Lexipedia

Decisione

80.2006.188

Deduzioni per figli a carico e agli studi: solo al genitore che dichiara alimenti, situazione alla fine del periodo fiscale, affidamento figli a novembre

31 gennaio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 , padre di quattro figli, è separato dal mese di aprile del 2001.

Nella dichiarazione fiscale 2004, il contribuente chiedeva

la deduzione di un importo di

fr. 8’000.– a titolo di alimenti versati alla moglie __________, oltre alle

deduzioni sociali di fr. 42’000.–

per figli a carico e fr. 1'800.– per figli agli studi.

B. Notificando

la tassazione IC/IFD 2004 al

contribuente, con decisione del

4 ottobre 2006, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Città

ammetteva la deduzione degli

alimenti per i figli minorenni, mentre negava le deduzioni per figli a carico e figli agli studi, argomentando che era stata

presa in considerazione la

situazione al 31 dicembre 2005.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 settembre 2006, riproponendo la richiesta di

poter beneficiare delle deduzioni

sociali, per il fatto che durante il periodo fiscale 2005 egli aveva avuto in affidamento i figli dal 1° gennaio al 6 novembre, cioè durante l’85% dell’anno.

L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 22 novembre 2006, nella quale ribadiva che “per la determinazione delle deduzioni sociali fa stato la situazione al 31 dicembre, rispettivamente alla fine dell’assoggettamento”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio di

tassazione, che definisce “incomprensibile”

alla luce del fatto che i figli gli sono stati affidati per la maggior parte dell’anno.

In data

17 aprile 2007 è pervenuta una dichiarazione con cui la moglie del ricorrente conferma che “nel periodo di assoggettamento 1.01.05 – 31.12.05

i nostri figli __________ hanno trascorso presso il domicilio del padre la maggior parte del periodo infrasettimanale. Questo fino alla sentenza del Giudice emessa a

ottobre 2005 che affidava i ragazzi a me a partire dal 6.11.2005”. Su tale

base, __________ t afferma di rinunciare alle deduzioni “a favore di RI 1”.

Diritto

1. 1.1.

Per

quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione

gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali

sono stabilite "secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art.

50 LT e art. 209 LIFD) o dell'assoggettamento".

1.2.

Con il principio del giorno

determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione

finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge

und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea

2001, n. 69 all’art. 35 LIFD, p. 885).

Tale principio presuppone

una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso

un contribuente può essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è

possibile conseguire un'imposizione assolutamente corretta secondo il principio

di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è

sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.

111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).

Nel caso del principio in

discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di

contribuenti non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa

viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale

si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Boss-hard/Lüdin,

loc. cit.). Tali considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno

determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un

singolo caso a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 112). Anche questa Camera ha avuto modo di decidere che, quando ancora

era in vigore il sistema di tassazione biennale, la particolarità per cui, a

seconda dell'anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle

deduzioni per figli passava da dodici periodi fiscali a tredici, non costituiva

una disparità di trattamento incostituzionale, a vantaggio dei figli nati in

anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età (CDT N.

80.98.00098 del 24 luglio 1998). In un’altra sentenza, questa Camera ha

applicato la stessa regola a dei genitori che lamentavano di avere perso il

diritto alle deduzioni per figli, a causa della intervenuta cessazione degli

studi, ed ha considerato irrilevante la circostanza che tuttavia fra i redditi

dichiarati nel periodo fiscale rientrassero gli assegni familiari percepiti

durante il periodo di computo: ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo

di computo è rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale,

mentre la situazione personale del contribuente viene rilevata all'inizio del

periodo fiscale stesso (CDT N. 80.2002.00150 del 24 settembre 2002, in RDAT I-2003

n. 3t). In un altro caso ancora, la Camera ha deciso che un

contribuente che si sposa e divorzia durante lo stesso periodo fiscale non ha diritto ad alcuna deduzione per figli a carico, non essendo mai

stato considerato coniugato ai fini dell'imposta sul reddito. Infatti, il

matrimonio non è più motivo di

tassazione intermedia e, per il

riconoscimento delle deduzioni

per figli, è determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale (CDT n. 80.2002.00171 del 2

dicembre 2002, in RDAT I-2003 n. 6t).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in esame, dagli atti risulta che il 3 ottobre 2002 il contribuente e la moglie

hanno sottoscritto un accordo privato secondo cui:

- essendo

essi entrambi domiciliati a __________ e lavorando al 70% la moglie ed al 50%

il marito, “i figli vivranno una settimana presso il padre ed una settimana

presso la madre”;

- dal

1° novembre 2002, il marito si è impegnato a versare alla moglie, quale contributo

mensile di mantenimento per ogni figlio fr. 360.– più la metà degli assegni per i figli, cioè un importo complessivo di fr. 1'806.–.

