72.2020.194
In un determinato periodo, detenuto, alienato e procurato in altro modo 104.56 g di cocaina, sostanza previamente acquistata da terze persone. Contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera valido per 7 anni, soggiornando ininterrottamente per un anno nel Canton Ticino
27 novembre 2020Italiano55 min
e la revoca dei 12 mesi sospesi della precedente condanna. Anche se non è semplice
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2020.194
Lugano,
27 novembre 2020/lc
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Cristina Laghi, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
Nella causa penale
Ministero pubblico
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 16 maggio 2020 al 21 luglio 2020
(67 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 22 luglio 2020;
imputato, a
norma dell’atto d’accusa 195/2020 dell’8 ottobre 2020, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti
poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo gennaio 2020-16.05.2020,
a __________ ed in non meglio precisate località del Canton
Ticino,
detenuto almeno 104.56 grammi lordi di cocaina (grado di
purezza all’89%),
sostanza previamente acquistata in un’unica occasione da terze non
meglio precisate persone
e meglio per avere,
1.1. in data 16.05.2020,
a __________,
detenuto, al fine dell’alienazione, complessivi 89.56 grammi
netti di cocaina (grado di purezza all’89%),
segnatamente
53.98 grammi netti sulla propria persona e suddivisi all’interno
di 21 minigrip
nonché
ulteriori 35.58 grammi netti sono stati rinvenuti successivamente
al suo arresto – in data 19.05.2020 – all’interno dell’appartamento in suo uso
in Via __________ a __________;
1.2. nel periodo gennaio
2020 – 16.05.2020,
a __________,
alienato, nonché procurato in altro modo, offrendola,
almeno 15 grammi di cocaina (grado di purezza dell’89%)
di cui 1.8 grammi alienati a __________, 5 grammi alienati a __________,
1 grammo procurato gratuitamente a __________ e 7.2 grammi alienati nonché
procurati in altro modo a terze persone non meglio identificate;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo
indicate;
reato previsto: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) richiamato il
cpv. 1 lett. c) e d) LStup;
2. violazione del bando
per avere,
dal 16.05.2019,
avendo egli attraversato a piedi la dogana di __________
provenienza da __________ e soggiornando ininterrottamente sino al 16.05.2020
nel Canton Ticino,
dapprima a __________ e successivamente, per lo meno dal
01.08.2019, in Via __________ a __________,
contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera valido per 7
anni e decretato nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali di __________
in data 18.04.2019 in occasione dell’emanazione della relativa sentenza e alla
sua presenza;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo
indicate;
reato previsto: dagli art. 291 CP;
3. riciclaggio di denaro,
ripetuto
per avere,
in data 17.04.2020 e in data 30.04.2020,
a __________,
compiuto ripetutamente atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, in particolare
da infrazione aggravata alla LStup,
e meglio
per avere in due distinte occasioni, avvalendosi dell’aiuto di
ignari conoscenti, per il tramite dell’agenzia Western Union sita in via __________,
effettuato altrettanti trasferimenti di denaro all’estero, in
favore di __________ residente in Bosnia-Erzegovina,
per complessivi CHF 900.00,
segnatamente
CHF 400.00 inviati in data 17.04.2020 per proprio conto da parte
di __________
nonché
CHF 500.00 inviati in data 30.04.2020 per proprio conto da parte
di __________,
denaro questo provento dell’alienazione di cocaina di cui al
consid. 1.2.;
fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo
indicate;
reato previsto: dagli art. 305bis cifra 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:43
alle ore 12:02.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale del dibattimento
Il Presidente, dopo avere
chiesto precisazioni al PP, il quale comunica che si tratta dello stupefacente
inteso senza la confezione, propone alle parti di modificare il cappello del
punto 1 dell’atto d’accusa nel senso che i 104.56 grammi di cocaina sono netti
e non lordi.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: chi ci occupa oggi è una vecchia conoscenza, non solo della
giustizia ticinese. A distanza di 18 mesi dalla sua ultima condanna, IM 1 si
trova nuovamente in carcere per lo stesso motivo, la cocaina. I fatti sono
stati fondamentalmente ammessi da IM 1. Nel 2019 egli viene rimpatriato nel
proprio paese, dove fa il giro del tavolo per poi tornare in Svizzera, dice per
recuperare degli oggetti, ma rimane quasi 365 giorni. D’altra parte questo è
comprensibile, siccome la sua vita è in Svizzera e non in Macedonia, ma denota
il più completo menefreghismo nei confronti delle autorità svizzere. Commette
così il reato di violazione del bando. I motivi per cui dice di avere
acquistato la cocaina sono assolutamente inverosimili e fantasiosi. IM 1 doveva
vivere, pagare l’affitto, il taxi, e i suoi risparmi non possono essere
plausibilizzati, quindi egli ha vissuto grazie all’attività di spaccio e forse
qualche soldo che aveva con sé, ma non di più. È inverosimile anche la
questione dell’acquisto della cocaina, che supera i 100 grammi, in quanto
nessuno vende almeno 105 grammi facendone pagare solo 100. In entrambe le
inchieste la cocaina era purissima, all’89%, il che vuol dire che IM 1 ha
ottime conoscenze nell’ambiente degli stupefacenti. Riassumendo, IM 1 è qui dal
2019, viola il bando, compie attività di spaccio e invia denaro provento dello
stesso, quindi il PP chiede la conferma in fatto e in diritto dell’atto
d’accusa.
IM 1 ha agito per mero scopo di lucro. Se IM 1 ha bisogno della
Svizzera, la Svizzera non ha assolutamente bisogno di IM 1, che non è un valore
aggiunto. Ha beneficiato dell’ospitalità del nostro Paese, ma ha deciso di fare
Fatti
i suoi interessi, in dispregio delle nostre leggi. Ha agito in maniera
recidivante e questo ci dimostra che non ha capito assolutamente nulla
dall’ultima condanna. A IM 1 facciamo un piacere a tenerlo in carcere, perché
ha un tetto, mentre in Macedonia non ha nulla, è sostanzialmente un vagabondo.
A mente dell’accusa, alcuna attenuante può essergli riconosciuta.
Il PP chiede pertanto la condanna di IM 1 alla pena detentiva
complessiva di 3 (tre) anni, integralmente da espiare, ovvero 2 (due) anni per
i fatti oggi a giudizio, più i 12 (dodici) mesi di revoca della condanna del
2019.
