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Decisione

72.2019.280

Infrazione aggravata LStup: agendo quale membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, acquistato (ricevendo la sostanza da terzi) e poi, trasportato, depositato, fabbricato, detenuto ed alienato, un quantitativo tot. di almeno 900 g di eroina

3 giugno 2020Italiano35 min

insufficienza renale che ha comportato tre interventi. La difesa, dal canto suo,

Source ti.ch

Incarto

n.

72.2019.280

Lugano,

3 giugno 2020/sg

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Veronica Lipari, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo

di giustizia, per giudicare

Nella causa penale

Ministero pubblico

contro IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 13

agosto 2019 al 25 ottobre 2019 (74 giorni)

posto in anticipata esecuzione

della pena dal 25 ottobre 2019

imputato, a

norma dell’atto d’accusa nr. 246/2019 del 19.11.2019 emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

per avere, a __________ e __________,

nel periodo fine luglio 2019-13 agosto 2019 (giorno

dell’arresto),

agendo in correità con altre persone rimaste

sconosciute,

senza essere autorizzato, sapendo o dovendo presumere

che l’infrazione avrebbe potuto mettere in pericolo direttamente o

indirettamente la salute di molte persone,

agendo quale membro di una banda costituitasi per

esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti (banda gestita

da suoi connazionali, e meglio da tale “__________”, persona non identificata),

rispettivamente di realizzare, trafficando per mestiere, una grossa cifra

d’affari o un guadagno considerevole,

banda che lo ha inviato in Svizzera, una prima

volta, verso metà marzo 2019 (dopo il 12.03.2019, data del timbro “__________”

apposto a pag. 7 del suo passaporto), a scopo di sopralluogo, per conoscere il

territorio, in vista di spacciare droga nel corso di un suo prossimo viaggio e,

quindi, una seconda volta, a fine luglio 2019 (dopo il 23.07.2019, data del

timbro “__________” apposto a pag. 12 del suo passaporto), pagandogli le spese

di viaggio e consegnandogli EUR 1'000.- per le sue spese, fornendogli in

seguito, telefonicamente, tutte le istruzioni per procurarsi, fabbricare ed

alienare a terzi la sostanza stupefacente;

e quindi, acquistato (ricevendo la sostanza da

terzi) e poi, trasportato, depositato, fabbricato, detenuto ed alienato, un

quantitativo complessivo di almeno 900 grammi di eroina;

e meglio, per avere:

1.1 acquistato,

a __________, a fine luglio 2019, un panetto di eroina (da tagliare, in

vista della vendita) del peso di 405/410 grammi, procurandoselo

(seguendo le istruzioni telefoniche ricevute dal suo mandante “__________”),

tramite un altro componente della banda (a lui sconosciuto), che gli ha

consegnato una borsa contenente, oltre all’eroina, pure sostanza da taglio, due

bilance elettroniche, vari utensili per la confezione dello stupefacente e una

carta SIM;

1.2 trasportato,

successivamente, da __________ sino a __________, a mezzo treno, il panetto di

eroina di cui al punto 1.1., unitamente alla sostanza da taglio e agli utensili

per la preparazione/confezione della sostanza stupefacente destinata alla

vendita, depositandoli nella camera n. 26 dell’Albergo “__________”, da

lui occupata, occultandoli all’interno di un comodino;

1.3 quindi

fabbricato, presso la citata camera di albergo di __________, nel periodo

fine luglio-13.08.2019, almeno complessivi 900 grammi di

eroina

destinati alla vendita, con grado di purezza fra il 15.8% e il 49.2% (vedasi

analisi di laboratorio eseguite sulla sostanza stupefacente sequestrata il

13.08.2019), miscelando il panetto di eroina di cui al punto 1.1. con la

sostanza da taglio (in ragione di 120 grammi di sostanza da taglio per ogni 100

grammi di eroina), confezionando poi la sostanza stupefacente in buste minigrip

da 5 grammi l’una, pronte per la vendita;

