72.2019.317
Colpevole di appropriazione indebita aggravata ripetuta: avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per procacciare a sé un indebito profitto, ripetutam. indebitamente impiegato a profitto proprio e di terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati, per tot di CHF 2'656'363.24
13 marzo 2020Italiano73 min
sbagliato. Il suo agire va, tuttavia, contestualizzato. La difesa passa, di seguito,
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2019.317
Lugano,
13 marzo 2020/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Francesca
Verda Chiocchetti, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Ugo Peer, cancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatrice privata:
ACPR 1
patrocinata dall’avv. RAAP 1
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 3 giugno 2019 al 24 settembre 2019
(114 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 25 settembre 2019;
imputato, a norma dell’atto d’accusa 277/2019 del 30 dicembre 2019,
emanato dal
Procuratore pubblico PP 1, di
1. appropriazione indebita
(aggravata)
per avere,
nel periodo dal 12.03.2012 al 20.12.2016
a __________, __________, __________ e __________,
nella sua qualità di gestore di patrimonio
indebitamente e ripetutamente impiegato a profitto proprio o di
terzi, valori patrimoniali affidatigli
e meglio nella sua veste di gestore patrimoniale di valori
patrimoniali a lui affidati dai clienti __________, __________, __________, ACPR
1 e __________ e __________, indebitamente impiegato la somma complessiva
equivalente a CHF 2'656'385.84 al cambio dell’epoca
e nel dettaglio
A danno di __________
1.1 in data 12.03.2012 a __________/__________
facendo trasferire ad __________, dalla relazione cifrata n° __________
denominata VIAGGI intestata a __________ presso __________ (poi
divenuta __________) alla relazione cifrata n° __________ denominata
CAMBIO presso __________ a lui intestata, e quindi prelevando per suoi scopi
personali indebitamente impiegato i valori a lui affidati di complessivi CHF
495'197.90 al cambio dell’epoca, di cui titoli per CHF 492'013.40 e
liquidità per CHF 3'184.50
A danno di __________
1.2 nel periodo
dall’11.04.2013 all’01.06.2016, a __________ e a __________ prelevando dalla
relazione ________ presso __________ intestata a __________, sulla quale aveva
potere di firma individuale,
- in data
11.04.2013 EUR 15'060.00
- in data
02.05.2013 EUR 20'080.00
- in data
11.04.2014 EUR 16'064.00
- in data
22.04.2014 EUR 9'036.00
- in data
19.05.2014 EUR 9'036.00
- in data
23.06.2014 EUR 5'020.00
- in data
18.07.2014 EUR 8'032.00
- in data
23.03.2015 EUR 15'090.00
- in data
06.05.2015 EUR 15'090.00
- in data
08.06.2015 EUR 15'090.00
- in data
13.07.2015 EUR 15'090.00
- in data
17.08.2015 EUR 15'090.00
- in data
25.05.2016 EUR 15'090.00
trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi
personali nonché predisponendo la chiusura della relazione e trasferendo il
saldo in data 01.06.2016 sulla relazione a lui intestata
n° __________
presso __________ la somma di Euro 16'166.02,
indebitamente impiegato EUR 86'434.00 equivalenti al cambio dell’epoca a CHF 98'370.40
e EUR 16'166.02, equivalenti al cambio dell’epoca a CHF 17'869.11, per un
equivalente totale di
CHF 116'239.51 al cambio dell’epoca
A danno di __________
1.3.1 in data 25.09.2014, a __________,
prelevando dalla relazione __________ presso __________ intestata a __________
sulla quale disponeva di potere di firma individuale EUR 19'000.00 pari a CHF
22'948.20 al cambio dell’epoca, nonché
1.3.2 trasferendo in data
05.02.2016 il saldo residuo di EUR 5'246.18 pari a CHF 5'825.36 al cambio
dell’epoca sulla relazione n° __________ a lui intestata presso __________,
indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di CHF
28'773.56 al cambio dell’epoca
A danno di ACPR 1
1.4.1 nel periodo dal
18.11.2014 fino al 20.12.2016, a __________ e __________, prelevando dalla
relazione n° __________ presso __________, intestata a ACPR 1, relazione sulla
quale disponeva di potere di firma individuale, i seguenti importi
- in data 18.11.2014 EUR
20'080.00
- in data 07.01.2015 EUR
15'090.00
- in data 16.02.2015 EUR
15'090.00
- in data 21.05.2015 EUR
15'090.00
- in data 25.06.2015 EUR
15'090.00
- in data 03.08.2015 EUR
15'090.00
- in data 02.11.2015 EUR
15'090.00
- in data 07.12.2015 EUR
10'060.00
trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi
personali, indebitamente impiegato EUR 60'360.00 pari a CHF 66'574.93 al cambio
dell’epoca, e prelevando
- in data 18.01.2016 EUR
15'090.00
- in data 08.02.2016 EUR
15'090.00
- in data 25.04.2016 EUR
6'036.00
- in data 14.07.2016 EUR
13'078.00
- in data 24.08.2016 EUR
13'078.00
- in data 06.09.2016 EUR
12'072.00
- in data 10.10.2016 EUR
15'090.00
- in data 08.11.2016 EUR
15'090.00
- in data 05.12.2016 EUR
15'090.00
trattenendo per sé l’interezza della somma indebitamente impiegato
EUR 119'714.00 pari a CHF 130'570.79 al cambio dell’epoca, per complessivi EUR
180'074.00 equivalenti a CHF 197'145.72 al cambio dell’epoca nonché,
1.4.2 trasferendo in data
20.12.2016 il saldo della summenzionata relazione presso __________ alla
relazione a lui intestata n° __________ sempre presso __________, indebitamente
impiegato la somma EUR 1'235'414.99 pari a un importo di CHF 1'320'226.23 al
cambio dell’epoca
indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di CHF
1'517'371.95 al cambio dell’epoca
A danno di __________ e __________
1.5.1 nel
periodo dal 29.12.2014 al 20.12.2016, a __________ e a __________, prelevando
dalla relazione n° __________
presso __________ intestata a __________ e
__________ sulla quale aveva potere di firma individuale
- in data
29.12.2014 EUR 50'200.00
- in data
07.01.2015 EUR 15'090.00
- in data
10.02.2015 EUR 15'090.00
- in data
06.05.2015 EUR 15'090.00
- in data
08.06.2015 EUR 15'090.00
- in data
13.07.2015 EUR 15'090.00
- in data
17.08.2015 CHF 10'000.00
- in data
02.11.2015 EUR 15'090.00
- in data
07.12.2015 EUR 10'060.00
- in data
18.01.2016 EUR 10'060.00
- in data
08.02.2016 EUR 15'090.00
- in data
25.05.2016 EUR 8'048.00
- in data
06.09.2016 EUR 13'078.00
- in data
10.10.2016 EUR 15'090.00
- in data
08.11.2016 EUR 15'090.00
- in data
05.12.2016 EUR 15'090.00
trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi
personali indebitamente impiegato CHF 5'000.00 ed EUR 121'173.00 pari a
complessivi CHF 139'442.02 al cambio dell’epoca
1.5.2 nonché trasferendo in
data 20.12.2016 il saldo residuo della relazione summenzionata presso __________
alla relazione n° __________ a lui intestata sempre presso __________,
indebitamente impiegato la somma di EUR 336'275.58 pari a
CHF 359'360.90 al cambio dell’epoca
indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di CHF
498'802.92 al cambio dell’epoca
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 138 cifra 1 CP,
2. truffa, in alternativa
ai punti 1.3.2 e 1.4.2
per avere, per procacciarsi un indebito profitto, ingannato con
astuzia una persona affermando cose false o dissimilando cose vere, oppure
confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,
e meglio
2.1 a __________ in data
02.02.2016 inviando al consulente della relazione intestata a __________ presso
__________ uno scritto nel quale la firma di __________ era stata apposta in
bianco in precedenza, in cui veniva indicato, contrariamente al vero, di
chiudere la relazione trasferendo il saldo alla relazione n° __________ a lui
intestata presso __________, indotto
il consulente a trasferire il 5.02.2012 a suo favore sulla summenzionata
relazione EUR 5'246.18 pari a CHF 5'825.36 al cambio dell’epoca
2.2 nel corso del mese di
dicembre 2016, a __________,
sapendo che il consulente di __________ __________ non avrebbe
dubitato del suo agire, in forzadel rapporto amichevole e di fiducia
instauratosi con il consulente bancario __________, che si occupava sia delle
sue relazioni che della società __________ nonché delle relazioni dei suoi
clienti, tra cui in particolare ACPR 1 e __________, ma anche __________ e __________,
sulle quali egli aveva già diritto di firma individuale
aprendo dapprima in data 19.12.2016 presso __________ la relazione
__________ a suo nome,
inviando quindi a __________ lo scritto “Geschftsbeziehung” di dta
13.12.2016, in cui veniva indicato contrariamente al vero di chiudere n° __________
presso __________, intestata a ACPR 1 con contestuale trasferimento della somma
alla summenzionata di recente apertura relazione a lui intestata indicando come
scopo “__________, adoperando a tal scopo una firma in bianco di ACPR 1 era
stata apposta in bianco in precedenza,
vestendo il tutto presentando a __________ un contratto di
consulenza “Beratungshonorar” avente quale oggetto la __________”
(documentazione presentata anche per rapporto ai signori __________ di cui al
punto 1.5.2)
indotto il consulente a trasferire in data 20.12.2016 alla
relazione a lui intestata n° __________ sempre presso __________, la somma di
EUR 1'235'414.99 pari a un importo di CHF 1'320'226.23 al cambio
dell’epoca
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 146 CP,
3. falsità in documenti
per avere, al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri
diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto
abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano
autentico per formare un documento suppositizio
e meglio
3.1 a __________, in data
2.02.2016 aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da __________,
il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicato la volontà di
chiudere la sua relazione presso _____ con trasferimento del saldo a una
relazione intestata a IM 1, al fine di procedere così come descritto al punto
2.1
3.2 a __________ in data
12.12.2016 aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da ACPR
1, il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicato la volontà di
chiudere la sua relazione presso ______ con trasferimento del saldo a una
relazione intestata a IM 1, al fine di procedere così come indicato nel punto
2.2
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reato previsto: art. 251 cifra 1 CP;
Presenti: - la Procuratrice pubblica PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore di fiducia dell’accusatrice privata ACPR 1;
- in qualità di interprete
per la lingua tedesca __________, i cui dati sono noti alla Corte.
