Lexipedia

Decisione

72.2019.294

Autore colpevole di: infrazione aggravata alla LStup per aver acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri 750 g di cocaina; infrazione alla LStup ripetuta acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri 250 g di canapa

27 febbraio 2020Italiano83 min

merito alla frequentazione di casa IM 1, la stessa afferma poi di non essere più

Source ti.ch

Incarto

n.

72.2019.294

Lugano,

27 febbraio 2020/lc

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos

Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice

a latere

GI 2, giudice

a latere

Cristina

Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo

di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

contro IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 9 luglio 2019 al 4 dicembre 2019

(149 giorni),

in carcerazione di sicurezza dal 5 dicembre 2019;

imputato, a

norma dell’atto d’accusa 258/2019 del 5 dicembre 2019, emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

1. infrazione aggravata

alla Legge federale sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere essere tale da mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

per avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________,

__________, e in altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere

autorizzato, acquistato, detenuto, posseduto, alienato o procurato in altro

modo almeno complessivi 2'114 grammi netti di cocaina previamente acquistati da

tale __________ (rimasto non identificato), in misura di 300 grammi netti di

cocaina, e in misura di almeno 1'814 grammi netti di cocaina previamente

acquistati/ricevuti da tale __________ (rimasto non identificato), sostanza

interamente destinata all’alienazione a terze persone,

e in particolare per avere

1.1 alienato a tale __________

(rimasto non identificato) 300 grammi netti di cocaina, a tale __________

(rimasto non identificato) 20 grammi netti di cocaina, a __________ 40 grammi

netti di cocaina, ad un amico di __________ 2/3 grammi netti di cocaina, a tale

__________ 3 grammi netti di cocaina, a tale __________ 4 grammi netti di

cocaina, a †__________ 80 grammi netti di cocaina, ad un cittadino del Marocco

100 grammi netti di cocaina, a __________ 50 grammi netti di cocaina, a __________

50 grammi netti di cocaina, a tale __________/__________ 2/3 grammi netti di

cocaina, a __________ 30 grammi netti di cocaina, a __________ 10 grammi netti

di cocaina, a __________ 3 grammi netti di cocaina, ad un amico di __________ 1

grammo netto di cocaina, a __________ 1 grammo netto di cocaina, a __________ 5

grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________

20 grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________,

a __________ 2/3 grammi netti di cocaina, ad un cittadino __________ 2/3 grammi

netti di cocaina,

per complessivi 733/736 grammi netti di cocaina,

1.2 alienato a varie

persone (rimaste non identificate) almeno 1’379/1381 grammi netti di cocaina;

2. infrazione alla Legge

federale sugli stupefacenti

per avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________,

__________ ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, senza

essere autorizzato, intenzionalmente acquistato, detenuto, posseduto, alienato

e/o procurato in altro modo a terze persone complessivi 250 grammi netti di

canapa previamente acquistata da tale __________ (rimasto non identificato),

e in particolare per avere

2.1 alienato a __________

20/25 grammi netti di canapa, a __________ 20 grammi netti di canapa,

2.2 procurato in altro

modo (regalato) a __________ un imprecisato quantitativo di canapa e procurato

in altro modo (regalato) a __________ 20 grammi netti di canapa,

2.3 alienato i restanti

grammi netti di canapa a persone rimaste non identificate,

3. riciclaggio di denaro

per avere nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________

ed altre località non meglio precisate del Cantone Ticino, compiuto atti

suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un

crimine ovvero dall’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

da lui commessa,

e in particolare per avere

utilizzato il denaro provento dalla vendita di cocaina per il

pagamento delle rate mensili del piccolo credito acceso con __________ come

pure delle imposte ancora dovute;

4. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, nel periodo giugno 2019/09 luglio 2019 a __________,

senza essere autorizzato, intenzionalmente consumato 1 pastiglia di ecstasy;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli artt. 19 cpv. 2 lett. a LStup in

relazione con l’art. 19 cpv. 1 lett. c) e d) LStup, 19 cpv. 1 lett. c LStup,

305bis cifra 1 CP, art. 19a LStup,

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:39

alle ore 15:44.

Evase le seguenti

questioni:

Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti

le seguenti modificare l’atto d’accusa nel senso che l’imputazione di

infrazione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 2 è ripetuta.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: anche oggi l’imputato ha provato di nuovo a cambiare la versione

dei fatti, accorgendosi poi che forse valeva la pena di tenere l’ultima che

aveva dato. IM 1 ci ha detto di avere avuto un debito con la moglie e per

sistemare la sua situazione economica ha deciso di iniziare a vendere cocaina.

Ci ha messo ben poco a entrare in quel mondo, vendendo un ingente quantitativo

in poco tempo. IM 1 non è consumatore. La PP dà parziale lettura delle

dichiarazioni dell’imputato, osservando che egli ha cambiato ripetutamente

versione in merito a diversi aspetti della vicenda, segnatamente sul

quantitativo trafficato, sul guadagno conseguito, sui fornitori. Quando gli

viene contestata la contabilità, ammette vendite per almeno 1 kg di cocaina. __________

descrive il panetto da 600 grammi, di cui fa anche il disegnino. Sempre __________

ci indica il nascondiglio sopra la cappa della cucina, che IM 1 non aveva

indicato. Si procede quindi a una nuova perquisizione, rinvenendo una bilancia

elettronica e tre sacchetti di plastica, il che significa che __________ ha

detto il vero. E qui IM 1 deve sistemare le sue dichiarazioni, per cui dice che

è vero che __________ ha visto la cocaina a casa sua, ma solo dei pezzetti e

non il panetto. IM 1 non è uno sprovveduto, il povero mostro che non sa come

funziona, ma quando riceve la cocaina la taglia con il bicarbonato per averne

di più, arrivando da 600 a 700 grammi. Quando gli vengono contestati i

quantitativi indicati nell’atto d’accusa, l’imputato dichiara che è troppo. Nel

verbale successivo non si ricorda nemmeno quanto ha venduto alla __________.

Anche __________ ci indica il nascondiglio in cucina e riferisce di due

panetti, senza poterne dire il peso. __________ di panetti ne ha visti tre. C’è

poi la questione canapa, che non è tanta roba, ma indica che IM 1 si muoveva su

più fronti per vendere stupefacenti. Anche seguendo le fantasiose dichiarazioni

di IM 1, quando si fanno i calcoli con le cifre contornate sulla contabilità,

si giunge a un quantitativo superiore a 1 kg. __________ non ha sbagliato a

indicare il nascondiglio nella cappa della cucina, indicato anche da __________,

ci dice che c’erano altri due panetti oltre a quello cui fa sempre riferimento IM

1, e anche la __________ ne indica uno. IM 1 ci ha portato per i campi in

continuazione, quando già nel suo secondo verbale aveva affermato di voler

collaborare. Il top lo si raggiunge quando IM 1 dichiara che “__________” gli

avrebbe dato la cocaina a credito, dopo che questi gli aveva detto di non avere

soldi e avrebbe quindi potuto fregarlo. E l’acme l’abbiamo quando dice che ha

venduto 750 grammi di cocaina, il kg e l’_____ escono di scena. Si è andato poi

a invischiare in una storia in cui il guadagno è diminuito e andava poi ancora

diviso con “__________”.

Per gli altri punti dell’atto d’accusa, la PP rimanda a tutti i

calcoli fatti per raggiungere quanto ivi indicato.

Chiede la conferma dell’atto d’accusa. Se proprio si volesse

correggere il quantitativo, che siano 1’360 grammi netti, i calcoli basati

sulle fantasiose dichiarazioni di IM 1, che sono comunque più dei grammi

indicati in aula e del kg indicato inizialmente.

La colpa di IM 1 a mente dell’accusa, è grave sia oggettivamente

che soggettivamente, non è consumatore, si è dato da fare per trafficare la

cocaina, per il debito con la moglie sarebbe bastato farsi pignorare il

salario, aveva entrate per 4'500.00 mensili ai quali vanno aggiunti i lavoretti

extra di __________. Da notare che questi 600/750.00 al mese per i lavoretti

extra corrispondono ai CHF 600/700.00 al mese ottenuti con la vendita di

cocaina. Si arrivano quindi a entrate più che dignitose, IM 1 non ha figli a

carico, la pigione è di CHF 900.00 mensili, con tutte le spese arriviamo a CHF

2'900.00 e gli restano ancora CHF 1'000.00 al mese. Ha voluto fare i soldi

facili, con il minimo sforzo, la sera dopo il lavoro e nel fine settimana. Ha

delinquito pesantemente in poco tempo per arricchirsi e ci ha raccontato un

sacco di frottole. IM 1 ha scelto una via più facile per guadagnare i suoi

soldi.

Chiede la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 4 (quattro) anni

e 3 (tre) mesi e alla multa di CHF 100.00 (cento) per la contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti.

Chiede in fine che tutto l’importo di denaro sotto sequestro sia

mantenuto in sequestro conservativo;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 1 riconosce solo parzialmente i fatti indicati nell’atto

d’accusa, e meglio, per quanto attiene l’infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, riconosce di avere detenuto e alienato 750/800 grammi di cocaina.

Al proposito la difesa osserva che nel primo verbale d’interrogatorio dinanzi

alla Polizia, IM 1 ha ammesso la vendita di cocaina a 2 o 3 acquirenti e il

giorno successivo, dinanzi al PP, piangendo, ha ammesso che le vendite erano

superiori. Il 19 luglio ha raccontato spontaneamente di avere iniziato a vendere

da gennaio 2019 e di avere ricevuto a inizio marzo un panetto di 600 grammi,

che avrebbe tagliato, vendendo poi circa 700 grammi di cocaina. Sempre in

occasione di questo interrogatorio, ha fornito i nomi di 11 acquirenti con i

relativi quantitativi venduti. Nel verbale successivo ha riconosciuto alcuni

altri acquirenti. L’8 agosto IM 1 conferma e ribadisce nuovamente di avere

ricevuto un unico panetto di 600 grammi a inizio marzo 2019. Nel verbale

successivo conferma di avere iniziato a vendere cocaina a gennaio 2019. Come

già accennato nei precedenti verbali, “__________” per un periodo era stato

assente e per tale motivo i soldi provento delle vendite sono stati tenuti da

parte da IM 1 fino al suo ritorno. Nel verbale successivo IM 1 ammette di avere

acquistato e rivenduto 250 grammi di marijuana. Riconosce altresì di avere

venduto piccoli quantitativi a novembre 2018. Nel verbale seguente ribadisce

nuovamente di avere ricevuto unicamente un panetto di cocaina da 600 grammi.

