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Decisione

72.2020.194

In un determinato periodo, detenuto, alienato e procurato in altro modo 104.56 g di cocaina, sostanza previamente acquistata da terze persone. Contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera valido per 7 anni, soggiornando ininterrottamente per un anno nel Canton Ticino

27 novembre 2020Italiano55 min

e la revoca dei 12 mesi sospesi della precedente condanna. Anche se non è semplice

Source ti.ch

Incarto

n.

72.2020.194

Lugano,

27 novembre 2020/lc

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Cristina Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo

di giustizia, per giudicare

Nella causa penale

Ministero pubblico

contro IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 16 maggio 2020 al 21 luglio 2020

(67 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 22 luglio 2020;

imputato, a

norma dell’atto d’accusa 195/2020 dell’8 ottobre 2020, emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

1. infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti

poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo gennaio 2020-16.05.2020,

a __________ ed in non meglio precisate località del Canton

Ticino,

detenuto almeno 104.56 grammi lordi di cocaina (grado di

purezza all’89%),

sostanza previamente acquistata in un’unica occasione da terze non

meglio precisate persone

e meglio per avere,

1.1. in data 16.05.2020,

a __________,

detenuto, al fine dell’alienazione, complessivi 89.56 grammi

netti di cocaina (grado di purezza all’89%),

segnatamente

53.98 grammi netti sulla propria persona e suddivisi all’interno

di 21 minigrip

nonché

ulteriori 35.58 grammi netti sono stati rinvenuti successivamente

al suo arresto – in data 19.05.2020 – all’interno dell’appartamento in suo uso

in Via __________ a __________;

1.2. nel periodo gennaio

2020 – 16.05.2020,

a __________,

alienato, nonché procurato in altro modo, offrendola,

almeno 15 grammi di cocaina (grado di purezza dell’89%)

di cui 1.8 grammi alienati a __________, 5 grammi alienati a __________,

1 grammo procurato gratuitamente a __________ e 7.2 grammi alienati nonché

procurati in altro modo a terze persone non meglio identificate;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo

indicate;

reato previsto: dagli art. 19 cpv. 2 lett. a) richiamato il

cpv. 1 lett. c) e d) LStup;

2. violazione del bando

per avere,

dal 16.05.2019,

avendo egli attraversato a piedi la dogana di __________

provenienza da __________ e soggiornando ininterrottamente sino al 16.05.2020

nel Canton Ticino,

dapprima a __________ e successivamente, per lo meno dal

01.08.2019, in Via __________ a __________,

contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera valido per 7

anni e decretato nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali di __________

in data 18.04.2019 in occasione dell’emanazione della relativa sentenza e alla

sua presenza;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo

indicate;

reato previsto: dagli art. 291 CP;

3. riciclaggio di denaro,

ripetuto

per avere,

in data 17.04.2020 e in data 30.04.2020,

a __________,

compiuto ripetutamente atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, in particolare

da infrazione aggravata alla LStup,

e meglio

per avere in due distinte occasioni, avvalendosi dell’aiuto di

ignari conoscenti, per il tramite dell’agenzia Western Union sita in via __________,

effettuato altrettanti trasferimenti di denaro all’estero, in

favore di __________ residente in Bosnia-Erzegovina,

per complessivi CHF 900.00,

segnatamente

CHF 400.00 inviati in data 17.04.2020 per proprio conto da parte

di __________

nonché

CHF 500.00 inviati in data 30.04.2020 per proprio conto da parte

di __________,

denaro questo provento dell’alienazione di cocaina di cui al

consid. 1.2.;

fatti avvenuti: nelle circostanze di tempo e di luogo

indicate;

reato previsto: dagli art. 305bis cifra 1 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:43

alle ore 12:02.

Evase le seguenti

questioni:

Verbale del dibattimento

Il Presidente, dopo avere

chiesto precisazioni al PP, il quale comunica che si tratta dello stupefacente

inteso senza la confezione, propone alle parti di modificare il cappello del

punto 1 dell’atto d’accusa nel senso che i 104.56 grammi di cocaina sono netti

e non lordi.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: chi ci occupa oggi è una vecchia conoscenza, non solo della

giustizia ticinese. A distanza di 18 mesi dalla sua ultima condanna, IM 1 si

trova nuovamente in carcere per lo stesso motivo, la cocaina. I fatti sono

stati fondamentalmente ammessi da IM 1. Nel 2019 egli viene rimpatriato nel

proprio paese, dove fa il giro del tavolo per poi tornare in Svizzera, dice per

recuperare degli oggetti, ma rimane quasi 365 giorni. D’altra parte questo è

comprensibile, siccome la sua vita è in Svizzera e non in Macedonia, ma denota

il più completo menefreghismo nei confronti delle autorità svizzere. Commette

così il reato di violazione del bando. I motivi per cui dice di avere

acquistato la cocaina sono assolutamente inverosimili e fantasiosi. IM 1 doveva

vivere, pagare l’affitto, il taxi, e i suoi risparmi non possono essere

plausibilizzati, quindi egli ha vissuto grazie all’attività di spaccio e forse

qualche soldo che aveva con sé, ma non di più. È inverosimile anche la

questione dell’acquisto della cocaina, che supera i 100 grammi, in quanto

nessuno vende almeno 105 grammi facendone pagare solo 100. In entrambe le

inchieste la cocaina era purissima, all’89%, il che vuol dire che IM 1 ha

ottime conoscenze nell’ambiente degli stupefacenti. Riassumendo, IM 1 è qui dal

2019, viola il bando, compie attività di spaccio e invia denaro provento dello

stesso, quindi il PP chiede la conferma in fatto e in diritto dell’atto

d’accusa.

IM 1 ha agito per mero scopo di lucro. Se IM 1 ha bisogno della

Svizzera, la Svizzera non ha assolutamente bisogno di IM 1, che non è un valore

aggiunto. Ha beneficiato dell’ospitalità del nostro Paese, ma ha deciso di fare

Fatti

i suoi interessi, in dispregio delle nostre leggi. Ha agito in maniera

recidivante e questo ci dimostra che non ha capito assolutamente nulla

dall’ultima condanna. A IM 1 facciamo un piacere a tenerlo in carcere, perché

ha un tetto, mentre in Macedonia non ha nulla, è sostanzialmente un vagabondo.

A mente dell’accusa, alcuna attenuante può essergli riconosciuta.

Il PP chiede pertanto la condanna di IM 1 alla pena detentiva

complessiva di 3 (tre) anni, integralmente da espiare, ovvero 2 (due) anni per

i fatti oggi a giudizio, più i 12 (dodici) mesi di revoca della condanna del

2019.

