72.2020.42
Autore colpevole di: ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, ripetuti atti sessuali con fanciulli, violazione del dovere d’assistenza o educazione, nonché vie di fatto
9 settembre 2020Italiano202 min
le prime reticenze, ha ammesso questo primo episodio, come pure uno seguente riguardante
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2020.42
Lugano,
9 settembre 2020/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Mauro Ermani, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Veronica Lipari, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
Nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori
privati
ACPR 1, (generalità agli
atti)
ACPR 2, (generalità agli
atti)
ACPR 3, (generalità agli
atti)
patrocinati dall’avv. RAAP 1,
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 12.3.2019 al 7 .6.2019 ( 88 giorni),
nei confronti del quale sono state adottate le seguenti misure
sostitutive dell’arresto:
- l'obbligo di sottoporsi a
un trattamento medico, segnatamente a una psicoterapia (art. 237 cpv. 2 lett. f
CPP),
- il divieto di avvicinare a
una distanza di meno di 100 metri o contattare, anche tramite terzi, quindi
direttamente o indirettamente, i suoi figli (art. 237 cpv. 2 lett. g CPP),
riservate decisione della Pretura e/o dell'ARP sull'esercizio dei diritti di
visita, fermo restando che i diritti di visita dovranno essere sorvegliati,
misure confermate con decisioni del 13.09.2019 e 2.3.2020 del
Giudice dei provvedimenti coercitivi,
imputato, a
norma dell’atto d’accusa 40/2020 del 24 febbraio 2020 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. atti sessuali con
persone incapaci di discernimento o inette a resistere (ripetuti)
per avere,
ad __________, presso la propria abitazione, nel periodo compreso
da aprile 2018 al 29 gennaio 2019,
in tre occasioni compiuto atti sessuali con la figlia ACPR 1 (nata
il __________), conoscendone e sfruttandone lo stato di incapacità di
discernimento e di inettitudine a resistere, in ragione della sua giovane età;
e meglio,
simulando i suoi atti come fossero un gioco, sapendo perfettamente
che la bambina, per l'età, non ne avrebbe percepito il significato,
1.1. nel corso del mese di aprile
2018, mentre faceva il bagno con ACPR 1, facendosi toccare il pene fino ad
avere un'erezione e, quindi, appoggiandola sulla sua pancia a cavalcioni,
strofinando il suo pene in erezione contro le natiche della piccola;
1.2. nel corso del mese di agosto
2018, mentre faceva il bagno con ACPR 1, iniziando a masturbarsi e quindi
facendosi masturbare da ACPR 1, sino ad eiaculare;
1.3. il 29 gennaio 2019, mentre si
trovava a casa solo con ACPR 1, essendo eccitato, proponendole di fare il
"gioco del cavallone" e, quindi, prendendola in braccio a cavalcioni
di modo che muovendosi ACPR 1 si strofinasse contro il suo pene in erezione,
eiaculando poco dopo in bagno;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: dall'art. 191 CP;
2. atti sessuali con
fanciulli (ripetuti)
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1 del
presente AA,
in tre occasioni compiuto e coinvolto in atti sessuali la figlia ACPR
1 (nata il __________), minore di anni sedici,
e meglio:
2.1. nel corso del mese di aprile
2018, nelle modalità descritte al punto 1.1 del presente AA, compiuto atti
sessuali con ACPR 1,
2.2. nel corso del mese di agosto
2018, nelle modalità descritte al punto 1.2 del presente AA, coinvolto e
compiuto atti sessuali con ACPR 1;
2.3. il 29 gennaio 2019, nelle
modalità descritte al punto 1.3 del presente AA, compiuto atti sessuali con ACPR
1;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 187 cifra 1 cpv. 1 e 3 CP;
3. violazione del dovere
d'assistenza o educazione
per avere,
ad __________, nel periodo dal 2017 all'11 marzo 2019, in
particolare a partire da agosto/settembre 2018,
violato il proprio dovere di assistenza verso i figli ACPR 2 (nato
il __________), ACPR 3 (nato il __________) e ACPR 1 (nata il __________), in
particolare verso il figlio ACPR 3, agendo come indicato al punto 4 del presente
AA e dando in escandescenza e gridando contro di loro in modo aggressivo per
ogni inezia,
esponendone in tal modo a pericolo lo sviluppo fisico e psichico,
ritenuto come in particolare ACPR 3 vivesse in una situazione di timore;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di luogo e di
tempo;
reato previsto: dall'art. 219 cpv. 1 CP;
4. vie di fatto
per avere,
ad __________, nel periodo da marzo 2017 all'11 marzo 2019,
commesso ripetutamente vie di fatto, senza cagionare un danno al
corpo o alla salute, contro i figli ACPR 2 (nato il __________), ACPR 3 (nato
il __________) e ACPR 1 (nata il __________), incapaci di difendersi e dei
quali aveva la custodia e doveva avere cura,
e meglio per avere,
4.1. nel periodo indicato, in un
numero imprecisato di occasioni, ma con una frequenza di quasi una volta a
settimana a partire da agosto/settembre 2019, colpendolo con sberle, calci e
con oggetti (ciabatte e mestolo da cucina in legno), sul sedere, sulle gambe,
sulla schiena, sulle mani, al capo e al volto, dando anche più colpi ogni
volta, lasciandogli a volte dei segni e provocandogli dolore, tanto da farlo
vomitare nel mese di settembre 2018 dopo averlo colpito con più calci alla
schiena, nonché, in un numero imprecisato di occasioni, tirandogli le orecchie,
ripetutamente commesso vie di fatto contro il figlio ACPR 3;
4.2. nel periodo indicato, in un
numero imprecisato di occasioni, con una frequenza aumentata a partire da
agosto/settembre 2019, colpendolo con sberle e oggetti (ciabatta e mestolo da
cucina in legno) sul sedere, al volto e altre imprecisate parti del corpo,
dando anche più colpi ogni volta, nonché, in un numero imprecisato di
occasioni, tirandogli le orecchie, ripetutamente commesso vie di fatto contro
il figlio ACPR 2;
4.3. nel periodo indicato, in un
numero imprecisato di occasioni, ma più volte, sculacciandola sul sedere,
lasciandole in almeno un'occasione dei segni, ripetutamente commesso vie di
fatto contro la figlia ACPR 1;
fatti avvenuti: nelle surriferite circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto: dall'art. 126 cpv. 2 lett. a CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1;
- l’avv. RAAP 1,
patrocinatore d’ufficio (GP) degli accusatori privati.
Espletato il pubblico
dibattimento: martedì 8 settembre 2020, dalle
ore 09:35 alle ore 15:55;
mercoledì 9 settembre 2020, dalle ore 14:20 alle ore 14:50.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale del dibattimento
Il PP PP 1 chiede di poter fare
delle correzioni del testo indicato ai ptt. 4.1. e 4.2 dell’AA, ovvero: al pt.
4.1. riga 3 AA, è indicato l’anno 2019 invece del 2018, per il pt. 4.2. riga 2
AA, è anche indicato 2019 invece del 2018. La Corte, la difesa e l’ACP ne prendono
atto e non hanno osservazioni al proposito. L’atto d’accusa è quindi modificato
in tal senso.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula le seguenti
conclusioni:
Fatti
i fatti sono venuti alla luce dopo una segnalazione della moglie
che ha trovato il marito, in stato di eccitazione, nella vasca da bagno con la
figlia a cavalcioni su di lui. IM 1 è stato arrestato il 12 marzo 2019, e dopo
le prime reticenze, ha ammesso questo primo episodio, come pure uno seguente riguardante
un momento di gioco al “cavallone” con la figlia, dove egli ha provato piacere
sessuale. Egli ha anche ammesso di aver colpito i figli, limitandosi a delle
sculacciate. L’inchiesta ha quindi cercato di stabilire il numero di atti
sessuali rispettivamente di violenze fisiche perpetrate ai danni dei bambini.
Da parte degli inquirenti è sempre stato presente il dubbio che vi fossero
stati più episodi, rispetto a quelli ammessi dall’imputato. Gli accertamenti,
però, non hanno permesso di raccogliere altri elementi utili per stabilire
episodi aggiuntivi. ACPR 1, vista la sua giovane età, non si è resa conto della
natura sessuale di quei momenti, per lei si è trattato di semplici giochi, e questo
lo si evince anche dalla registrazione in atti e dalle dichiarazioni della
madre. L’imputato ha sfruttato la sua incapacità di discernimento, essendo la
bambina incapace di reagire. Il reato di atti sessuali con fanciulli va in
concorso con l’art. 191 CP, trattandosi di due beni giuridici distinti. Per
quanto concerne la situazione in casa e le percosse ai figli, la compromessa
situazione famigliare è andata deteriorandosi a partire dal 2017, con un
successivo peggioramento dall’estate 2018, momento in cui moglie e figli sono
rientrati dal __________. L’imputato ha rifiutato l’aiuto del SAE e ha
ostacolato la moglie nel suo ruolo genitoriale, perdendo ripetutamente le
staffe e alzando le mani sui figli. Rinvia ai resoconti del SAE e della dr.ssa
che ha in cura i bambini. L’imputato ha colpito i propri figli ripetutamente e
con violenza, su tutte le parti del corpo, utilizzando anche oggetti (quali
bastoni per accendere il fuoco, ciabatte, mestoli). Urla e strilli erano la
normalità in casa e ACPR 3, in un’occasione, è arrivato a vomitare a seguito
delle percosse. Tutti i bambini hanno riferito di come papà li picchiasse.
L’imputato ha parzialmente ammesso le vie di fatto, contestando la frequenza
delle percosse e la zona colpita, limitandosi ad ammettere le sculacciate. Le
dichiarazioni della moglie sono comunque lineari e trovano conferma nelle
audizioni dei bambini. Chiede quindi la conferma integrale dell’AA. Quello di IM
1 è un comportamento che ha messo a rischio il benessere dei bambini ed il loro
sviluppo, in maniera duratura, e i rapporti agli atti ne sono la prova. Per la
commisurazione della pena, partendo dal reato più grave, la sua colpa, a mente
del PP, è medio/grave. Egli ha abusato più volte di sua figlia di ____ anni che
avrebbe dovuto proteggere, sapendo che ella non avrebbe compreso la portata dei
suoi atti. A favore dell’imputato vi è che non si è trattato di atti sessuali
invasivi, egli ha però agito per motivi egoistici e avrebbe potuto soddisfare
in altro modo i suoi bisogni fisiologici. Ha continuato nonostante la moglie li
avesse sorpresi, dimostrando una volontà criminale alta. Per le vie di fatto e per
il reato di cui all’art. 219 CP, rimarca che l’imputato ha agito su un periodo
prolungato, incurante dei reali bisogni dei figli. Vero che anch’esso stava
vivendo un periodo difficile della sua vita e che soffriva di disturbi
psichici, ma questi non erano tali da influire sulla sua capacità di
comprendere le proprie azioni né di determinare il suo comportamento in merito.
Non vi è, dunque, nessuna scemata responsabilità. Il dr. __________ riconosce
una lieve scemata per ragioni fisiologiche (perché era eccitato), sono comunque
aspetti che non spetta al perito valutare. Chiede quindi di considerarlo
pienamente capace. IM 1 ha ammesso i fatti contestando solo in parte le vie di
fatto. Inoltre, è stato poco trasparente ed ha continuato a sminuire le sue
azioni banalizzando le sue responsabilità. Ha anche continuato a scaricare la
sua colpa sugli altri, in particolare sulla moglie che lo ha denunciato. Chiede
una pena detentiva di 3 anni e 9 mesi (composta da 3 anni per gli atti sessuali
con persone incapaci di discernimento, più 6 mesi per il concorso con atti
sessuali con fanciulli, e 3 mesi per la violazione del dovere di assistenza ed
educazione). Non vi sono attenuanti. Per le vie di fatto è richiesta una multa
di fr. 1'500.-. Chiede inoltre la pronuncia di un trattamento ambulatoriale ai
sensi dell’art. 63 CP e che nei suoi confronti vengano prorogate le misure in
essere fino a oggi;
- l’avv. RAAP 1,
rappresentante degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR 3, la quale
formula le seguenti conclusioni:
i fatti sono chiaramente indicati nell’atto d’accusa e in parte
ammessi – anche se con estrema fatica - dall’imputato. Non vi è la necessità di
dover disquisire sugli elementi dei reati. È necessario, invece, sottolineare
alcuni aspetti rilevanti che alla Corte sono certamente pacifici e noti, mentre
per l’imputato sicuramente non sono chiari. La prima riflessione riguarda la
consapevolezza di quanto egli ha commesso: ha dimostrato in più di
un’occasione, e oggi ancora, di non avere capito che quello che ha commesso è
molto grave. Un reato importante, non una bagatella, né un incidente di
percorso, e per tali reati si finisce in prigione. IM 1 non ha ancora capito
che l’unico responsabile è lui, sicuramente non altre persone o circostanze. Da
un lato, egli ha capito che oggi ci si aspetta da lui che dica che gli
dispiace, che ha capito, che vuole farsi curare, dall’altro lato però,
intimamente, non è in chiaro su quanto ha effettivamente compiuto, e non ha mai
capito che quello che ha commesso ha una rilevanza nei rapporti futuri con la
sua famiglia. Dopo tutto, è sufficiente leggere i suoi verbali, le perizie, i
rapporti dei terapeuti e vedere il suo comportamento dopo la scarcerazione. Ha
dimostrato grande sofferenza per le regole che gli sono state imposte e non ha
mai perso occasione per indicare la moglie come l’origine di tutti i suoi mali.
È finito in prigione, ha rischiato di perdere il lavoro e solo ciò gli ha fatto
porre dei quesiti. Ma che il suo comportamento abbia davvero ferito intimamente
ed in modo grave e duraturo i suoi figli, che il suo è un comportamento
criminale, e non immaturo, ad oggi, lui non è ancora disposto a riconoscerlo.
La patrocinatrice è perplessa, leggendo il rapporto della terapeuta dr.ssa __________,
quando dice che lui è cosciente di aver agito con superficialità, immaturità e
senza consapevolezza nei riguardi della figlia e della vita famigliare. Ma il
suo comportamento va ben oltre: è una condotta criminale e lui non è ancora
disposto a fare i conti con i suoi errori. Una seconda riflessione è quella che
IM 1 deve smettere di ritenere le circostanze famigliari come l’unica causa di
quanto gli è accaduto e che l’ha portato, oggi, qui in aula. Egli ha una
visione molto grezza del mondo famigliare, nella sua ottica la famiglia è
composta da un marito che lavora e mantiene moglie e figli e da una moglie che
si occupa della casa e di fargli trovare un piatto caldo. Secondo lui, la
moglie non ha diritto di avere una vita al di fuori della propria casa, di
avere dei desideri e delle debolezze. Inoltre, per lui, i figli non devono dare
problemi e gli devono permettere di andare a lavorare tranquillo. L’imputato
fatica a vedere una famiglia composta da individui con i loro desideri, bensì,
per lui, la famiglia è un insieme di persone da mantenere con il sudore della
propria fronte. Se l’ordine di queste cose viene scombussolato (v. incidente o
problemi relazionali con la moglie o figli agitati), IM 1 perde il controllo,
diventa violento nei confronti dei figli maschi e cerca sfogo per i suoi
bisogni sessuali con la figlia di __________ anni. Ma dal suo punto di vista la
colpa non è sua: erano mesi difficili, un periodo in cui la moglie era stanca e
mancava il dialogo. La famiglia è un ambiente in cui quotidianamente si è
chiamati ad esercitare il difficile esercizio della convivenza, della
tolleranza e del reciproco rispetto. Per fare tutto ciò deve accettare l’aiuto
dei professionisti, ed è vero che sta seguendo un percorso con una certa
costanza, che è diventata tale solo dopo un intervento a gamba tesa del
Presidente della Corte, però si fatica a vedere la consapevolezza in tal senso
di IM 1, ove egli pare piuttosto che si sia solamente adeguato ad un ordine
dall’alto. Moglie e figli dell’imputato stanno vivendo una situazione
difficile: ACPR 2 ed ACPR 3 sono stati picchiati con sberle, calci, colpi con
ciabatta, il mestolo in legno da una persona di riferimento per loro, dal loro
papà, che stando alle parole di ACPR 1, solo “ogni tanto” era un po’ più
gentile. ACPR 1 è stata abusata sessualmente, ha vissuto circostanze a chiara
connotazione sessuale che una bambina di __________ anni non dovrebbe mai
sperimentare. Può darsi che non sia stata consapevole del significato, ma di
qualcosa si è sicuramente accorta, perché è la bambina che dice che non sempre
le piaceva fare il bagno con il papà, ricorda i giochi brutti, e che le carezze
del papà sono “un po’ belle e un po’ brutte”. Ha capito che qualcosa nel
comportamento del papà era sbagliato e, purtroppo, IM 1 non può sperare che ACPR
1 si dimentichi del tutto; sono circostanze che nella memoria dei bambini
resteranno per sempre. La richiesta di risarcimento agli atti si basa sulle
summenzionate considerazioni. La sua colpa è grave, oltre ad avere leso
l’integrità sessuale e fisica dei suoi figli per un periodo assai lungo, ha
agito con scopi egoistici ed in ambito famigliare ha violato la fiducia
fondamentale che un bambino deve poter avere nel proprio padre, con
l’aggravante che fino ad oggi non ha proprio dimostrato di avere compreso e di
essere sinceramente dispiaciuto per quanto fatto, così come non è chiaro se
egli è disposto a farsi aiutare. Si associa alla richiesta di condanna del PP. Chiede
che venga condannato al pagamento di un torto morale di fr. 4’000 per ACPR 1 e
fr. 1’000 per ciascun figlio maschio, oltre al rimborso delle poche spese non
coperte dalla cassa malati. Chiede la tassazione della sua nota professionale e
che lo Stato si rivolga all’imputato per il recupero di queste spese;
- l’avv. DUF 1, difensore
dell’imputato il quale formula le seguenti conclusioni:
IM 1 è una persona fragile, emotivamente instabile, debole ed
estremamente ansioso, che negli anni 2017-2019 ha toccato il fondo. Si è
trovato in una spirale negativa e buia che lo ha portato a commettere gli atti
oggetto del presente procedimento penale. Atti da lui stesso descritti come
schifosi e per lo più ammessi. Come è arrivato questo padre di famiglia, che
svolge un lavoro di responsabilità - per il quale è necessario piena lucidità e
sangue freddo - a commettere gli atti descritti nell’atto d’accusa? Affermare
che stava vivendo un periodo molto buio della sua vita non è una scusante,
bensì la descrizione del contesto emotivo in cui si sono svolti i fatti. Nel __________,
sua moglie, senza troppe spiegazioni, ha deciso di separarsi in casa,
trasferendosi nella camera di ACPR 1. È qui che egli ha iniziato il suo
declino, fino ad includere ACPR 1 nella sua vita sessuale, per un motivo
compensatorio. In questo contesto si è manifestato il disturbo di cui soffre IM
1, come indicato dal dr. __________, di cui cita le parole dando lettura delle
conclusioni peritali di parte. Una situazione di disagio che IM 1 non è
assolutamente riuscito a gestire, in quanto non aveva nemmeno gli strumenti per
farlo. Per quanto concerne i punti 1 e 2 dell’atto d’accusa, i fatti sono
totalmente ammessi. Nel verbale del 9 maggio, da lui richiesto, IM 1 ha
“vuotato il sacco” ed ha spiegato nel dettaglio gli atti sessuali compiuti
sulla figlia. Le sue ammissioni erano comunque già iniziate nel corso del primo
verbale (in cui ha riferito del gioco del cavallone). Precisa che per i fatti
di cui al pt. 1.2 AA, l’imputato ha poi eiaculato nella sua mano ed il tutto si
è svolto in pochi attimi, soffrendo lui di eiaculazione precoce. Questo è da
considerare per determinare l’entità dell’atto sessuale. Per il pt. 4 dell’atto
d’accusa, in merito alle percosse ai figli, in particolare su ACPR 3,
l’imputato è sempre stato lineare: egli da subito ha ammesso le sue
responsabilità ammettendo di picchiare a volte i figli sul sedere, utilizzando
le mani, la ciabatta, il mestolo di legno o un piccolo bastoncino usato per
accendere il fuoco. Egli ha per contro sempre contestato altre modalità, anche
quelle indicate nell’atto d’accusa: egli contesta quindi i pt. 4.1. e 4.2 nelle
modalità descritte. L’accusa fonda le sue certezze su quanto indicato dalla
moglie del sig. IM 1 in occasione del verbale di confronto. Ne cita le
dichiarazioni (AI 28 pag. 13). A mente della difesa la signora IM 1 su questo
aspetto non è credibile: infatti, in occasione del verbale 19 febbraio 2019,
qualche mese prima, la signora IM 1 ha dichiarato, sempre in riferimento a
queste percosse, “tira scappellotti, picchia con la ciabatta o anche con il
mestolo della cucina, preciso però che non ha mai lasciato segni”, e questa è
una discrepanza evidente. Non ha mai parlato né di calci, né di pugni. Mesi
dopo, invece, parla addirittura del fatto che IM 1 avrebbe accompagnato a calci
il figlio; episodio che, se fosse vero, avrebbe certamente lasciato dei segni
su ACPR 3. Nemmeno il bambino ha riportato un simile episodio e la versione di IM
1 trova riscontro anche nelle dichiarazioni del figlio maggiore ACPR 2. A mente
della difesa, non vi è motivo di non credere a quanto dichiarato dall’imputato.
Quel che emerge dagli atti istruttori è che i ragazzi, fra di loro, se le
davano di santa ragione e avevano dei litigi violenti. Ha dato atto di questo
anche __________, dicendo che “si danno colpi che possono anche essere
pericolosi”. A tal proposito, forse, la donna si è confusa su chi tirava i
pugni sulla schiena a chi. Chiede quindi che vengano ritenute le modalità
riportate dall’imputato in relazione alle percosse. Per il reato di cui al pt.
3 dell’atto d’accusa, la difesa chiede il proscioglimento, in quanto non sono
adempiuti gli elementi oggettivi, ossia: il dovere di assistenza, la violazione
del dovere, la messa in pericolo dello sviluppo fisico e psichico e il nesso di
causalità. Agli atti non vi è una prova, né fattuale, né medica, di un danno
sui bambini a seguito delle percosse del padre. L’art. 126 cpv. 2 CP prevede
già una protezione accresciuta dei minori (cfr. anche 6S_339/2013 del 13
novembre 2003, consid. 2.3). Dal racconto di __________, emerge che i figli già
presentavano dei problemi comportamentali che hanno implicato che venissero
seguiti dal SAE già dal mese di maggio 2017. Il problema era quindi
antecedente. L’intervento del SAE si è reso necessario a causa dei continui
litigi fra i fratelli ed è questo il reale motivo dell’intervento del SAE. Agli
atti non è presente alcun rapporto del SAE o di un altro professionista che
indichi che i figli presentano o presentavano dei problemi comportamentali
dovuti alla condotta del padre. I loro problemi si sono protratti anche dopo la
carcerazione del padre e i rapporti agli atti riportano che i disagi attuali
dei figli sono stati causati dal suo comportamento a seguito della
scarcerazione (doc. TPC 5) e non vi è nessuna segnalazione che dimostri che il
disagio sia stato causato dalle percosse. Nessuna segnalazione in tal senso è
presente agli atti. Che l’educazione dei genitori IM 1 non fosse perfetta è
pacifico: le mani volavano troppo spesso, anche da parte della moglie. Sicuramente,
però, questo non era ancora tale da mettere in pericolo lo sviluppo dei figli.
Le percosse si sono aggravate da settembre 2018, ma non possono essere ritenute
la causa dei problemi comportamentali dei figli IM 1, che presentavano
difficoltà caratteriali già da quando erano molto piccoli. Per quanto attiene
il concorso fra i reati agli artt. 219 e 126 CP, questo non è sempre dato,
l’argomento è dibattuto in dottrina e il TF ha indicato che vi è concorso
quando il maltrattamento è di una certa durata ed intensità. Pertanto, di
principio, non è dato quando il fatto di violare l’integrità fisica del minore
non mette per forza in pericolo il suo sviluppo (6B_1256/2016). Non ci sono
prove agli atti che le percosse fossero di un’intensità tale da mettere in
pericolo lo sviluppo dei bambini. La difesa, quindi, contesta il concorso. In
merito, invece, al concorso tra l’art. 219 CP e i reati sessuali, la dottrina
maggioritaria sostiene che non vi è concorso. Chiede quindi il proscioglimento
dal capo d’accusa dei cui all’art. 219 CP. Per quanto concerne la
commisurazione della pena, dalle perizie agli atti è evidente che IM 1 non è un
pedofilo. L’elemento centrale per la difesa è la scemata responsabilità, che la
perizia di parte indica, e anche l’attuale terapeuta conferma. La difesa,
dunque, chiede il riconoscimento di una lieve riduzione della capacità di
agire. Dai rapporti rilasciati dall’__________, firmati dal dr. __________ e dalla
dr.ssa __________, si evince in maniera chiara che la terapia non sta dando dei
grandi frutti. IM 1, di fatto, non si sente ascoltato e la terapista non fa
molto per migliorare la situazione. IM 1, conscio dei suoi problemi, ha trovato
un nuovo terapista con cui confidarsi ed affrontare i suoi problemi. Si è
rivolto alla dr.ssa __________ in quanto aveva capito che con la dr.ssa __________
non sarebbe giunto a nulla di utile, e finalmente si vedono i primi risultati. Con
riferimento alla pena, la colpa di IM 1 è oggettivamente data ed è
oggettivamente grave: si chiede però che nell’esame della stessa venga tenuto
conto della scemata imputabilità di grado lieve, di cui si è detto. Per quanto
attiene le circostanze personali: il disturbo di IM 1 è ampiamente descritto
dai periti. Lui è una persona un po’ all’antica, un gran lavoratore, una
persona fedele, affidabile, disponibile, pronta ad aiutare il prossimo, attivo
nei vari __________ e, all’interno della sua famiglia, non è capace di cucinare
nulla se non la pizza surgelata. Non si occupa delle faccende di casa, se non
per piccole riparazioni. IM 1 è quel tipo di persona che si arrabbia se la
moglie lavora qualche ora la sera per avere aria dopo aver tenuto i figli tutto
il giorno. Non accetta l’intervento del SAE nella sua famiglia. È un soggetto
ansioso e irascibile, un uomo fragile che si è sentito abbandonato dalla
moglie, sua unica certezza dopo la morte della madre, moglie che non ha saputo
parlare col marito del disagio che stava vivendo, delle loro problematiche e
delle possibili soluzioni. IM 1 ha descritto il suo rapporto con la moglie
riferendo frustrazione perché in casa si è trovato di fronte un muro. Si è
quindi perso e non ha saputo ritrovare la giusta via ed in quel periodo ha
commesso l’errore più grande e sbagliato della sua vita. Sia ben chiaro, la
difesa non cerca scusanti per il suo comportamento, ma vuole che la Corte
capisca il clima che si respirava in casa IM 1 negli anni 2018-2019. Per quanto
concerne il suo comportamento durante l’inchiesta, la difesa osserva che se è
vero che ha avuto difficoltà nell’esprimersi e nell’ammettere i fatti, egli ha
fin da subito collaborato con gli inquirenti, ammettendo sin dall’arresto gli
atti sessuali commessi e la gravità degli stessi. Chiede che si tenga conto
della sua collaborazione già dal suo arresto, visto anche che il comportamento
dopo la scarcerazione, in sostanza, è stato corretto, rispettando le
disposizioni imposte dal PP e dal GPC. Egli però non ha fin da subito compreso
l’importanza delle misure sostitutive, non ha avuto il giusto atteggiamento
nemmeno nei diversi momenti con i figli, ed i diritti di visita gli sono
quindi, giustamente, stati tolti. Ad oggi sta ancora vivendo il divorzio con la
moglie con estrema sofferenza, lei gli nega ancora oggi un dialogo costruttivo,
lo informa solo nei minimi termini di come stanno i figli, sulla scuola, la
loro salute, ecc. Egli non vede i figli da diversi mesi e ciò lo logora
profondamente. Con la dr.ssa __________ ha iniziato a capire quanto commesso, e
chiede anche di considerare che egli sta seguendo due terapie in parallelo.
Un’eventuale carcerazione oggi significherebbe perdere in automatico il posto
di lavoro. Sarebbe l’ennesimo danno che i figli subirebbero, perché il padre
non potrà sicuramente garantire loro i contributi di mantenimento che ad oggi
paga. La difesa sa che l’aspetto lavorativo è marginale per la determinazione
della pena in questo contesto, ma ritiene doveroso dirlo. Egli è incensurato ed
è sinceramente pentito per quanto fatto ai figli. Data la scemata
responsabilità e le attenuanti ai sensi dell’art. 47 CP, dato anche il carcere
preventivo sofferto, è richiesta una riduzione della pena, per un massimo di 24
mesi, sospesi per 4 anni. La richiesta di sospensione condizionale è
giustificata dal fatto che non vi è un concreto rischio di recidiva, come detto
anche dai periti. Come già dichiarato da IM 1 stesso, egli è disposto a seguire
la psicoterapia anche se non dovesse essere ordinata dalla Corte. Chiede alla
Corte che per l’eventuale misura ordinata venga nominata la dr.ssa __________
di __________, con la quale l’imputato ha instaurato un rapporto più proficuo. Ammette
le pretese degli accusatori privati e non si oppone al mantenimento delle attuali
misure sostitutive della carcerazione. Per la nota professionale chiede l’integrale
riconoscimento delle prestazioni esposte.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. CURRICULUM VITAE
IM 1, nel corso del primo verbale di Polizia 12 marzo 2019, ha
raccontato la sua vita. Da queste informazioni, unite a quanto dichiarato al
perito psichiatrico (AI 27 e AI 64), si può riassumere che: …OMISSIS…
…OMISSIS... La relazione tra IM 1 e la moglie, secondo
quanto dichiara l’imputato ad AI 4, è andata sempre bene, salvo negli ultimi
mesi, essendo che la donna aveva deciso di tornare a lavorare:
"
(…) Io prendo un buon stipendio, e non ne vedo la necessità di
ammazzarsi di lavoro quando potrebbe restare a casa ad accudire i figli. Io non
ne vedo il motivo. Perché dovrebbe venire una mamma diurna a curare i nostri
figli per andare a lavorare come __________ o come __________? Ora ha un
contratto a ore presso __________. Lavora spesso __________.”
(allegato 1 ad AI 4).
L’imputato ha poi aggiunto di essersi molto allontanato dalla
moglie anche a causa del fatto che negli ultimi 3 anni il suo lavoro era molto
cambiato, portandolo a viaggiare __________ e a lavorare spesso di notte, fatto
che avrebbe spinto la donna a dormire in camera con la figlia ACPR 1,
aumentando ancora di più le distanze dal marito e cessando, i due, di avere
rapporti sessuali. Ha dichiarato di ritenere comunque il loro rapporto molto
buono, paragonandola ad una seconda mamma “non mi ha mai fatto mancare
nulla, tutte le volte che arrivo a casa trovo un piatto caldo. Io non ho di che
lamentarmi.” salvo poi criticare il fatto che la moglie si recasse da uno
psichiatra in quanto stressata, secondo il suo parere, proprio a causa del
fatto che aveva ripreso a lavorare. Parere, questo, confermato anche al
dibattimento (verbale d’interrogatorio dibattimentale).