Quanto a quello che dichiara __________, IM 1 spiega che il panetto da lei

indicato sarebbe quello da 600 grammi da lui acquistato, mentre il sasso da lei

citato quello che ne sarebbe rimasto a maggio/giugno. Il 26 novembre IM 1

specifica meglio la questione degli acquisti e delle vendite precedenti alla

vendita del panetto di 600 grammi, affermando di avere comprato cocaina a fine

novembre 2018, per 5 grammi dall’__________ e poi da gennaio 2019 già dallo “__________”,

esattamente come aveva dichiarato a inizio inchiesta. Ribadisce nuovamente di

avere acquistato unicamente un panetto da 600 grammi. In conclusione di verbale

IM 1 riduce il quantitativo a un massimo di 750/800 grammi, quantitativo che ha

ribadito stamani. Comunque dal 19 luglio e sino al 26 novembre 2019 ha sempre

mantenuto invariata la sua versione su un fatto essenziale che troviamo

nell’atto d’accusa, sul fatto di avere ricevuto un unico panetto di cocaina da

600 grammi, diventati 700 grammi circa con la sostanza da taglio, e di avere

ricevuto questo panetto a credito e di avere tenuto i soldi, in quanto lo “__________”

era assente, per poi consegnarli a lui. Quanto alla ritrattazione nell’ultimo

verbale d’interrogatorio, la difesa osserva che forse è subentrata anche un po’

di frustrazione, siccome verosimilmente dopo l’ammissione di 1 kg a inizio

inchiesta, IM 1 si aspettava di essere creduto e forse si attendeva anche una

chiusura più rapida dell’inchiesta. Sulla qualità della cocaina, rileva che

l’imputato non è un consumatore, non ha mai provato la cocaina che ha venduto,

ma CHF 65/70.00 al grammo non sono indicativi di una gran qualità o forse IM 1

si è fatto anche un po’ fregare sulla questione dei prezzi. La questione del

guadagno e di quanto costava lo stupefacente risulta dai foglietti sequestrati.

IM 1 va quindi creduto quando dice che percepiva unicamente la metà del

guadagno. Sulla questione della contabilità, la difesa la definisce ballerina,

visto che in base a come è stata letta ha portato a quantitativi diversi di

volta in volta, contestati a IM 1 come certi. Agli atti ci sono diversi fogli

di calcolo, che IM 1 ha spiegato essere alcuni fogli a brutta copia, facilmente

riconoscibili, in quanto pasticciati e scritti in malo modo, e sono quelli

cartacei rinvenuti al suo domicilio, mentre altri sono quelli a bella, di cui

sono state rinvenute le fotografie nel cellulare. “__________” è stato assente

per un determinato periodo e pertanto IM 1 ha tenuto da parte i soldi poi

ridatigli in tranches, e le date indicate sui fogli fanno riferimento alla data

della restituzione del denaro e non alla vendita dello stupefacente. Guardando

Fatti

i fogli in questione si arriva comunque e continuamente a cifre diverse. Ma vi

è di più: la difesa chiede alla Corte di prestare attenzione agli allegati

all’AI 50, nella misura in cui vi sono numerose cifre contornate che sono

riportate in doppio e non possono ragionevolmente essere ritenute due volte. Il

fatto che IM 1 abbia dichiarato che i totali fossero quasi sempre contornati, è

confermato dalla contabilità agli atti, ma si vede bene che non sempre in

realtà erano i quantitativi venduti. Non è oggettivamente ragionevole

condannare l’imputato sulla base di un’asserita contabilità da lui tenuta a

brutta, che porta la stessa autorità inquirente a risultati sempre differenti.

Andrebbe piuttosto creduto a quanto dichiarato da IM 1, dove indica che le

belle copie sono il riassunto delle vendite del panetto. Questo aspetto, come

il fatto che la somma dei quantitativi delle belle copie sia pari a 603 grammi,

e che nel riassunto dei soldi consegnati allo “__________” siano indicati

proprio gli importi nelle singole pagine delle belle copie, non è mai stato

ritenuto dall’accusa, la quale ha preferito basarsi su calcoli ballerini.

L’accusa dà poi molto peso alle dichiarazioni di __________, la

quale nel suo primo interrogatorio afferma di avere visto a casa di IM 1 3

panetti diversi, deducendone la diversità dal fatto che erano in sacchettini

dal colore diverso. In occasione del confronto __________ dice di avere

acquistato 60 grammi di cocaina da IM 1, circa la metà di quelli indicati nel

primo verbale, per poi arrivare a dire che dovevano essere solo 50 grammi. In

merito alla frequentazione di casa IM 1, la stessa afferma poi di non essere più

andata a casa sua dopo la prima volta perché aveva visto grandi quantitativi di

cocaina. Corregge il tiro quando si rende conto che così risulta difficile dire

di avere visto 3 panetti diversi in 3 occasioni diverse, affermando quindi di

essere stata a casa sua 3 volte. Invitata a disegnare il primo panetto, ne ha

disegnato uno grande più o meno un terzo rispetto a quello disegnato nel suo

primo verbale d’interrogatorio. Chiesta di indicare nuovamente i quantitativi,

ha dichiarato di non voler più aggiungere niente. Dire che __________ ha

confermato le sue prime dichiarazioni a confronto, per la difesa non è

sostenibile. A fine verbale __________ giungerà a dire di essere stata

minacciata da persone di cui non voleva fare il nome, cosa che, se vera, avrebbe

benissimo potuto dire a inizio verbale. Il fatto che __________ abbia indicato

che lo stupefacente veniva conservato nella cappa, non dà valore aggiunto alle

sue dichiarazioni, visto che tale fatto era noto a chi frequentava la casa di IM

1, che è un chiacchierone. Inoltre, il primo panetto di cui parla lei, non ci

passerebbe nemmeno nel nascondiglio nella cappa. Rimane poi inspiegato, secondo

la difesa, perché se i panetti fossero stati 3 e i quantitativi venduti più

ingenti, non sia stata trovata altra contabilità, posto che l’imputato ne

teneva pure fotografie nel cellulare. __________ dal canto suo parla unicamente

di un panetto dopo la consegna indicata da IM 1 e un sasso con un po’ di

polvere a fine maggio/inizio giugno. I diversi panetti che __________ e __________

dichiarano di avere visto non vanno certo sommati. Il panetto indicato da __________

corrisponde per dimensione a quello disegnato da IM 1. IM 1 è ritenuto

credibile, dall’accusa, per quanto ha ammesso di avere alienato prima

dell’arrivo del panetto, ma poi non è più ritenuto credibile sul panetto

stesso. Non vi sono elementi oggettivi per ritenere che l’imputato abbia

venduto più di quanto da lui stesso ammesso. Le brutte copie su cui basa la PP

i suoi calcoli non sono fede facenti e danno risultati sempre diversi. Nemmeno

le dichiarazioni di __________ vengono in aiuto, ritenuto che a confronto ella

non ha proprio confermato alcunché. Vi sono poi le dichiarazioni degli

acquirenti, che hanno indicato quantitativi inferiori a quanto dichiarato da IM

1. La difesa chiede pertanto di tenere conto unicamente di 750/800 grammi di

cocaina. In diritto non contesta l’infrazione aggravata.

Per quanto concerne l’infrazione alla LF sugli stupefacenti, IM 1

ha ammesso i fatti. La difesa osserva al proposito che IM 1 non ha tratto alcun

guadagno dalla vendita. La qualifica giuridica non è contestata.

Quanto al riciclaggio di denaro, contrariamente a quanto figura

sul rapporto di Polizia, il reato non è mai stato ammesso da IM 1. Non è

contestato che egli abbia usato quanto ricavato dalla vendita degli

stupefacenti per vivere ed effettuare i suoi pagamenti, in parte per pagare le

rate di un piccolo credito, rispettivamente per le imposte, ma non è certo

facendo pagamenti per proprie spese personali che è adempiuto il reato di

riciclaggio di denaro. Per consolidata giurisprudenza, la distruzione e il

consumo del provento di un crimine non costituisce riciclaggio di denaro. Tale

imputazione è quindi contestata, non essendo neppure dato l’elemento soggettivo

del reato.

La contravvenzione alla LF sugli stupefacenti non è contestata.

Venendo alla commisurazione della pena, la difesa non contesta che

globalmente e soprattutto dal punto di vista soggettivo la colpa di IM 1 possa

essere considerata grave. Ma vi sono elementi a suo favore, in particolare in

merito ai fattori di ponderazione legati alla persona dell’autore. Sino al 9

luglio 2019 IM 1 era sconosciuto alle autorità penali, dal suo arrivo in

Svizzera si è sempre comportato in maniera ineccepibile e ha sempre lavorato

per la medesima ditta con grande soddisfazione del suo datore di lavoro. Le

difficoltà economiche iniziano con il divorzio, che lo mette in una situazione

economica difficile, ciò che risulta anche dall’estratto UEF. Vi erano sicuramente

altre vie per far fronte a quanto dovuto alla ex moglie, ma in quel momento IM

1 ha preso la via sbagliata. A ciò va aggiunto che egli provvede a gran parte

del sostentamento della madre anziana in Macedonia, che ha tutta una serie di

problemi di salute. Va poi tenuto conto che recentemente al signor IM 1 sono

stati riscontrati problemi di salute di una certa gravità, che in ambito

carcerario risulteranno ancora più difficili da sopportare. Egli ha sempre

tenuto un buon comportamento in carcere. Come da documenti prodotti, la difesa

sottolinea che vi è un datore di lavoro che aspetta di riassumere IM 1 e per il

momento vi è anche un appartamento di cui si sta facendo carico l’assistenza.

Queste condizioni non dureranno per sempre e una pena da espiare renderebbe più

difficile un suo reinserimento lavorativo. La difesa ritiene che IM 1 non sia

stato molto furbo, si è informato su come tagliare lo stupefacente da una

tossica che si riforniva da lui, era un chiacchierone, ma soprattutto ha sempre

tenuto le fotografie della contabilità nel suo cellulare. Chiede di tenere

conto della carcerazione preventiva già sofferta e del fatto che è lontano

dalla famiglia, dalla mamma anziana, che non può venire a trovarlo. Si tratta

di una prima volta, è incensurato, e va anche tenuto conto che già nel periodo

trascorso al Farera si sono presentati dei problemi di salute, che passano

comunque in secondo piano a fronte di quelli più gravi che si sono recentemente

presentati. Va inoltre tenuto conto del fatto che IM 1 ha fatto ammissioni per

quantitativi importati venduti ad acquirenti che non sono mai stati

identificati.

Chiede che la pena detentiva pronunciata nei confronti di IM 1 non

sia superiore ai 2 (due) anni e 7 (sette) mesi, richiamando al proposito la

sentenza 72.2014.102, sospesa condizionalmente per permettergli di mantenere il

suo lavoro e in modo da fungere da spada di Damocle per un’eventuale pericolo

di recidiva, che a mente della difesa non è comunque dato.

Per quanto attiene all’importo di denaro sotto sequestro, osserva

che il denaro sequestrato presso la Banca __________ non è provento di reato e

neppure l’accusa l’ha mai preteso. Ma sul conto del lavoro di IM 1, dopo il

sequestro, il datore di lavoro ha ancora versato del denaro dovuto

all’imputato. Se è vero che l’art. 268 CPP permette il sequestro a copertura

delle spese, lo stesso indica anche il principio di proporzionalità,

prescrivendo che devono essere preservati i mezzi necessari al mantenimento dell’imputato

e della sua famiglia, rispettivamente la misura è giustificata unicamente se vi

è da attendersi che l’imputato si sottrarrà ai suoi obblighi di pagamento. In

concreto, l’importo è necessario al minimo vitale dell’imputato e non vi è

d’attendersi che egli si sottrarrà al pagamento, motivo per cui la difesa ne

chiede il dissequestro. Non si oppone alla confisca dell’importo dei CHF

4'780.00 e si rimette al giudizio della Corte per gli altri importi sotto

sequestro, chiedendo che vengano tenuti a copertura di spese e tasse.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1. In entrata di dibattimento,

con l’accordo delle parti, il punto 2 dell’atto d’accusa è stato modificato nel

senso che l’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti è ripetuta.