Espletato il pubblico
dibattimento: giovedì 12 marzo 2020, dalle ore
09:35 alle ore 18:10;
venerdì 13 marzo
2020, dalle ore 17:10 alle ore 17:30.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale del dibattimento
I.La
Presidente propone alle parti di modificare i seguenti punti dell’atto
d’accusa:
- il
punto 1.4.1 nel senso di indicare “Eur 60'340.- pari a fr. 66'548.98” anziché “Eur 60'360.- pari a fr. 66'574.93” ed “per complessivi Eur 180'054.-
equivalenti a fr. 197'123.12” anziché “per complessivi Eur 180'074.-
equivalenti a fr. 197'145.72”;
- il
punto 1.4.2 nel senso di indicare
“pari a un importo di fr. 1'517'349.35”, anziché “pari a un importo di fr.
1'517'371.95”;
- a
pag. 1, anziché indicare “la somma complessiva equivalente a fr. 2'656'385.84”,
“la somma complessiva equivalente a fr. 2'656'363.24”;
- a
pag. 4, anziché “art. 138 cifra 1 CP”, “art. 138 cifra 1 e 2 CP”;
- il
punto 2.1 nel senso di indicare
“5.2.2016” anziché “5.2.2012”;
- a
pag. 5, al punto 2.2 nel senso di indicare “__________” anziché “__________”.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
II. La
Presidente propone alle parti di modificare il punto 3.2. dell’atto d’accusa
nel senso di indicare “13.12.2016” anziché “12.12.2016”.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - la Procuratrice
pubblica, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: premette che “appropriazione
indebita” nella lingua tedesca si dice “Veruntreuung”, parola che
incorpora il termine “Treu” ovvero “fiducia”, sentimento principe
di questo procedimento. A mente della PP la fiducia malriposta ha accompagnato
ogni malversazione di questo incarto. In questa vicenda il denaro è stato
affidato a chi è diventato un proprio amico, a chi era finanche visto come
parte della propria famiglia. IM 1 partecipava a gioie e dolori delle proprie
vittime. Una di esse, la signora ACPR 1, era diventata di fatto una madre per
l’imputato. Ella diceva che era “il suo terzo figlio”. Lo conosceva da
quasi 30 anni, così come da lunga data conosceva sua moglie ed i suoi figli.
L’imputato ospitava le proprie vittime a __________ dove le “intortava”,
dilettandole con corsi di cavallo. L’imputato, il cui suocero è un rinomato
avvocato __________, si presentava bene e i clienti riponevano in lui piena
fiducia, sentimento che si rafforzava negli anni. Le parti lese sono per di più
suoi clienti di lungo corso coi quali l’imputato aveva instaurato un rapporto
più che amichevole. IM 1 partecipava addirittura a matrimoni e funerali dei
loro famigliari. Rapporto che era restato buono anche dopo il divorzio da sua
moglie. __________ riferisce che ha conosciuto l’imputato nell’ambiente del _____.
IM 1 si propone come una brava persona che risolve i problemi e che ha una
personalità con un côté simpatico. S’interessa di musica, di teatro, di libri.
È un buon interlocutore, capace di tenere compagnia. __________ ha ribadito più
volte di avere riposto in lui piena fiducia, confidando nella sua lealtà.
Familiarità e amicizia che caratterizzavano anche il rapporto con __________ Un
rapporto di cieca fiducia che si trasformava in un rapporto professionale col
conferimento di un mandato di gestione. Nel tempo la piena fiducia veniva
tradita “goccia a goccia”. L’imputato, millantando scuse come l’aver
troppo da fare e carpendo dai clienti compassione per il divorzio dalla moglie,
si prendeva gioco di loro come ad esempio di __________, persona di cuore,
oppure di ACPR 1, da lui chiamata __________, dimostratasi compassionevole per
il fatto che l’imputato si stava separando dalla moglie. La PP si chiede quale
sia la parola giusta per definire un agire così riprovevole e ricorda che viene
chiamato sciacallo chi ruba in luoghi lasciati senza sorveglianza in seguito a
calamità naturali come un terremoto. Anche IM 1 ha approfittato cinicamente
delle disgrazie altrui compiendo un atto di sciacallaggio. Ha infatti compiuto
senza scrupoli un atto spregevole di tale natura nel togliere tutto il
patrimonio a una persona della quale sapeva essere prossima la morte. __________
era persona malata quando l’imputato ha eseguito due prelievi indebiti a
sfavore di quest’ultimo, sottraendogli poi dopo la morte ulteriori fr. 400'000.-
facendo credere alla vedova che il denaro fosse investito in non si sa bene
cosa, liquidità da ritenersi “fällig” ovvero esigibile, che potrà essere
restituita. Va precisato a favore di IM 1, osserva la Pubblica accusa, che in
avvio d’inchiesta “__________” è nome emerso grazie alle ammissioni dello
stesso imputato. Si è trattato di un’iniziale collaborazione dell’imputato che
non ha tuttavia avuto un seguito e che anzi è stata vanificata dal suo
successivo comportamento processuale. La PP si chiede come può chiamarsi colui
che, sapendo della morte di un cliente, con una lettera induce a trasferirne i
soldi sulla sua relazione bancaria. Trattasi di lettera speculare a quella
trovata per i __________. Dinanzi ad un tale scenario, la scusa del fisco
germanico che terrorizzava i clienti cade. È l’imputato che ha deciso di
sfruttare la situazione disagiata vissuta dai clienti, il fatto ch’essi
avessero soldi in nero oppure che fossero stati colpiti da una disgrazia. IM 1
è stato un “losco sfruttatore delle disgrazie altrui”. Egli, a mente
della Pubblica accusa, ha agito con premeditazione. Ha malversato a __________,
a __________, a __________, a ACPR 1, a __________ e __________. Ha iniziato a
delinquere dal 2012 quando non esistevano grandi problemi fiscali. Un agire
spregiudicato per fine di lucro, per potersi mantenere un’automobile da fr.
100'000.-, per potere mantenere i figli e garantire alla moglie un elevato
standard di vita prima e dopo il divorzio. I soldi li si prende seguendo la
strategia del “buco tappa buco” da chi ha liquidità e anche da chi li ha
investiti in titoli in quanto avrebbe comunque disinvestito. A mente della PP,
la circostanza che IM 1 abbia agito come gestore patrimoniale nel delinquere, e
che pertanto gli sia ascrivibile il reato di appropriazione indebita nella
forma aggravata, è comprovata dal fatto ch’egli dal 2014 al 2018 ha addebitato
sui conti dei clienti commissioni di gestione. L’applicazione in concreto della
cifra 2 dell’art. 138 CP trova poi conferma nella presenza agli atti di un
rendiconto fiduciario in ragione di un “Treuhandsmandat”. Vi è poi
traccia di uno scambio di e-mail in cui si accenna ad investimenti in prodotti
strutturati ovvero operazioni riconducibili, sottolinea la PP, ad una gestione
patrimoniale. __________ chiama, del resto, l’imputato “Finanzmakler”. IM
1 ha trasferito i soldi di ACPR 1 da Singapore alla Svizzera, da __________ a __________,
beneficiando così presso quest’ultimo istituto bancario di una procura
individuale. Dal 2013 al 2015 IM 1 attinge un po’ da tutti i clienti per
evitare di farsi scoprire, realizzando finanche la messinscena del servizio
fotografico. ACPR 1 confrontata con questo progetto costruito ad arte ha
dichiarato di non aver firmato alcuna “Geschäftsbeziehung”. Del progetto
lei non sapeva nulla. __________ e __________ sono stati intortati per mesi con
questa operazione imprenditoriale. IM 1 si lamenta che il tutto non sia
decollato per colpa del team del progetto fotografico. Resta il fatto,
sottolinea la PP, che l’imputato ha trasferito tutto il denaro sul conto “Pool”
e per due anni “chi si è visto si è visto”. Se si analizza la
messaggistica, si osserva che ACPR 1 chiamava i soldi “Flasche” e non
traspare con chiarezza se i soldi si trovano presso __________ oppure presso __________.
Resta il fatto che mai in questi messaggi IM 1 dice a ACPR 1 che era in
divenire un progetto fotografico. Non si accenna chi fosse l’avente diritto
economico di “__________” presso __________ oppure di “Orsacchiotto”
presso __________. Agli atti (AI 46) è annesso un messaggio del 26.11.2017, ore
14.02, nel quale ACPR 1 ricorda a IM 1 che sono legati da un rapporto di
amicizia che dura da 26 anni. Ha saputo da poco del conto “Pool” e gli
chiede di darle informazioni. ACPR 1 è credibile. IM 1 “è abituato a mutare
vestito, a mentire con tutti”, lui “sa intortare”, “__________
e __________ sono stati intortati per mesi”. A mente della PP, l’imputato “ha
tradito quando prelevava, ma ha tradito anche in inchiesta”. Lui, in corso
d’inchiesta, ha tenuto a dire di essere stato sfruttato in quanto i clienti
avevano il nero e lui ci ha messo la faccia. Pure in questo caso, prosegue la
PP, l’imputato non avrebbe potuto disporre come voleva del denaro essendo
questo dello Stato germanico. Il magistrato, ritornando al comportamento
processuale dell’imputato, gli rimprovera di essere stato autore di un vero e
proprio “valzer di dichiarazioni”, e di avere detto tutto e il contrario
di tutto, ad esempio in un caso avendo dapprima asserito di aver restituito fr.
15'000.-, per poi correggersi e dichiarare di avere ridato fr. 50'000.- per poi
ancora ridurli a soli fr. 5'000.-. La PP ritiene che l’atto d’accusa è nei
fatti comprovato. Non si può credere che i clienti sapessero ed accettassero
l’uso del loro denaro per fini propri da parte di IM 1. La Pubblica accusa
tiene a precisare che oltre alle falsità da lei indicate nell’atto di accusa
relative, la prima, all’aggiunta su un foglio firmato in bianco da __________,
all’insaputa della signora, di un ordine di chiusura della relazione bancaria
di quest’ultima presso __________ e di trasferimento del saldo su una relazione
intestata allo stesso imputato (punto 3.1) e, la seconda, all’aggiunta su un
foglio firmato in bianco da ACPR 1, all’insaputa della signora, di un ordine di
chiusura della relazione bancaria di quest’ultima presso __________ e di
trasferimento del saldo su una relazione intestata allo stesso imputato (punto
3.2), ne andrebbero aggiunte delle altre. Il magistrato precisa di avere per
errore ommesso di indicarne una terza ed una quarta (cfr. ad es. conferma
telefonica a banca). Prosegue osservando che IM 1, a un dato momento della sua
vita, si è trovato in difficoltà finanziarie. Egli non ha, tuttavia, voluto
ridurre il suo standard di vita. Un livello elevato che gli serviva anche per
restare in un certo ambiente elitario e per continuare ad avere clienti
facoltosi. Egli ha scelto come clienti persone che, impaurite dall’autorità
fiscale, non avrebbero controllato il suo operato. Ha un “modus operandi”
simile con ogni suo mandante, “fa con tutti la medesima cosa” e “con
alcuni s’inventa un progetto fotografico”. In diritto, la PP precisa di
avere voluto lasciare spazio alla Corte prevedendo in alternativa ai punti
1.3.2 e 1.4.2 dell’atto di accusa le ipotesi di truffa indicate ai punti 2.1 e
2.2 dell’atto di accusa. Evidenzia, richiamando la dottrina del Basler
Kommentar, che in questi casi d’inganno astuto, e di conseguente assenza di
trasferimento del denaro per nullità del negozio giuridico, primeggia la truffa.
