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Decisione

72.2020.21

Rapina aggravata: colpevole di aver commesso un furto con una refurtiva di CHF 170.00 e EUR 30.00, sferrando un colpo al collo della vittima e ferendola con un coltello a serramanico al polso destro,

24 giugno 2020Italiano112 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno rilevato un disturbo di personalità di tipo misto, una

politossicodipendenza ed una sospetta intossicazione acuta / stato di astinenza

da alcool e cocaina, da mettere in relazione con i reati

commessi, pur non potendo effettuare una diagnosi di ritardo mentale (AI 53 Inc. MP 2018.11582 a pag. 37). I periti

rilevano poi che al momento dei fatti l’imputato non era totalmente incapace di

valutare il carattere illecito del suo agire, rispettivamente tale capacità non

era scemata, così come nemmeno era scemata la sua capacità d’agire. I periti

hanno poi nuovamente individuato un alto rischio di recidiva, nella misura del

55% entro 7 anni e del 64% entro 10 anni, con riferimento alla quale propongono

“una misura ambulatoriale che sia molto intensa nella frequenza della presa

a carico”, e ciò poiché una misura residenziale, che a mente dei periti “potrebbe

essere utile”, è già stata intrapresa

ma senza particolare beneficio (AI 53 Inc. MP 2018.11582 da pag. 39 a

41).

10.2. Preso

atto dell’ultima perizia psichiatrica, ove, diversamente da quanto

indicato nei precedenti lavori peritali di data 25.9.2015 e 12.1.2017, non è

stata rilevata una scemata responsabilità in capo all’imputato, la difesa ha

chiesto ai periti di voler specificare le regioni per le quali, pur preso atto

degli evidenziati disturbi di personalità e di quelli legati alla tossicodipendenza,

hanno operato una diversa valutazione (AI 55 Inc. MP 2018.11582). In data

11.10.2019, in risposta a quanto richiesto, i periti hanno rilevato che la

caratteristica “multifase” del reato commesso, ovvero il fatto che

l’imputato avrebbe dapprima consumato sostanze stupefacenti, avvertendo il

desiderio di assumere altra cocaina, per poi decidere quindi di recuperare il

denaro a tal fine necessario commettendo un reato, e dunque recarsi all’interno

del proprio alloggio, prelevare un coltello ed uscire per strada alla ricerca

di un’auto da scassinare, rispettivamente di una vittima da rapinare,

successivamente effettivamente individuata, aggredita e derubata del solo

denaro in suo possesso, evidenzierebbe una preventiva riflessione nonché pianificazione

del proprio agire che mal si concilierebbe con quell’impulsività rilevata

invece nel corso della prima perizia. In definitiva, rilevano i periti, “questa

dinamica multifase prevede una pianificazione e non sembra frutto di un

comportamento impulsivo, piuttosto appare compatibile con un reato ben

premeditato dove la capacità d’agire rimaneva conservata” (AI 58 Inc. MP 2018.11582 a pag. 2). Inoltre, accanto all’assenza della componente impulsiva

nel compimento del reato oggetto di giudizio, vi sarebbe poi da considerare che la lunga terapia svolta da IM 1 nel corso della presa a carico

residenziale, gli avrebbe fornito strumenti idonei per far fronte a situazioni

di questo tipo e di cui in passato non disponeva. Da tutto ciò ne è derivata

una diversa valutazione con esclusione della sussistenza di una scemata

responsabilità.

10.3. L’imputato, confrontato con le conclusioni a cui è giunta la

perizia, anche al dibattimento si è detto disponibile a sottoporsi ad un

trattamento ambulatoriale già in corso d’espiazione di pena (VD all. 1 a pag.

2).

VIII) Diritto,

sussunzione e accertamenti della Corte

11. In merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda

come:

11.1. giusta

l’art. 12 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o un

delitto (art. 10 cpv. 3 CP) chi lo compie consapevolmente e volontariamente

ritenuto come basti a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi

dell’atto e se ne accolli il rischio;

11.2. giusta

l’art. 22 cpv. 1 CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine (art. 10

cpv. 2 CP) o di un delitto (art. 10 cpv. 3 CP), non compie o compie senza

risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla

consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata ai sensi

dell’art. 48a CP;

11.2.1. secondo

la giurisprudenza vi è tentativo quando l’autore ha realizzato tutti gli

elementi soggettivi dell’infrazione e ha manifestato l’intenzione di

commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto in tutto o in parte (decisioni del Tribunale federale, di seguito solo DTF, 131 IV

100 considerando, di seguito solo consid., 7.2.1, 128 IV 18 consid. 3b e 122 IV

246 consid. 3a nonché sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale,

di seguito solo CCRP, 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Vi è dunque

tentativo quando l’autore, agendo intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase

CP) o almeno per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), comincia

l’esecuzione dell’infrazione, manifestando così la sua decisione di

commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (sentenza non

pubblicata del Tribunale federale, di seguito solo STF,6B_997/2009 del

22.12.2009 consid. 4.1 e CCRP 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Con la

formulazione di non compie, il legislatore si è rivolto all’autore che non

rinuncia a sua sponte all’atto ma non lo perfeziona in ragione di circostanze

esterne (STF 6S.279/2003 del 16.9.2003 consid. 3.2 e sentenza della Corte di

appello e di revisione penale, di seguito solo CARP, 17.2013.60 del 16.7.2013

consid. 8.3.a) mentre che con l’espressione compie senza risultato tutti gli

atti necessari alla consumazione del reato il legislatore intende i casi in cui

l’autore va fino in fondo alla propria attività delittuosa, ma l’esito non si

realizza a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà (CARP 17.2013.60

del 16.7.2013 consid. 8.3.a). Nel rispetto del principio della legalità è

necessario stabilire i limiti tra l'atto preparatorio fondamentalmente non

punibile e l'inizio della perpetrazione del reato e in quest’ottica, secondo la

vigente giurisprudenza, il reato tentato presuppone che l'autore abbia già

iniziato l'esecuzione di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP) o di un delitto (art.

10 cpv. 3 CP), dove per esecuzione va intesa qualsiasi attività che, secondo il

piano ideato dall'autore, rappresenta l'ultimo e decisivo passo sulla strada

della realizzazione del reato, sul quale di regola più non si ritorna a meno

che circostanze esterne ne ostacolino o rendano impossibile la continuazione.

Incombe al giudice decidere, sulla scorta della personalità dell'autore e delle

circostanze del caso concreto, se questi, secondo il suo piano, abbia

oltrepassato o meno la soglia degli atti preparatori (DTF 131 IV 100). Tale

soglia non deve tuttavia precedere di molto tempo la commissione

dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della perpetrazione del reato esige

degli atti prossimi all'infrazione tanto per il luogo che per il momento (DTF

131 IV 100);

11.3. giusta

l’art. 140 n. 1 cpv. 1 CP commette un furto (art. 139 CP) usando violenza

contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o

all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza è punito

con una pena detentiva (art. 40 CP) da sei a dieci anni;

11.3.1. l’art. 140

n. 2 CP prevede che il colpevole è punito con una pena detentiva (art. 40 CP)

non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina (art. 140 CP), si è

munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa;

11.3.1.1. per arma ai

sensi del citato disposto è da intendersi ogni oggetto destinato, per natura,

ad offendere e a difendere, ritenuto che per la qualifica dell’oggetto quale

arma occorre prescindere dalle modalità d’impiego nel caso concreto. La

definizione di arma qui d’interesse corrisponde a quella della LArm (STF

6B_756/2010 del 6.12.2010 consid. 3.2.2). Per sapere se un’arma è pericolosa

occorre valutarne le caratteristiche oggettive, ovvero la sua oggettiva

connaturata pericolosità che è data qualora l’arma sia atta ad arrecare gravi

ferite (DTF 113 IV 60 consid. 1a e STF 6B_756/2010 del 6.12.2010 consid.