Le parti hanno inoltre acconsentito a modificare il quantitativo

totale di cocaina di cui al punto 1.1 in 737/740 grammi, come risulta dalla

somma dei quantitativi ivi indicati.

II) Curriculum vitae e

precedenti penali dell’imputato

Considerandi

2.

IM 1 è nato il __________

in Macedonia, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo. Circa la sua

situazione personale egli si è così espresso in sede d’inchiesta:

"

…OMISSIS…”.

(VI PG 9.07.2019, AI 4, p. 8).

In occasione di un successivo verbale l’imputato ha poi affermato

che:

"

…OMISSIS…”.

(VI PP 10.07.2019, AI 7, p. 6)

L’imputato è sconosciuto alla giustizia svizzera (cfr. AI 5).

3.

In merito alle sue

prospettive di vita l’imputato in sede dibattimentale ha dichiarato che:

"

Voglio tornare al lavoro e pagare le fatture arretrate, fare una

vita normale. So che ho fatto un grosso sbaglio”.

(VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2)

III) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

4.

L’inchiesta nei confronti

di IM 1 ha preso avvio a seguito delle dichiarazioni di __________, la quale ha

dichiarato di avergli acquistato “almeno 50 grammi di cocaina nel periodo

gennaio 2019 – maggio 2019” (cfr. VI PG 15.05.2019, AI 1, p. 3 e 4).

Fermato il 9 luglio 2019, l’imputato ha inizialmente negato ogni suo

coinvolgimento nell’ambito degli stupefacenti, affermando altresì che il denaro

trovato in suo possesso proveniva dalla busta paga e che i numerosi cellulari e

computer rinvenuti presso la sua abitazione derivavano dal fatto che “mi

piace comprarli”. Dopo aver preso atto delle dichiarazioni di __________, IM

1.

ha fornito le prime, timide, ammissioni, contenendo tuttavia in 15 grammi la

sostanza complessivamente alienata alla donna. L’imputato ha altresì affermato

di aver venduto ulteriori 15 grammi a “due o tre persone che non conosco”.

Prendendo atto del fatto che un ulteriore consumatore avrebbe riferito di

acquisti per circa 100 grammi, IM 1 ha dichiarato che:

"

(…) non è possibile, io non ho mai venduto così tanta cocaina.

Questa dichiarazione mi sballa un po’, mi sento confuso. Io riconfermo quanto

da me detto prima, io ho acquistato e rivenduto un massimo di 30 grammi di

cocaina non capisco queste altre dichiarazioni”.

(VI PG 9.07.2019, AI 4, p. 8)

Si dirà che in coda al verbale l’uomo ha voluto aggiungere che:

"

mi dispiace per quello che ho fatto. Mi sono ritrovato con questo

debito a causa del divorzio e con tutte le spese. Per questo motivo mi sono

lasciato coinvolgere in questa storia. Di fatto ho iniziato a vender cocaina

per riuscire a pagare i miei debiti”.

(VI PG 9.07.2019, AI 4, p. 8)

5.

Interrogato dal Magistrato

inquirente il 10 luglio 2019, l’imputato ha lungamente ribadito quanto

sostenuto nel precedente verbale, ovvero limitando il proprio coinvolgimento

nella vendita di cocaina a complessivi 30 grammi. Unicamente dopo essere stato

invitato a prendere posizione in merito alle fotografie rinvenute sul di lui

cellulare e raffiguranti fogli sui quali sono annotati numeri e cifre, l’uomo

- pur indicando che questi non sarebbero riconducibili a questioni legate alla

cocaina - ha affermato:

"

sì, ho venduto di più”.

(VI PP 10.07.2019, AI 7, p. 6).

6.

Accogliendo l’istanza di

carcerazione formulata dal PP il 10 luglio 2019 (AI 8), il GPC ha ordinato la

carcerazione preventiva di IM 1 fino al 9 settembre 2019 (AI 9), termine poi

prorogato fino al 9 novembre 2019 (AI 67) e, ancora, fino al 7 dicembre 2019

(AI 115).

Contestualmente all’emanazione dell’atto d’accusa, il Magistrato

inquirente ha poi formulato istanza di carcerazione di sicurezza, ordinata dal

GPC con decisione del 18 dicembre 2019 fino al 5 marzo 2020 (doc. TPC 9).

7.

Con l’atto d’accusa in

rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio

di denaro e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

IV) Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

8.

Giusta l’art. 139 cpv. 1

CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità

penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le

conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,

n. 1 ad art. 139, p. 297).

9.

Ai sensi dell’art. 10 cpv.

2.

CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae

dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF

133.

I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10

maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo

(art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv.

1.

CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito

della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere

probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso

significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una

fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione

oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano

svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e

1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione

delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e

teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso

quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove,

avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza

dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009;

6B.579/2009 del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

V) Fatti di cui all’atto

d’accusa

i) Punto 1 dell’atto

d’accusa, imputazione di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

10.

L’atto d’accusa imputa a IM 1

il reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome riferita a

un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per

avere, nel periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________, e in

altre imprecisate località del Cantone Ticino, senza essere autorizzato,

acquistato, detenuto, posseduto, alienato o procurato in altro modo almeno

complessivi 2'114 grammi netti di cocaina previamente acquistati da tale __________

(rimasto non identificato), in misura di 300 grammi netti di cocaina, e in

misura di almeno 1'814 grammi netti di cocaina previamente acquistati/ricevuti

da tale __________ (rimasto non identificato), sostanza interamente destinata

all’alienazione a terze persone, e in particolare per avere alienato a tale __________

(rimasto non identificato) 300 grammi netti di cocaina, a tale __________

(rimasto non identificato) 20 grammi netti di cocaina, a __________ 40 grammi

netti di cocaina, ad un amico di __________ 2/3 grammi netti di cocaina, a tale

__________ 3 grammi netti di cocaina, a tale __________ 4 grammi netti di

cocaina, a †__________ 80 grammi netti di cocaina, ad un cittadino del Marocco

100.

grammi netti di cocaina, a __________ 50 grammi netti di cocaina, a __________

50.

grammi netti di cocaina, a tale __________/__________ 2/3 grammi netti di

cocaina, a __________ 30 grammi netti di cocaina, a __________ 10 grammi netti

di cocaina, a __________ 3 grammi netti di cocaina, ad un amico di __________ 1

grammo netto di cocaina, a __________ 1 grammo netto di cocaina, a __________ 5

grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________

20.

grammi netti di cocaina, a __________ 6 grammi netti di cocaina, a __________,

a __________ 2/3 grammi netti di cocaina, ad un cittadino __________ 2/3 grammi

netti di cocaina, per complessivi 733/736 grammi netti di cocaina (punto 1.1),

nonché alienato a varie persone (rimaste non identificate) almeno 1’379/1381 grammi

netti di cocaina (punto 1.2).

a) Le dichiarazioni di IM 1

11.

Interrogato dinanzi alla

Polizia il 19 luglio 2019, l’imputato ha esordito affermando che:

"

per prima cosa ammetto che sono attivo nel traffico di

stupefacenti e meglio di cocaina da metà gennaio 2019, ricordo che al 12

gennaio sono tornato dalle vacanze in Macedonia e poi alcuni giorni dopo ho

iniziato a vendere cocaina. All’inizio ho iniziato a vendere poco, con poco

intendo circa 5 grammi alla volta durante il fine settimana, questi fino al

mese di marzo. Poi ad inizio marzo mi è stato consegnato in una sola occasione

un panetto di cocaina da 600 grammi. Il panetto mi è stato consegnato a

credito, io dovevo venderlo, e man mano dovevo consegnare i soldi. Di solito

appena arrivavo sui CHF 4’000/5'000.- li consegnavo. (…) Confezionavo io i

sacchettini, e tagliavo la cocaina con il bicarbonato. Posso dire che al

panetto di 600 grammi di cocaina ho aggiunto circa 100 grammi di bicarbonato e

in totale ho confezionato e venduto circa 700 grammi di cocaina. (…) Di regola

vendevo i sacchettini da 0.8/1 grammo al prezzo di circa 65/70.-, inoltre in

certe occasioni vendevo anche fino a 10 grammi alla volta al prezzo di CHF

650.- Posso dire che ho venduto al massimo a 10 persone”.

(VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 3-4).

12.

Dopo aver ripercorso i

nominativi degli acquirenti, l’imputato ha indicato di aver acquistato la

cocaina da tale “__________” al prezzo di CHF 55.00 al grammo. Malgrado

l’evidente rapporto di fiducia derivante dall’avergli consegnato un panetto da

600.

grammi, IM 1 ha affermato di non avere alcun recapito telefonico di detto

individuo (cfr. VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 6).

13.

Ritornando sulla propria

attività di vendita e prendendo posizione in merito al fatto che, a mente degli

interroganti, le fotografie riportanti una sorta di “contabilità”,

inducevano a ritenere che avesse alienato 2-3 kg di cocaina, l’uomo ha

dichiarato che:

"

(…) mi sembrano un po’ troppi, sono qualcosa in più rispetto ai

700.

grami del panetto più quello che ho venduto tra il mese di gennaio e il

mese di marzo 2019, ovvero almeno 300 grammi. Complessivamente posso dire che

tra il mese di gennaio 2019 e il mese di giugno 2019 ho trafficato almeno 1 kg

di cocaina. (…) nel periodo compreso tra il mese di gennaio e il 9 luglio 2019

giorno del mio arresto ho acquistato da un __________ che chiamo __________ un

complessivo di almeno 1 kg di cocaina, sostanza che ho poi rivenduto a più

persone come sopradescritto”.

(VI PG 19.07.2019, AI 27, p. 6-7).

14.

Interrogato nuovamente il 26

luglio 2019 dalla Polizia, dopo aver riconfermato le precedenti dichiarazioni,

l’imputato ha riferito di aver acquistato la cocaina da “__________” a CHF

55.00

grammo e di averla rivenduta a CHF 65.00/70.00 al grammo. Il guadagno di

CHF 10.00/15.00 al grammo sarebbe tuttavia stato diviso a metà tra IM 1 ed il

suo fornitore. L’uomo ha quindi aggiunto che:

"

come risulta anche dei fogli contabili dovevo ancora dei soldi a __________,

sono i proventi delle ultime vendite. I soldi che avevo con me il giorno

dell’arresto sono soldi che avevo guadagnato dallo spaccio di cocaina. In

totale dovevo ancora a __________ CHF 4'565 che dovevo consegnare il giorno in

cui sono stato arrestato”.

(VI PG 26.07.2019, AI 34, p. 3-4).

15.

In occasione

dell’interrogatorio dell’8 agosto 2019 IM 1 ha ammesso di essere proprietario

della bilancia elettronica e dei sacchetti in plastica rinvenuti presso il di

lui domicilio (VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 5).

