72.2020.172
Autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup: per avere detenuto, sulla sua persona, 0.83 g di cocaina e, all’interno dell’autovettura, 1009.25 g di cocaina, stupefacente destinato alla vendita. Pena detentiva di 3 anni e 6 mesi. Ordinata l’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 7 anni
2 novembre 2020Italiano79 min
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2020.172
Mendrisio,
2 novembre 2020/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Cristina Laghi, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
pretorio, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 4 giugno 2020 al 3 settembre 2020
(92 giorni),
in carcerazione di sicrurezza dal 4 settembre 2020;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa 173/2020 del 3 settembre 2020, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
e meglio per avere, senza essere autorizzato,
1.1 nel periodo da fine dicembre
2017/inizio gennaio 2018 al 4 giugno 2020,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________
(GR) e in altre imprecisate località nei Cantoni Ticino e Grigioni,
alienato, procurato in altro modo ad altri o messo in commercio, in
più occasioni, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 101.70 grammi
(con grado di purezza indeterminato),
sia a contanti che a credito, sotto forma di palline da lui
confezionate del peso variante da 0.7 a 0.8 grammi l’una, al prezzo variante da
CHF 80.- a CHF 100.- l’una,
a vari consumatori locali e tra questi a __________ (3 gr.), __________
(7 gr.), __________ (10.5 gr.), __________ (0.7 gr.), __________ (3.5 gr.), __________
(7 gr.), __________ (7 gr.), __________ (13.3 gr.), __________ (4.9 gr.), __________
(28 gr.), __________ (12.60 gr.), __________ (0.7 gr.) e altri non meglio
identificati (3.5 gr.),
stupefacente da lui previamente acquistato a __________ e in altre
imprecisate località, da tali __________, __________ e da altri spacciatori non
identificati, al prezzo variante da CHF 55.- a CHF 60.- il grammo,
conseguendo un illecito profitto complessivo, valutato in almeno
CHF 4'000.-, di cui CHF 2'270.- sequestratigli al momento dell’arresto;
1.2 il 3 e 4 giugno 2020, a __________
e in altre imprecisate località,
fatto preparativi per l’acquisto, a contanti,
di 20 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), da tale __________,
al prezzo di CHF 55.- il grammo, presentandosi all’appuntamento con il denaro
necessario all’acquisto, ma senza riuscire nel suo intento perché lo
spacciatore non gliene avrebbe consegnata;
1.3 il 4 giugno 2020, a __________,
detenuto, sulla sua persona, una pallina contenente
0.83 grammi di cocaina (con grado di purezza dell’88.5%) e all’interno
dell’autovettura Peugeot 107 targata TI __________ intestata a sua moglie, 1009.25
grammi di cocaina (con grado di purezza variante dal 79.2 al 79.5%),
confezionata in 4 pani del peso variante da 251.70 a 253.28 grammi l’uno,
contenuta in un sacchetto di carta con la scritta Dsquared2 e avvolta in una
maglia da bambino marca Okaidi e in un paio di pantaloni da bambino marca
C&A Paw Patrol,
stupefacente da lui previamente acquistato a __________ e __________
da tale __________ e destinato alla vendita a terzi se non fosse stato
sequestrato dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto;
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
a _________ e in altre imprecisate località, in data imprecisata
nel corso dell’anno 2019, in un’occasione, consumato intenzionalmente un
imprecisato quantitativo di cocaina, stupefacente messogli a disposizione
durante una festa da un amico non identificato;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 19 cpv. 1 lett. c, d e g e cpv.
2 lett. a LStup e 19a LStup.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35
alle ore 15:32.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: riassume le circostanze dell’arresto dell’imputato, osservando che
lo stesso è avvenuto in maniera del tutto casuale. Il procedimento è iniziato
con le bugie che l’imputato ha poi sempre raccontato nel corso dell’inchiesta.
Significativo delle bugie che ha raccontato è il verbale dell’arresto, dove di
fronte all’evidenza ha negato tutto, non riconoscendo neppure i vestiti dei
suoi figli. Questo non perché era scioccato, ma perché aveva capito che era
stato sgamato, che fino a quel momento era riuscito a farla franca, a vendere
per un paio d’anni indisturbato la cocaina, ma quel giorno la Polizia era
giunta anche a lui. La sua preoccupazione era quella di uscirne con il minor
danno possibile, per sé e per la sua famiglia. Ha ammesso il minimo sindacale
per non assumersi ulteriori responsabilità. Significative sulla reale attività
dell’imputato sono le dichiarazioni rese da __________. La storiella del
ragazzo di colore che gli ha messo la sostanza in macchina non è credibile. Se
veramente la cocaina era in un sacchetto non si vede perché questo signore
avrebbe dovuto metterci sopra i vestiti dei figli dell’imputato. Chiede la
conferma integrale di quanto indicato nell’atto d’accusa.
Nella commisurazione della pena bisogna tenere conto dei motivi
che hanno portato l’imputato a violare la legge, cosa che faceva
sistematicamente da 2 anni. …OMISSIS... In Svizzera ha beneficiato di
numerosi aiuti e poteva tranquillamente cavarsela bene, far fronte anche alle
necessità dei famigliari a __________, senza bisogno di andare a spacciare
cocaina, ma era probabilmente attività più facile che non lavorare o lavorare
di più. L’imputato è un padre di famiglia, con 2 bambini piccoli, con tante
necessità, ma non ha avuto nessuna remora a violare la legge per fare dei soldi
facili. I soldi sequestrati sono senza dubbio provento dello spaccio di
cocaina, come ha ammesso anche l’imputato dopo iniziali reticenze. Bisogna
tenere conto del suo atteggiamento nel corso dell’inchiesta, avendo egli ha
negato e fornito diverse versioni, senza mai assumersi completamente le sue
responsabilità.
L’accusa conclude chiedendo la condanna dell’imputato alla pena
detentiva di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi, oltre al pagamento di una multa di
CHF 100.00 (cento). Chiede in fine l’espulsione dall’imputato dalla Svizzera
per 7 (sette) anni;
- l’avv. DF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: l’imputato è cittadino __________, nato e cresciuto in Rep.
Dominicana, dove si è laureato e ha lavorato fino a quando è giunto nel nostro
Paese, dove si è sposato con l’attuale moglie, che già era in Svizzera.
L’imputato, la moglie e i 2 figli, nati in Svizzera, sono tutti al beneficio
del permesso C. Appena entrato in Svizzera l’imputato ha subito cercato un
lavoro, che poco prima dell’arresto aveva anche trovato. Il suo datore di
lavoro è ancora disposto ad assumerlo una volta che verrà scarcerato.
L’imputato e la di lui moglie hanno sempre condotto una vita onesta, semplice,
piuttosto casalinga, cercando di aiutare anche i famigliari a __________. Gli
atti del resto non smentiscono questa circostanza, ovvero che l’imputato
conducesse una vita normale, fuori dagli eccessi, e proprio semplice. Non è
quel trafficante che agisce per permettersi senza fatica una vita più bella. I
guadagni dei suoi traffici non gli hanno certo permesso di condurre una vita
più agiata. L’imputato, inoltre, è incensurato.
Venendo al punto 1.1 dell’atto d’accusa, l’inchiesta, grazie anche
alle dichiarazioni dell’imputato, ha ricostruito un traffico tutto sommato
ridotto. Sui quantitativi, la difesa osserva che IM 1 non ha subito
collaborato, dichiarandosi inizialmente completamente estraneo, ma quando ha
deciso di collaborare e di chiarire i fatti, le sue dichiarazioni hanno trovato
piena conferma agli atti. Presso gli acquirenti c’è chi ha confermato di avere
avuto a che fare con l’imputato, ma anche chi ha negato. L’atto d’accusa
riprende anche gli acquirenti che hanno negato. Devono quindi essere ritenute
le dichiarazioni dell’imputato in merito ai quantitativi, risultando egli più
credibile, arrivando a un totale di 67 grammi circa di cocaina.
Sui punti 1.2 e 1.3 dell’atto d’accusa, la difesa osserva che le
due imputazioni sembrano in contraddizione una con l’altra. O ammettiamo che
quel giorno voleva acquistare 20 grammi di cocaina o ammettiamo che voleva
acquistare 1 kg di cocaina. Sulla sua persona sono stati trovati CHF 2'000.00,
importo sufficiente per pagare 20 grammi di cocaina e una parte della fornitura
acquistata in precedenza. Oggettivamente nell’auto dell’imputato c’era circa 1
kg di cocaina, sostanza di cui IM 1 ha cercato di liberarsi. Lui ha
costantemente dichiarato che gli era stato detto che nel sacchetto vi erano 80
grammi di cocaina. Ha spiegato il motivo per cui nella sua auto vi era quel
quantitativo di cocaina. Secondo la difesa, le dichiarazioni di IM 1 sono
credibili. È vero che inizialmente non ha collaborato, ma in seguito le sue
dichiarazioni hanno trovato piena conferma da quando ha deciso di collaborare
per quanto attiene al suo traffico e ai suoi acquirenti. Bisogna capire se IM 1
possa davvero avere acquistato quel giorno 1 kg di cocaina, che sul mercato
valeva circa CHF 55'000.00, se aveva la possibilità finanziaria per
acquistarlo, e la risposta è sicuramente negativa. L’ipotesi che abbia ricevuto
la sostanza a credito non è credibile. Non aveva neppure il potenziale per
vendere 1 kg di cocaina. Gli atti ci dicono il contrario. Nella peggiore delle
ipotesi avrebbe venduto 100 grammi di sostanza stupefacente. Oggettivamente è
stato accertato che non vi sono tracce biologiche riconducibili a IM 1 sul
sacchetto contenente la cocaina e nemmeno sui pani che la contenevano. È
inverosimile che chi acquista un quantitativo del genere non si accerti della
qualità dello stesso, perlomeno prendendo in mano il sacchetto e i panetti. Non
è poi credibile che IM 1, con in macchina 1 kg di cocaina, abbia pensato di
andare a fornire una pallina a __________, e ancora più illogico è che abbia
lasciato la vettura incustodita con sostanza per un valore di CHF 55'000.00.
Nell’imminenza dell’arresto di IM 1 nessuno ha reclamato la sostanza, ciò che
avvalora l’ipotesi che questa persona abbia visto la Polizia e se la sia data a
gambe. Gli atti non forniscono sufficienti elementi oggettivi per dire che IM 1
abbia acquistato quella sera 1 kg di cocaina. Resta il fatto che quella sera
nella sua auto c’era 1 kg di cocaina. La difesa chiede alla Corte di valutare
l’errore sui fatti in merito al quantitativo di cocaina che l’imputato credeva
esservi nell’auto. Egli poteva credere che si trattasse di 80 grammi in primis
perché glielo ha detto __________ e anche perché in precedenza i quantitativi
da lui acquistati erano sempre esigui. Può darsi che __________ gli abbia detto
che erano 80 grammi e non 1 kg per convincere IM 1 a fare il trasporto e anche
per evitare che fuggisse con la sostanza. Se IM 1 fosse stato consapevole che
nella sua auto vi era 1 kg di cocaina, l’avrebbe gettato nel fiume e non certo
nascosto in un cespuglio con tutti i rischi che si corrono con un simile
quantitativo. Chiunque consapevole di venire trovato in possesso di un simile
quantitativo rischia grosso. Il kg di cocaina non era stato acquistato da IM 1,
ma era destinato a terze persone, e lui non era a conoscenza del quantitativo.
L’avesse saputo non avrebbe rischiato. In via subordinata, qualora la Corte non
volesse ritenere l’errore sui fatti, va ritenuto il dolo eventuale sul
quantitativo della cocaina.
Il punto 2 dell’atto d’accusa non è contestato.
Venendo alla commisurazione della pena, la difesa osserva che il
quantitativo alienato è modesto e non raggiunge nemmeno l’aggravata. Il
quantitativo detenuto è rimasto in possesso a lui veramente pochi minuti e non
era destinato alla vendita ai suoi acquirenti. Il ruolo di IM 1 riguardo alla
sostanza rinvenuta nella sua auto sarebbe stato quello di semplice
trasportatore. Ha agito per racimolare qualche soldo in più per il mantenimento
della famiglia e aiutare i genitori malati. Al proposito la difesa osserva che
dalla documentazione prodotta risulta che i genitori di IM 1 sono malati. La
collaborazione, se pure non immediata, è stata importante. L’imputato si è
comportato bene e ha capito gli errori commessi. Una volta scarcerato, se non
verrà pronunciata l’espulsione, IM 1 ha già un posto di lavoro per mantenere sé
stesso e la sua famiglia.
Nell’ipotesi in cui venga ammesso l’errore sui fatti, la difesa
chiede che la pena sia contenuta nei 24 (ventiquattro) mesi sospesi
condizionalmente. Nell’ipotesi in cui non venisse ammesso l’errore sui fatti,
ma venisse ritenuto il dolo eventuale per i fatti del punto 1.3, chiede che la
pena venga contenuta in 36 (trentasei) mesi, con 30 (trenta) mesi sospesi e 6
(sei) da espiare. Non si oppone a un periodo di prova anche di 5 (cinque) anni.
Quanto all’espulsione, la difesa rileva che deve essere
considerato il caso di rigore. I 2 figli sono nati in Svizzera e tutta la
famiglia è al beneficio del permesso C. L’imputato dal suo arrivo in Svizzera
ha sempre lavorato e non ha debiti, salvo uno piccolo di cui ha fatto menzione.
Nel futuro ha una concreta prospettiva di lavoro in Ticino. L’espulsione
costituirebbe un’ingerenza grave nella sua vita famigliare e privata, e meglio
la separazione dalla moglie e dai figli, ancora in tenera età. Con l’espulsione
non potrebbe nemmeno più accedere allo spazio Schengen, perché per i cittadini __________
il divieto d’entrata viene esteso allo spazio Schengen. Per IM 1 sarebbe una
conseguenza drastica, la separazione dai suoi figli nati e cresciuti in
Svizzera sarebbe un’ingerenza grave. Il suo interesse privato di restare in
Svizzera prevale sull’interesse pubblico all’espulsione. Rinvia alla sentenza
CARP 17.2020.129+155, che in un caso analogo ha annullato la decisione di
espulsione visto il basso rischio di recidiva. Chiede quindi di applicare il
caso di rigore e non procedere all’espulsione dell’imputato.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Curriculum vitae
dell’imputato
1. IM 1, nato il __________,
ha così illustrato la propria situazione personale:
"
…OMISSIS... Io come detto lavoro quale __________ per __________
di __________. Ho iniziato da poco e meglio da febbraio 2020. Lo stipendio è di
CHF 3400.- lordi quindi CHF 3'000.- netti”.
(VI PG 5.06.2020, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, p. 8).
Ritornando sulla questione in un successivo verbale, l’imputato ha
aggiunto che:
"
…OMISSIS…”.
(VI PP 6.05.2020, AI 6, p. 2).
2. Chiamato nuovamente a
riferire della sua vita e alla sua situazione economica l’imputato ha
dichiarato che:
" …OMISSIS…”.
(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto
d’inchiesta, p. 3-4).
L’uomo ha dichiarato di non essere consumatore di stupefacenti.
(VI PP 6.05.2020, AI 6, p. 2).
3. L’imputato è incensurato in
Svizzera (estratto del casellario giudiziale svizzero, AI 13).
4. Interrogato sulle sue
prospettive di vita in occasione del pubblico dibattimento, IM 1 ha dichiarato
di voler restare nel nostro Paese, in Ticino, “mettere a posto lo sbaglio”
da lui commesso, lavorare e stare accanto alla moglie e ai figli (VI DIB
2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
II) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
5. L’inchiesta nei confronti
di IM 1 ha preso avvio il 4 giugno 2020, allorquando l’imputato è stato notato
uscire dall’immobile in cui risiede __________, all’epoca sospettata di essere
attiva nell’ambito della vendita di cocaina. Il controllo esperito
sull’imputato ha quindi permesso di rinvenire una pallina di cocaina di 0.83
grammi netti che egli ha dichiarato di aver acquistato dal precitato
personaggio (cfr. rapporto d’inchiesta).
Le forze dell’ordine hanno quindi immediatamente proceduto alla
perquisizione dell’abitazione di __________. Approfittando del fatto che gli
agenti presenti erano impegnati in tale operazione, IM 1 si è tuttavia dato
alla fuga, abbandonando i luoghi ed avviandosi verso il veicolo Peugeot 107 in
suo uso, parcheggiato davanti al palazzo. Raggiunta la vettura, l’imputato è
stato visto aprire la portiera posteriore, prelevare un oggetto, allontanarsi
lungo la vegetazione che circonda un esercizio pubblico sito nelle vicinanze e
liberarsi di qualcosa, prima di essere fermato dalla Polizia (cfr. rapporto
d’inchiesta).
La ricerca posta in essere dagli agenti ha permesso di rinvenire
sotto un cespuglio un sacchetto contenente 1'009.25 grammi netti di cocaina,
unitamente ad alcuni abiti da bambino (cfr. rapporto d’inchiesta).
Interrogato dalla Polizia il giorno stesso, l’imputato ha negato
ogni addebito e ogni suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti (cfr. VI
PG 4.06.2020, allegato 1 al rapporto d’inchiesta).
6. In accoglimento
dell’istanza del PP (AI 8), con decisione del 6 giugno 2020 il GPC ha ordinato
la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 4 settembre 2020 compreso (AI 9).
7. Contestualmente
all’emanazione dell’atto d’accusa, il PP ha postulato il mantenimento
dell’imputato in carcerazione di sicurezza, istanza accolta da GPC fino al 3
novembre 2020, il quale ha ravvisato un concreto pericolo di fuga (doc. TPC 6).
8. Con l’atto d’accusa in
rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a
giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
III) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
9. Giusta l’art. 139 cpv. 1
CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità
penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le
conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,
n. 1 ad art. 139, p. 297).
10. Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae
dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF
133 I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10
maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo
(art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv.
1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito
della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere
probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso significa
che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie
più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano svolti in quel modo
(DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e 1P.20/2002 del 19
aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione delle prove conduca
a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono
sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso quando il
giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto
nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF
127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009 del 9
ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
IV) Fatti di cui all’atto
d’accusa
1) Imputazione di infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti (punto 1 dell’atto d’accusa)
11. L’atto
d’accusa in rassegna imputa a IM 1 il reato di infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti, siccome riferita a un quantitativo di cocaina che
sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, senza essere
autorizzato,
- nel periodo da fine
dicembre 2017/inizio gennaio 2018 al 4 giugno 2020, a __________, __________, __________,
__________, __________, __________ (GR) e in altre imprecisate località nei
Cantoni Ticino e Grigioni, alienato, procurato in altro modo ad altri o messo
in commercio, in più occasioni, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma
almeno 101.70 grammi (con grado di purezza indeterminato), sia a contanti che a
credito, sotto forma di palline da lui confezionate del peso variante da 0.7 a
0.8 grammi l’una, al prezzo variante da CHF 80.- a CHF 100.- l’una, a vari
consumatori locali e tra questi a __________ (3 gr.), __________ (7 gr.), __________
(10.5 gr.), __________ (0.7 gr.), __________ (3.5 gr.), __________ (7 gr.), __________
(7 gr.), __________ (13.3 gr.), __________ (4.9 gr.), __________ (28 gr.), __________
(12.60 gr.), __________ (0.7 gr.) e altri non meglio identificati (3.5 gr.),
stupefacente da lui previamente acquistato a __________ e in altre imprecisate
località, da tali __________, __________ e da altri spacciatori non
identificati, al prezzo variante da CHF 55.- a CHF 60.- il grammo, conseguendo
un illecito profitto complessivo, valutato in almeno CHF 4'000.-, di cui CHF
2'270.- sequestratigli al momento dell’arresto (punto 1.1);
- il 3 e 4 giugno 2020, a __________
e in altre imprecisate località,
fatto preparativi per l’acquisto, a contanti, di 20 grammi di
cocaina (con grado di purezza indeterminato), da tale __________, al prezzo di
CHF 55.- il grammo, presentandosi all’appuntamento con il denaro necessario
all’acquisto, ma senza riuscire nel suo intento perché lo spacciatore non
gliene avrebbe consegnata (punto 1.2);
- il 4 giugno 2020, a __________,
detenuto, sulla sua persona, una pallina contenente 0.83 grammi di cocaina (con
grado di purezza dell’88.5%) e all’interno dell’autovettura Peugeot 107 targata
TI __________ intestata a sua moglie, 1009.25 grammi di cocaina (con grado di
purezza variante dal 79.2 al 79.5%), confezionata in 4 pani del peso variante
da 251.70 a 253.28 grammi l’uno, contenuta in un sacchetto di carta con la
scritta Dsquared2 e avvolta in una maglia da bambino marca Okaidi e in un paio
di pantaloni da bambino marca C&A Paw Patrol, stupefacente da lui
previamente acquistato a __________ e __________ da tale __________ e destinato
alla vendita a terzi se non fosse stato sequestrato dalla Polizia cantonale al
momento del suo arresto (punto 1.3).