3.2.3), ciò che è assolutamente il caso per un coltello da punta o da taglio;

11.3.2. l’art. 140

n. 4 CP prevede che la pena è una pena detentiva (art. 40 CP) non inferiore a

cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha

cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà;

11.3.2.1. la

circostanza aggravante della messa in pericolo di morte deve essere

interpretata restrittivamente in ragione dell’importanza della pena, che è una

pena privativa della libertà non inferiore a cinque anni, che corrisponde alla

stessa pena prevista per il reato di omicidio (art. 111 CP). Secondo la

giurisprudenza, la messa in pericolo di morte della vittima presuppone un

pericolo concreto, imminente ed elevato che la morte possa sopraggiungere

facilmente, anche senza la volontà dell’autore (ATF 121 IV 67 consid. 2b e STF

6B_28/2016 del 10.10.2016 consid. 4.2). Le circostanze di fatto e il

comportamento concreto dell’autore sono decisive per determinare se la vittima

ha corso un rischio reale di lesione mortale (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa). Il

fatto di posizionare una lama in prossimità del collo della vittima o

direttamente su esso, tale per cui ne risulta che un movimento minimo, per

esempio un movimento riflesso involontario della vittima o dell’autore possa

provocare una lesione mortale, è costitutivo di una messa in pericolo oggettiva

della vita ai sensi dell’art. 140 n. 4 CP (ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa nonché

STF 6B_28/2016 del 10.1.2016 consid. 4.2 e 6B_1248/2013 del 23.9.2014 consid.

1.2). Sul piano soggettivo l’intenzione deve vertere sia sulla messa in

pericolo di morte, il che significa che l’autore deve avere coscienza di porre

la vittima in una tale situazione, ma il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda

frase CP) è sufficiente (DTF 117 IV 427 consid. 3b nonché STF 6B_776/2016 del

8.11.2016 consid. 2.5.1 e 6B_28/2016 del 10.1.2016 consid. 4.3);

11.4. giusta

l’art. 33 cpv. 1 lett. a) LArm è punito con una pena detentiva(art. 40 CP) fino

a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP) chiunque

intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP), senza diritto, possiede armi, parti di

armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o

elementi di munizioni ritenuto come giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c) LArm per

armi si intendono coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo

automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli

da lancio e pugnali a lama simmetrica;

11.5. giusta

l’art. 139 n. 1 CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito

con una pena detentiva (art. 40 CP) sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria (art. 34 segg. CP);

11.5.1. oggetto

dell’infrazione è una cosa mobile altrui che deve essere sottratta all’avente

diritto. Il furto (art. 139 CP) è un’infrazione di natura intenzionale (art. 12

CP). L’elemento soggettivo deve inglobare la consapevolezza dell’appartenenza

ad altri della cosa mobile, di cui l’autore deve appropriarsi con coscienza e

volontà. Il furto (art. 139 CP) può dirsi consumato quando in capo al bene

sottratto si crea un nuovo possesso;

11.6. giusta

l’art. 144 cpv. 1 CP chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa

altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è

punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena detentiva (art. 40

CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

11.6.1. oggetto

del danneggiamento (art. 144 CP) deve essere una cosa appartenente ad altri

oppure una cosa gravata da un diritto d’uso o d’usufrutto in favore di altri.

Il danneggiamento (art. 144 CP) è un’infrazione di risultato e, dal profilo

oggettivo, presuppone la modifica dello stato della cosa altrui causata da un

comportamento illecito dell’autore, che può consistere nel deteriorarla,

distruggerla o renderla inservibile. Il danneggiamento (art. 144 CP) può

consistere nel modificare la cosa nella sua sostanza (DTF 115 IV 28 consid.

2b), nel sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le caratteristiche o

l’attrattiva (DTF 128 IV 252 consid. 2) o nel modificarne l’aspetto esteriore

(DTF 115 IV 28 consid. 2b). In sostanza il comportamento illecito deve

modificare lo stato di una cosa altrui in modo tale da non essere

immediatamente reversibile e da comportare, di conseguenza, alla vittima uno

sforzo non indifferente per riportare la cosa in uno stato conforme (DTF 128 IV

250 consid. 2a). Dal profilo soggettivo il reato di danneggiamento (art. 144

CP) presuppone un atto intenzionale. Il dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda

frase CP) è sufficiente (DTF 116 IV 145 consid. b). L’autore deve, dunque, avere

sia la consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale (art. 12 cpv. 2

seconda frase CP), che la volontà di danneggiare una cosa altrui, o avere

perlomeno accettato una simile eventualità;

11.7. giusta

l’art. 172 ter n. 1 CP se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale

di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di

parte (art. 34 segg. CP), con la multa (art. 106 CP) ricordato come il

Tribunale federale (di seguito solo TF) ha situato in fr. 300.- il limite

massimo per l’esiguità (DTF 121 IV 261 e 123 IV 113);

11.8. giusta

l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,

s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od

in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un

cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne da chi ne ha

diritto, è punito, a querela di parte (art. 30 segg. CP), con una pena

detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 34 segg.

CP);

11.8.1. secondo la

giurisprudenza del TF è considerata casa ai sensi del presente disposto

qualsiasi costruzione di uno o più locali collegata durevolmente e in maniera

fissa al terreno, relativamente alla quale l’avente diritto ha un interesse

degno di protezione a potervi regnare indisturbato ed utilizzarla secondo la

sua volontà (DTF 108 IV 33 consid. 5a);

11.9. giusta

l’art. 19a n. 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma

intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 CP) stupefacenti oppure chiunque commette

un’infrazione giusta l’articolo 19 della stessa legge per assicurarsi il

proprio consumo, è punito con la multa (art. 106 CP).

12. In relazione

ai pti. 1 e 2 dell’AA l’imputato ha sostanzialmente ammesso i fatti, ovvero la

rapina (art. 140 CP) ai danni di ACPR 1, nonché il possesso senza diritto del

coltello serramanico (art. 33 cpv. 1 lett. a CP), divergendo tuttavia, almeno

in parte, la sua versione dei fatti con il racconto reso dalla vittima.

