. 8 cifra 1 CP (STF 6P.19/2003 del 6 agosto 2003 consid. 12.1). Se i
comportamenti menzionati dall’art. 19 cpv. 1 LStup sono eretti a infrazioni
indipendenti (DTF 119 IV 266 consid.
3a p. 268 s.; DTF 118 IV 397 consid. 2c p. 400; DTF 106 IV 72 consid. 2b p. 73), costituiscono cionondimeno gli stadi
successivi della stessa attività delittuosa. Si può quindi considerare che
diversi comportamenti formano, per una data operazione, un complesso di fatti.
Non è pertanto necessario ricercare per ciascuno degli atti costitutivi il
luogo dove è stato commesso. È sufficiente determinare a quale Stato il
complesso di fatti può essere ricollegato (STF 6S.99/2007 del 28 giugno 2007
consid. 5.2.1 e 5.2.2 e riferimenti ivi citati; DTF 137 IV 33 consid. 2.1.3;
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale”, 2019).
III) Curriculum vitae e
precedenti penali degli imputati
a. IM 1
5.
Interrogato in merito alla
sua situazione personale in corso d’inchiesta, IM 1 si è così espresso:
"
…OMISSIS…”.
(VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 10).
6.
L’imputato è sconosciuto
alla giustizia svizzera (AI 3), italiana (AI 15) e albanese (AI 54).
Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita in occasione
del pubblico dibattimento, IM 1 ha affermato:
"
Andrò dalla mia famiglia e cercherò un lavoro. Mia moglie non sta
bene, ha avuto un __________. Sono qui proprio perché volevo aiutare la mia
famiglia e ho sbagliato. Voglio tornare in Albania, perché spero anche di
trovare mia moglie ancora viva.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
b. IM 2
7.
Dal canto suo, IM 2 si è
così espresso in punto alla propria situazione personale:
"
…OMISSIS…”.
(VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 4).
8.
L’imputato è sconosciuto
alla giustizia svizzera (AI 2), italiana (AI 14) e germanica (AI 20).
Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita in occasione
del pubblico dibattimento, IM 2 ha così dichiarato:
"
…OMISSIS...”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
IV) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
9.
Gli imputati sono stati
fermati il 22 maggio 2019 in entrata sul nostro territorio dal valico doganale
di Brogeda a bordo di un veicolo VW Touran condotto da IM 2 e di proprietà di IM
1.
Le verifiche esperite dalle Guardie di Confine hanno permesso di rivenire,
in un ricettacolo ubicato sotto al sedile del passeggero, 3 panetti contenenti
cocaina per un peso lordo di 2'302.00 grammi, unitamente a denaro contante per
un totale di EUR 10'000.00. Una verifica più approfondita ha in seguito
permesso di rinvenire un ulteriore involucro contenente 3 grammi lordi di
sostanza stupefacente che IM 1 ha dichiarato essere destinata al proprio
consumo personale (cfr. rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 1).
10.
Interrogato successivamente
al fermo, IM 1 ha affermato di essersi recato ad __________ il 17 maggio 2019
al fine di acquistare cocaina, la cui vendita gli avrebbe permesso di saldare
diversi suoi debiti. Il 20 maggio 2019, dietro la corresponsione di EUR
44'000.00 avrebbe quindi ottenuto 2 kg di sostanza. L’imputato, unitamente al
suo compagno di viaggio, sarebbe quindi ripartito verso Sud intenzionato a
ritornare in Albania e giungendo in Svizzera per errore (cfr. VI PG 22.05.2019,
allegato ad AI 1, p. 4).
Nel corso del medesimo verbale, dopo aver leggermente modificato
la propria versione affermando di essersi prestato a compiere il trasporto
della cocaina da __________ a __________ per conto di una terza persona, IM 1
ha - in fine - ammesso che parte della cocaina, quantificabile in 1 kg, era
destinata al mercato Svizzero (__________ o __________), mentre la rimanenza
avrebbe dovuto essere portata in Italia (cfr. VI PG 22.05.2019, allegato ad AI
1, p. 8-10).
L’imputato ha altresì affermato che IM 2 lo avrebbe raggiunto a __________
il precedente venerdì su sua richiesta (VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p.
9), aggiungendo, peraltro, che questi sarebbe stato all’oscuro della vicenda
legata allo stupefacente (cfr. VI PG 22.05.2019, allegato ad AI 1, p. 9).
IM 1 ha, peraltro, dichiarato di consumare sporadicamente cocaina,
ovvero “una volta ogni due o tre settimane” (VI PG 22.05.2019, allegato
ad AI 1, p. 4)
11.
Da parte sua, IM 2 ha
sostenuto – in estrema sintesi – di essere giunto in Italia in aereo e di aver
incontrato IM 1 il 15 maggio 2019 presso un autogrill di __________,
raggiungendo in seguito con lui la Germania in auto, al fine di cercare veicoli
usati da acquistare e poi rivendere in Albania. Egli si è, peraltro, dichiarato
all’oscuro della presenza di stupefacente a bordo del veicolo (VI PG
22.05.2019, allegato ad AI 1)
12.
In accoglimento delle
relative istanze 22 maggio 2019 (AI 10 e 11), con decisione del giorno
successivo il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva degli imputati fino al
21.
agosto 2019 (AI 12 e 13). Dando seguito ad analoga richiesta formulata dagli
imputati, entrambi sono stati autorizzati al passaggio al regime di espiazione
anticipata della pena a fare tempo dal 1. agosto 2019 (AI 60 e 61).
13.
Con atto d’accusa 248/2019
del 20 novembre 2019, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 e IM 2 per i reati di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e riciclaggio di denaro
ripetuto.
14.
In data 31 gennaio 2020 il PP
ha emanato nei confronti degli imputati l’atto d’accusa aggiuntivo 18/2020,
anch’esso concernente il reato di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti.
V) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
15.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,
per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali
– si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le conoscenze
scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP, n. 1 ad art.
139, p. 297).
16.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae
dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF
133.
I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10
maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo
(art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv.
1.
CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito
della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere
probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso
significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una
fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione
oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano
svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e
1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione
delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e
teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso
quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove,
avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza
dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;
6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
VI) Fatti di cui all’atto
d’accusa e all’atto d’accusa aggiuntivo
i) Punto 1 dell’atto
d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019, imputazione di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
17.
L’atto d’accusa
imputa a IM 1 e IM 2 il reato di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o
dovevano presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone, per avere, agendo in correità tra loro, senza essere
autorizzati, nel periodo 20.05.2019-21.05.2019, a __________, __________,
nonché in altre imprecisate località della Svizzera, così come, almeno, di
Olanda e di Austria, a bordo del veicolo VW Touran targato (D) __________, IM 2
quale conducente e IM 1 quale passeggero, trasportato, importato, alienato e
detenuto almeno 2'087.39 grammi lordi di cocaina, sostanza previamente presa in
consegna in Olanda da persone non meglio identificate e celata, sotto forma di
5.
differenti pani, all’interno di un ricettacolo appositamente ricavato sotto
il sedile del passeggero anteriore, e meglio, per avere, contestualmente al
viaggio iniziato in Olanda e conclusosi presso il valico di Chiasso-Brogeda.
a) Le dichiarazioni IM 1
18.
Interrogato dal PP il 22 maggio
2019, IM 1 ha sostanzialmente riconfermato le proprie dichiarazioni rese nel
verbale di Polizia, precisando, tuttavia, che prima di giungere in Svizzera
avrebbe dovuto consegnare parte della sostanza a __________, e meglio:
"
avrei dovuto consegnare un chilogrammo di cocaina in Svizzera (__________
o __________) e la parte restante a __________. Per quanto riguarda la parte
destinata alla Svizzera, la relativa destinazione è memorizzata nel navigatore.
(….) Da __________ sono poi partito in direzione dell’Italia, passando dalla
Francia. A causa di un errore, una volta in Italia, al posto di andare in
direzione sud verso __________, ho proseguito verso nord, raggiungendo la
Svizzera dove sono poi stato fermato in compagnia di IM 2. (…) la prima tappa
del mio viaggio era __________, solamente in un secondo tempo avrei trasportato
in Svizzera la parte restante della cocaina”
(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 2-3).
19.
L’imputato ha precisato che
il proprio compenso per il trasporto sarebbe stato di EUR 2'000.00, di non aver
dovuto versare nulla per la sostanza stupefacente e che è stata
l’organizzazione per cui lavorava ad aver ricavato il ricettacolo nella vettura
(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 2).
20.
IM 1 ha, peraltro, fornito
una versione assai poco convincente in punto ai suoi movimenti, avendo egli
affermato di essere entrato in Svizzera il 20 maggio 2019 a __________ per
visionare un’automobile e, non avendo trovato il villaggio in cui questa si
trovava, di essere ritornato in Francia per intraprendere la trasferta che lo
avrebbe condotto a __________. Si dirà già sin d’ora che tale spiegazione
risulta assai poco verosimile, posto che è oltremodo evidente che la via più
corta ed economica (anche in ragione del costo dei caselli in Francia) per
raggiungere __________ da __________ è rappresentata dalla A2 in territorio
svizzero.
21.
