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Decisione

72.2020.3

Alienato un tot. di almeno 1’220 g cocaina; detenuto un tot. di 26.58 g netti cocaina (per l’alienazione); coltivato e alienato un tot. di almeno 21.8 kg marijuana, guadagnando almeno CHF 130'000.-, nonché detenuto 40 g marijuana (per l’alienazione). Riciclaggio di denaro aggravato (CHF 179'176.85)

12 maggio 2020Italiano88 min

21.01.2019 (AI 58), il Procuratore pubblico ha conferito mandato al dr. __________

Source ti.ch

Incarto

n.

72.2020.3

Lugano,

12 maggio 2020/bm

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da: Mauro

Ermani, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Stefano Stillitano, cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo

di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero pubblico

contro IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 12.11.2018 al 30.1.2019 (80

giorni);

in esecuzione anticipata della pena dal 31.01.2019 al 19.03.2019;

collocato dal 20.03.2019 presso l’Istituto __________;

imputato, a

norma dell’atto d’accusa 3/2020 del 13 gennaio 2020 emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

1. infrazione aggravata

alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)

per

avere, senza autorizzazione,

1.1. siccome riferita ad un

quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in

pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, in

particolare,

nel periodo 2013 - 12.11.2019, in svariate località del Canton

Ticino, ma soprattutto nel _____, alienato, a consumatori in parte

identificati, un quantitativo complessivo di circa 1’220 grammi di cocaina,

sotto forma di buste dosi da 0.25/0.30 grammi al prezzo di CHF 50.00, da

0.5/0.6 grammi al prezzo di CHF 100.00, nonché da 1 grammo al prezzo di CHF

160.00/170.00;

nonché detenuto, destinato alla vendita, il giorno del

fermo, il 12.11.2019, presso il proprio domicilio di __________, un

quantitativo di circa 26.58 grammi netti

di cocaina (con grado di

purezza variante dal 16.7% al 72.6%); sostanza stupefacente sequestrata;

1.2. siccome ha realizzato,

trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno

considerevole,

nel periodo 2010-12.11.2019, in svariate località del Canton

Ticino, ma soprattutto nel __________, coltivato e alienato,

perlopiù sotto forma di sacchetti da 4 grammi al prezzo di CHF 50.00, nonché da

10 grammi al prezzo di CHF 100.00, un quantitativo complessivo di circa 21.8

chili di marijuana, guadagnando un imprecisato importo di denaro ma almeno

CHF 130'000.00;

nonché detenuto, destinato alla vendita, il giorno del

fermo, il 12.11.2019, presso il proprio domicilio di __________, un

quantitativo di circa 40 grammi di marijuana; sostanza stupefacente

sequestrata;

2. riciclaggio di denaro (ripetuto)

per avere, nel periodo 10.01.2013-02.10.2018, in svariate località

del Cantone, ma soprattutto nel ______, compiuto atti suscettibili di

vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali che sapeva essere provento della sua attività di spaccio di

stupefacente di cui al punto 1), in particolare, trasferendo denaro, a titolo

personale, tramite apposite agenzie, in Brasile, per un importo complessivo di

circa CHF 178'726.85, come pure in un’unica occasione, trasferendo

l’importo di CHF 450.00 in Spagna, per conto del suo fornitore di

cocaina;

3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti (ripetuta)

per avere, nel periodo marzo 2017 – 12.11.2019, a __________,

senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina e

marijuana, ma almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, nonché

detenuto, per il suo consumo, il giorno del fermo, il 12.11.2019, presso il suo

domicilio, un quantitativo di 20 grammi di marijuana, 1.1 grammi di hascisc

e 40 semi di canapa;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 19 cpv. 2 let. a e c LStup,

richiamato l’art. 19 cpv. 1 let. a, c e d LStup; art. 305bis cpv. 1 CP e art.

19a cifra 1 LStup;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:25.

Evase le seguenti

questioni:

Verbale del dibattimento

Il Presidente, richiamato l’art.

344 CPP, sottopone alle parti, con riferimento all’imputazione di cui al punto

2 dell’atto d’accusa, l’ipotesi alternativa di riciclaggio di denaro aggravato

ai sensi dell’art. 305bis cpv. 2 CP.

Le parti nulla osservano.

Il Presidente, rilevata

l’esistenza di un errore materiale, propone altresì di correggere il periodo

temporale del commesso reato indicato ai punti 1.1 e 3 dell’atto d’accusa,

sostituendo 12.11.2019 con 12.11.2018.

Con specifico riferimento al

punto 3 dell’atto d’accusa, il Presidente rileva poi che il periodo temporale

da prendere in considerazione va dal 12.05.2017 al 12.11.2018, ritenuto come le

contravvenzioni commesse in epoca antecedente si sono nel frattempo prescritte.

Le parti nulla osservano e

l’atto d’accusa viene di conseguenza così modificato.

Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il

quale formula e motiva le seguenti conclusioni:

l’accusa rileva che i fatti sono interamente ammessi e comprovati

da numerosi elementi. Precisa che la collaborazione dell’imputato è stata ampia

e ha permesso di arrestare alcuni personaggi che non sono affatto piccoli

trafficanti e di questo bisogna tenerne conto. L’imputato si è mostrato

attendibile nelle sue dichiarazioni. A caratterizzare i fatti vi è che IM 1 si

è dedicato per un lungo periodo di tempo al traffico di sostanze stupefacenti,

di cui ne ha fatto mestiere. La quantità di stupefacente alienato ha messo in

pericolo la salute di molte persone e tale attività è stata stroncata solo a

seguito dell’arresto, che ha permesso al medesimo imputato di finalmente farsi

aiutare. Il movente non è stato esclusivamente il lucro, considerato che i

guadagni maggiori sono stati inviati alla compagna e al figlioccio in Brasile.

Le intenzioni dell’imputato paiono sincere e vi è anche la prova

dell’astinenza, rappresentata dai vari controlli risultati tutti negativi. Le

aspettative riposte nell’imputato, questa volta, sono state ben ripagate. La

decisione di mandare l’imputato in esecuzione anticipata della misura è stata

determinata proprio dalla speranza di voler recuperare l’imputato e della sua

volontà in tal senso. L’accusa rileva tuttavia che l’imputato non ha mai avuto

una vita normale e dunque dovrà essere necessariamente seguito. L’accusa

auspica che l’imputato non sprechi l’aiuto che ha ricevuto che sicuramente non

è poco. Tutti i rapporti agli atti sono positivi nonostante la posizione

dell’istituto è stata anche cauta, specie a seguito dell’arrivo della figlia e della

gravidanza sottaciuta. Sulla commisurazione della pena, l’accusa chiede una

pena complessiva di 36 mesi, compresa la pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere a fr. 30.- l’una, oltre a 300 fr. di multa. L’accusa lascia alla

Corte di determinare le misure più appropriate per la situazione odierna

dell’imputato e lascia valutare alla Corte anche la possibilità della

concessione della sospensione condizionale parziale. L’imputato dovrebbe essere

seguito psicologicamente e controllato con l’esame delle urine. In caso di

sospensione parziale, l’imputato avrebbe una buona fetta di pena come monito e

saprebbe che in caso di nuovi pesanti errori sarebbe chiamato a scontare la

pena in carcere. A mente dell’accusa l’arrivo della bambina ha dato forza

all’imputato, il quale desidera farla crescere con una buona educazione, e sa

che per riuscire in questo intento deve continuare nella terapia. L’accusa

conclude chiedendo la non revoca del precedente decreto con prolungo del

periodo di prova di 1 anno. Chiede infine la confisca di tutto quanto in

sequestro con distruzione della sostanza stupefacente;

§ l’avv.

DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

la difesa rileva che dall’odierno dibattimento è emersa una

situazione che si voleva sottolineare. Il punto essenziale è quello

dell’assunzione di responsabilità. La difesa conosce il passato dell’imputato.

Egli non ha avuto uno sviluppo normale fatto, appunto, di assunzione di

responsabilità. Lui è portato a sottovalutare i problemi, come si rileva anche

in perizia. Anche nel suo rapporto con la precedente compagna ben si evince che

egli ha sempre creduto nella relazione sebbene dal punto di vista realistico

non v’era nulla su cui costruire una storia. Nonostante questo egli ha inviato

in Brasile oltre 178'000.- Fr. La difesa riconosce che l’imputato, d’intesa con

la compagna e la famiglia, ha sottaciuto la gravidanza, cosa che sebbene

rappresenti un errore, è stato calcato forse eccessivamente nei rapporti

dell’istituto. Difatti questa vicenda non può pregiudicare il percorso, lungo,

fatto dall’imputato. Gli obiettivi da raggiungere con la misura erano quattro e

di questi tre sono stati realizzati. Per il quarto occorre la possibilità di

riprendere una vita il più normale possibile. La difesa riconosce che il

percorso sarà duro e anche la relazione con la compagna sarà ad alto rischio.

Ma oggi l’imputato sente di poter iniziare questo percorso. Egli sa che è

necessario dare una svolta e rimettersi sulla buona strada. La difesa conviene

con il PP sulla proposta di pena e chiede che all’imputato sia data la

possibilità di ripartire subito, che gli sia data fiducia con l’applicazione di

un trattamento ambulatoriale e il giusto sostegno psicologico. La difesa si

rimette comunque al prudente giudizio della Corte. Conclude ribadendo di voler

far da garante sugli aspetti amministrativi relativi all’imputato.

Considerato, in fatto ed in diritto

1. Curricula

vitae

1.1. L’imputato,

cittadino __________ e domiciliato prima dell’arresto a __________, nel corso

del primo verbale reso al Procuratore Pubblico in data 13.11.2018, ha fornito

una breve descrizione della propria situazione personale, ove ha specificato di

avere un figlio di nome __________ che, tuttavia, non vede ormai da 3 anni e

che vive in Brasile unitamente alla madre.

L’imputato ha anche dichiarato di lavorare soltanto

saltuariamente nel settore __________ e di percepire un sussidio

dall’assistenza sociale:

“…OMISSIS…”.

(VI PP, 13.11.2018, p. 2, AI 9).

1.1.1. Al dibattimento

l’imputato ha tuttavia precisato che il figlio di cui ha parlato in inchiesta,

in realtà, non è suo figlio naturale e non è da lui nemmeno mai stato

riconosciuto.

" Il

Presidente, con riferimento alla relazione dell’imputato con l’ex compagna __________,

chiede se il figlio è stato riconosciuto.

No, all’anagrafe non è figlio mio.

ADR con lei ho avuto una relazione durata oltre 6

anni fino a che lei non si è stabilita in Brasile. Anche io sono stato in

Brasile a trovarla.

ADR lui per me è mio figlio, lui mi chiama papà.

L’ultima volta l’ho sentito un mese fa e attualmente __________”.

(VI dibattimentale, 12.05.2020, allegato 1 al

verbale del dibattimento, p. 2).

Con specifico riferimento alla situazione finanziaria

dell’imputato, si rileva che dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni e

fallimenti, risultano 34 attestati carenza beni per un ammontare complessivo di

fr. 32'412.45.

1.1.2. Ancora con

riferimento alla situazione personale dell’imputato, si rileva sin da subito, e

come meglio si vedrà di seguito, che IM 1, a far tempo dal 19.03.2019, è stato

collocato presso l’istituto __________, ed in data 11.03.2020 è diventato

nuovamente padre di una bambina, …OMISSIS...

1.1.3. Anche in sede di

perizia psichiatrica è stata affrontata l’anamnesi personale e familiare

dell’imputato nonché il percorso formativo e professionale da questi seguito:

“Anamnesi personale

…OMISSIS…

Anamnesi famigliare

…OMISSIS…

Percorso scolare e

professionale

…OMISSIS…

Sviluppo relazioni /

sessualità

…OMISSIS…”.

(Perizia psichiatrica, p. 4-8, AI 72).

1.2. Sin dall’inizio

dell’inchiesta l’imputato ha ammesso di consumare regolarmente sostanze

stupefacenti. Nello specifico, ha riferito di consumare cocaina da quando aveva

20 anni, non ritenendosi tuttavia dipendente da questa sostanza, ma, semmai, di

essere dipendente dalla canapa, sostanza che consuma quotidianamente da quando

aveva 14 anni (cfr. perizia psichiatrica p. 8):

" L’interrogante

mi riassume quanto da me dichiarato nel corso del mio verbale di Polizia in

merito ai consumi, e meglio:

- consumo regolarmente due spinelli al giorno,

contenenti complessivamente circa 1 grammo di canapa, sostanza che coltivo

personalmente ad __________ nel bosco;

- consumo cocaina da diversi anni, ma in maniera

occasionale, segnatamente durante cene con amici. L’ultima volta che ho

consumato cocaina risale a un paio di settimane fa. Negli ultimi tre anni ho

consumato un quantitativo stimato fra grammi 78/106 di cocaina.

