72.2019.294
Autore colpevole di: infrazione aggravata alla LStup per aver acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri 750 g di cocaina; infrazione alla LStup ripetuta acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri 250 g di canapa
27 febbraio 2020Italiano83 min
merito alla frequentazione di casa IM 1, la stessa afferma poi di non essere più
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2019.294
Lugano,
27 febbraio 2020/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos
Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Cristina
Laghi, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2019 al 4 dicembre 2019
(149 giorni),
in carcerazione di sicurezza dal 5 dicembre 2019;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa 258/2019 del 5 dicembre 2019, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla Legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
per avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________,
__________, e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere
autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, alienato o procurato in altro
modo almeno complessivi 2'114 grammi netti di cocaina previamente acquistati da
tale __________ (rimasto non identificato), in misura di 300 grammi netti di
cocaina, e in misura di almeno 1'814 grammi netti di cocaina previamente
acquistati/ricevuti da tale __________ (rimasto non identificato), sostanza
interamente destinata all’alienazione a terze persone,
e in particolare per avere
1.1 alienato a tale __________
(rimasto non identificato) 300 grammi netti di cocaina, a tale __________
(rimasto non identificato) 20 grammi netti di cocaina, a __________ 40 grammi
netti di cocaina, ad un amico di __________ 2/3 grammi netti di cocaina, a tale
__________ 3 grammi netti di cocaina, a tale __________ 4 grammi netti di
cocaina, a †__________ 80 grammi netti di cocaina, ad un cittadino del Marocco
100 grammi netti di cocaina, a __________ 50 grammi netti di cocaina, a __________
50 grammi netti di cocaina, a tale __________/__________ 2/3 grammi netti di
cocaina, a __________ 30 grammi netti di cocaina, a __________ 10 grammi netti
di cocaina, a __________ 3 grammi netti di cocaina, ad un amico di __________ 1
grammo netto di cocaina, a __________ 1 grammo netto di cocaina, a __________ 5
grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________
20 grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________,
a __________ 2/3 grammi netti di cocaina, ad un cittadino __________ 2/3 grammi
netti di cocaina,
per complessivi 733/736 grammi netti di cocaina,
1.2 alienato a varie
persone (rimaste non identificate) almeno 1’379/1381 grammi netti di cocaina;
2. infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti
per avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________,
__________ ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, senza
essere autorizzato, intenzionalmente acquistato, detenuto, posseduto, alienato
e/o procurato in altro modo a terze persone complessivi 250 grammi netti di
canapa previamente acquistata da tale __________ (rimasto non identificato),
e in particolare per avere
2.1 alienato a __________
20/25 grammi netti di canapa, a __________ 20 grammi netti di canapa,
2.2 procurato in altro
modo (regalato) a __________ un imprecisato quantitativo di canapa e procurato
in altro modo (regalato) a __________ 20 grammi netti di canapa,
2.3 alienato i restanti
grammi netti di canapa a persone rimaste non identificate,
3. riciclaggio di denaro
per avere nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________
ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un
crimine ovvero dall’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti
da lui commessa,
e in particolare per avere
utilizzato il denaro provento dalla vendita di cocaina per il
pagamento delle rate mensili del piccolo credito acceso con __________ come
pure delle imposte ancora dovute;
4. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, nel periodo giugno 2019/09 luglio 2019 a __________,
senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 1 pastiglia di ecstasy;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli artt. 19 cpv. 2 lett. a LStup in
relazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup, 19 cpv. 1 lett. c LStup,
305bis cifra 1 CP, art. 19a LStup,
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39
alle ore 15:44.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modificare l’atto d’accusa nel senso che l’imputazione di
infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 è ripetuta.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: anche oggi l’imputato ha provato di nuovo a cambiare la versione
dei fatti, accorgendosi poi che forse valeva la pena di tenere l’ultima che
aveva dato. IM 1 ci ha detto di avere avuto un debito con la moglie e per
sistemare la sua situazione economica ha deciso di iniziare a vendere cocaina.
Ci ha messo ben poco a entrare in quel mondo, vendendo un ingente quantitativo
in poco tempo. IM 1 non è consumatore. La PP dà parziale lettura delle
dichiarazioni dell’imputato, osservando che egli ha cambiato ripetutamente
versione in merito a diversi aspetti della vicenda, segnatamente sul
quantitativo trafficato, sul guadagno conseguito, sui fornitori. Quando gli
viene contestata la contabilità, ammette vendite per almeno 1 kg di cocaina. __________
descrive il panetto da 600 grammi, di cui fa anche il disegnino. Sempre __________
ci indica il nascondiglio sopra la cappa della cucina, che IM 1 non aveva
indicato. Si procede quindi a una nuova perquisizione, rinvenendo una bilancia
elettronica e tre sacchetti di plastica, il che significa che __________ ha
detto il vero. E qui IM 1 deve sistemare le sue dichiarazioni, per cui dice che
è vero che __________ ha visto la cocaina a casa sua, ma solo dei pezzetti e
non il panetto. IM 1 non è uno sprovveduto, il povero mostro che non sa come
funziona, ma quando riceve la cocaina la taglia con il bicarbonato per averne
di più, arrivando da 600 a 700 grammi. Quando gli vengono contestati i
quantitativi indicati nell’atto d’accusa, l’imputato dichiara che è troppo. Nel
verbale successivo non si ricorda nemmeno quanto ha venduto alla __________.
Anche __________ ci indica il nascondiglio in cucina e riferisce di due
panetti, senza poterne dire il peso. __________ di panetti ne ha visti tre. C’è
poi la questione canapa, che non è tanta roba, ma indica che IM 1 si muoveva su
più fronti per vendere stupefacenti. Anche seguendo le fantasiose dichiarazioni
di IM 1, quando si fanno i calcoli con le cifre contornate sulla contabilità,
si giunge a un quantitativo superiore a 1 kg. __________ non ha sbagliato a
indicare il nascondiglio nella cappa della cucina, indicato anche da __________,
ci dice che c’erano altri due panetti oltre a quello cui fa sempre riferimento IM
1, e anche la __________ ne indica uno. IM 1 ci ha portato per i campi in
continuazione, quando già nel suo secondo verbale aveva affermato di voler
collaborare. Il top lo si raggiunge quando IM 1 dichiara che “__________” gli
avrebbe dato la cocaina a credito, dopo che questi gli aveva detto di non avere
soldi e avrebbe quindi potuto fregarlo. E l’acme l’abbiamo quando dice che ha
venduto 750 grammi di cocaina, il kg e l’_____ escono di scena. Si è andato poi
a invischiare in una storia in cui il guadagno è diminuito e andava poi ancora
diviso con “__________”.
Per gli altri punti dell’atto d’accusa, la PP rimanda a tutti i
calcoli fatti per raggiungere quanto ivi indicato.
Chiede la conferma dell’atto d’accusa. Se proprio si volesse
correggere il quantitativo, che siano 1’360 grammi netti, i calcoli basati
sulle fantasiose dichiarazioni di IM 1, che sono comunque più dei grammi
indicati in aula e del kg indicato inizialmente.
La colpa di IM 1 a mente dell’accusa, è grave sia oggettivamente
che soggettivamente, non è consumatore, si è dato da fare per trafficare la
cocaina, per il debito con la moglie sarebbe bastato farsi pignorare il
salario, aveva entrate per 4'500.00 mensili ai quali vanno aggiunti i lavoretti
extra di __________. Da notare che questi 600/750.00 al mese per i lavoretti
extra corrispondono ai CHF 600/700.00 al mese ottenuti con la vendita di
cocaina. Si arrivano quindi a entrate più che dignitose, IM 1 non ha figli a
carico, la pigione è di CHF 900.00 mensili, con tutte le spese arriviamo a CHF
2'900.00 e gli restano ancora CHF 1'000.00 al mese. Ha voluto fare i soldi
facili, con il minimo sforzo, la sera dopo il lavoro e nel fine settimana. Ha
delinquito pesantemente in poco tempo per arricchirsi e ci ha raccontato un
sacco di frottole. IM 1 ha scelto una via più facile per guadagnare i suoi
soldi.
Chiede la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 4 (quattro) anni
e 3 (tre) mesi e alla multa di CHF 100.00 (cento) per la contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti.
Chiede in fine che tutto l’importo di denaro sotto sequestro sia
mantenuto in sequestro conservativo;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: IM 1 riconosce solo parzialmente i fatti indicati nell’atto
d’accusa, e meglio, per quanto attiene l’infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, riconosce di avere detenuto e alienato 750/800 grammi di cocaina.
Al proposito la difesa osserva che nel primo verbale d’interrogatorio dinanzi
alla Polizia, IM 1 ha ammesso la vendita di cocaina a 2 o 3 acquirenti e il
giorno successivo, dinanzi al PP, piangendo, ha ammesso che le vendite erano
superiori. Il 19 luglio ha raccontato spontaneamente di avere iniziato a vendere
da gennaio 2019 e di avere ricevuto a inizio marzo un panetto di 600 grammi,
che avrebbe tagliato, vendendo poi circa 700 grammi di cocaina. Sempre in
occasione di questo interrogatorio, ha fornito i nomi di 11 acquirenti con i
relativi quantitativi venduti. Nel verbale successivo ha riconosciuto alcuni
altri acquirenti. L’8 agosto IM 1 conferma e ribadisce nuovamente di avere
ricevuto un unico panetto di 600 grammi a inizio marzo 2019. Nel verbale
successivo conferma di avere iniziato a vendere cocaina a gennaio 2019. Come
già accennato nei precedenti verbali, “__________” per un periodo era stato
assente e per tale motivo i soldi provento delle vendite sono stati tenuti da
parte da IM 1 fino al suo ritorno. Nel verbale successivo IM 1 ammette di avere
acquistato e rivenduto 250 grammi di marijuana. Riconosce altresì di avere
venduto piccoli quantitativi a novembre 2018. Nel verbale seguente ribadisce
nuovamente di avere ricevuto unicamente un panetto di cocaina da 600 grammi.