Negli altri casi (1.1 – 1.2; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1 – 1.5.2 dell’atto d’accusa) è
stata perpetrata appropriazione indebita nella sua forma aggravata (STF
6B_136/2008 e DTF 100 IV 30: “Treuhänder gehören zu der durch diesen
Tatbestand erfassten Tätergruppe mit erhöhten Vertrauensanforderungen. Nach den
tatsächlichen Feststellungen war er als Treuhänder tätig und genoss als solcher
erhöhtes Vertrauen, ansonsten er bzw. die von ihm vertretenen Gesellschaften
nicht für diese Vermögensverwaltung ausgewählt worden wären. Im massgeblichen
Zeitraum stellten solche Geldaufbewahrungstätigkeiten einen bedeutenden, wenn
auch nicht ausschliesslichen Teil seiner Erwerbstätigkeit dar”). Quanto
alla falsità in documenti, il magistrato precisa che, fatta la precisazione di
cui sopra, non occorre spendere particolari parole essendo dati pacificamente i
relativi elementi costitutivi. Venendo alla pena, la PP rileva che aggrava la
colpa di IM 1 non solo l’importanza della cifra di denaro di cui si è
appropriato, pari a 2,6 milioni di franchi, ma anche il fatto che vi siano
stati dei mesi in cui prelevava importi che andavano ben oltre lo stipendio
medio di una persona, mesi in cui prelevava fr. 15'000.-, altri fr. 20'000.- e
altri ancora fr. 30'000.-. Egli ha sfruttato la grande fiducia che i suoi
clienti hanno riposto in lui. Ha agito con premeditazione e per mero scopo di
lucro. Nel corso d’inchiesta, evidenzia la PP, rifiutarsi di rispondere alle
domande degli inquirenti è un diritto. Se, tuttavia, si decide di mentire non
si può poi pretendere che venga mitigata la pena rivendicando di avere assunto
un comportamento collaborativo. Nell’ambito dell’interrogatorio di confronto
con ACPR 1, IM 1 ha negato tutto, tacciandola finanche di essere maligna.
Eloquente del deprecabile comportamento nel corso dell’istruttoria è poi il
fatto che abbia asserito di non comprendere la lingua italiana e di necessitare
di un interprete per la lingua tedesca, nonostante abbia frequentato il liceo
nel Cantone Ticino e la sua famiglia viva in Ticino. L’imputato è arrivato
anche a sostenere che quando ha fatto alcune ammissioni agli inquirenti era in
uno stato di confusione, per poi ricredersi su questo punto, allorquando la PP
gli ha ricordato che in quello stesso periodo delle ammissioni aveva scritto
messaggi d’amore alla sua compagna e che per quelli egli non si riteneva caduto
in confusione. Alla luce del concorso di reati (appropriazione indebita
aggravata, truffa, falsità in documenti), ritenuta l’assenza di attenuanti, la
PP chiede che sia inflitta a IM 1 la pena detentiva di 4 anni da espiare;
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, la quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: IM 1 ha fatto leva in modo bieco sull’amicizia della sua
assistita, tentando di farla desistere dall’azione penale nei suoi confronti.
Il delinquere dell’imputato ha avuto pesanti ripercussioni sulla situazione
economica della sua assistita. È giusto, prosegue la patrocinatrice, che ACPR 1,
in quanto parte lesa dal profilo patrimoniale costituitasi accusatrice privata,
sia rappresentata in questo processo. IM 1 l’ha definita “causa di tutti i
suoi mali”. ACPR 1 inoltrando denuncia a maggio 2019 ha permesso che le
malversazioni dell’imputato venissero alla luce. Invero, il rapporto tra
l’imputato e l’assistita andava ben oltre quello intercorrente fra un gestore
patrimoniale e la propria cliente. Un’amicizia che risale a trent’anni fa, una
frequentazione di lunga data, conoscenza che coinvolgeva anche le rispettive
famiglie. ACPR 1 era legata a IM 1 da un rapporto di piena fiducia, ella
riponeva in lui una “fiducia cieca” (AI 105, pag. 3). Nel 2005, ACPR 1
ha affidato il proprio patrimonio a IM 1, delegandogli la completa gestione del
capitale. Fino al 2014 tutto procede bene, al netto di qualche perdita
rendicondata. Nel 2014 l’imputato consiglia all’accusatrice priva di spostare i
propri averi da Singapore al Canton Ticino presso __________. La cliente, vista
l’inveterata fiducia verso di lui, acconsente. L’avv. RAAP 1 osserva che è
doveroso precisare che la propria assistita è una cittadina germanica che non
aveva dichiarato i suoi averi al fisco. Ella si sentiva rinfrancata che i suoi
averi tornassero in Svizzera. È stata fatta oggetto di una procedura fiscale in
Germania a seguito della quale ha saldato ogni pendenza con le autorità di quel
Paese. IM 1 ha collegato l’apertura della relazione presso __________, istituto
peraltro dove ACPR 1 non è mai stata, allo scambio di informazioni fiscali fra
la Svizzera e la Germania. Così facendo, l’imputato ha detto l’ennesima bugia.
Fin dal 2014 IM 1 ha temporeggiato con la sua cliente, dicendo che non aveva
mai tempo per incontrarla. A “__________”, come confidenzialmente la chiamava,
non dava più un rendiconto, non trasmetteva più estratti. I clienti erano
intortati dal modo di fare dell’imputato, riponevano in lui una particolare
fiducia, una piena fiducia e lui li ripagava accampando di volta in volta delle
scuse per coprire i suoi misfatti. Verso la fine del 2017 ACPR 1 scopre che i
soldi non si trovano più sul suo conto presso __________ ma sul conto intestato
a IM 1. La decisione di denunciarlo è, pertanto, stata inevitabile. Visto il
problema fiscale inerente a questi averi, la cosa è inesorabilmente venuta alla
luce. IM 1 ha preso per il naso ACPR 1 per oltre un anno, comportamento che ha
adottato anche con __________, il consulente fiscale dell’accusatrice privata.
Alla richiesta di rendiconto della cliente, l’imputato ha risposto che i soldi
si trovavano al loro posto presso __________, investiti in prodotti
strutturati. Quello di IM 1 è stato un comportamento irrispettoso e triste.
L’imputato ha fatto di tutto per evitare di essere oggi qui in aula. Ha tentato
di giustificare i suoi agiti dicendo alla cliente che i soldi erano investiti
in prodotti strutturati. La patrocinatrice chiede che i punti 1.4.1, 1.4.2 con
alternativa 2.2 e 3.2, in fatto e in diritto, siano confermati, con contestuale
condanna per i relativi reati. L’avv. RAAP 1, all’ipotesi che il mandato di
gestione sia scaduto nel 2016, eccepisce che IM 1 ha sempre agito come gestore
patrimoniale, anche dopo tale periodo. L’imputato gestiva gli averi che gli
venivano affidati sulla base di un contratto di gestione. Gli atti comprovano
questo fatto. __________, consulente di __________, lo indica a maggio/giugno
2014 come gestore patrimoniale esterno. ACPR 1 nutriva piena fiducia nei
confronti di IM 1, gli aveva conferito un mandato conservativo per la gestione
dei suoi averi e mai gli aveva dato il suo consenso ad attingere dagli stessi
per uso personale. Le dichiarazioni in tal senso dell’accusatrice privata sono
state lineari e coerenti sia nell’ambito del suo verbale d’interrogatorio, sia
durante il verbale di confronto con l’imputato. D’altro canto, IM 1 ha ammesso
la chiusura del conto con bonifico a favore della relazione a lui intestata e
di avere prelevato in contanti i soldi della cliente. ACPR 1 non sapeva del
conto “Pool”. Del resto, __________, il commercialista, conferma questa
circostanza: “ACPR 1, saputa la cosa era molto arrabbiata”. La cliente
voleva indietro il suo denaro. IM 1 afferma si averlo fatto per la
sicurezza della cliente e adduce che ha agito in modo tracciabile, potendosi
vedere la destinazione che aveva dato agli averi della stessa. __________, come
detto, ha confermato che la cliente nulla sapesse del trasferimento dei suoi
averi sul conto personale dell’imputato. Del resto, “non era con questo
trasferimento che si sarebbero salvate capre e cavoli”. L’avv. RAAP 1
prende atto che le richieste di risarcimento da lei avanzate per conto della
sua assistita sono state riconosciute dall’imputato. Postula, pertanto,
l’accoglimento dell’istanza di risarcimento. Precisa che il danno economico
subito da ACPR 1 è stato ingente. Ella è stata ferita da una persona che
reputava amica. L’imputato ha assunto un comportamento deprecabile sia durante
Fatti
i fatti di cui all’atto di accusa, sia dopo l’emanazione dello stesso. IM 1 non
si è mai scusato con ACPR 1. La lettera del 24.02.2020 è stata vissuta
malissimo dall’accusatrice privata. L’avv. RAAP 1 chiede che l’atto di accusa
sia confermato per quanto attiene ai punti concernenti la sua assistita con
conseguenti condanne per l’imputato. Ribadisce, infine, la richiesta di ACPR 1
a che le siano riconosciute le pretese di risarcimento contenute nell’istanza
presentata al dibattimento dalla legale, annessa al presente verbale quale doc.
dib. 3, Precisa che l’importo di euro 60'360 va rivisto alla luce della
correzione dell’atto di accusa fatte oggi in aula all’inizio del dibattimento;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: premette che aveva preparato un’introduzione che, alla luce del
taglio dato alla requisitoria dalla PP, muterà ritendo sia importante
focalizzare l’attenzione sulle seguenti considerazioni. È vero che IM 1 dovrà
rispondere di appropriazioni indebite ovvero di un reato in cui l’autore si
appropria di qualcosa ai danni di una persona della quale ha leso la fiducia.
