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Decisione

80.2005.86

Imposta sull'utile della persona giuridica: distribuzione dissimulata di utile, cessione credito agli azionisti, valutazione credito il giorno della cessione

5 marzo 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 è una società immobiliare con sede a __________.

Nella dichiarazione fiscale 2000, dichiarava una perdita

d’esercizio di fr. 16'304.– ed

un capitale azionario di fr. 250'000.–.

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2000, con decisione dell’11 novembre 2004, l’Ufficio di

tassazione delle persone giuridiche (UTPG) commisurava l’utile imponibile in

fr. 728'000.– per l’IC ed in fr. 603'400.– per l’IFD ed il capitale in fr.

688'000.–.

Dalla

motivazione allegata si evinceva che l’autorità fiscale aveva in primo luogo

ravvisato una sottocapitalizzazione della società ed aveva di conseguenza commisurato

il capitale proprio occulto in fr. 338'463.– per l’IC ed in fr. 17'000.– per

l’IFD. Gli interessi sul capitale proprio occulto ammontavano a fr. 3'253.– per

l’IC ed a fr. 1'040.– per l’IFD.

Inoltre,

l’UTPG aveva aggiunto all’utile imponibile una prestazione valutabile in denaro a favore degli azionisti, per un ammontare di fr. 741'125.–. Tale importo era costituito

dalla differenza fra il prezzo di vendita del credito, vantato dalla contribuente

nei confronti de __________, pagato dagli azionisti __________ e __________ (fr. 40'000.–), ed il valore nominale

e venale del credito stesso al 31 dicembre 2000 (fr. 781'125.–).

C. Con

decisione dello stesso giorno, l’UTPG notificava alla contribuente anche la tassazione

IC/IFD 2002, nella quale l’utile imponibile era commisurato in fr. 36'300.– per

l’IC e fr. 53'600.– per l’IFD ed il capitale imponibile in fr. 598'000.–.

L’autorità

di tassazione aveva in particolare ripreso un importo di fr. 9'684.–, addebitato

al conto economico quale provvigione per la vendita di un immobile; secondo

l’UTPG tuttavia tale costo non poteva essere riconosciuto, essendo il mediatore

(__________) persona vicina alla società.

Inoltre,

aveva ripreso un ulteriore importo di fr. 54'000.–, per l’acquisto di tre appartamenti

da __________ ad un prezzo inferiore al valore venale. Anche tale differenza

era considerata prestazione valutabile in denaro, trattandosi di vendita tra

società vicine.

D. La contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del

Considerandi

2.

dicembre 2004.

Con

riferimento alla tassazione IC/IFD 2000, contestava tanto la ripresa di fr.

741'125.–, corrispondente alla prestazione valutabile in denaro, quanto il

capitale proprio occulto, trattandosi di finanziamenti provenienti da terzi

indipendenti.

Quanto al

periodo fiscale 2002, oltre alla questione del capitale proprio occulto, contestava

anche le riprese della provvigione pagata per la vendita dell’immobile e della

prestazione valutabile in denaro derivante dalla vendita degli appartamenti.

E. Con

decisioni del 12 maggio 2005, l’UTPG respingeva il reclamo della contribuente.

Per

quanto attiene al periodo fiscale 2000, argomentava che le disposizioni sul capitale

proprio occulto in materia di imposta cantonale trovano applicazione indipendentemente

dalla provenienza dei finanziamenti. In merito alla prestazione valutabile in

denaro a favore degli azionisti, osservava invece che il credito venduto a

questi ultimi per fr. 40'000.– era stato acquistato all’incanto per fr. 3'000.–

nel 1999 ed era poi interamente stato recuperato. Il fatto che la società

necessitasse di liquidità non giustificherebbe una cessione al prezzo

convenuto.

