72.2020.84
Mosso dal mero fine di lucro, l’imputato, in qualità di direttore di una banca, ha ingannato con astuzia i funzionari del suo stesso istituto di credito nonché i clienti che gli avevano affidato il proprio denaro. Così facendo egli ha peraltro cagionato un danno economico considerevole
10 giugno 2020Italiano56 min
ne sono ben guardato, per sei sette mesi, di andare in Italia. Ho rivisto __________
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2020.84
Lugano,
10 giugno 2020/sg
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
giudice Amos Pagnamenta, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Cristina Laghi, cancelliera
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
Nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori
privati:
ACPR 1
ACPR 2
ACPR 3
ACPR 4
ACPR 5
ACPR 6
patrocinati dall’avv. RAAP 1
ACPR 7
patrocinati dallo studio RAAP 2
contro IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1
in carcerazione preventiva dal 17
luglio 2019 al 25 settembre 2019 (71 giorni)
in anticipata esecuzione della
pena dal 26 settembre 2019 al 17 marzo 2020 (174 giorni)
imputato, a
norma dell’atto d’accusa nr. 87/2020 del 6.5.2020 emanato dal Procuratore
pubblico PP 1, di
1. truffa,
ripetuta
per avere,
per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto,
ingannato con astuzia una persona affermando cose
false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore,
inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,
e meglio,
a __________ e in altre imprecisate località,
nel periodo dal 6.07.2007 al 20.09.2013,
nella sua qualità di direttore della ACPR 7,
impiegando l’usuale formulario “ordine di bonifico”, inserendo come se l’ordine
fosse stato dato telefonicamente, sapendo che non era vero, depositando quindi
l’ordine nell’apposita cassetta, sapendo che i funzionari dell’ufficio
contabilità prima e dell’ufficio corrispondenza per l’esecuzione poi non
avrebbero effettuato, visti la sua posizione e gli importi, verifica alcuna,
indotto i predetti funzionari a bonificare dalla
relazione denominata __________ nr. __________, di
pertinenza di ACPR 1 e ACPR 2, a favore di __________ i seguenti importi in
Euro:
Ø in data
6.07.2007 Euro 10'100.00, importo successivamente prelavato e da lui trattenuto
Ø in data
13.11.2008 Euro 60'000.00, importo successivamente prelevato e da lui
trattenuto
Ø in data
23.04.2009 Euro 75'750.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
5.06.2009 Euro 35'350.00 importo successivamente prelevato e trattenuto nella
misura di Euro 25'350.00
Ø in data
19.11.2009 Euro 19'200.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
nella misura di Euro 9’200.00
Ø in data
9.09.2010 Euro 21'800.00 importo successivamente prelavato e da lui trattenuto
Ø in data
21.10.2010 Euro 20’300.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
1.03.2011 Euro 18’523.32 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
26.04.2011 Euro 18'100.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
04.07.2011 Euro 35'024.34 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
08.09.2011 Euro 23'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
08.09.2011 Euro 30'024.77 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
09.12.2011 Euro 12'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
22.03.2012 Euro 5'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
12.04.2012 Euro 25'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
20.09.2012 Euro 12'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
Ø in data
28.02.2012 Euro 18'500.00 importo successivamente prelevato e da lui
trattenuto,
nonché,
raccontando a ACPR 2, contrariamente al vero, che
serviva la sua firma per delle movimentazioni legate alla gestione
patrimoniale, sapendo che per la fiducia in lui riposta non avrebbe provveduto
a delle verifiche, prelevato dalla relazione __________ nr. __________
Ø in data
12.09.2008 Euro 45'468.70
Ø in data
11.06.2008 Euro 25’438.10
Ø in data
16.10.2009 Euro 303'454.50
ottenuto così facendo indebitamente complessivi EURO
794'033.73
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 146
cpv. 1 CP;
2. appropriazione
indebita aggravata, ripetuta
per avere,
nella sua qualità di direttore della ACPR 7 sede di __________
e di gestore di patrimoni,
impiegato indebitamente a proprio profitto o di un
terzo valori patrimoniali a lui affidati,
e meglio,
2.1 tra __________ e __________ (I) e __________, nel periodo 2010/2011,
trattenuto e impiegato indebitamente per sé gli importi di EURO 18'000
e
EURO 26'000,
affidatigli da ACPR 5 per depositarli presso la relazione
bancaria ______ nr. _______ presso la ACPR 7;
2.2 a __________,
nel periodo dal 4.05.2005 al 16.02.2015,
disponendo, come gestore patrimoniale con potere di
firma individuale, dei beni depositati sul conto __________ __________, di
pertinenza di ACPR 6, ACPR 3 e ACPR 4,
prelevando sistematicamente negli anni somme di
denaro per importi variabili,
aprendo di conseguenza, all’insaputa dei clienti,
dei sotto conti __________, __________, __________, utilizzandoli quindi come
linee di credito, con i quali negli anni riusciva quindi a mascherare la
situazione reale del conto, mostrando sistematicamente unicamente il conto __________,
debitamente ritoccato,
impiegato indebitamente complessivi Euro 634'789.53
fatti avvenuti: nelle
circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: art. 138
cifra 1 e 2 CP;
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1
in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1, a sua volta assistita dall’avv. __________;
- l’avv. __________,
patrocinatore di fiducia dell’accusatrice privata ACPR 7.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:32 alle ore 11:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Il Presidente propone alle parti
le seguenti modifiche dell’atto d’accusa:
- i
giorni passati in espiazione anticipata della pena sono 174 e non 173;
- al
punto 1, secondo trattino, la cifra corretta è EUR 60'600.00, come risulta
dall’AI 88, p. 2 e dallo scritto del 9 giugno 2020 del PP;
- il
totale di cui al punto 1 ammonta a EUR 792'633.73;
- il
cappello del punto 1 è modificato come segue: “a __________ e in altre
imprecisate località, nel periodo dal 6.07.2007 al 20.09.2013, nella sua qualità
di direttore della ACPR 7, impiegando l’usuale formulario “ordine di bonifico”,
inserendo come se l’ordine fosse stato dato telefonicamente, sapendo che non
era vero, depositando quindi l’ordine nell’apposita cassetta, sapendo che i
funzionari dell’ufficio contabilità prima e dell’ufficio corrispondenza per
l’esecuzione poi non avrebbero effettuato, visti la sua posizione e gli
importi, verifica alcuna, ingannato con astuzia i predetti, inducendoli in tal
modo, ai danni della ACPR 7, a bonificare dalla relazione denominata __________
nr. __________, di pertinenza di ACPR 1 e ACPR 2, a favore di __________ i
seguenti importi in Euro”.
Le parti si dichiarano d’accordo
e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - il Procuratore
pubblico, per la sua requisitoria, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: l’agire di IM 1 è da considerarsi un agire brutto, perché comunque
ricopriva un posto importante in seno alla banca, un posto di responsabilità,
per cui la banca gli aveva dato fiducia, i funzionari gli avevano dato fiducia
e i suoi clienti gli avevano dato fiducia, fiducia che lui ha tradito, non sa
bene dire per quali motivi. In ogni caso la soluzione non era certo quella di
attingere ai conti di terzi. Questo, se non l’aveva compreso al momento della
denuncia, certamente l’ha compreso nei mesi di carcerazione e l’ha compreso
sostanzialmente dalle prime battute dell’inchiesta, perché se nelle prime due o
tre pagine di verbale è stato un po’ reticente, poi ha riconosciuto le sue responsabilità.
