72.2020.64
Autrice colpevole d’incendio intenzionale ripetuto, in parte tentato, in parte aggravato: per aver tentato di cagionare intenzionalmente un incendio, nonché per aver cagionato intenzionalmente 4 incendi dai quali sono derivati danni alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica
13 novembre 2020Italiano56 min
ammesso di essere responsabile anche dell’incendio del 05.01.2016, il dr. med. __________
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2020.64
Lugano,
13 novembre 2020/dm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Mauro Ermani, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Veronica Lipari, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo Palazzo
di giustizia, per giudicare
Nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori privati
ACPR 1,
patrocinato dall’avv. RAAP 1,
ACPR 2,
patrocinato dall’avv. RAAP 2,
ACPR 3,
ACPR 4,
ACPR 5,
ACPR 6,
ACPR 7,
ACPR 8,
ACPR 9,
ACPR 10,
ACPR 11,
ACPR 12,
ACPR 13,
ACPR 14,
contro IM 1,
rappresentata dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal giorno 27.01.2019 al giorno
14.03.2019 (47 giorni),
nei confronti della quale sono state adottate le seguenti misure sostitutive
dal 14.03.2019 al 17.03.2020 (369 giorni):
- obbligo di dimorare e
rimanere in un luogo determinato (dapprima presso la Clinica __________ a __________
e in seguito presso l’internato della struttura educativa della __________ a __________),
- obbligo di sottoporsi a un
trattamento medico (impartito dapprima dai medici della Clinica __________, __________,
e poi dal dr. med. __________ del Servizio psico-sociale di __________),
- divieto di avere contatti
con determinate persone (segnatamente dal 14.03.2019 al 12.07.2019 con gli
inquilini, i proprietari, l’amministratrice e la custode dello stabile situato
in Via __________ a __________, dal 13.05.2019 al 24.05.2019 pure con __________,
__________, __________ e __________, e dal 01.07.2019 unicamente con __________),
e dal 17.03.2020 a tutt’oggi, posta in esecuzione anticipata della
misura ambulatoriale di trattamento medico presso il Servizio-psicosociale di __________,
con le seguenti norme di condotta:
- obbligo di dimorare e
rimanere presso la struttura di __________, __________,
- divieto di prendere
contatto (direttamente o indirettamente) con la signora __________, __________
imputata, a
norma dell’atto d’accusa 66/2020 del 23.03.2020 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. incendio intenzionale,
ripetuto, in parte tentato, in parte aggravato
per avere,
in data 05.01.2016, 17.01.2019, 26.01.2019 e 27.01.2019, a __________,
cagionato intenzionalmente quattro incendi dai quali sono derivati
danni alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica e, con riferimento
al punto 1.5. del presente atto d’accusa, mettendo scientemente in pericolo la
vita o l’integrità delle persone,
rispettivamente, con riferimento al punto. 1.1. del presente atto
d’accusa, tentato di cagionare intenzionalmente un incendio dal quale sarebbero
potuti derivare danni alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica,
e meglio per avere,
1.1. in data 05.01.2016, tra le
ore 17:00 e le ore 18:15 circa,
nel deposito del fieno al pianterreno della stalla situata in Via __________,
dato fuoco con un accendino al fieno ammucchiato in un angolo,
con la consapevolezza e la volontà di provocare un incendio che si
estendesse alla stalla e alle abitazioni contigue, danneggiandole,
abbandonando il luogo dopo aver visto che le fiamme attecchivano
al resto del fieno, senza accertarsi che si estendessero all’intero deposito,
non riuscendo nel suo intento poiché il fuoco si estinse da solo
per circostanze fortuite;
1.2. in data 05.01.2016, tra le
ore 19:00 e le ore 21:15,
nel deposito del fieno al pianterreno della stalla situata in Via __________,
ritenuto che il piano messo in atto con le azioni descritte nel
punto 1.1. non era riuscito,
dato fuoco nuovamente con un accendino al fieno ammucchiato in un
angolo,
abbandonando il luogo dopo essersi accertata che il fuoco avesse
attecchito e si sviluppasse,
causando un incendio che, propagandosi a tutta la stalla, cagionò,
per il calore, la fuliggine e il fumo, il danneggiamento della stessa, in
particolare delle sue pareti, del tetto, delle solette dei pavimenti e di
quanto ivi contenuto, la distruzione del deposito del fieno, nonché il
danneggiamento di due veicoli parcheggiati sotto una tettoia adiacente allo
stabile, con un danno complessivo quantificato in CHF 114'300.00, così
suddiviso:
- ACPR 14: CHF 112'500.00,
per danneggiamenti alla struttura, alle pareti, alle solette, ai pavimenti al
contenuto della stalla, nonché per le spese di pulizia e di sgombero,
- __________: CHF 1'800.00,
per il danneggiamento di due veicoli di marca Opel, modello Astra e Omega;
1.3. in data 17.01.2019, tre le
ore 21:30 e le ore 22:00,
sul vialetto di accesso della palazzina situata in Via __________,
in cui lei stessa viveva,
dato fuoco al cassonetto della carta da riciclare posizionato
dinanzi all’ingresso dell’edificio, gettandovi un pezzo di carta da lei in
precedenza estratto dallo stesso e a cui aveva dato fuoco con un accendino,
cagionando un incendio del cassonetto, spento grazie al pronto
intervento degli inquilini della palazzina, provocando un danno allo stesso non
meglio quantificato;
1.4. in data 26.01.2019, tre le
ore 22:00 e le ore 23:00,
sul vialetto di accesso della palazzina situata in Via __________,
in cui lei stessa viveva,
dato fuoco un’altra volta al cassonetto della carta da riciclare
posizionato dinanzi all’ingresso dell’edificio, gettandovi un pezzo di carta da
lei in precedenza estratto dallo stesso e a cui aveva dato fuoco con un
accendino,
cagionando un incendio del cassonetto, spento grazie al pronto
intervento dei pompieri, provocando un danno allo stesso non meglio
quantificato;
1.5. in data 27.01.2019, tra le
ore 16:45 e le ore 17:45,
al piano seminterrato della palazzina di Via __________, composta
da 15 appartamenti, in cui lei stessa viveva e che sapeva abitata da numerose
persone,
dato fuoco a un oggetto non meglio definito, composto almeno in
parte da materiale infiammabile, depositato all’interno del box-cantina
assegnato all’appartamento n. _____, spingendo contro lo stesso, attraverso la
grata di legno di separazione, avvalendosi di un ombrello, una confezione di
gel combustile per fornelli da lei precedentemente accesa,
abbandonando quindi il luogo sapendo che l’incendio da lei
appiccato costituiva un pericolo per l’integrità degli occupanti del palazzo,
circostanza verificatasi concretamente, in quanto l’incendio,
propagandosi ad altre cantine del locale seminterrato, portò allo sviluppo di
molto fumo e fuliggine, che invasero completamente la tromba delle scale del
palazzo, rendendola inagibile, e penetrarono in numerosi appartamenti,
esponendo gli inquilini a una situazione di concreto ed immediato pericolo per
la loro integrità fisica, quantomeno nella forma di un’intossicazione da fumo e
monossido di carbonio, e che causarono all’inquilino ACPR 5 una lieve
intossicazione da fumo, attestata dai certificati medici agli atti,
pericolo che poté venir contenuto grazie al pronto intervento dei
soccorritori, che dopo aver ventilato il vano scale e spostato, rispettivamente
fatto spostare, sui balconi tutti gli occupanti dell’immobile, li evacuarono e
domarono l’incendio, che ha comunque causato il danneggiamento del contenuto
dei box-cantina, di muri, pavimenti, soffitti, finestre e porte del piano
seminterrato, del contenuto del locale lavanderia, delle pareti di diversi
appartamenti, del vano scala, dell’ascensore, degli impianti elettrico,
idraulico e di riscaldamento del palazzo, con un danno complessivo quantificato
in almeno CHF
455'570.05 e EUR 4'000.00 così suddiviso:
- ACPR 1: CHF 347'492.10
per
il danneggiamento dei box-cantina, dei muri, pavimenti, soffitti, finestre e
porte del piano seminterrato, del contenuto del locale lavanderia, delle pareti
di diversi appartamenti, del vano scala, dell’ascensore, degli impianti
elettrico e idraulico e di riscaldamento, nonché per spese di pulizia e di
sgombero;
- ACPR 2: CHF 5'050.00 per
il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina e per la pulizia
dell’appartamento dalla fuliggine;
- ACPR 3: CHF 21'152.10 per
il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina e per il danneggiamento
degli oggetti detenuti nell’appartamento, nonché per le spese di pulizia dei
vestiti;
- ACPR 5: CHF 18'440.00 per
il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina, per spese di sgombero e
per il danneggiamento degli oggetti detenuti nell’appartamento;
- ACPR 6: CHF 200.00 per il
danneggiamento degli oggetti depositati in cantina;
- ACPR 7: CHF 3'000.00 per
il danneggiamento degli oggetti detenuti nel suo appartamento;
- __________: CHF 16'153.40
per il danneggiamento degli oggetti detenuti nel suo appartamento;
- ACPR 9: EUR 4'000.00 per
le spese di pulizia dei vestiti detenuti nel suo appartamento;
- ACPR 10: CHF 3'000.00 per
il danneggiamento e le spese di pulizia degli oggetti detenuti nel suo
appartamento;
- ACPR 11: CHF 5'675.00 per
il danneggiamento degli oggetti detenuti nel suo appartamento;
- ACPR 12: CHF 3'290.20 per
il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina e le spese di pulizia dei
vestiti detenuti nel suo appartamento;
- ACPR 13: CHF 26'910.00 per
il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina, e per la pulizia
generale ed il riordino;
- __________: CHF 990.00 per
il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina;
- __________: CHF 4'217.25
per il danneggiamento degli oggetti depositati in cantina;
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e
luogo;
reato previsto: dall’art. 221 cpv. 1 e 2 CP, in parte in
relazione con l’art. 22 cpv. 1 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1,
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputata IM 1, assistita
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento venerdì 13 novembre 2020
dalle ore 09:35 alle ore 10:50.