1.4 in seguito,

alienato, a terzi, in più occasioni, a __________ e in zone limitrofe, nel

periodo fine luglio 2019-13.08.2019 (giorno dell’arresto), almeno 240 grammi

del quantitativo di eroina da lui fabbricato di cui al punto 1.3.,

di cui 20 grammi a __________ (in 3 occasioni) e 4.5 grammi a __________ (in 3

occasioni) e il resto a persone rimaste sconosciute, incassando un minimo di

CHF 8'640.- e un massimo CHF 12'000.-, a dipendenza del prezzo di vendita che

variava (a seconda delle istruzioni del suo mandante “__________”), fra CHF

36.- e CHF 54.- al grammo;

1.5 detenuto,

inoltre, a __________, in data 13.08.2019, presso la camera d’albergo da lui

occupata, 659.56 grammi di eroina, corrispondenti al quantitativo di

sostanza stupefacente rimasto invenduto (900 grammi di cui al punto 1.1.

dedotti i ca. 240 grammi alienati di cui al punto 1.4.); sostanza sequestrata

il 13.09.2019, unitamente a 1'410.91 grammi di sostanza da taglio

(paracetamolo, mannitolo, caffeina), altri utensili per confezionare la droga e

denaro contante (complessivi CHF 4'740 e EUR 50.-);

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto:

dall’art. 19 cpv. 2 lett. a, b e c LStup, in rel. con l’art. 19 cpv. 1, lett.

a, b, c, d LStup;

Fatti

2. riciclaggio

di denaro

per avere,

a __________ ed in zone limitrofe,

nel periodo fine luglio 2019-13 agosto 2019 (data

dell’arresto),

compiuto atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali che sapeva (o doveva comunque presumere dalle circostanze),

provenire da un crimine,

e meglio per avere utilizzato il denaro da lui

incassato con le vendite di eroina (punto 1.4. atto d’accusa), ergo provento di

un crimine, per sue spese personali, quali vitto e alloggio in Svizzera,

acquisto di beni di consumo e accessori per uso personale, in ragione di almeno

CHF 3'800.- (così come da lui stesso ammesso), ritenuto che il rimanente

denaro provento di reato (CHF 4'740.- e € 50.-) è stato sequestrato dalla

Polizia, il 13.08.2019;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate,

reato previsto: dall’art.

305 bis, cpv. 1 CPS;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in qualità di interprete

per la lingua _____, __________

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore

10:05.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Il PP comunica di aver

riesaminato l’imputazione di riciclaggio e di volerla ritirare. La Corte e le

parti ne prendono atto, il pt. 2 dell’atto d’accusa è stralciato.

Le parti di comune accordo rinunciano alla fase della discussione

e avanzano una proposta di pena comune che consiste in una pena detentiva di 3

anni, di cui 24 mesi sospesi condizionalmente, il resto da espiare. È inoltre

proposta l’espulsione per un periodo di 8 anni. A favore dell’imputato, il PP

precisa che il pt. 2 dell’AA è caduto. Rileva inoltre che soffre di

insufficienza renale che ha comportato tre interventi. La difesa, dal canto suo,

sottolinea, oltre alle condizioni di salute, che è reo confesso e che ha

collaborato sin dal primo verbale. Egli è venuto in Svizzera allo scopo di

racimolare i soldi per curarsi, non avendo in Albania nessuna copertura

sanitaria. Nella commissione dei reati, ha inoltre funto da semplice esecutore,

non avendo nessun potere decisionale. I fatti si sono svolti sull’arco di un

solo mese, il che configura una bassa energia criminale. In carcere, salvo

l’episodio dell’uva lasciata macerare, si è comportato bene e ha lavorato sin da

subito, per poi seguire un corso di italiano così da comunicare meglio con

guardie e detenuti. Inoltre, egli è pentito per quanto fatto ed è d’accordo di

rientrare al suo paese e a rimanerci, per lavorare onestamente e stare vicino

alla sua famiglia. La pena parzialmente sospesa gli permetterebbe di

risocializzarsi e ritrovare un posto nella società, come pure di tornare da sua

madre, essendo che, secondo la loro tradizione, spetta all’ultimo figlio

prendersi cura dei genitori anziani.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. CURRICULUM VITAE

Interrogato dalla Polizia il 13 agosto 2019, giorno del suo

arresto, in merito alla sua situazione personale, IM 1 ha dichiarato:

“…OMISSIS…”.

