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Decisione

72.2020.73

In un det. periodo, influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, per provocare, a mezzo dei risultati erronei così ottenuti, a danno di terze persone, trasferimenti di attivi a suo favore per complessivi CHF 21'633.30. Ripetuta violazione di segreti privati

2 giugno 2020Italiano73 min

utilizzare. Subito dopo mi recavo a __________ presso il bancomat della __________.

Source ti.ch

Incarto

n.

72.2020.73

Lugano,

2 giugno 2020/lc

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

giudice Amos

Pagnamenta, Presidente

GI 1, giudice

a latere

GI 2, giudice

a latere

Cristina

Laghi, cancelliera

sedente nell’aula penale di questo palazzo

di giustizia, per giudicare

nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori privati:

ACPR 1

ACPR 2

ACPR 3

ACPR 4

ACPR 5

contro IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

in carcerazione preventiva dall’8 dicembre 2019 al 9 dicembre 2019

(2 giorni),

in carcerazione preventiva dal 18 dicembre 2019 al 6 febbraio 2020

(51 giorni),

in esecuzione anticipata della pena dal 7 febbraio 2020;

imputato, a

norma dell’atto d’accusa 75/2020 dell’8 aprile 2020, emanato dal Procuratore

pubblico PP 1, di

1. abuso di un impianto per

l'elaborazione di dati aggravato e ripetuto

siccome commesso per mestiere,

per avere, nel periodo compreso tra il 28 novembre 2019 e il 18

dicembre 2019, a __________, __________, __________, __________, __________ e __________,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

servendosi in modo

abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo

procedimento, influito su un processo elettronico o simile di trattamento o di

trasmissione di dati, al fine di provocare, per mezzo dei risultati erronei

così ottenuti, a danno di terze persone, trasferimenti di attivi a suo favore

per complessivi CHF 21'633.30,

e meglio per avere,

1.1. in data 28 novembre

2019,

- a mano della carta VISA,

intestata a ACPR 4 e del relativo codice di accesso (PIN), della quale

l’imputato è entrato in possesso senza il consenso della citata titolare,

effettuato due prelievi presso il bancomat __________ di __________ pari a un

importo complessivo di CHF 270.00,

- a mano della carta

Mastercard (con sistema contactless), della quale l’imputato è entrato

in possesso senza il consenso della citata titolare, effettuato un pagamento di

beni dal distributore __________ situato alla stazione FFS di __________, per

un importo di CHF 20.00;

1.2. in data 2 dicembre

2019 a __________, in data 6 dicembre 2019 a __________ e __________, a mano

delle carte di credito Mastercard __________, nr. finale __________ e __________,

senza codici PIN, intestate a ACPR 3, delle quali l’imputato è entrato in

possesso senza il consenso della citata titolare, effettuato pagamenti di

beni/servizi, in 24 occasioni, per un importo complessivo di CHF 353.30;

1.3. in data 9, 10, 12 e 13

dicembre 2019, a __________, __________, __________ e __________, a mano delle

carte di credito __________ con IBAN nr. __________ e IBAN __________, con

relativi codici PIN, intestate a ACPR 1, delle quali l’imputato è entrato in

possesso senza il consenso del citato titolare, effettuato prelievi dai

bancomat, in 8 occasioni, per complessivi CHF 9'990.00 e versato, in

data 12 dicembre 2019, CHF 5'000.00 sul conto di __________;

1.4. in data 11 e 16

dicembre 2019, a __________, __________ e __________, a mano della carta

Maestro __________ associata al conto IBAN nr. __________, intestata a ACPR 2,

della quale l’imputato è entrato in possesso senza il consenso del citato titolare,

effettuato prelievi dai bancomat, in 4 occasioni, per complessivi CHF

6.000.00;

2. ripetuta violazione di

segreti privati

per avere, nel periodo compreso tra il 28 novembre 2019 e l’11

dicembre 2019, a __________, __________, __________ e __________, senza averne

diritto, ripetutamente aperto uno scritto o un involto chiuso per prendere

cognizione del suo contenuto nonché per avere, avendo preso cognizione di fatti

coll’apertura degli stessi, tratto profitto,

e meglio per avere,

2.1. in data 28 novembre

2019, a __________, in via __________, presso l’abitazione di ACPR 4, dopo aver

tastato la corrispondenza di quest’ultima, aperto le buste contenenti le carte

di credito Mastercard e VISA, con relativi codici PIN, a lei inviatele a titolo

riservato dalla Banca __________, nonché per avere in seguito utilizzato dette

carte per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.1 del presente AA;

2.2. in data 2 e 6 dicembre

2019, a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 3, dopo aver

tastato la corrispondenza di quest’ultima, aperto le buste contenenti le carte

di credito Mastercard __________, nr. finale __________ e __________, senza

codici PIN, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per effettuare

gli illeciti di cui al punto 1.2 del presente AA;

2.3. in data 9 dicembre

2019, a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 1, dopo aver

tastato la corrispondenza di quest’ultimo, aperto le buste contenenti le due

carte di credito __________ con IBAN nr. __________ e IBAN __________, con

relativi codici PIN, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per

effettuare gli illeciti di cui al punto 1.3 del presente AA;

2.4. in data 11 dicembre

2019, a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 2, dopo aver

tastato la corrispondenza di quest’ultimo, aperto la busta contenente la carta

Maestro __________ associata al conto IBAN nr. __________, con relativo codice

PIN, nonché per avere in seguito utilizzato detta carta la carta per effettuare

gli illeciti di cui al punto 1.4 del presente AA;

3. infrazione alla LF sugli

stupefacenti

3.1. per avere, a __________,

in data 12 dicembre 2019, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a __________

grammi 1.5 di cocaina;

3.2. per avere, a __________,

in data 17 dicembre 2019, senza essere autorizzato, procurato in altro modo a __________

grammi 1 di cocaina;

4. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti

per avere, a __________ e __________, nel periodo dal 9 novembre

2019 al 18 dicembre 2019, senza essere autorizzato, consumato almeno 25 grammi

di cocaina;

5. contravvenzione alla LF

sul trasporto di viaggiatori

per avere, in data 5 dicembre 2019, a __________, sapendo che le

prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto delle prestazioni

di viaggio senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido, nella

fattispecie ai danni delle __________;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo

indicate;

reati previsti: dagli art. 147 cpv. 1 e 2 CP, art. 179 CP,

art. 19 cpv. 1 lett. c) LStup, art. 19a LStup, art. 57 cpv. 3 LTV;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1

in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:45

alle ore 10:32.

Evase le seguenti

questioni:

Verbale del dibattimento

Il Presidente propone alle parti

di modificare il punto 1 dell’atto d’accusa nel senso che l’imputazione di

abuso di un impianto per l’elaborazione di dati aggravato non è ripetuta, in

quanto l’aggravante del mestiere assorbe la ripetizione.

Propone altresì alle parti di

modificare i punti 3 e 4 dell’atto d’accusa nel senso che le imputazioni di

infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti sono ripetute.

Le parti si dichiarano d’accordo

e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Prende la parola il Procuratore pubblico, per comunicare di avere

trovato un accordo

con la difesa per una pena detentiva di 10 (dieci) mesi per i nuovi

fatti, evidentemente

da espiare, la revoca della sospensione condizionale della pena

precedente di 16

(sedici) mesi, e una multa di CHF 300.00 (trecento) per le

contravvenzioni.

Evidentemente la pena va sospesa per permettere il trattamento

stazionario ex art. 59

cpv. 3 CP.

L’avv. DUF 1, difensore dell’imputato IM 1, conferma l’accordo

indicato dalla pubblica accusa.

Considerato, in fatto ed in diritto

I) Correzioni dell’atto

d’accusa

1. Con l’accordo delle parti,

in entrata di dibattimento il punto 1 dell’atto d’accusa è stato modificato nel

senso che l’imputazione di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

aggravato non è ripetuta, in quanto l’aggravante del mestiere assorbe la

ripetizione, e i punti 3 e 4 dell’atto d’accusa sono stati modificati nel senso

che le imputazioni di infrazione alla LF sugli stupefacenti e contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti sono ripetute.

II) Curriculum vitae e

precedenti penali dell’imputato

2. …OMISSIS... È celibe

ed è al beneficio di una rendita d’invalidità.

Per quel che ne è della vita anteriore dell’imputato, si rimanda

all’anamnesi contenuta nella perizia psichiatrica della dr.ssa __________ (AI

64, p. 4-8), secondo cui:

"

…OMISSIS...”.

3. Nel verbale d’arresto

dell’8 dicembre 2019, l’imputato si è così espresso sulla sua situazione

personale:

"

(…) dal 31 ottobre 2019, data del mio rilascio dal carcere La

Stampa, sono stato assegnato presso la “__________” con sede a __________ in

Via __________. Presso questa struttura sono seguito da un certo __________ il

quale mi sottopone anche ad cura farmacologica. Nello specifico mi fornisce il

Seroquel, la Temesta e un depot mensile di Abili Fy. Tutto questi farmaci li

prendo in quanto soffro di bipolarismo e schizofrenia. Percepisco all’incirca

3200 CHF di invalidità. Somma che però vi viene gestita dal mio curatore

amministrativo __________. Nello specifica ricevo 5 CHF al giorno. Da circa 4

anni non lavoro a causa delle mie malattie sopracitate.”