Confermo quanto sopra e preciso che il consumo di

cocaina è saltuario; negli ultimi tre mesi ne ho consumata poca.

ADR che non consumo altri tipi di droghe.

ADR che ho iniziato a consumare cocaina a 20 anni,

ma non mi ritengo dipendente da questa sostanza, al contrario della canapa”.

(VI PP, 13.11.2018, p. 4, AI 9).

IM 1 ha affermato di consumare complessivamente

circa 1.000 grammi di marijuana all’anno, oltre a circa 30/35 grammi di

cocaina.

Considerati gli elevati consumi di stupefacenti, che

peraltro l’imputato assume da parecchio tempo, la direzione del procedimento ha

deciso di sottoporre il medesimo IM 1, su richiesta della difesa, ad una

perizia psichiatrica, ritenuto anche che egli, al momento del fermo, risultava

già in cura psichiatrica (cfr. verbale d’arresto 12.11.2018).

1.2.1. Proprio con

riferimento all’anamnesi tossicologica, nella perizia psichiatrica si rileva

che:

“Anamnesi tossicologica

All' età di circa 14 anni

inizia a utilizzare marijuana, sostanza mai abbandonata e consumata a dire del

periziando ininterrottamente da quell'età a prima della carcerazione.

Attualmente, fino a prima della carcerazione, riferisce di fumare tutti i

giorni prevalentemente alla sera per rilassarsi circa 2 g di canapa. Sempre dai

14 anni avrebbe cominciato a dedicarsi anche alla coltivazione della canapa.

Il consumo di cocaina, che

sarebbe sporadico, iniziò circa 8 anni fa. Da circa 6 anni sarebbe invece

iniziato lo spaccio della sostanza per conto di terzi, da cui avrebbe

guadagnato denaro da mandare in buona parte alla madre del suo figlio adottivo.

Dalla cocaina afferma di non trarre beneficio, bensì la droga determinerebbe un

suo "isolamento".

Il consumo di marijuana

viene quantificato in circa 100 g al mese. Quando non fumava era

"nervoso".

A 14 anni inizia a bere

alcolici ma riferisce di non aver mai avuto problemi di dipendenza da alcol. Si

dice dipendente unicamente dalla marijuana.

Attualmente si dichiara

fortunato ad essere stato arrestato perché con l'arresto avrebbe capito che

vuole cambiare la sua vita”.

(Perizia psichiatrica, p. 8, AI 72).

2. La perizia

psichiatrica

2.1. Come già

rilevato, sin dal momento del fermo l’imputato ha dichiarato di essere in cura

presso lo psichiatra dr. __________ di __________, in quanto soffrirebbe di

ansia e depressione, e di assumere giornalmente, dietro prescrizione medica,

dei tranquillizzanti quali lo Xanax, il Mirtazapina e il Nozinan.

Agli atti è stata di conseguenza acquisita copia

della cartella medica del dr. __________ (AI 64), oltre a quella del medico

curante, il dr. __________ (AI 59).

Al riguardo in perizia psichiatrica si rileva che la

presa a carico sarebbe iniziata a seguito della carcerazione della madre di IM

1:

“Anamnesi psichiatrica

incl. trattamenti

Dal racconto che egli

fornisce è a seguito della carcerazione della madre che sarebbe iniziata la sua

presa in carico psichiatrica con il Dr. med. __________. In particolare il periziando

ricorda che dopo la scarcerazione della madre vi furono alcune sedute di

terapia famigliare con il Dr. med. __________ e successivamente sarebbe

iniziata la presa a carico individuale, discontinua fino al 2015 quando gli

incontri cominciano invece a diventare all'incirca mensili.

La presa a carico sarebbe

avvenuta per sintomi della sfera depressiva (sentimenti di solitudine, facilità

al pianto, tristezza) e ansiosa (sotto forma di attacchi di panico con

agorafobia o ansia libera che automedicava con la marijuana).

Non avrebbe mai effettuato

ricoveri in ambiente psichiatrico.

In anamnesi risulta che il

periziando ha assunto come medicamenti: paroxetina (poi autonomamente sospesa),

mirtazapina (ancora in terapia), Xanax (ancora prescritto) e Nozinan gtt per

l'insonnia (ancora in terapia).

Ammette durante la visita

di non essere stato sincero con il suo psichiatra, nel senso che non si sarebbe

aperto con lui fino in fondo rispetto all'uso di sostanze e alla loro vendita.

È nel luglio 2014 che sul

posto di lavoro riferisce l'insorgenza di un attacco di panico con conseguente

crisi ipertensiva che l'avrebbe portato dapprima all'osservazione del medico

curante Dr. med. __________ e successivamente dal medico psichiatra Dr. med. __________

con il quale, a partire da marzo 2015 avrebbe iniziato una presa a carico

regolare con assunzione della farmacoterapia prescritta in maniera

continuativa. Il periziando connette il peggioramento psicopatologico del marzo

2015 alla decisione della compagna di trasferirsi con il figlio in Brasile: in

particolare riferisce l'esordio di umore deflesso, ansia, insonnia, apatia. Il

peritato riferisce di non aver avuto beneficio dalla psicoterapia in quanto non

avrebbe mai parlato apertamente dei suoi problemi con lo psichiatra.

Terapia attualmente in

atto: mirtazapina 45 mg 0-0-1, Nozinan 60 gtt, Xanax 0,25 mg 0-0-1.

Il Dr. med. __________

indica nel rapporto IAS del 2015 come diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva

e un disturbo di personalità non specificato. La Dr.ssa med. __________ nella

sua perizia psichiatrica per il CPAS del marzo 2016 pone come diagnosi con

ripercussioni sulla capacità di lavoro una sindrome da disadattamento, reazione

depressiva prolungata (ICD10: F43.21) e come diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità di lavoro sindromi e disturbi dovuti all'uso di cannabinoidi, sindrome

di dipendenza (ICD 10: F12.2) e disturbo di personalità antisociale (ICD 10:

F60.2).

La collega scrive: "I

tratti personologici premorbosi, dal racconto fornito, paiono denotare la sua

tendenza, fin dall'adolescenza, a disinteressarsi dei sentimenti degli altri,

tendenza all'irresponsabilità e alla negligenza delle norme e degli obblighi

sociali, incapacità di mantenere relazioni durature, tolleranza molto bassa

alle frustrazioni.

Tali tratti paiono

compatibili, in base a sistema di classificazione ICD10 con un disturbo di

personalità antisociale (ICD 10; F 60.2)".

Rispetto all'influenza che

Fatti

i disturbi riferiti dal periziando hanno sulla capacità lavorativa appare

dirimente il rapporto del curante che, in presenza di una conoscenza

dell'assicurato quasi decennale, non ha mai ritenuto tali aspetti tanto

permeanti da compromettere le sue capacità lavorative. Il collega infatti nei

suoi rapporti segnala una scarsa motivazione ad intraprendere qualsiasi

attività lavorativa più che limitazioni date da aspetti psicopatologici

["non è molto motivato a reinserirsi in un contesto lavorativo perché

trova che l'assistenza lo retribuisca meglio di qualsiasi lavoro. Anche un

incontro con un orientatore professionale non ha portato alcun beneficio

d'aiuto, proprio perché, non è motivabile.... ritiene che lavorare sia

inutile.." Dr. med. __________ (rapporti di giugno 2014 e novembre 2015)”.

(Perizia

psichiatrica, p. 9-11, AI 72).

Ciò che ha confermato anche nel corso

dell’istruttoria dibattimentale, ove ha affermato che la madre avrebbe

malversato sia per aiutare economicamente la famiglia che a causa del vizio del

gioco d’azzardo:

" Il Presidente

rileva che la madre dell’imputato ha avuto delle vicissitudini giudiziarie e

chiede all’imputato se sa il motivo per cui la madre ha malversato così tanto.

L’ha fatto per aiutare la famiglia e a causa del

gioco d’azzardo. Ha cercato di aiutare me e mio fratello”.

(VI dibattimentale, 12.05.2020, allegato 1 al

verbale del dibattimento, p. 2).

2.2. Già

pochi giorni dopo l’arresto avvenuto in data 12.11.2018, la difesa

dell’imputato, in data 26.11.2018, rilevava come era sua intenzione quella di

collaborare con gli inquirenti e di intraprendere un percorso di

disintossicazione in vista della sua risocializzazione, ipotizzando pertanto la

possibilità di un collocamento di IM 1 presso un istituto specializzato (AI

28).

L’imputato ha ribadito la propria volontà di seguire

un percorso terapeutico anche nel successivo verbale di data 17.01.2019, ove ha

affermato che, nel frattempo, la difesa aveva già preso contatto con i

responsabili di __________ proprio in vista un suo collocamento:

" Ribadisco che

vorrei iniziare un percorso terapeutico di disintossicazione e per questo ne ho

già parlato con __________ che sta organizzando un colloquio con i responsabili

di __________. La stessa mi ha pure confermato che, in un secondo momento, si

sarebbe messa anche in contatto con l’interrogante.

Sono più che motivato a cambiare vita ed è per

questo che ringrazio l’interrogante per avermi arrestato; mi rendo conto che

solo così mi sono salvato e ho avuto la possibilità di ricongiungermi con la

mia famiglia che avevo perso da tempo a causa della mia dipendenza”.

(VI PP, 17.01.2019, p. 15, AI 53).

2.3. In data

21.01.2019 (AI 58), il Procuratore pubblico ha conferito mandato al dr. __________

di redigere una perizia psichiatrica sull’imputato, la quale è stata depositata

in atti in data 28.02.2019 (AI 72).

2.3.1. Dalla

relazione peritale si evince che l’imputato è affetto da “un disturbo di

personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi”. Egli presenta

poi “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannaboidi e cocaina”,

con riferimento ai quali presenta una sindrome da dipendenza:

“Esistenza di una turba

psichica:

L'esame del peritato mette

in evidenza una turba psichica al momento dei fatti imputati nell'ipotesi

accusatoria in cui si sarebbero effettivamente verificati, indicando i criteri

costitutivi del disturbo rilevati nella fattispecie?

Al momento dei fatti il

periziando era affetto da una dipendenza da cannabinoidi e cocaina.

È presente un disturbo di

personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi (vedi anche

paragrafi 5 e 6.1). In base alla valutazione clinica non può) essere fatta

diagnosi di ritardo mentale.

Se si, quale e in che

misura, riferendosi in particolar modo alle scale diagnostiche ICD-10 o DSM-IV.

Disturbi psichici e

comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi, sindrome da dipendenza (ICD-10:

F12.2).

Disturbi psichici e

comportamentali dovuti all'uso di cocaina, sindrome da dipendenza (ICD-10:

F14.2).

Disturbo di personalità

misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi (ICD-10: F61.0)”.

(Perizia psichiatrica, p. 24-25, AI 72)

2.3.2. Tale condizione,

a parere del perito, non ha inciso sulla sua capacità di intendere e di volere

al momento della commissione dei reati, che sarebbero comunque da mettere in

relazione alla turba psichica rilevata:

Capacità di intendere

Solo disturbi psichiatrici

gravi come un disturbo psichico di natura organica, un ritardo mentale o un disturbo

psicotico con un'alterazione della realtà per esempio in una persona con un

delirio, possono giustificare una diminuzione della capacità di intendere.

Il periziando non soffriva,

al momento della commissione del reato, di un disturbo psichiatrico maggiore. È

però affetto da un disturbo di personalità misto con tratti dipendenti,

insicuri e immaturi, che comunque non compromette la capacità di intendere.

La capacità di intendere

quindi non era ridotta al momento del reato.

Capacità di volere

Il periziando non presenta

un distacco patologico dalla realtà né una diminuzione significativa della

capacità di cognizione che rimane sufficiente, chiara e libera da errori

percettivi. Allo stesso modo egli è da considerarsi di principio capace di

esercitare la propria volontà in forma libera.

La capacità di volere

risulta dunque conservata così come l'imputabilità che è pure mantenuta.

[…] I reati presi in

considerazione (se confermati) sono da mettere in relazione con la turba

psichica sopra rilevata?

Si poiché l’uso delle

sostanze illecite ha spinto il periziando ad entrare nel circolo vizioso del

mondo della droga e del suo commercio”.