Quanto a quello che dichiara __________, IM 1 spiega che il panetto da lei
indicato sarebbe quello da 600 grammi da lui acquistato, mentre il sasso da lei
citato quello che ne sarebbe rimasto a maggio/giugno. Il 26 novembre IM 1
specifica meglio la questione degli acquisti e delle vendite precedenti alla
vendita del panetto di 600 grammi, affermando di avere comprato cocaina a fine
novembre 2018, per 5 grammi dall’__________ e poi da gennaio 2019 già dallo “__________”,
esattamente come aveva dichiarato a inizio inchiesta. Ribadisce nuovamente di
avere acquistato unicamente un panetto da 600 grammi. In conclusione di verbale
IM 1 riduce il quantitativo a un massimo di 750/800 grammi, quantitativo che ha
ribadito stamani. Comunque dal 19 luglio e sino al 26 novembre 2019 ha sempre
mantenuto invariata la sua versione su un fatto essenziale che troviamo
nell’atto d’accusa, sul fatto di avere ricevuto un unico panetto di cocaina da
600 grammi, diventati 700 grammi circa con la sostanza da taglio, e di avere
ricevuto questo panetto a credito e di avere tenuto i soldi, in quanto lo “__________”
era assente, per poi consegnarli a lui. Quanto alla ritrattazione nell’ultimo
verbale d’interrogatorio, la difesa osserva che forse è subentrata anche un po’
di frustrazione, siccome verosimilmente dopo l’ammissione di 1 kg a inizio
inchiesta, IM 1 si aspettava di essere creduto e forse si attendeva anche una
chiusura più rapida dell’inchiesta. Sulla qualità della cocaina, rileva che
l’imputato non è un consumatore, non ha mai provato la cocaina che ha venduto,
ma CHF 65/70.00 al grammo non sono indicativi di una gran qualità o forse IM 1
si è fatto anche un po’ fregare sulla questione dei prezzi. La questione del
guadagno e di quanto costava lo stupefacente risulta dai foglietti sequestrati.
IM 1 va quindi creduto quando dice che percepiva unicamente la metà del
guadagno. Sulla questione della contabilità, la difesa la definisce ballerina,
visto che in base a come è stata letta ha portato a quantitativi diversi di
volta in volta, contestati a IM 1 come certi. Agli atti ci sono diversi fogli
di calcolo, che IM 1 ha spiegato essere alcuni fogli a brutta copia, facilmente
riconoscibili, in quanto pasticciati e scritti in malo modo, e sono quelli
cartacei rinvenuti al suo domicilio, mentre altri sono quelli a bella, di cui
sono state rinvenute le fotografie nel cellulare. “__________” è stato assente
per un determinato periodo e pertanto IM 1 ha tenuto da parte i soldi poi
ridatigli in tranches, e le date indicate sui fogli fanno riferimento alla data
della restituzione del denaro e non alla vendita dello stupefacente. Guardando
Fatti
i fogli in questione si arriva comunque e continuamente a cifre diverse. Ma vi
è di più: la difesa chiede alla Corte di prestare attenzione agli allegati
all’AI 50, nella misura in cui vi sono numerose cifre contornate che sono
riportate in doppio e non possono ragionevolmente essere ritenute due volte. Il
fatto che IM 1 abbia dichiarato che i totali fossero quasi sempre contornati, è
confermato dalla contabilità agli atti, ma si vede bene che non sempre in
realtà erano i quantitativi venduti. Non è oggettivamente ragionevole
condannare l’imputato sulla base di un’asserita contabilità da lui tenuta a
brutta, che porta la stessa autorità inquirente a risultati sempre differenti.
Andrebbe piuttosto creduto a quanto dichiarato da IM 1, dove indica che le
belle copie sono il riassunto delle vendite del panetto. Questo aspetto, come
il fatto che la somma dei quantitativi delle belle copie sia pari a 603 grammi,
e che nel riassunto dei soldi consegnati allo “__________” siano indicati
proprio gli importi nelle singole pagine delle belle copie, non è mai stato
ritenuto dall’accusa, la quale ha preferito basarsi su calcoli ballerini.
L’accusa dà poi molto peso alle dichiarazioni di __________, la
quale nel suo primo interrogatorio afferma di avere visto a casa di IM 1 3
panetti diversi, deducendone la diversità dal fatto che erano in sacchettini
dal colore diverso. In occasione del confronto __________ dice di avere
acquistato 60 grammi di cocaina da IM 1, circa la metà di quelli indicati nel
primo verbale, per poi arrivare a dire che dovevano essere solo 50 grammi. In
merito alla frequentazione di casa IM 1, la stessa afferma poi di non essere più
andata a casa sua dopo la prima volta perché aveva visto grandi quantitativi di
cocaina. Corregge il tiro quando si rende conto che così risulta difficile dire
di avere visto 3 panetti diversi in 3 occasioni diverse, affermando quindi di
essere stata a casa sua 3 volte. Invitata a disegnare il primo panetto, ne ha
disegnato uno grande più o meno un terzo rispetto a quello disegnato nel suo
primo verbale d’interrogatorio. Chiesta di indicare nuovamente i quantitativi,
ha dichiarato di non voler più aggiungere niente. Dire che __________ ha
confermato le sue prime dichiarazioni a confronto, per la difesa non è
sostenibile. A fine verbale __________ giungerà a dire di essere stata
minacciata da persone di cui non voleva fare il nome, cosa che, se vera, avrebbe
benissimo potuto dire a inizio verbale. Il fatto che __________ abbia indicato
che lo stupefacente veniva conservato nella cappa, non dà valore aggiunto alle
sue dichiarazioni, visto che tale fatto era noto a chi frequentava la casa di IM
1, che è un chiacchierone. Inoltre, il primo panetto di cui parla lei, non ci
passerebbe nemmeno nel nascondiglio nella cappa. Rimane poi inspiegato, secondo
la difesa, perché se i panetti fossero stati 3 e i quantitativi venduti più
ingenti, non sia stata trovata altra contabilità, posto che l’imputato ne
teneva pure fotografie nel cellulare. __________ dal canto suo parla unicamente
di un panetto dopo la consegna indicata da IM 1 e un sasso con un po’ di
polvere a fine maggio/inizio giugno. I diversi panetti che __________ e __________
dichiarano di avere visto non vanno certo sommati. Il panetto indicato da __________
corrisponde per dimensione a quello disegnato da IM 1. IM 1 è ritenuto
credibile, dall’accusa, per quanto ha ammesso di avere alienato prima
dell’arrivo del panetto, ma poi non è più ritenuto credibile sul panetto
stesso. Non vi sono elementi oggettivi per ritenere che l’imputato abbia
venduto più di quanto da lui stesso ammesso. Le brutte copie su cui basa la PP
i suoi calcoli non sono fede facenti e danno risultati sempre diversi. Nemmeno
le dichiarazioni di __________ vengono in aiuto, ritenuto che a confronto ella
non ha proprio confermato alcunché. Vi sono poi le dichiarazioni degli
acquirenti, che hanno indicato quantitativi inferiori a quanto dichiarato da IM
1. La difesa chiede pertanto di tenere conto unicamente di 750/800 grammi di
cocaina. In diritto non contesta l’infrazione aggravata.
Per quanto concerne l’infrazione alla LF sugli stupefacenti, IM 1
ha ammesso i fatti. La difesa osserva al proposito che IM 1 non ha tratto alcun
guadagno dalla vendita. La qualifica giuridica non è contestata.
Quanto al riciclaggio di denaro, contrariamente a quanto figura
sul rapporto di Polizia, il reato non è mai stato ammesso da IM 1. Non è
contestato che egli abbia usato quanto ricavato dalla vendita degli
stupefacenti per vivere ed effettuare i suoi pagamenti, in parte per pagare le
rate di un piccolo credito, rispettivamente per le imposte, ma non è certo
facendo pagamenti per proprie spese personali che è adempiuto il reato di
riciclaggio di denaro. Per consolidata giurisprudenza, la distruzione e il
consumo del provento di un crimine non costituisce riciclaggio di denaro. Tale
imputazione è quindi contestata, non essendo neppure dato l’elemento soggettivo
del reato.
La contravvenzione alla LF sugli stupefacenti non è contestata.
Venendo alla commisurazione della pena, la difesa non contesta che
globalmente e soprattutto dal punto di vista soggettivo la colpa di IM 1 possa
essere considerata grave. Ma vi sono elementi a suo favore, in particolare in
merito ai fattori di ponderazione legati alla persona dell’autore. Sino al 9
luglio 2019 IM 1 era sconosciuto alle autorità penali, dal suo arrivo in
Svizzera si è sempre comportato in maniera ineccepibile e ha sempre lavorato
per la medesima ditta con grande soddisfazione del suo datore di lavoro. Le
difficoltà economiche iniziano con il divorzio, che lo mette in una situazione
economica difficile, ciò che risulta anche dall’estratto UEF. Vi erano sicuramente
altre vie per far fronte a quanto dovuto alla ex moglie, ma in quel momento IM
1 ha preso la via sbagliata. A ciò va aggiunto che egli provvede a gran parte
del sostentamento della madre anziana in Macedonia, che ha tutta una serie di
problemi di salute. Va poi tenuto conto che recentemente al signor IM 1 sono
stati riscontrati problemi di salute di una certa gravità, che in ambito
carcerario risulteranno ancora più difficili da sopportare. Egli ha sempre
tenuto un buon comportamento in carcere. Come da documenti prodotti, la difesa
sottolinea che vi è un datore di lavoro che aspetta di riassumere IM 1 e per il
momento vi è anche un appartamento di cui si sta facendo carico l’assistenza.
Queste condizioni non dureranno per sempre e una pena da espiare renderebbe più
difficile un suo reinserimento lavorativo. La difesa ritiene che IM 1 non sia
stato molto furbo, si è informato su come tagliare lo stupefacente da una
tossica che si riforniva da lui, era un chiacchierone, ma soprattutto ha sempre
tenuto le fotografie della contabilità nel suo cellulare. Chiede di tenere
conto della carcerazione preventiva già sofferta e del fatto che è lontano
dalla famiglia, dalla mamma anziana, che non può venire a trovarlo. Si tratta
di una prima volta, è incensurato, e va anche tenuto conto che già nel periodo
trascorso al Farera si sono presentati dei problemi di salute, che passano
comunque in secondo piano a fronte di quelli più gravi che si sono recentemente
presentati. Va inoltre tenuto conto del fatto che IM 1 ha fatto ammissioni per
quantitativi importati venduti ad acquirenti che non sono mai stati
identificati.
Chiede che la pena detentiva pronunciata nei confronti di IM 1 non
sia superiore ai 2 (due) anni e 7 (sette) mesi, richiamando al proposito la
sentenza 72.2014.102, sospesa condizionalmente per permettergli di mantenere il
suo lavoro e in modo da fungere da spada di Damocle per un’eventuale pericolo
di recidiva, che a mente della difesa non è comunque dato.
Per quanto attiene all’importo di denaro sotto sequestro, osserva
che il denaro sequestrato presso la Banca __________ non è provento di reato e
neppure l’accusa l’ha mai preteso. Ma sul conto del lavoro di IM 1, dopo il
sequestro, il datore di lavoro ha ancora versato del denaro dovuto
all’imputato. Se è vero che l’art. 268 CPP permette il sequestro a copertura
delle spese, lo stesso indica anche il principio di proporzionalità,
prescrivendo che devono essere preservati i mezzi necessari al mantenimento dell’imputato
e della sua famiglia, rispettivamente la misura è giustificata unicamente se vi
è da attendersi che l’imputato si sottrarrà ai suoi obblighi di pagamento. In
concreto, l’importo è necessario al minimo vitale dell’imputato e non vi è
d’attendersi che egli si sottrarrà al pagamento, motivo per cui la difesa ne
chiede il dissequestro. Non si oppone alla confisca dell’importo dei CHF
4'780.00 e si rimette al giudizio della Corte per gli altri importi sotto
sequestro, chiedendo che vengano tenuti a copertura di spese e tasse.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1. In entrata di dibattimento,
con l’accordo delle parti, il punto 2 dell’atto d’accusa è stato modificato nel
senso che l’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti è ripetuta.