La Pubblica accusa, tuttavia, nel suo intervento ha dimenticato di trattare il
trascorso e la personalità dell’imputato. Nella requisitoria sono analizzati
solo gli ultimi anni di IM 1. L’imputato ha sbagliato, tuttavia, prosegue il
difensore, nel suo prima verbale di arresto abbiamo già delle sue ammissioni di
colpevolezza. È vero che IM 1 non è stato lineare però, di fondo, se leggiamo i
verbali agli atti, IM 1 riconosce di aver sbagliato. Il difensore comprende
l’arrabbiatura di chi ha perso i soldi. Evidenzia, tuttavia, come al momento
dei fatti in discussione ci trovavamo in un periodo dove un po’ tutti i gestori
patrimoniali non solo erano preposti alla gestione dei patrimoni loro affidati,
ma venivano sollecitati a trovare una soluzione anche in altri ambiti. Ciò ha
comportato che anche diversi gestori patrimoniali si sono trovati nei pasticci.
Nel caso di specie, IM 1 ha subito la pressione di chi si trovava nei guai
perché in affanno col fisco germanico. Il difensore, diversamente da quanto
sostenuto in requisitoria dalla PP, ribadisce che l’imputato non ha mentito ma
ha riconosciuto le sue colpe. Egli è un incensurato di 60 anni che ha
sbagliato. Il suo agire va, tuttavia, contestualizzato. La difesa passa, di seguito,
in rassegna le imputazioni a carico dell’imputato. Premette che non sono
contestati i punti 1.3.1 e 1.3.2 dell’atto di accusa. Quanto ai punti 1.4.1 e
1.4.2 dell’atto di accusa, essi sono ammessi in diritto con precisazioni. Con
riferimento al punto 1.1 __________ non si è costituito accusatore privato. Non
è contestato il trasferimento bancario dalla relazione “Viaggi”
intestata al cliente presso __________ alla relazione “Cambio” presso __________
intestata allo stesso imputato, così come non sono contestati i prelevamenti
per scopi personali da parte di quest’ultimo. Resta il fatto che IM 1, nel suo
verbale del 19.06.2019 a pag. 2 righe 39-41, ha dichiarato che “avevamo
concordato che io gli avrei restituito i soldi, cosa che ho fatto
progressivamente. Mi resta da saldare circa Euro 150'000.- ”. D’altro
canto, IM 1, nel verbale del 18.09.2019 a pag. 5 righe 18-20, ha pure affermato
agli inquirenti che “__________ mi aveva detto di fare ciò che volevo, di
trasferire i soldi anche sul mio conto e poi di far ritornare i soldi alla __________.
Anche di questa cosa la vedova ne era al corrente”. Dal profilo
procedurale, resta il fatto che non vi è stato alcun confronto fra il cliente e
l’imputato. __________ ha inviato una e-mail in cui si asserisce che l’importo
dovuto è esigibile a fine 2020. Né è utile fare un confronto con la vedova __________
per sapere quali siano stati i termini dell’accordo. In applicazione del
principio “in dubio pro reo” deve quindi ritenersi
accertata
l’esigibilità per fine 2020. Ne deriva il proscioglimento di IM 1 dal reato di
cui al punto 1.1 dell’atto di accusa. A titolo sussidiario, il difensore,
ritenuto il mancato confronto con la vedova __________, e sempre in
applicazione del principio “in dubio pro reo”, chiede che l’importo
malversato sia contenuto ad Euro 150'000.-, essendo quanto ascritto in
eccedenza da ritenersi restituito. In relazione al punto 1.2 dell’atto di
accusa, ovvero quello relativo a presunte malversazioni per fr. 116'239,51 ai
danni di __________, il rapporto fiduciario fra questi e l’imputato era stato
saldato e durante il prossimo incontro si sarebbe dovuto fare il punto della
situazione. Non sono date, pertanto, in questo caso né dal profilo oggettivo né
da quello soggettivo gli elementi costitutivi del reato di appropriazione
indebita. __________ si è detto impossibilitato a venire in Svizzera. Agli
inquirenti non è stato possibile interrogarlo. Anche in questo caso, prosegue
la difesa, vi è stato un accordo che ha stabilito l’esigibilità per fine 2020.
Del resto, __________ non si è costituito accusatore privato. IM 1 ha ammesso
che non ha saldato tutto e che andranno analizzati i relativi conteggi. Resta
il fatto che, tenuto conto della versione più favorevole all’imputato, questi,
a mente del difensore, va prosciolto anche per i fatti di cui dal punto 1.2
dell’atto di accusa. Venendo ai punti 1.3.1 e 1.3.2 dell’atto di accusa, __________
era al corrente sia del prelevamento da parte dell’imputato del suo denaro, sia
del conseguente trasferimento dello stesso sul conto __________ in Svizzera. Il
difensore rinvia al riguardo al verbale di confronto 09.07.2019 pag. 3 righe
38-41. Ribadisce, tuttavia, che questi due punti dall’atto di accusa non sono
contestati. Con riferimento al punto 1.4 dell’atto di accusa, il difensore non
contesta in linea di principio il reato di appropriazione indebita ascritto al
suo assistito. Rileva tuttavia che non era certo quando l’imputato avrebbe
dovuto restituire i soldi. ACPR 1 ha chiesto la restituzione del proprio denaro
dopo l’incontro con __________. L’appropriazione indebita riconosciuta da IM 1
ai danni di questa accusatrice privata ammonta, a detta dell’avv. DF 1, a fr.
787'821.-. È quindi da limitarsi a questo importo rispetto a quello indicato
nell’atto di accusa. I punti 1.5.1 e 1.5.2 dell’atto di accusa non sono
contestati dall’imputato. La difesa rileva, tuttavia, che __________ e __________
non si sono costituiti accusatori privati. Osserva, inoltre, che nell’atto di
accusa non è stato preso in considerazione l’importo restituito in contanti di
Euro 40'000.-. Vi è poi stata un’ulteriore restituzione da parte di IM 1 a __________
e __________ pari a fr. 48'000.-. Vista l’assenza di un confronto fra
l’imputato ed i clienti, in applicazione del principio “in dubio pro reo”,
l’importo complessivo malversato va ridotto, a mente del difensore, a fr.
398'000.-. Quanto al reato di truffa di cui al punto 2 dell’atto di accusa,
indicato dalla Pubblica accusa in alternativa ai punti 1.3.2 e 1.4.2 dell’atto
di accusa, il difensore rileva che in concreto non vi è inganno astuto e di
conseguenza non è realizzato il reato di cui all’art. 146 CP né verso __________,
consulente di __________, né verso ACPR 1, né verso __________. Le
malversazioni ammesse dall’imputato sono per intero da qualificarsi come
appropriazioni indebite e non come truffe. Con riferimento al punto 3 dell’atto
di accusa, il difensore eccepisce che IM 1, sia nel caso di cui al punto 3.1
sia in quello di cui al punto 3.2, ha consegnato a __________ per la chiusura
delle relazioni presso quell’istituto bancario con trasferimento dei rispettivi
saldi su un suo conto, “meri scritti”. Non si trattava di scritti con
valore probatorio accresciuto, né di documenti ai sensi dell’art. 110 cpv. 4
CP. Non era, inoltre, intenzione dell’imputato creare un documento falso ai
sensi dell’art. 251 CP. Il difensore chiede, pertanto, che il suo assistito sia
prosciolto da questo reato. Venendo alla commisurazione della pena, la difesa
premette che IM 1 “non intende nascondersi dietro a un dito”.
L’imputato, ieri, ha preso contatto con il figlio di ACPR 1 per porgergli le
sue scuse. Non contesta le pretese risarcitorie avanzate dall’accusatrice
privata. L’avv. DF 1 evidenzia di avere cercato di trovare una soluzione
economica con l’avv. RAAP 1 per tacitare ACPR 1, tuttavia l’attuale difficile
situazione finanziaria dell’imputato e il suo stato di detenzione non aiutano
in tal senso. A livello concreto non c’è la possibilità di una soluzione
economica. Qualora uscisse dal carcere e ritrovasse un lavoro potrebbe meglio
affrontare questo aspetto. Il difensore rileva che il suo assistito è
incensurato. IM 1 ha ammesso di avere illecitamente attinto ai soldi dei suoi
clienti. Lo ha fatto, prosegue la difesa, per far fronte ai costi elevati per
mantenere la ex moglie, priva di attività lavorativa, ed i figli agli studi.
Ora intende cercare di cambiare vita e di dedicarsi dal profilo professionale
ad altri settori come __________ oppure come __________. Il suo stato di
carcerazione non gli ha permesso, per ovvi motivi, di portare un contratto di
lavoro perfezionato in tal senso, tuttavia egli si è prodigato per trovare
un’occupazione (doc. dib. 4). IM 1 intende tornare ad __________ e
desidera anche riappacificarsi con la sua ex moglie. A mente della difesa,
facendo una comparazione con altri casi affini (segnatamente 72.2004.31 e
72.2007.83), tenuto conto del valore sottratto, le pene detentive inflitte in
precedenti giudizi sono variate dai 14 mesi e i 2 anni e 6 mesi. L’avv. DF 1 si
dice, pertanto, sorpreso dalla richiesta da parte della Pubblica accusa di una
pena di 4 anni di detenzione che ritiene eccessiva. Ricorda che una tale pena è
stata erogata a carico di un notaio che, seppur al beneficio delle attenuanti
del lungo tempo trascorso e della grave angustia, aveva pur sempre
indebitamente sottratto la considerevole cifra di 10 milioni di franchi. La
difesa evidenzia che nella commisurazione della pena da infliggere a IM 1
andrà, tra l’altro, considerato l’importo malversato e l’ammissione resa fin
dai primi verbali d’interrogatorio. L’avv. DF 1 precisa che il fatto che in
alcuni casi il proprio assistito sia caduto in confusione non deve andare a
discapito di quest’ultimo. Ricorda che l’imputato è in prigione da giugno del
2019. Tutto ciò considerato, postula una pena detentiva di 24 mesi, posta per
intero al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla
fissazione di un periodo di prova di lunga durata. Ribadisce che l’imputato non
si oppone alle pretese civili avanzate dell’accusatrice privata ACPR 1.
Considerato, in fatto ed in diritto
I. Vita, situazione
finanziaria e precedenti penali dell’imputato
1. Queste le
informazioni date agli inquirenti da IM 1 sulla sua situazione personale:
“…OMISSIS…”
(VI PP 03.6.2019, Al 11, p. 2 - 4).
