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Decisione

72.2020.88

Autore colpevole di: ripetuta appropriazione indebita per complessivi CHF 124'241.65 e EUR 50.00; ripetuta truffa aggravata (commessa per mestiere), per un importo denunciato di complessivi CHF 325'362.12, e in parte tentata, per CHF 28'406.55; uso ripetuto di falsi documenti a scopo di inganno

15 luglio 2020Italiano89 min

recanti timbro postale falsificato nella data, previamente creati da __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

72.2020.88

Lugano,

15 luglio 2020/bm

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte delle assise criminali

composta da:

Francesca Verda Chiocchetti, Presidente

GI 1, giudice a latere

GI 2, giudice a latere

Ugo Peer, Cancelliere

sedente nell’aula penale di questo palazzo

di giustizia, per giudicare

Nella causa penale

Ministero pubblico

e in qualità di accusatori

privati

ACPR 1, __________

ACPR 2, __________

ACPR 3, __________

ACPR 4, __________

ACPR 5, __________

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1,

in carcerazione preventiva dal 19.12.2019

al 7.5.2020 (141 giorni),

in carcerazione di sicurezza dall’8.5.2020,

imputato, a

norma dell’atto d’accusa 90/2020 dell’8.5.2020 emanato dal Procuratore pubblico

PP 1, di

1. ripetuta appropriazione

indebita

per avere,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________,

e in altre imprecisate località del Ticino e della Svizzera,

a far tempo dal 7 giugno 2013,

parzialmente in correità con terze persone,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

commesso ripetutamente appropriazione di veicoli e denaro a lui

affidati, rispettivamente impiegandoli a profitto proprio, per un valore

complessivo di almeno CHF 124'241.65 e EUR 50.00,

e meglio,

1.1.

per avere,

a __________, __________ e __________,

in almeno tre occasioni, nel periodo compreso tra il 7 giugno 2013

e il 10 luglio 2013,

agendo nella sua qualità di autista, addetto alle consegne e

montatore di mobili alle dipendenze della società ACPR 3, società attiva nella ___________,

alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali affidatigli

nell’ambito delle sue mansioni, per un importo complessivo pari ad almeno CHF

1'882.60 e EUR 50.00, cagionando alla ACPR 3 un

danno di pari importo,

e meglio,

1.1.1. per essersi,

il 7 giugno 2013, a __________, __________ e __________,

indebitamente appropriato dell’importo di CHF 1’482.60, denaro a

lui affidato dall’acquirente __________, __________, quale prezzo di acquisto

di mobili di arredamento di proprietà della ACPR 3, prodotti elencati nella

fattura no. __________ di data 4 giugno 2013, società alla quale doveva essere

consegnata la somma, utilizzando il suddetto importo per scopi personali;

1.1.2. per essersi,

il 9 luglio 2013, a __________ e __________,

indebitamente appropriato dell’importo di CHF 200.00, denaro a lui

affidato dalla società ACPR 3 al fine di pagare le spese di trasferta

professionale, il restante denaro da riconsegnare alla società a trasferta

terminata, utilizzando invece il suddetto importo per scopi personali;

1.1.3. per essersi,

il 10 luglio 2013, a __________ e __________,

indebitamente appropriato dell’importo di CHF 200.00 ed EUR 50.00, denaro a lui affidato dalla società ACPR 3 al fine di pagare le spese della

prevista trasferta professionale in Italia, il restante denaro da riconsegnare

alla società a trasferta terminata, utilizzando invece il suddetto importo per

scopi personali;

(cfr. INC.2013.6399)

1.2. per avere, a far tempo dal 19

settembre 2013,

a __________, __________, __________, e in altre imprecisate

località del Ticino e della Svizzera,

in correità con __________, contro il quale si è proceduto

separatamente,

allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

commesso ripetutamente appropriazione di tre veicoli immatricolati

a nome della società __________, __________,

a loro affidati, rispettivamente impiegandoli a profitto proprio,

cessando di pagare le rate mensili dei relativi contratti leasing

e senza restituire i veicoli ai legittimi proprietari, società __________ e ACPR

2, come richiesto,

ritenuto in seno a __________ il ruolo di amministratore tabulare

per IM 1 dal 19 settembre 2013 al 12 giugno 2014 e di amministratore di fatto

per __________ dal 15 ottobre 2012 fino alla dichiarazione di fallimento di

data __________ 2014,

segnatamente per avere

1.2.1. almeno dal 19 settembre 2013,

commesso appropriazione dell’autovettura marca Volkswagen Golf 6 1.4 TFSI di

colore nero, no. telaio __________, con targa TI __________, immatricolata a

nome della società __________, di cui era amministratore unico, vettura già

affidata al precedente proprietario della società dal legittimo proprietario ACPR

2 (__________) in base al contratto leasing n. __________ con riserva di

proprietà, restando la medesima di proprietà di ACPR 2 fino a completo rimborso

della somma finanziata,

e meglio per avere intenzionalmente omesso di pagare le rate

leasing e depositando IM 1 il veicolo presso la Carrozzeria di __________, in

seguito Carrozzeria __________, disinteressandosi del destino del veicolo,

ritenuto che lo stesso è stato rinvenuto in data 10 novembre 2015 presso la

citata carrozzeria con danno totale e posto sotto sequestro,

causando in tal modo alla succitata società di finanziamento un

danno economico pari ad almeno CHF 19'367.85 (IVA inclusa), corrispondente

all’intero importo finanziato con contratto leasing (CHF 24'300.00), dedotte le

rate mensili pagate per complessivi CHF 4'932.15, comprensive dei relativi interessi,

di cui viene chiesto il risarcimento;

1.2.2. almeno a far tempo dal 28

aprile 2013, commesso appropriazione dell’autovettura di colore blu, marca Audi

Avant Quattro 3.0 V6 TDI, no. telaio __________, con targa TI __________,

immatricolata a nome della società __________, di cui era amministratore unico,

vettura già affidata al precedente proprietario della società dal legittimo

proprietario ACPR 2 (__________) in base al contratto leasing n. __________,

con riserva di proprietà, restando la medesima di proprietà di ACPR 2 fino a

completo rimborso della somma finanziata,

e meglio per avere alienato a terzi, rimasti ignoti, la

surriferita autovettura non ritrovata,

causando in tal modo alla succitata società di finanziamento un

danno economico pari ad almeno CHF 19'491.20 (IVA inclusa), corrispondente

all’intero importo finanziato con contratto leasing (CHF 29'900.00), dedotte le

prime rate mensili per complessivi CHF 10'408.80, comprensive dei relativi

interessi, di cui viene chiesto il risarcimento;

1.2.3. almeno a far tempo dal 30

settembre 2013, commesso appropriazione dell’autovettura di colore nero, marca

BMW X6 X-Drive 40D, no. telaio __________, con targa TI __________

immatricolata a nome della società __________, di cui era amministratore unico,

vettura già affidata al precedente proprietario della società dal legittimo

proprietario __________ (ora __________) in base al contratto leasing n. __________,

con riserva di proprietà, restando la medesima di proprietà di __________ fino

a completo rimborso della somma finanziata,

veicolo non riconsegnato al legittimo proprietario nonostante

disdetta del contratto di leasing e richiesta di consegna, autovettura

ritrovata presso l’abitazione di __________, sequestrata dalla Polizia Cantonale

in data 2 dicembre 2013 e subito riconsegnata alla società leasing,

causando in tal modo alla succitata società di finanziamento un

danno economico, quantificato dalla denunciante nel debito residuo, comprensivo

di interessi, pari a CHF 83'500.00 (IVA inclusa),

ritenuto che __________, reimpossessatasi del veicolo, ha ritirato

la costituzione di accusatore privato disinteressandosi del procedimento;

reato previsto: dall'art. 138 cifra 1 CP;

(cfr. INC.2013.230;

INC.2013.231; INC.2013.2535)

2. ripetuta truffa per

mestiere, in parte tentata

siccome commessa per mestiere, al fine di assicurarsi una

considerevole e regolare fonte di reddito

per avere,

nel periodo compreso fra 28 novembre 2018 – 19 dicembre 2019, a __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

e altre località della Svizzera, nonché in altre località in Svizzera,

al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

agendo in correità con __________, __________, e in parte con __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

in parte latitanti e in parte contro i quali si procede separatamente,

ripetutamente ingannato con astuzia gli organi e/o collaboratori

di diverse ditte fornitrici rispettivamente il personale di vendita di diversi

negozi, affermando cose false e dissimulando cose vere oppure confermandone

subdolamente l’errore, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli del

patrimonio di tali ditte e negozi,

il cui modus operandi consiste:

- procedendo attraverso

delle società prevalentemente inattive, indebitate e prossime al fallimento,

previamente acquistate ad hoc (mantelli giuridici), fra cui __________, __________,

__________, __________, __________, __________,

- rispettivamente usurpando

ragioni sociali di società realmente esistenti e attive, ma ignare di essere

utilizzate a scopi illeciti, fra cui __________, __________, __________, __________,

__________, __________,

- utilizzando alias

fra cui identità inventate oppure i nominativi dei reali organi societari

iscritti a Registro di commercio, per darsi credito, in specie usando IM 1

Fatti

i seguenti alias __________, __________, __________, __________, __________,

e __________,

- acquistando a credito,

tramite contatti telefonici oppure ordinazione via internet, previa creazione

di indirizzi di posta elettronica ad hoc rispettivamente tramite utenze

telefoniche acquistate previamente e appositamente a tal scopo e spesso

intestate a terzi,

- trasmettendo,

rispettivamente mostrando direttamente al ritiro della merce, a comprova del

pagamento, fotocopie o fotografie di cedolini postali falsificati, poiché

recanti timbro postale falsificato nella data, previamente creati da __________,

__________ o dallo stesso IM 1,

- facendo quindi credere

contrariamente al vero di avere corrisposto il prezzo della merce, sapendo fin

dall’inizio che non avrebbero potuto e voluto far fronte al pagamento del

prezzo di acquisto di tutta la merce, in ragione dello stato di indebitamento, rispettivamente

insolvenza delle società così come delle loro stesse personali precarie

situazioni economiche,

- sapendo che una verifica

da parte dei creditori non sarebbe avvenuta, bastando agli stessi la prova

dell’avvenuto pagamento tramite esibizione del cedolino postale con timbro

postale;

- inducendo o tentato di

indurre in tal modo le parti venditrici a consegnare la merce o a spedirla a

magazzini o luoghi di recupero indicato, per un valore pari a CHF 325'362.12

con conseguente danno di almeno pari importo, e tentativi per CHF 28'406.55,

- ricavando da tale illecita

attività un guadagno complessivo quantificato in base agli accertamenti in

almeno CHF 325'362.12;

come da tabella seguente:

Società coinvolte

Truffa

Tentata truffa

__________

CHF 103'305.34

__________

CHF 128'980.50

__________

CHF 69'548.56

CHF

28'406.55

__________

CHF

1'415.20

__________

CHF 20'874.40

__________

CHF

1'238.12

Totale

complessivo

CHF 325'362.12

CHF 28'406.55

e meglio

2.1. in correità con __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________ e altri ignoti o il

cui ruolo non è stato meglio definito, acquistato a credito a nome della

società __________, con sede a __________, società mantello previamente

acquistata ad hoc,

sia per telefono che via email,

la merce di cui alla tabella allegata dalle seguenti

società

Data 1. ordinazione

Data ultima fornitura

ACP/danneggiati

Importo danno

11.07.2019

31.07.2019

__________,

__________, __________

CHF

9'334.30

07.06.2019

28.06.2019

__________, __________,

__________

CHF 51'562.04

26.07.2019

31.07.2019

__________, __________,

__________, __________

CHF

42'409.00

TOTALE

CHF 103'305.34

esibendo o inviando per email copia di un cedolino postale

falsificato, a comprova dell’avvenuto pagamento del prezzo,

sapendo fin dall’inizio che non avrebbero potuto e voluto far

fronte al pagamento del prezzo di acquisto della merce, in ragione dello stato

di indebitamento, rispettivamente insolvenza delle società così come delle loro

stesse personali precarie situazioni economiche,

recuperando e trasportando successivamente personalmente e tramite

terzi ricettatori la merce così ottenuta presso l’abitazione della famiglia __________

a __________ (__________-IT) e in altri imprecisati luoghi in Svizzera e in

Italia, per successiva rivendita, rispettivamente tentando di venderla in

Svizzera,

2.2. in correità con __________, __________,

__________, e altri ignoti o il cui ruolo non è stato meglio definito,

acquistato a credito a nome della società __________ con sede a

__________, usurpandone la ragione sociale e quindi essendo ignaro il reale

organo societario della stessa, __________,

sia per telefono che via email, identificandosi come __________, e

firmandosi come tale,

la merce di cui alla tabella allegata dalle seguenti

società

Data 1. ordinazione

Data ultima fornitura

ACP/danneggiati

Importo danno

18.09.2019

26.09.2019

__________

CHF 28'374.00

24.09.2019

26.09.2019

__________

CHF

8'335.00

Non comunicato

25.09.2019

__________

CHF

14'904.00

Non comunicato

24.09.2019

__________

CHF

6’424.15

16.09.2019

24.09.2019

__________

CHF

19'587.75

Non comunicato

24.09.2019

__________

CHF

9'500.00

19.09.2019

26.09.2019

__________

CHF

20'223.20

Non comunicato

04.10.2019

__________

CHF

6'937.45

19.09.2019

26.09.2019

__________

CHF

14'694.95

TOTALE

CHF

128'980.50

esibendo o inviando per email copia di un cedolino postale

falsificato, a comprova dell’avvenuto pagamento del prezzo,

sapendo fin dall’inizio che non avrebbero voluto far fronte al

pagamento del prezzo di acquisto della merce, essendo la società e i suoi

organi ignari del loro agire illecito,

recuperando e trasportando successivamente personalmente e tramite

terzi ricettatori la merce così ottenuta presso l’abitazione della famiglia __________

a __________ (__________-IT) e in altri imprecisati luoghi in Svizzera e in

Italia, per successiva rivendita;