Evase le seguenti
questioni:
Verbale del dibattimento
Il PP chiede la parola per
annunciare di aver raggiunto un accordo con la difesa in merito ad una proposta
di pena comune, visto che i fatti ed il diritto sono riconosciuti. Propongono
quindi la conferma dell’AA (compresa la variante di reato aggravata di cui al
pt. 1.5), il riconoscimento della scemata imputabilità e la condanna ad una
pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la misura
sostitutiva dello stesso. Chiedono inoltre che venga ordinato un trattamento
ambulatoriale ex art. 63 CP presso un ente che possa garantirne la presa a
carico psichiatrica, e che l’esecuzione della pena detentiva venga sospesa per
consentire il trattamento ambulatoriale (con norme di condotta: obbligo di dimora
presso una struttura adeguata, es. __________). A domanda del Presidente il PP
afferma che la norma di condotta che prevedeva il divieto di prendere contatto
con la sig.ra __________ non è più necessaria. Visto quanto detto, rinunciano
già sin d’ora alla fase di discussione.
Considerato, in fatto ed in diritto
1. CURRICULUM VITAE
Nel verbale d’interrogatorio come persona informata sui fatti del
27.01.2019 (AI 1), IM 1 ha così descritto la sua situazione personale:
“…OMISSIS…”
(AI 1).
Dalla perizia psichiatrica del dr. med. __________ del 18.04.2019
(AI 83) emerge quanto segue:
"
Anamnesi familiare
…OMISSIS…
Anamnesi personale e lavorativa
…OMISSIS…
Anamnesi psicopatologica
…OMISSIS...”
(AI 83).
2. Precedenti penali
Dall’estratto del casellario di IM 1 non figurano precedenti
penali.
3. Fatti e motivi a
delinquere
3.1. Nel corso del primo
intervento, direttamente sul posto, la sera del 27.01.2019, gli agenti hanno
svolto diversi accertamenti, interpellando in particolare i vari inquilini
appena sfollati. Ne è quindi nata la necessità di vagliare in dettaglio la
posizione di IM 1 e di altri tre inquilini della stessa palazzina.
IM 1 è rientrata nei primi sospetti in quanto l’inquilina ACPR 11,
informava la Polizia che in data 17.01.2019 aveva notato IM 1 gettare qualcosa
nel cassonetto della carta prima che prendesse fuoco.
a) Alla luce di queste
dichiarazioni IM 1 veniva sentita una prima volta in veste di persona informata
sui fatti. Di seguito veniva sentita ACPR 11 in qualità di testimone:
"
(…) Mi viene chiesto se in merito agli incendi che hanno colpito
la mia palazzina in questi giorni ho visto qualcosa in particolare.
Direi di sì. Guardando il mio telefono e i messaggi che ho scritto
alla portinaia posso dire che in data 17.01.2019, verso le ore 22:00 è successo
un fatto strano. Ero sulla strada di fronte al mio palazzo ed attendevo mio
padre che doveva passare a prendermi. Ho visto la vicina del terzo piano [IM 1]
arrivare a piedi dalla stazione di __________. Ho alzato lo sguardo dal
telefono e l’ho vista aprire il cassonetto della carta (per intenderci il primo
verso la strada) e buttare qualcosa al suo interno.
ADR che non so cosa ha buttato, non ho visto.
È salita le scale e si è accesa la luce dell’entrata del palazzo.
A quel punto si è girata e mi ha guardato. Ci siamo guardate in faccia per
qualche secondo. Poi è entrata nel palazzo. Dopo pochi secondi ho notato uscire
delle fiamme dal cassonetto della carta. Proprio in quel momento è arrivato mio
padre in macchina e gli ho chiesto aiuto. (…)
Tutti abbiamo iniziato a prendere secchi d’acqua per spegnere il
fuoco. (…)
Ci è voluto un po’ (forse 10-15 minuti) per spegnere il fuoco,
devo ammettere che siamo riusciti a gestire la situazione e quindi nessuno dei
presenti ha allarmato la polizia o pompieri.”
(Dal verbale d’interrogatorio della testimone ACPR 11 del
27.01.2019, AI 1)
Quindi veniva così nuovamente interrogata IM 1 in veste di
imputata e arrestata.
IM 1 nel corso del primo mese di carcerazione negava ogni addebito
e solo in data 27.02.2019 iniziava ad ammettere le proprie responsabilità.
b) Per quanto concerne i fatti
avvenuti nel 2016, in data 08.05.2019 __________ contattava la Polizia
Giudiziaria informandola di alcuni sospetti importanti in relazione al rogo del
2016:
"
Mi viene chiesto se ritengo che IM 1 possa essere l’autrice di
questo evento incendiario nel rustico __________ e rispondo che io non
posso dirlo con certezza. Non l’ho vista fare nulla perché mi trovavo a casa
mia. Non dico queste parole a cuor leggero…ma io sono convinta che è stata lei…
era di notte… qui non passa nessuno di notte… passa solo lei.
(verbale d’interrogatorio __________ 10.05.2019, AI 92)
In seguito, nel corso del verbale del 29.05.2019 IM 1 ammetteva di
essere l’autrice dell’incendio risalente al 05.01.2016.
3.2. Dopo iniziali e ripetute
negazioni, IM 1 ha ammesso le sue responsabilità, pur cambiando spesso versione
sul modus operandi.
Appare senz’altro utile esporre le sue dichiarazioni:
a) verbale di interrogatorio
dell’imputata del 27.02.2019 (AI 39)
"
Dopo aver riflettuto vorrei iniziare con il dire la cosa più
difficile. Il 27.01.2019 ho fatto io una cosa in cantina. (…) sono scesa
in cantina e avevo con me un fazzoletto di carta. L’ho acceso con l’accendino e
l’ho gettato attraverso le sbarre che servono a delimitare i box delle cantine
dei singoli inquilini (…).
Il PP mi chiede di spiegare cosa sia successo il 17.01.2019 in
relazione all’incendio del cassonetto posto fuori dallo stabile di cui abito.
Il 17.01.2019 mentre stavo rientrando a casa, quando ero ancora in
strada, ho deciso di accendere un fuoco nel cassonetto e in seguito l’ho fatto.
(…)
Il PP mi chiede come è maturata
questa mia idea, in particolare se già mentre camminavo verso casa ho pensato a
come dare fuoco al cassonetto.
Mentre camminavo ho pensato di dare
fuoco alla carta contenuta nel cassonetto con l’accendino. L’idea mi è venuta
così.
ADR che non c’è stato un motivo per cui ho deciso di
incendiare il cassonetto.
ADR che non provo particolare piacere nell’osservare il
fuoco. Appena l’ho acceso infatti sono entrata in casa.
ADR che volevo semplicemente dar sfogo al mio nervoso creando
un danno, rovinando qualcosa. (…)
Il PP mi chiede se sono stata io a dare fuoco anche al
cassonetto bruciato il 26.01.2019.
Rispondo di sì.
Il PP mi chiese se il 17.01.2019 è corretto che sono arrivata a
casa e ho dato fuoco al cassonetto tra le 21:30 e le 22:00, così come indicato
da ACPR 11.
Rispondo di sì. (…)”
b) verbale di interrogatorio
dell’imputata del 05.03.2019 (AI 41.1)
"
(…) Dopo tutto questo voglio dire una cosa in merito all’incendio
della cantina. (…) non ho raccontato un dettaglio perché non me la sono
sentita.
Voglio dire che il giorno 27.01.2019 ho preso dalla mia cucina una
confezione di pasta gel del fornellino della Fondue e sono uscita dal mio
appartamento con questa confezione chiusa, e sono scesa con l’ascensore al
piano terreno.
Uscita dall’ascensore sono andata a sinistra sono entrata nel
locale delle cantine. Poi ho aperto la confezione togliendo il coperchio e l’ho
appoggiato per terra. Ho poi infilato la scatoletta all’interno della cantina
poi con l’accendino l’ho acceso. Con l’ombrello che avevo con me ho spinto
verso l’interno la pasta del gel accesa. (…)
ADR dell’avvocato rispondo che prima di andarmene avevo
guardato se aveva preso fuoco e mi ero accorta che il gel aveva la fiamma
accesa. (…) ADR che ho usato la pasta gel perché volevo essere sicura
che la cantina bruciasse.
ADR che non ho pensato che con il agire stavo mettendo in
pericolo delle persone.
ADR che il mio obiettivo era bruciare qualcosa ma non so
cosa….
ADR che non ho mai pensato che il fuoco poteva propagarsi
all’intero palazzo.”
c) verbale di interrogatorio
dell’imputata del 12.03.2019 (AI 44)
"
(…) L’interrogante mi chiede se confermo che in data
27.01.2019 ho preso dalla mia cucina una confezione di gel combustibile per
fondue, sono uscita dal mio appartamento, sono scesa nel piano delle cantine,
ho raggiunto la cantina adiacente al deposito delle bici (assegnata all’app. n.
______) ho aperto la confezione di gel, l’ho appoggiata a terra e l’ho accesa
con l’accendino e poi, con l’ombrello che avevo con me, l’ho spinta all’interno
della cantina citata. In seguito ho preso il coperchio della confezione di gel
e me ne sono andata verso la stazione di __________, buttando il coperchio in
un cestino della stazione affinché non venisse trovato.
Confermo integralmente quando mi è appena stato detto.
(…)
Il PP mi chiede di spiegare cosa volessi che bruciasse quando
ho spinto il gel contro l’oggetto indefinito di cui sopra.
Rispondo che io volevo semplicemente vedere bruciare qualche cosa.
ADR che non ho pensato di fare del male a qualcuno
ADR che con il mio gesto volevo farla pagare agli inquilini
che mi parlavano dietro in particolare ero stufa che la __________ dicesse cose
brutte su di me. Io non sapevo come affrontarla. Avevo paura di farlo e allora
per sfogare la mia rabbia ho deciso di dare fuoco alla cantina. Non so
spiegarmi perché l’ho fatto.”
d) verbale di interrogatorio
dell’imputata del 01.04.2019 (AI 64)
"
Mi viene chiesto di confermare le modalità come avrei
appiccato il fuoco alle cantine in data 27.01.2019 e rispondo di averlo
appiccato con il gel.”
e) verbale di interrogatorio
dell’imputata del 29.05.2019 (AI 113)
"
Dopo aver discusso con l’avvocato voglio riferire quanto segue in
merito all’incendio del 05.01.2016.
Ammetto di essere stata io ad appiccare il fuoco alla stalla.
(…)
A domanda del mio avvocato a sapere per quale motivo ho dato fuoco
alla stalla della ACPR 14 rispondo che in quel periodo, essendo inverno, io
avevo poco da fare e quindi mi sentivo nervosa. In inverno per me è brutto
perché non riesco a stare a casa tutto il giorno (…).
L’avv. DUF 1 mi chiede cosa provo in questo momento.
Rispondo che adesso sono arrabbiata con me stessa, per quello che
ho fatto alla stalla della famiglia ACPR 14. Questa arrabbiatura ce l’avevo già
subito dopo aver commesso il fatto nel 2016. Poi mi è passata con il tempo
perché non ci ho più pensato”
f) verbale di interrogatorio
dell’imputata del 26.07.2019 (AI 141)
"
L’interrogante mi ricorda che nella lettera in questione
[lettera consegnata al difensore in data 13.05.2019] io affermo di non essere
coinvolta con l’incendio del 27.01.2019, che gli inquirenti non sono andati
fino in fondo e si sono concentrati su me sbagliando, invece di trovare il vero
colpevole. Mi viene chiesto se questo scritto è da intendersi unicamente come
uno sfogo o se ribadisco le affermazioni fatte nello stesso, nel senso che intendo
ritrattare le mie dichiarazioni con cui ho ammesso di essere io la responsabile
degli incendi del mese di gennaio 2019.
Rispondo che l’ho scritta come sfogo.
ADR che ribadisco di essere responsabile degli incendi sia
del mese di gennaio 2019 che del 05.01.2016.” (…)
g) Al dibattimento le parti
hanno concordemente dichiarato di aderire al contenuto, in fatto ed in diritto,
dell’atto d’accusa, di guisa che nessuna contestazione è più stata avanzata
sulle circostanze di fatto oggetto del giudizio.
4. Perizia psichiatrica
Con decreto 22 febbraio 2019, il PP PP 1 ha dato mandato al dr.
med. __________ di allestire una perizia psichiatrica sulla persona
dell’imputata, proponendo i quesiti di cui all’AI 31.
Il primo rapporto del dr. med. __________ risale al 18.04.2019 (AI
83). A fronte dell’evolversi dell’istruttoria (in particolare in merito
all’emersione dei fatti avvenuti nel 2016 pure attribuiti all’imputata), la
perizia è stata man mano aggiornata, a più riprese in data 20.05.2019,
01.06.2019 e infine il 02.03.2020. Così l’esperto:
"
Risposta ai quesiti peritali
1. Esistenza di una turba psichica
1.1 L’esame della peritanda mette in evidenza una turba psichica,
al momento dei fatti imputati nell’ipotesi accusatoria in cui si sarebbero
effettivamente verificati, indicando i criteri costitutivi del disturbo
rilevati nella fattispecie?
L’esame della peritanda mette in evidenza la presenza di due turbe
psichiche distinte e concomitanti, al momento dei fatti imputati.
1.2. Se si quale e in che misura, riferendosi in particolar modo
alle scale diagnostiche ICD-10 o DSM-4.
Secondo i criteri diagnostici del manuale ICD 10 si tratta di:
- F79: subnormalità intellettiva non altrimenti specificata
(ritardo mentale marginale secondo __________);
- F69: disturbo non specificato della personalità e del
comportamento dell’adulto. (…)
3. Rischio di recidiva
3.1. Dal punto di vista psichiatrico forense, presenta la
peritanda un fondato pericolo di commettere nuovi reati?
Nel complesso, nonostante i problemi psichiatrici di base, grazie
alle adeguate misure di protezione, alla sensibilità della rete dei curanti e
all’affetto della famiglia __________, la peritanda ha condotto per tutti
questi anni, una vita regolare, sufficientemente integrata a livello sociale,
senza mostrare mai dei comportamenti problematici o che potessero in alcun modo
mettere in pericolo altre persone. (…)
Fatti
I dati anamnestici, esaminati in ottica criminologica, permettono
di ipotizzare un generale rischio di recidiva basso.”
