72.2019.280
Infrazione aggravata LStup: agendo quale membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, acquistato (ricevendo la sostanza da terzi) e poi, trasportato, depositato, fabbricato, detenuto ed alienato, un quantitativo tot. di almeno 900 g di eroina
3 giugno 2020Italiano35 min
insufficienza renale che ha comportato tre interventi. La difesa, dal canto suo,
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2019.280
Lugano,
3 giugno 2020/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Mauro Ermani, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Veronica Lipari, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
Nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 13
agosto 2019 al 25 ottobre 2019 (74 giorni)
posto in anticipata esecuzione
della pena dal 25 ottobre 2019
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 246/2019 del 19.11.2019 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per avere, a __________ e __________,
nel periodo fine luglio 2019-13 agosto 2019 (giorno
dell’arresto),
agendo in correità con altre persone rimaste
sconosciute,
senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere
che l’infrazione avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o
indirettamente la salute di molte persone,
agendo quale membro di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (banda gestita
da suoi connazionali, e meglio da tale “__________”, persona non identificata),
rispettivamente di realizzare, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d’affari o un guadagno considerevole,
banda che lo ha inviato in Svizzera, una prima
volta, verso metà marzo 2019 (dopo il 12.03.2019, data del timbro “__________”
apposto a pag. 7 del suo passaporto), a scopo di sopralluogo, per conoscere il
territorio, in vista di spacciare droga nel corso di un suo prossimo viaggio e,
quindi, una seconda volta, a fine luglio 2019 (dopo il 23.07.2019, data del
timbro “__________” apposto a pag. 12 del suo passaporto), pagandogli le spese
di viaggio e consegnandogli EUR 1'000.- per le sue spese, fornendogli in
seguito, telefonicamente, tutte le istruzioni per procurarsi, fabbricare ed
alienare a terzi la sostanza stupefacente;
e quindi, acquistato (ricevendo la sostanza da
terzi) e poi, trasportato, depositato, fabbricato, detenuto ed alienato, un
quantitativo complessivo di almeno 900 grammi di eroina;
e meglio, per avere:
1.1 acquistato,
a __________, a fine luglio 2019, un panetto di eroina (da tagliare, in
vista della vendita) del peso di 405/410 grammi, procurandoselo
(seguendo le istruzioni telefoniche ricevute dal suo mandante “__________”),
tramite un altro componente della banda (a lui sconosciuto), che gli ha
consegnato una borsa contenente, oltre all’eroina, pure sostanza da taglio, due
bilance elettroniche, vari utensili per la confezione dello stupefacente e una
carta SIM;
1.2 trasportato,
successivamente, da __________ sino a __________, a mezzo treno, il panetto di
eroina di cui al punto 1.1., unitamente alla sostanza da taglio e agli utensili
per la preparazione/confezione della sostanza stupefacente destinata alla
vendita, depositandoli nella camera n. 26 dell’Albergo “__________”, da
lui occupata, occultandoli all’interno di un comodino;
1.3 quindi
fabbricato, presso la citata camera di albergo di __________, nel periodo
fine luglio-13.08.2019, almeno complessivi 900 grammi di
eroina
destinati alla vendita, con grado di purezza fra il 15.8% e il 49.2% (vedasi
analisi di laboratorio eseguite sulla sostanza stupefacente sequestrata il
13.08.2019), miscelando il panetto di eroina di cui al punto 1.1. con la
sostanza da taglio (in ragione di 120 grammi di sostanza da taglio per ogni 100
grammi di eroina), confezionando poi la sostanza stupefacente in buste minigrip
da 5 grammi l’una, pronte per la vendita;
1.4 in seguito,
alienato, a terzi, in più occasioni, a __________ e in zone limitrofe, nel
periodo fine luglio 2019-13.08.2019 (giorno dell’arresto), almeno 240 grammi
del quantitativo di eroina da lui fabbricato di cui al punto 1.3.,
di cui 20 grammi a __________ (in 3 occasioni) e 4.5 grammi a __________ (in 3
occasioni) e il resto a persone rimaste sconosciute, incassando un minimo di
CHF 8'640.- e un massimo CHF 12'000.-, a dipendenza del prezzo di vendita che
variava (a seconda delle istruzioni del suo mandante “__________”), fra CHF
36.- e CHF 54.- al grammo;
1.5 detenuto,
inoltre, a __________, in data 13.08.2019, presso la camera d’albergo da lui
occupata, 659.56 grammi di eroina, corrispondenti al quantitativo di
sostanza stupefacente rimasto invenduto (900 grammi di cui al punto 1.1.