L’imputato ha poi affermato
che, fatta astrazione dal menzionato episodio di __________, l’ultima volta in
cui sarebbe entrato in Svizzera risaliva a 2-3 anni orsono, affermando di non
ricordare – a fronte della contestazione mossagli dall’interrogante – i
transiti registrati il 16 maggio 2019 (entrata dal valico di Basilea, con
transito a St. Prex in direzione di Ginevra), del 20 maggio 2019 (entrata dal valico
di Diepoldsau) e del 21 maggio 2019 (uscita dal valico di Bardonnex). Giova
rilevare che IM 1 si è poco dopo premurato di affermare che il 16 maggio 2019
aveva prestato l’automobile al fratello, il quale doveva andare ad acquistare
vetture. A fronte dell’inverosimiglianza di tale allegazione, l’imputato ha poi
affermato che:
"
voglio ammettere che quel giorno (16.05) ero in auto con IM 2 e
con mio fratello, abbiamo fatto questa entrata in Svizzera al fine di
raggiungere l’Olanda”.
(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 5).
22.
Dopo aver inizialmente
affermato di non essere mai entrato in contatto con la cocaina celata nella
vettura, prendendo atto degli esiti delle analisi da cui risultava un suo
diretto contatto con la sostanza, l’imputato ha affermato che:
"
(…) voglio spontaneamente dire che una volta nascosta la cocaina
in auto, io l’ho toccata, mentre escludo che IM 2 l’abbia toccata”.
(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 6).
23.
Ribadendo di essere
consumatore occasionale di cocaina, l’imputato ha pure affermato che i 3 grammi
di cocaina rinvenuti all’interno della vettura erano per il suo consumo (cfr.
VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 7).
24.
Interrogato dalla Polizia l’8
luglio 2019, IM 1 ha affermato di aver consumato cocaina circa 1 ora e ½ prima
del fermo, precisando di assumere circa 1 grammo a settimana, ciò che non
sarebbe però mai avvenuto in Svizzera (cfr. VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI
64, p. 4).
25.
In questo suo verbale,
l’imputato ha ribadito che lo stupefacente sarebbe stato celato nel suo veicolo
ad __________, sostanza che avrebbe poi toccato successivamente nell’intento di
verificare cosa si apprestava a trasportare. L’imputato ha, peraltro,
nuovamente sostenuto che:
"
uno dei tre pani doveva essere consegnato a __________ mentre gli
altri due dovevo consegnarli a __________”.
(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 5).
26.
Confrontato al fatto che nel
proprio navigatore risultava come destinazione un indirizzo a __________ e non
a __________, l’imputato ha inizialmente affermato che:
"
(…) non riesco a spiegarne il motivo. (…) da parte mia ho messo
quell’indirizzo già impostato solo per avvicinarmi alla città di __________.
(…) una volta arrivato in zona __________, avrei dovuto avvisare il mio arrivo
e sarei a sua volta stato contattato per sapere l’indirizzo esatto in cui
consegnare lo stupefacente”.
(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 6).
Sempre in punto all’indirizzo registrato quale destinazione del
navigatore, l’imputato, ha poi ripetuto che:
"
non so spiegare il motivo della presenza dell’indirizzo”.
Salvo poi affermare che:
"
(…) vorrei precisare che l’indirizzo di __________ è stato
inserito da me ma su disposizioni di terze persone dell’organizzazione”.
(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 7).
27.
Quanto al ruolo del
coimputato, IM 1 ha dichiarato che:
"
IM 2 sapeva del trasporto di stupefacente, non sapeva quale tipo
di stupefacente, quanto e ne per chi era destinata, lui non aveva i contatti
con nessuno. Lui doveva solo condurre il veicolo. Prima di partire ci eravamo
accordati che per guidare lui avrebbe percepito la somma di EURO 500.-. Io per
il trasporto avrei ricevuto la somma di EURO 2'000.- dall’organizzazione, di
cui 1'500.- li avrei tenuti per me il resto come detto era destinato a IM 2”.
(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 7).
28.
Relativamente ai propri
spostamenti nel corso del mese di maggio, IM 1 li ha descritti così come
risulta dalla mappa allegata al verbale (allegato C), modificando nuovamente le
proprie dichiarazioni in punto alla destinazione inserita nel navigatore,
affermando questa volta che:
"
siamo entrati in Svizzera per errore, la destinazione che
volevamo raggiungere era __________. A causa della mancanza di internet il
navigatore sul cellulare non funzionava più e abbiamo seguito i cartelli
stradali ma seguendo quelli sbagliati”.
(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 8).
29.
Interrogato dal PP il 19
luglio 2019 IM 1 ha affermato che:
"
in merito al viaggio di maggio, IM 2 ha saputo che stavamo
trasportando stupefacente quando eravamo in Olanda, dopo che io ho inserito la
sostanza stupefacente nel ricettacolo. IM 2 l’ha scoperto perché gliel’ho detto
io prima di partire dall’Olanda con la cocaina nascosta nel ricettacolo. Quando
io ho detto a IM 2 che c’era la cocaina celata nel ricettacolo, IM 2 mi ha
detto che non aveva alternative per tornare a casa ed ha quindi accettato di
fare il viaggio con me, anche perché io non avevo più la patente e mi serviva
un autista. IM 2, per fungere da autista, avrebbe percepito EUR 500.00. Questo
importo è stato pattuito dopo che io gli ho confidato che la cocaina era celata
nel ricettacolo. IM 2 ha accettato quindi di fungere da autista. Anche se non
avesse saputo della cocaina io gli avrei dato ugualmente gli EUR 500.00 in quanto
avrebbe condotto il veicolo per me”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).
30.
L’imputato ha quindi
immediatamente cambiato versione, affermando che:
"
(…) prima mi sono espresso male. Gli EUR 500.00 come compenso per
il lavoro d’autista di IM 2 sono stati concordati prima della partenza dal mio
domicilio a __________ verso l’Olanda. (…) IM 2 è partito dall’Albania in
aereo, atterrando a __________ ed in seguito raggiungendomi in auto a __________,
in quanto necessitavo di un autista. IM 2 sapeva che avrebbe ricevuto un
compenso ma non gli avevo ancora detto quanto. IM 2 si è pagato da solo il
costo del volo. Io non ho detto all’inizio ad IM 2 che doveva fungere da
autista per il trasporto di cocaina, l’ha scoperto solo in Olanda ed accettato
di condurre ugualmente il veicolo”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).
31.
Invitato a prendere posizione
in merito ai messaggi intercorsi con __________ ed estrapolati dal suo
cellulare, l’imputato ha affermato che:
"
mio fratello sapeva di questo traffico. (…) sostanzialmente
faceva da intermediario”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).
32.
IM 1 ha poi dichiarato che:
"
se non sbaglio pepurush è la persona che avrei dovuto vedere a __________.
Quelli dell’organizzazione mi avevano detto che avrei dovuto parlare con lui.
Alla fine però con lui non ci siamo trovati. Quando parlo di __________ intendo
Svizzera. In Svizzera avrei dovuto consegnare un pano di cocaina, e meglio a __________.
Io quando sono partito dall’Olanda ho celato nel ricettacolo i 3 pani di
cocaina rinvenuti al momento del fermo”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 8).
33.
Dopo aver conferito con il
proprio difensore a seguito della contestazione secondo cui avrebbe inviato a
suo fratello la posizione google maps di un indirizzo nel Canton San Gallo, l’imputato
ha affermato che:
"
(…) voglio precisare che, oltre ai 3 panetti rinvenuti al momento
del fermo, ve ne erano altri 2, più piccoli di quello che sono stati
sequestrati. Non so dire quanta sostanza vi fosse al suo interno. Il panetto
era grande con un pacchetto di fazzoletti. Non ricordo bene dove ho consegnato
i 2 panetti. Uno l’ho consegnato a __________, ad una persona che mi ha
indicato il mandante, mentre l’altro non so dire ma mi pare in Austria. IM 2
non ha assistito alla consegna. Lui mi ha aspettato fuori dalla macchina. Ad IM
2.
avevo riferito che avrei dovuto incontrarmi con qualcuno, senza comunicargli
però che avrei consegnato la cocaina. Per quanto concerne i nominativi di __________,
__________, __________, …contestatimi io so chi sono ma non voglio fornire le
generalità perché tempo per la mia incolumità”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 8-9).
34.
L’imputato ha poi confermato
di aver consegnato un piccolo panetto in Austria, dichiarando, così come già
fatto nel verbale di Polizia, che la cocaina non doveva essere consegnata a __________,
bensì che:
"
Quando parla d’Italia si intende __________, luogo in cui avrei
dovuto consegnare il panetto. Preciso che io non dovevo consegnare alcun
panetto a __________, bensì a __________, mi sono mal espresso nei verbali
precedenti in quanto per me __________ e __________ sono la stessa cosa essendo
molto vicini”
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 9-10).
35.
IM 1 ha quindi aggiunto,
riferendosi ad ulteriori messaggi da lui scambiati, che:
"
questa conversazione verte sul trasporto e la consegna della
cocaina. Come detto io ho consegnato 1 pano in Austria ed 1 in Svizzera, a __________.
Quando parlo di 2 in Austria e 2 in Svizzera avrò fatto un errore tant’è che
subito dopo parlo di “totale 2”. (…) Durante il viaggio io ricevevo le
disposizioni del mandante che mi diceva man mano dove andare e chi incontrare.
(…) quando sono partito dall’Olanda con i 5 panetti, sapevo unicamente che
avrei dovuto consegnarne uno in Austria ed 1 a __________, mentre la
destinazione degli altri 3 mi sarebbe stata comunicata man mano durante il
viaggio”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 12).
36.