2.3. in correità con __________, __________,

__________, e in parte in correità con __________ e __________, e altri ignoti

o il cui ruolo non è stato meglio definito, acquistato a credito a nome della

società __________, con ultima sede a __________, fallita in data 06

dicembre 2019 e in via di liquidazione, società mantello previamente acquistata

ad hoc,

sia per telefono che via email, identificandosi come __________, __________,

e firmandosi a nome degli stessi,

la merce di cui alla tabella allegata dalle seguenti

società

esibendo o inviando per email copia di un cedolino postale

falsificato, a comprova dell’avvenuto pagamento del prezzo,

Data 1. ordinazione

Data ultima fornitura

ACP/danneggiati

Truffa

Tentata truffa

Non comunicato

17.01.2019

__________

CHF

1'559.05

16.12.2019

18.12.2019

ACPR 4

CHF

8'239.05

01.03.2019(1)

27.03.2019

__________

CHF

6'470.15

16.12.2019

-

__________

CHF

10'106.55

11.12.2019

-

__________

CHF

10'400.00

12.04.2019(2)

18.04.2019

__________

CHF

2'065.40

Non noto

14.06.2019(3)

__________

CHF

2'534.25

22.04.2019

31.05.2019

__________

CHF

9'671.36

non comunicato

-

__________

CHF

7'900.00

28.11.2018

22.12.2018

__________

CHF

5'066.30

30.11.2018

05.12.2018

__________

CHF

4'004.00

20.12.2018

24.12.2018

__________

CHF

6'366.85

Non noto

26.07.2019

__________

CHF

1'929.00

10.12.2018

12.12.2018

__________

CHF

9'365.35

Fornitura prevista per il 19.12.2019

__________

CHF

12'277.80

TOTALE

CHF

69'548.56

CHF

28'406.55

sapendo fin dall’inizio che non avrebbero potuto e voluto far

fronte al pagamento del prezzo di acquisto della merce, in ragione dello stato

di indebitamento, rispettivamente insolvenza delle società così come delle loro

stesse personali precarie situazioni economiche,

tentando di farsi consegnare la merce, rispettivamente recuperando

e trasportando successivamente personalmente e tramite terzi ricettatori la

merce così ottenuta presso l’abitazione della famiglia __________ a __________

(__________-IT) e in altri imprecisati luoghi in Svizzera e in Italia, per

successiva rivendita, rispettivamente tentando di venderla in Svizzera,

in specie

con __________ (contro la quale si procede separatamente)

per gli acquisti dalla __________ e __________, __________,

con __________ per gli acquisti da __________, __________ e

__________, __________,

e con __________, per gli acquisti da ACPR 4, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, e __________, __________,

2.4. in correità con __________, __________,

__________, acquistato a credito a nome della società __________, usurpandone

la ragione sociale e quindi all’oscuro dell’effettivo organo societario,

sia per telefono che via email, identificandosi come amministrazione

della società o direzione della stessa,

la merce di cui alla tabella allegata dalla seguente

società

Data ordinazione

Data

fornitura

ACP/danneggiati

Truffa

17.12.2019

19.12.2019

ACPR 5

CHF

20'874.40

esibendo cedolino postale falsificato, a comprova dell’avvenuto

pagamento del prezzo,

sapendo fin dall’inizio che non avrebbero voluto far fronte al

pagamento del prezzo di acquisto della merce, essendo la società e i suoi

organi ignari del loro agire illecito,

facendosi consegnare la merce da successivamente trasportare

presso l’abitazione della famiglia __________ a __________ (__________-IT) per

successiva rivendita, non riuscendo nell’intento perché IM 1 e __________ colti

in flagranza di reato e posti in stato di arresto a __________;

2.5. in correità con __________, __________,

acquistato a credito a nome della società __________, con ultima sede a __________,

fallita il 27.01.2020, previamente acquistata ad hoc,

sia per telefono che via email a nome di __________, e firmandosi

a nome dello stesso,

la merce di cui alla tabella allegata dalle seguenti

società

Data 1. ordinazione

Data ultima fornitura

ACP/danneggiati

Importo

25.07.2019

23.08.2019

__________

CHF

1'415.20

volendo e sapendo dall’inizio che la società non avrebbe mai

corrisposto il prezzo, poiché fortemente indebitata e lui essendo privo di

mezzi finanziari necessari,

recuperando e trasportando successivamente personalmente e tramite

terzi ricettatori la merce così ottenuta in Italia per successiva rivendita,

2.6. in correità con __________, __________,

acquistato a credito la seguente merce a nome della società __________,

usurpandone la ragione sociale e quindi all’oscuro dell’effettivo organo societario

__________,

sia per telefono che via email a nome di __________,

Data ordinazione

Data fornitura

ACP/danneggiati

Importo

09.12.2019

Non comunicato

__________

CHF 1'238.12

esibendo cedolino postale falsificato, a comprova dell’avvenuto

pagamento del prezzo,

sapendo fin dall’inizio che non avrebbero voluto far fronte al

pagamento del prezzo di acquisto della merce, essendo la società e i suoi

organi ignari del loro agire illecito,

facendosi consegnare la merce presso la concessionaria __________,

a __________, e trasportandola successivamente personalmente rispettivamente

tramite terzi in Italia per successiva rivendita;

(cfr. INC 2019.12668)

reato previsto: dall'art. 146 cpv. 2 CP;

alternativamente al pto. 2.1 e 2.2.

per quanto attiene alla merce acquistata a credito a nome di __________

presso __________, nel corso del mese di giugno 2019

e

a nome di __________, presso __________, nel corso del mese di

settembre 2019.

per avere,

a __________, __________, __________, __________, __________, e in

altre imprecisate località Svizzere ed estere

nel periodo successivo al 28 giugno 2019 e fra il 24 e il 25

settembre 2019,

occultato rispettivamente aiutato ad alienare cose che sapendo o

dovendo presumere ottenute da un terzo mediante un reato contro il patrimonio,

viste le modalità e le circostanze d’acquisto,

e meglio come segue:

a) a __________ e

in altre imprecisate località, nel corso del mese di settembre 2019, occultato

e aiutato ad alienare un’imprecisata quantità di liquori e champagne frutto di

truffe al credito commesse tramite __________, nel mese di giugno 2019 ai danni

di __________, per un valore complessivo di almeno CHF 51'562.04,

tentando in parte di venderle al gerente del locale notturno __________, di __________;

b) nel corso del

mese di ottobre 2019, in non meglio precisate località della Svizzera e in

Italia, occultato e aiutato ad alienare formaggi frutto di truffe al credito

commesse nel mese di settembre 2019 ai danni di __________, __________, __________

per un valore complessivo di almeno CHF 30'828.15.

reato previsto: dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;

3. ripetuta falsità in

documenti

3.1. per avere,

il 4 e il 5 giugno 2014,

a __________, __________, __________ ed in altre località,

agendo quale socio e gerente della società __________,

in correità con __________ (contro il quale si è proceduto

separatamente),

allo scopo di indebito profitto, ripetutamente fatto uso di falsi documenti

nei confronti dell’Ufficio federale delle dogane,

presentandoli il 4 giugno 2014, rispettivamente il 5 giugno 2014,

personalmente al citato ufficio per ottenere l’importazione a nome della __________

e la prima immatricolazione della vettura Mercedes E 200 Cabrio, n.ro telaio __________,

del valore dichiarato di acquisto pari a EUR 21'500.00, alfine di permettere a __________

di procedere poi alla vendita a favore di terzi,

e meglio per aver fatto uso a scopo d’inganno dei seguenti

documenti necessari per le pratiche d’importazione

. di due false dichiarazioni

di estinzione anticipata del debito leasing della “Mercedes Beiiz”, datate 3

giugno 2014 e 5 giugno 2014,

. della carta di

circolazione della vettura riportante la falsificata striscia della radiazione

del 29 maggio 2014,

. del certificato di

proprietà di data 29 maggio 2014 indicante falsamente quale proprietaria della

vettura la __________ e non il proprietario reale, al quale la vettura era

stata sottratta;

(cfr. INC.2014.8874)

3.2. per avere,

nelle circostanze di tempo e di luogo per la commissione delle

truffe di cui pto. 2., o destinate a scopo di truffa,

allo scopo di nuocere al patrimonio altrui o di procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto,

agendo in correità con __________, __________, in parte con __________

e altri ignoti o il cui ruolo non è stato meglio determinato,

formato o fatto formare documenti falsi, facendone altresì uso a

scopo d’inganno,

e meglio per avere,

allestito personalmente IM 1, __________ e __________, in non

meglio precisate località della Svizzera e dell’Italia, un imprecisato numero

di cedolini falsi, ma almeno 25 (come da lista allegata),

falsificati poiché recanti timbro postale modificato nella data,

e facendo uso di almeno 23 di esse per comprovare, contrariamente

al vero, l’avvenuto pagamento della merce e concludere o tentare di concludere

le truffe al credito di cui al precedente pto. 2, rispettivamente ulteriori 2

in suo possesso da destinarsi alla commissione di ulteriori truffe al credito

ai danni di __________ e __________,

in specie esibendoli per ottenere dai fornitori la consegna della

merce oppure fotografandoli e inviandoli per posta elettronica ai fornitori per

ottenere l’invio della merce e concludere le truffe al credito di cui al punto

precedente,

riuscendo quindi in tal modo ad ottenere un illecito profitto,

consistente nel valore della merce e quindi pari al valore merce ottenuta e

meglio per complessivo valore pari a almeno CHF 295'146.19;

reato previsto: dall'art. 251 cifra 1 CP;

(cfr. INC 2019.12668)

4. infrazione alla LF sugli

stupefacenti, ripetuta

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo intercorso fra il 2015 e il 19 dicembre 2019,

a __________, __________, e altre imprecisate località del Cantone

Ticino,

trasportato, detenuto, alienato (vendendo rispettivamente

offrendo) a terze persone un’imprecisata quantità di cocaina e di hashish

e meglio:

4.1. almeno nel corso del 2015,

in non meglio precisate località del Cantone Ticino, offerto 3 “pezzi” di

cocaina per una fumata collettiva con __________ e __________, a __________,

presso l’allora domicilio di __________;

4.2. nel periodo da agosto 2019 al

10 ottobre 2019, a __________ presso il domicilio di __________, offerto una

quantità imprecisata di cocaina e hashish per almeno EUR 20.00, a __________

in cambio dell’ospitalità presso il suo domicilio;

4.3. nelle circostanze di tempo e

di luogo di cui al punto 4.2, trasportato dall’Italia e alienato a __________

e altre imprecisate località, almeno 20 grammi di cocaina a __________, in

parte consumata insieme;

4.4. nelle circostanze di tempo di

cui al punto 4.2, procurato per conto del proprio fornitore in Italia, e

fungendo da intermediario per l’acquisto, 5/7 grammi di cocaina a __________;

4.5. nelle circostanze di tempo e

di luogo di cui al punto 4.2, procurato per conto di __________, e fungendo

da intermediario per l’acquisto, 0.9 grammi di cocaina a __________;

4.6. nelle circostanze di tempo di

cui al punto 4.2, presso il domicilio di __________ quest’ultima e sulla

pubblica via, procurato per conto di __________, fungendo da intermediario,

un’imprecisata quantità di dosi di cocaina a terze persone in almeno in una

decina di occasioni;

reato previsto: dagli art. 19 cpv. 1 lett. b), c) e d)

LStup;

(cfr. INC.2019.12642)

5. contravvenzione alla LF

sugli stupefacenti, ripetuta

per avere,

senza essere autorizzato,

a __________, __________, __________, e altre imprecisate

località, nel corso del 2019, consumato intenzionalmente almeno 15.5 grammi di

cocaina,

segnatamente,

5.1. nel corso del 2019 e fino a

luglio 2019 a __________ da __________, in cambio di un telefono cellulare,

almeno 6 grammi lordi di cocaina, grado di purezza non noto, sostanza suddivisa

in buste dosi dal contenuto stimato di circa 1 grammo l’una, di cui 2 grammi

per CHF 80.00 previamente offertigli direttamente da __________, e almeno 4

grammi consegnatagli da __________ e con questa consumati;

5.2. nel corso del 2019 a __________

da ignoti 0.5 grammi di cocaina pagandola CHF 50.00, grado di purezza non noto;

5.3. nel periodo gennaio-ottobre

2019, a __________, almeno 9 grammi di cocaina previamente offertigli da __________

presso il domicilio di quest’ultima in occasione di fumate collettive.

reato previsto: dagli art. 19 a LStup;

(cfr. INC.2019.10516 e

INC.2019.12642)

6. ripetuta infrazione

alle norme della circolazione

per avere,

fra il 14 novembre 2018 e il 26 ottobre 2019, in svariate località

del Canton Ticino e nel Canton Friborgo,

ripetutamente violato le norme medesime cagionando un pericolo per

la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato:

6.1. il 14 novembre 2018, a __________,

con la vettura Suzuki Alto targata TI __________ alla velocità di 109 Km/h

(dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio

radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

(cfr. INC.2018.11574)

6.2. il 17 luglio 2019, alle ore

01:05, a __________, sull’autostrada A2, direzione nord (cantiere

autostradale), con la vettura Mini One targata TI __________ alla velocità di

108 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

(cfr. INC.2019.12844)

6.3. il 26 ottobre 2019, a __________

(FR), sull’autostrada A1, in località Tunnel “__________”, al 138 Km con la

vettura Mini Cooper targata TI __________ a nome della società __________, alla

velocità di 119 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia

mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;

(cfr. INC.2019.12668)

reato previsto: dall’art. 90 cifra 1 LCStr., in rel. con

gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1

lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

7. ripetuta grave

infrazione alle norme della circolazione

per avere,

fra il 7 novembre 2013 e il 26 ottobre 2019, in svariate località

del Canton Ticino e nel Canton Uri,

ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un

serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato:

7.1. il 7 novembre 2013,

sull’autostrada A2 in località ______, con la vettura Audi targata GR __________

a nome della società __________, di cui era l’amministratore unico, alla

velocità di 139 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accer­tata dalla

Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vi­gente limite di 100

Km/h;

(cfr. INC.2014.3784)

7.2. il

15 gennaio 2014, a __________, con la vettura Audi targata GR __________ a nome

della società __________, di cui era l’amministratore unico, alla velocità di

80 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accer­tata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vi­gente limite di 50

Km/h;

(cfr. INC.2014.3784)

7.3. il 26 ottobre 2019,

sull’autostrada A2 in località __________ (Uri), con la vettura Mini Cooper

targata TI __________ a nome della società __________, alla velocità di 117

Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accer­tata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vi­gente limite di 80

Km/h;

(cfr. INC.2019.12668)

reato previsto: dall’art. 90 cpv. 2 LCStr., in rel. con gli

art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. c ONC, art. 22 cpv.

1 OSStr.;

8. furto d’uso

per avere,

8.1. il 23 giugno 2015 a __________,

__________,

nonché

8.2. l’8

gennaio 2015 a __________, __________,

sottratto la vettura marca Renault Mégane targata TI __________ di

proprietà della di lui moglie, autovettura parcheggiata presso la loro

abitazione, per farne uso, nonostante la licenza di condurre gli fosse stata

revocata;

reato previsto: dall'art. 94 cpv. 1 lett. a LCStr.;

(cfr. INC.2015.5652,

INC.2015.457)

9. ripetuta guida senza

licenza di condurre o nonostante revoca

per avere,

nel periodo 8 gennaio 2015 – 26 ottobre 2019,

in svariate località del Cantone Ticino e della Svizzera,

ripetutamente condotto svariati veicoli, sebbene la licenza di con­dur­re

gli fos­se stata revocata dalla competente Au­torità amministrati­va in data 1°

dicembre 2014, rispettivamente in data 23 giugno 2015, per un periodo

indetermina­to, nonché in data 19 febbraio 2019 a titolo definitivo

e meglio per avere condotto:

9.1. l’8

gennaio 2015, alle ore 11.00, fra __________ e __________, l’autovettura marca

Renault Mégane targata TI __________, di proprietà della di lui moglie __________;

(cfr. INC.2015.457)

9.2. il 23 giugno 2015, alle ore

10.00, a __________, su Via __________, l’autovettura marca Renault Mégane

targata TI __________, di proprietà della di lui allora moglie __________;

(cfr. INC.2015.5652)

9.3. il

14 novembre 2018, verso le ore 21:11, sulla tratta __________ – __________, l’autovettura

marca Suzuki Alto targata TI __________, di proprietà della società __________;

(cfr. INC.2018.11574)

9.4. nel

periodo 11 dicembre 2018 – 6 maggio 2019, in imprecisate località del Cantone

Ticino, in particolare il 17 aprile 2019, verso le ore 11:15, a __________, su

via __________, l’autofurgone Fiat Ducato targato TI __________, di proprietà

della società __________;

(cfr. INC.2019.12844 e INC.2020.2806)

9.5. nel periodo 6 maggio 2019 –

19 giugno 2019 in imprecisate località del Cantone Ticino, autofurgone marca

Peugeot Partner targato TI __________, di proprietà di __________;

(cfr. INC.2019.12844)

9.6. il

17 luglio 2019, alle ore 01:05, condotto a __________, sull’autostrada A2,

direzione nord, l’autovettura marca __________ targata TI __________, di

proprietà della società __________;

(cfr. INC.2019.12844)

9.7. il

5 ottobre 2019, condotto almeno fra il valico di __________ e __________, e fra

__________ e __________, l’autovettura marca Citroen JMHFXC targata (I) __________,

di proprietà di __________;

(cfr. INC.2019.10532)

9.8. il 26 ottobre 2019, condotto

sulle autostrade A1, A2 e A12, almeno fra il Canton Ticino e il Canton

Friborgo, l’autovettura marca Mini Cooper targata TI __________ di proprietà

della società __________;

(cfr. INC.2019.12668)

reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.;

10. guida senza

assicurazione per la responsabilità civile

per avere,

il 23 giugno 2015, alle ore 10.00, a __________, su Via __________,

condotto il veicolo a motore marca Renault Mégane sapendo o

dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che

non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

reato previsto dall’art. 96 cpv. 2 LCStr;

(cfr. INC.2015.5652)

11. abuso delle targhe

per avere,

il 23 giugno 2015, alle ore 10.00, a __________, su Via __________,

condotto il veicolo marca Renault Mégane con applicate

abusivamente le targhe di controllo TI __________,

malgrado l’avvertimento di restituzione delle targhe intimato da parte della

competente autorità amministrativa;

reato previsto: dall'art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr.;

(cfr. INC.2015.5652)

12. infrazione alla LF sugli

stranieri (entrata illegale)

per avere, il 5 ottobre 2019 a __________ presso il valico

doganale di confine, violato le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera,

e meglio,

per essere entrato illegalmente in territorio svizzero privo del

necessario documento di legittimazione per il passaggio di confine;

reato previsto: dall’art. 115 cpv. 1 lett. a LStrl.;

(cfr. INC.2019.10532)

13. contravvenzione alla LF

sul trasporto di viaggiatori

per avere, in data 2 agosto 2019, a __________, sul bus linea __________,

dalla fermata Stazione in direzione __________,

sapendo che le prestazioni erano concesse unicamente a pagamento,

ottenuto delle prestazioni di viaggio senza essere in possesso di un titolo di

trasporto valido,

nella fattispecie ai danni della società ACPR 1;

reato previsto: dall’art. 57 cpv. 3 LTV.

(cfr. INC.2019.8910)

Presenti: - la Procuratrice pubblica PP

1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore

17:30.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

La Procuratrice pubblica solleva

le seguenti precisazioni dell’atto d’accusa:

-- a pag.

3: al punto 1.2.2 anziché “a far tempo dal 28 aprile 2013”, “a far tempo dal 19

settembre 2013;

-- a pag. 6: al punto 2.1 anziché “__________”, “__________”;

- a pag. 12: al punto 4 anziché “fra il 2015 e il 19

dicembre 2019”, “fra il 2015 e il 10 ottobre 2019”;

-- a pag. 14: al punto 6

anziché “art. 90 cifra 1 LCStr”, “90 cpv. 1 LCStr”.

La difesa si dichiara d’accordo

con queste modifiche e l’atto d’accusa è modificato di conseguenza.

Sentiti: - la Procuratrice

pubblica, per la sua requisitoria, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni:

Premessa:

La Pubblica accusa intende chiedere a questa Corte la conferma

integrale del ACC e la condanna dell'accusato.

La parte più corposa di questo atto di accusa, oltre alla

moltitudine di reati di circolazione stradale, che dimostrano come IM 1 si

faccia beffa delle sanzioni amministrative elvetiche, è certamente costituita

dalle truffe al credito che egli ha posto in atto con i correi indicati,

soprattutto __________ e __________ nell'ultimo anno e mezzo.

Nel contesto delle truffe al credito è interessante il nome dato

alla Chat Whatsapp di cui fanno parte IM 1, __________ e __________ "senza

lavoro non si mangia" ed è proprio il caso di dirlo:

- nessuno

degli imputati principali, IM 1 compreso, svolge attività professionale lecita.

IM 1 non ha attività comprovata da anni, non risulta che nell'ultimo anno e

mezzo egli abbia svolto attività professionale remunerata;

- ma

non si può dire che non si siano organizzati per guadagnare in altro modo.

L'organizzazione messa in piedi per commettere le truffe è notevole: c'è chi

organizza, come __________ e __________, chi dirige e supervisiona e

concretamente agisce come IM 1, ci sono poi tutta una serie di meteore

utilizzate per singoli atti, come trasportare la merce ed ordinarla. Alcuni di

questi soggetti per così dire "secondari" sono stati arrestati e

condannai nei mesi passati (__________, __________, __________- i rapporti

concernenti questi soggetti sono agli atti)

Avvio d’inchiesta sui generis:

L'arresto di IM 1 avviene in maniera inaspettata. Sono i colleghi

della Svizzera interna che lo colgono, insieme a __________, con le mani nel

sacco. Una truffa commessa ai danni della società __________ e l'attenzione del

rappresentante di quest'ultima, permettono alle autorità d'oltralpe di fermare

i due soggetti IM 1 e __________ e di porli in detenzione, fermati al momento

di ritirare merce frutto di una truffa commessa tramite la società __________ e

trovati con refurtiva nel furgone provento di precedenti truffe, perpetrate

anche tramite altre ragioni sociali.

Data la presenza di altre procedure penali a carico di IM 1, che

diciamolo alla giustizia ticinese non è per nulla sconosciuto, seppur approdi

in aula solo ora, IM 1 è stato trasferito in detenzione in Ticino e da subito

si sono potuti evidenziare i collegamenti con varie inchieste per truffe al

credito commesse sul territorio ticinese, ma anche oltre Gottardo da parecchi

mesi.

Truffe al credito che hanno portato a scoprire, grazie anche alle

ammissioni di precedenti imputati posti in detenzione, che a monte

dell'organizzazione e implementazione delle stesse vi era __________; che

questa Corte ben conosce così come molto bene lo conosce la magistratura e la

Polizia ticinese.

L'attività criminale recente quindi quella posta in atto

nell'ultimo anno circa ha fruttato al gruppo (per quanto a noi noto) circa CHF

700'000.00 pari al valore della merce ottenuta grazie alle truffe consumate,

senza contare il valore al quale la stessa è certamente stata rivenduta. Questo

l'ammontare è stato rilevato in base a tutte le inchieste che coinvolgono __________

e __________ e che ancora sono in corso.

Perché chiaramente la merce è destinata al successivo commercio,

verosimilmente sottobanco, in ambienti criminali, principalmente in Italia, ma

non solo:

IM 1:

- non

ha certo avuto un comportamento collaborativo: più volte richiamato all'ordine

dagli inquirenti, al rispetto sia dell'autorità che dei terzi, si pensi per

esempio alle minacce all'indirizzo di __________ (quando esco faccio i conti

con lui, ecc), alle invenzioni e alle bugie nonché alle risposte insolenti,

dichiarate quasi per testare la pazienza degli inquirenti, per esempio le

dichiarazioni fantasiose su "i ragazzi di __________" che gli

avrebbero venduto il formaggio, il datore di lavoro "__________", __________

per il quale alle 3.00 di notte lui si sveglia, si reca a casa della famiglia __________,

magari si fa pure un caffè in attesa di scaldare il furgone con il quale __________

avrebbe dovuto recarsi non si sa dove;

- IM

1 ha anche subito sanzioni disciplinari in carcere, che sono state trasmesse a

questa Corte;

- un

fare omertoso, che è anche l'unica cosa che ad un certo punto dell'inchiesta

può fare per evitare risposte scomode: è evidente che faccia parte del

sodalizio criminale __________-__________ e che viva grazie a questo e che

rispetto alle altre meteore fino ad ora arrestate, non voglia ammettere le

responsabilità sue che sono anche quelle dei correi, suoi amici.

Il suo CV poi è costellato di cambi di lavoro, sempre nell'ambito

della ____________, vita personale/famigliare non particolarmente stabile (ha

una figlia, una ex moglie, fidanzate che in parte ritroviamo quali autrici di

reati, come per esempio __________ (correa per stupefacenti).

Soprattutto IM 1 ha interagito con personaggi legati a attività

illecite fin dal 2013:

- __________,

correo nelle truffe al credito, già suo correo nei fatti del 2013 tramite la

società __________ (pto 1 ACC);

- __________,

suo correo nei fatti del 2014 (pto. 3 ACC), fratello di __________, già

venditore della società __________ a __________ nonché referente della società __________

che presta a IM 1 il veicolo Mini Cooper con il quale IM 1 si reca a __________

per concludere accordi per acquisto di tartufi, incappando poi in due radar

sulla via, e referente per il ritiro degli pneumatici ottenuti tramite truffa

al credito ai danni di __________ (pto. 2.6 ACC);

- __________,

già arcinoto per truffe commesse sul suolo elvetico negli ultimi 10 anni, non

solo socio di crimini ma suo vero amico (come sembra) tanto da essere disposto

a dargli il denaro necessario per far fronte a spese della madre di IM 1 (cfr.

chat Whatsapp contestata a IM 1 nel VI IM 1 31.03.2020, pag. 6 Al 82)

- la

famiglia __________, che oltre ad ospitarlo per la commissione delle truffe

nella villetta di __________, dove la mamma __________ gli prepara pure il

pasto, talvolta (come dichiarato da __________), tramite la madre di un

fratellastro di __________, __________, gli affitta l’appartamento di __________.

