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Decisione

72.2020.32

Autore colpevole di: infrazione aggravata alla LStup, per avere, in un determinato periodo, alienato, depositato e detenuto complessivi 236.41 g netti di cocaina, nonché contravvenzione alla LStup, per avere, in un determinato periodo, intenzionalmente consumato 20 g di cocaina

19 maggio 2020Italiano12 min

per scostarsi dalle dichiarazioni rilasciate in sede d’inchiesta dalla stessa __________.

Source ti.ch

Incarto n.

72.2020.32

Lugano,

19 maggio 2020/sg

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte

delle assise correzionali

composta da: giudice Francesca Verda Chiocchetti,

presidente

Ugo Peer, cancelliere

sedente nell’aula del

Carcere giudiziario La Farera, per giudicare

nella causa penale Ministero

Pubblico

contro IM 1,

Alias:

__________

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dal 13 ottobre 2019 al 6 febbraio 2020

(117 giorni);

posto in anticipata esecuzione della pena dal 7.2.2020

imputato, a norma dell'atto

d'accusa 35/2020 del 17.2.2020 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente

che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o

indirettamente, la salute di molte persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________, __________, in Spagna e in

Serbia, nel periodo dal 2016 al 13 ottobre 2019, alienato, depositato e

detenuto almeno 236.41 grammi netti di cocaina,

e meglio:

1.1. a __________,

il 13 ottobre 2019, detenuto 150.41 grammi netti di cocaina (suddivisa in due

sacchetti, con un grado di purezza del 69.9% e del 76.1%, per un quantitativo

di cocaina pura pari a 105.5 grammi) destinati a terze persone non

identificate, stupefacente consegnato all'imputato a __________, nel corso del

mese di giugno 2019, da una persona non meglio identificata, e quindi da lui

depositato e detenuto a __________, nel bosco e in un appartamento a sua

disposizione;

1.2. a __________,

nel periodo dal mese di febbraio 2018 al 12 ottobre 2019, alienato almeno 15

grammi di cocaina, vendendola a __________;

1.3. a __________, a

__________, in Spagna e in Serbia, nel periodo dal 2016 al 12 ottobre 2019,

alienato a __________ 71 grammi complessivi di cocaina, fornendoglieli durante

consumi comuni;

fatti avvenuti: nelle

surriferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto:

dall'art. 19 cpv. 2 lett. a) in rel. all'art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d)

LStup;

Fatti

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (ripetuta)

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________ e altre imprecisate

località del Canton Ticino, nel periodo da febbraio 2018 al 13 ottobre 2019,

ripetutamente consumato cocaina, per un imprecisato quantitativo complessivo,

ma almeno 20 grammi;

fatti avvenuti: nelle

surriferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto: art. 19a

cifra 1 LStup;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;

- in qualità di interprete

per la lingua serbocroata, __________

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:10.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: IM

1 non ha imparato nulla dai propri sbagli. Arrivato in Svizzera nel 2003 si è

reso colpevole di infrazione aggravata alla LStup già nel 2006 e di entrata

illegale in Svizzera negli anni 2015-2016. Malgrado questi precedenti, egli è

stato colto a detenere 150 grammi netti di cocaina con un grado di purezza del

69.9% e del 76.1% per un quantitativo di cocaina pura pari a 105.5 grammi.

L’imputato ha sostenuto che si trattava droga destinata al consumo personale.

