72.2020.88
Autore colpevole di: ripetuta appropriazione indebita per complessivi CHF 124'241.65 e EUR 50.00; ripetuta truffa aggravata (commessa per mestiere), per un importo denunciato di complessivi CHF 325'362.12, e in parte tentata, per CHF 28'406.55; uso ripetuto di falsi documenti a scopo di inganno
15 luglio 2020Italiano89 min
recanti timbro postale falsificato nella data, previamente creati da __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
72.2020.88
Lugano,
15 luglio 2020/bm
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte delle assise criminali
composta da:
Francesca Verda Chiocchetti, Presidente
GI 1, giudice a latere
GI 2, giudice a latere
Ugo Peer, Cancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo
di giustizia, per giudicare
Nella causa penale
Ministero pubblico
e in qualità di accusatori
privati
ACPR 1, __________
ACPR 2, __________
ACPR 3, __________
ACPR 4, __________
ACPR 5, __________
contro
IM 1,
rappresentato dall’avv. DUF 1,
in carcerazione preventiva dal 19.12.2019
al 7.5.2020 (141 giorni),
in carcerazione di sicurezza dall’8.5.2020,
imputato, a
norma dell’atto d’accusa 90/2020 dell’8.5.2020 emanato dal Procuratore pubblico
PP 1, di
1. ripetuta appropriazione
indebita
per avere,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________,
e in altre imprecisate località del Ticino e della Svizzera,
a far tempo dal 7 giugno 2013,
parzialmente in correità con terze persone,
al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
commesso ripetutamente appropriazione di veicoli e denaro a lui
affidati, rispettivamente impiegandoli a profitto proprio, per un valore
complessivo di almeno CHF 124'241.65 e EUR 50.00,
e meglio,
1.1.
per avere,
a __________, __________ e __________,
in almeno tre occasioni, nel periodo compreso tra il 7 giugno 2013
e il 10 luglio 2013,
agendo nella sua qualità di autista, addetto alle consegne e
montatore di mobili alle dipendenze della società ACPR 3, società attiva nella ___________,
alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali affidatigli
nell’ambito delle sue mansioni, per un importo complessivo pari ad almeno CHF
1'882.60 e EUR 50.00, cagionando alla ACPR 3 un
danno di pari importo,
e meglio,
1.1.1. per essersi,
il 7 giugno 2013, a __________, __________ e __________,
indebitamente appropriato dell’importo di CHF 1’482.60, denaro a
lui affidato dall’acquirente __________, __________, quale prezzo di acquisto
di mobili di arredamento di proprietà della ACPR 3, prodotti elencati nella
fattura no. __________ di data 4 giugno 2013, società alla quale doveva essere
consegnata la somma, utilizzando il suddetto importo per scopi personali;
1.1.2. per essersi,
il 9 luglio 2013, a __________ e __________,
indebitamente appropriato dell’importo di CHF 200.00, denaro a lui
affidato dalla società ACPR 3 al fine di pagare le spese di trasferta
professionale, il restante denaro da riconsegnare alla società a trasferta
terminata, utilizzando invece il suddetto importo per scopi personali;
1.1.3. per essersi,
il 10 luglio 2013, a __________ e __________,
indebitamente appropriato dell’importo di CHF 200.00 ed EUR 50.00, denaro a lui affidato dalla società ACPR 3 al fine di pagare le spese della
prevista trasferta professionale in Italia, il restante denaro da riconsegnare
alla società a trasferta terminata, utilizzando invece il suddetto importo per
scopi personali;
(cfr. INC.2013.6399)
1.2. per avere, a far tempo dal 19
settembre 2013,
a __________, __________, __________, e in altre imprecisate
località del Ticino e della Svizzera,
in correità con __________, contro il quale si è proceduto
separatamente,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
commesso ripetutamente appropriazione di tre veicoli immatricolati
a nome della società __________, __________,
a loro affidati, rispettivamente impiegandoli a profitto proprio,
cessando di pagare le rate mensili dei relativi contratti leasing
e senza restituire i veicoli ai legittimi proprietari, società __________ e ACPR
2, come richiesto,
ritenuto in seno a __________ il ruolo di amministratore tabulare
per IM 1 dal 19 settembre 2013 al 12 giugno 2014 e di amministratore di fatto
per __________ dal 15 ottobre 2012 fino alla dichiarazione di fallimento di
data __________ 2014,
segnatamente per avere
1.2.1. almeno dal 19 settembre 2013,
commesso appropriazione dell’autovettura marca Volkswagen Golf 6 1.4 TFSI di
colore nero, no. telaio __________, con targa TI __________, immatricolata a
nome della società __________, di cui era amministratore unico, vettura già
affidata al precedente proprietario della società dal legittimo proprietario ACPR
2 (__________) in base al contratto leasing n. __________ con riserva di
proprietà, restando la medesima di proprietà di ACPR 2 fino a completo rimborso
della somma finanziata,
e meglio per avere intenzionalmente omesso di pagare le rate
leasing e depositando IM 1 il veicolo presso la Carrozzeria di __________, in
seguito Carrozzeria __________, disinteressandosi del destino del veicolo,
ritenuto che lo stesso è stato rinvenuto in data 10 novembre 2015 presso la
citata carrozzeria con danno totale e posto sotto sequestro,
causando in tal modo alla succitata società di finanziamento un
danno economico pari ad almeno CHF 19'367.85 (IVA inclusa), corrispondente
all’intero importo finanziato con contratto leasing (CHF 24'300.00), dedotte le
rate mensili pagate per complessivi CHF 4'932.15, comprensive dei relativi interessi,
di cui viene chiesto il risarcimento;
1.2.2. almeno a far tempo dal 28
aprile 2013, commesso appropriazione dell’autovettura di colore blu, marca Audi
Avant Quattro 3.0 V6 TDI, no. telaio __________, con targa TI __________,
immatricolata a nome della società __________, di cui era amministratore unico,
vettura già affidata al precedente proprietario della società dal legittimo
proprietario ACPR 2 (__________) in base al contratto leasing n. __________,
con riserva di proprietà, restando la medesima di proprietà di ACPR 2 fino a
completo rimborso della somma finanziata,
e meglio per avere alienato a terzi, rimasti ignoti, la
surriferita autovettura non ritrovata,
causando in tal modo alla succitata società di finanziamento un
danno economico pari ad almeno CHF 19'491.20 (IVA inclusa), corrispondente
all’intero importo finanziato con contratto leasing (CHF 29'900.00), dedotte le
prime rate mensili per complessivi CHF 10'408.80, comprensive dei relativi
interessi, di cui viene chiesto il risarcimento;
1.2.3. almeno a far tempo dal 30
settembre 2013, commesso appropriazione dell’autovettura di colore nero, marca
BMW X6 X-Drive 40D, no. telaio __________, con targa TI __________
immatricolata a nome della società __________, di cui era amministratore unico,
vettura già affidata al precedente proprietario della società dal legittimo
proprietario __________ (ora __________) in base al contratto leasing n. __________,
con riserva di proprietà, restando la medesima di proprietà di __________ fino
a completo rimborso della somma finanziata,
veicolo non riconsegnato al legittimo proprietario nonostante
disdetta del contratto di leasing e richiesta di consegna, autovettura
ritrovata presso l’abitazione di __________, sequestrata dalla Polizia Cantonale
in data 2 dicembre 2013 e subito riconsegnata alla società leasing,
causando in tal modo alla succitata società di finanziamento un
danno economico, quantificato dalla denunciante nel debito residuo, comprensivo
di interessi, pari a CHF 83'500.00 (IVA inclusa),
ritenuto che __________, reimpossessatasi del veicolo, ha ritirato
la costituzione di accusatore privato disinteressandosi del procedimento;
reato previsto: dall'art. 138 cifra 1 CP;
(cfr. INC.2013.230;
INC.2013.231; INC.2013.2535)
2. ripetuta truffa per
mestiere, in parte tentata
siccome commessa per mestiere, al fine di assicurarsi una
considerevole e regolare fonte di reddito
per avere,
nel periodo compreso fra 28 novembre 2018 – 19 dicembre 2019, a __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
e altre località della Svizzera, nonché in altre località in Svizzera,
al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
agendo in correità con __________, __________, e in parte con __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
in parte latitanti e in parte contro i quali si procede separatamente,
ripetutamente ingannato con astuzia gli organi e/o collaboratori
di diverse ditte fornitrici rispettivamente il personale di vendita di diversi
negozi, affermando cose false e dissimulando cose vere oppure confermandone
subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del
patrimonio di tali ditte e negozi,
il cui modus operandi consiste:
- procedendo attraverso
delle società prevalentemente inattive, indebitate e prossime al fallimento,
previamente acquistate ad hoc (mantelli giuridici), fra cui __________, __________,
__________, __________, __________, __________,
- rispettivamente usurpando
ragioni sociali di società realmente esistenti e attive, ma ignare di essere
utilizzate a scopi illeciti, fra cui __________, __________, __________, __________,
__________, __________,
- utilizzando alias
fra cui identità inventate oppure i nominativi dei reali organi societari
iscritti a Registro di commercio, per darsi credito, in specie usando IM 1
Fatti
i seguenti alias __________, __________, __________, __________, __________,
e __________,
- acquistando a credito,
tramite contatti telefonici oppure ordinazione via internet, previa creazione
di indirizzi di posta elettronica ad hoc rispettivamente tramite utenze
telefoniche acquistate previamente e appositamente a tal scopo e spesso
intestate a terzi,
- trasmettendo,
rispettivamente mostrando direttamente al ritiro della merce, a comprova del
pagamento, fotocopie o fotografie di cedolini postali falsificati, poiché
recanti timbro postale falsificato nella data, previamente creati da __________,
__________ o dallo stesso IM 1,
- facendo quindi credere
contrariamente al vero di avere corrisposto il prezzo della merce, sapendo fin
dall’inizio che non avrebbero potuto e voluto far fronte al pagamento del
prezzo di acquisto di tutta la merce, in ragione dello stato di indebitamento, rispettivamente
insolvenza delle società così come delle loro stesse personali precarie
situazioni economiche,
- sapendo che una verifica
da parte dei creditori non sarebbe avvenuta, bastando agli stessi la prova
dell’avvenuto pagamento tramite esibizione del cedolino postale con timbro
postale;
- inducendo o tentato di
indurre in tal modo le parti venditrici a consegnare la merce o a spedirla a
magazzini o luoghi di recupero indicato, per un valore pari a CHF 325'362.12
con conseguente danno di almeno pari importo, e tentativi per CHF 28'406.55,
- ricavando da tale illecita
attività un guadagno complessivo quantificato in base agli accertamenti in
almeno CHF 325'362.12;
come da tabella seguente:
Società coinvolte
Truffa
Tentata truffa
__________
CHF 103'305.34
__________
CHF 128'980.50
__________
CHF 69'548.56
CHF
28'406.55
__________
CHF
1'415.20
__________
CHF 20'874.40
__________
CHF
1'238.12
Totale
complessivo
CHF 325'362.12
CHF 28'406.55
e meglio
2.1. in correità con __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e altri ignoti o il
cui ruolo non è stato meglio definito, acquistato a credito a nome della
società __________, con sede a __________, società mantello previamente
acquistata ad hoc,
sia per telefono che via email,
la merce di cui alla tabella allegata dalle seguenti
società
Data 1. ordinazione
Data ultima fornitura
ACP/danneggiati
Importo danno
11.07.2019
31.07.2019
__________,
__________, __________
CHF
9'334.30
07.06.2019
28.06.2019
__________, __________,
__________
CHF 51'562.04
26.07.2019
31.07.2019
__________, __________,
__________, __________
CHF
42'409.00
TOTALE
CHF 103'305.34
esibendo o inviando per email copia di un cedolino postale
falsificato, a comprova dell’avvenuto pagamento del prezzo,
sapendo fin dall’inizio che non avrebbero potuto e voluto far
fronte al pagamento del prezzo di acquisto della merce, in ragione dello stato
di indebitamento, rispettivamente insolvenza delle società così come delle loro
stesse personali precarie situazioni economiche,
recuperando e trasportando successivamente personalmente e tramite
terzi ricettatori la merce così ottenuta presso l’abitazione della famiglia __________
a __________ (__________-IT) e in altri imprecisati luoghi in Svizzera e in
Italia, per successiva rivendita, rispettivamente tentando di venderla in
Svizzera,
2.2. in correità con __________, __________,
__________, e altri ignoti o il cui ruolo non è stato meglio definito,
acquistato a credito a nome della società __________ con sede a
__________, usurpandone la ragione sociale e quindi essendo ignaro il reale
organo societario della stessa, __________,
sia per telefono che via email, identificandosi come __________, e
firmandosi come tale,
la merce di cui alla tabella allegata dalle seguenti
società
Data 1. ordinazione
Data ultima fornitura
ACP/danneggiati
Importo danno
18.09.2019
26.09.2019
__________
CHF 28'374.00
24.09.2019
