80.2005.133
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: calcolo utile, variazioni debitori, scorte, lavori in corso e creditori
11 agosto 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2005.133
Data decisione, Autorità:
11.08.2008, CDT
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: calcolo utile, variazioni debitori, scorte, lavori in corso e creditori
ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE
art. 125 cpv. 2 LIFD
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 199 cpv. 2 LT
art. 204 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2005.133
Lugano
11 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 agosto 2005 contro la decisione del 4 agosto 2005 in materia di IC e IFD 2004.
Fatti
A. RI 1
è titolare di una ditta individuale, che si occupa di allestimenti per veicoli
industriali ed ha la propria sede a __________ dal 2004.
Nella
dichiarazione fiscale 2004, il
contribuente e la moglie __________ indicavano un reddito dell’attività
lucrativa indipendente del marito di fr. 13'923.–, cui si aggiungeva la rendita
d’invalidità della moglie di fr. 20'028.–.
B. Notificando
ai contribuenti la tassazione
IC/IFD 2004, con decisione del
20 luglio 2005, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito aziendale del marito in fr.
58'000.– ed il reddito imponibile dei coniugi in fr. 53'700.– per l’IC ed in fr.
64'300.– per l’IFD. Per quanto attiene in particolar modo al reddito
dell’attività indipendente, la motivazione della decisione
spiegava che i valori erano stati “rettificati sulla base degli elementi noti all’autorità
fiscale, delle indicazioni
fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per le aziende del ramo e facenti parte della realtà
locale”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 luglio 2005, nel quale argomentavano che il reddito indicato era
inesistente e chiedevano pertanto che la tassazione fosse rettificata in base alla dichiarazione.
L’Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 4 agosto 2005, riducendo il
reddito aziendale da fr. 58'000.– a fr. 44'000.–. Nella motivazione, spiegava di avere accertato
“un’importante carenza di disponibilità e dei margini di utile lordo
manifestamente inferiori a
quelli usualmente conseguiti nel settore”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta il calcolo dell’utile aziendale stabilito dall’auto-rità
di tassazione, sottolineando
che negli ultimi due anni la sua attività ha incontrato delle difficoltà, sia
per ragioni legate al trasferimento
della sede della ditta sia per problemi familiari.
E. In
data 9 settembre 2005, questa Camera ha chiesto all’Ufficio di tassazione di sottoporle una ricostruzione dell’utile aziendale ed un calcolo del dispendio, per poi poterli trasmettere al ricorrente.
I documenti richiesti sono pervenuti alla Camera il 14 settembre 2005 e sono
poi stati sottoposti al ricorrente, per osservazioni.
Con
scritto del 7 ottobre 2005, il contribuente ha contestato la ricostruzione dell’utile aziendale fatta dall’autorità
di tassazione “sulla base del
coefficiente sperimentale di utile lordo del 55%”. Per confutare tale ipotesi, ha
allegato la fattura relativa alla fornitura di un ponte ribaltabile (fr.
9'500.–) e quella per l’acquisto del relativo materiale (fr. 7'701.–), per
dimostrare che il suo utile lordo ammonta a soli fr. 1'799.–.
Il
giudice delegato ha chiesto allora all’Ispettorato fiscale di procedere ad una
verifica dell’esercizio 2004
della ditta del ricorrente. Il relativo rapporto è stato rassegnato in data 21
maggio 2008 ed è stato
trasmesso lo stesso giorno al
ricorrente.
Diritto
1. 1.1.
Deve
essere sottolineata in primo luogo l’insufficiente documentazione degli utili, risultante dalla
dichiarazione fiscale del ricorrente.
1.2.
Secondo gli
articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da
attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla
dichiarazione i conti annuali
firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all’uso
commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite,
come anche degli apporti e dei prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le “distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità
commerciale, non essendovi obbligati. Non autorizza cioè i contribuenti che,
pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di
produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione
le distinte (Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco,
2000, vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, pp. 259-260).
1.3.
Secondo
l’art. 957 cpv. 1 CO, chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel
registro di commercio deve
tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e
dall’estensione della sua
azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i
rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato
dei singoli esercizi annuali.
E
l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio è a carico di chiunque esercita un
commercio, un’industria od
altra impresa in forma commerciale (art. 934 cpv. 1 CO). Secondo l’art. 53
lett. C dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), alle altre imprese esercitate in forma
commerciale appartengono quelle che non sono imprese commerciali (lett. A dello
stesso articolo) o industriali (lett. B) vere e proprie, ma che per la loro
importanza e natura vogliono essere
esercitate commercialmente e richiedono la tenuta di una contabilità regolare.
Non c’è l’obbligo d’iscrizione
se l’introito lordo annuo non raggiunge i 100 000 franchi (art. 54 ORC).
1.4.
L’attività
esercitata dal contribuente rientra indubbiamente fra quelle commerciali, come
tali soggette all’obbligo di iscrizione a registro di commercio e, di riflesso, all’obbligo di tenere la contabilità conforme
all’uso commerciale.