Da un profilo giuridico e di ricostruzione degli importi illeciti non vi sono
contestazioni nemmeno da parte della difesa, è tutto chiarito. La PP osserva di
essere rimasta perplessa da un comportamento delle parti civili __________ e __________,
perché ha trovato di dubbio gusto non sottoscrivere la proposta di rito
abbreviato, per motivazioni non comprensibili, così come non ha ben compreso
l’enormità delle richieste di indennizzo; non si capisce quale vendetta
vogliano ordire nei confronti di IM 1, che ha sbagliato, ma non deve pagare più
di quello che ha commesso. Egli ha riconosciuto il suo agire. Senza volere
bagatellizzare quello che ha fatto, l’accusa precisa che nel periodo covid è
stata la PP a chiamare l’avv. DUF 1 per scarcerare IM 1, per l’età, per una
mamma molto anziana e per un periodo, per tutti, di incertezza sanitaria. IM 1
non subito ha aderito, poi ha riflettuto e ha detto di sì. L’accusa comunica di
non chiedere la pena proposta nella procedura abbreviata, ma invece dei 10 (dieci)
mesi chiede che da espiare siano solo 8 (otto) mesi, mentre il restante può
essere sospeso per 2 (due) anni, a prescindere da quello che fu il pensiero
degli accusatori privati;
- l’avv. __________,
rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 7, il quale formula e motiva le
seguenti conclusioni: chiede di pronunciare un verdetto di colpevolezza nei
confronti di IM 1. Appoggia la posizione sostenuta dal PP e si riferisce
all’atto d’accusa del 6 maggio 2020 e alla requisitoria di oggi. Rinvia all’istanza
d’indennizzo depositata, chiede di essere ammessa come accusatrice privata
nell’azione penale e che IM 1 sia condannato versare alla banca CHF 54'503.60
con interessi del 5% l’anno a partire dal 10 giugno 2020 e di rinviare la banca
al compente foro per le pretese di natura civile;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: IM 1 ha ammesso senza particolari reticenze i fatti alla base
dell’atto d’accusa. L’atto d’accusa è accettato senza riserve, condizioni o
osservazioni. Anche per la pena proposta la difesa concorda con l’accusa,
ritenendola una pena equa. Osserva che IM 1 ha avuto una carriera professionale
in banca molto onorevole, fino a quando ha deciso di varcare la soglia
dell’illecito, per motivi che non sono molto chiari, ma sono in parte da
ricercare nella sua situazione personale difficile, che ha causato un aumento
delle necessità finanziarie di IM 1, e a investimenti andati male. IM 1 ha
acconsentito a tutto quanto era accettabile per quanto attiene alle richieste
della famiglia. Egli non aveva un tenore di vita esagerato, ma alto, che
avrebbe dovuto ridimensionare quando sono aumentate le spese, ciò che lui non è
stato in grado di fare, decidendo di passare dalla parte dell’illecito. Decide
di usare soldi di clienti fidelizzati, in parte per non deludere le aspettative
di altri suoi clienti, ma anche in parte per utilizzarli per sé stesso, avendo
un tornaconto personale. Finisce in prigione a 70 anni, si rompe un femore, in
prigione, e vive un periodo non semplice a causa del covid. Il suo
comportamento ha rovinato anche l’esistenza delle persone che stanno vicino a IM
1 e lui ne è consapevole. Non è mai facile ammettere di avere sbagliato,
soprattutto per una persona che per anni ha rivestito una carica importante. Va
tenuto conto della sua età, del fatto che ha parzialmente risarcito, che sono
trascorsi 5 anni dalle ultime malversazioni, che ha riconosciuto le sue
responsabilità e che è incensurato. Si allinea alla richiesta di pena
dell’accusa. Per quanto riguarda le pretese degli accusatori privati __________
e __________, rimanda alle sue osservazioni scritte, osservando che vi è stato
un rimborso, di cui inspiegabilmente gli accusatori privati si sono
dimenticati. Per la pretesa della ACPR 7, chiede che anche per le spese legali
vengano rinviati al foro civile, necessitando una verifica nel dettaglio, per
stabilire se l’impegno è stato tale da giustificare l’onorario di CHF 500.00 l’ora.
Considerato, in fatto ed in diritto
I) Correzioni dell’atto
d’accusa
1. In entrata di dibattimento,
con l’accordo delle parti, sono state effettuate le seguenti modifiche
dell’atto d’accusa:
- i giorni passati in
espiazione anticipata della pena sono 174 e non 173;
- al punto 1, secondo
trattino, la cifra corretta è EUR 60'600.00, come risulta dall’AI 88, p. 2 e
dallo scritto del 9 giugno 2020 del PP;
- il totale di cui al punto
1 ammonta a EUR 792'633.73;
- il cappello del punto 1 è
modificato come segue: “a __________ e in altre imprecisate località, nel
periodo dal 6.07.2007 al 20.09.2013, nella sua qualità di direttore della ACPR
7, impiegando l’usuale formulario “ordine di bonifico”, inserendo come se
l’ordine fosse stato dato telefonicamente, sapendo che non era vero,
depositando quindi l’ordine nell’apposita cassetta, sapendo che i funzionari
dell’ufficio contabilità prima e dell’ufficio corrispondenza per l’esecuzione
poi non avrebbero effettuato, visti la sua posizione e gli importi, verifica
alcuna, ingannato con astuzia i predetti, inducendoli in tal modo, ai danni
della ACPR 7, a bonificare dalla relazione denominata __________ nr. __________,
di pertinenza di ACPR 1 e ACPR 2, a favore di __________ i seguenti importi in
Euro”.
II) Questione pregiudiziale
2. Il procedimento penale nei
confronti di IM 1 per il reato di appropriazione indebita aggravata di cui al
punto 2.2 dell’atto d’accusa, per i fatti precedenti il 10 giugno 2005, è
abbandonato a
seguito di intervenuta prescrizione.
III) Curriculum vitae
dell’imputato
3. IM 1, …OMISSIS...
Nel verbale della persona arrestata, l’imputato ha così riferito
per quanto attiene alla sua situazione personale:
"
…OMISSIS...”
(VI PP 17.07.2019, AI 13, p. 2).
4. IM 1 è incensurato
(estratto del casellario giudiziale svizzero, allegato all’Inc. 2019.6234).
5. In occasione del pubblico
dibattimento, invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita, l’imputato
ha dichiarato:
"
È una bella domanda. Vedo. Intanto devo chiudere questa storia,
poi vedrò cosa fare, se rimanere in Svizzera o andare in un paese dove la vita
costa meno.”
(VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
IV) Circostanze dell’arresto,
inchiesta e atto d’accusa
6. Il 18 giugno 2019 ACPR 1 e ACPR
2 hanno sporto denuncia per i titoli di reato di appropriazione indebita,
amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti nei confronti di IM 1,
già direttore della ACPR 7, incaricato sino al 2017 della gestione del
patrimonio della famiglia __________ depositato presso il citato istituto,
comunicando di avere constatato, nel 2018, che l’imputato ritardava a dar
seguito alle richieste di bonifico. Sollecitato in tal senso, IM 1 avrebbe comunicato
loro di avere trasferito i fondi su un conto a Singapore, senza tuttavia poter
mostrare alcuna documentazione al proposito. Ottenuta la documentazione
bancaria, le accusatrici avrebbero tuttavia potuto constatare diverse anomalie
in merito a bonifici e prelievi e avrebbero scoperto che, contrariamente a
quanto comunicato, il patrimonio presente nel 2007 di EUR 1'633'388.51, che
credevano, stando ai vari “rendiconti” trasmessi loro da IM 1 negli anni via
e-mail, essere ben superiore ai 2 milioni, nel 2018 era invece pari a zero.
