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72.2019.317

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2020Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti di cui all’atto di accusa, sia dopo l’emanazione dello stesso. IM 1 non

si è mai scusato con ACPR 1. La lettera del 24.02.2020 è stata vissuta

malissimo dall’accusatrice privata. L’avv. RAAP 1 chiede che l’atto di accusa

sia confermato per quanto attiene ai punti concernenti la sua assistita con

conseguenti condanne per l’imputato. Ribadisce, infine, la richiesta di ACPR 1

a che le siano riconosciute le pretese di risarcimento contenute nell’istanza

presentata al dibattimento dalla legale, annessa al presente verbale quale doc.

dib. 3, Precisa che l’importo di euro 60'360 va rivisto alla luce della

correzione dell’atto di accusa fatte oggi in aula all’inizio del dibattimento;

- l’avv. DF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: premette che aveva preparato un’introduzione che, alla luce del

taglio dato alla requisitoria dalla PP, muterà ritendo sia importante

focalizzare l’attenzione sulle seguenti considerazioni. È vero che IM 1 dovrà

rispondere di appropriazioni indebite ovvero di un reato in cui l’autore si

appropria di qualcosa ai danni di una persona della quale ha leso la fiducia.

La Pubblica accusa, tuttavia, nel suo intervento ha dimenticato di trattare il

trascorso e la personalità dell’imputato. Nella requisitoria sono analizzati

solo gli ultimi anni di IM 1. L’imputato ha sbagliato, tuttavia, prosegue il

difensore, nel suo prima verbale di arresto abbiamo già delle sue ammissioni di

colpevolezza. È vero che IM 1 non è stato lineare però, di fondo, se leggiamo i

verbali agli atti, IM 1 riconosce di aver sbagliato. Il difensore comprende

l’arrabbiatura di chi ha perso i soldi. Evidenzia, tuttavia, come al momento

dei fatti in discussione ci trovavamo in un periodo dove un po’ tutti i gestori

patrimoniali non solo erano preposti alla gestione dei patrimoni loro affidati,

ma venivano sollecitati a trovare una soluzione anche in altri ambiti. Ciò ha

comportato che anche diversi gestori patrimoniali si sono trovati nei pasticci.

Nel caso di specie, IM 1 ha subito la pressione di chi si trovava nei guai

perché in affanno col fisco germanico. Il difensore, diversamente da quanto

sostenuto in requisitoria dalla PP, ribadisce che l’imputato non ha mentito ma

ha riconosciuto le sue colpe. Egli è un incensurato di 60 anni che ha

sbagliato. Il suo agire va, tuttavia, contestualizzato. La difesa passa, di seguito,

in rassegna le imputazioni a carico dell’imputato. Premette che non sono

contestati i punti 1.3.1 e 1.3.2 dell’atto di accusa. Quanto ai punti 1.4.1 e

1.4.2 dell’atto di accusa, essi sono ammessi in diritto con precisazioni. Con

riferimento al punto 1.1 __________ non si è costituito accusatore privato. Non

è contestato il trasferimento bancario dalla relazione “Viaggi”

intestata al cliente presso __________ alla relazione “Cambio” presso __________

intestata allo stesso imputato, così come non sono contestati i prelevamenti

per scopi personali da parte di quest’ultimo. Resta il fatto che IM 1, nel suo

verbale del 19.06.2019 a pag. 2 righe 39-41, ha dichiarato che “avevamo

concordato che io gli avrei restituito i soldi, cosa che ho fatto

progressivamente. Mi resta da saldare circa Euro 150'000.- ”. D’altro

canto, IM 1, nel verbale del 18.09.2019 a pag. 5 righe 18-20, ha pure affermato

agli inquirenti che “__________ mi aveva detto di fare ciò che volevo, di

trasferire i soldi anche sul mio conto e poi di far ritornare i soldi alla __________.

Anche di questa cosa la vedova ne era al corrente”. Dal profilo

procedurale, resta il fatto che non vi è stato alcun confronto fra il cliente e

l’imputato. __________ ha inviato una e-mail in cui si asserisce che l’importo

dovuto è esigibile a fine 2020. Né è utile fare un confronto con la vedova __________

per sapere quali siano stati i termini dell’accordo. In applicazione del

principio “in dubio pro reo” deve quindi ritenersi accertata

l’esigibilità per fine 2020. Ne deriva il proscioglimento di IM 1 dal reato di

cui al punto 1.1 dell’atto di accusa. A titolo sussidiario, il difensore,

ritenuto il mancato confronto con la vedova __________, e sempre in

applicazione del principio “in dubio pro reo”, chiede che l’importo

malversato sia contenuto ad Euro 150'000.-, essendo quanto ascritto in

eccedenza da ritenersi restituito. In relazione al punto 1.2 dell’atto di

accusa, ovvero quello relativo a presunte malversazioni per fr. 116'239,51 ai

danni di __________, il rapporto fiduciario fra questi e l’imputato era stato

saldato e durante il prossimo incontro si sarebbe dovuto fare il punto della

situazione. Non sono date, pertanto, in questo caso né dal profilo oggettivo né

da quello soggettivo gli elementi costitutivi del reato di appropriazione

indebita. __________ si è detto impossibilitato a venire in Svizzera. Agli

inquirenti non è stato possibile interrogarlo. Anche in questo caso, prosegue

la difesa, vi è stato un accordo che ha stabilito l’esigibilità per fine 2020.

Del resto, __________ non si è costituito accusatore privato. IM 1 ha ammesso

che non ha saldato tutto e che andranno analizzati i relativi conteggi. Resta

il fatto che, tenuto conto della versione più favorevole all’imputato, questi,

a mente del difensore, va prosciolto anche per i fatti di cui dal punto 1.2

dell’atto di accusa. Venendo ai punti 1.3.1 e 1.3.2 dell’atto di accusa, __________

era al corrente sia del prelevamento da parte dell’imputato del suo denaro, sia

del conseguente trasferimento dello stesso sul conto __________ in Svizzera. Il

difensore rinvia al riguardo al verbale di confronto 09.07.2019 pag. 3 righe

38-41. Ribadisce, tuttavia, che questi due punti dall’atto di accusa non sono

contestati. Con riferimento al punto 1.4 dell’atto di accusa, il difensore non

contesta in linea di principio il reato di appropriazione indebita ascritto al

suo assistito. Rileva tuttavia che non era certo quando l’imputato avrebbe

dovuto restituire i soldi. ACPR 1 ha chiesto la restituzione del proprio denaro

dopo l’incontro con __________. L’appropriazione indebita riconosciuta da IM 1

ai danni di questa accusatrice privata ammonta, a detta dell’avv. DF 1, a fr.