Confrontato al fatto che nei
messaggi agli atti viene menzionato __________, l’imputato ha affermato che:
"
quando il mandante parla di __________, se ben ricordo, intende
che dovevo passare da __________ per potermi recare a __________, luogo in cui
avrei dovuto consegnare un panetto. (…) gli altri 2 panetti li avrei dovuti
portare a __________. Quando in questa conversazione parlo di prendere dei
soldi a __________ intendo il denaro che avrei dovuto ricevere per la consegna
della cocaina. (…) gli EUR 10'000.00 da me presi durante il viaggio non so dire
a chi li avrei dovuti consegnare, non avevo ancora ricevuto disposizioni”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 18).
37.
Invitato a prendere posizione
in merito ad ulteriori messaggi scambiati con quello che, asseritamente,
sarebbe stato il suo mandante, l’imputato ha poi dichiarato che:
"
a questo punto voglio ammettere che in realtà i mandanti sono 2.
L’interlocutore di questa conversazione mi ha dato i 3 panetti sequestratimi,
mentre una terza persona, di cui non voglio fornire le generalità, gli altri 2
panetti più piccoli. Questi ultimi 2 panetti piccoli mi sono stati consegnati
sempre in Olanda e li ho consegnati uno in Austria ed 1 in Svizzera, a __________”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 22).
38.
Confrontato al fatto che in
precedenza aveva già affermato di aver ricevuto 2 ulteriori pacchetti,
consegnati in Svizzera e Austria, ma affermando che provenivano dal medesimo
interlocutore, IM 1 ha affermato che:
"
non so cosa dire, io in totale avevo 5 panetti come già
dichiarato. È possibile che sto facendo confusione, era buio, pioveva, ero
stanco… Confermo che avevo solo 5 panetti e basta. I mandanti però erano 2”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 22).
39.
L’imputato – con riferimento
ad ulteriori messaggi – ha poi affermato di non sapere a cosa si riferisse
menzionando __________, né cosa avrebbe dovuto fare ad __________ (cfr. VI PP
19.07.2019, AI 56, p. 24).
Dalla lettura degli atti emerge pure il seguente messaggio
ricevuto il 21 maggio 2019 alle ore 19:15:
"
però esci a __________”
(cfr. VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 24).
A fronte di tale riscontro l’imputato ha affermato che:
"
(…) ero però diretto in Svizzera come indicato mi dal mandante il
quale mi ha anche chiesto di uscire a __________. La sostanza avrei dovuto
consegnarla a __________. L’indirizzo di __________ mi è stato mandato dal
mandante”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 25).
40.
IM 1 ha quindi voluto
aggiungere che:
"
a questo punto voglio dire che io ed IM 2 abbiamo una situazione
economica molto difficile. L’operazione di mia moglie è costata EUR 2'000.00,
mia mamma è __________ ed io avevo bisogno di soldi. Io non avrei dovuto
chiedere ad IM 2 di fare l’autista visto dove siamo finiti. Voglio aggiungere
che io IM 2 l’ho incontro in Albania verso febbraio/marzo 2019 e gli avevo
detto che a maggio 2019 avrei dovuto consegnare la mia patente alle autorità
germaniche. IM 2 sapeva che io mi occupavo anche di trasportare sostanze
stupefacenti. Io glielo avevo detto. Quando l’ho chiamato chiedendomi di fare
l’autista non gli ho detto direttamente che avrei trasportato della cocaina.
Lui l’ha scoperto solo in Olanda quando io gliel’ho detto senza però
specificare di quale sostanza si trattasse. (…) IM 2 non mi ha però visto né
quando ho preso la cocaina, né quando l’ho inserita nel ricettacolo né
tantomeno quando l’ho consegnata. Voglio inoltre aggiungere che io ho un debito
con la banca per un prestito ipotecario di EUR 19'000.00. Se non saldo questo
debito la casa verrà pignorata ed io, mia moglie, __________ figli e mia mamma
non avremmo più un tetto. Ero disperato, senza lavoro, senza soldi e non sapevo
più cosa fare per aiutare la mia famiglia”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 25-26).
41.
In sede dibattimentale,
l’imputato ha riconosciuto i fatti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa (VI DIB
13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
IM 1 ha dichiarato di essersi recato in Olanda per prendere la
droga, senza tuttavia essere in grado di indicare nel dettaglio il tragitto da
lui percorso dall’Olanda al Ticino (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 3 e 4).
L’imputato ha confermato anche in aula di avere effettuato
consegne in Austria e a __________, così come pure di avere complessivamente
trasportato 5 panetti, di cui 3 sequestrati al momento dell’arresto,
consegnatigli da 2 diversi fornitori (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 4).
Invitato ad esprimersi sulle dimensioni dei pacchetti di cocaina
consegnati in Austria e a __________, l’uomo ha affermato:
"
La metà della metà di quel panetto piccolo che mi hanno sequestrato.
Non l’ho pesato, non so, perché era anche avvolto nella plastica.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).
Alla domanda a sapere se confermasse che il coimputato sapeva
della cocaina già in Olanda, l’imputato ha risposto:
"
All’inizio lui non lo sapeva, ma durante il viaggio io gli ho
detto che avevamo in macchina la droga.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).
Alla contestazione che in sede d’inchiesta aveva affermato che già
prima della sua partenza dall’Albania il coimputato sapeva che lui trasportava
cocaina, anche dopo essergli state rilette le sue dichiarazioni, IM 1 ha
risposto:
"
Sicuramente ci siamo capiti male. (…)
No, io chiedo scusa, ma sicuramente l’ha saputo dopo, in viaggio.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).
Invitato a spiegare chi avesse nascosto la droga in macchina ha
risposto:
"
Mi hanno detto di tornare a prendere la macchina dopo qualche
minuto e quando sono tornato la droga era lì. (…)
L’ho trovata in macchina, ma poi l’ho nascosta io nel ricettacolo,
come avevo già detto.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).
Alla domanda a sapere se il coimputato fosse giunto in Olanda
appositamente per fungere da suo autista per il trasporto di cocaina, IM 1 ha
risposto negativamente, confermando, anche in aula, che il di lui compenso
sarebbe stato di EUR 500.00 (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 4).
Con specifico riferimento alla destinazione dello stupefacente
sequestrato al momento dell’arresto, l’imputato ha asserito che doveva essere
portata a __________ e a __________ (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 5).
Invitato a spiegare perché in sede l’inchiesta avesse inizialmente
indicato che la sostanza era destinata a __________ o __________ e che __________
era stato inserito nel navigatore unicamente per avvicinarmi a __________,
affermando pure, nel suo primo verbale, che 1 kg era destinato al mercato
svizzero in Svizzera, salvo poi ridurre a 1 panetto, IM 1 ha dichiarato:
"
Io non conosco i posti, non conosco la Svizzera e non sapevo dove
fosse __________. Forse avevo visto qualche cartellone con scritto __________ e
quindi ho detto così. Forse non sono stato in grado di spiegarmi bene. Chiedo
scusa.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
Invitato a spiegare perché il messaggio da lui ricevuto indicasse
di uscire a __________, ritenuto che l’uscita corretta per andare a __________
sarebbe stata – provenendo da Sud – quella di __________, ha affermato:
"
Io non saprei, forse la persona che mi ha mandato il messaggio
conosceva bene la strada, il posto.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
Alla domanda a sapere, ritenuto che si trovavano già in Italia,
quale senso avesse attraversare la dogana con oltre 2 kg di cocaina se soltanto
500.
grammi fossero stati destinati al Ticino, l’imputato ha risposto:
"
Io non lo so, mi hanno detto di andare a __________, forse perché
era più vicino.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
Ha poi aggiunto che a __________ avrebbe dovuto lasciare un
panetto di cocaina (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p.
5).
Alla domanda a sapere se non si fosse chiesto come mai stesse
attraversando la dogana con 3 panetti, di cui solo 1 doveva lasciarlo a __________
e gli altri 2 no, con il rischio di attraversare la dogana con un ingente
quantitativo di cocaina, IM 1 ha risposto:
"
1.
kg era da consegnare a __________, mentre gli altri per __________,
mi hanno detto di fare così. Io non so niente.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
L’imputato ha affermato che gli sarebbe stato detto di consegnare
a __________ durante il viaggio (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 5).
Invitato quindi nuovamente a spiegare come mai inizialmente alla
Polizia aveva dichiarato che la droga era destinata a __________ e __________ e
non __________, visto che lo sapeva già prima, ha dichiarato:
"
Non lo so, io non so parlare bene, ho sbagliato, chiedo scusa. Ho
detto la verità, una parte era per __________ e l’altra per __________.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
Anche in aula, IM 1 ha confermato che per il trasporto della
cocaina avrebbe percepito un guadagno di EUR 2'000.00, con i quali avrebbe
dovuto pagare benzina, caselli, ecc. e pagare anche il mio coimputato (VI DIB
13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
Alla contestazione che in questo modo praticamente avrebbe fatto
beneficenza, ha risposto:
"
Lo so, ma io ero costretto, con mia moglie malata. Sto dicendo la
verità, era veramente grave. Ho fatto questa cosa che non dovevo fare a causa
della malattia di mia moglie, il mio avvocato ha la documentazione relativa
all’operazione, ero molto confuso, era un caos completo. Voglio inoltre dire
che non mi hanno dato speranze per mia moglie, non so quanto vivrà ancora.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
b) Le dichiarazioni di IM 2
42.