Le parti hanno inoltre acconsentito a modificare il quantitativo
totale di cocaina di cui al punto 1.1 in 737/740 grammi, come risulta dalla
somma dei quantitativi ivi indicati.
II) Curriculum vitae e
precedenti penali dell’imputato
Considerandi
2.
IM 1 è nato il __________
in Macedonia, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo. Circa la sua
situazione personale egli si è così espresso in sede d’inchiesta:
"
…OMISSIS…”.
(VI PG 9.07.2019, AI 4, p. 8).
In occasione di un successivo verbale l’imputato ha poi affermato
che:
"
…OMISSIS…”.
(VI PP 10.07.2019, AI 7, p. 6)
L’imputato è sconosciuto alla giustizia svizzera (cfr. AI 5).
3.
In merito alle sue
prospettive di vita l’imputato in sede dibattimentale ha dichiarato che:
"
Voglio tornare al lavoro e pagare le fatture arretrate, fare una
vita normale. So che ho fatto un grosso sbaglio”.
(VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2)
III) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
4.
L’inchiesta nei confronti
di IM 1 ha preso avvio a seguito delle dichiarazioni di __________, la quale ha
dichiarato di avergli acquistato “almeno 50 grammi di cocaina nel periodo
gennaio 2019 – maggio 2019” (cfr. VI PG 15.05.2019, AI 1, p. 3 e 4).
Fermato il 9 luglio 2019, l’imputato ha inizialmente negato ogni suo
coinvolgimento nell’ambito degli stupefacenti, affermando altresì che il denaro
trovato in suo possesso proveniva dalla busta paga e che i numerosi cellulari e
computer rinvenuti presso la sua abitazione derivavano dal fatto che “mi
piace comprarli”. Dopo aver preso atto delle dichiarazioni di __________, IM
1.
ha fornito le prime, timide, ammissioni, contenendo tuttavia in 15 grammi la
sostanza complessivamente alienata alla donna. L’imputato ha altresì affermato
di aver venduto ulteriori 15 grammi a “due o tre persone che non conosco”.
Prendendo atto del fatto che un ulteriore consumatore avrebbe riferito di
acquisti per circa 100 grammi, IM 1 ha dichiarato che:
"
(…) non è possibile, io non ho mai venduto così tanta cocaina.
Questa dichiarazione mi sballa un po’, mi sento confuso. Io riconfermo quanto
da me detto prima, io ho acquistato e rivenduto un massimo di 30 grammi di
cocaina non capisco queste altre dichiarazioni”.
(VI PG 9.07.2019, AI 4, p. 8)
Si dirà che in coda al verbale l’uomo ha voluto aggiungere che:
"
mi dispiace per quello che ho fatto. Mi sono ritrovato con questo
debito a causa del divorzio e con tutte le spese. Per questo motivo mi sono
lasciato coinvolgere in questa storia. Di fatto ho iniziato a vender cocaina
per riuscire a pagare i miei debiti”.
(VI PG 9.07.2019, AI 4, p. 8)
5.
Interrogato dal Magistrato
inquirente il 10 luglio 2019, l’imputato ha lungamente ribadito quanto
sostenuto nel precedente verbale, ovvero limitando il proprio coinvolgimento
nella vendita di cocaina a complessivi 30 grammi. Unicamente dopo essere stato
invitato a prendere posizione in merito alle fotografie rinvenute sul di lui
cellulare e raffiguranti fogli sui quali sono annotati numeri e cifre, l’uomo
- pur indicando che questi non sarebbero riconducibili a questioni legate alla
cocaina - ha affermato:
"
sì, ho venduto di più”.
(VI PP 10.07.2019, AI 7, p. 6).
6.
Accogliendo l’istanza di
carcerazione formulata dal PP il 10 luglio 2019 (AI 8), il GPC ha ordinato la
carcerazione preventiva di IM 1 fino al 9 settembre 2019 (AI 9), termine poi
prorogato fino al 9 novembre 2019 (AI 67) e, ancora, fino al 7 dicembre 2019
(AI 115).
Contestualmente all’emanazione dell’atto d’accusa, il Magistrato
inquirente ha poi formulato istanza di carcerazione di sicurezza, ordinata dal
GPC con decisione del 18 dicembre 2019 fino al 5 marzo 2020 (doc. TPC 9).
7.
Con l’atto d’accusa in
rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio
di denaro e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
IV) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
8.
Giusta l’art. 139 cpv. 1
CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità
penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le
conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,
n. 1 ad art. 139, p. 297).
9.
Ai sensi dell’art. 10 cpv.
2.
CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae
dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF
133.
I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10
maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo
(art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv.
1.
CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito
della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere
probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso
significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una
fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione
oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano
svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e
1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione
delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e
teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso
quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove,
avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza
dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;
6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
V) Fatti di cui all’atto
d’accusa
i) Punto 1 dell’atto
d’accusa, imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
10.
L’atto d’accusa imputa a IM 1
il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome riferita a
un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per
avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________, e in
altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato,
acquistato, detenuto, posseduto, alienato o procurato in altro modo almeno
complessivi 2'114 grammi netti di cocaina previamente acquistati da tale __________
(rimasto non identificato), in misura di 300 grammi netti di cocaina, e in
misura di almeno 1'814 grammi netti di cocaina previamente acquistati/ricevuti
da tale __________ (rimasto non identificato), sostanza interamente destinata
all’alienazione a terze persone, e in particolare per avere alienato a tale __________
(rimasto non identificato) 300 grammi netti di cocaina, a tale __________
(rimasto non identificato) 20 grammi netti di cocaina, a __________ 40 grammi
netti di cocaina, ad un amico di __________ 2/3 grammi netti di cocaina, a tale
__________ 3 grammi netti di cocaina, a tale __________ 4 grammi netti di
cocaina, a †__________ 80 grammi netti di cocaina, ad un cittadino del Marocco
100.
grammi netti di cocaina, a __________ 50 grammi netti di cocaina, a __________
50.
grammi netti di cocaina, a tale __________/__________ 2/3 grammi netti di
cocaina, a __________ 30 grammi netti di cocaina, a __________ 10 grammi netti
di cocaina, a __________ 3 grammi netti di cocaina, ad un amico di __________ 1
grammo netto di cocaina, a __________ 1 grammo netto di cocaina, a __________ 5
grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________
20.
grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________,
a __________ 2/3 grammi netti di cocaina, ad un cittadino __________ 2/3 grammi
netti di cocaina, per complessivi 733/736 grammi netti di cocaina (punto 1.1),
nonché alienato a varie persone (rimaste non identificate) almeno 1’379/1381 grammi
netti di cocaina (punto 1.2).
a) Le dichiarazioni di IM 1
11.
Interrogato dinanzi alla
Polizia il 19 luglio 2019, l’imputato ha esordito affermando che:
"
per prima cosa ammetto che sono attivo nel traffico di
stupefacenti e meglio di cocaina da metà gennaio 2019, ricordo che al 12
gennaio sono tornato dalle vacanze in Macedonia e poi alcuni giorni dopo ho
iniziato a vendere cocaina. All’inizio ho iniziato a vendere poco, con poco
intendo circa 5 grammi alla volta durante il fine settimana, questi fino al
mese di marzo. Poi ad inizio marzo mi è stato consegnato in una sola occasione
un panetto di cocaina da 600 grammi. Il panetto mi è stato consegnato a
credito, io dovevo venderlo, e man mano dovevo consegnare i soldi. Di solito
appena arrivavo sui CHF 4’000/5'000.- li consegnavo. (…) Confezionavo io i
sacchettini, e tagliavo la cocaina con il bicarbonato. Posso dire che al
panetto di 600 grammi di cocaina ho aggiunto circa 100 grammi di bicarbonato e
in totale ho confezionato e venduto circa 700 grammi di cocaina. (…) Di regola
vendevo i sacchettini da 0.8/1 grammo al prezzo di circa 65/70.-, inoltre in
certe occasioni vendevo anche fino a 10 grammi alla volta al prezzo di CHF
650.- Posso dire che ho venduto al massimo a 10 persone”.
(VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 3-4).
12.
Dopo aver ripercorso i
nominativi degli acquirenti, l’imputato ha indicato di aver acquistato la
cocaina da tale “__________” al prezzo di CHF 55.00 al grammo. Malgrado
l’evidente rapporto di fiducia derivante dall’avergli consegnato un panetto da
600.
grammi, IM 1 ha affermato di non avere alcun recapito telefonico di detto
individuo (cfr. VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 6).
13.
Ritornando sulla propria
attività di vendita e prendendo posizione in merito al fatto che, a mente degli
interroganti, le fotografie riportanti una sorta di “contabilità”,
inducevano a ritenere che avesse alienato 2-3 kg di cocaina, l’uomo ha
dichiarato che:
"
(…) mi sembrano un po’ troppi, sono qualcosa in più rispetto ai
700.
grami del panetto più quello che ho venduto tra il mese di gennaio e il
mese di marzo 2019, ovvero almeno 300 grammi. Complessivamente posso dire che
tra il mese di gennaio 2019 e il mese di giugno 2019 ho trafficato almeno 1 kg
di cocaina. (…) nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il 9 luglio 2019
giorno del mio arresto ho acquistato da un __________ che chiamo __________ un
complessivo di almeno 1 kg di cocaina, sostanza che ho poi rivenduto a più
persone come sopradescritto”.
(VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 6-7).
14.
Interrogato nuovamente il 26
luglio 2019 dalla Polizia, dopo aver riconfermato le precedenti dichiarazioni,
l’imputato ha riferito di aver acquistato la cocaina da “__________” a CHF
55.00
grammo e di averla rivenduta a CHF 65.00/70.00 al grammo. Il guadagno di
CHF 10.00/15.00 al grammo sarebbe tuttavia stato diviso a metà tra IM 1 ed il
suo fornitore. L’uomo ha quindi aggiunto che:
"
come risulta anche dei fogli contabili dovevo ancora dei soldi a __________,
sono i proventi delle ultime vendite. I soldi che avevo con me il giorno
dell’arresto sono soldi che avevo guadagnato dallo spaccio di cocaina. In
totale dovevo ancora a __________ CHF 4'565 che dovevo consegnare il giorno in
cui sono stato arrestato”.
(VI PG 26.07.2019, AI 34, p. 3-4).
15.
In occasione
dell’interrogatorio dell’8 agosto 2019 IM 1 ha ammesso di essere proprietario
della bilancia elettronica e dei sacchetti in plastica rinvenuti presso il di
lui domicilio (VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 5).
