72.2019.296
Coautori colpevoli di: furto aggravato per CHF 27'158.40, commesso come associati a una banda intesa a commettere furti; ripetuto danneggiamento per CHF 20'037.60; ripetuta violazione di domicilio; furto d’uso di un veicolo a motore; ripetuto abuso della licenza e delle targhe di circolazione
24 giugno 2020Italiano84 min
riguardano parte della refurtiva sottratta. Per il furto al chiosco di __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2019.296
Lugano,
24 giugno 2020/dm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Cristina Laghi, cancelliera
sedente nell’aula penale maggiore di questo Palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal
15.07.2018 al 17.08.2018 (34 giorni)
IM 2,
rappresentato dall’avv. DUF 2
in carcerazione preventiva dal 15.07.2018
al 24.08.2018 (41 giorni)
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 264/2019 del 06.12.2019 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
A. IM 1 e IM 2, in
correità
1. furto aggravato
siccome commesso come associati ad una banda intesa a commettere
furti rispettivamente per mestiere,
per avere,
nel periodo compreso tra il 20.05.2018 e il 07.07.2018,
a __________ e __________,
agendo in correità fra loro,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
ripetutamente sottratto, cose mobili altrui, per un valore della refurtiva
parzialmente quantificato in almeno CHF 27'158.40,
in particolare per avere,
1.1 la notte del 20/21.05.2018, a
__________, in via __________ presso il chiosco __________, previo scasso della
porta d’entrata, sottratto, a danno di ACPR 1, quattrocentottantatre biglietti
Swisslos, un PC Toshiba C70, denaro contante pari a CHF 1'709.00, sedici buste
di tabacco Pueblo original, dieci buste di tabacco Chesterfield Naked, due
bustoni di tabacco Parisienne, dieci buste di tabacco Camel, venti buste di
tabacco American Spirit, venti buste di tabacco Fleur du Pays, venti buste di
tabacco Marlboro light, venti buste di tabacco Marlboro rosso, venti buste di
tabacco Chesterfiel original, nove confezioni di CPure da 3 gr, due confezioni
di CPure da 2 gr, tre confezioni di Black widow, cinque pacchetti di sigarette
American Spirit Blu, duecentonovanta pacchetti di sigarette Marlboro rosse,
duecentotrenta pacchetti di sigarette Marlboro Gold, quarantotto accendini
Clipper, una confezione di Pure Flower Red, tre confezioni di tabacco American
spirit giallo, duecentottanta confezioni di cartine OCB Nere, centocinquanta
confezioni di cartine Smoking Gold, due barattoli di tabacco American Spirit
Blu, dieci buste di tabacco Pueblo Blu e quarantasei orologi marca Swiss
Military, per un valore complessivo della refurtiva denunciato di CHF 14'772.40
(refurtiva in parte recuperata e restituita all’avente diritto);
1.2 la notte del 06/07.07.2018, a
__________, in via __________, presso il Garage __________, previo scasso di
una finestra, di quattro porte interne e dei cassetti della scrivania,
sottratto, a danno della ACPR 4, un trapano marca Bosch, un kit avvitatore
marca Makita, una chiave di accensione del veicolo Citroën Berlingo, una chiave
di accensione del veicolo VW Touran, un mazzo di chiavi, un attrezzo per il
bloccaggio delle frizioni di motoveicoli, una serie di cacciaviti marca Beta,
una pistola smontagomme marca Facom, un kit di estrattori per cuscinetti marca
Facom, una chiave dinamometrica marca Facom, per un valore complessivo della
refurtiva denunciato di CHF 12'386.00 (refurtiva in parte recuperata e
restituita all’avente diritto);
1.3 la notte del 06/07.07.2018, a
__________ in via __________, presso la concessionaria ACPR 2, previo scasso di
una porta interna e della cassaforte, sottratto, a danno di predetta società,
una chiave di accensione del veicolo Toyota Yaris, una chiave di accensione del
veicolo Toyota iQ, due chiavi di accensione del veicolo BMW X3 e relativa
licenza di circolazione, due chiavi di accensione del veicolo Smart fortwo
passion e relativa licenza di circolazione, due chiavi di accensione del veicolo
Smart fortwo prime e relativa licenza di circolazione, due chiavi di accensione
del veicolo Smart fortwo passion e relativa licenza di circolazione, due chiavi
di accensione del veicolo Fiat Panda, 2 chiavi di accensione del veicolo
Mercedes Benz A200 e relativa licenza di circolazione, una chiave di accensione
del veicolo Toyota Aygo, due chiavi di accensione del veicolo Toyota Corolla,
due chiavi di accensione del veicolo BMW 325 Cabriolet e relativa licenza di
circolazione, due chiavi di accensione del veicolo BMW X1 e relativa licenza di
circolazione, due chiavi di accensione del veicolo Maserati Quattroporte e
relativa licenza di circolazione, una chiave di accensione del veicolo Fiat
Panda 1.1, due chiavi di accensione del veicolo Fiat 500 e relativa licenza di
circolazione, due chiavi di accensione del veicolo VW EOS e relativa licenza di
circolazione, due chiavi di accensione del veicolo BMW 535d e relativa licenza
di circolazione, una chiave di accensione del veicolo Aston Martin V8 Vantage,
una licenza di circolazione del veicolo Merceds Benz ML 320 CDI, una chiave di
accensione del veicolo BMW X1, una chiave di accensione del veicolo Alfa Romeo,
una chiave di accensione del veicolo Smart, due chiavi di accensione del
veicolo Mercedes-Benz ML 350, una chiave di accensione del veicolo Mitsubishi
Pajero, una chiave di accensione del veicolo Peugeot, una chiave di accensione
del veicolo Audi Q5, una chiave di accensione del veicolo Audi S4, una chiave
di accensione del veicolo BMW X3, una chiave di accensione del veicolo Toyota
Starlet, tre chiavi di accensione del veicolo Toyota Corolla, quattro chiavi di
accensione del veicolo Mercedes Benz ML 250, due chiavi Kaba (entrata ufficio
vendite), un classificatore di colore verde con all’interno copie di varie
licenze della circolazione annullate e licenze di circolazione vecchie, una
scatola, una borsa di coloro blu marca Camel, una chiavetta internet backup
Swisscom, una borsetta di colore marrone marca Gucci, una carta per radio
argento 2.0, un sacchetto di stoffa nero, tre scatole di sigari Toscano e due
contrassegni CH per auto, per un valore complessivo della refurtiva non meglio
quantificato (refurtiva in parte recuperata e restituita all’avente diritto);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 139 cifre 1, 2 e 3 CP;
2. ripetuto danneggiamento
per avere,
nel periodo compreso tra il 20.05.2018 e il 07.07.2018,
a __________ e __________,
agendo in correità tra loro,
ripetutamente e intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso
inservibili delle cose altrui cagionando un danno complessivo quantificato in
almeno CHF 20'037.60,
in particolare per avere, al fine di commettere i furti di cui:
2.1 al punto 1.1 del presente AA,
la notte del 20/21.05.2018, a __________ in via __________, presso il chiosco __________,
a danno di ACPR 1, intenzionalmente danneggiato il vetro della porta d’accesso,
quattro cilindri, l’impianto elettrico, la cassa registratrice, la tenda della
vetrina orologi, generi alimentari presenti nel congelatore e scatole
contenenti capsule di caffè, provocando un pregiudizio denunciato di CHF
4'972.65;
2.2 al punto 1.2 del presente AA,
la notte del 06/07.07.2018, a __________ in via __________, per il Garage __________,
a danno della ACPR 4, intenzionalmente danneggiato il vetro di una finestra, 4
porte interne e una scrivania con cassettiera, provocando un pregiudizio
denunciato di CHF 8'106.35;
2.3 al punto 1.3 del presente AA,
la notte del 06/07.07.2018, a __________ in via __________, a danno della ACPR
2, intenzionalmente danneggiato una porta interna e la cassaforte, provocando
un pregiudizio denunciato di CHF 6'958.60;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 144 cpv. 1 CP;
3. ripetuta violazione di
domicilio
per essersi,
nel periodo compreso tra il 20.05.2018 e il 07.07.2018,
a __________ e __________,
agendo in correità tra loro,
al fine di commettere i furti di cui al punto 1 del presente AA,
ripetutamente e indebitamente introdotti contro la volontà degli
aventi diritto in spazi commerciali,
segnatamente,
3.1 la notte del 20/21.05.2018, a
__________, nel chiosco __________ gestito da ACPR 1;
3.2 la notte del 06/07.07.2018, a
__________, nell’officina ACPR 4;
3.3 la notte del 06/07.07.2018, a
__________, nella concessionaria ACPR 2;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 186 CP;
4. furto d’uso di un
veicolo a motore
per avere,
la notte del 06/07.07.2018,
a __________, in Via __________, presso la concessionaria ACPR 2,
agendo in correità tra loro,
sottratto per farne uso il veicolo Mercedes-Benz CLK 500 nr. di
telaio __________ di proprietà di ACPR 3,
nonché, nel periodo compreso tra il 06/07.07.2018 e il 15.07.2018,
in diverse località del __________ e del __________ ripetutamente condotto
predetto veicolo rispettivamente circolato su di esso come passeggeri, sapendo
sin dall’inizio che era stato sottratto;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 94 cpv. 1 lett. a, b LCStr;
5. ripetuto abuso della
licenza e delle targhe di circolazione
per essersi,
la notte del 06/07.07.2018,
a __________, in Via __________, presso la concessionaria ACPR 2,
agendo in correità tra loro,
intenzionalmente e illecitamente appropriati delle targhe di
controllo TI __________ attribuite al furgone Citroën Berlingo,
targhe da loro successivamente applicate sul veicolo Mercedes-Benz
CLK 500 (sottratto nelle modalità descritte al punto 4 del presente AA) e
ripetutamente utilizzate nel periodo compreso tra il 06/07.07.2018 e il
15.07.2018, sulle strade del __________ e del __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 97 cpv. 1 lett. a, g LCStr;
6. impedimento di atto
dell’autorità
per avere,
la notte del 15.07.2018,
sulla tratta stradale __________ – __________ – __________,
agendo in correità tra loro,
impedito alle pattuglie di polizia di compiere un atto che entrava
nelle loro attribuzioni, segnatamente dandosi alla fuga a bordo del veicolo
Mercedes-Benz con applicate le targhe di controllo TI __________, accelerando
al fine di evitare il controllo e relativo fermo da parte delle pattuglie che
li inseguivano a bordo di veicoli muniti di lampeggianti e sirene azionati;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 286 CP;
B. IM 1 singolarmente
7. ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 06/07.07.2018 e il 09.07.2018,
su diverse tratte stradali del Canton Ticino,
ripetutamente condotto motoveicoli e veicoli a motore senza essere
titolare della licenza di condurre richiesta,
segnatamente:
7.1 la notte del 06/07.07.2018,
sulla tratta stradale __________ – __________, condotto il motoveicolo Aprilia
SR 50R targato TI __________ di proprietà di __________;
7.2 il 09.07.2018, sulla tratta
stradale __________, condotto il veicolo Mercedes-Benz CLK 500 di proprietà di ACPR
3, con applicate le targhe di controllo TI __________;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett a LCStr;
8. ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato:
8.1 nel periodo compreso tra il
01.01.2017 e il 15.07.2018, a __________, __________ e in altre imprecisate
località del Cantone Ticino, intenzionalmente consumato circa 100 grammi di
marijuana e 100 grammi di hashish;
8.2 il 15.07.2018, a __________,
in Via __________, presso il suo domicilio, detenuto 3.24 grammi lordi di
hashish interamente destinati al proprio consumo personale;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 19a cifra 1 LStup in combinazione
con l’art. 19 cpv. 1 lett. d LStup limitatamente al punto 8.2;
C. IM 2 singolarmente
9. furto aggravato
siccome commesso per mestiere
per avere,
nel periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 10.07.2018,
a __________ e __________,
in un numero non meglio precisato di occasioni,
per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene,
ripetutamente sottratto cose mobili altrui,
segnatamente
9.1 nel periodo compreso tra il
01.01.2018 e il 10.07.2018, a __________ in Via __________, presso l’abitazione
di __________ e a danno di quest’ultima, sottratto un navigatore marca Tom Tom
con cavo di alimentazione, un supporto per navigatore marca iGrip, un tablet
marca MPMan nr. __________ e una scheda SIM Yallow, per un valore complessivo
della refurtiva non meglio quantificato (refurtiva interamente recuperata e
restituita alla danneggiata);
9.2 nel periodo compreso tra il
01.01.2018 e il 10.07.2018, a __________ in Via __________, presso l’abitazione
di __________, __________ e __________ e a danno di questi ultimi, sottratto un
paio di occhiali da sole marca Ray Ban, un fucile in legno con cannocchiale
nero marca Wega Sport 4x40, una scheda SIM Yallow, un orologio da polso blu
marca Guess, un orologio da polso Avant Premier, un apparecchio acustico, un
telefono cellulare marca Samsung di colore bianco, una fotocamera marca Canon
Ixus di colore argento, 4 anelli, un ciondolo a forma di cuore, una collana
d’argento con ciondolo, una collana d’argento, una collana d’oro con pietre e
ciondolo, due braccialetti, una cavigliera con farfalle, un apparecchio
fotografico di colore rosa marca Samsung, una scatola blu/grigio Silver 925, un
computer nero marca Toshiba, un telefono cellulare marca Sony Experia di colore
bianco, una penna USB SunDisk nera e tre memorie, per un valore complessivo
della refurtiva non meglio quantificato (refurtiva interamente recuperata e
restituita ai danneggiati);
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 139 cifra 1, 2 CP;
10. ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere,
nel periodo compreso tra il 01.03.2018 e il 15.07.2018,
su diverse tratte stradali del __________ e del __________,
ripetutamente condotto veicoli a motore senza essere titolare
della licenza di condurre richiesta,
e meglio:
10.1 nel periodo compreso tra il
01.03.2018 e il 14.07.2018, sulle tratte stradali __________ – __________ – __________
e __________ – __________ – __________, in almeno tre occasioni, condotto il
veicolo a motore Suzuki Swift targato TI __________ di proprietà della madre __________;
10.2 nel periodo compreso tra il
06/07.07.2018 e il 15.07.2018, sulle tratte stradali __________ – __________, __________
– __________ – __________, condotto il veicolo a motore Mercedes-Benz CLK 500
con applicate le targhe di controllo TI __________, di proprietà di ACPR 3;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 95 cpv. 1 lett a LCStr;
11. ripetuta infrazione grave
alle norme della circolazione
11.1 per avere,
nelle prime ore del 15.07.2018,
sulla tratta stradale __________ – __________ – __________,
violato intenzionalmente norme elementari della circolazione, correndo
il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o
morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
e meglio alla guida del veicolo Mercedes-Benz CLK 500 con
applicate le targhe di controllo TI __________, circolando alla velocità di
circa 80 km/h, malgrado il prescritto limite di 30 km/h, e alla velocità di
circa 100 km/h, malgrado il prescritto limite di 50 km/h, superando quindi di
almeno 40 km/h rispettivamente 50 km/h le velocità massime consentite;
11.2 per avere,
nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto
11.1 del presente AA,
violato gravemente le norme della circolazione, cagionando un
serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendo il rischio di detto pericolo,
segnatamente,
alla guida del veicolo Mercedes-Benz CLK 500 con applicate le
targhe di controllo TI __________, con a bordo il passeggero IM 1, durante la
fuga dalla polizia, effettuando a forte velocità il sorpasso di due autoveicoli
in una curva piegante a destra senza visuale invadendo completamente la corsia
di contromano, abbattendo poi in uscita da una rotatoria un paletto della
segnaletica stradale ivi presente, proseguendo la sua corsa a forte velocità,
perdendo quindi la padronanza del veicolo e invadendo dapprima la corsia di
contromano e poi collidendo contro il guidovia presente a lato della
carreggiata della corsia opposta rispetto al sua direzione di marcia;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2, 3 e 4 lett. a, b LCStr
in combinazione con gli art. 26 LCStr, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr, 32 LCStr, 34
LCStr, 35 LCStr;
12. infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere, senza diritto,
il 15.07.2018,
a __________, presso il proprio domicilio,
intenzionalmente posseduto un fucile in legno con cannocchiale
nero Wega Sport 4x40, sottratto al vicino di casa come indicato al punto 9.2
del presente AA, nonché una pistola soft air Supersport 702 con 6 colpi, arma
quest’ultima acquistata cinque anni prima, in Italia, e poi importata in
Svizzera;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm;
13. ripetuta infrazione alla
LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo compreso tra il 01.01.2018 e il 15.07.2018,
a __________ e in altre imprecisate località del Canton Ticino,
procurato in altro modo a IM 1 e __________, offrendoglieli
gratuitamente, almeno 5 grammi di marijuana,
nonché per avere,
il 15.07.2018, a __________ presso la propria abitazione,
detenuto 1.09 grammi lordi di marijuana destinati a terzi;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: dall’art. 19 cpv. 1 lett. c, d LStup;
Presenti: - Ministero pubblico,
rappresentato dal procuratore pubblico PP 1;
- l'imputato IM 1, accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’imputato IM 2,
accompagnato dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 2.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore
15:24.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente informa le parti
che il procedimento penale nei confronti di IM 1 per il reato di ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 8 dell’atto
d’accusa, limitatamente ai fatti precedenti il 24 giugno 2017, è abbandonato a
seguito di intervenuta prescrizione, motivo per cui tali fatti non saranno oggetto
di discussione né di decisione, fatta salva quella di abbandono.
Le parti si dichiarano
d’accordo.
Il Presidente propone altresì
alle parti di modificare il secondo paragrafo del punto 11.1 dell’atto d’accusa
come segue: “e meglio alla guida del veicolo Mercedes-Benz CLK 500 con
applicate le targhe di controllo TI __________, circolando alla velocità di
circa 80 km/h, malgrado il prescritto limite di 30 km/h, e alla velocità di
circa 100 km/h, malgrado il prescritto limite di 50 km/h, superando quindi, in
entrambe le occasioni, di almeno 50 km/h le velocità massime consentite.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: i qui imputati, in pochi mesi, ne hanno combinate di ogni. Neppure
l’assordante rumore del sistema d’allarme del chiosco li ha fatti desistere dal
furto, per sottrarre il tabacco, tant’è che sono tornati quando si sono accorti
di essere indisturbati, per sottrarre non solo il tabacco, ma tutto quello che
hanno trovato. Un mesetto più tardi serviva loro un’auto per andare alla Festa __________
a __________ e anche quella volta in men che non si dica l’hanno rubata, ma non
andava bene una Fiat, ci voleva una bella Mercedes Cabrio. Non solo hanno
rubato la Mercedes, ma già che c’erano hanno svaligiato la concessionaria e
l’adiacente garage, hanno sostituito la targa della Mercedes e hanno anche
sottratto l’adesivo CH per andare in Italia. Non si sono fatti mancare nulla.
Hanno pure preso selvaggiamente a mazzate una cassaforte e si sono filmati con
il cellulare, come se il fatto di effettuare un furto con scasso fosse la cosa
più cool del mondo. Poi per una settimanella se ne sono andati in giro con la
Mercedes, perlopiù in Italia, ma la tentazione di mostrarsi con la bella Cabrio
anche sulle strade del nostro cantone li ha però traditi. La targa che avevano
sottratto era stata annunciata come oggetto di refurtiva. Alla vista della
Polizia si sono dati alla fuga e l’inseguimento è stato degno di un film
holliwoodiano. Un comportamento scellerato e criminale. Enorme è stato il
rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. IM 2 si è fermato
solo quando ha perso il controllo del veicolo. È un miracolo che da
quell’incidente sono usciti solo con qualche graffio. I due imputati neppure
avevano la licenza di condurre. IM 2 deve rispondere anche dei furti a danno
dei vicini di casa, quegli amici che gli avevano lasciato le chiavi per bagnare
le piante e accudire gli animali. Fiducia mal riposta, perché IM 2 ne ha
approfittato per derubarli. Per finire, abbiamo IM 2 che ha pensato bene di
offrire agli amici 5 grammi di marijuana, mentre IM 1 ha ammesso di avere
consumato regolarmente marijuana e hashish.
Fatti
I fatti sono sostanzialmente ammessi, le uniche contestazioni
riguardano parte della refurtiva sottratta. Per il furto al chiosco di __________,
l’AP parla del preciso importo di CHF 1'709.00. Stessa cosa vale per il furto
presso il Garage __________. Per il furto al garage, gli imputati contestano
pure determinati oggetti. Non vi è motivo per non ritenere attendibili gli
elenchi della refurtiva stilati dagli AP, anche perché ciò significherebbe dire
che i disonesti sono gli AP, ciò che non è il caso. Oggi, al banco degli
imputati, siedono infatti IM 1 e IM 2, e non gli AP.