Con riferimento al rapporto con i figli, l’imputato l’ha descritto
buono, affermando di trascorrere del tempo con loro durante il week-end “__________,
un po’ tutte quelle attività che ci legano al territorio e alla nostra cultura
(…)” tanto da litigare con la moglie in quanto lei farebbe vedere loro
troppa televisione.
__________ ha confermato le dichiarazioni del marito in
merito alla loro relazione, situando l’inizio dei loro problemi al momento in
cui venne a mancare la madre di lui:
"
(…) La sua famiglia si è divisa per motivi di eredità. IM 1 da
quel momento è cambiato nel senso che era successo a me che sua __________ mi
accusasse di aver rubato dei centrini e vecchie sciarpe (…) cose che lei aveva
preso dalla casa della mamma e tenuto per se. (…) IM 1 ha sempre difeso __________
e non ha mai preso le mie parti (…) io non mi sentivo più da lui sostenuta.”
(allegato 9 ad AI 4).
Con riferimento alla loro relazione dal punto di vista sessuale,
la donna ha dichiarato di non avere rapporti col marito da prima del natale
2017, parlando comunque di rapporti regolari ma mai “di qualità”:
"
(…) All’inizio della nostra relazione le cose andavano più o meno
bene, avevamo rapporti regolari ma mai di qualità, è brutto da dire ma non
abbiamo mai avuto dei rapporti che fossero intensi, __________. Dopo la nascita
di ACPR 2 abbiamo cominciato ad avere sempre meno rapporti per poi arrivare
all’ultimo rapporto avuto prima di Natale 2017. Da allora non abbiamo più avuto
nulla.
Io con lui ho sempre avuto solo rapporti normali pene-vagina. (…)”
(allegato 9 ad AI 4).
IM 1, …OMISSIS…
Considerandi
2.
PRECEDENTI PENALI
L’imputato è incensurato (doc. TPC 22).
3.
CIRCOSTANZE DELL’ARRESTO
IM 1 è stato posto in stato d’arresto il 12 marzo 2019 a seguito
della segnalazione effettuata dalla moglie __________ al pediatra __________
(che a sua volta ha chiesto una valutazione ginecologica-pediatrica alla dr.ssa
__________ dell’Ospedale __________, che ha poi informato la Polizia), in
merito a presunti abusi sessuali del marito ai danni della figlia ACPR 1. Egli
è stato raggiunto dagli agenti della Polizia cantonale sul suo posto di lavoro __________,
e questi hanno poi proceduto alla perquisizione di tutti gli spazi a lui in uso
presso il suo domicilio, così come al sequestro dei telefoni cellulari. È stato
poi tradotto al posto di Polizia di __________ per procedere al verbale
d’interrogatorio, alla presenza del difensore d’ufficio avv. DUF 1 (AI 4).
Il PP PP 1 ha poi chiesto la carcerazione preventiva per rischio
di recidiva e di collusione, con istanza 13 marzo 2019, per due mesi (fino al
12.
maggio 2018) (AI 8). Il GPC __________ ha accolto parzialmente la domanda,
decretando la carcerazione preventiva fino al 2 maggio 2019, confermando
l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, un certo rischio di collusione e
pericolo di recidiva (AI 9).
Giunti in prossimità del termine, a seguito delle prime ammissioni
dell’imputato e della consegna di un rapporto intermedio del perito
psichiatrico, il 26 aprile 2019 il PP PP 1 ha chiesto un’ulteriore proroga
della carcerazione preventiva, sempre per pericolo di collusione e di recidiva,
per un periodo di ulteriori 2 mesi (AI 32).
Con decisione 6 maggio 2019, il GPC __________ ha parzialmente
accolto la richiesta, confermando rischio di collusione e di recidiva,
decretando la carcerazione preventiva fino al 13 giugno 2019 (AI 47). Per
quanto ne è della scarcerazione e delle misure sostitutive, si dirà di seguito
(v. pt. 4.4).
4.
FATTI E MOTIVI A
DELINQUERE
I comportamenti illeciti rimproverati all’imputato si suddividono
nei presunti atti sessuali ai danni della figlia minore ACPR 1, e nelle
violenze (sussunte quali vie di fatto), in concorso con la violazione del
dovere di assistenza ed educazione, ai danni di tutti e tre i figli.
4.1
REATI A SFONDO
SESSUALE NEI CONFRONTI DI ACPR 1
Si tratta, sostanzialmente, di tre episodi, precisamente descritti
nell’atto d’accusa. L’imputato per il primo (aprile 2018) ed il terzo episodio
(gennaio 2019), a fronte di riscontri oggettivi, si è assunto le sue
responsabilità quasi da subito, seppur con qualche reticenza e tendenza a sminuire
l’accaduto. Solo in seguito, dopo diversi verbali, ha spontaneamente raccontato
l’episodio descritto al pt. 1.2. dell’atto d’accusa (verbale 9 maggio 2019, AI
56), e ammesso alcuni dettagli degli altri due, sino a quel momento fermamente
contestati.
4.1.1
IN FATTO
Di seguito sarà descritto in un primo momento l’avvio
dell’inchiesta, per poi esporre, per ogni episodio, le dichiarazioni dei
coinvolti in ordine cronologico.
4.1.1.1
L’avvio
dell’inchiesta
Il 6 febbraio 2019, la dr.ssa __________, caposervizio pediatra
dell’Ospedale __________ di __________, ha preso contatto con il commissario __________
della Polizia cantonale per segnalare il caso di ACPR 1 (__________ anni), per
presunti abusi sessuali nei suoi confronti da parte del padre. La dr.ssa __________
ha proceduto ad una valutazione ginecologica-pediatrica della bambina su
richiesta del pediatra della stessa, dr. __________ di __________. Dopo aver
ripercorso gli episodi riportatile dalla madre (di cui si dirà di seguito), la
dr.ssa __________ ha concluso escludendo segni fisici che potessero dare
evidenza di abusi sessuali (allegato 10 ad AI 4).
In data 19 febbraio 2019, è stata interrogata __________, moglie
dell’imputato e madre di ACPR 1, dinanzi alla Polizia. Il verbale ha da subito
abbordato tre singoli episodi per i quali la donna aveva individuato dei
comportamenti sospetti da parte del marito e della bambina. Da notare che
l’imputato, fermato poi solo il 12 marzo seguente, in apertura al verbale ha
inizialmente dichiarato:
"
(…) Mi viene chiesto se sentiti i motivi per i quali vengo
interrogato ho dichiarazioni spontanee da fare a chi mi interroga.
No, per l’accusa che mi viene mossa mi
sento innocente. Io non ho toccato mia figlia sessualmente, assolutamente.
Anzi, ci mancherebbe che metto le mani addosso a un bambino. Una sberla sul
culo perché ha combinato una marachella sì ma niente di più.”
(allegato 1 ad AI 4).
Gli sono poi state contestate le dichiarazioni della moglie sui
singoli episodi rilasciate settimane prima, dandogli la possibilità di prendere
posizione. Con una certa fatica, l’imputato ha poco a poco ammesso gli episodi
riportati dalla moglie, seppur tentando di minimizzarne e banalizzandone la
portata.
Di seguito le dichiarazioni degli interrogati suddivise per ogni
singolo episodio descritto nell’atto d’accusa, ed esposte in ordine cronologico
seguendo l’inchiesta.
Da notare che l’episodio di mezzo, avvenuto ad agosto 2018, è
stato raccontato spontaneamente dall’imputato solo dopo diversi verbali, a maggio
2019, con il che verrà qui esposto per ultimo.
4.1.1.2
Aprile 2018 (pt.
1.1/2.1 AA)
Trattasi dei fatti avvenuti durante il bagnetto dell’imputato e
della figlia in vasca da bagno. __________, sentita la prima volta il 19
febbraio 2019 in Polizia, ha così descritto questo primo episodio:
"
(…) L’anno scorso, non ricordo bene quando, era un po’ prima
dell’estate, forse ad aprile in serata dopo cena, avevo messo ACPR 1 a fare il
bagnetto nella vasca, da sola. In un secondo momento è entrato suo papà, mio
marito. Io nel frattempo ero al piano di sotto a fare le faccende domestiche.
Quando sono tornata in bagno per controllarla ho visto che mio marito era
all’interno del bagno con ACPR 1. Premetto che io non l’avevo visto entrare in
bagno. Quando sono entrata ho visto subito ACPR 1 seduta sopra al papà, il
quale era nudo, così come ACPR 1. Preciso che ACPR 1 era seduta proprio sul
pene di mio marito.
L’agente interrogante mi chiede se ho
notato se il pene di mio marito fosse in erezione in quel momento.
Al momento io mi sono veramente incavolata
e ho tolto ACPR 1 dalla vasca, queste cose le trovo inaccettabili. Tanto che io
cerco sempre di far fare il bagno ai bambini separati e oltretutto preferisco
che facciano la doccia. (…) Io sono cresciuta con questa educazione. (…) Per
riprendere la domanda dell’interrogante posso anche dire di aver visto che il
pene di mio marito era in erezione in quel momento. (…) Lui era sdraiato e lei
seduta sul suo pene con le gambe aperte con il viso rivolto verso il papà. (…) ACPR
1.
era tranquilla, aveva l’umore di una bambina che giocava.
Appena entrata e vista la scena, ho preso ACPR
1.
e ho detto “il bagno è finito”. Mio marito mi rispondeva “ah, ma stavamo solo
giocando!”. Immediatamente ho asciugato ACPR 1, l’ho vestita e l’ho portata
nella sua stanza e poi l’ho portata in sala con me. Mio marito invece è rimasto
solo in bagno, dove ci è rimasto diverso tempo. Mio marito, quando fa il bagno
ci rimane anche per un’ora. Questo episodio è terminato così.
Chi mi interroga mi chiede se ACPR 1
abbia parlato con me di quanto successo nella vasca.
No, io ho provato a fare domande ma forse
lei non si rendeva conto. Le avevo chiesto cose del tipo se si era lavata da
sola. ACPR 1 mi rispondeva che aveva lavato il “pisellino” del papà senza però
dare alcun dettaglio.”
(allegato 9 ad AI 4).
Le è stato quindi chiesto se avesse parlato col marito di quanto
visto nella vasca da bagno:
"
(…) Lui mi disse che io ero esagerata e io avevo capito che per
lui era una cosa normale, ma per me non lo è. E per non normale mi riferisco
anche solo al fatto di fare il bagno nudo con sua figlia. Al momento non sapevo
ancora che ACPR 1 gli avesse lavato il pene. Io a lui non ho mai chiesto se
fosse vero che ACPR 1 gli avesse lavato il pene. (…)”
(allegato 9 ad AI 4).
IM 1, sentito dalla Polizia il giorno del suo arresto, 12
marzo 2019, ha così reagito, prendendo atto delle dichiarazioni di cui sopra e
relativizzando il fatto che avesse fatto il bagno nudo con la figlia:
"
(…) Non ricordo esattamente questo episodio, posso però dirle che
ho già fatto il bagno con mia figlia, è successo più volte da quando ha un anno
a questa parte. Non fraintendetemi, non è che se c’è ACPR 1 in bagno allora io
devo assolutamente entrare, ma come penso sia normale per un genitore mi è già
successo di fare il bagno con ACPR 1, cosi come mi è già successo di fare il
bagno con ACPR 2 o ACPR 3 e questo lo dico su esplicita domanda del mio
avvocato.
Il fatto che ACPR 1 fosse seduta sul mio
pene, non so che dire, non posso dire di no ma nemmeno confermarlo. Può darsi
che fosse seduta sulla mia pancia, mi sembra strano proprio sul pene. Io credo
che anche __________ abbia già fatto il bagno con i nostri figli.”
(allegato 1 ad AI 4).
A domanda di prendere posizione in merito alle rivelazioni della figlia,
che avrebbe riportato alla madre di aver “lavato il pisellino del papà”, egli
ha inizialmente negato, poi titubato, ed infine ammesso, parlando comunque di
“incidente”:
"
(…) No… no, no. Non è possibile. Se siamo nella vasca insieme
magari mi ha già lavato i piedi ma proprio il pisello è eccessivo… non mi
ricordo.
Chi mi interroga mi dice che non è una
cosa difficile da ricordare se mi sono fatto mettere le mani sul pene da mia
figlia.
Sì, è successo, ma nulla di che, ha preso
la spugna e mi ha lavato il pene. Con le mani no.
Chi mi interroga mi invita a riflettere
meglio.
No, solo con la spugna, mia figlia non ha
mai fatto nessun movimento tipo “sega” o masturbatorio su di me. Sicuramente io
non mi sono fatto masturbare da mia figlia.
Chi mi interroga mi chiede per quale
motivo abbia chiesto a mia figlia di lavarmi il pene.
Non l’ho chiesto, è stato un gesto
spontaneo di ACPR 1. Io non l’ho mai chiesto, non ho mai insistito e non ho mai
obbligato ACPR 1 a toccarmi il pene. (…) Era successo circa un anno fa,
coincide con quello che aveva detto mia moglie. È successo solo quella volta
che mia figlia mi lavasse il pene. È successo un po’ per gioco. Io le dicevo
“guarda che ho il ginocchio ancora sporco” e lei me lo lavava, oppure “guarda
che ho il qui ancora sporco”. Io però non ho mai chiesto a mia figlia di
lavarmi il pene, è vero, ho sbagliato, quando lei mi ha toccato avrei dovuto
dirle di no, che non si fa. È successo accidentalmente.”
(allegato 1 ad AI 4).
Confrontato con le dichiarazioni della moglie, la quale in quel
frangente ha dichiarato di aver notato il suo pene in erezione, ha reagito
inizialmente negando, poi in maniera confusa:
"
(…) Nooo, noo, non so cosa dirle… un po’ sì e un po’ no. Mi ha
sfiorato ma non ero eccitato, non mi eccito perché mia figlia mi tocca. Io non
so perché ho avuto questa mezza erezione quando mia figlia mi ha toccato.
Chi mi interroga mi chiede se, anche
involontariamente, ho provato eccitazione sessuale nel farmi toccare il pene da
ACPR 1.
Solo in bagno quella volta lì.
Chi mi interroga mi chiede se, anche
involontariamente, ho provato eccitazione sessuale nel farmi toccare il pene da
ACPR 1.
(Ndv l’imputato riflette) Come le dico no.”
(allegato 1 ad AI 4).
Intervenuto il PP PP 1 a fine verbale, gli sono state poste
diverse domande più in dettaglio circa le modalità del bagnetto con la figlia:
"
(…) Il verbalizzante mi dice che ho dichiarato che sarebbe
capitato “un po’ per gioco” che ACPR 1 mi pulisse il pene: le dicevo “guarda
che ho il ginocchio sporco” e lei puliva lo lavava (…) Mi viene chiesto se
avessi detto a ACPR 1 che il mio pene era sporco.
No, non avevo detto a ACPR 1 che il mio
pene andava pulito (…) l’ho lasciata fare senza dirle nulla. Non era però stata
una cosa che io avevo pianificato. Non so perché io l’abbia lasciata fare. Me
ne rendo conto solo ora che la cosa è sbagliata. (…) Io in quel momento non ho
percepito la cosa come di natura sessuale e non ho provato alcun piacere.
Mi viene chiesto se ho problemi di
erezione.
No, nessun problema.
Il verbalizzante (…) mi contesta che mia
moglie ha dichiarato che (…) aveva visto ACPR 1 seduta sopra di me e che io
avevo il pene in erezione.
Quando facevo il bagno con ACPR 1 è
certamente capitato che lei mi salisse sulla pancia, non ricordo però se ho
avuto un’erezione in questa circostanza a seguito di eccitazione sessuale.
ADR che non so dire se l’episodio
descritto da mia moglie è lo stesso in cui ACPR 1 mi ha lavato il pene.
ADR che non escludo tuttavia di aver
avuto un’erezione quando ACPR 1 mi saliva sulla pancia nuda durante il bagno.”
(allegato 1 ad AI 4).
Allegato al rapporto di arresto (allegato 12 AI 4), figura il
diario prodotto dall’insegnante della scuola dell’infanzia di ACPR 1, la quale riporta,
per la data 7 febbraio 2019:
"
(…) Frasi che ACPR 1 ha detto mentre faceva un puzzle:
(…) “giochi brutti nella vasca con me il
papà”
(…) “Giochi brutti. Un giorno vuole fare il
bagno ma però io non voglio
Io voglio una volta al giorno
Una volta si una volta no”
“Papà faccia il gioco che lui beve, ma fa
per finta acqua sporca (…)
8.
febbraio 2019
ACPR 1 porta la sua bambola __________ a
scuola dell’infanzia e si mette a disegnare dicendo:
Questa sono io e questa è __________ (si
riferisce al disegno) giochiamo che ci abbracciamo poi ci date i baci.
__________ dice ti voglio bene
Di solito ACPR 2 e ACPR 3 gli fanno male ad
__________ (ACPR 1 tiene la bambola e mi mostra che va sotto il vestito con la
mano) io dico di piantarla e la lascino in pace.
Le carezze del papà sono un po’ belle un
po’ brutte.
Mamma accarezza __________ sotto la
maglietta.
Oss. A mezzogiorno durante il pranzo ACPR 1
piange disperata viene da me, io non le chiedo nulla la tengo in braccio
fintanto che si calma.”
(allegato 12 ad AI 4).
Lo stesso giorno del fermo dell’imputato, l’ispettrice __________
ha proceduto all’audizione videoregistrata di ACPR 1 (AI 5 e 12). La bambina ha
sostanzialmente raccontato di fare spesso il bagnetto col padre e che a lei
questo non piacerebbe particolarmente, in quanto lei vorrebbe lavarsi ed invece
il papà vorrebbe sempre giocare a “fare la pizza” o al “gioco della banana”. ACPR
1.
ha inoltre riferito che col padre avrebbe giocato anche al cavallone, nella
vasca. Così la bambina:
"
(…) I: __________ (PG, Sezione RIP)
V: ACPR 1 (…)
I: (…) il bagnetto o la doccia come… come funziona quando devi
farla? Spiega un po’.
V: Io metto l’acqua poca e dopo metto il
sapone e dopo si riempie di bollicine… (…) ho fatto il bagno col papà perché
lui fa sempre il bagno con me.
I: Ah, sì?
V: Sì.
I: Wow, raccontami un po’ quando fai il
bagno del papà… il bagno col papà, come funziona.
V: Che faccio io mi lavo e il papà si lava
ma dopo quando abbiamo finito di lavare noi giochiamo con le mie cose. (…) Le
porto nella vasca (…) lui beve per finta perché l’acqua è sporca (…) allora lo
prendiamo dal lavandino perché l’acqua dal lavandino è pulita (…) mi mette lui
il sapone (…) io faccio la… la pizza per finta… (…) la mangiavamo noi però per
finta. (…) Perché era acqua (…) io preparo delle banane però non so farle
allora ci provo (…) io sono il cameriere (…)
I: Ok, ma tu devi aiutare il papà a
lavarsi?
V: No.
I: Ok (…) c’è qualcosa che non ti piace
fare quando sei col papà?
V: Mmm… no. Di solito però non mi piace
fare il bagno col papà perché lui fa tutti i giorni il bagno con me. (…) lui
poi vuole giocare sempre, ma io mi voglio anche lavare. (…) Non solo giocare.
I: E ma lui vuole giocare a che cosa?
V: E.. al cameriere che io faccio il
cameriere (…)”
(AI 12).
__________ e IM 1 sono poi stati interrogati a confronto il
17.
aprile 2019. In questo verbale, la donna ha confermato quanto già
precedentemente dichiarato, ribadendo di essere sicura che la figlia fosse
seduta ad altezza del pene del padre (con la sua vulva a contatto con lo
stesso), come pure del fatto che il marito avesse il pene in erezione:
"
(…) confermo che aveva il pene in erezione. Sono sicura di
questo. (…) confermo che ACPR 1 era seduta proprio sul pene con le gambe aperte
e la vagina a contatto con il pene. (…) mi sembrava tranquilla, come se stesse
giocando e si stesse divertendo. (…) appena sono entrata e ho visto cosa stava
succedendo, ho subito preso ACPR 1 e sono andata via.”
(AI 28).
L’imputato, sentite queste parole, ha preso posizione, negando che
la bambina si trovasse sul suo pene, situandola ad altezza dell’ombelico,
ammettendo di aver avuto un’erezione per il fatto che la bambina gli aveva
strofinato il pene con la spugna:
"
(…) contesto che ACPR 1 era seduta proprio sul mio pene. Era
seduta sulla mia pancia, all’altezza dell’ombelico, più o meno. (…) È stata
l’unica volta che lei ha portato via ACPR 1 mentre questa stava facendo il
bagno con me. Non è però l’unica volta che mi ha visto fare il bagno con ACPR 1
Anche dopo questo episodio ho continuato a fare il bagno con ACPR 1 Ho anche
ancora fatto il bagno con i figli maschi. (…) Confermo che quando è entrata __________
nel bagno mentre avevo ACPR 1 sulla pancia avevo il pene in erezione.
ADR che non mi sentivo eccitato
quando ACPR 1 era seduta sopra la mia pancia.
L’interrogante mi chiede di spiegare
perché allora ho avuto l’erezione.
Voglio dire che ACPR 1 mi aveva strofinato
il pene con la spugna e lì, allora, mi sarò eccitato.”
(AI 28).
__________, ha invece ribadito di essere certa della posizione
della bambina:
"
(…) non era seduta sulla pancia, ma proprio sull’altezza del
pene. Io ho visto il pene in erezione solo quando ho alzato ACPR 1 (…)”
(AI 28).
L’imputato ha ribadito di non aver pensato a nulla di male,
entrato a fare il bagno con la figlia in quel momento, come neppure nel momento
in cui la moglie intervenne e la portò via. A questo punto del verbale,
l’interrogante ha chiesto a __________ per quale motivo avesse atteso fino a
gennaio 2019 per parlare di questo episodio con qualcuno (la psicologa __________):
"
(…) gliene ho parlato il giorno dopo la registrazione del 29
gennaio 2019. Non gliene avevo parlato prima, perché era una cosa che mi aveva
fatto molto male e paura. (…) avevo paura che si potesse ripetere. (…) ho
pensato di tutto e di più. Ho avuto paura e ho pensato solo a proteggere mia
figlia. (…) non ne avevo parlato subito con la psicologa, perché non me la sono
sentita a causa di questioni mie personali di cui ho già riferito nel mio primo
verbale di polizia. Voglio dire che io di quello che ho riferito nel primo
verbale di polizia sul mio vissuto sono riuscita a parlare con la psicologa
solo di recente, quando le ho parlato anche di quello che era successo tra mia
figlia ACPR 1 e suo padre. (…) di questo mio vissuto io non ho mai parlato con
mio marito.” (ndr. si tratta, in buona
sostanza, di abusi da lei subiti in gioventù).
(AI 28).
Nel corso dell’inchiesta, il 30 aprile 2019 la docente della
Scuola dell’infanzia di ACPR 1 ha preso contatto con gli inquirenti per
riferire alcune frasi rilevanti proferite dalla bambina durante la frequenza,
con riferimento ai fatti avvenuti con il padre, ovvero:
"
(…) 29 aprile 2019
(…) Qui riporto le frasi dette da ACPR 1 e
faccio una descrizione dei comportamenti "particolari"
Il papà in prigione perché io ero grande ma non come lui mi ha
detto di lavarmi ma io mi ero già lavata ma i capelli no e dovevo lavarmi bene
i capelli.
Il papà è venuto nella vasca con me io facevo gioco cavallo cavallon
Anche sul divano cavallo cavallon io andavo sulla sua pancia e
poi saltava. Ma adesso non lo posso fare più perché è in prigione
Questo non ho detto a __________ (poliziotta) del cavallon, sai
ero in una stanza io vedevo la mamma la mamma non vedeva ma sentiva.
Voglio dire a __________ del cavallon.
I bambini sono seduti sulla panchina e aspettano di andare a
mangiare
ACPR 1 si siede su un compagno e poi comincia muoversi
ripetutamente spingendo il "sedere" sulle gambe del compagno.
(non so se la descrizione è chiara)
ACPR 1 viene da me e dice "lo faccio con il papà" (…)”
(AI 42).
A verbale 2 maggio 2019, il PP PP 1 ha reso attento l’imputato in
merito al tenore delle sue risposte, spesso vaghe, con tanti condizionali e
poco credibili, anche dinanzi al perito nel corso dell’esperimento della
perizia psichiatrica. Con riferimento a questo specifico episodio, il
magistrato inquirente gli ha quindi fatto notare:
"
(…) Il verbalizzante osserva che anche nei verbali fatti
finora mi sono mostrato titubante nelle risposte a domande precise. (…) ho
risposto in modo vago, con “forse” (…), usando condizionali (…) Ad esempio, mi
viene ricordato che nei verbali di Polizia ho dichiarato (…)
- sul fatto che ACPR 1 mi avesse lavato
il pene con la spugna avevo dichiarato di fronte all’interrogante, invece: “(…)
confermo che è capitato che ACPR 1 mi abbia lavato il pene con la spugna.
Confermo quanto dichiarato prima voglio precisare che la cosa potrebbe essere
stata accidentale” (VPG del 12.03.2019, pag. 19, riga 4 segg.);
- con riferimento a quando ACPR 1 mi
avrebbe toccato/lavato il pene, fermo restando che nel verbale di Polizia del
12.03.2019
avevo dichiarato che me l'aveva toccato con la spugna, nel verbale
del 26.03.2019 avevo poi dichiarato: “magari mi ha toccato il pene con la mano
o con la spugna” (pag. 2 riga 39 segg.);”
(AI 43).
A questo punto del verbale è stata fatta una pausa per
permettergli di parlare con il suo difensore. Dopo un colloquio di circa 10
minuti, IM 1 ha precisato di ricordare bene di essere stato toccato dalla
figlia prima con la spugna e poi con la mano. Ha poi ammesso di aver
precedentemente dichiarato di essersi toccato lui il pene, unicamente in quanto
gli sembrava meno grave il fatto che l’erezione se la fosse provocata da solo,
e non a seguito del toccamento fatto da ACPR 1. In realtà, è successo proprio
questo:
"
(…) Dopo aver parlato con il mio difensore io ricordo
benissimo che ACPR 1 mi aveva strofinato il pene con la spugna e con la mano. E
dopo è salita sopra la mia pancia a cavalcioni, la faccia rivolta verso di me,
come pure mi ricordo che mia moglie era entrata in bagno e che le avevo detto
che stavamo solo giocando. Io ho avuto l’erezione mentre ACPR 1 mi strofinava
il pene. Prima ho accennato al fatto che mi ero toccato anche io il pene,
dicendo inizialmente che era avvenuto dopo che mi aveva strofinato ACPR 1,
successivamente mi sono corretto, dicendo che mi ero dapprima toccato il pene
provocandomi l’erezione e che solo dopo ACPR 1 me lo ha strofinato. Con
riferimento a questo aspetto in realtà non ricordo se mi sono toccato il pene.
Ho detto quest’ultima cosa per dire che non era ACPR 1 che mi aveva fatto
venire l’erezione, ma che me l’ero provocata io.
ADR che pensavo che fosse meno grave
se l’erezione me la sono provocata io e non ACPR 1.”
Il PP ha quindi osservato che, essendo l’erezione stata provocata
dalla bambina, il toccamento non può essere stato tanto fugace. L’imputato,
dopo aver precisato di eccitarsi rapidamente, ha ammesso una certa durata
dell’atto masturbatorio, terminato per sua mano in quanto avrebbe avuto il
timore di avere un orgasmo:
"
Il verbalizzante osserva che per avermi provocato un’erezione ACPR
1.
deve avermi strofinato bene per un certo tempo, non solo di sfuggita.
Voglio dire che io mi eccito rapidamente.
Comunque è corretto che ACPR 1 mi ha strofinato il pene non di sfuggita, ma per
un po’ di tempo. Non so dire quanto, se 30 secondi o un minuto, direi non più
di un minuto. ACPR 1 ha iniziato a strofinarmi il pene con la spugna. Poi l’ha
strofinato con la mano, afferrando il pene con la mano, solo una, e poi ha
fatto il movimento masturbatorio, ma solo verso il basso. Ad un certo punto per
evitare il peggio l’ho presa e l’ho messa sulla mia pancia. Non sono stato io a
dirle di prendere in mano il mio pene e di fare il movimento masturbatorio.
Quando ha iniziato a farlo l’ho però lasciata fare. È stato stupido da parte
mia non fermarla.
Mi viene chiesto cosa intendo quando
dico che l’ho presa sulla mia pancia per evitare il peggio.
Rispondo che mi stavo eccitando sempre di
più e se avesse continuato avrei avuto un orgasmo. Ho capito che ero comunque
ancora lontano dall’avere un orgasmo.”
(AI 43).
Il magistrato inquirente gli ha quindi contestato le sue
precedenti dichiarazioni, dalle quali emerge il dubbio che questo episodio non
fosse stato il solo. IM 1 ha comunque ribadito non esserci stati altri
comportamenti illeciti di questo tipo, nonostante abbia ancora più volte fatto
il bagno con la figlia (AI 43).
Come si vedrà di seguito, nel corso del verbale 9 maggio 2019 ACPR
1.
racconterà spontaneamente l’episodio più grave, avvenuto ad agosto 2018, in
cui la figlia lo avrebbe toccato masturbandolo fino a pochi istanti prima
dell’eiaculazione, poi avvenuta mentre lui stava uscendo dalla vasca coprendosi
il pene con una mano. In questo verbale, ove egli si è mostrato più
collaborante, ha anche cambiato versione per quanto concerne il primo episodio
di aprile 2018, tornando a quanto aveva dichiarato nel corso del verbale di
confronto. Così IM 1, il 9 maggio 2019 al PP PP 1:
"
(…) Voglio dire che nell’ultimo verbale ho riferito che ACPR 1
nell’episodio di aprile nel bagno mi aveva toccato il pene, facendo un
movimento masturbatorio. In realtà, ACPR 1 mi ha toccato il pene masturbandomi
nel mese di agosto 2018 (…) Con riferimento all’episodio di aprile 2018 nel
bagno, ribadisco quanto ho dichiarato nel verbale di confronto con mia moglie. Durante
il bagno ACPR 1 non mi aveva masturbato, come ha poi fatto in agosto, ma mi
aveva unicamente strofinato il pene con la spugna, provocandomi un principio di
erezione. Era poi salita a cavalcioni sulla mia pancia, io con il pene in
erezione, anche se non completa. È in quel momento che è entrata mia moglie e
ha subito portato via ACPR 1
Preciso che ACPR 1 non era seduta sul mio
pene. Il mio pene toccava però sul sedere di ACPR 1 io ho fatto attenzione che
il mio pene non toccasse la vagina di ACPR 1
ACPR 1 quando era sulla mia pancia mi
lavava la faccia con la spugna.
Quando __________ ha preso ACPR 1 io ho
provato vergogna perché ho capito che quello che stavo facendo era sbagliato.
Era sbagliato che ACPR 1 fosse sulla mia pancia, con il sedere che toccava il
mio pene in erezione, e che io fossi eccitato.
ADR che ACPR 1 è stata sulla mia pancia per
pochi minuti, direi un paio di minuti.
