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Decisione

72.2020.26

Autori colpevoli di avere: in un determinato periodo, in correità tra loro, ingannato con astuzia una società di factoring inducendola ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio per un ammontare complessivo di EUR 2'915'466.57; allestito e inserito 43 false fatture in un bilancio (provvisorio)

25 maggio 2020Italiano99 min

i diritti di questa fattura sono trasferititi al nostro partner commerciale ACPR

Source ti.ch

Incarto

n.

72.2020.26

Lugano,

25 maggio 2020/bm

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da: Mauro Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Stefano Stillitano, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo

di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero pubblico

e in qualità di accusatore privato

ACPR 1

patrocinato dall’avv. RAAP 1

contro IM

1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal

18.9.2019 al 10.11.2019 (54 giorni),

posto in esecuzione anticipata della

pena dall’11.11.2019,

IM 2,

rappresentato dall’avv. DUF 2,

in carcerazione preventiva dal 18.9.2019

al 10.11.2019 (54 giorni),

posto in esecuzione anticipata della

pena dall’11.11.2019,

imputati, a norma

dell’atto d’accusa 28/2020 del 7 febbraio 2020 emanato dal Procuratore pubblico

PP 1, di

IM 2 e IM 1 in correità

1.

truffa

per avere,

nel periodo dal 01.02.2019 sino al

luglio 2019

a __________, __________, __________ e

altre imprecisate località

per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto,

ingannato con astuzia una persona

affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure confermandone

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui

e meglio

concordando IM 2, quale detentore e

amministratore unico della società __________, una cessione pro forma di

quest’ultima con IM 1,

IM 2, presentando IM 1 a __________,

direttore della ACPR 1, società con la quale __________ aveva già in essere un

contratto di factoring,

indicando quindi a __________ che la

società __________ cambiava detentore ma che la clientela “debitori” non sarebbe

mutata,

sottoscrivendo, in data 23.01.2019, di

conseguenza la ACPR 1 con __________, con amministratore unico IM 1, un nuovo

contratto quadro di factoring con un limite di acquisto complessivo innalzato a

CHF 3'250'000.00

indi

inviando

IM 1 e IM 2 di volta in volta alla ACPR 1 la fattura del cliente con la

corretta dicitura “in applicazione del nostro contratto factoring, tutti

Fatti

i diritti di questa fattura sono trasferititi al nostro partner commerciale ACPR

1, __________” e le indicazioni delle coordinate

bancarie di quest’ultima, unitamente alla documentazione per la verifica

dell’avvenuta consegna della merce al cliente,

inducendo quindi di conseguenza la ACPR

1, come da contratto, a versare il 90% degli importi alla __________ come qui

di seguito riportato:

FATTURA 100%

V. ACPR 1

FATTURA

DATA FTV

DEBITORE

EUR

EUR

91

07.05.2019

__________

__________

54'935.10

49'441.59

99

13.05.2019

__________

__________

44'837.10

40'353.39

115

21.05.2019

__________

__________

28'017.00

25'215.30

129

17.06.2019

__________

__________

76'811.90

69'130.71

204'601.10

184'140.99

111

20.05.2019

__________

30'872.40

27'785.16

112

20.05.2019

__________

18'610.80

16'749.72

49'483.20

44'534.88

80

24.04.2019

__________

90'199.20

81'179.28

117

21.05.2019

__________

73'108.20

65'797.38

163'307.40

146'976.66

120

24.05.2019

__________

84'878.00

76'390.20

121

24.05.2019

__________

82'800.00

74'520.00

124

31.05.2019

__________

78'320.00

70'488.00

245'998.00

221'398.20

96

09.05.2019

__________

89'496.00

80'546.40

102

13.05.2019

__________

88'848.00

79'963.20

110

17.05.2019

__________

99'807.60

89'826.84

114

21.05.2019

__________

111'973.40

100'776.06

390'125.00

351'112.50

75

16.04.2019

__________

41'078.00

36'970.20

81

29.04.2019

__________

44'391.60

39'952.44

83

30.04.2019

__________

51'932.90

46'739.61

104

15.05.2019

__________

53'741.10

48'366.99

191'143.60

172'029.24

98

13.05.2019

__________

138'474.00

124'626.60

103

14.05.2019

__________

86'607.50

77'946.75

116

21.05.2019

__________

72'740.00

65'466.00

297'821.50

268'039.35

82

30.04.2019

__________

49'529.80

44'576.82

87

06.05.2019

__________

84'714.00

76'242.60

89

06.05.2019

__________

32'332.00

29'098.80

93

09.05.2019

__________

53'995.00

48'595.50

97

13.05.2019

__________

54'528.00

49'075.20

106

16.05.2019

__________

89'100.00

80'190.00

107

16.05.2019

__________

25'698.50

23'128.65

389'897.30

350'907.57

84

30.04.2019

__________

80'951.40

72'856.26

88

06.05.2019

__________

71'403.20

64'262.88

90

07.05.2019

__________

30'596.40

27'536.76

95

09.05.2019

__________

153'576.00

138'218.40

108

16.05.2019

__________

109'590.00

98'631.00

446'117.00

401'505.30

109

17.05.2019

__________

__________

48'509.70

43'658.73

48'509.70

43'658.73

92

09.05.2019

__________

105'696.00

95'126.40

101

13.05.2019

__________

95'856.00

86'270.40

105

15.05.2019

__________

95'213.50

85'692.15

113

20.05.2019

__________

98'688.00

88'819.20

118

22.05.2019

__________

100'800.00

90'720.00

496'253.50

446'628.15

127

12.06.2019

__________

120'596.00

108'536.40

128

13.06.2019

__________

86'994.00

78'294.60

130

17.06.2019

__________

108'560.00

97'704.00

316'150.00

284'535.00

3'239'407.30

2'915'466.57

allestendo poi IM 2 e IM 1 delle fittizie fatture all’attenzione

dei loro (riportati in tabella) clienti, senza tuttavia indicare sulle medesime

l’avvenuta cessione del credito alla ACPR 1 ma menzionando di procedere al

pagamento a vista ad __________ alle coordinate bancarie di quest’ultima,

ottenuto indebitamente EURO

2'915’466.57

fatti avvenuti: nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo

reato previsto: art. 146 CP

2.

falsità in documenti (ripetuta)

per avere, al fine di nuocere al

patrimonio altrui o ad altri di diritti di una persona o di procacciare a sé o

altri un indebito profitto,

fatto

attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza

giuridica, e meglio

2.1

agendo

nelle indicate circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1 del presente

AA

confezionato pertanto 43 fittizie

fatture e inserendole unitamente a quelle reali nel bilancio (provvisorio)

2019, facendo risultare in quest’ultimo dei ricavi non corrispondenti al vero,

2.2 il

14.03.2019

a __________, __________, __________,

al fine di ottenere delle linee di

credito in maniera agevolata;

modificando IM 2, a bilancio (2018) le

poste dei transitori attivi e prestiti passivi a breve termine per un importo

di CHF 374'643 e inviando IM 1 tale documento, così modificato, via email agli

istituti bancari di __________, __________ e __________

fatti avvenuti: nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo

reato previsto:

art. 251 CP

3.

riciclaggio

per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo

di cui al punto 1 del presente AA,

compiuto atti suscettibili di

vanificare l’accertamento, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine,

e meglio

in particolare trasferendo IM 1 e IM 2

i proventi di cui al punto 1.

dal conto intestato all’__________ __________

presso __________ e __________ presso __________

trasferendoli sui conti bancari della

società __________ __________ presso __________, a __________, denaro in

seguito prelevato a contati e trasportato in Italia mediante “spalloni”;

fatti avvenuti: nelle

circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: art. 305bis

cifra 1 CP;

Presenti: - il

Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato

IM 2, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 2;

- l’imputato

IM 1, assistito dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- l’avv.

RAAP 1, patrocinatore di fiducia dell’accusatore privato ACPR 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:31 alle ore 16:30.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria,

il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

I fatti sono chiari e lo sono stati praticamente sin dall’inizio.

Ci sono state alcune sbavature, forse più marcate in relazione a IM 2, ma anche

con riferimento a IM 1, in merito al coinvolgimento dell’avv. __________.

Tuttavia gli imputati, in definitiva, hanno ampiamento collaborato. I fatti,

così come sussunti, sono pacifici. La truffa non è stata giudicata come mestiere,

avendo, a mente dell’accusa, visto un comportamento che rappresenta un

tutt’uno, seppur astuto e basato sulla fiducia istaurata nel corso degli anni

che è stata ampiamente tradita. Anche il meccanismo utilizzato difficilmente si

sarebbe potuto scoprire immediatamente. L’agire truffaldino è stato elaborato a

tavolino e a mente della PP è stato forse più IM 2 la mente e IM 1 l’esecutore,

considerato che era IM 2 che sapeva bene come funzionavano questi meccanismi. IM

1, evidentemente, non si è fatto nessuno scrupolo ad adoperarsi a questo agire.

Anche l’avv. __________ ha aiutato ad imbastire il piano B per l’ipotesi in cui

la truffa fosse emersa. Non sempre, fortunatamente, questi agiti pagano e non

certo un fatto simile sarebbe stato sottaciuto da un versamento del 20% del

maltolto, come pensavano gli imputati. Che questi agiti non pagano, i due

imputati oggi lo hanno capito a loro spese, con 6 e 8 mesi di detenzione.

Questo agire ha avuto vita breve, programmato a febbraio 2019 ed interrotto a

settembre 2019. L’accusa rileva anche che ove i due imputati non fossero stati

arrestati, probabilmente avrebbero cercato altre linee di credito. La pena si

commisura sulla gravità della colpa e nei reati finanziari il bene protetto è

il bene economico. Essi hanno una colpa medio grave, l’importo è importante. Ma

oggi c’è un accordo che tacita completamente l’accusatore privato, vi sono dei

pagamenti che non comporteranno ulteriori spese alla giustizia e soprattutto

c’è una persona, IM 1, che ha sofferto circa 8 mesi di detenzione in un periodo

particolarmente difficile. Questi rappresentano un sufficiente deterrente per

l’imputato, considerato che non ha nemmeno potuto vedere né la compagna, né la

figlia. A mente dell’accusa, il carcere di questo periodo conta forse doppio.

Lo stesso si dica per IM 2, il quale è vero che forse ha maggiori

responsabilità, ma è anche vero che è ancora lui che nella sostanza ripagherà

per la maggior parte l’accusatore privato. L’accusa chiede dunque, per

entrambi, una pena parzialmente sospesa, da espiare in ragione di 8 mesi;

§ l’avv.

RAAP 1, rappresentante dell’accusatore privato ACPR 1, il

quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

quando si parla di giustizia penale in ambito finanziario ci sono

spesso delle critiche dovute ai tempi lunghi delle indagini. Oggi la situazione

è completamente anomala, il processo si svolge in meno di un anno dall’apertura

dell’inchiesta per una truffa di 3 milioni effettuata con dolo diretto. La PP è

stata forse modesta nel parlare di un’inchiesta semplice, ma a mente del

patrocinatore dell’AP l’inchiesta è stata ben fatta da tutta l’autorità

inquirente, che ha permesso di ottenere un risultato immediato, e non perché i

fatti erano semplici. Lo stesso si dica per il Tribunale penale che ha fissato

con solerzia il dibattimento. In merito ai fatti, anche da questo punto di

vista siamo di fronte ad una situazione anomala, quasi mai vi sono risarcimenti

totali. Qui, invece, c’è un risarcimento totale. Anche questo deve essere

considerato. Gli imputati hanno sempre manifestato la volontà di risarcire e di

questo l’accusatore privato ne dà atto. Il patrocinatore dell’AP conclude

associandosi alle richieste dall’accusa, chiede il dissequestro degli averi a

favore della parte civile affinché si possa procedere come concordato con le

parti;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

I fatti, come già rilevato, non sono contestati dall’imputato.

Egli è sinceramente dispiaciuto e amaramente pentito per quanto commesso. Ha

interamente ammesso le proprie responsabilità. IM 1 si è anche operato

attivamente per recuperare il denaro malversato. Egli ha versato agli

inquirenti la liquidità che aveva in conti italiani, oltre ai 48'000 CHF che

aveva sul proprio conto personale. Sulla sua vita la difesa riporta che dopo

aver conseguito il diploma di ragioniere, l’imputato ha lavorato come contabile

in diverse aziende commerciali per poi operare all’interno del mondo della

banca ed occuparsi successivamente della ristorazione, ambito che conosce molto

bene. Nel 2004 si è avvicinato al mondo delle materie prime che in principio ha

avuto un discreto successo, ma a seguito della crisi del 2009 la sua attività

ha conosciuto molti bassi. Egli ha poi conosciuto nel frattempo IM 2 e la loro

collaborazione ha portato allo sciagurato accordo tra i due. Essi hanno

crassamente sottovalutato la portata illecita del loro agire, ottenendo

indebitamente una somma molto importante, che hanno inviato su un conto

corrente a __________ per essere poi prelevato e trasportato in Italia.