(VI PG 08.12.2019, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI

3, Inc. 2019.11984, p. 3).

L’imputato ha confermato tali dichiarazioni nel verbale d’arresto

del 18 dicembre 2019 (VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto

provvisorio, AI 12, p. 2), così come pure nel verbale della persona arrestata

svoltosi il medesimo giorno dinanzi al PP (VI PP 18.12.2019, AI 14, p. 6),

riferendo altresì di essere in cura presso la dr.ssa __________ dell’__________

di __________ e ribadendo di assumere giornalmente uno psicofarmaco chiamato

Seroquel, così come pure della Temesta. Il 3 dicembre 2019 sarebbe stata

prevista una visita con la dottoressa, cui tuttavia non si sarebbe presentato,

essendosene dimenticato. L’imputato ha pure affermato di non avere assunto

regolarmente i medicamenti prescritti dal 9 dicembre 2019 (VI PG 18.12.2019,

allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 9).

4. Quanto ai suoi precedenti

penali, con sentenza del 31 ottobre 2019 della Corte delle assise correzionali

di __________ IM 1 è stato condannato alla pena detentiva di 16 mesi, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di CHF 100.00,

per abuso di un impianto per l’elaborazione di dati aggravato, truffa

aggravata, furto, violazione di domicilio, ripetuta violazione di segreti

privati e ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. A IM 1 è stato

inoltre fatto ordine di sottoporsi all’assistenza riabilitativa ex art. 93 CP e

nei suoi confronti sono state ordinate le norme di condotta ex art. 94 CP del

controllo dell’astinenza secondo le modalità imposte dall’UAR e dell’obbligo di

trattamento terapeutico presso l’__________ di __________ (allegato all’AI 9).

5. In occasione del pubblico

dibattimento, invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita, l’imputato

ha dichiarato:

"

Vorrei finire un apprendistato e integrarmi nel mondo lavorativo.

Ho sempre chiesto al mio curatore di poter fare una riqualifica professionale,

ma non mi è stata mai data la possibilità di dimostrare quello che so fare.”

(VI DIB 2.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).

III) Circostanze

dell’arresto, inchiesta e atto d’accusa

6. Il 3 dicembre 2019 ACPR 4

ha sporto denuncia contro ignoti per abuso di un impianto per l’elaborazione di

dati commesso il 28 novembre 2019 presso la Banca __________ di __________, e

più precisamente per avere, presso lo sportello bancomat, eseguito dei

prelevamenti di denaro per mezzo delle carte bancarie Visa e Mastercard a lei

intestate (rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984; rapporto

d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 9, Inc. 2019.11984).

Dalla visione della videosorveglianza dell’istituto bancario, è

stato possibile identificare l’autore effettuare due distinti prelevamenti ed

in seguito abbandonare il luogo. Tramite diffusione cantonale, è poi stato possibile

identificare l’autore in IM 1 (rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc.

2019.11984; rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 9, Inc.

2019.11984).

7. L’8 dicembre 2019,

l’imputato è stato pertanto fermato dalle Guardie di Confine a __________,

mentre viaggiava sul treno TILO diretto verso sud (rapporto di arresto

provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984; rapporto d’inchiesta di Polizia

Giudiziaria, AI 9, Inc. 2019.11984).

Durante la sua audizione, l’imputato ha subito ammesso le sue

responsabilità, dichiarando di avere sottratto le due carte di credito e i

relativi codici PIN dalla buca lettere dell’accusatrice privata, per poi

effettuare, la medesima sera, dei prelevamenti per complessivi CHF 270.00, così

come pure degli acquisti per CHF 20.00, negando per contro il suo

coinvolgimento in altri fatti analoghi avvenuti nel medesimo periodo alle

nostre latitudini (rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984;

rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, AI 9, Inc. 2019.11984).

A seguito di tali fatti, il Ministero pubblico ha emanato il

decreto d’accusa 6459/2019 del 9 dicembre 2019, con condanna dell’imputato alla

pena detentiva di 90 giorni e alla multa di CHF 200.00 per furto, abuso di

impianto per l’elaborazione di dati aggravato e ripetuto e violazione di

segreti privati (allegato all’AI 9).

8. In data 13 dicembre 2019 un

autore ignoto, in seguito identificato in IM 1, ha tentato di effettuare un

prelevamento di CHF 25'000.00 presso lo sportello della banca __________ di __________

a mano della tessera bancaria intestata a ACPR 1. Resosi conto che, in ragione

della cifra richiesta, vi sarebbero stati dei controlli supplementari, si è

tuttavia dileguato, lasciando la tessera sul luogo. Da un controllo dei conti

effettuato il medesimo giorno da ACPR 1, è emerso che con le sue tessere

bancarie sono stati effettuati, nel periodo dal 9 al 13 dicembre 2019,

prelevamenti e movimentazioni abusive per complessivi CHF 14'990.00. Il

denunciante ha spiegato di avere fatto da poco richiesta alla banca __________

di nuove tessere per i suoi due conti, con relativi codici, invii che tuttavia

non gli sarebbero mai pervenuti (rapporto di arresto provvisorio, AI 12).

Il 17 dicembre 2019 è poi stato segnalato che l’imputato avrebbe

effettuato transazioni abusive anche con la tessera bancaria di ACPR 2,

prelevando illecitamente dal suo conto CHF 6'000.00 (rapporto di arresto

provvisorio, AI 12).

9. Il 18 dicembre 2019 è stato

pertanto disposto l’arresto di IM 1 (rapporto di arresto provvisorio, AI 12).

Sentito il medesimo giorno dalla Polizia, il prevenuto ha subito

ammesso di avere eseguito le movimentazioni illecite ai danni dei due

accusatori privati, aggiungendo di avere inoltre sottratto tessere anche in

altre due occasioni, per poi effettuare prelevamenti abusivi e un bonifico

bancario (rapporto di arresto provvisorio, AI 12).

Contestualmente a tale suo verbale d’interrogatorio, l’imputato ha

consegnato brevi manu al PP uno scritto con cui ha interposto formale

opposizione al decreto d’accusa 6457/2019 del 9 dicembre 2019 (AI 15).

10. In accoglimento dell’istanza

del PP (AI 21), con decisione del 20 dicembre 2019 il GPC, stabilita la presenza,

in capo all’imputato, di gravi e concreti indizi di reato e concreti elementi

indizianti pericolo di collusione, ha ordinato la carcerazione preventiva di IM

1 fino al 19 febbraio 2020 compreso (AI 30).

11. Dando seguito alla richiesta

dell’imputato (AI 62), il PP lo ha autorizzato a scontare anticipatamente la

pena ex art. 236 CPP a far tempo dal 7 febbraio 2020 (AI 63).

12. Con l’atto d’accusa in

rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a

giudizio IM 1 per i reati di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

aggravato, ripetuta violazione di segreti privati, ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

e contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori.

13. Il 9 marzo 2020 l’imputato è

stato oggetto di una sanzione disciplinare in carcere, per avere, il 5 marzo

2020, lasciato la sua cella “in uno stato indecoroso e sporco”, nonché

strappato e utilizzato le guarnizioni delle finestre come elastici per

effettuare esercizi fisici (AI 75).

IV) Fatti di cui all’atto

d’accusa

1) Punti 1 e 2 dell’atto

d’accusa, imputazioni di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

aggravato e ripetuta violazione di segreti privati

14. L’atto d’accusa in rassegna

imputa a IM 1 il reato di abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

aggravato, siccome commesso per mestiere, per avere, nel periodo compreso tra

il 28 novembre 2019 e il 18 dicembre 2019, a __________, __________, __________,

__________, __________ e __________, al fine di procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati,

oppure di un analogo procedimento, influito su un processo elettronico o simile

di trattamento o di trasmissione di dati, al fine di provocare, per mezzo dei

risultati erronei così ottenuti, a danno di terze persone, trasferimenti di

attivi a suo favore per complessivi CHF 21'633.30, e meglio per avere,

- in data 28 novembre 2019,

a mano della carta VISA, intestata a ACPR 4 e del relativo codice di accesso

(PIN), della quale l’imputato è entrato in possesso senza il consenso della

citata titolare, effettuato due prelievi presso il bancomat __________ di __________

pari a un importo complessivo di CHF 270.00, a mano della carta Mastercard (con

sistema contactless), della quale l’imputato è entrato in possesso senza il

consenso della citata titolare, effettuato un pagamento di beni dal

distributore __________ situato alla stazione FFS di __________, per un importo

di CHF 20.00 (punto 1.1);

- in data 2 dicembre 2019 a __________,

in data 6 dicembre 2019 a __________ e __________, a mano delle carte di

credito Mastercard __________, nr. finale __________ e __________, senza codici

PIN, intestate a ACPR 3, delle quali l’imputato è entrato in possesso senza il

consenso della citata titolare, effettuato pagamenti di beni/servizi, in 24

occasioni, per un importo complessivo di CHF 353.30 (punto 1.2);

- in data 9, 10, 12 e 13

dicembre 2019, a __________, __________, __________ e __________, a mano delle

carte di credito __________ con IBAN nr. __________ e IBAN __________, con

relativi codici PIN, intestate a ACPR 1, delle quali l’imputato è entrato in

possesso senza il consenso del citato titolare, effettuato prelievi dai

bancomat, in 8 occasioni, per complessivi CHF 9'990.00 e versato, in data 12

dicembre 2019, CHF 5'000.00 sul conto di __________ (punto 1.3);

- in data 11 e 16 dicembre

2019, a __________, __________ e __________, a mano della carta Maestro __________

associata al conto IBAN nr. __________, intestata a ACPR 2, della quale

l’imputato è entrato in possesso senza il consenso del citato titolare, effettuato

prelievi dai bancomat, in 4 occasioni, per complessivi CHF 6.000.00 (punto

1.4).