ADR che l’avevo presa io e messa sulla mia
pancia, quando ho iniziato ad avere l’erezione mentre mi strofinava il pene con
la spugna, in quanto mi stavo eccitando troppo.
ADR che ACPR 1 sulla mia pancia si muoveva
e strofinava sul mio pene. Io ho provato piacere anche se sapevo che era
sbagliato.
ADR che ho fatto attenzione a non toccare
la vagina di ACPR 1 con il mio pene, né l’ho toccata sulla vagina con le mani
con quell’intento, perché non volevo fare male a ACPR 1 e perché per me sarebbe
stata una cosa gravissima. Per me violenza sessuale sarebbe stato toccarle la
vagina. Mi rendo comunque conto che anche quello che ho fatto io è
sbagliatissimo.”
(AI 56).
A verbale finale, confrontato con tutti gli elementi a suo
carico già sopra riportati, IM 1 ha ammesso questa fattispecie, tenendo
nuovamente a precisare che ACPR 1 non si sarebbe trovata seduta sul suo pene,
ma sulla sua pancia.
Al dibattimento l’imputato ha potuto raccontare nuovamente
questo episodio, confermando di eccitarsi rapidamente e affermando di non aver
avuto in quel momento alcuna fantasia sessuale che riguardasse la figlia,
nonostante l’erezione:
"
L’inchiesta nasce perché sua moglie, che aveva dei sospetti,
ha registrato l’audio di quanto è successo in casa, quando lei era solo con sua
figlia il 29 gennaio 2019. Sua moglie lo aveva già, nel mese di aprile 2018,
sorpreso in atteggiamenti…
Poco naturali…
Poco naturali. Cos’era successo?
Stavo facendo il bagno e nella vasca c’era
anche la bambina. Ad un certo punto la bambina è venuta sulla mia pancia e mi
ha lavato la faccia. È entrata mia moglie in bagno e me l’ha tolta dicendo
“questo lavoro non si fa”, si è spaventata vedendo che la bambina era sopra di
me.
Cosa ha notato anche?
Che avevo un’erezione.
Quando ha cominciato ad avere delle
fantasie di natura sessuale con sua figlia?
Non saprei dire, quella volta lì.
Mentre che la bambina le stava lavando
la faccia?
Mi eccito abbastanza velocemente.
Cosa fa per eccitarsi?
Delle fantasie..
Che fantasie ha avuto quella volta li?
Nessuna in particolare, mi ricordo che
stavamo giocando in bagno, ci stavamo lavando…
Ma in quell’occasione la bambina non
l’ha toccato.
Esatto.
Stava semplicemente giocando sulla sua
pancia, rivolta verso di lei, e lei ha avuto un’erezione, che non può essere
esclusivamente meccanica perché la bambina non l’ha toccato. Quindi deve aver
avuto una fantasia. Che fantasia ha avuto?
No… non…. Non so spiegare in questo
momento... ho avuto una fantasia… è mia figlia…
Il dr. __________ nella sua perizia ha
scritto, nel suo rapporto intermedio, di aver avuto un sospetto di pedofilia.
Nel suo rapporto finale, ha comunque sciolto questo dubbio per il negativo,
escludendo tale diagnosi.
Ma qual è stata la fantasia che le ha
provocato l’erezione, in una situazione giocosa, con nulla di sessuale?
Lei all’inizio mi ha sfiorato il pene con
la spugna,…
Basta essere sfiorato con la spugna,
senza un pensiero, per eccitarsi?
Capisco, no io l’ho messa sulla pancia e lì
giocavamo, ma non ricordo cosa pensavo in quel momento. (…)
Lei si è masturbato in quella
situazione, dopo che ACPR 1 le è stata tolta?
No, assolutamente no. Mi ricordo benissimo
quel giorno. Tolta la bambina sono uscito subito dal bagno.
Il Presidente dà lettura delle sue prime
dichiarazioni in merito a questo episodio:
(…)
All’inizio ha detto un po’ di tutto e di
più. Come mai?
Quello che è successo è quello che ho detto
dopo… era sulla mia pancia, secondo me era una mezza erezione. Ci ho pensato
mille volte a questo fatto.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
Con il che la fattispecie indicata nell’atto d’accusa, trovando
conferma nelle dichiarazioni di tutti, se non per il dettaglio della posizione
in cui era seduta la bambina, poi ripresa dal PP secondo la versione
dell’imputato, può dirsi così accertata: ACPR 1 ed il padre si trovavano
assieme all’interno della vasca da bagno. ACPR 1, con la spugna insaponata,
strofinò il pene del padre, per un tempo variabile tra 30 secondi ed 1 minuto,
provocandone l’eccitazione ed un principio di erezione. Questi, resosi conto di
star eccitandosi troppo, ha quindi sollevato di peso la bambina spostandola
sulla sua pancia, seduta a gambe aperte ad altezza della sua vita, con le
natiche che poggiavano sul suo pene. La bambina, muovendosi mentre gli lavava
la faccia con la spugna, strofinava le natiche sul pene del padre, mantenendone
quindi l’eccitazione, per un paio di minuti, finché è sopraggiunta la madre.
4.1.1.3
Gennaio 2019 (pt.
1.3/2.3 AA)
Trattasi dell’episodio del gioco del “cavallone”, avvenuto in
salotto, sul divano.
Sempre __________ sentita la prima volta il 19 febbraio 2019 in
Polizia, ha così descritto questo (ultimo) episodio ai danni della figlia:
"
(…) Il 29 gennaio di quest’anno era prevista la riunione a scuola
con la maestra di ACPR 2 (…). Mio marito non aveva mai partecipato ad una
riunione, io però lo avevo avvertito due settimane prima visto che era a casa
in infortunio gli dicevo di venire anche lui. Il giorno della riunione,
all’ultimo momento lui mi dice che non sarebbe venuto. Io mi ero già
organizzata con la vicina di casa, (…) mi avrebbe tenuto ACPR 1. I miei due
figli più grandi erano nel frattempo da amici. Al momento di partire, mio
marito mi dice che sarebbe rimasto a casa lui con ACPR 1. (…) non essendo molto
tranquilla lasciavo in cucina un mio vecchio telefono acceso in modalità
registrazione (…)
Preciso subito che ho fornito all’agente
interrogante il file della registrazione.
Tornata a casa ho ascoltato la
registrazione. (…) si sente mio marito dire “vieni qui” e ACPR 1 che risponde
“a fare il cavallone?”. In un secondo momento mio marito dice una frase del
tipo “ti piace fare il cavallone? Chissà come sarai da grande”. Ad un certo
punto si sente ACPR 1 cercare il papà e da come risponde, capisco che lui si
trovava in bagno. L’ho capito dal fatto che quando lei gli chiede dove è si
sente una porta chiudersi e ACPR 1 dire “ah ok!” per poi tornare in sala.
Questo mi ha fatto pensare che lui fosse in bagno. Sono sensazioni che ho
conoscendo la disposizione dei locali di casa mia.
Chi mi interroga mi chiede come mai ho
sottolineato il fatto che secondo me mio marito fosse andato in bagno.
… per pulirsi… dopo aver avuto un orgasmo.
Chi mi interroga mi chiede se ho parlato
con ACPR 1 di questo episodio.
Ho fatto solo domande, dal momento che
prima di sentire la registrazione avevo cambiato ACPR 1 per metterla a letto e
avevo notato che aveva la vagina arrossata. Le chiedevo se fosse perché non si
era pulita bene ma lei mi rispondeva di no, di non essere comunque andata in
bagno.
Chi mi interroga mi chiede come stesse ACPR
1.
dopo la serata passata con il papà.
Era stata una questione di meno di un’ora,
il colloquio era alle 1620 e alle 1700 io ero già a casa. ACPR 1 era comunque
tranquilla.(…)”
(allegato 9 ad AI 4).
IM 1 è stato interrogato al proposito per la prima volta
nel corso del suo verbale d’arresto dinanzi alla Polizia il 12 marzo 2019. Alla
domanda aperta a sapere cosa fosse successo quel giorno, egli ha risposto di
aver guardato la televisione, e di non essere accaduto “nulla di che” con ACPR
1.
(allegato 1 ad AI 4).
Confrontato con il dettaglio delle dichiarazioni della moglie sul
contenuto della registrazione di quel giorno, ha dovuto prendere posizione
spiegando “il gioco del cavallone”:
"
(…) Mi viene chiesto di descrivere il gioco del “cavallone”.
Io sono sdraiato e ACPR 1 si siede sulla
mia pancia e la faccio saltare.
Mi viene chiesto come la faccia saltare
essendo che si trova seduta sulla mia pancia.
Sono sdraiato sul sofà, ACPR 1 è seduta
sulla mia pancia e lei stessa salta sulla mia pancia, come per andare a
cavallo. È ACPR 1 che salta, non son io che la faccio saltare.
Mi viene chiesto perché chiedere a ACPR
1.
se le piace fare “cavallone” per poi dire “chissà come sarai da grande”.
È stata una frase a sfondo… pornografico…
cioè…
Il mio avvocato mi chiede se era una
frase rivolta al sesso.
Forse… Sì, diciamo di sì, mi sono
immaginato mia figlia da grande in ambito sessuale.
Chi mi interroga mi chiede se ho provato
eccitazione a giocare a cavallone con mia figlia ACPR 1.
No… è come la storia del bagno, la stessa
cosa.
Mi viene chiesto se però sono riuscito
ad immaginarmi mia figlia ACPR 1 da grande che gioca a “cavallone” nuda.
Quel giorno lì sì…
Mi viene chiesto se ho avuto un’erezione
durante il gioco del “cavallone” sul divano con ACPR 1.
(ndv l’imputato riflette) No….
Mi viene chiesto se sono sicuro al cento
per cento di non aver avuto un’erezione.
(ndv l’imputato riflette) sì… ne sono
sicuro.”
(allegato 1 ad AI 4).
A questo punto del verbale, gli agenti interroganti hanno chiesto
di confermare le voci di ACPR 1 e della figlia nel corso della registrazione,
che è stata quindi trascritta:
"
(…) Mi viene chiesto inizialmente se affermo trattarsi della
mia voce e di quella di ACPR 1.
Sì lo riconosco, è la mia voce e quella di ACPR
1.
Minuti: 2’00 IO: “oh! Vieni qua, ACPR
1.
vieni qua” ACPR 1: “cavallone?”
Riconosco quello che sento e che è stato
trascritto.
Chi mi interroga mi fa prendere atto che
dall’inizio della registrazione, si sente come, dal momento che chiedo a ACPR 1
di venire a fare cavallone, il mio tono di voce cambia notevolmente.
Sì, è vero… è grave… ero eccitato
sessualmente.
Mi viene chiesto cosa stavo facendo in
quel momento.
Non ero nudo, sicuramente, ero vestito, ero
sul divano sdraiato e ACPR 1 giocava in sala con le bambole o qualcosa e le ho
chiesto di venire da me. Abbiamo fatto il gioco del cavallone e basta.
Chi mi interroga mi fa notare che magari
per ACPR 1 può essere stato unicamente un gioco, nulla di che, ma per me è
stato un modo per raggiungere un piacere sessuale con una bambina di __________
anni.
Sì, è vero. Mi rendo conto ora delle
conseguenze di quello che ho fatto e di cosa ho fatto. Io però non l’ho mai
toccata nelle parti intime. Ammetto però che ero proprio eccitato sessualmente
a fare il gioco del cavallone con ACPR 1.
Minuti: 2’23’’ IO: “te lo dico…
oooh!”
Mi viene chiesto di spiegare il motivo
del mio “oooh!”
È un ooooh di piacere sessuale.
Mi viene chiesto ancora se io fossi
vestito e se lo fosse anche ACPR 1.
Sì, entrambe lo eravamo.
Mi viene chiesto come facessi a provare
piacere nel gioco del cavallone con ACPR 1.
Durante il gioco, il sedere (vestito) di ACPR
1.
sfregava/batteva sopra al mio pene, così io ho provato piacere.
Mi viene chiesto se il fatto di voler
fare il gioco del cavallone con ACPR 1 fosse per me finalizzato alla mia
soddisfazione sessuale.
Sì, l’ho fatto solo perché ero eccitato e
volevo provare piacere sessuale con ACPR 1. Dopo uno o due minuti però io mi
sono reso conto che quello che stavo facendo era sbagliato.
Mi viene chiesto come mi sono sentito e
cosa ho fatto quando mi sono accorto che stavo facendo qualcosa di sbagliato.
L’ho allontanata. Mi sono sentito male, mi
sono chiesto se stavo diventando scemo, mi sono reso conto di quello che stavo
facendo. Mi sono sentito una merda. Mi sono reso conto che era sbagliato
provare piacere sessuale con una bambina di __________ anni.
Minuti 2’33’’ IO: “ti piace
cavallone? Chissà quando sei grande”
Mi viene chiesto di prendere posizione.
Riconosco quanto appena ascoltato e quanto
trascritto dall’ispettore (…). È stata una frase che malauguratamente mi è
uscita durante l’eccitamento sessuale.
Minuti 3’16’’ ACPR 1: “dove sei
papi? Non ti vedo!”
Mi viene chiesto di prendere posizione
in merito.
Credo che ero andato in bagno. Non so,
forse dovevo finire di masturbarmi o forse avevo già avuto un orgasmo con ACPR
1.
e sono andato a pulirmi…
Chi mi interroga mi dice di non
accettare o una o l’altra ipotesi e di volere una risposta precisa.
Non lo so, non so cosa ho fatto.
Chi mi interroga mi fa notare che se non
sono ni grado di rispondere esattamente significa allora che non è stata la
prima e probabilmente nemmeno l’ultima volta che io ho commesso atti sessuali
con mia figlia ACPR 1 o con un altro bambino.
Posso dire che al 99,9 per cento è stata
l’ultima volta che l’ho fatto.
Chi mi interroga mi chiede se vi siano
altri bambini che hanno subito le mie attenzioni a livello sessuale.
Assolutamente no. Non ho mai fatto altro
con altri bambini, solo con ACPR 1.
Chi mi interroga mi chiede, visto che
sono sicuro solo al 100 per cento che quella della registrazione sia stata
l’ultima volta, quante altre volte è successo prima che io mi eccitassi
sessualmente con mia figlia.
Pochissime volte. Cioè, è successo solo
questa volta qui. Questa volta qui è stato più intenso del solito e alla fine
sono stato veramente male per quello che avevo fatto. Non ci sono state altre
volte dove io ho provato piacere a giocare a cavallone con ACPR 1, né tantomeno
vi sono stati altri atti mascherati da giochi con ACPR 1 per raggiungere
l’eccitazione sessuale.
Chi mi interroga mi chiede quando ho
cominciato a provare pulsioni sessuali nei confronti di ACPR 1.
Non lo so, io mai, io non posso raccontare
cose che non ho fatto. Io non mi capacito del perché succedono queste cose… mi
dispiace… “
(allegato 1 ad AI 4).
Tornando allo specifico episodio, gli è stato chiesto di prendere
posizione in merito alle dichiarazioni della moglie, la quale aveva dichiarato
di supporre che il marito, terminato il gioco del cavallone, fosse andato in
bagno, ed egli ha confermato:
"
(…) Come già detto prima… ero andato in bagno a pulirmi o a
masturbarmi per concludere. (…) confermo che avevo chiesto a ACPR 1 di fare il
gioco del cavallone per il mio soddisfacimento sessuale, ero già eccitato prima
che lei salisse sopra di me. (…) Non mi ricordo se ho avuto un orgasmo in bagno
da solo o con ACPR 1 sopra di me. In seguito sono andato in bagno a pulirmi.
(…) è stato l’unico episodio in cui mi sono eccitato facendo sedere ACPR 1 a
cavalcioni sopra di me”
(allegato 1 ad
AI 4).
Nel corso dell’interrogatorio videoregistrato di ACPR 1,
l’interrogante isp. __________ ha anche trattato la questione del gioco del
cavallone, chiedendo alla bambina di descriverlo:
"
(…) I: __________ (PG, Sezione RIP)
V: ACPR 1 (…)
(…)
I: E… dimmi un po’ ACPR 1, io so che c’è un
gioco che tu chiami cavallone. (…) Mi puoi spiegare come funziona questo gioco?
V: (…) io ho vado in braccio lui, lui sta
dritto e poi lui fa i salti.
I: Allora (incomprensibile) tu vai in
braccio al papà?
V: Mmm, mmm.
I: Mmm, e poi cosa succede?
V: Che poi lui mette le gambe così (mostra)
I: Ok e tu ti siedi dove?
V: Sulla pancia.
I: Sulla pancia, e poi?
V: E poi lui mi da anche i… i pollice. (…)
Questo (…) che lui me lo da e dopo poi io mi tengo.
I: Ah, ok, tu ti tieni ai pollici del papà.
V: Sì.
I: Ok e poi il papà cosa fa quando tu sei
sulla sua pancia con le gambe così?
V: E lui salta.
I: Salta?
V: Sì.
I: Come fa a saltare? Mi spieghi un po’?
V: Con la schiena.
I: Con la schiena e tu sei seduta sulla
pancia del papà?
V: Sì.
I: Ok e poi cosa succede?
V: mmm.. giochiamo. (…) E dopo noi però
dobbiamo fare il bagno e dopo andiamo a mettere (incomprensibile), ci
asciughiamo e dopo andiamo a mettere il pigiama e dormiamo.
I: (…) e quando giocate al gioco del
cavallone dove… dove siete a giocare?
V: Sul divano. (…) Sempre sul divano.
I: Mmm, mmm e… e dimmi un po’, quando fai
questo gioco, come lo fate? Con i vestiti, senza vestiti?
V: Mmm, coi vestiti. (…) Perché dopo siamo
nudi.
I: E già., E mmm… e chi è che… che decide
di fare questo gioco del cavallone?
V: Mmm, io.
I: Tu? Mmm.
V: Però di solito il papà mi dice che è
stanco.
I: Mmm.
V: … allora non giochiamo.
I: Ok e… avete già fatto anche il gioco del
cavallone anche quando fate il bagno?
V: Mmm, no.
I: Mmm, mmm e…
V: L’abbiamo fatto solo una volta.
I: Nel bagno?
V: Mmm, mmm.
I: (…) e dimmi un po’ come (…) funziona il
gioco nel bagno?
(…)
V: … come in sala.
I: Mmm (…) tu poi dov’eri, dov’eri seduta?
V: Sulla pancia.
(…)
I: … e poi il papà ti da i pollici e tu ti
tieni ai pollici?
V: Sì.
(…)
I: Ok e te come… quando fate questo gioco
come stai?
V: Bene.
I: Mmm, mmm. È un gioco che ti piace?
V: Sì.”
(AI 12).
Dal rapporto intermedio prodotto lo stesso 17 aprile 2019 dal dr. __________,
perito psichiatrico, emerge una versione, resa dall’imputato, leggermente
differente. In particolare, egli, contrariamente a quanto dichiarato in Polizia
nel corso del verbale d’arresto 12 marzo 2019, avrebbe detto al perito di non
essere stato già eccitato, nel momento in cui chiamava la figlia per giocare al
cavallone. Così il perito:
"
(…) Rispetto al terzo episodio avvenuto il 29 gennaio 2019
riferisce al colloquio di essere stato __________ a casa per infortunio e che
quel giorno avrebbe dovuto partecipare a una riunione scolastica ma all’ultimo
momento avrebbe deciso di non andare e di restare a casa con la figlia ACPR 1.
Mentre giocavano a “cavallone” e la figlia gli saltava sulla pancia, entrambi
vestiti, lui si sarebbe eccitato. In quella circostanza erano da soli lui e la
figlia in casa perché la moglie era invece andata alla riunione scolastica.
Ammette di aver chiamato lui la figlia per giocare al gioco del “cavallone”,
lui si sarebbe eccitato e non sa riferire però se abbia raggiunto l’orgasmo
durante il gioco o successivamente in bagno. Durante il colloquio nega ci sia
stata premeditazione, afferma che sarebbe “successo”, mentre
dall’interrogatorio agli atti aveva affermato che già prima del gioco egli era
eccitato all’idea di poter avere contatti sessuali con la figlia di __________
anni. Rispetto a questa incongruenza l’imputato riferisce che forse egli
sarebbe stato indotto a dare tale versione dall’interrogante.
Il periziando sarebbe sicuro che la figlia
non si sarebbe “accorta di niente” e di provare amore per ACPR 1 come padre.
Durante il tentativo di approfondimento dei
fatti del 19 gennaio il periziando cambia discorso ammettendo di aver visto
molti film pornografici nel periodo del suo infortunio, film pornografici a suo
dire con attori adulti e a tematiche eterosessuale. Si fa notare la non connessione
dei temi trattati e il periziando tende a minimizzare e banalizzare.”
(AI 27).
L’imputato, interrogato poi il 2 maggio 2019 dal PP PP 1,
contestatagli la contraddizione di cui sopra ha risposto vagamente di non saper
dire quale fosse la versione reale:
"
(…) Da quello che ricordo oggi, non ricordo che quando ho
chiamato ACPR 1 a fare il gioco del cavallone fossi già eccitato. Ricordo che
io ero sul divano e ACPR 1 stava giocando vicino al tavolino in sala quando
l’ho chiamata per fare il gioco del cavallone. Solo dopo che è salita su di me
ho iniziato a provare eccitazione. Io non ricordo cosa ho detto al perito per
spiegare l’incongruenza delle mie dichiarazioni in Polizia e quanto spiegato al
perito. Non ricordo se gli ho detto di essere stato indotto dall’interrogante
ad ammettere che ero già eccitato.
Il verbalizzante mi chiede perché ho
ammesso nel verbale dell’arresto che ero già eccitato prima che ACPR 1 mi
salisse in braccio se così non era. Mi vengono rilette le mie dichiarazioni (…)
Rispondo che non ricordo più se ero
eccitato o se non lo ero quando ho chiamato ACPR 1 a fare il gioco del
cavallone. Chiedo di poter risentire la registrazione.
A domanda dell’avv. RAAP 1 che mi chiede
se secondo me sarebbe più grave se fossi stato eccitato già prima o se mi fossi
eccitato solo dopo che ACPR 1 mi era salita in grembo, rispondo che non so
dire. Sono entrambe gravissime. (…)
Mi viene fatta risentire la
registrazione del 29 gennaio 2019.
Dopo averla risentita mi viene chiesto
se ero quindi già eccitato prima di proporre a ACPR 1 di giocare “al
cavallone”.
Risentita la registrazione confermo che in
effetti quando ho chiesto a ACPR 1 di fare il gioco del “cavallone” la mia idea
era già quella di provare piacere sessuale. Preciso però che non ero già
eccitato, nel senso che non avevo il pene in erezione.
Con riferimento al fatto che con il perito
avrei negato che ci fosse stata premeditazione non ricordo ora cosa ho detto
esattamente. È probabile che non abbia capito bene la domanda del perito”
(AI 43).
Confrontato con le parole del perito, ove è stato descritto come
vago e titubante nel rispondere alle domande specifiche, avendo pure
banalizzato i fatti a danno della figlia e cambiato discorso parlando dei video
pornografici, egli si è limitato ad affermare “ne prendo atto, non so cosa
dire.”.
Il PP PP 1 l’ha quindi confrontato con una serie di contestazioni
di sue precedenti dichiarazioni, vaghe al punto da non poter escludere
l’esistenza di ulteriori episodi illeciti:
"
(…) Il verbalizzante osserva che anche nei verbali fatti
finora mi sono mostrato titubante nelle risposte a domande precise.
Ho più volte dichiarato di non ricordare
circostanze che dovrei ricordare, come ad esempio se il 29 gennaio 2019 abbia
eiaculato quando ACPR 1 era sopra di me o solo in bagno (…) Inoltre, a domande
precise, ho risposto in modo vago, con “forse” (…), usando condizionali,
oppure, in particolare quando mi è stato chiesto se vi erano altri atti
compiuti con ACPR 1, mi sono espresso lasciando quasi intendere che ve ne
fossero stati altri. Ad esempio, mi viene ricordato che nei verbali di Polizia
ho dichiarato:
- a contestazione del fatto che se non
ero in grado di dire se il 29 gennaio 2019 avessi eiaculato con ACPR 1 seduta
su di me in bagno, probabilmente non era stata l’unica volta che compivo atti
sessuali con lei, ho risposto: “posso dire che al 99% è stato l’ultima volta
che l’ho fatto” (pag. 15 riga 29 segg.);
- e di seguito, fronte della risposta
che precede, a domanda quante volte era allora successo in precedenza che mi
eccitassi sessualmente con ACPR 1, visto che l’episodio del 29 gennaio 2019
sarebbe stato l’ultimo, ho dichiarato: “Pochissime volte. Cioè, è successo solo
questa volta qui. Questa volta è stato più intenso del solito (…)”; per poi
precisare: “Non ci sono state altre volte dove io ho provato piacere a giocare
a cavallone con ACPR 1, né tantomeno vi sono stati altri atti mascherati da
giochi (…)” (VPG del 12.03.2019, pag. 16 riga 4 segg.);
Con riferimento ai passaggi dei verbali
indicati sopra io ribadisco che l’unica volta in cui sono stato eccitato con ACPR
1.
quando facevo il “cavallone” è quella del 29 gennaio 2019. Quando ho
dichiarato che quella volta è stato più intenso delle altre volte è riferito al
fatto che ero eccitato. Mi riferivo unicamente alla volta in cui ho fatto il
“cavallone”.”
(AI 43).
L’interrogante ha quindi insistito per sapere se vi fossero stati
altri episodi, oltre ai due ammessi dal ACPR 1 e per i quali vi era un riscontro
oggettivo:
"
(…) Il verbalizzante osserva poi che gli episodi che ho sinora
ammesso sono unicamente quelli per cui vi è un riscontro oggettivo, ovvero in
aprile sono stato visto da mia moglie (…) per l’episodio di gennaio 2019 c’è
invece la registrazione (…) mi chiede se effettivamente con ACPR 1 ci sono
stati unicamente i due episodi che ho sinora ammesso, considerato anche che
nell’episodio del 29 gennaio 2019 dalla registrazione si ha l’impressione di un
comportamento mirato e che fossi ben consapevole che facendo il cavallone
potevo provare piacere sessuale, circostanza che fa pensare che vi siano state
altre situazioni in cui facendo il cavallone ho provato piacere sessuale.
Io non posso che ribadire che non ci sono
stati altri episodi. È vero che il
29.
gennaio 2019 ho chiamato ACPR 1
perché ero eccitato, ma è stata la prima volta facendo il cavallone. (…) mi
rendo conto che non è normale quello che ho fatto con ACPR 1. Mi rendo conto
che ho bisogno di aiuto per evitare che succedano ancora episodi del genere.
Sono anche disposto a riceverne.”
(AI 43).
Anche nel verbale del 9 maggio 2019, dove l’imputato racconta
spontaneamente l’episodio di agosto 2018 (v. punto seguente), interrogatorio
ove è parso maggiormente collaborante, ha confermato che i fatti di gennaio 2019
si sono svolti esattamente come aveva già dichiarato nei precedenti verbali (AI
56); inoltre si sarebbe trattata dell’unica volta in cui l’imputato si sarebbe
eccitato mentre giocava in questo modo con la figlia. Così ACPR 1:
"
(…) Nel gennaio 2019 è stata l’unica volta che ero eccitato
mentre facevo il gioco del cavallone. Con lei facevo spesso il gioco del
cavallone, ma senza eccitarmi. (…) a gennaio mi ero eccitato guardando dei film
pornografici con atti sessuali tra adulti. (…) il gioco del cavallone in bagno
non l’abbiamo mai fatto.”
(AI 56).
Il perito, nel suo referto finale del 27 maggio 2019, ha
confermato l’atteggiamento dell’imputato, seppur meno presente negli ultimi
colloqui, e le incongruenze di cui già si è detto per questo episodio (AI 64).
A verbale finale 23 ottobre 2019, in merito a questo episodio, ACPR
1, dopo essere stato confrontato con le sue precedenti dichiarazioni e con la
registrazione audio agli atti, le ha confermate, dichiarando di non avere
particolari osservazioni (AI 114).
Al dibattimento, l’imputato ha ribadito che in quel periodo,
essendo stato a casa in infortunio, aveva consumato diverso materiale
pornografico legale, e di non aver pensato a nulla in particolare, giocando con
la figlia al “cavallone”, agendo come fatto, semplicemente perché la bambina
“era lì”:
"
(…) è una cosa del tutto normale, per una persona che ha degli
stimoli sessuali, che non ha rapporti con la moglie e che non va con delle
prostitute, fare capo alla pornografia. Perché inserire in questo contesto la
bambina?
Niente… era lì. Non ci ho riflettuto e lei era lì.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
Con il che anche questo episodio può dirsi accertato così come
descritto nell’atto d’accusa: ACPR 1, che si trovava a casa solo con la figlia,
mentre questa giocava, eccitato sessualmente dai video pornografici consumati
in quel periodo, ha chiamato ACPR 1 proponendole di giocare al “cavallone” allo
scopo di approfittare della posizione del gioco per provare piacere sessuale.
La bambina si è posizionata a cavalcioni sul padre, e i due hanno iniziato a
muoversi mimando, appunto, una cavalcata, sfregando la bambina sul pene del
padre. In merito a dove l’imputato abbia raggiunto l’orgasmo, questi non ha mai
fornito una chiara risposta, ma sempre le due alternative (o con ACPR 1, o in
bagno), dicendo di non ricordare. Si presume che il PP, in dubio pro reo, abbia
quindi optato per proporre la versione oggettivamente meno grave
dell’eiaculazione avvenuta in un secondo momento in bagno, da solo. Questa è
l’ipotesi indicata nel rinvio a giudizio, qui accertata.
4.1.1.4
Agosto 2018 (pt.
1.2/2.2 AA)
Trattasi del secondo episodio in ordine cronologico avvenuto nel
corso di un bagnetto tra padre e figlia, durante il quale egli si sarebbe fatto
masturbare, eccitandosi al punto da eiaculare. Il fatto è stato raccontato spontaneamente
dall’imputato solo nel corso del mese di maggio 2019.
Si segnala in primo luogo che, ad inizio inchiesta, la moglie,
sentita il 19 febbraio 2019 in Polizia, ha raccontato di un episodio in cui la
figlia di __________ anni allungò le mani verso i genitali di un amico di
famiglia, avvenuto proprio nel corso del mese di agosto 2018:
"
(…) è stato in agosto 2018, ho un’amica (…) __________, in comune
abbiamo un’amica che sta in __________, __________. __________, con il marito __________
e la figlia di __________ anni, sono venuti in Ticino e sono stati ospiti da __________
in quanto io a casa mia non posso portare nessuno perché mio marito non vuole
malgrado la nostra casa sia di __________ piani con __________ locali.
Il giorno del compleanno del figlio di __________,
__________, che compiva __________ anni, ci siamo organizzati per fare un
pranzo tutti assieme, mio marito escluso. A __________, dove abita __________,
avevamo organizzato tutto in giardino. Ad un certo punto, __________ era
all’interno della casa seduto in poltrona, ACPR 1 si trovava sul divano e da lì
si è spostata andando a sedersi in braccio a __________ per poi toccargli le
parti intime al di sopra dei pantaloni appoggiando il palmo nella zona del
pene. __________ reagiva prendendo in braccio ACPR 1 e mettendola a terra
rimproverandole che quelle cose non si dovevano fare. Di risposta, ACPR 1,
rideva per poi avvicinarsi ancora a __________ e toccargli ancora il pene sopra
ai pantaloni. Quel giorno lì io non sapevo di nulla, la mia amica mi ha
informata il giorno dopo. (…)”
(allegato 9 ad AI 4).