(AI 1).

E poi ancora:

"

Ho accettato di fare questa attività per la quale sono stato

arrestato e cioè vendere eroina perché avevo bisogno di soldi. Ho iniziato

questa attività in Svizzera il 01.08.2019, circa 2 settimane fa”.

(AI 1).

In corso d’inchiesta, IM 1 ha dichiarato che lo scopo del suo delinquere

era quello di trovare del denaro per potersi permettere delle cure mediche.

Sempre dal primo verbale d’interrogatorio del 13 agosto 2019, è infatti emerso

che IM 1 soffrisse di un problema al rene destro. E più precisamente ha

dichiarato, riguardo al suo stato psico-fisico, di aver già ricevuto delle cure

mediche nel corso del suo primo soggiorno in Ticino, nel marzo/aprile 2019:

"

ho eseguito nel mese di marzo 2019 a __________, un’operazione, e

tuttora ho un drenaggio al rene destro. A fine agosto o settembre 2019, devo

ritornare all’ospedale per togliere il drenaggio, sono in attesa della

comunicazione.

Nel mese di marzo 2019 ero in Ticino quale

turista e in cerca di lavoro, per poi eventualmente andare anche in Germania a

cercare fortuna.

Durante il soggiorno in Ticino, mi sono

sentito male, e tramite taxi mi sono recato presso il pronto soccorso

dell’ospedale di __________. Dopo la visita, hanno proceduto “d’urgenza”

all’intervento chirurgico. Sono stato ricoverato presso l’ospedale per circa

7-8 giorni. Uscito dall’ospedale ho fatto la degenza presso la camera

dell’hotel __________, ma mi sembra che fosse un’altra camera della numero __________.

In questo periodo ho fatto 3-4 visite di controllo sempre all’ospedale di __________.

Non ricordo il nome del medico curante.

A seguito di questo problema non devo

subire nessun colpo o trauma nella zona addominale/lombare.”

(AI 1).

In seguito è emerso dalle indagini che IM 1 è stato degente presso

il reparto di Urologia dell’Ospedale __________ di __________, sede __________,

dal 12 al 14 aprile 2019 (AI 15). Riscontrata una colica ureterale a destra, è

stato posato un catetere doppio J.

Per le cure prestate a IM 1 è stata emessa una fattura il 28

maggio 2019 ed un successivo richiamo il 5 agosto 2019. Le stesse non sarebbero

mai state saldate (AI 31), fatto questo confermato anche al dibattimento 3

giugno 2020:

"

Agli atti non risulta che lei abbia pagato questo intervento

(…)

È corretto, non ho pagato l’operazione.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Inoltre, contrariamente a quanto dichiarato da IM 1 in sede

d’interrogatorio il 13 agosto 2019 (AI 1), è emerso, dopo esplicita richiesta

del Procuratore Pubblico alla direzione dell’Ospedale __________ di __________

(AI 23), che l’imputato non ha mai effettuato un’altra visita di controllo

presso la struttura in cui è stato operato. Il Primario del servizio di

Urologia dell’Ospedale __________ di __________ ha risposto ai quesiti medici

posti dal PP confermando che IM 1 è stato degente dal 12 al 14 aprile 2019 allorquando

gli è stato inserito un catetere doppio J. IM 1, non si è più ripresentato

presso l’ospedale, salvo per una radiografia di controllo il 21 agosto 2019

presso l’Ospedale __________ di __________. In seguito, l’11 settembre 2019, si

è nuovamente presentato presso il Pronto Soccorso dello stesso nosocomio,

sempre per dolori in loggia renale destra (AI 31).

