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Decisione

72.2022.250

Appropriazione indebita e falsità in documenti ripetute nell'intermediazione immobiliare svolta dall'autore ad insaputa della fiduciaria avente diritto, al fine di incassare abusivamente l'interezza delle commissioni, facendo credere ai clienti che le provvigioni erano versate alla fiduciaria stessa

2 marzo 2023Italiano19 min

dichiara che IM 1 va assolto in relazione alla transazione col cliente __________

Source ti.ch

Incarto n.

72.2022.250

Lugano,

2 marzo 2023/ns

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone Ticino

La Corte

delle assise correzionali

composta da:

Giudice Francesca Verda

Chiocchetti, Presidente

Ugo Peer, Cancelliere

sedente nell’aula

penale di questo Palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale Ministero

Pubblico

e in qualità di accusatore

privato:

ACPR 1

patrocinato dall’avv. RAAP 1

contro

IM 1,

rappresentato dall’avv. DUF 1

imputato, a norma dell'atto

d'accusa 249/2022 del 22 novembre 2022 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. appropriazione indebita,

ripetuta

per avere, nel periodo compreso dal 20 giugno 2018 al 10 novembre

2021, a __________, a __________ e in altre imprecisate località, al fine di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente impiegato,

rispettivamente tentato di impiegare a proprio profitto patrimoniali a lui

affidati per almeno CHF 176'613.80,

e meglio, per avere,

1.1 nel periodo compreso

dal 20 giugno 2018 al 10 novembre 2021,

dopo essere stato assunto il 14 luglio 2011 da ACPR 1 (società

titolare del marchio __________ in forza di un contratto di franchising) in

qualità di agente immobiliare, occupandosi della ricerca di clienti,

pubblicando annunci e inserzioni sul sito internet della società, organizzando

visite e sopralluoghi e poi occupandosi concretamente dell’intermediazione

immobiliare su incarico del fiduciario autorizzato __________,

percependo come commissione il 48% del compenso versato dal

cliente alla fiduciaria,

"

Concretamente, io cercavo i mandati di vendita (gli immobili da

vendere), facevo inserzioni e annunci, organizzavo le visite, e mi occupavo

della vendita concreta. Il cliente sottoscriveva il mandato con ACPR 1. Si

chiamava “mandato di vendita”, poteva essere esclusivo o non esclusivo, a

dipendenza dei casi. Capitava raramente che fossero i clienti che venivano da

me per acquistare gli immobili, in questo caso io facevo una ricerca nel

database secondo i criteri che mi esponeva il cliente e gli mostravo gli

immobili che potevano essere di suo interesse.

(…)

ADR che io mi concentravo maggiormente su nuovi

oggetti da vendere, per fidelizzare i clienti. Gli acquirenti non si

fidelizzano. Io ero alla ricerca dei venditori. Quando trovavo un venditore gli

proponevo di sottoscrivere un mandato con ACPR 1. Questo contratto veniva

firmato da __________. È quindi corretto dire che io potevo agire in autonomia

nella ricerca dei clienti, ma quando veniva sottoscritto un mandato con ACPR 1,

io informavo __________, dato che era poi lui che doveva firmare il contratto”,

a partire dal 20 giugno 2018, trovandosi IM 1 in ristrettezze

finanziarie, decidendo quindi di eseguire da solo le intermediazioni

immobiliari all’insaputa di __________ al fine di incassare abusivamente

l’interezza della commissione,

facendo credere ai clienti, contrariamente al vero, che la provvigione

era versata alla fiduciaria, ma in realtà indicando loro il suo numero di conto

bancario personale IBAN __________ presso Banca __________, aggiungendo la

dicitura “IM 1, __________ __________” per confonderli,

oppure ancora, in due distinte occasioni, falsificando addirittura

la firma autentica di __________,

ripetutamente impiegato, in almeno 7 distinte occasioni,

rispettivamente tentando in almeno un’occasione di impiegare a proprio profitto

valori patrimoniali a lui affidati, omettendo di riversare al datore di lavoro

il 52% della commissione di intermediazione da lui ricevuta dai clienti,

e più nel dettaglio, per essersi appropriato,

- in data 20 giugno 2018,

dell.mporto di CHF 6'760.00 (52% di CHF 13'000.00) a lui versato dalla cliente

__________, omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________

della conclusione della transazione;

- in data 20 marzo 2020,

dell’importo di CHF 10'400.00 (52% di CHF 20'000.00) a lui versato dal cliente __________,

omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della

conclusione della transazione;