Venendo al diritto, a mente del PP gli imputati hanno agito in
banda, hanno unito le forze. Entrambi, poi, hanno fatto del furto mestiere,
perlomeno al pari di un’attività accessoria, aumentando non di poco le proprie
entrate. IM 1 era studente e di entrate non ne aveva, IM 2 aveva uno stipendio,
ma ha arrotondato, perlomeno alla pari di un lavoro part time, le sue entrate.
Gli elementi costitutivi dei reati indicati nell’atto d’accusa sono
pacificamente adempiuti. Per il furto d’uso, il loro piano prevedeva di
abbandonare la Mercedes in Italia quando non fosse più servita. Per
l’impedimento di atti dell’autorità, è vero che guidava IM 2, ma IM 1 non gli
ha detto di fermarsi, anch’egli voleva scappare. IM 2, poi, ha corso il
serissimo rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti.
Occorre quindi stabilire la colpa di IM 1 e IM 2. Per i furti
commessi in correità, con i connessi reati di danneggiamento, violazione di
domicilio e furto d’uso, la colpa è di grado medio. La refurtiva non è
irrisoria, come prue i danneggiamenti. A mitigare la colpa vi è che gli
imputati non si sono introdotti in abitazioni private. I due, poi, hanno agito solo
per lucro, per procurarsi facilmente quanto gli occorreva. IM 2 ha rubato anche
ai vicini di casa, ma non si è trattato d furto con scasso, disponeva delle
chiavi, di certo ha tradito la loro fiducia. Di grado medio è la loro colpa per
i reati di impedimento di atti dell’autorità, guida senza autorizzazione e
abuso delle targhe. Per IM 2 è lieve la colpa per l’infrazione alla LF sulle
armi e alla LF sugli stupefacenti, mentre è molto grave la sua colpa per il
reato di infrazione grave alle norme della circolazione stradale, avendo egli
messo in pericolo la vita degli altri utenti della strada e dell’amico IM 1.
Quali attenuanti vanno considerate la collaborazione e la giovane età degli
imputati.
L’accusa conclude chiedendo, per IM 1, la condanna alla pena
detentiva di 14 (quattordici) mesi, nonché alla pena pecuniaria di 30 (trenta)
aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta) cadauna per il reato di impedimento
di atti dell’autorità, entrambe sospese condizionalmente per 2 (due) anni,
oltre alla multa di CHF 200.00 (duecento) per la contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti. Per IM 2, fissa la pena a 18 (diciotto) mesi per il punto 11
dell’atto d’accusa, pena che va aumentata di altri 12 (dodici) mesi in ragione
del concorso di reati. Chiede pertanto la condanna di IM 2 alla pena detentiva
di 30 (trenta) mesi, di cui 6 (sei) mesi da espiare e i restanti 24
(ventiquattro) mesi sospesi per un periodo di prova di 2 (due) anni, nonché
alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta)
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni per
il reato di impedimento di atti dell’autorità;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: in entrata osserva che sono trascorsi circa 2 anni dai fatti. Un
mese e mezzo di follia, di nebbia totale, perché non si riesce a spiegare
altrimenti perché IM 1, un ragazzo tranquillo, senza precedenti, si è
improvvisamente reso protagonista di azioni delinquenziali, che ha subito però
subito abbandonare, tornando sulla retta via. Il messaggio, con la
carcerazione, è sicuramente passato forte e chiaro, e oggi abbiamo di fronte a
noi un uomo con la testa sule spalle, una testa che funziona.
I fatti sono stati pressoché da subito riconosciuti. Sul punto 1,
richiamato l’art. 27 CP, la difesa contesta le circostanze aggravanti del
mestiere e della banda. Per il mestiere, osserva che IM 1 non ha certamente
agito nell’intento di ottenere un reddito non indifferente e regolare, come
esige la giurisprudenza, avendo egli dichiarato che lo allettava la riserva di
sigarette per il primo furto, mentre per il secondo furto si doveva sottrarre
un veicolo per fare una vacanza. La maggior parte della refurtiva è comunque
rimasta nelle disponibilità del correo IM 2 e in buona parte è stata
restituita. Contesta anche la banda, nozione che deve essere interpretata in
modo restrittivo, vista l’elevata comminatoria di pena. La sola circostanza per
cui abbiano agito congiuntamente in due sole occasioni, non è sufficiente a far
ritenere adempiuto il criterio della continuità. Non si trovano agli atti gli
altri elementi tipici della banda, che vadano oltre la correità. IM 1, in un
momento di blackout totale, si è trovato a fare da gregario all’allora amico IM
2, che gli aveva proposto di fare dei furti.
Sul punto 6, la difesa rileva che è un dato di fatto e non è
contestato che gli imputati si sono dati alla fuga, IM 2 si trovava alla guida,
mentre IM 1 era passeggero anteriore. Al proposito, tuttavia, cita la sentenza
DTF 120 IV 136, con cui il Tribunale Federale ha stabilito che il fatto di
approvare l’atto altrui non basta perché vi sia correità, occorre che il correo
partecipi alla pianificazione, all’organizzazione o alla commissione del reato,
escludendo quindi la correità del passeggero nel caso citato, non potendo egli
avere nessun controllo della situazione, come nel caso concreto. Non risulta
che IM 1, semplice passeggero, abbia in qualche modo incitato IM 2 o favorito
in altor modo la fuga, motivo per cui, secondo la difesa, dev’essere prosciolto
da tale capo d’imputazione.
Quanto alla pena proposta dall’accusa, a mente della difesa la
stessa sembra eccessivamente severa. La colpa di IM 1 non va certamente
banalizzata, avendo egli agito sulla base di motivi futili, quando aveva tutte
le possibilità di fare come aveva fatto fino ad allora. Il carcere preventivo
sofferto, tuttavia, ha senza dubbio fatto sì che il messaggio sia passato forte
e chiaro e il comportamento dopo i fatti ne è una chiara dimostrazione. Vanno
inoltre considerate la giovane età e l’incensuratezza, nonché il contesto in
cui sono avvenuti i fatti, e meglio che IM 1 non è entrato in abitazioni
private. Va inoltre tenuto conto della collaborazione fornita da IM 1, che ha
da subito ammesso le sue responsabilità. Va pure tenuto conto, a mente della
difesa, del tempo trascorso dai fatti e del fatto che il comportamento illecito
è da circoscrivere a un breve periodo. Egli ha inoltre nel frattempo provveduto
a risarcire gli AP, con l’aiuto della madre, cui dovrà restituire gli importi
anticipati. Chiede pertanto di tenere conto dell’attenuante specifica sincero
pentimento ex art. 48 lett. d CP. Anche se la pena sarà sospesa, le conseguenze
di quelle scelte sconsiderate rimangono, visto anche quanto accaduto con la
scuola reclute, che forse non potrà cominciare.
La difesa conclude chiedendo la condanna del suo assistito alla
pena pecuniaria di 180 (centoottanta) aliquote giornaliere, subordinatamente
alla pena detentiva non superiore a 6 (sei) mesi, da porre al beneficio cella
sospensione condizionale con periodo di prova di 2 (due) anni, essendo la
prognosi favorevole;
- l’avv. DUF 2, difensore
dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: i fatti
oggetti dell’odierno dibattimento sono stati quasi integralmente ammessi da IM
2 già in corso d’inchiesta. La presa di coscienza emerge anche dalla concreta
intenzione di riprendere in mano la sua vita.
La difesa contesta l’infrazione grave alle norme della
circolazione, non essendovi alcun accertamento per la velocità, ma solo
dichiarazioni soggettive degli imputati, senza alcuna certezza. In virtù del
principio in dubio pro reo, non possono essere prese in considerazione le
velocità indicate nell’atto d’accusa, dovendosi pertanto derubricare a
infrazione semplice.
Contesta pure l’aggravante del mestiere per il furto, rilevando
che il numero dei reati non è tale da poter ammettere tale aggravante. La refurtiva
e il periodo di commissione dei reati sono esegui rispetto ai casi in cui è
stata ammessa l’aggravante del mestiere. Al proposito cita la sentenza di
questa Corte 72.2019.44. Entrambi gli imputati hanno dichiarato che hanno
rubato l’auto solo per andare a __________, e poi l’avrebbero abbandonata. Per
quanto riguarda il furto ai vicini, IM 2 l’ha commesso per il gusto della
sfida, non con l’intenzione di trarne delle entrate a mo’ di reddito, bensì per
il semplice gusto di farlo. Grande parte della refurtiva è stata ritrovata in
camera dell’imputato e restituita ai danneggiati. Se avesse avuto l’intenzione
di procurarsi un reddito, avrebbe sicuramente rivenduto la refurtiva. Tra gli
oggetti sottratti vi erano anche degli oggetti che avrebbero potuto garantirgli
un introito. Egli, d’altronde, aveva superato gli esami per ottenere il diploma
di __________, il reddito se lo sarebbe procurato lavorando. Non era pronto a
commettere un numero imprecisato dei reati in questione. Ai tempi dei furti
aveva il diploma di __________ e, in seguito, ha sempre lavorato presso la __________,
sia in Ticino che in Svizzera tedesca. A partire da febbraio di quest’anno
lavora presso __________ come __________. Inoltre ha intenzione di proseguire
con un’ulteriore formazione come __________. Attualmente riesce a mantenersi,
vivendo presso i genitori, e sentendo regolarmente l’assistente sociale che lo
aiuta a tenere sotto controllo il budget mensile. Dopo un periodo di
difficoltà, ha dimostrato di voler lavorare onestamente.
Quanto alla commisurazione della pena, a mente della difesa non
può essere desunta una colpa grave dell’imputato, il quale ha agito per
stupidità. La presa di coscienza si evince dall’ammissione, dalla piena
collaborazione e dal fatto che abbia dimostrato con fatti concreti di voler
dare una svolta alla propria vita. Egli ha anche tentato di risarcire gli AP,
non riuscendoci completamente a causa delle sue difficili condizioni
finanziarie e volendolo fare da solo, senza l’aiuto dei suoi genitori. Egli sente
anche regolarmente l’assistente sociale per tenere sotto controllo gli aspetti
amministrativi. Sta riuscendo a prendere in mano la propria vita da solo,
nonostante il periodo difficile vissuto con i genitori adottivi nel periodo
dell’adolescenza. Un nuovo periodo in carcere lo ostacolerebbe nel percorso
adeguato e corretto che ha avviato e di cui è ora convinto, rischiando di farlo
piombare in un disagio importante. Bisogna poi tenere conto del tempo trascorso
e della giovane età dell’imputato.