Invitato a pronunciarsi in merito alle dichiarazioni di __________,

secondo avrebbe tenuto nascosta la cocaina sopra la cappa della cucina e di

aver visto “grandi quantitativi di cocaina (…) non era sempre lo stesso

panetto che vedevo, erano tre diversi. (…) il panetto che ho visto la prima volta

(…) stimo che quel panetto poteva pesare 1 kg (…)”, l’imputato ha

dichiarato che:

"

(…) ammetto di averla frequentata, effettivamente lei è venuta a

casa mia nei periodi indicati, perché è anche venuta a maggio 2019. Per quanto

concerne i panetti che lei dichiarava di aver visto non corrisponde al vero,

lei al massimo avrà visto dei pezzetti di 20 o 30 grammi. Questi pezzetti fanno

parte del panetto di 600 grammi che ho diviso e nascosto nel riso e messo sopra

la cucina. Riconfermo di aver ricevuto unicamente il panetto di 600 grammi e

non gli altri panetti indicati da __________. Non so perché lei abbia detto

qualcosa del genere (…).

(VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 5-6).

16.

L’uomo ha altresì contestato

il quantitativo di sostanza alienato alla menzionata donna, da questa

quantificato in 115 grammi e stimato in 50 grammi da parte dell’imputato (cfr.

VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 6).

17.

Dopo aver affermato di aver

alienato ad __________ 10 grammi (confermandone quindi le dichiarazioni), a __________

5.

grammi, a __________ 6 grammi, a __________ 3 grammi e a __________ 6 grammi,

l’imputato è stato invitato a spiegare il significato della “contabilità”

rinvenuta nel di lui cellulare. Queste le sue dichiarazioni:

"

La colonna nr. 1 corrisponde ai grammi di cocaina e in fondo (nel

riquadro) il totale di quanto venduto. I totali della cocaina venduta li ho

sempre contornati. La colonna nr. 2 corrisponde al prezzo di vendita della

cocaina al grammo. La colonna nr. 3 corrisponde al ricavato totale della

vendita di cocaina. La colonna nr. 4 corrisponde al mio guadagno netto. Questo

guadagno veniva calcolato deducendo dal prezzo di vendita al grammo CHF 52.00

al grammo che era il prezzo d’acquisto, la differenza tra CHF 52.00 e il prezzo

a cui la vendevo era il guadagno che dividevamo in ragione di un mezzo ciascuno

con lo __________. Faccio un esempio come nella prima riga del DOC-C; il prezzo

di vendita al grammo è di CHF 65.00, il guadagno per i 20 grammi venduti è di

CHF 260.00 e il mio guadagno netto era quindi di CHF 130.00”.

…OMISSIS…

(VI PG 8.08.2019, AI 40, p. 8)

18.

IM 1 è stato interrogato il

28.

agosto 2019 dal PP. In tale contesto l’imputato ha ribadito di essere stato

attivo dalla metà del mese di gennaio 2019 nella vendita di cocaina, alienando

circa 5 grammi alla volta durante i fine settimana e ciò fino alla fine del

mese di marzo 2019, aggiungendo che:

"

(…) io mi ero ritrovato in difficoltà economiche perché a seguito

del divorzio dovevo versare alla mia ex moglie CHF 40'000.00, ma ero riuscito

ad ottenere solo un piccolo credito di CHF 30'000.00; la mia ex moglie aveva

quindi fatto spiccare un precetto esecutivo nei miei confronti di CHF

10’000.00; la mia ex moglie abita a __________; io non ho fatto opposizione al

precetto esecutivo, ho forse l’ho fatta ma non mi ricordo; io non ho avuto

contatti con l’ufficio esecuzioni; avevo chiesto a mia moglie di aspettare che

le avrei dato dei soldi quando avrei ricevuto la tredicesima”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 2)

19.

L’uomo ha poi confermato di

aver ricevuto una fornitura di 600 grammi di cocaina, a credito, da un __________

soprannominato “__________”, al quale egli consegnava parte del ricavato della

vendita. Al proposito IM 1 ha aggiunto che:

"

c’è stato un momento in cui __________ era assente e meglio in

aprile/maggio 2019, questa cose me l’aveva detta un uomo che lavora con lui

nell’ambito degli stupefacenti; io ho quindi tenuto i soldi da parte che erano

più di CHF 20'000.00; quando __________ è tornato glieli ho consegnati in diverse

occasioni in tranches di CHF 4'000.00/5'000.00 alla volta; non so spiegare come

mai non gli ho consegnato tutto l’importo in una volta sola; __________ diceva

di preferire in questo modo (tranches) per cambiarli poi in Euro; io non so

cosa faceva __________ di quei soldi che gli consegnavo”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 2)

20.

Pur ribadendo le proprie

dichiarazioni secondo cui provvedeva pure al taglio e confezionamento dello

stupefacente, l’imputato ha parzialmente modificato le proprie dichiarazioni

rese in Polizia affermando che:

"

(…) confezionavo

io i sacchettini e tagliavo la cocaina;

visto che avevo ricevuto un panetto ho dovuto provvedere io a suddividere la

cocaina; facevo sacchettini da 0,6/0,7 grammi di cocaina che vendevo a CHF

70.00, i sacchetti da 5 grammi li vendevo a CHF 350.00”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 2-3)

21.

Su questo tema e con

riferimento al menzionato panetto da 600 grammi di cocaina, l’uomo ha pure

confermato di avervi aggiunto circa 100 grammi di bicarbonato, ottenendo quindi

complessivi 700 grammi di sostanza da alienare.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)

22.

Per quanto attiene al costo

della sostanza, l’imputato ha dichiarato che:

"

__________ mi aveva detto che la cocaina la comprava a CHF 55.00

al grammo e che più io alzavo il prezzo per la vendita, più si guadagnava.

Quello che io ricevevo era la metà”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)

23.

Confrontato al fatto che,

pertanto, tra i mesi di maggio e giugno 2019 l’imputato avrebbe avuto a

disposizione CHF 10'000.00, ovvero una somma che avrebbe potuto utilizzare per

estinguere il debito oggetto di procedura esecutiva, ciò che gli avrebbe

permesso di distanziarsi dal mondo degli stupefacenti, l’imputato ha modificato

le proprie dichiarazioni, affermando che:

"

Non mi ero spiegato bene. Nei soldi che davo allo __________ era

compreso anche il prezzo della cocaina. Io guadagnavo un massimo di CHF 7.50 a

vendita di 0,6/0,7 grammi di cocaina a CHF 70.00. Pensavo di guadagnare di più

ma non è andata così”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)

24.

A dire di IM 1, anche il

profitto derivante dai 100 grammi “extra” ottenuti attraverso il taglio

del panetto da 600 grammi sarebbe stato diviso con __________, perché:

"

sono stato scemo”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 3)

25.

Ritornando sulle

dichiarazioni di __________ relative al fatto di aver visto tre panetti presso

la di lui abitazione, l’imputato ha affermato che:

"

Non è vero. __________ non ha nemmeno mai visto il panetto da 600

grammi. Ha visto solo dei pezzettini che potevano essere da 20/30 grammi l’uno.

(…) __________ non ha visto il panetto per cui non può dire niente in merito”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 4)

26.

Per quanto attiene alle

alienazioni, IM 1 ha affermato di aver consegnato 300 grammi a tale “__________”,

20.

grammi ad un cittadino __________, 40 grammi a __________, 2-3 grammi ad uno

sconosciuto presentatogli dalla citata __________, 3 grammi a tale “__________”,

4.

grammi a tale “__________”, almeno 80 grammi a __________, almeno 100 grammi

ad un __________, 50/60 grammi ad __________, 50 grammi a __________, 2-3

grammi a __________ o __________, 30 grammi a __________, 10 grammi ad __________,

3.

grammi a __________, 1 grammo a __________, 5 grammi a __________, 5-6 grammi

a __________, 3 grammi a __________ e 6 grammi a __________.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 4-6)

27.

Confrontato al fatto che __________

ha riferito acquisti per 115 grammi, l’uomo ha affermato che:

"

io le ho venduto 50 grammi di cocaina, al massimo 60 grammi e non

115.

grammi come dice lei; la marijuana gliel’ho regalata; l’avevo trovata per

terra in un sacchettino nel periodo di carnevale e l’ho data a __________”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 5)

28.

Invitato a prendere posizione

in merito alla considerazione secondo cui, tra marzo 2019 e giugno 2019,

l’imputato avrebbe venduto almeno 586/588 grammi di sostanza, pur facendo

astrazione da __________ e __________, ai quali vendeva già dal gennaio 2019,

egli ha affermato che:

"

Ne prendo atto. Io avevo anche tagliato la cocaina con il bicarbonato

ottenendo 700 grammi”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)

29.

Alla domanda a sapere se

confermasse di aver sempre contornato, nella propria contabilità, i totali

della cocaina alienata, l’imputato ha risposto:

"

Sì lo confermo. Li ho praticamente sempre contornati”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)

Invitato, pertanto, a spiegare il contenuto degli allegati da A1

ad A5, ovvero:

...OMISSIS…

(A1)

...OMISSIS…

(A2)

...OMISSIS…

(A3)

...OMISSIS…

(A4)

...OMISSIS…

(A5)

l’imputato ha risposto che:

"

per A 1 risultano 67 grammi di vendita di cocaina.

Per A 2 sono calcoli che facevo in casa per vedere quanto dovevo

consegnare di soldi. Per i soldi che dovevo consegnare facevo un bigliettino in

bella copia.

Per A 3 è come per A2.

Per A 4 stessa cosa.

Per A 5 stessa cosa. Erano dei calcoli per me che poi mettevo in

bella copia”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)

30.

Prendendo atto delle

perplessità dell’interrogante, secondo cui ad eccezione del documento A1

l’imputato non avrebbe dato spiegazioni esaurienti in merito al contenuto di

tale contabilità, IM 1 ha risposto che:

"

Sono dei calcoli che facevo per me e che poi mettevo in bella

copia”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7)

31.

Invitato, quindi, a spiegare

il contenuto dei documenti da A ad H (qui sotto riprodotti) e che – a mente

dell’interrogante – rappresenterebbero delle belle copie,

...OMISSIS…

(All. A)

...OMISSIS…

(All. B)

...OMISSIS…

(All. C)

...OMISSIS…

(All. D)

...OMISSIS…

(All. E)

...OMISSIS…

(All. F)

...OMISSIS…

(All. G)

...OMISSIS…

(All. H)

l’uomo ha affermato che:

"

Allegato A ne ho venduta 70 grammi (55 grammi + 15 grammi),

allegato B ne ho venduta 70 grammi, allegato C ne ho venduta 105 grammi,

allegato D ne ho venduta 120 grammi, allegato E ne ho venduta 70 grammi,

allegato F ne ho venduta 73 grammi, allegato G ne ho venduta 75 grammi,

allegato H sono 120 grammi”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 7-8)

32.

Confrontato, quindi, al fatto

che ciò condurrebbe a 703 grammi venduti tra il 27 maggio ed il 9 luglio 2019 e

che, di conseguenza, a mente dell’interrogante ciò dimostrerebbe che vi sono

state ulteriori forniture, l’imputato ha affermato che:

"

Voglio precisare che quello che mi è stato mostrato non significa

che, ad esempio, il 27 maggio 2019 ho venduto 60 grammi di cocaina. Si tratta

di un riassunto. Ad esempio per il 10 giugno 2019 è un riassunto delle vendite

che ho fatto nei giorni precedenti. Ho capito che si arriva a 703 grammi dal 27

maggio 2019 al 09 luglio 2019, ma io ho ricevuto un solo panetto da 600 grammi

in marzo 2019. (…) Si tratta di tutte le mie vendite nel senso che gli allegati

che mi sono stati mostrati già in occasione del verbale dell’arresto

corrispondono a quanto ho venduto”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 8)

33.

