Lexipedia

Decisione

80.2007.106

Imposta sull'utile della persona giuridica: distribuzione dissimulata di utile, cessione goodwill da società figlia a società madre senza controprestazione

25 marzo 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 è stata costituita nel 1974, con lo scopo di gestire un centro bioanalitico. Fino al 6 aprile 2000, gli azionisti erano membri della famiglia __________.

In tale data, i fratelli __________ hanno venduto il 70% delle azioni della società in questione alla __________, al prezzo di fr.

2'800'000.–. Con il contratto di compravendita, i venditori si sono obbligati

fra l’altro a non partecipare direttamente o indirettamente ad imprese concorrenti

nel Canton Ticino.

B. In

seguito alla cessione della

partecipazione azionaria, l’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche (UTPG) ha autorizzato la società contribuente a spostare la

data di chiusura dei conti dal 31 dicembre al 30 giugno. Di conseguenza,

l’esercizio 2000/2001 sarebbe

durato diciotto mesi (dal 1°

gennaio 2000 al 30 giugno 2001)

e gli esercizi successivi si sarebbero nuovamente estesi su dodici mesi (dal 1°

luglio al 30 giugno dell’anno

successivo).

C. La

contribuente inoltrava la dichiarazione fiscale 2002 (dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002) in data 6 novembre 2003, indicando di aver

subito una perdita di fr. 58'270.–.

L’UTPG

incaricava allora l’Ispettorato fiscale di procedere ad una verifica dei conti

della società per diversi esercizi, fra cui il 2002. Nel suo rapporto del 29

marzo 2006, l’Ispettorato fiscale osservava che nel corso dell’esercizio contabile 01.07.2001/30.06.2002 la

contribuente aveva trasferito l’attività delle analisi relative alla medicina

umana (analisi ematologiche, tossicologiche, ecc.) alla società madre __________,

senza alcuna contropartita e senza registrare alcun trasferimento di attivi e

passivi. Secondo l’Ispettorato, ciò configurava una distribuzione dissimulata di utile a favore dell’azionista di maggioranza, con la conseguenza che l’utile non contabilizzato doveva

essere ripreso. Il valore del goodwill ceduto era stabilito in fr.

2'950'000.–. L’Ispettorato fiscale prospettava inoltre una ripresa per vantaggi

economici relativi all’uso privato di autoveicoli, da parte del dottor __________,

come pure di stipendi per il personale di picchetto pagati a contanti e non

indicati nel certificato di salario dei dipendenti.

D. Con

decisione del 13 aprile 2006,

l’UTPG notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2002, commisurando l’utile imponibile in fr. 2'145'000.–.

Alla perdita risultante dal conto economico, aggiungeva infatti:

costi non

ammessi (picchetti per test alcoolemia) fr. 18'813.–

vantaggi

economici azionista __________ fr. 10’000.–

cessione di clientela senza contropartita fr. 2'950’000.–

Dall’importo

così stabilito, deduceva per contro:

imposte

non addebitate al conto economico fr. 559’120.–

perdite

fiscali esercizi 1998/1999/2000/2001 fr. 216’423.–

E. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5 maggio 2006, contestando tutte le riprese sull’utile dichiarato. In relazione alla pretesa cessione della clientela, in particolare, la

contribuente obiettava che la cessazione delle attività in questione sarebbe avvenuta anche senza la vendita delle azioni alla __________ e che le analisi delle

donazioni di sangue erano state

unilateralmente ritirate dal Servizio trasfusionale della

Svizzera Italiana e non riprese dalla società madre; inoltre, le analisi della

medicina veterinaria erano cessate per decisione del Dipartimento cantonale ed altri clienti avevano semplicemente

cessato di servirsi delle prestazioni della società. Contestava inoltre l’esistenza di un goodwill.