A) Dichiarazioni
dell’imputato
12. Per quanto attiene alle
alienazioni confluite al punto 1.1 dell’atto d’accusa, si dirà che, come spesso
accade in inchieste concernenti il traffico di stupefacenti, l’imputato ha
fornito differenti versioni nel corso dei verbali da lui sostenuti, indicando
quantitativi che neppure necessariamente collimano con quanto riferito dagli
acquirenti.
In tale contesto, appare superfluo ripercorrere le singole
dichiarazioni di IM 1, posto che la sua posizione si è cristallizzata nei
verbali di Polizia 22 luglio e 8 agosto 2020, nonché in quello davanti al PP
del 12 agosto 2020.
13. Per quanto qui d’interesse,
si ricorderà soltanto che l’imputato solo circa 1 mese dopo l’arresto ha
iniziato ad ammettere le proprie responsabilità nella predetta attività
criminosa. In particolare, nel suo verbale 1 luglio 2020, egli ha esordito
sostenendo che verso l’inizio del 2020 i genitori a __________ si sarebbero
ammalati ed al fine di sostenere le spese mediche, sul finire del mese di
gennaio, egli avrebbe iniziato a vendere piccoli quantitativi di cocaina (cfr.
VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 2).
Non si può comunque sottacere il fatto che in occasione del
verbale 5 agosto 2020 l’imputato ha comunque riconosciuto che l’attività legata
agli stupefacenti gli permetteva pure di disporre di più denaro per le proprie
spese, e meglio:
"
con i soldi dello spaccio vivevo in Ticino, facevo la spesa e
pagavo le fatture. Non li mandavo all’estero. Quelli che mandavo a __________ erano
soldi provento del mio lavoro onesto. Io sono credente e sono una persona
cresciuta in Chiesa. Noi facciamo tanti sacrifici”.
(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 12).
Soltanto dopo che l’interrogante gli ha ricordato le sue precedenti
dichiarazioni, l’imputato si è corretto, sostenendo che:
"
(…) oltre alla questione delle spese legate alla salute dei miei
è anche vero che con questa mia attività di spaccio di cocaina potevo
permettermi di far fronte anche ad altre spese. È corretto dire che a dicembre
2019 / gennaio 2020 ho iniziato a vendere cocaina acquistando
"all'ingrosso" da __________ come già spiegato, confezionando io le
palline avendo quindi un maggior margine di guadagno. Nel 2019 è vero che
vendicchiavo già cocaina ma la mia attività si limitava ad acquistare palline
già confezionate e a rivenderle ad un prezzo superiore. Qui il margine di
guadagno era di circa 20.- CHF a pallina”.
(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 12).
14. Passando ai singoli
quantitativi, la Corte ha accertato che – in ultima analisi – vi è convergenza
tra l’imputato e i suoi acquirenti per quanto attiene alle alienazioni fatte a __________
(7 grammi), __________ (0.7 grammi) e __________ (0.7 grammi). Analogamente,
l’imputato ha ammesso di aver venduto 3.5 grammi ad una persona non
identificata.
15. Pure accertate sono le
vendite in cui l’imputato ha riferito quantitativi maggiori rispetto alle
chiamate di correo. Ciò ha a valere in particolare per quanto attiene a __________
(5 grammi dichiarati dall’imputato in AI 48, p. 5-6) e __________ (12.6 grammi
dichiarati dall’imputato in AI 48, p. 6).
16. Per quanto attiene a __________
(“__________”), la quale ha inizialmente negato ogni acquisto, salvo poi quantificarlo
in 4 palline, l’imputato ha indicato in 7 palline il quantitativo a lei
alienato, ovvero 4.9 grammi (“a lei ho venduto 7 palline” cfr. VI PG
22.07.2020, allegato 6 al rapporto d’inchiesta). Tale circostanza risulta pure
dalla tabella da lui redatta e allegata al verbale. Sebbene l’imputato stesso,
in seguito, prendendo atto delle dichiarazioni della donna, si è allineato alle
4 palline menzionate da quest’ultima, la Corte non ha motivo di discostarsi da
quanto da IM 1 ha inizialmente riconosciuto, confermando quindi complessivi 4.9
grammi.
Relativamente a __________ (“__________”), valgono le medesime
considerazioni: nella tabella da egli redatta, l’imputato ha indicato 18
palline, corrispondenti a complessivi 12.6 grammi di sostanza. Ciò è stato pure
confermato a verbale: “a lei ho venduto più o meno 18 palline” (cfr. VI
PG 22.07.2020, allegato 6 al rapporto d’inchiesta, p. 2). Il fatto che,
successivamente, l’uomo ha ridotto a 15/18 il numero di palline appare
unicamente finalizzato a migliorare la propria posizione processuale.
In fine, relativamente a __________ (“__________”), si rileva che
l’imputato nella sua tabella allegata al verbale 22 luglio 2020 ha indicato
alienazioni pari a 5 palline, ovvero 3.5 grammi, circostanza ribadita anche
nell’ambito del verbale (cfr. VI PG 22.07.2020, allegato 6 al rapporto
d’inchiesta, p. 2). La Corte non ravvede quindi motivi per distanziarsi da tale
indicazione, seppur oggetto di parziale ritrattazione nel prosieguo
dell’inchiesta.
17. Di contro, come di consueto
avviene allorquando gli acquirenti hanno dichiarato quantitativi maggiori
rispetto alle ammissioni dell’imputato, la Corte ha ritenuto corrette le prime.
Appare infatti evidente che i consumatori, la cui vita – purtroppo – ruota
attorno all’approvvigionamento di stupefacenti, sono certamente più precisi
nell’indicare i loro consumi. Essi non hanno, a differenza dell’imputato, alcun
interesse nell’indicare consumi maggiori alla realtà, posto che le loro
ammissioni comportano conseguenze penali anche per loro stessi.
In tale contesto la Corte ha accertato alienazioni a favore di __________
(7 grammi, cfr. VI PG 28.07.2020, allegato 35 al rapporto d’inchiesta), __________
(13.30 grammi, cfr. VI PG 30.07.2020, allegato 37 al rapporto d’inchiesta), __________
(28 grammi, cfr. VI PG 31.07.2020, allegato 36 al rapporto d’inchiesta) e __________
(7 grammi, VI PG 24.07.2020, allegato 34 al rapporto d’inchiesta).
18. Complessivamente, la Corte ha
quindi accertato un quantitativo di sostanza alienata pari a 105.8 grammi di
cocaina.
19. Giova qui rilevare che
l’imputato nel suo verbale 1 luglio 2020 ha pure riferito di preparare lui
stesso la cocaina, e meglio:
"
io ero spesso a casa da solo. Per questo motivo agli inizi
confezionavo la cocaina a casa in cucina. Per fare ciò, confezionavo ad occhio,
non avevo alcun bilancino. Poi in un secondo tempo, ho comprato un bilancino
con le batterie che però ho nl frattempo buttato via perché non funzionava
bene, si spegneva. Quando facevo le palline con il bilancino, facevo delle dosi
da 0.70 / 0.75 grammi. Inizialmente rivendevo la cocaina così come l’avevo
ricevuta. In un secondo momento invece avevo iniziato a tagliarla con del
bicarbonato. Io prima preparavo le singole palline di cocaina più “pura”
(quella che avevo ricevuto) dal peso di 0.5 grammi e ci aggiungevo un 0.2
grammi di bicarbonato così da ottenere palline da 0.7 grammi. Queste palline le
vendevo al prezzo di 100.- CHF l’una oppure anche a 80.- CHF”.
(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 4-5).
20. Quanto al prezzo d’acquisto,
l’imputato ha affermato di aver acquistato 10 grammi per CHF 580.00, ovvero CHF
58.00 al grammo (cfr. VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p.
4).
21. In sede dibattimentale IM 1,
alla domanda a sapere se ammettesse i fatti descritti al punto 1.1 dell’atto
d’accusa, ha risposto:
"
Io non penso di avere venduto così tanto.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
Invitato a spiegare per quale motivo in corso d’inchiesta avesse
ritrattato le sue dichiarazioni relative ad alcuni acquirenti (__________, __________
e __________), rispetto a quanto da lui indicato sulla tabella consegnata alla
Polizia e a quanto dichiarato nel verbale in cui la stessa è stata discussa,
l’imputato ha dichiarato:
"
Se non sbaglio, per __________, io avevo scritto di averle
venduto circa 7 palline, ma poi lei ha dichiarato che erano 4, quindi mi sono
corretto col PP. Con __________ ho detto che le ho venduto circa 4 palline, lei
ha negato, ma io ho ribadito quello che avevo detto, non ho cambiato il
quantitativo. Anche con __________ è andata così, lei ha negato, ma io ho
ribadito il quantitativo che avevo indicato in Polizia.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
Con riferimento ai motivi che avrebbero portato gli acquirenti che
hanno dichiarato quantitativi maggiori alle sue ammissioni a mentire, IM 1 ha
ipotizzato:
"
Non lo so. Se non ricordo male, per quanto riguarda __________,
lei mi scriveva tanto, ma non aveva mai soldi, io non le ho dato il
quantitativo che dice lei. Magari si è sbagliata. Riguardo all’altra persona, __________
o __________, il signore che vendeva la frutta, lui comprava sempre mezza
pallina e non una pallina completa.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Alla domanda a sapere quanto denaro avesse guadagnato
dall’attività di compravendita di cocaina ha risposto:
"
Non so dirlo, perché compravo 10/15 grammi e ci mettevo tanto per
venderli, poi i soldi li spendevo subito. Ho guadagnato in tutto circa CHF
4'000.00.
(…) si tratta del guadagno netto.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Sulle motivazioni che l’avrebbero portato a trafficare
stupefacenti si è espresso come segue:
"
Una volta __________ mi ha chiesto un piacere, mi ha chiesto se
conoscessi qualcuno, essendo io __________, e gli ho procurato una pallina. Poi
ho conosciuto una signora e anche a lei ho procurato una pallina. A quel tempo
ero molto preoccupato per i miei genitori e dovevo aiutarli. Ho visto che con
questa pallina avevo guadagnato e avevo bisogno di questi soldi. Nel 2019 ho
conosciuto questa ragazza, abbiamo parlato e ho pensato di farlo per guadagnare
qualcosa in più.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Con riferimento al prezzo da lui pagato per l’acquisto della
cocaina ha affermato:
"
(…) la pallina che ho procurato alla signora l’ho pagata CHF
80.00, mentre nel 2019, quando ho preso i primi 10 grammi, li ho pagati CHF
60.00 al grammo, mentre in seguito pagavo CHF 55.00 al grammo.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
22. In merito ai punti 1.2 e 1.3
dell’atto d’accusa, si premette che gli stessi – per le considerazioni di cui
si dirà in merito alla valutazione dei fatti effettuata dalla Corte – vengono
di seguito trattati congiuntamente.