La sua vicina di casa nonché amica è __________, ex moglie del fratellastro di __________,

appunto __________, già noto per reati patrimoniali in Ticino (cfr. AI 82 e VI

di __________ J AI 134);

- __________,

il cui marito ha conosciuto in detenzione __________, la quale si presta a

fungere da amministratrice/prestanome di __________ su richiesta di __________

(come da ella dichiarato Al 63);

- __________,

che viene accompagnato da IM 1 presso l'autonoleggio __________ a __________

per prendere il furgone poi utilizzato da questo rispettivamente da __________

per il ritiro di merce frutto di truffe perpetrate (cfr. rapp. inchiesta IM 1

Al 82);

- __________,

falsa dipendente assunta da __________ per truffare la società interinale

ticinese, che chiede a IM 1 tramite CHAT Whatsapp di intercedere con __________

e __________ per ottenere denaro (82, pag. 13);

- __________

arrestato con lui il 19.12.2019.

ACC singoli fatti e capi di imputazione

ACPR 3 1.1. ACC

I fatti illeciti risalgono alla sua attività quale dipendente

presso ACPR 3 nel 2013.

Si tratta sostanzialmente di incasso da parte di clienti del __________

trattenuti indebitamente per sé e usati per scopi personali. In quel momento IM

1 aveva un posto di lavoro fisso, percepiva uno stipendio, ma decide di

delinquere.

Il reato non è ammesso e la pretesa dell'ACP è contestata:

- IM

1 ha reso varie versioni dei fatti;

- al

datore di lavoro avrebbe altresì promesso la restituzione di questo denaro;

- secondo

l'ultima versione dei fatti avrebbe trattenuto il denaro a titolo di

compensazione per lo stipendio non pagato dal datore di lavoro, ma non vi è mai

stata prova di tali mancanze da parte del datore di lavoro.

Di fatto il denaro è stato da lui consegnato e quindi affidato da

clienti del datore di lavoro (ACPR 3) e da lui illecitamente trattenuto e usato

per suoi scopi personali.

L'imputazione di 138 CP deve quindi essere confermata.

__________ pto. 1.2 ACC

Ed ecco che entrano in scena

- la

prima società usata da IM 1 per commettere reati;

- il

correo __________ (soggetto noto al MP per precedenti condanne, e già

condannato per questi medesimi fatti nel 2015, sempre legato alla famiglia __________.

Un suo correo era __________, fratello di __________);

IM 1 subentra quale organo societario iscritto dal 19.09.2013.

__________ ne sarebbe invece il titolare economico, benché egli

dichiari di averla ceduta a IM 1.

IM 1 non aveva certo denaro per acquistare la società, ma è certa

la sua assunzione di carica sociale con tutti gli obblighi correlati.

- I

tre veicoli indicati nell'ACC sono stati affidati in leasing alla società __________

previa sottoscrizione di contratti firmati __________ dai precedenti organi.

- L'esistenza

dei veicoli in pancia alla società e il mantenimento della proprietà da parte

delle società leasing era nota a IM 1.

- Lo

stesso IM 1 aveva in uso la AUDI A6 con la quale ha commesso anche infrazioni

di circolazione stradale. Mai restituita e consegnata a terzo soggetto rimasto

ignoto e mai ritrovata.

- La

GOLF è stata ritrovata carcassa presso la carrozzeria di __________ di __________;

anch'egli finito al centro di un'inchiesta per reati patrimoniali in quel

periodo legati a traffico di auto e inganni alle assicurazioni. Vi è un

rimpallo di responsabilità fra i correi in merito a chi avrebbe dovuto

"occuparsi di questo veicolo", ma di fatto la responsabilità incombeva

all'organo societario IM 1 che ne è stato organo fino al fallimento.

- BMW

in uso a __________ e restituita alla società leasing dopo l'arresto di

quest'ultimo.

La società al momento dei fatti era amministrata da IM 1.

- Egli

aveva la responsabilità e il dovere di occuparsi della stessa, di non

danneggiarne il patrimonio, di conoscere lo stato finanziario e quindi

debitorio della società.

- Egli

aveva la responsabilità di dover restituire i veicoli a seguito della disdetta

dei rapporti di leasing.

- Egli

doveva sapere dove fossero gli stessi e in quali condizioni.

- A

nulla vale quel documento manoscritto a scarico della sua responsabilità a suo

dire firmatogli da __________ che guarda caso lo disconosce.

I suoi doveri quale responsabile legale della società cui erano

stati affidati i veicoli sono stati manifestamente disattesi.

IM 1 non ammette il reato e contesta le pretese civili.

IM 1 deve essere riconosciuto autore colpevole poiché, sia

oggettivamente che soggettivamente, i presupposti in capo allo stesso sono

dati.

Truffe per mestiere pto. 2 ACC

Questa è la parte più impegnativa dell'ACC a carico di IM 1. Si

tratta di danni rilevantissimi a carico di commercianti ticinesi e della

svizzera interna. Un'attività che deve essere fermata. IM 1 ora ne risponde con

questo ACC. Altri partecipanti sono già stati arrestati e condannati. Altri

confidiamo che lo saranno a breve.

Il MP è stufo di dover rincorrere questi criminali che cagionano

danni enormi e che per l'organizzazione posta in atto sono spesso difficilmente

individuabili se non dopo indagini approfondite che purtroppo ci fanno arrivare

sempre un passo troppo tardi, dopo che le truffe sono state perpetrate, la

merce verosimilmente rivenduta e iniziati nuovi filoni con altre società e

altri soggetti.

Considerandi

II modus operandi

Non si deve sminuire il comportamento di questo sodalizio

criminale, sostenendo una carenza di attenzione delle vittime o finanche una

loro avidità che possa far vacillare il presupposto dell'inganno astuto.

1) Fase abboccamento:

- società

non di recente costituzione, altamente capitalizzate, mantelli giuridici,

spesso già indebitati di cui sono amministratori ignari fiduciari o uomini di

fiducia del sodalizio, fra cui anche lo stesso IM 1;

- usurpazione

di ragioni sociali, ignare di essere utilizzate per scopi illeciti. Trattasi di

società serie, come __________, __________, che scoprono di essere state usate

inconsapevolmente solo dopo la ricezione di solleciti di pagamento da parte

delle vittime delle truffe;

- per

le ordinazioni vengono usati nomi classici, spesso ticinesi, che lasciano

pensare di avere a che fare con gente del luogo, __________ ecc;

- affabilità

nell'approcciarsi con la controparte, utilizzo della lingua del fornitore, francese

__________, tedesco IM 1;

- talvolta

pagamento di piccole somme, delle prime fatture, per dare parvenza di serietà e

affidabilità. Verosimilmente quei pochi pagamenti sono stati possibili con il

provento della vendita di merce frutto di altri precedenti reati;

- millantati

magazzini e uffici contabilità.

inganno nell'uso di cedolini con timbro postale falso.

Fretta di ottenere la merce:

- ritiri

presso il fornitore, con furgoni noleggiati ad hoc per evitare di essere

facilmente rintracciabili tramite numero di targa;

- invio

presso magazzini affittati ad hoc

- impiego

di moltitudine di persone reclutate per piccole attività, fra cui __________

bisognoso di denaro che funge da autista per recuperare la merce in Svizzera, __________

che finge di essere dipendente di __________, __________, svelto (questo lo si

deve dire) e con conoscenze linguistiche francesi sconosciute al sodalizio, __________

__________ __________ meteore senza lavoro, spesso con problemi di

tossicodipendenza, disposti a partecipare ad affari non puliti per pochi soldi.

Ed è già qui che emerge l'organizzazione del gruppo che sa di

doversi muove in fretta e in maniera non riconoscibile per non essere scoperto

prima di accaparrarsi la merce.

2) vittime ingannate e convinte

di avere ottenuto il pagamento prima della consegna della merce o convinte a

consegnare a credito;

3) spostamenti rapidi per

guadagnarsi refurtiva e fuga:

- veicoli

a noleggio, sentinelle ai valichi (lo riferisce __________ nel VI 11.10.2019

pag. 3), passaggi da valichi secondari;

4) deposito della merce in

Italia, in vari magazzini e presso casa __________.

Vedi anche ACC pag. 5

RUOLO IM 1

Non sarà l'ideatore, ma il suo contributo è preponderante e

fondamentale, è il braccio per certi aspetti delle menti __________ e __________.

A) Prima presenza nel

sodalizio dedito alle truffe risale al mese di maggio/giugno 2019:

- in

quel momento le truffe vengono per lo più commesse usando la ragione sociale __________.

__________ riferisce di avere visto IM 1 a casa dei suoceri __________ a __________

stare al PC. Casa __________ che sappiamo diventa il quartier generale, la sede

di lavoro dove lo stesso __________ dice di recarsi ogni giorno per

"lavorare" da novembre a dicembre 2019, dove la merce viene

depositata, e preparata per la rivendita;

- ma

IM 1 è certamente attivo nelle truffe anche prima: acquista la __________ nel novembre

2018.

tramite la quale vengono commesse truffe al credito sin da subito;

- e

ancora a settembre 2019 lo ritroviamo presso l'autonoleggio __________ a __________

ad accompagnare __________ presentandosi come __________ di __________ per

noleggiare il furgone poi usato da terzi per recupero di merce frutto di

truffe. La spiegazione della presenza di IM 1 in quel frangente è a dir poco

fantasiosa (qualcuno di cui non fa il nome gli consegna denaro per noleggiare

un furgone che deve però essere consegnato a __________, e non sa spiegarsi

perché usa falso nome "forse ho fatto una cazzata a __________" dice IM

1, forse!)

Ma di questo modo di agire è piena zeppa l'inchiesta. Così come è

piena di contestazioni a IM 1 che non ha mai saputo dare risposte e spiegazioni

convincenti e credibili.

B) Collegamenti con i fatti e

le società:

> già

si è detto della conoscenza di IM 1 con i vari soggetti coinvolti nelle truffe

al credito;

> ma

sono le utenze telefoniche trovate in suo possesso a fornire grande fonte di

dati e informazioni che incastrano IM 1;

> nonostante

sia stato possibile recuperare solo i dati (e sono davvero tanti) da novembre

2019.

fino all'arresto del dicembre successivo;

> 5

utenze telefoniche:

__________

- telefono

aziendale come dichiarato da __________ e in uso a IM 1. Lui nega ma molti

indizi sono a sostegno di questa conclusione:

- intestato

a un cittadino di __________

- salvato

indirizzo email di __________, di __________, salvato indirizzo email di __________,

la sua società come da lui ammesso e acquistata nell'estate 2019. Numero della

madre;

- chat

con __________ e __________,

- foto

di merce e cedolini che riguardano truffe al credito commesse tramite varie

ragioni sociali

__________,

- che

egli ammesso essere il suo cellulare personale;

- con

inserita scheda SIM italiana e scheda Svizzera intestata a persona non

rintracciabile, verosimilmente persona inesistente;

- chat

senza lavoro non si mangia dagli inequivocabili riferimenti a truffe al

credito;

- chat

con __________ nella quale IM 1 fa rifermento a nuovi canali per la commissione

di reati come __________ (cfr. email __________ 09.04.2020, Al 76)

utenza italiana SCHEDA SIM ritrovata in suo possesso

- che

è l'utenza intestata a __________

utenza __________

- che

emerge nel contesto dell'inchiesta per traffico stupefacenti (di cui ai pti. 4

ACC) e utilizzata per eseguire le ordinazioni nel mese di dicembre 2019 presso __________

e __________ a nome di __________, truffe rimaste mero tentativo come indicato

nell'ACC.

C) ALIAS usati da IM 1

D) cfr singoli

punti ACC da 2.1 a 2.6

E) CORREITÀ

A IM 1 deve essere imputata

la correità per i seguenti motivi.

Per giurisprudenza costante, gli elementi principali

per riconoscere tale circostanza personale

sono:

- la

partecipazione alla fase decisionale;

- la

partecipazione alla fase pianificatoria;

- e

all'esecuzione stessa.

E di regola l'apporto

del correo a queste fasi, non per forza a tutte e tre, deve essere determinante

per la commissione del reato, quindi un

intervento importante.