IM 2, verbalizzato il 22 maggio
2019.
dal Magistrato, ha esordito annunciando di voler fare alcune precisazioni
rispetto a quanto affermato in Polizia. In particolare, l’imputato ha spiegato
di essere giunto in aereo da __________ a __________, dove sarebbe stato
accolto dal fratello di IM 1, il quale l’avrebbe poi accompagnato in auto,
passando dall’Austria, fino a casa del coimputato a __________, aggiungendo
che:
"
(…) siamo partiti io, IM 1 e __________ verso l’Olanda (…). il
motivo del viaggio era da ricondursi al fatto che __________ aveva acquistato
un camioncino Mercedes Sprinter ad __________. (…) Preciso che anche io avevo
“riservato” una vettura vicino ad __________, e meglio una VW Touran automatica
(…)”
(cfr. VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 2).
L’imputato ha altresì ha affermato che il coimputato mentirebbe
allorquando afferma di non sapere come egli sia giunto a __________, e meglio:
"
lui lo sapeva che sono arrivato a __________ con il suo fratello.
È stato lui a pregarmi di andare su in quanto gli avrebbero ritirato la patente
ed io avrei dovuto guidare il suo veicolo”.
(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 3).
43.
Dopo aver affermato di essere
partito dall’Albania unicamente per fungere da autista al coimputato,
confrontato al fatto che ciò non aderiva a quanto precedentemente affermato,
ovvero che il motivo del viaggio era quello di acquistare una vettura in
Olanda, l’imputato ha affermato che:
"
mi sono espresso male all’inizio di questo verbale. Unicamente in
un secondo tempo mi sono interessato all’acquisto di una vettura. Il motivo del
viaggio era unicamente quello di fungere da autista (…)”
(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 3).
44.
Prendendo atto dei transiti
attraverso i valichi, già contestati a IM 1, l’imputato ha voluto precisare le
proprie precedenti dichiarazioni, aggiungendo che:
"
da __________ siamo andati dapprima a __________, per vedere una
vettura il 16 maggio 2019 e poi ci siamo recati in Olanda. Ecco perché vi
risulta l’entrata del 16.05.2019. Per il 20 maggio confermo che siamo entrati
in Svizzera anche se non ricordo da dove ma mi sembra in zona __________”.
(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 3).
45.
Confrontato al fatto che, in
precedenza, aveva affermato di aver raggiunto l’Olanda direttamente da __________,
IM 2 ha nuovamente sostenuto di essersi espresso male (cfr. VI PP 22.05.2019,
AI 7, p. 4).
46.
Come nel suo precedente
verbale, l’imputato si è dichiarato ignaro del fatto che sulla vettura vi fosse
della cocaina (cfr. VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 2 e 5).
47.
Quanto agli esiti delle
analisi da cui risulta una sua contaminazione al menzionato stupefacente, IM 2
ha affermato che:
"
io non so cosa dire. Non consumo sostanze stupefacenti e non le
ho mai toccate. Non so spiegarmi i risultati delle analisi. L’abitacolo della
vettura era in uno stato pessimo. (…) È possibile che io abbia toccato,
guidando e dormendo nel veicolo, degli oggetti contaminati”.
(VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 6).
48.
Interrogato dalla Polizia il
9.
luglio 2019 l’imputato ha ribadito di essere totalmente estraneo al trasporto
di stupefacente, asserendo che:
"
non mi immaginavo minimamente che __________ e IM 1 fossero
trafficanti di cocaina, sapevo che loro si occupavano di compra vendita di
autoveicoli. (…) mi era stato chiesto di fargli da autista per qualche giorno
con un compenso di Euro 500.-“.
(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 5).
49.
IM 2 ha affermato di aver
visto il coimputato incontrare una persona a __________ che gli avrebbe
consegnato una scheda SIM. Interrogato a sapere per quale motivo le tappe del
viaggio venissero fornite man mano, l’imputato non ha saputo rispondere (cfr.
VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 7)
L’imputato ha poi aggiunto che:
"
se avessi saputo che erano implicati nel traffico di stupefacente
non mi sarei mai messo a disposizione per fargli da autista. Ho creduto al
fratello __________ quando mi aveva chiesto di fare da autista a IM 1, mi sono
fidato di lui perché lo conosco da tanto tempo e posso dire che è una brava
persona”.
(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 7).
50.
Confrontato alle
dichiarazioni del coimputato secondo cui, riferendosi al trasporto del mese di
maggio, IM 2 sapeva che si trattava di stupefacente, questi ha dichiarato che:
"
non è assolutamente vero. (…) secondo me non sta bene di
cervello, probabilmente vuole alleggerire la sua posizione”.
(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 9).
51.
In occasione del confronto
con il coimputato, prendendo atto delle dichiarazioni nel frattempo rilasciate
da quest’ultimo, IM 2 ha affermato che:
"
io ho capito, quando siamo partiti dall’Olanda, che stavamo
trasportando delle “cose”. È stato IM 1 a dirmi che trasportavamo delle “cose”
senza dirmi però cosa consistesse. Dopo 1 ora o 2 dalla partenza dall’Olanda, IM
1.
mi ha comunicato che stavamo trasportando sostanza stupefacente. Io quando
l’ho saputo non avevo altre possibilità per tornare a casa ed ho dovuto
continuare il viaggio”.
(VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 4).
52.
Si dirà, al proposito, che IM
1.
ha ribadito di aver comunicato al coimputato, prima della partenza, che
stavano trasportando stupefacenti, pur osservando che IM 2 potrebbe non aver
capito quel che gli aveva detto (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 4).
53.
IM 2 ha altresì affermato di
non ricordare che in Albania il coimputato gli avesse detto che si occupava del
trasporto di stupefacenti, aggiungendo “io lo conoscevo come commerciante
d’auto” (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 4).
Anche in questo caso, IM 1 ha ribadito di aver accennato che un
conoscente gli aveva proposto di trasportare stupefacente e di aver accettato,
comunicazione che non avrebbe provocato alcuna reazione da parte di IM 2 (cfr.
VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 5).
54.
IM 2 ha altresì affermato di
non aver assistito, lungo il tragitto che ha portato i coimputati dall’Olanda
fino al Ticino, via __________ e Austria, a nessuna consegna di stupefacente né
percezioni di denaro (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 6).
Peraltro, prendendo posizione in merito alle fotografie rinvenute
sul proprio cellulare, IM 2 ha riferito che sarebbero state scattate dal
coimputato, il quale ha, da parte sua, confermato tale versione (cfr. VI PP
19.07.2019, AI 57, p. 6).
55.
IM 2 ha, in fine, affermato
che avrebbe percepito EUR 500.00 per il suo ruolo di autista, ribadendo di non
aver saputo della presenza di EUR 10'000.00 (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 57, p.
7)
56.
Interrogato in occasione del
pubblico dibattimento, l’imputato ha ribadito di avere saputo solo dopo due ore
che erano in viaggio che stavano trasportando stupefacente, senza tuttavia
sapere che tipo di stupefacente fosse, né conoscerne la quantità (VI DIB
13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
Sul motivo per cui si trovava in auto con il coimputato, IM 2 in
aula IM 2 si è espresso come segue:
"
Come ho già detto, lui mi aveva detto che saremmo andati a
prendere una macchina per il fratello e aveva bisogno di qualcuno che guidasse
la macchina al rientro, siccome lui non aveva la patente. Suo fratello aveva
trovato questa macchina in Olanda e poi bisognava targarla. Era venerdì e non
si poteva targarla, ci siamo quindi detto che avremmo aspettato due giorni e
lunedì siamo ripartiti con la targa.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
Alla domanda a sapere se confermasse il tragitto percorso per
giungere in Ticino dopo essere partiti dall’Olanda e descritto dal suo
coimputato, ha risposto:
"
Io esattamente i posti e le strade non li conosco, seguivo il
navigatore, in cui era già inserita la destinazione. Era la prima volta che
passavo in questi paesi.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
IM 2 ha spiegato di non essere sceso dall’auto, una volta accortosi
del fatto che trasportavano stupefacente, siccome erano sempre in autostrada e
lui non conosceva né i luoghi né la lingua (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al
verbale dibattimentale, p. 6).
Alla domanda a sapere se in Albania il coimputato gli avesse
riferito di occuparsi del trasporto di stupefacenti, ha risposto negativamente
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).
Medesima risposta ha dato alla domanda a sapere se in Austria e/o
a __________ avesse assistito alla consegna dei pacchetti menzionati dal suo
coimputato, precisando che:
"
Mi ha lasciato in un posto dove vi erano delle macchine in
vendita e io sono andato a vedere le macchine. Non ho nemmeno visto che
toglieva qualcosa da sotto il sedile.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).
Anche in aula, IM 2 ha in fine affermato di non avere saputo che
avrebbe ricevuto un compenso per il viaggio, affermando che sarebbe stato IM 1
a dirgli, in seguito, che gli avrebbe dato EUR 500.00 (VI DIB 13.02.2020,
allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).
c. Riscontri oggettivi
57.
Le analisi esperite su un
pano di cocaina hanno permesso di isolare tracce biologiche riconducibili a IM
1.
(cfr. AI 50).
58.
Lo stupefacente è risultato
avere un peso netto complessivo pari a 2'087.39 grammi, con grado di purezza
compreso tra 65.7 e 88.2% (VI PG 8.07.2019, allegato 6 ad AI 64).
59.
