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72.2020.172

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 novembre 2020Italiano79 min

Source ti.ch

Fatti

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF

6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore

(Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o

meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età,

obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF

del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del

19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del

12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72).

47. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia

aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo,

vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar,

Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,

n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,

n. 78, p. 506).

48. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena

detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così

come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della

sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire

unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di

dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF

6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la

condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze

particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude

così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo

nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di

pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009,

inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono

quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito

nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2

[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione

della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi

esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente

supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009,

consid. 2.1.; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice

deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa

valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione

da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e

positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).

In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide

garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la

sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero

per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura

della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1;6B_492/2008 del 19 maggio 2009

consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.

ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

49. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un

anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa

dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione

della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.

42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60

consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,

il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella

parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,

mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015,

consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della

sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della

prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove

esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che

tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,

una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una

sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a

situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona

specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo

restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF

6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per

contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1

consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

50. Nel

caso concreto, la Corte ha ritenuto la colpa di IM 1 grave dal profilo

oggettivo e soggettivo.

Occorre in primo luogo ricordare che in ambito di stupefacenti, il

TF ha più volte ribadito che il quantitativo è soltanto uno degli elementi da

valutarsi per determinare la colpa. Peraltro, più ci si distanzia dal limite

dell’infrazione aggravata, meno il quantitativo in quanto tale risulta

determinante.

Nel presente caso, si trattava, comunque, di quantitativi

estremamente importanti, segnatamente 101.80 grammi alienati e procurati in

altro modo a terzi, 20 grammi per i quali sono stati fatti preparativi, 0.83

grammi detenuti ai fini della vendita, nonché – e soprattutto – la detenzione

di circa un ulteriore chilogrammo. Facendo riferimento al grado di purezza del

10% per la cocaina alienata ed un grado medio del 79.35% per quella

sequestrata, ne risultano oltre 810 grammi di sostanza pura, ovvero 45 volte

oltre il limite stabilito dalla giurisprudenza affinché sia realizzato il reato

di infrazione alla LF sugli stupefacenti nella sua forma aggravata.

Il grado di purezza della cocaina sequestrata, prossimo all’80%,

induce inoltre a ritenere che la sostanza sarebbe stata tagliata, ottenendone

3-4 volte tanto una volta preparata per la vendita al dettaglio.

Mitiga la colpa dal profilo oggettivo il fatto che la sostanza non

è stata immessa sul mercato e che IM 1 ha agito per dolo eventuale.

Con riferimento al ruolo svolto dall’imputato, occorre porre mente

al fatto che IM 1 era, in sostanza, libero imprenditore di sé stesso: egli si

procurava lo stupefacente, lo tagliava, lo preparava e lo alienava alla propria

rete di consumatori.

Non può che stupire la sua predisposizione a delinquere, ovvero la

facilità con cui si è adattato a oltrepassare il limite della legalità. E lo ha

fatto a _________ anni, cioè dopo avere maturato

un’esperienza di vita che insegna a identificare in modo chiaro il confine fra

il lecito e l’illecito e, di norma, esorta a comportamenti ben diversi.

In punto al criterio della libertà dell’autore di decidere fra

legalità e illegalità, appesantisce la colpa di IM 1 il fatto che egli ha

delinquito nonostante avesse gli strumenti per condurre una vita onesta. Egli

vantava uno stipendio dignitoso che, sommato a quello della moglie, gli

permetteva di vivere senza particolari preoccupazioni. Ha iniziato a vendere

cocaina unicamente al fine di vivere al di sopra delle proprie possibilità,

anteponendo il facile e rapido guadagno alla salute pubblica. Ciò denota il suo

egoismo.

Pacifico è il fatto che l’imputato ha cessato il proprio agire

unicamente poiché fermato casualmente dalle forze dell’ordine.

L’imputato non era neppure consumatore, sicché non può beneficiare

dell’usuale scemata imputabilità riconosciuta a coloro che agiscono al fine di

finanziare la propria dipendenza.

51. In tale contesto, la Corte ha

considerato a carico dell’imputato una pena ipotetica aggirantesi attorno ai 3

(tre) anni e 10 (dieci) mesi di detenzione.

52. Passando ad esaminare i

fattori legati alla persona, va detto che IM 1 ha mostrato una collaborazione

piuttosto scarsa e limitata a qualche grammo alienato ai suoi acquirenti.

Stupisce poi il fatto che egli, dopo aver fornito una lista con l’indicazione

dei quantitativi venduti, ha poi tentato di ritrattare, modificando tali

indicazioni nei successivi verbali.