dedotti i ca. 240 grammi alienati di cui al punto 1.4.); sostanza sequestrata
il 13.09.2019, unitamente a 1'410.91 grammi di sostanza da taglio
(paracetamolo, mannitolo, caffeina), altri utensili per confezionare la droga e
denaro contante (complessivi CHF 4'740 e EUR 50.-);
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto:
dall’art. 19 cpv. 2 lett. a, b e c LStup, in rel. con l’art. 19 cpv. 1, lett.
a, b, c, d LStup;
Fatti
2. riciclaggio
di denaro
per avere,
a __________ ed in zone limitrofe,
nel periodo fine luglio 2019-13 agosto 2019 (data
dell’arresto),
compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali che sapeva (o doveva comunque presumere dalle circostanze),
provenire da un crimine,
e meglio per avere utilizzato il denaro da lui
incassato con le vendite di eroina (punto 1.4. atto d’accusa), ergo provento di
un crimine, per sue spese personali, quali vitto e alloggio in Svizzera,
acquisto di beni di consumo e accessori per uso personale, in ragione di almeno
CHF 3'800.- (così come da lui stesso ammesso), ritenuto che il rimanente
denaro provento di reato (CHF 4'740.- e € 50.-) è stato sequestrato dalla
Polizia, il 13.08.2019;
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate,
reato previsto: dall’art.
305 bis, cpv. 1 CPS;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- in qualità di interprete
per la lingua _____, __________
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore
10:05.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il PP comunica di aver
riesaminato l’imputazione di riciclaggio e di volerla ritirare. La Corte e le
parti ne prendono atto, il pt. 2 dell’atto d’accusa è stralciato.
Le parti di comune accordo rinunciano alla fase della discussione
e avanzano una proposta di pena comune che consiste in una pena detentiva di 3
anni, di cui 24 mesi sospesi condizionalmente, il resto da espiare. È inoltre
proposta l’espulsione per un periodo di 8 anni. A favore dell’imputato, il PP
precisa che il pt. 2 dell’AA è caduto. Rileva inoltre che soffre di
insufficienza renale che ha comportato tre interventi. La difesa, dal canto suo,
sottolinea, oltre alle condizioni di salute, che è reo confesso e che ha
collaborato sin dal primo verbale. Egli è venuto in Svizzera allo scopo di
racimolare i soldi per curarsi, non avendo in Albania nessuna copertura
sanitaria. Nella commissione dei reati, ha inoltre funto da semplice esecutore,
non avendo nessun potere decisionale. I fatti si sono svolti sull’arco di un
solo mese, il che configura una bassa energia criminale. In carcere, salvo
l’episodio dell’uva lasciata macerare, si è comportato bene e ha lavorato sin da
subito, per poi seguire un corso di italiano così da comunicare meglio con
guardie e detenuti. Inoltre, egli è pentito per quanto fatto ed è d’accordo di
rientrare al suo paese e a rimanerci, per lavorare onestamente e stare vicino
alla sua famiglia. La pena parzialmente sospesa gli permetterebbe di
risocializzarsi e ritrovare un posto nella società, come pure di tornare da sua
madre, essendo che, secondo la loro tradizione, spetta all’ultimo figlio
prendersi cura dei genitori anziani.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. CURRICULUM VITAE
Interrogato dalla Polizia il 13 agosto 2019, giorno del suo
arresto, in merito alla sua situazione personale, IM 1 ha dichiarato:
“…OMISSIS…”.