La difesa conclude chiedendo che la pena sia contenuta in 2 (due)
anni, di modo da beneficiare della sospensione condizionale.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1. Ritenuto che IM 1 non ha
annunciato appello e che unicamente la pena comminata a IM 2 impone la
motivazione della sentenza ex art. 82 cpv. 1 lett. b CPP, la presente decisione
menzionerà IM 1 unicamente nella misura in cui si rivelasse necessario ai fini
di chiarire i contorni della vicenda.
II) Questione pregiudiziale
Considerandi
2.
In entrata di dibattimento,
lo scrivente Presidente ha comunicato alle parti, che si sono dichiarate
d’accordo, che il procedimento penale nei confronti di IM 1 per il reato di
ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, limitatamente ai fatti
precedenti il 24 giugno 2017, è abbandonato a seguito di intervenuta
prescrizione.
III) Correzione dell’atto
d’accusa
3.
Con l’accordo delle parti,
il secondo paragrafo del punto 11.1 dell’atto d’accusa è stato modificato come
segue: “e meglio alla guida del veicolo Mercedes-Benz CLK 500 con applicate le
targhe di controllo TI __________, circolando alla velocità di circa 80 km/h,
malgrado il prescritto limite di 30 km/h, e alla velocità di circa 100 km/h,
malgrado il prescritto limite di 50 km/h, superando quindi, in entrambe le
occasioni, di almeno 50 km/h le velocità massime consentite”.
IV) Curriculum vitae e precedenti
penali dell’imputato
4.
IM 2, …OMISSIS...
In occasione del verbale d’arresto, l’imputato si è così espresso
in punto alla sua situazione personale:
“…OMISSIS…” (VI PG
15.07.2018, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1, p. 3).
Nel verbale della persona arrestata del 16 luglio 2018 ha
affermato:
“…OMISSIS...” (VI PP
16.07.2018, AI 6, p. 2).
5.
Rispondendo alla domanda
dell’interrogante, IM 2 ha riferito di aver debiti per una carta di credito,
per complessivi CHF 800.00 (estratto del casellario giudiziale svizzero
15.07.2018, AI 3).
6.
Invitato ad esprimersi sui
suoi precedenti penali nel verbale della persona arrestata del 16 luglio 2018
ha affermato di non avere precedenti penali, di avere rubato un portafoglio in
un’occasione, quando aveva 12 o 13 anni, ma di non ricordare se fosse stato
condannato, avendo unicamente memoria di un interrogatorio in Polizia e di
essersi presentato a Palazzo di giustizia (estratto del casellario giudiziale
svizzero 15.07.2018, AI 3).
Di fatto, con decreto del 26 novembre 2010 della Magistratura dei
minorenni IM 2 è stato oggetto di un’ammonizione per furto (AI 67), mentre a
casellario giudiziale non risultano iscrizioni a suo nome (estratto del
casellario giudiziale svizzero 15.07.2018, AI 3).
7.
In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale, IM 2 ha riferito di avere nel frattempo
conseguito l’AFC come __________ e di lavorare al 50% presso __________ di __________
quale __________, percependo uno stipendio mensile di CHF 2'000.00. Con questo
denaro riuscirebbe a vivere, abitando con i suoi genitori (VI DIB 24.6.2020,
allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3 e 4).
Sulle sue prospettive di vita l’imputato si è così espresso:
“Vorrei continuare la mia
formazione come __________ e magari ottenere la __________.” (VI DIB
24.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).
V) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
8.
In data 15 luglio 2018,
alle ore 00:17, al valico di __________ è stata notata dalle guardie di confine
l’entrata di un veicolo con applicate le targhe TI __________, le quali
risultavano segnalate quale oggetto di un furto avvenuto tra il 6 e il 7 luglio
2018.
presso la concessionaria ACPR 2 e l’officina ACPR 4 di __________.
L’accusatore privato aveva segnalato il furto, oltre che dell’automobile marca
Mercedes-Benz targata TI __________, delle citate targhe di controllo, nonché
di denaro contante, così come pure di 33 chiavi d’accensione di veicoli.
È pertanto stata allertata la Polizia Cantonale, che ha disposto
degli appostamenti, attuati con l’aiuto delle varie Polizie Comunali. Verso le
ore 02:10 la pattuglia della Città di __________, dopo avere visto
sopraggiungere una Mercedes-Benz che poteva rientrare nella descrizione data
dalle guardie di confine, ha deciso di seguirla per monitorarne i movimenti. Il
veicolo Mercedes-Benz, verosimilmente accortosi di essere seguito, ha
accelerato per darsi alla fuga, percorrendo ad alta velocità le strade e
riuscendo a seminare l’autocivetta. Il veicolo è tuttavia stato raggiunto da
una pattuglia della Polizia Comunale __________, dalla quale ha tentato
parimenti di fuggire. A causa dell’eccessiva velocità, il conducente del
veicolo ha tuttavia perso la padronanza del veicolo, non riuscendo ad
effettuare la rotatoria di __________ tra Strada __________/Via __________, per
cui l’automobile ha continuato la sua corsa dritta, attraversando la rotatoria
al centro ed effettuando un salto di circa 5 metri per poi atterrare sulla
carreggiata e terminare la fuga. A seguito dell’impatto i due occupanti del
veicolo, identificati in IM 2 alla guida e IM 1 quale passeggero, hanno
riportato delle ferite e sono quindi stati tradotti presso l’Ospedale __________
di __________, da dove sono stati dimessi dopo visita medica. I due sono quindi
stati tradotti presso la Gendarmeria di __________ per essere sentiti.
9.
Interrogato dalla Polizia, IM
2.
ha raccontato la sua giornata del 14 luglio 2018, sostenendo di avere
incontrato l’amico IM 1 nel corso del pomeriggio, a __________. Dopo avere
passato il pomeriggio in città, avrebbero preso il trenino e avrebbero
raggiunto __________ (Italia) per assistere allo spettacolo di fuochi
d’artificio. Dopo avere trascorso la serata in zona, passata la mezzanotte, i
due avrebbero raggiunto i posteggi di Via __________ per recuperare l’auto
Mercedes-Benz, sulla quale IM 2 si sarebbe messo alla guida, sebbene sprovvisto
di patente, e, passando per la dogana, si sarebbero recati al __________ a __________,
dove sarebbero rimasti per un’oretta. Verso le ore 01:30 avrebbero deciso di
rientrare e, con l’intento di riportare l’auto ai posteggi di Via __________ a __________,
si sarebbero avviati verso __________. IM 2 ha affermato di avere visto un’auto
che li seguiva e di avere quindi deciso di fare qualche giro nella zona per
accertarsi di non essere seguito, dopodiché, una volta notata la pattuglia
della Polizia che azionava le luci e i bitoni, avrebbe deciso di fuggire
accelerando (raggiungendo i 130 km/h), circostanza che gli avrebbe fatto
perdere il controllo del veicolo e lo avrebbe fatto “andare dritto” sulla
rotonda tra Strada __________ e Via __________, causando danni tali al veicolo
da far attivare gli airbag e arrestare la corsa. Stando alle prime
dichiarazioni dell’imputato, sulla strada avrebbero circolato soli e non vi
sarebbero state altre macchine.
IM 2 ha ammesso di avere commesso il furto del veicolo
Mercedes-Benz la notte fra venerdì 6 e sabato 7 luglio 2018, asserendo
inizialmente di essere stato da solo, salvo poi ammettere, dopo essergli state
contestate delle fotografie rinvenute sul suo telefono cellulare, di avere
perpetrato il citato furto unitamente all’amico IM 1. In particolare, il
prevenuto ha raccontato che la serata era iniziata al __________ di __________.
Dopo avere fatto rientro al suo domicilio, i due si sarebbero recati alla
carrozzeria, dove l’amico avrebbe rotto il vetro per potervi accedere e, una
volta entrati, avrebbero cercato le chiavi dei veicoli. Al primo piano,
all’interno del bagno, avrebbero rinvenuto una cassaforte, che sarebbe stata da
lui forzata, permettendo ai due di impossessarsi di una quarantina di chiavi di
automobili. Il prevenuto ha dichiarato di avere anche sottratto CHF 1'500.00 in
contanti, trovati all’interno di un cassetto di una scrivania. Usciti dalla
carrozzeria, i due uomini, dopo essersi fatti un selfie su di una Aston Martin
parcheggiata all’esterno, avrebbero preso la Mercedes CLK, IM 2 si sarebbe
messo alla guida, mentre IM 1 avrebbe ripreso lo scooter con cui erano giunti,
avrebbero raggiunto __________ (Italia) e lasciato la macchina al parcheggio di
Via __________. IM 2 ha ammesso di avere utilizzato tale veicolo anche prima
del 14 luglio 2018, e meglio per andare a __________ con amici.
A conclusione del suo interrogatorio, l’imputato è stato tratto in
arresto.
10.
La Polizia ha quindi
proceduto, il medesimo giorno, alla perquisizione del domicilio dei due
imputati, rinvenendo, a casa di IM 2, diversi oggetti, tra cui un fucile
moschetto 55 in legno, 41 chiavi di diverse automobili, 1 classificatore con
diverse licenze di circolazione, una tessera dati automobile Lancia Lybra, 2
stemmi adesivi CH per auto, così come diversi attrezzi e materiale suscettibile
di essere utilizzato per la commissione di furti.
11.
Interrogato dal PP il 16
luglio 2018, IM 2 ha sostanzialmente confermato la versione resa in Polizia,
precisando che la sera del furto si sarebbero appropriati, oltre che di una
quarantina di chiavi d’accensione, del veicolo Mercedes-Benz e delle targhe di
controllo TI __________, anche di alcuni sigari, cavi USB, delle cuffiette, un
trapano, un cacciavite, una mazza e della porta della cassaforte. In merito a
tale furto e alle modalità in cui è stato perpetrato, l’interrogato ha
dichiarato che lui e IM 1 si sarebbero alternati i compiti. La refurtiva
sarebbe quindi stata lasciata all’interno del baule dell’auto.
IM 2 ha poi riferito di avere perpetrato, unitamente all’amico IM
1, un ulteriore furto nel mese di marzo 2018. In particolare, passando davanti
al chiosco __________ di __________ (Italia), i due avrebbero avuto l’idea di
rubare le sigarette e il tabacco al suo interno, decidendo pertanto di rompere
il vetro, per mano di un sasso trovato per strada, per accedervi. Prima di
fuggire, sarebbero riusciti ad impossessarsi di una ventina di stecche di
sigarette e una ventina di pacchetti di drum. Una parte della refurtiva sarebbe
poi stata venduta da IM 2 a terze persone, mentre il restante sarebbe stato
spartito tra i due amici.