Con

riferimento alla tassazione del periodo 2002, ribadiva le stesse considerazioni

per quanto concerne il capitale proprio occulto, mentre confermava la ripresa

della provvigione pagata a __________ con l’argomento che “provvigioni di

vendita versate a persone vicine non sono fiscalmente deducibili”. Quanto

all’acquisto degli appartamenti, ribadiva essersi trattato di una vendita di

favore fra società vicine.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 ripropone le contestazioni

relative alla ripresa di fr. 741'125.–, corrispondente alla cessione a prezzo

di favore del credito nei confronti de __________, ed alle riprese di fr.

9'684.– e di fr. 54'000.– relative all’acquisto di appartamenti da __________

ed alla provvigione versata a persona vicina.

Quanto al

primo aspetto, argomenta di avere ceduto il credito agli azionisti allo scopo

di procurarsi i mezzi liquidi necessari per acquistare il 33% delle azioni de __________.

Il prezzo convenuto dalle parti sarebbe stato conforme al valore reale, considerato

in particolare il fatto che il credito era postergato nella misura di fr.

400'000.– e che l’ultimo bilancio alla fine del 1999 presentava un capitale

proprio di fr. 92'044.–. A suo avviso, non sarebbe corretto considerare, nella

valutazione del prezzo di mercato, quanto accaduto in seguito alla cessione del

credito.

Con

riferimento alla provvigione di fr. 9'684.–, la ricorrente osserva che la

mediazione di __________ le ha permesso di conseguire un utile pur non

disponendo di personale proprio. Inoltre, non riconoscendo il costo in

discussione, si provocherebbe un danno all’altro azionista.

Per

quanto riguarda la vendita degli appartamenti, contesta la stima del valore venale

intrapresa dall’Ufficio cantonale di stima. Inoltre, ritiene che la

distribuzione dissimulata di utile costituisca un reddito da partecipazioni,

che deve allora beneficiare della relativa riduzione.

L’UTPG ha

presentato osservazioni al ricorso, in data 22 giugno 2005, chiedendone la

reiezione, con la sola eccezione della disponibilità a concedere la riduzione

per partecipazioni.

La

ricorrente ha replicato con scritto dell’11 luglio 2005.

G. All’udienza

del 17 gennaio 2006, dopo discussione, l’UTPG si è dichiarato disposto ad

accogliere la richiesta di riduzione per partecipazione sulla distribuzione

dissimulata di utile di fr. 54'000.– da parte de La Magnifica SA, intervenuta

nel 2002. L’utile imponibile del periodo fiscale 2002 è pertanto azzerato. Di

conseguenza è divenuta priva d’oggetto anche la questione della provvigione non

riconosciuta di fr. 9'684.–.

Quanto

alla questione della valutazione del credito, che ha dato luogo alla ripresa di

fr. 741'125.– per periodo fiscale 2000, il giudice delegato ha proposto di

incaricare un perito di valutare il credito in questione al 20 dicembre 2000.

Le parti hanno aderito alla proposta.

Con

decreto del 2 novembre 2007, il presidente della Camera ha designato perito

Claudio Cereghetti, esperto

fiscale dipl., docente alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Il perito

ha rassegnato il suo referto in data 23 gennaio 2008. Lo stesso è stato notificato alle parti il 28 gennaio 2008. In data 20 febbraio 2008, è pervenuta una richiesta di

precisazioni della ricorrente.

Diritto

1.

1.1.

Come accennato,

la sola questione rimasta litigiosa dopo l’udienza del 17 gennaio 2006 è quella

che concerne la pretesa distribuzione dissimulata di utile di fr. 741'125.–,

relativa al periodo fiscale 2000.

La ripresa in questione si

riferisce ad un contratto, stipulato il 20 dicembre 2000, con il quale la ricorrente

ha ceduto ai suoi azionisti un credito del valore nominale di fr. 781'125.– nei

confronti de __________, al prezzo di fr. 40'000.–. L’UTPG ha qualificato la

differenza fra il prezzo di vendita ed il valore nominale del credito quale distribuzione

dissimulata di utile.

1.2

Gli articoli 58 cpv. 1

lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono, con riferimento

all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che le distribuzioni palesi o

dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso

commerciale concorrono a determinare l’altro utile netto imponibile.

