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Decisione

80.2005.133

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: calcolo utile, variazioni debitori, scorte, lavori in corso e creditori

11 agosto 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è titolare di una ditta individuale, che si occupa di allestimenti per veicoli

industriali ed ha la propria sede a __________ dal 2004.

Nella

dichiarazione fiscale 2004, il

contribuente e la moglie __________ indicavano un reddito dell’attività

lucrativa indipendente del marito di fr. 13'923.–, cui si aggiungeva la rendita

d’invalidità della moglie di fr. 20'028.–.

B. Notificando

ai contribuenti la tassazione

IC/IFD 2004, con decisione del

20 luglio 2005, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito aziendale del marito in fr.

58'000.– ed il reddito imponibile dei coniugi in fr. 53'700.– per l’IC ed in fr.

64'300.– per l’IFD. Per quanto attiene in particolar modo al reddito

dell’attività indipendente, la motivazione della decisione

spiegava che i valori erano stati “rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità

fiscale, delle indicazioni

fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per le aziende del ramo e facenti parte della realtà

locale”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 luglio 2005, nel quale argomentavano che il reddito indicato era

inesistente e chiedevano pertanto che la tassazione fosse rettificata in base alla dichiarazione.

L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 4 agosto 2005, riducendo il

reddito aziendale da fr. 58'000.– a fr. 44'000.–. Nella motivazione, spiegava di avere accertato

“un’importante carenza di disponibilità e dei margini di utile lordo

manifestamente inferiori a

quelli usualmente conseguiti nel settore”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo dell’utile aziendale stabilito dall’auto-rità

di tassazione, sottolineando

che negli ultimi due anni la sua attività ha incontrato delle difficoltà, sia

per ragioni legate al trasferimento

della sede della ditta sia per problemi familiari.

E. In

data 9 settembre 2005, questa Camera ha chiesto all’Ufficio di tassazione di sottoporle una ricostruzione dell’utile aziendale ed un calcolo del dispendio, per poi poterli trasmettere al ricorrente.

I documenti richiesti sono pervenuti alla Camera il 14 settembre 2005 e sono

poi stati sottoposti al ricorrente, per osservazioni.

Con

scritto del 7 ottobre 2005, il contribuente ha contestato la ricostruzione dell’utile aziendale fatta dall’autorità

di tassazione “sulla base del

coefficiente sperimentale di utile lordo del 55%”. Per confutare tale ipotesi, ha

allegato la fattura relativa alla fornitura di un ponte ribaltabile (fr.

9'500.–) e quella per l’acquisto del relativo materiale (fr. 7'701.–), per

dimostrare che il suo utile lordo ammonta a soli fr. 1'799.–.

Il

giudice delegato ha chiesto allora all’Ispettorato fiscale di procedere ad una

verifica dell’esercizio 2004

della ditta del ricorrente. Il relativo rapporto è stato rassegnato in data 21

maggio 2008 ed è stato

trasmesso lo stesso giorno al

ricorrente.

Diritto

1. 1.1.

Deve

essere sottolineata in primo luogo l’insufficiente documentazione degli utili, risultante dalla

dichiarazione fiscale del ricorrente.

1.2.

Secondo gli

articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da

attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla

dichiarazione i conti annuali

firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso

commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,

come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.

L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità

commerciale, non essendovi obbligati. Non autorizza cioè i contribuenti che,

pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di

produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione

le distinte (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco,

2000, vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, pp. 259-260).

1.3.

Secondo

l’art. 957 cpv. 1 CO, chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel

registro di commercio deve

tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e

dall’estensione della sua

azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i

rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato

dei singoli esercizi annuali.

E

l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio è a carico di chiunque esercita un

commercio, un’industria od

altra impresa in forma commerciale (art. 934 cpv. 1 CO). Secondo l’art. 53

lett. C dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), alle altre imprese esercitate in forma

commerciale appartengono quelle che non sono imprese commerciali (lett. A dello

stesso articolo) o industriali (lett. B) vere e proprie, ma che per la loro

importanza e natura vogliono essere

esercitate commercialmente e richiedono la tenuta di una contabilità regolare.

Non c’è l’obbligo d’iscrizione

se l’introito lordo annuo non raggiunge i 100 000 franchi (art. 54 ORC).

1.4.

L’attività

esercitata dal contribuente rientra indubbiamente fra quelle commerciali, come

tali soggette all’obbligo di iscrizione a registro di commercio e, di riflesso, all’obbligo di tenere la contabilità conforme

all’uso commerciale.

Nondimeno,

come ha rilevato l’Ispettorato fiscale nel suo rapporto di verifica, il ricorrente

non adempie gli obblighi legali e non ha quindi presentato una contabilità

commerciale.