Invitato a prendere posizione

in merito al fatto che, a mente del PP, le alienazioni ammonterebbero a

complessivi 2'418 grammi di cocaina, l’imputato ha risposto che:

"

io non ho venduto così tanta cocaina”.

(VI PP 28.08.2019, AI 50, p. 8)

34.

Sentito dalla Polizia l’11

settembre 2019 e invitato a spiegare, nuovamente, il significato della

contabilità relativa al traffico di cocaina, l’imputato ha affermato che:

"

si tratta di miei appunti manoscritti in merito alla mia

contabilità della vendita di cocaina. Le cifre sulla sinistra dei fogli sono

grammi di cocaina, mentre sulla destra della pagina le cifre corrispondono a

importi in CHF e le lettere indicano le persone che mi devono soldi. Solamente

nei primi tre in alto a destra si tratta di grammi di cocaina e non soldi, per

la precisione:

V non ricordo chi sia ma come indicato sul foglio a V ho venduto

almeno 64 grammi di cocaina.

B sta ad indicare __________, si tratta di __________, a lei come

indicato sul foglio ho consegnato almeno 26 grammi di cocaina.

F è l’iniziale di __________, ma non capisco quello che ho

scritto.

__________ è un soprannome di mio conoscente __________ del quale

non ricordo il nome, come indicato sul foglio mi doveva CHF 800.00. Posso

precisare che si tratta del __________ che ho descritto in un mio verbale (…).

V non ricordo chi sia ma come indicato sul foglio V mi doveva

4'440,00.

B come indicato si tratta di __________, lei mi doveva CHF

1'660,00.

F è l’iniziale di __________ lui mi doveva CHF 750,00.

L sta ad indicare __________, lui mi doveva 760.00.

B è nuovamente __________, mi aveva ancora acquistato cocaina e

quindi il debito da 1'660.00 è diventato 1'720.

K non ricordo chi è riferito che mi doveva CHF 350.00.

__________ si tratta di __________ la quale mi doveva CHF 1'050.00

poi mi ha dato il suo telefono e ora me ne deve ancora 550.00.

A… non capisco esattamente cosa c’è scritto ma sta per “altri

debiti” persone che mi dovevano CHF 350.00 non ricordo le persone che mi

dovevano questi soldi.

Di quanto sopra l’unica che non mi ha pagato solo una parte del

debito è __________ la quale mi deve ancora CHF 550.00 tutti gli altri

personaggi mi hanno pagato quanto dovuto.

Tutti gli importi summenzionati erano riferiti alle mie vendite di

cocaina a credito”.

(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 4)

35.

Confrontato ai messaggi

estrapolati dai cellulari e relativi al 30 novembre 2019 (recte: 2018) e

dopo aver tentato di sostenere di aver consegnato a tale “__________” 2 grammi

il 7 gennaio 2019, l’imputato ha quindi ammesso che:

"

si parla già di cocaina. La sera del 30.11.2019 (recte: 2018) ho

dato a __________ un po’ di cocaina da provare”.

(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 5)

IM 1 ha quindi affermato che:

"

effettivamente ho iniziato a spacciare a novembre/dicembre 2018.

A novembre 2018 ho iniziato a vendere/regalare canapa poi ho iniziato con pochi

quantitativi di cocaina a fine novembre 2018/inizio dicembre 2018”.

(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 7)

36.

In occasione del verbale

svoltosi il 23 ottobre 2019, confrontato alle dichiarazioni di __________,

l’imputato ha confermato di averle consegnato 20 grammi in cambio dei lavori da

questa svolti a suo favore, così come pure di essere stato visto, in due occasioni,

estrarre stupefacente dalla cappa della cucina, aggiungendo che:

"

può essere vero che abbia visto la prima volta nel mese di marzo

il quantitativo da lei disegnato, posso stimare che si trattava di circa 450

grammi di cocaina. Preciso che si stratta dell’unico panetto che ho ricevuto

dallo __________, quello da 600 grammi. (…) Confermo anche i quantitativi visti

da __________ nella seconda circostanza nel mese di giugno ed è anche vero che

in quella occasione gli ho consegnato un grammo di cocaina per i lavori che mi

aveva fatto. (…) ho ricevuto solamente un panetto di cocaina come ho già

dichiarato mentre nelle altre occasioni ricevevo al massimo 5 grammi di

cocaina”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

37.

Confrontato al fatto che, a

mente degli interroganti, si sarebbe reso responsabile di un traffico di 2'418

grammi di cocaina, l’imputato ha nuovamente negato tale addebito.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

38.

Interrogato dal PP il 30

ottobre 2019, IM 1 ha affermato di aver iniziato a trattare cocaina nel

novembre 2018, seppur inizialmente avrebbe venduto poco. Queste le

dichiarazioni dell’imputato:

"

A metà novembre 2018 ho acquistato 2 grammi di cocaina che ho poi

tenuto in casa perché non sapevo come fare. La prima vendita l’ho fatta in

dicembre 2018”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

39.

Interrogato a sapere chi

fosse il suo fornitore prima di ricevere la fornitura di 600 grammi da “__________”,

IM 1 ha affermato che:

"

L’ho acquistata dall’_____ che mi aveva venduto la canapa. L’ho

comprata pagando CHF 300.00 per 5 grammi. Io acquistavo 5 grammi di cocaina al

fine settimana e poi la suddividevo in dosi da 0.7 grammi l’una (riuscivo ad

ottenere 6/7 dosi) che vendevo a CHF 70.00/75.00”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

40.

Confrontato al fatto che,

tenendo conto di 4 fine settimana al mese, i calcoli non tornerebbero,

l’imputato, dopo aver chiesto di poter conferire con il proprio difensore, ha

affermato che:

"

A volte capitava di acquistare altri 5 grammi a metà settimana.

La cocaina che ho venduto e/o offerto da novembre 2018 a fine febbraio 2019

l’ho sempre acquistata dall’__________ che incontravo a __________. (…) Non so

cosa dire, magari qualcosa mi è sfuggito. Mi danno tante pastiglie su in carcere

e tante volte si dimenticano le cose. Mi riferisco anche alla giornata di

oggi”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

41.

Invitato a riferire quanto

avrebbe ricevuto da “__________” tra marzo e luglio 2019, l’uomo ha dichiarato

che:

"

Ho ricevuto un panetto di 600 grammi di cocaina all’inizio di

marzo 2019. Ho poi tagliato la cocaina che ho ricevuto aggiungendo 100 grammi

di bicarbonato e sono arrivato a 700 grammi di sostanza che ho poi venduto”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 4)

42.

Sollecitato ad esprimersi in

merito al fatto che sulla base della “contabilità” rinvenuta dagli

inquirenti, il totale di sostanza alienata ammonterebbe a 2'418 grammi, IM 1 ha

dichiarato che:

"

Dai foglietti che facevo i calcoli … non ho mai venduto 2 chili

io. Sui foglietti facevo i calcoli e poi rifacevo i calcoli, a volte scrivevo

70.

e a volte scrivevo 65 (che è il prezzo di vendita della cocaina)”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 4)

43.

Alla contestazione secondo

cui in precedenza aveva dichiarato che i totali della cocaina venduta venivano

contornati, l’imputato ha affermato che:

"

Le cifre contornate sono i grammi di cocaina che ho venduto. Mi

permetto dire che per esempio per l’allegato A 4 a quel verbale c’è 200

contornato seguito da un 35 e da un 5 che fanno poi i 240 contornati ai quali

sono aggiunti 67 per un totale di 307 contornati. Per cui non si deve

considerare una somma di 747 grammi ma di 307 grammi di vendita ai quali devono

essere aggiunti anche i 42 grammi contornati per complessivi 349 grammi”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 3)

44.

Prendendo atto che sulla base

di tali spiegazioni si otterrebbe un totale di cocaina alienata di 1'363

grammi, l’uomo ha sostenuto che:

"

È troppo. (…) Io non ho venduto così tanta cocaina … sono dei

calcoli che facevo, ripeto che io ho venduto più o meno 1 chilo di cocaina. Non

ho venduto più di 1 chilo di tale sostanza”.

(VI PG 23.10.2019, AI 89, p. 4)

45.

In occasione del confronto

svoltosi il 6 novembre 2019 con __________, quest’ultima, dopo aver

inizialmente sostenuto di aver acquistato 60 grammi di cocaina tra febbraio e

luglio 2019, si è allineata ad un totale di 50 grammi così come affermato

dall’imputato (cfr. VI PG 6.11.2019, AI 105, p. 3).

46.

Per il rimanente, la donna ha

ribadito di aver visto tre panetti presso l’abitazione dell’imputato, mentre

questi ha sostenuto che si sarebbe trattato di un unico panetto, affermando

che:

"

lei al massimo ha visto dei pezzettini piccoli e quindi

riconfermo le mie precedenti dichiarazioni”.

(VI PG 6.11.2019, AI 105, p. 4)

47.

IM 1 è stato sentito

un’ultima volta in corso d’inchiesta il 26 novembre 2019, allorquando ha

esordito affermando che:

"

In merito alle mie precedenti dichiarazioni dico che me le

ricordo ma che ho fatto un po’ un pasticcio con la storia dell’__________ nel verbale

del 30 ottobre 2019. Io dall’__________ ho comprato 250 grammi di canapa e 5

grammi di cocaina. La canapa l’ho venduta a __________ in misura di 20/25

grammi, alla __________ in misura di 20 grammi, a __________ ho regalato non so

quanta canapa, a __________ ho regalato 20 grammi, e per il resto al momento

non mi ricordo. I 5 grammi di cocaina li ho comprati perché pensavo di poter

guadagnare qualcosa vendendoli. Non sapevo bene come fare poi ho venduto 1

grammo a __________. Questo in dicembre 2018. Poi io sono andato in vacanza e

sono tornato a metà gennaio 2019 e lì ho iniziato a fare affari con __________.

Questo è iniziato quando ho incontrato nuovamente __________. __________

cercava della cocaina e io avevo ancora i 4 grammi dell’__________ in casa. Ho

quindi detto a __________ che l’avevo io la cocaina, riferito ai 4 grammi e

gliel’ho venduta. Questo è successo in gennaio 2019. __________ mi ha poi detto

che conosceva gente che voleva cocaina e quindi mi ha chiesto se potevo

procurargliene ancora. Io ho saputo che c’era uno che vendeva cocaina in zona __________.

Io ci sono andato ed è lì che ho incontrato __________. Ogni settimana prendevo

5.

grammi di cocaina dallo __________ che poi rivendevo. Poi a inizio marzo lo __________

mi ha chiesto come mai non prendevo un po’ più di cocaina alla volta e io gli

ho risposto che non avevo soldi. E allora __________ mi ha dato un panetto da

600.

grammi a credito. Mi ha anche consegnato una tessera telefonica che avrei

dovuto usare per tenere i contatti con lui. Tessera che ho utilizzato per quasi

due mesi, poi __________ me ne ha consegnata un’altra da usare”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 2)

48.

Confrontato al fatto che, in

corso d’istruttoria, egli ha rilasciato versioni tutt’altro che costanti in

merito all’acquisto e alla successiva vendita di cocaina, l’imputato ha

affermato che:

"

Ho appena spiegato com’è andata. Io ho ricevuto un solo panetto

da 600 grammi a credito”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 4)

49.