Chiede inoltre l’espulsione a vita dell’imputato dal territorio

svizzero;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: dopo un’inchiesta relativamente celere, con l’imputato in

espiazione anticipata, siamo giunti al processo odierno. IM 1 è consapevole che

avendo violato il bando dopo l’espulsione penale e avendo ancora acquistato e

alienato cocaina, verrà pronunciata nei suoi confronti una condanna da espiare

e la revoca dei 12 mesi sospesi della precedente condanna. Anche se non è semplice

capire perché l’imputato sia tornato in Svizzera poco dopo essere stato

espulso, bisogna considerare i suoi solidi legami famigliari e sociali con la

Svizzera. L’imputato ha dichiarato di avere lasciato la Macedonia siccome con

la stessa non avrebbe alcun legame, lì non avrebbe un lavoro, e la sua famiglia

sarebbe in Svizzera. Ha anche riferito di essere tornato in Svizzera per

recuperare delle cose di sua proprietà.

I fatti di cui al punto 1 sono ammessi. Vi sono solo piccole

divergenze che non modificano la qualifica e la portata del reato. I fatti

costituiscono un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. La questione

è solo a sapere se la purezza era conosciuta all’accusato. Vero è che la

purezza è la stessa dell’ultima volta, ma l’accusato ha sostenuto che il

fornitore non è lo stesso. Inoltre, nell’appartamento non sono stati trovati

strumenti per tagliare la droga, quindi sicuramente l’imputato non l’ha presa

con l’intenzione di tagliarla e accrescere il quantitativo di sostanza. Non

bisogna quindi prendere la purezza accertata, ma il valore medio che si

riconosce in questi casi, ovvero il 33/45%. La difesa propone pertanto di fare

il calcolo sula base di una purezza del 40%. L’infrazione aggravata alla LF

sugli stupefacenti è ammessa.

Anche la violazione del bando è ammessa e i fatti sono chiari.

Quanto al riciclaggio di denaro, la difesa rileva che l’imputato

ha ammesso di avere spedito CHF 500.00, mentre per i restanti CHF 400.00 la

situazione è meno chiara, ma non è questa somma che fa la differenza per la

pena. Vi è la questione a sapere se i CHF 500.00 sono provento della vendita di

droga. Chiaramente sono parte del calderone, ma la difesa lascia alla Corte

valutare.

Venendo alla commisurazione della pena, la colpa dell’imputato è

grave, ma si tratta comunque di un acquisto unico e gli acquirenti sono persone

ben definite ed è stato venduto più volte lo stesso quantitativo. Non è un

traffico importante. Pesa la recidiva nel tempo breve. Parlare di sincero

pentimento è estremamente difficile in questi casi, possiamo al massimo

ritenere un’attenuante generica per la collaborazione, comunque non perfetta.

La difesa chiede una riduzione della pena a 20 (venti) mesi, e la revoca dei 12

(dodici) mesi della condanna del 2019. Riconosce che non c’è margine di manovra

per la sospensione condizionale della pena, non potendosi dire che la prognosi

è positiva.

Quanto all’espulsione, essendovi la recidiva nel breve periodo, va

applicato l’art. 66b CP. La difesa pensa che si possa credere che l’imputato

non voglia rientrare in Svizzera, ha fatto questo errore, non si capisce

nemmeno bene per quale motivo, ma ora si è messo il cuore in pace. La difesa

propone pertanto l’espulsione per 20 (venti) anni dal territorio svizzero, e

non l’espulsione a vita.

Non si oppone alla confisca e alla distruzione della canapa, pur

trattandosi di CBD e quindi di canapa legale. L’imputato chiede la restituzione

del PC, della chiavetta USB, del telefono, ciò che la difesa lascia valutare

alla Corte, osservando unicamente che allo Stato non serve a molto tenere un

PC, da cui non si può nemmeno ricavare del denaro per pagare le spese.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Curriculum vitae e

precedenti penali dell’imputato

1. IM 1, sedicente, è nato il __________

a __________. Circa la sua situazione personale si è così espresso:

"

…OMISSIS…”.

(VI PG 17.05.2020, allegato ad AI 1, p. 3-4)

Considerandi

2.

In occasione del verbale

dell’arresto, l’imputato ha poi precisato di essere ritornato in Patria dopo la

scarcerazione dal precedente procedimento, e meglio:

"

sono stato in Macedonia e vi sono rimasto fino al mio ritorno in

Svizzera. Ho lasciato la Macedonia in quanto giù non sapevo più cosa fare, non

avevo un lavoro, non avevo soldi e la mia famiglia ormai è qua. Non ho più

alcun legame con la Macedonia”.

(VI PP 17.05.2020, AI 4, p. 2)

Interrogato in punto al suo documento d’identità, IM 1 si è

espresso come segue:

"

non so dove si trovi il mio passaporto ma che allo stesso tempo

non voglio fare denuncia per furto e/o smarrimento dello stesso”.

(VI PP 17.05.2020, AI 4, p. 2)

3.

L’imputato non è

sconosciuto alla giustizia svizzera. Dalla lettura dell’estratto del casellario

giudiziale emergono le seguenti condanne:

"

- decreto d’accusa del 19 luglio 2010 del Ministero pubblico del

Cantone Ticino con condanna a 5 aliquote da CHF 90.00, cadauna oltre a CHF

300.00

di multa per delitto contro la LF sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti, pena sospesa con periodo di prova di 2 anni;

- decreto d’accusa del 24 settembre 2013 del Ministero pubblico

del Cantone Ticino con condanna a 40 aliquote da CHF 100.00 cadauna oltre a CHF

500.00

di multa, per distrazione di valori patrimoniali sottoposti a

procedimento giudiziale, pena sospesa con periodo di prova di 3 anni,

successivamente prolungato di 1 anno;

- condanna del 18 aprile 2019 della Corte delle Assise

correzionali con pena detentiva di 24 mesi, sospesi in ragione di 12 mesi con

periodo di prova di 5 anni, per infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, truffa, delitto contro la LF sulle armi, soggiorno illegale,

attività lucrativa senza autorizzazione, contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti.

(cfr. AI 5)

4.

In sede dibattimentale

l’imputato ha comunicato di essere intenzionato a tornare in Patria, e meglio:

"

Il mio problema è stato che ho passato tanti anni qua in Svizzera

e in Macedonia non ho legami. Per me è stato difficile doverci tornare. Il

carcere però magari mi ha fatto capire che è meglio tornare lì e iniziare una

nuova vita, anche perché in Svizzera, a parte gli stupefacenti, avrei sempre

qualche problema, anche solo l’entrata illegale. Voglio quindi tornare in

Macedonia e non ho intenzione di tornare in Svizzera stavolta, questo è sicuro.

Quando sono uscito dal carcere l’ultima volta io in Svizzera avevo ancora delle

auto e delle cose mie che volevo prendere, visto che sono stato qui parecchi

anni. Sono quindi tornato per questo scopo.”

(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2)

II) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

5.

L’inchiesta nei confronti

di IM 1 ha preso avvio il 16 maggio 2020 allorquando, controllato da una

pattuglia della Polizia comunale di __________, l’uomo è risultato sprovvisto

di documenti d’identità.

Perquisito dalle forze dell’ordine l’imputato è stato trovato in

possesso di 21 minigrip contenenti 71 grammi lordi di cocaina (cfr. AI

1).

