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Decisione

72.2020.11

Ripetutamente influito in 6 occasioni (valore tot. di CHF 18'304.10) e tentato di influire in 9 occasioni (importo tot. di CHF 19'707.67) su un processo elettronico di trattamento di dati. Sottratto i

6 marzo 2020Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I. Vita, situazione

finanziaria e precedenti penali dell’imputato

1. Queste le

informazioni date agli inquirenti da IM 1 sulla sua situazione personale:

“…OMISSIS…

Da circa 20 anni ho un problema con gli stupefacenti,

ciò mi ha portato ad allontanarmi dal mondo del lavoro.

Per __________ anni ho aiutato mia mamma,

dopodiché mi sono allontanato anche da quel posto di lavoro, vivendo un po’ per

strada nel senso che stavo in giro tutto il giorno con gente che come me

consumava stupefacenti.

A quel tempo non ho mai provato una cura

riabilitativa.

Ho conosciuto mia moglie e quando avevo __________

anni ci siamo sposati; io avevo già il problema con gli stupefacenti ma lei non

ne era al corrente. Dopo circa __________ anni è nato nostro figlio __________.

Quando mi sono sposato ho ripreso a lavorare, andavo in giro a fare __________.

Dopo circa 7 anni di matrimonio, mia moglie

ha scoperto che mi drogavo e quindi il rapporto si è incrinato e ci siamo

separati e divorziati dopo __________ anni di matrimonio.

Alla separazione, mio figlio è rimasto con

mia moglie ed io sono andato in Germania a cercare lavoro. In Germania il mio

consumo di stupefacenti è aumentato, ma non ho mai lavorato. Sono rimasto in

questa nazione per circa 3/4 anni fino a quando sono stato arrestato per gli

stessi motivi per i quali sono qui in Svizzera.

ADR

che mi mantenevo grazie ad un amico che aveva una ditta in Germania, il quale

mi ha ospitato.

Non sono stato propriamente arrestato ma portato in

una clinica di disintossicazione, dove sono rimasto per un anno e mezzo. Sono

uscito dalla clinica 4 o 5 anni fa.

Per un anno non ho più consumato droghe, poi ho

iniziato ad avere perdite di sangue scuro dalle feci ed ho avuto un decadimento

morale, riprendendo l’uso della droga.

Quando ho divorziato dalla prima moglie ho conosciuto

in Romania la mia attuale compagna __________ e dopo due anni abbiamo

cominciato a convivere, prima in Romania, poi in Germania, __________ e quindi

in Italia.

È stata lei a propormi di andare in Italia un po’ per

allontanarmi dalla Germania dove io consumavo parecchio e poi soprattutto per

farmi avvicinare a mio figlio che abita a __________. Ci siamo trasferiti a __________

circa 1 e mezzo fa.

Lei ha il permesso ma io no per il mio problema della

droga e tutte le cavolate che avevo in testa.

L’assunzione di droga è sempre continuata, non ho più

smesso fino all’arresto”

(VI PP 29.10.2019, Al 38, p. 2-3).

2. In relazione alla

sua situazione finanziaria, IM 1 ha dichiarato agli inquirenti di avere

accumulato un cospicuo debito in denaro per droga da lui acquistata e non

pagata:

“ho già fatto dei debiti verso gli stessi

spacciatori dai quali compravo lo stupefacente”

(verbale PS 08.10.2019, pag. 5 all. a rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria 11.12.2019, AI 47).

“ADR che quando in polizia ho

dichiarato di avere un debito di circa EURO 32 mila, mi riferivo ai miei debiti

di droga, non ad altri”

(VI PP 29.10.2019, Al 38, p.

3).

3. Con specifico

riferimento alla sua tossicodipendenza, IM 1 ha dichiarato quanto segue:

“Sono tossicodipendente, come già

dichiarato da anni. Consumo circa 10 grammi a settimana di cocaina da circa 20

anni; probabilmente questa è una delle cause dei problemi al colon. Insieme

alla cocaina assumo anche delle pastiglie di Teledine e Supotex, è una sostanza

tipo eroina più potente che acquisto sul mercato nero. La cocaina la

pago 55 EURO al grammo, mentre le pastiglie 5 EURO a pastiglia.

Ero in procinto di iniziare un percorso riabilitativo.

È l’ultima volta che mi troverò in un guaio del

genere. È mia intenzione riprovare un percorso di questo tipo sperando

vivamente di farcela; altrimenti non so come farò.

ADR che

è capitato di consumare ogni tanto eroina e pure marjuana, quest’ultima

quando non riuscivo a dormire per via della troppa cocaina consumata.