(AI 1).
E poi ancora:
"
Ho accettato di fare questa attività per la quale sono stato
arrestato e cioè vendere eroina perché avevo bisogno di soldi. Ho iniziato
questa attività in Svizzera il 01.08.2019, circa 2 settimane fa”.
(AI 1).
In corso d’inchiesta, IM 1 ha dichiarato che lo scopo del suo delinquere
era quello di trovare del denaro per potersi permettere delle cure mediche.
Sempre dal primo verbale d’interrogatorio del 13 agosto 2019, è infatti emerso
che IM 1 soffrisse di un problema al rene destro. E più precisamente ha
dichiarato, riguardo al suo stato psico-fisico, di aver già ricevuto delle cure
mediche nel corso del suo primo soggiorno in Ticino, nel marzo/aprile 2019:
"
ho eseguito nel mese di marzo 2019 a __________, un’operazione, e
tuttora ho un drenaggio al rene destro. A fine agosto o settembre 2019, devo
ritornare all’ospedale per togliere il drenaggio, sono in attesa della
comunicazione.
Nel mese di marzo 2019 ero in Ticino quale
turista e in cerca di lavoro, per poi eventualmente andare anche in Germania a
cercare fortuna.
Durante il soggiorno in Ticino, mi sono
sentito male, e tramite taxi mi sono recato presso il pronto soccorso
dell’ospedale di __________. Dopo la visita, hanno proceduto “d’urgenza”
all’intervento chirurgico. Sono stato ricoverato presso l’ospedale per circa
7-8 giorni. Uscito dall’ospedale ho fatto la degenza presso la camera
dell’hotel __________, ma mi sembra che fosse un’altra camera della numero __________.
In questo periodo ho fatto 3-4 visite di controllo sempre all’ospedale di __________.
Non ricordo il nome del medico curante.
A seguito di questo problema non devo
subire nessun colpo o trauma nella zona addominale/lombare.”
(AI 1).
In seguito è emerso dalle indagini che IM 1 è stato degente presso
il reparto di Urologia dell’Ospedale __________ di __________, sede __________,
dal 12 al 14 aprile 2019 (AI 15). Riscontrata una colica ureterale a destra, è
stato posato un catetere doppio J.
Per le cure prestate a IM 1 è stata emessa una fattura il 28
maggio 2019 ed un successivo richiamo il 5 agosto 2019. Le stesse non sarebbero
mai state saldate (AI 31), fatto questo confermato anche al dibattimento 3
giugno 2020:
"
Agli atti non risulta che lei abbia pagato questo intervento
(…)
È corretto, non ho pagato l’operazione.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato da IM 1 in sede
d’interrogatorio il 13 agosto 2019 (AI 1), è emerso, dopo esplicita richiesta
del Procuratore Pubblico alla direzione dell’Ospedale __________ di __________
(AI 23), che l’imputato non ha mai effettuato un’altra visita di controllo
presso la struttura in cui è stato operato. Il Primario del servizio di
Urologia dell’Ospedale __________ di __________ ha risposto ai quesiti medici
posti dal PP confermando che IM 1 è stato degente dal 12 al 14 aprile 2019 allorquando
gli è stato inserito un catetere doppio J. IM 1, non si è più ripresentato
presso l’ospedale, salvo per una radiografia di controllo il 21 agosto 2019
presso l’Ospedale __________ di __________. In seguito, l’11 settembre 2019, si
è nuovamente presentato presso il Pronto Soccorso dello stesso nosocomio,
sempre per dolori in loggia renale destra (AI 31).
