Lexipedia

Decisione

72.2020.64

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 novembre 2020Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I dati anamnestici, esaminati in ottica criminologica, permettono

di ipotizzare un generale rischio di recidiva basso.”

Considerato che la peritanda, nel corso dell’istruttoria, ha

ammesso di essere responsabile anche dell’incendio del 05.01.2016, il dr. med. __________

ha proceduto a delle ulteriori visite dell’imputata, per confrontarla con i

nuovi fatti emersi e per prendere posizione, alla luce dei medesimi, sui rischi

di recidiva e sul percorso terapeutico. In particolare, per quanto concerne il

rischio di recidiva, la perizia iniziale è stata completata a più riprese, in

data 20.05.2019 prima e al 01.06.2019 poi:

"

[…] nel periodo di ben tre anni, intercorso tra gennaio 2016 e

gennaio 2019, la peritanda non ha mai più sentito il bisogno di compiere altri

gesti incendiari […]

Ne deriva quindi che, pur trovandoci confrontati con dei ripetuti

gesti incendiari, manca uno dei criteri necessari per porre la diagnosi di

Piromania secondo ICD-10 (criterio C, secondo il quale l’individuo è spesso

alle prese con idee o immagini mentali relative ad appiccare il fuoco o alle

circostanze che accompagnano l’atto).

La storia della peritanda, d’altra parte, conferma l’assenza di

una sorta di “ossessione” rispetto all’impulso di appiccare il fuoco,

considerata l’età della signora nel momento in cui ha compiuto il primo reato,

l’esordio assolutamente tardivo di simili comportamenti, la lunga latenza tra

il primo gesto e quelli più recenti.

Da quanto sopra, posso quindi confermare le conclusioni

diagnostiche alle quali ero giunto nel mio elaborato peritale, senza dover

codificare una diagnosi aggiuntiva di Piromania. Ciò nonostante, alla luce

dei nuovi elementi emersi, il rischio statistico di recidiva va considerato ora

di media gravità e l’approccio terapeutico dovrà essere particolarmente

strutturato e persistente per ridurlo efficacemente (…)

(Perizia psichiatrica – complemento del 01.06.2019, AI 117).

Tornando alla risposta ai quesiti peritali, con riferimento alla

misura da adottare a mente del perito:

"

4. Misure terapeutiche (art. 59-61 e art. 63 CP)

4.1. È la peritanda tuttora affetta dalla turba psichica (o

tossicomania o altra dipendenza) rilevata sopra (sub 1)?

La peritanda è tuttora affetta dalle turbe psichiche rilevate

sopra.

4.2. Ammessa la correlazione tra l’accertata turba psichica (o

tossicomania o altra dipendenza) ed i fatti oggetto del procedimento penale (c.

risposta al quesito 2.1), esiste un trattamento stazionario o ambulatoriale

adeguato per questa turba e se si quale?

La peritanda non presenta una pericolosità sociale rilevante e il

rischio che ella commetta dei nuovi reati come quelli che le sono imputati è

genericamente basso, a patto che si riesca ad organizzare e strutturare una

presa a carico psichiatrica e riabilitativa integrata più incisiva a livello

territoriale.

4.3. Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare

il rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la

sua turba psichica (o tossicomania o altra dipendenza)? In questo senso è solo

il trattamento stazionario idoneo a contenere il rischio di nuovi reati, oppure

un trattamento ambulatoriale risulterebbe adeguato?

Vi è da attendersi che con questo trattamento si potrà evitare il

rischio che il presunto autore commetta nuovi reati in connessione con la sua

turba psichica.

Non è necessario un trattamento stazionario. Il caso può

essere efficacemente gestito attraverso una misura terapeutica ambulatoriale,

come previsto secondo l’art. 63 del Codice penale svizzero. Per il momento le

cure possono essere cominciate in carcere. (…)”

Come già detto in precedenza, a fronte degli sviluppi emersi nel

corso dell’istruttoria in merito ai fatti avvenuti nel gennaio 2016, il dr.

med. __________ completava in data 02.03.2020 la sua prima perizia, giungendo

alle seguenti conclusioni:

"

[…] Da diversi mesi la peritanda si trova collocata presso la

struttura residenziale di __________, a __________. Nel complesso, ella ha

accettato e rispettato tutte le regole stabilite dalle norme di condotta.

Vantaggio qualificante della permanenza in struttura è la possibilità di

monitorare quotidianamente il comportamento della peritanda e di fornire i

dovuti riscontri sul piano educativo e psicologico.

La signora beneficia di incontri regolari sia con un’educatrice

che con un’infermiera della residenza, in modo tale che, sebbene le operatrici

lavorino a tempo parziale, vi sia sempre un soggetto di riferimento con il

quale sia possibile relazionare.

Il tempo viene trascorso entro la struttura e le uscite sono

consentite quando è accompagnata da un operatore, oppure per recarsi il

mercoledì pomeriggio presso il __________ di __________ o per gli incontri

pianificati presso il Servizio psicosociale di __________.

[…]

Considerando quanto ho sopra esposto, tenuto conto degli

importanti limiti psichici della peritanda, della sua evoluzione molto lenta,

che presenta ancora delle scivolate verso i vecchi schemi di funzionamento

regressivi e disfunzionali, vi è la necessità di un costante sostegno

psicologico ed educativo.

La soluzione terapeutica in atto, presa nel suo insieme, mi sembra

una buona proposta: efficace, articolata, proporzionata.