La mancata assunzione integrale di responsabilità non può che

dimostrare che egli – al di là delle parole di convenienza – non si è reso

conto della gravità di quanto commesso.

La Corte ha poi ritenuto il suo vissuto e le conseguenze della

condanna.

53. In tale contesto, tutto ben

ponderato, la Corte ha stabilito la pena di IM 1 in 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi

di detenzione.

Stante l’entità della pena, la stessa è integralmente da espiare.

54. Per quanto attiene alla

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, la multa è stata quantificata in

CHF 100.00 (cento).

VIII) Espulsione dal territorio

svizzero

55. Giusta l’art. 66a cpv. 1

lett. o CP, il giudice espelle dal territorio svizzero lo straniero condannato

per infrazione all’art. 19 cpv. 2 LStup, indipendentemente dalla pena

pronunciata nei suoi confronti, per una durata da 5 a 15 anni. Ai sensi del

cpv. 2 della medesima norma, il giudice può eccezionalmente rinunciare

all’espulsione quando questa porrebbe lo straniero in una situazione personale

grave e gli interessi pubblici all’espulsione non prevalgono sull’interesse

privato dello straniero a risiedere in Svizzera. In tale contesto terrà conto

della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

Dai lavori parlamentari non è possibile evincere una definizione

del grave caso di rigore personale giusta l'art. 66a cpv. 2 CP.

Quel che per contro risulta in modo chiaro è che con l'adozione di questa

norma, volta a tener conto del principio costituzionale della proporzionalità,

il legislatore ha voluto disciplinare in modo restrittivo eventuali eccezioni

all'espulsione e porre rigidi argini al potere d'apprezzamento del giudice

nell'esame del singolo caso (v. BO 2014 CS 1237 seg., 1240, 1242 segg.; BO 2015

CN 254, 257).

Per determinare il grave caso di rigore personale, seppur con

sfumature diverse, parte della dottrina propone di riferirsi o quanto meno di

ispirarsi al diritto migratorio, in cui tale nozione è già presente (v. art. 30

cpv. 1 lett. b LStr), e in particolare ai criteri menzionati nell'art. 31 cpv.

1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività

lucrativa (OASA; RS 142.201;

BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der

Landesverweisung, Plädoyer 2016 5 pag. 97 e 100; NIKLAUS RUCKSTUHL,

Verfahrensfragen bei der strafrechtlichen Landesverweisung und der

migrationsrechtlichen Auferhaltsbeendigung, Plädoyer 2016 5 pag. 116;

POPESCU/WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations: un casse-tête

pour la pratique, AJP/PJA 2018 pag. 362;

BRUN/FABBRI, Die Landesverweisung - neue Aufgaben und Herausforderungen für die

Strafjustiz, recht 35/2017 pag. 245;

BENJAMIN F. BRÄGGER, Auswirkungen der neuen strafrechtlichen Landesverweisung

auf den Sanktionenvollzug, RSC 2017 pag. 88; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE,

L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, RPS 135/2017 pag. 403 seg.;

ADRIAN BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, Jusletter 7

agosto 2017 pag. 26). FIOLKA/VETTERLI ritengono tuttavia che i criteri dell'art. 31 OASA non

possano semplicemente essere ripresi nell'ambito dell'art. 66a cpv. 2 CP, i

casi di rigore del diritto migratorio non corrispondendo infatti esattamente a

quelli del diritto penale. Questi non dovrebbero soggiacere a

un'interpretazione così restrittiva come quella dei primi. Nel contesto dell'art. 66a cpv. 2 CP dovrebbero

inoltre essere presi in considerazione anche degli aspetti afferenti

prettamente al diritto penale, come ad esempio le prospettive di reinserimento

sociale (FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als

strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 2016 5 pag. 86 seg.).

Ricorrendo alla nozione di caso di rigore nell'art. 66a cpv. 2 CP, il

legislatore ha scelto di utilizzare un concetto già da tempo saldamente

ancorato al diritto migratorio (art. 30 cpv. 1 lett. b, art. 50 cpv. 1 lett. b

e art. 84 cpv. 5 LStr, nonché art. 14 LAsi; v. per

il vecchio diritto art. 13 lett. f OLS [RU 1987 518]). Considerato poi che

l'espulsione concerne unicamente gli stranieri che commettono reati e tenuto

conto dello stretto legame tra questa misura e il diritto migratorio (v. in

particolare art. 5 cpv. 1 lett. d, art. 59 cpv. 3, art. 61 cpv. 1 lett. e, art.