A suo avviso, il bilancio ed il

conto economico dimostravano chiaramente che essa non avrebbe potuto continuare

a medio termine la sua attività

senza un aiuto esterno, che è stato dato dai nuovi azionisti, “che hanno sollevato la società da un continuo aumento delle

perdite createsi da quelle attività per le quali oggigiorno ci si deve difendere in questa sede”.

F. L’UTPG

accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 5 luglio

2007, nella quale stralciava la ripresa di fr. 18'813.– per costi non ammessi. In

relazione alla ripresa per la

cessione della clientela,

l’autorità di tassazione

argomentava che, pagando fr. 2'800'000.– per l’acquisto del 70% del

capitale azionario della ricorrente, la società acquirente

aveva pagato soprattutto “quello che contabilmente viene definito come goodwill,

ossia l’insieme di tutti quei valori immateriali (che esulano dai semplici

valori contabili) legati a fattori quali la presenza sul mercato, il nome della

società e/o dei rispettivi prodotti, il potenziale della clientela, l’immagine,

ecc.”. Difendeva quindi il proprio calcolo fondato sul prezzo d’acquisto pagato dall’acquirente, che

“può senz’altro essere ritenuto un elemento determinante per la definizione del valore di mercato”. Osservava poi

che il calcolo fatto teneva già conto della cessazione sia dell’attività di farmacologia sia di quella legata alle

analisi delle donazioni di

sangue.

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula nuovamente la rinuncia alle riprese effettuate

dall’autorità di tassazione

sull’utile imponibile. Contesta ancora l’esistenza di un goodwill,

basandosi sui conti degli anni precedenti, e sostiene di essersi limitata alla

“ridistribuzione dell’attività

lavorativa all’interno del medesimo gruppo”. Sottolinea poi che la ripresa

decisa dall’UTPG porterebbe al fallimento e attira l’attenzione sul fatto che l’autorità di tassazione del Canton Friburgo ha accettato

l’abbattimento della partecipazione RI 1 nel bilancio

della società madre, con particolare riferimento alla perdita del “cliente”

Croce Rossa (servizio trasfusionale).

H. Nelle sue osservazioni del 10 settembre 2007, la Divisione delle contribuzioni

propone di respingere il ricorso.

All’udienza

del 26 febbraio 2008, la

ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni, contestando in particolare che il trasferimento delle attività

al Servizio trasfusionale fosse pianificato da tempo. A tale

proposito ha chiesto l’audizione

testimoniale del dott. Damiano Castelli e che l’autorità di tassazione esibisse i documenti su cui aveva

basato le sue affermazioni. Ha

poi eccepito la violazione dei principi fondamentali di procedura

e della CEDU che consentono alla parte intimata di confutare gli argomenti

estrapolati dalla controparte, con riferimento agli atti fiscali relativi al

Servizio trasfusionale della Croce Rossa.

Diritto

1. 1.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b

LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche,

che le distribuzioni palesi o

dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare

l’utile netto imponibile.

Secondo

la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute

cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che

concedevano

(DTF 131

Considerandi

II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

1.2

Quali

prestazioni valutabili in

denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche

le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto

nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell'utile

(Gewinnvorwegnahme; cfr. Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda,

Agno 1998, pag. 385). Essa sussiste per l'appunto quando la società non rivendica

alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente

dall'azionista, rispettivamente

quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale

federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19

novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23

luglio 2003, consid. 2, con

riferimenti).

1.3

Il

fatto che la ricorrente e la sua azionista di maggioranza siano due persone

giuridiche appartenenti ad uno stesso gruppo (rispettivamente, figlia e madre) non

implica una diversa valutazione dei contratti fra le stesse. Infatti, il

diritto tributario svizzero non conosce, con la sola eccezione di alcune

disposizioni, un vero e proprio diritto dei gruppi societari ma considera ogni

società come un ente giuridicamente indipendente con propri organi e

soprattutto con un consiglio d’amministrazione, il cui compito è di occuparsi

degli affari nell’interesse della società stessa e non in quello del gruppo o

di altre società del gruppo. In particolare, anche negozi giuridici fra le

società del gruppo hanno natura di contratto e si tratta pertanto di rapporti

fra terzi. Per il diritto tributario non vi è a tale riguardo una disciplina

particolare. Negozi giuridici fra società appartenenti ad un gruppo devono pertanto