Chiede inoltre l’espulsione a vita dell’imputato dal territorio
svizzero;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: dopo un’inchiesta relativamente celere, con l’imputato in
espiazione anticipata, siamo giunti al processo odierno. IM 1 è consapevole che
avendo violato il bando dopo l’espulsione penale e avendo ancora acquistato e
alienato cocaina, verrà pronunciata nei suoi confronti una condanna da espiare
e la revoca dei 12 mesi sospesi della precedente condanna. Anche se non è semplice
capire perché l’imputato sia tornato in Svizzera poco dopo essere stato
espulso, bisogna considerare i suoi solidi legami famigliari e sociali con la
Svizzera. L’imputato ha dichiarato di avere lasciato la Macedonia siccome con
la stessa non avrebbe alcun legame, lì non avrebbe un lavoro, e la sua famiglia
sarebbe in Svizzera. Ha anche riferito di essere tornato in Svizzera per
recuperare delle cose di sua proprietà.
I fatti di cui al punto 1 sono ammessi. Vi sono solo piccole
divergenze che non modificano la qualifica e la portata del reato. I fatti
costituiscono un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. La questione
è solo a sapere se la purezza era conosciuta all’accusato. Vero è che la
purezza è la stessa dell’ultima volta, ma l’accusato ha sostenuto che il
fornitore non è lo stesso. Inoltre, nell’appartamento non sono stati trovati
strumenti per tagliare la droga, quindi sicuramente l’imputato non l’ha presa
con l’intenzione di tagliarla e accrescere il quantitativo di sostanza. Non
bisogna quindi prendere la purezza accertata, ma il valore medio che si
riconosce in questi casi, ovvero il 33/45%. La difesa propone pertanto di fare
il calcolo sula base di una purezza del 40%. L’infrazione aggravata alla LF
sugli stupefacenti è ammessa.
Anche la violazione del bando è ammessa e i fatti sono chiari.
Quanto al riciclaggio di denaro, la difesa rileva che l’imputato
ha ammesso di avere spedito CHF 500.00, mentre per i restanti CHF 400.00 la
situazione è meno chiara, ma non è questa somma che fa la differenza per la
pena. Vi è la questione a sapere se i CHF 500.00 sono provento della vendita di
droga. Chiaramente sono parte del calderone, ma la difesa lascia alla Corte
valutare.
Venendo alla commisurazione della pena, la colpa dell’imputato è
grave, ma si tratta comunque di un acquisto unico e gli acquirenti sono persone
ben definite ed è stato venduto più volte lo stesso quantitativo. Non è un
traffico importante. Pesa la recidiva nel tempo breve. Parlare di sincero
pentimento è estremamente difficile in questi casi, possiamo al massimo
ritenere un’attenuante generica per la collaborazione, comunque non perfetta.
La difesa chiede una riduzione della pena a 20 (venti) mesi, e la revoca dei 12
(dodici) mesi della condanna del 2019. Riconosce che non c’è margine di manovra
per la sospensione condizionale della pena, non potendosi dire che la prognosi
è positiva.
Quanto all’espulsione, essendovi la recidiva nel breve periodo, va
applicato l’art. 66b CP. La difesa pensa che si possa credere che l’imputato
non voglia rientrare in Svizzera, ha fatto questo errore, non si capisce
nemmeno bene per quale motivo, ma ora si è messo il cuore in pace. La difesa
propone pertanto l’espulsione per 20 (venti) anni dal territorio svizzero, e
non l’espulsione a vita.
Non si oppone alla confisca e alla distruzione della canapa, pur
trattandosi di CBD e quindi di canapa legale. L’imputato chiede la restituzione
del PC, della chiavetta USB, del telefono, ciò che la difesa lascia valutare
alla Corte, osservando unicamente che allo Stato non serve a molto tenere un
PC, da cui non si può nemmeno ricavare del denaro per pagare le spese.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Curriculum vitae e
precedenti penali dell’imputato
1. IM 1, sedicente, è nato il __________
a __________. Circa la sua situazione personale si è così espresso:
"
…OMISSIS…”.
(VI PG 17.05.2020, allegato ad AI 1, p. 3-4)
Considerandi
2.
In occasione del verbale
dell’arresto, l’imputato ha poi precisato di essere ritornato in Patria dopo la
scarcerazione dal precedente procedimento, e meglio:
"
sono stato in Macedonia e vi sono rimasto fino al mio ritorno in
Svizzera. Ho lasciato la Macedonia in quanto giù non sapevo più cosa fare, non
avevo un lavoro, non avevo soldi e la mia famiglia ormai è qua. Non ho più
alcun legame con la Macedonia”.
(VI PP 17.05.2020, AI 4, p. 2)
Interrogato in punto al suo documento d’identità, IM 1 si è
espresso come segue:
"
non so dove si trovi il mio passaporto ma che allo stesso tempo
non voglio fare denuncia per furto e/o smarrimento dello stesso”.
(VI PP 17.05.2020, AI 4, p. 2)
3.
L’imputato non è
sconosciuto alla giustizia svizzera. Dalla lettura dell’estratto del casellario
giudiziale emergono le seguenti condanne:
"
- decreto d’accusa del 19 luglio 2010 del Ministero pubblico del
Cantone Ticino con condanna a 5 aliquote da CHF 90.00, cadauna oltre a CHF
300.00
di multa per delitto contro la LF sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti, pena sospesa con periodo di prova di 2 anni;
- decreto d’accusa del 24 settembre 2013 del Ministero pubblico
del Cantone Ticino con condanna a 40 aliquote da CHF 100.00 cadauna oltre a CHF
500.00
di multa, per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a
procedimento giudiziale, pena sospesa con periodo di prova di 3 anni,
successivamente prolungato di 1 anno;
- condanna del 18 aprile 2019 della Corte delle Assise
correzionali con pena detentiva di 24 mesi, sospesi in ragione di 12 mesi con
periodo di prova di 5 anni, per infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, truffa, delitto contro la LF sulle armi, soggiorno illegale,
attività lucrativa senza autorizzazione, contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti.
(cfr. AI 5)
4.
