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72.2022.250

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 marzo 2023Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i punti dell’atto d’accusa, nel senso che IM 1 riconosce di avere commesso i

relativi fatti ad accezione di quelli di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa

limitatamente al cliente __________. L’imputato accetta la pena detentiva di 10

mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di

prova di 3 anni. Il Procuratore pubblico non chiede la misura facoltativa

dell’espulsione dal territorio elvetico. Produce scritto che indica i motivi

per cui la Pubblica accusa ha rinunciato a proporre alla Corte l’espulsione

facoltativa ai sensi dell’art. 66a bis CP.

Con l’accordo delle parti la

Presidente acquisisce agli atti la predetta “nota all’incarto” quale doc.

dib. 1.

L’avv. RAAP 1 prende la parola e

dichiara che IM 1 va condannato anche con riferimento alla transazione col

cliente __________ di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa. Anche per questi

fatti, a mente del patrocinatore, IM 1 è colpevole, e di ciò deve tenersi in

considerazione nella commisurazione della pena. L’imputato anche in questo caso

ha operato abusando del marchio del datore di lavoro, attuando il medesimo

disegno criminale. Il patrocinatore si dice profondamente insoddisfatto del

comportamento assunto anche dopo i fatti dall’imputato.

Il difensore, avv. DUF 1,

dichiara che IM 1 va assolto in relazione alla transazione col cliente __________

di cui al punto 1.1 dell’atto d’accusa. Rinvia a quanto dirà in sede di

discussione. Anticipa che trattasi di una delicata questione dal punto di vista

civilistico, il cui contratto si è concluso quando l’offerta si è incontrata

con l’accettazione, incontrandosi le volontà reciproche concordanti. Si

ipotizza nell’impianto accusatorio che IM 1 facesse credere di agire in

rappresentanza di ACPR 1. Resta il fatto, prosegue la difesa, che manca un

contratto di intermediazione alla base. IM 1 non aveva informato ACPR 1 delle

trattattive? Manca un contratto di mandato. Il difensore, in ogni caso, si

rimette al riguardo al giudizio della Corte. Venendo alla pena, per il legale,

pur volendo partire dall’accusa a carico dell’imputato di avere impiegato,

rispettivamente tentato di impiegare, a proprio profitto valori patrimoniali a

lui affidati per almeno fr. 176'613.80, la pena detentiva di 10 mesi proposta

dalla Pubblica accusa è adeguata, considerata anche la collaborazione con gli

inquirenti. Pure adeguato, prosegue la difesa, il porla al beneficio della

sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni. Il legale

eccepisce, infine, che il patrocinatore dell’AP ACPR 1, __________, non ha

diritto a pronunciarsi sulla commisurazione della pena.

Sentiti: - il Procuratore pubblico,

per la sua requisitoria, il quale rinvia al suo intervento formulato in avvio

del dibattimento riguardante l’accordo per quanto attiene alla riconosciuta

colpevolezza di IM 1 nonché all’entità della pena detentiva proposta;

- l’avv. RAAP 1,

rappresentante dell’accusatrice privata ACPR 1, __________, il quale formula e

motiva le seguenti conclusioni: tutto nasce da un evento casuale e meglio da un

cliente insoddisfatto che ha reclamato rivolgendosi al titolare __________ per

una compravendita. Va detto che, a quei tempi, fra __________ e IM 1 vi era un

rapporto di amicizia, una amicizia malriposta da parte del primo verso il

secondo. __________ non esitava ad aiutare IM 1 quando manifestava i propri

problemi, arrivando finanche a concedergli un anno sabbatico come da questi

richiesto. __________ lo considerava uno dei suoi migliori agenti, meritevole

di una fiducia accresciuta. Il comportamento di IM 1 è stato spavaldo, scaltro,

avido. Non è vero che egli avesse difficoltà finanziarie e stentasse ad

arrivare alla fine del mese. Vero, invece, è che voleva tutta la torta. L’agire

dell’imputato non era giustificato da esigenze di difficoltà economiche, ma da

motivi meno nobili, da fini di lucro. La normativa vigente è volta a garantire

che non ci siano mediatori immobiliari poco qualificati e poco scrupolosi. IM 1

ha avuto la fortuna di incontrare un ottimo difensore che gli ha evitato la

carcerazione preventiva. Il Procuratore pubblico ha dato prova di sensibilità

umana. Vi è poi il principio in dubio pro duriore. Resta il fatto che anche con

riferimento alla transazione col cliente __________ di cui al punto 1.1

dell’atto d’accusa, all’accusatrice privata ACPR 1 sarebbe toccata una

porzione, ciò che non è potuto avvenire in ragione dell’illecito penale

commesso da IM 1. Non ci si deve dimenticare, prosegue il patrocinatore, che

l’imputato ha agito come rappresentante dell’accusatrice privata. Vi è un

rapporto originario che è stato vanificato da un comportamento truffaldino. La

parte spettante a ACPR 1 deve figurare nell’atto d’accusa. Per il

patrocinatore, IM 1 non ha manifestato pentimento per i fatti commessi. Non si

è mai scusato. È emerso tutto il suo egoismo. IM 1, per quello che ha commesso

e per come si è comportato dopo i fatti, non è meritevole di una pena mite. Si

è seguito un approccio garantista e non ha trovato applicazione il principio in

dubio pro duriore. Il legale riconosce che non tocca al rappresentante

dell’accusatrice privata esprimere una valutazione sulla pena da comminare.