23. Ricordando che la vicenda
trae origine dal sacchetto che l’imputato è stato visto prelevare dalla vettura
in suo uso per poi abbandonarlo sotto un cespuglio, l’imputato nel suo primo
verbale al proposito ha affermato che:
"
non ho niente da dire. Il sacchetto non è il mio, non so niente
di cocaina come pure gli abiti sono di mia proprietà. Ora sono stanco”
(VI PG 5.06.2020, allegato 2 al rapporto d’inchiesta, p. 7)
24. Interrogato dal PP il giorno
seguente, IM 1 ha fornito una versione del tutto fantasiosa, ovvero che:
"
Mercoledì sera quando sono arrivato allo __________, subito dopo
aver parcheggiato l’auto, sono stato fermato dai due agenti di Polizia che mi
hanno caricato sulla loro auto e accompagnato nel parcheggio. La mia macchina è
rimasta incustodita, con le portiere chiuse, ma non chiusa a chiave. Io non ho
visto __________, ma non posso escludere che durante la mia assenza lui sia
salito in macchina e abbia lasciato o tolto la cocaina. Sulla mia autovettura
non c’era quella cocaina, anche perché i primi due agenti che mi hanno fermato
hanno controllato con le torce l’interno della macchina e non hanno trovato
nulla. Quando poi io mi sono allontanato dall’appartamento e mi sono diretto
verso la mia auto, ho visto che la portiera laterale destra posteriore era
spalancata. Non sono stato io ad aprirla perché non mi ero neanche avvicinato
all’auto, e quindi non capisco perché fosse aperta. (…) la cocaina non è mia
(…) non sono scappato, non mi sono avvicinato alla macchina e non ho tolto
nessun sacchetto dalla mia auto. Per finire non ho assolutamente buttato il
sacchetto che è stato ritrovato dalla Polizia con all’interno oltre 1 kg di
cocaina. (…) io non ho visto __________ con il sacchetto in cui è stata trovata
la cocaina ma ipotizzo che durante la mia assenza lui abbia prelevato dei
vestiti dei miei figli dalla mia auto per avvolgervi la cocaina”.
(VI PP 6.06.2020, AI 6, p. 2-3)
25. In occasione del verbale 1
luglio 2020, l’imputato ha fornito una versione differente:
"
(…) la sera in cui sono stato fermato ci eravamo messi d'accordo
per un ulteriore acquisto di cocaina. lo, visto che c'erano ancora i postumi
del covid, mi ero accordato con lui di acquistargli ulteriori 20 grammi. __________/__________
mi diceva di prendergliene anche 40 grammi perché mi diceva che se acquistavo
questo quantitativo me la poteva lasciare anche a 48/50.- CHF al grammo. Alla
fine tuttavia ci eravamo accordati per i 20 grammi, non so se nell'applicazione
Signal sull'iPhone con cui comunicavamo ci sia questo dato così esplicito. Per
spiegare meglio questa cosa premetto che qualche giorno prima del mio fermo, __________/__________
mi aveva scritto sull'iPhone che nei prossimi giorni (probabilmente già
l'indomani) sarebbe riuscito a procurarmi i 20 grammi di cocaina richiesta. Il
giorno del fermo, mentre io ero oltre Gottardo per lavoro ad effettuare __________,
mi aveva scritto se andava bene trovarci alle 18:00 per lo scambio di cocaina.
lo però durante le __________ avevo con me l'iPhone ma era spento, l'ho acceso
unicamente una volta che ho fatto rientro in Ticino. Quando l'ho accesso ho visto
che __________/__________ mi aveva salutato su Whatsapp (normalmente mi
scriveva però in Signal). Dopo, non so per quale motivo, ma __________ ha
cambiato l'orario dell'incontro altre due volte. Inizialmente alle 18:00 vicino
alle piscine di __________ (dove c'è il __________), poi mi aveva detto che non
poteva più e mi avrebbe fatto sapere. Mi aveva detto quindi di trovarci alle
19:20/19:30 in un posto che mi avrebbe fatto sapere ma poi non mi ha più fatto
sapere nulla perché aveva ancora cambiato l'orario. Alla fine ci siamo dati
appuntamento alle 20:00/20:30 circa vicino a casa mia, nella strada parallela
alla mia, ossia dovrebbe essere la Via __________ dove c'è un terreno in
disuso. Li ho incontrato __________/__________, era in una macchina scura, di
piccole dimensioni, ricordo che i vetri posteriori erano oscurati. Non ricordo
che targhe avesse. Guidava un altro uomo, che io non ho mai visto, non si
vedeva nemmeno bene perché pioveva. Anch'io ero arrivato all'appuntamento con
la Peugeot 107 bianca di mia moglie. __________/__________ mi ha detto che non
aveva ancora con sé i 20 grammi di cocaina che gli avevo richiesto, per contro
mi ha chiesto se potevo accompagnarlo con la macchina in mio uso a __________
perché mi aveva detto che doveva portare 80 grammi di cocaina ad una persona.
lo ho accettato la sua proposta. __________/__________ ho visto che ha messo
nella Peugeot 107 su cui mi trovavo un sacchetto nei sedili posteriori,
dicendomi che ci vedevamo tra 10 minuti davanti allo __________ di __________.
Non mi ha dato troppe spiegazioni su cosa doveva fare. Si è limitato a dirmi
che doveva fare qualcosa con la persona che guidava la sua macchina ed io non
ho fatto domande. lo sono quindi partito da Via __________, e sono andato per
la via più breve davanti allo __________ di __________, senza fare fermate. Qui
non ho trovato posteggio e quindi ho lasciato la macchina in strada. Visto che
avevo ancora con me una pallina di cocaina ed in passato avevo già venduto
della cocaina a __________ (il ragazzo che abita sopra lo __________) io sono
salito a casa sua per chiedergli se era interessato all'acquisto. Lui mi ha
detto che non la voleva perché non aveva soldi. (…) Quando sono sceso
dall'appartamento, sono rientrato nella mia macchina e subito sono arrivati gli
agenti di polizia che mi hanno fermato. (…) dopo che la Polizia mi ha fermato,
ha dato un'occhiata veloce nella mia macchina e poi mi hanno fatto salire sulla
loro auto di servizio. Qui dalla strada ci siamo spostati nel posteggio
adiacente, quello dove c'è pure la barriera dietro alla __________, e siamo
andati in fondo al posteggio in attesa che arrivasse una pattuglia di rinforzo.
lo __________/__________ nei pressi dello __________ non l'ho mai visto e
nemmeno la macchina che utilizzava. Vorrei anche dire che, come già detto nel
primo verbale, la Polizia mi aveva fatto vedere la foto di __________ perché
pensava che la pallina di coca che avevano trovato su di me provenisse da lui, cosa
che non era vero perché me l'ero portata io da casa. lo ero un po' confuso da
questa situazione”.
(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 5-6).
26. Interrogato a sapere cosa
contenesse il sacchetto, l’imputato ha risposto:
"
Lui mi aveva detto che doveva portare 80 grammi di cocaina a __________,
io pensavo che contenesse questo quantitativo. (…) però non ho controllato il
contenuto”.
(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 7).
27. Alla domanda a sapere se
avesse messo le mani nel sacchetto, IM 1 ha risposto di non saperlo dire,
aggiungendo che:
"
(…) ero agitato perché quando la Polizia mi ha accompagnato a
casa di __________ perché pensava che era stato lui ad avermi venduto la
cocaina, io avevo paura che potessero trovare quel sacchetto che __________/__________
mi aveva messo in macchina. Per questo motivo, una volta che ho accompagnato
gli agenti nell'appartamento di __________, sono corso giù dalle scale, ho
aperto la portiera della macchina e ho recuperato il sacchetto che mi aveva
dato __________/__________. L'ho preso, l'ho tolto dalla macchina e l'ho messo
sotto il cespuglio che delimita il ristorante dello __________, lungo la strada
sterrata della __________. lo non sapevo che ci fosse una quantità simile, ossia
un kg di cocaina, in questo sacchetto. Se lo avessi saputo, avrei corso più a
lungo per buttarlo via e non l'avrei lasciato nel vicino cespuglio. Preciso che
io al momento non sapevo quanta cocaina c'era effettivamente nel sacchetto, mi
fidavo di __________/__________ che mi aveva riferito essere 80 grammi”.
(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 7).
Dopo essergli stato ricordato che nel sacchetto vi erano anche
abiti da bambino che la moglie ha riconosciuto appartenere ai loro figli,
l’imputato ha affermato che:
"
Nei sedili posteriori io avevo dei vestiti dei miei figli da
buttare via, lo possono confermare i vostri colleghi intervenuti. C'era un
casino sui sedili di dietro”.
(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 7).
Confrontato al fatto che i vestiti erano, tuttavia, all’interno
del sacchetto, IM 1 ha affermato che:
"
Quello non saprei dire come sono finiti lì. Forse è stato __________/__________
ad averli messi dentro al sacchetto quando mi ha messo il sacchetto nella mia
macchina. (…) tuttavia questa è una mia ipotesi. lo non l'ho visto visivamente
mettere i vestiti all'interno di questo sacchetto e non sono stato nemmeno io.
lo quando ho voluto liberarmi del sacchetto con lo stupefacente ho preso
unicamente il sacchetto di carta e l'ho depositato sotto il cespuglio”.
(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 7).
28. Invitato dal proprio
difensore a meglio descrivere il momento in cui __________/__________ avrebbe
messo il sacchetto nell’automobile, l’imputato ha affermato che:
"
io ero fermo in auto nella via che abbiamo detto precedentemente,
lui è arrivato con un altro veicolo si è fermato davanti me. È salito nel
sedile anteriore, lato passeggero, sulla mia macchina ed è lì che mi ha detto
che non aveva in quel momento i 20 grammi di cocaina che doveva darmi,
chiedendomi se potevo portarlo a __________ per portare 80 grammi di cocaina.
Quando io ho accettato, lui è sceso dal mio veicolo, è andato nel suo, ha
aperto il bagagliaio, ha preso qualcosa, ha aperto la portiera dietro della mia
Peugeot ed ha messo qualcosa lì dietro”.
(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 7).
Rispondendo alla domanda a sapere perché avesse acconsentito a
trasportare 80 grammi di cocaina a __________ per conto di __________/__________,
l’imputato ha dichiarato:
"
a dire la verità, in quel momento non avevo calcolato il rischio
che questa cosa comportava. Pensavo forse che in questo modo lui mi faceva un
qualche sconto o qualcosa. __________/__________ infatti mi aveva detto che se
gli facevo questo favore mi faceva un “regalino”. Per regalino io ho pensato
che mi facesse qualche sconto o che mi avrebbe regalato qualche grammo di
cocaina”.