A queste dichiarazioni l’imputato, in un successivo
interrogatorio, ha aggiunto tra l’altro di ritenere che la moglie abbia sospeso
la procedura di divorzio, dal momento che gli ha scritto una lettera
proponendogli di dimenticare tutto e di tornare assieme. Sempre a dire
dell’interrogato, anche il figlio __________, nel fargli visita, gli avrebbe
chiesto di ritornare a casa (VI PP 18.9.2019, Al 138, p. 4).
2. Al dibattimento, IM
1 ha confermato quanto dichiarato in sede d’inchiesta, precisando che la
procedura di divorzio con sua moglie è giunta a conclusione nel primo trimestre
di questo anno. È, pertanto, stata pronunciata una sentenza di divorzio. Sulle
sue prospettive di vita, egli si è così espresso:
"
R: Ci sono due possibilità concrete. Innanzitutto di rientrare
nella Svizzera tedesca a fine maggio, mi sono trasferito in __________ e ho la
possibilità di stare più vicino ai miei figli e poi con la mia ex moglie ho
comunque un buon rapporto. Per quanto riguarda la questione professionale, ho
completamente chiuso col vecchio mondo. Mi sono sempre interessato di __________.
E mi sono interessato di fare un corso di __________ per avere una formazione
in questo campo. C’è la possibilità di fare un corso a __________. Sono in
attesa di ricevere una risposta per avere un mandato nel settore __________ per
__________. E poi vorrei fare il __________.”
(VI dib., p. 1-2).
Considerandi
II. Circostanze
dell’arresto e prosieguo d’inchiesta
3.
Il 6 maggio 2019 ACPR
1.
ha sporto denuncia penale nei confronti di IM 1 per i reati di appropriazione
indebita (art. 138 cifra 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 1 CP), amministrazione
infedele (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) e falsità in documenti (art. 251 cifra 1
CP), sostenendo che questi si è indebitamente appropriato di denaro da lei
affidatogli in gestione. A mente della denunciante, IM 1 ha, all’insaputa della
cliente, trasferito l’intero patrimonio di quest’ultima pari a Euro
1'235'414.99, giacente presso __________, a favore di un’altra relazione presso
il medesimo istituto, relazione a lui intestata, per poi attingervi
indebitamente. Fra la documentazione sequestrata dagli inquirenti presso __________
a seguito della denuncia vi è il formulario A dal quale IM 1 risulta avente
diritto economico dei predetti averi. Gli estratti conto attestano che il
patrimonio di ACPR 1 è stato eroso mediante disinvestimenti e prelievi a
contanti riducendosi a luglio 2018 a fr. 35'000 con chiusura della relazione al
9.
luglio 2018. Dalla documentazione sequestrata presso __________ è risultato, inoltre,
che a partire dal 2015, ovvero quando l’imputato disponeva già di una procura
generale sulla relazione di ACPR 1, sono stati eseguiti dei prelievi per oltre
fr. 200'000, nonostante la cliente abbia dichiarato agli inquirenti di avere da
lui ricevuto complessivamente, in tre o quattro occasioni, importi che variano
fra fr. 4'000 a fr. 10'000.-, Sulla relazione bancaria intestata all’imputato,
in sede istruttoria è emerso inoltre che egli ha trasferito anche il patrimonio
dei signori __________ pari a circa Euro 340'000.- apparendo anche in questo
caso avente diritto degli averi.
Il 3 giugno 2019 IM 1 è stato fermato dalla Polizia cantonale
presso la sua residenza di __________ a seguito dell’emanazione in data 29
maggio 2019 da parte della PP PP 1 di un mandato di accompagnamento coattivo
per essere sentito in qualità di imputato.
Nel prosieguo dell’inchiesta, stando alla tesi accusatoria, sono
emerse ulteriori potenziali vittime di indebiti prelievi di denaro da parte
dell’imputato. I clienti hanno, inoltre, contestato di aver beneficiato delle
restituzioni di denaro così come ipotizzate dall’imputato e di aver autorizzato
questi a trasferire gli importi dati in gestione a favore del conto a lui
intestato.
Messo a confronto con le risultanze dell’istruttoria nel corso
dell’intera inchiesta, IM 1 ha rilasciato agli inquirenti solo delle parziali
ammissioni.
4.
In data 5 giugno
2019.
il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la richiesta di
carcerazione preventiva formulata dalla PP il giorno precedente, constatando la
presenza di sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a carico di IM 1 e
considerando sussistere sia un pericolo di collusione sia un pericolo di fuga
(AI 24). Il rischio di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva hanno
poi indotto il predetto giudice a prorogare la carcerazione preventiva in data
17.
luglio 2019 fino all’8 ottobre 2019 (AI 98).
Su istanza del difensore dell’imputato, il 24 settembre 2019 la PP
ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena detentiva a partire dal
giorno successivo (AI 144).
5.
Con l’atto d’accusa
277/2019 del 30 dicembre 2019, la PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati
citati in ingresso (doc. TPC 1).
III. Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
6.
Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi,
Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art.
10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n.
47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta
liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid.
2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62,
n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio
2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10,
n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer,
Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di
cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del
10.
maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come
sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un
ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b;
STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
7.
In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile
2002.
consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo
un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e
preciso, una conclusione circa la sussistenza
o meno
del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277;
Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid.
4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione
che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni
confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una
testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non
libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4;
CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in
re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di
sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche
interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).
8.
Il principio della
presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14.
cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile
2002.
consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.
88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove
conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.
2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre
2009.
consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del
13.
giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1.
settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n.
233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83,
pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art.
10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n.
9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n.
47, pag. 73).
IV. Fatti in parte contestati
e relativi accertamenti della Corte
9.
IM 1 è solo in parte
reo confesso avendo ammesso al dibattimento, così come già nel corso
dell’inchiesta, solo una parte dei fatti contestatigli dalla Pubblica accusa.
Di seguito, sono argomentati gli accertamenti fattuali della Corte con
riferimento ai singoli capi d’imputazione.
Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ (punto
1.1
AA)
10.
IM 1 non contesta di
aver trasferito gli averi di __________ dalla relazione bancaria “Viaggi”
intestata al cliente presso __________ alla relazione “Cambio” presso la __________
intestata allo stesso imputato. Egli neppure contesta che abbia prelevato da
quest’ultimo conto per scopi personali.
L’imputato ha dichiarato, nel verbale del 18.09.2019 a pag. 5
righe 18-20, che “__________ mi aveva detto di fare ciò che volevo, di
trasferire i soldi anche sul mio conto e poi di far ritornare i soldi alla __________.
Anche di questa cosa la vedova ne era al corrente”. A suo dire, __________ era
d’accordo in merito al trasferimento dei soldi sul suo conto, vale a dire
quello intestato a IM 1, ma non sapeva invece dei prelevamenti poi indicati
nell’atto di accusa. Ciò perché era morto. Lo stesso vale, sempre stando alle
dichiarazioni dell’imputato, per i prelevamenti eseguiti mentre era in vita. IM
1.
è stato chiaro: “li ho fatti senza che lui lo sapesse”.
L’imputato ha cercato, in aula, inizialmente di addurre una
giustificazione: siccome aveva a suo dire arricchito il cliente e la moglie,
questi gli avevano detto “fai quello che vuoi, per noi non è importante”.
Sennonché, questa libertà non si concilia con l’accordo di
restituzione fatto, poi, con la vedova. L’imputato, nel suo verbale del
19.06.2019
a pag. 2 righe 40-41 (AI 57), ha dichiarato che con ella “avevamo
concordato che io gli avrei restituito i soldi, cosa che ho fatto
progressivamente. Mi resta da saldare circa Euro 150'000.- ”.
Si aggiunga che l’imputato ha dichiarato che al momento dei
prelevamenti non aveva la disponibilità per restituire i soldi al cliente.
Certo, al dibattimento ha affermato che avendo concordato il
termine al 31.12.2020, se non fosse stato in carcere, avrebbe avuto a
disposizione 19 mesi per ridare il denaro. Ha spiegato che nel mondo della
finanza le cose vanno molto veloci, sono come 5 anni ordinari.
Ma il punto è proprio questo. L’accordo è stato fatto con la
vedova dopo la morte di __________, nel 2016, dopo i prelevamenti.
Ora, IM 1 non poteva escludere in alcun modo, al momento in cui ha
eseguito i medesimi, che il cliente chiedesse la restituzione del suo capitale,
così come d’altra parte fatto poi da __________. In quel periodo non c’era già
l’accordo con scadenza al 2020. Nel momento in cui ha eseguito i prelevamenti,
egli lo ha fatto sapendo che non poteva far fronte a un’eventuale domanda di
restituzione. Sue ipotesi future di guadagno, e va sottolineato, mere ipotesi,
non possono certo sanare quanto appena esposto.
Nulla muta quanto dichiarato dall’imputato al dibattimento, ossia
che non vi sarebbe stato alcun problema a trovare un accordo per posticipare la
data della restituzione.
Infatti, confrontato con l’email di __________ alla PP (doc. TPC
13), l’imputato ha così risposto:
“Non so come intendesse questa questione dell’'angelegt' ma io do
per scontato che ritenesse la scadenza del 31.12.2020 come il momento in cui
avrebbe dovuto disporre dei soldi. Non era importante come era investito il
denaro, se in oro o altre cose”.
È lo stesso imputato che parla di “investito”, “se in oro o altre
cose”. Certamente, non si tratta di un investimento il consumo del capitale per
proprie spese personali.
Va precisato, poi, che l’imputato non poteva ragionevolmente
credere di attribuirsi la disposizione, a suo piacimento, del capitale del
cliente per il semplice fatto che un rimborso complessivo non era, a suo
avviso, compatibile con l’esigenza di tutelare il patrimonio dal fisco tedesco.
Ciò già solo per il fatto che lo Stato tedesco poteva in ogni momento decidere
per un condono e questo avrebbe potuto comportare la dichiarazione fiscale dei
valori.
A tutto ciò si aggiunge che durante l’inchiesta IM 1 aveva
affermato di avere capito di avere sbagliato dal profilo penale e che è
corretto che i soldi li avrebbe dovuti lasciare sul conto e prendere al massimo
le sue commissioni. Dopo avrebbe dovuto valutare con la vedova per la nuova
situazione fiscale.
Confrontato con tale sua dichiarazione, al dibattimento l’ha
confermata.
Per quanto concerne l’importo eventualmente restituito alla
vedova, va detto chiaramente che, al contrario di quanto affermato dalla
difesa, lo stesso avrebbe valenza solo a livello di determinazione della colpa,
non per fissare l’importo di cui IM 1 si è indebitamente appropriato. Infatti,
il reato di appropriazione indebita è un “Tätigkeitsdelikt”. In altre parole,
esso è già dato al momento in cui è effettuata l’appropriazione.
