72.2020.30
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26 maggio 2020Italiano74 min
pag. 1, alle generalità di IM 1, richiamato l’AI 159, si aggiunge, dopo di __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2020.30
Lugano,
26 maggio 2020/lc
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Marco
Villa, Presidente
GI 1, giudice
a latere
GI 2, giudice
a latere
Orsetta
Bernasconi, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
ACPR 7
ACPR 8
ACPR 9
ACPR 10
ACPR 11
ACPR 12
ACPR 13
ACPR 14
ACPR 15
ACPR 16
ACPR 17
ACPR 18
ACPR 19
ACPR 20
ACPR 21
ACPR 22
ACPR 23
ACPR 24
ACPR 25
ACPR 26
ACPR 27
ACPR 28
ACPR 29
ACPR 30
ACPR 31
ACPR 32
ACPR 33
ACPR 34
ACPR 35
ACPR 36
ACPR 37
ACPR 38
ACPR 39
ACPR 40
ACPR 41
ACPR 42
ACPR 43
ACPR 44
ACPR 45
ACPR 46
ACPR 47
ACPR 48
ACPR 49
ACPR 50
ACPR 51
ACPR 52
ACPR 53
ACPR 54
ACPR 55
ACPR 56
ACPR 57
ACPR 58
ACPR 59
ACPR 60
ACPR 61
ACPR 62
ACPR 63
ACPR 64
ACPR 65
ACPR 66
ACPR 67
ACPR 68
ACPR 69
ACPR 70
ACPR 71
ACPR 72
ACPR 73
ACPR 74
ACPR 75
ACPR 76
ACPR 77
ACPR 78
ACPR 79
ACPR 80
ACPR 81
ACPR 82
ACPR 83
ACPR 84
ACPR 85
ACPR 86
ACPR 87
ACPR 88 - IT
ACPR 89 - IT
ACPR 90
ACPR 91
ACPR 92
ACPR 93
ACPR 94
ACPR 95
ACPR 96
ACPR 97
ACPR 98 - IT
ACPR 99
ACPR 100
ACPR 101
ACPR 102
ACPR 103
ACPR 104
ACPR 105
ACPR 106
ACPR 107
ACPR 108
ACPR 109
ACPR 110
ACPR 111
ACPR 112
ACPR 113
ACPR 114
ACPR 115
ACPR 116
ACPR 117
ACPR 118
ACPR 119
ACPR 120
ACPR 121
ACPR 122
ACPR 123
ACPR 124
ACPR 125
ACPR 126
ACPR 127
ACPR 128
ACPR 129
ACPR 130
ACPR 131
ACPR 132
ACPR 133
patrocinato dall’avv. RAAP 1
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 15.7.2019 al 19.8.2019 (36 giorni),
in esecuzione anticipata della pena dal 20.8.2019;
IM 2,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 12.11.2019 al 10.1.2020 (60
giorni),
in esecuzione anticipata della pena dall’11.1.2020;
imputati, a
norma dell’atto d’accusa 30/2020 del 12 febbraio 2020, emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
A. IM 1
1. acquisizione illecita
di dati (ripetuta e in parte tentato)
per essersi procurato e per aver procurato a terze persone, nel
periodo 29.09.2015 - 14.05.2017, in svariate località del Canton Ticino, del
Canton Vaud e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca, in più occasioni,
dati non destinatigli e specialmente protetti contro l’accesso non autorizzato,
registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, alfine di
procacciare a sé stesso e ai suoi correi un indebito profitto,
e meglio,
per avere, alfine di commettere il reato di cui al pto A.2.,
manomettendo diversi bancomat, soprattutto del gruppo __________, installando,
con il correo IM 2
o autonomamente, parte dell’apparecchiatura di skimming,
il cosiddetto “deep insert” nel bancomat (utile all’acquisizione dei
dati della banda magnetica delle carte bancarie), mentre gli altri correi
posavano, sostituendo l’originale, una lampadina modificata (contenente una
microcamera per filmare il codice PIN nel momento in cui veniva digitato dal
titolare della carta, come pure una mini carta SD sulla quale venivano salvati
sia i dati video che i files audio della lettura della banda magnetica),
ottenuto dati sensibili relativi ad un numero imprecisato
di carte bancarie, ma di almeno 8’348
carte bancarie,
dati infine trasmessi, tramite computer o condivisi con i correi,
permettendo a questi ultimi di connettersi in “remoto” (collegamento per
via telematica a distanza), e quindi da questi decodificati con appositi
programmi informatici, alfine di utilizzarli per indebiti profitti;
nonché tentato di ottenere dati relativi ad un numero non
meglio precisato di carte bancarie;
segnatamente,
1.1. a __________ (Argovia), in __________,
nel periodo 29.09.2015-30.09.2015, installando, insieme a __________ e a __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 1, tentato
di procurarsi dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;
1.2. a __________ (Argovia), in __________,
nel periodo 30.09.2015 – 03.10.2015, installando, insieme a __________ e __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 2,
procurato a sé stesso e ai suoi correi, dati riguardanti un numero
imprecisato
di carte bancarie;
1.3. a __________, in via __________,
nel periodo 16.05.2016-22.05.2016, installando, insieme a tale __________
(persona non identificata), l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della __________, procurato a sé stesso e ai suoi correi, dati
riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie, ma almeno 240;
1.4. a __________, in via __________,
nel periodo 23.05.2016-25.05.2016, installando, insieme a tale __________
(persona non identificata), l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della __________, procurato a sé stesso e ai suoi correi, dati
riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie, ma almeno 90;
1.5. a __________ (Canton Vaud),
in Route __________, nel periodo 28.08.2016 - 02.09.2016, installando,
unitamente a __________ e a __________, l’apparecchiatura di skimming
presso il bancomat della Banca ACPR 11, procurato, per sé e per i correi, tra
cui __________, dati riguardanti 611 carte bancarie,
1.6. a __________ (Canton Vaud),
in En __________, nel periodo 29.08.2016 - 02.09.2016, installando, unitamente
a __________ e __________ l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca ACPR 12, procurato, per sé e per i correi, tra cui __________,
dati riguardanti 871 carte bancari;
1.7. a __________ (Canton Vaud),
Route __________, nel periodo 29.08.2016 - 04.09.2016, installando, unitamente
a __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca ACPR 13, procurato, per sé e per i correi, tra cui __________,
dati riguardanti 780 carte bancarie;
1.8. a __________, in via __________,
nel periodo 31.10.2016-02.11.2016, installando, unitamente a __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________,
procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 53 carte bancarie;
1.9. a __________, in Via __________,
nel periodo 31.10.2016-02.11.2016, installando, unitamente a __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 7,
procurato per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 7 carte bancarie;
1.10. a __________, in via __________,
nel periodo 31.10.2016-02.11.2016, installando, unitamente a __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca __________,
procurato per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 8 carte
bancarie;
1.11. a __________ (Basilea), in __________,
il 04.11.2016, installando, unitamente a __________, l’apparecchiatura di skimming
presso il bancomat della Banca __________, tentato di procurare per sé e
per i correi, un imprecisato numero di carte bancarie;
1.12. a __________ (Soletta), in __________,
nel periodo 23.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 2, __________, __________
ed una terza persona non identificata, l’apparecchiatura di skimming
presso il bancomat della Banca ACPR 125, procurato, per sé e per i correi, dati
riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;
1.13. a __________ (Soletta), in __________,
nel periodo 15.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 2 e ad altri,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 126,
procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di
carte bancarie;
1.14. a __________ (Berna), in __________,
nel periodo 18.02.2017-21.02.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e
__________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca
__________, tentato di procurare per sé e per i correi, dati riguardanti
un numero imprecisato di carte bancarie;
1.15. a __________ (Basilea), in __________,
nel periodo 18.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 2, __________, __________
e __________, l’apparecchiatura di skimming, presso il Bancomat della
Banca __________, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti un
numero imprecisato di carte bancarie;
1.16. a __________ (Berna), in Route
__________, il 21.02.2017, installando unitamente a IM 2 e __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il Bancomat della Banca __________,
tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero
imprecisato di carte bancarie;
1.17. a __________ (Argovia), in __________
18, il 27.02.2017, installando, unitamente a IM 2 e ad altri, l’apparecchiatura
di skimming presso il Bancomat della Banca ACPR 127, tentato di
procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di
carte bancarie;
1.18. a __________ (Argovia), in __________,
il 28.02.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 128, tentato
di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato
di carte bancarie;
1.19. a __________, in via __________,
nel periodo 08.05.2017-12.05.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e
__________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca
ACPR 7, tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un
numero imprecisato di carte bancarie;
1.20. a __________, in via __________,
il 13.05.2017, installando, unitamente a IM 2, __________ e __________,
l’apparecchiaura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 131,
procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 127 carte bancarie;
1.21. a __________, in via __________,
nel periodo 04.05.2017-14.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017), installando,
unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming
presso il bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi,
dati riguardanti almeno 998 carte bancarie;
1.22. a __________, in via __________,
nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017),
installando, unitamente a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming
presso il bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi,
dati riguardanti 958
carte bancarie;
1.23. a __________, nel periodo
04.05.2017 - 13.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017), installando, unitamente
a IM 2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, procurato dati riguardanti 756
carte
bancarie;
1.24.
a __________, in
via __________, nel periodo 04.05.2017-14.05.2017, installando, unitamente a IM
2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, tentato di procurare dati riguardanti
un numero imprecisato di carte bancarie;
1.25. a __________, in via __________,
nel periodo 08.05.2017 - 12.05.2017, installando, unitamente a IM 2, __________
e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat dalla
Banca ACPR 130, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti 1’666
carte bancarie;
1.26.