Invitato a pronunciarsi in merito alle dichiarazioni di __________,
secondo avrebbe tenuto nascosta la cocaina sopra la cappa della cucina e di
aver visto “grandi quantitativi di cocaina (…) non era sempre lo stesso
panetto che vedevo, erano tre diversi. (…) il panetto che ho visto la prima volta
(…) stimo che quel panetto poteva pesare 1 kg (…)”, l’imputato ha
dichiarato che:
"
(…) ammetto di averla frequentata, effettivamente lei è venuta a
casa mia nei periodi indicati, perché è anche venuta a maggio 2019. Per quanto
concerne i panetti che lei dichiarava di aver visto non corrisponde al vero,
lei al massimo avrà visto dei pezzetti di 20 o 30 grammi. Questi pezzetti fanno
parte del panetto di 600 grammi che ho diviso e nascosto nel riso e messo sopra
la cucina. Riconfermo di aver ricevuto unicamente il panetto di 600 grammi e
non gli altri panetti indicati da __________. Non so perché lei abbia detto
qualcosa del genere (…).
(VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 5-6).
16.
L’uomo ha altresì contestato
il quantitativo di sostanza alienato alla menzionata donna, da questa
quantificato in 115 grammi e stimato in 50 grammi da parte dell’imputato (cfr.
VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 6).
17.
Dopo aver affermato di aver
alienato ad __________ 10 grammi (confermandone quindi le dichiarazioni), a __________
5.
grammi, a __________ 6 grammi, a __________ 3 grammi e a __________ 6 grammi,
l’imputato è stato invitato a spiegare il significato della “contabilità”
rinvenuta nel di lui cellulare. Queste le sue dichiarazioni:
"
La colonna nr. 1 corrisponde ai grammi di cocaina e in fondo (nel
riquadro) il totale di quanto venduto. I totali della cocaina venduta li ho
sempre contornati. La colonna nr. 2 corrisponde al prezzo di vendita della
cocaina al grammo. La colonna nr. 3 corrisponde al ricavato totale della
vendita di cocaina. La colonna nr. 4 corrisponde al mio guadagno netto. Questo
guadagno veniva calcolato deducendo dal prezzo di vendita al grammo CHF 52.00
al grammo che era il prezzo d’acquisto, la differenza tra CHF 52.00 e il prezzo
a cui la vendevo era il guadagno che dividevamo in ragione di un mezzo ciascuno
con lo __________. Faccio un esempio come nella prima riga del DOC-C; il prezzo
di vendita al grammo è di CHF 65.00, il guadagno per i 20 grammi venduti è di
CHF 260.00 e il mio guadagno netto era quindi di CHF 130.00”.
…OMISSIS…
(VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 8)
18.
IM 1 è stato interrogato il
28.
agosto 2019 dal PP. In tale contesto l’imputato ha ribadito di essere stato
attivo dalla metà del mese di gennaio 2019 nella vendita di cocaina, alienando
circa 5 grammi alla volta durante i fine settimana e ciò fino alla fine del
mese di marzo 2019, aggiungendo che:
"
(…) io mi ero ritrovato in difficoltà economiche perché a seguito
del divorzio dovevo versare alla mia ex moglie CHF 40'000.00, ma ero riuscito
ad ottenere solo un piccolo credito di CHF 30'000.00; la mia ex moglie aveva
quindi fatto spiccare un precetto esecutivo nei miei confronti di CHF
10’000.00; la mia ex moglie abita a __________; io non ho fatto opposizione al
precetto esecutivo, ho forse l’ho fatta ma non mi ricordo; io non ho avuto
contatti con l’ufficio esecuzioni; avevo chiesto a mia moglie di aspettare che
le avrei dato dei soldi quando avrei ricevuto la tredicesima”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 2)
19.
L’uomo ha poi confermato di
aver ricevuto una fornitura di 600 grammi di cocaina, a credito, da un __________
soprannominato “__________”, al quale egli consegnava parte del ricavato della
vendita. Al proposito IM 1 ha aggiunto che:
"
c’è stato un momento in cui __________ era assente e meglio in
aprile/maggio 2019, questa cose me l’aveva detta un uomo che lavora con lui
nell’ambito degli stupefacenti; io ho quindi tenuto i soldi da parte che erano
più di CHF 20'000.00; quando __________ è tornato glieli ho consegnati in diverse
occasioni in tranches di CHF 4'000.00/5'000.00 alla volta; non so spiegare come
mai non gli ho consegnato tutto l’importo in una volta sola; __________ diceva
di preferire in questo modo (tranches) per cambiarli poi in Euro; io non so
cosa faceva __________ di quei soldi che gli consegnavo”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 2)
20.
Pur ribadendo le proprie
dichiarazioni secondo cui provvedeva pure al taglio e confezionamento dello
stupefacente, l’imputato ha parzialmente modificato le proprie dichiarazioni
rese in Polizia affermando che:
"
(…) confezionavo
io i sacchettini e tagliavo la cocaina;
visto che avevo ricevuto un panetto ho dovuto provvedere io a suddividere la
cocaina; facevo sacchettini da 0,6/0,7 grammi di cocaina che vendevo a CHF
70.00, i sacchetti da 5 grammi li vendevo a CHF 350.00”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 2-3)
21.
Su questo tema e con
riferimento al menzionato panetto da 600 grammi di cocaina, l’uomo ha pure
confermato di avervi aggiunto circa 100 grammi di bicarbonato, ottenendo quindi
complessivi 700 grammi di sostanza da alienare.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)
22.
Per quanto attiene al costo
della sostanza, l’imputato ha dichiarato che:
"
__________ mi aveva detto che la cocaina la comprava a CHF 55.00
al grammo e che più io alzavo il prezzo per la vendita, più si guadagnava.
Quello che io ricevevo era la metà”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)
23.
Confrontato al fatto che,
pertanto, tra i mesi di maggio e giugno 2019 l’imputato avrebbe avuto a
disposizione CHF 10'000.00, ovvero una somma che avrebbe potuto utilizzare per
estinguere il debito oggetto di procedura esecutiva, ciò che gli avrebbe
permesso di distanziarsi dal mondo degli stupefacenti, l’imputato ha modificato
le proprie dichiarazioni, affermando che:
"
Non mi ero spiegato bene. Nei soldi che davo allo __________ era
compreso anche il prezzo della cocaina. Io guadagnavo un massimo di CHF 7.50 a
vendita di 0,6/0,7 grammi di cocaina a CHF 70.00. Pensavo di guadagnare di più
ma non è andata così”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)
24.
A dire di IM 1, anche il
profitto derivante dai 100 grammi “extra” ottenuti attraverso il taglio
del panetto da 600 grammi sarebbe stato diviso con __________, perché:
"
sono stato scemo”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)
25.
Ritornando sulle
dichiarazioni di __________ relative al fatto di aver visto tre panetti presso
la di lui abitazione, l’imputato ha affermato che:
"
Non è vero. __________ non ha nemmeno mai visto il panetto da 600
grammi. Ha visto solo dei pezzettini che potevano essere da 20/30 grammi l’uno.
(…) __________ non ha visto il panetto per cui non può dire niente in merito”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 4)
26.
Per quanto attiene alle
alienazioni, IM 1 ha affermato di aver consegnato 300 grammi a tale “__________”,
20.
grammi ad un cittadino __________, 40 grammi a __________, 2-3 grammi ad uno
sconosciuto presentatogli dalla citata __________, 3 grammi a tale “__________”,
4.
grammi a tale “__________”, almeno 80 grammi a __________, almeno 100 grammi
ad un __________, 50/60 grammi ad __________, 50 grammi a __________, 2-3
grammi a __________ o __________, 30 grammi a __________, 10 grammi ad __________,
3.
grammi a __________, 1 grammo a __________, 5 grammi a __________, 5-6 grammi
a __________, 3 grammi a __________ e 6 grammi a __________.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 4-6)
27.
Confrontato al fatto che __________
ha riferito acquisti per 115 grammi, l’uomo ha affermato che:
"
io le ho venduto 50 grammi di cocaina, al massimo 60 grammi e non
115.
grammi come dice lei; la marijuana gliel’ho regalata; l’avevo trovata per
terra in un sacchettino nel periodo di carnevale e l’ho data a __________”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 5)
28.
Invitato a prendere posizione
in merito alla considerazione secondo cui, tra marzo 2019 e giugno 2019,
l’imputato avrebbe venduto almeno 586/588 grammi di sostanza, pur facendo
astrazione da __________ e __________, ai quali vendeva già dal gennaio 2019,
egli ha affermato che:
"
Ne prendo atto. Io avevo anche tagliato la cocaina con il bicarbonato
ottenendo 700 grammi”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)
29.
Alla domanda a sapere se
confermasse di aver sempre contornato, nella propria contabilità, i totali
della cocaina alienata, l’imputato ha risposto:
"
Sì lo confermo. Li ho praticamente sempre contornati”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)
Invitato, pertanto, a spiegare il contenuto degli allegati da A1
ad A5, ovvero:
...OMISSIS…
(A1)
...OMISSIS…
(A2)
...OMISSIS…
(A3)
...OMISSIS…
(A4)
...OMISSIS…
(A5)
l’imputato ha risposto che:
"
per A 1 risultano 67 grammi di vendita di cocaina.
Per A 2 sono calcoli che facevo in casa per vedere quanto dovevo
consegnare di soldi. Per i soldi che dovevo consegnare facevo un bigliettino in
bella copia.
Per A 3 è come per A2.
Per A 4 stessa cosa.
Per A 5 stessa cosa. Erano dei calcoli per me che poi mettevo in
bella copia”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)
30.
Prendendo atto delle
perplessità dell’interrogante, secondo cui ad eccezione del documento A1
l’imputato non avrebbe dato spiegazioni esaurienti in merito al contenuto di
tale contabilità, IM 1 ha risposto che:
"
Sono dei calcoli che facevo per me e che poi mettevo in bella
copia”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)
31.
Invitato, quindi, a spiegare
il contenuto dei documenti da A ad H (qui sotto riprodotti) e che – a mente
dell’interrogante – rappresenterebbero delle belle copie,
...OMISSIS…
(All. A)
...OMISSIS…
(All. B)
...OMISSIS…
(All. C)
...OMISSIS…
(All. D)
...OMISSIS…
(All. E)
...OMISSIS…
(All. F)
...OMISSIS…
(All. G)
...OMISSIS…
(All. H)
l’uomo ha affermato che:
"
Allegato A ne ho venduta 70 grammi (55 grammi + 15 grammi),
allegato B ne ho venduta 70 grammi, allegato C ne ho venduta 105 grammi,
allegato D ne ho venduta 120 grammi, allegato E ne ho venduta 70 grammi,
allegato F ne ho venduta 73 grammi, allegato G ne ho venduta 75 grammi,
allegato H sono 120 grammi”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7-8)
32.