In sede dibattimentale
l’imputato ha comunicato di essere intenzionato a tornare in Patria, e meglio:
"
Il mio problema è stato che ho passato tanti anni qua in Svizzera
e in Macedonia non ho legami. Per me è stato difficile doverci tornare. Il
carcere però magari mi ha fatto capire che è meglio tornare lì e iniziare una
nuova vita, anche perché in Svizzera, a parte gli stupefacenti, avrei sempre
qualche problema, anche solo l’entrata illegale. Voglio quindi tornare in
Macedonia e non ho intenzione di tornare in Svizzera stavolta, questo è sicuro.
Quando sono uscito dal carcere l’ultima volta io in Svizzera avevo ancora delle
auto e delle cose mie che volevo prendere, visto che sono stato qui parecchi
anni. Sono quindi tornato per questo scopo.”
(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2)
II) Circostanze
dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa
5.
L’inchiesta nei confronti
di IM 1 ha preso avvio il 16 maggio 2020 allorquando, controllato da una
pattuglia della Polizia comunale di __________, l’uomo è risultato sprovvisto
di documenti d’identità.
Perquisito dalle forze dell’ordine l’imputato è stato trovato in
possesso di 21 minigrip contenenti 71 grammi lordi di cocaina (cfr. AI
1).
In occasione del suo primo verbale l’imputato si è mostrato
piuttosto evasivo, sostenendo di aver ricevuto “qualcosa da portare al __________
di __________”, ovvero le menzionate bustine contenenti stupefacente,
ottenendo in cambio CHF 200.00. Per il rimanente, IM 1 ha negato ogni
coinvolgimento nella vendita e nel consumo di cocaina, riconoscendo unicamente
di essere entrato in Svizzera 2 mesi prima, rifiutando tuttavia di indicare
dove avesse risieduto (cfr. VI PG 17.05.2020, allegato ad AI 1).
Analoga posizione è poi stata mantenuta dall’imputato in occasione
del verbale dell’arresto dinanzi al Magistrato inquirente (cfr. VI PP
17.05.2020, AI 4).
6.
Accogliendo l’istanza di
carcerazione formulata dal PP il 18 maggio 2020 (AI 6), il GPC ha ordinato la
carcerazione preventiva di IM 1 fino al 25 luglio 2020 (AI 12).
7.
Nel frattempo, con rapporto
di complemento 19 maggio 2020, la Polizia ha comunicato di aver identificato
l’alloggio dell’imputato, dove sono stati rinvenuti – tra le altre cose –
cocaina, canapa (risultata poi essere CBD), materiale per il confezionamento di
stupefacente e denaro contante (cfr. AI 11).
8.
Dando seguito ad analoga
richiesta formulata dall’imputato, questi è stato posto in espiazione
anticipata della pena a fare tempo dal 22 luglio 2020 (AI 48).
9.
Con l’atto d’accusa in
rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti, violazione del bando e riciclaggio di denaro
ripetuto.
III) Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
10.
Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,
per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità
penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le
conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,
n. 1 ad art. 139, p. 297).
11.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2
CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae
dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF
133.
I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10
maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo
(art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv.
1.
CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito
della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere
probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso
significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una
fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione
oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano
svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e
1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione
delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e
teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso
quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove,
avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza
dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009
del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).
IV) Fatti di cui all’atto
d’accusa
i) Imputazione di
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1
dell’atto d’accusa
12.
L’atto d’accusa imputa a IM 1
il reato di cui in epigrafe, per avere, infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2020-16
maggio 2020, a __________ ed in non meglio precisate località del Canton
Ticino, detenuto almeno 104.56 grammi lordi di cocaina (grado di purezza
all’89%), sostanza previamente acquistata in un’unica occasione da terze non
meglio precisate persone, e meglio per avere, in data 16 maggio 2020, a __________,
detenuto, al fine dell’alienazione, complessivi 89.56 grammi netti di cocaina
(grado di purezza all’89%), segnatamente 53.98 grammi netti sulla propria
persona e suddivisi all’interno di 21 minigrip nonché ulteriori 35.58 grammi netti
sono stati rinvenuti successivamente al suo arresto – in data 19 maggio 2020 –
all’interno dell’appartamento in suo uso in Via __________ a __________; nel
periodo gennaio 2020 – 16 maggio 2020, a __________, alienato, nonché procurato
in altro modo, offrendola, almeno 15 grammi di cocaina (grado di purezza
dell’89%) di cui 1.8 grammi alienati a __________, 5 grammi alienati a __________,
1.
grammo procurato gratuitamente a __________ e 7.2 grammi alienati nonché
procurati in altro modo a terze persone non meglio identificate.
13.
Si impone di rilevare che
dopo le già menzionate reticenze, dal suo verbale di Polizia del 29 maggio
2020, l’imputato ha sostanzialmente ammesso i fatti poi confluiti nell’atto
d’accusa.
In particolare, IM 1 ha dichiarato di aver acquistato 100 grammi
di cocaina circa 3 mesi prima pagandola CHF 5'000.00 e di averne venduti,
complessivamente, 15 grammi (cfr. VI PG 29.05.2020, allegato al rapporto
d’inchiesta, AI 51, p. 8-9).
Ancora nel verbale successivo, confrontato al fatto che l’analisi
esperita dalla Polizia ha permesso di quantificare lo stupefacente sequestrato
in 89.56 grammi netti di cocaina, l’uomo ha affermato che:
"
posso confermare il peso visto che dopo aver acquistato 100
grammi lordi di cocaina ne ho venduta e quindi quella è ciò che era rimasto”.
(VI PG 19.06.2020, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p. 2)
Circa la destinazione che ha avuto la cocaina acquistata,
l’imputato ha riferito che:
"
di questo quantitativo di 15 grammi li ho alienati rispettivamente
procurati gratuitamente mentre il resto (che ho in seguito appurato ammontare a
complessivi 89.56 grammi) mi sono stati sequestrati”.
(VI PP 17.06.2020, AI 48, p. 2)
Confrontato, in occasione del verbale svoltosi dinanzi al PP che
le dichiarazioni di un acquisto di 100 grammi non risulterebbero credibili,
posto che complessivamente vi sarebbero ammissioni e riscontri per 104.56
grammi, l’imputato ha affermato che:
"
ne prendo atto. Non so cosa dire. Rispondo di aver acquistato
cocaina per CHF 5'000.00 convinto che questi fossero solo 100 grammi”.