a __________, in
via __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando, unitamente a IM
2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca ACPR 132, procurato, per sé e per i correi, dati
riguardanti 1’183 carte bancarie;
2. abuso di un impianto per
l'elaborazione di dati per mestiere (ripetuto e in parte tentato)
facendo mestiere di tali operazioni, agendo con metodo
particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben strutturato, in
correità con altre persone,
per avere, nel periodo 10.10.2015 - 13.05.2017, alfine di
procacciare per sé e per altri un indebito profitto, servendosi in modo
indebito di dati riguardanti una moltitudine di carte bancarie, ottenuti
dall’attività di skimming, posta in atto su diversi bancomat,
soprattutto del gruppo __________, unitamente ad altri correi, in parte
identificati, e meglio come indicato al punto A.1.,
effettuando (e in parte tentando di effettuare), lui e gli altri
correi, dei prelevamenti ai bancomat, nonché degli acquisti di oggetti o
prestazioni, all’estero, soprattutto in Indonesia, a __________,
ripetutamente influito su di un processo elettronico o
simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei
risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei
titolari delle relazioni bancarie aperte in svariate località della Svizzera,
per un totale di CHF
108'945.65;
nonché tentato, in ulteriori 50 occasioni, di influire su
di un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati,
alfine di provocare un trasferimento di attivi per un totale imprecisato di
danni;
segnatamente,
2.1. a __________ (Argovia) e a __________
(Stati Uniti), nel periodo 10.10.2015-11.10.2015, utilizzando i dati acquisiti
di cui al punto 1.2., a mano di carte bancarie appositamente
create, influito su determinati processi elettronici o simili,
prelevando o effettuando acquisti, altri correi non identificati, a __________,
per un importo complessivo di CHF 6’289.40;
2.2. a __________ e a __________
(Indonesia), nel periodo 04.06.2016-06.06.2016, utilizzando i dati acquisiti di
cui al punto 1.3., a mano di carte bancarie appositamente create,
influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o
effettuando acquisti, a __________, altri correi, non identificati, per un
importo complessivo di CHF 9'321.97;
2.3. a __________ e a __________
(Indonesia), nel periodo 04.06.2016-06.06.2016, utilizzando i dati acquisiti di
cui al punto 1.4., a mano di carte bancarie appositamente create,
influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o
effettuando acquisti, a __________, altri correi, non identificati, per un
importo complessivo di CHF 2'063.52;
2.4. a __________ (Canton Vaud),
in Route __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo 17.09.2016 -
18.09.2016, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.5., a
mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati
processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia,
a __________ (__________ ed eventuali altri correi, non identificati), in 30
occasioni, per un importo complessivo di CHF 5'689.28;
2.5. a __________ (Canton Vaud),
in En __________ e a __________ (Indonesia), nel periodo 18.09.2016 -
21.09.2016, utilizzando i dati acquisiti di cui al punto 1.6., a
mano di carte bancarie appositamente create, influito su determinati
processi elettronici o simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia,
a __________ (__________ ed eventuali altri correi, non identificati), in 293
occasioni, per un importo complessivo di CHF 39'701.69;
2.6. a __________ (Canton Vaud),
Route __________ e a __________ (Indonesia) il 21.09.2016, utilizzando i dati
acquisiti di cui al punto 1.7., a mano di carte bancarie
appositamente create, influito su determinati processi elettronici o
simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________ (__________
ed eventuali altri correi, non identificati), in 85 occasioni, per un importo
complessivo di CHF 11'437.69;
2.7. a __________ (Soletta), a __________
(Soletta) e a __________ (Indonesia), il 14.03.2017, utilizzando i dati
acquisiti di cui ai punti 1.12. e 1.13., a mano di carte bancarie
appositamente create, influito su determinati processi elettronici o
simili, prelevando o effettuando acquisti, lui stesso o i suoi correi, in
Indonesia, a __________, in 53 occasioni, per un importo complessivo di CHF
17'973.00;
2.8. a __________ (Basilea) e a __________
(Indonesia), nel periodo 11.03.2017-12.03.2017, utilizzando i dati acquisiti di
cui al punto 1.15., a mano di carte bancarie appositamente
create, influito su determinati processi elettronici o simili,
prelevando o effettuando acquisti, lui stesso o i suoi correi, in Indonesia, a __________,
per un importo complessivo di CHF 16'000.00,
2.9. a __________, in via __________,
e a __________ (Indonesia), nel periodo 08.05.2017-13.05.2017, utilizzando i
dati acquisiti di cui al punto 1.25, a mano di carte bancarie
appositamente create, influito su determinati processi elettronici o
simili, prelevando, in 5 occasioni, o effettuando acquisti, lui stesso o i suoi
correi, in Indonesia, a __________, per un importo complessivo di CHF 469.10;
B. IM 2
1. acquisizione
illecita di dati (ripetuta e in parte tentato)
per essersi procurato e per aver procurato a terze persone, nel
periodo 23.02.2017 - 14.05.2017, in svariate località del Canton Ticino e di
altri Cantoni di origine svizzera tedesca, in più occasioni, dati non
destinatigli e specialmente protetti contro l’accesso non autorizzato,
registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, alfine di
procacciare a sé stesso e ai suoi correi un indebito profitto,
e meglio,
per avere, alfine di commettere il reato di cui al pto B.2.,
manomettendo diversi bancomat, soprattutto del gruppo __________, installando,
con il correo IM 1, parte dell’apparecchiatura di skimming, il
cosiddetto “deep insert” nel bancomat (utile all’acquisizione dei dati
della banda magnetica delle carte bancarie), mentre gli altri correi posavano,
sostituendo l’originale, una lampadina modificata (contenente una microcamera
per filmare il codice PIN nel momento in cui veniva digitato dal titolare della
carta, come pure una mini carta SD sulla quale venivano salvati sia i dati
video che i files audio della lettura della banda magnetica),
ottenuto dati sensibili relativi ad un numero imprecisato
di carte bancarie, ma di almeno 5’688
carte bancarie,
dati infine trasmessi, tramite computer o condivisi con i correi,
permettendo a questi ultimi di connettersi in “remoto” (collegamento per
via telematica a distanza), e quindi da questi decodificati con appositi
programmi informatici, alfine di utilizzarli per indebiti profitti;
nonché tentato di ottenere dati relativi ad un numero non
meglio precisato di carte bancarie;
segnatamente,
1.1. a __________ (Soletta), in __________,
nel periodo 23.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 1, __________, __________
ed una terza persona non identificata, l’apparecchiatura di skimming
presso il bancomat della Banca ACPR 125, procurato, per sé e per i correi, dati
riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;
1.2. a __________ (Soletta), in __________,
nel periodo 15.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 1 e ad altri,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 126,
procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di
carte bancarie;
1.3. a __________ (Berna), in __________
nel periodo 18.02.2017-21.02.2017, installando, unitamente a IM 1, __________ e
__________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca
__________, tentato di procurare per sé e per i correi, dati riguardanti
un numero imprecisato di carte bancarie;
1.4. a __________ (Basilea), in __________,
nel periodo 18.02.2017-26.02.2017, installando, unitamente a IM 1, __________, __________
e __________, l’apparecchiatura di skimming, presso il Bancomat della
Banca __________, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti un
numero imprecisato di carte bancarie;
1.5. a __________ (Berna), in
Route __________, il 21.02.2017, installando unitamente a IM 1 e __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il Bancomat della Banca __________,
tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero
imprecisato di carte bancarie;
1.6. a __________ (Argovia), in __________,
il 27.02.2017, installando, unitamente a IM 1 e ad altri, l’apparecchiatura di skimming
presso il Bancomat della Banca ACPR 127, tentato di procurare, per sé e
per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato di carte bancarie;
1.7. a __________ (Argovia), in __________,
il 28.02.2017, installando, unitamente a IM 1, __________ e __________,
l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 128, tentato
di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un numero imprecisato
di carte bancarie;
1.8. a __________, in via __________,
nel periodo 08.05.2017-12.05.2017, installando, unitamente a IM 1, __________ e
__________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat della Banca
ACPR 7, tentato di procurare, per sé e per i correi, dati riguardanti un
numero imprecisato di carte bancarie;
1.9. a __________, in via __________,
il 13.05.2017, installando, unitamente a IM 1, __________ e __________,
l’apparecchiaura di skimming presso il bancomat della Banca ACPR 131,
procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti almeno 127 carte bancarie;
1.10. a __________, in via __________,
nel periodo 04.05.2017-14.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017), installando,
unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming
presso il bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi,
dati riguardanti almeno 998 carte bancarie;
1.11. a __________, in via __________,
nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017),
installando, unitamente a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming
presso il bancomat della Banca __________, procurato, per sé e per i correi,
dati riguardanti 958
carte bancarie;
1.12. a __________, nel periodo
04.05.2017 - 13.05.2017 (verosimilmente il 07.05.2017), installando, unitamente
a IM 1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca __________, procurato dati riguardanti 756
carte
bancarie;
1.13.
a __________, in
via __________, nel periodo 04.05.2017-14.05.2017, installando, unitamente a IM
1, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca ACPR 129, tentato di procurare dati riguardanti un numero
imprecisato di carte bancarie;
1.14. a __________, in via __________,
nel periodo 08.05.2017 - 12.05.2017, installando, unitamente a IM 1, __________
e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il bancomat dalla
Banca ACPR 130, procurato, per sé e per i correi, dati riguardanti 1’666
carte bancarie;
1.15.