L’imputato, a detta dei medici, avrebbe dovuto rimuovere un grosso
calcolo renale. IM 1 si è sempre espresso, con i sanitari soprattutto, dicendo
di volerlo rimuovere nel suo paese, in Albania. Da fine luglio al 13 agosto
2019, giorno del suo arresto, non ha comunque rimosso il calcolo, fatto che ha
comportato cure mediche costanti anche in corso di carcerazione.
Al dibattimento, IM 1 ha ribadito di aver commesso i reati che qui
ci occupano allo scopo di pagarsi l’intervento al rene:
"
Perché ha spacciato droga?
Mi servivano i soldi per sottopormi ad un
intervento al rene, non potevo pagarlo altrimenti.
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
Considerandi
2.
PRECEDENTI PENALI
L’imputato è incensurato, in Svizzera, in Italia ed in Albania (AI
2,13 e 37).
3.
CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO
La mattina del 13 agosto 2019, alle ore 11:40, la Polizia
cantonale, coadiuvata dalla Polizia comunale di __________, ha proceduto
all’arresto di IM 1, in seguito ad un fermo di polizia (art. 215 CPP) avvenuto
a __________, via __________. Gli agenti hanno colto in flagranza l’imputato IM
1.
intento ad alienare un sacchetto di eroina (dal quantitativo di ca. 5/5.5
grammi) a __________. In seguito la Polizia ha perquisito la stanza d’albergo (Hotel
__________, __________, stanza n. __________) in cui IM 1 soggiornava,
rinvenendo un’ingente quantità di sostanza stupefacente (eroina e sostanza da
taglio), e diversi oggetti, quali bilance elettroniche, colini, cucchiaini,
vasetti, sacchetti per escrementi di cani, due differenti SIM card e un
coltello, oggettistica utile alla fabbricazione, al trasporto e all’alienazione
di eroina (doc. TPC 1, AI 47).
La Polizia Scientifica ha poi stabilito che il peso netto
dell’eroina sequestrata è pari a 659.56 grammi, mentre il peso netto della sostanza
da taglio è pari a 1410.91 grammi (AI 39 e allegato 12 ad AI 51). L’analisi
della sostanza ha, in seguito, fatto emergere un grado di purezza dell’eroina
tra il 15.8% e il 49.2% (AI 39 e allegato 12 ad AI 51). Oltre allo stupefacente
e agli oggetti sopra elencati, la Polizia ha ritrovato anche:
"
(…) una somma totale di CHF 3700.-, a cui vanno aggiunti quelli
trovati sulla persona corrispondenti a CHF 1040.- ed Euro 50.--.”
(AI 1).
4.
FATTI E MOTIVI A
DELINQUERE
4.1
IM 1, come già
detto sopra, è stato arrestato la mattina del 13 agosto 2019 mentre era in
procinto di concludere una compravendita con l’acquirente __________ di un
sacchetto di eroina dal quantitativo di ca. 5/5.5 grammi. La vendita, che, in
quest’occasione, visto l’intervento della Polizia, non è andata a buon fine, è
risultata essere una delle sue molteplici alienazioni avvenute nel periodo che
oscilla tra la fine di luglio 2019 e il 13 agosto 2019, data del suo arresto.
IM 1 si è dimostrato collaborativo sin dal primo interrogatorio
avvenuto il giorno dell’arresto (13 agosto 2019) e ha da subito ammesso di aver
alienato eroina a terzi nel lasso di tempo che va da fine luglio 2019 al 13
agosto 2019.
Secondo le dichiarazioni dell’imputato, l’alienazione di cui
sopra, sarebbe stata l’ultima di una serie di compravendite organizzate da tale
“__________”, individuo non identificato e residente in Albania che, con
l’utilizzo di un numero di telefono anch’esso albanese, programmava gli
spostamenti e gli incontri dello stesso IM 1. A suo dire, l’imputato sarebbe
stato orchestrato, attraverso meri contatti telefonici (sia messaggistica, sia
telefonate) da “__________” che a sua volta prendeva contatto con gli
acquirenti e faceva da tramite:
"
(…) in sostanza, vi è una persona in Albania, il cui numero di
telefono ho memorizzato nel mio cellulare con “__________”. Per la precisione è
stato lui stesso ad inserirmi questo numero di telefono e le inziali nei miei
contatti di whatsapp (…).