L’imputato, a detta dei medici, avrebbe dovuto rimuovere un grosso

calcolo renale. IM 1 si è sempre espresso, con i sanitari soprattutto, dicendo

di volerlo rimuovere nel suo paese, in Albania. Da fine luglio al 13 agosto

2019, giorno del suo arresto, non ha comunque rimosso il calcolo, fatto che ha

comportato cure mediche costanti anche in corso di carcerazione.

Al dibattimento, IM 1 ha ribadito di aver commesso i reati che qui

ci occupano allo scopo di pagarsi l’intervento al rene:

"

Perché ha spacciato droga?

Mi servivano i soldi per sottopormi ad un

intervento al rene, non potevo pagarlo altrimenti.

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

Considerandi

2.

PRECEDENTI PENALI

L’imputato è incensurato, in Svizzera, in Italia ed in Albania (AI

2,13 e 37).

3.

CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO

La mattina del 13 agosto 2019, alle ore 11:40, la Polizia

cantonale, coadiuvata dalla Polizia comunale di __________, ha proceduto

all’arresto di IM 1, in seguito ad un fermo di polizia (art. 215 CPP) avvenuto

a __________, via __________. Gli agenti hanno colto in flagranza l’imputato IM

1.

intento ad alienare un sacchetto di eroina (dal quantitativo di ca. 5/5.5

grammi) a __________. In seguito la Polizia ha perquisito la stanza d’albergo (Hotel

__________, __________, stanza n. __________) in cui IM 1 soggiornava,

rinvenendo un’ingente quantità di sostanza stupefacente (eroina e sostanza da

taglio), e diversi oggetti, quali bilance elettroniche, colini, cucchiaini,

vasetti, sacchetti per escrementi di cani, due differenti SIM card e un

coltello, oggettistica utile alla fabbricazione, al trasporto e all’alienazione

di eroina (doc. TPC 1, AI 47).

La Polizia Scientifica ha poi stabilito che il peso netto

dell’eroina sequestrata è pari a 659.56 grammi, mentre il peso netto della sostanza

da taglio è pari a 1410.91 grammi (AI 39 e allegato 12 ad AI 51). L’analisi

della sostanza ha, in seguito, fatto emergere un grado di purezza dell’eroina

tra il 15.8% e il 49.2% (AI 39 e allegato 12 ad AI 51). Oltre allo stupefacente

e agli oggetti sopra elencati, la Polizia ha ritrovato anche:

"

(…) una somma totale di CHF 3700.-, a cui vanno aggiunti quelli

trovati sulla persona corrispondenti a CHF 1040.- ed Euro 50.--.”

(AI 1).

4.

FATTI E MOTIVI A

DELINQUERE

4.1

IM 1, come già

detto sopra, è stato arrestato la mattina del 13 agosto 2019 mentre era in

procinto di concludere una compravendita con l’acquirente __________ di un

sacchetto di eroina dal quantitativo di ca. 5/5.5 grammi. La vendita, che, in

quest’occasione, visto l’intervento della Polizia, non è andata a buon fine, è

risultata essere una delle sue molteplici alienazioni avvenute nel periodo che

oscilla tra la fine di luglio 2019 e il 13 agosto 2019, data del suo arresto.

IM 1 si è dimostrato collaborativo sin dal primo interrogatorio

avvenuto il giorno dell’arresto (13 agosto 2019) e ha da subito ammesso di aver

alienato eroina a terzi nel lasso di tempo che va da fine luglio 2019 al 13

agosto 2019.

Secondo le dichiarazioni dell’imputato, l’alienazione di cui

sopra, sarebbe stata l’ultima di una serie di compravendite organizzate da tale

“__________”, individuo non identificato e residente in Albania che, con

l’utilizzo di un numero di telefono anch’esso albanese, programmava gli

spostamenti e gli incontri dello stesso IM 1. A suo dire, l’imputato sarebbe

stato orchestrato, attraverso meri contatti telefonici (sia messaggistica, sia

telefonate) da “__________” che a sua volta prendeva contatto con gli

acquirenti e faceva da tramite:

"

(…) in sostanza, vi è una persona in Albania, il cui numero di

telefono ho memorizzato nel mio cellulare con “__________”. Per la precisione è

stato lui stesso ad inserirmi questo numero di telefono e le inziali nei miei

contatti di whatsapp (…).