a __________, in
via __________, nel periodo 04.05.2017 - 13.05.2017, installando, unitamente a IM
2, __________ e __________, l’apparecchiatura di skimming presso il
bancomat della Banca ACPR 132, procurato, per sé e per i correi, dati
riguardanti 1’183 carte bancarie;
2. abuso di un impianto per
l'elaborazione di dati per mestiere (ripetuto e in parte tentato)
facendo mestiere di tali operazioni, agendo con metodo
particolarmente tecnologico, organizzato, pianificato e ben strutturato, in
correità con altre persone,
per avere, nel periodo 06.03.2017 - 15.05.2017, alfine di
procacciare per sé e per altri un indebito profitto, servendosi in modo
indebito di dati riguardanti una moltitudine di carte bancarie, ottenuti
dall’attività di skimming, posta in atto su diversi bancomat,
soprattutto del gruppo __________, unitamente ad altri correi, in parte
identificati, e meglio come indicato al punto B.1.,
effettuando (e in parte tentando di effettuare) dei prelevamenti
ai bancomat, nonché degli acquisti di oggetti o prestazioni, gli altri correi,
all’estero, soprattutto in Indonesia, a __________,
ripetutamente influito su di un processo elettronico o
simile di trattamento o di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei
risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei
titolari delle relazioni bancarie aperte in svariate località della Svizzera,
per un totale di CHF
34'442.10;
nonché tentato, in ulteriori 50 occasioni, di influire su di
un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati,
alfine di provocare un trasferimento di attivi per un totale imprecisato di
danni;
segnatamente,
2.1. a __________ (Soletta), a __________
(Soletta) e a __________ (Indonesia), il 14.03.2017, utilizzando i dati
acquisiti di cui ai punti 1.1 e 1.2., a mano di carte bancarie
appositamente create, influito su determinati processi elettronici o
simili, prelevando o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________, i suoi
correi, in 53 occasioni, per un importo complessivo di CHF 17'973.00;
2.8. a __________ (Basilea) e a __________
(Indonesia), nel periodo 11.03.2017-12.03.2017, utilizzando i dati acquisiti di
cui al punto 1.4., a mano di carte bancarie appositamente create,
influito su determinati processi elettronici o simili, prelevando o
effettuando acquisti, in Indonesia, a __________, i suoi correi, per un importo
complessivo di CHF 16'000.00;
2.9. a __________, in via __________,
e a __________ (Indonesia), nel periodo 08.05.2017-13.05.2017, utilizzando i
dati acquisiti di cui al punto 1.14, a mano di carte bancarie
appositamente create, influito su determinati processi elettronici o
simili, prelevando, in 5 occasioni, o effettuando acquisti, in Indonesia, a __________,
Fatti
i suoi correi, per un importo complessivo di CHF 469.10;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo
indicate;
reati previsti: dagli art. 143 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 2,
in abbinamento al cpv. 1 CP.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;
- l’imputato IM 2, assistito
dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;
- l’interprete per la lingua
bulgara __________.
Espletato il pubblico dibattimento, dalle ore 09:40
alle ore 16:27.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale del dibattimento
Il Presidente prospetta alle
parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
-- a
pag. 1, alle generalità di IM 1, richiamato l’AI 159, si aggiunge, dopo di __________,
e di __________ nata __________ e, prima di __________, __________;
-- a
pag. 1, alla carcerazione preventiva di IM 1, richiamato il suo verbale d’interrogatorio
PS 16.7.2019 a pag. 3, si sostituisce 10.5.2018 con 21.3.2018;
-- a
pag. 1, alle generalità di IM 2, richiamato l’AI 159 e il suo verbale
d’interrogatorio PP 13.11.2019 a pag. 2, si aggiunge, prima di __________, di
e, due volte, prima di __________, __________ nonché si stralcia __________;
-- a
pag. 1, alla carcerazione preventiva di IM 2, richiamato il suo verbale
d’interrogatorio PS 12.11.2019 a pag. 4, si sostituisce 10.5.2018 con
21.3.2018;
-- a
pag. 2, al punto A.1, richiamato l’AI 57, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017,
si stralcia, tra Ticino e Vaud, del Canton e si sostituisce e di altri Cantoni
di origine svizzera tedesca con Argovia, Basilea, Soletta e Berna;
-- a
pag. 4, al punto A.1.14, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si
stralcia, prima di __________, __________;
-- a
pag. 4, al punto A.1.17, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si
stralcia, dopo __________, __________;
-- a
pag. 5, al punto A.1.23, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si aggiunge,
dopo __________, Via __________;
-- a
pag. 5, al cappello del punto A.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato
essendo imputata l’aggravante del mestiere;
-- a
pag. 7, al punto A.2.9, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si
sostituisce 13.5.2017 con 12.5.2017;
-- a
pag. 7, al punto B.1, richiamato l’AI 58, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017 e
si sostituisce e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca con Soletta,
Berna, Basilea e Argovia;
-- a
pag. 8, al punto B.1.3, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si
sostituisce __________ con __________;
-- a
pag. 8, al punto B.1.6, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si
stralcia, dopo __________, __________;
-- a
pag. 9, al punto B.1.12, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si
aggiunge, dopo __________, Via __________;
-- a
pag. 9, al punto B.1.15, si sostituisce IM 2 con IM 1;
-- a
pag. 9, al cappello del punto B.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato
essendo imputata l’aggravante del mestiere;
-- a
pag. 9, al punto B.2, richiamato il punto B.1.2 e l’AI 58, si sostituisce
6.3.2017/15.5.2017 con 15.2.2017/13.5.2017;
-- a
pag. 10 si sostituisce il punto 2.8 con 2.2;
-- a
pag. 10, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si sostituisce il punto
2.9 con 2.3 e 13.5.2017 con 12.5.2017;
-- a
pag. 10, ai reati, si aggiunge, dopo il primo CP, in relazione con l’art. 22
cpv. 1 CP;
-- a
pag. 10 e 11, per gli oggetti sequestrati, richiamati i doc. TPC 19 e 22, preso
atto come i reperti n. 56747, 56748, 56749, 56750, 56776, 56777, 56778, 56751,
56752, 567653, 56754 siano già stati distrutti nel contesto del procedimento __________/__________,
si stralciano tutti questi reperti aggiungendo 1 apparecchio deep insert -
lettore carte - caso __________ (rep. n. 75532), 1 telecamera per registrazione
PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso di __________ (rep. n. 75533), 1
apparecchio deep insert - lettore carte - caso __________ (rep. n. 75534), 1
telecamera per registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung caso __________
(rep. n. 75535) e 1 dispositivo
deep insert - acquisito dal Canton Soletta (rep. n. 57321).
Le parti si dichiarano d’accordo
con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, la quale, in esito al suo intervento,
conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e che gli imputati
siano condannati:
-- IM 2, tenuto conto della collaborazione prestata, che è stato
coinvolto in un numero inferiore di fattispecie rispetto a IM 1 con un
conseguente minor indebito profitto, e che ha scontato 6 mesi di detenzione in
più a __________, alla pena detentiva di 24 mesi da espiare;
-- IM 1, tenuto conto del suo maggior ruolo nella vicenda, capace
e sperimentato nell’attività di skimming a livello internazionale e ritentuta
la sua determinazione a delinquere, alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.
Chiede inoltre per entrambi l’esplusione dal territorio svizzero
per il periodo massimo di 15 anni, ritenuto come gli imputati siano venuti in
Svizzera al solo scopo di delinquere. In merito agli oggetti in sequestro,
conferma la richiesta di confisca e distruzione;
- l’avv. DF 1,
difensore di IM 1, il quale, contestato che il suo assistito ha avuto un ruolo
di spicco nel mondo dello skimming e contestata la realizzazione del reato di
cui all’art. 147 CP, chiede che la condanna sia contenuta in 36 mesi di pena
detentiva da espiare in misura di 12 mesi e per i restanti 24 parzialmente
sospesa in applicazione dell’art. 43 CP, anche con un lungo periodo di prova.
Non si oppone all’espulsione rimettendosi al giudizio della Corte quo alla sua
durata, come pure si rimette al giudizio della Corte quo all’accoglimento delle
pretese civili fatte valere dagli accusatori privati, ritenendo comunque
opportuno il loro rinvio al foro civile;
- l’avv. DUF 1,
difensore di IM 2, la quale, ritenuto il ruolo minore del suo assistito nel
disegno criminoso, tenuto conto del numero limitato di episodi commessi in
Svizzera e della lunga e dura carcerazione sofferta a __________, conclude
chiedendo che la condanna espiativa (le precedenti condanne, in particolare
quella italiana, non lasciando spazio a una sospesione condizionale della
pena), sia contenuta in 24 mesi di pena detentiva. Non si oppone all’espulsione
e neppure alla confisca degli oggetti in sequestro.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Premessa
1. Giusta l’art. 82
cpv. 1 lett. a) e b) CPP il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione
scritta se motiva oralmente la sentenza e, segnatamente, non pronuncia una pena
detentiva superiore a due anni, ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di
detta norma il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una
sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notifica del
dispositivo o una parte interpone ricorso.
In specie, le condizioni oggettive di suddetta norma risultano
adempiute per l’imputato IM 2, cittadino __________, nato il __________, residente
a __________, ritenuto come lo stesso, nei 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo (VD all. 2 a pag. 4 pto. 12), abbia espressamente rinunciato alla
motivazione scritta della sentenza (doc. TPC 25) e, in forza alle sue
ammissioni e alle risultanze agli atti, è stato ritenuto colpevole dei reati
ascrittigli, in correità con IM 1 e con terzi, di ripetuta
acquisizione illecita di dati, in parte tentata (art. 143 cpv. 1 CP in
relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) e di abuso di un impianto per l’elaborazione
di dati per mestiere (art. 147 cpv. 1 e 2 CP) e condannato alla pena detentiva
di 21 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e l’anticipata esecuzione
della pena (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2, 2.1, 2.2 e 4) oltre che al pagamento, in
solido con il coimputato IM 1, di un terzo della tassa di giustizia di fr.
6’000.- e delle spese procedurali (VD all. 2 a pag. 3 pto. 9) e al rimborso
allo
Stato del Cantone Ticino, non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP), dell’importo di fr. 4'990.20 relativo alla
sua difesa d’ufficio (VD all. 2 a pag. 3 pto. 10). Nei suoi confronti è stata
altresì ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni
ai sensi dell’art. 66 a lett. c) CP (VD all. 2 a pag. 3 pto. 6).
Ciò posto, e ritenuto l’annuncio di appello del coimputato IM 1
(doc. TPC 24), nella presente sentenza si farà sempre e solo riferimento alla
posizione processuale di quest’ultimo, mentre che relativamente a IM 2 si dirà,
nel seguito, solo e se necessario per questo giudizio.
II) Correzioni e
precisazioni dell’atto d’accusa
Considerandi
2.
