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Decisione

72.2020.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 maggio 2020Italiano74 min

pag. 1, alle generalità di IM 1, richiamato l’AI 159, si aggiunge, dopo di __________,

Source ti.ch

Fatti

i suoi correi, per un importo complessivo di CHF 469.10;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 143 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 2,

in abbinamento al cpv. 1 CP.

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1

in rappresentanza del Ministero pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore di fiducia avv. DF 1;

- l’imputato IM 2, assistito

dal suo difensore d’ufficio avv. DUF 1;

- l’interprete per la lingua

bulgara __________.

Espletato il pubblico dibattimento, dalle ore 09:40

alle ore 16:27.

Evase le seguenti

questioni:

Verbale del dibattimento

Il Presidente prospetta alle

parti le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:

-- a

pag. 1, alle generalità di IM 1, richiamato l’AI 159, si aggiunge, dopo di __________,

e di __________ nata __________ e, prima di __________, __________;

-- a

pag. 1, alla carcerazione preventiva di IM 1, richiamato il suo verbale d’interrogatorio

PS 16.7.2019 a pag. 3, si sostituisce 10.5.2018 con 21.3.2018;

-- a

pag. 1, alle generalità di IM 2, richiamato l’AI 159 e il suo verbale

d’interrogatorio PP 13.11.2019 a pag. 2, si aggiunge, prima di __________, di

e, due volte, prima di __________, __________ nonché si stralcia __________;

-- a

pag. 1, alla carcerazione preventiva di IM 2, richiamato il suo verbale

d’interrogatorio PS 12.11.2019 a pag. 4, si sostituisce 10.5.2018 con

21.3.2018;

-- a

pag. 2, al punto A.1, richiamato l’AI 57, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017,

si stralcia, tra Ticino e Vaud, del Canton e si sostituisce e di altri Cantoni

di origine svizzera tedesca con Argovia, Basilea, Soletta e Berna;

-- a

pag. 4, al punto A.1.14, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si

stralcia, prima di __________, __________;

-- a

pag. 4, al punto A.1.17, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si

stralcia, dopo __________, __________;

-- a

pag. 5, al punto A.1.23, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si aggiunge,

dopo __________, Via __________;

-- a

pag. 5, al cappello del punto A.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato

essendo imputata l’aggravante del mestiere;

-- a

pag. 7, al punto A.2.9, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si

sostituisce 13.5.2017 con 12.5.2017;

-- a

pag. 7, al punto B.1, richiamato l’AI 58, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017 e

si sostituisce e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca con Soletta,

Berna, Basilea e Argovia;

-- a

pag. 8, al punto B.1.3, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si

sostituisce __________ con __________;

-- a

pag. 8, al punto B.1.6, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si

stralcia, dopo __________, __________;

-- a

pag. 9, al punto B.1.12, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si

aggiunge, dopo __________, Via __________;

-- a

pag. 9, al punto B.1.15, si sostituisce IM 2 con IM 1;

-- a

pag. 9, al cappello del punto B.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato

essendo imputata l’aggravante del mestiere;

-- a

pag. 9, al punto B.2, richiamato il punto B.1.2 e l’AI 58, si sostituisce

6.3.2017/15.5.2017 con 15.2.2017/13.5.2017;

-- a

pag. 10 si sostituisce il punto 2.8 con 2.2;

-- a

pag. 10, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si sostituisce il punto

2.9 con 2.3 e 13.5.2017 con 12.5.2017;

-- a

pag. 10, ai reati, si aggiunge, dopo il primo CP, in relazione con l’art. 22

cpv. 1 CP;

-- a

pag. 10 e 11, per gli oggetti sequestrati, richiamati i doc. TPC 19 e 22, preso

atto come i reperti n. 56747, 56748, 56749, 56750, 56776, 56777, 56778, 56751,

56752, 567653, 56754 siano già stati distrutti nel contesto del procedimento __________/__________,

si stralciano tutti questi reperti aggiungendo 1 apparecchio deep insert -

lettore carte - caso __________ (rep. n. 75532), 1 telecamera per registrazione

PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso di __________ (rep. n. 75533), 1

apparecchio deep insert - lettore carte - caso __________ (rep. n. 75534), 1

telecamera per registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung caso __________

(rep. n. 75535) e 1 dispositivo

deep insert - acquisito dal Canton Soletta (rep. n. 57321).

Le parti si dichiarano d’accordo

con queste correzioni e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - il Procuratore

pubblico, per la sua requisitoria, la quale, in esito al suo intervento,

conclude chiedendo la conferma integrale dell’atto d’accusa e che gli imputati

siano condannati:

-- IM 2, tenuto conto della collaborazione prestata, che è stato

coinvolto in un numero inferiore di fattispecie rispetto a IM 1 con un

conseguente minor indebito profitto, e che ha scontato 6 mesi di detenzione in

più a __________, alla pena detentiva di 24 mesi da espiare;

-- IM 1, tenuto conto del suo maggior ruolo nella vicenda, capace

e sperimentato nell’attività di skimming a livello internazionale e ritentuta

la sua determinazione a delinquere, alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi.

Chiede inoltre per entrambi l’esplusione dal territorio svizzero

per il periodo massimo di 15 anni, ritenuto come gli imputati siano venuti in

Svizzera al solo scopo di delinquere. In merito agli oggetti in sequestro,

conferma la richiesta di confisca e distruzione;

- l’avv. DF 1,

difensore di IM 1, il quale, contestato che il suo assistito ha avuto un ruolo

di spicco nel mondo dello skimming e contestata la realizzazione del reato di

cui all’art. 147 CP, chiede che la condanna sia contenuta in 36 mesi di pena

detentiva da espiare in misura di 12 mesi e per i restanti 24 parzialmente

sospesa in applicazione dell’art. 43 CP, anche con un lungo periodo di prova.

Non si oppone all’espulsione rimettendosi al giudizio della Corte quo alla sua

durata, come pure si rimette al giudizio della Corte quo all’accoglimento delle

pretese civili fatte valere dagli accusatori privati, ritenendo comunque

opportuno il loro rinvio al foro civile;

- l’avv. DUF 1,

difensore di IM 2, la quale, ritenuto il ruolo minore del suo assistito nel

disegno criminoso, tenuto conto del numero limitato di episodi commessi in

Svizzera e della lunga e dura carcerazione sofferta a __________, conclude

chiedendo che la condanna espiativa (le precedenti condanne, in particolare

quella italiana, non lasciando spazio a una sospesione condizionale della

pena), sia contenuta in 24 mesi di pena detentiva. Non si oppone all’espulsione

e neppure alla confisca degli oggetti in sequestro.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Premessa

1. Giusta l’art. 82

cpv. 1 lett. a) e b) CPP il tribunale di primo grado rinuncia a una motivazione

scritta se motiva oralmente la sentenza e, segnatamente, non pronuncia una pena

detentiva superiore a due anni, ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di

detta norma il tribunale di primo grado notifica successivamente alle parti una

sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notifica del

dispositivo o una parte interpone ricorso.

In specie, le condizioni oggettive di suddetta norma risultano

adempiute per l’imputato IM 2, cittadino __________, nato il __________, residente

a __________, ritenuto come lo stesso, nei 10 giorni dalla notificazione del

dispositivo (VD all. 2 a pag. 4 pto. 12), abbia espressamente rinunciato alla

motivazione scritta della sentenza (doc. TPC 25) e, in forza alle sue

ammissioni e alle risultanze agli atti, è stato ritenuto colpevole dei reati

ascrittigli, in correità con IM 1 e con terzi, di ripetuta

acquisizione illecita di dati, in parte tentata (art. 143 cpv. 1 CP in

relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP) e di abuso di un impianto per l’elaborazione

di dati per mestiere (art. 147 cpv. 1 e 2 CP) e condannato alla pena detentiva

di 21 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e l’anticipata esecuzione

della pena (VD all. 2 a pag. 2 pti. 2, 2.1, 2.2 e 4) oltre che al pagamento, in

solido con il coimputato IM 1, di un terzo della tassa di giustizia di fr.