(…) Questa persona teneva i contatti con

gli acquirenti e poi mi indicava dove andare a consegnare l’eroina ed incassare

il prezzo. Mi diceva pure quanto far pagare l’eroina. Per questi 5 grammi io

incassavo dai CHF 150.- ai CHF 180.-. C’era però anche qualche cliente che

pagava di più per questi 5 grammi, e meglio CHF 220/250.-. Tutto questo veniva

gestito da questa persona “__________” che si trova in Albania. (…)”.

(AI 1).

4.2

Le azioni incriminate si

sarebbero svolte, per quanto è emerso dall’inchiesta, tra la fine di luglio

2019.

e il 13 agosto 2019. Per IM 1 si trattava del secondo soggiorno in

Svizzera, in quanto aveva già trascorso del tempo nel __________ nell’aprile

2019, sempre su indicazione di tale “__________”, con lo scopo di conoscere

meglio il territorio in cui poi avrebbe svolto la sua attività illecita (AI 1).

A fine luglio 2019 poi, una volta arrivato in Svizzera e aver recuperato (a __________)

l’eroina e alcuni oggetti che servivano sempre per la lavorazione ed il

confezionamento della sostanza stupefacente, ha dato inizio (a __________ e

dintorni) a spacciare.

Il momento in cui egli sarebbe entrato in possesso della droga è

rimasto poco chiaro: ciò che emerge dagli atti, e meglio, dalle sue

dichiarazioni, è che, su indicazione di “__________”, IM 1 si sarebbe recato a __________,

nei pressi di una fontana ove un individuo a lui sconosciuto gli avrebbe

lasciato un sacchetto contenente un panetto di 405/410 gr di eroina ed il

necessario per tagliarla e confezionarla. Rientrato in albergo, dopo averla poi

lavorata, ha generato, unendovi la sostanza da taglio, un totale di 900 gr di

eroina. Da qui ha poi cominciato ad alienare le ricavate bustine a più

acquirenti, così come indicatogli di volta in volta da “__________” (AI 55).

A comprova di queste transazioni, la Polizia ha interrogato

diversi acquirenti, che hanno confermato di aver acquistato eroina da IM 1. L’imputato

ha rilasciato alcune dichiarazioni contrastanti, se paragonate in particolare con

quelle di due acquirenti: __________ (AI 1, allegato 8, AI 55) e __________ (AI

38.

e 46), compratori e consumatori grossomodo regolari. Il PP ha indicato, nel

rinvio a giudizio, i quantitativi di stupefacente dichiarati dagli acquirenti,

determinando così le quantità imputate.

Dette dichiarazioni contrastanti non meritano qui di essere

approfondite né ripercorse, stanti le dichiarazioni rilasciate al dibattimento

avvenuto il 3 giugno 2020, con le quali IM 1 ha infine cambiato la sua

versione, ammettendo in toto quanto indicato nell’atto d’accusa:

"

Ha discusso col suo legale del contenuto dell’atto d’accusa?

Sì, ne ho parlato con lei. I fatti indicati

corrispondono alla verità, li ammetto tutti.”

(verbale d’interrogatorio dibattimentale).

4.3

Visto tutto quanto sopra, la

Corte ha quindi accertato che IM 1, su indicazioni che “__________” gli forniva

via telefono, dopo aver trascorso un primo periodo in Svizzera allo scopo di

conoscere il nostro territorio, a fine luglio 2019 vi è tornato. Sempre su

indicazione di “__________”, ha ricevuto da uno sconosciuto un panetto di

eroina ed il necessario per tagliarla, si è quindi rintanato nella sua camera

d’albergo e ha confezionato molteplici bustine (fabbricando un totale di 900 gr

di eroina). Nei giorni seguenti, si è quindi dato allo spaccio, sempre coordinato

da “__________” che gli avrebbe indicato i vari appuntamenti, arrivando a

vendere almeno 240 grammi di eroina. Grazie all’intervento degli inquirenti,

che lo hanno fermato, è stato possibile sequestrare la restante sostanza

stupefacente (659.56 grammi), prima che questa venisse alienata ai consumatori

locali.