Come pure è stato

osservato dall’Ispettorato, la “distinta entrate/uscite 2004” che il ricorrente

ha allegato alla propria dichiarazione fiscale è ben lungi dal soddisfare anche

le esigenze stabilite dalla legislazione tributaria per i contribuenti non assoggettati

all’obbligo di tenere una contabilità commerciale. Secondo la giurisprudenza,

infatti, i requisiti che le “distinte”, previste dagli articoli

125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal

tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggetta-mento completo e

attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata

verifica da parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13

dicembre 2003 n.2A.272/2003 consid. 4 con riferimento a: Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad art. 125

LIFD, p. 260).

Considerandi

2.

2.1.

L’autorità

di tassazione, ritenuta l’inadeguatezza della documentazione prodotta dal

contribuente, ha proceduto a determinare l’utile aziendale ricorrendo, da un

lato, ai coefficienti sperimentali e, dall’altro, al calcolo del dispendio

(confronto fra le entrate e le uscite).

2.2

Secondo

gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se

il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale

e del tenore di vita del contribuente.

Pur

avendo ritenuto che la contabilità prodotta dal ricorrente non fosse probante,

l’autorità di tassazione ha

rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che

avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto

di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132

cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia,

la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione

di stabilire gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le

regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22

febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid. 3).

2.3

Nella

decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque definito il reddito aziendale

in fr. 44'000.–.

In primo luogo, ha

proceduto alla ricostruzione della cifra d’affari, applicando il coefficiente

sperimentale del 55% alla spesa di fr. 99'794.– per l’acquisto di merce. In

tal modo, la cifra d’affari ha raggiunto l’importo di fr. 221'764.–, cioè fr.

39'386.– più di quanto dichiarato.

Dall’altro lato, ha

confrontato fra loro le entrate e le uscite del contribuente e della sua

famiglia, constatando un ammanco di fr. 42'530.–.

2.4

Tenuto conto della motivazione

laconica della decisione impugnata e delle contestazioni mosse dal ricorrente

alla ricostruzione della cifra d’affari basata sui coefficienti sperimentali,

questa Camera ha invitato l’Ispettorato fiscale a procedere ad una verifica

dell’esercizio 2004. Il rapporto che ne è scaturito ha permesso di dimostrare

che la valutazione fatta dall’autorità di tassazione con la decisione impugnata

era prudenziale.

3.

3.1.

In primo

luogo, anche l’Ispettorato fiscale ha esaminato il margine di utile lordo, per

stabilire se l’utile aziendale dichiarato sia attendibile.

3.2

L’Ispettorato

fiscale ha dapprima sottolineato come la ricostruzione intrapresa dall’Ufficio di tassazione sia

viziata dal fatto di essere basata sulle cifre fornite dal contribuente e

ricavate dalla distinta “entrate/uscite anno 2004” allegata alla dichiarazione fiscale. Si tratta infatti di cifre

che esprimono un movimento di cassa e non economico, per il fatto che non

tengono conto delle variazioni

fra i saldi iniziali e finali dei debitori, delle scorte, dei lavori in corso e

dei creditori.

La

verifica intrapresa ha dunque permesso di ricostruire le suddette posizioni contabili in sospeso all’inizio ed alla fine dell’esercizio 2004.

Mentre

per i debitori e per le scorte merci non sono risultati elementi tali da far

apparire posizioni in sospeso

al 1° gennaio e al 31 dicembre

2004, la verifica ha rilevato alcune commesse in fase di realizzazione alla fine dell’esercizio, che sono poi state fatturate nel gennaio 2005. Il costo del materiale è compreso nell’ammontare

indicato come “uscita officina per acquisto merce” del 2004 e di conseguenza

l’Ispettorato ha valutato in fr. 40'000.– i lavori in corso alla fine

del 2004. La verifica ha pure evidenziato l’esistenza di una fattura creditori

al 31 dicembre 2004, non considerata (poiché non pagata) nella distinta “entrate/uscite

anno 2004”.

3.3

Le due

constatazioni che precedono

hanno così modificato i valori del rendiconto di cassa presentati dal

ricorrente e utilizzati dall’Ufficio di tassazione per

determinare il margine di utile lordo:

fatturato

dichiarato (incassato) fr. 182'378

variazione lavori in corso fr. 40’000

cifra

d’affari 2004 fr. 222'378 fr. 222’378

PCMV

(acquisti) dichiarato (pagato) fr. 99’794

Variazione creditori fr. 6’500

PCMV 2004 fr. 106'294 – fr. 106'294

Utile

lordo rettificato fr. 116'084

3.4

Il margine di utile lordo,

cioè la percentuale dell’utile lordo rispetto alla cifra d’affari, ammonta in

tal modo al 52.20%. Come ha osservato l’Ispettorato fiscale, nel suo rapporto

di verifica, si tratta di un margine che non si discosta in modo consistente

dal coefficiente sperimentale del 55%, adottato dall’Ufficio di tassazione.