L’erosione del conto sarebbe da addebitare in particolare a prelievi e bonifici
a contanti per almeno EUR 800'000.00.
7. Interrogata in merito alla
denuncia, ACPR 2 ha precisato di essere sempre stata in ottimi rapporti con
l’imputato. A seguito di problemi di salute, i quali avrebbero comportato un
maggiore bisogno di liquidità, quest’ultimo avrebbe tuttavia stentato a dar
seguito alle loro richieste di bonifico, accampando scuse e cambiando
atteggiamento nei loro confronti.
8. Visto quanto sopra, il 16
luglio 2019 la Polizia ha proceduto al fermo di IM 1, con contestuale
interrogatorio della di lui moglie, __________, la quale ha dichiarato di
provvedere al mantenimento del marito, il quale le avrebbe pure sottratto CHF
60'000.00. La donna ha riferito che l’imputato, prima della pensione, percepiva
uno stipendio annuo che poteva raggiungere il mezzo milione di franchi, denaro
di cui tuttavia non sarebbe rimasto nulla. Nel 2017, ha dichiarato __________,
sarebbero iniziati ad arrivare una serie di precetti esecutivi per imposte non
pagate.
9. IM 1 ha ammesso sin dal suo
primo verbale di avere prelevato, nel 2009, EUR 30'000.00 dalla relazione
bancaria __________ di ACPR 2, somma che ha riferito di avere impiegato per coprire
delle perdite cagionate da una cattiva gestione operata sul patrimonio, e più
precisamente sulla relazione denominata __________, di un’altra cliente
italiana, deceduta nel 2011. Confrontato alle divergenze tra le uscite indicate
alle signore __________ via e-mail e le effettive uscite dai conti, l’imputato
ha inizialmente negato e sostenuto di non ricordare, salvo poi dover ammettere,
confrontato con il rinvenimento, presso l’abitazione della di lui madre, di
firme in bianco a nome di __________ e __________, nonché di collage con la
carta intestata della banca, di avere indebitamente sottratto a __________ e __________
oltre 1 milione di Euro (rapporto di arresto provvisorio, AI 18).
10. In accoglimento dell’istanza
del PP (AI 19) – ritenendo sussistere, in capo all’imputato, gravi indizi di
reato e concreti elementi indizianti pericolo di collusione/inquinamento delle
prove, in uno con l’assenza di misure sostitutive adeguate – con decisione del
19 luglio 2019 il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva di IM 1 fino al 17
ottobre 2019 compreso (AI 29).
11. Dando seguito alla richiesta
dell’imputato, il PP ha autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex
art. 236 cpv. 4 CPP a far tempo dal 26 settembre 2019 (AI 93).
12. In data 17 marzo 2020 il PP
ha ordinato la scarcerazione dell’imputato (AI 140).
13. Con l’atto d’accusa in
rassegna, oggetto delle correzioni di cui in ingresso, il PP ha rinviato a
giudizio IM 1 per i reati di truffa ripetuta e appropriazione indebita
aggravata ripetuta.
V) Fatti e diritto
14. L’atto d’accusa, oggetto
delle correzioni di cui in ingresso, imputa a IM 1 il reato di truffa ripetuta,
per avere, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con
astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure
confermandone subdolamente l’errore, inducendola in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, e meglio, a __________ e in altre
imprecisate località, nel periodo dal 06.07.2007 al 20.09.2013, nella sua
qualità di direttore della ACPR 7, impiegando l’usuale formulario “ordine di
bonifico”, inserendo come se l’ordine fosse stato dato telefonicamente, sapendo
che non era vero, depositando quindi l’ordine nell’apposita cassetta, sapendo
che i funzionari dell’ufficio contabilità prima e dell’ufficio corrispondenza
per l’esecuzione poi non avrebbero effettuato, visti la sua posizione e gli
importi, verifica alcuna, indotto i predetti funzionari a bonificare dalla
relazione denominata __________ nr. __________, di pertinenza di ACPR 1 e ACPR
2, a favore di __________ i seguenti importi in Euro:
- in data 6.07.2007 Euro
10'100.00, importo successivamente prelavato e da lui trattenuto
- in data 13.11.2008 Euro 60'600.00,
importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 23.04.2009 Euro
75'750.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 5.06.2009 Euro
35'350.00 importo successivamente prelevato e trattenuto nella misura di Euro
25'350.00
- in data 19.11.2009 Euro
19'200.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto nella misura di
Euro 9’200.00
- in data 9.09.2010 Euro
21'800.00 importo successivamente prelavato e da lui trattenuto
- in data 21.10.2010 Euro
20’300.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 1.03.2011 Euro
18’523.32 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 26.04.2011 Euro
18'100.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 04.07.2011 Euro
35'024.34 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 08.09.2011 Euro
23'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 08.09.2011 Euro
30'024.77 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 09.12.2011 Euro
12'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 22.03.2012 Euro
5'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 12.04.2012 Euro
25'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 20.09.2012 Euro
12'000.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto
- in data 28.02.2012 Euro
18'500.00 importo successivamente prelevato e da lui trattenuto,
nonché, raccontando a ACPR 2, contrariamente al vero, che serviva
la sua firma per delle movimentazioni legate alla gestione patrimoniale,
sapendo che per la fiducia in lui riposta non avrebbe provveduto a delle
verifiche, prelevato dalla relazione __________ nr. __________
- in data 12.09.2008 Euro
45'468.70
- in data 11.06.2008 Euro
25’438.10
- in data 16.10.2009 Euro
303'454.50
ottenuto così facendo indebitamente complessivi Euro 792'633.70
(punto 1).
15. IM 1, secondo l’accusa, è poi
prevenuto colpevole di appropriazione indebita aggravata ripetuta, per avere, nella
sua qualità di direttore della ACPR 7 sede di __________ e di gestore di
patrimoni, impiegato indebitamente a proprio profitto o di un terzo valori
patrimoniali a lui affidati, e meglio,
- tra __________ e __________
(I) e __________, nel periodo 2010/2011, trattenuto e impiegato indebitamente
per sé gli importi di EURO 18'000 e EURO 26'000, affidatigli da ACPR 5 per
depositarli presso la relazione bancaria __________ nr. __________ presso la ACPR
7;
- a __________, nel periodo
dal 4.05.2005 al 16.02.2015, disponendo, come gestore patrimoniale con potere
di firma individuale, dei beni depositati sul conto __________ __________, di
pertinenza di ACPR 6, ACPR 3 e ACPR 4, prelevando sistematicamente negli anni
somme di denaro per importi variabili, aprendo di conseguenza, all’insaputa dei
clienti, dei sotto conti __________, __________, __________, utilizzandoli
quindi come linee di credito, con i quali negli anni riusciva quindi a
mascherare la situazione reale del conto, mostrando sistematicamente unicamente
il conto __________, debitamente ritoccato, impiegato indebitamente complessivi
Euro
634'789.53
(punto
2).
16. Dopo iniziali reticenze, IM 1
già in corso d’inchiesta ha integralmente riconosciuto tutti i fatti
imputatigli (cfr. VI PP 17.7.2019, AI 13; VI PP 22.7.2019, AI 30; VI PP
13.8.2019, AI 55; VI PP 19.8.2019, AI 59; VI PP confronto IM 1/ACPR 5
19.9.2019, AI 83; VI PP 25.9.2019, AI 88; VI PP 17.1.2020, AI 121), ammissioni
da lui ribadite pure in aula (VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 2). In tale contesto, la Corte ha accertato che i fatti si
sono svolti così come indicato nella promozione dell’accusa.
17. Giova qui osservare, quanto
alle motivazioni che hanno dettato il suo agire, che nel verbale del PP del 17
luglio 2019 l’imputato ha dichiarato che:
"
(…) nel 1987-88 ho conosciuto delle persone, e meglio __________
il quale mi ha presentato un commercialista di __________, dove ci siamo anche
incontrati, in albergo __________, non mi ricordo il nome di questo
commercialista. A questo incontro mi è stato prospettato un investimento nello
smaltimento dei rifiuti nel Nord Italia, mi è stato mostrato un businessplan e
io ho espresso il mio parere positivo e quindi ho dato anche soldi miei, erano
circa CHF 150'000, questi soldi li consegnati a __________ a contanti, circa 3
anni dopo, il tempo per raccogliere i soldi, per loro non c’erano problemi
perché comunque il progetto non sarebbe partito subito. Poi l’operazione non è
andata in porto, dopo 1 anno 2 anni si sono ripresentati accusandomi che io
avevo detto che il businessplan era buono, e da quel momento volevano riavere i
loro soldi indietro, diversamente minacciavano di uccidere i mie figlie questo
è durato fino al 2012, si facevano vivi ogni mese, mese e mezzo, chiedevano dai
20'000 Euro ai 30'000, si presentavano all’improvviso, senza preavviso, magari
ero a guardare l’hockey, e me li trovavo ai parcheggi. In sostanza ho dato loro
circa 600'000 Euro in totale. Per pagarli ho preso al __________ circa 500'000
e ai __________ circa 400'000 in sostanza i soldi che non sono marcati nelle
loro mail, i soldi inviati al _________, confermo inoltre di aver preso i soldi
Fatti
i 300'000 della cliente __________.”
(VI PP 17.7.2019, AI 13, p. 7).
Sentito nuovamente dal PP il 22 luglio 2019 ha avuto modo di
spiegare:
"
Erano gli anni 90 e avevo incontrato questo __________ a __________
dove mi aveva appunto prospettato, come già spiegato, questo progetto di
smaltimento di rifiuti. Io gli avevo consegnato la prima volta, nell’ottobre
del 2000, una prima tranche di 25'000 CHF. Era venuto a __________, era lui che
veniva a trovarmi, un po’ all’improvviso, fuori dalla banca. Non ho mai potuto
avere il suo numero di telefono, non ho mai saputo dove abitasse, però il
progetto come ho detto mi sembrava buono. Ad ogni buon conto gli avevo
consegnato la prima tranche di 25'000, poi lui sapeva che mi recavo ogni
giovedì a __________ con il mio amico __________ e in uno di questi incontri mi
ha fatto vedere che aveva versato i soldi alla __________ di __________. In
sostanza io ho pagato a tranches fino al ’91, poi è successo il patatrack di
Tangentopoli, non ho più visto __________ a __________ in quanto arrestato e me
ne sono ben guardato, per sei sette mesi, di andare in Italia. Ho rivisto __________
nel 1992 e 1993, sempre a __________. L’avrò visto due o tre volte, Gli dicevo
che doveva modificare il progetto, considerare i costi e l’inflazione.
Finalmente, dopo anni che non sentivo più nulla da parte sua, nel 97 lo rivedo
nuovamente a __________. Mi ripresenta il progetto modificato con le mie
correzioni sui costi e ricavi. Lui mi diceva che i soldi erano depositati
fiduciariamente. Mi sembra che nel 1997 mi avesse fatto vedere il saldo. Avevo
visto che c’era circa 200 milioni di vecchie lire. Mi dice che avrebbe mandato
alla Regione il progetto. (…)
Lo rivedo finalmente nel 2000. Viene sotto la banca
all’improvviso, mi accusa che per colpa mia era andato tutto a rotoli, che le
mie previsioni erano state tutte sbagliate e che avevo spinto io per il
progetto. Inizia a pretendere da me quanto investito da loro nel progetto. Si
presentava accompagnato da due persone e aveva iniziato, al mio rifiuto di
restituire alcunché, a dirmi che sapevano dove trovare mia figlia che in
quell’epoca studiava a __________ e io avevo sentito le loro minacce come serie
e così avevo iniziato a preparare man mano dei contanti che tenevo in cassetta
in banca per poterglieli consegnare ogni qualvolta si presentava. Veniva circa
tre/quattro volte all’anno e mi chiedeva più o meno 25/30'000 franchi. Gli davo
quello che avevo già ritirato. (…) Con __________ non ne ho mai parlato anche
perché poi era finito nei pasticci lui.
(…) non gli ho detto niente, nemmeno successivamente quando mi ha
chiesto dei suoi soldi. A lui avevo raccontato che i soldi erano finiti in un
fondo a __________. Gli avevo anche raccontato che avevo subito un blocco dai
revisori perché erano in nero.
(…) quindi io consegnavo a contanti sino al 2012, circa 60'000 CHF
all’anno a questa persona. Nel 2012 mi ha detto, dal nulla, che non aveva più
bisogno di me e io ho tirato un sospiro di sollievo.”
(VI PP 22.07.2019, AI 30, p. 2 e 3).
18. In occasione
dell’interrogatorio del 13 agosto 2019, alla contestazione del PP che non
risulta che egli abbia sempre riversato il denaro da lui sottratto a __________
a tale __________, ma che dal “Movimento cronologico a contanti”
risultano, il 19 settembre 2008, un prelievo di CHF 45'468.70, di cui
unicamente CHF 18'000.00 riversati, e il 23 aprile 2009, un prelievo di CHF
75'750.00, di cui CHF 24'750.00 trattenuti per sé, denaro poi riversato il 28
aprile 2009 a “__________, __________”, IM 1 ha reagito come segue:
"
(…) non mi ricordavo, effettivamente quindi in queste occasioni
non ho versato tutti i soldi a __________.
(…) io non ricordo che per gli altri prelievi a danno di __________,
li abbia spesi per me. Fatemi vedere magari mi viene in mente.”
(VI PP 13.8.2019, AI 55, p. 2).
19. Invitato a spiegare a cosa
fossero serviti i soldi consegnatigli da ACPR 5 nel mese di ottobre 2012, posto
che nel 2012 la questione di __________ era ormai chiusa, IM 1 ha riferito di
averli utilizzati in parte “per __________ visto che la linea di credito era
al limite”, e meglio:
"
(…) avevo fatto un debito che arrivava nel 2013 circa a 700'000.
Io avevo aperto un conto debitore nel 2005, i __________ non sapevano nulla di
questo conto. Avendo il diritto di firma, il conto lo avevo potuto aprire io.
Anche nel 2005 i soldi servivano sempre per __________.
(…) nel 2012 ero arrivato al limite, poi __________ nel 2012 aveva
letto che poteva essere un problema con i soldi messi nelle assicurazioni, in
quanto aveva letto che le assicurazioni avrebbero notificato al fisco i soldi
non dichiarati. Io ho quindi detto a __________ che era meglio versare quindi i
300'000 delle assicurazioni sul conto. Questi soldi sono stati investiti su un
altro conto.