Parallelamente IM 1 ha contestato parte della refurtiva dei furti

dell’11/12.12.2018 (pto. 3 dell’AA). Si ritiene pertanto opportuno richiamare i

principi relativi alla nozione di in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) e alla

libera valutazione delle prove da parte del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP);

12.1. il

principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) è conseguenza della presunzione

d’innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP) garantita dagli art. 32 cpv. 1 della

Costituzione, 6 n. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell’uomo e delle libertà fondamentali e 14 cpv. 2 Patti Onu II. Esso trova

applicazione sia nell’ambito della valutazione delle prove sia in quello della

ripartizione dell’onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove, esso

significa che il giudice non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una

fattispecie più sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione

oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che i fatti si siano

svolti in quel modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle

prove conduca ad una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti

e teorici, tuttavia, non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una

certezza assoluta può essere pretesa. Il principio è disatteso quando il

giudice, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto

nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 nonché STF

6B.203/2008 del 13.5.2008 e 1P.20/2002 del 19.4.2002). Il TF s’impone in

quest’ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice

condanni l’accusato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze

probatorie implicasse la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili

dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 e 124 IV 86). Sotto questo profilo

il principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP) ha la stessa portata del

divieto d’arbitrio (DTF 133 I 149 e 120 IA 31). Il giudice non incorre

nell’arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo opinabili, sono comunque

sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149, 131 I 57 e 129 I 217). Una

valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto

dell’arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può comunque poggiare, mancando

prove materiali inoppugnabili o riscontri peritali decisivi, su indizi atti a

fondare il convincimento del giudice (STF 1P.20/2002 del 19.4.2002);

12.2. giusta

l’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il

convincimento che trae dall’intero incarto;

12.2.1. il

principio della libera valutazione delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP) non

significa che i fatti possano venire accertati secondo il buon volere del

giudice o le soggettive sue convinzioni. Esso significa, invece, che chi

giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore

delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso,

dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori agli

atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico, senza altresì essere

vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF

133 I 33 e 117 Ia 401). Il principio della libera valutazione delle prove (art.

10 cpv. 2 CPP) significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova, ragion

per cui, ad esempio, la deposizione di un testimone non ha di principio maggior

valore probante rispetto a quella di una persona informata sui fatti o a quella

dello stesso imputato o di una parte lesa (STF 6B.936/2010 del 28.6.2011 e

6B.10/2010 del 10.5.2010). Il giudice deve sempre formare il proprio

convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva, valutata in modo approfondito

e oggettivo, di un determinato mezzo di prova. Nell’accertamento dei fatti e

nella valutazione delle prove, di cui in sentenza deve essere data congrua

motivazione (STF 6B.10/2010 del 10.5.2010), il giudice continua a disporre di

un ampio potere di appezzamento (DTF 129 I 8 e 118 Ia 28 nonché STF 6P.218/2006

del 30.3.2007).

12.3. giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si

avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze

scientifiche e l’esperienza;

12.3.1. questo

disposto, che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6

cpv. 1 CPP, conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento

della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 segg. CPP e cioè

gli interrogatori dell’imputato (art 157 segg. CPP), dei testi (162 segg. CPP),

delle persone informate sui fatti (art. 178 segg. CPP), le perizie (art 182

segg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 segg. CPP), ma sono anche

tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a

provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova

non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro

valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza. L’art. 139

cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità

penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di

prova. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove

indirette, cioè su indizi. L’indizio, per consolidata dottrina e

giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre,

dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e

preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la

sussistenza o non del fatto da provarsi. Non può essere attribuito valore

d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente. In

assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di

condanna soltanto se vi sono più indizi, cioè fatti certi, che, correlati

logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da

far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’AA non può essere

ragionevolmente posta in dubbio.

13. Tenuto

conto delle risultanze istruttorie e dibattimentali la Corte, in relazione alle

varie imputazioni dell’AA, ha deciso quanto segue:

13.1. in merito

all’imputazione principale di cui al pto. 1 dell’AA la fattispecie in esame

deve essere sussunta sotto l’ipotesi di rapina aggravata ex art. 140 n. 1 e 4

CP (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1) con contestuale proscioglimento di IM 1

dall’ipotesi alternativa prevista dall’AA di rapina aggravata per l’utilizzo di

un’arma pericolosa (art. 140 n. 1 e 2 CP nonché VD all. 2 a pag. 2 pti. 2 e

Considerandi

2.

);

13.1.1

è ben vero

che la vittima, come si evince dai certificati versati agli atti, dal punto di

vista medico non è mai stata in pericolo di vita e che le lesioni riscontrate,

di cui una nemmeno menzionata nella lettera di dimissione dell’__________ sono

state giudicate guaribili in pochi giorni, ma non vi sono dubbi che l’imputato,

con la propria condotta, avrebbe potuto cagionare anche la morte di ACPR 1,

avendola dunque esposta ad un concreto pericolo di morte.

13.1.2

va

innanzitutto rilevato, come sostenuto nella perizia medico legale della Dr.ssa __________,

che la lesione al collo è stata cagionata in una “regione

corporea dove decorrono, in modo relativamente superficiale e non protette da

strutture ossee, importanti strutture vascolari, nervose e respiratorie. Questo

significa che è una regione particolarmente vulnerabile a lesioni penetranti

che, affondando per pochi centimetri all’interno dei tessuti molli, possono determinare

lesioni letali” (AI 24 Inc. MP 8241.2018 a pag. 8) e che l’arma utilizzata per la

rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), non solo è compatibile con le lesioni

riscontrate sulla vittima, ma è altresì potenzialmente idonea a cagionare le

lesioni letali prospettate dalla perita. Si aggiunga ancora che la lesione

riscontrata al collo, può essere stata determinata solamente dallo scorrimento

della lama a filo piano tagliente sul collo, rispettivamente dall’utilizzo

della punta della lama, escludendosi radicalmente, contrariamente a quanto

sostenuto dall’imputato, che possa essere stata causata dal dorso del coltello,

tesi a cui questa Corte non ha creduto;

13.1.3

con più

specifico riferimento alla dinamica della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), la

Corte, in adesione al principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP), ha

aderito al racconto reso da IM 1. A mente della Corte, pertanto, l’imputato ha

apposto il coltello al collo della vittima, ma dalla sua parte tagliente o

utilizzando la punta, una sola volta, quando questa si trovava già distesa al

suolo, e la ferita al polso è stata effettivamente arrecata accidentalmente a

seguito di un movimento inconsulto;

13.1.4

si rileva

ancora che al momento della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), come da stessa

ammissione dell’imputato, egli si trovava sotto l’influsso di sostanze

stupefacenti e bevande alcoliche, che ne hanno inevitabilmente alterato lo

stato psicofisico. Che l’imputato fosse tutt’altro che lucido, contrariamente a

quando da lui sostenuto, è dimostrato anche dal ferimento accidentale al polso

di ACPR 1, ciò che certamente attesta come l’imputato non avesse minimamente

sotto controllo la situazione, tanto da arrivare, appunto, ad inavvertitamente

ferire la vittima;

13.1.5

per la

giurisprudenza del TF, già il fatto di puntare un coltello ad una distanza di

10.

o 20 cm dalla vittima integra la fattispecie aggravata della rapina ex art.

140.

n. 4 CP, ritenuto come già ad una simile distanza non è possibile escludere

che eventuali movimenti riflessi o inconsulti possano determinare delle lesioni

potenzialmente letali (DTF 114 IV 8). Nel caso in esame, addirittura, il

coltello era appoggiato al collo della vittima distesa a terra tanto da

cagionarne anche una piccola lesione. Considerata pertanto la regione corporea

attinta, particolarmente vulnerabile ed esposta a lesioni letali, l’arma

utilizzata e le modalità del suo utilizzo, nonché lo stato psicofisico alterato

dell’imputato ed il contesto di concitazione come quello determinato da una rapina

(art. 140 CP), non è in alcun modo possibile escludere che eventuali movimenti

improvvisi o incontrollati, dell’aggressore piuttosto che della vittima,

avrebbero potuto determinare anche esiti infausti, con la conseguenza che la

rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP) in esame deve essere correttamente inquadrata

nell’ipotesi aggravata per aver esposto la vittima a pericolo di morte ex art.