26.09.2019
__________
CHF
8'335.00
Non comunicato
25.09.2019
__________
CHF
14'904.00
Non comunicato
24.09.2019
__________
CHF
6’424.15
16.09.2019
24.09.2019
__________
CHF
19'587.75
Non comunicato
24.09.2019
__________
CHF
9'500.00
19.09.2019
26.09.2019
__________
CHF
20'223.20
Non comunicato
04.10.2019
__________
CHF
6'937.45
19.09.2019
26.09.2019
__________
CHF
14'694.95
TOTALE
CHF
128'980.50
esibendo o inviando per email copia di un cedolino postale
falsificato, a comprova dell’avvenuto pagamento del prezzo,
sapendo fin dall’inizio che non avrebbero voluto far fronte al
pagamento del prezzo di acquisto della merce, essendo la società e i suoi
organi ignari del loro agire illecito,
recuperando e trasportando successivamente personalmente e tramite
terzi ricettatori la merce così ottenuta presso l’abitazione della famiglia __________
a __________ (__________-IT) e in altri imprecisati luoghi in Svizzera e in
Italia, per successiva rivendita;
2.3. in correità con __________, __________,
__________, e in parte in correità con __________ e __________, e altri ignoti
o il cui ruolo non è stato meglio definito, acquistato a credito a nome della
società __________, con ultima sede a __________, fallita in data 06
dicembre 2019 e in via di liquidazione, società mantello previamente acquistata
ad hoc,
sia per telefono che via email, identificandosi come __________, __________,
e firmandosi a nome degli stessi,
la merce di cui alla tabella allegata dalle seguenti
società
esibendo o inviando per email copia di un cedolino postale
falsificato, a comprova dell’avvenuto pagamento del prezzo,
Data 1. ordinazione
Data ultima fornitura
ACP/danneggiati
Truffa
Tentata truffa
Non comunicato
17.01.2019
__________
CHF
1'559.05
16.12.2019
18.12.2019
ACPR 4
CHF
8'239.05
01.03.2019(1)
27.03.2019
__________
CHF
6'470.15
16.12.2019
-
__________
CHF
10'106.55
11.12.2019
-
__________
CHF
10'400.00
12.04.2019(2)
18.04.2019
__________
CHF
2'065.40
Non noto
14.06.2019(3)
__________
CHF
2'534.25
22.04.2019
31.05.2019
__________
CHF
9'671.36
non comunicato
-
__________
CHF
7'900.00
28.11.2018
22.12.2018
__________
CHF
5'066.30
30.11.2018
05.12.2018
__________
CHF
4'004.00
20.12.2018
24.12.2018
__________
CHF
6'366.85
Non noto
26.07.2019
__________
CHF
1'929.00
10.12.2018
12.12.2018
__________
CHF
9'365.35
Fornitura prevista per il 19.12.2019
__________
CHF
12'277.80
TOTALE
CHF
69'548.56
CHF
28'406.55
sapendo fin dall’inizio che non avrebbero potuto e voluto far
fronte al pagamento del prezzo di acquisto della merce, in ragione dello stato
di indebitamento, rispettivamente insolvenza delle società così come delle loro
stesse personali precarie situazioni economiche,
tentando di farsi consegnare la merce, rispettivamente recuperando
e trasportando successivamente personalmente e tramite terzi ricettatori la
merce così ottenuta presso l’abitazione della famiglia __________ a __________
(__________-IT) e in altri imprecisati luoghi in Svizzera e in Italia, per
successiva rivendita, rispettivamente tentando di venderla in Svizzera,
in specie
con __________ (contro la quale si procede separatamente)
per gli acquisti dalla __________ e __________, __________,
con __________ per gli acquisti da __________, __________ e
__________, __________,
e con __________, per gli acquisti da ACPR 4, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, e __________, __________,
2.4. in correità con __________, __________,
__________, acquistato a credito a nome della società __________, usurpandone
la ragione sociale e quindi all’oscuro dell’effettivo organo societario,
sia per telefono che via email, identificandosi come amministrazione
della società o direzione della stessa,
la merce di cui alla tabella allegata dalla seguente
società
Data ordinazione
Data
fornitura
ACP/danneggiati
Truffa
17.12.2019
19.12.2019
ACPR 5
CHF
20'874.40
esibendo cedolino postale falsificato, a comprova dell’avvenuto
pagamento del prezzo,
sapendo fin dall’inizio che non avrebbero voluto far fronte al
pagamento del prezzo di acquisto della merce, essendo la società e i suoi
organi ignari del loro agire illecito,
facendosi consegnare la merce da successivamente trasportare
presso l’abitazione della famiglia __________ a __________ (__________-IT) per
successiva rivendita, non riuscendo nell’intento perché IM 1 e __________ colti
in flagranza di reato e posti in stato di arresto a __________;
2.5. in correità con __________, __________,
acquistato a credito a nome della società __________, con ultima sede a __________,
fallita il 27.01.2020, previamente acquistata ad hoc,
sia per telefono che via email a nome di __________, e firmandosi
a nome dello stesso,
la merce di cui alla tabella allegata dalle seguenti
società
Data 1. ordinazione
Data ultima fornitura
ACP/danneggiati
Importo
25.07.2019
23.08.2019
__________
CHF
1'415.20
volendo e sapendo dall’inizio che la società non avrebbe mai
corrisposto il prezzo, poiché fortemente indebitata e lui essendo privo di
mezzi finanziari necessari,
recuperando e trasportando successivamente personalmente e tramite
terzi ricettatori la merce così ottenuta in Italia per successiva rivendita,
2.6. in correità con __________, __________,
acquistato a credito la seguente merce a nome della società __________,
usurpandone la ragione sociale e quindi all’oscuro dell’effettivo organo societario
__________,
sia per telefono che via email a nome di __________,
Data ordinazione
Data fornitura
ACP/danneggiati
Importo
09.12.2019
Non comunicato
__________
CHF 1'238.12
esibendo cedolino postale falsificato, a comprova dell’avvenuto
pagamento del prezzo,
sapendo fin dall’inizio che non avrebbero voluto far fronte al
pagamento del prezzo di acquisto della merce, essendo la società e i suoi
organi ignari del loro agire illecito,
facendosi consegnare la merce presso la concessionaria __________,
a __________, e trasportandola successivamente personalmente rispettivamente
tramite terzi in Italia per successiva rivendita;
(cfr. INC 2019.12668)
reato previsto: dall'art. 146 cpv. 2 CP;
alternativamente al pto. 2.1 e 2.2.
per quanto attiene alla merce acquistata a credito a nome di __________
presso __________, nel corso del mese di giugno 2019
e
a nome di __________, presso __________, nel corso del mese di
settembre 2019.
per avere,
a __________, __________, __________, __________, __________, e in
altre imprecisate località Svizzere ed estere
nel periodo successivo al 28 giugno 2019 e fra il 24 e il 25
settembre 2019,
occultato rispettivamente aiutato ad alienare cose che sapendo o
dovendo presumere ottenute da un terzo mediante un reato contro il patrimonio,
viste le modalità e le circostanze d’acquisto,
e meglio come segue:
a) a __________ e
in altre imprecisate località, nel corso del mese di settembre 2019, occultato
e aiutato ad alienare un’imprecisata quantità di liquori e champagne frutto di
truffe al credito commesse tramite __________, nel mese di giugno 2019 ai danni
di __________, per un valore complessivo di almeno CHF 51'562.04,
tentando in parte di venderle al gerente del locale notturno __________, di __________;
b) nel corso del
mese di ottobre 2019, in non meglio precisate località della Svizzera e in
Italia, occultato e aiutato ad alienare formaggi frutto di truffe al credito
commesse nel mese di settembre 2019 ai danni di __________, __________, __________
per un valore complessivo di almeno CHF 30'828.15.
reato previsto: dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;
3. ripetuta falsità in
documenti
3.1. per avere,
il 4 e il 5 giugno 2014,
a __________, __________, __________ ed in altre località,
agendo quale socio e gerente della società __________,
in correità con __________ (contro il quale si è proceduto
separatamente),
allo scopo di indebito profitto, ripetutamente fatto uso di falsi documenti
nei confronti dell’Ufficio federale delle dogane,
presentandoli il 4 giugno 2014, rispettivamente il 5 giugno 2014,
personalmente al citato ufficio per ottenere l’importazione a nome della __________
e la prima immatricolazione della vettura Mercedes E 200 Cabrio, n.ro telaio __________,
del valore dichiarato di acquisto pari a EUR 21'500.00, alfine di permettere a __________
di procedere poi alla vendita a favore di terzi,
e meglio per aver fatto uso a scopo d’inganno dei seguenti
documenti necessari per le pratiche d’importazione
. di due false dichiarazioni
di estinzione anticipata del debito leasing della “Mercedes Beiiz”, datate 3
giugno 2014 e 5 giugno 2014,
. della carta di
circolazione della vettura riportante la falsificata striscia della radiazione
del 29 maggio 2014,
. del certificato di
proprietà di data 29 maggio 2014 indicante falsamente quale proprietaria della
vettura la __________ e non il proprietario reale, al quale la vettura era
stata sottratta;
(cfr. INC.2014.8874)
3.2. per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo per la commissione delle
truffe di cui pto. 2., o destinate a scopo di truffa,
allo scopo di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto,
agendo in correità con __________, __________, in parte con __________
e altri ignoti o il cui ruolo non è stato meglio determinato,
formato o fatto formare documenti falsi, facendone altresì uso a
scopo d’inganno,
e meglio per avere,
allestito personalmente IM 1, __________ e __________, in non
meglio precisate località della Svizzera e dell’Italia, un imprecisato numero
di cedolini falsi, ma almeno 25 (come da lista allegata),
falsificati poiché recanti timbro postale modificato nella data,
e facendo uso di almeno 23 di esse per comprovare, contrariamente
al vero, l’avvenuto pagamento della merce e concludere o tentare di concludere
le truffe al credito di cui al precedente pto. 2, rispettivamente ulteriori 2
in suo possesso da destinarsi alla commissione di ulteriori truffe al credito
ai danni di __________ e __________,
in specie esibendoli per ottenere dai fornitori la consegna della
merce oppure fotografandoli e inviandoli per posta elettronica ai fornitori per
ottenere l’invio della merce e concludere le truffe al credito di cui al punto
precedente,
riuscendo quindi in tal modo ad ottenere un illecito profitto,
consistente nel valore della merce e quindi pari al valore merce ottenuta e
meglio per complessivo valore pari a almeno CHF 295'146.19;
reato previsto: dall'art. 251 cifra 1 CP;
(cfr. INC 2019.12668)
4. infrazione alla LF sugli
stupefacenti, ripetuta
per avere,
senza essere autorizzato,
nel periodo intercorso fra il 2015 e il 19 dicembre 2019,
a __________, __________, e altre imprecisate località del Cantone
Ticino,
trasportato, detenuto, alienato (vendendo rispettivamente
offrendo) a terze persone un’imprecisata quantità di cocaina e di hashish
e meglio:
4.1. almeno nel corso del 2015,
in non meglio precisate località del Cantone Ticino, offerto 3 “pezzi” di
cocaina per una fumata collettiva con __________ e __________, a __________,
presso l’allora domicilio di __________;
4.2. nel periodo da agosto 2019 al
10 ottobre 2019, a __________ presso il domicilio di __________, offerto una
quantità imprecisata di cocaina e hashish per almeno EUR 20.00, a __________
in cambio dell’ospitalità presso il suo domicilio;
4.3. nelle circostanze di tempo e
di luogo di cui al punto 4.2, trasportato dall’Italia e alienato a __________
e altre imprecisate località, almeno 20 grammi di cocaina a __________, in
parte consumata insieme;
4.4. nelle circostanze di tempo di
cui al punto 4.2, procurato per conto del proprio fornitore in Italia, e
fungendo da intermediario per l’acquisto, 5/7 grammi di cocaina a __________;
4.5. nelle circostanze di tempo e
di luogo di cui al punto 4.2, procurato per conto di __________, e fungendo
da intermediario per l’acquisto, 0.9 grammi di cocaina a __________;
4.6. nelle circostanze di tempo di
cui al punto 4.2, presso il domicilio di __________ quest’ultima e sulla
pubblica via, procurato per conto di __________, fungendo da intermediario,
un’imprecisata quantità di dosi di cocaina a terze persone in almeno in una
decina di occasioni;
reato previsto: dagli art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d)
LStup;
(cfr. INC.2019.12642)
5. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti, ripetuta
per avere,
senza essere autorizzato,
a __________, __________, __________, e altre imprecisate
località, nel corso del 2019, consumato intenzionalmente almeno 15.5 grammi di
cocaina,
segnatamente,
5.1. nel corso del 2019 e fino a
luglio 2019 a __________ da __________, in cambio di un telefono cellulare,
almeno 6 grammi lordi di cocaina, grado di purezza non noto, sostanza suddivisa
in buste dosi dal contenuto stimato di circa 1 grammo l’una, di cui 2 grammi
per CHF 80.00 previamente offertigli direttamente da __________, e almeno 4
grammi consegnatagli da __________ e con questa consumati;
5.2. nel corso del 2019 a __________
da ignoti 0.5 grammi di cocaina pagandola CHF 50.00, grado di purezza non noto;
5.3. nel periodo gennaio-ottobre
2019, a __________, almeno 9 grammi di cocaina previamente offertigli da __________
presso il domicilio di quest’ultima in occasione di fumate collettive.