Dalla

dichiarazione fiscale 2004,

emerge poi che la situazione si

è modificata di fatto a partire dal 1° marzo 2004, quando la custodia dei figli

è stata assunta al 100% dal contribuente fino al 5 novembre 2005. In

conseguenza di tale modifica, egli non ha più versato alcun contributo

alimentare alla moglie, per il mantenimento dei figli.

Infine, con

un decreto del 27 ottobre 2005, il pretore di Lugano, “nell’imminenza del cambio di affidamento”, ha obbligato il contribuente

a “versare, nelle mani di __________, in via anticipata entro il 5 del mese, la

prima volta per novembre 2005, l’importo mensile di fr. 1'000.– per ciascuno

dei quattro figli”.

2.2

Nella

dichiarazione fiscale 2005, il

contribuente ha chiesto la deduzione di un importo di fr. 8'000.– per gli alimenti versati nei mesi di

novembre e dicembre. Ha poi fatto valere le deduzioni sociali di fr. 42'000.– per figli a carico e di fr. 1'800.– per

figli agli studi.

L’autorità

di tassazione gli ha concesso

la deduzione degli alimenti,

negandogli per contro le deduzioni sociali. Ha ritenuto infatti che al momento determinante (31 dicembre

2005) il contribuente non adempisse le condizioni per beneficiare di tali agevolazioni, per il fatto che i figli vivevano presso la madre.

2.3

Come ha

ancora recentemente ricordato il Tribunale federale (cfr. sentenza n.2A.683/2006

del 4 settembre 2007), le persone separate o divorziate, così

come i celibi e i vedovi, sono distinte dall'ordinamento legale in base alla

presenza di figli al cui sostentamento (per l'essenziale) essi provvedono, con

cui vivono in comunione

domestica o, ancora, su cui esercitano l'autorità parentale. In effetti, se

provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha

diritto alla deduzione sociale

per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi

(art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se, oltre a provvedere in

modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa

privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD. Inoltre, se esercita l'autorità

parentale sul figlio, il contribuente

separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo

(art. 23 lett. f LIFD). L'altro genitore può, da parte sua, dedurre la

pensione alimentare che versa

(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Le stesse regole si ritrovano nella legge

cantonale, applicabile ai fini dell’imposta cantonale (cfr. art. 8 cpv.

1, 22 lett. f, 32 cpv. 1 lett. c, 34 cpv. 1 lett. a, 35

cpv. 2 e 53 LT).

Nella

stessa sentenza, l’Alta Corte ha altresì escluso che le agevolazioni menzionate possano essere accordate ad entrambi i genitori separati. È

dunque solo il genitore che riceve la pensione alimentare e l'utilizza per i bisogni del figlio che si considera come contribuente che

provvede al sostentamento e che ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza n.2A.683/2006

consid. 5.2 e 5.3).

2.4

Se si

esamina la decisione impugnata

alla luce dei principi appena illustrati, appare evidente che essa è del tutto

conforme alla legge ed alla giurisprudenza applicabili. Certo, può apparire

penalizzante il fatto che al ricorrente, che ha avuto la custodia dei figli,

almeno di fatto, per oltre dieci mesi nel corso dell’anno, vengano negate le

deduzioni sociali e l’applicazione dell’aliquota per coniugati. Lo

svantaggio è tuttavia

riconducibile alla regola, precedentemente ricordata, per cui momento

determinante per valutare la situazione che giustifica il riconoscimento delle deduzioni sociali è l’ultimo giorno dell’anno.

Va tuttavia

osservato che tale svantaggio è

almeno parzialmente attenuato dalla circostanza che il ricorrente ha potuto

dedurre integralmente gli alimenti versati nei mesi di novembre e dicembre. In

una certa misura, egli è poi stato avvantaggiato nel periodo fiscale precedente, quando ha potuto

godere delle deduzioni sociali

integrali, pur avendo avuto la custodia dei figli solo a partire dal mese di

marzo; inoltre, ha beneficiato della deduzione degli alimenti versati nei primi mesi dell’anno.

2.5

In tale quadro,

è del tutto ininfluente la dichiarazione della moglie del ricorrente, inviata durante la procedura di

ricorso, da cui emerge la sua disponibilità a rinunciare alle agevolazioni fiscali in discussione a favore del marito.

Infatti,

in nessun caso, convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti

giuridici di imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà

essere fatto valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto

privato, ma non sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà

sempre fondare le proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. RDAT II-1993

n. 29t e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo, 2002, p. 2).

Delle conseguenze fiscali

della custodia dei figli le parti potranno, eventualmente, tener conto

nell’ambito della discussione delle conseguenze economiche del divorzio.

3.

Il ricorso è

respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro

30 giorni (art. 146 LIFD; art.

73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster