80.2007.133
Deduzioni: contributi alla previdenza professionale, elusione d'imposta, riscatto anni dopo prelevamento anticipato, diritto in vigore fino alla fine del 2005
3 febbraio 2009Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2007.133
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: contributi alla previdenza professionale, elusione d'imposta, riscatto anni dopo prelevamento anticipato, diritto in vigore fino alla fine del 2005
DEDUZIONE GENERALE
art. 33 cpv. 1 let. d LIFD
art. 30c cpv. 1 LPP
art. 30d LPP
art. 79b cpv. 3 LPP
art. 81 cpv. 2 LPP
art. 83a LPP
art. 32 cpv. 1 let. d LT
art. 14 cpv. 1 OPP3
Incarti n.
80.2007.133
80.2007.134
Lugano
3 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorsi
del 25 settembre 2007 contro le decisioni del 5 settembre 2007 in materia di IC
e IFD 2004 e 2005.
Fatti
A. RI 1 è assicurato al __________.
Già direttore di __________, dal mese di giugno 2002 lavora alle dipendenze
della neocostituita __________, di cui è amministratore delegato e direttore,
oltre ad esserne divenuto partner.
Nella dichiarazione
fiscale 2004, il contribuente indicava di avere percepito un reddito da
attività dipendente di fr. 423'774.– e chiedeva la deduzione di un importo di fr.
100'000.– a titolo di contributi per il riscatto di prestazioni previdenziali (2°
Pilastro). Nella successiva dichiarazione fiscale 2005, esponeva invece un reddito
di fr. 502'983.– e postulava la deduzione di un ulteriore importo di fr.
80'000.–, sempre per il medesimo titolo.
B. Notificando ai
coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 18 luglio 2007,
l’Ufficio di tassazione di __________ negava la deduzione di fr. 100'000.–,
argomentando che si sarebbe trattato della (parziale) restituzione dell’importo
di fr. 140'000.– prelevato anticipatamente dal contribuente allo scopo di
acquistare la propria casa d’abitazione di __________.
Notificando loro la
successiva tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 2 agosto 2007, l’autorità ammetteva
solo parzialmente la postulata deduzione, per la parte eccedente il rimborso del
prelievo anticipato, pari all’importo residuo di fr. 40'000.–.
C. Il contribuente
impugnava le suddette decisioni, con distinti reclami del 7 agosto 2007,
sostenendo che i contributi in questione andavano considerati quali acquisti di
prestazioni regolamentari. Al proposito evidenziava che la nuova legge sulla
previdenza professionale non poteva trovare applicazione, essendo entrata in
vigore unicamente il 1° gennaio 2006.
L’Ufficio di tassazione
respingeva i reclami con decisioni del 5 settembre 2007, nelle quali osservava
che il contribuente aveva conseguito un notevole risparmio d’imposta,
sfruttando una lacuna non voluta della legge e sanata a posteriori; ravvisava così
nel suo agire un tentativo di elusione d’imposta.
D. Con due ricorsi alla
Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le contestazioni già sottoposte
all’autorità di tassazione, sottolineando il principio di non retroattività delle
modifiche di legge, il significativo lasso di tempo trascorso dal prelevamento anticipato
ai successi versamenti per l’acquisto di prestazioni regolamentari, nonché
l’oggettiva impossibilità di prevedere già nel corso del 2001 la radicale
evoluzione della sua situazione professionale e patrimoniale.
Diritto
1. 1.1.
Nella fattispecie, controversa
è la deducibilità dei contributi di, rispettivamente, fr. 100'000.– e fr. 80'000.–,
che il ricorrente ha versato al __________ nel corso degli anni 2004 e 2005.
L’autorità di tassazione
l’ha negata, perlomeno fino a concorrenza dell’importo di fr. 140'000.–, considerando
i versamenti in questione come un rimborso del prelievo anticipato per la promozione
della proprietà d’abitazione, avvenuto il precedente 29 ottobre 2001. Il
ricorrente sostiene invece che si tratterebbe di importi serviti, per intero, ad
acquistare prestazioni previdenziali regolamentari.
1.2.
Secondo gli articoli 33
cpv. 1 lett. d LIFD e 32 cpv. 1 lett. d LT, sono dedotti dal reddito
imponibile i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari
per acquisire diritti alle prestazioni dell’assicurazione vecchiaia, superstiti
e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale.
Tali disposizioni del
diritto tributario trovano riscontro anche all’art. 81 cpv. 2 della legge
federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP; RS 831.40), secondo cui i contributi dei salariati e degli
indipendenti agli istituti di previdenza, autorizzati dalla legge o dalle
disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali,
cantonali e comunali.
1.3.
Tra questi
rientrano non soltanto i contributi obbligatori, ma anche quelli volontari, che
gli statuti o il regolamento di previdenza prevedono solo a titolo facoltativo.
Al momento dell’entrata in un istituto di previdenza, l’art. 9 della
legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP; RS 831.42) garantisce espressamente
al nuovo assicurato il diritto di acquistare tutte le prestazioni regolamentari.
Nel corso del rapporto di assicurazione, l’assicurato può inoltre riscattare
sia lacune vecchie, dovute per esempio ad un’interruzione dell’attività
professionale oppure ad un aumento del salario, sia lacune future, in
vista di un pensionamento anticipato (Laffely-Maillard,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 57 ad art. 33 LIFD; cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n.
72 ad art. 33 LIFD). In questi ultimi casi, conformemente al principio della
pianificazione, stabilito dall’art. 1g dell’Ordinanza sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2; RS
831.441.1), le possibilità di riscatto facoltativo devono però essere precisate
nel regolamento di previdenza, secondo criteri schematici ed oggettivi, così da
permetterne il calcolo in ogni momento (Laffely-Maillard,
op. cit., n. 55 ad art. 33 LIFD).
1.4.
D’altra parte, secondo l’art.
30c cpv. 1 LPP, per la proprietà di un’abitazione ad uso proprio, l’assicurato
può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della
nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.
Tale riscossione anticipata
ha un carattere per così dire ambivalente. Da un lato, per il
fatto stesso che la legge federale la ammette, viene considerata come una semplice
modifica della forma della previdenza, la quale è e deve restare salvaguardata
fino al momento in cui sopravviene un caso di previdenza. Dal punto di vista fiscale,
per contro, viene considerata come un’uscita al di fuori dell’ambito
previdenziale, tanto è vero che viene assoggettata all’imposta come prestazione
in capitale derivante dalla previdenza (art. 83a cpv. 1 LPP).
1.5.
L’importo
prelevato anticipatamente può essere rimborsato in qualsiasi momento, alle
seguenti condizioni:
a. fino
a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia;
b.
fino al verificarsi di un altro caso di previdenza;
c.
fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio
(art. 30d cpv. 2 e cpv. 3 LPP).
In questo caso, l’istituto
di previdenza deve riconoscere all’assicurato il diritto a un congruo aumento
delle prestazioni, conformemente al suo regolamento (art. 30d cpv. 6 LPP). Dal
punto di vista fiscale, il contribuente può invece esigere che le imposte
pagate gli siano restituite per l’importo corrispondente. La legge sottolinea
che tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile (art. 83a cpv. 2
LPP). L’art. 14 cpv. 2 prima frase dell’Ordinanza sulla promozione di proprietà
d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 841.411)
aggiunge inoltre che le imposte pagate vengono restituite senza interessi.
1.6.
Venendo al caso in esame, il
ricorrente ha dapprima prelevato dal __________ un importo di fr. 140'000.– a
titolo di promozione della proprietà abitativa e successivamente versato al medesimo
istituto di previdenza due importi di, rispettivamente, fr. 100'000.– e fr.
80'000.–, qualificandoli quali acquisti di prestazioni regolamentari, in quanto
tali deducibili dal reddito imponibile.
Dall’esame dell’incarto
fiscale risulta però che, a tutt’oggi, il prelievo anticipato, avvenuto il 29
ottobre 2001, non è stato assoggettato all’imposta annua intera, conformemente
a quanto disposto dagli art. 38 LT e 38 LIFD. Il contribuente si ritrova così a
cumulare due vantaggi fiscali chiaramente alternativi: da una parte si sottrae al
pagamento dell’imposta sulla prestazione in capitale, senza nemmeno doverla richiedere
in restituzione (art. 14 cpv. 3 OPPA); dall’altra postula la deduzione degli
importi versati alla cassa pensioni il 20 dicembre 2004 (fr. 100'000.–) e il 20
dicembre 2005 (fr. 80'000.–), considerandoli per l’appunto contributi per il
riscatto di anni di contribuzione.
Va da sé che una simile
situazione non può essere tutelata. In questa sede, la questione fondamentale
da risolvere è tuttavia un’altra: occorre chiedersi se, ed eventualmente in
quale misura, sia ammesso il riscatto di anni di contribuzione quando precedentemente
vi è stato un prelievo anticipato.
Considerandi
2.
2.1.