Il collocamento abitativo attuale è particolarmente prezioso,

perché evita che nella peritanda si instaurino dei vissuti di isolamento e di

solitudine, che provocherebbero un turbamento affettivo difficile da contrastare.

Inoltre, perché tale collocazione consente di evitare le condotte di abuso

alcolico che sarebbero alquanto destabilizzanti.

Per questo motivo trovo che sia necessario preservare

l’approccio terapeutico e riabilitativo attuale, che comprende anche la

soluzione residenziale con permanenza presso __________, il quale si mostra

capace di garantire un intervento articolato e maggiormente incisivo rispetto

al solo apporto psicoterapeutico.

Trovo inoltre indispensabile mantenere il divieto per la

peritanda di prendere contatto con la Signora __________, nei confronti

della quale permane ancora una rabbia del tutto ingiustificata e non

elaborata.”

(Perizia psichiatrica – complemento del 02.03.2020, AI 221)

5. In diritto

5.1. Art. 221 CP

5.1.1. Giusta l’art. 221 cpv. 1 CP,

chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla

cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con una pena

detentiva non inferiore ad un anno. La pena è una pena detentiva non inferiore

a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità

delle persone (art. 221 cpv. 2 CP). Se dall’incendio è derivato soltanto un

danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre

anni o una pena pecuniaria (art. 221 cpv. 3 CP).

5.1.2. Il Foglio federale del 1918

definiva l’”incendio” come fuoco che ha preso un certo sviluppo in modo da

sottrarsi al potere di colui che l’ha cagionato; egli non può più dominare

l’elemento distruttore e non può dirsi dove i suoi effetti cesseranno. (...). Il

delitto non è quindi consumato col fatto di appiccare il fuoco ma solo da quando

si verifica il pericolo di propagazione (FF 1918 I 51/52).

L’elemento oggettivo del reato è quindi realizzato laddove il

fuoco abbia assunto proporzioni tali da non poter più essere dominato. Detta

condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta (come quella di

tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempre che la sua ampiezza non

permetta più all’agente di tenerla sotto controllo. Costituisce “incendio” ai

sensi di questa disposizione un fuoco da cui si sprigiona un fumo intenso, che

causa un danno e di cui l’agente ha perso il controllo (DTF 105 IV 127). È

“incendio” ai sensi dell’art. 221 CP l’atto di infiammare uno straccio imbevuto

di benzina all’interno di un’auto poiché sussiste il pericolo di esplosione a

causa della presenza del serbatoio (DTF 85 IV 224, 228).

Lo stesso non vale per colui che brucia nella cantina di

un’abitazione della carta da giornale ed altro materiale infiammabile (legno di

scarto, ecc.) senza un estintore, e dopo aver percepito l’odore di bruciato

torna sul luogo dell’accensione e riesce ad estinguerlo da solo (Kriminalkammer

TG, 21.11.1955, SJZ 1957, 44 nr. 22). Colui che sfonda il vetro/specchio di una

cassetta del radar e vi getta tre sacchi di plastica riempiti di benzina e

appicca il fuoco non causa un “incendio” ai sensi dell’art. 221 CP poiché il

fuoco non ha un’intensità tale da estendersi anche se deve essere estinto

grazie all’uso di un estintore a schiuma da parte della polizia (OGer LU,

25.11.1993, LGVE 1994 I 80 n. 59). Lo stesso vale per colui che appicca il

fuoco ad una moto che dopo una fiamma a dardo ed una piccola esplosione produce

qualche fiamma che l’autore riesce a spegnere da solo con del fogliame bagnato

(OGer LU, 1.3.1998, LGVE 1988 I, 88, n. 48).

L’incendio intenzionale è un’infrazione di risultato. Pertanto,

affinché il reato di incendio intenzionale sia oggettivamente realizzato, non è

sufficiente che l’autore abbia causato un incendio. È altresì necessario che

l’autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure che l’incendio abbia

causato un pericolo per l’incolumità pubblica (DTF 105 IV 127; STF 23.8.2001,

in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285).

Per danno alla cosa altrui si intende il danno patrimoniale causato

ad un terzo quale diretta conseguenza dei danneggiamenti subiti dalla cosa

incendiata.

La nozione di pericolo per l’incolumità pubblica comporta una

messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata al

momento dell’atto criminale di qualsiasi bene giuridico protetto e non solo

dell’essere umano (6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Tale condizione è adempiuta

quando esiste il pericolo di propagazione delle fiamme ovvero quando, per

esempio, l’autore, nella speranza di ottenere delle prestazioni assicurative,

appicca il fuoco al suo hangar sito in una zona industriale in un'ora in cui

non vi sono persone, sapendo che l’incendio rischia di propagarsi ad un

deposito vicino di sostanze infiammabili ciò che ne renderebbe difficile lo spegnimento

e potrebbe raggiungere una grossa estensione.

Va inoltre applicata l’aggravante di cui all’art. 221 cpv. 2 CP se

l’autore ha voluto ed accettato di mettere in pericolo la vita e l’integrità

corporale di diverse persone per esempio di coloro che occupano l’immobile dove

appicca il fuoco (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 26).

Infatti, secondo il Tribunale federale, la nozione di pericolo di

cui al cpv. 1 dell’art. 221 CP non include anche quello per le persone. In

questo caso va applicata l’aggravante dell’art. 221 cpv. 2 CP il cui bene

giuridico protetto è appunto la vita e l’integrità corporale delle persone (DTF

123 IV 128; 124 IV 97). Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina in

funzione del risultato cui essa porta: la messa in pericolo per dolo eventuale

dell’esclusiva incolumità della vita e dell’integrità delle persone non sarebbe

punibile né secondo l’art. 221 cpv. 1 CP né secondo l’art. 221 cpv. 2 CP (che

prevede un dolo diretto) (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art.