L’intenzione non era quella di distrarre definitivamente tutto il maltolto, ma

era quello di arrivare ad un accordo con un rimborso parziale prima e totale

poi. Tale piano ha trovato l’appoggio di un bislacco avvocato italiano che

dietro compenso si è proposto di risolvere eventuali problematiche che

sarebbero poi insorte. Un’idea di questo tipo non avrebbe mai avuto successo, a

dimostrazione del fatto che i due imputati non sono dei geni del male, come ben

si evince anche dalle modalità dell’arresto dei due. IM 1 è persona dai

principi solidi e ha immediatamente manifestato l’idea di collaborare. La

mattina dopo l’arresto ha contattato la compagna affinché portasse il denaro

sottratto agli inquirenti. L’atteggiamento tenuto da IM 1 in tutto il

procedimento fa fede di una ferma volontà di volersi ravvedere. Sulla

commisurazione della pena, la difesa rileva che la gravità della colpa è

essenziale per misurare la pena. A qualificare la colpa dell’imputato vi è

certamente la gravità di quanto commesso, evidentemente fatto al solo scopo di

lucro. L’importo della truffa è senza dubbio molto importante. Nel caso

concreto vanno considerati però anche alcuni fattori mitiganti, come

l’incensuratezza di IM 1, l’immediata e ampia collaborazione fornita, il

risarcimento pressoché integrale che rappresenta un concreto segno di

ravvedimento e vale come sincero pentimento ex art. 48 CP. Egli è apparso

sinceramente rincresciuto. L’imputato ha compreso l’enorme errore commesso, è

intenzionato a fare un passo indietro e riabbracciare la propria famiglia

cambiando anche ambito lavorativo. La difesa rileva infine che il comportamento

serbato fin dall’arresto, anche in carcere, è stato esemplare. Egli non è

affatto un incorreggibile criminale. Conclude chiedendo una pena sospesa

condizionalmente come proposto dall’accusa e rileva che la situazione in

carcere negli ultimi mesi è stata molto dura. La difesa chiede, in definitiva,

che la pena non superi i 36 mesi di detenzione e venga sospesa con un periodo

da espiare che sia da equiparare a quello già sofferto. Sulle pretese

dell’accusatore privato si rifà all’accordo stipulato;

§ l’avv.

DUF 2, difensore dell’imputato IM 2, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

IM 2 oggi si è presentato in aula reo confesso e sinceramente

pentito per quanto successo, anche per il fatto di avere deluso l’accusatore

privato nonché la propria famiglia. Il suo arresto, per la madre ha

rappresentato un vero e proprio incubo. La sua famiglia non è riuscita a capire

come il figlio possa avere commesso fatti tanto gravi, ma è lo stesso imputato

che non ha ancora cessato di chiedersi perché sia caduto così in basso,

considerato che egli non aveva alcun bisogno di quel denaro. Egli non è persona

poco intelligente né uno sprovveduto. L’imputato non poteva non sapere che il

sistema della doppia fatturazione era qualcosa che nemmeno doveva essere

immaginata. È stato terribilmente leggero e presuntuoso nel non capire quali

sarebbero state le conseguenze del loro agire. Chiunque minimamente avvezzo ai

meccanismi criminali avrebbe potuto fare meglio degli imputati. Essi non

avrebbero potuto farla franca e la loro astuzia non è nemmeno stata tanto

articolata. Il loro piano era talmente fallimentare che anche un adolescente

avrebbe capito che sarebbero stati scoperti subito. All’epoca per gli imputati

lo scenario peggiore prevedeva un contenzioso civilistico. Essi sono stati

arroganti e supponenti, ma la sicurezza dell’imputato non è strumentale al procedimento

ma frutto di un pentimento sincero. Non può essere dimenticato come l’imputato

si sia presentato spontaneamente allo sportello della Polizia alla ricerca del

coimputato, ciò che ben evidenzia come l’imputato fosse ben tranquillo in ciò

che stava facendo. Egli ha vissuto anche un periodo di depressione che

affrontava lavorando sempre di più. È in questo clima che si è presentata la

necessità di recepire della liquidità attraverso l’ampiamento di una linea di

credito già esistente. L’idea di IM 2 non è mai stata quella di cagionare un

danno definitivo all’accusatore privato, egli era persuaso che con la stessa

società sarebbe stato trovato un accordo. La difesa non vuole mettere in

discussione l’elemento soggettivo del reato prospettato ma chiede di tenere in

considerazione tutti gli elementi mitiganti della posizione dell’imputato. Egli

ha chiesto anche in corso d’inchiesta di compilare le fatture da mandare ai

debitori sempre al precipuo fine di recuperare denaro per indennizzare

l’accusatrice privata. Egli si è sempre mosso in tal senso, ha ordinato anche

la vendita di 75.000 azioni in __________ dando ordine di pagamento a favore

dell’accusatrice privata, arrivando infine all’accordo di totale risarcimento

del danno, per un importo ben maggiore rispetto a quello indicato nell’atto

d’accusa. Tutti questi aspetti devono essere tenuti in debita considerazione.

La colpa di IM 2 è oggettivamente grave e non va sminuita. L’importo oggetto

della truffa è importante, così come lo è il conseguente riciclaggio. A pesare

sulla sua colpa vi è l’unico scopo di lucro per cui egli ha agito. IM 2 non si

trovava affatto in una situazione di indigenza. Gli obiettivi perseguiti

dall’imputato non erano nobili ed erano illeciti, nonostante la sua intenzione

di restituire il maltolto. Dopo l’arresto ha ampiamente collaborato e si è

assunto le proprie responsabilità, nonché l’impegno di risarcire integralmente

l’accusatore privato. La difesa chiede che tutti questi fattori vengano tenuti

in considerazione a valere quali elementi di mitigazione della pena. Egli in

pochissimo tempo ha preso coscienza degli errori commessi. A dimostrazione

della stessa si rileva che in meno di 2 mesi l’inchiesta è stata chiusa. La

totale assunzione di responsabilità di IM 2 è testimoniata anche dalla

difficile e non scontata scelta di rimanere in detenzione per 6 mesi nonostante

i presupposti per una sua scarcerazione vi erano già prima. Sulle ragioni che

l’hanno portato a delinquere, l’imputato non ha mai dato una versione

edulcorata per cercare di sminuire le proprie responsabilità. La difesa chiede

di tenere in considerazione come IM 2 sia stato duramente colpito dalla

carcerazione, soprattutto per la separazione dei suoi figli. È ben vero che

l’amore per i figli non l’ha trattenuto dal commettere i reati, ma è anche vero

che dopo la chiusura dell’inchiesta egli è rimasto in carcere nonostante avesse

ben potuto chiedere di essere scarcerato. IM 2, oltre a risarcire tutto quanto

sottratto all’accusatore privato, è ben disposto a coprire tutte le spese della

difesa d’ufficio e quelle processuali. Chiede dunque che venga riconosciuta

l’attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 CP. Le due condizioni

cumulative, pentimento e risarcimento del danno, sono date. Il contenuto delle

informazioni fornite dall’imputato è elemento rilevante per apprezzare l’animo

del reo e la sua volontà di emendamento. Da ultimo va anche evidenziato come il

suo comportamento, dall’arresto, è sempre stato ineccepibile. Al proposito va

evidenziato come egli non ha mai subito provvedimenti amministrativi o

disciplinari. IM 2 si è attivato per riprendere in mano la sua vita così da

programmare il suo futuro e potersi occupare dei figli. In merito alla

commisurazione della pena, la difesa chiede che sia applicata una pena

parzialmente sospesa con periodo da espiare non superiore a quello già espiato.

La difesa rileva che in futuro chi dovrà indennizzare l’accusatore privato sarà

proprio IM 2, che si è preso a carico tutti i costi accessori, nonostante

l’accordo preveda una responsabilità solidale. La difesa chiede alla Corte di

tenere in considerazione anche questo aspetto. Conclude affermando che qualora

la Corte dovesse ritenere che la parte da espiare debba essere superiore a

quanto già espiato, chiederà che la pena venga scontata con altro tipo di pena

che non sia la detenzione in carcere.

Considerato, in fatto ed in diritto

I. Curricula

vitae degli imputati

1.1. IM

2

Nel corso del primo verbale d’interrogatorio reso alla Polizia il

giorno dell’arresto, IM 2 ha fornito una descrizione della propria situazione

personale e lavorativa, ove ha affermato, tra le altre cose, di avere

inizialmente costituito tre differenti società operanti nel ramo dello

smaltimento dei ______ – __________, __________ e __________ – specificando

altresì di avere ceduto nel gennaio 2019 la società __________ a IM 1, al costo

di CHF 400'000.-, importo che non sarebbe stato ancora pagato da quest’ultimo. IM

2 ha poi affermato di percepire dalla __________ utili tra i CHF 120'000.- e

200'000.- annui, oltre a circa CHF 130'000.- annui derivanti dall’affitto di

alcuni appartamenti in Ticino di sua proprietà:

"

…OMISSIS…

Mi viene chiesto come mai abbia costituito tre società per

svolgere la stessa attività.

Rispondo che ho costituito queste società per clienti italiani che

volevano avere la loro società in Svizzera per operare nel settore dello __________.

Riprendendo il discorso, alla fine questi clienti italiani non

hanno mai concretizzato il progetto e io mi sono ritrovato con tre società che

ho utilizzato per portare avanti l'attività.

ADR che io avevo inizialmente costituito la __________ per me

stesso, come detto per svolgere questa nuova attività. Sono poi entrato in

contatto con due clienti italiani di cui non ricordo il nome che si erano

dimostrati interessati a costituire la loro società in Ticino.

Ho continuato nello __________, nel 2017 la società ha avuto un

incendio, era stato un corto circuito con un quadro elettrico, tutto ciò ha

comportato litigi con le assicurazioni e questo mi ha creato dei problemi di

salute, a tutt'oggi sono ancora in causa con l'assicurazione (__________)

A livello personale sono sposato, ma mi sto separando dal __________

aprile, dall'unione sono nati due figlio di __________ anni e __________ anni.

La mia compagna lavora __________, __________, __________ presso la __________

a __________. Non siamo in buone rapporti, la separazione è stata improvvisa.

Vivono a __________, dove risiedo pure io. lo mi trovo in Ticino, perché sono

stato contattato dal proprietario del sedime per __________ di spostare un

macchinario.

ADR che dopo che sono stato male, ho preso la decisione di non

continuare più l'attività, l'ho venduta a gennaio di quest'anno a IM 1 per

400000 CHF.

Preciso che IM 1 non mi ha ancora pagato l'importo in quanto al

momento e a corto. liquidità. Da parte mia l'ho sollecitato tuttavia per me la

società non aveva più senso, motivo per cui se arriva qualcosa tanto meglio.

ADR che io vivo dell'affitto degli appartamenti in Ticino che mi

frutta ca. CHF 130'000.- annui. Inoltre sono dipendente della società __________

che mi paga uno stipendio annuo che varia a dipendenza degli utili da CHF

120’000 a CHF 200’000”.

(VI PG, 18.09.2019, p. 2-4, allegato al Rapporto d’esecuzione e

trasmissione, AI 50).

L’imputato ha anche dichiarato di possedere, attualmente, oltre

alla __________, altre tre società:

"

Il verbalizzante mi chiede se oltre alla __________ posseggo

altre società.

Rispondo affermativamente. Ho la __________ attraverso la quale ho

investito un fondo __________. Ho la __________, società dormiente che operava

nel settore del __________. Ho la __________, società attiva nel settore delle __________

e la __________ di cui ho già riferito”

(VI PG, 18.09.2019, p. 9, allegato al Rapporto d’esecuzione e

trasmissione, AI 50).

1.1.1.

Al pubblico dibattimento IM 2, in merito al

proprio vissuto, ha confermato le precedenti dichiarazioni ed ha specificato di

essersi laureato in __________ nel __________, di essersi sposato nel __________

e successivamente separato nel __________, nonché di avere due figli piccoli,

di __________ e __________ anni, dei quali ha la custodia nella misura del 50%

e che concorre a mantenere in egual misura. L’imputato ha confermato altresì le

dichiarazioni rese in merito al reddito percepito al momento dei fatti, ovvero

quanto ricavava dalla società __________ e dall’affitto degli appartamenti di

sua proprietà (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento,

25.05.2020, p. 1 e 2).

Con riferimento al periodo successivo alla

scarcerazione, IM 2 ha affermato di avere trascorso le giornate ad accudire i

figli a tempo pieno e di essersi poi, quando questi hanno ripreso l’attività

scolastica, dedicato nuovamente alle sue società, compilando le dichiarazioni

IVA e AVS per i bilanci 2019 e rispondendo alla corrispondenza ricevuta durante

il periodo di detenzione (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del

dibattimento, 25.05.2020, p. 2).