L’Ispettorato ha pertanto proposto di rinunciare ad una ripresa definitiva

sulla cifra d’affari dichiarata (considerando cioè la ripresa come un ricavo

incassato), optando per contro per una ripresa come riserva tassata, quindi per

una rivalutazione della sostanza aziendale.

Il reddito dell’attività

lucrativa indipendente viene così stabilito nella misura seguente:

utile dichiarato fr. 1’367

riserva tassata su lavori

in corso fr. 40’000

– riserva tassata negativa

su creditori fr. 6’500

utile aziendale rivalutato fr. 34’867

3.5

Il risultato cui perviene

l’Ispettorato è senz’altro affidabile e permette anche di evitare una ripresa

definitiva sulla cifra d’affari dichiarata. Come detto, l’unico intervento sui

dati dichiarati è consistito nel tener conto delle delimitazioni temporali,

grazie alla riserva tassata di fr. 33'500.–.

L’utile aziendale del

ricorrente può così essere definito su questa base.

4.

4.1.

L’Ispettorato

ha poi riesaminato anche il calcolo del dispendio, estendendo in tal modo la verifica anche agli elementi estranei

all’attività aziendale del ricorrente.

4.2

Rispetto

al calcolo delle entrate e delle uscite su cui si è basato l’Ufficio di tassazione,

quello dell’Ispettorato tiene conto dei seguenti aspetti:

- la

rendita AI per grandi invalidi di fr. 20'251.–, percepita dalla moglie del

ricorrente;

- la

diminuzione del capitale depositato su un conto bancario presso la __________,

pari a fr. 6'694.–;

- l’aumento

del reddito dell’attività indipendente a fr. 34'867.–;

- a

ciò si aggiungono ancora la variazione della sostanza commerciale dovuta ai

lavori in corso, nella misura di fr. 40'000.–, e la variazione dei passivi

aziendali, riferita ai creditori (fr. 6'500.–).

4.3

Il

calcolo del dispendio così rivisto porta ad un’eccedenza di fr. 12'547.–,

prima di considerare tuttavia le spese per il sostentamento personale del

contribuente e della sua famiglia. A tale riguardo, l’Ispettorato, così come

prima l’Ufficio di tassazione, ha aggiunto alle uscite l’importo di fr.

24'600.–, corrispondente al minimo vitale stabilito ai fini del diritto

esecutivo. L’ammanco che ne risulta, arrotondato a fr. 12'000.– all’anno,

potrebbe essere aggiunto al reddito dell’attività lucrativa indipendente del

contribuente, che raggiungerebbe in tal modo l’importo di fr. 46'867.–; oppure

potrebbe essere considerato “reddito d’altra fonte”.

Il

ricorrente, da parte sua, contesta il calcolo del minimo vitale fondato sui

parametri del diritto delle esecuzioni e dei fallimenti e sostiene che sia

stato sufficiente l’importo di fr. 12'300.–, che sarebbe coperto dalle entrate

dell’anno. A suo avviso, infatti, si dovrebbe tener conto del fatto che la sua

famiglia è quotidianamente ospite di sua madre per i pasti, dopo la grave

malattia che ha colpito la moglie nel 1996.

4.4

Va

ricordato, in questo ambito, che l’Ufficio di tassazione, nella decisione

impugnata, aveva stabilito il reddito aziendale in fr. 44'000.–,

basandosi come detto sia sul margine di utile lordo sia sul calcolo del

dispendio.

Aggiungendo

l’importo di fr. 12'053.–, corrispondente all’am-manco risultante dal calcolo

del dispendio intrapreso dall’Ispetto-rato, il reddito aziendale salirebbe a

fr. 46'867.–. Il reddito imponibile sarebbe aumentato nella misura di quasi 3'000

franchi anche nel caso in cui l’ammanco fosse considerato “reddito d’altra

fonte”.

Trattandosi

di una questione di valutazione, questa Camera ritiene di poter prescindere

dall’aumento del reddito imponibile del ricorrente, ritenuto che la verifica ha

sostanzialmente confermato le risultanze dell’accertamento compiuto

dall’autorità di tassazione.

Confermando

il reddito aziendale di fr. 44'000.–, si tiene anche conto, parzialmente, delle

contestazioni in merito alla commisurazione del minimo vitale. Inoltre, il margine

di utile lordo resta leggermente al di sotto (54%) del coefficiente

sperimentale.

5.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso è respinto.

In

considerazione del fatto che tanto la decisione di tassazione quanto quella su

reclamo proponevano una motivazione estremamente ridotta, come pure della circostanza

che il calcolo del dispendio non era stato sottoposto al ricorrente prima del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente, solo in parte.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 440.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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