(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 8).
29. In occasione del verbale del
22 luglio 2020 IM 1 ha poi ribadito che quel giorno “__________/__________”
avrebbe cambiato tre volte l’orario del loro incontro, finalizzato all’acquisto
di 20 grammi di cocaina. Tale sostanza sarebbe stata pagata a contanti, oltre a
saldare un debito di CHF 1’1000 relativo ad una precedente fornitura di
cocaina.
(VI PG 22.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 9).
30. Si dirà che l’imputato –
salvo indicarlo in fotografia e descriverne i connotati – non ha fornito
particolari elementi suscettibili di identificare “__________/__________”:
"
sapevo poco di __________ ma non è proprio vero il contrario, nel
senso che se __________ voleva trovarmi sapeva come farlo, aveva come
riferimento __________ dove lavorava mia moglie”.
(VI PG 22.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 11).
31. Confrontato al fatto che il fatto
di lasciare nella di lui auto circa 1 kg di cocaina sarebbe significativo di
particolare fiducia, l’imputato ha riconosciuto che:
"
anche io mi sono detto che __________ ha avuto in questo caso
tanta fiducia in me. Questa cosa me la sono spiegata con il fatto che se io
sparivo con la cocaina, lui avrebbe saputo dove cercare me e la mia famiglia”.
(VI PG 22.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 11).
32. Descrivendo nuovamente i
fatti avvenuti il giorno del suo arresto, l’imputato ha sostenuto che:
"
da quando sono arrivato allo __________ io __________/__________
non l’ho visto personalmente”.
(VI PG 22.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 11).
Questa la risposta dell’imputato alla considerazione secondo cui,
non vedendolo all’appuntamento previsto, “__________/__________” avrebbe
verosimilmente tentato di contattarlo telefonicamente, quanto meno per
recuperare il chilogrammo di cocaina:
"
Eh, non lo so. Se ha visto che mi hanno preso dubito che si
sarebbe fatto vivo o mi avrebbe cercato”.
(VI PG 22.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 12).
33. Ritornando sulla questione
nel suo verbale del 5 agosto 2020, l’imputato ha affermato di non aver mai
visto il pano contenuto nel sacchetto da egli nascosto sotto il cespuglio,
ribadendo poi che:
"
che io all'interno del sacchetto che __________/__________ mi ha
messo in macchina contenente la cocaina non avevo mai guardato. lo pensavo che
contenesse gli 80 grammi di cocaina che __________ mi aveva detto contenere.
Non mi è venuta la curiosità di guardarci dentro”.
(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 13).
Chiamato a spiegare perché ha raggiunto a corsa il veicolo per
recuperare il sacchetto, liberandosene poi gettandolo in un cespuglio,
l’imputato ha risposto:
"
Ma io sapevo che da come mi aveva detto __________ in quel
sacchetto c'erano 80 grammi di cocaina. (…) quando sono stato fermato sono
diventato nervoso, ricordo che un agente mi ha bloccato mentre il secondo con
la torcia faceva un controllo all'interno del veicolo. lo volevo liberarmi di
quel sacchetto perché sapevo che poi avrebbero controllato meglio la macchina.
Questa cosa però l'ho pensata io non me l'hanno detto gli agenti, anche perché
su di me avevano trovato una pallina di cocaina”.
(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 13-14).
Confrontato alla considerazione secondo cui il suo agire sembra
riflettere il fatto che egli fosse perfettamente consapevole del contenuto del
sacchetto, l’imputato ha ribadito che:
"
Sapevo che c'avevo della cocaina in macchina, ma ribadisco che
pensavo che c'erano solo gli 80 grammi. Dico anche che II vicino allo __________
vi è il fiume Ticino. Se io ero consapevole che c'era un quantitativo come
quello che è stato trovato io non mi sarei fermato cercando di nasconderlo
sotto il cespuglio vicino al ristorante come ho fatto ma l'avrei gettato nel
fiume. lo avrei fatto in tempo a sbarazzarmene se volevo. Il poliziotto infatti
è arrivato quando io avevo già messo il sacchetto sotto il cespuglio. Per quanto
riguarda invece il mio nervosismo dico che anche solo con 10 grammi di cocaina
una persona sarebbe nervosa in questi momenti se fermata dalla Polizia”.
(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 14).
L’imputato ha quindi affermato che:
"
Nessuno vuole che venga preso con un kg di cocaina. Se avessi
saputo che c'era quel quantitativo nel sacchetto l'avrei lanciato nel fiume, ne
avevo le possibilità. (…) Come detto se avessi saputo che fosse stato un kg di
stupefacente l'avrei gettato nel fiume ma visto che ero convinto che erano solo
80 grammi li ho nascosti sotto la siepe”.
(VI PG 5.08.2020, allegato 7 al rapporto d’inchiesta, p. 14-15).
Confrontato al fatto che il peso netto della sostanza ammonta a
1'009.25 grammi di cocaina con purezza compresa tra il 79.2 ed il 79.5%,
l’imputato si è limitato a prenderne atto (cfr. VI PG 5.08.2020, allegato 7 al
rapporto d’inchiesta, p. 16).
34. Sentito un’ultima volta nella
fase preliminare il 12 agosto 2020, l’imputato ha ribadito quanto qui sopra
riportato, aggiungendo che:
"
non so come siano finiti i vestiti dei miei figli nel sacchetto
di colore bianco nel quale era contenuta la cocaina. Come già dichiarato alla
Polizia confermo di aver visto __________ depositare il sacchetto all’interno
della mia auto ma non ho visto cosa abbia fatto in seguito. Ipotizzo che lui
abbia aperto il sacchetto e abbiam esso i vestiti dei miei figli. Siccome
pioveva molto ero seduto al posto di guida. Forse ero distratto e non ho
controllato cosa facesse __________. (…) __________ ha depositato il sacchetto
sul sedile posteriore sul quale vi erano altri oggetti dei miei figli o mei
personali. Quando __________ si è avvicinato alla mia auto ho visto che aveva
con sé il sacchetto che era di grandi dimensioni. Sapevo che in quel sacchetto
c’erano gli 80 grammi di cui mi aveva parlato ma mai più pensavo che c’è n’era
un quantitativo superiore. Quando l’ho ripreso non ho dovuto cercarlo ma l’ho
subito visto e preso. (…) __________ mi aveva promesso un regalino se l’avessi
accompagnato da __________ a __________. Lui mi aveva detto che doveva
consegnare 80 grammi di cocaina. Lui non mi ha mostrato questo quantitativo”.
(VI PP 12.08.2020, AI 48, p. 9).
35. Per quanto attiene alla
pallina trovata in suo possesso, dopo aver inizialmente affermato di detenerla
per il suo consumo personale (cfr. VI PP 6.06.2020, AI 6, p. 2), l’uomo ha poi
ammesso che:
" Visto che
avevo ancora con me una pallina di
cocaina ed in passato avevo
già venduto della cocaina a __________ (il ragazzo che abita sopra lo __________)
io sono salito a
casa sua per chiedergli se era
interessato all'acquisto. Lui mi ha detto che non la voleva perché non aveva soldi”.
(VI PG 1.07.2020, allegato 5 al rapporto d’inchiesta, p. 6).
36. Interrogato nell’ambito del
pubblico dibattimento, IM 1 ha ammesso i fatti di cui al punto 1.2 dell’atto
d’accusa (VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Sul motivo per cui era interessato all’acquisto di 20 grammi di
cocaina, si è così espresso:
"
Era prima del lockdown. Avevo comprato 20 grammi a questo
signore, il quale è poi sparito durante la chiusura. Io avendo quasi finito la
sostanza, dopo il lockdown, volevo comprare ancora 20 grammi.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Invitato a spiegare perché nella sua vettura vi era un sacchetto
contenente circa 1 kg di cocaina, l’imputato ha confermato la versione resa in
corso d’inchiesta, e meglio:
"
Io dovevo comprare 20 grammi da questo signore, gli avevo scritto
qualche giorno prima e lui mi aveva detto che me li avrebbe portati. Ci eravamo
messi d’accordo per le 18:00, ma poi lui ha rinviato alle 19:00 circa. Ci siamo
incontrati e lui mi ha detto che non aveva ancora con sé la cocaina e mi ha
detto che ci saremmo visti dopo. Quando io sono arrivato in macchina mi ha
scritto e mi ha detto che doveva consegnare 80 grammi di cocaina a una persona
e che se io li avessi portati con la mia macchina mi avrebbe fatto un regalino.
Io ho detto di sì e lui ha preso un sacchetto e l’ha messo nella mia macchina,
dietro.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3 e
4).
Alla domanda a sapere perché questa persona avrebbe dovuto
consegnargli 1 kg circa di cocaina e poi neppure presentarsi all’appuntamento,
ha risposto ipotizzando che potrebbe avere visto la Polizia (VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al
verbale dibattimentale, p. 4).
Alla domanda a sapere come mai una persona che non conosceva
neppure bene gli avrebbe dovuto affidare cocaina per circa CHF 55'000.00, ha
risposto che:
"
Io non lo so, ma lui comunque sapeva che attività aveva mia
moglie, magari sapeva dove trovarmi.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).
Invitato a spiegare perché, se il suo fornitore aveva cocaina a
disposizione, non si fosse limitato a dargli i 20 grammi da lui richiesti, in
luogo di proporgli un trasporto, così come pure, al contrario, perché egli
avesse accettato di fare il trasporto quando avrebbe potuto semplicemente
pretendere di ottenere i suoi 20 grammi, IM 1 ha affermato:
"
L’ultima volta io avevo comprato da lui a __________ e pensavo
che magari abitasse lì. Io ho pensato che lui aveva la cocaina già pronta da
darmi magari a casa di questa persona a cui doveva dare gli 80 grammi.
(…) in quel momento non ho pensato a chiedergli unicamente di
darmi i 20 grammi che gli avevo già chiesto.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).
Invitato a spiegare perché nel sacchetto vi erano pure vestiti
vecchi di suo figlio, ha dichiarato:
"
In macchina io avevo dei vestiti da buttare dei bambini, miei e
anche di mia moglie. Penso, perché io non l’ho visto, che quando lui è arrivato
con il sacchetto abbia messo sopra questi vestiti.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).