Infine, in merito alle prospettive future, IM 2 ha affermato che:

"

Vorrei poi cessare l’attività della __________ e concentrarmi sul

ramo __________ che conosco bene. …OMISSIS... Vorrei tornare a fare questo qui

in Ticino”.

(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento,

25.05.2020, p. 2).

1.2. IM 1

Nel corso del primo verbale d’interrogatorio reso alla Polizia il

giorno dell’arresto, IM 1 ha fornito una descrizione della propria situazione

personale e lavorativa, ove ha affermato di essere giunto in Svizzera nel 2017

dopo avere incontrato IM 2, dal quale ha poi rilevato la società __________,

attiva nello smaltimento dei _________, al costo di CHF 400'000.- che, a suo

dire, sarebbero stati interamente pagati in tre tranches. L’imputato ha

altresì affermato che all’interno della medesima società vi operava un suo

collaboratore, tale __________.

IM 1, come da sue dichiarazioni, dall’agosto del 2019 non risiede

più in Svizzera, essendo tornato in Italia, a __________, presso l’abitazione

dei propri genitori:

" Mi

viene chiesto di esporre un mio curriculum vitae e la mia situazione personale.

…OMISSIS…

Mi viene chiesto quanto sono entrato in __________ e come ho

sviluppato il commercio

Nel febbraio 2019 ho rilevato la società da IM 2 sottoscrivendo un

contratto di compravendita per la totalità del pacchetto azionario ad un prezzo

di CHF 400'000 che ho pagato in contanti.

ADR che ho consegnato questi a contanti direttamente a IM 2 presso

la residenza del padre a __________.

ADR se non ricordo male ho consegnato EUR 200'000 al momento della

sottoscrizione del contratto nel febbraio 2019 e il saldo è stato da me

consegnato i due tranche pari a EUR 100'000 a metà aprile.

ADR questi soldi li avevo presso la banca __________ a __________

in una cassetta di sicurezza. Preciso che si trattava di risparmi da lavoro e

da "nero".

Preciso che quando ho sottoscritto il contratto con IM 2 io avevo

un grosso fornitore di __________.

ADR oltre ai clienti acquisiti con l'acquisizione della __________,

avevo già dei clienti che ho apportato alla società. Nel corso di questo anno

ho apportato ulteriori 5 o 6 clienti sempre nel ramo __________. Si tratta di

società italiane.

Voglio aggiungere che nei primi sei mesi IM 2 mi ha seguito

nell'attività, soprattutto per quanto riguarda l'attività relativa allo __________.

In particolare c'erano dei problemi con il Signor __________

responsabile/amministratore dello stabile di __________. Proprio per questa

situazione era mia intenzione recarmi presso il suo ufficio a __________ per

cercare di sbloccare la situazione. In particolare c'era un problema con un

muro e comunque io avevo già detto a __________ che era titubante se continuare

l'attività relativa a

__________ anche perché era un po' in crisi. Ricordo che lo avevo

incontrato due settimane fa.

ADR che gli uffici si trovano a __________ dove vi è impiegata una

segretaria di nome __________. Non ricordo il cognome ma __________ è la moglie

del fratello di __________. Per quanto riguarda l'attività della __________ __________.

lo mi occupo alla commercializzazione del __________, lo solitamente lavoravo

per 2 giorni in Ticino mentre il resto della settimana lo passavo all'estero.

ADR che l'appartamento dove alloggiavo a __________ era di

proprietà di IM 2. Ricordo che con al momenta della sottoscrizione del

contratto per l'acquisto della società, e quindi al momenta di inoltrare la

domanda del premesso, IM 2 mi ha proposto di affittarmi questo appartamento.

ADR per quanta riguarda la tenuta della contabilità IM 2 mi ha

seguito durante questo periodo. Preciso che lo ha fatto a titolo gratuito. IM 2

è domiciliato vicino a __________. So che da 3 mesi circa non vive più con la

moglie”.

(VI PG, 18.09.2019, p. 4-6, allegato al Rapporto

d’esecuzione e trasmissione, AI 50).

Nel medesimo verbale, l’imputato, contraddicendo

quanto poco prima riferito, ha poi ammesso che, in realtà, sulla base di

accordi presi con il medesimo IM 2, non ha pagato nulla per il rilevamento

della __________, che egli avrebbe acquisito al fine di garantire la continuità

dell’operatività della società, ritenuto come, nel corso della gestione di IM 2,

le banche stavano chiudendo i conti intestati a quest’ultimo a causa

dell’eccessivo prelevamento di denaro contante:

" Contrariamente

a quanto da me precedentemente affermato, voglio dire che non ho pagato la

somma di EUR 400'000 per l'acquisto del pacchetto azionario della __________ a IM

2.

La verbalizzante mi chiede il motivo per il quale io

non pagato niente per la società.

Rispondo unicamente che IM 2 attraverso la mia

persona voleva separare le attività alfine di ottenere un maggior fido per

incrementare il trading.

IM 2 ha un modo sbagliato di lavorare. Intendo dire

che IM 2 effettuava troppi prelevamenti e gli istituti di credito

sistematicamente gli chiudevano i conti correnti.

La verbalizzante mi chiede se è proprio questo il

motivo per il quale IM 2 mi ha chiamato

Si confermo che IM 2 mi ha chiamato per aiutarlo.

Preciso che IM 2 commercialmente stava morendo, commercialmente parlando, in

quanto gli stavano chiudendo i conti visto che lui effettuava troppi

prelevamenti. Mi ha contattato e mi visto il mio buon nome in questo ambito

commerciale, mi ha chiesto sostanzialmente di entrare nella società Svizzera

dovevo evidentemente intestare la società a me così da poter continuare

l'operatività.

Voglio precisare che gli avevo detto che mi sarei

prestato ma che lui non avrebbe mai più dovuto effettuare prelevamenti in contanti”.

(VI PG, 18.09.2019, p. 9-10, allegato al Rapporto

d’esecuzione e trasmissione, AI 50).

1.2.1. In merito al lavoro svolto presso la società __________, in data

17.10.2019 è stato interrogato anche __________, il quale ha affermato di

nemmeno conoscere IM 1, e di essere stato assunto da IM 2, per il tramite del

fratello __________, con il quale si è sempre interfacciato – anche

successivamente al gennaio 2019, ovvero al momento del passaggio di proprietà –

per il lavoro da svolgere in seno alla società:

"

A domanda rispondo (in seguito ADR) che attraverso la mia

conoscenza di __________ sono venuto a conoscenza che vi era la possibilità di

lavorare per __________ perché il precedente operaio finiva. Dopo un breve

periodo di prova, sono stato assunto.

Mi viene chiesto se conosco __________

Ho conosciuto __________ attraverso il calcio. Se non ricordo male

avevo circa ____ anni e giocavamo entrambi per il __________. Nel tempo la

nostra amicizia si è consolidata, tant'è che sono il suo testimone di nozze.

Mi viene chiesto se conosco IM 2

Nel corso degli anni, attraverso __________ ho conosciuto IM 2 e

tutta la sua famiglia

ADR che il mio rapporto con IM 2 si può definire di amicizia.

Mi viene chiesto chi ha formalizzato la mia assunzione in __________

Rispondo che la trattativa nonché la sottoscrizione del contratto

di lavoro è stata seguita da IM 2.

Mi viene chiesto che ruolo ricopriva IM 2 all'interno della __________.

Penso che, al momento della mia assunzione, lui era il

proprietario e amministratore della società.

ADR che il mio contratto aveva una scadenza trimestrale e preveda

un grado di occupazione del 100%

ADR il mio stipendia è calcolato sulle ore effettive da me

prestate. Posso comunque mediamente indicare uno stipendio medio di ca. CHF

4'000 netti al mese.

ADR che Io stipendio mi veniva accreditato su un conto corrente.

ADR che non so quale società mi versava Io stipendio.

ADR che in __________ ero l'unico dipendente.

[…] ADR che per quanto riguarda l'incasso, facevo un resoconto

settimanale relativo alla quantità di __________ ritirati e di riflesso quello

che avevo incassato.

Preparavo una busta con all'interno il resoconto, le ricevute e i

soldi incassati.

Questa busta la consegnavo a __________ ad __________ o ai suoi

genitori. Preciso che questo modo di lavorare è perdurato per un paio di mesi.

Successivamente

IM 2 mi ha consegnato una tessera bancaria "__________"

intestata alla __________ e mi ha chiesto di procedere al versamento degli

incassi, ciò che normalmente facevo il venerdì o il lunedì. mentre le fatture

le consegnavo quando avevo occasione di vedere IM 2 o __________. Dal giugno

2019 IM 2 mi ha chiesto di ritornare a consegnare i contanti, come in

precedenza, a __________. La tessera di deposito è ancora in mio possesso e

senza alcun motivo specifico, IM 2 non me l'ha mai richiesta. Preciso che in

ogni caso non posso effettuare alcun prelevamento.

ADR che IM 2 ogni tanto passava da __________ a controllare …OMISSIS...

[…] Mi viene chiesto se conosco IM 1

No non conosco questa persona e non ho mai sentito questo nome”.

(VI PG, 17.10.2019, p. 4-6, allegato al Rapporto di

trasmissione, AI 131).

1.2.2. IM 1, nuovamente interrogato sul punto, ha ammesso di non avere

mai conosciuto __________, in quanto questi, a suo dire, si sarebbe occupato

della __________, mansione che non spettava invece all’imputato:

" R confermo di

non avere mai visto __________, lui si occupava della __________, cosa di cui

io non mi occupavo”.

(VI PP, 24.10.2019, p. 2, AI 95).

1.2.3. Solo in sede di confronto tra i due imputati, IM 1 ha ammesso di

essere diventato amministratore della società __________ al solo fine di

procedere con la truffa a ACPR 1, onde evitare a IM 2 di esporsi in prima

persona, considerate le proprietà da lui possedute, e di non avere pertanto

pagato nulla per il passaggio di proprietà:

" Con il tempo

quindi, sia io che IM 2, siccome la __________ era una società in quel momento

ferma abbiamo pensato di impiegare la __________ per avere questa linea di

credito con la ACPR 1 in quanto __________ già operava con la ACPR 1. Io

divento amministratore unico in quanto IM 2 preferiva non avere il suo nome in

quanto aveva proprietà.

[…] ADR che per figurare come amministratore unico

della __________/proprietario della stessa, non avevo pattuito nessun compenso

con IM 2”.

(VI PP, 06.11.2019, p. 2-3, AI 105).

1.2.4. In corso d’inchiesta è poi emersa l’esistenza di altre due

società direttamente o indirettamente riconducibili agli imputati. Si tratta

della società __________, attiva nella compravendita di ____ con sede a __________,

di cui IM 1 è amministratore unico, e la __________, società sempre con sede a __________,

riconducibile a __________, che, come si vedrà, ha svolto un ruolo importante

nella perpetrazione della truffa oggetto d’imputazione.

Con riferimento alla società __________, è stato IM

2 il primo a farne menzione, con riferimento alla quale ha affermato di avere

acquistato Euro 300'000 di _____, utilizzando denaro proveniente, a suo dire,

da un credito acceso presso la banca __________:

" Verso

settembre/ottobre rivedo IM 1 a __________ in quanto spesso mi trovo in Veneto

e preciso che in quel periodo eravamo in contatto quasi quotidianamente, lui

voleva capire come funzionasse e avevamo già effettuato un viaggio a __________,

ma non per conoscere il proprietario della __________ ma per costituire una

nuova società nel settore dei __________. Società da lui costituita e chiamata __________

con sede a __________, preciso che si tratta di una società praticamente

prossima ad essere operativa, mancano solo alcuni dettagli anche solo riferiti

al palazzo queste cose me le ha riferite IM 1, io ho visto una volta l’ufficio

a __________ con lui ed era ancora in cantiere. IM 1 è amministratore unico

della __________, non so quanti soldi abbia dovuto investire nella stessa, da

quanto da lui detto non vi sono altri soci o partecipanti a questa società. La

società doveva occuparsi della compra-vendita di __________, credo di essere

stato uno dei primi sui clienti comprando ca. EUR 300'000.00 di __________. Ho

comprato __________ con un prestito acceso presso Banca __________ nel 2019, in

quel periodo avevo già venduto la __________ a IM 1, ma preciso che non ho

utilizzato i soldi di quanto fatto a danno della ACPR 1 per l’acquisto dell’__________.

L’acquisto dell’__________ è avvenuto tramite bonifico bancario dalla Banca __________

alla __________, aveva un conto a __________ e di questo ne sono certo. Una

volta acquistato fisicamente l’__________, ho dato subito ordine alla __________

di rivendere lo stesso giorno perché non volevo perdere sul cambio. La vendita

è avvenuta a __________. Il contante l’ho ricevuto da IM 1 a __________ ed è

stato poi da me trasferito sulla __________ presso __________ a __________”

(VI PP, 26.09.2019, p. 2, AI 66).