(…) Questa persona teneva i contatti con
gli acquirenti e poi mi indicava dove andare a consegnare l’eroina ed incassare
il prezzo. Mi diceva pure quanto far pagare l’eroina. Per questi 5 grammi io
incassavo dai CHF 150.- ai CHF 180.-. C’era però anche qualche cliente che
pagava di più per questi 5 grammi, e meglio CHF 220/250.-. Tutto questo veniva
gestito da questa persona “__________” che si trova in Albania. (…)”.
(AI 1).
4.2
Le azioni incriminate si
sarebbero svolte, per quanto è emerso dall’inchiesta, tra la fine di luglio
2019.
e il 13 agosto 2019. Per IM 1 si trattava del secondo soggiorno in
Svizzera, in quanto aveva già trascorso del tempo nel __________ nell’aprile
2019, sempre su indicazione di tale “__________”, con lo scopo di conoscere
meglio il territorio in cui poi avrebbe svolto la sua attività illecita (AI 1).
A fine luglio 2019 poi, una volta arrivato in Svizzera e aver recuperato (a __________)
l’eroina e alcuni oggetti che servivano sempre per la lavorazione ed il
confezionamento della sostanza stupefacente, ha dato inizio (a __________ e
dintorni) a spacciare.
Il momento in cui egli sarebbe entrato in possesso della droga è
rimasto poco chiaro: ciò che emerge dagli atti, e meglio, dalle sue
dichiarazioni, è che, su indicazione di “__________”, IM 1 si sarebbe recato a __________,
nei pressi di una fontana ove un individuo a lui sconosciuto gli avrebbe
lasciato un sacchetto contenente un panetto di 405/410 gr di eroina ed il
necessario per tagliarla e confezionarla. Rientrato in albergo, dopo averla poi
lavorata, ha generato, unendovi la sostanza da taglio, un totale di 900 gr di
eroina. Da qui ha poi cominciato ad alienare le ricavate bustine a più
acquirenti, così come indicatogli di volta in volta da “__________” (AI 55).
A comprova di queste transazioni, la Polizia ha interrogato
diversi acquirenti, che hanno confermato di aver acquistato eroina da IM 1. L’imputato
ha rilasciato alcune dichiarazioni contrastanti, se paragonate in particolare con
quelle di due acquirenti: __________ (AI 1, allegato 8, AI 55) e __________ (AI
38.
e 46), compratori e consumatori grossomodo regolari. Il PP ha indicato, nel
rinvio a giudizio, i quantitativi di stupefacente dichiarati dagli acquirenti,
determinando così le quantità imputate.
Dette dichiarazioni contrastanti non meritano qui di essere
approfondite né ripercorse, stanti le dichiarazioni rilasciate al dibattimento
avvenuto il 3 giugno 2020, con le quali IM 1 ha infine cambiato la sua
versione, ammettendo in toto quanto indicato nell’atto d’accusa:
"
Ha discusso col suo legale del contenuto dell’atto d’accusa?
Sì, ne ho parlato con lei. I fatti indicati
corrispondono alla verità, li ammetto tutti.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
4.3
Visto tutto quanto sopra, la
Corte ha quindi accertato che IM 1, su indicazioni che “__________” gli forniva
via telefono, dopo aver trascorso un primo periodo in Svizzera allo scopo di
conoscere il nostro territorio, a fine luglio 2019 vi è tornato. Sempre su
indicazione di “__________”, ha ricevuto da uno sconosciuto un panetto di
eroina ed il necessario per tagliarla, si è quindi rintanato nella sua camera
d’albergo e ha confezionato molteplici bustine (fabbricando un totale di 900 gr
di eroina). Nei giorni seguenti, si è quindi dato allo spaccio, sempre coordinato
da “__________” che gli avrebbe indicato i vari appuntamenti, arrivando a
vendere almeno 240 grammi di eroina. Grazie all’intervento degli inquirenti,
che lo hanno fermato, è stato possibile sequestrare la restante sostanza
stupefacente (659.56 grammi), prima che questa venisse alienata ai consumatori
locali.