Mi viene chiesto se ho consumato stupefacenti in

Svizzera.

Consumavo in Italia e poi venivo in Svizzera drogato.

Non ho mai passato la dogana con dello stupefacente; neppure ho mai acquistato

stupefacente in Svizzera”

(VI PP 29.10.2019, Al 38, p.

4-5).

4. Al

dibattimento, IM 1 ha affermato:

"

Confermo quanto dichiarato in sede d’inchiesta. Preciso che sono

divorziato dalla prima moglie. Con l’attuale compagna, __________, sono sposato

__________”

(VI dib., p. 1).

5. In merito alle sue prospettive di vita, IM 1, sia in inchiesta sia al

dibattimento, ha dichiarato che intende seguire una terapia in Italia per

disintossicarsi dalla droga:

"

è mia intenzione avviare un percorso di cura terapeutica; la mia

compagna si sta già interessando per questo in una comunità italiana”

(VI PP 29.10.2019, Al 38, p.

17).

"

R: Il fatto di fare uso di cocaina è una malattia che ho da 20

anni. La prima cosa che farò una volta uscito dal carcere è smettere di fare

uso di cocaina. Se io riuscirò a smettere di fare uso di cocaina farò una vita

normale.

ADR che in carcere sto prendendo dei

medicamenti. Non voglio più prenderli perché mi provocano degli stati di paranoia

e di agitazione. Non so dire esattamente di che medicamenti si tratta.

In Italia ho già individuato un posto dove

andrò a fare una cura. È una clinica a __________.

ADR che ho già preso contatti due volte con

questa clinica prima di entrare in carcere, però in quel momento mi drogavo.

Ho già fatto una terapia in Germania.

ADR che effettivamente sono state le

autorità tedesche a dirmi di farla. Sono andato da uno psicologo io so già

quale sia il mio problema. In Germania dopo un colloquio con gli psicologi mi

hanno trovato al 94% positivo. Si sono spaventati del valore. Mi hanno detto o

fai la cura o vai in prigione. Io l’ho fatta volontariamente”

(VI dib., p. 2).

6. IM 1 non ha

precedenti penali iscritti a casellario giudiziale in Svizzera (doc. TPC 12,

estratto 04.03.2020), in Italia (AI 26 certificato 14.10.2019) in Francia (AI

29, estratto 15.10.2019 del Casier judiciaire national) e in Austria (AI 37,

estratto 15.10.2019 del Strafregister der Republik Österreich).

L’imputato, di contro, in Germania (AI 36, Auskunft 15.10.2019 aus

dem Zentralregister) è stato destinatario delle seguenti decisioni:

- condanna del 29.01.2015

per falsità in documenti alla pena di 40 aliquote giornaliere da Euro 15.-

ciascuna;

- condanna dell’11.05.2015

per ripetuto furto (30 casi) e ripetuto abuso di un impianto di elaborazione

dati (79 casi), in parte tentato (11 casi), alla pena detentiva di 4 anni e 6

mesi;

- condanna del 29.12.2015,

quale pena unica (Gesamtstrafe) ritenute le pregresse condanne (l’estratto non

specifica altro), alla pena detentiva di 4 anni e 7 mesi (indicando come fine

carcerazione il 20.10.2017, un residuo di pena sospeso fino al 18.10.2020 e un

ulteriore periodo di libertà vigilata fino al 18.10.2022).

IM 1, in risposta agli inquirenti, ha ammesso di essere già stato

penalmente condannato in passato:

“ADR che in Germania ho una condanna per fatti

come quelli qui in oggetto, mentre in Romania ho avuto una multa per disturbo

della quiete pubblica perché avevo litigato con qualcuno al bar”

(VI PP 29.10.2019, Al 38, p.

3).

Confrontato dalla PP con i suoi specifici precedenti penali in

Germania, IM 1 ha confermato:

"

È tutto giusto.

Quando sono uscito dalla clinica avevo

l’obbligo di andare tutti i mesi in clinica a firmare, in quell’occasione mi

facevano il test della droga e alcol; questo perché avevo trovato lavoro.

Avrei dovuto seguire fino al 2022 questa

procedura se fossi rimasto in Germania, ma io ho chiesto di rientrare in

Romania e per questo ho fatto proprio una richiesta formale che mi è stata

accettata. Si può verificare tale fatto presso l’autorità di __________”

(VI PP 29.10.2019, Al 38, p. 4)

Conferma ribadita al dibattimento:

"

È vero. Non ho nulla da osservare al riguardo”

(VI dib., p. 2).

Considerandi

II. Circostanze

dell’arresto

7.

L’11.09.2019, verso

le ore 11.30, IM 1 e __________ sono stati arrestati a __________ mentre

tentavano di darsi alla fuga alla vista delle autorità. IM 1 è stato indicato

dagli inquirenti come l’autore di svariati furti commessi in diversi cantoni

della Svizzera. Per quanto attiene al Ticino, i furti a lui ricondotti dal

preposto PP risalgono, a mente del magistrato, al periodo 2018 - 2019 e sono

avvenuti in negozi __________, __________ e __________. Si tratta di borseggi,

in parte tentati, e prelevamenti, pure in parte tentati, presso i bancomat

nelle vicinanze dei negozi teatro dei furti con le carte facenti parte della

refurtiva. La visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza

posti nei bancomat e in alcuni negozi hanno indotto le preposte autorità a

collegare i casi avvenuti in Ticino con quelli avvenuti nei Cantoni Argovia,

Uri, Lucerna, Zurigo e Zugo. Nei fotogrammi è stato immortalato il medesimo

uomo, dagli inquirenti ritenuto IM 1, con un cappellino da baseball, sciarpa e

gilet. Alcuni reati sono stati nel corso delle indagini ricondotti a

quest’ultimo anche sulla base del fatto che il veicolo Opel di colore blu

targato (D) __________, in uso all’imputato, è stato ripreso dalla

videosorveglianza nelle circostanze di tempo e di luogo dei misfatti.

Indiziante, a mente di tali autorità, è poi stato il medesimo modus operandi

caratterizzante l’agire di IM 1 come pure la circostanza che, alle volte, i

crimini avvenivano lo stesso giorno nella regione tra il Cantone Ticino ed

altri cantoni sull’asse autostradale della A2. Basti qui ricordare che il

05.12.2018

un uomo, le cui sembianze fisiche, stando al magistrato titolare

dell’inchiesta, corrispondono a quelle di IM 1, è stato ripreso, sempre stando

alle autorità istruttorie, dalla videosorveglianza nel prelevare denaro da un

bancomat ad __________ con tessera bancaria di una vittima di un furto avvenuto

presso un negozio __________ di quella città. In circostanze affini si registravano

altri due furti, uno sempre presso il negozio __________ di __________ e uno

presso quello __________ di __________. In pari data, in Ticino venivano

registrati altri cinque furti. In due di queste occasioni, nei relativi

fotogrammi videoregistrati gli inquirenti reputavano essere raffigurato lo

stesso autore di __________, ovvero a loro dire IM 1. In data 21.03.2019 a __________,

nel Canton Argovia, un individuo, ritenuto dalle preposte autorità IM 1, veniva

immortalato dalla videosorveglianza mentre effettuava un prelevamento di denaro

con una carta di credito di una persona alla quale era stato rubato il

portafoglio presso il negozio __________ di __________. Il giorno prima era

avvenuto un altro furto, con medesime modalità. Il 05.07.2019 a __________, nel

Canton Lucerna, colui che a mente degli inquirenti era IM 1, veniva

videoregistrato dalle telecamere mentre tentava di prelevare del denaro con una

carta bancaria contenuta in un portamonete sottratto lo stesso giorno ad una

avventrice del negozio __________ di quella città. Il 14.08.2019 un uomo,

sempre a detta delle preposte autorità, con le sembianze dell’imputato veniva

ripreso dalle telecamere mentre prelevava del denaro presso un istituto

bancario di __________ utilizzando le carte di credito di una persona derubata

del portamonete il giorno stesso presso un negozio __________ di quella città.

In avvio d’inchiesta, nell’ambito dell’interrogatorio di polizia 08.10.2019

l’imputato, confrontato con i filmati che a detta degli inquirenti lo ritraevano

mente prelevava o tentava di prelevare denaro con carte di credito non sue,

ammetteva la quasi totalità dei furti e tentativi di furto contestatigli

unitamente a svariati prelevamenti, in parte tentati. IM 1 ha pure ammesso di

consumare cocaina (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 11.12.2019, AI

47, pag. 26-29).

8.

In

data 13.09.2019 il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Canton Zurigo ha

accolto la richiesta di carcerazione preventiva formulata dal Ministero

pubblico di quel cantone nei confronti di IM 1 (AI 4, AI 22 ed AI 29), che è

perdurata dall’11.09.2019 al 29.10.2019.

In data 29.10.2019 la PP del

Canton Ticino ha autorizzato l’esecuzione anticipata della pena detentiva a

partire dall’indomani (AI 40).