In fase d’inchiesta, come visto, l’imputato ha asserito: “Mi resta
da saldare circa Euro 150'000.-”. Al dibattimento IM 1 ha inizialmente
affermato di aver restituito a __________ Eur 150'000.-. Confrontato con il
contenuto dell’email di cui si è già detto, ove la vedova asserisce di nulla
avere ricevuto dall’imputato, questi ha dichiarato, dopo lunga riflessione, di
non essere sicuro dell’importo che ha restituito e si è scusato per questo.
La Corte ha quindi reputato non esservi stata restituzione alcuna.
La contestazione procedurale sollevata dalla difesa solo in
arringa sul mancato confronto fra IM 1 e la vedova della parte lesa cade nel
vuoto, avendo, come visto, la Corte fondato il proprio giudizio di colpevolezza
sulle dichiarazioni dello stesso imputato nonché sui riscontri oggettivi, fra
cui gli estratti bancari, suffraganti queste ultime.
Confronto, del resto, che per questa come per le altre imputazioni
di cui si dirà in seguito, non è stato chiesto dalla difesa né nell’ambito
dell’istanza di notifica delle prove né al dibattimento.
I fatti di cui al punto 1.1 dell’atto di accusa sono, pertanto,
qui accertati così come ascritti all’imputato.
Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ (punto
1.2
AA)
11.
IM 1, con riferimento
all’imputazione di cui al punto 1.2 dell’atto di accusa, contesta la
realizzazione degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita
sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. L’imputato afferma che il
rapporto fiduciario fra lui e __________ era stato saldato per poi precisare
che in un prospettato incontro, mai avvenuto, i due avrebbero dovuto fare il
punto della situazione, ritenendo possibile che esistesse ancora un residuo da
ridare. L’esigibilità dell’importo da restituire, sempre a mente dell’imputato,
era inoltre stata da entrambi concordata per fine 2020, circostanza che
sarebbe, sempre secondo IM 1, suffragata dal fatto che __________ non si è
costituito accusatore privato nel procedimento in discussione. IM 1, pur non
disconoscendo di non aver estinto per intero il suo debito di restituzione,
eccepisce l’assenza in istruttoria di un’analisi dei relativi conteggi, ciò che
a suo dire impone, tenuto conto della versione a lui più favorevole, il
proscioglimento per i fatti di cui dal punto 1.2 dell’atto di accusa.
Alla domanda se il cliente era al corrente che tratteneva degli
importi per sé, l’imputato ha risposto: “non lo so. Era una situazione “Win -
Win”, di vantaggio per tutte e due le parti. Da un lato io avevo la mia libertà
e dall’altro essi avevano il loro vantaggio. Questo secondo la mia percezione.
L’importante è che i soldi venivano restituiti il giorno “x”. Non so se lui
sapesse oppure se addirittura non gli interessasse”.
Questo è quanto dichiarato da IM 1, ovvero che si è trattato di
una sua “percezione”. Ha sostenuto di non sapere se il suo cliente fosse al
corrente delle trattenute dell’imputato.
IM 1 giustifica i suoi prelevamenti affermando che avrebbe sempre
rispettato le scadenze e che, come già ricordato, a __________ avrebbe
restituito tutto, potendo tutt’al più sussistere un residuo dovuto.
Ora, anche qui, vale quanto spiegato per il cliente __________. Al
momento dei prelievi l’imputato non poteva escludere che __________ gli
chiedesse la restituzione del capitale.
Ma vi è di più. Al dibattimento la Corte ha ricordato all’imputato
che durante l’inchiesta, alla domanda della PP che gli aveva fatto notare che
si era appropriato della metà dei prelievi e poi di quanto trasferito sul conto
postale, ha risposto: confermo di aver preso questi soldi e non dovevo farlo. IM
1.
ha risposto: “genau”.
Quanto alla restituzione dell’importo di fr. 116'239.51,
l’imputato ha affermato in un primo tempo di aver proceduto alla medesima.
Fattogli notare che ancora nello scritto doc. TPC 15 __________ ha affermato di
non avere ricevuto il versamento, ha tuttavia risposto che se ci sono delle
differenze, le appianeremo nel prossimo incontro. Sulla base delle stesse
dichiarazioni dell’imputato, non si può quindi credere che tale restituzione
sia avvenuta.
Il fatto che __________ si sia detto impossibilitato a venire in
Svizzera e che, pertanto, non sia stato possibile agli inquirenti interrogarlo,
nulla cambia ai fini del predetto accertamento fattuale, essendo questo fondato
su quanto detto dallo stesso imputato e sui riscontri oggettivi, segnatamente i
relativi estratti bancari. Ciò che permesso di prescindere dal predetto
confronto.
I fatti di cui al punto 1.2 dell’atto di accusa sono, pertanto,
qui accertati così come ascritti all’imputato.
Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ (punti
1.3.1
e 1.3.2 AA)
12.
IM 1 è reo confesso
avendo ammesso in inchiesta e poi confermato al dibattimento i fatti
contestatigli dalla Pubblica accusa, precisando tuttavia che __________ era a
conoscenza sia del prelevamento da parte dell’imputato del suo denaro, sia del
conseguente trasferimento dello stesso sul conto __________ in Svizzera come
confermato dalla cliente nel verbale di confronto 09.07.2019 pag. 3 righe 36-41
(AI 92).
L’attendibilità della confessione di IM 1 è suffragata dalle
risultanze processuali, segnatamente dalla sostanziale linearità e coerenza
delle dichiarazioni dell’imputato, dalla versione di __________ nonché dalla
documentazione bancaria agli atti.
Ne deriva che la Corte ha accertato i fatti così come esposti al
punto 1.3 dell’atto di accusa.
Per il resto, nessuna risultanza istruttoria induce a ritenere che
l’imputato abbia nel frattempo restituito anche solo una parte del denaro
affidatogli da __________.
Ascritta appropriazione indebita a danno di ACPR 1 (punti 1.4.1
e 1.4.2 AA)
13.
IM 1 ammette in linea
di principio il reato di appropriazione indebita contestatogli al punto 1.4
dell’atto di accusa, pur precisando che non gli era certo quando avrebbe dovuto
procedere alla restituzione del denaro e che la richiesta del denaro da parte
di ACPR 1 è avvenuta solo dopo l’incontro che c’è stato alla presenza di __________.
L’imputato ne limita lo scoperto a fr. 787'821.-.
Anche in questo caso l’attendibilità dalle sostanziali ammissioni
di colpevolezza da parte dell’imputato è suffragata dalle emergenze
istruttorie, segnatamente dalla versione di ACPR 1
nonché dalla
documentazione bancaria agli atti.
Pure con riferimento a questa cliente non trova accoglimento la
richiesta dell’imputato di detrarre dall’importo del reato di appropriazione
indebita quanto si dovesse accertare aver nel frattempo restituito IM 1 a
questa cliente. Tale argomentazione non può essere seguita per le stesse
motivazioni esposte sopra per il cliente __________, alle quali si rinvia.
Resta il fatto che nella commisurazione della pena si è ad ogni
modo tenuto conto delle restituzioni eseguite in favore di ACPR 1, pari a 19
lingotti d’oro da 500 grammi l’uno e complessivi Eur 300'034.84.
I fatti di cui ai punti 1.4.1 e 1.4.2 dell’atto di accusa sono,
pertanto, qui accertati così come ascritti all’imputato, con le sole modifiche,
apportate con l’accordo delle parti ed evidenziate in ingresso nel presente
giudizio, limitate agli importi ivi indicati ovvero per il punto 1.4.1 “Eur
60'340.- pari a fr. 66'548.98” anziché “Eur 60'360.- pari a fr. 66'574.93” e
“per complessivi Eur 180'054.- equivalenti a fr. 197'123.12” anziché “per
complessivi Eur 180'074.- equivalenti a fr. 197'145.72” nonché per il punto
1.4.2
“pari a un importo di fr. 1'517'349.35”, anziché “pari a un importo di
fr. 1'517'371.95”.
Ascritta appropriazione indebita a danno di __________ e __________
(punti 1.5.1 e 1.5.2 AA)
14.
IM 1 non contesta i
fatti di cui ai punti 1.5.1 e 1.5.2 dell’atto di accusa, pur evidenziando la
circostanza che __________ e __________ non si sono costituiti accusatori
privati. Eccepisce, tuttavia, che l’imputazione non considera l’importo ch’egli
ha restituito in contanti di Euro 40'000.-, né un’aggiuntiva sua restituzione
pari a fr. 48'000.-. Per l’imputato, inoltre, vista l’assenza di un confronto
con questi clienti, in applicazione del principio “in dubio pro reo”
l’importo complessivo malversato va ridimensionato a fr. 398'000.-.
Trattasi di un riconoscimento di colpevolezza del tutto credibile,
essendo le ammissioni dell’imputato confermate in modo inequivocabile dalle
risultanze d’inchiesta, segnatamente dallo scambio di messaggi dell’imputato
con i clienti __________
nonché dalla pertinente documentazione bancaria
in atti.
Da respingere è la richiesta da parte di IM 1 di scomputare
dall’importo del reato di appropriazione indebita quanto egli ha a suo dire
restituito ai clienti. Si richiamano anche in questo caso, fatti i debiti
mutamenti, le argomentazioni già sviluppate da questa Corte per il cliente __________.
È nell’ambito della commisurazione della pena da infliggere
all’imputato che si è tenuto conto delle restituzioni eseguite in favore di __________
e __________, pari a 3 lingotti d’oro da 500 grammi l’uno ed Euro 30'000.-.
Infine, è vero che i clienti __________ e __________ non sono
stati interrogati dagli inquirenti e che non vi è stato un loro confronto con IM
1.
Tuttavia questa Corte, come per gli altri clienti indicati nell’atto
d’accusa, ha potuto prescindere da tale confronto ai fini del presente
accertamento fattuale, poggiando quest’ultimo sulle ammissioni di colpevolezza
dello stesso imputato confortate dalle emergenze istruttorie.
I fatti di cui al punto 1.5.1 e 1.5.2 dell’atto di accusa sono, di
conseguenza, qui accertati così come ascritti all’imputato.
Ascritta falsità in documenti di cui ai punti 3.1 e 3.2 AA
15.