reato previsto: dagli art. 19 a LStup;
(cfr. INC.2019.10516 e
INC.2019.12642)
6. ripetuta infrazione
alle norme della circolazione
per avere,
fra il 14 novembre 2018 e il 26 ottobre 2019, in svariate località
del Canton Ticino e nel Canton Friborgo,
ripetutamente violato le norme medesime cagionando un pericolo per
la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato:
6.1. il 14 novembre 2018, a __________,
con la vettura Suzuki Alto targata TI __________ alla velocità di 109 Km/h
(dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio
radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
(cfr. INC.2018.11574)
6.2. il 17 luglio 2019, alle ore
01:05, a __________, sull’autostrada A2, direzione nord (cantiere
autostradale), con la vettura Mini One targata TI __________ alla velocità di
108 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
(cfr. INC.2019.12844)
6.3. il 26 ottobre 2019, a __________
(FR), sull’autostrada A1, in località Tunnel “__________”, al 138 Km con la
vettura Mini Cooper targata TI __________ a nome della società __________, alla
velocità di 119 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
(cfr. INC.2019.12668)
reato previsto: dall’art. 90 cifra 1 LCStr., in rel. con
gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1
lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
7. ripetuta grave
infrazione alle norme della circolazione
per avere,
fra il 7 novembre 2013 e il 26 ottobre 2019, in svariate località
del Canton Ticino e nel Canton Uri,
ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un
serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato:
7.1. il 7 novembre 2013,
sull’autostrada A2 in località ______, con la vettura Audi targata GR __________
a nome della società __________, di cui era l’amministratore unico, alla
velocità di 139 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100
Km/h;
(cfr. INC.2014.3784)
7.2. il
15 gennaio 2014, a __________, con la vettura Audi targata GR __________ a nome
della società __________, di cui era l’amministratore unico, alla velocità di
80 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50
Km/h;
(cfr. INC.2014.3784)
7.3. il 26 ottobre 2019,
sull’autostrada A2 in località __________ (Uri), con la vettura Mini Cooper
targata TI __________ a nome della società __________, alla velocità di 117
Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80
Km/h;
(cfr. INC.2019.12668)
reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli
art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv.
1 OSStr.;
8. furto d’uso
per avere,
8.1. il 23 giugno 2015 a __________,
__________,
nonché
8.2. l’8
gennaio 2015 a __________, __________,
sottratto la vettura marca Renault Mégane targata TI __________ di
proprietà della di lui moglie, autovettura parcheggiata presso la loro
abitazione, per farne uso, nonostante la licenza di condurre gli fosse stata
revocata;
reato previsto: dall'art. 94 cpv. 1 lett. a LCStr.;
(cfr. INC.2015.5652,
INC.2015.457)
9. ripetuta guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca
per avere,
nel periodo 8 gennaio 2015 – 26 ottobre 2019,
in svariate località del Cantone Ticino e della Svizzera,
ripetutamente condotto svariati veicoli, sebbene la licenza di condurre
gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1°
dicembre 2014, rispettivamente in data 23 giugno 2015, per un periodo
indeterminato, nonché in data 19 febbraio 2019 a titolo definitivo
e meglio per avere condotto:
9.1. l’8
gennaio 2015, alle ore 11.00, fra __________ e __________, l’autovettura marca
Renault Mégane targata TI __________, di proprietà della di lui moglie __________;
(cfr. INC.2015.457)
9.2. il 23 giugno 2015, alle ore
10.00, a __________, su Via __________, l’autovettura marca Renault Mégane
targata TI __________, di proprietà della di lui allora moglie __________;
(cfr. INC.2015.5652)
9.3. il
14 novembre 2018, verso le ore 21:11, sulla tratta __________ – __________, l’autovettura
marca Suzuki Alto targata TI __________, di proprietà della società __________;
(cfr. INC.2018.11574)
9.4. nel
periodo 11 dicembre 2018 – 6 maggio 2019, in imprecisate località del Cantone
Ticino, in particolare il 17 aprile 2019, verso le ore 11:15, a __________, su
via __________, l’autofurgone Fiat Ducato targato TI __________, di proprietà
della società __________;
(cfr. INC.2019.12844 e INC.2020.2806)
9.5. nel periodo 6 maggio 2019 –
19 giugno 2019 in imprecisate località del Cantone Ticino, autofurgone marca
Peugeot Partner targato TI __________, di proprietà di __________;
(cfr. INC.2019.12844)
9.6. il
17 luglio 2019, alle ore 01:05, condotto a __________, sull’autostrada A2,
direzione nord, l’autovettura marca __________ targata TI __________, di
proprietà della società __________;
(cfr. INC.2019.12844)
9.7. il
5 ottobre 2019, condotto almeno fra il valico di __________ e __________, e fra
__________ e __________, l’autovettura marca Citroen JMHFXC targata (I) __________,
di proprietà di __________;
(cfr. INC.2019.10532)
9.8. il 26 ottobre 2019, condotto
sulle autostrade A1, A2 e A12, almeno fra il Canton Ticino e il Canton
Friborgo, l’autovettura marca Mini Cooper targata TI __________ di proprietà
della società __________;
(cfr. INC.2019.12668)
reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;
10. guida senza
assicurazione per la responsabilità civile
per avere,
il 23 giugno 2015, alle ore 10.00, a __________, su Via __________,
condotto il veicolo a motore marca Renault Mégane sapendo o
dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che
non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
reato previsto dall’art. 96 cpv. 2 LCStr;
(cfr. INC.2015.5652)
11. abuso delle targhe
per avere,
il 23 giugno 2015, alle ore 10.00, a __________, su Via __________,
condotto il veicolo marca Renault Mégane con applicate
abusivamente le targhe di controllo TI __________,
malgrado l’avvertimento di restituzione delle targhe intimato da parte della
competente autorità amministrativa;
reato previsto: dall'art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr.;
(cfr. INC.2015.5652)
12. infrazione alla LF sugli
stranieri (entrata illegale)
per avere, il 5 ottobre 2019 a __________ presso il valico
doganale di confine, violato le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera,
e meglio,
per essere entrato illegalmente in territorio svizzero privo del
necessario documento di legittimazione per il passaggio di confine;
reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. a LStrl.;
(cfr. INC.2019.10532)
13. contravvenzione alla LF
sul trasporto di viaggiatori
per avere, in data 2 agosto 2019, a __________, sul bus linea __________,
dalla fermata Stazione in direzione __________,
sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento,
ottenuto delle prestazioni di viaggio senza essere in possesso di un titolo di
trasporto valido,
nella fattispecie ai danni della società ACPR 1;
reato previsto: dall’art. 57 cpv. 3 LTV.
(cfr. INC.2019.8910)
Presenti: - la Procuratrice pubblica PP
1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IM 1, assistito
dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore
17:30.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
La Procuratrice pubblica solleva
le seguenti precisazioni dell’atto d’accusa:
-- a pag.
3: al punto 1.2.2 anziché “a far tempo dal 28 aprile 2013”, “a far tempo dal 19
settembre 2013;
-- a pag. 6: al punto 2.1 anziché “__________”, “__________”;
- a pag. 12: al punto 4 anziché “fra il 2015 e il 19
dicembre 2019”, “fra il 2015 e il 10 ottobre 2019”;
-- a pag. 14: al punto 6
anziché “art. 90 cifra 1 LCStr”, “90 cpv. 1 LCStr”.
La difesa si dichiara d’accordo
con queste modifiche e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.
Sentiti: - la Procuratrice
pubblica, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti
conclusioni:
Premessa:
La Pubblica accusa intende chiedere a questa Corte la conferma
integrale del ACC e la condanna dell'accusato.
La parte più corposa di questo atto di accusa, oltre alla
moltitudine di reati di circolazione stradale, che dimostrano come IM 1 si
faccia beffa delle sanzioni amministrative elvetiche, è certamente costituita
dalle truffe al credito che egli ha posto in atto con i correi indicati,
soprattutto __________ e __________ nell'ultimo anno e mezzo.
Nel contesto delle truffe al credito è interessante il nome dato
alla Chat Whatsapp di cui fanno parte IM 1, __________ e __________ "senza
lavoro non si mangia" ed è proprio il caso di dirlo:
- nessuno
degli imputati principali, IM 1 compreso, svolge attività professionale lecita.
IM 1 non ha attività comprovata da anni, non risulta che nell'ultimo anno e
mezzo egli abbia svolto attività professionale remunerata;
- ma
non si può dire che non si siano organizzati per guadagnare in altro modo.
L'organizzazione messa in piedi per commettere le truffe è notevole: c'è chi
organizza, come __________ e __________, chi dirige e supervisiona e
concretamente agisce come IM 1, ci sono poi tutta una serie di meteore
utilizzate per singoli atti, come trasportare la merce ed ordinarla. Alcuni di
questi soggetti per così dire "secondari" sono stati arrestati e
condannai nei mesi passati (__________, __________, __________- i rapporti
concernenti questi soggetti sono agli atti)
Avvio d’inchiesta sui generis:
L'arresto di IM 1 avviene in maniera inaspettata. Sono i colleghi
della Svizzera interna che lo colgono, insieme a __________, con le mani nel
sacco. Una truffa commessa ai danni della società __________ e l'attenzione del
rappresentante di quest'ultima, permettono alle autorità d'oltralpe di fermare
i due soggetti IM 1 e __________ e di porli in detenzione, fermati al momento
di ritirare merce frutto di una truffa commessa tramite la società __________ e
trovati con refurtiva nel furgone provento di precedenti truffe, perpetrate
anche tramite altre ragioni sociali.
Data la presenza di altre procedure penali a carico di IM 1, che
diciamolo alla giustizia ticinese non è per nulla sconosciuto, seppur approdi
in aula solo ora, IM 1 è stato trasferito in detenzione in Ticino e da subito
si sono potuti evidenziare i collegamenti con varie inchieste per truffe al
credito commesse sul territorio ticinese, ma anche oltre Gottardo da parecchi
mesi.
Truffe al credito che hanno portato a scoprire, grazie anche alle
ammissioni di precedenti imputati posti in detenzione, che a monte
dell'organizzazione e implementazione delle stesse vi era __________; che
questa Corte ben conosce così come molto bene lo conosce la magistratura e la
Polizia ticinese.
L'attività criminale recente quindi quella posta in atto
nell'ultimo anno circa ha fruttato al gruppo (per quanto a noi noto) circa CHF
700'000.00 pari al valore della merce ottenuta grazie alle truffe consumate,
senza contare il valore al quale la stessa è certamente stata rivenduta. Questo
l'ammontare è stato rilevato in base a tutte le inchieste che coinvolgono __________
e __________ e che ancora sono in corso.