L’imputato, confrontato con il fatto che la figlia avrebbe
allungato le mani sui genitali di un altro uomo adulto, ha dichiarato,
interrogato il giorno del suo arresto 12 marzo 2019, di non essere stato
presente e di non averne mai saputo nulla (allegato 1 ad AI 4), dimostrando,
ancora una volta, di non aver affatto compreso il danno provocato alla bambina.
Ma tant’è.
Dopo svariati interrogatori, sentito dal PP il 9 maggio 2019, IM 1
ha quindi spontaneamente raccontato il seguente episodio, situatosi sempre ad
agosto 2018:
"
(…) Ho chiesto di poter parlare con il PP per fare delle
precisazioni su quanto ho dichiarato nei precedenti verbali. (…) non ho detto
tutta la verità. Negli scorsi giorni ho avuto modo di pensare. Sto male e mi
vergogno per quello che ho fatto, e non me ne do pace. Ho scritto una lettera
con la quale mi scuso per non aver detto subito come sono andate le cose. (…)
Voglio dire che nell’ultimo verbale ho riferito che ACPR 1 nell’episodio di
aprile nel bagno mi aveva toccato il pene, facendo un movimento masturbatorio.
In realtà, ACPR 1 mi ha toccato il pene masturbandomi nel mese di agosto 2018,
quando erano tornati dal __________. Ricordo che in quel periodo era ospite a
casa nostra __________, __________.
(…) ACPR 1 stava facendo il bagno o forse è
entrata nel bagno quando io ero già dentro, non ricordo chi sia entrato prima.
Mentre stavamo facendo il bagno io avevo iniziato a toccarmi il pene,
inizialmente per lavarmi e poi per eccitarmi, fino a masturbarmi. ACPR 1 era
con me nella vasca, mi ha visto e spontaneamente è venuta e mi ha toccato il
pene. Io l’ho lasciata fare. Non abbiamo parlato. (…) quando dico che ACPR 1 mi
ha toccato il pene, intendo che faceva un movimento masturbatorio.
Quando mi sono accorto che stavo per venire
sono saltato fuori dalla vasca. Mentre uscivo dalla vasca sono venuto nella mia
mano, che nel frattempo avevo messo sopra il pene, e sono poi andato a
sgocciolare nel gabinetto.
ADR che ACPR 1 non si è accorta di nulla e
non mi ha detto niente.
ADR da quando ho iniziato a masturbarmi io
a quando ho eiaculato saranno passati 2 minuti. È stato veloce. Non so
precisare per quanto tempo mi abbia masturbato ACPR 1, direi 20 o 30 secondi,
fino a quando sono saltato fuori dal bagno.
Ricordo di essermi poi asciugato in bagno e
di essere andato nudo nella mia camera per vestirmi, passando davanti alla
camera dove c’era mio cognato. A livello temporale colloco questo episodio alle
prime settimane di agosto, perché c’era ancora mio cognato da noi, che è rientrato
in __________ verso metà agosto. Mia moglie e i miei figli erano invece
rientrati __________ a fine luglio. (…) dopo agosto 2018 ho continuato a fare
il bagno con ACPR 1, ma non è più successo nulla. Nell’episodio di agosto mi
ero reso conto di aver sbagliato e che non avrei dovuto farlo.
Il verbalizzante mi chiede se non
pensavo che potesse succedere nuovamente quanto successo in agosto facendo
ancora il bagno con ACPR 1
Rispondo di no. Sapevo che avevo sbagliato
e non avrei più permesso a ACPR 1 di toccarmi il pene.
Il verbalizzante mi dice che, però, si è
poi arrivati all’episodio del 29 gennaio 2019, quando ho fatto il gioco del
cavallone con ACPR 1, per il mio piacere sessuale. Il verbalizzante mi chiede
se sono quindi sicuro che non sia successo altro con ACPR 1 rispettivamente se
non mi sono eccitato altre volte.
Rispondo che sono sicurissimo. Non mi sono
più eccitato quando ACPR 1 era nel bagno con me. (…) Nel bagno (…) non ho mai
fatto il gioco del cavallone con ACPR 1”
(AI 56).
Al perito psichiatrico, l’imputato avrebbe ammesso un dettaglio in
più, ovvero di aver personalmente “insegnato” alla bambina il movimento da fare
per masturbarlo. Così l’esperto nel suo referto 27 maggio 2019:
"
(…) Al terzo colloquio ammette che in questo primo episodio
sarebbe stato masturbato dalla figlia, alla quale avrebbe insegnato il
movimento da fare. Afferma di non aver ammesso ciò dall’inizio “per vergogna”.
Lui avrebbe quindi insegnato alla figlia il movimento e l’avrebbe lasciata
fare. Ammette che questo evento sarebbe stato unico, negando altri episodi
analoghi. Riferisce poi che non ricorda ma non può escludere che ci siano stati
altri episodi analoghi. Aggiunge di aver fermato la figlia per non raggiungere
l’orgasmo. Non esclude poi che la bambina gli abbia lavato il pene, ma senza
erezione, “forse in tutto due volte”.
(AI 64).
a verbale finale
23.
ottobre 2019, il PP PP 1 ha elencato tutte le precedenti dichiarazioni
dell’imputato in merito a questo episodio, permettendogli nuovamente di
prendere posizione. ACPR 1 ha ammesso questo episodio, volendo però precisare e
ridurre la durata del tempo in cui la figlia avrebbe toccato il suo pene, a
soli 5 secondi:
"
(…) Confermo queste dichiarazioni. Voglio però precisare che ACPR
1.
mi ha toccato il pene per circa 5 secondi, non di più, poi le ho tolto la
mano e ho continuato a masturbarmi da solo fino a raggiungere l’orgasmo. Poco
prima di raggiungere l’orgasmo sono uscito dalla vasca.
Il PP mi contesta che le dichiarazioni
su questo episodio, nel verbale del 9 maggio 2019, le ho fatte spontaneamente.
Tutto quanto verbalizzato in quell’occasione è frutto delle mie dichiarazioni.
Il PP non comprende perché oggi modifico le mie dichiarazioni dicendo che ACPR
1.
mi ha toccato il pene per cinque secondi e che poi ho ricominciato a
masturbarmi da solo.
Ribadisco che mi ha toccato il pene solo
per cinque secondi.”
(AI 114).
Al dibattimento il Presidente ha cercato di fare chiarezza in
merito al fatto che la bambina l’avrebbe masturbato, senza che egli le avesse mostrato
come fare, continuando l’imputato a mantenere la propria posizione:
"
(…) Cronologicamente, ACPR 1 era stata fino a quel momento
oggetto di una sola sua attenzione, la più soft tra le tutte, ovvero
l’occasione del bagno dove __________ si è accorta che lei aveva un’erezione.
In questo caso, lei era in bagno, toccandosi per lavarsi si è eccitato, ha
quindi iniziato a masturbarsi. La bambina dov’era?
In faccia a me, seduta sul lato opposto
della vasca.
E la bambina di __________ anni, che
vede il papà fare quel movimento, inizia a praticarglielo di suo?
Non è vero. Mi ricordo che ha toccato il
pene.
Lei ha detto che ACPR 1 l’ha masturbata.
È vero. Lei me l’ha toccato ma poi ho
continuato io. (…)”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
Altre dichiarazioni non ce ne sono. L’atto d’accusa non riporta i
dettagli dell’evento, con riferimento a quelli contraddittori riferiti
dall’imputato, ovvero la durata del contatto fisico con la figlia. Non serve
dunque soffermarsi oltre in merito a detta circostanza, non essendo indicato
nel rinvio a giudizio. Quanto riportato nell’atto d’accusa collima con le
dichiarazioni dell’imputato, e può dirsi così accertato: durante un bagno tra
padre e figlia, lui ha iniziato a masturbarsi davanti alla bambina, le ha poi
mostrato come fare, e lei ha proseguito per un determinato momento, finché
l’uomo ha ripreso in mano il proprio pene, ha continuato a toccarsi uscendo
dalla vasca per poi eiaculare “strada facendo”, facendo schermo allo sperma con
la mano, per infine sgocciolare nel gabinetto. Aggiungasi che, poco tempo dopo,
in occasione di un raduno tra amici, la bambina ha ripetutamente toccato il
pene ad un adulto.
4.1.2
IN DIRITTO E
CONVINCIMENTO DELLA CORTE
a) Ai sensi dell’art. 191 CP,
che reprime gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a
resistere, chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge
carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto
sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è
punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
Come atti sessuali sono definiti gli atti compiuti sul corpo umano
atti ad eccitare o a soddisfare l’istinto sessuale di almeno uno dei
partecipanti. L’atto in questione deve possedere oggettivamente un
indiscutibile carattere sessuale e deve comportare una certa gravità (cfr. B.
Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 189,
n. 3-4; B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième
édition, art. 187, n. 7-8). L’accarezzamento insistente del sesso, del sedere o
dei seni, anche se unicamente eseguito attraverso i vestiti, è considerato un
atto sessuale. Lo stesso vale per i baci con la lingua o per i baci insistenti
sulla bocca che presentano un carattere sessuale indiscutibile (cfr. B. Corboz,
Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 187, n. 11).
Sono inoltre considerati atti sessuali il toccamento del sesso o del seno nudi
di una donna sotto i vestiti ed il fatto di infilare oggetti nella vagina (cfr.
P. Maier, Kommentar zu Art. 189 StGB, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler
Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 2. Aufl., N 48).
Una persona è incapace di discernimento ai sensi di questa norma
se, al momento dell’atto (cfr. DTF 120 IV 198 consid. 2c), non è in uno stato
che le permetta di comprenderne il senso o se non è in grado di formare in
proposito una sua volontà e di attenervisi. Sono dunque determinanti le attitudini
mentali della singola persona, la quale deve essere incapace di comprendere il
senso dell’atto sessuale e/o di determinarsi in base a questo apprezzamento
(cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition,
art. 191, n. 2). Per quanto riguarda le cause di questo stato, a titolo di
esempio il Tribunale federale cita una grave intossicazione da alcool, gli
effetti di una droga o “une grave atteinte à la santé psychique” (cfr. DTF 119
IV 232 consid. 3a; B. Corboz, Les infractions en droit suisse,
Volume I, troisième édition, art. 191, n. 3).
Una persona è invece inetta a resistere se si trova in uno stato
che le impedisce concretamente di opporsi agli intenti dell’autore (cfr. B.
Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 191,
n. 4). L’incapacità della vittima deve essere totale: „Erforderlich ist stets,
dass die Widerstandsunfähigkeit gänzlich aufgehoben und nicht nur in
irgendeinem Grade beeinträchtigt oder eingeschränkt ist“ (cfr. B. Corboz, Les
infractions en droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 191, n. 6; P.
Maier, Kommentar zu Art. 191 StGB, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler
Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 2. Aufl., N 6), e può essere
durevole o momentanea (cfr. P. Maier, Kommentar zu Art. 191 StGB, in:
Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392
StGB, 2. Aufl., N 6).
L’incapacità può avere origini fisiche o psichiche. È, ad esempio,
di origine fisica se la persona è legata (cfr. DTF 119 IV 232 consid. 3a; P. Maier, Kommentar zu Art. 191 StGB, in: Niggli/Wiprächtiger
(Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB, 2. Aufl.,
N 5) o se essa si trova in una posizione particolare come ad esempio sulla
sedia del ginecologo oppure del dentista (cfr. P. Maier, Kommentar zu Art. 191
StGB, in: Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art.
111.
– 392 StGB, 2. Aufl., N 6; B. Corboz, Les infractions en
droit suisse, Volume I, troisième édition, art. 191, n. 6).
Nella sua sentenza del 2 settembre 1977, il
Tribunale federale ha deciso che: “Eine Frau kann zum Widerstand unfähig sein,
wenn sie auf dem Untersuchungsstuhl liegt, keinen Einblick in die Handlungen
des Arztes nehmen kann und überraschenderweise durch diesen geschlechtlich
missbraucht wird.“ (cfr. DTF 103 IV 166). In quest’ultimo caso le
pazienti erano state giudicate inette a resistere poiché, sdraiate sulla sedia
del ginecologo, a causa della loro posizione particolare (bacino più in alto
rispetto alla testa) non erano in grado di vedere le azioni del medico (cfr.
DTF 103 IV 166; 133 IV 49; P. Maier, Kommentar zu Art. 191 StGB, in:
Niggli/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392
StGB, 2. Aufl., N 7)
Il reato è intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente, basta
quindi che l’autore abbia accettato l’eventualità di sfruttare la situazione in
cui si trovava la vittima (cfr. B. Corboz, Les infractions en droit suisse,
Volume I, troisième édition, art. 191, n. 14-15).
b) Giusta l’art. 187 cifra 1 CP
si rende autore colpevole di atti sessuali con fanciulli chiunque compie un
atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad
un atto sessuale o la coinvolge in un atto sessuale.
Questa norma si prefigge di preservare da turbamenti lo sviluppo
sessuale dei fanciulli (STF 6B_215/2013 del 27 gennaio 2014 consid. 2.5.1
segg.) che sono protetti in ragione della loro giovane età, di modo che non è
rilevante che abbiano o meno acconsentito all’atto. Trattandosi di un reato che
si realizza già solo per la messa in pericolo astratta, esso non esige che la
vittima sia stata effettivamente posta in tale stato o sia stata perturbata nel
proprio sviluppo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3a
ed., Berna 2010, pag. 785 n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 10a
ed., Zurigo 2013, § 58, pag. 488; Guido Jenny, Kommentar zum schweizerischen
Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, pag. 24, n. 6 ad art. 187 CP).
Per atto di natura sessuale s’intende ogni attività corporea su di
sé o su terzi volta all’eccitazione o al godimento sessuale di almeno uno dei
partecipanti (Bernard Corboz, op. cit., p. 785 n. 6 ad art. 187 CP, Donatsch,
op. cit., § 58, pag. 490).
Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere preliminarmente gli
atti privi di sembianza sessuale - e, pertanto, non riconducibili all’art. 187
CP - da quelli che, per un osservatore neutro, sarebbero di chiara connotazione
sessuale e che, quindi, adempiono sempre i presupposti oggettivi del predetto
reato, indipendentemente dal movente dell’autore oppure dal significato che
questi o la vittima attribuiscono loro (STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011;
6B_7/2011 del 15 febbraio 2011 consid. 1.2; 6B_777/2009 del 25 marzo 2010
consid. 4.3.; 6S.355/2006 del 7 dicembre 2006 consid. 3.1 non pubblicato in DTF
133.
IV 31).
Nei casi dubbi, cioè in quei casi che esteriormente non appaiono
né neutri né di chiara natura sessuale, bisogna tener conto dell’insieme delle
circostanze, segnatamente dell’età della vittima o della differenza d’età tra
le persone coinvolte, della durata dell’atto e della sua intensità, come pure
del luogo scelto dall’autore (DTF 131 IV 64 consid. 11.2; 125 IV 58 consid. 3b;
STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011 consid. 1.1; 6B_918/2010 del 14 marzo 2011
consid. 2.1; 6S.117/2006 del 9 giugno 2006 consid. 2.1). Per la dottrina, in
questi casi occorre esaminare, come avveniva nel previgente diritto (DTF 105 IV
38, 104 IV 260, 103 IV 169), fra l’altro se l’intenzione dell’autore è di soddisfare
il proprio istinto sessuale o quello altrui (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art. 187 n. 5;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7. ed., Berna 2010, § 7
n. 12).
Nei casi in cui l’atto coinvolge un fanciullo, l’esame va fatto
tenendo presente che, secondo costante giurisprudenza, la nozione di atto di
natura sessuale dev’essere interpretata in modo ampio e che, nella pratica dei
tribunali cantonali supportata dal TF e dalla dottrina, si nota una tendenza
all’ammissione dell’esistenza di un atto sessuale ai danni di un fanciullo
anche in caso di toccamenti soltanto furtivi sopra i vestiti che
provocherebbero, per l’adulto, l’applicazione dell’art. 198 cpv. 2 CP (DTF 137
IV 263 consid. 3.1 e JdT 2012 IV pag. 230, STF 6B_103/2011 del 6 giugno 2011
consid. 1.1; STF 6B_918/2010 del 14 marzo 2011 consid. 2.1; STF 6B_702/2009
dell’8 gennaio 2010 consid. 5.4; Bernard Corboz, op cit., ad art. 187 CP, n. 7;
Jenny, op. cit., Band 4, ad art. 187 n. 12 e 21 e n. 10, ad art 198; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2a ed., Zurigo 2013, ad art.
187.
n. 6; Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. ed., Basilea 2013,
ad art. 187 n. 11; Meng/Schwaibold, Basler Kommentar, n. 17, ad art. 198).
A dipendenza dell’età della vittima e/o della differenza d’età fra
vittima e autore, dunque, il presupposto oggettivo dell’atto di natura sessuale
va ammesso già per atti relativamente banali: vanno, per esempio, considerati
atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP, non soltanto dei toccamenti furtivi
delle parti sessuali, ma anche toccamenti meno intrusivi, quali, ad esempio,
toccamenti nella zona del petto o del ventre o delle gambe.
La natura sessuale di un atto deve, in ogni caso, essere ammessa
se l’atto in questione è tale da perturbare il bambino (STF 6B_103/2011 del 6
giugno 2011 consid. 1.1), ritenuto che, come visto sopra, un tale perturbamento
non è, comunque, condizione di applicazione dell’art. 187 CP.
Dal profilo soggettivo, il reato di cui all’art. 187 CP deve
essere commesso con dolo, quanto meno eventuale. L’intenzione deve portare sia
sul carattere sessuale dell’atto sia sul fatto che la vittima è minore di anni
sedici (Corboz, op cit., n. 27 segg.; Maier op cit., ad art. 187 n. 21).
c) La descrizione degli atti
sessuali proposta nell’atto d’accusa ricalca sostanzialmente la versione
dell’imputato, che può essere dunque considerato, per queste ipotesi di reato,
reo confesso. Trattasi palesemente di atti sessuali su di una bambina di __________
anni, che non ha compreso la connotazione degli stessi. Per la Corte restano
comunque parecchi dubbi che si sia trattato soltanto di questi tre episodi,
perché crederlo significherebbe attribuire alla bambina dei comportamenti
completamente precoci per la sua età.
La prima volta IM 1 è stato sorpreso dalla moglie mentre era nel
bagno con la bambina a cavalcioni sulla sua pancia ed il pene eretto. La
seconda volta l’avrebbe invece completamente masturbato fino a quasi fargli
raggiungere l’eiaculazione, che ha poi raggiunto spostandosi per evitare che la
bambina vedesse. Mentre la terza volta, già eccitato e con la chiara intenzione
di soddisfare il proprio piacere sessuale, l’avrebbe chiamata a fare il gioco
del cavallone, gioco che la bambina sapeva benissimo che sarebbe avvenuto. A
ciò aggiungiamo come è poco verosimile che una bambina con così poche
esperienze sessuali possa muovere le anche a contatto con un compagno
dell’asilo, come fanno gli adulti, rispettivamente toccare il pene di un adulto
durante una festa di compleanno. Ma tant’è. La bambina non era in grado di
intendere e di volere al momento dei fatti, non si è quindi accorta di nulla e
non ha potuto raccontare di altri eventuali abusi, perché, in fondo, questi atti
lei, sul momento, non li ha vissuti come tali.
Ciò considerato, la Corte ha ritenuto le imputazioni sopra ricostruite
in fatto ed in diritto - peraltro non contestate dalla difesa - pacificamente
realizzate in tutti gli elementi costituitivi dei reati, confermando quindi
anche il concorso, trattandosi di due beni giuridici distinti.
4.2
VIE DI FATTO E VIOLAZIONE
DEL DOVERE DI ASSISTENZA ED EDUCAZIONE
Oltre ai comportamenti sopra ripercorsi, a IM 1 è imputato di aver
agito in maniera violenta verso i figli, commettendo nei loro confronti
ripetute vie di fatto, e, così facendo, violando il suo dovere di assistenza ed
educazione. Queste imputazioni sono parzialmente contestate. Di seguito le
dichiarazioni e tutti gli elementi agli atti.
4.2.1
IN FATTO
a) In generale
Moglie e marito concordano col dire che a partire dal 2017
l’imputato ha iniziato ad alzare le mani con i propri figli, aumentando la
frequenza e l’intensità di questi momenti di violenza a partire da fine 2019,
fino al suo arresto. Ciò su cui non c’è accordo, è sulle modalità dei colpi
dati, come pure sull’intensità degli stessi.
La moglie __________, sentita la prima volta in Polizia il 19
febbraio 2019, ha così descritto la loro situazione famigliare, come pure il
carattere ed il rapporto suo e del marito con i tre figli:
"
(…) I nostri figli stanno bene. Ci sono un po’ di problemi nella
gestione di ACPR 3, il medio. ACPR 1 è la più piccola ed è seguita un po’ da
tutti, ACPR 2 è grande ed è già autonomo mentre ACPR 3 non è né grande né
piccolo e si trova un po’ in una posizione di mezzo dove ogni tanto da lui si
pretende troppo e altre volte vorrebbe lui avere più libertà malgrado sia
ancora piccolo.
Il 24 giugno del 2018 io dovevo andare in __________ a trovare la
mia famiglia e volevo chiaramente portare con me anche i bimbi, IM 1 ha cercato
in ogni modo di impedirmelo. Fino a due giorni prima di partire io non sapevo
se loro sarebbero venuti con me o no. Alla fine ci sono venuti ma ricordo
perfettamente di IM 1 che chiamava i nostri figli davanti a me e dir loro “dite
alla mamma che voi non volete andare con lei, cosa vi ha dato la mamma per
convincervi ad andare con lei?”
A livello di sviluppo i nostri figli stanno bene ma hanno un paio
di problemi. ACPR 2 soffre di __________, è molto aggressivo nei cambiamenti
che non sa come affrontare e utilizza parolacce molto pesanti quando ha le sue
crisi. Se arriva a casa a mezzogiorno e gli chiedo come va, se non mi risponde
è meglio se non glielo chiedo una seconda volta se no scatta di rabbia e
comincia a lanciare oggetti. In sostanza tutti e tre i miei figli sono molto
vivaci, ma preciso che non è stata diagnosticata alcuna patologia simile
all’iperattività.
Tra ACPR 2 e ACPR 1 va tutto molto bene, ACPR 2 aveva sempre
desiderato una sorellina, ma tra ACPR 2 e ACPR 3 vi è molta gelosia.
Tutti e tre sono seguiti da due educatori della SAE – servizio di
sostegno e accompagnamento educativo di __________ (…) loro mi aiutano a
gestire i bambini partendo dal fatto che le crisi di ACPR 2 vanno ad influire
sulla gestione anche di ACPR 1 e ACPR 3.”
(allegato 9 ad AI 4).
Questa situazione è totalmente confermata dal rapporto 22 marzo
2019.
prodotto dal SAE all’attenzione della Polizia, descrivente ancor
più nel dettaglio i problemi caratteriali dei bambini e le difficoltà
riscontrate dalla madre nel gestirli, soprattutto non ricevendo sostegno da
parte del marito il quale, a detta degli educatori, si mostrava anzi
oppositivo, creando ancora più caos (AI 25).
Interrogato dalla Polizia il giorno del suo arresto, l’imputato
ha descritto il clima in casa come abbastanza manesco. In particolare, i
bambini si picchierebbero tra loro, tanto da richiedere a volte il suo
intervento per scongiurare che si facciano seriamente male:
"
(…) ACPR 2, da quando è nato ACPR 3 è cambiato molto, ha perso un
sacco di attenzioni e ora ha problemi comportamentali e caratteriali, gli
capita facilmente di perdere le staffe per nulla. ACPR 2 e ACPR 3 picchiano
spesso ACPR 1 e lo fanno in maniera veramente spropositata tanto che io devo
proprio intervenire per paura che possano farle davvero male. La picchiano
sulla schiena. Nei confronti di ACPR 1 è molto più ACPR 3 ad essere dispettoso
e manesco. (…) i nostri figli sono tutt’altro che facili e necessitano
costantemente di essere seguiti.”
(allegato 1 ad AI 4).
Ad esplicita domanda a sapere se in passato avesse mai commesso
vie di fatto nei confronti dei figli, egli ha inizialmente ammesso solo qualche
sculacciata, ribadendo che il suo intervento era dovuto perché i bambini si
picchiavano tra loro:
"
(…) Una qualche sculacciata perché si picchiavano tra loro, una
tirata d’orecchie. Come già detto, quando litigano si picchiano veramente
tanto. Ho sempre utilizzato le mani. (…) Confermo quanto dichiarato da mia
moglie, ho già usato anche un mestolo da cucina e una ciabatta con tutti e tre
i figli ma più spesso con i due maschi, ACPR 2 e ACPR 3. ACPR 1 mi è capitato
pochissime volte di picchiarla, lei è tanto piccola. Comunque posso dire di non
averlo mai fatto con forza e con l’intento di fare del male. Non ho nemmeno mai
messo le mani addosso a mia moglie. (…)”
(allegato 1 ad AI 4).
Giunto il PP PP 1, l’imputato è stato interrogato più nel
dettaglio circa le modalità con cui picchiava i propri figli, ribadendo essersi
sempre trattato di colpi sul sedere, anche se a volte con l’utilizzo di
oggetti:
"
(…) Il verbalizzante mi chiede con che forza e violenza
colpisca io i miei figli.
Si tratta di pacche sul sedere. A volte piangevano per il colpo e
per la sgridata. Erano colpo che non erano dati per fare male ma per redarguirli.
Il mestolo che ho utilizzato era quello che trovavo sul pianale della cucina.
La ciabatta utilizzata era quella che indossavo. Al 99 per cento io mi limitavo
a sgridarli a voce. Altre volte capitava invece che la sgridata non bastava e
allora passavo alle mani. La cosa succedeva di più con i due maschi. Con ACPR 1
capitava molto di rado di sculacciarla, lei non l’ho mai colpita col mestolo o
con la ciabatta, anche perché lei è una bambina di ____ anni.
ADR che non ho mai utilizzato una cintura per picchiare i bambini”
(allegato 1 ad AI 4).
__________ ha poi prodotto altre registrazioni audio dei
momenti in cui il marito era a casa con i figli, nelle quali lo si sente urlare
in maniera spropositata contro gli stessi (chiavetta ad AI 22). A verbale di
confronto 17 aprile 2019, la donna ha meglio descritto il clima di tensione che
si respirava a casa loro:
"
(…) ADR che urla e strilli come quelli che si sentono nelle
registrazioni sono diventati regolari da quando siamo tornati dal __________;
da settembre 2018 la situazione è diventata ancora peggio. Ricordo che una sera
di settembre 2018 ACPR 3 mi ha detto di dire al papà di smetterla di
picchiarlo, che stava male. Io in quel momento ho capito che dovevo intervenire
e ho iniziato a farlo nel senso che ho cercato di proteggere i miei figli
cercando di portarli via quando il papà dava in escandescenza o li portavo in
un’altra stanza.”
(AI 28).
Situazione confermata dall’imputato, il quale ha rimarcato
anche il comportamento passivo della moglie, a giustificazione del suo umore
frustrato di quei mesi:
"
(…) Voglio dire che praticamente negli ultimi 6 mesi circa la
situazione in casa è peggiorata molto. Non so spiegarmi il perché. Io ero
frustrato perché in casa mi son trovato di fronte un muro con __________. Le
chiedevo spiegazioni e cercavo di parlarle e lei non mi diceva niente. Non
c’era dialogo con lei. Io in settimana ero via. Quando tornavo per il weekend,
lei usciva per lavoro. (…) nell’ultimo periodo prima dell’arresto capitava
effettivamente spesso che io perdessi le staffe come si sente nelle
registrazioni. Con ultimo periodo intendo da prima di Natale fino
all’infortunio del 22 gennaio 2019. (…) io cercavo l’aiuto e il sostegno di __________,
ma non lo ricevevo.”
(AI 28).
__________ ha indicato poi che il marito colpiva i figli su tutto
il corpo:
"
L’interrogante mi domanda su quali parti del corpo IM 1
picchia i figli, rilevato che avevo dichiarato che li picchia con scappellotti,
con la ciabatta e con il mestolo da cucina.
Rispondo che li colpisce su tutte le parti del corpo, anche in
testa. Dove colpisce, colpisce.”
(AI 28).
Affermazioni, queste, chiaramente contestate dall’imputato,
il quale ha ammesso fare uso di ciabatta e mestolo da cucina, ma unicamente per
colpirli sulle natiche:
"
(…) io lo contesto. È vero che ho usato la ciabatta o anche il
mestolo da cucina in legno, ma ho sempre solo colpito sul sedere i miei figli.
In testa non li ho mai colpiti, non ho neanche mai tirato scappellotti, ho però
tirato loro le orecchie. (…) Confermo anche che è capitato spesso che
sculacciassi o colpissi come indicato i miei figli.
ADR che non so dire con che frequenza colpissi i miei figli.
La maggior parte delle volte li sgridavo e basta. Direi una volta su dieci,
quando non bastava che li sgridassi, li colpivo.”
(AI 28).
A questo punto del verbale, __________ ha tenuto precisare che le
occasioni in cui il marito avrebbe alzato le mani sarebbero state molte di più
di quante da lui dichiarate:
"
(…) capitava molto più spesso di quanto dice lui. Soprattutto nei
confronti di ACPR 3, quando tornava a casa nel 2018, capitava almeno una volta
nel week end. Nel 2019, che era a casa più spesso, capitava molto di più. (…)
dava colpi su tutte le parti del corpo. Ho visto che tirava anche sberle sul
volto. Comunque non così violente da lasciare segni. (…)”
(AI 28).
IM 1, anche a fronte di queste dichiarazioni ha mantenuto la sua
posizione, ribadendo di non averli mai colpiti sul volto, ma solo sulle
natiche. Ha poi ammesso di averli colpiti ripetutamente, ma, quando capitava,
lo faceva senza esagerare (2/3 volte e con meno forza). Poteva invece capitare
che desse un singolo colpo, forte:
"
(…) ribadisco di non averli mai colpiti sul volto, ma solo sulle
natiche/sul sedere. Poteva effettivamente capitare che dessi due o tre colpi di
fila. Se era con la ciabatta era un colpo solo, perché ti rendi conto che fai
male. Solo con le mani ho dato più colpi. A volte i colpi erano anche violenti
nel senso che davo un colpo forte, più di una pacca. A volte mi limitavo solo a
dei colpi poco violenti.
ADR che anche col mestolo mi capitava di dare più colpi. Al
massimo un paio di colpi, di sicuro non dieci e trenta. Quando li picchiavo non
stavo lì dieci minuti a picchiare.
Sul motivo per cui ho utilizzato il mestolo e la ciabatta era
solamente perché avevo a portata di mano.”
(AI 28).
Dichiarazione, quest’ultima, contestata dalla moglie, la quale ha
riferito di averlo visto andare appositamente a munirsi del mestolo per
picchiare i figli:
"
(…) con riferimento alle ciabatte o le aveva ai piedi o le
prendeva all’entrata. Con riferimento al mestolo posso invece dire che andava
in cucina a prendere il mestolo dal cassetto e poi andava verso i bambini.”