Considerato che la peritanda, nel corso dell’istruttoria, ha
ammesso di essere responsabile anche dell’incendio del 05.01.2016, il dr. med. __________
ha proceduto a delle ulteriori visite dell’imputata, per confrontarla con i
nuovi fatti emersi e per prendere posizione, alla luce dei medesimi, sui rischi
di recidiva e sul percorso terapeutico. In particolare, per quanto concerne il
rischio di recidiva, la perizia iniziale è stata completata a più riprese, in
data 20.05.2019 prima e al 01.06.2019 poi:
"
[…] nel periodo di ben tre anni, intercorso tra gennaio 2016 e
gennaio 2019, la peritanda non ha mai più sentito il bisogno di compiere altri
gesti incendiari […]
Ne deriva quindi che, pur trovandoci confrontati con dei ripetuti
gesti incendiari, manca uno dei criteri necessari per porre la diagnosi di
Piromania secondo ICD-10 (criterio C, secondo il quale l’individuo è spesso
alle prese con idee o immagini mentali relative ad appiccare il fuoco o alle
circostanze che accompagnano l’atto).
La storia della peritanda, d’altra parte, conferma l’assenza di
una sorta di “ossessione” rispetto all’impulso di appiccare il fuoco,
considerata l’età della signora nel momento in cui ha compiuto il primo reato,
l’esordio assolutamente tardivo di simili comportamenti, la lunga latenza tra
il primo gesto e quelli più recenti.
Da quanto sopra, posso quindi confermare le conclusioni
diagnostiche alle quali ero giunto nel mio elaborato peritale, senza dover
codificare una diagnosi aggiuntiva di Piromania. Ciò nonostante, alla luce
dei nuovi elementi emersi, il rischio statistico di recidiva va considerato ora
di media gravità e l’approccio terapeutico dovrà essere particolarmente
strutturato e persistente per ridurlo efficacemente (…)
(Perizia psichiatrica – complemento del 01.06.2019, AI 117).
Tornando alla risposta ai quesiti peritali, con riferimento alla
misura da adottare a mente del perito:
"
4. Misure terapeutiche (art. 59-61 e art. 63 CP)
4.1. È la peritanda tuttora affetta dalla turba psichica (o
tossicomania o altra dipendenza) rilevata sopra (sub 1)?
La peritanda è tuttora affetta dalle turbe psichiche rilevate
sopra.
4.2. Ammessa la correlazione tra l’accertata turba psichica (o
tossicomania o altra dipendenza) ed i fatti oggetto del procedimento penale (c.
risposta al quesito 2.1), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale
adeguato per questa turba e se si quale?
La peritanda non presenta una pericolosità sociale rilevante e il
rischio che ella commetta dei nuovi reati come quelli che le sono imputati è
genericamente basso, a patto che si riesca ad organizzare e strutturare una
presa a carico psichiatrica e riabilitativa integrata più incisiva a livello
territoriale.
4.3. Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare
il rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la
sua turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo
il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure
un trattamento ambulatoriale risulterebbe adeguato?
Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il
rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua
turba psichica.
Non è necessario un trattamento stazionario. Il caso può
essere efficacemente gestito attraverso una misura terapeutica ambulatoriale,
come previsto secondo l’art. 63 del Codice penale svizzero. Per il momento le
cure possono essere cominciate in carcere. (…)”
Come già detto in precedenza, a fronte degli sviluppi emersi nel
corso dell’istruttoria in merito ai fatti avvenuti nel gennaio 2016, il dr.
med. __________ completava in data 02.03.2020 la sua prima perizia, giungendo
alle seguenti conclusioni:
"
[…] Da diversi mesi la peritanda si trova collocata presso la
struttura residenziale di __________, a __________. Nel complesso, ella ha
accettato e rispettato tutte le regole stabilite dalle norme di condotta.
Vantaggio qualificante della permanenza in struttura è la possibilità di
monitorare quotidianamente il comportamento della peritanda e di fornire i
dovuti riscontri sul piano educativo e psicologico.
La signora beneficia di incontri regolari sia con un’educatrice
che con un’infermiera della residenza, in modo tale che, sebbene le operatrici
lavorino a tempo parziale, vi sia sempre un soggetto di riferimento con il
quale sia possibile relazionare.
Il tempo viene trascorso entro la struttura e le uscite sono
consentite quando è accompagnata da un operatore, oppure per recarsi il
mercoledì pomeriggio presso il __________ di __________ o per gli incontri
pianificati presso il Servizio psicosociale di __________.
[…]
Considerando quanto ho sopra esposto, tenuto conto degli
importanti limiti psichici della peritanda, della sua evoluzione molto lenta,
che presenta ancora delle scivolate verso i vecchi schemi di funzionamento
regressivi e disfunzionali, vi è la necessità di un costante sostegno
psicologico ed educativo.
La soluzione terapeutica in atto, presa nel suo insieme, mi sembra
una buona proposta: efficace, articolata, proporzionata.
Il collocamento abitativo attuale è particolarmente prezioso,
perché evita che nella peritanda si instaurino dei vissuti di isolamento e di
solitudine, che provocherebbero un turbamento affettivo difficile da contrastare.
Inoltre, perché tale collocazione consente di evitare le condotte di abuso
alcolico che sarebbero alquanto destabilizzanti.
Per questo motivo trovo che sia necessario preservare
l’approccio terapeutico e riabilitativo attuale, che comprende anche la
soluzione residenziale con permanenza presso __________, il quale si mostra
capace di garantire un intervento articolato e maggiormente incisivo rispetto
al solo apporto psicoterapeutico.
Trovo inoltre indispensabile mantenere il divieto per la
peritanda di prendere contatto con la Signora __________, nei confronti
della quale permane ancora una rabbia del tutto ingiustificata e non
elaborata.”
(Perizia psichiatrica – complemento del 02.03.2020, AI 221)
5. In diritto
5.1. Art. 221 CP
5.1.1. Giusta l’art. 221 cpv. 1 CP,
chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla
cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con una pena
detentiva non inferiore ad un anno. La pena è una pena detentiva non inferiore
a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità
delle persone (art. 221 cpv. 2 CP). Se dall’incendio è derivato soltanto un
danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre
anni o una pena pecuniaria (art. 221 cpv. 3 CP).
5.1.2. Il Foglio federale del 1918
definiva l’”incendio” come fuoco che ha preso un certo sviluppo in modo da
sottrarsi al potere di colui che l’ha cagionato; egli non può più dominare
l’elemento distruttore e non può dirsi dove i suoi effetti cesseranno. (...). Il
delitto non è quindi consumato col fatto di appiccare il fuoco ma solo da quando
si verifica il pericolo di propagazione (FF 1918 I 51/52).
L’elemento oggettivo del reato è quindi realizzato laddove il
fuoco abbia assunto proporzioni tali da non poter più essere dominato. Detta
condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta (come quella di
tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempre che la sua ampiezza non
permetta più all’agente di tenerla sotto controllo. Costituisce “incendio” ai
sensi di questa disposizione un fuoco da cui si sprigiona un fumo intenso, che
causa un danno e di cui l’agente ha perso il controllo (DTF 105 IV 127). È
“incendio” ai sensi dell’art. 221 CP l’atto di infiammare uno straccio imbevuto
di benzina all’interno di un’auto poiché sussiste il pericolo di esplosione a
causa della presenza del serbatoio (DTF 85 IV 224, 228).
Lo stesso non vale per colui che brucia nella cantina di
un’abitazione della carta da giornale ed altro materiale infiammabile (legno di
scarto, ecc.) senza un estintore, e dopo aver percepito l’odore di bruciato
torna sul luogo dell’accensione e riesce ad estinguerlo da solo (Kriminalkammer
TG, 21.11.1955, SJZ 1957, 44 nr. 22). Colui che sfonda il vetro/specchio di una
cassetta del radar e vi getta tre sacchi di plastica riempiti di benzina e
appicca il fuoco non causa un “incendio” ai sensi dell’art. 221 CP poiché il
fuoco non ha un’intensità tale da estendersi anche se deve essere estinto
grazie all’uso di un estintore a schiuma da parte della polizia (OGer LU,
25.11.1993, LGVE 1994 I 80 n. 59). Lo stesso vale per colui che appicca il
fuoco ad una moto che dopo una fiamma a dardo ed una piccola esplosione produce
qualche fiamma che l’autore riesce a spegnere da solo con del fogliame bagnato
(OGer LU, 1.3.1998, LGVE 1988 I, 88, n. 48).