6’000.- e delle spese procedurali (VD all. 2 a pag. 3 pto. 9) e al rimborso

allo

Stato del Cantone Ticino, non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP), dell’importo di fr. 4'990.20 relativo alla

sua difesa d’ufficio (VD all. 2 a pag. 3 pto. 10). Nei suoi confronti è stata

altresì ordinata l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni

ai sensi dell’art. 66 a lett. c) CP (VD all. 2 a pag. 3 pto. 6).

Ciò posto, e ritenuto l’annuncio di appello del coimputato IM 1

(doc. TPC 24), nella presente sentenza si farà sempre e solo riferimento alla

posizione processuale di quest’ultimo, mentre che relativamente a IM 2 si dirà,

nel seguito, solo e se necessario per questo giudizio.

II) Correzioni e

precisazioni dell’atto d’accusa

Considerandi

2.

All’apertura del

pubblico dibattimento si è proceduto alle seguenti correzioni dell’atto

d’accusa, che sono state accettate da tutte le parti processuali, e meglio:

"

Il Presidente prospetta alle parti le seguenti modifiche

dell’atto d’accusa:

-- a pag. 1,

alle generalità di IM 1, richiamato l’AI 159, si aggiunge, dopo di __________,

e di __________ nata __________ e, prima di __________, __________;

-- a pag. 1,

alla carcerazione preventiva di IM 1, richiamato il suo verbale

d’interrogatorio PS 16.7.2019 a pag. 3, si sostituisce 10.5.2018 con 21.3.2018;

-- a pag. 1,

alle generalità di IM 2, richiamato l’AI 159 e il suo verbale d’interrogatorio

PP 13.11.2019 a pag. 2, si aggiunge, prima di __________, di e, due volte,

prima di __________, __________ nonché si stralcia __________;

-- a pag. 1,

alla carcerazione preventiva di IM 2, richiamato il suo verbale

d’interrogatorio PS 12.11.2019 a pag. 4, si sostituisce 10.5.2018 con

21.3.2018;

-- a pag. 2, al

punto A.1, richiamato l’AI 57, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017, si

stralcia, tra Ticino e Vaud, del Canton e si sostituisce e di altri Cantoni di

origine svizzera tedesca con Argovia, Basilea, Soletta e Berna;

-- a pag. 4, al

punto A.1.14, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si stralcia, prima

di __________, __________;

-- a pag. 4, al

punto A.1.17, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si stralcia, dopo __________,

__________;

-- a pag. 5, al

punto A.1.23, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si aggiunge, dopo __________,

Via __________;

-- a pag. 5, al

cappello del punto A.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato essendo

imputata l’aggravante del mestiere;

-- a pag. 7, al

punto A.2.9, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si sostituisce

13.5.2017

con 12.5.2017;

-- a pag. 7, al

punto B.1, richiamato l’AI 58, si modifica 14.5.2017 con 13.5.2017 e si

sostituisce e di altri Cantoni di origine svizzera tedesca con Soletta, Berna,

Basilea e Argovia;

-- a pag. 8, al

punto B.1.3, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 13, si sostituisce __________

con __________;

-- a pag. 8, al

punto B.1.6, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 15, si stralcia, dopo __________,

__________;

-- a pag. 9, al

punto B.1.12, richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 19, si aggiunge, dopo __________,

Via __________;

-- a pag. 9, al

punto B.1.15, si sostituisce IM 2 con IM 1;

-- a pag. 9, al

cappello del punto B.2, si stralcia ripetuto e in parte tentato essendo

imputata l’aggravante del mestiere;

-- a pag. 9, al

punto B.2, richiamato il punto B.1.2 e l’AI 58, si sostituisce

6.3.2017/15.5.2017 con 15.2.2017/13.5.2017;

-- a pag. 10 si sostituisce il punto 2.8 con 2.2;

-- a pag. 10,

richiamato l’AI 159 RPG 23.1.2020 a pag. 20, si sostituisce il punto 2.9 con

2.3

e 13.5.2017 con 12.5.2017;

-- a pag. 10, ai

reati, si aggiunge, dopo il primo CP, in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP;

-- a pag. 10 e

11, per gli oggetti sequestrati, richiamati i doc. TPC 19 e 22, preso atto come

i reperti n. 56747, 56748, 56749, 56750, 56776, 56777, 56778, 56751, 56752,

567653, 56754 siano già stati distrutti nel contesto del procedimento __________/__________,

si stralciano tutti questi reperti aggiungendo 1 apparecchio deep insert -

lettore carte - caso __________ (rep. n. 75532), 1 telecamera per registrazione

PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso di __________ (rep. n. 75533), 1

apparecchio deep insert - lettore carte - caso __________ (rep. n. 75534), 1

telecamera per registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung caso __________

(rep. n. 75535) e 1 dispositivo deep insert - acquisito dal Canton Soletta

(rep. n. 57321).

Le parti si dichiarano d’accordo con queste correzioni e l’atto

d’accusa è modificato di conseguenza”

(VD a pag. 6 e 7)

III) Vita e precedenti

penali di IM 1

3.

Per il vissuto e i

progetti di vita di IM 1, nato il __________ in Bulgaria e ivi residente prima

del suo arresto, si rinvia al seguente passaggio del suo verbale

d’interrogatorio davanti al PP del 14.8.2019:

“…OMISSIS...”

(PP IM 1 14.8.2019 a pag. 2 e 3 con conferma al dibattimento VD all. 1 a pag. 1)

Precisato che non ha alcun interesse in Svizzera, nel suo futuro

vorrebbe:

" tornare in Bulgaria da mia

moglie e condurre una vita normale. Vorremmo anche ampliare la famiglia, avere

dei figli. In merito al lavoro continuerò a occuparmi del __________”

(PP IM 1 9.1.2020 a pag. 19 con conferma al dibattimento VD all. 1 a pag. 2)

4.

IM 1 risulta

incensurato in Svizzera (doc. TPC 17) mentre è stato condannato nelle Antille

Olandesi per appropriazioni illecite mediante carte di credito false a una pena

detentiva di 24 mesi scontata a __________ nel periodo 21.3.2018 / 14.7.2019 (sentenza

16.5.2019

della Corte comune di giustizia di __________, __________ con traduzione,

AI 129 e 139 nonché doc. TPC 22 rispettivamente PP IM 1 14.8.2019 da pag. 3 a 4).

IV) Inchiesta e circostanze

dell’arresto

5.

Il 21.11.2016 è

stato emesso un primo mandato di cattura nei confronti di IM 1 (AI 13)

identificato, assieme al connazionale __________, pure oggetto di medesimo

mandato (AI 12), quale autore di acquisizione illecita di dati (art. 143 CP) e

abuso di un impianto per l’elaborazione di dati (art. 147 CP) mediante atti di

skimming (dall’inglese to skim, che significa sfiorare, strisciare). Con

tale termine s’intende l’uso illegale, nella manomissione o nella sostituzione

nei bancomat o postomat, del dispositivo (lo skimmer) che permette di

leggere e memorizzare il contenuto delle bande magnetiche delle carte di

credito, abilitando il cliente alle operazioni richieste. Oltre allo skimmer

modificato viene posta una microtelecamera sullo sportello automatico, così che

durante le operazioni di prelevamento dei clienti, il dispositivo applicato

illegalmente clona le carte, mentre la microtelecamera filma la tastiera dove

vengono digitati i codici PIN. Dopo il recupero del dispositivo e della

microtelecamera i dati delle carte clonate vengono scaricati, tramite appositi

programmi informatici, su delle carte contraffatte cui viene abbinato il codice

PIN corrispondente filmato al momento della digitazione sulla tastiera. A mezzo

delle carte clonate vengono poi effettuati prelevamenti di denaro o acquisti

all’estero. In concreto atti di skimming sarebbero avvenuti tra il settembre

2015.

e il novembre 2016 in vari cantoni svizzeri, tra cui il Ticino, a danno di

bancomat di succursali della Banca __________ (RPG 19.12.2016, AI 15).