Stante quanto sopra, e, preso atto delle dichiarazioni degli

acquirenti e delle ammissioni finali dell’imputato al dibattimento, i fatti

descritti al pt. 1. dell’atto d’accusa hanno quindi trovato piena conferma.

5.

IN DIRITTO E

CONVINCIMENTO DELLA CORTE

5.1

L'art. 19 cpv. 1 let. b e d

LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene, trasporta, importa o

fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa preparativi per commettere una

di queste infrazioni.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come membro di una

banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti

(let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un

guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende accessibili in altro

modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o

nelle immediate vicinanze (let. d). La giurisprudenza ha avuto modo di

precisare che una messa in pericolo della salute di numerose persone deve già

essere ammessa a partire dai 12 grammi di eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV

109.

consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011,

inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010,

consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15

luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B

911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2;

Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband

Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19

LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). II caso aggravato è dato anche quando non

sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai

consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è

di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una

simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale

della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad

art. 19 LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve

sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il

dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e

segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art.

19.

cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da

lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita

di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19

LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o

meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute

(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che

l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così

che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo

(DTF 111 IV 31).

5.2

Nel caso in oggetto si può

quindi pacificamente concludere che IM 1 ha acquistato (ricevendo la sostanza

da terzi), trasportato (da __________ a __________ prima, e poi nelle zone

limitrofe di __________), depositato (nella stanza dell’Hotel __________ n. __________),

fabbricato (con gli utensili sopra descritti) e unito la sostanza da taglio

all’eroina, oltre che detenuto (nella sua stanza d’albergo o sulla sua persona)

e, infine ma non meno importante, alienato (in ragione di 240 gr), un quantitativo

complessivo di eroina pari ad almeno 900 grammi, così come indicato nell’atto

d’accusa.

Dal profilo giuridico l’atto d’accusa è stato confermato, essendo

manifestamente riuniti elementi gli oggettivi e soggettivi del reato di

infrazione aggravata alla LStup.

IM 1 si è messo a disposizione di una banda che aveva quale ultimo

scopo il guadagno tramite l’alienazione di sostanze stupefacenti. L’esistenza

di una struttura è chiara, se si pensi solo al fatto che egli prendeva ordini

da tale “__________” attraverso la telefonia mobile, sia con messaggi, sia con

telefonate, e ha ricevuto la sostanza stupefacente da uno sconosciuto, sempre coordinato

da “__________”. L’esistenza di una banda è quindi pacifica.

Inoltre, la quantità di stupefacente manipolata (che sia acquistata,

trasportata, fabbricata, alienata, ecc.), supera ampiamente i limiti fissati

dalla giurisprudenza per l’applicazione dell’infrazione aggravata.

Dal punto di vista soggettivo, l’imputato ha agito

intenzionalmente, consapevole di quanto stava facendo e dell’ingente numero di

persone che avrebbe messo in pericolo con il suo agire, confezionando di

persona le bustine da vendere e incontrandosi personalmente con diversi

acquirenti, fermato solo dall’intervento degli inquirenti.

Visto tutto quanto sopra, l’atto d’accusa ha quindi trovato piena

conferma anche in diritto.

6.

COMMISURAZIONE DELLA

PENA

6.1

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che

la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con

le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF

129.

IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55.

consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua

vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla

sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19

giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008

del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid.