Nel caso concreto oggettivamente

Se forse IM 1 non è la mente a monte di queste

truffe che sono il pane quotidiano di __________ e da qualche tempo di __________

(per quanto emerso nel contesto di inchieste pendenti al MP), è certo che il

suo contributo almeno dal 2018 in poi sia determinante:

- uomo di contatto

con la Svizzera, il Ticino e oltralpe;

- conosce il

tedesco;

- ha contatti con personaggi in

Ticino, per esempio i due __________;

- non ha precedenti penali, come invece __________;

- partecipa

attivamente nell'organizzazione per recupero merce,

noleggio furgoni, esecuzione degli acquisti a credito;

- è

il diretto superiore di __________ per esempio, come questi dichiara, e

impartisce disposizioni a questi (cfr dichiarazioni VI __________). Accompagna __________

per il noleggio del furgone;

- e

ha pure un atteggiamento propositivo, spontaneo, cerca nuovi “sbocchi

professionali”: tartufi (viaggio con __________ nell’ottobre 2019), scarpe,

caldaie, borse, _____ (come indicato nell’email __________ a PP);

- oltre

a tutti i contatti e tutte le correlazioni con la società __________, __________,

__________, __________, __________, __________;

- la

preparazione di cedolini.

soggettivamente

sa di far parte del "gruppo":

- la

chat condivisa con i correi "senza

lavoro non si mangia", i frequenti contatti relativi

alla commissione di truffe al

credito;

- la ricerca e la

preparazione dei cedolini;

- mente

sapendo di mentire ma il suo telefono

parla per lui (anzi tutte le utenze

in suo possesso);

- cerca

di piazzare sul mercato la merce (il tentativo di vendita al gerente dello __________);

- __________,

__________, si lamenta (io pago l'affitto, faccio le

ricariche del telefono ecc) e lui si giustifica dicendo io

lavoro, io faccio, dà la colpa a __________

per certi affari andati male.

Non può quindi non essere

riconosciuta la sua partecipazione alle truffe nella

forma della correità.

E) MESTIERE

Si tratta di commissione

per mestiere quando

- tempo

e mezzi dedicati all’attività sono preponderanti;

- vi

è ripetitività/regolarità di commissione dei reati su un lasso di tempo;

- vi

sono introiti conseguenti;

- vi

è una predisposizione alla commissione di un elevato

numero di truffe;

- così

da poterlo ritenere alla stregua di un’attività professionale;

- ed

è questa l'aggravante che denota la pericolosità sociale

dell'agire del sodalizio.

Nel caso concreto:

IM 1

- lavora

tutti i giorni a casa __________, da novembre 2019

di sicuro poiché lo dichiara __________;

- già

prima, per i motivi indicati in precedenza:

le dichiarazioni di __________ che lo vede

a casa __________ già da maggio 2019, l'acquisto

della __________ nel novembre

2018.

e le truffe perpetrate tramite la stessa, la

presenza su vari luoghi dei fatti come l'autonoleggio __________;

- la

chat ormai famosa con i due correi;

- la stessa __________ che riferisce di __________, __________,

quale suo capo, IM 1 le dice di

lavorare per/con lui;

- IM

1.

non ha un lavoro fisso, non si sa

quanto abbia potuto guadagnare ma soprattutto risparmiare

nei tempi di attività lecita, ma deve

pur pagare affitto, vitto, consumo stupefacenti seppur sporadico, e non può pesare economicamente sulla madre per

la quale deve addirittura reperire denaro per pagare spese mediche.

Deve quindi essere pure

riconosciuta l'aggravante del mestiere.

Richiamati tutti i fatti già presenti nell'incarto,

gli elementi a carico dell'imputato, la pubblica accusa ritiene che il qui presente accusato IM 1 debba essere ritenuto

autore colpevole di truffa per

mestiere, commessa in correità con i

soggetti indicati.

Falsità in documenti pto. 3 ACC

Pto. 3.1.

È evidente che IM 1 sapesse cosa stava facendo. Mi rimetto al verbale finale e

agli elementi a carico dell'imputato già indicati

in quel contesto, che non sono stati

smentiti neppure oggi in aula.

__________ è già condannato per

questi fatti.

La PP chiede che anche IM 1 venga condannato per

l'imputazione prospettata.

Pto. 3.2. cedolini postali

falsificati

Vale quanto già esposto per

riferimento alle truffe, in quanto trattasi di una falsità in documenti commessa proprio

per perpetrare le truffe di cui al pto. 2.

La pubblica accusa ritiene che il qui presente

accusato IM 1

debba essere ritenuto autore colpevole di falsità

in documenti sia per il punto 3.1. che per quello 3.2.

Infrazione alla LF Stupefacenti pto 4 e 5 ACC

Le dichiarazioni degli altri imputati coinvolti sono

lineari per quanto attiene al

coinvolgimento di IM 1.

È certo che nel periodo dei fatti, ossia nel corso

del 2019, IM 1 fosse spesso presente in

Ticino, è lui stesso a dichiararlo così come ha ammesso

la frequentazione delle case di __________ e

__________, la relazione con

quest'ultima e il consumo di stupefacenti, seppur da lui

indicato come saltuario. E ciò emerge anche dai numerosi fatti di circolazione stradale indicati al pto. 6 dell'ACC.

Si chiede quindi che IM

1.

venga riconosciuto colpevole dei fatti imputatigli.

Infrazione alla LCSTR pto 6-11 dell’5 ACC

Gli unici reati sostanzialmente ammessi in toto da IM 1, anche

perché il radar non mente, così come gli interventi delle autorità di Polizia

in flagranza di reato, non possono essere contestati.

È da considerare che in tale contesto vi sono correlazioni con i

fatti relativi alle truffe commesse:

- la

Mini one con la quale viene fermato il 17.07.2019 (pto. 6.2 dell'ACC) è stata

noleggiata presso __________, ossia l'autonoleggio presso il quale nel dicembre

2019.

viene noleggiato il furgone per il viaggio che lo porterà all'arresto;

- le

infrazioni del 26.10.2019 a bordo di un veicolo intestato in leasing alla

società __________ di __________, usata per andare a prendere contatti in

svizzera interna per acquisti di tartufi;

- le

infrazioni a bordo dell'Audi intestata a __________;

- le

infrazioni a bordo di un veicolo

SUZUKI intestato a __________ che è la ragione sociale precedente di __________.

Per questi e per tutte

le restanti imputazioni a carico di IM 1 di cui al ACC si chiede

la condanna.

Proposta di

pena

Comportamento processuale non

collaborativo, omertoso, costellato di bugie, al

solo scopo di fuorviare gli inquirenti: egli

ha ammesso ciò che non poteva negare, ossia

le infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale e il consumo

di stupefacenti.

Attenuanti: solo per i reati del 2013/14 visto il

lungo tempo trascorso.

prospettive future

Se è vero che la prognosi

negativa è presunta, nel caso

concreto non vi sono condanne precedenti da

casellario CH e IT, per IM 1

non può ritenersi prognosi positiva.

Proposta di

pena

3.

anni e 6 mesi, da espiare, oltre ad una multa che

lascio commisurare alla Corte, anche in ragione del fatto che non è chiara la

situazione finanziaria dell'imputato, nonché la condanna al pagamento di tasse

e spese.

Espulsione

I fatti non possono non comportare la misura

dell'espulsione dal nostro territorio. Si tratta di fatti gravi, la quantità di

reati negli ultimi 7/8 anni, l'assenza di rispetto nei confronti delle misure

disposte dall'autorità in specie la continua guida nonostante la revoca.

Si ritengono quindi pacificamente adempiuti i

requisiti dell'art. 66a CP, senza possibilità di applicare le disposizioni previste

dalla legislazione federale in favore dell'accusato. Nessun legame con la

Svizzera se non quello dell'attività illecita perpetrata negli anni, e una

brevissima e ormai lontana residenza in Ticino, associata per altro ad uno

stato di entrata e soggiorno illegale, devono essere sanzionati con

l'espulsione dalla Svizzera per 7 anni.

Destino sequestri

Si chiede che questa Corte confermi i sequestri e

disponga la confisca di quanto indicato nell’ACC come già esposto in

precedenza. Per quanto attiene al denaro, sia quello sequestrato in possesso di

IM 1 al momento del fermo, sia la somma di CHF 1'300.- incassata da Polizia

cantonale, si chiede vengano utilizzati a copertura di tasse, spese e multa;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: premette che il proprio assistito è chiamato a rispondere di

diversi reati ovvero di ripetuta appropriazione indebita, di ripetuta truffa

per mestiere, in parte tentata, di ripetuta falsità in documenti, di infrazione

alla LF sugli stupefacenti, ripetuta, di contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, ripetuta, di ripetuta infrazione alle norme della circolazione,

di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, di furto d’uso, di

ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, di guida senza

assicurazione per la responsabilità civile, di abuso delle targhe, di

infrazione alla LF sugli stranieri (entrata illegale) nonché di contravvenzione

alla LF sul trasporto di viaggiatori. Quanto al punto 1 dell’AA, l’imputato ha

ammesso parzialmente le proprie colpe dinanzi agli inquirenti. Nell’ambito

dell’interrogatorio del 22.04.2020, in particolare ha ammesso di essersi

appropriato di soldi ricevuti dalla __________, ritenendoli a copertura del suo

stipendio non pagato. Egli ha sbagliato procedendo ad una compensazione

motivata, a suo dire, dal fatto che il datore di lavoro non gli aveva pagato

integralmente gli stipendi dovuti. Il datore aveva da questi ultimi dedotto

illegalmente un importo superiore a fr. 2'000.- per un danno che l’imputato

aveva causato ad un furgone. Ciò era avvenuto malgrado si fosse trattato di un

mero incidente e nonostante la ACPR 3 avesse già ricevuto il relativo

indennizzo assicurativo.

Il difensore chiede il proscioglimento di IM 1 per le imputazioni

di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 dell’AA non essendo a suo dire realizzati i

presupposti dell’appropriazione indebita, mancando sia le prove dell’avvenuta

consegna del denaro da parte della datrice di lavoro, sia quelle dell’indebita

disposizione dello stesso. Per la difesa, le spese dell’imputato sono state

legittime in quanto conformi alle istruzioni ricevute e supportate dai relativi

scontrini. Il legale contesta il punto 1.2. dell’AA, negando che l’imputato si

sia indebitamente appropriato dei tre veicoli. Ripercorre le vicissitudini

delle società coinvolte. Precisa che IM 1 è subentrato come AU dopo la stipula

dei contratti di leasing. Precisa che proprietario della __________ era __________.

IM 1 ha sostenuto di non avere mai stipulato contratti di noleggio ed ha

aggiunto che era __________ ad avere le chiavi delle automobili. Egli ha

aggiunto di non avere mai tenuto la contabilità delle società coinvolte e

neppure di avere avuto un ruolo attivo in esse. Non era nemmeno a conoscenza

che il leasing non fosse stato pagato. __________ ha confermato, a dire del

difensore, la sua versione dell’imputato. Oltre a mancare l’elemento oggettivo,

prosegue il difensore, in concreto non sussiste nemmeno quello soggettivo,

difettando nell’assistito l’intenzionalità. Ne consegue la richiesta di

proscioglimento anche per questo punto dell’atto di accusa. La difesa contesta,

poi, il punto 2 dell’AA ovvero la ripetuta truffa per mestiere, in parte

tentata. Dagli atti non emergono risultanze che permettano di collegare IM 1

con l’acquisto a credito a nome della società __________ di merce per fr.

103'305.34. La foto su un cellulare della commessa nulla prova in tal senso. Vi

è, prosegue il legale, una totale estraneità ai fatti dell’imputato. Egli non

sapeva nulla circa la provenienza della merce e tanto meno che fosse stata

realizzata una truffa al credito. Ne consegue il proscioglimento in assenza

degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di truffa. Né è

imputabile a IM 1 quello di ricettazione, non sapendo come detto l’origine

delittuosa della merce. Anche con riferimento al punto 2.2 dell’AA, a detta

della difesa, non esistono elementi bastevoli a condannare l’imputato.

L’utilizzo di un nome fittizio per noleggiare il furgone non è in sé

sufficiente per stabilire la sua colpevolezza. In concreto, manca un inganno

astuto. __________ ha riconosciuto IM 1 al momento del noleggio del furgone.

Tuttavia questo riconoscimento da solo non è sufficiente per accertare colpe in

capo a quest’ultimo. IM 1 non sapeva che il formaggio era provento di un’azione

fraudolenta. Contesta pure di essere mai stato titolare della __________. Il

difensore richiama le argomentazioni riferite al punto 2.1 AA.

Con riferimento ai punti 2.4 e 2.6 dell’AA, il difensore evidenzia

che IM 1 non si sia mai presentato come amministratore della società __________.

Precisa che è __________ ad avere parlato con il fornitore. Né vi sono prove

agli atti che la società __________ sia riconducibile all’imputato. Il fatto

che gli pneumatici siano a lui pervenuti non prova la sua colpevolezza. Quanto

al punto 2.5 dell’AA, IM 1 ammette di avere fatto ordinazioni per telefono il

25.07.2019

a nome della società __________ di merce per fr. 1'415.20. Egli

pensava di poter far fronte ai suoi impegni finanziari, purtroppo non vi è

riuscito. Non si tratta di un raggiro, né siamo in presenza di un castello di

bugie, ma di un agire negligente. Più in generale, per quanto attiene al punto

2.

dell’AA, il difensore chiede che il suo assistito sia prosciolto dal reato di

truffa in applicazione del principio in dubio pro reo, come pure da quello di

ricettazione (posta in alternativa per i punti 2.1 e 2.2 dell’AA) non essendo

quest’ultimo al corrente né dell’ordinazione né dell’illecita provenienza della

merce. Alla richiesta di assoluzione in via principale, segue pure, in via

subordinata, una domanda di massiccia riduzione della pena. Venendo al punto 3

dell’AA, IM 1 non conosceva i documenti dei quali si è fatto uso nei confronti

dell’Ufficio federale delle dogane Trattasi di documenti allestiti da __________.