Perché chiaramente la merce è destinata al successivo commercio,
verosimilmente sottobanco, in ambienti criminali, principalmente in Italia, ma
non solo:
IM 1:
- non
ha certo avuto un comportamento collaborativo: più volte richiamato all'ordine
dagli inquirenti, al rispetto sia dell'autorità che dei terzi, si pensi per
esempio alle minacce all'indirizzo di __________ (quando esco faccio i conti
con lui, ecc), alle invenzioni e alle bugie nonché alle risposte insolenti,
dichiarate quasi per testare la pazienza degli inquirenti, per esempio le
dichiarazioni fantasiose su "i ragazzi di __________" che gli
avrebbero venduto il formaggio, il datore di lavoro "__________", __________
per il quale alle 3.00 di notte lui si sveglia, si reca a casa della famiglia __________,
magari si fa pure un caffè in attesa di scaldare il furgone con il quale __________
avrebbe dovuto recarsi non si sa dove;
- IM
1 ha anche subito sanzioni disciplinari in carcere, che sono state trasmesse a
questa Corte;
- un
fare omertoso, che è anche l'unica cosa che ad un certo punto dell'inchiesta
può fare per evitare risposte scomode: è evidente che faccia parte del
sodalizio criminale __________-__________ e che viva grazie a questo e che
rispetto alle altre meteore fino ad ora arrestate, non voglia ammettere le
responsabilità sue che sono anche quelle dei correi, suoi amici.
Il suo CV poi è costellato di cambi di lavoro, sempre nell'ambito
della ____________, vita personale/famigliare non particolarmente stabile (ha
una figlia, una ex moglie, fidanzate che in parte ritroviamo quali autrici di
reati, come per esempio __________ (correa per stupefacenti).
Soprattutto IM 1 ha interagito con personaggi legati a attività
illecite fin dal 2013:
- __________,
correo nelle truffe al credito, già suo correo nei fatti del 2013 tramite la
società __________ (pto 1 ACC);
- __________,
suo correo nei fatti del 2014 (pto. 3 ACC), fratello di __________, già
venditore della società __________ a __________ nonché referente della società __________
che presta a IM 1 il veicolo Mini Cooper con il quale IM 1 si reca a __________
per concludere accordi per acquisto di tartufi, incappando poi in due radar
sulla via, e referente per il ritiro degli pneumatici ottenuti tramite truffa
al credito ai danni di __________ (pto. 2.6 ACC);
- __________,
già arcinoto per truffe commesse sul suolo elvetico negli ultimi 10 anni, non
solo socio di crimini ma suo vero amico (come sembra) tanto da essere disposto
a dargli il denaro necessario per far fronte a spese della madre di IM 1 (cfr.
chat Whatsapp contestata a IM 1 nel VI IM 1 31.03.2020, pag. 6 Al 82)
- la
famiglia __________, che oltre ad ospitarlo per la commissione delle truffe
nella villetta di __________, dove la mamma __________ gli prepara pure il
pasto, talvolta (come dichiarato da __________), tramite la madre di un
fratellastro di __________, __________, gli affitta l’appartamento di __________.
La sua vicina di casa nonché amica è __________, ex moglie del fratellastro di __________,
appunto __________, già noto per reati patrimoniali in Ticino (cfr. AI 82 e VI
di __________ J AI 134);
- __________,
il cui marito ha conosciuto in detenzione __________, la quale si presta a
fungere da amministratrice/prestanome di __________ su richiesta di __________
(come da ella dichiarato Al 63);
- __________,
che viene accompagnato da IM 1 presso l'autonoleggio __________ a __________
per prendere il furgone poi utilizzato da questo rispettivamente da __________
per il ritiro di merce frutto di truffe perpetrate (cfr. rapp. inchiesta IM 1
Al 82);
- __________,
falsa dipendente assunta da __________ per truffare la società interinale
ticinese, che chiede a IM 1 tramite CHAT Whatsapp di intercedere con __________
e __________ per ottenere denaro (82, pag. 13);
- __________
arrestato con lui il 19.12.2019.
ACC singoli fatti e capi di imputazione
ACPR 3 1.1. ACC
I fatti illeciti risalgono alla sua attività quale dipendente
presso ACPR 3 nel 2013.
Si tratta sostanzialmente di incasso da parte di clienti del __________
trattenuti indebitamente per sé e usati per scopi personali. In quel momento IM
1 aveva un posto di lavoro fisso, percepiva uno stipendio, ma decide di
delinquere.
Il reato non è ammesso e la pretesa dell'ACP è contestata:
- IM
1 ha reso varie versioni dei fatti;
- al
datore di lavoro avrebbe altresì promesso la restituzione di questo denaro;
- secondo
l'ultima versione dei fatti avrebbe trattenuto il denaro a titolo di
compensazione per lo stipendio non pagato dal datore di lavoro, ma non vi è mai
stata prova di tali mancanze da parte del datore di lavoro.
Di fatto il denaro è stato da lui consegnato e quindi affidato da
clienti del datore di lavoro (ACPR 3) e da lui illecitamente trattenuto e usato
per suoi scopi personali.
L'imputazione di 138 CP deve quindi essere confermata.
__________ pto. 1.2 ACC
Ed ecco che entrano in scena
- la
prima società usata da IM 1 per commettere reati;
- il
correo __________ (soggetto noto al MP per precedenti condanne, e già
condannato per questi medesimi fatti nel 2015, sempre legato alla famiglia __________.
Un suo correo era __________, fratello di __________);
IM 1 subentra quale organo societario iscritto dal 19.09.2013.
__________ ne sarebbe invece il titolare economico, benché egli
dichiari di averla ceduta a IM 1.
IM 1 non aveva certo denaro per acquistare la società, ma è certa
la sua assunzione di carica sociale con tutti gli obblighi correlati.
- I
tre veicoli indicati nell'ACC sono stati affidati in leasing alla società __________
previa sottoscrizione di contratti firmati __________ dai precedenti organi.
- L'esistenza
dei veicoli in pancia alla società e il mantenimento della proprietà da parte
delle società leasing era nota a IM 1.
- Lo
stesso IM 1 aveva in uso la AUDI A6 con la quale ha commesso anche infrazioni
di circolazione stradale. Mai restituita e consegnata a terzo soggetto rimasto
ignoto e mai ritrovata.
- La
GOLF è stata ritrovata carcassa presso la carrozzeria di __________ di __________;
anch'egli finito al centro di un'inchiesta per reati patrimoniali in quel
periodo legati a traffico di auto e inganni alle assicurazioni. Vi è un
rimpallo di responsabilità fra i correi in merito a chi avrebbe dovuto
"occuparsi di questo veicolo", ma di fatto la responsabilità incombeva
all'organo societario IM 1 che ne è stato organo fino al fallimento.
- BMW
in uso a __________ e restituita alla società leasing dopo l'arresto di
quest'ultimo.
La società al momento dei fatti era amministrata da IM 1.
- Egli
aveva la responsabilità e il dovere di occuparsi della stessa, di non
danneggiarne il patrimonio, di conoscere lo stato finanziario e quindi
debitorio della società.
- Egli
aveva la responsabilità di dover restituire i veicoli a seguito della disdetta
dei rapporti di leasing.
- Egli
doveva sapere dove fossero gli stessi e in quali condizioni.
- A
nulla vale quel documento manoscritto a scarico della sua responsabilità a suo
dire firmatogli da __________ che guarda caso lo disconosce.
I suoi doveri quale responsabile legale della società cui erano
stati affidati i veicoli sono stati manifestamente disattesi.
IM 1 non ammette il reato e contesta le pretese civili.
IM 1 deve essere riconosciuto autore colpevole poiché, sia
oggettivamente che soggettivamente, i presupposti in capo allo stesso sono
dati.
Truffe per mestiere pto. 2 ACC
Questa è la parte più impegnativa dell'ACC a carico di IM 1. Si
tratta di danni rilevantissimi a carico di commercianti ticinesi e della
svizzera interna. Un'attività che deve essere fermata. IM 1 ora ne risponde con
questo ACC. Altri partecipanti sono già stati arrestati e condannati. Altri
confidiamo che lo saranno a breve.
Il MP è stufo di dover rincorrere questi criminali che cagionano
danni enormi e che per l'organizzazione posta in atto sono spesso difficilmente
individuabili se non dopo indagini approfondite che purtroppo ci fanno arrivare
sempre un passo troppo tardi, dopo che le truffe sono state perpetrate, la
merce verosimilmente rivenduta e iniziati nuovi filoni con altre società e
altri soggetti.
Considerandi
II modus operandi
Non si deve sminuire il comportamento di questo sodalizio
criminale, sostenendo una carenza di attenzione delle vittime o finanche una
loro avidità che possa far vacillare il presupposto dell'inganno astuto.
1) Fase abboccamento:
- società
non di recente costituzione, altamente capitalizzate, mantelli giuridici,
spesso già indebitati di cui sono amministratori ignari fiduciari o uomini di
fiducia del sodalizio, fra cui anche lo stesso IM 1;
- usurpazione
di ragioni sociali, ignare di essere utilizzate per scopi illeciti. Trattasi di
società serie, come __________, __________, che scoprono di essere state usate
inconsapevolmente solo dopo la ricezione di solleciti di pagamento da parte
delle vittime delle truffe;
- per
le ordinazioni vengono usati nomi classici, spesso ticinesi, che lasciano
pensare di avere a che fare con gente del luogo, __________ ecc;
- affabilità
nell'approcciarsi con la controparte, utilizzo della lingua del fornitore, francese
__________, tedesco IM 1;
- talvolta
pagamento di piccole somme, delle prime fatture, per dare parvenza di serietà e
affidabilità. Verosimilmente quei pochi pagamenti sono stati possibili con il
provento della vendita di merce frutto di altri precedenti reati;
- millantati
magazzini e uffici contabilità.
inganno nell'uso di cedolini con timbro postale falso.
Fretta di ottenere la merce:
- ritiri
presso il fornitore, con furgoni noleggiati ad hoc per evitare di essere
facilmente rintracciabili tramite numero di targa;
- invio
presso magazzini affittati ad hoc
- impiego
di moltitudine di persone reclutate per piccole attività, fra cui __________
bisognoso di denaro che funge da autista per recuperare la merce in Svizzera, __________
che finge di essere dipendente di __________, __________, svelto (questo lo si
deve dire) e con conoscenze linguistiche francesi sconosciute al sodalizio, __________
__________ __________ meteore senza lavoro, spesso con problemi di
tossicodipendenza, disposti a partecipare ad affari non puliti per pochi soldi.
Ed è già qui che emerge l'organizzazione del gruppo che sa di
doversi muove in fretta e in maniera non riconoscibile per non essere scoperto
prima di accaparrarsi la merce.
2) vittime ingannate e convinte
di avere ottenuto il pagamento prima della consegna della merce o convinte a
consegnare a credito;
3) spostamenti rapidi per
guadagnarsi refurtiva e fuga:
- veicoli
a noleggio, sentinelle ai valichi (lo riferisce __________ nel VI 11.10.2019
pag. 3), passaggi da valichi secondari;
4) deposito della merce in
Italia, in vari magazzini e presso casa __________.
Vedi anche ACC pag. 5
RUOLO IM 1
Non sarà l'ideatore, ma il suo contributo è preponderante e
fondamentale, è il braccio per certi aspetti delle menti __________ e __________.
A) Prima presenza nel
sodalizio dedito alle truffe risale al mese di maggio/giugno 2019:
- in
quel momento le truffe vengono per lo più commesse usando la ragione sociale __________.
__________ riferisce di avere visto IM 1 a casa dei suoceri __________ a __________
stare al PC. Casa __________ che sappiamo diventa il quartier generale, la sede
di lavoro dove lo stesso __________ dice di recarsi ogni giorno per
"lavorare" da novembre a dicembre 2019, dove la merce viene
depositata, e preparata per la rivendita;
- ma
IM 1 è certamente attivo nelle truffe anche prima: acquista la __________ nel novembre
2018.
tramite la quale vengono commesse truffe al credito sin da subito;
- e
ancora a settembre 2019 lo ritroviamo presso l'autonoleggio __________ a __________
ad accompagnare __________ presentandosi come __________ di __________ per
noleggiare il furgone poi usato da terzi per recupero di merce frutto di
truffe. La spiegazione della presenza di IM 1 in quel frangente è a dir poco
fantasiosa (qualcuno di cui non fa il nome gli consegna denaro per noleggiare
un furgone che deve però essere consegnato a __________, e non sa spiegarsi
perché usa falso nome "forse ho fatto una cazzata a __________" dice IM
1, forse!)
Ma di questo modo di agire è piena zeppa l'inchiesta. Così come è
piena di contestazioni a IM 1 che non ha mai saputo dare risposte e spiegazioni
convincenti e credibili.