L’uomo ha quindi precisato

che:

"

Da gennaio a inizio marzo io prendevo 5 grammi alla settimana da __________,

e poi lui mi ha chiesto se non ne volevo un po’ di più e mi ha dato il panetto

da 600 grammi. Mi è capitato, tante volte, nel periodo metà gennaio 2019/fine

febbraio 2019 di acquistare anche più di 5 grammi alla settimana. In totale ne

avrò acquistati 40 da metà gennaio 2019 a fine febbraio 2019”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 4)

50.

Confrontato al fatto che,

tenendo conto delle precedenti ammissioni secondo cui avrebbe alienato 1 kg di

cocaina, da tale ricostruzione risulterebbero mancare 255 grammi di sostanza, IM

1.

ha ritrattato, affermando per la prima volta che:

"

Questa è la verità. Io ho venduto 745 grammi di cocaina”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 5)

51.

Dopo aver affermato di non

ricordare se la contabilità venisse tenuta anche tra gennaio e febbraio e che

in tale periodo egli non doveva nulla a “__________” poiché acquistava la

sostanza a contanti, l’imputato ha confermato le proprie precedenti

dichiarazioni di cui ad AI 50, righe 97/111, quo al prezzo di acquisto e

vendita della cocaina, precisando che:

"

Confermo queste mie dichiarazioni. Il guadagno si vede dai

bigliettini che ho fatto. (…) All’inizio io pensavo di poter guadagnare ed è

per quello che io facevo i bigliettini. Voglio anche aggiungere che io tentavo

di tenere qualche soldo in più per cui a volte preparavo i bigliettini solo per

me scrivendo che avevo venduto 40 grammi per CHF 70.- e poi li rifacevo

mettendo invece che di grammi ne avevo venduti 30 a CHF 70.-. Quella parte dei

10.

grammi che mancavano li mettevo a CHF 65.- per cui mi restava qualcosa in

più”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 5)

52.

Nuovamente chiamato a

spiegare il significato della contabilità, ed in particolare del seguente

documento (allegato A al verbale),

...OMISSIS…

L’imputato ha dichiarato che:

"

La colonna numero 1 indica i grammi di cocaina venduti, la

colonna numero 2 indica il prezzo al grammo, la colonna numero 3 indica i soldi

ricavati dalla vendita e la colonna numero 4 indica il mio guadagno. Il

guadagno della colonna numero 4 è calcolato nel seguente modo: 10 grammi

venduti a CHF 65.- danno un guadagno lordo di CHF 650.-. dai CHF 650.- bisogna

togliere il costo della cocaina che è di CHF 520.- per cui restano CHF 130.-

che diviso due danno CHF 65.-“.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 6)

Confrontato al fatto che nel corso di alcuni verbali il costo

della cocaina sarebbe stato di CHF 55.00 mentre in altri di CHF 52.00 al

grammo, IM 1 ha affermato che:

"

Io dico CHF 55.-, anzi no CHF 52.- al grammo”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 6)

53.

Invitato a spiegare gli

ulteriori fogli di “contabilità” (allegati da B a L al verbale):

...OMISSIS…

(All. B)

...OMISSIS…

(All. C)

...OMISSIS…

(All. D)

...OMISSIS…

(All. E)

...OMISSIS…

(All. F)

...OMISSIS…

(All. G)

...OMISSIS…

(All. H)

...OMISSIS…

(All. I)

...OMISSIS…

(All. L)

l’uomo ha affermato che:

"

si tratta dei miei calcoli così come ho spiegato prima. Sono

tutti calcoli su CHF 52.- al grammo per il pagamento dell’acquisto della

cocaina. Per l’allegato C non sono le vendite del 31 maggio 2019, ma negli

allegati sono tutte le vendite da quando ho preso il panetto da 600 grammi.

Questi calcoli li facevo per sapere quanto guadagnavo dalla vendita del panetto

di cocaina da 600 grammi, poi diventati 700 grammi. Io poi facevo la fotografia

di questi calcoli e la tenevo per me. A __________ lasciavo il foglio originale

per fargli vedere cosa si vendeva e a quanto, insieme al foglio lasciavo anche

i soldi. I soldi li lasciavo nella mia Fiat Punto; quella che è bruciata. A

volte lasciavo anche i soldi nella gru nel parcheggio della ditta __________

(…).

Nell’allegato L è la somma che ho lasciato a __________ suddivisa

in più volte tranne i CHF 4'565.- di quando sono stato arrestato, come si potrà

vedere 4'565 è proprio la prima cifra che si vede all’inizio del foglio. Voglio

anche precisare che __________ è stato assente per un certo periodo e allora ho

tenuto i soldi che gli avrei dovuto consegnare. Quando __________ è rientrato

ho ripreso a consegnargli i soldi (…).

Ripeto ancora una volta che non bisogna pensare che per esempio il

10.

giugno ho venduto 105 grammi negli allegati. Si tratta di un riassunto di

tutte le vendite dal marzo 2019 fino inizio luglio 2019”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 7)

54.

Alla domanda a sapere se i

fogli si riferissero alle vendite tra marzo e luglio 2019, l’imputato ha

risposto che:

"

si tratta sempre del panetto di 600 grammi, poi diventati 700. __________

è stato assente da metà marzo a inizio maggio 2019 per cui io tenevo la

contabilità di quello che gli avrei dovuto consegnare. Quando __________ è

tornato, mi ha telefonato e mi ha chiesto i soldi. Io non volevo portargli

40'000 e rotti franchi tutti assieme lasciandoli nella mia auto e glieli ho

consegnati un po’ alla volta”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 8)

55.

Venendo poi ai singoli

consumatori, a fronte della ricostruzione secondo cui avrebbe compiuto le

seguenti alienazioni:

- __________, __________,

tra marzo 2019 e maggio 2019, 300 grammi

- __________, maggio 2019,

20.

grammi

- __________/__________, tra

gennaio 2019 e maggio 2019, 40 grammi

- Amico di __________,

aprile 2019, 2/3 grammi

- __________, aprile-maggio

2019, 3 grammi

- __________ portoghese,

aprile-maggio 2019, 4 grammi

- __________, tra gennaio

2019.

e maggio 2019, 80 grammi

- __________, aprile 2019,

100.

grammi

- __________ maggio-giugno

2019, 50 grammi

- __________ tra marzo 2019

e giugno 2019, 50 grammi

- __________/__________,

aprile 2019, 2/3 grammi

- __________, marzo-giugno

2019, 30 grammi

- __________, maggio 2019,

10.

grammi

- __________, giugno 2019, 3

grammi

- amico di __________,

giugno 2019, 1 grammo

- __________, giugno 2019, 1

grammo

- __________, maggio 2019, 5

grammi

- __________, giugno 2019, 6

grammi

- __________ 20 grammi,

- __________, marzo-giugno

2019, 6 grammi

- a varie persone nei pressi

del __________, tra novembre 2018 e giugno 2019, un imprecisato quantitativo di

cocaina,

l’imputato ha dichiarato che:

"

È tutto corretto. Io ritengo di aver venduto 750/800 grammi di

cocaina nel periodo dicembre 2018/inizio luglio 2019”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 8)

56.

Confrontato al fatto che tali

vendite condurrebbero a 733/735 grammi alienati prevalentemente nel periodo

marzo/giugno 2019, IM 1 ha affermato che:

"

In gennaio febbraio 2019 vendevo 5 grammi al fine settimana.

Qualche volta ne acquistavo un po’ di più nel senso che compravo cocaina anche

a metà settimana per poi andare a venderla”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 7)

57.

Dopo aver nuovamente

contestato la ricostruzione effettuata sulla base della “contabilità” da

cui risulterebbe una vendita per complessivi 1'363 grammi di cocaina, invitato

a spiegare perché avesse ridotto a 750/800 grammi il quantitativo ammesso

benché in precedenza si assumesse responsabilità per 1 kg di sostanza,

l’imputato ha affermato che:

"

Perché se guardo i miei foglietti e quello che dichiarano gli

acquirenti arrivo a quel quantitativo”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 9)

58.

Confrontato al fatto che, a

mente dell’interrogante, la “contabilità” conduce a 1'814 grammi di sostanza

in correità con “__________” tra marzo e luglio 2019, a cui occorre aggiungere

300.

grammi ricevuti dallo stesso personaggio o da “__________”, ovvero per

complessivi 2'114 grammi, l’imputato ha dichiarato che:

"

Non è vero. I fogli sono degli appunti che facevo così. Ho già

spiegato”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 9)

59.

Alla contestazione secondo

cui __________ avrebbe visto in tre occasioni grandi quantità di cocaina, ciò

che collimerebbe con le cifre riportate sulla menzionata “contabilità”, l’uomo

si è così espresso:

"

__________ non ha mai visto la cocaina nel senso che non ha mai

visto tre panetti così come ha dichiarato. __________ è venuta a casa mia solo

tre volte. __________ vendeva cocaina perché me l’ha detto lei. Lei parlava di

un __________ che voleva comprare cocaina da me pagando in bitcoin. Poi non è

andato in porto. (…) __________ faceva da tramite tra me e l’__________.

Sicuramente perché lei gli ha fatto provare la mia cocaina o gliel’ha venduta e

intendo all’__________”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 9)

b) Le dichiarazioni di terzi

60.

In corso d’inchiesta gli

inquirenti hanno proceduto alla verbalizzazione di molteplici persone i cui

contatti telefonici figuravano nella rubrica telefonica dell’imputato.

61.

Relativamente al traffico di

stupefacenti, giova qui rilevare che __________ ha dichiarato di aver

acquistato 50 grammi (VI PG 15.05.2019, allegato 29 ad AI 116), contro i 40

grammi ammessi dall’imputato, mentre __________ ha riferito di 100 grammi (VI

PG 9.07.2019, allegato 30 ad AI 116), contro gli 80 grammi ammessi

dall’imputato.

Per il rimanente, gli acquirenti identificati hanno fornito

indicazioni in linea con quanto ammesso da IM 1 e meglio come sopra riportato.

62.

Giova qui sottolineare che

l’imputato ha pure fornito indicazioni relative ad acquirenti che non sono

stati né identificati né – pertanto – verbalizzati. Tra questi figurano i

nominativi di tale “__________”, al quale IM 1 ha ammesso di aver venduto un

quantitativo di sicura rilevanza, ovvero 300 grammi di cocaina, di un __________

che avrebbe ricevuto 100 grammi di cocaina, nonché un cittadino __________ ed

un cittadino __________ cui l’imputato avrebbe venduto 30, rispettivamente 20

grammi di sostanza stupefacente.

63.

In punto alle dichiarazioni

rilasciate da terzi, si impone qui di menzionare quanto riferito da __________

già ricordato nell’ambito della trascrizione delle dichiarazioni dell’imputato,

e meglio:

"

(…) tra il mese di febbraio 2019 e inizio luglio 2019 mi ha

offerto almeno 20 grammi di cocaina. Sostanza che mi è stata offerta in cambio

dei lavori che facevo a casa sua (…) in un paio di occasioni ha estratto dalla

cappa di cucina della cocaina. La prima volta ho visto un mezzo panetto in un

sacchetto viola è stato fine febbraio o inizio marzo 2019. Non sono in grado di

stimare il peso, anche per il fatto che non l’ho visto da vicino. (…) Mentre la

seconda volta ricordo che era inizio estate, forse fine maggio o inizio giugno.

