80.2006.188
Deduzioni per figli a carico e agli studi: solo al genitore che dichiara alimenti, situazione alla fine del periodo fiscale, affidamento figli a novembre
31 gennaio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2006.188
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, CDT
Titolo:
Deduzioni per figli a carico e agli studi: solo al genitore che dichiara alimenti, situazione alla fine del periodo fiscale, affidamento figli a novembre
DEDUZIONE SOCIALE
art. 213 cpv. 2 LIFD
art. 34 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2006.188
Lugano
31 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 dicembre 2006 contro la decisione del 22 novembre 2006 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
A. RI
1 , padre di quattro figli, è separato dal mese di aprile del 2001.
Nella dichiarazione fiscale 2004, il contribuente chiedeva
la deduzione di un importo di
fr. 8’000.– a titolo di alimenti versati alla moglie __________, oltre alle
deduzioni sociali di fr. 42’000.–
per figli a carico e fr. 1'800.– per figli agli studi.
B. Notificando
la tassazione IC/IFD 2004 al
contribuente, con decisione del
4 ottobre 2006, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Città
ammetteva la deduzione degli
alimenti per i figli minorenni, mentre negava le deduzioni per figli a carico e figli agli studi, argomentando che era stata
presa in considerazione la
situazione al 31 dicembre 2005.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 settembre 2006, riproponendo la richiesta di
poter beneficiare delle deduzioni
sociali, per il fatto che durante il periodo fiscale 2005 egli aveva avuto in affidamento i figli dal 1° gennaio al 6 novembre, cioè durante l’85% dell’anno.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 22 novembre 2006, nella quale ribadiva che “per la determinazione delle deduzioni sociali fa stato la situazione al 31 dicembre, rispettivamente alla fine dell’assoggettamento”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio di
tassazione, che definisce “incomprensibile”
alla luce del fatto che i figli gli sono stati affidati per la maggior parte dell’anno.
In data
17 aprile 2007 è pervenuta una dichiarazione con cui la moglie del ricorrente conferma che “nel periodo di assoggettamento 1.01.05 – 31.12.05
i nostri figli __________ hanno trascorso presso il domicilio del padre la maggior parte del periodo infrasettimanale. Questo fino alla sentenza del Giudice emessa a
ottobre 2005 che affidava i ragazzi a me a partire dal 6.11.2005”. Su tale
base, __________ t afferma di rinunciare alle deduzioni “a favore di RI 1”.
Diritto
1. 1.1.
Per
quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni sociali, trovano applicazione
gli articoli 213 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali
sono stabilite "secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art.
50 LT e art. 209 LIFD) o dell'assoggettamento".
1.2.
Con il principio del giorno
determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione
finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge
und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea
2001, n. 69 all’art. 35 LIFD, p. 885).
Tale principio presuppone
una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel singolo caso
un contribuente può essere avvantaggiato o svantaggiato. Tuttavia, se non è
possibile conseguire un'imposizione assolutamente corretta secondo il principio
di capacità contributiva, per la giurisprudenza del Tribunale federale è
sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p.
111, con riferimento a DTF 120 Ia 337).
Nel caso del principio in
discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di
contribuenti non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa
viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale
si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Boss-hard/Lüdin,
loc. cit.). Tali considerazioni spingono la dottrina a considerare quello del giorno
determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un
singolo caso a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
op. cit., p. 112). Anche questa Camera ha avuto modo di decidere che, quando ancora
era in vigore il sistema di tassazione biennale, la particolarità per cui, a
seconda dell'anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle
deduzioni per figli passava da dodici periodi fiscali a tredici, non costituiva
una disparità di trattamento incostituzionale, a vantaggio dei figli nati in
anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età (CDT N.
80.98.00098 del 24 luglio 1998). In un’altra sentenza, questa Camera ha
applicato la stessa regola a dei genitori che lamentavano di avere perso il
diritto alle deduzioni per figli, a causa della intervenuta cessazione degli
studi, ed ha considerato irrilevante la circostanza che tuttavia fra i redditi
dichiarati nel periodo fiscale rientrassero gli assegni familiari percepiti
durante il periodo di computo: ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo
di computo è rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale,
mentre la situazione personale del contribuente viene rilevata all'inizio del
periodo fiscale stesso (CDT N. 80.2002.00150 del 24 settembre 2002, in RDAT I-2003
n. 3t). In un altro caso ancora, la Camera ha deciso che un
contribuente che si sposa e divorzia durante lo stesso periodo fiscale non ha diritto ad alcuna deduzione per figli a carico, non essendo mai
stato considerato coniugato ai fini dell'imposta sul reddito. Infatti, il
matrimonio non è più motivo di
tassazione intermedia e, per il
riconoscimento delle deduzioni
per figli, è determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale (CDT n. 80.2002.00171 del 2
dicembre 2002, in RDAT I-2003 n. 6t).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
in esame, dagli atti risulta che il 3 ottobre 2002 il contribuente e la moglie
hanno sottoscritto un accordo privato secondo cui:
- essendo
essi entrambi domiciliati a __________ e lavorando al 70% la moglie ed al 50%
il marito, “i figli vivranno una settimana presso il padre ed una settimana
presso la madre”;
- dal
1° novembre 2002, il marito si è impegnato a versare alla moglie, quale contributo
mensile di mantenimento per ogni figlio fr. 360.– più la metà degli assegni per i figli, cioè un importo complessivo di fr. 1'806.–.