9.

Con l’atto d’accusa

13/2020 del 23.01.2020 la PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati citati in

ingresso (doc. TPC 1).

III. Principi

applicabili all’accertamento dei fatti

10.

Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come

le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei

secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini,

Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297;

Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,

Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo

2018, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014,

ad art. 10, n. 47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2

CPP, valuta liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16,

pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22;

Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF

133.

I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure

pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39,

n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010;

6B_10/2010 del 10 maggio 2010;6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi,

Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art.

10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e

nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una

congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua,

dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un

ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b;

STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

11.

In

mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette,

cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002

del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253;

1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami,

Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle

quali si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo

rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o

meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277;

Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,

pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid.

4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione

che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni

confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una

testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non

libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4;

CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in

re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di

sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche

interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

12.

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione

delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una

fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del

materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.20/2002 del 19 aprile

2002.

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.

88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato.

Il precetto non impone,

tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento.

Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto

collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non

sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro

reo.

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124

IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011

consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del 9

ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;

6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008

consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19

aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.

10.3

e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,

Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,

pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag.

193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10,

n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9,

pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47,

pag. 73).

IV. Fatti

non contestati e relativi accertamenti della Corte

13.

IM

1.

è reo confesso avendo ammesso dapprima, nel corso dell’inchiesta, la quasi

totalità delle imputazioni (VI PS [Città di ______] 12.09.2019, pag. 1-8 in AI

4; VI PP 29.10.2019, Al 38, p. 6 - 16; verbale PS 08.10.2019, pag. 4 - 27 all.

a rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 11.12.2019, AI 47; VI PP

08.01

, Al 53, p. 1 – 8), e di seguito, al dibattimento, la totalità dei

fatti ascrittigli per ciascun reato contestatogli nell’atto di accusa (verbale

d’interrogatorio dell’imputato 06.03.2020 pag. 2 in fine all. 1 al VI

dib.).

L’attendibilità di queste confessioni è suffragata dalle

risultanze processuali. Da un lato, vi è la sostanziale linearità e coerenza

delle dichiarazioni dell’imputato, che ha confermato e completato al

dibattimento quanto egli aveva già dichiarato dinanzi agli inquirenti.

Dall’altro, vi sono le immagini estrapolate dai vari sistemi di

videosorveglianza posti presso i bancomat e alcuni negozi teatro di parte dei

reati. Immagini le quali hanno permesso di ricondurre all’imputato (anche grazie

a quelle che immortalavano nelle circostanze di luogo e di tempo dei misfatti

l’autovettura Opel di colore blu targata (D) __________ in suo uso e al comune modus

operandi) i reati da questi commessi nel Canton Ticino, correlandoli a

quelli avvenuti nei Cantoni Argovia, Uri, Lucerna, Zurigo e Zugo.

V. In diritto

14.

In merito ai capi

d’imputazione si ricorda, in diritto, come:

14.1

giusta

l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo

compie consapevolmente e volontariamente ritenuto che a tal fine basta che

l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;

14.2

giusta

l’art. 22 cpv. 1 CP chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di

un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di

risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del rato può essere punito

con pena attenuata;

14.3

giusta

l’art. 139 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (n. 1); il colpevole è

punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non

inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere del furto (n. 2);

14.4

giusta

l’art. 147 cifra 1 CP chiunque, per procacciare a sa o ad altri un indebito

profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di

un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di

trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati

erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula

un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva

sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. La cifra 2 della medesima norma

prevede che la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena

pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere

di tali operazioni;

14.5

giusta

l’art. 91 cpv. 2 lett. b LCStr; chiunque conduce un veicolo in stato di

inattitudine per altri motivi rispetto allo stato di ebrietà di cui al cpv. 2

lett. a della stessa norma, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

una pena pecuniaria;

14.6

ai sensi dell’art. 19a cpv. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato,

consuma intenzionalmente stupefacenti, è punito con una multa.

VI. Colpevolezza

15.