Stante quanto sopra, e, preso atto delle dichiarazioni degli
acquirenti e delle ammissioni finali dell’imputato al dibattimento, i fatti
descritti al pt. 1. dell’atto d’accusa hanno quindi trovato piena conferma.
5.
IN DIRITTO E
CONVINCIMENTO DELLA CORTE
5.1
L'art. 19 cpv. 1 let. b e d
LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o
fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una
di queste infrazioni.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in
pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una
banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti
(let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un
guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro
modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o
nelle immediate vicinanze (let. d). La giurisprudenza ha avuto modo di
precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già
essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV
109.
consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011,
inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010,
consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15
luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B
911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2;
Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband
Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19
LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). II caso aggravato è dato anche quando non
sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai
consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è
di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una
simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale
della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad
art. 19 LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve
sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il
dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e
segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art.
19.
cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da
lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita
di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19
LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del
quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o
meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute
(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che
l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così
che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo
(DTF 111 IV 31).
5.2
Nel caso in oggetto si può
quindi pacificamente concludere che IM 1 ha acquistato (ricevendo la sostanza
da terzi), trasportato (da __________ a __________ prima, e poi nelle zone
limitrofe di __________), depositato (nella stanza dell’Hotel __________ n. __________),
fabbricato (con gli utensili sopra descritti) e unito la sostanza da taglio
all’eroina, oltre che detenuto (nella sua stanza d’albergo o sulla sua persona)
e, infine ma non meno importante, alienato (in ragione di 240 gr), un quantitativo
complessivo di eroina pari ad almeno 900 grammi, così come indicato nell’atto
d’accusa.
Dal profilo giuridico l’atto d’accusa è stato confermato, essendo
manifestamente riuniti elementi gli oggettivi e soggettivi del reato di
infrazione aggravata alla LStup.
IM 1 si è messo a disposizione di una banda che aveva quale ultimo
scopo il guadagno tramite l’alienazione di sostanze stupefacenti. L’esistenza
di una struttura è chiara, se si pensi solo al fatto che egli prendeva ordini
da tale “__________” attraverso la telefonia mobile, sia con messaggi, sia con
telefonate, e ha ricevuto la sostanza stupefacente da uno sconosciuto, sempre coordinato
da “__________”. L’esistenza di una banda è quindi pacifica.
Inoltre, la quantità di stupefacente manipolata (che sia acquistata,
trasportata, fabbricata, alienata, ecc.), supera ampiamente i limiti fissati
dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’infrazione aggravata.
Dal punto di vista soggettivo, l’imputato ha agito
intenzionalmente, consapevole di quanto stava facendo e dell’ingente numero di
persone che avrebbe messo in pericolo con il suo agire, confezionando di
persona le bustine da vendere e incontrandosi personalmente con diversi
acquirenti, fermato solo dall’intervento degli inquirenti.
Visto tutto quanto sopra, l’atto d’accusa ha quindi trovato piena
conferma anche in diritto.
6.
COMMISURAZIONE DELLA
PENA
6.1
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa
è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con
le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF
129.
IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21.
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55.
consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua
vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto
e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla
sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19
giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008
del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid.