787'821.-. È quindi da limitarsi a questo importo rispetto a quello indicato

nell’atto di accusa. I punti 1.5.1 e 1.5.2 dell’atto di accusa non sono

contestati dall’imputato. La difesa rileva, tuttavia, che __________ e __________

non si sono costituiti accusatori privati. Osserva, inoltre, che nell’atto di

accusa non è stato preso in considerazione l’importo restituito in contanti di

Euro 40'000.-. Vi è poi stata un’ulteriore restituzione da parte di IM 1 a __________

e __________ pari a fr. 48'000.-. Vista l’assenza di un confronto fra

l’imputato ed i clienti, in applicazione del principio “in dubio pro reo”,

l’importo complessivo malversato va ridotto, a mente del difensore, a fr.

398'000.-. Quanto al reato di truffa di cui al punto 2 dell’atto di accusa,

indicato dalla Pubblica accusa in alternativa ai punti 1.3.2 e 1.4.2 dell’atto

di accusa, il difensore rileva che in concreto non vi è inganno astuto e di

conseguenza non è realizzato il reato di cui all’art. 146 CP né verso __________,

consulente di __________, né verso ACPR 1, né verso __________. Le

malversazioni ammesse dall’imputato sono per intero da qualificarsi come

appropriazioni indebite e non come truffe. Con riferimento al punto 3 dell’atto

di accusa, il difensore eccepisce che IM 1, sia nel caso di cui al punto 3.1

sia in quello di cui al punto 3.2, ha consegnato a __________ per la chiusura

delle relazioni presso quell’istituto bancario con trasferimento dei rispettivi

saldi su un suo conto, “meri scritti”. Non si trattava di scritti con

valore probatorio accresciuto, né di documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4

CP. Non era, inoltre, intenzione dell’imputato creare un documento falso ai

sensi dell’art. 251 CP. Il difensore chiede, pertanto, che il suo assistito sia

prosciolto da questo reato. Venendo alla commisurazione della pena, la difesa

premette che IM 1 “non intende nascondersi dietro a un dito”.

L’imputato, ieri, ha preso contatto con il figlio di ACPR 1 per porgergli le

sue scuse. Non contesta le pretese risarcitorie avanzate dall’accusatrice

privata. L’avv. DF 1 evidenzia di avere cercato di trovare una soluzione

economica con l’avv. RAAP 1 per tacitare ACPR 1, tuttavia l’attuale difficile

situazione finanziaria dell’imputato e il suo stato di detenzione non aiutano

in tal senso. A livello concreto non c’è la possibilità di una soluzione

economica. Qualora uscisse dal carcere e ritrovasse un lavoro potrebbe meglio

affrontare questo aspetto. Il difensore rileva che il suo assistito è

incensurato. IM 1 ha ammesso di avere illecitamente attinto ai soldi dei suoi

clienti. Lo ha fatto, prosegue la difesa, per far fronte ai costi elevati per

mantenere la ex moglie, priva di attività lavorativa, ed i figli agli studi.

Ora intende cercare di cambiare vita e di dedicarsi dal profilo professionale

ad altri settori come __________ oppure come __________. Il suo stato di

carcerazione non gli ha permesso, per ovvi motivi, di portare un contratto di

lavoro perfezionato in tal senso, tuttavia egli si è prodigato per trovare

un’occupazione (doc. dib. 4). IM 1 intende tornare ad __________ e

desidera anche riappacificarsi con la sua ex moglie. A mente della difesa,

facendo una comparazione con altri casi affini (segnatamente 72.2004.31 e

72.2007.83), tenuto conto del valore sottratto, le pene detentive inflitte in

precedenti giudizi sono variate dai 14 mesi e i 2 anni e 6 mesi. L’avv. DF 1 si

dice, pertanto, sorpreso dalla richiesta da parte della Pubblica accusa di una

pena di 4 anni di detenzione che ritiene eccessiva. Ricorda che una tale pena è

stata erogata a carico di un notaio che, seppur al beneficio delle attenuanti

del lungo tempo trascorso e della grave angustia, aveva pur sempre

indebitamente sottratto la considerevole cifra di 10 milioni di franchi. La

difesa evidenzia che nella commisurazione della pena da infliggere a IM 1

andrà, tra l’altro, considerato l’importo malversato e l’ammissione resa fin

dai primi verbali d’interrogatorio. L’avv. DF 1 precisa che il fatto che in

alcuni casi il proprio assistito sia caduto in confusione non deve andare a

discapito di quest’ultimo. Ricorda che l’imputato è in prigione da giugno del

2019. Tutto ciò considerato, postula una pena detentiva di 24 mesi, posta per

intero al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla

fissazione di un periodo di prova di lunga durata. Ribadisce che l’imputato non

si oppone alle pretese civili avanzate dell’accusatrice privata ACPR 1.

Considerato, in fatto ed in diritto

I. Vita, situazione

finanziaria e precedenti penali dell’imputato

1. Queste le

informazioni date agli inquirenti da IM 1 sulla sua situazione personale:

“…OMISSIS…”

(VI PP 03.6.2019, Al 11, p. 2 - 4).

A queste dichiarazioni l’imputato, in un successivo

interrogatorio, ha aggiunto tra l’altro di ritenere che la moglie abbia sospeso

la procedura di divorzio, dal momento che gli ha scritto una lettera

proponendogli di dimenticare tutto e di tornare assieme. Sempre a dire

dell’interrogato, anche il figlio __________, nel fargli visita, gli avrebbe

chiesto di ritornare a casa (VI PP 18.9.2019, Al 138, p. 4).

2. Al dibattimento, IM

1 ha confermato quanto dichiarato in sede d’inchiesta, precisando che la

procedura di divorzio con sua moglie è giunta a conclusione nel primo trimestre

di questo anno. È, pertanto, stata pronunciata una sentenza di divorzio. Sulle

sue prospettive di vita, egli si è così espresso:

"

R: Ci sono due possibilità concrete. Innanzitutto di rientrare

nella Svizzera tedesca a fine maggio, mi sono trasferito in __________ e ho la

possibilità di stare più vicino ai miei figli e poi con la mia ex moglie ho

comunque un buon rapporto. Per quanto riguarda la questione professionale, ho

completamente chiuso col vecchio mondo. Mi sono sempre interessato di __________.

E mi sono interessato di fare un corso di __________ per avere una formazione

in questo campo. C’è la possibilità di fare un corso a __________. Sono in

attesa di ricevere una risposta per avere un mandato nel settore __________ per

__________. E poi vorrei fare il __________.”

(VI dib., p. 1-2).

Considerandi

II. Circostanze

dell’arresto e prosieguo d’inchiesta

3.