Sulla presenza, presso il suo domicilio, del fucile moschetto 55
in legno, l’imputato ha affermato di averlo sottratto per sfida al suo vicino
la settimana precedente l’arresto (rapporto di arresto provvisorio, AI 1;
rapporto di complemento 15.07.2018, AI 2; AI 16).
12.
In accoglimento dell’istanza
del PP (AI 16), con decisione del 18 luglio 2018 il GPC ha ordinato la
carcerazione preventiva di IM 2 sino al 26 agosto 2018 compreso, ritenuta la
presenza, in capo all’imputato, di sufficienti indizi di reato, nonché concreti
elementi indizianti pericolo di collusione/inquinamento delle prove (AI 20).
13.
Con decisione del 24 agosto
2018, a seguito del suo interrogatorio finale (AI 58), il PP ha ordinato
l’immediata scarcerazione dell’imputato (AI 59).
14.
Con l’atto d’accusa in
rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 2 per i reati di furto aggravato,
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, furto d’uso di un
veicolo a motore, ripetuto abuso della licenza e delle targhe di circolazione,
impedimento di atto dell’autorità, ripetuta guida senza autorizzazione,
ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione, infrazione alla LF
sulle armi e sulle munizioni e ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti.
VI) Fatti di cui all’atto
d’accusa
15.
L’imputato ha integralmente
ammesso i fatti di cui all’atto d’accusa in corso d’inchiesta (VI PG
15.07.2018, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1; VI PP
16.07.2018, AI 6; VI PG 25.07.2018, AI 33; VI PG 07.08.2018, AI 46; VI PP
24.08.2018, AI 58) così come pure in aula (VI DIB 24.6.2020, allegato 1 al
verbale dibattimentale), contestando unicamente parte della refurtiva
denunciata dagli accusatori privati. In sede di arringa, il difensore ha,
peraltro, contestato che l’imputato abbia superato i limiti di velocità nella
misura indicata nell’atto d’accusa, sostenendo che non figura, agli atti,
alcuna perizia accertante tale circostanza.
16.
Per quanto attiene
all’imputazione di furto aggravato di cui al punto 9 dell’atto d’accusa, ha
contestato di avere sottratto il tablet, affermando trattarsi di oggetto di sua
proprietà, e meglio:
“(…) il tablet non l’ho rubato,
è mio, l’ho acquistato al Conforama 2 o 3 anni fa, se non erro l’ho pagato CHF
79.” (VI PP 24.08.2018, AI 58,
p. 3).
17.
Relativamente al furto
avvenuto il 20/21 maggio 2018 a __________, presso il chiosco __________, a
danno di ACPR 1 (punto 1.1 dell’atto d’accusa), l’imputato ha riconosciuto la
refurtiva, precisando unicamente, per quanto attiene al contante sottratto, di
avere preso solo la somma di CHF 500/600.00, non potendo escludere che il
coimputato abbia a sua volta preso del denaro (VI PP 24.08.2018, AI 58, p. 5),
ciò che questi ha però contestato, affermando che:
“Il denaro contante sottratto
dalla cassa era pari a CHF 600.00, sono sicuro perché una volta giunti da IM 2
abbiamo contato la moneta.” (VI
PP 17.08.2018, AI 54, p. 4).
18.
Per quel che ne è del furto
avvenuto il 6/7 luglio 2018 a __________, presso il Garage __________, a danno
della ACPR 4 (punto 1.2 dell’atto d’accusa), IM 2 ha affermato, in punto alla
refurtiva:
“Abbiamo rubato solo CHF 1'500 è
tutto il contante che abbiamo trovato. Contesto inoltre di aver sottratto
l’attrezzo bloccaggio frizioni moto, la pistola smontagomme, il kit estrattori
per cuscinetti e la chiave dinamometrica, riconosco invece gli altri oggetti
indicati dall’accusatore privato.” (VI PP 24.08.2018, AI 58, p. 6).
Lo stesso ha fatto il coimputato IM 1, dichiarando che:
“Per quanto riguarda il denaro
contante sottratto ribadisco che noi abbiamo rubato unicamente CHF 1'500.-.
Contesto inoltre di aver sottratto l’attrezzo bloccaggio frizioni moto, la
pistola smontagomme, il kit estrattori per cuscinetti e la chiave
dinamometrica.” (VI PP 17.08.2018, AI 54, p. 5).
19.
Con riferimento, in fine, al
furto avvenuto il 6/7 luglio 2018 a __________, presso la concessionaria ACPR 2,
a danno di predetta società (punto 1.3 dell’atto d’accusa), IM 2 ha affermato:
“Riconosco parte della refurtiva
salvo la chiavetta internet backup Swisscom, la borsa marrone Gucci e il
sacchetto di stoffa nero.” (VI PP 24.08.2018, AI 58, p. 6).
Queste le dichiarazioni rese da IM 1:
“Contesto il furto di una borsa
marrone Gucci così come di una carta per radio argento 2.0 che non so neppure
cosa sia. Per quanto riguarda il sacchetto nero io ricordo un sacchetto di
plastica, non di stoffa, non mi dice nulla la scatola tipo carbonio __________.”
(VI PP 17.08.2018, AI 54, p. 63).
20.
In sede dibattimentale, IM 2
ha confermato le sue ammissioni per i fatti di cui all’atto d’accusa, ribadendo
le contestazioni sollevate in corso d’inchiesta per quanto attiene alla
refurtiva denunciata dagli accusatori privati (VI DIB 24.6.2020, allegato 1 al
verbale dibattimentale, p. 4-9).
21.
Per quanto attiene alle
infrazioni alla LCStr di cui al punto 11 dell’atto d’accusa, in corso
d’inchiesta l’imputato ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“(…) non ho prestato attenzione
al contachilometri, è comunque possibile che come mi ha fatto notare la polizia
circolavamo a 130 km/h sul limite di 50 km/h.” (VI PP 16.07.2018, AI 6, p. 7)
“(…) quando ci siamo accorti di
essere seguiti dalla Polizia, abbiamo deciso di provare a scappare e ci siamo
dati alla fuga a forte velocità. (…) non ho guardato sul contachilometri a che
velocità andavamo, ma sicuro andavamo almeno a 100 km/h.” (VI PP 24.08.2018, p. 7)
Da parte sua, IM 1 ha affermato che:
“non ho visto il contachilometri
a quale velocità circolavamo ma sicuramente andavamo ben oltre il limite, secondo
me andavamo almeno a 100 km/h.” (VI
PP 17.08.2018, p. 6)
Si dirà, poi, in merito ai superamenti di velocità, che il
rapporto di Polizia 15 luglio 2018 riporta che:
“si precisa che il veicolo ha
circolato a forte velocità fin dall’inizio della fuga, effettuando sorpassi
azzardati e mettendo in estremo pericolo gli altri utenti della strada.”
(allegato 55 al rapporto d’inchiesta)
Il rapporto di Polizia 22 luglio 2018 indica da parte sua che:
“il conducente ha immediatamente
circolato ben oltre il limite consentito. Infatti al secondo passaggio in viale
__________ (limite 50 km/h) il veicolo raggiungeva circa gli 80 km/h, mentre
nella zona 30 via __________/via __________ circolava a gran velocità (dossi
presenti). (…) una volta giunti su via __________ lo stesso azionava le quattro
frecce e ci distanziava. (…) A questo punto il conducente affondava il piede
sull’acceleratore in piena località, distanziandoci ulteriormente”.
(allegato 56 al rapporto d’inchiesta)
22.
In occasione
dell’interrogatorio dibattimentale l’imputato ha ammesso i fatti così come
menzionati nell’atto d’accusa (VI DIB 24.6.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 7).
VII) Considerazioni della
Corte
23.
Stante quanto precede, in
punto ai surriferiti fatti contestati, la Corte ha ritenuto di non avere, fino
a prova del contrario, alcun motivo di dubitare della correttezza di quanto
denunciato dagli AP. Di fatto, coloro che si sono resi responsabili di reati
sono gli imputati e non certo i danneggiati.
Quanto al superamento dei limiti di velocità, si impone di
osservare che già in sede d’inchiesta sia IM 2 che IM 1 hanno ammesso i fatti.
Ciò trova conforto sia nei rapporti di Polizia sopra riportati, sia nel fatto
che l’automobile utilizzata disponeva di una potenza considerevole, addirittura
superiore a 300 CV e in grado di distanziare le pattuglie della Polizia. IM 2,
del resto, ha affermato che “in quel momento penso che ero disposto a tutto per
non farmi prendere” (cfr. VI DIB 24.06.2020, allegato 1 al verbale del dibattimento,
p. 8).
Soprattutto, ancora in sede dibattimentale, IM 2 ha ammesso i
fatti, sia in punto all’entità del superamento sui tratti stradali con limite
di 50 km/h che su quelli con limite di 30 km/h (VI DIB 24.6.2020, allegato 1 al
verbale dibattimentale, p. 7).
Posto che, come visto, i rimanenti punti non sono stati oggetto di
contestazioni dal profilo fattuale, la Corte li ha accertati così come
riportati sull’atto d’accusa.
VIII) In diritto
24.
Ai sensi dell’art. 139 cifra
1.
CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria
chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di
appropriarsene.
Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di
dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote
giornaliere se l’autore fa mestiere del furto (art. 139 cifra 2 CP), oppure,
con pena massima di dieci anni di reclusione o con una pena pecuniaria non
inferiore a 180 aliquote giornaliere, se l’autore ha agito in qualità di
affiliato ad una banda, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma
pericolosa, oppure ancora si è dimostrato particolarmente pericoloso per il
modo in cui ha perpetrato il furto (art. 139 cifra 3 CP).
Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove
risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla
frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità
dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale
alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. È
necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e
relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116
IV 319 consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).
Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una
commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la
disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del
tipo in questione.
Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già
compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la
giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può
parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare
quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare
della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una settimana
con un bottino complessivo di fr. 2'000.-, mentre non lo sarebbero 5 furti in
un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in maniera
astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander
Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2013, n. 97 ad art. 139).
In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito
con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la
volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle
entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di
vita.
Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito
dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10%
e, a volte, del 25%. È stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo
mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente
quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV
113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.-
al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.).
Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il
reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94
seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la
principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123
IV 113, 117).
Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero
imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco
problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da
aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente
effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una
prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su
quando da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti,
i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel
Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a
edizione, Basilea 2013, n. 108 ad art. 139).
Secondo la giurisprudenza l'aggravante della banda è data qualora
due o più persone manifestano, espressamente o per atti concludenti, la volontà
di associarsi in vista di commettere in futuro più azioni criminose,
indipendenti, qualificate come furto oppure come rapina, anche se non ancora
ben definite e/o pianificate. Secondo il Tribunale federale per l'applicazione
di questa aggravante, è sufficiente che gli autori prevedano o ipotizzino più
di due future azioni criminose (DTF 122 IV 265, 100 IV 219, 102 IV 166;
Schubarth, Komm., all’art. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., all’art. 139 n.
16.
s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz.
Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.).
Con riferimento al quesito a sapere se due persone fossero
sufficienti a costituire una banda il TF ha stabilito che, per decidere se
sussista una banda, vanno valutati, più che il numero di partecipanti, il grado
d'organizzazione e l'intensità della collaborazione esistente tra gli autori.
In particolare, è data l'affiliazione ad una banda se
l’organizzazione (almeno accennata con la ripartizione dei ruoli o del lavoro)
e l'intensità della collaborazione raggiungono una dimensione tale che si possa
parlare di una squadra solida e stabile ancorché durata poco tempo (DTF 124 IV
86; 124 IV 286).
Dal profilo soggettivo è sufficiente che l'autore abbia voluto e
conosciuto le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda.
L'elemento della banda deve essere ammesso solo se l'intenzione dell'autore
porta sulla perpetrazione in comune di più infrazioni (DTF 124 IV 86; 122 IV
265, 120 IV 317; 105 IV 181).
L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità
dei singoli componenti derivante dal fatto che, detto in parole povere,
l’unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo
negativo sul loro comportamento e sulla loro determinazione (DTF 78 IV 233).
Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non
consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere
considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto
dell'applicazione dell’art. 47 CP (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in
Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2013, n. 136 ad art.
139).
25.
Ai sensi dell’art. 144 cpv. 1
CP chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui
grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di
parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
26.
L’art. 186 CP stabilisce che
chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in
una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo,
corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si
trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito,
a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
27.
Ai sensi dell’art. 94 cpv. 1
LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso (lett. a) o
conduce un veicolo o circola su di esso come passeggero, sapendo sin
dall’inizio che tale veicolo è stato sottratto (lett. b).
28.
L’art. 97 cpv. 1 LCStr
punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque
usa licenze o targhe di controllo che non sono state rilasciate per lui né per
il suo veicolo (lett. a) o intenzionalmente, si appropria illecitamente di
targhe di controllo allo scopo di usarle egli stesso o di cederne l’uso a terzi
(lett. g).
29.
Secondo l’art. 95 cpv. 1
lett. a LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore senza essere titolare della
licenza di condurre richiesta.
30.
L’art. 90 cpv. 2 LCStr
punsice con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio
pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore
commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della
circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.
Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi
o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso
d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa
negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).
31.
L’art. 26 cpv. 1 LCStr
prevede che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non
essere di ostacolo nè di pericolo per coloro che usano la strada conformemente
alle norme stabilite.
Il cpv. 2 del medesimo disposto stabilisce che particolare
prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e
parimente quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si
comporti correttamente.
32.
L’art. 27 cpv. 1 LCStr
stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali.
33.
Secondo l’art. 31 cpv. 1
LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
34.
L’art. 32 cpv. 1 LCStr
prevede che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in
particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle
condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in
cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve
circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la
visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a
livello.
Il cpv. 2 del medesimo disposto dispone che il Consiglio federale
limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade.
Secondo l’art. 32 cpv. 3 LCStr la velocità massima stabilita dal
Consiglio federale può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di
strada, dall’autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio
federale può prevedere eccezioni.
35.
L’art. 34 LCStr prevede che:
- i veicoli devono circolare
a destra, sulle strade larghe nella metà destra. Essi devono tenersi il più
possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente
e sui tratti senza visuale (cpv. 1);
- sulle strade dove sono
tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra
di queste linee (cpv. 2);
- il conducente che vuole
cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi
in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono (cpv. 3);
- il conducente deve tenersi
a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare
nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (cpv. 4).
36.
Secondo l’art. 35 LCStr:
- i veicoli incrociano a
destra e sorpassano a sinistra (cpv. 1);
- è permesso fare un
sorpasso o girare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di strada
necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che
giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo
chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la
circolazione degli altri veicoli (cpv. 2);
- chi sorpassa deve avere
speciale riguardo agli altri utenti della strada, in particolare a coloro che
vuole sorpassare (cpv. 3);
- è vietato sorpassare nelle
curve senza visuale, ai passaggi a livello sprovvisti di barriere e
immediatamente prima di essi e prima di un dosso; alle intersezioni, il
sorpasso è permesso solo se la visuale è libera e se il diritto di precedenza
degli altri utenti della strada non viene ostacolato (cpv. 4);
- è vietato sorpassare un
veicolo, quando il conducente indica l’intenzione di voltare a sinistra o si
ferma davanti a un passaggio pedonale allo scopo di permettere ai pedoni
l’attraversamento della strada (cpv. 5);
- i veicoli che si mettono
in preselezione per voltare a sinistra devono essere sorpassati solo a destra
(cpv. 6);
- la carreggiata deve essere
lasciata libera in modo da permettere il sorpasso ai veicoli che circolano più
rapidamente e segnalano il loro avvicinarsi. Chi viene sorpassato non deve
aumentare la velocità (cpv. 7).
37.
Nell’ambito degli eccessi di
velocità il Tribunale federale ha stabilito delle regole precise al fine di
garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale,
il caso è oggettivamente grave – cioè, è grave a prescindere dalle circostanze
concrete – quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più
all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle
semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b).
Questa giurisprudenza – confermata anche dopo la revisione del diritto sulla
circolazione stradale entrata in vigore il 1. gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010,
1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) – non
dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso
concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berna 2007,
N. 48-49, pag. 53-54).
38.
L’art. 90 cpv. 3 LCStr
stabilisce che è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque,
violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti,
segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,
l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate
con veicoli a motore.
39.
L’art. 90 cpv. 4 LCStr
dispone che il capoverso 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima
consentita è superata:
- di almeno 40 km/h dove la
velocità massima consentita è di 30 km/h;
- di almeno 50 km/h dove la
velocità massima consentita è di 50 km/h;
- di almeno 60 km/h dove la
velocità massima consentita è di 80 km/h;
- di almeno 80 km/h dove la
velocità massima consentita è più di 80 km/h.
40.
In due sentenze in tema di
sequestro confiscatorio (art. 90a LCStr) il Tribunale federale aveva sancito
che ogni fattispecie che realizza gli estremi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr
dev’essere sanzionata in applicazione del capoverso 3 della norma (DTF 1401V
133.
consid. 2.3.1; 139 IV 250 consid. 3.2). In particolare, nella sentenza pubblicata
in DTF 140 IV 133, l'Alta Corte aveva considerato che le violazioni dell'art.
90.
cpv. 3 combinato con il cpv. 4 LCStr, sono sempre costitutive di una
violazione particolarmente importante e intenzionale di regole fondamentali
della circolazione, con cui il conducente ha accettato di correre il forte
rischio di causare un incidente della circolazione. Cionondimeno, sia la DTF
140.
IV 133 (del 16 maggio 2014) sia la DTF 139 IV 250 (del 28 ottobre 2013) non
escludono definitivamente un esame, da parte del giudice, dell'aspetto
soggettivo dell'infrazione (DTF 140 IV 133 consid. 4.2.1, riassunto in DTF 142
IV 137 consid 5.1).
Giudicando su un ricorso dell'USTRA in materia di revoca della
licenza di condurre, in una sentenza del 20 novembre 2014 la Prima Corte di
diritto pubblico del Tribunale federale ha stabilito che l'art. 90 cpv. 4 LCStr
istituisce una presunzione irrefragabile che i superamenti dei limiti di
velocità contemplati dalla norma assurgono a grave violazione qualificata delle
norme della circolazione giusta il capoverso 3 dell'art. 90 LCStr (“Il
capoverso 3 è in ogni caso applicabile se…”). In forza di tale presunzione,
alle autorità giudicanti non è dunque consentito di esaminare, come aveva fatto
in quel caso l'autorità cantonale (erroneamente, secondo il Tribunale
federale), se l'autore ha agito intenzionalmente né se ha accettato il forte
rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti
(STF 10_397/2014 del 20 novembre 2014 consid. 2.4.1).
Nella DTF 142 IV 137 del 1. giugno 2016, il Tribunale federale ha
esaminato a fondo, in via interpretativa, la portata dell'art. 90 cpv. 3 e 4
LCStr, giungendo alla conclusione che s'imponeva una modifica
giurisprudenziale. Secondo i giudici federali, ammettere che l'art. 90 cpv. 4
LCStr fondi una presunzione irrefragabile di realizzazione del cpv. 3, in
particolare per quanto attiene agli aspetti soggettivi, preclude al giudice
ogni esame degli elementi della colpevolezza, comportando un’inversione
automatica dell’onere della prova, inammissibile giacché all’imputato è
impedita la prova di aver agito senza intenzione. Conseguentemente,
l’interpretazione della norma conduce a ritenere che se l’art. 90 cpv. 4 LCStr
fonda una presunzione della realizzazione delle condizioni soggettive del cpv.
3, tale presunzione non può dirsi irrefragabile (DTF 142 IV 137 consid. 9.3).
Ciò significa, sempre secondo il Tribunale federale, che l’autore di un eccesso
di velocità rientrante nei parametri dell’art. 90 cpv. 4 LCStr commette
oggettivamente una violazione grave qualificata delle norme della circolazione
secondo l’art. 90 cpv. 3 LCStr e realizza, di principio, le condizioni
soggettive dell’infrazione. Si deve ritenere, allora, che l’autore abbia agito
con l’intenzione di violare regole fondamentali della circolazione e abbia
accettato il forte rischio di causare un incidente della circolazione con
feriti gravi o morti. Tuttavia, premettendo che l’interpretazione sistematica
dell’art. 90 cpv. 4 LCStr impone l’esame da parte del giudice della realizzazione
dell’aspetto soggettivo dell’infrazione e attenendosi ai pareri unanimi della
dottrina, l’Alta Corte ha concluso che il giudice debba conservare un margine
di manovra (“une marge de manoeuvre”), ancorché ristretto (“certes
restreinte”), che gli consente di escludere, in casi particolari (“dans des
constellations particulières”), la realizzazione delle condizioni soggettive
dell'infrazione (DTF 142 IV 137 consid 11.2). Nella fattispecie, il Tribunale
federale aveva nondimeno respinto il ricorso dell’automobilista, in assenza di
circostanze particolari che permettessero di escludere la realizzazione
dell'elemento soggettivo dell’infrazione (DTF 142 IV 137 consid. 12).