15. A IM 1 viene altresì imputato

il reato di ripetuta violazione di segreti privati, per avere, nel periodo

compreso tra il 28 novembre 2019 e l’11 dicembre 2019, a __________, __________,

__________ e __________, senza averne diritto, ripetutamente aperto uno scritto

o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto nonché per avere,

avendo preso cognizione di fatti coll’apertura degli stessi, tratto profitto, e

meglio per avere,

- in data 28 novembre 2019,

a __________, in via __________, presso l’abitazione di ACPR 4, dopo aver

tastato la corrispondenza di quest’ultima, aperto le buste contenenti le carte

di credito Mastercard e VISA, con relativi codici PIN, a lei inviatele a titolo

riservato dalla Banca __________, nonché per avere in seguito utilizzato dette

carte per effettuare gli illeciti di cui al punto 1.1 del presente AA (punto

2.1);

- in data 2 e 6 dicembre

2019, a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 3, dopo aver

tastato la corrispondenza di quest’ultima, aperto le buste contenenti le carte

di credito Mastercard __________, nr. finale __________ e __________, senza

codici PIN, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per effettuare

gli illeciti di cui al punto 1.2 del presente AA (punto 2.2);

- in data 9 dicembre 2019, a

__________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 1, dopo aver tastato

la corrispondenza di quest’ultimo, aperto le buste contenenti le due carte di

credito __________ con IBAN nr. __________ e IBAN __________, con relativi

codici PIN, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per effettuare

gli illeciti di cui al punto 1.3 del presente AA (punto 2.3);

- in data 11 dicembre 2019,

a __________, in Via __________, presso l’abitazione di ACPR 2, dopo aver

tastato la corrispondenza di quest’ultimo, aperto la busta contenente la carta

Maestro __________ associata al conto IBAN nr. __________, con relativo codice

PIN, nonché per avere in seguito utilizzato detta carta la carta per effettuare

gli illeciti di cui al punto 1.4 del presente AA (punto 2.4).

A) Dichiarazioni degli

accusatori privati

a) AP ACPR 4

16. L’accusatrice privata ACPR 4,

sentita in Polizia il 4 dicembre 2019, ha dichiarato di avere ordinato presso

la banca __________, in data 15 novembre 2019, 2 carte bancarie, una VISA e una

Mastercard, che tuttavia non avrebbe mai ricevuto. Il 3 dicembre 2019 avrebbe

invece ricevuto una lettera della banca, con la quale la informavano della

necessità di verificare delle transazioni effettuate con la sua carta di

credito. Telefonicamente, la banca l’avrebbe informata di avere bloccato le

carte il 30 ottobre 2019, in quanto erano state effettuate delle transazioni

sospette (VI PG 04.12.2010, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 3,

Inc. 2019.11984, p. 2 e 3).

b) AP ACPR 3

17. ACPR 3 è stata assunta a

verbale d’interrogatorio di Polizia il 10 febbraio 2020. La donna ha riferito

che con le sue carte di credito Mastercard __________ no. finale __________ e __________

sarebbero stati effettuati illecitamente pagamenti di beni/servizi per

complessivi CHF 353.30 (VI PG 10.02.2020, AI 67, p. 3).

c) AP ACPR

1

18. L’accusatore privato ACPR 1,

sentito in Polizia il 13 dicembre 2019, ha dichiarato di essere stato privato,

con prelevamenti e transazioni effettuate da terzi, di CHF 10'000.00 dal conto

presso la banca __________ e CHF 4'990.00 dal conto presso la banca __________,

per un totale di CHF 14'990.00 (VI PG 13.12.2019, AI 6, p. 3).

d) AP ACPR 2

19. ACPR 2, assunto a verbale

d’interrogatorio dalla Polizia il 18 dicembre 2019, ha riferito che dal suo

conto presso la banca __________ sarebbero stati prelevati CHF 6'000.00 a sua

insaputa (VI PG 18.12.2019, allegato 2 al rapporto di arresto provvisorio, AI

12, p. 2).

B) Dichiarazioni dell’amico __________

20. __________, amico

dell’imputato, sentito in Polizia il 25 gennaio 2020, ha in sostanza affermato

che la mattina del 12 dicembre 2019, attorno alle ore 04:00, IM 1 avrebbe

effettuato un versamento di CHF 5'000.00 sul suo conto, precisando che di

questo denaro, CHF 2'000.00 li avrebbe tenuti, quale rimborso del prestito

fattogli durante la serata passata insieme, mentre i restanti CHF 3'000.00 li

avrebbe prelevati e consegnati all’imputato, e meglio:

"

Non ricordo se il giorno stesso oppure quello successivo ho dato

Fatti

i soldi a IM 1 (…). Non posso essere più preciso ma dagli estratti conto si

dovrebbe poter vedere il movimento da me fatto. Preciso di aver prelevato

4000.- CHF siccome volevo tenere per me 1000.- CHF gli altri 3000.- CHF li ho

ridati a IM 1 tenendomi di fatto i 2000.- vinti in Italia.”

(VI PG 25.01.2020, AI 59, p. 5).

C) Dichiarazioni

dell’imputato

21. Nel verbale d’arresto dell’8

dicembre 2019, alla domanda a sapere se dal momento del suo rilascio avvenuto

il 10 ottobre 2019 avesse ancora compiuto reati analoghi a quelli che hanno

portato alla condanna del 31 ottobre 2019, IM 1 ha risposto affermativamente,

dichiarando che:

"

Ho ancora rubato due buste dall’interno di una buca delle

lettere. Il furto avveniva all’incirca 1 settimana fa, verso le ore 23.00, in

zona __________. All’interno di una busta, trovavo due carte di credito, una

Mastercard e una Visa, mentre nell’altra busta il PIN necessario onde poterle

utilizzare. Subito dopo mi recavo a __________ presso il bancomat della __________.

Qui riuscivo a prelevare illecitamente, se non ricordo male, 270 CHF con una

delle due carte.

Poco dopo, presso la Stazione di __________, utilizzavo la

medesima tessera presso un distributore automatico __________. Qui dovrei aver

speso all’incirca 20 CHF per acquistare cibo e bevande. Subito dopo gettavo

entrambe le tessere all’interno di un cestino posto in stazione.”

(VI PG 08.12.2019, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI

3, Inc. 2019.11984, p. 4).

22. In questo suo verbale,

l’imputato ha contestato di avere sottratto, rispettivamente effettuato

prelevamenti abusivi con altre carte di credito (VI PG 08.12.2019, allegato al

rapporto di arresto provvisorio, AI 3, Inc. 2019.11984, p. 5 e 6).

23. Sentito in Polizia

contestualmente al suo successivo arresto, avvenuto il 18 dicembre 2019,

l’imputato ha confermato i fatti indicati ai punti 1.1. e 2.1 dell’atto

d’accusa, affermando che:

"

(…) è corretto avevo rubato le tessere in Via __________. Le due

tessere appartenevano a una persona di nome ACPR 4.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 3).

Ha quindi aggiunto:

"

Preciso di non aver detto la verità in seguito al mio ultimo

arresto siccome non avevo solo quelle due tessere ma ne avevo rubate anche

altre due nelle cassette della posta site in un palazzo di __________ presente

dinanzi al __________. Non ricordo il nome del proprietario. Si trattava di due

tessere Mastercard della __________. Il proprietario era sempre il medesimo. Il

furto citato è avvenuto forse tre giorni prima dell’08.12.2019. Per rubarle ho

utilizzato sempre lo stesso sistema ovvero, ho aperto lo sportellino della

cassetta, ho inserito la mia mano e ho tirato fuori la corrispondenza. Nella

posta si trovavano solo le tessere senza pin. Per controllare ho aperto

fisicamente la corrispondenza senza trovare nulla. Ho provato a utilizzare le

tessere presso un distributore di benzina di __________/__________ per

acquistare le sigarette, grazie al contactless. Ho pagato anche dieci biglietti

__________ della Swisslos vincendo 50.- CHF. Lo stesso giorno, le tessere sono

state bloccate. Mi sono accorto siccome in occasione di un pagamento fatto ad

un chiosco di __________ presso la stazione FFS, le tessere non funzionavano

più. Mi sono liberato di queste tessere in un cestino di __________ ma non

ricordo esattamente dove.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 3 e 4).