I prelevamenti effettuati sul
palmo e tra le dita della mano destra di IM 2 presentano tracce di cocaina
(allegato 15 al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 64).
ii) Punto 2 dell’atto
d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019, imputazione di riciclaggio di denaro
60.
L’atto d’accusa imputa a IM 1
e IM 2 il reato di riciclaggio di denaro per avere, agendo in correità tra
loro, compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine,
il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale in oggetto, sapendo o
dovendo presumere che l’importo proveniva da un crimine, segnatamente da
un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da loro commessa e così come
descritta al punto 1, e meglio, prendendo in consegna da ignote persone, in più
occasioni, lungo il tragitto che dall’Olanda li ha portati a Chiasso-Brogeda,
laddove sono stati arrestati, denaro contante per un importo complessivo di EUR
10’000.00, composto da banconote di diverso taglio e fortemente contaminate da
cocaina, con l’incarico di trasportarlo a I-__________ alfine di consegnarlo ad
una persona non meglio identificata, denaro celato all’interno dell’apposito
ricettacolo ricavato all’interno del veicolo VW Touran targato (D)__________ su
cui viaggiavano.
61.
IM 1, su questo aspetto, ha
avuto modo di dichiarare, nel suo primo verbale, che:
"
sono stati nascosti sempre in Olanda assieme alla cocaina e
dovevo portarli a __________”.
(VI PP 22.05.2019, AI 4, p. 8).
62.
In occasione di un successivo
verbale, riferendosi al denaro sequestrato, l’imputato ha affermato di averlo
ricevuto in due tranches, una vicino a __________ ed una in Austria, da parte
di persone incontrate su indicazioni del suo mandante. In particolare, a
corrispondergli la somma ricevuta a __________ sarebbe stato un personaggio cui
l’imputato aveva consegnato cocaina (cfr. VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 15).
Ancora nel verbale di confronto, l’imputato ha ribadito che:
"
come indicato gli EUR 10'000.00 mi sono stati consegnati da più
persone nel corso del viaggio”.
(VI PP 19.07.2019, AI 57, p. 7).
63.
Anche in aula, IM 1 ha
riconosciuto i fatti descritti al punto 2 dell’atto d’accusa (VI DIB
13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).
Invitato a indicare la provenienza del denaro che stava
trasportando ha affermato:
"
Io non saprei, in Austria e a __________, dove ho consegnato i
panetti, mi hanno lasciato i soldi in macchina e poi io li nascondevo nel
ricettacolo.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).
Se in corso d’inchiesta aveva affermato che tale denaro doveva
essere consegnato a __________, in aula l’imputato non ha saputo dire nulla in
punto alla destinazione che avrebbero dovuto avere i EUR 10'000.00 (VI DIB
13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).
Alla domanda a sapere se il coimputato fosse a conoscenza del
trasporto di valuta, ha continuato, anche in aula, a dare risposta negativa (VI
DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).
64.
Da parte sua, IM 2, nel corso
dell’intera inchiesta si è dichiarato inconsapevole del fatto che all’interno
della vettura vi fosse del denaro (cfr. VI PP 22.05.2019, AI 7, p. 2 e 5; VI PP
19.07.2019, AI 57, p. 7), ciò che ha ribadito in occasione dell’interrogatorio
dibattimentale (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 7).
iii) Imputazione di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui all’atto d’accusa
aggiuntivo 18/2020 del 31 gennaio 2020
65.
La pubblica accusa imputa a IM
1.
e IM 2 il reato sopra menzionato per avere, agendo in correità tra loro,
senza essere autorizzati, in data 22.04.2019, ad __________ (F), dopo essere
partiti in data 21.04.2019 da __________ (NL) ed aver viaggiato a bordo di un
non meglio precisato veicolo a motore messo loro a disposizione, trasportato,
importato in Francia, detenuto ed infine alienato ad una persona non meglio
identificata, un pano e mezzo di cocaina per un quantitativo complessivo di 1,5
kg di cocaina.
a. Le dichiarazioni di IM 1
66.
Va detto che già in occasione
del verbale 8 luglio 2019, IM 1 ha riferito di un primo viaggio effettuato nel
corso del mese di aprile 2019, e meglio:
"
si ne ho fatto ancora uno nel corso del mese di aprile 2019
insieme a IM 2”.
(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 8).
67.
Invitato a fare chiarezza sui
suoi movimenti in data 21 aprile 2019, ritenuto che sul cellulare di IM 2 è
stata rinvenuta una fotografia di un biglietto di viaggio a nome di entrambi
gli imputati con partenza __________ e destinazione __________, nonché un video
in cui è ritratto il coimputato a bordo di un veicolo VW Touran con targhe
germaniche, IM 1 ha affermato che:
"
ci siamo recati in Olanda dove abbiamo recuperato lo stupefacente
io e IM 2, ricordo che si trattava di un pano e mezzo di cocaina per circa 1.5
kg totali. In seguito, sempre su disposizioni ricevute dall’organizzazione,
abbiamo consegnato lo stupefacente in Francia. Dopodiché con IM 2 ci siamo
recati in Germania a bordo del mio veicolo dove io mi sono fermato al mio
domicilio mentre IM 2 ha proseguito fino in Albania recuperando un altro
veicolo VW di colore nero”.
(VI PG 8.07.2019, allegato 2 ad AI 64, p. 9).
68.
Interrogato dal PP il 19
luglio 2019, l’imputato ha in ingresso di verbale affermato che:
"
(…) voglio fare alcune precisazioni in merito al viaggio di
aprile. IM 2 mi ha accompagnato come passeggero. Guidavo io il veicolo. IM 2
non sapeva che io stavo trasportando sostanza stupefacente. Preciso inoltre che
non so dire il quantitativo che io trasportavo. Nel mio ultimo verbale mi sono
espresso male: io volevo dire che trasportavo un pano e mezzo ma non
corrisponde al vero che il quantitativo ammontava a 1.5 kg di cocaina”.
(VI PP 19.07.2019, AI 56, p. 2).
69.
Interrogato nuovamente il 20
gennaio 2020, IM 1 ha dichiarato che:
"
(…) ad aprile 2019 ho trasportato dall’Olanda alla Francia 1
panetto e mezzo di cocaina. Durante questo viaggio mi trovavo in compagnia di IM
2.
il quale non era al corrente del nostro trasporto. Lui si trovava in Germania
in quanto ha acquistato una vettura su suolo germanico. Egli mi ha
semplicemente accompagnato per farmi un favore, per farmi compagnia, ignorando
quanto stesse succedendo. Mi assumo integralmente ed individualmente la
responsabilità di questi fatti”.
(VI PP 20.01.2020, AI 9 inc 2019.4917, p. 2).
L’uomo ha quindi aggiunto che:
"
nel corso del mio verbale dell’8.07.2019 dove ho dichiarato che IM
2.
sapeva che stavo trasportando cocaina non so perché l’abbia fatto. La verità
è questa qua non sto coprendo nessuno”.
(VI PP 20.01.2020, AI 9 inc 2019.4917, p. 3).
70.
Relativamente al peso dello
stupefacente trasportato, l’imputato si è così espresso:
"
non so dire quanto era il peso della cocaina trasportata ma posso
dire che il fornitore/mandante non era lo stesso di una delle due forniture di
maggio 2019. Il pano era grande come un pacchetto di fazzoletti, ed il mezzo,
come una metà pacchetto. Dalla Germania ci siamo recati in Olanda in bus (__________),
è stata consegnata la cocaina e poi abbiamo proseguito il viaggio fino ad
arrivare ad una località in Francia di cui non ricordo il nome dove è avvenuta
la consegna. La località si trova, se non erro, a poca distanza di dove ho
fatto la consegna in maggio 2019. (…) ho solo consegnato la cocaina senza
ricevere nulla. Abbiamo poi alloggiato in un hotel di cui non ricordo il nome.
Il giorno seguente io ed IM 2 siamo tornati in Germania”.
(VI PP 20.01.2020, AI 9 inc 2019.4917, p. 3).
71.
In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale, IM 1 ha riconosciuto i fatti descritti
nell’atto d’accusa aggiuntivo, affermando tuttavia di non saper specificare il
quantitativo trafficato, modificando nuovamente le già diverse versioni rese in
corso d’inchiesta, e meglio:
"
Io non saprei, perché erano pacchi piccoli come un pacchetto di
fazzoletti, magari si trattava di una prova, era comunque poca. Rispetto a
quelli che mi hanno sequestrato al momento dell’arresto erano molto più
piccoli. Erano grandi la metà di quello più piccolo che mi è stato sequestrato,
potevano essere 10 o 20 grammi. Era più o meno un pacchetto di fazzoletti, ma
non era pieno.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).
Alla contestazione che il pacchetto più piccolo sequestrato pesa
circa 490 grammi, non potendo quindi trattarsi di 10 o 20 grammi, ha risposto
che “Allora era la metà della metà” (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al
verbale dibattimentale, p. 8).
Con specifico riferimento al suo guadagno, ha riferito che, non
trattandosi di una grande quantità, avrebbe percepito EUR 1'000.00, con i quali
avrebbe anche dovuto sopportare io le spese del viaggio (VI DIB 13.02.2020,
allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).
Alla domanda a sapere se IM 2 sapesse che stavano trasportando
stupefacente, ha risposto negativamente (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al
verbale dibattimentale, p. 8).