Il 6 maggio 2019 ACPR

1.

ha sporto denuncia penale nei confronti di IM 1 per i reati di appropriazione

indebita (art. 138 cifra 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 1 CP), amministrazione

infedele (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1

CP), sostenendo che questi si è indebitamente appropriato di denaro da lei

affidatogli in gestione. A mente della denunciante, IM 1 ha, all’insaputa della

cliente, trasferito l’intero patrimonio di quest’ultima pari a Euro

1'235'414.99, giacente presso __________, a favore di un’altra relazione presso

il medesimo istituto, relazione a lui intestata, per poi attingervi

indebitamente. Fra la documentazione sequestrata dagli inquirenti presso __________

a seguito della denuncia vi è il formulario A dal quale IM 1 risulta avente

diritto economico dei predetti averi. Gli estratti conto attestano che il

patrimonio di ACPR 1 è stato eroso mediante disinvestimenti e prelievi a

contanti riducendosi a luglio 2018 a fr. 35'000 con chiusura della relazione al

9.

luglio 2018. Dalla documentazione sequestrata presso __________ è risultato, inoltre,

che a partire dal 2015, ovvero quando l’imputato disponeva già di una procura

generale sulla relazione di ACPR 1, sono stati eseguiti dei prelievi per oltre

fr. 200'000, nonostante la cliente abbia dichiarato agli inquirenti di avere da

lui ricevuto complessivamente, in tre o quattro occasioni, importi che variano

fra fr. 4'000 a fr. 10'000.-, Sulla relazione bancaria intestata all’imputato,

in sede istruttoria è emerso inoltre che egli ha trasferito anche il patrimonio

dei signori __________ pari a circa Euro 340'000.- apparendo anche in questo

caso avente diritto degli averi.

Il 3 giugno 2019 IM 1 è stato fermato dalla Polizia cantonale

presso la sua residenza di __________ a seguito dell’emanazione in data 29

maggio 2019 da parte della PP PP 1 di un mandato di accompagnamento coattivo

per essere sentito in qualità di imputato.

Nel prosieguo dell’inchiesta, stando alla tesi accusatoria, sono

emerse ulteriori potenziali vittime di indebiti prelievi di denaro da parte

dell’imputato. I clienti hanno, inoltre, contestato di aver beneficiato delle

restituzioni di denaro così come ipotizzate dall’imputato e di aver autorizzato

questi a trasferire gli importi dati in gestione a favore del conto a lui

intestato.

Messo a confronto con le risultanze dell’istruttoria nel corso

dell’intera inchiesta, IM 1 ha rilasciato agli inquirenti solo delle parziali

ammissioni.

4.

In data 5 giugno

2019.

il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di

carcerazione preventiva formulata dalla PP il giorno precedente, constatando la

presenza di sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a carico di IM 1 e

considerando sussistere sia un pericolo di collusione sia un pericolo di fuga

(AI 24). Il rischio di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva hanno

poi indotto il predetto giudice a prorogare la carcerazione preventiva in data

17.

luglio 2019 fino all’8 ottobre 2019 (AI 98).

Su istanza del difensore dell’imputato, il 24 settembre 2019 la PP

ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena detentiva a partire dal

giorno successivo (AI 144).

5.

Con l’atto d’accusa

277/2019 del 30 dicembre 2019, la PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati

citati in ingresso (doc. TPC 1).

III. Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

6.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario

CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi,

Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire

romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art.

10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n.

47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta

liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret,

Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid.

2.

; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62,

n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;6B_10/2010 del 10 maggio

2010;6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10,

n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer,

Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di

cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del

10.

maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come

sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un

ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b;

STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

7.

In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF

6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003

consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;1P.20/2002 del 19 aprile

2002.

consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid.

4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo

un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e

preciso, una conclusione circa la sussistenza

o meno

del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277;

Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,

pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid.

4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione

che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni

confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una

testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non

libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4;

CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in

re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di

sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche

interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

8.

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile

2002.

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.

88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio in dubio pro reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.

2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre

2009.

consid. 6.1;6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del

13.

giugno 2008 consid. 2.2;6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.

3.8

;1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

1.

settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.

3.

; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch

des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n.

233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83,

pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art.

10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n.

9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n.

47, pag. 73).

IV. Fatti in parte contestati

e relativi accertamenti della Corte

9.

IM 1 è solo in parte

reo confesso avendo ammesso al dibattimento, così come già nel corso

dell’inchiesta, solo una parte dei fatti contestatigli dalla Pubblica accusa.

Di seguito, sono argomentati gli accertamenti fattuali della Corte con

riferimento ai singoli capi d’imputazione.

Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ (punto

1.1

AA)

10.

IM 1 non contesta di

aver trasferito gli averi di __________ dalla relazione bancaria “Viaggi”

intestata al cliente presso __________ alla relazione “Cambio” presso la __________

intestata allo stesso imputato. Egli neppure contesta che abbia prelevato da

quest’ultimo conto per scopi personali.

L’imputato ha dichiarato, nel verbale del 18.09.2019 a pag. 5

righe 18-20, che “__________ mi aveva detto di fare ciò che volevo, di

trasferire i soldi anche sul mio conto e poi di far ritornare i soldi alla __________.

Anche di questa cosa la vedova ne era al corrente”. A suo dire, __________ era

d’accordo in merito al trasferimento dei soldi sul suo conto, vale a dire

quello intestato a IM 1, ma non sapeva invece dei prelevamenti poi indicati

nell’atto di accusa. Ciò perché era morto. Lo stesso vale, sempre stando alle

dichiarazioni dell’imputato, per i prelevamenti eseguiti mentre era in vita. IM

1.

è stato chiaro: “li ho fatti senza che lui lo sapesse”.

L’imputato ha cercato, in aula, inizialmente di addurre una

giustificazione: siccome aveva a suo dire arricchito il cliente e la moglie,

questi gli avevano detto “fai quello che vuoi, per noi non è importante”.

Sennonché, questa libertà non si concilia con l’accordo di

restituzione fatto, poi, con la vedova. L’imputato, nel suo verbale del

19.06.2019

a pag. 2 righe 40-41 (AI 57), ha dichiarato che con ella “avevamo

concordato che io gli avrei restituito i soldi, cosa che ho fatto

progressivamente. Mi resta da saldare circa Euro 150'000.- ”.

Si aggiunga che l’imputato ha dichiarato che al momento dei

prelevamenti non aveva la disponibilità per restituire i soldi al cliente.

Certo, al dibattimento ha affermato che avendo concordato il

termine al 31.12.2020, se non fosse stato in carcere, avrebbe avuto a

disposizione 19 mesi per ridare il denaro. Ha spiegato che nel mondo della

finanza le cose vanno molto veloci, sono come 5 anni ordinari.

Ma il punto è proprio questo. L’accordo è stato fatto con la

vedova dopo la morte di __________, nel 2016, dopo i prelevamenti.

