80.2007.104
Ipoteca legale: vendita di diversi fondi per prezzo globale, tassazione separata per singolo oggetto
31 ottobre 2008Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2007.104
Data decisione, Autorità:
31.10.2008, CDT
Titolo:
Ipoteca legale: vendita di diversi fondi per prezzo globale, tassazione separata per singolo oggetto
IPOTECA LEGALE
art. 127 cpv. 1 LT
art. 127 cpv. 3 LT
art. 134 cpv. 1 LT
art. 136 LT
art. 252 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2007.104
Lugano
31 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 luglio 2007 contro la decisione del 5
luglio 2007 in materia di ipoteca legale.
Fatti
A. Con
atto pubblico del 5 settembre 2003, iscritto a Registro fondiario il successivo
8 settembre 2003, RI 1 acquistava dai coniugi __________ i fondi part. __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ RFD di __________
(i primi di proprietà del marito, l’ultimo di proprietà della moglie), al
prezzo complessivo di fr. 540'000.–.
Non
avendo i venditori inoltrato le rispettive dichiarazioni per l’imposta sugli
utili immobiliari, con separate decisioni del 26 luglio 2004, l’Ufficio di
tassazione di __________ notificava loro due tassazioni per apprezzamento:
·
dal valore di alienazione dei fondi appartenuti
a __________, pari a complessivi fr. 530'000.–, ammetteva in deduzione unicamente
i prezzi di acquisto, pari a complessivi fr. 40'470.–, con la conseguenza
che l’utile imponibile era commisurato in fr. 489'530.– e l’imposta in fr.
20'178.40;
·
dal valore di alienazione del fondo appartenuto
a __________, pari a fr. 10'000.–, ammetteva in deduzione unicamente il prezzo
di acquisto, pari a fr. 3'000.–, con la conseguenza che l’utile imponibile era
commisurato in fr. 7'000.– e l’imposta in fr. 350.–.
Non
impugnate, le suddette decisioni passavano in giudicato.
B. Il 24
aprile 2007, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava al venditore __________,
quale debitore, e all’acquirente RI 1, quale terzo proprietario del pegno, sei
conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale:
·
per la part. __________, l’imposta cantonale al
beneficio dell’ipoteca legale era stabilita in fr. 1'607.–;
·
per la part. __________, l’imposta cantonale al
beneficio dell’ipoteca legale era stabilita in fr. 21.35;
·
per la part. __________, l’imposta cantonale al
beneficio dell’ipoteca legale era stabilita in fr. 693.05;
·
per la part. __________, l’imposta cantonale al
beneficio dell’ipoteca legale era stabilita in fr. 358.–;
·
per la part. __________, l’imposta cantonale al
beneficio dell’ipoteca legale era stabilita in fr. 202.–;
·
per la part. __________, l’imposta cantonale al
beneficio dell’ipoteca legale era stabilita in fr. 17'297.–.
C. L’acquirente,
rappresentata dalla RA 1, impugnava le decisioni in questione, con reclamo del
23 maggio 2007, lamentando la commisurazione dell’utile imponibile, per non
aver preso in considerazione i lavori di miglioria.
L’Ufficio
di tassazione accoglieva il reclamo con decisioni del 4 luglio 2007, argomentando
di avere potuto accertare, mediante la verifica dei vecchi estratti di Registro
fondiario, l’esistenza di un contratto d’appalto concluso con l’impresa di
costruzioni __________ per il prezzo di fr. 215'000.–, a cui andavano ancora
aggiunti fr. 600.– a titolo di costi di acquisto e di vendita. Notificava pertanto
ai venditore e all’acquirente due nuovi conteggi per la quantificazione
dell’ipoteca legale:
·
per la part. __________, l’imposta cantonale al
beneficio dell’ipoteca legale era ridotta da fr. 17'297.– a fr. 9'406.–;
·
per la part. __________, l’imposta cantonale al
beneficio dell’ipoteca legale era ridotta da fr. 1'607.– a fr. 874.–.
Confermava
invece gli ulteriori quattro conteggi inerenti le part. __________ (fr. 21.35),
__________ (fr. 693.05), __________ (fr. 358.–) e __________ (fr. 202.–).
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
le decisioni relative ai fondi part. __________ e __________. A suo dire, i
costi degli investimenti, da suddividere in due tappe di costruzione, ammontano
a complessivi fr. 772'316.75.