221 n. 12 e riferimenti dottrinali)

Il comportamento dell’autore deve essere la causa naturale ed

adeguata dell’incendio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 13).

Affinché il reato di incendio intenzionale di cui all’art. 221

cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato, è necessario, per lo meno nella forma

del dolo eventuale, che l’agente abbia intenzionalmente provocato una

situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli, quindi, lo abbia voluto

(DTF 105 IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia inteso causare un incendio

sapendo che tale incendio avrebbe creato un danno alla cosa altrui oppure un

pericolo per l’incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II,

ad art. 221 n. 15).

Se l’autore ha voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale,

causare un incendio ai sensi dell’art. 221 CP, ma il fuoco non ha assunto

quell’ampiezza tale da non rendere più possibile per l’autore stesso lo

spegnimento del fuoco, l’infrazione è realizzata nella forma del tentativo (art.

21-23 CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha cagionato dei danni alla

cosa altrui (Stratenwerth, BT II ad §28 n 9).

5.2. Sussunzione

5.2.1. Eventi accaduti il

05.01.2016

Per quanto concerne il primo episodio di incendio (in data

05.01.2016, tra le ore 17:00 e le ore 18:15) tale fattispecie è da sussumersi

quale tentativo di incendio ai sensi dell’art. 221 in relazione con l’art. 22

cpv. 1 CP, in quanto IM 1 non riuscì nel suo intento poiché il fuoco si estinse

da solo per circostanze fortuite.

Diverso è risultato l’esito del secondo atto posto in essere da IM

1 lo stesso 05.01.2016. In tal caso, come attestato dalla documentazione

fotografica, il fuoco appiccato dall’imputata si è propagato a tal punto da

danneggiare irrimediabilmente la stalla, in particolare le sue pareti, il

tetto, le solette dei pavimenti e di quanto ivi contenuto, la distribuzione del

deposito del fieno, causando inoltre il danneggiamento di due veicoli

parcheggiati sotto una tettoia adiacente allo stabile, con un danno complessivo

di CHF 114'300.00.

Nella fattispecie non occorre quindi disquisire oltre sulla

qualifica giuridica del comportamento della IM 1. Ella risponde nel primo caso

di tentato incendio e nel secondo di incendio consumato, essendo esclusa

l’aggravante della messa in pericolo. Infatti, In quel frangente, l’abitazione

attigua alla stalla non era abitata e non vi è stato mai pericolo per le

persone. A conferma, qui di seguito quando dichiarato dal comandante del Corpo

pompieri __________:

"

Per quanto attiene all’incendio del 05.01.2016, l’interrogante,

mi sottopone il rapporto d’intervento datato 19.01.2016 e mi chiede se è

corretto affermare che nel corso dell’incendio non vi sia stato pericolo per le

persone, ritenuto che l’abitazione immediatamente attigua alla stalla non era

abitata.

Rispondo che è corretto. Ricordo che nello stabile c’era si una

famiglia, ma queste persone abitavano nell’edificio più distante dalla stalla.

Tra questo edificio e la stalla c’era un altro appartamento. Ritenuto che noi

siamo intervenuti tempestivamente, le persone che abitavano nell’abitazione più

distante dalla stalla, sono state evacuate senza problemi e non hanno mai corso

pericolo. L’abitazione attigua alla stalla non era abitata.”

(verbale __________ 25.10.2019, AI 158).

5.2.2. Eventi accaduti in data

19.01.2019, 26.01.2019 e 27.01.2019

Per quanto concerne i fatti del 19.01.2019 e del 26.01.2019 aventi

come oggetto il cassonetto della carta da riciclare posizionato dinanzi

all’ingresso dello stabile in Via __________, in cui l’imputata stessa viveva,

gli incendi cagionati (atti a cagionare un danno al cassonetto stesso non

meglio quantificato) sono stati spenti, nel primo caso grazie al pronto

intervento degli inquilini della palazzina e nel secondo caso grazie a quello

dei pompieri.

Poiché in entrambi i casi è stato necessario ricorrere ad un

intervento esterno per spegnere le fiamme (intervento degli inquilini il

19.01.2019 e dei pompieri il 26.01.2019), gli incendi appiccati dalla IM 1 sono

da considerarsi atti non più domabili dall’agente stesso, con conseguente

pericolo di propagazione, di guisa che, per quanto riguarda gli eventi relativi

ai cassonetti, l’elemento oggettivo dell’art. 221 cpv. 1 CP è da considerarsi

adempiuto.

5.2.3. Evento del 27.01.2019

Per quanto concerne il caso dell’ultimo incendio all’immobile di

via __________ avvenuto in data 27.01.2019, la Corte ha ritenuto dati i

presupposti dell’aggravante della messa in pericolo giusta l’art. 221 cpv. 2

CP. La Corte ha accertato che effettivamente quel giorno gli inquilini dello

stabile sono stati messi concretamente in pericolo d’intossicazione dallo

sprigionarsi del fumo, così come riportato dagli stessi nelle loro relative

audizioni. Non solo tutti gli inquilini sono stati messi concretamente a

rischio d’intossicazione, ma nel caso dell’inquilino ACPR 5, è emerso che

quest’ultimo ha effettivamente riportato una lieve intossicazione da fumo,

attestata dai certificati medici agli atti. Inoltre, l’incendio ha causato il

danneggiamento del contenuto dei box-cantina, di muri, pavimenti, soffitti,

finestre e porte del piano seminterrato, del contenuto del locale lavanderia,

delle pareti di diversi appartamenti, del vano scala, dell’ascensore, degli

impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento del palazzo, con un danno complessivo

quantificato in almeno CHF 455'570.05 e EUR 4'000.00.