Confrontato, quindi, al fatto
che ciò condurrebbe a 703 grammi venduti tra il 27 maggio ed il 9 luglio 2019 e
che, di conseguenza, a mente dell’interrogante ciò dimostrerebbe che vi sono
state ulteriori forniture, l’imputato ha affermato che:
"
Voglio precisare che quello che mi è stato mostrato non significa
che, ad esempio, il 27 maggio 2019 ho venduto 60 grammi di cocaina. Si tratta
di un riassunto. Ad esempio per il 10 giugno 2019 è un riassunto delle vendite
che ho fatto nei giorni precedenti. Ho capito che si arriva a 703 grammi dal 27
maggio 2019 al 09 luglio 2019, ma io ho ricevuto un solo panetto da 600 grammi
in marzo 2019. (…) Si tratta di tutte le mie vendite nel senso che gli allegati
che mi sono stati mostrati già in occasione del verbale dell’arresto
corrispondono a quanto ho venduto”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 8)
33.
Invitato a prendere posizione
in merito al fatto che, a mente del PP, le alienazioni ammonterebbero a
complessivi 2'418 grammi di cocaina, l’imputato ha risposto che:
"
io non ho venduto così tanta cocaina”.
(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 8)
34.
Sentito dalla Polizia l’11
settembre 2019 e invitato a spiegare, nuovamente, il significato della
contabilità relativa al traffico di cocaina, l’imputato ha affermato che:
"
si tratta di miei appunti manoscritti in merito alla mia
contabilità della vendita di cocaina. Le cifre sulla sinistra dei fogli sono
grammi di cocaina, mentre sulla destra della pagina le cifre corrispondono a
importi in CHF e le lettere indicano le persone che mi devono soldi. Solamente
nei primi tre in alto a destra si tratta di grammi di cocaina e non soldi, per
la precisione:
V non ricordo chi sia ma come indicato sul foglio a V ho venduto
almeno 64 grammi di cocaina.
B sta ad indicare __________, si tratta di __________, a lei come
indicato sul foglio ho consegnato almeno 26 grammi di cocaina.
F è l’iniziale di __________, ma non capisco quello che ho
scritto.
__________ è un soprannome di mio conoscente __________ del quale
non ricordo il nome, come indicato sul foglio mi doveva CHF 800.00. Posso
precisare che si tratta del __________ che ho descritto in un mio verbale (…).
V non ricordo chi sia ma come indicato sul foglio V mi doveva
4'440,00.
B come indicato si tratta di __________, lei mi doveva CHF
1'660,00.
F è l’iniziale di __________ lui mi doveva CHF 750,00.
L sta ad indicare __________, lui mi doveva 760.00.
B è nuovamente __________, mi aveva ancora acquistato cocaina e
quindi il debito da 1'660.00 è diventato 1'720.
K non ricordo chi è riferito che mi doveva CHF 350.00.
__________ si tratta di __________ la quale mi doveva CHF 1'050.00
poi mi ha dato il suo telefono e ora me ne deve ancora 550.00.
A… non capisco esattamente cosa c’è scritto ma sta per “altri
debiti” persone che mi dovevano CHF 350.00 non ricordo le persone che mi
dovevano questi soldi.
Di quanto sopra l’unica che non mi ha pagato solo una parte del
debito è __________ la quale mi deve ancora CHF 550.00 tutti gli altri
personaggi mi hanno pagato quanto dovuto.
Tutti gli importi summenzionati erano riferiti alle mie vendite di
cocaina a credito”.
(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 4)
35.
Confrontato ai messaggi
estrapolati dai cellulari e relativi al 30 novembre 2019 (recte: 2018) e
dopo aver tentato di sostenere di aver consegnato a tale “__________” 2 grammi
il 7 gennaio 2019, l’imputato ha quindi ammesso che:
"
si parla già di cocaina. La sera del 30.11.2019 (recte: 2018) ho
dato a __________ un po’ di cocaina da provare”.
(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 5)
IM 1 ha quindi affermato che:
"
effettivamente ho iniziato a spacciare a novembre/dicembre 2018.
A novembre 2018 ho iniziato a vendere/regalare canapa poi ho iniziato con pochi
quantitativi di cocaina a fine novembre 2018/inizio dicembre 2018”.
(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 7)
36.
In occasione del verbale
svoltosi il 23 ottobre 2019, confrontato alle dichiarazioni di __________,
l’imputato ha confermato di averle consegnato 20 grammi in cambio dei lavori da
questa svolti a suo favore, così come pure di essere stato visto, in due occasioni,
estrarre stupefacente dalla cappa della cucina, aggiungendo che:
"
può essere vero che abbia visto la prima volta nel mese di marzo
il quantitativo da lei disegnato, posso stimare che si trattava di circa 450
grammi di cocaina. Preciso che si stratta dell’unico panetto che ho ricevuto
dallo __________, quello da 600 grammi. (…) Confermo anche i quantitativi visti
da __________ nella seconda circostanza nel mese di giugno ed è anche vero che
in quella occasione gli ho consegnato un grammo di cocaina per i lavori che mi
aveva fatto. (…) ho ricevuto solamente un panetto di cocaina come ho già
dichiarato mentre nelle altre occasioni ricevevo al massimo 5 grammi di
cocaina”.
(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)
37.
Confrontato al fatto che, a
mente degli interroganti, si sarebbe reso responsabile di un traffico di 2'418
grammi di cocaina, l’imputato ha nuovamente negato tale addebito.
(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)
38.
Interrogato dal PP il 30
ottobre 2019, IM 1 ha affermato di aver iniziato a trattare cocaina nel
novembre 2018, seppur inizialmente avrebbe venduto poco. Queste le
dichiarazioni dell’imputato:
"
A metà novembre 2018 ho acquistato 2 grammi di cocaina che ho poi
tenuto in casa perché non sapevo come fare. La prima vendita l’ho fatta in
dicembre 2018”.
(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)
39.
Interrogato a sapere chi
fosse il suo fornitore prima di ricevere la fornitura di 600 grammi da “__________”,
IM 1 ha affermato che:
"
L’ho acquistata dall’_____ che mi aveva venduto la canapa. L’ho
comprata pagando CHF 300.00 per 5 grammi. Io acquistavo 5 grammi di cocaina al
fine settimana e poi la suddividevo in dosi da 0.7 grammi l’una (riuscivo ad
ottenere 6/7 dosi) che vendevo a CHF 70.00/75.00”.
(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)
40.
Confrontato al fatto che,
tenendo conto di 4 fine settimana al mese, i calcoli non tornerebbero,
l’imputato, dopo aver chiesto di poter conferire con il proprio difensore, ha
affermato che:
"
A volte capitava di acquistare altri 5 grammi a metà settimana.
La cocaina che ho venduto e/o offerto da novembre 2018 a fine febbraio 2019
l’ho sempre acquistata dall’__________ che incontravo a __________. (…) Non so
cosa dire, magari qualcosa mi è sfuggito. Mi danno tante pastiglie su in carcere
e tante volte si dimenticano le cose. Mi riferisco anche alla giornata di
oggi”.
(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)
41.
Invitato a riferire quanto
avrebbe ricevuto da “__________” tra marzo e luglio 2019, l’uomo ha dichiarato
che:
"
Ho ricevuto un panetto di 600 grammi di cocaina all’inizio di
marzo 2019. Ho poi tagliato la cocaina che ho ricevuto aggiungendo 100 grammi
di bicarbonato e sono arrivato a 700 grammi di sostanza che ho poi venduto”.
(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 4)
42.
Sollecitato ad esprimersi in
merito al fatto che sulla base della “contabilità” rinvenuta dagli
inquirenti, il totale di sostanza alienata ammonterebbe a 2'418 grammi, IM 1 ha
dichiarato che:
"
Dai foglietti che facevo i calcoli … non ho mai venduto 2 chili
io. Sui foglietti facevo i calcoli e poi rifacevo i calcoli, a volte scrivevo
70.
e a volte scrivevo 65 (che è il prezzo di vendita della cocaina)”.
(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 4)
43.
Alla contestazione secondo
cui in precedenza aveva dichiarato che i totali della cocaina venduta venivano
contornati, l’imputato ha affermato che:
"
Le cifre contornate sono i grammi di cocaina che ho venduto. Mi
permetto dire che per esempio per l’allegato A 4 a quel verbale c’è 200
contornato seguito da un 35 e da un 5 che fanno poi i 240 contornati ai quali
sono aggiunti 67 per un totale di 307 contornati. Per cui non si deve
considerare una somma di 747 grammi ma di 307 grammi di vendita ai quali devono
essere aggiunti anche i 42 grammi contornati per complessivi 349 grammi”.
(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)
44.
Prendendo atto che sulla base
di tali spiegazioni si otterrebbe un totale di cocaina alienata di 1'363
grammi, l’uomo ha sostenuto che:
"
È troppo. (…) Io non ho venduto così tanta cocaina … sono dei
calcoli che facevo, ripeto che io ho venduto più o meno 1 chilo di cocaina. Non
ho venduto più di 1 chilo di tale sostanza”.
(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 4)
45.
In occasione del confronto
svoltosi il 6 novembre 2019 con __________, quest’ultima, dopo aver
inizialmente sostenuto di aver acquistato 60 grammi di cocaina tra febbraio e
luglio 2019, si è allineata ad un totale di 50 grammi così come affermato
dall’imputato (cfr. VI PG 6.11.2019, AI 105, p. 3).
46.
Per il rimanente, la donna ha
ribadito di aver visto tre panetti presso l’abitazione dell’imputato, mentre
questi ha sostenuto che si sarebbe trattato di un unico panetto, affermando
che:
"
lei al massimo ha visto dei pezzettini piccoli e quindi
riconfermo le mie precedenti dichiarazioni”.
(VI PG 6.11.2019, AI 105, p. 4)
47.
IM 1 è stato sentito
un’ultima volta in corso d’inchiesta il 26 novembre 2019, allorquando ha
esordito affermando che:
"
In merito alle mie precedenti dichiarazioni dico che me le
ricordo ma che ho fatto un po’ un pasticcio con la storia dell’__________ nel verbale
del 30 ottobre 2019. Io dall’__________ ho comprato 250 grammi di canapa e 5
grammi di cocaina. La canapa l’ho venduta a __________ in misura di 20/25
grammi, alla __________ in misura di 20 grammi, a __________ ho regalato non so
quanta canapa, a __________ ho regalato 20 grammi, e per il resto al momento
non mi ricordo. I 5 grammi di cocaina li ho comprati perché pensavo di poter
guadagnare qualcosa vendendoli. Non sapevo bene come fare poi ho venduto 1
grammo a __________. Questo in dicembre 2018. Poi io sono andato in vacanza e
sono tornato a metà gennaio 2019 e lì ho iniziato a fare affari con __________.