Il 7 novembre
2007, l’autorità di tassazione, così richiesta da questa Camera, ha trasmesso un
dettagliato rapporto sui costi di investimento rivendicati, per la prima volta
in questa sede, dalla ricorrente. A suo dire, i costi di costruzione e di miglioria
ammissibili ammontano a complessivi fr. 394'136.–, a cui vanno aggiunti i costi
di acquisto già stabiliti in precedenza.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato
preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai
guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti
di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di
una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona
assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza
che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva
del soggetto dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale
(Soldini/Pedroli, L’imposizione
degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con
un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
1.2.
L’utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest’ultimo
si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art.
128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di
stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore
di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 127 cpv. 1 LT, debitore dell’imposta sull’utile immobiliare è
l’alienante. A garanzia del suo pagamento è nondimeno data un’ipoteca legale
(art. 127 cpv. 3 LT), istituto giuridico disciplinato dagli art. 252 ss. LT.
L’art. 252 cpv. 1 LT
prevede che per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che
hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836
CC, sia riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato
della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo
183.
LAC. Essa decade nondimeno se, entro cinque anni dalla
crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il
conteggio conformemente all’articolo 253 (art. 252 cpv. 3 LT). A richiesta del
notaio o di terze persone autorizzate dal debitore dell’imposta, come pure di
terze persone portatrici del pegno immobiliare sul fondo oggetto della domanda,
l’autorità fiscale rilascia attestazioni vincolanti sull’importo del credito
garantito da ipoteca legale anche quando la relativa imposta non è ancora
scaduta.
2.2
Dai
disposti di legge che precedono emerge il diritto dello Stato di emettere un conteggio
di quantificazione dell’ipoteca legale a carico del (nuovo) proprietario dell’immobile,
a garanzia dell’imposta sugli utili immobiliari.
3.
3.1.
Nella
fattispecie, la ricorrente non contesta il principio dell’ipoteca legale. In
discussione è l’entità del credito fiscale garantito dai fondi part. __________
e __________ RFD di __________.
Dal
prezzo di vendita, la ricorrente postula la deduzione dei costi di costruzione
e di miglioria, che quantifica, per la prima volta in questa sede, in
complessivi fr. 772'316.75.
3.2
Nella
procedura di accertamento dell’ipoteca legale (Pfandrechtsverfahren), il contribuente non può più contestare il debito d’imposta che
sta alla base dell’ipoteca legale. L’istituto dell’ipoteca legale non modifica
i rapporti debitori verso il fisco: si tratta semplicemente uno strumento a
disposizione dell’ente pubblico creditore, per garantirsi l’incasso delle
imposte.
Diversa è
invece la situazione del terzo proprietario del pegno (Stähli, Das Steuergrundpfandrecht, Berna 2006, p. 345). Quest’ultimo deve poter contestare anche il credito fiscale in
sé, altrimenti si troverebbe nella scomoda situazione di dover rispondere per
tutti gli errori di procedura e persino per il dolo del contribuente, senza
potersi pronunciare su aspetti essenziali ai fini della decisione sul diritto
di pegno legale. Non si può infatti presupporre che il contribuente
abbia tutelato, nella procedura di tassazione, anche gli interessi del terzo
proprietario; spesso, anzi, conoscendo la propria difficile situazione
finanziaria e prevedendo che pertanto l’esecuzione forzata nei suoi confronti
si concluderà senza successo, il contribuente ometterà deliberatamente di
esercitare i diritti processuali ed accetterà di sottostare ad una tassazione
d’ufficio (Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in: Borghi [a cura di], La
riforma della legge tributaria, Lugano 1995, p. 97).
L’art.
253.
cpv. 3 LT riconosce espressamente al terzo proprietario del pegno la facoltà
di contestare, con il reclamo e il ricorso, il principio dell’ipoteca legale,
l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno. La procedura dell’ipoteca
legale assurge in tale modo ad una vera e propria seconda procedura di
tassazione, nella quale è parte il terzo proprietario.
3.3
RI 1 è
quindi legittimata a proporre nella presente procedura anche censure di merito.
Di riflesso, questa Camera deve ritornare sulla tassazione dell’utile
imponibile, anche se ormai passata in giudicato.
4.
4.1.
A tale
proposito, prima di entrare nel merito delle censure sollevate dalla
ricorrente, deve anzitutto essere rilevata una particolarità della tassazione dell’utile immobiliare. I sei mappali
venduti da __________ con un unico atto e ad un prezzo globale di fr. 530'000.–
sono stati acquistati in epoche diverse, da differenti venditori: il 28 settembre
1982.
i fondi part. __________ e __________, il 29 gennaio 1990 i fondi part. __________
e __________, il 2 settembre 1991 i fondi part. __________ e __________.
4.2
La legge
tributaria dispone che, nel caso di immobili acquistati in epoche diverse e
ceduti per un valore globale, il valore di alienazione sia ripartito proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili (art. 136 cpv. 1
LT). La durata della proprietà è stabilita per ogni singolo immobile (art. 136
cpv. 2 LT).
Nel
presente caso, per contro, i sei fondi acquistati dalla ricorrente hanno dato
origine ad un’unica tassazione sugli utili immobiliari. È ben vero che ai fini
del calcolo dell’imposta, l’autorità ha formato tre distinti gruppi, fondandosi
sulla durata della proprietà. Ogni gruppo è nondimeno composto da oggetti
diversi, comperati da proprietari talvolta differenti. I fondi part. __________
e __________, ad esempio, sono stati acquistati il medesimo giorno da __________
(il primo, per fr. 2'400.–) e da __________ (il secondo, per fr.
25'000.–).
Ora, in
una recente decisione, questa Camera ha già avuto modo di precisare che l’art.
136.
LT deve trovare applicazione
anche nel caso in cui diversi oggetti immobiliari siano stati acquistati lo
stesso giorno (CDT n. 80.2008.35
del 10 giugno 2008). Si tratta di una conseguenza del carattere reale
dell’imposta sugli utili immobiliari, che impone di determinare separatamente
l’utile conseguito, così come la durata del possesso, per ognuno dei fondi
alienati (Soldini/Pedroli, op.
cit., p. 296). Se fondi diversi, che hanno mantenuto la loro primitiva identità,
vengono trasferiti per un prezzo globale, una volta ripartito il valore di
vendita di ogni singolo fondo, occorre emettere tante tassazioni quanti sono i fondi trasferiti. Ciò consente
fra l’altro di stabilire il valore di acquisto del singolo fondo, al momento
del successivo trasferimento (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 302). Ciò permette inoltre, per quanto qui di interesse, di
ripartire l’imposta cantonale al beneficio dell’ipoteca legale fra i singoli
fondi.
4.3
Nel
calcolo allegato alla decisione di tassazione, l’autorità si è limitata a
ripartire il prezzo globale di fr. 530'000.– fra i tre gruppi di immobili,
senza peraltro indicare i criteri adottati. Nulla è invece dato a sapere in
merito alla suddivisione interna ad ogni gruppo.
Dovendo
ora esaminare l’ammontare dell’ipoteca legale che grava i singoli fondi part. __________
e __________, in difetto di due distinte tassazioni, questa Camera deve
anzitutto ripartire il valore di alienazione “proporzionalmente al valore commerciale dei singoli immobili”
(art. 136 cpv. 1 LT) e, in un secondo tempo, pronunciarsi sui costi di
costruzione e di miglioria fatti valere per la prima volta dalla ricorrente.
5.
5.1.
Dagli
atti dell’incarto fiscale emergono unicamente le modalità di ripartizione
interna dell’utile netto, dell’imposta dovuta e, di riflesso, dell’ipoteca
legale. La chiave di ripartizione, espressa in percentuale, si basa sul (vecchio)
valore di stima dei singoli fondi. Questo è il calcolo intrapreso
dall’autorità di tassazione in merito ai fondi part. __________ e __________:
Valore di stima
Percentuale
Fondo part. __________
fr. 12'601.–
8.
%
Fondo part. __________
fr. 138'745.–
91.
%
Totale gruppo
fr. 151'346.–
100%
5.2
Con distinte
decisioni del 24 aprile 2007, l’Ufficio di tassazione ha così suddiviso l’utile
netto, l’imposta dovuta e, di riflesso, l’ipoteca legale gravante i suddetti
fondi:
Utile netto
Imposta
Fondo part. __________
8.
%
fr. 40'175.–
fr. 17'297.–
Fondo part. __________
91.