Va aggiunto che l’imputata era ben consapevole che la palazzina

era abitata da molte persone. Tuttavia, questo non l’ha fatta desistere

dall’appiccare un incendio - per mezzo di gel infiammabile - nelle cantine

dell’edificio, situate nel piano seminterrato dell’edificio, ovvero dove

nessuno poteva vederla.

6. Imputabilità

dell’autrice

6.1. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP,

non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il

carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. Se al momento del fatto

l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di

agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP).

Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo

l’art. 20 CP, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.

6.2. Dalla perizia del dr. med. __________

del 18.04.2019 emerge che “al momento dei fatti non era scemata la capacità

della peritanda di valutare il carattere illecito delle sue azioni. Non è

sostenibile che la donna non comprendesse, come ha dichiarato nei verbali, il

rischio che l’incendio si propagasse a tutto il palazzo. Così, tuttavia, il perito

nella capacità volitiva dell’imputata:

"

Essendo data pienamente la capacità di valutazione (livello

intellettivo ai limiti della deficitarietà), al momento dei fatti era

tuttavia parzialmente scemata la capacità di agire. Questa a causa della

convergenza tra un importante limite delle capacità verbali e un disturbo della

personalità; essi hanno causato l’accumulo di tensioni e di emozioni negative

inespresse di fronte ai rifiuti percepiti, con dei vissuti depressivi secondari,

accompagnati da una forte componente rabbiosa.

La scarsa capacità di modulazione affettiva, connessa ai rilevanti

limiti di personalità, ha fatto sì che la peritanda passasse all’atto, mettendo

in opera dei comportamenti incendiari rispetto ai quali ha avuto delle

difficoltà a trattenersi spontaneamente. Poiché il limite intellettivo

globale è lievissimo, la scarsa capacità di modulare il proprio agire, in

seguito a turbamenti affettivi incomunicabili, va ricondotta esclusivamente al

disturbo della personalità.

Considerato il tipo di disturbo sopra descritto e visto che la

perdita di controllo rispetto agli atti incendiari non si accompagnava ad altri

comportamenti discontrollati nella realtà quotidiana di quel periodo, bisogna

Considerandi

riconoscere una scemata imputabilità al massimo di grado medio.”

(Perizia psichiatrica del 18.04.2019, AI 83).

7.

Commisurazione della

pena

IM 1 risponde di incendio intenzionale, ripetuto, in parte

tentato, in parte aggravato.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano

adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il

giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave

aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il

massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale

del genere di pena.

Giusta l’art. 221 cpv. 2, chi si rende autore colpevole di

incendio aggravato è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

7.1

L’art. 47 cpv. 1 stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell’autore (DTF 136 V 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP

– che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo

di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze

legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1.).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che

l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione

alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne” e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazione d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un’attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 2008 consid. 2.2).

Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata

imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio

potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare

la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad

una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della

responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a

grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può

essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione

grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). A partire da questa valutazione

approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri

fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener

conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della

colpa soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a tale fattore

venga attribuita un’importanza troppo grande, come invece accadeva in

precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una

scala e, quindi definire, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica

adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice

deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione

dei fattori legati all’autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.

; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest’ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l’autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999,

pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14.

ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2).

La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73.

consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale

permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in

ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2: STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008,

consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, 2a ed., Berna 2006, §6, n. 72, pag. 205).

7.2

a) Per la Corte la colpa

dell’accusata dal profilo oggettivo è almeno medio-grave. Soprattutto per

quanto concerne l’incendio appiccato alle cantine in data 27.01.2019, che

avrebbe potuto mettere ancora più in pericolo la vita e l’integrità fisica

degli abitanti della palazzina. Si è trattato di un incendio totale, che ha

colpito il piano seminterrato dove si trovavano le cantine e la cui intensità è

stata tanto forte da richiedere l’intervento dei pompieri. Il fuoco è arrivato

fino alla tromba delle scale e l’intensità del calore ha distrutto il quadro

elettrico dello stabile. Grazie soltanto al pronto intervento dei pompieri il

fuoco è stato domato, ma il pericolo maggiore è stato causato dal fumo, che ha

invaso completamente la tromba delle scale rendendola impraticabile. Tutti gli

inquilini sono stati fatti spostare sulle terrazze finché non sono stati

evacuati dai pompieri. La metà di loro è stata evacuata con l’autoscala, gli

altri invece hanno dovuto attendere che l’incendio venisse completamente domato

e il fumo quanto meno diradato dalla tromba delle scale, non potendo

l’autoscala raggiungere tutte le terrazze.