Nondimeno,
come ha rilevato l’Ispettorato fiscale nel suo rapporto di verifica, il ricorrente
non adempie gli obblighi legali e non ha quindi presentato una contabilità
commerciale.
Come pure è stato
osservato dall’Ispettorato, la “distinta entrate/uscite 2004” che il ricorrente
ha allegato alla propria dichiarazione fiscale è ben lungi dal soddisfare anche
le esigenze stabilite dalla legislazione tributaria per i contribuenti non assoggettati
all’obbligo di tenere una contabilità commerciale. Secondo la giurisprudenza,
infatti, i requisiti che le “distinte”, previste dagli articoli
125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal
tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggetta-mento completo e
attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano un’adeguata
verifica da parte dell’autorità fiscale (sentenza del Tribunale federale del 13
dicembre 2003 n.2A.272/2003 consid. 4 con riferimento a: Zweifel, op. cit., n. 30 s. ad art. 125
LIFD, p. 260).
Considerandi
2.
2.1.
L’autorità
di tassazione, ritenuta l’inadeguatezza della documentazione prodotta dal
contribuente, ha proceduto a determinare l’utile aziendale ricorrendo, da un
lato, ai coefficienti sperimentali e, dall’altro, al calcolo del dispendio
(confronto fra le entrate e le uscite).
2.2
Secondo
gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se
il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale
e del tenore di vita del contribuente.
Pur
avendo ritenuto che la contabilità prodotta dal ricorrente non fosse probante,
l’autorità di tassazione ha
rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che
avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il diritto
di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132
cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia,
la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione
di stabilire gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le
regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22
febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid. 3).
2.3
Nella
decisione impugnata, l’Ufficio di tassazione ha dunque definito il reddito aziendale
in fr. 44'000.–.
In primo luogo, ha
proceduto alla ricostruzione della cifra d’affari, applicando il coefficiente
sperimentale del 55% alla spesa di fr. 99'794.– per l’acquisto di merce. In
tal modo, la cifra d’affari ha raggiunto l’importo di fr. 221'764.–, cioè fr.
39'386.– più di quanto dichiarato.
Dall’altro lato, ha
confrontato fra loro le entrate e le uscite del contribuente e della sua
famiglia, constatando un ammanco di fr. 42'530.–.
2.4
Tenuto conto della motivazione
laconica della decisione impugnata e delle contestazioni mosse dal ricorrente
alla ricostruzione della cifra d’affari basata sui coefficienti sperimentali,
questa Camera ha invitato l’Ispettorato fiscale a procedere ad una verifica
dell’esercizio 2004. Il rapporto che ne è scaturito ha permesso di dimostrare
che la valutazione fatta dall’autorità di tassazione con la decisione impugnata
era prudenziale.
3.
3.1.
In primo
luogo, anche l’Ispettorato fiscale ha esaminato il margine di utile lordo, per
stabilire se l’utile aziendale dichiarato sia attendibile.
3.2
L’Ispettorato
fiscale ha dapprima sottolineato come la ricostruzione intrapresa dall’Ufficio di tassazione sia
viziata dal fatto di essere basata sulle cifre fornite dal contribuente e
ricavate dalla distinta “entrate/uscite anno 2004” allegata alla dichiarazione fiscale. Si tratta infatti di cifre
che esprimono un movimento di cassa e non economico, per il fatto che non
tengono conto delle variazioni
fra i saldi iniziali e finali dei debitori, delle scorte, dei lavori in corso e
dei creditori.
La
verifica intrapresa ha dunque permesso di ricostruire le suddette posizioni contabili in sospeso all’inizio ed alla fine dell’esercizio 2004.
Mentre
per i debitori e per le scorte merci non sono risultati elementi tali da far
apparire posizioni in sospeso
al 1° gennaio e al 31 dicembre
2004, la verifica ha rilevato alcune commesse in fase di realizzazione alla fine dell’esercizio, che sono poi state fatturate nel gennaio 2005. Il costo del materiale è compreso nell’ammontare
indicato come “uscita officina per acquisto merce” del 2004 e di conseguenza
l’Ispettorato ha valutato in fr. 40'000.– i lavori in corso alla fine
del 2004. La verifica ha pure evidenziato l’esistenza di una fattura creditori
al 31 dicembre 2004, non considerata (poiché non pagata) nella distinta “entrate/uscite
anno 2004”.
3.3
Le due
constatazioni che precedono
hanno così modificato i valori del rendiconto di cassa presentati dal
ricorrente e utilizzati dall’Ufficio di tassazione per
determinare il margine di utile lordo:
fatturato
dichiarato (incassato) fr. 182'378
variazione lavori in corso fr. 40’000
cifra
d’affari 2004 fr. 222'378 fr. 222’378
PCMV
(acquisti) dichiarato (pagato) fr. 99’794
Variazione creditori fr. 6’500
PCMV 2004 fr. 106'294 – fr. 106'294
Utile
lordo rettificato fr. 116'084
3.4
Il margine di utile lordo,
cioè la percentuale dell’utile lordo rispetto alla cifra d’affari, ammonta in
tal modo al 52.20%. Come ha osservato l’Ispettorato fiscale, nel suo rapporto
di verifica, si tratta di un margine che non si discosta in modo consistente
dal coefficiente sperimentale del 55%, adottato dall’Ufficio di tassazione.