%
fr.432'425.–
fr. 1'607.–
Totale gruppo
100%
fr. 472'600.–
fr. 18'904.–
In sede
di reclamo, appreso dell’esistenza di un contratto d’appalto concluso con
l’impresa di costruzioni __________ per il prezzo di fr. 215'000.– ed aggiunto
un ulteriore importo di fr. 600.– a titolo di costi di acquisto e di
vendita, l’autorità ha rettificato l’utile imponibile, l’imposta dovuta e, di
riflesso, l’ipoteca legale, nel seguente modo:
Utile netto
Imposta
Fondo part. __________
8.
%
fr. 21'850.–
fr. 9'406.–
Fondo part. __________
91.
%
fr.235'150.–
fr. 874.–
Totale gruppo
100%
fr. 257'000.–
fr. 10'280.–
5.3
La chiave
di ripartizione suggerita dall’autorità di tassazione, ricavata dai valori di
stima ufficiali, va senz’altro tutelata almeno in linea di principio. Del
resto, non è nemmeno contestata dalla ricorrente.
Tale
metodo andava però applicato, in primo luogo, per calcolare il valore di alienazione
di ogni singolo fondo, partendo dal prezzo globale di fr. 530'000.–. Infatti, le
stime ufficiali corrispondono, per principio, al valore commerciale della
sostanza immobiliare ed in ogni caso rappresentano un affidabile base di
calcolo. La legge stessa stabilisce, in particolare all’art. 1 della Legge
sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (LSt, RL 10.2.9.1), che il
valore degli immobili determinante ai fini fiscali è proprio quello stabilito con
l’accertamento ufficiale (art. 1 LSt). Prova ne sia, in tale contesto, che
la proporzione esistente tra le vecchie stime dei fondi part. __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, utilizzate
dall’autorità di tassazione, rispecchia grosso modo quella esistente tra le nuove
stime, entrate in vigore il 1° gennaio 2005:
Vecchia stima
%
Nuova stima
%
Fondo part. __________
fr. 12'601.–
8.
fr. 6'760.–
6.5
Fondo part. __________
fr. 138'745.–
91.5
fr. 97'793.–
93.
Totale fondi
fr. 151'543.–
100.
fr. 104'853.–
100.
5.4
In questa
sede, è logico attendersi che la chiave di ripartizione sia fondata sui nuovi
valori di stima, adottati al termine di una procedura particolarmente lunga e
dispendiosa, che meglio rappresentano l’attuale situazione. Ne discende che il
valore di alienazione dei fondi part. __________ e __________ va calcolato in,
rispettivamente, fr. 34'450.– (6.5% di fr. 530'000.–) e fr. 492'900.– (93% di
fr. 530'000.–).
6.
6.1.
Per
l’art. 134 cpv. 1 LT, sono considerati costi di investimento:
Ÿ i
costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate
a un mediatore;
Ÿ i
costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di
costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di allacciamento;
Ÿ le
indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore del fondo alienato,
rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo
gravavano al momento del precedente acquisto.
6.2
Per
quanto attiene, in particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria,
la loro computabilità presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo
alienato, cioè che abbiano apportato
all’immobile un miglioramento
duraturo, di fatto o di diritto.
È
peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un
incremento di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato
all’aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente
all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata).
Computabili
sono in primo luogo tutti i costi di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni, prestazioni
d’opera, canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino, ecc. Il caso più importante è quello della
costruzione su di un fondo non
edificato; vengono tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni realizzate in relazione ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 258 e dottrina e giurisprudenza ivi citate).
6.3
Nella
fattispecie, come visto, l’autorità di tassazione ha accertato l’esistenza di
un contratto d’appalto concluso con l’impresa di costruzioni __________ per il
prezzo di fr. 215'000.–, cui ha ancora aggiunto fr. 600.– a titolo di costi di
acquisto e di vendita. Incomprensibile risulta però la ripartizione di tali
costi fra i fondi part. __________ e __________. È ben vero che un’ipoteca legale
provvisoria di fr. 58'000.– era stata annotata a carico di entrambi i
fondi. Oggetto dei lavori di riattazione e sistemazione esterna sostenuti dal
precedente proprietario __________ era nondimeno il solo fondo part. __________,
su cui sorge tutt’ora un’abitazione. Le uniche opere eseguite sul fondo part. __________,
così almeno emerge dagli atti dell’incarto fiscale, concernono infatti la
costruzione di un piccolo deposito per la legna e la formazione di un biotopo.