Invitato a spiegare per quale motivo avesse inizialmente affermato
che il coimputato sapeva che trasportavano cocaina, salvo poi ritrattare tale
indicazione, IM 1 ha in fine affermato:
"
Forse mi sono confuso con le date, tra aprile e maggio. Lui è
venuto solo per accompagnarmi.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 8).
b. Le dichiarazioni di IM 2
72.
Dal canto suo, IM 2, su
questo tema ha dichiarato, in corso d’inchiesta, che:
"
non ricordo esattamente la data, posso dire che nel corso del
mese di aprile mi trovavo in Germania per l’acquisto del veicolo VW Golf Plus
che era mia intenzione portare in Albania. Ho raggiunto la Germania in aereo in
compagnia del fratello di IM 1 soprannominato “__________” e altri due autisti.
In Germania ho incontrato IM 1 e lui mi ha chiesto di accompagnarlo sino in
Olanda per prendere la VW Touran che stava utilizzando il fratello “__________”,
il quale a sua volta aveva acquistato un camioncino e noi dovevamo riportare il
veicolo VW Touran in Germania. A quel tempo IM 1 era ancora in possesso della
licenza di condurre, mi aveva chiesto di accompagnarlo per avere un po’ di
compagnia durante il viaggio. Ricordo che raggiunta l’Olanda abbiamo guidato
transitando per il Belgio, la Francia per ritornare in Germania a __________”.
(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 8).
Il medesimo imputato ha altresì confermato che nell’ambito del
viaggio del mese di aprile erano giunti a ridosso del confine tra Svizzera e
Francia, nelle vicinanze di __________. IM 2 ha comunque negato che quella
trasferta fosse finalizzata al trasporto di stupefacenti (cfr. VI PG 9.07.2019,
allegato 13 ad AI 64, p. 9).
E ancora:
"
confermo l’itinerario di viaggio effettuato in compagnia di IM 1
a bordo del suo veicolo VW Touran, ripeto che io non sapevo nulla sul trasporto
di cocaina come da lui dichiarato. Una volta arrivato in Francia, IM 1 mi ha
chiesto di scendere dal veicolo perché doveva incontrare una persona. Sono
rimasto per circa 10 minuti da solo dove ho anche effettuato un video con il
cellulare. (…) io non ho nulla a che fare con le attività illecite effettuate
da IM 1 e __________”.
(VI PG 9.07.2019, allegato 13 ad AI 64, p. 10).
73.
Gli imputati sono stati
sottoposti a confronto il 20 gennaio 2020. Confrontato alla (nuova) versione
fornita dal coimputato in occasione del verbale del medesimo giorno, IM 2 ha
dichiarato che:
"
confermo quanto dichiarato per i fatti di aprile, ovvero la mia
estraneità. (…) io mi trovavo in aprile in Germania perché dovevo comprare una
Golf. Ho poi accompagnato IM 1 su sua richiesta per fargli compagnia, mentre aspettavo
che la Golf in questione fosse disponibile per portarla in Albania. Ribadisco
che io non sapevo che IM 1 stesse trasportando della cocaina. Non so dire
perché in una prima occasione IM 1 abbia dichiarato che io fossi al corrente
che stesse trasportando cocaina. Io non avrei mai pensato che potesse
trasportare cocaina (…)”.
(VI PP 20.01.2020, AI 10 inc 2019.4917, p. 3).
74.
Anche in occasione del
pubblico dibattimento, IM 2 ha continuato a contestare i fatti descritti
nell’atto d’accusa aggiuntivo (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 8).
Invitato a spiegare il motivo del viaggio effettuato nel mese di
aprile 2019, ha così dichiarato:
"
Eravamo in Germania, avevo ordinato una Golf. In Germania c’era
una festa e quindi non potevamo targare la macchina. IM 1 mi ha detto che aveva
una macchina in Olanda. Siamo quindi andati in bus dalla Germania all’Olanda.
(…)
Siccome dovevamo aspettare due o tre giorni per fare le targhe, ho
deciso di accompagnare IM 1. Io non sapevo quanto sarebbe stato lungo il
viaggio.”
(VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 9).
iv) Imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
75.
In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale, IM 1 ha ammesso che il quantitativo di 1.58
grammi di cocaina rinvenuto all’interno di un sacchetto era destinato al suo
consumo personale, affermando di avere consumato qualche grammo ogni tanto, ma
mai in Svizzera (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p.
9).
VII) Considerazioni della
Corte
76.
Per quanto attiene ai fatti
di cui all’atto d’accusa principale inerente 2'087.39 grammi di cocaina con
purezza assai elevata (fino all’88.2%), IM 1 è, sostanzialmente, reo confesso.
Come sopra evidenziato, egli ha ammesso di essersi recato in
Olanda al fine di prendere in consegna cocaina, trasportata poi attraverso
diversi Paesi europei, procedendo alla consegna di un panetto in Austria, un
ulteriore panetto a __________ e venendo trovato in possesso di tre panetti
rimanenti allorquando ha attraversato il confine a __________.
La Corte non può tuttavia nascondere le proprie perplessità in
merito al tragitto descritto dall’imputato. Non v’è del resto motivo di
argomentare particolarmente che i continui attraversamenti di frontiera mal si
conciliano con il fatto che essi trasportavano un importante quantitativo di
cocaina. In tal senso, neppure è chiaro perché – a fronte delle migliaia di
chilometri percorsi inutilmente – i due non si siano previamente recati a __________
a consegnare 2/3 della cocaina, entrando quindi in Ticino con un unico panetto.
In merito a quest’ultimo aspetto, si dirà che pure la spiegazione
secondo cui un unico panetto era destinato a __________, mentre due avrebbero
dovuto essere consegnati a __________, è pure tutt’altro che convincente.
In primo luogo, come testé indicato, l’attraversamento del valico
doganale di __________ con sostanza in ampia misura destinata all’Italia (dove
già si trovava) non appare credibile a fronte del rischio (poi realizzatosi) di
essere fermati.
In secondo luogo, occorre porre mente al fatto che IM 1, nelle
prime battute dell’inchiesta, aveva affermato che la sostanza era destinata a __________
o __________ e che __________ era stato inserito nel navigatore unicamente per
avvicinarsi alla città sul __________. Si ricorderà poi che i mandanti
dell’imputato hanno trasmesso un messaggio con l’indicazione di uscire a __________,
ciò che certamente non suffraga la versione secondo cui la destinazione era __________,
posto che provenendo da Sud l’uscita corretta sarebbe stata quella di __________.
Per quanto attiene al panetto consegnato a __________, malgrado le
indicazioni fornite in aula che permetterebbero di stimarne il peso, si dirà
che il suo quantitativo è stato ritenuto essere indeterminato.
77.
Sempre per quanto concerne IM
1, la Corte ha ritenuto, con riferimento al viaggio del mese di aprile 2019 –
oggetto dell’atto d’accusa aggiuntivo – che anche in questo caso egli è reo
confesso.
Anche in questo caso, le indicazioni da egli fornite
permetterebbero di giungere a quantificarne il peso, il quale doveva giocoforza
giustificare il fatto di intraprendere un lungo viaggio dall’Olanda alla
Francia. Tuttavia, al fine di non cadere in arbitrio, la Corte ha ritenuto
unicamente un quantitativo indeterminato.
78.
In merito alla posizione di IM
2.
si impone di rilevare che il procedimento, per quanto lo concerne, è
indiziario.
La Corte ha quindi proceduto a valutare la credibilità
dell’imputato, il quale ha dapprima negato recisamente di aver avuto la benché
minima consapevolezza del fatto che lo scopo del viaggio fosse illecito, salvo
poi affermare di aver compreso, già in Olanda, di averne preso contezza, per
poi dichiarare in sede dibattimentale che ciò sarebbe avvenuto dopo la
partenza.
Al di là di tale evidente contraddizione, pesano sulla posizione
dell’imputato le seguenti considerazioni.
In primo luogo, non si comprende perché, dopo aver constatato che
qualcosa non andava, egli non abbia chiesto maggiori lumi e/o arrestato
immediatamente la vettura facendo rientro in Patria. Al contrario, IM 2 ha
proseguito a condurre la vettura effettuando un lunghissimo viaggio attraverso
l’Europa.
In secondo luogo, non è credibile che egli, durante le tappe di
consegna dello stupefacente non si fosse reso conto di cosa stava accadendo.
In terzo luogo, le modalità in cui si è incontrato con il
coimputato – circostanza sulla quale egli ha, peraltro, in prima battuta
mentito – sono quanto mai significative. Non si comprende infatti perché egli
sia giunto a __________ in aereo per poi recarsi in auto fino a __________, se
non perché – con ogni verosimiglianza – doveva prendere possesso della vettura
munita di ricettacolo. In caso contrario, IM 2 avrebbe evidentemente potuto
volare direttamente su __________ o una città più vicina.
In quarto luogo, giova ricordare che egli è risultato essere
contaminato da cocaina.
In fine, si porrà mente al fatto che IM 1 ha reiteratamente
dichiarato – anche a confronto – che IM 2 sapeva del trasporto di cocaina, così
come pure che era a conoscenza già da prima che egli svolgeva tale attività.
Ciò risulta, del resto, del tutto logico, se si considera che egli
– asseritamente in possesso di un buon lavoro – lo avrebbe lasciato al fine di
fungere da autista per un compenso (EUR 500.00) che neppure si concilia con
l’attività da svolgere.
79.