B) Collegamenti con i fatti e
le società:
> già
si è detto della conoscenza di IM 1 con i vari soggetti coinvolti nelle truffe
al credito;
> ma
sono le utenze telefoniche trovate in suo possesso a fornire grande fonte di
dati e informazioni che incastrano IM 1;
> nonostante
sia stato possibile recuperare solo i dati (e sono davvero tanti) da novembre
2019.
fino all'arresto del dicembre successivo;
> 5
utenze telefoniche:
__________
- telefono
aziendale come dichiarato da __________ e in uso a IM 1. Lui nega ma molti
indizi sono a sostegno di questa conclusione:
- intestato
a un cittadino di __________
- salvato
indirizzo email di __________, di __________, salvato indirizzo email di __________,
la sua società come da lui ammesso e acquistata nell'estate 2019. Numero della
madre;
- chat
con __________ e __________,
- foto
di merce e cedolini che riguardano truffe al credito commesse tramite varie
ragioni sociali
__________,
- che
egli ammesso essere il suo cellulare personale;
- con
inserita scheda SIM italiana e scheda Svizzera intestata a persona non
rintracciabile, verosimilmente persona inesistente;
- chat
senza lavoro non si mangia dagli inequivocabili riferimenti a truffe al
credito;
- chat
con __________ nella quale IM 1 fa rifermento a nuovi canali per la commissione
di reati come __________ (cfr. email __________ 09.04.2020, Al 76)
utenza italiana SCHEDA SIM ritrovata in suo possesso
- che
è l'utenza intestata a __________
utenza __________
- che
emerge nel contesto dell'inchiesta per traffico stupefacenti (di cui ai pti. 4
ACC) e utilizzata per eseguire le ordinazioni nel mese di dicembre 2019 presso __________
e __________ a nome di __________, truffe rimaste mero tentativo come indicato
nell'ACC.
C) ALIAS usati da IM 1
D) cfr singoli
punti ACC da 2.1 a 2.6
E) CORREITÀ
A IM 1 deve essere imputata
la correità per i seguenti motivi.
Per giurisprudenza costante, gli elementi principali
per riconoscere tale circostanza personale
sono:
- la
partecipazione alla fase decisionale;
- la
partecipazione alla fase pianificatoria;
- e
all'esecuzione stessa.
E di regola l'apporto
del correo a queste fasi, non per forza a tutte e tre, deve essere determinante
per la commissione del reato, quindi un
intervento importante.
Nel caso concreto oggettivamente
Se forse IM 1 non è la mente a monte di queste
truffe che sono il pane quotidiano di __________ e da qualche tempo di __________
(per quanto emerso nel contesto di inchieste pendenti al MP), è certo che il
suo contributo almeno dal 2018 in poi sia determinante:
- uomo di contatto
con la Svizzera, il Ticino e oltralpe;
- conosce il
tedesco;
- ha contatti con personaggi in
Ticino, per esempio i due __________;
- non ha precedenti penali, come invece __________;
- partecipa
attivamente nell'organizzazione per recupero merce,
noleggio furgoni, esecuzione degli acquisti a credito;
- è
il diretto superiore di __________ per esempio, come questi dichiara, e
impartisce disposizioni a questi (cfr dichiarazioni VI __________). Accompagna __________
per il noleggio del furgone;
- e
ha pure un atteggiamento propositivo, spontaneo, cerca nuovi “sbocchi
professionali”: tartufi (viaggio con __________ nell’ottobre 2019), scarpe,
caldaie, borse, _____ (come indicato nell’email __________ a PP);
- oltre
a tutti i contatti e tutte le correlazioni con la società __________, __________,
__________, __________, __________, __________;
- la
preparazione di cedolini.
soggettivamente
sa di far parte del "gruppo":
- la
chat condivisa con i correi "senza
lavoro non si mangia", i frequenti contatti relativi
alla commissione di truffe al
credito;
- la ricerca e la
preparazione dei cedolini;
- mente
sapendo di mentire ma il suo telefono
parla per lui (anzi tutte le utenze
in suo possesso);
- cerca
di piazzare sul mercato la merce (il tentativo di vendita al gerente dello __________);
- __________,
__________, si lamenta (io pago l'affitto, faccio le
ricariche del telefono ecc) e lui si giustifica dicendo io
lavoro, io faccio, dà la colpa a __________
per certi affari andati male.
Non può quindi non essere
riconosciuta la sua partecipazione alle truffe nella
forma della correità.
E) MESTIERE
Si tratta di commissione
per mestiere quando
- tempo
e mezzi dedicati all’attività sono preponderanti;
- vi
è ripetitività/regolarità di commissione dei reati su un lasso di tempo;
- vi
sono introiti conseguenti;
- vi
è una predisposizione alla commissione di un elevato
numero di truffe;
- così
da poterlo ritenere alla stregua di un’attività professionale;
- ed
è questa l'aggravante che denota la pericolosità sociale
dell'agire del sodalizio.
Nel caso concreto:
IM 1
- lavora
tutti i giorni a casa __________, da novembre 2019
di sicuro poiché lo dichiara __________;
- già
prima, per i motivi indicati in precedenza:
le dichiarazioni di __________ che lo vede
a casa __________ già da maggio 2019, l'acquisto
della __________ nel novembre
2018.
e le truffe perpetrate tramite la stessa, la
presenza su vari luoghi dei fatti come l'autonoleggio __________;
- la
chat ormai famosa con i due correi;
- la stessa __________ che riferisce di __________, __________,
quale suo capo, IM 1 le dice di
lavorare per/con lui;
- IM
1.
non ha un lavoro fisso, non si sa
quanto abbia potuto guadagnare ma soprattutto risparmiare
nei tempi di attività lecita, ma deve
pur pagare affitto, vitto, consumo stupefacenti seppur sporadico, e non può pesare economicamente sulla madre per
la quale deve addirittura reperire denaro per pagare spese mediche.
Deve quindi essere pure
riconosciuta l'aggravante del mestiere.
Richiamati tutti i fatti già presenti nell'incarto,
gli elementi a carico dell'imputato, la pubblica accusa ritiene che il qui presente accusato IM 1 debba essere ritenuto
autore colpevole di truffa per
mestiere, commessa in correità con i
soggetti indicati.
Falsità in documenti pto. 3 ACC
Pto. 3.1.
È evidente che IM 1 sapesse cosa stava facendo. Mi rimetto al verbale finale e
agli elementi a carico dell'imputato già indicati
in quel contesto, che non sono stati
smentiti neppure oggi in aula.
__________ è già condannato per
questi fatti.
La PP chiede che anche IM 1 venga condannato per
l'imputazione prospettata.
Pto. 3.2. cedolini postali
falsificati
Vale quanto già esposto per
riferimento alle truffe, in quanto trattasi di una falsità in documenti commessa proprio
per perpetrare le truffe di cui al pto. 2.
La pubblica accusa ritiene che il qui presente
accusato IM 1
debba essere ritenuto autore colpevole di falsità
in documenti sia per il punto 3.1. che per quello 3.2.
Infrazione alla LF Stupefacenti pto 4 e 5 ACC
Le dichiarazioni degli altri imputati coinvolti sono
lineari per quanto attiene al
coinvolgimento di IM 1.
È certo che nel periodo dei fatti, ossia nel corso
del 2019, IM 1 fosse spesso presente in
Ticino, è lui stesso a dichiararlo così come ha ammesso
la frequentazione delle case di __________ e
__________, la relazione con
quest'ultima e il consumo di stupefacenti, seppur da lui
indicato come saltuario. E ciò emerge anche dai numerosi fatti di circolazione stradale indicati al pto. 6 dell'ACC.
Si chiede quindi che IM
1.
venga riconosciuto colpevole dei fatti imputatigli.
Infrazione alla LCSTR pto 6-11 dell’5 ACC
Gli unici reati sostanzialmente ammessi in toto da IM 1, anche
perché il radar non mente, così come gli interventi delle autorità di Polizia
in flagranza di reato, non possono essere contestati.
È da considerare che in tale contesto vi sono correlazioni con i
fatti relativi alle truffe commesse:
- la
Mini one con la quale viene fermato il 17.07.2019 (pto. 6.2 dell'ACC) è stata
noleggiata presso __________, ossia l'autonoleggio presso il quale nel dicembre
2019.
viene noleggiato il furgone per il viaggio che lo porterà all'arresto;
- le
infrazioni del 26.10.2019 a bordo di un veicolo intestato in leasing alla
società __________ di __________, usata per andare a prendere contatti in
svizzera interna per acquisti di tartufi;
- le
infrazioni a bordo dell'Audi intestata a __________;
- le
infrazioni a bordo di un veicolo
SUZUKI intestato a __________ che è la ragione sociale precedente di __________.
Per questi e per tutte
le restanti imputazioni a carico di IM 1 di cui al ACC si chiede
la condanna.
Proposta di
pena
Comportamento processuale non
collaborativo, omertoso, costellato di bugie, al
solo scopo di fuorviare gli inquirenti: egli
ha ammesso ciò che non poteva negare, ossia
le infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale e il consumo
di stupefacenti.
Attenuanti: solo per i reati del 2013/14 visto il
lungo tempo trascorso.
prospettive future
Se è vero che la prognosi
negativa è presunta, nel caso
concreto non vi sono condanne precedenti da
casellario CH e IT, per IM 1
non può ritenersi prognosi positiva.
Proposta di
pena
3.
anni e 6 mesi, da espiare, oltre ad una multa che
lascio commisurare alla Corte, anche in ragione del fatto che non è chiara la
situazione finanziaria dell'imputato, nonché la condanna al pagamento di tasse
e spese.
Espulsione
I fatti non possono non comportare la misura
dell'espulsione dal nostro territorio. Si tratta di fatti gravi, la quantità di
reati negli ultimi 7/8 anni, l'assenza di rispetto nei confronti delle misure
disposte dall'autorità in specie la continua guida nonostante la revoca.
Si ritengono quindi pacificamente adempiuti i
requisiti dell'art. 66a CP, senza possibilità di applicare le disposizioni previste
dalla legislazione federale in favore dell'accusato. Nessun legame con la
Svizzera se non quello dell'attività illecita perpetrata negli anni, e una
brevissima e ormai lontana residenza in Ticino, associata per altro ad uno
stato di entrata e soggiorno illegale, devono essere sanzionati con
l'espulsione dalla Svizzera per 7 anni.
Destino sequestri
Si chiede che questa Corte confermi i sequestri e
disponga la confisca di quanto indicato nell’ACC come già esposto in
precedenza. Per quanto attiene al denaro, sia quello sequestrato in possesso di
IM 1 al momento del fermo, sia la somma di CHF 1'300.- incassata da Polizia
cantonale, si chiede vengano utilizzati a copertura di tasse, spese e multa;
- l’avv. DUF 1,
difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti
conclusioni: premette che il proprio assistito è chiamato a rispondere di
diversi reati ovvero di ripetuta appropriazione indebita, di ripetuta truffa
per mestiere, in parte tentata, di ripetuta falsità in documenti, di infrazione
alla LF sugli stupefacenti, ripetuta, di contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, ripetuta, di ripetuta infrazione alle norme della circolazione,
di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, di furto d’uso, di
ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, di guida senza
assicurazione per la responsabilità civile, di abuso delle targhe, di
infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale) nonché di contravvenzione
alla LF sul trasporto di viaggiatori. Quanto al punto 1 dell’AA, l’imputato ha
ammesso parzialmente le proprie colpe dinanzi agli inquirenti. Nell’ambito
dell’interrogatorio del 22.04.2020, in particolare ha ammesso di essersi
appropriato di soldi ricevuti dalla __________, ritenendoli a copertura del suo
stipendio non pagato. Egli ha sbagliato procedendo ad una compensazione
motivata, a suo dire, dal fatto che il datore di lavoro non gli aveva pagato
integralmente gli stipendi dovuti. Il datore aveva da questi ultimi dedotto
illegalmente un importo superiore a fr. 2'000.- per un danno che l’imputato
aveva causato ad un furgone. Ciò era avvenuto malgrado si fosse trattato di un
mero incidente e nonostante la ACPR 3 avesse già ricevuto il relativo
indennizzo assicurativo.
Il difensore chiede il proscioglimento di IM 1 per le imputazioni
di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 dell’AA non essendo a suo dire realizzati i
presupposti dell’appropriazione indebita, mancando sia le prove dell’avvenuta
consegna del denaro da parte della datrice di lavoro, sia quelle dell’indebita
disposizione dello stesso. Per la difesa, le spese dell’imputato sono state
legittime in quanto conformi alle istruzioni ricevute e supportate dai relativi
scontrini. Il legale contesta il punto 1.2. dell’AA, negando che l’imputato si
sia indebitamente appropriato dei tre veicoli. Ripercorre le vicissitudini
delle società coinvolte. Precisa che IM 1 è subentrato come AU dopo la stipula
dei contratti di leasing. Precisa che proprietario della __________ era __________.