(AI 28).
Fatto infine ammesso anche dall’imputato:
"
(…) Confermo che è capitato che andassi in cucina a prendere il
mestolo o che, sentendo i bambini litigare, partissi dalla cucina con il
mestolo in mano.”
(AI 28).
A domanda alla __________ di situare temporalmente a partire da
quando il marito avrebbe cominciato a picchiare i figli, la donna ha indicato
l’anno 2017, descrivendo un crescendo di violenza e di frequenza degli episodi.
L’imputato ha confermato queste dichiarazioni:
"
(…) Confermo che effettivamente a partire dal 2017 ho iniziato a
essere più manesco con i miei figli e a colpirli o picchiarli più spesso, ma
nelle modalità che ho indicato io.”
(AI 28).
L’interrogante ha quindi sottoposto all’imputato un estratto del
rapporto del Servizio di sostegno e d’accompagnamento educativo, che seguiva la
moglie ed i bambini, permettendogli di prendere posizione:
"
(…) L’interrogante mi legge uno stralcio del resoconto del SAE
del 22 maggio 2019:
“Sempre a gennaio di quest’anno ACPR 3, come aveva fatto lo scorso
anno ACPR 2, ha iniziato a partecipare al __________ organizzato dal nostro
servizio. In una di queste attività il bambino ha raccontato all’operatrice di
riferimento di essere triste perché a casa viene picchiato dal papà, delle
volte anche con un bastone.”
Prendo atto. Mi rendo conto di aver esagerato per come ho
picchiato i miei figli, in particolare ACPR 3”
(AI 28).
Il perito, nel rapporto intermedio 17 aprile 2019, ha -
anche per questa fattispecie - evidenziato l’ambivalenza dell’imputato, il
quale, se da un lato ammette i fatti, dall’altro tende a minimizzarli non
assumendosi pienamente la responsabilità di quanto successo (AI 27).
Confrontato con questo dettaglio in interrogatorio 2 maggio 2019, ACPR 1 ha
affermato di non essersi “forse” spiegato bene:
"
(…) Prendo atto di quanto scrive il perito. Forse non mi sono
spiegato bene con lui. Mi riferivo al fatto che forse io non so spiegarmi bene
quando devo raccontare quello che ho fatto. (…) Penso (…) di avere bisogno di
aiuto per imparare a gestire i miei figli in modo diverso di come ho fatto
finora. Mi rendo conto di avere sbagliato quando li picchiavo.”
(AI 43).
Nel referto peritale del dr. __________ del 27 maggio 2019,
l’imputato si è espresso anche in merito alle vie di fatto messe in atto nei
confronti dei figli, parendo, dinanzi allo psichiatra, non contestarne la
portata. Così a pag. 13 della perizia:
"
(…) Dagli atti risulta anche un’accusa per “vie di fatto” con i
figli che avrebbe picchiato con mani, mestolo da cucina, ciabatte e, in
particolare a detta del figlio ACPR 3, anche con un bastone di legno di quelli
usati per il camino. Questi fatti vengono confermati anche durante i colloqui
peritali con l’imputato che ammette di aver abusato della violenza fisica
soprattutto nell’ultimo anno. Dagli atti risulta che l’imputato ha riportato
che specialmente ACPR 3 sarebbe aggressivo nei confronti della sorellina, che i
suoi figli sono “tutt’altro che facili e necessitano di essere continuamente seguiti”.
Dagli atti effettivamente risulta anche che il figlio ACPR 2 soffre di __________
e di scatti di rabbia (lancerebbe anche oggetti) e che, per la difficile
gestione della conflittualità tra i tre bambini, essi sono seguiti da due
educatori della SAE (servizio di sostegno e accompagnamento educativo). Anche
ai colloqui l’imputato definisce i suoi figli come “bambini difficili che
litigano spesso”. Durante l’interrogatorio del 17 aprile ammette di rendersi
conto di aver esagerato per come ha picchiato i figli, in particolare ACPR 3.
Nell’interrogatorio del 2 maggio chiede infine aiuto per gestire diversamente i
conflitti con i figli e ammette di rendersi conto di aver sbagliato quando li
picchiava.”
(AI 64).
A verbale finale, l’imputato, confrontato con le
dichiarazioni della moglie e dei figli circa le botte ricevute, con il
contenuto del rapporto del SAE, con le sue stesse dichiarazioni rese in corso
d’inchiesta e con la registrazione in atti dove lo si sentiva urlare in modo
alterato ed aggressivo verso i figli, ha mantenuto la sua posizione esposta nel
verbale di confronto, negando di averli colpiti in altre zone, se non sul
sedere:
"
(…) Confermo le mie dichiarazioni rese a verbale di confronto.
Ribadisco di aver colpito i miei bambini come ho dichiarato io e non come
riferito dalla moglie. ribadisco che li ho colpiti sempre e solo sul sedere,
mai su altre parti del corpo.
Il PP mi contesta che ACPR 3 ha dichiarato che lo colpivo
“dappertutto” e che gli avevo pure lasciato dei segni, come anche dichiarato da
mia moglie.
Ribadisco le mie dichiarazioni.”
(AI 114).
Di seguito le dichiarazioni riferite ai singoli figli.
b) ACPR
3.
Il 20 marzo 2019, sono stati interrogati i figli ACPR 2 ed ACPR 3,
tramite interrogatorio videoregistrato, effettuato dall’ispettore della Polizia
cantonale __________ (AI 15).
ACPR 3 (__________ anni), ha raccontato di essere il più
furbo dei fratelli e di “inzigare” spesso il fratello maggiore, rompendogli ad
esempio le costruzioni di Lego, per poi finire a “fare la lotta”. Ha dichiarato
che, quando si comportava male, il padre lo picchiava, a bastonate e
dappertutto:
"
(…)I: __________ (PG, Sezione RIP)
V: ACPR 3
(…) I: (…) E con il papà invece?
V: (…) se non faccio qualcosa lui si arrabbia.
I: Mmm, cosa vuol dire che si arrabbia? Cos’è che fa?
V: Mi picchia.
I: Ok. Cos’è che fa per picchiarti?
V: Mi tira anche bastonate.
I: Bastonate, con cosa?
V: Con i legni.
(…) I: Che legni?
V: Quelli per accendere il fuoco.
I: E… quando succede questo?
V: A casa.
I: Mmm, mmm. Ti ricordi l’ultima volta che è successo?
V: (fa di no col il capo)
I: Quanto tempo fa?
V: Non me lo ricordo (…)
I: Ok e cos’altro fa lui quando si arrabbia con te?
V: Mi tira anche addosso le ciabatte.
I: Mmm, mmm (…) quante volte succede che ti picchia?
V: Tantissime.
I: Tantissime, (…) Una settimana quanti giorni ha?
V: Sette.
I: Ok, in una settimana quante volte può succedere che il papà ti
picchia?
V: Tante volte.
I: E tu come ti senti quando ti picchia?
V: Male.
I: (…) quando ti ha… ti picchia tuo padre ti ha… ti ha lasciato
dei segni?
V: Sì.
I: Dove?
V: Mmm, dappertutto.
I: Dov’è che ti colpisce?
V: Sulle mani, sulle gambe, sulla schiena, da tutte le parti.
I: (…) E se ci pensi un attimino, quando può essere l’ultima volta
che è successo?
V: Prima che andava a lavorare.
I: Mmm, mmm, quando? Prima che andava a lavorare quando? (…) Che
parte della giornata era?
V: Era mattino.
I: Mattino… ok. Ci sono altre cose che… che fa il papà quando si
arrabbia?
V (fa di no con il capo) No.”
(AI 21).
A verbale di confronto 17 aprile 2019, __________ ha precisato di
aver visto dei segni, lividi, sulla schiena (e non sul sedere) di ACPR 3, a
seguito delle percosse del marito:
"
(…) Voglio però precisare che ACPR 3 a seguito delle percosse
aveva spesso dei segni. Erano degli ematomi blu sulle gambe e nella zona tra il
fianco e nella zona lombare. (…) ADR che ACPR 3 era quello sempre preso
di mira, che veniva picchiato più spesso. Su di lui ho visto ematomi sulle
gambe e sulla schiena. Ricordo che la sera prima che arrivasse l’assicuratore,
verso settembre 2018, IM 1 aveva picchiato ACPR 3 con calci sulla schiena.
Ricordo anche che ACPR 3 dopo aver ricevuto i calci, aveva vomitato in camera
sua. Praticamente ACPR 3 era stato “accompagnato” dalla sala alla sua stanza
venendo preso a calci da IM 1. Il file audio che ho consegnato alla polizia
denominato “arriva l’assicuratore” è stato fatto il giorno successivo. Anche
quel giorno IM 1 si è arrabbiato con ACPR 3 e ACPR 2., perché aveva chiesto
loro di mettere in ordine le loro cose, erano sorte le solite discussioni e lui
li ha picchiati entrambi; si sente dalla registrazione, io non ho visto come li
ha picchiati.
ADR che io avevo visto i calci che IM 1 ha dato ad ACPR 3.
Erano calci violenti, proprio pedate, tanto che dopo lui ha vomitato. Erano
diverse pedate. Lui per un po’ aveva male dappertutto sulla schiena.”
(AI 28).
L’imputato ha quindi preso posizione su queste
dichiarazioni, sminuendone, ancora una volta e di molto, la portata, escludendo
di aver mai lasciato segni ai propri figli picchiandoli:
"
(…) Non ricordo di aver preso a calci ACPR 3 e che lui in seguito
abbia vomitato. Come già dichiarato ho preso a sculacciate i miei figli. È
anche capitato che dessi un calcio ad ACPR 3, ma di certo non l’ho preso a
pedate dalla sala alla stanza come riferito da __________. Io non ho mai visto
che a seguito dei miei colpi i miei figli riportassero degli ematomi o dei
segni. (…) Confermo anche quello che dice __________ che era più spesso ACPR 3
che picchiavo.”
(AI 28)
__________, a domanda di sapere se potesse affermare con
certezza che i lividi da lei visti fossero riconducibili alle percosse da parte
del marito, e non al fatto che il bambino litigava anche col fratello,
arrivando spesso alle mani, ha risposto di non poterne essere certa, indicando
come certa solo l’occasione riferita ai calci. Ha poi descritto il modo in cui
vedeva il marito picchiare i figli:
"
(…) io posso riferire di ematomi su ACPR 3 riconducibili a
percosse di IM 1 solo a seguito dei calci avvenuti la sera prima che arrivasse
l’assicuratore. Altre volte ACPR 3 aveva ematomi, ma non so dire come se li
fosse procurati, è possibile che siano riconducibili a liti tra ACPR 2 e ACPR 3
o ad altri motivi ancora.”
(AI 28).
Ha poi apportato maggiori dettagli circa il motivo del suo
intervento, come pure l’episodio dei calci ad ACPR 3:
"
(…) quando vedevo che picchiava i bambini non intervenivo mai,
ero come bloccata, ma dopo che ACPR 3 mi aveva detto di dire al papà di
smetterla di picchiarlo, io avevo deciso che dovevo intervenire, che non potevo
più non farlo. Penso quindi che me l’abbia detto qualche giorno prima
dell’episodio in cui è stato preso a calci da IM 1, perché quella era io sono
intervenuta. Sono entrata in stanza e mi sono messa davanti a IM 1 e gli ho detto
di smetterla. Preciso che in stanza IM 1 aveva smesso di colpirlo con calci, ma
stava ancora urlando contro ACPR 3 che era seduto sul letto e singhiozzava. (…)
in genere quando colpiva i bambini erano dei colpi violenti (…) ripetutamente.”
(AI 28).
L’imputato, dopo aver sminuito la gravità dei colpi che dava ai
figli, parlando sempre di colpi che non volevano fare male, è stato così
ripreso dal PP:
"
L’interrogante mi ricorda che ACPR 3 ha dichiarato che l’avevo
picchiato con il “legno del camino”.
Preciso a questo proposito che si tratta dei legnetti che
preparo/utilizzo per accendere il camino, nonché dei piccoli rametti che
utilizzo per il medesimo scopo.”
(AI 28).
Non ha quindi negato di aver usato anche questo oggetto per
picchiare il figlio, salvo minimizzarne la gravità.
Riassumendo, di quanto indicato nell’atto d’accusa, IM 1 contesta
di aver tirato più calci (solo uno ammesso), di aver colpito ACPR 3 sulle
gambe, sulla schiena, sulle mani, al capo e al volto, di avergli lasciato dei
segni, e di averlo percosso fino a farlo vomitare nel mese di settembre 2018
con più calci alla schiena. Il resto è ammesso.
c) ACPR
2.
Il 20 marzo 2019, sono stati interrogati ACPR 2 ed ACPR 3, tramite
interrogatorio videoregistrato, effettuato dall’ispettore della Polizia
cantonale __________ (AI 15).
ACPR 2 (__________ anni, figlio maggiore), che
all’interrogante è parso a tratti nervoso, ha raccontato di litigare spesso col
fratello e di non sempre “fare il bravo” ed obbedire ai genitori. Ha ammesso di
picchiare il fratello, a volte, come pure di essere a sua volta picchiato dallo
stesso. Ha poi dichiarato che il padre, quantificandolo in 2-3 volte a
settimana, quando era a casa e lui non faceva il bravo, gli tirava le orecchie
e lo picchiava, colpendolo sul sedere con una scarpa. Con riferimento alla
madre invece, il bambino ha dichiarato che lei si limitava a metterlo in
castigo in camera sua, quando non obbediva alle sue richieste (AI 19).
A verbale di confronto 17 aprile 2019, __________ ha poi voluto
precisare, di non aver mai visto segni su ACPR 2:
"
Su ACPR 2 non ho mai visto segni.”
(AI 28).
L’imputato non ha mai parlato espressamente dei colpi dati a ACPR
2, la sua posizione in merito si può quindi desumere solo dalle dichiarazioni
generiche già riportate sopra, fino a concludere che egli contesta unicamente
di averlo colpito al volto ed in altre imprecisate parti del corpo. Il resto,
rispetto a quanto indicato nell’atto d’accusa, è ammesso.
d) ACPR
1.
Allegato al rapporto di arresto (allegato 12 AI 4), figura un
diario prodotto dall’insegnante della scuola dell’infanzia di ACPR 1, la quale
riporta alcuni episodi descriventi comportamenti sospetti della bambina, con
riferimento a possibili violenze fisiche subite in casa:
"
(…) Mese di gennaio avviso la mamma che ACPR 1 racconta che a
casa “si picchiano”, le dico che se la bimba continua a parlarne io come
maestra devo denunciare il fatto e lei come mamma se non fa nulla diventa
complice di quello che accade. La mamma mi risponde che ne parla subito con la
responsabile del SAE.
(…) 7 febbraio 2019
Ricevo telefonata avvocato __________. Mi chiede della frase che
ho detto alla mamma di ACPR 1 inerente il “picchiare”, ho risposto che non
rilascio nessuna informazione e non voglio essere presa in causa. Aggiunge che
delle autorità potrebbero mettersi in contatto con me.
Frasi che ACPR 1 ha detto mentre faceva un puzzle: (…) “Una volta
il papà non era gentile ha picchiato tutti, il papà ci ha buttato fuori casa e
siamo andati a dormire dalla __________ (vicina di casa) perché il papà non ci
lascia entrare. Poi il papà era un pochino gentile e siamo andati a casa” (ho
chiesto alla mamma se sono stati buttati fuori casa lei mi ah risposto di no).”
(allegato 12 ad AI 4).
Lo stesso giorno del fermo dell’imputato, l’ispettrice __________
ha proceduto all’audizione videoregistrata di ACPR 1, che ha parlato anche del
fatto che a casa vi sono episodi di violenza tra lei ed i fratelli, come da
parte del padre (e della madre):
"
(…) I: __________ (PG, Sezione RIP)
V: ACPR 1 (…)
(…)I: Va bene e… e dimmi un po’, quando non lo so, se… se fai
qualche cosa che non devi fare, che magari… fai un po’ la birichina, cosa
succede?
V: Mmm, quando il ACPR 2 e l’ACPR 3 mi… mi picchiano, anch’io lo
dico però dopo l’ACPR 3 mi… mi… mi… il ACPR 2 e l’ACPR 3 dicono che ho… che ho
picchiato io, ma invece hanno picchiato loro però io ho picchiato poco (…)
Perché sono piccola. (…)
I: OK e quando litigate… appunto quando litighi con l’ACPR 3 e col
ACPR 2, la mamma e il papà cosa fanno?
V: Ehm… picchiano loro perché loro non dicono la verità.
I: Mmm, mmm, ok e… come li picchiano?
V: La… la… il papy picchia l’ACPR 3 nel sedere. (…) la mamy
picchia il ACPR 2, li… li tira i capelli.
I: Ok e dici che il papà picchia l’ACPR 3 sul sedere, ma con cosa?
V: mmm, con la mano.
I: Con la mano, ok e a te è già successo che… che qualcuno ti
picchiava, a parte l’ACPR 3 e il ACPR 2?
V: Sì, anche la ma.. la mamma e il… e il papà.
I: Mmm, ma come?
V: Mmm, però l’ACPR 3 mi picchia anche sui capelli però
I: Mmm, mmm e ma a te cosa succede invece quando la mamma e il
papà ti picchiano?
V: (…) Io mi picchiano nella pancia di solito (…) con la mano (…)
quando faccio la cattiva prima io.
I: Ah, ok e succede tante volte o poche volte?
V: Un po’ tante e un po’ poche. (…) Però l’ACPR 3 e ACPR 2 tante.
(…)
I: Ma chi è che ti picchia sulla pancia?
V: Mmm, il… la mamma quando faccio la cattiva.
I: Ok e con che cosa sulla pancia?
V: Con la mano.
I: Con la mano, va bene e il papà invece?
V: Con la mano anche lui.
I: Ma dove?
V: Ehm… lui mi picchia nel… il braccio (…)
I: (…) tu come ti senti?
V: Mmm, male. (…) perché loro mi picchiano allora io gli dico che
mi avete fatto stare male (…) dico che… che non si deve picchiare, però loro…
loro mi continuano a picchiare.
(…)
I: (…) la mamma e il papà ti hanno mai picchiato con qualcosa che
non è la mano?
V: Mmm, no. (…) Solo con la mano.”
(AI 12).
A verbale di confronto 17 aprile 2019, __________ ha voluto
precisare di aver visto dei segni su ACPR 1 a seguito delle percosse del
marito:
"
Su ACPR 1 solo una volta, una domenica non tanto prima
dell’arresto. I bambini erano usciti con IM 1 ed erano stati a __________ e
quando sono tornati ACPR 1 era venuta da me piangendo dicendomi che il papà l’aveva
picchiata mostrandomi la natica e la zona lombare. Avevo visto che era
arrossata e, nei giorni seguenti, si era formato un ematoma. Quando è arrivato,
IM 1 ha rimproverato ACPR 1 di fare la spia.”
(AI 28).
L’imputato ha quindi preso posizione su queste
dichiarazioni, sminuendone di molto la portata, escludendo di aver mai lasciato
segni ai propri figli picchiandoli:
"
Con riferimento a quanto riferisce __________ su quando siamo
stati a __________ (…) non ricordo di aver picchiato ACPR 1 quel giorno. Siamo
stati a __________ circa due mesi fa.
ADR che mi è già capitato di dare una sculacciata a ACPR 1,
al massimo in due occasioni. Non mi ricordo il motivo per cui ho sculacciato ACPR
1”
(AI 28).
Di specifico su ACPR 1 non c’è altro. ACPR 1 quindi ammette di
averla sculacciata, al massimo due volte nel corso del periodo indicato nel
rinvio a giudizio. Contesta di averle mai lasciato dei segni.
e) Al dibattimento l’imputato
ha sostanzialmente mantenuto la sua versione, ammettendo di aver più volte alzato
le mani contro i figli, colpendoli anche con un mestolo e con una ciabatta,
ribadendo di aver sempre ed unicamente mirato al sedere, senza causare
particolare dolore. Si è infine detto consapevole di aver sbagliato, agendo in
tal modo, trasmettendo valori educativi distorti:
"
Lei dice di essere fiero e contento dei suoi figli, ma che
educazione ha dato loro?
La migliore possibile. Io sono orgoglioso
di loro, ho fatto il possibile per dare loro tutto, vivevo per loro. Ogni tanto
bisticciavano tra di loro e io ho anche dato loro delle sculacciate.
Agli atti risulta altro.
Li ho anche separati, si ammazzavano tra di
loro, per 10 volte dicevo loro di smetterla, 1 volta su 10 arrivavo alle mani.
Arrivava anche ai mestoli.
Sì, li ho picchiati con la ciabatta e con
il mestolo della cucina.
Quanti anni avevano i bambini?
Il più grande aveva __________ anni.
Cosa sono i genitori per i bambini?
Un esempio.
E quindi, se due bambini si picchiano,
l’adulto li picchia? Che esempio è?
Li separa.
Non li ha solo separati. Oggi lei ha
l’occasione di raccontare come sono andate veramente le cose, la Corte
deciderà.
Ancora una volta, perché li ha picchiati
con un mestolo?
Ero fuori, ero fuori io personalmente… ero
fuori di me. Era un periodo in cui ero molto stanco.
Lei ha detto che i genitori sono un
esempio per i figli. Se l’esempio è quello di gestire situazioni in cui due
fratelli si mettono le mani addosso, mettendo loro le mani addosso e
utilizzando addirittura un mestolo o la ciabatta, è un esempio sbagliato.
Ha ragione.
Di cosa è accusato quindi?
Di non averli rispettati, di non aver dato
un’educazione corretta ai figli.
(…)
Dove colpiva suo figlio?
Sul sedere, ho sempre colpito sul sedere.
Li ho sempre colpiti sul sedere, di quello sono sicuro.
Suo figlio dichiara altro (…)
Su quello che era il clima in casa la
moglie riferisce anche di ematomi che ha visto sui bambini. Il suo picchiare,
era uno sfogare della situazione che c.ra in casa o una difficoltà di gestire
i bambini?
No, per me era difficile gestire i bambini.
Sono tre bambini molto attivi, molto forti, era difficile da gestire.
(…) Si risolvono così i problemi con i
bambini, secondo le nostre tradizioni ed i nostri valori? Con mestoli, ciabatte
e lividi?
Assolutamente no, non sono i valori che
bisogna insegnare.
Perché poi questi ragazzi crescono e
quale esempio hanno?
Un pessimo esempio. Me ne rendo conto. Non
è il mio carattere, sono entrato in una camera buia in quel periodo e non sono
riuscito a controllarmi, avevo bisogno di aiuto e non l’ho chiesto. Sto
recuperando adesso, sto seguendo delle terapie e mi sta aiutando molto. Ho una
psicoterapeuta molto diretta e schietta, non fa giri di parole e se sbaglio mi
dice direttamente che sono uno stupido per quello che ho fatto. Io me ne rendo
conto pienamente, tutti i giorni che passano, porterò la mia croce, mi rendo
conto di aver sbagliato.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
f) L’atto d’accusa non
individua dei singoli episodi, ma indica tre punti separati, uno per ogni
figlio, descrivendovi in maniera generica il tipo di vie di fatto che IM 1
avrebbe commesso nei loro confronti ed il periodo temporale. Ripercorsi gli
elementi agli atti per la ricostruzione dei fatti, la Corte constata che
l’imputato non è stato coerente e non può essere ritenuto credibile. Egli ha
inizialmente negato le violenze sui figli, per poi parzialmente ammetterle
sempre minimizzandone la portata o addirittura cercando di farle apparire come
necessarie (“per separarli ed evitare che si facessero male”). Vero è che al
dibattimento ha perlomeno fatto capire di aver finalmente compreso, e di questo
bisogna dare atto al trattamento psichiatrico in corso, di aver sbagliato,
negando comunque di aver mai colpito in altre parti del corpo i figli, se non
sulle natiche. Di contro, le dichiarazioni della moglie, che sono parse
autentiche e lineari, trovano riscontro nelle registrazioni agli atti da lei
effettuate - dove bene si percepisce il clima in casa - e pure dalle
dichiarazioni degli stessi bambini, parsi seriamente turbati dal comportamento
del padre e che hanno dichiarato di aver ricevuto colpi dal padre anche in
altre zone del corpo, oltre che sul sedere. Infine, per quanto riguarda gli
ematomi, non occorre dilungarsi in particolari considerazioni, se non per
constatare come, se si colpiscono dei bambini con oggetti contundenti quali il
mestolo, la ciabatta o i legnetti per accendere il camino, è del tutto normale
e conforme al corso ordinario delle cose causare dei segni, spesso degli
ematomi.
La Corte ha dunque accertato i fatti così come descritti nell’atto
d’accusa.
4.2.2
IN DIRITTO E
CONVINCIMENTO DELLA CORTE
a) Giusta l’art. 126 cpv. 1 CP
è punito con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza
cagionarle un danno al corpo o alla salute. Secondo il capoverso 2 lettera c di
suddetto articolo, l’autore è perseguito d’ufficio se egli è il partner
eterosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione
domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo
tempo o nell’ambito successivo alla separazione. Il capoverso 2, inoltre,
prevede che l’autore commetta le vie di fatto in modo reiterato.
Il Tribunale federale definisce le vie di fatto come “das
allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass überschreitenden
physischen Einwirkung auf einen Menschen“, in cui non si cagiona un danno al
corpo o alla salute; causare dolore non è un presupposto (BGE 117 IV 16f., 119
IV 27 = Pr 83 [1994] Nr. 17 S. 62, 134 IV 191). Sono vie di fatto, per esempio,
gli schiaffi, i pugni, gli spintoni di una certa forza, le percosse con oggetti
pesanti, bagnare con dei liquidi una persona, imbrattare il viso di una persona
con una torta (BGer v. 08.10.2001, 6P.99/2001 bzw. 6S.436/2001).
Dal punto di vista soggettivo è necessario l’intenzionalità. Il
dolo eventuale è sufficiente (Andreas Donatsch, StGB Kommentar, Orell Füssli
2013, n. 3 ad. art 126 CP).
b) Giusta l’art.
219.
CP, chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso
un minorenne ed in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico e psichico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se
il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria
può essere pronunciata la multa.
Si tratta di un delitto d’azione o di omissione e di
messa in pericolo concreta (DTF 126 IV 136). Il bene giuridico protetto è lo
sviluppo psicofisico del minore, mentre gli elementi costitutivi oggettivi
sono: l’esistenza di un dovere d’assistenza o educazione nei confronti di un
minore, la violazione di tale dovere, la messa in pericolo dello sviluppo
psicofisico del minore ed il nesso di causalità tra la violazione del dovere e
la messa in pericolo del bene giuridico tutelato.
La cerchia dei possibili autori è limitata a coloro
che ricoprono una posizione di garante e, dunque, sono tenuti a tutelare il
benessere psicofisico del minore. La posizione di garante può fondarsi sulla
legge, su una decisione dell’autorità, su di un contratto o su di una
situazione di fatto.
Il dovere di assistenza è un dovere di protezione
(DTF 125 IV 64). Il garante è tenuto a fornire il sostegno, l’assistenza, la
formazione, i bisogni culturali e sportivi del minore. Egli deve adottare le
misure che si impongono in ragione delle circostanze, dell’età, dalla salute e
dello sviluppo del minore.
Il dovere d’educazione è il dovere di assistere lo
sviluppo sul piano corporale, spirituale e psichico del minore. Affinché esista
un dovere di educazione, occorre che tra il garante ed il minore esista un
rapporto avente una certa durata e che l’autore abbia una influenza
considerevole nel processo di socializzazione del minore.
La violazione del dovere di assistenza o educazione
può consistere in un’azione o in un’omissione. Viola positivamente il suo
dovere, per esempio, chi maltratta un minore, mentre viola passivamente i suoi
obblighi chi abbandona un minore.
L’infrazione è un delitto di messa in pericolo
concreta. Non è necessario che la condotta dell’autore determini una
menomazione dell’integrità psicofisica del minore, occorre tuttavia un serio e
concreto pericolo. La semplice possibilità di una lesione non è sufficiente.
L’infrazione può essere commessa tanto
intenzionalmente (art. 219 cpv. 1 CP) quanto per negligenza (art. 219 cpv. 2
CP). Per la commissione intenzionale, il dolo eventuale è sufficiente. Affinché
ci sia il dolo occorre la consapevolezza del dovere, del suo contenuto, della
sua violazione e della messa in pericolo dello sviluppo del minore. In caso di
negligenza, il giudice ha la facoltà ma non l’obbligo di infliggere una multa
in luogo di una pena detentiva o di una pena pecuniaria.
c) Gli atti e le
risultanze dibattimentali descrivono IM 1 come un uomo di poche aperture, sia
mentali che sociali, dai comportamenti a volte grezzi, poco disposto a mettersi
in discussione e soprattutto a confrontarsi con la società reale. I suoi valori
sono limitati al lavoro, caratteristica che, per lui, deve avere soprattutto il
maschio, perché la femmina deve rimanere al focolare a pulire la casa,
occuparsi dei bambini, cucinare, svolgere quelle che, ancora oggi, vengono
definite le faccende domestiche. In questo contesto si è unito in matrimonio
con __________ e ha concepito tre figli. Questa povertà di valori sociali ha
fatto sì che alle prime difficoltà la situazione in famiglia implodesse: per
lui era inconcepibile che la moglie potesse avere delle sue esigenze che non
fossero quelle di svolgere il suo ruolo di mamma e di domestica, i figli hanno
cominciato ad essere insofferenti, a volte un po’ monelli, e IM 1 non ha appalesato
nessuno strumento adatto per affrontare queste situazioni. Ha cominciato a
diventare nervoso, le relazioni intime con la moglie si sono interrotte e
all’interno della famiglia si è creata una situazione che, definire del tutto
inadeguata, se riferita in particolare ai figli, è usare un eufemismo. Si è
opposto a che la moglie andasse a lavorare anche poche ore, manifestando tutto
il suo disappunto per questo, sfogando la sua frustrazione nei confronti dei
figli con i quali diventato manesco, e di più: perché un conto è qualche
scappellotto - che non è comunque ammissibile - un altro è usare la ciabatta,
il legno per accendere il fuoco, il mestolo, tirare per le orecchie, eccetera. Le
vie di fatto nei loro confronti sono quindi certamente date.
Ora, per rispondere all’obiezione della difesa in
merito alla contestazione del reato di cui all’art. 219 CP, non vi è chi non
veda come egli sia stato promotore di valori sbagliati nei confronti dei figli,
mettendone in pericolo lo sviluppo, poco importa se già in precedenza essi
davano segnali concreti di disagio. L’eventuale concorrente inadeguatezza della
moglie non è oggetto di questo procedimento, certo è che, ancora una volta,
usare non soltanto le mani, ma anche oggetti che si sa che fanno male, nei
confronti dei propri figli di cui si ha un obbligo educativo legale
accresciuto, significa travalicare i limiti della protezione dell’art. 126 CP:
picchiare i figli perché si picchiano tra di loro, significa sdoganare la
violenza, perché l’adulto è l’esempio, e quindi significa anche infondere loro valori
sbagliati, ed è questo in primis che intende tutelare la legge.