(Perizia psichiatrica, p. 19-20 e 25, AI 72)

2.3.3. La perizia ha

poi evidenziato un rischio di recidiva “molto alto” per reati

connessi alla vendita e all’assunzione di sostanze stupefacenti, ove l’imputato

non sia adeguatamente seguito in un percorso di disintossicazione e

riabilitazione:

“Preliminarmente è

necessario sottolineare che una prognosi esatta rispetto ad un comportamento

umano non è possibile, tuttavia è possibile determinare una probabilità. La

valutazione in questo caso specifico è puramente clinica (psichiatrico-forense)

in quanto non esistono strumenti prognostici per il tipo di reato commesso dal

periziando.

I fattori prognostici

negativi emersi durante i colloqui sono: la tipologia di reato commesso ha

statisticamente un forte rischio di recidiva (non è ad esempio la prima volta

che il periziando commette un reato concernente l'infrazione della LF sulle

sostanze); sono presenti difficoltà economiche e debiti; il periziando non ha

un disturbo psichico acuto ma presenta un disturbo di personalità misto con

tratti dipendenti, insicuri e immaturi; gran parte delle persone conosciute e

frequentate dal periziando sono legate al mondo della droga; egli è affetto da

un disturbo di dipendenza da cannabinoidi e usa anche cocaina; la situazione

psicosociale è sfavorevole, non ha uno stipendio e un lavoro stabile ed è in

assistenza dal 2007; fino a prima della carcerazione non avrebbe avuto supporto

e contatti con i famigliari; non ha una relazione stabile.

Tutti questi fattori ci

fanno concludere che se il periziando viene reintrodotto nell’ambiente di vita

dove ha vissuto fino a prima della carcerazione, il rischio di recidiva dei

reati connessi col traffico di sostanze risulta molto alto”

(Perizia psichiatrica, p. 20, AI 72)

2.3.4. Con riferimento

proprio alle misure terapeutiche atte a limitare il pericolo di recidiva e più

appropriate ad accompagnare IM 1 nel percorso di riabilitazione, la perizia ha

indicato come opportuna una terapia stazionaria, la quale progressivamente

potrebbe anche diventare ambulatoriale:

“4.1.

È il periziando tuttora affetto

dalla turba psichica (o tossicomania o

altra dipendenza) rilevata

sopra (sub. 1)?

il periziando è tuttora

affetto da un disturbo di dipendenza da cannabinoidi e da cocaina attualmente

in astinenza ma in un ambiente protetto essendo incarcerato. È affetto anche da

un disturbo di personalità misto

4.2. Ammessa la

correlazione tra l'accertata turba psichica (o

tossicomania o altra

dipendenza) ed i fatti oggetto del procedimento penale (v. risposta al quesito

2.1.), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale adeguato per questa

turba e se si quale?

Il disturbo di dipendenza

da cannabinoidi nonché quello di abuso di cocaina espongono il periziando al

rischio di commettere nel futuro nuovi reati connessi con il traffico di tali

sostanze. Per tali disturbi esiste una misura stazionaria che può essere

disposta mediante l’art. 60.

Il trattamento si svolge in

un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va

adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell'autore.

Nel caso specifico si

potrebbe optare per __________: in base agli atti il periziando si sarebbe tra

l’altro già messo in contatto con la sig.a __________ che starebbe organizzando

un colloquio con i responsabili della struttura.

4.3. Vi è da attendersi che

con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il presunto autore

commetta nuovi reati in connessione con la sua turba psichica (o tossicomania o

altra dipendenza)? In questo senso è solo il trattamento stazionario idoneo a

contenere il rischio di nuovi reati, oppure un trattamento ambulatoriale

risulterebbe ugualmente adeguato?

Nel caso concreto è

indicato un trattamento stazionario che il peritando sembra accettare in quanto

motivato a cambiare lo stile di vita. La motivazione del periziando non ci

sembra solo strumentale per poter uscire dal carcere. La nostra proposta di

presa a carico si ritiene fondamentale nell'ottica di ridurre la motivazione a

delinquere e di aumentare il controllo del comportamento delinquenziale

connesso con l'uso di sostanze. Una terapia stazionaria di almeno due-tre anni

permetterebbe di ipotizzare significative probabilità di successo nel lungo

periodo. Successivamente la terapia potrebbe diventare solo ambulatoriale

presso lo studio di uno psichiatra esperto di dipendenze che faccia riferimento

al servizio pubblico (OSC) o privato.

(Perizia

psichiatrica, p. 27-29, AI 72)

2.3.5. Il perito, che

ha indicato come idoneo a tale funzione il centro terapeutico di __________, ha

rilevato infine che IM 1 è “pronto

e motivato” ad intraprendere questo percorso:

“4.4. Quali sono le possibilità pratiche

(istituti, enti, servizi, ecc.) per attuare il trattamento suggerito in Ticino

o in altri Cantoni?

Centro terapeutico __________

nel Canton Ticino o altri centri dove si effettui un percorso comunitario di

disintossicazione, riabilitazione e reinserimento lavorativo, anche in altri

cantoni.

4.5. II peritato è pronto a

sottoporsi a questo trattamento? Un tale

trattamento

ordinato contro la volontà del peritato, avrebbe comunque possibilità di

successo?

Il periziando si dice

durante i colloqui pronto e motivato a sottoporsi a questo trattamento e dato

anche l'atteggiamento di apertura e trasparenza mantenuto durante i colloqui si

può prevedere una buona compliance. La motivazione del peritato sembra solida e

non solo strumentale per poter uscire dal carcere. Peraltro anche un

trattamento stazionario ordinato contro la volontà del peritato avrebbe

comunque una possibilità di successo dedicando una prima fase del trattamento

alla motivazione del peritato a confrontarsi con i suoi problemi psichici e

giuridici”

(Perizia psichiatrica, p. 29, AI 72)

Così come, peraltro, ha affermato il medesimo

imputato nel corso del verbale di data 18.03.2019:

" Voglio

sottolineare che io ho chiuso con ogni tipo di stupefacente. Ho maturato questo

convincimento durante la mia carcerazione.

Sono sicuro che il percorso in comunità avrà

successo”.

(VI PP, 18.03.2019, p. 5, AI 80).

2.4. Preso atto

dell’esito della perizia, il Procuratore pubblico ha disposto il trasferimento

di IM 1 presso il centro di __________ a far tempo dal 19.03.2019 (AI 77), a

cui è seguito il Piano d’esecuzione della misura (PEM) del 21.08.2019 (AI 85).

L’andamento della presa a carico

2.5. Agli atti sono

stati acquisiti diversi rapporti redatti da parte dell’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa (UAR) e di __________, con i quali si è illustrato il percorso

terapeutico seguito dall’imputato nel corso dell’affidamento.

In data 13.11.2019 (AI 88) è stato depositato un

rapporto intermedio da parte dell’UAR, che fa seguito al rapporto di __________

di data 31.10.2019, da cui si evince che l’andamento generale della misura “è da considerarsi buono”, ritenuto che l’imputato “ha saputo inserirsi nella misura in modo adeguato e rispettando le

regole della comunità” e che “tutti i

controlli sulle urine sono risultati negativi, confermando la totale astinenza,

tranne una leggera alcolemia all’inizio del suo percorso”.

Dal medesimo rapporto si apprende anche che

l’imputato svolge l’attività di __________ presso la sede di __________, lavoro

che ha interrotto per due mesi “a

seguito del problema di salute emerso in agosto”.

Considerato il buon andamento della terapia, l’istituto

__________ ha proposto “di poter dare avvio a dei congedi all’esterno

dell’Istituzione”, considerato altresì che i congedi sino al quel tempo

concessi e limitati alla frequentazione dei familiari nella fascia diurna, si

sono svolti regolarmente. A parere dell’Istituto, pertanto, l’imputato sarebbe

pronto a beneficiare di congedi che possano essere estesi ad altre occasioni di

incontro non limitate ai familiari.

2.6. In data

05.03.2020, la difesa informava la Corte giudicante, che nel frattempo aveva

assunto la direzione del procedimento, che l’imputato, da lì a breve, sarebbe

diventato padre, e chiedeva pertanto l’autorizzazione a poter partecipare al

parto della compagna – anche lei degente presso il medesimo istituto – oltre

alla possibilità nei giorni successivi al parto di poter assistere la compagna

ed il nascituro passando “alcuni

giorni e notti all’estero di __________” (doc. TPC 4).

In data 30.03.2020, l’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa rilevava che in data 12.03.2020 l’imputato era diventato padre di

una bambina, avuta da una relazione intrattenuta con tale __________,

anch’ella, prima del parto, collocata presso __________, della quale aveva

anche potuto assistere al parto. Con tale scritto l’UAR chiedeva di autorizzare

l’imputato a “congedi in

autonomia e senza restrizioni delle persone da incontrare”, considerata, ancora una volta, la buona

aderenza terapeutica e la totale astinenza da sostanze stupefacenti (doc. TPC

5).

Dopo il parto, sia la compagna che la figlia sono

state autorizzate a far visita all’imputato una volta alla settimana.

Al riguardo, nel rapporto di __________ di data

26.03.2020, a proposito della relazione nata tra due persone degenti nella

struttura ed entrambi sottoposti a restrizione penale, si rileva che il tutto

si sarebbe svolto all’insaputa della medesima struttura. __________ avrebbe,

anzi, tenuto anche celato il nome del padre, per paura di essere poi separata

da lui, sino a poche settimane prima del parto, con ciò pregiudicando la

corretta presa a carico dei due in vista, evidentemente, anche della loro

futura genitorialità.

Nel tenere celata la gravidanza, i due pazienti

avrebbero poi trovato appoggio anche nei rispettivi familiari che, pur sapendo

della relazione, non avrebbero informato la struttura.

Infine, con specifico riferimento al percorso

terapeutico, dal medesimo rapporto dell’istituto si rileva che IM 1 si

sottopone a regolari colloqui con la psicologa dr.ssa __________, e che “in generale fatica piuttosto a mettersi in

discussione, ritenendo che la problematica tossicomanica sarebbe ormai risolta

e non dovrebbe più ripresentarsi.

A livello di obiettivi, tende quindi a banalizzare la

propria condizione di tossicodipendenza e di paziente sottoposto a mandato

penale, ma riesce a parlare ed aprirsi un poco riguardo alle sue problematiche,

seppur con tendenze critiche e protettive”.

Dal punto di vista sanitario, invece, l’imputato

soffrirebbe di “__________”, problema che sarebbe tuttavia “decisamente diminuito”,

sebbene lo abbia limitato nello svolgimento delle sue mansioni all’interno

dell’istituto.

2.7. In data 28.04.2020 è stato depositato, su richiesta della Corte

giudicante, un nuovo rapporto da parte dell’Ufficio dell’Assistenza

riabilitativa (doc. TPC 12), ove si sottolinea che “gli obiettivi del PEM prevedono un regime progressivo

di esecuzione della misura, con un graduale percorso verso il reinserimento

socio-lavorativo sul territorio. In particolare, dopo il processo, sono da

prevedere l’ulteriore autonomia sul fronte delle uscite, il regime lavoro

esterno, quello di lavoro e alloggio esterno e infine la liberazione dalla

misura, con eventuali norme di condotta”.

A parere dell’UAR, l’imputato potrebbe dunque

beneficiare di ulteriori congedi e di una maggiore autonomia all’esterno

dell’istituto, ritenuto il percorso positivo sino a quel momento seguito

dall’imputato, onde progredire anche nel raggiungimento degli obiettivi fissati

dal PEM.

2.8. Agli atti vi

sono poi gli ultimi due rapporti di __________ di data 29.04.2020 (doc. TPC 15)

e 06.05.2020 (doc TPC 16) ove si rileva che, a livello terapeutico, l’imputato

si è sottoposto a sedute psicologiche con frequenza bisettimanale per un totale

di circa 100 sedute. Nei citati rapporti, si ripete poi in sostanza quanto

indicato in quelli precedenti, ovvero un buon andamento della terapia, salvo,

talvolta, la tendenza a “banalizzare” la propria situazione, nonché la sua totale astinenza dalle sostanze

stupefacenti, dimostrata dai controlli – settimanali – delle urine a cui viene

sottoposto dall’inizio della presa a carico.

Nel rapporto di data 29.04.2020, si auspica che,

anche dopo la dimissione dall’istituto, l’imputato possa continuare ad essere

seguito dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, onde non perdere i

risultati sino a quel momento conseguiti.

3.

I precedenti penali

Dall’estratto del casellario giudiziario in atti (AI

7), risultano a carico di IM 1 due precedenti penali:

- in data 23.11.2009, l’imputato è stato condannato

con decreto d’accusa per i reati di guida in stato di inattitudine e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, alla pena pecuniaria di 50 aliquote

giornaliere a fr. 40.- l’una, sospesa condizionalmente con un periodo di prova

di 4 anni, oltre alla multa di fr. 1'200.-;

- in data 27.10.2016, l’imputato è stato nuovamente

condannato con decreto d’accusa per i reati di incendio colposo e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, alla pena pecuniaria di 20 aliquote

giornaliere a fr. 20.- l’una, sospesa condizionalmente con un periodo di prova

di 2 anni, oltre alla multa di fr. 300.-.

L’incendio di cui all’ultima condanna, è avvenuto

all’interno dell’abitazione ove l’imputato era solito coltivare della canapa,

ed è divampato proprio a causa del sovraccarico del sistema elettrico

determinato dall’utilizzo di vari strumenti finalizzati alla coltivazione

indoor, come da egli stesso ammesso:

" Mi viene

chiesto se ho dei precedenti penali in Svizzera.

Ho già dichiarato in Polizia di essere stato

condannato per incendio colposo e infrazione alla LF sugli stupefacenti per

fatti accaduti nel 2015. Avevo installato una coltivazione di canapa indoor ad __________,

dove abitavo prima e a seguito di un corto circuito era divampato un incendio.

Prendo atto che dal casellario giudiziale svizzero

risultano le seguenti condanne, emanate entrambe dal Ministero del Cantone

Ticino, nei miei confronti:

- 23.11.2009 condanna a 50 aliquote giornaliere da

CHF 40.00 cadauna, sospesa per 4 anni, oltre a una multa per CHF 1'200.00, per

guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LFStup;

- 27.10.2016 condanna a 20 aliquote giornaliere da

CHF 30.00 cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni, oltre a una multa di

CHF 300.00, per incendio colposo e contravvenzione alla LFStup.

Ricordo queste condanne”.

(VI PP, 13.11.2018, p. 12, AI 9).

4. Avvio

delle indagini e circostanze dell’arresto

4.1. Nel corso

dell’inchiesta denominata “Cortone” relativa ad un traffico di cocaina e canapa

avvenuto principalmente in __________, gli inquirenti sono venuti a conoscenza

che IM 1, tra gli altri, era attivo nella compravendita di cocaina.

In data 12.11.2018, a mano degli ordini di

perquisizione e sequestro, gli inquirenti intervenivano presso l’abitazione del

rubricato, all’interno della quale rinvenivano 60 grammi lordi di canapa e 1.1

grammi di hascisc.

Solo in un secondo momento, in occasione di un

ulteriore controllo effettuato presso l’abitazione dell’imputato e proprio su

indicazione di IM 1, che nel frattempo aveva manifestato la volontà di

collaborare con gli inquirenti, venivano rinvenuti e sequestrati

complessivamente 39.88 grammi di cocaina (di cui un ovulo da 10 grammi della

purezza di 45.9%, un ovulo da 9.73 grami e un ovulo da 9.76 grammi della

purezza di 16.7%).

4.2. IM 1, dopo un

primo momento nel quale ha ammesso solo parzialmente i fatti, ha poi

collaborato attivamente alle indagini, fornendo chiarimenti in merito alle

proprie responsabilità ed indicando anche i suoi fornitori di cocaina.

Egli ha riferito che, inizialmente, acquistava

cocaina soltanto per il proprio consumo personale, per poi, con il tempo,

intensificare i contatti con i fornitori acquistando quantitativi sempre

maggiori, che in parte consumava – circa 1/3 della sostanza – ed in parte

rivendeva, ovvero i restanti 2/3.

Il suo principale fornitore di cocaina è stato __________,

già condannato in data 23.04.2020, anche sulla base delle stesse dichiarazioni

di IM 1, alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione, oltre all’espulsione dal

territorio svizzero per la durata di 5 anni, per avere alienato, tra gli altri,

complessivamente 1800 grammi di cocaina al medesimo imputato.

4.3. IM 1, al

termine del verbale d’interrogatorio di data 12 novembre 2018, è stato quindi arrestato

su ordine del Procuratore Pubblico, che, al contempo, ha inoltrato istanza di

carcerazione preventiva al Giudice dei Provvedimenti Coercitivi (AI 10), il

quale ha disposto la sua carcerazione sino al 12 gennaio 2019 (AI 14),

successivamente prorogata sino al 22 febbraio 2019 (AI 51).

In data 30

gennaio 2019, come da richiesta avanzata dalla difesa, l’imputato è stato posto

in regime di anticipata espiazione di pena (AI 68), per poi essere

successivamente collocato presso __________ in data 20 marzo 2019, in

anticipata esecuzione della misura stazionaria ex art. 60 CP.

5. I reati

contestati nell’atto d’accusa

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

L’imputazione di cui al punto 1 dell’atto d’accusa

fa riferimento all’alienazione, nel periodo compreso tra il 2013 ed il 12

novembre 2018, di complessivi 1’220 grammi di cocaina, oltre alla detenzione di

26.58 grammi della medesima sostanza.

A IM 1 è altresì contestata l’alienazione di 21.80

kg di marijuana, oltre alla detenzione di 40 grammi della medesima sostanza.

5.1. Con specifico

riferimento allo spaccio di cocaina, l’imputato, come già rilevato, se al

momento dell’arresto ha cercato di minimizzare le proprie responsabilità, nel

corso dell’inchiesta ha poi ampiamente collaborato con gli inquirenti

ammettendo interamente i fatti:

" Dopo aver

riflettuto ritengo giusto dire che ho venduto cocaina a partire dal 2013 e

meglio:

nel corso dell'anno 2013: una media di 10 grammi di

cocaina venduti al mese, per un totale complessivo di grammi 120;

nel corso dell'anno 2014: una media di 15 — 20

grammi di cocaina venduti al mese, per un totale complessivo di grammi 180 —

240;

nel periodo 2015 — 2016 — 2017: una media di 20 — 25

grammi di cocaina venduta al mese, per un totale complessivo di grammi 720 —

900;

nel corso dell'anno 2018 (gennaio — ottobre): une

media di 20 grammi di cocaina venduta al mese, per un totale complessivo di

grammi 200.

A questo punto confermo di aver venduto nel

dettaglio nel periodo dal 2013 a ottobre 2018 un quantitativo complessivo

compreso tra i 1'220 / 1460 grammi di cocaina.

Gli agenti interroganti mi chiedono a questo punto

di quantificare quanta cocaina complessiva ho acquisto nel periodo 2013 — 2018.

Rispondo che due terzi della cocaina da me

acquistata la vendevo al dettaglio mentre il rimanente terzo era per il mio

consumo personale. In base a queste mie dichiarazioni, confermo di aver

acquistato complessivamente grammi 1'830 / 2'190 di cocaina pagata ad un prezzo

variante fra i CHF 90.- e i CHF 100.- al grammo”.

(VI PG, 14.12.2018, p.

9-10, allegato 7 al Rapporto d’inchiesta, AI 87).

5.1.1. L’imputato

ha anche precisato che la cocaina acquistata da __________ avveniva a credito,

che poi pagava in un secondo momento una volta alienato lo stupefacente:

" Lui (ndr. __________),

fu d’accordo ad iniziare la collaborazione dandomi la sostanza a credito. Si

era istaurato un rapporto di fiducia”.

(VI PG, 26.11.2018, p.

6, allegato 6 al Rapporto d’inchiesta, AI 87).

5.1.2. IM 1, come già

rilevato, ha fornito anche puntuali indicazioni – circa le modalità

dell’acquisto della sostanza, il costo della medesima ed i quantitativi

complessivamente acquistati – in merito ai propri fornitori, ovvero: __________,

__________, __________, __________ e __________:

" Mi viene

chiesto di riferire meglio di __________ (detto __________), figlio dell’allora

gerente del ristorante __________ di __________.

Confermo che è stata la prima persona da cui mi sono

rifornito per i miei consumi nel periodo 2011-2012. Da lui avrò acquistato

circa 5/10 grammi nell’arco di un anno.

Non ricordo quanto contenesse la singola busta dose

che acquistavo, probabilmente 0.6/0.7, che pagavo CHF 100.00

La consegna veniva effettuata solitamente in giro a __________

per strada; capitava che a qualche amico che la comprava per sé, io la chiedevo

anche per me.

Mi viene chiesto di riferire meglio di __________.

In un periodo successivo ho acquistato anche da __________,

persona che mi era stata presentata da __________. Non so dire che periodo

fosse, ma sicuramente qualche anno fa; probabilmente 2011-2013.

Da lui ho acquistato circa 50/80 grammi di cocaina

di cui circa 10 grammi destinata a terze persone. È in quel periodo che ho

iniziato a vendere.

La consegna avveniva a casa sua a __________ e

acquistavo buste da 5/10 grammi al prezzo di CHF 700/1000.00. __________

ricordo che di solito aveva due qualità di cocaina e quella più buona la faceva

pagare CHF 1000.00 il sacchetto da 10 grammi. Quella di minore qualità costava

CHF 700.00 il sacchetto. Io acquistavo la qualità migliore.

ADR che non so dire i nominativi di altre persone

che acquistavano da __________.

Mi viene chiesto di riferire di __________, altro

mio fornitore.

Confermo che da lui ho iniziato a procurarmi cocaina

dall’inizio 2015, in pratica da quando i miei consumi sono aumentati. Lui lo

consideravo come il fornitore di riserva, nel senso che se per un qualche

motivo __________ non poteva vendermi la cocaina, perché non ne aveva o lui era

via, facevo riferimento a __________.

Mi viene chiesto quanta cocaina ho acquistato da __________.

__________ l’ho conosciuto tramite __________,

un’amica di famiglia.

Posso stimare di aver acquistato, pagando alla

consegna, dall’inizio 2015 e fino al mio arresto, un totale di circa 80/100

grammi di cocaina al prezzo di CHF 90.00 al grammo, sotto forma di buste da 5,

10 o 15 grammi. In questo quantitativo ho già calcolato i 10 grammi

sequestratimi.

In merito alla modalità di vendita, posso dire che

io gli inviavo un SMS dicendogli che c’ero; quando lui rispondeva che andava

bene, mi recavo sotto casa sua, gli facevo squillare il telefono e lui mi

apriva il portone. A casa sua avveniva la consegna. Io gli davo i soldi e lui

la cocaina.

Non so dire dove lui si procurasse la cocaina ma, da

quello che lui stesso mi aveva detto l’ultima volta che l’avevo visto, che

aveva cambiato fornitore.

Non so dire di più in merito ad altri possibili suoi

acquirenti; so che comunque lui consuma.

Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è

stata destinata alla vendita.

Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi

circa.

Mi viene chiesto di riferire dell’altro fornitore, __________.

__________ lo conosco da anni.

Posso stimare di aver acquistato da __________ in un

periodo ristretto di circa 6 mesi, nel periodo 2015-inizio 2016.

Nel periodo in cui mi sono riferito a lui, __________

non aveva cocaina o forse con lui avevo avuto uno screzio. Avendo conosciuto __________,

che me la lasciava anche a credito, in quel periodo ristretto mi sono rivolto a

lui. Inoltre, visto che lui mi ha fornito canapa, chiedevo anche cocaina.

Mi sembra ora di ricordare che __________ l’avevo

conosciuto per via della canapa.

Nel suddetto periodo avrò acquistato anche da lui

circa 80/100 grammi di cocaina al prezzo di CHF 100.00 al grammo, con consegne

a casa mia, sotto forma di buste da 5 a 15 grammi.

In questo caso gli acquisti avvenivano a credito e

posso dire di aver pagato tutto quello che dovevo.

La cocaina di __________ era buona come quella di __________.

Visto che __________ ha avuto problemi con la

giustizia, abbiamo interrotto la collaborazione e inoltre avevo rivisto in giro

__________.

Mi viene chiesto quanta della suddetta cocaina è

stata destinata alla vendita.

Come già detto circa 1/3, e quindi 27/33 grammi

circa.

Mi viene chiesto ora di riferire del mio principale

fornitore di cocaina, tale __________, identificato in __________.

Confermo che la persona che ho pure riconosciuto in

foto in corso del mio precedente verbale è il mio primo fornitore di cocaina da

cui ho comperato il maggior quantitativo dal 2012 in poi.

__________ l’ho conosciuto nel 2012, me lo ha

presentato __________, un ragazzo __________ che ora non è più in Svizzera;

sapevo che __________ era il suo fornitore perché me lo aveva detto __________.

Quando l’ho conosciuto, sapendo che io vendevo

marijuana, a lui ho venduto detto stupefacente. Sapevo che lui vendeva cocaina.

Nel corso dei successivi anni, stimo di avergli venduto oltre 200 grammi di

marijuana al prezzo di CHF 10.00/12.00 al grammo; solitamente acquistava per un

valore di CHF 50.00. Le consegne, solitamente 5 grammi a settimana, avvenivano

a casa mia o in strada. Non sono mai stato da lui.

Non mi sembra di aver mai barattato marijuana con

cocaina.

Quando ho iniziato a chiedergli cocaina, nel 2012,

in quell’anno avrò acquistato 100 grammi che ho interamente consumato; al

massimo avrò venduto qualche busta dose.

Dal 2013, dopo circa un anno dalla conoscenza, ho

iniziato ad acquistare quantitativi più importanti che ho poi parzialmente

destinato alla vendita. Acquistavo, a credito, ovuli da 10 grammi al prezzo di

CHF 100.00 il grammo. In totale, nel corso degli anni 2013 in poi e fino

all’arresto, ho acquistato circa 1670/1990 grammi.

Per quanto attiene alla modalità di vendita, era lui

che mi contattava spesso sia per portarmi la droga che per recupere il denaro.

Non ho mai chiesto un quantitativo specifico, variava

a dipendenza della sua disponibilità. Inizialmente mi consegnava dai 5 ai 10

grammi, negli ultimi anni mi ha anche portato quantitativi superiori, fino a 50

grammi per volta.

Dovrei ancora pagargli gli ultimi 30 grammi che mi

ha consegnato il sabato precedente il mio arresto”.

(VI PP, 17.01.2019, p.

2-4, AI 53).

5.1.3. L’imputato

ha ribadito e riassunto le proprie ammissioni anche nel corso del verbale

finale di data 16.12.2019:

" ADR che

riconfermo di aver acquistato il maggior quantitativo di cocaina da __________

dal 2012 fino all’arresto. In totale ho già riferito di aver acquistato almeno

1800 grammi. Confermo anche d’aver acquistato da __________ almeno 5 grammi tra

il 2011 e il 2012.

Negli anni successivi, tra il 2012/2013, almeno 50

grammi da __________; altri 80 grammi da __________ tra il 2015 e il 2018 e

altri 80 grammi da __________ tra il 2015 e il 2016.

ADR che è possibile che io abbia acquistato qualche

grammo anche da __________.

ADR che confermo di aver venduto, dal 2013 al mio arresto,

cocaina per un quantitativo di circa 1220 grammi.

Prendo atto che i 3 ovuli di cocaina oltre alla

busta sequestratimi il 12.11.2018 hanno un peso netto di 39.88 grammi e una

purezza che varia tra il 72.6% e il 16.7%.

Ne prendo atto, i 3 ovuli provengono da __________

mentre la busta da __________.

ADR che circa 1/3 della cocaina sequestratami

l’avrei consumata mentre la restante parte venduta”.

(VI PP, 16.12.2019, p.

2, AI 92).

5.2. Con specifico

riferimento all’imputazione inerente la coltivazione e lo spaccio di marijuana,

anche in questo caso l’imputato ha inizialmente minimizzato i quantitativi

alienati, affermando di aver venduto “soltanto” 1 kg e senza nemmeno voler

indicare chi fossero gli acquirenti:

Solo nel corso del verbale di data 17.01.2019, IM 1

ha ripercorso le alienazioni dello stupefacente, arrivando ad ammettere di

avere alienato, a partire dal 2010 e regolarmente nel corso degli anni fino

all’arresto, circa 21,80 kg, quantitativo in gran parte coltivato personalmente

ed in parte – circa 4 o 5 kg – acquistato da terzi, conseguendo un guadagno di almeno fr. 130'000.-.

L’imputato ha dichiarato anche di avere alienato

marijuana in “grossi

quantitativi a due persone malate terminali di cui però preferisco non fare il

nome”:

" - a __________

ho venduto 200/300 grammi di marijuana nell’arco di

5 anni e ho offerto qualche striscia di cocaina in occasione di consumi

collettivi. Forse ha acquistato buste con quantitativi minimi di cocaina da

0.25 grammi o anche meno; al massimo in totale avrà acquistato da me 5 grammi;

[…] - a __________

avrò venduto circa 30 grammi tra il 2015 e il 2018.

So che anche lui ai tempi si riforniva da __________. Acquistava singole buste

dosi da CHF 100.00 e la consegna avveniva a casa mia. Capitava anche che

comprasse due buste per volta. Aggiungo che io non ho mai venduto ovuli da 5

grammi in su a nessuno.

Questa persona ha dichiarato che le ho offerto

marijuana e che nel 2014/2015 aveva acquistato da me 1 grammo di cocaina per

CHF 100.00.

Contesto e ribadisco il mio dire. Aggiungo che a lui

ho anche venduto marijuana per un quantitativo di circa 1 kg negli ultimi 7/8

anni.

Ho deciso di essere sincero e quindi racconto la

verità

[…] - a __________

ho venduto sia cocaina che marijuana nel periodo

2015/2017.

Le ho venduto circa 20/30 grammi di cocaina e circa

mezzo chilo di marijuana con consegne a casa mia. Per un periodo ho abitato da

lei quando mi è bruciata la casa.

L’acquirente ha dichiarato di aver intrattenuto con

me un rapporto di amicizia e che non esclude che io nel 2017 le abbia offerto

cocaina.

Ne prendo atto e io ribadisco il mio dire.

- a __________

ho procurato sia canapa che cocaina nel periodo

2016/2018. Le ho venduto tra 10 e 30 grammi di cocaina; purtroppo mi è

difficile essere più preciso. Le ho venduto da 300 ai 500 grammi di marijuana.

__________ ha dichiarato di non avere mai avuto a

che fare con me in merito agli stupefacenti.

Ne prendo atto e io ribadisco il mio dire.

[…] - a __________

a lui avrò venduto circa 10/20 grammi di cocaina,

dopo essere arrivato in Ticino proveniente dal __________, secondo me per un

anno e mezzo circa.

A lui ho venduto anche circa 200/300 grammi di

hascisc al prezzo di CHF 10/12.00 al grammo a dipendenza del quantitativo.

L’acquirente ha dichiarato di aver acquistato

nell’arco di più anni almeno 1 kg di canapa al prezzo di CHF 50.00 per 4/5

grammi e che è capitato di fumare insieme canapa a casa mia da me messa a

disposizione quando giocavamo a carte o alla playstation.

Non ho mai giocato a carte o alla play station con

questa persona a cui non ho mai offerto marijuana. È vero che gliene ho venduta

ma non mi sembra così tanta, come da lui dichiarato. Secondo me non gli ho

venduto più di 400 grammi.

- a __________

ho venduto sia marijuana che cocaina nell’arco di

più anni, forse dal 2016 in poi. Di cocaina gliene ho venduti al massimo 30

grammi, sotto forma di singole buste dosi da 50/100 grammi con consegne a casa

mia. Gli ho venduto marijuana per un quantitativo di 100/200 grammi.

__________ ha dichiarato di aver acquistato nel

periodo 2016-2018 in una 15.ina di occasioni buste dosi da 1 gr a CHF 100.00 o

buste dosi da CHF 50.00; in totale circa 6-10 grammi, con consegne a casa mia.

Secondo me ha acquistato di più, ma i prezzi sono

giusti.

- a __________

ho venduto maggiormente marijuana. Negli ultimi 8

anni gli avrò venduto circa 5 kg di marijuana sotto forma di etti o mezzi etti

al prezzo di CHF 10.00 al grammo.

Dal 2012/2013 al 2018 gli avrò venduto al massimo 25

grammi di cocaina.

L’acquirente ha dichiarato di aver acquistato da me

e ottenuto come offerta un quantitativo complessivo, dall’estate 2012 fino

all’ottobre 2018 di 40 grammi di cocaina; quando la pagava il prezzo era di CHF

100.00 la singola dose di 1 grammo o poco meno; la consegna avveniva a casa mia

o alle grigliate che si organizzavano. Egli ha pure dichiarato che io pure

gliene offrivo.

Non contesto il quantitativo da lui riferito, anche

se secondo me è minore. Contesto, come sempre detto, il dosaggio.

__________ ha pure dichiarato che partecipava alle

grigliate, a cui offrivo cocaina anche a tale __________ che lavora alla __________

a __________, poi identificato in __________.

È corretto, non lo contesto.

[…] ADR che ora come ora mi è difficile riferire i

nominativi di altre persone a cui ho venduto cocaina e marijuana. Di sicuro ce

ne sono.

Per quanto riguarda la marijuana voglio dichiarare

spontaneamente che i guadagni maggiori li ho fatti vendendo questo

stupefacente. Negli anni antecedenti al 2015, quando avevo l’impianto indoor,

riuscivo ad ottenere circa 3,5 kg di canapa all’anno. La maggior parte di questa

marijuana, per un quantitativo di circa 13/14 kg, l’ho venduta a __________ che

ai tempi abitava a __________ e a __________. Inoltre, ho venduto grossi

quantitativi a due persone malate terminali di cui però preferisco non fare il

nome.

Negli ultimi anni acquistavo pure marijuana da __________

di __________. Quella che coltivavo io era per lo più destinata al mio

consumo”.

(VI PP, 17.01.2019, p.

6-11, AI 53).

Con specifico riferimento agli acquisti di marijuana

da parte di terze persone, che poi l’imputato rivendeva al dettaglio, ha

affermato che i fornitori sono stati due:

" Mi viene

chiesto di riferire quanta marijuana ho acquistato da __________ e in che

periodo.

Da lui ho acquistato dal 2015 in poi e l’ultima

volta un mese prima dell’arresto, circa 3 o 4 kg di marijuana al prezzo di CHF

650/800.00 l’etto, a dipendenza della qualità.

Lui ha un bel giro, non la coltiva ma la compra, non

so dove né da chi. So che per un periodo di due/tre mesi dopo l’arresto di una

persona a __________, di cui non conosco le generalità, ma se non sbaglio è

straniero di origine e mi era stato detto che si era acquistato un __________, __________

aveva sospeso le vendite.

Le consegne avvenivano a casa sua e a lui devo

ancora CHF 1000.00 visto che acquistavo a credito.

[…] In re ai miei fornitori di marijuana

Mi viene detto che in merito a chi mi ha fornito la

marijuana nel corso degli ultimi verbali ho fatto il nome di __________,

asserendo che nel corso di 6 mesi (2015/2016) mi ha venduto 1 o 2 kg di canapa

a CHF 6.50 al grammo; di questo quantitativo 100 grammi la consumavo

mensilmente mentre la rimanenza la vendevo a CHF 10.00 al grammo.

Mi si chiede conferma.

Lo confermo.

ADR che non ho acquistato marijuana da altre persone

a parte __________ di cui ho sopra riferito”.

(VI PP, 17.01.2019, p.

6-11, AI 53).

Riciclaggio di denaro (ripetuto)

5.3. L’imputazione

di cui al punto 2 dell’atto d’accusa fa riferimento all’invio, nel periodo

10.01.2013 – 02.10.2018, di un importo complessivo di CHF 178'726.85, denaro

provento del traffico di cocaina e marijuana di cui al punto 1, ed inviato

personalmente in Brasile, compiendo in tal modo atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del suddetto denaro,

oltre all’invio CHF 450.- in Spagna per conto di uno dei suoi fornitori di

cocaina.

5.3.1. Gli inquirenti,

al fine di confutare il coinvolgimento dell’imputato nel traffico di droga,

hanno sin da subito accertato nelle varie agenzie di spedizioni eventuali invii

di denaro compiuto da o per conto di IM 1.

Al riguardo l’imputato ha sin da subito ammesso di

avere inviato del denaro in Brasile alla madre di suo figlio (n.d.r. in realtà

è solo figlio di lei, ma IM 1 ha spiegato in aula di volergli bene come se

fosse suo figlio), tale __________, in quanto questi, altrimenti, non gli

avrebbe più fatto né vedere né sentire il bambino. Egli ha specificato,

tuttavia, che la donna, che ha problemi di tossicodipendenza e che ha altri tre

figli con altrettanti uomini, non si occuperebbe nemmeno più del figlio, il

quale, a mente dell’imputato, dovrebbe abitare con __________:

" Mi viene

chiesto quale destino ho dato a questi guadagni.

Li ho inviati in Brasile alla madre di mio figlio __________.

Mi viene chiesto di precisare gli invii di denaro da

me effettuati nel corso degli anni.

Saranno 6 o 7 anni che invio denaro ad __________ e

da quando è nato mio figlio, nel luglio 2014, ho aumentato gli importi inviati.

Mi rendo conto di aver inviato a lei e alla sua

famiglia molti soldi; oltre al figlio in comune lei ha altri tre figli con tre

uomini diversi.

Nel corso degli anni era anche lei a pretendere il

denaro; mi minacciava dicendomi che non mi faceva più vedere né sentire __________

ed è soprattutto per questo che io ho continuato a inviarle denaro. Sono molto

legato a mio figlio, anche se l’ho visto solo una volta; lo sentivo

telefonicamente spesso. Mi manca molto e mi piacerebbe sentirlo.

So che anche __________ ha problemi di droga e

quindi parte dei soldi inviatile saranno serviti ad acquistare la droga.

Nell’ultimo periodo ho saputo che __________ abitava con __________.

Io non mi rendevo conto esattamente del denaro che

continuavo a mandarle, anche se più volte, secondo quanto mi diceva lei, doveva

servire per determinati scopi, ma poi quel denaro non veniva utilizzato per

quegli scopi. Ad esempio le avevo mandato del denaro per acquistare un

appartamento o per avviare un’attività, ma alla fine nulla di tutto ciò lei

concretizzava. L’unica cosa che ha acquistato con i miei soldi è un’auto che so

essere già stata rivenduta.

Preciso che io non ho alcun conto bancario in

Brasile a me intestato; anche qui in Ticino non ho risparmi. Questo per dire

che non mi sono arricchito con il mio traffico.

Mi viene chiesto se ricordo a chi ho indirizzato i

miei invii di denaro.

Quando inviavo denaro tramite __________ lo mandavo

a __________ che, giornalmente, recuperava il denaro presso una succursale

della __________ in città per portarlo ad __________. Lo stesso ho fatto

qualche volta con la sorella, __________. I miei invii più grandi li ho fatti a

queste persone oltre che naturalmente ad __________.

Ho inviato denaro anche tramite la __________; invii

che andavano direttamente sul conto di __________ in Brasile”.

(VI PP, 17.01.2019, p. 12-13, AI 53).

5.3.2. Le risultanze

probatorie acquisite agli atti, hanno sostanzialmente confermato il dire

dell’imputato, ovvero che l’origine degli invii di denaro in Brasile è tutta

provento della vendita di sostanze stupefacenti:

" In re agli

invii di denaro

Prendo atto dei seguenti invii di denaro da me

effettuati:

- tramite la __________ di __________ un totale di

CHF 130'812.39 dal 9.08.2013 al 22.10.2018 (cfr. AI 31 agli atti che mi viene

mostrato), denaro inviato a:

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

- tramite __________ un totale di CHF 47'464.46 dal

10.01.2013 al 10.10.2018 (AI 39 che pure mi viene mostrato), denaro inviato a:

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Brasile

__________ in Spagna (invio CHF 450.00 il 13.6.2014)

__________ in Brasile

Mi si chiede di prendere posizione, ritenuto che in

totale nell’arco di circa 5 anni e mezzo ho inviato CHF 178’276.85.

Non contesto queste risultanze che in pratica

confermano le mie ammissioni relativamente all’invio dei miei guadagni in

Brasile.

ADR che __________ è la mamma di __________ mentre __________

è il compagno della mamma di __________.

ADR che tutte le altre persone emerse da questi

invii sono riconducibili ad __________; sono suoi amici.

ADR che era sempre __________ a darmi le generalità

di queste persone. Ricordo che per un determinato periodo non aveva più il

passaporto e quindi non poteva ritirare il denaro”.

(VI

PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).

5.3.3. L’imputato ha,

infine, ammesso che l’invio di CHF 450.- in Spagna era stato effettuato per

conto di __________:

" Mi viene

chiesto di riferire in merito all’invio in Spagna del 13.06.2014.

È un invio che ho effettuato per conto di __________.

A quel momento io già acquistavo da lui e mi ha

chiesto il favore d’inviargli denaro perché lui non poteva; non mi ha detto il

motivo, forse non poteva o non voleva. Non so chi sia il destinatario e neppure

lui mi ha detto chi fosse, rispettivamente non mi ha detto il motivo per cui

inviava quei soldi”

(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).

Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

(ripetuta)

5.4. L’imputazione di cui al punto 3 dell’atto d’accusa fa riferimento al

consumo, nel periodo 12 maggio 2017 – 12.11.2018, senza autorizzazione, di

almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, oltre alla detenzione di 20

grammi di marijuana, di 1.1 grammi di hascisc e di 40 semi di canapa, destinati

al proprio consumo personale.

L’imputato ha sempre dichiarato che il suo consumo

di cocaina non è mai stato regolare, a differenza di quello di marijuana,

intrapreso con regolarità sin da minorenne.

In corso d’inchiesta ha ricostruito i quantitativi

consumati, affermando di aver consumato circa 1 kg di marijuana all’anno, oltre

a circa 100 grammi di cocaina, in totale, nel corso dei 3 anni precedenti:

" In re ai miei

consumi

Mi viene detto che dagli atti, in particolare dalle

mie dichiarazioni, emergono i seguenti consumi nel corso degli ultimi 3 anni:

- nei primi verbali ho dichiarato circa 78/106

grammi di cocaina; poi nel verbale 14.12.2018 non sono stato in grado di

quantificare il mio consumo in quanto assolutamente non regolare;

- circa 1 grammo al giorno di marijuana, per un

totale di almeno 900 grammi.

Mi si chiede conferma.

Ribadisco che mi è difficile quantificare il mio

consumo di cocaina e quindi non contesto quanto avevo già detto e quindi circa

100 grammi in totale.

Per quanto riguarda la marijuana, è più giusto dire

che ne ho consumato 1 kg all’anno e quindi in totale 3 kg”.

(VI PP, 17.01.2019, p. 14-15, AI 53).

6. Diritto

e accertamento della Corte

a. L'art. 19

cpv. 1 let. b e d LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, detiene,

trasporta, importa o fa transitare stupefacenti. Punito è pure chi fa

preparativi per commettere una di queste infrazioni.

Il cpv. 2 del medesimo articolo prescrive che si

tratta di un caso aggravato, se l'autore sa o deve presumere che l'infrazione

può mettere in pericolo la salute di molte persone (let. a), se agisce come

membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico di

stupefacenti (let. b), se realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra

d'affari o un guadagno considerevole (let. c), se offre fornisce o rende

accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati

principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze (let. d). La

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che una messa in pericolo della

salute di numerose persone deve già essere ammessa a partire dai 12 grammi di

eroina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV

164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21

novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.

6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4;

STF del 15 luglio 2010, inc. 6B 294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010,

inc. 6B 911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B 632/2008,

consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband

Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vo. II, 3ème édition, Berna 2010, ad art. 19

LStup, n. 81 segg., pag. 917 segg.). II caso aggravato è dato anche quando non

sono raggiunti i quantitativi sopra indicati, se la droga fornita ai

consumatori, in ragione della sua purezza eccezionale o del tipo di taglio, è

di natura tale da creare un pericolo per la vita di molte persone. In una

simile evenienza è necessario che l'autore conosca la pericolosità eccezionale

della sostanza o che ne accetti l'eventualità (Bernard Corboz, op. cit., ad

art. 19 LStup, n. 92, pag. 920). Dal punto di vista soggettivo, l’autore deve

sapere di detenere, trasportare, importare o far transitare stupefacenti. Il

dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad. art. 19 LStup, n. 68 e

segg., pag. 913). Inoltre, affinché vi sia un caso aggravato ai sensi dell'art.

19 cpv. 2 LStup, è necessario che l'autore sappia o accetti che l'infrazione da

lui commessa possa, direttamente o indirettamente, mettere in pericolo la vita

di molte persone (DTF 111 IV 31; Bernard Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19

LStup). Affinché ciò sia realizzato, è sufficiente che egli sia cosciente del

quantitativo e del tipo di droga trafficato, poiché, sia egli consumatore o

meno, si deve presumere conoscere la pericolosità della droga per la salute

(DTF 106 IV 232 consid. 4). Il dolo eventuale è sufficiente. È irrilevante che

l'autore sappia che la droga è destinata ad un numero limitato di persone, così

che, concretamente, non saranno in realtà numerose quelle messe in pericolo

(DTF 111 IV 31).

b. Per l'art.

305bis cpv. 1 CP, chiunque compie un atto suscettibile di vanificare

l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori

patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un

delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria. Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del

riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché

costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. La fattispecie di

riciclaggio di denaro presuppone quale reato a monte un crimine (art. 305bis

cpv. 1 CP). Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la questione di

sapere se il reato a monte commesso all'estero costituisce un crimine, deve

essere esaminata secondo il diritto svizzero (DTF 126 IV 255 consid. 3b/aa;

sentenza 6B_718/2010 del 18 ottobre 2011 consid. 3.5.2, in: RtiD I-2012 pag.

217 segg.).

In considerazione del suo carattere accessorio, la

fattispecie del riciclaggio di denaro esige quindi, oltre alla dimostrazione

dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza

dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La

giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a

monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le

circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali

provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei

fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 138 IV 1

consid. 4.2.2;120 IV 323 consid. 3d).

Il reato di riciclaggio di denaro ha per fine la

sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di

un'infrazione di esposizione a pericolo astratto; il comportamento è dunque

punibile a questo titolo anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo

scopo (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a). Il fatto di occultare

in un veicolo dei valori patrimoniali che provengono da un traffico di stupefacenti

e di trasportarli oltre il confine costituisce un atto di riciclaggio di denaro

(DTF 127 IV 20consid. 3b).

Dal profilo soggettivo, l'autore deve conoscere

l'origine criminosa dei fondi ed essere consapevole che il suo atto potrà

vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. In caso

di dolo eventuale, egli deve quantomeno ipotizzarne l'eventualità ed accettarne

le conseguenze (DTF 128 IV 117 consid. 7f; 122 IV 211consid. 2e; 119 IV 242

consid. 2b).

Il cpv. 2 prevede la fattispecie aggravata del reato

di riciclaggio di denaro, punibile con una pena detentiva fino a 5 anni o con

una pena pecuniaria – la quale viene cumulata alla pena detentiva – se l’autore

agisce (a) come membro di un’organizzazione criminale, (b) come membro di una

banda costituita per esercitare sistematicamente il riciclaggio, (c) realizza

una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del

riciclaggio.

Per quanto concerne il mestiere, i criteri di

valutazione sono i medesimi indicati con riferimento a quelli stabiliti per il

furto.

Di conseguenza, l’autore agisce per mestiere quando

risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla loro

frequenza durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni

auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa

stregua di una professione, anche semplicemente accessoria (STF 6B_681/2009 del

18 febbraio 2010 consid. 2; DTF 116 IV 319 consid. 4; 117 IV 65; 119 IV 129;

123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere

sono, quindi, una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un

reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato

di reati del tipo in questione.

In primo luogo, dunque, è necessario che il

prevenuto abbia compiuto più reati (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo,

Basler Kommentar, 2 ed., ad art. 139, n. 93).

In secondo luogo, l’autore deve avere agito con

l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile

l’intenzione di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale

delle entrate per coprire almeno una parte delle spese necessarie a mantenere

il tenore di vita (DTF 119 IV 129, 133; 123 IV 113, 116; 116 IV 319, 334 e

segg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il

reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; 78 IV 91, 94 e

segg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la

principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123

IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere

un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere

poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale

da aver già palesato questa sua disponibilità. Se, invece, il numero dei

delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo

sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti

futuri, fondata su quanto da lui sino a quel momento fatto e considerati la

frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare

del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, op. cit. ad art. 139, n.

102).

Con riferimento alla cifra d’affari o ad un guadagno

importante, la giurisprudenza si richiama ai criteri stabiliti per l’art. 19

sulla LF sugli stupefacenti, secondo i quali una cifra d’affari di Fr.

110'000.- è considerata importante (ATF 129 IV 253). L’ATF 129 IV 253 stima che

a partire da un importo di Fr. 10'000.- si tratta di una cifra importante.

c. Giusta l’art.

19a della LF sugli stupefacenti, chiunque, senza essere autorizzato, consuma

intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta

l’articolo 19 per assicurarsi il proprio consumo, è punito con la multa.

Nei casi poco gravi si può abbandonare il

procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un

avvertimento.

Si può prescindere dall’azione penale se l’autore,

per aver consumato stupefacenti, sottostà o si sottopone a un’assistenza

sorvegliata dal medico. L’azione penale è eseguita se l’autore si sottrae

all’assistenza o al trattamento.

Se l’autore è tossicomane, il giudice può ordinare

il collocamento in una casa di salute. L’articolo 44 del Codice penale

svizzero3 è applicabile per analogia.

6.1. I fatti indicati nell’atto d’accusa sono ammessi e riconosciuti

dall’imputato, oltre che comprovati attraverso numerosi riscontri versati agli

atti.

Dal profilo giuridico si rileva unicamente, come

peraltro anticipato in apertura del dibattimento, che la fattispecie di

riciclaggio di denaro va più correttamente qualificata nella sua forma

aggravata prevista dall’art. 305bis cpv. 2 CP. Ciò in virtu’ del lungo periodo

di tempo nel corso del quale l’imputato ha inviato denaro all’estero (quasi 6

anni), della reiterazione degli invii e della sua disponibilità a commettere

anche nel futuro un numero imprecisato di transazioni – ritenuto come solo

l’arresto ha posto fine ai suoi agiti – tale da far ritenere che egli abbia

agito per mestiere, conformemente alla giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 211).