Questo è iniziato quando ho incontrato nuovamente __________. __________
cercava della cocaina e io avevo ancora i 4 grammi dell’__________ in casa. Ho
quindi detto a __________ che l’avevo io la cocaina, riferito ai 4 grammi e
gliel’ho venduta. Questo è successo in gennaio 2019. __________ mi ha poi detto
che conosceva gente che voleva cocaina e quindi mi ha chiesto se potevo
procurargliene ancora. Io ho saputo che c’era uno che vendeva cocaina in zona __________.
Io ci sono andato ed è lì che ho incontrato __________. Ogni settimana prendevo
5.
grammi di cocaina dallo __________ che poi rivendevo. Poi a inizio marzo lo __________
mi ha chiesto come mai non prendevo un po’ più di cocaina alla volta e io gli
ho risposto che non avevo soldi. E allora __________ mi ha dato un panetto da
600.
grammi a credito. Mi ha anche consegnato una tessera telefonica che avrei
dovuto usare per tenere i contatti con lui. Tessera che ho utilizzato per quasi
due mesi, poi __________ me ne ha consegnata un’altra da usare”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 2)
48.
Confrontato al fatto che, in
corso d’istruttoria, egli ha rilasciato versioni tutt’altro che costanti in
merito all’acquisto e alla successiva vendita di cocaina, l’imputato ha
affermato che:
"
Ho appena spiegato com’è andata. Io ho ricevuto un solo panetto
da 600 grammi a credito”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 4)
49.
L’uomo ha quindi precisato
che:
"
Da gennaio a inizio marzo io prendevo 5 grammi alla settimana da __________,
e poi lui mi ha chiesto se non ne volevo un po’ di più e mi ha dato il panetto
da 600 grammi. Mi è capitato, tante volte, nel periodo metà gennaio 2019/fine
febbraio 2019 di acquistare anche più di 5 grammi alla settimana. In totale ne
avrò acquistati 40 da metà gennaio 2019 a fine febbraio 2019”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 4)
50.
Confrontato al fatto che,
tenendo conto delle precedenti ammissioni secondo cui avrebbe alienato 1 kg di
cocaina, da tale ricostruzione risulterebbero mancare 255 grammi di sostanza, IM
1.
ha ritrattato, affermando per la prima volta che:
"
Questa è la verità. Io ho venduto 745 grammi di cocaina”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 5)
51.
Dopo aver affermato di non
ricordare se la contabilità venisse tenuta anche tra gennaio e febbraio e che
in tale periodo egli non doveva nulla a “__________” poiché acquistava la
sostanza a contanti, l’imputato ha confermato le proprie precedenti
dichiarazioni di cui ad AI 50, righe 97/111, quo al prezzo di acquisto e
vendita della cocaina, precisando che:
"
Confermo queste mie dichiarazioni. Il guadagno si vede dai
bigliettini che ho fatto. (…) All’inizio io pensavo di poter guadagnare ed è
per quello che io facevo i bigliettini. Voglio anche aggiungere che io tentavo
di tenere qualche soldo in più per cui a volte preparavo i bigliettini solo per
me scrivendo che avevo venduto 40 grammi per CHF 70.- e poi li rifacevo
mettendo invece che di grammi ne avevo venduti 30 a CHF 70.-. Quella parte dei
10.
grammi che mancavano li mettevo a CHF 65.- per cui mi restava qualcosa in
più”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 5)
52.
Nuovamente chiamato a
spiegare il significato della contabilità, ed in particolare del seguente
documento (allegato A al verbale),
...OMISSIS…
L’imputato ha dichiarato che:
"
La colonna numero 1 indica i grammi di cocaina venduti, la
colonna numero 2 indica il prezzo al grammo, la colonna numero 3 indica i soldi
ricavati dalla vendita e la colonna numero 4 indica il mio guadagno. Il
guadagno della colonna numero 4 è calcolato nel seguente modo: 10 grammi
venduti a CHF 65.- danno un guadagno lordo di CHF 650.-. dai CHF 650.- bisogna
togliere il costo della cocaina che è di CHF 520.- per cui restano CHF 130.-
che diviso due danno CHF 65.-“.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 6)
Confrontato al fatto che nel corso di alcuni verbali il costo
della cocaina sarebbe stato di CHF 55.00 mentre in altri di CHF 52.00 al
grammo, IM 1 ha affermato che:
"
Io dico CHF 55.-, anzi no CHF 52.- al grammo”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 6)
53.
Invitato a spiegare gli
ulteriori fogli di “contabilità” (allegati da B a L al verbale):
...OMISSIS…
(All. B)
...OMISSIS…
(All. C)
...OMISSIS…
(All. D)
...OMISSIS…
(All. E)
...OMISSIS…
(All. F)
...OMISSIS…
(All. G)
...OMISSIS…
(All. H)
...OMISSIS…
(All. I)
...OMISSIS…
(All. L)
l’uomo ha affermato che:
"
si tratta dei miei calcoli così come ho spiegato prima. Sono
tutti calcoli su CHF 52.- al grammo per il pagamento dell’acquisto della
cocaina. Per l’allegato C non sono le vendite del 31 maggio 2019, ma negli
allegati sono tutte le vendite da quando ho preso il panetto da 600 grammi.
Questi calcoli li facevo per sapere quanto guadagnavo dalla vendita del panetto
di cocaina da 600 grammi, poi diventati 700 grammi. Io poi facevo la fotografia
di questi calcoli e la tenevo per me. A __________ lasciavo il foglio originale
per fargli vedere cosa si vendeva e a quanto, insieme al foglio lasciavo anche
i soldi. I soldi li lasciavo nella mia Fiat Punto; quella che è bruciata. A
volte lasciavo anche i soldi nella gru nel parcheggio della ditta __________
(…).
Nell’allegato L è la somma che ho lasciato a __________ suddivisa
in più volte tranne i CHF 4'565.- di quando sono stato arrestato, come si potrà
vedere 4'565 è proprio la prima cifra che si vede all’inizio del foglio. Voglio
anche precisare che __________ è stato assente per un certo periodo e allora ho
tenuto i soldi che gli avrei dovuto consegnare. Quando __________ è rientrato
ho ripreso a consegnargli i soldi (…).
Ripeto ancora una volta che non bisogna pensare che per esempio il
10.
giugno ho venduto 105 grammi negli allegati. Si tratta di un riassunto di
tutte le vendite dal marzo 2019 fino inizio luglio 2019”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 7)
54.
Alla domanda a sapere se i
fogli si riferissero alle vendite tra marzo e luglio 2019, l’imputato ha
risposto che:
"
si tratta sempre del panetto di 600 grammi, poi diventati 700. __________
è stato assente da metà marzo a inizio maggio 2019 per cui io tenevo la
contabilità di quello che gli avrei dovuto consegnare. Quando __________ è
tornato, mi ha telefonato e mi ha chiesto i soldi. Io non volevo portargli
40'000 e rotti franchi tutti assieme lasciandoli nella mia auto e glieli ho
consegnati un po’ alla volta”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 8)
55.
Venendo poi ai singoli
consumatori, a fronte della ricostruzione secondo cui avrebbe compiuto le
seguenti alienazioni:
- __________, __________,
tra marzo 2019 e maggio 2019, 300 grammi
- __________, maggio 2019,
20.
grammi
- __________/__________, tra
gennaio 2019 e maggio 2019, 40 grammi
- Amico di __________,
aprile 2019, 2/3 grammi
- __________, aprile-maggio
2019, 3 grammi
- __________ portoghese,
aprile-maggio 2019, 4 grammi
- __________, tra gennaio
2019.
e maggio 2019, 80 grammi
- __________, aprile 2019,
100.
grammi
- __________ maggio-giugno
2019, 50 grammi
- __________ tra marzo 2019
e giugno 2019, 50 grammi
- __________/__________,
aprile 2019, 2/3 grammi
- __________, marzo-giugno
2019, 30 grammi
- __________, maggio 2019,
10.
grammi
- __________, giugno 2019, 3
grammi
- amico di __________,
giugno 2019, 1 grammo
- __________, giugno 2019, 1
grammo
- __________, maggio 2019, 5
grammi
- __________, giugno 2019, 6
grammi
- __________ 20 grammi,
- __________, marzo-giugno
2019, 6 grammi
- a varie persone nei pressi
del __________, tra novembre 2018 e giugno 2019, un imprecisato quantitativo di
cocaina,
l’imputato ha dichiarato che:
"
È tutto corretto. Io ritengo di aver venduto 750/800 grammi di
cocaina nel periodo dicembre 2018/inizio luglio 2019”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 8)
56.
Confrontato al fatto che tali
vendite condurrebbero a 733/735 grammi alienati prevalentemente nel periodo
marzo/giugno 2019, IM 1 ha affermato che:
"
In gennaio febbraio 2019 vendevo 5 grammi al fine settimana.
Qualche volta ne acquistavo un po’ di più nel senso che compravo cocaina anche
a metà settimana per poi andare a venderla”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 7)
57.
Dopo aver nuovamente
contestato la ricostruzione effettuata sulla base della “contabilità” da
cui risulterebbe una vendita per complessivi 1'363 grammi di cocaina, invitato
a spiegare perché avesse ridotto a 750/800 grammi il quantitativo ammesso
benché in precedenza si assumesse responsabilità per 1 kg di sostanza,
l’imputato ha affermato che:
"
Perché se guardo i miei foglietti e quello che dichiarano gli
acquirenti arrivo a quel quantitativo”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 9)
58.
Confrontato al fatto che, a
mente dell’interrogante, la “contabilità” conduce a 1'814 grammi di sostanza
in correità con “__________” tra marzo e luglio 2019, a cui occorre aggiungere
300.
grammi ricevuti dallo stesso personaggio o da “__________”, ovvero per
complessivi 2'114 grammi, l’imputato ha dichiarato che:
"
Non è vero. I fogli sono degli appunti che facevo così. Ho già
spiegato”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 9)
59.
Alla contestazione secondo
cui __________ avrebbe visto in tre occasioni grandi quantità di cocaina, ciò
che collimerebbe con le cifre riportate sulla menzionata “contabilità”, l’uomo
si è così espresso:
"
__________ non ha mai visto la cocaina nel senso che non ha mai
visto tre panetti così come ha dichiarato. __________ è venuta a casa mia solo
tre volte. __________ vendeva cocaina perché me l’ha detto lei. Lei parlava di
un __________ che voleva comprare cocaina da me pagando in bitcoin. Poi non è
andato in porto. (…) __________ faceva da tramite tra me e l’__________.
Sicuramente perché lei gli ha fatto provare la mia cocaina o gliel’ha venduta e
intendo all’__________”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 9)
b) Le dichiarazioni di terzi
60.
In corso d’inchiesta gli
inquirenti hanno proceduto alla verbalizzazione di molteplici persone i cui
contatti telefonici figuravano nella rubrica telefonica dell’imputato.
61.