Sui fatti, sempre riferiti alle violenze non può non
sorprendere che la difesa abbia omesso di considerare il clima famigliare che
emerge dall’audizione delle registrazioni che sono agli atti, dove la costante
sono le urla e i pianti dei bambini e le botte che il padre infligge loro. E su
questo IM 1 non è stato sincero fino in fondo, perché sono i figli, prima
ancora che la moglie, a riferire che li picchiava su tutto il corpo e che lasciava
segni. Anche queste imputazioni sono state quindi entrambe confermate, sia in
fatto che in diritto.
4.3
Confermate
tutte le imputazioni, prima di abbordare la commisurazione della pena restano
da esaminare le conclusioni delle perizie psichiatriche, nonché il
comportamento dell’imputato a seguito della scarcerazione.
4.3.1
LA PERIZIA
GIUDIZIARIA E LA PERIZIA DI PARTE
a) Con decisione 27 marzo 2019,
il PP PP 1 ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia psichiatrica
sull’imputato, ponendo i quesiti di rito (AI 13, 17, 24).
Il 17 aprile 2019, il dr. __________ ha prodotto un “Rapporto
intermedio”, il quale fornisce un primo quadro dell’analisi dell’imputato.
Descritto come non trasparente, l’esperto ha sottolineato come egli continuasse
a banalizzare e minimizzare i fatti, talvolta anche sviando le domande poste.
Non si renderebbe conto della gravità di quanto commesso, pur dichiarandosi
dispiaciuto (pagg. 7-8). Conclude ponendo la diagnosi di sospetta pedofilia
(ICD-10: F65.4), rimarcando alcuni tratti della sua personalità, quali
l’immaturità, l’insicurezza e la difficoltà a rapportarsi con l’altro sesso. Il
rischio di recidiva, sia per i reati a sfondo sessuale, che quelli contro
l’integrità fisica, è stato indicato come alto, se reintrodotto nell’ambiente
in cui viveva prima dell’arresto (il rischio al di fuori di tale contesto, al
momento del rapporto intermedio, non era determinabile). Il trattamento
consigliato, a questo stadio, è di tipo farmacologico e psicoterapico integrato
(AI 27).
L’imputato, interrogato il 2 maggio 2019 dal PP PP 1, ha
dichiarato di non concordare con le conclusioni del perito laddove l’ha
ritenuto “pericoloso e capace ancora di fare quello di cui sono accusato.”.
Il PP gli ha quindi contestato le sue precedenti dichiarazioni nel verbale di
Polizia 12 aprile 2019, ove egli ha dichiarato di essere consapevole di avere
bisogno di cure, al che ACPR 1 ha affermato di considerare di sottoporsi ad un
trattamento se questo fosse necessario:
"
(…) Ne prendo atto. Se si ritiene sono certamente d’accordo di
essere curato. (…) Con riferimento al rischio di recidiva fuori dall’ambiente
famigliare voglio dire che non ho mai avuto altri contati con altri fanciulli.”
(AI 43).
Il referto peritale del dr. __________ è stato prodotto il
27.
maggio 2019 (AI 64). Il perito ha così descritto l’atteggiamento
dell’imputato, con riferimento ai fatti rimproveratigli:
"
(…) Per quanto riguarda lo svolgimento del reato contestato il
periziando si è mostrato all’inizio non trasparente, ha puntato a banalizzare e
minimizzare i fatti che gli vengono contestati, ha talvolta deviato e sviato le
domande poste. Successivamente è diventato più critico. Il sentimento
prevalente rispetto ai fatti contestati è la vergogna che appare più o meno
palesemente. Con i periti egli ha da una parte riconosciuto i fatti per cui è incarcerato,
dall’altra è stato spesso sfuggente alle domande di approfondimento, non è
apparso, soprattutto ai primi colloqui, in grado di valutare la reale gravità
delle sue azioni, ha riferito più volte di “non ricordare”, di non essersi reso
conto sul momento della gravità di quello che stava facendo, ha inoltre deviato
spesso il discorso su altri temi non correlati a ciò che gli veniva chiesto.
(…) Al terzo colloquio, afferma di pentirsi: “ho sbagliato in pieno, farei di
tutto per tornare indietro”. Ammette connessione tra incrinatura del rapporto
con la moglie e violenza fisica sui figli nonché inizio delle attenzioni
sessuali per ACPR 1. Effettivamente appare verosimile che ci sia connessione
tra fine del rapporto coniugale, timore di essere abbandonato, sentimenti di
tristezza e depressivi da una parte e dall’altra compenso con ipersessualità
(mediante materiale pornografico) e interesse sessuale per la figlia, interesse
che va oltre essendo proiettato nel futuro (“chissà come sarai brava da
grande”). (…) Rispetto al timore per le conseguenze degli atti compiuti si dice
preoccupato per il suo futuro lavorativo e per la lontananza dalla famiglia:
vorrebbe sapere come stanno i figli, ha richiesto delle loro foto, è molto
triste per il fatto che il procuratore gli avrebbe intimato di stare lontano
dai bambini. (…) Nell’esporre i fatti (…) risulta soprattutto all’inizio spesso
banalizzante, non trasparente e spesso si contraddice o dà versioni differenti
da quelle degli interrogatori (come la premeditazione rispetto al terzo
episodio ammessa durante l’interrogatorio del 12 marzo, negata al terzo
colloquio peritale, per poi essere riammessa al verbale del 2 maggio), altre
volte mente (come allesso al terzo colloquio rispetto al fatto che aveva detto
di non ricordare se avesse raggiunto l’orgasmo con la figlia sulla pancia o in
bagno masturbandosi, invece poi ammette di ricordare di essersi andato a
masturbare in bagno).(…) Gli episodi con la figlia salgono quindi a tre in
tutto. Ne nega ulteriori (…)
Complessivamente il Sig. IM 1 ha dato una
versione confusa, caotica e disordinata dei fatti per cui è imputato, tuttavia
dagli ultimi interrogatori sembra aver compreso la gravità del reato tanto da
chiedere il perdono ai famigliari, ammettendo anche di aver mentito.”
(AI 64).
L’esperto conclude quindi per una diagnosi di “Disturbi
dell’adattamento, con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10:
F43.23)” e “Accentuazione di tratti di personalità (immatura, insicura,
borderline-impulsiva) (ICD-10: Z73.1). Il perito ha poi sviluppato in
discussione il motivo per cui non è stato possibile fare una diagnosi di
pedofilia, in quanto l’imputato non avrebbe mai fatto uso di pedopornografia (a
suo dire) e nega di aver mai avuto fantasie sessuali con oggetto i bambini e
proietta la figlia nel futuro, immaginandola da grande, sostituendola alla
moglie:
"
(…) Il motivo del reato sembra più connesso con un quadro di
disturbo dell’adattamento con umore deflesso reattivo al raffreddamento dei
rapporti con la moglie a partire da fine 2017 e conseguente “sostituzione”
della moglie con la figlia come oggetto di desiderio.”
(AI 64).
Rispondendo ai quesiti, ha constatato la piena responsabilità
dell’imputato, e, se reintrodotto nell’ambiente in cui viveva prima
dell’arresto, un basso rischio di recidiva per gli atti sessuali con fanciulli,
rischio medio invece per le vie di fatto. Al di fuori dell’ambiente famigliare
invece, non vi sarebbe rischio di recidiva, “non essendo noti altri
fanciulli molestati dall’imputato, non essendo presenti (in base a quanto
riferito nei colloqui e per quanto egli possa essere attendibile) fantasie a
sfondo pedofilo, non essendo stato rinvenuto materiale pedopornografico,
riferendo l’imputato interesse e fantasie sessuali solo verso donne adulte
preferibilmente della fascia di età 20-40 anni.”. Il perito rimarca
comunque la necessità di un aiuto specialistico nella gestione del problema dei
figli, per evitare il ripetersi di vie di fatto in futuro. Indica come
necessario un trattamento ambulatoriale di medio-lungo periodo, presso lo
studio di uno specialista in psichiatria forense o da uno psichiatra che si
faccia supervisionare da uno psichiatra forense (studio privato o servizi dell’____)
(AI 64).
b) L’imputato, dal canto suo,
ha dato mandato al dr. __________ per effettuare una perizia di parte, come
comunicato dal difensore (AI 66). Nel rapporto intermedio prodotto dal dr. __________
del 25 maggio 2019, lo psichiatra constata l’assenza di una “patologia
psichiatrica maggiore (psicosi, disturbo affettivo grave, ritardo mentale
significativo, tossicodipendenza grave)” rimarcando un assetto di
personalità piuttosto fragile, anche se non in misura patologica, e incline
all’insicurezza e all’ansia. Esclude propensione a comportamenti anti-sociali,
come pure inclinazioni sessuali parafiliache (in particolare pedofiliache),
collegando gli atti all’origine del procedimento penale alla difficile
situazione personale e familiare, in particolare coniugale, ed escludendo un
rischio di recidiva “tanto meno se, al momento della scarcerazione, troverà
un sostegno psichiatrico o psicologico di cui, almeno transitoriamente,
potrebbe aver bisogno” (AI 66).
c) L’avv. DUF 1 ha prodotto
con scritto 31 luglio 2019 il referto finale del dr. __________ (AI 80),
chiedendo al contempo di voler eliminare le misure sostitutive dell’arresto,
ritenendole non più giustificate, stanti le conclusioni del perito di parte. Il
difensore, in particolare, ha segnalato, tra l’altro, che dalla perizia emerge
una lieve diminuzione della capacità di agire del peritando (che non si traduce
in una scemata imputabilità). Il referto del dr. __________, conclude per una
diagnosi di sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e
della condotta (ICD-10 F 43.25), in relazione con i fatti imputatigli e
stabilisce che l’imputato non era totalmente incapace di valutare il carattere
illecito o di agire secondo tale valutazione, ammettendo comunque una lieve
diminuzione della capacità di agire (“in dubio pro reo”). Il dr. __________
afferma inoltre di non ritenere fondato il rischio di recidiva, che giudica,
per i reati sessuali, molto basso, e per le vie di fatto (comportamenti più
impulsivi) basso. Ritiene adeguato un trattamento ambulatoriale a largo
spettro, di tipo psicosociale, con alcune precisazioni in merito alla frequenza
del trattamento, messa in secondo piano rispetto all’importanza del lavoro del
peritando. Così il dr. __________ al proposito:
"
(…) Il peritando è tuttora affetto dalla turba psichica rilevata
sopra. Le sue condizioni di vita sono infatti, tutt'altro che rassicuranti.
Anche se il posto di lavoro gli è stato mantenuto, egli ha ora una situazione
abitativa temporanea se non precaria, ha vissuti di emarginazione nell'ambiente
sociale in cui è radicato (ha notato di essere evitato all'ufficio postale, il
sindaco gli ha detto che, se riconosciuto colpevole di pedofilia, non potrà più
vivere in Ticino(…), è separato dalla moglie e soprattutto dai figli che
credibilmente afferma di amare. Vi sono dunque numerosi fattori che
contribuiscono ad alimentare la sindrome da disadattamento, anche se si tratta
di fattori diversi da quelli che l'avevano causata. (…)
Un trattamento per questa turba esiste.
Data la struttura di personalità e la carriera di vite del peritando, un
trattamento stazionario potrebbe solo essere controproducente. Egli infatti
valorizza sopra agni casa il lavoro e staccarlo, per un periodo che potrebbe
essere prolungato, da questo non farebbe altro che alimentare la già basse
autostima emersa all'esame psicologico. Il trattamento deve perciò essere
ambulatoriale e dovrebbe consistere in una presa a carico di tipo psicosociale
"a largo spettro".
A mio avviso, i limiti intellettivi del
peritando (soprattutto quelli legati agli aspetti verbali astratti) non fanno
di lui un candidato a una psicoterapia basata soprattutto sulla parola. La sua
età, benché non avanzata, rende estremamente difficile che, sia pur sotto guida
competente, egli possa accedere a dimensioni rimastegli finora sconosciute come
quelle dell'esplorazione intrapsichica. Ciò non significa, naturalmente, che il
peritando non passa esser sostenuto anche nel riconoscere le proprie emozioni e
nel gestirle meglio di quanta non abbia fatto finora, ma una psicoterapia a
orientamento psicodinamico mi sembra improponibile, non soltanto per
considerazioni clinico — teoriche ma anche perché, per essere degna di tal
nome, esse comporterebbe almeno una seduta settimanale, difficilmente
proponibile a una persona che — come preannunciato potrebbe doversi spostare
oltralpe per qualche mese, rientrando durante il fine settimana quando
difficilmente un terapeuta sarebbe disponibile. A quanta riferito dal peritando
nell'ultimo colloquio, questa difficoltà sarebbe elusa dalla disponibilità del
dottor __________ a incontrarlo di venerdì sera.
Personalmente ritengo che, più che una
terapia a orientamento psicodinamico, una psicoterapia integrata con ampia
considerazione per gli aspetti sociali e pratici (abitazione, diritti di
visita, relazioni con __________, ecc.) sia più indicata. Non si esclude che un
blando intervento psicofarmacologico, soprattutto ansiolitico-antidepressivo,
senza componente sedativa visti gli impegni professionali, possa essere
indicato. (…) ritengo che il trattamento suggerito possa vantaggiosamente
essere praticato dal Servizio psicosociale, sempre che sia possibile
organizzare le sedute in modo tale da non compromettere il posto di lavoro del
peritando. (…)”
(AI 80).
Come vedremo di seguito, l’imputato è stato scarcerato il 7 giugno
2019.
ed ha da subito iniziato un percorso terapeutico.
d) Sentito in qualità di
testimone il 21 agosto 2019, il dr. __________, perito giudiziario, ha
confermato le sue conclusioni, precisando che, preso atto dell’inizio di un
trattamento ambulatoriale, il rischio di recidiva - da lui considerato basso
per i reati a sfondo sessuale, e medio per le vie di fatto - si riduce
ulteriormente. Con riferimento al tipo di trattamento che dovrebbe seguire
l’imputato, il perito ha indicato una psicoterapia psicodinamica, volta a
conoscersi meglio relazionandosi col terapeuta, per apprendere uno schema
relazionale più maturo e differenziato. Nei primi 1-2 anni, il trattamento
dovrebbe svolgersi una volta a settimana, trattandosi comunque di una frequenza
indicativa “che a dipendenza della situazione con il paziente possono
variare, in caso di bisogno possono diventare necessarie due sedute a
settimana, come può diventare sufficiente anche meno di una seduta a
settimana.”. Confrontato con la diagnosi posta dal dr. __________, il dr. __________
ha affermato trattarsi sostanzialmente della stessa diagnosi, con una
differenza minima su un aspetto molto specifico, che non influenza comunque la
valutazione sul rischio di recidiva. In merito ai limiti intellettivi
riscontrati dal dr. __________, che impedirebbero un certo tipo di trattamento,
il dr. __________ ha affermato di non averli riscontrati, trattandosi di una
persona che lavora, ha seguito due formazioni ed è pure attivo politicamente.
Ha ribadito infine la necessità, almeno inizialmente, di sedute settimanali,
adattabili poi in corso di trattamento (AI 87).
4.3.2
LA SCARCERAZIONE E
LE MISURE SOSTITUTIVE
a) IM 1 è quindi stato sentito
dal PP PP 1 il 7 giugno 2019, verbale nel corso del quale gli è stato fatto
prendere atto delle conclusioni peritali. L’imputato ha affermato di essersi
reso conto di aver sbagliato, come pure di ritenere di aver bisogno di aiuto ed
essere disposto a sottoporsi ad una psicoterapia. Ha comunicato al PP di aver
ancora il suo posto di lavoro, e la possibilità che il suo datore lo spostasse
in un altro Cantone, qualora avesse ritrovato la libertà. Nel frattempo, la
sorella sarebbe stata disposta ad ospitarlo, vivendo in una casa di proprietà
con due appartamenti ad __________. Così l’imputato:
"
(…) mi rendo conto che una volta scarcerato non ritroverò più la
vita che avevo prima di essere stato incarcerato e che non sarà facile. Mi
rendo conto anche che fino a decisione contraria della competente Autorità
probabilmente non potrò contattare i miei figli, né vederli. Capisco la
necessità di un tale provvedimento in questa fase del procedimento penale.
ADR che sono disposto ad intraprendere fin
da subito una terapia psichiatrica. Per il momento non c’è stata la possibilità
di prendere contatto con un terapeuta. Se venissi scarcerato mi impegnerei
subito, anche per il tramite del dr. __________, a cercare qualcuno che mi
possa prendere in cura.”
(AI 69).
A questo punto del verbale, il PP PP 1 ne ha disposto la
scarcerazione. Ritenuto il pericolo di recidiva nell’ambito famigliare, ha
comunque imposto delle regole all’imputato, formulandole come segue:
"
(…) Ritenuto che vi è pericolo di recidiva nell’ambito
familiare, la scarcerazione viene disposta alle seguenti condizioni:
- restare a immediata
disposizione delle autorità inquirenti (Magistratura/Polizia/Tribunali) anche
solo a seguito di semplice interpellanza telefonica;
- il divieto di
avvicinare a una distanza di meno di 200 metri o contattare, anche tramite
terzi, quindi direttamente o indirettamente, mia moglie e i miei figli (art.
237.
cpv. 2 lett. g CPP). Con riferimento ai contati con i miei figli rimangono
riservate eventuali decisioni delle Pretura e/o dell’ARP sull’esercizio dei
diritti di visita, fermo restando che per il momento eventuali diritti di
visita dovranno essere sorvegliati. Con riferimento ai contatti con mia moglie,
inoltre, rimane riservata la partecipazione a eventuali udienze. Qualsiasi
contatto potrà avvenire per il tramite del di lei legale:
- il divieto di far
rientro al mio domicilio ad __________ e di avvicinarmi alla mia abitazione a
una distanza di meno di 200 metri, come pure di avvicinarmi a una distanza di
meno di 200 metri dalle scuole dei miei figli (art. 237 cpv. 2 lett. c CPP);
- l’obbligo di iniziare
una psicoterapia (art. 237 cpv. 2 lett. f CPP), come indicata nella perizia.
Per il controllo di questa misura, mi viene assegnato un termine con scadenza
il 28 giugno 2019 per comunicare il nome del medico e per produrre le
indicazioni sul percorso terapeutico intrapreso.
Le suddette misure
hanno valenza fino al termine del procedimento penale, in particolare per i
prossimi 3 mesi quindi fino al 07 settembre 2019.
Prendo atto delle misure.
Non le contesto. Provvederò ad attivarmi a intraprendere una psicoterapia
appena scarcerato. (…) Ho preso atto che devo evitare qualsiasi contatto con i
miei figli e mia moglie e che non posso avvicinarmi a loro e alla mia
abitazione. (…)
Mi viene fatto presente
che se non ottempererò agli obblighi impostimi potrò essere sottoposto a
carcerazione preventiva (art. 237 cpv. 5 CPP).
Ne prendo atto. Prendo
atto che potrei venir condannato anche a una pena da espiare e che quindi
potrei dover tornare anche in carcere.
ADR che mia sorella si
chiama __________. Il suo indirizzo è Via __________, __________. Quando
cambierò appartamento provvederò a comunicare immediatamente il mio nuovo
indirizzo tramite il mio difensore. (…) Eleggo domicilio legale presso lo
studio dell’avv. DUF 1.”
(AI 69).
b) L’ordine di scarcerazione è
del 7 giugno 2019 (AI 70). Sempre lo stesso giorno, il PP PP 1 ha informato il
GPC delle misure sostitutive dell’arresto pronunciate nei confronti di IM 1,
nonché la Pretura di __________ (AI 72 e 73).
Con scritto 19 giugno 2019, l’avv. DUF 1 ha comunicato al PP PP 1
che il suo cliente si è affidato al dr. __________ di __________, fissando il
primo appuntamento il 4 luglio 2019 (AI 75). Ad AI 79, l’avv. DUF 1 ha
trasmesso inoltre un certificato del dr. __________, che conferma la presa a
carico indicando “sono previste e programmate sedute regolari”.
c) Con scritto 29 agosto 2019,
l’avv. DUF 1 si è poi opposto alla domanda di accesso agli atti della Pretura
di __________, ribadendo la sua richiesta di revoca delle misure sostitutive dell’arresto,
in quanto, a suo dire, stanti i provvedimenti in sede civile ed il percorso
terapeutico del suo difeso, ingiustificate (AI 90). A questo scritto, il PP PP
1.
ha risposto il 30 agosto 2019, chiedendo al difensore di precisare per quali
misure sostitutive chiedeva la revoca, essendo che entrambi i periti hanno
indicato la necessità di un trattamento, e affermando, d’altra parte,
l’esistenza di un, seppur basso, rischio di recidiva, come pure un eventuale
rischio di collusione, qualora ACPR 1 avesse rincontrato i figli (AI 91).
L’avv. DUF 1 non ha risposto.
Il 4 settembre 2019, il PP ha quindi chiesto al GPC la proroga
delle misure sostitutive dell’arresto, modificandole, nel senso di
prevedere l’obbligo di continuazione del trattamento ed il divieto di
avvicinarsi 100 metri da moglie e figli e di contattarli (AI 93); istanza
accolta dal GPC con decisione 13 settembre 2019 (AI 98).
Il 12 settembre 2019, il PP ha poi concesso l’accesso integrale
agli atti alla Pretura di __________ (AI 95). La decisione è poi cresciuta in
giudicato (AI 112).
d) A verbale finale 23 ottobre 2019, l’imputato ha descritto
la sua vita dopo la scarcerazione, sottolineando la necessità di spostarsi
spesso oltre Gottardo per lavoro:
"
(…) Una volta scarcerato ho ripreso a lavorare dopo pochi giorni.
I primi mesi li ho trascorsi tra il Ticino e la Svizzera interna. Da circa due
mesi sono praticamente fisso alla sede principale della __________ a __________
per sostituire il __________ che è in malattia. Sono di fatto responsabile per __________
in Ticino che per quella in Svizzera interna. Dal lunedì al venerdì sono quindi
in Svizzera interna. Il weekend torno in Ticino. Ho ancora una camera a
disposizione da mia sorella ad __________. Prima di trasferirmi altrove voglio
capire gli sviluppi della procedura di divorzio. Mia moglie ha già detto che è
disposta a cercare un appartamento per lei e i figli e quindi dovrei poter
tornare a vivere a casa mia.
ADR che la procedura di divorzio è
tuttora in corso. Stiamo cercando di trovare un accordo completo sulle
conseguenze accessorie del divorzio.
ADR che vedo i miei figli una volta
a settimana, la domenica pomeriggio a __________ presso lo Studio del dr. __________.
Sono visite sorvegliate, quindi circa un’ora.
ADR che prima di venire scarcerato
ero membro di __________. A seguito dell’apertura del procedimento mi sono
autosospeso. Tenevo molto a questa funzione. Mi rendo conto che per via del
procedimento probabilmente non potrò più riprenderla.”
(AI 114).
e) Con riferimento al
trattamento intrapreso da dopo la scarcerazione, IM 1 ha dichiarato a verbale
finale 23 ottobre 2019 di essere seguito dal dr. __________, come già
anticipato dal difensore, una volta ogni due settimane il venerdì sera, ma non
proprio regolarmente:
"
(…) Ultimamente sono riuscito ad andare solo una volta al mese, a
causa anche di impegni del Dr. __________. Tutte le settimane gli scrivo
comunque degli e-mail dove gli faccio dei resoconti della settimana. Dal mese
di novembre 2019 il Dr. __________ assumerà un altro incarico e quindi verrò
seguito da un’altra terapeuta, la Dr.ssa __________. Il primo appuntamento è
fissato per il 15.11.2019.
ADR che ritengo comunque utile la
terapia. Sono comunque solo all’inizio. Attualmente comunque è impegnativo per
me andare agli appuntamenti al venerdì sera perché sono in Svizzera interna.
(…)”
(AI 114).
Al termine del verbale, il PP ha reso attento l’imputato in merito
all’obbligo di tenersi a disposizione delle autorità come pure di comunicare
immediatamente al Ministero pubblico eventuali cambiamenti di indirizzo (AI
114).
f) Il 6 dicembre 2019
l’Ufficio di Patronato ha fornito un rapporto d’aggiornamento riassumendo il
percorso terapeutico intrapreso da IM 1. Dopo la sua scarcerazione il 7 giugno
2019, l’imputato si è rivolto all’SPS di __________ per la presa a carico,
iniziata col dr. __________ per tre incontri (metà luglio, 23 agosto e 4
ottobre 2019), e poi, a seguito della partenza del medico dall’SPS, con la
dr.ssa __________, il 29 novembre 2019. In merito al comportamento
dell’imputato, l’Ufficio di patronato ha rimarcato, in particolare, una certa
difficoltà nel fissare gli incontri:
"
(…) Sentito anche il medico Caposervizio dell’SPS __________, Dr.
__________, si segnala che la disponibilità del signor IM 1 al seguito
terapeutico è buona; egli si è sempre presentato agli appuntamenti fissati ed
ha portato temi interessanti, mostrandosi aperto al trattamento. I contenuti
dei colloqui sono pertinenti e vi è una buona aderenza.
La problematica è la frequenza, sporadica,
con la quale l’SPS e il signor IM 1 riescono a garantire le sedute. Essendo
l’interessato occupato professionalmente fuori dal Ticino e disponibile solo
alcuni venerdì in orari serali (dopo le 18.00), l’SPS ritiene di non essere
nelle condizioni di rispettare il mandato di presa a carico, poiché la distanza
temporale degli incontri risulta eccessiva e non conforme ad un trattamento
terapeutico.
Di concerto con i medici dell’SPS e con il
Signor IM 1, si cercherà un terapeuta nel settore privato, che possa garantire
una presa a carico più regolare, fissando gli appuntamenti eventualmente anche
al sabato. L’SPS rimarrà incaricato fino alla trasmissione del mandato ad un
altro studio.”
(AI 122).
g) Il 24 febbraio 2020, il PP PP
1.
ha emanato l’atto d’accusa (doc. TPC 1). Con decisione 2 marzo 2020, il GPC __________
ha accolto l’istanza del PP e ha confermato le misure sostitutive richieste
(obbligo di psicoterapia e divieto di avvicinare a meno di 100 metri i figli,
riservate decisioni di Pretura e ARP), fino al 7 settembre 2020 (doc. TPC 6).
h) Le difficoltà di IM 1 a
seguire il trattamento psicoterapico non sono terminate. Difatti, a seguito
dell’emissione dell’atto d’accusa del 24 febbraio 2020, la dr.ssa __________ ha
spontaneamente scritto al Ministero pubblico (che ha poi inoltrato al TPC per
competenza) il 26 marzo 2020, per comunicare che da novembre 2019 a quel
momento ha visto l’imputato in sole 5 sedute, in quanto:
"
(…) presente delle limitazioni determinate dal lavoro fuori
Ticino e senza una sede fissa. Il paziente antepone gli impegni lavorativi alla
presa a carico presso l’SPS e stenta a capire l’importanza di effettuare dei
colloqui regolari. Ai colloqui che riusciamo a concordare, si presenta sempre
puntuale e formalmente collaborante ma si percepisce la scarsa comprensione
dell’utilità degli stessi. Siamo rimasti in contatto con la Sig.ra __________
mantenendola aggiornata rispetto alla nostra presa a carico e all’incongruenza
in cui ci siamo trovati a lavorare e la non possibilità di ottemperare alla
richiesta del PP.”
(doc. TPC 8).
Il difensore avv. DUF 1 ha preso posizione con scritto 3 aprile
2020, sostenendo l’impegno del suo cliente a cercare uno psicoterapeuta che
fosse disposto a seguirlo. Il difensore ha ripercorso quindi dall’inizio il
trattamento e le varie sedute con l’SPS ed i vari medici, contestando
fermamente essersi trattate di sole 5 sedute e sottolineando che le difficoltà
legate alla presa a carico non sarebbero unicamente imputabili a IM 1, bensì
anche “alla poca chiarezza sul lavoro da svolgere da parte della terapista”,
e che, alla richiesta del legale di voler rendere gli incontri più regolari,
gli avrebbe indicato che “non le era ben chiaro l’obbiettivo finale”.
Gli sforzi per trovare un altro terapista sono risultati vani, stante anche la
situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Ha quindi concluso
ribadendo che, nonostante IM 1 lavori oltre Gottardo per la maggior parte del
tempo (a volte anche i week end), egli si è messo a disposizione del servizio i
giorni lunedì e venerdì, come pure prendendo appositamente dei giorni di
vacanza, qualora servisse, per seguire la terapia. Le ultime due sedute invece
non sarebbero state possibili a causa di impegni della dr.ssa __________,
malgrado IM 1 si trovasse in Ticino e fosse quindi disponibile tutti i giorni
(doc. TPC 10).
i) Con scritto 22 aprile
2020, il Presidente della Corte, dopo aver preso atto di tutto quanto sopra,
reso attento l’imputato sul significato delle misure sostitutive dell’arresto,
e comunicato di voler essere aggiornato costantemente in merito all’evoluzione del
trattamento, ha invitato formalmente l’SPS a voler fornire un rapporto
dettagliato sulla psicoterapia svolta sino a quel momento, a indicare in quante
occasioni l’imputato avrebbe anteposto gli impegni lavorativi, ad indicare il
nominativo del professionista che si occupa della misura e a tenere
costantemente informata la direzione del procedimenti dello svolgimento e di
eventuali inadempienze da parte di IM 1 (doc. TPC 11).
l) In risposta, il 30 aprile
2020.
la dr.ssa __________ ha precisato che le sedute svolte da IM 1 fino a quel
momento sono state 3 con il dr. __________ (04.07.2019, 23.08.2019 e
04.10.2019) e 8 con lei (29.11.2019, 13.12.2019, 10.01.2020, 07.02.2020,
13.03.2020, 27.03.2020, 10.04.2020 e 24.04.2020), e di aver in generale
riscontrato grosse difficoltà nel fissare appuntamenti con il Signor IM 1, “che
accettava di concordare un appuntamento solo il venerdì pomeriggio dopo le ore
16.00
o il lunedì mattina (orario difficilmente compatibile con le esigenze del
servizio).” Egli avrebbe quindi sempre dimostrato di anteporre gli impegni
lavorativi alla presa a carico presso l’SPS, evitando di concordare
appuntamenti in altri giorni e in altri orari, stentando a capire l’importanza
di effettuare colloqui regolari. Con riguardo invece al contenuto degli
incontri che sono avvenuti, la dr.ssa __________ ha così scritto:
"
(…) Ai colloqui che riusciamo a concordare, si presenta sempre
puntuale e formalmente collaborante ma si percepisce la scarsa comprensione
dell'utilità degli stessi.
Il paziente ha la tendenza ad esporre i
fatti in maniera non trasparente, minimizzandoli, sfuggendo alle domande di
approfondimento verosimilmente spinto dalla vergogna per essi, pertanto ciò ha
ostacolato il lavoro di rielaborazione dei reati.
Durante i colloqui presenta quote di ansia
libera che si manifestano con arrossamento del volto e accelerazione
dell'eloquio. Emergono note di insicurezza, imbarazzo e tratti di immaturità.