(…) questi soldi hanno permesso di tenere sino al 2015.”
(VI PP 13.8.2019, AI 55, p. 3).
20. Rispondendo alla domanda del
PP a sapere se il motore di tutto non fosse piuttosto quello di voler mantenere
un tenore di vita elevato, l’imputato ha tuttavia riconosciuto che:
"
(…) riflettendo in verità il motivo per cui ho iniziato a
malversare è che non avevo abbastanza soldi. __________ esiste, dal 1998 sino
al 2003 più o meno ero riuscito a pagarlo con i miei soldi, poi sono iniziate
le spese dette prima e quindi il voler mantenere anche il tenore di vita di
prima. Ho prelevato in massima parte per me, quindi a __________ di soldi miei
ho dato circa 300'000 CHF e da __________/__________ almeno 300'000 Euro,
quindi la rimanenza è finita per mie spese.”
(VI PP 13.8.2019, AI 55, p. 3).
21. Con il denaro prelevato da __________
e __________, il prevenuto ha spiegato di avere pagato anche le sue vacanze (VI
PP 25.9.2019, AI 88, p. 15).
22. In occasione del pubblico
dibattimento, invitato nuovamente a spiegare per quale ragione avesse commesso
i fatti imputatigli, IM 1 ha così affermato:
"
In questo periodo di carcerazione ci ho pensato molto, e tante
volte non ho delle risposte. Forse è perché avevo divorziato dalla mia prima
moglie e avevo mancanza di soldi, ma non lo so, è partito tutto in una maniera
strana, devo ancora chiarirmi il cervello, perché non lo so.
(…) confermo la questione di __________, che mi è costata un po’
di soldi miei.”
(VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
Alla domanda a sapere perché avesse ordinato gli addebiti a carico
proprio della relazione __________, ha risposto:
"
Forse perché avevo più confidenza con loro, con i __________ e i __________.”
(VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
23. Interrogato sulla
destinazione data al denaro si è così espresso:
"
È quello che mi sto chiedendo anch’io, perché un po’ li ho usati
io, ma non riesco a capire cosa ne ho fatto, sono anni che ci sto pensando. Non
ho nessun tesoretto nascosto, altrimenti non sarei qui assolutamente. Sono
stati spesi, non è che ho fatto una vita da nababbo, li ho spesi, ma non riesco
a capire ancora come e quando.”
(VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
24. IM 1 ha confermato che,
stante la sua posizione, i funzionari della banca avrebbero dato seguito agli
ordini di bonifico da lui allestiti senza effettuare particolari verifiche (VI
DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2).
25. Rispondendo alla domanda del
suo difensore, l’imputato ha riferito di avere effettuato delle restituzioni ai
__________ dopo le malversazioni, precisando che:
"
(…) a un certo punto loro erano a corto di soldi e avevo dato
loro la mia carta di credito, con cui spendevano in Brasile, per un totale di
circa EUR 72'500.00. Ho poi effettuato dei bonifici a loro favore per circa EUR
60'400.00.”
(VI DIB 10.6.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3).
VII) In diritto
26. Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP
si rende colpevole di truffa ed è quindi passibile di una pena detentiva sino a
cinque anni o una pena pecuniaria, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Il reato presuppone un inganno astuto. L’astuzia è ammessa se
l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre
fraudolente od artifici (DTF 128 IV 18) oppure rilascia false indicazioni la
cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla
controparte o impedisce alla stessa di verificare o prevede che questa vi
rinuncerà in virtù di un rapporto di fiducia particolare (DTF 133 IV 256, 128
IV 18, 126 IV 165 e 125 IV 124). Il tessuto di menzogne e quindi l’inganno
astuto non risulta senz’altro dal cumulo di più menzogne. Esso è dato soltanto
se le menzogne sono l’espressione di una scaltrezza particolare e concordano
tra di loro in modo così sottile che anche una vittima dotata di spirito
critico si sarebbe lasciata ingannare. Se ciò non è il caso l’astuzia è esclusa
quanto meno laddove la situazione illustrata dall’agente nel suo insieme, sia
le singole affermazioni fallaci, avrebbero dovuto ragionevolmente essere
verificate e la scoperta di una sola menzogna avrebbe svelato tutto l’inganno
(DTF 126 IV 165, 122 IV 197 e 119 IV 28).
Qualora sussista un tessuto di menzogne o di stratagemmi
fraudolenti particolarmente raffinati è superfluo esaminarne la verificabilità
(DTF 122 IV 197). Il diritto penale non protegge invece chi poteva evitare
l’inganno con un minimo di attenzione (DTF 133 IV 256, 128 IV 18, 126 IV 165;
STF 6B.409/2007 del 9 ottobre 2007 e 6S.417/2005 del 24 marzo 2006) anche se vi
è da precisare che il principio secondo cui la corresponsabilità della vittima
può portare alla negazione dell’inganno astuto e quindi all’impunità
dell’autore non deve essere ammessa con leggerezza ma soltanto nei casi in cui
alla stessa vittima può essere fatto carico di aver disatteso, nelle concrete
circostanze in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado
di preparazione, le più elementari misure di prudenza. In altre parole se, da
una parte, non è necessario né determinante che la vittima, alfine di evitare
l’errore, abbia usato la massima diligenza ed assunto tutte le misure di
prudenza che si imponevano, dall’altra parte l’astuzia è esclusa se la vittima
non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 10 ss. ad art. 146;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, p. 194 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 16 ss. ad
art. 146; DTF 128 IV 18, 126 IV 165, 119 IV 28; STF 6S.18/2007 del 2 marzo 2007
e 6S.168/2006 del 6 novembre 2006). L’attitudine sconsiderata della vittima, il
suo essere poco accorta, inesperta, credulona od anche solo motivata dal
desiderio di guadagno può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno
astuto soltanto nel caso in cui la stessa non si trovi in una condizione
d’inferiorità rispetto all’autore. Non in ogni caso la dabbenaggine della
vittima comporta perciò l’automatica assoluzione dell’autore. Decisiva è la
situazione concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella
misura in cui l’autore la conosce e la sfrutta a suo favore (STF 6S.168/2006
del 6 novembre 2006).
Oltre al presupposto oggettivo dell’inganno astuto il reato
presuppone un errore da parte del truffato (Arzt in Basler Kommentar,
Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 72 ss. ad art. 146;
Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 207 ss.; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, n. 24 ss. ad
art. 146), una disposizione patrimoniale conseguente all’errore (Arzt, in
Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007, n. 77 ss.
ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18, pag. 208
ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 27 ss. ad art. 146), un danno patrimoniale
(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,
n. 86 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, § 18,
pag. 212 ss.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli,
Berna 2002, vol. I, n. 32 ad art. 146), il quale consiste in una lesione del
patrimonio sotto forma di una diminuzione degli attivi, di un aumento dei
passivi, di un non-aumento degli attivi o di una non-diminuzione dei passivi
(DTF 122 IV 281 consid. 2a, 121 IV 107 consid. c), nonché un nesso causale tra
la disposizione patrimoniale e il danno (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Dike, Zurigo 2008, n. 29 ad art. 146; Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 38 ad
art. 146).