(VI PP 17.06.2020, AI 48, p. 3)
Nel medesimo verbale IM 1 ha poi ribadito e precisato che:
"
in totale ho acquistato 100 grammi lordi circa 2 settimane prima
del mio arresto, sostanza destinata alla vendita e da me pagata CHF 5'000.00
con denaro proveniente dai miei risparmi prelevati dalla banca in Macedonia.
Una parte della cocaina è stata da me venduta ed il restante mi è stato
sequestrato. Nello specifico ho consegnato complessivamente 15 grammi di
cocaina a terze persone e per consegnato intendo sia venduto che barattato”.
(VI PP 17.06.2020, AI 48, p. 3)
E ancora:
"
riconosco di aver detenuto 100 grammi lordi di cocaina
integralmente destinati all’alienazione non essendo io un consumatore, oltre ad
averne, di questi 100, venduti 7/8 grammi ed offerti/barattati altrettanti 7/8
grammi”.
(VI PP 17.06.2020, AI 48, p. 6)
L’imputato ha mantenuto tale posizione anche in seguito:
"
io mi ricordo di aver pagato CHF 5'000.00 per 100 grammi. Se poi
erano 104.56, non lo so dire. Concordo con il SG che il calcolo della sostanza
sequestrata e di quella alienata/procurata porta alla cifra di 105.56 grammi ma
come detto io ho acquistato 100 grammi. Se poi me ne hanno dati di più o di
meno non lo so dire. Le dosi alienate/procurate a terzi, per complessivi 15
grammi, non le ho pesate ma ho proceduto ad una stima che mi ha portato a
quantificare i 15 grammi da me indicati in corso d’inchiesta”.
(VI PP 21.09.2020, AI 52, p. 3)
Da tale attività, l’imputato avrebbe tratto un guadagno di circa
CHF 800.00 (cfr. VI PG 29.05.2020, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p.
9; VI PP 17.07.2020, AI 48, p.).
14.
In sede di interrogatorio
dibattimentale IM 1 ha nuovamente ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto
d’accusa, ribadendo unicamente di avere comprato 100 grammi, e non di più, e
meglio:
"
Io ho comprato 100 grammi, che ho pagato, poi se c’era qualche
grammo in più io non lo so, visto non l’ho mai pesata.”
L’imputato ha riferito di avere acquistato lo stupefacente 5/6
giorni prima del suo arresto, pagandolo CHF 5’000.00, con i suoi risparmi
prelevati in Macedonia. Quanto agli acquirenti, ha affermato di averli trovati
al bar (VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2 e 3).
Contrariamente a quanto affermato in corso d’inchiesta, in aula IM
1.
ha tuttavia asserito di non avere guadagnato nulla dall’alienazione dello
stupefacente, sostenendo di avere affermato, in sede d’inchiesta, di avere
guadagnato CHF 800.00, solo per fare contento il PP (VI DIB 27.11.2020,
allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
Invitato a spiegare perché avesse iniziato a vendere cocaina ha
affermato:
"
Volevo comprare una moto. Io sapevo che la persona che aveva la
moto consumava cocaina e quindi volevo comprare questa moto offrendogli in
cambio della cocaina, siccome lui voleva CHF 9'000.00 e per me erano troppi.”
(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3)
Alla domanda a sapere per quale ragione avesse quindi regalato la
cocaina ad altre persone, l’imputato non ha saputo rispondere, limitandosi ad
affermare:
"
Ma quelle sono persone che conosco, così.”
(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3)
ii) Imputazione di
violazione del bando di cui al punto 2 dell’atto d’accusa
15.
L’atto
d’accusa imputa a IM 1 il reato di violazione del bando per avere, dal 16
maggio 2019, avendo egli attraversato a piedi la dogana di __________ in
provenienza da __________ e soggiornando ininterrottamente sino al 16 maggio
2020.
nel Canton Ticino, dapprima a __________ e successivamente, per lo meno
dal 1 agosto 2019, in Via __________ a __________, contravvenuto al decreto di
espulsione dalla Svizzera valido per 7 anni e decretato nei suoi confronti
dalla Corte delle assise correzionali di __________ in data 18 aprile 2019 in
occasione dell’emanazione della relativa sentenza e alla sua presenza.
16.
I fatti che precedono sono
stati ammessi dall’imputato, il quale già nel verbale dell’arresto ha
dichiarato di essere giunto in Svizzera 2 mesi prima attraverso un valico con
l’Italia, precisando che:
"
sono riuscito ad entrare in Svizzera circa una settimana prima
che chiudessero le frontiere”.
(VI PP 17.05.2020, AI 4, p. 2)
Sennonché, interrogato il 29 maggio 2020 dalla Polizia, l’uomo ha
descritto come di seguito i propri movimenti dopo il rimpatrio avvenuto il 7
maggio 2019 da __________ alla volta di __________:
"
dal mio arrivo a Macedonia non avevo assolutamente voglia di
rimanerci. In Ticino avevo ancora delle pendenze. Il motivo reale per il quale
io sono tornato in Ticino era per mettere a posto le mie pendenze (le auto
lasciate dal meccanico __________ ed tutto ciò che la Polizia aveva sequestrato
all’epoca). Come etto dal mio arrivo in Macedonia io dopo qualche giorno sono
rientrato in Svizzera. Dalla Bulgaria sono arrivato a __________ all’aeroporto
col l’aereo. Io ho pagato il volo. Il volo credo sia costato Euro 50.--. Una
volta arrivato a __________ mi sono trattenuto in Italia da conoscenti qualche
giorno. Poi da __________ ho raggiunto __________ col bus e poi da __________
ho raggiunto __________ sempre col bus. Da lì ho attraversato la dogana senza
nessun controllo arrivando a __________ a piedi. Una volta a __________ ho
preso il treno fino a __________. Non ricordo la data di questi spostamenti.
Credo che io abbia lasciato la Macedonia dopo circa 7-8 giorni. (…) Posso
presumere che io sia entrato in Ticino dal valico di __________ attorno al 16 o
al 17 maggio 2019”.
(VI PG 29.05.2020, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p. 4)
In occasione del verbale del 21 settembre 2020, confrontato alle
risultanze dell’inchiesta, l’uomo ha dichiarato di ammettere le proprie
responsabilità (VI PP 21.09.2020, AI 52, p. 4).
17.
Anche in sede
d’interrogatorio dibattimentale, IM 1 ha ammesso i fatti di cui al punto 2
dell’atto d’accusa, affermando, con riferimento ai motivi che l’avrebbero
portato a tornare in Svizzera nonostante la decisione di espulsione, che:
"
Il mio scopo era venire a ritirare le mie cose per un valore di
CHF 10/12'000.00, che per me è comunque una cifra importante. Tra queste cose
vi era anche un’auto.”