La

Corte ha deciso quanto segue:

15.1

in

merito all’imputazione di cui al punto 1 dell’AA, IM 1 è stato riconosciuto

colpevole di furto aggravato, in parte tentato, per avere, avendo

agito per mestiere, in 1 occasione in correità con un terzo, nel periodo

25.6.2018

- 11.9.2019, a __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e in imprecisate

località,

per procacciare a

sé un indebito profitto e al fine di appropriarsene,

sottratto in 32

occasioni e tentato di sottrarre in 1 occasione cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di

fr. 18'224.51;

15.2

in

merito all’imputazione di cui al punto 2 dell’AA, l’imputato è stato

riconosciuto colpevole di ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di

dati, aggravato, in parte tentato, per avere,

avendo

agito per mestiere, nel periodo 5.12.2018 - 14.8.2019, a __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________

__________, __________, __________ e __________, al fine di procacciarsi un

indebito profitto, servendosi in modo abusivo di carte di credito previamente

sottratte, ripetutamente influito in 6 occasioni (per un valore complessivo

denunciato di fr. 18'304.10) e tentato di influire in 9 occasioni (per un

importo complessivo denunciato di fr. 19'707.67) su un processo elettronico di

trattamento di dati;

15.3

in

merito all’imputazione di cui al punto 3 dell’AA, l’imputato è stato

riconosciuto colpevole di ripetuta guida in stato di inattitudine per avere, nel periodo 25.6.2018 - 11.9.2019, a __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e in imprecisate località,

nelle circostanze

di cui al punto 1.1 del dispositivo,

in 33 occasioni condotto

l’autovettura marca Opel, targata __________ in stato di inattitudine alla

guida a seguito del consumo di cocaina; IM 1 è, di contro, stato prosciolto

dall’imputazione di ripetuta guida in stato di inattitudine limitatamente al

consumo di medicamenti, non sussistendo agli atti alcun elemento per credere,

al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli stessi rendessero l’imputato

inabile alla guida;

15.4

in

merito all’imputazione di cui al punto 4 dell’AA, l’imputato è stato

riconosciuto colpevole di contravvenzione alla LStup, per avere, a __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e in imprecisate località,

nel periodo 25.6.2018 - 11.9.2019, senza essere autorizzato,

consumato 10 grammi di cocaina;

15.5

queste

sue condanne si basano, essendone pacificamente realizzate le condizioni

oggettive e soggettive di legge, sulle risultanze istruttorie così come sopra

evidenziate (consid. 13).

VII. Colpa,

prognosi, pena

16.

In

merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

16.1

giusta l’art. 40 cpv. 1

CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una

pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria

(art. 36 segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come

giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva è di

venti anni e che la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara

espressamente;

16.2

giusta

l’art. 106 CP se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di

diecimila franchi. In caso di mancato pagamento della multa per colpa

dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da

un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. Il giudice commisura la multa

e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi

sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. Il pagamento ulteriore della

multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.

Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli art. 35 seg. CP;

16.3

ai

sensi dell’art. 43 CP il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di

una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere

sufficientemente conto della colpa dell’autore. La parte da eseguire non può

eccedere la metà della pena. La parte sospesa e la parte da eseguire devono

essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione

condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire;

16.4

giusta

l’art. 47 cpv. 1 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo

conto della vita anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta

norma la colpa del reo è determinata secondo il grado di lesione o

l’esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne nonché secondo la possibilità che l’autore aveva

di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

16.5

giusta

l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni

per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore

alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma

non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed

è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena;

16.6

giusta

l’art. 51 CP il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato

nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento ritenuto che un

giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria

(art. 34 segg. CP).

17.

Richiamate

le sentenze del Tribunale federale (DTF 136 IV 55 e 134 IV 132) nonché quelle

della Corte di appello e revisione penale (CARP 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del

3.5

, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012) nel quadro

edittale del furto aggravato (in parte tentato) per avere agito

per mestiere, la colpa dell’imputato è tendenzialmente di grado medio.

Di pari intensità è pure la colpa sia con riferimento al reato di ripetuto

abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, aggravato (in parte tentato) per

avere agito per mestiere, sia con riferimento al reato di ripetuta guida in

stato di inattitudine, mentre in relazione alla contravvenzione alla LStup la

colpa volge verso il basso.

Con riferimento, in

particolare, al furto aggravato, dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è

qualificata dall’intensità e dalla perseveranza nel delinquere. La sua attività

illecita è stata reiterata e si è protratta per oltre un anno. Essa si è

interrotta solo a seguito del suo arresto.

Sempre nel qualificare la colpa dal profilo oggettivo, la Corte ha

considerato che i reati perpetrati dall’imputato hanno riguardato cifre di non

poco conto.

Ciò premesso, alla luce dei quadri edittali e del concorso tra i

reati, è adeguata una pena detentiva ipotetica

di 23 mesi.

In

ragione della contravvenzione va poi inflitta una multa di

fr. 200.-.

18.