Questi ha confermato la versione di IM 1. La sua società di autonoleggio non

poteva importare autovetture. In capo a IM 1, prosegue il difensore, difetta

l’elemento soggettivo della falsità in documenti, trattandosi di reato punibile

solo se commesso intenzionalmente. L’imputato era all’oscuro della falsità in

documenti e con il suo agire non ha guadagnato nulla. Anche per quanto attiene

al punto 3.2 dell’AA concernente l’allestimento e l’uso di cedolini falsi, il

difensore contesta che sia imputabile al proprio assistito intenzionalità

nell’agire come pure contesta un arricchimento di fr. 295'146.19. Con

riferimento al punto 4 dell’AA, la difesa contesta il reato di ripetuta infrazione

alla Legge federale sugli stupefacenti. Non vi è prova agli atti che IM 1 nel

periodo fra il 2015 ed il 19 dicembre 2019 a __________, __________ e in altre

imprecisate località del Canton Ticino abbia trasportato, detenuto e alienato a

terze persone un’imprecisata quantità di cocaina e hashish. In particolare, il

legale precisa che il suo assistito non ha mai venduto stupefacente a __________,

né procurato droga a __________. Di contro, IM 1 ha ammesso il consumo di

cocaina imputatogli al punto 5 dell’AA. La difesa prosegue sostenendo che

l’imputato ha riconosciuto la propria colpevolezza in relazione ai reati di

ripetuta infrazione alle norme della circolazione (punto 6 dell’AA), di

ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione (punto 7 dell’AA), di

furto d’uso (punto 8 dell’AA), di ripetuta guida senza licenza di condurre o

nonostante revoca (punto 9 dell’AA), di guida senza assicurazione per la

responsabilità civile (punto 10 dell’AA), di abuso delle targhe (punto 11

dell’AA), di infrazione alla legge federale sugli stranieri (entrata illegale)

(punto 12 dell’AA), nonché di contravvenzione alla LF sul trasporto di

viaggiatori (punto 13 dell’AA). Il difensore sottolinea che IM 1 si è assunto

le proprie responsabilità. Trattasi di reati di sicura gravità. La colpa di IM

1.

dovrà tuttavia essere moderata tenendo conto dell’aspetto soggettivo. Va poi

considerato il lungo tempo trascorso. Basti qui rilevare che per quanto attiene

alla falsità in documenti ed alla ripetuta infrazione alla legge federale sugli

stupefacenti sono trascorsi rispettivamente 6 e 5 anni dai fatti. Vi è poi da

tenere conto della violazione del principio di celerità. A favore di IM 1 il

difensore evidenzia la sua incensuratezza in Svizzera, in Italia, nonché in

Germania. Dal profilo della sensibilità alla pena, il legale rileva che

l’imputato in carcere sta espiando una pena lontano dal suo luogo di residenza

e che a tutt’oggi non ha ricevuto alcuna visita di familiari o parenti. Egli ha

riconosciuto i propri errori e, una volta uscito di prigione, intende

trasferirsi in Italia. Il difensore, alla luce di tutto quanto esposto, ritiene

eccessiva la pena detentiva proposta dalla Pubblica accusa e si rimette al

giudizio della Corte;

- la Procuratrice

pubblica in replica, con riferimento ai punti 2 e 3.2 dell’AA, ricorda che

dinanzi agli inquirenti __________ ha riconosciuto IM 1 come suo capo. Dagli

stessi messaggi chat agli atti fra IM 1 e __________, segnatamente in materia

di bollettini, si evince un ruolo sovraordinato del primo che funge anche da

supervisore.

Considerato, in fatto ed in diritto

I. Vita, situazione

finanziaria e precedenti penali di IM 1

1.

Queste le

informazioni date agli inquirenti da IM 1, confermate al dibattimento, sulla

sua situazione personale:

“…OMISSIS…

Il PP mi chiede perché ho cambiato così tanti posti di lavoro e

se mi hanno licenziato.

Rispondo che me ne sono andato io rincorrendo sempre proposte

economiche migliori. Non sono mai stato licenziato. Solo dal __________ perché

ho litigato con lui.

ADR che con mia moglie abbiamo vissuto in Svizzera, ci

siamo trasferiti insieme dall'Italia perché la volevo fare assumere come __________

presso __________, ma purtroppo non è andata bene. Entrambi siamo rientrati in

Italia dopo avere vissuto in Svizzera circa __________.

Il PP mi chiede se sono un consumatore abituale di cocaina e da

quando.

Ho sempre fatto uso di cocaina sporadicamente già da quando sono

maggiorenne.

Con sporadicamente intendo dire che ne faccio veramente poco uso

tanto che in Italia sono donatore di sangue. Devo ammettere che da un paio di

anni ho incrementato il mio consumo a seguito del divorzio dalla mia ex-moglie

che mi ha comportato una situazione psicologica difficile. Ho fatto un po’ di

cavolate dopo il divorzio, nel senso ero provato da quella situazione, e quindi

per esempio oltre ad usare più cocaina, guidavo anche se mi avevano ritirato la

patente.

ADR che mi è stata ritirata per un grave eccesso di

velocità in Svizzera e per successive infrazioni stradali da me commesse.

Il PP mi chiede cosa intendo fare una volta tornato libero.

È mia intenzione tornare a lavorare nel campo __________, mia

formazione base nella quale vorrei dire che sono veramente esperto e bravo. Non

so ancora dove tornerò a vivere, sicuramente in Italia con l'appoggio di mia

madre”

(VI PP 17.4.2020, p. 3 seg.; VI dib., p. 2).

Sulle prospettive di vita, al dibattimento IM 1 ha soggiunto:

"

“Ho intenzione di trasferirmi da __________ __________ e __________

a __________ perché hanno una __________, dove intendo lavorare”

(VI dib., p. 2).

In punto alle sanzioni disciplinari di cui è stato destinatario in

carcere (AI 56, doc. TPC 16), dinanzi a questa Corte egli ha riferito:

"

Nella prima ammetto di aver sbagliato. Le condizioni sono quelle

che sono e capita di sbroccare. La mattina hanno portato fuori gli altri. Loro

mi hanno detto di uscire con un altro gruppo. Alla fine mi sono trovato a fare

il passeggio con un solo altro detenuto. Sono sbroccato e mi sembra di avere dato

dell’ignorante alla guardia.

La seconda è stato per un pezzo di pane. All’agente di custodia

gli avevo chiesto un pezzo di pane. Poi gli ho detto ti faccio un rapporto

anche io perché mi stava chiudendo il braccio nello sportellino. Io non gli ho

rivolto alcuna minaccia”

(VI dib., p. 2).

Nell’estratto del casellario giudiziale italiano (doc. TPC 15) è

inserita una sentenza del __________ 2005 di dichiarazione di fallimento per

mancanza di attivi. Al riguardo, l’imputato ha così dichiarato:

"

In merito alla sentenza di __________ ci sta lavorando un mio

avvocato italiano. È da togliere. È una ditta che avevo aperto, ma che non ha

mai lavorato. Avevo aperto la ditta per __________, ma poi non siamo più

riusciti a lavorare in quanto i fondi non erano sufficienti”

(VI dib., p. 2).

II. Circostanze

dell’arresto e prosieguo d’inchiesta

2.

IM 1 è stato

arrestato il 19 dicembre 2019 a __________, unitamente a __________, su

segnalazione della società __________, __________, per una truffa al credito ai

danni di quest’ultima, con l’accusa di truffa (art. 146 CP) e falsità in

documenti (art. 251 CP). La procedura di carcerazione preventiva decisa dalle

autorità del Canton Zugo è sfociata nell’ordine di carcerazione emesso fino al

19.

febbraio 2020, sulla base degli indizi per i predetti reati (procedimento

poi esteso all’ipotesi di falsificazione di valori di bollo ufficiali, art. 245

CP) e in ragione dei pericoli di fuga e collusione/inquinamento delle prove

(art. 221 cpv. 1 lett. a, cpv. 1 lett. b CPP). Con decisione del 24 febbraio

2020.

il giudice dei provvedimenti coercitivi del Canton Ticino (GPC) ha

ordinato la proroga della carcerazione preventiva di IM 1 sino al 19 aprile

2020.

compreso, vista la persistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza,

del pericolo di fuga e di collusione/inquinamento delle prove (AI 55). Con

decisione del 20 aprile 2020 il GPC ha prorogato la carcerazione preventiva

fino a lunedì 11 maggio 2020 compreso, a motivo di sufficienti e concreti

indizi di reato e del pericolo di fuga (AI 94 inc. MP 2019.12668);

3.

Con l’atto d’accusa

90/2020 dell’8 maggio 2020, la Procuratrice pubblica ha rinviato a giudizio IM

1.

per i reati citati in ingresso (doc. TPC 1), presentando contestualmente al

GPC domanda di carcerazione di sicurezza per un periodo di 3 mesi. Con

decisione del 18 maggio 2020 il GPC ha accolto tale istanza ponendo IM 1 in

carcerazione di sicurezza sino a sabato 8 agosto 2020 compreso, poggiando la

promozione dell’accusa su concreti indizi di reato per fatti di gravità tale da

giustificare la carcerazione, persistendo il rischio di fuga dell’accusato già

esposto nella pregressa decisione del 20 aprile 2020, non esistendo misure

sostitutive atte a lenire tale pericolo e ritenendo la durata della proroga

richiesta rispettosa del principio di proporzionalità (doc. TPC 7).

III. Principi applicabili

all’accertamento dei fatti

4.

Giusta l’art. 139

cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre

autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo

le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario

CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi,

Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire

romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2018, ad art.

10, n. 5, pag. 22; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2014, ad art. 10, n.

47, pag. 181 e segg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta

liberamente (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Kuhn/Jeanneret,

Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid.

2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62,

n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio

2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10,

n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 22; Hofer,

Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 185).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di

cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del

10.

maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto

procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129

I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

5.

In mancanza di prove

dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF

6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003

consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile

2002.

consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid.

4b), ovvero su circostanze di fatto certe dalle quali si può trarre, dopo

un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e

preciso, una conclusione circa la sussistenza

o meno

del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277;

Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,

pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid.

4). Fra questi indizi vi è la chiamata di correo, e cioè la confessione

che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone: come ogni

confessione, la chiamata in correità è, infatti, soltanto un indizio e non una

testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non

libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4;

CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in

re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di

sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche

interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.).

6.

Il principio della

presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare

l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la

valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto

di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione

del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi

insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le

altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile

2002.

consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag.

88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato

dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più

favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove

conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici -

sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione

del principio in dubio pro reo

(DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid.

2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre

2009.

consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del

13.

giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;

1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid.

3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del

1.

settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid.

3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 23-24; Schmid, Handbuch

des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n.

233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83,

pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art.

10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n.

9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n.

47, pag. 73).

IV. Fatti in parte contestati

e relativi accertamenti della Corte

7.

IM 1 è solo

parzialmente reo confesso, avendo ammesso al dibattimento, così come già nel

corso dell’inchiesta, solo una parte dei fatti contestatigli dalla Pubblica

accusa. Le sue ammissioni sono corroborate dalle chiare risultanze istruttorie.

Per quanto concerne i punti ancora contestati in quest’aula, da un lato sono

numerosi gli indizi, agli atti, che convergono a sostegno della sua

colpevolezza. Si tratta delle dichiarazioni dei correi, di persone informate

sui fatti, di contenuti di chat, di foto. Costituiscono indizi evidenti,

precisi e concordanti. Dall’altro, le dichiarazioni dell’imputato, quando

presenti, sebbene univoche nell’affermare la sua estraneità ai fatti, sono nel

loro contenuto altalenanti, incoerenti. Si tratta di esternazioni per nulla

credibili. Durante l’inchiesta IM 1 è stato messo più volte nella misura di

spiegare la sua versione dei fatti, di contestare quanto emergeva dagli atti, ma

nulla è emerso che sconfessasse un impianto accusatorio sempre più solido con

il susseguirsi degli atti istruttori (atti formanti gli inc. MP 2013.6399,

2014.230, 2014.231, 2014.2535, 2014.3784, 2014.8874, 2015.457, 2015.5652,

2018.11574, 2019.8910, 2019.10516, 2019.10532, 2019.12642, 2019.12668,

2019.12844, 2020.2806). Alla luce dei chiari riscontri fattuali, sostenere che

l’imputato avesse un mero ruolo subordinato, rispettivamente che nulla sapesse

dei traffici illeciti, è un’ipotesi del tutto inverosimile.

V. In diritto

8.

In merito ai capi

d’imputazione si ricorda, in diritto, come:

8.1

giusta l’art. 12 cpv. 2 CP

commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e

volontariamente ritenuto che a tal fine basta che l'autore ritenga possibile il

realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio;

8.2

giusta l’art. 22 cpv. 1

chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non

compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti

necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata;

8.3

giusta l’art. 138 n. 1 prima

frase CP chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si

appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque

indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali

affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria. L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro

della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

8.4

giusta l’art. 146 cpv. 1 CP

chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con

astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne

conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli

al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria. Giusto il secondo capoverso di tale disposto,

la pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non

inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa;

8.5

giusta l’art. 251 n. 1

CP chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona

o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso

o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio,

oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale

documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria;

8.6

giusta l’art. 19 cpv. 1 LStup

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo

stupefacenti (lett. a); senza essere autorizzato, deposita, spedisce,

trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti (lett. b); senza

essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette

in commercio stupefacenti (lett. c); senza essere autorizzato, possiede,

detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti (lett. d); finanzia

il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo

finanziamento (lett. e); incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o

rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti

(lett. f); fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle

lettere a–f (lett. g);

8.7

giusta l’art. 19a n. 1 LStup

chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti

oppure chiunque commette un’infrazione giusta l’articolo 19 per assicurarsi il

proprio consumo, è punito con la multa;

8.8

giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr

è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione

contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio

federale. Giusta il secondo capoverso del disposto testé menzionato, è punito

con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque,

violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per

la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;

8.9

giusta l’art. 94 cpv. 1 lett.

a) LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso;

8.10

giusta l’art. 95 cpv. 1 lett.

b) LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo

conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non

riconosciuta;

8.11

giusta l’art. 96 cpv. 2 LCStr

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria

chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovrebbe sapere,

prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la

prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Con la pena detentiva è

cumulata una pena pecuniaria. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito

con una pena pecuniaria;

8.12

giusta l’art. 97 cpv. 1 lett.

b) LCStr è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque, nonostante un avvertimento dell’autorità, non restituisce

le licenze o le targhe di controllo che non sono più valide o che sono state

revocate;

8.13

giusta l’art. 115 cpv. 1 lett.

a) LStrI è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena

pecuniaria chiunque viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera

secondo l’articolo 5;

8.14

giusta l’art. 57 cpv. 3 LTV a

querela di parte è punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per

negligenza, utilizza un veicolo senza un titolo di trasporto valido o un’altra

autorizzazione.

VI. Colpevolezza

9.

Passando in rassegna

i punti contestati dalla difesa, va evidenziato che la tesi secondo cui non ci

sarebbero prove che i valori di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3 dell’atto d’accusa

siano stati consegnati all’imputato dal datore di lavoro, è sconfessata già

solo dalle chiare dichiarazioni rilasciate durante l’inchiesta dallo stesso IM

1.

(inc. 2013.6399, VI Pol 29.7.2013 in AI 5). Per il resto, è sempre l’imputato

ad aver dichiarato di aver trattenuto gli importi di cui al punto 1.1.2 quale

anticipo sullo stipendio (loc. cit.). Con riferimento al punto 1.1.3, basti

dire che le spese che l’imputato afferma aver dovuto sostenere sono del tutto

irrealistiche. Quanto al punto 1.2 dell’atto d’accusa, l’imputato non può dirsi

estraneo ai fatti poiché non amministratore materiale della società in

questione. Pur sapendo, per sua stessa ammissione, dell’esistenza delle vetture

in questione (VI confronto IM 1/__________ 25.11.2015), se ne è in definitiva

disinteressato, cosa che in qualità di amministratore tabulare non poteva

chiaramente fare. In relazione al punto 2, ossia all’accusa di truffa, i fatti

contestati dalla Pubblica accusa sono suffragati dalle chiare emergenze

processuali, tra cui le dichiarazioni del correo __________ (v. VI 2 gennaio e

3.

febbraio 2020), di __________ (VI 14 ottobre 2019), di __________ (VI 20

aprile 2020, AI 96), di __________ (VI18 febbraio 2020, AI 82, all. 10), i

video e le foto, i contatti telefonici nonché il contenuto delle chat agli

atti. Dalle risultanze istruttorie emerge un modo di procedere ben strutturato

e il ruolo attivo e gerarchicamente sovraordinato di IM 1, quantomeno rispetto

a __________. Al proposito va evidenziato che l’agire dell’imputato e dei

correi non va vagliato estrapolando singoli episodi, bensì nel suo insieme.

Nemmeno può essere rimproverato ai danneggiati di non essersi fatti parte

diligente nel verificare la veridicità dell’agire dell’imputato. Nelle relazioni

commerciali è fondamentale una certa fluidità. Imporre a ogni singolo

commerciante verifiche gravosamente approfondite della correttezza della parte

contrattuale con la quale interagisce, anche in assenza di elementi allarmanti,

significherebbe inficiare l’ordinario e regolare corso degli affari. È inoltre

data l’aggravante del mestiere, essendo evidente la finalità dell’imputato di

guadagnarsi dall’attività illecita una fonte regolare di reddito. In merito al

punto 3 dell’atto d’accusa (ripetuta falsità in documenti), la difesa sostiene

che l’imputato era all’oscuro della falsità in documenti. Sennonché, vi è che IM

1.

non poteva ragionevolmente non accorgersi che si trattava di falsi. Ciò

malgrado ne ha fatto uso. Anche per quanto concerne l’infrazione alla LStup

(punto 4 dell’atto d’accusa), va detto che, al contrario di quanto sostenuto

dal difensore, le dichiarazioni di __________ sono credibili, non solo in

quanto lineari e puntuali, ma anche perché con le stesse ella si è

autoaccusata. Per il resto, i fatti indicati nell’atto d’accusa

sono ampiamente suffragati dalle risultanze processuali (v. consid. 7) e i

presupposti costituitivi oggettivi e soggettivi dei reati sono pacificamente

riuniti.

VII. Colpa, prognosi, pena

10.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

10.1

giusta l’art. 40 cpv. 1 CP la

durata minima della pena detentiva è di tre giorni rimanendo salva una pena

detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36

segg. CP) o di una multa (art. 106 CP) non pagate ricordato come giusta il cpv.

2.

di detta norma la durata massima della pena detentiva è di venti anni e che

la pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente;

10.2

ai sensi dell’art. 43 CP il giudice

può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre

anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.

La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. La parte sospesa e la

parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione

della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da

eseguire;

10.3

giusta l’art. 47 cpv. 1 CP il

giudice commisura la pena alla colpa dell’autore tenendo conto della vita

anteriore e delle condizioni personali oltre che dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita ritenuto che conformemente al cpv. 2 di detta norma la colpa del

reo è determinata secondo il grado di lesione o l’esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti tenuto conto delle circostanze interne ed esterne nonché

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione;

10.4

giusta l’art. 49 cpv. 1 CP se

per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più

pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per

il reato più grave aumentandola in misura adeguata ma non può tuttavia

aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo

vincolato al massimo legale del genere di pena;

10.5

giusta l’art. 51 CP il giudice

computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’ambito del procedimento

in atto o di un altro procedimento ritenuto che un giorno di carcere

corrisponde ad un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria (art. 34 segg. CP).

11.

Richiamate le sentenze

del Tribunale federale (DTF 136 IV 55 e 134 IV 132) nonché quelle della Corte

di appello e revisione penale (CARP 17.2016.46+68 e 17.2016.94 del 3.5.2016,

17.2011.114

del 20.4.2012 e 17.2012.78+99 del 5.11.2012) la colpa di IM 1 è di

una certa gravità.

Dal profilo oggettivo vi è una particolare intensità

delinquenziale, essendo gli episodi numerosi e ravvicinati tra loro in un tutto

sommato breve lasso di tempo.

Una certa energia criminale emerge dall’organizzazione con la

quale sono state messe in atto le truffe, nonché dalle articolate modalità di

raggiro. Gli importi sono considerevoli.

Pure grave è la pervicacia delinquenziale dal profilo soggettivo.

È evidente lo spregio di IM 1 nei confronti dei dettami penali. Spregio che lo

porta anche a bagatelizzare reati di evidente pericolosità per l’incolumità di

terzi, come le violazioni, gravi, alle norme sulla circolazione stradale.

Con riferimento ai fattori legati all’autore, va detto che IM 1 ha

una formazione professionale che gli avrebbe permesso di vivere onestamente.

Ciò malgrado ha scelto la via dell’illegalità. Non vi è stata alcuna

collaborazione processuale. Se è vero che si tratta di un suo diritto e non può

avere pregiudizi per questo, va sottolineato che l’imputato nemmeno può trarne

vantaggio.

Quanto all’incensuratezza, la stessa ha effetto neutro ai fini

della commisurazione della pena.

Non giova, peraltro, invocare una spiccata sensibilità alla pena

dovuta alla sua espiazione lontano dalla famiglia, ritenuto che IM 1 ha

scientemente deciso di delinquere su territorio elvetico.

Nella commisurazione della pena si è nondimeno tenuto conto che,

per taluni reati, ossia quelli risalenti al 2013, vi è stata una violazione del

principio di celerità.

12.

In una ponderazione

complessiva dei suddetti elementi, questa Corte, tenuto conto del quadro

edittale di ciascun reato qui configuratosi e del concorso ex art. 49

CP, condanna IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi, da dedursi il carcere

preventivo e quello di sicurezza sofferto, nonché al pagamento della multa di

fr. 200.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà commutata

in una pena detentiva pari a giorni 2.

Alla luce dell’incensuratezza, salvo la condanna del 2005 in

Italia, dell’imputato, l’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione

di 16 mesi, con un periodo di prova di 4 anni.

VIII. Espulsione dalla Svizzera

13.

Tenuto conto della

gravità dei fatti nonché dell’evidente assenza di legami di IM 1 con il

territorio svizzero, è pronunciata la misura dell’espulsione per un periodo di

7.

anni.

IX. Pretese civili

14.

In merito alle norme

di diritto in concreto applicabili si ricorda come:

14.1

giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP è

accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento penale con un’azione penale o civile, ricordato come giusta il

cpv. 3 di detta norma la dichiarazione va fatta a un’autorità di perseguimento

penale al più tardi alla conclusione della procedura preliminare;

14.2

giusta l’art. 119 cpv. 1 CPP

il danneggiato può presentare la dichiarazione per scritto oppure oralmente a

verbale, ricordato come giusta il cpv. 2 lett. a) e b) di detta norma nella sua

dichiarazione può, cumulativamente o alternativamente, chiedere il

perseguimento e la condanna del responsabile del reato (azione penale)

rispettivamente far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte

dal reato (azione civile);

14.3

giusta l’art. 122 cpv. 1 CPP

in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel

procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato;

14.4

giusta l’art. 123 cpv. 1 CPP

la pretesa fatta valere nell’azione civile deve per quanto possibile essere

quantificata nella dichiarazione di cui all’art. 119 CPP e succintamente

motivata per scritto indicando i mezzi di prova invocati, ricordato come giusta

il cpv. 2 di detta norma la quantificazione e la motivazione devono avvenire al

più tardi in sede di arringa;

14.5

giusta l’art. 126 cpv. 1 lett.

a) CPP il giudice pronuncia sull’azione civile promossa in via adesiva se

dichiara colpevole l’imputato, ricordato come giusta il cpv. 2 lett. b) di

detta norma l’azione civile è rinviata al foro civile se l’accusatore privato

non ha sufficientemente quantificato o motivato l’azione.

15.

Ciò posto, le pretese

civili avanzate dagli accusatori privati, contestate tutte dall’imputato salvo

quella avanzata da ACPR 1 e quella di fr. 1'482.60 di ACPR 3 (con riferimento

al punto 1.1.1 dell’atto d’accusa), sono state parzialmente accolte in quanto

comprovate dagli elementi agli atti, con condanna di IM 1 al pagamento a ACPR 2

di fr. 38'859.05, a ACPR 3 di fr. 1'482.60 - mentre che per il restante della

sua pretesa ACPR 3 è rinviata al competente foro civile - a ACPR 4 di fr.

8'239.05, a ACPR 5 di fr. 500.- e a ACPR 1 di fr. 260.-.

X. Sequestri e confische

16.

Previa deduzione della

tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione

del difensore d’ufficio di IM 1, nonché previa copertura della multa, è

ordinata la confisca di fr. 506.10 (sequetrati da MP __________, inc.

2019.12668) e fr. 1'300.- (prelevati da Polizia cantonale, inc. 2018.11574).

In applicazione dell’art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il

mantenimento agli atti dei seguenti reperti probatori: 1 estratto

registro di commercio __________ (nr. Reperto 77777); 1 foglio strappato, __________,

conto bancario ACPR 5 (nr. Reperto 77778); 1 fattura strappata, ACPR 5

(nr. Reperto 77779); 1 fattura proforma strappata, __________ (2 fogli) (nr.

Reperto 77780); 1 fattura proforma strappata, __________ (nr. Reperto 77781); 1

telefono cellulare Samsung Dualsim, con 2 carte SIM, __________ e __________

(nr. Reperto 77782); 1 telefono cellulare __________ con SIM __________ (nr.

Reperto 77783); 1 carta SIM numero __________ (nr. Reperto 77784); 1 fattura __________

per __________ (2 fogli) (nr. Reperto 77791); 1 fattura __________ per __________

(2 fogli) (nr. Reperto 77792); 1 fattura __________ per __________ (nr. Reperto

77793); 1 fattura __________ per __________ (nr. Reperto 77794); 1 contratto di

noleggio relativo a __________ (nr. Reperto 77795); 1 timbro originale

dell’Ufficio di esecuzione (nr. reperto 69429) e 1 mappetta trasparente

contenente documenti relativi alla vettura Mercedes (nr. reperto 38080).

XI. Retribuzione del

difensore d’ufficio

17.

Giusta l’art. 135 cpv.

2.

CPP l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione del

difensore d’ufficio al termine del procedimento, fermo restando come ai sensi

del cpv. 4 di detta norma non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a

rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone (art. 135 cpv. 4

lett. a CPP) rispettivamente a versare al difensore la differenza tra la retribuzione

ufficiale e l’onorario integrale (art. 135 cpv. 4 lett. b CPP).

18.

Quo alla

determinazione della retribuzione degli onorari del difensore d’ufficio (art.

132.

CPP) si richiama l’art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili, secondo cui l’onorario del patrocinatore che opera in regime di

assistenza giudiziaria è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della

tariffa di fr. 180.- all’ora (di seguito solo h, DTF 132 I 201 consid. 8.7, STF

1P.161/2006 del 25.9.2006 consid. 3.2, 2P.17/2004 del 6.6.2006 consid. 8.5 e

sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6b), nonché il cpv. 3

di suddetta norma secondo cui l’onorario del praticante legale è calcolato

sulla base della tariffa di fr. 90.- / h. In forza alla pluriennale

giurisprudenza dell’allora Giudice dell’istruzione e dell’arresto quale

autorità di tassazione delle note professionali prima dell’1.1.2011 la

retribuzione del patrocinatore va fissata in considerazione del tempo

impiegato, dell'importanza della pratica, dell'impegno difensivo e della

qualità del lavoro prestato, delle difficoltà giuridiche e fattuali, del numero

degli interrogatori e delle udienze ai quali il patrocinatore d'ufficio ha

partecipato, del risultato ottenuto e della responsabilità assunta (DTF 122 I 1

consid. 3a, STF 6B.273/2009 del 2.7.2009 consid. 2.1, 6B.960/2008 del 22.1.2009

consid. 1.1 e sentenza della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6c). In

applicazione del principio generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito

il tempo corrispondente ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del

mandato, non è determinante il tempo effettivamente impiegato ma, invece, il

dispendio di un patrocinatore mediamente diligente e sperimentato nel diritto

penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità (sentenze della

CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017 consid. 6d e del Consiglio di moderazione

del 19.11.1996 in re avvocato, di seguito solo avv., B.). Inoltre, non vengono

rimunerati interventi oltre lo stretto necessario o che sono da considerare

eccessivi, rammentato come nell’assistenza giudiziaria lo Stato non deve

assumersi prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 6B.464/2007

del 12.11.2007 consid. 4, sentenze della CARP Inc. 17.2017.27 del 24.7.2017

consid. 6e e del Consiglio di moderazione del 21.6.1995 in re avv. B. e

dell’8.11.1996 in re avv. B.). Relativamente alle spese l’art. 6 cpv. 1 e 2 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede che al patrocinatore

d’ufficio può essere riconosciuto un rimborso per le spese di cancelleria, di

spedizione, di comunicazione, di fotocopiatura e di apertura e archiviazione

incarto così come le altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da

questi cagionate, quali, in particolare, quelle di trasferta.

19.

Si premette che né

l’avv. __________ né l’avv. DUF 1, patrocinatori d’ufficio dell’imputato, hanno

interposto reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 135 cpv. 3 lett. a e 396

cpv. 1 CPP) avverso la decisione di retribuzione da parte della Corte.

Si ricorda che l’avv. __________ ha presentato la nota

professionale del 6 maggio 2020, che è stata tassata per fr. 4'820.45, e meglio

per fr. 4'068.90 a titolo di onorari, per fr. 406.90 a titolo di spese e per

fr. 344.65 a titolo di IVA (7,7%).

L’avv. DUF 1 ha presentato le note professionali del 5 maggio, 1°

luglio e 14 luglio 2020, che sono state tassate per fr. 22'840.15,

corrispondenti a fr. 21'961.65 quale onorario e fr. 878.50 di spese.

Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone

Ticino l’importo di fr. 27’660.60 non appena le sue condizioni economiche glielo

permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

XII. Tassa di giustizia e

spese

20.

La tassa di giustizia

di fr. 3'000.- e le spese procedurali sono poste per intero a carico del

condannato.

visti gli art. 12, 22, 40, 43,

44, 47, 49, 51, 70, 138 n. 1, 146 cpv. 1 e 2, 251 n. 1 CP;

19.

cpv. 1, 19a n. 1 LStup;

90.

cpv. 1 e 2, 94 cpv. 1 lett. a), 95 cpv. 1 lett. b), 96 cpv. 2,

97.

cpv. 1 lett. b);

115.

cpv. 1 lett. a) LStrI;

57.

cpv. 3 LTV;

103, 135, 192, 263, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

IM 1

1.

è autore colpevole di:

1.1

ripetuta appropriazione

indebita

per avere,

a far tempo dal 7 giugno 2013,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________

e in altre imprecisate località della Svizzera,

in parte in correità con terzi,

ripetutamente indebitamente impiegato a profitto proprio e di

terzi valori patrimoniali che gli erano stati affidati,

nonché per essersi appropriato di cose mobili altrui che gli erano

state affidate,

per complessivi fr. 124'241.65 e Eur 50.-;

1.2

ripetuta truffa aggravata,

in parte tentata

siccome commessa per mestiere,

per avere,

nel periodo compreso tra il 28 novembre 2018 e il 19 dicembre

2019,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, nonché in altre imprecisate località in Svizzera,

agendo in correità con terzi,

a scopo di indebito profitto,

in più occasioni,

ingannato o tentato di ingannare con astuzia gli organi e/o

collaboratori di diverse ditte fornitrici nonché il personale di vendita di

diversi negozi,

inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio per

un importo denunciato di complessivi fr.

325'362.12 e tentato di indurli per fr. 28'406.55;

1.3

ripetuta falsità in

documenti

per avere,

il 4 e il 5 giugno 2014 a __________, __________, __________ e in

altre imprecisate località,

nonché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.2

del dispositivo,

a scopo di indebito profitto,

in correità con terzi,

ripetutamente fatto uso di falsi documenti a scopo di inganno;

1.4

ripetuta infrazione alla

LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel periodo compreso tra il

2015.

e il 10 ottobre 2019,

a __________, __________ e altre imprecisate località del Canton

Ticino,

offerto 1.8 g di cocaina oltre un

quantitativo imprecisato di cocaina e di hashish, nonché trasportato

dall’Italia e alienato 20 grammi di cocaina e funto da intermediato per

l’acquisto di 5.9 grammi di cocaina, oltre che per un imprecisato quantitativo di

cocaina;

1.5

ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, nel corso del 2019,

intenzionalmente consumato 15.5 grammi di cocaina;

1.6

ripetuta infrazione alle norme della circolazione

per avere circolato,

1.6.1

il 14 novembre 2018, a __________,

con la vettura Suzuki Alto targata TI __________ alla velocità di 109 Km/h

(dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio

radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

1.6.2

il 17 luglio 2019, a __________,

sull’autostrada A2, direzione nord (cantiere autostradale), con la vettura Mini

One targata TI __________ alla velocità di 108 Km/h (dedotto il margine di

tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il

vigente limite di 80 Km/h;

1.6.3

il 26 ottobre 2019, a __________

(FR), sull’autostrada A1, in località Tunnel “__________”, al 138 Km con la

vettura Mini Cooper targata TI __________, alla velocità di 119 Km/h (dedotto

il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,

malgrado il vigente limite di 100 Km/h;

1.7

ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione

per avere circolato,

1.7.1

il 7 novembre 2013,

sull’autostrada A2 in località __________, con la vettura Audi targata GR __________,

alla velocità di 139 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 100

Km/h;

1.7.2

il 15 gennaio 2014, a __________,

con la vettura Audi targata GR __________, alla velocità di 80

Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante

apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50

Km/h;

1.7.3

il 26 ottobre 2019,

sull’autostrada A2 in località __________ (Uri), con la vettura Mini Cooper

targata TI __________, alla velocità di 117 Km/h (dedotto il margine di

tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vi­gente

limite di 80 Km/h;

1.8

ripetuto furto d’uso

per avere,

l’8 gennaio e il 23 giugno 2015,

a __________, __________ e __________,

sottratto per farne uso la vettura marca Renault Mégane targata TI

__________ di proprietà della di lui moglie;

1.9

ripetuta guida senza

autorizzazione

per avere,

nel periodo dall’8 gennaio 2015 al 26 ottobre 2019,

ripetutamente condotto svariati

veicoli in diverse località della Svizzera, sebbene la licenza di condurre gli

fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa;

1.10

guida senza assicurazione

per la responsabilità civile

per avere, a __________, il 23 giugno 2015, condotto il veicolo a

motore marca Renault Mégane, sapendo che non sussisteva la prescritta

assicurazione per la responsabilità civile;

1.11

abuso della licenza e delle

targhe

per avere, a __________, il 23 giugno 2015, condotto il veicolo

marca Renault Mégane con applicate abusivamente le targhe di controllo TI __________,

malgrado l’avvertimento di restituzione delle targhe intimato da parte della

competente autorità amministrativa;

1.12

infrazione alla LF sugli

stranieri

per avere, il 5 ottobre 2019 a __________ presso il valico

doganale di confine, violato le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera,

e meglio per essere entrato illegalmente in territorio svizzero privo del

necessario documento di legittimazione per il passaggio di confine;

1.13

contravvenzione alla LF sul

trasporto di viaggiatori

per avere, in data 2 agosto 2019, a __________, sul bus linea __________,

dalla fermata Stazione in direzione __________, sapendo che le prestazioni

erano concesse unicamente a pagamento, ottenuto delle prestazioni di viaggio

senza essere in possesso di un titolo di trasporto valido,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei

considerandi.

2.

Di conseguenza,

ritenuta la violazione del principio di celerità,

IM 1 è condannato

2.1

alla pena detentiva di 2

(due) anni e 8 (otto) mesi,

da dedursi il carcere preventivo e quello di sicurezza sofferto;

2.2

al pagamento della multa di

fr. 200.- (duecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per

colpa, sarà commutata in una pena detentiva pari a giorni 2 (due).

3.

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa in ragione di 16 (sedici) mesi, con un periodo di prova di

anni 4 (quattro). Per il resto è da espiare.

4.

È ordinata l’espulsione di IM

1.

dal territorio svizzero per un periodo di 7 (sette) anni, ai sensi dell’art.

66a CP.

5.

A titolo di risarcimento

danni IM 1 è condannato a versare gli importi sottostanti ai seguenti

accusatori privati:

5.1

a __________: fr. 38'859.05;

5.2

a ACPR 3: fr. 1'482.60. Per

il restante della sua pretesa ACPR 3 è rinviata al competente foro civile;

5.3

a ACPR 4: fr. 8'239.05;

5.4

a ACPR 5: fr. 500.-;

5.5

a ACPR 1: fr. 260.-.

6.

Previa deduzione della

tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione

del difensore d’ufficio di IM 1, nonché previa copertura della multa, è

ordinata la confisca di fr. 506.10 (sequetrati da MP __________, inc.

2019.12668) e fr. 1'300.- (prelevati da Polizia cantonale, inc. 2018.11574).

7.

In applicazione dell’art.

192.

cpv. 1 CPP, è ordinato il mantenimento agli atti dei seguenti reperti

probatori:

- 1 estratto

registro di commercio __________ (nr. Reperto 77777)

-

1.

foglio strappato, __________, conto bancario ACPR 5 (nr. Reperto 77778)

-

1.

fattura strappata, ACPR 5 (nr. Reperto 77779)

-

1.

fattura proforma strappata, __________ (2 fogli) (nr. Reperto 77780)

-

1.

fattura proforma strappata, __________ (nr. Reperto 77781)

-

1.

telefono cellulare Samsung Dualsim, con 2 carte SIM, __________ e __________

(nr. Reperto 77782)

-

1.

telefono cellulare __________ con SIM ________ (nr. Reperto 77783)

-

1.

carta SIM numero __________ (nr. Reperto 77784)

-

1.

fattura __________ per __________ (2 fogli) (nr. Reperto 77791)

-

1.

fattura __________ per __________ (2 fogli) (nr. Reperto 77792)

-

1.

fattura __________ per __________ (nr. Reperto 77793)

-

1.

fattura __________ per __________ (nr. Reperto 77794)

-

1.

contratto di noleggio relativo a __________ (nr. Reperto 77795)

-

1.

timbro originale dell’Ufficio di esecuzione

(nr. reperto 69429)

-

1.

mappetta trasparente contenente documenti relativi alla vettura Mercedes (nr.

reperto 38080).

8.

La tassa di giustizia di

fr. 3'000.- e le spese procedurali sono a carico del condannato.

9.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

9.1

La nota professionale

06.05.2020

dell’avv. __________ è approvata per:

onorario fr. 4'068.90

spese fr. 406.90

IVA (7,7%)

fr. 344.65

totale fr. 4'820.45

9.2

Le note professionali

05.05.2020, 01.07.2020 e

14.07.2020

dell’avv. DUF 1 sono approvate

per:

onorario fr. 21'961.65

spese fr. 878.50

totale fr. 22'840.15

9.3

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 27’660.60 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC

(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della

circolazione, ufficio giuridico, 6528 Camorino

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

- Dipartimento sanità e

socialità, Residenza governativa, 6501 Bellinzona

- Ministero Pubblico della

Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna

- Ufficio centrale svizzero

di Polizia, sezione stupefacenti, 3003 Berna

- Direzione del carcere

penale La Stampa, CP, 6904 Lugano

Per la Corte delle assise

criminali

La Presidente Il

Cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 3'000.--

Inchiesta preliminare fr. 527.--

Multa fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 212.90

fr. 3'939.90

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