(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3)
iii) Imputazione di riciclaggio
di denaro di cui al punto 3 dell’atto d’accusa
18.
L’imputazione di cui a
margine viene ascritta all’imputato per avere, in data 17 aprile 2020 e in data
30.
aprile 2020, a __________, compiuto ripetutamente atti suscettibili di
vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori
patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, in
particolare da infrazione aggravata alla LStup, e meglio per avere in due
distinte occasioni, avvalendosi dell’aiuto di ignari conoscenti, per il tramite
dell’agenzia Western Union sita in via __________, effettuato altrettanti
trasferimenti di denaro all’estero, in favore di __________ residente in
Bosnia-Erzegovina, per complessivi CHF 900.00, segnatamente CHF 400.00 inviati
in data 17.04.2020 per proprio conto da parte di __________, nonché CHF 500.00
inviati in data 30.04.2020 per proprio conto da parte di __________, denaro
questo provento dell’alienazione di cocaina.
19.
Interrogato in merito alle
modalità in cui aveva potuto sostentarsi in Ticino, l’imputato ha riferito di
avere fatto fronte alle sue necessità grazie a CHF 9'000.00 ed EUR 1'000.00
portati con sé dalla Macedonia (cfr. VI PG 29.05.2020). Confrontato al fatto
che, a fronte delle diverse spese qui effettuate (ivi compresi CHF 5'000.00
utilizzati per acquistare cocaina) tali importi non sarebbero risultati
sufficienti, l’uomo ha affermato di essere pure stato aiutato da terzi (cfr. VI
PG 19.06.2020). IM 1 ha, peraltro, sostenuto di aver potuto pure riscuotere
crediti che aveva nei confronti di altre persone per questioni non legate agli
stupefacenti (cfr. VI PP 17.07.2020, AI 48, p. 5).
Già si è detto che l’imputato ha riferito di aver guadagnato
unicamente CHF 800.00 dalla sua vendita di cocaina (cfr. VI PG 29.05.2020,
allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p. 9; VI PP 17.07.2020, AI 48, p. 4),
sicché egli ha contestato di aver inviato all’estero denaro provento della
vendita di stupefacenti (cfr. VI PP 17.07.2020, AI 48, p. 5).
Interrogato in merito agli invii di denaro emersi dalle
perquisizioni effettuate dagli inquirenti, l’imputato ha affermato che:
"
ho aiutato __________ spiegandogli come inviare CHF 500.00 ad una
sua amica residente in Bosnia di nome __________. Di mia iniziativa ho anche
inviato CHF 500.00 a questa __________, da me conosciuta quando è arrivata in
Ticino a trovare __________, dall’edicola __________ di __________, e questo
per il tramite di un mio amico che mi è stato riferito dagli agenti
interroganti chiamarsi __________”.
(VI PP 17.07.2020, AI 48, p. 5)
Si dirà che __________, interrogato il 1 luglio 2020, ha
dichiarato di aver inviato alla menzionata donna CHF 100.00, aggiungendo che:
"
mi aveva accompagnato IM 1 e siamo andati al chiosco __________
di Via __________ a __________. Mi sono fatto accompagnare da IM 1 poiché pure
lui voleva mandare a __________ del denaro. (…) io ho inviato a __________ solo
CHF 100.—e che il resto, quindi CHF 400.—ce li ha messi IM 1 che mi aveva
accompagnato. Vogli aggiungere che IM 1 ha conosciuto __________ quando era
venuta da me. Tra di loro era nata una simpatia”.
(VI PG 1.07.2020, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p. 3)
20.
In sede dibattimentale, IM 1
ha nuovamente contestato i fatti di cui al punto 3 dell’atto d’accusa, affermando
che:
"
No, non sono soldi provento della vendita di stupefacenti. Dove
abitavo a __________ ogni 2 settimane arrivava una ragazza, che puliva la casa
e mi stirava le camicie e io le davo qualche soldo. Dopo qualche giorno il
proprietario mi ha detto che doveva pagare questa ragazza e non sapeva come
usare Western Union, quindi io gli ho fatto vedere come funzionava a e lui ha
mandato i soldi a questa ragazza. In seguito ho aiutato anch’io questa ragazza
facendo un versamento a favore di sua mamma, le ho mandato CHF 500.00 tramite
una ragazza.”
(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3)
Invitato a spiegare come facesse a disporre di CHF 500.00,
ritenuto che CHF 5'000.00 dei suoi risparmi li aveva utilizzati per acquistare
cocaina e aveva pure dovuto sopravvivere in Svizzera, l’imputato ha dichiarato:
"
Io avevo già recuperato alcuni dei miei crediti. Un signore ad
esempio doveva ancora pagarmi una macchina e mi dava i soldi a rate. C’erano
poi altre persone a cui avevo prestato dei soldi e me li hanno restituiti.”
(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4)
V) In diritto
21.
L’art. 19 cpv. 1 LStup
punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro detiene, aliena o
procura in altro modo stupefacenti.
Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso
aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in
pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce
come membro
di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di
stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra
d'affari o un guadagno
considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in
altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai
minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in
pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai
18.
grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120
IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a;
DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid.
3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre
2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010,
consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del
10.
marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum
schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna
1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg.,
pag. 917 segg.).
22.
Dal punto di vista
soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, produrre in altro modo o alienare
stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19
LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai
sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o
accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente,
mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,
op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente
che egli sia cosciente del
quantitativo
e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve
presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232
consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.
È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un
numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà
numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).
23.
Adempie la fattispecie di
riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto
suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da
un crimine o da un delitto fiscale qualificato. Il reato di riciclaggio di
denaro ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un
crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto: il
comportamento è, dunque, punibile anche laddove l’atto vanificatorio non abbia
raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF
6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 4.2).
L’art. 305bis CP punisce l’autore del reato di riciclaggi di
denaro con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il riciclaggio di denaro non richiede per forza operazioni
finanziarie complicate. Possono in effetti adempiere la fattispecie anche atti
di per sé semplici, come l’occultamento del bottino (DTF 122 IV 211 consid.