IM 1 ha sostenuto di non avere mai stipulato contratti di noleggio ed ha
aggiunto che era __________ ad avere le chiavi delle automobili. Egli ha
aggiunto di non avere mai tenuto la contabilità delle società coinvolte e
neppure di avere avuto un ruolo attivo in esse. Non era nemmeno a conoscenza
che il leasing non fosse stato pagato. __________ ha confermato, a dire del
difensore, la sua versione dell’imputato. Oltre a mancare l’elemento oggettivo,
prosegue il difensore, in concreto non sussiste nemmeno quello soggettivo,
difettando nell’assistito l’intenzionalità. Ne consegue la richiesta di
proscioglimento anche per questo punto dell’atto di accusa. La difesa contesta,
poi, il punto 2 dell’AA ovvero la ripetuta truffa per mestiere, in parte
tentata. Dagli atti non emergono risultanze che permettano di collegare IM 1
con l’acquisto a credito a nome della società __________ di merce per fr.
103'305.34. La foto su un cellulare della commessa nulla prova in tal senso. Vi
è, prosegue il legale, una totale estraneità ai fatti dell’imputato. Egli non
sapeva nulla circa la provenienza della merce e tanto meno che fosse stata
realizzata una truffa al credito. Ne consegue il proscioglimento in assenza
degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di truffa. Né è
imputabile a IM 1 quello di ricettazione, non sapendo come detto l’origine
delittuosa della merce. Anche con riferimento al punto 2.2 dell’AA, a detta
della difesa, non esistono elementi bastevoli a condannare l’imputato.
L’utilizzo di un nome fittizio per noleggiare il furgone non è in sé
sufficiente per stabilire la sua colpevolezza. In concreto, manca un inganno
astuto. __________ ha riconosciuto IM 1 al momento del noleggio del furgone.
Tuttavia questo riconoscimento da solo non è sufficiente per accertare colpe in
capo a quest’ultimo. IM 1 non sapeva che il formaggio era provento di un’azione
fraudolenta. Contesta pure di essere mai stato titolare della __________. Il
difensore richiama le argomentazioni riferite al punto 2.1 AA.
Con riferimento ai punti 2.4 e 2.6 dell’AA, il difensore evidenzia
che IM 1 non si sia mai presentato come amministratore della società __________.
Precisa che è __________ ad avere parlato con il fornitore. Né vi sono prove
agli atti che la società __________ sia riconducibile all’imputato. Il fatto
che gli pneumatici siano a lui pervenuti non prova la sua colpevolezza. Quanto
al punto 2.5 dell’AA, IM 1 ammette di avere fatto ordinazioni per telefono il
25.07.2019
a nome della società __________ di merce per fr. 1'415.20. Egli
pensava di poter far fronte ai suoi impegni finanziari, purtroppo non vi è
riuscito. Non si tratta di un raggiro, né siamo in presenza di un castello di
bugie, ma di un agire negligente. Più in generale, per quanto attiene al punto
2.
dell’AA, il difensore chiede che il suo assistito sia prosciolto dal reato di
truffa in applicazione del principio in dubio pro reo, come pure da quello di
ricettazione (posta in alternativa per i punti 2.1 e 2.2 dell’AA) non essendo
quest’ultimo al corrente né dell’ordinazione né dell’illecita provenienza della
merce. Alla richiesta di assoluzione in via principale, segue pure, in via
subordinata, una domanda di massiccia riduzione della pena. Venendo al punto 3
dell’AA, IM 1 non conosceva i documenti dei quali si è fatto uso nei confronti
dell’Ufficio federale delle dogane Trattasi di documenti allestiti da __________.
Questi ha confermato la versione di IM 1. La sua società di autonoleggio non
poteva importare autovetture. In capo a IM 1, prosegue il difensore, difetta
l’elemento soggettivo della falsità in documenti, trattandosi di reato punibile
solo se commesso intenzionalmente. L’imputato era all’oscuro della falsità in
documenti e con il suo agire non ha guadagnato nulla. Anche per quanto attiene
al punto 3.2 dell’AA concernente l’allestimento e l’uso di cedolini falsi, il
difensore contesta che sia imputabile al proprio assistito intenzionalità
nell’agire come pure contesta un arricchimento di fr. 295'146.19. Con
riferimento al punto 4 dell’AA, la difesa contesta il reato di ripetuta infrazione
alla Legge federale sugli stupefacenti. Non vi è prova agli atti che IM 1 nel
periodo fra il 2015 ed il 19 dicembre 2019 a __________, __________ e in altre
imprecisate località del Canton Ticino abbia trasportato, detenuto e alienato a
terze persone un’imprecisata quantità di cocaina e hashish. In particolare, il
legale precisa che il suo assistito non ha mai venduto stupefacente a __________,
né procurato droga a __________. Di contro, IM 1 ha ammesso il consumo di
cocaina imputatogli al punto 5 dell’AA. La difesa prosegue sostenendo che
l’imputato ha riconosciuto la propria colpevolezza in relazione ai reati di
ripetuta infrazione alle norme della circolazione (punto 6 dell’AA), di
ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione (punto 7 dell’AA), di
furto d’uso (punto 8 dell’AA), di ripetuta guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca (punto 9 dell’AA), di guida senza assicurazione per la
responsabilità civile (punto 10 dell’AA), di abuso delle targhe (punto 11
dell’AA), di infrazione alla legge federale sugli stranieri (entrata illegale)
(punto 12 dell’AA), nonché di contravvenzione alla LF sul trasporto di
viaggiatori (punto 13 dell’AA). Il difensore sottolinea che IM 1 si è assunto
le proprie responsabilità. Trattasi di reati di sicura gravità. La colpa di IM
1.
dovrà tuttavia essere moderata tenendo conto dell’aspetto soggettivo. Va poi
considerato il lungo tempo trascorso. Basti qui rilevare che per quanto attiene
alla falsità in documenti ed alla ripetuta infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti sono trascorsi rispettivamente 6 e 5 anni dai fatti. Vi è poi da
tenere conto della violazione del principio di celerità. A favore di IM 1 il
difensore evidenzia la sua incensuratezza in Svizzera, in Italia, nonché in
Germania. Dal profilo della sensibilità alla pena, il legale rileva che
l’imputato in carcere sta espiando una pena lontano dal suo luogo di residenza
e che a tutt’oggi non ha ricevuto alcuna visita di familiari o parenti. Egli ha
riconosciuto i propri errori e, una volta uscito di prigione, intende
trasferirsi in Italia. Il difensore, alla luce di tutto quanto esposto, ritiene
eccessiva la pena detentiva proposta dalla Pubblica accusa e si rimette al
giudizio della Corte;
- la Procuratrice
pubblica in replica, con riferimento ai punti 2 e 3.2 dell’AA, ricorda che
dinanzi agli inquirenti __________ ha riconosciuto IM 1 come suo capo. Dagli
stessi messaggi chat agli atti fra IM 1 e __________, segnatamente in materia
di bollettini, si evince un ruolo sovraordinato del primo che funge anche da
supervisore.
Considerato, in fatto ed in diritto
I. Vita, situazione
finanziaria e precedenti penali di IM 1
1.
Queste le
informazioni date agli inquirenti da IM 1, confermate al dibattimento, sulla
sua situazione personale:
“…OMISSIS…
Il PP mi chiede perché ho cambiato così tanti posti di lavoro e
se mi hanno licenziato.
Rispondo che me ne sono andato io rincorrendo sempre proposte
economiche migliori. Non sono mai stato licenziato. Solo dal __________ perché
ho litigato con lui.
ADR che con mia moglie abbiamo vissuto in Svizzera, ci
siamo trasferiti insieme dall'Italia perché la volevo fare assumere come __________
presso __________, ma purtroppo non è andata bene. Entrambi siamo rientrati in
Italia dopo avere vissuto in Svizzera circa __________.
Il PP mi chiede se sono un consumatore abituale di cocaina e da
quando.
Ho sempre fatto uso di cocaina sporadicamente già da quando sono
maggiorenne.
Con sporadicamente intendo dire che ne faccio veramente poco uso
tanto che in Italia sono donatore di sangue. Devo ammettere che da un paio di
anni ho incrementato il mio consumo a seguito del divorzio dalla mia ex-moglie
che mi ha comportato una situazione psicologica difficile. Ho fatto un po’ di
cavolate dopo il divorzio, nel senso ero provato da quella situazione, e quindi
per esempio oltre ad usare più cocaina, guidavo anche se mi avevano ritirato la
patente.
ADR che mi è stata ritirata per un grave eccesso di
velocità in Svizzera e per successive infrazioni stradali da me commesse.
Il PP mi chiede cosa intendo fare una volta tornato libero.
È mia intenzione tornare a lavorare nel campo __________, mia
formazione base nella quale vorrei dire che sono veramente esperto e bravo. Non
so ancora dove tornerò a vivere, sicuramente in Italia con l'appoggio di mia
madre”
(VI PP 17.4.2020, p. 3 seg.; VI dib., p. 2).
Sulle prospettive di vita, al dibattimento IM 1 ha soggiunto:
"
“Ho intenzione di trasferirmi da __________ __________ e __________
a __________ perché hanno una __________, dove intendo lavorare”
(VI dib., p. 2).
In punto alle sanzioni disciplinari di cui è stato destinatario in
carcere (AI 56, doc. TPC 16), dinanzi a questa Corte egli ha riferito:
"
Nella prima ammetto di aver sbagliato. Le condizioni sono quelle
che sono e capita di sbroccare. La mattina hanno portato fuori gli altri. Loro
mi hanno detto di uscire con un altro gruppo. Alla fine mi sono trovato a fare
il passeggio con un solo altro detenuto. Sono sbroccato e mi sembra di avere dato
dell’ignorante alla guardia.
La seconda è stato per un pezzo di pane. All’agente di custodia
gli avevo chiesto un pezzo di pane. Poi gli ho detto ti faccio un rapporto
anche io perché mi stava chiudendo il braccio nello sportellino. Io non gli ho
rivolto alcuna minaccia”
(VI dib., p. 2).
Nell’estratto del casellario giudiziale italiano (doc. TPC 15) è
inserita una sentenza del __________ 2005 di dichiarazione di fallimento per
mancanza di attivi. Al riguardo, l’imputato ha così dichiarato:
"
In merito alla sentenza di __________ ci sta lavorando un mio
avvocato italiano. È da togliere. È una ditta che avevo aperto, ma che non ha
mai lavorato. Avevo aperto la ditta per __________, ma poi non siamo più
riusciti a lavorare in quanto i fondi non erano sufficienti”
(VI dib., p. 2).
II. Circostanze
dell’arresto e prosieguo d’inchiesta
2.
IM 1 è stato
arrestato il 19 dicembre 2019 a __________, unitamente a __________, su
segnalazione della società __________, __________, per una truffa al credito ai
danni di quest’ultima, con l’accusa di truffa (art. 146 CP) e falsità in
documenti (art. 251 CP). La procedura di carcerazione preventiva decisa dalle
autorità del Canton Zugo è sfociata nell’ordine di carcerazione emesso fino al
19.
febbraio 2020, sulla base degli indizi per i predetti reati (procedimento
poi esteso all’ipotesi di falsificazione di valori di bollo ufficiali, art. 245
CP) e in ragione dei pericoli di fuga e collusione/inquinamento delle prove
(art. 221 cpv. 1 lett. a, cpv. 1 lett. b CPP). Con decisione del 24 febbraio
2020.
il giudice dei provvedimenti coercitivi del Canton Ticino (GPC) ha
ordinato la proroga della carcerazione preventiva di IM 1 sino al 19 aprile
2020.
compreso, vista la persistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza,
del pericolo di fuga e di collusione/inquinamento delle prove (AI 55). Con
decisione del 20 aprile 2020 il GPC ha prorogato la carcerazione preventiva
fino a lunedì 11 maggio 2020 compreso, a motivo di sufficienti e concreti
indizi di reato e del pericolo di fuga (AI 94 inc. MP 2019.12668);
3.
Con l’atto d’accusa
90/2020 dell’8 maggio 2020, la Procuratrice pubblica ha rinviato a giudizio IM
1.
per i reati citati in ingresso (doc. TPC 1), presentando contestualmente al
GPC domanda di carcerazione di sicurezza per un periodo di 3 mesi. Con
decisione del 18 maggio 2020 il GPC ha accolto tale istanza ponendo IM 1 in
carcerazione di sicurezza sino a sabato 8 agosto 2020 compreso, poggiando la
promozione dell’accusa su concreti indizi di reato per fatti di gravità tale da
giustificare la carcerazione, persistendo il rischio di fuga dell’accusato già
esposto nella pregressa decisione del 20 aprile 2020, non esistendo misure
sostitutive atte a lenire tale pericolo e ritenendo la durata della proroga
richiesta rispettosa del principio di proporzionalità (doc. TPC 7).