Con tale condotta l’imputato ha poi realizzato una cifra d’affari di CHF 178'726.85,

ben superiore all’importo di CHF 110'000.- che per pacifica giurisprudenza è

già considerata importante (DTF 129 IV 188), e date da configurare pertanto la

fattispecie aggravata.

Di conseguenza

l’imputato è stato condannato per riciclaggio di denaro ex art. 305bis cpv. 2

CP.

6.2. Con riferimento

alle altre imputazioni, richiamate le correzioni effettuate in apertura del

dibattimento, non sono state rilevate altre questioni meritevoli di dover

essere trattate, con la conseguenza che l’atto d’accusa è stato integralmente

confermato.

La questione, pertanto, attiene ora alla

commisurazione della pena ed alla determinazione di eventuali misure.

7. Commisurazione

della pena

d. Per

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene

conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto

precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione.

Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP

stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della

colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF

1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così,

la colpa globale dell’imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la

gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la

pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e

precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve,

poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del

14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo

2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

7.1. A qualificare la colpa di IM 1 v’è l’ingente quantitativo di cocaina da

lui detenuto e alienato, che dal profilo oggettivo realizza pacificamente

l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. All’alienazione di cocaina

va poi aggiunta anche la vendita di 21.80 kg di marijuana, fattispecie

parimenti sussumibile sotto l’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

in virtu’ del fatto che l’imputato ha agito per mestiere nella vendita di tale

stupefacente, conseguendone anche un ingente guadagno (art. 19 cpv. 2 lett. c).

È pacifico, difatti, che l’imputato nel corso degli anni abbia trovato proprio

nell’alienazione (anche) della marijuana, la propria fonte di sostentamento,

considerato che egli, peraltro, non ha mai lavorato regolarmente, facendo in

tal modo mestiere dal traffico di canapa. Egli si era anzi anche organizzato al

riguardo, coltivando personalmente la sostanza e massimizzando il relativo

guadagno.

Di rilievo, a sfavore dell’imputato, v’è anche che

non si è trattato di un’unica operazione, bensì di una serie molto numerosa di

atti di cessione posta in essere nei confronti di una pluralità di acquirenti,

pur riconoscendo, con specifico riferimento all’alienazione di marijuana, che

uno di essi, __________, ne ha acquistato, da solo, una buona fetta, ovvero

circa 13 kg su un totale di 21.80 kg.

Con riferimento, invece, allo spaccio di cocaina,

non sono stati individuati acquirenti “maggioritari”, con il che va ritenuto

che tutto lo stupefacente contestato a IM 1 è finito indistintamente sul

mercato, ponendo in tal modo in pericolo, allo stesso modo, la salute di molte

persone.

Inoltre, l’imputato non si limitava alla mera

vendita della sostanza, ma periodicamente si recava presso i suoi fornitori, i

quali gli consegnavano, prevalentemente a credito, lo stupefacente, ed ai quali

portava poi il denaro dell’acquisto della cocaina una volta terminata la

vendita, col che se ne desume anche una certa dose di fiducia che l’imputato,

col tempo, ha instaurato nell’ambiente dello spaccio.

7.2. Dal punto di

vista soggettivo, si rileva che IM 1, con i suoi agiti, ha dimostrato una

notevole determinazione nel delinquere, continuando nella perpetrazione

dell’attività di spaccio, di due differenti sostanze stupefacenti, incurante

delle precedenti condanne subite. Anche dopo l’ultima condanna del 27.10.2016

per incendio colposo, derivante dall’attività illecita di coltivazione della

canapa posta in essere dall’imputato, che poteva rappresentare per lui un nuovo

monito, anziché fermarsi dal continuare a delinquere, ha perseverato operando

attivamente nell’alienazione degli stupefacenti, cessando dal suo agire solo a

seguito dell’arresto.

7.3. Di gravità non

certo trascurabile, sia per la reiterazione che per l’ammontare complessivo del

denaro inviato all’estero, v’è il riciclaggio di denaro, peraltro commesso

nella sua forma aggravata, con riferimento al quale si rileva che IM 1, benché

in Svizzera continuasse ad accumulare debiti godendo al contempo degli aiuti

assistenziali, non si è fatto scrupoli ad inviare all’estero cospicue somme di

denaro derivanti dal traffico di stupefacenti. È ben vero che il denaro è stato

inviato alla madre di quello che lui riteneva esse suo figlio adottivo, ma

l’imputato ben sapeva che la donna, che, peraltro, ha problemi di

tossicodipendenza, non impiegava certamente tutto il denaro ricevuto per la

cura del bambino, tanto è vero che, come da dichiarazioni del medesimo IM 1,

del minore, attualmente, se ne starebbe occupando __________.

La Corte ha comunque tenuto conto del fatto che

l’imputato ha inviato tale denaro in Brasile per il timore di non poter più né

vedere né sentire il bambino, e con ciò inviando gran parte del provento

dell’attività illecita all’estero, non beneficiando altrimenti del suddetto

guadagno.

7.4. In favore

dell’imputato la Corte ha tenuto conto del fatto che la perizia psichiatrica

versata in atti ha evidenziato un disturbo di personalità oltre ad una

dipendenza da cannaboidi e cocaina, che devono essere messi in relazione ai

reati commessi.

Parte della marijuana coltivata, rispettivamente

parte della cocaina acquistata dai fornitori veniva, difatti, da lui consumata.

Questa circostanza, tuttavia, a mente della Corte, deve comunque essere

mitigata se si tiene conto del fatto che, soprattutto con riferimento alla

cocaina, che è all’evidenza, tra le due, la sostanza più pericolosa messa in circolazione

dall’imputato, questi neppure la consumava con regolarità, riuscendo tuttavia

ad alienarne, al dettaglio, ben 1'220 grammi. L’imputato, pertanto, almeno in

parte ha agito per puro lucro, ritenuto anche che egli, al contempo, ha sempre

percepito gli aiuti sociali.

Discorso diverso va fatto, invece, con riferimento

alla marijuana, di minor pericolosità per la salute pubblica e con riferimento

alla quale l’imputato ha dimostrato una maggiore regolarità nei consumi, senza

contare il fatto che, come già rilevato, gran parte del quantitativo contestato

è stato alienato ad un’unica persona.

Ancora a suo favore, va ritenuta la collaborazione

fornita in corso d’inchiesta, che ha permesso il rinvenimento della cocaina

occultata all’interno della propria abitazione, e inizialmente non individuata

dagli inquirenti, nonché la ricostruzione dei quantitativi di stupefacente

venduto, oltre all’identificazione dei vari fornitori di cocaina, fra cui __________,

il quale è già stato condannato anche sulla base delle dichiarazioni fornite da

IM 1.

7.5. Va ancora

considerato che l’imputato, dal 20.03.2019, è stato collocato presso l’istituto

__________, in esecuzione della misura terapeutica ordinata dal Procuratore

Pubblico, nel corso del quale, a fronte del buon andamento della medesima, ha

potuto beneficiare di autorizzazioni di visita e permessi d’uscita che

costituiscono certamente un privilegio rispetto alla condizione di “normale”

carcerazione, tanto che, in esecuzione della medesima misura, l’imputato è diventato

padre di un figlio ed ha potuto liberamente assistere anche al parto.

Con ciò non può essere certamente ritenuta a suo

favore la sensibilità alla pena, nemmeno per il particolare momento di crisi

sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 e che ha determinato le

Autorità competenti a sospendere la quasi totalità delle attività all’interno

dell’istituto, nonché le visite dei familiari, ritenuto come IM 1 non è stato

toccato da tali provvedimenti.

7.6. Tutto ciò

considerato, l’imputato, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella

di cui al decreto di accusa del 27.10.2016, è stato condannato:

- alla pena detentiva di 35 (trentacinque)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, la pena espiata in anticipo e

la privazione della libertà connessa all’esecuzione della misura ex art. 60 CP;

- alla pena pecuniaria pari a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-

l’una;

- alla multa di CHF 200.-, con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva pari a 2

(due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18

(diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da

espiare.

Anche l’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa con un periodo

di prova di anni 4 (quattro).

7.7. Non si fa luogo

alla revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote

giornaliere a fr. 20.- l’una, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016,

ma il periodo di prova è prolungato di 1 anno.

8. La misura

e. Una misura

deve essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire che l’autore

commetta altri reati, se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la

sicurezza pubblica lo esige e se le condizioni previste negli articoli 59-61,

63 o 64 sono adempiute (art. 56 cpv. 1 CP).

La prima condizione posta dal disposto di legge

concretizza l’obiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione

di futuri reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente

a rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, la pena deve essere

inflitta da sola (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad

art. 56 CP, n. 12, pagg. 551-552).

La seconda condizione prevede che una misura può

essere pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o se

la sicurezza pubblica lo esige (con l’eccezione dell’internamento per cui

preponderante è, non il bisogno di trattamento dell’autore, bensì l’interesse

pubblico alla sicurezza della collettività).

Un bisogno di trattamento entra in considerazione

soltanto se si rapporta a tratti del carattere dell’autore che sono in

connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op. cit., ad

art. 56 CP, n. 14 e 15, pag. 552).

La pronuncia di una misura esige, poi, l’ossequio

delle condizioni di cui agli artt. 59-61, 63 e 64 CP. In particolare, per le

misure di cui agli art. 59 e 63 CP, è necessario l’accertamento di una grave

turba psichica (cfr., anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3.), della connessione

fra tale turba e i reati di cui l’autore risponde (per l’art. 59, un crimine o

un delitto), del rischio di recidiva e dell’adeguatezza della misura (che deve

essere atta ad evitare il rischio di recidiva).

f. Giusta

l’art. 60 CP, Se l’autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il

giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora (a) l’autore abbia

commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza e

(b) vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore

commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.

Il giudice tiene conto della richiesta dell’autore e della sua

disponibilità a sottoporsi al trattamento (cpv. 2).

Il trattamento si svolge in un’istituzione specializzata o, se

necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e

allo sviluppo dell’autore (cpv. 3).

La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario

non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la

liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la

prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore

commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza,

il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare, una sola

volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della

libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in

caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale (cpv. 4).

g. Giusta l’art. 93 CP,

l’assistenza riabilitativa è intesa a preservare l’assistito dalla recidiva,

promuovendone l’integrazione sociale. L’autorità competente in merito presta e

procura l’aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine (cpv. 1).

Gli operatori dell’assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto

su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a

terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il

consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente per l’assistenza

riabilitativa (cpv. 2).

Le autorità della giustizia penale possono chiedere all’autorità

competente per l’assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli

assistiti (cpv. 3).

h. Giusta l’art. 94 CP, le

norme di condotta che il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle

pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in

particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a

motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.

8.1. Come rilevato

in narrativa, la perizia del dr. __________ di data 28.02.2019 (AI 72) ha

evidenziato nell’imputato “un disturbo

di personalità misto con tratti dipendenti, insicuri e immaturi”. Egli è effetto poi da “disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannaboidi e

cocaina”, con riferimento ai quali presenta una

sindrome da dipendenza.

La perizia ha inoltre indicato un rischio di

recidiva “molto alto” per reati connessi alla vendita e all’assunzione di sostanze

stupefacenti, ove l’imputato non sia adeguatamente seguito in un percorso di

disintossicazione e riabilitazione.

Con riferimento proprio alle misure terapeutiche

atte a limitare il pericolo di recidiva e più appropriate ad accompagnare IM 1

nel percorso di riabilitazione, il perito ha considerato come opportuna una

terapia stazionaria, da trasformare progressivamente in un trattamento

ambulatoriale. Il medesimo perito ha indicato come idoneo a tale funzione il

centro terapeutico di __________, rilevando infine che IM 1 è “pronto e motivato” ad

intraprendere questo percorso.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Procuratore

pubblico ha disposto il trasferimento dell’imputato presso il centro

terapeutico di __________, in regime di anticipata esecuzione della misura ex

art. 60 CP, a far tempo dal 20.03.2019.

8.2. Il percorso

terapeutico seguito dall’imputato è certamente da considerarsi positivo, sulla

scorta dei diversi rapporti che sia l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa che

__________ hanno stilato nel corso dei circa 14 mesi di permanenza di IM 1

all’interno dell’istituto.

Nell’arco di questo periodo di tempo, l’imputato,

sottoposto settimanalmente al controllo delle urine, ha mantenuto una totale

astinenza dall’assunzione di sostanze stupefacenti, ha rispettato le regole

dell’istituto partecipando attivamente alla vita quotidiana in seno alla

medesima struttura ed ha lavorato regolarmente in giardino con esito

soddisfacente. Egli si è inoltre sottoposto a numerose sedute con la psicologa

dr.ssa __________, con la quale ha effettuato circa 100 sedute, rispettando gli

appuntamenti nonostante con la medesima non si fosse istaurato un solito rapporto

di fiducia reciproco.

Anche i permessi d’uscita concessigli sino a quel

momento, limitati agli incontri con il proprio nucleo familiare, si sono svolti

regolarmente.

Il buon andamento del trattamento terapeutico, ha

più volte spinto l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, d’intesa con __________,

a richiedere a favore dell’imputato il rilascio, sempre più ampio ed autonomo,

di congedi e permessi d’uscita dal centro, aventi quale scopo proprio

l’estensione dei permessi anche al di fuori della stretta cerchia dei

familiari, ciò che è stato ribadito anche successivamente al momento in cui si

è appreso che l’imputato sarebbe diventato padre, a seguito di una relazione

instaurata “clandestinamente” all’interno della struttura.

Questo fatto, e, meglio, non aver rivelato subito

tale relazione ai responsabili dell’istituto, sebbene costituisca una macchia

nel percorso dell’imputato ed abbia in qualche modo fatto vacillare il rapporto

di fiducia tra IM 1 e la struttura, non è comunque stato tale da scalfire il

più che positivo percorso da questi seguito sino a quel momento, tanto che,

come rilevato, anche successivamente alla scoperta della relazione ed alla

nascita della figlia, avvenuta il 12.03.2020, sono state nuovamente avanzate

delle richieste di congedi in autonomia (cfr. scritto dell’UAR del 30.03.2020 e

seguenti).

In uno degli ultimi rapporti pervenuti

all’attenzione della Corte, e come già indicato, si rileva che “gli obiettivi del PEM prevedono un regime

progressivo di esecuzione della misura, con un graduale percorso verso il

reinserimento socio-lavorativo sul territorio. In particolare, dopo il

processo, sono da prevedere l’ulteriore autonomia sul fronte delle uscite, il

regime lavoro esterno, quello di lavoro e alloggio esterno e infine la liberazione

dalla misura, con eventuali norme di condotta”

(rapporto dell’Ufficio dell’Assistenza riabilitativa del 28.04.2020, doc. TPC

12), dal che si desume che l’imputato, in buona sostanza, è già pronto, per il

periodo successivo al dibattimento, a gradatamente tornare ad una maggiore

libertà, pur restando necessario, all’evidenza, un costante controllo da parte

degli uffici preposti, ovvero un affiancamento dell’imputato, e la prosecuzione

del trattamento terapeutico iniziato ormai 14 mesi fa.

A ciò si aggiunga che la paternità sembra avere

maggiormente sensibilizzato e responsabilizzato l’imputato, il quale, anche al

dibattimento, è parso motivato a dedicarsi alla cura della bambina ed alla

relazione con la compagna, definita “molto importante”, e nella cui ottica vede il

proprio futuro:

" ADR so che ho

una bambina da crescere e voglio farlo assieme alla mia compagna. Per me si

tratta di una relazione molto importante”.

(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del

dibattimento, 12.05.2020, p. 3).

Dal punto di vista lavorativo, l’imputato ha

affermato che gli piacerebbe continuare a lavorare nell’__________, come ad

esempio nella __________, proseguendo di fatto l’attività intrapresa con

soddisfazione all’interno del centro terapeutico.

Al riguardo, al dibattimento, la difesa ha riferito

di poter attivare, in caso di liberazione della misura ex art. 60 CP, dei suoi

contatti personali nell’ambito del settore __________ sulla __________, al fine

di trovare un’occupazione, in tale ambito, all’imputato.

La Corte, considerati tutti gli elementi del caso

concreto, ha quindi condiviso l’orientamento inteso ad una maggiore autonomia,

più volte espresso dall’UAR e da __________, che, peraltro, rispecchia quanto

indicato anche all’interno della perizia psichiatrica. Tale posizione è poi da

considerarsi perfettamente conforme alla giurisprudenza in materia di

sussidiarietà e proporzionalità delle misure terapeutiche, come di seguito

illustrato.

sussidiarietà e proporzionalità

i.

Tutte le

misure soggiacciono al principio della sussidiarietà (Basler Kommentar, op.

cit., ad art. 56 CP, n. 30, pag. 1088 e ad 64, n. 8, pag. 1314): come visto

sopra (consid. e), una misura può essere ordinata soltanto se la pena non è

atta, da sola, a scongiurare il rischio che l’autore commetta nuovi reati (art.

56 cpv. 1 lett. a CP; cfr. DTF 107 IV 17, consid. 3 in cui il TF

ha confermato che, se è possibile attendersi dall'esecuzione

della pena un effetto preventivo equivalente o superiore a quello

dell'internamento, il giudice deve rinunciare ad ordinarlo).

Inoltre, sempre per il citato principio, quando è dato - come in

concreto - il presupposto per la pronuncia di una misura, fra le diverse a

disposizione occorre ordinare quella che, pur apparendo efficace, è la meno

incisiva.

8.3. Ciò che ha poi ulteriormente

rassicurato la Corte in un’ottica di maggiore assunzione di responsabilità e di

una accresciuta consapevolezza circa la propria situazione patologica da parte

dell’imputato, è stato il fatto che, al dibattimento, a precisa domanda a

sapere qual è stata la molla che ha spinto IM 1 a collaborare con gli

inquirenti, egli ha risposto di avere compreso che “era giunto il momento di farmi aiutare e di cambiare vita”

(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento, 12.05.2020, p. 4).

Ed è proprio sulla consapevolezza della necessità di chiedere

aiuto che si deve basare, come ancora affermato dallo stesso imputato, la

strategia per far fronte alle difficoltà future della vita:

"

Confermo che ho l’intenzione di farmi aiutare. Un domani se

dovessi avere bisogno so che dovrò chiedere subito aiuto”.

(VI dibattimentale, allegato 1 al verbale del dibattimento,

12.05.2020, p. 4).

8.4. Tutto ciò considerato, a

parere della Corte, l’applicazione di una misura stazionaria non si giustifica

ulteriormente, ritenuto come il rischio di recidiva può essere scongiurato nel

caso di specie con una misura meno afflittiva ma ugualmente efficace, quale

un’assistenza riabilitativa amministrativa, logistica e di sostegno ai sensi

dell’art. 93 CP, da estendersi all’intero periodo di prova di 4 anni,

affiancata dall’esecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a carico

terapeutica pluridisciplinare, contro la sua dipendenza da sostanze

stupefacenti, misura a sua volta da combinare con la norma di condotta ex art.

94 CP dell’obbligo di controllo periodico delle urine, che, nel primo anno,

deve essere fatto almeno una volta al mese.

In concreto, spetterà all’Ufficio dell’assistenza riabilitativa

occuparsi dell’esecuzione del trattamento appena indicato, con l’obbligo di

segnalare immediatamente all’autorità competente eventuali inadempienze.

9. Costi

processuali e confische.

9.1. L’imputato è altresì

condannato al pagamento della tassa di giustizia, quantificata in fr. 2'000.-,

e delle spese processuali.

9.2. Con riferimento, invece, agli

oggetti in sequestro, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in

sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente.

9.2.1. È altresì ordinata la

confisca, a parziale risarcimento di tassa di giustizia e spese processuali,

della somma di denaro in sequestro, pari a fr. 1'413.20.

9.2.2. È ordinato il mantenimento

agli atti ai sensi dell’art. 192 cpv. 1 CPP del reperto n. 72539.

10. La nota

professionale dell’avvocato.

l.

Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio

è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone

in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto

regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso

della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del

10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid.

3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

10.1. La

nota professionale dell’avv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico

dibattimento, è stata approvata per fr. 15’428.04, comprensiva di onorario e

spese.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino

l’importo di fr. 15’428.04 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

visti gli art. 12, 40, 43, 44,

46, 47, 49, 51, 69, 70, 93, 95, 106, 295, 305bis CP;

19, 19a LFstup;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

per avere, senza autorizzazione, in svariate località del Canton

Ticino, ma soprattutto nel __________,

1.1.1. nel periodo 2013 -

12.11.2018, alienato a diversi consumatori locali, un quantitativo complessivo

di almeno 1’220 grammi di cocaina, nonché detenuto un quantitativo complessivo

di 26,58 grammi netti di cocaina, sostanza destinata all’alienazione;

1.1.2. nel periodo 2010 -

12.11.2018, coltivato e alienato un quantitativo complessivo di almeno 21,80 kg

di marijuana, guadagnando almeno CHF 130'000.-, nonché detenuto 40 grammi di

marijuana, sostanza finalizzata all’alienazione;

1.2. riciclaggio di denaro aggravato

per avere,

nel periodo 10.01.2013 - 02.10.2018, in svariate località del

Canton Ticino, ma soprattutto nel __________, inviato in Brasile, tramite

apposite agenzie di spedizione, un importo complessivo di CHF 178'726.85,

nonché inviato in Spagna CHF 450.- per conto di un suo fornitore di cocaina,

compiendo in tal modo atti suscettibili di vanificare l’accertamento

dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provento

della sua attività di spaccio di cui al consid. 1.;

1.3. ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo 12 maggio 2017 – 12.11.2018, a __________, consumato

almeno 100 grammi di cocaina e 3 kg di marijuana, nonché detenuto, per il

proprio consumo personale, 20 grammi di marijuana, 1.1 grammi di hascisc e 40

semi di canapa;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di conseguenza, trattandosi

di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto di accusa del

27.10.2016, IM 1 è condannato:

-

alla pena

detentiva di 35 (trentacinque) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

la pena espiata in anticipo e la privazione della libertà connessa

all’esecuzione della misura ex art. 60 CP;

- alla pena pecuniaria pari

a 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una;

- alla multa di CHF 200.-,

con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita

con una pena detentiva pari a 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

L’esecuzione della

pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di

prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

3.1

L’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa con un periodo di prova di anni 4 (quattro).

4.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere

a fr. 20.- l’una, stabilita con decreto di accusa del 27.10.2016, ma il periodo

di prova è prolungato di 1 anno.

5.

È ordinata nei confronti di

IM 1 per il periodo di prova di 4 (quattro) anni (consid. 3):

5.1

un’assistenza riabilitativa,

amministrativa, logistica e di sostegno ai sensi dell’art. 93 CP;

5.2

la norma di condotta ai sensi

dell’art. 94 CP per l’esecuzione di un trattamento ambulatoriale di presa a

carico terapeutica pluridisciplinare contro la sua dipendenza da sostanze

stupefacenti, misura da combinare con l’obbligo di controllo periodico delle

urine, nel primo anno almeno una volta al mese;

5.3

richiamato l’art. 95 cpv. 3, 4

e 5 CP IM 1 è reso attento che se si sottrae all’assistenza riabilitativa o

disattende la norma di condotta o se essa si rivela inattuabile o non più

necessaria, il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può:

- prorogare della metà la durata

del periodo di prova;

- porre

fine all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;

- modificare

o abrogare la norma di condotta o impartirne di nuove;

- revocare

la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino

dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente

d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.

5.4

IM 1 è espressamente

informato del tenore dell’art. 295 CP avente come nota marginale la violazione

dell’assistenza riabilitativa e delle norme di condotta secondo il quale

chiunque si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di

condotta impartite dal giudice o dall’autorità d’esecuzione è punito con la

multa.

5.5

L’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa (UAR) è incaricato dell’esecuzione di quanto stabilito ai

precedenti punti 5.1 e 5.2, con l’obbligo di segnalare immediatamente

all’autorità competente eventuali inadempienze (consid. 5.3.).

6.

IM 1 è liberato dalla

misura ex art. 60 CP cui è astretto dal 20.03.2019 con effetto immediato.

7.

È ordinata la confisca di

tutto quanto in sequestro, con distruzione della sostanza stupefacente, ed

eccezione del reperto 72539, per il quale è ordinato il mantenimento agli atti

ai sensi dell’art. 192 cpv. 1 CPP.

7.1

Deduzion fatta della tassa di

giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca del denaro in

sequestro (CHF 1'413.20).

8.

La tassa di giustizia di

fr. 2'000.- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 12’976.20

spese fr. 648.81

spese di trasferta fr. 700.00

IVA (7,7%) fr. 1’103.03

totale fr. 15’428.04

9.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 15’428.04 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio di comunicazione

in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente Il

cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 5'593.10

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 130.90

fr. 7'924.--

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