3b/aa), l’investimento di valori patrimoniali (DTF 119 IV 242 consid. 1d) o il
loro cambio con banconote di taglio differente (DTF 122 IV 211 consid. 2c). Non
sono per contro punibili il semplice versamento su un conto bancario personale
(DTF 124 IV 274 consid. 4) e il mero possesso, rispettivamente la custodia, di
tali valori patrimoniali.
Pure fornire alle autorità informazioni fallaci, imprecise,
incomplete o altrimenti idonee a indurre in errore circa la proprietà o
l’origine di una somma di denaro può costituire un atto di riciclaggio, se
compiuto a scopo vanificatorio (Mark Pieth, Basler Kommentar, 2a ed, art.
305bis, n. 40).
Il Tribunale federale ha, in fine, stabilito che non è necessaria
la prova stretta del crimine a monte del reato di cui all’art. 305bis CP (STF 6B_91/2011,
consid. 2.1) affinché vi sia un nesso tra la derivazione criminosa del denaro e
il riciclaggio (cfr. DTF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; STF 6B_141/2007 del 24
settembre 2007 consid. 3.3.3).
24.
Ai sensi dell’art. 291 CP,
chiunque contravviene ad un decreto d’espulsione dal territorio della
Confederazione o di un Cantone, emanato da un’autorità competente, è punito con
una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La violazione del
bando è consumata in due ipotesi: quando l’autore rimane in Svizzera dopo la
crescita in giudicato della decisione di espulsione malgrado l’obbligo di
partenza e, d’altra parte, quando vi fa ingresso durante il periodo di validità
dell’espulsione. Si tratta di delitto continuato. Ne consegue che quando
l’autore si trova in Svizzera, il reato è realizzato finché perdura il suo
soggiorno illecito in Svizzera e non unicamente al momento dell’attraversamento
della frontiera (M. Dupuis / L. Moreillon / C. Piguet / S. Berger / M. Mazou /
V. Rodigari [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2017, n.
11.
et 12 ad art. 291).
VI) Considerazioni della
Corte
25.
Come risulta in modo evidente
da quanto sopra esposto, l’imputato è sostanzialmente reo confesso sull’intera
vicenda. In particolare, egli stesso ha ammesso di aver acquistato per CHF 5'000.00
circa 100 grammi di cocaina, di cui 15 grammi alienati/offerti, mentre i
restanti 89.56 grammi sono stati rinvenuti in ragione di 53.98 grammi di sulla
sua persona e 35.58 presso l’abitazione da lui occupata.
Relativamente alla purezza si dirà che la stessa è stata stabilita
dalla Polizia essere pari all’89%.
Al proposito si dirà che non può essere seguita l’argomentazione
difensiva secondo cui occorrerebbe fare riferimento ad un grado di purezza
medio siccome l’imputato si attendeva di acquistare sostanza con tali
caratteristiche.
Da un lato, l’imputato non ha riferito di aver inteso acquistare
cocaina con un grado di purezza inferiore a quello poi consegnatogli;
dall’altro, non ci si può esimere dal constatare che 89% era pure la purezza
della sostanza sequestrata a IM 1 nell’ambito del precedente procedimento
penale, da cui ne deriva la considerazione che, al di là delle dichiarazioni
dell’imputato, con ogni probabilità egli si è rifornito dalla medesima persona
(o appartenente alla medesima filiera), della quale conosceva – poiché emersa
nell’inchiesta del 2019 – la qualità della sostanza venduta. Peraltro, pure
prescindendo da quanto precede, proprio in ragione di tale suo precedente
acquisto, ben si può ritenere che IM 1 si attendesse di ottenere stupefacente
avente una purezza assimilabile a quella da lui precedentemente acquistata,
ovvero ritenendo– salvo avviso contrario – che quella rappresentasse la “purezza
media” disponibile sul mercato.
Ad ogni buon conto, anche volendo considerare un grado di purezza
aggirantesi attorno al 30%, nulla muterebbe nella qualifica del reato che
rimarrebbe, ad ogni effetto, quella di infrazione aggravata.
26.
In diritto non v’è da
motivare particolarmente che complessivi 104.56 grammi di sostanza con il
predetto grado di purezza, equivalgono a 93.05 grammi di sostanza pura, ovvero
oltre 5 volte il limite di 18 grammi fissati dalla giurisprudenza al fine di configurare
il caso di infrazione aggravata alla LStup.
Ritenendo adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato,
la Corte ha confermato il punto 1 così come indicato sull’atto d’accusa.
27.
Pure ammessi, e quindi così
accertati dalla Corte, sono i fatti relativi all’ingresso e soggiorno in
Svizzera da parte dell’imputato e ciò malgrado l’espulsione pronunciata nei
suoi confronti con sentenza della Corte delle Assise correzionali del 18 aprile
2019.
ed il rimpatrio avvenuto da __________.
Neppure in questo caso occorre spendere molte parole per
confermare il reato di violazione del bando, risultando adempiuti gli elementi
oggettivi e soggettivi dell’art. 291 CP e conseguente conferma del punto 2
dell’atto d’accusa.
28.
In fine, quo al reato di riciclaggio
di denaro, gli accertamenti esperiti dagli inquirenti hanno permesso di
risalire a CHF 900.00 inviati all’estero da parte dell’imputato (sia
personalmente che per interposta persona).
Come visto, l’imputato ha negato trattarsi del provento della vendita
di cocaina, sostenendo che egli avrebbe ricevuto denaro in ragione di prestiti
concessi precedentemente.
Ritenuto che l’imputato ha vissuto in Ticino per circa 1 anno,
appare oltremodo evidente che IM 1 ha potuto attingere a somme di denaro esorbitanti
rispetto a quanto egli ha dichiarato di aver importato nel nostro Paese.
Stanti gli atti, non è tuttavia possibile ritenere che queste
provenissero dalla vendita di stupefacenti. Non si può al proposito non
evidenziare l’incongruenza tra tale ipotesi ed il fatto che l’atto d’accusa
conclude a soli 15 grammi di cocaina alienata/offerta. Di fatto, volendo
considerare CHF 50.00 al grammo quale costo d’acquisto per l’imputato e una
vendita a CHF 100.00 al grammo, per conseguire CHF 900.00 di utile netto sarebbe
occorsa una vendita di almeno 18 grammi di sostanza. La sua disponibilità di
CHF 900.00 da inviare all’estero dimostra quindi ulteriormente che IM 1
disponeva giocoforza di fonti di guadagno alternative.