Questa versione non è credibile, né l’inchiesta ha permesso di trovare

riscontri in tal senso. Egli è stato attivo nel traffico di droga. Ciò è

comprovato dal mandato di cattura che nel 2019 gli inquirenti del Canton

Argovia hanno spiccato nei suoi confronti per 800 grammi di stupefacente, droga

composta da eroina e da cocaina. La cospicua disponibilità di denaro di IM 1

non è compatibile con la sua situazione lavorativa. Il PP osserva che,

purtroppo, le indagini non hanno permesso d’individuare le altre persone

coinvolte nella vendita di cocaina, nemmeno l’asserito “__________”, il cui

nomignolo peraltro è molto comune in Serbia. Resta l’ipotesi dell’imputato

secondo cui parte del quantitativo ricevuto lo avrebbe restituito a chi glielo

aveva fornito. Trattasi di tesi poco credibile. È del tutto inverosimile che un

grande quantitativo di stupefacente sia stato consegnato ad uno sconosciuto

senza che quest’ultimo ne abbia fatto richiesta. Il sospetto è che l’imputato

sia coinvolto in un traffico di droga ben più importante di quello accertato in

sede d’inchiesta. Il PP sottolinea l’elevata purezza dei 150 grammi di cocaina

detenuti. Il consumo dell’imputato era esiguo. Ciò induce a ritenere che la

sostanza era destinata a terze persone e non fosse per consumo personale. Poche

e vaghe le indicazioni sul come si sia procurato questo stupefacente. Non si sa

niente sullo sconosciuto incontrato dall’imputato a __________ che gli avrebbe

consegnato la cocaina a __________. La vendita di almeno 15 grammi di cocaina a

__________ è, di contro, suffragata dalle risultanze istruttorie. IM 1 ha, poi,

ammesso di avere alienato a __________ della cocaina, ma non sin è azzardato a

quantificarla. La Pubblica accusa sostiene, tuttavia, che non ci sono motivi

per scostarsi dalle dichiarazioni rilasciate in sede d’inchiesta dalla stessa __________.

Trattasi di una non esigua quantità, alienata a __________, __________, Spagna

e Serbia. Pur essendo questa attività punibile in parte commessa all’estero,

ritenuto che l’autore si trova in Svizzera e che non ne è stata richiesta

l’estradizione, considerato del resto che non è possibile chiarire gli

specifici quantitativi venduti nei singoli Stati, trova applicazione l’art. 19

cpv. 4 LStup. Il PP chiede, pertanto, anche la conferma del punto 1.3 dell’atto

di accusa. Quanto alla contravvenzione alla LStup, essa è stata ammessa

dall’imputato al quale è stato ascritto il minimo quantitativo di cocaina da

lui riconosciuto. Il PP chiede, nella sostanza, la conferma dell’atto di accusa

in fatto e in diritto.

La colpa di IM 1 è grave sia dal profilo oggettivo che da quello

soggettivo. Pur trattandosi per lo più di “detenzione” ovvero di una violazione

di minor gravità rispetto alle altre previste dalla LStup, a sfavore

dell’imputato pesa il precedente specifico del 2006 e la condanna del 2016

relativa al soggiorno illegale. Venendo ai fattori legati all’autore,

l’imputato ha dimostrato una scarsa collaborazione, limitandosi ad ammettere

quello che non poteva negare. Egli, rileva il magistrato, ha avuto la

sfacciataggine di sostenere che i fr. 2000.- di multe inflittegli per

infrazioni della LCStr fossero dovute al fatto che avesse prestato la propria

automobile ad amici. Tutto ben ponderato, il PP postula che IM 1 sua condannato

alla pena detentiva di 20 mesi nonché ad una multa per la contravvenzione alla

LStup sul cui importo il magistrato si rimette al giudizio della Corte. La

prognosi, a mente del magistrato, è negativa. Subito dopo che è stato revocato

il divieto di entrata (2018), egli è rientrato in Svizzera per ricominciare a

delinquere. I legami con la Svizzera sono da ridimensionare alla luce del fatto

che IM 1 non vede la figlia da 3 anni, né scambia con lei corrispondenza o da

lei ha ricevuto visite in carcere. A mente della Pubblica accusa, solo una pena

detentiva da espiare potrà trattenere l’imputato dal delinquere nuovamente.

Riassumendo, postula una pena detentiva di 20 mesi nonché una multa per il cui

importo si rimette all’apprezzamento della Corte. Ne chiede, inoltre, alla luce

della sua recidiva e dell’assenza di legami con la Svizzera, l’espulsione dal

territorio elvetico per un periodo di 9 anni. Domanda, infine, che le tasse e

le spese siano poste a suo carico. Si rimette al giudizio della Corte per la

tassazione delle note professionali della difesa;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato, la quale formula e motiva le seguenti conclusioni: non

sono contestati i punti 1.1, 1.2 e 2 dell’atto di accusa. IM 1 ha pienamente

collaborato sin dal primo verbale d’interrogatorio del 13.10.2019. Ciò che

l’imputato contesta è l’alienazione di 71 grammi di cocaina a __________.

Trattasi di sostanza per consumo personale procurata sia da IM 1 che da __________.

A mente della difesa, l’importo è inferiore, ed è da stimare in circa 50 grammi.