Nella sentenza 6B_700/2016 del 14 settembre 2016, il Tribunale
federale si è occupato del ricorso di un conducente che, circolando
sull’autostrada A2 in territorio del Comune di Bardonnex, in prossimità della
dogana francese, era transitato su un tratto ove era segnalato un limite di 40
Km/h, alla velocità di 96 Km/h (già dedotto il margine di 3 Km/h) rilevata da
un apparecchio radar mobile appostato in zona. Con un superamento del limite di
56.
Km/h, gli era stata imputata una grave violazione qualificata delle norme
della circolazione, ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e cpv. 4 lett. b LCStr Il
tribunale di primo grado aveva derubricato l’infrazione e lo aveva dichiarato
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art.
90.
cpv. 2 LCStr e punito con una pena pecuniaria e una multa. Nel suo appello
l’autore dell’infrazione aveva chiesto una riduzione di entrambe le pene,
mentre che il Ministero pubblico, pure appellante, aveva ribadito le sue
precedenti richieste. Respingendo l’appello dell’imputato e in accoglimento di
quello dell’accusa, la giurisdizione d’appello aveva dichiarato l’imputato
autore colpevole di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione,
con conseguenza di condanna alla pena detentiva di 1 anno sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
Evidenziata la caducità del principio della presunzione
irrefragabile sancita in DTF 142 IV 137 (sopra, consid. 4c), l’Alta Corte ha
rimproverato ai giudici cantonali di non aver verificato, sulla base delle
circostanze concrete del caso, se il ricorrente aveva effettivamente agito
intenzionalmente e accettando il forte rischio di causare un incidente con
feriti gravi o morti. Il Tribunale federale ha ritenuto, infatti, che trovarsi
confrontati, mentre si circola su un'autostrada in ottime condizioni di viabilità,
con un limite di velocità di 40 Km/h, peraltro di dubbia validità formale, è
circostanza che esula fortemente dall’andamento ordinario delle cose. Pertanto,
a fronte delle censure del conducente, che affermava di aver superato questo
limite per semplice disattenzione e non intenzionalmente, e soprattutto che
contestava di aver accettato il forte rischio di causare un incidente con
feriti gravi o morti, la particolarità del caso era tale da giustificare un
esame approfondito dell’elemento soggettivo. Per finire, il Tribunale federale
ha ammesso parzialmente il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato
gli atti al tribunale di prima istanza per l’accertamento di ciò che il
conducente sapeva e voleva, trattandosi di questioni di fatto.
41.
L’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm
punisce con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque intenzionalmente,
senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista,
possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o
introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite
appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.
42.
L'art. 19 cpv. 1 LStup
punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro procura in altro modo a
terzi o detiene stupefacenti.
43.
In diritto, la Corte ha
rilevato, con riferimento ai punti 1 e 9, che l’aggravante del mestiere non è
stata ritenuta realizzata. In particolare, si impone di ritenere che l’imputato
ha effettuato i furti a fini utilitaristici, ovvero in cerca di oggetti e
valori che potessero servire loro al momento e non per trarre una fonte di
guadagno, sia pure accessoria. In particolare, per quanto attiene al punto 9,
va detto che IM 2 aveva tenuto la refurtiva in casa sua, verosimilmente poiché
neppure sapeva dove trovare un ricettatore. Del resto, pure il furto del
veicolo (e annesso abuso delle targhe), è legato al soddisfacimento di un
proprio desiderio e non certo quello di trarne un guadagno. Da ultimo, l’esiguo
guadagno tratto dalla vendita delle sigarette neppure permette di considerarlo
un reddito, sia pure accessorio.
Ne discende che l’imputato è stato prosciolto da tale aggravante
quo ai punti 1 e 9 dell’atto d’accusa.
44.
Per contro, con riferimento
all’aggravante della banda, appare evidente che IM 1 e IM 2 hanno agito in più
di un’occasione, lo hanno fatto di concerto, condividendo il piano e
suddividendosi la refurtiva. Essi hanno compiuto tre furti sull’arco di circa 2
mesi e verosimilmente avrebbero proseguito se non fossero stati intercettati il
15.
luglio 2018, circa 10 giorni dopo l’ultimo episodio. Di fatto, nel caso
concreto, appare evidente che il “motore” dell’agire degli imputati era la
possibilità di darsi reciprocamente manforte e di sostenersi a vicenda. Ciò che
rappresenta uno dei principali motivi per cui il legislatore ha previsto
l’aggravante della banda.
In concreto, quindi, essendone dati gli elementi oggettivi e
soggettivi, la Corte ha confermato l’aggravante della banda per il punto 1
dell’atto d’accusa.
45.
Per quanto attiene
all’imputazione di infrazione aggravata qualificata alle norme sulla
circolazione stradale, gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui
all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr sono concretamente dati. Si impone qui di
osservare che, anche volendo fare astrazione dal crasso superamento del limite
di velocità, a fronte delle azzardate e pericolose manovre poste in essere,
conclusesi con la perdita di controllo del veicolo, l’art. 90 cpv. 3 LCStr
ritornerebbe comunque applicabile.
46.
Relativamente ai rimanenti
punti dell’atto d’accusa, osservando che gli elementi oggettivi e soggettivi
dei reati sono realizzati, gli stessi sono stati confermati.
IX) Commisurazione della pena
47.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere
ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
48.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può
tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
49.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena
detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così
come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della
sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire
unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di
dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF
6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato condannato
a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la condizionale, la
sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid.
3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle
che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella
condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non
pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della
sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che
il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid.
2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,
pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
50.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un
anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione
della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.
42.
CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60
consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,
il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella
parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,
mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015,
consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della
sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della
prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove
esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che
tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,
una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una
sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a
situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona
specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo
restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per
contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1
consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
51.
La colpa dell’imputato è
stata ritenuta di gravità medio bassa per i furti e i reati che ne sono
corollario. Di fatto, l’entità del maltolto e dei danni, pur non irrilevante,
appare comunque limitata. Mitiga pure la gravità oggettiva dell’agire di IM 2,
il fatto che non si è trattato di furti in abitazioni private (cfr. punto 1
dell’atto d’accusa) e, laddove ciò è stato il caso (punto 9 dell’atto
d’accusa), non si è trattato comunque di furti con scasso operati da
sconosciuti.
Di gravità media è stato giudicato il furto d’uso e l’applicazione
abusiva delle targhe di controllo.
La colpa è, per contro, stata giudicata tuttavia grave per quanto
concerne le infrazioni alla LCStr e ciò in ragione delle manovre spericolate
effettuate e dell’importante superamento dei limiti di velocità.
Anche dal profilo soggettivo, la colpa è medio bassa per quanto
attiene ai furti e agli altri reati menzionati nell’atto d’accusa, ma grave per
le infrazioni alla circolazione stradale.
Il motivo ad agire è stato, per i furti, la ricerca un facile
guadagno da destinarsi a futilità.
L’importante numero di reati commessi su di un ristretto arco
temporale testimonia della sua propensione a delinquere.
In punto al criterio della libertà dell’autore di decidere fra
legalità e illegalità, l’imputato disponeva certamente delle risorse necessarie
al fine di trattenersi dal commettere reato.
Analogamente, il motivo per cui ha commesso le infrazioni alla
LCStr è da ricercarsi nella volontà di sfuggire alla Polizia, ovvero la volontà
di non assumersi la responsabilità di quanto commesso.
Non ci si può poi esimere dall’osservare l’atteggiamento tenuto in
sede dibattimentale, volto a sminuire quanto fatto e significativo del fatto
che, verosimilmente, IM 2 non ha pienamente compreso la gravità del suo agire.
Pesa poi sull’imputato il concorso di reati.
In tale contesto, la Corte ha considerato una pena ipotetica di
poco inferiore a 3 anni di detenzione, con la precisazione che già le
infrazioni alla LCStr comporterebbero, a sé stanti, circa 18 mesi di
detenzione.
52.
Passando ad esaminare i
fattori legati alla persona, la Corte ha ritenuto la collaborazione fornita fin
dai primi verbali, la giovane età ed il sincero pentimento, posto che egli –
sia pure nel margine dato dalle sue possibilità – ha trovato un accordo
parziale con una delle compagnie assicurative.
In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto
adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 28 (ventotto) mesi.
53.
Stante l’entità della pena ed
al fine di tenere debitamente conto della colpa, la parte da espiare è stata
fissata in 6 (sei) mesi, ponendo i rimanenti 22 (ventidue) mesi al beneficio
della sospensione condizionale con periodo di prova di 2 (due) anni.
54.
Per quanto attiene
all’impedimento di atti dell’autorità, punibile con pena pecuniaria, la Corte
l’ha stabilita in 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 (trenta)
cadauna, ovvero per complessivi CHF 900.00, pena pecuniaria anch’essa posta al
beneficio della sospensione condizionale con periodo di prova di 2 (due) anni.
X) Pretese di risarcimento
degli accusatori privati
54.
Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in
veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel
procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve
indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui
sostenute nel procedimento se – come in concreto – l’accusatore privato vince
la causa.
Gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro
civile.
XI) Sequestri
55.
In accoglimento della
richiesta dell’accusa, cui la difesa non si è opposta, la Corte ha ordinato il
sequestro conservativo a parziale copertura di tasse e spese dell’importo di
denaro sotto sequestro, il dissequestro dell’accendino, della sigaretta elettronica,
della ricarica per accendini e della scatola in legno contenente filtri
sigaretta, e la confisca di tutto il restante sotto sequestro.
XII) Tassa di giustizia e
spese procedurali
56.
La tassa di giustizia di CHF
2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.
XIII) Retribuzione dei
difensori d’ufficio
57.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del
10.
dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
58.