svolgersi alle stesse condizioni di negozi con terzi (principio del dealing

at arm's length). In particolare, la direzione del gruppo non può

suddividere liberamente fra le diverse società gli utili conseguiti da queste

ultime (ASA 65 p. 51 consid. 3b con

riferimenti; Reich, Verdeckte

Vorteilszuwendungen zwischen verbundenen Unternehmen, in ASA 54 p. 617; Locher, Kommentar zum DBG,vol. II,

Therwil/Basilea, 2004, n. 30-31 ad art. 49 ss. LIFD,

pp. 22-23).

2.

2.1.

Nel caso

in esame, l’autorità di tassazione ha ravvisato una prestazione valutabile in denaro della ricorrente a favore della società

madre __________ nel fatto che la società figlia ha ceduto a quest’ultima,

senza alcuna controprestazione,

la propria clientela nel settore delle analisi di “medicina umana”.

2.2

Come già

accennato, i fratelli __________ hanno venduto il 6 aprile 2000 il 70% delle azioni della ricorrente alla __________, al

prezzo di fr. 2'800'000.–. Dall’esame dei conti della contribuente,

l’autorità di tassazione ha

constatato che, nel corso dell’esercizio contabile 01.07.2001/30.06.2002, la contribuente ha trasferito

l’attività delle analisi relative alla medicina umana (analisi ematologiche,

tossicologiche, ecc.) alla società madre __________, senza alcuna contropartita

e senza registrare alcun trasferimento di attivi e passivi.

Che vi

sia stata una drastica contrazione dei ricavi relativi al settore della medicina umana è

indiscutibile; bastano le cifre a dimostrarlo: se nell’esercizio 2000/2001 i ricavi ammontavano a fr.

3'744'938.–, essi sono scesi a fr. 656'081.– nel 2001/2002, a fr. 32'158.– nel

2002/2003 ed a fr. 25'158.– nel 2003/2004. Altra prova è la diminuzione del personale, passato da 24/25 unità

a 7 unità a partire dal 1° gennaio 2002. Una dozzina di persone sono state assunte direttamente dalla

società madre.

2.3

È dunque

indubbio che vi sia stata una

cessione del più importante

settore d’affari della ricorrente alla sua società madre. Che ciò configuri una

prestazione valutabile in

denaro è altrettanto chiaro: se una società di capitali riprende un settore

d’attività di una sua società figlia (in particolare il goodwill) senza

alcuna controprestazione, si

verifica una distribuzione

dissimulata di utile, anche senza che vi sia un trasferimento di attivi (cfr.

DTF 115 Ib 121 = ASA 60 p. 410; inoltre sentenza della Commissione di ricorso fiscale II del Canton

Zurigo del 31 marzo 2005, in StE 2005 B 72.13.22 n. 45).

Sebbene

la ricorrente affermi che vi sia stata una semplice “cessazione” di alcune

attività, per decisione unilaterale dei clienti, è invece evidente il

trasferimento alla società madre delle attività rientranti nella medicina

umana.

3.

3.1.

Quanto al

calcolo dell’utile, l’UTPG ha ritenuto che, pagando fr. 2'800'000.– per

l’acquisto del 70% del capitale azionario della

contribuente, la __________ ha pagato soprattutto il goodwill.