Questa Camera ha già avuto
modo di affermare che l’art. 14 cpv. 1 OPPA, in vigore sino al 31 dicembre
2005, ammetteva il riscatto di prestazioni regolamentari anche dopo un prelievo
anticipato. Nello stesso senso si esprimeva anche l’Amministrazione federale
delle contribuzioni, secondo cui i riscatti di anni di contribuzione erano,
alle condizioni stabilite nell’art. 205 LIFD, di principio deducibili anche se era
stato effettuato un prelievo anticipato. Non era quindi necessario che la parte
dell’avere di previdenza prelevata anticipatamente fosse rimborsata
all’istituto di previdenza prima di un riscatto di anni di assicurazione (Circolare n. 23 del 5 maggio 1995
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Promozione
della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza Professionale, cifra 2.2.).
2.2
Fino al 31 dicembre 2005,
il contribuente poteva così scegliere se rimborsare lo scoperto ed esigere la
restituzione dell’imposta pagata (art. 83a cpv. 2 LPP) oppure riscattare le
lacune previdenziali e dedurre i contributi dal reddito imponibile (art. 81
cpv. 2 LPP). Tale diritto di opzione non era però incondizionato.
I riscatti di anni di
contribuzione potevano essere dedotti dal reddito imponibile unicamente se non
superavano, con i prelievi anticipati, le pretese massime autorizzate dal
regolamento della previdenza. In altri termini, l’assicurato non poteva colmare
la lacuna della sua previdenza, causata proprio dal prelievo anticipato, mediante
riscatti deducibili dal reddito (decisione CDT n. 80.2005.153 del 17 novembre
2005, in: RtiD I-2006 n. 10t).
2.3
Non va dimenticato, a
questo proposito, che la stessa legge federale sulla previdenza professionale stabilisce che il prelievo anticipato comporta in pari tempo una riduzione
delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di
previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che
la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso
di decesso o d’invalidità, l’istituto di previdenza stesso offre
un’assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la
stipulazione di un’assicurazione di tal genere (art. 30c cpv. 4 LPP).
Dai versamenti finalizzati
alla restituzione di un prelievo anticipato devono dunque essere tenuti
distinti anche gli eventuali contributi versati dall’assicurato nel quadro di
un’assicurazione complementare (v. anche decisione TF 2A.554/1997 del 6 ottobre
1998, in: RF 1999 p. 179; inoltre AJP 2000 p. 763). Secondo l’Amministrazione
federale delle contribuzioni, tali contributi sono tuttavia deducibili solo in
modo limitato nel quadro del terzo pilastro, per il fatto che l’assicurazione
complementare viene fatta rientrare nell’ambito della previdenza individuale (Circolare cit., cifra
2.4
; soluzione criticata da Yersin/Laffely-Maillard,
L’imposition des revenus provenant de la prévoyance dès 1995, in: RF 1996, p.
526).
2.4
Come anticipato, il
ricorrente rivendica il proprio diritto di scelta, sostenendo che gli importi
di, rispettivamente, fr. 100'000.– e fr. 80'000.– sono serviti, per intero,
ad acquistare anni di previdenza. La stessa cassa pensioni ha considerato tali
importi non come rimborso del prelievo anticipato bensì come contributi regolamentari,
rilasciando all’assicurato due attestazioni in base agli art. 81 cpv. 3 LPP e 8
dell’Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a
forme di previdenza riconosciute (OPP3; RS 831.461.3).
Né si può obiettare che la
situazione patrimoniale del ricorrente è radicalmente mutata nel corso degli
anni. Dal mese di giugno 2002, egli lavora alle dipendenze della neocostituita __________,
di cui è amministratore delegato e direttore, oltre ad esserne diventato
partner. Da allora, il suo salario è cresciuto in modo esponenziale, passando
da fr. 273'797.– nel 2001 a fr. 423'774.– nel 2004 e fr. 502'983.– nel
2005.
Nell’istruzione del presente ricorso, così richiesto da questa Camera, RI
1.
ha prodotto il regolamento di previdenza (la versione del 1° gennaio 1995, le
modifiche del 1° gennaio 2003 e l’ultima versione del 1° gennaio 2005), gli
attestati di assicurazione rilasciatigli al 1° gennaio 2004 ed al 1° gennaio
2005.
nonché due conteggi allestiti dal __________ alla data dei rispettivi
versamenti, avvenuti il 20 dicembre 2004 e 20 dicembre 2005 (cfr., al
proposito, Conférence suisse des impôts,
Prévoyance et impôts, edizione autunno 2008, caso n. A.3.1.4). Dall’insieme di
tale documentazione, è immediatamente evidente che gli importi di fr. 100'000.–
e fr. 80'000.– versati all’istituto di previdenza non superano, unitamente
al prelievo anticipato di fr. 140'000.–, le pretese massime autorizzate dal
regolamento della previdenza.
In simili circostanze,
perlomeno di principio, nulla si oppone quindi alla richiesta del ricorrente di
riscattare anni di assicurazione e dedurre i contributi dal reddito imponibile.
3.
3.1.
È ben vero
che da un punto di vista puramente fiscale, un’operazione come quella qui in
esame solleva più di un dubbio. Il contribuente ha infatti un evidente
interesse a pagare l’imposta sulla prestazione in capitale prima
e ad ottenere poi la deduzione dal reddito imponibile dei contributi pagati per
il successivo riscatto volontario, potendo in quest’ultimo caso approfittare
dell’effetto dell’applicazione di aliquote progressive nettamente superiori a
quelle previste nel caso dell’imposizione delle prestazioni in capitale della
previdenza. Proprio nell’intento di scongiurare simili abusi sul piano
fiscale, nell’ambito del cosiddetto “3° Pacchetto” della 1a revisione
della LPP, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, il legislatore federale ha
voluto limitare ulteriormente le possibilità di riscatto nel caso
dell’assicurato che ha beneficiato di un prelievo anticipato.
3.2
Secondo il nuovo art. 79b
cpv. 3 seconda frase LPP, nella misura in cui sono stati accordati versamenti
anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti
volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti
anticipati.
Da un punto
di vista strettamente previdenziale, ci si può chiedere per quale ragione si
dovrebbero porre dei limiti alla facoltà per l’assicurato di riscattare
eventuali lacune per il solo fatto che ha intrapreso un prelievo anticipato,
che non ha comunque fatto venir meno il carattere previdenziale dell’importo in
questione. Dalla sua genesi è tuttavia abbastanza evidente che il
movente della sua introduzione è stato rappresentato da preoccupazioni esclusivamente
fiscali.
Il legislatore fiscale
voleva impedire operazioni come quella in esame, in cui l’assicurato
intraprende dapprima un prelievo anticipato e poi dei riscatti di lacune
previdenziali (Bollettino n. 83
del 16 giugno 2005, edito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, p.
24). Non voleva invece ostacolare gli assicurati che dispongono di sufficienti
mezzi finanziari nella loro facoltà di riscattare lacune causate
da aumenti salariali o anni di contribuzione mancanti. Per questa
ragione, l’art. 60d OPP2 precisa che nei casi in cui il rimborso del prelievo
anticipato giusta l’art. 30d cpv. 3 lett. a LPP non è più consentito, il
regolamento dell’istituto di previdenza può permettere acquisti volontari, a
condizione che questi, aggiunti ai prelievi anticipati, non superino le
prestazioni previdenziali massime previste dal medesimo.
3.3
Comunque sia, come correttamente
osservato dal ricorrente, il nuovo art. 79b cpv. 3 seconda frase LPP non può
essere direttamente invocato nel presente caso. Secondo un consolidato
principio, di fronte ad una modifica della base legale, le disposizioni
determinanti sono quelle in vigore al momento della realizzazione della
fattispecie che deve essere disciplinata giuridicamente o che comporta conseguenze
giuridiche (StE 1995 B 110 n. 5; DTF 119 Ib 110 consid. 5 e giurisprudenza citata).
In linea con quanto
affermato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la nuova normativa
si applica pertanto unicamente ai riscatti volontari effettuati a contare dal
1° gennaio 2006, poco importa invece se la riscossione anticipata accordata a
titolo di promozione della proprietà abitativa sia anteriore o posteriore a
tale data (Bollettino n. 84 del
12.
luglio 2005, edito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, p. 4).
A non averne dubbi, una sua
applicazione ai contributi versati nel 2005 e nel 2004 costituirebbe un evidente
caso di retroattività in senso proprio, contrario al diritto costituzionale (Müller, Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, n. 74 ad art. 4). In questo contesto, deve
però ancora essere presa in considerazione la motivazione con cui l’Ufficio di
tassazione ha negato la deduzione, ovvero la questione dell’eventuale elusione
fiscale.
4.
4.1.
Di principio,
le autorità fiscali devono fondarsi sui contratti stipulati dai contribuenti.
Possono ignorarli tuttavia, se i contribuenti hanno adottato una condotta
insolita al solo scopo di conseguire un risparmio d’imposta, cioè in presenza
di un’elusione d’imposta. Secondo la giurisprudenza (cfr. StE 2004 A 12 n. 12; StE
2001.