Va inoltre ricordato, che questo incendio è stato l’ultimo di

altri 4 episodi precedenti (un tentativo, due incendi, aventi come oggetto il

cassonetto della carta e un primo episodio risalente al 2016), per i quali la

colpa – dal profilo oggettivo – è anche da considerarsi nel complesso di natura

almeno media.

b) La colpa è poi medio-grave

anche dal punto di vista soggettivo. Per quanto emerso dalle dichiarazioni

della stessa IM 1, in tutti gli episodi, ha agito per motivi futili, in quanto,

da come da lei dichiarato, si sentiva “nervosa” o “voleva dare fuoco a

qualcosa”. Tuttavia, deve, di contro, essere tenuta in considerazione la

scemata imputabilità di grado medio riscontrata dal perito, elemento,

quest’ultimo, che incide direttamente sulla colpa dell’imputata (AI 83).

c) Venendo alle circostanze

personali, la Corte rileva che IM 1 non ha precedenti penali, ha discretamente

collaborato durante l’istruttoria ammettendo – anche se non senza vari cambi di

versione - i fatti a lei attribuiti, si è sempre dichiarata d’accordo con le

misure decise nei suoi confronti e si trova già in esecuzione anticipata della

misura, con obbligo di residenza e di sottomissione ad un trattamento

psichiatrico.

Ma è nel passato della donna che si riscontrano i principali

motivi di attenuazione della pena, laddove è emerso che ha avuto una vita

costellata di sofferenze sin da piccola, dall’abbandono della madre alla

ripresa traumatica delle relazioni con la genitrice, da una presa a carico non

certo ottimale da parte delle autorità che avrebbero dovuto proteggerla, fino

alle violenze subite dal compagno della madre. Il tutto, è il men che si possa

dire, l’ha fatta crescere con valori distorti che, definire sbagliati, è usare

un eufemismo.

Tutto quanto ben ponderato, la Corte ha condiviso la proposta

avanzata concordemente dalle parti in aula e ha ritenuto equa una pena

detentiva di quattro anni.

8.

Misure terapeutiche

8.1

Per l’art. 56 cpv. 1 CO, il

giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non

sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a),

se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo

esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono

adempiute (c).

La prima condizione posta dal disposto di legge concretizza

l’obiettivo principale delle misure che consiste nella prevenzione di futuri

reati e sancisce la sussidiarietà della misura: quando è sufficiente a

rispondere agli imperativi della prevenzione speciale, solo la pena deve essere

inflitta (Roth/Thalmann, Commentaire Romand, CP I, Basilea, 2009, ad art. 56

CP, n. 12, pagg. 551-552).

La seconda condizione prevede che una misura può essere

pronunciata solo se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o se la

sicurezza pubblica lo esige (con l’eccezione dell’internamento per cui

preponderante è, non il bisogno di trattamento dell’autore, bensì l’interesse

pubblico alla sicurezza della collettività). Una necessità di trattamento entra

in considerazione soltanto se si rapporta a tratti del carattere dell’autore che

sono in connessione con il suo comportamento delittuoso (Roth/Thalmann, op.

cit., ad art. 56 CP, n. 14 e 15, pag. 552).

La pronuncia di una misura esige, da ultimo, l’ossequio

delle condizioni di cui agli artt. 59-61, 63 e 64 CP. In particolare, per le

misure di cui agli art. 59 e 63 CP, è necessario l’accertamento di una grave

turba psichica (cfr., anche, DTF 139 IV 57, consid. 1.3.3.), della connessione

fra tale turba e i reati di cui l’autore risponde (per l’art. 59, un crimine o

un delitto), del rischio di recidiva e dell’adeguatezza della misura (che deve

essere atta ad evitare il rischio di recidiva).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della

proporzionalità della misura che può essere pronunciata solo se la connessa

ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata

rispetto alla probabilità e alla gravità di nuovi reati. Come indicato nel

messaggio concernente la modifica del Codice penale (FF 1999 86):

"

il giudice può quindi ordinare la misura soltanto qualora

l’ingerenza nei diritti della personalità dell’interessato non appaia

sproporzionata rispetto al bisogno che questi sia sottoposto a un trattamento,

nonché rispetto alla probabilità che egli compia nuovi reati e alla loro

gravità”.

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle

misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si

rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina

quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59-61, 63 e 64 CP

(così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il

giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla

necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che

l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla

possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

8.2

Il perito ha diagnosticato

alla IM 1 due turbe psichiche distinte e concomitanti e meglio una subnormalità

intellettiva non altrimenti specificata e un disturbo non specificato della

personalità e del comportamento dell’adulto; entrambe da mettere in relazione

con i reati presi in considerazione. Il perito ha inoltre riconosciuto un

rischio di recidiva di media gravità, affermando l’importanza di un trattamento

strutturato e persistente per poter ridurre tale rischio.

Alla luce della perizia psichiatrica e dei relativi complementi,

nonché della vita antecedente dell’imputata, la Corte ha quindi accertato che

la donna ha bisogno di un trattamento, sia nel suo interesse sia in quello alla

sicurezza della collettività.

a) Come detto in precedenza,

tutte le misure soggiacciono al principio della sussidiarietà e devono essere

ordinate se la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta

altri reati (cfr. art. 56 cpv. 1 CP). Inoltre, sempre per il citato principio,

quando è dato il presupposto per la pronuncia di una misura, fra le diverse

disposizioni occorre ordinare quella che, pur apparendo efficace, è meno

gravosa per l’autore.

Alla luce del principio di sussidiarietà, vanno quindi dapprima

analizzate le condizioni per un trattamento ambulatoriale, che tra le misure

elencate all’art. 56 cpv. 1 lett. c CP risulta essere la misura meno incisiva.

b) Secondo l’art. 63 cpv. 1 CP,

se l’autore è affetto da una grave turba psichica, il giudice può ordinare un

trattamento ambulatoriale qualora: l’autore abbia commesso un reato in connessione

con questo suo stato (a); e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà

ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo

stato (b).