L’incendio intenzionale è un’infrazione di risultato. Pertanto,
affinché il reato di incendio intenzionale sia oggettivamente realizzato, non è
sufficiente che l’autore abbia causato un incendio. È altresì necessario che
l’autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure che l’incendio abbia
causato un pericolo per l’incolumità pubblica (DTF 105 IV 127; STF 23.8.2001,
in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285).
Per danno alla cosa altrui si intende il danno patrimoniale causato
ad un terzo quale diretta conseguenza dei danneggiamenti subiti dalla cosa
incendiata.
La nozione di pericolo per l’incolumità pubblica comporta una
messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata al
momento dell’atto criminale di qualsiasi bene giuridico protetto e non solo
dell’essere umano (6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Tale condizione è adempiuta
quando esiste il pericolo di propagazione delle fiamme ovvero quando, per
esempio, l’autore, nella speranza di ottenere delle prestazioni assicurative,
appicca il fuoco al suo hangar sito in una zona industriale in un'ora in cui
non vi sono persone, sapendo che l’incendio rischia di propagarsi ad un
deposito vicino di sostanze infiammabili ciò che ne renderebbe difficile lo spegnimento
e potrebbe raggiungere una grossa estensione.
Va inoltre applicata l’aggravante di cui all’art. 221 cpv. 2 CP se
l’autore ha voluto ed accettato di mettere in pericolo la vita e l’integrità
corporale di diverse persone per esempio di coloro che occupano l’immobile dove
appicca il fuoco (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 26).
Infatti, secondo il Tribunale federale, la nozione di pericolo di
cui al cpv. 1 dell’art. 221 CP non include anche quello per le persone. In
questo caso va applicata l’aggravante dell’art. 221 cpv. 2 CP il cui bene
giuridico protetto è appunto la vita e l’integrità corporale delle persone (DTF
123 IV 128; 124 IV 97). Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina in
funzione del risultato cui essa porta: la messa in pericolo per dolo eventuale
dell’esclusiva incolumità della vita e dell’integrità delle persone non sarebbe
punibile né secondo l’art. 221 cpv. 1 CP né secondo l’art. 221 cpv. 2 CP (che
prevede un dolo diretto) (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art.
221 n. 12 e riferimenti dottrinali)
Il comportamento dell’autore deve essere la causa naturale ed
adeguata dell’incendio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 13).
Affinché il reato di incendio intenzionale di cui all’art. 221
cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato, è necessario, per lo meno nella forma
del dolo eventuale, che l’agente abbia intenzionalmente provocato una
situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli, quindi, lo abbia voluto
(DTF 105 IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia inteso causare un incendio
sapendo che tale incendio avrebbe creato un danno alla cosa altrui oppure un
pericolo per l’incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II,
ad art. 221 n. 15).
Se l’autore ha voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale,
causare un incendio ai sensi dell’art. 221 CP, ma il fuoco non ha assunto
quell’ampiezza tale da non rendere più possibile per l’autore stesso lo
spegnimento del fuoco, l’infrazione è realizzata nella forma del tentativo (art.
21-23 CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha cagionato dei danni alla
cosa altrui (Stratenwerth, BT II ad §28 n 9).
5.2. Sussunzione
5.2.1. Eventi accaduti il
05.01.2016
Per quanto concerne il primo episodio di incendio (in data
05.01.2016, tra le ore 17:00 e le ore 18:15) tale fattispecie è da sussumersi
quale tentativo di incendio ai sensi dell’art. 221 in relazione con l’art. 22
cpv. 1 CP, in quanto IM 1 non riuscì nel suo intento poiché il fuoco si estinse
da solo per circostanze fortuite.
Diverso è risultato l’esito del secondo atto posto in essere da IM
1 lo stesso 05.01.2016. In tal caso, come attestato dalla documentazione
fotografica, il fuoco appiccato dall’imputata si è propagato a tal punto da
danneggiare irrimediabilmente la stalla, in particolare le sue pareti, il
tetto, le solette dei pavimenti e di quanto ivi contenuto, la distribuzione del
deposito del fieno, causando inoltre il danneggiamento di due veicoli
parcheggiati sotto una tettoia adiacente allo stabile, con un danno complessivo
di CHF 114'300.00.
Nella fattispecie non occorre quindi disquisire oltre sulla
qualifica giuridica del comportamento della IM 1. Ella risponde nel primo caso
di tentato incendio e nel secondo di incendio consumato, essendo esclusa
l’aggravante della messa in pericolo. Infatti, In quel frangente, l’abitazione
attigua alla stalla non era abitata e non vi è stato mai pericolo per le
persone. A conferma, qui di seguito quando dichiarato dal comandante del Corpo
pompieri __________:
"
Per quanto attiene all’incendio del 05.01.2016, l’interrogante,
mi sottopone il rapporto d’intervento datato 19.01.2016 e mi chiede se è
corretto affermare che nel corso dell’incendio non vi sia stato pericolo per le
persone, ritenuto che l’abitazione immediatamente attigua alla stalla non era
abitata.
Rispondo che è corretto. Ricordo che nello stabile c’era si una
famiglia, ma queste persone abitavano nell’edificio più distante dalla stalla.
Tra questo edificio e la stalla c’era un altro appartamento. Ritenuto che noi
siamo intervenuti tempestivamente, le persone che abitavano nell’abitazione più
distante dalla stalla, sono state evacuate senza problemi e non hanno mai corso
pericolo. L’abitazione attigua alla stalla non era abitata.”
(verbale __________ 25.10.2019, AI 158).
5.2.2. Eventi accaduti in data
19.01.2019, 26.01.2019 e 27.01.2019
Per quanto concerne i fatti del 19.01.2019 e del 26.01.2019 aventi
come oggetto il cassonetto della carta da riciclare posizionato dinanzi
all’ingresso dello stabile in Via __________, in cui l’imputata stessa viveva,
gli incendi cagionati (atti a cagionare un danno al cassonetto stesso non
meglio quantificato) sono stati spenti, nel primo caso grazie al pronto
intervento degli inquilini della palazzina e nel secondo caso grazie a quello
dei pompieri.
Poiché in entrambi i casi è stato necessario ricorrere ad un
intervento esterno per spegnere le fiamme (intervento degli inquilini il
19.01.2019 e dei pompieri il 26.01.2019), gli incendi appiccati dalla IM 1 sono
da considerarsi atti non più domabili dall’agente stesso, con conseguente
pericolo di propagazione, di guisa che, per quanto riguarda gli eventi relativi
ai cassonetti, l’elemento oggettivo dell’art. 221 cpv. 1 CP è da considerarsi
adempiuto.
5.2.3. Evento del 27.01.2019
Per quanto concerne il caso dell’ultimo incendio all’immobile di
via __________ avvenuto in data 27.01.2019, la Corte ha ritenuto dati i
presupposti dell’aggravante della messa in pericolo giusta l’art. 221 cpv. 2
CP. La Corte ha accertato che effettivamente quel giorno gli inquilini dello
stabile sono stati messi concretamente in pericolo d’intossicazione dallo
sprigionarsi del fumo, così come riportato dagli stessi nelle loro relative
audizioni. Non solo tutti gli inquilini sono stati messi concretamente a
rischio d’intossicazione, ma nel caso dell’inquilino ACPR 5, è emerso che
quest’ultimo ha effettivamente riportato una lieve intossicazione da fumo,
attestata dai certificati medici agli atti. Inoltre, l’incendio ha causato il
danneggiamento del contenuto dei box-cantina, di muri, pavimenti, soffitti,
finestre e porte del piano seminterrato, del contenuto del locale lavanderia,
delle pareti di diversi appartamenti, del vano scala, dell’ascensore, degli
impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento del palazzo, con un danno complessivo
quantificato in almeno CHF 455'570.05 e EUR 4'000.00.
Va aggiunto che l’imputata era ben consapevole che la palazzina
era abitata da molte persone. Tuttavia, questo non l’ha fatta desistere
dall’appiccare un incendio - per mezzo di gel infiammabile - nelle cantine
dell’edificio, situate nel piano seminterrato dell’edificio, ovvero dove
nessuno poteva vederla.