Per quel che concerne l’aspetto soggettivo, l’autore deve
consapevolmente e volontariamente ingannare la vittima allo scopo di conseguire
un illecito profitto e tale sua intenzione deve estendersi anche alla
realizzazione del nesso di causalità. Il dolo eventuale è comunque sufficiente
(Arzt, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2007,
n. 118 ss. ad art. 146; Donatsch, Strafrecht III, Schulthess, Zurigo 2008, §
18, p. 217 ss.; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Dike, Zurigo 2008, n. 31 ad art. 146; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, Stämpfli, Berna 2002, vol. I, n. 39 ss. ad art. 146).
L’infrazione è consumata quando vi è un danno; non è necessario
che l’autore abbia effettivamente realizzato un profitto (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, 3. edizione, n. 36 ad art. 146; Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen
Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 15, p. 364, n. 55).
27. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP
è punito con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria (la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione, secondo la norma in vigore
sino al 31 dicembre 2006) chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata (cpv. 1)
o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali
affidatigli (cpv. 2).
Sussiste appropriazione indebita aggravata ed il colpevole è
punito con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena pecuniaria (con la
reclusione sino a dieci anni o con la detenzione sino al 31 dicembre 2006),
allorquando egli ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di
funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni (DTF 117 IV 22
consid. 1b), o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un
commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità (DTF 120 IV
182 seg.), art. 138 cifra 2 CP.
Sotto l’aspetto oggettivo dell’adempimento del reato, è anzitutto
necessaria l’esistenza di un bene mobile o di un valore patrimoniale - concetto
in cui si inglobano, non soltanto le cose fungibili che, se non conservate in
modo individualizzato, diventano proprietà di colui che le mischia, ma anche i
beni incorporali, quali i crediti o gli altri diritti che hanno un valore
patrimoniale, in particolare i conti bancari - appartenente ad un terzo e da
questi affidato all’autore in virtù di un accordo o di un altro rapporto
giuridico, in base al quale egli non ne può disporre liberamente, ma deve farne
uso entro limiti ben prestabiliti (Corboz, Les principales infractions, Berna
1997, p. 100; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, p. 206 e ss).
Così come indicato dalla giurisprudenza, è affidato ai sensi
dell’art. 138 CP ciò di cui l’autore acquisisce il possesso sulla base di un
rapporto di fiducia per farne un uso determinato nell’interesse altrui, secondo
un accordo espresso o tacito, in particolare per essere conservato,
amministrato o consegnato a qualcuno (STF 6B_68/2011 del 22 agosto 2011,
consid. 3.1.; DTF 133 IV 21 consid. 6.2.; DTF 120 IV 278; DTF
118 IV 34; DTF 106 IV 259; DTF 105 IV 33; DTF 101 IV 163; DTF 86 IV 167;
Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Basel 2007, ad art. 138 CP n. 36; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, Bern 2003, p. 277, n. 49).
Non vi è affidamento ai sensi dell’art. 138 CP quando l’autore
riceve la cosa o la somma di denaro per sé, in contropartita di una prestazione
da lui effettuata o da effettuare (DTF 80 IV 55; Basler Kommentar, op. cit., ad
art. 138 n. 45). L’appropriazione indebita non è stata così, ad esempio,
riconosciuta per mancanza di affidamento nel caso di un paziente che non ha
riversato alla clinica l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui
versato dalla sua cassa malati (DTF 117 IV 256). Alla stessa stregua, il reato
è stato escluso per il medesimo motivo, nel caso di un albergatore che
incassava, con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne
riversava l’ammontare equivalente al comune (DTF 106 IV 355). Non sono stati
ritenuti affidati, poiché ricevuti per sé, gli acconti che il locatore riscuote
dal locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della
sublocazione (DTF 73 IV 170) e ancora le deduzioni sul salario effettuate dal
datore di lavoro e non riversate agli assicuratori (DTF 117 IV 78; cfr.,
inoltre, casistica in Basler Kommentar, op. cit., ad 138 n. 46 e ss.).
L’azione punibile, e questo è l’ulteriore presupposto oggettivo,
consiste nell’appropriarsi della cosa mobile altrui affidatagli. Ciò significa
che l’autore deve, da un lato, avere la volontà di spossessarne durevolmente il
legittimo proprietario o titolare e, dall’altro, quella di impadronirsene,
almeno temporaneamente. Queste intenzioni devono essere espresse, anche per
atti concludenti, in maniera esteriormente riconoscibile (Niggli/Riedo, Basler
Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97). Ciò non è ad esempio il caso
laddove non si procede semplicemente ad una restituzione della cosa entro i
termini oppure non si rispettano le condizioni poste dal proprietario.
Si può ritenere manifesta la volontà di appropriarsi di un bene
mobile già dal momento in cui la persona cui esso è stato affidato si comporta
in maniera tale da palesare la sua intenzione di disporne come se ne fosse il
proprietario. In questo senso è data appropriazione a partire dal momento in
cui la cosa è offerta in vendita, non solo dopo l’avvenuta vendita
(Niggli/Riedo, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 138 CP n. 97).
Trattandosi di valori patrimoniali ai sensi dell’art. 138 n. 1
cpv. 2 CP - che come accennato, per loro natura, una volta trasferiti ad una
terza persona diventano parte del suo patrimonio per mescolanza, anche se di
fatto essa non è titolare del diritto su di loro, per cui, non è ipotizzabile
un atto di appropriazione fisica come per gli oggetti mobili - occorre,
affinché la fattispecie possa considerarsi oggettivamente adempiuta, che il reo
abbia impiegato, senza averne il diritto, a proprio profitto o a profitto di un
terzo, i valori patrimoniali affidati. L’art. 138 n. 1 cpv. 2 CP non tutela in
questo caso la proprietà, bensì il diritto di colui che ha affidato i valori
patrimoniali ad un loro utilizzo conforme allo scopo fissato e alle istruzioni
impartite.
L’elemento caratteristico di questa variante del reato è il
comportamento con cui l’agente dimostra chiaramente la sua volontà di non
rispettare i diritti di chi gli ha affidato i valori patrimoniali (STF
6S.37/2006 dell’8 giugno 2006, consid. 1.3.; DTF 121 IV 23 consid. 1c).
Il gerente di patrimoni che, ad esempio, contravvenendo ai suoi
obblighi, dispone a proprio profitto di averi affidatigli per versarli su un
conto di sua pertinenza, viola l’obbligo di conservare il controvalore
(Werterhaltungspflicht) e impiega di conseguenza in modo illecito i valori
affidatigli (STF 6P.225/2006 del 5 marzo 2007 consid. 9.1.).
Dal profilo soggettivo, l'autore deve agire intenzionalmente,
laddove la sua consapevolezza deve essere riferita a tutti gli elementi
costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. 1, pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).
Non agisce con il proposito di conseguire un indebito profitto
l'autore che ha la possibilità e la volontà di fornire in qualsiasi momento
all'avente diritto l'equivalente dei valori patrimoniali affidatigli e da lui
impiegati a profitto proprio o di un terzo (capacità di restituzione,
cosiddetta Ersatzbereitschaft; DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).
Il presupposto del disegno d’arricchimento illegittimo non è dato
per colui che si appropria di un bene per pagare sé stesso o per tentare di
farlo, se egli ha un credito almeno di pari ammontare al valore della cosa di
cui si è appropriato e se ha realmente agito con lo scopo di ottenerne
soddisfazione (DTF 105 IV 29 consid. 3a; DTF 81 IV 128 consid. 2).