2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
6.2
A qualificare la grave colpa di IM 1 è sicuramente il quantitativo di
eroina da lui trasportato, fabbricato, detenuto ed alienato. Nel complesso, tra
detenzione, trasporto e vendita della sostanza stupefacente, IM 1 ha maneggiato
almeno 900 grammi di eroina, quantitativo più che sufficiente per danneggiare
migliaia di persone. Non si è inoltre trattato di un’unica operazione, bensì di
una serie di alienazioni - orchestrate da “__________” in Albania – anche se il
tutto protrattasi comunque su di un periodo di tempo relativamente breve (poco
più di due settimane). A qualificare negativamente la sua colpa oggettiva, vi è
anche il fatto che l’imputato ha partecipato attivamente all’intero processo,
ovvero: dopo essersi rifornito di sostanza, si è anche occupato del suo
confezionamento attraverso i minigrip e i sacchetti rinvenuti nella sua stanza
d’albergo, che ha quindi sfruttato come laboratorio personale per raggiungere
il suo scopo, per poi rendersi attore anche della vendita della sostanza finita.
Appurato che la responsabilità grave ed oggettiva dell’imputato
è pacifica, dal profilo soggettivo vi è da considerare che ha agito intenzionalmente
e con consapevolezza al solo scopo di guadagnare qualche migliaia di franchi,
così come promessogli dal suo mandante. Il fatto che il denaro gli servisse, a
suo dire, per pagare le cure mediche, è un argomento che non ha avuto peso, avendo
egli stesso smentito questa tesi nei fatti, lasciando scoperte le fatture che
il nosocomio ticinese gli ha rilasciato a seguito delle prime cure prestate, e
non presentandosi per riceverne delle altre - così come concordato con i
curanti - salvo solo in seguito, ma verosimilmente quando il dolore si era
fatto troppo forte da sopportare.
6.3
A favore
dell’imputato la Corte ha invece ravvisato la collaborazione fornita in corso
d’inchiesta, avendo cooperato con gli inquirenti ammettendo le proprie
responsabilità, malgrado qualche dichiarazione discordante, fino a poi giungere
al dibattimento totalmente reo confesso. La Corte ha anche tenuto conto delle
sue condizioni di salute, in particolare per il fatto che la carcerazione, per lui,
risulta particolarmente gravosa per i noti problemi ai reni.
6.4
Tutto ciò
considerato, la Corte ha ritenuto la proposta di pena formulata dalle parti di
comune accordo al dibattimento, adeguata alle circostanze. Ha quindi condannato
IM 1 ad una pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, di cui 24 mesi sospesi
condizionalmente per un periodo di prova pari ad anni 2 (due), il resto da
espiare.
7.
ESPULSIONE
7.1
Giusta l'art. 66a cpv. 1
lett. a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da
cinque a quindici anni lo straniero condannato per assassinio (art. 112) e
infrazione intenzionale all’art. 118 cpv. 3 LStr, a prescindere dall'entità
della pena inflitta.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare
eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un
grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non
prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene,
in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o
cresciuto in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di
condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la
regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due
condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid.
2.1).
Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche al tentativo
(Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für
die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und
Praxis, p. 231-250).
Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017
consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di
rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza
dell'Alta Corte.
7.2
Secondo la dottrina,
nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui
all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo),
dovranno essere considerati i seguenti criteri:
- la gravità del reato e la
colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017
del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno
del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la
misura dell’espulsione);
- il tempo trascorso dal
compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali,
familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con
il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;
- la solidità della
situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da
cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- l’interesse dei figli,
segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto
anche della loro età;
- lo stato di salute del
prevenuto;
- i pregiudizi che possano
colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine
(Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon
les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
7.3
A norma dell’art. 66a lett o)
CP, lo straniero che si rende responsabile del reato di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti deve essere espulso.
Occorre, ciò nondimeno, esaminare se siano dati gli estremi che
impongano la rinuncia all'espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP, stante anche la
situazione personale del condannato.
Quanto alla durata dell’espulsione, va detto che la
stessa, in applicazione del principio di proporzionalità, deve essere
determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF
2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11 aprile
2016.
consid. 5.2).