76 cpv. 1, nonché art. 83 cpv. 9 LStr), nel contesto dell'esame dell'art. 66a cpv. 2 CP appare

giustificato ispirarsi ai criteri enunciati nell'art. 31 cpv. 1 OASA.

Atteso che la lista contenuta nell'art. 31 cpv. 1 OASA è

esemplificativa (BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., pag. 100) e che l'espulsione è

inserita nel diritto delle sanzioni, nell'esame del caso di rigore, il giudice

penale dovrà però tener conto anche di ulteriori elementi rilevanti in questo

ambito, come ad esempio quello delle possibilità di reinserimento sociale del

condannato (v. in questo senso RUCKSTUHL, op. cit., pag. 116; FIOLKA/VETTERLI,

op. cit., pag. 87; BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., pag. 102; BERGER, op. cit.,

pag. 30; v. pure BO 2015 CN 261). La regolamentazione dei casi di rigore è

concepita come eccezione sia nel diritto migratorio sia nel diritto penale e,

in quanto tale, dev'essere applicata in modo restrittivo nei rispettivi

contesti. Divergono invece significativamente le motivazioni su cui poggiano.

Mentre nel primo caso l'eccezione è dettata da ragioni essenzialmente umanitarie,

nel secondo è prescritta in particolare dal rispetto del principio

costituzionale della proporzionalità (v. relatore Stefan Engler, BU 2014 CS

1236), nonché dei principi dello Stato di diritto e del diritto internazionale

in generale (v. intervento dell'allora Presidente Simonetta Sommaruga dinanzi

al Consiglio nazionale, BU 2015 CN 255). Alla luce di ciò, di regola si può

ammettere la sussistenza di un grave caso di rigore personale quando la

prospettata espulsione costituisce per lo straniero un'ingerenza, di una certa

portata, nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito

dalla Costituzione (art. 13 Cost.) e dal

diritto internazionale (in particolare art. 8 CEDU; in questo

senso v. F ANNY DE WECK, in Migrationsrecht, Kommentar, 4 aed. 2015, n. 24

ad art. 66a CP; BERGER,

op. cit., pag. 27; BUSSLINGER/UEBERSAX, op. cit., pag. 100 seg.). Quanto più

questa ingerenza è importante, come in linea di principio può esserlo per gli

stranieri nati o cresciuti in Svizzera, esplicitamente menzionati nell'art. 66a cpv. 2 CP,

tanto più notevole dovrà essere l'interesse pubblico all'espulsione, affinché

la misura rispetti il principio della proporzionalità. Nel contesto di questo

esame è opportuno riprendere i criteri relativi alle misure che pongono fine al

soggiorno di stranieri che hanno avuto un comportamento penalmente rilevante,

già sviluppati nell'ambito del diritto migratorio (v. al riguardo DTF 139 I 16 consid. 2.2.1).

Va comunque tenuto presente che, con l'adozione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. e la sua

concretizzazione negli art. 66a segg. CP, si

è voluto inasprire il regime già esistente in materia (BERGER, op. cit., pag.

48; intervento dell'allora Presidente Simonetta Sommaruga dinanzi al Consiglio

nazionale, BO 2015 CN 255).

56. Le condizioni di applicazione

dell’art. 66a cpv. 2 CP sono cumulative (DTF 6B_1262/2018;6B_209/2018; 6B 143/2019).

Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità

dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10

Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti

criteri:

- la gravità del reato e la

colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017

del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);

- la durata del soggiorno

del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la

misura dell’espulsione);

- il tempo trascorso dal

compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

- i legami sociali,

familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con

il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

- la solidità della

situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da

cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

- l’interesse dei figli,

segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto

anche della loro età;

- lo stato di salute del

prevenuto;

- i pregiudizi che possano

colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine

(Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon

les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).

57. Quanto alla durata

dell’espulsione, va detto che la stessa, in applicazione del principio di

proporzionalità, deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della

durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7 settembre 2017 consid. 4.1;

STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).

58. In occasione del pubblico

dibattimento, invitato a riferire dei suoi legami con il territorio svizzero,

l’imputato si è così espresso:

"

Questa è la parte di tutto ciò che mi fa sentire più male e mi fa

più paura. Qui ci sono i miei figli, c’è mia moglie. I miei figli hanno __________

e __________ anni. In Svizzera non ho altri parenti.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Rispondendo alle domande dello scrivente Presidente, IM 1 ha

affermato di non avere, in Svizzera, immobili o proprietà e di non fare parte

di alcuna associazione. Ha pure affermato di essere giunto nel nostro Paese a __________

anni. In fine, l’imputato ha indicato che in Patria – dove si sarebbe laureato

e avrebbe poi lavorato per __________ – vivrebbero i genitori e __________ (VI

DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

Sull’eventualità di una decisione di espulsione ai sensi dell’art.