In occasione del suo primo verbale l’imputato si è mostrato

piuttosto evasivo, sostenendo di aver ricevuto “qualcosa da portare al __________

di __________”, ovvero le menzionate bustine contenenti stupefacente,

ottenendo in cambio CHF 200.00. Per il rimanente, IM 1 ha negato ogni

coinvolgimento nella vendita e nel consumo di cocaina, riconoscendo unicamente

di essere entrato in Svizzera 2 mesi prima, rifiutando tuttavia di indicare

dove avesse risieduto (cfr. VI PG 17.05.2020, allegato ad AI 1).

Analoga posizione è poi stata mantenuta dall’imputato in occasione

del verbale dell’arresto dinanzi al Magistrato inquirente (cfr. VI PP

17.05.2020, AI 4).

6.

Accogliendo l’istanza di

carcerazione formulata dal PP il 18 maggio 2020 (AI 6), il GPC ha ordinato la

carcerazione preventiva di IM 1 fino al 25 luglio 2020 (AI 12).

7.

Nel frattempo, con rapporto

di complemento 19 maggio 2020, la Polizia ha comunicato di aver identificato

l’alloggio dell’imputato, dove sono stati rinvenuti – tra le altre cose –

cocaina, canapa (risultata poi essere CBD), materiale per il confezionamento di

stupefacente e denaro contante (cfr. AI 11).

8.

Dando seguito ad analoga

richiesta formulata dall’imputato, questi è stato posto in espiazione

anticipata della pena a fare tempo dal 22 luglio 2020 (AI 48).

9.

Con l’atto d’accusa in

rassegna, il PP ha rinviato a giudizio IM 1 per i reati di infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti, violazione del bando e riciclaggio di denaro

ripetuto.

III) Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

10.

Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP,

per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità

penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti ed idonei secondo le

conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, commentario CPP,

n. 1 ad art. 139, p. 297).

11.

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2

CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae

dall’intero incarto (Schmid, Praxiskommentar, n. 4 e 5 ad art. 10, p. 23; DTF

133.

I 33; 117 Ia 401; STF 6B.936/2010 del 28 giugno 2011; 6B.10/2010 del 10

maggio 2010; 6B.1028/2009 del 23 aprile 2010). Il principio in dubio pro reo

(art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv.

1.

CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale, 6 n. 2 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova applicazione sia nell’ambito

della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell’onere

probatorio (DTF 120 Ia 31). Riferito alla valutazione delle prove, esso

significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una

fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione

oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano

svolti in quel modo (DTF 127 I 38 nonché STF 6B.203/2008 del 13 maggio 2008 e

1P.20/2002 del 19 aprile 2002). Il precetto non impone però che l’assunzione

delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e

teorici non sono sufficienti, poiché sempre possibili. Il principio è disatteso

quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove,

avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza

dell’imputato (DTF 127 I 38; 124 IV 86; STF 6B.253/2009 del 26 ottobre 2009; 6B.579/2009

del 9 ottobre 2009; CARP 17.2012.2 del 6 giugno 2012).

IV) Fatti di cui all’atto

d’accusa

i) Imputazione di

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti di cui al punto 1

dell’atto d’accusa

12.

L’atto d’accusa imputa a IM 1

il reato di cui in epigrafe, per avere, infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti poiché riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere, poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2020-16

maggio 2020, a __________ ed in non meglio precisate località del Canton

Ticino, detenuto almeno 104.56 grammi lordi di cocaina (grado di purezza

all’89%), sostanza previamente acquistata in un’unica occasione da terze non

meglio precisate persone, e meglio per avere, in data 16 maggio 2020, a __________,

detenuto, al fine dell’alienazione, complessivi 89.56 grammi netti di cocaina

(grado di purezza all’89%), segnatamente 53.98 grammi netti sulla propria

persona e suddivisi all’interno di 21 minigrip nonché ulteriori 35.58 grammi netti

sono stati rinvenuti successivamente al suo arresto – in data 19 maggio 2020 –

all’interno dell’appartamento in suo uso in Via __________ a __________; nel

periodo gennaio 2020 – 16 maggio 2020, a __________, alienato, nonché procurato

in altro modo, offrendola, almeno 15 grammi di cocaina (grado di purezza

dell’89%) di cui 1.8 grammi alienati a __________, 5 grammi alienati a __________,

1.

grammo procurato gratuitamente a __________ e 7.2 grammi alienati nonché

procurati in altro modo a terze persone non meglio identificate.

13.

Si impone di rilevare che

dopo le già menzionate reticenze, dal suo verbale di Polizia del 29 maggio

2020, l’imputato ha sostanzialmente ammesso i fatti poi confluiti nell’atto

d’accusa.

In particolare, IM 1 ha dichiarato di aver acquistato 100 grammi

di cocaina circa 3 mesi prima pagandola CHF 5'000.00 e di averne venduti,

complessivamente, 15 grammi (cfr. VI PG 29.05.2020, allegato al rapporto

d’inchiesta, AI 51, p. 8-9).

Ancora nel verbale successivo, confrontato al fatto che l’analisi

esperita dalla Polizia ha permesso di quantificare lo stupefacente sequestrato

in 89.56 grammi netti di cocaina, l’uomo ha affermato che:

"

posso confermare il peso visto che dopo aver acquistato 100

grammi lordi di cocaina ne ho venduta e quindi quella è ciò che era rimasto”.

(VI PG 19.06.2020, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p. 2)

Circa la destinazione che ha avuto la cocaina acquistata,

l’imputato ha riferito che:

"

di questo quantitativo di 15 grammi li ho alienati rispettivamente

procurati gratuitamente mentre il resto (che ho in seguito appurato ammontare a

complessivi 89.56 grammi) mi sono stati sequestrati”.

(VI PP 17.06.2020, AI 48, p. 2)

Confrontato, in occasione del verbale svoltosi dinanzi al PP che

le dichiarazioni di un acquisto di 100 grammi non risulterebbero credibili,

posto che complessivamente vi sarebbero ammissioni e riscontri per 104.56

grammi, l’imputato ha affermato che:

"

ne prendo atto. Non so cosa dire. Rispondo di aver acquistato

cocaina per CHF 5'000.00 convinto che questi fossero solo 100 grammi”.

(VI PP 17.06.2020, AI 48, p. 3)

Nel medesimo verbale IM 1 ha poi ribadito e precisato che:

"

in totale ho acquistato 100 grammi lordi circa 2 settimane prima

del mio arresto, sostanza destinata alla vendita e da me pagata CHF 5'000.00

con denaro proveniente dai miei risparmi prelevati dalla banca in Macedonia.

Una parte della cocaina è stata da me venduta ed il restante mi è stato

sequestrato. Nello specifico ho consegnato complessivamente 15 grammi di

cocaina a terze persone e per consegnato intendo sia venduto che barattato”.

(VI PP 17.06.2020, AI 48, p. 3)

E ancora:

"

riconosco di aver detenuto 100 grammi lordi di cocaina

integralmente destinati all’alienazione non essendo io un consumatore, oltre ad

averne, di questi 100, venduti 7/8 grammi ed offerti/barattati altrettanti 7/8

grammi”.