140.

n. 4 CP;

13.2

IM 1 è

stato altresì condannato per il reato di infrazione alla LArm (art. 33 cpv. 1

lett. a LArm) per avere portato con sé a __________, senza diritto, il

16.9

, un coltello a serramanico la cui lama è azionabile con una sola mano

(VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.2) che ha poi utilizzato per la

rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP) di cui sopra;

13.2.1

non vi

sono dubbi che il coltello utilizzato dall’imputato, un coltello serramanico

con lama azionabile con una mano sola, sia da considerarsi vietato ai sensi

degli art. 4 cpv. 1 lett. c) e 33 cpv. 1 lett. a) LArm. La Corte non ha poi

creduto alla versione fornita dall’imputato, secondo cui avrebbe appreso che il

coltello da lui posseduto fosse vietato soltanto in corso d’inchiesta e perché

gli era stato riferito dal PP. L’imputato non poteva misconoscere che il

coltello da lui posseduto si azionava con una mano sola, avendolo anche più

volte utilizzato, come da lui medesimo dichiarato, per andare a pesca,

rispettivamente per andare a funghi, ed avendone quindi pienamente appreso il

suo funzionamento. Col che, anche dal profilo soggettivo, il reato risulta

perfettamente integrato;

13.3

con

specifico riferimento alle imputazioni relative ai fatti commessi in Piazza __________

a __________ la notte tra l’11 ed il 12.12.2018, l’AA è stato parzialmente

confermato;

13.3.1

l’imputato

ha sin da subito ammesso di essere l’autore dei furti (art. 139 n. 1 CP)

avvenuti all’interno delle casette di legno, così come ha ammesso il

danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) dei lucchetti e le conseguenti violazioni

di domicilio (art. 186 CP). Ciò che l’imputato ha sempre contestato, invece, è

stato l’ammontare della refurtiva, che egli medesimo ha quantificato in fr. 1'225.95,

rispetto ai complessivi fr. 9'649.45 denunciati dagli AP;

13.3.1.1

a parere di questa Corte

non vi sono sufficienti ragioni per discostarsi da quanto dichiarato da IM 1,

il quale ha indicato nel dettaglio la refurtiva da lui prelevata nelle casette,

e che, in parte, è stata rinvenuta all’interno del suo alloggio al momento del

fermo. Le dichiarazioni dell’imputato sono parse credibili e lineari, specie se

raffrontate a quelle rese dagli AP, alcuni dei quali, confrontati con

l’ammontare della refurtiva, sono anche caduti in contraddizione, non fornendo

peraltro documentazione a supporto di quanto denunciato. Pare poi difficile che

l’imputato abbia potuto prelevare da solo, facendo un unico viaggio, tutto

quanto denunciato dagli AP ed elencato nell’AA, ragion per cui, non essendo

emersi correi ed apparendo poco verosimile che IM 1 abbia effettuato più viaggi

per assicurarsi tutta la refurtiva, col concreto rischio di essere anche

sorpreso sui fatti, la Corte l’ha condannato per i furti (art. 139 n. 1 CP)

commessi sulla base delle sue ammissioni (VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2

pto. 1.3) con contestuale suo proscioglimento per l’importo di fr. 8'423.50 (VD

all. 2 a pag. 2 pti. 2 e 2.2). A fronte di ciò e conseguentemente il furto

(art. 139 n. 1 CP) di cui al pto. 3.6 dell’AA è stato derubricato a tentato

(art. 22 cpv. 1 CP), come prospettato in apertura di dibattimento (VD a pag.

3), ritenuto come in relazione a questo furto (art. 139 n. 1 CP) IM 1 ha sempre

dichiarato di non avere asportato alcunché (VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag.

2.

pto. 1.3);

13.3.1.2

anche con riferimento al

danneggiamento (art. 144 CP) la Corte ha creduto alle dichiarazioni rese

dall’imputato, il quale ha ammesso di avere danneggiato i lucchetti di tutte le

sei casette ove è entrato, oltre ad una cassa registratrice per un valore

complessivo di fr. 480.-. Al riguardo si rileva che si tratta tutti di

danneggiamenti (art. 144 cpv. 1 CP) di poca entità (art. 172ter n.1 CP),

ritenuto come il valore dei lucchetti divelti varia da fr. 10.- a fr. 35.- e

che l’unico danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) non di poco valore è proprio

quello della cassa registratrice il cui valore ammonta a fr. 400.-, da

considerarsi assieme al danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) del lucchetto della

medesima casetta di fr. 35.-. Pertanto IM 1 è stato condannato per un

danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) di complessivi fr. 435.- (pto. 4.5 dell’AA

nonché VD all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.4), oltre che per ripetuto

danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) di poca entità (art. 172ter n. 1 CP) per

complessivi fr. 45.- (pti. da 4.1 a 4.4 dell’AA nonché VD all. 2 a pag. 1 pto.

1.

e a pag. 2 pto. 1.5) con contestuale suo proscioglimento dall’accusa di cui

al pto. 4 dell’AA limitatamente all’importo di fr. 855.- (VD all. 2 a pag. 2

pti. 2 e 2.3);

13.3.1.3

l’imputato è stato

condannato per ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) al fine di commettere

i cinque furti (art. 139 n. 1 CP) di cui al pto. 3 dell’AA (VD all. 2 a pag. 1

pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.6), con la sola eccezione della violazione di

domicilio (art. 186 CP) riferita al furto (art. 139 n. 1 CP) di cui al pto. 3.4

dell’AA, per la quale il PP ha ritirato l’accusa;

13.4

con riferimento alla

contravvenzione (art. 103 CP) alla LStup e con specifico riferimento al periodo

contestato nell’AA IM 1 ha confermato di avere consumato 1 gr. di predetta

sostanza, da cui la sua condanna per questo reato così come si evince dal VD

all. 2 a pag. 1 pto. 1 e a pag. 2 pto. 1.7.

IX) Commisurazione

della pena

14.

In

merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

14.1

giusta l’art. 10 cpv. 2

CP sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) di

oltre tre anni ricordato come giusta il cpv. 3 di detta norma sono delitti i

reati per cui è comminata una pena detentiva (art. 40 CP) sino a tre anni o una

pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

14.2

giusta l’art. 40 CP la

durata minima della pena detentiva (art. 40 CP) è di tre giorni rimanendo salva

una pena detentiva (art. 40 CP) più breve pronunciata in sostituzione di una

pena pecuniaria (art. 36 CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ritenuto

come giusta il cpv. 2 di detta norma la durata massima della pena detentiva

(art. 40 CP) è di 20 anni rispettivamente a vita se la legge lo dichiara

espressamente;

14.3

giusta

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore

tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore

nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita ritenuto come giusta il

cpv. 2 di detta norma la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne rispettivamente secondo la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione;

14.3.1

la pena

deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF

136.

IV 55 consid. 5.4). In

applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP, che codifica la giurisprudenza anteriore

fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare, la colpa va

determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten).

In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o

di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa

(objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata

nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni risultato

dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo

(subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti e la

possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la

lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e

contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV

101.

consid. 2a e STF 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid. 2.1). In relazione alla

libertà dell’autore, occorre tener conto delle circostanze esterne, e meglio

della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (STF

6B_370/2007 del 12.3.2008 consid. 2.2). Determinata così la colpa globale dell’imputato, il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (DTF 136 IV 55 consid. 5.7),

il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in

considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7 e 129 IV 6 consid. 6.1 nonché STF 6B_67/2010 del

22.6.2010

consid. 2.2.2 e 6B_585/2008 del 19.6.2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il

legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza

non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue

potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (DTF 128 IV

73.

consid. 4 nonché STF 6B_90/2008 del 14.10.2008, consid. 3.2 e STF

6B_370/2007 del 12.3.2008 consid. 2.2). La legge ha così codificato la

giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c e 127 IV

97.

consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia

soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_90/2008 del 14.10.2008 consid. 3.2,

6B_370/2007 del 12.3.2008 consid. 2.2 e 6B_14/2007 del 17.4.2007 consid. 5.2);

14.4

giusta

l’art. 48a cpv. 1 CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena

minima comminata ricordato come giusta il cpv. 2 di detta norma può pronunciare

una pena di genere diverso da quello comminato ma è vincolato al massimo e al

minimo legali di ciascun genere di pena;

14.5

giusta

l’art. 49 cpv. 1 CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni

per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore

alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma

non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed

è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena ritenuto come

giusta il cpv. 2 di detta norma se deve giudicare un reato che l’autore ha

commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice

determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più

gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in

un unico giudizio;

14.6

giusta

l’art. 50 CP se la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le

circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

14.7

giusta l’art. 51 CP il

giudice computa nella pena il carcere preventivo (art. 220 cpv. 1 e art. 224

segg. CPP) scontato nell’ambito del procedimento in atto o di un altro

procedimento, ritenuto che un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota

giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP);

14.8

giusta

l’art. 63 cpv. 1 CP se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è

tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del

trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l’autore

abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (art. 63 cpv. 1

lett. a CP) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio

che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (art. 63 cpv.

1.

lett. b CP);

14.9

giusta

l’art. 106 cpv. 1 CP se la legge non dispone altrimenti il massimo della multa

è di fr. 10'000.- ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma in caso di

mancato pagamento della multa per colpa dell’autore il giudice ordina nella

sentenza una pena detentiva (art. 40 CP) sostitutiva da un minimo di 1 giorno a

un massimo di 3 mesi.

15.

Per la commisurazione

della pena di IM 1, la Corte ha concluso quanto segue:

15.1

la colpa (art. 47 CP)

dell’imputato, sia dal profilo oggettivo che soggettivo, è da ritenersi grave.

Determinante sulla colpa (art. 47 CP), dal punto di vista oggettivo, è la

modalità di perpetrazione della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), effettuata di

notte, nei confronti di una vittima casualmente incontrata per strada, ma poi

appositamente scelta in quanto barcollante e ben vestita, mediante

l’apposizione di un coltello serramanico alla gola che, di fatto, l’ha

scientemente esposta ad un concreto pericolo di morte. L’imputato, che al

momento della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP) si trovava in uno stato psicofisico

alterato dall’assunzione di cocaina unita al consumo di sostanze alcoliche, non

aveva il benché minimo controllo della situazione, tanto da aver

accidentalmente ferito la vittima al polso, seppur in modo lieve, nell’atto di

cambiare impugnazione del coltello. Ferita che, a ben vedere, sarebbe potuta

essere più seria o avrebbe potuto interessare altre parti del corpo magari

maggiormente sensibili. Lo stato psicofisico in cui si trovava IM 1 al momento

dei fatti, esclude all’evidenza che egli potesse avere quella lucidità

necessaria, contrariamente a quanto da lui sostenuto, per, eventualmente,

limitare il rischio, per quanto possibile, di ledere anche solo

inavvertitamente la vittima, proprio come in effetti si è verificato, con ciò

aumentando ulteriormente il rischio che con il suo agire, all’interno di una

situazione dalla dinamica imprevedibile, avrebbe potuto porre a repentaglio la

vita della vittima. Preoccupa, inoltre, l’escalation dei reati commessi

dall’imputato che, analizzando il suo curriculum criminale, paiono essere ogni

volta più gravi e potenzialmente pericolosi anche per l’incolumità di terze

persone;

15.2

a qualificare la colpa

(art. 47 CP) dell’imputato da un punto di vista soggettivo, vi è il fatto che è

un plurirecidivo specifico, avendo già subito in passato numerose condanne

anche per reati analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, senza che,

evidentemente, i precedenti giudizi abbiano sortito su di lui alcun effetto

deterrente. Ha poi lasciato alquanto perplessa la Corte il fatto che la rapina

(art. 140 n. 1 e 4 CP) è stata commessa quando l’imputato era in attesa del

processo per i numerosi reati precedentemente commessi e poi sfociato nella più

volte citata sentenza del 3.12.2018 della Corte delle assise correzionali di __________.

IM 1, pertanto, al momento della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), pur essendo già

stato sottoposto a diversi procedimenti penali ed essendo solamente in attesa

del relativo processo, anziché astenersi da qualunque condotta pregiudizievole,

ha deliberatamente commesso gli atti di cui ai pti. 1 e 2 dell’AA. Ancora a

sfavore dell’imputato va rilevato che, una volta terminato il processo con la

sentenza del 3.12.2018, con la quale IM 1 è stato condannato a 18 mesi di

detenzione, pena a quel tempo già espiata per effetto del collocamento presso __________,

soltanto 8 giorni dopo la condanna ricevuta, non pago evidentemente di aver

commesso anche una rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP) pochi mesi prima e per la

quale non era ancora stato inchiestato, l’imputato ha commesso i sei furti

(art. 139 n. 1 CP) in Piazza __________ a __________, di cui uno tentato (art.

22.

cpv. 1 CP), oltre ai relativi danneggiamenti (art. 144 cpv. 1 CP) e

violazioni di domicilio (art. 186 CP). Reati che, se da un punto di vista

meramente oggettivo e presi a sé stante, non possono certo considerarsi

particolarmente gravi, assumono invece una notevole entità se letti nell’ottica

anzidetta, anche con riferimento all’aggravio di pena determinato dal concorso

dei reati (art. 49 CP). Anche perché, solo l’arresto ha impedito all’imputato

di nuovamente delinquere;

15.3

in favore

dell’accusato, e pur considerato che la perizia psichiatrica agli atti esclude

la sussistenza di una sua scemata imputabilità, la Corte ha tenuto in considerazione

il particolare stato psicofisico in cui si trovava IM 1 al momento dei fatti di

cui ai pti. 1 e 2 dell’AA, derivante dall’assunzione di alcool e sostanze

stupefacenti, tale da quantomeno minare una sua completa lucidità, considerato

anche lo stato di politossicodipendenza in cui versa da anni;

15.4

non vi sono poi dubbi

per la Corte che, benché la condotta dell’imputato integri gli estremi

dell’art. 140 cpv. 4 CP ed abbia, in concreto, fatto correre a ACPR 1 un serio

pericolo di morte, egli abbia agito con dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda

frase CP). In altri termini, l’imputato non voleva cagionare lesioni anche solo

potenzialmente letali alla vittima, tanto da persino scusarsi con lui al

momento del compimento della rapina (art. 140 n. 1 e 4 CP), ma egli non poteva

comunque escludere che il fatto di apporre un coltello alla gola di una persona

mentre lo si rapina avrebbe potuto portare ad esiti ben diversi rispetto a

quelli verificatasi, con il che si ritiene che l’imputato abbia considerato ed

accettato l’eventualità del verificarsi dell’evento, ovvero l’aver esposto a

pericolo di morte la vittima per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase

CP) anziché del dolo diretto (art. 12 cpv. 2 prima frase CP), ciò che gli vale

certamente una riduzione di pena;

15.5

a favore dell’imputato

va ancora considerata la collaborazione fornita in corso d’inchiesta per tutti

i reati a lui contestati, nonché la lunga carcerazione già sofferta, pari ad

oltre 17 mesi. A ciò aggiungasi una certa sensibilità alla pena dovuta al

particolare momento di crisi sanitaria determinata dalla diffusione del

Covid-19, che ha determinato la quasi totale sospensione delle attività

all’interno del carcere e le visite dei familiari;

15.6

in definitiva, tutto

quanto considerato, la Corte ha inizialmente commisurato in 60 mesi la pena

prevista per la rapina aggravata ex art. 140 n. 1 e 4 CP (pto. 1 dell’AA), già

considerati i 18 mesi di pena detentiva inflitti con la sentenza del 3.12.2018,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva (art. 49 cpv. 2 CP e VD all. 2 a

pag. 2 pto. 3), a cui sono stati aggiunti altri 6 mesi per le circostanze

aggravanti sopra indicate. La pena detentiva di 66 mesi così determinata è

stata poi ridotta di 14 mesi per effetto delle indicate circostanze attenuanti,

arrivando ad una pena detentiva di 52 mesi, a cui vanno infine aggiunti

ulteriori 2 mesi per i sei furti (art. 139 n. 1 CP), di cui uno tentato (art.

22.

cpv. 1 CP), commessi all’interno delle casette di legno, il ripetuto

danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e la ripetuta violazione di domicilio (art.

186.

CP nonché pti 3, 4 e 5 dell’AA), con una pena finale di 54 mesi, da dedursi

il carcere preventivo (art. 220 cpv. 1 e 224 segg. CPP) e in esecuzione

anticipata della pena (art. 236 CPP) sofferti (VD all. 2 a pag. 2 pti. 3 e 3.1)

rilevato al riguardo che il reato di infrazione alla LArm (pto. 2 dell’AA) è a

giudizio di questa Corte assorbito nel reato di rapina aggravata (art. 140 n. 1

e 4 CP), ritenuto che all’imputato è contestato unicamente l’aver portato con

sé l’arma la notte del 16.9.2018, senza che fosse contestata anche la sua

detenzione dal momento dell’acquisto, da cui l’assorbimento di tale imputazione

nel reato di cui all’art. 140 n. 1 e 4 CP, considerato come è proprio attraverso

l’utilizzo di tale arma che l’imputato ha compiuto la rapina esponendo la

vittima a pericolo di morte (art. 140 n. 1 e 4 CP);

15.7

con riferimento ai

quattro danneggiamenti (art. 144 cpv. 1 CP) di poca entità (art. 172ter n. 1 CP

nonché pti. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell’AA) ed alla contravvenzione (art. 103 CP)

alla LStup (pto. 6 dell’AA), l’imputato è stato condannato alla multa (art. 106

CP) di fr. 200.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa,

sarà sostituita con una pena detentiva (art. 40 CP) di 2 giorni (art. 106 cpv.

2.

CP nonché VD all. 2 a pag. 2 pto. 3 e a pag. 3 pto. 3.2);

15.8

preso

atto delle problematiche

personologiche e tossicologiche dell’imputato evidenziate nella perizia

psichiatrica, la quale conclude proponendo una “misura ambulatoriale che sia

molto intensa nella frequenza della presa a carico” (AI 53 a pag. 41), ciò

a cui l’imputato si è più volte detto d’accordo di sottoporsi, così come

ribadito anche al dibattimento (VD all. 1 a pag. 2), nei confronti di IM 1 è

ordinato un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP), da eseguirsi già in

esecuzione di pena (VD all. 2 a pag. 3 pto. 4).

X) Le pretese di diritto

civile degli accusatori privati

16.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

16.1

giusta l’art. 118 cpv.

1.

CPP è AP il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento penale con un’azione penale o civile, ricordato che giusta il cpv.

3.

di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento

penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare (art. 317

segg. CPP);

16.2

giusta l’art. 119 cpv.

1.

CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure

oralmente a verbale, ricordato che giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta

norma nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere

il perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale)

rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal

reato (azione civile);

16.3

giusta l’art. 122 cpv.

1.

CPP in veste di AP il danneggiato può far valere in via adesiva nel

procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;

16.4

giusta l’art. 123 cpv.

1.

CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile

essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente

motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati e ricordato che giusta

il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al

più tardi in sede di arringa (art. 346 CPP);

16.5

giusta l’art. 126 cpv.

1.

lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva

se dichiara colpevole l’imputato, ricordato che l’azione civile è rinviata al

foro civile se il procedimento penale è abbandonato (art. 126 cpv. 2 lett. a

CPP), se l’AP non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione (art.

126.

cpv. 2 lett. b CPP) rispettivamente se l’imputato è assolto, ma la

fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv. 2

lett. d CPP).

17.

In corso d’inchiesta,

gli accusatori privati hanno avanzato le seguenti pretese risarcitorie: ACPR 2

(__________), __________ per fr. 620.- (AI 17 all. 2 Inc. MP 2018.11582), ACPR

3, __________ per fr. 1'871.- (AI 17 all. 3 Inc. MP 2018.11582), ACPR 4 (__________),

__________ per fr. 374.- (AI 17 all. 4 Inc. MP 2018.11582), ACPR 5 (__________),

__________ per fr. 60.95 (AI 17 all. 6 Inc. MP 2018.11582) e ACPR 6, __________

per fr. 6'035.- (AI 17 all. 7 Inc. MP 2018.11582 e VD all. 1 a pag. 6) ritenuto

che ACPR 1 non ha mai correttamente specificato il danno subito (PS ACPR 1

2.11.2018

a pag. 4);

17.1

confrontato con queste

pretese l’imputato, anche in sede dibattimentale, si è riportato alle

dichiarazioni rese in corso d’inchiesta (VD all. 1 a pag. 6), ove

ha contestato l’ammontare della refurtiva indicata dagli AP;

17.2

tenuto conto della

indicata divergenza di posizioni rispettivamente il non poter escludere un

intervento assicurativo, anche solo parziale, in favore degli AP, ACPR 2, ACPR

3, ACPR 4, ACPR 5 e ACPR 6 sono stati rinviati al foro civile (VD all. 1 a pag.

3.

pto. 5).

XI) Confische

e dissequestri

18.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

18.1

giusta l’art. 69 cpv. 1

CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina

la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un

reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono

la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico, ritenuto che

giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti

confiscati siano resi inservibili o distrutti;

18.2

giusta l’art. 267 cpv.

1.

CPP se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto.

19.

Tenuto conto delle

risultanze istruttorie (AI 5 inc. MP 2018.11582 e PPIM 1 19.12.2019 a pag. 10)

e dibattimentali (VD all. 1 a pag. 6) la Corte, in quanto istrumenta sceleris,

ha ordinato la confisca (art. 69 cpv. 1 CP) di tutto quanto in sequestro (VD

all. 2 a pag. 3 pto. 6) ad eccezione di 1 telefono cellulare Wiko Imei __________,

di 1 scheda SIM M-Budget __________ e di 1 scheda micro SD Sandisk 64 GB che

sono sati dissequestrati (art. 267 cpv. 1 CPP) e restituiti a IM 1 (VD all.2 a

pag. 3 pti. da 6.1 a 6.3).

XII) Indennizzo

e riparazione del torto morale

20.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

20.1

giusta l’art. 429 cpv.

1.

CPP se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi

confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese

sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art.

429.

cpv. 1 lett. a CPP), a un indennità per il danno economico risultante dalla

partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP)

e a una riparazione del torto morale per le lesioni particolarmente gravi dei

suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà

(art. 429 cpv. 1 lett. c CPP);

20.2

giusta l’art. 430 cpv.

1.

lett. a) CPP l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo e la riparazione

del torto morale (art. 429 CPP) se l’imputato ha provocato in modo illecito e

colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento;

20.3

giusta l’art. 431 cpv.

1.

CPP se nei confronti dell’imputato sono stati illegalmente adottati

provvedimenti coercitivi, l’autorità penale gli riconosce un’indennità e una

riparazione del torto morale adeguate ricordato come conformemente al cpv. 2 di

detta norma in caso di carcerazione preventiva (art. 220 segg. e 224 segg. CPP)

o di sicurezza (art. 220 segg. e 229 segg. CPP), l’imputato ha diritto a

un’indennità e una riparazione del torto morale adeguate se la durata della

carcerazione ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente

non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati, fermo

restando come in forza al cpv. 3 di detta norma questo diritto decade se

l’imputato è condannato a una pena pecuniaria (art. 34 segg. CP), a un lavoro

di pubblica utilità (art. 37 segg. CP antecedente l’1.1.2018) o a una multa

(art. 106 CP) che in caso di conversione risulterebbe pari a una pena detentiva

(art. 40 CP) la cui durata non sarebbe notevolmente inferiore a quella della

carcerazione preventiva (art. 220 segg. e 224 segg. CPP) o di sicurezza

sofferta (art. 220 segg., 229 segg. e 431 cpv. 3 lett. a CPP) o se è condannato

con la condizionale (art. 42 CP) a una pena detentiva (art. 40 CP) la cui

durata eccede quella della carcerazione preventiva (art. 220 segg. e 224 segg.

CPP) o di sicurezza sofferta (art. 220 segg., 229 segg. e 431 cpv. 3 lett. b

CPP).

21.

Premesso che in sede

dibattimentale l’avvocato (di seguito solo avv.) DUF 1 (__________), __________

ha dichiarato che non era sua intenzione presentare un’istanza ex art. 429 /

431.

CPP a nome e per conto dell’imputato (VD a pag. 4), malgrado gli

intervenuti proscioglimento (VD all. 2 a pag. 2 pto. 2) a IM 1 non è stato

riconosciuto alcun indennizzo e riparazione del torto morale ex art. 429 / 431

CPP già solo perché correttamente non richiesto dal suo difensore (VD a pag. 4)

ma soprattutto perché, anche qualora fosse stato fatto, in manifesto urto con

l’art. 430 cpv. 1 lett. a) CPP visto l’intervenuta sua condanna per tutti gli

altri reati (VD all. 2 a pag. 1 e 2 pti. da 1 a 1.7 e a pag. 3 pto. 7).

XIII) Retribuzione del

difensore d’ufficio

22.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabile si ricorda come:

22.1

giusta l’art. 135 cpv.

1.

CPP il difensore d’ufficio (art. 132 CPP) è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento, ritenuto che giusta il cpv. 2 di detta norma l’autorità

giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del difensore d’ufficio

(art. 132 CPP) al termine del procedimento e fermo restando come in materia di

retribuzione il difensore d’ufficio (art. 132 CPP) può interporre reclamo (art.

379.

segg. e 393 segg. CPP) alla giurisdizione di reclamo, in Ticino la Corte

dei reclami penali (di seguito solo CRP), contro la decisione del pubblico

ministero o del tribunale di primo grado (art. 135 cpv. 3 lett. a CPP), con la

precisazione che se una delle parti interpone appello (art. 398 segg. CPP) e lo

stesso risulta ricevibile in ordine tutte le censure relative all’indennizzo

vanno determinate in quella procedura e un eventuale reclamo (art. 393 segg.

CPP) separatamente interposto dal difensore d’ufficio (art. 132 CPP) diviene

privo d’oggetto (DTF 140 IV 213 consid. 1.4 e 139 IV 199 consid. 5.6 nonché CRP

60.2017.73

del 17.7.2017 consid. 1.3), rispettivamente che ai sensi del cpv. 4

di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo permettano

l’imputato condannato a pagare le spese procedurali (art. 416 segg. CPP) è

tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135

cpv. 4 lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la

retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP);

22.2

per la determinazione

della retribuzione degli onorari e delle spese del difensore d’ufficio (art.

132.

CPP) si richiamano:

22.2.1

per gli onorari l’art. 4

cpv. 1 e 3 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito solo

RL 178.310), secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di

assistenza giudiziaria è calcolato, negli orari di lavoro usuale, sulla base di

una tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h e art. 4 cpv. 1 RL 178.310)

rispettivamente per il praticante legale di fr. 90.- / h (art. 4 cpv. 3 RL

178.

, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF 1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2 e

2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 nonché CARP 17.2017.27 del 24.7.2017

consid. 6b). In forza alla pluriannuale giurisprudenza dell’allora Giudice

dell’istruzione e dell’arresto quale autorità di tassazione delle note

professionali prima dell’1.1.2011 la retribuzione del patrocinatore va fissata

in considerazione del tempo impiegato, dell'importanza della pratica,

dell'impegno difensivo e della qualità del lavoro prestato, delle difficoltà

giuridiche e fattuali, del numero degli interrogatori e delle udienze ai quali

il patrocinatore d'ufficio ha partecipato, del risultato ottenuto e della

responsabilità assunta (DTF 122 I 1 consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009

consid. 2.1 e 6B.960/2008 del 22.1.2009 consid. 1.1 nonché CARP 17.2017.27 del

24.7.2017

consid. 6c). In applicazione del principio generalmente riconosciuto

secondo cui va retribuito il tempo corrispondente a una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d). Inoltre non vengono

rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare

eccessivi, rammentato che nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve

assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007

del 12.11.2007 consid. 4 e CARP 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6e);

22.2.2

per le spese l’art. 6

cpv. 1 RL 178.310 prevede che al difensore d’ufficio (art. 132 CPP) può essere

riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso

per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura

e di apertura e archiviazione della pratica, fermo restando che giusta il cpv.

2.

di detta norma il patrocinatore d’ufficio (art. 132 CPP) ha diritto al

rimborso delle altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi

cagionate, quali, ad esempio, quelle di trasferta.

23.

Per le sue prestazioni

professionali l’avv. DUF 1, difensore d’ufficio (art. 132 CPP) di IM 1 dal

9.1.2019

(AI 6 inc. MP 2018.11582), ha presentato alla Corte tre distinte note

professionali, la prima datata 17.1.2020 (AI 65), la seconda datata 12.6.2020

(doc. TPC 24) e la terza del 24.6.2020 (VD a pag. 4 e doc. Dib. 2), indicanti

un totale complessivo di fr. 12'874.30 che sono state tassate per fr. 10'372.95

e meglio fr. 8'163.- per l’onorario dell’avv., fr. 425.85 per l’onorario

praticante, fr. 515.35 per le spese, fr. 516.- per le trasferte, fr. 12.- per

il posteggio e fr, 740.75 per l’imposta sul valore aggiunto al 7.7% di fr.

9'620.20 (VD all. 2 a pag. 3 e 4 pti. 9 e 9.1), ritenuto che contro questa

tassazione non è stato interposto reclamo (art. 379 segg. e 393 segg. CPP) alla

CRP (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396 cpv. 1 CPP, doc. TPC 27 e VD all. 2 a pag. 4

pto. 9.3) e che IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino la

somma di fr. 10'372.95 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP e VD all. 2 a pag. 4 pto. 9.2).

XIV) Tassa di giustizia e spese

procedurali

24.

In

merito alle norme di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

24.1

giusta l’art. 421 cpv.

1.

CPP nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze

in materia di spese;

24.2

giusta l’art. 422 cpv.

1.

CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e

i disborsi del caso concreto, ricordato che giusta il cpv. 2 di detta norma

sono ritenute disborsi in particolare le spese per la difesa d’ufficio (art.

135.

CPP) e il gratuito patrocinio (art. 138 e 422 cpv. 2 lett. a CPP)

rispettivamente la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e

servizi analoghi (art. 422 cpv. 2 lett. e CPP);

24.3

giusta l’art. 423 cpv.

1.

CPP le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone

che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie

dello stesso CPP;

24.4

giusta l’art. 426 cpv.

1.

CPP in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali restando

eccettuate le spese per la difesa d’ufficio (art. 132 CPP) con la riserva

dell’art. 135 cpv. 4 CPP e ricordato che giusta il cpv. 2 di detta norma, in

caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali

possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito

e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo

svolgimento;

24.5

giusta l’art. 22 cpv. 1

lett. c) della legge sulla tariffa giudiziaria (di seguito solo RL 178.200) nei

procedimenti penali la tassa di giustizia è fissata nei processi davanti alla

Corte criminale da fr. 1’000.- a fr. 100'000.

25.

Tenuto conto degli

intervenuti proscioglimenti (VD all. 2 a pag. 2 pti. da 2 a 2.3) la tassa di

giustizia di fr. 6'000.- (art. 22 cpv. 1 lett. c RL 178.200) e le spese

procedurali sono a carico di IM 1, ad eccezione di fr. 500.- a carico dello

Stato (art. 426 cpv. 1 e 2 CPP nonché VD all. 2 a pag. 3 pto. 8).

Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 40,

47, 49, 51, 63, 69, 106, 139 n. 1, 140 n. 1, 2 e 4, 144 cpv. 1, 172ter n. 1 e

186.

CP;

33.

cpv. 1 lett. a) LArm;

19a n. 1 LStup;

80.

segg., 84 segg., 135, 236, 263 segg., 335 segg., 422 segg., 429

/ 431 CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

rapina

aggravata

avendo esposto la vittima a pericolo di morte, per avere, il

16.9

, a __________, usando violenza contro ACPR 1 e rendendolo incapace di

opporre resistenza, sferrandogli un colpo al collo e ferendolo con un coltello

a serramanico al polso destro, esponendolo a pericolo di morte posizionando il

coltello al collo con una lesione lineare di dimensione stimata di 1-2

centimetri in regione latero-cervicale sinistra interessante cute e sottocute,

commesso un furto con una refurtiva di fr. 170.- e Euro 30.-;

1.2

infrazione alla LF sulle

armi e sulle munizioni

per avere, senza diritto, il 16.9.2018, a __________, portato con

sé un coltello a serramanico la cui lama è azionabile con una sola mano;

1.3

ripetuto furto, in parte

tentato

commesso in 6 occasioni, di cui uno tentato, l’11/12.12.2018, a __________,

con una refurtiva riconosciuta di fr. 1'225.95;

1.4

danneggiamento

per commettere 1 dei furti di cui al punto 1.3 del presente

Dispositivo

dispositivo con un danno riconosciuto di fr. 435.-;

1.5. ripetuto danneggiamento di

poca entità

per commettere 4 dei furti di cui al punto 1.3 del presente

dispositivo con un danno denunciato di fr. 45.-;

1.6. ripetuta violazione di

domicilio

in connessione con i 5 furti di cui al punto 1.3 del presente

dispositivo;

1.7. ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo 3.12.2018 /

9.1.2019, a __________, consumato intenzionalmente 1 grammo di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di:

2.1. rapina aggravata di

cui al punto 1 dell’atto d’accusa per l’aggravante dell’aver fatto uso di

un’arma pericolosa;

2.2. ripetuto furto di cui

al punto 3 dell’atto d’accusa limitatamente all’importo di fr. 8'423.50;

2.3. ripetuto danneggiamento

di cui al punto 4 dell’atto d’accusa limitatamente all’importo di fr. 855.-.

3. Di conseguenza, IM 1 è

condannato, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla sentenza della

Corte delle assise correzionali di __________ del 3.12.2018:

3.1. alla pena detentiva di 4

(anni) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo e in esecuzione

anticipata della pena sofferti;

3.2. al pagamento di una multa di

fr. 200.- (duecento) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv.

2 CP).

4. Nei confronti di IM 1 è

ordinato un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, da eseguirsi

già in esecuzione di pena.

5. Per ogni loro pretesa nei

confronti di IM 1 gli accusatori privati ACPR 2, ACPR 3, ACPR 4, ACPR 5 e ACPR

6 sono rinviati al foro civile.

6. È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro ad eccezione di:

6.1. 1 telefono cellulare Wiko

Imei __________;

6.2. 1 scheda SIM M-Budget __________:

6.3. 1 scheda micro SD Sandisk 64

GB;

di cui è ordinato il dissequestro e la restituzione a IM 1.

7. A IM 1 non

viene accordato alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi

dell’art. 429 / 431 CPP.

8. La tassa di giustizia di

fr. 6'000.- (seimila) e le spese procedurali sono poste a carico di IM 1, ad

eccezione di fr. 500.- (cinquecento) a carico dello Stato.

9. Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

9.1. Le note professionali del

17.1.2020, del 12.6.2020 e del 24.6.2020 dell’avv. DUF 1, sono approvate per:

onorario avvocato fr. 8'163.00

onorario praticante fr. 425.85

spese fr. 515.35

trasferte fr. 516.00

posteggio fr. 12.00

IVA (7.7% di fr. 9'620.20) fr. 740.75

totale fr. 10'372.95

9.2. IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 10'372.95 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio federale di

Polizia, ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente Il

cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 6'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'264.--

Perizia fr. 6'300.--

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 172.20

fr. 14'936.20

./. a carico dello Stato fr. 500.--

Totale fr. 14'436.20

============