6. Imputabilità
dell’autrice
6.1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP,
non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il
carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto
l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di
agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP).
Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo
l’art. 20 CP, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.
6.2. Dalla perizia del dr. med. __________
del 18.04.2019 emerge che “al momento dei fatti non era scemata la capacità
della peritanda di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Non è
sostenibile che la donna non comprendesse, come ha dichiarato nei verbali, il
rischio che l’incendio si propagasse a tutto il palazzo. Così, tuttavia, il perito
nella capacità volitiva dell’imputata:
"
Essendo data pienamente la capacità di valutazione (livello
intellettivo ai limiti della deficitarietà), al momento dei fatti era
tuttavia parzialmente scemata la capacità di agire. Questa a causa della
convergenza tra un importante limite delle capacità verbali e un disturbo della
personalità; essi hanno causato l’accumulo di tensioni e di emozioni negative
inespresse di fronte ai rifiuti percepiti, con dei vissuti depressivi secondari,
accompagnati da una forte componente rabbiosa.
La scarsa capacità di modulazione affettiva, connessa ai rilevanti
limiti di personalità, ha fatto sì che la peritanda passasse all’atto, mettendo
in opera dei comportamenti incendiari rispetto ai quali ha avuto delle
Considerandi
difficoltà a trattenersi spontaneamente. Poiché il limite intellettivo
globale è lievissimo, la scarsa capacità di modulare il proprio agire, in
seguito a turbamenti affettivi incomunicabili, va ricondotta esclusivamente al
disturbo della personalità.
Considerato il tipo di disturbo sopra descritto e visto che la
perdita di controllo rispetto agli atti incendiari non si accompagnava ad altri
comportamenti discontrollati nella realtà quotidiana di quel periodo, bisogna
riconoscere una scemata imputabilità al massimo di grado medio.”
(Perizia psichiatrica del 18.04.2019, AI 83).
7.
Commisurazione della
pena
IM 1 risponde di incendio intenzionale, ripetuto, in parte
tentato, in parte aggravato.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale
del genere di pena.
Giusta l’art. 221 cpv. 2, chi si rende autore colpevole di
incendio aggravato è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
7.1
L’art. 47 cpv. 1 stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell’autore (DTF 136 V 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP
– che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo
di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze
legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1.).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive
Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che
l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la
libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità
nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.
2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione
alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne” e
meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio
situazione d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del
21.
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del
codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,
FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 2008 consid. 2.2).
Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata
imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio
potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare
la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad
una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della
responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a
grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può
essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione
grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). A partire da questa valutazione
approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri
fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener
conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della
colpa soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a tale fattore
venga attribuita un’importanza troppo grande, come invece accadeva in
precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22
giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi definire, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal
Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice
deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione
dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,
pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del
14.
ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).
La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73.
consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008,
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2: STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008,
consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, §6, n. 72, pag. 205).
7.2
a) Per la Corte la colpa
dell’accusata dal profilo oggettivo è almeno medio-grave. Soprattutto per
quanto concerne l’incendio appiccato alle cantine in data 27.01.2019, che
avrebbe potuto mettere ancora più in pericolo la vita e l’integrità fisica
degli abitanti della palazzina. Si è trattato di un incendio totale, che ha
colpito il piano seminterrato dove si trovavano le cantine e la cui intensità è
stata tanto forte da richiedere l’intervento dei pompieri. Il fuoco è arrivato
fino alla tromba delle scale e l’intensità del calore ha distrutto il quadro
elettrico dello stabile. Grazie soltanto al pronto intervento dei pompieri il
fuoco è stato domato, ma il pericolo maggiore è stato causato dal fumo, che ha
invaso completamente la tromba delle scale rendendola impraticabile. Tutti gli
inquilini sono stati fatti spostare sulle terrazze finché non sono stati
evacuati dai pompieri. La metà di loro è stata evacuata con l’autoscala, gli
altri invece hanno dovuto attendere che l’incendio venisse completamente domato
e il fumo quanto meno diradato dalla tromba delle scale, non potendo
l’autoscala raggiungere tutte le terrazze.
Va inoltre ricordato, che questo incendio è stato l’ultimo di
altri 4 episodi precedenti (un tentativo, due incendi, aventi come oggetto il
cassonetto della carta e un primo episodio risalente al 2016), per i quali la
colpa – dal profilo oggettivo – è anche da considerarsi nel complesso di natura
almeno media.
b) La colpa è poi medio-grave
anche dal punto di vista soggettivo. Per quanto emerso dalle dichiarazioni
della stessa IM 1, in tutti gli episodi, ha agito per motivi futili, in quanto,
da come da lei dichiarato, si sentiva “nervosa” o “voleva dare fuoco a
qualcosa”. Tuttavia, deve, di contro, essere tenuta in considerazione la
scemata imputabilità di grado medio riscontrata dal perito, elemento,
quest’ultimo, che incide direttamente sulla colpa dell’imputata (AI 83).
c) Venendo alle circostanze
personali, la Corte rileva che IM 1 non ha precedenti penali, ha discretamente
collaborato durante l’istruttoria ammettendo – anche se non senza vari cambi di
versione - i fatti a lei attribuiti, si è sempre dichiarata d’accordo con le
misure decise nei suoi confronti e si trova già in esecuzione anticipata della
misura, con obbligo di residenza e di sottomissione ad un trattamento
psichiatrico.
Ma è nel passato della donna che si riscontrano i principali
motivi di attenuazione della pena, laddove è emerso che ha avuto una vita
costellata di sofferenze sin da piccola, dall’abbandono della madre alla
ripresa traumatica delle relazioni con la genitrice, da una presa a carico non
certo ottimale da parte delle autorità che avrebbero dovuto proteggerla, fino
alle violenze subite dal compagno della madre. Il tutto, è il men che si possa
dire, l’ha fatta crescere con valori distorti che, definire sbagliati, è usare
un eufemismo.
Tutto quanto ben ponderato, la Corte ha condiviso la proposta
avanzata concordemente dalle parti in aula e ha ritenuto equa una pena
detentiva di quattro anni.
8.
Misure terapeutiche
8.1
Per l’art. 56 cpv. 1 CO, il
giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non
sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a),
se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo
esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono
adempiute (c).
La prima condizione posta dal disposto di legge concretizza
l’obiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione di futuri
reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente a
rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, solo la pena deve essere
inflitta (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad art. 56
CP, n. 12, pagg. 551-552).
La seconda condizione prevede che una misura può essere
pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o se la
sicurezza pubblica lo esige (con l’eccezione dell’internamento per cui
preponderante è, non il bisogno di trattamento dell’autore, bensì l’interesse
pubblico alla sicurezza della collettività). Una necessità di trattamento entra
in considerazione soltanto se si rapporta a tratti del carattere dell’autore che
sono in connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op.
cit., ad art. 56 CP, n. 14 e 15, pag. 552).
La pronuncia di una misura esige, da ultimo, l’ossequio
delle condizioni di cui agli artt. 59-61, 63 e 64 CP. In particolare, per le
misure di cui agli art. 59 e 63 CP, è necessario l’accertamento di una grave
turba psichica (cfr., anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3.), della connessione
fra tale turba e i reati di cui l’autore risponde (per l’art. 59, un crimine o
un delitto), del rischio di recidiva e dell’adeguatezza della misura (che deve
essere atta ad evitare il rischio di recidiva).
Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della
proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa
ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata
rispetto alla probabilità e alla gravità di nuovi reati. Come indicato nel
messaggio concernente la modifica del Codice penale (FF 1999 86):
"
il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora
l’ingerenza nei diritti della personalità dell’interessato non appaia
sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento,
nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro
gravità”.
Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle
misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si
rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina
quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).
Per ordinare una delle misure previste agli art. 59-61, 63 e 64 CP
(così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il
giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla
necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che
l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla
possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).
8.2
Il perito ha diagnosticato
alla IM 1 due turbe psichiche distinte e concomitanti e meglio una subnormalità
intellettiva non altrimenti specificata e un disturbo non specificato della
personalità e del comportamento dell’adulto; entrambe da mettere in relazione
con i reati presi in considerazione. Il perito ha inoltre riconosciuto un
rischio di recidiva di media gravità, affermando l’importanza di un trattamento
strutturato e persistente per poter ridurre tale rischio.
Alla luce della perizia psichiatrica e dei relativi complementi,
nonché della vita antecedente dell’imputata, la Corte ha quindi accertato che
la donna ha bisogno di un trattamento, sia nel suo interesse sia in quello alla
sicurezza della collettività.
a) Come detto in precedenza,
tutte le misure soggiacciono al principio della sussidiarietà e devono essere
ordinate se la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta
altri reati (cfr. art. 56 cpv. 1 CP). Inoltre, sempre per il citato principio,
quando è dato il presupposto per la pronuncia di una misura, fra le diverse
disposizioni occorre ordinare quella che, pur apparendo efficace, è meno
gravosa per l’autore.
Alla luce del principio di sussidiarietà, vanno quindi dapprima
analizzate le condizioni per un trattamento ambulatoriale, che tra le misure
elencate all’art. 56 cpv. 1 lett. c CP risulta essere la misura meno incisiva.
b) Secondo l’art. 63 cpv. 1 CP,
se l’autore è affetto da una grave turba psichica, il giudice può ordinare un
trattamento ambulatoriale qualora: l’autore abbia commesso un reato in connessione
con questo suo stato (a); e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà
ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo
stato (b).
Per quanto evidenziato nella perizia psichiatrica (e nei relativi
complementi), le turbe psichiche dell’imputata sono da mettere in connessione
con i reati commessi. Seppur dai test eseguiti non risulti un deficit
intellettivo importante, i comportamenti della IM 1 conferma, per dirla con
l’esperto, le conseguenze tardive di un severo disturbo dell’età evolutiva, con
estesa compromissione funzionale, così come nell’ultimo complemento di perizia
(02.03.2020, AI 221) conferma la persistenza di una forma mentis molto
difficile da modificare attraverso la sola psicoterapia, di guisa che necessita
pure di una rete di figure di riferimento ampia, con una funzione
prevalentemente educativa, che possano garantirle un quadro operativo chiaro e
organizzato.
c) Vista la presenza di turbe
psichiche radicate, che sono da mettere in relazione con gli eventi incendiari
e il rischio di recidiva di natura media, la Corte si è trovata d’accordo con
il perito che ha indicato la necessità di un trattamento ambulatoriale di tipo
psichiatrico e riabilitativo presso il servizio psicosociale di __________.
Misura che, unita all’obbligo di residenza nel foyer di __________, ha già dato
buoni frutti, come si evince dal rapporto 2 novembre 2020 dello stesso servizio:
"
Come riportato nell’ultimo scritto, la Sig.ra IM 1 ha presentato
dei miglioramenti nella condotta, nella gestione delle situazioni di
stress/rabbia e nella ricerca di supporto in caso di difficoltà.
Per queste motivazioni possiamo dirci
favorevoli ad un collocamento della stessa presso un appartamento protetto del
Foyer __________, gestito quindi dagli operatori che hanno già instaurato un
rapporto terapeutico con la paziente e che conoscono le sue fragilità.
Tuttavia risulta necessario organizzare
questo passaggio con precisa modalità e con una strutturazione adeguata della
giornata al fine di contenere il più possibile il rischio di recidiva.
La paziente, come in precedenza,
consumerebbe i pasti principali (colazione, pranzo e cena) presso la mensa di __________
e sono da prevedere delle attività terapeutiche, a cui la paziente è tenuta a
partecipare, che occupino almeno 3 ore al giorno, oltre ovviamente agli
appuntamenti organizzati con la rete terapeutica; nella restante parte della
giornata consiglio 3 controlli al giorno da parte degli operatori, che
chiaramente andrebbero intensificati in caso di situazioni di difficoltà o
dubbie.
Il trasferimento potrebbe avvenire
all’inizio del prossimo anno, mantenendo questa struttura organizzativa per i
successivi 6 mesi, in seguito ai quali sarà possibile una rivalutazione.”
(doc. dib. 2).
In sintonia con quanto indicato dal perito psichiatrico, la Corte
ha quindi sospeso l’esecuzione della pena ex art. 63 cpv. 2 CP, ma ha ritenuto
necessario imporre una norma di condotta, onde evitare che nella IM 1 si
instaurino dei vissuti di isolamento e di solitudine che provocherebbero dei
turbamenti difficili da ovviare, ovvero l’obbligo di dimorare e rimanere presso
la struttura di __________, __________, il cui ultimo rapporto in atti risulta
promettente:
"
IM 1 dal momento della sua ammissione a __________ ha rispettato
alla perfezione il piano terapeutico proposto dai medici (psichiatri). Si è
presentata spontaneamente, sempre accompagnata dal personale socio-sanitario
dell’istituto ai colloqui, sottoponendosi senza riserva alcuna ai trattamenti
ambulatoriali prescritti. L’utente oltre alla piena adesione dimostrata al
progetto educativo e sanitario individuale di riabilitazione, ha rispettato
tutti i punti del regolamento interno di __________ e ha trascorso tutto il
periodo preso in considerazione all’interno dell’istituto. Durante questi
quindici mesi, IM 1 non ha mai avuto una inadeguatezza comportamentale che
necessitasse l’intervento urgente dello psichiatra o di una segnalazione
straordinaria. IM 1 ha sempre rispettato l’obbligo di muoversi fuori da __________
per qualsiasi necessità, solo se accompagnata da almeno un operatore
dell’istituto. Ha sempre segnalato i suoi spostamenti interni.
A fronte della piena adesione di IM 1 al progetto
terapeutico-riabilitativo e del rispetto globale di tutti i dettami riguardante
le limitazioni della libertà personale, visti gli ottimi risultati conseguiti
finora specie per quanto riguarda il disturbo del comportamento di cui è
affetta (crescita delle capacità di sollecitare aiuto, di riflettere sulle
proprie azioni e comportamenti in genere), chiediamo all’autorità giudiziaria,
l’opportunità per IM 1 di continuare questo progetto rieducativo e
riabilitativo iniziato a __________ al fine di consolidare alcuni risultati già
presenti e stimolare l’utente su alcuni obiettivi di livello di difficoltà
maggiore ma necessari ai fini di un eventuale ad augurato ritorno alla
conduzione di una vita autonoma.
__________ si rende disponibile per accompagnare IM 1 nel suo
percorso di cura e di crescita personale, nel processo di ulteriore
miglioramento della sua capacità ad interagire con terzi, aumentare la sua
capacità di discernimento al fine di ridurre in modo ancora più significativo
l’entità e la qualità delle situazioni e dei fenomeni che l’utente vive come
stressanti quindi cause di paura, frustrazione, rabbia ecc. Fermo restando
l’obbligo di residenza a __________ e quello di sottoporsi a tutti i
trattamenti ambulatoriali giudicati utili dagli psichiatri, l’istituto si
propone di fornire questo sostegno educativo e riabilitativo chiedendo alle
autorità giudiziaria una maggior autonomia decisionale nella gestione del piano
di sviluppo individuale di IM 1.”
(doc dib. 1).
Per il resto si ritiene di non doversi, in questa sede, ancora
pronunciare sull’ipotesi di trasferimento in un appartamento protetto, sempre
di __________, trattandosi piuttosto di questione afferente all’esecuzione come
tale della misura, di competenza, almeno a livello di collocamento, del GPC
(quale GIAP) ed in seguito dell’autorità di esecuzione (art. 10 LEPM).
9.
Computo delle misure
alternative
9.1
Dall’AA si evincono i
seguenti provvedimenti decisi nei confronti della Signora IM 1:
- carcerazione preventiva:
dal 27.01.2019 al 14.3.2019 (in totale: 47 giorni);
- misure sostitutive: dal
14.03.2019
al 17.03.2020 (in totale: 369 giorni):
- obbligo
di dimorare e rimanere in un luogo determinato prima presso la Clinica __________
a __________ e in seguito presso l’internato della struttura educativa della __________
a __________ (dove la Signora IM 1 si trova tuttora);
- obbligo
di sottoporsi a un trattamento medico; e
- divieto
di avere contatti con determinate persone (dal 01.07.2019 unicamente con __________);
Esecuzione anticipata della misura ambulatoriale di trattamento
medico dal 17.03.2019, con le seguenti norme di condotta:
- obbligo
di dimorare e rimanere presso la struttura di __________; e
- divieto
di prendere contatto (direttamente o indirettamente) con la signora __________
(dal 17.03.2020 a tutt’oggi).