In quella occasione ho visto estrare dalla cappa un sacchetto di plastica

bianco contenente un sasso di cocaina e della polvere bianca che non sono in

grado di stimare. (…) Ricordo che in quella circostanza mi ha regalato un

grammo di cocaina. Altre volte mi consegnava già i sacchettini da 0.6 grammi già

confezionati”.

(VI PG 10.10.2019, AI 85, p. 3-4)

64.

In sede dibattimentale

l’imputato ha ammesso parzialmente i fatti, indicando dapprima di aver venduto

in totale 700/750 grammi, salvo poi riconfermare le proprie precedenti

dichiarazioni, ovvero che si è trattato di 750/800 grammi. In punto alla

“contabilità” rinvenuta dagli inquirenti, l’uomo si è così espresso:

"

Quando consegnavo i soldi lo scrivevo per non avere problemi, di

modo da poterlo contestare ai miei fornitori. Come ho già detto, si tratta di

calcoli che facevo e rifacevo per poter guadagnare qualcosa in più”.

(VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p.

2-3)

ii) Punto 2 dell’atto

d’accusa, imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti

65.

Secondo l’atto d’accusa,

oggetto della correzione di cui in ingresso, l’imputato si sarebbe poi

macchiato del reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, nel

periodo novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________ ed altre

località non meglio precisate del Cantone Ticino, senza essere autorizzato,

intenzionalmente acquistato, detenuto, posseduto, alienato e/o procurato in

altro modo a terze persone complessivi 250 grammi netti di canapa previamente

acquistata da tale __________ (rimasto non identificato), e in particolare per

avere alienato a __________ 20/25 grammi netti di canapa, a __________ 20

grammi netti di canapa (punto 2.1), procurato in altro modo (regalato) a __________

un imprecisato quantitativo di canapa e procurato in altro modo (regalato) a __________

20.

grammi netti di canapa (punto 2.2) e alienato i restanti grammi netti di

canapa a persone rimaste non identificate (punto 2.3).

66.

Su questo tema l’imputato è

reo confesso e il quantitativo riportato nell’atto d’accusa deriva dalle sue

stesse ammissioni. In particolare, giova qui evidenziare le seguenti

dichiarazioni:

"

Premetto che io non ho mai consumato canapa, posso però dire che

nel mese di novembre 2018 ho acquistato al massimo 200/300 grammi di marijuana

che ho pagato CHF 2.00 al grammo. (…) Dopo aver venduto questi 200/300 grammi

non he ho mai più acquistata. (…) L’ho venduta e in parte regalata a:

__________, 10 grammi di canapa

__________, 20 grammi di canapa

__________ la __________ almeno 50 grammi di canapa, e non 5

grammi di cocaina come avevo ribadito nei precedenti interrogatori.

Il rimanente a persone che al momento non ricordo”.

(VI PG 11.09.2019, AI 65, p. 5)

L’imputato ha poi precisato, in un successivo verbale, che:

"

facendo mente locale ho acquistato 250 grammi di canapa al prezzo

totale di CHF 500.- ovvero CHF 2 al grammo (…). Dalla vendita di canapa ho

guadagnato circa CHF 200.-. in quanto in parte l’ho offerta e in parte l’ho

venduta a CHF 3.-/3,50.- al grammo”.

(VI PG 10.10.2019, AI 89, p. 6)

67.

Ritornando sulla questione

nel verbale 30 ottobre 2019, l’imputato ha dichiarato che:

"

Ho acquistato la canapa da un cittadino __________ a __________

nel novembre 2018. L’ho pagata CHF 2.- al grammo; l’ho pagata così poco perché

dicevano che non era buona visto che non era stata coltivata con metodo indoor.

Ne ho comprati circa 250 grammi spendendo CHF 500.00. La canapa l’ho tenuta a

casa mia sotto il letto in un sacchetto della spazzatura dove c’erano anche

vestiti invernali. Ne ho venduta più o meno la metà a CHF 3.50 al grammo e una

parte l’ho offerta. Di canapa poi non ne avevo più. (…) Io pensavo di poter

guadagnare qualche soldo, speravo di poter avere un guadagno di almeno CHF

500.00”.

(VI PP 30.10.2019, AI 97, p. 2)

68.

IM 1 in sede dibattimentale

ha ammesso integralmente i fatti.

(VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 3)

iii) Punto 3 dell’atto

d’accusa, imputazione di riciclaggio di denaro

69.

L’atto d’accusa imputa

altresì a IM 1 il reato di riciclaggio di denaro, per avere, nel periodo

novembre 2018/09 luglio 2019, a __________, __________ ed altre località non

meglio precisate del Cantone Ticino, compiuto atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali, sapendo che gli stessi provenivano da un crimine ovvero

dall’infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti da lui

commessa, e in particolare per avere utilizzato il denaro provento dalla

vendita di cocaina per il pagamento delle rate mensili del piccolo credito

acceso con __________ come pure delle imposte ancora dovute.

70.

Tale imputazione si fonda, in

ultima analisi, sulle dichiarazioni di IM 1, il quale ha dichiarato di aver

utilizzato il provento della vendita di stupefacenti al fine di fare fronte

alle proprie spese correnti, ivi compreso il rimborso di debiti personali, e

meglio:

"

I soldi li ho usati per pagare le fatture e per pagare da

mangiare, per la riparazione della macchina, a mia mamma non ho dato niente di

quei soldi perché avrei dovuti portarli in agosto quando ci sono le ferie __________,

ho pagato anche le tasse che mi erano sfuggite (io ero convinto di averle

pagate e invece non era così)”.

(VI PP 26.11.2019, AI 121, p. 11)

71.

Anche in sede dibattimentale

l’imputato ha ammesso integralmente le proprie responsabilità (cfr. VI DIB

27.02.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 3).

iv) Punto 4 dell’atto

d’accusa, imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

72.

L’atto d’accusa imputa in

fine a IM 1 il reato di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere,

nel periodo giugno 2019/09 luglio 2019 a __________, senza essere autorizzato,

intenzionalmente consumato 1 pastiglia di ecstasy.

73.

Su questo punto l’imputato ha

avuto modo di dichiarare in corso d’inchiesta che:

"

devo ammettere di aver acquistato e consumato dell’ecstasy. (...)

se non erro l’ho acquistata a metà giugno e ne ho subito consumata metà e

l’altra metà l’ho poi consumata a inizio luglio. Oltre a questa pastigli io non

ho mai consumato altre sostanze stupefacenti. (…) non mi andava di consumare

cocaina, non ho mai voluto provarla”.

(VI PG 8.08.2019, AI 40).

74.

Interrogato nell’ambito del

dibattimento, l’uomo ha ammesso i fatti (VI DIB 27.02.2020, allegato 1 al

verbale del dibattimento, p. 3).

VI) In diritto

75.

L’art. 19 cpv. 1 LStup

punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro acquista, detiene,

possiede, aliena o procura in altro modo stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro

di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di

stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra

d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in

altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori

o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

18.

grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120

IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a;

DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid.

3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre

2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010,

consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del

10.

marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum

schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art.

19.

LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.).

76.

Dal punto di vista

soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, produrre in altro modo o alienare

stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19

LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai

sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o

accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente,

mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,

op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente

che egli sia cosciente del

quantitativo

e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve

presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232

consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

77.

Adempie la fattispecie di

riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto suscettibile

di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di

valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine.

Il reato di riciclaggio di denaro, punibile con la detenzione sino

a tre anni o con una pena pecuniaria, ha per fine la sottrazione all’autorità

penale del provento di un crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a

pericolo astratto, il comportamento è dunque punibile a questo titolo anche

laddove l’atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20

consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF 6B_900/2009 del 21 ottobre 2010 consid.

4.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007, consid. 7.1.).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, ogni

trasferimento di denaro all'estero costituisce un atto suscettibile di

vanificare l’accertamento dell’origine di valori patrimoniali. Ciò vale anche

per ogni operazione di trasferimento di valori patrimoniali all’estero da un

conto ad un altro conto, ed anche in presenza della tracciabilità delle

operazioni (DTF 127 IV 20 consid. 3b; STF 6B_643/2012 dell’11 marzo 2013

consid. 5.2; STF 6B_88/2009 del 29 ottobre 2009 consid. 4.3; Trechsel / Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, n. 18 ad

art. 305 bis; Pieth in Basler Kommentar II, 3a ed., Basilea 2013, n. 49 e rif.

ad art. 305bis; Schmid/Ackermann/Arzt/Bernasconi/de Capitani, Kommentar

Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Zurigo 1998, p.

523).

È atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il

ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 305bis CP

anche il cambio di denaro sia che si tratti di conversione di banconote in

valuta estera, sia che si tratti di sostituzione di banconote in altre di

differente taglio della stessa valuta (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; STF

6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 1.1.; Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht

II, 3. ed., Basilea 2013, n. 44 ad art. 305bis, p. 270).

Il reato di riciclaggio di denaro, di contro, non si realizza nei

casi di distruzione o consumo del provento di un crimine. L’art. 305bis CP è,

infatti, volto a perseguire l’agire di chi provvede a ripulire il denaro derivante

da un’attività criminale per poi poterlo riutilizzare, ciò che non si verifica

nei suddetti casi (Pieth in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 ed., Basilea

2013, ad art. 305bis, N. 44, pag. 2701; Corboz, Les infractions en droit

suisse, Volume II, 3 ed., Berna 2010, ad art. 305 bis CP, n. 6, pag. 636).

78.

Dal profilo soggettivo,

l’autore deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale. Egli deve

volere o accettare che il comportamento che decide di adottare sia proprio a

cagionare l’atto previsto dall’art. 305bis CP. Deve, inoltre, sapere o

presumere che il valore patrimoniale di cui dispone proviene da un crimine. A

questo proposito, è sufficiente che abbia conoscenza delle circostanze di fatto

che destano in lui il sospetto sulla provenienza criminale del denaro e che

abbia accettato tale eventualità (DTF 122 IV 211 consid. 2e; DTF 119 IV 242

consid. 2b; STF 6B_879/2013 del 18.11.2013 consid. 2.)

79.

L’art. 19a LStup punisce con

la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente

stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per

assicurarsi il proprio consumo (cifra 1).

Nei casi poco gravi si può

abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato

un avvertimento (cifra 2).

Si può prescindere dall’azione penale se l’autore, per aver

consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’assistenza sorvegliata dal

medico. L’azione penale è eseguita se l’autore si sottrae all’assistenza o al

trattamento (cifra 3).

Se l’autore è tossicomane, il

giudice può ordinare il collocamento in una casa di salute. L’articolo 44 del

Codice penale svizzero3 è applicabile

per analogia (cifra 4).

VII) Considerazioni della

Corte

80.

Relativamente al punto 1

dell’atto d’accusa la Corte non ha ritenuto di poter seguire l’impostazione

data dalla pubblica accusa. In particolare, la ricostruzione dei quantitativi

di cocaina trafficati sulla scorta dei documenti rinvenuti è certamente

suggestiva, ma ben lungi dal permettere di giungere a definire in modo

sufficientemente preciso e circostanziato l’entità del traffico posto in essere

dall’imputato.