Ora, IM 1 non poteva escludere in alcun modo, al momento in cui ha

eseguito i medesimi, che il cliente chiedesse la restituzione del suo capitale,

così come d’altra parte fatto poi da __________. In quel periodo non c’era già

l’accordo con scadenza al 2020. Nel momento in cui ha eseguito i prelevamenti,

egli lo ha fatto sapendo che non poteva far fronte a un’eventuale domanda di

restituzione. Sue ipotesi future di guadagno, e va sottolineato, mere ipotesi,

non possono certo sanare quanto appena esposto.

Nulla muta quanto dichiarato dall’imputato al dibattimento, ossia

che non vi sarebbe stato alcun problema a trovare un accordo per posticipare la

data della restituzione.

Infatti, confrontato con l’email di __________ alla PP (doc. TPC

13), l’imputato ha così risposto:

“Non so come intendesse questa questione dell’'angelegt' ma io do

per scontato che ritenesse la scadenza del 31.12.2020 come il momento in cui

avrebbe dovuto disporre dei soldi. Non era importante come era investito il

denaro, se in oro o altre cose”.

È lo stesso imputato che parla di “investito”, “se in oro o altre

cose”. Certamente, non si tratta di un investimento il consumo del capitale per

proprie spese personali.

Va precisato, poi, che l’imputato non poteva ragionevolmente

credere di attribuirsi la disposizione, a suo piacimento, del capitale del

cliente per il semplice fatto che un rimborso complessivo non era, a suo

avviso, compatibile con l’esigenza di tutelare il patrimonio dal fisco tedesco.

Ciò già solo per il fatto che lo Stato tedesco poteva in ogni momento decidere

per un condono e questo avrebbe potuto comportare la dichiarazione fiscale dei

valori.

A tutto ciò si aggiunge che durante l’inchiesta IM 1 aveva

affermato di avere capito di avere sbagliato dal profilo penale e che è

corretto che i soldi li avrebbe dovuti lasciare sul conto e prendere al massimo

le sue commissioni. Dopo avrebbe dovuto valutare con la vedova per la nuova

situazione fiscale.

Confrontato con tale sua dichiarazione, al dibattimento l’ha

confermata.

Per quanto concerne l’importo eventualmente restituito alla

vedova, va detto chiaramente che, al contrario di quanto affermato dalla

difesa, lo stesso avrebbe valenza solo a livello di determinazione della colpa,

non per fissare l’importo di cui IM 1 si è indebitamente appropriato. Infatti,

il reato di appropriazione indebita è un “Tätigkeitsdelikt”. In altre parole,

esso è già dato al momento in cui è effettuata l’appropriazione.

In fase d’inchiesta, come visto, l’imputato ha asserito: “Mi resta

da saldare circa Euro 150'000.-”. Al dibattimento IM 1 ha inizialmente

affermato di aver restituito a __________ Eur 150'000.-. Confrontato con il

contenuto dell’email di cui si è già detto, ove la vedova asserisce di nulla

avere ricevuto dall’imputato, questi ha dichiarato, dopo lunga riflessione, di

non essere sicuro dell’importo che ha restituito e si è scusato per questo.

La Corte ha quindi reputato non esservi stata restituzione alcuna.

La contestazione procedurale sollevata dalla difesa solo in

arringa sul mancato confronto fra IM 1 e la vedova della parte lesa cade nel

vuoto, avendo, come visto, la Corte fondato il proprio giudizio di colpevolezza

sulle dichiarazioni dello stesso imputato nonché sui riscontri oggettivi, fra

cui gli estratti bancari, suffraganti queste ultime.

Confronto, del resto, che per questa come per le altre imputazioni

di cui si dirà in seguito, non è stato chiesto dalla difesa né nell’ambito

dell’istanza di notifica delle prove né al dibattimento.

I fatti di cui al punto 1.1 dell’atto di accusa sono, pertanto,

qui accertati così come ascritti all’imputato.

Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ (punto

1.2

AA)

11.

IM 1, con riferimento

all’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto di accusa, contesta la

realizzazione degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita

sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. L’imputato afferma che il

rapporto fiduciario fra lui e __________ era stato saldato per poi precisare

che in un prospettato incontro, mai avvenuto, i due avrebbero dovuto fare il

punto della situazione, ritenendo possibile che esistesse ancora un residuo da

ridare. L’esigibilità dell’importo da restituire, sempre a mente dell’imputato,

era inoltre stata da entrambi concordata per fine 2020, circostanza che

sarebbe, sempre secondo IM 1, suffragata dal fatto che __________ non si è

costituito accusatore privato nel procedimento in discussione. IM 1, pur non

disconoscendo di non aver estinto per intero il suo debito di restituzione,

eccepisce l’assenza in istruttoria di un’analisi dei relativi conteggi, ciò che

a suo dire impone, tenuto conto della versione a lui più favorevole, il

proscioglimento per i fatti di cui dal punto 1.2 dell’atto di accusa.

Alla domanda se il cliente era al corrente che tratteneva degli

importi per sé, l’imputato ha risposto: “non lo so. Era una situazione “Win -

Win”, di vantaggio per tutte e due le parti. Da un lato io avevo la mia libertà

e dall’altro essi avevano il loro vantaggio. Questo secondo la mia percezione.

L’importante è che i soldi venivano restituiti il giorno “x”. Non so se lui

sapesse oppure se addirittura non gli interessasse”.

Questo è quanto dichiarato da IM 1, ovvero che si è trattato di

una sua “percezione”. Ha sostenuto di non sapere se il suo cliente fosse al

corrente delle trattenute dell’imputato.

IM 1 giustifica i suoi prelevamenti affermando che avrebbe sempre

rispettato le scadenze e che, come già ricordato, a __________ avrebbe

restituito tutto, potendo tutt’al più sussistere un residuo dovuto.

Ora, anche qui, vale quanto spiegato per il cliente __________. Al

momento dei prelievi l’imputato non poteva escludere che __________ gli

chiedesse la restituzione del capitale.

Ma vi è di più. Al dibattimento la Corte ha ricordato all’imputato

che durante l’inchiesta, alla domanda della PP che gli aveva fatto notare che

si era appropriato della metà dei prelievi e poi di quanto trasferito sul conto

postale, ha risposto: confermo di aver preso questi soldi e non dovevo farlo. IM

1.

ha risposto: “genau”.

Quanto alla restituzione dell’importo di fr. 116'239.51,

l’imputato ha affermato in un primo tempo di aver proceduto alla medesima.

Fattogli notare che ancora nello scritto doc. TPC 15 __________ ha affermato di

non avere ricevuto il versamento, ha tuttavia risposto che se ci sono delle

differenze, le appianeremo nel prossimo incontro. Sulla base delle stesse

dichiarazioni dell’imputato, non si può quindi credere che tale restituzione

sia avvenuta.

Il fatto che __________ si sia detto impossibilitato a venire in

Svizzera e che, pertanto, non sia stato possibile agli inquirenti interrogarlo,

nulla cambia ai fini del predetto accertamento fattuale, essendo questo fondato

su quanto detto dallo stesso imputato e sui riscontri oggettivi, segnatamente i

relativi estratti bancari. Ciò che permesso di prescindere dal predetto

confronto.

I fatti di cui al punto 1.2 dell’atto di accusa sono, pertanto,

qui accertati così come ascritti all’imputato.

Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ (punti

1.3.1

e 1.3.2 AA)

12.

IM 1 è reo confesso

avendo ammesso in inchiesta e poi confermato al dibattimento i fatti

contestatigli dalla Pubblica accusa, precisando tuttavia che __________ era a

conoscenza sia del prelevamento da parte dell’imputato del suo denaro, sia del

conseguente trasferimento dello stesso sul conto __________ in Svizzera come

confermato dalla cliente nel verbale di confronto 09.07.2019 pag. 3 righe 36-41

(AI 92).

L’attendibilità della confessione di IM 1 è suffragata dalle

risultanze processuali, segnatamente dalla sostanziale linearità e coerenza

delle dichiarazioni dell’imputato, dalla versione di __________ nonché dalla

documentazione bancaria agli atti.

Ne deriva che la Corte ha accertato i fatti così come esposti al

punto 1.3 dell’atto di accusa.

Per il resto, nessuna risultanza istruttoria induce a ritenere che

l’imputato abbia nel frattempo restituito anche solo una parte del denaro

affidatogli da __________.

Ascritta appropriazione indebita a danno di ACPR 1 (punti 1.4.1

e 1.4.2 AA)

13.

IM 1 ammette in linea

di principio il reato di appropriazione indebita contestatogli al punto 1.4

dell’atto di accusa, pur precisando che non gli era certo quando avrebbe dovuto

procedere alla restituzione del denaro e che la richiesta del denaro da parte

di ACPR 1 è avvenuta solo dopo l’incontro che c’è stato alla presenza di __________.

L’imputato ne limita lo scoperto a fr. 787'821.-.

Anche in questo caso l’attendibilità dalle sostanziali ammissioni

di colpevolezza da parte dell’imputato è suffragata dalle emergenze

istruttorie, segnatamente dalla versione di ACPR 1 nonché dalla

documentazione bancaria agli atti.

Pure con riferimento a questa cliente non trova accoglimento la

richiesta dell’imputato di detrarre dall’importo del reato di appropriazione

indebita quanto si dovesse accertare aver nel frattempo restituito IM 1 a

questa cliente. Tale argomentazione non può essere seguita per le stesse

motivazioni esposte sopra per il cliente __________, alle quali si rinvia.

Resta il fatto che nella commisurazione della pena si è ad ogni

modo tenuto conto delle restituzioni eseguite in favore di ACPR 1, pari a 19

lingotti d’oro da 500 grammi l’uno e complessivi Eur 300'034.84.

I fatti di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2 dell’atto di accusa sono,

pertanto, qui accertati così come ascritti all’imputato, con le sole modifiche,

apportate con l’accordo delle parti ed evidenziate in ingresso nel presente

giudizio, limitate agli importi ivi indicati ovvero per il punto 1.4.1 “Eur

60'340.- pari a fr. 66'548.98” anziché “Eur 60'360.- pari a fr. 66'574.93” e

“per complessivi Eur 180'054.- equivalenti a fr. 197'123.12” anziché “per

complessivi Eur 180'074.- equivalenti a fr. 197'145.72” nonché per il punto

1.4.2

“pari a un importo di fr. 1'517'349.35”, anziché “pari a un importo di

fr. 1'517'371.95”.

Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ e __________

(punti 1.5.1 e 1.5.2 AA)

14.

IM 1 non contesta i

fatti di cui ai punti 1.5.1 e 1.5.2 dell’atto di accusa, pur evidenziando la

circostanza che __________ e __________ non si sono costituiti accusatori

privati. Eccepisce, tuttavia, che l’imputazione non considera l’importo ch’egli

ha restituito in contanti di Euro 40'000.-, né un’aggiuntiva sua restituzione

pari a fr. 48'000.-. Per l’imputato, inoltre, vista l’assenza di un confronto

con questi clienti, in applicazione del principio “in dubio pro reo”

l’importo complessivo malversato va ridimensionato a fr. 398'000.-.

Trattasi di un riconoscimento di colpevolezza del tutto credibile,

essendo le ammissioni dell’imputato confermate in modo inequivocabile dalle

risultanze d’inchiesta, segnatamente dallo scambio di messaggi dell’imputato

con i clienti __________ nonché dalla pertinente documentazione bancaria

in atti.

Da respingere è la richiesta da parte di IM 1 di scomputare

dall’importo del reato di appropriazione indebita quanto egli ha a suo dire

restituito ai clienti. Si richiamano anche in questo caso, fatti i debiti

mutamenti, le argomentazioni già sviluppate da questa Corte per il cliente __________.

È nell’ambito della commisurazione della pena da infliggere

all’imputato che si è tenuto conto delle restituzioni eseguite in favore di __________

e __________, pari a 3 lingotti d’oro da 500 grammi l’uno ed Euro 30'000.-.

Infine, è vero che i clienti __________ e __________ non sono

stati interrogati dagli inquirenti e che non vi è stato un loro confronto con IM

1.

Tuttavia questa Corte, come per gli altri clienti indicati nell’atto

d’accusa, ha potuto prescindere da tale confronto ai fini del presente

accertamento fattuale, poggiando quest’ultimo sulle ammissioni di colpevolezza

dello stesso imputato confortate dalle emergenze istruttorie.

I fatti di cui al punto 1.5.1 e 1.5.2 dell’atto di accusa sono, di

conseguenza, qui accertati così come ascritti all’imputato.

Ascritta falsità in documenti di cui ai punti 3.1 e 3.2 AA

15.

Per quanto concerne

l’accusa di falsità in documenti, IM 1 ha riconosciuto sia di avere aggiunto il

2.

febbraio 2016 a __________, su un foglio precedentemente firmato in bianco da

__________, il contenuto, ch’ella ignorava, in cui si indicava la volontà di

quest’ultima di estinguere la relazione presso __________ e di trasferire il

saldo su una relazione a lui intestata, sia di avere aggiunto il 13 dicembre

2016.

a __________ su un foglio precedentemente firmato in bianco da ACPR 1, il

contenuto a lei ignoto in cui si indicava la volontà di quest’ultima di

chiudere la relazione presso __________ e di trasferire il saldo a favore di

una relazione a lui intestata.

L’imputato ha, pure, riconosciuto di avere fatto uso di entrambi i

documenti, trasmettendoli al consulente __________.

Ne consegue che, nella

sostanza, trovano conferma i fatti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell’atto di

accusa.

V. In diritto

16.

In merito ai capi

d’imputazione si ricorda, in diritto, come:

16.1

giusta l’art. 12 cpv. 2 CP

commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e

volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il

realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;

16.2

giusta l’art. 138 cifra 1 CP

chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una

cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a

profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con

una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della

comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. Ai sensi della cifra

2.

del disposto testé menzionato il colpevole è punito con una pena detentiva

sino a dieci anni o con una pena pecuniaria se ha commesso il fatto in qualità

di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di

patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un

commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.

16.3

Giusta l’art. 251 cifra

1.

CP chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una

persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un

documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma

autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento

suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente

alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di

un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una

pena pecuniaria.

VI. Colpevolezza

17.

la Corte ha deciso

quanto segue.

17.1

In merito all’imputazione di

cui al punto 1 dell’AA, IM 1 è stato riconosciuto colpevole di appropriazione

indebita aggravata ripetuta per avere,

avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per

procacciare a sé un indebito profitto, ripetutamente indebitamente impiegato a

profitto proprio e di terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati,

per complessivi fr. 2'656'363.24 al cambio dell’epoca.

Questa sua condanna si basa essendo pacificamente realizzate le

condizioni oggettive e soggettive di legge, sulla base delle risultanze

processuali cosi come evidenziate ai considerandi da 9 a 14.

Il reato di appropriazione indebita è stato realizzato da IM 1

nella sua forma aggravata, avendo l’imputato agito come gestore di patrimonio.

Qualificazione invero neppure contestata dalla difesa.

Basti qui ricordare l’esistenza delle commissioni di gestione, il

rendiconto con l’indicazione “Treuhandsmandat”, nonché i riferimenti a

investimenti in prodotti strutturati.

Quanto al reato di truffa (punto 2 dell’AA), proposto dalla PP in

via alternativa ai punti 1.3.2 e 1.4.2, è vero che in caso di concorso, qualora

l’affidamento dei valori si fondi su un atto giuridico nullo, va ritenuto il

reato di truffa, tuttavia, nel caso concreto, l’affidamento era preesistente al

trasferimento del patrimonio fondato sul falso materiale e la validità di tale

affidamento non è venuta meno a seguito del medesimo.

17.2

Venendo all’imputazione di cui

al punto 3 dell’atto di accusa, l’agire di IM 1 ha realizzato gli elementi

costitutivi previsti dall’art. 251 cifra 1 CP sia dal profilo soggettivo che da

quello oggettivo.

Siamo in presenza di scritti destinati e atti a provare un fatto

di portata giuridica. Si tratta, inoltre, chiaramente di un falso materiale

eseguito con dolo, nell’ambito del quale non è richiesto un valore probatorio

accresciuto del documento falsificato.

L’imputato è, quindi, stato riconosciuto colpevole di falsità in

documenti per avere, a __________, il 2 febbraio 2016 e il 13 dicembre 2016,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusato dell’altrui firma

autentica e meglio rispettivamente di quella di __________ nonché di quella di ACPR

1.

per formare documenti suppositizi, nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di

tali documenti come meglio descritto al considerando 15.

VII. Colpa, prognosi, pena

18.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

18.1

giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la

durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena

detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36

segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv.

2.

di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che

la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;

18.2

ai sensi dell’art. 43 CP il

giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un

anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa

dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. La parte

sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla

concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla

parte da eseguire;

18.3

giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del

reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione;

18.4

giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se

per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più

pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per

il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia

aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo

vincolato al massimo legale del genere di pena;

18.5

giusta l’art. 51 CP il giudice

computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento

in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere

corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).

19.

La colpa di IM 1 con

riferimento al reato di appropriazione indebita aggravata ripetuta è

tendenzialmente alta.

Dal profilo oggettivo, l’entità dell’appropriazione indebita, pari

a complessivi fr. 2'656'363.24, è cospicua. L’agire illecito si è, inoltre,

protratto su diversi anni, dal 2012 al 2016, ed è stato di una certa intensità

sia considerato l’importante numero di operazioni indebite sia considerato il

numero non trascurabile di clienti malversati.

Venendo all’aspetto soggettivo, la Corte non crede che IM 1 abbia

intessuto relazioni interpersonali con i clienti, perlopiù facoltosi, già con

lo scopo di approfittarne. Prova ne è che, prima del reato, preesisteva da

lungo tempo un rapporto di amicizia con gli stessi. Resta il fatto ch’egli ha

agito con dolo abusando della consolidata e cieca fiducia riposta in lui da chi

lo reputava come “un familiare”. L’imputato ha, quindi, avuto gioco facile nel

far leva sui sentimenti mal riposti di coloro che subivano il suo ascendente.

Egli ha dimostrato così una certa assenza di scrupoli, in un caso spingendosi

finanche a sottrarre denaro anche dopo la morte del cliente, approfittando

cinicamente delle disgrazie altrui.

In relazione al reato di falsità in documenti, la colpa di IM 1 è

di contro stata considerata di grado medio, ritenute le circostanze e le

modalità dell’agire e considerato il numero di episodi imputati che è tutto

sommato circoscritto.

Sempre nella commisurazione della pena, con riferimento ai fattori

legati all’autore (Täterkomponenten), va detto che l’imputato aveva gli

strumenti per condurre una vita onesta. Egli, dopo aver fatto carriera in

banca, oltre a beneficiare di una solida situazione patrimoniale a __________,

era arrivato a ricoprire presso __________ la posizione di “associate director”

nel settore della consulenza alla clientela provata. Nonostante fosse nella

condizione di proseguire sulla via della legalità, ha scelto di agire

nell’illegalità.

A suo favore, si è tenuto conto della parziale collaborazione

processuale come pure del fatto ch’egli abbia restituito a ACPR 1, 19 lingotti

d’oro da 500 grammi l’uno e complessivi Eur 300'034.84 ed in favore di __________

e __________, 3 lingotti d’oro da 500 grammi l’uno ed Euro 30'000.-.

Ciò premesso, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i

reati, IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il

carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.

20.

Venendo alla disamina

di un’eventuale sospensione della pena detentiva, ove esistono, sulle

prospettive di recupero dell’autore, dei fondati dubbi che, tuttavia, non

giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi

chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione

parziale.

In concreto l’imputato, sebbene sia nel corso dell’inchiesta sia

al dibattimento ha sconfessato in più occasioni perfino se stesso, ha in parte

riconosciuto le proprie colpe, dimostrando una certa presa di coscienza della

gravità degli atti commessi.

Egli ha, inoltre, restituito una parte del maltolto, ciò che

induce questa Corte a sostenerne la prognosi con l’effetto educatore e,

contemporaneamente, dissuasivo di una pena parzialmente sospesa.

La parte di pena da espiare è stata fissata in 18 mesi, da dedursi

il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. Per il

rimanente, essa è sospesa con un periodo di prova di 3 anni.

VIII. Pretese civili

21.

Le pretese civili

avanzate al dibattimento dall’AP ACPR 1, non contestate dall’imputato, sono

state integralmente accolte.

IX. Indennità ai sensi degli

artt. 429 e 431 CPP

22.

Alla luce dell’esito

del giudizio, non è concessa alcuna indennità a IM 1 ai sensi degli art. 429 e

431.

CPP.

X. Sequestri e confische

23.

È ordinato, a

passaggio integrale della presente sentenza, il dissequestro del telefono

cellulare marca Iphone 6S Plus IMEI __________ con carta SIM inserita (reperto

no. 74236), dell’Ipad Air con custodia IMEI __________ (reperto no. 74237), del

PC HP Pavillon all-in-one __________ (reperto no. 74794), con la precisazione

che i predetti dispositivi saranno da restituire previa cancellazione dei dati

della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell’imputato.

In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il

mantenimento agli atti dei reperti probatori 74785, 74786, 74787, 74788, 74789,

74790, 74791, 74792, 74793, 74795, 74796, 74797, 74798, 74800, 74801, 74802,

mentre la mappetta trasparente contenente doc. cartacea __________ (reperto

74799) è dissequestrata a favore dell’avente diritto.

XI. Retribuzione del

difensore d’ufficio

24.

Giusta l’art. 135 cpv.

2.

CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del

difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi

del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a

rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4

lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la

retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

25.

Quo alla

determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art.

132.

CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di

assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della

tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF

1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2,2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e

sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3

di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato

sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriannuale

giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale

autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la

retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo

impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1

consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1,6B.960/2008 del 22.1.2009

consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In

applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito

il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del

mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il

dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto

penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della

CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione

del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono

rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare

eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve

assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007

del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017

consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e

dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore

d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione

incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da

questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.

26.

Si premette che l’avv.

__________, patrocinatore d’ufficio dell’imputato prima che in rappresentanza

di quest’ultimo subentrasse quale difensore di fiducia l’avv. DF 1, non ha

interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396

cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario nonché delle

sue spese e trasferte da parte della Corte.

Si ricorda che l’avv. __________ ha presentato la nota

professionale 13 dicembre 2019, che è stata tassata per fr. 14'808.50, e meglio

per fr. 13'095.- a titolo di onorari, per fr. 654.75 a titolo di spese e per

fr. 1’058.75 a titolo di IVA (7,7%).

Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone

Ticino l’importo di fr. 14'808.50.

XII. Tassa di giustizia e

spese

27.

Gli oneri processuali

sono posti per intero a carico del condannato.

Visti gli art. 12, 40, 43, 44,

47, 49, 51, 138 cifra 1 e 2, 251 cifra 1 CP;

135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

appropriazione indebita

aggravata, ripetuta

per essersi,

avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per

procacciare a sé un indebito profitto,

ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio e di

terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati, per complessivi fr.

2'656'363.24 al cambio dell’epoca, e meglio per avere

1.1.1

in data 12.3.2012 a __________/__________

facendo trasferire a __________, dalla relazione cifrata n° __________

denominata VIAGGI intestata __________ presso __________ (poi

divenuta __________) alla relazione cifrata n° 10 __________ denominata

CAMBIO presso __________ a lui intestata, e quindi prelevando per suoi scopi

personali indebitamente impiegato i valori a lui affidati di complessivi fr.

495'197.90 al cambio dell’epoca, di cui titoli per fr. 492'013.40 e liquidità

per fr. 3'184.50;

1.1.2

nel periodo dall’11.4.2013

all’1.6.2016, a __________ e a __________ prelevando dalla relazione __________

presso __________ intestata a __________, sulla quale aveva potere di firma

individuale,

- in data

11.4.2013

Eur 15'060.-

- in data

2.5.2013

Eur 20'080.-

- in data

11.4.2014

Eur 16'064.-

- in data

22.4.2014

Eur 9'036.-

- in data

19.5.2014

Eur 9'036.-

- in data

23.6.2014

Eur 5'020.-

- in data

18.7.2014

Eur 8'032.-

- in data

23.3.2015

Eur 15'090.-

- in data

6.5.2015

Eur 15'090.-

- in data

8.6.2015

Eur 15'090.-

- in data

13.7.2015

Eur 15'090.-

- in data

17.8.2015

Eur 15'090.-

- in data

25.5.2016

Eur 15'090.-

trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi

personali nonché predisponendo la chiusura della relazione e trasferendo il

saldo in data 1.6.2016 sulla relazione a lui intestata n° __________ presso

__________ la somma di Eur 16'166.02, indebitamente impiegato Eur 86'434.-

equivalenti al cambio dell’epoca a fr. 98'370.40 e Eur 16'166.02, equivalenti

al cambio dell’epoca a fr. 17'869.11, per un equivalente totale di CHF

116'239.51 al cambio dell’epoca;

1.1.3

in data

25.9

, a __________, prelevando dalla relazione __________ presso __________

intestata a __________ sulla quale disponeva di potere di firma individuale Eur

19'000.- pari a CHF 22'948.20 al cambio dell’epoca, nonché trasferendo in data

5.2.2016

il saldo residuo di Eur 5'246.18 pari a fr. 5'825.36 al cambio

dell’epoca sulla relazione n° __________ a lui intestata presso __________,

indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di CHF 28'773.56 al cambio

dell’epoca;

1.1.4

nel periodo dal

18.11.2014

fino al 20.12.2016, a __________ e __________, prelevando dalla

relazione n° __________ presso __________, intestata a ACPR 1, relazione sulla

quale disponeva di potere di firma individuale, i seguenti importi:

- in data

18.11.2014

Eur 20'080.-

- in data

7.1.2015

Eur 15'090.-

- in data

16.2.2015

Eur 15'090.-

- in data

21.5.2015

Eur 15'090.-

- in data

25.6.2015

Eur 15'090.-

- in data

3.8.2015

Eur 15'090.-

- in data

2.11.2015

Eur 15'090.-

- in data

7.12.2015

Eur 10'060.-

trattenendo per ciascun prelievo metà della somma

per suoi scopi personali, indebitamente impiegato Eur 60'340.- pari a fr.

66'548.98 al cambio dell’epoca, e prelevando

- in data

18.1.2016

Eur 15'090.-

- in data

8.2.2016

Eur 15'090.-

- in data

25.4.2016

Eur 6'036.-

- in data

14.7.2016

Eur 13'078.-

- in data

24.8.2016

Eur 13'078.-

- in data

6.9.2016

Eur 12'072.-

- in data

10.10.2016

Eur 15'090.-

- in data

8.11.2016

Eur 15'090.-

- in data

5.12.2016

Eur 15'090.-

trattenendo per sé l’interezza della somma,

indebitamente impiegato Eur 119'714.- pari a fr. 130'570.79 al cambio

dell’epoca, per complessivi Eur 180'054.- equivalenti a fr. 197'123.12 al

cambio dell’epoca nonché, trasferendo in data 20.12.2016 il saldo della

summenzionata relazione presso __________ alla relazione a lui intestata n° __________

sempre presso __________, indebitamente impiegato la somma Eur 1'235'414.99

pari a un importo di fr. 1'320'226.23 al cambio dell’epoca, indebitamente

impiegato l’equivalente complessivo di fr. 1'517'349.35 al cambio dell’epoca;

1.1.5

nel periodo dal

29.12.2014

al 20.12.2016, a __________ e a __________, prelevando dalla

relazione n° __________ presso __________ intestata a __________ e __________

sulla quale aveva potere di firma individuale

- in data

29.12.2014

Eur 50'200.-

- in data

7.1.2015

Eur 15'090.-

- in data

10.2.2015

Eur 15'090.-

- in data

6.5.2015

Eur 15'090.-

- in data

8.6.2015

Eur 15'090.-

- in data

13.7.2015

Eur 15'090.-

- in data

17.8.2015

fr. 10'000.-

- in data

2.11.2015

Eur 15'090.-

- in data

7.12.2015

Eur 10'060.-

- in data

18.1.2016

Eur 10'060.-

- in data

8.2.2016

Eur 15'090.-

- in data

25.5.2016

Eur 8'048.-

- in data

6.9.2016

Eur 13'078.-

- in data

10.10.2016

Eur 15'090.-

- in data

8.11.2016

Eur 15'090.-

- in data

5.12.2016

Eur 15'090.-

trattenendo per ciascun prelievo metà della somma

per suoi scopi personali, indebitamente impiegato fr. 5'000.- ed Eur 121'173.-

pari a complessivi fr. 139'442.02 al cambio dell’epoca, nonché trasferendo in

data 20.12.2016 il saldo residuo della relazione summenzionata presso __________

alla relazione n° __________ a lui intestata sempre presso __________, indebitamente

impiegato la somma di Eur 336'275.58 pari a CHF 359'360.90 al cambio

dell’epoca, indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di fr. 498'802.92

al cambio dell’epoca;

1.2

falsità in documenti

per avere,

a __________,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

abusato dell’altrui firma autentica per formare un documento

suppositizio, nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali documenti,

e meglio,

1.2.1

a __________, in data

2.2

, aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da __________,

il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicata la volontà di

chiudere la sua relazione presso __________ con trasferimento del saldo a una

relazione intestata a IM 1, e fatto uso di questo documento inviandolo lo

stesso giorno al consulente __________ di __________;

1.2.2

a __________, in data

13.12

, aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da ACPR

1, il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicata la volontà di

chiudere la sua relazione presso __________ con trasferimento del saldo a una

relazione intestata a IM 1, e fatto uso di questo documento inviandolo al

consulente __________ di __________;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 3 (tre) anni,

da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena

anticipatamente espiata.

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova

di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

4.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatrice privata ACPR 1, a titolo di risarcimento danni, Eur

759'790.15 oltre interessi al 5% dal 18.11.2014 su Eur 10’040.-, dal 7.1.2015

su Eur 7’545.-, dal 16.2.2015 su Eur 7’545.-, dal 21.5.2015 su Eur 7’545.-, dal

25.6.2015

su Eur 7’545.-, dal 3.8.2015 su Eur 7’545.-, dal 02.11.2015 su Eur

7’545.-, dal 7.12.2015 su Eur 5’030.-, dal 18.1.2016 su Eur 15'090.-,

dall’8.2.2016 su Eur 15'090.-, dal 25.4.2016 su Eur 6’036.-, dal 14.7.2016 su

Eur 13'078.-, dal 24.8.2016

su Eur 13'078.-, dal 6.9.2016 su Eur 12’072.-, dal 10.10.2016 su Eur 15'090.-, dall’ 8.11.2016 su Eur 15'090.-

e dal 05.12.2016 su

Eur 15'090.-, e, a titolo di indennità per spese legali, fr. 25’512.45

oltre interessi al 5% a far tempo dall’emanazione della sentenza.

5.

A IM 1 non è accordato

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi degli art. 429 e 431

CPP.

6.

È ordinato, a passaggio

integrale della presente sentenza, il dissequestro di quanto segue:

- telefono cellulare marca

Iphone 6S Plus IMEI __________ con carta SIM inserita (reperto no. 74236);

- Ipad Air con custodia IMEI

__________ (reperto no. 74237);

- PC HP Pavillon all-in-one __________

(reperto no. 74794);

con la precisazione che i predetti dispositivi saranno da

restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con

anticipo dei costi da parte dell’imputato.

7.

In applicazione dell’art.

192.

cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti

probatori:

- cartone contenente

documentazione cartacea (reperto 74785);

- fascicolo appeso ACPR 1

(reperto 74786);

- fascicolo appeso __________

(reperto 74787);

- fascicolo appeso

documentazione cartacea mista __________ (reperto 74788);

- fascicolo appeso

documentazione cartacea mista __________ (reperto 74789);

- fascicolo appeso

documentazione bancaria ACPR 1 (reperto 74790);

- mappetta trasparente

onorari società __________ (reperto 74791);

- mappetta rossa copia

contratto affitto __________ (reperto 74792);

- fascicolo appeso

contenente doc. cartacea inerente alla società __________ (reperto 74793);

- fascicolo appeso

contenente doc. cartacea __________ (reperto 74795);

- fascicolo appeso

contenente doc. cartacea __________ (reperto 74796);

- mappetta gialla contenente

doc. bancaria __________ (reperto 74797);

- contratto

"Beratungshonorar" del 12.12.2016 IM 1/__________ (reperto 74798);

- mappetta trasparente

contenente fotocopie di corrispondenza (reperto 74800);

- mappetta trasparente

contenente varie mappette doc cartacea ACPR 1 (reperto 74801);

- mappetta trasparente

contenente doc. cartacea __________ (reperto 74802);

mentre la mappetta trasparente contenente doc. cartacea __________

(reperto 74799) è dissequestrata a favore dell’avente diritto.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 3’000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

13.12.2019

dell’avv. __________ è approvata per:

onorario fr. 13'095.00

spese fr. 654.75

IVA (7,7%) fr. 1'058.75

totale fr. 14'808.50

9.2

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14'808.50.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente Il

cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 771.25

Trascrizione fr. 105.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 158.55

fr. 4'034.80

============