Resta quindi da stabilire come le misure sostitutive decise nei
confronti della IM 1 debbano essere considerate.
Secondo l’art. 51 prima frase CP, il giudice computa nella pena il
carcere preventivo scontato dall’imputato nell’ambito del procedimento (o in un
altro procedimento).
Le misure sostitutive che limitano la libertà sono, per analogia,
da computare nella pena come la carcerazione preventiva (BSK StPO-HÄRRI, Art.
237.
N 52; BSK StPO-METTLER/SPICHTIN, Art. 51 N 20). Nel determinare la durata
da computare nella pena, il tribunale deve tenere conto del grado di
restrizione della libertà personale rispetto alla privazione della libertà in
caso di carcerazione preventiva (DTF 121 IV 303, consid. 4b.).
Laddove una misura sostitutiva ai sensi dell’art. 237 CPP non sia
stazionaria, ma limiti comunque la libertà personale, anch’essa dovrà – in
linea di principio - essere computata nella pena.
9.2
Con particolare riferimento
all’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo determinato, per quanto visto, i
giorni trascorsi dalla IM 1 presso la Clinica __________ prima, e la struttura
di __________ poi, sono interamente computabili alla pena (art. 51 CP per analogia).
Infatti, l’obbligo di dimora presso una struttura (vedasi ad esempio la
necessità di richiedere un’autorizzazione scritta alla direzione del
procedimento (AI 143), per un congedo di 2 ore per un pasto fuori dalla
struttura), sono da considerarsi paragonabili alla carcerazione preventiva e
alla conseguente privazione della libertà. Da notare inoltre che, oltre
all’obbligo di dimora, alla signora IM 1 sono state imposte quali misure
sostitutive pure l’obbligo di sottoporsi a un trattamento medico e il divieto
Dispositivo
di avere contatti con determinate persone. Per questi motivi tutti i giorni
trascorsi con l’obbligo di residenza quali misure sostitutive vanno interamente
computati nella pena nella pena ex art. 51 CP.
9.3. IM 1 è altresì resa attenta
che l’inadempienza colpevole, indiziante di recidività, di una norma di
condotta implicherà il ripristino della pena detentiva, come pure che il
mancato seguito delle norme di condotta costituisce reato a sé stante (art. 295
CP).
9.4. La Corte rinuncia ad ordinare
una carcerazione di sicurezza, essendo caduca, in base al principio della
sussidiarietà.
10. Pretese civili, sequestri,
tassa di giustizia e spese procedurali
10.1. Per quanto concerne gli
accessori le parti non hanno sollevato eccezioni rispetto a quanto indicato nei
dispositivi n. 8, 9 e 10 della presente cui pertanto si rinvia.
10.2. Con riferimento alla nota
professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore
d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o
del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu),
l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è
calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-
l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. – 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre
2006 consid. 3.2).
La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del
tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.
21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,
consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,
in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575;
Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Ed.,
Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).
In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo
cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente
impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e
sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga
complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,
pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.
17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).
La nota professionale dell’avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un
dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale,
è star dunque approvata così come presentata, per un totale di CHF 37’350.50,
comprensiva del dibattimento.
10.3. Per il resto, la Corte
riconosce le pretese degli accusatori privati nel principio, e li rimanda al
competente foro civile per la quantificazione.
10.4. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della condannata.
visti gli art.: 12, 22, 40, 47, 49, 51, 63, 69,
221 CP;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1. è autrice colpevole di:
incendio intenzionale ripetuto, in parte tentato, in parte
aggravato
per avere,
in data 05.01.2016 a __________, tentato di cagionare
intenzionalmente un incendio dal quale sarebbero potuti derivare danni alla
cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica (pt. 1.1 dell’AA),
il 5.01.2016 (pt. 1.2 AA), il 17.01.2019, il 26.01.2019 ed il
27.01.2019, a __________,
cagionato intenzionalmente quattro incendi dai quali sono derivati
danni alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica e, con riferimento
all’episodio 27.01.2019 (pt. 1.5 AA), mettendo scientemente in pericolo la vita
o l’integrità delle persone.
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2. Di conseguenza,
avendo agito in stato di scemata imputabilità
IM 1 è condannata
alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto nonché l’esecuzione anticipata della misura con obbligo di
dimorare e rimanere presso la struttura di __________, __________.
3. IM 1 è inoltre condannata a
versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 4'927.70, oltre interessi al 5% a
partire dal 13 novembre 2020, a titolo di risarcimento danni per spese legali.
4. Le pretese degli accusatori
privati sono riconosciute nel principio. Per la loro quantificazione sono rinviati
al competente foro civile.
5. È ordinato il trattamento
ambulatoriale psichiatrico e riabilitativo ex art. 63 CP, da eseguirsi presso
il Servizio-psicosociale di __________, con le seguenti norme di condotta:
- obbligo di dimorare e
rimanere presso la struttura di __________, __________, secondo le indicazioni
stabilite dalla struttura stessa rispettivamente dall’autorità d’esecuzione,
- obbligo di continuare a
sottoporsi al trattamento medico definito dal Servizio Psicosociale di __________.
6. L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa giusta l’art. 63 cpv. 2 CP per dar luogo al trattamento
ambulatoriale.
7. IM 1 è avvertita che il
mancato rispetto delle norme di condotta di cui sopra costituisce reato a sé
stante (art. 295 CP) e potrà comportare il ripristino della pena detentiva.
8. È ordinata la confisca dei
seguenti reperti:
- 1 potenziale traccia di
contatto (2019-0127.1.1) (rep. 69464);
- 1 mozzicone di sigaretta
(2019-0127.2) (rep. 69465);
- 1 confezione di ricarica
in gel per fondue (2) (2019-0127.10) (rep. 69478);
- 1 bottiglia di acetone
(2019-0127.11) (rep. 69479).
9. A crescita in giudicato
integrale della presente, è ordinato il dissequestro a favore dell’imputata dei
seguenti reperti:
- 1 telefono cellulare marca
Samsung modello GT-I8200N, n. IMEI __________, con scheda SIM n. __________
(rep. 74454);
- 1 telefono cellulare Sony
Ericsson modello C905, n. IMEI __________ con batteria modello ST38 (rep.
74455).
10. In applicazione dell’art. 192
cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti
probatori:
c/o Polizia
Giudiziaria, __________ (incarto n. 27064):
- 1 busta rosa con lettera
manoscritta (rep. 74452);
- 1 ombrello scuro (rep.
74453);
c/o Polizia
Scientifica, __________ (incarto n. 25896):
- 1 pezzo di carta
(2019-0127.19) (rep. 69463);
- 1 pezzo di plastica
trasparente (2019-0127.3) (rep. 69466);
- 1 rimasuglio
verosimilmente alluminio (2019-0127.4) (rep. 69467);
- prelievi sulla persona
(2019-0127.5.0) IM 1 (rep. 69468);
- 1 paio
jeans blu (2019-0127.5.2) IM 1 (rep. 69469);
- 1
maglione blu/giallo (2019-0127.5.3) IM 1 (rep. 69470);
- 1 giacca (2019-0127.5.4) IM
1 (rep. 69471);
- 1 paio calze nere
(2019-0127.5.5) IM 1 (rep. 69472);
- 1 paio scarpe nere
(2019-0127.5.6) IM 1 (rep. 69473);
- prelievi sulla persona
(2019-0127.6.1) __________ (rep. 69474);
- prelievi sulla persona
(2019-0127.7.1) ACPR 5 (rep. 69475);
- prelievi sulla persona
(2019-0127.8.1) __________ (rep. 69476);
- 1 confezione in cartone
(2019-0127.9) (rep. 69477).
11. La tassa di giustizia di fr.
2'000.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.
12. Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
12.1. La nota professionale
dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 35’659.50
spese fr. 1’691.00
totale fr. 37’350.50
12.2. La condannata è tenuta a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 37’350.50 (art. 135
cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Accusatori
privati: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Ufficio assistenza
riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 2'000.--
Inchiesta preliminare fr. 7'199.50
Perizia fr. 15'660.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 400.55
fr. 25'260.05
============