24. Prima dell’arresto dell’8

dicembre 2019, stando al dire dell’imputato, non avrebbe sottratto né

effettuato transazioni con altre tessere (VI PG 18.12.2019, allegato 1 al

rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 4).

Per contro, avrebbe nuovamente sottratto delle tessere, poi

utilizzate per prelevare, successivamente al suo rilascio il 9 dicembre 2019.

Al proposito ha avuto modo di spiegare:

"

(…) nei giorni successivi al mio rilascio ho commesso un furto

sempre in via __________. Il modus è sempre lo stesso. Ho frugato nelle

cassette, ho trovato la corrispondenza, l’ho aperta e ho asportato una tessera

della banca __________. La tessera era intestata a tale ACPR 2. Ho fatto credo

tre prelevamenti. Uno da 500.- CHF presso il bancomat interno della __________,

uno da 4'500.- CHF presso il bancomat della stazione di __________, uno da

1000.- CHF all’interno della banca di __________. In detta occasione ho chiesto

fisicamente a un impiegato di togliere il limite della carta. Dopo aver

inserito la carta nel lettore ed inserito il PIN che conoscevo mi è stato tolto

il limite. Preciso che non mi sono stati chiesti documenti. Ho tenuto la

tessera sino a ieri sera, siccome mi trovavo presso la banca __________ di __________.

Anche in questo caso sono entrato all’interno della stessa e ho chiesto

all’impiegata di poter prelevare. Volevo prelevare quanto potevo, pensavo di

poter racimolare di nuovo 1'000.- CHF.

(…) ho visto che sul conto legato alla tessera, v’erano 6'000.-

CHF in totale. Li ho prelevati tutti.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 4).

Ha quindi aggiunto:

"

(…) oltre alla tessera di ACPR 2 ho sottratto altre due Carte di

credito dell’__________ a __________ vicino ad un night club. Non so come si

chiami la via o il locale. Le tessere erano di una ditta ma non ricordo il

nome. Nella corrispondenza sottratta v’era anche il codice pin delle due

tessere. Anche questo furto è avvenuto dopo il mio rilascio del 09.12.2019. Le

tessere citate sono state da me utilizzate presso i bancomat di __________. Ho

prelevato con le stesse circa 15'000.- CHF in prelievi separati ma sempre nello

stesso posto ovvero la banca __________ in centro a __________. Le tessere

evidentemente bloccate sono state ritirate dall’apparecchio è successo se non

erro al massimo tre o quattro giorni fa ovvero il 14 o 15.12.2019.

(…) nel controllare la corrispondenza di queste tessere nel

trovare anche il pin delle stesse mi sono accorto che il limite delle tessere

era di 5'000.- CHF al mese.

(…) visto il limite posso dire di aver prelevato 5'000.- CHF con

una tessera, 5'000.- con l’altra e ho provveduto anche a fare un bonifico

tramite e-banking grazie all’utilizzo di un bancomat apposito all’interno della

banca stessa.

(…) sono entrato in banca alle ore 04.00 circa del mattino. Al

bancomat citato ho inserito la tessera ed il pin della stessa. Una volta

accesso al sistema ho potuto fare il bonifico su un conto da me scelto. Ho

spostato 5000.- CHF.

(…) il conto è di un mio amico che si chiama __________.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 5).

25. L’imputato ha inizialmente

affermato che l’amico, poi identificato in __________, “non sapeva niente di

questo spostamento”, salvo poi affermare, invitato a spiegare come facesse

a conoscere il numero di conto dell’uomo, che:

"

(…) durante il bonifico fatto a __________ alle 04.00 mi trovavo

in banca con __________. Eravamo in giro a fare festa.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 5).

Tale denaro gli sarebbe poi stato consegnato dall’amico, e meglio:

"

(…) i 5000.- sono stati prelevati da __________ il giorno stesso

del versamento, ma durante la giornata. Quella notte dopo il versamento sono

andato da mia madre a dormire. Al momento del mio risveglio avvenuto credo

verso le 1700 ho raggiunto il centro di __________ nel luogo dove c’eravamo

dati appuntamento, ovvero vicino alla __________.

(…) già durante la notte io e __________ ci eravamo accordati per

l’incontro del pomeriggio. Lui aveva già prelevato il contante. Non siamo

andati assieme a farlo. __________ mi ha consegnato 5 banconote da 1000.- CHF.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 8).

L’imputato ha quindi precisato:

"

(…) una tessera una volta bloccata mi è stata ritirata dal

bancomat in centro. Con la seconda mi sono invece recato a __________ presso la

banca __________, credo 5 giorni fa. Lì volevo prelevare, tanto che sono

entrato fisicamente nella filiale credo che fossero le ore 14.00. Ho consegnato

la tessera ancora in mio possesso all’impiegata. La stessa dopo averla presa,

mi ha detto che doveva fare dei controlli. Io ho capito che il controllo era

dovuto al fatto che avevo rubato la tessera pertanto sono fuggito.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 5 e 6).

IM 1 ha poi avuto modo di spiegare che:

"

(…) i furti delle tessere da me citate sino ad ora ovvero sia per

ACPR 2 che per le tessere dell’azienda di cui non ricordo il nome, sono

avvenuti sempre nelle ore notturne. Ho scelto di fare questi furti di notte al

fine di essere meno visibile. Le cassette della posta erano esterne. Non ho

avuto bisogno di entrare da nessuna parte.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 6).

26. Preso atto del fatto che in

Via __________ a __________ è domiciliato ACPR 1, il quale si è costituito

accusatore privato il 13 dicembre 2019 e dai cui conti bancari, uno personale e

uno cointestato con la di lui moglie, __________ e __________, entrambi presso

la banca __________, sono stati prelevati abusivamente, in date comprese tra il

9 e il 13 dicembre 2019, complessivi CHF 14'990.00, l’imputato ha dichiarato:

"

(…) confermo che le tessere da me sottratte erano le sue.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 6).

27. Per

quel che ne è del suo movente, IM 1 ha spiegato che il denaro messogli a

disposizione dal curatore non gli sarebbe sufficiente per vivere, e meglio:

"

Mi sono stati consegnati 5.- CHF quel giorno. È capitato che mi

dessero anche più soldi per altre spese tipo il parrucchiere la palestra o altro.

In __________ oltre all’alloggio mi veniva anche fornito il vitto. Non so

quante volte ho mangiato presso la struttura comunque molte volte sia per

pranzo che per cena. Il denaro che mi veniva consegnato, viene versato dal mio

curatore __________ sul conto della struttura. Posso dire che questo denaro è

troppo poco per me. È per questo motivo che ho deciso di rubare le tessere

bancarie come fatto quest’estate, come fatto in occasione dei fatti che hanno

portato al mio arresto del 08.12.2019 e come ho fatto nei giorni successivi

alla mia liberazione del 09.12.2019.

(…) avrei bisogno di circa 35.-/ 40.- CHF al giorno.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 6).

28. Invitato a spiegare dove si

trovasse il denaro sottratto, l’uomo ha dichiarato di averlo interamente speso,

come già in precedenza, per comprare cocaina e usufruire di “prestazioni

sessuali a pagamento con più ragazze per più tempo”, arrivando a pagare per

una notte con 2 prostitute quasi CHF 5'000.00, nonché per l’acquisto delle

scarpe marca Philip Plein sotto sequestro (VI PG

18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12, p. 7).

29. Sentito dal PP il medesimo

giorno, IM 1 ha ribadito le dichiarazioni rese nel verbale d’arresto,

riconoscendo ogni addebito mosso nei suoi confronti (VI PP 18.12.2019, AI 14,

p. 2).

Quanto al suo modus operandi ha avuto modo di precisare:

"

Innanzitutto individuo le buca lettere con il fondo basso che

ritengo molto riconoscibili, sono tutte uguali.

(…) scelgo queste buca lettere perché quando sposto “l’aletta”

verso l’interno posso verificare se c’è della corrispondenza o meno. Una buca

lettere con il fondo più profondo implicherebbe un accumulo importante di

corrispondenza.

(…) le buca lettere le frugo al mattino presto (verso le 3 o 4 del

mattino) e di solito a quell’ora non c’è in giro nessuno. Le tessere della __________

non avevano il PIN. Tuttavia queste tessere permettevano il pagamento “contactless”.”

(VI PP 18.12.2019, AI 14, p. 3 e 4).

30. Sentito nuovamente in Polizia

il 6 febbraio 2020 e preso atto delle dichiarazioni di __________, l’imputato

ha dichiarato:

"

(…) all’epoca dei fatti ero sotto l’influsso di stupefacenti.

Ricordo che __________ mi ha dato del contante e ho pensato che fossero i

5000.- CHF che ho spostato sul suo conto. Oggi mi rendo conto che quanto detto

da __________ può essere vero. Non ricordavo con precisione.”