7.4
Come detto in
precedenza, IM 1 è giunto in Svizzera con l’intento di delinquere e racimolare
qualche soldo. Per lui, il soggiorno avvenuto tra la fine di luglio e il 13
agosto 2019 era il secondo nel nostro paese. Non ha nessun tipo di legame con
la Svizzera, non parla nessuna delle lingue ufficiali e le sue relazioni
famigliari sono tutte in Albania. Durante i verbali d’interrogatorio e al
dibattimento ha sempre mostrato l’intenzione di voler rientrare al suo paese.
L’espulsione, ai sensi dell’art. 66a cpv. 2 CP è quindi
pacifica, avendo egli commesso uno dei reati che la rende obbligatoria, e non sussistendo
nessun elemento di rilievo per ammettere di un caso di rigore.
7.5
Dunque, in
aggiunta alla pena detentiva sopra indicata, è stata pronunciata anche
l’espulsione di IM 1 dalla Svizzera per un periodo di 8 anni.
8.
NOTA D’ONORARIO
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito
secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si
svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO,
art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del
10.
dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
La nota professionale
dell’avv. DUF 1, ritenuta congrua e adeguata alle circostanze del caso di
specie, con la modifica della tempistica esposta quale stima per la durata del
dibattimento, è stata approvata per un totale di fr. 11’577.00, comprensiva di
onorario e spese.
9.
ACCESSORI
9.1
L’imputato è stato altresì
condannato al pagamento della tassa di giustizia quantificata in fr. 3'000.- e
delle spese processuali.
9.2
Con riferimento agli oggetti
in sequestro, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione di tutta la
sostanza stupefacente ed il mantenimento agli atti dei reperti probatori.
9.3
Deduzion fatta di tasse e
spese di giustizia, è stata altresì ordinata la confisca degli importi di fr.
4740.- ed EUR 50.-.
visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70 CP; 19 LStup;
103, 135,
192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
per avere,
a __________
e __________,
nel periodo
fine luglio 2019-13 agosto 2019,
senza essere
autorizzato, sapendo o dovendo presumere che l’infrazione avrebbe potuto
mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,
agendo quale
membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico
illecito di stupefacenti, rispettivamente di realizzare, trafficando per
mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole,
acquistato
(ricevendo la sostanza da terzi) e poi, trasportato, depositato, fabbricato,
detenuto ed alienato, un quantitativo complessivo di almeno 900 grammi di
eroina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza,
IM 1
è condannato
alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di
prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
4.
A crescita in giudicato
integrale della presente, è già sin d’ora ordinata la scarcerazione di IM 1 a
far tempo dal 13 agosto 2020.
5.
È ordinata l’espulsione di IM 1
dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a
CP.
6.
Deduzion fatta della tassa di
giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di CHF 4'740.- ed
EUR 50.-, come pure la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e
della sostanza da taglio.
7.
In applicazione dell’art. 192
cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti
probatori:
(c/o
Polizia scientifica, incarto 2019-0883)
- 3 vasetti di vetro vuoti
- 2 colini
- 2 cucchiai
- 1 coltello
- vari sacchetti di plastica
- vari sacchetti per escrementi
di cani
- 1 sacchetto Aldi
(c/o
Servizio reperti)
- 1 telefono
cellulare Samsung Galaxy A6 dual SIM (rep. 73252)
- 1 SIM card
Yallo (rep. 73253)
- 1 SIM
Card Vodafone (rep. 73254)
- 1 custodia per telefono (rep.
73255)
- documentazione cartacea (rep.
73256)
- 1 bilancia elettronica SOEHNLE
- 1 bilancia elettronica DELWA-STAR
8.
La tassa di giustizia di fr.
3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale dell’avv. DUF
1.
è approvata per:
onorario fr. 10’634.40
spese e
trasferte fr. 942.60
totale fr. 11’577.00
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11’577.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro, (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 7'482.40
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 142.40
fr. 10'624.80
===========