Allo stato attuale il paziente appare molto
dispiaciuto per i reati commessi, e appare preoccupato per l'impossibilità di
incontrare i figli e la moglie. Stiamo lavorando sull'elaborazione degli eventi
accaduti, sui motivi che lo hanno spinto a compiere tali gesti, ma fatica a ad
assumersi la responsabilità di ciò che è successo. Ha la tendenza, ad accusare
gli altri di averlo incastrato, in particolar modo la moglie, o il pediatra che
avrebbe dichiarato il falso a suo dire e ciò avrebbe comportato la sospensione
del diritto di visita ai figli.
Presenta forti resistenze sia per quanto
riguarda il mantenimento di un setting adeguato (con frequenza regolare), sia
per quanto riguarda il lavoro psicoterapeutico. Allo stato attuale
l'elaborazione del reato, la comprensione dei motivi che lo avrebbero spinto a
compiere il reato e l'elaborazione del comportamento disfunzionale sono di
difficile esecuzione. Si riscontra una scarsa empatia nei confronti delle
vittime in particolar modo della figlia che a suo dire non si sarebbe accorta
degli eventi e pertanto il paziente sarebbe convinto di non averle arrecato
nessun danno. Allo stato attuale si riscontra una scarsa capacità di
introspezione, una immaturità affettiva e una tendenza a voler negare le
proprie pulsioni, desideri e sentimenti.
La presa a carico continuerà con la
scrivente, Dr.ssa __________, mantenendo gli stessi obiettivi prefissati
all'inizio della presa a carico. Gli obiettivi prefissati allo stato attuale
non sono stati raggiunti per i motivi sopra elencati. Continueremo a lavorare
sull' elaborazione del reato, la comprensione dei motivi che lo avrebbero
spinto a compiere il reato, per permettere la maturazione personologica e
fornirgli strumenti per controllare il comportamento disfunzionale, in
particolar modo fornirgli strumenti idonei per gestire i conflitti famigliari e
per controllare le pulsioni sessuali devianti.”
(doc. TPC 12).
A questo scritto ha formulato osservazioni l’avv. DUF 1, ribadendo
che se non è stato possibile fare delle sedute regolari è a causa anche
dell’impossibilità dell’SPS di fissare incontri il lunedì mattina ed il venerdì
pomeriggio, come pure il sabato, e che il fatto che il signor IM 1 lavori in
Svizzera interna “non può essergli imputato”. Precisa che IM 1,
comunque, nei periodi fra una seduta e l’altra, ha sempre inviato degli scritti
e-mail alla terapista informandola sul suo stato di salute. Per il resto ha
concordato sulla necessità della continuazione del trattamento. Ha comunicato
infine che il suo assistito ha nel frattempo trovato un’altra terapista, che ha
già visto 3 volte, dr.ssa __________ di __________, disponibile a fissare
incontri nei momenti a lui liberi dal lavoro (lunedì, venerdì e sabato),
chiedendo quindi che questa fosse nominata in sostituzione della dr.ssa __________
per il proseguo del trattamento (doc. TPC 14).
m) Con decisione 27 maggio 2020,
il Presidente della Corte, preso atto delle difficoltà causate dall’imputato
per la fissazione delle sedute (continuando egli ad anteporre i suoi doveri
professionali alla presa a carico), dei rapporti sopra indicati e delle
osservazioni della difesa, ha invitato un’ultima volta IM 1 a conformarsi
all’obbligo impostogli di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale presso la
dr.ssa __________, nelle modalità e nei tempi stabiliti da quest’ultima, con
l’avvertimento che in caso contrario la misura sostitutiva dell’arresto avrebbe
potuto essere revocata. La dr.ssa __________ è stata infine invitata a fornire
un rapporto mensile in merito al prosieguo della terapia (doc. TPC 17).
Con rapporto 22 giugno 2020 (pervenuto al TPC il 24 luglio 2020),
la dr.ssa __________ ha comunicato un cambio di atteggiamento dell’imputato, il
quale:
"
(…) da fine del mese di aprile si presenta con regolarità e
puntualità agli appuntamenti concordati. Appare anche molto più elastico nel
darmi la possibilità di fissare appuntamenti anche in giorni e orari a lui meno
congeniali. Abbiamo effettuato colloqui settimanali in data 30.04.2020,
06.05.2020, 15.05.2020, 22.05.2020, 27.05.2020, 05.06.2020, 08.06.2020,
19.06.2020
Stiamo lavorando sulla presa di coscienza
dei reati commessi, seppur mantenga spesso la tendenza ad accusare gli altri di
averlo incastrato in particolar modo la moglie, sembra iniziare a riconoscere i
propri sbagli.
Esprime il timore che gli venga nuovamente
ordinata la carcerazione, la preoccupazione principale è di perdere
definitivamente il lavoro se ciò dovesse avvenire. Allo stato attuale il lavoro
è la sua unica fonte di soddisfazione e di riconoscimento sociale, dato che il
ruolo di padre e marito recentemente sono venuti a mancare. Appare anche
preoccupato per la situazione finanziaria difficile dovuta all’insorgenza di
nuove spese (avvocati, affitto nuova casa) e teme in caso di incarcerazione di
non poter farne fronte.
Appare sinceramente preoccupato anche per
la salute e l’educazione dei figli che a suo dire avrebbero serie difficoltà
scolastiche. Teme che questo suo allontanamento dai tre figli possa essere
deleterio per il loro sviluppo.
Si continuerà a lavorare sull’elaborazione
del reato, la comprensione dei motivi che lo avrebbero spinto a compiere il
reato, sulla gestione dei conflitti e delle pulsioni sessuali devianti.”
(doc. TPC 21).
n) Il rapporto del 23 luglio
2020.
(giunto al TPC il 3 agosto 2020), conferma l’aumentata disponibilità di IM
1.
per i colloqui, che sono proseguiti regolarmente a cadenza settimanale.
Quanto al lavoro svolto, la terapeuta ha espresso l’impressione che l’imputato
segua gli incontri poiché “obbligato dalle circostanze e per il timore di
rientrare in carcere”. Permane ancora la tendenza a banalizzare e
minimizzare gli eventi, mostrando poca critica rispetto alla gravità degli atti
compiuti e la tendenza a spostare il focus del problema su altre persone, per
deresponsabilizzarsi:
"
(…) tende a vittimizzarsi e a colpevolizzare gli altri di averlo
incastrato, per esempio la moglie o il pediatra dei figli.
Tende a manipolare gli eventi o a trovare
scuse per poter giustificare i suoi comportamenti, ossia sottolineando che
all’epoca degli atti compiuti era molto stressato dal lavoro, dai figli e
dall’assenza della moglie.
Appare preoccupato per lo stato di salute
dei figli, poiché allo stato attuale non possono ricevere l’educazione e
l’affetto del padre ma non si sente responsabile di ciò, piuttosto accusa la
moglie di essere la responsabile del suo allontanamento dall’ambito famigliare.
La preoccupazione maggiore è di perdere il
lavoro, qualora dovesse essere ordinata la carcerazione, teme pertanto di non
poter garantire più ai figli la sussistenza.
Prevale un pensiero concreto e operatorio,
scarso è l’accesso ai vissuti emotivi.
Continueremo a lavorare sulla gestione
degli impulsivi e degli stati emotivi e sull’elaborazione del reato.”
(doc. TPC 23).
Situazione sostanzialmente confermata anche nel rapporto 22 agosto
2020, con la precisazione che IM 1:
"
(…) Si rende conto di aver sbagliato ma ritiene la pena eccessiva
concentrandosi più sulla pena che sul reato in sé e per sé. (…) Una delle sue
preoccupazioni principali è che nel caso venga incarcerato nuovamente possa
perdere il lavoro definitivamente e non possa più occuparsi dei figli nemmeno
con un sostegno economico come fino ad ora ha fatto.”
(doc. TPC 28).
Infine, il difensore ha prodotto un rapporto 26 agosto 2020
redatto dalla dr.ssa __________, alla quale l’imputato si è spontaneamente
affidato (doc. TPC 30), in cui la psicologa ripercorre l’anamnesi
dell’imputato, il suo passato e gli eventi significativi della sua vita.
Inoltre, sostiene che:
"
(…) il signor IM 1 si presenta ora come un uomo con una moderata
quantità di ansia, cosciente di aver agito con superficialità, immaturità ed
inconsceità nei riguardi della figlia e della vita familiare ma pure di sé
stesso, abituato fin da bambino ad operare un diniego delle difficoltà. (…) I
colloqui terapeutici sono stati e sono per lui una sfida ad iniziare ad
esplorare se stesso e ad attivare una capacità di pensiero riflessivo sui fati
avvenuti. (…) non vi è traccia di un immaginario perverso / parafilico /
pedofilo né consumo di pornografia dura. (…) Da quanto ho potuto osservare sono
assenti tratti di tipo psicopatico e dissociali. (…) I sentimenti di paura e di
vergogna sono al momento molto importanti. (…) La grande sofferenza da lui
esperita riguardo i figli che da tempo non vede, di cui ha rare e scarne notizie,
di cui è molto preoccupato per il loro attuale e per il loro futuro e di essere
lui stesso stato concausa di questo distacco, appare sincera.”
(doc. TPC 30).
Al dibattimento l’imputato ha confermato quanto già sopra
riportato, e ha ammesso di aver commesso degli errori, dando la priorità ai
suoi impegni professionali:
"
(…) Lei è stato in prigione per 88 giorni, e poi scarcerato.
Perché?
Sono stato scarcerato perché hanno avuto
fiducia in me, non avrei più commesso quanto fatto.
È stato scarcerato sulla parola?
No, mi hanno messo delle misure
sostitutive. Non potevo avvicinarmi alla casa e alla scuola. Dovevo avere un
lavoro e avrei dovuto cercarmi una terapia.
“Cercare una terapia”, esatto. Questo è
sbagliato, la psicoterapia impostale avrebbe dovuto essere ben organizzata,
prima della scarcerazione, non lasciandole il compito di “cercarla” da solo. Le
misure non vengono svolte ad opera delle persone scelte dall’imputato, c’è per
questo tutto un servizio apposito.
Cosa sono le misure sostitutive? Cosa
sostituiscono?
Il carcere.
Quindi, se non si rispettano?
Ritorno in carcere.
Se devo fare una misura, e chi la deve
svolgere mi può ricevere solo mercoledì alle 12.00, cosa devo fare?
Andare alle 12.00 di mercoledì.
In realtà non è proprio andata così.
Perché lei, finché non è intervenuto questo Presidente, ha privilegiato
l’aspetto professionale, pretendendo di svolgere le sedute al venerdì sera o al
sabato mattina.
Io ammetto di aver fatto degli errori.
Lavoravo in Svizzera tedesca, in gruppo. All’inizio anche loro dell’SPS non
erano molto in chiaro su come strutturare la mia terapia. Per quello ho scelto
anche una seconda strada.
Questa seconda strada però non è quanto
le è stato ordinato come misura sostitutiva. Se lei non si reca dalla dr.ssa __________
non ci sono conseguenze. Se invece non si reca dalla dr.ssa __________ è
diverso. Quello che emerge dagli atti è che lei fino ad un certo punto ha
privilegiato gli impegni professionali a quelli della misura sostitutiva. Vero
che anche l’obbligo di lavorare fa parte delle misure sostitutive, ma bisognava
comunque farle entrambe.
Sì, sono stato superficiale.
A lei è stata data la facoltà di
scegliere il terapeuta, creando così confusione. La dr.ssa __________ non ha il
compito di sostenerla in tutto e per tutto, lei non è un paziente di
quest’ultima. Una misura ambulatoriale è una misura di sicurezza. Il perito,
dr. __________, non aveva il compito di aiutarla, ma quello di fare una
diagnosi all’attenzione della Corte. Confondere questi due ruoli può creare
degli equivoci molto forti. Se lei vuole andare dalla dr.ssa __________ perché
lì si trova bene, questa la deve sostenere perché questo è il suo mandato. Per
questo motivo la direzione del procedimento l’ha invitata a rispettare
l’obbligo precedentemente impostole di seguire il trattamento presso la dr.ssa __________.
(…)
Il Presidente dà lettura del rapporto 22
agosto 2020 della dr.ssa __________. Cosa vuol dire “ritiene la pena
eccessiva”, che spiegazione dà lei a questa frase?
All’inizio non avevo capito bene la gravità
dei fatti che ho compiuto. (…)
Quando lei è stato scarcerato le è stato
detto che vi era la possibilità di dover tornare in prigione. Ne è ancora
consapevole?
Certo. Dovessi ritornare in carcere per me
sarebbe una catastrofe.
Le è stato spiegato cos’è il suo rischio
processuale, in termini di privazione della libertà?
Sì.
(…) Dal punto di vista del rischio
processuale. Cosa si aspetta lei da oggi?
Un giudizio. Mi aspetto clemenza,
sinceramente. Riconosco di aver fatto degli errori gravissimi, me ne pento,
chiedo scusa, ho chiesto scusa ai miei figli. Una pena forte per me vorrebbe dire
distruggere tutto quello che ho fatto, sarebbe andare ancora più a fondo. (…)”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
4.4
IL RAPPORTO CON MOGLIE E
FIGLI DOPO LA SCARCERAZIONE
Le considerazioni di seguito riportate hanno utilità in
particolare per valutare il grado di lesione del bene protetto del sano
sviluppo dei bambini, in relazione al reato di violazione del dovere di
assistenza ed educazione. Vengono riportate in ultimo, essendo emerse solo a
seguito della scarcerazione dell’uomo.
4.4.1
Con decisione 30 aprile 2019,
il Pretore del distretto di __________, __________, ha autorizzato la
separazione dei coniugi, affidato i figli alla madre con custodia esclusiva
(mantenendo l’autorità parentale congiunta), sospeso i diritti di visita del
padre, attribuito l’abitazione coniugale alla madre nonché vietato a IM 1 di
avvicinarsi a moglie e figli e di contattarli in qualunque modo (AI 44). La
richiesta di accesso agli atti dell’ARP 18 di __________ è stata quindi
ritirata, essendo la procedura divenuta di competenza della Pretura (AI 46).
4.4.2
Il 29 luglio 2019, il Pretore
di __________ __________ ha comunicato al PP di aver riconosciuto un diritto di
visita sorvegliato al padre con i tre figli, ogni settimana, presso lo studio
pediatrico del dr. __________. Al primo incontro, previsto per il 19 luglio
2019, ACPR 2 e ACPR 3 non hanno voluto partecipare. ACPR 1, invece, ha giocato
e parlato con il padre per due ore (AI 78). Allegato a questo scritto figura
anche il rapporto della dr.ssa __________, che ha sorvegliato il secondo
incontro con i bambini e l’imputato, e che così lo descrive:
"
(…) I Bambini ACPR 3, ACPR 2 e ACPR 1 arrivano con la madre verso
le 17.20. Il padre arriva alle 17.30. La madre si reca presso la vicina
gelateria in attesa del termine dell’incontro. Incontro svoltosi in sala 3.
Per tutta la durata il sig ACPR 1 si è
tenuto presso l’angolo nascosto della saletta, mentre i bambini giocavano nella
parte visibile dalla ricezione. Alle ore 17.55 sento ACPR 1 chiedere al padre:
“papà perché non posso più fare il bagno con te?”. Io resto in silenzio ad
ascoltare, mentre vedo la Bambina avvicinarsi verso il padre. Lui le risponde:
“perché non si può”, poi aggiunge: “aspetta che vedo se c’è la signorina” e si
affaccia dalla porta della sala per controllare se ci sia qualcuno, poi torna
indietro in sala. Dopo qualche secondo esce di nuovo e si avvicina al banco
accettazione dove mi trovavo e mi dice di avere un problema.
Mi racconta di essere stato accusato di aver
sculacciato i propri figli e che per questo motivo non glieli fanno più vedere.
Dice che non vede i bambini da 4 mesi. Dice
ancora che adesso c’è a casa uno zio che a suo dire fa la stessa cosa (li
sculaccia) con i bambini e mi chiede come deve comportarsi.
Quando gli chiedo come faccia a saperlo, mi
risponde che glielo hanno appena detto i bambini.
Non capendo bene cosa volesse da me gli
dico che io posso al più obiettivare se ci siano segni di maltrattamento sui
bambini.
Mi risponde “No, no, segni di
maltrattamento non ce ne sono!”.
Lo incalzo chiedendogli il perché delle sue
affermazioni, ovvero come mai me le stesse raccontando. Lui mi risponde “Non
so, sa per avere una testimonianza”. Gli rispondo che non posso testimoniare
per cose che non ho udito, né obiettivato.
Nota personale: durante tutto il periodo di
osservazione, che ho trascorso alla ricezione, non ho sentito i bambini parlare
di percosse o maltrattamenti da parte di uno zio o di altri. Incontro
conclusosi alle ore 18.35.
Il signor IM 1 ha cercato di intavolare una
discussione con la madre e lo zio dei bambini sul piazzale dello studio
utilizzando il pretesto di dover consegnare una cosa alla signora.”
(AI 78).
4.4.3
Il 19 settembre 2019, il PP PP
1.
ha chiesto alla dr.ssa __________ ulteriori chiarimenti in merito a questo
suo rapporto (AI 102, 106-108). La dr.ssa __________, ha quindi precisato, per
iscritto, di non aver presenziato all’intero incontro, ma di essersi assentata
per la valutazione clinica di alcuni pazienti per circa 15 minuti, di essersi
posizionata circa a 4 metri dalla saletta, e di poter udire, da quella
posizione, tutto quanto veniva detto in saletta, non essendoci rumori di
sottofondo. Ha indicato di aver udito il signor IM 1 bisbigliare in alcuni
momenti, ma di aver comunque sentito chiaramente quanto veniva detto ai
bambini. IM 1 non avrebbe precisato quale dei suoi figli sarebbe stato
sculacciato dallo zio. Nei due incontri avvenuti in seguito (18 agosto e 22
settembre 2019) l’imputato non si è più posizionato nell’angolo non visibile
della saletta, essendogli stata fatta l’apposita richiesta di rimanere nel
punto visibile dalla ricezione. In queste occasioni la dr.ssa __________ ha
ancora dovuto assentarsi a tratti, lasciando la supervisione alle assistenti di
studio presenti. Non ha più sentito parlare di sculacciate, né dai bambini, né
dal IM 1 (AI 109). L’imputato, a verbale finale, ha dichiarato di essersi messo
in quell’angolo senza motivi particolari, senza pensarci, e che la porta era
spalancata. Sarebbe stato ACPR 2 a riferirgli di essere stato sculacciato dallo
zio, ha quindi voluto chiedere alla dr.ssa __________ come doveva comportarsi.
Ha poi ammesso di sapere che il fatto che lui abbia sculacciato i figli, non è
“l’unico” motivo per cui non può più vederli se non sotto sorveglianza, e
affermato che quando il bambino ha riferito ciò la dr.ssa era assente (AI 114).
4.4.4
Poco tempo dopo, l’avv. RAAP 1,
patrocinatrice dei figli dell’imputato, ha scritto al PP di aver ricevuto
comunicazione da parte di __________, la quale sarebbe stata “pesantemente
importunata” dall’imputato. Così la patrocinatrice:
"
(…) In mattinata il signor IM 1 ha chiesto alla moglie di potere
passare a casa ad __________ perché voleva discutere di alcune questioni con
lei. In particolare da tempo la signora __________ chiede che il marito firmi
una procura necessaria a risolvere una pratica immobiliare in __________, ciò
che il signor IM 1 si rifiuta di fare.
Comunque sia, la signora ha accettato di
vedere il marito che si è presentato a casa alle 13.15 per andarsene alle
15.30, dopo avere usato nei confronti della moglie toni e maniere assolutamente
fuori luogo, urlandole di essere una disonesta e una bugiarda, comportandosi in
modo aggressivo ed insultandola pesantemente.
Ha inoltre annunciato che sarebbe ritornato
domani alle 08.30 e che sarebbe rimasto “a casa sua” fino al rientro dei figli.
Ha peraltro più volte intimato alla moglie di andarsene e di trovare un’altra
sistemazione perché la casa “è sua”.
La signora __________ si è talmente
spaventata del comportamento del marito che è uscita sul balcone per farsi
vedere e semmai chiedere aiuto. La signora non è più disposta a tollerare un
comportamento simile da parte del marito e su mio consiglio domani non gli
permetterà di entrare in casa.
Anche in vista del verbale finale di
domani, ritengo opportuno che lei sia informato dell’atteggiamento tenuto oggi
dal signor IM 1, il quale non da segnali concreti di avere compreso la
situazione in cui si trova e la necessità di mantenere un comportamento
corretto nei confronti della moglie.
Le chiedo cortesemente di valutare di
ripristinare la misura che obblighi il signor IM 1 a mantenere una distanza di
200.
m dalla casa in cui vivono moglie e figli.”
(AI 111).
4.4.5
In merito al rapporto con la
moglie dopo la sua scarcerazione, l’imputato si è in particolare lamentato del
fatto di non ricevere aggiornamenti frequenti sui propri figli, essendo la
moglie poco collaborante, e di avere, lui, sempre rispettato le disposizioni
impostegli da Pretore e Procuratore. Ha poi potuto prendere posizione in merito
allo scritto sopra riportato dell’avv. RAAP 1:
"
(…) Il PP mi chiede di spiegare il rapporto con mia moglie
dopo la scarcerazione.
Rispondo che non c’è più stato un vero e
proprio rapporto. Ci siamo visti in Pretura una volta e due altre volte a casa,
l’ultima volta ieri. Quando sono andato a casa era sempre fissato e concordato
l’incontro con mia moglie. i figli non c’erano. Io vorrei poter avere ancora un
dialogo con lei e creare un buon rapporto anche da separati. Le cose non vanno
sempre bene comunque. Quando l’ho vista ieri abbiamo avuto una discussione. La
prima volta che l’avevo vista a casa le cose erano andate bene.
Preciso che per il resto ho contatti con
mia moglie solo via messaggio, una volta a settimana, come previsto dal Pretore
per aggiornarmi sulla situazione dei figli. Io vorrei essere informato
tempestivamente sulle questioni dei figli, cosa che non sempre avviene. Ricordo
che qualche settimana fa ACPR 3 era stato alla settimana verde con la scuola e
io avevo chiesto a __________ come era andata, lei per due settimane non mi
aveva risposto.
Preciso che secondo le disposizioni del
Pretore __________ mi doveva scrivere una volta a settimana. Da parte mia però
non posso scriverle, e ciò anche per conformarsi alle misure a suo tempo
ordinate dal PP.
Io ho sempre rispettato quanto disposto dal
Pretore e dal PP. Anche con riferimento al fatto di non avvicinarmi a casa ad
una distanza inferiore ai 200 m ho sempre rispettato la misura. Al di fuori dei
diritti di visita sorvegliato non ho mai contattato o incontrato i miei figli.
ADR che so che i miei figli dovrebbero
essere seguiti da uno psicologo, ma non sono aggiornato sulla terapia o altri
aspetti della terapia. Preciso che la scorsa settimana mia moglie mi ha
riferito la richiesta della scuola di far valutare ACPR 3 dal Dr. __________
perché va male a scuola. Questo è quello che mi è stato scritto in un messaggio
da __________. Io vorrei essere informato maggiormente sulla situazione dei
miei figli.
Il PP mi fa prendere atto dello scritto
22.10.2019
dell’Avv. RAAP 1 nel quale viene riportato quanto riferito da mia
moglie sull’incontro di ieri.
Confermo che ieri quando ho incontrato mia
moglie abbiamo litigato e ci siamo urlati contro entrambi. Io mi ero arrabbiato
perché mi aveva rimproverato di aver fatto male dei lavori in casa. Erano
saltate le lampadine del corridoio e lei aveva chiamato un elettricista per
farle riparare, rimproverandomi, come detto prima. Non l’ho insultata. È vero
che è andata sul balcone, ma ci sono andato anche io per cercare di farla
ragionare e calmare la situazione.
Preciso che sono stato a casa circa due ore
e abbiamo parlato normalmente per la maggior parte del tempo. La discussione in
cui abbiamo alzato la voce è durata al massimo un paio di minuti.
ADR che le ho detto effettivamente di
cercarsi un’altra casa, ma questo perché mi rimproverava che non funzionava niente
in casa.
ADR che è vero che le ho dato della
bugiarda. Questo con riferimento a delle dichiarazioni che ha fatto nel
procedimento penale, e meglio sulle modalità con cui picchiavo i figli.”
(AI 114).
4.4.6
Ad AI 115 il resoconto del 15 ottobre
2019.
delle visite sorvegliate del padre con i figli presso il dr. __________,
dal quale non emerge più nulla di rilevante (le assistenti di studio medico
descrivono gli incontri, i tipi di giochi fatti, la saletta occupata, alcune
frasi dette). Pochi giorni dopo, il 31 ottobre 2019, la patrocinatrice dei
bambini produce un rapporto della dr.ssa __________, che ha preso a carico i
figli dell’imputato, riportando invece informazioni rilevanti circa la loro
sofferenza ed il loro stato di confusione, alimentato dal comportamento del
padre proprio durante le visite. In particolare, la specialista mette in
evidenza due problemi principali: il fatto che i colloqui non siano
costantemente sorvegliati, permettendo all’imputato di riferire ai figli frasi
che alimentano confusione e sensi di colpa, ed il fatto che egli si debba poi
incontrare di persona con la moglie, il che avrebbe spesso causato conflitti
davanti ai bambini.
Così la dr.ssa __________ nel rapporto 30 ottobre 2019:
"
(…) Ho incontrato ACPR 3 ACPR 1 e ACPR 2 a più riprese, ACPR 1 a
partire da aprile 2019, ACPR 2 ed ACPR 3 da luglio 2019.
Durante gli incontri è emerso che i tre
figli del signor IM 1 vivono una grande confusione rispetto al motivo
dell'allontanamento del padre e degli incontri sorvegliati. Durante i colloqui
con i bambini, che hanno luogo sia separatamente che assieme in base al
bisogno, aiuto loro a trovare chiarezza per pater vivere gli incontri con il
padre con la necessaria serenità. Quello che purtroppo si è verificato spesso
durante i diritti di visita, è che il padre, nei momenti non sorvegliati,
faceva domande o osservazioni che continuano a confondere i figli, vanificando
il lavoro da me svolto. ACPR 1 riporta che durante uno degli incontri il papà
le ha detto che "è colpa della mamma se non posso tornare a casa è lei che
ha creato tutto questo", oppure "il papà mi dice: chiedi alla mamma
perché dobbiamo vederci qui". In alcune occasioni ha ripetuto ai bambini
che non ha fatto nulla di male, dicendo ad ACPR 3 "anche gli altri papà
fanno il bagnetto con i loro figli". In effetti in terapia spesso le
domande di ACPR 3 sono per far chiarezza sul comportamento del padre.
Anche nel momento dello scambio dei figli,
quando i genitori si incontrano, i due adulti discutono e il signor IM 1 cerca
il confronto con la Signora __________. Tutto questo porta a sofferenza nei
bambini, ed ACPR 3 e ACPR 2 cominciano ad esprimere di non voler più incontrare
il padre. In alcune occasioni sono emersi sintomi somatici subito prima
dell'incontro.
Il discorso dei bambini è coerente ed
autentico; in modo chiaro esprimono la propria sofferenza riguardo ad una
situazione difficile da sostenere per loro.
Il mio parere attuale sulla situazione
Dal mio punto di vista, e in base alle
informazioni raccolte fino ad ora, è importante prendere una decisione utile e
benefica per lo sviluppo psico-fisico attuale dei bambini. Per questo è
fondamentale che possano vivere nel modo più adeguato possibile gli incontri
con il padre. In questo senso, per quel che riguarda le mie competenze e
mettendo al centro del mio interesse il benessere dei minori __________,
proporrei che le autorità competenti possano definire una modalità di incontro
del signor IM 1 con i figli in una situazione sorvegliata senza interruzioni,
dove si possa garantire la presenza di un operatore durante tutto il periodo
del diritto di visita. In questo modo si eviterebbe che il padre possa mettere
in atto una comunicazione disfunzionale per il benessere dei figli, creando in
loro confusione e sensi di colpa. Solo così si permetterebbe ai ragazzi di
investire più serenamente nella relazione con il padre. Importante sarebbe
anche evitare che i signori __________ debbano incontrarsi al momento dello
scambio dei figli. A causa dei conflitti che ogni volta ne scaturiscono si crea
infatti inutile stress sia ai ragazzi, che alla signora __________. Il
malessere della mamma in tali situazioni si ripercuote inevitabilmente su
quella dei figli, che cominciano a voler evitare gli incontri con il padre. È
inoltre essenziale che il diritto di visita sia regolare, preferibilmente meno
di frequente ma di una durata maggiore (si potrebbe immaginare due ore due
volte al mese), per permettere ai minori __________ di seguire i propri
impegni, essenziali per un sano sviluppo psichico e sociale.”
(AI 116).
4.4.7
Segue il rapporto
d’aggiornamento del Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) del
22.
novembre 2019, nel quale l’educatore descrive positivamente gli incontri
avvenuti con __________ ed il suo impegno nell’educazione dei figli, nonostante
i conflitti fra fratelli inizino già sin dal primo mattino. Descrive la donna
come preoccupata per i diritti di visita dei figli con il padre, essendo che la
presenza di un operatore in quello studio medico non sarebbe sempre garantita,
e vista la reticenza dei bambini a vedere il padre:
"
(…) Spesso succede che a turni i bambini non vogliano partecipare
a questi incontri. Al rientro a casa i bambini sembrano manifestare maggiore
irrequietezza, maggiormente litigiosi tra loro, utilizzando parole e
atteggiamenti provocatori.”
(AI 121).
Afferma poi trattarsi di bambini con un gran bisogno di
attenzione, dimostrando questo fatto stuzzicandosi continuamente tra loro e
testando la rispettiva pazienza, riuscendo comunque la madre a sedare sempre
gli animi. Conclude il rapporto informando che i docenti della scuola
elementare hanno inoltrato domanda al Dr. __________ per valutare l’eventualità
che ACPR 3 soffra di un disturbo di attenzione e di iperattività (ADHD), e
giudicando positiva la presenza del Servizio per l’intera famiglia, che lo
vedrebbe come una risorsa che “permette a loro di avere dei momenti
privilegiati con la loro madre mentre io mi occupo degli altri figli, di
condividere momenti piacevoli e anche di potersi permettere di raccontarsi
spontaneamente” (AI 121).
4.4.8
A seguito della chiusura
dell’istruzione del 3 gennaio 2020 (AI 125), agli atti figura un ulteriore
scritto dell’avv. RAAP 1, patrocinatrice dei figli dell’imputato, la quale
riporta di ulteriori difficoltà riscontrate a seguito degli incontri dei
bambini con il padre, a causa del comportamento di quest’ultimo:
"
(…) come emerge dai brevi rapporti allegati, che ci sono stati
trasmessi per e-mail dalle Sig.re __________ e __________, psicologhe e
psicoterapeute rispettivamente della Sig.ra __________ e dei tre figli, la
situazione di precaria stabilità che la Sig.ra __________ sta cercando di
mantenere è fortemente messa a rischio dal comportamento dell’imputato, il
quale si ostina, contro le regole da lei imposte e soprattutto contro
l’interesse dei figli, a presentarsi al domicilio dei nostri assistiti.
Tale situazione sta creando un grave stress
a tutta la famiglia e rischia di compromettere sia gli sforzi della Sig.ra __________
di gestire al meglio la difficile situazione creatasi, sia il percorso
psicoterapico dei bambini, i quali iniziano a esprimere la volontà di non più
incontrare il padre, volontà questa che si manifesta in ACPR 3 e ACPR 2 anche
attraverso disturbi psicosomatici.