Alla domanda a sapere perché si fosse preoccupato di far sparire
il sacchetto malgrado la presenza della Polizia, l’imputato ha risposto:
"
Quando è successo tutto io pensavo che sulla mia auto vi fossero
80 grammi. Quando la Polizia è entrata dal ragazzo io sono andato in macchina e
ho gettato tutto nel cespuglio. Ribadisco che pensavo si trattasse di 80
grammi, ma pensavo di poter avere dei problemi.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4 e
5).
Questa la sua presa di posizione alla contestazione che è stata
un’azione abbastanza sconsiderata, perché se non avesse agito in questo modo
magari la Polizia non se ne sarebbe nemmeno accorta:
"
In realtà la Polizia aveva già guardato all’interno della
macchina con la torcia e non aveva notato il sacchetto. Io però non sapevo se
sarebbero tornati a fare una perquisizione nella mia macchina, sapevo che avevo
questi 80 grammi che mi aveva detto il signore.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
L’imputato ha quindi affermato:
"
Io ho sempre detto che vicino a dove sono stato fermato c’era il
fiume. Se io avessi saputo di avere 1 kg di cocaina in macchina l’avrei gettato
nel fiume, che distava forse 100 metri, di modo che non sarebbe mai stato
trovato.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
Alla domanda del PP a sapere se, tenendolo in mano, non si fosse
accorto della differenza di peso del sacchetto, ha risposto che:
"
Quando la Polizia mi ha preso io ero nervoso, tremavo. In quel momento
non ero capace di distinguere il peso, ho agito per istinto. Non ero io in quel
momento, era la prima volta in vita mia che mi trovavo in una situazione del
genere, non avevo mai avuto nessun problema con la giustizia in precedenza.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).
2) Imputazione di
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (punto 2 dell’atto d’accusa)
37. L’atto d’accusa imputa a IM 1 il reato di cui sopra
per avere, senza
essere autorizzato, a __________ e in altre imprecisate località, in data
imprecisata nel corso dell’anno 2019, in un’occasione, consumato
intenzionalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, stupefacente messogli
a disposizione durante una festa da un amico non identificato.
In punto ai suoi consumi, nel suo primo verbale l’imputato ha
riferito di aver assunto 3-4 grammi di cocaina (VI PG 5.06.2020, allegato 2 al
rapporto d’inchiesta)
38. Interrogato in sede
dibattimentale, IM 1 ha ammesso i fatti di cui al punto 2 dell’atto d’accusa,
precisando di avere, uno o due anni prima, in occasione di una festa con degli
amici, provato una striscia di cocaina via naso (VI DIB 2.11.2020, allegato 1
al verbale dibattimentale, p. 5).
V) In diritto
39. L'art. 19 cpv. 1 LStup
punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro aliena, procura in
altro modo ad altri, mette in commercio, detiene e o fa preparativi per
l’acquisto di stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in
pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro di una banda costituitasi
per esercitare sistematicamente il traffico di stupefacenti (lett. b), se
realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre,
fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione
destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in
pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai
18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120
IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a;
DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid.
3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre
2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010,
consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del
10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e
seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81
segg., pag. 917 segg.).
Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve sapere di detenere,
possedere o alienare stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op.
cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un
caso aggravato ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che
l'autore sappia o accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente
o indirettamente, mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31;
Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato,
è sufficiente che egli sia cosciente del quantitativo e del tipo di droga
trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve presumere conoscere la
pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo
eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un
numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà
numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
Secondo l’art. 19a LStup chiunque, senza essere autorizzato,
consuma intenzionalmente stupefacenti, è punito con la multa.
VI) Considerazioni della
Corte
40. Per quanto attiene ai fatti
menzionati al punto 1.1 la Corte ha confermato i quantitativi indicati
nell’atto d’accusa. Come da prassi, infatti, non vi è motivo di dubitare delle
chiamate di correo dei consumatori, i quali non hanno evidentemente alcun
interesse a dichiarare più di quanto realmente ottenuto o acquistato.
Analogamente, la Corte ha poi ritenuto quanto IM 1 ha indicato nell’elenco da
egli stesso redatto e confermato durante il primo verbale in cui questo è stato
discusso con gli inquirenti.
Come visto, la Corte ha accertato responsabilità dell’imputato per
105,8 grammi di cocaina. Tuttavia, in applicazione del principio accusatorio,
sono stati ritenuti nei suoi confronti 101.7 grammi così come indicati nella
promozione dell’accusa.
41. In merito ai fatti di cui al
punto 1.2, emerge dalle dichiarazioni dell’imputato che egli, il giorno del suo
arresto, intendeva acquistare 20 grammi di cocaina, da cui la conferma di
quanto menzionato nell’atto d’accusa.
42. Relativamente al punto 1.3,
la Corte non ha considerato credibile quanto riferito dall’imputato a
fondamento del fatto che egli deteneva all’interno della vettura 1’009.25
grammi di cocaina.
Dalla lettura dell’incarto (ed in particolare delle dichiarazioni
dell’imputato) emergono numerose incongruenze che possono indurre a ritenere
che IM 1 avesse acquistato il quantitativo di circa 1 kg di cocaina che
deteneva all’interno della sua vettura.
In particolare, propendono per tale conclusione, in primo luogo i
contorni della vicenda. Non risulta infatti verosimile che “__________/__________”,
dopo aver rinviato luogo e momento della consegna di 20 grammi di cocaina in
diverse occasioni, non abbia provveduto in tal senso sebbene – a dire
dell’imputato – ne deteneva 80 grammi. Non vi è, in tale contesto, motivo per
cui IM 1 dovesse accettare di trasportare tale quantitativo ad un terzo fino a __________
quando avrebbe potuto limitarsi ad insistere di ricevere i 20 grammi da lui
richiesti, lasciando, se del caso, scoperto di analogo quantitativo
l’acquirente di __________.
Privo di logica è pure il fatto che “__________/__________”
sia giunto all’appuntamento in auto con una terza persona, per poi chiedere
all’imputato di essere accompagnato a __________. Di fatto, la trasferta
avrebbe potuto intraprenderla direttamente con tale individuo. Del tutto
sprovvisto di logica è pure la circostanza secondo cui il venditore avrebbe
consegnato il predetto quantitativo di sostanza in un luogo appartato, salvo
poi dare appuntamento all’imputato in zona abitata e nei pressi di un esercizio
pubblico.
Posto che – a dire di IM 1 – egli conosceva solo superficialmente
il suo fornitore, non risulta affatto credibile che questi depositasse sulla
sua auto oltre 1 kg di cocaina per poi allontanarsi. Il valore di mercato, al
dettaglio e senza considerare
eventuali operazioni di taglio, supera
infatti abbondantemente i CHF 100'000.00.
Il rinvenimento all’interno del sacchetto di indumenti appartenuti
a suo figlio non possono che attestare, nuovamente, un suo diretto
coinvolgimento nel possesso dello stupefacente.
Le menzogne dell’imputato, il quale ha inizialmente negato di aver
prelevato il sacchetto dalla propria vettura, di essersene liberato gettandolo
in un cespuglio e di non riconoscere gli abiti usati di suo figlio, non possono
che minarne la credibilità.
Pure l’argomentazione difensiva secondo cui IM 1 non avrebbe avuto
liquidità sufficiente al fine di acquistare 1 kg di cocaina non appare
pertinente. Non è infatti inusuale assistere a vendite a credito, pure di
quantitativi importanti, il cui corrispettivo viene rimborsato man mano che
procedono le vendite al dettaglio.
43. Ciò detto, la Corte non è
comunque potuta giungere alla convinzione che l’imputato avesse effettivamente
acquistato la cocaina sequestrata e non si sia, piuttosto, limitato a detenerla,
se del caso in vista di un verosimile successivo trasporto a terzi. Di fatto,
neppure si può escludere che, sulla strada per __________, l’uomo si sia
fermato per consegnare al proprio acquirente la pallina poi rinvenuta in suo
possesso.
Posto, quindi, che IM 1 stava oggettivamente detenendo nella
propria auto un sacchetto contenente cocaina – fatto già di per sé di rilevanza
penale – occorre stabilire se egli era consapevole del quantitativo della
stessa.
Al proposito, oltre a ribadire le considerazioni che precedono,
occorre evidenziare che il comportamento assunto dall’imputato dimostra che
egli era perfettamente cognito del fatto che il sacchetto conteneva un
importante quantitativo di stupefacente. Egli si è allontanato da un luogo in
cui vi era la Polizia, ponendo in atto un disperato tentativo di non far
risalire a sé la titolarità di quanto gli inquirenti avrebbero potuto rinvenire
all’interno della sua automobile. Tale agire non è certamente giustificabile
per “soli” 80 grammi. Al contrario, la spregiudicatezza di tale sua
iniziativa ben trova conforto nel fatto che si trattava di liberarsi di oltre 1
kg di sostanza.
Si dirà poi che la spiegazione secondo cui IM 1 avrebbe potuto
gettare la sostanza nel fiume non può essere seguita. Di fatto, egli avrebbe
poi dovuto rispondere al fornitore di essersi liberato di sostanza con un
valore estremamente elevato. Soprattutto, egli confidava di non essere visto,
ciò che – del resto – ha tentato di argomentare anche davanti alla Polizia,
negando sia di aver prelevato il sacchetto dalla propria vettura, sia di averlo
poi gettato nei cespugli.
Non può quindi essere seguita la tesi difensiva dell’errore sui
fatti ai sensi dell’art. 13 CP, secondo cui
chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di
fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole. Unicamente,
la Corte ha ritenuto – come nel caso dei trasportatori – che omettendo di
accertarsi dell’effettivo quantitativo di cocaina trasportata e prestandosi a
detenere per un terzo poco meno che estraneo un rilevante quantitativo di
stupefacente, egli si è assunto, per dolo eventuale, la responsabilità di
quanto poi effettivamente rinvenuto all’interno del sacchetto, ovvero 1'009.25
grammi di cocaina.
Ne discende che la Corte ha confermato il punto 1.3 dell’atto
d’accusa relativamente alla detenzione.
44. In diritto, non v’è da
dilungarsi nell’indicare che la detenzione di 1'009.25 grammi di cocaina con
grado di purezza compreso tra 79.2 e 79.5%, l’alienazione e offerta di 101.7
grammi di cocaina, i preparativi per acquistare 20 ulteriori grammi ed il
possesso di 0,83 grammi destinati alla vendita, sono atti tali da configurare
il reato di cui all’art. 19 cpv. 2 LStup nella forma aggravata.
45. Analogamente, il consumo di
cocaina, adempie alla contravvenzione sanzionata dall’art. 19a LStup.
VII) Commisurazione della pena
46. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”
(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
Fatti
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF
6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore
(Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o
meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età,
obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF
del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del
19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del
12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6 n. 72).
47. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo,
vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
48. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena
detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così
come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della
sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire
unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di
dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF
6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la
condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude
così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo
nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di
pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009,
inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono
quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito
nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2
[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione
della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi
esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente
supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009,
consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice
deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
49. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un
anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione
della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.
42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60
consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,
il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella
parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,
mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015,
consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della
sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della
prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove
esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che
tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,
una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una
sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a
situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona
specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo
restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per
contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1
consid. 5.3.1.).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.
50. Nel
caso concreto, la Corte ha ritenuto la colpa di IM 1 grave dal profilo
oggettivo e soggettivo.
Occorre in primo luogo ricordare che in ambito di stupefacenti, il
TF ha più volte ribadito che il quantitativo è soltanto uno degli elementi da
valutarsi per determinare la colpa. Peraltro, più ci si distanzia dal limite
dell’infrazione aggravata, meno il quantitativo in quanto tale risulta
determinante.
Nel presente caso, si trattava, comunque, di quantitativi
estremamente importanti, segnatamente 101.80 grammi alienati e procurati in
altro modo a terzi, 20 grammi per i quali sono stati fatti preparativi, 0.83
grammi detenuti ai fini della vendita, nonché – e soprattutto – la detenzione
di circa un ulteriore chilogrammo. Facendo riferimento al grado di purezza del
10% per la cocaina alienata ed un grado medio del 79.35% per quella
sequestrata, ne risultano oltre 810 grammi di sostanza pura, ovvero 45 volte
oltre il limite stabilito dalla giurisprudenza affinché sia realizzato il reato
di infrazione alla LF sugli stupefacenti nella sua forma aggravata.
Il grado di purezza della cocaina sequestrata, prossimo all’80%,
induce inoltre a ritenere che la sostanza sarebbe stata tagliata, ottenendone
3-4 volte tanto una volta preparata per la vendita al dettaglio.
Mitiga la colpa dal profilo oggettivo il fatto che la sostanza non
è stata immessa sul mercato e che IM 1 ha agito per dolo eventuale.
Con riferimento al ruolo svolto dall’imputato, occorre porre mente
al fatto che IM 1 era, in sostanza, libero imprenditore di sé stesso: egli si
procurava lo stupefacente, lo tagliava, lo preparava e lo alienava alla propria
rete di consumatori.
Non può che stupire la sua predisposizione a delinquere, ovvero la
facilità con cui si è adattato a oltrepassare il limite della legalità. E lo ha
fatto a _________ anni, cioè dopo avere maturato
un’esperienza di vita che insegna a identificare in modo chiaro il confine fra
il lecito e l’illecito e, di norma, esorta a comportamenti ben diversi.
In punto al criterio della libertà dell’autore di decidere fra
legalità e illegalità, appesantisce la colpa di IM 1 il fatto che egli ha
delinquito nonostante avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Egli
vantava uno stipendio dignitoso che, sommato a quello della moglie, gli
permetteva di vivere senza particolari preoccupazioni. Ha iniziato a vendere
cocaina unicamente al fine di vivere al di sopra delle proprie possibilità,
anteponendo il facile e rapido guadagno alla salute pubblica. Ciò denota il suo
egoismo.
Pacifico è il fatto che l’imputato ha cessato il proprio agire
unicamente poiché fermato casualmente dalle forze dell’ordine.
L’imputato non era neppure consumatore, sicché non può beneficiare
dell’usuale scemata imputabilità riconosciuta a coloro che agiscono al fine di
finanziare la propria dipendenza.
51. In tale contesto, la Corte ha
considerato a carico dell’imputato una pena ipotetica aggirantesi attorno ai 3
(tre) anni e 10 (dieci) mesi di detenzione.
52. Passando ad esaminare i
fattori legati alla persona, va detto che IM 1 ha mostrato una collaborazione
piuttosto scarsa e limitata a qualche grammo alienato ai suoi acquirenti.
Stupisce poi il fatto che egli, dopo aver fornito una lista con l’indicazione
dei quantitativi venduti, ha poi tentato di ritrattare, modificando tali
indicazioni nei successivi verbali.
La mancata assunzione integrale di responsabilità non può che
dimostrare che egli – al di là delle parole di convenienza – non si è reso
conto della gravità di quanto commesso.
La Corte ha poi ritenuto il suo vissuto e le conseguenze della
condanna.
53. In tale contesto, tutto ben
ponderato, la Corte ha stabilito la pena di IM 1 in 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi
di detenzione.
Stante l’entità della pena, la stessa è integralmente da espiare.
54. Per quanto attiene alla
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la multa è stata quantificata in
CHF 100.00 (cento).
VIII) Espulsione dal territorio
svizzero
55. Giusta l’art. 66a cpv. 1
lett. o CP, il giudice espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato
per infrazione all’art. 19 cpv. 2 LStup, indipendentemente dalla pena
pronunciata nei suoi confronti, per una durata da 5 a 15 anni. Ai sensi del
cpv. 2 della medesima norma, il giudice può eccezionalmente rinunciare
all’espulsione quando questa porrebbe lo straniero in una situazione personale
grave e gli interessi pubblici all’espulsione non prevalgono sull’interesse
privato dello straniero a risiedere in Svizzera. In tale contesto terrà conto
della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
Dai lavori parlamentari non è possibile evincere una definizione
del grave caso di rigore personale giusta l'art. 66a cpv. 2 CP.
Quel che per contro risulta in modo chiaro è che con l'adozione di questa
norma, volta a tener conto del principio costituzionale della proporzionalità,
il legislatore ha voluto disciplinare in modo restrittivo eventuali eccezioni
all'espulsione e porre rigidi argini al potere d'apprezzamento del giudice
nell'esame del singolo caso (v. BO 2014 CS 1237 seg., 1240, 1242 segg.; BO 2015
CN 254, 257).
Per determinare il grave caso di rigore personale, seppur con
sfumature diverse, parte della dottrina propone di riferirsi o quanto meno di
ispirarsi al diritto migratorio, in cui tale nozione è già presente (v. art. 30
cpv. 1 lett. b LStr), e in particolare ai criteri menzionati nell'art. 31 cpv.
1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa (OASA; RS 142.201;
BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der
Landesverweisung, Plädoyer 2016 5 pag. 97 e 100; NIKLAUS RUCKSTUHL,
Verfahrensfragen bei der strafrechtlichen Landesverweisung und der
migrationsrechtlichen Auferhaltsbeendigung, Plädoyer 2016 5 pag. 116;
POPESCU/WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations: un casse-tête
pour la pratique, AJP/PJA 2018 pag. 362;
BRUN/FABBRI, Die Landesverweisung - neue Aufgaben und Herausforderungen für die
Strafjustiz, recht 35/2017 pag. 245;
BENJAMIN F. BRÄGGER, Auswirkungen der neuen strafrechtlichen Landesverweisung
auf den Sanktionenvollzug, RSC 2017 pag. 88; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE,
L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 135/2017 pag. 403 seg.;
ADRIAN BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, Jusletter 7
agosto 2017 pag. 26). FIOLKA/VETTERLI ritengono tuttavia che i criteri dell'art. 31 OASA non
possano semplicemente essere ripresi nell'ambito dell'art. 66a cpv. 2 CP, i
casi di rigore del diritto migratorio non corrispondendo infatti esattamente a
quelli del diritto penale. Questi non dovrebbero soggiacere a
un'interpretazione così restrittiva come quella dei primi. Nel contesto dell'art. 66a cpv. 2 CP dovrebbero
inoltre essere presi in considerazione anche degli aspetti afferenti
prettamente al diritto penale, come ad esempio le prospettive di reinserimento
sociale (FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als
strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 2016 5 pag. 86 seg.).
Ricorrendo alla nozione di caso di rigore nell'art. 66a cpv. 2 CP, il
legislatore ha scelto di utilizzare un concetto già da tempo saldamente
ancorato al diritto migratorio (art. 30 cpv. 1 lett. b, art. 50 cpv. 1 lett. b
e art. 84 cpv. 5 LStr, nonché art. 14 LAsi; v. per
il vecchio diritto art. 13 lett. f OLS [RU 1987 518]). Considerato poi che
l'espulsione concerne unicamente gli stranieri che commettono reati e tenuto
conto dello stretto legame tra questa misura e il diritto migratorio (v. in
particolare art. 5 cpv. 1 lett. d, art. 59 cpv. 3, art. 61 cpv. 1 lett. e, art.
76 cpv. 1, nonché art. 83 cpv. 9 LStr), nel contesto dell'esame dell'art. 66a cpv. 2 CP appare
giustificato ispirarsi ai criteri enunciati nell'art. 31 cpv. 1 OASA.
Atteso che la lista contenuta nell'art. 31 cpv. 1 OASA è
esemplificativa (BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., pag. 100) e che l'espulsione è
inserita nel diritto delle sanzioni, nell'esame del caso di rigore, il giudice
penale dovrà però tener conto anche di ulteriori elementi rilevanti in questo
ambito, come ad esempio quello delle possibilità di reinserimento sociale del
condannato (v. in questo senso RUCKSTUHL, op. cit., pag. 116; FIOLKA/VETTERLI,
op. cit., pag. 87; BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., pag. 102; BERGER, op. cit.,
pag. 30; v. pure BO 2015 CN 261). La regolamentazione dei casi di rigore è
concepita come eccezione sia nel diritto migratorio sia nel diritto penale e,
in quanto tale, dev'essere applicata in modo restrittivo nei rispettivi
contesti. Divergono invece significativamente le motivazioni su cui poggiano.
Mentre nel primo caso l'eccezione è dettata da ragioni essenzialmente umanitarie,
nel secondo è prescritta in particolare dal rispetto del principio
costituzionale della proporzionalità (v. relatore Stefan Engler, BU 2014 CS
1236), nonché dei principi dello Stato di diritto e del diritto internazionale
in generale (v. intervento dell'allora Presidente Simonetta Sommaruga dinanzi
al Consiglio nazionale, BU 2015 CN 255). Alla luce di ciò, di regola si può
ammettere la sussistenza di un grave caso di rigore personale quando la
prospettata espulsione costituisce per lo straniero un'ingerenza, di una certa
portata, nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito
dalla Costituzione (art. 13 Cost.) e dal
diritto internazionale (in particolare art. 8 CEDU; in questo
senso v. F ANNY DE WECK, in Migrationsrecht, Kommentar, 4 aed. 2015, n. 24
ad art. 66a CP; BERGER,
op. cit., pag. 27; BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., pag. 100 seg.). Quanto più
questa ingerenza è importante, come in linea di principio può esserlo per gli
stranieri nati o cresciuti in Svizzera, esplicitamente menzionati nell'art. 66a cpv. 2 CP,
tanto più notevole dovrà essere l'interesse pubblico all'espulsione, affinché
la misura rispetti il principio della proporzionalità. Nel contesto di questo
esame è opportuno riprendere i criteri relativi alle misure che pongono fine al
soggiorno di stranieri che hanno avuto un comportamento penalmente rilevante,
già sviluppati nell'ambito del diritto migratorio (v. al riguardo DTF 139 I 16 consid. 2.2.1).
Va comunque tenuto presente che, con l'adozione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. e la sua
concretizzazione negli art. 66a segg. CP, si
è voluto inasprire il regime già esistente in materia (BERGER, op. cit., pag.
48; intervento dell'allora Presidente Simonetta Sommaruga dinanzi al Consiglio
nazionale, BO 2015 CN 255).
56. Le condizioni di applicazione
dell’art. 66a cpv. 2 CP sono cumulative (DTF 6B_1262/2018; 6B_209/2018; 6B 143/2019).
Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità
dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10
Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti
criteri:
- la gravità del reato e la
colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017
del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno
del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la
misura dell’espulsione);
- il tempo trascorso dal
compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali,
familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con
il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;
- la solidità della
situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da
cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- l’interesse dei figli,
segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto
anche della loro età;
- lo stato di salute del
prevenuto;
- i pregiudizi che possano
colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine
(Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon
les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
57. Quanto alla durata
dell’espulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio di
proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della
durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1;
STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).
58. In occasione del pubblico
dibattimento, invitato a riferire dei suoi legami con il territorio svizzero,
l’imputato si è così espresso:
"
Questa è la parte di tutto ciò che mi fa sentire più male e mi fa
più paura. Qui ci sono i miei figli, c’è mia moglie. I miei figli hanno __________
e __________ anni. In Svizzera non ho altri parenti.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
Rispondendo alle domande dello scrivente Presidente, IM 1 ha
affermato di non avere, in Svizzera, immobili o proprietà e di non fare parte
di alcuna associazione. Ha pure affermato di essere giunto nel nostro Paese a __________
anni. In fine, l’imputato ha indicato che in Patria – dove si sarebbe laureato
e avrebbe poi lavorato per __________ – vivrebbero i genitori e __________ (VI
DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
Sull’eventualità di una decisione di espulsione ai sensi dell’art.
66a CP ha preso posizione come segue:
"
Io vorrei pagare la mia colpa. Quanto all’espulsione, è la parte
più sensibile. Qua ci sono i miei figli, c’è mia moglie. I miei figli sono
piccoli. Se io venissi espulso non avrei modo di rientrare in Svizzera e
lascerei mia moglie e i miei figli da soli, i bambini rimarrebbero praticamente
orfani di padre. Mia moglie, a cui chiedo scusa, non sta tanto bene, e deve
badare a due bambini piccoli, ha bisogno di me al suo fianco, anche per poter
lavorare. Lei da sola non ce la farebbe con due bambini. Io sono colpevole, ho sbagliato,
e vorrei pagare per quello che ho fatto, però se io prendessi l’espulsione non
potrei più entrare nemmeno in Europa, ciò che vorrebbe dire praticamente
dividere una famiglia.”
(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).
59. Nella fattispecie è pacifica
la realizzazione dei presupposti dell'art. 66a cpv. 1 CP.
L’imputato, cittadino __________ al beneficio di permesso C, è stato condannato
per titolo di infrazione aggravata alla LStup, siccome
riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o dovevano presumere
poter mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte
persone giusta l'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup (art. 66a cpv. 1 lett. o CP).
Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve quindi – di principio –
essere pronunciata l'espulsione.
Resta da esaminare se siano dati gli estremi per rinunciare
eccezionalmente a questa misura in applicazione dell'art. 66a cpv. 2 CP.
60. Al proposito si dirà che IM 1
convive unitamente alla moglie in Svizzera unitamente alla moglie e ai figli
comuni di __________ e __________ anni. Moglie e figli sono di nazionalità __________.
In tale contesto l’imputato può, in linea di principio, prevalersi
del diritto alla protezione della vita famigliare ai sensi dell’art. 8 par. 1
CEDU. Il quesito a sapere se __________ potrebbe, inoltre, prevalersi del
diritto al rispetto della vita privata ai sensi della predetta disposizione può
rimanere aperto, dato che può essere pacificamente ammesso che l’espulsione li
porrebbe in una situazione personale grave. Essendo realizzata la prima condizione
cumulativa dell’art. 66a cpv. 2 CP, occorre esaminare se l’interesse privato
dell’imputato a rimanere in Svizzera può prevalere sugli interessi alla sua
espulsione.
Tale esame impone, in particolare, di determinare se la misura
rispetta il principio di proporzionalità di cui agli art. 5 cpv. 2 Cost. e 8
par. 2 CEDU (cfr. DTF 6B 1329/2018; 6B_1262/2018; 6B_ 1079/2018; 6B_143/2019).
Nell'ambito dell'esame della proporzionalità dell'espulsione di
uno straniero giunto in Svizzera in età adulta, occorre prendere in
considerazione la gravità del reato commesso e della colpa dell'autore, la
durata della sua presenza nel nostro Paese, il tempo trascorso dalla
perpetrazione dell'infrazione e il comportamento da egli tenuto da allora, i
suoi legami sociali, culturali e familiari con il paese di residenza e con
quello di origine, il suo stato di salute, la durata della misura, nonché le
difficoltà che incombono su lui e la sua famiglia in caso di espulsione (DTF 139 I 145; 6B_506/2017;
6B_143/2019).
61. In concreto, IM 1 si è reso
responsabile di un importante traffico di cocaina. A questo proposito, si
ricorderà che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che, tenuto
conto dei danni devastanti provocati dagli stupefacenti nella popolazione, le
autorità sono giustificate a dare prova di grande fermezza verso chi
contribuisce alla propagazione di tale flagello (cfr. sentenza CorteEDU, K.M.
vs Svizzera, del 2 giugno 2015; Dalia vs Francia del 19 febbraio 1998; DTF 6B
1329/2018).
Anche il Tribunale federale, nel valutare la minaccia che
rappresenta lo straniero condannato penalmente e quindi l’interesse pubblico
alla sua espulsione, si è sempre mostrato particolarmente rigoroso in presenza
di infrazioni alla LStup (DTF 139 II 121; DTF 6B 143/2019; DTF 6B_661/2019).
La pena privativa di libertà comminata all’imputato supera poi la
durata di un anno, ciò che permetterebbe una revoca del permesso di domicilio
sulla base dell’art. 62 cpv. 1 lett. b LStr, su rinvio dell’art. 63 cpv. 1
lett. a LStr.
L’imputato è giunto in Svizzera ormai adulto, all’età di __________
anni.
In Patria l’imputato ha terminato gli studi universitari, ne
conosce perfettamente la lingua e ha pure lavorato in __________.
Si osserva, poi, che in Repubblica Dominicana vivono la madre, il
padre e__________. Ciò ha indubbiamente fatto sì che egli mantenesse stretti
contatti con il Paese d’origine.
Nulla induce quindi a ritenere che per lui, neppure quarantenne,
il reinserimento in Repubblica Dominicana risulterebbe particolarmente
difficoltoso.
Dal profilo professionale, l’imputato ha svolto numerose attività,
soprattutto quale stagionale, cambiando quindi con frequenza datore di lavoro.
Egli ha pure trascorso diversi periodi al beneficio della disoccupazione.
In Svizzera egli non ha mostrato alcun particolare impegno nella
vita associativa.
Egli risiede nel nostro Paese da circa __________ anni, un periodo
sicuramente importante, ma non considerevole (cfr. DTF 6B 143/2019).
Non vi sono, inoltre, motivi di salute ostativi all’espulsione.
Per quanto attiene alla moglie e ai figli, tutti di nazionalità __________,
non si può concludere ad un loro diritto assoluto a rimanere in Svizzera. La
coppia si è sposata a __________, Paese al quale la donna può pertanto accedere
senza particolari difficoltà.
Analogamente, l’espressa rinuncia alla menzione dell’espulsione in
N-SIS non pregiudica le possibilità dell’imputato di trasferirsi, se del caso,
in altri Paesi europei.
Ne consegue che la Corte non ravvede motivi privati preminenti
all’obbligo fatto dall’art. 66a CP di espellere l’imputato.
62. Per quanto riguarda la durata
della misura, avuto riguardo del quadro edittale e della pena comminata, la
Corte l’ha stabilita in 7 (sette) anni, durata che appare rispettosa del
principio di proporzionalità.
IX) Sequestri
63. Come
postulato dal PP, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto
sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per il PC
portatile, richiesto dalla difesa, che è stato dissequestrato, non avendo alcun
collegamento con i fatti imputati ed essendo stato acquistato con denaro lecito
della famiglia.
X) Tassa di giustizia e
spese procedurali
64. La tassa di giustizia di CHF
1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;
19, 19a LStup;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
per avere, senza essere autorizzato,
1.1.1. nel periodo da fine dicembre
2017/inizio gennaio 2018 al 4 giugno 2020, a __________, __________, __________,
__________, __________, __________ (GR) e in altre imprecisate località nei
Cantoni Ticino e Grigioni, alienato, procurato in altro modo ad altri e messo
in commercio 101.70 grammi di cocaina;
1.1.2. il 3 e 4 giugno 2020, a __________
e in altre imprecisate località, fatto preparativi per l’acquisto, a contanti,
di 20 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), al prezzo di CHF
55.00 al grammo, presentandosi all’appuntamento con il denaro necessario
all’acquisto, ma senza riuscire nel suo intento perché lo spacciatore non
gliene avrebbe consegnata;
1.1.3. il 4 giugno 2020, a __________,
detenuto, sulla sua persona, 0.83 grammi di cocaina, e all’interno
dell’autovettura Peugeot 107 targata TI __________ intestata a sua moglie,
1009.25 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita;
1.2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, in data imprecisata nel corso dell’anno
2019, a __________, in un’occasione, consumato intenzionalmente una striscia di
cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 3
(tre) anni e 6 (sei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2
al pagamento della multa di
fr. 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa
sarà sostituita da una pena detentiva di 1 (un) giorno.
3.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art.
66a CP.
3.1
Si rinuncia alla segnalazione
di IM 1 nel Sistema d’informazione di Schengen ai sensi dell’art. 20 N-SIS.
4.
È ordinata la confisca di
tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion
fatta per il PC, che viene dissequestrato.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 9'021.40
Multa fr. 100.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 122.90
fr. 10'244.30
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