All’apertura del
pubblico dibattimento si è proceduto alle seguenti correzioni dell’atto
d’accusa, che sono state accettate da tutte le parti processuali, e meglio:
"
Il Presidente prospetta alle parti le seguenti modifiche
dell’atto d’accusa:
-- a pag. 1,
alle generalità di IM 1, richiamato l’AI 159, si aggiunge, dopo di __________,
e di __________ nata __________ e, prima di __________, __________;
-- a pag. 1,
alla carcerazione preventiva di IM 1, richiamato il suo verbale
d’interrogatorio PS 16.7.2019 a pag. 3, si sostituisce 10.5.2018 con 21.3.2018;
-- a pag. 1,
alle generalità di IM 2, richiamato l’AI 159 e il suo verbale d’interrogatorio
PP 13.11.2019 a pag. 2, si aggiunge, prima di __________, di e, due volte,
prima di __________, __________ nonché si stralcia __________;
-- a pag. 1,
alla carcerazione preventiva di IM 2, richiamato il suo verbale
d’interrogatorio PS 12.11.2019 a pag. 4, si sostituisce 10.5.2018 con
21.3.2018;
-- a pag. 2, al
punto A.1, richiamato l’AI 57, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017, si
stralcia, tra Ticino e Vaud, del Canton e si sostituisce e di altri Cantoni di
origine svizzera tedesca con Argovia, Basilea, Soletta e Berna;
-- a pag. 4, al
punto A.1.14, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si stralcia, prima
di __________, __________;
-- a pag. 4, al
punto A.1.17, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si stralcia, dopo __________,
__________;
-- a pag. 5, al
punto A.1.23, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si aggiunge, dopo __________,
Via __________;
-- a pag. 5, al
cappello del punto A.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato essendo
imputata l’aggravante del mestiere;
-- a pag. 7, al
punto A.2.9, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si sostituisce
13.5.2017
con 12.5.2017;
-- a pag. 7, al
punto B.1, richiamato l’AI 58, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017 e si
sostituisce e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca con Soletta, Berna,
Basilea e Argovia;
-- a pag. 8, al
punto B.1.3, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si sostituisce __________
con __________;
-- a pag. 8, al
punto B.1.6, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si stralcia, dopo __________,
__________;
-- a pag. 9, al
punto B.1.12, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si aggiunge, dopo __________,
Via __________;
-- a pag. 9, al
punto B.1.15, si sostituisce IM 2 con IM 1;
-- a pag. 9, al
cappello del punto B.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato essendo
imputata l’aggravante del mestiere;
-- a pag. 9, al
punto B.2, richiamato il punto B.1.2 e l’AI 58, si sostituisce
6.3.2017/15.5.2017 con 15.2.2017/13.5.2017;
-- a pag. 10 si sostituisce il punto 2.8 con 2.2;
-- a pag. 10,
richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si sostituisce il punto 2.9 con
2.3
e 13.5.2017 con 12.5.2017;
-- a pag. 10, ai
reati, si aggiunge, dopo il primo CP, in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP;
-- a pag. 10 e
11, per gli oggetti sequestrati, richiamati i doc. TPC 19 e 22, preso atto come
i reperti n. 56747, 56748, 56749, 56750, 56776, 56777, 56778, 56751, 56752,
567653, 56754 siano già stati distrutti nel contesto del procedimento __________/__________,
si stralciano tutti questi reperti aggiungendo 1 apparecchio deep insert -
lettore carte - caso __________ (rep. n. 75532), 1 telecamera per registrazione
PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso di __________ (rep. n. 75533), 1
apparecchio deep insert - lettore carte - caso __________ (rep. n. 75534), 1
telecamera per registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung caso __________
(rep. n. 75535) e 1 dispositivo deep insert - acquisito dal Canton Soletta
(rep. n. 57321).
Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto
d’accusa è modificato di conseguenza”
(VD a pag. 6 e 7)
III) Vita e precedenti
penali di IM 1
3.
Per il vissuto e i
progetti di vita di IM 1, nato il __________ in Bulgaria e ivi residente prima
del suo arresto, si rinvia al seguente passaggio del suo verbale
d’interrogatorio davanti al PP del 14.8.2019:
“…OMISSIS...”
(PP IM 1 14.8.2019 a pag. 2 e 3 con conferma al dibattimento VD all. 1 a pag. 1)
Precisato che non ha alcun interesse in Svizzera, nel suo futuro
vorrebbe:
" tornare in Bulgaria da mia
moglie e condurre una vita normale. Vorremmo anche ampliare la famiglia, avere
dei figli. In merito al lavoro continuerò a occuparmi del __________”
(PP IM 1 9.1.2020 a pag. 19 con conferma al dibattimento VD all. 1 a pag. 2)
4.
IM 1 risulta
incensurato in Svizzera (doc. TPC 17) mentre è stato condannato nelle Antille
Olandesi per appropriazioni illecite mediante carte di credito false a una pena
detentiva di 24 mesi scontata a __________ nel periodo 21.3.2018 / 14.7.2019 (sentenza
16.5.2019
della Corte comune di giustizia di __________, __________ con traduzione,
AI 129 e 139 nonché doc. TPC 22 rispettivamente PP IM 1 14.8.2019 da pag. 3 a 4).
IV) Inchiesta e circostanze
dell’arresto
5.
Il 21.11.2016 è
stato emesso un primo mandato di cattura nei confronti di IM 1 (AI 13)
identificato, assieme al connazionale __________, pure oggetto di medesimo
mandato (AI 12), quale autore di acquisizione illecita di dati (art. 143 CP) e
abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 CP) mediante atti di
skimming (dall’inglese to skim, che significa sfiorare, strisciare). Con
tale termine s’intende l’uso illegale, nella manomissione o nella sostituzione
nei bancomat o postomat, del dispositivo (lo skimmer) che permette di
leggere e memorizzare il contenuto delle bande magnetiche delle carte di
credito, abilitando il cliente alle operazioni richieste. Oltre allo skimmer
modificato viene posta una microtelecamera sullo sportello automatico, così che
durante le operazioni di prelevamento dei clienti, il dispositivo applicato
illegalmente clona le carte, mentre la microtelecamera filma la tastiera dove
vengono digitati i codici PIN. Dopo il recupero del dispositivo e della
microtelecamera i dati delle carte clonate vengono scaricati, tramite appositi
programmi informatici, su delle carte contraffatte cui viene abbinato il codice
PIN corrispondente filmato al momento della digitazione sulla tastiera. A mezzo
delle carte clonate vengono poi effettuati prelevamenti di denaro o acquisti
all’estero. In concreto atti di skimming sarebbero avvenuti tra il settembre
2015.
e il novembre 2016 in vari cantoni svizzeri, tra cui il Ticino, a danno di
bancomat di succursali della Banca __________ (RPG 19.12.2016, AI 15).
Ulteriori indagini hanno, poi, permesso di stabilire che IM 1 e __________
avevano interessato, sempre per atti di skimming, altri cantoni della Svizzera
tedesca (Basilea, Soletta e Berna) nel febbraio 2017. Il 23.3.2017 è stato
quindi emesso nei loro confronti un nuovo mandato di cattura (AI 23) e gli
accertamenti che ne sono seguiti, in particolare telefonici (AI 29 a 35), hanno
reso possibile l’identificazione di IM 2 (AI 44) quale possibile altro
componente di una banda attiva da tempo, secondo informazioni Europol, a
livello europeo (RPG 19.12.2016, AI 15 all. 8).
In data 13.5.2017 venivano arrestati a __________ __________ e __________
(RPG 20.9.2017 in Inc. MP.2017.4301), anche loro facenti parte della banda di
cittadini __________ dedita allo skimming e che saranno condannati con sentenza
dell’1.2.2018 della Corte delle Assise criminali agli atti. Nelle rispettive
dichiarazioni __________ e __________ hanno confermato il coinvolgimento di IM
1.
e IM 2 in atti di skimming su territorio elvetico chiamando altresì in causa
altri due membri della banda e meglio __________ e __________ (RPG 27.9.2017,
AI 52).
In data 10.5.2018 l’Interpol informava le autorità svizzere
dell’arresto di IM 1 e IM 2 a __________, avvenuto il 21.3.2018, poiché
sospettati di aver utilizzato carte clonate per indebiti prelevamenti (AI 55).
L’11.5.2018 è stato quindi emesso nei loro confronti un nuovo ordine di arresto
internazionale in vista di estradizione (per IM 1 AI 57 e 59, per IM 2 AI 58 e
60), cui è seguita la relativa richiesta di estradizione ai Paesi Bassi (AI
67).
Dopo condanna ed espiazione della pena a __________, anticipando IM
2, che è giunto in Svizzera il 12.11.2019 (rapporto d’arresto 12.11.2019, AI
131), IM 1 è stato estradato e arrestato il 15.7.2019 (rapporto d’arresto
15.7.2019, AI 99). Rinunciando alla sua audizione dinanzi al GPC (PS IM 1
16.7.2019
a pag. 19) che ha accolto fino al 15.9.2019 (decisione GPC 18.7.2019,
AI 103) l’istanza di carcerazione preventiva formulata dal PP in data 17.7.2019
(AI 102), dal 20.8.2019 si trova in regime di esecuzione anticipata della pena
(istanza 13.8.2019 del suo precedente difensore, AI 115 e decisione PP
19.8.2019, AI 117) e così compare al dibattimento.
In corso d’inchiesta sono stati assunti i procedimenti dai cantoni
Soletta (49, 54 e Inc. MP 2016.10168), Argovia (AI 120a, 125, 128 e 156), Berna
(AI 146 e 157), Basilea Campagna (AI 147 e 152) e Vaud (2 classificatori rossi
e 1 giallo Police cantonale vaudoise) così come pure sono stati acquisiti gli
atti del procedimento di __________ (AI 119, 129 e 139, doc. TPC 23 nonché doc.
Dib. 1).
Il 27.1.2020 è stata decretata la chiusura dell’istruzione (AI
161), cui è seguito, in data 12.2.2020, l’atto d’accusa qui in discussione.
V) Dichiarazioni di IM 1 in
istruttoria e al dibattimento
6.
L’imputato, in sede
d’istruttoria e dibattimentale, ha riconosciuto l’accusa di acquisizione
illecita di dati (art. 143 cpv. 1 CP), così come descritta al punto A.1
dell’atto d’accusa (VD all. 1 a pag. 2), precisando tuttavia di avere avuto un
ruolo secondario e limitato all’installazione di una parte dell’apparecchiatura
per lo skimming, in particolare il dispositivo deep insert atto a
leggere le bande magnetiche delle carte, mentre che l’installazione del resto
dell’apparecchiatura, come pure la rimozione della medesima e la successiva elaborazione
dei dati per la clonazione delle carte sarebbero state opera di altri correi,
in particolare di __________, __________, __________, __________ e __________
(PP IM 1 14.8.2019 a pag. 5 e 6 con conferma di IM 2 nel suo verbale PP
13.11.2019
a pag. 5 e 6).
A suo dire lui e IM 2 facevano parte della manovalanza, mentre che
a capo della banda c’erano tale __________, che forniva le apparecchiature ed
elaborava poi i dati per clonare le carte, nonché __________ e __________, che
davano le istruzioni, rimborsavano le spese delle trasferte e pagavano i
compensi.
Sempre secondo IM 1 percepiva Euro 500.- per giorno di attività
degli strumenti immessi nei bancomat, ricevuti tempo dopo averli istallati, una
volta ritornato in Bulgaria e non sempre tempestivamente (PP IM 1 14.8.2019 a
pag. 9). Il suo unico compito, sempre a suo dire, quello per cui era poi
pagato, era di inserire nei bancomat il deep
insert e nulla di
più (PP IM 1 29.10.2019 a pag. 2 e 3). IM 1 ha mantenuto questa posizione anche
quando è stato confrontato col dire di __________ (PP __________ 7.7.2017),
secondo il quale era invece lui a gestire l’attività, segnatamente in Svizzera:
"
non è vero quanto da lui dichiarato (…).
Non ho mai gestito io l’attività quando
venivo in Svizzera con gli altri. Con la mia auto ho semplicemente portato le
apparecchiature di skimming in Svizzera. __________ ha cambiato i ruoli, era
lui quello che gestiva tutto qui in Svizzera; infatti era lui quello che
arrivava con l’aereo dopo essere stato avvertito dal sottoscritto una volta
entrato in Svizzera con l’attrezzatura.
Non sono stato io a pagare le spese di
alloggio e neppure a consegnare il guadagno a lui. Io i soldi li ho ricevuti
sia da __________ che da __________”
(PP IM 1 29.10.2019 a pag. 8)
Egli ha ribadito la sua posizione in occasione del suo verbale
finale:
"
noi attendavamo le informazioni su dove andare a posizionare
l’apparecchio ed erano poi altri a fare tutto il resto ed è per questo che
venivamo pagati sulla prestazione da noi fornita (…).
Io non mi sono mai interessato su come
andavano le cose perché mi limitavo a posizionare l’apparecchio. La mia
prestazione terminava a quel momento ed era per questo che venivo pagato. Per
me è normale che tra noi ci si sentiva ma non, per quanto mi riguarda, allo
scopo di verificare l’andamento dell’attività indebita”
(PP IM 1 9.1.2020 a pag. 3)
e ancora al dibattimento:
"
Conosco tutte le persone coinvolte, ci frequentavamo ma non
eravamo amici. Non so com’è la struttura di questa organizzazione. Io ero stato
coinvolto da __________ e il mio compito era quello di inserire gli apparecchi
nei bancomat (…).
che io per tutti i fatti ho preso circa
5’000 Euro. Io prendevo soldi solo se riuscivo a inserire il Deep Insert. Era __________
che pagava le spese.”
(VD all. 1 a pag. 3)
negando, in particolare, secondo le informazioni Europol (RPG
15.7.2019, AI 99 a pag. 4 e RPG 23.1.2020, AI 159 a pag. 27), di essere ai
vertici dell’organizzazione e che già nel 2009 / 2010 era stato identificato
come capo di una banda organizzata nel commettere skimming (AI 29 a pag. 3).
Come riferito sopra, IM 1 ha sempre insistito sul fatto ch’egli
avesse un ruolo secondario e questo almeno a far tempo dal 2017, poiché non era
in grado di installare le nuove apparecchiature (PS IM 1 6.9.2019 a pag. 8) e,
in ogni caso, perché si limitava a inserire il deep insert senza
preoccuparsi poi delle altre procedure che eseguivano gli altri (PP IM 1
29.10.2019
a pag. 5 nonché 9.1.2020 a pag. 3, 9 e 19), pur riconoscendo che i
compiti erano suddivisi tra tutti loro e precisando al dibattimento, alla
domanda a sapere perché entravano in Svizzera a coppie o comunque in modo
separato e perché alcuni in automobile, anche presa a noleggio, e altri in
aereo che:
"
Io sono sempre venuto da solo con la mia macchina. Solo adesso mi
rendo conto di essere stato usato per trasportare gli apparecchi (…).
Noi (lui e IM 2) eravamo
quelli che dovevamo portare il materiale. Una volta in Svizzera ci incontravamo
con gli altri ai quali davamo il materiale tranne il Deep insert, che poi
installavamo”
(VD all. 1 a pag. 3).
7.
IM 1 ha invece
contestato l’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per
mestiere (art. 147 cpv. 1 e 2 CP) di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa (VD
all. 1 a pag. 2).
In corso d’inchiesta egli ha, in particolare, negato di aver mai utilizzato
le carte clonate (PP IM 1 29.10.2019 a pag. 2), puntualizzando al dibattimento
di non riconoscere la fattispecie “perché io non ho mai prelevato denaro” (VD
all. 1 a pag. 2), così come ha negato:
- che i viaggi risultanti
dal suo passaporto in Indonesia, Malesia e Tailandia nel corso nel 2017 (fotocopia
del suo passaporto all. 1 al suo verbale PS 17.12.2019) siano riconducibili
all’attività di skimming (PS IM 1 17.12.2019 a pag. 11 e 12 nonché PP IM 1
9.1.2020
a pag. 11);
- che il viaggio a __________,
a seguito del quale è stato poi condannato proprio per indebiti prelevamenti di
denaro, avesse una qualche attinenza con le persone coinvolte nei fatti in
Svizzera (VD all. 1 a pag. 3);
- che, secondo informazioni
Europol, rimaste tuttavia senza ulteriori riscontri non essendo mai pervenuto
l’estratto del casellario giudiziale bulgaro, egli sarebbe già stato condannato
nel 2015 in Bulgaria per produzione di apparecchi per lo skimming e
partecipazione a un’organizzazione criminale, ritenuto che, a suo dire, sarebbe
invece stato coinvolto in un’indagine per “aver nascosto delle cose” (PS
IM 1 6.9.2019 a pag. 13).
In generale, pur riconoscendo che:
"
sapevo che i prelevamenti indebiti avvenivano in diverse parti
del mondo, tra cui anche __________”
(PP IM 1 9.1.2020 a pag. 11)
si dichiara estraneo al successivo utilizzo dei dati raccolti (PP IM
1.
9.1.2020 a pag. 9 dove afferma di non sapere “chi poi utilizzava questi
dati effettuando dei prelevamenti”).
8.
IM 2 non ha
contestato gli addebiti (VD all. 1 a pag. 2) e ha ammesso di essere venuto in
Svizzera nel 2017 solo per commettere skimming e sempre in compagnia di IM 1
(PS IM 2 12.11.2019 a pag. 12 nonché PP IM 2 13.11.2019 a pag. 5 e 10.1.2020 a
pag. 3), anche se era già stato coinvolto da __________ in attività simili nel
2009.
con condanna in Romania (PP IM 2 13.11.2019 a pag. 6 e 7). In particolare
sul ruolo avuto conferma sostanzialmente il dire di IM 1, in particolare che
erano __________ e __________ a fornire l’apparecchiatura, a dare le istruzioni
sul da farsi, ad anticipare le spese di trasferta e a procedere poi ai
prelevamenti mentre che lui si limitava ad apporre i deep insert nei bancomat
(PS IM 2 22.11.2019 a pag. 18 nonché PP IM 2 13.11.2019 a pag. 6 e 8
rispettivamente 10.1.2020 a pag. 3 con sostanziale conferma nel VD all. 1 a pag.
3).
A parte __________ (PP IM 2 13.11.2019 a pag. 8) questo imputato esclude
di aver mai effettuato prelevamenti con le carte clonate, nega di essersi
occupato dei programmi per l’elaborazione dei dati necessari alla successiva
clonazione delle carte bancarie (PP IM 2 10.1.2020 a pag. 5) e che i viaggi
oltre oceano risultanti dal suo passaporto, a parte quello ad __________,
fossero riconducibili all’attività di skimming. Ciò posto riconosce di sapere “che
a __________ __________ andava anche a fare quest’attività illegale” (PP IM
2.
10.1.2020 a pag. 7), precisato che “io non ero a conoscenza dell’entità
dei prelevamenti effettuati” (PP IM 2 10.1.2020 a pag.16).
Infine, sul compenso, riferisce che riceveva Euro 500.- per
apparecchiatura posata e non, come invece sostenuto da IM 1, per giorno di
attività della medesima (PP IM 2 13.11.2019 a pag. 8) e per il suo intervento
dichiara di aver ricevuto un guadagno minimo di circa Euro 3'000.- che gli
sarebbe stato corrisposto da __________ (PP IM 2 10.1.2020 a pag.15 con
conferma nel VD all. 1 a pag. 3).
VI) Diritto
9.
In merito ai vari
capi d’imputazione dell’atto d’accusa si ricorda come:
9.1
giusta l’art. 12 cpv.
2.
CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie
consapevolmente e volontariamente, ritenuto come basti a tal fine che l’autore
ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;
9.2
giusta l’art. 22 cpv.
1.
CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non
compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti
necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata
ai sensi dell’art. 48a CP.
Secondo la giurisprudenza vi è tentativo quando l’autore ha
realizzato tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e ha manifestato
l’intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto in
tutto o in parte (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1, 128 IV 18 consid. 3b e 122 IV
246.
consid. 3a nonché CCRP 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Vi è dunque
tentativo quando l’autore, agendo intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase
CP) o almeno per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), comincia
l’esecuzione dell’infrazione manifestando così la sua decisione di commetterla,
senza tuttavia che il risultato si produca (STF 6B_997/2009 del 22.12.2009
consid. 4.1 e CCRP 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Con la formulazione
di non compie, il legislatore si è rivolto all’autore che non rinuncia a sua
sponte all’atto ma non lo perfeziona in ragione di circostanze esterne (STF
6S.279/2003 del 16.9.2003 consid. 3.2 e CARP 17.2013.60 del 16.7.2013 consid.
8.3.a), mentre che con l’espressione compie senza risultato tutti gli atti
necessari alla consumazione del reato il legislatore intende i casi in cui
l’autore va fino in fondo alla propria attività delittuosa, ma l’esito non si
realizza a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà (CARP 17.2013.60
del 16.7.2013 consid. 8.3.a). Nel rispetto del principio della legalità è
necessario stabilire i limiti tra l'atto preparatorio fondamentalmente non
punibile e l'inizio della perpetrazione del reato e in quest’ottica, secondo la
vigente giurisprudenza, il reato tentato presuppone che l'autore abbia già
iniziato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, dove per esecuzione va
intesa qualsiasi attività che, secondo il piano ideato dall'autore, rappresenta
l'ultimo e decisivo passo sulla strada della realizzazione del reato, sul quale
di regola più non si ritorna a meno che circostanze esterne ne ostacolino o
rendano impossibile la continuazione. Incombe al giudice decidere, sulla scorta
della personalità dell'autore e delle circostanze del caso concreto, se questi,
secondo il suo piano, abbia oltrepassato o meno la soglia degli atti
preparatori (DTF 131 IV 100). Tale soglia non deve tuttavia precedere di molto
tempo la commissione dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della
perpetrazione del reato esige degli atti prossimi all'infrazione tanto per il
luogo che per il momento (DTF 131 IV 100);
9.3
giusta l’art. 143 cpv.
1.
CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o a altri un indebito profitto, procura,
per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo
accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un
modo simile.
Per dato bisogna intendere ogni informazione che può essere
oggetto di una comunicazione umana. Per essere qualificato di informatico, il
dato deve essere stoccato o trattato da un computer. Con elettronicamente o
secondo un modo simile il legislatore ha voluto inglobare tutti i procedimenti
tecnici presenti o futuri prevedibili. Si tratta sia di dati stoccati sia di
dati trasferiti. La dottrina ritiene che la disposizione non concerna
unicamente i dati stessi, ma anche i programmi ovvero i procedimenti che
permettono di trattare i dati.
Il dato non deve essere destinato all’autore. Vi è qui una certa
analogia con la cosa appartenente ad altri. È quindi escluso un dato liberamente
accessibile a tutti, in particolare non si tratta di un’informazione contenuta
in una banca dati alla quale chiunque può accedere mediante pagamento. L’art. 143
CP concerne solo i dati ai quali l’autore normalmente non ha accesso. Il dato
deve inoltre essere protetto contro ogni accesso indebito da parte dell’autore.
La dottrina vi vede un equivalente del possesso. La protezione deve essere
appropriata alle circostanze e deve essere adatta a rendere l’accesso relativamente
difficile per l’autore, si pensa di principio a una protezione informatica -
codice d’accesso o criptaggio - ma non è escluso che sia sufficiente, secondo
le circostanze, che il disco o la macchina siano custoditi in luogo chiuso.
Il comportamento punibile consiste nel fatto che l’autore, tramite
un qualunque mezzo, accede al dato informatico, di cui non è destinatario,
specialmente protetto contro un accesso indebito. L’analogia col furto non è
totale, ritenuto che la vittima non perde necessariamente il dato che le viene
sottratto. Poco importa che l’autore prenda o meno conoscenza del dato che ha
sottratto, allo stesso modo è irrilevante che non abbia agito per acquisire
egli stesso il dato, o solamente per trasmetterlo a un terzo.
Il dato protetto è una nozione puramente immateriale, che non deve
essere confusa con il supporto o la presentazione del dato. Dal momento in cui
l’autore ha avuto accesso al dato protetto, per esempio leggendolo, lo ha
sottratto, siccome gli è possibile introdurlo sul suo computer o utilizzare
l’informazione in qualsiasi maniera. Non è quindi necessario che l’autore si
impossessi di un dischetto, che ne faccia una copia o che trasferisca
elettronicamente il dato su un suo dispositivo, è sufficiente che acquisisca
conoscenza del dato in maniera tale da poterlo utilizzare.
L’infrazione richiede l’intenzione di conseguire un indebito
profitto. È ad esempio sufficiente che l’autore voglia risparmiarsi una spesa.
Se tale volontà fa difetto potrebbe entrare in considerazione l’art. 143bis CP.
L’infrazione è concepita come un’offesa alla padronanza dei dati
informatici, poco importa il contenuto dei dati. L’art. 143 CP può quindi
entrare in concorso con una disposizione che protegge un segreto in quanto tale.
9.4
giusta l’art. 147 cpv.
1.
CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi
in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo
procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di
trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti,
un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di
attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o
con una pena pecuniaria. La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una
pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa
mestiere di tali operazioni (art. 147 cpv. 2 CP).
L’art. 147 CP è una norma ricalcata sulla fattispecie classica
della truffa, nella quale subentrano, da un canto, in luogo dell’inganno con
astuzia e dell’errore in cui è indotta la vittima, una manipolazione di dati e
l’abuso conseguente alla loro elaborazione e, d’altro canto, in luogo dell’atto
di disposizione da parte della vittima, il trasferimento di beni operato dal
computer.
Nella truffa mediante manipolazione di un impianto per
l’elaborazione di dati viene ingannata una macchina e non una persona.
Per descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP prevede un elenco
delle manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si tratta, da un
lato, dell’utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei casi in cui viene
manipolato un programma oppure vengono registrati in modo inesatto dati
relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la registrazione
incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono registrati
o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche le
omissioni.
Sanzionando la registrazione indebita di dati si colpisce il caso
in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione di per
sé esatta, nell’elaborazione di dati, ad esempio l’autore usurpa l’altrui
codice di accesso a un sistema informatico. Da ultimo, con la clausola generale
in modo analogo viene introdotta la possibilità di sanzionare manipolazioni di
dati che non rientrano nelle fattispecie menzionate dalla norma, come per
esempio la cosiddetta manipolazione di hard-ware, in cui a essere manipolati
sono direttamente i processi di elaborazione di dati.
A causa della manipolazione di dati, il processo di elaborazione
deve condurre a un risultato inesatto. In altre parole la manipolazione deve
dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto
introducendo i dati secondo la situazione di fatto e di diritto vigente al
momento del processo di elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che mediante
questo risultato inesatto e per mezzo dell’impianto per l’elaborazione dei dati
si realizzi un trasferimento indebito di attivi oppure il suo occultamento. Il
trasferimento di attivi deve causare un danno, che non deve necessariamente
colpire la persona il cui computer ha proceduto al trasferimento.
Dal profilo soggettivo, l’art. 147 CP implica che l’autore proceda
intenzionalmente a manipolare un impianto per l’elaborazione di dati.
L’intenzione di procacciarsi un indebito profitto costituisce elemento
particolare dell’aspetto soggettivo. L’autore deve volere, anche solo con dolo
eventuale, un arricchimento proprio o altrui che, in ogni caso, deve essere
illegittimo. Secondo giurisprudenza, l’arricchimento non è illegittimo se
l’autore ne ha diritto o crede di avervi diritto in ragione di un errore sui
fatti. Qualora egli non fosse assolutamente certo di essere nel diritto, ma
agisca accettando l’eventualità di arricchirsi indebitamente, l’intenzione è
data nella forma del dolo eventuale.
10.
In concreto, è
indubbio che IM 1, come pure IM 2, abbia agito come membro di un gruppo composto
da più persone che agivano ognuna con un ruolo specifico - chi era addetto alla
fornitura del materiale, chi, come IM 1 e IM 2, all’acquisizione dei dati, chi
all’elaborazione dei medesimi, chi alla clonazione delle carte e chi, infine,
ai prelevamenti di denaro - e con lo scopo comune di conseguire indebiti
guadagni.
10.1
Il fatto di applicare
nei bancomat i dispositivi necessari per copiare la banda magnetica delle carte
di credito - quanto appunto facevano IM 1 e IM 2 - e così acquisire il relativo
PIN - quanto facevano le altre persone del gruppo - realizza appieno il reato
sanzionato dall’art. 143 cpv. 1 CP, col che il pto. A.1 dell’atto d’accusa,
neppure contestato e supportato dagli estratti delle videosorveglianze agli atti,
va integralmente confermato (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1).
10.2
Pure va confermata
l’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere (art.
147.
cpv. 1 e 2 CP) di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa, reato consumato per
le fattispecie descritte ai pti. da 2.1 a 2.9 e rimasto allo stadio del
tentativo (art. 22 cpv. 1 CP) in altri 50 casi in cui non si è riusciti ad
effettuare dei prelevamenti (VD all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 1 e 1.2).
Benché in tutte le fattispecie elencate nell’atto d’accusa l’utilizzo
o il tentato utilizzo dei dati sia avvenuto all’estero (un caso negli USA, a __________,
e tutti gli altri in Indonesia, a __________), il successivo trasferimento
degli attivi a danno delle vittime si è invece prodotto in Svizzera, nel luogo
di situazione dei conti bancari depredati, ciò che è sufficiente per
l’applicazione dell’art. 147 CP in virtù del principio dell’ubiquità di cui
all’art. 8 cpv. 1 CP, secondo cui un crimine o un delitto si reputa commesso
tanto nel luogo in cui l’autore lo compie quanto in quello in cui si verifica
l’evento (in questo senso STF 6B_386/2008 dell’1.7.2008 consid. 2.2.1).