Per quanto evidenziato nella perizia psichiatrica (e nei relativi

complementi), le turbe psichiche dell’imputata sono da mettere in connessione

con i reati commessi. Seppur dai test eseguiti non risulti un deficit

intellettivo importante, i comportamenti della IM 1 conferma, per dirla con

l’esperto, le conseguenze tardive di un severo disturbo dell’età evolutiva, con

estesa compromissione funzionale, così come nell’ultimo complemento di perizia

(02.03.2020, AI 221) conferma la persistenza di una forma mentis molto

difficile da modificare attraverso la sola psicoterapia, di guisa che necessita

pure di una rete di figure di riferimento ampia, con una funzione

prevalentemente educativa, che possano garantirle un quadro operativo chiaro e

organizzato.

c) Vista la presenza di turbe

psichiche radicate, che sono da mettere in relazione con gli eventi incendiari

e il rischio di recidiva di natura media, la Corte si è trovata d’accordo con

il perito che ha indicato la necessità di un trattamento ambulatoriale di tipo

psichiatrico e riabilitativo presso il servizio psicosociale di __________.

Misura che, unita all’obbligo di residenza nel foyer di __________, ha già dato

buoni frutti, come si evince dal rapporto 2 novembre 2020 dello stesso servizio:

"

Come riportato nell’ultimo scritto, la Sig.ra IM 1 ha presentato

dei miglioramenti nella condotta, nella gestione delle situazioni di

stress/rabbia e nella ricerca di supporto in caso di difficoltà.

Per queste motivazioni possiamo dirci

favorevoli ad un collocamento della stessa presso un appartamento protetto del

Foyer __________, gestito quindi dagli operatori che hanno già instaurato un

rapporto terapeutico con la paziente e che conoscono le sue fragilità.

Tuttavia risulta necessario organizzare

questo passaggio con precisa modalità e con una strutturazione adeguata della

giornata al fine di contenere il più possibile il rischio di recidiva.

La paziente, come in precedenza,

consumerebbe i pasti principali (colazione, pranzo e cena) presso la mensa di __________

e sono da prevedere delle attività terapeutiche, a cui la paziente è tenuta a

partecipare, che occupino almeno 3 ore al giorno, oltre ovviamente agli

appuntamenti organizzati con la rete terapeutica; nella restante parte della

giornata consiglio 3 controlli al giorno da parte degli operatori, che

chiaramente andrebbero intensificati in caso di situazioni di difficoltà o

dubbie.

Il trasferimento potrebbe avvenire

all’inizio del prossimo anno, mantenendo questa struttura organizzativa per i

successivi 6 mesi, in seguito ai quali sarà possibile una rivalutazione.”

(doc. dib. 2).

In sintonia con quanto indicato dal perito psichiatrico, la Corte

ha quindi sospeso l’esecuzione della pena ex art. 63 cpv. 2 CP, ma ha ritenuto

necessario imporre una norma di condotta, onde evitare che nella IM 1 si

instaurino dei vissuti di isolamento e di solitudine che provocherebbero dei

turbamenti difficili da ovviare, ovvero l’obbligo di dimorare e rimanere presso

la struttura di __________, __________, il cui ultimo rapporto in atti risulta

promettente:

"

IM 1 dal momento della sua ammissione a __________ ha rispettato

alla perfezione il piano terapeutico proposto dai medici (psichiatri). Si è

presentata spontaneamente, sempre accompagnata dal personale socio-sanitario

dell’istituto ai colloqui, sottoponendosi senza riserva alcuna ai trattamenti

ambulatoriali prescritti. L’utente oltre alla piena adesione dimostrata al

progetto educativo e sanitario individuale di riabilitazione, ha rispettato

tutti i punti del regolamento interno di __________ e ha trascorso tutto il

periodo preso in considerazione all’interno dell’istituto. Durante questi

quindici mesi, IM 1 non ha mai avuto una inadeguatezza comportamentale che

necessitasse l’intervento urgente dello psichiatra o di una segnalazione

straordinaria. IM 1 ha sempre rispettato l’obbligo di muoversi fuori da __________

per qualsiasi necessità, solo se accompagnata da almeno un operatore

dell’istituto. Ha sempre segnalato i suoi spostamenti interni.

A fronte della piena adesione di IM 1 al progetto

terapeutico-riabilitativo e del rispetto globale di tutti i dettami riguardante

le limitazioni della libertà personale, visti gli ottimi risultati conseguiti

finora specie per quanto riguarda il disturbo del comportamento di cui è

affetta (crescita delle capacità di sollecitare aiuto, di riflettere sulle

proprie azioni e comportamenti in genere), chiediamo all’autorità giudiziaria,

l’opportunità per IM 1 di continuare questo progetto rieducativo e

riabilitativo iniziato a __________ al fine di consolidare alcuni risultati già

presenti e stimolare l’utente su alcuni obiettivi di livello di difficoltà

maggiore ma necessari ai fini di un eventuale ad augurato ritorno alla

conduzione di una vita autonoma.

__________ si rende disponibile per accompagnare IM 1 nel suo

percorso di cura e di crescita personale, nel processo di ulteriore

miglioramento della sua capacità ad interagire con terzi, aumentare la sua

capacità di discernimento al fine di ridurre in modo ancora più significativo

l’entità e la qualità delle situazioni e dei fenomeni che l’utente vive come

stressanti quindi cause di paura, frustrazione, rabbia ecc. Fermo restando

l’obbligo di residenza a __________ e quello di sottoporsi a tutti i

trattamenti ambulatoriali giudicati utili dagli psichiatri, l’istituto si

propone di fornire questo sostegno educativo e riabilitativo chiedendo alle

autorità giudiziaria una maggior autonomia decisionale nella gestione del piano

di sviluppo individuale di IM 1.”