IM 1, in proposito, ha invece affermato che la __________

è stata aperta d’intesa con lo stesso IM 2, il quale avrebbe anzi immesso il

capitale necessario per la sua costituzione, ma che successivamente sarebbe

stata adibita alla compravendita di __________ e, dunque, “non è poi stata impiegata per questo”:

" Voglio dire

che poi nel frattempo ribadisco che IM 2 aveva un problema di contanti, tant’è

che sulle 11 relazioni che aveva in banca gliene erano rimaste 3. Motivo per

cui lui voleva aprire un canale a __________ e da qui la costituzione della

società __________. Siccome IM 2 non poteva evidentemente figurare come

fornitore di sé stesso, ci siamo accordati che io avrei messo il nome e lui il

capitale. Anche perché io all’epoca non avrei mai avuto la possibilità di EUR

60'000.00 che era più o meno il costo di costituzione. __________ non è poi

stata impiegata per questo perché è stato deciso di occuparsi di __________”.

(VI PP, 26.09.2019, p. 2, AI 66).

1.2.5. Anche al

pubblico dibattimento l’imputato è stato interrogato in merito al proprio

vissuto, ove ha ribadito le proprie precedenti dichiarazioni ed ha precisato

che quando lavorava per la società __________ prima dell’arresto, il 90% del

lavoro lo svolgeva in Italia, percependo circa 30/40.000 Euro l’anno, che

rappresentava la sua unica entrata. Egli ha affermato poi di avere una compagna

con cui convive e una bambina di quasi __________ anni (VI dibattimentale,

allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 2).

In merito alla situazione vissuta in carcere,

l’imputato, a domanda del Presidente, ha dichiarato di occuparsi della __________

e di non ricevere visite dal 15 gennaio 2020, a causa della situazione venutasi

a creare a seguito della diffusione del COVID-19:

" Lei è stato

arrestato il 18.09.2019 e dopo un periodo di anticipata espiazione di pena è

stato posto in carcerazione di sicurezza. Mi spiega com’è andata in carcere e

cosa fa?

In carcere all’inizio sono stato al Farera circa 2

mesi e poi sono stato trasferito alla Stampa dove mi hanno dato un lavoro in __________.

Oggi faccio __________. Non ho mai subito sanzioni durante la mia permanenza in

carcere.

Ha ricevuto delle visite?

L’ultima visita risale al 15 gennaio, ho ricevuto la

visita della mia compagna. Oggi le visite sono state ripristinate ma essendo

italiana la mia compagna non può venire qui in Svizzera.

(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del

dibattimento, 25.05.2020, p. 2).

2. Il

rapporto tra gli imputati

In merito alla conoscenza tra i due imputati, IM 2,

dopo aver affermato nel corso del verbale di data 26.09.2019, di avere

conosciuto IM 1 per caso a __________ nel 2017 e di avere da quel momento

instaurato con lui un rapporto di amicizia e, successivamente, anche

lavorativo, nel verbale di data 24.10.2019 ha, invece, ammesso che il

coimputato gli era stato presentato da __________, il quale operava all’interno

della __________, e di averlo quindi coinvolto nelle attività sia della __________

che della __________, in quanto egli aveva “bisogno di lavorare”:

" La

verbalizzante mi chiede di spiegare quando e come ho conosciuto IM 1 e quale

rapporto si è creato tra di noi.

R. IM 1 mi è stato presentato da __________, era la

persona che mi organizzava tutti gli aspetti logistici per la __________. __________

mi dice che IM 1 è fermo da qualche anno e che ha bisogno di un lavoro. Una

volta conosciuto quindi ha iniziato a lavorare con me, lui si occupava della

parte di preparazione della documentazione relativa al trasporto della merce,

questa attività la svolgeva da casa sua in Italia. Per permettergli di lavorare

io gli ho consegnato un apposito programma per la compilazione di __________ e

Allegato 7. IM 1 desiderava imparare come funzionava l’attività ma io in quel

momento necessitavo unicamente di qualcuno che si occupasse della compilazione

dei documenti. Preciso che non esisteva un contratto di lavoro tra __________/__________

e IM 1 in quanto IM 1 non percepiva un salario. Lui lavorava nell’attesa di

avere delle quote della __________ o dell’__________.

ADR che la spartizione di alcune quote sulle

compravendite che effettuava lui, IM 1 percepiva una percentuale ma non saprei

dire che percentuale era. La percentuale veniva consegnata a contanti in

Italia, non ricordo a quanto ammontasse la percentuale. Preciso che la

percentuale veniva suddivisa tra me, IM 1 e __________. Posso dire che io al

mese mi calcolavo uno stipendio di 12'000, __________ 8'000 e IM 1 ca.

5’000/6'000. Il pagamento dello stipendio non era fisso.

ADR che lo “stipendio” a contanti di IM 1 veniva

prelevato da __________.

ADR che i prelevamenti da __________ venivano

effettuati da me o da mio fratello.”.

(VI PP, 24.10.2019, p. 2, AI 95).

Ciò che è stato confermato anche dal medesimo IM 1 a

confronto con IM 2:

" IM 1

Sui miei rapporti con IM 2

R. ho conosciuto IM 2 tramite __________ in quanto

in quel periodo io cercavo lavoro. Ci siamo conosciuti in Italia, a __________

(__________). Ho iniziato quindi a collaborare con IM 2 e __________, non ho

avuto un contratto di lavoro; inizialmente mi son procurato del materiale in

nero del valore di ca. EUR 150'000.00 dopodiché fatto questo “investimento” ho

collaborato nel senso che mi occupavo prima della formularistica (__________ e

Allegato 7), questa mia occupazione la svolgevo in Italia.

ADR che il mio guadagno non derivava dalla

compilazione della formularistica ma dalla vendita del materiale (______) che

avevo procurato inizialmente. Ad ogni nuova operazione che derivava dal mio

materiale io avevo un margine. Parallelamente se c’era bisogno, aiutavo IM 2 in

altre operazioni amministrativa, ad esempio portare documenti a clienti.

ADR che nel primo anno avrò avuto un guadagno di ca.

EUR 30/40'000.00

IM 2:

R. confermo quanto detto da IM 1, anche in relazione

al guadagno”.

(VI PP, 06.11.2019, p. 2, AI 105).

2.1. Tale versione è

stata confermata anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale, in occasione

della quale IM 1 ha precisato anche che la sua conoscenza con __________ risale

al 2004 (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020,

p. 3).

3. I

precedenti penali

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero in

atti (doc. TPC 9), non si evincono precedenti penali a carico degli imputati.

Nemmeno dall’estratto del casellario

giudiziale italiano di IM 1 (doc. TPC 31), emergono precedenti penali a suo

carico.

4. Avvio

delle indagini e circostanze dell’arresto

4.1. In data

20.08.2019, la ACPR 1 nella persona di __________, direttore della società, ha

presentato al Ministero Pubblico denuncia penale nei confronti di IM 1,

titolare della società __________, per i reati di truffa e falsità in

documenti.

4.1.1. ACPR 1 è una

società che si occupa di stipulare contratti di factoring con terze ditte,

attraverso cui si impegna ad anticipare alle medesime una percentuale degli

importi da loro fatturati ai rispettivi clienti, garantendosi poi la cessione a

suo favore delle fatture emesse e il versamento a proprio vantaggio della

totalità delle stesse.

Nel caso di specie, ACPR 1 si era impegnata a

versare immediatamente a favore di __________ il 90% del totale delle fatture

emesse, che sarebbero state poi interamente pagate dal cliente, nella misura

del 100% e nel termine di 90 giorni, alla società di factoring. La differenza,

ovvero il 10%, veniva poi riversata nuovamente a favore di __________, dedotta

la commissione spettante a ACPR 1 pari a 1,90% dell’importo complessivo, che

rappresentava, in definitiva, il suo guadagno.

Per ottemperare agli accordi presi, quindi, __________

avrebbe dovuto emettere la fattura al proprio cliente, con un termine di

pagamento di 90 giorni, menzionando in calce che “in applicazione del nostro

contratto factoring, tutti i diritti di questa fattura sono trasferiti al

nostro partner commerciale ACPR 1”, con l’indicazione dei dati bancari

facenti capo a tale società.

__________, di conseguenza, avrebbe dovuto mandare

copia della fattura a ACPR 1, onde permettere a questa di esperire tutte le

verifiche del caso – come ad esempio di controllare l’effettiva consegna della

merce indicata in fattura – a cui seguiva il pagamento immediato della medesima

fattura a __________.

Il cliente, ricevuta la fattura così impostata da __________,

alla scadenza dei 90 giorni, avrebbe dovuto saldare l’importo dovuto

direttamente alla ACPR 1, la quale poi, come sopra indicato, avrebbe riversato

la differenza ad __________, dedotta la commissione a suo favore.

4.1.2. Nella denuncia

agli atti, ACPR 1 ha rilevato come, nel caso concreto, __________, per la

perpetrazione della truffa imputata, inoltrava a ACPR 1 la fattura contenente

l’indicazione della cessione di credito, mentre al cliente inviava una fattura

diversa, senza l’indicazione della clausola di cessione, con menzione di un

pagamento “a vista” e, quindi, con l’indicazione delle coordinate bancarie

facenti capo ancora ad __________.

In tal modo, __________ incassava dapprima il 90%

della fattura da parte di ACPR 1 e successivamente il 100% della medesima

fattura da parte del cliente.

4.1.3. Secondo la

ricostruzione fornita da ACPR 1, la quale in data 30.01.2019 aveva stipulato

con __________ un nuovo accordo che prevedeva un ampliamento del limite di

acquisto complessivo che veniva portato a CHF 3'250'000.-, secondo questo

sistema sono state inviate 43 fatture per complessivi CHF 3'239'407.-, ed a

tanto ammonterebbe il danno prodotto alla società di factoring e denunciato

alle Autorità.

4.2. Quanto indicato

in denuncia è stato poi ribadito da __________, direttore generale di ACPR 1,

nel corso del verbale di data 23.08.2019, ove ha descritto gli ottimi rapporti

di lavoro in passato intrattenuti con IM 2, a cui è seguito l’ingresso in

società di IM 1. Egli ha altresì specificato che, anche in occasione

dell’ampliamento del margine del rischio, erano state effettuate delle analisi

sulle società a questi facenti capo – ovvero __________ e __________ – che non

avevano riscontrato alcuna problematica:

" ADR che con IM

2 si è creato un rapporto gradevole, mi parla di sua moglie, dei figli, della

casa, una persona gentile. Mi aveva raccontato che ha studiato __________ e poi

ha lavorato per anni presso __________. Mi ha raccontato anche della sua

attività sportiva giovanile, quindi una persona piacevole al colloquio. Nel __________

mi aveva detto che aveva dei problemi di salute, forse di __________ o qualcosa

del genere, lui mi diceva che tutto ciò deriva dallo stress di lavoro, e quindi

mi ha raccontato che aveva ceduto l’operatività della __________ per diminuire

questo stress a una persona che all’epoca non conoscevo ancora. Mi aveva anche

detto chi era, ma non avevo prestato particolare attenzione.

Vorrei sottolineare che per rapporto ad altre

società, la collaborazione con __________ è sempre ottimale in quanto le

fatture erano sempre corredate dalla corretta documentazione doganale. Era

forse uno dei nostri clienti migliori per la precisione della documentazione

che veniva allegata.

[…] Preciso che a novembre 2018 circa mi aveva

riferito che voleva trasferire sulla __________ la cifra d’affari della __________,

e ci ha chiesto quindi di ampliare ancora il margine di rischio. Siamo passati

dunque da EUR 1'500'000.00 a EUR 3'250'000.00. Preciso che anche in

quest’occasione è stata effettuata un’analisi del rischio sia della __________

che anche della __________. Non ho problemi a fornire queste analisi del

rischio.

ADR che i debitori anche nel 2018 erano i medesimi e

l’analisi è stata effettuata anche sulla carta. Noi non avevamo necessità di

andare a vedere il sito di produzione a __________, anche perché i clienti

erano riferiti esclusivamente all’attività del __________ che veniva rifornito

anche da altri paesi, __________ che non veniva immagazzinato in Svizzera. Io

credo che l’idea di IM 2 è stata di farsi conoscere pian piano, le due società,

per poi poter ampliare il margine di rischio che evidentemente all’inizio non

può essere concesso.

Si prosegue quindi la collaborazione, sempre con IM

2 a capo della __________, fino a gennaio 2019. IM 2 quindi a gennaio 2019 mi

riporta nuovamente che non si sente bene di salute, che è stanco e che era

intenzionato a vendere la società __________ a questo IM 1, che si occupava

della gerenza e ci ha spiegato chi fosse. Ci ha quindi mandato la

documentazione che abbiamo prodotto in denuncia. Abbiamo fatto un’analisi anche

su IM 1, anche se non troppo approfondita, nella misura in cui egli è una

persona che ha un permesso B, e, contrariamente al solito, abbiamo, come

società, deciso di continuare la collaborazione anche con IM 1, perché per noi

era importante che i debitori, anche con IM 1, non cambiavano.