(VI PG 06.02.2020, AI 65, p. 3).

31. Sentito per l’ultima volta

dal PP il 23 marzo 2020, il prevenuto ha ribadito le sue ammissioni per i fatti

di cui ai punti 1 e 2 dell’atto d’accusa (VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 2-4).

Con specifico riferimento ai fatti commessi ai danni dell’AP ACPR

3 ha avuto modo di precisare:

"

Corrisponde al vero che i furti li ho commessi in due giorni

differenti. Ho utilizzato le carte lo stesso giorno della sottrazione. La prima

carta l’ho utilizzata il 2 dicembre 2019 presso la __________ di __________, il

giorno stesso della sottrazione dalla bucalettere di ACPR 3. La seconda carta

per contro l’ho usata il 6 dicembre 2019, ossia il giorno stesso di quando l’ho

sottratta.”

(VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 2).

32. Per quanto attiene invece

alle carte di credito dell’AP ACPR 1 ha affermato di averle “utilizzate la

notte stessa della sottrazione alla posta di __________, quindi il 9 dicembre

2019” (VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 3).

33. Interrogato in sede

dibattimentale, l’imputato ha integralmente ammesso i fatti a lui ascritti,

precisando di avere agito siccome aveva bisogno di sostanza (VI DIB 2.6.2020,

allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).

2) Punto 3 dell’atto

d’accusa, imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

34. L’atto d’accusa, oggetto

delle correzioni di cui in ingresso, imputa altresì a IM 1 il reato di

infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta, per avere, senza essere

autorizzato, il 12 dicembre 2019, a __________, procurato in altro modo a __________

1.5 grammi di cocaina (punto 3.1), e il 17 dicembre 2019, a __________,

procurato in altro modo a __________ 1 grammo di cocaina (punto 3.2).

Con riferimento a __________, nel suo verbale d’arresto l’imputato

ha dichiarato:

" (…) ho consumato con lui 3

grammi di cocaina. Ci trovavamo in giro con la sua macchina. La cocaina

l’abbiamo consumata all’interno della stessa. Guidava lui, io non ho la

patente. Abbiamo circolato in zona di __________ e __________ in città. È lui

che mi ha accompagnato alla banca __________ per fare il prelevamento di cui ho

già riferito. Anche il consumo è avvenuto nella stessa notte (ndr. quella del

12 dicembre 2019). La cocaina consumata con __________ (…) L’ho presa pagandola

con i contanti prelevati abusivamente a __________ al parco __________, da

persone che non conosco. Dopo aver incontrato __________ ho consumato con lui

la cocaina di cui ho già parlato.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 8).

35. Nel medesimo verbale, IM 1 ha

riferito di avere consumato cocaina anche con __________, e meglio:

"

(…) ho consumato con lui cocaina credo sei grammi durante le

notti che ho passato da lui negli ultimi 9 giorni. (…) Acquistavo la cocaina e

la consumavamo assieme. (…)

__________ non mi ha venuto alcuno stupefacente. Sono stato io a

cederlo a lui.”

(VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio,

AI 12, p. 9).

36. __________, sentito il 25

gennaio 2020, ha contestato di avere consumato cocaina in Svizzera (VI PG

25.01.2020, AI 59, p. 6), salvo poi affermare, nel suo verbale del 5 febbraio

2020:

"

(…) confermo le dichiarazioni di IM 1. Ho consumato credo meno di

1.5 grammi di cocaina quella sera; erano un paio di strisce. IM 1 mi ha offerto

lo stupefacente e lo abbiamo consumato all’interno della mia automobile (…).

(…) non ho pagato lo stupefacente citato. Ribadisco che IM 1 me lo

ha offerto”

(VI PG 05.02.2020, AI 68, p. 3).

Su queste dichiarazioni dell’amico, l’imputato ha preso posizione

come segue:

"

(…) è possibile che io abbia consumato più cocaina di __________.

Confermo in merito al totale che avevo acquistato 3 grammi di cocaina. Confermo

anche la dichiarazione di __________ in merito alle due strisce.”

(VI PG 06.02.2020, AI 65, p. 4).

37. __________, dal canto suo,

sentito in Polizia il 5 febbraio 2020, ha confermato le dichiarazioni

dell’imputato secondo cui questi gli avrebbe offerto della cocaina che

avrebbero consumato insieme, precisando di avere consumato poco più di 1 grammo

di tale sostanza (VI PG 05.02.2020, AI 66, p. 3).

38. Nel verbale d’interrogatorio

finale svoltosi il 23 marzo 2020, IM 1 ha dichiarato di avere offerto a __________,

il 17 dicembre 2019, a __________, 1 grammo di cocaina, e a __________, il 12

dicembre 2019, nel tragitto da __________ a __________, 1.5 grammi di cocaina

(VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 3).

39. In sede dibattimentale

l’imputato ha riconfermato i quantitativi di cocaina procurata a __________ e __________,

nonché il fatto che la sostanza è stata consumata congiuntamente (VI DIB

2.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

3) Punto 4 dell’atto

d’accusa, imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta

40. A carico di IM 1 l’atto

d’accusa, oggetto delle correzioni di cui in entrata, prevede poi il reato di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ripetuta, per avere, nel periodo dal

9 novembre 2019 al 18 dicembre 2019, a __________ e __________, senza essere

autorizzato, consumato almeno 25 grammi di cocaina.

41. L’imputazione di tali fatti

deriva dalle dirette dichiarazioni dell’imputato, il quale ha riferito di avere

consumato, nel periodo dal 9 novembre 2019 al 18 dicembre 2019, a __________ e __________,

almeno 25 grammi di cocaina pagata CHF 100.00 al grammo (VI PG 18.12.2019, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio, AI 12,

p. 7; VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 4).

42. Interrogato in sede

dibattimentale, l’imputato ha nuovamente ammesso i fatti (VI DIB 2.6.2020,

allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

4) Punto 5 dell’atto

d’accusa, imputazione di contravvenzione alla LF sul trasporto dei viaggiatori

43. In fine, secondo l’accusa,

l’imputato si sarebbe macchiato del reato di contravvenzione alla LF sul trasporto

di viaggiatori, per avere, il 5 dicembre 2019, a __________, sapendo che le

prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto delle prestazioni

di viaggio senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido, nella

fattispecie ai danni delle __________.

44. L’imputato

ha ammesso tali fatti in corso d’inchiesta (VI PP 23.03.2020, AI 79, p.

5), così come pure in aula (VI DIB 2.6.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 3).

V) In diritto

45. Giusta l’art. 147 cpv. 1 CP

chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in

modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento,

influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione

di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un

trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi

appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una

pena pecuniaria.

Secondo il cpv. 2 del presente disposto, la pena è una pena

detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote

giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

L’art. 147 CP è una norma ricalcata sulla fattispecie classica

della truffa nella quale subentrano da un canto, in luogo dell’inganno con

astuzia e dell’errore in cui è indotta la vittima, una manipolazione di dati e

l’abuso conseguente all’elaborazione dei dati e, d’altro canto, in luogo

dell’atto di disposizione da parte della vittima, il trasferimento di beni

operato dal computer.

Nella truffa mediante manipolazione di un impianto per

l’elaborazione di dati viene ingannata una macchina e non una persona (91.032

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice

penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 838).

Per descrivere l’atto sanzionato, l’art. 147 CP prevede un elenco

delle manipolazioni di dati che entrano in considerazione. Si tratta da un lato

dell’utilizzazione di dati inesatti, vale a dire dei casi in cui viene

manipolato un programma oppure vengono registrati in modo inesatto dati

relativi a un bonifico. D’altro lato, la norma sanziona la registrazione

incompleta di dati, cioè i casi in cui i dati necessari non vengono registrati

o lo sono soltanto in parte. In questo modo vengono sanzionate anche le

omissioni. Sanzionando la registrazione indebita di dati, si colpisce il caso

in cui persone non autorizzate intervengono, mediante un’utilizzazione di per

sé “esatta”, nell’elaborazione di dati: ad esempio l’autore usurpa l’altrui

codice di accesso ad un sistema informatico. Da ultimo, con la clausola

generale “… in modo analogo” viene introdotta la possibilità di sanzionare

manipolazioni di dati che non rientrino alla lettera tra quelle menzionate,

come per esempio la cosiddetta manipolazione di hard-ware, dove ad essere

manipolati sono direttamente i processi di elaborazione dei dati (91.032

Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice

penale militare del 24 aprile 1991 FF 1991 839 s.; Fiolka, in Basler Kommentar,

Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 147, n. 8 ss, pag. 562 ss; Hurtado

Pozo, Droit pénal - Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1235-1243,

pag. 370-373; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed.,

Zurigo 2008, ad art. 147, pag. 223; Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. 1, 3 ed., Berna 2010, ad art. 147, n. 3 ss, pag. 339 s.).