Resta il fatto che, prosegue il patrocinatore, IM 1 sta continuando ad operare

nel settore immobiliare e che ignare persone si affidano ad una persona che ha

ingannato un amico, una società, un sistema. La legge cantonale sull’esercizio

delle professioni di fiduciario (LFid) indica all’art. 8 i requisiti che deve

adempiere chi chiede all’autorità di vigilanza il rilascio dell’autorizzazione

ad esercitare la professione. Nel corso del procedimento, si è chiesto a IM 1

di astenersi dal fare commenti negativi nei confronti di ACPR 1. IM 1 non ha

tratto insegnamento dalla gravità di quanto commesso, non capendo la questione

morale, ma liquidandola come una questione di soldi. Per le pretese civili, il

patrocinatore si rimette alla istanza già presentata alla Corte;

- l’avv. DUF 1,

difensore dell’imputato IM 1, la quale formula e motiva le seguenti

conclusioni: IM 1 riconosce gran parte delle imputazioni ed aderisce alla proposta

di pena della Pubblica accusa. Contesta l’accusa ascrittagli di essersi

appropriato indebitamente, in data 20 marzo 2020, dell’importo di CHF 10'400.-

(52% di CHF 20'000.-) a lui versato dal cliente __________, omettendo di

riversarlo a ACPR 1 e sottacendo al fiduciario __________ la conclusione della

transazione. In questo caso, precisa il difensore, manca un mandato di vendita,

non c’è un mandato conferito da __________. IM 1, a verbale 11 ottobre 2022,

pag. 5, dinanzi al Procuratore pubblico, ha escluso in questo caso un rapporto

fra lui e ACPR 1: “preciso che nel caso dell’immobile acquistato da __________

non si trattava di un mandato __________. Era un affare che avevo proposto io a

__________, non si trattava di un immobile proposto da __________. Il

proprietario dell’immobile quindi venditore non aveva conferito un mandato

scritto a __________. ADR che __________ mi era stato presentato da un amico. È

vero che io ho stampato tutta la formulistica di __________. Facendomi passare

per __________. Comunque non c’era un mandato con __________, ho solo usato i

formulari con il nome ma si trattava di un immobile che ho proposto io

personalmente”. Del resto, nella denuncia del 17 febbraio 2022 presentata da ACPR

1 fra le compravendite non si fa accenno a quella transazione e nemmeno __________,

nel suo verbale del 24 febbraio 2022, pag. 5, indica fra gli illeciti penali

quella transazione. __________ non esclude che l’immobile che ha acquistato non

fosse sul portale della __________. Agli atti, non c’è una prova dell’esistenza

del relativo mandato di vendita. L’unica cosa che abbiamo è la convenzione di

riservazione. La circostanza che IM 1 abbia sottoposto a __________ un modulo __________

è ammessa dall’imputato stesso. Va analizzato il rapporto giuridico col

proprietario del fondo. Cosa diversa è la valutazione della condotta di IM 1

dal profilo del diritto del lavoro. Resta il fatto che sono tematiche di natura

civilistica. In questa sede, prosegue la difesa, il tema è di natura penale. In

assenza di un mandato di __________, quanto incassato da IM 1 non configura

un’appropriazione indebita da parte di quest’ultimo. L’ammontare a lui

ascrivibile provento di reato va quindi ridotto di fr. 10'400.-. Venendo alla

commisurazione della pena, il difensore osserva che l’imputazione principale ha

riguardato l’appropriazione indebita a danno di __________ e non a carico di ACPR

1. Con __________ si è raggiunto un accordo di risarcimento. Sarebbe stato

bello, prosegue il legale, che si fosse potuto fare un discorso simile anche

con ACPR 1, ma ciò non è stato possibile per minore disponibilità di questa

accusatrice privata. Resta il fatto, ribadisce la difesa, che, in ragione delle

suesposte argomentazioni, il maltolto va ridotto di fr. 10'400.-. IM 1 ha

riconosciuto l’appropriazione indebita di tutte le altre poste indicate

nell’atto d’accusa. Il difensore si rimette al prudente giudizio della Corte e

postula l’approvazione della sua nota professionale;

- l’avv. RAAP 1, in

replica, dichiara che l’accusatrice privata ACPR 1 si riconferma nella propria

posizione, precisando che la questione va al di là dell’aspetto meramente

economico.

Preso atto che le

parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della

sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall’art. 82 CPP;

visti gli art.: 12, 40, 42, 44,

47, 49, 71, 73, 138 n. 1 cpv. 2, 251 n. 1 CP;

82, 103, 135, 268, 422 e segg. CPP e 22

TG sulle spese;

dichiara

e pronuncia:

IM 1

1. è autore colpevole di:

1.1. appropriazione indebita,

ripetuta

per avere,

dal 20 giugno 2018 al 10 novembre 2021,

a __________, a __________ e in altre imprecisate località,

al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

ripetutamente impiegato, rispettivamente tentato di impiegare a proprio

profitto valori patrimoniali a lui affidati per fr. 166'213.80;

1.2. falsità in documenti,

ripetuta

per avere,

a scopo di indebito profitto,

il 7 febbraio 2020, abusando della firma autentica di __________

nel conferimento di incarico di mediazione datato 7 febbraio 2020 con il

cliente __________, formato un documento falso e fattone uso a scopo di

inganno,

nonché il 13 luglio 2021,

abusato della firma autentica di __________ nel conferimento di

incarico di mediazione datato 13 luglio 2021 con i clienti ______ e __________,

formato un documento falso e fattone uso a scopo di inganno,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

e precisato nei considerandi.

Considerandi

2.

IM 1 è prosciolto

dall’imputazione di appropriazione indebita di cui al punto 1.1 dell’atto

d’accusa limitatamente all’essersi appropriato, il 20 marzo 2020, di fr.

10'400.-, importo a lui versato da __________.

3.

Di conseguenza,

trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al

decreto di accusa del 2 agosto 2021 del Ministero pubblico del Cantone Ticino,

IM 1 è condannato

3.1

alla pena detentiva di 10

(dieci) mesi.

3.1.1

L’esecuzione della pena

detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3

(tre).

3.2

al risarcimento equivalente

in favore dello Stato di fr. 66'213.80.

4.

Non è ordinata la revoca

della sospensione condizionale della pena inflitta con decreto di accusa del 2

agosto 2021 del Ministero pubblico del Cantone Ticino ma il periodo di prova è

prorogato di 1 (uno) anno.

5.

Non è ordinata l’espulsione

di IM 1 dal territorio svizzero ai sensi dell’art. 66a bis CP.

6.

IM 1 è inoltre condannato a

versare all’accusatrice privata ACPR 1 a titolo di risarcimento danni fr.

66'213.80 oltre interessi al 5% dal giorno dei singoli illeciti e a titolo di

indennità per spese di patrocinio legale fr. 14'096.35 oltre interessi al 5%

dal 2 marzo 2023.

Per il rimanente della sua pretesa, l’accusatrice privata ACPR 1 è

rinviata al competente foro civile.

7.

È ordinato il sequestro

conservativo del provento da realizzazione del motoveicolo __________

sequestrato, a garanzia pro quota del pagamento del risarcimento equivalente di

cui al punto 3.2 del dispositivo, della tassa di giustizia e delle spese

procedurali di cui al punto 10 del dispositivo, così come dei disborsi per la

difesa d’ufficio anticipati dallo Stato di cui al punto 11 del dispositivo.

8.

Il risarcimento equivalente

di cui al punto 3.2 del dispositivo è assegnato a parziale copertura della

pretesa di diritto privato riconosciuta al punto 6 del dispositivo.

9.

A IM 1 non è accordato

alcun indennizzo e riparazione del torto morale ai sensi dell’art. 429 e 431

CPP.

10.

La tassa di giustizia di fr.

1'000.- (mille) senza motivazione scritta e le spese procedurali sono a carico

del condannato. In caso di motivazione scritta (richiesta di motivazione ex

art. 82 cpv. 2 lett. a CPP o annuncio d’appello), la tassa di giustizia sarà

aumentata di fr. 1'000.- (mille), importo a carico di chi ne avrà fatto domanda

(da suddividere ulteriormente in parti uguali in presenza di più parti che ne

faranno richiesta).

11.

Le spese per la difesa

d’ufficio sono sostenute dallo Stato.

11.1

Le note professionali del 26

ottobre 2022 e del 1° marzo 2023 dell’avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 4'950.00

spese fr. 495.00

IVA (7.7%) fr. 419,25

totale fr. 5'864.25

11.2

Il condannato IM 1 è tenuto a

rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 5'864.25 non appena

le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,

Servizi centrali, Viale Officina 10, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO,

6501.

Bellinzona (in formato elettronico)

- Ufficio dei Giudice dei

provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano

- Sezione della Popolazione,

ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona

Per la Corte delle assise

correzionali

La Presidente Il

Cancelliere

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Altri disborsi (postali, tel.,

ecc.) fr. 83.60

fr. 1'283.60

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