2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

6.2

A qualificare la grave colpa di IM 1 è sicuramente il quantitativo di

eroina da lui trasportato, fabbricato, detenuto ed alienato. Nel complesso, tra

detenzione, trasporto e vendita della sostanza stupefacente, IM 1 ha maneggiato

almeno 900 grammi di eroina, quantitativo più che sufficiente per danneggiare

migliaia di persone. Non si è inoltre trattato di un’unica operazione, bensì di

una serie di alienazioni - orchestrate da “__________” in Albania – anche se il

tutto protrattasi comunque su di un periodo di tempo relativamente breve (poco

più di due settimane). A qualificare negativamente la sua colpa oggettiva, vi è

anche il fatto che l’imputato ha partecipato attivamente all’intero processo,

ovvero: dopo essersi rifornito di sostanza, si è anche occupato del suo

confezionamento attraverso i minigrip e i sacchetti rinvenuti nella sua stanza

d’albergo, che ha quindi sfruttato come laboratorio personale per raggiungere

il suo scopo, per poi rendersi attore anche della vendita della sostanza finita.

Appurato che la responsabilità grave ed oggettiva dell’imputato

è pacifica, dal profilo soggettivo vi è da considerare che ha agito intenzionalmente

e con consapevolezza al solo scopo di guadagnare qualche migliaia di franchi,

così come promessogli dal suo mandante. Il fatto che il denaro gli servisse, a

suo dire, per pagare le cure mediche, è un argomento che non ha avuto peso, avendo

egli stesso smentito questa tesi nei fatti, lasciando scoperte le fatture che

il nosocomio ticinese gli ha rilasciato a seguito delle prime cure prestate, e

non presentandosi per riceverne delle altre - così come concordato con i

curanti - salvo solo in seguito, ma verosimilmente quando il dolore si era

fatto troppo forte da sopportare.

6.3

A favore

dell’imputato la Corte ha invece ravvisato la collaborazione fornita in corso

d’inchiesta, avendo cooperato con gli inquirenti ammettendo le proprie

responsabilità, malgrado qualche dichiarazione discordante, fino a poi giungere

al dibattimento totalmente reo confesso. La Corte ha anche tenuto conto delle

sue condizioni di salute, in particolare per il fatto che la carcerazione, per lui,

risulta particolarmente gravosa per i noti problemi ai reni.

6.4

Tutto ciò

considerato, la Corte ha ritenuto la proposta di pena formulata dalle parti di

comune accordo al dibattimento, adeguata alle circostanze. Ha quindi condannato

IM 1 ad una pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, di cui 24 mesi sospesi

condizionalmente per un periodo di prova pari ad anni 2 (due), il resto da

espiare.

7.

ESPULSIONE

7.1

Giusta l'art. 66a cpv. 1

lett. a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da

cinque a quindici anni lo straniero condannato per assassinio (art. 112) e

infrazione intenzionale all’art. 118 cpv. 3 LStr, a prescindere dall'entità

della pena inflitta.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare

eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un

grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non

prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene,

in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o

cresciuto in Svizzera.

Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di

condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la

regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due

condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid.

2.1).

Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche al tentativo

(Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für

die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und

Praxis, p. 231-250).

Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017

consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di

rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza

dell'Alta Corte.

7.2

Secondo la dottrina,

nell'esaminare la proporzionalità dell'espulsione rispetto ai diritti di cui

all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10 Convenzione sui diritti del fanciullo),

dovranno essere considerati i seguenti criteri:

- la gravità del reato e la

colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017

del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);

- la durata del soggiorno

del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la

misura dell’espulsione);

- il tempo trascorso dal

compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

- i legami sociali,

familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con

il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

- la solidità della

situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da

cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

- l’interesse dei figli,

segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto

anche della loro età;

- lo stato di salute del

prevenuto;

- i pregiudizi che possano

colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine

(Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon

les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).

7.3

A norma dell’art. 66a lett o)

CP, lo straniero che si rende responsabile del reato di infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti deve essere espulso.

Occorre, ciò nondimeno, esaminare se siano dati gli estremi che

impongano la rinuncia all'espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP, stante anche la

situazione personale del condannato.

Quanto alla durata dell’espulsione, va detto che la

stessa, in applicazione del principio di proporzionalità, deve essere

determinata, in primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF

2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11 aprile

2016.

consid. 5.2).