A causa della manipolazione di dati, il processo di elaborazione

deve condurre a un risultato inesatto. In altre parole la manipolazione deve

dar luogo a un risultato differente da quello che si sarebbe raggiunto

introducendo i dati secondo la situazione di fatto e di diritto vigente al

momento del processo di elaborazione. L’art. 147 CP presuppone che mediante

questo risultato inesatto e per mezzo dell’impianto per l’elaborazione dei dati

si realizzi un trasferimento indebito di attivi oppure il suo occultamento. Il

trasferimento di attivi deve causare un danno, che non deve necessariamente

colpire la persona il cui computer ha proceduto al trasferimento (cfr. il caso

in cui un computer di una banca è manipolato in modo che proceda a

trasferimenti addebitati sul conto di un cliente) (91.032 Messaggio concernente

la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare del 24

aprile 1991 FF 1991 840; Fiolka, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO,

Basilea 2011, ad art. 147, n. 28-31, pag. 569 s.; Hurtado Pozo, Droit pénal -

Partie spéciale, Zurigo 2009, ad art. 147, n. 1247 s., pag. 373 s.; Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9 ed., Zurigo 2008, ad art. 147,

pag. 224 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna

2010, ad art. 147, n. 9-13, pag. 340 s.).

Dal profilo soggettivo, l’art. 147 CP implica che l’autore proceda

intenzionalmente a manipolare un impianto per l’elaborazione dati. L’intenzione

di procacciarsi un indebito profitto costituisce elemento particolare

dell’aspetto soggettivo. L’autore deve volere, anche solo con dolo eventuale,

un arricchimento proprio o altrui che, in ogni caso, deve essere illegittimo.

Secondo giurisprudenza, l’arricchimento non è illegittimo se l’autore ne ha

diritto o crede di avervi diritto in ragione di un errore sui fatti. Qualora

egli non fosse assolutamente certo di essere nel diritto, ma agisca accettando

l’eventualità di arricchirsi indebitamente, l’intenzione è data nella forma del

dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3 ed., Berna

2010, ad art. 147 n. 16 pag. 341 e ad art. 138, n. 12-16, pag. 237 s.).

46. Ai sensi dell’art. 179 CP chiunque,

senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere

cognizione del suo contenuto, chiunque, avendo preso cognizione di fatti

coll’apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li

divulga o ne trae profitto, è punito, a querela di parte, con la multa.

L’infrazione prevede uno scritto o un involto chiusi, che sia

tramite colla, un sigillo, dello spago, una catena o ogni altra procedura

simile. Non è necessario che la chiusura offra una resistenza seria; è sufficiente

che l’invio si presenti in maniera tale che si debba, in buona fede, dedurne

che il mandante non abbia voluto che il contenuto sia accessibile a chiunque.

Poco importa quale sia il contenuto dello scritto o dell’involto;

può trattarsi di una lettera, una fotografia, una pubblicità, ecc. Non è

necessario che lo scritto o l’involto contengano segreti propriamente detti.

Il comportamento punibile consiste nell’apertura dello scritto o

dell’involto, e meglio nel far saltare la chiusura. Poco importa il mezzo

utilizzato. L’infrazione è consumata quando l’autore ha aperto lo scritto o

l’involto, anche se non ha preso conoscenza del suo contenuto.

Il comportamento descritto dalla legge non è realizzato se

l’autore riesce a prendere conoscenza del contenuto senza aprire lo scritto o

l’involto, ad esempio se legge il messaggio per trasparenza o mettendolo sotto

una fonte luminosa.

L’apertura dell’involto deve essere

illecita. Non vi è illiceità se lo scritto o l’involto viene aperto dal suo

destinatario o da una persona da lui autorizzata.

L’infrazione è intenzionale. Non è pertanto realizzata se una

persona apre per inavvertenza uno scritto o un involto non a lei destinato

messo per errore nella sua buca lettere. Lo stesso vale se la persona è stata designata

per errore quale destinataria dello scritto o dell’involto.

L’autore apre lo scritto o l’involto con l’intenzione di prendere

conoscenza del suo contenuto.

Per quanto attiene alla seconda variante dell’art. 179 CP, la

dottrina ritiene che i fatti di cui l’autore ha preso cognizione con l’apertura

di uno scritto o di un involto chiuso, devono avere le caratteristiche di un

segreto.

L’infrazione è intenzionale.

47. L'art. 19 cpv. 1 lett. c

LStup punisce chiunque, senza essere autorizzato, tra l’altro procura in altro

modo ad altri stupefacenti.

48. Giusta l’art. 19b LStup

chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio

consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età

superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non

è punibile (cpv. 1).

Per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che

produce effetti del tipo della canapa (cpv. 2).

Per quel che concerne la nozione di “esigua quantità”, il Giudice

dispone di un ampio potere di apprezzamento (Albrecht Peter, Die

Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna

2007, art. 19b, n. 13).

Quali valori limite valgono ad esempio 5 grammi di eroina, 2

grammi di cocaina e 30 grammi di prodotti della Cannabis nel Canton Basilea,

così come 0.1 grammi di eroina, 0.2 grammi di cocaina e 10 grammi di

hashish/marijuana nel Canton Grigioni (Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen

des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b,

n. 15). Pacifico, del resto, che la norma non ritorna applicabile unicamente

quando si tratta di marijuana: la precisazione di cui al cpv. 2 dell’art. 19b

LStup è infatti stata introdotta unicamente al fine di agevolare il lavoro della

Polizia, chiamata a sanzionare con multa disciplinare il consumo personale di

esigua entità di canapa (art. 28b LStup), senza mutare con ciò la portata del

cpv. 1 della medesima norma (vedasi Messaggio CF, p. 7281).

Non trattandosi di un reato continuato, bensì ripetuto, occorre

valutare ogni singolo consumo, mentre è irrilevante il quantitativo complessivo

(Albrecht Peter, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28

BetmG), 2. ed. Berna 2007, art. 19b, n. 18; Jenny, Vorentwurf,

aprile 1999, 28; Weissenberger, AJP 1999, 355 s.; Fingerhuth/Tschurr, Art. 19b, n. 11; Delachaux, 181).

49. Ai sensi dell’art. 19a cifra

1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente

stupefacenti oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi

il proprio consumo, è punito con la multa.

50. Ai sensi dell’art. 57 cpv. 3

LTV chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza un veicolo senza un

titolo di trasporto valido o un’altra autorizzazione, è punito, a querela di

parte, con la multa.

VI) Considerazioni della

Corte

51. Per quanto attiene ai fatti,

questi sono stati integralmente ammessi, sicché la Corte ha accertato la

correttezza di quanto indicato nella promozione dell’accusa.

52. In diritto, gli elementi

oggettivi e soggettivi dei reati di abuso di un impianto per l'elaborazione di

dati aggravato, violazione di segreti privati, contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti e contravvenzione alla LF sul trasporto di viaggiatori sono

pacificamente realizzati.

Per quanto invece attiene all’imputazione di infrazione alla LF

sugli stupefacenti, punto 3 dell’atto d’accusa, si impone di osservare che ai

sensi dell’art. 19b LStup, l’atto di offrire un’esigua quantità di stupefacente

per il consumo simultaneo non è punibile. In concreto, il quantitativo di

sostanza offerto si è limitato a pochi grammi ed è stato consumato con __________

e __________. Ne discende che, trattandosi di atti non punibili, l’imputato è

stato prosciolto.

VII) Perizia psichiatrica

53. IM 1 è stato sottoposto a

perizia psichiatrica con mandato conferito alla dr.ssa __________ di __________

(AI 31). In data 7 febbraio 2020 la perita giudiziaria ha consegnato il proprio

referto (AI 64), le cui conclusioni possono essere così riassunte:

- al momento dei fatti il

periziando era affetto da disturbo di personalità misto con tratti

narcisistici, borderline e antisociali (F 61.0), sindrome da dipendenza da

cannabinoidi (F 12.2) e dipendenza da cocaina (F 14.2);

- i reati presi in

considerazione sono da mettere in relazione con la turba psichica rilevata;

- tuttavia, al momento dei

fatti, la capacità del periziando di valutare il carattere illecito della sua

azione e di agire secondo tale valutazione non era scemata;

- il periziando presenta un

fondato pericolo di commettere nuovi reati della stessa natura;

- il periziando è tuttora

affetto dalla turba psichica rilevata;

- solo il trattamento

stazionario è idoneo e adeguato a contenere il rischio di commissione di nuovi

reati, il trattamento ambulatoriale non è ugualmente adeguato;

- tale trattamento può

essere effettuato presso il __________ di __________, mentre in Ticino non vi

sono strutture idonee;

- il periziando si dice

sottoposto a sottoporsi a un trattamento stazionario e un tale trattamento ordinato

contro la sua volontà avrebbe comunque possibilità di successo, essendo il

disturbo personologico di cui è affetto curabile;

- la contemporanea

espiazione della pena non pregiudicherebbe e non ostacolerebbe il successo del

trattamento purché durante il tempo di espiazione della pena sia adeguatamente

curato dal profilo psichiatrico visto il grave disturbo di personalità di cui è

affetto.