(doc dib. 1).

Per il resto si ritiene di non doversi, in questa sede, ancora

pronunciare sull’ipotesi di trasferimento in un appartamento protetto, sempre

di __________, trattandosi piuttosto di questione afferente all’esecuzione come

tale della misura, di competenza, almeno a livello di collocamento, del GPC

(quale GIAP) ed in seguito dell’autorità di esecuzione (art. 10 LEPM).

9.

Computo delle misure

alternative

9.1

Dall’AA si evincono i

seguenti provvedimenti decisi nei confronti della Signora IM 1:

- carcerazione preventiva:

dal 27.01.2019 al 14.3.2019 (in totale: 47 giorni);

- misure sostitutive: dal

14.03.2019

al 17.03.2020 (in totale: 369 giorni):

- obbligo

di dimorare e rimanere in un luogo determinato prima presso la Clinica __________

a __________ e in seguito presso l’internato della struttura educativa della __________

a __________ (dove la Signora IM 1 si trova tuttora);

- obbligo

di sottoporsi a un trattamento medico; e

- divieto

di avere contatti con determinate persone (dal 01.07.2019 unicamente con __________);

Esecuzione anticipata della misura ambulatoriale di trattamento

medico dal 17.03.2019, con le seguenti norme di condotta:

- obbligo

di dimorare e rimanere presso la struttura di __________; e

- divieto

di prendere contatto (direttamente o indirettamente) con la signora __________

(dal 17.03.2020 a tutt’oggi).

Resta quindi da stabilire come le misure sostitutive decise nei

confronti della IM 1 debbano essere considerate.

Secondo l’art. 51 prima frase CP, il giudice computa nella pena il

carcere preventivo scontato dall’imputato nell’ambito del procedimento (o in un

altro procedimento).

Le misure sostitutive che limitano la libertà sono, per analogia,

da computare nella pena come la carcerazione preventiva (BSK StPO-HÄRRI, Art.

237.

N 52; BSK StPO-METTLER/SPICHTIN, Art. 51 N 20). Nel determinare la durata

da computare nella pena, il tribunale deve tenere conto del grado di

restrizione della libertà personale rispetto alla privazione della libertà in

caso di carcerazione preventiva (DTF 121 IV 303, consid. 4b.).

Laddove una misura sostitutiva ai sensi dell’art. 237 CPP non sia

stazionaria, ma limiti comunque la libertà personale, anch’essa dovrà – in

linea di principio - essere computata nella pena.

9.2

Con particolare riferimento

all’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo determinato, per quanto visto, i

giorni trascorsi dalla IM 1 presso la Clinica __________ prima, e la struttura

di __________ poi, sono interamente computabili alla pena (art. 51 CP per analogia).

Infatti, l’obbligo di dimora presso una struttura (vedasi ad esempio la

necessità di richiedere un’autorizzazione scritta alla direzione del

procedimento (AI 143), per un congedo di 2 ore per un pasto fuori dalla

struttura), sono da considerarsi paragonabili alla carcerazione preventiva e

alla conseguente privazione della libertà. Da notare inoltre che, oltre

all’obbligo di dimora, alla signora IM 1 sono state imposte quali misure

sostitutive pure l’obbligo di sottoporsi a un trattamento medico e il divieto

di avere contatti con determinate persone. Per questi motivi tutti i giorni

trascorsi con l’obbligo di residenza quali misure sostitutive vanno interamente

computati nella pena nella pena ex art. 51 CP.

9.3

IM 1 è altresì resa attenta

che l’inadempienza colpevole, indiziante di recidività, di una norma di

condotta implicherà il ripristino della pena detentiva, come pure che il

mancato seguito delle norme di condotta costituisce reato a sé stante (art. 295

CP).

9.4

La Corte rinuncia ad ordinare

una carcerazione di sicurezza, essendo caduca, in base al principio della

sussidiarietà.

10.

Pretese civili, sequestri,

tassa di giustizia e spese procedurali

10.1

Per quanto concerne gli

accessori le parti non hanno sollevato eccezioni rispetto a quanto indicato nei

Dispositivo

dispositivi n. 8, 9 e 10 della presente cui pertanto si rinvia.

10.2. Con riferimento alla nota

professionale dell’avv. DUF 1, giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore

d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione o

del Cantone in cui si svolge il procedimento. Secondo l’art. 4 cpv. 1 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria per la fissazione delle ripetibili (in seguito: Regolamento Tpu),

l’onorario dell’avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è

calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di fr. 180.-

l’ora (cfr. DTF 132 I 201 consid. 8.5. – 8.7.; STF 1P.161/2006 del 25 settembre

2006 consid. 3.2).

La retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del

tempo impiegato, dell’importanza della pratica, dell’impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d’ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (cfr. art.

21 cpv. 2 LAvv; DTF 122 I 1 consid. 3a; STF 6B_273/2009 del 2 luglio 2009,

consid. 2.1; STF 6B_960/2008 del 22 gennaio 2009 consid. 1.1; Harari/Aliberti,

in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 135, n. 15, pag. 575;

Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Ed.,

Basilea 2014, ad art. 135, n. 3).

In applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo

cui va retribuito il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e

sperimentato nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga

complessità (per il Ticino, vedi Consiglio di Moderazione 19 novembre 1996,

pag. 4, in re avv. B.; cfr., per un altro ambito, CARP del 18 maggio 2011, inc.