(VI PP 17.06.2020, AI 48, p. 6)

L’imputato ha mantenuto tale posizione anche in seguito:

"

io mi ricordo di aver pagato CHF 5'000.00 per 100 grammi. Se poi

erano 104.56, non lo so dire. Concordo con il SG che il calcolo della sostanza

sequestrata e di quella alienata/procurata porta alla cifra di 105.56 grammi ma

come detto io ho acquistato 100 grammi. Se poi me ne hanno dati di più o di

meno non lo so dire. Le dosi alienate/procurate a terzi, per complessivi 15

grammi, non le ho pesate ma ho proceduto ad una stima che mi ha portato a

quantificare i 15 grammi da me indicati in corso d’inchiesta”.

(VI PP 21.09.2020, AI 52, p. 3)

Da tale attività, l’imputato avrebbe tratto un guadagno di circa

CHF 800.00 (cfr. VI PG 29.05.2020, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p.

9; VI PP 17.07.2020, AI 48, p.).

14.

In sede di interrogatorio

dibattimentale IM 1 ha nuovamente ammesso i fatti di cui al punto 1 dell’atto

d’accusa, ribadendo unicamente di avere comprato 100 grammi, e non di più, e

meglio:

"

Io ho comprato 100 grammi, che ho pagato, poi se c’era qualche

grammo in più io non lo so, visto non l’ho mai pesata.”

L’imputato ha riferito di avere acquistato lo stupefacente 5/6

giorni prima del suo arresto, pagandolo CHF 5’000.00, con i suoi risparmi

prelevati in Macedonia. Quanto agli acquirenti, ha affermato di averli trovati

al bar (VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2 e 3).

Contrariamente a quanto affermato in corso d’inchiesta, in aula IM

1.

ha tuttavia asserito di non avere guadagnato nulla dall’alienazione dello

stupefacente, sostenendo di avere affermato, in sede d’inchiesta, di avere

guadagnato CHF 800.00, solo per fare contento il PP (VI DIB 27.11.2020,

allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

Invitato a spiegare perché avesse iniziato a vendere cocaina ha

affermato:

"

Volevo comprare una moto. Io sapevo che la persona che aveva la

moto consumava cocaina e quindi volevo comprare questa moto offrendogli in

cambio della cocaina, siccome lui voleva CHF 9'000.00 e per me erano troppi.”

(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3)

Alla domanda a sapere per quale ragione avesse quindi regalato la

cocaina ad altre persone, l’imputato non ha saputo rispondere, limitandosi ad

affermare:

"

Ma quelle sono persone che conosco, così.”

(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3)

ii) Imputazione di

violazione del bando di cui al punto 2 dell’atto d’accusa

15.

L’atto

d’accusa imputa a IM 1 il reato di violazione del bando per avere, dal 16

maggio 2019, avendo egli attraversato a piedi la dogana di __________ in

provenienza da __________ e soggiornando ininterrottamente sino al 16 maggio

2020.

nel Canton Ticino, dapprima a __________ e successivamente, per lo meno

dal 1 agosto 2019, in Via __________ a __________, contravvenuto al decreto di

espulsione dalla Svizzera valido per 7 anni e decretato nei suoi confronti

dalla Corte delle assise correzionali di __________ in data 18 aprile 2019 in

occasione dell’emanazione della relativa sentenza e alla sua presenza.

16.

I fatti che precedono sono

stati ammessi dall’imputato, il quale già nel verbale dell’arresto ha

dichiarato di essere giunto in Svizzera 2 mesi prima attraverso un valico con

l’Italia, precisando che:

"

sono riuscito ad entrare in Svizzera circa una settimana prima

che chiudessero le frontiere”.

(VI PP 17.05.2020, AI 4, p. 2)

Sennonché, interrogato il 29 maggio 2020 dalla Polizia, l’uomo ha

descritto come di seguito i propri movimenti dopo il rimpatrio avvenuto il 7

maggio 2019 da __________ alla volta di __________:

"

dal mio arrivo a Macedonia non avevo assolutamente voglia di

rimanerci. In Ticino avevo ancora delle pendenze. Il motivo reale per il quale

io sono tornato in Ticino era per mettere a posto le mie pendenze (le auto

lasciate dal meccanico __________ ed tutto ciò che la Polizia aveva sequestrato

all’epoca). Come etto dal mio arrivo in Macedonia io dopo qualche giorno sono

rientrato in Svizzera. Dalla Bulgaria sono arrivato a __________ all’aeroporto

col l’aereo. Io ho pagato il volo. Il volo credo sia costato Euro 50.--. Una

volta arrivato a __________ mi sono trattenuto in Italia da conoscenti qualche

giorno. Poi da __________ ho raggiunto __________ col bus e poi da __________

ho raggiunto __________ sempre col bus. Da lì ho attraversato la dogana senza

nessun controllo arrivando a __________ a piedi. Una volta a __________ ho

preso il treno fino a __________. Non ricordo la data di questi spostamenti.

Credo che io abbia lasciato la Macedonia dopo circa 7-8 giorni. (…) Posso

presumere che io sia entrato in Ticino dal valico di __________ attorno al 16 o

al 17 maggio 2019”.

(VI PG 29.05.2020, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p. 4)

In occasione del verbale del 21 settembre 2020, confrontato alle

risultanze dell’inchiesta, l’uomo ha dichiarato di ammettere le proprie

responsabilità (VI PP 21.09.2020, AI 52, p. 4).

17.

Anche in sede

d’interrogatorio dibattimentale, IM 1 ha ammesso i fatti di cui al punto 2

dell’atto d’accusa, affermando, con riferimento ai motivi che l’avrebbero

portato a tornare in Svizzera nonostante la decisione di espulsione, che:

"

Il mio scopo era venire a ritirare le mie cose per un valore di

CHF 10/12'000.00, che per me è comunque una cifra importante. Tra queste cose

vi era anche un’auto.”

(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3)

iii) Imputazione di riciclaggio

di denaro di cui al punto 3 dell’atto d’accusa

18.

L’imputazione di cui a

margine viene ascritta all’imputato per avere, in data 17 aprile 2020 e in data

30.

aprile 2020, a __________, compiuto ripetutamente atti suscettibili di

vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, in

particolare da infrazione aggravata alla LStup, e meglio per avere in due

distinte occasioni, avvalendosi dell’aiuto di ignari conoscenti, per il tramite

dell’agenzia Western Union sita in via __________, effettuato altrettanti

trasferimenti di denaro all’estero, in favore di __________ residente in

Bosnia-Erzegovina, per complessivi CHF 900.00, segnatamente CHF 400.00 inviati

in data 17.04.2020 per proprio conto da parte di __________, nonché CHF 500.00

inviati in data 30.04.2020 per proprio conto da parte di __________, denaro

questo provento dell’alienazione di cocaina.

19.