Resta il fatto che il reato ascrivibile all’imputato è di sicura gravità. Il

difensore ripercorre il difficile passato di IM 1 il quale ha avuto anche

trascorsi come militare in __________ durante la guerra. Ricorda che gli è

stata rifiutata la domanda di asilo politico in Svizzera. L’imputato si è

comunque professionalmente dato da fare, lavorando come __________, __________

e __________. Ha cercato di avere contatti con la figlia che vive in Svizzera,

imbattendosi in molte difficoltà. Egli è ora consapevole che sarà destinatario

di un provvedimento di espulsione e che sarà ancora più difficile recuperare i

suoi rapporti con la figlia. L’imputato è consumatore di cocaina, consumo che è

andato aumentando negli ultimi tempi, portandolo a delinquere commettendo

l’infrazione aggravata alla LStup di cui oggi si discute. La difesa, venendo ai

precedenti in Svizzera, rileva che la precedente condanna per droga è lontana

nel tempo, risalendo a ben 14 anni fa. Alla stessa è andato ad aggiungersi un

decreto di accusa per entrata illegale in territorio elvetico. Dal casellario

giudiziale italiano, spagnolo e germanico l’imputato risulta incensurato. Dal

profilo della sensibilità alla pena, la difesa rileva che il suo assistito si

trova in carcere in Svizzera, lontano dalla sua famiglia la quale, in

condizioni di povertà, non ha i soldi per poter raggiungerlo e fargli visita. IM

1 in carcere si è comportato in modo esemplare, svolgendo più attività

lavorative. Egli è desideroso di tornare in Serbia dalla sua famiglia.

Considerati gli elementi a moderazione della colpa, la difesa ritiene la pena

postulata dalla Pubblica accusa troppo severe e chiede che venga sensibilmente

ridotta. Si rimette al giudizio della Corte in merito alla durata della pena

detentiva, postulando in ogni caso che sia posta al beneficio della sospensione

condizionale

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 43, 44, 47, 51, 69, 70, 106 CP;

19 cpv. 1 lett. b)-d), cpv. 2 lett.

a) e cpv. 4, 19a n. 1 LStup;

82, 103, 135, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1 (alias: __________)

1. è

autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla

LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________, __________,

in Spagna e in Serbia, nel periodo dal 2016 al 13 ottobre 2019, alienato,

depositato e detenuto complessivi 236.41 grammi netti di cocaina, ossia un

quantitativo tale di stupefacente che sapeva avrebbe potuto mettere in pericolo

direttamente o indirettamente la salute di molte persone;

e meglio per avere,

1.1.1. a

__________, il 13 ottobre 2019, detenuto 150.41 grammi netti di cocaina (suddivisa

in due sacchetti, con un grado di purezza del 69.9% e del 76.1%, per un

quantitativo di cocaina pura pari a 105.5 grammi), sostanza stupefacente

destinata a terze persone;

1.1.2. a __________, nel periodo

dal mese di febbraio 2018 al 12 ottobre 2019, venduto 15 grammi di cocaina a __________;

1.1.3. a __________, a __________,

in Spagna e in Serbia, nel periodo dal 2016 al 12 ottobre 2019, alienato a __________

71 grammi complessivi di cocaina;

1.2. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo da febbraio 2018

al 13 ottobre 2019, a __________, __________ e altre imprecisate località del

Canton Ticino, intenzionalmente consumato 20 grammi di cocaina.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

Di

conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente

aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa del 26 ottobre 2016 emesso dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

IM 1 (alias: __________) è condannato

2.1

alla

pena detentiva di 20 (venti) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e

la pena anticipatamente espiata;

2.2

al pagamento di una multa di

fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 10 (dieci) mesi, con un periodo di prova di

anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

4.

Non si fa luogo alla revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere

da fr. 30.- cadauna inflitta con decreto d’accusa del 26 ottobre 2016 dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino.

5.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

(alias: __________) dal territorio svizzero per un periodo di 7

(sette) anni, ai sensi dell’art. 66a CP.

6.

Deduzion

fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la

confisca, con distruzione dello stupefacente, di tutto quanto sotto sequestro.

7.

La tassa di giustizia di

fr. 1'500.- senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico del

condannato. In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex art. 82

cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà aumentata

di fr. 1'500.-, importo a carico di chi ne avrà fatto domanda (da suddividere

ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne faranno

richiesta).

8.

Le

spese per la difesa d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1

Le

note professionali del 13 febbraio 2020 e del 19 maggio 2020 dell’avv. DUF 1

sono approvate per:

onorario fr. 22'097.85

spese fr. 1'000.00

totale fr. 23'097.85

8.2

Il condannato è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 23’097.85 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente Il

cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'500.--

Inchiesta preliminare fr. 23'453.70

Multa fr. 100.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 76.50

fr. 25'130.20

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