III. Principi applicabili
all’accertamento dei fatti
4.
Giusta l’art. 139
cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario
CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi,
Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire
romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art.
10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n.
47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta
liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid.
2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62,
n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio
2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10,
n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer,
Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di
cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del
10.
maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto
procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129
I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
5.
In mancanza di prove
dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF
6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003
consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile
2002.
consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid.
4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo
un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e
preciso, una conclusione circa la sussistenza
o meno
del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277;
Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid.
4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione
che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni
confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una
testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non
libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4;
CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in
re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di
sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche
interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).
6.
Il principio della
presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14.
cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi
insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le
altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile
2002.
consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.
88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove
conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -
sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione
del principio in dubio pro reo
(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.
2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre
2009.
consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del
13.
giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;
1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.
3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del
1.
settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.
3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch
des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n.
233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83,
pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art.
10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n.
9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n.
47, pag. 73).
IV. Fatti in parte contestati
e relativi accertamenti della Corte
7.
IM 1 è solo
parzialmente reo confesso, avendo ammesso al dibattimento, così come già nel
corso dell’inchiesta, solo una parte dei fatti contestatigli dalla Pubblica
accusa. Le sue ammissioni sono corroborate dalle chiare risultanze istruttorie.
Per quanto concerne i punti ancora contestati in quest’aula, da un lato sono
numerosi gli indizi, agli atti, che convergono a sostegno della sua
colpevolezza. Si tratta delle dichiarazioni dei correi, di persone informate
sui fatti, di contenuti di chat, di foto. Costituiscono indizi evidenti,
precisi e concordanti. Dall’altro, le dichiarazioni dell’imputato, quando
presenti, sebbene univoche nell’affermare la sua estraneità ai fatti, sono nel
loro contenuto altalenanti, incoerenti. Si tratta di esternazioni per nulla
credibili. Durante l’inchiesta IM 1 è stato messo più volte nella misura di
spiegare la sua versione dei fatti, di contestare quanto emergeva dagli atti, ma
nulla è emerso che sconfessasse un impianto accusatorio sempre più solido con
il susseguirsi degli atti istruttori (atti formanti gli inc. MP 2013.6399,
2014.230, 2014.231, 2014.2535, 2014.3784, 2014.8874, 2015.457, 2015.5652,
2018.11574, 2019.8910, 2019.10516, 2019.10532, 2019.12642, 2019.12668,
2019.12844, 2020.2806). Alla luce dei chiari riscontri fattuali, sostenere che
l’imputato avesse un mero ruolo subordinato, rispettivamente che nulla sapesse
dei traffici illeciti, è un’ipotesi del tutto inverosimile.
V. In diritto
8.
In merito ai capi
d’imputazione si ricorda, in diritto, come:
8.1
giusta l’art. 12 cpv. 2 CP
commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e
volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il
realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;
8.2
giusta l’art. 22 cpv. 1
chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non
compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti
necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata;
8.3
giusta l’art. 138 n. 1 prima
frase CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si
appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque
indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali
affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria. L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro
della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
8.4
giusta l’art. 146 cpv. 1 CP
chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con
astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne
conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque
anni o con una pena pecuniaria. Giusto il secondo capoverso di tale disposto,
la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non
inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa;
8.5
giusta l’art. 251 n. 1
CP chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona
o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso
o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o
dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,
oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale
documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria;
8.6
giusta l’art. 19 cpv. 1 LStup
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo
stupefacenti (lett. a); senza essere autorizzato, deposita, spedisce,
trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti (lett. b); senza
essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette
in commercio stupefacenti (lett. c); senza essere autorizzato, possiede,
detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti (lett. d); finanzia
il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo
finanziamento (lett. e); incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o
rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti
(lett. f); fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle
lettere a–f (lett. g);
8.7
giusta l’art. 19a n. 1 LStup
chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti
oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il
proprio consumo, è punito con la multa;
8.8
giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr
è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione
contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio
federale. Giusta il secondo capoverso del disposto testé menzionato, è punito
con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque,
violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per
la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;
8.9
giusta l’art. 94 cpv. 1 lett.
a) LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso;
8.10
giusta l’art. 95 cpv. 1 lett.
b) LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo
conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non
riconosciuta;
8.11
giusta l’art. 96 cpv. 2 LCStr
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovrebbe sapere,
prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Con la pena detentiva è
cumulata una pena pecuniaria. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito
con una pena pecuniaria;
8.12
giusta l’art. 97 cpv. 1 lett.
b) LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque, nonostante un avvertimento dell’autorità, non restituisce
le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state
revocate;
8.13
giusta l’art. 115 cpv. 1 lett.
a) LStrI è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena
pecuniaria chiunque viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera
secondo l’articolo 5;
8.14
giusta l’art. 57 cpv. 3 LTV a
querela di parte è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per
negligenza, utilizza un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un’altra
autorizzazione.
VI. Colpevolezza
9.
Passando in rassegna
i punti contestati dalla difesa, va evidenziato che la tesi secondo cui non ci
sarebbero prove che i valori di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 dell’atto d’accusa
siano stati consegnati all’imputato dal datore di lavoro, è sconfessata già
solo dalle chiare dichiarazioni rilasciate durante l’inchiesta dallo stesso IM
1.
(inc. 2013.6399, VI Pol 29.7.2013 in AI 5). Per il resto, è sempre l’imputato
ad aver dichiarato di aver trattenuto gli importi di cui al punto 1.1.2 quale
anticipo sullo stipendio (loc. cit.). Con riferimento al punto 1.1.3, basti
dire che le spese che l’imputato afferma aver dovuto sostenere sono del tutto
irrealistiche. Quanto al punto 1.2 dell’atto d’accusa, l’imputato non può dirsi
estraneo ai fatti poiché non amministratore materiale della società in
questione. Pur sapendo, per sua stessa ammissione, dell’esistenza delle vetture
in questione (VI confronto IM 1/__________ 25.11.2015), se ne è in definitiva
disinteressato, cosa che in qualità di amministratore tabulare non poteva
chiaramente fare. In relazione al punto 2, ossia all’accusa di truffa, i fatti
contestati dalla Pubblica accusa sono suffragati dalle chiare emergenze
processuali, tra cui le dichiarazioni del correo __________ (v. VI 2 gennaio e
3.
febbraio 2020), di __________ (VI 14 ottobre 2019), di __________ (VI 20
aprile 2020, AI 96), di __________ (VI18 febbraio 2020, AI 82, all. 10), i
video e le foto, i contatti telefonici nonché il contenuto delle chat agli
atti. Dalle risultanze istruttorie emerge un modo di procedere ben strutturato
e il ruolo attivo e gerarchicamente sovraordinato di IM 1, quantomeno rispetto
a __________. Al proposito va evidenziato che l’agire dell’imputato e dei
correi non va vagliato estrapolando singoli episodi, bensì nel suo insieme.
Nemmeno può essere rimproverato ai danneggiati di non essersi fatti parte
diligente nel verificare la veridicità dell’agire dell’imputato. Nelle relazioni
commerciali è fondamentale una certa fluidità. Imporre a ogni singolo
commerciante verifiche gravosamente approfondite della correttezza della parte
contrattuale con la quale interagisce, anche in assenza di elementi allarmanti,
significherebbe inficiare l’ordinario e regolare corso degli affari. È inoltre
data l’aggravante del mestiere, essendo evidente la finalità dell’imputato di
guadagnarsi dall’attività illecita una fonte regolare di reddito. In merito al
punto 3 dell’atto d’accusa (ripetuta falsità in documenti), la difesa sostiene
che l’imputato era all’oscuro della falsità in documenti. Sennonché, vi è che IM
1.
non poteva ragionevolmente non accorgersi che si trattava di falsi. Ciò
malgrado ne ha fatto uso. Anche per quanto concerne l’infrazione alla LStup
(punto 4 dell’atto d’accusa), va detto che, al contrario di quanto sostenuto
dal difensore, le dichiarazioni di __________ sono credibili, non solo in
quanto lineari e puntuali, ma anche perché con le stesse ella si è
autoaccusata. Per il resto, i fatti indicati nell’atto d’accusa
sono ampiamente suffragati dalle risultanze processuali (v. consid. 7) e i
presupposti costituitivi oggettivi e soggettivi dei reati sono pacificamente
riuniti.
VII. Colpa, prognosi, pena
10.
In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
10.1
giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la
durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena
detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36
segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv.
2.
di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che
la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;
10.2
ai sensi dell’art. 43 CP il giudice
può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre
anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. La parte sospesa e la
parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione
della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da
eseguire;
10.3
giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il
giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita
anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del
reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione;
10.4
giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se
per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più
pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per
il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia
aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo
vincolato al massimo legale del genere di pena;
10.5
giusta l’art. 51 CP il giudice
computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento
in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere
corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).
11.
Richiamate le sentenze
del Tribunale federale (DTF 136 IV 55 e 134 IV 132) nonché quelle della Corte
di appello e revisione penale (CARP 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016,
17.2011.114
del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012) la colpa di IM 1 è di
una certa gravità.
Dal profilo oggettivo vi è una particolare intensità
delinquenziale, essendo gli episodi numerosi e ravvicinati tra loro in un tutto
sommato breve lasso di tempo.
Una certa energia criminale emerge dall’organizzazione con la
quale sono state messe in atto le truffe, nonché dalle articolate modalità di
raggiro. Gli importi sono considerevoli.
Pure grave è la pervicacia delinquenziale dal profilo soggettivo.
È evidente lo spregio di IM 1 nei confronti dei dettami penali. Spregio che lo
porta anche a bagatelizzare reati di evidente pericolosità per l’incolumità di
terzi, come le violazioni, gravi, alle norme sulla circolazione stradale.
Con riferimento ai fattori legati all’autore, va detto che IM 1 ha
una formazione professionale che gli avrebbe permesso di vivere onestamente.
Ciò malgrado ha scelto la via dell’illegalità. Non vi è stata alcuna
collaborazione processuale. Se è vero che si tratta di un suo diritto e non può
avere pregiudizi per questo, va sottolineato che l’imputato nemmeno può trarne
vantaggio.
Quanto all’incensuratezza, la stessa ha effetto neutro ai fini
della commisurazione della pena.
Non giova, peraltro, invocare una spiccata sensibilità alla pena
dovuta alla sua espiazione lontano dalla famiglia, ritenuto che IM 1 ha
scientemente deciso di delinquere su territorio elvetico.
Nella commisurazione della pena si è nondimeno tenuto conto che,
per taluni reati, ossia quelli risalenti al 2013, vi è stata una violazione del
principio di celerità.
12.
In una ponderazione
complessiva dei suddetti elementi, questa Corte, tenuto conto del quadro
edittale di ciascun reato qui configuratosi e del concorso ex art. 49
CP, condanna IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi, da dedursi il carcere
preventivo e quello di sicurezza sofferto, nonché al pagamento della multa di
fr. 200.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata
in una pena detentiva pari a giorni 2.
Alla luce dell’incensuratezza, salvo la condanna del 2005 in
Italia, dell’imputato, l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione
di 16 mesi, con un periodo di prova di 4 anni.
VIII. Espulsione dalla Svizzera
13.
Tenuto conto della
gravità dei fatti nonché dell’evidente assenza di legami di IM 1 con il
territorio svizzero, è pronunciata la misura dell’espulsione per un periodo di
7.
anni.
IX. Pretese civili
14.
In merito alle norme
di diritto in concreto applicabili si ricorda come:
14.1
giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP è
accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento penale con un’azione penale o civile, ricordato come giusta il
cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento
penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;
14.2
giusta l’art. 119 cpv. 1 CPP
il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a
verbale, ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua
dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il
perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale)
rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte
dal reato (azione civile);
14.3
giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP
in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel
procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;
14.4
giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP
la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere
quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente
motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati, ricordato come giusta
il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al
più tardi in sede di arringa;
14.5
giusta l’art. 126 cpv. 1 lett.
a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se
dichiara colpevole l’imputato, ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di
detta norma l’azione civile è rinviata al foro civile se l’accusatore privato
non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione.
15.
Ciò posto, le pretese
civili avanzate dagli accusatori privati, contestate tutte dall’imputato salvo
quella avanzata da ACPR 1 e quella di fr. 1'482.60 di ACPR 3 (con riferimento
al punto 1.1.1 dell’atto d’accusa), sono state parzialmente accolte in quanto
comprovate dagli elementi agli atti, con condanna di IM 1 al pagamento a ACPR 2
di fr. 38'859.05, a ACPR 3 di fr. 1'482.60 - mentre che per il restante della
sua pretesa ACPR 3 è rinviata al competente foro civile - a ACPR 4 di fr.
8'239.05, a ACPR 5 di fr. 500.- e a ACPR 1 di fr. 260.-.
X. Sequestri e confische
16.
Previa deduzione della
tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione
del difensore d’ufficio di IM 1, nonché previa copertura della multa, è
ordinata la confisca di fr. 506.10 (sequetrati da MP __________, inc.
2019.12668) e fr. 1'300.- (prelevati da Polizia cantonale, inc. 2018.11574).
In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il
mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori: 1 estratto
registro di commercio __________ (nr. Reperto 77777); 1 foglio strappato, __________,
conto bancario ACPR 5 (nr. Reperto 77778); 1 fattura strappata, ACPR 5
(nr. Reperto 77779); 1 fattura proforma strappata, __________ (2 fogli) (nr.
Reperto 77780); 1 fattura proforma strappata, __________ (nr. Reperto 77781); 1
telefono cellulare Samsung Dualsim, con 2 carte SIM, __________ e __________
(nr. Reperto 77782); 1 telefono cellulare __________ con SIM __________ (nr.
Reperto 77783); 1 carta SIM numero __________ (nr. Reperto 77784); 1 fattura __________
per __________ (2 fogli) (nr. Reperto 77791); 1 fattura __________ per __________
(2 fogli) (nr. Reperto 77792); 1 fattura __________ per __________ (nr. Reperto
77793); 1 fattura __________ per __________ (nr. Reperto 77794); 1 contratto di
noleggio relativo a __________ (nr. Reperto 77795); 1 timbro originale
dell’Ufficio di esecuzione (nr. reperto 69429) e 1 mappetta trasparente
contenente documenti relativi alla vettura Mercedes (nr. reperto 38080).
XI. Retribuzione del
difensore d’ufficio
17.
Giusta l’art. 135 cpv.
2.
CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del
difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi
del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a
rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4
lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione
ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).
18.
Quo alla
determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art.
132.
CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di
assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della
tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF
1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e
sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3
di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato
sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriennale
giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale
autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la
retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo
impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della
qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero
degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha
partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1
consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009
consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In
applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito
il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del
mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il
dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto
penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della
CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione
del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono
rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare
eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve
assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007
del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017
consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e
dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore
d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di
spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione
incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da
questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.
19.
Si premette che né
l’avv. __________ né l’avv. DUF 1, patrocinatori d’ufficio dell’imputato, hanno
interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396
cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione da parte della Corte.
Si ricorda che l’avv. __________ ha presentato la nota
professionale del 6 maggio 2020, che è stata tassata per fr. 4'820.45, e meglio
per fr. 4'068.90 a titolo di onorari, per fr. 406.90 a titolo di spese e per
fr. 344.65 a titolo di IVA (7,7%).
L’avv. DUF 1 ha presentato le note professionali del 5 maggio, 1°
luglio e 14 luglio 2020, che sono state tassate per fr. 22'840.15,
corrispondenti a fr. 21'961.65 quale onorario e fr. 878.50 di spese.
Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone
Ticino l’importo di fr. 27’660.60 non appena le sue condizioni economiche glielo
permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
XII. Tassa di giustizia e
spese
20.
La tassa di giustizia
di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono poste per intero a carico del
condannato.
visti gli art. 12, 22, 40, 43,
44, 47, 49, 51, 70, 138 n. 1, 146 cpv. 1 e 2, 251 n. 1 CP;
19.
cpv. 1, 19a n. 1 LStup;
90.
cpv. 1 e 2, 94 cpv. 1 lett. a), 95 cpv. 1 lett. b), 96 cpv. 2,
97.
cpv. 1 lett. b);
115.
cpv. 1 lett. a) LStrI;
57.
cpv. 3 LTV;
103, 135, 192, 263, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.
è autore colpevole di:
1.1
ripetuta appropriazione
indebita
per avere,
a far tempo dal 7 giugno 2013,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________
e in altre imprecisate località della Svizzera,
in parte in correità con terzi,
ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio e di
terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati,
nonché per essersi appropriato di cose mobili altrui che gli erano
state affidate,
per complessivi fr. 124'241.65 e Eur 50.-;
1.2
ripetuta truffa aggravata,
in parte tentata
siccome commessa per mestiere,
per avere,
nel periodo compreso tra il 28 novembre 2018 e il 19 dicembre
2019,
a __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, nonché in altre imprecisate località in Svizzera,
agendo in correità con terzi,
a scopo di indebito profitto,
in più occasioni,
ingannato o tentato di ingannare con astuzia gli organi e/o
collaboratori di diverse ditte fornitrici nonché il personale di vendita di
diversi negozi,
inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio per
un importo denunciato di complessivi fr.
325'362.12 e tentato di indurli per fr. 28'406.55;
1.3
ripetuta falsità in
documenti
per avere,
il 4 e il 5 giugno 2014 a __________, __________, __________ e in
altre imprecisate località,
nonché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2
del dispositivo,
a scopo di indebito profitto,
in correità con terzi,
ripetutamente fatto uso di falsi documenti a scopo di inganno;
1.4
ripetuta infrazione alla
LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il
2015.
e il 10 ottobre 2019,
a __________, __________ e altre imprecisate località del Canton
Ticino,
offerto 1.8 g di cocaina oltre un
quantitativo imprecisato di cocaina e di hashish, nonché trasportato
dall’Italia e alienato 20 grammi di cocaina e funto da intermediato per
l’acquisto di 5.9 grammi di cocaina, oltre che per un imprecisato quantitativo di
cocaina;
1.5
ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel corso del 2019,
intenzionalmente consumato 15.5 grammi di cocaina;
1.6
ripetuta infrazione alle norme della circolazione
per avere circolato,
1.6.1
il 14 novembre 2018, a __________,
con la vettura Suzuki Alto targata TI __________ alla velocità di 109 Km/h
(dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio
radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
1.6.2
il 17 luglio 2019, a __________,
sull’autostrada A2, direzione nord (cantiere autostradale), con la vettura Mini
One targata TI __________ alla velocità di 108 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 80 Km/h;
1.6.3
il 26 ottobre 2019, a __________
(FR), sull’autostrada A1, in località Tunnel “__________”, al 138 Km con la
vettura Mini Cooper targata TI __________, alla velocità di 119 Km/h (dedotto
il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
1.7
ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione
per avere circolato,
1.7.1
il 7 novembre 2013,
sull’autostrada A2 in località __________, con la vettura Audi targata GR __________,
alla velocità di 139 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100
Km/h;
1.7.2
il 15 gennaio 2014, a __________,
con la vettura Audi targata GR __________, alla velocità di 80
Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante
apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50
Km/h;
1.7.3
il 26 ottobre 2019,
sull’autostrada A2 in località __________ (Uri), con la vettura Mini Cooper
targata TI __________, alla velocità di 117 Km/h (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente
limite di 80 Km/h;
1.8
ripetuto furto d’uso
per avere,
l’8 gennaio e il 23 giugno 2015,
a __________, __________ e __________,
sottratto per farne uso la vettura marca Renault Mégane targata TI
__________ di proprietà della di lui moglie;
1.9
ripetuta guida senza
autorizzazione
per avere,
nel periodo dall’8 gennaio 2015 al 26 ottobre 2019,
ripetutamente condotto svariati
veicoli in diverse località della Svizzera, sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa;
1.10
guida senza assicurazione
per la responsabilità civile
per avere, a __________, il 23 giugno 2015, condotto il veicolo a
motore marca Renault Mégane, sapendo che non sussisteva la prescritta
assicurazione per la responsabilità civile;
1.11
abuso della licenza e delle
targhe
per avere, a __________, il 23 giugno 2015, condotto il veicolo
marca Renault Mégane con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________,
malgrado l’avvertimento di restituzione delle targhe intimato da parte della
competente autorità amministrativa;
1.12
infrazione alla LF sugli
stranieri
per avere, il 5 ottobre 2019 a __________ presso il valico
doganale di confine, violato le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera,
e meglio per essere entrato illegalmente in territorio svizzero privo del
necessario documento di legittimazione per il passaggio di confine;
1.13
contravvenzione alla LF sul
trasporto di viaggiatori
per avere, in data 2 agosto 2019, a __________, sul bus linea __________,
dalla fermata Stazione in direzione __________, sapendo che le prestazioni
erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto delle prestazioni di viaggio
senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei
considerandi.
2.
Di conseguenza,
ritenuta la violazione del principio di celerità,
IM 1 è condannato
2.1
alla pena detentiva di 2
(due) anni e 8 (otto) mesi,
da dedursi il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferto;
2.2
al pagamento della multa di
fr. 200.- (duecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per
colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 2 (due).
3.
L’esecuzione della pena
detentiva è sospesa in ragione di 16 (sedici) mesi, con un periodo di prova di
anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.
4.
È ordinata l’espulsione di IM
1.
dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art.
66a CP.
5.
A titolo di risarcimento
danni IM 1 è condannato a versare gli importi sottostanti ai seguenti
accusatori privati:
5.1
a __________: fr. 38'859.05;
5.2
a ACPR 3: fr. 1'482.60. Per
il restante della sua pretesa ACPR 3 è rinviata al competente foro civile;
5.3
a ACPR 4: fr. 8'239.05;
5.4
a ACPR 5: fr. 500.-;
5.5
a ACPR 1: fr. 260.-.
6.
Previa deduzione della
tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione
del difensore d’ufficio di IM 1, nonché previa copertura della multa, è
ordinata la confisca di fr. 506.10 (sequetrati da MP __________, inc.
2019.12668) e fr. 1'300.- (prelevati da Polizia cantonale, inc. 2018.11574).
7.
In applicazione dell’art.
192.
cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti
probatori:
- 1 estratto
registro di commercio __________ (nr. Reperto 77777)
-
1.
foglio strappato, __________, conto bancario ACPR 5 (nr. Reperto 77778)
-
1.
fattura strappata, ACPR 5 (nr. Reperto 77779)
-
1.
fattura proforma strappata, __________ (2 fogli) (nr. Reperto 77780)
-
1.
fattura proforma strappata, __________ (nr. Reperto 77781)
-
1.
telefono cellulare Samsung Dualsim, con 2 carte SIM, __________ e __________
(nr. Reperto 77782)
-
1.
telefono cellulare __________ con SIM ________ (nr. Reperto 77783)
-
1.
carta SIM numero __________ (nr. Reperto 77784)
-
1.
fattura __________ per __________ (2 fogli) (nr. Reperto 77791)
-
1.
fattura __________ per __________ (2 fogli) (nr. Reperto 77792)
-
1.
fattura __________ per __________ (nr. Reperto 77793)
-
1.
fattura __________ per __________ (nr. Reperto 77794)
-
1.
contratto di noleggio relativo a __________ (nr. Reperto 77795)
-
1.
timbro originale dell’Ufficio di esecuzione
(nr. reperto 69429)
-
1.
mappetta trasparente contenente documenti relativi alla vettura Mercedes (nr.
reperto 38080).
8.
La tassa di giustizia di
fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.
9.
Le spese per la difesa
d’ufficio sono sostenute dallo Stato.
9.1
La nota professionale
06.05.2020
dell’avv. __________ è approvata per:
onorario fr. 4'068.90
spese fr. 406.90
IVA (7,7%)
fr. 344.65
totale fr. 4'820.45
9.2
Le note professionali
05.05.2020, 01.07.2020 e
14.07.2020
dell’avv. DUF 1 sono approvate
per:
onorario fr. 21'961.65
spese fr. 878.50
totale fr. 22'840.15
9.3
Il condannato IM 1 è tenuto a
rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 27’660.60 non appena
le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
Intimazione a: -
Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
- Ministero Pubblico, SERCO,
6501.
Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della
circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino
- Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Dipartimento sanità e
socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- Ministero Pubblico della
Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna
- Ufficio centrale svizzero
di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna
- Direzione del carcere
penale La Stampa, CP, 6904 Lugano
Per la Corte delle assise
criminali
La Presidente Il
Cancelliere
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 3'000.--
Inchiesta preliminare fr. 527.--
Multa fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr. 212.90
fr. 3'939.90
============