Le note professionali del 28
novembre 2019 e 23 giugno 2020 dell’avv. DUF 1, adattate all’effettiva durata
del dibattimento, sono state approvate così come esposte, per complessivi CHF
7’226.15, comprensivi di onorario, spese e IVA.
59.
La nota professionale del 24
giugno 2020 dell’avv. DUF 2 è stata oggetto di decurtazioni per quanto attiene
ai contatti con i famigliari dell’imputato, nonché con l’avvocato del correo e
con le assicurazioni, volti a trovare un accordo per le pretese di risarcimento
degli accusatori privati, prestazioni che esulano dall’obbligo della difesa penale,
per un totale di CHF 1'425.00. Per il restante, la nota professionale dell’avv.
DUF 2, adattata all’effettiva durata del dibattimento, è stata approvata così
come esposta, per complessivi CHF 7'799.65, comprensivi di onorario, spese,
trasferte e IVA.
60.
I condannati sono tenuti a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi
difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art.: 12, 40, 42, 43,
44, 47, 48, 49, 51, 69, 70, 139, 144, 186, 286 CP;
26, 27, 31, 32, 34, 3590, 94, 95, 97 LCStr;
19, 19a LStup;
33.
LArm;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
1.
IM 1 e IM 2 sono coautori
colpevoli di:
1.1
furto aggravato
siccome commesso come associati a una banda intesa a commettere
furti,
per avere,
nel periodo 20 maggio 2018 – 7 luglio 2018, a __________ e __________,
agendo in correità fra loro, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di
appropriarsene, ripetutamente sottratto cose mobili altrui per un valore di
refurtiva quantificato in CHF 27'158.40;
1.2
ripetuto danneggiamento
per avere,
nel periodo 20 maggio 2018 – 7 luglio 2018, a __________ e __________,
agendo in correità fra loro, ripetutamente e intenzionalmente deteriorato,
distrutto o reso inservibili delle cose altrui, cagionando un danno complessivo
quantificato in CHF 20'037.60;
1.3
ripetuta violazione di
domicilio
per essersi,
nel periodo 20 maggio 2018 – 7 luglio 2018, a __________ e __________,
agendo in correità fra loro, al fine di commettere i furti di cui al punto 1.1
del presente dispositivo, ripetutamente e indebitamente introdotti, contro la
volontà degli aventi diritto, in spazi commerciali;
1.4
furto d’uso di un veicolo
a motore
per avere,
il 6/7 luglio 2018, a __________, presso la concessionaria ACPR 2,
agendo in correità fra loro, sottratto per farne uso il veicolo Mercedes-Benz
CLK 500 di proprietà di ACPR 3, nonché, nel periodo 6/7 luglio 2018 – 15 luglio
2018, in diverse località del __________ e del __________, ripetutamente
condotto predetto veicolo, rispettivamente circolato su di esso come
passeggeri, sapendo sin dall’inizio che era stato sottratto;
1.5
ripetuto abuso della
licenza e delle targhe di circolazione
per essersi,
il 6/7 luglio 2018, a __________, presso la concessionaria ACPR 2,
agendo in correità tra loro, intenzionalmente e illecitamente appropriati delle
targhe di controllo TI __________ attribuite al furgone Citroën Berlingo,
targhe da loro successivamente applicate sul veicolo Mercedes-Benz CLK 500 e
ripetutamente utilizzate nel periodo 6/7 luglio 2018 – 15 luglio 2018 sulle
strade del __________ e del __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è altresì autore
colpevole di:
2.1
ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere,
il 6/7 luglio 2018, sulla tratta stradale __________ – __________,
condotto il motoveicolo Aprilia SR 50R targato TI __________ di proprietà di __________,
e il 9 luglio 2018, sulla tratta stradale __________ – __________, condotto il
veicolo Mercedes-Benz CLK 500 di proprietà di ACPR 3, con applicate le targhe
di controllo TI __________, senza essere titolare della licenza di condurre
richiesta;
2.2
ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, nel periodo 17 aprile 2017 – 15 luglio
2018, a __________, __________ e in altre imprecisate località del Cantone
Ticino, intenzionalmente consumato circa 80 grammi di marijuana e 80 grammi di
hashish, nonché per avere, il 15 luglio 2018, a __________, detenuto 3.24
grammi di hashish destinati al proprio consumo personale;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
IM 2 è altresì autore
colpevole di:
3.1
impedimento di atti
dell’autorità
per avere,
il 15 luglio 2018, sulla tratta stradale __________ – __________ –
__________, impedito alle pattuglie di polizia di compiere un atto che entrava
nelle loro attribuzioni, segnatamente dandosi alla fuga a bordo del veicolo
Mercedes-Benz con applicate le targhe di controllo TI __________, accelerando
al fine di evitare il controllo e relativo fermo da parte delle pattuglie che
lo inseguivano a bordo di veicoli muniti di lampeggianti e sirene azionati;
3.2
furto
per avere,
nel periodo 1. gennaio 2018 – 10 luglio 2018, a __________ e __________,
in un numero imprecisato di occasioni, per procacciarsi un indebito profitto e
al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto cose mobili altrui per un
valore di refurtiva non meglio quantificato;
3.3
ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere,
nel periodo 1. marzo 2018 – 14 luglio 2018, sulle tratte stradali __________
– __________ – __________ e __________ – __________ – __________, in 3
occasioni, condotto il veicolo a motore Suzuki Swift targato TI __________ di
proprietà della madre __________, e nel periodo 6/7 luglio 2018 – 15 luglio
2018, sulle tratte stradali __________ – __________, __________ – __________ – __________,
condotto il veicolo a motore Mercedes-Benz CLK 500 di proprietà di ACPR 3,
senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
3.4
ripetuta infrazione grave
alle norme della circolazione
per avere,
3.4.1
il 15 luglio 2018, sulla
tratta stradale __________ – __________ – __________, alla guida del veicolo
Mercedes-Benz CLK 500 con applicate le targhe di controllo TI __________,
circolato alla velocità di circa 80 km/h, malgrado il prescritto limite di 30
km/h, e alla velocità di circa 100 km/h, malgrado il prescritto limite di 50
km/h, superando quindi, in entrambe le occasioni, di almeno 50 km/h le velocità
massime consentite, nonché per avere,
3.4.2
nelle medesime circostanze di
tempo e di luogo di cui al punto 3.1 del presente dispositivo, alla guida del
veicolo Mercedes-Benz CLK 500 con applicate le targhe di controllo TI __________,
con a bordo il passeggero IM 1, durante la fuga dalla Polizia, effettuato a
forte velocità il sorpasso di due autoveicoli in una curva piegante a destra
senza visuale invadendo completamente la corsia di contromano, abbattendo poi
in uscita da una rotatoria un paletto della segnaletica stradale ivi presente,
proseguendo la sua corsa a forte velocità, perdendo quindi la padronanza del
veicolo e invadendo dapprima la corsia di contromano e poi collidendo contro il
guidovia presente a lato della carreggiata della corsia opposta rispetto alla
sua direzione di marcia;
3.5
infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere,
il 15 luglio 2018, a __________, senza diritto, intenzionalmente
posseduto un fucile in legno con cannocchiale nero Wega Sport 4x40 e una
pistola soft air Supersport 702 con 6 colpi, acquistata in Italia e poi
importata in Svizzera;
3.6
ripetuta infrazione alla
LF sugli stupefacenti
per avere,
nel periodo 1. gennaio 2018 – 15 luglio 2018, a __________ e in
altre imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato,
procurato in altro modo ad altri 5 grammi di marijuana, nonché per avere, il 15
luglio 2018, a __________, detenuto 1.09 grammi di marijuana destinati a terzi;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
4.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di impedimento di atti dell’autorità di cui al punto 6
dell’atto d’accusa.
5.
IM 1 e IM 2 sono prosciolti
dall’aggravante del mestiere di cui al punto 1 dell’atto d’accusa.
6.
IM 2 è prosciolto
dall’aggravante del mestiere di cui al punto 9 dell’atto d’accusa.
7.
Il procedimento penale nei
confronti di IM 1 per il reato di ripetuta contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti di cui al punto 8 dell’atto d’accusa, limitatamente ai fatti
precedenti il 24 giugno 2017, è abbandonato a seguito di intervenuta
prescrizione.
8.
Di conseguenza,
8.1
IM 1
avendo dimostrato
sincero pentimento,
è condannato
8.1.1
alla pena detentiva di 10
(dieci) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
8.1.2
al pagamento della multa di
CHF 200.00 (duecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per
colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni.
8.1.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
8.2
IM 2
avendo dimostrato
sincero pentimento,
è condannato
8.2.1
alla pena detentiva di 28
(ventotto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
8.2.2
alla pena pecuniaria di CHF
900.00
(novecento), corrispondenti a 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF
30.00
(cadauna).
8.2.3
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 22 (ventidue) mesi, con un periodo di prova
di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
8.2.4
L’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 2 (due).
9.
Gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro civile.
10.
È ordinato il sequestro
conservativo a parziale copertura di tasse e spese dell’importo di denaro sotto
sequestro.
11.
È ordinato il dissequestro
dell’accendino, della sigaretta elettronica, della ricarica per accendini e
della scatola in legno contenente filtri sigaretta.
12.
È ordinata la confisca di
tutto il restante sotto sequestro.
13.
La tassa di giustizia di fr.
2'000.00 (duemila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in misura di 1/2 (un mezzo) ciascuno.
14.
Le
spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
14.1
Le
note professionali del 28 novembre 2019 e 23 giugno 2020 dell’avv. DUF 1 sono
approvate per:
onorario fr. 7’226.15
spese fr. 148.00
IVA (7,7%) fr. 567.80
totale fr. 7’941.95
14.2
La
nota professionale del 24 giugno 2020 dell’avv. DUF 2 è approvata per:
onorario fr. 6'694.00
spese fr. 500.00
trasferte fr. 48.00
IVA (7,7%) fr. 557.65
totale fr. 7’799.65
14.3
I condannati sono tenuti a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino gli importi riconosciuti ai rispettivi
difensori d’ufficio non appena le loro condizioni economiche glielo permettano
(art. 135 cpv. 4 CPP).
15.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 2’000.--
Multa fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 4’768.45
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 345.50
fr. 7’313.95
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1’000.--
Multa fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 2’384.225
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 172.75
fr. 3’756.975
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/2)
Tassa di giustizia fr. 1’000.--
Inchiesta preliminare fr. 2’384.225
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 172.75
fr. 3’556.975
============
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero di
Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Ufficio federale di
Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
Cancelliera