Per quanto concerne il
viaggio di aprile 2019, valgono sostanzialmente le medesime considerazioni. Non
appare infatti logico che egli si sia prestato ad accompagnare in un viaggio
tanto lungo il coimputato senza sapere cosa egli stesse facendo. Soprattutto,
si ricorderà che IM 1 ha avuto modo di affermare che IM 2 già allora era
consapevole del fatto che stavano trasportando stupefacente.
80.
Con ogni evidenza, anche per
quanto lo concerne, le consegne del mese di aprile e quella del mese di maggio
a __________ sono state ritenute essere di quantità indeterminata.
81.
Dal punto di vista fattuale,
risulta incontestabile che a bordo del veicolo su cui circolavano gli imputati
vi era del denaro che IM 1 ha dichiarato provenire direttamente dai suoi
fornitori di cocaina, rispettivamente, dalle persone cui lungo il tragitto ha
consegnato lo stupefacente.
Ne discende che quanto indicato nell’atto d’accusa merita, da
questo profilo, protezione.
VIII) In diritto
83.
L’art. 19 cpv. 1 LStup
punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro trasporta, importa,
detiene o aliena stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in
pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro
di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti
(lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o
un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in
altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai
minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in
pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai
18.
grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120
IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a;
DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid.
3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre
2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010,
consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del
10.
marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg.,
pag. 917 segg.).
84.
Dal punto di vista
soggettivo, l’autore deve sapere di trasportare, importare, detenere o alienare
stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19
LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai
sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o
accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente,
mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,
op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente
che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli
consumatore o meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per
la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un
numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà
numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
85.
Ai sensi dell’art. 19a LStup
è punito con la multa chi, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente
stupefacenti.
86.
Nel caso concreto, non v’è da
argomentare che già soltanto gli oltre 2 kg di sostanza stupefacente con
purezza compresa tra il 65.7 e l’88.2% supera – e di molto – i 18 grammi di
sostanza pura richiesti per la realizzazione dell’infrazione all’art. 19 LStup
nella sua forma aggravata. A ciò occorre poi aggiungere il quantitativo
indeterminato derivante dal panetto e mezzo trasportato nell’aprile 2019 e
dell’ulteriore panetto consegnato a _______.
Unicamente, come osservato in ingresso, 1.58 grammi sono da
ritenersi costitutivi di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, posto che
si tratta di un quantitativo che IM 1 ha dichiarato avere posseduto per il
proprio consumo personale.
Ne discende che l’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti di cui al punto 1 dell’atto d’accusa e dell’atto d’accusa
aggiuntivo è stata confermata in ragione di 2'085.80 grammi oltre ad un
quantitativo indeterminato.
87.
Si dirà già sin d’ora che
pure è stata confermata l’imputazione di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti a carico di IM 1 per il menzionato possesso di 1.58 grammi di
cocaina aggiunta in occasione del pubblico dibattimento.
88.
Adempie la fattispecie di
riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile
di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di
valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.
Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino
a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità
penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a
pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche
laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid.
4.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni
trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di
vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche
per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un
conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle
operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013
consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad
art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif.
ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar
Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.
523).
È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP
anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in
valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di differente
taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF 6B_879/2013 del
18.11.2013
consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed.,
Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).
Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei
casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è,
infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro
derivante da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si
verifica nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed.,
Basilea 2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en
droit suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag.
636).
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere agito intenzionalmente
o per dolo eventuale. Egli deve volere o accettare che il comportamento che
decide di adottare sia proprio a cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP.
Deve, inoltre, sapere o presumere che il valore patrimoniale di cui dispone
proviene da un crimine. A questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza
delle circostanze di fatto che destano in lui il sospetto sulla provenienza
criminale del denaro e che abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211
consid. 2e; DTF 119 IV 242 consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid.
2.).
89.
Nel caso concreto, appare
evidente che il trasporto di contanti dall’Olanda all’Italia è un atto
suscettibile di vanificare il ritrovamento o confisca del denaro. Analogamente,
ritenuto il contesto in cui i fatti hanno avuto luogo, pure accertato è il
fatto che la somma sequestrata è provento di un crimine, segnatamente il
traffico di stupefacenti di cui gli imputati si sono resi protagonisti.
Ciò detto, per quanto attiene a IM 1, gli elementi oggettivi e
soggettivi del reato risultano essere realizzati, posto che egli sapeva
perfettamente che si trattava di una somma intrinsecamente legata al traffico
di stupefacenti di cui era protagonista.
Ne consegue che, per quanto lo concerne, l’imputazione è stata
confermata.
90.
Per contro, per quanto
attiene a IM 2, nulla agli atti permette di concludere che egli fosse
consapevole del fatto che stavano trasportando pure del denaro. Ritenuto il suo
ruolo di autista, egli non doveva, del resto, essere giocoforza informato su
tale circostanza. Ne consegue che, in assenza degli elementi soggettivi del
reato, egli è stato prosciolto dall’imputazione di riciclaggio di denaro.
IX) Commisurazione della pena
91.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti,
stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del
testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata
imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione
della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale
colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella
determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava -
semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF
6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
92.
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo
chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6 n. 72).
93.
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di
pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art.
49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282
seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2.
ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code
pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
94.
Nel caso concreto, la Corte
ha ritenuto la colpa grave dal profilo oggettivo.
In ambito di stupefacenti, il TF ha più volte ribadito che il
quantitativo è soltanto uno degli elementi da valutarsi per determinare la
colpa. Peraltro, più ci si distanzia dal limite dell’infrazione aggravata, meno
il quantitativo in quanto tale risulta determinante.
Nel presente caso, si trattava evidentemente di quantitativi
estremamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di
molte persone.
Come sopra indicato, appare assai verosimile che l’integralità
della sostanza sequestrata fosse destinata al mercato Svizzero. Ad ogni buon
conto, anche volendo ritenere unicamente circa 1/3 del quantitativo, ovvero la
parte che IM 1 ha dichiarato dover essere consegnata a ____________ (e quindi,
di riflesso, poi alienata in Ticino), la purezza estremamente elevata della
sostanza impone di ritenere che, al dettaglio, il predetto quantitativo sarebbe
stato quanto meno raddoppiato se non addirittura triplicato. A ciò occorre pure
aggiungere il panetto consegnato a __________, con quantitativo con ogni
verosimiglianza analogo ai panetti oggetto di sequestro.
Distingue, oggettivamente, le responsabilità degli imputati, il
fatto che IM 1 è parso, tra i due, quello più coinvolto nel traffico di
stupefacenti, risultando il coimputato una figura più marginale.
95.
Dal profilo soggettivo la
colpa è altrettanto grave. Entrambi gli imputati hanno attraversato molteplici Paesi
europei trasportando un importante quantitativo di cocaina. Attraversando
numerose nazioni, gli imputati hanno dato alla vicenda una chiara connotazione
internazionale, con stupefacenti destinati ai mercati svizzero, francese,
austriaco ed italiano. I molteplici attraversamenti di valichi doganali non
possono che testimoniare l’estrema spregiudicatezza con cui hanno agito.
IM 1 e IM 2 hanno evidentemente agito a puro fine di lucro, mossi
dalla ricerca di un rapido e facile guadagno, anteponendo egoisticamente i
propri interessi alla salute pubblica.
La loro precaria situazione in Patria non può, del resto,
giustificare l’immissione sulle nostre strade di cocaina.
Entrambi hanno mostrato una preoccupante propensione a delinquere,
considerato che si sono facilmente adeguati a commettere il reato in discorso,
reiterando il loro agire a distanza di un mese dall’altro.
Pesa poi sugli imputati il concorso di reati.
96.
In tale contesto, la Corte ha
considerato a carico di IM 1 una pena ipotetica aggirantesi attorno ai 4
(quattro) anni e 6 (sei) mesi di detenzione già solo per il reato derivante
dall’infrazione alla LF sugli stupefacenti, mentre per IM 2 una pena
aggirantesi attorno ai 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi di detenzione.
97.
A favore di IM 1 ha ritenuto
una certa collaborazione. Se va da sé che i circa 2 kg sequestrati a bordo
della vettura erano incontestabili, egli ha – ad ogni buon conto – riferito di
consegne in Austria e a __________, nonché del trasporto del mese di aprile,
senza che gli inquirenti disponessero di elementi probatori a suo carico. Egli,
tuttavia, non è parso del tutto sincero in special modo con riferimento alla
destinazione della cocaina importata in Ticino, così come pure sul ruolo del
coimputato nell’ambito del viaggio di aprile 2019.
98.
Di contro, a favore di IM 2
la Corte non ha ravvisto particolari motivi di riduzione della pena. In
particolare, egli ha reiteratamente mentito, dimostrando di non volersi
assumere alcuna responsabilità.
Tali considerazioni hanno un effetto livellante tra le pene dei
due imputati, ritenuto che quella di IM 1 può essere attenuata, mentre quella
di IM 2 non ha ragione di essere modificata rispetto alla precitata pena
ipotetica.
Si dirà, peraltro, che l’incensuratezza è un fattore che, per
costante giurisprudenza, è da considerarsi neutro.
Pure irrilevante è la distanza da casa: è infatti pacifico che chi
commette un reato in un’altra Nazione, si assume il rischio di dover – in caso
di arresto – scontare la pena lontano dai propri affetti.
Ne discende che la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di
entrambi gli imputati una pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi.
99.
Per quanto attiene alla
contravvenzione, la Corte ha stabilito la multa in CHF 100.00 (cento).