A 12 n. 10 e n. 11; ASA 64 p. 80; ASA 63 p. 218), si ha elusione d'imposta
quando:
- la
forma del diritto civile scelta dal contribuente appare insolita, inadeguata o
singolare;
- è
da supporre che la scelta sia stata fatta abusivamente nell'intento di
risparmiare imposte che sarebbero invece dovute qualora i rapporti fossero
configurati in modo adeguato alla realtà;
- quando
il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante risparmio
d'imposta, se fosse accettato dall'autorità fiscale.
4.2
Il Tribunale federale ha
già riconosciuto l’esistenza di un’elusione d’imposta nel caso di un
contribuente che, pochi giorni dopo avere proceduto al prelievo anticipato di
un importo di fr. 229'000.–, aveva versato alla cassa pensione un contributo di
fr. 180'000.– per il riscatto di una lacuna previdenziale; inoltre, pochi mesi
dopo aveva prelevato un ulteriore importo di fr. 120'000.–, sempre per la
proprietà dell’abitazione. La Corte ha affermato che non ha alcun senso, dal
profilo previdenziale, prelevare 230'000.– franchi e dopo quindici giorni
versarne 180'000.–. Inoltre, non era stata dimostrata l’esistenza di una lacuna
che doveva essere colmata. Nel complesso, la situazione previdenziale del contribuente
si era inoltre deteriorata, superando ampiamente i prelievi (fr. 350'000.–) il
versamento effettuato (fr. 180'000.–). L’unico scopo di tale susseguirsi di
prelievo, versamento e nuovo prelievo poteva essere quello di combinare e
sfruttare con profitto due fattispecie fiscalmente privilegiate, cioè
l’imposizione separata con aliquota ridotta dei prelievi anticipati e la
possibilità di dedurre i contributi di riscatto della previdenza professionale.
Il risparmio d’imposta sarebbe ammontato, se fosse stata concessa la deduzione
pretesa, a circa fr. 64'000.– (decisione TF 2A.440/2002 del 13 agosto 2003, in:
RF 2003 p. 879).
4.3
Nel caso in
esame, il risparmio d’imposta raggiunge una dimensione paragonabile con quella
della sentenza del Tribunale federale. Ammettendo la deduzione dei contributi
di fr. 100'000.– e fr. 40'000.– (fr. 40'000.– sono già stati ammessi in deduzione)
dai rispettivi redditi imponibili, l’imposta (federale, cantonale e comunale)
si ridurrebbe infatti nella misura di circa fr. 42'000.– nel 2004 e di circa fr.
16'000.– nel 2005. Il risparmio d’imposta, anche considerando l’imposta annua
intera sul prelevamento anticipato (circa fr. 6'000.–), ammonta pertanto a fr.
52'000.–. Questa sola circostanza non è però ancora sufficiente per considerare
l’esistenza di un’elusione d’imposta. Non va infatti dimenticato che l’art. 14
cpv. 1 OPPA, ancora in vigore al momento in cui il contribuente ha agito,
ammetteva esplicitamente il riscatto di anni di contributi dopo un prelievo anticipato.
Non ogni versamento di contributi di riscatto si può dunque considerare
un’elusione d’imposta.
Del resto, l’autorità
di tassazione nemmeno si confronta
con il lasso di tempo trascorso dal prelevamento anticipato ai successi
versamenti per l’acquisto di prestazioni regolamentari. Se nella sentenza del
Tribunale federale erano passati solo pochi mesi, nella fattispecie i
contributi di riscatto sono stati pagati ad oltre tre anni di distanza dalla
riscossione anticipata a titolo di promozione della proprietà abitativa.
4.4
In simili
circostanze, tutto ben considerato, si ritiene che possa essere concessa la
deduzione a titolo di contributi per il riscatto di anni di previdenza degli
importi di fr. 100'000.– e fr. 80'000.– versati al __________ nel 2004 e 2005.
Risulta
inoltre, di conseguenza, ingiustificata la rinuncia ad assoggettare
all’imposta annua intera, secondo gli articoli 38 LT e 38 LIFD, la prestazione
in capitale di fr. 140'000.– (cfr. punto 1.6.).
5.
I ricorsi sono
conseguentemente accolti.
Visto l’esito dei gravami,
non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono accolti.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 5 settembre 2005 sono riformate nel
senso che è ammessa la deduzione di, rispettivamente, fr. 100'000.– nel 2004 e fr. 80'000.– nel 2005 a titolo
di contributi alla previdenza professionale (2° Pilastro).
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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