Per quanto concerne
l’accusa di falsità in documenti, IM 1 ha riconosciuto sia di avere aggiunto il
2.
febbraio 2016 a __________, su un foglio precedentemente firmato in bianco da
__________, il contenuto, ch’ella ignorava, in cui si indicava la volontà di
quest’ultima di estinguere la relazione presso __________ e di trasferire il
saldo su una relazione a lui intestata, sia di avere aggiunto il 13 dicembre
2016.
a __________ su un foglio precedentemente firmato in bianco da ACPR 1, il
contenuto a lei ignoto in cui si indicava la volontà di quest’ultima di
chiudere la relazione presso __________ e di trasferire il saldo a favore di
una relazione a lui intestata.
L’imputato ha, pure, riconosciuto di avere fatto uso di entrambi i
documenti, trasmettendoli al consulente __________.
Ne consegue che, nella
sostanza, trovano conferma i fatti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell’atto di
accusa.
V. In diritto
16.
In merito ai capi
d’imputazione si ricorda, in diritto, come:
16.1
giusta l’art. 12 cpv. 2 CP
commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e
volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il
realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;
16.2
giusta l’art. 138 cifra 1 CP
chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una
cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a
profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con
una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della
comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. Ai sensi della cifra
2.
del disposto testé menzionato il colpevole è punito con una pena detentiva
sino a dieci anni o con una pena pecuniaria se ha commesso il fatto in qualità
di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di
patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un
commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.
16.3
Giusta l’art. 251 cifra
1.
CP chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una
persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma
autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente
alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di
un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria.
VI. Colpevolezza
17.
la Corte ha deciso
quanto segue.
17.1
In merito all’imputazione di
cui al punto 1 dell’AA, IM 1 è stato riconosciuto colpevole di appropriazione
indebita aggravata ripetuta per avere,
avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per
procacciare a sé un indebito profitto, ripetutamente indebitamente impiegato a
profitto proprio e di terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati,
per complessivi fr. 2'656'363.24 al cambio dell’epoca.
Questa sua condanna si basa essendo pacificamente realizzate le
condizioni oggettive e soggettive di legge, sulla base delle risultanze
processuali cosi come evidenziate ai considerandi da 9 a 14.
Il reato di appropriazione indebita è stato realizzato da IM 1
nella sua forma aggravata, avendo l’imputato agito come gestore di patrimonio.
Qualificazione invero neppure contestata dalla difesa.
Basti qui ricordare l’esistenza delle commissioni di gestione, il
rendiconto con l’indicazione “Treuhandsmandat”, nonché i riferimenti a
investimenti in prodotti strutturati.
Quanto al reato di truffa (punto 2 dell’AA), proposto dalla PP in
via alternativa ai punti 1.3.2 e 1.4.2, è vero che in caso di concorso, qualora
l’affidamento dei valori si fondi su un atto giuridico nullo, va ritenuto il
reato di truffa, tuttavia, nel caso concreto, l’affidamento era preesistente al
trasferimento del patrimonio fondato sul falso materiale e la validità di tale
affidamento non è venuta meno a seguito del medesimo.
17.2
Venendo all’imputazione di cui
al punto 3 dell’atto di accusa, l’agire di IM 1 ha realizzato gli elementi
costitutivi previsti dall’art. 251 cifra 1 CP sia dal profilo soggettivo che da
quello oggettivo.
Siamo in presenza di scritti destinati e atti a provare un fatto
di portata giuridica. Si tratta, inoltre, chiaramente di un falso materiale
eseguito con dolo, nell’ambito del quale non è richiesto un valore probatorio
accresciuto del documento falsificato.
L’imputato è, quindi, stato riconosciuto colpevole di falsità in
documenti per avere, a __________, il 2 febbraio 2016 e il 13 dicembre 2016,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusato dell’altrui firma
autentica e meglio rispettivamente di quella di __________ nonché di quella di ACPR
1.
per formare documenti suppositizi, nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di
tali documenti come meglio descritto al considerando 15.
VII. Colpa, prognosi, pena
18.
In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
18.1
giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la
durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena
detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36
segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv.
2.
di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che
la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;
18.2
ai sensi dell’art. 43 CP il
giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un
anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. La parte
sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla
concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla
parte da eseguire;
18.3
giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del
reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione;
18.4
giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se
per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più
pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per
il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo
vincolato al massimo legale del genere di pena;
18.5
giusta l’art. 51 CP il giudice
computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento
in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere
corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).
19.
La colpa di IM 1 con
riferimento al reato di appropriazione indebita aggravata ripetuta è
tendenzialmente alta.
Dal profilo oggettivo, l’entità dell’appropriazione indebita, pari
a complessivi fr. 2'656'363.24, è cospicua. L’agire illecito si è, inoltre,
protratto su diversi anni, dal 2012 al 2016, ed è stato di una certa intensità
sia considerato l’importante numero di operazioni indebite sia considerato il
numero non trascurabile di clienti malversati.
Venendo all’aspetto soggettivo, la Corte non crede che IM 1 abbia
intessuto relazioni interpersonali con i clienti, perlopiù facoltosi, già con
lo scopo di approfittarne. Prova ne è che, prima del reato, preesisteva da
lungo tempo un rapporto di amicizia con gli stessi. Resta il fatto ch’egli ha
agito con dolo abusando della consolidata e cieca fiducia riposta in lui da chi
lo reputava come “un familiare”. L’imputato ha, quindi, avuto gioco facile nel
far leva sui sentimenti mal riposti di coloro che subivano il suo ascendente.
Egli ha dimostrato così una certa assenza di scrupoli, in un caso spingendosi
finanche a sottrarre denaro anche dopo la morte del cliente, approfittando
cinicamente delle disgrazie altrui.
In relazione al reato di falsità in documenti, la colpa di IM 1 è
di contro stata considerata di grado medio, ritenute le circostanze e le
modalità dell’agire e considerato il numero di episodi imputati che è tutto
sommato circoscritto.
Sempre nella commisurazione della pena, con riferimento ai fattori
legati all’autore (Täterkomponenten), va detto che l’imputato aveva gli
strumenti per condurre una vita onesta. Egli, dopo aver fatto carriera in
banca, oltre a beneficiare di una solida situazione patrimoniale a __________,
era arrivato a ricoprire presso __________ la posizione di “associate director”
nel settore della consulenza alla clientela provata. Nonostante fosse nella
condizione di proseguire sulla via della legalità, ha scelto di agire
nell’illegalità.
A suo favore, si è tenuto conto della parziale collaborazione
processuale come pure del fatto ch’egli abbia restituito a ACPR 1, 19 lingotti
d’oro da 500 grammi l’uno e complessivi Eur 300'034.84 ed in favore di __________
e __________, 3 lingotti d’oro da 500 grammi l’uno ed Euro 30'000.-.
Ciò premesso, alla luce del quadro edittale e del concorso tra i
reati, IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il
carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.
20.
Venendo alla disamina
di un’eventuale sospensione della pena detentiva, ove esistono, sulle
prospettive di recupero dell’autore, dei fondati dubbi che, tuttavia, non
giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi
chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione
parziale.
In concreto l’imputato, sebbene sia nel corso dell’inchiesta sia
al dibattimento ha sconfessato in più occasioni perfino se stesso, ha in parte
riconosciuto le proprie colpe, dimostrando una certa presa di coscienza della
gravità degli atti commessi.
Egli ha, inoltre, restituito una parte del maltolto, ciò che
induce questa Corte a sostenerne la prognosi con l’effetto educatore e,
contemporaneamente, dissuasivo di una pena parzialmente sospesa.
La parte di pena da espiare è stata fissata in 18 mesi, da dedursi
il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. Per il
rimanente, essa è sospesa con un periodo di prova di 3 anni.
VIII. Pretese civili
21.
Le pretese civili
avanzate al dibattimento dall’AP ACPR 1, non contestate dall’imputato, sono
state integralmente accolte.
IX. Indennità ai sensi degli
artt. 429 e 431 CPP
22.
Alla luce dell’esito
del giudizio, non è concessa alcuna indennità a IM 1 ai sensi degli art. 429 e
431.
CPP.
X. Sequestri e confische
23.
È ordinato, a
passaggio integrale della presente sentenza, il dissequestro del telefono
cellulare marca Iphone 6S Plus IMEI __________ con carta SIM inserita (reperto
no. 74236), dell’Ipad Air con custodia IMEI __________ (reperto no. 74237), del
PC HP Pavillon all-in-one __________ (reperto no. 74794), con la precisazione
che i predetti dispositivi saranno da restituire previa cancellazione dei dati
della memoria e delle schede con anticipo dei costi da parte dell’imputato.
In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il
mantenimento agli atti dei reperti probatori 74785, 74786, 74787, 74788, 74789,
74790, 74791, 74792, 74793, 74795, 74796, 74797, 74798, 74800, 74801, 74802,
mentre la mappetta trasparente contenente doc. cartacea __________ (reperto
74799) è dissequestrata a favore dell’avente diritto.
XI. Retribuzione del
difensore d’ufficio
24.
Giusta l’art. 135 cpv.
2.
CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del
difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi
del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a
rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4
lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la
retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).
25.
Quo alla
determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art.
132.
CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di
assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della
tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF
1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e
sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3
di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato
sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriannuale
giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale
autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la
retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo
impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1
consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009
consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In
applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito
il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del
mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il
dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto
penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della
CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione
del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono
rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare
eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve
assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007
del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017
consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e
dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore
d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione
incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da
questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.
26.
Si premette che l’avv.
__________, patrocinatore d’ufficio dell’imputato prima che in rappresentanza
di quest’ultimo subentrasse quale difensore di fiducia l’avv. DF 1, non ha
interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396
cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario nonché delle
sue spese e trasferte da parte della Corte.
Si ricorda che l’avv. __________ ha presentato la nota
professionale 13 dicembre 2019, che è stata tassata per fr. 14'808.50, e meglio
per fr. 13'095.- a titolo di onorari, per fr. 654.75 a titolo di spese e per
fr. 1’058.75 a titolo di IVA (7,7%).
Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone
Ticino l’importo di fr. 14'808.50.
XII. Tassa di giustizia e
spese
27.
Gli oneri processuali
sono posti per intero a carico del condannato.
Visti gli art. 12, 40, 43, 44,
47, 49, 51, 138 cifra 1 e 2, 251 cifra 1 CP;
135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG
sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
appropriazione indebita
aggravata, ripetuta
per essersi,
avendo agito nella sua qualità di gerente di patrimoni e per
procacciare a sé un indebito profitto,
ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio e di
terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati, per complessivi fr.