La

pena di 23 mesi corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati

di cui risponde deve, poi, essere ponderata in funzione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten).

Al riguardo, va detto, da un

lato, che IM 1 aveva gli strumenti per condurre una vita onesta. Ha conseguito

il diploma di __________, attività che ha svolto per due anni in un __________

di __________. Al momento dei fatti poteva, inoltre, contare sull’ospitalità e

sul denaro che gli passava la sua convivente la quale, __________, percepiva un

salario di Euro 1'400.- al mese.

Nel fissare l’entità della pena

da infliggere a IM 1 non si possono, tuttavia, trascurare gli elementi

destabilizzanti legati al suo consumo di droga così come emergono dagli atti.

Nella commisurazione della pena si è, inoltre, tenuto conto a

favore dell’imputato della sua collaborazione processuale.

In una ponderazione complessiva

dei fattori legati all’autore, questa Corte condanna IM 1 alla pena detentiva

di 20 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente

espiata.

In ragione della

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, l’imputato è inoltre, come detto,

condannato al pagamento della multa di fr.

200.

-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà

commutata in una pena detentiva pari a giorni due.

19.

Venendo

alla disamina di un’eventuale sospensione della pena detentiva, ove esistono,

sulle prospettive di recupero dell’autore, dei fondati dubbi che, tuttavia, non

giustificano ancora, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, una prognosi

chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una sospensione parziale

invece che per una completa.

In concreto, sebbene le risposte

rese dall’imputato a questa Corte sulle sue prospettive di vita lascino ben

sperare, non vi sono ancora, alla luce dei suoi trascorsi penali e dei fatti

per i quali è in questa sede condannato, sufficienti elementi concreti

rassicuranti. Se ciò non basta a fondare una prognosi chiaramente negativa,

queste circostanze gettano sul quadro dei presumibili comportamenti futuri

dell’imputato ombre pesanti che impongono di sostenerne la prognosi con

l’effetto educatore e, contemporaneamente, dissuasivo di una pena solo

parzialmente sospesa.

La parte di pena da espiare è

stata fissata in 9 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena

anticipatamente espiata. Per il rimanente, essa è sospesa con un periodo di

prova di 3 anni.

VIII. Espulsione

dalla Svizzera

20.

Giusta

l’art. 66a cpv. 1 lett. c) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un

tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato, segnatamente, per

furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3 CP) oppure per abuso per mestiere di un

impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP).

20.1

Ai

sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a

pronunciare l’espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso

di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale

sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni

modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in

Svizzera.

20.2

IM

1.

è qui riconosciuto autore colpevole, tra l’altro, di furto, in parte tentato,

e di ripetuto abuso di un impianto di elaborazione dati, in parte tentato,

entrambi i reati commessi nella forma aggravata e, come suesposto, indicati

nell’elenco di cui all’art. 66a cpv. 1 CP (lett. c).

La pena detentiva

inflitta all’imputato è di 20 mesi, corrispondente ad una colpa di grado

tendenzialmente medio nel compimento di reati di una certa gravità.

Resta da

esaminare se siano realizzati gli estremi che impongano eccezionalmente la

rinuncia alla misura dell’espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP.

L’imputato

ha dichiarato agli inquirenti di non avere legami con la Svizzera.

"

Alla domanda degli agenti interroganti se ho legami con la

Svizzera rispondo di no, non ho alcun tipo di legame neanche in Germania”

(VI PS 08.10.2019, all. 1 ad Al 47, p. 8).

"

In Svizzera non conosco nessuno e non ho particolari interessi,

visto che per lavorare mi necessiterebbe un permesso di soggiorno. La mia

attuale famiglia è in Italia”

(VI PP 29.10.2019, Al 38, p. 17).

Egli ha ammesso

che entrava nel territorio elvetico unicamente per delinquere:

"

Sono venuto per la prima volta in CH credo l’anno scorso, poi

sono ritornato più volte, non so quante, forse 7 o 8 o anche 5. Venivo a fare

quello che ho fatto, ovvero rubare per potermi acquistare lo stupefacente”

(VI PP 29.10.2019, Al 38, p.

5).

Nell’ambito del dibattimento, invitato a pronunciarsi sulla

misura, l’imputato ha dichiarato:

"

Non ho nulla da obiettare in merito all’espulsione”

(VI dib., p. 3).

Considerato

che IM 1 non ha alcun legame con il territorio elvetico, dove si è recato, per

sua stessa ammissione, unicamente per commettere i reati ascrittigli, e che

l’interesse pubblico ad espellerlo è maggiore rispetto a quello privato –

inesistente – a restare in Svizzera, s’impone l’espulsione dell’imputato dalla

Svizzera.