54. Nel verbale di delucidazione

svoltosi il 4 marzo 2020 la perita psichiatrica ha avuto modo di precisare, con

riferimento al grado del rischio di recidiva:

"

Secondo il VRAG, che è un test che da un valore statistico, ha un

valore medio di sei su nove. In più clinicamente il rischio di recidiva è alto

perché IM 1 non ha coscienza della malattia, vuole ottemperare ai suoi desideri

di avere soldi il più presto possibile (comperare vestiti, sostanza e andare a

prostitute). Assume solo formalmente la responsabilità dei fatti, perché in

realtà lui dice di aver agito in quel modo per colpa del curatore e dell’ARP,

perché non gli davano sufficiente denaro. È consapevole che i reati causano

danni a terze persone ma questo non gli interessa perché in un qualche modo

verranno risarciti. In maniera quasi perversa si pone come vittima: è lui che

ha subito un danno perché non avendo avuto accesso al suo denaro per soddisfare

i suoi desideri ha dovuto agire commettendo reati. Lui non è pentito, perché il

pentimento consiste nel voler riconoscere pienamente il danno assumendosene la

responsabilità e voler risarcire il danneggiato. Mentre lui è solamente

rincresciuto per non poter fare quello che una persona della sua età dovrebbe

fare (fare festa, andare a donne, ecc.). In più dalle pene precedenti non ha

tratto nessun insegnamento, anzi dopo poche ore dalla sua ultima scarcerazione

ha di nuovo delinquito. È per questo motivo che per me il rischio di recidiva è

alto, in particolare per il disturbo personologico che ha, che lo autorizza a

fare atti delinquenziali e lo assolve.”

(VI PP 04.03.3030, AI 73, p. 4).

55. Nel verbale della persona

arrestata del 18 dicembre 2019 IM 1 ha così affermato:

"

Adesso come adesso sto meglio in carcere che fuori. Se sto in

carcere non commetto altri illeciti. Non sono in grado attualmente di gestire

la situazione fuori da qui, le regole che mi verranno imposte in carcere

metteranno un po’ di ordine nella mia condotta. Mi rendo conto che se posto in

libertà non riuscirei a controllarmi. (…)

Ritengo che tutta la mia situazione con la rete debba essere

rivista anche per costruire in progetto futuro.”

(VI PP 18.12.2019, AI 14, p. 4 e 5).

Senonché poco dopo, il 31 dicembre 2019, con una lettera

indirizzata al PP, ha chiesto di essere trasferito in una clinica di

disintossicazione, non ritenendo il carcere una struttura idonea visto il suo

stato psichico (AI 39).

56. Con scritto del 12 marzo

2010, IM 1 ha postulato il trasferimento nella clinica indicata dalla perita

psichiatrica nel suo referto (AI 77).

57. Nel verbale d’interrogatorio

finale del 23 marzo 2020, invitato dal PP a prendere posizione sulle

conclusioni della perizia psichiatrica, l’imputato ha così affermato:

"

Ho capito che c’è un problema e che devo risolverlo. Mi farò

aiutare in questo senso. (…)

Fino all’età di 20 anni non ho mai commesso reati. Solo quando

avevo 18 anni sono stato fermato perché in possesso di marijuana, ho pagato la

mia multa. Fino all’età di 20 anni sono sempre riuscito a farmi bastare quanto

guadagnavo. Poi sono stato alloggiato presso __________ a __________, i farmaci

che dovevo acquistare non mi permettevano di arrivare a fine mese, per questo

motivo ho deciso di non pagare le fatture dei farmaci che piano piano si

accumulavano. I curanti di __________ hanno ritenuto che non ero più in grado

di gestire il mio denaro, ed è per questo che mi hanno affiancato un curatore

amministrativo. Con questo voglio dire che se avessi potuto gestire il

contributo di invalidità da solo non avrei delinquito, mi davano i soldi poco

alla volta (CHF 20.00 al giorno, CHF 600.00 al mese). (…)

Ribadisco di essere molto motivato all’idea di poter intraprendere

una cura di questo tipo, mi è stato spiegato che un mio trasferimento immediato

non è possibile, ma chiedo comunque di poter essere adeguatamente seguito anche

durante la mia permanenza presso le Strutture carcerarie.”

(VI PP 23.03.2020, AI 79, p. 5, 7 e 8).

58. Interrogato durante il

dibattimento, l’imputato non ha formulato osservazioni in punto alle

conclusioni peritali, dichiarandosi d’accordo di sottoporsi alla misura

stazionaria proposta dalla specialista incaricato dal Ministero pubblico (VI

DIB 2.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).

VIII) Commisurazione della pena

59. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la

colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso

(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il

grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la

reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la

giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione”

(DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata

in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla

giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente

letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la

scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la

riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la

conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,

considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima

si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;

STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

60. Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo

chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal

TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere

ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute,

età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.),

del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così

come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7;

STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF

del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato

che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere

sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del

12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La

legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di

pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV

73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF

del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.

6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6 n. 72).

61. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908

seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed.,

Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I,

Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506).

62. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,

il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena

detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra

necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così

come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della

sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire

unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di

dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF

6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).

Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato

condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la

condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze

particolarmente favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude

così la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo

nel caso in cui siano date condizioni tali da ribaltare la presunzione di

pronostico negativo legata all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009,

inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle

che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella

condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non

pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della

sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni

determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre

che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid.

2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,

pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,

indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa

valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione

da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e

positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,

consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi,

il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non

reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione

condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).

Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero

per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura

della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;

STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009

consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.

ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).

63. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un

anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa

dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione

della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.

42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60

consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,

il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella

parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,

mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015,

consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della

sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della

prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove

esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che

tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,

una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una

sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a

situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona

specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo

restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF

6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per

contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1

consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere

nuove infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale,

che tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della

sua reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del

suo stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue chances

di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che non è

possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e tralasciarne

altri, se parimenti pertinenti.

64. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,

il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un

anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa

dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione

della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.

42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60

consid. 7.4 pag. 77).

Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,

il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella

parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,

mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015,

consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della

sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della

prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove

esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che

tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,

una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una

sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a

situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona

specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo

restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF

6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per

contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1

consid. 5.3.1.).

Trattandosi di una previsione, la questione a sapere se una

sospensione della pena consente di scoraggiare il condannato dal commettere nuove

infrazioni deve essere decisa sulla scorta di un apprezzamento globale, che

tiene conto delle circostanze del reato, dei precedenti dell'autore, della sua

reputazione, della sua situazione personale al momento del giudizio e del suo

stato d'animo. La valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a

chiarire gli aspetti della personalità della persona in disamina e delle sue

chances di riscatto. Il Tribunale federale ha, a tal proposito, chiarito che

non è possibile accordare un peso particolare a determinati criteri e

tralasciarne altri, se parimenti pertinenti.

65. Giusta l’art. 46 CP se,

durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e

vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca

la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione

condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una

pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49.

Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il

giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo

di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la

durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa

e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga

decorre dal giorno in cui è stata ordinata (cpv. 2).

Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto

decide anche sulla revoca (cpv. 3).

Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o

disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3-5

(cpv. 4).

La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza

del periodo di prova (cpv. 5).

66. Secondo la giurisprudenza

dell’alta Corte federale, la commissione di un crimine o di un delitto durante

il periodo di prova non comporta necessariamente la revoca della sospensione

condizionale. Questa si giustifica unicamente quando vi è una prognosi

sfavorevole, segnatamente quando la nuova infrazione lascia intravedere una

riduzione sensibile delle prospettive di successo del periodo di prova (DTF 134

IV 140 consid. 4.2 e 4.3; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1).

Per stabilire il rischio di recidiva, in analogia all’art. 42 cpv. 1 e 2 CP, il

giudice si fonda su un apprezzamento globale delle circostanze del caso

concreto (DTF 134 IV 140 consid. 4.4; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015

consid. 2.1). In particolare, deve prendere in considerazione l’effetto

dissuasivo che la nuova pena può esercitare nel caso in cui viene eseguita (DTF

134 IV 140 consid. 4.5; STF 6B_714/2015 del 28 settembre 2015 consid. 2.1). Il

Giudice può giungere alla conclusione che è possibile rinunciare alla revoca

della sospensione condizionale della precedente pena, se la nuova pena viene

eseguita. È possibile anche il contrario: se la sospensione condizionale della

pena precedente viene revocata, in considerazione dell’espiazione della stessa,

la prognosi per la nuova pena può risultare non negativa ai sensi dell’art. 42

cpv. 1 CP e quindi la nuova pena può essere posta al beneficio della

sospensione condizionale. Se però nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è

stato condannato a una pena detentiva superiore ai sei mesi, ai sensi dell’art.