Interrogato in merito alle

modalità in cui aveva potuto sostentarsi in Ticino, l’imputato ha riferito di

avere fatto fronte alle sue necessità grazie a CHF 9'000.00 ed EUR 1'000.00

portati con sé dalla Macedonia (cfr. VI PG 29.05.2020). Confrontato al fatto

che, a fronte delle diverse spese qui effettuate (ivi compresi CHF 5'000.00

utilizzati per acquistare cocaina) tali importi non sarebbero risultati

sufficienti, l’uomo ha affermato di essere pure stato aiutato da terzi (cfr. VI

PG 19.06.2020). IM 1 ha, peraltro, sostenuto di aver potuto pure riscuotere

crediti che aveva nei confronti di altre persone per questioni non legate agli

stupefacenti (cfr. VI PP 17.07.2020, AI 48, p. 5).

Già si è detto che l’imputato ha riferito di aver guadagnato

unicamente CHF 800.00 dalla sua vendita di cocaina (cfr. VI PG 29.05.2020,

allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p. 9; VI PP 17.07.2020, AI 48, p. 4),

sicché egli ha contestato di aver inviato all’estero denaro provento della

vendita di stupefacenti (cfr. VI PP 17.07.2020, AI 48, p. 5).

Interrogato in merito agli invii di denaro emersi dalle

perquisizioni effettuate dagli inquirenti, l’imputato ha affermato che:

"

ho aiutato __________ spiegandogli come inviare CHF 500.00 ad una

sua amica residente in Bosnia di nome __________. Di mia iniziativa ho anche

inviato CHF 500.00 a questa __________, da me conosciuta quando è arrivata in

Ticino a trovare __________, dall’edicola __________ di __________, e questo

per il tramite di un mio amico che mi è stato riferito dagli agenti

interroganti chiamarsi __________”.

(VI PP 17.07.2020, AI 48, p. 5)

Si dirà che __________, interrogato il 1 luglio 2020, ha

dichiarato di aver inviato alla menzionata donna CHF 100.00, aggiungendo che:

"

mi aveva accompagnato IM 1 e siamo andati al chiosco __________

di Via __________ a __________. Mi sono fatto accompagnare da IM 1 poiché pure

lui voleva mandare a __________ del denaro. (…) io ho inviato a __________ solo

CHF 100.—e che il resto, quindi CHF 400.—ce li ha messi IM 1 che mi aveva

accompagnato. Vogli aggiungere che IM 1 ha conosciuto __________ quando era

venuta da me. Tra di loro era nata una simpatia”.

(VI PG 1.07.2020, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p. 3)

20.

In sede dibattimentale, IM 1

ha nuovamente contestato i fatti di cui al punto 3 dell’atto d’accusa, affermando

che:

"

No, non sono soldi provento della vendita di stupefacenti. Dove

abitavo a __________ ogni 2 settimane arrivava una ragazza, che puliva la casa

e mi stirava le camicie e io le davo qualche soldo. Dopo qualche giorno il

proprietario mi ha detto che doveva pagare questa ragazza e non sapeva come

usare Western Union, quindi io gli ho fatto vedere come funzionava a e lui ha

mandato i soldi a questa ragazza. In seguito ho aiutato anch’io questa ragazza

facendo un versamento a favore di sua mamma, le ho mandato CHF 500.00 tramite

una ragazza.”

(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3)

Invitato a spiegare come facesse a disporre di CHF 500.00,

ritenuto che CHF 5'000.00 dei suoi risparmi li aveva utilizzati per acquistare

cocaina e aveva pure dovuto sopravvivere in Svizzera, l’imputato ha dichiarato:

"

Io avevo già recuperato alcuni dei miei crediti. Un signore ad

esempio doveva ancora pagarmi una macchina e mi dava i soldi a rate. C’erano

poi altre persone a cui avevo prestato dei soldi e me li hanno restituiti.”

(VI DIB 27.11.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4)

V) In diritto

21.

L’art. 19 cpv. 1 LStup

punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro detiene, aliena o

procura in altro modo stupefacenti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si tratta di un caso

aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione può mettere in

pericolo la salute di molte persone (lett. a), se agisce

come membro

di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di

stupefacenti (lett. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra

d'affari o un guadagno

considerevole (lett. c), se offre, fornisce o rende accessibili in

altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai

minori o nelle immediate vicinanze (lett. d).

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in

pericolo della salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai

18.

grammi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120

IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a;

DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid.

3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre

2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010,

consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del

10.

marzo 2009, inc. 6B 632/2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum

schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna

1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 81 segg.,

pag. 917 segg.).

22.

Dal punto di vista

soggettivo, l’autore deve sapere di detenere, produrre in altro modo o alienare

stupefacenti. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19

LStup, n. 68 e segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai

sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, è necessario che l'autore sappia o

accetti che l'infrazione da lui commessa possa, direttamente o indirettamente,

mettere in pericolo la vita di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz,

op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente

che egli sia cosciente del

quantitativo

e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o meno, si deve

presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute (DTF 106 IV 232

consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente.

È irrilevante che l'autore sappia che la droga è destinata ad un

numero limitato di persone, così che, concretamente, non saranno in realtà

numerose quelle messe in pericolo (DTF 111 IV 31).

23.

Adempie la fattispecie di

riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP chi compie un atto

suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la

confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da

un crimine o da un delitto fiscale qualificato. Il reato di riciclaggio di

denaro ha per fine la sottrazione all’autorità penale del provento di un

crimine. Si tratta di un’infrazione di esposizione a pericolo astratto: il

comportamento è, dunque, punibile anche laddove l’atto vanificatorio non abbia

raggiunto il suo scopo (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; STF

6B_900/2009 del 21 ottobre 2010, consid. 4.2).

L’art. 305bis CP punisce l’autore del reato di riciclaggi di

denaro con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il riciclaggio di denaro non richiede per forza operazioni

finanziarie complicate. Possono in effetti adempiere la fattispecie anche atti

di per sé semplici, come l’occultamento del bottino (DTF 122 IV 211 consid.

3b/aa), l’investimento di valori patrimoniali (DTF 119 IV 242 consid. 1d) o il

loro cambio con banconote di taglio differente (DTF 122 IV 211 consid. 2c). Non

sono per contro punibili il semplice versamento su un conto bancario personale

(DTF 124 IV 274 consid. 4) e il mero possesso, rispettivamente la custodia, di

tali valori patrimoniali.

Pure fornire alle autorità informazioni fallaci, imprecise,

incomplete o altrimenti idonee a indurre in errore circa la proprietà o

l’origine di una somma di denaro può costituire un atto di riciclaggio, se

compiuto a scopo vanificatorio (Mark Pieth, Basler Kommentar, 2a ed, art.

305bis, n. 40).

Il Tribunale federale ha, in fine, stabilito che non è necessaria

la prova stretta del crimine a monte del reato di cui all’art. 305bis CP (STF 6B_91/2011,

consid. 2.1) affinché vi sia un nesso tra la derivazione criminosa del denaro e

il riciclaggio (cfr. DTF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; STF 6B_141/2007 del 24

settembre 2007 consid. 3.3.3).