In particolare, si impone di ricordare che IM 1 ha fornito

spiegazioni – seppur non sempre lineari – che possono spiegare la presenza di

determinate cifre. In particolare, detto che alcuni dei citati documenti sono

certamente delle “brutte copie”, risulta pure che parte degli importi –

sia pure evidenziati – si riferissero a subtotali poi ripresi in ulteriori

calcoli, da cui una loro doppia imputazione a IM 1.

In questo senso, già il totale di circa 1'300 grammi risultante

dalla “contabilità” non può essere confermato.

A maggior ragione, non risulta avere fondamento la conclusione

secondo cui si tratterebbe di quantitativi ancora maggiori. In primo luogo,

l’assoluta imprecisione del calcolo emerge dal fatto che in corso d’inchiesta

all’imputato sono stati contestati totali differenti e che il rapporto di

Polizia concludeva a complessivi 2,4 kg di sostanza, mentre l’atto d’accusa ne

ha poi ritenuti 2,1 kg.

Va poi detto che, così come concepito, l’atto d’accusa porta a

considerare due volte la medesima sostanza: da un lato quella identificata

sulla base degli acquirenti e, dall’altra, quella derivante dalle menzionate

annotazioni.

Di fatto, è più che verosimile che quanto alienato ai consumatori

identificati facesse parte delle annotazioni.

A tali considerazioni si aggiunge poi il fatto che appare assai

inverosimile che, a fronte di vendite ricostruite sulla base dei consumatori

pari a poco più di 700 grammi, vi siano 1’379/1'381 grammi di sostanza

consegnata ad acquirenti non identificati.

La Corte è evidentemente consapevole del fatto che in ambito di

stupefacenti è spesso proibitivo ricostruire con precisione i quantitativi di

sostanza trafficata. Tuttavia, a fronte di un’inchiesta articolata come quella

in oggetto, ben più logica sarebbe stata una proporzione inversa, ovvero con il

quantitativo minore a rimanere destinato a persone non identificate.

A suffragare la tesi accusatoria ha certamente concorso quanto

riferito da __________ in merito al fatto di aver visto presso il domicilio

dell’imputato tre panetti di cocaina, di cui uno avrebbe avuto il peso stimato

di 1 kg. Orbene, le dichiarazioni della donna non sono state ritenute credibili

dalla Corte. In particolare, si impone di osservare che la stima del peso di un

oggetto senza neppure toccarlo non può che portare a risultati aleatori. Neppure

si può escludere, del resto, che la donna abbia osservato sempre il medesimo

panetto, vieppiù ridotto di dimensione. Peraltro, quando la stessa è stata

chiamata a disegnare il panetto, ha fornito indicazioni tutt’altro che lineari.

In fine, la credibilità di __________ risulta minata pure dal fatto che la

stessa ha inizialmente sostenuto di aver acquistato 115 grammi di cocaina,

quantitativo tuttavia poi ridotto a 50 grammi in occasione del confronto,

circostanza in cui si è allineata a quanto dichiarato dall’imputato.

In tale contesto, la Corte per determinare il quantitativo di

sostanza alienata si è quindi basata sulle dichiarazioni degli acquirenti e

dell’imputato.

Al proposito si dirà che IM 1 ha fornito dichiarazioni certamente

discontinue. In particolare, egli ha inizialmente menzionato un traffico

complessivo di 1 kg, quantitativo peraltro riconfermato in sede d’inchiesta,

salvo poi ridurlo a 745 grammi, quindi a 750/800 e in sede dibattimentale, in

prima battuta, a 700/750 grammi.

Giova tuttavia al proposito evidenziare che l’imputato ha

costantemente dichiarato di aver ricevuto, quale fornitura principale, 600

grammi di cocaina da cui ha tratto i menzionati 700 grammi. Nel corso dei 3-4

mesi precedenti, peraltro, egli si sarebbe rifornito con quantitativi di circa

5.

grami alla volta, sostanza che avrebbe inizialmente faticato a piazzare. In

tale contesto, il fatto che egli, dopo aver ricordato i quantitativi di

sostanza consegnati ai singoli consumatori – alcuni dei quali mai identificati

dagli inquirenti – abbia corretto il totale di 1 kg in 750/800 grammi è apparso

credibile. Di fatto, riportando 5 grammi “a fine settimana” tra

novembre/dicembre 2018 e febbraio 2019 ne deriva un quantitativo situabile tra

i 70 e i 90 grammi di sostanza. Se a ciò si aggiunge il fatto che appare

altamente verosimile che, almeno inizialmente, le vendite siano andate a

rilento, risulta credibile che il quantitativo totale – per tale periodo – si

sia attestato a 50-100 grammi.

A ciò occorre, con ogni evidenza, aggiungere 700 grammi derivanti

dal panetto.

Dal profilo fattuale, la Corte ha quindi confermato il punto 1

dell’atto d’accusa in ragione di 750 grammi di cocaina.

81.

In diritto non v’è da

argomentare che il precitato quantitativo di cocaina si pone ben al di sopra

dei 18 grammi di sostanza pura che configurano l’infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti.

Ne consegue che, ritenendo realizzati gli elementi oggettivi e

soggettivi del reato, l’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa è

stata confermata.

82.

Per quanto attiene ai punti 2

e 4 dell’atto d’accusa, i fatti sono stati ammessi e non si prestano pertanto a

particolari considerazioni.

Ritenuto che gli elementi oggettivi e soggettivi di detti reati

risultano adempiuti, dette imputazioni sono state integralmente confermate così

come indicate nella promozione dell’accusa.

83.

Per quanto attiene al punto 3

dell’atto d’accusa, i fatti sono sostanzialmente ammessi e possono quindi

essere confermati.

In diritto, tuttavia, la Corte non può che rilevare che la

dottrina considera che il consumo del denaro da parte dell’autore non configura

un atto di riciclaggio di denaro (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse,

ad art. 305bis CP).

Ne discende che l’imputato è stato prosciolto dal menzionato capo

d’imputazione.

VIII) Commisurazione della pena

84.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten).

In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o

di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6

consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007

consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

85.

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in

modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del

quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali,

la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14

ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12

marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72).

86.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art.

49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282

seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2.

ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code

pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

87.

Nel presente caso la colpa

dell’imputato è stata ritenuta grave sia dal profilo oggettivo che da quello

soggettivo.

Dal profilo oggettivo il TF ha più volte ribadito che il

quantitativo di stupefacente è soltanto uno degli elementi da valutarsi per

determinare la colpa in ambito di stupefacenti. Peraltro, più ci si distanzia

dal limite dell’infrazione aggravata, meno il quantitativo in quanto tale

risulta determinante.

Nel presente caso, si trattava evidentemente di quantitativi

relativamente importanti e suscettibili di mettere in pericolo la salute di

molte persone.

Dal profilo soggettivo, qualifica la colpa il fatto che l’imputato

ha agito con mero scopo di lucro. La sua precaria situazione finanziaria non

può certo giustificare quanto commesso da IM 1.

Non può poi non colpire la propensione a delinquere e la facilità

con cui l’imputato si è determinato a commettere reato, giungendo ad alienare,

sull’arco di pochi mesi, il già menzionato importante quantitativo di cocaina.

Pesa poi sull’imputato il concorso di reati.

In tale contesto, la pena ipotetica si collocherebbe attorno a 3

anni e 6 mesi di detenzione.

A favore dell’imputato la Corte ha considerato una certa

collaborazione, ritenuto che egli ha indicato alcuni consumatori, uno dei quali

acquirente di un quantitativo piuttosto rilevante, senza che questi fossero stati

identificati.

Per costante giurisprudenza, l’incensuratezza è poi un fattore

neutro.

In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto

adeguata a IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni.

Ritenuto che l’imputato è incensurato, la pena è stata posta al

beneficio della sospensione condizionale parziale.

Al fine di tenere debitamente conto della colpa, la parte da

espiare è stata fissata in 1 (un) anno.

Per quanto attiene alla contravvenzione, la Corte ha pronunciato

una multa di CHF 100.00 (cento).

IX) Sequestri

85.

La Corte ha mantenuto il

sequestro conservativo a copertura di tasse e spese della somma di denaro sotto

sequestro, nonché, in applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, ha confermato

l’acquisizione agli atti quale reperto probatorio della documentazione

cartacea, appunti contabilità (rep. no. 73154). È stata altresì ordinata la

confisca e la distruzione del materiale vario per confezionamento cocaina (rep.

no. 731609), della bilancia elettronica di colore grigio (rep. no. 73172) e dei

diversi pezzi di materiale plastico (rep. no. 73173). Per quanto attiene agli

altri oggetti sotto sequestro, gli stessi sono stati dissequestrati, previa

cancellazione delle memorie di dispositivi elettronici e carte SIM, i cui costi

sono da anticipare dal condannato.

X) Retribuzione del

difensore d’ufficio

86.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –

V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP

n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve

essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso

causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135

CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013

consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio

avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni

di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino

a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la

partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore

20.00

e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di

sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012

del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid.

3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

87.

Le note professionali del 25

novembre 2019, 3 dicembre 2019, 18 febbraio 2020 e 26 febbraio 2020 dell’avv. DUF

1.

sono state approvate per complessivi CHF 16’289.65.

88.

Il condannato è stato

condannato a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr.

16’289.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135

cpv. 4 CPP).

XI) Tassa di giustizia e

spese procedurali

89.

La tassa di giustizia di fr.

2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 70, 106, 305bis CP;

19, 19a LStup;

135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo che sapeva o doveva presumere

poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte

persone,

per avere,

nel periodo novembre 2018 – 9 luglio 2019, a __________, __________

e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato,

acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri

750.

grammi di cocaina;

1.2

infrazione alla LF sugli

stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo novembre 2018 – 9 luglio 2019, a __________, __________

e in altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato,

acquistato, detenuto, posseduto, alienato e procurato in altro modo ad altri

250.

grammi di canapa;

1.3

contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

nel periodo giugno – luglio 2019, a __________, senza essere

autorizzato, intenzionalmente consumato 1 pastiglia di ecstasy;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di riciclaggio di denaro di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 36 (trentasei)

mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2

al pagamento della multa di

CHF 100.00 (cento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa

sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.

3.3

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo

di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

4.

È mantenuto il sequestro

conservativo a copertura di tasse e spese della somma di denaro sotto

sequestro.

5.

In applicazione dell’art.

192.

cpv. 1 CPP, è confermata l’acquisizione agli atti quale reperto probatorio

della documentazione cartacea, appunti contabilità (rep. no. 73154).

6.

È ordinata la confisca e la

distruzione del materiale vario per confezionamento cocaina (rep. no. 731609),

della bilancia elettronica di colore grigio (rep. no. 73172) e dei diversi

pezzi di materiale plastico (rep. no. 73173).

7.

È ordinato il dissequestro

di tutto il restante sotto sequestro, previa cancellazione delle memorie di

dispositivi elettronici e carte SIM, i cui costi sono da anticipare dal

condannato.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

Le note professionali del 25

novembre 2019, 3 dicembre 2019, 18 febbraio 2020 e 26 febbraio 2020 dell’avv. DUF

1.

sono approvate per:

onorario fr. 14'082.00

spese fr. 704.10

trasferte fr. 339.00

IVA (7,7%) fr. 704.10

totale fr. 16'289.65

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 16’289.65 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'575.10

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 123.75

fr. 4'798.85

============