In ragione

della pena erogata e del quadro edittale concernente i reati per i quali è

condannato IM 1, si impone un periodo di espulsione della durata di otto anni.

IX. Pretese

civili

21.

Gli accusatori

privati, ritenuta l’assenza di liquidità delle loro pretese, sono rinviati al

competente foro civile.

X. Indennità ai sensi

dell’art. 429 e 431 CPP

22.

Alla luce del fatto

che in concreto il proscioglimento ha carattere del tutto marginale, non è

concessa alcuna indennità a IM 1 ai sensi degli art. 429 e 431 CPP.

XI. Sequestri

e confische

23.

Chiesto

dalla PP di riferire in merito alla provenienza di Euro 4'855.- e di fr.

1'332,30 sequestratigli, IM 1 ha risposto come segue:

"

Il denaro in EURO è di mia proprietà, non è provento di furto e

serviva a comperare l’auto, in Germania; sono soldi prestatimi da mio cugino __________.

ADR che il denaro in valuta CHF è provento

di furto avvenuto quel giorno” (n.d.r. giorno dell’arresto)

(VI PP 29.10.2019, Al 38, p. 6).

Al dibattimento, la PP ha chiesto con riferimento ai valori

sequestrati “la confisca per coprire le tasse, spese e multa”

aggiungendo che il residuo debba essere destinato “per coprire i costi della

difesa”.

Il difensore si è detto “d’accordo con la richiesta della

Pubblica Accusa”.

Ciò premesso, non esistendo risultanze agli atti che attestino la

provenienza legale della liquidità sequestrata all’imputato, ed essendo questi,

stando alle sue stesse dichiarazioni, prima e durante i fatti qui discussi

privo di lavoro e più in generale di fonti di reddito lecite, il denaro

sequestratogli in Euro e in franchi è da ritenersi tutto provento di reato,

circostanza questa, del resto, nemmeno contestata al dibattimento dalla difesa.

In applicazione dell’art. 83 cpv. 1 CPP si impone d’ufficio una

rettifica del punto n. 6 del dispositivo del 6 marzo 2020, ove per una svista è

stato indicato erroneamente “fr. 6'544.15 e Eur 4'855.-” al posto di “fr.

1'332.30 e Eur 4'855.-”.

Previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese

procedurali, della multa e dei disborsi per la retribuzione del difensore

d’ufficio di IM 1, è pertanto ordinata la confisca di fr. 1'332.30 e di Euro

4'855.-.

XII. Retribuzione

del difensore d’ufficio

24.

Giusta

l’art. 135 cpv. 2 CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della

retribuzione del difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo

restando come ai sensi del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese

procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al

Cantone (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la

differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv.

4.

lett. b CPP).

25.

Quo

alla determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio

(art. 132 CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime

di assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base

della tariffa di fr. 180.- all’ora (DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006

del 25.9.2006 consid. 3.2,2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e sentenza della

CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3 di suddetta

norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato sulla base della

tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora

Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note

professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata

in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica,

dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà

giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali

il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della

responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009

consid. 2.1,6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc.

17.2017.27

del 24.7.2017 consid. 6c). In applicazione del principio

generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente ad

una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, non è determinante

il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore

mediamente diligente e sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un

mandato di analoga complessità (sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del

24.7.2017

consid. 6d e del Consiglio di moderazione del 19.11.1996 in re

avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono rimunerati interventi

oltre lo stretto necessario o che sono da considerare eccessivi, rammentato

come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve assumersi prestazioni di

sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007 del 12.11.2007 consid. 4,

sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e e del Consiglio di

moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e dell’8.11.1996 in re avv. B.).

Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili prevede che al patrocinatore d’ufficio può essere riconosciuto

un rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di

fotocopiatura e di apertura e archiviazione incarto così come le altre spese

sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in

particolare, quelle di trasferta.

26.

Premettendo

che l’avv. DUF 1, patrocinatore d’ufficio dell’imputato, non ha interposto

reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1

CPP) avverso la decisione di retribuzione del suo onorario, spese e trasferte

da parte della Corte, si ricorda che egli ha presentato le note professionali

16.

dicembre 2019, 22 gennaio 2020, 26 febbraio 2020 e 6 marzo 2020 e che sono

state tassate, previo adeguamento alla durata del pubblico dibattimento, per

fr. 4'862.-, e meglio per fr. 4'104.- a titolo di onorari, per fr. 410.40 a

titolo di spese e per fr. 367.60 a titolo di IVA (7,7%).

