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Decisione

72.2019.293

Autore colpevole di: atti sessuali con fanciulli ripetuti; coazione sessuale ripetuta; guida senza autorizzazione

21 luglio 2020Italiano65 min

resistere alla facile tentazione di mantenerlo in regime di carcerazione preventiva

Source ti.ch

Incarto

n.

72.2019.293

72.2020.92

Lugano,

21 luglio 2020/lc

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Francesca Verda

Chiocchetti, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Ugo Peer, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo

di giustizia, per giudicare

Nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1, i cui dati sono noti alla Corte;

ACPR 2, i cui dati sono noti alla Corte;

entrambi patrocinati dall’avv. RAAP 1, __________

contro IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 1° giugno 2018 al 10 luglio 2018

(40 giorni),

nei confronti del quale sono state adottate le misure sostitutive all'arresto

del 10 luglio 2018 cfr. AI 56;

imputato, a

norma dell’atto d’accusa 249/2019 del 28.11.2019, emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

1. atti sessuali con fanciulli,

ripetuti

per avere,

nel periodo dal 2008 al 2011 e dal luglio 2016 al mese di maggio

2018, a __________, __________, __________ e __________, approfittando del

legame parentale, dell’amicizia e della sua maggiore età rispetto alle vittime,

in un numero imprecisato di occasioni,

compiuto atti sessuali con i minori ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________),

di età inferiore agli anni sedici,

e meglio,

1.1. per avere, a __________

e __________, presso le abitazioni di loro padre in occasione dell’esercizio

dei diritti di visita previsti ogni due settimane per il fine settimana, nel

periodo dal 2008 al 2011, compiuto, in un numero non meglio precisato di

occasioni, atti sessuali con il minore ACPR 1 (__________), masturbandolo,

toccandogli il pene sopra e sotto i vestiti, e applicandogli del nastro adesivo

sul pene;

1.2. per avere, a __________

presso il domicilio della madre della vittima e a __________ presso il

domicilio dell’imputato, nel periodo dal luglio 2016 al maggio 2018, compiuto,

in un numero non meglio precisato di occasioni, atti sessuali con il minore ACPR

2 (__________), masturbandolo con una frequenza settimanale dal 2016 al

dicembre 2017, e con una frequenza di due volte al mese dal gennaio 2018 sino

al mese di maggio 2018, nonché toccandolo sul sedere sopra e sotto le mutande,

e sul pene sopra e sotto le mutande;

2. coazione sessuale,

ripetuta

per avere,

nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,

in un numero imprecisato di occasioni,

usando pressioni psicologiche che minavano la loro capacità di

opporre resistenza concreta, derivanti dalla differenza di età e dal

particolare legame famigliare e di amicizia, sfruttando in particolare il

legame affettivo, l’ingenuità, l’attaccamento e il rispetto che le vittime

avevano nei suoi confronti,

ripetutamente costretto ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________),

a subire atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali

descritti al punto 1;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 187 cpv. 1 CP, art. 189 cpv. 1

CP;

richiamato l’art. 19 cpv. 2 CP

ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa 96/2020 del 15.05.2020,

emanato

dal Procuratore pubblico __________, di

guida senza autorizzazione

per aver condotto la vettura __________ targata TI __________, di

proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre

richiesta;

fatti avvenuti: a __________, il 27.12.2019;

reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’avv. RAAP 1,

patrocinatore d’ufficio (GP) degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2.

Espletato il pubblico dibattimento, dalle ore 09:30

alle ore 17:20.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti

contemplati nell’atto di accusa 249/2019 del 28.11.2019 nonché nell’atto di

accusa aggiuntivo 96/2020 del 15.05.2020 sono stati ammessi da IM 1. Quelli

descritti nel primo sono fatti gravi. L’imputato li ha commessi nel periodo

2008 – 2011 allorquando era minorenne, nonché nel periodo 2016 – 2018 quando

era maggiorenne, in entrambe le fasi nell’ambito di un contesto particolare per

così dire di famiglia allargata. IM 1 è fratellastro di ACPR 1 Entrambi sono

figli dello stesso padre ma hanno madri diverse. I due non hanno mai vissuto insieme.

ACPR 2 e ACPR 1 hanno di contro la stessa madre ma padri differenti. La natura

degli atti sessuali perpetrati da IM 1 sulle vittime è indubbia trattandosi di

masturbazioni, toccamenti del pene sopra e sotto i vestiti e/o sul sedere sopra

e sotto le mutande e finanche dell’applicazione di un nastro adesivo sul pene

di ACPR 1 Nell’ambito di un ricovero a seguito di atti autolesionistici, ACPR 1

confida a chi lo ha in cura di atti sessuali subiti. Per ACPR 1 si trattava di

“ferite ancora aperte” per abusi che dal 2008 si erano protratti fino al 2011. ACPR

1 riferisce che di questi abusi compiuti da IM 1 è stato vittima anche ACPR 2. IM

1 aveva il vizio di toccare. La credibilità della deposizione di ACPR 1 trova

conferma nelle parole dello stesso IM 1 proferite agli inquirenti: “ACPR 1

non è solito dire bugie”. IM 1 ha, del resto, perfettamente compreso le

imputazioni a suo carico e il carattere illecito dei fatti ascrittigli. Il

perito parla di debilità mentale congenita di grado lieve. La dr.ssa __________

ha precisato che a causa della debilità mentale dell’imputato l’approccio

terapeutico non può essere di tipo psicoanaltico. IM 1 comprende gli aspetti

pratici; egli è dotato di una memoria di fissazione, estremamente breve.

Bisogna continuare a ripetergli che gli atteggiamenti oggi in discussione sono

sbagliati. La terapia educativa messa in atto durerà parecchio tempo, e verrà

posta in essere con modalità diverse che andranno elaborate nel corso degli

anni. In futuro, potrà pure essere possibile una terapia psicoanalitica. IM 1

non è un pedofilo, ma è una persona che necessita di cure durature. Nel suo

caso vi è un pericolo di recidiva. Egli deve stare alla larga da situazioni in

cui interagisce con bambini ad esempio in contesti sportivi. Posto a contatto con bambini che lo vedono come una persona

capace di insegnare loro a giocare, può commettere gli stessi atti per poi

accorgersi di avere sbagliato quando viene messo di fronte allo sbaglio

commesso. Nel caso concreto, i problemi sono circoscritti al contesto

familiare. IM 1 si sottopone ad una terapia farmacologica. Assume

paliperidone (Invega) 3mg con l’obiettivo di ridurre eventuali aspetti

impulsivi.

Venendo alla guida senza autorizzazione, il PP ricorda che

trattasi di fatti ammessi dall’imputato.

Con riferimento alla commisurazione della pena, a mente del

magistrato la colpa di IM 1 è grave. Vittime sono due bambini che non potevano

capire le attenzioni sbagliate riservate loro da IM 1, che non potevano capire

che quello non era un gioco. Col tempo, sia ACPR 1 che ACPR 2 hanno compreso

che qualcosa non andava, che l’atteggiamento dell’imputato era troppo

invadente. ACPR 1 ha manifestato preoccupazioni per il fratellino ACPR 2.

Quest’ultimo ha pure desiderato che le cose cambiassero, che IM 1 la smettesse

con quel suo “vizio”. IM 1 nell’ultimo anno ha ridotto il suo comportamento

molesto nei confronti di ACPR 2. Gli amici lo avrebbero preso in giro e questo

non piaceva all’imputato. IM 1 ha poi subito uno shock quando è stato

arrestato. Ha patito il regime carcerario. Il PP si domanda se ciò lo ha scosso

a sufficienza per tenerlo lontano dai minorenni. A mente del magistrato vi è

una parte dell’imputato che non si riesce ad inquadrare. IM 1 ha assunto

comportamenti molesti fin dall’adolescenza. Perché egli individua nei

toccamenti qualcosa di giocoso? Resta il fatto che con il suo agire, ha messo a

repentaglio il naturale ed equilibrato sviluppo sessuale delle vittime. A suo

favore, va tenuto conto della collaborazione processuale nonché del fatto ch’egli

si è sottoposto alle misure terapeutiche propostegli. La dr.ssa __________, a

mente della Pubblica accusa, sta facendo un ottimo lavoro. Alla luce di tutto

quanto sopra, il PP chiede che a carico di IM 1 sia inflitta la pena detentiva

di 36 mesi di cui almeno 6 mesi da espiare. Trattasi di pena parzialmente

aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa del 28 aprile 2014, 31 agosto

2015 e 21 settembre 2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino. È

postulata, infine, la continuazione del trattamento ambulatoriale;

- l’avv. RAAP 1, rappresentante

degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: i fatti perpetrati da IM 1 non lasciano spazio a grandi discorsi

in un Tribunale. In altri ambiti bisogna occuparsi dell’accusato in modo

compiuto per proteggere lui e la collettività. Nel caso che ci occupa tutti

sono vittime. Lo sono ACPR 1 e ACPR 2 a causa dell’agire gravissimo dell’imputato,

lo sono i familiari, e infine lo è IM 1 stesso, vittima del suo agire

patologico. È l’imputato a definirsi persona in difficoltà, seppur trasparente

nelle sue difficoltà. Egli non può bluffare o raccontarci frottole. Può solo

descrivere quello che si ricorda. Resta il fatto che bisogna tenere conto

dell’enorme gravità di quello che ha commesso. Fatti che, per quanto riguarda ACPR

2, sono ancor più gravi. Trattasi di fatti ripetuti con regolarità, in modo

costante, per tanto tempo, perpetrati in un ambito giocoso ma pur sempre

gravidi di conseguenze nefaste. Conseguenze che non sono ancora state superate

dalle vittime. C’è da sperare che ACPR 1 abbia uno sviluppo sessuale normale.

Il danno morale subito è incalcolabile e il risarcimento che chiede ha valore

meramente simbolico. Più complessa è la situazione di ACPR 1 sia a livello

psicologico che psichiatrico. Imputare all’accusato ogni problema legato a ACPR

1 sarebbe errato. Nell’ambito di un ricovero presso una clinica psichiatrica

egli ha scoperchiato la realtà sottaciuta. Egli ha raccontato ai suoi terapeuti

quanto da lui vissuto e quanto patito dal suo fratellino. Quello che continua a

spaventare della vicenda è che l’imputato non ha memoria. Tutto potrebbe

ripetersi. Il difensore tende ad escludere che potrebbero ripetersi gli stessi

errori ai danni di ACPR 1 e di ACPR 2 in quanto oggi questi ragazzi sono più

forti e più attrezzati. Essi hanno capito che ciò che subivano è sbagliato. Gli

stessi errori potrebbero però danneggiare altri bambini. Per scongiurare il

peggio, IM 1 deve sottostare a protocolli molto semplici: “con chi devi

approcciarti tu bambino vestito da adulto? Con chi devi giocare?

Fatti

I

bambini, assolutamente no, non devono avvicinarsi a te”. Il difensore

prosegue dicendo che “è la regola che fa il convento”. In concreto, è

importante che IM 1 segua la regola, non che la capisca. L’importo

risarcitorio, concordato dagli accusatori privati con l’imputato, è inferiore a

quello concesso in procedimenti analoghi. A livello soggettivo, è, tuttavia,

una somma importante. Trattasi di un importo che mese dopo mese, nella misura

di complessivi fr. 400.- mensili (fr. 300.- a favore di ACPR 2 e fr. 100.- a

favore di ACPR 1), sarà decurtato dallo stipendio dell’imputato. ACPR 1 e ACPR

2 mese dopo mese vedranno accreditato del denaro sul loro conto. Le scuse di IM

1 sono manifestate attraverso un risarcimento costante. Egli ha compiuto così

un passo nella giusta direzione. Va da sé che egli, non appena le sue

condizioni economiche glielo permetteranno, dovrà pure rimborsare lo Stato del

Cantone Ticino delle spese per il patrocinio d’ufficio degli AP;

- l’avv. DUF 1, difensore

dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il

procedimento a carico di IM 1 è stato ed è un procedimento assolutamente

particolare, vista la persona dell'imputato, essenzialmente un bambino dell'età

mentale indicativa di 9-12 anni imprigionato nel corpo di un adulto.

Questo fatto ha richiesto da tutte le parti coinvolte una particolare

sensibilità. Sensibilità che sinora tutti gli attori coinvolti hanno saputo

avere e che non si dubita, avrà anche questa lodevole Corte, nel valutare e

comprendere la particolarità della persona dell'imputato e nel determinarsi in

punto alla giusta pena da comminare nel caso di specie.

In primis hanno saputo mostrare particolare sensibilità gli organi

inquirenti, dalla Polizia al PP PP 1, che già in fase d'inchiesta hanno sempre

saputo interrogare l'imputato tenendo adeguatamente conto delle importanti

limitazioni di cui egli soffre.

Il Procuratore pubblico in particolare, nonostante la gravità

oggettiva dei fatti che venivano già a quel momento imputati a IM 1, ha saputo

resistere alla facile tentazione di mantenerlo in regime di carcerazione preventiva

sino all'odierno dibattimento, in quanto ha saputo riconoscere che il carcere

non è la soluzione adeguata al caso di specie, né dal punto di vista

sanzionatorio, né tantomeno da quello puramente di rieducazione e

risocializzazione dell'autore dei reati che oggi siamo chiamati a discutere.

Concetto ribadito dall'accusa anche oggi in aula, accusa che ha

già in parte svolto il lavoro al quale è chiamato anche lo scrivente legale,

spiegando a questa lodevole Corte perché nei confronti di IM 1 non deve essere

pronunciata una pena espiativa di lunga durata, che lo vedrebbe confinato alla

Stampa, in un regime di carcerazione che per lui non solo sarebbe

sostanzialmente inutile, da un punto di vista rieducativo, ma finanche

deleterio. Sensibilità avuta poi anche dal patrocinatore degli accusatori

privati. Anch'egli non ha mai puntato il dito, o accusato veementemente IM 1,

neppure oggi al dibattimento, e ha formulato delle giuste ed eque richieste di

risarcimento del torto morale, alle quali la difesa non ha potuto che

integralmente aderire. Ma sensibilità è stata usata anche da parte

dell'imputato stesso. L'atteggiamento procedurale di IM 1 è stato ineccepibile.

Nonostante che al momento del suo fermo egli ancora non avesse completamente

realizzato nella sua mente la gravità di quanto accaduto, non ha mai cercato di

ridurre o diminuire le sue responsabilità, di sminuire le sue colpe o di

arrampicarsi sugli specchi. Non si è attaccato a facili scuse, bensì ha

integralmente e sin da subito ammesso le sue colpe, spiegando come meglio

poteva quanto accaduto.

Per quanto concerne l'accaduto con ACPR 2, sufficientemente vicino

nel tempo affinché l'imputato lo potesse ricordare, egli non si è limitato a

confermare la versione della vittima, che inevitabilmente, anche in ragione

della tenera età, non aveva potuto con precisione dare indicazione sulla natura

di quanto commesso da IM 1, oppure sulla frequenza di quanto succedeva. La

vittima infatti si era limitata a dire che i toccamenti e le attenzioni

improprie che riceveva da IM 1 erano "un vizio".

È stato IM 1, con l'aiuto del suo difensore e della pubblica

accusa, a precisare natura e frequenza di quanto avveniva. È stato IM 1 di

fatto ad autoaccusarsi del reato di coazione sessuale, precisando che i

toccamenti di cui aveva parlato la vittima erano talvolta in realtà vere e

proprie masturbazioni, rispettivamente a quantificarne la frequenza in ragione

di almeno una volta a settimana inizialmente, per poi ridursi nell'ultimo

periodo, dopo essersi confrontato con ACPR 1 e i suoi amici, a circa due volte

al mese.

Altrettanto indicativa dell'assunzione di responsabilità di IM 1 è

la fattispecie inerente alla seconda vittima: ACPR 1. Lo sappiamo e lo ha

confermato il perito giudiziario: IM 1 ha severi problemi di memoria a lungo

termine. Di fatto le sue limitazioni mentali lo fanno vivere in una sorta di

presente costante e i fatti del passato, soprattutto quando remoti nel tempo,

semplicemente egli li dimentica.

Ora, i fatti evocati da ACPR 1 sono estremamente lontani nel tempo.

Risalgono ad un momento in cui anche l'imputato era ancora minorenne. Nessuno

di questi fatti è presente nella memoria dell'imputato. Nondimeno, dopo aver

ascoltato il racconto di ACPR 1, IM 1 non si è limitato ai non ricordo. Egli ha

invece ammesso anche questi fatti, basandosi sul semplice assunto che ACPR 1 non

dice le bugie e se quindi lui sostiene che questi fatti sono avvenuti allora

devono esserlo per davvero e lui se ne assume pienamente la colpa. Questo

atteggiamento processuale dell'imputato ha semplificato in modo estremo il

procedimento penale, permettendo di chiarire rapidamente la fattispecie.

Ma i vantaggi dell'atteggiamento processuale dell'imputato non si

sono limitati unicamente al rapido chiarimento della fattispecie. Ne hanno

tratto immenso beneficio anche le vittime stesse. Nei procedimenti penali per

reati sessuali, sovente si assiste ad un imputato che tenta di sminuire i

fatti, o finanche che prova a rovesciare sulle vittime stesse delle

responsabilità per quanto accaduto. Questo costringe gli organi inquirenti a

procedere con reiterati interrogatori tanto delle vittime che dell'imputato, al

fine di stabilire la credibilità di vittime e autore e in questo modo di

chiarire i fatti da porre alla base del procedimento.

Ciò provoca nelle vittime di reati sessuali un immenso dolore:

anzitutto paura di non essere credute, ovvero che la versione dell'autore del

reato venga preferita al loro già sofferto racconto e in secondo luogo le

costringe in ogni caso a rivivere avvenimenti che risvegliano sofferenze del

passato e a doverli spiegare davanti agli inquirenti e al legale dell'imputato,

rispettivamente all'imputato stesso in dolorosi confronti.

Tutto questo non è stato necessario in questo caso visto

l'atteggiamento processuale dell'imputato, che non solo ha confermato il dire

delle vittime, ma nel caso di ACPR 2 è andato finanche oltre, chiarendo lui

medesimo i contorni della vicenda, di modo che non dovesse farlo la vittima. E

da ultimo, l'odierno procedimento ha richiesto una particolare sensibilità

anche da parte della difesa. Difesa che anche in presenza di un'ammissione

integrale da parte dell'imputato è di principio chiamata a verificare la

confessione, rispettivamente, per scrupolo di patrocinio, perlomeno a sentire

le vittime per porre loro delle domande, atte a trovare appigli di difesa

magari necessari a limitare la colpa dell'imputato, rispettivamente a scendere

comunque in dettagli sui fatti e sull'accaduto, in particolare quando ci si

trova in presenza dell'imputazione del reato di coazione sessuale, che

presuppone, per la sua realizzazione, che la vittima si sia trovata in uno

stato di incapacità a resistere, causata dall'autore, che ha spezzato il loro

rifiuto all'atto commesso dall'imputato. Nel caso di specie ciò non è stato fatto,

lo si precisa, dietro esplicita ed insistente richiesta dell'imputato medesimo,

che ha dunque ritenuto di non avvalersi dei suoi diritti di difesa. In simili

circostanze, il compito della difesa si complica evidentemente, perché occorre

prendere delle chiare decisioni sull'estensione delle eventuali contestazioni

da sollevare in merito a fatti e diritto in discussione oggi. Per finire, la

difesa non ha ritenuto di dover presentare particolari contestazioni ai fatti e

al diritto elencati nell'atto di accusa, aderendo in questo senso alle

richieste dell'imputato di mantenere il tutto su di un piano di semplicità e il

più indolore possibile per tutte le parti in causa. Essenzialmente la difesa

intende qui e oggi discutere dunque principalmente di colpevolezza e di

commisurazione della pena e per fare ciò, occorre anzitutto chinarsi sul

comprendere la persona che abbiamo davanti e sui motivi che la hanno condotta a

delinquere. Bisogna comprendere a fondo la mente e la psicologia della persona

dell'imputato. IM 1 non è infatti un normale giovane adulto. Il modo migliore

per descriverlo è invero un bambino dell'età mentale approssimativa di 9-12

anni imprigionato nel corpo di un adulto (vedi rapporto intermedio Dr. Med. __________,

pagina 2, perizia pag. 13). Dal punto di vista sessuale, il suo sviluppo

corrisponde a quello di un bambino di 9-10 anni (vedi rapporto intermedio Dr.

Med. __________, pagina 3, perizia, pag. 13). Sin dalla tenera età infatti egli

ha iniziato a manifestare tratti autistici, che hanno portato a porre

inizialmente la diagnosi di autismo vero e proprio, e che hanno fatto in modo

che la figura paterna si allontanasse da lui.

IM 1 è stato essenzialmente cresciuto dalla madre, che da sola ha

dovuto farsi carico delle spese di mantenimento della famiglia. Il padre di IM

1 se ne è sostanzialmente sempre disinteressato e anzi, la madre di IM 1 ci

riferisce che egli era anche verbalmente e forse fisicamente violento nei suoi

confronti (verbale __________ dello 09.07.2018, pag. 5). Questo accadeva anche

con l'altro figlio, ACPR 1. Sin dall'età di ______ egli ha solo frequentato

istituti, inizialmente il __________ di __________, e poi dai __________ anni __________

di __________. Dalla maggiore età è seguito da curatori che si sono alternati

nel tempo. Va anche detto che i problemi di IM 1 con la sfera sessuale non sono

nuovi, ed erano noti sin dalla minore età a più persone. A partire dai sospetti

che IM 1 stesso, quando era piccolo, fosse stato vittima di attenzioni

indesiderate da parte di un prete. Ci riferiscono di questi fatti in

particolare il fratellastro ACPR 1 (verbale 07.06.2018 pag. 7) e la madre di ACPR

2, che a sua volta lo aveva saputo dal padre di IM 1 (verbale __________

01.06.2018, pag. 5). La madre di IM 1 non ricorda di episodi di abuso su IM 1,

se non che il sospetto c'era stato allorquando un educatore dell'istituto __________

era stato arrestato per tali fatti (verbale __________ 09.07.2018, pag. 3), ma

il figlio, da lei interpellato al riguardo non le aveva detto nulla. Lo ha

fatto evidentemente con il fratellastro, che infatti se ne è ricordato e lo ha

riferito a verbale. Del resto tuttavia, una persona dalla mente semplice quale

è IM 1, non si è di certo semplicemente immaginata gli atti che egli ha

commesso anzitutto su ACPR 1, ovvero gli atti più datati, rispettivamente le

problematiche emerse sin dalla sua frequentazione dell'istituto __________ a

partire dai __________ anni di età: l'esperienza insegna che quando minorenni,

in particolar modo quelli con problemi di sviluppo, si lasciano andare ad atti

con connotazione sessuale non lo fanno per intrinseca cattiveria, o per

ricercare un piacere sessuale. Spesso e volentieri si tratta della ripetizione

di situazioni che hanno vissuto in primis sulla loro pelle. Per la difesa è

emblematico che tali problemi si siano posti già in età molto precoce, ovvero

almeno dai __________ anni, se non prima, dal momento che si dà accenno ad

eventi del genere già presso la __________ di __________ (cfr. rapporto

peritale 11 novembre 2015, pag. 6), ovvero in un'età in cui è difficile

immaginare che questi non siano comportamenti riprodotti. Tale indizio,

unitamente alle dichiarazioni di ACPR 1 al riguardo e della madre di ACPR 2,

corroborano la tesi che IM 1 abbia egli stesso vissuto durante la sua infanzia

delle situazioni di abuso, che egli ha riproposto sulle sue vittime. Di tale

assunto, ovvero della verosimiglianza che IM 1 sia stato a sua volta vittima di

abusi, anche questa Corte dovrà dare atto, e tenerne conto nella valutazione

della colpa e delle attenuanti, se non altro in virtù del principio in dubio

pro reo. Ad ogni modo, come detto, tracce dei problemi di IM 1 nella sua gestione

della sfera sessuale se ne hanno da tempo. La difesa si rifà in questo senso

soprattutto ai due rapporti agli atti del __________ di __________, del 27

agosto 2008 e novembre 2015. I comportamenti di carattere potenzialmente

sessuale descritti nei suddetti rapporti lasciano propendere per la conclusione

che IM 1 non comprenda e capisca a fondo i limiti fra gioco e attività

sessuale, dimostrando di avere seri problemi nella normale maturazione della

sfera sessuale. Ciò del resto coincide con i riscontri che troviamo nel

presente procedimento, con riferimento in particolare ai rapporti peritali agli

atti, che intravedono in IM 1 una maturità sessuale analoga a quella di un

bambino di 10 anni, con dei problemi evidenti nella gestione dei limiti della

sfera intima personale. Gli atti che lui compie non presentano in generale

connotazione sessuale, nel senso che i suoi non sono atti volti al

raggiungimento di un piacere sessuale, bensì atti che scaturiscono

dall'incapacità di gestire i limiti fra il gioco e le coccole e l'atto sessuale

in sé.

Si sottolinea, per ricollegarsi a quanto detto invece dalla

pubblica accusa, che non deve affatto sorprendere che gli atti commessi da IM 1

fossero privi di intento sessuale. Tutti gli esperti si sono espressi in questa

direzione: il problema di IM 1 non è l'attrazione sessuale per i bambini, la

ricerca della propria soddisfazione sessuale negli atti che compie, bensì un

problema di limiti. Egli non ha gli strumenti mentali per gestire e definire

adeguatamente e correttamente i confini, come detto.

Per il resto, per quanto concerne la sfera sessuale dell'imputato strictu

sensu, IM 1 dice di essere attratto essenzialmente dalle donne della sua

età. Ha avuto delle relazioni, ma non è mai arrivato al compimento dell'atto

sessuale in sé. Ci confermano queste relazioni tanto la madre dell'imputato

(verbale __________ 09.07.2018, pag. 8) che la madre di ACPR 2 (verbale __________

01.07.2018, pag. 5). Solo con le donne IM 1 dice di aver sperimentato

eccitazione sessuale (verbale imputato 16.07.2018, pag. 3).

Ad ogni modo, la difesa intendeva in questo modo sottolineare come

i problemi di IM 1 sono noti da tempo e, a mente della difesa, sono stati

ampiamente sottovalutati dalle Autorità preposte, in primis dall'Autorità

tutoria, rispettivamente Autorità di protezione. Sorprende ad esempio il

constatare come, nonostante un rapporto quale quello dell'11 novembre 2015, IM

1 non fosse affatto seguito da un terapeuta e non assumesse alcuna terapia

farmacologica atta a sostenerlo.

È forse brutto da dire, ma considerato quanto sappiamo oggi,

considerato anche come sta andando la terapia posta in atto su IM 1, se si

fosse reagito con maggiore tempestività in precedenza forse oggi non ci

troveremmo qui in aula a discutere dei fatti dell'odierno procedimento,

perlomeno per quanto attiene ai fatti più gravi, ovvero a quanto avvenuto su ACPR

Considerandi

2.

Sempre per quanto attiene allo specifico caso di ACPR 2, va detto

che la difesa intravede una parziale responsabilità anche della madre di

quest'ultimo, che benché avvertita delle potenziali problematiche tanto dalla

madre di IM 1 (verbale __________ 09.07.2018, pag. 5 e 7) che da parte di ACPR

1.

(per sua stessa ammissione, verbale __________ 01.06.2018, pag. 5) ha

continuato ad affidare ACPR 2 in cura a IM 1.

Questo per dire come in generale le persone che stavano intorno a IM

1, quelle che avrebbe dovuto vigilare ed aiutarlo, non sembrano aver fatto

abbastanza nel corso degli anni per gestire adeguatamente la situazione, non

permettendo a IM 1 di formarsi quel complesso di regole che gli permettono di

gestire correttamente le sue problematiche.

Diametralmente opposta la situazione oggi. In questo senso

l'odierno procedimento, per quanto doloroso per l'imputato e per tutte quante

le persone coinvolte, sembra aver dato una proverbiale svolta. IM 1 è oggi

attentamente seguito dalla Dr.ssa __________, sia dal profilo terapeutico che

farmacologico, e adeguatamente consigliato anche dal suo curatore __________,

che si adopera anch'egli moltissimo per spiegare e istruire IM 1 sul

comportamento da tenere quotidianamente. Per IM 1 è ovviamente una sofferenza

non poter più trascorrere del tempo con i bambini, con i quali, vista la sua

età mentale, egli ha maggiore affinità rispetto ai suoi coetanei, ma si attiene

scrupolosamente alle regole e ai paletti che gli sono stati posti. IM 1 si è

completamente affidato alle istruzioni che riceve da chi lo sta attivamente

seguendo e di questo fatto abbiamo anche riscontro agli atti. Mi riferisco in

particolare ai due episodi in cui ACPR 1 si è recato a casa di IM 1, non

invitato, successivamente al suo rilascio. IM 1 ha saputo ricordare che non

aveva diritto di vederlo e ha subito chiesto consiglio e conferma del suddetto divieto,

evitando per quanto possibile il contatto con ACPR 1 La situazione appare

dunque oggi sotto controllo, anche e soprattutto dal profilo del rischio di

recidiva identificato in sede peritale, e ciò è stato finalmente possibile

anche in ragione del presente procedimento penale, che ha dunque sortito

sull'imputato un effetto positivo, a prescindere dall'aspetto sanzionatorio

della pena che gli verrà irrogata oggi. Per la difesa occorre a questo punto

evitare che la rete sociale e terapeutica che è stata costruita attorno

all'imputato successivamente alla sua scarcerazione rischi ora di essere

compromessa, per esempio dalla pronuncia di una lunga pena espiativa, che per

la difesa avrebbe quale solo effetto quello di compromettere la stabilità

raggiunta con così tanti sforzi dall'imputato e da chi ha lavorato per lui in

questi mesi. Attenendomi a quanto già detto in apertura, la difesa non ritiene

necessario spendere lunghe parole per quanto attiene al diritto applicabile

alla presente fattispecie.

Con riferimento al reato di atti sessuali con fanciulli, giusta

l'art. 187 cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli

chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce

una tale persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale. Questa

norma si prefigge di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei

fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.) che sono

protetti in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che

abbiano o meno acconsentito all'atto. Trattandosi di un reato che si realizza

già solo per la messa in pericolo astratta, esso non esige che la vittima sia

stata effettivamente posta in tale stato o sia stata perturbata nel proprio

sviluppo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed.,

Berna 2010, pag. 785 n. 4 ad art. 187 CP). Per atto di natura sessuale

s'intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta all'eccitazione o al

godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard Corboz, op. cit., p.

785.

n. 6 ad art. 187 CP). Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere

preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale - e, pertanto, non

riconducibili all'art. 187 CP - da quelli che, per un osservatore neutro, sarebbero

di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono sempre i presupposti

oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal movente dell'autore oppure

dal significato che questi o la vittima attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del

6.

giugno 2011; 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.2). Nei casi dubbi,

cioè in quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura

sessuale, bisogna tener conto dell'insieme delle circostanze, segnatamente

dell'età della vittima o della differenza d'età tra le persone coinvolte, della

durata dell'atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall'autore

(DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3h; STF 6B_103/2011 del 6 giugno

2011.

consid. 1.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare, come

avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169), fra

l'altro se l'intenzione dell'autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale

o quello altrui (Stratenwerth/jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna

2010, § 7 n. 12). Nei casi in cui l'atto coinvolge un fanciullo, l'esame va

fatto tenendo presente che, secondo costante giurisprudenza, la nozione di atto

di natura sessuale dev'essere interpretata in modo ampio e che, nella pratica

dei tribunali cantonali supportata dal TF e dalla dottrina, si nota una

tendenza all'ammissione dell'esistenza di un atto sessuale ai danni di un

fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi sopra i vestiti che

provocherebbero, per l'adulto, l'applicazione dell'art. 198 cpv. 2 CP (DTF 137

IV 263 consid. 3.1; STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; Bernard

Corboz, op cit., ad art. 187 CP, n. 7). A dipendenza dell'età della vittima e/o

della differenza d'età fra vittima e autore, dunque, il presupposto oggettivo

dell'atto di natura sessuale va ammesso già per atti relativamente banali:

vanno, per esempio, considerati atti sessuali ai sensi dell'art. 187 CP, non

soltanto dei toccamenti furtivi delle parti sessuali, ma anche toccamenti meno

intrusivi, quali, ad esempio, toccamenti nella zona del petto o del ventre o

delle gambe.

La natura sessuale di un atto deve, in ogni caso, essere ammessa

se l'atto in questione è tale da perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6

giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto che, come visto sopra, un tale perturbamento

non è, comunque, condizione di applicazione dell'art. 187 CP. Dal profilo

soggettivo, il reato di cui all'art. 187 CP deve essere commesso con dolo,

quanto meno eventuale. L'intenzione deve portare sia sul carattere sessuale

dell'atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, op

cit., n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21). Con riferimento al reato

di coazione sessuale, chiunque, usando minaccia, violenza, esercitando

pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere, costringe una persona,

a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, si

rende punibile di coazione sessuale ai sensi dell'art. 189 CP.

Gli elementi oggettivi della coazione sono dunque: un atto analogo

alla congiunzione carnale. Tale atto si concretizza quando i genitali

dell'autore entrano in stretto contatto con il corpo della vittima o quando i

genitali della vittima entrano in stretto contatto con il corpo dell'autore.

Per seguire Stratenwerth, nel suo Handkommentar, occorre che vi sia "ein

besonders engen Kontakt". Dunque: non occorre solo un contatto tra

genitali di uno e il corpo dell'altro, come non è sufficiente che i genitali

dell'uno entrino in stretto contatto con il corpo dell'altro. Occorre bensì che

vi sia un contatto particolarmente stretto tra i genitali dell'uno e il corpo

dell'altro. Particolarmente stretto, "ein besonders engen Kontakt".

Oppure un altro atto sessuale: dove per atto sessuale si intende

tutte quelle azioni che ad un osservatore esterno abbiano una chiara

connotazione sessuale, ovvero direttamente destinate all'eccitazione e/o alla

soddisfazione della libido. La DTF 125 IV 58 parla di azioni che "für den

Aussenstehenden nach ihrem äusseren Erscheinungsbild eindeutig sexualbezogen

sind". Secondo la giurisprudenza occorre distinguere preliminarmente gli

atti privi di sembianza sessuale, che non rientrano negli atti puniti dalla

legge, da quelli che, per un osservatore neutro, sarebbero di chiara

connotazione sessuale. Nei casi dubbi, cioè in quei casi che esteriormente non

appaiono né neutri né di chiara natura sessuale, bisogna tener conto

dell'insieme delle circostanze, segnatamente dell'età della vittima o della

differenza di età tra le persone coinvolte, della durata dell'atto o della sua

intensità, come pure del luogo scelto dall'autore e infine se l'intenzione

dell'autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale o quello altrui. E, ad

aggiungersi agli elementi oggettivi del reato, vi è un atto di costrizione: ovvero

un agire dell'autore che permetta di superare lo stato di rifiuto della

vittima. La costrizione può derivare da minaccia o da violenza, elementi

palesemente non applicabili al nostro caso e pertanto che non necessitano di

approfondimento. La costrizione, nel nostro caso, è pretesa essere stata

esercitata in forma di pressione psicologica. La coazione di natura psicologica

deve essere il risultato di una situazione creata dall'autore. Non va pertanto

confuso l'esercizio di una "violenza strutturale" con il semplice

approfittare di relazioni private o sociali preesistenti (STF 6P.63/2005).

L'autore deve creare concretamente e fattivamente (e non limitandosi ad

approfittarne -DTF 131 IV 107-) una situazione di costrizione,

strumentalizzando il modo attivo, ai propri fini, i legami sociali. Pertanto la

subordinazione cognitiva e di dipendenza emotiva e sociale possono produrre una

pressione psichica soltanto quando l'autore trasforma un particolare tipo di

relazione sociale in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (STF

6P.200/2006). Il Tribunale federale ha già avuto modo di dire al riguardo che

una situazione di inferiorità fisica o di dipendenza sociale possono essere

sufficienti (DTF 124 IV 159). Tuttavia in questo caso la pressione deve avere

una certa intensità atta a provocare una situazione di costrizione: non è ad

esempio sufficiente che la vittima decida di cedere alle sollecitazioni

soppesando gli interessi, come ad esempio la possibilità di perdere un amico o

un terapeuta apprezzato (DTF 131 IV 109). La coazione è un'infrazione

intenzionale e quindi l'autore deve sapere che la vittima non è consenziente

(DTF 122 IV 100) e deve volere che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo

utilizzato (STF 6S. 121/2003). Un errore sui fatti è in questo caso possibile.

L'infrazione è infine causale ovvero la vittima subisce o compie un atto

sessuale a causa della costrizione imposta. Naturalmente nel caso di specie è

data assolutamente per pacifica la sussistenza del reato di cui al p.to 1 dell'AA,

segnatamente gli atti sessuali con fanciulli. Per la difesa potrebbero

sussistere invece potenziali dubbi sull'applicabilità alla presente fattispecie

del reato di cui al p.to 2 dell'AA, ovvero quello di coazione sessuale in

concorso con gli atti sessuali con fanciulli. Dubbi in particolare potrebbero

sussistere in relazione con l'effettivo atto coattivo, che nel caso di specie

non può che essere quello dell'indebita pressione psicologica, che avrebbe

dovuto essere sfruttata dall'autore del reato per sopprimere un rifiuto

esplicito da parte della vittima. Dubbi che avrebbero in primis dovuto tuttavia

essere chiariti esperendo ulteriori dolorosi atti d'inchiesta - segnatamente

interrogatori e confronti con la vittima ACPR 2 in particolare - e che l'imputato

stesso ha chiesto esplicitamente di non effettuare. In simili circostanze, la

difesa non ha né gli strumenti, né la volontà per contestare la sussistenza del

reato di coazione sessuale nel caso di specie. Per la difesa è in ogni caso del

tutto irrilevante il vestito giuridico che si vuole dare alla presente

fattispecie. I fatti restano quelli, a prescindere del nome con il quale essi

vengono chiamati.

Rilevante per la difesa è invece solo e soltanto la valutazione

del grado di colpevolezza dell'imputato e la relativa commisurazione della pena

che ne deriva. Soltanto su questi aspetti la difesa intende concentrare i suoi

sforzi. Per quanto riguarda invece la sussistenza degli elementi oggettivi e

soggettivi dei reati ipotizzati nell'atto di accusa la difesa si rimette al

prudente giudizio di questa lodevole Corte. Quanto al reato di circolazione

stradale previsto nell'atto di accusa aggiuntivo ACC 96/2020, la difesa non lo

contesta in alcun modo in fatto o in diritto, dal momento che il reato sussiste

ed è stato pacificamente ammesso. Il difensore puntualizza che il suddetto atto

di accusa rischia di avere delle conseguenze assolutamente gravose dal momento

che inevitabilmente dovrà comportare la revoca della sospensione condizionale

della pena inflitta il 21 settembre 2017 dal Ministero pubblico per infrazione

analoga a quella del 27 dicembre 2019. La suddetta revoca dovrebbe comportare

l'aggiunta di 3 mesi alla condanna che IM 1 riceverà oggi in aula, nel caso in

cui non si possa aderire alla proposta della pubblica accusa di pronunciare una

pena unica per l'insieme dei reati, proposta alla quale la difesa si allinea.

Nella denegata ipotesi in cui ciò non possa avvenire, il difensore

chiede che la condanna che verrà inflitta a IM 1 tenga comunque conto del

potenziale influsso negativo della suddetta revoca della condizionale, affinché

non sia un’infrazione triviale per rapporto a quelle contenute nell'atto di

accusa principale a causare una pena privativa della libertà per IM 1.

Venendo alla valutazione della colpevolezza dell'imputato e alla

relativa commisurazione della pena, la difesa ricorda che ex l'art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o

la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto

designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e

"modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono

ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà

dell'autore di decidersi a favore della legalità e contra l'illegalità nonché

l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF

6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla

libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne",

e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per

esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate

da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio

del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata,

così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro

la gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la

pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e

precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve,

poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale

così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha

precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve

essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP infine, quando

per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più

pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per

il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare

di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato

al massimo legale del genere di pena (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114;

Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

Dal profilo oggettivo, a qualificare la colpa di IM 1 è il fatto

che egli ha agito ripetutamente, sull'arco di diverso tempo e ai danni di due

persone. Con la sua condotta, egli ha violato il diritto all'autodeterminazione

in ambito sessuale delle sue vittime, e ne ha potenzialmente messo a repentaglio

il diritto a un naturale ed equilibrato sviluppo e maturazione sessuale. Benché

non vi siano, agli atti, certificati medici al riguardo, già solo sulla base

della comune conoscenza della vita è evidente anche al profano la natura lesiva

dell'essere sottoposto a toccamenti quali quelli descritti da parte di una

persona nella quale nutrivano fiducia, vuoi per l'età, vuoi per il tipo di

relazione esistente fra le parti.

I minori hanno, infatti, dovuto vivere passivamente un'esperienza,

attinente alla sfera sessuale, che andava aldilà della loro possibilità di

gestione ed elaborazione naturale. In questo senso, si può ben considerare che

la lesione del bene protetto non è di un'intensità trascurabile. Vista e

considerata anche l'imputazione concomitante del reato di coazione sessuale, la

colpa, dal profilo oggettivo, può essere definita medio-grave. Dove per la

difesa vi è ampio margine di manovra nella riduzione dell'entità della colpa è

invece nella sua valutazione dal punto di vista soggettivo. Per la difesa la

colpa di IM 1 dal profilo soggettivo deve essere qualificata soltanto come

lieve e ciò per i seguenti motivi:

- Egli non ha anzitutto agito per fini egoistici. Non era alla

ricerca di alcun genere di soddisfazione delle proprie pulsioni sessuali. Come

ampiamente già detto, e riconosciuto in sede peritale, rispettivamente come ha

avuto modo di raccontare anche la sua terapista, IM 1 ha agito come ha agito

per un problema di riconoscimento dei limiti fra gioco, rispettivamente

coccole, e atto sessuale;

- Per la difesa, deve anche essere dato poi atto che quanto IM 1

ha posto in atto sulle sue vittime, deriva con ogni probabilità da sue proprie

esperienze pregresse, di cui egli non ha memoria, ma che sono state raccontate

da chi lo conosce, segnatamente da una delle vittime e dalla madre della

seconda. Per la difesa, il problema con la sfera sessuale di IM 1 trae la sua

origine da violenze di analogo genere subite in infanzia e di cui egli non ha

memoria, ma che avrebbero pacificamente influito sul suo sviluppo

psicosessuale;

Dal profilo soggettivo della valutazione della colpa occorre

ancora considerare la sua debilità mentale, e la conseguente lieve scemata

imputabilità stabilita in sede peritale.

Debilità mentale per la quale la pubblica accusa ha ritenuto

adeguata, conformemente alla prassi, una riduzione della colpa e della relativa

pena pari al 25%. Ora, in questo la difesa rileva che in virtù della

giurisprudenza federale sviluppata in relazione con l'art. 19 cpv. 2 CP (cfr.

DTF 136 IV 55, consid. 5.6 e DTF 76 IV 34, consid. 2), di principio una

riduzione lineare in percentuale della pena non è giustificata. Occorre

piuttosto sempre prendere in considerazione le circostanze del caso di specie,

segnatamente la sussistenza concomitante di ulteriori elementi di riduzione

della colpa. Il caso di specie, per la difesa non fa eccezione, proprio perché

ci troviamo a valutare la colpa dell'imputato nella commissione di reati

sessuali, in presenza di un imputato che, a causa della sua debilità mentale,

ma verosimilmente anche poiché vittima in precedenza di abusi, aveva una

comprensione limitata e difficoltosa dei limiti di ciò che è giusto e sbagliato

nelle manifestazioni di affetto verso quelli che, nella sua forma mentis

(quella di un bambino di 9-12 anni di età) sono di fatto dei coetanei. Inoltre,

ancora deve essere considerato che egli agiva con gli strumenti e la maturità

sessuale di un bambino di 9-10 anni, come riconosciuto in sede di perizia

giudiziaria. Letta in questi ambiti, la disabilità di IM 1, unita al suo

difficile vissuto personale sin dalla tenera età, ha per la difesa influito in

modo molto più marcato rispetto a quanto può tenere in considerazione la

riduzione lineare della sua colpa e della relativa pena pari al 25%. È proprio

in virtù di tali considerazioni che la difesa chiede che nel caso di specie questa

lodevole Corte abbia a considerare la colpa di IM 1 dal profilo soggettivo

quale lieve, ciò che controbilancia la colpa derivante dagli elementi oggettivi

dei reati compiuti. In ragione di ciò, vi è margine, a mente della difesa e in

applicazione dell'art. 19 cpv. 2 CP per un'ulteriore riduzione della colpa per

rapporto a quanto stabilito dalla pubblica accusa, con conseguente ulteriore

riduzione della pena a carico di IM 1. Stabilito il grado di colpa occorre a

questo punto ancora considerare le attenuanti sia generiche che specifiche

applicabili al caso di specie in virtù dell'art. 48 CP. Fra queste, la più

rilevante di tutte nel caso di specie è senz'altro l'attenuante specifica del

sincero pentimento giusta l'art. 48 lett. d CP. La difesa chiede che a IM 1 sia

garantita l'attenuante del sincero pentimento in virtù anzitutto del

comportamento da egli tenuto in fase d'inchiesta.

L'ho già detto: l'atteggiamento procedurale di IM 1 è stato

ineccepibile.

Nonostante che al momento del suo fermo egli ancora non avesse

completamente realizzato nella sua mente la gravità di quanto accaduto, non ha

mai cercato di ridurre o diminuire le sue responsabilità, di sminuire le sue

colpe o di arrampicarsi sugli specchi. Non si è attaccato a facili scuse, bensì

ha integralmente e sin da subito ammesso le sue colpe, spiegando come meglio

poteva quanto accaduto. Significativo è in particolare quanto ammesso

dall'imputato in relazione con ACPR 2. È stato IM 1 stesso a precisare natura e

frequenza di quanto avveniva. È stato IM 1 di fatto ad autoaccusarsi del reato

di coazione sessuale, precisando che i toccamenti di cui aveva parlato la

vittima erano talvolta in realtà vere e proprie masturbazioni, rispettivamente

a quantificarne la frequenza. Senza le spontanee ammissioni di IM 1, il reato

di coazione sessuale non avrebbe nemmeno potuto essergli imputato. È a seguito

delle sue ammissioni che il reato è stato aggiunto in corso d'inchiesta. La sua

situazione deve essere dunque paragonata a chi si è spontaneamente costituito

in giustizia per il reato commesso.

Anche l'ammissione di IM 1 per quanto attiene il fratello ACPR 1 è

stata significativa. Egli ha accettato le imputazioni benché nemmeno le

ricordasse, sulla base dell'assunto che il fratello non mente. Da ultimo, non

va neppure dimenticato il risarcimento alle vittime, per le quali è stato

consegnato al patrocinatore delle stesse un riconoscimento di debito che

contiene l'incarico irrevocabile al suo curatore, ovvero in questo ad un

funzionario pubblico, di procedere con i necessari bonifici. Avuto riguardo a

tutti gli elementi che precedono, la difesa chiede che a IM 1 venga garantita

l'attenuante del sincero pentimento.

Continuando con le attenuanti specifiche, la difesa chiede anche

l'applicazione al caso di specie dell'attenuante di cui all'art. 48 lett. e CP,

ovvero il lungo tempo intercorso fra i fatti e l'odierno dibattimento, senza

che l'imputato abbia reiterato gli atti per i quali viene perseguito e abbia

tenuto una buona condotta. A mente della difesa, vi è spazio per la concessione

anche di questa attenuante, nonostante lo scivolone del dicembre dello scorso

anno in materia di circolazione stradale, al fine di tenere conto degli sforzi

profusi dall'imputato, sin dal momento della sua scarcerazione, nel seguire la

terapia che gli è stata indicata e nell'attenersi strettamente alle gravose

condizioni della sua liberazione provvisoria. IM 1 ha mostrato impegno e

costanza nel seguire la terapia, da cui trae immenso giovamento, ne dà atto la

sua terapeuta nel rapporto del 13 luglio 2020. Egli, scarcerato ormai due anni

orsono, si è sempre ben comportato e ha confermato con fatti concreti di aver

ben compreso come deve comportarsi nei confronti dei minori e delle vittime dei

suoi reati, che non ha più frequentato. Ha continuato a lavorare presso il

laboratorio protetto per il quale ha sempre lavorato e ha dimostrato assoluto

impegno nel ricostruire la sua vita. Del resto, occorre anche dire, il

procedimento penale nei confronti di IM 1 ha avuto i suoi tempi morti. Una

prima lunga pausa successiva alla sua scarcerazione, e un'altra sino

all'emanazione dell'atto di accusa. Si comprendono senz'altro le ragioni alla

base di queste lunghe pause, che sono del resto state utili per valutare

l'efficacia delle misure terapeutiche poste in atto, tuttavia non si può non

considerare che l'imputato è in libertà da oltre due anni e nel frattempo è

tornato alla sua vita e che di ciò si deve di certo tenere conto nella

valutazione della giusta condanna. Tenuto conto delle suddette circostanze, la

difesa chiede dunque che IM 1 possa beneficiare anche dell'attenuante specifica

di cui all'art. 48 lett. e CP. Da ultimo, occorre ancora tenere conto delle

attenuanti generiche interne ed esterne alla sua persona, segnatamente:

- La difficoltà di vita anteriore, ovvero l'abbandono da parte del

padre, la vita trascorsa in istituti, le sue difficoltà di memoria che gli

impediscono di formarsi una propria storia personale e in generale la difficile

vita che egli vive giorno per giorno confrontato con la sua disabilità e le

limitazioni che ne derivano;

- La probabilità che egli sia stato a sua volta vittima in passato

di illecite attenzioni indesiderate;

- Per quanto attiene ai fatti concernenti ACPR 1, occorre

considerare che IM 1 all'epoca dei fatti era minorenne e come tale deve essere

giudicato;

- Relativamente alla vittima ACPR 2 invece, egli va ancora

considerato un giovane adulto all'epoca dei fatti;

- Da ultimo occorre considerare il dato di fatto che se egli è

giunto in quest'aula di Tribunale oggi è verosimilmente dovuto al fatto che le

persone a lui più vicine e finanche le Autorità di protezione preposte, hanno

sottovalutato i numerosi campanelli di allarme che già da tempo suonavano in

relazione con i turbamenti della sfera sessuale di cui IM 1 è sempre stato

protagonista e di cui ho già ampiamente parlato.

Tirando le somme, per la difesa nel caso concreto vi è ampio

margine per ridurre la pena da infliggere a IM 1 in modo ben più massiccio

rispetto a quanto richiesto dalla pubblica accusa, sia perché il grado di

colpa, soprattutto con riferimento alla colpa soggettiva è più basso rispetto a

quanto ritenuto dall'accusa, sia per le attenuanti generiche e specifiche di

cui non si è tenuto conto nella formulazione della pena proposta. Avuto riguardo

a tutto quanto sin qui detto, la difesa chiede in definitiva che IM 1 sia

condannato ad una pena unica non eccedente i 24 mesi. Nel caso in cui la pena

unica non possa essere pronunciata in virtù della revoca della sospensione

condizionale alla pena pronunciata dal Ministero pubblico in data 21 settembre

2017, ad una pena di 21 mesi ai quali si aggiungeranno i 3 mesi previsti dalla

suddetta condanna precedente, per un totale comunque di 24 mesi. Quanto alla

sospensione condizionale della pena, l'art. 42 cpv. 1 CP sancisce il principio

in base al quale il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena

detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Di principio,

quindi, se l'autore non è recidivo, in assenza di un pronostico sfavorevole,

deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena, laddove un

pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della

pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve

essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle

circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della

sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La

valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti

della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il

Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare

un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti

pertinenti. Ora, nel caso di specie, vero è che la perizia giudiziaria sancisce

in capo all'imputato un possibile rischio di recidiva, in particolare nel caso

in cui egli continuasse a frequentare minorenni. Questo rischio di recidiva può

adeguatamente essere contenuto sottoponendo l'imputato ad una psicoterapia in

regime ambulatoriale di lunga durata. Ora, i due anni trascorsi con l'imputato

in libertà ci hanno dimostrato che egli sa seguire alla lettera le norme di

comportamento e la terapia alla quale è stato assoggettato e che lo fa di buon

grado. Nessuna segnalazione di comportamenti scorretti è mai stata indirizzata

a chicchessia. Si deve dunque dare atto tanto della sua buona volontà, quanto

dell'efficacia delle misure di controllo preposte, che vanno in conseguenza

mantenute.

Premesso che tali misure vengano mantenute e ordinate per un

periodo di lunga durata che si lascia alla prudente valutazione di questa

lodevole Corte, per la difesa può comunque essere formulata nel caso di specie

una prognosi moderatamente favorevole, sicché deve essere pronunciata la

sospensione condizionale integrale della pena.

Concludendo, quella di IM 1 è in definitiva una storia molto molto

triste. Nato senza essere stato baciato dalla fortuna e con sensibili problemi

congeniti è stato abbandonato dal padre sin dai __________ anni di età. Il

piccolo IM 1 era un bambino iperattivo e autistico. L'infermità e la malattia

mentale non erano tollerabili per il padre. Così questo se ne è semplicemente

andato, lasciando la madre sola ad occuparsi di lui. La madre ha fatto quello

che ha potuto e ha sempre cercato di proteggere IM 1, ma le sue condizioni lo

portano ad essere sostanzialmente cresciuto fra istituti. Probabilmente in uno

di questi luoghi, IM 1 ha anche subito degli abusi. Egli comincia infatti ad

avere problemi nell'approccio con gli altri bambini della sua età dapprima e,

man mano che cresce, con quelli più piccoli. L'età con la quale lui interagisce

è sempre la stessa, 9-12 anni, esattamente come la sua età mentale. Nel

frattempo, chi gli sta attorno e dovrebbe proteggerlo non lo fa. La madre fa la

chioccia e cerca forse anche un po' di negare l'evidenza degli accaduti che

riguardano il figlio. Le Autorità invece condiscono i loro rapporti e resoconti

di paroloni, fra i quali si legge anche più volte la parola

"pedofilo". Ma nonostante ciò nessuno si dà la briga di fattivamente

fare qualche cosa, di intervenire, di dare a IM 1 gli strumenti per capire le

regole del gioco, quali sono i limiti e distinguere adeguatamente fra gesto di

affetto e atto illecito. Non segue una terapia, e non riceve un supporto medico

professionale. Quella con cui ci siamo trovati confrontati oggi in aula, gli

atti indicibili che questo bambino imprigionato nel corpo di un adulto ha

commesso, sono per la difesa la diretta conseguenza di tutto questo. La difesa

è convinta, e ci si augura che lo sarà anche questa lodevole Corte, che IM 1

non è cattivo. Che IM 1 non è un maniaco. Che IM 1 non è una minaccia. È solo

un bambino più fragile degli altri a cui per troppo tempo è mancata una vera

guida. E che quindi la sua risocializzazione debba avere la priorità, perfino

sulla stretta applicazione di una sanzione penale. Per la difesa a IM 1 va

finalmente data una chance. Se l'è guadagnata, impegnandosi fattivamente per

oltre due anni nel seguire la strada che per la prima volta grazie a questo

procedimento, gli è stata tracciata davanti. Ora è rimasta una sola cosa da

fare: bisogna lasciarlo camminare.

Considerato, in fatto ed in diritto

-- che in merito alla vita ed

ai precedenti penali di IM 1, cittadino __________, nato il __________, si

rinvia al suo verbale d’interrogatorio dinanzi al Procuratore pubblico (INC.2018.4583:

VI 02.06.2018 PP in AI

10, pag. 7-8), allo scritto 18.06.2018 del curatore __________ (INC.2018.4583:

AI 34), all’estratto

del casellario giudiziale svizzero aggiornato al 30.01.2020 (doc. TPC 5; INC.2018.4583:

AI 48 e AI 9; INC.2020.1920: AI 2), al verbale d’interrogatorio della madre

dinanzi alla Polizia (INC.2018.4583: VI 09.07.2018 PS __________ in AI 53, pag. 2-9), nonché al

verbale d’interrogatorio dibattimentale dell’imputato del 21.07.2020 (allegato

1.

al verbale del dibattimento pag. 1-3);

-- che le ammissioni di IM 1

dei fatti così come indicati al punto 1.2 dell’AA (quelli che concernono ACPR 2)

sono ampiamente confortate dagli elementi agli atti. L’imputato ha invece

affermato di non ricordare quelli di cui al punto 1.1 dell’AA, ossia gli atti

perpetrati nei confronti di ACPR 1, precisando nondimeno che quest’ultimo non

dice bugie (VI 10.07.2018 PP in AI 56). Le risultanze di causa, segnatamente le

dichiarazioni di ACPR 1, corroborano l’accusa anche su questo punto (INC.2018.4583:

trascrizione videoregistrazione VI 01.06.2018 PS IM 1 in AI 28, pag. 1-30; videoregistrazione del VI 01.06.2018 PS

ACPR 2 in USB e videoregistrazione prodotta da ACPR 1 in USB entrambe annesse a

Rapporto di arresto provvisorio 01.06.2018 in AI 8, Rapporto di audizione video registrata

- specialista - 04.06.2018 in AI 25; VI 02.06.2018 PP IM 1 in AI 10, pag. 2-7;

trascrizione videoregistrazione VI 07.06.2018 PS ACPR 1 in AI 33, pag. 1-31; trascrizione videoregistrazione

VI 28.06.2018 PS IM 1 in AI 63, pag. da 1 a 21; VI 10.07.2018 PP IM 1 in AI 56,

pag. 2-5; VI 06.09.2019 PP IM 1 in AI 100, pag. 2-6; allegato 1 al verbale del

dibattimento pag. 3-5);

-- che è pacifico che gli atti

perpetrati da IM 1 nei confronti delle vittime sono, dal profilo oggettivo,

atti sessuali. Va evidenziato, poi, che la norma in questione protegge i minori

di anni 16 in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che

abbiano o meno acconsentito all’atto. Vi è, inoltre, coazione sessuale.

L’imputato, invero, non ha unicamente approfittato di relazioni private

preesistenti, ma ha altresì fattivamente creato una situazione di coazione di

natura psichica. Egli ha, infatti, incrementato finanche a dismisura i rapporti

con ACPR 2 e le attività che faceva con lui. Significative sono le parole di ACPR

2: “mi sta un po’ troppo addosso (…)”, “… vado in cucina a bere… viene anche

lui…mi segue… mi sta un po’ troppo addosso… (…)” (dichiarazioni di ACPR 2 nell’audizione

videoregistrata del 1° giugno 2018), o quelle di ACPR 1: “il ACPR 2 per IM

1.

stava diventando un’ossessione”, “troppo appiccicati” (VI Pol 7

giugno 2018 ACPR 1 in AI 33). Dall’istruttoria

è emerso che l’imputato ha più volte chiuso porte a chiave (VI Pol 7 giugno 2018 ACPR 1 in AI 33), così come ha

sfruttato l’ascendenza di persona che accudisce, che ha più anni rispetto alle

vittime, entrambe in tenera età. Nei confronti di ACPR 1 ha anche sfruttato la

sua figura di fratello maggiore. Per quanto concerne la differenza di età,

basti pensare che, in un episodio in cui ha applicato lo scotch da elettricista

sul pene di ACPR 1, questi aveva solo 7 anni e lui, l’imputato, 14. Così ha

riferito ACPR 1 di quanto accaduto: “...io... io gli

stavo dicendo "no basta" e lui ha detto "no, dai, ancora per favore, dai, dai, facciamo..." eccetera, con lo scotch ha detto

"lo, lo faccio solo una volta" di qua e di là, ma io continuavo a dirgli di no finché.., gli continuavo a dire di no” (VI Pol 7 giugno 2018 ACPR 1 in AI 33);

-- che dal profilo soggettivo,

come evidenziato nella relazione del perito giudiziario, l’imputato ha compreso

il carattere illecito dei suoi atti, seppur parzialmente nel senso che vi è una

lieve scemata imputabilità. Egli aveva la capacità di agire secondo tale

valutazione. D’altra parte, che IM 1 comprendesse il carattere illecito o

perlomeno immorale dei suoi atti vi sono evidenze chiare nelle risultanze

istruttorie. Basti pensare all’episodio, rievocato da ACPR 1 e che a suo dire

avrebbe portato al suo allontanamento da IM 1: la vittima ha ricordato che

all’arrivo del padre nella stanza, IM 1 aveva smesso di masturbarlo. Perché

interrompere un atto che non si percepisce come sbagliato? Basti pensare,

inoltre, al fatto che dopo che ACPR 1 gli aveva detto di averlo filmato e che

se non avesse smesso lo avrebbe detto alla mamma, ha continuato a perpetrare

gli atti sessuali nei confronti di ACPR 2, seppur in maniera minore, malgrado

l’imputato abbia ammesso di aver capito che era una cosa sbagliata;

-- che in forza alle

risultanze istruttorie e dibattimentali, così come indicate sopra, essendone

adempiute le condizioni oggettive e soggettive di legge, IM 1 è stato riconosciuto

colpevole del reato di atti sessuali con fanciulli, ripetuti (art. 187 n. 1 CP) di cui al punto 1 dell’atto d’accusa ACC 249/2019

del 28.11.2019 e di coazione sessuale, ripetuta (art. 189 cpv. 1

CP) di cui al punto 2 del predetto atto di accusa;

-- che, sulla scorta di quanto

agli atti, sono chiaramente riuniti anche i presupposti del reato di guida

senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr) di cui all’atto d’accusa

aggiuntivo ACC 96/2020 del 15.05.2020 (INC.2020.1920: Rapporto di costatazione

03.02.2020

della Polizia cantonale in AI 1; VI 14.01.2020 PS __________ all. ad AI 1, pag. 1-3;

VI 13.01.2020 PS IM 1

all. ad AI 1, pag. 3-4);

-- che la colpa di IM 1 è

stata stabilita da questa Corte in medio-grave. Dal profilo oggettivo,

l’imputato risponde di atti sessuali perpetrati su un lungo lasso di tempo (più

anni) e con intensa frequenza. Non ha da essere argomentato molto per

dimostrare la gravità della lesione dei beni protetti causata dall’agire di IM

1.

Agendo come ha fatto, egli ha leso, non solo il diritto

all’autodeterminazione in ambito sessuale delle vittime, ma ne ha gravemente

messo a rischio il diritto a un naturale ed equilibrato sviluppo e maturazione

sessuale, mettendole precocemente e anzitempo a contatto con manifestazioni

della sfera sessuale che nulla avevano a che fare con la loro età e la loro

persona, costringendole a confrontarsi con esse quando ancora non avevano né

gli strumenti per comprenderle né per elaborare senza traumi le loro reazioni

più intime. Dal profilo soggettivo, eloquente di una certa pervicacia a

delinquere è la circostanza che IM 1 abbia insistito nonostante il no reiterato

del fratello ACPR 1, all’epoca di anni 7, ad avvolgere il pene della vittima

con dello scotch da elettricista;

-- che nel determinare la

colpa dell’imputato si è chiaramente tenuto conto, come detto, della lieve

scemata imputabilità attestata nella perizia giudiziaria (inc.2018.4583: rapporto intermedio 02.07.2018

Dr. Med. __________ in AI 43, pag. 1-7; perizia 21.09.2018 Dr. Med. __________

in AI 79, pag. 1 – 17; VI 16.10.2019 PP Dr. __________ in AI 104, pag. 2-8);

-- che con riferimento ai

fattori legati all’autore, vi è che l’autore ha posto in essere parte dei suoi

atti quando era ancora minorenne o giovane adulto. Egli ha prestato

collaborazione processuale e ha anche riconosciuto le pretese avanzate dalle

parti civili;

-- che dal punto di vista

delle attenuanti specifiche, la Corte ha reputato esserci sincero pentimento

(art. 48 lett. d CP). Vi è l’impegno, serio e concreto, a risarcire il torto

morale alle vittime. Ma vi è di più. IM 1, bambino di 9-10 anni in un corpo di

adulto, ha rinunciato, e lo ha dimostrato con atti concreti, alla vicinanza di

altri bambini. Ciò che nella sua logica fanciullesca comporta la rinuncia,

gravosa, a una parte della sua individualità;

-- che la Corte ha anche

tenuto conto, per parte degli atti di cui al punto 1.1 dell’AA, del lungo tempo

trascorso (art. 48 lett. e CP);

-- che, tenuto conto delle

risultanze istruttorie e dibattimentali, IM 1, avendo agito in stato di lieve

scemata imputabilità e avendo dimostrato sincero pentimento, ritenuto inoltre

il lungo tempo trascorso, è stato condannato, trattandosi di una pena

parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa del 28, 04. 2014,

31,08.2015 e 21.09.2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla pena

detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la cui

esecuzione è stata condizionalmente sospesa in ragione di 24 mesi con un

periodo di prova di 4 anni, mentre per il resto è da espiare. È stata ordinata

la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere di fr. 40.- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 21.09.2017

del Ministero pubblico del Cantone Ticino;

-- che, ben precisato che non

tocca a questa Corte determinarsi al riguardo, trattandosi di specifica

competenza del giudice di applicazione della pena, la scrivente autorità, alla

luce del sincero pentimento dimostrato da IM 1 nonché del lungo tempo trascorso

dai fatti e ricordato, come evidenziato dallo stesso perito giudiziario (rapporto intermedio 02.07.2018

Dr. Med. __________ in AI 43, pag. 7, pto 3.5; perizia 21.09.2018 Dr. Med. __________

in AI 79, pag. 17, pto 4.6), che l’imputato “per le sue scarse

capacità neurocognitive” vive in uno stato di “notevole ansietà e

sopporta poco il regime penitenziario”, così come tenuto conto del percorso

terapeutico riconosciuto adeguato dal perito, non si oppone fin d’ora a

modalità di esecuzione della pena al condannato più favorevoli;

-- che, nel medesimo giudizio,

sulla base delle risultanze istruttorie, predibattimentali e dibattimentali

(scritto 09.07.2018 __________ in AI 52; VI 10.07.2018 PP IM 1 in AI 56, pag. 6-7; scritti della

Dr.ssa Med. __________ del 24.07.2018 in AI 69 del 27.07.2018 in AI 72, del

10.08.2018

in AI 77, del 24.08.2018 in AI 76, del 26.10.2018 in AI 88 e del

05.02.2019

in AI 95; perizia 21.09.2018 Dr. Med. __________ in AI 79, pag. 17;

relazione medica 05.03.2019 Dr.ssa __________ in AI 96, pag. 1-3; VI 06.09.2019

PP IM 1 in AI 100, pag. 2-3, 5-6; VI 02.10.2019 PP Dr.ssa __________ in AI 102,

pag. 2-6; VI 16.10.2019 PP Dr. __________ in AI 104, pag. 2-8; scritto

22.10.2018

Dr. Med. __________ in AI 86; doc. TPC 25; allegato 1 al verbale del dibattimento

pag. 3), nei confronti di IM 1 è stata ordinata la continuazione del

trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP. Al condannato è, inoltre, stato fatto

divieto assoluto, fino all’inizio dell’espiazione della parte di pena non

sospesa, di contattare le vittime, di avvicinarsi al loro domicilio, e gli è

stato ordinato di mantenersi a una distanza di almeno 200 metri da loro. Gli è,

infine, stato interdetto, per la durata di 10 anni, l’esercizio di qualsiasi

attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto

regolare con minorenni (art. 67 cpv. 3 lett. a e b CP);

-- che IM 1 ha raggiunto un

accordo con gli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, riconoscendo, quale

risarcimento per torto morale, in favore del primo l’importo di fr. 1'000.- e

in favore del secondo l’importo di fr. 3'000.-. In esecuzione dell’accordo,

l’imputato si è obbligato a versare ogni mese, la prima volta il 31 luglio

2020, fino a estinzione del riconosciuto debito, fr. 100.- a favore di ACPR 1 e

fr. 300.- a favore di ACPR 2. IM 1 ha dato incarico irrevocabile al suo

curatore __________ per il relativo adempimento (verbale del dibattimento pag. 2; allegato

1.

al verbale del dibattimento pag. 6; doc. dibattimentale 2);

-- che, richiamate le prese di

posizione delle parti in merito ai sequestri (allegato 1 al verbale del dibattimento pag. 6), in

applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP è stato ordinato il mantenimento agli

atti della chiave USB verde Siemens (nr. Reperto 63284) mentre, non essendo

date le condizioni della predetta norma, né quelle degli art. 69 e 70 CP,

richiamato l’art. 267 cpv. 1 CPP, è stato ordinato il dissequestro, a passaggio

integrale della sentenza, della Microcamera Race Mini GoXtreme (nr. Reperto

63283) (allegato 2 al

verbale del dibattimento pag. 4 pto. 8);

-- che la tassa di giustizia

di fr. 1'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono state poste a

carico di IM 1 (art. 426 cpv. 1 CPP);

-- premettendo che la relativa

tassazione non è stata impugnata presso la CRP (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396

cpv. 1 CPP, allegato 2 al

verbale del dibattimento pag. 4 pto. 10.1), l’avv. DUF 1, difensore

d’ufficio (art. 132 CPP) dall’01.06.2018 (AI 15) di IM 1, ha presentato tre

note professionali, la prima datata 07.11.2019 (AI 107), la seconda 25.03.2020 (doc.

TPC 12) e la terza 21.07.2020 (verbale del dibattimento 2 luglio 2020 a pag. 2

e doc. dibattimentale 1), che sono state tassate per fr. 14'086.25 e meglio fr.

12'709.15 per l’onorario, fr. 370.- per spese nonché fr. 1'007.10 per l’imposta

sul valore aggiunto, ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare l’importo di fr.

14'086.25 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche

glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP);

-- premettendo che la relativa

tassazione non è stata impugnata presso la CRP (art. 138 cpv. 1, 135 cpv. 3 e

396.

cpv. 1 CPP), l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (art. 136 segg. CPP)

dal 18.06.2018 (AI 31) degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, ha presentato due

note professionali, la prima datata 04.11.2019 (AI 113) e la seconda 16.07.2020

(doc. TPC 28), che sono state tassate per fr. 6'869.95 e meglio fr. 5’878.80

per l’onorario, fr. 500.- per spese nonché fr. 491.15 per l’imposta sul valore

aggiunto, ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare l’importo di fr. 6'869.95

allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).

Visti gli art. 12, 19 cpv. 1, 40,

43, 44, 46 cpv. 1, 47, 48 lett. d) e e), 49, 51, 63, 67, 94, 187 n. 1, 189 cpv.

1.

CP;

95.

cpv. 1 lett. a) LCStr;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

atti sessuali con

fanciulli, ripetuti

per avere,

1.1.1

a __________ e __________,

presso le abitazioni della vittima, in occasione dell’esercizio dei diritti di

visita previsti ogni due settimane per il fine settimana, nel periodo dal 2008

al 2011, compiuto, in un numero imprecisato di occasioni, atti sessuali con il

minore ACPR 1 (__________), masturbandolo, toccandogli il pene sopra e sotto i

vestiti, nonché applicandogli del nastro adesivo sul pene;

1.1.2

a __________ presso il

domicilio della madre della vittima e a __________ presso il proprio domicilio,

nel periodo dal luglio 2016 al maggio 2018, compiuto atti sessuali con il minore

ACPR 2 (__________), masturbandolo con una frequenza settimanale dal luglio

2016.

al dicembre 2017 e con una frequenza di due volte al mese dal gennaio 2018

sino al mese di maggio 2018, nonché toccandolo sul sedere sopra e sotto le

mutande, e sul pene sopra e sotto le mutande;

1.2

coazione sessuale,

ripetuta

per avere,

nelle circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo, esercitando

pressioni psicologiche, ripetutamente costretto ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________)

a subire gli atti sessuali di cui al punto 1.1 del dispositivo;

1.3

guida senza autorizzazione

per avere,

il 27 dicembre 2019, a __________, condotto la vettura __________

targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,

avendo dimostrato sincero pentimento,

ritenuto il lungo tempo trascorso,

trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai

decreti d’accusa del 28 aprile 2014, 31 agosto 2015 e 21 settembre 2017 del

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo

di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di

fr. 40.- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 21 settembre 2017 del

Ministero pubblico del Cantone Ticino.

5.

Nei confronti di IM 1 è

ordinata la continuazione del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.

6.

Fino all’inizio

dell’espiazione della parte di pena non sospesa, IM 1 ha il divieto assoluto di

contattare le vittime, di avvicinarsi al loro domicilio, nonché deve mantenersi

a una distanza di almeno 200 metri da loro.

7.

Richiamato l’art. 67 cpv. 3

lett. a) e b) CP a IM 1 è interdetto per la durata di 10 (dieci) anni

l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale

organizzata implicante un contatto regolare con minorenni.

§ Richiamato l’art. 67c cpv.

da 5 a 9 CP IM 1 è informato che:

-- può chiedere all’autorità

competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un’interdizione di

esercitare un’attività dopo almeno 5 (cinque) anni di esecuzione;

-- l’autorità competente

sopprime l’interdizione di esercitare un’attività se non vi è da temere che

l’autore commetta altri crimini o delitti nell’esercizio dell’attività in

questione e se ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito

il danno da lui causato;

-- se disattende un’interdizione

di esercitare un’attività o si sottrae all’assistenza riabilitativa connessa o

se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, l’autorità

competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione che possono

porre fine all’assistenza riabilitativa o disporne una nuova;

-- se disattende, durante il

periodo di prova, un’interdizione di esercitare un’attività sono applicabili

l’art. 294 CP e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale

totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena

o della misura.

8.

In applicazione dell’art.

192.

cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti del seguente reperto

probatorio: Chiave USB verde Siemens (nr. Reperto 63284). A passaggio in

giudicato integrale della presente è ordinato il dissequestro della Microcamera

Race Mini GoXtreme (nr. Reperto 63283).

9.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

10.1

Le note professionali

07.11.2019, 25.03.2020 e 21.07.2020 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 12'709.15

spese fr. 370.00

IVA (7,7%) fr. 1'007.10

totale fr. 14'086.25

10.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14’086.25 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.

Le spese per il gratuito

patrocinio degli accusatori privati ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________)

sono sostenute dallo Stato.

11.1

Le note professionali

04.11.2019

e 16.07.2020 dell’avv. RAAP 1 sono approvate per:

onorario fr. 5'878.80

spese fr. 500.00

IVA (7,7%) fr. 491.15

totale fr. 6'869.95

11.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'869.95 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4

CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente Il

cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Perizie fr. 6'014.95

Trascrizioni fr. 1'375.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 351.90

fr. 9'041.85

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