D’altro canto si rileva che IM 1, in quanto membro di una banda
internazionale dedita allo skimming, sapeva benissimo che i dati raccolti in Svizzera
sarebbero stati elaborati e poi usati dall’altra parte del globo attraverso le
carte di credito clonate per compiere degli indebiti prelevamenti o acquisti e
conseguire così i guadagni da ripartire tra i membri del gruppo di cui faceva
parte. Così come l’agire di chi si procurava i dati, anche l’agire di chi
andava all’estero ad effettuare i prelevamenti ricade su tutto il gruppo.
D’altro canto non si può dire che IM 1 fosse totalmente estraneo a questo
ultimo atto del disegno criminoso, dal momento che i timbri sul suo passaporto
attestano chiaramente che perlomeno nel periodo 6.3.2017 / 17.3.2017, ossia
pochi giorni dopo le manomissioni avvenute nei cantoni Soletta (pti. A.1.12 e A.1.13
dell’atto d’accusa) e Basilea (pto. A.1.15 dell’atto d’accusa), egli si
trovasse proprio a __________, dove sono avvenute le transazioni illecite di
cui ai pti. A.2.7 e A.2.8 dell’atto d’accusa.
La ripetitività e la frequenza dell’agire dell’imputato e dei suoi
correi, durato nell’arco di più di un anno e mezzo, ben pianificato e
organizzato in banda con attrezzature specifiche al solo scopo di ottenere
regolari e illeciti guadagni, accertati nella misura di complessivi fr.
108'945.65, configura senz’ombra di dubbio l’aggravante del mestiere ai sensi
dell’art. 147 cpv. 2 CP (sulla nozione di mestiere CARP 17.2015.218
dell’11.3.2016).
VII) Colpa, prognosi, pena
11.
In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
11.1
giusta l’art. 10 cpv. 2
CP sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre
anni, ritenuto che giusta il cpv. 3 di detta norma sono delitti i reati per cui
è comminata una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria;
11.2
giusta l’art. 40 CP previgente
l’1.1.2018 di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, la
durata massima è di venti anni o a vita se la legge lo dichiara espressamente;
11.3
giusta l’art. 42 cpv. 1
CP previgente l’1.1.2018 il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena
pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei
mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per
trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Così come la
giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione
condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente
in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve
prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del
12.
novembre 2007 consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei cinque anni precedenti il reato, l’autore è
stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la
condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze
particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione,
integrale o parziale, della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni
tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza
del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3, STF 6B_244/2010 del 4
giugno 2010 consid. 1 e 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3 e STF
6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2).
Per circostanze particolarmente favorevoli si intendono quelle che
escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella
condanna precedente (STF 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2 non
pubblicato in DTF 135 IV 152) così che, in questi casi, la concessione della
sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre
che il condannato si emenderà (STF 6B_812/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2.1
e 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare
se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza
negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della
commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante,
ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con
l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di
vita del condannato (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3 e STF 6B_492/2008 del 19 maggio
2009.
consid. 3.1.2). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il
precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli
fosse concessa la sospensione condizionale (STF 6B_244/2010 del 4 gugno 2010
consid. 1). Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3 nonché
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1 e 6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2);
11.4
giusta l'art. 43 cpv. 1
CP previgente l’1.1.2018 il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva
di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della
colpa dell'autore.
Anche se la norma non lo
prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale
presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una
prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,
il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella
parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,
mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015
consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della
sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della
prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove
esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che
tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,
una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una
sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a
situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica,
evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che
impone di dover scegliere tra tutto o niente (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre
2015.
consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione
totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una
sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere
nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,
che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della
sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del
suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a
chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue
chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che
non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e
tralasciarne altri, se parimenti pertinenti;
11.5
giusta l’art. 44 cpv. 1
CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al
condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;
11.6
giusta l’art. 47 cpv. 1
CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle sue condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena
avrà sulla sua vita, ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma la colpa del
reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne
rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare
l’esposizione a pericolo o la lesione.
In concreto occorre determinare la colpa di un imputato (sul
primato della colpa DTF 136 IV 55 consid. 5.4) in funzione delle circostanze legate ai reati di cui risponde,
valutandone, dapprima, le
circostanze oggettive. La colpa
va, infatti, prima di tutto
determinata considerando, dal
profilo oggettivo, il grado di
lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi
che la giurisprudenza sviluppata
nell'ambito del previgente diritto
designava con le espressioni di
risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6
consid. 6.1 e CARP 17.2019.77-79+296+299+300+301 del
20.11.2019
consid. 19.5.a). Passando a esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden), vanno
considerati i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore
di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della
volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a, STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid 2.1 nonché
CARP 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a). Infine vanno considerate, a ponderazione in senso
attenuante od aggravante della pena così determinata, le circostanze personali legate all'autore: va, cioè, tenuto conto della
sua vita anteriore, della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di
recidiva, ecc..), del
comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5, 134 IV
132.
e 129 IV consid. 6.1, STF 6B_109212009,6B_67/2010
del 22.6.2010 consid. 2.2.2 nonché
CARP 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a, 17.2016.46+68
e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del
5.11.2012);
11.7
giusta l’art. 48a cpv.
1.
CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata,
ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma può pronunciare una pena di
genere diverso da quello comminato ma è vincolato al massimo e al minimo legali
di ciascun genere di pena;
11.8
giusta l’art. 49 cpv. 1
CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di
più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista
per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo
vincolato al massimo legale del genere di pena;
11.9
giusta l’art. 50 CP se
la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze
rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;
11.10
giusta l’art. 51 CP previgente
l’1.1.2018 il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato
nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che
un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria
o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.
12.
In concreto la colpa
di IM 1 è grave, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.
Oggettivamente la sua colpa lo è per la ripetitività e la costanza
nell’agire, quasi senza sosta nell’arco di diversi mesi, e perché si è trattato
di un agire criminale fermato solo dall’intervento della polizia, allo scopo di
ottenere il maggior numero possibile di dati sensibili, ciò che ha poi
effettivamente messo in pericolo il patrimonio di un elevato numero di titolari
di carte di credito, concretizzando un pregiudizio, pure importante, di oltre
centomila franchi.
Soggettivamente la sua colpa è parimenti grave poiché mosso, più
che per necessità, dall’egoismo di ottenere facili e sicuri guadagni e
dimostrando una notevole propensione a delinquere, non solo per il numero delle
infrazioni e la durata dell’attività criminale, ma anche, e soprattutto, poiché
non ha esitato a unirsi e inserirsi in gruppo ben organizzato e attivo su scala
internazionale. E che egli fosse ben radicato in un’organizzazione dedita allo
skimming lo dimostrano altresì il suo viaggio in Indonesia, proprio dove
avvenivano gli abusi patrimoniali mediante le carte di credito clonate, e
l’ultima sua trasferta nelle Antille Olandesi, che gli è costato l’arresto e
una condanna proprio per fattispecie simili a quelle qui in esame.
In mancanza di circostanze attenuanti specifiche, a favore
dell’imputato la Corte ha potuto tenere unicamente conto della collaborazione
prestata, che non gli vale comunque alcun reale pentimento visto il tentativo
di sminuire le proprie responsabilità e la contestazione del reato di cui all’art.
147.
CP, della sofferta carcerazione nelle Antille Olandesi e della sensibilità
alla pena, visto che dovrà essere da lui scontata lontano da casa.
Tutto ben ponderato, e richiamata anche la sentenza della Corte
delle assise criminali dell’1.2.2018 nei confronti dei correi __________ e __________,
ai quali è stata inflitta una pena detentiva di 3 anni per fattispecie
numericamente e economicamente meno importanti della presente, la Corte ha
ritenuto equa la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 36 mesi, come peraltro
richiesto dalla difesa, da dedursi il carcere preventivo e l’anticipata
esecuzione della pena già sofferti (VD all. 2 a pag. 2 pto. 3).
La differenza di pena rispetto a quella inflitta a IM 2 (VD all.2
a pag. 2 pto. 4), benché considerati entrambi sullo stesso piano - nessun
elemento agli atti permette infatti di concludere, salvo le indicazioni Interpol,
che IM 1, tra i due, avesse un ruolo predominante - si spiega essenzialmente
per il fatto che IM 2 ha dovuto rispondere di un minor numero di infrazioni
commesse durante un periodo più breve.
D’altro canto, come per IM 2, anche per IM 1 la prognosi è senz’altro
negativa. Se è vero che prima della condanna di __________, intervenuta dopo i
reati qui in discussione, IM 1 era tecnicamente incensurato, d’altra parte
questa recente condanna dimostra come egli fosse tutt’ora attivo in una seconda
organizzazione dedita allo skimming e che, quindi, perlomeno per quanto
accertato in questa sede a far tempo dal settembre 2015 (pto. A.1 dell’atto
d’accusa), egli vivesse continuamente nella delinquenza. Analogicamente a
quanto previsto dall’art. 42 cpv. 2 CP, comunque non applicabile direttamente, egli
non ha portato alcun elemento concreto a sostegno di prospettive rassicuranti e
particolarmente favorevoli sulla sua vita futura in Bulgaria se immediatamente
scarcerato. La sua prognosi resta, come detto, totalmente negativa, col che,
difettando i presupposti per la concessione di una sospensione condizionale,
anche solo parziale ai sensi dell’art. 43 CP, la pena detentiva inflittagli è
interamente da espiare (VD all. 2 a pag. 2 pto. 3).
VIII) Espulsione
13.
Giusta l’art. 66a cpv.
1.
lett. c) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque
a quindici anni lo straniero condannato per abuso per mestiere di un impianto
per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP) ritenuto come giusta il cpv. 2
di detta norma il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla se
l’espulsione costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e
l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello
straniero a rimanere in Svizzera, tenuto in ogni modo conto della situazione
particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
14.
Evidenziato che IM 1,
sia in istruttoria (PP IM 1 9.1.2020 a pag. 19) sia al dibattimento (VD all. 1
a pag. 4), ha dichiarato di non aver nessun legame con la Svizzera e di non
opporsi alla sua espulsione dal territorio nazionale (VD all. 1 a pag. 4), alla
luce delle risultanze processuali e ritenuta la manifesta inapplicabilità
dell’art. 66a cpv. 2 CP, la Corte, proporzionalmente alla fattispecie e alla
tipologia dei reati per i quali è stato riconosciuto colpevole, ha condannato
l’imputato all’espulsione (art. 66a cpv. 1 CP) dal territorio svizzero per 12
anni (VD all. 2 a pag. 3 pto. 5).
IX) Le pretese di diritto
civile degli AP
15.
In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
15.1
giusta l’art. 118 cpv.
1.
CPP è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di
partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile ritenuto come
giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di
perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;
15.2
giusta l’art. 119 cpv.
1.
CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure
oralmente a verbale ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma
nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il
perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale)
rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte
dal reato (azione civile);
15.3
giusta l’art. 122 cpv.
1.
CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via
adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;
15.4
giusta l’art. 123 cpv.
1.
CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile
essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente
motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta
il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al
più tardi in sede di arringa;
15.5
giusta l’art. 126 cpv.
1.
lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva
se dichiara colpevole l’imputato ritenuto che l’azione civile è rinviata al
foro civile se il procedimento penale è abbandonato (art. 126 cpv. 2 lett. a
CPP), se l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato
l’azione (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) rispettivamente se l’imputato è assolto
ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv.
2.
lett. d CPP).
16.
IM 1 non ha contestato
le pretese di risarcimento degli accusatori privati così come riportate da pag.
11.
a 15 dell’atto d’accusa (verbale d’interrogatorio dibattimentale a pag. 4).
Non di meno, in mancanza di sufficienti riscontri in merito all’effettivo
pregiudizio patito, segnatamente per le banche interessate e la ACPR 14 il
possibile intervento di una qualche compagnia assicurativa rispettivamente per
i singoli privati la possibile copertura del danno da parte della banca
intestataria della carta, gli accusatori privati sono stati rinviati al
competente foro civile (VD all. 2 a pag. 3 pto. 7).
X) Confische
17.
In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
17.1
giusta l’art. 69 cpv. 1
CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina
la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un
reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono
la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ritenuto come
giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti
confiscati siano resi inservibili o distrutti;
17.2
giusta l’art. 263 cpv.
1.
CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori
patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova
(art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente confiscati (art. 263 cpv. 1 lett.
d CPP).
18.
In quanto instrumenta
sceleris, ciò che peraltro né IM 1 né IM 2 hanno contestato (VD all. 1 a pag.
4), la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro e meglio due telecamere
per registrazione PIN con schede MicroSD16GB Samsung e quattro dispositivi per
la clonazione di carte bancarie “deep insert” (VD all. 2 a pag. 3 pti.
da 8 a 8.6).
XI) Retribuzione del
difensore d’ufficio
19.
Richiamato l’art. 135
cpv. 4 CPP IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo
di fr. 1'348.95 relativo alla nota professionale del 22.7.2019 dell’avv. __________,
__________ (AI 107) per la sua difesa d’ufficio dal 15.7.2019 al 22.7.2019 (AI
98, 106 e 109), già tassata definitivamente dal Ministero pubblico con
decisione del 24.7.2019 (AI 108 e VD all. 2 a pag. 4 pto. 11).
XII) Tassa di giustizia e
spese procedurali
20.
In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
20.1
giusta l’art. 418 cpv.
1.
CPP se più persone coinvolte sono tenute al pagamento delle spese, le stesse
sono ripartite proporzionalmente tra di loro ritenuto come giusta il cpv. 2 di
detta norma l’autorità penale può disporre che le persone tenute al pagamento
delle spese rispondano in solido di quelle da esse causate congiuntamente;
20.2
giusta l’art. 421 cpv.
1.
CPP nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze
in materia di spese;
20.3
giusta l’art. 422 cpv.
1.
CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e
i disborsi del caso concreto, ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. e) di detta
norma sono ritenuti disborsi le spese per la corrispondenza postale, le
conversazioni telefoniche e servizi analoghi;
20.4
giusta l’art. 423 cpv.
1.
CPP le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che
ha condotto il procedimento, sono fatte salve disposizioni derogatorie dello
stesso CPP;
20.5
giusta l’art. 426 cpv.
1.
prima frase CPP in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali;
20.6
giusta l’art. 22 cpv. 1
lett. c) LTG la tassa di giustizia nei processi davanti a una Corte criminale è
fissata da fr. 1'000.- a fr. 100'000.-.
21.
La natura del
processo, che ha comportato la convocazione di una corte criminale a tre
membri, e la durata della procedura dibattimentale, un giorno di udienza oltre
al tempo di preparazione da parte dei membri della Corte, giustificano di
fissare la tassa di giustizia in fr. 6'000.- (art. 22 cpv. 1 lett. c LTG e VD
all. 2 a pag. 3 pto. 9), mentre che le spese procedurali, cioè le spese per la
procedura preliminare e gli altri disborsi del tribunale, ammontano a fr. 9'810.35
(art. 422 cpv. 1 e 2 CPP). Tassa e spese sono poste a carico di IM 1 e IM 2 in
solido, con una ripartizione interna in ragione di due terzi a carico di IM 1 e
di un terzo a carico di IM 2 (VD all. 2 a pag. 3 pto. 9).
Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 42,
47, 48a, 49, 51, 66a cpv. 1 lett. c, 69 cpv. 1 e 2, 143 cpv. 1 e 147 cpv. 1 e 2
CP;
80.
segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle
spese;
dichiara e pronuncia:
1.
IM 1 è autore colpevole di:
1.1
ripetuta acquisizione illecita di dati in parte tentata
per avere, nel periodo 29.9.2015/13.5.2017, in
svariate località dei Cantoni Ticino, Vaud, Argovia, Basilea, Soletta e Berna,
agendo in correità con IM 2 e con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, installando l’apparecchiatura per lo skimming, procurato dati
sensibili relativi a 8’348 carte bancarie rispettivamente tentato di procurare
dati relativi a un numero imprecisato di carte bancarie;
1.2
abuso di un impianto per l’elaborazione
di dati per mestiere
per avere, nel periodo 10.10.2015/13.5.2017, agendo in correità
con IM 2 e con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, servendosi in modo abusivo di dati di carte bancarie ottenuti
dall’attività di skimming di cui al punto 1.1 del presente dispositivo,
effettuando prelevamenti ai bancomat e acquisti di oggetti o prestazioni,
ripetutamente influito su di un processo elettronico o simile di trattamento o
di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei risultati erronei così
ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni
bancarie per un totale di fr. 108'945.65, rispettivamente tentato di effettuare
prelevamenti in ulteriori 50 occasioni;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
IM 2 è autore colpevole di:
2.1
ripetuta acquisizione illecita di dati in parte tentata
per avere, nel periodo 23.2.2017/13.5.2017, in
svariate località dei Cantoni Ticino, Soletta, Berna, Basilea e Argovia,
agendo in correità con IM 1 e con terzi, per procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, installando l’apparecchiatura per lo skimming,
procurato dati sensibili relativi a 5’688 carte bancarie rispettivamente
tentato di procurare dati relativi a un numero imprecisato di carte bancarie;
2.2
abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati per mestiere
per avere, nel periodo 15.2.2017/13.5.2017, agendo in correità con
IM 1 e con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
servendosi in modo abusivo di dati di carte bancarie ottenuti dall’attività di skimming
di cui al punto 2.1 del presente dispositivo, effettuando prelevamenti ai
bancomat e acquisti di oggetti o prestazioni, ripetutamente influito su di un
processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati,
provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di
attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie per un totale di fr.
34'442.10, rispettivamente tentato di effettuare prelevamenti in ulteriori 50
occasioni;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
3.
IM 1 è condannato alla pena
detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e
l’anticipata esecuzione della pena.
4.
IM 2 è condannato alla pena
detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e
l’anticipata esecuzione della pena.
5.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
dal territorio svizzero per un periodo di 12 (dodici) anni ai sensi dell’art.
66a lett. c CP.
6.
È ordinata l’espulsione di IM
2.
dal territorio svizzero per un periodo di 12 (dodici) anni ai sensi dell’art.
66.
a lett. c CP.
7.
Tutti gli accusatori
privati indicati da pagina 11 a pagina 15 dell’atto d’accusa sono rinviati al
competente foro civile.
8.
È ordinata la confisca e la
distruzione di:
8.1
1 apparecchio deep insert
lettura banda - caso __________;
8.2
1 apparecchio deep insert -
lettore carte - caso __________;
8.3
1 telecamera per
registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso __________,
8.4
1 apparecchio deep insert -
lettore carte - caso __________;
8.5
1 telecamera per
registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso __________;
8.6
1 dispositivo deep insert -
acquisito dal Canton Soletta.
9.
La tassa di giustizia di
fr. 6’000.- (seimila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in
solido, con ripartizione interna in ragione di 2/3 (due terzi) a carico di IM 1
e 1/3 (un terzo) a carico di IM 2.
10.
Le spese per la difesa
d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.
10.1
Le note professionali del 5.2.2020
e del 20.5.2020 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:
onorario fr. 4'482.00
spese fr. 448.20
trasferte fr. 60.00
totale fr. 4'990.20
10.2
IM 2 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'990.20 non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
11.
IM 1 è tenuto a rimborsare
allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'348.95 relativo alla nota
professionale del 22.7.2019 dell’avv. __________, __________ per la sua difesa
d’ufficio dal 15.7.2019 al 22.7.2019 (art. 135 cpv. 4 CPP).
12.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.
L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per
iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione
della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e
di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 6'000.--
Inchiesta
preliminare fr. 300.--
Traduzioni fr. 2'267.--
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 1'243.35
fr. 9'810.35
============
Distinta spese a
carico di IM 1 (2/3)
Tassa di giustizia fr. 4'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Traduzioni fr. 1'511.35
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 828.90
fr. 6'540.25
============
Distinta spese a
carico di IM 2 (1/3)
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Traduzioni fr. 755.65
Spese postali,tel.,affr. in
blocco fr. 414.45
fr. 3'270.10
============
Intimazione a: -
Accusatori
privati: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
cancelliera