Relativamente al traffico di
stupefacenti, giova qui rilevare che __________ ha dichiarato di aver
acquistato 50 grammi (VI PG 15.05.2019, allegato 29 ad AI 116), contro i 40
grammi ammessi dall’imputato, mentre __________ ha riferito di 100 grammi (VI
PG 9.07.2019, allegato 30 ad AI 116), contro gli 80 grammi ammessi
dall’imputato.
Per il rimanente, gli acquirenti identificati hanno fornito
indicazioni in linea con quanto ammesso da IM 1 e meglio come sopra riportato.
62.
Giova qui sottolineare che
l’imputato ha pure fornito indicazioni relative ad acquirenti che non sono
stati né identificati né – pertanto – verbalizzati. Tra questi figurano i
nominativi di tale “__________”, al quale IM 1 ha ammesso di aver venduto un
quantitativo di sicura rilevanza, ovvero 300 grammi di cocaina, di un __________
che avrebbe ricevuto 100 grammi di cocaina, nonché un cittadino __________ ed
un cittadino __________ cui l’imputato avrebbe venduto 30, rispettivamente 20
grammi di sostanza stupefacente.
63.
In punto alle dichiarazioni
rilasciate da terzi, si impone qui di menzionare quanto riferito da __________
già ricordato nell’ambito della trascrizione delle dichiarazioni dell’imputato,
e meglio:
"
(…) tra il mese di febbraio 2019 e inizio luglio 2019 mi ha
offerto almeno 20 grammi di cocaina. Sostanza che mi è stata offerta in cambio
dei lavori che facevo a casa sua (…) in un paio di occasioni ha estratto dalla
cappa di cucina della cocaina. La prima volta ho visto un mezzo panetto in un
sacchetto viola è stato fine febbraio o inizio marzo 2019. Non sono in grado di
stimare il peso, anche per il fatto che non l’ho visto da vicino. (…) Mentre la
seconda volta ricordo che era inizio estate, forse fine maggio o inizio giugno.
In quella occasione ho visto estrare dalla cappa un sacchetto di plastica
bianco contenente un sasso di cocaina e della polvere bianca che non sono in
grado di stimare. (…) Ricordo che in quella circostanza mi ha regalato un
grammo di cocaina. Altre volte mi consegnava già i sacchettini da 0.6 grammi già
confezionati”.
(VI PG 10.10.2019, AI 85, p. 3-4)
64.
In sede dibattimentale
l’imputato ha ammesso parzialmente i fatti, indicando dapprima di aver venduto
in totale 700/750 grammi, salvo poi riconfermare le proprie precedenti
dichiarazioni, ovvero che si è trattato di 750/800 grammi. In punto alla
“contabilità” rinvenuta dagli inquirenti, l’uomo si è così espresso:
"
Quando consegnavo i soldi lo scrivevo per non avere problemi, di
modo da poterlo contestare ai miei fornitori. Come ho già detto, si tratta di
calcoli che facevo e rifacevo per poter guadagnare qualcosa in più”.
(VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p.
2-3)
ii) Punto 2 dell’atto
d’accusa, imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti
65.
Secondo l’atto d’accusa,
oggetto della correzione di cui in ingresso, l’imputato si sarebbe poi
macchiato del reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel
periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________ ed altre
località non meglio precisate del Cantone Ticino, senza essere autorizzato,
intenzionalmente acquistato, detenuto, posseduto, alienato e/o procurato in
altro modo a terze persone complessivi 250 grammi netti di canapa previamente
acquistata da tale __________ (rimasto non identificato), e in particolare per
avere alienato a __________ 20/25 grammi netti di canapa, a __________ 20
grammi netti di canapa (punto 2.1), procurato in altro modo (regalato) a __________
un imprecisato quantitativo di canapa e procurato in altro modo (regalato) a __________
20.
grammi netti di canapa (punto 2.2) e alienato i restanti grammi netti di
canapa a persone rimaste non identificate (punto 2.3).
66.
Su questo tema l’imputato è
reo confesso e il quantitativo riportato nell’atto d’accusa deriva dalle sue
stesse ammissioni. In particolare, giova qui evidenziare le seguenti
dichiarazioni:
"
Premetto che io non ho mai consumato canapa, posso però dire che
nel mese di novembre 2018 ho acquistato al massimo 200/300 grammi di marijuana
che ho pagato CHF 2.00 al grammo. (…) Dopo aver venduto questi 200/300 grammi
non he ho mai più acquistata. (…) L’ho venduta e in parte regalata a:
__________, 10 grammi di canapa
__________, 20 grammi di canapa
__________ la __________ almeno 50 grammi di canapa, e non 5
grammi di cocaina come avevo ribadito nei precedenti interrogatori.
Il rimanente a persone che al momento non ricordo”.
(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 5)
L’imputato ha poi precisato, in un successivo verbale, che:
"
facendo mente locale ho acquistato 250 grammi di canapa al prezzo
totale di CHF 500.- ovvero CHF 2 al grammo (…). Dalla vendita di canapa ho
guadagnato circa CHF 200.-. in quanto in parte l’ho offerta e in parte l’ho
venduta a CHF 3.-/3,50.- al grammo”.
(VI PG 10.10.2019, AI 89, p. 6)
67.
Ritornando sulla questione
nel verbale 30 ottobre 2019, l’imputato ha dichiarato che:
"
Ho acquistato la canapa da un cittadino __________ a __________
nel novembre 2018. L’ho pagata CHF 2.- al grammo; l’ho pagata così poco perché
dicevano che non era buona visto che non era stata coltivata con metodo indoor.
Ne ho comprati circa 250 grammi spendendo CHF 500.00. La canapa l’ho tenuta a
casa mia sotto il letto in un sacchetto della spazzatura dove c’erano anche
vestiti invernali. Ne ho venduta più o meno la metà a CHF 3.50 al grammo e una
parte l’ho offerta. Di canapa poi non ne avevo più. (…) Io pensavo di poter
guadagnare qualche soldo, speravo di poter avere un guadagno di almeno CHF
500.00”.
(VI PP 30.10.2019, AI 97, p. 2)
68.
IM 1 in sede dibattimentale
ha ammesso integralmente i fatti.
(VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 3)
iii) Punto 3 dell’atto
d’accusa, imputazione di riciclaggio di denaro
69.
L’atto d’accusa imputa
altresì a IM 1 il reato di riciclaggio di denaro, per avere, nel periodo
novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________ ed altre località non
meglio precisate del Cantone Ticino, compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine ovvero
dall’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti da lui
commessa, e in particolare per avere utilizzato il denaro provento dalla
vendita di cocaina per il pagamento delle rate mensili del piccolo credito
acceso con __________ come pure delle imposte ancora dovute.
70.
Tale imputazione si fonda, in
ultima analisi, sulle dichiarazioni di IM 1, il quale ha dichiarato di aver
utilizzato il provento della vendita di stupefacenti al fine di fare fronte
alle proprie spese correnti, ivi compreso il rimborso di debiti personali, e
meglio:
"
I soldi li ho usati per pagare le fatture e per pagare da
mangiare, per la riparazione della macchina, a mia mamma non ho dato niente di
quei soldi perché avrei dovuti portarli in agosto quando ci sono le ferie __________,
ho pagato anche le tasse che mi erano sfuggite (io ero convinto di averle
pagate e invece non era così)”.
(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 11)
71.
Anche in sede dibattimentale
l’imputato ha ammesso integralmente le proprie responsabilità (cfr. VI DIB
27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 3).
iv) Punto 4 dell’atto
d’accusa, imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
72.
L’atto d’accusa imputa in
fine a IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere,
nel periodo giugno 2019/09 luglio 2019 a __________, senza essere autorizzato,
intenzionalmente consumato 1 pastiglia di ecstasy.
73.
Su questo punto l’imputato ha
avuto modo di dichiarare in corso d’inchiesta che:
"
devo ammettere di aver acquistato e consumato dell’ecstasy. (...)
se non erro l’ho acquistata a metà giugno e ne ho subito consumata metà e
l’altra metà l’ho poi consumata a inizio luglio. Oltre a questa pastigli io non
ho mai consumato altre sostanze stupefacenti. (…) non mi andava di consumare
cocaina, non ho mai voluto provarla”.
(VI PG 8.08.2019, AI 40).
74.
Interrogato nell’ambito del
dibattimento, l’uomo ha ammesso i fatti (VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al
verbale del dibattimento, p. 3).
VI) In diritto
75.
L’art. 19 cpv. 1 LStup
punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro acquista, detiene,
possiede, aliena o procura in altro modo stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in
pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro
di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di
stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in
altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori
o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in
pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai
18.
grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120
IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a;
DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid.
3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre
2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010,
consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del
10.
marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art.
19.
LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).
76.
Dal punto di vista
soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, produrre in altro modo o alienare
stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19
LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai
sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o
accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente,
mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,
op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente
che egli sia cosciente del
quantitativo
e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve
presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232
consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un
numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà
numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
77.
Adempie la fattispecie di
riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile
di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di
valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.
Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino
a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità
penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a
pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche
laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20
consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid.
4.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni
trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di
vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche
per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un
conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle
operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013
consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad
art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif.
ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar
Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.
523).
È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP
anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in
valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di
differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF
6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht
II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).
Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei
casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è,
infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro derivante
da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si verifica
nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea
2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en droit
suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag. 636).
78.
Dal profilo soggettivo,
l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve
volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a
cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o
presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A
questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto
che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che
abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242
consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 2.)
79.
L’art. 19a LStup punisce con
la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente
stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per
assicurarsi il proprio consumo (cifra 1).
Nei casi poco gravi si può
abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato
un avvertimento (cifra 2).
Si può prescindere dall’azione penale se l’autore, per aver
consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’assistenza sorvegliata dal
medico. L’azione penale è eseguita se l’autore si sottrae all’assistenza o al
trattamento (cifra 3).
Se l’autore è tossicomane, il
giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L’articolo 44 del
Codice penale svizzero3 è applicabile
per analogia (cifra 4).
VII) Considerazioni della
Corte
80.
Relativamente al punto 1
dell’atto d’accusa la Corte non ha ritenuto di poter seguire l’impostazione
data dalla pubblica accusa. In particolare, la ricostruzione dei quantitativi
di cocaina trafficati sulla scorta dei documenti rinvenuti è certamente
suggestiva, ma ben lungi dal permettere di giungere a definire in modo
sufficientemente preciso e circostanziato l’entità del traffico posto in essere
dall’imputato.
In particolare, si impone di ricordare che IM 1 ha fornito
spiegazioni – seppur non sempre lineari – che possono spiegare la presenza di
determinate cifre. In particolare, detto che alcuni dei citati documenti sono
certamente delle “brutte copie”, risulta pure che parte degli importi –
sia pure evidenziati – si riferissero a subtotali poi ripresi in ulteriori
calcoli, da cui una loro doppia imputazione a IM 1.