La dottrina ha così

riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può

ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Bernardoni/Duchini, La fiscalità

dell’azienda, Agno, 1998, p. 367-369; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,

Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht

, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse,

Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172):

– una

prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

– il

fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista o una

persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle

stesse condizioni;

– il

fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un

azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

1.3

In caso di distribuzione

dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In

particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente,

bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l’utile distribuito in maniera dissimulata

è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel

1980, p. 25; ASA 32 p. 102). Per valutare l’ammontare della prestazione, ci si

baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a

criteri commerciali (cfr. Rivier,

loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).

1.4

Sono considerate vicine

alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che

può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure

dall’appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato

che devono essere annoverate tra le persone vicine all’azionista quelle che,

secondo l’insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o

personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).

2.

2.1.

Nella

fattispecie, il riconoscimento dell’esistenza della prestazione valutabile in denaro

da parte della società ricorrente nei confronti dei suoi azionisti dipende

dalla determinazione del valore venale dei crediti il giorno della loro

cessione. Come detto in narrativa, trattandosi di una questione tecnica, il

giudice delegato ha pertanto sottoposto ad un perito il compito di stimare il valore

venale del credito il 20 dicembre 2000.

2.2

Nel suo

referto, il perito si è chinato in particolar modo sulla situazione economica de __________, società

immobiliare della quale __________ era amministratore già dalla fine del 1999;

dal 24 febbraio 2001, poi, il

consiglio d’amministrazione sarebbe stato composto proprio da __________ e __________.

Nel 2000,

in base al conto economico, la società in questione presentava mezzi propri per fr. 86'966.–; gli attivi erano in

gran parte composti dagli immobili, a bilancio per un valore di fr. 914'349.–. Fra i passivi, spiccano

i debiti a lungo termine nei confronti di azionisti per fr. 781’125% (__________), dei quali 400'000.– franchi

postergati di rango. Il perito ha sottolineato come il consiglio d’amministrazione non abbia formato alcun accantonamento a fronte dei rischi assunti

con le cartelle ipotecarie costituite a pegno di terzi per nominali fr.

1’000'000.–. A tale riguardo, nella relazione dell’ufficio di

revisione, era stato rilevato

il pericolo di un’insolvenza tale da giustificare una comunicazione al giudice secondo l’art. 725 cpv. 2

CO; i revisori osservavano che gli amministratori avevano tuttavia ritenuto di

soprassedere a tale informazione,

in considerazione del valore

degli immobili appartenenti alla società (oltre due milioni di franchi) e della postergazione per fr. 400'000.–.

2.3

Quanto

alla valutazione degli immobili

de __________, il perito ha stabilito che sugli stessi vi era una riserva

occulta di fr. 598'000.–. A tal fine, si è basato sui valori venali

accertati con una perizia del 17 luglio 1997 dallo studio

d’ingegneria __________, che ammontavano a fr. 1'935'000.–. Sebbene tale stima

si riferisse alla situazione

esistente nel 1997, il perito ha ritenuto tali valori attendibili, anche in

considerazione del fatto che

gli immobili in questione sono

poi stati realizzati a prezzi simili o superiori. Ha poi sottolineato che la perizia del 1997 teneva già conto

dell’intervenuto blocco LAFE degli immobili e del fatto che la stessa era stata

utilizzata dagli amministratori per evitare il deposito dei bilanci. Il perito

ha comunque tenuto conto del tempo intercorso fra la stima degli immobili e il

momento determinante per la valutazione dei crediti, ammettendo un ammortamento su una durata residua di

30.

anni.