In tale contesto, non potendo concludere ad una provenienza
criminosa del denaro inviato all’estero, l’imputato è stato prosciolto dal
reato di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.
VII) Commisurazione della pena
29.
Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato
dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007
consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza
di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già
nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava -
semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF
6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
30.
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo
chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del
12.
marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6 n. 72).
31.
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di
pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art.
49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282
seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2.
ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code
pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).
32.
Giusta l’art. 46 CP se,
durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e
vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca
la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione
condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una
pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49.
Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il
giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo
di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la
durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa
e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga
decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto
decide anche sulla revoca (cpv. 3).
Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o
disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5
(cpv. 4).
La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza
del periodo di prova (cpv. 5).
Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione
di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta
necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica
unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova
infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di
successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF
6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di
recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un
apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140
consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In
particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova
pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5;
STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere
alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione
condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È
possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena
precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa, la
prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42
cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della
sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è
stato condannato a una pena detentiva superiore ai sei mesi, ai sensi dell’art.
42.
cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina
ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla
revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova
pena è superiore ai sei mesi di detenzione (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch,
Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches
Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario
dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca,
che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).
33.
Un simile presupposto non può
essere reintrodotto tramite semplice analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il
Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono
necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece
l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo
non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non
vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da
prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall’entità
della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla
prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel
periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in
merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.
34.
Nel caso concreto, la colpa,
per quanto attiene al reato principale, è stata ritenuta di media gravità dal
profilo oggettivo in ragione della quantità di cocaina immessa sul mercato o –
per quanto attiene alla sostanza sequestrata - comunque destinata al mercato
locale.
Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da
considerare, è anche vero che questo non va dimenticato ritenuto come, maggiore
è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di
persone la cui salute viene messa in pericolo. Nel presente caso, come visto,
si trattava di oltre 90 grammi di sostanza pura.
Grave, per contro, dal profilo oggettivo la violazione del bando,
posto che l’imputato è rimasto sul nostro territorio per circa 1 anno prima di
essere arrestato.
35.
La colpa è stata giudicata soprattutto
grave dal profilo soggettivo.
IM 1 ha agito evidentemente a mero scopo di lucro, anteponendo la
ricerca di un facile e rapido guadagno alla salute pubblica. Il movente da egli
riferito, cioè quello di poter disporre del denaro per acquistare una moto, non
può che qualificare in senso negativo il comportamento dell’imputato. Ciò è
quanto mai significativo del suo egoismo.
IM 1 ha delinquito a un’età in cui ci si deve attendere un
comportamento ben diverso e certo non caratterizzato dall’avvio di un’attività
di spaccio unicamente al fine di potersi permettere un bene voluttuario quale
una motocicletta.
In punto alla libertà di determinarsi, l’imputato era certamente
in grado di decidere se delinquere o meno, posto che egli stesso ha riferito di
avere comunque entrate che gli hanno permesso di vivere in Ticino per oltre un
anno.
Stupisce poi la sua predisposizione a delinquere e la facilità con
cui si è adeguato ad alienare stupefacenti.
Egli non era consumatore e non può quindi beneficiare della
scemata imputabilità riconosciuta a chi agisce al fine di finanziare il proprio
fabbisogno.
Da ritenersi poi, quale fattore aggravante, il concorso di reati.
Sull’imputato pesa, soprattutto, la condanna del 18 aprile 2019.
Egli è recidivo specifico nell’ambito dell’alienazione di stupefacenti e di
infrazione alla LF sugli stranieri. Egli ha reiterato il proprio agire,
ritornando in Svizzera, poco tempo dopo esserne stato allontanato e, quindi,
durante il periodo di prova. Ciò dimostra che egli non ha tratto alcun
insegnamento dalla precedente condanna.
In tale contesto, la Corte ha considerato a carico di IM 1 una
pena ipotetica aggirantesi attorno ai 20 (venti) mesi di detenzione.
36.
A favore dell’imputato la
Corte ha ritenuto la collaborazione fornita, posto che – in ultima analisi –
dopo i primi verbali in cui ha contestato ogni addebito, l’imputato è parso
voler fare luce sulle proprie responsabilità.
Analogamente sono state considerate le condizioni di detenzione
vigenti a seguito della nota pandemia.
37.
Tutto ben ponderato, la Corte
ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 18 (diciotto)
mesi.
38.
La Corte ha disposto la
revoca del beneficio della sospensione condizionale ai 12 (dodici) mesi di cui
alla condanna del 18 aprile 2019 della Corte delle assise correzionali di __________.
39.
Ne discende la condanna alla
pena unica di 30 (trenta) mesi di detenzione.
40.
Quanto alla sospensione
condizionale, la Corte non può che rilevare che l’imputato è recidivo specifico
e che ha delinquito durante il periodo di prova. Ciò rende la prognosi non solo
negativa ma addirittura nefasta. Ne discende che la pena è integralmente da
espiare.
VIII) Espulsione dal territorio
svizzero
41.
Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett.
a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a
quindici anni lo straniero condannato per infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup), a prescindere dall'entità della pena
inflitta.
A tenore dell’art. 66b CP, se commette un nuovo reato che adempie
le condizioni dell’espulsione secondo l’art. 66a CP, la persona nei confronti
della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova
espulsione della durata di venti anni. L’espulsione può essere pronunciata a
vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto
l’espulsione per il reato precedente.
Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare
eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un
grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non
prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene,
in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto
in Svizzera.
Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di
condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la
regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due
condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid.
2.1).
Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche al tentativo
(Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für
die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und
Praxis, p. 231-250).
Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017
consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di
rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza
dell'Alta Corte.
Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità
dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10
Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti
criteri:
- la gravità del reato e la
colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017
del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);
- la durata del soggiorno
del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la
misura dell’espulsione);
- il tempo trascorso dal
compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;
- i legami sociali,
familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con
il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;
- la solidità della
situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da
cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);
- l’interesse dei figli,
segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto
anche della loro età;
- lo stato di salute del
prevenuto;
- i pregiudizi che possano
colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine
(Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon
les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).