Nel

dettaglio, la cifra d’affari

ceduta è stata stabilita nella differenza fra la media del fatturato dei cinque

esercizi precedenti la cessione

delle azioni (fr. 4'077'028.–)

e la media del fatturato dei tre esercizi successivi (fr. 643'653.–), cioè in fr. 3'433'375.–. Il valore del goodwill

complessivo, da parte sua, è stato determinato nella differenza fra il prezzo

di vendita della ricorrente (riportato al 100%) ed il capitale proprio alla fine del 1999, cioè in fr. 3'508'847.–. A questo

punto, si è trattato di stabilire la proporzione del goodwill rispetto alla cifra d’affari ceduta, con il

seguente calcolo:

fr. 3'508'847 / 4'077'028 * 3'433'375 = fr. 2'954'894.–

3.2

A tale proposito, l’autorità di tassazione sottolinea che, anche

secondo le istruzioni per la valutazione dei titoli di società non quotate in

borsa, determinante è il valore di mercato. Ha pertanto ritenuto che il prezzo

d’acquisto pagato in occasione di una compravendita avvenuta fra terzi

indipendenti possa essere preso in considerazione quale elemento determinante

per la definizione del valore di mercato, sempre che la situazione della società

non risulti modificata in modo importante.

Tale

criterio di calcolo trova

riscontro anche nella giurisprudenza, che conferma che il valore del goodwill

di una società, le cui azioni

non sono quotate o regolarmente negoziate, dipende in particolar modo dal

prezzo pagato poco prima per l’acquisto della partecipazione, riservate eventuali modifiche

essenziali dovute a particolari circostanze successive all’acquisto (StE 2005 B

72.13.22

n. 45). L’autorità giudiziaria del Canton Zurigo ha sottolineato che il

prezzo effettivamente pagato presenta il fondamentale vantaggio, rispetto a qualunque valutazione aziendale, di non dipendere da

svariati fattori – estremamente discutibili nel singolo caso e viziati da

incertezze rilevanti –, ma di essere stato negoziato sul mercato. Esso

corrisponde pertanto nel modo più obiettivo possibile al valore di mercato (StE

2005.

B 72.13.22 n. 45 consid. 2 a aa). Tale principio

si ritrova del resto anche nelle Istruzioni concernenti la stima dei titoli non

quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza, secondo cui per i titoli non

quotati che sono stati oggetto di un trasferimento sostanziale tra terzi indipendenti

il valore venale corrisponde al prezzo d’acquisto. Tale valore sarà conservato

fintantoché la situazione economica della società non sarà mutata in modo

rilevante (cfr. le Istruzioni citate, edizione 1995, cifra 2.3.b; edizione

2006, cifra 2).

3.3

È allora più che

giustificata la decisione dell’autorità di tassazione di basare il calcolo

dell’utile sul prezzo d’acquisto pagato in occasione della cessione della

partecipazione azionaria della ricorrente, avvenuta il 6 aprile 2000. Il fatto

che la ricorrente abbia presentato un saldo negativo in tutti gli ultimi

esercizi non esclude, come essa vorrebbe, l’esistenza di un goodwill.

Altrimenti non si spiegherebbe perché la __________ abbia pagato 2'800'000

franchi per acquistare il 70% delle azioni della ricorrente.

4.

4.1.

Resta da verificare il

dettaglio del calcolo intrapreso dall’autorità di tassazione ed in particolare

la proporzione mediante la quale è stato ricavato il valore del goodwill

ceduto dalla ricorrente alla società madre. In tale contesto, è particolarmente contestata dalla ricorrente la posizione relativa ad un cliente, cioè il __________. Essa sottolinea infatti

che la disdetta in questione

sarebbe pervenuta solo sette mesi dopo la cessione della partecipazione azionaria e che

quindi non avrebbe potuto essere nota già a tale momento.

4.2

In primo

luogo, spicca una contraddizione

fra le motivazioni della decisione dell’UTPG ed il calcolo stesso del goodwill

ceduto.