Vista la situazione e le nuove
problematiche che stanno nascendo in ragione del comportamento del Sig. IM 1,
con la presente ci permettiamo gentilmente di chiederle di voler prendere i
provvedimenti necessari affinché l’imputato si attenga al divieto di
avvicinarsi a una distanza di meno di 100 metri o contattare, anche tramite
terzi, i suoi tre figli, come stabilito dall’Onorevole Giudice dei
provvedimenti coercitivi con decisioni 7 giugno 2019 e 13 settembre 2019.”
(AI 130).
4.4.9
Le due e-mail inviate dalle
psicologhe di moglie e figli dell’imputato, riportano anche lo stato di
sofferenza dei bambini e le misure intraprese per lenirle, spesso vanificate
dagli incontri che questi intrattenevano poi col padre. Così, in particolare,
la dr.ssa __________, il 19 gennaio 2020:
"
(…) Con ACPR 1 ho lavorato sull'elaborazione dell'accaduto e del
suo vissuto, agevolando la comprensione dell'attuale situazione. Stiamo
elaborando i sentimenti di ansia e impotenza che prova, e che la portano ad un
comportamento di controllo ossessivo nei confronti della madre e dell'ambiente
circostante. Oltre al vissuto traumatico per ACPR 1 è inoltre molto difficile
comprendere il motivo dell'allontanamento da casa del padre. Infatti, benché le
sia stato spiegato molto bene, ACPR 1 si ritrova imbrigliata in un conflitto di
lealtà dal quale le è difficile uscire e le crea forti disagi psicofisici.
Questo conflitto si è creato perché spesso durante i diritti di visita il
padre, nei momenti non sorvegliati, fa domande o osservazioni che continuano a
confondere i figli, vanificando il lavoro da me svolto.
Questo conflitto peggiora la sofferenza dei
bambini, ed ACPR 3 e ACPR 2 cominciano ad esprimere di non voler più incontrare
il padre. In alcune occasioni sono emersi sintomi somatici subito prima
dell'incontro.
ACPR 3 si sente spaesato, con lui
l'elaborazione è anche sulle punizioni vissute dal padre e verte alla
ricostruzione e rafforzamento del suo sentimento di autostima.
ACPR 2 dal canto suo nutre una rabbia
invalidante nei confronti dei genitori, sentimenti che lo portano a vivere
continui conflitti con la madre, e difficoltà nella gestione delle relazioni in
generale.
Dal mio punto di vista, sarà dunque
essenziale poter proseguire il lavoro svolto finora. Non solo per permettere
una buona elaborazione dei vissuti rispetto alla probabile violenza, ma anche
per lavorare sui conflitti di lealtà dei figli ed i sentimenti di confusione
che non permettono al momento attuale a ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1 un sano
sviluppo psico emotivo. Di conseguenza i consti che dovrà sostenere la signora __________
sono importanti, e ritengo debbano essere presi in considerazione.”
(AI 130).
La dr.ssa __________, dal canto suo, ha invece riportato alla
patrocinatrice un episodio in cui l’imputato avrebbe violato il divieto di
avvicinarsi all’abitazione famigliare, nel periodo natalizio, svolgendo spesso
dei lavori nel garage situato nei pressi dell’abitazione, causando enorme
stress alla moglie e generando un conflitto nei bambini, che vorrebbero,
vedendolo vicino, avere dei contatti con lui (AI 130).
4.4.10
A seguito di questo scritto, il
4.
febbraio 2020 il PP PP 1 ha scritto al difensore avv. DUF 1 chiedendogli di
rendere attento il suo cliente sull’importanza del rispetto delle misure
sostitutive della carcerazione preventiva (AI 131). In risposta, il difensore
con scritto 10 febbraio 2020 ha precisato che la questione delle domande che il
padre poneva ai figli nel corso degli incontri sorvegliati era già stata
trattata e risolta in sede civile (udienza del 13 dicembre 2019), durante la
quale l’imputato si è impegnato a non discutere più con i figli di quanto
accaduto in occasione dei diritti di visita. Per quanto concerne invece
l’indicazione secondo cui avrebbe violato le misure impostegli, questa è stata
fermamente contestata, per i motivi che seguono. Sito a circa 100 metri
dall’abitazione famigliare, vi è un garage/officina che l’imputato utilizza
come __________. Il fatto che, quando egli vi si reca, i figli lo vedono dalla
finestra di casa, è, a mente del difensore, un fatto che IM 1 “non poteva e
non può controllare e quindi essergli imputato”. La distanza imposta di 100
metri è comunque rispettata e non può essergli imputato alcunché. Il difensore
conclude poi con un’osservazione circa l’utilità delle misure sostitutive
dell’arresto, stante la situazione:
"
(…) si rileva che le misure sostitutive dell’arresto in essere
contribuiscono sicuramente a creare una situazione di grave incertezza nei
figli nonché un problema di gestione per la signora __________. C’è pertanto da
chiedersi se ad oggi, quest’ultime misure siano ancora giustificate considerata
la separazione di fatto dei coniugi __________, nonché le modalità dei diritti
di visita imposti dal Pretore.”
(AI 132).
4.4.11
Un mese dopo, nel corso del
mese di febbraio, figura all’incarto tutta un’altra serie di segnalazioni, sia
delle due psicologhe/psicoterapeute, del SAE, e questa volta anche dello studio
medico del dr. __________, in merito al comportamento poco adeguato
dell’imputato durante i diritti di visita, fino a giungere ad una decisione
supercautelare della Pretura di __________ che ha sospeso i diritti di visita
(doc. TPC 5).
Con scritto 7 febbraio 2020, la dr.ssa __________, ha espresso
preoccupazione per la situazione della moglie e dei figli dell’imputato,
conoscendoli bene avendo in cura __________ dal 2016, ha poi riassunto il suo
percorso terapeutico fino a giungere al 2020 e alle ultime settimane, durante
le quali, a dire della terapista, l’imputato non avrebbe rispettato le distanze
(es. episodio del garage), presentandosi poi al domicilio della consorte senza
preavviso, minacciandola ed insultandola. Inoltre, egli, durante le visite con
i figli, avrebbe dato loro informazioni contraddittorie in merito al motivo
dell’arresto, confondendoli e provocando in loro un grande disagio:
"
(…) l’atteggiamento del Sig. IM 1, creando molta insicurezza e
instabilità, va a minare direttamente il benessere psico-fisico della Sig.ra __________
e, indirettamente, in benessere psico-fisico dei bambini. (…) ogni sforzo della
Sig.ra __________ e della rete di aiuto di sostenere e aiutare i minori vengono
vanificati e annullati dal comportamento del padre. (…) ritengo importante:
1.
Adeguare il luogo dei diritti di visita
ai bisogni dei bambini. Ciò significa che i diritti di visita devono essere
esercitati sotto sorveglianza (Punto d’incontro), affinché il Sig. IM 1 non
abbia la possibilità di influenzare e destabilizzare i bambini.
2.
Prorogare le misure sostitutive della
carcerazione preventiva (divieto di avvicinare a una distanza di meno di 100
metri o contattare i figli) e reintrodurre le stesse misure per tutelare la
Sig.ra __________.”
(allegato al doc. TPC 5).
Con scritto 14 febbraio 2020, la dr.ssa __________ ha espresso
anch’ella alla Pretura di __________ le sue preoccupazioni circa i figli
dell’imputato, lamentando l’influenza negativa del padre durante i diritti di
visita, approfittando dei limiti strutturali del punto d’incontro, in quanto
egli:
"
(…) sussurra ai figli messaggi in disaccordo con la realtà
dell’accaduto. Messaggi che confondono i minori e procurano loro ansia,
messaggi che il padre può trasmettere non riuscendo il punto d’incontro a
garantire una sorveglianza costante e continua del diritto di visita. ACPR 1
per esempio riporta che durante l’ultimo incontro (…) “il papà ha detto che è
tutto colpa della mamma”, e anche i due figli maschi riportano che il padre
spesso dice che non capisce come mai la mamma ha creato tutta questa
situazione, che lui non ha nessuna responsabilità. ACPR 3 dal canto suo riporta
che “il papà ha detto che tanto lui fa quello che vuole, la mamma non può
comandare”. Infine ACPR 1 riporta che durante le visite “il papà non parla più
ad alta voce, solo piano piano così nessuno ci sente.”. La conseguenza sono
sintomi che evidenziano il malessere psichico dei ragazzini. Oltre a questo
comportamento inappropriato con i figli, il signor IM 1 sfrutta i momenti in
cui incontra la signora __________, in occasione dello scambio dei figli, per
sottoporla ad aggressioni verbali e pressioni psicologiche poco opportune in
presenza dei figli. (…)
(…) a inizio marzo scadrà il decreto
d’allontanamento del padre nei confronti dei bambini. Senza questo limite, il
signor IM 1 potrebbe mettere indisturbatamente in atto tutti i comportamenti
disfunzionali che mostra durante i momenti non sorvegliati dei diritti di
visita, minando ulteriormente l’attuale precario equilibrio psico emotivo dei
ragazzi. Necessitano ora di punti di riferimento in grado di accogliere le loro
ansie, paura ed incertezze, non di adulti che creano ulteriore ambiguità. La
signora __________ sta in questo senso cercando di essere il punto sicuro per i
propri figli, dando loro la stabilità che necessitano per il loro benessere.
Tuttavia, anche la signora è spesso in difficoltà, in quanto il signor IM 1 si
presenta a casa suonando ripetutamente il campanello finché lei apre, per poi
pretendere di andare in bagno, e comportamenti simili. (…) Ritengo dunque
necessario (…) prolungare il decreto di allontanamento (…) e trovare un punto
d’incontro adeguatamente sorvegliato (…) Senza queste misure (…) ritengo
altamente probabile che i sintomi che mostrano ora i ragazzi non potranno che
peggiorare.”
(allegato al doc. TPC 5).
Con rapporto 18 febbraio 2020 il dr. __________ e la dr.ssa __________
hanno informato la Pretura della __________ di ritenere non adatta la loro
struttura per il proseguimento dei colloqui, in quanto:
"
(…) pure essendo i bambini ed il sig. IM 1 sempre visibili dalla
ricezione, non risulta possibile garantire una sorveglianza adeguata. Le
necessità legate allo studio medico e alle visite impedisce una presenza
costante nella sorveglianza. In diverse occasioni abbiamo appurato che il padre
si rivolge ai bambini con tono non adeguato, talvolta brusco, talvolta con
bisbigli, in modo da non poter essere udito dalla ricezione. Questo
comportamento si verifica non appena il Signor IM 1 si accorge di non essere
osservato direttamente. Segnaliamo anche che i bambini arrivano all’incontro
con il padre sempre più mal volentieri e che partecipano con sempre meno
entusiasmo restando spesso sulle loro.”
(allegato al doc. TPC 5).
Infine, il rapporto 19 febbraio 2020 del SAE alla Pretora di __________
__________, che conferma tutto quanto già sopra riportato, evidenziando il
disagio dovuto ai diritti di visita poco sorvegliati, poco costruttivi e molto
destabilizzanti, chiedendo infine che questi possano svolgersi in un contesto
differente con la presenza costante di un operatore sociale e in un luogo
protetto per i minori (allegato al doc. TPC 5).
4.4.12
L’atto d’accusa data 24
febbraio 2019 (doc. TPC 1), e lo stesso giorno il PP ha chiesto al GPC la
proroga delle due misure sostitutive dell’arresto, ovvero l’obbligo di seguire
una psicoterapia (senza indicare frequenza o presso chi) ed il divieto di
avvicinare a meno di 100 metri o contattare i suoi figli, riservate le
decisioni della Pretura o della ARP, fermo restando che i diritti di visita
dovranno essere sorvegliati (doc. TPC 4).
Il giorno seguente, con decisione supercautelare, visto tutto
quanto sopra, la Pretura di __________ ha revocato con effetto immediato i
diritti di visita a favore dell’imputato.
4.4.13
Al dibattimento, IM 1 ha
espresso nuovamente consapevolezza circa gli errori da lui commessi dopo la scarcerazione,
tra i quali quello di non rispettare appieno le norme sostitutive impostegli, e
quello di addossare le proprie responsabilità alla moglie, parlando con i
bambini, causando loro grande confusione. Ha infine ammesso che il fatto di
essere potuto rientrare a vivere a casa sua (informazione questa che non aveva
comunicato alla direzione del procedimento prima nonostante fosse stato
formalmente invitato a farlo), avendo la moglie ed i bambini cambiato casa, ha
sensibilmente ridotto la sua insofferenza:
"
(…) Anche dopo la scarcerazione lei non si è comportato in
modo esemplare. Cos’è che le dava fastidio, che oggi invece non le dà più
fastidio?
Una frustrazione per quanto successo.
Lei oggi sta meglio, perché?
Ho capito di aver sbagliato.
Ma è cambiato qualcosa. Cos’è che non
sopportava nella procedura di divorzio?
Io volevo bene a mia moglie, le voglio
bene, voglio bene alla mia famiglia. Il divorzio è una sconfitta.
C’è una cosa che a lei dava molto fastidio
e che oggi invece non le dà più fastidio.
Non so, che abito a casa mia.
Ecco. Lei migliora il suo comportamento
in concomitanza col rientro a casa sua. Il fatto che si recava al garage nei
pressi della sua abitazione, al di là del fatto che sia distante più o meno di
100.
metri, è una cosa che non avrebbe dovuto fare, perché così facendo si
mostrava ai suoi figli, causando in loro degli scompensi.
Mi rendo conto di avere sbagliato.
A lei dava fastidio che in quella casa
c’era ancora sua moglie.
Sì, ma io ero consapevole della possibilità
che lei ci sarebbe potuta rimanere finché i figli fossero stati maggiorenni,
non ho agito così per ottenere qualcosa.
I rapporti agli atti riportano che lei
avrebbe detto a sua figlia “se io non sono più a casa, è colpa della mamma”.
È colpa mia. (…)
I verbali agli atti parlano in un altro
modo. Oggi pare che lei abbia fatto un percorso che finalmente mostra i primi
risultati. Ma il fatto che lo ha rasserenato, più di tutte, è stato tornare a
casa sua. “È colpa della mamma se non posso tornare a casa”, “è lei che ha
creato tutto questo”, “chiedi alla mamma perché dobbiamo vederci qui”, “anche
gli altri papà fanno il bagnetto con gli altri figli”. Sono i bambini che
riportano queste frasi, che lei avrebbe proferito approfittando delle carenze
nella sorveglianza degli incontri. Questo suo agire crea confusione nella
bambina. (…)
Recarsi nella sua officina vicino a casa
per fare dei lavoretti, significa non pensare al bene dei suoi figli. Lei è un
problema per i suoi figli, e non può pretendere di risolverlo in poco tempo.
Lo so. (…)
La signora ha dichiarato anche che lei
una volta è andato a casa unicamente per andare in bagno.
No, dovevo anche prendere i documenti. (…)
ADR che qualora potessi vedere i
miei figli e dovessi lavorare, prenderei vacanza. Ho preso anche diversi giorni
di libero per seguire la terapia. Faccio salti mortali per fare tutto alla
lettera. Ho capito il perché mi devo sottoporre a questa terapia.”
(verbale d’interrogatorio dibattimentale).
Questo è quanto emerge dagli atti. I reati avendo trovato tutti
piena conferma, resta da determinare la pena.
5.
COMMISURAZIONE DELLA
PENA
5.1
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa
è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP
stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della
colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con
le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF
129.
IV 6 consid. 6.1).
Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai
motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998.
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato, il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55.
consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore, ovvero della sua
vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto
e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF
6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF
6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008,
consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
5.2
Va rilevato innanzitutto che
dal profilo oggettivo la colpa di IM 1 è di livello medio. Questo poiché nel
panorama degli atti sessuali, a cui le Corti sono spesso confrontate, quelli di
IM 1 non risultano essere particolarmente invasivi: non vi è stata penetrazione,
non vi sono stati rapporti orali, non vi sono stati toccamenti sulla bambina.
Cionondimeno, e quel che è grave, è che egli ha usato sua figlia come oggetto
di soddisfacimento delle proprie pulsioni sessuali. Ed è proprio sul piano
soggettivo che la colpa di IM 1 si aggrava: abusare di una bambina di __________
anni è un fatto ignobile, perché significa declassare la propria figlia da
persona a oggetto, negarle la dignità di essere umano e trattarla come,
appunto, un semplice oggetto del proprio desiderio. E da questo punto di vista IM
1.
non ha scusanti, perché, pur avendo una sessualità tutto sommato limitata,
alternative ne aveva: praticava l’autoerotismo e gli era capitato a volte di
andare anche con delle prostitute. Non aveva quindi certo bisogno, per
soddisfarsi, di coinvolgere la propria bambina. Aggrava la sua già importante
colpa soggettiva il fatto che non si è fatto scrupoli ad abusare della figlia
nell’ambiente tipico dove dovrebbe essere protetta, casa sua. Né va passato
sotto silenzio il fatto che egli, almeno in un primo tempo, abbia banalizzato
questi fatti.
5.3
La colpa di IM 1 è grave
anche se riferita alla violazione dell’art. 219 CP, nella misura in cui egli ha
creato un clima famigliare, se non proprio di terrore, di grande paura, e i
bambini lo dicono molto bene: temevano sistematicamente di essere picchiati con
violenza, perché quando si usa il mestolo, la ciabatta o il bastone, si è
violenti e lo si fa per fare male, altrimenti un uomo come lui non aveva certo
bisogno di munirsi di oggetti per imporre violentemente la propria legge in
casa. E sentir dire ancora in aula che non voleva far male significa soltanto
scarsa assunzione di responsabilità. Su questo tema torneremo.
5.4
Se dal passato di IM 1 si
scorgono sicuramente comportamenti meritevoli come l’applicazione al lavoro e
la disponibilità ad essere operativo per la comunità, dal suo comportamento
processuale, almeno fino al maggio di quest’anno, non si scorgono affatto
elementi attenuanti.
Egli non ha confessato spontaneamente, ma ha ammesso unicamente i
fatti che non potevano francamente essere negati, perché sapeva che nella prima
circostanza era stato visto dalla moglie, nella terza che esisteva una
registrazione, mentre la seconda è frutto della necessità di spiegare perché
aveva aggiunto dei particolari riferiti al primo episodio che in realtà non
erano avvenuti in quell’occasione, di guisa che doveva per forza essercene un
terzo.
5.5
Per il resto, durante tutta
l’inchiesta i verbali sono pieni di “non ricordo” e di tentativi di
giustificare il proprio agire, manifestando la propria vergogna, tentando di
far credere che lui non è quella persona lì, e che, semplicemente, in quelle
rare occasioni, aveva un po’ perso la testa. Egli nemmeno si è assunto le responsabilità
di fronte alla giustizia, nella misura in cui era ben consapevole che quanto
espiato nella carcerazione preventiva non sarebbe stato sufficiente. In questo
senso la Corte non può non evidenziare come quella scarcerazione, soprattutto
con quelle modalità, desta perplessità già solo per il fatto che sia avvenuta
con il semplice impegno, sulla parola, di seguire la psicoterapia suggerita dal
perito giudiziale, senza un minimo di organizzazione della stessa.
Orbene, se una norma di condotta di questo genere (obbligo di
seguire una psicoterapia), è una misura atta a prevenire la recidiva, la stessa
va organizzata prima che la persona venga scarcerata. E organizzata significa
individuare il servizio competente, e indicarne il piano. Così come ha poi
fatto la direzione del procedimento con il decreto del 27 maggio 2020. Certo, IM
1.
su questo ha equivocato, anteponendo gli impegni professionali alla sua presa
a carico volta alla prevenzione della recidiva, ma lo scarso rigore impostogli
dalla direzione del procedimento non consente di dire che egli abbia
deliberatamente infranto quella debolmente istituita norma di condotta.
5.6
Ma a prescindere dalla
tardiva sottomissione alla misura, IM 1 non si è comportato bene dopo la sua
scarcerazione nei confronti dei suoi figli, tentando più volte di inquinare la
situazione, mandando loro messaggi sbagliati, aumentandone lo stress, dando
loro delle false rappresentazioni della realtà: perché non si va a dire alla figlia
abusata, che se il papà non è più a casa la colpa è della mamma, in maniera
furtiva, approfittando della scarsa vigilanza del diritto di visita che doveva
essere, nelle intenzioni del Pretore, costantemente sorvegliato.
Tutto ciò considerato, al netto di quanto si dirà qui di seguito,
per la Corte, vista la colpa dell’imputato, occorrerebbe dipartirsi da una pena
detentiva di 4 anni.
5.7
La lettura dell’incarto fino
a maggio 2020 ci consegna una persona quasi totalmente incapace di assumersi le
proprie responsabilità. Ma le misure che il legislatore ha previsto nel Codice
penale hanno proprio lo scopo di prevenire la recidiva, e non si previene la
recidiva senza un’assunzione di responsabilità e senza coscienza di aver
commesso dei gravi crimini. Da questo punto di vista è bene constatare come al
dibattimento IM 1 sia parso un po’ diverso da quello che è stato fino a maggio
2020.
Certo, il fatto di aver potuto riprendere possesso della casa, non più
abitata dalla moglie e dai propri figli, lo ha sicuramente sollevato, perché
anche questo era un provvedimento che gli dava fastidio, tanto da dire alla
figlia che era tutta colpa della moglie. Ma ancora di più è che finalmente si è
messo a fare una psicoterapia seria che sembra aver prodotto i primi frutti,
convinta la Corte che il rimorso che egli oggi vive non sia solo legato alla
sua situazione personale, alla carcerazione, alla casa vuota, alla perdita
della famiglia, ma anche ai danni che ha provocato ai propri figli.
5.8
Lo svolgimento di una misura
di sicurezza, quandanche ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, è cosa ben
diversa da un rapporto volontario tra un paziente e il proprio terapeuta.
Questi deve esclusivamente fare gli interessi del proprio paziente, chi deve
svolgere una misura deve per contro preoccuparsi in primis di raggiungere
l’obiettivo che è quello della prevenzione della recidiva. Proprio per questo
il terapeuta non deve essere scelto dall’imputato o dal condannato. Egli non è
suo paziente, anche se evidentemente al terapeuta si applicano le norme
sanitarie che si applicano a tutti gli operatori. Chi svolge la misura è
obbligato a segnalare, senza necessità di svincolo dal segreto, all’autorità di
esecuzione se ci sono dei problemi. Ed è per questo che anche se la forma è
quella della norma di condotta, chi dirige il procedimento deve dare un minimo
di organizzazione alla presa a carico, e non lasciarla al libero arbitrio dello
scarcerando. Confondere queste due figure significa misconoscere scopo,
obiettivo e funzionamento delle misure di sicurezza.
Ora, che IM 1 voglia continuare a vedere la dr.ssa __________
nessuno glielo potrà impedire. Ma non è questa la misura che gli va applicata.
5.9
Tutto questo ben ponderato,
la Corte ha voluto considerare in maniera importante gli effetti che la pena ha
sull’imputato. È conscia, la Corte, che il valore più importante che nella vita
ha accompagnato IM 1 è quello del lavoro, e che una pena interamente da espiare
difficilmente gli consentirebbe di mantenere. Di converso, una pena interamente
sospesa, che la legge non permette al di sopra dei 24 mesi, è inimmaginabile,
perché significherebbe banalizzare in maniera inammissibile le colpe
dell’imputato. Imputato che sapeva, quando ha chiesto di uscire dopo soli 88
giorni dal carcere, che molto probabilmente avrebbe dovuto tornarci. Il PP
glielo ha spiegato, ma lui ha deciso altrimenti, consapevole che prima o poi la
fattura sarebbe arrivata. Ciò detto, la Corte ritiene che nel caso di specie,
proprio grazie al lavoro iniziato, anche se tardivamente, su sé stesso, e i
frutti che lo stesso sembra dare, di poter comprimere la pena entro i limiti
che consentono una sospensione parziale. Gli ha quindi inflitto una pena
detentiva di 3 anni. Per tener conto della sua colpa, comunque grave, la quota
da espiare è stata fissata in 12 mesi. Gli altri 24 sono sospesi
condizionalmente per 4 anni. Ma non è finita qui.
Durante questi 4 anni l’imputato dovrà continuare a seguire il
trattamento, non alle sue condizioni, ma a quelle che stabilirà l’autorità di
esecuzione che in Ticino è il Giudice dei provvedimenti coercitivi. Fino alla
crescita in giudicato della sentenza, e per quanto di competenza di questa
Corte, vengono prorogate le misure di sicurezza già imposte dal GPC e precisate
nel decreto di questo Presidente, con l’avvertenza che in nessuna maniera
potranno essere anteposti gli impegni professionali. Quanto all’esecuzione
della porzione da espiare, non è compito di questa Corte pronunciarsi sulle
modalità, in particolare sull’applicazione degli articoli 75 e 77a e seguenti
del CP.
5.10
Oltre alla norma di condotta
valida fino a crescita in giudicato della sentenza di sottoporsi al trattamento
ambulatoriale nelle modalità testé riferite, la Corte ha pure stabilito che IM
1.
debba attenersi rigorosamente alle disposizioni delle autorità civili,
nell’ambito della causa di divorzio, anche perché stabilire in questa sede se
deve stare lontano 100, 200 o 300 metri da casa, è del tutto irrilevante,
perché è il giudice civile meglio piazzato per stabilire quali misure devono
essere prese a tutela dei minori.
5.11
Le pretese degli ACP sono
state riconosciute e ammesse.
5.12
Al tutto va aggiunto la multa
per la contravvenzione, che la Corte ha fissato in fr. 1'000.- per le ripetute vie
di fatto commesse ai danni dei propri figli, adattando il periodo agli ultimi 3
anni, perché i fatti precedenti sono caduti in prescrizione.
6.
TASSE E SPESE
GIUDIZIARIE
Con riferimento alla nota professionale dell’avv. DUF 1 e a quella
dell’avv. RAAP 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è
retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o del Cantone
in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu), l’onorario
dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è calcolato secondo
il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.- l’ora (cfr. DTF 132 I
201.
consid. 8.5. - 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre 2006 consid. 3.2.).
La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del
tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21.
cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,
consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,
in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575;
Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. ed.,
Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).
In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo
cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente
impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e
sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996, pag.
4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.
17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).
Il dispendio di tempo e le spese indicate nella nota professionale
dell’avv. DUF 1 sono parse adeguate al caso di specie, con il che la Corte la
ha tassata e approvata per un totale di fr. 23’910.50 (onorario, spese e IVA). Stesso
discorso valga per la nota professionale dell’avv. RAAP 1, approvata per un
totale di fr. 6’251.05 (onorario, spese e IVA). L’imputato è condannato a
risarcire allo Stato del Cantone Ticino anche le note d’onorario già tassate
dal Ministero pubblico, come figura a dispositivo.
Tassa di giustizia e spese procedurali sono integralmente posti a
carico del condannato.
visti gli art. 12, 40, 43, 44,
47, 49, 51, 63, 94, 97, 106, 109,
126, 187, 191, 219 CP;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
atti sessuali con persone
incapaci di discernimento o inette a resistere (ripetuti)
per avere,
ad __________, presso la propria abitazione, nel periodo compreso
da aprile 2018 al 29 gennaio 2019,
in tre occasioni compiuto atti sessuali con la figlia ACPR 1 (nata
il __________), conoscendone e sfruttandone lo stato di incapacità di
discernimento e di inettitudine a resistere, in ragione della sua giovane età;
1.2
atti sessuali con
fanciulli (ripetuti)
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di cui al punto 1.1, in tre
occasioni, compiuto e coinvolto in atti sessuali la figlia ACPR 1 (nata il __________),
minore di anni sedici;
1.3
violazione del dovere
d’assistenza o educazione
per avere,
ad __________, nel periodo dal 2017 all'11 marzo 2019, in
particolare a partire da agosto/settembre 2018,
violato il proprio dovere di assistenza verso i figli ACPR 2 (nato
il __________), ACPR 3 (nato il __________) e ACPR 1 (nata il __________), in
particolare verso il figlio ACPR 3, agendo come indicato al seguente punto 1.4
e dando in escandescenza e gridando contro di loro in modo aggressivo per ogni
inezia, esponendone in tal modo a pericolo lo sviluppo fisico e psichico;
1.4
vie di fatto
per avere,
ad __________, nel periodo dal 9 settembre 2017 all'11 marzo 2019,
commesso ripetutamente vie di fatto,
contro i figli ACPR 2 (nato il __________), ACPR 3 (nato il __________) e ACPR
1.
(nata il __________), incapaci di difendersi e dei quali aveva la custodia e
doveva avere cura;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Il procedimento penale per
titolo vie di fatto di cui al pt. 4 dell’atto d’accusa è abbandonato,
limitatamente al periodo marzo 2017 – 8 settembre 2017, per intervenuta
prescrizione.
3.
Di conseguenza,
IM 1 è condannato
3.1
alla pena detentiva di 3
(tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
3.2
alla multa di fr. 1'000.-
(mille), la quale in caso di mancato pagamento sarà commutata in una pena
detentiva sostitutiva pari a giorni 10 (dieci).
4.
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 24 (ventiquattro) mesi, con un periodo
di prova di anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
5.
IM 1 è inoltre condannato a
versare ai seguenti accusatori privati le seguenti indennità:
- alla figlia ACPR 1, fr.
4'000.- per torto morale;
- al figlio ACPR 3, fr.
1'000.- per torto morale;
- al figlio ACPR 2, fr.
1'000.- per torto morale e fr. 265.15 per risarcimento spese mediche non
coperte dalla cassa malati;
egli è inoltre condannato a versare a favore di tutti e tre i
figli dell’importo di fr. 10’439.20 per titolo di risarcimento per spese
legali, da devolvere allo Stato del Cantone Ticino in quanto beneficiari di
gratuito patrocinio (v. seguente pt. 9.2 e AI 82).
6.
È ordinato il trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena.
7.
All’imputato è fatto
obbligo di rispettare tutte le decisioni, già emesse e che lo saranno in
futuro, delle autorità civili (Pretura, Autorità regionale di protezione, e
Tribunale d’appello), con riferimento alle relazioni con __________ ed i di
loro tre figli, e questo quale norma di condotta ex art. 94 CP, per tutta la
durata del periodo di prova.
8.
La tassa di giustizia di
fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio e per il patrocinio degli accusatori privati sono sostenute dallo
Stato.
9.1
La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 20’532.50
spese fr. 1’668.50
IVA (7,7%) fr. 1’709.50
totale fr. 23’910.50
9.2
La nota professionale
dell’avv. RAAP 1 è approvata per:
onorario fr. 5’302.50
spese fr. 500.00
IVA (7,7%) fr. 448.55
totale fr. 6’251.05
9.3
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 34’349.70 (composto
dalle due note qui tassate, più fr. 4'188.15 per la precedente nota d’onorario
dell’avv. RAAP 1 già tassata dal Ministero pubblico ad AI 82) (art. 135 cpv. 4,
138.
cpv. 1 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 827.10
Perizia fr. 8'200.--
Multa fr. 1'000.--
Trascrizioni fr. 600.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 185.75
fr. 13'812.85
============