24.

Ai sensi dell’art. 291 CP,

chiunque contravviene ad un decreto d’espulsione dal territorio della

Confederazione o di un Cantone, emanato da un’autorità competente, è punito con

una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La violazione del

bando è consumata in due ipotesi: quando l’autore rimane in Svizzera dopo la

crescita in giudicato della decisione di espulsione malgrado l’obbligo di

partenza e, d’altra parte, quando vi fa ingresso durante il periodo di validità

dell’espulsione. Si tratta di delitto continuato. Ne consegue che quando

l’autore si trova in Svizzera, il reato è realizzato finché perdura il suo

soggiorno illecito in Svizzera e non unicamente al momento dell’attraversamento

della frontiera (M. Dupuis / L. Moreillon / C. Piguet / S. Berger / M. Mazou /

V. Rodigari [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2017, n.

11.

et 12 ad art. 291).

VI) Considerazioni della

Corte

25.

Come risulta in modo evidente

da quanto sopra esposto, l’imputato è sostanzialmente reo confesso sull’intera

vicenda. In particolare, egli stesso ha ammesso di aver acquistato per CHF 5'000.00

circa 100 grammi di cocaina, di cui 15 grammi alienati/offerti, mentre i

restanti 89.56 grammi sono stati rinvenuti in ragione di 53.98 grammi di sulla

sua persona e 35.58 presso l’abitazione da lui occupata.

Relativamente alla purezza si dirà che la stessa è stata stabilita

dalla Polizia essere pari all’89%.

Al proposito si dirà che non può essere seguita l’argomentazione

difensiva secondo cui occorrerebbe fare riferimento ad un grado di purezza

medio siccome l’imputato si attendeva di acquistare sostanza con tali

caratteristiche.

Da un lato, l’imputato non ha riferito di aver inteso acquistare

cocaina con un grado di purezza inferiore a quello poi consegnatogli;

dall’altro, non ci si può esimere dal constatare che 89% era pure la purezza

della sostanza sequestrata a IM 1 nell’ambito del precedente procedimento

penale, da cui ne deriva la considerazione che, al di là delle dichiarazioni

dell’imputato, con ogni probabilità egli si è rifornito dalla medesima persona

(o appartenente alla medesima filiera), della quale conosceva – poiché emersa

nell’inchiesta del 2019 – la qualità della sostanza venduta. Peraltro, pure

prescindendo da quanto precede, proprio in ragione di tale suo precedente

acquisto, ben si può ritenere che IM 1 si attendesse di ottenere stupefacente

avente una purezza assimilabile a quella da lui precedentemente acquistata,

ovvero ritenendo– salvo avviso contrario – che quella rappresentasse la “purezza

media” disponibile sul mercato.

Ad ogni buon conto, anche volendo considerare un grado di purezza

aggirantesi attorno al 30%, nulla muterebbe nella qualifica del reato che

rimarrebbe, ad ogni effetto, quella di infrazione aggravata.

26.

In diritto non v’è da

motivare particolarmente che complessivi 104.56 grammi di sostanza con il

predetto grado di purezza, equivalgono a 93.05 grammi di sostanza pura, ovvero

oltre 5 volte il limite di 18 grammi fissati dalla giurisprudenza al fine di configurare

il caso di infrazione aggravata alla LStup.

Ritenendo adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato,

la Corte ha confermato il punto 1 così come indicato sull’atto d’accusa.

27.

Pure ammessi, e quindi così

accertati dalla Corte, sono i fatti relativi all’ingresso e soggiorno in

Svizzera da parte dell’imputato e ciò malgrado l’espulsione pronunciata nei

suoi confronti con sentenza della Corte delle Assise correzionali del 18 aprile

2019.

ed il rimpatrio avvenuto da __________.

Neppure in questo caso occorre spendere molte parole per

confermare il reato di violazione del bando, risultando adempiuti gli elementi

oggettivi e soggettivi dell’art. 291 CP e conseguente conferma del punto 2

dell’atto d’accusa.

28.

In fine, quo al reato di riciclaggio

di denaro, gli accertamenti esperiti dagli inquirenti hanno permesso di

risalire a CHF 900.00 inviati all’estero da parte dell’imputato (sia

personalmente che per interposta persona).

Come visto, l’imputato ha negato trattarsi del provento della vendita

di cocaina, sostenendo che egli avrebbe ricevuto denaro in ragione di prestiti

concessi precedentemente.

Ritenuto che l’imputato ha vissuto in Ticino per circa 1 anno,

appare oltremodo evidente che IM 1 ha potuto attingere a somme di denaro esorbitanti

rispetto a quanto egli ha dichiarato di aver importato nel nostro Paese.

Stanti gli atti, non è tuttavia possibile ritenere che queste

provenissero dalla vendita di stupefacenti. Non si può al proposito non

evidenziare l’incongruenza tra tale ipotesi ed il fatto che l’atto d’accusa

conclude a soli 15 grammi di cocaina alienata/offerta. Di fatto, volendo

considerare CHF 50.00 al grammo quale costo d’acquisto per l’imputato e una

vendita a CHF 100.00 al grammo, per conseguire CHF 900.00 di utile netto sarebbe

occorsa una vendita di almeno 18 grammi di sostanza. La sua disponibilità di

CHF 900.00 da inviare all’estero dimostra quindi ulteriormente che IM 1

disponeva giocoforza di fonti di guadagno alternative.

In tale contesto, non potendo concludere ad una provenienza

criminosa del denaro inviato all’estero, l’imputato è stato prosciolto dal

reato di cui al punto 3 dell’atto d’accusa.

VII) Commisurazione della pena

29.

Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato

dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di

tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della

pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007

consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza

di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già

nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava -

semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF

6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

30.

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo

chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche

STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del

12.

marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72).

31.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di

pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art.

49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282

seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2.

ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code

pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

32.

Giusta l’art. 46 CP se,

durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e

vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca

la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione

condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una

pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49.

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il

giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo

di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la

durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa

e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga

decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto

decide anche sulla revoca (cpv. 3).

Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o

disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5

(cpv. 4).

La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza

del periodo di prova (cpv. 5).

Secondo la giurisprudenza dell’alta Corte federale, la commissione

di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova non comporta

necessariamente la revoca della sospensione condizionale. Questa si giustifica

unicamente quando vi è una prognosi sfavorevole, segnatamente quando la nuova

infrazione lascia intravedere una riduzione sensibile delle prospettive di

successo del periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF

6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Per stabilire il rischio di

recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il giudice si fonda su un

apprezzamento globale delle circostanze del caso concreto (DTF 134 IV 140

consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). In

particolare, deve prendere in considerazione l’effetto dissuasivo che la nuova

pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF 134 IV 140 consid. 4.5;

STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il Giudice può giungere

alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca della sospensione

condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene eseguita. È

possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della pena

precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa, la

prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42

cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della

sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è

stato condannato a una pena detentiva superiore ai sei mesi, ai sensi dell’art.

42.

cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze

particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina

ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla

revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova

pena è superiore ai sei mesi di detenzione (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch,

Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches

Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario

dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca,

che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).

33.

Un simile presupposto non può

essere reintrodotto tramite semplice analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il

Tribunale federale ha stabilito che per la rinuncia alla revoca non sono

necessarie circostanze particolarmente favorevoli come le richiede invece

l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in caso di recidiva. Questo

non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi fatti e la nuova pena non

vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato delinquere sono da

prendere in considerazione nella misura in cui la colpa risultante dall’entità

della nuova pena consente di trarre delle conclusioni per quanto attiene alla

prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi sono i delitti commessi nel

periodo di prova, più è alto il rischio che la prognosi per la decisione in

merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.

34.

Nel caso concreto, la colpa,

per quanto attiene al reato principale, è stata ritenuta di media gravità dal

profilo oggettivo in ragione della quantità di cocaina immessa sul mercato o –

per quanto attiene alla sostanza sequestrata - comunque destinata al mercato

locale.

Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da

considerare, è anche vero che questo non va dimenticato ritenuto come, maggiore

è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di

persone la cui salute viene messa in pericolo. Nel presente caso, come visto,

si trattava di oltre 90 grammi di sostanza pura.

Grave, per contro, dal profilo oggettivo la violazione del bando,

posto che l’imputato è rimasto sul nostro territorio per circa 1 anno prima di

essere arrestato.

35.

La colpa è stata giudicata soprattutto

grave dal profilo soggettivo.

IM 1 ha agito evidentemente a mero scopo di lucro, anteponendo la

ricerca di un facile e rapido guadagno alla salute pubblica. Il movente da egli

riferito, cioè quello di poter disporre del denaro per acquistare una moto, non

può che qualificare in senso negativo il comportamento dell’imputato. Ciò è

quanto mai significativo del suo egoismo.

IM 1 ha delinquito a un’età in cui ci si deve attendere un

comportamento ben diverso e certo non caratterizzato dall’avvio di un’attività

di spaccio unicamente al fine di potersi permettere un bene voluttuario quale

una motocicletta.

In punto alla libertà di determinarsi, l’imputato era certamente

in grado di decidere se delinquere o meno, posto che egli stesso ha riferito di

avere comunque entrate che gli hanno permesso di vivere in Ticino per oltre un

anno.

Stupisce poi la sua predisposizione a delinquere e la facilità con

cui si è adeguato ad alienare stupefacenti.

Egli non era consumatore e non può quindi beneficiare della

scemata imputabilità riconosciuta a chi agisce al fine di finanziare il proprio

fabbisogno.

Da ritenersi poi, quale fattore aggravante, il concorso di reati.

Sull’imputato pesa, soprattutto, la condanna del 18 aprile 2019.

Egli è recidivo specifico nell’ambito dell’alienazione di stupefacenti e di

infrazione alla LF sugli stranieri. Egli ha reiterato il proprio agire,

ritornando in Svizzera, poco tempo dopo esserne stato allontanato e, quindi,

durante il periodo di prova. Ciò dimostra che egli non ha tratto alcun

insegnamento dalla precedente condanna.

In tale contesto, la Corte ha considerato a carico di IM 1 una

pena ipotetica aggirantesi attorno ai 20 (venti) mesi di detenzione.

36.

A favore dell’imputato la

Corte ha ritenuto la collaborazione fornita, posto che – in ultima analisi –

dopo i primi verbali in cui ha contestato ogni addebito, l’imputato è parso

voler fare luce sulle proprie responsabilità.

Analogamente sono state considerate le condizioni di detenzione

vigenti a seguito della nota pandemia.

37.

Tutto ben ponderato, la Corte

ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 18 (diciotto)

mesi.

38.

La Corte ha disposto la

revoca del beneficio della sospensione condizionale ai 12 (dodici) mesi di cui

alla condanna del 18 aprile 2019 della Corte delle assise correzionali di __________.

39.

Ne discende la condanna alla

pena unica di 30 (trenta) mesi di detenzione.

40.

Quanto alla sospensione

condizionale, la Corte non può che rilevare che l’imputato è recidivo specifico

e che ha delinquito durante il periodo di prova. Ciò rende la prognosi non solo

negativa ma addirittura nefasta. Ne discende che la pena è integralmente da

espiare.

VIII) Espulsione dal territorio

svizzero

41.

Giusta l'art. 66a cpv. 1 lett.

a) e n) CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a

quindici anni lo straniero condannato per infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup), a prescindere dall'entità della pena

inflitta.

A tenore dell’art. 66b CP, se commette un nuovo reato che adempie

le condizioni dell’espulsione secondo l’art. 66a CP, la persona nei confronti

della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova

espulsione della durata di venti anni. L’espulsione può essere pronunciata a

vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto

l’espulsione per il reato precedente.

Ai sensi del cpv. 2 di questa norma, il giudice può rinunciare

eccezionalmente a pronunciarla, se l’espulsione costituisce per lo straniero un

grave caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non

prevale sull’interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene,

in ogni modo, conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto

in Svizzera.

Secondo il chiaro tenore letterale della norma, in caso di

condanna a uno o più reati menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la

regola e la sua rinuncia un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due

condizioni cumulative di cui all’art. 66 cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid.

2.1).

Le disposizioni sull’espulsione si applicano anche al tentativo

(Brun/Fabbri, Die Landesverweisung – neue Aufgaben und Herausforderungen für

die Strafjustiz, in: recht-Zeitschrift für juristische Weiterbildung und

Praxis, p. 231-250).

Il Tribunale federale, in STF 1B_364/2017 del 12 settembre 2017

consid. 4.3, ha già avuto modo di precisare che sul tema del grave caso di

rigore previsto dall'art. 66a cpv. 2 CP non esiste ancora alcuna giurisprudenza

dell'Alta Corte.

Secondo la dottrina, nell'esaminare la proporzionalità

dell'espulsione rispetto ai diritti di cui all'art. 8 CEDU (e dell'art. 10

Convenzione sui diritti del fanciullo), dovranno essere considerati i seguenti

criteri:

- la gravità del reato e la

colpa dell'autore, nonché, di conseguenza, la durata della pena (STF 2C_27/2017

del 7 settembre 2017 consid. 4.1 e rinvii);

- la durata del soggiorno

del prevenuto in Svizzera (maggiore è la durata, meno sarà proporzionata la

misura dell’espulsione);

- il tempo trascorso dal

compimento del reato e il comportamento tenuto dopo i fatti dal prevenuto;

- i legami sociali,

familiari e culturali del condannato e della sua famiglia con la Svizzera e con

il Paese estero verso cui l’espulsione sarà ordinata;

- la solidità della

situazione familiare del prevenuto (durata del matrimonio ed altri elementi da

cui si evince il carattere effettivo della vita familiare);

- l’interesse dei figli,

segnatamente le difficoltà con le quali dovranno confrontarsi tenuto conto

anche della loro età;

- lo stato di salute del

prevenuto;

- i pregiudizi che possano

colpire il prevenuto in caso di espulsione verso il suo paese di origine

(Perrier Depeursinge, in Revue Pénale Suisse, RPS 135/2017, L’expulsion selon

les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, n. 6 lett. a e rinvii).

Al proposito si ricorda che con STF 2C_118/2016 del 26 aprile 2017

a un cittadino macedone, venuto nel nostro Paese nel 1990, all’età di 12 anni,

coniugato e con due figli nati in Svizzera, con 3 precedenti penali per una

condanna complessiva di 48 mesi di pena detentiva e 95 aliquote giornaliere di

pena pecuniaria, con una dipendenza dall’alcol e dal gioco, diabetico e con

problemi cardiaci, è stato revocato il permesso di domicilio.

La STF 2C_963/2016 del 17 marzo 2017 ha ritenuto giustificata la

revoca del permesso C di un cittadino kosovaro, venuto in Svizzera nel 1998,

all’età di 15 anni, sposato con una cittadina elvetica, con 2 figlie nate in

Svizzera, pregiudicato e condannato a una pena detentiva di 30 mesi per i reati

di ripetuto furto in banda, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di

domicilio e delitto contro la LF sulle armi.

In STF 2C_453/2015 del 10 dicembre 2015, in fine, l’Alta Corte ha

confermato la revoca del permesso di domicilio di un cittadino macedone, nato

in Svizzera, coniugato con una cittadina elvetica e con un figlio nato in

Svizzera, con dei precedenti penali e una condanna a una pena detentiva di 3

anni e mezzo per diverse violazioni alla LCStr e contravvenzione alla LStup.

Va ricordato che secondo la giurisprudenza, un’espulsione è di

principio possibile anche nei confronti di una persona nata in Svizzera e che

qui ha trascorso tutta la sua vita.

Quanto alla durata dell’espulsione, va detto che la stessa, in

applicazione del principio di proporzionalità, deve essere determinata, in

primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 7

settembre 2017 consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 5.2).

42.

Interrogato su questo tema,

l’imputato ha affermato che:

"

una volta fuori di prigione io non ritornerò mai più in Svizzera.

Io sono tornato in Svizzera per poter riappropriami delle mie auto e dei miei

effetti. Io spero che queste cose mi vengano restituite”.

(VI PG 29.05.2020, allegato al rapporto d’inchiesta, AI 51, p. 13)

In sede dibattimentale egli ha ribadito tale concetto, affermando

che:

"

Il mio problema è stato che ho passato tanti anni qua in Svizzera

e in Macedonia non ho legami. Per me è stato difficile doverci tornare. Il

carcere però magari mi ha fatto capire che è meglio tornare lì e iniziare una

nuova vita, anche perché in Svizzera, a parte gli stupefacenti, avrei sempre

qualche problema, anche solo l’entrata illegale. Voglio quindi tornare in Macedonia

e non ho intenzione di tornare in Svizzera stavolta, questo è sicuro. Quando

sono uscito dal carcere l’ultima volta io in Svizzera avevo ancora delle auto e

delle cose mie che volevo prendere, visto che sono stato qui parecchi anni.

Sono quindi tornato per questo scopo”.

(VI DIB, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2)

43.

Stante quanto precede,

ritenuta la pena oggi comminata, il quadro edittale, il principio di

proporzionalità, nonché quanto previsto dall’art. 66b CP, la Corte ha

condannato l’imputato alla misura dell’espulsione dal territorio Svizzero per

la durata di 20 (venti) anni.

IX) Sequestri

44.

La Corte ha ordinato il

sequestro conservativo del denaro a copertura di tasse e spese, nonché il

dissequestro di tutto il restante sotto sequestro, eccezion fatta per il

materiale per confezionamento buste dosi nuovo, il rotolo di carta stagnola

usato, il rotolo di carta pellicola trasparente usato, il tritacanapa in

metallo, la cocaina e la canapa, per cui è stata ordinata la confisca e la

distruzione.

X) Tassa di giustizia e

spese procedurali

45.

La tassa di giustizia di CHF

1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione

di 8/10 (otto decimi); il rimanente è a carico dello Stato.

XI) Retribuzione del

difensore d’ufficio

46.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (BSK StPO –N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO –

V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP

n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve

essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso

causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135

CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013

consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio

avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni

di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino

a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la

partecipazione a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore

20.00

e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di

sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012

del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid.

3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

47.

Le note professionali

dell’avv. DUF 1, adattate all’effettiva durata del dibattimento, sono state

approvate per CHF 9’053.00, comprensivi di onorario, spese e IVA.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino

l’importo di CHF 9’053.00 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 66a, 69, 70, 291, 305bis CP;

19.

LStup;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone,

per avere,

nel periodo gennaio 2020 – 16 maggio 2020, a __________ e in altre

imprecisate località del Canton Ticino, senza essere autorizzato, detenuto,

alienato e procurato in altro modo 104.56 grammi di cocaina, sostanza

previamente acquistata da terze persone;

1.2

violazione del bando

per avere,

dal 16 maggio 2019, avendo attraversato la dogana di __________ in

provenienza da __________ e soggiornando ininterrottamente sino al 16 maggio

2020.

nel Canton Ticino, dapprima a __________ e successivamente a __________,

contravvenuto al decreto di espulsione dalla Svizzera valido per 7 anni

decretato nei suoi confronti dalla Corte delle assise correzionali di __________

il 18 aprile 2019;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di riciclaggio di denaro ripetuto di cui al punto 3 dell’atto

d’accusa.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

alla pena detentiva di 30 (trenta) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena

unica, vista la revoca di cui al punto 4 del presente dispostivo.

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale concessa a 12 (dodici) dei 24 (ventiquattro) mesi

della pena detentiva pronunciata nei suoi confronti con sentenza del 18 aprile

2019.

della Corte delle assise correzionali.

5.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 20 (venti) anni, ai sensi dell’art.

66a CP.

6.

È ordinato il sequestro

conservativo del denaro a copertura di tasse e spese.

7.

È ordinato il dissequestro

di tutto il restante sotto sequestro, eccezion fatta per il materiale per

confezionamento buste dosi nuovo, il rotolo di carta stagnola usato, il rotolo

di carta pellicola trasparente usato, il tritacanapa in metallo, la cocaina e

la canapa, che vengono confiscati e distrutti.

8.

La tassa di giustizia di

fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di

8/10 (otto decimi); il rimanente è a carico dello Stato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 8'130.00

spese fr. 923.00

totale fr. 9'053.00

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 9’053.00 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 5'436.--

Spese postali, tel., affr. in

blocco fr. 138.80

fr. 6'574.80

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (8/10)

Tassa di giustizia fr. 800.--

Inchiesta preliminare fr. 4'348.80

Spese postali, tel., affr. in

blocco fr. 111.05

fr. 5'259.85

============

Il rimanente è a carico dello Stato.

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, Servizi

centrali, Viale Officina 10, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

cancelliera