In

effetti, è incontestato che la ricorrente abbia “perso” uno dei suoi principali

clienti, cioè quel __________ a

che solo nel 2000/2001 aveva prodotto una cifra d’affari di fr. 723'960.–. È allora

evidente che tale cifra d’affari non possa essere stata ceduta dalla ricorrente

alla società madre. Tuttavia, nel calcolo della cifra d’affari ceduta,

l’autorità di tassazione si è

limitata a dedurre, dalla media del fatturato degli esercizi precedenti la cessione, la cifra d’affari degli esercizi

successivi, senza tener conto del fatto che la prima conteneva ancora il

fatturato del __________. Il calcolo corretto avrebbe dovuto dunque escludere i

700'000 franchi di cifra d’affari proveniente dalla __________, proprio perché esso non ha potuto essere ceduto

alla società madre.

Il

calcolo si modifica di conseguenza come segue:

cifra

d’affari prima della cessione fr. 4'077’028

- cifra d’affari dopo la cessione fr. 643’653

- cifra

d’affari __________ fr. 700’000

cifra

d’affari ceduta fr. 2'733’375

4.3

Deve

però essere considerato ancora un aspetto. Nell’importo medio di fr.

4'077'028.– rientra anche la cifra d’affari proveniente dal __________, che

come detto il 26 ottobre 2000 ha notificato alla ricorrente la propria disdetta

per il 30 aprile 2001.

Diventa allora

determinante stabilire se, al momento della vendita della partecipazione dai

fratelli __________ alla __________ fosse già nota la prossima disdetta della

convenzione con il __________ o se le parti contraenti, o almeno l’acquirente,

non ne fossero a conoscenza. Stabilito che le parti avevano attribuito al goodwill

un valore di fr. 3'508'847.–, è infatti necessario stabilire se tale valore si

riferisse ad una cifra d’affari di fr. 4'077'028.– (comprensiva cioè del

fatturato del Servizio trasfusionale) oppure ad una di fr. 3'377'028.– (senza

tale fatturato).

4.4

Come già

accennato, nelle sue osservazioni al ricorso l’autorità di tassazione ha posto

l’accento sul contenuto di una clausola del contratto di cessione della partecipazione

azionaria, secondo cui i venditori si obbligavano a non intraprendere attività

in concorrenza diretta o indiretta con la ricorrente, con la sola eccezione del

__________, non considerato concorrenza. Secondo l’autorità fiscale, tale

eccezione si spiegherebbe solo con il fatto che la disdetta dell’accordo con il

Servizio in questione era già nota al momento della conclusione del contratto.

L’UTPG sottolinea anche, a tale riguardo, che il dott. __________ era ed è anche

direttore dello stesso __________ e sapeva pertanto che quest’ultimo si era

dotato delle infrastrutture necessarie per effettuare autonomamente le analisi

del sangue donato. Tale circostanza sarebbe ulteriormente comprovata dall’esame

degli atti fiscali relativi al __________.

La

ricorrente contesta che il trasferimento delle attività fosse pianificato da

tempo. Nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi a questa Camera il 26 febbraio

2008, ha pertanto chiesto l’audizione testimoniale del dott. __________ e

l’esame delle dichiarazioni fiscali del __________, su cui l’autorità di

tassazione avrebbe supportato le proprie convinzioni. Sempre a tale riguardo,

la ricorrente ha prodotto copia di un ruling con l’autorità di tassazione

del Canton Friburgo, avente per oggetto la valutazione della partecipazione __________

nel bilancio della società madre; fondandosi sulla sopravvenuta disdetta della

convenzione con il __________, la __________ ha chiesto ed ottenuto di poter procedere

ad un ammortamento straordinario del valore della partecipazione, portandolo a

fr. 300'000.– al 30 giugno 2002.

4.5

Deve

anzitutto essere ricordato che la cifra d’affari relativa alle analisi per il __________

rappresentava una quota pari a circa un sesto dell’intero fatturato.

Nell’esercizio luglio 2000/giugno 2001, per esempio, la fatturazione relativa

alla __________ ammontava a fr. 723'960.– su fr. 4'181'702.–.