2'656'363.24 al cambio dell’epoca, e meglio per avere
1.1.1
in data 12.3.2012 a __________/__________
facendo trasferire a __________, dalla relazione cifrata n° __________
denominata VIAGGI intestata __________ presso __________ (poi
divenuta __________) alla relazione cifrata n° 10 __________ denominata
CAMBIO presso __________ a lui intestata, e quindi prelevando per suoi scopi
personali indebitamente impiegato i valori a lui affidati di complessivi fr.
495'197.90 al cambio dell’epoca, di cui titoli per fr. 492'013.40 e liquidità
per fr. 3'184.50;
1.1.2
nel periodo dall’11.4.2013
all’1.6.2016, a __________ e a __________ prelevando dalla relazione __________
presso __________ intestata a __________, sulla quale aveva potere di firma
individuale,
- in data
11.4.2013
Eur 15'060.-
- in data
2.5.2013
Eur 20'080.-
- in data
11.4.2014
Eur 16'064.-
- in data
22.4.2014
Eur 9'036.-
- in data
19.5.2014
Eur 9'036.-
- in data
23.6.2014
Eur 5'020.-
- in data
18.7.2014
Eur 8'032.-
- in data
23.3.2015
Eur 15'090.-
- in data
6.5.2015
Eur 15'090.-
- in data
8.6.2015
Eur 15'090.-
- in data
13.7.2015
Eur 15'090.-
- in data
17.8.2015
Eur 15'090.-
- in data
25.5.2016
Eur 15'090.-
trattenendo per ciascun prelievo metà della somma per suoi scopi
personali nonché predisponendo la chiusura della relazione e trasferendo il
saldo in data 1.6.2016 sulla relazione a lui intestata
n° __________
presso
__________ la somma di Eur 16'166.02, indebitamente impiegato Eur 86'434.-
equivalenti al cambio dell’epoca a fr. 98'370.40 e Eur 16'166.02, equivalenti
al cambio dell’epoca a fr. 17'869.11, per un equivalente totale di CHF
116'239.51 al cambio dell’epoca;
1.1.3
in data
25.9.2014, a __________, prelevando dalla relazione __________ presso __________
intestata a __________ sulla quale disponeva di potere di firma individuale Eur
19'000.- pari a CHF 22'948.20 al cambio dell’epoca, nonché trasferendo in data
5.2.2016
il saldo residuo di Eur 5'246.18 pari a fr. 5'825.36 al cambio
dell’epoca sulla relazione n° __________ a lui intestata presso __________,
indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di CHF 28'773.56 al cambio
dell’epoca;
1.1.4
nel periodo dal
18.11.2014
fino al 20.12.2016, a __________ e __________, prelevando dalla
relazione n° __________ presso __________, intestata a ACPR 1, relazione sulla
quale disponeva di potere di firma individuale, i seguenti importi:
- in data
18.11.2014
Eur 20'080.-
- in data
7.1.2015
Eur 15'090.-
- in data
16.2.2015
Eur 15'090.-
- in data
21.5.2015
Eur 15'090.-
- in data
25.6.2015
Eur 15'090.-
- in data
3.8.2015
Eur 15'090.-
- in data
2.11.2015
Eur 15'090.-
- in data
7.12.2015
Eur 10'060.-
trattenendo per ciascun prelievo metà della somma
per suoi scopi personali, indebitamente impiegato Eur 60'340.- pari a fr.
66'548.98 al cambio dell’epoca, e prelevando
- in data
18.1.2016
Eur 15'090.-
- in data
8.2.2016
Eur 15'090.-
- in data
25.4.2016
Eur 6'036.-
- in data
14.7.2016
Eur 13'078.-
- in data
24.8.2016
Eur 13'078.-
- in data
6.9.2016
Eur 12'072.-
- in data
10.10.2016
Eur 15'090.-
- in data
8.11.2016
Eur 15'090.-
- in data
5.12.2016
Eur 15'090.-
trattenendo per sé l’interezza della somma,
indebitamente impiegato Eur 119'714.- pari a fr. 130'570.79 al cambio
dell’epoca, per complessivi Eur 180'054.- equivalenti a fr. 197'123.12 al
cambio dell’epoca nonché, trasferendo in data 20.12.2016 il saldo della
summenzionata relazione presso __________ alla relazione a lui intestata n° __________
sempre presso __________, indebitamente impiegato la somma Eur 1'235'414.99
pari a un importo di fr. 1'320'226.23 al cambio dell’epoca, indebitamente
impiegato l’equivalente complessivo di fr. 1'517'349.35 al cambio dell’epoca;
1.1.5
nel periodo dal
29.12.2014
al 20.12.2016, a __________ e a __________, prelevando dalla
relazione n° __________ presso __________ intestata a __________ e __________
sulla quale aveva potere di firma individuale
- in data
29.12.2014
Eur 50'200.-
- in data
7.1.2015
Eur 15'090.-
- in data
10.2.2015
Eur 15'090.-
- in data
6.5.2015
Eur 15'090.-
- in data
8.6.2015
Eur 15'090.-
- in data
13.7.2015
Eur 15'090.-
- in data
17.8.2015
fr. 10'000.-
- in data
2.11.2015
Eur 15'090.-
- in data
7.12.2015
Eur 10'060.-
- in data
18.1.2016
Eur 10'060.-
- in data
8.2.2016
Eur 15'090.-
- in data
25.5.2016
Eur 8'048.-
- in data
6.9.2016
Eur 13'078.-
- in data
10.10.2016
Eur 15'090.-
- in data
8.11.2016
Eur 15'090.-
- in data
5.12.2016
Eur 15'090.-
trattenendo per ciascun prelievo metà della somma
per suoi scopi personali, indebitamente impiegato fr. 5'000.- ed Eur 121'173.-
pari a complessivi fr. 139'442.02 al cambio dell’epoca, nonché trasferendo in
data 20.12.2016 il saldo residuo della relazione summenzionata presso __________
alla relazione n° __________ a lui intestata sempre presso __________, indebitamente
impiegato la somma di Eur 336'275.58 pari a CHF 359'360.90 al cambio
dell’epoca, indebitamente impiegato l’equivalente complessivo di fr. 498'802.92
al cambio dell’epoca;
1.2
falsità in documenti
per avere,
a __________,
per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
abusato dell’altrui firma autentica per formare un documento
suppositizio, nonché fatto uso, a scopo d’inganno, di tali documenti,
e meglio,
1.2.1
a __________, in data
2.2.2016, aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da __________,
il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicata la volontà di
chiudere la sua relazione presso __________ con trasferimento del saldo a una
relazione intestata a IM 1, e fatto uso di questo documento inviandolo lo
stesso giorno al consulente __________ di __________;
1.2.2
a __________, in data
13.12.2016, aggiungendo su di un foglio in precedenza firmato in bianco da ACPR
1, il contenuto, ignoto alla signora, nel quale veniva indicata la volontà di
chiudere la sua relazione presso __________ con trasferimento del saldo a una
relazione intestata a IM 1, e fatto uso di questo documento inviandolo al
consulente __________ di __________;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 3 (tre) anni,
da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena
anticipatamente espiata.
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova
di anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.
4.
IM 1 è inoltre condannato a
versare all’accusatrice privata ACPR 1, a titolo di risarcimento danni, Eur
759'790.15 oltre interessi al 5% dal 18.11.2014 su Eur 10’040.-, dal 7.1.2015
su Eur 7’545.-, dal 16.2.2015 su Eur 7’545.-, dal 21.5.2015 su Eur 7’545.-, dal
25.6.2015
su Eur 7’545.-, dal 3.8.2015 su Eur 7’545.-, dal 02.11.2015 su Eur
7’545.-, dal 7.12.2015 su Eur 5’030.-, dal 18.1.2016 su Eur 15'090.-,
dall’8.2.2016 su Eur 15'090.-, dal 25.4.2016 su Eur 6’036.-, dal 14.7.2016 su
Eur 13'078.-, dal 24.8.2016
su Eur 13'078.-, dal 6.9.2016 su Eur 12’072.-, dal 10.10.2016 su Eur 15'090.-, dall’ 8.11.2016 su Eur 15'090.-
e dal 05.12.2016 su
Eur 15'090.-, e, a titolo di indennità per spese legali, fr. 25’512.45
oltre interessi al 5% a far tempo dall’emanazione della sentenza.
5.
A IM 1 non è accordato
alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi degli art. 429 e 431
CPP.
6.
È ordinato, a passaggio
integrale della presente sentenza, il dissequestro di quanto segue:
- telefono cellulare marca
Iphone 6S Plus IMEI __________ con carta SIM inserita (reperto no. 74236);
- Ipad Air con custodia IMEI
__________ (reperto no. 74237);
- PC HP Pavillon all-in-one __________
(reperto no. 74794);
con la precisazione che i predetti dispositivi saranno da
restituire previa cancellazione dei dati della memoria e delle schede con
anticipo dei costi da parte dell’imputato.
7.
In applicazione dell’art.
192.
cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti
probatori:
- cartone contenente
documentazione cartacea (reperto 74785);
- fascicolo appeso ACPR 1
(reperto 74786);
- fascicolo appeso __________
(reperto 74787);
- fascicolo appeso
documentazione cartacea mista __________ (reperto 74788);
- fascicolo appeso
documentazione cartacea mista __________ (reperto 74789);
- fascicolo appeso
documentazione bancaria ACPR 1 (reperto 74790);
- mappetta trasparente
onorari società __________ (reperto 74791);
- mappetta rossa copia
contratto affitto __________ (reperto 74792);
- fascicolo appeso
contenente doc. cartacea inerente alla società __________ (reperto 74793);
- fascicolo appeso
contenente doc. cartacea __________ (reperto 74795);
- fascicolo appeso
contenente doc. cartacea __________ (reperto 74796);
- mappetta gialla contenente
doc. bancaria __________ (reperto 74797);
- contratto
"Beratungshonorar" del 12.12.2016 IM 1/__________ (reperto 74798);
- mappetta trasparente
contenente fotocopie di corrispondenza (reperto 74800);
- mappetta trasparente
contenente varie mappette doc cartacea ACPR 1 (reperto 74801);
- mappetta trasparente
contenente doc. cartacea __________ (reperto 74802);
mentre la mappetta trasparente contenente doc. cartacea __________
(reperto 74799) è dissequestrata a favore dell’avente diritto.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 3’000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale
13.12.2019
dell’avv. __________ è approvata per:
onorario fr. 13'095.00
spese fr. 654.75
IVA (7,7%) fr. 1'058.75
totale fr. 14'808.50
9.2
Il condannato IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14'808.50.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente Il
cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 771.25
Trascrizione fr. 105.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 158.55
fr. 4'034.80
============