- in data 14 luglio 2020,

dell’importo di CHF 4'225.10 (52% di CHF 8'185.20) a lui versato dal cliente __________,

omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della

conclusione della transazione;

- in data 22 settembre 2020,

dell’importo di CHF 2'464.30 (52% di CHF 4'739.00) a lui versato dal cliente __________,

omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della

conclusione della transazione;

- in data 11 febbraio 2021,

dell’importo di CHF 11'060.40 (52% di CHF 21'270.00) a lui versato dal cliente __________,

omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della

conclusione della transazione;

- in data 02 agosto 2021,

dell’importo di CHF 16'900.00 (52% di CHF 32'500.00) a lui versato dal cliente __________

(__________), omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________

della conclusione della transazione;

- in data 10 agosto 2021,

dell’importo di CHF 15'600.00 (52% di CHF 30'000.00) a lui versato dal cliente __________,

omettendo di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della

conclusione della transazione;

- in data 20 settembre 2021,

dell’importo di CHF 9'204.00 (52% di CHF 17'700.00) a lui versato dallo Studio

legale e notarile Avv. __________ per conto della cliente __________, omettendo

di riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ della conclusione

della transazione;

- nel periodo compreso dal

01 novembre 2021 al 10 novembre 2021, tentato di impiegare a proprio profitto

la commissione di CHF 8'400.60 (52% di CHF 16'155.00) relativa

all’intermediazione immobiliare relativa al cliente __________, indicando nella

Reservationzvereinbarung datata 10.11.2021 il suo numero di conto

bancario, non riuscendo nel suo intento,

in quanto per motivi fortuiti la compravendita non si è

perfezionata;

1.2 nel periodo compreso

dal 03 marzo 2021 al 31 luglio 2021,

dopo aver concluso l’intermediazione immobiliare con il cliente __________

indicata al punto 1.1,

proposto al cliente ulteriori immobili da acquistare, e meglio

dapprima fondo nella zona di __________, poi un immobile mapp. __________ RFD __________

– __________ nella Residenza __________ e poi un altro immobile in Via __________

a __________,

ricevendo in data 03 marzo 2021 sulla sua relazione bancaria IBAN __________

presso Banca __________ l’importo di CHF 100'000.00 a titolo di “riservazione”,

riferendo falsamente a __________ che il denaro sarebbe servito esclusivamente

per la transazione immobiliare, dicendogli di stare tranquillo e che il denaro

non l’avrebbe toccato,

"

ADR che i CHF 100'000.00 li ho versati per la riservazione

dell’immobile nel __________. IM 1 mi ha messo fretta, dicendomi che aveva dei

problemi finanziari e che aveva bisogno di soldi e che doveva vendere questo

progetto. Io ho versato i soldi per bloccare la riservazione, ma poi il Notaio

mi aveva consigliato di lasciare stare. IM 1 mi ha assicurato che i CHF

100'000.00 non li avrebbe toccati. In seguito, IM 1 mi ha proposto l’immobile a

__________ e poi ancora quello a __________. Tuttavia, il prezzo continuava a

cambiare, IM 1 continuava a dirmi un prezzo diverso. Ho quindi chiesto a IM 1

di ridarmi i CHF 100'000.00 ma lui continuava a prendere tempo. Diceva che

c’erano dei problemi finanziari, poi non rispondeva al telefono. Io gli ho

quindi detto di ridarmi i soldi appena riusciva, mi ha detto che me li avrebbe

ridati a fine mese di maggio / metà giugno”.

(…)

sono senza parole. Io ho versato questo

denaro per la riservazione dell’immobile, era chiaro che IM 1 non poteva

toccarli. E questo me l’aveva detto anche IM 1, mi aveva detto “io per legge

non li posso toccare”. Non ho parole”

prelevando o utilizzando IM 1 tuttavia il denaro per altri scopi,

segnatamente prelevando CHF 85'130.00 per coprire i suoi debiti e il restante

per le spese personali,

impiegato in questo modo a proprio profitto l’importo di CHF

100'000.00;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CP;

2. falsità in documenti,

ripetuta

per avere, nel periodo compreso dal 07 febbraio 2020 al 13 luglio

2021, a __________, a __________ e in altre imprecisate località,

al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona

o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

segnatamente allo scopo di eseguire da solo le intermediazioni

immobiliari all’insaputa del fiduciario autorizzato __________ al fine di

incassare abusivamente l’interezza della commissione,

ripetutamente formato un documento falso od alterato un documento

vero, oppure abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano

autentico per formare un documento suppositizio, rispettivamente attestato o

fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di

importanza giuridica, facendone in seguito uso, a scopo d’inganno,

e meglio, per avere,

2.1 in data 07 febbraio

2020, abusando della firma autentica di __________ nel conferimento di incarico

di mediazione datato 07.02.2020 con il cliente __________, formato un documento

falso;

2.2 in data 13 luglio

2021, abusato della firma autentica di __________ nel conferimento di incarico

di mediazione datato 13.07.2021 con i clienti __________ e __________, formato

un documento falso;

fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di

luogo;

reato previsto: dall’art. 251 cifra 1 CP;

Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in

rappresentanza del Ministero Pubblico;

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’AP ACPR 1, __________, affiancato dal titolare signor __________;

- l’imputato IM 1, assistito

dal suo difensore d’ufficio, avv. DUF 1.

Espletato il

pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 12:10.

Evase le seguenti

questioni:

Verbale del dibattimento

Prende la parola il Procuratore

pubblico il quale dichiara di avere raggiunto con la difesa un accordo su tutti

Fatti

i punti dell’atto d’accusa, nel senso che IM 1 riconosce di avere commesso i

relativi fatti ad accezione di quelli di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa

limitatamente al cliente __________. L’imputato accetta la pena detentiva di 10

mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di

prova di 3 anni. Il Procuratore pubblico non chiede la misura facoltativa

dell’espulsione dal territorio elvetico. Produce scritto che indica i motivi

per cui la Pubblica accusa ha rinunciato a proporre alla Corte l’espulsione

facoltativa ai sensi dell’art. 66a bis CP.

Con l’accordo delle parti la

Presidente acquisisce agli atti la predetta “nota all’incarto” quale doc.

dib. 1.

L’avv. RAAP 1 prende la parola e

dichiara che IM 1 va condannato anche con riferimento alla transazione col

cliente __________ di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa. Anche per questi

fatti, a mente del patrocinatore, IM 1 è colpevole, e di ciò deve tenersi in

considerazione nella commisurazione della pena. L’imputato anche in questo caso

ha operato abusando del marchio del datore di lavoro, attuando il medesimo

disegno criminale. Il patrocinatore si dice profondamente insoddisfatto del

comportamento assunto anche dopo i fatti dall’imputato.

Il difensore, avv. DUF 1,

dichiara che IM 1 va assolto in relazione alla transazione col cliente __________

di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa. Rinvia a quanto dirà in sede di

discussione. Anticipa che trattasi di una delicata questione dal punto di vista

civilistico, il cui contratto si è concluso quando l’offerta si è incontrata

con l’accettazione, incontrandosi le volontà reciproche concordanti. Si

ipotizza nell’impianto accusatorio che IM 1 facesse credere di agire in

rappresentanza di ACPR 1. Resta il fatto, prosegue la difesa, che manca un

contratto di intermediazione alla base. IM 1 non aveva informato ACPR 1 delle

trattattive? Manca un contratto di mandato. Il difensore, in ogni caso, si

rimette al riguardo al giudizio della Corte. Venendo alla pena, per il legale,

pur volendo partire dall’accusa a carico dell’imputato di avere impiegato,

rispettivamente tentato di impiegare, a proprio profitto valori patrimoniali a

lui affidati per almeno fr. 176'613.80, la pena detentiva di 10 mesi proposta

dalla Pubblica accusa è adeguata, considerata anche la collaborazione con gli

inquirenti. Pure adeguato, prosegue la difesa, il porla al beneficio della

sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni. Il legale

eccepisce, infine, che il patrocinatore dell’AP ACPR 1, __________, non ha

diritto a pronunciarsi sulla commisurazione della pena.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale rinvia al suo intervento formulato in avvio

del dibattimento riguardante l’accordo per quanto attiene alla riconosciuta

colpevolezza di IM 1 nonché all’entità della pena detentiva proposta;

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, __________, il quale formula e

motiva le seguenti conclusioni: tutto nasce da un evento casuale e meglio da un

cliente insoddisfatto che ha reclamato rivolgendosi al titolare __________ per

una compravendita. Va detto che, a quei tempi, fra __________ e IM 1 vi era un

rapporto di amicizia, una amicizia malriposta da parte del primo verso il

secondo. __________ non esitava ad aiutare IM 1 quando manifestava i propri

problemi, arrivando finanche a concedergli un anno sabbatico come da questi

richiesto. __________ lo considerava uno dei suoi migliori agenti, meritevole

di una fiducia accresciuta. Il comportamento di IM 1 è stato spavaldo, scaltro,

avido. Non è vero che egli avesse difficoltà finanziarie e stentasse ad

arrivare alla fine del mese. Vero, invece, è che voleva tutta la torta. L’agire

dell’imputato non era giustificato da esigenze di difficoltà economiche, ma da

motivi meno nobili, da fini di lucro. La normativa vigente è volta a garantire

che non ci siano mediatori immobiliari poco qualificati e poco scrupolosi. IM 1

ha avuto la fortuna di incontrare un ottimo difensore che gli ha evitato la

carcerazione preventiva. Il Procuratore pubblico ha dato prova di sensibilità

umana. Vi è poi il principio in dubio pro duriore. Resta il fatto che anche con

riferimento alla transazione col cliente __________ di cui al punto 1.1

dell’atto d’accusa, all’accusatrice privata ACPR 1 sarebbe toccata una

porzione, ciò che non è potuto avvenire in ragione dell’illecito penale

commesso da IM 1. Non ci si deve dimenticare, prosegue il patrocinatore, che

l’imputato ha agito come rappresentante dell’accusatrice privata. Vi è un

rapporto originario che è stato vanificato da un comportamento truffaldino. La

parte spettante a ACPR 1 deve figurare nell’atto d’accusa. Per il

patrocinatore, IM 1 non ha manifestato pentimento per i fatti commessi. Non si

è mai scusato. È emerso tutto il suo egoismo. IM 1, per quello che ha commesso

e per come si è comportato dopo i fatti, non è meritevole di una pena mite. Si

è seguito un approccio garantista e non ha trovato applicazione il principio in

dubio pro duriore. Il legale riconosce che non tocca al rappresentante

dell’accusatrice privata esprimere una valutazione sulla pena da comminare.

Resta il fatto che, prosegue il patrocinatore, IM 1 sta continuando ad operare

nel settore immobiliare e che ignare persone si affidano ad una persona che ha

ingannato un amico, una società, un sistema. La legge cantonale sull’esercizio

delle professioni di fiduciario (LFid) indica all’art. 8 i requisiti che deve

adempiere chi chiede all’autorità di vigilanza il rilascio dell’autorizzazione

ad esercitare la professione. Nel corso del procedimento, si è chiesto a IM 1

di astenersi dal fare commenti negativi nei confronti di ACPR 1. IM 1 non ha

tratto insegnamento dalla gravità di quanto commesso, non capendo la questione

morale, ma liquidandola come una questione di soldi. Per le pretese civili, il

patrocinatore si rimette alla istanza già presentata alla Corte;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 1 riconosce gran parte delle imputazioni ed aderisce alla proposta

di pena della Pubblica accusa. Contesta l’accusa ascrittagli di essersi

appropriato indebitamente, in data 20 marzo 2020, dell’importo di CHF 10'400.-

(52% di CHF 20'000.-) a lui versato dal cliente __________, omettendo di

riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ la conclusione della

transazione. In questo caso, precisa il difensore, manca un mandato di vendita,

non c’è un mandato conferito da __________. IM 1, a verbale 11 ottobre 2022,

pag. 5, dinanzi al Procuratore pubblico, ha escluso in questo caso un rapporto

fra lui e ACPR 1: “preciso che nel caso dell’immobile acquistato da __________

non si trattava di un mandato __________. Era un affare che avevo proposto io a

__________, non si trattava di un immobile proposto da __________. Il

proprietario dell’immobile quindi venditore non aveva conferito un mandato

scritto a __________. ADR che __________ mi era stato presentato da un amico. È

vero che io ho stampato tutta la formulistica di __________. Facendomi passare

per __________. Comunque non c’era un mandato con __________, ho solo usato i

formulari con il nome ma si trattava di un immobile che ho proposto io

personalmente”. Del resto, nella denuncia del 17 febbraio 2022 presentata da ACPR

1 fra le compravendite non si fa accenno a quella transazione e nemmeno __________,

nel suo verbale del 24 febbraio 2022, pag. 5, indica fra gli illeciti penali

quella transazione. __________ non esclude che l’immobile che ha acquistato non

fosse sul portale della __________. Agli atti, non c’è una prova dell’esistenza

del relativo mandato di vendita. L’unica cosa che abbiamo è la convenzione di

riservazione. La circostanza che IM 1 abbia sottoposto a __________ un modulo __________

è ammessa dall’imputato stesso. Va analizzato il rapporto giuridico col

proprietario del fondo. Cosa diversa è la valutazione della condotta di IM 1

dal profilo del diritto del lavoro. Resta il fatto che sono tematiche di natura

civilistica. In questa sede, prosegue la difesa, il tema è di natura penale. In

assenza di un mandato di __________, quanto incassato da IM 1 non configura

un’appropriazione indebita da parte di quest’ultimo. L’ammontare a lui

ascrivibile provento di reato va quindi ridotto di fr. 10'400.-. Venendo alla

commisurazione della pena, il difensore osserva che l’imputazione principale ha

riguardato l’appropriazione indebita a danno di __________ e non a carico di ACPR

1. Con __________ si è raggiunto un accordo di risarcimento. Sarebbe stato

bello, prosegue il legale, che si fosse potuto fare un discorso simile anche

con ACPR 1, ma ciò non è stato possibile per minore disponibilità di questa

accusatrice privata. Resta il fatto, ribadisce la difesa, che, in ragione delle

suesposte argomentazioni, il maltolto va ridotto di fr. 10'400.-. IM 1 ha

riconosciuto l’appropriazione indebita di tutte le altre poste indicate

nell’atto d’accusa. Il difensore si rimette al prudente giudizio della Corte e

postula l’approvazione della sua nota professionale;

- l’avv. RAAP 1, in

replica, dichiara che l’accusatrice privata ACPR 1 si riconferma nella propria

posizione, precisando che la questione va al di là dell’aspetto meramente

economico.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44,

47, 49, 71, 73, 138 n. 1 cpv. 2, 251 n. 1 CP;

82, 103, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. appropriazione indebita,

ripetuta

per avere,

dal 20 giugno 2018 al 10 novembre 2021,

a __________, a __________ e in altre imprecisate località,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente impiegato, rispettivamente tentato di impiegare a proprio

profitto valori patrimoniali a lui affidati per fr. 166'213.80;

1.2. falsità in documenti,

ripetuta

per avere,

a scopo di indebito profitto,

il 7 febbraio 2020, abusando della firma autentica di __________

nel conferimento di incarico di mediazione datato 7 febbraio 2020 con il

cliente __________, formato un documento falso e fattone uso a scopo di

inganno,

nonché il 13 luglio 2021,

abusato della firma autentica di __________ nel conferimento di

incarico di mediazione datato 13 luglio 2021 con i clienti ______ e __________,

formato un documento falso e fattone uso a scopo di inganno,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di appropriazione indebita di cui al punto 1.1 dell’atto

d’accusa limitatamente all’essersi appropriato, il 20 marzo 2020, di fr.

10'400.-, importo a lui versato da __________.

3.

Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto di accusa del 2 agosto 2021 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 10

(dieci) mesi.

3.1.1

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

3.2

al risarcimento equivalente

in favore dello Stato di fr. 66'213.80.

4.

Non è ordinata la revoca

della sospensione condizionale della pena inflitta con decreto di accusa del 2

agosto 2021 del Ministero pubblico del Cantone Ticino ma il periodo di prova è

prorogato di 1 (uno) anno.

5.

Non è ordinata l’espulsione

di IM 1 dal territorio svizzero ai sensi dell’art. 66a bis CP.

6.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatrice privata ACPR 1 a titolo di risarcimento danni fr.

66'213.80 oltre interessi al 5% dal giorno dei singoli illeciti e a titolo di

indennità per spese di patrocinio legale fr. 14'096.35 oltre interessi al 5%

dal 2 marzo 2023.

Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatrice privata ACPR 1 è

rinviata al competente foro civile.

7.

È ordinato il sequestro

conservativo del provento da realizzazione del motoveicolo __________

sequestrato, a garanzia pro quota del pagamento del risarcimento equivalente di

cui al punto 3.2 del dispositivo, della tassa di giustizia e delle spese

procedurali di cui al punto 10 del dispositivo, così come dei disborsi per la

difesa d’ufficio anticipati dallo Stato di cui al punto 11 del dispositivo.

8.

Il risarcimento equivalente

di cui al punto 3.2 del dispositivo è assegnato a parziale copertura della

pretesa di diritto privato riconosciuta al punto 6 del dispositivo.

9.

A IM 1 non è accordato

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431

CPP.

10.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.- (mille) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico

del condannato. In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex

art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà

aumentata di fr. 1'000.- (mille), importo a carico di chi ne avrà fatto domanda

(da suddividere ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne

faranno richiesta).

11.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

11.1

Le note professionali del 26

ottobre 2022 e del 1° marzo 2023 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 4'950.00

spese fr. 495.00

IVA (7.7%) fr. 419,25

totale fr. 5'864.25

11.2

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'864.25 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,

Servizi centrali, Viale Officina 10, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona (in formato elettronico)

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente Il

Cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 83.60

fr. 1'283.60

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