In questo senso, già il totale di circa 1'300 grammi risultante
dalla “contabilità” non può essere confermato.
A maggior ragione, non risulta avere fondamento la conclusione
secondo cui si tratterebbe di quantitativi ancora maggiori. In primo luogo,
l’assoluta imprecisione del calcolo emerge dal fatto che in corso d’inchiesta
all’imputato sono stati contestati totali differenti e che il rapporto di
Polizia concludeva a complessivi 2,4 kg di sostanza, mentre l’atto d’accusa ne
ha poi ritenuti 2,1 kg.
Va poi detto che, così come concepito, l’atto d’accusa porta a
considerare due volte la medesima sostanza: da un lato quella identificata
sulla base degli acquirenti e, dall’altra, quella derivante dalle menzionate
annotazioni.
Di fatto, è più che verosimile che quanto alienato ai consumatori
identificati facesse parte delle annotazioni.
A tali considerazioni si aggiunge poi il fatto che appare assai
inverosimile che, a fronte di vendite ricostruite sulla base dei consumatori
pari a poco più di 700 grammi, vi siano 1’379/1'381 grammi di sostanza
consegnata ad acquirenti non identificati.
La Corte è evidentemente consapevole del fatto che in ambito di
stupefacenti è spesso proibitivo ricostruire con precisione i quantitativi di
sostanza trafficata. Tuttavia, a fronte di un’inchiesta articolata come quella
in oggetto, ben più logica sarebbe stata una proporzione inversa, ovvero con il
quantitativo minore a rimanere destinato a persone non identificate.
A suffragare la tesi accusatoria ha certamente concorso quanto
riferito da __________ in merito al fatto di aver visto presso il domicilio
dell’imputato tre panetti di cocaina, di cui uno avrebbe avuto il peso stimato
di 1 kg. Orbene, le dichiarazioni della donna non sono state ritenute credibili
dalla Corte. In particolare, si impone di osservare che la stima del peso di un
oggetto senza neppure toccarlo non può che portare a risultati aleatori. Neppure
si può escludere, del resto, che la donna abbia osservato sempre il medesimo
panetto, vieppiù ridotto di dimensione. Peraltro, quando la stessa è stata
chiamata a disegnare il panetto, ha fornito indicazioni tutt’altro che lineari.
In fine, la credibilità di __________ risulta minata pure dal fatto che la
stessa ha inizialmente sostenuto di aver acquistato 115 grammi di cocaina,
quantitativo tuttavia poi ridotto a 50 grammi in occasione del confronto,
circostanza in cui si è allineata a quanto dichiarato dall’imputato.
In tale contesto, la Corte per determinare il quantitativo di
sostanza alienata si è quindi basata sulle dichiarazioni degli acquirenti e
dell’imputato.
Al proposito si dirà che IM 1 ha fornito dichiarazioni certamente
discontinue. In particolare, egli ha inizialmente menzionato un traffico
complessivo di 1 kg, quantitativo peraltro riconfermato in sede d’inchiesta,
salvo poi ridurlo a 745 grammi, quindi a 750/800 e in sede dibattimentale, in
prima battuta, a 700/750 grammi.
Giova tuttavia al proposito evidenziare che l’imputato ha
costantemente dichiarato di aver ricevuto, quale fornitura principale, 600
grammi di cocaina da cui ha tratto i menzionati 700 grammi. Nel corso dei 3-4
mesi precedenti, peraltro, egli si sarebbe rifornito con quantitativi di circa
5.
grami alla volta, sostanza che avrebbe inizialmente faticato a piazzare. In
tale contesto, il fatto che egli, dopo aver ricordato i quantitativi di
sostanza consegnati ai singoli consumatori – alcuni dei quali mai identificati
dagli inquirenti – abbia corretto il totale di 1 kg in 750/800 grammi è apparso
credibile. Di fatto, riportando 5 grammi “a fine settimana” tra
novembre/dicembre 2018 e febbraio 2019 ne deriva un quantitativo situabile tra
i 70 e i 90 grammi di sostanza. Se a ciò si aggiunge il fatto che appare
altamente verosimile che, almeno inizialmente, le vendite siano andate a
rilento, risulta credibile che il quantitativo totale – per tale periodo – si
sia attestato a 50-100 grammi.
A ciò occorre, con ogni evidenza, aggiungere 700 grammi derivanti
dal panetto.
Dal profilo fattuale, la Corte ha quindi confermato il punto 1
dell’atto d’accusa in ragione di 750 grammi di cocaina.
81.
In diritto non v’è da
argomentare che il precitato quantitativo di cocaina si pone ben al di sopra
dei 18 grammi di sostanza pura che configurano l’infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti.
Ne consegue che, ritenendo realizzati gli elementi oggettivi e
soggettivi del reato, l’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa è
stata confermata.
82.
Per quanto attiene ai punti 2
e 4 dell’atto d’accusa, i fatti sono stati ammessi e non si prestano pertanto a
particolari considerazioni.
Ritenuto che gli elementi oggettivi e soggettivi di detti reati
risultano adempiuti, dette imputazioni sono state integralmente confermate così
come indicate nella promozione dell’accusa.
83.
Per quanto attiene al punto 3
dell’atto d’accusa, i fatti sono sostanzialmente ammessi e possono quindi
essere confermati.
In diritto, tuttavia, la Corte non può che rilevare che la
dottrina considera che il consumo del denaro da parte dell’autore non configura
un atto di riciclaggio di denaro (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse,
ad art. 305bis CP).
Ne discende che l’imputato è stato prosciolto dal menzionato capo
d’imputazione.
VIII) Commisurazione della pena
84.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten).
In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o
di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6
consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007
consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
85.
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in
modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del
quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali,
la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14
ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12
marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6 n. 72).
86.
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di
pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art.
49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282
seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2.
ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code
pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
87.
Nel presente caso la colpa
dell’imputato è stata ritenuta grave sia dal profilo oggettivo che da quello
soggettivo.
Dal profilo oggettivo il TF ha più volte ribadito che il
quantitativo di stupefacente è soltanto uno degli elementi da valutarsi per
determinare la colpa in ambito di stupefacenti. Peraltro, più ci si distanzia
dal limite dell’infrazione aggravata, meno il quantitativo in quanto tale
risulta determinante.
Nel presente caso, si trattava evidentemente di quantitativi
relativamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di
molte persone.
Dal profilo soggettivo, qualifica la colpa il fatto che l’imputato
ha agito con mero scopo di lucro. La sua precaria situazione finanziaria non
può certo giustificare quanto commesso da IM 1.
Non può poi non colpire la propensione a delinquere e la facilità
con cui l’imputato si è determinato a commettere reato, giungendo ad alienare,
sull’arco di pochi mesi, il già menzionato importante quantitativo di cocaina.
Pesa poi sull’imputato il concorso di reati.
In tale contesto, la pena ipotetica si collocherebbe attorno a 3
anni e 6 mesi di detenzione.
A favore dell’imputato la Corte ha considerato una certa
collaborazione, ritenuto che egli ha indicato alcuni consumatori, uno dei quali
acquirente di un quantitativo piuttosto rilevante, senza che questi fossero stati
identificati.
Per costante giurisprudenza, l’incensuratezza è poi un fattore
neutro.
In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto
adeguata a IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni.
Ritenuto che l’imputato è incensurato, la pena è stata posta al
beneficio della sospensione condizionale parziale.
Al fine di tenere debitamente conto della colpa, la parte da
espiare è stata fissata in 1 (un) anno.
Per quanto attiene alla contravvenzione, la Corte ha pronunciato
una multa di CHF 100.00 (cento).
IX) Sequestri
85.
La Corte ha mantenuto il
sequestro conservativo a copertura di tasse e spese della somma di denaro sotto
sequestro, nonché, in applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, ha confermato
l’acquisizione agli atti quale reperto probatorio della documentazione
cartacea, appunti contabilità (rep. no. 73154). È stata altresì ordinata la
confisca e la distruzione del materiale vario per confezionamento cocaina (rep.
no. 731609), della bilancia elettronica di colore grigio (rep. no. 73172) e dei
diversi pezzi di materiale plastico (rep. no. 73173). Per quanto attiene agli
altri oggetti sotto sequestro, gli stessi sono stati dissequestrati, previa
cancellazione delle memorie di dispositivi elettronici e carte SIM, i cui costi
sono da anticipare dal condannato.
X) Retribuzione del
difensore d’ufficio
86.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –
V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP
n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve
essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso
causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135
CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013
consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio
avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni
di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino
a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la
partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore
20.00
e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di
sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012
del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid.
3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
87.
Le note professionali del 25
novembre 2019, 3 dicembre 2019, 18 febbraio 2020 e 26 febbraio 2020 dell’avv. DUF
1.
sono state approvate per complessivi CHF 16’289.65.
88.
Il condannato è stato
condannato a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.
16’289.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135
cpv. 4 CPP).
XI) Tassa di giustizia e
spese procedurali
89.
La tassa di giustizia di fr.
2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 305bis CP;
19, 19a LStup;
135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo che sapeva o doveva presumere
poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone,
per avere,
nel periodo novembre 2018 – 9 luglio 2019, a __________, __________
e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato,
acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri
750.
grammi di cocaina;
1.2
infrazione alla LF sugli
stupefacenti ripetuta
per avere,
nel periodo novembre 2018 – 9 luglio 2019, a __________, __________
e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato,
acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri
250.
grammi di canapa;
1.3
contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo giugno – luglio 2019, a __________, senza essere
autorizzato, intenzionalmente consumato 1 pastiglia di ecstasy;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.
3.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1
alla pena detentiva di 36 (trentasei)
mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3.2
al pagamento della multa di
CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa
sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.
3.3
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo
di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
4.
È mantenuto il sequestro
conservativo a copertura di tasse e spese della somma di denaro sotto
sequestro.
5.
In applicazione dell’art.
192.
cpv. 1 CPP, è confermata l’acquisizione agli atti quale reperto probatorio
della documentazione cartacea, appunti contabilità (rep. no. 73154).
6.
È ordinata la confisca e la
distruzione del materiale vario per confezionamento cocaina (rep. no. 731609),
della bilancia elettronica di colore grigio (rep. no. 73172) e dei diversi
pezzi di materiale plastico (rep. no. 73173).
7.
È ordinato il dissequestro
di tutto il restante sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie di
dispositivi elettronici e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal
condannato.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
Le note professionali del 25
novembre 2019, 3 dicembre 2019, 18 febbraio 2020 e 26 febbraio 2020 dell’avv. DUF
1.
sono approvate per:
onorario fr. 14'082.00
spese fr. 704.10
trasferte fr. 339.00
IVA (7,7%) fr. 704.10
totale fr. 16'289.65
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 16’289.65 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 2'575.10
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 123.75
fr. 4'798.85
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