Devono

pertanto essere respinte le censure rivolte alla perizia dalla ricorrente,

nella lettera del 19 febbraio

2008, nella quale essa afferma che “il perito non tiene conto nella valutazione degli immobili al 20 dicembre 2000 che

gli stessi erano oggetto di un totale blocco LAFE”. Basti ribadire che nel

rapporto di revisione relativo

all’esercizio 2000, allestito

il 20 settembre 2001 – quando cioè __________, dopo avere acquistato i crediti litigiosi dalla ricorrente, erano anche diventati

amministratori della società debitrice –, si sottolinea che gli amministratori

hanno rinunciato ad informare il giudice ex art. 725 cpv. 2 CO proprio “in considerazione della valutazione

della proprietà immobiliare” risultante dalla perizia del 1997.

2.4

Venendo

alla valutazione del credito

ceduto il 20 dicembre 2000, il perito si è basato sul capitale proprio economico effettivo de __________ a tale

data. Ritenuto che, indipendentemente dal fatto che sia postergato o meno, un

credito sia esigibile prima del rimborso del capitale azionario, il perito ha affermato che “il valore massimo del credito è

rappresentato dal valore nominale, mentre il valore minimo è rappresentato dal

valore del capitale proprio

economico effettivo della società __________ al 20 dicembre 2000”.

Ha quindi

spiegato che per capitale proprio economico effettivo si intende il capitale proprio effettivo integrato dal credito vantato

dagli azionisti.

Ne

risulta il calcolo seguente:

capitale

proprio contabile al 31.12.2000 fr. 86’966

debiti

verso azionisti al 31.12.2000 fr. 781’125

fr. 868’091

riserva

occulta netta immobile fr. 598’000

cartelle

ipotecarie cedute a pegno fr. - 1'000’000

interessi

legali 5% su 5 anni fr. - 250’000

imposta

differita attiva __ p.m.

capitale

proprio economico effettivo fr. 216’091

Nel suo

scritto del 19 febbraio 2008,

la ricorrente ha contestato l’inclusione del credito litigioso nel capitale proprio economico della società debitrice. A suo avviso, si tratta di “un

debito effettivo della società nei confronti dei signori __________” e non potrebbe

pertanto essere “assimilato a capitale proprio della società”. Con tale affermazione, la contribuente trascura il fatto che la valutazione del capitale proprio economico effettivo della società alla

fine del 2000 può essere pari solo alla differenza fra il totale degli attivi secondo

il bilancio (fr. 1'011'167.–) ed

il totale dei passivi che non sono oggetto di contestazione (pari a fr. 143'076.–). Se la società fosse stata

liquidata a tale momento, il ricavo per gli azionisti sarebbe ammontato effettivamente a fr. 216'091.–.

2.5

Da quanto

precede discende la conseguenza che il credito ceduto dalla ricorrente agli azionisti il 20 dicembre 2000 aveva un valore

venale di fr. 216'091.–. Per il fatto che il prezzo di vendita stabilito dalle

parti era di fr. 40'000.–, la prestazione valutabile in denaro della ricorrente a favore degli azionisti ammonta a fr. 176'091.–.

3.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia viene posta a carico della

ricorrente solo nella misura di un quinto.

L’onorario per la

perizia ammonta a fr. 12'105.–, IVA compresa. Considerata la proporzione fra la misura della prestazione valutabile in denaro contestata (fr.

741'125.–) e di quella stabilita con la decisione su ricorso (fr. 176'091.–), tale importo viene suddiviso fra le

parti come segue: fr. 2'875.– (pari al 23.75%) a carico della ricorrente e fr.

9'230.– (pari al 76.25%) a carico della resistente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su

reclamo del 12 maggio 2005 in

materia di IC/IFD 2000 è riformata nel senso che la prestazione valutabile in denaro a favore degli azionisti è ridotta a fr. 176'091.–

§§ La

decisione su reclamo del 12

maggio 2005 in materia di

IC/IFD 2002 è riformata nel senso che l’utile imponibile è azzerato.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 10’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 10’100.–

sono a

carico della ricorrente nella misura di 1/5 (fr. 2'020.–).

Le spese per

la perizia di fr. 12'105.– sono messe a carico della ricorrente nella misura di

fr. 2'875.– e della resistente nella misura di fr. 9'230.–.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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