Dalla
dichiarazione fiscale 2004,
emerge poi che la situazione si
è modificata di fatto a partire dal 1° marzo 2004, quando la custodia dei figli
è stata assunta al 100% dal contribuente fino al 5 novembre 2005. In
conseguenza di tale modifica, egli non ha più versato alcun contributo
alimentare alla moglie, per il mantenimento dei figli.
Infine, con
un decreto del 27 ottobre 2005, il pretore di Lugano, “nell’imminenza del cambio di affidamento”, ha obbligato il contribuente
a “versare, nelle mani di __________, in via anticipata entro il 5 del mese, la
prima volta per novembre 2005, l’importo mensile di fr. 1'000.– per ciascuno
dei quattro figli”.
2.2
Nella
dichiarazione fiscale 2005, il
contribuente ha chiesto la deduzione di un importo di fr. 8'000.– per gli alimenti versati nei mesi di
novembre e dicembre. Ha poi fatto valere le deduzioni sociali di fr. 42'000.– per figli a carico e di fr. 1'800.– per
figli agli studi.
L’autorità
di tassazione gli ha concesso
la deduzione degli alimenti,
negandogli per contro le deduzioni sociali. Ha ritenuto infatti che al momento determinante (31 dicembre
2005) il contribuente non adempisse le condizioni per beneficiare di tali agevolazioni, per il fatto che i figli vivevano presso la madre.
2.3
Come ha
ancora recentemente ricordato il Tribunale federale (cfr. sentenza n.2A.683/2006
del 4 settembre 2007), le persone separate o divorziate, così
come i celibi e i vedovi, sono distinte dall'ordinamento legale in base alla
presenza di figli al cui sostentamento (per l'essenziale) essi provvedono, con
cui vivono in comunione
domestica o, ancora, su cui esercitano l'autorità parentale. In effetti, se
provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha
diritto alla deduzione sociale
per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi
(art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se, oltre a provvedere in
modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa
privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD. Inoltre, se esercita l'autorità
parentale sul figlio, il contribuente
separato o divorziato è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo
(art. 23 lett. f LIFD). L'altro genitore può, da parte sua, dedurre la
pensione alimentare che versa
(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Le stesse regole si ritrovano nella legge
cantonale, applicabile ai fini dell’imposta cantonale (cfr. art. 8 cpv.
1, 22 lett. f, 32 cpv. 1 lett. c, 34 cpv. 1 lett. a, 35
cpv. 2 e 53 LT).
Nella
stessa sentenza, l’Alta Corte ha altresì escluso che le agevolazioni menzionate possano essere accordate ad entrambi i genitori separati. È
dunque solo il genitore che riceve la pensione alimentare e l'utilizza per i bisogni del figlio che si considera come contribuente che
provvede al sostentamento e che ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza n.2A.683/2006
consid. 5.2 e 5.3).
2.4
Se si
esamina la decisione impugnata
alla luce dei principi appena illustrati, appare evidente che essa è del tutto
conforme alla legge ed alla giurisprudenza applicabili. Certo, può apparire
penalizzante il fatto che al ricorrente, che ha avuto la custodia dei figli,
almeno di fatto, per oltre dieci mesi nel corso dell’anno, vengano negate le
deduzioni sociali e l’applicazione dell’aliquota per coniugati. Lo
svantaggio è tuttavia
riconducibile alla regola, precedentemente ricordata, per cui momento
determinante per valutare la situazione che giustifica il riconoscimento delle deduzioni sociali è l’ultimo giorno dell’anno.
Va tuttavia
osservato che tale svantaggio è
almeno parzialmente attenuato dalla circostanza che il ricorrente ha potuto
dedurre integralmente gli alimenti versati nei mesi di novembre e dicembre. In
una certa misura, egli è poi stato avvantaggiato nel periodo fiscale precedente, quando ha potuto
godere delle deduzioni sociali
integrali, pur avendo avuto la custodia dei figli solo a partire dal mese di
marzo; inoltre, ha beneficiato della deduzione degli alimenti versati nei primi mesi dell’anno.
2.5
In tale quadro,
è del tutto ininfluente la dichiarazione della moglie del ricorrente, inviata durante la procedura di
ricorso, da cui emerge la sua disponibilità a rinunciare alle agevolazioni fiscali in discussione a favore del marito.
Infatti,
in nessun caso, convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti
giuridici di imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà
essere fatto valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto
privato, ma non sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà
sempre fondare le proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. RDAT II-1993
n. 29t e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo, 2002, p. 2).
Delle conseguenze fiscali
della custodia dei figli le parti potranno, eventualmente, tener conto
nell’ambito della discussione delle conseguenze economiche del divorzio.
3.
Il ricorso è
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art.
73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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