L’Ispettorato ha pertanto proposto di rinunciare ad una ripresa definitiva
sulla cifra d’affari dichiarata (considerando cioè la ripresa come un ricavo
incassato), optando per contro per una ripresa come riserva tassata, quindi per
una rivalutazione della sostanza aziendale.
Il reddito dell’attività
lucrativa indipendente viene così stabilito nella misura seguente:
utile dichiarato fr. 1’367
riserva tassata su lavori
in corso fr. 40’000
– riserva tassata negativa
su creditori fr. 6’500
utile aziendale rivalutato fr. 34’867
3.5
Il risultato cui perviene
l’Ispettorato è senz’altro affidabile e permette anche di evitare una ripresa
definitiva sulla cifra d’affari dichiarata. Come detto, l’unico intervento sui
dati dichiarati è consistito nel tener conto delle delimitazioni temporali,
grazie alla riserva tassata di fr. 33'500.–.
L’utile aziendale del
ricorrente può così essere definito su questa base.
4.
4.1.
L’Ispettorato
ha poi riesaminato anche il calcolo del dispendio, estendendo in tal modo la verifica anche agli elementi estranei
all’attività aziendale del ricorrente.
4.2
Rispetto
al calcolo delle entrate e delle uscite su cui si è basato l’Ufficio di tassazione,
quello dell’Ispettorato tiene conto dei seguenti aspetti:
- la
rendita AI per grandi invalidi di fr. 20'251.–, percepita dalla moglie del
ricorrente;
- la
diminuzione del capitale depositato su un conto bancario presso la __________,
pari a fr. 6'694.–;
- l’aumento
del reddito dell’attività indipendente a fr. 34'867.–;
- a
ciò si aggiungono ancora la variazione della sostanza commerciale dovuta ai
lavori in corso, nella misura di fr. 40'000.–, e la variazione dei passivi
aziendali, riferita ai creditori (fr. 6'500.–).
4.3
Il
calcolo del dispendio così rivisto porta ad un’eccedenza di fr. 12'547.–,
prima di considerare tuttavia le spese per il sostentamento personale del
contribuente e della sua famiglia. A tale riguardo, l’Ispettorato, così come
prima l’Ufficio di tassazione, ha aggiunto alle uscite l’importo di fr.
24'600.–, corrispondente al minimo vitale stabilito ai fini del diritto
esecutivo. L’ammanco che ne risulta, arrotondato a fr. 12'000.– all’anno,
potrebbe essere aggiunto al reddito dell’attività lucrativa indipendente del
contribuente, che raggiungerebbe in tal modo l’importo di fr. 46'867.–; oppure
potrebbe essere considerato “reddito d’altra fonte”.
Il
ricorrente, da parte sua, contesta il calcolo del minimo vitale fondato sui
parametri del diritto delle esecuzioni e dei fallimenti e sostiene che sia
stato sufficiente l’importo di fr. 12'300.–, che sarebbe coperto dalle entrate
dell’anno. A suo avviso, infatti, si dovrebbe tener conto del fatto che la sua
famiglia è quotidianamente ospite di sua madre per i pasti, dopo la grave
malattia che ha colpito la moglie nel 1996.
4.4
Va
ricordato, in questo ambito, che l’Ufficio di tassazione, nella decisione
impugnata, aveva stabilito il reddito aziendale in fr. 44'000.–,
basandosi come detto sia sul margine di utile lordo sia sul calcolo del
dispendio.
Aggiungendo
l’importo di fr. 12'053.–, corrispondente all’am-manco risultante dal calcolo
del dispendio intrapreso dall’Ispetto-rato, il reddito aziendale salirebbe a
fr. 46'867.–. Il reddito imponibile sarebbe aumentato nella misura di quasi 3'000
franchi anche nel caso in cui l’ammanco fosse considerato “reddito d’altra
fonte”.
Trattandosi
di una questione di valutazione, questa Camera ritiene di poter prescindere
dall’aumento del reddito imponibile del ricorrente, ritenuto che la verifica ha
sostanzialmente confermato le risultanze dell’accertamento compiuto
dall’autorità di tassazione.
Confermando
il reddito aziendale di fr. 44'000.–, si tiene anche conto, parzialmente, delle
contestazioni in merito alla commisurazione del minimo vitale. Inoltre, il margine
di utile lordo resta leggermente al di sotto (54%) del coefficiente
sperimentale.
5.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso è respinto.
In
considerazione del fatto che tanto la decisione di tassazione quanto quella su
reclamo proponevano una motivazione estremamente ridotta, come pure della circostanza
che il calcolo del dispendio non era stato sottoposto al ricorrente prima del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente, solo in parte.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 440.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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