Ulteriori indagini hanno, poi, permesso di stabilire che IM 1 e __________

avevano interessato, sempre per atti di skimming, altri cantoni della Svizzera

tedesca (Basilea, Soletta e Berna) nel febbraio 2017. Il 23.3.2017 è stato

quindi emesso nei loro confronti un nuovo mandato di cattura (AI 23) e gli

accertamenti che ne sono seguiti, in particolare telefonici (AI 29 a 35), hanno

reso possibile l’identificazione di IM 2 (AI 44) quale possibile altro

componente di una banda attiva da tempo, secondo informazioni Europol, a

livello europeo (RPG 19.12.2016, AI 15 all. 8).

In data 13.5.2017 venivano arrestati a __________ __________ e __________

(RPG 20.9.2017 in Inc. MP.2017.4301), anche loro facenti parte della banda di

cittadini __________ dedita allo skimming e che saranno condannati con sentenza

dell’1.2.2018 della Corte delle Assise criminali agli atti. Nelle rispettive

dichiarazioni __________ e __________ hanno confermato il coinvolgimento di IM

1.

e IM 2 in atti di skimming su territorio elvetico chiamando altresì in causa

altri due membri della banda e meglio __________ e __________ (RPG 27.9.2017,

AI 52).

In data 10.5.2018 l’Interpol informava le autorità svizzere

dell’arresto di IM 1 e IM 2 a __________, avvenuto il 21.3.2018, poiché

sospettati di aver utilizzato carte clonate per indebiti prelevamenti (AI 55).

L’11.5.2018 è stato quindi emesso nei loro confronti un nuovo ordine di arresto

internazionale in vista di estradizione (per IM 1 AI 57 e 59, per IM 2 AI 58 e

60), cui è seguita la relativa richiesta di estradizione ai Paesi Bassi (AI

67).

Dopo condanna ed espiazione della pena a __________, anticipando IM

2, che è giunto in Svizzera il 12.11.2019 (rapporto d’arresto 12.11.2019, AI

131), IM 1 è stato estradato e arrestato il 15.7.2019 (rapporto d’arresto

15.7.2019, AI 99). Rinunciando alla sua audizione dinanzi al GPC (PS IM 1

16.7.2019

a pag. 19) che ha accolto fino al 15.9.2019 (decisione GPC 18.7.2019,

AI 103) l’istanza di carcerazione preventiva formulata dal PP in data 17.7.2019

(AI 102), dal 20.8.2019 si trova in regime di esecuzione anticipata della pena

(istanza 13.8.2019 del suo precedente difensore, AI 115 e decisione PP

19.8.2019, AI 117) e così compare al dibattimento.

In corso d’inchiesta sono stati assunti i procedimenti dai cantoni

Soletta (49, 54 e Inc. MP 2016.10168), Argovia (AI 120a, 125, 128 e 156), Berna

(AI 146 e 157), Basilea Campagna (AI 147 e 152) e Vaud (2 classificatori rossi

e 1 giallo Police cantonale vaudoise) così come pure sono stati acquisiti gli

atti del procedimento di __________ (AI 119, 129 e 139, doc. TPC 23 nonché doc.

Dib. 1).

Il 27.1.2020 è stata decretata la chiusura dell’istruzione (AI

161), cui è seguito, in data 12.2.2020, l’atto d’accusa qui in discussione.

V) Dichiarazioni di IM 1 in

istruttoria e al dibattimento

6.

L’imputato, in sede

d’istruttoria e dibattimentale, ha riconosciuto l’accusa di acquisizione

illecita di dati (art. 143 cpv. 1 CP), così come descritta al punto A.1

dell’atto d’accusa (VD all. 1 a pag. 2), precisando tuttavia di avere avuto un

ruolo secondario e limitato all’installazione di una parte dell’apparecchiatura

per lo skimming, in particolare il dispositivo deep insert atto a

leggere le bande magnetiche delle carte, mentre che l’installazione del resto

dell’apparecchiatura, come pure la rimozione della medesima e la successiva elaborazione

dei dati per la clonazione delle carte sarebbero state opera di altri correi,

in particolare di __________, __________, __________, __________ e __________

(PP IM 1 14.8.2019 a pag. 5 e 6 con conferma di IM 2 nel suo verbale PP

13.11.2019

a pag. 5 e 6).

A suo dire lui e IM 2 facevano parte della manovalanza, mentre che

a capo della banda c’erano tale __________, che forniva le apparecchiature ed

elaborava poi i dati per clonare le carte, nonché __________ e __________, che

davano le istruzioni, rimborsavano le spese delle trasferte e pagavano i

compensi.

Sempre secondo IM 1 percepiva Euro 500.- per giorno di attività

degli strumenti immessi nei bancomat, ricevuti tempo dopo averli istallati, una

volta ritornato in Bulgaria e non sempre tempestivamente (PP IM 1 14.8.2019 a

pag. 9). Il suo unico compito, sempre a suo dire, quello per cui era poi

pagato, era di inserire nei bancomat il deep

insert e nulla di

più (PP IM 1 29.10.2019 a pag. 2 e 3). IM 1 ha mantenuto questa posizione anche

quando è stato confrontato col dire di __________ (PP __________ 7.7.2017),

secondo il quale era invece lui a gestire l’attività, segnatamente in Svizzera:

"

non è vero quanto da lui dichiarato (…).

Non ho mai gestito io l’attività quando

venivo in Svizzera con gli altri. Con la mia auto ho semplicemente portato le

apparecchiature di skimming in Svizzera. __________ ha cambiato i ruoli, era

lui quello che gestiva tutto qui in Svizzera; infatti era lui quello che

arrivava con l’aereo dopo essere stato avvertito dal sottoscritto una volta

entrato in Svizzera con l’attrezzatura.

Non sono stato io a pagare le spese di

alloggio e neppure a consegnare il guadagno a lui. Io i soldi li ho ricevuti

sia da __________ che da __________”

(PP IM 1 29.10.2019 a pag. 8)

Egli ha ribadito la sua posizione in occasione del suo verbale

finale:

"

noi attendavamo le informazioni su dove andare a posizionare

l’apparecchio ed erano poi altri a fare tutto il resto ed è per questo che

venivamo pagati sulla prestazione da noi fornita (…).

Io non mi sono mai interessato su come

andavano le cose perché mi limitavo a posizionare l’apparecchio. La mia

prestazione terminava a quel momento ed era per questo che venivo pagato. Per

me è normale che tra noi ci si sentiva ma non, per quanto mi riguarda, allo

scopo di verificare l’andamento dell’attività indebita”

(PP IM 1 9.1.2020 a pag. 3)

e ancora al dibattimento:

"

Conosco tutte le persone coinvolte, ci frequentavamo ma non

eravamo amici. Non so com’è la struttura di questa organizzazione. Io ero stato

coinvolto da __________ e il mio compito era quello di inserire gli apparecchi

nei bancomat (…).

che io per tutti i fatti ho preso circa

5’000 Euro. Io prendevo soldi solo se riuscivo a inserire il Deep Insert. Era __________

che pagava le spese.”

(VD all. 1 a pag. 3)

negando, in particolare, secondo le informazioni Europol (RPG

15.7.2019, AI 99 a pag. 4 e RPG 23.1.2020, AI 159 a pag. 27), di essere ai

vertici dell’organizzazione e che già nel 2009 / 2010 era stato identificato

come capo di una banda organizzata nel commettere skimming (AI 29 a pag. 3).