66a CP ha preso posizione come segue:

"

Io vorrei pagare la mia colpa. Quanto all’espulsione, è la parte

più sensibile. Qua ci sono i miei figli, c’è mia moglie. I miei figli sono

piccoli. Se io venissi espulso non avrei modo di rientrare in Svizzera e

lascerei mia moglie e i miei figli da soli, i bambini rimarrebbero praticamente

orfani di padre. Mia moglie, a cui chiedo scusa, non sta tanto bene, e deve

badare a due bambini piccoli, ha bisogno di me al suo fianco, anche per poter

lavorare. Lei da sola non ce la farebbe con due bambini. Io sono colpevole, ho sbagliato,

e vorrei pagare per quello che ho fatto, però se io prendessi l’espulsione non

potrei più entrare nemmeno in Europa, ciò che vorrebbe dire praticamente

dividere una famiglia.”

(VI DIB 2.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

59. Nella fattispecie è pacifica

la realizzazione dei presupposti dell'art. 66a cpv. 1 CP.

L’imputato, cittadino __________ al beneficio di permesso C, è stato condannato

per titolo di infrazione aggravata alla LStup, siccome

riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o dovevano presumere

poter mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte

persone giusta l'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup (art. 66a cpv. 1 lett. o CP).

Alla luce di questa condanna, nei suoi confronti deve quindi – di principio –

essere pronunciata l'espulsione.

Resta da esaminare se siano dati gli estremi per rinunciare

eccezionalmente a questa misura in applicazione dell'art. 66a cpv. 2 CP.

60. Al proposito si dirà che IM 1

convive unitamente alla moglie in Svizzera unitamente alla moglie e ai figli

comuni di __________ e __________ anni. Moglie e figli sono di nazionalità __________.

In tale contesto l’imputato può, in linea di principio, prevalersi

del diritto alla protezione della vita famigliare ai sensi dell’art. 8 par. 1

CEDU. Il quesito a sapere se __________ potrebbe, inoltre, prevalersi del

diritto al rispetto della vita privata ai sensi della predetta disposizione può

rimanere aperto, dato che può essere pacificamente ammesso che l’espulsione li

porrebbe in una situazione personale grave. Essendo realizzata la prima condizione

cumulativa dell’art. 66a cpv. 2 CP, occorre esaminare se l’interesse privato

dell’imputato a rimanere in Svizzera può prevalere sugli interessi alla sua

espulsione.

Tale esame impone, in particolare, di determinare se la misura

rispetta il principio di proporzionalità di cui agli art. 5 cpv. 2 Cost. e 8

par. 2 CEDU (cfr. DTF 6B 1329/2018;6B_1262/2018;6B_ 1079/2018;6B_143/2019).

Nell'ambito dell'esame della proporzionalità dell'espulsione di

uno straniero giunto in Svizzera in età adulta, occorre prendere in

considerazione la gravità del reato commesso e della colpa dell'autore, la

durata della sua presenza nel nostro Paese, il tempo trascorso dalla

perpetrazione dell'infrazione e il comportamento da egli tenuto da allora, i

suoi legami sociali, culturali e familiari con il paese di residenza e con

quello di origine, il suo stato di salute, la durata della misura, nonché le

difficoltà che incombono su lui e la sua famiglia in caso di espulsione (DTF 139 I 145;6B_506/2017;

6B_143/2019).

61. In concreto, IM 1 si è reso

responsabile di un importante traffico di cocaina. A questo proposito, si

ricorderà che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che, tenuto

conto dei danni devastanti provocati dagli stupefacenti nella popolazione, le

autorità sono giustificate a dare prova di grande fermezza verso chi

contribuisce alla propagazione di tale flagello (cfr. sentenza CorteEDU, K.M.

vs Svizzera, del 2 giugno 2015; Dalia vs Francia del 19 febbraio 1998; DTF 6B

1329/2018).

Anche il Tribunale federale, nel valutare la minaccia che

rappresenta lo straniero condannato penalmente e quindi l’interesse pubblico

alla sua espulsione, si è sempre mostrato particolarmente rigoroso in presenza

di infrazioni alla LStup (DTF 139 II 121; DTF 6B 143/2019; DTF 6B_661/2019).