Non trova

pertanto alcun riscontro nei fatti l’affermazione contenuta nello scritto indirizzato dalla società madre

all’autorità di tassazione del

Canton Friburgo, nel quale si giustifica la richiesta di poter procedere ad

ammortamenti straordinari del valore contabile della partecipata con

l’argomento che la perdita del mandato della __________ avrebbe comportato il

crollo della cifra d’affari da 4 milioni di franchi (2000/2001) a circa 700'000 franchi (2001/2002). Come

si è potuto verificare, la causa della contrazione del fatturato è invece riconducibile per la maggior parte alla cessione della clientela alla società madre.

4.6

Ritenuto che il dott. __________

era ed è tuttora direttore anche del __________, non si può escludere che

sapesse, al momento di sottoscrivere il contratto di cessione delle azioni della

società ricorrente (6 aprile 2000), che il __________ stesso non necessitava

più delle prestazioni del __________ per il controllo delle donazioni di

sangue, come sarebbe poi stato esplicitato nella lettera di disdetta del 26 ottobre

2000.

Quanto all’eccezione alla

clausola di non concorrenza inserita nel contratto di compravendita delle azioni,

effettivamente potrebbe essere letta come propone l’autorità di tassazione, nel

senso cioè che le parti sapevano che il __________ stava per entrare in concorrenza

con la ricorrente, intraprendendo in proprio il controllo delle donazioni di

sangue. Ma potrebbe anche solo significare che l’acquirente prendeva atto della

circostanza che il dott. __________ era ed intendeva rimanere direttore del __________,

la cui attività non costituiva una concorrenza rispetto a quella della __________.

Neppure la circostanza

che, nella lettera di disdetta, il __________ abbia precisato che “resta inteso

che lo scioglimento anticipato della convenzione è da considerare consensuale,

senza alcuna ulteriore reciproca pretesa”, offre indicazioni decisive.

Senz’altro indica che la disdetta non rappresentava per la destinataria “un

fulmine a ciel sereno”, cosa che sarebbe peraltro stata difficilmente pensabile

ponendo mente al fatto che, come già rilevato, il dott. __________ era

direttore di entrambe le parti. Ma non significa necessariamente che nel

precedente mese di aprile tale situazione fosse già tanto chiaramente definita

da essere stata necessariamente considerata nelle trattative per la cessione delle

azioni della ricorrente.

4.7

In

mancanza di indicazioni

concludenti, atte a provare che il prezzo delle azioni vendute dai fratelli __________ alla __________ fosse stato

commisurato tenendo già conto della prossima disdetta della convenzione con il __________, si ritiene di potersi

fondare sul presupposto che invece le parti ritenessero ancora esistente la

cifra d’affari relativa a tale cliente.

A questo

punto si modifica di conseguenza anche il calcolo del goodwill in proporzione alla cifra d’affari ceduta:

fr. 3'508'847 / 4'077'028 * 2'733'375 = fr. 2'352’477.–

Dovrà altresì essere

corretta la riserva negativa per imposte.

5.

5.1.

Tale conclusione rende

prive d’oggetto le contestazioni della ricorrente, proposte in udienza, con

riferimento ai mezzi di prova. La contribuente aveva infatti chiesto la citazione

testimoniale del dott. __________, perché potesse confermare che la disdetta

della convenzione con il __________ non era ancora nota al momento della

stipulazione del contratto di vendita delle azioni. Aveva poi preteso di poter

accedere agli atti fiscali del __________ stesso, per poter verificare le

affermazioni contenute nelle osservazioni della Divisione delle contribuzioni.

Al rifiuto di quest’ultima aveva eccepito la violazione delle garanzie costituzionali

e della Convenzione europea dei diritti dell’uo-mo (CEDU).

5.2

Per quanto l’accoglimento

del ricorso su tale aspetto tolga rilievo a tali argomenti, si vuole comunque

sottolineare che il diritto delle

imposte dirette non prevede alcun obbligo di testimoniare né la possibilità di

testimonianza volontaria. Le sole eccezioni sono previste nell’ambito della

procedura per delitti fiscali, che è disciplinata dal diritto processuale

penale dei Cantoni, e dei provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC (art. 190

ss. LIFD).