Al proposito si ricorda che con STF 2C_118/2016 del 26 aprile 2017
a un cittadino macedone, venuto nel nostro Paese nel 1990, all’età di 12 anni,
coniugato e con due figli nati in Svizzera, con 3 precedenti penali per una
condanna complessiva di 48 mesi di pena detentiva e 95 aliquote giornaliere di
pena pecuniaria, con una dipendenza dall’alcol e dal gioco, diabetico e con
problemi cardiaci, è stato revocato il permesso di domicilio.
La STF 2C_963/2016 del 17 marzo 2017 ha ritenuto giustificata la
revoca del permesso C di un cittadino kosovaro, venuto in Svizzera nel 1998,
all’età di 15 anni, sposato con una cittadina elvetica, con 2 figlie nate in
Svizzera, pregiudicato e condannato a una pena detentiva di 30 mesi per i reati
di ripetuto furto in banda, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di
domicilio e delitto contro la LF sulle armi.
In STF 2C_453/2015 del 10 dicembre 2015, in fine, l’Alta Corte ha
confermato la revoca del permesso di domicilio di un cittadino macedone, nato
in Svizzera, coniugato con una cittadina elvetica e con un figlio nato in
Svizzera, con dei precedenti penali e una condanna a una pena detentiva di 3
anni e mezzo per diverse violazioni alla LCStr e contravvenzione alla LStup.
Va ricordato che secondo la giurisprudenza, un’espulsione è di
principio possibile anche nei confronti di una persona nata in Svizzera e che
qui ha trascorso tutta la sua vita.
Quanto alla durata dell’espulsione, va detto che la stessa, in
applicazione del principio di proporzionalità, deve essere determinata, in
primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7
settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).
42.
Interrogato su questo tema,
l’imputato ha affermato che:
"
una volta fuori di prigione io non ritornerò mai più in Svizzera.
Io sono tornato in Svizzera per poter riappropriami delle mie auto e dei miei
effetti. Io spero che queste cose mi vengano restituite”.
(VI PG 29.05.2020, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p. 13)
In sede dibattimentale egli ha ribadito tale concetto, affermando
che:
"
Il mio problema è stato che ho passato tanti anni qua in Svizzera
e in Macedonia non ho legami. Per me è stato difficile doverci tornare. Il
carcere però magari mi ha fatto capire che è meglio tornare lì e iniziare una
nuova vita, anche perché in Svizzera, a parte gli stupefacenti, avrei sempre
qualche problema, anche solo l’entrata illegale. Voglio quindi tornare in Macedonia
e non ho intenzione di tornare in Svizzera stavolta, questo è sicuro. Quando
sono uscito dal carcere l’ultima volta io in Svizzera avevo ancora delle auto e
delle cose mie che volevo prendere, visto che sono stato qui parecchi anni.
Sono quindi tornato per questo scopo”.
(VI DIB, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2)
43.
Stante quanto precede,
ritenuta la pena oggi comminata, il quadro edittale, il principio di
proporzionalità, nonché quanto previsto dall’art. 66b CP, la Corte ha
condannato l’imputato alla misura dell’espulsione dal territorio Svizzero per
la durata di 20 (venti) anni.
IX) Sequestri
44.
La Corte ha ordinato il
sequestro conservativo del denaro a copertura di tasse e spese, nonché il
dissequestro di tutto il restante sotto sequestro, eccezion fatta per il
materiale per confezionamento buste dosi nuovo, il rotolo di carta stagnola
usato, il rotolo di carta pellicola trasparente usato, il tritacanapa in
metallo, la cocaina e la canapa, per cui è stata ordinata la confisca e la
distruzione.
X) Tassa di giustizia e
spese procedurali
45.
La tassa di giustizia di CHF
1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione
di 8/10 (otto decimi); il rimanente è a carico dello Stato.
XI) Retribuzione del
difensore d’ufficio
46.
Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di
concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –
V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP
n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve
essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso
causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135
CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013
consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio
avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni
di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino
a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la
partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore
20.00
e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di
sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012
del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid.
3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
47.
Le note professionali
dell’avv. DUF 1, adattate all’effettiva durata del dibattimento, sono state
approvate per CHF 9’053.00, comprensivi di onorario, spese e IVA.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino
l’importo di CHF 9’053.00 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Visti gli art. 12, 40, 42, 43,
44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 291, 305bis CP;
19.
LStup;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
infrazione aggravata alla
LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di
molte persone,
per avere,
nel periodo gennaio 2020 – 16 maggio 2020, a __________ e in altre
imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, detenuto,
alienato e procurato in altro modo 104.56 grammi di cocaina, sostanza
previamente acquistata da terze persone;
1.2
violazione del bando
per avere,
dal 16 maggio 2019, avendo attraversato la dogana di __________ in
provenienza da __________ e soggiornando ininterrottamente sino al 16 maggio
2020.
nel Canton Ticino, dapprima a __________ e successivamente a __________,
contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera valido per 7 anni
decretato nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali di __________
il 18 aprile 2019;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 1 è prosciolto
dall’imputazione di riciclaggio di denaro ripetuto di cui al punto 3 dell’atto
d’accusa.
3.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena
unica, vista la revoca di cui al punto 4 del presente dispostivo.
4.
È ordinata la revoca della
sospensione condizionale concessa a 12 (dodici) dei 24 (ventiquattro) mesi
della pena detentiva pronunciata nei suoi confronti con sentenza del 18 aprile
2019.
della Corte delle assise correzionali.
5.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
dal territorio svizzero per un periodo di 20 (venti) anni, ai sensi dell’art.
66a CP.
6.
È ordinato il sequestro
conservativo del denaro a copertura di tasse e spese.
7.
È ordinato il dissequestro
di tutto il restante sotto sequestro, eccezion fatta per il materiale per
confezionamento buste dosi nuovo, il rotolo di carta stagnola usato, il rotolo
di carta pellicola trasparente usato, il tritacanapa in metallo, la cocaina e
la canapa, che vengono confiscati e distrutti.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di
8/10 (otto decimi); il rimanente è a carico dello Stato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 8'130.00
spese fr. 923.00
totale fr. 9'053.00
9.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’053.00 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 5'436.--
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 138.80
fr. 6'574.80
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (8/10)
Tassa di giustizia fr. 800.--
Inchiesta preliminare fr. 4'348.80
Spese postali, tel., affr. in
blocco fr. 111.05
fr. 5'259.85
============
Il rimanente è a carico dello Stato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, Servizi
centrali, Viale Officina 10, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
cancelliera