42 cpv. 2 CP la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze

particolarmente favorevoli (DTF 134 IV 140 consid. 4.5). Parte della dottrina

ritiene che – in analogia all’art. 42 cpv. 2 CP – anche per la rinuncia alla

revoca siano necessarie circostanze particolarmente favorevoli, se la nuova

pena è superiore ai sei mesi di detenzione (cfr. Schwarzenegger/Hug/Jositsch,

Strafrecht II, 8. ed., Zurigo 2007, p. 144; Markus Hug, in: Schweizerisches

Strafgeseztbuch, 17. ed., Zurigo 2006, p. 115). Il nuovo CP, però, al contrario

dell’art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP, non prevede più, per la rinuncia alla revoca,

che si tratti di un caso di lieve gravità (cfr. soprattutto FF 1999 p. 2056).

Un simile presupposto non può essere reintrodotto tramite semplice

analogia con l’art. 42 cpv. 2 CP. Il Tribunale federale ha stabilito che per la

rinuncia alla revoca non sono necessarie circostanze particolarmente favorevoli

come le richiede invece l’art. 42 cpv. 2 CP per la sospensione condizionale in

caso di recidiva. Questo non significa che nell’ambito dell’art. 46 CP i nuovi

fatti e la nuova pena non vanno considerati. Tipologia e gravità del rinnovato

delinquere sono da prendere in considerazione nella misura in cui la colpa

risultante dall’entità della nuova pena consente di trarre delle conclusioni

per quanto attiene alla prognosi del condannato. Si può dire che, più gravi

sono i delitti commessi nel periodo di prova, più è alto il rischio che la

prognosi per la decisione in merito alla rinuncia alla revoca sia negativa.

67. Per l’art. 56 cpv. 1 CP, il

giudice deve ordinare delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non

sia, da sola, atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati (a),

se sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo

esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono

adempiute (c).

Il secondo capoverso dell’art. 56 CP sancisce il principio della

proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa

ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non è sproporzionata

rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86).

Vi è, poi, l’art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle

misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si

rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina

quella meno gravosa per l’autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e).

Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64

CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell’art. 65 CP), il

giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla

necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che

l’autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità

di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP).

68. Giusta l’art. 59 cpv. 1 CP,

se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario

qualora l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con

questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il

rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba

(b).

Ai sensi del cpv. 2 del medesimo disposto, il trattamento si

svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per

l’esecuzione delle misure.

L’art. 59 cpv. 3 CP prevede che fintanto che sussiste il pericolo

che l’autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge

in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un

penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento

terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.

69. In forza dell’art. 63 cpv. 1

CP, se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o

altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento

stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l’autore abbia

commesso un reato in connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi

che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati

in connessione con il suo stato (b).

70. Secondo l’art. 57 cpv. 1 CP,

se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il

tribunale ordina entrambe le sanzioni.

Il secondo capoverso del disposto prevede che le misure di cui

agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata

contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione

condizionale o della liberazione condizionale.

Ai sensi dell’art. 57 cpv. 3 CP la privazione della libertà

connessa alla misura è computata nella pena.

71. Giusta l’art. 63 cpv. 2 CP,

per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di

trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza

condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata

esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in

seguito a ripristino dell’esecuzione.

72. La Corte ha giudicato la

colpa di gravità medio bassa dal profilo oggettivo e ciò in ragione del bene

giuridico protetto e del danno cagionato.

La colpa è tuttavia grave dal profilo soggettivo.

L’imputato ha mosso poiché spinto dalla ricerca di un facile

guadagno destinato a finanziare un proprio vizio, commettendo numerosi reati su

di un lasso di tempo relativamente breve e ciò a significare dell’intensità con

cui ha agito.

IM 1 era perfettamente consapevole di commettere reato, ma ciò non

è bastato a trattenerlo.

Soprattutto, pesa sull’imputato la precedente condanna per fatti

analoghi ed il fatto che egli è ritornato a delinquere non soltanto nel periodo

di prova, ma addirittura poco tempo dopo essere stato scarcerato.

A suo favore la Corte ha ritenuto la collaborazione fornita,

palesatasi con la completa ammissione dei fatti.

In tale contesto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1

una pena detentiva di 10 (dieci) mesi.

73. Ritenuto che l’imputato, come

accennato, è recidivo specifico ed ha commesso i nuovi reati circa 1 mese dopo

la scarcerazione, si impone di revocare il beneficio alla sospensione

condizionale alla pena di 16 (sedici) mesi di detenzione pronunciata nei suoi

confronti dalla Corte delle Assise Correzionali il 13 ottobre 2019.

74. Posto che in caso di revoca

di una precedente condanna di medesimo genere, il Giudice deve pronunciare una

pena unica ex art. 46 cpv. 1 CP, la Corte ha stabilito una pena unica pari a 26

(ventisei) mesi di detenzione.

75. La Corte ha considerato le

conclusioni peritali che possono senz’altro essere condivise. In particolare,

non può non destare preoccupazione il rischio di recidiva, ampiamente

dimostrato nei fatti dallo stesso imputato.

In tale contesto, la Corte ha disposto la sospensione della

predetta pena detentiva per dare seguito al trattamento stazionario ex art. 59

cpv. 3 CP.

IX) Sequestri

76. In accoglimento delle

richieste della pubblica accusa, cui si è associata la difesa, la Corte ha

ordinato il dissequestro a favore di ACPR 1 della Carta Maestro e la confisca

delle scarpe Philipp Plein, siccome acquistate con provento di reato.

X) Tassa di giustizia e

spese procedurali

77. La tassa di giustizia di CHF

1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

XI) Retribuzione del

difensore d’ufficio

78. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP

il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della

Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico

del patrocinato.

Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.

Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di

concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le

disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa

d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa

nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK

StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;

Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere

indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con

la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;

Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).

L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro

sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa

confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.

3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo

richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove

e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF

250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione

a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore

08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a

CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).

Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore

d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi

dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i

quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al

valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed

alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione

personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua

prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).

Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo

svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).

Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario

in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di

un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività

indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni

di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una

difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è

assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del

10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014

consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al

patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla

stessa.

79. Le note professionali del 30

marzo 2020 e 2 giugno 2020 dell’avv. DUF 1 sono state approvate così come

esposte, per complessivi CHF 7'128.10, comprensivi di onorario, spese,

trasferte e IVA.

Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino

l’importo di fr. 7’128.10 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Visti gli art. 12, 40, 42, 43,

44, 47, 49, 51, 69, 70, 147, 179 CP;

19, 19a, 19b LStup;

57 LTV;

103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati aggravato

siccome commesso per mestiere,

per avere, nel periodo 28 novembre 2019 – 18 dicembre 2019, a __________,

__________, __________, __________, __________ e __________, al fine di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo,

incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influito su

un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati, al

fine di provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, a danno di

terze persone, trasferimenti di attivi a suo favore per complessivi CHF

21'633.30;

1.2. ripetuta violazione di

segreti privati

per avere, nel periodo 28 novembre 2019 – 18 dicembre 2019, a __________,

__________, __________ e __________, senza averne diritto, ripetutamente aperto

uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto

nonché per avere, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura degli stessi,

tratto profitto, e meglio per avere, dopo avere tastato la corrispondenza di ACPR

4, ACPR 3, ACPR 1 ed ACPR 2, aperto le buste contenenti le carte di credito,

con relativi codici PIN, nonché per avere in seguito utilizzato dette carte per

effettuare gli illeciti di cui al punto 1.1 del presente dispositivo;

1.3. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo 9 novembre 2019 – 18 dicembre 2019, a __________ e __________,

senza essere autorizzato, consumato 25 grammi di cocaina;

1.4. contravvenzione alla LF sul

trasporto dei viaggiatori

per avere,

il 5 dicembre 2019, a __________, ai danni delle __________,

sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto

delle prestazioni di viaggio senza essere in possesso di un titolo di trasporto

valido;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stupefacenti ripetuta di cui al

punto 3 dell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 26

(ventisei) mesi,

da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena

unica vista la revoca di cui al punto 4 del presente dispositivo;

3.2

al pagamento della multa di

CHF 300.00 (trecento), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per

colpa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

4.

È ordinata la revoca della

sospensione condizionale della pena detentiva di 16 mesi pronunciata nei suoi

confronti con sentenza del 31 ottobre 2019 della Corte delle assise

correzionali di __________.

5.

Gli accusatori privati sono

rinviati al competente foro civile.

6.

È ordinato il trattamento

stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP.

7.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa per dar luogo al trattamento stazionario di cui al punto 6

del presente dispositivo.

8.

È ordinato il dissequestro

a favore di ACPR 1 della carta Maestro __________.

9.

È ordinata la confisca

delle scarpe Philipp Plein.

10.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.

11.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

11.1

Le note professionali del 30

marzo e 2 giugno dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 5'992.50

spese fr. 500.00

trasferte fr. 126.00

IVA (7,7%) fr. 509.60

totale fr. 7'128.10

11.2

Il condannato è tenuto a rimborsare

allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 7’128.10 non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Ufficio assistenza

riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

Il Presidente La

cancelliera

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Perizia fr. 14'564.70

Multa fr. 300.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 180.15

fr. 16'344.85

============