La pena privativa di libertà comminata all’imputato supera poi la

durata di un anno, ciò che permetterebbe una revoca del permesso di domicilio

sulla base dell’art. 62 cpv. 1 lett. b LStr, su rinvio dell’art. 63 cpv. 1

lett. a LStr.

L’imputato è giunto in Svizzera ormai adulto, all’età di __________

anni.

In Patria l’imputato ha terminato gli studi universitari, ne

conosce perfettamente la lingua e ha pure lavorato in __________.

Si osserva, poi, che in Repubblica Dominicana vivono la madre, il

padre e__________. Ciò ha indubbiamente fatto sì che egli mantenesse stretti

contatti con il Paese d’origine.

Nulla induce quindi a ritenere che per lui, neppure quarantenne,

il reinserimento in Repubblica Dominicana risulterebbe particolarmente

difficoltoso.

Dal profilo professionale, l’imputato ha svolto numerose attività,

soprattutto quale stagionale, cambiando quindi con frequenza datore di lavoro.

Egli ha pure trascorso diversi periodi al beneficio della disoccupazione.

In Svizzera egli non ha mostrato alcun particolare impegno nella

vita associativa.

Egli risiede nel nostro Paese da circa __________ anni, un periodo

sicuramente importante, ma non considerevole (cfr. DTF 6B 143/2019).

Non vi sono, inoltre, motivi di salute ostativi all’espulsione.

Per quanto attiene alla moglie e ai figli, tutti di nazionalità __________,

non si può concludere ad un loro diritto assoluto a rimanere in Svizzera. La

coppia si è sposata a __________, Paese al quale la donna può pertanto accedere

senza particolari difficoltà.

Analogamente, l’espressa rinuncia alla menzione dell’espulsione in

N-SIS non pregiudica le possibilità dell’imputato di trasferirsi, se del caso,

in altri Paesi europei.

Ne consegue che la Corte non ravvede motivi privati preminenti

all’obbligo fatto dall’art. 66a CP di espellere l’imputato.

62. Per quanto riguarda la durata

della misura, avuto riguardo del quadro edittale e della pena comminata, la

Corte l’ha stabilita in 7 (sette) anni, durata che appare rispettosa del

principio di proporzionalità.

IX) Sequestri

63. Come

postulato dal PP, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto

sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion fatta per il PC

portatile, richiesto dalla difesa, che è stato dissequestrato, non avendo alcun

collegamento con i fatti imputati ed essendo stato acquistato con denaro lecito

della famiglia.

X) Tassa di giustizia e

spese procedurali

64. La tassa di giustizia di CHF

1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

Visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 70 CP;

19, 19a LStup;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere, senza essere autorizzato,

1.1.1. nel periodo da fine dicembre

2017/inizio gennaio 2018 al 4 giugno 2020, a __________, __________, __________,

__________, __________, __________ (GR) e in altre imprecisate località nei

Cantoni Ticino e Grigioni, alienato, procurato in altro modo ad altri e messo

in commercio 101.70 grammi di cocaina;

1.1.2. il 3 e 4 giugno 2020, a __________

e in altre imprecisate località, fatto preparativi per l’acquisto, a contanti,

di 20 grammi di cocaina (con grado di purezza indeterminato), al prezzo di CHF

55.00 al grammo, presentandosi all’appuntamento con il denaro necessario

all’acquisto, ma senza riuscire nel suo intento perché lo spacciatore non

gliene avrebbe consegnata;

1.1.3. il 4 giugno 2020, a __________,

detenuto, sulla sua persona, 0.83 grammi di cocaina, e all’interno

dell’autovettura Peugeot 107 targata TI __________ intestata a sua moglie,

1009.25 grammi di cocaina, sostanza stupefacente destinata alla vendita;

1.2. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato, in data imprecisata nel corso dell’anno

2019, a __________, in un’occasione, consumato intenzionalmente una striscia di

cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 3

(tre) anni e 6 (sei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della multa di

fr. 100.00 (cento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa

sarà sostituita da una pena detentiva di 1 (un) giorno.

3.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art.

66a CP.

3.1

Si rinuncia alla segnalazione

di IM 1 nel Sistema d’informazione di Schengen ai sensi dell’art. 20 N-SIS.

4.

È ordinata la confisca di

tutto quanto sotto sequestro, con distruzione dello stupefacente, eccezion

fatta per il PC, che viene dissequestrato.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

6.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 9'021.40

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 122.90

fr. 10'244.30

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