In certi casi possono

entrare in considerazione informazioni comunicate volontariamente da terze

persone private, cioè non obbligate a collaborare, che di solito vengono chiamate

direttamente dal contribuente. Il valore probatorio di simili informazioni deve

essere valutato con prudenza, in considerazione del fatto che non vi è un obbligo

legale di informare. Del resto, spesso non si può neppure escludere che le

informazioni vengano rilasciate solo per compiacenza nei confronti del

contribuente (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, Basilea, 2000, art. 115 LIFD, n. 29, pp. 185-186).

5.3

Quanto al

rifiuto dell’autorità di tassazione di concedere l’esame degli atti

relativi alla tassazione del __________, va ancora rilevato che la procedura

tributaria prevede che i contribuenti abbiano facoltà di

esaminare gli atti da loro prodotti o firmati (art. 187 cpv. 1 prima frase LT;

art. 114 cpv. 1 prima frase LIFD); gli altri atti possono essere esaminati solo

dopo l’accertamento dei fatti, “sempreché un interesse pubblico o privato non

vi si opponga” (art. 187 cpv. 2 LT; art. 114 cpv. 2 LIFD). Ciò significa che il

segreto fiscale può opporsi alla consultazione di determinati atti. In effetti, chiunque è incaricato

dell’esecuzione della LIFD o

della LT o è chiamato a collaborarvi è tenuto al segreto sui fatti di cui viene

a conoscenza nell’eserci-zio

della sua funzione e sulle deliberazioni dell’autorità e a negare a terzi

l’esame degli atti ufficiali (art. 183 LT; art. 110 LIFD). L’atto il cui

esame è stato negato al contribuente può essere adoperato contro di lui

soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il

contenuto essenziale e, inoltre, gli abbia dato la possibilità di pronunciarsi

e di indicare prove contrarie (art. 187 cpv. 3 LT; art. 114 cpv. 3 LIFD). Ciò

vale in particolar modo per documenti provenienti dagli atti fiscali di un

terzo (cfr. sentenza del Tribunale federale del 27 novembre 2006 n.2P.185/2006

e 2A.429/2006, consid. 4.1).

Ne consegue che la

ricorrente ed i suoi rappresentanti non avevano nessun diritto di consultare

gli atti fiscali del __________.

5.4

In

relazione alla pretesa violazione delle garanzie costituzionali e della CEDU,

rimproverate dalla ricorrente all’autorità di tassazione per avere applicato

gli articoli 187 cpv. 3 LT e 114 cpv. 3 LIFD, è vero che in linea di principio

l’art. 29 cpv. 2 Cost. offre una garanzia minima, per il caso in cui le

disposizioni speciali sul diritto di essere sentito (come gli articoli

applicati nella fattispecie) siano incomplete o assenti. Tuttavia, il Tribunale

federale ha già avuto modo di escludere che l’art. 29 cpv. 2 Cost. offra al

contribuente una tutela più estesa rispetto all’art. 114 LIFD (sentenza del 17

febbraio 2005 n.2P.34/2004 del 17 febbraio 2005, consid. 3.3).

Per quanto attiene poi

alla CEDU, l’art. 6 di quest’ultima convenzione, che garantisce i diritti processuali,

non trova applicazione nell’ambito dei procedimenti tributari (cfr.

la sentenza della Corte europea dei diritti umani Ferrazzini c. Italia del 12 luglio 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VII-327; inoltre, DTF 132 I 140

consid. 2.1; DTF 121 II 257 consid. 4b).

6.

Il

ricorso è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese processuali sono

poste a carico della ricorrente solo parzialmente. Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su

reclamo del 5 luglio 2007 è

riformata nel senso che la prestazione valutabile in denaro all’azionista __________ è ridotta a fr. 2'352'477.–; pure la riserva

negativa per imposte è ridotta in proporzione.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 10’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 10’100.–

sono a

carico della ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 7'575.–).

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 2'000.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso

in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82

ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster