72.2019.293
Autore colpevole di: atti sessuali con fanciulli ripetuti; coazione sessuale ripetuta; guida senza autorizzazione
21 luglio 2020Italiano65 min
resistere alla facile tentazione di mantenerlo in regime di carcerazione preventiva
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2019.293
72.2020.92
Lugano,
21 luglio 2020/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Francesca Verda
Chiocchetti, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Ugo Peer, cancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
Nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1, i cui dati sono noti alla Corte;
ACPR 2, i cui dati sono noti alla Corte;
entrambi patrocinati dall’avv. RAAP 1, __________
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 1° giugno 2018 al 10 luglio 2018
(40 giorni),
nei confronti del quale sono state adottate le misure sostitutive all'arresto
del 10 luglio 2018 cfr. AI 56;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa 249/2019 del 28.11.2019, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. atti sessuali con fanciulli,
ripetuti
per avere,
nel periodo dal 2008 al 2011 e dal luglio 2016 al mese di maggio
2018, a __________, __________, __________ e __________, approfittando del
legame parentale, dell’amicizia e della sua maggiore età rispetto alle vittime,
in un numero imprecisato di occasioni,
compiuto atti sessuali con i minori ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________),
di età inferiore agli anni sedici,
e meglio,
1.1. per avere, a __________
e __________, presso le abitazioni di loro padre in occasione dell’esercizio
dei diritti di visita previsti ogni due settimane per il fine settimana, nel
periodo dal 2008 al 2011, compiuto, in un numero non meglio precisato di
occasioni, atti sessuali con il minore ACPR 1 (__________), masturbandolo,
toccandogli il pene sopra e sotto i vestiti, e applicandogli del nastro adesivo
sul pene;
1.2. per avere, a __________
presso il domicilio della madre della vittima e a __________ presso il
domicilio dell’imputato, nel periodo dal luglio 2016 al maggio 2018, compiuto,
in un numero non meglio precisato di occasioni, atti sessuali con il minore ACPR
2 (__________), masturbandolo con una frequenza settimanale dal 2016 al
dicembre 2017, e con una frequenza di due volte al mese dal gennaio 2018 sino
al mese di maggio 2018, nonché toccandolo sul sedere sopra e sotto le mutande,
e sul pene sopra e sotto le mutande;
2. coazione sessuale,
ripetuta
per avere,
nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo,
in un numero imprecisato di occasioni,
usando pressioni psicologiche che minavano la loro capacità di
opporre resistenza concreta, derivanti dalla differenza di età e dal
particolare legame famigliare e di amicizia, sfruttando in particolare il
legame affettivo, l’ingenuità, l’attaccamento e il rispetto che le vittime
avevano nei suoi confronti,
ripetutamente costretto ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________),
a subire atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti sessuali
descritti al punto 1;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 187 cpv. 1 CP, art. 189 cpv. 1
CP;
richiamato l’art. 19 cpv. 2 CP
ed inoltre, imputato, a norma dell’atto d’accusa 96/2020 del 15.05.2020,
emanato
dal Procuratore pubblico __________, di
guida senza autorizzazione
per aver condotto la vettura __________ targata TI __________, di
proprietà di __________, senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta;
fatti avvenuti: a __________, il 27.12.2019;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore d’ufficio (GP) degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2.
Espletato il pubblico dibattimento, dalle ore 09:30
alle ore 17:20.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti
contemplati nell’atto di accusa 249/2019 del 28.11.2019 nonché nell’atto di
accusa aggiuntivo 96/2020 del 15.05.2020 sono stati ammessi da IM 1. Quelli
descritti nel primo sono fatti gravi. L’imputato li ha commessi nel periodo
2008 – 2011 allorquando era minorenne, nonché nel periodo 2016 – 2018 quando
era maggiorenne, in entrambe le fasi nell’ambito di un contesto particolare per
così dire di famiglia allargata. IM 1 è fratellastro di ACPR 1 Entrambi sono
figli dello stesso padre ma hanno madri diverse. I due non hanno mai vissuto insieme.
ACPR 2 e ACPR 1 hanno di contro la stessa madre ma padri differenti. La natura
degli atti sessuali perpetrati da IM 1 sulle vittime è indubbia trattandosi di
masturbazioni, toccamenti del pene sopra e sotto i vestiti e/o sul sedere sopra
e sotto le mutande e finanche dell’applicazione di un nastro adesivo sul pene
di ACPR 1 Nell’ambito di un ricovero a seguito di atti autolesionistici, ACPR 1
confida a chi lo ha in cura di atti sessuali subiti. Per ACPR 1 si trattava di
“ferite ancora aperte” per abusi che dal 2008 si erano protratti fino al 2011. ACPR
1 riferisce che di questi abusi compiuti da IM 1 è stato vittima anche ACPR 2. IM
1 aveva il vizio di toccare. La credibilità della deposizione di ACPR 1 trova
conferma nelle parole dello stesso IM 1 proferite agli inquirenti: “ACPR 1
non è solito dire bugie”. IM 1 ha, del resto, perfettamente compreso le
imputazioni a suo carico e il carattere illecito dei fatti ascrittigli. Il
perito parla di debilità mentale congenita di grado lieve. La dr.ssa __________
ha precisato che a causa della debilità mentale dell’imputato l’approccio
terapeutico non può essere di tipo psicoanaltico. IM 1 comprende gli aspetti
pratici; egli è dotato di una memoria di fissazione, estremamente breve.
Bisogna continuare a ripetergli che gli atteggiamenti oggi in discussione sono
sbagliati. La terapia educativa messa in atto durerà parecchio tempo, e verrà
posta in essere con modalità diverse che andranno elaborate nel corso degli
anni. In futuro, potrà pure essere possibile una terapia psicoanalitica. IM 1
non è un pedofilo, ma è una persona che necessita di cure durature. Nel suo
caso vi è un pericolo di recidiva. Egli deve stare alla larga da situazioni in
cui interagisce con bambini ad esempio in contesti sportivi. Posto a contatto con bambini che lo vedono come una persona
capace di insegnare loro a giocare, può commettere gli stessi atti per poi
accorgersi di avere sbagliato quando viene messo di fronte allo sbaglio
commesso. Nel caso concreto, i problemi sono circoscritti al contesto
familiare. IM 1 si sottopone ad una terapia farmacologica. Assume
paliperidone (Invega) 3mg con l’obiettivo di ridurre eventuali aspetti
impulsivi.
Venendo alla guida senza autorizzazione, il PP ricorda che
trattasi di fatti ammessi dall’imputato.
Con riferimento alla commisurazione della pena, a mente del
magistrato la colpa di IM 1 è grave. Vittime sono due bambini che non potevano
capire le attenzioni sbagliate riservate loro da IM 1, che non potevano capire
che quello non era un gioco. Col tempo, sia ACPR 1 che ACPR 2 hanno compreso
che qualcosa non andava, che l’atteggiamento dell’imputato era troppo
invadente. ACPR 1 ha manifestato preoccupazioni per il fratellino ACPR 2.
Quest’ultimo ha pure desiderato che le cose cambiassero, che IM 1 la smettesse
con quel suo “vizio”. IM 1 nell’ultimo anno ha ridotto il suo comportamento
molesto nei confronti di ACPR 2. Gli amici lo avrebbero preso in giro e questo
non piaceva all’imputato. IM 1 ha poi subito uno shock quando è stato
arrestato. Ha patito il regime carcerario. Il PP si domanda se ciò lo ha scosso
a sufficienza per tenerlo lontano dai minorenni. A mente del magistrato vi è
una parte dell’imputato che non si riesce ad inquadrare. IM 1 ha assunto
comportamenti molesti fin dall’adolescenza. Perché egli individua nei
toccamenti qualcosa di giocoso? Resta il fatto che con il suo agire, ha messo a
repentaglio il naturale ed equilibrato sviluppo sessuale delle vittime. A suo
favore, va tenuto conto della collaborazione processuale nonché del fatto ch’egli
si è sottoposto alle misure terapeutiche propostegli. La dr.ssa __________, a
mente della Pubblica accusa, sta facendo un ottimo lavoro. Alla luce di tutto
quanto sopra, il PP chiede che a carico di IM 1 sia inflitta la pena detentiva
di 36 mesi di cui almeno 6 mesi da espiare. Trattasi di pena parzialmente
aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa del 28 aprile 2014, 31 agosto
2015 e 21 settembre 2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino. È
postulata, infine, la continuazione del trattamento ambulatoriale;
- l’avv. RAAP 1, rappresentante
degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: i fatti perpetrati da IM 1 non lasciano spazio a grandi discorsi
in un Tribunale. In altri ambiti bisogna occuparsi dell’accusato in modo
compiuto per proteggere lui e la collettività. Nel caso che ci occupa tutti
sono vittime. Lo sono ACPR 1 e ACPR 2 a causa dell’agire gravissimo dell’imputato,
lo sono i familiari, e infine lo è IM 1 stesso, vittima del suo agire
patologico. È l’imputato a definirsi persona in difficoltà, seppur trasparente
nelle sue difficoltà. Egli non può bluffare o raccontarci frottole. Può solo
descrivere quello che si ricorda. Resta il fatto che bisogna tenere conto
dell’enorme gravità di quello che ha commesso. Fatti che, per quanto riguarda ACPR
2, sono ancor più gravi. Trattasi di fatti ripetuti con regolarità, in modo
costante, per tanto tempo, perpetrati in un ambito giocoso ma pur sempre
gravidi di conseguenze nefaste. Conseguenze che non sono ancora state superate
dalle vittime. C’è da sperare che ACPR 1 abbia uno sviluppo sessuale normale.
Il danno morale subito è incalcolabile e il risarcimento che chiede ha valore
meramente simbolico. Più complessa è la situazione di ACPR 1 sia a livello
psicologico che psichiatrico. Imputare all’accusato ogni problema legato a ACPR
1 sarebbe errato. Nell’ambito di un ricovero presso una clinica psichiatrica
egli ha scoperchiato la realtà sottaciuta. Egli ha raccontato ai suoi terapeuti
quanto da lui vissuto e quanto patito dal suo fratellino. Quello che continua a
spaventare della vicenda è che l’imputato non ha memoria. Tutto potrebbe
ripetersi. Il difensore tende ad escludere che potrebbero ripetersi gli stessi
errori ai danni di ACPR 1 e di ACPR 2 in quanto oggi questi ragazzi sono più
forti e più attrezzati. Essi hanno capito che ciò che subivano è sbagliato. Gli
stessi errori potrebbero però danneggiare altri bambini. Per scongiurare il
peggio, IM 1 deve sottostare a protocolli molto semplici: “con chi devi
approcciarti tu bambino vestito da adulto? Con chi devi giocare?
Fatti
I
bambini, assolutamente no, non devono avvicinarsi a te”. Il difensore
prosegue dicendo che “è la regola che fa il convento”. In concreto, è
importante che IM 1 segua la regola, non che la capisca. L’importo
risarcitorio, concordato dagli accusatori privati con l’imputato, è inferiore a
quello concesso in procedimenti analoghi. A livello soggettivo, è, tuttavia,
una somma importante. Trattasi di un importo che mese dopo mese, nella misura
di complessivi fr. 400.- mensili (fr. 300.- a favore di ACPR 2 e fr. 100.- a
favore di ACPR 1), sarà decurtato dallo stipendio dell’imputato. ACPR 1 e ACPR
2 mese dopo mese vedranno accreditato del denaro sul loro conto. Le scuse di IM
1 sono manifestate attraverso un risarcimento costante. Egli ha compiuto così
un passo nella giusta direzione. Va da sé che egli, non appena le sue
condizioni economiche glielo permetteranno, dovrà pure rimborsare lo Stato del
Cantone Ticino delle spese per il patrocinio d’ufficio degli AP;
- l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: il
procedimento a carico di IM 1 è stato ed è un procedimento assolutamente
particolare, vista la persona dell'imputato, essenzialmente un bambino dell'età
mentale indicativa di 9-12 anni imprigionato nel corpo di un adulto.
Questo fatto ha richiesto da tutte le parti coinvolte una particolare
sensibilità. Sensibilità che sinora tutti gli attori coinvolti hanno saputo
avere e che non si dubita, avrà anche questa lodevole Corte, nel valutare e
comprendere la particolarità della persona dell'imputato e nel determinarsi in
punto alla giusta pena da comminare nel caso di specie.
In primis hanno saputo mostrare particolare sensibilità gli organi
inquirenti, dalla Polizia al PP PP 1, che già in fase d'inchiesta hanno sempre
saputo interrogare l'imputato tenendo adeguatamente conto delle importanti
limitazioni di cui egli soffre.
Il Procuratore pubblico in particolare, nonostante la gravità
oggettiva dei fatti che venivano già a quel momento imputati a IM 1, ha saputo
resistere alla facile tentazione di mantenerlo in regime di carcerazione preventiva
sino all'odierno dibattimento, in quanto ha saputo riconoscere che il carcere
non è la soluzione adeguata al caso di specie, né dal punto di vista
sanzionatorio, né tantomeno da quello puramente di rieducazione e
risocializzazione dell'autore dei reati che oggi siamo chiamati a discutere.
Concetto ribadito dall'accusa anche oggi in aula, accusa che ha
già in parte svolto il lavoro al quale è chiamato anche lo scrivente legale,
spiegando a questa lodevole Corte perché nei confronti di IM 1 non deve essere
pronunciata una pena espiativa di lunga durata, che lo vedrebbe confinato alla
Stampa, in un regime di carcerazione che per lui non solo sarebbe
sostanzialmente inutile, da un punto di vista rieducativo, ma finanche
deleterio. Sensibilità avuta poi anche dal patrocinatore degli accusatori
privati. Anch'egli non ha mai puntato il dito, o accusato veementemente IM 1,
neppure oggi al dibattimento, e ha formulato delle giuste ed eque richieste di
risarcimento del torto morale, alle quali la difesa non ha potuto che
integralmente aderire. Ma sensibilità è stata usata anche da parte
dell'imputato stesso. L'atteggiamento procedurale di IM 1 è stato ineccepibile.
Nonostante che al momento del suo fermo egli ancora non avesse completamente
realizzato nella sua mente la gravità di quanto accaduto, non ha mai cercato di
ridurre o diminuire le sue responsabilità, di sminuire le sue colpe o di
arrampicarsi sugli specchi. Non si è attaccato a facili scuse, bensì ha
integralmente e sin da subito ammesso le sue colpe, spiegando come meglio
poteva quanto accaduto.
Per quanto concerne l'accaduto con ACPR 2, sufficientemente vicino
nel tempo affinché l'imputato lo potesse ricordare, egli non si è limitato a
confermare la versione della vittima, che inevitabilmente, anche in ragione
della tenera età, non aveva potuto con precisione dare indicazione sulla natura
di quanto commesso da IM 1, oppure sulla frequenza di quanto succedeva. La
vittima infatti si era limitata a dire che i toccamenti e le attenzioni
improprie che riceveva da IM 1 erano "un vizio".
È stato IM 1, con l'aiuto del suo difensore e della pubblica
accusa, a precisare natura e frequenza di quanto avveniva. È stato IM 1 di
fatto ad autoaccusarsi del reato di coazione sessuale, precisando che i
toccamenti di cui aveva parlato la vittima erano talvolta in realtà vere e
proprie masturbazioni, rispettivamente a quantificarne la frequenza in ragione
di almeno una volta a settimana inizialmente, per poi ridursi nell'ultimo
periodo, dopo essersi confrontato con ACPR 1 e i suoi amici, a circa due volte
al mese.
Altrettanto indicativa dell'assunzione di responsabilità di IM 1 è
la fattispecie inerente alla seconda vittima: ACPR 1. Lo sappiamo e lo ha
confermato il perito giudiziario: IM 1 ha severi problemi di memoria a lungo
termine. Di fatto le sue limitazioni mentali lo fanno vivere in una sorta di
presente costante e i fatti del passato, soprattutto quando remoti nel tempo,
semplicemente egli li dimentica.
Ora, i fatti evocati da ACPR 1 sono estremamente lontani nel tempo.
Risalgono ad un momento in cui anche l'imputato era ancora minorenne. Nessuno
di questi fatti è presente nella memoria dell'imputato. Nondimeno, dopo aver
ascoltato il racconto di ACPR 1, IM 1 non si è limitato ai non ricordo. Egli ha
invece ammesso anche questi fatti, basandosi sul semplice assunto che ACPR 1 non
dice le bugie e se quindi lui sostiene che questi fatti sono avvenuti allora
devono esserlo per davvero e lui se ne assume pienamente la colpa. Questo
atteggiamento processuale dell'imputato ha semplificato in modo estremo il
procedimento penale, permettendo di chiarire rapidamente la fattispecie.
Ma i vantaggi dell'atteggiamento processuale dell'imputato non si
sono limitati unicamente al rapido chiarimento della fattispecie. Ne hanno
tratto immenso beneficio anche le vittime stesse. Nei procedimenti penali per
reati sessuali, sovente si assiste ad un imputato che tenta di sminuire i
fatti, o finanche che prova a rovesciare sulle vittime stesse delle
responsabilità per quanto accaduto. Questo costringe gli organi inquirenti a
procedere con reiterati interrogatori tanto delle vittime che dell'imputato, al
fine di stabilire la credibilità di vittime e autore e in questo modo di
chiarire i fatti da porre alla base del procedimento.
Ciò provoca nelle vittime di reati sessuali un immenso dolore:
anzitutto paura di non essere credute, ovvero che la versione dell'autore del
reato venga preferita al loro già sofferto racconto e in secondo luogo le
costringe in ogni caso a rivivere avvenimenti che risvegliano sofferenze del
passato e a doverli spiegare davanti agli inquirenti e al legale dell'imputato,
rispettivamente all'imputato stesso in dolorosi confronti.
Tutto questo non è stato necessario in questo caso visto
l'atteggiamento processuale dell'imputato, che non solo ha confermato il dire
delle vittime, ma nel caso di ACPR 2 è andato finanche oltre, chiarendo lui
medesimo i contorni della vicenda, di modo che non dovesse farlo la vittima. E
da ultimo, l'odierno procedimento ha richiesto una particolare sensibilità
anche da parte della difesa. Difesa che anche in presenza di un'ammissione
integrale da parte dell'imputato è di principio chiamata a verificare la
confessione, rispettivamente, per scrupolo di patrocinio, perlomeno a sentire
le vittime per porre loro delle domande, atte a trovare appigli di difesa
magari necessari a limitare la colpa dell'imputato, rispettivamente a scendere
comunque in dettagli sui fatti e sull'accaduto, in particolare quando ci si
trova in presenza dell'imputazione del reato di coazione sessuale, che
presuppone, per la sua realizzazione, che la vittima si sia trovata in uno
stato di incapacità a resistere, causata dall'autore, che ha spezzato il loro
rifiuto all'atto commesso dall'imputato. Nel caso di specie ciò non è stato fatto,
lo si precisa, dietro esplicita ed insistente richiesta dell'imputato medesimo,
che ha dunque ritenuto di non avvalersi dei suoi diritti di difesa. In simili
circostanze, il compito della difesa si complica evidentemente, perché occorre
prendere delle chiare decisioni sull'estensione delle eventuali contestazioni
da sollevare in merito a fatti e diritto in discussione oggi. Per finire, la
difesa non ha ritenuto di dover presentare particolari contestazioni ai fatti e
al diritto elencati nell'atto di accusa, aderendo in questo senso alle
richieste dell'imputato di mantenere il tutto su di un piano di semplicità e il
più indolore possibile per tutte le parti in causa. Essenzialmente la difesa
intende qui e oggi discutere dunque principalmente di colpevolezza e di
commisurazione della pena e per fare ciò, occorre anzitutto chinarsi sul
comprendere la persona che abbiamo davanti e sui motivi che la hanno condotta a
delinquere. Bisogna comprendere a fondo la mente e la psicologia della persona
dell'imputato. IM 1 non è infatti un normale giovane adulto. Il modo migliore
per descriverlo è invero un bambino dell'età mentale approssimativa di 9-12
anni imprigionato nel corpo di un adulto (vedi rapporto intermedio Dr. Med. __________,
pagina 2, perizia pag. 13). Dal punto di vista sessuale, il suo sviluppo
corrisponde a quello di un bambino di 9-10 anni (vedi rapporto intermedio Dr.
Med. __________, pagina 3, perizia, pag. 13). Sin dalla tenera età infatti egli
ha iniziato a manifestare tratti autistici, che hanno portato a porre
inizialmente la diagnosi di autismo vero e proprio, e che hanno fatto in modo
che la figura paterna si allontanasse da lui.
IM 1 è stato essenzialmente cresciuto dalla madre, che da sola ha
dovuto farsi carico delle spese di mantenimento della famiglia. Il padre di IM
1 se ne è sostanzialmente sempre disinteressato e anzi, la madre di IM 1 ci
riferisce che egli era anche verbalmente e forse fisicamente violento nei suoi
confronti (verbale __________ dello 09.07.2018, pag. 5). Questo accadeva anche
con l'altro figlio, ACPR 1. Sin dall'età di ______ egli ha solo frequentato
istituti, inizialmente il __________ di __________, e poi dai __________ anni __________
di __________. Dalla maggiore età è seguito da curatori che si sono alternati
nel tempo. Va anche detto che i problemi di IM 1 con la sfera sessuale non sono
nuovi, ed erano noti sin dalla minore età a più persone. A partire dai sospetti
che IM 1 stesso, quando era piccolo, fosse stato vittima di attenzioni
indesiderate da parte di un prete. Ci riferiscono di questi fatti in
particolare il fratellastro ACPR 1 (verbale 07.06.2018 pag. 7) e la madre di ACPR
2, che a sua volta lo aveva saputo dal padre di IM 1 (verbale __________
01.06.2018, pag. 5). La madre di IM 1 non ricorda di episodi di abuso su IM 1,
se non che il sospetto c'era stato allorquando un educatore dell'istituto __________
era stato arrestato per tali fatti (verbale __________ 09.07.2018, pag. 3), ma
il figlio, da lei interpellato al riguardo non le aveva detto nulla. Lo ha
fatto evidentemente con il fratellastro, che infatti se ne è ricordato e lo ha
riferito a verbale. Del resto tuttavia, una persona dalla mente semplice quale
è IM 1, non si è di certo semplicemente immaginata gli atti che egli ha
commesso anzitutto su ACPR 1, ovvero gli atti più datati, rispettivamente le
problematiche emerse sin dalla sua frequentazione dell'istituto __________ a
partire dai __________ anni di età: l'esperienza insegna che quando minorenni,
in particolar modo quelli con problemi di sviluppo, si lasciano andare ad atti
con connotazione sessuale non lo fanno per intrinseca cattiveria, o per
ricercare un piacere sessuale. Spesso e volentieri si tratta della ripetizione
di situazioni che hanno vissuto in primis sulla loro pelle. Per la difesa è
emblematico che tali problemi si siano posti già in età molto precoce, ovvero
almeno dai __________ anni, se non prima, dal momento che si dà accenno ad
eventi del genere già presso la __________ di __________ (cfr. rapporto
peritale 11 novembre 2015, pag. 6), ovvero in un'età in cui è difficile
immaginare che questi non siano comportamenti riprodotti. Tale indizio,
unitamente alle dichiarazioni di ACPR 1 al riguardo e della madre di ACPR 2,
corroborano la tesi che IM 1 abbia egli stesso vissuto durante la sua infanzia
delle situazioni di abuso, che egli ha riproposto sulle sue vittime. Di tale
assunto, ovvero della verosimiglianza che IM 1 sia stato a sua volta vittima di
abusi, anche questa Corte dovrà dare atto, e tenerne conto nella valutazione
della colpa e delle attenuanti, se non altro in virtù del principio in dubio
pro reo. Ad ogni modo, come detto, tracce dei problemi di IM 1 nella sua gestione
della sfera sessuale se ne hanno da tempo. La difesa si rifà in questo senso
soprattutto ai due rapporti agli atti del __________ di __________, del 27
agosto 2008 e novembre 2015. I comportamenti di carattere potenzialmente
sessuale descritti nei suddetti rapporti lasciano propendere per la conclusione
che IM 1 non comprenda e capisca a fondo i limiti fra gioco e attività
sessuale, dimostrando di avere seri problemi nella normale maturazione della
sfera sessuale. Ciò del resto coincide con i riscontri che troviamo nel
presente procedimento, con riferimento in particolare ai rapporti peritali agli
atti, che intravedono in IM 1 una maturità sessuale analoga a quella di un
bambino di 10 anni, con dei problemi evidenti nella gestione dei limiti della
sfera intima personale. Gli atti che lui compie non presentano in generale
connotazione sessuale, nel senso che i suoi non sono atti volti al
raggiungimento di un piacere sessuale, bensì atti che scaturiscono
dall'incapacità di gestire i limiti fra il gioco e le coccole e l'atto sessuale
in sé.
Si sottolinea, per ricollegarsi a quanto detto invece dalla
pubblica accusa, che non deve affatto sorprendere che gli atti commessi da IM 1
fossero privi di intento sessuale. Tutti gli esperti si sono espressi in questa
direzione: il problema di IM 1 non è l'attrazione sessuale per i bambini, la
ricerca della propria soddisfazione sessuale negli atti che compie, bensì un
problema di limiti. Egli non ha gli strumenti mentali per gestire e definire
adeguatamente e correttamente i confini, come detto.
Per il resto, per quanto concerne la sfera sessuale dell'imputato strictu
sensu, IM 1 dice di essere attratto essenzialmente dalle donne della sua
età. Ha avuto delle relazioni, ma non è mai arrivato al compimento dell'atto
sessuale in sé. Ci confermano queste relazioni tanto la madre dell'imputato
(verbale __________ 09.07.2018, pag. 8) che la madre di ACPR 2 (verbale __________
01.07.2018, pag. 5). Solo con le donne IM 1 dice di aver sperimentato
eccitazione sessuale (verbale imputato 16.07.2018, pag. 3).
Ad ogni modo, la difesa intendeva in questo modo sottolineare come
i problemi di IM 1 sono noti da tempo e, a mente della difesa, sono stati
ampiamente sottovalutati dalle Autorità preposte, in primis dall'Autorità
tutoria, rispettivamente Autorità di protezione. Sorprende ad esempio il
constatare come, nonostante un rapporto quale quello dell'11 novembre 2015, IM
1 non fosse affatto seguito da un terapeuta e non assumesse alcuna terapia
farmacologica atta a sostenerlo.
È forse brutto da dire, ma considerato quanto sappiamo oggi,
considerato anche come sta andando la terapia posta in atto su IM 1, se si
fosse reagito con maggiore tempestività in precedenza forse oggi non ci
troveremmo qui in aula a discutere dei fatti dell'odierno procedimento,
perlomeno per quanto attiene ai fatti più gravi, ovvero a quanto avvenuto su ACPR
Considerandi
2.
Sempre per quanto attiene allo specifico caso di ACPR 2, va detto
che la difesa intravede una parziale responsabilità anche della madre di
quest'ultimo, che benché avvertita delle potenziali problematiche tanto dalla
madre di IM 1 (verbale __________ 09.07.2018, pag. 5 e 7) che da parte di ACPR
1.
(per sua stessa ammissione, verbale __________ 01.06.2018, pag. 5) ha
continuato ad affidare ACPR 2 in cura a IM 1.
Questo per dire come in generale le persone che stavano intorno a IM
1, quelle che avrebbe dovuto vigilare ed aiutarlo, non sembrano aver fatto
abbastanza nel corso degli anni per gestire adeguatamente la situazione, non
permettendo a IM 1 di formarsi quel complesso di regole che gli permettono di
gestire correttamente le sue problematiche.
Diametralmente opposta la situazione oggi. In questo senso
l'odierno procedimento, per quanto doloroso per l'imputato e per tutte quante
le persone coinvolte, sembra aver dato una proverbiale svolta. IM 1 è oggi
attentamente seguito dalla Dr.ssa __________, sia dal profilo terapeutico che
farmacologico, e adeguatamente consigliato anche dal suo curatore __________,
che si adopera anch'egli moltissimo per spiegare e istruire IM 1 sul
comportamento da tenere quotidianamente. Per IM 1 è ovviamente una sofferenza
non poter più trascorrere del tempo con i bambini, con i quali, vista la sua
età mentale, egli ha maggiore affinità rispetto ai suoi coetanei, ma si attiene
scrupolosamente alle regole e ai paletti che gli sono stati posti. IM 1 si è
completamente affidato alle istruzioni che riceve da chi lo sta attivamente
seguendo e di questo fatto abbiamo anche riscontro agli atti. Mi riferisco in
particolare ai due episodi in cui ACPR 1 si è recato a casa di IM 1, non
invitato, successivamente al suo rilascio. IM 1 ha saputo ricordare che non
aveva diritto di vederlo e ha subito chiesto consiglio e conferma del suddetto divieto,
evitando per quanto possibile il contatto con ACPR 1 La situazione appare
dunque oggi sotto controllo, anche e soprattutto dal profilo del rischio di
recidiva identificato in sede peritale, e ciò è stato finalmente possibile
anche in ragione del presente procedimento penale, che ha dunque sortito
sull'imputato un effetto positivo, a prescindere dall'aspetto sanzionatorio
della pena che gli verrà irrogata oggi. Per la difesa occorre a questo punto
evitare che la rete sociale e terapeutica che è stata costruita attorno
all'imputato successivamente alla sua scarcerazione rischi ora di essere
compromessa, per esempio dalla pronuncia di una lunga pena espiativa, che per
la difesa avrebbe quale solo effetto quello di compromettere la stabilità
raggiunta con così tanti sforzi dall'imputato e da chi ha lavorato per lui in
questi mesi. Attenendomi a quanto già detto in apertura, la difesa non ritiene
necessario spendere lunghe parole per quanto attiene al diritto applicabile
alla presente fattispecie.
Con riferimento al reato di atti sessuali con fanciulli, giusta
l'art. 187 cifra 1 CP si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli
chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce
una tale persona ad un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale. Questa
norma si prefigge di preservare da turbamenti lo sviluppo sessuale dei
fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1 segg.) che sono
protetti in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che
abbiano o meno acconsentito all'atto. Trattandosi di un reato che si realizza
già solo per la messa in pericolo astratta, esso non esige che la vittima sia
stata effettivamente posta in tale stato o sia stata perturbata nel proprio
sviluppo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a ed.,
Berna 2010, pag. 785 n. 4 ad art. 187 CP). Per atto di natura sessuale
s'intende ogni attività corporea su di sé o su terzi volta all'eccitazione o al
godimento sessuale di almeno uno dei partecipanti (Bernard Corboz, op. cit., p.
785.
n. 6 ad art. 187 CP). Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere
preliminarmente gli atti privi di sembianza sessuale - e, pertanto, non
riconducibili all'art. 187 CP - da quelli che, per un osservatore neutro, sarebbero
di chiara connotazione sessuale e che, quindi, adempiono sempre i presupposti
oggettivi del predetto reato, indipendentemente dal movente dell'autore oppure
dal significato che questi o la vittima attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del
6.
giugno 2011; 6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.2). Nei casi dubbi,
cioè in quei casi che esteriormente non appaiono né neutri né di chiara natura
sessuale, bisogna tener conto dell'insieme delle circostanze, segnatamente
dell'età della vittima o della differenza d'età tra le persone coinvolte, della
durata dell'atto e della sua intensità, come pure del luogo scelto dall'autore
(DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3h; STF 6B_103/2011 del 6 giugno
2011.
consid. 1.1). Per la dottrina, in questi casi occorre esaminare, come
avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV 38, 104 IV 260, 103 IV 169), fra
l'altro se l'intenzione dell'autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale
o quello altrui (Stratenwerth/jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna
2010, § 7 n. 12). Nei casi in cui l'atto coinvolge un fanciullo, l'esame va
fatto tenendo presente che, secondo costante giurisprudenza, la nozione di atto
di natura sessuale dev'essere interpretata in modo ampio e che, nella pratica
dei tribunali cantonali supportata dal TF e dalla dottrina, si nota una
tendenza all'ammissione dell'esistenza di un atto sessuale ai danni di un
fanciullo anche in caso di toccamenti soltanto furtivi sopra i vestiti che
provocherebbero, per l'adulto, l'applicazione dell'art. 198 cpv. 2 CP (DTF 137
IV 263 consid. 3.1; STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; Bernard
Corboz, op cit., ad art. 187 CP, n. 7). A dipendenza dell'età della vittima e/o
della differenza d'età fra vittima e autore, dunque, il presupposto oggettivo
dell'atto di natura sessuale va ammesso già per atti relativamente banali:
vanno, per esempio, considerati atti sessuali ai sensi dell'art. 187 CP, non
soltanto dei toccamenti furtivi delle parti sessuali, ma anche toccamenti meno
intrusivi, quali, ad esempio, toccamenti nella zona del petto o del ventre o
delle gambe.
La natura sessuale di un atto deve, in ogni caso, essere ammessa
se l'atto in questione è tale da perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6
giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto che, come visto sopra, un tale perturbamento
non è, comunque, condizione di applicazione dell'art. 187 CP. Dal profilo
soggettivo, il reato di cui all'art. 187 CP deve essere commesso con dolo,
quanto meno eventuale. L'intenzione deve portare sia sul carattere sessuale
dell'atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni sedici (Corboz, op
cit., n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21). Con riferimento al reato
di coazione sessuale, chiunque, usando minaccia, violenza, esercitando
pressioni psicologiche o rendendola inetta a resistere, costringe una persona,
a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, si
rende punibile di coazione sessuale ai sensi dell'art. 189 CP.
Gli elementi oggettivi della coazione sono dunque: un atto analogo
alla congiunzione carnale. Tale atto si concretizza quando i genitali
dell'autore entrano in stretto contatto con il corpo della vittima o quando i
genitali della vittima entrano in stretto contatto con il corpo dell'autore.
Per seguire Stratenwerth, nel suo Handkommentar, occorre che vi sia "ein
besonders engen Kontakt". Dunque: non occorre solo un contatto tra
genitali di uno e il corpo dell'altro, come non è sufficiente che i genitali
dell'uno entrino in stretto contatto con il corpo dell'altro. Occorre bensì che
vi sia un contatto particolarmente stretto tra i genitali dell'uno e il corpo
dell'altro. Particolarmente stretto, "ein besonders engen Kontakt".
Oppure un altro atto sessuale: dove per atto sessuale si intende
tutte quelle azioni che ad un osservatore esterno abbiano una chiara
connotazione sessuale, ovvero direttamente destinate all'eccitazione e/o alla
soddisfazione della libido. La DTF 125 IV 58 parla di azioni che "für den
Aussenstehenden nach ihrem äusseren Erscheinungsbild eindeutig sexualbezogen
sind". Secondo la giurisprudenza occorre distinguere preliminarmente gli
atti privi di sembianza sessuale, che non rientrano negli atti puniti dalla
legge, da quelli che, per un osservatore neutro, sarebbero di chiara
connotazione sessuale. Nei casi dubbi, cioè in quei casi che esteriormente non
appaiono né neutri né di chiara natura sessuale, bisogna tener conto
dell'insieme delle circostanze, segnatamente dell'età della vittima o della
differenza di età tra le persone coinvolte, della durata dell'atto o della sua
intensità, come pure del luogo scelto dall'autore e infine se l'intenzione
dell'autore è di soddisfare il proprio istinto sessuale o quello altrui. E, ad
aggiungersi agli elementi oggettivi del reato, vi è un atto di costrizione: ovvero
un agire dell'autore che permetta di superare lo stato di rifiuto della
vittima. La costrizione può derivare da minaccia o da violenza, elementi
palesemente non applicabili al nostro caso e pertanto che non necessitano di
approfondimento. La costrizione, nel nostro caso, è pretesa essere stata
esercitata in forma di pressione psicologica. La coazione di natura psicologica
deve essere il risultato di una situazione creata dall'autore. Non va pertanto
confuso l'esercizio di una "violenza strutturale" con il semplice
approfittare di relazioni private o sociali preesistenti (STF 6P.63/2005).
L'autore deve creare concretamente e fattivamente (e non limitandosi ad
approfittarne -DTF 131 IV 107-) una situazione di costrizione,
strumentalizzando il modo attivo, ai propri fini, i legami sociali. Pertanto la
subordinazione cognitiva e di dipendenza emotiva e sociale possono produrre una
pressione psichica soltanto quando l'autore trasforma un particolare tipo di
relazione sociale in un mezzo di costrizione per raggiungere i suoi scopi (STF
6P.200/2006). Il Tribunale federale ha già avuto modo di dire al riguardo che
una situazione di inferiorità fisica o di dipendenza sociale possono essere
sufficienti (DTF 124 IV 159). Tuttavia in questo caso la pressione deve avere
una certa intensità atta a provocare una situazione di costrizione: non è ad
esempio sufficiente che la vittima decida di cedere alle sollecitazioni
soppesando gli interessi, come ad esempio la possibilità di perdere un amico o
un terapeuta apprezzato (DTF 131 IV 109). La coazione è un'infrazione
intenzionale e quindi l'autore deve sapere che la vittima non è consenziente
(DTF 122 IV 100) e deve volere che il suo consenso dipenda dal mezzo coercitivo
utilizzato (STF 6S. 121/2003). Un errore sui fatti è in questo caso possibile.
L'infrazione è infine causale ovvero la vittima subisce o compie un atto
sessuale a causa della costrizione imposta. Naturalmente nel caso di specie è
data assolutamente per pacifica la sussistenza del reato di cui al p.to 1 dell'AA,
segnatamente gli atti sessuali con fanciulli. Per la difesa potrebbero
sussistere invece potenziali dubbi sull'applicabilità alla presente fattispecie
del reato di cui al p.to 2 dell'AA, ovvero quello di coazione sessuale in
concorso con gli atti sessuali con fanciulli. Dubbi in particolare potrebbero
sussistere in relazione con l'effettivo atto coattivo, che nel caso di specie
non può che essere quello dell'indebita pressione psicologica, che avrebbe
dovuto essere sfruttata dall'autore del reato per sopprimere un rifiuto
esplicito da parte della vittima. Dubbi che avrebbero in primis dovuto tuttavia
essere chiariti esperendo ulteriori dolorosi atti d'inchiesta - segnatamente
interrogatori e confronti con la vittima ACPR 2 in particolare - e che l'imputato
stesso ha chiesto esplicitamente di non effettuare. In simili circostanze, la
difesa non ha né gli strumenti, né la volontà per contestare la sussistenza del
reato di coazione sessuale nel caso di specie. Per la difesa è in ogni caso del
tutto irrilevante il vestito giuridico che si vuole dare alla presente
fattispecie. I fatti restano quelli, a prescindere del nome con il quale essi
vengono chiamati.
Rilevante per la difesa è invece solo e soltanto la valutazione
del grado di colpevolezza dell'imputato e la relativa commisurazione della pena
che ne deriva. Soltanto su questi aspetti la difesa intende concentrare i suoi
sforzi. Per quanto riguarda invece la sussistenza degli elementi oggettivi e
soggettivi dei reati ipotizzati nell'atto di accusa la difesa si rimette al
prudente giudizio di questa lodevole Corte. Quanto al reato di circolazione
stradale previsto nell'atto di accusa aggiuntivo ACC 96/2020, la difesa non lo
contesta in alcun modo in fatto o in diritto, dal momento che il reato sussiste
ed è stato pacificamente ammesso. Il difensore puntualizza che il suddetto atto
di accusa rischia di avere delle conseguenze assolutamente gravose dal momento
che inevitabilmente dovrà comportare la revoca della sospensione condizionale
della pena inflitta il 21 settembre 2017 dal Ministero pubblico per infrazione
analoga a quella del 27 dicembre 2019. La suddetta revoca dovrebbe comportare
l'aggiunta di 3 mesi alla condanna che IM 1 riceverà oggi in aula, nel caso in
cui non si possa aderire alla proposta della pubblica accusa di pronunciare una
pena unica per l'insieme dei reati, proposta alla quale la difesa si allinea.
Nella denegata ipotesi in cui ciò non possa avvenire, il difensore
chiede che la condanna che verrà inflitta a IM 1 tenga comunque conto del
potenziale influsso negativo della suddetta revoca della condizionale, affinché
non sia un’infrazione triviale per rapporto a quelle contenute nell'atto di
accusa principale a causare una pena privativa della libertà per IM 1.
Venendo alla valutazione della colpevolezza dell'imputato e alla
relativa commisurazione della pena, la difesa ricorda che ex l'art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la
pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa
è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o
la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto
designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e
"modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono
ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà
dell'autore di decidersi a favore della legalità e contra l'illegalità nonché
l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF
6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla
libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne",
e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per
esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate
da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio
del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata,
così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro
la gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la
pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e
precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve,
poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale
così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha
precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve
essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP infine, quando
per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più
pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per
il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare
di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato
al massimo legale del genere di pena (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114;
Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
Dal profilo oggettivo, a qualificare la colpa di IM 1 è il fatto
che egli ha agito ripetutamente, sull'arco di diverso tempo e ai danni di due
persone. Con la sua condotta, egli ha violato il diritto all'autodeterminazione
in ambito sessuale delle sue vittime, e ne ha potenzialmente messo a repentaglio
il diritto a un naturale ed equilibrato sviluppo e maturazione sessuale. Benché
non vi siano, agli atti, certificati medici al riguardo, già solo sulla base
della comune conoscenza della vita è evidente anche al profano la natura lesiva
dell'essere sottoposto a toccamenti quali quelli descritti da parte di una
persona nella quale nutrivano fiducia, vuoi per l'età, vuoi per il tipo di
relazione esistente fra le parti.
I minori hanno, infatti, dovuto vivere passivamente un'esperienza,
attinente alla sfera sessuale, che andava aldilà della loro possibilità di
gestione ed elaborazione naturale. In questo senso, si può ben considerare che
la lesione del bene protetto non è di un'intensità trascurabile. Vista e
considerata anche l'imputazione concomitante del reato di coazione sessuale, la
colpa, dal profilo oggettivo, può essere definita medio-grave. Dove per la
difesa vi è ampio margine di manovra nella riduzione dell'entità della colpa è
invece nella sua valutazione dal punto di vista soggettivo. Per la difesa la
colpa di IM 1 dal profilo soggettivo deve essere qualificata soltanto come
lieve e ciò per i seguenti motivi:
- Egli non ha anzitutto agito per fini egoistici. Non era alla
ricerca di alcun genere di soddisfazione delle proprie pulsioni sessuali. Come
ampiamente già detto, e riconosciuto in sede peritale, rispettivamente come ha
avuto modo di raccontare anche la sua terapista, IM 1 ha agito come ha agito
per un problema di riconoscimento dei limiti fra gioco, rispettivamente
coccole, e atto sessuale;
- Per la difesa, deve anche essere dato poi atto che quanto IM 1
ha posto in atto sulle sue vittime, deriva con ogni probabilità da sue proprie
esperienze pregresse, di cui egli non ha memoria, ma che sono state raccontate
da chi lo conosce, segnatamente da una delle vittime e dalla madre della
seconda. Per la difesa, il problema con la sfera sessuale di IM 1 trae la sua
origine da violenze di analogo genere subite in infanzia e di cui egli non ha
memoria, ma che avrebbero pacificamente influito sul suo sviluppo
psicosessuale;
Dal profilo soggettivo della valutazione della colpa occorre
ancora considerare la sua debilità mentale, e la conseguente lieve scemata
imputabilità stabilita in sede peritale.
Debilità mentale per la quale la pubblica accusa ha ritenuto
adeguata, conformemente alla prassi, una riduzione della colpa e della relativa
pena pari al 25%. Ora, in questo la difesa rileva che in virtù della
giurisprudenza federale sviluppata in relazione con l'art. 19 cpv. 2 CP (cfr.
DTF 136 IV 55, consid. 5.6 e DTF 76 IV 34, consid. 2), di principio una
riduzione lineare in percentuale della pena non è giustificata. Occorre
piuttosto sempre prendere in considerazione le circostanze del caso di specie,
segnatamente la sussistenza concomitante di ulteriori elementi di riduzione
della colpa. Il caso di specie, per la difesa non fa eccezione, proprio perché
ci troviamo a valutare la colpa dell'imputato nella commissione di reati
sessuali, in presenza di un imputato che, a causa della sua debilità mentale,
ma verosimilmente anche poiché vittima in precedenza di abusi, aveva una
comprensione limitata e difficoltosa dei limiti di ciò che è giusto e sbagliato
nelle manifestazioni di affetto verso quelli che, nella sua forma mentis
(quella di un bambino di 9-12 anni di età) sono di fatto dei coetanei. Inoltre,
ancora deve essere considerato che egli agiva con gli strumenti e la maturità
sessuale di un bambino di 9-10 anni, come riconosciuto in sede di perizia
giudiziaria. Letta in questi ambiti, la disabilità di IM 1, unita al suo
difficile vissuto personale sin dalla tenera età, ha per la difesa influito in
modo molto più marcato rispetto a quanto può tenere in considerazione la
riduzione lineare della sua colpa e della relativa pena pari al 25%. È proprio
in virtù di tali considerazioni che la difesa chiede che nel caso di specie questa
lodevole Corte abbia a considerare la colpa di IM 1 dal profilo soggettivo
quale lieve, ciò che controbilancia la colpa derivante dagli elementi oggettivi
dei reati compiuti. In ragione di ciò, vi è margine, a mente della difesa e in
applicazione dell'art. 19 cpv. 2 CP per un'ulteriore riduzione della colpa per
rapporto a quanto stabilito dalla pubblica accusa, con conseguente ulteriore
riduzione della pena a carico di IM 1. Stabilito il grado di colpa occorre a
questo punto ancora considerare le attenuanti sia generiche che specifiche
applicabili al caso di specie in virtù dell'art. 48 CP. Fra queste, la più
rilevante di tutte nel caso di specie è senz'altro l'attenuante specifica del
sincero pentimento giusta l'art. 48 lett. d CP. La difesa chiede che a IM 1 sia
garantita l'attenuante del sincero pentimento in virtù anzitutto del
comportamento da egli tenuto in fase d'inchiesta.
L'ho già detto: l'atteggiamento procedurale di IM 1 è stato
ineccepibile.
Nonostante che al momento del suo fermo egli ancora non avesse
completamente realizzato nella sua mente la gravità di quanto accaduto, non ha
mai cercato di ridurre o diminuire le sue responsabilità, di sminuire le sue
colpe o di arrampicarsi sugli specchi. Non si è attaccato a facili scuse, bensì
ha integralmente e sin da subito ammesso le sue colpe, spiegando come meglio
poteva quanto accaduto. Significativo è in particolare quanto ammesso
dall'imputato in relazione con ACPR 2. È stato IM 1 stesso a precisare natura e
frequenza di quanto avveniva. È stato IM 1 di fatto ad autoaccusarsi del reato
di coazione sessuale, precisando che i toccamenti di cui aveva parlato la
vittima erano talvolta in realtà vere e proprie masturbazioni, rispettivamente
a quantificarne la frequenza. Senza le spontanee ammissioni di IM 1, il reato
di coazione sessuale non avrebbe nemmeno potuto essergli imputato. È a seguito
delle sue ammissioni che il reato è stato aggiunto in corso d'inchiesta. La sua
situazione deve essere dunque paragonata a chi si è spontaneamente costituito
in giustizia per il reato commesso.
Anche l'ammissione di IM 1 per quanto attiene il fratello ACPR 1 è
stata significativa. Egli ha accettato le imputazioni benché nemmeno le
ricordasse, sulla base dell'assunto che il fratello non mente. Da ultimo, non
va neppure dimenticato il risarcimento alle vittime, per le quali è stato
consegnato al patrocinatore delle stesse un riconoscimento di debito che
contiene l'incarico irrevocabile al suo curatore, ovvero in questo ad un
funzionario pubblico, di procedere con i necessari bonifici. Avuto riguardo a
tutti gli elementi che precedono, la difesa chiede che a IM 1 venga garantita
l'attenuante del sincero pentimento.
Continuando con le attenuanti specifiche, la difesa chiede anche
l'applicazione al caso di specie dell'attenuante di cui all'art. 48 lett. e CP,
ovvero il lungo tempo intercorso fra i fatti e l'odierno dibattimento, senza
che l'imputato abbia reiterato gli atti per i quali viene perseguito e abbia
tenuto una buona condotta. A mente della difesa, vi è spazio per la concessione
anche di questa attenuante, nonostante lo scivolone del dicembre dello scorso
anno in materia di circolazione stradale, al fine di tenere conto degli sforzi
profusi dall'imputato, sin dal momento della sua scarcerazione, nel seguire la
terapia che gli è stata indicata e nell'attenersi strettamente alle gravose
condizioni della sua liberazione provvisoria. IM 1 ha mostrato impegno e
costanza nel seguire la terapia, da cui trae immenso giovamento, ne dà atto la
sua terapeuta nel rapporto del 13 luglio 2020. Egli, scarcerato ormai due anni
orsono, si è sempre ben comportato e ha confermato con fatti concreti di aver
ben compreso come deve comportarsi nei confronti dei minori e delle vittime dei
suoi reati, che non ha più frequentato. Ha continuato a lavorare presso il
laboratorio protetto per il quale ha sempre lavorato e ha dimostrato assoluto
impegno nel ricostruire la sua vita. Del resto, occorre anche dire, il
procedimento penale nei confronti di IM 1 ha avuto i suoi tempi morti. Una
prima lunga pausa successiva alla sua scarcerazione, e un'altra sino
all'emanazione dell'atto di accusa. Si comprendono senz'altro le ragioni alla
base di queste lunghe pause, che sono del resto state utili per valutare
l'efficacia delle misure terapeutiche poste in atto, tuttavia non si può non
considerare che l'imputato è in libertà da oltre due anni e nel frattempo è
tornato alla sua vita e che di ciò si deve di certo tenere conto nella
valutazione della giusta condanna. Tenuto conto delle suddette circostanze, la
difesa chiede dunque che IM 1 possa beneficiare anche dell'attenuante specifica
di cui all'art. 48 lett. e CP. Da ultimo, occorre ancora tenere conto delle
attenuanti generiche interne ed esterne alla sua persona, segnatamente:
- La difficoltà di vita anteriore, ovvero l'abbandono da parte del
padre, la vita trascorsa in istituti, le sue difficoltà di memoria che gli
impediscono di formarsi una propria storia personale e in generale la difficile
vita che egli vive giorno per giorno confrontato con la sua disabilità e le
limitazioni che ne derivano;
- La probabilità che egli sia stato a sua volta vittima in passato
di illecite attenzioni indesiderate;
- Per quanto attiene ai fatti concernenti ACPR 1, occorre
considerare che IM 1 all'epoca dei fatti era minorenne e come tale deve essere
giudicato;
- Relativamente alla vittima ACPR 2 invece, egli va ancora
considerato un giovane adulto all'epoca dei fatti;
- Da ultimo occorre considerare il dato di fatto che se egli è
giunto in quest'aula di Tribunale oggi è verosimilmente dovuto al fatto che le
persone a lui più vicine e finanche le Autorità di protezione preposte, hanno
sottovalutato i numerosi campanelli di allarme che già da tempo suonavano in
relazione con i turbamenti della sfera sessuale di cui IM 1 è sempre stato
protagonista e di cui ho già ampiamente parlato.
Tirando le somme, per la difesa nel caso concreto vi è ampio
margine per ridurre la pena da infliggere a IM 1 in modo ben più massiccio
rispetto a quanto richiesto dalla pubblica accusa, sia perché il grado di
colpa, soprattutto con riferimento alla colpa soggettiva è più basso rispetto a
quanto ritenuto dall'accusa, sia per le attenuanti generiche e specifiche di
cui non si è tenuto conto nella formulazione della pena proposta. Avuto riguardo
a tutto quanto sin qui detto, la difesa chiede in definitiva che IM 1 sia
condannato ad una pena unica non eccedente i 24 mesi. Nel caso in cui la pena
unica non possa essere pronunciata in virtù della revoca della sospensione
condizionale alla pena pronunciata dal Ministero pubblico in data 21 settembre
2017, ad una pena di 21 mesi ai quali si aggiungeranno i 3 mesi previsti dalla
suddetta condanna precedente, per un totale comunque di 24 mesi. Quanto alla
sospensione condizionale della pena, l'art. 42 cpv. 1 CP sancisce il principio
in base al quale il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena
detentiva da sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Di principio,
quindi, se l'autore non è recidivo, in assenza di un pronostico sfavorevole,
deve essere ordinata la sospensione condizionale della pena, laddove un
pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.2.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una sospensione della
pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve
essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle
circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della
sua situazione personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La
valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti
della personalità della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il
Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare
un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti
pertinenti. Ora, nel caso di specie, vero è che la perizia giudiziaria sancisce
in capo all'imputato un possibile rischio di recidiva, in particolare nel caso
in cui egli continuasse a frequentare minorenni. Questo rischio di recidiva può
adeguatamente essere contenuto sottoponendo l'imputato ad una psicoterapia in
regime ambulatoriale di lunga durata. Ora, i due anni trascorsi con l'imputato
in libertà ci hanno dimostrato che egli sa seguire alla lettera le norme di
comportamento e la terapia alla quale è stato assoggettato e che lo fa di buon
grado. Nessuna segnalazione di comportamenti scorretti è mai stata indirizzata
a chicchessia. Si deve dunque dare atto tanto della sua buona volontà, quanto
dell'efficacia delle misure di controllo preposte, che vanno in conseguenza
mantenute.
Premesso che tali misure vengano mantenute e ordinate per un
periodo di lunga durata che si lascia alla prudente valutazione di questa
lodevole Corte, per la difesa può comunque essere formulata nel caso di specie
una prognosi moderatamente favorevole, sicché deve essere pronunciata la
sospensione condizionale integrale della pena.
Concludendo, quella di IM 1 è in definitiva una storia molto molto
triste. Nato senza essere stato baciato dalla fortuna e con sensibili problemi
congeniti è stato abbandonato dal padre sin dai __________ anni di età. Il
piccolo IM 1 era un bambino iperattivo e autistico. L'infermità e la malattia
mentale non erano tollerabili per il padre. Così questo se ne è semplicemente
andato, lasciando la madre sola ad occuparsi di lui. La madre ha fatto quello
che ha potuto e ha sempre cercato di proteggere IM 1, ma le sue condizioni lo
portano ad essere sostanzialmente cresciuto fra istituti. Probabilmente in uno
di questi luoghi, IM 1 ha anche subito degli abusi. Egli comincia infatti ad
avere problemi nell'approccio con gli altri bambini della sua età dapprima e,
man mano che cresce, con quelli più piccoli. L'età con la quale lui interagisce
è sempre la stessa, 9-12 anni, esattamente come la sua età mentale. Nel
frattempo, chi gli sta attorno e dovrebbe proteggerlo non lo fa. La madre fa la
chioccia e cerca forse anche un po' di negare l'evidenza degli accaduti che
riguardano il figlio. Le Autorità invece condiscono i loro rapporti e resoconti
di paroloni, fra i quali si legge anche più volte la parola
"pedofilo". Ma nonostante ciò nessuno si dà la briga di fattivamente
fare qualche cosa, di intervenire, di dare a IM 1 gli strumenti per capire le
regole del gioco, quali sono i limiti e distinguere adeguatamente fra gesto di
affetto e atto illecito. Non segue una terapia, e non riceve un supporto medico
professionale. Quella con cui ci siamo trovati confrontati oggi in aula, gli
atti indicibili che questo bambino imprigionato nel corpo di un adulto ha
commesso, sono per la difesa la diretta conseguenza di tutto questo. La difesa
è convinta, e ci si augura che lo sarà anche questa lodevole Corte, che IM 1
non è cattivo. Che IM 1 non è un maniaco. Che IM 1 non è una minaccia. È solo
un bambino più fragile degli altri a cui per troppo tempo è mancata una vera
guida. E che quindi la sua risocializzazione debba avere la priorità, perfino
sulla stretta applicazione di una sanzione penale. Per la difesa a IM 1 va
finalmente data una chance. Se l'è guadagnata, impegnandosi fattivamente per
oltre due anni nel seguire la strada che per la prima volta grazie a questo
procedimento, gli è stata tracciata davanti. Ora è rimasta una sola cosa da
fare: bisogna lasciarlo camminare.
Considerato, in fatto ed in diritto
-- che in merito alla vita ed
ai precedenti penali di IM 1, cittadino __________, nato il __________, si
rinvia al suo verbale d’interrogatorio dinanzi al Procuratore pubblico (INC.2018.4583:
VI 02.06.2018 PP in AI
10, pag. 7-8), allo scritto 18.06.2018 del curatore __________ (INC.2018.4583:
AI 34), all’estratto
del casellario giudiziale svizzero aggiornato al 30.01.2020 (doc. TPC 5; INC.2018.4583:
AI 48 e AI 9; INC.2020.1920: AI 2), al verbale d’interrogatorio della madre
dinanzi alla Polizia (INC.2018.4583: VI 09.07.2018 PS __________ in AI 53, pag. 2-9), nonché al
verbale d’interrogatorio dibattimentale dell’imputato del 21.07.2020 (allegato
1.
al verbale del dibattimento pag. 1-3);
-- che le ammissioni di IM 1
dei fatti così come indicati al punto 1.2 dell’AA (quelli che concernono ACPR 2)
sono ampiamente confortate dagli elementi agli atti. L’imputato ha invece
affermato di non ricordare quelli di cui al punto 1.1 dell’AA, ossia gli atti
perpetrati nei confronti di ACPR 1, precisando nondimeno che quest’ultimo non
dice bugie (VI 10.07.2018 PP in AI 56). Le risultanze di causa, segnatamente le
dichiarazioni di ACPR 1, corroborano l’accusa anche su questo punto (INC.2018.4583:
trascrizione videoregistrazione VI 01.06.2018 PS IM 1 in AI 28, pag. 1-30; videoregistrazione del VI 01.06.2018 PS
ACPR 2 in USB e videoregistrazione prodotta da ACPR 1 in USB entrambe annesse a
Rapporto di arresto provvisorio 01.06.2018 in AI 8, Rapporto di audizione video registrata
- specialista - 04.06.2018 in AI 25; VI 02.06.2018 PP IM 1 in AI 10, pag. 2-7;
trascrizione videoregistrazione VI 07.06.2018 PS ACPR 1 in AI 33, pag. 1-31; trascrizione videoregistrazione
VI 28.06.2018 PS IM 1 in AI 63, pag. da 1 a 21; VI 10.07.2018 PP IM 1 in AI 56,
pag. 2-5; VI 06.09.2019 PP IM 1 in AI 100, pag. 2-6; allegato 1 al verbale del
dibattimento pag. 3-5);
-- che è pacifico che gli atti
perpetrati da IM 1 nei confronti delle vittime sono, dal profilo oggettivo,
atti sessuali. Va evidenziato, poi, che la norma in questione protegge i minori
di anni 16 in ragione della loro giovane età, di modo che non è rilevante che
abbiano o meno acconsentito all’atto. Vi è, inoltre, coazione sessuale.
L’imputato, invero, non ha unicamente approfittato di relazioni private
preesistenti, ma ha altresì fattivamente creato una situazione di coazione di
natura psichica. Egli ha, infatti, incrementato finanche a dismisura i rapporti
con ACPR 2 e le attività che faceva con lui. Significative sono le parole di ACPR
2: “mi sta un po’ troppo addosso (…)”, “… vado in cucina a bere… viene anche
lui…mi segue… mi sta un po’ troppo addosso… (…)” (dichiarazioni di ACPR 2 nell’audizione
videoregistrata del 1° giugno 2018), o quelle di ACPR 1: “il ACPR 2 per IM
1.
stava diventando un’ossessione”, “troppo appiccicati” (VI Pol 7
giugno 2018 ACPR 1 in AI 33). Dall’istruttoria
è emerso che l’imputato ha più volte chiuso porte a chiave (VI Pol 7 giugno 2018 ACPR 1 in AI 33), così come ha
sfruttato l’ascendenza di persona che accudisce, che ha più anni rispetto alle
vittime, entrambe in tenera età. Nei confronti di ACPR 1 ha anche sfruttato la
sua figura di fratello maggiore. Per quanto concerne la differenza di età,
basti pensare che, in un episodio in cui ha applicato lo scotch da elettricista
sul pene di ACPR 1, questi aveva solo 7 anni e lui, l’imputato, 14. Così ha
riferito ACPR 1 di quanto accaduto: “...io... io gli
stavo dicendo "no basta" e lui ha detto "no, dai, ancora per favore, dai, dai, facciamo..." eccetera, con lo scotch ha detto
"lo, lo faccio solo una volta" di qua e di là, ma io continuavo a dirgli di no finché.., gli continuavo a dire di no” (VI Pol 7 giugno 2018 ACPR 1 in AI 33);
-- che dal profilo soggettivo,
come evidenziato nella relazione del perito giudiziario, l’imputato ha compreso
il carattere illecito dei suoi atti, seppur parzialmente nel senso che vi è una
lieve scemata imputabilità. Egli aveva la capacità di agire secondo tale
valutazione. D’altra parte, che IM 1 comprendesse il carattere illecito o
perlomeno immorale dei suoi atti vi sono evidenze chiare nelle risultanze
istruttorie. Basti pensare all’episodio, rievocato da ACPR 1 e che a suo dire
avrebbe portato al suo allontanamento da IM 1: la vittima ha ricordato che
all’arrivo del padre nella stanza, IM 1 aveva smesso di masturbarlo. Perché
interrompere un atto che non si percepisce come sbagliato? Basti pensare,
inoltre, al fatto che dopo che ACPR 1 gli aveva detto di averlo filmato e che
se non avesse smesso lo avrebbe detto alla mamma, ha continuato a perpetrare
gli atti sessuali nei confronti di ACPR 2, seppur in maniera minore, malgrado
l’imputato abbia ammesso di aver capito che era una cosa sbagliata;
-- che in forza alle
risultanze istruttorie e dibattimentali, così come indicate sopra, essendone
adempiute le condizioni oggettive e soggettive di legge, IM 1 è stato riconosciuto
colpevole del reato di atti sessuali con fanciulli, ripetuti (art. 187 n. 1 CP) di cui al punto 1 dell’atto d’accusa ACC 249/2019
del 28.11.2019 e di coazione sessuale, ripetuta (art. 189 cpv. 1
CP) di cui al punto 2 del predetto atto di accusa;
-- che, sulla scorta di quanto
agli atti, sono chiaramente riuniti anche i presupposti del reato di guida
senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr) di cui all’atto d’accusa
aggiuntivo ACC 96/2020 del 15.05.2020 (INC.2020.1920: Rapporto di costatazione
03.02.2020
della Polizia cantonale in AI 1; VI 14.01.2020 PS __________ all. ad AI 1, pag. 1-3;
VI 13.01.2020 PS IM 1
all. ad AI 1, pag. 3-4);
-- che la colpa di IM 1 è
stata stabilita da questa Corte in medio-grave. Dal profilo oggettivo,
l’imputato risponde di atti sessuali perpetrati su un lungo lasso di tempo (più
anni) e con intensa frequenza. Non ha da essere argomentato molto per
dimostrare la gravità della lesione dei beni protetti causata dall’agire di IM
1.
Agendo come ha fatto, egli ha leso, non solo il diritto
all’autodeterminazione in ambito sessuale delle vittime, ma ne ha gravemente
messo a rischio il diritto a un naturale ed equilibrato sviluppo e maturazione
sessuale, mettendole precocemente e anzitempo a contatto con manifestazioni
della sfera sessuale che nulla avevano a che fare con la loro età e la loro
persona, costringendole a confrontarsi con esse quando ancora non avevano né
gli strumenti per comprenderle né per elaborare senza traumi le loro reazioni
più intime. Dal profilo soggettivo, eloquente di una certa pervicacia a
delinquere è la circostanza che IM 1 abbia insistito nonostante il no reiterato
del fratello ACPR 1, all’epoca di anni 7, ad avvolgere il pene della vittima
con dello scotch da elettricista;
-- che nel determinare la
colpa dell’imputato si è chiaramente tenuto conto, come detto, della lieve
scemata imputabilità attestata nella perizia giudiziaria (inc.2018.4583: rapporto intermedio 02.07.2018
Dr. Med. __________ in AI 43, pag. 1-7; perizia 21.09.2018 Dr. Med. __________
in AI 79, pag. 1 – 17; VI 16.10.2019 PP Dr. __________ in AI 104, pag. 2-8);
-- che con riferimento ai
fattori legati all’autore, vi è che l’autore ha posto in essere parte dei suoi
atti quando era ancora minorenne o giovane adulto. Egli ha prestato
collaborazione processuale e ha anche riconosciuto le pretese avanzate dalle
parti civili;
-- che dal punto di vista
delle attenuanti specifiche, la Corte ha reputato esserci sincero pentimento
(art. 48 lett. d CP). Vi è l’impegno, serio e concreto, a risarcire il torto
morale alle vittime. Ma vi è di più. IM 1, bambino di 9-10 anni in un corpo di
adulto, ha rinunciato, e lo ha dimostrato con atti concreti, alla vicinanza di
altri bambini. Ciò che nella sua logica fanciullesca comporta la rinuncia,
gravosa, a una parte della sua individualità;
-- che la Corte ha anche
tenuto conto, per parte degli atti di cui al punto 1.1 dell’AA, del lungo tempo
trascorso (art. 48 lett. e CP);
-- che, tenuto conto delle
risultanze istruttorie e dibattimentali, IM 1, avendo agito in stato di lieve
scemata imputabilità e avendo dimostrato sincero pentimento, ritenuto inoltre
il lungo tempo trascorso, è stato condannato, trattandosi di una pena
parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai decreti d’accusa del 28, 04. 2014,
31,08.2015 e 21.09.2017 del Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla pena
detentiva di 2 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la cui
esecuzione è stata condizionalmente sospesa in ragione di 24 mesi con un
periodo di prova di 4 anni, mentre per il resto è da espiare. È stata ordinata
la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere di fr. 40.- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 21.09.2017
del Ministero pubblico del Cantone Ticino;
-- che, ben precisato che non
tocca a questa Corte determinarsi al riguardo, trattandosi di specifica
competenza del giudice di applicazione della pena, la scrivente autorità, alla
luce del sincero pentimento dimostrato da IM 1 nonché del lungo tempo trascorso
dai fatti e ricordato, come evidenziato dallo stesso perito giudiziario (rapporto intermedio 02.07.2018
Dr. Med. __________ in AI 43, pag. 7, pto 3.5; perizia 21.09.2018 Dr. Med. __________
in AI 79, pag. 17, pto 4.6), che l’imputato “per le sue scarse
capacità neurocognitive” vive in uno stato di “notevole ansietà e
sopporta poco il regime penitenziario”, così come tenuto conto del percorso
terapeutico riconosciuto adeguato dal perito, non si oppone fin d’ora a
modalità di esecuzione della pena al condannato più favorevoli;
-- che, nel medesimo giudizio,
sulla base delle risultanze istruttorie, predibattimentali e dibattimentali
(scritto 09.07.2018 __________ in AI 52; VI 10.07.2018 PP IM 1 in AI 56, pag. 6-7; scritti della
Dr.ssa Med. __________ del 24.07.2018 in AI 69 del 27.07.2018 in AI 72, del
10.08.2018
in AI 77, del 24.08.2018 in AI 76, del 26.10.2018 in AI 88 e del
05.02.2019
in AI 95; perizia 21.09.2018 Dr. Med. __________ in AI 79, pag. 17;
relazione medica 05.03.2019 Dr.ssa __________ in AI 96, pag. 1-3; VI 06.09.2019
PP IM 1 in AI 100, pag. 2-3, 5-6; VI 02.10.2019 PP Dr.ssa __________ in AI 102,
pag. 2-6; VI 16.10.2019 PP Dr. __________ in AI 104, pag. 2-8; scritto
22.10.2018
Dr. Med. __________ in AI 86; doc. TPC 25; allegato 1 al verbale del dibattimento
pag. 3), nei confronti di IM 1 è stata ordinata la continuazione del
trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP. Al condannato è, inoltre, stato fatto
divieto assoluto, fino all’inizio dell’espiazione della parte di pena non
sospesa, di contattare le vittime, di avvicinarsi al loro domicilio, e gli è
stato ordinato di mantenersi a una distanza di almeno 200 metri da loro. Gli è,
infine, stato interdetto, per la durata di 10 anni, l’esercizio di qualsiasi
attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto
regolare con minorenni (art. 67 cpv. 3 lett. a e b CP);
-- che IM 1 ha raggiunto un
accordo con gli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, riconoscendo, quale
risarcimento per torto morale, in favore del primo l’importo di fr. 1'000.- e
in favore del secondo l’importo di fr. 3'000.-. In esecuzione dell’accordo,
l’imputato si è obbligato a versare ogni mese, la prima volta il 31 luglio
2020, fino a estinzione del riconosciuto debito, fr. 100.- a favore di ACPR 1 e
fr. 300.- a favore di ACPR 2. IM 1 ha dato incarico irrevocabile al suo
curatore __________ per il relativo adempimento (verbale del dibattimento pag. 2; allegato
1.
al verbale del dibattimento pag. 6; doc. dibattimentale 2);
-- che, richiamate le prese di
posizione delle parti in merito ai sequestri (allegato 1 al verbale del dibattimento pag. 6), in
applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP è stato ordinato il mantenimento agli
atti della chiave USB verde Siemens (nr. Reperto 63284) mentre, non essendo
date le condizioni della predetta norma, né quelle degli art. 69 e 70 CP,
richiamato l’art. 267 cpv. 1 CPP, è stato ordinato il dissequestro, a passaggio
integrale della sentenza, della Microcamera Race Mini GoXtreme (nr. Reperto
63283) (allegato 2 al
verbale del dibattimento pag. 4 pto. 8);
-- che la tassa di giustizia
di fr. 1'000.- e le spese procedurali (art. 422 segg. CPP) sono state poste a
carico di IM 1 (art. 426 cpv. 1 CPP);
-- premettendo che la relativa
tassazione non è stata impugnata presso la CRP (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396
cpv. 1 CPP, allegato 2 al
verbale del dibattimento pag. 4 pto. 10.1), l’avv. DUF 1, difensore
d’ufficio (art. 132 CPP) dall’01.06.2018 (AI 15) di IM 1, ha presentato tre
note professionali, la prima datata 07.11.2019 (AI 107), la seconda 25.03.2020 (doc.
TPC 12) e la terza 21.07.2020 (verbale del dibattimento 2 luglio 2020 a pag. 2
e doc. dibattimentale 1), che sono state tassate per fr. 14'086.25 e meglio fr.
12'709.15 per l’onorario, fr. 370.- per spese nonché fr. 1'007.10 per l’imposta
sul valore aggiunto, ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare l’importo di fr.
14'086.25 allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche
glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP);
-- premettendo che la relativa
tassazione non è stata impugnata presso la CRP (art. 138 cpv. 1, 135 cpv. 3 e
396.
cpv. 1 CPP), l’avv. RAAP 1, patrocinatore d’ufficio (art. 136 segg. CPP)
dal 18.06.2018 (AI 31) degli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, ha presentato due
note professionali, la prima datata 04.11.2019 (AI 113) e la seconda 16.07.2020
(doc. TPC 28), che sono state tassate per fr. 6'869.95 e meglio fr. 5’878.80
per l’onorario, fr. 500.- per spese nonché fr. 491.15 per l’imposta sul valore
aggiunto, ritenuto che IM 1 è tenuto a rimborsare l’importo di fr. 6'869.95
allo Stato del Cantone Ticino non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 19 cpv. 1, 40,
43, 44, 46 cpv. 1, 47, 48 lett. d) e e), 49, 51, 63, 67, 94, 187 n. 1, 189 cpv.
1.
CP;
95.
cpv. 1 lett. a) LCStr;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
atti sessuali con
fanciulli, ripetuti
per avere,
1.1.1
a __________ e __________,
presso le abitazioni della vittima, in occasione dell’esercizio dei diritti di
visita previsti ogni due settimane per il fine settimana, nel periodo dal 2008
al 2011, compiuto, in un numero imprecisato di occasioni, atti sessuali con il
minore ACPR 1 (__________), masturbandolo, toccandogli il pene sopra e sotto i
vestiti, nonché applicandogli del nastro adesivo sul pene;
1.1.2
a __________ presso il
domicilio della madre della vittima e a __________ presso il proprio domicilio,
nel periodo dal luglio 2016 al maggio 2018, compiuto atti sessuali con il minore
ACPR 2 (__________), masturbandolo con una frequenza settimanale dal luglio
2016.
al dicembre 2017 e con una frequenza di due volte al mese dal gennaio 2018
sino al mese di maggio 2018, nonché toccandolo sul sedere sopra e sotto le
mutande, e sul pene sopra e sotto le mutande;
1.2
coazione sessuale,
ripetuta
per avere,
nelle circostanze di cui al punto 1.1 del dispositivo, esercitando
pressioni psicologiche, ripetutamente costretto ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________)
a subire gli atti sessuali di cui al punto 1.1 del dispositivo;
1.3
guida senza autorizzazione
per avere,
il 27 dicembre 2019, a __________, condotto la vettura __________
targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza,
avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità,
avendo dimostrato sincero pentimento,
ritenuto il lungo tempo trascorso,
trattandosi di una pena parzialmente aggiuntiva a quelle di cui ai
decreti d’accusa del 28 aprile 2014, 31 agosto 2015 e 21 settembre 2017 del
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo
di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
4.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale della pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di
fr. 40.- cadauna inflitta a IM 1 con decreto d’accusa del 21 settembre 2017 del
Ministero pubblico del Cantone Ticino.
5.
Nei confronti di IM 1 è
ordinata la continuazione del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP.
6.
Fino all’inizio
dell’espiazione della parte di pena non sospesa, IM 1 ha il divieto assoluto di
contattare le vittime, di avvicinarsi al loro domicilio, nonché deve mantenersi
a una distanza di almeno 200 metri da loro.
7.
Richiamato l’art. 67 cpv. 3
lett. a) e b) CP a IM 1 è interdetto per la durata di 10 (dieci) anni
l’esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale
organizzata implicante un contatto regolare con minorenni.
§ Richiamato l’art. 67c cpv.
da 5 a 9 CP IM 1 è informato che:
-- può chiedere all’autorità
competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un’interdizione di
esercitare un’attività dopo almeno 5 (cinque) anni di esecuzione;
-- l’autorità competente
sopprime l’interdizione di esercitare un’attività se non vi è da temere che
l’autore commetta altri crimini o delitti nell’esercizio dell’attività in
questione e se ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito
il danno da lui causato;
-- se disattende un’interdizione
di esercitare un’attività o si sottrae all’assistenza riabilitativa connessa o
se tale assistenza si rivela inattuabile o non più necessaria, l’autorità
competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione che possono
porre fine all’assistenza riabilitativa o disporne una nuova;
-- se disattende, durante il
periodo di prova, un’interdizione di esercitare un’attività sono applicabili
l’art. 294 CP e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale
totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena
o della misura.
8.
In applicazione dell’art.
192.
cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti del seguente reperto
probatorio: Chiave USB verde Siemens (nr. Reperto 63284). A passaggio in
giudicato integrale della presente è ordinato il dissequestro della Microcamera
Race Mini GoXtreme (nr. Reperto 63283).
9.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
10.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
10.1
Le note professionali
07.11.2019, 25.03.2020 e 21.07.2020 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 12'709.15
spese fr. 370.00
IVA (7,7%) fr. 1'007.10
totale fr. 14'086.25
10.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14’086.25 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.
Le spese per il gratuito
patrocinio degli accusatori privati ACPR 1 (__________) e ACPR 2 (__________)
sono sostenute dallo Stato.
11.1
Le note professionali
04.11.2019
e 16.07.2020 dell’avv. RAAP 1 sono approvate per:
onorario fr. 5'878.80
spese fr. 500.00
IVA (7,7%) fr. 491.15
totale fr. 6'869.95
11.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 6'869.95 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 138 cpv. 1 e 135 cpv. 4
CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente Il
cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Perizie fr. 6'014.95
Trascrizioni fr. 1'375.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 351.90
fr. 9'041.85
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