7.4

Come detto in

precedenza, IM 1 è giunto in Svizzera con l’intento di delinquere e racimolare

qualche soldo. Per lui, il soggiorno avvenuto tra la fine di luglio e il 13

agosto 2019 era il secondo nel nostro paese. Non ha nessun tipo di legame con

la Svizzera, non parla nessuna delle lingue ufficiali e le sue relazioni

famigliari sono tutte in Albania. Durante i verbali d’interrogatorio e al

dibattimento ha sempre mostrato l’intenzione di voler rientrare al suo paese.

L’espulsione, ai sensi dell’art. 66a cpv. 2 CP è quindi

pacifica, avendo egli commesso uno dei reati che la rende obbligatoria, e non sussistendo

nessun elemento di rilievo per ammettere di un caso di rigore.

7.5

Dunque, in

aggiunta alla pena detentiva sopra indicata, è stata pronunciata anche

l’espulsione di IM 1 dalla Svizzera per un periodo di 8 anni.

8.

NOTA D’ONORARIO

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito

secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si

svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO,

art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del

10.

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

La nota professionale

dell’avv. DUF 1, ritenuta congrua e adeguata alle circostanze del caso di

specie, con la modifica della tempistica esposta quale stima per la durata del

dibattimento, è stata approvata per un totale di fr. 11’577.00, comprensiva di

onorario e spese.

9.

ACCESSORI

9.1

L’imputato è stato altresì

condannato al pagamento della tassa di giustizia quantificata in fr. 3'000.- e

delle spese processuali.

9.2

Con riferimento agli oggetti

in sequestro, la Corte ha ordinato la confisca e la distruzione di tutta la

sostanza stupefacente ed il mantenimento agli atti dei reperti probatori.

9.3

Deduzion fatta di tasse e

spese di giustizia, è stata altresì ordinata la confisca degli importi di fr.

4740.- ed EUR 50.-.

visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 51, 69, 70 CP; 19 LStup;

103, 135,

192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

per avere,

a __________

e __________,

nel periodo

fine luglio 2019-13 agosto 2019,

senza essere

autorizzato, sapendo o dovendo presumere che l’infrazione avrebbe potuto

mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone,

agendo quale

membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico

illecito di stupefacenti, rispettivamente di realizzare, trafficando per

mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole,

acquistato

(ricevendo la sostanza da terzi) e poi, trasportato, depositato, fabbricato,

detenuto ed alienato, un quantitativo complessivo di almeno 900 grammi di

eroina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1

è condannato

alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo di

prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

4.

A crescita in giudicato

integrale della presente, è già sin d’ora ordinata la scarcerazione di IM 1 a

far tempo dal 13 agosto 2020.

5.

È ordinata l’espulsione di IM 1

dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art. 66a

CP.

6.

Deduzion fatta della tassa di

giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di CHF 4'740.- ed

EUR 50.-, come pure la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e

della sostanza da taglio.

7.

In applicazione dell’art. 192

cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti

probatori:

(c/o

Polizia scientifica, incarto 2019-0883)

- 3 vasetti di vetro vuoti

- 2 colini

- 2 cucchiai

- 1 coltello

- vari sacchetti di plastica

- vari sacchetti per escrementi

di cani

- 1 sacchetto Aldi

(c/o

Servizio reperti)

- 1 telefono

cellulare Samsung Galaxy A6 dual SIM (rep. 73252)

- 1 SIM card

Yallo (rep. 73253)

- 1 SIM

Card Vodafone (rep. 73254)

- 1 custodia per telefono (rep.

73255)

- documentazione cartacea (rep.

73256)

- 1 bilancia elettronica SOEHNLE

- 1 bilancia elettronica DELWA-STAR

8.

La tassa di giustizia di fr.

3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale dell’avv. DUF

1.

è approvata per:

onorario fr. 10’634.40

spese e

trasferte fr. 942.60

totale fr. 11’577.00

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 11’577.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro, (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 7'482.40

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 142.40

fr. 10'624.80

===========