Come riferito sopra, IM 1 ha sempre insistito sul fatto ch’egli

avesse un ruolo secondario e questo almeno a far tempo dal 2017, poiché non era

in grado di installare le nuove apparecchiature (PS IM 1 6.9.2019 a pag. 8) e,

in ogni caso, perché si limitava a inserire il deep insert senza

preoccuparsi poi delle altre procedure che eseguivano gli altri (PP IM 1

29.10.2019

a pag. 5 nonché 9.1.2020 a pag. 3, 9 e 19), pur riconoscendo che i

compiti erano suddivisi tra tutti loro e precisando al dibattimento, alla

domanda a sapere perché entravano in Svizzera a coppie o comunque in modo

separato e perché alcuni in automobile, anche presa a noleggio, e altri in

aereo che:

"

Io sono sempre venuto da solo con la mia macchina. Solo adesso mi

rendo conto di essere stato usato per trasportare gli apparecchi (…).

Noi (lui e IM 2) eravamo

quelli che dovevamo portare il materiale. Una volta in Svizzera ci incontravamo

con gli altri ai quali davamo il materiale tranne il Deep insert, che poi

installavamo”

(VD all. 1 a pag. 3).

7.

IM 1 ha invece

contestato l’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per

mestiere (art. 147 cpv. 1 e 2 CP) di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa (VD

all. 1 a pag. 2).

In corso d’inchiesta egli ha, in particolare, negato di aver mai utilizzato

le carte clonate (PP IM 1 29.10.2019 a pag. 2), puntualizzando al dibattimento

di non riconoscere la fattispecie “perché io non ho mai prelevato denaro” (VD

all. 1 a pag. 2), così come ha negato:

- che i viaggi risultanti

dal suo passaporto in Indonesia, Malesia e Tailandia nel corso nel 2017 (fotocopia

del suo passaporto all. 1 al suo verbale PS 17.12.2019) siano riconducibili

all’attività di skimming (PS IM 1 17.12.2019 a pag. 11 e 12 nonché PP IM 1

9.1.2020

a pag. 11);

- che il viaggio a __________,

a seguito del quale è stato poi condannato proprio per indebiti prelevamenti di

denaro, avesse una qualche attinenza con le persone coinvolte nei fatti in

Svizzera (VD all. 1 a pag. 3);

- che, secondo informazioni

Europol, rimaste tuttavia senza ulteriori riscontri non essendo mai pervenuto

l’estratto del casellario giudiziale bulgaro, egli sarebbe già stato condannato

nel 2015 in Bulgaria per produzione di apparecchi per lo skimming e

partecipazione a un’organizzazione criminale, ritenuto che, a suo dire, sarebbe

invece stato coinvolto in un’indagine per “aver nascosto delle cose” (PS

IM 1 6.9.2019 a pag. 13).

In generale, pur riconoscendo che:

"

sapevo che i prelevamenti indebiti avvenivano in diverse parti

del mondo, tra cui anche __________”

(PP IM 1 9.1.2020 a pag. 11)

si dichiara estraneo al successivo utilizzo dei dati raccolti (PP IM

1.

9.1.2020 a pag. 9 dove afferma di non sapere “chi poi utilizzava questi

dati effettuando dei prelevamenti”).

8.

IM 2 non ha

contestato gli addebiti (VD all. 1 a pag. 2) e ha ammesso di essere venuto in

Svizzera nel 2017 solo per commettere skimming e sempre in compagnia di IM 1

(PS IM 2 12.11.2019 a pag. 12 nonché PP IM 2 13.11.2019 a pag. 5 e 10.1.2020 a

pag. 3), anche se era già stato coinvolto da __________ in attività simili nel

2009.

con condanna in Romania (PP IM 2 13.11.2019 a pag. 6 e 7). In particolare

sul ruolo avuto conferma sostanzialmente il dire di IM 1, in particolare che

erano __________ e __________ a fornire l’apparecchiatura, a dare le istruzioni

sul da farsi, ad anticipare le spese di trasferta e a procedere poi ai

prelevamenti mentre che lui si limitava ad apporre i deep insert nei bancomat

(PS IM 2 22.11.2019 a pag. 18 nonché PP IM 2 13.11.2019 a pag. 6 e 8

rispettivamente 10.1.2020 a pag. 3 con sostanziale conferma nel VD all. 1 a pag.

3).

A parte __________ (PP IM 2 13.11.2019 a pag. 8) questo imputato esclude

di aver mai effettuato prelevamenti con le carte clonate, nega di essersi

occupato dei programmi per l’elaborazione dei dati necessari alla successiva

clonazione delle carte bancarie (PP IM 2 10.1.2020 a pag. 5) e che i viaggi

oltre oceano risultanti dal suo passaporto, a parte quello ad __________,

fossero riconducibili all’attività di skimming. Ciò posto riconosce di sapere “che

a __________ __________ andava anche a fare quest’attività illegale” (PP IM

2.

10.1.2020 a pag. 7), precisato che “io non ero a conoscenza dell’entità

dei prelevamenti effettuati” (PP IM 2 10.1.2020 a pag.16).

Infine, sul compenso, riferisce che riceveva Euro 500.- per

apparecchiatura posata e non, come invece sostenuto da IM 1, per giorno di

attività della medesima (PP IM 2 13.11.2019 a pag. 8) e per il suo intervento

dichiara di aver ricevuto un guadagno minimo di circa Euro 3'000.- che gli

sarebbe stato corrisposto da __________ (PP IM 2 10.1.2020 a pag.15 con

conferma nel VD all. 1 a pag. 3).

VI) Diritto

9.

In merito ai vari

capi d’imputazione dell’atto d’accusa si ricorda come:

9.1

giusta l’art. 12 cpv.

2.

CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente, ritenuto come basti a tal fine che l’autore

ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio;

9.2

giusta l’art. 22 cpv.

1.

CP chi, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non

compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti

necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata

ai sensi dell’art. 48a CP.

Secondo la giurisprudenza vi è tentativo quando l’autore ha

realizzato tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e ha manifestato

l’intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno difetto in

tutto o in parte (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1, 128 IV 18 consid. 3b e 122 IV

246.

consid. 3a nonché CCRP 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Vi è dunque

tentativo quando l’autore, agendo intenzionalmente (art. 12 cpv. 2 prima frase

CP) o almeno per dolo eventuale (art. 12 cpv. 2 seconda frase CP), comincia

l’esecuzione dell’infrazione manifestando così la sua decisione di commetterla,

senza tuttavia che il risultato si produca (STF 6B_997/2009 del 22.12.2009

consid. 4.1 e CCRP 17.2010.38 del 14.12.2010 consid. 13.3). Con la formulazione

di non compie, il legislatore si è rivolto all’autore che non rinuncia a sua

sponte all’atto ma non lo perfeziona in ragione di circostanze esterne (STF

6S.279/2003 del 16.9.2003 consid. 3.2 e CARP 17.2013.60 del 16.7.2013 consid.

8.3.a), mentre che con l’espressione compie senza risultato tutti gli atti

necessari alla consumazione del reato il legislatore intende i casi in cui

l’autore va fino in fondo alla propria attività delittuosa, ma l’esito non si

realizza a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà (CARP 17.2013.60

del 16.7.2013 consid. 8.3.a). Nel rispetto del principio della legalità è

necessario stabilire i limiti tra l'atto preparatorio fondamentalmente non

punibile e l'inizio della perpetrazione del reato e in quest’ottica, secondo la

vigente giurisprudenza, il reato tentato presuppone che l'autore abbia già

iniziato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, dove per esecuzione va

intesa qualsiasi attività che, secondo il piano ideato dall'autore, rappresenta

l'ultimo e decisivo passo sulla strada della realizzazione del reato, sul quale

di regola più non si ritorna a meno che circostanze esterne ne ostacolino o

rendano impossibile la continuazione. Incombe al giudice decidere, sulla scorta

della personalità dell'autore e delle circostanze del caso concreto, se questi,

secondo il suo piano, abbia oltrepassato o meno la soglia degli atti

preparatori (DTF 131 IV 100). Tale soglia non deve tuttavia precedere di molto

tempo la commissione dell'infrazione. In altre parole, l'inizio della

perpetrazione del reato esige degli atti prossimi all'infrazione tanto per il

luogo che per il momento (DTF 131 IV 100);

9.3

giusta l’art. 143 cpv.

1.

CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria chiunque, per procacciare a sé o a altri un indebito profitto, procura,

per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo

accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un

modo simile.

Per dato bisogna intendere ogni informazione che può essere

oggetto di una comunicazione umana. Per essere qualificato di informatico, il

dato deve essere stoccato o trattato da un computer. Con elettronicamente o

secondo un modo simile il legislatore ha voluto inglobare tutti i procedimenti

tecnici presenti o futuri prevedibili. Si tratta sia di dati stoccati sia di

dati trasferiti. La dottrina ritiene che la disposizione non concerna

unicamente i dati stessi, ma anche i programmi ovvero i procedimenti che

permettono di trattare i dati.

Il dato non deve essere destinato all’autore. Vi è qui una certa

analogia con la cosa appartenente ad altri. È quindi escluso un dato liberamente

accessibile a tutti, in particolare non si tratta di un’informazione contenuta

in una banca dati alla quale chiunque può accedere mediante pagamento. L’art. 143

CP concerne solo i dati ai quali l’autore normalmente non ha accesso. Il dato

deve inoltre essere protetto contro ogni accesso indebito da parte dell’autore.

La dottrina vi vede un equivalente del possesso. La protezione deve essere

appropriata alle circostanze e deve essere adatta a rendere l’accesso relativamente

difficile per l’autore, si pensa di principio a una protezione informatica -

codice d’accesso o criptaggio - ma non è escluso che sia sufficiente, secondo

le circostanze, che il disco o la macchina siano custoditi in luogo chiuso.

Il comportamento punibile consiste nel fatto che l’autore, tramite

un qualunque mezzo, accede al dato informatico, di cui non è destinatario,

specialmente protetto contro un accesso indebito. L’analogia col furto non è

totale, ritenuto che la vittima non perde necessariamente il dato che le viene

sottratto. Poco importa che l’autore prenda o meno conoscenza del dato che ha

sottratto, allo stesso modo è irrilevante che non abbia agito per acquisire

egli stesso il dato, o solamente per trasmetterlo a un terzo.

Il dato protetto è una nozione puramente immateriale, che non deve

essere confusa con il supporto o la presentazione del dato. Dal momento in cui

l’autore ha avuto accesso al dato protetto, per esempio leggendolo, lo ha

sottratto, siccome gli è possibile introdurlo sul suo computer o utilizzare

l’informazione in qualsiasi maniera. Non è quindi necessario che l’autore si

impossessi di un dischetto, che ne faccia una copia o che trasferisca

elettronicamente il dato su un suo dispositivo, è sufficiente che acquisisca

conoscenza del dato in maniera tale da poterlo utilizzare.

L’infrazione richiede l’intenzione di conseguire un indebito

profitto. È ad esempio sufficiente che l’autore voglia risparmiarsi una spesa.

Se tale volontà fa difetto potrebbe entrare in considerazione l’art. 143bis CP.

L’infrazione è concepita come un’offesa alla padronanza dei dati

informatici, poco importa il contenuto dei dati. L’art. 143 CP può quindi

entrare in concorso con una disposizione che protegge un segreto in quanto tale.

9.4

giusta l’art. 147 cpv.

1.

CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi

in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo

procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di

trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti,

un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di

attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o

con una pena pecuniaria. La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una

pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa

mestiere di tali operazioni (art. 147 cpv. 2 CP).

L’art. 147 CP è una norma ricalcata sulla fattispecie classica

della truffa, nella quale subentrano, da un canto, in luogo dell’inganno con

astuzia e dell’errore in cui è indotta la vittima, una manipolazione di dati e

l’abuso conseguente alla loro elaborazione e, d’altro canto, in luogo dell’atto

di disposizione da parte della vittima, il trasferimento di beni operato dal

computer.

Nella truffa mediante manipolazione di un impianto per

l’elaborazione di dati viene ingannata una macchina e non una persona.

Per descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP prevede un elenco

delle manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si tratta, da un

lato, dell’utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei casi in cui viene

manipolato un programma oppure vengono registrati in modo inesatto dati

relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la registrazione

incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono registrati

o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche le

omissioni.

Sanzionando la registrazione indebita di dati si colpisce il caso

in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione di per

sé esatta, nell’elaborazione di dati, ad esempio l’autore usurpa l’altrui

codice di accesso a un sistema informatico. Da ultimo, con la clausola generale

in modo analogo viene introdotta la possibilità di sanzionare manipolazioni di

dati che non rientrano nelle fattispecie menzionate dalla norma, come per

esempio la cosiddetta manipolazione di hard-ware, in cui a essere manipolati

sono direttamente i processi di elaborazione di dati.

A causa della manipolazione di dati, il processo di elaborazione

deve condurre a un risultato inesatto. In altre parole la manipolazione deve

dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto

introducendo i dati secondo la situazione di fatto e di diritto vigente al

momento del processo di elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che mediante

questo risultato inesatto e per mezzo dell’impianto per l’elaborazione dei dati

si realizzi un trasferimento indebito di attivi oppure il suo occultamento. Il

trasferimento di attivi deve causare un danno, che non deve necessariamente

colpire la persona il cui computer ha proceduto al trasferimento.

Dal profilo soggettivo, l’art. 147 CP implica che l’autore proceda

intenzionalmente a manipolare un impianto per l’elaborazione di dati.

L’intenzione di procacciarsi un indebito profitto costituisce elemento

particolare dell’aspetto soggettivo. L’autore deve volere, anche solo con dolo

eventuale, un arricchimento proprio o altrui che, in ogni caso, deve essere

illegittimo. Secondo giurisprudenza, l’arricchimento non è illegittimo se

l’autore ne ha diritto o crede di avervi diritto in ragione di un errore sui

fatti. Qualora egli non fosse assolutamente certo di essere nel diritto, ma

agisca accettando l’eventualità di arricchirsi indebitamente, l’intenzione è

data nella forma del dolo eventuale.

10.

In concreto, è

indubbio che IM 1, come pure IM 2, abbia agito come membro di un gruppo composto

da più persone che agivano ognuna con un ruolo specifico - chi era addetto alla

fornitura del materiale, chi, come IM 1 e IM 2, all’acquisizione dei dati, chi

all’elaborazione dei medesimi, chi alla clonazione delle carte e chi, infine,

ai prelevamenti di denaro - e con lo scopo comune di conseguire indebiti

guadagni.

10.1

Il fatto di applicare

nei bancomat i dispositivi necessari per copiare la banda magnetica delle carte

di credito - quanto appunto facevano IM 1 e IM 2 - e così acquisire il relativo

PIN - quanto facevano le altre persone del gruppo - realizza appieno il reato

sanzionato dall’art. 143 cpv. 1 CP, col che il pto. A.1 dell’atto d’accusa,

neppure contestato e supportato dagli estratti delle videosorveglianze agli atti,

va integralmente confermato (VD all. 2 a pag. 1 pti. 1 e 1.1).

10.2

Pure va confermata

l’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati per mestiere (art.

147.

cpv. 1 e 2 CP) di cui al punto A.2 dell’atto d’accusa, reato consumato per

le fattispecie descritte ai pti. da 2.1 a 2.9 e rimasto allo stadio del

tentativo (art. 22 cpv. 1 CP) in altri 50 casi in cui non si è riusciti ad

effettuare dei prelevamenti (VD all. 2 a pag. 1 e 2 pti. 1 e 1.2).

Benché in tutte le fattispecie elencate nell’atto d’accusa l’utilizzo

o il tentato utilizzo dei dati sia avvenuto all’estero (un caso negli USA, a __________,

e tutti gli altri in Indonesia, a __________), il successivo trasferimento

degli attivi a danno delle vittime si è invece prodotto in Svizzera, nel luogo

di situazione dei conti bancari depredati, ciò che è sufficiente per

l’applicazione dell’art. 147 CP in virtù del principio dell’ubiquità di cui

all’art. 8 cpv. 1 CP, secondo cui un crimine o un delitto si reputa commesso

tanto nel luogo in cui l’autore lo compie quanto in quello in cui si verifica

l’evento (in questo senso STF 6B_386/2008 dell’1.7.2008 consid. 2.2.1).

D’altro canto si rileva che IM 1, in quanto membro di una banda

internazionale dedita allo skimming, sapeva benissimo che i dati raccolti in Svizzera

sarebbero stati elaborati e poi usati dall’altra parte del globo attraverso le

carte di credito clonate per compiere degli indebiti prelevamenti o acquisti e

conseguire così i guadagni da ripartire tra i membri del gruppo di cui faceva

parte. Così come l’agire di chi si procurava i dati, anche l’agire di chi

andava all’estero ad effettuare i prelevamenti ricade su tutto il gruppo.

D’altro canto non si può dire che IM 1 fosse totalmente estraneo a questo

ultimo atto del disegno criminoso, dal momento che i timbri sul suo passaporto

attestano chiaramente che perlomeno nel periodo 6.3.2017 / 17.3.2017, ossia

pochi giorni dopo le manomissioni avvenute nei cantoni Soletta (pti. A.1.12 e A.1.13

dell’atto d’accusa) e Basilea (pto. A.1.15 dell’atto d’accusa), egli si

trovasse proprio a __________, dove sono avvenute le transazioni illecite di

cui ai pti. A.2.7 e A.2.8 dell’atto d’accusa.

La ripetitività e la frequenza dell’agire dell’imputato e dei suoi

correi, durato nell’arco di più di un anno e mezzo, ben pianificato e

organizzato in banda con attrezzature specifiche al solo scopo di ottenere

regolari e illeciti guadagni, accertati nella misura di complessivi fr.

108'945.65, configura senz’ombra di dubbio l’aggravante del mestiere ai sensi

dell’art. 147 cpv. 2 CP (sulla nozione di mestiere CARP 17.2015.218

dell’11.3.2016).

VII) Colpa, prognosi, pena

11.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

11.1

giusta l’art. 10 cpv. 2

CP sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre

anni, ritenuto che giusta il cpv. 3 di detta norma sono delitti i reati per cui

è comminata una pena detentiva sino a 3 anni o una pena pecuniaria;

11.2

giusta l’art. 40 CP previgente

l’1.1.2018 di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, la

durata massima è di venti anni o a vita se la legge lo dichiara espressamente;

11.3

giusta l’art. 42 cpv. 1

CP previgente l’1.1.2018 il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena

pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei

mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per

trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Così come la

giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della sospensione

condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire unicamente

in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di dubbio, deve

prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF 6B_103/2007 del

12.

novembre 2007 consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei cinque anni precedenti il reato, l’autore è

stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la

condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze

particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione,

integrale o parziale, della pena salvo nel caso in cui siano date condizioni

tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza

del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3, STF 6B_244/2010 del 4

giugno 2010 consid. 1 e 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3 e STF

6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2).

Per circostanze particolarmente favorevoli si intendono quelle che

escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella

condanna precedente (STF 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2 non

pubblicato in DTF 135 IV 152) così che, in questi casi, la concessione della

sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni

determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre

che il condannato si emenderà (STF 6B_812/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 2.1

e 6B_492/2008 del 19 maggio 2009 consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare

se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza

negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della

commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante,

ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con

l’infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di

vita del condannato (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3 e STF 6B_492/2008 del 19 maggio

2009.

consid. 3.1.2). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il

precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli

fosse concessa la sospensione condizionale (STF 6B_244/2010 del 4 gugno 2010

consid. 1). Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero

per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura

della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3 nonché

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1 e 6B_492/2008 del 19 maggio 2009

consid. 3.1.2);

11.4

giusta l'art. 43 cpv. 1

CP previgente l’1.1.2018 il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di

una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva

di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della

colpa dell'autore.

Anche se la norma non lo

prevede esplicitamente, la concessione della sospensione condizionale parziale

presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una

prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60 consid. 7.4).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,

il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella

parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,

mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015

consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della

sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della

prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove

esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che

tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,

una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una

sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a

situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona specifica,

evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo restrittivo che

impone di dover scegliere tra tutto o niente (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre

2015.

consid. 2). Una prognosi negativa, per contro, esclude sia la sospensione

totale che quella parziale (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti;

11.5

giusta l’art. 44 cpv. 1

CP se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al

condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni;

11.6

giusta l’art. 47 cpv. 1

CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle sue condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena

avrà sulla sua vita, ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma la colpa del

reo è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne

rispettivamente secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione.

In concreto occorre determinare la colpa di un imputato (sul

primato della colpa DTF 136 IV 55 consid. 5.4) in funzione delle circostanze legate ai reati di cui risponde,

valutandone, dapprima, le

circostanze oggettive. La colpa

va, infatti, prima di tutto

determinata considerando, dal

profilo oggettivo, il grado di

lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi

che la giurisprudenza sviluppata

nell'ambito del previgente diritto

designava con le espressioni di

risultato dell'attività illecita e modo di esecuzione (DTF 129 IV 6

consid. 6.1 e CARP 17.2019.77-79+296+299+300+301 del

20.11.2019

consid. 19.5.a). Passando a esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden), vanno

considerati i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a

pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore

di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della

volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a, STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22.6.2010 consid 2.1 nonché

CARP 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a). Infine vanno considerate, a ponderazione in senso

attenuante od aggravante della pena così determinata, le circostanze personali legate all'autore: va, cioè, tenuto conto della

sua vita anteriore, della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di

recidiva, ecc..), del

comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5, 134 IV

132.

e 129 IV consid. 6.1, STF 6B_109212009,6B_67/2010

del 22.6.2010 consid. 2.2.2 nonché

CARP 17.2019.77-79+296+299+300+301 del 20.11.2019 consid. 19.5.a, 17.2016.46+68

e 17.2016.94 del 3.5.2016, 17.2011.114 del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del

5.11.2012);

11.7

giusta l’art. 48a cpv.

1.

CP se attenua la pena il giudice non è vincolato alla pena minima comminata,

ritenuto come giusta il cpv. 2 di detta norma può pronunciare una pena di

genere diverso da quello comminato ma è vincolato al massimo e al minimo legali

di ciascun genere di pena;

11.8

giusta l’art. 49 cpv. 1

CP se per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di

più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista

per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non può tuttavia

aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo

vincolato al massimo legale del genere di pena;

11.9

giusta l’art. 50 CP se

la sentenza deve essere motivata il giudice vi espone anche le circostanze

rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione;

11.10

giusta l’art. 51 CP previgente

l’1.1.2018 il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato

nell’ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento, ritenuto che

un giorno di carcere corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria

o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

12.

In concreto la colpa

di IM 1 è grave, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.

Oggettivamente la sua colpa lo è per la ripetitività e la costanza

nell’agire, quasi senza sosta nell’arco di diversi mesi, e perché si è trattato

di un agire criminale fermato solo dall’intervento della polizia, allo scopo di

ottenere il maggior numero possibile di dati sensibili, ciò che ha poi

effettivamente messo in pericolo il patrimonio di un elevato numero di titolari

di carte di credito, concretizzando un pregiudizio, pure importante, di oltre

centomila franchi.

Soggettivamente la sua colpa è parimenti grave poiché mosso, più

che per necessità, dall’egoismo di ottenere facili e sicuri guadagni e

dimostrando una notevole propensione a delinquere, non solo per il numero delle

infrazioni e la durata dell’attività criminale, ma anche, e soprattutto, poiché

non ha esitato a unirsi e inserirsi in gruppo ben organizzato e attivo su scala

internazionale. E che egli fosse ben radicato in un’organizzazione dedita allo

skimming lo dimostrano altresì il suo viaggio in Indonesia, proprio dove

avvenivano gli abusi patrimoniali mediante le carte di credito clonate, e

l’ultima sua trasferta nelle Antille Olandesi, che gli è costato l’arresto e

una condanna proprio per fattispecie simili a quelle qui in esame.

In mancanza di circostanze attenuanti specifiche, a favore

dell’imputato la Corte ha potuto tenere unicamente conto della collaborazione

prestata, che non gli vale comunque alcun reale pentimento visto il tentativo

di sminuire le proprie responsabilità e la contestazione del reato di cui all’art.

147.

CP, della sofferta carcerazione nelle Antille Olandesi e della sensibilità

alla pena, visto che dovrà essere da lui scontata lontano da casa.

Tutto ben ponderato, e richiamata anche la sentenza della Corte

delle assise criminali dell’1.2.2018 nei confronti dei correi __________ e __________,

ai quali è stata inflitta una pena detentiva di 3 anni per fattispecie

numericamente e economicamente meno importanti della presente, la Corte ha

ritenuto equa la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 36 mesi, come peraltro

richiesto dalla difesa, da dedursi il carcere preventivo e l’anticipata

esecuzione della pena già sofferti (VD all. 2 a pag. 2 pto. 3).

La differenza di pena rispetto a quella inflitta a IM 2 (VD all.2

a pag. 2 pto. 4), benché considerati entrambi sullo stesso piano - nessun

elemento agli atti permette infatti di concludere, salvo le indicazioni Interpol,

che IM 1, tra i due, avesse un ruolo predominante - si spiega essenzialmente

per il fatto che IM 2 ha dovuto rispondere di un minor numero di infrazioni

commesse durante un periodo più breve.

D’altro canto, come per IM 2, anche per IM 1 la prognosi è senz’altro

negativa. Se è vero che prima della condanna di __________, intervenuta dopo i

reati qui in discussione, IM 1 era tecnicamente incensurato, d’altra parte

questa recente condanna dimostra come egli fosse tutt’ora attivo in una seconda

organizzazione dedita allo skimming e che, quindi, perlomeno per quanto

accertato in questa sede a far tempo dal settembre 2015 (pto. A.1 dell’atto

d’accusa), egli vivesse continuamente nella delinquenza. Analogicamente a

quanto previsto dall’art. 42 cpv. 2 CP, comunque non applicabile direttamente, egli

non ha portato alcun elemento concreto a sostegno di prospettive rassicuranti e

particolarmente favorevoli sulla sua vita futura in Bulgaria se immediatamente

scarcerato. La sua prognosi resta, come detto, totalmente negativa, col che,

difettando i presupposti per la concessione di una sospensione condizionale,

anche solo parziale ai sensi dell’art. 43 CP, la pena detentiva inflittagli è

interamente da espiare (VD all. 2 a pag. 2 pto. 3).

VIII) Espulsione

13.

Giusta l’art. 66a cpv.

1.

lett. c) CP il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque

a quindici anni lo straniero condannato per abuso per mestiere di un impianto

per l’elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2 CP) ritenuto come giusta il cpv. 2

di detta norma il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciarla se

l’espulsione costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e

l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse privato dello

straniero a rimanere in Svizzera, tenuto in ogni modo conto della situazione

particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

14.

Evidenziato che IM 1,

sia in istruttoria (PP IM 1 9.1.2020 a pag. 19) sia al dibattimento (VD all. 1

a pag. 4), ha dichiarato di non aver nessun legame con la Svizzera e di non

opporsi alla sua espulsione dal territorio nazionale (VD all. 1 a pag. 4), alla

luce delle risultanze processuali e ritenuta la manifesta inapplicabilità

dell’art. 66a cpv. 2 CP, la Corte, proporzionalmente alla fattispecie e alla

tipologia dei reati per i quali è stato riconosciuto colpevole, ha condannato

l’imputato all’espulsione (art. 66a cpv. 1 CP) dal territorio svizzero per 12

anni (VD all. 2 a pag. 3 pto. 5).

IX) Le pretese di diritto

civile degli AP

15.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

15.1

giusta l’art. 118 cpv.

1.

CPP è accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di

partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile ritenuto come

giusta il cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di

perseguimento penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;

15.2

giusta l’art. 119 cpv.

1.

CPP il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure

oralmente a verbale ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma

nella sua dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il

perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale)

rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte

dal reato (azione civile);

15.3

giusta l’art. 122 cpv.

1.

CPP in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via

adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;

15.4

giusta l’art. 123 cpv.

1.

CPP la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile

essere quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente

motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati ricordato come giusta

il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al

più tardi in sede di arringa;

15.5

giusta l’art. 126 cpv.

1.

lett. a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva

se dichiara colpevole l’imputato ritenuto che l’azione civile è rinviata al

foro civile se il procedimento penale è abbandonato (art. 126 cpv. 2 lett. a

CPP), se l’accusatore privato non ha sufficientemente quantificato o motivato

l’azione (art. 126 cpv. 2 lett. b CPP) rispettivamente se l’imputato è assolto

ma la fattispecie non è ancora matura per la pronuncia di merito (art. 126 cpv.

2.

lett. d CPP).

16.

IM 1 non ha contestato

le pretese di risarcimento degli accusatori privati così come riportate da pag.

11.

a 15 dell’atto d’accusa (verbale d’interrogatorio dibattimentale a pag. 4).

Non di meno, in mancanza di sufficienti riscontri in merito all’effettivo

pregiudizio patito, segnatamente per le banche interessate e la ACPR 14 il

possibile intervento di una qualche compagnia assicurativa rispettivamente per

i singoli privati la possibile copertura del danno da parte della banca

intestataria della carta, gli accusatori privati sono stati rinviati al

competente foro civile (VD all. 2 a pag. 3 pto. 7).

X) Confische

17.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

17.1

giusta l’art. 69 cpv. 1

CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina

la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un

reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono

la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico ritenuto come

giusta il cpv. 2 di detta norma il giudice può ordinare che gli oggetti

confiscati siano resi inservibili o distrutti;

17.2

giusta l’art. 263 cpv.

1.

CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori

patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova

(art. 263 cpv. 1 lett. a CPP) rispettivamente confiscati (art. 263 cpv. 1 lett.

d CPP).

18.

In quanto instrumenta

sceleris, ciò che peraltro né IM 1 né IM 2 hanno contestato (VD all. 1 a pag.

4), la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro e meglio due telecamere

per registrazione PIN con schede MicroSD16GB Samsung e quattro dispositivi per

la clonazione di carte bancarie “deep insert” (VD all. 2 a pag. 3 pti.

da 8 a 8.6).

XI) Retribuzione del

difensore d’ufficio

19.

Richiamato l’art. 135

cpv. 4 CPP IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo

di fr. 1'348.95 relativo alla nota professionale del 22.7.2019 dell’avv. __________,

__________ (AI 107) per la sua difesa d’ufficio dal 15.7.2019 al 22.7.2019 (AI

98, 106 e 109), già tassata definitivamente dal Ministero pubblico con

decisione del 24.7.2019 (AI 108 e VD all. 2 a pag. 4 pto. 11).

XII) Tassa di giustizia e

spese procedurali

20.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

20.1

giusta l’art. 418 cpv.

1.

CPP se più persone coinvolte sono tenute al pagamento delle spese, le stesse

sono ripartite proporzionalmente tra di loro ritenuto come giusta il cpv. 2 di

detta norma l’autorità penale può disporre che le persone tenute al pagamento

delle spese rispondano in solido di quelle da esse causate congiuntamente;

20.2

giusta l’art. 421 cpv.

1.

CPP nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze

in materia di spese;

20.3

giusta l’art. 422 cpv.

1.

CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e

i disborsi del caso concreto, ritenuto come giusta il cpv. 2 lett. e) di detta

norma sono ritenuti disborsi le spese per la corrispondenza postale, le

conversazioni telefoniche e servizi analoghi;

20.4

giusta l’art. 423 cpv.

1.

CPP le spese procedurali sono sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che

ha condotto il procedimento, sono fatte salve disposizioni derogatorie dello

stesso CPP;

20.5

giusta l’art. 426 cpv.

1.

prima frase CPP in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali;

20.6

giusta l’art. 22 cpv. 1

lett. c) LTG la tassa di giustizia nei processi davanti a una Corte criminale è

fissata da fr. 1'000.- a fr. 100'000.-.

21.

La natura del

processo, che ha comportato la convocazione di una corte criminale a tre

membri, e la durata della procedura dibattimentale, un giorno di udienza oltre

al tempo di preparazione da parte dei membri della Corte, giustificano di

fissare la tassa di giustizia in fr. 6'000.- (art. 22 cpv. 1 lett. c LTG e VD

all. 2 a pag. 3 pto. 9), mentre che le spese procedurali, cioè le spese per la

procedura preliminare e gli altri disborsi del tribunale, ammontano a fr. 9'810.35

(art. 422 cpv. 1 e 2 CPP). Tassa e spese sono poste a carico di IM 1 e IM 2 in

solido, con una ripartizione interna in ragione di due terzi a carico di IM 1 e

di un terzo a carico di IM 2 (VD all. 2 a pag. 3 pto. 9).

Visti gli art. 12, 22 cpv. 1, 42,

47, 48a, 49, 51, 66a cpv. 1 lett. c, 69 cpv. 1 e 2, 143 cpv. 1 e 147 cpv. 1 e 2

CP;

80.

segg., 84 segg., 135, 335 segg., 422 segg. CPP e 22 TG sulle

spese;

dichiara e pronuncia:

1.

IM 1 è autore colpevole di:

1.1

ripetuta acquisizione illecita di dati in parte tentata

per avere, nel periodo 29.9.2015/13.5.2017, in

svariate località dei Cantoni Ticino, Vaud, Argovia, Basilea, Soletta e Berna,

agendo in correità con IM 2 e con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, installando l’apparecchiatura per lo skimming, procurato dati

sensibili relativi a 8’348 carte bancarie rispettivamente tentato di procurare

dati relativi a un numero imprecisato di carte bancarie;

1.2

abuso di un impianto per l’elaborazione

di dati per mestiere

per avere, nel periodo 10.10.2015/13.5.2017, agendo in correità

con IM 2 e con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, servendosi in modo abusivo di dati di carte bancarie ottenuti

dall’attività di skimming di cui al punto 1.1 del presente dispositivo,

effettuando prelevamenti ai bancomat e acquisti di oggetti o prestazioni,

ripetutamente influito su di un processo elettronico o simile di trattamento o

di trasmissione di dati, provocando, per mezzo dei risultati erronei così

ottenuti, un trasferimento di attivi a danno dei titolari delle relazioni

bancarie per un totale di fr. 108'945.65, rispettivamente tentato di effettuare

prelevamenti in ulteriori 50 occasioni;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

IM 2 è autore colpevole di:

2.1

ripetuta acquisizione illecita di dati in parte tentata

per avere, nel periodo 23.2.2017/13.5.2017, in

svariate località dei Cantoni Ticino, Soletta, Berna, Basilea e Argovia,

agendo in correità con IM 1 e con terzi, per procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, installando l’apparecchiatura per lo skimming,

procurato dati sensibili relativi a 5’688 carte bancarie rispettivamente

tentato di procurare dati relativi a un numero imprecisato di carte bancarie;

2.2

abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati per mestiere

per avere, nel periodo 15.2.2017/13.5.2017, agendo in correità con

IM 1 e con terzi, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

servendosi in modo abusivo di dati di carte bancarie ottenuti dall’attività di skimming

di cui al punto 2.1 del presente dispositivo, effettuando prelevamenti ai

bancomat e acquisti di oggetti o prestazioni, ripetutamente influito su di un

processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati,

provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di

attivi a danno dei titolari delle relazioni bancarie per un totale di fr.

34'442.10, rispettivamente tentato di effettuare prelevamenti in ulteriori 50

occasioni;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

3.

IM 1 è condannato alla pena

detentiva di 36 (trentasei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e

l’anticipata esecuzione della pena.

4.

IM 2 è condannato alla pena

detentiva di 21 (ventuno) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e

l’anticipata esecuzione della pena.

5.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 12 (dodici) anni ai sensi dell’art.

66a lett. c CP.

6.

È ordinata l’espulsione di IM

2.

dal territorio svizzero per un periodo di 12 (dodici) anni ai sensi dell’art.

66.

a lett. c CP.

7.

Tutti gli accusatori

privati indicati da pagina 11 a pagina 15 dell’atto d’accusa sono rinviati al

competente foro civile.

8.

È ordinata la confisca e la

distruzione di:

8.1

1 apparecchio deep insert

lettura banda - caso __________;

8.2

1 apparecchio deep insert -

lettore carte - caso __________;

8.3

1 telecamera per

registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso __________,

8.4

1 apparecchio deep insert -

lettore carte - caso __________;

8.5

1 telecamera per

registrazione PIN con scheda MicroSD16GB Samsung - caso __________;

8.6

1 dispositivo deep insert -

acquisito dal Canton Soletta.

9.

La tassa di giustizia di

fr. 6’000.- (seimila) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in

solido, con ripartizione interna in ragione di 2/3 (due terzi) a carico di IM 1

e 1/3 (un terzo) a carico di IM 2.

10.

Le spese per la difesa

d’ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato.

10.1

Le note professionali del 5.2.2020

e del 20.5.2020 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 4'482.00

spese fr. 448.20

trasferte fr. 60.00

totale fr. 4'990.20

10.2

IM 2 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 4'990.20 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.

IM 1 è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 1'348.95 relativo alla nota

professionale del 22.7.2019 dell’avv. __________, __________ per la sua difesa

d’ufficio dal 15.7.2019 al 22.7.2019 (art. 135 cpv. 4 CPP).

12.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.

L’appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per

iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione

della sentenza. La dichiarazione d’appello va inoltrata alla Corte d’appello e

di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 6'000.--

Inchiesta

preliminare fr. 300.--

Traduzioni fr. 2'267.--

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 1'243.35

fr. 9'810.35

============

Distinta spese a

carico di IM 1 (2/3)

Tassa di giustizia fr. 4'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Traduzioni fr. 1'511.35

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 828.90

fr. 6'540.25

============

Distinta spese a

carico di IM 2 (1/3)

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Traduzioni fr. 755.65

Spese postali,tel.,affr. in

blocco fr. 414.45

fr. 3'270.10

============

Intimazione a: -

Accusatori

privati: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

cancelliera

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