17.2011.22, consid. 3.3; CRP del 29 dicembre 2010, inc. 60.2010.218).

La nota professionale dell’avv. DUF 1, ritenuta idonea ad un

dispendio di un patrocinatore mediamente diligente in una simile causa penale,

è star dunque approvata così come presentata, per un totale di CHF 37’350.50,

comprensiva del dibattimento.

10.3. Per il resto, la Corte

riconosce le pretese degli accusatori privati nel principio, e li rimanda al

competente foro civile per la quantificazione.

10.4. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico della condannata.

visti gli art.: 12, 22, 40, 47, 49, 51, 63, 69,

221 CP;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autrice colpevole di:

incendio intenzionale ripetuto, in parte tentato, in parte

aggravato

per avere,

in data 05.01.2016 a __________, tentato di cagionare

intenzionalmente un incendio dal quale sarebbero potuti derivare danni alla

cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica (pt. 1.1 dell’AA),

il 5.01.2016 (pt. 1.2 AA), il 17.01.2019, il 26.01.2019 ed il

27.01.2019, a __________,

cagionato intenzionalmente quattro incendi dai quali sono derivati

danni alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica e, con riferimento

all’episodio 27.01.2019 (pt. 1.5 AA), mettendo scientemente in pericolo la vita

o l’integrità delle persone.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2. Di conseguenza,

avendo agito in stato di scemata imputabilità

IM 1 è condannata

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere

preventivo sofferto nonché l’esecuzione anticipata della misura con obbligo di

dimorare e rimanere presso la struttura di __________, __________.

3. IM 1 è inoltre condannata a

versare all’accusatore privato ACPR 1 fr. 4'927.70, oltre interessi al 5% a

partire dal 13 novembre 2020, a titolo di risarcimento danni per spese legali.

4. Le pretese degli accusatori

privati sono riconosciute nel principio. Per la loro quantificazione sono rinviati

al competente foro civile.

5. È ordinato il trattamento

ambulatoriale psichiatrico e riabilitativo ex art. 63 CP, da eseguirsi presso

il Servizio-psicosociale di __________, con le seguenti norme di condotta:

- obbligo di dimorare e

rimanere presso la struttura di __________, __________, secondo le indicazioni

stabilite dalla struttura stessa rispettivamente dall’autorità d’esecuzione,

- obbligo di continuare a

sottoporsi al trattamento medico definito dal Servizio Psicosociale di __________.

6. L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa giusta l’art. 63 cpv. 2 CP per dar luogo al trattamento

ambulatoriale.

7. IM 1 è avvertita che il

mancato rispetto delle norme di condotta di cui sopra costituisce reato a sé

stante (art. 295 CP) e potrà comportare il ripristino della pena detentiva.

8. È ordinata la confisca dei

seguenti reperti:

- 1 potenziale traccia di

contatto (2019-0127.1.1) (rep. 69464);

- 1 mozzicone di sigaretta

(2019-0127.2) (rep. 69465);

- 1 confezione di ricarica

in gel per fondue (2) (2019-0127.10) (rep. 69478);

- 1 bottiglia di acetone

(2019-0127.11) (rep. 69479).

9. A crescita in giudicato

integrale della presente, è ordinato il dissequestro a favore dell’imputata dei

seguenti reperti:

- 1 telefono cellulare marca

Samsung modello GT-I8200N, n. IMEI __________, con scheda SIM n. __________

(rep. 74454);

- 1 telefono cellulare Sony

Ericsson modello C905, n. IMEI __________ con batteria modello ST38 (rep.

74455).

10. In applicazione dell’art. 192

cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti

probatori:

c/o Polizia

Giudiziaria, __________ (incarto n. 27064):

- 1 busta rosa con lettera

manoscritta (rep. 74452);

- 1 ombrello scuro (rep.

74453);

c/o Polizia

Scientifica, __________ (incarto n. 25896):

- 1 pezzo di carta

(2019-0127.19) (rep. 69463);

- 1 pezzo di plastica

trasparente (2019-0127.3) (rep. 69466);

- 1 rimasuglio

verosimilmente alluminio (2019-0127.4) (rep. 69467);

- prelievi sulla persona

(2019-0127.5.0) IM 1 (rep. 69468);

- 1 paio

jeans blu (2019-0127.5.2) IM 1 (rep. 69469);

- 1

maglione blu/giallo (2019-0127.5.3) IM 1 (rep. 69470);

- 1 giacca (2019-0127.5.4) IM

1 (rep. 69471);

- 1 paio calze nere

(2019-0127.5.5) IM 1 (rep. 69472);

- 1 paio scarpe nere

(2019-0127.5.6) IM 1 (rep. 69473);

- prelievi sulla persona

(2019-0127.6.1) __________ (rep. 69474);

- prelievi sulla persona

(2019-0127.7.1) ACPR 5 (rep. 69475);

- prelievi sulla persona

(2019-0127.8.1) __________ (rep. 69476);

- 1 confezione in cartone

(2019-0127.9) (rep. 69477).

11. La tassa di giustizia di fr.

2'000.- e le spese procedurali sono a carico della condannata.

12. Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

12.1. La nota professionale

dell’avv. DUF 1 è approvata per:

onorario fr. 35’659.50

spese fr. 1’691.00

totale fr. 37’350.50

12.2. La condannata è tenuta a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 37’350.50 (art. 135

cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Accusatori

privati: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501 Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 2'000.--

Inchiesta preliminare fr. 7'199.50

Perizia fr. 15'660.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 400.55

fr. 25'260.05

============