In simili
circostanze, anche per motivi di economia di procedura, tali spese vanno
pertanto dedotte dal solo valore di alienazione del fondo part. __________,
nella misura corrispondente all’importo effettivamente pagato.
6.4
Come
esposto in narrativa, a mente della ricorrente, i costi di investimento, da suddividere
in due tappe di costruzione, ammontano a complessivi fr. 772'316.75. L’autorità
di tassazione, da parte sua, così richiesta da questa Camera, ha allestito un
dettagliato rapporto, nel quale conclude che i costi di costruzione e di
miglioria deducibili ammontano a fr. 394'136.–, a cui vanno ancora aggiunti i
costi di acquisto già stabiliti in precedenza.
6.5
Come
osservato dall’Ufficio di tassazione, alcuni costi si riferiscono ad un periodo
precedente l’acquisto del fondo, iscritto a Registro fondiario il 28 settembre
1982.
Di altri costi, il ricorrente non ha invece prodotto i necessari
giustificativi oppure ha allegato della documentazione non sufficientemente
liquida, specie se si considera che la maggior parte dei lavori risale agli
anni ottanta. Altri costi ancora rappresentano delle cosiddette spese di finanziamento,
non computabili quali costi di investimento, non trattandosi né di spese che
incrementano il valore immobiliare né di spese in stretta connessione con
l’acquisto e la vendita (RDAT I-1997 n. 19t; Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari,
Complemento al commentario, Lugano 2003, p. 157). In definitiva,
dall’esame dell’insieme dei documenti prodotti dal ricorrente e, più in particolare,
degli ordini di pagamento, i costi inerenti la prima tappa di costruzione
possono essere così suddivisi:
- Impresa
__________ fr. 139'634.–
- __________ fr. 4'493.–
- __________ fr. 4'210.–
- __________ fr. 15'844.–
- __________ fr. 1'000.–
- __________ fr. 1'154.–
- __________ fr. 140.–
- __________ fr.
3'315.–
- __________ fr. 3'525.–
- __________ fr. 2'715.–
- __________ fr. 1'900.–
totale fr. 177'930.–
In merito
ai costi della seconda tappa di costruzione, la conclusione dell’autorità di
tassazione, che ha aggiunto al comprovato importo di fr. 215'000.– ulteriori fr. 30'000.– “per trasporti ed altri artigiani”,
facendo prova di una certa generosità, va senz’altro difesa.
7.
In
conclusione, i costi di costruzione e di miglioria deducibili ammontano a fr.
422'930.–, cui vanno ancora aggiunti fr. 600.– a titolo di costi di acquisto e
vendita
Così
stando le cose, le decisioni impugnate devono essere annullate e il credito fiscale
garantito dalle part. __________ e __________ rettificato nel seguente modo:
·
dal valore di alienazione del fondo part. __________,
pari a fr. 34'450.–, va dedotto il prezzo di acquisto di fr. 2'400.–,
con la conseguenza che l’utile netto ammonta a fr. 32'050.– e l’imposta al beneficio
dell’ipoteca legale a fr. 1'282.–;
·
dal valore di alienazione del fondo part. __________,
pari a fr. 492'900.–, vanno dedotti il prezzo di acquisto di fr.
25'000.–, i costi di costruzione e di miglioria di fr. 422'930.–
nonché i costi di acquisto e vendita di fr. 600.–, con la conseguenza che l’utile
netto ammonta a fr. 44'370.– e l’imposta al beneficio dell’ipoteca legale a fr.
1'774.–.
La
presentazione sin da principio di una più dettagliata documentazione avrebbe
senz’altro consentito di approfondire la fattispecie già in sede di reclamo. Viste
le particolarità del caso, si prescinde nondimeno dal prelievo della tassa di
giustizia e delle spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Le
decisioni su reclamo del 4 luglio 2007 sono riformate nel senso che l’imposta
cantonale al beneficio dell’ipoteca legale gravante il fondo part. __________
RFD di __________ è commisurata in fr. 1'282.–, mentre quella gravante
il fondo part. __________ RFD di __________ in fr. 1'774.–.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-
-
-
Copia per
conoscenza:
- __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale __________’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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