Ho conosciuto IM 1 a gennaio 2019. È venuto

accompagnato da IM 2. Mi è parso una persona competente, mi ha raccontato il

suo percorso, aveva un buon curruculum vitae.

[…] ADR che dopo la firma del contratto io non ho

più avuto contatti né con IM 2, né con IM 1, ma questo anche normale perché noi

incontriamo i clienti solo per cambiamenti a livello contrattuale.

Preciso che i contatti in relazione all’acquisto

delle fatture avvengono tramite un programma informatico. Si tratta di un

prodotto ACPR 1, che noi chiamiamo “__________”. Preciso che all’inizio di ogni

collaborazione ci viene scannerizzato il modello fattura di ogni cliente, che

viene quindi programmato nel nostro programma, per cui il cliente potrà

inoltrare 24h su 24h le fatture emesse, con i relativi giustificativi. Il

pagamento avviene quindi lo stesso giorno della ricezione della fattura. Noi

paghiamo, previa verifica della fattura, sempre il 90%”.

(VI PP, 06.11.2019, p. 2, AI 105).

4.3. A seguito della

presentazione della denuncia, il Procuratore Pubblico ha emesso un ordine di

arresto internazionale a carico di IM 1, il quale è stato arrestato in data

18.09.2019 mentre si trovava presso gli sportelli della Banca __________ di __________.

L’imputato è stato dunque tradotto presso gli Uffici

di Polizia per essere sottoposto ad interrogatorio, ove, qualche ora più tardi,

si è presentato spontaneamente IM 2, chiedendo informazioni proprio in merito

al coimputato. Anche quest’ultimo è stato dunque fermato e interrogato.

IM 2 si è presentato presso gli Uffici di Polizia

accompagnato da __________, anch’egli inizialmente fermato ma subito rilasciato

senza essere stato interrogato.

Qualche ora più tardi sopraggiungeva anche __________,

fratello di IM 2, a sua volta fermato, interrogato ed arrestato. Dalla

perquisizione dell’abitazione del medesimo __________, gli inquirenti hanno

rinvenuto Euro 340'950 e CHF 2'148.-, denaro sottoposto a sequestro.

4.3.1. Sin dal primo

verbale reso in Polizia, i due imputati, a stento, hanno fornito le prime

parziali ammissioni. Solo una volta confrontati in corso d’inchiesta con il

materiale probatorio acquisito agli atti, IM 2 e IM 1 hanno interamente ammesso

i fatti, descrivendo anche il ruolo degli altri soggetti che hanno preso parte

alla truffa.

4.3.2. Al termine dei

rispettivi verbali d’interrogatorio, gli imputati sono stati arrestati su

ordine del Procuratore Pubblico, che, al contempo, ha inoltrato l’istanza di

carcerazione preventiva al Giudice dei Provvedimenti Coercitivi (AI 52 e 53),

il quale ha disposto la carcerazione di IM 1 e IM 2 sino al 18 novembre 2019

(AI 61 e 62).

In data 11 novembre 2019, come da richiesta avanzata

dalla difesa, gli imputati sono stati posti in regime di anticipata espiazione

di pena (AI 111 e 112).

In data 16.03.2020 entrambi gli imputati hanno poi

presentato alla Corte giudicante istanza di scarcerazione (doc. TPC 5 e 6) ed

in data 27.03.2020, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha disposto la

scarcerazione del solo IM 2, ritenuta l’assenza dei presupposti di cui all’art.

220 CPP (doc. TPC 14), mentre ha disposto la carcerazione di sicurezza di IM 1

sino al 13 giugno 2020, ritenuta, invece, la sussistenza del pericolo di fuga

in capo al rubricato (doc. TPC 15).

Avverso tale decisione, IM 1 ha presentato reclamo

alla Corte dei reclami penali (doc. TPC 18), il quale è stato respinto in data

24.04.2020 (doc. TPC 32), confermando la sussistenza di un concreto pericolo di

fuga e della proporzionalità della misura cautelare adottata.

5. Le

dichiarazioni degli imputati

Come già rilevato, gli imputati hanno finito per

ammettere le proprie responsabilità, ovvero la truffa posta in essere ai danni

della ACPR 1.

Ciò che caratterizza il caso di specie, è il fatto

che tale illecito è stato commesso sulla base di un piano criminale

preorganizzato nei minimi dettagli, ove ognuno aveva il proprio ruolo ben

definito e per la realizzazione della quale, difatti, i due imputati hanno

costituito una vera e propria organizzazione dedita a tale scopo. Per la buona

riuscita della truffa oggetto di imputazione, i due imputati, al contempo

ideatori ed esecutori materiali, hanno fatto preventivamente ricorso

innanzitutto ad una società compiacente con sede a __________, sui cui conti

bancari sarebbe confluito il denaro ricevuto da ACPR 1, e il cui titolare,

attraverso degli “spalloni” da lui medesimo gestiti, e dietro remunerazione

economica, si sarebbe occupato di organizzare il trasporto del medesimo denaro,

prelevato a contante, da __________ verso l’Italia.

Il duo poteva poi contare anche su di un avvocato

con sede proprio in Italia, il quale, previa richiesta di un’elargizione di

Euro 80'000, avrebbe concorso nella predisposizione della truffa, ideando anche

la finta copertura rappresentata dal contratto di fornitura. Egli, inoltre,

avrebbe dovuto concorrere a stabilire una linea difensiva per i due imputati

una volta scoperto l’inganno.

5.1. L’intera

vicenda è stata ripercorsa e riassunta nel verbale di confronto tra IM 1 e IM 2,

ove i due imputati hanno pienamente ammesso le proprie responsabilità,

indicando nello specifico che nel momento in cui __________ è passata a IM 1,

essi avevano già predisposto la truffa nei confronti di ACPR 1 e, di fatto,

questo passaggio di proprietà rappresenta il primo passo attuativo del piano

criminale.

Per alcuni mesi essi, anche dopo il passaggio di

proprietà, hanno lavorato correttamente con la ACPR 1, al fine di non destare

sospetti e per poi proseguire con l’attuazione del piano prestabilito, ovvero

la doppia fatturazione e l’invio a __________ del denaro ricevuto dalla società

di factoring:

" IM 1:

Su quando è nata l’idea del truffare ACPR 1

R. man mano che ci conosciamo io ho interesse

evidentemente, nel rimane a collaborare con IM 2 e nell’aumentare le mie

competenze e guadagni insieme a IM 2, io e IM 2 entriamo in confidenza. Con il

tempo, e anche perché dettomi da IM 2, inizia un problema di avere

disponibilità di denaro contante in quanto c’era stata la chiusura di un

credito __________ di EUR 700'000.00, la revoca derivava dalla circostanza che IM

2 prelevava a contanti, questo accade nell’autunno del 2018. Alla luce di ciò,

una volta che eravamo a __________ per altri motivi, abbiamo iniziato a parlare

della questione di come avere del credito e nel discorso si è iniziato ad

immaginare come si poteva trovare un credito a costo 0. Con il tempo quindi,

sia io che IM 2, siccome la __________ era una società in quel momento ferma

abbiamo pensato di impiegare la __________ per avere questa linea di credito

con la ACPR 1 in quanto IM 2 già operava con la ACPR 1. Io divento

amministratore unico in quanto IM 2 preferiva non avere il suo nome in quanto

aveva proprietà. L’idea di fondo era appunto che alla fine si sarebbe cercato

di rientrare con il danno che si cagionava a ACPR 1, proponendo delle

restituzioni dilatate, in particolar modo offrendo magari un 20%.

ADR che del progetto che avevamo io e IM 2, ne avevo

parlato con __________ e lui mi aveva detto che era fattibile e che si poteva

rientrando proponendo all’inizio un 20%/30% del danno.

ADR che in quel momento non vi era ancora stata

discussione di formare un contratto di una fornitura fittizia con la __________.

ADR che per figurare come amministratore unico della

__________/proprietario della stessa, non avevo pattuito nessun compenso con IM

2.

Visto il rischio avevamo quindi deciso di ampliare

la linea di credito già esistente con ACPR 1, e chiedere che la ACPR 1

arrivasse sino a 3.2 mio.

IM 2

R. confermo quanto detto da IM 1.

IM 1

Su quando iniziamo

R. all’inizio abbiamo fatto in modo che

l’operatività con ACPR 1 non cambiasse, rispettivamente neppure era cambiata

l’operatività in generale della società, operatività che consisteva nel comprare

materiale tramite dei fornitori sloveni e venduto da __________ ai vari clienti

in Nord Italia. L’unica differenza era che vi era stato un aumento di

clientela.

ADR che il pagamento delle forniture avveniva a

contanti, contante che mi veniva portato da IM 2 che a sua volta lo riceveva da

__________, a tal riguardo venivano emesse delle fatture da __________. Questo

più o meno sino ad aprile 2019.

IM 2

R. confermo quanto detto da IM 1.

ADR che io ho utilizzato le modalità “contante”

stilando delle fatture con __________ quando ho iniziato a collaborare con la ACPR

1, quindi credo nel 2017 circa.

ADR che ho scelto questo metodo del contante in

quanto necessitavo di un nuovo metodo per ottenere del contante, ho quindi

deciso di optare per __________ e quindi passare per __________. Avevo bisogno

del contante in quanto solo in contanti si poteva operare.

ADR che effettuavo il pagamento a contanti perché è

solo così che potevo sincerarmi effettivamente della merce ricevuta, dei

quantitativi ricevuti. Questo l’ho riscontrato dalla prima volta che ho

iniziato ad andare nell’est a procurarmi il materiale.

ADR è corretto che l’idea è comunque nata dalla

necessità di poter ovviare agli ostacoli che aveva posto __________ nel

concedere prelievi a contanti.

ADR che confermo anche quanto dichiarato in merito

alla circostanza “che era più rischioso per me apparire amministratore unico” e

da qui, l’idea di far figura IM 1 amministratore sulla carta

IM 1

A partire quindi da aprile circa, iniziamo quindi ad

effettuare una doppia fatturazione che consisteva nel mandare a ACPR 1 le

fatture corrette dove loro figuravano come beneficiari, mentre al cliente

veniva data una fattura con la __________ (__________, __________) come

beneficiaria. Sostanzialmente una volta che era arrivato il pagamento da ACPR 1,

si inviava poi la fattura la cliente”.

(VI PP, 06.11.2019, p. 2-4, AI 105).

Anche dinanzi al tribunale di prime cure, entrambi

gli imputati hanno interamente confermato i fatti loro contestati (VI

dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 2-3).

5.2. In

merito alla suddivisione del provento della truffa, pari ad Euro 2'915'466.57, IM

2 ha dichiarato che circa CHF 2'300'000.- sarebbero stati impiegati per il

pagamento di debiti della __________, mentre IM 1 ha dichiarato di avere

ricevuto circa Euro 860'000.-, dei quali ne sarebbero rimasti Euro 460'000,

ovvero quelli prelevati dalla cassetta di sicurezza in Italia e sottoposti a

sequestro:

"

La verbalizzante chiede come è stato diviso l’indebito pervenuto

da ACPR 1, ovvero 2'915’466.15

IM 2

R. circa 2 mio. / 2.3 mio li ho impiegati per pagare delle fatture

scoperte di __________, non riuscirei a risalire a queste fatture da me pagate.

La rimanenza l’avevo data a IM 1, ca. 600’000.00

IM 1

R. io ritengo di aver ricevuto da IM 2 ca. EUR 860'000.00; EUR

55'000.00 li ho dati all’avv. __________, ho acquistato materiale per EUR

100/160'000.00 e il resto l’ho depositato in cassetta di sicurezza.

IM 2

R. più o meno può essere corretto, era comunque lui che si

occupava di andare a pagare a contanti la fornitura agli sloveni.

ADR che le azioni presso __________ le avevo acquistate già nel

2018 grazie allo smercio del materiale, i soldi presi da ACPR 1 sono serviti a

continuare lo smercio evitandomi quindi anche di dover disinvestire”.

(VI PP, 06.11.2019, p. 5, AI 105).

5.3. Parte del

provento della truffa, ovvero il denaro contante sequestrato agli imputati, è

già stato restituito all’accusatore privato. Si tratta dell’importo di Euro

340'950 e di CHF 2'148.- sequestri presso l’abitazione di __________ (verbale

di perquisizione e sequestro allegato al VI PG, 18.09.2019, AI 50), nonché

dell’importo di Euro 460'000, denaro consegnato agli inquirenti da __________ e

prelevato dalle cassette di sicurezza depositate presso due istituti bancari in

Italia (VI PG, 19.09.2019, allegato al rapporto di trasmissione, AI 76).

In totale, pertanto, in corso d’inchiesta ACPR 1 ha

ricevuto a titolo di parziale risarcimento danni le somme di Euro 800'950 e CHF

2'148.

6. Il ruolo

di __________ e dell’avvocato __________

6.1. Come già

indicato, per la perpetrazione del piano criminale, i due imputati si sono

avvalsi di una società di __________, la __________ riconducibile a __________,

e di un avvocato stabilito in Italia, il quale ha collaborato attivamente alla

predisposizione del piano. Entrambi i soggetti coinvolti hanno anche ottenuto

del denaro da tale operazione.

6.2. È proprio sui

conti della società __________ che è stato bonificato il denaro provento della

truffa, con ciò rendendosi i due imputati responsabili anche del reato di

riciclaggio di denaro. Tale denaro, una volta giunto a __________, veniva

prelevato a contanti da __________ ed inviato, per mezzo di alcuni “spalloni”

da questi gestiti, fino in Italia, ove veniva poi recuperato da IM 2:

" IM 1

I bonifici ricevuti da ACPR 1 venivano

immediatamente bonificati a __________.

Su come arrivavano i soldi da __________

IM 1

R. da __________ so che i soldi venivano portati via

aereo a __________. Io credo che li portasse __________.

ADR che le fatture da indirizzare ai clienti le ha

allestite IM 2. Penso di averne inoltrate alcune, se non ricordo male ad __________

e alla __________.

IM 2

R. è tutto corretto tranne il fatto che i soldi da __________

arrivavano con gli spalloni di __________ direttamente in Italia, contante che

io ricevevo o all’uscite dell’autostrada a __________, o all’autogrill di __________.

Preciso inoltre che le fatture ai clienti sono state inviate in blocco una

volta ricevuti tutti gli importi da ACPR 1. Voglio dire che IM 1 inviava le

fatture che io preparavo ai nuovi clienti.

ADR che i clienti non hanno notato che nelle fatture

mancava la cessione del credito, l’unica richiesta era perché eravamo in

ritardo nell’emissione delle fatture.

ADR che confermo che con 2 clienti, __________ e __________,

avevo detto di dire che avevano pagato e di mandare la contabile del pagamento”.

(VI PP, 06.11.2019, p. 5, AI 105).

Al pubblico dibattimento IM 2 ha ammesso che __________

è un suo contatto, che conosce dal 2012, il quale avrebbe sempre svolto

l’attività di gestore immobiliare, per poi trasferirsi nel 2015 a __________,

ove, a mente del medesimo imputato, continuerebbe ad occuparsi di gestione

immobiliare (VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento,

25.05.2020, p. 3).

6.3. In merito,

invece, al coinvolgimento dell’avvocato __________, per tutta la durata

dell’inchiesta IM 1 ha tentato di non coinvolgere il legale, affermando di

essersi rivolto a lui solamente in un secondo momento, “a cose fatte”, per

cercare di risolvere la situazione, negando sostanzialmente ogni suo

coinvolgimento nella perpetrazione

della truffa. Solo dopo essere stato confrontato con le numerose e-mail

scambiate con il medesimo avvocato e rinvenute nel telefono cellulare in uso a IM

1, e antecedenti al versamento da parte della ACPR 1 dell’ingente somma di

denaro, l’imputato ha ammesso di essersi rivolto preventivamente al medesimo

legale. Egli, dunque, era perfettamente al corrente non soltanto dei piani di IM

1 – e IM 2 – ma ha anche coadiuvato il duo, ideando la predisposizione di un

finto contratto di fornitura tra __________ e __________ che, in ipotesi,

doveva servire a “giustificare” l’invio a __________ del denaro ricevuto da ACPR

1, evitando, o cercando di evitare, in tal modo, conseguenze penali.

Come sopra già indicato, dalla vicenda in esame

l’avvocato __________ ha percepito Euro 55'000 rispetto agli 80'000

inizialmente preventivati.

" IM 1

Su quanto è intervenuto l’avvocato __________

R. più o meno dall’inizio, quando abbiamo iniziato a

compilare le fatture e circa a fine primavera mi ha detto che dovevamo avere un

contratto di fornitura per giustificare il pagamento __________ e poi una

lettera in cui si contestava le forniture a __________.

Ribadisco che ho pagato a __________, in 3 tranches,

EUR 55'000.00 anche se lui me ne aveva chiesti 80'000.00.

ADR che il contratto tra __________ e __________,

avevo chiesto a IM 2 di darmi un modello che io avrei poi compilato.

ADR che le indicazioni “beneficiario”, “banca” e

“referenza” sono state da me compilate.

Firma sul contratto

R. non sono stato io a fare la firma sul contratto.

IM 2

R. confermo quanto ha detto IM 1 in merito all’invio

del modello, ribadisco che il contratto non l’ho firmato io. Io ho firmato la

lettera di contestazione, si può vedere, anche le firme sono diverse”.

(VI PP, 06.11.2019, p. 5, AI 105).

IM 1 anche nel corso dell’istruttoria dibattimentale

ha ammesso che era lui a tenere i contatti con tale avvocato, al quale,

generalmente, era solito rivolgersi per questioni di natura fiscale e

tributaria. Egli ha nuovamente ammesso, nel caso di specie, di avere interpellato

l’avv. __________ nel momento in cui ha avuto l’idea di truffare la ACPR 1, e

di aver cercato, all’inizio dell’inchiesta, di sminuire il suo coinvolgimento.

L’imputato ha infine affermato di essersi occupato lui di pagare il medesimo

avvocato con parte del provento della truffa (VI dibattimentale, allegato 1 al

verbale del dibattimento, 25.05.2020, p. 3-4).

7. La

ripetuta falsità in documenti

Dalle indagini è emerso altresì che i due imputati,

al fine di ottenere delle linee di credito dagli istituti bancari, hanno

falsificato i bilanci 2018 e 2019 (provvisorio), reato anch’esso ammesso dai

correi.

7.1. In specie, nel

bilancio provvisorio del 2019 sono state inserite le 43 fatture inviate alla ACPR

1 per l’ottenimento del pagamento da parte della medesima società di factoring,

facendo risultare in tal modo ricavi non corrispondenti al vero.

7.2. Inoltre, il duo

IM 2 – IM 1, dopo aver modificato anche il bilancio del 2018, facendo sparire

il debito verso la __________, ha inviato il medesimo bilancio falsificato a

tre istituti bancari (__________, __________ e __________), richiedendo al

contempo a __________ e __________, senza successo, l’apertura di una linea di

credito:

" IM 2

Su quando è stato presentato e in specie a chi il

bilancio per ottenere una linea di credito

R. preciso che a maggio/giugno con IM 1 si è

discusso di avere altre linee di credito per lavorare, quindi io ho inviato a IM

1 un bilancio in cui debiti e crediti si annullavano a vicenda.

Mi vengono mostrati i 2 bilanci già mostratemi nel

corso del verbale del 24.10.2019 (allegati E e D della Nota all’incarto)

R. per quanto attiene il bilancio per il 2018 non

era indicato il prestito alla __________, e rispettivamente erano indicati più

acquisti e vendite, e meno liquidità, lo stesso dicasi per il bilancio 2019.

Mi viene fatto prendere atto che invio l’11.03.2019

a IM 1 il bilancio 2018 in questione dicendogli “questo è il bilancio per __________,

dimmi se riesci a modificare le cifre almeno ti dico cosa fare”.

R. con __________ non volevamo ottenere niente, era

semplicemente per rimettere in ordine, nel senso che __________ aveva pagato il

debito con __________.

IM 1

Mi viene fatto prendere atto che invio in data

14.03.2019 a __________, al consulente __________, il bilancio revisionato __________

scrivendo “spero che i dati siano soddisfacenti per accedere alle linee di

credito e al finanziamento dei macchinari come già discusso”

R. l’idea alla base era di finanziarci così come

fatto con ACPR 1, ovvero avere dei soldi per i macchinari e una linea di

credito per l’acquisto di materiale. Ero al corrente che il bilancio veniva

“abbellito” per avere linee di credito.

ADR che io non ho letto lo scritto di __________

allegato che attestava che era tutto corretto.

La verbalizzante mi contesta anche la mail del

14.03.2019 a __________ con lo stesso contenuto di quella di __________

R. era per lo stesso motivo

IM 2

ADR che __________ non era al corrente che avevo

modificato 2 voci di bilancio, diminuendo il debito verso __________ e

togliendo i soldi che c’erano nell’attivo. Il risultato alla fine del bilancio

era comunque uguale.

La verbalizzante mi chiede perché farlo se rimane

uguale

R. perché non si vedeva che vi era un debito.

La verbalizzante mi chiede come mai inoltrare altre

Considerandi

2.

richieste per ottenimento di linee di credito quando era già in atto la

truffa di ACPR 1

R. non era per fregare le banche, era semplicemente

per abbellire il bilancio perché non si vede più il debito. Penso non sia stata

concessa la linea di credito in quanto non è piaciuto il progetto degli ________.

IM 1

Mi ricordo che ero stato chiamato dal consulente di __________,

non era più __________, che non era concessa la linea, non mi ha spiegato il

perché ma mi ha detto se potevo passare nella filiale di __________ e allora

all’occasione gli ho detto “allora vengo a chiudere il conto”. Non sono più

comunque passato presso la filiale. __________ non mi ha invece dato risposta.

ADR che non ricordo come si chiamava il consulente

di __________.

IM 2

La verbalizzante mi chiede come mai anche nel

computer è stato trovato un bilancio di __________ non corrispondente a quello

revisionato

R. ritengo per avere delle linee di credito che però

non ho ottenuto.

ADR che con questi bilanci “abbelliti” c’erano più possibilità

di ottenere linee di credito rispetto a mostrare il bilancio con le voci reali”.

(VI PP, 06.11.2019, p. 6-7, AI 105).

8.

Diritto

e accertamenti della Corte

a. Giusta l’art.

146.

cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena

detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando

cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore

inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.

Ai sensi dell’art. 146 cpv. 2 CP la pena è una pena detentiva sino a dieci anni

o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole

fa mestiere della truffa.

Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia é

ammessa se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari

manovre fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false

indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente

esigibile dalla controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che

questa vi rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV

256, 128 IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno

astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto

se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano

tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito

critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa

quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia

le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere

verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno

(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).

Qualora sussista un tessuto di menzogne o di

stratagemmi fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la

verificabilità (DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi

poteva evitare l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV

18, 126 IV 165; STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo

2006) anche se vi è da precisare che il principio secondo cui la

corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto

e quindi all’impunità dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma

soltanto nei casi in cui alla stessa vittima può essere fatto carico di aver

disatteso, nelle concrete circostanze in cui si è verificata la fattispecie e

tenuto conto del suo grado di preparazione, le più elementari misure di

prudenza. In altre parole se, da una parte, non è necessario né determinante

che la vittima, alfine di evitare l’errore, abbia usato la massima diligenza ed

assunto tutte le misure di prudenza che si imponevano, dall’altra parte

l’astuzia è esclusa se la vittima non ha osservato le misure fondamentali di

prudenza (Arzt in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,

Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,

Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV

28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007 e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006).

L’attitudine sconsiderata della vittima, il suo essere poco accorta, inesperta,

credulona od anche solo motivata dal desiderio di guadagno può essere

d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno astuto soltanto nel caso in cui la

stessa non si trovi in una condizione d’inferiorità rispetto all’autore. Non in

ogni caso la dabbenaggine della vittima comporta perciò l’automatica

assoluzione dell’autore. Decisiva è la situazione concreta, segnatamente

l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in cui l’autore la conosce

e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006 del 6 novembre 2006).

Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto

il reato presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar,

Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146;

Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad

art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in

Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss.

ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208

ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002,

vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale (Arzt, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 86 ss. ad art.

146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 212 ss.;

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I,

n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del patrimonio sotto forma

di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei passivi, di un non-aumento

degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi (DTF 122 IV 281 consid. 2a,

121.

IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra la disposizione patrimoniale

e il danno (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike,

Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad art. 146).

Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore

deve consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di

conseguire un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche

alla realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque

sufficiente (Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn,

Basilea, 2007, n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess,

Zurigo 2008, § 18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions

en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).

L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è

necessario che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146;

Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten

gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).

b. Giusta l’art.

251.

CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di

nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento

vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano

autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare

in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o

fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa disposizione non reprime solo la

falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un

documento dal falso contenuto (falso ideologico).

Sono segnatamente documenti tutti gli scritti

destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).

La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un

fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello

scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è

riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF

132.

IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar,

StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4).

Anche un documento non valido o nullo a causa di

vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog,

op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4; Trechsel/Erni, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, San Gallo 2013, n. 8, pag. 1131 ad vor art. 251). In questo

caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione

giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 30 ad art. 110 cpv. 4).

La falsificazione in senso proprio (falso materiale)

implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde

all'autore apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento

trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167

consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; 6B_334/2007

dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che

sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del

documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).

Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non

corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il

documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo

autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130

consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid.

6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore.

Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les

infractions en droit suisse, Berna 2010, n. 109 ad art. 251).

Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige

che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore

probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una

garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un

carattere probante particolare (DTF 138 IV 130 consid. 2.1; 209 consid. 5.3;

132.

IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV

65.

consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid. 2c).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto

rispetto al caso di falso materiale, è giustificata dal principio secondo cui è

maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere

ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si

può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF

6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., n. 129 ad art.

251).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata

che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di

convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid.

2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la

veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17

consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e

dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130

consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).

Il TF ha già avuto modo di stabilire che un

contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti

hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non

che il contenuto delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La

situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni

concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV

273.

consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011

del 26 settembre 2011 consid. 2.2; 6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3;

6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile

2011.

pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2).

La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque,

in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di

particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli

conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV

131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante

(“garantenähnliche Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio

un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, op. cit. n. 48 e segg.

ad art. 251; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata),

di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132

IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF

6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; 6B_812/2010 del 7 luglio 2011

consid. 5.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6; 6B_367/2007 del 10

ottobre 2007 consid. 4.2).

Una tale posizione è data quando l’estensore del

documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque,

particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò

implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del

documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit

suisse, n. 139 ad art. 251).

Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice

partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un

garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136).

La natura di documento di uno scritto - o meglio, la

sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un

documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni

suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid.

2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610).

Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di

principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto

attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi

contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di

chi contraffà un tale atto (DTF 138 IV 130; 121 IV 131 con svariati altri

esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid.

3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii), oppure può

essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista

carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF

114.

IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art.

251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è

considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un

architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF

131.

IV 125 consid. 4.5).

Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela

nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die

Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der

Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb

restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165

consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui

che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore),

per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero firmato dal

rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità in

documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).

Vi è uso di un documento falso (falso materiale o

ideologico) quando quest’ultimo viene presentato alla persona che l’autore

vuole ingannare; è sufficiente che il documento falso sia entrato nella sfera

d’influenza della vittima, ovvero che essa lo abbia ricevuto; non è necessario che

la vittima ne abbia preso conoscenza (B. Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 89; Stratenwerth/Bommer,

Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen

Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 52). Perché l’infrazione sia

consumata, non è necessario che il destinatario sia stato ingannato (B. Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 92;

Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten

gegen Gemeininteressen, 6. edizione, Berna 2008, § 36 n. 18). L’uso di un

documento falso può essere ritenuto unicamente a titolo sussidiario, ossia se

l’accusato non è perseguibile per una delle altre varianti dell’art. 251 CP (B.

Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, art. 251 n. 94);

la fabbricazione del documento falso assorbe l’uso dello stesso (DTF 120 IV 122

consid. cc).

Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è

punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è

sufficiente (DTF 138 IV 130 consid. 3.2.1 pag. 140; 135 IV 12 consid. 2.2 pag.

15; Boog, op. cit., n. 86 ad art. 251).

L’intenzione deve portare su tutti gli elementi

costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o

accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei

casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale

circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011

consid. 1.3; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251, Boog, op. cit, n. 87-89, ad

art. 251).

L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al

patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa

consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo

perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.

1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., n. 173

e segg ad art. 251 CP, Boog, op. cit., n. 90 e segg. ad art. 251).

L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione

dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53

consid. 1.3.; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251). L’intenzione di ingannare

è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario

sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del

documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento

giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., n. 88 ad art. 251).

Non è necessario che l'autore intenda usare

personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti

che un terzo ne faccia un uso ingannevole (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011

consid. 1.3; DTF 135 IV 12 consid. 2.2; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251;

Boog, op. cit., n. 87-89 ad art. 251). Il giudice deve esaminare la conoscenza

dell’autore per poter concludere che egli ha accettato una falsità in

documenti. L’importanza della messa in pericolo degli interessi altrui, il

rischio concreto del verificarsi del risultato, come pure i motivi che possono

aver indotto l’autore ad accettare il rischio, possono costituire dei motivi di

accettazione (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3).

c. Per l'art. 305bis

cpv. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o

dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale

qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria. Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile

anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché costituisca reato

anche nel luogo in cui è stato compiuto. La fattispecie di riciclaggio di

denaro presuppone quale reato a monte un crimine (art. 305bis cpv. 1 CP). Come

rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la questione di sapere se il reato a

monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve essere esaminata secondo

il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa; sentenza 6B_718/2010 del 18

ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD I-2012 pag. 217 segg.).

In considerazione del suo carattere accessorio, la

fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione

dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza

dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La

giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a

monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le

circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali

provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei

fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1

consid. 4.2.2;120 IV 323 consid. 3d).

Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la

sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di

un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque

punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo

scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare

in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di

stupefacenti e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di

riciclaggio di denaro (DTF 127 IV 20consid. 3b).

Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere

l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà

vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso

di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne

le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211consid. 2e; 119 IV 242

consid. 2b).

8.1

I fatti

indicati nell’atto d’accusa sono ammessi e riconosciuti dagli imputati, oltre

che provati attraverso numerosi riscontri e, anche dal profilo giuridico, la

Corte non rileva questioni meritevoli di dover essere trattate, con la

conseguenza che l’atto d’accusa è stato integralmente confermato.

La questione, pertanto, attiene alla sola

commisurazione della pena.

8.2

Si rileva già

sin d’ora che nelle more del procedimento, le parti hanno istaurato fruttuose

trattative volte al risarcimento del danno, sulla cui concretizzazione si dirà

più avanti.

9.

Commisurazione

della pena

d. Per l’art. 47

cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto

della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv.

1.

CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione

della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che

codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di

criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze

legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo

(subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che

corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la

possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la

lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e

contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF

127.

IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid.

2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del

codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale

sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008.

consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato,

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così

come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno),

della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

6.

consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore

ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve

essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

9.1

La colpa degli imputati, sia

dal profilo oggettivo che soggettivo, è grave.

9.1.1

Determinante sulla colpa, dal

punto di vista oggettivo, è sicuramente l’entità del danno, avendo il duo IM 2

– IM 1 con il proprio agire, arrecato un pregiudizio complessivo alla vittima

di ben Euro 2'915'466.57, così come di rilievo è la determinazione a delinquere

dimostrata nell’agire degli imputati e rimasta ben salda per un lungo periodo

di tempo prima dell’esecuzione concreta del piano truffaldino.

Gli imputati, difatti, hanno agito su un arco di tempo di ben 6

mesi, senza mai recedere dai propri intenti, sfruttando senza remore il

rapporto di lavoro coltivato da IM 2 nel corso degli anni con la società ACPR 1,

al fine di indurla ripetutamente nell’inganno.

Ancora dal profilo oggettivo, quale ulteriore fattore di aggravio,

va altresì considerato l’elemento internazionale della truffa, a dimostrazione

della determinazione a delinquere degli imputati, dal momento che quando si

valicano i confini nazionali per la commessione di un reato, si spendono

maggiori energie criminali.

A ciò aggiungasi, quale aggravante,

il concorso di reati (non soltanto ideale). In effetti gli imputati non hanno

lesinato sforzi nell’occultare il maltolto, inviandolo dapprima su una

relazione bancaria di una società compiacente con sede a __________, per poi

farlo rientrare in contanti passando attraverso l’Italia. Essi erano altresì

pronti a perpetrare i medesimi illeciti nei confronti di __________ e __________,

a cui hanno sottoposto della documentazione falsa al fine di “finanziarci così come abbiamo fatto con ACPR 1”.

Si rileva, pertanto, che gli

imputati si sono fermati soltanto a seguito della denuncia presentata dal

rappresentante della ACPR 1 e del successivo intervento degli

inquirenti.

9.1.2

A qualificare la colpa degli

imputati da un punto di vista soggettivo, vi è il fatto che essi non hanno

agito da sprovveduti, ma, al contrario, hanno agito per dolo diretto, con

premeditazione, scaltrezza e professionalità.

IM 2 e IM 1, in modo accorto, hanno curato il piano truffaldino

nei minimi dettagli, assoldando anche terze persone con base al di fuori del

territorio elvetico, ed aventi ciascuna un ruolo ben determinato e propedeutico

alla buona riuscita della truffa.

Con il sistema della doppia fatturazione, essi hanno sottratto

alla società di factoring il massimo che potevano sottrarre, avendo stipulato,

prima del compimento della truffa ed al fine di porla in essere, un nuovo

accordo con ACPR 1 che prevedeva un ampliamento dei limiti

contrattuali, rispettivamente del margine di rischio, passato da CHF 1'500'000

ad CHF 3'250'000, corrispondente all’importo indebitamente incassato ed inviato

a __________.

A dimostrazione della pervicacia dell’agire del duo, va detto che

dopo aver ideato il piano, essi, per un certo lasso di tempo, hanno continuato

a lavorare normalmente con la ACPR 1, onde non destare sospetti,

anche successivamente all’ingresso all’interno di __________ di IM 1, e poter

poi attuare più efficacemente la truffa.

Non vi è dubbio che gli imputati hanno agito con dolo diretto e

con l’unico intento di arricchirsi indebitamente a scapito della vittima. Essi

avevano pure previsto che, una volta scoperti, avrebbero restituito

immediatamente solo una parte del maltolto, trattando poi, da una posizione di

forza, la restituzione di parte del resto, con l’obiettivo di trarre in tal

modo il massimo del profitto possibile. Non si è trattato, quindi, come

talvolta ci si confronta nell’ambito dei reati finanziari e, più nello

specifico, nelle condotte truffaldine, di un sistema di “buco tappa buco”,

ritenuto come non vi era alcuna esigenza per il duo IM 2 – IM 1, e men che meno

per quest’ultimo che in Svizzera non aveva alcun interesse e che si è inserito

nel circuito economico elvetico al solo scopo di commettere un crimine, di

recuperare del denaro al fine di tamponare una pregressa precaria situazione

economica in cui versava una delle società a loro riconducibile. I due hanno

agito dunque esclusivamente per indebito e puro arricchimento a scapito di

terzi.

Entrambi, senza remore, hanno fatto ricorso alle proprie conoscenze

in Italia piuttosto che a __________, rispettivamente alle proprie società già

attive, mettendole a completa disposizione per la realizzazione del piano.

9.2

Di gravità non

certo trascurabile, quantomeno per la reiterazione ed in quanto parte

fondamentale del piano truffaldino, v’è il riciclaggio di denaro, attraverso il

quale i due imputati riuscivano ad occultare l’illecita provenienza del denaro,

che veniva dapprima inviato su relazioni bancarie a __________ e qui prelevato

da una persona di fiducia di IM 2 e IM 1 che, dietro compenso, organizzava

anche il trasporto del contante in Italia attraverso degli “spalloni”, da

questi reclutati e gestiti.

9.3

Così come

tutt’altro che trascurabile, ed anzi ben esplicativa della incessante propensione

all’inganno del duo, vi è il reato di falsità in documenti. I due imputati, non

contenti di aver truffato una società di factoring per circa 3 milioni di

franchi, si sono resi altresì responsabili dell’alterazione del bilancio del

2018.

e di quello – provvisorio – del 2019, al fine di cercare di ottenere

indebitamente, senza riuscirci, l’apertura di un’altra linea di credito presso

alcuni istituti bancari. Fattispecie che si pone ai limiti della tentata

truffa.

V’è ancora da rilevare, sempre a sfavore degli

imputati, che essi, come già rilevato, pur a fronte della collaborazione

fornita in corso d’inchiesta, si sono fermati dal loro agire votato

all’indebito arricchimento, soltanto con l’arresto.

9.4

IM 2, rispetto

a IM 1, ha avuto il ruolo principale come ideatore del piano, oltre ad essere

stato l’autore diretto del riciclaggio, prima con l’invio del maltolto a __________

tramite bonifico bancario e poi con le numerose trasferte in Italia, a __________,

per recuperare il denaro in contanti. A ciò aggiungasi che IM 2 non si trovava

certo in particolari difficoltà economiche, considerato che al momento dei

fatti egli, dalle proprie attività, percepiva oltre 300'000.- CHF l’anno, col

che se ne desume che egli ha agito esclusivamente per puro lucro.

Al contrario, le condizioni economiche di IM 1 erano

senz’altro meno agiate, ed egli ha pure sofferto maggiormente, rispetto al

correo, la carcerazione di sicurezza.

Da ciò ne deriva che, al netto delle circostanze

attenuanti di cui si dirà di seguito, per IM 2 si giustificherebbe una pena

detentiva superiore a 4 anni, mentre per IM 1 una pena detentiva di poco

inferiore a 4 anni.

In definitiva, solo e soltanto la sottoscrizione

dell’accordo in atti e la concretizzazione del risarcimento, che configurano l’attenuante

specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP, ha permesso alla Corte

di contenere la pena entro i 36 mesi, con la concessione di una sospensione

condizionale parziale.

E questo sia detto chiaro, non certo, con

riferimento a IM 2, per il fatto che abbia accettato di andare, in un primo

tempo, in anticipata espiazione di pena pur potendo uscire dal carcere dopo un

paio di mesi soltanto, come sostenuto dalla difesa al dibattimento, in quanto

egli sapeva perfettamente che sarebbe stato confrontato ad una pena ben

superiore ai 24 mesi, e quindi ad una pena, nelle migliori delle ipotesi, solo

parzialmente sospesa. Da questo punto di vista, per la Corte, si è trattato

soltanto di un mero calcolo opportunistico, tant’è che alla scadenza dei 6 mesi

di detenzione, il medesimo IM 2 ha subito postulato, ed ottenuto, la sua

scarcerazione.

9.5

In favore degli accusati, la

Corte ha tenuto conto della collaborazione fornita, mitigata dal fatto che,

inizialmente, entrambi hanno cercato di occultare il coinvolgimento dei

soggetti che li hanno coadiuvati nel compimento della truffa.

A favore degli imputati, in punto alla volontà di emendamento, è,

come detto, altresì considerato il cospicuo risarcimento che essi si sono

impegnati a versare a favore dell’accusatore privato. Al riguardo si rileva che

i medesimi imputati si sono resi disponibili a risarcire ACPR 1 già in corso

d’inchiesta, motivo per cui sono intercorse delle trattative tra le parti in

causa, per il vero, non facili, considerato che il denaro a disposizione dei

medesimi imputati per la gran parte era depositato su conti correnti intestati

a società, con le conseguenti problematiche in ordine alla tutela dei creditori

delle società medesime.

9.6

IM 2, rispetto

a IM 1, tuttavia, beneficia maggiormente degli effetti del risarcimento,

avvenuto in maggior parte attraverso averi nella sua disponibilità, almeno

formale, oltre che essersi pressoché interamente accollato anche il pagamento

delle spese di giustizia – compresa la nota professionale della difesa di IM 1

– di guisa che le rispettive colpe si compensano, consentendo alla Corte di

pronunciare una pena identica per entrambi.

Per tenere conto della colpa comunque grave degli

imputati, la quota parte di pena da espiare per entrambi è fissata in 9 mesi. IM

1, in Svizzera non ha alcun legame né interesse che non sia legato al

compimento della truffa, e rilevata pertanto la sussistenza di un concreto

pericolo di fuga, è posto in carcerazione di sicurezza fino al 17

giugno 2020, data per la quale, al netto di eventuale impugnativa, è ordinata

la sua scarcerazione.

9.7

In definitiva, ritenuto tutto

quanto sopra considerato e tenuto altresì conto del concorso dei reati, IM 2 e IM

1.

sono stati condannati alla pena detentiva di 36 mesi. L’esecuzione della pena

detentiva, per entrambi, è sospesa in ragione di 27 mesi, con un periodo di

prova di 2 anni. Per il resto è da espiare.

10.

Risarcimento

dell’accusatore privato e sequestri penali

10.1

Gli

imputati, come ribadito anche al dibattimento ove è stato depositato l’accordo

firmato da tutte le parti (doc. TPC 42 e doc. dib. 3), si sono impegnati a

risarcire all’accusatore privato ACPR 1 l’importo di Euro

3'250'000, nelle modalità ivi indicate, in parte già versato. Come

rilevato, difatti, in corso d’inchiesta all’accusatore privato è stato versato

il denaro contante sequestrato ai due rubricati e pari a complessivi Euro

800'950 e CHF 48’000.-.

10.1.1

IM 2, proprio in

vista del cospicuo risarcimento del danno a favore di ACPR 1, ha incaricato

l’avv. __________ di recuperare i vari crediti delle sue società e destinarli

alla società di factoring. Al riguardo in data 20.02.2020, il medesimo

legale ha comunicato che sui conti correnti intestati alla società __________

vi sono complessivamente circa CHF 2'000'000.-, rilevando altresì come né __________,

né __________ hanno debiti in escussione, allegando al riguardo i rispettivi

estratti del registro delle esecuzioni (doc. TPC 4). Di conseguenza, a mente

del medesimo patrocinatore, tali fondi potrebbero essere interamente destinati

al risarcimento a favore dell’accusatore privato, senza con ciò arrecare danno

ai creditori delle suddette società. Così è stato.

10.2

Con l’accordo delle

parti, la Corte ha quindi ordinato il dissequestro, nelle mani dell’avv. RAAP 1,

a favore di ACPR 1, di tutte le relazioni bancarie intestate alla __________,

ben nove, per un ammontare complessivo di CHF 2'044'214.99.

10.2.1

È stato

poi ordinato il dissequestro della relazione bancaria __________ intestata alla

società __________ presso __________, come d’intesa tra tutte le parti

(richiesta di dissequestro allegata a doc. TPC 21).

10.2.2

È stato

ordinato il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento di tasse di

giustizia e spese procedurali, ivi comprese i costi per le difese d’ufficio,

delle cinque relazioni bancarie intestate ad __________, per complessivi CHF

63'506.32.

10.2.3

Nei confronti di tutte

le altre relazioni bancarie sottoposte a sequestro, e come nel dettaglio

indicato all’interno del dispositivo della sentenza al punto 3.4, è stato

ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della sentenza.

10.3

Con riferimento,

invece, agli oggetti in sequestro, (“Oggetti e valori patrimoniali

sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP)”, pag. 5 e 6), è stato ordinato:

10.3.1

il dissequestro a favore di IM

2.

del cellulare iPhone 7 nero e del PC HP Pavillon (rep. 75779 e 75818);

10.3.2

il dissequestro a favore di IM

1.

del cellulare iPhone 8 bianco, iPhone X nero, iPhone X SE nero e del PC

portatile grigio (rep. 75775, 75776, 75777 e 75778);

10.4

In applicazione dell’art. 192 cpv.

1.

CPP, nei confronti di tutti gli altri oggetti in sequestro è stato, infine,

ordinato il mantenimento agli atti.

11.

Le note

professionali e le spese di giustizia

e.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio

è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone

in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto

è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto

regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso

della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione,

di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art.

6.

cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del

10.

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

11.1

La

nota professionale dell’avv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico

dibattimento, è stata approvata per fr. 11’616.52, comprensiva di onorario e

spese.

IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo

di fr. 26'904.67, comprensivo anche della nota d’onorario già tassata dal

Procuratore Pubblico in data 20.11.2019 (AI 118) (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.2

La

nota professionale dell’avv. DUF 2, adeguata alla durata del pubblico

dibattimento, è stata approvata per fr. 15’470.30, comprensiva di onorario e

spese.

IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo

di fr. 15’470.30 (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.3

IM 2 e IM 1 sono altresì

condannati, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento della tassa di

giustizia, quantificata in fr. 5'000.-, e delle spese processuali.

visti gli art. 12, 40, 43, 44,

47, 48, 49, 51, 70, 146, 305bis, 251, CP;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG

sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 2 e IM 1 sono autori colpevoli di:

1.1

truffa

per avere, in correità tra loro,

nel periodo dal 01.02.2019 sino al luglio 2019, a __________, __________,

__________ e altre imprecisate località, per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, ingannato con astuzia la società di factoring ACPR 1, e

meglio:

dopo che IM 1 ha assunto la carica di amministratore unico della

società __________, al fine di tutelare le proprietà di IM 2, precedente

amministratore unico, e già in esecuzione del piano truffaldino, stipulato con

la società di factoring un nuovo contratto che prevedeva un limite di acquisto

complessivo innalzato a CHF 3'250'000.-, e, di conseguenza, allestito delle

false fatture inviate ai propri clienti senza l’indicazione della cessione del

credito a ACPR 1, ottenendo in tal modo, indebitamente, il pagamento delle

predette fatture sia da parte dei clienti che dalla società di factoring (nella

misura del 90%), inducendo tale società ad atti pregiudizievoli al patrimonio

proprio per un ammontare complessivo di Euro 2'915’466.57;

1.2

ripetuto riciclaggio

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto

1.1, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento, il ritrovamento o

la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provengono da un crimine, e,

meglio, per avere trasferito mediante bonifico bancario i proventi di cui al

punto 1.1 sui conti della società __________, con sede a __________, denaro poi

prelevato a contanti e trasportato in Italia;

1.3

ripetuta falsità in

documenti

per avere, al fine di procacciare a sé o altri un indebito

profitto,

fatto attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio:

1.3.1

agendo nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. allestito ed inserito 43

false fatture nel bilancio (provvisorio) 2019, facendo in tal modo risultare

ricavi non corrispondenti al vero;

1.3.2

il 14.03.2019 a __________, __________,

__________, modificato nel bilancio 2018 le poste dei transitori attivi e

prestiti passivi a breve termine, per un importo di CHF 374'643, ed inviando

tale documento a tre diversi istituti bancari al fine di ottenere delle linee

di credito in maniera agevolata;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza, avendo

entrambi gli imputati dimostrato sincero pentimento:

2.1

IM 2 è condannato alla pena

detentiva di 36 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.1.1

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 2 è sospesa in ragione di 27 (ventisette) mesi, con un

periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

2.2

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 36 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.2.1

L’esecuzione della pena

detentiva inflitta a IM 1 è sospesa in ragione di 27 (ventisette) mesi, con un

periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.

3.

Con riferimento alle

relazioni bancarie sottoposte a sequestro (i saldi indicati sono al 22.05.2020,

doc. TPC 43), è deciso quanto segue:

3.1

È ordinato il dissequestro,

nelle mani dell’avv. RAAP 1, a favore di ACPR 1, delle seguenti relazioni

bancarie, in esecuzione dell’accordo di risarcimento del 18.05.2020 (allegato a

doc. TPC 42):

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo di CHF 122'291.36;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo di CHF 617'400.-;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo di CHF 6'818.-;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo di CHF 249'761.97;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo di CHF 515.35;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo di CHF 1'020'840.95;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo di CHF 391.75;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo di CHF 221.61;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo di CHF 25'974.-.

3.2

È ordinato il dissequestro

della relazione bancaria __________ intestata alla società __________ presso __________

(allegato a doc. TPC 21).

3.3

È ordinato il sequestro

conservativo, a garanzia del pagamento di tasse di giustizia e spese

procedurali, ivi comprese i costi per le difese d’ufficio di cui ai dispositivi

6.

e 7, delle seguenti relazioni bancarie:

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo CHF 44'834.-;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo CHF 700.87;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo CHF 16'427.54;

- conto __________ intestato a __________ presso __________ con

saldo CHF 1'543.91.

3.4

A crescita in giudicato

integrale della sentenza, è ordinato il dissequestro delle relazioni bancarie:

- conto __________ intestato a IM 2 presso __________;

- conto __________ intestato a IM 2 presso __________;

- conto __________ intestato a __________ presso __________;

- conto __________ intestato a __________ presso __________;

- conto __________ intestato a __________ presso __________;

- conto __________ intestato a __________ presso __________;

- conto __________ intestato a IM 2 e __________ presso __________;

- conto __________ intestato a IM 2 e __________ presso __________;

- conto __________ intestato a __________ presso __________;

- conto __________ intestato a __________ presso __________;

- conto __________ intestato a __________ presso __________;

4.

Con riferimento agli

oggetti sottoposti a sequestro (“Oggetti e valori patrimoniali sequestrati

(art. 326 cpv. 1 lett. c CPP)”, pag. 5 e 6), è deciso quanto segue:

4.1

È ordinato il dissequestro a

favore di IM 2 del cellulare iPhone 7 nero e del PC HP Pavillon (rep. 75779 e

75818);

4.2

È ordinato il dissequestro a

favore di IM 1 del cellulare iPhone 8 bianco, iPhone X nero, iPhone X SE nero e

del PC portatile grigio (rep. 75775, 75776, 75777 e 75778);

4.3

In applicazione dell’art. 192

cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti di tutti gli altri oggetti

sottoposti a sequestro.

5.

La tassa di giustizia di

fr. 5’000.- e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati, in

solido tra loro, in ragione del 50% ciascuno.

6.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

6.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 2 è approvata per:

onorario fr. 15’139.00

spese fr. 331.30

totale fr. 15’470.30

§ La quantificazione della

retribuzione è impugnabile dal difensore d’ufficio alla Corte dei reclami

penali nel termine di 10 giorni

(art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP).

6.2

IM 2 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 15’470.30 (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato.

7.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 10’530.00

spese fr. 256.00

IVA (7,7%) fr. 830.52

totale fr. 11’616.52

7.2

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 26'904.67, comprensivo anche

della nota d’onorario già tassata dal Procuratore Pubblico in data 20.11.2019

(AI 118) (art. 135 cpv. 4 CPP).

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 5'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 4'390.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 305.50

fr. 9'695.50

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 2'500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'195.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 152.75

fr. 4'847.75

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia fr. 2'500.--

Inchiesta preliminare fr. 2'195.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 152.75

fr. 4'847.75

============

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente Il

cancelliere