X) Espulsione dal territorio
svizzero
100.
Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett.
a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a
quindici anni lo straniero condannato per assassinio (art. 112) e infrazione
intenzionale all’art. 118 cpv. 3 LStr, a prescindere dall'entità della pena
inflitta.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare
eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un
grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non
prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene,
in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o
cresciuto in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di
condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la
regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due
condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid.
2.1).
Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche al tentativo
(Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für
die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und
Praxis, p. 231-250).
Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017
consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di
rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza
dell'Alta Corte.
101.
Secondo la dottrina,
nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui
all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo),
dovranno essere considerati i seguenti criteri:
- la gravità del reato e la
colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017
del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno
del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la
misura dell’espulsione);
- il tempo trascorso dal
compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali,
familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con
il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;
- la solidità della
situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da
cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- l’interesse dei figli,
segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto
anche della loro età;
- lo stato di salute del
prevenuto;
- i pregiudizi che possano
colpire il prevenuto in caso di
espulsione verso il suo paese di origine (Perrier Depeursinge, in
Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code
pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
102.
Quanto alla durata
dell’espulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio di
proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della
durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1;
STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).
103.
Interrogati al proposito,
entrambi gli imputati hanno dichiarato di non avere legami con la Svizzera e
neppure legami significativi con il resto dell’Europa, non opponendosi a una
decisione di espulsione (VI DIB 13.02.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 9 e 10).
XI) Sequestri
104.
La Corte ha ordinato il
sequestro conservativo a copertura di tasse e spese dell’autoveicolo VW Touran
e delle somme di denaro sequestrate a IM 2 (EUR 626.37 e Lek 100.00), la
confisca della somma di EUR 10'000.00 sequestrata a IM 1, la confisca e la
distruzione dello stupefacente sotto sequestro e il dissequestro di tutto il
restante sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie dei dispositivi
elettronici, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
XII) Retribuzione dei
difensori d’ufficio
105.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –
V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP
n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve
essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso
causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135
CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013
consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio
avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni
di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino
a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la
partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore
20.00
e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di
sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012
del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid.
3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
106.
La nota professionale del 13
febbraio 2020 dell’avv. DUF 2, adattata all’effettiva durata del dibattimento,
è stata approvata così come esposta, per complessivi CHF 3’125.50, comprensiva
di onorario, spese e trasferte.
107.
Il condannato IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 7'740.10 (composto da
CHF 3’125.50 dell’avv. DUF 2, qui tassati, nonché CHF 4'614.60 dell’avv. __________,
tassati dal Ministero pubblico con decisione 22 agosto 2019, AI 65) non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
108.
La nota professionale del 13
febbraio 2020 dell’avv. DUF 1 è stata oggetto di alcune riduzioni per quanto
riguarda:
- i colloqui con il cliente,
e meglio sono state stralciate le relative poste del 9 ottobre 2019 e 19
dicembre 2019, per complessivi CHF 990.00;
- il tempo impiegato per
l’esame degli atti e la stesura dell’arringa, ridotto della metà, per
complessivi CHF 720.00;
109.
È inoltre stato stralciato il
contatto telefonico del 19 novembre 2019 con il padre della fidanzata
dell’imputato, per complessivi CHF 15.00, non ritenuto essenziale ad
un’efficace difesa nel procedimento penale.
Sono in fine state ridotte le seguenti poste:
- 17.06.2019 richiesta
permesso telefonate, ridotta da10 a 5 minuti;
- 30.07.2019 richiesta di
espiazione anticipata della pena e ricerca giuridica, nonché 31.07.2019 ricerca
giuridica e invio richiesa di espiazione anticipata della pena, ridotte da 95 a
10.
minuti;
- 02.10.2019 riesame incarto
e tel a Ministero pubblico, ridotta da 30 a 15 minuti;
- 04.10.2019 esame incarto e
telefonata a Ministero pubblico, ridotta da 30 a 15 minuti;
- 25.10.2019 ricerca
giuridica e appunti per incontro, ridotta da 20 a 10 minuti;
- 04.11.2019 esame incarto
per verifica copie atti da richiedere, ridotta da 20 a 10 minuti;
- 07.11.2019 lettera a
Ministero pubblico per invio nota e distinta, ridotta da 15 a 5 minuti;
- 15.01.2020 tel a tribunale
per appuntamento visione incarto, ridotta da 10 a 5 minuti;
- 16.01.2020 rilettura
verbali in vista dell’incontro, ridotta da 30 a 15 minuti.
E stralciate le seguenti:
- 09.10.2019 preparazione
incontro con cliente x 2, per CHF 75.00;
- 29.10.2019 esame incarto
cliente e sistemazione incarto, per CHF 135.00;
- 07.11.2019 preparazione
nota professionale, per CHF 60.00;
- 26.11.2019 riesame incarto
prima dell’incontro, per CHF 45.00;
110.
La nota professionale del 13
febbraio 2020 dell’avv. DUF 1, adattata all’effettiva durata del dibattimento,
è stata pertanto approvata per CHF 13’982.00, comprensiva di onorario, spese,
IVA ed esborsi.
111.
Il condannato IM 2 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di CHF 13’982.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
XIII) Tassa di giustizia e
spese procedurali
112.
La tassa di giustizia di CHF
2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 305bis CP;
19, 19a LStup;
20.
N-SIS;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 e IM 2 sono coautori
colpevoli di:
1.1
infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo che sapevano o dovevano
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
per avere,
agendo in correità tra loro, senza essere autorizzati,
1.1.1
il 22 aprile 2019, ad __________
(Francia), trasportato, importato in Francia, detenuto e alienato un pano e
mezzo per un imprecisato quantitativo di cocaina;
1.1.2
il 20 e 21 maggio 2019, a __________,
__________, nonché in altre imprecisate località della Svizzera e dell’Olanda,
trasportato, importato, fatto transitare e detenuto 2'085.81 grammi di cocaina,
oltre a un pano per un imprecisato quantitativo di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e nell’atto d’accusa
aggiuntivo e precisato nei considerandi.
2.
IM 1 è altresì autore
colpevole di:
2.1
riciclaggio di denaro
per avere,
il 20 e 21 maggio 2019, lungo il tragitto che dall’Olanda l’ha
portato a __________, preso in consegna, in più occasioni, denaro contante per
un importo complessivo di EUR 10'000.00, composto da banconote fortemente
contaminate da cocaina, con l’incarico di trasportarlo a __________ (Italia) al
fine di consegnarlo a una persona non meglio identificata, denaro che sapeva o
doveva presumere provenire da un crimine, segnatamente dall’infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1.1.2 del presente
dispositivo e celato all’interno di un apposito ricettacolo ricavato
all’interno dell’autoveicolo VW Touran targato (D)__________ su cui viaggiava;
2.2
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1.2 del
presente dispositivo, senza essere autorizzato, detenuto, trasportato e
importato in Svizzera 1.58 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata
al suo consumo personale.
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
IM 1 e IM 2 sono prosciolti
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al
punto 1 dell’atto d’accusa 248/2019 del 20 novembre 2019 nella misura di 1.58
grammi di cocaina.
4.
IM 2 è altresì prosciolto
dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al punto 2 dell’atto d’accusa
248/2019 del 20 novembre 2019.
5.
Il procedimento penale nei
confronti di IM 1 e IM 2 per i fatti di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa
248/2019 del 20 novembre 2019 è abbandonato per incompetenza della Corte.
6.
Di conseguenza,
6.1
IM 1
è condannato
6.1.1
alla pena detentiva di 3 (tre)
anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
6.1.2
al pagamento della multa di
CHF 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa
sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.
6.2
IM 2
è condannato
alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
7.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
e IM 2 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi
dell’art. 66a CP.
8.
È ordinata la segnalazione
di IM 1 e IM 2 nel Sistema d’informazione di Schengen ai sensi dell’art. 20
N-SIS.
9.
È ordinato il sequestro
conservativo a copertura di tasse e spese dell’autoveicolo VW Touran e delle
somme di denaro sequestrate a IM 2 (EUR 626.37 e Lek 100.00).
10.
È ordinata la confisca della
somma di EUR 10'000.00 sequestrata a IM 1.
11.
È ordinata la confisca e la
distruzione dello stupefacente sotto sequestro.
12.
È ordinato il dissequestro di
tutto il restante sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie dei
dispositivi elettronici, i cui costi sono da anticipare dai condannati.
13.
La tassa di giustizia di fr.
2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in misura di ½ (un mezzo) ciascuno.
14.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
14.1
La nota professionale del 13
febbraio 2020 dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 2'688.00
spese fr. 413.50
trasferte fr. 24.00
totale fr. 3'125.50
14.2
La nota professionale del 13
febbraio 2020 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 11'503.00
spese fr. 625.15
IVA (7.7%) fr. 933.85
esborsi fr. 920.00
totale fr. 13'982.00
14.3
Il condannato IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7'740.10 (composto da
fr. 3’125.50 avv. DUF 2, qui tassati, nonché fr. 4'614.60 avv. __________,
tassati dal Ministero pubblico con decisione 22.08.2019, AI 65) non appena le
sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
14.4
Il condannato IM 2 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13’982.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 12'669.90
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 260.25
fr. 15'030.15
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 6'334.95
Multa fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 130.15
fr. 7'565.10
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 6'334.95
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 130.15
fr. 7'465.10
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti
coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
cancelliera