Si richiama, inoltre, la decisione di tassazione 17.10.2019 del

Ministero pubblico del Canton Zurigo (doc. TPC 11), pure passata in giudicato,

in cui la nota d’onorario del RA lic. iur. __________ è stata riconosciuta per

fr. 189.55.

27.

IM

1, con riferimento alle prestazioni erogate dall’avv. DUF 1, è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'862.- non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Il condannato, in relazione alle prestazioni del RA lic. iur. __________

è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Zurigo l’importo di fr. 189.55 non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

XIII. Tassa

di giustizia e spese

28.

Gli

oneri processuali sono posti per intero a carico del condannato.

visti gli art.: 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 70, 139 n. 2, 147 cpv. 2 CP,

91.

cpv. 2 lett. b) LCStr, art. 2 ONC,

19a

n. 1 LStup,

82, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

1.

IM 1 (__________; alias

__________, __________) è autore colpevole di:

1.1

furto aggravato, in parte

tentato

per avere,

avendo agito per mestiere,

in 1 occasione in correità con un terzo,

nel periodo 25.6.2018 - 11.9.2019, a __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e in imprecisate località,

per procacciare a sé un indebito profitto e al fine

di appropriarsene,

sottratto in 32 occasioni e tentato di sottrarre in

1.

occasione cose mobili altrui per un valore complessivo

denunciato di fr. 18'224.51;

1.2

ripetuto abuso di un

impianto per l’elaborazione di dati, aggravato, in parte tentato

per avere,

avendo agito per mestiere,

nel periodo 5.12.2018 - 14.8.2019, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________ __________, __________, __________ e __________,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

servendosi in modo abusivo di carte di credito previamente

sottratte,

ripetutamente influito in 6 occasioni (per un valore complessivo

denunciato di fr. 18'304.10) e tentato di influire in 9 occasioni (per un

importo complessivo denunciato di fr. 19'707.67) su un processo elettronico di

trattamento di dati;

1.3

ripetuta

guida in stato di inattitudine

per avere,

nel periodo 25.6.2018 - 11.9.2019, a __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e in imprecisate località,

nelle circostanze di cui al punto 1.1 del

Dispositivo

dispositivo,

in 33 occasioni condotto l’autovettura marca Opel, targata __________

in stato di inattitudine alla guida a seguito del consumo di cocaina;

1.4 contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, a __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e in

imprecisate località, nel periodo 25.6.2018 - 11.9.2019,

senza essere autorizzato, consumato 10 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto

d’accusa e precisato nei considerandi.

2. IM

1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida in stato di inattitudine

limitatamente al consumo di medicamenti.

3. Di conseguenza,

3.1 IM 1

è condannato:

3.1.1 alla pena detentiva di 20

(venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena

anticipatamente espiata;

3.1.1.1 l’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 11 (undici) mesi, con un periodo di prova di

anni 3 (tre). Per il resto è da espiare.

3.1.2 al pagamento di una multa di

fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv.

2 CP).

4. Per

ogni loro pretesa nei confronti di IM 1 gli accusatori privati sono rinviati al

competente foro civile.

5. È ordinata l’espulsione di IM

1 dal territorio svizzero per un periodo di 8 (otto) anni, ai sensi dell’art.

66a CP.

6. Previa

deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali, della multa e dei

disborsi per la retribuzione del difensore d’ufficio di IM 1, è ordinata la

confisca di fr. 1'332.30 e Eur 4'855.-.

7. A IM 1 non è accordato

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431

CPP.

8. La tassa di giustizia di

fr. 1'000.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del

condannato. In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex art. 82

cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata

di fr. 1'000.-, importo a carico di chi ne avrà fatto domanda (da suddividere

ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne faranno

richiesta).

9. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1 Le note professionali 16

dicembre 2019, 22 gennaio 2020, 26 febbraio 2020 e 6 marzo 2020 dell’avv. DUF 1

sono approvate per:

onorario fr. 4'104.00

spese fr. 410.40

IVA (7,7%) fr. 347.60

totale fr. 4'862.00

9.2 Il condannato IM 1 (avv. DUF

1) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'862.-

non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4

CPP).

9.3 Il condannato IM 1 (RA lic.

iur. __________) è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Zurigo l’importo

di fr. 189.55 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art.

135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Accusatori privati: -

Comunicazione a: - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti

coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente Il

cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 285.60

fr. 1'685.60

===========