Determinante per escludere l’esistenza di una volontà di trarre un
indebito profitto dall’appropriazione non è la circostanza oggettiva
dell’esistenza di un credito nei confronti della vittima, ma il proposito di
farsi pagare. Non è dunque di particolare rilievo sapere se e quando l’autore
ha espresso una dichiarazione di compensazione o se la stessa era
oggettivamente ammissibile. Ciò che è risolutivo è unicamente sapere quali
fossero le sue intenzioni al momento dell’appropriazione.
In questo contesto, l’inesistenza del credito invocato dall’autore
non è decisiva. A far stato è solo la coscienza dell’illegittimità
dell’arricchimento. Se essa manca poiché l’autore è convinto dell’esistenza del
suo credito, questi dovrà potersi vedere riconoscere l’errore sui fatti, art.
13 CP (DTF 105 IV 29 consid. 3a).
L’intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto
può essere ammessa anche per dolo eventuale, ad esempio quando chi agisce non è
completamente convinto dell’esistenza o del buon fondamento delle sue pretese.
VIII) Considerazioni della Corte
28. La Corte ha ritenuto quanto
posto in essere da IM 1 costitutivo dei reati a lui prospettati nell’atto
d’accusa e neppure oggetto di contestazioni da parte della difesa.
In particolare, con riferimento al punto 1) dell’atto d’accusa,
risulta pacifico che con il suo agire l’imputato ha astutamente tratto in
inganno i funzionari dell’istituto di credito, cagionando di conseguenza allo
stesso un danno patrimoniale pari a EUR 418'272.43.
Analogamente, IM 1, ingannando, astutamente, ACPR 2 ha potuto
procedere a prelevamenti per complessivi EUR 374'361.30
29. Per quanto attiene al punto
2) dell’atto d’accusa, appare oltremodo evidente che l’imputato ha impiegato a
proprio profitto somme di denaro a lui affidate da ACPR 5 e da ACPR 6, ACPR 3 e
ACPR 4, configurando così il reato di appropriazione indebita aggravata.
Ne discende che, ritenendo adempiuti gli elementi oggettivi e
soggettivi dei predetti reati, la Corte ha confermato integralmente l’atto
d’accusa.
IX) Commisurazione della pena
30. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),
i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101
consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto
delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata
dell’autore. In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata
in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla
giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente
letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la
scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la
riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la
conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi,
considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima
si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5;
STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,
determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche
STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato
che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere
sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del
12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La
legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6 n. 72).
31. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP,
quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione
di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena
prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo,
vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar,
Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, p. 506).
32. Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP,
il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena
detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra
necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Così
come la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, la concessione della
sospensione condizionale rappresenta ormai la regola da cui ci si può dipartire
unicamente in presenza di una prognosi negativa, ritenuto che, in caso di
dubbio, deve prevalere il differimento dell’esecuzione della sanzione (STF
6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.2.).
Se, per contro, nei 5 anni precedenti il reato, l’autore è stato
condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza la
condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente
favorevoli (art. 42 cpv. 2 CP). L’art. 42 cpv. 2 CP esclude così la concessione
della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
date condizioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata
all’esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno
2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid.
3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione
condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più supposta
l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio
2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle
che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella
condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non
pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della
sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni
determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre
che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid.
2.1.; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,
pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che
relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio,
indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa
valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione
da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e
positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1,
consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).
In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1).
Ciò vale anche quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, a condizione che essa sia conforme ai principi del diritto svizzero
per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura
della pena irrogata e la conformità procedurale (DTF 134 IV 1 consid. 4.2.3;
STF 6B_244/2010 del 4 giugno 2010 consid. 1; 6B_492/2008 del 19 maggio 2009
consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2.
ed., Berna 2006, §5, n. 42; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la
modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735).
33. Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP,
il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un
anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione
della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.
42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60
consid. 7.4 pag. 77).
Quando la durata della pena detentiva si situa tra uno e due anni,
il giudice ha la possibilità di scegliere tra la sospensione completa e quella
parziale, ritenuto che la sospensione ai sensi dell'art. 42 CP è la regola,
mentre quella parziale è l'eccezione (STF 6B_996/2014 dell'8 settembre 2015,
consid. 2). Quest'ultima può essere pronunciata solo se la concessione della
sospensione di una parte della pena è concepibile, dal punto di vista della
prevenzione speciale, unicamente se abbinata ad una pena detentiva ferma. Ove
esistono dei fondati dubbi sulle prospettive di recupero dell'autore, che
tuttavia non giustificano ancora, tenuto conto dell'insieme delle circostanze,
una prognosi chiaramente sfavorevole, il tribunale può decidere per una
sospensione parziale invece che per una completa. In questo modo, di fronte a
situazioni incerte, è possibile trovare una soluzione adatta alla persona
specifica, evitando di trovarsi invischiati in un ragionamento troppo
restrittivo che impone di dover scegliere tra "tutto o niente" (STF
6B_996/2014 dell'8 settembre 2015, consid. 2). Una prognosi negativa, per
contro, esclude sia la sospensione totale che quella parziale (DTF 134 IV 1
consid. 5.3.1.).
34. Trattandosi di una
previsione, la questione a sapere se una sospensione della pena consente di
scoraggiare il condannato dal commettere nuove infrazioni deve essere decisa
sulla scorta di un apprezzamento globale, che tiene conto delle circostanze del
reato, dei precedenti dell'autore, della sua reputazione, della sua situazione
personale al momento del giudizio e del suo stato d'animo. La valutazione deve
fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire gli aspetti della personalità
della persona in disamina e delle sue chances di riscatto. Il Tribunale
federale ha, a tal proposito, chiarito che non è possibile accordare un peso
particolare a determinati criteri e tralasciarne altri, se parimenti
pertinenti.
35. La colpa dell’imputato è
stata ritenuta grave sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.
Lo è dal profilo oggettivo in
ragione dell’ammontare delle malversazioni che si situano poco sotto la soglia
degli EUR 1.5 milioni.
IM 1 ha agito in piena coscienza di ciò che stava facendo ed era
totalmente libero di decidere se oltrepassare o meno il limite dell’illegalità.
Ciò nondimeno egli non ha esitato ad ingannare i funzionari del
suo stesso istituto di credito e i clienti che gli avevano affidato il proprio
denaro. Così facendo l’imputato ha tradito la fiducia di entrambi, cagionando
loro – peraltro – un danno economico considerevole.
L’imputato ha evidentemente agito mosso dal mero fine di lucro,
ovvero per mantenere un alto tenore di vita.
Benché non di importanza capitale per la commisurazione della
pena, poiché non dimostrato, non ci si può esimere dal rilevare come in realtà
non si sappia nulla della destinazione dei vari, ingenti, importi prelevati.
36. In tale contesto, avuto
riguardo del quadro edittale, si legittima fissare la base di pena attorno ai 3
anni e 3 mesi di detenzione.
37. Dal punto di vista delle
circostanze personali legate all’autore, occorre considerare, in suo favore,
come egli abbia sin da subito collaborato al chiarimento dei fatti e che,
dall’epoca degli ultimi fatti, ovvero il 2013, egli non ha più interessato la
giustizia penale. Analogamente, è stato considerato il parziale risarcimento
versato agli AP __________ ed il particolare stato di carcerazione – quanto
meno tra la fine di febbraio ed il 17 marzo 2020 – dovuto alla nota pandemia.
La
Corte ha pure ritenuto che l’imputato è oggi 71enne, posto che per invalsa
giurisprudenza il TF ha stabilito che il peso della pena detentiva risulta
vieppiù rilevante con l’avanzare dell’età.
38. Tutto ciò ben ponderato, si
giustifica di comminare a IM 1 una pena detentiva di 3 (tre) anni.
39. Per tenere debitamente conto
della colpa, la parte da espiare è stata fissata in 8 (otto) mesi, per il
rimanente la pena detentiva è sospesa con periodo di prova di 2 (due) anni.
X) Richieste
di risarcimento degli accusatori privati
40. Per l'art. 122 cpv. 1 CPP in
veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel
procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
L'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve
indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui
sostenute nel procedimento se – come in concreto – l’accusatore privato vince
la causa.
41. Relativamente alle richieste
degli AP __________, le stesse non appaiono liquide. In particolare, non è
possibile stabilire il fondamento e l’origine degli importi avanzati quale
richiesta, ragion per cui sono stati rinviati al foro civile.
42. Per quanto attiene alla ACPR
7, la nota d’onorario non risulta essere sufficientemente dettagliata e non
permette le verifiche che si impongono, anche a fronte della rilevanza della
somma richiesta.
Ne consegue che, come per le sue
rimanenti pretese, l’AP è rinviata al competente foro civile.
XI) Tassa di giustizia e
spese procedurali
43. La tassa di giustizia di CHF 1'000.00
(mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
XII) Retribuzione
del difensore d’ufficio
44. Giusta l’art. 135 cpv. 1 CPP
il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della
Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico
del patrocinato.
Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008.
Il predetto regolamento
stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel caso della sua
nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del beneficio
dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1
Rtar).
All’avvocato è riconosciuto l’onorario per le prestazioni
necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le
disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa
d’ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un’efficace difesa
nel procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK
StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3;
Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere
indennizzato l’onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con
la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3;
Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6).
L’onorario dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro
sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa
confermata anche dall’Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid.
3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo
richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove
e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere aumentato sino a CHF
250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario dell’avvocato per la partecipazione
a interrogatori fuori dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore
08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a
CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar).
Per la determinazione dell’onorario a favore del difensore
d’ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi
dell’art. 21 cpv. 2 della legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i
quali l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al
valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed
alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione
personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua
prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.).
Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo
svolgimento del patrocinio, riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar).
Quest’ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario
in per cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione,
di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto (art.
6 cpv. 1 Rtar).
L’assunzione di un mandato di patrocinatore d’ufficio da parte di
un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un’attività
indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni
di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una
difesa d’ufficio sono sottoposte all’IVA se l’avvocato medesimo vi è
assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del
10 dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014
consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l’attribuzione dell’IVA al
patrocinatore indipendente quand’esso non sia personalmente assoggettato alla
stessa.
45. La nota professionale del 2
giugno 2020 dell’avv. DUF 1 è stata adattata all’effettiva durata del
dibattimento e approvata così come esposta, per complessivi CHF 4’355.90,
comprensivi di onorario, spese, trasferte e IVA.
Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino
l’importo di CHF 14'261.75 (composti da CHF 4'355.90, qui tassati, e CHF
9'905.85 tassati dal MP con decisione del 21 ottobre 2019, AI 100) non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
visti gli art.: 12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 138, 146 CP;
103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22
TG sulle spese;
dichiara
e pronuncia:
IM 1
1. è autore colpevole di:
1.1. truffa ripetuta
per avere,
nel periodo dal 6 luglio 2007 al 20 settembre 2013, a __________ e
in altre imprecisate località, nella sua qualità di direttore della ACPR 7, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, impiegando l’usuale
formulario “ordine di bonifico”, inserendo come se l’ordine, contrariamente al
vero, fosse stato dato telefonicamente, depositando quindi l’ordine
nell’apposita cassetta, sapendo che i funzionari dell’ufficio contabilità prima
e dell’ufficio corrispondenza per l’esecuzione poi non avrebbero effettuato,
visti la sua posizione e gli importi, verifica alcuna, ingannato con astuzia i
predetti funzionari, inducendoli a bonificare, ai danni della ACPR 7, dalla
relazione denominata __________ nr. __________, di pertinenza di ACPR 1 e ACPR
2, a favore di __________, l’importo di EUR 440'272.43, di cui EUR 420'272.43
successivamente prelevati e da lui trattenuti, nonché per avere, raccontando a ACPR
2, contrariamente al vero, che serviva la sua firma per delle movimentazioni
legate alla gestione patrimoniale, sapendo che per la fiducia in lui riposta
non avrebbe provveduto a delle verifiche, prelevato dalla relazione __________
nr. __________, EUR 374'361.30, ottenendo, così facendo, indebitamente
complessivi EUR 792'633.73;
1.2. appropriazione indebita aggravata
ripetuta
per avere,
nella sua qualità di direttore della ACPR 7 sede di __________ e
di gerente di patrimoni, impiegato indebitamente a proprio profitto o di un
terzo valori patrimoniali a lui affidati, e meglio per avere,
1.2.1. nel periodo 2010/2011, tra __________
e __________ (I) e a __________, trattenuto e impiegato indebitamente per sé
gli importi di EUR 18'000.00 ed EUR 26'000.00, affidatigli da ACPR 5, per
depositarli presso la relazione bancaria __________ nr. __________ presso
la ACPR 7;
1.2.2. nel periodo dal 10 giugno 2005
al 16 febbraio 2015, a __________, disponendo, come gerente patrimoniale con
potere di firma individuale, dei beni depositati sul conto __________ __________,
di pertinenza di ACPR 6, ACPR 3 e ACPR 4, prelevando sistematicamente negli
anni somme di denaro per importi variabili,
aprendo di conseguenza, all’insaputa dei clienti, dei sotto conti
__________, __________, __________, utilizzandoli quindi come
linee di credito, con i
quali negli anni riusciva quindi a mascherare la situazione reale
del conto, mostrando sistematicamente unicamente il conto __________,
debitamente ritoccato, impiegato indebitamente complessivi EUR
634'789.53;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
Considerandi
2.
Il
procedimento penale nei confronti di IM 1 per il reato di
appropriazione indebita aggravata di cui al punto 2.2 dell’atto
d’accusa, per i fatti precedenti il 10 giugno 2005, è abbandonato
a
seguito di intervenuta prescrizione.
3.
Di conseguenza,
IM 1
è condannato
3.1
alla pena detentiva di 36
(trentasei) mesi,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3.2
L’esecuzione della
pena detentiva è sospesa in ragione di 28 (ventotto) mesi, con un periodo di
prova di anni 2 (due). Per il resto è da espiare.
4.
Gli accusatori privati sono
rinviati al competente foro civile.
5.
La tassa di giustizia di
fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico del condannato.
6.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
6.1
La nota professionale del 2
giugno 2020 dell’avv. DUF 1 è approvata per:
onorario fr. 3’645.00
spese fr. 364.50
trasferte fr.
364.50
IVA (7,7%) fr. 311.40
totale fr. 4’355.90
6.2
Il condannato è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 14'261.75 (composti
da fr. 4'355.90, qui tassati, e fr. 9'905.85 tassati dal MP con decisione del
21.
ottobre 2019, AI 100) non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
Il Presidente La
cancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 300.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 202.70
fr. 1'502.70
===========